Mese: Agosto 2026

  • Oltre le porte aperte e le espulsioni collettive: una terza via per governare l’immigrazione

    Il confronto politico sull’immigrazione continua a oscillare tra due estremi. Da una parte, la pretesa che l’accoglienza possa essere separata da qualsiasi verifica successiva; dall’altra, l’idea che il problema possa essere risolto attraverso allontanamenti indiscriminati o criteri fondati sull’appartenenza.

    Entrambe le impostazioni rinunciano a governare davvero il fenomeno. La prima trascura i doveri connessi alla permanenza; la seconda cancella le storie individuali e si espone a evidenti contrasti con i principi costituzionali ed europei.

    “Integrazione o ReImmigrazione” propone una terza via: ingressi regolati, percorsi di integrazione effettivi, controlli periodici e decisioni individuali quando il percorso fallisce. Chi si integra deve essere riconosciuto e messo nelle condizioni di partecipare pienamente alla società. Chi rifiuta stabilmente le regole fondamentali della convivenza non può pretendere che il proprio soggiorno sia sottratto a ogni valutazione.

    Governare l’immigrazione significa distinguere, verificare e decidere. È questo il confronto che sarà sviluppato nella conferenza del 10 ottobre a Padova.

    ReImmigrazione – Quale futuro per l’identità europea?
    Sabato 10 ottobre 2026, ore 15:00
    Via Piovese 140, Padova
    Con Lamberto Rimondini e Avv. Fabio Loscerbo
    Prenotazioni: 349 7780167 – info@levibrazionidelsapere.it
    www.reimmigrazione.com

    Regno Unito, la vittima di schiavitù moderna può lasciare lo sponsor senza perdere il visto

    Dal 3 settembre il Regno Unito consente a un lavoratore qualificato riconosciuto come vittima di schiavitù moderna di lasciare il datore che lo sponsorizza e lavorare per un altro datore fino alla scadenza del visto. La modifica, annunciata dall’Home Office e ricostruita dal Guardian, riguarda anche lavoratori dell’assistenza, cuochi e addetti dell’ospitalità arrivati legalmente ma…

    Nuova Zelanda, la tratta entra nel coordinamento di Stato: il piano c’è, i risultati vanno ancora provati

    Il 3 settembre il Governo neozelandese ha compiuto due scelte collegate ma distinte: ha istituito per due anni un Chief Executive Board sul crimine transnazionale, grave e organizzato, copresieduto dal capo delle dogane e dal commissario di polizia, e ha approvato un piano nazionale autonomo contro la tratta di persone, destinato a orientare l’azione pubblica…

    Stati Uniti, la cittadinanza del figlio non dipende dallo status dei genitori: il giudice ferma l’ordine

    Il 2 settembre 2026 la giudice federale Deborah L. Boardman, della United States District Court for the District of Maryland, ha concesso un’ingiunzione preliminare contro l’applicazione dell’Executive Order 14418 ai minori compresi nella classe già certificata nel giudizio CASA v. Trump. In termini operativi, le agenzie federali non possono interferire con la loro cittadinanza, negarla…

  • Stati Uniti, oltre 100 espulsi verso otto Paesi africani: il Paese terzo diventa la destinazione

    Più di cento persone espulse dagli Stati Uniti in dieci giorni, tre voli dell’Immigration and Customs Enforcement e otto destinazioni africane: Burundi, Camerun, Repubblica Centrafricana, Guinea Equatoriale, Eswatini, Liberia, Ruanda e Sierra Leone. Il dato emerge da documenti governativi interni ottenuti da CBS News, nell’inchiesta aggiornata il 30 agosto 2026. Nessuno dei destinatari, provenienti tra l’altro da Afghanistan, Cuba, Nicaragua, Iran, Nepal, Turchia e Venezuela, era cittadino del Paese africano nel quale è stato trasferito.

    Il fatto nuovo non è l’esistenza delle espulsioni verso Paesi terzi, già sperimentate da Washington, ma la loro trasformazione da casi isolati a strumento operativo su più rotte. Secondo i documenti esaminati dall’emittente, molti espulsi non avevano precedenti penali diversi dalle violazioni della disciplina sull’ingresso o sul soggiorno. La giustificazione dell’allontanamento e quella della destinazione, dunque, diventano due questioni separate: un ordine di rimozione può essere eseguibile, ma resta da spiegare perché debba concludersi in uno Stato con il quale la persona non ha cittadinanza, storia o legami.

    La legge statunitense contempla questa possibilità. La sequenza prevista dalla sezione 241 dell’Immigration and Nationality Act, codificata in 8 U.S.C. § 1231(b)(2), consente di individuare Paesi alternativi quando la destinazione principale non è praticabile. Anche la protezione denominata withholding of removal impedisce il trasferimento verso il Paese nel quale è stato riconosciuto il rischio di persecuzione, ma non attribuisce automaticamente un diritto generale alla permanenza negli Stati Uniti e non esclude in assoluto una rimozione verso un altro Stato.

    Questo non rende irrilevanti il procedimento e la sicurezza della nuova destinazione. Nel 2025 una corte federale aveva imposto preavviso e possibilità effettiva di far valere il timore di persecuzioni o torture prima delle deportazioni verso Paesi terzi. La Corte Suprema, nel procedimento DHS v. D.V.D., ha sospeso quel provvedimento cautelare e poi chiarito che non poteva essere fatto rispettare attraverso un successivo ordine correttivo. È una decisione processuale che ha riaperto l’operatività dei trasferimenti; non equivale, da sola, a dichiarare sicura ogni destinazione o corretta ogni singola procedura.

    Il caso più netto è quello di un afghano di 24 anni trasferito a Bangui. Come ha verificato anche Associated Press, un giudice dell’immigrazione gli aveva riconosciuto protezione dal ritorno in Afghanistan per il rischio legato alla collaborazione dei fratelli con le forze sostenute dagli Stati Uniti; uno di loro, pilota addestrato dagli americani, era stato ucciso dai talebani. Washington non lo ha rimandato a Kabul: lo ha inviato nella Repubblica Centrafricana insieme ad afghani, iraniani, nepalesi e nicaraguensi.

    Qui emerge la contraddizione istituzionale. Il Dipartimento di Stato mantiene per la Repubblica Centrafricana il livello massimo di allerta, “Do not travel”, richiamando disordini, criminalità, sequestri, mine, terrorismo e servizi sanitari estremamente limitati. Un avviso destinato ai cittadini americani non coincide giuridicamente con la valutazione individuale richiesta in materia di non respingimento. Ma la distanza tra le due rappresentazioni resta evidente: lo stesso apparato federale che descrive il Paese come troppo pericoloso per i propri cittadini lo utilizza come luogo di consegna per stranieri privi di legami locali.

    L’enforcement migratorio non termina quando un aereo decolla. Se il ritorno nel Paese d’origine è escluso, il trasferimento verso uno Stato terzo deve almeno produrre una posizione giuridica conoscibile, condizioni di accoglienza o custodia verificabili e una prospettiva concreta: permanenza regolare, integrazione possibile oppure successivo rientro compatibile con la protezione dovuta. Senza questi elementi, l’espulsione chiude il fascicolo americano ma trasferisce altrove l’irregolarità, la dipendenza e il rischio.

    Gli Stati Uniti stanno dimostrando che la capacità materiale di eseguire una rimozione può essere ampliata con accordi internazionali. Il vero risultato, però, non si misura con il numero dei Paesi disposti a ricevere un volo. Si misura con ciò che accade dopo l’atterraggio. Una politica dei rimpatri è effettiva quando costruisce un esito legale e stabile; quando cambia soltanto continente al problema, resta soprattutto una politica di consegna.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • El arraigo español puede ser una tercera vía entre la regularización automática y la expulsión indiscrimina da

    España ha convertido el arraigo en uno de los instrumentos más relevantes de su política migratoria. A 31 de marzo de 2026, 423.606 personas extranjeras tenían una autorización de residencia en vigor por esta vía, y durante 2025 se concedieron 221.802 autorizaciones. Ya no estamos, por tanto, ante una figura marginal o excepcional en sentido práctico, sino ante un mecanismo estructural para resolver situaciones de permanencia irregular vinculadas a relaciones sociales, familiares, laborales o formativas efectivamente desarrolladas en el país.

    El Reglamento de Extranjería aprobado por el Real Decreto 1155/2024 reorganizó este sistema en cinco modalidades —segunda oportunidad, sociolaboral, social, socioformativo y familiar— y redujo, con carácter general, a dos años el periodo de permanencia exigido para varias de ellas. La lógica jurídica es significativa: el ordenamiento no mira únicamente al modo en que una persona entró en España, sino también a la posición real que ha construido después dentro de la sociedad. Trabajo, formación, vínculos familiares y relaciones sociales adquieren así un valor jurídico concreto.

    Este enfoque contiene una intuición que merece ser preservada. Una política migratoria seria no debería tratar de manera idéntica a quien acaba de entrar irregularmente, a quien ha perdido un permiso después de años de residencia y a quien puede acreditar vínculos estables con la comunidad. La responsabilidad individual exige precisamente distinguir. La permanencia debe depender de circunstancias personales verificables, no de categorías colectivas ni de automatismos ideológicos.

    Pero el arraigo presenta también un riesgo evidente. Si el transcurso del tiempo acaba convirtiéndose, por sí solo, en la principal puerta de acceso a la regularidad, la frontera entre permanencia irregular e integración efectiva se debilita. España no debería confundir presencia prolongada con integración. El tiempo es un dato, no un resultado. Para consolidar una situación de residencia deben adquirir relevancia elementos como la autonomía económica, el cumplimiento de las obligaciones legales, la estabilidad de los vínculos familiares y sociales, el esfuerzo formativo y, cuando resulte necesario, el aprendizaje lingüístico.

    La evolución normativa de 2026 apunta ya parcialmente en esa dirección. La reforma introducida por el Real Decreto 316/2026 permite, en determinados procedimientos de arraigo sociolaboral, trabajar provisionalmente mientras se tramita la solicitud y vincula la continuidad de algunas autorizaciones a la búsqueda activa de empleo. El sistema empieza así a valorar trayectorias y comportamientos posteriores a la concesión, no únicamente requisitos estáticos cumplidos en el momento inicial. Ese enfoque podría desarrollarse con mayor coherencia y transparencia.

    La otra parte del modelo debe ser igualmente clara. Cuando, tras una evaluación individual con todas las garantías, una persona no dispone de un título de residencia, no acredita un arraigo jurídicamente relevante y no concurre ninguna causa de protección, la decisión de retorno debe poder ejecutarse efectivamente. Un sistema que crea vías de permanencia para quienes demuestran vínculos reales pierde legitimidad si, al mismo tiempo, las decisiones definitivas de salida quedan sistemáticamente sin cumplimiento.

    España puede ofrecer a Europa una vía distinta tanto de las regularizaciones automáticas y periódicas como de las propuestas de expulsión colectiva. El arraigo, bien configurado, permite construir un modelo basado en control de fronteras, evaluación individual, integración verificable, seguridad jurídica y retorno efectivo cuando no existe fundamento para permanecer. Esa es precisamente la lógica de Integrazione o ReImmigrazione: no decidir por nacionalidades o por consignas, sino gobernar la inmigración persona por persona, con derechos, deberes y consecuencias jurídicas reales.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • La radicalizzazione delle seconde generazioni dimostra perché controllare le frontiere non basta: l’Europa de ve iniziare a controllare anche l’integrazione

    Il 26 agosto 2026, Analisi Difesa ha pubblicato un articolo di Giusy Calabrò, dal titolo «Migrazioni irregolari, radicalizzazione minorile e il rischio terrorismo», nel quale viene affrontato un fenomeno che, pur collocandosi naturalmente all’interno del dibattito sulla sicurezza, finisce inevitabilmente per porre una questione assai più ampia, perché la presenza di giovani radicalizzati appartenenti alle seconde generazioni o comunque cresciuti stabilmente nelle società europee costringe a interrogarsi non soltanto sulla capacità degli Stati di controllare le proprie frontiere, ma soprattutto sulla capacità delle società europee di trasformare una presenza prolungata sul territorio in una reale appartenenza politica, civile e
    costituzionale.

    Il tema assume un rilievo particolare in una fase storica nella quale l’Europa sembra avere finalmente abbandonato, almeno in parte, quella visione quasi esclusivamente emergenziale e assistenziale
    dell’immigrazione che per molti anni ha concentrato l’attenzione sull’accoglienza, sulla redistribuzione dei richiedenti asilo e sulla necessità economica di nuova manodopera straniera, riportando invece al centro del confronto pubblico il controllo degli ingressi, il contrasto all’immigrazione irregolare, l’effettività dei rimpatri e, più in generale, il diritto dello Stato di stabilire chi possa entrare, chi possa permanere e chi, non avendo titolo per rimanere, debba lasciare il territorio nazionale.

    Si tratta di un mutamento necessario, perché nessuna politica migratoria può essere realmente tale se rinuncia preliminarmente all’esercizio della sovranità sulle frontiere e alla distinzione tra immigrazione regolare e irregolare; tuttavia sarebbe altrettanto sbagliato immaginare che il ritorno del controllo statale sui confini possa, da solo, esaurire il problema migratorio, poiché una parte crescente delle difficoltà che oggi attraversano le società europee riguarda persone che quella frontiera l’hanno attraversata molti anni fa oppure, nel caso delle seconde generazioni, non l’hanno
    attraversata affatto.

    È proprio questo l’elemento che il fenomeno della radicalizzazione homegrown rende difficilmente eludibile.

    Naturalmente occorre evitare ogni indebita sovrapposizione tra immigrazione e terrorismo, poiché una simile equazione sarebbe priva di fondamento empirico e finirebbe per attribuire a intere comunità responsabilità che appartengono soltanto a singoli individui o a specifici ambienti ideologici; ma riconoscere questa necessaria distinzione non significa poter ignorare il problema opposto, vale a dire il fatto che esistano soggetti nati, cresciuti o comunque socializzati per anni nelle società europee che, nonostante la lunga permanenza sul territorio, sviluppano una radicale estraneità rispetto ai principi fondamentali della comunità politica nella quale vivono.

    Quando ciò accade, la questione non può più essere ridotta alla domanda su chi abbia attraversato la frontiera, perché per un ragazzo di seconda generazione quella frontiera è stata attraversata dai genitori molti anni prima, mentre lui è cresciuto frequentando scuole europee, vivendo nelle nostre città, utilizzando servizi pubblici, infrastrutture sociali e strumenti di comunicazione digitali pienamente inseriti nel nostro contesto; se, al termine di questo percorso, si sviluppa comunque un’identità radicalmente antagonista verso la società nella quale si è cresciuti, appare evidente che il problema non riguarda più soltanto il controllo dell’ingresso, ma ciò che è avvenuto — o non è avvenuto — durante il lungo periodo successivo.

    Ed è esattamente in questo spazio che dovrebbe collocarsi una nuova concezione dell’integrazione.

    Per troppo tempo l’integrazione è stata considerata come una conseguenza quasi spontanea della permanenza, quasi che la semplice presenza prolungata sul territorio, il lavoro, la frequentazione scolastica o il possesso di un titolo di soggiorno fossero
    sufficienti, con il passare degli anni, a produrre automaticamente appartenenza; ma l’esperienza dimostra che il tempo può misurare la durata della permanenza senza necessariamente misurare la profondità dell’inserimento sociale, culturale e politico, perché una persona può vivere per decenni all’interno di una società senza riconoscersi realmente nei suoi principi fondamentali, può conoscerne la lingua e continuare tuttavia a percepirne le istituzioni come estranee, può lavorare regolarmente e allo stesso tempo riconoscersi esclusivamente in una comunità religiosa, etnica o identitaria separata.

    È precisamente questa possibilità che impone un cambio di paradigma.

    L’integrazione non può più essere trattata come un semplice auspicio, una formula programmatica o un processo affidato quasi interamente alla spontaneità delle dinamiche sociali; deve diventare un principio giuridicamente rilevante e, soprattutto, un vero e proprio dovere, perché chi sceglie di stabilire in modo durevole il proprio centro di vita all’interno di una comunità nazionale non può essere considerato soltanto titolare di diritti nei confronti di quella comunità, ma deve assumere anche una responsabilità rispetto alla propria appartenenza.

    Il paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» muove esattamente da questa impostazione: la permanenza stabile sul territorio nazionale deve essere accompagnata da un dovere di integrazione che non ha nulla a che vedere con l’assimilazione forzata o con la cancellazione delle identità culturali, religiose o familiari di origine, ma che riguarda il riconoscimento di un nucleo di principi fondamentali senza i quali una società pluralista rischia di trasformarsi progressivamente in una somma di comunità parallele, reciprocamente estranee e unite soltanto dalla condivisione dello stesso spazio geografico.

    In una democrazia costituzionale, il pluralismo rappresenta certamente un valore, ma proprio perché è un valore esso presuppone un terreno comune all’interno del quale le differenze possano convivere: la dignità della persona, la libertà individuale, la parità tra uomo e donna, la libertà religiosa, il rifiuto della violenza, il rispetto delle istituzioni democratiche, l’autonomia delle scelte personali e la prevalenza dell’ordinamento statale rispetto a regole comunitarie o religiose incompatibili con i principi costituzionali.

    È su questo terreno comune che dovrebbe misurarsi il dovere di integrazione.

    Chi sceglie stabilmente di vivere in Italia dovrebbe essere chiamato non soltanto a rispettare formalmente la legge, requisito
    evidentemente minimo e comune a chiunque si trovi sul territorio dello Stato, ma a riconoscere quei principi che definiscono l’identità costituzionale della Repubblica e che rendono possibile la convivenza tra persone provenienti da tradizioni, culture e ordinamenti sociali profondamente differenti.

    È proprio per questa ragione che il dovere di integrazione dovrebbe trovare un riconoscimento espresso nella Costituzione italiana.

    Una simile proposta non rappresenterebbe una rottura con l’impianto costituzionale vigente, ma potrebbe invece essere letta come un suo sviluppo coerente, perché la Costituzione italiana già costruisce il rapporto tra individuo e comunità politica attraverso una relazione inscindibile tra diritti e doveri: l’articolo 2, infatti, mentre riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, richiede contemporaneamente l’adempimento dei doveri inderogabili di
    solidarietà politica, economica e sociale, mostrando con chiarezza come l’appartenenza alla comunità non possa essere concepita esclusivamente come una posizione passiva di vantaggio nei confronti dello Stato.

    La presenza stabile di milioni di persone provenienti da esperienze culturali, religiose e sociali differenti rende oggi necessario interrogarsi su come quel principio possa essere declinato rispetto al fenomeno migratorio, evitando sia l’errore di trasformare la Costituzione in un regolamento amministrativo, sia quello opposto di continuare a considerare l’integrazione come una materia priva di una vera dimensione giuridica.

    Una norma costituzionale sul dovere di integrazione dovrebbe, per sua natura, limitarsi a fissare un principio generale, lasciando alla legge ordinaria la definizione degli strumenti concreti, degli indicatori e delle garanzie; il punto essenziale sarebbe affermare che chi sceglie di vivere stabilmente nella Repubblica è tenuto a integrarsi nella comunità nazionale nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, riconoscendo così che la permanenza prolungata non costituisce una condizione giuridicamente neutra, ma determina l’insorgere di una responsabilità nei confronti della società nella quale si è scelto di vivere.

    Soltanto successivamente il legislatore potrebbe individuare gli elementi attraverso i quali dare concretezza a questo principio: la conoscenza della lingua italiana, la conoscenza essenziale
    dell’ordinamento, il rispetto dell’obbligo scolastico, l’accettazione della parità tra uomo e donna, il rispetto della libertà individuale, la partecipazione alla vita sociale e l’assenza di comportamenti incompatibili con i principi fondamentali dell’ordinamento potrebbero costituire alcuni dei parametri utili, purché inseriti in un sistema proporzionato, garantito e sottratto a qualsiasi automatismo irragionevole.

    Il punto decisivo, tuttavia, viene prima di ogni possibile indicatore: occorre riconoscere che integrarsi non può più essere considerato facoltativo, perché una persona che vive stabilmente all’interno di una comunità nazionale, costruisce qui il proprio futuro, vi educa i propri figli e beneficia delle libertà e delle opportunità che quell’ordinamento garantisce non può mantenere indefinitamente un rapporto puramente esterno con la comunità politica nella quale vive, come se la permanenza fosse un fatto esclusivamente amministrativo, privo di qualsiasi implicazione sul piano dell’appartenenza e della responsabilità.

    Per molti anni il dibattito europeo sull’immigrazione ha sviluppato in modo estremamente approfondito la dimensione dei diritti dello straniero, e ciò era certamente necessario, perché la tutela della dignità, della vita familiare, della protezione internazionale, dell’accesso al lavoro e delle garanzie giurisdizionali costituisce parte integrante dello Stato di diritto; molto meno spazio, invece, è stato riservato alla domanda speculare, vale a dire che cosa possa legittimamente essere richiesto a chi decide di stabilirsi in maniera duratura all’interno di quella stessa comunità.

    Eppure una società politica non può essere costruita soltanto come somma di diritti individuali, perché ogni comunità stabile presuppone anche responsabilità condivise, limiti comuni e un nucleo di principi rispetto ai quali non può esistere una neutralità assoluta.

    La questione diventa particolarmente evidente quando si osservano le seconde generazioni: se dopo venti o trent’anni dalla prima
    immigrazione continuano a emergere fenomeni di segregazione sociale, estraneità identitaria, rifiuto dei principi costituzionali o, nei casi estremi, radicalizzazione, allora l’idea secondo la quale il tempo sarebbe sufficiente a produrre automaticamente integrazione deve essere radicalmente rimessa in discussione.

    Il fenomeno homegrown insegna esattamente questo: una persona può essere cresciuta all’interno della società europea senza
    necessariamente sviluppare un sentimento di appartenenza alla sua comunità politica, e quando il percorso arriva alla radicalizzazione gli strumenti dell’intelligence, della prevenzione antiterrorismo e del diritto penale diventano inevitabilmente necessari, ma
    intervengono quando il processo di estraneazione è ormai giunto a una fase avanzata.

    Una politica dell’integrazione dovrebbe invece collocarsi molto prima, nel momento in cui si definisce che cosa significa vivere stabilmente all’interno di una comunità nazionale e quali responsabilità derivino da questa scelta.

    È significativo che l’articolo pubblicato da Analisi Difesa sottolinei come la sola regolazione dei flussi migratori non sia sufficiente ad affrontare il fenomeno della radicalizzazione e richiami la necessità di un coinvolgimento più ampio di famiglie, scuole, associazioni territoriali, forze dell’ordine e istituzioni; il passaggio
    successivo, però, dovrebbe essere quello di riconoscere che simili politiche acquistano una vera coerenza soltanto se vengono ricondotte a un principio generale, capace di attribuire all’integrazione non il carattere di una semplice raccomandazione, ma quello di una
    responsabilità giuridicamente e politicamente rilevante.

    Quel principio dovrebbe essere il dovere di integrazione: non una formula simbolica, non un programma volontario e neppure un impegno affidato esclusivamente alla buona volontà delle singole
    amministrazioni, ma un criterio costituzionale destinato a orientare nel tempo la legislazione, le politiche pubbliche e il rapporto tra permanenza e appartenenza.

    La questione, naturalmente, va ben oltre il fenomeno della
    radicalizzazione islamista, che rappresenta soltanto il caso più drammatico e visibile di una problematica molto più ampia: il rapporto tra immigrazione permanente e tenuta della comunità politica nazionale.

    Per decenni l’Europa si è domandata quante persone potessero entrare; oggi ha finalmente ricominciato a interrogarsi su quante persone debbano essere rimpatriate quando non hanno diritto a rimanere; ma la domanda destinata a diventare centrale nei prossimi anni è
    probabilmente un’altra, e cioè quale dovere incomba su chi, invece, ha titolo per restare e sceglie di costruire stabilmente il proprio futuro all’interno della società europea.

    Il paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» offre una risposta precisa: chi non ha titolo per permanere deve essere rimpatriato secondo le regole dell’ordinamento, mentre chi ha titolo per restare deve assumere un dovere di integrazione rispetto alla comunità nella quale ha scelto di vivere.

    Le due dimensioni non sono contrapposte, ma costituiscono le due parti di una medesima politica migratoria, perché uno Stato che controlla rigorosamente le frontiere ma rinuncia a interrogarsi su ciò che avviene dopo l’ingresso governa soltanto l’inizio del fenomeno e lascia sostanzialmente incontrollate le sue conseguenze di lungo periodo.

    Il vero banco di prova, in questa prospettiva, non è soltanto rappresentato dalla prima generazione, ma soprattutto dalla seconda, perché è lì che si misura se l’immigrazione abbia prodotto una reale integrazione oppure soltanto una presenza prolungata sul territorio.

    La domanda decisiva è capire se, dopo vent’anni, i figli delle persone immigrate si percepiscano pienamente come parte della stessa comunità nazionale nella quale sono cresciuti oppure continuino a riconoscersi in realtà separate che condividono con il resto della popolazione soltanto il territorio, senza condividere realmente il medesimo spazio civico e costituzionale.

    Una società democratica può e deve essere culturalmente plurale, ma per poter restare tale deve conservare un nucleo politico e
    costituzionale comune, perché quando anche quel nucleo viene meno il pluralismo cessa di essere convivenza tra differenze e rischia di trasformarsi in una progressiva frammentazione della comunità.

    È per questo che il dovere di integrazione non rappresenta una limitazione del pluralismo, ma può diventare una delle condizioni necessarie per conservarlo.

    L’Europa ha costruito strumenti sempre più sofisticati per controllare chi attraversa le proprie frontiere; il passaggio successivo consiste nel comprendere che il governo dell’immigrazione non termina al momento dell’ingresso, ma prosegue per anni e, in molti casi, per generazioni.

    L’Italia potrebbe assumere in questo campo una posizione innovativa, affermando nella propria Costituzione un principio semplice ma destinato ad avere conseguenze profonde: chi sceglie stabilmente di vivere nella Repubblica assume il dovere di integrarsi nella comunità nazionale e di riconoscere i principi fondamentali sui quali quella comunità è costruita.

    Perché l’integrazione non può più essere affidata alla speranza che il trascorrere del tempo produca spontaneamente ciò che la politica non ha mai avuto il coraggio di definire. Deve diventare un dovere costituzionale.

    Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Serve una Polizia dell’Immigrazione: Controlli, rimpatri e garanzie nello Stato di diritto

    Svezia, 2.490 britannici con ordine di lasciare: quando la scadenza pesa più del radicamento

    Il 2 settembre 2026 il ministro svedese per la Migrazione Johan Forssell ha difeso davanti al Parlamento l’applicazione nazionale dell’Accordo di recesso tra Unione europea e Regno Unito. Secondo la risposta ufficiale depositata al Riksdag, l’Agenzia svedese per la migrazione ha verificato il proprio operato e ritiene che la Svezia abbia rispettato gli obblighi assunti;…

    Il grande equivoco sulle seconde generazioni: nascere qui non significa integrarsi

    Il grande equivoco sulle seconde generazioni: nascere qui non significa integrarsi Nel dibattito italiano sull’immigrazione esiste una convinzione che, pur essendo stata raramente formulata in termini espliciti, ha condizionato per almeno due decenni una parte considerevole delle politiche e delle interpretazioni del fenomeno migratorio: le difficoltà che accompagnano inevitabilmente l’arrivo della prima generazione sarebbero destinate…

  • Naturalisation en France : l’examen civique est un début, pas une politique d’intégration

    Depuis le 1er janvier 2026, la France a renforcé les conditions d’accès à la nationalité. Pour une naturalisation ou une réintégration, le demandeur doit désormais justifier d’un niveau B2 de français, à l’écrit comme à l’oral, et réussir un examen civique de quarante questions, portant notamment sur les principes de la République, les institutions, les droits et devoirs, l’histoire, la culture et la vie en société. Le seuil de réussite est fixé à 80 %. Cette évolution traduit une intuition juste : l’accès à la citoyenneté ne peut pas être réduit à l’écoulement du temps ni à la seule régularité administrative du séjour.

    Le droit français allait déjà dans cette direction. La naturalisation suppose une assimilation à la communauté française, appréciée à travers l’entretien en préfecture, l’insertion professionnelle, le comportement civique, la connaissance de la langue et l’adhésion aux principes essentiels de la République. La nationalité n’est donc pas conçue comme la conséquence automatique d’une présence prolongée, mais comme l’aboutissement d’un parcours dont l’administration doit apprécier la cohérence. C’est précisément sur ce point que la réforme de 2026 mérite d’être prolongée plutôt que simplement durcie.

    Le paradigme « Integrazione o ReImmigrazione » propose de déplacer le débat d’une logique de seuils formels vers une logique de résultats vérifiables. Réussir un examen ou produire un certificat linguistique est utile, mais cela ne dit pas tout d’un parcours d’intégration. La maîtrise effective de la langue, la stabilité dans le travail, l’autonomie économique, le respect des obligations fiscales et administratives, l’insertion familiale et sociale ainsi que la participation à la vie collective doivent être appréciés ensemble, dans la durée. L’intégration doit pouvoir être constatée, pas simplement présumée parce qu’une formalité a été accomplie.

    Cette approche n’implique toutefois ni automatisme inverse ni pouvoir discrétionnaire sans limite. Une politique sérieuse de l’intégration doit rester fondée sur l’évaluation individuelle, la motivation des décisions, la possibilité de produire des éléments contradictoires et le contrôle du juge. C’est là que se situe la différence fondamentale entre une politique de gouvernement de l’immigration et les conceptions idéologiques de la remigration collective : on ne juge pas une personne sur son origine, sa nationalité ou l’appartenance supposée à un groupe, mais sur sa situation juridique et son parcours propre.

    Il faut également distinguer clairement les différents plans du droit. Les exigences d’intégration peuvent légitimement jouer un rôle croissant lorsqu’il s’agit d’accéder à un statut durable ou à la nationalité. Elles ne peuvent en revanche se substituer aux critères juridiques de la protection internationale. Un réfugié est protégé parce qu’il risque des persécutions, non parce qu’il a réussi ou échoué un parcours d’intégration. La protection, le séjour durable et la citoyenneté répondent à des logiques différentes ; les confondre fragiliserait à la fois l’État de droit et la crédibilité de toute politique migratoire.

    La France doit enfin accepter que l’exigence d’intégration crée aussi des obligations pour l’État. Si le niveau linguistique demandé augmente et si l’examen civique devient plus sélectif, l’accès effectif aux formations, la clarté des critères, l’homogénéité des pratiques préfectorales et la transparence des décisions doivent progresser dans le même temps. À défaut, un dispositif présenté comme un instrument d’intégration risque de devenir une sélection fondée principalement sur le capital scolaire, la capacité financière ou la familiarité avec l’administration.

    La réforme de 2026 constitue donc un point de départ intéressant, mais elle ne saurait tenir lieu de politique générale. La naturalisation devrait être l’aboutissement d’une intégration réelle, observable et durable, appréciée dans le respect des garanties individuelles. Une France qui sait précisément pourquoi elle accorde la citoyenneté, qui sait mesurer les résultats de ses politiques d’intégration et qui distingue clairement protection, séjour et appartenance nationale disposerait d’un système à la fois plus exigeant, plus lisible et juridiquement plus solide.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Frontiere aperte, rimpatri inefficaci: la contraddizione della politica migratoria europea

    Il grande equivoco sulle seconde generazioni: nascere qui non significa integrarsi

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  • Complementary Protection after Decree-Law No. 20 of 2023: Constitutional and International Obligations as an Autonomous Legal Basis for Protection

    A Comment on the Decision of the Florence Territorial Commission for International Protection – Livorno Section, 10 July 2026

    Fabio Loscerbo

    Abstract

    The decision adopted on 10 July 2026 by the Florence Territorial Commission for International Protection – Livorno Section makes a significant contribution to the interpretation of complementary protection following the amendments introduced by Decree-Law No. 20 of 10 March 2023. Although the Commission rejected the application for refugee status and subsidiary protection, it found substantial grounds for concluding that the applicant’s removal would be contrary to Italy’s constitutional and international obligations. Protection was recognised on the basis of the combined assessment of personal vulnerability, origin from a poor rural environment, limited education, responsibilities towards a wife, three children and an elderly mother, as well as the employment-based integration and economic independence achieved in Italy. The decision is particularly important because the application was formalised after the entry into force of Decree-Law No. 20 of 2023 and therefore did not fall within the transitional regime preserving the previous wording of Article 19(1.1) of Legislative Decree No. 286/1998. It demonstrates that the removal of the express statutory reference to private and family life did not eliminate complementary protection from the Italian legal system. Constitutional, international and European obligations continue to operate as autonomous limits on the State’s power of removal. Within the “Integrazione o ReImmigrazione” paradigm, the decision also confirms that migration governance must be based on an individual, substantive and dynamic assessment: integration cannot be presumed, but when it has been effectively demonstrated, it cannot be disregarded.

    Keywords: complementary protection; constitutional obligations; international obligations; migrant integration; vulnerability; Article 19 of Legislative Decree No. 286/1998; Article 8 ECHR; Decree-Law No. 20/2023; migration governance; Integrazione o ReImmigrazione.

    The decision adopted on 10 July 2026 by the Florence Territorial Commission for International Protection – Livorno Section is significant beyond the circumstances of the individual administrative case. It provides an opportunity to address one of the most important questions arising after the reform introduced by Decree-Law No. 20 of 10 March 2023: whether the deletion from Article 19(1.1) of Legislative Decree No. 286/1998 of the express reference to private and family life substantially abolished complementary protection based on personal and social rootedness, or whether that form of protection continues to derive from the constitutional and international obligations binding the Italian State.

    The Commission examined the application of a Moroccan national born in 1982 and originating from a village in the province of Youssoufia. The applicant stated that he had left Morocco in September 2022 and had entered Italy the following month, after travelling by air to Türkiye and then following the Balkan route on foot. He expressly identified economic and family reasons as the basis for his departure: his purpose was to secure better living conditions for his wife, three children and mother, who remained in Morocco.

    The facts did not disclose the traditional elements of persecution required by the 1951 Geneva Convention. The applicant had not alleged threats relating to race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion. He had instead described structural poverty, the absence of regular employment, unsafe and precarious work in the construction sector and his inability to ensure adequate education and living conditions for his children.

    The Commission considered credible both the applicant’s geographical origin and the family’s economic deprivation, as well as the economic reasons underlying his migration. It nevertheless correctly found that those circumstances were not sufficient to justify refugee status. Migration motivated exclusively by the search for improved economic opportunities remains outside the Convention definition of a refugee unless the economic deprivation itself results from persecution or discrimination linked to one of the protected grounds.

    The distinction between an economic migrant and a refugee is therefore clearly maintained. That distinction remains essential to the coherence of the legal system, even though it is frequently blurred in public debate. International protection cannot become a general labour-migration channel, nor can it be granted solely because a person has left the country of origin in order to improve material living conditions. Such an interpretation would alter the function of the Geneva Convention and confuse legal categories based on different conditions and purposes.

    The rejection of international protection does not, however, exhaust the assessment that the State is required to conduct. Complementary protection operates precisely within this residual but legally decisive area.

    Complementary protection is distinct from refugee status and subsidiary protection. It encompasses the forms of national protection through which constitutional, international and European obligations are implemented where the conditions for international protection are absent, but removal would nevertheless result in a disproportionate violation of the person’s fundamental rights.

    In the case under examination, the Commission also excluded subsidiary protection. There was no evidence that the applicant faced a risk of the death penalty, torture or inhuman or degrading treatment under Article 14(a) and (b) of Legislative Decree No. 251/2007. Nor was the applicant’s area of origin in Morocco affected by an internal or international armed conflict and indiscriminate violence exposing civilians to a serious and individual threat within the meaning of Article 14(c).

    The Commission nevertheless continued its examination by turning to Italy’s constitutional and international obligations. This is the legally most significant aspect of the decision.

    The decision expressly acknowledges that the applicant had formalised his application after the entry into force of Decree-Law No. 20 of 2023. The transitional provision contained in Article 7(2) of that decree was therefore not applicable. That provision preserved the former version of Article 19(1.1) only for applications submitted before the reform entered into force or where the foreign national had already received an invitation from the competent Police Headquarters to submit the application.

    The issue was therefore not whether the legal framework introduced by Decree-Law No. 130 of 2020 could continue to apply under transitional rules. The Commission instead recognised complementary protection through the direct application of Italy’s constitutional and international obligations.

    This approach is significant because it prevents the 2023 reform from being interpreted as having entirely abolished protection based on private life, social integration and personal vulnerability. The legislature removed from Article 19 certain sentences that expressly identified family ties, social integration and duration of residence as relevant criteria. It could not, however, remove the binding force of the Constitution, the European Convention on Human Rights or the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

    Ordinary legislation remains subject to higher-ranking legal constraints. Articles 2 and 3 of the Italian Constitution continue to require the protection of inviolable rights and compliance with equality, reasonableness and proportionality. Article 8 ECHR continues to protect private and family life. Article 7 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union provides an equivalent guarantee within the scope of European Union law.

    The State’s power to control the entry, residence and removal of foreign nationals is not absolute. Removal must pursue a legitimate aim, have a legal basis and comply with proportionality. Where the consequences of return impose an excessive burden on the individual’s fundamental rights in comparison with the public interest pursued, removal cannot lawfully be carried out.

    The Commission identified a complex combination of relevant circumstances. The applicant originated from a rural background, had received limited education and supported a family composed of his wife, three children between five and twelve years of age and an elderly mother. In Morocco he had worked as a day labourer in the construction sector, without a contract, for very low wages and under unsafe working conditions. In Italy, by contrast, he had begun lawful employment and had obtained an open-ended contract in October 2023. His income enabled him to support himself independently and to provide his family in Morocco with more dignified living conditions.

    The documentary evidence confirmed the continuity and substance of that process. The file contained payslips covering the first months of 2026, an INPS social-security statement from October 2023 to March 2026, the employment contract converted into an open-ended arrangement, receipts for remittances sent to Morocco, the children’s birth certificates and the marriage certificate.

    Occupational integration was therefore not inferred from a subjective declaration of willingness to integrate. It was established through objective evidence: continuous employment, contractual stability, social-security contributions, economic independence and the ability to discharge family responsibilities.

    The Commission understood these elements as constituting a complex form of vulnerability. The decision was not based solely on the poverty existing in the country of origin, because a mere difference between Italian and Moroccan economic conditions could not automatically justify complementary protection. The legally relevant factor was the interaction between the applicant’s original personal condition, his family responsibilities and the process of autonomy and integration actually achieved in Italy.

    Protection was not recognised simply because the applicant enjoyed better economic opportunities in Italy. Such reasoning would transform complementary protection into a disguised form of economic migration. The decisive issue was the disproportionate impact that removal would have on the life he had constructed and on the responsibilities he had assumed.

    The decision states that the combined effect of those circumstances would make return detrimental to the applicant’s fundamental rights and would cause a substantial impairment of their enjoyment. The Commission also found that there were no national-security, public-order or public-safety grounds capable of justifying a restriction of those rights.

    The reference to a “combination of factors” is especially important. Complementary protection does not necessarily depend on one decisive circumstance. It may emerge from the converging assessment of several elements, none of which would be sufficient if examined in isolation.

    Vulnerability, in this sense, is not an abstract or rigidly predetermined category. It results from the person’s concrete exposure to a serious impairment of fundamental rights. It may derive from age, health, family circumstances, social background, economic precariousness, the migration journey or the degree of integration achieved in the host country.

    At the same time, vulnerability must retain legal boundaries. Not every situation of economic hardship is legally relevant vulnerability. Not every improvement in living conditions creates a right to remain. Complementary protection requires a rigorous assessment of the seriousness of the consequences of return and of their effective impact on fundamental rights.

    The Livorno decision is important precisely because it does not equate vulnerability with poverty. Rural origin and poor economic conditions are only part of the assessment. They acquire legal significance when combined with limited education, extensive family responsibilities, precarious and unsafe employment in the country of origin and, above all, the stable process of autonomy achieved in Italy.

    Employment plays a central role, although not an exclusively economic one. It enables the applicant to support himself without public assistance, pay social-security contributions, sustain his family and assume a responsible position within the productive system. The open-ended contract and the continuity of contributions demonstrate that the employment was neither episodic nor merely instrumental.

    The decision therefore reflects a substantive conception of complementary protection based on an overall assessment of the person. Even after the express list of private-life criteria was removed from the statutory text in 2023, the administration remains required to examine employment, stability, family responsibilities, economic autonomy and the practical consequences of removal.

    The legislative reform changed the wording of Article 19 but did not eliminate the legal problem. Where a foreign national has developed a private life through employment, autonomy, social relationships and the assumption of responsibilities, the State cannot limit its analysis to the finding that the person does not qualify for international protection. It must also determine whether return is compatible with fundamental rights and proportionality.

    The decision fits coherently within the “Integrazione o ReImmigrazione” paradigm. That paradigm begins from the proposition that migration cannot be governed through automatic rules. Entry into the territory cannot in itself create a presumption of permanent residence. Equally, what the individual achieves after entry cannot be treated as legally irrelevant.

    The applicant had expressly left Morocco for economic reasons. He was not a refugee and did not face serious harm within the categories of subsidiary protection. That conclusion must be stated without ambiguity. Nevertheless, his position had changed during his stay in Italy. He had secured stable employment, achieved economic independence, paid contributions and undertaken the concrete responsibility of supporting his family.

    It is this transformation that must be assessed.

    The “Integrazione o ReImmigrazione” paradigm does not treat integration as a presumed attribute of every foreign national, nor as a political formula capable of justifying every form of continued residence. Integration must be demonstrated through conduct, results and effective social ties.

    In the present case, those elements were documented. Integration was not merely occupational, although employment was its main indicator. It also comprised economic autonomy, family support, continuity of social-security contributions and the sustained assumption of responsibility.

    The Commission therefore adopted an individualised decision. It did not transform all economic migrants into beneficiaries of complementary protection. It distinguished the position of this applicant on the basis of his concrete trajectory and the disproportionate consequences of return.

    This method should inform migration governance more generally. A policy based only on admission is incomplete. A policy based exclusively on return is equally inadequate. Between admission and removal lies the period of residence, during which the results of integration must be assessed.

    Complementary protection can perform an essential function in this phase. It prevents removal from being ordered blindly, without regard to the transformation of the person’s life. It is not a general regularisation mechanism, but an individual safeguard grounded in fundamental rights.

    A rigorous application of complementary protection nevertheless requires transparent criteria. Stable employment, continuity of contributions, economic autonomy, housing, language knowledge, family ties, social participation and conduct consistent with the legal order may all constitute relevant indicators.

    None of these factors should operate automatically. An employment contract alone cannot prevent removal. Equally, the absence of a high income cannot exclude protection where other forms of vulnerability exist or where absolute prohibitions of removal apply.

    The assessment must remain comprehensive, individual and proportionate.

    The Livorno decision also raises a broader question concerning the relationship between complementary protection and ordinary channels of labour migration. The fact that an economic migrant later receives protection does not mean that complementary protection should replace migration planning. On the contrary, the case reveals the deficiencies of a system that fails to connect actual labour demand with lawful and accessible admission channels.

    The applicant possessed skills in the construction sector and obtained an open-ended employment contract. His presence therefore responded to a real labour-market demand. Yet the stabilisation of his legal position occurred through the protection system rather than through an ordinary labour-migration route.

    This imbalance cannot be ignored. Complementary protection must remain an instrument for safeguarding fundamental rights and should not become a structural remedy for failures in the management of labour migration. Where the labour market permanently absorbs foreign workers already present in the territory, the State should provide ordinary legal mechanisms capable of recognising that integration without placing functions on the protection system that do not properly belong to it.

    Within the “Integrazione o ReImmigrazione” paradigm, the response should be more coherent. Admissions should be planned according to the country’s actual economic and social needs. Residence should be accompanied by an assessment of integration. Removal should be the result of an individual decision where the right to remain is absent, meaningful integration has not been established and no constitutional, international or European limitation prevents return.

    ReImmigrazione is therefore not a collective measure and cannot be based on nationality, ethnicity or membership of a general category. It represents the possible individual outcome of a legal assessment. Where integration has instead been effectively achieved and removal would produce a disproportionate violation of fundamental rights, the legal system must recognise the continuation of residence.

    The decision of 10 July 2026 demonstrates that this distinction can be made at the administrative stage. It was not necessary to await judicial proceedings before acknowledging the relevance of constitutional and international obligations. The Commission examined the applicant’s personal circumstances, rejected international protection and then independently determined that complementary protection was applicable.

    The formal outcome consisted of transmitting the file to the competent Provincial Chief of Police under Article 32(3) of Legislative Decree No. 25/2008 for the issuance of the corresponding residence permit. The substantive outcome, however, was the recognition of complementary protection founded on the prohibition of removal contrary to fundamental rights.

    The decision therefore has importance beyond the individual proceedings. It confirms that, even after the 2023 reform, constitutional and international obligations remain an effective source of protection. Complementary protection does not depend exclusively on the continued presence of an express formula in Article 19. It derives from the overall system of guarantees and from the obligation to interpret immigration law consistently with the Constitution, the ECHR and European Union law.

    Complementary protection survives the legislative amendment because the rights it is intended to protect survive.

    The decision should not be interpreted as an automatic restoration of the pre-2023 legal framework. The Commission did not generally reapply the criteria removed by the legislature. It treated higher-ranking legal obligations as an autonomous parameter and carried out a concrete assessment of the disproportionate consequences of return.

    That distinction must remain clear. Otherwise, one would risk either depriving the legislative reform of any effect or attributing to it consequences incompatible with the hierarchy of legal sources.

    The appropriate balance lies in recognising that the legislature may regulate the conditions and procedures of residence, but cannot exempt administrative action from compliance with fundamental rights. Where removal would affect the person’s life in a disproportionate manner, the administration must prevent its execution and recognise the complementary protection required by the legal order.

    The Livorno decision points towards a possible future development. Complementary protection should be understood as a constitutional closing clause within the immigration system, applicable where international protection cannot be recognised but removal would nevertheless conflict with the State’s constitutional, international or European obligations.

    It cannot become a general title based solely on occupational integration, but neither can it disregard integration when integration has become the concrete structure of the individual’s private life.

    The principle emerging from the decision may be expressed as follows: the economic motive underlying migration does not create a right to international protection, but the trajectory developed after arrival may become relevant to complementary protection where removal would cause a disproportionate impairment of fundamental rights.

    The applicant was not protected merely because he was poor, nor simply because he was employed. Protection was recognised because his original vulnerability, family responsibilities and integration achieved in Italy formed an individual situation in which return would excessively interfere with the effective enjoyment of fundamental rights.

    Rational migration governance requires precisely this capacity to distinguish. Not everyone who arrives can remain. Not everyone who falls outside the categories of international protection may be removed without further assessment. Employment does not automatically create a right of residence, but a stable and documented integration process cannot be treated as legally irrelevant.

    The real alternative is not between reception and return. It is between a policy based on collective automatic rules and a policy capable of assessing individuals, conduct and outcomes.

    The decision of the Florence Territorial Commission – Livorno Section demonstrates that complementary protection can be one of the instruments through which this assessment is performed. It safeguards fundamental rights while also introducing an element of responsibility into the governance of residence.

    Within the “Integrazione o ReImmigrazione” paradigm, integration must be concrete, verifiable and progressive. Where it has been achieved, it must produce legal consequences. Where it is absent, and no other legal title or prohibition of removal exists, residence cannot be regarded as irreversible.

    Complementary protection does not contradict this framework. It constitutes one of its necessary legal limits and, at the same time, one of the instruments through which individual situations may be distinguished.

    Fabio Loscerbo
    Attorney admitted to practise before the Italian Supreme Court
    Registered representative of interests before the Italian Chamber of Deputies in the field of immigration
    Registered in the European Union Transparency Register, No. 280782895721-36, in the field of migration and asylum
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

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  • Il caso Venezia dimostra perché l’Italia dovrebbe inserire il dovere di integrazione nella Costituzione

    Il dibattito apertosi a Venezia intorno alla realizzazione di una moschea e alle dichiarazioni attribuite a Miah Rhitu rischia di essere rapidamente consumato secondo le consuete dinamiche della polemica politica: da una parte chi leggerà quelle parole come la dimostrazione dell’incompatibilità tra Islam e società occidentale, dall’altra chi considererà qualsiasi critica come un tentativo di limitare la libertà religiosa delle comunità musulmane.

    Entrambe le letture, a mio avviso, rischiano di perdere la questione più importante.

    Il problema emerso a Venezia non riguarda infatti soltanto una moschea, una candidata o una comunità religiosa. Riguarda una domanda molto più generale che l’Italia, dopo oltre trent’anni di immigrazione strutturale, continua a rinviare: quale rapporto deve esistere tra i diritti riconosciuti a chi vive nel nostro Paese e il dovere di inserirsi progressivamente nella comunità costituzionale che quei diritti garantisce?

    È una domanda che conduce direttamente alla proposta, già avanzata nell’ambito del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, di introdurre nella Costituzione italiana un vero e proprio dovere di integrazione.

    Occorre innanzitutto chiarire che cosa questa proposta non significa.

    Non significa subordinare la libertà religiosa al gradimento della maggioranza. Non significa chiedere allo straniero di abbandonare la propria cultura. Non significa pretendere che un musulmano smetta di essere musulmano, che una famiglia bengalese rinunci alle proprie tradizioni o che le seconde generazioni cancellino il legame con il Paese dal quale provengono i propri genitori.

    Soprattutto, non significa introdurre nella Costituzione un dovere di assimilazione.

    Significa qualcosa di profondamente diverso: costituzionalizzare l’integrazione come principio di reciprocità tra la Repubblica e chi sceglie di costruire stabilmente in essa la propria esistenza.

    Ed è precisamente il caso veneziano a mostrarne la necessità.

    Secondo quanto riportato dalla stampa, Miah Rhitu avrebbe affermato, nell’ambito della discussione sulla moschea, che «la libertà delle donne non può essere una condizione per concedere la libertà religiosa».

    Nel precedente articolo abbiamo spiegato perché una simile formulazione, se confermata nel suo contesto, pone un problema che supera enormemente la polemica politica contingente. La libertà religiosa è un diritto fondamentale riconosciuto dall’articolo 19 della Costituzione. La pari dignità sociale e l’eguaglianza senza distinzione di sesso e religione sono altrettanto saldamente collocate nell’articolo 3. Non siamo dunque davanti a due ordinamenti differenti che devono negoziare tra loro, né a due sistemi di valori tra i quali lo Stato debba ricercare un compromesso.

    Esiste un solo ordinamento costituzionale.

    Ed è all’interno di quell’ordinamento che la libertà religiosa deve essere pienamente garantita e la parità tra uomo e donna deve essere altrettanto pienamente rispettata.

    Proprio qui emerge, tuttavia, una caratteristica della nostra Costituzione che merita oggi una riflessione.

    La Costituzione italiana nasce nel 1948, all’indomani della dittatura e della guerra, in un Paese che conosceva fenomeni migratori profondamente differenti da quelli contemporanei e che, soprattutto, sarebbe rimasto ancora per decenni un Paese prevalentemente di emigrazione. Sarebbe storicamente improprio rimproverare ai Costituenti di non avere previsto una trasformazione sociale che sarebbe diventata strutturale soltanto molti decenni dopo.

    La Costituzione contiene già principi capaci di governare una società pluralista. L’articolo 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale; l’articolo 3 pone l’eguaglianza al centro dell’ordinamento; gli articoli 8 e 19 costruiscono uno spazio amplissimo per il pluralismo religioso; l’articolo 10 disciplina la condizione dello straniero nel quadro delle norme e dei trattati internazionali.

    Non partiamo dunque da un vuoto costituzionale.

    E neppure l’ordinamento ordinario ignora completamente il problema dell’integrazione. L’articolo 4-bis del Testo unico sull’immigrazione ha introdotto l’Accordo di integrazione, collegando determinati percorsi di soggiorno alla conoscenza della lingua italiana, dei principi fondamentali della Costituzione e dell’organizzazione delle istituzioni pubbliche.

    Ma proprio l’esperienza maturata negli ultimi decenni dimostra che questo non basta.

    L’integrazione continua ad essere prevalentemente trattata come politica amministrativa, mentre dovrebbe progressivamente diventare un principio ordinatore della politica migratoria.

    La differenza non è terminologica.

    Se l’integrazione rimane soltanto un programma amministrativo, essa dipende inevitabilmente dagli indirizzi dei governi, dalle disponibilità finanziarie, dai progetti territoriali e dalle differenti sensibilità politiche. Se invece viene riconosciuta come principio costituzionale, cambia la stessa struttura del rapporto tra immigrazione e Repubblica.

    I diritti rimangono diritti. Ma accanto ai diritti compare chiaramente una responsabilità.

    La Repubblica riconosce alla persona che vive sul proprio territorio dignità, libertà, tutela giurisdizionale, libertà religiosa e, secondo le condizioni previste dall’ordinamento, accesso ai diritti sociali e possibilità di costruire stabilmente in Italia il proprio progetto di vita.

    Chi sceglie una permanenza stabile dovrebbe assumere, parallelamente, il dovere di partecipare progressivamente alla costruzione dello spazio civico comune.

    È questo il dovere di integrazione.

    Non un dovere di diventare culturalmente italiani.

    Un dovere di diventare costituzionalmente parte della Repubblica.

    La distinzione è decisiva.

    Una democrazia liberale non deve entrare nelle case per stabilire quale lingua una famiglia debba parlare, quale cucina debba preferire, quali festività debba celebrare o quale religione debba trasmettere ai propri figli. Tutto ciò appartiene allo spazio della libertà individuale e familiare, entro i limiti posti dall’ordinamento.

    Ma lo Stato può e deve pretendere qualcosa di differente: conoscenza progressiva della lingua comune, conoscenza delle istituzioni, rispetto delle leggi, partecipazione sociale, riconoscimento della libertà individuale, accettazione dell’eguaglianza tra uomo e donna e rifiuto di sistemi normativi comunitari che pretendano di sovrapporsi all’ordinamento della Repubblica.

    Non si tratta di imporre una cultura.

    Si tratta di conservare le condizioni costituzionali che consentono a culture differenti di convivere.

    Questa distinzione diventerà sempre più importante.

    L’immigrazione europea sta infatti entrando in una fase profondamente diversa rispetto a quella che ha caratterizzato gli ultimi decenni. Il problema non riguarda più soltanto gli ingressi, gli sbarchi, i permessi di soggiorno, l’accoglienza e i rimpatri. Milioni di persone provenienti dall’immigrazione vivono stabilmente nelle società europee; stanno crescendo seconde e terze generazioni; aumentano le naturalizzazioni; cittadini provenienti da comunità migranti partecipano alla vita associativa, economica e politica e progressivamente entrano nelle istituzioni.

    È un processo naturale.

    Ma proprio per questo occorre chiedersi quale società produrrà.

    Possiamo scegliere un modello nel quale lo Stato garantisce semplicemente la coesistenza di comunità differenti, lasciando che ciascuna conservi nel tempo una propria struttura sociale, culturale e identitaria sostanzialmente autonoma.

    Oppure possiamo costruire un modello nel quale le differenze rimangono, ma vengono progressivamente attraversate da un’appartenenza costituzionale comune.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” sceglie esplicitamente questa seconda strada.

    Ed è per questa ragione che il dovere costituzionale di integrazione rappresenta una delle sue proposte più importanti.

    La questione, naturalmente, richiede una formulazione giuridica estremamente prudente. Una norma costituzionale non potrebbe trasformare opinioni, convinzioni religiose o comportamenti culturalmente differenti ma leciti in criteri arbitrari per stabilire chi meriti di vivere in Italia. Né potrebbe comprimere i diritti fondamentali che spettano alla persona indipendentemente dal grado di integrazione raggiunto.

    Il dovere costituzionale dovrebbe operare diversamente.

    Dovrebbe innanzitutto vincolare la Repubblica stessa.

    Se esiste un dovere di integrazione, deve infatti esistere contemporaneamente un dovere pubblico di renderla concretamente possibile: insegnamento della lingua, scuola, formazione civica, contrasto alla segregazione territoriale, politiche abitative, accesso regolare al lavoro, partecipazione sociale e strumenti capaci di verificare gli esiti delle politiche adottate.

    Questa reciprocità è essenziale.

    Non avrebbe senso chiedere a una persona di integrarsi per poi collocarla per anni in condizioni che favoriscono isolamento, dipendenza assistenziale o concentrazione comunitaria.

    Ma, nello stesso tempo, non avrebbe senso investire risorse pubbliche nell’integrazione continuando a considerarla una possibilità puramente eventuale, rispetto alla quale la persona interessata non assume alcuna responsabilità.

    La Repubblica deve creare le condizioni dell’integrazione. Chi sceglie stabilmente la Repubblica deve partecipare al percorso di integrazione.

    È questo il punto di equilibrio che dovrebbe essere costituzionalizzato.

    E il caso veneziano permette di comprendere perché la questione non sia astratta.

    Il problema non consiste nello stabilire se una moschea debba essere il “premio” concesso a una comunità ritenuta sufficientemente integrata. Un diritto costituzionale non funziona in questo modo e la libertà religiosa non può essere trasformata in uno strumento disciplinare.

    Il problema è un altro.

    È stabilire quale terreno comune debba esistere affinché moschee, chiese, sinagoghe, convinzioni non religiose, tradizioni culturali differenti e modelli familiari diversi possano convivere all’interno della stessa società senza trasformarla progressivamente in una federazione informale di comunità separate.

    Quel terreno esiste già.

    È la Costituzione.

    Ciò che manca è rendere esplicito che l’integrazione dentro quel terreno comune non rappresenta soltanto un obiettivo auspicabile delle politiche pubbliche, ma costituisce una responsabilità condivisa.

    Per questo il dibattito aperto a Venezia dovrebbe essere utilizzato per andare oltre Venezia.

    La domanda non è se dobbiamo scegliere tra libertà religiosa e libertà delle donne. La Costituzione ha già scelto entrambe.

    La domanda è come garantire che, in una società destinata a diventare sempre più pluralista, continui ad esistere un ordinamento comune sufficientemente forte da garantire entrambe.

    La risposta del paradigma è chiara: più aumenta il pluralismo culturale, più deve diventare solida l’integrazione costituzionale.

    Non per cancellare le differenze.

    Per impedire che le differenze cancellino progressivamente ciò che abbiamo in comune.

    Dopo decenni nei quali abbiamo discusso quasi esclusivamente dei diritti dell’immigrazione e, negli ultimi anni, prevalentemente del controllo delle frontiere e dei rimpatri, è arrivato il momento di aprire una terza stagione della politica migratoria italiana: quella dell’appartenenza.

    La Costituzione del 1948 non deve essere stravolta per affrontare l’immigrazione del XXI secolo. Deve essere capace, come è avvenuto altre volte nella storia repubblicana, di confrontarsi con trasformazioni sociali che i Costituenti non potevano materialmente conoscere.

    La proposta è dunque semplice nella sua formulazione e assai più complessa nella sua attuazione:

    la Repubblica promuove l’integrazione; chi sceglie stabilmente di farne parte concorre al proprio percorso di integrazione.

    Non assimilazione.

    Non multiculturalismo senza confini.

    Integrazione costituzionale.

    Perché la Costituzione del futuro non dovrebbe chiedere allo straniero di diventare culturalmente italiano.

    Dovrebbe però poter chiedere a chi sceglie stabilmente l’Italia di diventare costituzionalmente parte della Repubblica.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Venezia, avevamo chiesto ai candidati quale integrazione volessero. Ora una risposta inquietante

    Quattro mesi fa, durante la campagna per le elezioni comunali di Venezia, su queste pagine avevamo scelto deliberatamente di non partecipare alla polemica più semplice.

    La presenza di numerosi candidati provenienti dalla comunità bengalese poteva essere raccontata in due modi opposti e, a nostro avviso, entrambi insufficienti: come dimostrazione automatica dell’avvenuta integrazione oppure, al contrario, come prova di una progressiva occupazione comunitaria della rappresentanza politica.

    Avevamo scelto una terza strada.

    Avevamo considerato fisiologico che cittadini di origine straniera partecipassero alla vita politica italiana e avevamo formulato nei loro confronti una domanda che ritenevamo molto più importante della loro provenienza: quale integrazione volete guidare?

    Non era una provocazione. Era una domanda politica.

    Il 27 aprile avevamo scritto che non basta rappresentare una comunità, occorre guidarne l’integrazione. Due giorni dopo avevamo rivolto pubblicamente ai candidati una serie di interrogativi sul significato dell’integrazione e, tra questi, ve n’era uno che oggi assume un significato particolare: l’integrazione deve comprendere anche l’adesione sostanziale ai principi costituzionali italiani?

    La questione nasceva dall’osservazione di un fenomeno che non riguardava affatto l’origine bengalese dei candidati. Riguardava il rapporto tra comunità e cittadino.

    Quando una persona proveniente dall’immigrazione entra nelle istituzioni, infatti, può verificarsi uno dei risultati migliori di un processo migratorio: l’individuo supera progressivamente la propria originaria condizione di straniero, acquisisce cittadinanza, partecipa alla vita pubblica e concorre, insieme agli altri cittadini, alla determinazione dell’indirizzo politico della comunità nazionale.

    Ma può verificarsi anche un fenomeno differente.

    La comunità di origine può conservarsi come principale struttura di appartenenza e trasformare la partecipazione politica in una proiezione istituzionale della propria presenza sociale. Il candidato rischia allora di diventare soprattutto il rappresentante di una comunità dentro le istituzioni, anziché un cittadino che, provenendo da quella comunità, partecipa alle istituzioni della Repubblica.

    La differenza è sottile soltanto apparentemente. È, invece, una delle questioni decisive per il futuro delle democrazie europee.

    Per questo avevamo insistito sul concetto di individualizzazione civica: l’integrazione dovrebbe progressivamente trasformare l’appartenenza comunitaria da elemento determinante dell’identità pubblica in una delle molte componenti dell’identità personale. Non significa cancellare origini, religione, lingua familiare o tradizioni. Significa impedire che esse diventino strutture politiche parallele attraverso le quali organizzare stabilmente la partecipazione alla società.

    Oggi quelle domande tornano.

    E tornano attraverso le parole attribuite proprio a Miah Rhitu, già candidata alle amministrative veneziane in una lista a sostegno di Andrea Martella.

    Intervenendo nella controversia relativa alla realizzazione di una moschea, Rhitu avrebbe posto una domanda che merita di essere riportata senza deformazioni polemiche: «Qual è l’unità di misura dell’integrazione?». E avrebbe poi affermato che una moschea non può costituire il premio per chi si comporta bene e che «la libertà delle donne non può essere una condizione per concedere la libertà religiosa».

    Nel precedente articolo abbiamo affrontato soprattutto quest’ultima affermazione. La libertà religiosa costituisce un diritto fondamentale riconosciuto dall’articolo 19 della Costituzione, ma si esercita all’interno di un ordinamento nel quale la pari dignità e l’eguaglianza senza distinzione di sesso costituiscono principi fondamentali. Non esiste dunque una scelta politica tra libertà religiosa e libertà femminile, perché entrambe devono trovare realizzazione entro la medesima architettura costituzionale.

    Qui, tuttavia, interessa un’altra questione. Interessa tornare alle domande formulate durante la campagna elettorale.

    Perché allora avevamo deliberatamente evitato di chiedere ai candidati di origine bengalese di prendere le distanze dalla propria comunità o dalla propria religione. Avevamo chiesto qualcosa di assai diverso e, probabilmente, più impegnativo: quale modello di integrazione intendete rappresentare e guidare?

    La dichiarazione odierna non consente naturalmente di ricostruire da sola l’intero pensiero politico di una persona. Sarebbe metodologicamente scorretto trasformare una frase, per quanto significativa, in una sentenza complessiva sull’integrazione individuale di chi l’ha pronunciata.

    Ma consente di porre nuovamente il problema politico.

    Se una persona proveniente dall’immigrazione entra nella competizione elettorale e aspira a rappresentare cittadini italiani, il punto non è stabilire quanto abbia conservato della cultura d’origine. Il punto è comprendere quale concezione abbia maturato del rapporto tra quella cultura e l’ordinamento nel quale esercita la propria partecipazione politica.

    Ed è esattamente ciò che avevamo chiesto prima delle elezioni.

    La rappresentanza delle comunità migranti può diventare una straordinaria risorsa per l’integrazione quando produce leadership capaci di svolgere una funzione di collegamento: persone che conoscono entrambe le realtà, comprendono le difficoltà dell’inserimento, possiedono la fiducia delle comunità di origine e proprio per questo riescono a favorirne il progressivo ingresso nello spazio civico comune.

    Una leadership dell’integrazione dovrebbe avere anche il coraggio di dire che alcuni principi non sono oggetto di mediazione interculturale.

    La parità tra uomo e donna è uno di questi. La libertà individuale è uno di questi. Il diritto di una ragazza di scegliere il proprio percorso di vita indipendentemente dalle aspettative familiari o comunitarie è uno di questi. La libertà religiosa è anch’essa uno di questi.

    Ed è proprio perché appartengono tutti alla medesima architettura costituzionale che nessuno di essi può essere presentato come il prezzo da pagare per ottenere l’altro.

    Qui emerge il limite profondo del multiculturalismo quando viene interpretato come semplice coesistenza tra comunità.

    Uno Stato può riconoscere differenze culturali molto ampie. Può consentire alle persone di conservare tradizioni, praticare religioni differenti, costruire associazioni, mantenere rapporti con i Paesi di origine e trasmettere ai propri figli un patrimonio culturale diverso da quello maggioritario.

    Ma una democrazia costituzionale non può essere culturalmente neutrale rispetto ai propri principi fondamentali.

    Se lo diventasse, cesserebbe progressivamente di integrare e comincerebbe semplicemente ad amministrare la convivenza tra comunità.

    È precisamente ciò che avevamo cercato di spiegare durante le elezioni veneziane.

    Nel maggio scorso avevamo osservato che il ricorso stesso alle categorie di “voto di comunità” e “rappresentanza etnica” poteva costituire un indicatore di un’integrazione ancora incompiuta: non perché votare un candidato della propria origine sia illegittimo, evidentemente, ma perché una società realmente integrata dovrebbe progressivamente spostare il proprio baricentro dalla comunità all’individuo.

    Quattro mesi dopo, il problema appare ancora più chiaro.

    La questione non è impedire alle comunità di avere voce. È capire quale voce arrivi nelle istituzioni.

    Una voce che rivendica semplicemente diritti per la propria comunità oppure una leadership che, insieme alla rivendicazione dei diritti, assume la responsabilità di accompagnare quella comunità dentro un sistema condiviso di diritti, doveri e principi?

    È questa la differenza tra rappresentanza comunitaria e leadership dell’integrazione.

    Ed è una differenza destinata a diventare sempre più importante con l’aumento dei cittadini italiani provenienti dall’immigrazione e con l’ingresso delle seconde generazioni nella vita politica.

    Sarebbe un errore reagire a questo processo cercando di ostacolarlo. La partecipazione politica dei nuovi cittadini è una conseguenza naturale della trasformazione demografica e sociale del Paese.

    Ma sarebbe un errore altrettanto grave considerare automaticamente quella partecipazione come prova dell’avvenuta integrazione.

    Una persona può essere perfettamente inserita nei meccanismi democratici e contemporaneamente proporre una concezione della società fortemente comunitaria. È precisamente per questo che l’integrazione non può essere misurata soltanto attraverso lavoro, reddito, durata della permanenza o acquisizione formale della cittadinanza.

    Occorre osservare anche quale rapporto si costruisce con lo spazio costituzionale comune.

    Ed è qui che la domanda posta da Miah Rhitu diventa, paradossalmente, ancora più importante delle sue dichiarazioni sulla libertà delle donne.

    «Qual è l’unità di misura dell’integrazione?»

    Quattro mesi fa avevamo posto ai candidati veneziani sostanzialmente la stessa questione.

    Oggi possiamo finalmente rispondere.

    L’integrazione può essere misurata. E probabilmente deve esserlo.

    Non attraverso un arbitrario esame delle coscienze, non chiedendo agli stranieri di rinunciare alla propria identità e neppure costruendo cittadini culturalmente uniformi, ma attraverso indicatori capaci di verificare se la permanenza nel tempo abbia prodotto autonomia, conoscenza linguistica, partecipazione sociale, relazioni esterne alla comunità d’origine, rispetto delle regole e condivisione effettiva del nucleo costituzionale fondamentale.

    È precisamente il passaggio che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone di compiere.

    Per decenni abbiamo domandato agli immigrati di integrarsi senza definire esattamente che cosa significasse essere integrati.

    Ora una candidata proveniente dall’immigrazione ci domanda quale sia l’unità di misura.

    È una domanda legittima. E questa volta la politica italiana dovrebbe avere il coraggio di rispondere.

    Perché il prossimo problema dell’immigrazione italiana non riguarderà soltanto chi entra nel Paese. Riguarderà sempre di più chi, dopo essere entrato, diventa parte della società, acquisisce cittadinanza, entra nelle istituzioni e contribuisce a determinare ciò che l’Italia sarà.

    Ed è proprio per questo che la domanda formulata prima delle elezioni di Venezia rimane oggi ancora più attuale: quale integrazione vogliamo guidare?

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • «La libertà delle donne non può essere una condizione». A Venezia emerge il vero problema dell’integrazion e

    «La libertà delle donne non può essere una condizione». A Venezia emerge il vero problema dell’integrazione

    Ci sono frasi che, soprattutto quando vengono pronunciate da chi ha scelto di partecipare alla vita politica italiana, non possono essere archiviate come semplici provocazioni, né liquidate come espressioni infelici estrapolate dal dibattito pubblico. Se confermate nel loro esatto contesto, le parole attribuite a Miah Rhitu, cittadina di origine bengalese già candidata alle elezioni comunali di Venezia in una lista a sostegno del candidato sindaco Andrea Martella, appartengono a questa categoria.

    Secondo quanto riportato dalla stampa, intervenendo nella discussione sulla realizzazione di una moschea e sul rapporto tra integrazione e libertà religiosa, Rhitu avrebbe affermato: «Una moschea non può essere il premio per chi si comporta bene, la libertà delle donne non può essere una condizione per concedere la libertà religiosa».

    È soprattutto la seconda parte della frase a meritare attenzione.

    Perché la libertà delle donne non è una variabile politica che possa essere collocata su un piatto della bilancia e confrontata con la libertà religiosa. Non rappresenta una concessione della società italiana alle comunità immigrate, né una particolare sensibilità culturale occidentale alla quale possa contrapporsi, con pari dignità, una differente concezione dei rapporti tra uomo e donna. La parità, la dignità della persona e l’eguaglianza senza distinzione di sesso appartengono all’architettura costituzionale della Repubblica.

    Allo stesso modo, la libertà religiosa costituisce uno dei cardini dell’ordinamento democratico. L’articolo 19 della Costituzione riconosce a tutti il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, individualmente o collettivamente, di farne propaganda e di esercitarne il culto, in pubblico o in privato, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’ordinamento. Non esiste dunque alcuna contrapposizione necessaria tra la costruzione di un luogo di culto islamico e la Costituzione italiana, così come sarebbe profondamente sbagliato sostenere che una comunità debba preventivamente dimostrare di essere culturalmente assimilata per poter rivendicare diritti che la Costituzione riconosce alla persona.

    Ma proprio per questo occorre essere altrettanto chiari sul punto opposto: la libertà religiosa si esercita dentro l’ordinamento costituzionale italiano, non accanto ad esso e certamente non al di sopra di esso.

    L’articolo 3 della Costituzione proclama la pari dignità sociale e l’eguaglianza davanti alla legge senza distinzione, tra l’altro, di sesso e religione. La libertà religiosa e la parità tra uomo e donna non sono quindi principi appartenenti a due sistemi normativi concorrenti, tra i quali la Repubblica sarebbe chiamata di volta in volta a trovare un compromesso. Sono entrambi principi dell’ordinamento italiano e devono convivere all’interno della medesima cornice costituzionale.

    Ed è precisamente qui che il caso veneziano assume un significato che supera enormemente la polemica sulla moschea.

    Durante la campagna per le elezioni comunali di Venezia avevamo dedicato diversi articoli alla presenza di candidati provenienti dalla comunità bengalese. Avevamo sostenuto allora una posizione molto precisa: l’ingresso nella rappresentanza politica di cittadini provenienti dall’immigrazione è un fatto fisiologico in una democrazia, ma la rappresentanza politica non dovrebbe trasformarsi nella semplice proiezione istituzionale delle appartenenze etniche, nazionali o religiose.

    Avevamo quindi posto una domanda: quale integrazione vogliono guidare coloro che, provenendo dall’immigrazione, entrano nelle istituzioni italiane?

    La questione torna oggi con una forza ancora maggiore.

    Secondo le dichiarazioni riportate dalla stampa, Rhitu avrebbe posto a sua volta una domanda estremamente interessante: «Qual è l’unità di misura dell’integrazione? Quanto bisogna essere integrati per avere questa moschea?».

    La prima domanda, separata dalla vicenda specifica del luogo di culto, merita una risposta seria.

    È esattamente il problema che la politica migratoria italiana ha evitato per decenni.

    Abbiamo parlato continuamente di integrazione senza stabilire che cosa essa significhi concretamente. Abbiamo finanziato programmi di integrazione, sottoscritto accordi, organizzato corsi, costruito strutture amministrative e utilizzato questa parola in migliaia di documenti pubblici, senza arrivare a definire un sistema capace di verificare con sufficiente precisione quando un percorso di integrazione possa considerarsi riuscito, quando presenti criticità e quando, invece, stia producendo separazione sociale e comunitaria.

    Eppure un’unità di misura dell’integrazione può esistere.

    Non può naturalmente consistere nell’abbandono della propria religione, delle proprie tradizioni familiari o della propria identità culturale. Integrare non significa trasformare un bengalese, un marocchino o un pakistano in una copia culturale di un italiano.

    Significa però qualcosa di più della semplice permanenza sul territorio, del possesso di un contratto di lavoro o dell’assenza di condanne penali.

    Significa conoscenza della lingua, autonomia economica, partecipazione alla società, relazioni che superino progressivamente il perimetro esclusivo della comunità di origine, conoscenza delle istituzioni e, soprattutto, riconoscimento sostanziale dei principi fondamentali sui quali quelle istituzioni sono costruite.

    Tra questi principi esiste la parità tra uomo e donna.

    Questo non significa subordinare la libertà religiosa a un esame ideologico preventivo. Significa affermare una cosa molto più semplice: l’integrazione in una democrazia costituzionale presuppone che il pluralismo si sviluppi entro un nucleo di principi comuni che nessuna appartenenza comunitaria può relativizzare.

    Altrimenti non avremo costruito una società pluralista. Avremo progressivamente costruito comunità differenti che vivono nello stesso territorio, ciascuna portatrice dei propri riferimenti culturali e normativi, mentre lo Stato rinuncia progressivamente a indicare quale sia il terreno comune.

    È proprio questo il rischio che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” cerca di portare al centro del dibattito.

    Il problema migratorio europeo non può essere affrontato soltanto chiedendosi quante persone entrano, quante lavorano, quante possono essere rimpatriate o quanti nuovi ingressi siano necessari all’economia. Occorre finalmente domandarsi che cosa accade dopo l’ingresso e quale società stiamo costruendo attraverso la permanenza di milioni di persone provenienti da contesti culturali, sociali e talvolta giuridici profondamente differenti.

    La risposta non può essere la repressione delle differenze. Ma non può essere neppure l’indifferenza dello Stato di fronte ad esse.

    Esiste uno spazio enorme tra assimilazione e multiculturalismo comunitario. È lo spazio dell’integrazione costituzionale: conservare la propria identità, professare liberamente la propria religione, costruire i propri luoghi di culto e trasmettere ai figli la propria cultura, accettando contemporaneamente che esiste un nucleo di principi comuni che appartiene alla Repubblica nella quale si è scelto di vivere.

    La libertà delle donne appartiene a quel nucleo.

    Per questo la discussione aperta a Venezia non riguarda soltanto una moschea e neppure soltanto Miah Rhitu.

    Riguarda la domanda che l’Italia dovrà inevitabilmente affrontare nei prossimi anni: che cosa intendiamo davvero quando chiediamo a chi arriva di integrarsi?

    Continuare a non rispondere significa lasciare che siano le singole comunità, con il trascorrere delle generazioni, a fornire ciascuna la propria risposta.

    Ed è precisamente ciò che uno Stato consapevole della propria identità costituzionale non dovrebbe permettere.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Syrien-Rückkehr: Deutschland braucht Einzelfallprüfung statt politischer Quoten

    Deutschland steht bei der Rückkehr syrischer Schutzberechtigter vor einer Grundsatzfrage, die weit über Syrien hinausweist. Seit dem Sturz des Assad-Regimes hat sich die Entscheidungspraxis des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge deutlich verändert. Nach aktuellen Berichten werden Asylanträge häufiger abgelehnt und bereits gewährte Schutzstatus vermehrt überprüft. Gerade jetzt entscheidet sich, ob Deutschland Rückkehrpolitik als rechtsstaatliche Einzelfallprüfung oder als politisches Mengenproblem versteht.

    Das deutsche und europäische Asylrecht gibt dafür einen klaren Rahmen vor. Seit dem 12. Juni 2026 gelten für neue Entzugsverfahren die einschlägigen unionsrechtlichen Regelungen, ergänzt durch § 73b AsylG. Entscheidend ist nicht, ob sich die politische Lage in einem Herkunftsstaat allgemein verändert hat, sondern ob die Voraussetzungen des internationalen Schutzes im konkreten Fall weggefallen sind. Eine Rückkehrentscheidung darf deshalb weder an pauschalen Prozentzielen noch an der Staatsangehörigkeit als solcher hängen.

    Das bedeutet allerdings nicht, dass ein einmal gewährter Schutzstatus dauerhaft unangreifbar wäre. Wenn die tatsächlichen Schutzgründe wesentlich und nachhaltig entfallen sind, muss der Staat die Konsequenzen ziehen können. Ein glaubwürdiges Asylsystem braucht beides: die verlässliche Gewährung von Schutz, solange Schutz notwendig ist, und die tatsächliche Beendigung dieses Schutzes, wenn seine rechtlichen Voraussetzungen nicht mehr bestehen. Rechtsstaatlichkeit ist keine Einbahnstraße.

    Ebenso wichtig ist jedoch die Trennung zwischen Schutzrecht und Aufenthaltsrecht. Wer seit Jahren in Deutschland lebt, arbeitet, Deutsch spricht, eine Familie gegründet hat und gesellschaftlich eingebunden ist, behält nicht allein wegen dieser Integration automatisch seinen Flüchtlingsstatus. Aber eine belastbare Rückkehrpolitik muss prüfen, welche eigenständigen aufenthaltsrechtlichen Folgen sich aus einem langjährigen, rechtmäßigen und nachweisbar integrierten Aufenthalt ergeben können. Integration darf weder als bloßes Schlagwort missbraucht noch rechtlich ignoriert werden.

    Hier setzt das Paradigma „Integrazione oder ReImmigrazione“ an. Es lehnt sowohl die Vorstellung ab, jeder einmal aufgenommene Mensch müsse unabhängig von späteren Veränderungen dauerhaft bleiben, als auch die Idee einer kollektiven Rückführung nach Herkunftsgruppen. Der Maßstab muss die einzelne Person sein: Schutzbedarf, Rechtsstatus, Verhalten, Integrationsleistung, familiäre Bindungen und die tatsächliche Möglichkeit einer rechtmäßigen Rückkehr. Verantwortung ist individuell – und deshalb müssen auch staatliche Entscheidungen individuell bleiben.

    Für Deutschland folgt daraus eine praktische Aufgabe. Das BAMF muss Widerrufs- und Entzugsverfahren zügig, nachvollziehbar und rechtssicher führen; die Ausländerbehörden müssen anschließend aufenthaltsrechtliche Alternativen ebenso sorgfältig prüfen wie bestehende Ausreisepflichten. Gleichzeitig braucht es funktionierende Rückkehrabkommen, Dokumentenbeschaffung und Kooperation mit Herkunftsstaaten. Ein Staat, der Schutzstatus überprüft, aber rechtskräftige Rückkehrentscheidungen anschließend nicht umsetzen kann, erzeugt nur neue Unsicherheit.

    Die Syrien-Debatte zeigt damit exemplarisch, was eine moderne Migrationspolitik leisten muss: Schutz gewähren, solange er erforderlich ist; Integration konkret bewerten, wo sie rechtlich relevant ist; und Rückkehr durchsetzen, wenn am Ende aller Verfahren kein Aufenthaltsrecht mehr besteht. Deutschland braucht weder pauschale Bleibegarantien noch kollektive Rückkehrquoten, sondern ein belastbares System aus Einzelfallprüfung, Integration, Rechtsschutz und tatsächlicher Vollziehbarkeit.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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  • Complementary Protection, Social Rootedness and Ex Nunc Assessment: The Tribunal of Bologna Recognises the Right to Remain on the Basis of Effective Integration

    A Comment on the Decree of the Tribunal of Bologna, Specialised Section for Immigration, International Protection and the Free Movement of European Union Citizens, 3 August 2026, Case No. 12455/2024

    Fabio Loscerbo

    Abstract

    The decree issued by the Tribunal of Bologna on 3 August 2026 offers a significant contribution to the interpretation of complementary protection based on the right to respect for private life and on the social rootedness developed by a foreign national in the host country. The Tribunal recognised protection in favour of a Pakistani national who, after entering Italy, had undertaken a progressive process of occupational, economic, residential, professional and relational integration. The decision is relevant from several perspectives. First, it clarifies that entries contained in the internal information systems of the administration are not sufficient to prove the lawful service of a decision issued by a Territorial Commission; consequently, the time limit for appeal runs from the date on which the applicant actually became aware of the decision through access to the administrative file. Second, it confirms the application of the legal framework preceding Decree-Law No. 20 of 2023 to applications submitted before 11 March 2023. Third, it recognises the dynamic nature of complementary protection by assigning decisive importance to facts that arose or became consolidated during the judicial proceedings. Employment is not treated as a merely financial fact, but as a structure of private life and as one of the principal settings in which social relationships are formed. The decree fits coherently within the “Integrazione o ReImmigrazione” paradigm, since it demonstrates that continued residence can neither be presumed nor denied in the abstract, but must be determined through an individual, documented and updated assessment of the degree of integration actually achieved.

    Keywords: complementary protection; social rootedness; private life; occupational integration; ex nunc assessment; Article 8 ECHR; service of administrative decisions; right to remain; Integrazione o ReImmigrazione.

    The decree issued by the Tribunal of Bologna on 3 August 2026 forms part of a broader judicial development in which complementary protection is understood both as an individual limit on the State’s power of removal and as a legal instrument protecting the effective rootedness acquired by a foreign national in the host country.

    The proceedings were brought by a Pakistani national, born in 1997, against the decision of the Bologna Territorial Commission rejecting his application for international protection and declining to recognise any form of complementary protection. During the proceedings, the applicant withdrew his claims for refugee status and subsidiary protection and pursued only complementary protection, to be implemented through the issuance of an Italian residence permit for special protection.

    This limitation of the subject matter of the proceedings is legally significant. The applicant’s position was no longer examined in relation to a risk of persecution or serious harm in the country of origin. The decisive issue was instead the impact that removal would have on the private life he had constructed in Italy. The centre of the assessment was therefore not the original reason for migration, but the transformation of the individual’s position during his stay in the host country.

    Before addressing the substance of the case, the Tribunal resolved an important procedural issue concerning the admissibility and timeliness of the appeal.

    The applicant had not received the Territorial Commission’s decision and had not otherwise become aware of it through lawful service. He learned of the rejection only after his lawyer submitted a formal request for access to the administrative file on 19 August 2024. The administration did not produce a certificate of service, a postal receipt, evidence of an attempted service or any other document capable of proving completion of the notification procedure. It relied only on screenshots taken from its internal information system, which recorded that the decision had not been served because the applicant was allegedly untraceable and that the matter had been assigned to the competent Police Headquarters.

    The Tribunal correctly held that such entries were not sufficient to prove lawful service. Information unilaterally entered into an internal administrative system cannot replace the formal documents through which the law proves that a notification procedure has been completed.

    A principle of broader importance follows from this conclusion. The time limit for judicial review cannot begin to run from a notification merely asserted by the administration. It must begin either when the decision has been properly served in accordance with the applicable legal rules or when the person concerned has obtained actual and demonstrable knowledge of it.

    In the present case, such knowledge was acquired only on 19 August 2024 through access to the administrative file. The appeal lodged on 5 September 2024 was therefore held to be timely and admissible.

    This aspect of the decree extends beyond the circumstances of the individual case. In proceedings concerning international and complementary protection, service of the negative decision directly affects the practical exercise of the right of defence. A defective or unproven notification cannot be treated as a minor internal irregularity when it determines the commencement of short procedural time limits, which in certain procedures may be further reduced. The burden of proving completion of service lies with the administration, which must produce documents with legal evidential value rather than internal entries unsupported by external proof.

    After resolving the procedural issue, the Tribunal examined the applicable substantive law.

    The application for protection had been submitted before 11 March 2023. Consequently, under Article 7(2) of Decree-Law No. 20 of 10 March 2023, converted into Law No. 50 of 5 May 2023, the former wording of Article 19(1.1) of Legislative Decree No. 286/1998 continued to apply. That wording derived from the reform introduced by Decree-Law No. 130 of 2020.

    Under that legal framework, expulsion or removal was prohibited where substantial grounds existed for believing that departure from Italy would result in a violation of the right to respect for private and family life. The assessment had to take account of the nature and effectiveness of family ties, the person’s actual social integration in Italy, the duration of residence and the existence of family, cultural or social ties with the country of origin.

    Decree-Law No. 20 of 2023 amended that legal framework, but expressly preserved the former regime for applications already submitted and for cases in which the foreign national had already received an invitation from the competent Police Headquarters to formalise the application. The Tribunal therefore found that there could be no doubt as to the applicability of the earlier legislation.

    The point is also important from a systemic perspective. Complementary protection cannot be correctly interpreted without a rigorous analysis of transitional law. The date on which the application was submitted may determine not only the substantive criteria to be applied but also the legal characteristics of the residence permit eventually issued, including its duration and convertibility.

    The Bologna decree does not, however, confine itself to a formal application of the earlier legislation. It reconstructs complementary protection as an evolution of the former humanitarian protection and as an autonomous form of protection of social rootedness.

    The Tribunal refers to Order No. 28316 of 2020 of the Italian Supreme Court of Cassation and to Judgment No. 24413 of 2021 of the Joint Sections. The 2020 reform is treated as having broadened the protection previously developed by the case law on humanitarian protection. The foreign national’s rootedness in Italy becomes a limit on the State’s power of removal, grounded not only in Article 3 ECHR but also in Article 8 of the Convention.

    The most innovative aspect is the recognition that vulnerability may arise directly from uprooting.

    Under the earlier case law on humanitarian protection, the court frequently conducted a comparison between the level of integration reached in Italy and the living conditions to which the applicant would be exposed in the country of origin. Complementary protection, as applied in the present decree, recognises that removal itself may constitute the source of the violation.

    Where a foreign national has developed a stable life in the host country, return may cause the immediate loss of professional, social, affective and personal relationships that have become part of that individual’s identity. Vulnerability may therefore arise not only from a pre-existing condition in the country of origin, but also from the abrupt dismantling of the private life constructed in Italy.

    The decree adopts a broad understanding of rootedness. Occupational integration is a particularly significant indicator, but it does not exhaust the assessment. Other relational dimensions falling within the scope of private life under Article 8 ECHR must also be considered.

    Protection is not therefore granted to employment as such. It is granted to the individual whose private and social identity has been structured, among other things, through employment.

    This distinction is essential. An employment contract does not automatically constitute a right of residence and cannot replace the ordinary channels for labour migration. Yet where employment is stable, continuous and accompanied by economic autonomy, training, housing and social relationships, it becomes an integral part of private life.

    In the case examined by the Tribunal, the applicant had entered Italy in 2022 and had begun lawful and continuous employment within a relatively short period. After a number of fixed-term contracts, he entered into a professional apprenticeship contract as a cook and pizza maker, commencing on 14 October 2023 and extending until the end of the training period on 13 October 2028.

    The employment relationship was therefore not episodic. The apprenticeship contract provided not only continuity of employment but also a structured pathway of professional development extending over several years.

    The Tribunal also examined the evolution of the applicant’s income. He had earned EUR 7,396 in 2023, EUR 14,154 in 2024, EUR 6,964 in the first six months of 2025 and an additional EUR 4,650 from July to December 2025. The progressive increase in income had allowed him to achieve economic self-sufficiency and secure independent accommodation.

    Economic autonomy is therefore treated as evidence of effective integration. This does not mean that fundamental rights are made dependent on income or productive capacity. The point is that the ability to support oneself, pursue professional development and obtain accommodation constitutes objective evidence of genuine participation in society.

    The applicant’s participation in vocational training further reinforced this assessment. This element showed that his integration was not limited to the performance of work tasks, but included the acquisition of skills and a sustained investment in a long-term professional project.

    The Tribunal accordingly found that the applicant had rooted his private life in Italy through employment and through the affective, friendly, professional and social relationships developed in the territory.

    In support of that conclusion, the decree refers to the judgment of the European Court of Human Rights in Niemietz v. Germany of 16 December 1992. In that case, the Strasbourg Court observed that there was no reason in principle to exclude professional or business activities from the notion of private life, since it is through working life that many individuals develop a significant, and often the greatest, part of their relationships with the outside world.

    The reference is particularly appropriate. In immigration law, employment is frequently reduced to an economic requirement measured through income, contractual duration or contributions. The perspective of Article 8 ECHR instead requires employment to be considered also as a setting of personal fulfilment and social relationship-building.

    A worker does not merely generate income. He or she develops skills, relationships of trust, routines, responsibilities and a recognised social position. The forced interruption of that process may therefore interfere with private life in a substantive sense.

    The Tribunal also considered the progressive weakening of the applicant’s ties with Pakistan. His residence in Italy and the consolidation of his personal life had gradually reduced the intensity of his relationships with the country of origin. The presence of family members in Pakistan and the continuation of limited, mainly telephone-based contact were not considered sufficient to neutralise the rootedness acquired in Italy.

    This part of the reasoning must be read carefully. The existence of family members in the country of origin is not irrelevant, but it cannot automatically be relied upon to deny the private life developed in the host country. What must be examined is the effectiveness and intensity of the relationships, rather than the merely formal existence of a family connection.

    The Tribunal further found no national-security, public-order or public-safety grounds capable of justifying removal. No adverse elements concerning the applicant’s conduct had emerged. In the absence of such grounds, the rootedness he had achieved could not lawfully be sacrificed.

    The balancing exercise required by Article 19(1.1) is not abstract. Public-security reasons must be based on specific facts concerning the conduct of the individual. A general reference to the State’s interest in immigration control is not sufficient.

    Where a risk of violation of private life has been established, removal may be carried out only if it is necessary and proportionate in relation to concrete overriding public interests. Complementary protection therefore gives rise to a subjective right to remain where expulsion would cause a serious impairment of personal identity and dignity and no prevailing public interest justifies that outcome.

    The decree is also significant because of the importance it assigns to ex nunc assessment.

    The Tribunal considered facts that arose or became consolidated during the judicial proceedings. Rootedness was not assessed only by reference to the applicant’s circumstances at the time of the Territorial Commission’s decision. The court examined the subsequent development of his employment, income, housing and professional training.

    Protection was therefore recognised on the basis of the applicant’s current situation. Judicial proceedings concerning complementary protection cannot be reduced to a retrospective review of the legality of the administrative refusal. The court must determine whether removal, at the time of judgment, would comply with fundamental rights.

    An ex nunc assessment is consistent with the very nature of integration. Integration is a process that may strengthen or deteriorate over time. A historical snapshot is not sufficient to describe the person’s present legal and social position.

    The court must therefore consider subsequent developments, particularly where administrative and judicial proceedings extend over a prolonged period. To disregard those developments would mean deciding the case on the basis of a reality that no longer exists.

    In the present case, the Tribunal found that sudden removal would have caused manifest harm, requiring the applicant to seek a new form of rootedness in a country he had left years earlier. The convergence of the positive factors therefore led to the recognition of complementary protection.

    This approach is fully consistent with the “Integrazione o ReImmigrazione” paradigm.

    The paradigm begins from the need to distinguish individual positions through the assessment of integration. Entry into the territory is not sufficient to create an automatic and permanent right to remain. At the same time, return cannot be ordered while disregarding what the individual has built during residence.

    The case decided by the Tribunal of Bologna demonstrates that integration may be assessed through concrete indicators: continuity of employment, progression of income, economic self-sufficiency, housing, vocational training, social relationships, the absence of adverse public-order considerations and the weakening of ties with the country of origin.

    None of these indicators operates in isolation. The apprenticeship contract alone would not necessarily have justified protection. Income alone would not have proved rootedness. Housing alone would not have established private life. It is the convergence of those factors that demonstrates the existence of a stable life project.

    The “Integrazione o ReImmigrazione” paradigm does not therefore propose an automatic reward based on employment. It calls for an overall assessment of the person.

    Employment is one of the principal indicators because it reveals participation, responsibility, social relationships and autonomy. It must nevertheless be situated within a broader evaluation including individual conduct, personal relationships, knowledge of the social environment, vocational development and actual compliance with the fundamental rules of coexistence.

    Where such integration has been genuinely achieved, the legal order cannot treat it as irrelevant. Removal must be subject to a strict proportionality assessment.

    Within the paradigm, ReImmigrazione does not identify a collective policy of return based on nationality or origin. It represents the possible outcome of an individual legal assessment where the person lacks a right to remain, has not established a legally relevant integration process and is not protected against return by constitutional, international or European obligations.

    That outcome was not possible in the present case. The applicant’s positive trajectory in Italy, the absence of security concerns and the serious impairment that would have resulted from uprooting required the recognition of complementary protection.

    The decree also demonstrates that integration should not be assessed only once, at the initial administrative stage. The assessment must be updated over time. Positive personal development must be capable of influencing the legal status of the foreign national, just as a serious and current deterioration may be relevant in procedures in which the law permits renewed examination.

    Complementary protection thus becomes an instrument for governing residence. It does not replace the rules on admission and cannot be used as an ordinary labour-migration channel. It intervenes, however, where the person’s actual situation no longer corresponds to the original administrative classification.

    The applicant was no longer merely the recipient of a negative asylum decision. He had become a worker engaged in a multi-year professional pathway, economically self-sufficient, housed independently and socially connected to the territory.

    A system unable to recognise this transformation would produce decisions that might be formally consistent but substantively unjust.

    The decree also raises a question of legislative policy. At present, the assessment of integration often emerges only during litigation. It is the court, after several years, that reconstructs the applicant’s trajectory through contracts, social-security statements, payslips, training certificates and housing documents.

    A more rational system should anticipate this evaluation. The administration should have procedures capable of assessing integration periodically, with transparent criteria, participation by the person concerned and effective judicial review.

    Integration should not remain a category used occasionally to correct the deficiencies of the system. It should become one of the ordinary criteria through which residence is governed.

    The decree finally addresses the legal characteristics of the residence permit resulting from recognition. Because the application had been submitted before the entry into force of Decree-Law No. 20 of 2023, the permit remained subject to the former regime: it had a duration of two years, permitted employment, was renewable and could be converted into a residence permit for employment purposes.

    The Tribunal therefore recognised the applicant’s right to complementary protection and ordered the file to be transmitted to the territorially competent Chief of Police for the issuance of a two-year, renewable and convertible residence permit. Legal costs were fully compensated because the decision was based on an ex nunc assessment of facts that had arisen or become consolidated during the proceedings.

    The decision on costs once again confirms the dynamic nature of the protection recognised. The success of the claim did not necessarily derive from the original unlawfulness of the administrative decision, but from the substantive situation established at the time of judgment.

    Complementary protection does not merely correct the past. It governs the present.

    The principle emerging from the Bologna decree may be stated clearly: the private life of a foreign national is composed not only of family ties in the strict sense, but also of employment, training, housing, autonomy and social relationships developed in the host country. Where those factors demonstrate effective rootedness, return cannot be ordered without determining whether it would cause a serious and disproportionate impairment of personal identity and dignity.

    Not every presence produces rootedness. Not every employment contract demonstrates integration. Not every period of residence creates a right to remain.

    But where rootedness has been effectively proved, the State cannot act as though it did not exist.

    The decree confirms that complementary protection is one of the principal areas in which immigration law may overcome the sterile opposition between automatic permanence and indiscriminate return.

    The proper method is individual assessment.

    That is also the logic of the “Integrazione o ReImmigrazione” paradigm: to verify what the person has actually constructed, to recognise integration where it exists and to permit ReImmigrazione where it does not, always within the limits imposed by fundamental rights and the legal order.

    Fabio Loscerbo
    Attorney admitted to practise before the Italian Supreme Court
    Registered representative of interests before the Italian Chamber of Deputies in the field of immigration
    Registered in the European Union Transparency Register, No. 280782895721-36, in the field of migration and asylum
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Grecia, 300-500 rimpatri bloccati: quando la detenzione sostituisce il ritorno

    Nel centro di trattenimento di Sintiki, nella regione greca di Serres, si trovano tra 300 e 500 cittadini stranieri, in prevalenza egiziani, la cui domanda di asilo è stata respinta e che sono destinatari di un ordine di allontanamento. Il rimpatrio, però, non viene eseguito: secondo l’inchiesta pubblicata il 2 settembre 2026 da Kathimerini, gli…

    New York, oltre 2.100 arresti ICE: la sicurezza è il bersaglio, l’irregolarità è il criterio

    Tra il 27 luglio e il 29 agosto 2026, l’Immigration and Customs Enforcement ha arrestato 2.197 cittadini stranieri nello Stato di New York nell’ambito dell’operazione “Rotten Apple”. Il Dipartimento per la Sicurezza interna ha presentato il risultato il 1° settembre come una vasta azione contro persone irregolari con precedenti per omicidio, stupro, sequestro, traffico di…

  • Israele, 1.334 domande etiopi nel limbo: dopo anni d’attesa, lo Stato accelera verso l’uscita

    Un reportage pubblicato il 29 agosto dal Times of Israel documenta che l’Autorità israeliana per la popolazione e l’immigrazione sta riportando in primo piano fascicoli di richiedenti asilo etiopi rimasti pendenti anche per anni. L’Autorità indica 1.334 domande ancora da decidere; per chi riceve un diniego, l’esito può tradursi nell’ordine di lasciare il Paese e, in mancanza, nell’avvio della procedura di allontanamento.

    La contraddizione non sta nel fatto che uno Stato esamini finalmente le domande. Sta nel tempo scelto per farlo: l’amministrazione ha lasciato persone e famiglie in una precarietà prolungata e ora accelera quando deve definire la loro uscita. Gli anni trascorsi in Israele, il lavoro e la frequenza scolastica dei figli non trasformano da soli un permesso temporaneo in un diritto alla permanenza. Ma neppure possono essere cancellati come se l’attesa amministrativa non avesse prodotto conseguenze umane e sociali.

    Il percorso giuridico va tenuto distinto. Israele aveva riconosciuto agli etiopi una protezione collettiva nel novembre 2021, durante la guerra nel Tigray. Il ministro dell’Interno Moshe Arbel ne ha disposto la revoca nel gennaio 2024 e, nel dicembre 2025, l’Alta Corte ha lasciato in piedi quella scelta concedendo quattro mesi per prepararsi alla partenza. La fine della protezione di gruppo, però, non decide automaticamente le singole domande d’asilo: ciascun fascicolo richiede una valutazione individuale delle ragioni invocate e del rischio connesso al ritorno.

    È qui che la responsabilità passa dall’indirizzo politico al procedimento amministrativo. L’Autorità sostiene che Addis Abeba possa costituire una destinazione praticabile anche quando altre aree dell’Etiopia restano instabili e precisa che le comunicazioni vengono inviate ai recapiti forniti dagli interessati. È una posizione che può essere esaminata caso per caso, non applicata come formula generale. Dopo attese così lunghe, notifica effettiva, motivazione comprensibile e possibilità concreta di ricorso diventano parte sostanziale della legalità del provvedimento.

    Il quadro del Paese d’origine impone prudenza senza autorizzare conclusioni automatiche. Il Foreign, Commonwealth & Development Office britannico segnala scontri rinnovati nel Tigray, conflitto nell’Amhara e violenze nell’Oromia; il Governo canadese, nell’aggiornamento del 20 agosto, sconsiglia i viaggi non essenziali in gran parte dell’Etiopia e distingue Addis Abeba dalle regioni più pericolose. Questi avvisi non provano che ogni ritorno sia illecito, ma mostrano perché origine regionale, profilo personale e destinazione effettiva non possano essere sostituiti dalla sola etichetta nazionale.

    Il caso raccontato dal giornale rende visibile ciò che i numeri nascondono. Endalkew Yemani Tesma è arrivato in Israele nel 2008, lavora, ha formato una famiglia e cresce sei figli che parlano e studiano in ebraico. La sua integrazione non è un titolo di soggiorno; è però un fatto reale che l’autorità non dovrebbe scoprire soltanto al momento dell’espulsione. Quanto più lunga è stata l’inerzia pubblica, tanto più accurata deve essere la valutazione delle posizioni individuali, della vita familiare e, se il ritorno viene disposto, delle sue condizioni concrete.

    Secondo l’UNHCR citato dal Times of Israel, il tasso israeliano di riconoscimento dell’asilo è intorno allo 0,1 per cento. Un dato così basso non dimostra da solo che ogni diniego sia sbagliato, ma rende indispensabili trasparenza sulle decisioni, tempi ragionevoli e controlli effettivi. Smaltire un arretrato non può significare trasformare l’efficienza in una presunzione di rigetto: il controllo dell’immigrazione è credibile quando distingue, motiva ed esegue, non quando recupera anni di ritardo comprimendo le garanzie.

    Uno Stato può porre fine a una protezione temporanea quando ritiene mutate le condizioni; non può far sparire il tempo che esso stesso ha lasciato trascorrere. L’integrazione non sostituisce la posizione giuridica, ma l’inerzia amministrativa non può diventare una scorciatoia verso l’allontanamento. Prima viene la decisione individuale, poi il controllo della sua legalità e soltanto dopo, se ne ricorrono davvero i presupposti, il ritorno.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Haiti, quasi 200.000 ritorni forzati: l’espulsione ha una data, il ritorno ha bisogno di uno Stato

    Il 28 agosto, durante una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è stato comunicato un dato che misura la pressione migratoria dal lato meno osservato: nei primi otto mesi del 2026 quasi 200.000 persone sono state ricondotte forzatamente ad Haiti. Secondo la ricostruzione ufficiale dell’ONU, l’aumento è del 10 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025; Reuters quantifica la differenza in almeno 20.000 persone.

    La contraddizione è evidente. Gli Stati che eseguono un allontanamento possono registrare una pratica conclusa, mentre il Paese che riceve deve gestire ciò che comincia dopo l’atterraggio o l’attraversamento della frontiera. Haiti affronta questi ritorni mentre la propria sicurezza continua a deteriorarsi: pochi giorni prima, nell’area di Kenscoff, un attacco armato ha ucciso 47 persone, tra cui cinque bambini, incendiato abitazioni e colpito civili che cercavano riparo in una chiesa.

    Il numero complessivo non riguarda soltanto gli Stati Uniti e comprende soprattutto persone rimandate dai Paesi vicini. Tuttavia, proprio negli ultimi giorni, sono ripresi anche i voli statunitensi dopo la cessazione del Temporary Protected Status per gli haitiani. Un primo charter è arrivato il 20 agosto con 161 persone; un secondo volo ha trasportato rimpatriati dagli Stati Uniti e dalle Bahamas. La nuova fase americana si inserisce quindi in una pressione regionale già enorme, non la crea da sola.

    Il quadro giuridico statunitense va distinto da quello umanitario. Il TPS è una protezione temporanea collegata alla situazione del Paese designato, non un titolo permanente. La US Citizenship and Immigration Services ha indicato il 27 luglio 2026 come data effettiva della cessazione della designazione per Haiti. Da quel momento, chi non dispone di un diverso titolo torna esposto alle ordinarie conseguenze della disciplina migratoria. Ciò spiega il potere di procedere agli allontanamenti, ma non risolve la questione della loro sostenibilità concreta né sostituisce la verifica individuale della posizione di ciascuno.

    È all’arrivo che la distanza tra norma e realtà diventa misurabile. La testata haitiana HaitiLibre riferisce che l’Office National des Migrations ha accolto i 161 rimpatriati del primo volo statunitense e che il governo ha riconosciuto a ciascuno un aiuto di 76,40 dollari. La stessa fonte stima in circa 250 dollari il costo di un volo di sola andata da Cap-Haïtien a Port-au-Prince, mentre il percorso terrestre attraversa zone nelle quali operano gruppi armati. L’assistenza esiste, ma non basta neppure a garantire un trasferimento interno sicuro.

    Per questo il ritorno non può essere ridotto al trasporto verso il Paese di cittadinanza. Servono identificazione, documenti, collegamento con il territorio d’origine, accesso a un alloggio, lavoro, assistenza sanitaria e controllo successivo. Quando migliaia di persone rientrano senza risorse in uno Stato attraversato da violenza e sfollamento interno, l’assenza di un vero percorso di reinserimento aumenta il rischio di marginalità, nuova partenza o reclutamento da parte delle organizzazioni criminali.

    Una politica migratoria credibile deve dunque valutare il risultato oltre il confine dello Stato che espelle. L’effettività dell’allontanamento è necessaria quando manca un titolo di soggiorno e non sussistono impedimenti individuali, ma l’effettività non coincide con la semplice esecuzione materiale. Un rimpatrio che non prevede cooperazione con le autorità del Paese di origine, sostegno iniziale e strumenti di reinserimento può chiudere un fascicolo amministrativo senza stabilizzare né la persona né il territorio che la riceve.

    Il caso haitiano mostra la differenza tra espulsione e politica del ritorno. La prima ha un provvedimento, un volo e una data di esecuzione. La seconda richiede istituzioni capaci di seguire ciò che accade dopo. Se il Paese di origine non viene messo nelle condizioni di riaccogliere, l’allontanamento resta compiuto sulla carta ma incompleto nella realtà: il confine è stato attraversato, il problema è soltanto passato dall’altra parte.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Stati Uniti, il visto non è una licenza di silenzio: bocciate le espulsioni fondate sulle opinioni

    Il 28 agosto la giudice federale Noël Wise, del Northern District of California, ha dichiarato incostituzionale l’impiego di alcune disposizioni dell’Immigration and Nationality Act per revocare visti e avviare procedure di espulsione contro stranieri legalmente presenti a causa di opinioni politiche protette. La decisione, resa in Stanford Daily Publishing Corporation v. Rubio, riguarda la campagna avviata nel 2025 contro studenti e accademici non cittadini impegnati in iniziative filopalestinesi o critiche verso Israele. Il punto stabilito dalla Corte non è che il visto sottragga alle regole: è che le regole migratorie non possono diventare una sanzione per ciò che si pensa o si scrive.

    La contraddizione era netta. L’amministrazione invocava politica estera, sicurezza nazionale e ampia discrezionalità nella gestione dei visti; secondo la sentenza di 90 pagine, però, quelle competenze erano state impiegate per colpire determinate posizioni politiche. Quando la revoca del visto e la dichiarazione di espellibilità dipendono dal contenuto dell’opinione, ha scritto la giudice, il governo riserva a quel discorso un trattamento sfavorevole proprio in ragione del suo punto di vista.

    Il quadro giuridico è preciso. Il ricorso contestava l’applicazione delle sezioni 1182(a)(3)(C)(iii) e 1227(a)(4)(C)(i) del Titolo 8 dello United States Code, che consentono al Segretario di Stato di incidere sull’ammissibilità o sull’espellibilità quando ritenga compromesso un rilevante interesse di politica estera, e della sezione 1201(i), relativa alla revoca dei visti. La Corte non ha cancellato ogni impiego di queste norme: ha dichiarato incompatibili con il Primo e il Quinto Emendamento le parti contestate quando applicate a espressioni protette, rilevando sia la discriminazione per contenuto sia l’indeterminatezza del criterio.

    A promuovere il giudizio sono stati il giornale studentesco indipendente The Stanford Daily e una studentessa non cittadina titolare di visto F-1. Il giornale aveva documentato che collaboratori stranieri evitavano articoli, interviste e commenti sul conflitto mediorientale per timore di perdere il titolo di ingresso o di essere arrestati. La Corte ha riconosciuto che questo effetto di autocensura produceva un danno attuale anche senza attendere l’arresto o la revoca del visto di ciascun ricorrente. La ricostruzione dello Stanford Daily mostra come il procedimento sia arrivato alla decisione dopo un giudizio sul fascicolo e su fatti concordati dalle parti.

    Il materiale esaminato dalla giudice descrive un controllo avviato su circa 5.000 nominativi e la preparazione di rapporti su una quota inferiore al 5 per cento. Nei casi richiamati, la stessa documentazione processuale non attribuiva agli studenti violenza o sostegno materiale a organizzazioni terroristiche, ma valorizzava proteste, associazioni, pubblicazioni e interventi sui social. È qui che passa il confine decisivo: la libertà di sostenere una tesi, anche radicale o sgradita, non coincide con il sostegno materiale a un’organizzazione terroristica, che resta invece una condotta perseguibile secondo la legge.

    La portata pratica va descritta senza esagerazioni. Come riferisce Reuters, la pronuncia rappresenta un duro limite all’uso politico dell’enforcement migratorio. La giudice ha emesso una dichiarazione di incostituzionalità rispetto alle applicazioni fondate su discorsi protetti, ma non ha concesso in questa fase l’ingiunzione permanente richiesta dai ricorrenti; ha quindi ordinato la chiusura del caso. Restano possibili l’impugnazione e ulteriori passaggi giudiziari. È una decisione molto rilevante, non ancora l’ultima parola.

    La distinzione interessa direttamente il percorso di permanenza e integrazione. Lo straniero con visto deve rispettarne durata, condizioni e limiti; il titolo non conferisce immunità da controlli, espulsioni legittime o conseguenze per condotte illecite. Ma una società che chiede partecipazione, studio, lavoro e rispetto delle regole non può pretendere anche conformità ideologica. L’integrazione comprende la partecipazione alla comunità e al dibattito pubblico, mentre la posizione giuridica resta disciplinata dalla legge e da decisioni individuali fondate su fatti verificabili.

    Un sistema migratorio è forte quando controlla status, condotte e rischi concreti; diventa fragile quando deve indagare le opinioni per decidere chi può restare. La sentenza californiana non riduce l’autorità dello Stato a governare ingresso e permanenza: le restituisce un confine. L’enforcement conserva legittimità finché applica la legge alla persona; la perde quando usa la persona per punire un’idea.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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  • Ceuta and Europe’s Border Crisis: Regularisation, Irregular Entry and Political Responsibility

    Il Giappone raddoppia i fondi per gli stranieri. Ma insieme all’integrazione finanzia anche i controlli

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    Londra libera le carceri espellendo i detenuti stranieri: una scelta di buon senso che l’Europa ha dimenticato

    Nel suo primo intervento alla Camera dei Comuni da capo del Governo, il nuovo premier britannico Andy Burnham ha annunciato l’intenzione di aumentare il numero dei detenuti stranieri rimpatriati, inserendo la misura nel più ampio progetto di riforma del sistema penitenziario. La notizia è stata diffusa dal Prime Minister’s Office il 1° settembre 2026 e…

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    Nel 2030 l’Italia avrà ancora 59 milioni di abitanti. Ma chi saranno gli italiani? Le nuove proiezioni demografiche confermano un dato che, da anni, attraversa il dibattito pubblico italiano: il nostro Paese invecchia, registra poche nascite e vede progressivamente ridursi la propria popolazione in età lavorativa. Secondo le più recenti previsioni dell’ISTAT, nel 2030 l’Italia…

  • Canada, la via di Hong Kong chiude: il permesso di lavoro protegge l’attesa, non garantisce la residenza

    Il 28 agosto Immigration, Refugees and Citizenship Canada ha confermato che le due vie speciali verso la residenza permanente destinate ai cittadini di Hong Kong cesseranno di accettare nuove domande il 31 agosto 2026. Le istanze ricevute entro la scadenza continueranno a essere esaminate. Secondo l’avviso ufficiale di IRCC, al 30 giugno erano state presentate circa 30.315 domande, riferite a 48.560 persone; più di 8.600 domande, per 13.485 persone, risultavano approvate e circa 13.370 interessati avevano già ottenuto lo status di residente permanente.

    La scadenza era prevista, dunque la chiusura non è un’improvvisa revoca. La tensione sta altrove: Ottawa ribadisce di sostenere i diritti e le libertà della popolazione di Hong Kong, ma conclude l’ingresso nel programma mentre una parte molto ampia delle persone già selezionate attraverso studio o lavoro resta ancora sospesa tra soggiorno temporaneo e residenza. L’annuncio protegge le pratiche già depositate, ma non risolve il problema decisivo: quanto tempo servirà per trasformare una presenza autorizzata e produttiva in una posizione stabile.

    Il meccanismo non è una concessione indistinta. È una politica pubblica temporanea adottata ai sensi dell’articolo 25.2 dell’Immigration and Refugee Protection Act. Prevede due percorsi: uno per chi ha conseguito determinati titoli di studio in Canada e uno per chi ha maturato esperienza lavorativa canadese. Restano applicabili i requisiti previsti dalla misura e i normali controlli sull’ammissibilità. Studiare o lavorare nel Paese apre la procedura; non produce automaticamente il diritto alla permanenza.

    Per chi ha già presentato la domanda, il governo mantiene una tutela intermedia. Gli interessati che soddisfano le condizioni possono chiedere un permesso di lavoro aperto, valido fino a tre anni, mentre attendono la decisione sulla residenza; la possibilità di presentare questa domanda resta disponibile fino al maggio 2029. La disciplina canadese precisa però che occorre avere già chiesto la residenza attraverso uno dei due percorsi, trovarsi in Canada e rispettare gli ulteriori requisiti. È un ponte amministrativo, non una residenza mascherata.

    Il punto critico è la capacità di smaltire le domande. A luglio OMNI News e CityNews Vancouver, sulla base dei dati comunicati da IRCC, riferivano oltre 33.000 posizioni nell’arretrato e tempi stimati superiori a dieci anni per le nuove domande. Il dato ufficiale pubblicato ora aggiorna il quadro numerico, ma non cancella la sproporzione tra persone entrate nella procedura e persone già divenute residenti permanenti. Il collo di bottiglia non è più soltanto l’accesso: è la decisione finale.

    Qui l’integrazione smette di essere una formula. Chi può lavorare per qualsiasi datore, costruire una carriera, pagare imposte e crescere una famiglia sviluppa legami reali con la comunità. Ma l’incertezza sullo status può frenare formazione, riconoscimento delle qualifiche e investimenti personali: CityNews ha documentato casi di lavoratori che rinunciano a percorsi professionali perché, senza residenza permanente, costi e prospettive restano troppo incerti. L’integrazione effettiva può rafforzare una domanda, ma non può sostituire il titolo giuridico che solo l’autorità competente può concedere.

    Il permesso aperto evita che l’attesa interrompa subito lavoro e autonomia, ed è quindi una misura razionale. Tuttavia, se i tempi annunciati superano ampiamente la durata ordinaria del permesso, il sistema rischia di trasformare una soluzione temporanea in una sequenza di proroghe e aspettative. La credibilità di una politica migratoria non si misura soltanto dal numero delle porte aperte o chiuse, ma dalla coerenza tra criteri di selezione, obiettivi annuali e capacità amministrativa di decidere.

    Il Canada ha scelto persone che già studiavano e lavoravano sul suo territorio; ora deve dimostrare di saper concludere quella scelta. Chiudere una misura temporanea alla data prevista è legittimo. Lasciare per anni senza risposta chi ha costruito la propria vita dentro le regole sarebbe invece la vera contraddizione: l’integrazione non conferisce da sola la residenza, ma una residenza promessa come percorso credibile non può ridursi a un’attesa indefinita.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

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  • Stati Uniti, ICE ferma Milo Yiannopoulos: il visto scaduto non guarda le idee

    La U.S. Immigration and Customs Enforcement ha arrestato il commentatore britannico Milo Yiannopoulos all’aeroporto Louis Armstrong di New Orleans. Il Dipartimento per la sicurezza interna ha riferito che l’uomo era entrato legalmente negli Stati Uniti nel maggio 2019, aveva superato il periodo di permanenza autorizzato e si trovava già destinatario di un ordine definitivo di rimozione emesso il 22 luglio, dopo la mancata comparizione all’udienza davanti al giudice dell’immigrazione.

    La notizia ha attirato attenzione perché Yiannopoulos aveva sostenuto pubblicamente una politica migratoria estremamente restrittiva, arrivando a invocare controlli diffusi dell’ICE e deportazioni immediate. Ma la contraddizione personale non è il punto più importante. Il caso mostra qualcosa di più serio: una regola sull’ingresso e sulla permanenza conserva credibilità soltanto se si applica anche a chi la sostiene.

    Nel diritto statunitense, essere entrati con un visto non equivale ad avere un diritto indefinito alla permanenza. La sezione 237 dell’Immigration and Nationality Act, codificata nel titolo 8, sezione 1227 dello United States Code, considera rimovibile lo straniero che, dopo essere stato ammesso, rimane nel Paese violando la legge o le condizioni del proprio status. Il confine giuridico, in questo caso, non è stato attraversato clandestinamente: è stato superato quando il soggiorno autorizzato è terminato senza un valido titolo successivo.

    Le competenze devono restare distinte. Il giudice dell’immigrazione adotta l’ordine di rimozione nell’ambito del procedimento; il Department of Homeland Security e l’ICE curano l’arresto e l’esecuzione. Reuters e Associated Press riferiscono che Yiannopoulos rimarrà in custodia in attesa dell’allontanamento. Non risultano, al momento della pubblicazione, dichiarazioni del diretto interessato né informazioni certe sull’assistenza legale o su eventuali iniziative successive.

    L’esistenza di un ordine definitivo non rende irrilevanti le garanzie. La regolarità della notifica, la possibilità di essere rappresentati, l’effettività dei rimedi e le condizioni della custodia restano questioni giuridiche autonome. L’enforcement è legittimo quando esegue una decisione competente rispettando il procedimento, non quando la notorietà o l’impopolarità del destinatario trasformano la rimozione in una punizione esemplare.

    Il caso conta anche perché corregge una semplificazione frequente. L’irregolarità migratoria non nasce soltanto dall’ingresso fuori dai valichi. Può derivare dalla permanenza oltre la scadenza del visto, dal venir meno delle condizioni del titolo o dall’inosservanza degli obblighi procedurali. Una politica di controllo seria deve quindi seguire l’intero percorso: ingresso, durata autorizzata, eventuale rinnovo o conversione, procedimento di rimozione e ritorno effettivo.

    Nemmeno l’inserimento sociale o la visibilità pubblica sostituiscono il titolo di soggiorno. Attività professionali, relazioni politiche e notorietà possono descrivere la vita costruita in un Paese, ma non producono automaticamente un diritto alla permanenza. Allo stesso tempo, l’assenza di un titolo non cancella il diritto a un procedimento individuale e alle garanzie previste dall’ordinamento.

    La lezione americana è dunque più sobria dell’ironia che accompagna il caso. Uno Stato dimostra coerenza quando la disciplina migratoria non cambia in base alle idee, alle amicizie o alla convenienza politica del destinatario. Il visto scaduto non guarda chi invoca la linea dura; la legalità, però, deve guardare sempre al procedimento.

    Fonti: Reuters, 28 agosto 2026; Associated Press, 28 agosto 2026; 8 U.S.C. § 1227.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Ceuta, Madrid chiama Frontex dopo due rifiuti: il controllo nazionale ha bisogno dell’Europa

    Il 28 agosto il governo spagnolo ha chiesto formalmente alla Commissione europea il sostegno di Frontex per identificare e registrare le persone ancora presenti a Ceuta dopo l’ingresso di massa del 30 luglio. La richiesta del ministro dell’Interno Fernando Grande-Marlaska comprende dieci agenti aggiuntivi. Secondo le autorità, nella città autonoma restano tra 5.000 e 8.000 persone, mentre almeno 72.000 avrebbero attraversato il confine in poche ore.

    Il punto politico non è soltanto l’arrivo degli agenti europei. È il cambio di linea. Il 17 agosto il Ministero dell’Interno aveva respinto per la seconda volta l’offerta di dispiegamento, ritenendola poco utile sul piano operativo. Undici giorni dopo Madrid ha dovuto riconoscere che la gestione non dipende più soltanto dalla presenza di uomini alla frontiera, ma dalla capacità di attribuire a ciascuna persona un’identità e un procedimento giuridico.

    Il giorno precedente alla richiesta europea, lo stesso Ministero aveva annunciato il potenziamento del dispositivo nazionale: otto nuove postazioni nel CATE provvisorio di El Tarajal, destinate a diventare quattordici dal 4 settembre, oltre a quelle già attive presso la Jefatura Superior e il valico. Sono arrivati anche specialisti della Direzione generale della protezione internazionale per le prime fasi delle domande d’asilo. Il dato decisivo è contenuto nella nota ufficiale: il triage è obbligatorio e precede qualsiasi procedura di espulsione, respingimento, protezione internazionale, tutela dei minori o identificazione delle vittime di tratta.

    Frontex entra esattamente in questo spazio. L’articolo 40 del regolamento UE 2019/1896 consente a uno Stato sottoposto a una pressione migratoria sproporzionata di chiedere rinforzi tecnici e operativi. Gli esperti europei possono assistere nello screening, nell’identificazione, nella registrazione, nella raccolta delle impronte, nell’informazione sulla protezione internazionale e nella preparazione dei ritorni. La Commissione coordina il pacchetto di sostegno con lo Stato interessato e con le agenzie competenti.

    Questo non trasferisce a Bruxelles la responsabilità delle decisioni. Frontex non concede l’asilo, non dispone l’espulsione e non sostituisce le autorità spagnole. La Policía Nacional continua a identificare e registrare; gli organi amministrativi nazionali istruiscono le domande e adottano i provvedimenti previsti dalla legge; le garanzie giurisdizionali restano quelle dell’ordinamento competente. L’agenzia europea fornisce capacità, personale e strumenti, non una scorciatoia rispetto alla valutazione individuale.

    La distinzione conta perché a Ceuta l’emergenza numerica si è già trasformata in crisi istituzionale e sociale. Reuters riferisce 82 morti sul lato spagnolo e altri 14 confermati dal Marocco. Negli ultimi giorni si sono verificati attacchi ai campi improvvisati, incendi, proteste e scontri. Il 28 agosto Grande-Marlaska ha annunciato altri 40 agenti antisommossa, mentre continua a mancare una cifra definitivamente consolidata sia degli ingressi sia delle persone rimaste nella città.

    È proprio qui che il percorso migratorio deve tornare leggibile. Il riconoscimento medico, la verifica delle vulnerabilità, l’identificazione biometrica e l’accesso effettivo alla domanda di protezione servono a distinguere chi deve essere tutelato, chi può accedere a un titolo e chi, dopo un procedimento legale e individuale, deve essere rimpatriato. L’integrazione può cominciare soltanto dopo che la posizione giuridica è stata chiarita; non può sostituire il titolo di soggiorno, così come il ritorno non può essere ridotto a una formula collettiva.

    Ceuta dimostra dunque una verità meno spettacolare degli annunci ma più concreta: uno Stato non è forte perché rifiuta l’aiuto europeo. È forte quando conserva la responsabilità delle decisioni e attiva per tempo gli strumenti necessari a renderle legali, individuali ed effettive. Madrid ha chiamato Frontex quando il confine aveva già smesso di essere soltanto una linea da sorvegliare ed era diventato migliaia di procedimenti da governare.

    Fonti: Ministero dell’Interno spagnolo, 27 agosto 2026; Reuters, 28 agosto 2026; El País, 28 agosto 2026; Regolamento (UE) 2019/1896.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • America Should Fix the Asylum Backlog, Not Turn Delay Into an Annual Fee

    America’s asylum system now contains a striking contradiction: the longer a case remains pending, the more the applicant can be required to pay simply because the case is still pending. The new Annual Asylum Fee, currently $102 for 2026, applies to many Form I-589 cases that remain unresolved for a year or more. At the same time, federal litigation has limited some of the consequences USCIS may impose for nonpayment, while the Board of Immigration Appeals has held in Matter of L-F-R- that, in immigration court, failure to pay by the prescribed deadline can end the asylum claim even though withholding of removal and Convention Against Torture protection must still be considered.

    The United States is right to insist that asylum cannot become a system of indefinite provisional residence. A government has a legitimate interest in preventing abuse, requiring applicants to comply with procedures and bringing cases to a final result. But an annual fee tied to the mere passage of time is a weak instrument of migration policy. It does not distinguish a well-founded claim from an unfounded one, a diligent applicant from an obstructive one, or delay caused by the government from delay caused by the applicant. It monetizes pendency instead of resolving it.

    The deeper problem is institutional. The current framework produces different practical consequences depending on whether a case is before USCIS or the immigration courts. USCIS is still collecting the annual fee, but a federal court in Massachusetts has enjoined parts of the agency’s April 2026 rule concerning penalties for failure to pay. In removal proceedings, meanwhile, Matter of L-F-R- gives immigration judges a clear rule on the asylum claim while preserving separate protection under withholding and CAT. That fragmentation may be legally explainable, but it is poor public administration. A credible system should make the path from application to final decision clearer, faster and more predictable.

    A better model would begin with early identification, security screening and rapid procedural triage, followed by firm adjudication timetables that preserve individual guarantees. Applicants who cooperate with the process should not be trapped for years in administrative limbo. Claims that are manifestly unfounded should be decided quickly, with meaningful review. Complex cases should receive the time necessary for a lawful decision, but not disappear into a backlog without accountability. The central measure of success should be the quality and finality of decisions, not the amount collected from people waiting for them.

    For those who are granted protection, the next phase should be equally concrete. Protection should open a structured integration path: English acquisition, lawful employment, education for children, civic orientation, respect for the law and growing economic autonomy. The United States already has a strong civic tradition in its naturalization process. The same seriousness should begin earlier, once the state has decided that a person has a lawful basis to remain. Integration should be supported, but it should also be observable and measurable over time.

    For those whose claims are finally rejected after all legal safeguards have been exhausted, the state must also be able to enforce the result. Return policy is part of the credibility of asylum law. That means accurate identity documentation, cooperation with countries of origin, practical use of voluntary departure where appropriate and enforceable removal orders when no lawful basis to stay remains. This is not collective hostility toward migrants. It is the application of individual legal decisions. A system that cannot execute final outcomes eventually loses public confidence, including confidence in protection for those who genuinely need it.

    This is where the paradigm of “Integration or ReImmigration” offers a different approach to the American debate. It rejects both permanent administrative ambiguity and indiscriminate collective removal. The state should decide cases, distinguish individual situations, invest in integration when residence is lawful, and make return effective when the legal basis for remaining has ended. Responsibility belongs to institutions as well as applicants: government must decide, applicants must comply, and final decisions must have consequences.

    Congress may choose to finance immigration administration through reasonable fees. But fees cannot substitute for governance. America’s asylum problem is not that cases remain pending without producing enough revenue; it is that too many cases remain pending without producing a timely legal answer. The durable reform is therefore not to turn delay into a recurring charge, but to reduce delay, strengthen lawful adjudication, build measurable integration after protection and enforce return after a final denial.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • L’immigrazione preoccupa il Paese. Ma continuiamo a contare lavoratori invece di misurare l’integrazione

    C’è un dato nell’ultima rilevazione pubblicata il 28 agosto 2026 da Termometro Politico che meriterebbe di essere letto con maggiore attenzione rispetto alla consueta discussione sulle percentuali dei partiti: l’immigrazione continua a occupare uno spazio rilevante tra le preoccupazioni degli italiani. Il dato, naturalmente, non autorizza a sostenere che il Paese sia diventato improvvisamente contrario alla presenza straniera, né consente di trasformare una rilevazione demoscopica in un plebiscito a favore di una determinata politica migratoria. Dice però qualcosa che la politica dovrebbe prendere sul serio: dopo anni di decreti, sanatorie, flussi, sbarchi, accordi internazionali, rimpatri annunciati e continue modifiche legislative, una parte significativa dell’opinione pubblica continua a percepire l’immigrazione come una questione non risolta.

    Ed è proprio questa persistenza che dovrebbe interessarci.

    Perché nel frattempo il discorso pubblico ha progressivamente cambiato argomento. Alla stagione nella quale l’immigrazione veniva
    rappresentata prevalentemente attraverso gli sbarchi e l’accoglienza si è affiancata una narrazione differente, apparentemente più pragmatica e certamente sostenuta da problemi economici reali: abbiamo bisogno di lavoratori stranieri.

    L’Italia invecchia, nascono pochi bambini, numerose imprese denunciano difficoltà nel reperire personale, determinati settori produttivi dipendono già in misura consistente dalla manodopera straniera e le proiezioni demografiche mostrano una progressiva riduzione della popolazione in età lavorativa. Da queste premesse viene frequentemente ricavata una conclusione presentata quasi come inevitabile: se mancano lavoratori, occorre aumentare l’immigrazione.

    Il problema è che una politica migratoria non può essere costruita come un ufficio di collocamento internazionale.

    L’economia può certamente indicare quanti lavoratori mancano in agricoltura, nell’edilizia, nell’assistenza familiare, nella ristorazione, nella logistica o nell’industria. Può individuare professionalità difficili da reperire e misurare il fabbisogno delle imprese. Ma non può rispondere alla domanda molto più ampia che inevitabilmente accompagna ogni immigrazione destinata a diventare stabile: che cosa accade dopo l’ingresso?

    È qui che la visione economicista mostra tutti i propri limiti.

    Il lavoratore straniero non è una quantità di forza lavoro che entra nel Paese, occupa una casella vuota nel mercato e scompare dalla società al termine della giornata lavorativa. Vive in una città, utilizza servizi, costruisce relazioni, può ricongiungere il coniuge e i figli, può avere altri figli in Italia, può stabilizzarsi, ottenere un permesso di soggiorno di lungo periodo e, ricorrendone le condizioni, diventare cittadino italiano. Una decisione assunta oggi per risolvere la carenza di personale di un determinato settore può quindi produrre conseguenze sociali, demografiche e culturali che si estenderanno per decenni.

    Questo non costituisce un argomento contro l’immigrazione lavorativa. Costituisce un argomento contro l’idea che il lavoro esaurisca la questione migratoria.

    Per troppo tempo abbiamo confuso l’inserimento economico con l’integrazione, quasi che il possesso di un contratto costituisse automaticamente la prova dell’avvenuto inserimento nella comunità nazionale. Il lavoro è certamente un indicatore importante: favorisce autonomia, responsabilità, relazioni sociali e partecipazione alla vita produttiva. Ma non basta.

    Si può lavorare regolarmente per molti anni senza conoscere
    adeguatamente la lingua italiana. Si può percepire un reddito e continuare a vivere quasi esclusivamente all’interno della propria comunità di origine. Si possono rispettare gli obblighi contrattuali senza sviluppare alcuna partecipazione alla società circostante. Si può essere economicamente inseriti e contemporaneamente trasmettere alle seconde generazioni un rapporto di sostanziale estraneità rispetto alla comunità nazionale.

    Il contratto di lavoro misura l’occupazione. Non misura l’integrazione.

    Ed è precisamente questo il punto che il sondaggio dovrebbe indurci ad affrontare. Se, nonostante il crescente ricorso all’argomento secondo cui l’Italia avrebbe bisogno di immigrazione per sostenere economia e demografia, una parte degli italiani continua a percepire il fenomeno con preoccupazione, liquidare questa distanza come semplice
    irrazionalità dell’opinione pubblica sarebbe politicamente comodo ma intellettualmente insufficiente.

    Bisognerebbe chiedersi se i cittadini non stiano percependo qualcosa che il linguaggio economico non riesce a descrivere.

    La questione migratoria riguarda infatti anche sicurezza, scuola, quartieri, seconde generazioni, lingua, rispetto delle regole, accesso alla cittadinanza, trasformazioni demografiche, concentrazioni territoriali e capacità di gruppi provenienti da culture differenti di costruire nel tempo una sufficiente appartenenza alla stessa comunità politica.

    Nessuno di questi problemi può essere risolto semplicemente
    dimostrando che il PIL beneficia dell’apporto dei lavoratori stranieri.

    È qui che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone di cambiare il metro attraverso il quale valutiamo l’immigrazione. Non basta contare quanti entrano, quanti lavorano, quanti contributi versano, quanti permessi vengono rilasciati e quanti stranieri diventano residenti di lungo periodo. Occorre iniziare a domandarsi quanto e come si integrano coloro che rimangono.

    Per farlo sono necessari due passaggi che la politica italiana continua a evitare: riconoscere un dovere di integrazione e costruire un sistema di integrazione verificabile.

    Il dovere di integrazione parte da un principio elementare: chi sceglie di stabilire durevolmente la propria esistenza in Italia non acquisisce soltanto diritti, ma assume progressivamente responsabilità nei confronti della comunità nella quale ha deciso di vivere. La conoscenza della lingua italiana, il rispetto concreto delle norme e dei principi fondamentali dell’ordinamento, l’autonomia economica quando possibile, l’adempimento dei doveri familiari e scolastici, il rispetto delle regole della convivenza civile e la capacità di costruire relazioni con la società italiana non possono essere considerati elementi puramente eventuali della permanenza.

    Ma affermare un dovere senza essere capaci di verificarne
    l’adempimento rischierebbe di produrre l’ennesima dichiarazione di principio.

    Per questo occorre compiere il secondo passaggio: l’integrazione deve poter essere misurata nel tempo.

    Non significa costruire un tribunale delle culture, giudicare le convinzioni private delle persone o pretendere che chi arriva rinunci alla propria origine. Una democrazia liberale deve continuare a tutelare libertà religiosa, identità personale, vita privata e pluralismo culturale. Significa però individuare parametri
    sufficientemente oggettivi attraverso i quali distinguere la semplice permanenza cronologica da un percorso effettivo di inserimento.

    Conoscenza linguistica, continuità lavorativa e autonomia economica, rispetto delle regole, percorso scolastico dei figli, responsabilità familiare, partecipazione alla vita sociale e assenza di comportamenti gravemente incompatibili con la convivenza civile possono concorrere alla costruzione di un sistema di valutazione progressiva,
    naturalmente rispettoso delle garanzie individuali e della necessità di considerare le specifiche situazioni personali.

    Il principio dovrebbe essere semplice: quanto più stabile diventa la permanenza, tanto maggiore deve poter essere il livello di
    integrazione richiesto e verificato.

    Non avrebbe senso pretendere dallo straniero appena arrivato ciò che può essere ragionevolmente richiesto dopo cinque, dieci o quindici anni. Ma è altrettanto irragionevole sostenere che quindici anni di residenza dimostrino automaticamente l’integrazione soltanto perché sono trascorsi quindici anni.

    Il tempo misura il tempo.

    L’integrazione misura qualcosa di diverso.

    Ed è proprio questa distinzione che permette anche di superare la contrapposizione sterile tra chi vorrebbe vedere nell’immigrazione soprattutto una risorsa e chi la considera prevalentemente una minaccia. Un sistema fondato sull’integrazione verificabile non parte da un giudizio collettivo sugli immigrati. Parte dai percorsi individuali.

    Chi lavora, conosce la lingua, rispetta le regole, cresce
    responsabilmente i propri figli, costruisce relazioni sociali e dimostra nel tempo di essere diventato parte della comunità
    rappresenta precisamente il risultato che una politica migratoria dovrebbe perseguire. Chi invece, dopo una permanenza prolungata, manifesta un persistente rifiuto dell’integrazione pone una questione differente, che l’ordinamento non dovrebbe continuare a ignorare.

    È qui che entra anche la seconda parte del paradigma: ReImmigrazione.

    Non come espulsione indiscriminata né come trasposizione italiana delle teorie della “remigrazione” sviluppatesi in altri contesti europei, ma come principio secondo cui non tutte le permanenze devono necessariamente trasformarsi in stabilizzazioni definitive,
    soprattutto quando il percorso individuale dimostra una persistente incompatibilità con le condizioni richieste per diventare parte stabile della comunità, sempre nel rispetto dei limiti costituzionali, europei e internazionali e delle necessarie valutazioni individuali.

    Questa impostazione permette inoltre di leggere diversamente lo stesso fabbisogno economico.

    Prima di decidere quanti lavoratori stranieri far entrare non dovrebbe essere valutata soltanto la quantità di posti che le imprese dichiarano di non riuscire a coprire. Dovrebbero entrare nel ragionamento anche la capacità territoriale di integrazione, la concentrazione delle comunità straniere, la situazione delle scuole, il mercato abitativo, i precedenti risultati dei percorsi migratori e, soprattutto, la capacità del sistema di verificare nel tempo che l’ingresso lavorativo si trasformi effettivamente in integrazione quando la permanenza diventa stabile.

    Non è chiusura. È programmazione.

    Ed è esattamente ciò che manca quando l’immigrazione viene ridotta a una risposta automatica alla crisi demografica.

    Il sondaggio pubblicato da Termometro Politico non ci dice quale sia la politica migratoria voluta dagli italiani e sarebbe scorretto attribuirgli un significato che non possiede. Ci dice però che l’immigrazione continua a essere percepita come un problema
    importante. Questo dovrebbe bastare per comprendere che continuare a rispondere soltanto con il numero dei lavoratori necessari alle imprese non sarà sufficiente.

    Gli italiani non vivono dentro una tabella demografica. Vivono nelle città, nei quartieri, mandano i figli nelle scuole e osservano quotidianamente il modo nel quale la società cambia.

    La politica ha il dovere di governare quel cambiamento senza trasformarlo né in paura né in propaganda.

    Per farlo deve finalmente smettere di limitarsi a contare gli immigrati che servono all’economia e cominciare a misurare
    l’integrazione di coloro che rimangono.

    Perché un Paese può avere bisogno di lavoratori.

    Ma una comunità nazionale ha bisogno soprattutto di persone capaci e disposte a diventarne parte.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • AfD oltre il 40%: la Germania scopre il costo politico di un’immigrazione letta soltanto attraverso l’econom ia

    C’è qualcosa di profondamente significativo nella crisi politica che attraversa oggi la Germania, perché il Paese che per molti anni ha rappresentato uno dei principali laboratori europei dell’immigrazione concepita come risposta alle esigenze economiche e demografiche si trova contemporaneamente a registrare una crescita di Alternative für Deutschland che, in alcune aree orientali, ha ormai raggiunto dimensioni tali da modificare gli equilibri dell’intero sistema politico. Alla vigilia delle elezioni del 6 settembre in
    Sassonia-Anhalt, alcuni sondaggi collocano AfD attorno al 40%, mentre anche sul piano federale il partito è ormai stabilmente una delle principali forze politiche tedesche.

    Sarebbe certamente troppo semplice sostenere che tutto questo sia stato prodotto dall’immigrazione. Nella Germania orientale pesano fattori economici, differenze territoriali ancora riconducibili alla lunga eredità della riunificazione, spopolamento, trasformazioni industriali, percezione di marginalità rispetto alle aree occidentali e una più generale sfiducia nei confronti delle istituzioni politiche tradizionali. Ridurre l’intera crescita di AfD a una sola causa significherebbe dunque sostituire l’analisi con uno slogan.

    Ma sarebbe altrettanto difficile sostenere che l’immigrazione non abbia avuto un ruolo nella trasformazione del sistema politico tedesco.

    Ed è proprio qui che il caso della Germania diventa particolarmente interessante, perché consente di osservare le conseguenze politiche di una concezione dell’immigrazione che per molto tempo è stata prevalentemente costruita attorno alle necessità dell’economia.

    La premessa è nota. La Germania invecchia, la popolazione in età lavorativa diminuisce e numerosi settori produttivi incontrano difficoltà nel reperire personale. Da questa constatazione è derivata una conclusione apparentemente inevitabile: l’economia tedesca ha bisogno di lavoratori stranieri e, conseguentemente, la Germania ha bisogno di immigrazione.

    Il ragionamento contiene una parte indiscutibile di realtà. Se un sistema produttivo non dispone di un numero sufficiente di lavoratori, l’immigrazione può contribuire a ridurre quella carenza. Il problema nasce quando una questione destinata a modificare la composizione sociale di un Paese viene affrontata prevalentemente come problema di mercato del lavoro.

    Perché un lavoratore straniero non è una unità produttiva destinata a scomparire alla conclusione del turno di fabbrica.

    Vive in una città, utilizza servizi, costruisce relazioni, può ricongiungere la propria famiglia, avere figli, stabilizzarsi e diventare progressivamente parte della società nella quale lavora. I figli entrano nel sistema scolastico e possono costruire nel Paese di immigrazione l’intera propria esistenza. Una decisione inizialmente giustificata dalla necessità di occupare un posto vacante può dunque produrre conseguenze sociali destinate a svilupparsi nell’arco di decenni e, successivamente, di generazioni.

    È precisamente questo il limite della visione economicista dell’immigrazione.

    Non perché l’economia sia irrilevante. Al contrario, il lavoro costituisce uno degli strumenti più importanti attraverso i quali può svilupparsi un percorso di integrazione: produce autonomia, crea relazioni, riduce la dipendenza assistenziale e inserisce la persona dentro il sistema produttivo della comunità nella quale vive. L’errore consiste nel compiere il passaggio successivo e presumere che lavorare equivalga automaticamente a integrarsi.

    Non è così.

    Una persona può essere perfettamente inserita nel mercato del lavoro e contemporaneamente possedere una conoscenza limitata della lingua del Paese nel quale vive, sviluppare relazioni quasi esclusivamente all’interno della propria comunità di origine e mantenere una distanza significativa rispetto alla società circostante. Il reddito misura l’inserimento economico. Non può, da solo, misurare l’integrazione.

    La Germania si trova così davanti a un paradosso particolarmente istruttivo. Alcuni territori che registrano una forte crescita delle forze politiche più ostili all’immigrazione sono contemporaneamente territori nei quali il declino demografico e la carenza di lavoratori rendono necessario l’apporto della manodopera straniera.

    La risposta tradizionale consiste nel ricordare agli elettori che “abbiamo bisogno degli immigrati”.

    Ma è proprio questa risposta che rischia ormai di essere insufficiente.

    Quando una parte della popolazione esprime preoccupazioni riguardanti immigrazione, sicurezza, trasformazione culturale, integrazione o coesione sociale, rispondere esclusivamente con il fabbisogno di lavoratori significa continuare a parlare un linguaggio economico a cittadini che stanno ponendo una questione prevalentemente sociale e politica.

    È possibile che l’economia abbia bisogno di immigrazione e che contemporaneamente la società abbia bisogno di sapere quanta immigrazione sia in grado di integrare.

    Le due affermazioni non sono incompatibili.

    È precisamente questo spazio che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” tenta di occupare, superando contemporaneamente due semplificazioni opposte: quella secondo cui l’immigrazione sarebbe sempre economicamente necessaria e quindi sostanzialmente positiva, e quella secondo cui la presenza straniera costituirebbe in quanto tale un problema da eliminare.

    La questione dovrebbe essere posta diversamente.

    Non basta domandarsi quanti lavoratori stranieri servano alle imprese. Occorre chiedersi quanti nuovi ingressi possano trasformarsi in permanenze socialmente sostenibili e quale percorso debba essere richiesto a chi intende stabilizzarsi.

    È qui che diventano centrali due concetti: dovere di integrazione e integrazione verificabile.

    Il primo significa riconoscere che chi sceglie di stabilire
    durevolmente la propria vita all’interno di una comunità nazionale assume progressivamente delle responsabilità nei suoi confronti. Conoscere la lingua, rispettare concretamente le norme e i principi fondamentali dell’ordinamento, perseguire l’autonomia economica, adempiere ai doveri familiari e scolastici, rispettare le regole della convivenza e costruire relazioni con la società nella quale si vive non possono essere considerati aspetti puramente facoltativi della permanenza.

    Il secondo concetto impone di andare ancora oltre.

    Se continuiamo a parlare di integrazione senza essere capaci di stabilire quando essa stia avvenendo e quando invece stia fallendo, continueremo a utilizzare una parola politicamente rassicurante ma giuridicamente quasi vuota.

    L’integrazione deve diventare verificabile.

    Non attraverso un giudizio sull’identità privata delle persone, né pretendendo la cancellazione della cultura di origine, ma attraverso indicatori sufficientemente oggettivi: conoscenza linguistica, lavoro e autonomia economica, rispetto delle regole, percorso scolastico dei figli, responsabilità familiare, partecipazione alla società e assenza di comportamenti gravemente incompatibili con la convivenza civile.

    La distinzione è decisiva perché permette di separare tre fenomeni che troppo spesso vengono sovrapposti: presenza, occupazione e
    integrazione.

    Essere presenti non significa essere integrati. Lavorare non significa necessariamente essere integrati. Vivere per molti anni in un Paese non dimostra, da solo, l’avvenuta integrazione.

    Il tempo misura la durata della permanenza; il contratto misura l’inserimento nel mercato del lavoro; l’integrazione riguarda invece la relazione complessiva che una persona costruisce con la comunità nella quale ha scelto di vivere.

    Ed è proprio questa relazione che una politica migratoria moderna dovrebbe cominciare a osservare.

    Il caso tedesco pone anche una questione strettamente politica. Per molti anni una parte considerevole del sistema dei partiti ha ritenuto possibile contenere AfD attraverso il cosiddetto Brandmauer, il muro politico che esclude accordi e collaborazioni con la formazione della destra radicale. È una scelta che appartiene legittimamente
    all’autonomia dei partiti democratici. Ma un cordone sanitario può isolare una forza politica; non può eliminare le ragioni per le quali milioni di cittadini decidono di votarla.

    Quando una forza raggiunge percentuali prossime o superiori al 40% in alcune regioni, il problema non può più essere affrontato soltanto chiedendosi con chi sia lecito costruire una maggioranza. Occorre interrogarsi anche sulle ragioni per cui una quota così consistente dell’elettorato abbia abbandonato i partiti tradizionali.

    E se tra quelle ragioni compare anche l’immigrazione, la risposta non può consistere né nell’assecondare automaticamente ogni paura né nel dichiarare quelle preoccupazioni politicamente illegittime.

    Occorre governare meglio l’immigrazione.

    Significa controllare gli ingressi, stabilire rapidamente chi abbia diritto di rimanere, rendere effettivi i ritorni quando quel diritto non esiste, calibrare l’immigrazione lavorativa non soltanto sulle necessità immediate delle imprese ma anche sulla capacità di assorbimento della società e, soprattutto, verificare nel tempo l’integrazione di chi costruisce una presenza stabile.

    Questo è anche il punto nel quale deve essere superata l’idea che la demografia possa essere corretta semplicemente attraverso
    l’importazione di popolazione.

    Se una società invecchia, l’immigrazione può certamente contribuire a riequilibrare temporaneamente la struttura della forza lavoro. Ma la sostenibilità di una società non è un dato esclusivamente demografico. Dipende dalla capacità delle persone che la compongono di riconoscersi dentro istituzioni comuni, utilizzare una lingua condivisa, rispettare le stesse regole fondamentali e percepirsi progressivamente come appartenenti a una medesima comunità politica.

    Altrimenti si può migliorare il rapporto tra lavoratori e pensionati e contemporaneamente peggiorare la coesione della società.

    È questo il punto che la visione economicista tende sistematicamente a non vedere.

    La crescita di AfD non dimostra automaticamente che la politica migratoria tedesca sia stata un fallimento, e sarebbe
    metodologicamente scorretto sostenerlo. Dimostra però qualcosa che dovrebbe interessare l’intera Europa: una politica migratoria non può essere valutata soltanto sulla base dei risultati economici che produce.

    Deve essere valutata anche sulla base della sua sostenibilità sociale, della capacità di integrare, della percezione di controllo da parte dei cittadini e della capacità dello Stato di distinguere tra permanenza temporanea, stabilizzazione e appartenenza.

    La Germania aveva certamente bisogno di lavoratori.

    La domanda che oggi emerge con sempre maggiore forza è se abbia dedicato la stessa attenzione a ciò che sarebbe accaduto dopo il loro ingresso.

    È una domanda che riguarda anche l’Italia.

    Perché se continueremo a decidere quanti stranieri far entrare guardando prevalentemente ai posti vacanti nelle imprese e alle proiezioni demografiche, senza contemporaneamente stabilire quale integrazione pretendiamo e come intendiamo verificarla, rischiamo di ripetere la stessa incomprensione.

    L’economia può dirci quanti lavoratori mancano. Non può dirci, da sola, quale immigrazione una società sia capace di trasformare in integrazione.

    Quella è una decisione politica.

    Ed è probabilmente una delle decisioni più importanti che l’Europa dovrà assumere nei prossimi anni.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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  • Galli della Loggia pone il problema dell’integrazione. Il cambiamento climatico lo rende ancora più urgente

    Il dibattito sull’immigrazione ha una caratteristica che merita di essere osservata con attenzione: ogni volta che qualcuno prova a spostare l’attenzione dagli ingressi alla permanenza, e dunque dalla gestione immediata dei flussi alla questione assai più complessa di ciò che accade quando milioni di persone costruiscono stabilmente la propria vita all’interno delle società europee, emerge quasi inevitabilmente un’altra emergenza destinata a riportare la
    discussione altrove. È ciò che accade anche nel confronto aperto dalle riflessioni di Ernesto Galli della Loggia e ripreso, il 28 agosto, da Fabio Cavallari su Gli Stati Generali, attraverso un articolo che introduce una questione certamente seria: prima ancora delle nostre opinioni sull’immigrazione esiste una realtà demografica, ambientale e climatica che potrebbe produrre nei prossimi decenni pressioni migratorie assai maggiori rispetto a quelle alle quali l’Europa è oggi abituata.

    La domanda posta da Galli della Loggia riguarda però un problema differente e destinato, a mio avviso, a diventare ancora più importante: multiculturalismo e integrazione possono realmente coincidere? Possiamo continuare a ritenere che la semplice compresenza sul medesimo territorio di comunità portatrici di lingue, culture, tradizioni e concezioni sociali differenti produca spontaneamente, attraverso il trascorrere del tempo, una società integrata, oppure dobbiamo finalmente riconoscere che l’integrazione costituisce un processo distinto dalla mera convivenza geografica e che, proprio per questo, deve poter essere osservata e verificata?

    Cavallari non nega la rilevanza della domanda, ma introduce una variabile destinata, nella sua prospettiva, a modificare profondamente le dimensioni del problema. Il cambiamento climatico, l’aumento delle temperature, la scarsità delle risorse idriche, la riduzione della produttività agricola e le conseguenze economiche che ne derivano potrebbero determinare spostamenti di popolazione particolarmente significativi, soprattutto in alcune aree dell’Africa. L’autore opportunamente ricorda che le grandi stime relative alle migrazioni climatiche riguardano prevalentemente spostamenti interni ai singoli Paesi o alle rispettive aree regionali, evitando quindi l’equazione semplicistica secondo la quale decine o centinaia di milioni di persone sarebbero automaticamente destinate a raggiungere l’Europa.

    È precisamente qui, tuttavia, che il ragionamento dovrebbe essere rovesciato.

    Se le pressioni migratorie aumenteranno, il problema dell’integrazione non diventerà meno importante. Diventerà enormemente più importante.

    Quanto maggiore è il numero delle persone che entrano e soprattutto rimangono stabilmente all’interno di una comunità nazionale, tanto meno è possibile affidare l’integrazione alla convinzione che il trascorrere del tempo, il lavoro o la semplice residenza siano sufficienti a produrla spontaneamente. È proprio l’aumento
    quantitativo dei fenomeni migratori a rendere necessaria una definizione qualitativa dell’integrazione.

    Ed è qui che occorre mettere in discussione un altro paradigma che ha accompagnato per decenni le politiche migratorie europee: la visione prevalentemente economicista dell’immigrazione.

    Una parte considerevole del dibattito continua infatti a ragionare secondo uno schema apparentemente lineare: l’Europa invecchia, diminuisce la popolazione in età lavorativa, determinati settori produttivi non trovano manodopera, quindi abbiamo bisogno di immigrazione. Il ragionamento contiene elementi di realtà, ma diventa profondamente insufficiente quando pretende di trasformare una questione sociale, culturale, giuridica e demografica in una semplice equazione tra posti di lavoro disponibili e persone da importare.

    Un lavoratore non è soltanto un fattore produttivo. È una persona che vive in una comunità.

    Può ricongiungere la propria famiglia, avere figli, stabilirsi per decenni, accedere al soggiorno di lungo periodo e, quando ne ricorrono le condizioni, acquisire la cittadinanza. I suoi figli frequenteranno le scuole italiane e potranno costruire qui l’intera propria esistenza. Ciò che inizialmente viene rappresentato attraverso una voce del mercato del lavoro può quindi produrre conseguenze sociali destinate a svilupparsi nell’arco di generazioni.

    Per questo la domanda corretta non può essere semplicemente “di quanti lavoratori stranieri abbiamo bisogno?”. Occorre aggiungerne almeno un’altra: “quale capacità di integrazione possiede la società nella quale quelle persone sono destinate a stabilirsi?”

    Il lavoro rimane naturalmente uno degli elementi fondamentali dell’integrazione. Consente autonomia economica, relazioni sociali, partecipazione alla vita produttiva e riduce la dipendenza dalle prestazioni pubbliche. Ma commetteremmo un errore altrettanto grave se identificassimo automaticamente occupazione e integrazione. Si può lavorare per vent’anni in Italia senza acquisire un’adeguata conoscenza della lingua, mantenendo relazioni sociali quasi
    esclusivamente interne alla propria comunità di origine e senza sviluppare un rapporto significativo con la società nella quale si vive.

    L’integrazione è più del lavoro.

    È proprio da questa constatazione che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” introduce due concetti che dovrebbero essere collocati al centro delle future politiche migratorie: il dovere di integrazione e l’integrazione verificabile.

    Il primo riguarda la responsabilità individuale. Chi sceglie di costruire stabilmente la propria vita in Italia non può considerare l’integrazione come qualcosa che debba essere realizzato
    esclusivamente dallo Stato o dalla società che lo accoglie. La permanenza comporta progressivamente anche responsabilità: conoscenza della lingua italiana, rispetto delle norme e dei principi
    fondamentali dell’ordinamento, adempimento dei doveri familiari e scolastici, autonomia economica quando concretamente possibile, rispetto delle regole della convivenza civile e capacità di sviluppare relazioni con la comunità nazionale.

    Il secondo concetto compie però un passaggio ulteriore. Se
    l’integrazione costituisce un elemento rilevante della permanenza, non può rimanere una categoria puramente retorica: deve diventare verificabile.

    Questo non significa costruire un impossibile esame sull’identità personale dello straniero né pretendere uniformità culturale. Significa individuare indicatori sufficientemente oggettivi attraverso i quali valutare nel tempo un percorso: conoscenza linguistica, inserimento lavorativo, autonomia economica, rispetto delle regole, responsabilità familiare, percorso scolastico dei figli,
    partecipazione sociale, assenza di comportamenti gravemente
    incompatibili con la convivenza civile e altri elementi che consentano di distinguere la semplice permanenza cronologica dall’effettivo inserimento nella comunità.

    Il tempo trascorso in un Paese, infatti, misura la durata della presenza. Non misura necessariamente l’integrazione.

    È una distinzione fondamentale, soprattutto se guardiamo alle possibili trasformazioni climatiche e demografiche dei prossimi decenni. Se le pressioni migratorie aumenteranno, una politica basata soltanto sull’alternativa tra chiudere e aprire le frontiere diventerà progressivamente incapace di governare la realtà. L’Europa dovrà decidere quanti ingressi possa sostenere, attraverso quali canali e secondo quali criteri; dovrà determinare rapidamente chi abbia diritto alla protezione; dovrà rendere effettivi i ritorni quando non esiste un titolo alla permanenza; dovrà infine sapere se coloro che rimangono stanno realmente sviluppando un percorso di integrazione.

    Prima ancora di tutto questo esiste però un ulteriore livello, sul quale la riflessione di Cavallari coglie un elemento strategicamente importante: la politica migratoria deve cominciare prima della frontiera.

    Se una parte delle future migrazioni sarà determinata dall’interazione tra cambiamento climatico, scarsità d’acqua, crisi agricole, instabilità politica, crescita demografica e mancanza di prospettive economiche, l’Europa non può aspettare che quelle dinamiche si trasformino in partenze per iniziare a occuparsene. Acqua, energia, agricoltura, infrastrutture, investimenti, formazione professionale e sviluppo economico nei Paesi di origine diventano anche strumenti di politica migratoria.

    Non perché sia possibile eliminare le migrazioni attraverso la cooperazione allo sviluppo, né perché possa essere riproposta come formula autosufficiente l’espressione “aiutiamoli a casa loro”, ma perché rendere possibile la permanenza nei Paesi di origine deve tornare a essere un obiettivo strategico della politica europea.

    La stessa dimensione esterna della politica migratoria deve però essere sottratta alla visione economicista. Non basta finanziare progetti per produrre sviluppo e supporre che automaticamente diminuiranno le partenze; occorre costruire rapporti strategici con i Paesi di origine che comprendano sviluppo, mobilità legale, controllo delle frontiere, identificazione, riammissione e possibilità di ritorno. La gestione delle migrazioni deve diventare una componente stabile della politica estera europea.

    Esiste poi una distinzione giuridica che non dovrebbe essere dimenticata. La necessità di lasciare un determinato territorio, il diritto alla protezione internazionale e il diritto a stabilirsi in Europa non coincidono.

    Il fatto che una persona possa essere costretta ad abbandonare il luogo nel quale vive a causa della desertificazione, della scarsità d’acqua o di fenomeni ambientali estremi rappresenta una questione umana e politica di enorme rilevanza, ma non determina automaticamente l’esistenza di un generale diritto soggettivo a scegliere uno Stato europeo nel quale stabilirsi. La Convenzione di Ginevra del 1951 non contempla una categoria autonoma di “rifugiato climatico”; gli effetti ambientali possono naturalmente concorrere, insieme ad altri fattori, a determinare situazioni rilevanti ai fini della protezione o del principio di non-refoulement, ma il rapporto tra clima e migrazione non può essere trasformato in un automatismo.

    Questo significa che l’Europa dovrà contemporaneamente sviluppare quattro capacità: intervenire sulle condizioni che alimentano gli spostamenti, governare gli ingressi, rendere effettivi i ritorni quando non esiste il diritto alla permanenza e verificare
    l’integrazione di chi invece rimane.

    È questa visione complessiva che manca quando l’immigrazione viene considerata esclusivamente come strumento per correggere gli squilibri demografici o soddisfare il fabbisogno delle imprese.

    Non possiamo pensare di importare forza lavoro e disinteressarci delle conseguenze sociali della permanenza. Non possiamo considerare riuscita una politica migratoria soltanto perché un lavoratore straniero occupa un posto che un’impresa non riusciva a coprire. La valutazione deve continuare negli anni successivi e deve riguardare anche la lingua, l’autonomia, il rispetto delle regole, la famiglia, le seconde generazioni e la capacità di costruire appartenenza alla comunità nazionale.

    È qui che l’integrazione verificabile diventa il necessario
    superamento della visione economicista dell’immigrazione.

    Galli della Loggia pone quindi una domanda che il cambiamento climatico non rende obsoleta. La rende più urgente. Se davvero il futuro sarà caratterizzato da pressioni migratorie maggiori, l’Europa non potrà permettersi di misurare la propria politica soltanto attraverso il numero degli ingressi autorizzati, dei contratti di lavoro sottoscritti, delle domande di protezione accolte o delle espulsioni eseguite.

    Dovrà cominciare a misurare anche ciò che fino ad oggi abbiamo preferito lasciare indefinito: quanto e come si integrano coloro che rimangono.

    Perché l’immigrazione del futuro non potrà essere governata attraverso una semplice equazione economica. Richiederà una politica capace di accompagnare l’intero percorso: dalle condizioni che determinano la partenza alla selezione degli ingressi, dalla decisione sul diritto alla permanenza al ritorno di chi non può restare, fino al dovere di integrazione di chi invece sceglie di costruire qui il proprio futuro.

    E soprattutto richiederà di accettare un principio che per troppo tempo abbiamo evitato di formulare chiaramente: l’integrazione non può essere soltanto auspicata. Deve essere richiesta e deve poter essere verificata.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Difesa, sviluppo e immigrazione: all’Etna Forum manca una quarta parola, integrazione

    Il titolo scelto per uno dei confronti dell’Etna Forum 2026, svoltosi a Ragalna il 27 agosto, contiene già tre parole che descrivono efficacemente il modo nel quale una parte importante della politica italiana continua a guardare alla posizione della Sicilia nel Mediterraneo: difesa, sviluppo, immigrazione. Il panel,
    significativamente intitolato “La Sicilia confine d’Europa”, ha riunito esponenti politici e istituzionali per discutere del ruolo strategico dell’isola, della sua collocazione geografica e delle conseguenze che derivano dall’essere contemporaneamente frontiera meridionale dell’Italia e dell’Unione europea.

    È una prospettiva comprensibile. La Sicilia rappresenta materialmente uno dei principali luoghi nei quali l’Europa incontra le dinamiche migratorie provenienti dal Mediterraneo e, proprio per questa ragione, ogni riflessione sulla sicurezza delle frontiere, sulla politica mediterranea e sulla capacità dell’Unione di governare i movimenti delle persone inevitabilmente passa anche dall’isola. Il problema nasce quando il confine diventa contemporaneamente il punto di partenza e quello di arrivo dell’intero ragionamento
    sull’immigrazione.

    Perché l’immigrazione non finisce quando viene attraversata la frontiera.

    Anzi, sotto molti aspetti è precisamente in quel momento che comincia il problema più difficile da governare. Dopo lo sbarco occorre stabilire chi abbia diritto alla protezione, chi possieda un diverso titolo alla permanenza, chi debba essere rimpatriato e chi sia invece destinato a rimanere in Italia per anni, talvolta per tutta la vita. È questa seconda parte del percorso migratorio ad avere progressivamente trasformato la composizione sociale delle nostre città, delle scuole, dei luoghi di lavoro e delle periferie, eppure continua a occupare uno spazio sorprendentemente ridotto rispetto all’attenzione dedicata alla frontiera.

    Il dibattito politico italiano appare infatti ancora prigioniero di una contrapposizione costruita prevalentemente attorno all’ingresso. Da una parte si discute della necessità di controllare maggiormente le frontiere, contrastare gli ingressi irregolari, aumentare
    l’effettività dei rimpatri e rafforzare la cooperazione con i Paesi di origine e di transito; dall’altra si insiste sulla protezione internazionale, sull’accoglienza, sul soccorso e sulla tutela dei diritti fondamentali. Sono questioni reali, giuridicamente e politicamente rilevanti, sulle quali uno Stato deve necessariamente assumere decisioni. Ma entrambe le prospettive rischiano di lasciare irrisolta la domanda che viene immediatamente dopo: che cosa chiediamo a chi rimane?

    È questa la quarta parola che dovrebbe essere aggiunta a difesa, sviluppo e immigrazione: integrazione.

    Non nel significato generico con il quale il termine è stato utilizzato per decenni, quasi fosse sufficiente pronunciarlo perché il trascorrere del tempo producesse spontaneamente l’inserimento dello straniero nella società italiana. L’integrazione dovrebbe essere considerata una componente strutturale della politica migratoria, direttamente collegata alla stabilizzazione della permanenza e fondata sulla responsabilità individuale di chi sceglie di costruire il proprio futuro all’interno della comunità nazionale.

    Il problema non consiste semplicemente nel mettere a disposizione strumenti pubblici e attendere che l’integrazione si realizzi. L’integrazione richiede innanzitutto la volontà di integrarsi. Chi decide di vivere stabilmente in Italia deve assumersi progressivamente la responsabilità di conoscere la lingua italiana, rispettare concretamente le norme e i principi fondamentali dell’ordinamento, adempiere ai propri doveri familiari e scolastici, perseguire l’autonomia attraverso il lavoro quando ne sussistono le condizioni e costruire una relazione effettiva con la società nella quale vive. La permanenza pluriennale sul territorio, considerata isolatamente, non può essere confusa con l’avvenuta integrazione.

    Questa distinzione diventa ancora più importante quando il fenomeno migratorio viene osservato dalla prospettiva delle seconde
    generazioni. Una politica che misura esclusivamente gli ingressi e gli sbarchi rischia di continuare a considerare l’immigrazione come un fenomeno temporaneo anche quando le sue conseguenze sono ormai permanenti. I bambini che frequentano oggi le scuole italiane, le famiglie stabilmente residenti, i lavoratori che costruiscono qui la propria esistenza e le comunità straniere presenti da decenni non appartengono più alla dimensione della frontiera. Appartengono alla questione, assai più complessa, della coesione futura della società italiana.

    È proprio per questo che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone di leggere l’immigrazione come un percorso unitario e non come una successione di emergenze scollegate tra loro. Il controllo dell’ingresso è necessario, perché uno Stato che non conosce e non governa chi entra rinuncia a una parte essenziale della propria sovranità. La decisione sulla posizione giuridica deve essere sufficientemente rapida, perché non è razionale lasciare una persona per anni nell’incertezza. Il rimpatrio deve essere effettivamente eseguibile quando, concluse le procedure e rispettate le garanzie, non esiste un titolo alla permanenza. Ma per chi rimane stabilmente deve aprirsi una fase ulteriore: quella dell’integrazione come dovere verificabile e progressivo.

    È proprio questa parte che continua a mancare nella costruzione di una politica migratoria complessiva.

    Possiamo rafforzare Frontex, concludere accordi con i Paesi terzi, costruire nuove procedure alla frontiera, aumentare la capacità dei CPR e rendere maggiormente efficaci i rimpatri. Tutto questo riguarda una parte fondamentale del fenomeno, ma non risponde alla domanda su quale società vogliamo costruire con coloro che, legittimamente, rimarranno.

    E non è una questione secondaria. Al contrario, potrebbe essere la questione migratoria decisiva dei prossimi vent’anni.

    Una frontiera può essere controllata attraverso uomini, mezzi, norme, accordi internazionali e tecnologia. Una società coesa richiede qualcosa di più difficile: la condivisione progressiva di lingua, regole, responsabilità e appartenenza civile. Se questo processo viene ignorato, il rischio è che lo Stato diventi molto più efficiente nel decidere chi può entrare senza diventare altrettanto capace di stabilire che cosa significhi realmente rimanere.

    L’Etna Forum ha avuto quindi il merito di collocare la Sicilia dentro una prospettiva più ampia, collegando la sua posizione geografica alla sicurezza, allo sviluppo e all’immigrazione. La riflessione potrebbe però essere portata un passo più avanti.

    La Sicilia non è soltanto il luogo nel quale l’Europa incontra il Mediterraneo e nel quale una parte dei flussi migratori raggiunge fisicamente il territorio dell’Unione. È anche il luogo dal quale dovrebbe partire una domanda che riguarda l’Italia intera: dopo avere deciso chi può rimanere, quale integrazione pretendiamo?

    Perché una politica migratoria che si occupa soltanto del confine governa l’ingresso. Una politica migratoria che pretende di governare il futuro deve occuparsi anche di ciò che viene dopo.

    Difesa, sviluppo, immigrazione. Manca ancora una parola.

    Integrazione.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Open European Borders, Ineffective Returns: The Contradiction at the Heart of Migration Policy

    Singapore, otto lavori si aprono a nove Paesi: la carenza di manodopera non cancella i limiti

    Dal 1° settembre 2026 Singapore consente alle imprese di assumere lavoratori con Work Permit provenienti da nove Paesi “non tradizionali” in otto ulteriori occupazioni. L’estensione riguarda assistenti di volo, babysitter e addetti alla prima infanzia, educatori, assistenti degli insegnanti, macellai e pescivendoli, addetti ai chioschi alimentari, aiuti cucina e camerieri. La misura, annunciata a marzo,…

  • Ventitré egiziani rimpatriati, ma dietro il charter c’è il vero problema: senza accordi con i Paesi d’orig ine le espulsioni restano sulla carta

    Il rimpatrio al Cairo di ventitré cittadini egiziani, eseguito il 28 agosto attraverso un volo charter organizzato dall’Italia nell’ambito delle operazioni coordinate da Frontex, potrebbe essere letto come una delle tante notizie che periodicamente accompagnano il dibattito sull’immigrazione irregolare: un certo numero di persone raggiunge il territorio nazionale senza avere successivamente titolo per rimanervi, viene adottato un provvedimento di allontanamento e, dopo il trattenimento o le procedure previste dall’ordinamento, viene organizzato il ritorno nel Paese di origine. Eppure, proprio perché questa volta il rimpatrio è stato effettivamente eseguito, la vicenda consente di mettere a fuoco una questione assai più importante dei ventitré posti occupati sul charter diretto al Cairo: uno Stato può approvare tutte le norme sull’espulsione che vuole, ma senza la collaborazione dei Paesi di origine una parte consistente di quelle decisioni è destinata a rimanere sulla carta.

    Secondo quanto riferito da Italpress, diciannove dei cittadini egiziani rimpatriati erano trattenuti nei Centri di permanenza per i rimpatri, mentre gli altri quattro erano destinatari di provvedimenti adottati dalle Questure di Milano, Varese e Messina. L’operazione è stata realizzata con la collaborazione delle autorità egiziane e nell’ambito delle attività coordinate da Frontex. Particolarmente significativo è il caso dello straniero espulso dalla Questura di Messina, arrivato a Lampedusa il 7 luglio 2026 e indicato come il primo soggetto al quale, dopo la conclusione della fase
    giurisdizionale, è stata applicata la nuova procedura accelerata di asilo e rimpatrio alla frontiera prevista dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo.

    È proprio la presenza contemporanea di Italia, Egitto e Frontex a rendere questa operazione interessante. Il rimpatrio effettivo, infatti, non coincide con l’adozione del decreto amministrativo che dispone l’allontanamento. Tra la decisione secondo cui uno straniero non ha più titolo per rimanere e il momento nel quale quella persona lascia materialmente il territorio nazionale esiste una catena molto più complessa: occorre determinarne l’identità, accertarne la cittadinanza, ottenere quando necessario i documenti di viaggio, assicurare che il Paese di origine riconosca il proprio cittadino e ne accetti la riammissione, organizzare il trasferimento e garantire che l’intera operazione si svolga nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento.

    È precisamente su questa catena che per molti anni si è misurata una delle maggiori debolezze delle politiche europee di rimpatrio. Un provvedimento di espulsione è un atto dello Stato italiano; la riammissione è invece necessariamente una relazione tra almeno due Stati. Il Parlamento può modificare il Testo unico sull’immigrazione, aumentare i periodi di trattenimento o intervenire sulle procedure, ma nessuna disposizione italiana può obbligare unilateralmente l’Egitto, la Tunisia, il Marocco o qualsiasi altro Stato terzo a identificare tempestivamente una persona, rilasciarne i documenti e accettarne materialmente il ritorno.

    Per questa ragione il rapporto con l’Egitto assume una rilevanza che supera ampiamente il charter del 28 agosto. Nel marzo 2024 l’Unione europea e l’Egitto hanno costruito un Partenariato strategico e globale nel quale migrazione e mobilità costituiscono uno dei sei pilastri della cooperazione. La dichiarazione congiunta comprende espressamente gestione delle frontiere, contrasto al traffico di migranti, percorsi di mobilità legale e cooperazione in materia di ritorno, riammissione e reintegrazione. Non siamo quindi davanti a una collaborazione occasionale nata per organizzare un singolo volo, ma a una relazione politica nella quale la gestione delle migrazioni è diventata parte integrante dei rapporti tra Bruxelles e Il Cairo.

    Anche le dimensioni finanziarie del rapporto aiutano a comprenderne la portata. Il pacchetto europeo collegato al partenariato con l’Egitto per il periodo 2024-2027 vale complessivamente 7,4 miliardi di euro tra assistenza macrofinanziaria, investimenti e sovvenzioni; nell’ambito di queste ultime, 200 milioni di euro sono destinati alla gestione della migrazione. Una cooperazione di questa dimensione deve però essere valutata sulla base dei risultati concretamente prodotti, perché finanziare il controllo delle frontiere o sottoscrivere dichiarazioni sulla riammissione ha senso soltanto se, quando un cittadino di uno Stato partner non possiede il diritto di rimanere nell’Unione e sono definitivamente concluse le procedure previste dall’ordinamento, esiste realmente la possibilità di riportarlo nel proprio Paese.

    È qui che entra in gioco anche Frontex, il cui ruolo nella politica europea dei rimpatri è destinato a diventare sempre più importante. L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può fornire agli Stati membri assistenza tecnica e operativa nelle operazioni di ritorno e svolgere funzioni che consentono di trasformare una pluralità di procedure nazionali in una capacità operativa europea. Questo non significa trasferire a Frontex la decisione su chi debba essere espulso, che continua a dipendere dalle autorità competenti e dalle procedure previste dal diritto applicabile; significa piuttosto riconoscere che, una volta adottata legittimamente una decisione di rimpatrio, l’Unione deve possedere anche gli strumenti organizzativi necessari per renderla effettiva.

    Il caso egiziano consente quindi di osservare una sorta di
    architettura del rimpatrio: lo Stato membro decide sulla posizione individuale dello straniero; le garanzie amministrative e
    giurisdizionali verificano la legittimità di quella decisione; il Paese di origine collabora all’identificazione e alla riammissione; Frontex può sostenere l’organizzazione operativa del ritorno. Quando questi elementi funzionano insieme, l’espulsione può trasformarsi da disposizione contenuta in un provvedimento amministrativo in un ritorno realmente eseguito. Quando uno di essi viene meno, aumenta invece la distanza tra il numero delle decisioni adottate e quello delle persone effettivamente rimpatriate.

    Ed è proprio questa distanza che dovrebbe interessare maggiormente la politica. Discutere soltanto se servano norme più severe rischia infatti di affrontare una parte del problema ignorandone un’altra altrettanto importante. L’effettività dei rimpatri è anche una questione di politica estera. Occorre costruire relazioni stabili con i Paesi di origine, negoziare procedure di identificazione
    sufficientemente rapide, rendere funzionanti gli accordi di
    riammissione e utilizzare il peso diplomatico, commerciale e finanziario dell’Unione europea affinché la cooperazione migratoria non rimanga confinata alle dichiarazioni diplomatiche.

    Questo non significa, naturalmente, che la cooperazione con i Paesi terzi possa trasformarsi in una scorciatoia rispetto alle garanzie individuali. Il diritto al ricorso, il principio di non-refoulement, la protezione internazionale, la tutela della vita familiare, l’interesse superiore del minore e il controllo sulla legittimità dei provvedimenti rimangono limiti essenziali dello Stato di diritto. Ma proprio per questo occorre distinguere con maggiore chiarezza due momenti: prima bisogna stabilire correttamente chi abbia diritto di rimanere; una volta definitivamente accertato che quel diritto non esiste, lo Stato deve essere realmente capace di eseguire la decisione adottata.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” trova qui uno dei propri passaggi fondamentali. Una politica migratoria ordinata non può costruire un sistema nel quale l’ingresso irregolare, seguito dal rigetto definitivo della domanda di protezione o dall’adozione di un provvedimento di espulsione, finisca comunque per trasformarsi di fatto in una permanenza indefinita soltanto perché il ritorno non è materialmente organizzabile. Allo stesso tempo, la ReImmigrazione non può essere ridotta alla semplice invocazione di più espulsioni: se vuole diventare politica pubblica concreta, deve necessariamente comprendere una diplomazia delle riammissioni, accordi funzionanti con gli Stati di origine e una capacità europea di organizzazione dei ritorni.

    I ventitré cittadini egiziani riportati al Cairo rappresentano numericamente una piccola operazione rispetto alle dimensioni complessive dell’immigrazione irregolare europea. Ma proprio quel charter rende visibile un principio molto più grande.

    Rimpatriare non significa soltanto decidere che qualcuno debba partire. Significa costruire le condizioni giuridiche, diplomatiche e operative perché quella decisione possa essere realmente eseguita.

    Se l’Europa vuole rendere credibile la propria politica migratoria, è probabilmente da questa distinzione che deve ripartire.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Dalla Francia una domanda per l’Italia: è arrivato il momento di inserire il dovere di integrazione in Costit uzione?

    Il dibattito che si sta sviluppando in Francia attorno alla proposta di Marine Le Pen di sottoporre direttamente agli elettori una profonda revisione delle regole costituzionali in materia di immigrazione merita di essere osservato con attenzione anche dall’Italia, non perché il modello elaborato dal Rassemblement National debba essere automaticamente trasferito nel nostro ordinamento, né perché ogni soluzione adottata altrove debba necessariamente diventare un modello da imitare, ma perché pone una questione destinata probabilmente ad assumere un’importanza crescente nel dibattito europeo: l’immigrazione può continuare a essere governata esclusivamente attraverso leggi ordinarie, decreti, regolamenti e interventi continuamente modificati dalle diverse maggioranze politiche, oppure la sua dimensione ormai strutturale impone di individuare alcuni principi destinati a trovare collocazione direttamente nella Costituzione?

    La questione francese è particolarmente significativa perché Marine Le Pen ha da tempo prospettato la possibilità di ricorrere direttamente al referendum per intervenire sulla disciplina costituzionale dell’immigrazione, richiamando il precedente di Charles de Gaulle, che nel 1962 utilizzò l’articolo 11 della Costituzione francese per sottoporre direttamente al corpo elettorale la riforma dell’elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale diretto. È proprio il cosiddetto “metodo de Gaulle” a rendere oggi il progetto politicamente suggestivo e giuridicamente controverso, dal momento che una parte consistente della dottrina costituzionalistica francese considera l’articolo 89 come la via ordinaria e necessaria per la revisione della Costituzione.

    La controversia procedurale è importante, ma rischia
    contemporaneamente di mettere in secondo piano la questione
    sostanziale. Perché, al di là della strada attraverso la quale Marine Le Pen potrebbe tentare di realizzare il proprio progetto, sta accadendo qualcosa che merita di essere osservato: l’immigrazione sta entrando nel dibattito costituzionale europeo.

    Per molti decenni le Costituzioni europee hanno affrontato il fenomeno migratorio prevalentemente attraverso la disciplina della condizione dello straniero, dell’asilo, dell’eguaglianza e dei diritti
    fondamentali. È perfettamente comprensibile considerando l’epoca nella quale gran parte di quelle Costituzioni furono scritte. L’immigrazione contemporanea, caratterizzata da presenze numericamente consistenti, permanenze pluridecennali, ricongiungimenti familiari e seconde e terze generazioni, aveva dimensioni profondamente diverse.

    Oggi la situazione è cambiata.

    L’immigrazione non rappresenta più esclusivamente una questione relativa all’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato. È diventata una questione riguardante la composizione futura delle società europee, la loro coesione interna, la trasmissione dei valori costituzionali, il rapporto tra identità differenti e, soprattutto, le condizioni alle quali una persona proveniente da un altro Paese può diventare stabilmente parte della comunità nella quale ha scelto di vivere.

    Ed è precisamente in questo spazio che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone una soluzione differente rispetto a quella che sta emergendo nel dibattito francese.

    La questione non dovrebbe essere soltanto quella di
    costituzionalizzare il potere dello Stato di controllare
    l’immigrazione, limitare gli ingressi o rendere maggiormente efficaci gli allontanamenti. Il passaggio ulteriore dovrebbe essere quello di riconoscere costituzionalmente un principio che il dibattito europeo continua spesso a trattare con estrema prudenza: chi sceglie di stabilirsi durevolmente in un Paese diverso da quello di origine assume un dovere di integrazione nei confronti della comunità che lo ospita.

    La Costituzione italiana possiede già alcuni elementi dai quali partire. L’articolo 2, frequentemente richiamato sul versante dei diritti inviolabili dell’uomo, contiene contemporaneamente un’altra affermazione fondamentale, talvolta dimenticata nel dibattito sull’immigrazione: la Repubblica richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. L’articolo 3 stabilisce il principio di eguaglianza. L’articolo 10 disciplina espressamente la condizione giuridica dello straniero e riconosce il diritto d’asilo nei termini stabiliti dalla stessa disposizione costituzionale.

    Manca, tuttavia, una definizione costituzionale di ciò che deve accadere quando la presenza dello straniero cessa di essere temporanea e diventa progressivamente stabile.

    È qui che potrebbe trovare spazio il dovere di integrazione.

    L’integrazione non dovrebbe essere considerata una concessione dello Stato, una generica aspirazione sociale oppure qualcosa destinato inevitabilmente a prodursi con il semplice trascorrere degli anni. Dovrebbe diventare una responsabilità personale collegata alla scelta di stabilirsi durevolmente all’interno della comunità nazionale.

    Chi decide di vivere stabilmente in Italia deve assumersi la responsabilità di conoscere progressivamente la lingua italiana, rispettare concretamente i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, adempiere agli obblighi scolastici nei confronti dei figli, rispettare le regole della convivenza civile, perseguire il proprio inserimento lavorativo e sviluppare un rapporto effettivo con la società nella quale ha scelto di costruire il proprio futuro.

    Questo passaggio richiede però di abbandonare un’impostazione che ha caratterizzato una parte considerevole delle politiche migratorie degli ultimi decenni: l’idea secondo cui ogni difficoltà di
    integrazione debba essere ricondotta principalmente a ciò che lo Stato o la società di accoglienza non avrebbero fatto.

    Lo Stato deve garantire i diritti fondamentali, applicare la legge senza discriminazioni e assicurare le garanzie previste dalla Costituzione, dal diritto dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali. Questo è indiscutibile. Ma da ciò non deriva che debba essere lo Stato ad assumersi la responsabilità dell’integrazione individuale dello straniero.

    L’integrazione richiede innanzitutto una volontà.

    Non si può imparare una lingua contro la volontà di chi non intende impararla; non si può imporre dall’esterno l’adesione alle regole fondamentali della convivenza; non si può costruire artificialmente un rapporto con la comunità nazionale quando una persona sceglie deliberatamente di vivere esclusivamente all’interno del proprio gruppo di origine; non si può considerare integrata una presenza soltanto perché sono trascorsi dieci, quindici o vent’anni
    dall’ingresso nel territorio nazionale.

    Il tempo trascorso in Italia è un dato cronologico. L’integrazione è un percorso.

    Ed è proprio questa distinzione che dovrebbe assumere rilevanza giuridica.

    La permanenza protratta non dovrebbe essere considerata, da sola, prova sufficiente dell’avvenuta integrazione. Occorre invece osservare ciò che è accaduto durante quella permanenza: la conoscenza
    linguistica raggiunta, il rispetto delle norme, l’inserimento lavorativo, la responsabilità familiare, il rapporto con le
    istituzioni, l’assenza di comportamenti gravemente incompatibili con la convivenza civile e, più complessivamente, il grado di
    partecipazione alla società italiana.

    Naturalmente nessuno di questi elementi può essere trasformato in un automatismo. Il diritto dell’immigrazione opera all’interno di un sistema complesso di garanzie costituzionali, europee e internazionali che impone valutazioni individuali, proporzionalità, tutela della vita familiare, protezione dei minori, rispetto del principio di
    non-refoulement e considerazione delle situazioni personali
    giuridicamente rilevanti.

    Ma riconoscere questi limiti non significa rinunciare a stabilire un principio generale.

    Ed il principio dovrebbe essere semplice: la stabilizzazione della permanenza deve procedere insieme all’integrazione.

    Quanto più una persona intende rendere stabile e definitiva la propria presenza in Italia, tanto più dovrebbe poter essere richiesto un livello crescente di integrazione nella comunità nazionale. La durata del titolo di soggiorno, l’accesso alle forme di soggiorno permanente e, infine, l’acquisizione della cittadinanza potrebbero essere concepiti come passaggi progressivi di un percorso nel quale ai maggiori livelli di stabilità corrispondono maggiori livelli di integrazione verificabile.

    Da questa impostazione deriva inevitabilmente anche l’altra parte del paradigma: ReImmigrazione.

    Il termine non indica una politica di allontanamento indiscriminato degli stranieri e non coincide con alcune concezioni della
    “remigrazione” sviluppatesi in altri contesti europei. La
    ReImmigrazione, nella costruzione del paradigma, rappresenta piuttosto la conseguenza di un principio: se la permanenza stabile presuppone un percorso di integrazione, l’ordinamento deve poter distinguere tra chi quel percorso lo sta realizzando e chi manifesta invece, attraverso comportamenti oggettivamente valutabili e nel rispetto delle garanzie individuali, un persistente rifiuto dell’integrazione.

    Non tutte le permanenze, dunque, devono necessariamente trasformarsi in permanenze definitive.

    È precisamente questo il punto sul quale il paradigma tenta di superare la tradizionale contrapposizione tra chi considera
    l’immigrazione prevalentemente attraverso la categoria
    dell’accoglienza e chi ritiene che la risposta debba consistere prevalentemente nell’espulsione. Tra questi due estremi esiste uno spazio enorme, che è proprio quello dell’integrazione.

    Marine Le Pen sta percorrendo una strada diversa. Il progetto francese tende principalmente a costituzionalizzare la capacità dello Stato di governare e limitare l’immigrazione, intervenendo su materie particolarmente delicate quali l’accesso al territorio, la condizione dello straniero e il rapporto tra sovranità nazionale e vincoli sovranazionali.

    Il merito politico della discussione francese, indipendentemente dal giudizio sulle singole soluzioni proposte, consiste però nell’avere posto una domanda che difficilmente potrà essere nuovamente rimossa: l’immigrazione è ormai diventata materia costituzionale?

    L’Italia potrebbe dare a questa domanda una risposta propria.

    Non occorre importare modelli francesi, tedeschi, britannici o nordici. E non occorre importare neppure categorie politiche sviluppatesi in contesti storici e costituzionali differenti dal nostro.

    Possiamo costruire una dottrina italiana della gestione migratoria, fondata sulla nostra Costituzione e sulla tradizione giuridica italiana, nella quale la tutela della persona continui a rappresentare un limite invalicabile all’azione pubblica, ma nella quale venga contemporaneamente riconosciuto che vivere stabilmente all’interno della comunità nazionale comporta responsabilità e doveri.

    Anche sul piano procedurale la strada italiana sarebbe profondamente diversa da quella immaginata in Francia. L’articolo 138 della Costituzione disciplina espressamente la revisione costituzionale e prevede un procedimento aggravato nel quale, ricorrendone le condizioni, può intervenire direttamente il corpo elettorale attraverso il referendum costituzionale. Non servirebbe quindi costruire un equivalente italiano del discusso “metodo de Gaulle”: sarebbe possibile portare la questione davanti al Parlamento e, eventualmente, davanti agli italiani utilizzando esattamente gli strumenti predisposti dai Costituenti.

    Per decenni abbiamo discusso di quanti stranieri possano entrare, di quanti debbano essere accolti, di quanti possano essere regolarizzati e di quanti possano essere rimpatriati. Abbiamo dedicato molta meno attenzione alla domanda che viene immediatamente dopo: che cosa chiediamo a chi rimane?

    È probabilmente questa la questione che accompagnerà l’Europa nei prossimi decenni.

    La Francia comincia a discutere della costituzionalizzazione dell’immigrazione. L’Italia potrebbe compiere un passo differente e, forse, più ambizioso: affermare costituzionalmente che l’integrazione non costituisce soltanto un obiettivo delle politiche pubbliche, ma rappresenta un dovere di chi sceglie di costruire stabilmente la propria vita all’interno della comunità nazionale.

    Perché i diritti definiscono ciò che una democrazia deve garantire alla persona. I doveri definiscono ciò che consente a una comunità di continuare a esistere come tale.

    Ed è precisamente nel rapporto tra questi due elementi che dovrà essere costruita la politica migratoria del futuro.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Stati Uniti, il taglio ai salari H‑2A resta in vigore: ma ora può costare gli arretrati

    Un giudice federale della California ha dichiarato illegittima la regola con cui il Dipartimento del Lavoro aveva ridotto i salari minimi collegati ai visti agricoli temporanei H‑2A. La decisione, depositata il 26 agosto e resa pubblica il 27, non cancella però subito la disciplina: il giudice Kirk Sherriff l’ha rinviata all’amministrazione, ordinando di costruire rapidamente un nuovo metodo di calcolo. La regola resta operativa per evitare il vuoto, ma da questo momento può produrre un debito salariale.

    È questa la tensione reale del provvedimento. La Corte distrettuale federale dell’Eastern District of California ha ritenuto la metodologia del 2025 contraria alla legge amministrativa, ma ha escluso l’annullamento immediato perché avrebbe lasciato il settore senza il principale parametro retributivo. Il Dipartimento dovrà pubblicare nuove tariffe, presentare entro due settimane un primo rapporto sul lavoro svolto e avvertire autorità statali, datori e pubblico entro sette giorni.

    Il programma H‑2A consente alle imprese agricole di assumere lavoratori stranieri per attività temporanee o stagionali soltanto dopo la certificazione del Dipartimento del Lavoro. L’articolo 8 U.S.C. § 1188(a)(1) richiede due verifiche: che non vi siano abbastanza lavoratori statunitensi disponibili e che l’ingresso della manodopera straniera non danneggi salari e condizioni di chi è già impiegato negli Stati Uniti. L’Adverse Effect Wage Rate, o AEWR, serve precisamente a presidiare questo secondo limite.

    La regola entrata in vigore il 2 ottobre 2025 aveva abbandonato, per gran parte delle posizioni, il riferimento tradizionale alla retribuzione media regionale. Per il livello iniziale — destinato, secondo la stessa amministrazione, al 92 per cento dei posti H‑2A — aveva scelto il 17° percentile della distribuzione salariale; per il livello esperto il 50°. Il giudice ha giudicato questa scelta arbitraria e non adeguatamente motivata, rilevando anche che il Dipartimento aveva utilizzato una procedura d’urgenza senza dimostrare le condizioni necessarie per saltare il normale confronto pubblico.

    C’è poi il nodo dell’alloggio. La normativa, al 20 C.F.R. § 655.122(d)(1), impone al datore di fornire gratuitamente una sistemazione ai lavoratori H‑2A e ai lavoratori statunitensi corrispondenti che non possano ragionevolmente rientrare a casa in giornata. La regola del 2025 manteneva formalmente l’obbligo, ma riduceva il salario H‑2A per imputare il valore dell’alloggio. Per la Corte, chiamarlo gratuito mentre il costo viene sottratto dalla paga è una contraddizione giuridica, non una scelta contabile; inoltre rende il lavoratore straniero artificialmente più conveniente rispetto al residente.

    Gli arretrati non sono ancora automatici né quantificati. La Corte ha riservato la decisione finale finché non esisteranno i nuovi AEWR, ma ha ordinato di informare i datori che potrebbero dover integrare le retribuzioni pagate nel periodo tra la comunicazione ufficiale e l’adozione delle nuove tariffe. La possibile rettifica riguarda sia i titolari di visto H‑2A sia i lavoratori statunitensi in occupazioni corrispondenti, se la paga ricevuta risulterà inferiore al nuovo livello. Secondo gli atti processuali citati da Reuters, la regola aveva ridotto i salari fino a 7 dollari l’ora, per quasi 2,5 miliardi di dollari complessivi l’anno.

    Il fatto conta oltre la controversia salariale. L’H‑2A è un canale di ingresso legale, temporaneo e vincolato al lavoro autorizzato: non attribuisce da solo un diritto generale alla permanenza. Proprio per questo la qualità del percorso migratorio si misura anche nella posizione concreta del lavoratore, nella tracciabilità del datore e nell’effettività delle tutele. Un ingresso controllato perde credibilità se la dipendenza dal contratto diventa lo strumento per abbassare il costo della persona.

    Il modello statunitense non è trasferibile automaticamente all’Italia, ma pone una domanda utile a ogni politica del lavoro straniero: chi paga il prezzo della carenza di manodopera? La risposta della legge americana è netta: non il lavoratore ammesso e neppure quello residente con cui viene messo in concorrenza. Il confine non si governa soltanto al momento dell’ingresso; si governa anche nel contratto, nel salario e nella responsabilità di chi assume.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Eswatini, altri due deportati dagli USA: l’espulsione finisce, la custodia può ricominciare

    L’Eswatini ha ricevuto il 27 agosto altri due cittadini di Paesi terzi deportati dagli Stati Uniti. Il governo del piccolo regno dell’Africa australe non ne ha indicato la nazionalità, precisando soltanto che provengono dall’America Latina. Con questo trasferimento, le persone inviate da Washington in Eswatini dall’avvio dell’intesa bilaterale sono ormai più di trenta.

    Il numero dell’ultimo gruppo è limitato, ma il meccanismo è politicamente e giuridicamente molto più ampio. Gli Stati Uniti eseguono l’allontanamento; il destinatario, però, non è il Paese di cittadinanza né necessariamente un luogo con cui la persona abbia avuto un rapporto precedente. L’espulsione diventa così effettiva per lo Stato che la dispone, mentre resta indefinito il percorso di chi la subisce.

    Secondo la ricostruzione Reuters del 27 agosto, l’operazione si fonda su un accordo da 5,1 milioni di dollari tra Washington e Mbabane. L’amministrazione statunitense organizza il trasferimento nell’ambito della propria politica di enforcement; il governo dell’Eswatini accetta le persone e ne assume la gestione sul territorio. Nel comunicato relativo ai due nuovi arrivi non sono stati resi pubblici né i nomi, né le nazionalità, né la posizione giuridica loro attribuita dopo l’ingresso.

    È questa opacità a distinguere un rimpatrio da un semplice spostamento della custodia. Per alcuni appartenenti ai gruppi precedenti, avvocati e organizzazioni per i diritti umani hanno denunciato la prosecuzione del trattenimento in Eswatini nonostante le condanne penali fossero già state scontate negli Stati Uniti. Non è possibile attribuire automaticamente la stessa situazione ai due nuovi arrivati; proprio per questo servono decisioni individuali, motivazioni verificabili e un titolo giuridico chiaro per ogni eventuale limitazione della libertà.

    Il precedente non è episodico. Amnesty International ha documentato che i primi cinque trasferiti furono trattenuti nel complesso correzionale di Matsapha e che, entro luglio 2026, il programma aveva già raggiunto almeno trenta persone. I gruppi comprendevano cittadini del Vietnam, della Giamaica, di Cuba, dello Yemen e di altri Paesi. L’Eswatini è quindi diventato un passaggio intermedio di una procedura che separa l’allontanamento dal ritorno effettivo nel Paese d’origine.

    Un accordo con un Paese terzo non è illegittimo per definizione. Può servire quando il rimpatrio diretto non è immediatamente praticabile, ma deve stabilire chi decide l’ammissione, quale status viene riconosciuto, per quanto tempo può durare il trattenimento, quali rimedi sono disponibili e quale autorità prepara l’eventuale trasferimento successivo. Deve inoltre garantire accesso a un avvocato, contatti consolari, assistenza sanitaria e una valutazione individuale del rischio nel luogo di destinazione. Senza questi elementi, l’efficienza dell’espulsione per il primo Stato viene ottenuta trasferendo al secondo l’incertezza giuridica.

    Il caso mostra anche il limite di una politica che misura il risultato soltanto alla frontiera di partenza. La reimmigrazione non consiste nel far uscire una persona da un territorio per lasciarla sospesa in un altro. Se il soggiorno in Eswatini è temporaneo, deve avere durata, condizioni e finalità determinate; se conduce al ritorno nel Paese di cittadinanza, quel ritorno deve essere legale e sicuro; se si apre una permanenza nel Paese terzo, occorre una posizione giuridica capace di regolare autonomia, lavoro e rispetto delle regole. Nessuna integrazione può essere pretesa dentro un limbo amministrativo.

    Washington può considerare eseguito l’allontanamento nel momento in cui l’aereo lascia il proprio spazio giuridico. Ma una politica migratoria responsabile deve seguire la persona fino a una destinazione definita e sottoposta al diritto. Spostare la custodia è un’operazione logistica; concludere legittimamente il percorso migratorio è una responsabilità istituzionale.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Dall’America all’Europa, torna lo Stato sull’immigrazione. Ma manca l’integrazione

    Dall’America all’Europa, torna lo Stato sull’immigrazione. Ma manca l’integrazione

    Le notizie che arrivano nelle ultime settimane dai principali Paesi occidentali sembrano indicare un cambiamento abbastanza netto. Dopo anni nei quali il dibattito migratorio è stato dominato soprattutto dall’accoglienza, dalla protezione internazionale e dalla gestione degli ingressi, gli Stati stanno tornando a rivendicare con maggiore decisione una funzione che sembrava essersi progressivamente indebolita: far rispettare le regole della permanenza.

    La Germania aumenta l’attenzione sui rimpatri e centralizza alcune competenze in materia di immigrazione. Il Regno Unito registra un aumento dei ritorni e del trattenimento amministrativo, mentre diminuiscono gli attraversamenti della Manica e l’arretrato delle domande d’asilo. La Francia rafforza a Mayotte uomini e mezzi contro l’immigrazione irregolare e arriva a ipotizzare una forma di condizionalità economica nei confronti dei Paesi che non collaborano alle riammissioni. Negli Stati Uniti l’ICE sta assumendo una centralità che va ben oltre quella degli anni precedenti. Anche ordinamenti tradizionalmente molto prudenti nell’apertura
    all’immigrazione, come il Giappone, stanno contemporaneamente cercando lavoratori stranieri e irrigidendo alcuni criteri relativi alla permanenza.

    Le differenze tra questi modelli sono enormi e sarebbe sbagliato metterli sullo stesso piano. Ma una tendenza comune esiste:
    l’illegalità amministrativa torna a essere considerata un problema che lo Stato deve affrontare e non semplicemente amministrare nel tempo.

    È un cambiamento importante.

    Un ordinamento che stabilisce le condizioni per entrare e soggiornare sul proprio territorio deve infatti essere capace anche di farne rispettare le conseguenze. Se il diniego definitivo di una domanda, la perdita del titolo di soggiorno o un provvedimento di espulsione non producono normalmente alcun effetto concreto, la distinzione tra immigrazione regolare e irregolare finisce inevitabilmente per indebolirsi.

    Ma osservando ciò che sta accadendo nel mondo emerge
    contemporaneamente un’altra circostanza, forse ancora più
    interessante.

    Gli Stati stanno tornando a misurare gli ingressi, le espulsioni, i rimpatri, i trattenimenti e gli attraversamenti irregolari. Continuano invece a non sapere realmente come misurare l’integrazione.

    È questo il grande punto cieco delle nuove politiche migratorie.

    Sappiamo quanti stranieri arrivano. Sappiamo quanti chiedono asilo. Sappiamo quanti permessi vengono rilasciati. Sappiamo quanti attraversano irregolarmente una frontiera. Sappiamo quanti vengono trattenuti e quanti rimpatriati.

    Ma quando una persona rimane legalmente cinque, dieci o quindici anni all’interno di una società, quali strumenti utilizziamo per
    comprendere se quel percorso abbia prodotto integrazione?

    La risposta, nella maggior parte degli ordinamenti, è ancora sorprendentemente debole.

    Esistono certamente indicatori parziali. Alcuni Stati richiedono una determinata conoscenza della lingua. Altri considerano il reddito, il lavoro, l’assenza di precedenti penali o la partecipazione a percorsi di formazione civica. Il Giappone sta attribuendo crescente importanza anche alla capacità dello straniero di contribuire alla società. Francia e Germania utilizzano da tempo strumenti linguistici e civici nei percorsi di stabilizzazione.

    Sono elementi importanti. Ma rimangono frammenti.

    Non costituiscono ancora una politica pubblica capace di misurare l’integrazione nel suo complesso.

    Ed è singolare che ciò avvenga proprio mentre l’immigrazione viene sempre più presentata come una necessità economica e demografica.

    Se un Paese sostiene di avere bisogno di immigrazione per compensare l’invecchiamento della popolazione o la carenza di lavoratori, dovrebbe essere interessato almeno quanto agli ingressi anche a ciò che accade dopo l’ingresso.

    Avere bisogno di lavoratori stranieri non significa automaticamente avere bisogno di immigrazione priva di una politica dell’integrazione.

    Il vero risultato di una politica migratoria non può essere misurato soltanto dal numero di persone che riesce ad attrarre. Deve essere valutato anche attraverso ciò che quelle persone diventano all’interno della società nella quale hanno scelto di vivere.

    Lavorano stabilmente? Conoscono la lingua? Raggiungono una sufficiente autonomia economica? Qual è la situazione abitativa? Quali risultati scolastici raggiungono i figli? Esistono fenomeni di segregazione territoriale? Quanto dipendono dall’assistenza pubblica? Qual è il livello di partecipazione alla vita della comunità? Qual è il rapporto con la legalità? Quanto sono forti le relazioni sociali al di fuori della propria comunità di origine?

    Nessuno di questi parametri, isolatamente, può stabilire se una persona sia “integrata”. Sarebbe metodologicamente ingenuo e giuridicamente pericoloso.

    Ma un insieme trasparente di indicatori può dire qualcosa di molto importante: se una politica pubblica dell’integrazione sta funzionando oppure no.

    Questa distinzione è fondamentale.

    Misurare l’integrazione non significa attribuire allo Stato il potere di certificare arbitrariamente chi sia un “buon immigrato”. Significa valutare l’efficacia delle politiche pubbliche attraverso dati verificabili.

    Ed è qui che la questione cambia completamente prospettiva.

    Perché se dopo dieci anni una determinata comunità presenta ancora livelli molto bassi di conoscenza linguistica, elevata disoccupazione, dipendenza assistenziale, segregazione abitativa e difficoltà scolastiche delle seconde generazioni, il problema non può essere semplicemente attribuito alle persone. Significa che qualcosa nella politica migratoria e nell’integrazione non ha funzionato.

    Allo stesso modo, se un’altra comunità raggiunge rapidamente autonomia economica, stabilità lavorativa, conoscenza linguistica e inserimento scolastico delle nuove generazioni, occorre comprendere quali condizioni abbiano prodotto quel risultato.

    Questo è il passaggio che ancora manca nel dibattito internazionale.

    Gli Stati stanno recuperando la capacità di controllare l’ultima fase del percorso migratorio: quella di chi non può più rimanere.

    Devono ora recuperare anche la capacità di governare la fase molto più lunga e numericamente più importante: quella di chi rimane.

    È precisamente lo spazio nel quale si colloca il paradigma
    Integrazione o ReImmigrazione.

    La ReImmigrazione non può essere ridotta alla politica dei rimpatri. Il rimpatrio riguarda l’irregolarità e l’esecuzione delle decisioni dello Stato; la ReImmigrazione pone una questione differente e più profonda: quale rapporto deve esistere tra permanenza nel tempo e percorso di integrazione?

    Prima ancora di discutere delle conseguenze, però, bisogna essere capaci di conoscere il fenomeno.

    Per questo occorrono Osservatori territoriali sull’integrazione, criteri comuni e un Indice dell’Integrazione capace di confrontare territori, politiche e risultati nel tempo. Non per costruire classifiche etniche o giudizi sulle persone, ma per capire dove l’integrazione funziona, dove fallisce e soprattutto perché.

    È forse il paradosso più evidente della nuova stagione migratoria.

    Dall’America all’Europa, lo Stato sta tornando. Torna alla frontiera, nei centri di trattenimento, nelle procedure di rimpatrio e nei rapporti con i Paesi di origine.

    Ma proprio dove dovrebbe essere maggiormente presente — nel lungo percorso che trasforma l’immigrazione in convivenza — continua troppo spesso a mancare.

    E senza misurare l’integrazione continueremo a discutere se
    l’immigrazione sia troppa o troppo poca senza riuscire a rispondere alla domanda che dovrebbe precedere tutte le altre:

    quella che abbiamo già avuto, ha funzionato?

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Malaysia, 1.476 ritorni verso il Myanmar: il rimpatrio è volontario solo se la scelta resta individuale

    La Malaysia ha fissato al 29 settembre il rientro in Myanmar di 1.476 persone, prima fase di un programma che dovrebbe riguardare 5.000 cittadini birmani. Il ministero dell’Interno ha comunicato il 27 agosto che il gruppo sarà trasportato con due navi da guerra e una nave ospedale della Marina del Myanmar. Non è un annuncio generico: c’è una data, un contingente già individuato e un’intesa operativa tra i due governi.

    Proprio qui emerge la tensione decisiva. Kuala Lumpur definisce l’operazione «volontaria», ma i 1.476 nominativi sono stati identificati dal governo del Myanmar e le persone si trovano nel circuito dei centri di trattenimento malesi. La disponibilità di mezzi navali rende possibile la partenza; non dimostra, da sola, la libertà della decisione. Quando il ritorno avviene dalla custodia amministrativa e verso un Paese ancora attraversato da conflitti e persecuzioni, la volontarietà deve essere verificata individualmente, non presunta dal carattere collettivo del programma.

    Il procedimento coinvolge il ministero dell’Interno, il Dipartimento dell’Immigrazione e la polizia malese, chiamati a controllare identità, nazionalità e precedenti di sicurezza. Secondo il resoconto Reuters del 27 agosto, le autorità continueranno a individuare chi sia idoneo e disposto a rientrare. È una distinzione essenziale: l’accertamento dell’identità risponde all’interesse dello Stato, mentre la valutazione del rischio e del consenso tutela la persona. Le due verifiche non possono essere confuse.

    Il quadro giuridico locale rende il passaggio ancora più delicato. La Malaysia non aderisce alla Convenzione di Ginevra del 1951 e non dispone ancora di un sistema nazionale compiuto di asilo; per questo l’UNHCR svolge la determinazione dello status sotto il proprio mandato. Lo stesso UNHCR precisa che il riconoscimento dell’Agenzia non conferisce automaticamente uno status migratorio nell’ordinamento malese, ma ricorda anche il divieto di rinviare una persona dove rischi persecuzione, tortura o altri gravi danni. Il governo, del resto, aveva già dichiarato il 5 agosto che il piano non sarebbe proseguito per chi risultasse esposto a pericolo.

    I numeri confermano che non si può ragionare per blocchi. Al 15 agosto nei depositi dell’immigrazione erano trattenuti 10.388 cittadini del Myanmar, ma il ministero ha chiarito che non tutti sono qualificabili come rifugiati. Parallelamente, 4.008 persone, soprattutto Rohingya, saranno avviate al nuovo Dokumen Pendaftaran Pelarian, il documento nazionale di registrazione dei rifugiati. La ricostruzione dell’Associated Press riferisce che chi supererà i controlli riceverà una carta per il soggiorno temporaneo, sottoposta a condizioni e monitoraggio statali.

    La registrazione biometrica può ridurre l’opacità e distinguere le posizioni, ma non sostituisce una disciplina chiara dei diritti e delle responsabilità. Per chi rientra servono un colloquio comprensibile e riservato, informazioni attendibili sulle condizioni nel luogo di destinazione, la possibilità effettiva di ritirare il consenso, verifiche su legami familiari e necessità sanitarie. Per chi non può tornare occorre invece una posizione temporanea definita, che consenta controllo pubblico e, nei limiti stabiliti dalla legge, lavoro, autonomia e rispetto delle regole.

    È qui che ingresso, permanenza, integrazione e ritorno si ricongiungono. L’integrazione non crea da sola un diritto al soggiorno, ma neppure l’assenza di un titolo pieno può trasformare ogni ritorno in una scorciatoia amministrativa. Un sistema credibile separa chi necessita di protezione, chi può ottenere una permanenza regolata e chi può rientrare in sicurezza: decide caso per caso e rende verificabile la decisione.

    La Malaysia sta costruendo un apparato più diretto di registrazione e rimpatrio. Il banco di prova non sarà il numero di persone imbarcate, ma la qualità dell’accertamento compiuto prima della partenza. Le navi possono eseguire il ritorno; soltanto una scelta libera, informata e individuale può renderlo legittimo.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Post-Brexit Britain cut work visas. Now it must prove it can govern integration

    The latest Home Office figures show that Britain has sharply reduced the volume of work migration after the post-Brexit surge. In the year ending June 2026, 120,105 Worker visas were granted, including dependants, 30% fewer than a year earlier and 76% below the peak recorded in the year ending December 2023. Of those grants, 49,205 went to main applicants and 70,900 to dependants. The change is significant, but it raises a more important question than the headline number: has the United Kingdom merely reduced admissions, or has it finally begun to build a system capable of governing immigration over time?

    Brexit gave Britain a degree of immigration-policy autonomy that EU member states do not possess in the same form. Free movement ended, the points-based system was introduced and Parliament regained wider control over work routes and settlement rules. Yet formal sovereignty is not the same thing as effective control. The rapid expansion of sponsorship after Brexit illustrates the problem. By March 2026, more than 124,000 organisations were licensed to sponsor skilled workers, compared with fewer than 29,000 in 2019. A system can be legally national and politically autonomous while still creating pressures that government later struggles to supervise.

    The recent tightening of Skilled Worker eligibility therefore deserves recognition where it produces measurable results. More than 100 occupations were removed from eligibility after the July 2025 changes, and applications have fallen substantially. But reducing numbers cannot become a substitute for migration policy. Labour demand is a relevant factor, not a complete theory of immigration. A worker may fill a vacancy and still face problems of language, family integration, social participation or long-term dependence on a migration route designed primarily around an employer. Conversely, a migrant who integrates successfully should not be treated as merely an interchangeable unit of labour.

    This is where the British debate on “earned settlement” becomes particularly important. The Government has proposed a longer default route to permanent settlement, combined with faster access for those who make a stronger contribution, and has already announced a higher English-language requirement for settlement from March 2027. The direction is potentially compatible with a more serious integration policy, but the test should not be reduced to salary, tax paid or years spent in the country. Integration must be assessed as a concrete and verifiable process: language, respect for the law, economic autonomy, family stability, participation in community life and the ability to build a durable relationship with British society.

    The paradigm Integrazione o ReImmigrazione offers a framework for doing precisely this. It does not propose collective removal by nationality, ethnicity or political category. Nor does it assume that every person who enters lawfully acquires an automatic claim to permanent residence. Instead, it treats immigration as a sequence of individual legal positions that must be governed: admission, residence, integration, possible settlement and, where the legal conditions for remaining are no longer satisfied, effective return after full procedural guarantees and judicial protection. The rule of law is not an obstacle to enforcement; it is what makes enforcement legitimate.

    For Britain, this would also mean placing greater responsibility on sponsors and public authorities. Employers who benefit from overseas recruitment should not be allowed to externalise the social costs of poor recruitment, underpayment, exploitation or sudden dismissal. Government, in turn, should publish clearer data not only on how many visas are issued or revoked, but on what happens afterwards: language attainment, employment continuity, benefit dependence where relevant, criminal offending, family stability, settlement outcomes and return where status ends. A country cannot govern what it does not measure.

    The post-Brexit comparison with the European Union is therefore revealing. Britain has more freedom to change its immigration rules quickly, while EU states must operate within a denser common legal framework. But autonomy is valuable only if it produces better outcomes. The United Kingdom should not congratulate itself merely for having “taken back control”, just as the EU should not confuse common rules with an effective common migration policy. The real standard is results: controlled entry, enforceable rules, successful integration for those who remain, and credible return for those who no longer have a lawful basis to stay.

    Britain has now shown that it can reduce work-visa volumes. The next stage is harder: to demonstrate that it can distinguish between temporary labour demand and permanent membership of society, measure integration without ideological shortcuts, and make both settlement and return credible. That would move the debate beyond the sterile choice between open-ended migration and mass-remigration slogans. It would amount to something more demanding: governing immigration as a permanent function of the state.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

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  • Fronteras internas abiertas, retornos ineficaces: la contradicción de la política migratoria europea

    Italia-Spagna, 180.000 controlli e 31 ingressi negati: la proroga di Schengen deve provare la necessità

    Dal 1° al 16 settembre 2026 l’Italia continuerà a controllare i passeggeri in arrivo dalla Spagna attraverso i collegamenti aerei e marittimi. La misura, introdotta il 1° agosto dopo l’ingresso massiccio di migranti a Ceuta, è stata prorogata per altri quindici giorni; Madrid ha risposto mantenendo per lo stesso periodo i controlli sui viaggiatori provenienti…

  • La ReImmigrazione non è un’espulsione di massa: perché il ritorno deve essere una politica pubblica individual izzata

    I dati e le iniziative che arrivano in queste settimane da Regno Unito, Sudafrica e Malaysia mostrano che il tema del ritorno sta assumendo un peso crescente nelle politiche migratorie. Ma proprio il confronto internazionale impone una distinzione essenziale: una politica di ReImmigrazione non può essere confusa con una politica di espulsioni generalizzate.

    Il Regno Unito ha registrato, nell’anno terminato a giugno 2026, oltre 40.000 ritorni, dei quali 9.669 forzati e 30.936 volontari. Il Sudafrica ha invece utilizzato il centro temporaneo di Musina per processare 48.948 cittadini stranieri in due mesi, concentrando nella stessa struttura competenze amministrative, di frontiera, di polizia, sanitarie e sociali. La Malaysia, infine, ha annunciato un programma di rimpatrio volontario per cittadini del Myanmar, accompagnandolo però con procedure di identificazione, registrazione e verifica delle singole posizioni.

    Questi modelli sono differenti, ma pongono la stessa domanda: il ritorno deve essere concepito come una misura indistinta rivolta a categorie di persone oppure come l’esito di una politica pubblica fondata sulla valutazione individuale?

    Nel paradigma Integrazione o ReImmigrazione la risposta deve essere netta. La ReImmigrazione non coincide con l’espulsione. L’espulsione è un istituto giuridico disciplinato dalla legge, con propri presupposti, garanzie procedimentali e limiti. La ReImmigrazione è invece una politica pubblica più ampia, che riguarda il governo del percorso migratorio e che deve necessariamente confrontarsi tanto con l’integrazione quanto con il ritorno.

    Non è sufficiente dividere la popolazione straniera tra regolari che restano e irregolari che devono partire. La realtà giuridica è molto più complessa. Una persona può soggiornare regolarmente e tuttavia non avere costruito un effettivo percorso di integrazione; un’altra può trovarsi in una condizione amministrativa irregolare ma avere legami familiari, esigenze di protezione o altre situazioni tutelate dall’ordinamento che impediscono o condizionano l’allontanamento.

    Per questa ragione anche l’idea di un rimpatrio generalizzato sulla base della sola nazionalità presenta evidenti criticità. La provenienza geografica non può sostituire l’esame della posizione individuale. Devono essere verificati identità, titolo di soggiorno, eventuali esigenze di protezione, legami familiari, condizioni personali e tutti gli altri elementi giuridicamente rilevanti.

    La vera questione diventa allora costruire un percorso pubblico ordinato: ingresso, osservazione del percorso migratorio, integrazione, verifica e, infine, permanenza oppure ritorno. Non un automatismo, ma una decisione fondata su criteri trasparenti e sulla responsabilità dello Stato.

    È precisamente qui che assume significato la proposta di un Ministero dell’Integrazione o ReImmigrazione. Un simile organismo non dovrebbe essere un Ministero delle espulsioni. Dovrebbe governare entrambe le direzioni della politica migratoria: costruire e verificare i percorsi di integrazione per chi può stabilmente appartenere alla comunità nazionale e organizzare percorsi effettivi, ordinati e giuridicamente sostenibili di ritorno quando la permanenza non trova più una propria giustificazione.

    La ReImmigrazione, dunque, non significa espellere indiscriminatamente. Significa restituire allo Stato la capacità di governare il fenomeno migratorio distinguendo le situazioni, verificando i percorsi e assumendo decisioni individualizzate. Solo così il ritorno può diventare una vera politica pubblica e non uno slogan.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Immigrazione, il Regno Unito punta sui dati: asilo, rimpatri e controllo della presenza straniera

    Il Regno Unito misura l’immigrazione. Ma misura l’integrazione?

    Il 27 agosto 2026 il Home Office ha pubblicato le nuove statistiche sul sistema migratorio britannico relative all’anno terminato a giugno 2026. È un apparato statistico imponente: ingressi, visti per lavoro, studio e famiglia, rotte irregolari, asilo, decisioni, trattenimento, rimpatri, insediamento e cittadinanza.

    I numeri consentono di seguire quasi ogni passaggio amministrativo della presenza straniera. Nell’ultimo anno 86.000 persone hanno chiesto asilo, il 21% in meno rispetto all’anno precedente. Il tasso di riconoscimento in prima decisione è sceso al 38%. Le persone in attesa della prima decisione erano 40.168 alla fine di giugno, il 56% in meno rispetto all’anno precedente. Nello stesso periodo sono stati registrati 40.605 ritorni, dei quali 9.669 forzati e 30.936 volontari. Sono inoltre entrate nei centri di trattenimento 22.037 persone.

    Sono dati importanti. Ma proprio la loro ricchezza mette in evidenza una lacuna.

    Dove sono i dati sull’integrazione?

    Il sistema sa quantificare quante persone entrano, quante chiedono protezione, quante ottengono un titolo stabile, quante vengono trattenute e quante lasciano il Paese. Molto più difficile è comprendere, attraverso questa stessa architettura statistica, che cosa accada nel lungo periodo alle persone che rimangono.

    La permanenza giuridica e l’integrazione sociale non sono la stessa cosa. Il rilascio di un titolo di soggiorno stabile, così come l’acquisizione della cittadinanza, rappresenta un dato amministrativo. Non dimostra automaticamente la conoscenza della lingua, l’autonomia economica, la partecipazione alla comunità, il rispetto effettivo delle regole, la stabilità abitativa o la capacità di costruire relazioni sociali con la società di destinazione.

    È precisamente qui che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione propone un cambio di prospettiva.

    Uno Stato moderno non dovrebbe limitarsi a conoscere con precisione chi entra e chi esce. Dovrebbe essere in grado di misurare anche ciò che accade nel mezzo: il percorso di integrazione.

    Servono indicatori pubblici, verificabili e comparabili nel tempo. Servono dati territoriali. Serve conoscere non soltanto il numero degli stranieri residenti, ma gli esiti delle politiche di integrazione nei Comuni, nelle scuole, nel lavoro e nelle comunità locali.

    Il paradosso britannico è istruttivo: un sistema statistico estremamente sofisticato può descrivere quasi ogni movimento della popolazione straniera senza riuscire, da solo, a rispondere alla domanda decisiva: chi rimane si sta realmente integrando?

    La politica migratoria del futuro dovrà necessariamente affrontare questa questione. Contare ingressi, domande di asilo e rimpatri è indispensabile. Ma non basta.

    Tra l’ingresso e il ritorno esiste una terza dimensione: l’integrazione. Ed è proprio quella che occorre finalmente cominciare a misurare.

    Fonte: UK Home Office, Immigration system statistics, year ending June 2026, pubblicate il 27 agosto 2026.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Malaysia, identificazione, verifica della protezione e rimpatrio: il nuovo piano per i cittadini birmani

    La Malaysia ha definito la prima fase di un programma di rimpatrio volontario che riguarda cittadini del Myanmar. Il 29 settembre dovrebbero rientrare 1.476 persone, parte di un gruppo complessivo di 5.000 destinatari del programma concordato con le autorità birmane. Al 15 agosto, nei centri di detenzione per immigrazione malesi
    risultavano presenti 10.388 cittadini del Myanmar, ma lo stesso Ministero dell’Interno precisa che non tutti possono essere
    qualificati come rifugiati.

    Il dato più interessante, tuttavia, non è il numero dei rimpatri. È il metodo che la Malaysia dichiara di voler seguire. Le autorità stanno verificando individualmente identità, cittadinanza, posizione migratoria, eventuali domande di asilo e profili di sicurezza. Parallelamente, una parte delle persone viene inserita nel programma di registrazione dei rifugiati, mentre per altre viene predisposto il ritorno volontario.

    È proprio questa distinzione a rendere il caso interessante nel dibattito sulla ReImmigrazione. Una politica dei ritorni non può trasformarsi in un automatismo fondato esclusivamente sulla
    nazionalità. Dire che migliaia di persone provengono dallo stesso Paese non significa che si trovino nella stessa posizione giuridica, personale o umanitaria.

    Il Myanmar rende questa evidenza ancora più netta. Tra i suoi cittadini presenti in Malaysia vi sono Rohingya, Chin, Karen, Mon e appartenenti ad altri gruppi, con storie e condizioni profondamente differenti. La stessa Malaysia ha affermato che la sicurezza delle persone deve essere verificata prima del ritorno e che il rimpatrio deve riguardare soggetti identificati e disponibili al rientro volontario.

    Questo costituisce un punto essenziale anche per il paradigma Integrazione o ReImmigrazione. La ReImmigrazione non può essere concepita come il trasferimento generalizzato di una popolazione perché appartenente a una determinata nazionalità. Sarebbe una semplificazione politicamente suggestiva, ma giuridicamente e amministrativamente insostenibile.

    Una politica seria deve invece partire dalla persona e dalla sua posizione concreta: titolo di soggiorno, eventuale protezione internazionale, radicamento, condizioni personali, possibilità effettiva e sicurezza del ritorno, collaborazione dello Stato di origine. Solo dopo queste verifiche può essere individuato il percorso corretto: integrazione per chi possiede i presupposti per una permanenza stabile oppure ritorno per chi non li possiede e può essere legittimamente rimpatriato.

    Il caso malese mostra quindi contemporaneamente la necessità e il limite delle politiche di rimpatrio. Organizzare il ritorno è possibile quando esistono identificazione, accordi diplomatici e capacità amministrativa. Ma proprio questa organizzazione dimostra perché la ReImmigrazione non possa essere ridotta a una formula collettiva basata sul passaporto.

    La distinzione deve rimanere individuale. È questa, prima ancora che una garanzia giuridica, la condizione perché una politica dei ritorni possa essere realmente applicabile.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Sudafrica, un modello integrato per identificazione, controllo e rimpatrio degli immigrati irregolari

    Il Sudafrica ha chiuso il 27 agosto il Temporary Repatriation Processing Centre di Musina, struttura attivata il 26 giugno per affrontare una pressione migratoria eccezionale nell’area di Beitbridge. In appena due mesi il centro ha processato 48.948 cittadini stranieri: 46.744, pari al 95,5%, erano stati classificati come persone entrate al di fuori dei valichi ufficiali.

    Il dato quantitativo è rilevante, ma lo è ancora di più l’architettura amministrativa utilizzata. A Musina hanno operato insieme il Department of Home Affairs, la Border Management Authority, la polizia sudafricana, i servizi sanitari e sociali e le organizzazioni umanitarie. Identificazione, verifica della posizione, assistenza, sicurezza e organizzazione del ritorno sono state quindi ricondotte a un’unica risposta coordinata dello Stato.

    È questo l’aspetto che dovrebbe interessare anche l’Europa e l’Italia. L’immigrazione viene normalmente affrontata suddividendo le competenze tra ministeri, prefetture, questure, autorità di frontiera, amministrazioni locali, servizi sociali e strutture dell’accoglienza. Ciascuno governa una parte del fenomeno, mentre manca un soggetto politico-amministrativo responsabile dell’intero percorso: ingresso, permanenza, integrazione e, quando ne ricorrono i presupposti, ritorno.

    Il caso sudafricano dimostra invece l’utilità di una regia unitaria. Il centro di Musina non era semplicemente un luogo destinato alle espulsioni. Era un punto di coordinamento nel quale differenti funzioni pubbliche venivano esercitate secondo una strategia comune. Il Governo ha inoltre precisato che la chiusura della struttura temporanea non determina la cessazione delle attività di deportazione e rimpatrio, che restano responsabilità dello Stato e proseguiranno nel rispetto della legislazione nazionale, degli obblighi costituzionali e degli impegni internazionali.

    Questa esperienza offre uno spunto per una proposta istituzionale più ampia: un Ministero dell’Integrazione o ReImmigrazione.

    Non un ministero costruito esclusivamente intorno all’accoglienza e neppure un apparato dedicato soltanto alle espulsioni. Servirebbe un centro politico capace di governare entrambe le direzioni del fenomeno migratorio. Chi possiede un titolo per rimanere deve essere inserito in un percorso verificabile di integrazione; chi non può o non intende inserirsi stabilmente, oppure si trova nelle condizioni previste dalla legge per il ritorno, deve essere accompagnato verso una politica effettiva di ReImmigrazione.

    Il punto decisivo è la responsabilità. Quando le competenze sono disperse, anche il risultato diventa difficilmente misurabile. Un’amministrazione unitaria consentirebbe invece di stabilire obiettivi, raccogliere dati omogenei e verificare quanti ingressi si trasformino realmente in integrazione, quante situazioni rimangano sospese e quanti provvedimenti di ritorno vengano effettivamente eseguiti.

    Musina non è un modello da importare meccanicamente. È però la dimostrazione concreta che, davanti a un fenomeno complesso, lo Stato può concentrare competenze differenti dentro una strategia unica. È precisamente ciò che manca nel dibattito italiano: non soltanto nuove norme sull’immigrazione, ma un’amministrazione che abbia la responsabilità politica dell’intero processo.

    Integrazione o ReImmigrazione significa anche questo: smettere di amministrare separatamente ingresso, accoglienza, integrazione ed espulsione e cominciare a considerarli parti di una sola politica pubblica.

    Fonte: South African Government News Agency (SAnews), 27 agosto 2026.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Sudafrica, un modello integrato per identificazione, controllo e rimpatrio degli immigrati irregolari

    Il Sudafrica ha chiuso il 27 agosto 2026 il Temporary Repatriation Processing Centre di Musina, aperto appena due mesi prima per fronteggiare una pressione migratoria eccezionale al confine con lo Zimbabwe. In quel breve periodo, secondo i dati diffusi dal Governo sudafricano, sono stati processati 48.948 cittadini stranieri. Di questi, 46.744, pari al 95,5%, erano stati classificati come persone entrate al di fuori dei valichi ufficiali.

    Il dato quantitativo è significativo, ma il punto più interessante è un altro: il centro non era affidato a una singola amministrazione. Riuniva Department of Home Affairs, Border Management Authority, polizia, servizi sanitari, servizi sociali e organizzazioni umanitarie. Identificazione, verifica della posizione, sicurezza, assistenza e rimpatrio venivano quindi concentrati in un’unica architettura operativa.

    È precisamente questo che dovrebbe far riflettere anche in Italia.

    Il nostro sistema continua invece a distribuire il fenomeno migratorio tra Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro, Ministero degli Esteri, Prefetture, Questure, Commissioni territoriali, enti locali e una lunga serie di organismi con funzioni differenti. Il risultato è che ingresso, soggiorno, integrazione, controllo e ritorno vengono trattati come compartimenti separati, quando in realtà appartengono allo stesso percorso amministrativo e politico.

    Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione parte da una constatazione semplice: una politica migratoria seria non può esaurirsi né nell’accoglienza né nell’espulsione. Deve essere capace di seguire l’intero ciclo della presenza straniera. Chi entra legalmente e costruisce un percorso effettivo di integrazione deve trovare regole chiare e verificabili. Chi invece non possiede più le condizioni per permanere deve essere inserito in un percorso di ritorno realistico, giuridicamente sostenibile e concretamente eseguibile.

    Per questo diventa necessario discutere anche dell’assetto istituzionale italiano. Un Ministero dell’Integrazione o ReImmigrazione non sarebbe un ministero ideologico, ma un centro politico-amministrativo unico al quale attribuire il coordinamento delle politiche migratorie: programmazione degli ingressi, verifica dei percorsi di integrazione, monitoraggio territoriale, raccordo con le amministrazioni locali, gestione dei rimpatri e cooperazione con i Paesi di origine.

    L’esperienza di Musina dimostra che, quando la pressione migratoria cresce, la risposta efficace non consiste semplicemente nell’aumentare uomini e strutture. Occorre soprattutto unificare le competenze e rendere riconoscibile un unico centro di responsabilità.

    La stessa chiusura del centro è significativa. Il Governo sudafricano ha spiegato che il calo degli arrivi e dei casi da processare ha reso non più giustificabile il mantenimento della struttura temporanea. Ma ha chiarito contestualmente che deportazioni e rimpatri restano responsabilità esclusiva dello Stato e continueranno secondo la normativa nazionale, gli obblighi costituzionali e gli impegni internazionali.

    Questo passaggio è decisivo. La ReImmigrazione non può essere lasciata alla pressione sociale, alla protesta territoriale o, peggio, a forme di iniziativa privata contro gli stranieri. Deve essere una funzione dello Stato, amministrata secondo diritto, con competenze definite e responsabilità politica individuabile.

    In Italia continuiamo invece a discutere di immigrazione quasi sempre per emergenze successive. Un giorno gli sbarchi, un altro i centri di accoglienza, poi i permessi, poi i rimpatri. Manca una regia unica. Ed è precisamente questa frammentazione che rende difficile tanto l’integrazione quanto il ritorno.

    La lezione che arriva dal Sudafrica non consiste quindi nel copiare un centro temporaneo di frontiera. Consiste nel comprendere che una politica migratoria può funzionare soltanto quando qualcuno ne governa l’intero processo.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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  • Regno Unito, oltre 21.000 stranieri condannati e destinatari di espulsione restano nella comunità

    Il dato pubblicato oggi dal Home Office britannico merita attenzione perché porta il dibattito sulla ReImmigrazione fuori dal terreno degli slogan e dentro quello, molto più difficile, della capacità concreta dello Stato di eseguire le proprie decisioni.

    Alla fine di giugno 2026 risultavano 21.294 foreign national offenders soggetti a deportazione ma monitorati nella comunità. Un anno prima erano 18.993: l’aumento è quindi del 12%. Il dato è ancora più significativo se confrontato con marzo 2026, quando erano 20.027. Nello stesso anno terminato a giugno 2026 il Regno Unito ha
    rimpatriato 5.962 autori di reato stranieri, il livello più elevato dal 2017 e il 12% in più rispetto all’anno precedente.

    La domanda, allora, è inevitabile: se esiste un provvedimento di deportazione, perché oltre ventunomila persone continuano a vivere nella comunità?

    La risposta è precisamente ciò che rende il caso britannico
    interessante per il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Decidere il ritorno e realizzarlo sono due cose diverse. Lo stesso Home Office spiega che alcuni soggetti vengono rilasciati su cauzione quando non esiste una prospettiva immediata di allontanamento oppure quando sono pendenti domande o procedure – per esempio in materia di asilo – capaci di impedire temporaneamente l’esecuzione del rimpatrio.

    È qui che emerge uno dei limiti strutturali di qualsiasi politica fondata sulla semplice parola “rimpatrio”. Uno Stato può moltiplicare i provvedimenti di espulsione, irrigidire le norme e annunciare obiettivi numerici. Ma il ritorno effettivo richiede identificazione certa, documenti di viaggio, cooperazione consolare, accordi con i Paesi di origine, disponibilità dei vettori, capacità amministrativa, gestione del contenzioso e rispetto delle garanzie previste
    dall’ordinamento.

    La ReImmigrazione, dunque, non può essere ridotta all’idea che basti decidere chi deve partire. Il problema politico e amministrativo è costruire le condizioni perché chi non può o non deve permanere possa effettivamente ritornare nel Paese di origine nel rispetto della legge.

    Il caso britannico dimostra contemporaneamente due cose. La prima è che una politica del ritorno può produrre risultati: i rimpatri degli autori di reato stranieri sono aumentati e hanno raggiunto il livello più alto dal 2017. La seconda è che persino uno Stato che investe fortemente nell’enforcement incontra un divario rilevante tra la decisione di deportare e la sua esecuzione.

    È proprio questo divario che dovrebbe diventare oggetto di analisi pubblica. Quanti provvedimenti vengono adottati? Quanti vengono realmente eseguiti? In quanto tempo? Per quali ragioni gli altri rimangono ineseguiti? Quali Paesi collaborano al rilascio dei documenti e quali no? Quali ostacoli sono giuridici e quali
    semplicemente amministrativi?

    Una politica seria di ReImmigrazione comincia da queste domande, non da una percentuale astratta di persone da allontanare. Il ritorno deve diventare una funzione stabile dello Stato, misurabile nei risultati e verificabile nelle cause degli insuccessi.

    Il dato britannico dei 21.294 stranieri condannati soggetti a deportazione ma ancora presenti nella comunità è quindi più importante di quanto sembri: dimostra che il vero confine tra propaganda e politica migratoria passa dalla capacità di trasformare una decisione amministrativa in un risultato effettivo.

    Fonte: UK Home Office, Immigration system statistics, year ending June 2026, pubblicate il 27 agosto 2026.
    https://www.gov.uk/government/statistics/immigration-system-statistics-year-ending-june-2026/how-many-people-are-detained-under-immigration-powers-in-the-uk
    https://www.gov.uk/government/statistics/immigration-system-statistics-year-ending-june-2026/how-many-people-are-returned-from-the-uk

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

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  • Polonia, il PESEL non basta più: dal 1° settembre chi non conferma l’identità perde lo status UKR

    In Polonia il calendario sta per produrre un effetto giuridico immediato. Entro il 31 agosto 2026 una parte dei cittadini ucraini titolari di numero PESEL con status UKR deve confermare la propria identità davanti a un ufficio comunale. Chi non lo farà vedrà lo status UKR sostituito, dal 1° settembre, con la sigla NUE e perderà il diritto al soggiorno fondato sulla protezione temporanea.

    L’obbligo non riguarda indistintamente tutti gli ucraini presenti nel Paese. La norma si applica a coloro ai quali il PESEL UKR fu attribuito sulla base di una dichiarazione, senza l’esibizione di un documento di viaggio valido. La situazione ricorre con particolare frequenza per i minori arrivati nelle prime fasi della guerra, quando molte famiglie non disponevano ancora di un passaporto individuale per i figli.

    Il procedimento è definito dall’articolo 25 della legge polacca del 23 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 24 febbraio ed entrata in vigore il 5 marzo. L’interessato deve presentarsi in qualsiasi comune polacco con un documento di viaggio valido; l’amministrazione verifica l’identità e aggiorna i dati collegati al PESEL. Non occorre richiedere un nuovo numero: ciò che deve essere completato è il passaggio dall’identificazione dichiarata a quella documentale.

    La conseguenza dell’omissione è automatica sul piano della registrazione, ma va descritta senza equivoci. Il passaggio da UKR a NUE elimina la specifica base di soggiorno derivante dalla protezione temporanea; non equivale, da solo, a un ordine di espulsione e non cancella un eventuale diverso titolo di soggiorno posseduto dall’interessato. Per chi non dispone di un’altra base legale, tuttavia, la perdita dello status apre un problema immediato di permanenza regolare.

    È qui che emerge la tensione. La Polonia vuole trasformare un archivio costruito nell’emergenza in un sistema fondato su identità verificabili, esigenza legittima per gestire soggiorno, prestazioni e lavoro. Ma una formalità documentale separa ora la protezione dalla perdita del relativo diritto di soggiorno, anche per persone che nel frattempo possono avere figli a scuola, un impiego e una vita ormai visibile alle istituzioni.

    Le conseguenze non si fermano al documento. La stampa locale richiama il possibile venir meno delle prestazioni collegate allo status, compreso il sostegno familiare “800+”, mentre per i lavoratori diventa decisivo verificare se continui a esistere la base che consente il soggiorno e l’occupazione secondo il regime speciale. Il datore di lavoro non può presumere che il solo numero PESEL conservi indefinitamente ogni effetto.

    L’integrazione realizzata nella società polacca non sostituisce il titolo di soggiorno e non neutralizza l’obbligo di identificazione. Proprio per questo la responsabilità pubblica si misura anche nella qualità dell’avviso: informazione comprensibile, accesso effettivo agli uffici comunali e indicazioni pratiche per chi deve ancora ottenere il passaporto, soprattutto quando sono coinvolti minori. Una regola può essere rigorosa senza diventare una trappola amministrativa.

    Il controllo dell’immigrazione comincia dall’identità certa, ma non finisce nel registro. Un sistema credibile deve sapere chi protegge, perché lo protegge e quando quella protezione cessa; deve anche impedire che il passaggio dall’emergenza all’ordinario trasformi una lacuna documentale in un vuoto giuridico inatteso.

    Fonti: Guardia di frontiera polacca; Gazzetta ufficiale polacca, legge del 23 gennaio 2026, posizione 203; Zawsze Pomorze, 27 agosto 2026.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

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  • Grecia, il Golden Visa frena: meno domande, ma il nodo resta l’integrazione

    Il dato che arriva dalla Grecia è netto: nel primo semestre del 2026 le nuove domande per il Golden Visa sono diminuite del 44%, passando da 4.553 a 2.551. Nello stesso tempo, il programma continua però a rappresentare uno degli strumenti attraverso i quali capitali stranieri entrano nel mercato immobiliare greco.

    Il punto interessante non è soltanto la diminuzione delle domande. È la pressione economica che questi programmi possono produrre sui territori nei quali si concentra l’investimento. Quando il diritto di soggiorno viene collegato essenzialmente alla capacità di acquistare immobili o investire capitali, la politica migratoria finisce inevitabilmente per intrecciarsi con quella abitativa, con il livello dei prezzi e con l’accessibilità delle città per la popolazione residente.

    La Grecia ha già cercato di correggere questo effetto aumentando, nelle aree maggiormente interessate, le soglie economiche necessarie per accedere al programma. È una risposta comprensibile, ma non risolve la questione di fondo: quale rapporto deve esistere tra ingresso, permanenza e integrazione nella società che accoglie?

    Il Golden Visa rappresenta infatti una particolare forma di immigrazione nella quale il criterio economico assume un peso decisivo. Ma il possesso di capitale non coincide automaticamente con l’integrazione. Una politica migratoria equilibrata dovrebbe valutare non soltanto quanto una persona investe al momento dell’ingresso, ma quale rapporto costruisce successivamente con il territorio, con la comunità e con il sistema economico e sociale del Paese.

    È precisamente qui che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone di spostare l’attenzione: dalla sola legittimità formale dell’ingresso alla qualità della permanenza. L’integrazione deve poter essere osservata e valutata nel tempo attraverso indicatori concreti, evitando sia automatismi espulsivi sia automatismi nella stabilizzazione della presenza.

    Il caso greco dimostra inoltre che l’immigrazione non produce effetti soltanto sul mercato del lavoro o sui sistemi di welfare. Può incidere direttamente sul costo delle abitazioni, sulla trasformazione dei quartieri e sull’accessibilità economica delle città. La pressione migratoria, dunque, può essere anche una pressione economica.

    Per questo le politiche migratorie del futuro dovranno essere sempre più collegate alle politiche territoriali. Conoscere quanti stranieri entrano non basta. Occorre sapere dove si stabiliscono, quale impatto producono e quale percorso di integrazione realizzano. È questa capacità di misurazione che consente di trasformare l’immigrazione da fenomeno semplicemente amministrato a fenomeno realmente governato.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

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    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Grecia, il Golden Visa frena: meno domande, ma il nodo resta l’integrazione

    Il dato che arriva dalla Grecia è netto: nel primo semestre del 2026 le nuove domande per il Golden Visa sono diminuite del 44%, passando da 4.553 a 2.551. Nello stesso tempo, il sistema continua però a trascinarsi dietro oltre 7.000 pratiche arretrate degli anni precedenti. Il segnale è importante, perché mostra due fenomeni distinti: da un lato la perdita di attrattività immediata del programma; dall’altro la persistenza di una domanda accumulata che conferma quanto la residenza per investimento sia diventata una componente strutturale della politica migratoria greca.

    Il Golden Visa consente a cittadini di Paesi terzi di ottenere un titolo di soggiorno attraverso investimenti qualificati, soprattutto immobiliari, secondo soglie che negli ultimi anni sono state progressivamente elevate nelle aree a maggiore pressione. Atene ha cercato di contenere gli effetti distorsivi del programma sul mercato della casa, in particolare ad Atene, Salonicco e nelle località più richieste, aumentando il costo di accesso e restringendo alcune possibilità di investimento.

    Il calo delle nuove domande può quindi essere letto anche come un effetto delle restrizioni introdotte. Ma il punto più interessante è un altro: il Golden Visa rappresenta una forma di immigrazione selettiva fondata quasi esclusivamente sulla capacità economica. Il criterio di accesso non è la conoscenza della lingua, non è il radicamento sociale, non è il lavoro svolto nel Paese. È, prima di tutto, la disponibilità di capitale.

    Questo modello evidenzia bene la differenza tra ingresso e integrazione. Uno Stato può legittimamente decidere di attrarre investitori stranieri perché ritiene che portino risorse, capitali e domanda economica. È una scelta di politica pubblica. Ma non dovrebbe essere confusa con una politica dell’integrazione. Il possesso di un immobile o l’investimento di una determinata somma non dimostrano, da soli, alcuna effettiva partecipazione alla comunità nazionale.

    Ed è proprio qui che il caso greco diventa interessante per il paradigma «Integrazione o ReImmigrazione». Se si ritiene che la permanenza stabile dello straniero debba essere collegata anche a elementi di integrazione reale, allora i programmi di residenza per investimento pongono una domanda inevitabile: perché l’integrazione viene spesso richiesta con crescente severità a lavoratori e famiglie, mentre per chi dispone di capitale il sistema tende a considerare sufficiente l’investimento economico?

    Il problema non è demonizzare il Golden Visa. Al contrario, un sistema selettivo di ingresso può essere coerente con una politica migratoria razionale. Ma la selettività dovrebbe essere accompagnata da una distinzione chiara tra permesso temporaneo, residenza stabile e pieno inserimento nella comunità nazionale. Il capitale può giustificare un canale di ingresso; non dovrebbe automaticamente equivalere a integrazione.

    La vicenda greca mostra inoltre un altro limite: quando una misura migratoria è costruita principalmente come strumento economico, rischia di produrre effetti collaterali che poco hanno a che vedere con l’immigrazione in senso stretto. L’aumento dei prezzi immobiliari, la concentrazione degli investimenti in determinate aree e la difficoltà di accesso alla casa per i residenti hanno spinto il Governo greco a correggere progressivamente il programma. Anche questo è un insegnamento utile: le politiche migratorie devono essere valutate per i loro effetti complessivi sulla società che accoglie.

    Il calo del 44% non significa dunque che il Golden Visa greco sia finito. Significa piuttosto che il modello sta entrando in una fase di correzione. Il Governo cerca di preservarne i vantaggi economici riducendo le distorsioni. Resta però aperta la questione più generale: quale rapporto deve esistere tra disponibilità economica, diritto alla permanenza e integrazione?

    Un sistema migratorio coerente dovrebbe evitare due estremi. Da una parte, l’idea che il denaro possa sostituire qualsiasi forma di integrazione. Dall’altra, la pretesa che ogni ingresso debba essere subordinato fin dall’inizio a requisiti sociali impossibili da soddisfare. La soluzione è distinguere le fasi: ingresso selettivo, permanenza condizionata al rispetto delle regole, verifica progressiva dell’integrazione e, soltanto dopo, accesso a forme di soggiorno più stabile.

    La Grecia offre quindi un caso concreto di studio. Il Golden Visa può restare uno strumento economico utile, ma non dovrebbe diventare una scorciatoia concettuale. Comprare un immobile significa investire in un Paese. Non significa automaticamente farne parte.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Baviera, 10.261 partenze contro 5.800 nuovi richiedenti asilo: il risultato c’è, ma non si chiama soltanto es pulsione

    Nei primi sette mesi del 2026 la Baviera ha registrato circa 5.800 nuovi richiedenti asilo, il 35 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2025 e il 69 per cento in meno rispetto al 2024. Nello stesso arco temporale il Ministero dell’Interno del Land ha contato 10.261 cessazioni della permanenza, attraverso partenze volontarie o rimpatri forzati. Il dato consente al ministro Joachim Herrmann di sostenere che le uscite abbiano ormai superato i nuovi arrivi.

    Il risultato è concreto, ma la formula politica va letta con precisione: non si tratta di un saldo migratorio generale e non vengono confrontate le medesime persone. Da una parte ci sono i nuovi ingressi nel sistema bavarese dell’asilo; dall’altra le uscite di stranieri che avevano posizioni giuridiche e tempi di permanenza differenti. Il rapporto tra 10.261 e 5.800 descrive dunque una pressione amministrativa in diminuzione, non una fotografia completa della popolazione straniera nel Land.

    La distinzione conta anche sul piano delle competenze. In Germania le domande di protezione sono esaminate dall’autorità federale, mentre l’esecuzione dell’obbligo di lasciare il territorio ricade principalmente sulle autorità dei Länder. Il paragrafo 58 della legge tedesca sul soggiorno consente l’allontanamento coattivo quando l’obbligo di partenza è esecutivo e il termine concesso è scaduto, o non è stato accordato. Prima del volo, quindi, devono esistere un titolo giuridico e una decisione riferita al caso individuale.

    Dentro il totale bavarese, la componente più significativa non è l’espulsione: le partenze volontarie assistite sono state 2.207, in aumento del 32 per cento. Il dato riguarda soltanto i rientri sostenuti con programmi federali, europei o con il programma proprio della Baviera; per questo non esaurisce tutte le partenze volontarie comprese nelle 10.261 cessazioni. Consulenza, contributi e preparazione del ritorno non sono un alleggerimento dell’enforcement: sono uno dei suoi strumenti, quando la decisione di uscire è ormai dovuta.

    Le espulsioni eseguite sono state invece 1.751, il 18 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Il Ministero attribuisce il calo soprattutto alla riduzione dei casi “Dublino”, cioè dei trasferimenti verso altri Stati europei ritenuti competenti, collegandola ai controlli di frontiera e ai respingimenti. Nello stesso tempo, gli allontanamenti direttamente verso Paesi d’origine esterni all’Unione sono aumentati di quasi il 7 per cento. Meno operazioni complessive, dunque, ma una quota maggiore diretta alla destinazione finale.

    Resta però una seconda tensione, che impedisce di attribuire l’intero andamento a una sola politica nazionale. La stampa tedesca segnala che il crollo delle domande dipende anche dal mutato quadro siriano dopo la caduta del precedente regime: le prime domande presentate da cittadini siriani in Germania si sarebbero ridotte quasi di dieci volte. Il calo degli ingressi e l’aumento dei rientri volontari concorrono allo stesso esito, ma nascono da cause diverse.

    Per valutare il sistema occorre allora seguire l’intero percorso: chi possiede protezione o un valido titolo di soggiorno deve poter costruire lavoro, autonomia e integrazione effettiva; chi non ha più diritto a restare deve ricevere una decisione tempestiva, comprensibile e legalmente eseguibile. L’integrazione non sostituisce il titolo, così come l’assenza del titolo non autorizza procedure collettive o scorciatoie rispetto alle garanzie individuali.

    La lezione bavarese non è che il controllo si misuri dal numero di persone caricate su un aereo. È più esigente: uno Stato è credibile quando sa decidere, distinguere, accompagnare il ritorno volontario e rendere effettive le decisioni residue. Il rapporto tra ingressi e uscite conta; conta ancora di più sapere da quali procedimenti è composto.

    Fonti: Governo bavarese, 27 agosto 2026; Die Zeit/dpa, 27 agosto 2026; legge tedesca sul soggiorno, § 58.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

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  • Regno Unito, 199.628 stabilizzazioni prima della stretta: Londra allunga l’attesa quando il picco è già arri vato

    Il 27 agosto il Home Office ha certificato che, nei dodici mesi conclusi a giugno 2026, il Regno Unito ha concesso 199.628 titoli di settlement, il 24 per cento in più rispetto all’anno precedente e il livello più alto dal 2011. Si tratta dell’Indefinite Leave to Remain o to Enter, la posizione che consente di vivere, lavorare e studiare nel Paese senza limiti temporali e che, quando ne ricorrono i presupposti, apre la strada alla cittadinanza.

    Il dato arriva mentre il governo prepara la riforma dell’“earned settlement”, destinata ad aumentare da cinque a dieci anni il periodo ordinario necessario per ottenere la stabilizzazione, con percorsi ipotizzati ancora più lunghi per alcune categorie. La tensione è concreta: Londra vuole rallentare l’accesso alla permanenza proprio quando le regole vigenti stanno trasformando in residenti stabili le grandi coorti ammesse negli anni precedenti.

    I numeri vanno letti senza confondere discipline differenti. Nel complesso sono stati concessi 537.698 titoli a tempo indeterminato, ma 336.229 derivano dall’EU Settlement Scheme, fondato sul quadro specifico successivo alla Brexit. Le 199.628 stabilizzazioni oggetto dell’aumento riguardano invece le altre rotte migratorie; non sono nuovi ingressi avvenuti nell’ultimo anno, bensì l’esito di percorsi di soggiorno iniziati in precedenza e conclusi dopo il periodo richiesto e la verifica dei requisiti.

    La componente principale è il lavoro: 80.409 persone provenienti da rotte lavorative hanno ottenuto il settlement, con un aumento del 36 per cento. La categoria residuale è passata da 18.183 a 57.433 concessioni soprattutto perché i primi titolari del visto British National (Overseas), introdotto nel 2021 per Hong Kong, hanno raggiunto i cinque anni di residenza continuativa. I soli passaggi riconducibili a questa rotta sono saliti da 587 a 38.373.

    Anche la distribuzione per nazionalità conferma che non si tratta di un’impennata indistinta. I cittadini indiani sono il gruppo più numeroso, con 35.384 concessioni e una crescita del 51 per cento; seguono i cittadini di Hong Kong con 22.593 e quelli cinesi con 21.300, quasi quattro volte il dato precedente. In direzione opposta, le stabilizzazioni provenienti da status di rifugiato o da altre forme di protezione sono diminuite del 40 per cento, fermandosi a 22.799.

    La riforma annunciata intende sostituire l’automatismo temporale con una permanenza “guadagnata”, nella quale il periodo di base potrebbe ridursi o allungarsi in relazione a reddito, lavoro, lingua, condotta, debiti verso lo Stato e ricorso ai fondi pubblici. L’obiettivo di verificare il contributo e l’autonomia dello straniero è legittimo; il problema è il procedimento. Il Parlamento ha avvertito che molti dettagli restano incompleti, che l’applicazione alle persone già presenti richiede tutele transitorie e che un sistema più complesso aumenterà il numero dei rinnovi e il carico amministrativo del Home Office.

    La permanenza stabile non può essere considerata un premio conseguito soltanto perché è trascorso un certo numero di anni, ma neppure può diventare un traguardo continuamente spostato dopo che lo Stato ha autorizzato ingresso, lavoro e soggiorno secondo regole precise. L’integrazione va verificata attraverso lingua, occupazione effettiva, autonomia e rispetto delle norme; il titolo permanente deve restare l’esito di criteri conoscibili, individuali e applicati con coerenza. Se il percorso cambia, occorre distinguere tra chi entrerà con le nuove condizioni e chi ha già costruito la propria vita confidando in quelle precedenti.

    Il record britannico non dimostra che la stabilizzazione sia fuori controllo: dimostra che ogni politica d’ingresso produce conseguenze differite. Le decisioni prese nel 2021 arrivano oggi alla permanenza, mentre quelle adottate nel 2026 emergeranno negli anni futuri. Uno Stato governa davvero l’immigrazione quando misura l’intero percorso prima di aprire una rotta, non quando scopre il costo politico della stabilità soltanto al momento di concederla.

    Fonti: Home Office, statistiche pubblicate il 27 agosto 2026; The Times, 27 agosto 2026; House of Commons, rapporto sull’earned settlement; Migration Observatory, Università di Oxford.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

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  • Regno Unito, 40 scomparsi da minori negli hotel dell’asilo: il tempo passa, la responsabilità resta

    Il 27 agosto il Joint Committee on Human Rights del Parlamento britannico ha ricostruito un conto che Londra non può ancora chiudere. Negli anni in cui il Home Office collocava minori stranieri non accompagnati negli hotel destinati all’asilo, 472 ragazzi furono dichiarati scomparsi; 432 sono stati successivamente rintracciati, mentre di 40 non si conosce ancora la sorte. Nel frattempo quasi tutti hanno superato i diciotto anni, ma due risultano tuttora minorenni.

    La contraddizione è evidente. Il governo può ricordare che quelle strutture sono state chiuse nel gennaio 2024 e che nessun minore non accompagnato vi è più ospitato; non può però trasformare la fine di una prassi nella soluzione delle sue conseguenze. Gli hotel non esistono più, le persone scomparse sì, e il semplice trascorrere del tempo non cancella il fatto che furono perse di vista quando erano affidate al sistema pubblico.

    Il rapporto parlamentare chiarisce anche la distribuzione delle competenze. In base al Children Act 1989, le autorità locali devono assistere e alloggiare ogni minore bisognoso presente nel proprio territorio, compresi i minori stranieri non accompagnati. Le forze di polizia conducono le indagini sulle scomparse; il Home Office conserva invece una responsabilità propria nella gestione del sistema d’asilo, nella verifica dei dati, nella condivisione delle informazioni con polizia e servizi locali e nelle direttive alle reti di tutela. Competenze diverse non significano responsabilità dissolte.

    Nel marzo 2024 l’Alta Corte confermò l’illegittimità dell’uso degli hotel come sistemazione permanente o di lungo periodo per minori soli. Tutti e sette gli alberghi allora impiegati erano già stati chiusi, ma risultavano ancora irreperibili 118 ragazzi. Il nuovo dato di 40 dimostra che il lavoro di ricerca ha prodotto risultati, senza tuttavia risolvere la parte più grave: per decine di persone manca ancora una ricostruzione pubblica della sorte e del percorso successivo alla scomparsa.

    Il problema non coincide con una generica insufficienza dell’accoglienza. Davanti al Comitato sono stati indicati fattori differenti: sfruttamento e tratta, timore dei futuri provvedimenti in materia d’asilo, tentativi di raggiungere familiari o conoscenti in altre zone del Paese. Una precedente comunicazione ministeriale ha inoltre ammesso che alcuni dei ragazzi ritrovati si trovavano in situazioni di sfruttamento e potevano essere vittime di tratta. Quando l’identificazione, la presa in carico e lo scambio di informazioni falliscono, lo spazio lasciato libero viene occupato dalle reti criminali.

    Per questo il Comitato non si è limitato a esprimere preoccupazione. Ha chiesto al governo di pubblicare regolarmente i dati, rendere accessibili per quanto possibile le indicazioni inviate alle reti locali, spiegare le azioni concrete intraprese per rintracciare gli scomparsi e riferire ogni tre mesi sui progressi. La risposta governativa, secondo cui le indagini spettano alle forze di polizia, è corretta sul piano operativo ma incompleta su quello istituzionale: senza un coordinamento centrale verificabile, ogni amministrazione può aver svolto il proprio compito mentre il risultato complessivo continua a mancare.

    Ingresso, posizione giuridica e integrazione non possono essere confusi, ma devono restare collegati. La minore età impone una tutela che precede l’esito della domanda d’asilo; il titolo di soggiorno dovrà essere definito attraverso la procedura competente e l’integrazione non potrà mai sostituirlo. Tuttavia, durante la presa in carico, protezione, scuola, lingua, stabilità abitativa e relazioni affidabili sono anche strumenti di controllo legale: rendono il percorso conoscibile, riducono l’esposizione allo sfruttamento e consentono allo Stato di assumere decisioni successive sulla permanenza o sul ritorno sulla base di persone identificate, non di fascicoli vuoti.

    Il Regno Unito ha eliminato la sistemazione che i giudici avevano ritenuto illegittima, ma deve ancora rendere conto di ciò che è accaduto al suo interno. Governare l’immigrazione non significa soltanto impedire un ingresso o disporre un ritorno: significa sapere chi è stato affidato allo Stato, dove si trova e quale autorità risponde quando scompare. Se quaranta storie restano senza risposta, il confine è stato controllato soltanto a metà.

    Fonti: Joint Committee on Human Rights, rapporto del 27 agosto 2026; The Guardian, 27 agosto 2026; The Independent, 27 agosto 2026.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

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  • Australia, il taglio ai rifugiati dura poche ore: l’ufficio del ministro annuncia 13.750, Albanese conferma 2 0.000

    Il 27 agosto l’Australia ha visto cambiare in poche ore la cifra più politica del proprio programma umanitario. L’ufficio del ministro dell’Interno Tony Burke aveva confermato alla stampa che, dal prossimo esercizio finanziario, i posti sarebbero scesi da 20.000 a 13.750. Poi è intervenuto il primo ministro Anthony Albanese: nessuna riduzione, il livello di 20.000 resta la politica del governo e sarà confermato anche negli anni futuri.

    La contraddizione non riguarda soltanto la comunicazione. L’ufficio di Burke aveva spiegato che l’aumento deciso nel 2023 era temporaneo e finanziato per quattro anni; Albanese ha sostenuto invece che la relativa copertura dovrà essere rinnovata nel bilancio, proprio perché la quota deve continuare. Tra le due versioni ci sono 6.250 ingressi umanitari e una domanda essenziale: chi aveva davvero deciso il ritorno al vecchio livello?

    Il quadro istituzionale australiano aiuta a mettere ordine. Lo Humanitarian Program è distinto dal programma ordinario di migrazione permanente: comprende il reinsediamento dall’estero e la protezione riconosciuta a persone già arrivate legalmente che attivano gli obblighi internazionali dell’Australia. Il livello annuale è una scelta di governo, sostenuta da stanziamenti di bilancio e attuata dal Department of Home Affairs. Per questo la dichiarazione del primo ministro non corregge un dettaglio amministrativo: ristabilisce l’indirizzo politico che l’amministrazione dovrà applicare.

    Il numero di 13.750 non era casuale. È stato per anni il livello di riferimento del programma, prima del passaggio a 17.875 posti nel 2022 e a 20.000 nel 2023. Inoltre, la conferenza nazionale del Partito laburista aveva appena impegnato il governo a mantenere 20.000 posti nel breve periodo, con l’aspirazione a raggiungerne 27.000. La riduzione annunciata dall’ufficio del ministro avrebbe dunque riportato il sistema alla soglia precedente e contraddetto un indirizzo politico appena ribadito.

    La pressione nasce dall’obiettivo più ampio di ridurre la migrazione netta da 300.000 a 225.000 persone entro il 2028. Ma il Refugee Council of Australia osserva che, nell’ultimo decennio, il programma umanitario ha rappresentato appena il 6,6 per cento della migrazione netta. Tagliare i rifugiati avrebbe prodotto un segnale immediato, non necessariamente il risultato promesso: le componenti numericamente decisive restano studenti, lavoratori temporanei e altri flussi regolati da discipline differenti.

    Confermare 20.000 posti, tuttavia, non risolve automaticamente il problema. Il governo deve dimostrare che alla decisione sull’ingresso corrispondano capacità di accoglienza e percorsi verificabili: lingua, alloggio, lavoro, riconoscimento delle competenze, autonomia e rispetto delle regole. La consultazione ufficiale sul programma 2026-2027 ha raccolto più di settanta contributi; il numero è credibile solo se le strutture incaricate possono trasformarlo in integrazione effettiva.

    Il titolo di protezione e l’integrazione restano piani distinti ma inseparabili nella gestione pubblica. Il primo stabilisce la posizione giuridica e discende dalla disciplina applicabile; la seconda misura se la permanenza diventa stabile e responsabile. L’integrazione non sostituisce il titolo di soggiorno, ma un programma umanitario privo di strumenti d’integrazione lascia incompiuta la decisione presa all’ingresso.

    Albanese ha salvato la coerenza formale della politica governativa, ma l’episodio rivela un difetto di comando. Uno Stato non governa l’immigrazione alternando, nello stesso giorno, cifre incompatibili: deve decidere chi entra, con quale titolo, attraverso quale procedura, con quali risorse e con quali risultati attesi. La credibilità del controllo comincia prima del confine, quando il governo è capace di dare una sola risposta e di assumersene la responsabilità.

    Fonti: ABC News, 27 agosto 2026; The Guardian Australia, 27 agosto 2026; Department of Home Affairs; Refugee Council of Australia, 27 agosto 2026.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

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  • Baviera, quasi un apprendista su cinque è straniero: il contratto apre la porta, la formazione prepara la perma nenza

    Il 26 agosto 2026 l’Ufficio statistico bavarese ha fotografato una trasformazione che il dibattito sull’immigrazione continua spesso a osservare soltanto quando diventa emergenza. Nel 2025, in Baviera, le persone inserite nella formazione professionale duale erano 215.416 e quasi una su cinque possedeva esclusivamente una cittadinanza straniera. Nello stesso anno sono stati conclusi 81.712 nuovi contratti di apprendistato. Non è un dato marginale: una parte ormai strutturale del ricambio professionale bavarese passa attraverso giovani che non hanno cittadinanza tedesca.

    La tensione emerge dal confronto con il passato. Nel 2015 la Baviera contava 240.052 apprendisti e 92.482 nuovi contratti; dieci anni dopo entrambi i valori risultano inferiori di oltre il 10 per cento. Mentre la base complessiva della formazione si restringe, la presenza straniera diventa più necessaria. L’immigrazione, quindi, non interviene soltanto dopo che il mercato del lavoro ha prodotto una carenza: entra nel luogo in cui le competenze vengono costruite, verificate e trasformate in qualificazioni riconosciute.

    Il quadro bavarese si inserisce in una tendenza nazionale. Secondo l’aggiornamento del Mediendienst Integration, nel 2024 i cittadini stranieri rappresentavano circa il 15 per cento dei nuovi apprendisti in Germania, contro il 7 per cento del 2014; tra le cittadinanze più frequenti figuravano Vietnam, Siria e Ucraina. La cautela metodologica è indispensabile: la statistica misura la cittadinanza, non il percorso migratorio, e non comprende tra gli stranieri chi abbia acquisito quella tedesca. Soprattutto, un contratto firmato dimostra l’accesso al percorso, non ancora il suo esito positivo.

    Per i cittadini di Paesi terzi, il canale ha una precisa struttura giuridica. Il § 16a dell’Aufenthaltsgesetz disciplina il permesso di soggiorno per la formazione professionale aziendale o scolastica; nel primo caso l’autorizzazione presuppone, salvo le eccezioni previste, il consenso dell’Agenzia federale per il lavoro secondo il § 39. Il portale governativo “Make it in Germany” indica inoltre, tra i requisiti ordinari, un posto di formazione confermato, la conoscenza del tedesco normalmente almeno al livello B1 e la disponibilità di mezzi sufficienti. L’ingresso non viene dunque separato dal progetto: titolo, lingua, contratto e sostenibilità economica sono verificati prima o durante il percorso.

    Anche dopo il diploma professionale la permanenza non diventa automatica. Il § 20 della legge tedesca consente a chi abbia completato con successo una formazione qualificata ai sensi del § 16a di ottenere un permesso per cercare un’attività lavorativa fino a diciotto mesi, a condizione che il sostentamento sia assicurato. È una continuità ragionata, non una sanatoria: lo Stato offre il tempo necessario per trasformare la qualificazione in occupazione, ma il successivo consolidamento dipende dal possesso dei requisiti previsti per il titolo di lavoro e, più avanti, per un eventuale soggiorno stabile.

    È qui che la formazione duale assume un valore più ampio del semplice reclutamento. L’apprendista alterna impresa e scuola professionale, utilizza la lingua nel lavoro, apprende procedure, orari, responsabilità e regole del settore, riceve una retribuzione e viene valutato rispetto a competenze definite. Si tratta di un’infrastruttura concreta di integrazione, perché collega ciò che troppo spesso le politiche migratorie tengono separato: ingresso legale, apprendimento linguistico, autonomia economica e partecipazione a un’organizzazione produttiva.

    Il dato sulla cittadinanza, tuttavia, non basta a certificare il successo del modello. Per valutarlo davvero occorrerebbe conoscere, distintamente per percorso e territorio, quanti apprendisti stranieri completino la formazione, quanti abbandonino, quanti trovino un impiego coerente, quali difficoltà linguistiche o abitative incontrino e quante imprese garantiscano condizioni effettivamente regolari. Senza questi indicatori, il rischio è sostituire alla vecchia contabilità degli ingressi una nuova contabilità dei contratti, lasciando invisibile ciò che accade tra l’assunzione e la qualificazione.

    La Baviera mostra comunque una lezione difficilmente eludibile. Quando l’economia ha bisogno di persone, limitarsi ad aprire un canale d’ingresso produce manodopera; costruire un percorso di formazione produce invece competenze, autonomia e responsabilità verificabili. Un sistema migratorio credibile non promette la permanenza al momento dell’arrivo: crea le condizioni perché essa possa essere progressivamente meritata e giuridicamente consolidata attraverso risultati reali.

    Fonti: Ufficio statistico bavarese, 26 agosto 2026; Mediendienst Integration, aggiornamento del 26 agosto 2026; § 16a Aufenthaltsgesetz; § 20 Aufenthaltsgesetz; portale governativo Make it in Germany; IHK München, indicazioni per gli apprendisti provenienti da Paesi terzi.

    Avv. Fabio Loscerbo
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  • Arabia Saudita, 450.000 polizze per il lavoro domestico: la tutela comincia dalla tracciabilità

    L’Arabia Saudita ha diffuso il 26 agosto 2026 i risultati raggiunti nel primo semestre dalla piattaforma Musaned, il sistema digitale del Ministero delle Risorse umane e dello sviluppo sociale che governa una parte decisiva del lavoro domestico straniero. I numeri descrivono una macchina amministrativa ormai vasta: oltre 122.000 richieste di trasferimento dei servizi, più di 450.000 polizze assicurative contrattuali e reclutamento consentito da 39 Paesi per 27 professioni.

    La dimensione tecnologica, tuttavia, non deve oscurare la questione sostanziale. Digitalizzare un rapporto di lavoro significa renderlo identificabile, documentabile e verificabile; non significa ancora dimostrare che ogni salario sia stato pagato, ogni trasferimento sia avvenuto senza pressioni e ogni violazione sia stata accertata. La vera contraddizione è tra la quantità delle operazioni registrate e l’assenza, nel rapporto pubblicato, di indicatori altrettanto precisi sugli esiti della tutela.

    Il sistema coinvolge 6.164 agenzie di reclutamento all’estero e 721 uffici interni, mentre il tempo medio indicato per l’arrivo del lavoratore è di 50 giorni. Non si tratta quindi di una semplice applicazione per compilare moduli, ma dell’infrastruttura attraverso cui lo Stato mette in relazione ingresso, contratto, datore di lavoro, trasferimento del rapporto e adempimenti economici. In un settore tradizionalmente svolto dentro le abitazioni, lontano dai normali luoghi di controllo, la tracciabilità amministrativa diventa il primo strumento per impedire che il lavoro resti invisibile.

    Il dato delle 122.000 richieste di trasferimento è particolarmente significativo. Nel modello saudita il rapporto di lavoro continua a essere strettamente collegato alla posizione amministrativa dello straniero e alle procedure autorizzate, ma la possibilità di gestire formalmente il passaggio tra datori di lavoro riduce lo spazio nel quale il lavoratore può essere costretto a scegliere tra permanere in un rapporto deteriorato e perdere la propria regolarità. Il numero dimostra l’utilizzo del canale; per valutarne l’effettività servirebbe conoscere quante domande siano state accolte, in quali tempi e per quali ragioni siano state eventualmente respinte.

    La stessa logica riguarda le 450.000 polizze sui contratti, l’assicurazione sanitaria, il periodo concesso per regolarizzare alcune posizioni e l’estensione a 16 canali per il pagamento elettronico degli stipendi. Dal 1° gennaio 2026 il trasferimento digitale del salario è obbligatorio per tutti i datori di lavoro domestico: la registrazione del pagamento non garantisce da sola l’adempimento, ma crea una prova che prima poteva mancare e rende più difficile nascondere ritardi, omissioni o contestazioni dietro un rapporto esclusivamente informale.

    Il quadro normativo stabilisce obblighi che danno contenuto a questa infrastruttura. Secondo la disciplina pubblicata dal Ministero saudita, il datore deve sostenere i costi di reclutamento, trasferimento, soggiorno e autorizzazione al lavoro; non può trattenere il passaporto o gli altri documenti personali, né ricorrere ad abusi, violenza o discriminazioni. Gli articoli dedicati alla retribuzione impongono inoltre il pagamento mensile secondo le modalità stabilite dal Ministero. La piattaforma non sostituisce queste regole: dovrebbe renderne più semplice il controllo.

    È qui che l’esperienza saudita interessa il dibattito internazionale. L’integrazione lavorativa non coincide con l’ingresso né nasce automaticamente dal rilascio di un titolo; richiede un contratto reale, un salario dimostrabile, accesso alla salute, possibilità di cambiare rapporto attraverso una procedura legale e conservazione dei propri documenti. Allo stesso tempo, la regolarità del lavoro non produce da sola un diritto permanente al soggiorno: quando il rapporto termina, la prosecuzione della permanenza o il ritorno devono seguire le condizioni previste dall’ordinamento e una valutazione individuale.

    Musaned mostra quindi una direzione utile, senza autorizzare conclusioni celebrative. Il passo successivo dovrebbe essere la pubblicazione di dati su salari non versati, reclami, sanzioni, tempi di trasferimento, contratti interrotti e ritorni effettivamente organizzati. Un sistema migratorio diventa credibile quando non si limita a contare quanti lavoratori entrano, ma rende verificabile ciò che accade dal primo contratto fino alla permanenza regolare o alla conclusione ordinata del percorso.

    Fonti: Saudi Press Agency, 26 agosto 2026; Saudi Gazette, 26 agosto 2026; Ministero saudita delle Risorse umane e dello sviluppo sociale; disciplina ufficiale sul pagamento elettronico dei salari.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • La protezione complementare come criterio di selezione della permanenza: integrazione verificabile e diritto al soggiorno

    Abstract

    Il contributo esamina la protezione complementare come possibile criterio di selezione della permanenza dello straniero, superando tanto la logica della regolarizzazione indiscriminata quanto quella dell’allontanamento automatico conseguente al diniego della protezione internazionale. La permanenza non dovrebbe derivare dalla mera presenza sul territorio o dal semplice decorso del tempo, ma dalla costruzione di un rapporto effettivo, responsabile e verificabile con la comunità ospitante. Lavoro, conoscenza linguistica, autonomia abitativa, relazioni sociali, rispetto delle regole e condotta personale possono assumere rilievo nella valutazione della vita privata tutelata dall’articolo 8 CEDU e degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato. La protezione complementare diviene così il laboratorio del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: consolidamento del soggiorno per chi dimostra un autentico radicamento; ritorno ordinato per chi non possiede un titolo giuridico né ha realizzato un percorso di integrazione meritevole di tutela.

    La protezione complementare come spazio di selezione giuridica

    Ogni sistema migratorio opera necessariamente una selezione. Lo Stato stabilisce chi può entrare, a quali condizioni può soggiornare, quali forme di protezione possono essere riconosciute e in quali casi la permanenza debba cessare. Il punto, dunque, non è stabilire se una selezione debba esistere, ma individuare i criteri in base ai quali essa debba essere compiuta.

    Nel diritto dell’immigrazione italiano, la protezione complementare rappresenta uno degli ambiti nei quali questa funzione selettiva può essere esercitata in modo più razionale. Essa consente di superare due impostazioni opposte ma ugualmente insufficienti: da un lato, l’idea che la mera presenza sul territorio debba progressivamente trasformarsi in un diritto a restare; dall’altro, l’automatismo secondo cui il diniego dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria debba sempre condurre all’allontanamento.

    Tra questi due estremi vi è lo spazio della valutazione individuale. È qui che la protezione complementare assume la propria funzione più significativa, perché consente di verificare se la persona abbia costruito nello Stato ospitante una posizione sociale e personale tale da rendere il rimpatrio sproporzionato rispetto agli interessi pubblici perseguiti.

    Il tempo non basta

    La durata della permanenza costituisce certamente un elemento rilevante, ma non può essere considerata sufficiente in sé.

    Il tempo può favorire la costruzione di relazioni, l’apprendimento della lingua, l’ingresso nel mercato del lavoro e il raggiungimento di una maggiore autonomia. Tuttavia, il semplice trascorrere degli anni non dimostra automaticamente che un processo di integrazione si sia realmente compiuto.

    Una presenza prolungata può rimanere estranea alla comunità ospitante. Al contrario, una permanenza più breve può essere caratterizzata da un percorso intenso di inserimento lavorativo, linguistico e sociale. Ciò che rileva non è soltanto quanto tempo una persona abbia trascorso in Italia, ma come quel tempo sia stato utilizzato.

    La protezione complementare può quindi diventare lo strumento attraverso il quale il diritto distingue tra permanenza materiale e radicamento effettivo.

    Il radicamento come fatto giuridicamente rilevante

    Il radicamento non coincide con un singolo dato e non può essere ridotto a una formula astratta.

    L’attività lavorativa assume un ruolo importante perché dimostra la capacità della persona di contribuire alla vita economica del Paese e di costruire una propria autonomia. Tuttavia, il lavoro non può essere considerato come unico parametro. Un contratto, da solo, non esaurisce il rapporto tra lo straniero e la comunità nella quale vive.

    La conoscenza della lingua rappresenta un ulteriore elemento essenziale, perché consente la partecipazione consapevole alla vita sociale, l’accesso effettivo ai diritti e la comprensione dei doveri. L’autonomia abitativa costituisce un indice di stabilità. Le relazioni familiari e sociali mostrano la capacità di sviluppare legami non occasionali. La condotta complessiva e il rispetto delle regole permettono di valutare il rapporto che la persona ha instaurato con l’ordinamento e con la società ospitante.

    Nessuno di questi elementi dovrebbe operare in modo isolato. È la loro combinazione a descrivere la qualità della presenza e a consentire una valutazione effettiva dell’integrazione.

    L’integrazione deve diventare verificabile

    Uno dei limiti più evidenti del dibattito pubblico sull’immigrazione consiste nell’uso generico del termine integrazione.

    L’integrazione viene frequentemente invocata come obiettivo politico, ma raramente viene definita sul piano giuridico. In assenza di criteri sufficientemente chiari, essa rischia di restare una formula retorica, incapace di orientare le decisioni amministrative e giudiziarie.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” muove invece dall’esigenza di rendere l’integrazione verificabile. Ciò non significa trasformare la persona in un punteggio né costruire automatismi rigidi. Significa individuare parametri concreti che permettano di valutare il percorso effettivamente compiuto.

    La continuità lavorativa, la regolarità contributiva, la conoscenza linguistica, l’autonomia abitativa, la formazione, le relazioni costruite e la condotta personale possono concorrere a formare un giudizio complessivo. La valutazione deve restare individuale, ma non può essere arbitraria.

    Un sistema privo di criteri omogenei produce differenze territoriali, incertezza e disparità di trattamento. La protezione complementare può allora diventare il terreno nel quale costruire una metodologia più trasparente e uniforme.

    Il ruolo dell’articolo 8 CEDU

    L’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo costituisce uno dei principali riferimenti giuridici per la valutazione del radicamento.

    La tutela della vita privata e familiare non riconosce un diritto assoluto alla permanenza. Essa impone, tuttavia, che l’allontanamento sia sottoposto a un giudizio di proporzionalità. Lo Stato deve quindi verificare se la misura espulsiva persegua un interesse legittimo e se il sacrificio imposto alla persona sia giustificato dalla situazione concreta.

    La vita privata comprende la dimensione sociale dell’individuo, le relazioni costruite, l’identità personale, il lavoro, la lingua e la partecipazione alla comunità. Quando questi elementi raggiungono una consistenza significativa, il rimpatrio non può essere deciso ignorando ciò che la persona ha costruito nel territorio nazionale.

    È proprio questa logica che consente alla protezione complementare di assumere una funzione selettiva. Essa non attribuisce il diritto a restare a chiunque abbia trascorso un certo periodo in Italia, ma tutela chi dimostra che il proprio allontanamento inciderebbe in modo sproporzionato su una vita privata realmente consolidata.

    Il provvedimento della Commissione territoriale di Bologna

    Una recente decisione della Commissione territoriale di Bologna offre un esempio concreto di questa impostazione.

    Nel caso esaminato, la Commissione ha escluso i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. Ha tuttavia ritenuto rilevanti la conoscenza della lingua italiana, la documentazione lavorativa, l’autonomia abitativa e i legami sociali costruiti dalla richiedente.

    La Commissione ha quindi affermato che l’allontanamento avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dall’articolo 8 CEDU, disponendo la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

    Il significato della decisione non risiede soltanto nell’esito favorevole. Il dato più importante è che la valorizzazione dell’integrazione proviene direttamente da un organo amministrativo inserito nel sistema del Ministero dell’Interno.

    Non è dunque soltanto il giudice a riconoscere che il radicamento possa produrre effetti giuridici. È la stessa amministrazione competente in materia di asilo a individuare nella qualità del percorso compiuto uno degli elementi decisivi per la permanenza.

    La permanenza come esito di un percorso

    La protezione complementare permette di ricostruire il soggiorno non come una concessione automatica, ma come l’esito di un percorso.

    Chi entra o permane nel territorio nazionale non può pretendere che il semplice trascorrere del tempo produca inevitabilmente il diritto a restare. Allo stesso tempo, lo Stato non può ignorare i percorsi positivi effettivamente realizzati.

    La permanenza dovrebbe consolidarsi quando la persona dimostra di avere costruito un rapporto responsabile con la comunità. Questo rapporto si manifesta attraverso l’autonomia, la partecipazione, il rispetto delle regole e la volontà di contribuire alla società.

    La logica della permanenza condizionata non implica una precarizzazione indefinita. Al contrario, essa consente di offrire maggiore stabilità a chi dimostra di aver compiuto un percorso reale, distinguendolo da chi resta privo di un titolo giuridico e di un radicamento sostanziale.

    La ReImmigrazione come esito della mancata integrazione

    La selezione della permanenza presuppone anche la capacità di dare esecuzione al ritorno.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non può funzionare se il riconoscimento dell’integrazione non è accompagnato dall’effettività del rimpatrio nei casi in cui non sussistano né una forma di protezione né un radicamento meritevole di tutela.

    La ReImmigrazione non deve essere intesa come espulsione indiscriminata. Essa rappresenta l’esito ordinato di un percorso migratorio che non ha prodotto le condizioni giuridiche e sociali per la permanenza.

    Il sistema deve essere capace di distinguere. Chi si integra deve poter restare. Chi non possiede un titolo di soggiorno e non ha costruito un rapporto effettivo con la comunità deve essere accompagnato verso un ritorno dignitoso e concretamente realizzabile.

    Solo questa distinzione può evitare sia la regolarizzazione generalizzata sia la politica degli annunci espulsivi privi di esecuzione.

    La protezione complementare come laboratorio normativo

    La protezione complementare costituisce il laboratorio del paradigma perché consente di sperimentare un modello fondato sulla valutazione concreta della persona.

    In questo spazio giuridico possono essere elaborati criteri più chiari, prassi amministrative più uniformi e strumenti di valutazione capaci di ridurre l’arbitrarietà. La protezione complementare può diventare il punto di partenza per una futura disciplina della permanenza maggiormente legata alla qualità del percorso di integrazione.

    Questo richiede un mutamento di prospettiva.

    Il diritto dell’immigrazione non dovrebbe limitarsi a disciplinare l’ingresso e l’allontanamento. Dovrebbe governare anche il periodo intermedio, valutando il percorso che la persona realizza nel territorio dello Stato.

    Il soggiorno non può essere considerato un tempo giuridicamente neutro. È durante la permanenza che si forma, oppure non si forma, il rapporto tra lo straniero e la comunità nazionale.

    Conclusioni

    La protezione complementare può diventare un criterio di selezione razionale della permanenza.

    Essa consente di riconoscere il valore giuridico dell’integrazione senza trasformarla in una sanatoria automatica. Permette di valorizzare il lavoro, la lingua, l’autonomia, le relazioni e la condotta, ma richiede che tali elementi siano effettivi e verificabili.

    In questo senso, la protezione complementare rappresenta il laboratorio più avanzato del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.

    La permanenza deve essere riconosciuta a chi dimostra di avere costruito un legame autentico con la società italiana. Il ritorno deve riguardare chi non possiede un titolo giuridico e non ha realizzato un percorso di integrazione meritevole di tutela.

    Il futuro del diritto dell’immigrazione dipenderà dalla capacità di sostituire gli automatismi con la distinzione, l’indeterminatezza con criteri verificabili e la gestione emergenziale con un modello stabile di permanenza responsabile.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

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  • España invierte 505 millones en integración: ahora debe medir resultados, no solo financiar programas

    España ha dado un paso que merece ser tomado en serio. El Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030, presentado el 30 de junio, moviliza 505 millones de euros en su primer año, se articula en cuatro grandes ejes, dieciséis medidas y diez objetivos para 2030, y habla expresamente de orden, regularidad, trabajo, derechos, obligaciones y reglas de convivencia. Es una novedad relevante en un debate europeo que durante demasiado tiempo ha confundido política migratoria con gestión de entradas o con mera asistencia social. Pero precisamente porque el Gobierno ha decidido llamar a esto “integración”, el siguiente paso no puede ser limitarse a financiar programas: hay que demostrar si producen integración efectiva.

    La escala del reto obliga a abandonar cualquier ambigüedad. La regularización extraordinaria cerró el 30 de junio con 1.174.978 solicitudes registradas. Dar un marco jurídico a personas que ya viven en el país puede reducir irregularidad, explotación y economía sumergida, y por eso la regularidad constituye una condición necesaria para cualquier itinerario serio. Sin embargo, regularidad administrativa e integración social no son conceptos equivalentes. Un permiso de residencia permite iniciar un recorrido; no acredita por sí mismo conocimiento de la lengua, autonomía económica, participación social, aceptación de las reglas comunes o estabilidad familiar y laboral.

    El propio Plan ofrece instrumentos que pueden producir resultados: más de 150 millones de euros y más de 100.000 plazas de Formación Profesional, cerca de 30 millones para aprendizaje de lenguas cooficiales, normas y valores, y más de 200 millones para reforzar servicios públicos. Son inversiones importantes. Pero una política pública no se mide por la cantidad presupuestada, sino por la diferencia entre la situación inicial y la situación alcanzada. ¿Cuántas personas mejoran realmente su nivel lingüístico? ¿Cuántas pasan de empleos precarios a una inserción laboral estable? ¿Qué ocurre con el abandono escolar, la segregación residencial, la dependencia prolongada de ayudas de emergencia o la participación cívica? Sin respuestas periódicas y comparables, el riesgo es convertir la integración en una palabra políticamente atractiva pero administrativamente imprecisa.

    Aquí el paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” puede aportar una propuesta concreta: un sistema público de evaluación de la integración basado en indicadores objetivos, transparentes y revisables. No se trata de crear una clasificación étnica ni de castigar la pobreza. Tampoco de sustituir derechos por puntuaciones administrativas. Se trata de medir, con garantías, elementos que el propio Estado ya considera relevantes: aprendizaje lingüístico, formación, estabilidad laboral, cumplimiento de las obligaciones legales, autonomía progresiva, escolarización de los menores, participación en la vida social y conocimiento de los principios constitucionales. La evaluación debe servir primero para identificar carencias y orientar apoyos; solo allí donde la ley lo prevea puede adquirir relevancia para itinerarios de residencia duradera o ciudadanía, siempre con control jurisdiccional y valoración individual.

    La integración exige además reciprocidad. El Estado tiene deberes precisos: ofrecer formación lingüística accesible, reconocer títulos y competencias, evitar discriminaciones, garantire servizi pubblici sostenibili e far funzionare un’amministrazione capace di decidere in tempi ragionevoli. Ma anche la persona che sceglie di costruire la propria vita in Spagna assume responsabilità: rispettare la legge, impegnarsi nell’apprendimento linguistico, accettare l’uguaglianza tra uomo e donna, la libertà religiosa e di espressione, l’aconfessionalità dello Stato e le regole democratiche comuni. El Gobierno español ya ha introducido parte de este lenguaje en su Plan. El desafío es convertirlo en un deber de integración comprensible, verificable y acompañado por instrumentos reales, no en una declaración programática.

    También hay una dimensión europea que España debería plantear con mayor ambición. El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo ha construido procedimientos comunes para fronteras, asilo y retorno, pero la integración continúa siendo el eslabón más débil y fragmentado. La Unión Europea no necesita otra capa de burocracia, sino criterios comparables sobre resultados de integración, capaces de mostrar qué políticas funcionan, cuáles fracasan y qué costes generan. Un informe anual europeo sobre integración, autonomía, lengua, empleo, educación y cohesión territorial permitiría evaluar políticas hoy juzgadas casi exclusivamente por número de entradas, permisos concedidos o expedientes tramitados.

    España dispone ahora de una oportunidad significativa: transformar su Plan 2026-2030 en un modelo basado en resultados. Los diez objetivos anunciados deberían acompañarse de una línea de base, metas anuales, indicadores verificables y datos territoriales que permitan conocer no solo cuánto se gasta, sino qué cambia realmente en la convivencia y en la autonomía de quienes se integran. La transparencia serve anche a proteggere la politica migratoria dalle semplificazioni: permette di riconoscere i successi quando esistono e di correggere i programmi quando non funzionano.

    La proposta di ReImmigrazione si colloca esattamente qui. Non significa espulsioni collettive, né l’idea che la permanenza di una persona dipenda da una valutazione arbitraria della sua identità. Significa che una politica migratoria seria deve collegare ingresso e soggiorno legale, opportunità concrete, doveri individuali, verifica dei risultati e ritorno effettivo quando viene meno il diritto di soggiornare, sempre nel rispetto dello Stato di diritto e della tutela giurisdizionale. In Spagna, la regolarizzazione può essere l’inizio. L’integrazione deve diventare il risultato misurabile.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Chi arriva davvero in Europa? Il problema ignorato del disagio psichico nei percorsi migratori

    C’è una domanda che continuiamo a sfiorare ogni volta che un episodio di cronaca coinvolge una persona straniera in evidente stato di alterazione, salvo poi abbandonarla non appena l’attenzione mediatica si sposta altrove: chi arriva davvero in Europa attraverso determinati percorsi migratori e quanto conosciamo delle condizioni psichiche, sociali e comportamentali delle persone che successivamente rimangono sul nostro territorio?

    È una domanda difficile, perché il rischio di generalizzazione è evidente. Ma proprio per questo deve essere formulata con rigore, non rimossa.

    Su ReImmigrazione abbiamo già affrontato il problema il 14 luglio, dopo il caso di Milano nel quale una giovane donna era stata sfregiata da un cittadino straniero irregolare. In quell’occasione ci eravamo chiesti apertamente se esistesse un rapporto, da studiare e non da presumere, tra determinati percorsi migratori e disagio psichico. Il 27 luglio siamo tornati sulla questione dopo l’accoltellamento di tre donne a Parigi, sottolineando come marginalità, isolamento, traumi, precarietà e disturbi psichici possano interagire all’interno di alcuni percorsi individuali. Il 16 agosto, dopo una nuova aggressione apparentemente priva di motivo alla stazione di Bologna, abbiamo ribadito che tre episodi non costituiscono una statistica, ma possono essere sufficienti per formulare una domanda scientificamente legittima.

    Adesso le cronache locali continuano ad aggiungere episodi che, pur nella loro diversità, rendono sempre meno ragionevole evitare quella domanda.

    Il 18 agosto, a Olevano Romano, un cittadino senegalese di 29 anni ha iniziato, secondo la ricostruzione di RaiNews, a lanciare vasi in strada urlando. All’arrivo dei carabinieri li ha aggrediti: quattro militari sono rimasti feriti e uno di loro ha riportato una frattura al volto. È rimasto coinvolto anche il sindaco, intervenuto nel tentativo di contribuire a riportare la situazione sotto controllo. La cronaca parla espressamente di un uomo che aveva dato in escandescenze; ciò che non possiamo fare, naturalmente, è trasformare questa descrizione in una diagnosi psichiatrica che nessuna autorità sanitaria ci ha fornito.

    Pochi giorni prima, il 5 agosto, nel centro di Lecce, un uomo originario del Marocco aveva improvvisamente cominciato, secondo TeleRama News, a lanciare tavolini e sedie dei locali, anche verso i passanti, inveendo contro le persone presenti e arrivando a colpire con la testa un ombrellone. La testata riferisce che tutto sarebbe iniziato senza un apparente motivo e che l’uomo si trovava in evidente stato di alterazione. Dopo avere opposto resistenza agli agenti, è stato immobilizzato con il taser e successivamente condotto in ospedale.

    Il 20 agosto, a San Severino Marche, un trentenne di origine albanese si è presentato al punto di primo intervento dell’ospedale e, secondo la ricostruzione di Cronache Maceratesi, ha iniziato a insultare e minacciare il personale sanitario, lanciando oggetti e colpendo un medico al volto. È stato poi denunciato anche per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti relativi allo stato di ebbrezza e all’assunzione di sostanze stupefacenti. Anche qui la cronaca parla di uno “stato di alterazione”, ma non permette di stabilirne l’origine.

    L’11 agosto, a Trieste, un cittadino di origini pachistane, dopo essere stato bocciato alla prova pratica della patente, avrebbe iniziato a gridare e minacciare l’esaminatore, prima all’interno dell’automobile e successivamente in strada, al punto da rendere necessario l’intervento dei carabinieri. È un episodio certamente meno grave degli altri e potrebbe non avere alcuna relazione con una condizione psichica: proprio per questo è utile citarlo, perché dimostra quanto sia importante non mettere automaticamente nello stesso contenitore aggressività, disagio psichiatrico, abuso di sostanze e semplice comportamento antisociale.

    Milano, Parigi, Bologna, Olevano Romano, Lecce, San Severino, Trieste.

    La tentazione potrebbe essere quella di mettere in fila questi nomi e concludere che esista già una risposta.

    Sarebbe un errore.

    Una successione di articoli di cronaca non costituisce un campione epidemiologico.

    Non sappiamo quanti episodi analoghi coinvolgano cittadini italiani. Non conosciamo, per molti dei soggetti citati, diagnosi cliniche, storia sanitaria, durata della permanenza in Italia, modalità dell’ingresso, posizione amministrativa, condizioni abitative, eventuali dipendenze, precedenti trattamenti, livello di integrazione o esperienze traumatiche precedenti.

    Ma sarebbe altrettanto irrazionale compiere l’errore opposto e sostenere che, proprio perché non possediamo questi dati, non dobbiamo cercarli.

    È precisamente perché non li possediamo che occorre iniziare a raccoglierli.

    L’interrogativo più importante, infatti, non è se gli stranieri siano “più violenti” o “più malati” degli italiani. Formulata in questi termini, la domanda sarebbe troppo grossolana per produrre una politica seria.

    Occorre chiedersi invece se determinate modalità di selezione dei flussi migratori possano determinare una concentrazione di persone caratterizzate da condizioni di disagio psichico, marginalità sociale, traumi, dipendenze o difficoltà comportamentali superiori a quelle che lo Stato è attualmente in grado di conoscere e gestire.

    È un’ipotesi che deve essere studiata, non proclamata.

    I percorsi migratori non sono tutti uguali. Un dirigente assunto da un’impresa attraverso un canale di immigrazione qualificata, uno studente universitario internazionale, una persona arrivata per ricongiungimento familiare, un lavoratore selezionato attraverso quote regolari e un richiedente asilo che abbia attraversato il Sahara, sia rimasto mesi in Libia e abbia raggiunto l’Europa via mare non hanno necessariamente attraversato le stesse esperienze.

    Questo non attribuisce maggiore o minore valore umano a nessuno.

    Significa semplicemente riconoscere che i meccanismi attraverso i quali una persona arriva possono produrre popolazioni migratorie profondamente differenti.

    L’Organizzazione mondiale della sanità sottolinea proprio la forte eterogeneità della popolazione migrante. La letteratura esaminata dall’OMS mostra che alcuni gruppi possono essere maggiormente esposti a disturbi mentali in conseguenza di fattori specificamente connessi al percorso migratorio, come esperienze traumatiche, conflitti, perdite, difficoltà del viaggio e successive condizioni di svantaggio socioeconomico. L’OMS segnala anche studi europei nei quali i migranti internazionali risultano esposti a un rischio maggiore di disturbi psicotici, pur precisando che complessivamente le evidenze sono eterogenee e che per numerosi gruppi di migranti non emerge affatto un rischio superiore rispetto alla popolazione ospitante.

    Questa precisazione è essenziale.

    Non esiste “il migrante” come categoria sanitaria.

    Esistono persone arrivate attraverso percorsi diversi, provenienti da contesti diversi, con storie individuali diverse. Ed è proprio questa distinzione che dovrebbe interessare una politica migratoria razionale.

    Il punto che dobbiamo avere il coraggio di approfondire è se l’immigrazione irregolare e alcuni percorsi legati all’asilo possano produrre un effetto di selezione che oggi non misuriamo sufficientemente.

    Chi intraprende viaggi estremamente pericolosi può avere alle spalle guerre, violenze, persecuzioni, detenzione, torture, disgregazione familiare, dipendenze o condizioni di profonda marginalità. Il viaggio stesso può aggiungere ulteriori traumi. Una volta raggiunta l’Europa possono poi intervenire anni di precarietà amministrativa, inattività, isolamento, occupazioni abusive, lavoro irregolare, abuso di sostanze e perdita progressiva dei riferimenti sociali.

    Ma esiste anche un altro fenomeno che dobbiamo considerare.

    Una politica migratoria prevalentemente costruita attorno alla protezione della vulnerabilità rischia inevitabilmente di dedicare particolare attenzione proprio alle persone che presentano le situazioni personali più complesse, mentre i soggetti economicamente e socialmente più autonomi escono più rapidamente dai sistemi assistenziali.

    Il problema, allora, non consiste nell’interrogarsi se sia giusto proteggere chi ne abbia diritto. Lo impongono la Costituzione, il diritto dell’Unione europea, le convenzioni internazionali e prima ancora la dignità della persona.

    La domanda è un’altra: dopo avere accolto persone portatrici di situazioni particolarmente complesse, possediamo realmente gli strumenti per governarne la permanenza?

    Oppure ci limitiamo a riconoscere la vulnerabilità al momento dell’ingresso per poi perderne progressivamente il controllo?

    Qui emerge una contraddizione della nostra politica migratoria.

    Siamo molto attenti alla vulnerabilità quando essa produce conseguenze sul procedimento amministrativo, sull’accoglienza o sulla protezione. Molto meno quando dobbiamo verificare cosa sia accaduto cinque anni dopo.

    Una persona può essere stata riconosciuta vulnerabile all’arrivo e successivamente scomparire dai radar dei servizi. Può uscire dall’accoglienza. Può perdere il lavoro. Può sviluppare una dipendenza. Può interrompere una terapia. Può accumulare episodi di aggressività. Può vivere per anni ai margini senza che esista un’amministrazione incaricata di ricostruire unitariamente il suo percorso.

    La Questura conosce la posizione amministrativa. Il Comune può conoscere la situazione abitativa. Il servizio sanitario possiede eventualmente informazioni cliniche. Le forze dell’ordine conoscono precedenti interventi. Il gestore dell’accoglienza conserva una parte della storia precedente. Il datore di lavoro conosce un altro frammento.

    Ma chi conosce la persona nel suo percorso complessivo?

    È lo stesso problema che emerge continuamente nel governo dell’immigrazione italiana: la frammentazione.

    Ed è anche una delle ragioni per cui continuo a sostenere che l’immigrazione non possa essere considerata soltanto una materia amministrativa, assistenziale o lavoristica. Ha conseguenze dirette sulla coesione sociale e, nei casi estremi, sulla sicurezza collettiva.

    Dobbiamo allora cominciare da una cosa apparentemente semplice: contare.

    Quanti cittadini stranieri accedono ai servizi di salute mentale?

    Qual è la distribuzione rispetto alla tipologia del percorso migratorio?

    Quale incidenza hanno dipendenze, disturbi psicotici, depressione grave, disturbo post-traumatico, precedenti episodi autolesivi o condotte aggressive?

    Quanto incide la durata della permanenza?

    Qual è la relazione con irregolarità, disoccupazione, marginalità abitativa e isolamento?

    Quanti soggetti che successivamente arrivano all’attenzione delle forze dell’ordine erano già stati intercettati dai servizi sanitari o sociali?

    E, soprattutto, esistono differenze significative tra immigrazione regolare programmata, ricongiungimenti, studenti, lavoratori, rifugiati e persone arrivate attraverso percorsi irregolari?

    Questi dati non servirebbero a costruire una graduatoria etnica della malattia mentale. Sarebbe scientificamente assurdo e politicamente pericoloso.

    Servirebbero a capire se il modo nel quale governiamo l’immigrazione stia producendo effetti che oggi non vediamo.

    Lo stesso vale per la sicurezza.

    La malattia psichiatrica non equivale alla pericolosità. La maggioranza delle persone affette da disturbi mentali non commette reati violenti e può essere, al contrario, particolarmente esposta alla vittimizzazione.

    Ma da questo principio corretto non deriva che lo Stato debba rinunciare a individuare quei casi specifici nei quali grave deterioramento psichico, dipendenze, marginalità, condotte aggressive e isolamento sociale finiscono per accumularsi.

    Negare questa possibilità in nome della paura di discriminare significa confondere la tutela contro le generalizzazioni con la rinuncia alla prevenzione.

    Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione nasce precisamente dalla convinzione che la permanenza sul territorio non possa essere semplicemente registrata, ma debba essere governata.

    Per questo propongo una verifica effettiva e periodica dell’integrazione, capace di osservare non soltanto il lavoro e la conoscenza linguistica, ma anche i segnali di grave esclusione sociale, dipendenza e deterioramento del percorso individuale, naturalmente nel rispetto della riservatezza sanitaria e delle garanzie costituzionali.

    Lo Stato deve sapere se l’integrazione sta funzionando.

    E quando non funziona deve capire perché.

    In alcuni casi occorrerà rafforzare l’assistenza sanitaria. In altri serviranno strumenti sociali. In altri ancora sarà necessario affrontare dipendenze, criminalità o irregolarità amministrativa. E quando non esiste più un diritto alla permanenza, dovrà essere valutato ed eventualmente eseguito il ritorno, nel rispetto delle condizioni previste dall’ordinamento.

    Ma ciò che non possiamo più permetterci è l’indifferenza conoscitiva.

    Dopo Milano abbiamo posto una domanda.

    Dopo Parigi abbiamo chiesto di studiarla.

    Dopo Bologna abbiamo osservato che tre casi non costituivano una statistica.

    Oggi Olevano, Lecce, San Severino e altre cronache continuano ad aggiungere episodi.

    Continuano a non costituire una statistica.

    Ma cominciano a rendere incomprensibile il fatto che nessuno sembri interessato a costruirla.

    La domanda, dunque, rimane aperta ed è forse più importante di quanto siamo disposti ad ammettere: chi arriva davvero in Europa e quali conseguenze produce il modo nel quale selezioniamo, accogliamo e successivamente lasciamo vivere sul territorio milioni di persone?

    Non abbiamo ancora una risposta.

    Ed è precisamente questo il problema.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Le cooperative dell’accoglienza guadagnano finché il migrante resta nel sistema: abbiamo costruito gli incentivi al contrario?

    Le notizie di questi giorni sulle difficoltà economiche di alcune realtà che operano nell’accoglienza, conseguenti alla diminuzione delle presenze nei centri, riportano alla luce una questione che in Italia viene generalmente affrontata attraverso due rappresentazioni contrapposte: da una parte la denuncia del cosiddetto “business dell’accoglienza”, dall’altra la difesa indistinta di un sistema nel quale cooperative e altri soggetti privati svolgono da anni una funzione essenziale per conto dello Stato.

    Entrambe le rappresentazioni rischiano di impedire una discussione più seria.

    Il problema che dovremmo porci non è se le cooperative siano “buone” o “cattive”, né se sia moralmente accettabile che un soggetto economico riceva un corrispettivo per un servizio regolarmente affidato dalla pubblica amministrazione. Il problema è molto più profondo: abbiamo costruito un sistema nel quale l’interesse pubblico dello Stato e l’interesse economico del soggetto che gestisce l’accoglienza possono non coincidere perfettamente?

    La domanda nasce dalla struttura stessa del sistema.

    Nei centri di accoglienza straordinaria la remunerazione dei gestori è costruita prevalentemente secondo un meccanismo pro capite/pro die. Lo schema di capitolato predisposto dal Ministero dell’Interno lega infatti una parte essenziale del corrispettivo alle persone effettivamente accolte e alle giornate di presenza.

    Non vi è, in questo meccanismo, nulla di illecito o scandaloso. Un ospite produce costi reali: alloggio, vitto, personale, mediazione, pulizia, assistenza e servizi. È quindi perfettamente comprensibile che il pagamento sia collegato all’effettiva erogazione delle prestazioni.

    Il problema emerge quando ci domandiamo quale dovrebbe essere il risultato finale dell’accoglienza.

    Perché l’accoglienza, almeno nella mia concezione, non dovrebbe mai trasformarsi in una condizione destinata a protrarsi indefinitamente. Dovrebbe rappresentare una fase transitoria durante la quale lo Stato prende in carico una persona che non dispone dei mezzi necessari per provvedere autonomamente alle proprie esigenze, ne definisce la posizione giuridica e, quando sussistono le condizioni per la permanenza, la accompagna verso l’autonomia.

    Ed è precisamente qui che compare il paradosso.

    Uno straniero accolto che impara rapidamente l’italiano, acquisisce competenze professionali, trova un lavoro regolare e raggiunge un reddito tale da disporre di mezzi sufficienti può arrivare al punto in cui vengono meno i presupposti economici che giustificano la prosecuzione dell’accoglienza.

    È ciò che lo Stato dovrebbe desiderare.

    La persona non dipende più dall’assistenza pubblica, produce reddito, lavora, contribuisce attraverso la fiscalità, costruisce progressivamente la propria autonomia e può uscire dal circuito assistenziale.

    Eppure, nel modello economico attuale, quando quella persona esce dall’accoglienza cessa anche il corrispettivo collegato alla sua presenza, salvo che il posto venga nuovamente occupato.

    Il paradosso è evidente: il risultato che rappresenta un successo per lo Stato può contemporaneamente determinare la cessazione di una fonte di ricavo per il gestore.

    Questo significa che le cooperative ostacolano l’integrazione?

    No. E sarebbe profondamente scorretto sostenerlo senza prove.

    Esistono cooperative, associazioni e operatori che svolgono un lavoro serio e che dedicano energie proprio all’inserimento linguistico, sociale e lavorativo delle persone accolte. Il punto non riguarda le intenzioni dei singoli gestori. Riguarda l’architettura degli incentivi che lo Stato ha costruito.

    Non occorre che qualcuno si comporti scorrettamente perché esista un problema strutturale.

    Lo Stato dovrebbe avere interesse a ridurre progressivamente la dipendenza dello straniero dall’accoglienza. Il soggetto privato viene invece remunerato principalmente durante il periodo nel quale quella dipendenza continua a rendere necessaria l’ospitalità.

    È sufficiente questa divergenza per porre una questione politica seria.

    Ma ritengo che la risposta non possa limitarsi a modificare il sistema dei corrispettivi, magari introducendo premi economici alle cooperative che riescono a ottenere migliori risultati di integrazione. Sarebbe certamente possibile costruire incentivi più razionali, ma rimarrebbe irrisolta una questione ancora precedente.

    Perché abbiamo deciso che l’accoglienza degli stranieri debba essere gestita in misura così rilevante da soggetti privati?

    È qui che credo occorra aprire una riflessione molto più ambiziosa.

    A mio avviso, l’accoglienza dovrebbe progressivamente tornare alla gestione diretta dello Stato.

    Non perché il privato sia necessariamente inefficiente e neppure perché le cooperative debbano essere considerate sospette. La ragione è diversa: l’accoglienza migratoria produce conseguenze che superano largamente la dimensione assistenziale e investono direttamente il governo dell’immigrazione e, quindi, anche la sicurezza nazionale.

    Un centro di accoglienza non è semplicemente una struttura nella quale vengono distribuiti un letto e dei pasti.

    Dentro quel sistema transitano persone delle quali lo Stato deve conoscere l’identità, la posizione giuridica, la provenienza, la documentazione disponibile, l’eventuale vulnerabilità, l’evoluzione della procedura amministrativa, la situazione lavorativa e il percorso di inserimento sul territorio.

    Lo Stato deve sapere chi è presente, dove si trova, quale sia la sua posizione e quale percorso stia compiendo.

    Questo non significa affermare che il migrante accolto rappresenti, in quanto tale, una minaccia alla sicurezza. Una simile equivalenza sarebbe sbagliata e finirebbe per indebolire proprio il ragionamento che occorre fare.

    Il punto è un altro: il governo dei flussi migratori costituisce una funzione strategica dello Stato.

    Una politica migratoria seria richiede conoscenza. E la conoscenza del fenomeno non può essere frammentata tra una moltitudine di amministrazioni, cooperative, associazioni, enti locali e gestori che raccolgono ciascuno una parte delle informazioni e seguono ciascuno una parte del percorso.

    Lo Stato deve recuperare la capacità di seguire direttamente il fenomeno migratorio dal momento dell’ingresso fino alla definizione del percorso individuale.

    È precisamente per questa ragione che, nel paradigma Integrazione o ReImmigrazione, propongo da tempo la creazione di una vera Polizia dell’Immigrazione, specializzata e distinta dalle ordinarie funzioni di pubblica sicurezza, capace di concentrare competenze oggi disperse e di costruire una conoscenza effettiva del fenomeno migratorio.

    Questo non significa trasformare i centri di accoglienza in strutture di polizia.

    Le funzioni sociali devono rimanere sociali, quelle amministrative amministrative e quelle di sicurezza devono essere esercitate con le garanzie previste dall’ordinamento. Ma tutte devono appartenere a una politica pubblica coerente, nella quale lo Stato mantenga la responsabilità effettiva del percorso.

    La gestione pubblica dell’accoglienza consentirebbe inoltre di eliminare alla radice proprio il problema degli incentivi.

    Se una struttura è direttamente gestita dallo Stato, l’uscita di una persona dall’accoglienza perché diventata economicamente autonoma non rappresenta la perdita di un cliente. Rappresenta un risparmio di risorse pubbliche e, soprattutto, il raggiungimento dell’obiettivo istituzionale.

    È esattamente questo il cambiamento culturale che dobbiamo realizzare.

    Il successo di un centro di accoglienza non dovrebbe essere misurato dal numero delle persone che riesce a ospitare, ma dal numero delle persone che riesce a rendere progressivamente capaci di non averne più bisogno.

    Ed è qui che il tema dell’accoglienza incontra quello del dovere di integrazione, che ritengo debba trovare riconoscimento nella nostra Costituzione.

    Se lo straniero che intende costruire stabilmente la propria vita in Italia deve assumersi la responsabilità di partecipare al proprio percorso di integrazione, lo Stato deve assumersi una responsabilità altrettanto precisa: creare le condizioni perché quel percorso possa realmente avvenire e verificarne progressivamente l’esito.

    Diritti e doveri devono procedere insieme.

    Lo straniero deve imparare la lingua, rispettare l’ordinamento, partecipare secondo le proprie possibilità alla vita economica e sociale e costruire progressivamente la propria autonomia. Lo Stato deve offrire gli strumenti necessari, rimuovere gli ostacoli all’integrazione, intervenire quando emergono situazioni di marginalità e riconoscere chi ha costruito con successo il proprio percorso.

    Quando l’integrazione riesce, deve essere valorizzata.

    Quando incontra difficoltà, lo Stato deve intervenire.

    Quando invece vengono meno i presupposti giuridici per la permanenza e non esiste un titolo che consenta allo straniero di continuare legittimamente a soggiornare sul territorio nazionale, deve essere affrontata anche la questione del ritorno, nel rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione, dal diritto dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.

    Accoglienza, integrazione e ritorno non possono continuare a essere trattati come tre universi amministrativi separati. Sono tre possibili momenti dello stesso percorso migratorio.

    Ed è lo Stato che deve governarli.

    Questo è il punto sul quale il dibattito sulle cooperative dovrebbe finalmente consentirci di andare oltre le polemiche.

    Non serve criminalizzare chi per anni ha svolto servizi che lo Stato ha legittimamente deciso di esternalizzare. Occorre domandarsi se quella scelta, compiuta in un determinato contesto storico e spesso sviluppatasi sotto la pressione dell’emergenza, sia ancora il modello migliore per affrontare un fenomeno ormai strutturale.

    Io ritengo di no.

    L’immigrazione riguarda il mercato del lavoro, la demografia, il welfare, la scuola, la coesione sociale, l’ordine pubblico, le relazioni internazionali e la sicurezza nazionale. È difficile immaginare un fenomeno che attraversi in maniera altrettanto profonda le funzioni fondamentali dello Stato.

    Per questo l’accoglienza non dovrebbe essere considerata semplicemente un servizio sociale acquistato sul mercato.

    Dovrebbe tornare a essere una funzione pubblica direttamente organizzata e governata dallo Stato.

    Non si tratta di avere meno accoglienza. Si tratta di avere un’accoglienza diversa: temporanea, pubblica, orientata all’integrazione e finalizzata all’autonomia quando esistono le condizioni per la permanenza.

    Perché quando uno straniero trova lavoro, raggiunge l’autonomia economica e non ha più bisogno dell’accoglienza, lo Stato non ha perso un ospite: ha raggiunto il proprio obiettivo.

    E quando una funzione produce effetti così profondi sull’integrazione, sul governo del territorio e sulla sicurezza nazionale, non è sufficiente che lo Stato la finanzi.

    Deve essere lo Stato a governarla.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Metsola: «Le persone prima dei confini». Proprio per questo l’Europa deve occuparsi di ciò che accade dopo il confine

    Il 26 agosto 2026, intervenendo al Meeting di Rimini, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha affrontato il tema dell’immigrazione attraverso una formula destinata inevitabilmente a essere ripresa nel dibattito pubblico: «Le persone prima dei confini». Nello stesso intervento ha sostenuto che l’Europa può proteggere le proprie frontiere senza rinunciare ai propri valori, tentando così di sottrarre la politica migratoria alla contrapposizione, ormai logora, tra chi invoca il controllo e chi richiama la dignità della persona.

    È un’affermazione che condivido nel suo principio, ma che proprio per questo credo debba essere portata molto più avanti. Se davvero le persone vengono prima dei confini, allora la politica europea dell’immigrazione non può continuare a concentrare una parte così rilevante delle proprie energie sulla frontiera, sull’ingresso, sul soccorso, sull’asilo, sui ricollocamenti e sui rimpatri, lasciando invece in secondo piano la domanda decisiva: che cosa accade alla persona dopo che il confine è stato attraversato?

    È questo, a mio avviso, uno dei grandi vuoti della politica migratoria europea.

    Per anni abbiamo discusso dell’immigrazione quasi esclusivamente attraverso il momento dell’ingresso. Il Mediterraneo, le frontiere terrestri, Frontex, gli sbarchi, le procedure di frontiera, i Paesi sicuri, gli accordi con gli Stati terzi sono diventati il vocabolario attraverso il quale l’Europa racconta il fenomeno migratorio. Eppure il confine, per quanto politicamente e giuridicamente importante, rappresenta soltanto l’inizio di un percorso che può durare dieci, venti o trent’anni e che può coinvolgere intere generazioni.

    Una persona può entrare legalmente in uno Stato europeo, ottenere un titolo di soggiorno, lavorare e vivere per molti anni sul territorio senza che nessuna istituzione si interroghi seriamente sulla qualità del suo inserimento. Può conoscere poco la lingua del Paese nel quale vive, avere rapporti quasi esclusivamente all’interno della propria comunità di origine, non conoscere sufficientemente le istituzioni, rimanere in condizioni di precarietà economica e abitativa e trasmettere queste fragilità ai propri figli. Formalmente quella persona sarà presente regolarmente sul territorio. Sostanzialmente, tuttavia, il processo di integrazione potrebbe non essere mai realmente avvenuto.

    Ed è precisamente qui che dobbiamo superare una concezione meramente amministrativa dell’immigrazione.

    Il possesso di un permesso di soggiorno certifica l’esistenza di determinate condizioni giuridiche; non certifica l’integrazione. Allo stesso modo, il trascorrere degli anni non trasforma automaticamente la presenza in appartenenza. L’integrazione è un processo complesso, che richiede diritti e opportunità da parte dello Stato, ma anche partecipazione, responsabilità e adesione alle regole fondamentali della comunità da parte di chi sceglie di costruire qui il proprio futuro.

    Se prendiamo sul serio l’affermazione di Metsola, allora mettere la persona prima del confine significa proprio rifiutare l’idea che la responsabilità pubblica finisca una volta consentito l’ingresso.

    L’Europa dovrebbe cominciare a interrogarsi sulla qualità della permanenza. Dovrebbe costruire strumenti capaci di osservare l’apprendimento linguistico, l’autonomia economica, la partecipazione sociale, il rispetto delle regole, la scolarizzazione dei figli, l’inserimento lavorativo e, più complessivamente, il rapporto che progressivamente si crea tra la persona e la comunità nella quale ha scelto di vivere.

    Questo non significa trasformare l’integrazione in un esame
    ideologico, né pretendere l’assimilazione culturale. Significa riconoscere qualcosa che per troppo tempo abbiamo preferito non vedere: l’integrazione non è un evento automatico prodotto dal trascorrere del tempo.

    Può riuscire, può incontrare difficoltà e può anche fallire.

    Una politica migratoria adulta deve essere capace di contemplare tutte e tre queste possibilità.

    Quando l’integrazione procede positivamente, lo Stato dovrebbe riconoscerla e favorirla, rendendo progressivamente più stabile la posizione della persona e costruendo percorsi coerenti verso la piena partecipazione alla comunità nazionale. Quando emergono difficoltà, le istituzioni dovrebbero intervenire prima che quelle difficoltà diventino marginalità strutturale. E quando invece vengono
    definitivamente meno le condizioni giuridiche per la permanenza e non esiste un percorso credibile di inserimento, deve poter essere affrontata anche la questione del ritorno, nel rispetto della legge, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

    È precisamente questo il senso del paradigma Integrazione o
    ReImmigrazione che propongo da tempo: spostare il centro della politica migratoria dall’ingresso al percorso.

    Non basta sapere quante persone arrivano. Dobbiamo sapere che cosa accade loro cinque, dieci o quindici anni dopo. Non basta
    contabilizzare permessi di soggiorno rilasciati e rimpatri effettuati. Occorre comprendere quanti percorsi di integrazione abbiano avuto successo, quanti presentino situazioni di fragilità e quanti abbiano prodotto forme di marginalità destinate a consolidarsi nel tempo.

    Per questo ritengo che il passo successivo debba essere ancora più ambizioso: il dovere di integrazione dovrebbe trovare un
    riconoscimento espresso nella Costituzione. Non come formula punitiva o discriminatoria, ma come principio ordinatore capace di chiarire che la permanenza stabile sul territorio nazionale non può essere concepita come una condizione puramente passiva, fondata
    esclusivamente sulla titolarità di diritti, bensì come un rapporto giuridico e sociale nel quale diritti e doveri devono procedere insieme.

    La nostra Costituzione già conosce questa logica. L’articolo 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, ma nello stesso tempo richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. L’articolo 3 affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona e la partecipazione alla vita del Paese. È precisamente dentro questa architettura costituzionale che dovrebbe essere collocato il principio secondo cui chi sceglie di stabilire in Italia il centro della propria vita ha anche il dovere di concorrere, secondo le proprie possibilità e nel rispetto della propria identità personale, al processo di integrazione nella comunità nazionale.

    Una previsione costituzionale di questo tipo avrebbe soprattutto una funzione di indirizzo. Imporrebbe al legislatore di definire in maniera più chiara che cosa lo Stato deve offrire per rendere possibile l’integrazione e, contemporaneamente, quali comportamenti possono ragionevolmente essere richiesti a chi intende costruire in Italia una presenza stabile: conoscenza della lingua, rispetto dell’ordinamento, partecipazione alla vita economica e sociale, scolarizzazione dei figli, adesione ai principi fondamentali della convivenza costituzionale.

    Non si tratterebbe di chiedere a chi arriva di rinunciare alle proprie origini, alla propria cultura o alla propria fede. Il punto è esattamente diverso: distinguere tra pluralismo e separatezza. Una società costituzionale può essere pluralista senza diventare una somma di comunità parallele che condividono lo stesso territorio ma non un comune spazio civico.

    Da questo principio potrebbe discendere anche la costruzione di strumenti di valutazione dell’integrazione, attraverso indicatori trasparenti, individualizzati e costituzionalmente orientati, capaci di permettere alle amministrazioni di conoscere realmente i percorsi migratori presenti sul territorio. Non per classificare le persone secondo la loro provenienza, ma per valutare situazioni concrete; non per comprimere diritti, ma per impedire che l’immigrazione venga amministrata attraverso automatismi burocratici incapaci di
    distinguere percorsi profondamente differenti.

    La stessa logica dovrebbe accompagnare una più ampia riorganizzazione istituzionale. L’immigrazione non può continuare a essere distribuita tra sicurezza, lavoro, welfare, scuola e politiche sociali senza un luogo istituzionale nel quale queste dimensioni vengano ricomposte. Occorre progressivamente pensare a una vera amministrazione
    dell’integrazione, capace di seguire la persona durante la permanenza e non soltanto di autorizzarne l’ingresso o verificarne il titolo.

    È qui che la frase pronunciata da Metsola assume, forse, un
    significato persino più importante di quello immediatamente
    percepibile.

    Le persone vengono prima dei confini. Ma proprio per questo non possiamo interessarci delle persone soltanto quando attraversano i confini.

    La sfida europea dei prossimi decenni non sarà semplicemente stabilire quanti migranti accogliere o quanti rimpatriare. Sarà decidere quale rapporto costruire con milioni di persone che già vivono nelle nostre città, lavorano nelle nostre imprese, frequentano le nostre scuole e crescono i propri figli nelle nostre società.

    Continuare a discutere soltanto del confine significa arrivare sempre troppo tardi.

    Il confine decide chi entra. L’integrazione decide quale società avremo domani. E proprio per questo il dovere di integrazione merita di diventare un principio costituzionale.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Istanbul, sette donne liberate trasferite al centro di rimpatrio: prima va riconosciuta la vittima

    La polizia di Istanbul ha fatto irruzione il 26 agosto 2026 in un’abitazione di Bakırköy dopo una segnalazione su donne straniere alle quali sarebbero stati sottratti i passaporti e imposto di lavorare. L’operazione della sezione competente per il contrasto al traffico di migranti e per le frontiere ha liberato 14 donne e portato al fermo di quattro persone. Le responsabilità penali, naturalmente, dovranno essere accertate nel procedimento.

    Il dettaglio che rende il caso più importante della cronaca di polizia è ciò che è accaduto dopo. Secondo DHA e il resoconto di Anadolu Ajansı, sette donne risultavano in posizione regolare; le altre sette, prive di un valido titolo di soggiorno, sono state trasferite a un centro di rimpatrio. La stessa operazione le descrive dunque come persone liberate da una costrizione e, nello stesso tempo, come straniere irregolari da avviare al circuito amministrativo dell’allontanamento.

    Il trasferimento in un centro non prova, da solo, che sia stata disposta o eseguita un’espulsione. Può servire all’identificazione e agli accertamenti, e le notizie disponibili non chiariscono ancora se sia stata formalmente attivata la procedura di riconoscimento delle vittime. Ma proprio questa lacuna mostra la questione essenziale: prima di decidere sul soggiorno occorre stabilire se l’irregolarità sia una scelta autonoma oppure uno degli strumenti usati dagli sfruttatori per controllare la persona.

    La legge turca n. 6458 offre una risposta precisa. Gli articoli 48 e 49 prevedono che il governatorato rilasci allo straniero vittima di tratta, o rispetto al quale esistano forti indizi di vittimizzazione, un permesso di soggiorno di trenta giorni per consentirgli di riprendersi, riflettere e decidere se collaborare con le autorità. Per questo permesso non valgono le ordinarie condizioni richieste per il soggiorno; esso può essere prorogato, per ragioni di sicurezza, salute o circostanze particolari, in periodi non superiori a sei mesi e fino a un massimo complessivo di tre anni.

    Anche la disciplina dell’allontanamento traccia un limite. L’articolo 55 esclude l’adozione del provvedimento di espulsione nei confronti delle vittime che beneficiano del programma di sostegno. La Presidenza turca per la gestione delle migrazioni chiarisce inoltre che, per avviare questa protezione, non occorre già possedere passaporto, visto, assicurazione o mezzi di sostentamento: è sufficiente una seria valutazione degli indizi.

    Le competenze non vanno confuse. La polizia indaga e mette in sicurezza le persone; pubblico ministero e giudice accertano gli eventuali reati; governatorato e autorità migratoria valutano protezione, permesso e posizione amministrativa. Se la categoria dell’irregolarità viene applicata prima della verifica sulla tratta, l’ordine del procedimento si capovolge: il dato documentale finisce per oscurare la condizione che la legge impone di esaminare.

    La sottrazione del passaporto è particolarmente significativa perché spezza autonomia, mobilità e possibilità di chiedere aiuto. In casi simili, il titolo di soggiorno non può essere ignorato, ma neppure trasformato nel primo e unico criterio. Proteggere la possibile vittima non significa attribuirle automaticamente un diritto permanente a restare; significa darle il tempo e le garanzie necessarie perché la sua posizione sia decisa individualmente, senza che il ritorno preceda l’accertamento.

    L’integrazione comincia dalla libertà concreta della persona: recuperare i documenti, sottrarsi alla coercizione, accedere alla tutela e poter scegliere se collaborare. Solo dopo vengono la permanenza, quando prevista, oppure un ritorno legale e sicuro. Uno Stato è credibile non quando confonde ogni straniero senza permesso con chi lo sfrutta, ma quando sa distinguere la vittima dall’autore e applicare a ciascuno la procedura corretta.

    Fonti: Demirören Haber Ajansı, 26 agosto 2026; Anadolu Ajansı, 26 agosto 2026; Presidenza della Repubblica di Turchia – Gestione delle migrazioni, disciplina sul contrasto alla tratta; disciplina ufficiale sull’espulsione.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Australia, il taglio ai visti incontra il trattato: Londra conserva tre anni senza lavoro regionale

    Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha escluso il 26 agosto 2026 che i giovani britannici titolari di un Working Holiday visa siano obbligati a lavorare nelle aree regionali per prolungare il soggiorno. L’ipotesi era stata valutata dal Governo nel più ampio tentativo di ridurre la migrazione netta, ma si è fermata davanti a un limite preciso: l’accordo di libero scambio tra Australia e Regno Unito garantisce ai cittadini britannici fino a tre anni nel programma senza il requisito del lavoro specificato.

    La contraddizione è politicamente significativa. Canberra vuole diminuire gli ingressi temporanei e sta rallentando o declassando diverse categorie di domande, ma non può trattare ogni canale come se dipendesse soltanto da una decisione amministrativa interna. La politica migratoria incontra qui la politica commerciale: ciò che oggi appare un privilegio difficile da restringere fu negoziato come contropartita reciproca per ampliare la mobilità dei giovani australiani e britannici.

    L’Australia–United Kingdom Free Trade Agreement è entrato in vigore il 31 maggio 2023. In attuazione degli impegni sulla mobilità giovanile, dal 1° luglio 2023 il limite di età per i britannici è salito a 35 anni e, dal 1° luglio 2024, chi utilizza un passaporto del Regno Unito può ottenere il secondo e il terzo Working Holiday visa, subclass 417, senza dimostrare di avere svolto il lavoro specificato richiesto ordinariamente per le proroghe. Non è una tolleranza informale: è una regola pubblica collegata a un’intesa internazionale.

    Per gli altri partecipanti al programma, l’accesso al secondo o al terzo visto resta normalmente legato a periodi di lavoro in settori e aree individuati dall’amministrazione. La differenza ha prodotto effetti misurabili. Secondo i dati del Department of Home Affairs riportati da ABC, i backpacker britannici sono passati da 47.238 nel 2023-2024 a 79.412 nel 2024-2025. Nel complesso, nell’ultimo anno sono stati rilasciati 321.116 visti Working Holiday Maker, contro 234.556 nell’anno precedente.

    Il Governo sostiene di avere già ridotto la migrazione netta a 301.000 persone nell’anno concluso a dicembre 2025, oltre il 45 per cento in meno rispetto al picco successivo alla pandemia, e punta a scendere a 225.000 entro il 2028. Ma la distribuzione dello sforzo conta quanto il risultato numerico. Se alcuni ingressi sono protetti da impegni bilaterali e altri vengono frenati attraverso le priorità di lavorazione, il rischio è che il controllo si sposti dalle condizioni sostanziali alla velocità delle pratiche.

    ABC riferisce che il ministro dell’Interno Tony Burke ha già sospeso la lavorazione delle domande Working Holiday provenienti da 24 Paesi, tra i quali Argentina, Spagna, Polonia e Malaysia, e ha dato precedenza ai richiedenti già presenti in Australia rispetto ai lavoratori qualificati che attendono all’estero. La tensione è dunque tra una disciplina visibile, negoziata e verificabile e un contenimento ottenuto mediante rallentamenti amministrativi. Le imprese del turismo, dell’agricoltura e dell’ospitalità denunciano incertezza proprio perché non sanno ancora quali modifiche diventeranno regole definitive.

    Il Working Holiday visa rimane un titolo temporaneo: non attribuisce da solo un diritto alla residenza permanente e non sostituisce gli eventuali requisiti richiesti per altri percorsi. Il lavoro regionale può essere uno strumento utile per collegare gli ingressi ai fabbisogni territoriali, ma deve essere previsto con chiarezza prima della partenza e applicato in modo coerente. L’integrazione effettiva richiede legalità del rapporto di lavoro, autonomia e rispetto delle condizioni del soggiorno; non può essere affidata né a un privilegio opaco né a una coda consolare rallentata senza prospettive certe.

    Il caso australiano ricorda che governare l’immigrazione non significa poter riscrivere ogni canale a piacimento. Significa scegliere gli ingressi, definire la durata della permanenza, controllare il rispetto delle condizioni e far valere le conseguenze previste, ma anche rispettare gli impegni assunti dallo Stato. Se Canberra vuole modificare l’eccezione britannica, dovrà rinegoziarla; se vuole ridurre gli altri flussi, dovrà farlo con regole esplicite e non soltanto con pratiche lasciate ferme. Il controllo è credibile quando ha una base giuridica, non quando coincide con l’attesa.

    Fonti: ABC News, 26 agosto 2026; Department of Foreign Affairs and Trade – Australia–UK FTA; Department of Home Affairs – condizioni del Working Holiday Maker; Minister for Home Affairs – dati sulla migrazione netta.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
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  • Germania, 23 afghani verso Kabul: il charter è collettivo, la legittimità resta individuale

    Un charter partito da Lipsia/Halle ha riportato a Kabul 23 cittadini afghani destinatari di provvedimenti di allontanamento. L’operazione, conclusa il 25 agosto 2026 e ricostruita dalla testata pubblica regionale BR24, ha coinvolto sei Länder. Il Ministero federale dell’Interno ha precisato che la maggioranza dei rimpatriati era stata condannata per reati gravi, tra cui violenze sessuali e lesioni personali; gli altri, secondo la formulazione ufficiale, erano comunque già comparsi in procedimenti penali.

    La differenza tra “la maggioranza” e “tutti” non è un dettaglio. Cinque uomini provenienti dalla Baviera risultavano condannati; altri cinque trasferiti dal Baden-Württemberg avevano riportato pene detentive, come conferma il Governo del Land. Per gli altri casi, le informazioni pubbliche sono meno analitiche. Il volo può essere collettivo nella logistica, ma non può esserlo nei presupposti giuridici: ventitré posti sullo stesso aereo devono corrispondere a ventitré posizioni individualmente eseguibili.

    Il ministro Alexander Dobrindt ha rivendicato l’interesse della società all’allontanamento degli autori di reati e ha ricordato che chi non possiede un diritto di soggiorno deve attendersi l’esecuzione del ritorno. Il principio è legittimo, ma non è autosufficiente. Il paragrafo 58 della legge tedesca sul soggiorno consente la deportazione quando l’obbligo di lasciare il territorio è esecutivo, il termine per la partenza volontaria non è stato concesso o è scaduto e l’uscita spontanea non è garantita, oppure quando ragioni di sicurezza richiedono il controllo dell’operazione. Le autorità dei Länder individuano i casi; il Ministero federale organizza il charter e la Bundespolizei ne cura l’esecuzione.

    Resta però il limite decisivo. Il paragrafo 60 vieta il rimpatrio verso un Paese nel quale la persona rischi persecuzione, un danno grave, un trattamento contrario alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo o un pericolo concreto e rilevante per vita, libertà o integrità. Le condanne per reati particolarmente gravi possono escludere o restringere alcune forme di protezione come rifugiato, ma la stessa norma conserva gli altri divieti di allontanamento. Il reato commesso in Germania pesa sulla permanenza; non risponde da solo alla domanda su ciò che attende quella specifica persona a Kabul.

    La contraddizione istituzionale è evidente. Berlino non riconosce i talebani come governo legittimo dell’Afghanistan, ma ha concluso intese tecniche con le autorità di fatto per rendere possibili fino a tre voli mensili. La cooperazione operativa non equivale al riconoscimento diplomatico, tuttavia produce conseguenze concrete: identificazione dei rimpatriati, documenti di viaggio, consegna alle autorità locali e possibilità effettiva di controllarne la sorte dopo l’arrivo. Più il partner è un regime che la Germania rifiuta di riconoscere, maggiore deve essere la trasparenza sulle garanzie ottenute.

    Sul piano dei risultati, il Governo può indicare un dato reale: con questo volo sono saliti a 228 gli uomini afghani rimpatriati durante la legislatura. È enforcement, non un annuncio. Ma il numero dei posti occupati non misura da solo la qualità giuridica dell’operazione. Servono dati aggregati sui titoli esecutivi, sulle condanne definitive, sugli eventuali ostacoli esaminati e sul monitoraggio successivo al ritorno, senza esporre le identità personali. Altrimenti l’effettività si trasforma in contabilità e il controllo democratico si ferma alla pista dell’aeroporto.

    Un ordinamento credibile deve poter allontanare chi non ha più titolo a restare e, a maggior ragione, chi abbia gravemente violato le regole della comunità ospitante. L’integrazione non sostituisce il permesso di soggiorno e non neutralizza automaticamente esigenze concrete di sicurezza. Ma anche quando la permanenza non è più giustificabile, l’espulsione rimane un procedimento amministrativo distinto dalla pena: richiede competenza, proporzionalità, decisione individuale e verifica del rischio nel Paese di destinazione.

    La forza dello Stato non si dimostra riempiendo un charter, ma potendo spiegare la legittimità di ciascun posto occupato. Il ritorno verso l’Afghanistan può essere eseguito soltanto quando l’obbligo di partenza è definitivo e nessun divieto di rimpatrio resiste all’esame individuale. Se Berlino vuole trasformare i voli per Kabul in una pratica regolare, deve rendere altrettanto regolare ciò che oggi resta opaco: il controllo prima della partenza, la responsabilità nei rapporti con i talebani e la verifica dopo l’atterraggio.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Germania, nuovo volo collettivo verso Kabul: rimpatriare è legittimo, ma con i talebani le garanzie devono esse re individuali e verificabili

    La Germania ha effettuato il 25 agosto un nuovo volo charter da Lipsia/Halle a Kabul con 23 cittadini afghani destinatari di provvedimenti di allontanamento. Secondo le informazioni diffuse successivamente dal Ministero federale dell’Interno, gli uomini coinvolti erano persone che avevano avuto rilevanza penale; tra i reati richiamati dalle fonti figurano condotte gravi. È inoltre noto che il Governo tedesco intende progressivamente estendere i rimpatri verso l’Afghanistan oltre la categoria dei condannati e dei soggetti considerati pericolosi.

    Il principio deve essere affermato senza ambiguità: uno Stato ha il diritto, e in molti casi il dovere, di eseguire un provvedimento definitivo di allontanamento quando lo straniero non possiede più titolo per restare. Un sistema nel quale le decisioni definitive non vengono eseguite perde credibilità. Ma proprio perché l’esecuzione è necessaria, deve avvenire nel rispetto rigoroso delle garanzie individuali. Il caso afghano rende questa esigenza particolarmente delicata.

    La prima distinzione riguarda il significato dell’espressione “volo collettivo”. Il fatto che più persone vengano trasferite sullo stesso charter non rende di per sé l’operazione una espulsione collettiva vietata dal diritto europeo. Il divieto di espulsioni collettive, previsto dall’articolo 4 del Protocollo n. 4 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, riguarda essenzialmente l’assenza di un esame individuale effettivo delle posizioni. Se ciascun destinatario dispone di una decisione propria, adottata dopo una valutazione personale e accompagnata dalle possibilità di ricorso previste dall’ordinamento, il mezzo materiale utilizzato per eseguire contemporaneamente più provvedimenti non trasforma automaticamente l’operazione in una espulsione collettiva illegittima.

    Il vero problema è quindi ciò che accade prima dell’imbarco. Ogni posizione deve essere verificata individualmente, soprattutto rispetto al principio di non-refoulement e al divieto assoluto sancito dall’articolo 3 CEDU di esporre una persona a tortura o trattamenti inumani o degradanti. Non basta che il Paese sia quello di
    cittadinanza; occorre verificare se, nelle circostanze concrete della persona, il ritorno produca un rischio reale incompatibile con gli obblighi internazionali.

    Nel caso dell’Afghanistan questa verifica non può essere trattata come una formalità. Il potere è esercitato dai talebani, che la Germania non riconosce come Governo legittimo. Le organizzazioni internazionali continuano a documentare una situazione umanitaria estremamente difficile e gravissime limitazioni dei diritti fondamentali, in particolare per donne e ragazze. La posizione individuale, il profilo personale, le precedenti attività, i rapporti familiari, l’eventuale esposizione politica o religiosa e ogni altro fattore di rischio devono quindi essere esaminati con particolare attenzione.

    Esiste poi una seconda questione, più politica ma non meno importante: la cooperazione necessaria per realizzare materialmente i rimpatri. Per far atterrare un charter, identificare i destinatari e consegnarli alle autorità locali occorre inevitabilmente una qualche forma di interlocuzione con chi esercita il controllo effettivo del territorio. Questo non equivale necessariamente al riconoscimento diplomatico del regime. Tuttavia crea un rapporto operativo che deve essere
    trasparente nei suoi limiti, perché una politica di rimpatrio non può produrre, per via amministrativa, una progressiva normalizzazione di un regime che lo stesso Stato dichiara di non riconoscere.

    Il tema diventa ancora più sensibile se i rimpatri verranno estesi a persone prive di condanne penali. Nei confronti di soggetti
    responsabili di reati gravi l’interesse pubblico all’allontanamento è particolarmente forte, fermo restando che neppure la pericolosità consente di derogare al divieto assoluto dell’articolo 3 CEDU. Quando invece si passa alla generalità degli stranieri irregolari, l’esame individuale assume un peso ancora maggiore e qualsiasi automatismo fondato sulla nazionalità deve essere evitato.

    Nel paradigma Integrazione o ReImmigrazione il ritorno costituisce una componente necessaria della politica migratoria. Ma proprio per questo deve essere giuridicamente solido. ReImmigrazione non può significare espulsione indiscriminata; significa rendere effettiva la conseguenza della mancata integrazione o dell’assenza di titolo quando
    l’ordinamento consente il ritorno, dopo una valutazione individuale e nel rispetto dei limiti inderogabili posti dai diritti fondamentali.

    Il caso tedesco dimostra quindi due cose contemporaneamente. La prima è che l’Europa deve recuperare capacità effettiva di rimpatrio. La seconda è che questa capacità non può essere costruita abbassando le garanzie proprio quando il Paese di destinazione è governato da un regime come quello talebano.

    Un charter con ventitré persone può essere perfettamente compatibile con il diritto europeo se rappresenta l’esecuzione materiale di ventitré decisioni realmente individuali. Diventa problematico quando il gruppo prende il posto della persona e la destinazione prende il posto della valutazione del rischio. È su questa linea, sottile ma decisiva, che si misura la differenza tra una politica dei rimpatri efficace e una politica dei rimpatri incompatibile con lo Stato di diritto.

    Fonte: DIE ZEIT e Deutsche Presse-Agentur, 25 agosto 2026; Convenzione europea dei diritti dell’uomo, art. 3 e Protocollo n. 4, art. 4.

    Avv. Fabio Loscerbo

    Avvocato Cassazionista

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  • Steinmeier dice che la Germania ha bisogno di immigrazione. Il punto è un altro: ha bisogno di integrazione

    Il presidente federale Frank-Walter Steinmeier ha pronunciato il 25 agosto una frase destinata a riassumere una parte importante del dibattito tedesco: “Abbiamo bisogno dell’immigrazione come Paese, ne abbiamo bisogno se vogliamo funzionare”. Ha richiamato ospedali, case di riposo, assistenza e ampi settori dell’economia privata nei quali il contributo dei lavoratori provenienti dall’estero è ormai rilevante. Ha anche riconosciuto che l’immigrazione richiede uno sforzo alle comunità locali e ai cittadini e che chi è tenuto a lasciare la Germania deve effettivamente partire.

    È un discorso più equilibrato di molte rappresentazioni ideologiche del fenomeno. E tuttavia parte, a mio avviso, dalla domanda sbagliata. La questione decisiva per la Germania e per l’Europa non è stabilire se “abbiamo bisogno di immigrazione”. È stabilire di quale
    immigrazione abbiamo bisogno, a quali condizioni e attraverso quale percorso quella presenza possa trasformarsi in integrazione stabile.

    Il fabbisogno di lavoratori è reale. L’invecchiamento demografico, la carenza di personale sanitario e assistenziale e le difficoltà di numerosi settori produttivi non possono essere ignorati. Ma dal bisogno di lavoratori non discende automaticamente il bisogno di qualsiasi immigrazione. Confondere le due proposizioni significa trasformare una necessità economica specifica in una giustificazione generale dei flussi.

    Una politica razionale dovrebbe compiere il percorso inverso: individuare il fabbisogno, selezionare l’ingresso, verificare il lavoro effettivo e accompagnare la persona verso l’integrazione. Solo successivamente dovrebbe porsi il problema della stabilizzazione. È precisamente ciò che manca quando il dibattito si riduce alla contrapposizione tra “la Germania ha bisogno degli immigrati” e “la Germania deve chiudere le frontiere”.

    Lo stesso Steinmeier, in precedenti interventi, ha mostrato di conoscere bene questa dimensione. Ha affermato che un’integrazione riuscita favorisce l’accettazione e che dove l’integrazione fallisce rimangono sfiducia e pregiudizi. Ha inoltre richiamato il ruolo dell’integrazione attraverso il lavoro. È quindi proprio il concetto di integrazione che dovrebbe diventare il centro del ragionamento.

    Il lavoro è fondamentale, ma non esaurisce il percorso. Una persona può essere economicamente utile e rimanere socialmente separata; può avere un contratto e non conoscere sufficientemente la lingua; può produrre reddito senza condividere le regole fondamentali della convivenza. Allo stesso modo, una persona può attraversare una fase di difficoltà lavorativa ed essere profondamente integrata nella comunità. Per questo l’integrazione deve essere valutata attraverso una pluralità di indicatori e non identificata con un unico requisito.

    La Germania ha già strumenti importanti, dai corsi di integrazione ai percorsi linguistici e professionali. Il problema europeo è
    trasformare questi strumenti da servizi accessori a elementi centrali della politica migratoria. Se un Paese afferma di avere bisogno dell’immigrazione, deve contemporaneamente essere in grado di dire che cosa chiede a chi arriva e quali risultati considera necessari per una permanenza stabile.

    Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione nasce esattamente da questa esigenza. L’alternativa non è tra accogliere tutti e rimandare tutti indietro. L’alternativa riguarda ciò che avviene nel tempo:
    integrazione per chi costruisce un rapporto reale con la società, ritorno per chi non ha più titolo a restare o, nei limiti consentiti dall’ordinamento e con tutte le necessarie garanzie, non percorre il cammino richiesto per la stabilizzazione.

    Anche la frase di Steinmeier secondo cui chi deve partire deve effettivamente lasciare il Paese è importante. Una politica di integrazione perde credibilità se non è accompagnata dalla capacità di distinguere tra chi ha diritto a restare e chi è destinatario di una decisione definitiva di allontanamento. Accoglienza, integrazione e ritorno non sono tre politiche separate: sono momenti diversi dello stesso governo dell’immigrazione.

    L’Europa continuerà probabilmente ad avere bisogno di lavoratori stranieri. Ma formulare il problema in questi termini è ancora insufficiente. Ha bisogno soprattutto di persone che possano diventare parte funzionale, autonoma e responsabile delle società nelle quali entrano. In una parola: ha bisogno di integrazione.

    L’immigrazione è uno strumento. L’integrazione è l’obiettivo. Confondere l’una con l’altra significa continuare a discutere degli ingressi senza decidere quale società vogliamo costruire dopo gli ingressi.

    Fonte: Tagesschau, 25 agosto 2026; Presidenza federale tedesca, precedenti interventi sull’integrazione e sull’immigrazione.

    Avv. Fabio Loscerbo

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  • Francia, i numeri dell’integrazione: più lingua, requisiti più alti e meno automatismi verso la cittadinanza

    La nuova edizione de “L’essentiel de l’immigration”, pubblicata il 25 agosto dalla Direction générale des étrangers en France, non parla soltanto di visti, asilo e immigrazione irregolare. Contiene un capitolo specifico sull’integrazione e sull’accesso alla cittadinanza, ed è probabilmente proprio questa la parte più interessante per il dibattito italiano.

    Nel 2025 sono stati sottoscritti in Francia 102.871 Contrats d’intégration républicaine, il 10,1 per cento in meno rispetto all’anno precedente. Il dato quantitativo diminuisce, ma
    contemporaneamente cresce il peso attribuito alla formazione linguistica: il 51,2 per cento dei firmatari ha ricevuto la
    prescrizione di un percorso di lingua francese, la percentuale più alta dal 2018. Le prescrizioni linguistiche sono state 52.649, in aumento del 3,3 per cento nonostante la diminuzione complessiva dei contratti.

    Non è un dettaglio. Dal luglio 2025 la Francia ha innalzato a livello A2 l’obiettivo linguistico per i nuovi firmatari del percorso di integrazione, anticipando l’attuazione della legge del 26 gennaio 2024 “pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration”. La disciplina collega il livello A2 alla carta di soggiorno pluriennale e il livello B1 alla carta di residente; dal 2026 assume inoltre rilievo il superamento di un esame civico.

    Il Contrat d’intégration républicaine esprime una concezione precisa: l’integrazione non è una formula politica, ma un percorso
    amministrativamente organizzato. Lo straniero che intende stabilirsi durevolmente assume impegni nei confronti dello Stato; lo Stato, a sua volta, offre formazione civica, formazione linguistica quando necessaria, colloqui individualizzati e orientamento professionale.

    I risultati mostrano anche che la semplice prescrizione non basta. Tra coloro che hanno completato la formazione linguistica, il 67,6 per cento ha raggiunto il livello A1 nel 2025. È un miglioramento rispetto all’anno precedente, ma significa contemporaneamente che una quota consistente non raggiunge ancora il livello atteso. Se l’integrazione viene considerata un obiettivo pubblico, deve quindi essere misurata anche nei risultati e non soltanto nella partecipazione formale ai corsi.

    Ancora più significativo è il collegamento con la cittadinanza. Nel 2025 le acquisizioni per decreto o dichiarazione di competenza del Ministero dell’Interno sono state 62.235, in diminuzione del 6,8 per cento. Le naturalizzazioni per decreto sono scese del 13,5 per cento. La DGEF collega espressamente questa dinamica anche alla circolare del 2 maggio 2025, che ha irrigidito le condizioni per la
    naturalizzazione.

    Dal 1° gennaio 2026 il livello linguistico richiesto per la
    naturalizzazione è B2. La circolare insiste inoltre sull’“esemplarità” del candidato rispetto alla legge e ai valori della Repubblica e sull’autonomia, intesa come inserimento professionale effettivo e durevole capace di assicurare risorse stabili e sufficienti.

    Qui emerge un modello che merita attenzione. La Francia non limita il discorso sull’integrazione all’accoglienza iniziale. Costruisce una progressione: ingresso regolare, contratto di integrazione, lingua, formazione civica, inserimento professionale, requisiti più elevati per il soggiorno stabile e, infine, condizioni ancora più rigorose per la cittadinanza.

    È una logica molto vicina all’idea che la permanenza debba essere collegata all’integrazione effettiva. Non significa negare i diritti fondamentali né ignorare le situazioni personali e familiari che l’ordinamento deve proteggere. Significa però distinguere tra il diritto a essere trattati secondo legge e la progressiva acquisizione di posizioni sempre più stabili all’interno della comunità nazionale.

    Nel paradigma Integrazione o ReImmigrazione questa gradualità è centrale. L’integrazione deve poter essere verificata attraverso indicatori concreti: conoscenza linguistica, autonomia economica, inserimento lavorativo, rispetto delle regole, partecipazione alla vita sociale. Non per costruire un sistema punitivo, ma per dare significato alla scelta di stabilizzarsi definitivamente in un Paese.

    Il dato francese del 2025 mostra che questa impostazione non è teorica. Più della metà dei firmatari del contratto viene ormai indirizzata alla formazione linguistica; la lingua richiesta cresce con la stabilità del titolo; la naturalizzazione pretende un livello B2 e una reale autonomia. L’integrazione, in altre parole, smette di essere soltanto una parola utilizzata nei programmi politici e diventa una sequenza di requisiti, strumenti e verifiche.

    È precisamente su questo terreno che dovrebbe spostarsi anche il dibattito europeo: meno contrapposizione astratta tra favorevoli e contrari all’immigrazione e più attenzione a ciò che accade dopo l’ingresso. Perché la questione decisiva non è soltanto quante persone arrivano, ma quale percorso viene richiesto a chi vuole restare.

    Fonte: Direction générale des étrangers en France, “L’essentiel de l’immigration – Données 2025” e “Intégration et accès à la nationalité française pour l’année 2025”, pubblicati nel 2026.

    Avv. Fabio Loscerbo

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  • ICE sfiora 50.000 arresti in un mese: perché una vera polizia dell’immigrazione conta, e perché non basta

    Nel luglio 2026 l’U.S. Immigration and Customs Enforcement ha effettuato 49.571 arresti, il dato mensile più alto del secondo mandato Trump. Secondo i dati analizzati negli Stati Uniti,
    l’incremento è del 15 per cento rispetto a giugno e molto più consistente rispetto ai primi mesi dell’anno. L’elemento che merita maggiore attenzione, tuttavia, non è soltanto il numero degli arresti: è l’esistenza di un apparato specializzato che ha come compito istituzionale permanente l’applicazione della legislazione
    sull’immigrazione.

    Il modello americano non è trasferibile automaticamente in Europa e tantomeno in Italia. Le competenze dell’ICE, il sistema federale, la disciplina delle espulsioni, il rapporto con le autorità statali e locali e il livello di coercizione utilizzato appartengono a un ordinamento differente. Inoltre, più della metà delle persone arrestate a luglio non risultava avere condanne o imputazioni penali. Questo dato impone di distinguere con nettezza controllo
    dell’immigrazione e contrasto alla criminalità: l’irregolarità amministrativa non può essere trasformata retoricamente in
    criminalità.

    Fatti questi distinguo, rimane però una questione che l’esperienza americana rende evidente. Uno Stato che considera l’immigrazione una materia strutturale non può affidarne il controllo a una pluralità di uffici per i quali essa rappresenta soltanto una delle numerose competenze. Occorrono professionalità dedicate, banche dati
    interoperabili, conoscenza specialistica della normativa, capacità di identificazione, collegamento con le autorità consolari e continuità nel seguire le procedure dalla verifica della posizione fino all’eventuale esecuzione dell’allontanamento.

    È precisamente il tema della polizia dell’immigrazione che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione propone di discutere in Italia. Non una copia dell’ICE e non una struttura orientata indiscriminatamente alla repressione, ma un corpo o una articolazione altamente specializzata capace di seguire la regolarità del soggiorno come funzione pubblica autonoma.

    Oggi il sistema italiano distribuisce competenze tra Questure, Prefetture, forze di polizia, Sportelli unici, amministrazioni centrali e altre strutture. Questa pluralità risponde a ragioni storiche e istituzionali, ma produce spesso frammentazione. La stessa amministrazione che deve occuparsi di ordine pubblico, criminalità, manifestazioni e sicurezza generale è chiamata contemporaneamente a gestire rinnovi, conversioni, espulsioni, identificazioni e una quantità crescente di procedimenti amministrativi migratori.

    Una struttura specializzata consentirebbe invece di separare meglio le funzioni. Il controllo della regolarità non dovrebbe cominciare soltanto quando lo straniero viene casualmente intercettato. Dovrebbe essere una funzione amministrativa continuativa, fondata su dati aggiornati e sulla capacità di distinguere rapidamente chi è regolarmente presente, chi ha una procedura pendente, chi possiede i requisiti per stabilizzarsi e chi, dopo una decisione definitiva, deve lasciare il territorio.

    Qui emerge anche il legame con l’integrazione. Una polizia
    dell’immigrazione moderna non dovrebbe essere concepita soltanto come apparato di espulsione. Se lo Stato vuole verificare seriamente i percorsi di permanenza, deve possedere una struttura capace di conoscere la posizione dello straniero nel tempo. Controllo e integrazione non sono necessariamente concetti opposti: il primo rende credibile la seconda, perché consente di differenziare chi costruisce un percorso regolare da chi rimane fuori dalle condizioni stabilite dall’ordinamento.

    L’esperienza statunitense mostra anche i rischi da evitare. Numeri elevati di arresti possono diventare un obiettivo politico autonomo e produrre una logica quantitativa nella quale l’efficienza viene misurata soltanto dal numero delle persone fermate. Sarebbe un errore. L’efficienza di una struttura specializzata dovrebbe essere misurata dalla correttezza delle decisioni, dalla rapidità dei procedimenti, dalla capacità di eseguire i provvedimenti definitivi e,
    contemporaneamente, dalla riduzione degli errori e delle situazioni nelle quali persone regolarmente presenti vengono coinvolte
    inutilmente nei controlli.

    Il punto, dunque, non è scegliere tra il modello americano e l’attuale modello europeo. È riconoscere il problema istituzionale che l’ICE rende visibile: se l’immigrazione è ormai una delle grandi funzioni permanenti dello Stato contemporaneo, deve esistere una capacità amministrativa e operativa altrettanto permanente. Continuare a trattarla come un compito aggiuntivo distribuito tra strutture nate per fare altro significa accettare inefficienza, ritardi e
    discontinuità.

    Una polizia dell’immigrazione italiana dovrebbe essere diversa dall’ICE per cultura giuridica, limiti, garanzie e funzioni. Ma proprio questi distinguo non eliminano l’esigenza: la rendono più seria. Specializzare non significa reprimere di più. Significa governare meglio.

    Fonte: Associated Press, 25 agosto 2026; dati U.S. Immigration and Customs Enforcement analizzati dal Deportation Data Project.

    Avv. Fabio Loscerbo

    Avvocato Cassazionista

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  • USA, 103.265 dollari per una nuova domanda H-1B: quando l’immigrazione qualificata diventa selezione economica estrema

    Il Department of Homeland Security statunitense ha pubblicato il 25 agosto una proposta destinata a produrre un impatto enorme sul principale canale americano per l’ingresso di lavoratori stranieri altamente qualificati. Il progetto prevede una tassa aggiuntiva di 103.265 dollari per ogni petition H-1B soggetta al tetto annuale, da pagare al momento della presentazione e in aggiunta agli altri costi già previsti.

    La misura riguarderebbe le 65.000 posizioni H-1B ordinarie e le ulteriori 20.000 riservate ai titolari di advanced degree
    statunitensi. Applicando il nuovo importo alle circa 85.000 domande annuali soggette al cap, il DHS stima entrate nell’ordine di 8,8 miliardi di dollari l’anno, destinate a contribuire ai costi complessivi dell’amministrazione del sistema migratorio legale.

    La dimensione della cifra cambia però la natura stessa dello strumento. Una tassa superiore a centomila dollari non serve soltanto a coprire il costo amministrativo della pratica: inevitabilmente seleziona anche i datori di lavoro che possono permettersi di utilizzare il canale e i lavoratori per i quali l’impresa ritiene economicamente giustificabile un investimento così elevato.

    Il ragionamento americano è quindi molto diverso dalla concezione dell’immigrazione economica come semplice risposta quantitativa alla carenza di manodopera. L’H-1B è già destinato a professionalità specialistiche; con una barriera economica di questa entità, la selezione diventerebbe ancora più severa. Il rischio evidente è favorire le grandi imprese a danno delle aziende più piccole e delle start-up, restringendo l’accesso non soltanto in base alla qualità del lavoratore ma anche alla capacità finanziaria del datore.

    Vi è inoltre un profilo giuridico non secondario. La proposta arriva dopo il contenzioso relativo al precedente pagamento di 100.000 dollari collegato alla Proclamation 10973 del 2025, la cui guidance attuativa è stata annullata da un tribunale federale nel giugno 2026 e sulla quale pende appello. Il DHS sottolinea che il nuovo meccanismo poggia su una base giuridica diversa. Sarà quindi prevedibile un nuovo confronto sulla proporzionalità della tassa e sui limiti del potere amministrativo di finanziamento attraverso le immigration fees.

    Al di là del caso americano, la vicenda pone una domanda utile anche per l’Europa: quanto deve essere selettiva l’immigrazione economica? Un sistema serio non dovrebbe limitarsi a fissare quote generiche. Dovrebbe identificare i settori nei quali esiste un bisogno reale, verificare l’assenza o insufficienza di manodopera disponibile, valutare la qualità dell’offerta lavorativa e stabilire se l’ingresso produce un beneficio economico e sociale misurabile.

    La risposta, tuttavia, non può essere semplicemente “più costa, più vale”. La selezione economica deve riguardare competenze, fabbisogni, salari, capacità di autonomia e prospettive di integrazione. Trasformare il prezzo della pratica nel principale filtro rischia di confondere la capacità finanziaria dell’impresa con l’interesse generale all’ingresso del lavoratore.

    Nel paradigma Integrazione o ReImmigrazione la selezione degli ingressi costituisce il primo momento di una politica coerente. Il secondo è la verifica di ciò che avviene dopo l’ingresso: lavoro effettivo, autonomia, rispetto delle regole, integrazione linguistica e sociale. Il terzo è la decisione sulla permanenza. Gli Stati Uniti mostrano una forma estrema del primo passaggio; l’Europa dovrebbe imparare il principio della selettività senza necessariamente importarne la barriera economica.

    La proposta americana è dunque interessante proprio perché porta all’estremo una domanda che l’Europa tende a eludere: l’immigrazione per lavoro deve essere semplicemente disponibile oppure deve essere selezionata sulla base dell’utilità concreta per il sistema che la riceve? La seconda risposta è inevitabile. Resta da costruire un metodo che misuri quell’utilità senza trasformare il diritto dell’immigrazione in un’asta riservata a chi può pagare di più.

    Fonte: U.S. Department of Homeland Security, Federal Register, “Fee for Certain H-1B Petitions”, 25 agosto 2026.

    Avv. Fabio Loscerbo

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  • Giappone, il soggiorno permanente costerà 200.000 yen: la stabilità non è considerata un passaggio automatico

    Dal prossimo ottobre il Giappone aumenterà in modo molto significativo le tasse amministrative applicate agli stranieri per il rinnovo o il cambiamento dello status di soggiorno e, soprattutto, per l’accesso alla residenza permanente. Il regolamento adottato dal Governo il 25 agosto prevede importi differenziati in base alla durata del titolo: 10.000 yen per soggiorni fino a tre mesi, 33.000 per un anno, 64.000 per periodi da tre a meno di cinque anni e 75.000 yen per cinque anni o più. La domanda di residenza permanente passerà invece dagli attuali 10.000 a 200.000 yen.

    L’aumento è troppo consistente per essere considerato una semplice correzione amministrativa. Si inserisce in una revisione più ampia della politica giapponese verso la popolazione straniera, nella quale convivono due esigenze apparentemente opposte: attrarre lavoratori di cui il Paese ha crescente bisogno e mantenere elevata la selettività quando la presenza temporanea aspira a trasformarsi in permanenza definitiva.

    Il Giappone affronta una crisi demografica profonda e ha
    progressivamente ampliato i canali destinati alla manodopera straniera. Allo stesso tempo, negli ultimi mesi sono state annunciate condizioni più rigorose per la permanent residence, con maggiore attenzione al reddito, alla posizione previdenziale e alla capacità dell’interessato di dimostrare una stabile autonomia economica. L’aumento delle tasse va quindi letto dentro questa architettura e non isolatamente.

    Vi è naturalmente un limite che non deve essere ignorato. Una tassa amministrativa non può trasformarsi in una barriera irragionevole che selezioni la stabilità sulla sola base della capacità economica. Lo stesso Governo giapponese ha ampliato, dopo la consultazione pubblica, le ipotesi nelle quali possono essere applicate riduzioni per ragioni economiche o umanitarie, comprendendo tra l’altro alcune situazioni familiari particolarmente delicate. È un correttivo importante perché la selettività deve restare compatibile con proporzionalità e tutela delle situazioni vulnerabili.

    Ciò che interessa maggiormente, in prospettiva comparata, è però la filosofia del sistema. Il Giappone non sembra considerare il soggiorno permanente come il risultato naturale del semplice trascorrere degli anni. La stabilizzazione rappresenta un passaggio ulteriore, sottoposto a una valutazione più esigente rispetto al soggiorno temporaneo.

    È una distinzione che in Europa meriterebbe una riflessione più ampia. Il tempo trascorso legalmente nel territorio è certamente un elemento importante, perché produce relazioni personali, familiari e sociali. Ma la durata non dovrebbe essere l’unico indicatore. Lingua, lavoro, autonomia economica, rispetto degli obblighi fiscali e previdenziali, assenza di comportamenti incompatibili con la convivenza civile e partecipazione alla società possono concorrere a misurare il grado di integrazione effettivamente raggiunto.

    Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione parte precisamente da questa distinzione. L’ingresso può rispondere a un bisogno economico immediato; la permanenza stabile è invece una decisione più profonda, perché modifica nel lungo periodo la composizione della comunità nazionale. Per questo dovrebbe essere collegata a un percorso verificabile e non ridotta a un automatismo cronologico.

    Il modello giapponese non va copiato meccanicamente. L’Europa ha ordinamenti, tradizioni costituzionali e sistemi di tutela differenti. Ma il principio che emerge da Tokyo è interessante: un Paese può aprirsi alla manodopera straniera senza rinunciare a stabilire condizioni più rigorose per la permanenza definitiva. Apertura economica e selezione della stabilità non sono necessariamente politiche incompatibili.

    Il punto decisivo resta allora quello che spesso manca nel dibattito europeo: definire con chiarezza che cosa chiediamo a chi vuole trasformare un soggiorno temporaneo in un progetto permanente. Se la risposta è soltanto “avere aspettato abbastanza”, la politica rinuncia a governare l’integrazione. Se invece la permanenza diventa il riconoscimento di un percorso reale, allora il titolo di lungo periodo acquista anche un significato sociale.

    Fonte: The Japan Times, 25 agosto 2026; Immigration Services Agency of Japan.

    Avv. Fabio Loscerbo

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  • Australia, ridurre l’immigrazione senza rinunciare al lavoro straniero: il difficile equilibrio dei visti temp oranei

    L’Australia sta affrontando un problema che nei prossimi anni riguarderà sempre più Paesi occidentali: come ridurre la pressione dell’immigrazione temporanea senza privare l’economia della manodopera straniera di cui continua ad avere bisogno. Il Governo australiano ha indicato come obiettivo una riduzione della net overseas migration dagli attuali circa 300.000 ingressi netti a 225.000 entro il 2028 e sta valutando interventi sui visti temporanei, compresi i Working Holiday Maker e alcuni canali per lavoratori qualificati.

    La vicenda dei giovani britannici è emblematica. In base all’accordo di libero scambio tra Australia e Regno Unito, i cittadini britannici possono utilizzare il Working Holiday Maker fino a tre anni senza essere obbligati a svolgere lavoro nelle aree regionali, condizione che invece riguarda molti giovani provenienti da altri Paesi. Gli ingressi britannici attraverso questo canale sono cresciuti
    rapidamente: secondo i dati richiamati da ABC Australia, da 47.238 nel 2023-2024 a 79.412 nel 2024-2025.

    Il Governo aveva quindi valutato l’ipotesi di introdurre anche per loro un requisito di lavoro regionale, rendendo il programma meno attrattivo e contemporaneamente indirizzando la manodopera verso territori che ne hanno maggiore necessità. Il primo ministro Anthony Albanese ha però escluso questa soluzione, ricordando che l’Australia intende rispettare l’accordo commerciale con Londra.

    Rimane il problema di fondo. Canberra vuole ridurre la migrazione netta e, nello stesso tempo, riconosce che settori come agricoltura, assistenza agli anziani, edilizia e numerose economie regionali dipendono in misura significativa dal lavoro straniero. La risposta non può quindi consistere semplicemente nel diminuire
    indiscriminatamente i visti.

    Il caso australiano mostra la differenza tra una politica migratoria quantitativa e una politica migratoria selettiva. Dire che gli ingressi devono diminuire è relativamente semplice; stabilire quali ingressi siano realmente necessari, per quali territori, per quali professioni e per quale durata è molto più difficile. È qui che una politica dell’immigrazione diventa politica economica e demografica.

    Il principio dovrebbe essere chiaro anche per l’Europa: il fabbisogno di lavoratori non può trasformarsi automaticamente in un diritto generalizzato alla permanenza. Un sistema razionale può aprire canali quando esiste un’esigenza concreta, verificarne periodicamente la permanenza e collegare la stabilizzazione del soggiorno non soltanto al trascorrere del tempo, ma anche al lavoro effettivo, all’autonomia economica e all’integrazione raggiunta.

    L’Australia sta inoltre cercando di evitare che ciò che nasce come immigrazione temporanea si trasformi, per semplice inerzia
    amministrativa, in permanenza indefinita. È un punto particolarmente interessante. La distinzione tra temporaneità e stabilità deve avere un significato reale: se ogni ingresso temporaneo contiene
    implicitamente la prospettiva automatica della permanenza, lo Stato perde progressivamente la capacità di programmare i flussi.

    Nel paradigma Integrazione o ReImmigrazione questo significa distinguere con maggiore chiarezza tre momenti: selezione
    dell’ingresso sulla base del bisogno effettivo; verifica
    dell’integrazione durante la permanenza; decisione consapevole sulla stabilizzazione oppure sul ritorno quando vengono meno i presupposti.

    L’esperienza australiana non offre una formula pronta da importare. Mostra però il problema nella sua forma più nitida: un Paese può avere contemporaneamente bisogno di immigrazione e bisogno di ridurla. Non è una contraddizione se si abbandona l’idea che ogni flusso sia uguale agli altri. Il vero compito dello Stato non è scegliere astrattamente tra apertura e chiusura, ma decidere chi serve, dove serve, per quanto tempo e a quali condizioni la presenza temporanea può diventare appartenenza stabile.

    Fonte: ABC News Australia, 26 agosto 2026.

    Avv. Fabio Loscerbo

    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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  • Sudafrica, 341 milioni di rand per i rimpatri: senza una struttura stabile il controllo dell’immigrazione dive nta emergenza permanente

    Il Sudafrica offre in queste ore un caso particolarmente istruttivo per comprendere quanto sia insufficiente discutere di immigrazione soltanto in termini di norme, quote e dichiarazioni politiche. Il Parlamento sudafricano ha reso noto che il Department of Home Affairs ha sostenuto circa 341 milioni di rand di spese collegate
    all’intensificazione dei controlli, delle espulsioni e dei rimpatri successiva alle proteste contro l’immigrazione irregolare del 30 giugno. La cifra comprende 232 milioni per autobus destinati al trasporto degli stranieri, 8 milioni per voli charter, 13 milioni per lavoro straordinario e 48 milioni per l’allestimento del sito di rimpatrio di Musina.

    Il dato economico è rilevante, ma il punto politico è ancora più importante. Il bilancio annuale dell’ispettorato del Ministero dell’Interno è stato sostanzialmente assorbito dall’accelerazione delle operazioni e il Dipartimento ha dovuto chiedere al Tesoro nazionale 292 milioni di rand come spesa imprevista e inevitabile. Il Parlamento teme ora che, se il rimborso non sarà riconosciuto, le risorse debbano essere sottratte ad altri programmi amministrativi.

    È la dimostrazione concreta di un principio spesso dimenticato nel dibattito europeo: l’effettività della politica migratoria ha un costo strutturale. Non basta approvare una norma che preveda
    l’allontanamento di chi non ha titolo a restare. Occorrono personale specializzato, capacità investigativa, identificazione, rapporti con le rappresentanze consolari, strutture, mezzi di trasporto,
    disponibilità finanziaria e cooperazione con gli Stati di origine. Se tutto questo viene costruito soltanto quando esplode un’emergenza, il sistema finisce inevitabilmente per costare di più e funzionare peggio.

    Il caso sudafricano pone anche un secondo problema: chi deve sostenere il costo del rimpatrio? La commissione parlamentare ha invitato il Department of Home Affairs e il Ministero delle relazioni
    internazionali a coinvolgere maggiormente gli Stati interessati, valutando meccanismi di condivisione o recupero dei costi. È un’impostazione che merita attenzione anche in Europa. La cooperazione migratoria con i Paesi di origine non può esaurirsi nella richiesta di rilasciare un lasciapassare: dovrebbe comprendere obblighi concreti di identificazione, riammissione e collaborazione operativa.

    La lezione più generale riguarda però l’architettura dello Stato. Il Sudafrica dispone di un Department of Home Affairs e di una Border Management Authority con competenze specifiche. Eppure il Parlamento segnala problemi di risorse persino per l’equipaggiamento ordinario delle guardie di frontiera. Quando una funzione pubblica è essenziale, affidarla a strutture sottofinanziate significa trasformare la legge in una promessa che l’amministrazione non è materialmente in grado di mantenere.

    È precisamente per questa ragione che nel paradigma Integrazione o ReImmigrazione assume rilievo la proposta di una struttura
    specializzata nell’immigrazione. Un fenomeno stabile e complesso non può essere amministrato come una somma di emergenze distribuite tra uffici diversi. Serve una capacità professionale permanente che segua l’intero ciclo: ingresso, soggiorno, controllo della regolarità, integrazione, individuazione delle situazioni irregolari e, quando ne ricorrano i presupposti, ritorno.

    Il punto non è invocare genericamente più espulsioni. È costruire un sistema nel quale la decisione amministrativa abbia una conseguenza reale. Una politica di integrazione credibile richiede che chi rispetta le regole e costruisce il proprio percorso trovi uno Stato capace di riconoscerlo; allo stesso modo, una decisione definitiva di allontanamento deve poter essere eseguita con garanzie,
    professionalità e risorse adeguate.

    Il Sudafrica oggi paga 341 milioni di rand per avere dovuto accelerare in pochi mesi ciò che avrebbe dovuto essere sostenuto da una capacità ordinaria e programmata. È una lezione che l’Europa dovrebbe osservare con attenzione: il governo dell’immigrazione costa, ma
    l’improvvisazione costa ancora di più.

    Fonte: Parliament of South Africa, Portfolio Committee on Home Affairs, comunicazioni del 25 e 26 agosto 2026.

    Avv. Fabio Loscerbo

    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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  • Bosnia, 2.874 permessi agli stranieri e 48.013 disoccupati: la quota colma i vuoti, non ricuce il mercato

    Nella Republika Srpska, una delle due entità della Bosnia-Erzegovina, nei primi sette mesi del 2026 sono stati rilasciati 2.874 permessi di lavoro a cittadini stranieri: 2.007 per nuove assunzioni e 867 per rinnovi. Nello stesso periodo, attraverso l’Ufficio per l’impiego, hanno trovato lavoro 9.589 residenti iscritti. Il dato, diffuso il 26 agosto dall’agenzia locale FENA, fotografa un mercato che assume, ma non riesce a incontrarsi.

    Al 31 luglio, infatti, nei registri pubblici risultavano ancora 48.013 disoccupati. Non significa che ogni posto affidato a uno straniero potesse essere coperto automaticamente da una persona iscritta: qualifiche, territorio, salari e disponibilità reale non coincidono per decreto. Significa però che l’aumento delle quote convive con una massa consistente di lavoro potenziale inutilizzato. È questa la contraddizione da misurare, non da nascondere dietro la sola parola “carenza”.

    La risposta istituzionale è stata rapida. Il Governo dell’entità ha aumentato di mille unità il contingente 2026, aggiungendo 700 nuovi permessi e 300 rinnovi. Tra gennaio e luglio, 2.402 autorizzazioni sono state rilasciate entro quota e 472 fuori quota. Intanto, secondo i dati dell’Ufficio per l’impiego della Republika Srpska, nel solo mese di luglio gli annunci pubblicati cercavano 489 lavoratori, mentre 1.315 persone sono uscite dai registri perché assunte. Il sistema si muove, ma non abbastanza da spiegare perché decine di migliaia di iscritti restino ai margini.

    Il quadro giuridico chiarisce anche chi fa cosa. La Bosnia-Erzegovina disciplina ingresso e soggiorno degli stranieri; l’autorizzazione al lavoro è invece rilasciata dal servizio competente dell’entità, su richiesta del datore di lavoro. Nella Republika Srpska il permesso può durare al massimo un anno ed è collegato allo specifico impiego. Soltanto dopo il suo rilascio il lavoratore può chiedere il soggiorno temporaneo per lavoro, come riepilogano il Ministero degli Affari civili della Bosnia-Erzegovina e la Republička uprava za inspekcijske poslove.

    È un punto decisivo: il permesso di lavoro non è una residenza permanente e non è un’integrazione già compiuta. È un ingresso economico regolato, fondato su un datore identificato, una mansione e una durata. Durante il rapporto, il lavoratore straniero ha gli stessi diritti e obblighi previsti per i lavoratori locali; proprio per questo il controllo non può limitarsi alla frontiera, ma deve raggiungere contratto, retribuzione, sicurezza, alloggio e correttezza dell’intermediazione.

    Le imprese indicano carenze soprattutto nell’edilizia e nella manifattura, mentre il bacino dei disoccupati comprende profili che non sempre corrispondono ai posti disponibili: 9.269 persone senza qualifica e 6.021 laureati, oltre a una larga fascia con formazione professionale secondaria. A ciò si somma il ricambio demografico: le associazioni datoriali stimano circa 15.000 uscite annue per pensionamento contro circa 9.000 diplomati in ingresso. La manodopera straniera può dunque coprire un bisogno immediato, ma non può sostituire orientamento, formazione e riqualificazione dei residenti.

    Il risultato va giudicato su entrambi i fronti. Le 9.589 assunzioni locali mostrano che l’amministrazione non è immobile; i 48.013 iscritti e l’ulteriore ampliamento delle quote mostrano però che il collegamento tra persone e imprese rimane debole. Se lo Stato importa competenze senza rendere trasparenti i fabbisogni, i salari offerti e le ragioni del mancato incontro, la quota rischia di diventare una scorciatoia amministrativa invece di uno strumento selettivo di politica del lavoro.

    La Republika Srpska non dimostra che l’immigrazione economica sia inutile. Dimostra qualcosa di più scomodo: contare i permessi non basta a governare il lavoro. Un sistema serio deve selezionare gli ingressi dove il bisogno è provato, responsabilizzare i datori, integrare chi arriva attraverso lingua, sicurezza e autonomia, e nello stesso tempo recuperare chi è già presente ma resta fuori dal mercato. La quota può colmare un vuoto oggi; senza questa regia, domani quel vuoto avrà soltanto cambiato nome.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
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  • L’italiano ai genitori degli studenti stranieri: un tentativo serio di trasformare l’integrazione in respons abilità

    La proposta avanzata dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara al Meeting di Rimini merita di essere presa sul serio. L’idea di prevedere lo studio obbligatorio dell’italiano per i genitori degli studenti stranieri che incontrano difficoltà scolastiche interviene infatti su uno dei punti più delicati e più spesso elusi del dibattito sull’immigrazione: l’integrazione non può essere ridotta alla semplice presenza sul territorio, né alla sola frequenza scolastica dei figli.

    Per anni si è parlato prevalentemente di inclusione. È una parola importante, ma rischia di diventare insufficiente quando viene utilizzata senza chiedere nulla in cambio a chi entra stabilmente in una comunità nazionale. La scuola può accogliere, sostenere, accompagnare, predisporre corsi di lingua e strumenti didattici. Ma se il minore torna ogni giorno in un ambiente familiare completamente separato dalla lingua italiana, incapace di dialogare con gli insegnanti e di comprendere pienamente il percorso educativo, una parte del lavoro svolto dall’istituzione scolastica rischia inevitabilmente di essere dispersa.

    Da questo punto di vista, il tentativo di Valditara è condivisibile perché introduce un concetto spesso rimosso: l’integrazione comporta anche doveri. Non si tratta di chiedere l’abbandono della lingua o dell’identità di origine, né di imporre un’assimilazione culturale. Si tratta di pretendere una condizione minima e ragionevole per partecipare alla vita della società nella quale si è scelto di vivere: comprendere la lingua comune.

    La conoscenza dell’italiano non è un elemento simbolico. Incide concretamente sulla possibilità di seguire il percorso scolastico dei figli, parlare con i docenti, comprendere le comunicazioni dell’istituto, accedere ai servizi sanitari, utilizzare correttamente gli uffici pubblici, orientarsi nel mercato del lavoro e conoscere diritti e obblighi. È dunque uno dei pochi indicatori dell’integrazione che possono essere valutati in termini relativamente oggettivi.

    Questo non significa che qualsiasi forma di obbligo sia automaticamente corretta. La proposta dovrà essere costruita con attenzione. Se lo Stato chiede la frequenza di un percorso linguistico, deve anche garantire che quel percorso sia realmente accessibile: corsi gratuiti, orari compatibili con il lavoro, servizi territoriali sufficienti, strumenti specifici per chi presenta difficoltà di alfabetizzazione e deroghe ragionevoli nei casi di malattia, disabilità o altre condizioni oggettive.

    Il principio, però, resta valido: non può essere soltanto la scuola a farsi carico dell’integrazione di una famiglia intera.

    Anche il richiamo del ministro alle classi caratterizzate da una concentrazione molto elevata di alunni stranieri merita una riflessione priva di pregiudizi. Una distribuzione scolastica fortemente squilibrata può produrre effetti negativi per tutti: per gli studenti italiani, ma soprattutto per gli stessi studenti stranieri, che hanno minori occasioni di utilizzare quotidianamente l’italiano e di costruire relazioni al di fuori della propria comunità di origine.

    È proprio qui che emerge la differenza tra una politica dell’accoglienza e una politica dell’integrazione. La prima si concentra sull’accesso: iscrivere il minore a scuola, assicurare il posto, predisporre il sostegno. La seconda si domanda quale sia il risultato dopo uno, tre o cinque anni. Il ragazzo parla italiano? Sta riducendo il divario scolastico? La famiglia è in grado di interagire autonomamente con le istituzioni? Il percorso educativo sta creando una reale appartenenza alla comunità?

    Sono domande che non dovrebbero essere considerate discriminatorie. Al contrario, rappresentano l’unico modo per evitare che dietro la retorica dell’inclusione si consolidino comunità parallele, separate linguisticamente e socialmente dal contesto nel quale vivono.

    L’obbligo linguistico ai genitori può quindi diventare uno strumento interessante all’interno di un modello più ampio. Non dovrebbe essere una misura isolata né una sanzione simbolica, ma una componente di un patto di integrazione familiare: lo Stato garantisce scuola, formazione linguistica, servizi e strumenti di inserimento; la famiglia assume l’impegno di partecipare attivamente al percorso.

    Questo cambio di prospettiva sarebbe importante anche per il dibattito nazionale. L’immigrazione viene troppo spesso affrontata attraverso due estremi: da una parte chi ritiene sufficiente accogliere, dall’altra chi considera ogni difficoltà di integrazione come prova dell’impossibilità stessa dell’integrazione. La strada più seria è diversa: integrare è possibile, ma richiede regole, strumenti, responsabilità e verifiche nel tempo.

    Per questo il tentativo di Valditara merita apprezzamento. Non perché ogni dettaglio della proposta sia già necessariamente corretto, ma perché rompe un tabù: riconosce che la conoscenza della lingua italiana non è un elemento accessorio del soggiorno stabile, bensì una delle condizioni fondamentali per costruire una vera partecipazione alla comunità nazionale.

    Se questo principio verrà tradotto in una disciplina equilibrata, accessibile e misurabile, potrebbe rappresentare un passo significativo verso una politica migratoria più adulta: diritti per chi vive in Italia, strumenti concreti per integrarsi e responsabilità per chi decide di costruire qui il proprio futuro.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
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  • Ceuta, il conto della sanatoria di Sánchez: prima si manda un segnale di apertura, poi si proclama l’emergenz a nazionale

    La crisi di Ceuta non può essere letta come un fulmine a ciel sereno. Il Governo di Pedro Sánchez ha scelto negli ultimi mesi una linea migratoria molto precisa: una regolarizzazione straordinaria di dimensioni eccezionali, accompagnata da una comunicazione politica fortemente orientata all’apertura e all’inclusione. Il risultato amministrativo è stato enorme: al termine della procedura, il 30 giugno 2026, erano state presentate 1.174.978 domande di
    regolarizzazione. Lo stesso Sánchez ha rivendicato pubblicamente quella scelta come primo pilastro del nuovo Piano di integrazione e cittadinanza.

    Poche settimane dopo, tuttavia, la Spagna si è trovata davanti alla crisi di Ceuta, con circa 80.000 ingressi in due giorni e migliaia di persone rimaste sul territorio. A quasi un mese dall’inizio
    dell’emergenza, Sánchez è stato costretto a convocare il Consiglio di sicurezza nazionale e a introdurre un comando unico per coordinare sicurezza, intelligence, accoglienza, rimpatri e gestione
    territoriale. È difficile non vedere una contraddizione politica profonda tra le due immagini: da una parte uno Stato che comunica una disponibilità straordinaria alla regolarizzazione; dall’altra lo stesso Stato che, poche settimane dopo, deve qualificare una crisi migratoria come problema di sicurezza nazionale.

    Va detto con precisione che non esiste, allo stato delle fonti disponibili, una prova che consenta di affermare un rapporto causale diretto tra la sanatoria e gli ingressi di Ceuta. Il Governo spagnolo lo nega espressamente e sottolinea che la regolarizzazione riguardava persone già presenti in Spagna prima del 1° gennaio 2026. Questo dato giuridico è vero. Ma il problema politico è diverso e non può essere liquidato con un requisito temporale scritto in un decreto. Le politiche migratorie producono infatti anche segnali, aspettative e percezioni molto oltre i destinatari formali delle norme.

    Quando un Governo annuncia e realizza una regolarizzazione di oltre un milione di persone, il messaggio che arriva all’esterno non è soltanto quello tecnicamente corretto secondo cui potranno beneficiarne coloro che erano già presenti entro una certa data. Il messaggio molto più semplice che può circolare lungo le rotte migratorie è che la Spagna regolarizza chi riesce a entrare e a rimanere. Pretendere che potenziali migranti, intermediari e reti criminali interpretino una sanatoria con la precisione di un giurista amministrativista significa ignorare il modo concreto in cui funzionano i fenomeni migratori.

    È qui che la scelta di Sánchez appare politicamente miope. Una regolarizzazione straordinaria può essere giustificata quando serve a far emergere persone che lavorano da anni, pagano contributi potenziali, hanno famiglie radicate e vivono già stabilmente nella società. Ma proprio perché si tratta di una misura eccezionale, dovrebbe essere accompagnata da un messaggio altrettanto netto verso l’esterno: chi è già integrato può essere regolarizzato; chi tenta successivamente l’ingresso irregolare non deve poter confidare in una nuova sanatoria futura.

    Questo secondo messaggio, invece, è stato molto più debole. Sánchez ha costruito gran parte della propria narrativa sull’idea che la regolarità sia il presupposto dell’integrazione e che l’esclusione amministrativa produca vulnerabilità. È un ragionamento che contiene una parte di verità. Ma manca l’altra metà della politica migratoria: se la regolarizzazione diventa credibile e il controllo degli ingressi non lo è altrettanto, si genera un incentivo perverso. La regolarità rischia di essere percepita non come il risultato di un ingresso ordinato, bensì come la possibile conseguenza finale di un ingresso inizialmente irregolare.

    La vicenda di Ceuta mostra proprio il limite di una politica costruita prevalentemente sul momento successivo all’arrivo. Solo dopo che la pressione migratoria ha raggiunto livelli eccezionali il Governo ha centralizzato il comando, rafforzato la sicurezza, accelerato i rimpatri e trasformato la questione in un problema nazionale. Sarebbe stato più coerente costruire prima un sistema nel quale apertura dei canali legali, integrazione degli stranieri già presenti, controllo della frontiera e rimpatrio di chi non ha diritto al soggiorno facessero parte della stessa strategia.

    La responsabilità materiale degli ingressi di Ceuta non può
    naturalmente essere attribuita alla sola politica di regolarizzazione. Il ruolo del Marocco, le dinamiche geopolitiche, la pressione sulle frontiere e l’attività delle reti di facilitazione sono fattori autonomi e decisivi. Ma proprio per questo un Governo dovrebbe evitare di aggiungere ulteriori elementi di attrazione a un sistema già esposto a fortissime pressioni.

    Sánchez ha voluto presentare la sanatoria come una grande operazione di inclusione. Oggi è costretto a parlare di sicurezza nazionale, rimpatri e comando unico. Il problema non è che la Spagna abbia regolarizzato chi era realmente integrato. Il problema è aver separato quella scelta dalla costruzione simultanea di un confine credibile.

    Una politica migratoria seria deve essere capace di pronunciare due frasi contemporaneamente: chi vive stabilmente nel Paese, lavora, rispetta le regole e dimostra un reale percorso di integrazione può trovare una via alla permanenza; chi entra irregolarmente senza titolo deve sapere che quella permanenza non potrà essere ottenuta
    semplicemente aspettando la prossima regolarizzazione.

    È la differenza tra integrazione e sanatoria permanente. Ed è precisamente la differenza che la crisi di Ceuta sta costringendo il Governo Sánchez a riscoprire nel modo più costoso possibile.

    Avv. Fabio Loscerbo
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  • Canada, 2.970 domande per studenti francofoni: la residenza si prepara prima dell’ingresso

    Il 26 agosto 2026 il Canada apre il nuovo contingente annuale del Francophone Minority Communities Student Pilot: Immigration, Refugees and Citizenship Canada potrà accettare fino a 2.970 domande di permesso di studio entro il 25 agosto 2027. Non si tratta di 2.970 residenze promesse e neppure di un ingresso generalizzato: le istanze eccedenti il tetto non saranno prese in carico e verranno restituite.

    La scelta rivela una tensione che Ottawa non nasconde. Mentre il Canada riduce il proprio obiettivo complessivo per i permessi di studio — 408.000 rilasci nel 2026, comprese le proroghe — conserva una corsia mirata per studenti francofoni destinati a istituzioni fuori dal Québec. I partecipanti rientrano nell’obiettivo nazionale, ma sono esentati dalla lettera di attestazione provinciale o territoriale. Il controllo quantitativo resta; cambia il criterio con cui una piccola parte degli ingressi viene selezionata.

    L’architettura giuridica è ancora più esplicita. La ministra dell’Immigrazione Lena Metlege Diab ha adottato la politica pubblica ai sensi dell’articolo 25.2 dell’Immigration and Refugee Protection Act. Per chi soddisfa le condizioni, il funzionario può concedere l’esenzione dall’ordinaria prova che lo straniero lascerà il Canada alla fine del soggiorno temporaneo. Il permesso nasce temporaneo, ma la possibile permanenza non viene occultata dietro una finzione amministrativa: è dichiarata e disciplinata fin dall’inizio.

    La corsia, però, è selettiva. Occorrono la cittadinanza di uno dei Paesi individuati dalla politica, una conoscenza del francese almeno pari al livello NCLC 5 in ciascuna delle quattro abilità, l’ammissione presso un istituto designato aderente al progetto e un corso postsecondario a tempo pieno di almeno due anni, con oltre metà delle lezioni in francese. Il candidato deve inoltre dimostrare di poter pagare il primo anno di studi e il viaggio, oltre a disporre di risorse pari almeno al 75 per cento della soglia di basso reddito applicabile alla città dell’istituto.

    I primi dati aiutano a distinguere il progetto dalla propaganda. Il Governo ha comunicato che, al 6 luglio, erano arrivati 515 studenti francofoni e 150 familiari accompagnatori. Una nota parlamentare di IRCC indica inoltre un tasso di approvazione del 65 per cento a dicembre 2025, contro precedenti livelli del 34 per cento per gli studenti dei Paesi ammissibili di Africa e Medio Oriente e del 39 per cento per quelli delle Americhe nel 2023. Il programma amplia l’accesso, ma continua a decidere domanda per domanda.

    È qui che la politica canadese diventa interessante. I partecipanti e i familiari ammissibili possono ricevere servizi gratuiti di insediamento già durante gli studi: orientamento al lavoro, valutazione linguistica, iscrizione dei figli a scuola e collegamento con la comunità locale. Dopo il diploma, il canale per la residenza permanente — la cui apertura operativa è indicata per l’inverno 2027 — consente agli aventi diritto di presentare domanda e, mentre attendono la decisione, di chiedere un permesso di lavoro aperto fino a tre anni.

    Né lo studio né l’integrazione attribuiscono automaticamente il diritto a rimanere. Per la residenza occorrerà avere completato il corso qualificante, aver studiato regolarmente, conservare uno status temporaneo valido o ripristinabile, trovarsi in Canada fuori dal Québec, voler continuare a vivere fuori dal Québec e non essere inammissibili. La politica evita due errori opposti: non tratta l’integrazione come sostitutiva del titolo di soggiorno, ma non finge neppure che lingua, formazione e radicamento territoriale siano irrilevanti quando lo Stato valuta una permanenza stabile.

    Il modello canadese non è trasferibile automaticamente altrove, perché risponde alla specifica fragilità demografica delle comunità francofone minoritarie. La lezione istituzionale, però, è netta: un percorso migratorio è più credibile quando ingresso, formazione, integrazione e possibile residenza appartengono allo stesso disegno verificabile. La selezione non comincia dopo che il soggiorno è diventato un problema; comincia prima del visto e continua fino alla decisione finale.

    Fonti: politica pubblica IRCC sui permessi di studio; politica pubblica IRCC su residenza e permessi di lavoro; guida ufficiale al percorso di residenza; dati IRCC sugli studenti internazionali; Immigration News Canada; TwikUp Canada.

    Avv. Fabio Loscerbo
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  • Finlandia, una famiglia russa filo-ucraina rischia il rimpatrio: quando lo Stato può considerare sicuro il ritorno in Russia?

    La vicenda di una famiglia russa residente in Finlandia, apertamente contraria alla guerra e impegnata nel sostegno all’Ucraina, pone una questione che dovrebbe rappresentare il limite invalicabile di qualsiasi politica seria dei rimpatri: uno Stato può certamente pretendere che chi non possiede un titolo per rimanere lasci il territorio, ma può farlo soltanto quando il ritorno sia giuridicamente possibile e, soprattutto, quando non esponga la persona a un rischio concreto di persecuzione, tortura o altri trattamenti contrari alla dignità umana.

    Il caso è stato ricostruito il 9 agosto 2026 dal Guardian, che ha raccontato la vicenda di Nikita e Olga Belov, cittadini russi fuggiti nel 2022 e successivamente stabilitisi in Finlandia, dove hanno chiesto protezione internazionale sostenendo di temere conseguenze gravi in caso di ritorno in Russia. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico, Nikita aveva lavorato come ingegnere in un istituto di ricerca moscovita specializzato in tecnologie metallurgiche e avrebbe deciso di lasciare il proprio incarico dopo avere scoperto che parte dell’attività svolta era collegata allo sforzo bellico russo; successivamente lui e la madre avrebbero manifestato pubblicamente il proprio sostegno all’Ucraina e partecipato ad attività di assistenza e raccolta di aiuti, mentre le autorità russe avrebbero mostrato interesse nei loro confronti già prima della partenza.

    La loro domanda di asilo è stata tuttavia respinta dalle autorità finlandesi, che, secondo la ricostruzione giornalistica, avrebbero ritenuto non sufficientemente dimostrata l’esistenza di un rischio reale in caso di ritorno. I due sono stati anche trattenuti nell’aprile 2026 in vista dell’allontanamento e successivamente liberati dopo un intervento giudiziario, mentre il procedimento continua e resta aperta la possibilità che il rimpatrio venga effettivamente disposto. La Finnish Immigration Service non ha commentato il caso individuale, ma ha ribadito un principio generale molto importante: l’opposizione alla guerra in Ucraina e le attività collegate possono costituire motivo di persecuzione per opinione politica e, quando venga accertato che tali attività espongono realmente la persona a persecuzione o grave danno in Russia, deve essere riconosciuta la protezione internazionale.

    È precisamente questa distinzione che merita di essere analizzata, perché nel dibattito pubblico si tende spesso a trasformare la domanda “può essere rimpatriato?” in una questione puramente amministrativa, mentre il diritto internazionale, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la stessa legislazione finlandese impongono un controllo molto più rigoroso: non basta che una persona abbia ricevuto un diniego della protezione, perché prima dell’allontanamento deve essere escluso, attraverso una valutazione effettiva e individuale, che il ritorno possa esporla a conseguenze vietate dall’ordinamento.

    La stessa Finnish Immigration Service ricorda che può chiedere protezione internazionale chi non può tornare nel proprio Paese perché teme di essere perseguitato oppure perché rischia un grave danno, distinguendo tra status di rifugiato e protezione sussidiaria. Questa formulazione assume un significato particolare quando il Paese di ritorno è la Russia contemporanea e il richiedente ha espresso pubblicamente opposizione alla guerra, ha sostenuto l’Ucraina o possiede un profilo professionale e politico che potrebbe attirare l’attenzione delle autorità.

    Il punto, naturalmente, non può essere risolto affermando in astratto che ogni oppositore russo sia necessariamente perseguitato, perché anche il diritto d’asilo richiede una valutazione individuale e non consente automatismi; ma proprio per la stessa ragione sarebbe altrettanto sbagliato affermare che la Russia sia, in termini generali, un Paese verso il quale ogni cittadino possa essere rimpatriato senza una verifica approfondita delle circostanze personali.

    È qui che interviene il principio di non-refoulement, che nella legislazione finlandese trova una formulazione particolarmente chiara. La sezione 147 dell’Aliens Act stabilisce che nessuno può essere respinto, espulso o rinviato verso un’area nella quale potrebbe essere sottoposto a pena di morte, tortura, persecuzione o altri trattamenti contrari alla dignità umana, né verso un Paese dal quale potrebbe essere successivamente trasferito in un luogo nel quale tali rischi esistano.

    Questa norma non rappresenta una concessione politica nei confronti dell’immigrazione, ma costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto, perché afferma che esistono limiti che il potere pubblico non può superare neppure quando lo straniero non possieda più un titolo per soggiornare e neppure quando lo Stato abbia un interesse legittimo a rendere effettive le proprie decisioni di allontanamento.

    La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, nella propria guida aggiornata alla giurisprudenza in materia di immigrazione, ribadisce che quando viene prospettato un rischio di trattamento contrario all’articolo 3 della Convenzione, le autorità devono procedere a una valutazione effettiva prima dell’espulsione e non possono eseguire il ritorno qualora sussista un rischio reale di tortura o trattamento inumano o degradante.

    La differenza rispetto ad altre forme di tutela è decisiva, perché l’articolo 3 CEDU ha carattere assoluto: non consente di bilanciare il rischio di tortura con l’interesse dello Stato a controllare l’immigrazione, con la necessità di ridurre il numero dei richiedenti asilo o con considerazioni di ordine pubblico. Se il rischio raggiunge la soglia prevista dalla Convenzione, il ritorno deve fermarsi.

    È proprio questo il punto nel quale il paradigma Integrazione o ReImmigrazione incontra il proprio limite giuridico più importante.

    La ReImmigrazione, se vuole essere una proposta praticabile e non uno slogan, non può significare che ogni persona priva di un titolo di soggiorno debba essere comunque rimpatriata; deve significare, piuttosto, che quando il diritto alla permanenza viene definitivamente escluso e il ritorno è giuridicamente possibile, lo Stato deve essere capace di rendere quella decisione effettiva, mentre quando esiste un rischio reale di persecuzione, tortura o trattamento inumano il principio di non-refoulement impedisce l’allontanamento e impone di individuare una diversa soluzione giuridica.

    Questa distinzione è essenziale perché consente di separare la certezza della decisione dalla automaticità della decisione. Uno Stato efficace deve arrivare rapidamente a una conclusione, ma non può predeterminarla senza esaminare il caso concreto; deve essere capace di distinguere tra chi utilizza impropriamente la procedura di asilo e chi presenta invece circostanze individuali che rendono il ritorno realmente pericoloso.

    Il caso finlandese è particolarmente significativo anche perché si inserisce in una politica migratoria che negli ultimi anni ha progressivamente rafforzato le decisioni di allontanamento. Secondo i dati della Finnish Immigration Service, nel 2025 sono state adottate 2.774 decisioni di deportazione, con un aumento del 41 per cento rispetto al 2024, e le nazionalità maggiormente interessate dalle decisioni di allontanamento comprendevano proprio cittadini russi, iracheni e turchi.

    Il Guardian riferisce inoltre che tra febbraio 2022 e giugno 2026 sarebbero stati rimpatriati dalla Finlandia 1.039 cittadini russi, mentre 1.109 russi su 1.342 avrebbero ricevuto una decisione negativa nell’ambito di procedimenti collegati alla protezione internazionale. Si tratta di dati che mostrano quanto la questione non riguardi soltanto una singola famiglia, ma una problematica più ampia relativa alla valutazione del rischio per cittadini russi che chiedono protezione sostenendo di temere conseguenze per opinioni politiche, opposizione alla guerra o altre circostanze personali.

    È proprio per questo che occorre evitare due opposte semplificazioni. La prima consiste nel ritenere che ogni cittadino russo debba automaticamente ricevere protezione internazionale per il solo fatto di provenire da un regime autoritario coinvolto in una guerra; una simile impostazione sarebbe incompatibile con la natura individuale dell’accertamento richiesto dal diritto d’asilo. La seconda, però, sarebbe ancora più pericolosa: considerare il ritorno in Russia sostanzialmente ordinario senza analizzare in profondità le attività politiche, il profilo professionale, la visibilità pubblica, eventuali precedenti contatti con le autorità e il rischio che tali elementi possano produrre conseguenze una volta rientrati nel Paese.

    Quando una persona ha sostenuto pubblicamente l’Ucraina, ha manifestato contro la guerra o ha partecipato ad attività che potrebbero essere interpretate dalle autorità russe come ostili allo Stato, la questione non dovrebbe essere se quelle attività siano state sufficientemente eclatanti da attirare l’attenzione internazionale, ma se, considerate nel loro complesso e insieme alla situazione individuale, possano determinare un rischio reale e personale.

    In questo senso il principio di non-refoulement non rappresenta l’antitesi di una politica efficace dei rimpatri, ma ne costituisce una condizione di legittimità, perché uno Stato che esegue un allontanamento verso un Paese nel quale la persona rischia concretamente persecuzione o tortura non dimostra maggiore capacità di governo dell’immigrazione, ma viola il diritto e crea inevitabilmente nuovo contenzioso, interventi giudiziari e perdita di credibilità delle proprie istituzioni.

    Una politica di Integrazione o ReImmigrazione dovrebbe quindi costruire una sequenza molto più rigorosa, nella quale prima si determina con precisione il diritto alla protezione, poi si valuta l’eventuale integrazione e la presenza di altri titoli alla permanenza e soltanto quando tutte queste possibilità risultano definitivamente escluse si procede al ritorno, sempre verificando che il Paese di destinazione sia concretamente compatibile con il principio di non-refoulement.

    Il risultato finale può essere apparentemente più complesso rispetto alla formula semplicistica secondo cui chi riceve un diniego deve partire, ma è in realtà molto più efficace, perché produce decisioni maggiormente resistenti al controllo giurisdizionale e consente di concentrare le risorse dello Stato sulle persone che possono essere realmente rimpatriate.

    Il caso della famiglia Belov pone quindi una domanda che riguarda direttamente anche l’Italia e l’intera Unione europea: quanto deve essere concreto il rischio perché uno Stato rinunci al rimpatrio?

    La risposta non può essere costruita sulla simpatia politica per il richiedente né sulla sua nazionalità, ma deve dipendere dall’esistenza di elementi individuali seri, verificabili e coerenti, valutati alla luce delle informazioni disponibili sul Paese di origine e con una particolare attenzione alle conseguenze che le attività svolte in Europa potrebbero produrre dopo il ritorno.

    Proprio i casi di opposizione politica sviluppata o rafforzata durante la permanenza all’estero richiedono una particolare prudenza, perché il rischio può nascere o aumentare successivamente alla partenza e può essere determinato anche da manifestazioni pubbliche, attività associative, sostegno politico o esposizione mediatica che rendano la persona riconoscibile alle autorità del Paese d’origine.

    La Finlandia, che condivide con la Russia una lunga frontiera e che dal 2022 ha radicalmente modificato il proprio rapporto politico e di sicurezza con Mosca, si trova quindi davanti a una delle questioni più difficili del diritto dell’immigrazione contemporaneo: distinguere tra chi utilizza il dissenso politico come argomento strumentale per evitare il ritorno e chi, proprio per il dissenso manifestato, rischia realmente di diventare oggetto di repressione.

    È una distinzione difficile, ma non può essere sostituita da presunzioni generali.

    Ed è precisamente qui che uno Stato dimostra la propria capacità.

    Non quando rimpatria comunque, e neppure quando concede protezione indiscriminatamente, ma quando riesce a distinguere con precisione tra chi può essere rimpatriato e chi non può esserlo.

    Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione deve partire dallo stesso principio: rendere effettive le decisioni di ritorno quando il diritto lo consente, ma riconoscere senza ambiguità che esistono casi nei quali il ritorno non è una delle opzioni disponibili, perché lo Stato di diritto impone di fermarsi prima.

    La vicenda finlandese dimostra dunque che il problema dei rimpatri non consiste soltanto nel renderli più numerosi o più rapidi, ma nel renderli giuridicamente corretti, perché l’efficienza senza garanzie può trasformarsi in arbitrio, mentre le garanzie senza capacità di decisione possono produrre immobilismo.

    La vera politica migratoria deve riuscire a evitare entrambi gli estremi.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

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  • Polonia, il permesso di lavoro non basta più: il controllo torna prima dell’ingresso

    Dal 22 agosto 2026 un permesso di lavoro non basta più per lavorare legalmente in Polonia se il cittadino straniero è entrato nel Paese beneficiando dell’esenzione dal visto. La nuova disciplina riguarda i cittadini di Colombia, Georgia e Venezuela ed è stata richiamata il 25 agosto dall’Ufficio del lavoro di Varsavia con un avviso rivolto direttamente a lavoratori e datori: per iniziare un’attività, anche stagionale, occorre ora una visa appropriata o un diverso titolo di soggiorno che consenta il lavoro.

    La misura sembra tecnica, ma corregge una delle ambiguità più frequenti nelle politiche migratorie: l’autorizzazione a svolgere un impiego non coincide con il diritto di entrare e soggiornare per lavorare. Fino alla stretta, un cittadino dei tre Paesi poteva arrivare senza visto per un soggiorno breve e utilizzare un permesso di lavoro durante quella permanenza. Varsavia considera ormai quel passaggio troppo esposto ad abusi e riporta la verifica migratoria a monte, prima della partenza.

    Il fondamento è il regolamento del ministro della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche sociali del 31 luglio 2026, pubblicato nel Dziennik Ustaw, posizione 1072. Il provvedimento attua la legge polacca del 20 marzo 2025 sulle condizioni per affidare lavoro agli stranieri e inserisce Colombia, Georgia e Venezuela nell’elenco dei Paesi i cui cittadini non possono lavorare sulla sola combinazione tra soggiorno senza visto e permesso di lavoro. Non è un divieto generale di ingresso né una chiusura del mercato del lavoro: è la richiesta di un titolo coerente con lo scopo effettivo del viaggio.

    La disciplina transitoria protegge chi aveva già cominciato a lavorare prima del 22 agosto sulla base di un’autorizzazione valida: queste persone possono proseguire fino alla scadenza del periodo di soggiorno senza visto. La tutela, però, dipende dall’attività già iniziata. Chi possedeva soltanto un permesso non ancora utilizzato, oppure ne ha ottenuto uno dopo l’entrata in vigore del regolamento, non beneficia automaticamente del vecchio regime.

    Il punto più delicato riguarda le pratiche ancora pendenti. Le istruzioni del Ministero spiegano che chi lavorava legalmente prima della riforma e ha poi chiesto il permesso unico di soggiorno e lavoro può continuare durante l’attesa, ricorrendone le condizioni. Chi invece si trovava in Polonia senza visto ma non era già autorizzato a lavorare non acquista il diritto al lavoro per il solo fatto di aver presentato la domanda. La pendenza del procedimento conserva una posizione esistente; non ne crea una che prima non c’era.

    La stretta ha una dimensione concreta. Secondo i dati riportati dalla testata polacca RMF24, nel 2025 furono rilasciati ai cittadini dei tre Paesi 39.092 permessi di lavoro, oltre 37.000 dei quali a colombiani. La stessa fonte ha segnalato il rischio che i ritardi amministrativi ricadano su persone che avevano presentato regolarmente le domande prima del cambio delle regole. È la contraddizione che Varsavia dovrà evitare: combattere lavoro nero, sfruttamento e uso improprio dell’esenzione dal visto senza trasformare l’inefficienza degli uffici in irregolarità a carico del lavoratore.

    Il modello polacco indica comunque una direzione precisa. Prima si chiarisce lo scopo dell’ingresso, poi si autorizzano soggiorno e lavoro su basi coerenti, infine si verifica che il rapporto sia effettivo e regolare. Per chi ha titolo a restare, l’occupazione legale può diventare il primo elemento di autonomia e integrazione. Per chi non possiede più una base di soggiorno, l’ordinamento deve invece offrire una decisione tempestiva e, quando necessario, un ritorno ordinato. Il lavoro non sostituisce il titolo; il titolo, senza un’attività reale, non dimostra integrazione.

    La Polonia non ha eliminato l’immigrazione lavorativa: ha eliminato la scorciatoia che consentiva di arrivare come visitatori e trasformare successivamente quella presenza in lavoro. La riforma sarà credibile soltanto se i consolati e gli uffici sapranno decidere in tempi compatibili con le esigenze delle imprese. Ma il principio è difficilmente contestabile: una politica migratoria seria non regolarizza lo scopo dell’ingresso dopo che l’ingresso è già avvenuto; lo verifica prima.

    Fonti: Ufficio del lavoro di Varsavia, comunicazione del 25 agosto 2026; Ministero polacco della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche sociali; RMF24.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Sudafrica, lo Stato rincorre i vigilanti: Ramaphosa promette arresti dopo la violenza anti-migranti

    Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha assicurato davanti all’Assemblea nazionale che gli istigatori e gli autori delle violenze contro gli immigrati saranno arrestati e perseguiti. La promessa, pronunciata il 25 agosto 2026, arriva però dopo mesi di mobilitazioni, aggressioni e partenze forzate. E soprattutto non contiene una scadenza: polizia e apparato di sicurezza, ha spiegato il presidente, stanno ancora raccogliendo rapporti e prove.

    È qui che la vicenda diventa più importante della dichiarazione ufficiale. Il leader dell’Economic Freedom Fighters, Julius Malema, ha contestato a Ramaphosa che alcuni promotori delle campagne anti-migranti sarebbero noti e che episodi di violenza si sarebbero verificati anche in presenza della polizia. La mancata incriminazione dei responsabili più visibili, ha sostenuto, finisce per creare l’impressione di una violenza tollerata dallo Stato. Ramaphosa ha respinto l’accusa, ma la contraddizione resta: un governo che rivendica il controllo dell’immigrazione non può lasciare che siano gruppi privati a decidere chi è straniero, chi è irregolare e chi deve andarsene.

    Non è corretto dire che le autorità siano rimaste completamente immobili. Durante le manifestazioni nazionali del 30 giugno furono arrestate più di 900 persone, per fattispecie diverse: violazioni della disciplina migratoria, saccheggi, violenza pubblica, favoreggiamento della permanenza irregolare e rapine. Molti arrestati erano stranieri senza titolo. Proprio questo dato rende più netta la domanda posta in Parlamento: la capacità operativa esiste, ma resta da verificare se l’azione penale riuscirà a risalire dagli episodi di piazza a chi abbia organizzato o istigato aggressioni, intimidazioni e incursioni nelle abitazioni.

    Il diritto sudafricano traccia un confine preciso. L’Immigration Act 13 del 2002 disciplina ingresso, soggiorno e uscita dalla Repubblica; il Dipartimento degli Affari interni e gli immigration officers verificano la posizione degli stranieri e, secondo le circostanze, avviano la regolarizzazione, il procedimento penale o l’allontanamento. La Costituzione, agli articoli 9, 10 e 12, riconosce a «chiunque» uguaglianza davanti alla legge, dignità e protezione dalla violenza proveniente anche da soggetti privati. Né il controllo dei documenti né la coercizione possono essere privatizzati.

    Questo non trasforma l’enforcement in un abuso e non cancella il problema dell’immigrazione irregolare. Il governo ha annunciato controlli più intensi alle frontiere e nei luoghi di lavoro, sanzioni più severe per i datori che impiegano stranieri senza titolo e procedimenti più rapidi per le espulsioni. Sono strumenti legittimi se applicati dall’autorità competente, sulla base di verifiche individuali e con risultati misurabili. Il fallimento comincia quando lo Stato oscilla tra due estremi: tollerare l’irregolarità oppure tollerare chi pretende di combatterla al suo posto.

    La promessa di arresti deve quindi produrre una doppia distinzione. La prima è tra protesta pacifica e violenza: contestare la politica migratoria è lecito, assaltare negozi, entrare nelle case o intimidire persone sulla base della nazionalità non lo è. La seconda è tra stranieri regolari e irregolari: la provenienza africana, l’accento o l’attività commerciale non dimostrano la mancanza di un titolo. Senza queste distinzioni, il controllo diventa selezione collettiva e la legge perde la propria funzione.

    Un sistema credibile deve proteggere chi possiede il diritto di restare e consentirgli un’integrazione effettiva, fondata su lavoro regolare, autonomia e rispetto delle regole. Per chi non ha o perde il titolo, deve invece esistere un percorso amministrativo individuale che conduca, quando ne ricorrono i presupposti, al ritorno. L’integrazione non sana da sola l’irregolarità; l’irregolarità, allo stesso modo, non autorizza mai la violenza privata.

    Ramaphosa ha detto che il continente osserva il Sudafrica. È vero, ma la prova non riguarda soltanto l’immagine diplomatica del Paese. Riguarda l’autorità dello Stato: saper controllare l’immigrazione senza delegarla alla folla, proteggere senza occultare l’irregolarità, rimpatriare senza trasformare una condizione giuridica in una colpa collettiva. Se gli arresti promessi resteranno senza tempi e senza responsabilità individuate, non sarà soltanto una promessa mancata: sarà la conferma che il vuoto lasciato dall’amministrazione viene riempito dai vigilanti.

    Fonti: Presidenza della Repubblica del Sudafrica; Eyewitness News; Sowetan; Eyewitness News, arresti del 30 giugno; South African Government, competenze di Home Affairs.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Washington perde il divieto per 75 Paesi e ferma i colloqui nel mondo: la selezione individuale diventa una pausa globale

    Il Dipartimento di Stato americano ha sospeso e rinviato colloqui per i visti d’immigrazione nelle sedi consolari di tutto il mondo, mentre avvia una formazione approfondita dei funzionari incaricati di valutare il rischio che i richiedenti diventino un onere per l’assistenza pubblica. La misura, comunicata agli interessati attraverso email di riprogrammazione degli appuntamenti, non ha ancora una scadenza generale chiaramente indicata.

    La sequenza politica è più importante dell’annuncio amministrativo. Pochi giorni prima, la giudice federale Jeannette Vargas aveva annullato il blocco dei visti d’immigrazione imposto ai cittadini di 75 Paesi. Quel divieto operava per nazionalità e impediva il rilascio anche quando il singolo richiedente possedeva i requisiti. Il tribunale ha ritenuto che il segretario di Stato avesse oltrepassato i poteri attribuitigli dal Congresso e invaso la competenza valutativa dei funzionari consolari.

    La risposta di Washington cambia dunque lo strumento, ma conserva lo stesso obiettivo: impedire l’ingresso di chi potrebbe diventare una “public charge”. La differenza giuridica è decisiva. L’Immigration and Nationality Act, sezione 212(a)(4), non autorizza una presunzione collettiva fondata sul passaporto; impone invece una valutazione del caso concreto, nella quale devono essere considerati almeno età, salute, situazione familiare, risorse economiche, istruzione e competenze.

    Anche il Foreign Affairs Manual del Dipartimento di Stato indica che il giudizio deve basarsi sulla totalità delle circostanze presenti. Non basta evocare eventualità astratte: il funzionario deve poter individuare elementi che rendano probabile, e non soltanto possibile, la dipendenza dall’assistenza pubblica. La formazione dei consolati può quindi essere uno strumento legittimo per uniformare le decisioni, purché non trasformi criteri individuali in un nuovo divieto generale mascherato.

    Qui nasce la contraddizione. Il giudice ordina di restituire la decisione al funzionario consolare, ma l’amministrazione, per preparare quei funzionari a decidere, interrompe temporaneamente il percorso di richiedenti in tutto il mondo. La selezione individuale, proclamata come garanzia di accuratezza, produce nell’immediato un effetto collettivo: appuntamenti rinviati, viaggi già organizzati e progetti familiari o professionali sospesi senza una data certa.

    Il controllo dell’immigrazione legale non è illegittimo e la capacità di mantenersi economicamente può essere un elemento ragionevole della politica d’ingresso. Ma proprio perché il diritto americano assegna la valutazione a funzionari competenti, l’efficacia si misura sulla qualità e sulla rapidità delle decisioni, non sul numero delle pratiche congelate. Formare meglio chi decide è necessario; fermare tutti per poter distinguere meglio è il paradosso che Washington deve risolvere.

    La vicenda riguarda il primo tratto del percorso migratorio: l’accesso legale. Autonomia economica, competenze e possibilità di lavoro possono contribuire a valutare la sostenibilità dell’ingresso, ma non esauriscono l’integrazione, che si verifica nel tempo attraverso lingua, lavoro effettivo, rispetto delle regole e partecipazione alla comunità. Allo stesso modo, l’integrazione futura non può sostituire i requisiti giuridici richiesti per ottenere il visto.

    Gli Stati Uniti hanno il diritto di selezionare chi entra e il dovere di applicare la legge approvata dal Congresso. Dopo la sentenza, però, non basta sostituire una lista di Paesi con una pausa mondiale. Un sistema credibile non sceglie tra controllo e valutazione individuale: controlla proprio attraverso decisioni individuali, motivate e tempestive.

    Fonti: Financial Times; Reuters; Dipartimento di Stato degli Stati Uniti – INA 212(a)(4); Foreign Affairs Manual 9 FAM 302.8.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
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  • Spagna, l’asilo entra nel cronometro: tre mesi per la corsia accelerata, dodici settimane per il ritorno

    Il Consiglio dei ministri spagnolo ha approvato il 25 agosto 2026, in prima lettura, due anteprogetti destinati a riscrivere una parte decisiva del governo dell’immigrazione: una nuova legge sull’asilo e una riforma della Ley Orgánica 4/2000 sui diritti e le libertà degli stranieri. L’obiettivo dichiarato è adeguare l’ordinamento nazionale al Patto europeo su migrazione e asilo, applicabile dal 12 giugno. Il fatto politico è chiaro: Madrid prova a sostituire l’emergenza permanente con procedure scandite da tempi certi.

    Ma i testi non sono ancora leggi in vigore. Dopo questa prima approvazione dovranno essere esaminati dai ministeri competenti e sottoposti ai pareri, tra gli altri, del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal e dell’Agenzia spagnola per la protezione dei dati. Serviranno poi una seconda deliberazione governativa e il passaggio parlamentare. La distanza tra l’annuncio e l’effettività comincia proprio qui.

    Il nuovo impianto nasce da una pressione amministrativa reale. Secondo il Ministero dell’Interno, le domande di protezione internazionale sono passate da 3.000 nel 2009 a 167.000 nel 2024, per attestarsi a 144.000 nel 2025. L’anteprogetto chiarisce le fasi di formulazione, registrazione e formalizzazione della domanda e introduce un procedimento accelerato da concludere entro tre mesi, mantenendo valutazioni individuali e garanzie specifiche per vulnerabili, minori e unità familiari.

    La riforma della legge sugli stranieri interviene invece sul primo contatto con la frontiera. Il nuovo “triaje” comprende controllo medico, valutazione delle vulnerabilità, identificazione, raccolta dei dati biometrici, verifica di sicurezza e assegnazione alla procedura corretta. Durante questa fase l’ingresso non viene autorizzato: il regolamento europeo consente fino a sette giorni, ma Madrid mantiene il limite nazionale di 72 ore, prorogabile soltanto da un giudice e in casi individualmente giustificati.

    Il punto più delicato riguarda chi arriva irregolarmente e non ha diritto alla protezione internazionale. L’anteprogetto disciplina un procedimento di frontiera per il ritorno da eseguire entro dodici settimane. Se la domanda d’asilo viene respinta, la decisione deve essere notificata insieme al diniego d’ingresso che impone di lasciare il Paese. Non è un automatismo collettivo: presupposti, vulnerabilità e domanda di protezione restano sottoposti a esame individuale.

    È qui che emerge la contraddizione decisiva. Un termine breve non produce da solo un ritorno effettivo. Occorrono identificazione affidabile, decisioni motivate, possibilità concreta di esecuzione e cooperazione con i Paesi di origine. Se uno solo di questi passaggi manca, il cronometro legislativo si limita a misurare l’inefficienza. La crisi di Ceuta rende più urgente il problema, ma non autorizza a confondere la velocità con il risultato né a presentare come già operative norme ancora in formazione.

    Una politica credibile deve distinguere con chiarezza gli esiti del percorso migratorio. Chi ottiene protezione o un altro titolo legale deve trovare istituzioni capaci di accompagnare una integrazione effettiva, fatta di lingua, lavoro, autonomia e rispetto delle regole. Chi, al termine di una procedura garantita, non possiede il diritto di restare deve invece ricevere una decisione comprensibile ed eseguibile. L’integrazione non sostituisce il titolo di soggiorno; il ritorno non può sostituire l’accertamento individuale.

    La Spagna sta dunque scegliendo una strada giuridicamente più definita: selezione iniziale, decisione rapida, permanenza regolata oppure ritorno. La prova vera inizierà dopo l’approvazione parlamentare. Uno Stato governa l’immigrazione non quando promette tempi più brevi, ma quando trasforma quei tempi in decisioni legittime e le decisioni in risultati verificabili.

    Fonti: Ministero dell’Interno spagnolo; RTVE; EFE.

    Avv. Fabio Loscerbo
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  • Immigration de travail : la France doit sortir du faux choix entre pénurie et importation de main-d’œuvre

    Le débat français sur l’immigration de travail a retrouvé une place centrale depuis que François Ruffin s’est déclaré « hostile à l’immigration pour le travail », en contestant notamment l’idée que la France puisse répondre aux pénuries de main-d’œuvre en faisant appel à des travailleurs étrangers. La formule est volontairement brutale, mais elle oblige à poser une question que la France esquive depuis trop longtemps : une politique migratoire peut-elle être réduite aux besoins immédiats du marché du travail ? La réponse devrait être non. L’économie compte, mais elle ne peut pas être le seul critère d’entrée, de séjour et d’intégration.

    Les chiffres officiels eux-mêmes invitent à sortir des simplifications. En 2025, la France a délivré environ 377 000 premiers titres de séjour, en hausse de 9,2 %, une progression portée principalement par les motifs humanitaires, tandis que près de 4,5 millions d’étrangers disposaient d’un titre de séjour en cours de validité à la fin de l’année. Le débat public sur « l’immigration de travail » ne recouvre donc qu’une partie de la réalité migratoire. Mais il révèle une contradiction profonde : la France affirme vouloir maîtriser les flux tout en laissant certains secteurs économiques considérer la main-d’œuvre étrangère comme une variable d’ajustement permanente.

    Cette logique n’est pas soutenable. La restauration, le bâtiment, l’aide à la personne, l’agriculture et une partie du système de santé connaissent de véritables tensions de recrutement. Les nier serait une erreur. Mais répondre automatiquement à chaque pénurie par un recrutement extérieur massif revient à éviter les questions de salaires, de conditions de travail, de formation et d’organisation productive. L’immigration ne doit pas servir à différer indéfiniment les réformes internes. Elle peut contribuer à répondre à certains besoins, mais dans un cadre planifié, transparent et compatible avec les capacités réelles d’intégration du pays.

    C’est ici que le paradigme « Integrazione o ReImmigrazione » apporte une différence essentielle. Il ne propose ni la fermeture générale ni l’ouverture économique permanente. Il part du principe qu’une admission durable doit être accompagnée d’une intégration concrète et vérifiable. L’accès à l’emploi est un élément important, mais il doit être mis en relation avec la maîtrise du français, la stabilité du parcours, l’autonomie, le logement, le respect des obligations civiques et la capacité à participer durablement à la société d’accueil. L’objectif n’est pas de fabriquer un examen idéologique de conformité, mais de mesurer les résultats réels de la politique migratoire.

    La France dispose déjà d’outils d’intégration, notamment le contrat d’intégration républicaine et, depuis 2026, un nouvel accord-cadre entre l’État, l’OFII, France Travail et plusieurs acteurs de l’emploi pour mieux orienter les primo-arrivants vers l’activité et la formation. Mais ces instruments restent trop souvent conçus comme une succession de dispositifs administratifs. Le modèle proposé par ReImmigrazione va plus loin : l’intégration doit devenir une politique publique évaluée, avec des indicateurs lisibles, un suivi dans le temps et un rapport public permettant de savoir ce qui fonctionne réellement et ce qui échoue.

    Cette approche implique aussi de distinguer clairement intégration et droit au séjour. Une personne légalement présente ne doit évidemment pas perdre son statut parce qu’elle traverse une période de chômage ou rencontre des difficultés sociales. Le droit doit rester gouverné par la proportionnalité, les garanties procédurales et le contrôle du juge. Mais, à l’inverse, lorsqu’un séjour n’a plus de fondement juridique après l’épuisement des voies de recours, la décision de retour doit pouvoir être effectivement exécutée. Une politique qui proclame des règles sans pouvoir les appliquer finit par délégitimer à la fois le contrôle migratoire et les voies légales d’immigration.

    La dimension européenne est ici incontournable. L’Union européenne peut être utile lorsqu’elle facilite la reconnaissance des qualifications, la coopération avec les pays d’origine, les voies légales de mobilité et les accords de retour. Elle échoue lorsqu’elle produit des normes complexes sans capacité opérationnelle suffisante, ou lorsque les responsabilités sont renvoyées d’un État à l’autre. Une politique commune n’a de sens que si elle produit des résultats communs : frontières maîtrisées, procédures rapides, droits garantis, intégration mesurable et retours effectivement exécutables.

    La France doit donc sortir du faux choix entre pénurie de main-d’œuvre et importation continue de travailleurs. Le véritable enjeu est de décider quels flux elle veut, pour quels besoins, dans quelles conditions et avec quels résultats d’intégration. C’est là que se joue une politique migratoire adulte : gouverner les entrées, vérifier l’intégration, protéger les garanties individuelles et assumer le retour lorsqu’aucun droit au séjour ne subsiste. Ni l’économie seule, ni l’idéologie seule ne peuvent tenir lieu de politique.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Colombia ordina le deportazioni: 848.000 irregolari e un procedimento che non si può saltare

    Il presidente colombiano Abelardo De La Espriella ha ordinato che inizino questa settimana operazioni coordinate tra Migración Colombia e Polizia nazionale per individuare e deportare gli stranieri privi di posizione regolare. La priorità dichiarata riguarda chi commette reati; subito dopo, però, il presidente ha incluso tutti coloro che non hanno regolarizzato il soggiorno. La svolta è politica e immediata nelle parole, ma non può esserlo automaticamente negli effetti giuridici.

    La dimensione del provvedimento spiega perché l’annuncio non possa essere ridotto a un normale rafforzamento dei controlli. In Colombia vivono circa 2,8 milioni di venezuelani; secondo i dati richiamati dalla stampa colombiana, circa 848.000 sono in situazione irregolare e almeno 193.000 sono minori. Dopo anni nei quali Bogotá aveva costruito uno dei più vasti programmi regionali di protezione temporanea, il nuovo governo sposta il baricentro dalla regolarizzazione all’allontanamento.

    Il Presidente può fissare l’indirizzo politico e chiedere controlli più intensi. Ma, secondo l’assetto istituzionale colombiano, è Migración Colombia l’autorità che verifica la posizione degli stranieri, impone le sanzioni migratorie e ne cura l’esecuzione; la Polizia coopera nei controlli e interviene sui reati, senza sostituirsi al procedimento amministrativo. Un ordine generale non trasforma quindi 848.000 posizioni personali in altrettante deportazioni già decise.

    Il Decreto unico 1067 del 2015 distingue inoltre la deportazione dall’espulsione. La prima colpisce, tra le altre ipotesi, irregolarità nell’ingresso o nella permanenza e comporta un divieto di reingresso stabilito nella singola risoluzione, da sei mesi fino a dieci anni. L’espulsione risponde a causali diverse e più gravi. Migración Colombia ha chiarito che le misure sono adottate attraverso procedimenti amministrativi e che la deportazione può essere riesaminata. Parlare genericamente di espulsioni “immediate” rischia dunque di confondere controllo, sanzione migratoria e risposta penale.

    La distinzione è decisiva anche per i venezuelani che dispongono di un Permesso di Protezione Temporanea o di un altro titolo valido: non diventano irregolari per effetto di una dichiarazione politica. Allo stesso modo, la mera irregolarità amministrativa non prova la commissione di un reato. Se esistono responsabilità penali, devono essere accertate dalle autorità competenti; se manca un titolo di soggiorno, l’allontanamento deve poggiare sulla specifica posizione giuridica della persona.

    C’è poi un problema di capacità amministrativa che la retorica non risolve. Tra agosto 2022 e il 30 giugno 2026 Migración Colombia ha registrato 3.389 deportazioni e 2.576 espulsioni, poco meno di seimila provvedimenti in quasi quattro anni. Il confronto con le centinaia di migliaia di persone oggi indicate come irregolari mostra la distanza tra l’annuncio e l’apparato necessario per identificare, istruire, decidere ed eseguire ogni caso senza produrre soltanto un nuovo arretrato.

    Un sistema migratorio credibile deve offrire una posizione stabile a chi possiede i requisiti per restare e costruisce un percorso effettivo di lavoro, autonomia e rispetto delle regole. Per chi non ha o perde il titolo, il ritorno può e deve essere eseguito quando ne ricorrono le condizioni. Ma né l’integrazione cancella l’assenza del titolo, né l’irregolarità cancella il diritto a una decisione individuale.

    La Colombia sta scegliendo una linea più severa e ha pieno diritto di far rispettare le proprie regole. La prova del governo, però, non sarà la durezza della frase pronunciata a Barranquilla: sarà la capacità di trasformarla in decisioni legittime, motivate ed eseguibili. Se il procedimento viene saltato, il controllo diventa arbitrio; se il procedimento non viene attrezzato, la deportazione resta soltanto uno slogan.

    Fonti: Presidenza della Repubblica di Colombia; Migración Colombia; Decreto 1067 del 2015; Associated Press; El País América Colombia.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Washington dirotta l’antifrode: l’asilo perde i formatori, priorità ai sudafricani e al voto

    Un messaggio interno inviato lunedì 24 agosto 2026 rivela che gli ufficiali di immigrazione della Fraud Detection and National Security Directorate sono stati assegnati a tempo pieno a due iniziative considerate prioritarie: il controllo dei rifugiati provenienti dal Sudafrica e la ricerca di presunti elettori non cittadini. Secondo l’inchiesta del Guardian, lo spostamento impedisce a USCIS di destinare quegli specialisti alla formazione degli ufficiali d’asilo «nel prossimo futuro».

    La contraddizione è immediata. L’amministrazione Trump presenta il contrasto alle frodi migratorie come una delle ragioni centrali della propria stretta, ma sottrae proprio gli specialisti antifrode alla preparazione di chi deve esaminare le domande di protezione. Il controllo non viene rafforzato: viene concentrato su due obiettivi politici, lasciando scoperta una funzione ordinaria dell’amministrazione.

    USCIS appartiene al Department of Homeland Security, ma svolge compiti diversi da quelli dell’ICE e della polizia di frontiera. Decide su benefici migratori, cittadinanza, asilo e programmi umanitari. La sua unità FDNS individua anomalie, rischi per la sicurezza e possibili dichiarazioni fraudolente nelle pratiche. La stessa agenzia ricorda che, nella propria attività ordinaria, analizza centinaia di segnalazioni e casi ogni giorno: il controllo specialistico è quindi parte della decisione amministrativa, non un’attività accessoria. Lo mostra la descrizione ufficiale di USCIS.

    Occorre però distinguere ciò che è documentato da ciò che non lo è. Il messaggio interno riguarda l’impossibilità di impiegare gli ufficiali FDNS nella formazione sull’asilo; non prova che siano state sospese tutte le verifiche antifrode sulle domande pendenti. Il Guardian precisa di non aver potuto accertare un blocco dell’attività ordinaria e USCIS non ha risposto alla richiesta di commento. Il fatto certo è la perdita della capacità formativa, non la paralisi completa dell’unità.

    La prima nuova priorità riguarda i rifugiati sudafricani, soprattutto afrikaner. Rifugiato e richiedente asilo non sono la stessa figura: il primo viene selezionato all’estero nell’ambito dello US Refugee Admissions Program, mentre l’asilo riguarda persone presenti negli Stati Uniti o giunte alla frontiera. Eppure le due procedure ora competono per le stesse risorse specialistiche. I dati del Dipartimento di Stato citati dall’inchiesta indicano che, tra il 1° ottobre 2025 e il 31 luglio 2026, 10.255 dei 10.258 rifugiati ammessi erano sudafricani.

    La seconda priorità è il controllo dei registri elettorali attraverso le banche dati sull’immigrazione. Verificare che voti soltanto chi possiede la cittadinanza è un obiettivo legittimo; ma una banca dati amministrativa deve servire a produrre verifiche individuali, non presunzioni. Il sistema SAVE di USCIS consente alle agenzie autorizzate di controllare lo status migratorio: l’eventuale conseguenza sul diritto di voto richiede però dati aggiornati, corrispondenze affidabili e procedure capaci di correggere gli errori.

    È qui che la scelta del personale diventa una questione di governo dell’immigrazione. Stabilire chi può entrare, chi ha diritto alla protezione, chi può restare e chi deve essere allontanato richiede funzionari preparati a distinguere le posizioni individuali. L’integrazione non crea da sola un titolo di soggiorno e l’enforcement non può sostituire il procedimento. Senza competenza amministrativa, anche la politica più severa produce arretrati, decisioni fragili e contenzioso.

    Washington può scegliere le proprie priorità. Ma non può sostenere di combattere le frodi mentre indebolisce la formazione di chi deve riconoscerle nel procedimento d’asilo. Un sistema migratorio credibile non si misura dal numero delle campagne ad alta visibilità: si misura dalla capacità di decidere bene, caso per caso, entro tempi ragionevoli. Quando gli specialisti vengono spostati verso l’emergenza politica del giorno, il controllo resta forte nella comunicazione e diventa più debole nell’amministrazione.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
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  • Arabia Saudita, il lavoro straniero è mobile ma non libero: fuori registro scatta la deportazione

    Il 24 agosto 2026 il ministero dell’Interno saudita ha richiamato gli stranieri al rispetto delle regole che vietano di lavorare per proprio conto fuori dal quadro autorizzato. La sanzione cresce con la recidiva: secondo la ricostruzione pubblicata dalla Saudi Gazette e approfondita da Gulf News, si può arrivare a 50.000 riyal di multa, sei mesi di carcere e deportazione.

    La notizia sembra soltanto un nuovo avvertimento repressivo. In realtà mette a fuoco la linea su cui Riad sta ridisegnando il lavoro migrante: il mercato può diventare più flessibile, ma la flessibilità non coincide con la libertà di lavorare fuori dai registri pubblici. Mobilità autorizzata e lavoro autonomo irregolare restano due categorie opposte, con conseguenze che incidono direttamente sul titolo di soggiorno.

    Il quadro istituzionale è netto. Nella tabella ufficiale delle violazioni, il ministero dell’Interno indica che il residente sorpreso a lavorare per un altro datore o per proprio conto perde l’Iqama ed è espulso; anche il datore che lascia i propri dipendenti lavorare autonomamente è sanzionato. Non si tratta dunque di un controllo generico sull’occupazione, ma dell’esecuzione amministrativa di un sistema nel quale lavoro e soggiorno devono restare collegati a un rapporto registrato.

    Eppure il sistema saudita non è immobile. La Labor Reform Initiative del ministero delle Risorse umane ha introdotto dal 2021 strumenti di mobilità professionale per i lavoratori stranieri del settore privato. La piattaforma pubblica Qiwa consente il trasferimento a un nuovo datore attraverso una procedura digitale, con approvazione del lavoratore, contratto documentato e requisiti a carico dell’impresa. Lo sponsor non è più una gabbia assoluta, ma neppure scompare il controllo pubblico sul passaggio.

    Esiste anche una via temporanea. Il permesso Ajeer autorizza il lavoratore a prestare attività presso una determinata impresa per un periodo limitato e costituisce, secondo il ministero, il documento legale richiesto. È il dettaglio che impedisce una lettura semplicistica della stretta: Riad ammette trasferimenti e impieghi temporanei, ma pretende che ogni spostamento occupazionale lasci una traccia amministrativa verificabile.

    La contraddizione, allora, non è tra apertura e chiusura. È tra l’obiettivo di costruire un mercato del lavoro più dinamico e la scelta di affidare alla deportazione anche la repressione dell’attività economica svolta fuori dal circuito autorizzato. Il controllo è legittimo quando protegge lavoratori, imprese e concorrenza dalla clandestinità contrattuale; diventa però fragile se le procedure regolari non sono abbastanza accessibili da assorbire rapidamente i rapporti reali.

    Per il lavoratore straniero, lavoro regolare, autonomia economica e rispetto delle regole sono parti dello stesso percorso di integrazione. Ma l’integrazione materiale non sostituisce il titolo di soggiorno: in Arabia Saudita la stabilità dipende dalla continuità tra permesso, contratto e datore autorizzato. Proprio per questo lo Stato deve rendere comprensibili e praticabili i canali di trasferimento e regolarizzazione, senza lasciare che il solo timore della sanzione alimenti un mercato parallelo.

    Il messaggio saudita è severo ma coerente: chi cambia lavoro deve passare dagli strumenti legali, chi opera fuori registro rischia di perdere il diritto a restare. La lezione comparata non è che ogni ordinamento debba importare le stesse pene. È che un’immigrazione governata richiede insieme controlli effettivi e percorsi legali realmente utilizzabili. Se manca il primo elemento, le regole diventano nominali; se manca il secondo, l’enforcement finisce per inseguire il disordine che l’amministrazione non è riuscita a prevenire.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
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  • Manica, Londra conta le barche ma un’inchiesta mostra i passeur riportati a terra

    Un giornalista britannico ha pagato 1.400 euro, si è infiltrato nella rete dei trafficanti sulla costa francese ed è salito su un gommone con altre 35 persone diretto verso il Regno Unito. L’inchiesta di Christian Drogan, pubblicata il 25 agosto, racconta che alcuni uomini indicati come membri dell’organizzazione avrebbero chiesto di essere recuperati durante la traversata e sarebbero stati riportati a terra dalle autorità francesi dopo un controllo sommario, senza arresto. Il fatto viene ricostruito da The Times e dal resoconto diretto dell’operazione pubblicato da Yahoo News.

    Nelle stesse ore il Home Office ha diffuso una rappresentazione molto diversa. Londra rivendica oltre 48.000 tentativi di attraversamento impediti e 1.100 imbarcazioni o motori sequestrati dall’inizio della legislatura. Nei primi tre mesi del nuovo accordo con Parigi, la polizia francese avrebbe bloccato 185 partenze e circa 4.300 persone, fermando il 61% degli eventi rilevati. Il governo annuncia inoltre un aumento del 40% degli agenti sulle spiagge francesi attraverso un contratto che collega una parte dei finanziamenti ai risultati.

    La contraddizione non riguarda la legittimità del controllo. Riguarda che cosa venga conteggiato come risultato. Impedire una partenza non equivale a neutralizzare l’organizzazione che l’ha preparata. Se gli uomini che accompagnano il gommone possono essere recuperati e tornare sulla costa senza identificazione approfondita o iniziativa giudiziaria, la barca può essere fermata mentre la struttura criminale resta disponibile per il viaggio successivo.

    Le competenze devono essere distinte. In mare la salvaguardia della vita viene prima dell’intercettazione: una richiesta di soccorso non può essere ignorata soltanto perché proviene da una persona sospettata di traffico. Ma il soccorso non produce immunità. Una volta riportati a terra, l’identificazione, la raccolta degli elementi e l’eventuale trasmissione all’autorità giudiziaria appartengono alla normale risposta dello Stato contro il favoreggiamento dell’ingresso irregolare. È questo il passaggio che, secondo l’inchiesta, non avrebbe funzionato.

    La Francia ha già modificato le proprie regole operative. Le Monde ha documentato che dalla fine del 2025 la gendarmeria marittima può intercettare in determinate condizioni le cosiddette “taxi-boats”, prima che diventino sovraffollate, evitando manovre capaci di provocare naufragi. Le prime operazioni avevano condotto persone alla polizia di frontiera per essere interrogate e, in alcuni casi, all’individuazione e alla condanna dei passeur. Esistono quindi strumenti giuridici e precedenti operativi: il problema è la loro applicazione coerente.

    L’operazione del giornalista è stata giudicata pericolosa dal governo britannico e il suo racconto resta una testimonianza investigativa, non una sentenza. Non dimostra una collusione sistematica della polizia francese con i trafficanti. Dimostra però che i dati aggregati non bastano a certificare l’effettività del sistema. Quando denaro pubblico britannico finanzia personale francese e una quota del pagamento dipende dai risultati, occorre sapere quanti organizzatori siano stati identificati, indagati e sottratti alle reti, non soltanto quante partenze siano state conteggiate come impedite.

    Un governo serio dell’immigrazione non misura il controllo con la spettacolarità delle operazioni né con la sola riduzione statistica degli arrivi. Deve ricostruire la catena: reclutamento, pagamento, trasporto, conduzione dell’imbarcazione, recupero del denaro e riutilizzo degli uomini. La persona soccorsa resta titolare delle garanzie previste dalla legge; il sospettato di organizzare traversate deve però essere sottoposto agli accertamenti di competenza. Confondere le due posizioni danneggia sia la legalità sia la protezione delle vittime.

    Il modello franco-britannico resta interessante perché costruisce cooperazione stabile e attribuisce risorse precise. Ma questa inchiesta ne scopre il punto debole: se si contano le barche e non si disarticolano le reti, il controllo diventa una contabilità costosa dell’emergenza. Le frontiere si governano quando lo Stato salva chi è in pericolo, accerta le responsabilità e impedisce agli organizzatori di tornare al lavoro il giorno dopo.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
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  • Indonesia e Giappone smontano l’immigrazione al buio: prima i fabbisogni, poi le partenze

    L’Indonesia non vuole più limitarsi a mandare lavoratori in Giappone: vuole prepararli per i posti che esistono davvero e seguirne il percorso fino al ritorno. Nel seminario conclusivo della cooperazione 2023-2026, tenuto a Giacarta il 24 agosto e reso pubblico oggi dal Ministero indonesiano del Lavoro, Kemnaker e JICA hanno presentato una matrice dei fabbisogni per 16 settori, collegata alle esigenze produttive di sette prefetture giapponesi. È il passaggio da una migrazione misurata sulle partenze a una politica costruita sulle competenze.

    I numeri spiegano perché la correzione è necessaria. Secondo i dati diffusi dal segretario generale del Ministero, Cris Kuntadi, gli indonesiani inseriti nel Technical Intern Training Program sono passati da 43.145 nel 2022 a 124.967 nel 2025; nello stesso periodo, i titolari dello status Specified Skilled Worker sono saliti da 12.634 a 86.955. La mobilità è cresciuta molto più rapidamente della capacità amministrativa di assicurare formazione, informazioni e protezione. La contraddizione è semplice: aumentare gli ingressi per coprire le carenze giapponesi non basta se le persone partono senza sapere con precisione quale lavoro svolgeranno e quale sistema le attende.

    Il quadro giuridico giapponese distingue nettamente i due canali. L’Agenzia per i servizi dell’immigrazione chiarisce che il tirocinio tecnico è uno status destinato all’acquisizione di capacità, mentre lo Specified Skilled Worker è un vero titolo per lavorare. Per lo SSW di tipo I occorrono normalmente una prova professionale e una prova linguistica; il soggiorno può durare complessivamente cinque anni, la famiglia non può essere ricongiunta e il datore deve garantire retribuzione equivalente a quella dei lavoratori giapponesi e specifiche misure di assistenza. Il tipo II, riservato a competenze più elevate e a un numero più ristretto di settori, non ha un limite massimo di permanenza e consente il ricongiungimento familiare.

    La cooperazione appena conclusa prova a rendere effettivi questi requisiti prima che diventino soltanto carta. Sono state verificate le infrastrutture di 21 centri pubblici di formazione; 200 istruttori di sette istituti hanno ricevuto formazione linguistica e altri 48 hanno seguito corsi per formatori. Nei percorsi destinati ai candidati non compaiono soltanto la lingua e la tecnica, ma anche cultura del lavoro, disciplina, abitudini professionali e informazioni sui rischi migratori. I dati e le attività sono riportati da Koran Jakarta e da Liputan Oke, sulla base della comunicazione del Ministero.

    Il punto più interessante è il metodo “demand-driven”. La formazione non viene organizzata in astratto, ma collegata ai fabbisogni rilevati nelle prefetture di Miyagi, Mie, Ehime, Kagawa, Miyazaki, Yamaguchi e Kumamoto. Già nel 2023 JICA e il Ministero indonesiano avevano sottoscritto un quadro di cooperazione per rendere più sicuro l’invio dei lavoratori. Ora quel quadro produce strumenti operativi: la matrice settoriale serve a evitare che la formazione generi qualifiche senza domanda o che le imprese reclutino persone prive della preparazione necessaria.

    La responsabilità, però, non finisce con il contratto. Nove territori indonesiani hanno ospitato laboratori di alfabetizzazione migratoria che coprono preparazione, periodo di lavoro e rientro; inoltre sono stati raccolti 100 casi di ex tirocinanti per ricostruire carriera, utilizzo delle competenze acquisite e possibilità d’impresa dopo il ritorno. È un elemento decisivo: il ritorno non viene trattato come il fallimento della permanenza, ma come una fase che deve restituire al Paese d’origine capacità, reddito e autonomia.

    Questa esperienza mostra che l’integrazione comincia prima dell’ingresso. Lingua, competenza professionale e conoscenza delle regole non sono accessori da aggiungere dopo l’arrivo; sono condizioni pratiche perché il titolo di soggiorno produca lavoro regolare e non dipendenza. Ma il dovere non può gravare soltanto sul migrante. Il datore giapponese resta obbligato a fornire le forme di sostegno previste per lo SSW di tipo I, mentre i due governi devono controllare reclutamento, corrispondenza delle mansioni e protezione effettiva.

    L’Indonesia e il Giappone non hanno trovato un modello automaticamente trasferibile in Europa. Hanno però messo a fuoco una regola che molti sistemi continuano a ignorare: prima si individuano i fabbisogni, poi si formano le persone, infine si autorizza una mobilità con diritti, obblighi e un esito verificabile. Se l’immigrazione economica nasce soltanto da un numero da raggiungere, resta amministrazione delle partenze. Quando collega ingresso, lavoro, integrazione e ritorno, diventa finalmente governo.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
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  • Immigrazione e asilo: tre eventi formativi organizzati dall’Avv. Fabio Loscerbo e accreditati dall’Ordine degli Avvocati di Bologna

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ha accreditato tre eventi formativi organizzati dallo Studio Legale Avv. Fabio Loscerbo, dedicati alle principali trasformazioni in corso nel diritto dell’immigrazione, dell’asilo e della protezione dei diritti fondamentali.

    Il ciclo formativo si svolgerà tra settembre e novembre 2026 e sarà articolato in tre incontri, ciascuno della durata di due ore e con il riconoscimento di due crediti formativi per gli avvocati partecipanti.

    Il primo appuntamento, previsto per il 25 settembre 2026, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, sarà dedicato a “Il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo”. L’incontro affronterà il nuovo quadro normativo europeo, le procedure di frontiera, il riparto delle responsabilità tra gli Stati membri e le conseguenze che il Patto produrrà sull’attività amministrativa e giudiziaria.

    Il secondo evento, fissato per il 23 ottobre 2026, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, avrà per oggetto “La nuova procedura di protezione internazionale”. Saranno esaminate le modifiche intervenute nella presentazione, registrazione e formalizzazione della domanda, le procedure accelerate, i termini, le competenze delle autorità coinvolte e le garanzie riconosciute al richiedente.

    Il terzo incontro, programmato per il 27 novembre 2026, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, sarà dedicato a “Integrazione, protezione complementare e art. 8 CEDU”. L’appuntamento approfondirà il rapporto tra radicamento sociale, vita privata e familiare, percorso lavorativo e tutela convenzionale, con particolare attenzione all’evoluzione della protezione complementare e alla giurisprudenza relativa all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    L’accreditamento è stato deliberato dalla Commissione competente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna nell’adunanza del 15 luglio 2026 e formalmente comunicato il 21 luglio 2026.

    L’iniziativa nasce dall’esigenza di offrire una formazione su un settore che sta attraversando una fase di profonda trasformazione. Il diritto dell’immigrazione non può più essere affrontato attraverso una lettura frammentaria delle singole disposizioni, perché le nuove regole europee, le riforme nazionali e la giurisprudenza interna e sovranazionale impongono una visione sistematica, capace di coniugare il controllo dei flussi, l’effettività delle garanzie e la misurazione dei percorsi di integrazione.

    I tre appuntamenti intendono quindi fornire agli avvocati strumenti teorici e operativi per interpretare il nuovo quadro normativo e per affrontare consapevolmente le questioni che già oggi emergono nella pratica professionale.

    Naturalisation en France : l’examen civique est un début, pas une politique d’intégration

    Depuis le 1er janvier 2026, la France a renforcé les conditions d’accès à la nationalité. Pour une naturalisation ou une réintégration, le demandeur doit désormais justifier d’un niveau B2 de français, à l’écrit comme à l’oral, et réussir un examen civique de quarante questions, portant notamment sur les principes de la République, les institutions, les…

  • Nuova Zelanda, la residenza arriva dopo il lavoro: aperture selettive, non porte spalancate

    Dal 24 agosto 2026 la Nuova Zelanda ha cambiato il principale canale di accesso alla residenza per i lavoratori qualificati. Accanto al percorso ordinario a punti sono entrate in vigore due nuove vie: una fondata sull’esperienza professionale e una destinata a mestieri tecnici e specializzati. È un’apertura reale, ma costruita secondo una logica precisa: la stabilità non viene promessa all’ingresso, si conquista attraverso lavoro documentato, competenze e permanenza regolare.

    La contraddizione apparente è proprio questa. Wellington allarga le possibilità di residenza mentre rafforza la selezione. Il Governo vuole trattenere lavoratori che servono all’economia, ma non trasforma il fabbisogno delle imprese in un lasciapassare generalizzato. La riforma distingue occupazioni, livelli salariali, qualifiche ed esperienza già maturata nel Paese; introduce inoltre liste specifiche per i settori nei quali sono stati rilevati rischi di gonfiamento artificioso delle mansioni o frodi migratorie.

    La Skilled Migrant Category, amministrata da Immigration New Zealand, resta il principale percorso di residenza qualificata. La via ordinaria continua a richiedere sei punti e un impiego o un’offerta di lavoro qualificato. Il nuovo percorso basato sull’esperienza richiede, in via generale, cinque anni di attività direttamente pertinente, compresi due anni in Nuova Zelanda in un’occupazione di livello professionale da 1 a 3 e con una retribuzione almeno pari a 1,1 volte il salario mediano. Per tecnici e artigiani servono invece una professione ammessa, una qualifica almeno di livello 4 e quattro anni di esperienza successiva alla qualifica, dei quali almeno diciotto mesi nel Paese al salario mediano.

    L’apertura è accompagnata da un meccanismo di controllo che mostra dove si colloca la vera scelta politica. Le occupazioni inserite nella lista rossa non possono utilizzare i due nuovi percorsi e devono soddisfare le regole ordinarie del sistema a punti. Quelle della lista ambra possono accedere alla via fondata sull’esperienza soltanto con condizioni più severe: cinque anni di esperienza pertinente, inclusi due anni in Nuova Zelanda retribuiti almeno a 1,2 volte il salario mediano. Le liste saranno aggiornate sulla base del rischio migratorio effettivamente osservato.

    La riforma elimina però anche una rigidità che produceva risultati poco razionali. Chi iniziava ad accumulare esperienza con una determinata soglia salariale poteva trovarsi escluso al momento della domanda perché, nel frattempo, il parametro era aumentato. Da ora il riferimento sarà normalmente quello vigente all’inizio del periodo lavorativo qualificato. Una finestra di cinque mesi consente inoltre, in determinate condizioni, di utilizzare la soglia applicabile alla data di rilascio del visto. Il controllo non scompare: diventa più prevedibile.

    Restano requisiti di salute, buona condotta e conoscenza dell’inglese. Le qualifiche straniere devono essere valutate quando non rientrano nelle esenzioni previste; il lavoro autonomo non conta come esperienza pertinente nei due nuovi percorsi; il rapporto tra mansione dichiarata, retribuzione e attività realmente svolta continua a essere verificato. La residenza ottenuta consente di vivere, lavorare e studiare nel Paese senza limite temporale, mentre dopo due anni può essere chiesto il titolo permanente che elimina i limiti di viaggio.

    È qui che il modello neozelandese assume interesse comparato. L’integrazione non viene ridotta a una dichiarazione culturale, né il lavoro viene considerato sufficiente da solo. Titolo di soggiorno, esperienza, lingua, reddito, qualificazione e rispetto delle regole formano un unico percorso amministrativo. Chi dimostra di avere costruito quel percorso ottiene una prospettiva stabile; chi non soddisfa le condizioni non può trasformare la sola presenza o il bisogno dell’impresa in un diritto automatico alla permanenza.

    La soluzione non è trasferibile meccanicamente all’Italia, perché ordinamento, mercato del lavoro e struttura dei flussi sono diversi. La lezione istituzionale, però, è netta: una politica migratoria credibile non sceglie tra chiusura e apertura, ma tra criteri confusi e criteri verificabili. La Nuova Zelanda apre due nuove porte, ma decide prima chi può attraversarle e quale percorso deve dimostrare di avere compiuto.

    Fonte istituzionale: Immigration New Zealand
    Fonte giornalistica: Reuters

    Avv. Fabio Loscerbo
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  • Danimarca, più espulsioni degli stranieri condannati: fino a dove può spingersi uno Stato contro i limiti della CEDU?

    La Danimarca ha deciso di spingersi ancora più avanti nella politica di espulsione degli stranieri condannati per reati gravi, ponendo però una questione che supera ampiamente i confini nazionali e riguarda direttamente il futuro del rapporto tra sovranità statale, sicurezza pubblica e tutela europea dei diritti fondamentali: fino a quale punto uno Stato può rendere più severo l’allontanamento dello straniero autore di reati senza trasformare la condanna penale in un automatismo incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo?

    La domanda nasce dalla riforma sulle espulsioni presentata dal Governo danese il 30 gennaio 2026, con la quale Copenaghen ha dichiarato esplicitamente di voler aumentare il numero degli stranieri condannati che vengono allontanati dal territorio nazionale e, in particolare, di voler introdurre come principio generale l’espulsione dello straniero condannato ad almeno un anno di reclusione senza sospensione per reati gravi, tra i quali vengono espressamente richiamati la violenza aggravata e lo stupro. La posizione governativa è particolarmente significativa perché non nasconde il punto di conflitto: nello stesso documento ufficiale si riconosce che la tutela della vita privata e familiare prevista dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo può limitare, in alcuni casi, la possibilità di espellere cittadini stranieri che abbiano commesso reati, e si afferma apertamente l’intenzione di modificare l’equilibrio attualmente esistente tra i diritti individuali del condannato e la tutela delle vittime e della sicurezza della società danese.

    Non siamo quindi davanti alla consueta discussione sulla necessità di rendere più efficaci i rimpatri di persone prive di un titolo di soggiorno, perché la questione è molto più delicata: riguarda stranieri che possono vivere legalmente in Danimarca da molti anni, avere costruito una famiglia, avere figli cittadini danesi o essere arrivati nel Paese durante l’infanzia, ma che successivamente hanno commesso reati di gravità tale da indurre lo Stato a chiedersi se il legame costruito con la società ospitante debba continuare a prevalere sull’interesse collettivo all’allontanamento.

    La posizione del Governo danese è netta e viene formulata con un linguaggio politico altrettanto chiaro: le regole erano già state irrigidite nel 2025, prevedendo che una pena detentiva senza sospensione dovesse condurre all’espulsione salvo che ciò fosse certamente contrario agli obblighi internazionali della Danimarca, ma secondo l’esecutivo questa impostazione non sarebbe ancora sufficiente, perché continuerebbero a esistere casi nei quali stranieri autori di reati gravi non vengono espulsi in ragione del peso attribuito alla loro vita privata e familiare.

    È precisamente qui che entra in gioco l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La norma tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, ma non attribuisce allo straniero un diritto assoluto a non essere espulso; al contrario, l’ingerenza dello Stato può essere giustificata, tra l’altro, dalla tutela della sicurezza pubblica, dalla prevenzione dei reati e dalla protezione dei diritti altrui, purché sia prevista dalla legge e risulti necessaria e proporzionata rispetto allo scopo perseguito. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha quindi costruito negli anni una giurisprudenza particolarmente articolata, nella quale l’espulsione dello straniero condannato non viene né vietata in via generale né automaticamente consentita in presenza di una sentenza penale, ma deve essere sottoposta a una valutazione individuale che tenga insieme la gravità della condotta criminale e l’intensità dei legami costruiti con il Paese ospitante.

    A partire dalle note sentenze Boultif contro Svizzera e Üner contro Paesi Bassi, la Corte di Strasburgo ha elaborato una serie di criteri destinati a guidare questo giudizio di proporzionalità, tra i quali assumono particolare rilievo la natura e la gravità del reato, la durata della permanenza dello straniero nel Paese dal quale dovrebbe essere espulso, il tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta successiva, la situazione familiare, l’esistenza di figli, le conseguenze dell’allontanamento sui familiari e la consistenza dei legami sociali, culturali e familiari sia con lo Stato ospitante sia con quello di destinazione. Nel caso dei cosiddetti settled migrants, cioè di persone che hanno trascorso nel Paese ospitante gran parte della propria vita, e soprattutto quando l’arrivo sia avvenuto durante l’infanzia, la Corte richiede ragioni particolarmente serie per giustificare l’espulsione.

    Questo non significa che uno straniero fortemente radicato non possa mai essere espulso.

    Significa, piuttosto, che quanto più intensa è la sua integrazione nella società ospitante, tanto più grave dovrà essere l’interesse pubblico capace di giustificare la rottura di quel legame.

    Ed è proprio su questo bilanciamento che la Danimarca vuole incidere.

    Nel documento governativo del gennaio 2026 si sostiene che debba essere attribuito maggiore rilievo alla natura e alla gravità del reato e minore peso al legame dello straniero con il Paese ospitante e con quello di origine, richiamando anche un’iniziativa sviluppata insieme all’Italia e una posizione sostenuta da una maggioranza di Stati del Consiglio d’Europa nel dicembre 2025, con l’obiettivo politico dichiarato di orientare l’evoluzione futura dell’interpretazione dell’articolo 8.

    Il punto è estremamente interessante, perché mostra che la Danimarca non intende semplicemente violare la Convenzione, ma cerca piuttosto di spostare il punto di equilibrio all’interno della Convenzione stessa, sfruttando il margine interpretativo che inevitabilmente accompagna un diritto, come quello alla vita privata e familiare, che non ha carattere assoluto.

    È una distinzione essenziale.

    Uno Stato può legittimamente sostenere davanti alla Corte europea che, di fronte a determinati reati, la tutela della sicurezza pubblica debba pesare più di quanto abbia pesato in passato, così come può modificare la propria legislazione affinché i giudici nazionali attribuiscano maggiore rilievo alla gravità delle condotte criminali; ciò che non può fare è eliminare completamente la valutazione individuale, perché l’articolo 8 richiede che il rapporto tra interesse pubblico e diritti della persona venga verificato concretamente e non sostituito da una presunzione assoluta secondo la quale una determinata pena comporti necessariamente, e in ogni circostanza, l’espulsione.

    La stessa giurisprudenza recente relativa proprio alla Danimarca dimostra quanto il confine sia sottile. In un procedimento riguardante uno straniero stabilmente residente nel Paese da oltre ventuno anni e condannato per reati gravi, la Corte europea ha ritenuto compatibile con l’articolo 8 l’espulsione accompagnata da un divieto di reingresso di dodici anni, valorizzando il fatto che i giudici danesi avessero effettuato una valutazione esplicita e approfondita della proporzionalità e avessero ridotto la durata del divieto proprio per evitare una violazione degli obblighi internazionali della Danimarca. Strasburgo ha però contemporaneamente precisato che un divieto formalmente temporaneo non può essere utilizzato artificiosamente per rendere proporzionata un’espulsione quando la possibilità futura di rientrare nel Paese sia puramente teorica, perché in quel caso la misura finirebbe per equivalere sostanzialmente a un divieto permanente.

    Questa pronuncia è particolarmente significativa perché dimostra che la CEDU non impedisce affatto agli Stati di adottare politiche severe nei confronti degli stranieri condannati, ma pretende che quella severità sia accompagnata da un procedimento giuridico capace di dimostrare perché, nel caso concreto, l’interesse della collettività debba prevalere sul diritto alla vita privata e familiare.

    Esiste però un limite ancora più importante, sul quale nessuna riforma nazionale e nessuna diversa ponderazione politica possono intervenire: l’articolo 3 della Convenzione europea.

    Quando esistono motivi seri per ritenere che una persona, se allontanata verso un determinato Paese, sarebbe esposta a un rischio reale di tortura oppure di trattamenti inumani o degradanti, lo Stato non può procedere all’espulsione. In questo ambito il bilanciamento cambia completamente, perché non è possibile contrapporre il pericolo rappresentato dallo straniero alla gravità del trattamento che potrebbe subire nel Paese di destinazione: il divieto derivante dall’articolo 3 ha carattere assoluto e la Corte europea richiede alle autorità nazionali di verificare concretamente il rischio prima di eseguire l’allontanamento.

    La differenza tra articolo 8 e articolo 3 è quindi fondamentale per comprendere fino a dove possa realmente arrivare la riforma danese.

    Nel primo caso esiste uno spazio politico e giuridico nel quale la Danimarca può legittimamente tentare di spostare il bilanciamento verso una maggiore tutela della sicurezza pubblica, soprattutto di fronte a reati particolarmente gravi e quando i giudici nazionali motivino accuratamente la decisione; nel secondo caso, invece, non esiste alcuna politica di maggiore severità capace di consentire un allontanamento verso un luogo nel quale la persona rischierebbe concretamente torture o trattamenti contrari alla dignità umana.

    È proprio questa distinzione che rende il caso danese particolarmente importante per il paradigma Integrazione o ReImmigrazione, perché costringe a chiarire una questione sulla quale qualsiasi proposta seria di politica migratoria deve prendere posizione: sostenere che il rimpatrio debba essere effettivo non significa sostenere che debba essere automatico, così come affermare che uno straniero autore di reati gravi possa perdere il diritto a consolidare la propria presenza non significa eliminare i limiti che lo Stato di diritto pone all’esercizio del potere pubblico.

    La ReImmigrazione, se vuole rappresentare un modello concretamente applicabile e non uno slogan, deve necessariamente operare all’interno di questi confini.

    Uno straniero che vive stabilmente in un Paese, lavora, conosce la lingua, ha costruito una famiglia e partecipa alla società presenta normalmente indici molto forti di integrazione, ma questa integrazione non può essere considerata indipendentemente dalla condotta successiva, perché la commissione di reati particolarmente gravi incide inevitabilmente sul rapporto che la persona ha costruito con la comunità e può modificare radicalmente il giudizio sulla sostenibilità della sua permanenza.

    L’integrazione, infatti, non può essere misurata soltanto attraverso il lavoro o il reddito.

    Il rispetto dell’ordinamento deve costituirne una componente essenziale, pur senza cadere nell’errore opposto di considerare qualsiasi violazione penale come prova definitiva di mancata integrazione, dal momento che esiste una differenza evidente tra un episodio isolato di modesta gravità e una condanna per violenza grave, stupro, criminalità organizzata o altri delitti capaci di incidere profondamente sulla sicurezza collettiva.

    La Danimarca pone dunque una questione che merita di essere affrontata senza semplificazioni: se uno straniero, anche stabilmente residente, commette un reato di eccezionale gravità, fino a quale punto la lunga permanenza, i legami familiari e il radicamento sociale devono continuare a impedirne l’espulsione?

    Non esiste una risposta semplice, ed è precisamente per questo che il diritto europeo ha scelto la proporzionalità invece dell’automatismo.

    La sicurezza pubblica è un interesse legittimo e può prevalere sulla vita privata e familiare; ma deve essere dimostrato, caso per caso, perché in quella determinata situazione debba prevalere.

    La scelta danese di fissare come regola generale l’espulsione degli stranieri condannati ad almeno un anno di reclusione per determinati reati gravi potrà quindi rappresentare un significativo irrigidimento della politica nazionale, ma la sua compatibilità convenzionale dipenderà inevitabilmente dal modo in cui quella regola verrà applicata dai giudici e, soprattutto, dalla permanenza di un reale spazio per la valutazione individuale.

    C’è poi un secondo aspetto che merita attenzione, perché una politica delle espulsioni non può essere valutata soltanto sulla base del numero delle decisioni adottate.

    Il Governo danese sottolinea che alla fine del 2025 erano meno di mille gli stranieri con una procedura di allontanamento ancora pendente, circa la metà rispetto al 2020, e riferisce che nel solo 2025 le autorità hanno allontanato quasi 2.500 cittadini stranieri privi di un soggiorno legale; la riforma prevede quindi ulteriori strumenti destinati non soltanto a pronunciare più espulsioni, ma a renderne concretamente possibile l’esecuzione, anche attraverso la cooperazione con i Paesi di origine e maggiori incentivi alla partenza volontaria.

    Questo passaggio è fondamentale anche per il dibattito italiano.

    Una politica migratoria che produce migliaia di decisioni di espulsione non eseguite non è necessariamente severa, perché può essere semplicemente inefficiente; allo stesso modo, una politica che tenta sistematicamente di superare i limiti convenzionali e produce provvedimenti successivamente annullati dai giudici non rafforza lo Stato, ma rischia di aumentare il contenzioso, allungare i tempi e rendere ancora più difficile l’esecuzione delle decisioni che sarebbero invece giuridicamente sostenibili.

    La vera forza di una politica di ReImmigrazione dovrebbe quindi essere misurata non dalla quantità degli ordini di espulsione, ma dalla capacità di individuare rapidamente i casi nei quali l’allontanamento è necessario, costruire provvedimenti proporzionati e adeguatamente motivati, rispettare i limiti inderogabili della Convenzione ed eseguire effettivamente le decisioni che superano il controllo giurisdizionale.

    È qui che il modello danese diventa realmente interessante.

    Copenaghen vuole portare la propria legislazione fino al confine consentito dagli obblighi internazionali e, contemporaneamente, vuole tentare di spostare quel confine attraverso un diverso orientamento europeo sull’articolo 8; può farlo, perché il diritto convenzionale non è immobile e l’interpretazione della proporzionalità evolve anche attraverso il dialogo tra Stati e Corte europea, ma resta una differenza fondamentale tra andare fino al limite della Convenzione e pretendere di poter governare come se quel limite non esistesse.

    La prima è una scelta politica legittima.

    La seconda sarebbe una rottura dello Stato di diritto.

    Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione deve collocarsi precisamente dentro questa distinzione, perché una politica migratoria credibile deve essere capace di riconoscere pienamente l’integrazione di chi costruisce la propria vita nel Paese e rispetta le regole, ma deve anche poter affermare che la commissione di reati di particolare gravità può incidere profondamente sulla possibilità di continuare a far parte della società ospitante, purché la decisione venga assunta individualmente, nel rispetto della proporzionalità e senza mai superare quei divieti assoluti che rappresentano uno dei fondamenti della civiltà giuridica europea.

    La Danimarca sta dunque cercando di rendere più severa la risposta dello Stato nei confronti degli stranieri condannati, ma il risultato più importante di questa esperienza potrebbe non essere il numero delle persone che verranno effettivamente espulse; potrebbe essere, piuttosto, la definizione del nuovo punto di equilibrio europeo tra il diritto dello Stato a proteggere la propria comunità e il principio secondo cui anche la persona che ha commesso un grave reato conserva diritti che il potere pubblico non può semplicemente cancellare.

    È su quel confine, molto più che sugli slogan, che si giocherà il futuro della politica europea dei rimpatri.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

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  • Il Giappone tassa la stabilità: 200.000 yen per la residenza permanente

    Il Giappone ha scelto di far pagare molto di più agli stranieri il costo della propria stabilità. Il 25 agosto il Governo ha adottato l’ordinanza che, dal 1° ottobre, sostituirà l’attuale tariffa uniforme di 6.000 yen per il rinnovo o il cambiamento dello status di soggiorno con importi graduati secondo la durata del permesso: 10.000 yen fino a tre mesi, 33.000 yen per un anno, 64.000 yen da tre a meno di cinque anni e 75.000 yen per almeno cinque anni. Il salto più vistoso riguarda la residenza permanente: da 10.000 a 200.000 yen, come riportano The Japan Times e TV Asahi.

    La contraddizione è evidente. Un Paese che, per ragioni demografiche e produttive, amplia il ricorso ai lavoratori stranieri decide contemporaneamente di rendere molto più oneroso il consolidamento della loro posizione giuridica. Più lunga è la permanenza autorizzata, maggiore diventa il prezzo del provvedimento. Non si colpisce l’ingresso irregolare: si aumenta il costo sopportato da chi rinnova regolarmente il proprio titolo e da chi chiede di trasformare una presenza ormai stabile in residenza permanente.

    Il passaggio non nasce da una semplice decisione amministrativa. La legge giapponese n. 32 del 2026, approvata il 29 maggio e promulgata il 5 giugno, ha innalzato i limiti entro i quali il Governo può determinare le tariffe: fino a 100.000 yen per cambiamento e rinnovo dello status e fino a 300.000 yen per la residenza permanente. L’ordinanza stabilisce ora gli importi effettivi. Il pagamento non sostituisce naturalmente i requisiti sostanziali previsti dalla disciplina dell’immigrazione: resta il corrispettivo dovuto per il provvedimento, non un titolo acquistabile con il denaro.

    Il Governo sostiene che l’aumento serva a finanziare l’amministrazione dell’immigrazione e anche programmi destinati alla lingua giapponese e alla convivenza ordinata. È proprio qui che la decisione diventa politicamente interessante. L’integrazione viene presentata come obiettivo pubblico, ma una parte crescente del suo costo viene trasferita sulle persone che devono integrarsi. Il principio del “beneficiario pagatore” può apparire lineare nei conti dello Stato; lo è molto meno quando il beneficiario è un lavoratore o un nucleo familiare che ha già contribuito attraverso imposte, lavoro e consumi.

    Dopo la consultazione pubblica, l’Agenzia per i servizi dell’immigrazione ha ampliato le ipotesi di riduzione. Per chi si trovi in condizioni economiche paragonabili a quelle richieste per l’assistenza pubblica e presenti anche esigenze umanitarie, la tariffa potrà scendere a 10.000 yen per rinnovi e cambiamenti e a 20.000 yen per la residenza permanente. Sono stati inclusi, tra gli altri, alcuni genitori soli di figli giapponesi e situazioni nelle quali il diniego della permanenza produrrebbe conseguenze inumane. Ma la riduzione richiede condizioni cumulative e, secondo la stampa locale, rischia di lasciare fuori gran parte dei richiedenti asilo privi dello specifico sostegno economico considerato dalle linee guida.

    Il problema non è sostenere che ogni procedura debba essere gratuita. È capire che cosa lo Stato intenda realmente misurare. Una tariffa proporzionata alla durata del titolo non verifica lingua, autonomia, osservanza delle regole, continuità lavorativa o partecipazione alla comunità. Misura soltanto la capacità immediata di pagare. Per la residenza permanente la distanza è ancora più netta: il vaglio giuridico e amministrativo può accertare la solidità della permanenza, mentre il prezzo elevato introduce una selezione economica ulteriore e indistinta.

    La prospettiva di “Integrazione o ReImmigrazione” impone di distinguere con chiarezza le posizioni. Chi non possiede un titolo deve essere sottoposto alle procedure previste dall’ordinamento; chi ha diritto a restare deve poter percorrere un cammino esigente di integrazione effettiva. Trasformare il rinnovo regolare in un esborso crescente non rafforza automaticamente nessuno dei due versanti. Può invece rendere più fragile proprio la posizione di chi tenta di restare dentro il sistema.

    Il Giappone mostra così un rischio che riguarda molti ordinamenti: chiamare “governo dell’immigrazione” ciò che è soprattutto trasferimento di costi. La permanenza stabile deve essere selettiva nei requisiti, rigorosa nei controlli e seria nell’integrazione; non può diventare un lusso amministrativo. Se lo Stato vuole una convivenza ordinata, deve pretendere responsabilità dagli stranieri. Ma deve anche assumersi la propria.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Sánchez apre alla regolarizzazione, Ceuta esplode. E adesso il conto lo paga l’Europa

    Prima la scelta politica di procedere a una vasta regolarizzazione degli stranieri presenti irregolarmente in Spagna. Poi, alla fine di luglio, circa 80.000 persone attraversano in due giorni la frontiera di Ceuta. Adesso Madrid cerca la solidarietà europea per affrontare le conseguenze economiche, sociali e amministrative di una crisi che la piccola città autonoma non è evidentemente in grado di sostenere da sola.

    Naturalmente nessuno può affermare seriamente che ottantamila persone siano entrate a Ceuta esclusivamente perché Pedro Sánchez ha deciso di regolarizzare gli immigrati irregolari.

    Ma sarebbe altrettanto poco serio sostenere che le politiche migratorie adottate da uno Stato europeo non producano alcun messaggio al di fuori dei suoi confini.

    Ed è precisamente questa la contraddizione che la Spagna oggi non vuole affrontare.

    Quando un Governo annuncia una grande regolarizzazione, la notizia non rimane dentro le Gazzette ufficiali. Attraversa il Mediterraneo.

    Arriva sui social network, nelle comunità di origine, nelle reti familiari e inevitabilmente anche nelle mani dei trafficanti. E ciò che arriva dall’altra parte del mare non è la disciplina giuridica della sanatoria, con requisiti, termini e condizioni.

    Il messaggio è molto più semplice: la Spagna regolarizza gli irregolari.

    Non è una considerazione ideologica. È esattamente il meccanismo attraverso il quale lo stesso Governo spagnolo sta cercando di spiegare almeno una parte della crisi di Ceuta. Madrid ritiene infatti che l’ingresso di massa sia stato favorito da un effetto chiamata prodotto dalle reti criminali e moltiplicato attraverso i social network. Le cause restano controverse e il ruolo del Marocco è ancora oggetto di discussione, ma persino il Governo riconosce dunque che un’informazione, quando circola nelle reti migratorie, può contribuire a mettere in movimento migliaia di persone.

    E allora la domanda diventa inevitabile.

    Perché la propaganda delle mafie dovrebbe produrre un effetto chiamata mentre l’annuncio di una regolarizzazione di massa dovrebbe essere completamente neutrale?

    Ventidue governi europei hanno già contestato alla Spagna proprio questo punto, sostenendo che la regolarizzazione abbia prodotto un pull factor. Non è la prova scientifica che la decisione di Sánchez abbia causato l’assalto a Ceuta. Ma dimostra che il problema politico esiste ed è ormai apertamente europeo.

    Qui emerge un’altra questione che Madrid farebbe bene a non liquidare come mancanza di solidarietà.

    La Spagna ha certamente competenza sulle proprie politiche di regolarizzazione. Ma appartiene contemporaneamente allo spazio europeo di libera circolazione.

    Le conseguenze potenziali di una politica migratoria nazionale non rimangono necessariamente nazionali.

    Chi viene regolarizzato in Spagna entra progressivamente in uno spazio economico, sociale e giuridico che non termina ai Pirenei. Ed è quindi comprensibile che gli altri governi europei pretendano almeno di avere voce quando una scelta nazionale può produrre conseguenze sull’intero sistema.

    Non si può rivendicare la sovranità nazionale quando si decide chi regolarizzare e invocare immediatamente la solidarietà europea quando bisogna pagare le conseguenze di una crisi migratoria.

    Ceuta rende questa contraddizione brutalmente visibile.

    La città conta appena 83.000 abitanti. In quarantotto ore ha visto attraversare il proprio territorio una massa di persone quasi equivalente alla sua intera popolazione. Circa il 90% è successivamente rientrato in Marocco, ma migliaia sono rimaste sul territorio, tra cui circa 2.500 minori e altrettanti potenziali richiedenti asilo.

    A quel punto lo Stato deve intervenire.

    E l’Europa deve aiutare.

    Perché abbandonare Ceuta sarebbe altrettanto irresponsabile. I minori devono essere protetti, le domande di asilo devono essere esaminate, le persone devono essere identificate e la città deve essere messa nelle condizioni di tornare alla normalità.

    Ma pagare l’emergenza non significa assolvere la politica che l’ha preceduta.

    È questo il punto che rischia di scomparire.

    L’Europa continua infatti a intervenire quando il problema è già esploso: fondi straordinari, strutture di accoglienza, redistribuzioni, procedure emergenziali, rafforzamento amministrativo.

    Manca quasi sempre la domanda precedente: quale politica migratoria vogliamo costruire affinché l’emergenza non diventi il metodo ordinario di governo dell’immigrazione?

    La risposta non può essere la regolarizzazione periodica delle persone che riescono a permanere sufficientemente a lungo sul territorio.

    Perché in questo modo si introduce un principio pericoloso: chi riesce a superare la frontiera e a resistere abbastanza a lungo nell’irregolarità può ragionevolmente sperare che prima o poi la politica intervenga a sanare la sua posizione.

    Il paradigma dell’Integrazione o ReImmigrazione parte dal principio opposto.

    Chi ha diritto di restare deve essere messo immediatamente nelle condizioni di integrarsi.

    Chi chiede protezione deve ricevere una decisione rapida.

    Chi è vulnerabile deve essere tutelato.

    Chi intraprende un percorso di integrazione deve poter vedere riconosciuti progressivamente i risultati raggiunti.

    Ma chi non possiede un titolo per rimanere non può attendere indefinitamente sul territorio nella speranza della prossima regolarizzazione.

    Deve esistere anche il ritorno.

    È questa la parte della politica migratoria che l’Europa ha progressivamente trasformato in un’eccezione, mentre dovrebbe rappresentare la naturale conclusione di ogni procedimento nel quale venga definitivamente accertata l’assenza del diritto alla permanenza.

    Ceuta dimostra quanto possa costare non avere un sistema del genere.

    Non sappiamo ancora quale combinazione di fattori abbia portato 80.000 persone alla frontiera spagnola. Le ricostruzioni indicano condizioni socioeconomiche marocchine, social network, reti migratorie, trafficanti, tensioni diplomatiche e l’atteggiamento delle autorità di Rabat.

    Ma sappiamo una cosa.

    Le politiche migratorie producono aspettative.

    E uno Stato responsabile deve valutare quelle aspettative prima di adottare provvedimenti che riguardano centinaia di migliaia di persone.

    Sánchez ha scelto la strada della regolarizzazione.

    Oggi Ceuta affronta una crisi senza precedenti, Madrid mobilita risorse straordinarie e l’Europa viene chiamata a contribuire.

    La solidarietà europea è necessaria.

    Ma la solidarietà non può diventare il meccanismo attraverso il quale le conseguenze delle decisioni nazionali vengono automaticamente trasferite sugli altri Stati membri.

    Altrimenti il sistema produce un incentivo perverso: le politiche migratorie restano nazionali quando generano consenso politico; diventano europee quando arriva il conto.

    Ed è esattamente il contrario di ciò di cui avrebbe bisogno l’Europa.

    Avv. Fabio Loscerbo

    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Ceuta dimostra perché serve un Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione

    La crisi di Ceuta ha riportato l’Europa dentro una discussione che conosciamo fin troppo bene. Da una parte chi invoca il controllo delle frontiere e i rimpatri. Dall’altra chi ricorda che tra coloro che attraversano irregolarmente una frontiera possono esserci minori, richiedenti asilo e persone vulnerabili titolari di precise garanzie giuridiche.

    José Borrell ha scelto di stare apparentemente nel mezzo. Ha criticato duramente la reazione di numerosi governi europei alla crisi spagnola, ha difeso la necessità di rispettare i diritti dei minori e dei richiedenti protezione, ma contemporaneamente ha riconosciuto la necessità di difendere le frontiere esterne dell’Unione e di procedere al ritorno di chi non possiede un titolo per rimanere.

    Il problema è che continuiamo a discutere come se tutela e controllo fossero due politiche incompatibili. Non lo sono.

    Uno Stato può proteggere un minore e contemporaneamente chiedersi quale sarà il suo percorso nei successivi cinque anni. Può garantire il diritto d’asilo e nello stesso tempo pretendere che una domanda venga decisa rapidamente. Può riconoscere il diritto alla permanenza e contemporaneamente verificare se chi rimane stia realmente entrando nella comunità nazionale.

    È precisamente ciò che oggi manca.

    L’Europa ha costruito un gigantesco apparato per amministrare l’ingresso, l’accoglienza, la protezione e l’irregolarità. Molto meno ha costruito per governare ciò che avviene dopo.

    Il minore viene accolto. Viene inserito in una struttura. Frequenta la scuola o un percorso formativo. Raggiunge la maggiore età. A quel punto il sistema deve decidere che cosa fare della sua presenza.

    Ma dov’è l’amministrazione pubblica che segue unitariamente questo percorso? Chi verifica realmente se la lingua italiana è stata appresa? Chi misura la frequenza scolastica, la formazione professionale, l’inserimento sociale, il rispetto delle regole, la progressiva autonomia? E soprattutto: quali conseguenze produce il successo o il fallimento di quel percorso?

    È per rispondere a queste domande che l’Italia dovrebbe istituire un Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione.

    Non un Ministero delle espulsioni. Sarebbe una caricatura.

    Un’amministrazione centrale chiamata a governare l’intero ciclo della presenza dello straniero: ingresso, integrazione, verifica, stabilizzazione oppure ritorno.

    La prima funzione dovrebbe essere proprio quella che Borrell rivendica a Ceuta: la tutela.

    Un minore straniero non accompagnato deve essere protetto. Deve essere identificato correttamente. Deve avere un rappresentante. Deve frequentare la scuola. Deve avere accesso alle cure. Deve essere sottratto alle reti criminali, allo sfruttamento lavorativo e alla tratta. Deve essere verificata la possibilità di ricostruire i rapporti con la propria famiglia.

    Su questo uno Stato civile non dovrebbe arretrare di un centimetro.

    Ma proprio perché lo Stato investe risorse economiche, educative e sociali su quel ragazzo, ha il diritto e soprattutto il dovere di verificare che cosa produca quell’investimento.

    È qui che deve cominciare la seconda funzione: l’integrazione misurata.

    Per un minore non può naturalmente significare ciò che significa per un adulto. Non gli si può chiedere autonomia economica o stabilità lavorativa. Si possono però osservare altri elementi: frequenza scolastica, apprendimento linguistico, partecipazione alla formazione, comportamento, inserimento sociale, rapporto con le istituzioni.

    Non per costruire una pagella dello straniero.

    Per capire se il percorso sta funzionando.

    Perché l’integrazione che non può essere verificata finisce inevitabilmente per diventare una parola vuota.

    Ed è a questo punto che emerge il grande equivoco delle politiche migratorie europee. L’integrazione viene considerata quasi esclusivamente un dovere dello Stato.

    Lo Stato deve offrire la scuola. Lo Stato deve offrire i corsi di lingua. Lo Stato deve finanziare l’accoglienza. Lo Stato deve favorire l’inserimento lavorativo.

    Tutto corretto.

    Ma l’integrazione è necessariamente un rapporto reciproco. Se la Repubblica ha il dovere di mettere una persona nelle condizioni di integrarsi, chi sceglie di costruire qui il proprio futuro deve avere il dovere di partecipare a quel percorso.

    È per questo che il paradigma dell’Integrazione o ReImmigrazione propone di trasformare l’integrazione da aspirazione politica a categoria giuridicamente rilevante.

    E qui arriviamo alla terza funzione del Ministero: decidere.

    Se il percorso funziona, lo Stato deve riconoscerlo. Una persona che impara la lingua, studia, lavora, rispetta le regole e costruisce relazioni sociali stabili deve poter vedere progressivamente consolidata la propria posizione.

    L’integrazione deve produrre conseguenze positive.

    Ma deve valere anche il principio contrario.

    Se l’integrazione fallisce, questo fallimento non può essere giuridicamente irrilevante.

    Quando non sussiste un autonomo diritto alla permanenza e quando lo Stato ha realmente offerto gli strumenti necessari per costruire un percorso di inserimento, deve poter essere presa in considerazione la strada del ritorno.

    Naturalmente non esistono automatismi, soprattutto quando si parla di minori. Il superiore interesse del minore deve essere valutato individualmente. Devono essere considerate la situazione familiare, le condizioni nel Paese d’origine, la possibilità di un’accoglienza adeguata, eventuali esigenze di protezione e ogni altro diritto fondamentale coinvolto.

    Misurare l’integrazione non significa cancellare il diritto. Significa far entrare il diritto anche nella valutazione dell’integrazione.

    È precisamente per questo che serve un’amministrazione specializzata.

    Oggi una parte della gestione appartiene alle Questure, una ai servizi sociali, una ai Comuni, una al sistema scolastico, una alle Commissioni territoriali, una all’amministrazione del lavoro e un’altra ancora alla giurisdizione.

    Ognuno vede un pezzo.

    Quasi nessuno vede il percorso.

    Un Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione dovrebbe invece seguire proprio quel percorso, raccogliere gli indicatori, coordinare le amministrazioni, pubblicare annualmente i risultati delle politiche di integrazione e costruire programmi individualizzati quando emergono situazioni di fragilità.

    E dovrebbe avere il coraggio di arrivare alla conclusione del procedimento.

    Protezione quando serve. Integrazione quando è possibile. Stabilizzazione quando riesce. Ritorno quando fallisce e non esiste un diritto alla permanenza.

    Ceuta ci ricorda che le frontiere devono essere controllate. Borrell ci ricorda correttamente che dietro una frontiera esistono persone e diritti.

    Ma entrambe le affermazioni rimangono incomplete se continuiamo a ignorare ciò che accade negli anni successivi.

    L’Europa non ha bisogno di scegliere tra umanità e controllo.

    Ha bisogno di un sistema capace di proteggere, integrare, verificare e infine decidere.

    Perché accogliere senza sapere dove si vuole arrivare non è una politica migratoria. È semplicemente rinviare il problema al governo successivo.

    Avv. Fabio Loscerbo

    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Attal rompe il tabù della Costituzione. L’Italia faccia lo stesso sull’integrazione

    La notizia che arriva dalla Francia non riguarda soltanto l’immigrazione. Riguarda qualcosa di molto più profondo: il diritto di una comunità nazionale di decidere quale politica migratoria perseguire e, se necessario, di scriverne i principi fondamentali nella propria Costituzione.

    Gabriel Attal, già primo ministro e ormai pienamente proiettato verso la competizione presidenziale del 2027, propone l’introduzione di quote limitative dell’immigrazione. Ma il passaggio politicamente più interessante è un altro. Attal riconosce che un simile progetto potrebbe richiedere una modifica della Costituzione francese e afferma di voler rompere proprio questo tabù.

    È qui che la discussione francese diventa interessante anche per l’Italia.

    Per troppo tempo in Europa abbiamo affrontato l’immigrazione come se esistessero soltanto due possibilità: aprire o chiudere le frontiere. Una contrapposizione comoda, buona per le campagne elettorali, ma largamente insufficiente quando si deve governare un fenomeno strutturale che modifica nel tempo la composizione sociale, culturale ed economica di un Paese.

    Attal pone una questione diversa: può essere la Costituzione stessa a stabilire i principi attraverso i quali una nazione governa l’immigrazione?

    La risposta non dovrebbe scandalizzare nessuno.

    Le Costituzioni non sono soltanto strumenti attraverso i quali vengono riconosciuti diritti individuali. Definiscono anche i principi fondamentali della convivenza, i doveri, le responsabilità e il rapporto tra individuo e comunità. La Costituzione italiana lo fa continuamente: parla di solidarietà, lavoro, famiglia, istruzione, difesa della Patria, contribuzione fiscale. Stabilisce diritti, ma stabilisce anche doveri.

    Eppure, quando arriviamo all’immigrazione, questo equilibrio sembra improvvisamente scomparire.

    Abbiamo costruito un sistema nel quale si parla moltissimo dei diritti dello straniero e troppo poco delle responsabilità che derivano dalla scelta di vivere stabilmente all’interno della comunità nazionale.

    È proprio questo squilibrio che occorre correggere.

    L’Italia dovrebbe aprire seriamente una discussione sull’introduzione nella Costituzione del dovere di integrazione.

    Non significa subordinare i diritti fondamentali dello straniero alla sua assimilazione culturale. Né significa pretendere che chi arriva rinunci alla propria identità, alla propria religione o alle proprie tradizioni. Significa affermare un principio molto più semplice: chi sceglie di costruire stabilmente la propria vita in Italia non è soltanto destinatario delle prestazioni e delle garanzie della Repubblica, ma diventa parte di una comunità verso la quale assume responsabilità precise.

    Conoscere progressivamente la lingua italiana. Rispettare non soltanto formalmente le leggi, ma i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale. Cercare, quando possibile, un’autonomia economica. Consentire ai figli di partecipare pienamente al sistema scolastico. Accettare la parità tra uomo e donna. Rispettare la libertà religiosa, compresa quella di chi decide di non professare alcuna religione. Riconoscere l’autorità dello Stato e delle sue istituzioni.

    Non sono pretese estremiste. Sono le condizioni minime perché società provenienti da esperienze culturali differenti possano continuare a vivere insieme senza trasformarsi progressivamente in comunità parallele.

    Il problema dell’attuale modello europeo è che l’integrazione viene quasi sempre considerata una responsabilità pubblica. Lo Stato deve integrare. I Comuni devono integrare. La scuola deve integrare. I servizi sociali devono integrare.

    Tutto vero.

    Ma manca quasi sempre l’altra metà dell’equazione: anche chi viene accolto deve partecipare attivamente alla propria integrazione.

    È questo il punto sul quale il paradigma dell’Integrazione o ReImmigrazione propone un cambio di prospettiva. L’integrazione non può continuare a essere un concetto astratto, dichiarato nei convegni e dimenticato nelle procedure amministrative. Deve diventare progressivamente verificabile, misurabile e giuridicamente rilevante.

    La Francia discute oggi di quote perché Attal sostiene che debba essere lo Stato a stabilire preventivamente quanta immigrazione possa essere accolta e quale immigrazione sia necessaria. È già un cambiamento importante rispetto alla gestione passiva dei flussi.

    Ma non basta.

    Decidere chi entra risolve soltanto metà del problema. Bisogna decidere che cosa chiediamo a chi rimane.

    Ed è precisamente qui che l’Italia potrebbe compiere un passo persino più avanzato rispetto alla proposta francese.

    Una riforma costituzionale potrebbe riconoscere contemporaneamente due principi: il dovere della Repubblica di favorire concretamente l’integrazione degli stranieri regolarmente e stabilmente presenti e il corrispondente dovere dello straniero di concorrere attivamente al proprio percorso di integrazione.

    Sarebbe un principio costituzionale di reciprocità.

    Lo Stato non potrebbe limitarsi a pretendere integrazione senza fornire gli strumenti necessari per realizzarla. Ma, allo stesso tempo, lo straniero non potrebbe più considerare l’integrazione come una possibilità rimessa esclusivamente alla propria volontà.

    Da quel principio potrebbero discendere politiche molto concrete: percorsi linguistici effettivi, formazione civica, verifica periodica dell’integrazione, strumenti di accompagnamento sociale e lavorativo e una progressione dei titoli di soggiorno nella quale alla maggiore stabilità dei diritti corrisponda una maggiore verifica dell’effettivo inserimento nella comunità nazionale.

    Naturalmente tutto questo dovrebbe essere costruito nel rispetto dei diritti fondamentali, della Costituzione, della CEDU e del diritto dell’Unione europea. Ma proprio per questo la discussione deve uscire dalla propaganda ed entrare nel terreno del diritto costituzionale.

    Attal, dalla Francia, ha almeno avuto il merito di porre una questione che fino a qualche anno fa sarebbe stata considerata impronunciabile: se la Costituzione impedisce di costruire una politica migratoria ritenuta necessaria, si può discutere democraticamente anche della Costituzione.

    L’Italia dovrebbe raccogliere quella provocazione e andare oltre.

    Non abbiamo bisogno di scrivere in Costituzione quanti stranieri debbano entrare ogni anno. Abbiamo bisogno di stabilire qualcosa di ancora più importante: che cosa significhi entrare stabilmente a far parte della comunità italiana.

    Perché una politica migratoria seria non può fermarsi alla frontiera.

    La vera questione comincia il giorno dopo.

    Avv. Fabio Loscerbo

    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Stati Uniti, chiedere asilo diventa una prova d’inganno: verso la revoca di 200.000 visti

    Il Dipartimento di Stato americano si prepara a revocare, su base progressiva, i visti turistici e d’affari B1 e B2 di un numero potenzialmente vicino a 200.000 stranieri che, dopo essere entrati negli Stati Uniti, hanno presentato domanda d’asilo. La misura, rivelata il 24 agosto dall’Associated Press sulla base di documenti interni e confermata nelle sue linee essenziali da un portavoce del Dipartimento di Stato, diventerebbe la più vasta revoca collettiva di visti nella storia americana.

    La premessa politica non è priva di fondamento: i visti B1 e B2 sono rilasciati per permanenze temporanee e presuppongono che il richiedente dimostri di non voler stabilirsi negli Stati Uniti. Se qualcuno ottiene il visto dichiarando una visita breve mentre ha già programmato di chiedere asilo, l’amministrazione ha il dovere di accertare l’eventuale falsa rappresentazione. Ma una domanda d’asilo successiva all’ingresso non dimostra automaticamente che l’intenzione originaria fosse fraudolenta: la persecuzione può emergere, aggravarsi o diventare concretamente percepibile anche dopo il rilascio del visto.

    Il potere di revoca esiste ed è molto ampio. La sezione 221(i) dell’Immigration and Nationality Act, codificata in 8 U.S.C. § 1201(i), consente al funzionario consolare o al Segretario di Stato di revocare discrezionalmente un visto già emesso; il regolamento 22 C.F.R. § 41.122 disciplina anche la revoca provvisoria e la registrazione della decisione nel sistema consolare. Il Dipartimento di Stato decide quindi sulla validità del documento di viaggio, mentre il Department of Homeland Security e gli organi dell’immigrazione gestiscono ammissione, soggiorno, asilo ed eventuale allontanamento.

    È proprio questa divisione di competenze a mostrare la prima contraddizione. Un visto permette di presentarsi alla frontiera e chiedere l’ammissione, ma non coincide con il titolo che determina per quanto tempo una persona possa rimanere nel Paese, come chiarisce lo stesso Dipartimento di Stato. Secondo i funzionari citati dall’AP, la revoca non produrrebbe infatti una deportazione immediata: molti interessati verrebbero riclassificati, perderebbero la possibilità di utilizzare il visto per futuri ingressi, ma la loro domanda di protezione resterebbe da decidere.

    La seconda contraddizione è ancora più netta. La sezione 208 dell’INA, 8 U.S.C. § 1158(a)(1), stabilisce che lo straniero presente negli Stati Uniti può domandare asilo indipendentemente dal proprio status. L’ordinamento americano separa dunque il diritto di chiedere protezione dall’eventuale violazione delle condizioni d’ingresso. Trasformare la mera presentazione della domanda nella prova generale di un inganno significa sovrapporre due questioni diverse: se il visto sia stato ottenuto con dichiarazioni false e se la persona rischi oggi persecuzioni nel Paese d’origine.

    L’amministrazione sostiene di voler chiudere una scorciatoia utilizzata per aggirare le regole dell’immigrazione. Il problema esiste e non deve essere negato: domande strumentali, procedure lente e controlli incapaci di distinguere rapidamente i casi fondati da quelli infondati svuotano la credibilità dell’asilo. Tuttavia il numero evocato — fino a 200.000 revoche, dopo circa 175.000 visti già cancellati negli ultimi diciotto mesi per ragioni diverse — mostra che non si tratta più di accertamenti individuali isolati, ma dell’impiego della revoca come strumento generale di politica migratoria. La misura non è ancora definitiva e il numero effettivo resta, secondo il portavoce Tommy Pigott, variabile.

    Un sistema serio dovrebbe fare ciò che la revoca del visto, da sola, non può fare: esaminare rapidamente la domanda, riconoscere la protezione quando ne ricorrono i presupposti, accompagnare alla permanenza legale e all’integrazione chi ha titolo a restare, respingere le istanze infondate e rendere effettivo il ritorno di chi non possiede un’altra base giuridica per soggiornare. La frode va provata e sanzionata; l’asilo va deciso. Confondere i due piani rischia di produrre soltanto un nuovo gruppo di persone formalmente private del visto ma ancora sospese nel procedimento.

    Washington vuole dimostrare che l’ingresso temporaneo non può essere trasformato impunemente in permanenza indefinita. È un obiettivo legittimo. Ma l’enforcement è credibile quando distingue, decide e produce conseguenze giuridiche coerenti. Revocare in massa il documento senza risolvere la posizione sostanziale può apparire una stretta; in realtà rischia di sostituire il governo dell’immigrazione con un’altra forma di limbo amministrativo.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Bologna è davvero integrata? I dati quartiere per quartiere

    Bologna si presenta come una città accogliente, interculturale e capace di includere una popolazione sempre più diversificata. Ma l’integrazione non può essere valutata soltanto attraverso dichiarazioni politiche, progetti finanziati o iniziative simboliche. Deve essere verificata osservando come la popolazione si distribuisce sul territorio, quali differenze economiche emergono e se alcune zone della città concentrano in misura maggiore fragilità sociali e demografiche.

    I dati ufficiali disponibili mostrano che Bologna non è una realtà uniforme.

    Al 31 dicembre 2024 la città contava 392.791 residenti, dei quali 61.601 cittadini stranieri, pari al 15,7% della popolazione. Ciò significa che quasi un abitante ogni sei possiede una cittadinanza diversa da quella italiana. Ma la percentuale cambia sensibilmente passando da un quartiere all’altro.

    Il quartiere con la presenza straniera più elevata è il Navile. Su 69.930 residenti, 14.837 hanno cittadinanza straniera: circa il 21,2%, più di un residente ogni cinque. Segue San Donato-San Vitale, dove gli stranieri sono 12.488 su 67.490 abitanti, pari a circa il 18,5%. Borgo Panigale-Reno registra 9.789 stranieri su 61.080 residenti, il 16%, sostanzialmente in linea con la media cittadina.

    La presenza è invece più contenuta a Savena, con 8.158 stranieri su 59.662 residenti, pari al 13,7%; a Porto-Saragozza, dove sono 8.412 su 69.477, circa il 12,1%; e soprattutto a Santo Stefano, con 7.593 stranieri su 64.405 residenti, pari all’11,8%.

    La distanza tra Navile e Santo Stefano sfiora quindi dieci punti percentuali. Non è un dettaglio statistico. Significa che la trasformazione demografica della città non viene assorbita nello stesso modo da tutti i territori. Alcuni quartieri sostengono una presenza straniera quasi doppia rispetto ad altri.

    Questo dato non dimostra da solo l’esistenza di una mancata integrazione. Una maggiore presenza straniera può dipendere dai prezzi delle abitazioni, dalla disponibilità di alloggi, dalla vicinanza ai luoghi di lavoro, dalle reti familiari e dalla composizione storica del quartiere. Ma proprio per questo il Comune dovrebbe verificare se alla concentrazione demografica corrispondano anche differenze nell’accesso alla scuola, nel reddito, nell’occupazione, nella casa e nei servizi sociali.

    I dati sul lavoro mostrano infatti una distanza persistente tra cittadini italiani e stranieri.

    A livello comunale, sulla base del Censimento 2021, il tasso di occupazione delle persone tra i 15 e i 64 anni era pari al 71,7% tra gli italiani e al 62% tra gli stranieri: quasi dieci punti percentuali di differenza.

    Il divario è presente in tutti i quartieri.

    A Borgo Panigale-Reno il tasso di occupazione era del 72,5% tra gli italiani e del 62,9% tra gli stranieri. Al Navile, il quartiere con la maggiore incidenza di residenti stranieri, il dato scendeva dal 72,1% degli italiani al 61,6% degli stranieri.

    A Porto-Saragozza il tasso era del 73,3% per gli italiani e del 62,5% per gli stranieri. A San Donato-San Vitale, altro quartiere ad alta presenza straniera, si passava dal 70,8% al 60,4%, il dato più basso tra quelli rilevati nelle schede comunali.

    Anche a Santo Stefano, nonostante una minore concentrazione demografica, il tasso di occupazione degli stranieri si fermava al 61,2%, contro il 69,6% degli italiani. A Savena, invece, raggiungeva il 64,3%, il valore più elevato tra i sei quartieri, pur restando inferiore a quello complessivo della popolazione italiana.

    I dati sono riferiti al Censimento 2021 e non descrivono automaticamente la situazione del 2026. Restano tuttavia gli ultimi indicatori omogenei pubblicati dal Comune per il confronto tra quartieri. E mostrano che la semplice residenza non coincide con una piena integrazione economica.

    Il reddito conferma il problema.

    Nel 2023 il reddito mediano degli stranieri era pari a 14.429 euro a Borgo Panigale-Reno, contro 24.219 euro degli italiani. Al Navile il confronto era tra 13.258 e 23.850 euro; a Porto-Saragozza tra 12.704 e 26.098 euro; a San Donato-San Vitale tra 12.377 e 23.704 euro; a Savena tra 13.211 e 25.018 euro.

    In alcuni quartieri il reddito mediano degli stranieri è quindi poco superiore alla metà di quello degli italiani.

    A livello cittadino il reddito mediano della popolazione straniera supera di poco i 12.300 euro annui, con una differenza particolarmente marcata tra uomini, circa 15.874 euro, e donne, circa 9.868 euro. Il tasso di occupazione delle donne straniere è del 50,1%, contro il 58,8% complessivo della popolazione straniera.

    Queste distanze hanno conseguenze concrete. Un reddito inferiore significa maggiore difficoltà nell’accesso alla casa, minore capacità di affrontare spese impreviste, maggiore esposizione alla precarietà lavorativa e più frequente necessità di ricorrere ai servizi pubblici.

    Non si può quindi affermare che Bologna sia integrata soltanto perché la popolazione straniera è numerosa, stabile e distribuita in tutti i quartieri.

    La presenza è un dato demografico. L’integrazione è un risultato sociale.

    Il confronto territoriale mostra inoltre una netta differenza nella composizione culturale ed economica generale dei quartieri. A Santo Stefano il 44,76% della popolazione con almeno nove anni possiede una laurea o un titolo accademico; a Porto-Saragozza la quota è del 40,70%. A Borgo Panigale-Reno scende al 20,20% e al Navile al 22,92%. San Donato-San Vitale e Savena si collocano intorno al 27%.

    Questi dati riguardano l’intera popolazione, non soltanto gli stranieri. Ma aiutano a comprendere che Bologna presenta quartieri con strutture sociali molto diverse: alcuni caratterizzati da redditi e livelli di istruzione più elevati, altri più esposti a lavori meno qualificati, fragilità economiche e maggiore pressione sui servizi.

    È proprio nei quartieri con una maggiore incidenza straniera che il Comune dovrebbe pubblicare indicatori specifici e aggiornati sull’integrazione.

    Non basta conoscere il numero dei residenti. Bisognerebbe sapere quanti stranieri hanno un’occupazione stabile, quanti vivono in condizioni di sovraffollamento, quanti minori incontrano difficoltà scolastiche, quante famiglie ricorrono continuativamente ai servizi sociali, quanti giovani abbandonano precocemente gli studi e quante persone raggiungono un’autonomia economica dopo l’uscita dai percorsi di accoglienza.

    Occorrerebbe inoltre verificare la distribuzione nelle singole zone e nelle aree statistiche. Un quartiere di quasi settantamila abitanti può contenere al proprio interno zone pienamente integrate e altre nelle quali si concentrano povertà, disagio abitativo, isolamento sociale e marginalità.

    La media del quartiere può quindi nascondere differenze ancora più profonde.

    Il rischio del modello Lepore è quello di considerare la pluralità demografica come una prova dell’integrazione già realizzata. Ma la pluralità descrive soltanto la compresenza di persone con origini differenti. Non dice nulla, da sola, sulla qualità dei rapporti sociali, sulla condivisione delle regole o sull’uguaglianza sostanziale delle opportunità.

    Una città può essere multietnica e, nello stesso tempo, socialmente segmentata.

    Può avere quartieri nei quali gruppi diversi vivono vicini senza costruire reali relazioni.

    Può presentare un elevato numero di lavoratori stranieri, ma concentrati nei settori meno tutelati e con redditi insufficienti.

    Può finanziare progetti interculturali, ma non sapere se riducano effettivamente le distanze economiche e scolastiche.

    Per questo Bologna dovrebbe istituire un vero Indice comunale dell’integrazione, articolato per quartiere e, quando possibile, per zona statistica.

    L’indice dovrebbe misurare almeno lingua, occupazione, reddito, stabilità lavorativa, autonomia abitativa, sovraffollamento, istruzione, dispersione scolastica, dipendenza dai servizi, legalità e partecipazione civica. Dovrebbe essere aggiornato periodicamente e consentire di confrontare nel tempo i risultati delle politiche comunali.

    L’obiettivo non sarebbe creare classifiche punitive tra quartieri o comunità. Sarebbe individuare dove l’integrazione funziona e dove invece occorrono interventi diversi.

    Il paradigma di Integrazione o ReImmigrazione parte da un principio semplice: non si può governare ciò che non viene misurato.

    Bologna conosce quanti stranieri risiedono nei singoli quartieri. Conosce i redditi, i tassi di occupazione e la struttura sociale dei territori.

    Ciò che ancora manca è una valutazione politica trasparente di quei dati.

    Navile e San Donato-San Vitale sostengono una presenza straniera sensibilmente superiore alla media cittadina. Santo Stefano e Porto-Saragozza ne ospitano una quota molto inferiore. I redditi degli stranieri sono nettamente più bassi di quelli degli italiani e il divario occupazionale permane in ogni quartiere.

    Questi numeri non dimostrano che Bologna abbia fallito in ogni percorso d’integrazione.

    Dimostrano però che non esiste una sola Bologna e che il modello comunale produce effetti territoriali differenti.

    Prima di definirsi una città integrata, Bologna dovrebbe quindi rispondere a una domanda più concreta:

    integrata dove, per chi e sulla base di quali risultati?

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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    «La libertà delle donne non può essere una condizione». A Venezia emerge il vero problema dell’integrazione Ci sono frasi che, soprattutto quando vengono pronunciate da chi ha scelto di partecipare alla vita politica italiana, non possono essere archiviate come semplici provocazioni, né liquidate come espressioni infelici estrapolate dal dibattito pubblico. Se confermate nel loro esatto…

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    A Comment on the Decree of the Tribunal of Bologna, Specialised Section for Immigration, International Protection and the Free Movement of European Union Citizens, 3 August 2026, Case No. 12455/2024 Fabio Loscerbo Abstract The decree issued by the Tribunal of Bologna on 3 August 2026 offers a significant contribution to the interpretation of complementary protection…

  • Cinque Paesi UE guardano al modello Albania. Ma prima dei rimpatri l’Europa deve superare la visione economicista dell’immigrazione

    Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, ha dichiarato oggi, 24 agosto 2026, che cinque Stati membri dell’Unione europea, oltre all’Italia, stanno lavorando a progetti ispirati al modello Albania, con l’obiettivo di realizzare in Paesi terzi strutture destinate alle pratiche, all’identificazione e all’espulsione degli immigrati irregolari. È un segnale politico importante: ciò che fino a pochi anni fa veniva presentato come una forzatura italiana sta entrando, almeno nelle intenzioni di diversi governi, dentro una nuova normalità europea.

    Il problema, però, è che se l’Europa si limita a discutere di dove collocare i centri di rimpatrio continua a intervenire alla fine di un processo che non ha mai realmente governato all’inizio. Il modello Albania può essere uno strumento. I rimpatri possono diventare più efficaci. Le procedure possono essere accelerate. Ma nessuna di queste misure risponde alla domanda fondamentale: quale immigrazione vuole l’Europa, in quale misura e soprattutto secondo quali criteri?

    È qui che dovrebbe essere messo in discussione un paradigma molto più radicato: la visione economicista dell’immigrazione.

    Per anni una parte consistente del dibattito europeo ha trattato l’arrivo di nuovi immigrati quasi come una conseguenza inevitabile di alcune equazioni economiche: diminuiscono le nascite, servono lavoratori; alcuni settori non trovano personale, servono immigrati; la popolazione invecchia, occorrono nuovi contribuenti. Il ragionamento può apparire lineare in un foglio Excel. Molto meno quando viene applicato a una società reale.

    Un immigrato non è soltanto un lavoratore. Porta con sé una storia personale, una lingua, una cultura, una famiglia, talvolta una religione, un sistema di relazioni e inevitabilmente una domanda di partecipazione alla comunità nella quale viene inserito. L’immigrazione produce effetti che vanno ben oltre il mercato del lavoro: incide sulla scuola, sull’abitazione, sui servizi sociali, sulla sanità, sulla sicurezza, sulle periferie, sulla composizione demografica e, nel lungo periodo, sulla stessa identità delle comunità nazionali.

    Continuare a ragionare esclusivamente in termini di fabbisogno di manodopera significa quindi commettere un errore politico prima ancora che economico. Un’impresa può avere bisogno oggi di diecimila lavoratori. Lo Stato deve invece chiedersi quale sarà l’effetto dell’ingresso e della permanenza di quelle persone tra dieci, venti o trent’anni. Il tempo dell’impresa e il tempo della comunità nazionale non coincidono.

    Non significa negare che l’economia abbia bisogno anche dell’immigrazione. Significa rimettere le cose nel loro ordine. Il fabbisogno produttivo deve essere uno degli elementi della politica migratoria, non il suo principio ordinatore. Prima viene la capacità della società di assorbire nuovi ingressi senza creare sacche permanenti di marginalità; viene la possibilità di garantire scuola, abitazione, sicurezza e percorsi linguistici; viene soprattutto la possibilità concreta di trasformare la presenza straniera in appartenenza sociale.

    Altrimenti accade ciò che l’Europa conosce ormai bene: si importa manodopera e qualche anno dopo ci si accorge di avere importato anche un problema di integrazione che nessuno aveva programmato di affrontare. A quel punto arrivano le periferie segregate, le seconde generazioni che faticano a riconoscersi pienamente nella società in cui sono nate, le tensioni identitarie e infine la reazione politica. E si tenta di risolvere a valle, attraverso i rimpatri, ciò che non è stato governato a monte.

    Anche il Piano Mattei, ricordato da Fidanza come strumento per favorire il diritto a non emigrare e contemporaneamente formare manodopera qualificata per le economie europee, contiene una parte importante della risposta, perché riconosce finalmente che lo sviluppo dei Paesi di origine deve diventare parte della politica migratoria europea. Ma anche qui occorre evitare che il punto di arrivo torni sempre a essere il medesimo: quanta forza lavoro possiamo trasferire dall’Africa all’Europa.

    La domanda dovrebbe essere rovesciata.

    Non quanti immigrati servono alla nostra economia, ma quante persone siamo realmente capaci di integrare.

    È su questa inversione che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione costruisce una prospettiva diversa. L’ingresso non dovrebbe essere determinato soltanto dal mercato, ma anche dalla capacità effettiva di integrazione della società; la permanenza non dovrebbe essere considerata un fatto meramente temporale, ma dovrebbe accompagnarsi a un percorso verificabile; e quando quel percorso fallisce stabilmente, lo Stato deve possedere strumenti giuridici e amministrativi capaci di trarne conseguenze reali.

    Il modello Albania, in questa prospettiva, può essere utile. Anche il nuovo orientamento europeo sui rimpatri può rappresentare un passo avanti rispetto all’immobilismo degli anni precedenti. Ma sarebbe un errore scambiare lo strumento con la politica.

    La vera svolta arriverà quando l’Europa smetterà di considerare l’immigrazione innanzitutto come una risposta ai bisogni dell’economia e tornerà a considerarla per ciò che realmente è: una trasformazione sociale che deve essere governata nel suo complesso.

    Solo allora i rimpatri saranno l’ultimo tassello di una politica coerente, anziché il tentativo tardivo di correggere ciò che non si è avuto il coraggio di programmare prima.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Papa Leone: «Prima dei confini ci sono le persone». Ma proprio le persone chiedono che l’immigrazione sia governata

    Il titolo scelto da il manifesto è destinato a circolare: «Papa Leone: le persone prima dei confini». La frase è reale. Leone XIV, intervenendo il 22 agosto al Meeting di Rimini, ha affermato che «prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone». Ma trasformare queste parole nell’ennesima contrapposizione tra umanità e frontiere significherebbe attribuire al Pontefice una conclusione che nel suo discorso semplicemente non c’è. Il Papa parlava di amicizia sociale, dignità umana e capacità dei popoli di incontrarsi, non dell’abolizione politica o giuridica dei confini.

    Ed è proprio qui che emerge una delle contraddizioni che da anni condizionano il dibattito europeo sull’immigrazione: si continua a presentare come alternativi principi che uno Stato serio dovrebbe invece tenere insieme. Da una parte la persona, dall’altra il confine; da una parte l’accoglienza, dall’altra il controllo; da una parte i diritti, dall’altra la sovranità. Ma il confine non è la negazione della persona. È lo strumento attraverso il quale una comunità politica stabilisce chi entra, a quali condizioni, con quali diritti e con quali doveri.

    La distinzione è stata resa ancora più chiara dal cardinale Matteo Zuppi, che nello stesso contesto ha osservato che «salvare tutti non significa che entrino tutti». È una precisazione decisiva. Salvare una vita umana in mare costituisce un obbligo che non può essere subordinato alla provenienza, allo status o alla possibilità futura di soggiornare. Ma da questo non deriva alcun diritto generalizzato e automatico alla permanenza sul territorio dello Stato. Sono due piani giuridicamente e politicamente diversi, che il dibattito pubblico continua troppo spesso a confondere.

    L’Europa ha pagato a lungo questa confusione. Per anni una parte delle istituzioni e del dibattito politico ha trattato il controllo delle frontiere quasi come qualcosa di incompatibile con la tutela dei diritti. Poi, davanti alla crescita dell’immigrazione irregolare, alle difficoltà di rimpatrio, alle tensioni sull’asilo e ai problemi di integrazione, gli stessi Stati hanno progressivamente riscoperto controlli, accordi con Paesi terzi e persino verifiche alle frontiere interne di Schengen. Il risultato è una politica migratoria che troppo spesso interviene quando il problema è già esploso, anziché governarlo prima.

    Eppure mettere davvero la persona al centro dovrebbe significare qualcosa di molto più concreto: sapere chi entra, conoscere la sua situazione individuale, distinguere chi ha diritto alla protezione da chi non lo ha, accompagnare chi rimane in un percorso effettivo di integrazione e verificare nel tempo se quel percorso sta producendo risultati. La persona scompare, paradossalmente, proprio quando l’immigrazione viene ridotta a una massa indistinta di ingressi, quote, sbarchi e statistiche.

    È su questo punto che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione propone una prospettiva diversa. Non persone contro confini e non confini contro persone, ma confini governati e persone valutate individualmente. Chi entra legalmente e costruisce un rapporto reale con la società deve trovare istituzioni capaci di sostenerne l’integrazione. Chi ha diritto alla protezione deve essere protetto. Chi non possiede più i presupposti per restare deve invece essere accompagnato verso un percorso di ritorno effettivo, ordinato e giuridicamente sostenibile.

    È questa la parte che manca troppo spesso nel dibattito europeo: l’integrazione non può essere soltanto proclamata, deve essere verificata. E il fallimento dell’integrazione non può essere ignorato indefinitamente, perché produce marginalità, conflitti sociali e, alla fine, una reazione politica che finisce per mettere in discussione anche l’immigrazione che funziona.

    Le parole di Leone XIV, allora, non cancellano i confini. Ricordano qualcosa di più impegnativo: dietro ogni decisione sull’immigrazione c’è una persona. Proprio per questo quella decisione non può essere né ideologica né automatica. Deve essere individuale, responsabile, verificabile. E deve essere assunta da uno Stato capace finalmente di governare l’immigrazione, invece di limitarsi a subirne le conseguenze.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • L’integrazione non può essere presunta: deve essere verificata

    Per molti anni l’integrazione è stata trattata come una conseguenza quasi automatica del tempo trascorso nel territorio. Ma vivere a lungo in un Paese non significa necessariamente condividerne le regole, impararne la lingua o partecipare responsabilmente alla vita collettiva.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone di riportare l’integrazione dal terreno delle dichiarazioni a quello dei fatti. La verifica deve riguardare elementi concreti: conoscenza linguistica, inserimento lavorativo, rispetto della legalità, adempimento dei doveri familiari, partecipazione sociale e assenza di condotte incompatibili con una convivenza ordinata.

    Verificare non significa creare classifiche tra persone o pretendere un’assimilazione forzata. Significa riconoscere che l’integrazione è un rapporto reciproco: lo Stato garantisce diritti, opportunità e strumenti; chi sceglie di rimanere assume doveri e responsabilità. Senza questa reciprocità, l’integrazione resta una formula astratta e i problemi vengono soltanto rinviati.

    Il 10 ottobre, a Padova, l’Avvocato Fabio Loscerbo illustrerà come questa verifica possa essere costruita nel rispetto della Costituzione, del diritto europeo e delle garanzie individuali.

    ReImmigrazione – Quale futuro per l’identità europea?
    Sabato 10 ottobre 2026, ore 15:00
    Via Piovese 140, Padova
    Con Lamberto Rimondini e Avv. Fabio Loscerbo
    Prenotazioni: 349 7780167 – info@levibrazionidelsapere.it
    www.reimmigrazione.com

    Israele, 1.334 domande etiopi nel limbo: dopo anni d’attesa, lo Stato accelera verso l’uscita

    Un reportage pubblicato il 29 agosto dal Times of Israel documenta che l’Autorità israeliana per la popolazione e l’immigrazione sta riportando in primo piano fascicoli di richiedenti asilo etiopi rimasti pendenti anche per anni. L’Autorità indica 1.334 domande ancora da decidere; per chi riceve un diniego, l’esito può tradursi nell’ordine di lasciare il Paese e,…

    Haiti, quasi 200.000 ritorni forzati: l’espulsione ha una data, il ritorno ha bisogno di uno Stato

    Il 28 agosto, durante una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è stato comunicato un dato che misura la pressione migratoria dal lato meno osservato: nei primi otto mesi del 2026 quasi 200.000 persone sono state ricondotte forzatamente ad Haiti. Secondo la ricostruzione ufficiale dell’ONU, l’aumento è del 10 per cento rispetto…

    Stati Uniti, il visto non è una licenza di silenzio: bocciate le espulsioni fondate sulle opinioni

    Il 28 agosto la giudice federale Noël Wise, del Northern District of California, ha dichiarato incostituzionale l’impiego di alcune disposizioni dell’Immigration and Nationality Act per revocare visti e avviare procedure di espulsione contro stranieri legalmente presenti a causa di opinioni politiche protette. La decisione, resa in Stanford Daily Publishing Corporation v. Rubio, riguarda la campagna…

  • Stati Uniti, 103.265 dollari per un H-1B: il talento si misura con il portafoglio dell’impresa

    Il 24 agosto il Dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti ha depositato una proposta di regolamento che aggiungerebbe una tariffa di 103.265 dollari alle domande H-1B soggette al tetto annuale. Il documento, pubblicato in anteprima dal Federal Register e destinato alla pubblicazione formale il 25 agosto, aprirà una consultazione di trenta giorni. La misura, dunque, non è ancora in vigore; ma la direzione politica è già inequivocabile.

    Washington sostiene di voler proteggere il lavoro americano e riservare l’immigrazione qualificata ai profili migliori. La proposta, però, non seleziona direttamente competenze, salari o carenze professionali: seleziona anzitutto la capacità del datore di lavoro di anticipare una somma superiore a centomila dollari per una singola pratica. Il rischio è che il merito del lavoratore venga misurato attraverso il portafoglio dell’impresa, favorendo i grandi gruppi e restringendo l’accesso per aziende giovani, ospedali privati e realtà produttive minori.

    Il programma H-1B consente ai datori statunitensi di assumere temporaneamente stranieri in “specialty occupations”. La legge federale stabilisce un contingente ordinario di 65.000 visti l’anno, cui si aggiungono 20.000 posti per chi possiede un titolo avanzato conseguito negli Stati Uniti. La nuova tariffa riguarderebbe le petizioni soggette a questi contingenti e si sommerebbe agli oneri già esistenti; resterebbero fuori le petizioni “cap-exempt”, tra cui quelle di università e organizzazioni di ricerca qualificate. Non è una revisione marginale del costo amministrativo: è una barriera economica costruita all’ingresso del principale canale americano per il lavoro altamente specializzato.

    La questione è anche giuridica. Nel settembre 2025 il presidente Trump aveva imposto un pagamento di 100.000 dollari invocando il potere presidenziale di limitare l’ingresso degli stranieri ritenuti contrari all’interesse nazionale. L’8 giugno 2026 il giudice federale Leo Sorokin ha annullato quella misura, qualificandola come una tassa non autorizzata dal Congresso; l’amministrazione ha impugnato la decisione. Come ricostruisce Reuters, il tribunale ha guardato alla sostanza del prelievo, non al nome attribuitogli dall’esecutivo.

    Il DHS prova ora a cambiare strada: non più soltanto un ordine presidenziale, ma un procedimento regolamentare ordinario destinato a modificare l’8 CFR Part 106, la disciplina federale delle tariffe USCIS. La forma è più solida, ma non elimina il problema di fondo. Secondo la documentazione esaminata dal Washington Post, il gettito finanzierà non soltanto USCIS, ma anche i tribunali dell’immigrazione e attività di ICE. Quando il costo di una domanda serve a sostenere una parte molto più ampia dell’apparato migratorio, la linea tra tariffa per un servizio e prelievo generale torna inevitabilmente al centro del confronto.

    L’amministrazione individua un problema reale: il sistema H-1B è stato accusato di utilizzi opportunistici, compressione salariale e dipendenza dalla lotteria quando le richieste superano largamente i posti disponibili. Nel 2025 i datori registrarono circa 344.000 candidature, contro 794.000 nel 2023, per 85.000 quote complessive. Ma un prezzo di 103.265 dollari non distingue l’ingegnere indispensabile dal profilo sostituibile, né l’impresa che paga correttamente da quella che aggira le regole. Distingue chi può permettersi il biglietto da chi non può.

    Una politica migratoria credibile deve governare l’intero percorso: ingresso legale, posizione di soggiorno, lavoro effettivo, rispetto delle condizioni e stabilità della permanenza. L’H-1B non è un diritto automatico a restare: è uno status temporaneo, legato a requisiti professionali e alla petizione di un datore. Proprio per questo il controllo può essere rigoroso, con verifiche sui salari, sulle mansioni, sulle qualifiche e sugli abusi. Trasformare il canale legale in un pedaggio non rafforza l’integrazione né la legalità: rischia di sostituire la selezione pubblica con una selezione finanziaria.

    Se l’obiettivo è impedire che il lavoro straniero qualificato diventi uno strumento per abbassare le retribuzioni, servono controlli, soglie salariali coerenti, sanzioni e criteri di priorità leggibili. La proposta americana sceglie invece la scorciatoia più semplice: far pagare moltissimo l’ingresso e chiamare quel prezzo selezione. Ma uno Stato governa l’immigrazione quando decide chi può entrare, per quale lavoro e nel rispetto di quali regole; non quando lascia che sia un versamento a decidere chi merita una possibilità.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • 9.663 Abschiebungen, 9.276 freiwillige Ausreisen: Deutschland braucht eine Rückkehrpolitik mit klaren Regeln

    Die Bundesregierung hat dem Bundestag am 17. August 2026 neue Zahlen zu Abschiebungen und freiwilligen Ausreisen vorgelegt. Im ersten Halbjahr 2026 wurden 9.663 Abschiebungen vollzogen. Gleichzeitig verließen 9.276 Personen Deutschland über das Bund-Länder-Programm REAG/GARP freiwillig mit finanzieller Unterstützung. Hinzu kommt eine Zahl, die für die praktische Leistungsfähigkeit des Systems besonders aufschlussreich ist: 734 Abschiebungen wurden während oder nach der Übergabe an die Bundespolizei abgebrochen, darunter 111 Dublin-Überstellungen. Diese Daten zeigen Fortschritt, aber auch eine strukturelle Schwäche: Deutschland verfügt über Instrumente zur Aufenthaltsbeendigung, doch ihre Wirkung bleibt zu oft von komplizierten Verfahren, fehlenden Dokumenten, operativen Brüchen und unklaren Zuständigkeiten abhängig.

    Die deutsche Debatte wird häufig auf eine einfache Alternative reduziert: entweder mehr Abschiebungen oder weniger Abschiebungen. Das ist die falsche Frage. Ein Rechtsstaat muss vollziehbare Ausreisepflichten grundsätzlich durchsetzen können. Ebenso muss er sicherstellen, dass niemand abgeschoben wird, solange ein Schutzanspruch, eine gerichtliche Sperre oder ein sonstiges rechtliches Hindernis besteht. Entscheidend ist deshalb nicht die politische Lautstärke einer Rückführungspolitik, sondern ihre rechtliche und administrative Qualität. Ein funktionierendes System erkennt früh, wer bleiben darf, wer tatsächlich integriert ist und wer nach Abschluss aller Verfahren keinen rechtmäßigen Aufenthaltsgrund mehr besitzt.

    Genau hier setzt das Paradigma „Integrazione o ReImmigrazione“ an. Es unterscheidet nicht pauschal nach Herkunft, Nationalität oder politischer Zuschreibung, sondern nach rechtlichem Status, individuellem Verhalten und tatsächlicher Integration. Wer rechtmäßig in Deutschland lebt, arbeitet, Sprache erwirbt, seine Familie versorgt und sich dauerhaft in die Gesellschaft einfügt, sollte eine verlässliche Perspektive erhalten. Wer dagegen nach einem rechtsstaatlichen Verfahren keinen Schutz- oder Aufenthaltsgrund hat, muss damit rechnen, dass die Rückkehrentscheidung auch tatsächlich umgesetzt wird. Das ist keine kollektive Remigration, sondern die individualisierte Konsequenz einer regelgebundenen Migrationsordnung.

    Die 9.276 geförderten freiwilligen Ausreisen zeigen zugleich, dass Rückkehr nicht ausschließlich mit Zwang organisiert werden muss. Freiwillige Rückkehr kann schneller, kostengünstiger und weniger konfliktbeladen sein als eine zwangsweise Abschiebung. Sie funktioniert aber nur, wenn Beratung, Rückkehrhilfen und Reintegration mit klaren Fristen und glaubwürdiger Durchsetzung verbunden werden. Ein System, das freiwillige Rückkehr anbietet, aber nach Ablauf aller Fristen keine Konsequenz kennt, verliert seine Steuerungswirkung. Umgekehrt ist eine Politik, die ausschließlich auf Zwang setzt, administrativ teuer und gesellschaftlich konfliktträchtig.

    Besonders ernst genommen werden müssen die 734 abgebrochenen Abschiebungen. Nicht jeder Abbruch ist ein Behördenversagen: gesundheitliche Gründe, neue gerichtliche Entscheidungen oder konkrete Schutzfragen können eine Maßnahme rechtmäßig stoppen. Gerade deshalb sollte jeder gescheiterte Vollzug systematisch ausgewertet werden. Bund und Länder brauchen eine einheitliche Rückführungssteuerung, in der Identität, Reisedokumente, rechtliche Hindernisse, gesundheitliche Faktoren und die Zusammenarbeit mit den Herkunftsstaaten frühzeitig geklärt werden. Ein zentrales Element des Paradigmas ist deshalb ein verlässliches Identitäts- und Dokumentenmanagement: Der Staat darf die Frage, ob eine Rückkehr praktisch möglich ist, nicht erst am Tag des Abflugs beantworten.

    Auch die Europäische Union spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Ein Teil der deutschen Rückführungen führt in andere EU-Staaten, und unter dem neuen Gemeinsamen Europäischen Asylsystem bleiben Überstellungen und Verantwortungsregeln ein zentraler Bestandteil der europäischen Ordnung. Eine europäische Migrationspolitik ist nur glaubwürdig, wenn Verantwortung tatsächlich wahrgenommen wird. Deutschland darf seine Probleme nicht auf Italien, Griechenland oder andere Außengrenzstaaten verlagern; zugleich dürfen diese Staaten gemeinsame Zuständigkeitsregeln nicht faktisch leerlaufen lassen. Die EU muss praktische Kooperation bei Identifizierung, Dokumentenbeschaffung, Rückübernahme und Transfers ermöglichen, statt sich in Verfahren zu erschöpfen, deren Vollzug am Ende niemand garantiert.

    Für Deutschland lautet die eigentliche Herausforderung daher nicht, möglichst hohe Abschiebezahlen zu produzieren. Es geht darum, eine Migrationsordnung zu schaffen, die Integration belohnt, Rechtsklarheit herstellt und Rückkehr tatsächlich vollziehbar macht. Das Paradigma „Integrazione o ReImmigrazione“ bietet dafür eine klare Logik: rechtmäßiger Aufenthalt plus überprüfbare Integration führen zu Stabilität; fehlender Aufenthaltsgrund nach rechtsstaatlicher Prüfung führt zu einer realen Rückkehrperspektive; Herkunftsstaaten und europäische Partner werden in die Verantwortung einbezogen. Ein moderner Staat muss beides können: Menschen integrieren, die bleiben dürfen, und Entscheidungen durchsetzen, wenn der Aufenthalt rechtlich beendet ist.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Israele sostituisce i palestinesi con 330.000 stranieri: il lavoro arriva prima delle case

    Israele ha scelto di sostituire rapidamente una parte decisiva della manodopera palestinese con lavoratori provenienti dall’estero. Dopo il 7 ottobre 2023, agricoltura, edilizia, assistenza e servizi hanno dovuto colmare un vuoto improvviso: oggi nel Paese si contano circa 250.000 lavoratori stranieri, regolari e irregolari, e il sistema si prepara ad arrivare a 330.000. Il problema è che la politica degli ingressi corre molto più velocemente delle case, dei servizi e dei controlli necessari per governarla.

    La contraddizione è concreta. Israele importa forza lavoro per evitare che settori essenziali si fermino, ma gli stessi datori di lavoro tenuti ad assicurare un alloggio adeguato incontrano difficoltà crescenti nel reperirlo. Secondo la ricostruzione pubblicata il 23 agosto da Globes e ripresa il 24 agosto dal Jerusalem Post, alcune imprese stanno affittando interi edifici e convertendoli in residenze. Altre, invece, non garantiscono le condizioni prescritte, mentre l’attività pubblica di vigilanza resta insufficiente.

    Non si tratta di una concessione facoltativa. La disciplina israeliana impone al datore di lavoro di fornire ai dipendenti stranieri un alloggio idoneo per l’intera durata dell’impiego e per almeno sette giorni dopo la sua cessazione. Le regole riguardano spazi, servizi, sicurezza e condizioni materiali; il datore può recuperare soltanto una parte delle spese entro limiti determinati. A luglio, la Commissione lavoro e welfare della Knesset ha aggiornato proprio gli importi massimi detraibili dallo stipendio, differenziandoli per area geografica e tipologia dell’alloggio.

    Il diritto, dunque, esiste. Ciò che manca è la capacità amministrativa di accompagnare l’aumento numerico. La stessa Knesset aveva già registrato il passaggio da circa 150.000 lavoratori stranieri di due anni fa agli attuali 250.000 e la necessità di rafforzare personale e sistemi informatici dell’Autorità per la popolazione e l’immigrazione. Ad aprile era stato proposto un progetto pilota per un complesso destinato a 5.000 lavoratori stranieri nell’area industriale di Neot Hovav. È una risposta significativa, ma fotografa anche la sproporzione rispetto a una popolazione lavorativa destinata a crescere di altre decine di migliaia di unità.

    Dietro l’emergenza abitativa c’è una scelta politica più ampia. Prima della guerra, una parte rilevante della forza lavoro palestinese entrava quotidianamente in Israele e rientrava nei territori di provenienza. La sostituzione con lavoratori stranieri trasferisce invece sul territorio israeliano l’intero costo sociale della permanenza: abitazioni, trasporti, sanità, controllo del soggiorno, relazioni con i datori e gestione della fine del rapporto. Cambiare la provenienza della manodopera non elimina il problema migratorio: lo trasforma.

    Il governo può legittimamente ritenere non più sostenibile la precedente dipendenza dai lavoratori palestinesi per ragioni di sicurezza. Ma una politica fondata soltanto sul fabbisogno economico rischia di riprodurre un’altra dipendenza, questa volta da una massa crescente di lavoratori temporanei importati senza una corrispondente infrastruttura pubblica. Quando l’alloggio viene lasciato quasi interamente al datore di lavoro, la medesima impresa diventa contemporaneamente sponsor dell’ingresso, fonte del reddito e gestore della vita materiale del lavoratore. È una concentrazione di potere che richiede controlli effettivi, non semplici obblighi scritti.

    La prospettiva di Integrazione o ReImmigrazione mostra qui il proprio significato più concreto. Il governo del lavoro straniero deve cominciare prima dell’arrivo: numero programmato, titolo di soggiorno, responsabilità del datore, abitazione verificata, condizioni di autonomia, controlli durante la permanenza ed esito definito alla cessazione del programma. L’integrazione non coincide con la stabilizzazione automatica, ma neppure può essere ridotta alla disponibilità di un posto di lavoro. Senza condizioni abitative dignitose, accesso ai servizi e una posizione giuridica governata, il lavoratore resta una risorsa economica formalmente necessaria e socialmente invisibile.

    Israele sta affrontando un problema reale e non può permettersi che agricoltura, costruzioni e assistenza rimangano senza personale. Ma i numeri mostrano che la scorciatoia sta diventando una struttura permanente. Se lo Stato autorizza 330.000 lavoratori e scopre soltanto dopo dove farli vivere, non sta programmando l’immigrazione: sta rinviando la prossima emergenza. Il controllo comincia dalla capacità di prevedere le conseguenze degli ingressi, non dalla loro semplice autorizzazione.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
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  • Australia, il tetto migratorio che nessuno sa contare: One Nation inciampa sui suoi stessi numeri

    In Australia, il partito che ha costruito una parte decisiva della propria crescita sulla promessa di ridurre l’immigrazione si è trovato a dover spiegare che cosa significhi davvero il numero simbolo della sua campagna. Il deputato di One Nation David Farley ha indicato un obiettivo di 130.000 unità di migrazione netta, aggiungendo però almeno altri 100.000 lavoratori ammessi attraverso programmi ritenuti necessari. La precisazione ha avvicinato il risultato complessivo alle previsioni del governo laburista, costringendo Pauline Hanson a intervenire per correggere pubblicamente il proprio parlamentare.

    La vicenda potrebbe apparire come un semplice errore di comunicazione. In realtà mette a nudo una contraddizione più seria: promettere un tetto è facile, stabilire chi debba esservi compreso è politica migratoria. Farley ha distinto i lavoratori stagionali del Pacifico, gli addetti all’assistenza agli anziani e altre categorie qualificate dalla migrazione netta “in senso proprio”. Ma alcune permanenze previste dal Pacific Australia Labour Mobility scheme possono durare fino a quattro anni e, quando ricorrono i criteri statistici, incidono proprio sulla net overseas migration.

    Il punto giuridico e istituzionale è che l’Australia non governa l’immigrazione attraverso un unico contingente. Il sistema distingue il programma permanente, i visti temporanei, gli studenti internazionali, i lavoratori stagionali e qualificati, i familiari e i movimenti in uscita. La net overseas migration non è un numero di visti deciso dal governo, ma una misura demografica costruita sulla differenza tra arrivi e partenze delle persone che soddisfano il criterio di permanenza adottato dall’Australian Bureau of Statistics. Confondere questa grandezza con il tetto del programma permanente significa confondere un risultato statistico con uno strumento amministrativo.

    I dati ufficiali mostrano la dimensione del problema. Nel 2024-2025 la migrazione netta australiana è stata pari a 306.000 persone, in diminuzione rispetto alle 429.000 dell’anno precedente. Nell’anno concluso a dicembre 2025 il valore era ancora di circa 301.000. La discesa è reale, ma resta molto lontana dalla soglia politica di 130.000 evocata da One Nation. Per raggiungerla non basta fissare un numero: occorre indicare quali canali ridurre, quali fabbisogni economici preservare e quali conseguenze accettare per università, agricoltura, sanità e assistenza.

    Proprio qui la polemica diventa più importante del passo falso di Farley. One Nation intercetta una domanda politica reale: dopo il picco successivo alla pandemia, molti australiani chiedono che crescita demografica, disponibilità abitativa, infrastrutture e capacità dei servizi tornino a essere governate insieme. Liquidare questa domanda come semplice ostilità verso l’immigrazione sarebbe miope. Ma una diagnosi credibile non rende automaticamente credibile la soluzione. Se ogni categoria necessaria viene sottratta al tetto, il tetto rimane uno slogan; se invece vi viene inclusa, bisogna dichiarare con precisione quali settori sopporteranno la riduzione.

    La stessa tensione era già emersa quando Hanson aveva chiarito che i 130.000 riguardavano la migrazione permanente, lasciando fuori backpacker e diversi lavoratori temporanei. Ora la correzione va nella direzione opposta e presenta la soglia come obiettivo della migrazione netta complessiva. Non è una differenza terminologica: sono due politiche diverse. La prima controlla il rilascio di posti permanenti; la seconda pretende di governare anche permanenze temporanee, partenze, studenti e trasformazioni dei titoli.

    Una politica coerente con la logica di Integrazione o ReImmigrazione dovrebbe partire dalla posizione giuridica concreta delle persone e dalla funzione di ciascun canale: chi entra, con quale titolo, per quanto tempo, attraverso quale percorso di autonomia e inserimento, con quali verifiche e con quale esito alla scadenza. La programmazione quantitativa resta necessaria, ma non può sostituire la qualità del governo amministrativo. Un lavoratore essenziale ammesso per quattro anni non scompare dalla realtà sociale perché una dichiarazione politica decide di collocarlo fuori dal conteggio.

    Il caso australiano consegna quindi una lezione più ampia. L’immigrazione non si governa scegliendo il numero più efficace in campagna elettorale, ma rendendo compatibili fabbisogni economici, capacità di accoglimento, regole di soggiorno, integrazione effettiva e ritorno al termine dei programmi temporanei. One Nation ha individuato un problema che i partiti tradizionali non possono più eludere; finché non saprà tradurlo in categorie giuridiche e amministrative coerenti, continuerà però a dimostrare quanto sia più semplice promettere il controllo che esercitarlo.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
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  • Schengen sotto pressione: quando l’immigrazione irregolare riporta i confini dentro l’Europa

    I controlli tedeschi alla frontiera con la Polonia continuano a produrre conseguenze che vanno ben oltre il rapporto tra Berlino e Varsavia. La gestione dell’immigrazione irregolare e dei movimenti secondari sta infatti riportando al centro dell’Europa qualcosa che Schengen avrebbe dovuto progressivamente rendere eccezionale: il controllo delle frontiere interne.

    La questione merita di essere osservata senza semplificazioni. Il ripristino temporaneo dei controlli è previsto dallo stesso sistema Schengen in presenza delle condizioni stabilite dal diritto europeo. Il problema politico è un altro: quando questi strumenti tendono a ripetersi e a prolungarsi, significa che gli Stati non ritengono più sufficienti i meccanismi ordinari attraverso i quali l’Unione dovrebbe governare la mobilità interna e l’immigrazione irregolare.

    La frontiera tedesco-polacca diventa così il luogo nel quale emerge una contraddizione europea. Abbiamo costruito uno spazio di libera circolazione eliminando progressivamente i controlli interni, ma non siamo ancora riusciti a costruire una capacità altrettanto efficace di identificare le persone, seguirne la posizione giuridica, contrastare i movimenti irregolari ed eseguire concretamente le decisioni di rimpatrio.

    È qui che la vicenda incrocia il nono pilastro del paradigma Integrazione o ReImmigrazione: “La Polizia dell’Immigrazione come corpo specializzato”. Il paradigma propone una separazione funzionale tra l’amministrazione che gestisce i titoli di soggiorno e un apparato specializzato nel controllo dell’immigrazione e nell’esecuzione dei rimpatri. Non semplicemente più controlli, dunque, ma competenze dedicate, intelligence, banche dati interoperabili e cooperazione operativa con gli altri Stati.

    Il paradosso è evidente: se l’Europa non riesce a controllare efficacemente l’immigrazione irregolare, saranno gli Stati a tornare a controllarsi reciprocamente. E il costo di questa inefficienza finirà per ricadere anche sui cittadini europei, sulle imprese e sui lavoratori transfrontalieri che della libertà di circolazione beneficiano ogni giorno.

    Per questo la tutela di Schengen e il controllo dell’immigrazione non sono obiettivi contrapposti. Una capacità più efficace e specializzata di governo dei flussi può diventare, al contrario, una delle condizioni necessarie per preservare la libertà di circolazione interna.

    La frontiera tra Germania e Polonia ci ricorda dunque una cosa piuttosto concreta: Schengen non si difende rinunciando ai controlli. Si difende facendo in modo che i controlli sull’immigrazione funzionino dove e quando devono funzionare.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
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    Canada, la via di Hong Kong chiude: il permesso di lavoro protegge l’attesa, non garantisce la residenza

    Il 28 agosto Immigration, Refugees and Citizenship Canada ha confermato che le due vie speciali verso la residenza permanente destinate ai cittadini di Hong Kong cesseranno di accettare nuove domande il 31 agosto 2026. Le istanze ricevute entro la scadenza continueranno a essere esaminate. Secondo l’avviso ufficiale di IRCC, al 30 giugno erano state presentate…

    Stati Uniti, ICE ferma Milo Yiannopoulos: il visto scaduto non guarda le idee

    La U.S. Immigration and Customs Enforcement ha arrestato il commentatore britannico Milo Yiannopoulos all’aeroporto Louis Armstrong di New Orleans. Il Dipartimento per la sicurezza interna ha riferito che l’uomo era entrato legalmente negli Stati Uniti nel maggio 2019, aveva superato il periodo di permanenza autorizzato e si trovava già destinatario di un ordine definitivo di…

  • Complementary Protection and the Governance of Migration Flows: Effective Integration as an Individual Criterion for Lawful Stay within the “Integrazione o ReImmigrazione” Paradigm

    A Comment on the Judgment of the Tribunal of Venice, Specialised Immigration Section, 31 July 2026, Case No. 23163/2024

    Fabio Loscerbo

    Abstract

    The judgment delivered by the Tribunal of Venice on 31 July 2026 provides an important opportunity to examine complementary protection not only as an instrument safeguarding the fundamental rights of foreign nationals, but also as a component of a rational system for governing migration and lawful residence. The Tribunal recognised the applicant’s right to obtain an Italian residence permit for special protection after finding that he had achieved a genuine degree of occupational, economic, residential and social integration. The decision was based on Article 19(1.1) of Legislative Decree No. 286/1998 in the version applicable ratione temporis, following the reform introduced by Decree-Law No. 130/2020. The judgment confirms that integration cannot be presumed merely from a foreign national’s physical presence or length of residence, but it cannot be disregarded when established through objective, coherent and mutually reinforcing evidence. Within the “Integrazione o ReImmigrazione” paradigm, complementary protection may be understood as an instrument for the individualised governance of lawful stay. Where a foreign national has developed an autonomous and socially embedded private life, the legal system must take that reality into account before ordering removal. Conversely, where no legally relevant process of integration has occurred, continued residence cannot be regarded as an automatic consequence of the passage of time. The judgment therefore provides a basis for moving beyond both indiscriminate regularisation and generalised return policies, in favour of a model founded on an individual, dynamic and evidence-based assessment of integration.

    Keywords: complementary protection; special protection; migrant integration; Integrazione o ReImmigrazione; private life; migration governance; return policy; Article 8 ECHR; Italian immigration law.

    The judgment delivered on 31 July 2026 by the Tribunal of Venice, Specialised Section for Immigration, International Protection and the Free Movement of European Union Citizens, concerned an appeal against the refusal by the Padua Police Headquarters to issue a residence permit for special protection. The proceedings were brought pursuant to Article 19-ter of Legislative Decree No. 150/2011 and sought judicial recognition of the applicant’s right to the residence permit governed by Article 19(1.1) of the Italian Consolidated Immigration Act.

    The relevance of the decision extends beyond the individual dispute. It raises a broader question concerning the function that complementary protection may perform within the governance of migration flows and, more specifically, within the legal regulation of the period between entry into the territory and eventual removal.

    Contemporary immigration policies tend to focus almost exclusively on two moments: admission and return. Considerably less attention is devoted to the intervening period, during which a foreign national may enter the labour market, acquire linguistic and professional skills, establish social relationships, achieve economic independence and construct a private life within the host society.

    It is precisely during this intermediate period that the success or failure of migration policy is determined. A legal system that measures only the number of admissions, residence permits, irregular migrants and enforced returns, without assessing what occurs during residence, does not genuinely govern migration. It administers migration through static legal categories while overlooking the social and personal transformation of the individual.

    The “Integrazione o ReImmigrazione” paradigm begins with this neglected dimension. The name of the paradigm is intentionally retained in its original Italian form. It identifies a legal and policy framework under which continued residence should not be presumed from physical presence alone, while return cannot be ordered without considering the effective integration achieved by the individual and the constitutional, international and European limits governing removal.

    The paradigm rejects both the assumption that physical presence must inevitably become permanent and the opposite assumption that a person may be removed without regard to the social reality developed during residence. Its central proposition is that the continuation of lawful stay should be connected to an individual assessment of integration, without prejudice to the absolute or relative prohibitions of removal deriving from fundamental rights.

    The applicant in the Venice proceedings had submitted his application for special protection by certified electronic mail on 14 January 2023. That date proved decisive. Although the contested administrative decision referred to a later date of formalisation, the Tribunal found that the application had in fact been transmitted in January 2023 and was therefore governed by the legal framework introduced by Decree-Law No. 130/2020, subsequently converted into Law No. 173/2020.

    That reform had restored explicit reference to Italy’s constitutional and international obligations and had expanded the scope of the prohibition of expulsion and refoulement. Under the version of Article 19(1.1) applicable to the case, removal was prohibited where it would entail a violation of the person’s right to respect for private and family life, unless overriding considerations of national security, public order or public safety justified a different outcome.

    Complementary protection must be distinguished from international protection. International protection comprises refugee status and subsidiary protection and is linked, respectively, to a well-founded fear of persecution and to the risk of serious harm in the country of origin. Complementary protection operates outside those strictly defined categories. It gives effect to constitutional and international obligations that prevent the State from removing an individual where removal would result in a violation of fundamental rights.

    The Italian residence permit for special protection is one of the legal instruments through which complementary protection has been implemented. It is neither a lesser form of asylum nor a general regularisation mechanism. Its function is to determine whether removal, in the individual circumstances of the case, remains legally compatible with the fundamental rights that the State is required to protect.

    The contested refusal had been based on a negative opinion issued by the competent Territorial Commission. According to the Commission, the evidence submitted by the applicant concerned almost exclusively his employment and related only to a relatively recent period. On that basis, the authorities concluded that there were no substantial grounds for finding that removal from Italy would violate the applicant’s right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights.

    The Tribunal adopted a different analytical method. It did not regard employment as an isolated fact, nor did it treat the existence of an employment contract as automatically sufficient for granting protection. Rather, it placed employment within the broader structure of the applicant’s life, taking into account the continuity of the employment relationship, economic independence, social-security contributions, housing arrangements and the relationships developed through professional and social participation.

    This method is consistent with the “Integrazione o ReImmigrazione” paradigm. Integration cannot be presumed merely because a person has remained in Italy for a certain number of years. At the same time, integration cannot be denied where it has been demonstrated through a coherent body of objective evidence.

    The passage of time does not, in itself, create an unconditional right to remain. Yet time spent in the host country is not legally empty. The relevant question is how that period has been used and what kind of social position the individual has acquired. The assessment must consider whether the foreign national has worked lawfully, paid social-security contributions, acquired autonomy, developed social relationships, complied with the legal order and participated in the life of the community.

    The Tribunal also clarified the nature of judicial proceedings concerning the refusal of special protection. Such proceedings are not limited to reviewing the formal legality of the administrative decision. The ordinary court is required to determine directly whether the applicant has a substantive right to the residence permit.

    For that reason, the Tribunal rejected the request formally seeking annulment of the administrative act while examining the merits of the claim for recognition of the right to special protection. The judicial proceedings were therefore characterised as proceedings for the ascertainment of a subjective right rather than as a conventional review of administrative legality.

    This procedural distinction has important substantive consequences. The court is not necessarily confined to the factual situation existing when the application was submitted or when the Police Headquarters issued its refusal. It may consider subsequent circumstances where those circumstances are relevant to establishing the current existence of the claimed right.

    In the case before the Tribunal, the employment relationship that the administration had regarded as too recent became progressively more stable during the proceedings. The continuation of the relationship, the increase in remuneration and the evidence of social-security contributions demonstrated that the applicant’s position was neither temporary nor merely formal. The duration of the judicial proceedings made it possible to observe the development of the integration process over time.

    The Tribunal ultimately recognised special protection on the basis of circumstances that had continued to evolve after the original administrative application. The subsequent consolidation of the applicant’s position was so relevant that the court relied upon it when deciding to compensate the legal costs between the parties.

    This aspect of the judgment is particularly important. Integration is not a photograph taken at a single moment. It is a process.

    A foreign national may possess only an initial degree of integration when an application is lodged, which may subsequently develop into a stable social condition. Conversely, apparently successful integration may later deteriorate or prove merely formal. A serious migration policy must therefore be capable of observing individual development rather than relying exclusively on a static assessment made at the beginning of residence.

    The “Integrazione o ReImmigrazione” paradigm cannot be based on a single assessment conducted at the moment of entry. Nor should integration be presumed permanently once a residence permit has been granted. What is required is a dynamic evaluation capable of taking account of the development of the individual’s actual circumstances.

    The Tribunal referred to the case law of the Italian Supreme Court of Cassation, according to which the assessment of private and family life must be comprehensive and unitary. The relevant factors must not be examined separately or atomistically. They must be assessed globally, in their mutual interaction.

    This principle is fundamental. A contract of employment, considered in isolation, may not be sufficient. Housing provided by an employer may appear dependent upon the continuation of the employment relationship. A satisfactory income may be treated as a purely economic fact. A relatively short period of residence may be regarded as insufficient. When viewed together, however, those same elements may demonstrate the existence of a coherent and stable private life.

    Integration does not consist of the mechanical sum of isolated indicators. It is the qualitative result of the interaction between employment, housing, social relationships, personal autonomy, length of residence, knowledge of the host society and respect for its legal rules.

    The Tribunal identified three main dimensions of rootedness under the applicable legal framework. The first concerned genuine family relationships existing in Italy. The second concerned social and economic inclusion. The third related to the duration of residence and the corresponding weakening of ties with the country of origin.

    These criteria do not require every applicant to demonstrate the same form of private life. Family relationships may be central in one case, while occupational and social integration may be decisive in another. What matters is the overall coherence and intensity of the life actually developed in the territory.

    In the case under examination, occupational integration was central. The applicant had signed an open-ended employment contract on 18 August 2023 as a worker in the craft construction sector. The employer had already expressed a commitment to hire him during 2022. The employment relationship remained in force in 2026, as demonstrated by the applicant’s social-security record and the payslips filed during the proceedings.

    The most recent payslip, relating to June 2026, recorded monthly remuneration of EUR 2,216.36. The Tribunal held that this income was sufficient not only to meet the applicant’s basic needs, but also to establish full independence from the reception system.

    The reference to independence from reception deserves particular attention. The Italian system often treats the legal position of foreign nationals as static. Individuals are classified as asylum seekers, beneficiaries of protection, irregular migrants, workers or persons subject to removal. There is no sufficiently structured evaluation of the transition from dependence to autonomy.

    A migration policy founded on the “Integrazione o ReImmigrazione” paradigm should instead measure that transition. It should determine whether the person remains dependent on public reception facilities, has developed the capacity for self-support, possesses stable accommodation, pays social-security contributions, has acquired linguistic and professional skills and participates effectively in society.

    Independence from reception cannot, of course, be the sole criterion. Fundamental rights do not depend upon income, and economic vulnerability cannot automatically become a ground for removal. Such an approach would be incompatible with constitutional and international principles and would reduce human dignity to productive capacity.

    This does not mean, however, that employment and economic autonomy are legally irrelevant. When the issue is whether a private life has become established, the ability to support oneself through lawful employment is an objective and verifiable factor. It is not merely a declaration of an intention to integrate, but evidence of conduct sustained over time.

    The Tribunal expressly recognised the significance of employment beyond its financial dimension. It held that work had become a driving force in the consolidation of the applicant’s overall living arrangements, producing interpersonal relations and contributing to the progressive acquisition of cultural and linguistic skills.

    This observation reflects the social reality of integration. Employment is not simply a source of income. It is one of the principal environments in which a person encounters the host society, learns its language, understands its institutional and social rules, assumes responsibilities and develops a social identity.

    Recognition of this principle does not imply that every employed foreign national must be permitted to remain. The judgment does not establish a regularisation mechanism based solely on the existence of an employment contract. Special protection was recognised because of a broader combination of continuous employment, adequate income, social-security contributions, housing stability, personal autonomy, social rootedness and the absence of countervailing public-order considerations.

    The applicant also had accommodation made available by his employer. This element was not viewed in isolation, but as further evidence of his intention to establish a stable life in the area where he worked.

    The Tribunal further noted that the administration had not alleged any criminal record or conduct capable of establishing overriding grounds of national security or public order. The absence of negative elements therefore reinforced the positive assessment of the applicant’s integration.

    This aspect must also be incorporated into the logic of the “Integrazione o ReImmigrazione” paradigm. Integration cannot be assessed solely through positive indicators such as employment, income and housing. It must also take account of individual conduct and respect for the fundamental rules of social coexistence.

    It would be unreasonable to regard as fully integrated a person who, despite being employed, had engaged in serious and repeated conduct incompatible with public safety. It would be equally unreasonable to treat any criminal conviction automatically as conclusive, without examining the seriousness, recency and current relevance of the conduct.

    The paradigm therefore requires an individual assessment rather than automatic favourable or unfavourable presumptions. Neither employment nor a criminal record can be assessed through a mechanical rule detached from the overall circumstances of the case.

    From this perspective, complementary protection may be understood as an instrument for governing residence. It does not directly determine the number of admissions, establish annual employment quotas or replace the ordinary channels of lawful migration. It intervenes when the State must decide whether removal is still compatible with the life that a person has actually constructed in the host country.

    Public debate generally remains concentrated on admission and return. One position treats the expansion of entry channels and protection measures as the primary response to migration. Another reduces migration governance to border closure, detention and enforcement of removal orders.

    Both positions overlook the central stage.

    Migration is not governed only when a person crosses a border or is physically removed from the territory. It is governed throughout the years of residence. During that period, migration may develop into orderly participation in social and economic life, or into prolonged marginalisation and separation from the host society.

    Complementary protection, when applied according to rigorous standards, may help distinguish between individual positions. It may prevent the removal of a person whose life has become genuinely embedded in the host society. At the same time, it must not become a general amnesty based solely on the duration of irregular residence or the formal existence of employment.

    This is the point at which the Venice judgment most directly intersects with the “Integrazione o ReImmigrazione” paradigm.

    Continued stay should correspond to a genuine process of participation, and that process should be legally recognised where it has actually occurred. ReImmigrazione should not be conceived as a collective measure directed indiscriminately against categories of foreign nationals. Within the paradigm, it describes the possible outcome of an individual legal assessment where the requirements for continued residence are absent, effective integration has not been established and no constitutional, international or European obligation prevents return.

    The “Integrazione o ReImmigrazione” paradigm must therefore be clearly distinguished from collective or identity-based theories of removal. Its starting point is the individual person, the legal position of that person and the evidence relating to the person’s actual conduct and social integration.

    ReImmigrazione is not the ideological opposite of integration. Within the paradigm, it is the potential consequence of the absence or serious failure of an integration process, provided that the individual has no legal entitlement to remain and that removal complies with fundamental rights and the principle of proportionality.

    Integration, similarly, cannot be reduced to a rhetorical principle used to justify every form of continued presence. It must be demonstrated, assessed and verified.

    The Venice judgment shows that this form of assessment is already possible. The Tribunal relied on concrete indicators: employment stability, continuity of the employment relationship, remuneration, social-security contributions, independence from reception, housing, social relationships, the absence of public-order concerns and the weakening of ties with the country of origin.

    The structural problem is that such an assessment is currently carried out primarily in judicial proceedings, after the administration has refused the residence permit and after the individual has been compelled to bring an action before the court. The duration of litigation sometimes becomes the period during which integration is consolidated and documented.

    A more rational system should anticipate this assessment.

    Integration should be evaluated systematically within administrative procedures concerning residence. It should not emerge only at the pathological stage of litigation before a court. The legal order should develop transparent and adversarial procedures through which the progress of individual integration may be assessed before a refusal or removal decision becomes necessary.

    The “Integrazione o ReImmigrazione” paradigm proposes moving beyond static legal categories. A person cannot be defined permanently by the status held at the time of entry. The person’s circumstances may evolve positively or negatively.

    An individual assessment may consider continuity of lawful employment, payment of taxes and social-security contributions, economic autonomy, housing stability, knowledge of the national language, participation in social life, compliance with legal obligations, children’s school attendance, participation in vocational training and the absence of conduct incompatible with public safety.

    The value of these indicators lies in their capacity to make integration visible and verifiable. They translate an otherwise abstract concept into facts capable of being documented, evaluated by the administration and reviewed by a court.

    Such indicators should not, however, be applied mechanically. It would be unacceptable to transform integration into a rigid numerical score that disregards the complexity of the person. Indicators should guide an individual administrative assessment that is reasoned, transparent and subject to effective judicial review.

    The assessment should also distinguish between factors within the individual’s control and circumstances arising from structural vulnerability, illness, labour-market conditions or administrative delays. The purpose of evaluating integration cannot be to punish poverty or social fragility. Its purpose must be to identify the existence, direction and seriousness of the person’s participation in the host society.

    The model must not impose cultural assimilation. Integration does not require the abandonment of the person’s original identity. It requires effective participation in the host society, knowledge and respect for its fundamental rules, the ability to interact with institutions and the development of a life that is not permanently separated from the surrounding community.

    The temporal scope of the Venice judgment must nevertheless be stated precisely. The Tribunal applied Article 19(1.1) in the version introduced by Decree-Law No. 130/2020 because the application had been submitted on 14 January 2023. The decision does not establish that the same statutory framework automatically applies to applications submitted after subsequent legislative amendments.

    Its immediate legal significance is therefore especially strong in proceedings governed by the earlier legal framework and in disputes concerning the correct identification of the date on which an application was lodged.

    Its broader methodological importance, however, extends beyond the question of transitional law. The approach adopted by the Tribunal — individual, concrete, dynamic, comprehensive and non-atomistic — offers a general model for a more coherent migration policy.

    The applicant did not obtain special protection merely because he had signed an employment contract. He obtained it because employment had become the central structure of a stable private life. It had produced economic autonomy, social-security participation, interpersonal relationships, professional development and housing stability. The Tribunal therefore found that the applicant had achieved effective social integration incompatible, under the applicable law, with expulsion or removal.

    The judgment thus supports a principle that should inform the future development of immigration law: entry alone is not sufficient to create an unconditional right to remain, but removal cannot be ordered as though the life built by the individual in the host country had no legal significance.

    The State must govern both admission and residence. It must determine who may enter, but it must also evaluate who integrates, who contributes to the community, who respects the legal order and who has developed a private life deserving protection. At the same time, it must retain the capacity to adopt effective and proportionate return decisions in relation to those who have no legal entitlement to remain and have not achieved a legally relevant level of integration.

    Complementary protection can form part of such a system, provided that it is transformed neither into a permanent regularisation mechanism nor into an empty residual guarantee. It should operate as an instrument for the concrete assessment of the individual and as a limit on the State’s power to remove without considering the social reality developed over time.

    The “Integrazione o ReImmigrazione” paradigm does not offer an ideological choice between openness and closure. It proposes a criterion of responsibility.

    Foreign nationals must be given a genuine opportunity to integrate, but integration must also be recognised as an individual responsibility. Those who demonstrate over time that they have established an autonomous life, respected the legal order and participated in society should be able to have that process legally recognised. Those who do not undertake that process, and who are not protected by constitutional, international or European obligations, cannot regard residence as automatically irreversible.

    The real alternative is not between reception and return. It is between a migration policy that refuses to distinguish among individual situations and a policy capable of evaluating actual outcomes.

    The judgment of the Tribunal of Venice demonstrates that immigration law already contains the conceptual tools required to make this distinction. The next step is to transform those tools from remedies applied after an administrative refusal into ordinary components of a coherent system for governing migration.

    Fabio Loscerbo
    Attorney admitted to practise before the Italian Supreme Court
    Registered representative of interests before the Italian Chamber of Deputies in the field of immigration
    Registered in the European Union Transparency Register, No. 280782895721-36, in the field of migration and asylum
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

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    L’immigrazione preoccupa il Paese. Ma continuiamo a contare lavoratori invece di misurare l’integrazione

    C’è un dato nell’ultima rilevazione pubblicata il 28 agosto 2026 da Termometro Politico che meriterebbe di essere letto con maggiore attenzione rispetto alla consueta discussione sulle percentuali dei partiti: l’immigrazione continua a occupare uno spazio rilevante tra le preoccupazioni degli italiani. Il dato, naturalmente, non autorizza a sostenere che il Paese sia diventato improvvisamente contrario…

  • Regno Unito, 100.000 giovani europei come moneta di scambio: l’immigrazione entra nel negoziato industriale

    Il 24 agosto il Financial Times ha rivelato che, negli ultimi giorni del suo governo, Keir Starmer aveva valutato un piano per consentire ogni anno l’ingresso nel Regno Unito di fino a 100.000 giovani cittadini dell’Unione europea attraverso un regime reciproco di mobilità. Sul tavolo figurava anche l’accesso degli studenti europei alle tariffe universitarie riservate ai residenti britannici. La proposta non è stata adottata, ma continua a pesare sulla strategia del nuovo governo di Andy Burnham nei negoziati con Bruxelles.

    Il dato politicamente più rilevante non è soltanto il numero degli ingressi ipotizzati. Quelle concessioni migratorie e universitarie erano state considerate in cambio di vantaggi economici: l’inclusione britannica nell’iniziativa europea “Made in Europe” e la rimozione di tariffe sull’acciaio capaci di colpire l’industria del Regno Unito. L’immigrazione diventava così una valuta negoziale dentro una trattativa commerciale, insieme all’accesso ai mercati e alla protezione delle filiere produttive.

    È qui che la vicenda post-Brexit mostra la sua contraddizione. Londra ha lasciato l’Unione europea anche per recuperare il controllo della mobilità delle persone; pochi anni dopo, la necessità di proteggere automobili, acciaio e rapporti industriali riporta la mobilità sul tavolo. Non si tratterebbe del ripristino automatico della libera circolazione, ma di un accordo disciplinato, reciproco e quantitativamente delimitato. Tuttavia, la scelta su chi entra e a quali condizioni rischia di essere determinata dal prezzo di un’intesa economica, più che da una politica migratoria autonoma e dichiarata.

    Il governo Burnham deve ora decidere quanto della precedente impostazione conservare. Bruxelles chiede impegni concreti anche sulle tasse universitarie, mentre a Londra resta forte la pressione politica per contenere la migrazione netta. Il punto non può essere risolto limitandosi a discutere se il tetto debba essere di 50.000 o 100.000 persone. Occorre stabilire durata dei soggiorni, requisiti, reciprocità effettiva, accesso ai servizi, rapporto con il mercato del lavoro e conseguenze statistiche sulla migrazione netta.

    Una mobilità giovanile ben costruita può produrre formazione, scambio culturale e competenze utili. Ma proprio perché riguarda persone e non quote commerciali, deve essere governata con criteri trasparenti e risultati verificabili. Il lavoro o lo studio costituiscono un punto di ingresso; non esauriscono da soli il problema della presenza, dell’autonomia e dell’integrazione. Anche un programma temporaneo richiede regole chiare, responsabilità individuali e capacità amministrativa di conoscere ciò che accade dopo il rilascio del visto.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” indica precisamente la necessità di non ridurre l’immigrazione né a emergenza di frontiera né a semplice fabbisogno economico. La mobilità può essere utile e legittima quando è selezionata, reciproca e accompagnata da condizioni comprensibili; diventa invece politicamente fragile quando viene presentata come concessione laterale per ottenere un vantaggio industriale. Una politica migratoria credibile deve dichiarare i propri obiettivi e assumersi la responsabilità dei suoi effetti sociali, non nasconderli dentro un negoziato commerciale.

    Il Regno Unito si trova quindi davanti a una prova che va oltre il rapporto con Bruxelles. Se il governo ritiene utile accogliere giovani europei, deve spiegarne pubblicamente ragioni, limiti e condizioni. Se considera quella mobilità incompatibile con gli obiettivi di riduzione degli ingressi, non può usarla come contropartita silenziosa. La sovranità migratoria non consiste semplicemente nel poter negoziare un numero: consiste nel governare l’intero percorso, dall’ingresso agli esiti concreti della permanenza.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Sicurezza, Lepore ammette il problema: perché il Comune continua a separarlo dall’integrazione?

    Per anni, nel dibattito pubblico bolognese, parlare insieme di immigrazione e sicurezza è stato considerato quasi un cedimento alla propaganda. L’amministrazione comunale ha preferito ricondurre la criminalità alla marginalità sociale, alla povertà, alle dipendenze, alla carenza di personale delle forze dell’ordine e alle responsabilità del Governo.

    Sono tutti fattori reali. Ma non esauriscono il problema.

    Nel 2026 lo stesso sindaco Matteo Lepore ha dovuto riconoscere che la situazione richiede interventi più incisivi. Il 7 gennaio, dopo l’omicidio del giovane capotreno Alessandro Ambrosio nella zona della stazione, ha chiesto al prefetto la convocazione urgente del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel comunicato ufficiale il Comune ha parlato espressamente della necessità di intensificare la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di microcriminalità e disagio sociale presenti nell’area.

    Pochi mesi dopo, durante un confronto pubblico dedicato al decoro e alla cura della città, Lepore ha ammesso che Bologna deve «fare di più». Il Comune ha quindi annunciato nuovi interventi sul centro storico, il rafforzamento della Polizia locale e un nucleo specificamente dedicato alla zona centrale.

    La Prefettura, nel gennaio 2026, ha inoltre disposto il potenziamento dei controlli interforze, delle operazioni ad alto impatto e delle cosiddette zone rosse per contrastare illegalità, degrado e comportamenti pericolosi. Non siamo dunque davanti a una semplice percezione costruita politicamente: le stesse istituzioni hanno riconosciuto la presenza di criticità che richiedono misure straordinarie e coordinate.

    Anche i dati sulle denunce impongono prudenza, ma non consentono di minimizzare il problema. L’Indice della criminalità pubblicato nel 2025 dal Sole 24 Ore, sulla base dei dati relativi al 2024, ha collocato la provincia di Bologna ai primi posti nazionali per numero di delitti denunciati in rapporto alla popolazione. Le rilevazioni hanno indicato oltre 61.000 denunce e circa 6.055 reati ogni centomila abitanti, con valori particolarmente elevati per alcune categorie, tra cui rapine e violenze sessuali. Si tratta di denunce, non di condanne definitive, e il dato riguarda l’intera provincia; resta tuttavia un indicatore che un’amministrazione responsabile non può liquidare come semplice allarmismo.

    Un’ulteriore analisi del Censis ha rilevato che nel Comune di Bologna, nel 2024, sono stati registrati 1.717 furti in abitazione, con un incremento del 32,3% rispetto all’anno precedente. Anche questo dato dimostra che la sicurezza non può essere ridotta a una costruzione mediatica o a una percezione irrazionale dei cittadini.

    Il punto, però, non è sostenere che questi reati siano tutti riconducibili all’immigrazione. Una simile affermazione sarebbe falsa e metodologicamente scorretta.

    La maggioranza degli stranieri presenti a Bologna non commette reati. Migliaia di persone lavorano, pagano imposte, gestiscono imprese, mandano i figli a scuola e partecipano ordinariamente alla vita della città. La cittadinanza non determina automaticamente la condotta criminale e i dati sulle persone denunciate non possono essere confusi con quelli relativi alle responsabilità definitivamente accertate.

    Ma da questa necessaria precisazione non può derivare il divieto di analizzare il rapporto tra sicurezza e integrazione.

    Nel maggio 2025 furono resi pubblici dati attribuiti al Ministero dell’interno secondo i quali, nell’area bolognese, i cittadini stranieri rappresentavano una quota significativa delle persone arrestate o denunciate per alcune categorie di reato, in particolare furti, rapine, violenze sessuali e reati collegati agli stupefacenti. Quelle percentuali riguardavano persone denunciate o arrestate, non colpevoli definitivamente condannati, e devono quindi essere interpretate con cautela. Tuttavia, ignorarle completamente sarebbe altrettanto scorretto.

    Il dato non dimostra che l’immigrazione produca inevitabilmente criminalità. Dimostra piuttosto che, in alcuni segmenti dell’immigrazione caratterizzati da irregolarità, marginalità abitativa, disoccupazione, dipendenze e assenza di legami sociali, esiste un problema specifico che deve essere studiato.

    È precisamente questo il punto che il modello Lepore tende a evitare.

    L’amministrazione parla di sicurezza da una parte e di integrazione dall’altra, come se si trattasse di due politiche completamente separate. Da un lato si chiedono più agenti, controlli, illuminazione, riqualificazione urbana e presenza della Polizia locale. Dall’altro si finanziano accoglienza, mediazione, antidiscriminazione e partecipazione interculturale.

    Manca, però, la verifica del collegamento tra i due ambiti.

    Quante delle persone ripetutamente identificate nelle aree più problematiche sono straniere? Quante sono regolarmente soggiornanti? Quante sono uscite dai percorsi di accoglienza senza raggiungere un lavoro o un’abitazione? Quante hanno ricevuto un provvedimento di espulsione non eseguito? Quante sono state prese in carico dai servizi sociali? Quante sono recidive? Quanti progetti comunali hanno prodotto una riduzione misurabile della marginalità e della criminalità?

    Senza queste informazioni il Comune continua a intervenire sulle conseguenze, ma non valuta le cause e soprattutto non misura l’efficacia delle politiche d’integrazione.

    Se una persona entra in un progetto, frequenta alcuni corsi, riceve assistenza e successivamente rimane senza lavoro, senza casa e senza una rete sociale, quel percorso non può essere considerato riuscito soltanto perché i servizi sono stati formalmente erogati.

    Se un giovane cresciuto o accolto a Bologna abbandona la scuola, vive in condizioni di marginalità e viene progressivamente assorbito dai circuiti della devianza, non siamo davanti soltanto a un problema di ordine pubblico. Siamo anche davanti a un fallimento dell’integrazione.

    La sicurezza rappresenta infatti uno degli esiti attraverso i quali l’integrazione deve essere valutata.

    Una persona integrata non è semplicemente una persona che ha ricevuto un servizio o possiede un documento. È una persona che dispone di strumenti linguistici, lavorativi e abitativi sufficienti, riconosce la legittimità delle istituzioni, osserva le regole fondamentali e costruisce rapporti stabili con la comunità nella quale vive.

    Naturalmente anche un cittadino pienamente integrato può commettere un reato. L’integrazione non è una garanzia assoluta di legalità. Ma quando determinate forme di devianza si concentrano in gruppi segnati da precarietà, irregolarità e isolamento sociale, la politica non può limitarsi ad affermare che il problema riguarda esclusivamente le forze dell’ordine.

    Il Comune possiede competenze decisive: servizi sociali, politiche educative, formazione, casa, mediazione, polizia locale, commercio, gestione dello spazio pubblico, prevenzione delle dipendenze e interventi sui minori.

    Non può disporre espulsioni né controllare le frontiere, ma può e deve verificare se le proprie politiche riducano realmente la marginalità.

    Le iniziative di sicurezza urbana promosse nel 2026 confermano che Palazzo d’Accursio è consapevole del problema. Il Comune ha rafforzato i servizi della Polizia locale, utilizzato nuove assunzioni, programmato presidi mirati e realizzato interventi coordinati nella zona della stazione. Nel giugno 2026 ha inoltre dato conto di una serie di operazioni contro degrado e comportamenti illeciti nell’area ferroviaria.

    Ma i controlli non possono essere l’unico strumento.

    Occorre un sistema capace di collegare le informazioni disponibili, nel rispetto della protezione dei dati personali, per comprendere se vi siano percorsi ricorrenti di esclusione: uscita dall’accoglienza, perdita dell’alloggio, lavoro irregolare, dipendenze, precedenti interventi sociali, provvedimenti di allontanamento e successiva devianza.

    Soltanto così sarà possibile distinguere tra integrazione riuscita e integrazione fallita.

    Il paradigma di Integrazione o ReImmigrazione non propone di identificare gli immigrati con la criminalità. Propone esattamente il contrario: distinguere chi è integrato, lavora e rispetta le regole da chi rimane in condizioni di grave marginalità o viola sistematicamente l’ordinamento.

    Generalizzare significa colpire ingiustamente tutti gli stranieri. Negare il problema significa abbandonare sia i cittadini sia gli immigrati integrati alle conseguenze del disordine.

    Chi ha titolo per restare e dimostra un’effettiva integrazione deve essere tutelato e valorizzato. Chi attraversa una fragilità temporanea deve essere accompagnato. Chi commette reati deve risponderne secondo la legge, indipendentemente dalla cittadinanza.

    Ma quando uno straniero privo di un diritto stabile alla permanenza entra ripetutamente nei circuiti criminali, l’allontanamento non può essere considerato un tabù ideologico. Deve diventare una componente ordinaria della politica migratoria, nel rispetto delle garanzie giurisdizionali, del principio di proporzionalità e del divieto di respingimento verso Paesi nei quali rischierebbe persecuzioni o trattamenti inumani.

    Bologna non deve scegliere tra sicurezza e integrazione.

    Deve comprendere che la sicurezza costituisce anche una misura dell’integrazione.

    Lepore ha ormai ammesso che il problema esiste.

    Adesso il Comune deve spiegare perché continua a trattarlo come se non avesse alcun rapporto con il modello migratorio costruito in questi anni.

    Perché quando l’integrazione funziona, rafforza la sicurezza di tutti.

    Quando fallisce e il fallimento non viene riconosciuto, il costo ricade sui quartieri, sulle forze dell’ordine, sui servizi pubblici e sugli stessi immigrati che rispettano le regole.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

    AfD oltre il 40%: la Germania scopre il costo politico di un’immigrazione letta soltanto attraverso l’econom ia

    C’è qualcosa di profondamente significativo nella crisi politica che attraversa oggi la Germania, perché il Paese che per molti anni ha rappresentato uno dei principali laboratori europei dell’immigrazione concepita come risposta alle esigenze economiche e demografiche si trova contemporaneamente a registrare una crescita di Alternative für Deutschland che, in alcune aree orientali, ha ormai raggiunto…

    Galli della Loggia pone il problema dell’integrazione. Il cambiamento climatico lo rende ancora più urgente

    Il dibattito sull’immigrazione ha una caratteristica che merita di essere osservata con attenzione: ogni volta che qualcuno prova a spostare l’attenzione dagli ingressi alla permanenza, e dunque dalla gestione immediata dei flussi alla questione assai più complessa di ciò che accade quando milioni di persone costruiscono stabilmente la propria vita all’interno delle società europee, emerge…

    Difesa, sviluppo e immigrazione: all’Etna Forum manca una quarta parola, integrazione

    Il titolo scelto per uno dei confronti dell’Etna Forum 2026, svoltosi a Ragalna il 27 agosto, contiene già tre parole che descrivono efficacemente il modo nel quale una parte importante della politica italiana continua a guardare alla posizione della Sicilia nel Mediterraneo: difesa, sviluppo, immigrazione. Il panel, significativamente intitolato “La Sicilia confine d’Europa”, ha riunito…

  • Svezia, il permesso permanente non basta più: la cittadinanza diventa il vero traguardo dell’integrazione

    Per molti anni la Svezia è stata considerata, nel dibattito europeo, uno dei Paesi simbolo di una politica migratoria particolarmente aperta, fondata su un ampio riconoscimento della protezione internazionale, su una concezione generosa dell’accoglienza e su una progressiva stabilizzazione della presenza straniera nel territorio; oggi, però, quello stesso Paese sta modificando in profondità la propria impostazione, non limitandosi a ridurre gli ingressi o a rafforzare i rimpatri, ma intervenendo sul significato stesso della permanenza dello straniero e sul rapporto tra durata del soggiorno, integrazione effettiva e appartenenza stabile alla comunità nazionale.

    Il Governo svedese utilizza ormai apertamente l’espressione paradigm shift per descrivere questa trasformazione della politica migratoria, che viene presentata come il passaggio da un sistema nel quale l’accoglienza e la stabilizzazione costituivano elementi centrali a un modello nel quale assumono maggiore rilievo la sostenibilità dei flussi, l’effettività dell’integrazione, la riduzione dell’esclusione sociale e la capacità dello Stato di rendere concretamente eseguibili le decisioni di rimpatrio; in questo quadro si inserisce anche la proposta, avanzata nel 2026, di ridimensionare il ruolo del permesso di soggiorno permanente per alcune categorie di stranieri, in particolare nell’ambito della protezione internazionale, modificando un meccanismo che per lungo tempo aveva rappresentato uno degli strumenti principali attraverso i quali la permanenza dello straniero tendeva progressivamente a consolidarsi.

    Il punto più interessante non riguarda, però, soltanto la maggiore difficoltà nell’ottenere un titolo permanente, perché la riforma assume un significato molto più ampio se viene letta insieme all’inasprimento dei requisiti previsti per l’acquisto della cittadinanza svedese, che dal giugno 2026 è collegata in maniera più stringente alla durata della residenza, alla condotta personale, all’autonomia economica e alla conoscenza della lingua e della società del Paese; la direzione politica appare quindi abbastanza chiara, perché il semplice trascorrere del tempo non viene più considerato, da solo, sufficiente a dimostrare che una presenza straniera si sia realmente trasformata in appartenenza.

    È proprio questo passaggio che rende il caso svedese particolarmente interessante anche per l’Italia, dal momento che costringe a distinguere tra la dimensione meramente amministrativa del soggiorno e quella sostanziale dell’integrazione: il permesso permanente e la cittadinanza restano istituti profondamente differenti, poiché il primo attribuisce una stabilità giuridica alla presenza dello straniero mentre la seconda rappresenta una forma piena di appartenenza politica e costituzionale, ma il fatto che la Svezia stia contemporaneamente restringendo l’accesso alla permanenza definitiva e rendendo più esigente l’acquisto della cittadinanza mostra la volontà di costruire un percorso nel quale la stabilizzazione non dipenda esclusivamente dal numero di anni trascorsi nel territorio, bensì dalla qualità del percorso compiuto durante quel periodo.

    Questa impostazione si avvicina in maniera significativa al paradigma Integrazione o ReImmigrazione, che muove dalla considerazione secondo cui una politica migratoria non può essere valutata soltanto attraverso il numero degli ingressi autorizzati, dei permessi di soggiorno rilasciati, delle domande di asilo accolte o dei rimpatri effettuati, perché ciò che realmente determina l’efficacia di un sistema è quanto accade negli anni successivi all’arrivo, quando la presenza dello straniero dovrebbe progressivamente tradursi in autonomia economica, conoscenza linguistica, stabilità familiare, partecipazione sociale e rispetto delle regole della comunità nella quale ha scelto di vivere.

    Una persona può infatti trascorrere dieci o quindici anni in un Paese continuando a vivere in una condizione di forte marginalità, senza una reale autonomia economica, senza una conoscenza adeguata della lingua e senza avere sviluppato relazioni significative con la società di accoglienza, mentre un’altra persona, nello stesso arco temporale, può avere lavorato stabilmente, versato contributi, costruito una famiglia, accompagnato i figli nel sistema scolastico, sviluppato relazioni sociali e raggiunto una condizione tale da renderla, sul piano sostanziale, parte della comunità nazionale; considerare queste due situazioni come equivalenti soltanto perché entrambe caratterizzate da una lunga permanenza significa rinunciare a utilizzare l’integrazione come criterio reale di governo dei fenomeni migratori.

    Naturalmente, proprio perché si tratta di un concetto complesso, l’integrazione non può essere ridotta a un singolo parametro né trasformata in una prova astratta di conformità culturale, poiché una persona può attraversare un periodo di disoccupazione, una difficoltà economica, una malattia o una crisi familiare senza per questo cessare di essere integrata, e sarebbe quindi profondamente sbagliato costruire un sistema nel quale il reddito o la continuità lavorativa diventassero gli unici indicatori della possibilità di consolidare la propria posizione giuridica.

    Per questa ragione, un vero Indice di integrazione dovrebbe essere necessariamente multidimensionale e dovrebbe considerare, all’interno di una valutazione complessiva, il lavoro e l’autonomia economica, la conoscenza della lingua, la durata e la stabilità della residenza, la scolarizzazione dei figli, la situazione familiare, l’assenza di comportamenti gravemente incompatibili con l’ordinamento e la partecipazione alla vita sociale, evitando che uno solo di questi elementi possa determinare automaticamente il risultato e attribuendo invece rilievo al percorso complessivamente compiuto dalla persona nel corso degli anni.

    La parte forse più importante del modello, però, consiste nel comprendere che l’integrazione non dovrebbe essere utilizzata soltanto come criterio per imporre obblighi o limitazioni allo straniero, perché, se valutata seriamente, deve produrre anche conseguenze positive: chi dimostra di essere diventato progressivamente parte della società nella quale vive dovrebbe poter ottenere una maggiore stabilità del soggiorno e, quando ne ricorrano i presupposti, accedere alla cittadinanza come riconoscimento di un percorso che non è più soltanto amministrativo, ma anche sociale e sostanziale.

    È precisamente su questa reciprocità che si fonda il paradigma Integrazione o ReImmigrazione, nel quale lo Stato non può limitarsi a pretendere l’integrazione senza creare le condizioni perché essa sia concretamente possibile, ma deve investire nell’apprendimento linguistico, nell’accesso al lavoro, nella formazione, nella scuola, nella stabilità abitativa e nella possibilità di costruire relazioni sociali, mentre lo straniero, a sua volta, deve partecipare effettivamente a questo percorso e assumere come proprio obiettivo l’ingresso progressivo nella società di accoglienza, con la conseguenza che, quando l’integrazione riesce, essa deve essere riconosciuta e consolidata, mentre quando il diritto alla permanenza viene definitivamente meno, dopo una valutazione individuale e nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento, il ritorno deve restare una possibilità effettiva e non soltanto teorica.

    È proprio la permanenza prolungata all’interno di una zona grigia, infatti, uno dei problemi più evidenti delle politiche migratorie europee, perché migliaia di persone possono rimanere per anni in condizioni amministrative incerte, senza acquisire una reale stabilità ma senza essere neppure destinatarie di una decisione definitiva e concretamente eseguibile, producendo così una situazione che genera precarietà per lo straniero, difficoltà per le amministrazioni e crescente sfiducia da parte della popolazione, la quale percepisce un sistema incapace sia di integrare pienamente chi rimane sia di rendere effettive le decisioni di ritorno quando la permanenza non è più giuridicamente giustificata.

    La trasformazione svedese è interessante anche perché mostra quanto la qualità dell’integrazione sia inevitabilmente collegata alla quantità e alla composizione dei flussi migratori, dal momento che la capacità di integrazione di uno Stato non è astratta né illimitata, ma dipende dalla disponibilità di lavoro, abitazioni, scuole, servizi sanitari, corsi di lingua e, più in generale, dalla capacità concreta dei territori di assorbire nuovi residenti senza creare concentrazioni eccessive, marginalità permanenti o forme di segregazione sociale che rendano più difficile il contatto tra nuovi arrivati e popolazione residente.

    Non significa che esista una soglia numerica universale oltre la quale l’integrazione diventi impossibile, ma significa riconoscere che ogni politica migratoria deve necessariamente essere costruita sulla capacità reale del Paese di trasformare l’ingresso in autonomia e partecipazione, perché aumentare il numero delle persone ammesse senza aumentare nello stesso tempo le risorse e gli strumenti necessari a integrarle rischia di produrre esattamente l’effetto opposto a quello dichiarato, cioè una crescita delle aree di esclusione sociale e una progressiva separazione tra comunità.

    La Svezia, quindi, non sta semplicemente passando da una politica migratoria aperta a una politica più restrittiva, perché il cambiamento più rilevante riguarda il criterio attraverso il quale si tenta di valutare il fenomeno: non è più sufficiente domandarsi quanti stranieri entrino o quanti vengano rimpatriati, ma diventa necessario capire quanti riescano effettivamente a lavorare, acquisire autonomia, imparare la lingua, accompagnare i figli in un percorso scolastico stabile, partecipare alla società e, infine, diventare cittadini.

    È una prospettiva che anche l’Italia dovrebbe osservare con particolare attenzione, dal momento che il nostro dibattito continua a concentrarsi quasi esclusivamente sugli sbarchi, sui decreti flussi, sulle sanatorie, sulle procedure di asilo, sui permessi di soggiorno e sui rimpatri, mentre molto più raramente ci chiediamo quali siano gli esiti reali di quelle politiche dopo cinque, dieci o quindici anni e, soprattutto, quali territori, quali strumenti e quali percorsi amministrativi producano effettivamente maggiore integrazione e quali, invece, finiscano per consolidare situazioni di dipendenza, marginalità o precarietà.

    La lezione svedese non dovrebbe quindi essere importata meccanicamente, perché nasce da una storia istituzionale, sociale e demografica diversa da quella italiana, ma la domanda che pone è ormai inevitabile anche per noi: se la stabilità del soggiorno deve essere considerata soltanto come conseguenza del tempo trascorso oppure se debba diventare il riconoscimento di un percorso di integrazione concretamente verificabile, nel quale lo Stato abbia fatto la propria parte e la persona straniera abbia progressivamente costruito un rapporto reale con la società nella quale vive.

    Se si sceglie questa seconda prospettiva, allora il soggiorno smette di essere una semplice successione di rinnovi amministrativi e diventa un percorso che tende verso una maggiore stabilità, nel quale la presenza temporanea può trasformarsi in integrazione, l’integrazione può tradursi in un consolidamento della posizione giuridica e, quando ne ricorrano le condizioni, la stabilità può trovare il proprio punto di arrivo nella cittadinanza, mentre il ritorno resta la soluzione giuridicamente coerente per chi, dopo un esame individuale e definitivo, non disponga più di un titolo che ne consenta la permanenza.

    È questa, in definitiva, la logica di Integrazione o ReImmigrazione: non una politica costruita contro gli immigrati, ma un modello che tenta di distinguere tra percorsi differenti e di attribuire a ciascuno una conseguenza coerente, premiando chi si integra, sostenendo chi è ancora in una fase di inserimento e rendendo effettivo il ritorno quando la permanenza non trova più un fondamento giuridico.

    La Svezia, dopo essere stata per decenni uno dei simboli europei dell’accoglienza, sta oggi sperimentando un sistema nel quale la permanenza definitiva non viene più considerata soltanto come il risultato del tempo trascorso nel Paese, ma sempre più come l’esito di un percorso che deve produrre autonomia, partecipazione e appartenenza, ed è probabilmente proprio questo cambiamento, più ancora delle singole riforme, a rendere il caso svedese particolarmente rilevante per il futuro delle politiche migratorie europee.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

    Ventitré egiziani rimpatriati, ma dietro il charter c’è il vero problema: senza accordi con i Paesi d’orig ine le espulsioni restano sulla carta

    Il rimpatrio al Cairo di ventitré cittadini egiziani, eseguito il 28 agosto attraverso un volo charter organizzato dall’Italia nell’ambito delle operazioni coordinate da Frontex, potrebbe essere letto come una delle tante notizie che periodicamente accompagnano il dibattito sull’immigrazione irregolare: un certo numero di persone raggiunge il territorio nazionale senza avere successivamente titolo per rimanervi, viene…

    Dalla Francia una domanda per l’Italia: è arrivato il momento di inserire il dovere di integrazione in Costit uzione?

    Il dibattito che si sta sviluppando in Francia attorno alla proposta di Marine Le Pen di sottoporre direttamente agli elettori una profonda revisione delle regole costituzionali in materia di immigrazione merita di essere osservato con attenzione anche dall’Italia, non perché il modello elaborato dal Rassemblement National debba essere automaticamente trasferito nel nostro ordinamento, né perché…

  • Nuova Zelanda, la residenza premia lavoro ed esperienza: il sistema a punti non basta più

    Dal 24 agosto 2026 la Nuova Zelanda ha cambiato uno dei meccanismi centrali con cui seleziona gli immigrati destinati alla residenza stabile. La Skilled Migrant Category non scompare e il percorso a punti resta in vigore, ma non è più l’unica via: entrano in funzione due nuovi canali, lo Skilled Work Experience pathway e il Trades and Technician pathway. La scelta è significativa perché Wellington riconosce che titolo di studio, reddito e punteggio non bastano sempre a misurare il valore reale di un lavoratore straniero che ha già dimostrato sul campo di essere utile, stabile e inserito nell’economia del Paese.

    Il primo nuovo percorso è costruito quasi interamente sull’esperienza. Per accedervi occorrono un lavoro o un’offerta in una professione qualificata di livello ANZSCO 1-3, una retribuzione pari almeno a 1,1 volte la soglia salariale SMC, almeno tre anni di esperienza professionale pertinente e altri due anni di lavoro qualificato maturato in Nuova Zelanda. Le professioni considerate a maggiore rischio migratorio sono sottoposte a regole ulteriori: quelle inserite nella Amber List devono soddisfare condizioni più severe, mentre quelle presenti nella Red List non possono utilizzare questo canale. Il messaggio è chiaro: la residenza non viene concessa perché qualcuno possiede astrattamente una competenza, ma perché quella competenza è stata effettivamente esercitata e verificata.

    La seconda novità riguarda mestieri e professioni tecniche. Il Trades and Technician pathway apre una strada specifica a settori come costruzioni, ingegneria, manifattura, automotive e supporto tecnico. Servono una professione ammessa, una qualifica pertinente almeno di livello 4, una retribuzione conforme alla soglia SMC, almeno due anni e mezzo di esperienza successiva alla qualifica e altri diciotto mesi di lavoro qualificato svolto in Nuova Zelanda. È una correzione importante rispetto ai modelli migratori che finiscono per privilegiare quasi automaticamente lauree, professioni accademiche e redditi elevati, lasciando in secondo piano competenze tecniche di cui l’economia reale ha bisogno.

    Anche il percorso tradizionale a punti viene modificato. La soglia dei sei punti resta, ma aumentano in alcuni casi i punti riconosciuti alle qualifiche neozelandesi e a determinati titoli conseguiti all’estero, mentre diminuisce il periodo di esperienza lavorativa locale necessario per completare il punteggio. Cambiano soprattutto le regole salariali: chi costruisce il proprio diritto alla residenza attraverso esperienza qualificata non dovrà più inseguire automaticamente una soglia più alta ogni volta che il salario mediano viene aggiornato. In generale, il riferimento diventa quello applicabile quando l’esperienza rilevante è iniziata, con una specifica regola di grazia per chi comincia a lavorare poco dopo il rilascio del visto. È un dettaglio tecnico, ma corregge una delle contraddizioni tipiche dei sistemi migratori: chiedere stabilità al lavoratore modificando continuamente il metro con cui quella stabilità viene giudicata.

    Il quadro resta selettivo. Tutti i candidati devono normalmente avere un lavoro o un’offerta in Nuova Zelanda, rispettare i requisiti retributivi, superare i controlli sanitari e di carattere e dimostrare la conoscenza dell’inglese; il lavoro qualificato deve inoltre essere collegato a un datore accreditato. Wellington non apre quindi indiscriminatamente la residenza. Fa qualcosa di più interessante: distingue con maggiore precisione tra ingresso temporaneo e consolidamento di una permanenza già dimostrata nei fatti. Il tempo trascorso nel Paese acquista valore quando è accompagnato da lavoro qualificato, continuità e capacità di rispettare le condizioni poste dall’ordinamento.

    È qui che il caso neozelandese assume un valore comparato più ampio. Molte politiche migratorie europee sono molto sofisticate nel decidere chi può entrare, quale titolo deve possedere, quale Stato è competente e quando una persona deve lasciare il territorio, ma molto meno strutturate nel riconoscere in modo trasparente il percorso di chi rimane e si integra. La Nuova Zelanda compie un passo nella direzione opposta: trasforma almeno una parte della permanenza regolare in un percorso osservabile e verificabile. L’integrazione economica non esaurisce l’integrazione, che comprende anche lingua, rispetto delle regole, autonomia e inserimento sociale; ma una politica seria deve almeno cominciare a misurare ciò che una persona ha concretamente costruito nel tempo.

    La logica è vicina alla prospettiva di “Integrazione o ReImmigrazione”: la selezione non dovrebbe fermarsi alla frontiera né al momento del primo visto. L’intero percorso migratorio deve poter essere letto nel tempo, distinguendo chi ha sviluppato condizioni reali per una permanenza stabile da chi non le possiede. La riforma neozelandese non sostituisce il sistema a punti, ma ne ridimensiona la pretesa di essere l’unico linguaggio possibile. Il punteggio fotografa un profilo; il lavoro reale racconta una storia. E quando uno Stato decide chi può diventare residente stabile, quella storia conta almeno quanto la fotografia iniziale.

    Avv. Fabio Loscerbo

    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • India, Siliguri diventa una frontiera totale: il controllo migratorio entra nella sicurezza nazionale

    Il 23 agosto sono emersi nuovi dettagli sulla strategia con cui Nuova Delhi vuole trasformare il corridoio di Siliguri, il sottile passaggio terrestre che collega il resto dell’India agli otto Stati del Nord-Est, in una vera infrastruttura di sicurezza nazionale. Il ministro dell’Interno Amit Shah ha chiesto alle amministrazioni centrali e statali di rafforzare la presenza istituzionale, impedire nuovi insediamenti abusivi e contrastare l’immigrazione irregolare nell’area, dopo una riunione che ha coinvolto Ministero dell’Interno, forze armate, Border Security Force, Sashastra Seema Bal, Railway Protection Force, autorità del Bengala Occidentale e strutture di intelligence.

    Il dato politico più interessante non è la consueta promessa di “rafforzare il confine”. È il modello organizzativo scelto. Shah ha insistito su un approccio quadrangolare alla sicurezza di frontiera: forze armate, apparati di law enforcement, amministrazione civile e comunità locali devono operare come parti di un unico dispositivo. La migrazione irregolare viene così inserita dentro la stessa architettura che protegge infrastrutture strategiche, controlla i movimenti transfrontalieri e monitora le trasformazioni demografiche di un’area che confina con Nepal, Bhutan e Bangladesh. Il confine non viene più trattato soltanto come una linea geografica, ma come uno spazio amministrativo da presidiare in profondità.

    Questa impostazione si inserisce in una riforma molto più ampia. Dal 1° settembre 2025 è in vigore l’Immigration and Foreigners Act, 2025, che ha riunificato in un solo testo la disciplina prima distribuita tra il Passport (Entry into India) Act del 1920, il Registration of Foreigners Act del 1939, il Foreigners Act del 1946 e l’Immigration (Carriers’ Liability) Act del 2000. La nuova legge attribuisce al Governo centrale poteri su ingresso, registrazione, permanenza e rimozione degli stranieri, disciplina il Bureau of Immigration e consente la delega di funzioni operative alle autorità statali e distrettuali. Non è quindi soltanto retorica securitaria: esiste ormai un apparato normativo che tende a centralizzare e rendere tracciabile l’intero sistema.

    Proprio qui emerge però la questione che rende il caso indiano più importante di una semplice notizia di frontiera. Controllare meglio chi entra è necessario, ma non coincide con governare l’immigrazione. Una griglia di sicurezza può identificare movimenti irregolari, coordinare le forze, scambiare informazioni e rendere più efficace l’esecuzione delle decisioni. Ma una politica migratoria completa deve distinguere altrettanto chiaramente chi può restare, con quale titolo, attraverso quale percorso e con quali criteri di stabilizzazione. Il controllo del confine risponde alla domanda “chi entra”; la gestione dell’immigrazione deve rispondere anche alla domanda “che cosa accade dopo”.

    L’India conosce bene questa distinzione. Nello stesso quadro politico in cui il governo promette maggiore fermezza contro gli ingressi irregolari, continua ad applicare percorsi differenziati di cittadinanza e regolarizzazione previsti dalla propria legislazione, compresa la disciplina speciale del Citizenship Amendment Act. Il punto, quindi, non è contrapporre sicurezza e accoglienza. È evitare che categorie diverse — infiltrazione irregolare, presenza legale, lavoro straniero, protezione, cittadinanza — vengano assorbite in un’unica lettura securitaria. Uno Stato forte non è quello che considera ogni straniero un problema di frontiera: è quello che sa classificare correttamente le diverse posizioni e applicare a ciascuna la conseguenza giuridica appropriata.

    La scelta indiana di costruire una catena operativa più riconoscibile offre anche una lezione istituzionale. Quando competenze di polizia, immigrazione, registrazione e controllo territoriale sono disperse tra strutture che non comunicano, l’irregolarità prospera nelle zone grigie. Quando invece esistono responsabilità chiare, banche dati interoperabili e autorità identificabili, il sistema può diventare più efficace. È una logica vicina alla funzione che, nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, dovrebbe essere svolta da una Polizia dell’Immigrazione specializzata: non una forza simbolica, ma un’amministrazione capace di seguire identificazione, regolarità della permanenza, esecuzione delle decisioni e coordinamento con gli altri apparati pubblici.

    Ma proprio perché il controllo può diventare più sofisticato, diventa ancora più evidente il limite di una politica che si fermasse a quel punto. La stessa capacità amministrativa usata per sapere chi entra, chi cambia status e chi deve essere allontanato dovrebbe essere utilizzata per conoscere anche il percorso di chi rimane legalmente: inserimento lavorativo, stabilità, rispetto delle regole, autonomia e partecipazione alla comunità. L’integrazione non è il contrario del controllo: è la sua prosecuzione nel tempo. Senza questa seconda parte, lo Stato governa la frontiera ma non governa ancora l’immigrazione.

    Il corridoio di Siliguri mostra dunque una tendenza destinata a pesare molto oltre l’India: la migrazione viene sempre più incorporata nelle infrastrutture di sicurezza nazionale. È comprensibile in un’area strategica e vulnerabile. Ma il vero banco di prova sarà evitare che la sicurezza diventi una categoria totale. La capacità di uno Stato non si misura soltanto dalla forza con cui impedisce un ingresso irregolare; si misura dalla precisione con cui distingue, decide, integra chi ha titolo a restare e rende effettiva l’uscita di chi quel titolo non lo possiede. Il confine è l’inizio del governo dell’immigrazione, non il suo punto di arrivo.

    Avv. Fabio Loscerbo

    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Canada, la stretta sull’asilo crea un nuovo collo di bottiglia: il Bill C-12 finisce sotto gestione speciale

    La riforma canadese dell’asilo era stata presentata come uno strumento per rendere il sistema più rapido, sostenibile e governabile. Ora emerge però una contraddizione che Ottawa non può liquidare come un semplice problema processuale: le nuove regole del Bill C-12 hanno generato un numero tale di ricorsi costituzionali da spingere la Corte federale a sottoporli a una gestione speciale coordinata, sospendendo i normali termini delle cause interessate in attesa del case management. Il problema che la legge voleva comprimere nell’amministrazione rischia così di riapparire, spostato, davanti ai giudici.

    Il Bill C-12, divenuto legge il 26 marzo 2026, introduce due nuovi filtri particolarmente incisivi per l’accesso alla Refugee Protection Division. Non viene più rinviata all’Immigration and Refugee Board la domanda presentata oltre un anno dopo il primo ingresso in Canada avvenuto dopo il 24 giugno 2020; resta inoltre esclusa la domanda di chi entra irregolarmente dal confine terrestre con gli Stati Uniti e chiede protezione dopo quattordici giorni. Il governo ha giustificato queste misure con l’esigenza di ridurre la pressione, chiudere le falle del sistema e impedire che l’asilo venga utilizzato come scorciatoia rispetto ai canali ordinari di immigrazione.

    La diagnosi di partenza non è immaginaria. Alla fine del 2025 l’inventario delle domande in attesa davanti all’Immigration and Refugee Board sfiorava le 300.000 pratiche e, secondo gli stessi documenti governativi, in alcuni casi l’attesa poteva superare i tre anni. Un ordinamento serio non può considerare normale una procedura di protezione che resta sospesa per un periodo così lungo: danneggia chi ha realmente diritto alla protezione, rende più difficile eseguire le decisioni negative e trasforma uno status provvisorio in una permanenza di fatto.

    Ma proprio qui si vede il limite della risposta legislativa. Ridurre il numero delle domande che arrivano al giudice dell’asilo non equivale automaticamente a ridurre il contenzioso. Se il nuovo filtro di ammissibilità apre una questione costituzionale seriale, il carico non scompare: cambia sede. La Corte federale ha segnalato un numero significativo di domande di autorizzazione e controllo giudiziario che sollevano questioni sostanzialmente analoghe. La scelta di coordinarle è razionale dal punto di vista giudiziario, ma è anche il segnale che il nuovo assetto produce una frizione sistemica che il legislatore deve prendere sul serio.

    Il nodo giuridico è particolarmente delicato perché il legislatore canadese non ha eliminato ogni tutela contro il rimpatrio. Chi viene escluso dall’esame della Refugee Protection Division conserva, in linea generale, l’accesso alla pre-removal risk assessment, la valutazione del rischio prima dell’allontanamento. Nella Charter Statement governativa il Ministero della Giustizia ha proprio valorizzato questo passaggio per sostenere la compatibilità della disciplina con la Canadian Charter of Rights and Freedoms. La questione posta dai ricorsi è quindi più sofisticata di una semplice contrapposizione tra “rigore” e “diritti”: riguarda la qualità e l’equivalenza effettiva delle garanzie quando una categoria di persone viene sottratta al procedimento ordinario di protezione.

    Il Canada offre così una lezione utile anche fuori dal proprio ordinamento. Una politica migratoria può e deve fissare termini, condizioni di accesso, competenze e conseguenze per chi non ha titolo a rimanere. Ma la capacità di governo non si misura dal numero di barriere procedurali introdotte. Si misura dalla capacità di arrivare a una decisione individuale, motivata e attuabile in tempi ragionevoli. Se una riforma alleggerisce un ufficio e contemporaneamente sovraccarica un altro, lo Stato non ha davvero risolto il problema: ha semplicemente trasferito il collo di bottiglia.

    È qui che la logica di “Integrazione o ReImmigrazione” diventa rilevante. Il governo dell’immigrazione non può fermarsi alla porta d’ingresso del sistema. Chi ottiene protezione o altro titolo stabile deve poter entrare in un percorso reale di integrazione; chi non ha diritto alla permanenza deve ricevere una decisione tempestiva che possa essere effettivamente eseguita, nel rispetto delle garanzie. Lasciare migliaia di persone per anni in una zona grigia amministrativa o giudiziaria produce l’effetto opposto: indebolisce contemporaneamente controllo, integrazione e credibilità delle istituzioni.

    La stretta canadese intercetta quindi un problema reale, ma la prova decisiva non sarà la severità della norma. Sarà la sua capacità di reggere davanti ai giudici e di produrre decisioni più rapide senza creare un nuovo arretrato. Un sistema migratorio forte non è quello che scrive la regola più dura: è quello che riesce ad applicarla, difenderla e portarla fino alla decisione finale.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Sudafrica, il confine diventa digitale ma a pagamento: R500 per l’ETA che promette velocità e controllo

    Il Sudafrica ha trasformato in costo operativo quello che fino a pochi giorni fa presentava soprattutto come salto tecnologico. Dal 23 agosto è entrata concretamente nella fase applicativa la tariffa di 500 rand per la gestione elettronica dell’Electronic Travel Authorisation, il sistema digitale con cui Pretoria vuole sostituire progressivamente una parte consistente delle procedure tradizionali di visto. La misura arriva dopo il lancio ufficiale dell’ETA del 12 agosto e dopo l’adozione definitiva, il 17 agosto, del primo emendamento ai regolamenti sulle tariffe previsti dall’Immigration Act.

    La contraddizione è solo apparente, ma politicamente significativa. Il governo di Cyril Ramaphosa e il ministro dell’Interno Leon Schreiber hanno costruito l’ETA come strumento destinato a rendere l’ingresso più rapido, più sicuro e meno esposto a frodi e intermediazioni. Il sistema combina verifica biometrica, riconoscimento dell’identità, controlli digitali e il nuovo Electronic Movement Control System. Nella fase pilota avviata durante la presidenza sudafricana del G20 aveva già processato centinaia di migliaia di domande e individuato migliaia di richieste sospette. Ora, però, la modernizzazione deve anche finanziarsi.

    Il quadro giuridico è preciso. Dopo la consultazione pubblica aperta a fine luglio, il Department of Home Affairs ha adottato la First Amendment of the Regulations on Fees sotto l’Immigration Act, pubblicata nella Government Gazette n. 55209. La nuova disciplina introduce la tariffa elettronica di 500 rand per le pratiche trattate attraverso l’ETA. Per alcune categorie di viaggiatori soggetti a visto questa somma si aggiunge al costo del visto; allo stesso tempo, il governo sostiene che l’eliminazione del ricorso obbligato a operatori esterni possa ridurre il costo complessivo della procedura.

    È qui che il caso sudafricano diventa più interessante di una semplice notizia su una nuova tariffa. Pretoria non sta soltanto digitalizzando un modulo: sta riportando dentro l’amministrazione pubblica una parte del potere di selezione e controllo dell’ingresso. La piattaforma ufficiale consente di presentare la domanda online, acquisire i dati biometrici, effettuare il pagamento e ottenere l’autorizzazione senza passare necessariamente dai tradizionali centri di intermediazione. E il progetto non dovrebbe fermarsi al turismo: il governo ha già annunciato l’intenzione di estendere progressivamente il sistema anche a visti di studio, familiari e di lavoro.

    La domanda decisiva, allora, non è se 500 rand siano molti o pochi. È se la digitalizzazione produca davvero più capacità di governo oppure soltanto una procedura più veloce. Un sistema biometrico può identificare meglio chi entra, ridurre frodi documentali e rendere più tracciabile il rapporto tra autorizzazione e passaporto. Ma la tecnologia non decide da sola quali politiche migratorie siano sostenibili, quali ingressi siano coerenti con il mercato del lavoro, come debba essere gestita la permanenza e quali conseguenze debbano seguire alla perdita dei requisiti di soggiorno.

    È proprio questo il passaggio che molti ordinamenti rischiano di trascurare. Gli Stati stanno diventando sempre più capaci di sapere chi entra, quando entra e con quale titolo; molto meno uniforme è la capacità di osservare ciò che accade dopo. Se l’ETA sudafricana diventerà davvero la porta digitale anche per studenti, lavoratori e familiari, il salto di qualità non sarà soltanto informatico. Dovrà riguardare l’intero percorso: ingresso, permanenza regolare, inserimento lavorativo e sociale, rispetto delle condizioni del titolo e, quando queste vengono meno, uscita ordinata dal sistema.

    La logica di “Integrazione o ReImmigrazione” trova qui una conferma indiretta ma importante. Una politica migratoria completa non può esaurirsi nell’autorizzazione iniziale, per quanto sofisticata e tecnologicamente avanzata. Il Sudafrica sta costruendo una frontiera digitale più moderna e centralizzata; il banco di prova sarà capire se quella stessa capacità amministrativa verrà utilizzata anche per governare la permanenza e distinguere, nel tempo, tra presenza temporanea, integrazione effettiva e cessazione delle condizioni per restare.

    La tecnologia, in definitiva, può rendere uno Stato più veloce. Non necessariamente lo rende più capace di decidere. Il vero successo dell’ETA non si misurerà soltanto nelle ore necessarie per ottenere un’autorizzazione o nei rand incassati per ogni pratica, ma nella capacità di collegare controllo dell’ingresso, certezza dello status e governo della permanenza. È lì che una piattaforma digitale smette di essere un servizio amministrativo e diventa una vera infrastruttura di politica migratoria.

    Avv. Fabio Loscerbo

    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Oman, stop ai permessi over 60: la stretta emerge prima della regola pubblica

    L’Oman sta tornando al limite dei sessant’anni per i lavoratori stranieri. Secondo The Arabian Stories, dal 22 agosto il Ministero del Lavoro non starebbe più rilasciando né rinnovando permessi di lavoro agli expatriates che hanno superato quella soglia; diversi datori di lavoro avrebbero già ricevuto dinieghi nelle ultime settimane e una fonte istituzionale di alto livello ha confermato alla testata che i permessi, allo stato, non vengono più concessi agli over 60. È un cambio di rotta netto rispetto al gennaio 2022, quando proprio il Ministero aveva abolito il tetto anagrafico per consentire alle imprese di trattenere personale esperto.

    La questione più interessante, però, non è soltanto la stretta. È il modo in cui la stretta sta emergendo. La pagina ufficiale del Ministero dedicata al rinnovo dei permessi della forza lavoro non omanita, aggiornata il 20 luglio 2026, continua a descrivere il rinnovo come una procedura telematica diretta e non indica pubblicamente un limite di età. Anche l’accordo sui livelli dei servizi elettronici del Ministero presenta il rinnovo dei permessi per i lavoratori non omaniti come un servizio disponibile 24 ore su 24. La nuova soglia, invece, sta diventando visibile attraverso i rigetti delle domande e le conferme raccolte dalla stampa.

    Nel 2022 il percorso era stato opposto e soprattutto esplicito. Il ministro del Lavoro Mahad bin Said Ba’owain aveva spiegato che il precedente limite dei sessant’anni generava continue richieste di eccezione da parte delle imprese e che l’abolizione serviva a conservare competenze professionali difficilmente sostituibili, in particolare quando l’azienda aveva già rispettato gli obiettivi di omanizzazione e il posto non era riservato a cittadini omaniti. Quattro anni dopo, la stessa esigenza economica sembra cedere nuovamente davanti alla priorità di ridurre la dipendenza dal lavoro straniero.

    La scelta non è marginale per il modello sociale del Sultanato. I dati ufficiali del National Centre for Statistics and Information indicavano a maggio 2026 circa 1,826 milioni di lavoratori stranieri, mentre gli expatriates rappresentavano poco più del 43% della popolazione. In un sistema che utilizza massicciamente manodopera non nazionale, la disciplina del permesso di lavoro non è quindi una questione settoriale: determina concretamente chi può restare, per quanto tempo e a quali condizioni.

    Uno Stato ha pieno titolo a perseguire l’occupazione dei propri cittadini, a riservare determinati settori e a stabilire criteri più selettivi per il lavoro straniero. Ma rigore e prevedibilità devono procedere insieme. Quando la continuità del soggiorno dipende dal permesso di lavoro, una modifica sostanziale dei criteri di rinnovo incide direttamente sulle aspettative di persone che possono avere trascorso molti anni nel Paese. Il punto non è trasformare l’anzianità di servizio in un diritto automatico alla permanenza; è evitare che il rapporto tra individuo e Stato venga ridotto alla sola utilità economica del momento.

    Qui emerge una contraddizione che riguarda molte politiche migratorie contemporanee. Si sa con precisione quando un lavoratore può essere assunto, quale impresa può sponsorizzarlo e quale autorizzazione deve possedere. Molto meno strutturata è spesso la valutazione di ciò che accade dopo anni di permanenza: stabilità lavorativa, autonomia, relazioni sociali, rispetto delle regole, radicamento effettivo. Una politica migratoria completa dovrebbe essere capace di governare anche questa fase, distinguendo tra lavoro temporaneo, permanenza consolidata e ritorno ordinato quando vengono meno le condizioni per restare.

    È su questo passaggio che la logica di “Integrazione o ReImmigrazione” offre una chiave più ampia della semplice alternativa tra apertura e chiusura. L’ingresso per lavoro non può diventare né una promessa indefinita di permanenza né un rapporto revocabile senza criteri leggibili. Se l’Oman vuole ripristinare un limite anagrafico, la scelta può essere politicamente coerente con l’omanizzazione; deve però essere accompagnata da regole pubbliche, transizioni comprensibili e una distinzione seria tra chi è arrivato da poco e chi ha costruito nel tempo un percorso stabile nel Paese.

    Il caso omanita mostra quindi una lezione più generale: il governo dell’immigrazione non si misura soltanto dalla capacità di dire sì o no a un permesso, ma dalla qualità delle regole che collegano ingresso, lavoro, permanenza e uscita. Una politica severa ma opaca produce incertezza; una politica severa e trasparente produce invece governo. È questa la differenza che separa l’amministrazione dei flussi da una vera politica migratoria.

    Avv. Fabio Loscerbo

    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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  • Argentina, la stretta sulla cittadinanza inciampa ancora nei giudici: il rigore non si governa per decreto

    Il 23 agosto un nuovo provvedimento della giustizia federale argentina ha colpito uno dei passaggi più delicati del DNU 366/2025, con cui il governo aveva irrigidito anche il regime della cittadinanza per naturalizzazione. Il Juzgado Federal de Esquel ha dichiarato inapplicabile al caso concreto la modifica che richiede due anni continuativi di residenza “legale”. Il ricorrente era entrato in Argentina nel 2023 e aveva maturato il biennio previsto dalla disciplina precedente mentre si trovava nella categoria di “residencia precaria”, cioè con un titolo che gli consentiva di permanere nel Paese durante la definizione della propria posizione migratoria.

    La decisione coglie una contraddizione che va oltre il singolo straniero. Un governo può ritenere politicamente necessario rendere più selettivo l’accesso alla cittadinanza, distinguere con maggiore nettezza tra soggiorno temporaneo e radicamento stabile o pretendere requisiti più rigorosi. Ma una politica più severa non diventa per questo una materia sottratta al Parlamento. Il giudice di Esquel ha ricordato che il DNU fu adottato mentre il Congresso era regolarmente in sessione e che non emergeva quella situazione di “rigorosa eccezionalità e urgenza” che la Costituzione argentina richiede per consentire all’esecutivo di sostituirsi al procedimento legislativo ordinario.

    Il problema è ancora più evidente perché il DNU 366/2025 non era un intervento marginale. Ha modificato la legge migratoria n. 25.871 e la legge di cittadinanza n. 346, ha inciso sui requisiti di ingresso e permanenza, sull’accesso ad alcune prestazioni e sul procedimento di naturalizzazione, attribuendo inoltre alla Dirección Nacional de Migraciones un ruolo molto più ampio. Già nei mesi scorsi altri giudici avevano censurato il trasferimento della competenza sulla cittadinanza dall’autorità giudiziaria a quella amministrativa. Quando una riforma strutturale viene progressivamente smontata dai tribunali, il problema non è soltanto quanto sia restrittiva: è quanto sia stata costruita in modo giuridicamente solido.

    La vicenda di Esquel mostra anche il rischio di confondere due piani diversi. La condizione migratoria è decisiva per stabilire ingresso, permanenza, regolarità e titolo di soggiorno; la cittadinanza riguarda invece l’appartenenza politica piena alla comunità nazionale. Una “residencia precaria” non equivale automaticamente a una presenza clandestina, così come la mera titolarità di un permesso non dimostra da sola l’esistenza di un radicamento sostanziale. Se il legislatore argentino vuole stabilire che soltanto determinate categorie di soggiorno siano computabili ai fini della naturalizzazione, deve farlo in modo espresso, coerente e costituzionalmente sostenibile.

    Ed è proprio qui che il dibattito diventa più interessante del semplice scontro tra governo e giudici. La vera domanda non è soltanto quanti anni di residenza siano necessari, ma che cosa quei due anni dicano effettivamente sull’integrazione della persona. Un’etichetta amministrativa misura la posizione formale, non necessariamente la conoscenza della lingua, l’inserimento lavorativo, l’autonomia, il rispetto delle regole, la stabilità sociale o la partecipazione alla comunità. Se uno Stato vuole una cittadinanza più selettiva, può scegliere di valorizzare questi elementi attraverso criteri legislativi chiari e verificabili. Usare invece una categoria migratoria come scorciatoia rischia di produrre contenzioso senza costruire una politica dell’integrazione.

    La logica di “Integrazione o ReImmigrazione” porta precisamente a separare ciò che spesso viene confuso. La cittadinanza dovrebbe rappresentare l’esito finale di un percorso di appartenenza effettiva; l’irregolarità, l’assenza di titolo e le condizioni per la permanenza devono essere governate attraverso gli strumenti propri del diritto dell’immigrazione. Rendere più difficile la naturalizzazione non sostituisce la capacità dello Stato di verificare l’integrazione di chi rimane né quella di intervenire quando mancano le condizioni giuridiche per la permanenza. Sono momenti diversi di una stessa politica, e proprio per questo richiedono regole diverse e istituzioni credibili.

    Il caso argentino lascia quindi una lezione che vale ben oltre Buenos Aires. Una politica migratoria può essere rigorosa senza essere arbitraria e selettiva senza aggirare le garanzie costituzionali. Anzi, se vuole durare deve esserlo. Il rigore costruito male produce sentenze; il rigore costruito per legge produce governo. È questa la differenza tra una riforma capace di cambiare davvero un sistema e una successione di decreti destinati a essere corretti, sospesi o annullati dai tribunali.

    Avv. Fabio Loscerbo

    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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  • Singapore rifiuta la scorciatoia economica: immigrazione controllata e integrazione prima dei numeri

    Il 23 agosto, nel National Day Rally, il primo ministro di Singapore Lawrence Wong ha affrontato senza formule di comodo uno dei nodi che molti governi preferiscono separare: crisi demografica, fabbisogno di lavoratori stranieri e tenuta dell’integrazione appartengono allo stesso problema politico. Wong ha riconosciuto che il tasso di fecondità resterà molto al di sotto del livello di sostituzione e che, senza nuovi cittadini, la popolazione nazionale diminuirebbe e invecchierebbe più rapidamente. Ma nello stesso discorso ha respinto la pressione delle imprese che chiedono di allentare le regole sui lavoratori stranieri, avvertendo che persino una modesta apertura aggiuntiva produrrebbe numeri rilevanti. L’obiettivo dichiarato è mantenere un ritmo “misurato e sostenibile”, con una crescita più lenta della popolazione e della forza lavoro.

    È una posizione interessante perché rompe un automatismo molto diffuso nel dibattito occidentale: se mancano lavoratori, allora serve semplicemente più immigrazione. Singapore dice una cosa diversa. Il fabbisogno economico esiste, ma non può diventare da solo il criterio che determina la dimensione dei flussi. Il mercato chiede manodopera; lo Stato decide quanto quella domanda sia compatibile con la struttura sociale, con la capacità di integrazione e con l’interesse di lungo periodo del Paese. Per questo Wong ha indicato tecnologia, produttività e valorizzazione del lavoro locale come parte della risposta, invece di trasformare l’aumento dei lavoratori stranieri nella soluzione automatica alla scarsità di personale.

    Il punto istituzionale è ancora più netto. Singapore distingue tra l’apporto di lavoratori stranieri, necessario a sostenere determinati settori dell’economia, e il rinnovamento della popolazione cittadina attraverso nuovi ingressi destinati a stabilizzarsi. Sono due fenomeni collegati, ma non identici. La mobilità per lavoro non viene trattata come una porta inevitabilmente aperta verso una crescita indefinita della presenza straniera, né la necessità economica viene confusa con una delega alle imprese sulla politica migratoria. In altre parole, è il governo a stabilire il ritmo e la sostenibilità del processo.

    Wong ha poi collocato l’integrazione al centro della stessa architettura. Ha ricordato che un matrimonio su tre coinvolge oggi un cittadino di Singapore e un non cittadino e che molti stranieri arrivano per lavoro, contribuiscono all’economia e, nel tempo, scelgono di restare. Ma ha anche affermato che i nuovi arrivati devono fare ogni sforzo per inserirsi, mentre i cittadini devono essere disponibili ad accoglierli. L’integrazione viene quindi descritta come un processo reciproco, non come una conseguenza automatica del tempo trascorso sul territorio. La scelta di mantenere l’attuale equilibrio multirazziale e multireligioso appartiene alla specificità storica di Singapore e non è trasferibile meccanicamente ad altri ordinamenti; ciò che interessa, però, è che lo Stato considera esplicitamente la coesione sociale una variabile della politica migratoria.

    È qui che il caso di Singapore diventa più importante della singola misura. In Europa e in molti altri Paesi sviluppati l’immigrazione viene spesso discussa attraverso due sole domande: quante persone servono al mercato del lavoro e quante persone possono essere fermate alle frontiere. Manca molto più spesso una terza domanda: che cosa accade dopo l’ingresso e come si valuta la riuscita del percorso di integrazione di chi rimane stabilmente? Una politica pubblica che sa autorizzare visti, permessi e accessi al lavoro ma non dispone di una visione altrettanto chiara sul radicamento sociale resta incompleta.

    La logica di “Integrazione o ReImmigrazione” parte precisamente da questa lacuna. L’integrazione non può essere un elemento ornamentale da citare nei programmi governativi dopo aver deciso quanti ingressi autorizzare. Deve diventare parte sostanziale del governo dell’intero percorso migratorio. Lavoro regolare, conoscenza linguistica, autonomia, rispetto delle regole, partecipazione alla comunità e stabilità sociale sono elementi che descrivono la qualità di una permanenza molto meglio del semplice decorso del tempo. Questo non significa inventare automatismi o soglie estranee al diritto vigente, ma riconoscere che la permanenza stabile non può essere considerata un effetto amministrativo inevitabile dell’ingresso.

    Il modello di Singapore contiene scelte proprie della sua storia e del suo ordinamento e non può essere importato come una formula pronta. Ma il messaggio politico del 23 agosto è difficilmente equivocabile: un Paese può avere bisogno di immigrati e, nello stesso tempo, rifiutare che il bisogno economico diventi una giustificazione per flussi senza misura; può restare aperto e pretendere integrazione; può accogliere competenze straniere senza lasciare alle imprese la decisione finale sulla dimensione dell’immigrazione. La vera alternativa non è tra più o meno immigrazione, ma tra immigrazione governata e immigrazione subita. Ed è su questa capacità di governo, molto più che sui numeri assoluti, che si misureranno le politiche migratorie dei prossimi anni.

    Avv. Fabio Loscerbo

    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • The 75-Country Visa Freeze Failed. America Needs Individual Immigration Control, Not Nationality Shortcuts

    On August 21, 2026, a federal judge in Manhattan vacated the State Department policy that had suspended immigrant visa issuance for nationals of 75 countries. The ruling did not declare that the federal government is powerless to control legal immigration, nor did it deny that Washington may legitimately consider self-sufficiency, fiscal impact, security, or compliance when deciding who may enter and remain in the United States. It established a narrower but essential point: immigration control must operate through the law and through individual decisions, not through a nationality-wide shortcut that replaces the person with a category. Reuters reported the decision on August 21: https://www.reuters.com/legal/government/us-judge-strikes-down-policy-suspending-immigrant-visa-processing-75-nations-2026-08-22/

    The controversy matters because it exposes one of the recurring weaknesses of the American immigration debate. Too often, policy is presented as a choice between permissiveness and blanket restriction. That is a false choice. The federal government has a duty to control the border, distinguish legal from illegal immigration, enforce immigration law, preserve lawful pathways, and remove people who have no right to remain after due process. But the same government also has a duty to make decisions according to the statutory framework adopted by Congress. Under 8 U.S.C. § 1182(a)(4), the public-charge inquiry already requires an individualized assessment that includes age, health, family status, assets and financial resources, education, and skills: https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=%28title%3A8+section%3A1182%28a%29+edition%3Aprelim%29. The law itself therefore points toward evaluation, not collective presumption.

    This is where the paradigm “Integration or ReImmigration” can offer something useful to the United States. Its starting point is neither open-ended reception nor collective removal. It is the idea that immigration must be governed across the entire cycle: lawful admission, identification, status, integration, periodic verification, enforcement, and, when the legal basis for remaining is absent and all guarantees have been exhausted, effective return. The central unit of decision is the individual. A government may set demanding standards, but those standards should measure the person’s actual circumstances, conduct, and trajectory rather than treating nationality as a substitute for evidence.

    For the American system, that principle suggests a more serious concept of measurable integration. Employment and economic self-sufficiency matter, but they are not the whole picture. Long-term immigration policy should also pay attention to lawful conduct, English-language acquisition where relevant, civic knowledge, educational progress, family stability, and participation in the social and institutional life of the country. These factors should not become an arbitrary score imposed by executive discretion. Congress would have to define any legal consequences clearly. But the federal government can already improve the quality of policy by measuring integration outcomes transparently rather than arguing about immigration almost exclusively through border encounters, deportation totals, or labor shortages.

    A second pillar of the paradigm is therefore especially relevant to the United States: a recurring public integration report. The federal government publishes extensive data on admissions, enforcement, removals, employment, and benefits, while states and local governments hold much of the information that reveals whether integration is succeeding in schools, labor markets, neighborhoods, and public services. What is missing is a coherent framework capable of showing, over time, whether lawful immigration is producing durable social incorporation and where integration is failing. Such a report should measure outcomes by admission category and length of residence, while avoiding the mistake of turning national origin into a presumption about the worth or reliability of an individual immigrant.

    This would also clarify federal and state responsibilities. Immigration status, admission, removal, and nationality policy belong principally to the federal government. States and cities, however, live with the concrete consequences of immigration policy: schools teach children, local labor markets absorb workers, health systems face demand, and communities manage housing and social cohesion. A functioning model therefore requires federal authority without federal abstraction. Washington should define the legal framework and enforce it; states and local institutions should provide reliable evidence about integration outcomes and help deliver the services that make successful integration possible. Responsibility must be shared without confusing constitutional roles.

    The same logic applies at the end of the process. ReImmigration, as used in this paradigm, is not a program of collective expulsion and should not be confused with ideological proposals for mass “remigration.” It is the enforceable conclusion of an individual legal process. When a person has no lawful status, has received the procedures and judicial protection required by law, and no legal basis for remaining exists, the government must be capable of carrying out the final decision. A system that never enforces removal loses credibility; a system that substitutes group identity for individual adjudication loses legitimacy. Effective immigration control requires both enforceability and legal precision.

    The lesson of the 75-country visa case is therefore larger than the court ruling itself. The United States does not need to choose between weak control and indiscriminate restriction. It needs a migration policy that is stricter where the law requires enforcement, more demanding about actual integration, more transparent about results, and more disciplined about individualized decision-making. That is precisely the space in which “Integration or ReImmigration” seeks to operate: not as a European formula transplanted into America, but as a comparative framework for building an immigration system that can control, integrate, verify, and, when necessary, return — one person, one legal decision, and one measurable outcome at a time.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
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  • Malesia, assunzioni straniere tutte online: più efficienza, meno dipendenza dal lavoro migrante?

    Dal 22 agosto la Malesia ha trasferito interamente online le domande per l’assunzione di lavoratori stranieri attraverso il Foreign Workers Centralised Management System, il FWCMS. Il Ministero delle Risorse Umane ha presentato la misura come un intervento di semplificazione e trasparenza: niente più deposito manuale o accessi ripetuti agli uffici, tempi più prevedibili e un procedimento amministrativo più ordinato. Ma Kuala Lumpur ha chiarito un punto decisivo: digitalizzare non significa allentare i requisiti. Ogni domanda resta sottoposta alla normativa, ai criteri di ammissibilità e al controllo delle autorità competenti.

    Il passaggio è più importante di quanto possa apparire. La procedura parte dall’approvazione preventiva prevista dalla sezione 60K dell’Employment Act 1955, obbligatoria per l’assunzione di nuovi lavoratori non cittadini, e arriva alla Conditional Approval Letter, che il governo punta a rilasciare entro 14 giorni quando la pratica è completa. Nello stesso momento è in corso la gestione di una nuova quota di 15.000 lavoratori stranieri destinati alla ristorazione: 5.000 posizioni, relative a 1.033 datori di lavoro già sottoposti a colloquio individuale, risultano in lavorazione.

    Qui emerge la vera contraddizione da osservare. La Malesia sta rendendo più efficiente il canale di ingresso della manodopera straniera proprio mentre il Tredicesimo Piano della Malesia 2026-2030 dichiara di voler ridurre la dipendenza strutturale dal lavoro migrante. Il documento governativo fissa l’obiettivo di portare la quota dei lavoratori stranieri dal 14,1% della forza lavoro registrato nel 2024 al 10% nel 2030 e al 5% nel 2035, affiancando a questa riduzione maggiore automazione, un sistema di prelievi differenziati e criteri più rigorosi per i permessi di lavoro temporanei.

    Le due direzioni non sono necessariamente incompatibili. Uno Stato può avere bisogno di rendere più rapido e trasparente l’ingresso che decide di autorizzare, e contemporaneamente ridurre nel medio periodo la propria dipendenza economica da manodopera straniera a basso costo. Il problema nasce se la semplificazione amministrativa diventa un obiettivo autonomo: un sistema che misura il proprio successo soltanto sulla velocità delle autorizzazioni rischia di rendere più efficiente la dipendenza che, sul piano strategico, dichiara di voler superare.

    Le organizzazioni imprenditoriali malesi hanno accolto positivamente il nuovo sistema e indicano come criteri di successo tempi più brevi, minori costi amministrativi e maggiore certezza per i datori di lavoro. È una posizione comprensibile dal punto di vista dell’impresa. Lo Stato, però, deve guardare oltre la singola esigenza produttiva: salari, produttività, disponibilità di lavoratori locali, condizioni di lavoro, regolarità del soggiorno e sostenibilità della presenza straniera appartengono allo stesso problema di governo.

    È qui che la logica di “Integrazione o ReImmigrazione” offre una chiave utile anche fuori dall’Europa. Governare l’immigrazione non significa soltanto decidere quanti lavoratori possono entrare e con quale procedura. Per chi è ammesso in una mobilità realmente temporanea occorre garantire legalità del rapporto, tutela e tracciabilità amministrativa; per chi invece permane e costruisce una presenza stabile diventa necessario osservare anche il percorso di autonomia e integrazione effettiva. La digitalizzazione del cancello d’ingresso è utile, ma non sostituisce il governo dell’intero percorso migratorio.

    Il caso malese merita quindi attenzione perché supera la falsa alternativa tra “più immigrazione” e “meno immigrazione”. Kuala Lumpur sta tentando di fare tre cose insieme: autorizzare più ordinatamente gli ingressi necessari, ridurre la dipendenza strutturale delle imprese dal lavoro straniero e rendere più controllabile il sistema. La prova reale sarà vedere se questi tre obiettivi resteranno coerenti tra loro. Perché una politica migratoria moderna non si giudica dalla facilità con cui apre o chiude un canale, ma dalla capacità di sapere perché una persona entra, per quanto tempo resta, a quali condizioni lavora e quale percorso costruisce dopo l’ingresso.

    Avv. Fabio Loscerbo

    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

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  • Braucht Italien eine Einwanderungspolizei? Kontrollen, Rückführungen und rechtsstaatliche Garantien

    Stati Uniti, il taglio ai salari H‑2A resta in vigore: ma ora può costare gli arretrati

    Un giudice federale della California ha dichiarato illegittima la regola con cui il Dipartimento del Lavoro aveva ridotto i salari minimi collegati ai visti agricoli temporanei H‑2A. La decisione, depositata il 26 agosto e resa pubblica il 27, non cancella però subito la disciplina: il giudice Kirk Sherriff l’ha rinviata all’amministrazione, ordinando di costruire rapidamente…

    Eswatini, altri due deportati dagli USA: l’espulsione finisce, la custodia può ricominciare

    L’Eswatini ha ricevuto il 27 agosto altri due cittadini di Paesi terzi deportati dagli Stati Uniti. Il governo del piccolo regno dell’Africa australe non ne ha indicato la nazionalità, precisando soltanto che provengono dall’America Latina. Con questo trasferimento, le persone inviate da Washington in Eswatini dall’avvio dell’intesa bilaterale sono ormai più di trenta. Il numero…

    Dall’America all’Europa, torna lo Stato sull’immigrazione. Ma manca l’integrazione

    Dall’America all’Europa, torna lo Stato sull’immigrazione. Ma manca l’integrazione Le notizie che arrivano nelle ultime settimane dai principali Paesi occidentali sembrano indicare un cambiamento abbastanza netto. Dopo anni nei quali il dibattito migratorio è stato dominato soprattutto dall’accoglienza, dalla protezione internazionale e dalla gestione degli ingressi, gli Stati stanno tornando a rivendicare con maggiore decisione…

  • Schengen scricchiola: Weidel dice ad alta voce ciò che l’Europa non vuole ammettere

    Alice Weidel alza la posta. Se AfD arrivasse al governo federale, la Germania dovrebbe essere pronta a uscire da Schengen. Lo ha ribadito nel Sommerinterview della ZDF del 23 agosto. È una posizione radicale, certamente. Ma sarebbe troppo comodo liquidarla come l’ennesima provocazione della destra tedesca. Il problema sollevato da Weidel esiste indipendentemente da Weidel: che cosa rimane di uno spazio europeo senza frontiere interne quando gli Stati tornano a utilizzare sistematicamente i controlli nazionali per governare i movimenti migratori?

    La Germania i controlli alle frontiere li ha già reintrodotti. E non è l’unico Paese europeo ad averlo fatto. Il Codice frontiere Schengen consente, a determinate condizioni, la reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne quando sussista una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna. Il punto politico e giuridico nasce quando ciò che dovrebbe rappresentare un’eccezione tende a diventare parte ordinaria della gestione. Schengen formalmente rimane, mentre il confine nazionale recupera progressivamente una funzione che l’architettura europea avrebbe dovuto rendere residuale.

    È il paradosso di un sistema che ha costruito la libera circolazione interna senza riuscire ancora a garantire con la stessa efficacia una politica migratoria comune capace di governare frontiere esterne, procedure di asilo, movimenti secondari e rimpatri. Quando il sistema comune non produce risultati sufficienti, sono gli Stati a riprendersi il confine. La proposta di Weidel porta questa dinamica alle estreme conseguenze: non più controlli temporanei dentro Schengen, ma uscita dal sistema.

    Naturalmente abbandonare Schengen avrebbe conseguenze profonde sulla mobilità dei cittadini, sui lavoratori frontalieri, sulle imprese, sul turismo e sul mercato interno. Ma elencare questi costi non basta a chiudere la discussione. Prima ancora di chiedersi se Weidel abbia ragione sulla soluzione, occorre domandarsi perché una proposta di questo tipo trovi oggi uno spazio politico che pochi anni fa sarebbe apparso assai più marginale.

    C’è poi una contraddizione ulteriore. L’Europa dispone di strumenti sempre più sofisticati per sapere chi entra, attraverso quale frontiera, dove viene presentata una domanda di protezione e quale Stato sia competente. Ma la politica migratoria non termina all’ingresso. Una politica capace di controllare il movimento delle persone ma incapace di attribuire un peso centrale alla loro effettiva integrazione rimane incompleta. È precisamente su questo terreno che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone di spostare la prospettiva: ingresso, permanenza, integrazione e, quando ne ricorrano le condizioni giuridiche, ritorno devono essere parti coerenti di una stessa politica pubblica.

    L’integrazione non può ridursi a una dichiarazione programmatica. Lavoro, conoscenza della lingua, autonomia, rispetto delle regole e partecipazione alla comunità sono elementi che descrivono la riuscita o il fallimento di un percorso migratorio molto più di quanto possa fare il solo dato dell’ingresso. Se l’Europa vuole rendere sostenibile la libera circolazione, deve quindi governare non soltanto le frontiere, ma l’intero fenomeno migratorio che si sviluppa dopo il loro attraversamento.

    Per questo la questione tedesca riguarda tutta l’Europa. Non basta proclamare Schengen irreversibile. Bisogna creare le condizioni perché possa funzionare. Frontiere esterne credibili, responsabilità chiare tra gli Stati, procedure efficaci, rimpatri realmente eseguibili e integrazione sostanziale devono appartenere allo stesso disegno.

    Weidel propone di rompere il meccanismo. L’Europa può contestare quella soluzione. Ma non può ignorare il problema che l’ha resa politicamente proponibile. Per salvare Schengen non servono soltanto dichiarazioni sulla libera circolazione: serve dimostrare che una politica migratoria europea può essere più efficace del ritorno permanente alle frontiere nazionali.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Giappone, più controlli ma anche più integrazione: la “coesistenza ordinata” si avvicina al paradigma

    Il Giappone sta cambiando il proprio approccio all’immigrazione mentre cresce il numero degli stranieri residenti. Il Governo Takaichi ha scelto una formula significativa per descrivere la direzione intrapresa: costruire una “società di coesistenza ordinata con gli stranieri”, rafforzando contemporaneamente gli strumenti di integrazione e quelli di controllo.

    È proprio questa contemporaneità a rendere interessante l’esperienza giapponese. Tokyo non sembra considerare integrazione e controllo come politiche alternative. Da una parte si punta maggiormente sulla conoscenza della lingua giapponese, delle istituzioni e delle regole sociali; dall’altra viene rafforzata l’Immigration Services Agency, aumentando il personale destinato sia alla gestione dei soggiorni sia alle attività di controllo, investigazione ed esecuzione degli allontanamenti.

    È una logica che presenta diversi punti di contatto con Integrazione o ReImmigrazione, pur trattandosi naturalmente di sistemi giuridici e migratori profondamente differenti.

    Il primo collegamento riguarda il secondo pilastro del paradigma: “I tre indicatori dell’integrazione verificabile: lavoro, lingua, rispetto delle regole”. Anche il Giappone sta attribuendo crescente importanza, nella gestione della permanenza degli stranieri, a elementi concreti come conoscenza linguistica, situazione economica, contribuzione e rispetto degli obblighi previsti dall’ordinamento. L’integrazione tende così a diventare qualcosa che può essere osservato nel percorso individuale e non soltanto un obiettivo generale delle politiche pubbliche.

    Ancora più evidente è il rapporto con il nono pilastro: “La Polizia dell’Immigrazione come corpo specializzato”. Il sistema giapponese conosce già una specializzazione delle funzioni attraverso l’Immigration Services Agency e gli immigration control officers, impegnati nelle attività di controllo e nell’esecuzione degli allontanamenti. Il Governo ha deciso ora di rafforzare proprio questa capacità amministrativa.

    La lezione giapponese, quindi, non consiste semplicemente nell’aumentare i controlli. È più interessante: offrire strumenti di integrazione a chi costruisce il proprio percorso nel Paese e, nello stesso tempo, dotare lo Stato degli strumenti necessari per far rispettare le regole quando quel percorso non sussiste o vengono meno le condizioni della permanenza.

    È una concezione che si avvicina alla logica complessiva di Integrazione o ReImmigrazione. Integrare e controllare non sono necessariamente due politiche contrapposte. Possono essere due funzioni dello stesso sistema.

    La “coesistenza ordinata” giapponese non coincide con il paradigma italiano che proponiamo, ma dimostra che anche fuori dall’Europa sta emergendo la necessità di superare la vecchia alternativa tra apertura e chiusura delle frontiere. Il problema diventa piuttosto come governare nel tempo la presenza straniera, verificando l’integrazione e rendendo effettive le decisioni dello Stato.

    Ed è precisamente su questo terreno che il Giappone merita di essere osservato.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
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  • Sea-Watch 5 fermata 45 giorni: il Mediterraneo resta senza una vera catena di comando europea

    Il fermo amministrativo di 45 giorni e la multa di 7.500 euro disposti nei confronti della Sea-Watch 5 riaprono una questione che va oltre il singolo provvedimento. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sostiene che la nave, battente bandiera tedesca, abbia violato gli obblighi previsti durante le operazioni di soccorso e ribadisce che la gestione in mare deve spettare agli Stati competenti. La ONG replica di avere informato l’Italia e altri Paesi europei, ma non il centro di coordinamento libico, contestandone affidabilità e legittimità.

    Il punto politico-istituzionale è precisamente questo: chi comanda realmente nel Mediterraneo centrale? Uno Stato costiero non può accettare che soggetti privati definiscano unilateralmente regole e interlocutori; allo stesso tempo, un sistema che affida una parte essenziale del coordinamento a strutture libiche la cui affidabilità è oggetto di contestazioni ricorrenti espone ogni operazione a conflitti, ricorsi e paralisi. Il risultato è una catena di comando frammentata, nella quale Italia, Stato di bandiera, ONG, autorità libiche e istituzioni europee continuano a sovrapporsi senza una responsabilità politica unitaria.

    La linea corretta non è trasformare ogni fermo di una nave in uno scontro ideologico tra “porti chiusi” e “soccorso umanitario”. Il controllo dei flussi e il soccorso in mare sono funzioni pubbliche, e proprio per questo devono essere inserite in un quadro certo, prevedibile e verificabile. Se una nave viola obblighi legittimamente imposti, la sanzione deve essere effettiva; se quegli obblighi risultano incompatibili con il diritto del mare o con la concreta sicurezza dell’operazione, devono essere corretti dal giudice. Ma non può essere l’eccezione permanente a sostituire una regola europea chiara.

    La vicenda assume inoltre una dimensione inevitabilmente europea. Sea-Watch 5 batte bandiera tedesca, opera davanti alle coste libiche e sbarca persone in Italia: tre giurisdizioni e almeno quattro livelli istituzionali entrano in gioco nella stessa operazione. L’Unione europea non può limitarsi a finanziare il controllo esterno delle frontiere e poi lasciare agli Stati di frontiera il conflitto quotidiano con le ONG e con i Paesi terzi. Serve una responsabilità europea più netta sulla catena di comando, sui rapporti con le autorità di ricerca e soccorso dei Paesi di transito e sulla verifica dei risultati degli accordi stipulati.

    Per il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” la lezione è più ampia: governare l’immigrazione significa evitare zone grigie. Non basta ridurre gli sbarchi, né basta moltiplicare gli attori presenti in mare. Occorre sapere chi decide, chi esegue, chi controlla e chi risponde politicamente dei risultati. Una politica migratoria credibile richiede responsabilità pubbliche identificabili e misurabili, perché solo così il controllo delle frontiere può essere insieme efficace, legittimo e sottratto alla continua oscillazione tra emergenza e contenzioso.

    Il fermo della Sea-Watch 5 sarà ora sottoposto, se impugnato, al vaglio giurisdizionale. È giusto che sia così. Ma qualunque sia l’esito del singolo caso, il problema resterà: il Mediterraneo centrale continua a essere governato attraverso accordi bilaterali, missioni europee, autorità libiche, decisioni nazionali e iniziative private che non formano ancora un sistema coerente. La vera prova per l’Europa non è scegliere tra ONG e governi, ma costruire finalmente un’autorità politica e operativa capace di governare il confine esterno comune.

    Avv. Fabio Loscerbo

    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Danimarca, stretta sui permessi agli ucraini: la protezione non sarà più automatica da 14 regioni

    La Danimarca prepara una nuova stretta sul regime speciale introdotto dopo l’aggressione russa all’Ucraina. Il 22 agosto il governo ha annunciato l’intenzione di escludere dall’accesso automatico al permesso previsto dalla legge speciale i cittadini provenienti da 14 regioni ucraine considerate meno direttamente colpite dalle operazioni di guerra. Secondo il ministro dell’Immigrazione e dell’Integrazione Morten Bødskov, la scelta risponde anche alla pressione crescente sui Comuni, chiamati a trovare alloggi e a gestire l’inserimento di una popolazione che oggi conta circa 47.600 sfollati ucraini presenti nel Paese.

    La misura non arriva isolata. Copenaghen sta già discutendo una modifica della stessa legge per limitare l’accesso al regime speciale degli uomini soggetti alle regole ucraine sulla mobilitazione, mentre il governo intende estendere agli sfollati che ricevono assistenza economica anche l’obbligo di lavoro previsto per altre categorie di beneficiari. Il messaggio politico è chiaro: la protezione temporanea non viene più trattata come una condizione amministrativa indistinta, ma come un istituto che deve tenere conto dell’evoluzione del conflitto, della capacità di accoglienza dei territori e del percorso di autonomia delle persone accolte.

    È un passaggio significativo perché sposta il baricentro dalla sola apertura iniziale alla sostenibilità nel tempo. La solidarietà verso chi fugge da una guerra resta un dovere politico e giuridico, ma uno Stato deve anche sapere quanti beneficiari può effettivamente integrare, dove collocarli e quali strumenti utilizzare per evitare che l’accoglienza si trasformi in una permanenza passiva e indefinita. Il problema non è chiudere indiscriminatamente, ma distinguere situazioni diverse e collegare la protezione a criteri aggiornati, verificabili e amministrativamente gestibili.

    La vicenda danese interessa direttamente anche l’Europa. La Danimarca, per il proprio opt-out in materia di giustizia e affari interni, utilizza un regime nazionale speciale e non è vincolata nello stesso modo degli altri Stati membri dal sistema europeo di protezione temporanea. Proprio per questo la scelta di Copenaghen evidenzia un problema che l’Unione dovrà affrontare: come uscire progressivamente dalla logica emergenziale del 2022 senza lasciare ventisette politiche divergenti su durata della protezione, accesso al welfare, inserimento lavorativo e prospettive di ritorno. Un quadro europeo maturo deve sostenere l’Ucraina e proteggere chi è realmente esposto, ma deve anche preparare per tempo regole comuni sulla transizione dalla protezione temporanea alla stabilizzazione o al rientro.

    Il caso si collega direttamente al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. L’integrazione non può essere misurata soltanto dal possesso di un titolo temporaneo: deve tradursi, per quanto concretamente possibile, in lavoro, autonomia, partecipazione e responsabilità. Allo stesso tempo, il ritorno non può essere trattato come una decisione improvvisata quando l’emergenza finisce. Deve essere preparato come parte ordinaria della politica migratoria, distinguendo chi ha costruito nel frattempo un percorso stabile da chi non possiede più i presupposti per mantenere uno status eccezionale.

    La lezione danese è quindi più ampia della singola modifica normativa. Governare l’immigrazione e la protezione significa rivedere periodicamente le condizioni che avevano giustificato una misura, verificare la capacità reale di integrazione dei territori e predisporre fin dall’inizio una strategia di uscita. L’Europa ha saputo aprire rapidamente una protezione straordinaria nel 2022; la prova del 2026 è dimostrare di saperla amministrare, differenziare e, quando le condizioni lo consentono, accompagnare verso una conclusione ordinata.

    Avv. Fabio Loscerbo

    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

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  • Regno Unito, il piano Burnham ridistribuisce l’asilo: 15,3 miliardi senza un vero governo del sistema

    Il Regno Unito prova a correggere uno degli squilibri più visibili del proprio sistema di asilo: la concentrazione dei richiedenti nelle aree meno ricche. Il 23 agosto, un’analisi di The i Paper ha ricostruito il piano del governo di Andy Burnham per distribuire maggiormente l’accoglienza anche nei territori più ricchi. I numeri spiegano il problema: alla fine di marzo 2026 erano 97.519 le persone sostenute dal sistema di asilo britannico, oltre 31.000 delle quali nel Nord dell’Inghilterra; più di 17.000 nel solo Nord-Ovest, contro appena 2.268 nel Sud-Ovest.

    La scelta di riequilibrare territorialmente l’accoglienza ha una sua logica. Non è sostenibile che il costo sociale e amministrativo di una politica nazionale ricada stabilmente sugli stessi Comuni, spesso già caratterizzati da fragilità economiche. Ma il meccanismo britannico mostra anche il limite della risposta: spostare i richiedenti asilo da un quartiere a un altro non equivale a governare l’immigrazione. Il Governo sta valutando di aumentare i tetti di spesa riconosciuti ai gestori privati per reperire alloggi nelle aree più costose, con il rischio di rendere più equa la distribuzione ma ancora più oneroso il sistema.

    Il nodo finanziario è tutt’altro che marginale. La Home Affairs Committee del Parlamento britannico ha già accertato che il costo previsto dei contratti per l’alloggio dei richiedenti asilo nel periodo 2019-2029 è salito da 4,5 a 15,3 miliardi di sterline. Lo stesso Parlamento ha descritto il modello come costoso, caotico e privo per anni di una strategia di lungo periodo. Il problema, dunque, non è soltanto dove collocare le persone, ma perché lo Stato continui a sostenere costi così elevati senza riuscire a trasformare rapidamente la domanda di asilo in una decisione definitiva e, quando necessario, in una decisione eseguita.

    I dati ufficiali del Home Office rendono il punto ancora più chiaro. Al 31 marzo 2026 erano 48.758 le persone in attesa di una decisione iniziale, mentre 97.519 ricevevano sostegno pubblico. Ciò significa che una parte rilevante della spesa riguarda persone già collocate in fasi successive del procedimento: ricorsi, situazioni di permanenza temporanea o casi nei quali l’uscita dal Paese non è ancora stata realizzata. Un sistema efficace deve naturalmente garantire il diritto di difesa e impedire qualsiasi rimpatrio contrario al principio di non-refoulement, ma deve anche evitare che il procedimento diventi una condizione amministrativa indefinita.

    È qui che il caso britannico si collega al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Una politica migratoria ordinata ha bisogno di un’amministrazione specializzata capace di seguire l’intero percorso dello straniero: identificazione, domanda, decisione, integrazione quando sussiste il diritto alla permanenza e ritorno effettivo quando quel diritto viene meno. Il pilastro di una Polizia dell’Immigrazione dedicata nasce precisamente da questa esigenza: non moltiplicare i controlli di ordine pubblico, ma concentrare responsabilità amministrative, tempi, dati e capacità esecutiva in una struttura che possa essere chiamata a rispondere dei risultati.

    La lezione britannica interessa anche l’Europa. La solidarietà territoriale è necessaria, sia tra quartieri e Comuni sia, nel sistema europeo, tra Stati membri. Ma la redistribuzione può soltanto ripartire un onere; non può sostituire una politica capace di ridurlo attraverso decisioni rapide, integrazione verificabile e rimpatri realmente eseguibili. Se il governo dell’asilo viene misurato soltanto dal numero di posti letto disponibili, il sistema continuerà a inseguire l’emergenza. Il vero parametro deve diventare il tempo necessario allo Stato per decidere, integrare chi ha diritto a restare e accompagnare fuori dal sistema chi non ne ha più titolo.

    Avv. Fabio Loscerbo

    Avvocato Cassazionista

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  • EES, la frontiera digitale UE sotto stress: code, controlli ripetuti e dati da correggere

    L’Unione europea ha costruito l’Entry/Exit System per sapere con maggiore precisione chi entra, chi esce e chi supera il periodo di soggiorno autorizzato nello spazio Schengen. Dal 10 aprile 2026 il sistema è pienamente operativo alle frontiere esterne e, secondo la Commissione, ha già registrato oltre 145 milioni di ingressi e uscite. È una trasformazione importante: il controllo migratorio non può più dipendere soltanto da timbri sul passaporto e verifiche frammentate tra ventinove sistemi nazionali.

    Il problema è che l’effettività si misura nei punti di frontiera, non nelle dichiarazioni di Bruxelles. Il 23 agosto il Guardian ha raccolto diverse segnalazioni di viaggiatori britannici che descrivono code molto lunghe, registrazioni di uscita da correggere, richieste ripetute di dati biometrici e confusione per i titolari di visti di lunga durata. Anche aeroporti come Schiphol hanno avvertito durante l’estate che il nuovo sistema europeo può aumentare i tempi ai controlli nei momenti di maggiore traffico.

    Qui emerge una contraddizione che l’Europa deve affrontare apertamente. L’EES nasce per rendere i controlli più rapidi e più affidabili, individuare gli overstayer e contrastare le frodi documentali. Se però i sistemi nazionali non dialogano perfettamente, se un’uscita non viene registrata correttamente o se la pressione sulle code induce a semplificare temporaneamente i controlli, la frontiera digitale rischia di diventare più sofisticata sulla carta che nella pratica. E una politica migratoria credibile non può permettersi una distanza stabile tra regole e capacità operativa.

    Questo non significa tornare al vecchio timbro manuale. Al contrario, la direzione scelta dall’Unione è corretta: identificazione biometrica, interoperabilità delle banche dati e tracciamento delle permanenze sono strumenti indispensabili per governare i movimenti transfrontalieri. Ma proprio perché il controllo diventa digitale, Bruxelles deve assumersi fino in fondo la responsabilità della sua infrastruttura: standard tecnici uniformi, assistenza ai valichi, procedure chiare per le categorie esenti e sistemi capaci di correggere rapidamente gli errori senza trasformarli in problemi per cittadini e amministrazioni.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” parte da un principio analogo: non esiste governo dell’immigrazione senza identificazione certa e senza un’amministrazione capace di seguire la posizione dello straniero nel tempo. Una Polizia dell’Immigrazione specializzata e una gestione coordinata dei dati non servono a moltiplicare i controlli, ma a evitare duplicazioni, zone grigie e decisioni che restano prive di esecuzione. La tecnologia ha senso soltanto se rende lo Stato più capace di decidere e di far rispettare le decisioni assunte.

    L’EES rappresenta quindi un banco di prova più importante di quanto possa sembrare. L’Europa non ha bisogno di meno controllo, ma di un controllo che funzioni davvero: comune, interoperabile, rapido e verificabile. Se la frontiera esterna deve diventare europea, europea deve diventare anche la responsabilità per la sua efficienza. Diversamente continueremo ad avere regole comuni, costi comuni e, quando il sistema si inceppa, responsabilità scaricate sui singoli Stati e sui singoli aeroporti.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
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  • Protezione complementare dopo il decreto-legge n. 20 del 2023: gli obblighi costituzionali e internazionali come fondamento autonomo della tutela

    Nota alla decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Firenze – Sezione di Livorno, 10 luglio 2026

    Avv. Fabio Loscerbo

    Abstract

    La decisione adottata il 10 luglio 2026 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Firenze – Sezione di Livorno offre un rilevante contributo alla ricostruzione della protezione complementare successiva alle modifiche introdotte dal decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20. La Commissione, pur escludendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ha ravvisato l’esistenza di fondati motivi per ritenere che l’allontanamento dello straniero fosse contrario agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano. La tutela è stata riconosciuta sulla base della valutazione congiunta della vulnerabilità personale, della provenienza da un contesto rurale e povero, della scarsa scolarizzazione, delle responsabilità verso la moglie, i tre figli e la madre anziana, nonché del percorso di integrazione lavorativa e dell’autonomia economica raggiunti in Italia. La decisione assume particolare importanza perché la domanda era stata formalizzata dopo l’entrata in vigore del decreto-legge n. 20 del 2023 e non poteva quindi beneficiare della disciplina transitoria relativa alla precedente formulazione dell’articolo 19, comma 1.1, del Testo unico sull’immigrazione. Essa dimostra che la soppressione del riferimento legislativo espresso alla vita privata e familiare non ha eliminato la protezione complementare dall’ordinamento italiano. Gli obblighi costituzionali, internazionali ed europei continuano a operare come limite autonomo al potere di allontanamento. All’interno del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, la decisione conferma inoltre che la gestione delle presenze migratorie deve fondarsi su una valutazione individuale, sostanziale e dinamica: l’integrazione non può essere presunta, ma quando risulti effettivamente dimostrata non può essere ignorata.

    Parole chiave: protezione complementare; obblighi costituzionali e internazionali; integrazione; vulnerabilità; articolo 19 TUI; articolo 8 CEDU; decreto-legge n. 20 del 2023; gestione dei flussi migratori; Integrazione o ReImmigrazione.

    La decisione adottata il 10 luglio 2026 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Firenze – Sezione di Livorno presenta un interesse che supera la singola vicenda amministrativa. Il provvedimento consente infatti di affrontare una delle questioni più delicate emerse dopo la riforma introdotta dal decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20: se la soppressione, nell’articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, del riferimento espresso alla tutela della vita privata e familiare abbia determinato la sostanziale eliminazione della protezione complementare fondata sul radicamento personale e sociale oppure se tale tutela continui a trovare fondamento negli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato.

    La Commissione era chiamata a esaminare la domanda presentata da un cittadino marocchino nato nel 1982, proveniente da un villaggio della provincia di Youssoufia. Il richiedente aveva dichiarato di aver lasciato il Marocco nel settembre 2022 e di essere giunto in Italia il mese successivo, dopo aver raggiunto la Turchia in aereo e aver successivamente percorso la rotta balcanica. La ragione dell’espatrio era dichiaratamente economica e familiare: egli intendeva garantire condizioni di vita migliori alla moglie, ai tre figli e alla madre rimasti nel Paese di origine.

    La vicenda personale non presentava gli elementi tipici della persecuzione contemplata dalla Convenzione di Ginevra. Il richiedente non aveva riferito minacce riconducibili alla razza, alla religione, alla nazionalità, all’appartenenza a un determinato gruppo sociale o alle opinioni politiche. Aveva invece descritto una condizione di povertà strutturale, aggravata dall’assenza di un’occupazione regolare, dalla precarietà del lavoro edile svolto in Marocco e dall’impossibilità di assicurare ai figli un percorso scolastico e condizioni di vita dignitose.

    La Commissione ha considerato credibili tanto la provenienza geografica e l’identità del richiedente quanto le condizioni di indigenza della famiglia e le motivazioni economiche dell’espatrio. Ha tuttavia correttamente escluso che tali circostanze fossero di per sé sufficienti a fondare il riconoscimento dello status di rifugiato. La migrazione determinata esclusivamente dalla ricerca di migliori opportunità economiche rimane estranea alla definizione convenzionale di rifugiato, salvo che la privazione economica derivi da una discriminazione o persecuzione riconducibile ai motivi tassativamente previsti dalla Convenzione.

    La decisione distingue quindi con chiarezza il migrante economico dal rifugiato. Tale distinzione, spesso sacrificata nel dibattito pubblico, resta essenziale per la coerenza del sistema. La protezione internazionale non può essere trasformata in un canale generale di ingresso per lavoro, né può essere riconosciuta a chi lasci il proprio Paese soltanto per migliorare le condizioni materiali di vita. Una simile estensione finirebbe per alterare la funzione della Convenzione di Ginevra e per confondere categorie giuridiche fondate su presupposti differenti.

    L’esclusione della protezione internazionale, tuttavia, non esaurisce la valutazione che lo Stato è tenuto a compiere. È proprio in questo spazio che opera la protezione complementare.

    La protezione complementare non coincide con lo status di rifugiato o con la protezione sussidiaria. Essa comprende le forme di tutela che l’ordinamento nazionale riconosce in adempimento degli obblighi costituzionali, internazionali ed europei, quando l’allontanamento della persona, pur non ricorrendo le condizioni per la protezione internazionale, determinerebbe una lesione sproporzionata dei suoi diritti fondamentali.

    Nel caso esaminato, la Commissione ha escluso anche i presupposti della protezione sussidiaria. Non era emerso un rischio di condanna a morte, tortura o trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 14, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 251 del 2007. Né la zona di provenienza in Marocco risultava caratterizzata da un conflitto armato interno o internazionale e da un livello di violenza indiscriminata tale da esporre il richiedente a una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona ai sensi della lettera c) della medesima disposizione.

    La Commissione ha però proseguito l’esame, affrontando il diverso terreno degli obblighi costituzionali e internazionali. È questo il passaggio più significativo della decisione.

    Il provvedimento dà espressamente atto che la formalizzazione della domanda era avvenuta dopo l’entrata in vigore del decreto-legge n. 20 del 2023. Non risultava quindi applicabile la disciplina transitoria prevista dall’articolo 7, comma 2, dello stesso decreto, che aveva mantenuto in vigore la precedente formulazione dell’articolo 19, comma 1.1, soltanto per le istanze presentate prima dell’entrata in vigore della riforma o per i casi nei quali lo straniero avesse già ricevuto dalla Questura l’invito alla presentazione della domanda.

    La questione non era dunque quella di applicare in via ultrattiva la disciplina introdotta dal decreto-legge n. 130 del 2020. La Commissione ha invece riconosciuto la protezione complementare in applicazione diretta degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano.

    Questa impostazione è giuridicamente rilevante perché impedisce di interpretare la riforma del 2023 come una totale cancellazione della tutela della vita privata e dell’integrazione. Il legislatore ha soppresso dal testo dell’articolo 19 alcuni periodi che esplicitavano i criteri relativi ai vincoli familiari, all’inserimento sociale e alla durata del soggiorno. Non ha tuttavia potuto eliminare i vincoli derivanti dalla Costituzione, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    La potestà legislativa ordinaria incontra infatti limiti che non possono essere superati attraverso la semplice modifica di una disposizione interna. Gli articoli 2 e 3 della Costituzione continuano a imporre la tutela dei diritti inviolabili della persona e il rispetto del principio di eguaglianza e ragionevolezza. L’articolo 8 CEDU continua a proteggere la vita privata e familiare. L’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea assicura analoga tutela nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.

    Il potere dello Stato di controllare l’ingresso e il soggiorno degli stranieri non è assoluto. L’allontanamento deve perseguire una finalità legittima, essere previsto dalla legge e rispettare il principio di proporzionalità. Quando le conseguenze del rimpatrio determinano una compromissione eccessiva dei diritti fondamentali della persona rispetto all’interesse pubblico perseguito, la misura non può essere legittimamente eseguita.

    Nel caso concreto, la Commissione ha individuato un insieme articolato di elementi. Il richiedente proveniva da un contesto rurale, aveva una scarsa scolarizzazione e sosteneva economicamente una famiglia composta dalla moglie, da tre figli di età compresa tra cinque e dodici anni e da una madre anziana. In Marocco aveva lavorato come muratore a giornata, senza contratto, con compensi estremamente ridotti e senza adeguate condizioni di sicurezza. In Italia aveva invece iniziato a lavorare regolarmente, ottenendo dall’ottobre 2023 un contratto a tempo indeterminato, raggiungendo l’autonomia economica e riuscendo a garantire ai familiari rimasti in Marocco condizioni di vita più dignitose.

    La documentazione prodotta confermava la continuità e la consistenza del percorso. Agli atti risultavano le buste paga relative ai primi mesi del 2026, l’estratto contributivo INPS dall’ottobre 2023 al marzo 2026, il contratto di lavoro trasformato a tempo indeterminato, le ricevute delle rimesse inviate in Marocco, gli atti di nascita dei figli e l’atto di matrimonio.

    L’integrazione lavorativa non è stata quindi affermata sulla base di una semplice dichiarazione soggettiva. Essa è stata dimostrata attraverso elementi documentali oggettivi: continuità occupazionale, stabilità contrattuale, contribuzione previdenziale, autonomia e capacità di adempiere alle responsabilità familiari.

    La Commissione ha ricondotto questi elementi a una vulnerabilità complessa. Non si trattava soltanto della povertà esistente nel Paese di origine, perché la mera differenza tra le condizioni economiche italiane e quelle marocchine non potrebbe fondare automaticamente la protezione complementare. Si trattava dell’interazione tra la condizione personale di partenza, le responsabilità familiari e il percorso concretamente realizzato in Italia.

    La tutela non è stata riconosciuta perché il richiedente avrebbe goduto in Italia di opportunità economiche migliori. Una simile motivazione trasformerebbe la protezione complementare in una forma surrettizia di immigrazione economica. Il dato decisivo è stato piuttosto rappresentato dalla sproporzione che l’allontanamento avrebbe prodotto rispetto alla vita ormai costruita e alle responsabilità assunte.

    Il provvedimento afferma che la somma dei fattori considerati avrebbe reso il rimpatrio lesivo dei diritti fondamentali del richiedente, determinando una notevole compromissione del loro godimento. La Commissione ha inoltre escluso la presenza di ragioni di sicurezza nazionale, ordine pubblico o sicurezza pubblica idonee a giustificare la compressione della tutela.

    La formula della “somma di fattori” è particolarmente significativa. La protezione complementare non deriva necessariamente da un unico elemento decisivo, ma può emergere dalla valutazione complessiva e convergente di più circostanze, ciascuna delle quali, considerata isolatamente, potrebbe non essere sufficiente.

    La vulnerabilità, in questa prospettiva, non è una categoria astratta o rigidamente tipizzata. Essa deriva dalla concreta esposizione della persona a una compromissione significativa dei propri diritti. Può essere collegata all’età, alla salute, alle condizioni familiari, alla provenienza sociale, alla precarietà economica, al percorso migratorio o all’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza.

    Occorre tuttavia evitare che il concetto diventi privo di limiti. Non ogni situazione di difficoltà economica costituisce vulnerabilità giuridicamente rilevante. Non ogni miglioramento delle condizioni di vita determina un diritto alla permanenza. La protezione complementare richiede una valutazione rigorosa della gravità delle conseguenze del rimpatrio e della loro incidenza effettiva sui diritti fondamentali.

    La decisione di Livorno appare importante proprio perché non identifica la vulnerabilità con la povertà. La provenienza da un contesto povero rappresenta soltanto uno degli elementi. Essa assume significato in relazione alla scarsa scolarizzazione, alle responsabilità verso una famiglia numerosa, alla precarietà lavorativa sperimentata nel Paese di origine e, soprattutto, al percorso di autonomia realizzato in Italia.

    Il lavoro svolge una funzione centrale, ma non esclusivamente economica. Esso consente al richiedente di mantenersi senza ricorrere all’assistenza pubblica, di versare contributi, di sostenere la famiglia e di assumere una posizione responsabile nel tessuto produttivo. Il contratto a tempo indeterminato e la continuità contributiva dimostrano che non si è in presenza di un inserimento episodico o meramente strumentale.

    La decisione si colloca quindi in continuità sostanziale con una concezione della protezione complementare fondata sulla valutazione globale della persona. Pur in assenza, nel testo successivo al 2023, dell’elencazione espressa dei parametri della vita privata, l’Amministrazione continua a dover valutare il lavoro, la stabilità, i vincoli familiari, l’autonomia e le conseguenze concrete dell’allontanamento.

    La riforma legislativa ha modificato il dato testuale, ma non ha eliminato il problema giuridico. Quando uno straniero ha costruito una vita privata attraverso il lavoro, le relazioni sociali, l’autonomia e l’assunzione di responsabilità, lo Stato non può limitarsi a osservare che egli non rientra nelle categorie della protezione internazionale. Deve verificare se il rimpatrio sia compatibile con i diritti fondamentali e con il principio di proporzionalità.

    La decisione si inserisce in modo coerente nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Il paradigma muove dall’idea che la presenza straniera non possa essere governata mediante automatismi. Non può essere sufficiente l’ingresso nel territorio per presumere un diritto definitivo alla permanenza, ma non può neppure essere irrilevante ciò che la persona realizza dopo l’ingresso.

    Il richiedente aveva dichiaratamente lasciato il Marocco per ragioni economiche. Non era un rifugiato e non era esposto a un danno grave secondo le categorie della protezione sussidiaria. Questo dato deve essere riconosciuto senza ambiguità. Tuttavia, durante la permanenza in Italia, egli aveva trasformato la propria posizione: aveva ottenuto un lavoro stabile, raggiunto l’autonomia, versato contributi e assunto la responsabilità concreta del mantenimento dei familiari.

    È proprio questa trasformazione a dover essere valutata.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non considera l’integrazione come una qualità presunta dello straniero, né come una formula politica utilizzabile per giustificare qualsiasi forma di soggiorno. L’integrazione deve essere dimostrata attraverso comportamenti, risultati e legami effettivi.

    Nel caso esaminato, tali elementi risultavano documentati. L’integrazione non era soltanto lavorativa, benché il lavoro ne rappresentasse il principale indicatore. Essa comprendeva l’autonomia economica, il sostegno alla famiglia, la continuità contributiva e l’assunzione di responsabilità nel tempo.

    La Commissione ha quindi adottato una decisione individuale. Non ha trasformato tutti i migranti economici in beneficiari della protezione complementare. Ha distinto la posizione del singolo richiedente sulla base del percorso concreto e della sproporzione delle conseguenze dell’allontanamento.

    Questo è il metodo che dovrebbe orientare la gestione dei flussi migratori. Una politica fondata soltanto sul momento dell’ingresso è incompleta. Una politica fondata esclusivamente sui rimpatri è altrettanto inadeguata. Tra ingresso e allontanamento esiste il tempo della permanenza, durante il quale devono essere valutati i risultati dell’integrazione.

    La protezione complementare può svolgere una funzione essenziale proprio in questa fase. Essa impedisce che l’allontanamento venga disposto in modo cieco, senza tenere conto della trasformazione intervenuta nella vita della persona. Non costituisce una sanatoria generalizzata, ma una clausola di salvaguardia individuale fondata sui diritti fondamentali.

    L’applicazione rigorosa della protezione complementare richiede tuttavia criteri trasparenti. Il lavoro stabile, la continuità contributiva, l’autonomia economica, l’abitazione, la conoscenza della lingua, i rapporti familiari, la partecipazione sociale e la condotta rispettosa delle regole possono costituire indicatori rilevanti.

    Nessuno di questi fattori dovrebbe operare automaticamente. Un contratto di lavoro non può da solo impedire l’allontanamento. Allo stesso modo, la mancanza di un reddito elevato non può escludere la tutela quando ricorrano altre situazioni di vulnerabilità o quando siano in gioco divieti assoluti di respingimento.

    La valutazione deve essere complessiva, individuale e proporzionata.

    La decisione di Livorno suggerisce inoltre una riflessione sul rapporto tra protezione complementare e canali ordinari di ingresso per lavoro. Il fatto che un migrante economico ottenga successivamente una tutela non significa che la protezione debba sostituire la programmazione dei flussi. Al contrario, il caso dimostra le insufficienze di un sistema che non riesce a collegare tempestivamente la domanda di lavoro presente sul territorio con canali legali, realistici e accessibili.

    Il richiedente aveva competenze nel settore edilizio e ha ottenuto un rapporto a tempo indeterminato. La sua presenza rispondeva quindi a una domanda effettiva del mercato del lavoro. Eppure, la stabilizzazione della posizione è avvenuta attraverso il sistema della protezione anziché mediante un ordinario percorso di immigrazione lavorativa.

    Questo squilibrio non può essere ignorato. La protezione complementare deve rimanere uno strumento di tutela dei diritti fondamentali, non diventare il rimedio strutturale alle inefficienze della programmazione degli ingressi. Quando il mercato assorbe stabilmente lavoratori già presenti, lo Stato dovrebbe disporre di meccanismi ordinari capaci di valorizzare tale inserimento, evitando che la protezione venga caricata di funzioni che non le appartengono.

    All’interno del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, la risposta dovrebbe articolarsi in modo più organico. Gli ingressi devono essere programmati sulla base delle esigenze reali del Paese. La permanenza deve essere accompagnata da una verifica dell’integrazione. L’allontanamento deve rappresentare l’esito di una valutazione individuale quando manchi il diritto al soggiorno, non sia stato realizzato un percorso di integrazione e non ricorrano limiti costituzionali, internazionali o europei.

    La ReImmigrazione non è quindi una misura collettiva e non può dipendere dalla nazionalità, dall’origine etnica o dalla mera appartenenza a una categoria. Essa costituisce il possibile esito individuale di una valutazione giuridica. Quando, invece, l’integrazione risulta effettivamente raggiunta e l’allontanamento determina una lesione sproporzionata dei diritti fondamentali, il sistema deve riconoscere la permanenza.

    La decisione del 10 luglio 2026 mostra che questa distinzione può essere effettuata già in sede amministrativa. Non è stato necessario attendere un giudizio per riconoscere il rilievo degli obblighi costituzionali e internazionali. La Commissione ha esaminato la situazione personale, ha escluso la protezione internazionale e ha poi verificato autonomamente la sussistenza della protezione complementare.

    L’esito formale è consistito nella trasmissione degli atti al Questore ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008, affinché fosse rilasciato il corrispondente titolo di soggiorno. Il dato sostanziale è però il riconoscimento di una forma di protezione complementare fondata sul divieto di adottare un provvedimento di allontanamento contrario ai diritti fondamentali.

    La decisione assume così un valore che va oltre il singolo procedimento. Essa afferma che, anche dopo la riforma del 2023, gli obblighi costituzionali e internazionali continuano a rappresentare una fonte effettiva di tutela. La protezione complementare non dipende esclusivamente dalla presenza di una formula espressa nell’articolo 19. Discende dal sistema complessivo delle garanzie e dalla necessità di interpretare il diritto dell’immigrazione in conformità alla Costituzione, alla CEDU e al diritto dell’Unione europea.

    La protezione complementare sopravvive quindi alla modifica legislativa perché sopravvivono i diritti che essa è chiamata a tutelare.

    La decisione non deve essere letta come un ritorno automatico alla disciplina anteriore al 2023. La Commissione non ha applicato in via generalizzata i criteri cancellati dal legislatore. Ha utilizzato gli obblighi sovraordinati come parametro autonomo e ha compiuto una valutazione concreta della sproporzione del rimpatrio.

    Questa distinzione deve rimanere chiara. Altrimenti si rischierebbe di svuotare di significato la riforma legislativa oppure, nel senso opposto, di attribuirle un effetto incompatibile con la gerarchia delle fonti.

    Il punto di equilibrio consiste nel riconoscere che il legislatore può disciplinare le condizioni e le procedure del soggiorno, ma non può sottrarre l’azione amministrativa al rispetto dei diritti fondamentali. Quando l’allontanamento incide in modo sproporzionato sulla vita della persona, l’Amministrazione deve impedirne l’esecuzione e riconoscere la tutela complementare prevista dall’ordinamento.

    La decisione di Livorno indica così una possibile direzione futura. La protezione complementare deve essere ricostruita come clausola di chiusura costituzionale del sistema, applicabile nei casi nei quali la protezione internazionale non sia riconoscibile ma l’allontanamento risulti comunque incompatibile con gli obblighi dello Stato.

    Essa non può diventare un titolo generalizzato fondato sull’integrazione lavorativa, ma non può neppure ignorare l’integrazione quando questa rappresenti la struttura concreta della vita privata.

    Il principio che emerge dalla decisione può essere sintetizzato in questi termini: il motivo economico dell’ingresso non determina il diritto alla protezione internazionale, ma il percorso realizzato dopo l’ingresso può assumere rilievo nell’ambito della protezione complementare quando l’allontanamento produca una compromissione sproporzionata dei diritti fondamentali.

    Il richiedente non è stato tutelato perché povero, né semplicemente perché lavoratore. È stato tutelato perché la sua vulnerabilità originaria, le responsabilità familiari e l’integrazione raggiunta in Italia componevano una situazione individuale nella quale il rimpatrio avrebbe inciso in misura eccessiva sul godimento dei diritti fondamentali.

    La gestione razionale dei flussi migratori richiede proprio questa capacità di distinguere. Non tutti coloro che arrivano possono restare. Non tutti coloro che non rientrano nella protezione internazionale possono essere allontanati senza ulteriori valutazioni. Non ogni lavoro genera un diritto al soggiorno, ma un percorso stabile di integrazione non può essere trattato come giuridicamente irrilevante.

    La vera alternativa non è tra accoglienza e rimpatrio. È tra una politica fondata su automatismi collettivi e una politica capace di valutare le persone, le condotte e i risultati.

    La decisione della Commissione territoriale di Firenze – Sezione di Livorno dimostra che la protezione complementare può costituire uno degli strumenti attraverso i quali realizzare questa valutazione. Essa tutela i diritti fondamentali, ma nello stesso tempo introduce un criterio di responsabilità nella gestione della permanenza.

    Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, l’integrazione deve essere concreta, verificabile e progressiva. Quando viene raggiunta, deve produrre conseguenze giuridiche. Quando manca, e non esistono altri titoli o impedimenti all’allontanamento, la permanenza non può essere considerata irreversibile.

    La protezione complementare non contraddice questa impostazione. Ne rappresenta uno dei limiti e, nello stesso tempo, uno dei criteri di selezione individuale.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

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  • Spagna, 2.500 minori identificati a Ceuta: Rabat chiede il ritorno, ma serve una valutazione individuale

    Il Ministero dell’Interno spagnolo ha comunicato che, dopo la massiccia entrata a Ceuta di fine luglio, sono stati finora identificati 2.500 minori. Nelle stesse ore il ministro della Giustizia marocchino Abdellatif Ouahbi ha chiesto alla Spagna un accordo per il ritorno dei migranti sopravvissuti e ha collegato anche la presa in carico dei corpi delle vittime al rimpatrio dei minori marocchini presenti nella città autonoma. È un passaggio nuovo nella crisi di Ceuta, perché sposta il confronto dalla gestione dell’emergenza alla questione, molto più delicata, di chi possa effettivamente essere riportato nel Paese di origine.

    Sul piano giuridico, la risposta non può essere né l’automatismo dell’accoglienza indefinita né quello del rimpatrio collettivo. Per i minori ogni decisione deve restare individuale, fondata sul superiore interesse del bambino, sulla verifica dell’identità e dei legami familiari, sulle condizioni concrete di accoglienza nel Paese di origine e sulla possibilità di una reale reintegrazione. È precisamente qui che una politica migratoria seria si distingue da una politica costruita per slogan.

    Il dato dei 2.500 minori mostra inoltre quanto sia insufficiente ragionare soltanto in termini di frontiera. Dopo l’ingresso iniziano attività amministrative complesse: identificazione, accertamento dell’età, ricerca dei familiari, tutela sanitaria, collocamento, istruzione e valutazione della soluzione di lungo periodo. Quando migliaia di casi si concentrano in poche settimane, la capacità amministrativa diventa essa stessa parte della sicurezza della frontiera.

    La richiesta marocchina impone quindi alla Spagna di costruire un meccanismo stabile di cooperazione, ma non autorizza scorciatoie. Se esistono familiari idonei, strutture adeguate e condizioni che rendano il ritorno conforme all’interesse del minore, il ricongiungimento e la reintegrazione nel Paese di origine possono essere una soluzione legittima. Dove invece queste condizioni non esistono, la protezione deve proseguire. La decisione deve dipendere dai fatti, non dalla nazionalità né dal numero complessivo degli arrivi.

    Questo sviluppo si collega direttamente al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. La ReImmigrazione non può essere una espulsione collettiva e tanto meno può applicarsi ai minori come formula automatica. È un esito individuale di una valutazione giuridica e sociale, che per i minori deve essere ancora più rigorosa: integrazione nel Paese ospitante quando rappresenta la soluzione migliore; ritorno assistito e reintegrazione nel Paese di origine quando ciò risponde concretamente al loro interesse.

    Ceuta conferma così un principio più generale: governare l’immigrazione significa saper distinguere. Identificare prima, valutare poi, decidere infine. Senza questa sequenza, l’accoglienza diventa emergenza permanente e il rimpatrio rischia di trasformarsi in arbitrio. La cooperazione tra Spagna e Marocco sarà davvero efficace soltanto se riuscirà a tenere insieme controllo della frontiera, capacità amministrativa e garanzie individuali.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Grecia, scontri nel centro chiuso di Sintiki: il controllo non può fermarsi alle recinzioni

    Nella notte tra il 22 e il 23 agosto si sono verificati gravi scontri nella struttura chiusa per migranti di Sintiki, nell’area di Serres, nel nord della Grecia. Secondo le ricostruzioni della stampa greca, un gruppo di persone ha abbattuto parte di una recinzione interna e lanciato pietre e altri oggetti contro la polizia. Sono stati danneggiati edifici, spazi comuni, telecamere di sicurezza, attrezzature antincendio e mezzi di servizio; le forze dell’ordine hanno impiegato rinforzi, compresa un’unità antisommossa proveniente da Salonicco. Dieci persone sono state arrestate e tre sono state ricoverate con ferite lievi. Le autorità hanno inoltre avviato un conteggio per verificare quante persone possano essere uscite dopo il danneggiamento della recinzione esterna.

    L’episodio non riguarda soltanto l’ordine pubblico. Una struttura chiusa nasce precisamente per assicurare il controllo delle persone presenti e consentire all’amministrazione di svolgere le procedure previste. Quando una recinzione viene superata, un’intera ala viene danneggiata e occorre mobilitare reparti speciali per ristabilire la sicurezza, emerge un problema più profondo: la custodia fisica, da sola, non equivale a governo dell’immigrazione. Un sistema può essere formalmente rigido e, nello stesso tempo, amministrativamente fragile.

    Le misure che limitano la libertà personale degli stranieri devono sempre restare legate a una finalità concreta, individuale e giuridicamente verificabile. Ciò richiede identificazione certa, conoscenza della posizione amministrativa, decisioni tempestive, gestione delle vulnerabilità e capacità di dare seguito agli esiti delle procedure. Se questi passaggi si rallentano o si disarticolano, la struttura chiusa rischia di diventare un luogo nel quale si accumulano persone e tensioni senza che il procedimento migratorio progredisca realmente. La sicurezza di una struttura dipende quindi anche dalla qualità dell’amministrazione che la governa.

    È proprio su questo punto che il caso greco incontra uno dei pilastri del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: la necessità di una Polizia dell’Immigrazione specializzata, capace di seguire l’intero ciclo amministrativo della presenza dello straniero e non soltanto il momento dell’ordine pubblico. La gestione dell’immigrazione richiede competenze diverse da quelle necessarie per fronteggiare un disordine: identificazione, documentazione, rapporti con le autorità consolari, procedure di asilo, esecuzione dei trasferimenti e dei rimpatri, controllo delle condizioni di permanenza. Affidare tutto alla sola risposta emergenziale significa intervenire quando il problema è già esploso.

    Il paradigma parte inoltre da una distinzione che episodi come quello di Sintiki rendono particolarmente evidente. Chi ha titolo per rimanere deve essere indirizzato verso un percorso di integrazione reale; chi non possiede più i presupposti giuridici della permanenza e può essere legittimamente rimpatriato deve essere accompagnato verso una decisione effettivamente eseguibile. Una struttura chiusa non può sostituire né l’integrazione né il rimpatrio. Può essere, nei casi previsti dalla legge, uno strumento temporaneo all’interno di un procedimento; non può diventare il procedimento stesso.

    La lezione che arriva dalla Grecia è dunque più ampia dell’episodio di cronaca. Uno Stato non dimostra di controllare l’immigrazione semplicemente costruendo recinzioni più alte o aumentando il numero degli agenti presenti in una struttura. Lo dimostra quando sa chi è la persona, quale titolo possiede, quale decisione deve essere adottata e come quella decisione verrà concretamente eseguita. È questa continuità tra controllo, amministrazione, integrazione e, quando necessario, ReImmigrazione che trasforma una politica migratoria da risposta emergenziale a politica dello Stato.

    Avv. Fabio Loscerbo

    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Irlanda, verso una cittadinanza più selettiva: lingua, autonomia e fino a otto anni di residenza

    L’Irlanda sta valutando un ulteriore irrigidimento delle regole per l’accesso alla cittadinanza. Secondo quanto riportato oggi dalla stampa irlandese, tra le ipotesi allo studio figurano la conoscenza della lingua inglese, una verifica più rigorosa della buona condotta, l’autosufficienza economica e un periodo di residenza che potrebbe arrivare fino a otto anni, rispetto ai cinque generalmente richiesti oggi.

    La proposta si inserisce in un percorso già avviato dal Governo di Dublino. Negli ultimi mesi l’esecutivo ha approvato misure dirette a rendere la naturalizzazione più selettiva, prevedendo che la capacità di mantenersi senza dipendere stabilmente dall’assistenza pubblica possa assumere rilievo nella valutazione della domanda. Il ministro di Stato per la Migrazione, Colm Brophy, ha collegato il nuovo orientamento alla necessità che chi chiede di diventare cittadino dimostri un rapporto concreto e responsabile con la società irlandese.

    Il passaggio è politicamente significativo perché sposta il baricentro dalla sola durata della presenza alla qualità dell’integrazione. Residenza, lavoro, autonomia economica, conoscenza linguistica e rispetto delle regole tendono così a diventare elementi di una valutazione complessiva, anziché meri requisiti amministrativi separati. È una tendenza che si ritrova ormai in diversi ordinamenti europei e che modifica progressivamente il significato stesso della naturalizzazione.

    Il punto, tuttavia, richiede equilibrio. Trasformare la cittadinanza in un percorso verificabile non significa costruire ostacoli arbitrari o introdurre automatismi discriminatori. Ogni requisito deve essere proporzionato, trasparente e applicato individualmente. La buona condotta non può diventare una formula indeterminata; l’autosufficienza deve tenere conto delle situazioni personali; la conoscenza linguistica deve essere misurata attraverso criteri accessibili e coerenti con la funzione di integrazione che si intende perseguire.

    È qui che il caso irlandese incontra direttamente il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Il paradigma sostiene che l’integrazione non debba essere soltanto dichiarata, ma osservata attraverso indicatori concreti: lingua, partecipazione sociale, autonomia, rispetto delle regole e capacità di costruire un rapporto stabile con la comunità ospitante. In questo senso Dublino si muove verso una concezione più misurabile dell’integrazione, ma concentra ancora gran parte della verifica nel momento finale della cittadinanza.

    La vera evoluzione futura sarà probabilmente anticipare questa logica lungo l’intero percorso di soggiorno. Se l’integrazione deve avere un valore giuridico, non dovrebbe essere verificata soltanto quando lo straniero chiede il passaporto del Paese ospitante. Dovrebbe accompagnare progressivamente la permanenza, premiando chi costruisce un legame effettivo con la società e consentendo allo Stato di intervenire quando quel percorso resta del tutto assente. L’Irlanda offre quindi un segnale importante: la cittadinanza torna a essere concepita non come semplice effetto del tempo, ma come esito di un processo di appartenenza verificabile.

    Avv. Fabio Loscerbo

    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Stati Uniti, un giudice ferma il blocco dei visti per 75 Paesi: il controllo non può sostituire la valutazione individuale

    Un giudice federale di New York ha annullato la politica con cui il Dipartimento di Stato statunitense aveva sospeso il rilascio dei visti di immigrazione ai cittadini di 75 Paesi. La decisione, pronunciata il 21 agosto 2026 dalla giudice Jeannette A. Vargas del Southern District of New York e resa pubblica nelle ultime ore, ha qualificato la misura come contraria alla legge e adottata oltre i poteri attribuiti al Segretario di Stato.

    La sospensione, introdotta a gennaio dall’amministrazione Trump, era stata giustificata con il rischio che i cittadini dei Paesi interessati potessero diventare un “public charge”, cioè dipendere in misura rilevante dall’assistenza pubblica. Il problema individuato dal tribunale non riguarda però la possibilità per gli Stati Uniti di valutare la sostenibilità economica dell’ingresso: riguarda il fatto che quella valutazione era stata sostituita da una presunzione generale fondata sulla nazionalità.

    Secondo la giudice Vargas, la normativa federale attribuisce ai funzionari consolari il compito di verificare individualmente se il singolo richiedente possieda i requisiti per il visto. Una sospensione indiscriminata riferita a 75 nazionalità finiva quindi per comprimere quella funzione e per trasformare un criterio di verifica personale in una esclusione collettiva. Le domande respinte esclusivamente in applicazione della misura dovranno essere riesaminate secondo le regole ordinarie.

    Il punto è particolarmente significativo anche al di fuori del sistema statunitense. Controllare l’immigrazione non significa sostituire la persona con la categoria alla quale appartiene. Uno Stato può stabilire requisiti rigorosi, verificare reddito, autonomia economica, affidabilità, rispetto delle regole e condizioni di ingresso; ma quando la decisione incide sul diritto di entrare o rimanere, il criterio deve restare individuale, motivato e verificabile.

    È precisamente uno dei confini che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” intende preservare. Il modello non propone né un diritto automatico alla permanenza né misure collettive fondate sull’origine. Propone invece un sistema nel quale ingresso, integrazione e permanenza siano sottoposti a indicatori concreti e controllabili, mentre l’eventuale esito negativo deve derivare da una valutazione personale e non da stereotipi nazionali o identitari.

    La decisione americana mostra dunque che efficacia e garanzie non sono termini incompatibili. Un sistema migratorio può essere selettivo e severo senza rinunciare alla legalità del procedimento. Anzi, è proprio la decisione individuale — fondata su dati, condotta e requisiti verificabili — a rendere il controllo più solido, più difendibile davanti ai giudici e più coerente con uno Stato di diritto.

    Avv. Fabio Loscerbo

    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

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  • Australia, il tetto all’immigrazione incontra il mercato del lavoro: il caso One Nation

    Il dibattito australiano sull’immigrazione ha offerto oggi un caso particolarmente significativo. David Farley, deputato di One Nation eletto in un’area rurale del Nuovo Galles del Sud, ha sostenuto che l’obiettivo del partito di ridurre la net overseas migration a 130.000 persone dovrebbe essere letto tenendo conto del fabbisogno di lavoratori qualificati, backpacker e lavoratori del Pacific Australia Labour Mobility scheme. Secondo Farley, per garantire il funzionamento di settori essenziali potrebbero servire almeno 100.000 lavoratori migranti aggiuntivi. La leader Pauline Hanson è intervenuta successivamente per ribadire che la linea ufficiale del partito resta invece un tetto di 130.000 alla migrazione netta.

    La controversia è interessante perché mostra quanto sia difficile trasformare un numero in una politica migratoria. In Australia la net overseas migration è un indicatore demografico diverso dal programma di immigrazione permanente: quest’ultimo è stato fissato a 185.000 posti, in larga parte destinati a competenze professionali necessarie all’economia. Il Governo prevede inoltre una progressiva riduzione della migrazione netta, dopo il forte incremento registrato nel periodo successivo alla pandemia.

    Il punto emerso dal confronto non riguarda soltanto la quantità degli ingressi. Farley ha richiamato esplicitamente il fabbisogno di personale nell’agricoltura, nell’assistenza agli anziani, nell’ingegneria, nell’industria mineraria e nella trasformazione alimentare, soprattutto nelle aree regionali. È la dimostrazione di una tensione strutturale che attraversa molte democrazie occidentali: ridurre l’immigrazione in termini astratti è relativamente semplice; stabilire quali ingressi siano realmente necessari e come distribuirli sul territorio è molto più complesso.

    Proprio qui il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone un passaggio ulteriore. Una politica migratoria non dovrebbe limitarsi né al tetto numerico né alla sola domanda di manodopera. Il lavoro è certamente un elemento essenziale, ma non può trasformare l’immigrato in una mera variabile produttiva. Occorre invece collegare l’ingresso e la permanenza a un percorso verificabile di integrazione: conoscenza della lingua, rispetto delle regole, autonomia, inserimento sociale e stabilità del rapporto con la comunità ospitante.

    L’esperienza australiana conserva, sotto questo profilo, un elemento interessante: la selezione degli ingressi è strettamente collegata alle esigenze dei territori e delle professioni. Ma proprio il confronto di queste ore mostra il limite di un modello che rischia di fermarsi alla domanda “quanti lavoratori servono?”. La questione decisiva è anche quali condizioni debbano accompagnare la permanenza nel tempo e come lo Stato debba verificare l’effettivo percorso di integrazione. È qui che una politica dei flussi deve diventare politica della presenza.

    Il caso australiano conferma quindi che il futuro delle politiche migratorie non si giocherà soltanto sulla contrapposizione tra più o meno immigrazione. La vera capacità di governo consisterà nel selezionare gli ingressi, distribuirli secondo esigenze reali, accompagnare l’integrazione e verificarne gli esiti. Un sistema sostenibile non nasce da un numero isolato, ma da criteri chiari, responsabilità individuale e capacità amministrativa di misurare ciò che accade dopo l’ingresso.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • ICE made about 51,000 arrests in one month. Immigration enforcement should be measured by outcomes, not arrests

    The United States is rapidly expanding the scale of interior immigration enforcement.

    In July 2026, U.S. Immigration and Customs Enforcement arrested approximately 51,000 immigrants, according to figures the Department of Homeland Security provided to Stateline. That was up from roughly 43,000 arrests in June and represented the highest monthly total of President Donald Trump’s second administration.

    The number is politically powerful.

    It creates an immediate impression of enforcement.

    But it also raises a more important question:

    What exactly should count as success in immigration policy?

    An arrest is not a removal.

    A detention is not a final immigration decision.

    And a person who is unlawfully present is not necessarily in the same legal position as every other unlawfully present person.

    ICE itself maintains separate statistics for arrests, detention and removals. Those categories are separate for a reason.

    A serious immigration system must therefore measure what happens after an arrest.

    Was the person subject to a final removal order?

    Did the individual have a pending asylum claim?

    Was relief from removal available?

    Did family circumstances create additional legal issues?

    Was the removal ultimately executed?

    Was the government’s decision upheld by the courts?

    How long did the entire process take?

    These questions matter more than the arrest total.

    They also point toward a broader migration-policy framework I call Integration or ReImmigration.

    For an American audience, the second term needs to be defined carefully.

    ReImmigration is not mass deportation.

    It does not mean removing foreign-born people because they are foreign-born.

    It does not propose collective removal based on race, ethnicity, nationality or cultural identity.

    And it does not eliminate due process.

    The idea is almost the opposite.

    A credible immigration system should become much better at distinguishing between two fundamentally different categories.

    The first consists of people who have a lawful right to build their future in the United States.

    For them, the policy objective should be integration.

    The second consists of people who, after an individualized legal process and all applicable safeguards, have no right to remain.

    For them, the government should be capable of carrying out a lawful and effective return.

    That second outcome is what I describe as ReImmigration.

    The distinction sounds simple.

    In practice, it is one of the most difficult problems in immigration government.

    The Trump administration has placed strong emphasis on criminal offenders. Throughout July, DHS and ICE repeatedly highlighted arrests involving foreign nationals convicted of offenses including attempted murder, sexual assault, kidnapping and drug trafficking.

    When an individual has committed a serious crime, has no lawful right to remain and faces no legal barrier to removal, the public interest in removal is particularly strong.

    But that is not every immigration case.

    An immigration-enforcement system also encounters people with pending asylum applications, people seeking adjustment through family relationships, longtime residents, parents of U.S. citizens, people potentially entitled to protection from removal, and individuals whose immigration histories contain multiple unresolved proceedings.

    Those cases cannot responsibly be treated as legally interchangeable.

    This is why selectivity is not weakness.

    Selectivity is what allows enforcement to work.

    A system that cannot distinguish quickly between a dangerous removable offender and a person with a viable legal claim wastes enforcement capacity.

    It fills detention space with cases that may ultimately result in release.

    It generates litigation.

    It increases administrative costs.

    And it makes it harder for government to focus resources on people whose removal is both legally justified and practically achievable.

    The dramatic expansion of the federal-state enforcement network illustrates how significant this issue has become.

    As of July 20, 2026, ICE reported 2,179 agreements under the 287(g) program, covering 39 states and two U.S. territories. The program allows trained state and local law-enforcement personnel to perform specified immigration-enforcement functions under ICE supervision.

    This creates an enforcement capacity on a scale the United States has not previously possessed.

    But greater capacity creates a greater need for precision.

    The question is not whether immigration law should be enforced.

    It should.

    The question is how enforcement should be measured.

    If success is defined mainly by arrests, agencies have a structural incentive to maximize arrests.

    If success is defined by lawful final outcomes, the incentives become different.

    Officials must identify cases more carefully.

    Cases must move faster.

    Removals must be legally sustainable.

    And people who actually have a lawful pathway must be removed from the enforcement pipeline as quickly as possible.

    This is the core logic behind Integration or ReImmigration.

    Integration for those who belong in the lawful system

    Once the United States determines that a person has the right to remain, immigration policy should stop treating that person as a permanent administrative problem.

    The objective should become integration.

    That means employment where possible, English-language acquisition, education, economic independence, lawful conduct and participation in the wider community.

    The United States has historically been exceptionally successful at integrating successive generations of immigrants.

    But integration should not be treated as something that automatically occurs simply because enough time passes.

    It is a process that can be encouraged, monitored and measured.

    A modern immigration system should therefore be interested not only in how many visas or green cards it grants, but also in whether newcomers progressively achieve economic and social independence.

    Effective return for those without a right to remain

    The other side of the model is equally important.

    An immigration system loses credibility when final removal orders are issued but cannot be executed.

    If a person has exhausted the legal process, has no recognized protection claim and has no other lawful basis to remain, return should be an actual outcome rather than a theoretical possibility.

    That does not require abandoning constitutional guarantees.

    On the contrary, due process makes removal more legitimate because it establishes clearly why one person has the right to stay and another does not.

    A legally robust return policy should therefore be built around a sequence:

    identify, decide, review, execute.

    Not simply:

    arrest, detain, count.

    The difference is fundamental.

    The danger of the permanent gray zone

    For decades, both the United States and European countries have struggled with large populations living in what might be called an immigration gray zone.

    People remain for years without stable status.

    Their cases move slowly.

    During that time they find jobs, marry, have children, establish communities and build private lives.

    After many years, removal becomes legally, socially and politically more difficult.

    The lesson should not be that government should disregard those relationships.

    The lesson is that government should reach decisions much earlier.

    Fast decisions make both integration and enforcement more credible.

    If a person qualifies for asylum, family-based residence or another lawful status, that person should know as quickly as possible and begin building a stable future.

    If the person does not qualify to remain, the government should also reach that conclusion promptly enough for return to remain realistically enforceable.

    Delay benefits neither side.

    A better measure of ICE performance

    The July arrest number therefore needs context.

    Rather than asking only how many people ICE arrested, Congress, the administration and the public should also ask:

    How many arrests resulted in final removal decisions?

    How many people were actually removed?

    How many cases involved serious criminal convictions?

    How many detainees were ultimately released because they had viable legal claims?

    How many government decisions were reversed?

    How long did cases take from arrest to final disposition?

    What percentage of available detention capacity was used on people who were ultimately removable?

    Those metrics would tell Americans much more about whether immigration enforcement is functioning.

    The administration has clearly made a strategic decision to expand ICE capacity. The growth of the 287(g) program, additional enforcement operations and substantial increases in arrests demonstrate that this expansion is already underway.

    The next question is whether the United States can transform that capacity into precision.

    That is where the distinction between mass enforcement and effective immigration government becomes important.

    A government capable of arresting large numbers of people is powerful.

    A government capable of rapidly distinguishing who should remain, who should integrate and who should lawfully return is competent.

    America needs the second.

    The immigration debate has become trapped between two slogans.

    One side fears any meaningful enforcement.

    The other increasingly speaks the language of mass deportation.

    Neither framework is sufficient for a country with tens of millions of foreign-born residents, a large lawful immigration system, humanitarian obligations, labor-market needs and a substantial population without legal status.

    A mature policy needs a third principle:

    Integration for those with the right to stay. ReImmigration for those who, after due process, do not.

    That means enforcement should be real.

    But it should also be selective.

    Integration should be generous where lawful residence exists.

    But it should also produce measurable outcomes.

    And government performance should be evaluated not by the theatrical power of the arrest total, but by whether immigration decisions become faster, clearer and actually enforceable.

    The July figure of approximately 51,000 ICE arrests is therefore significant.

    But it is not the final score.

    The real measure will be what happens to those 51,000 cases next.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Attorney admitted to practice before the Italian Court of Cassation
    Registered in the Register of Interest Representatives of the Italian Chamber of Deputies in the field of Immigration
    Lobbyist – EU Transparency Register No. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

    Sudafrica, un modello integrato per identificazione, controllo e rimpatrio degli immigrati irregolari

    Il Sudafrica ha chiuso il 27 agosto il Temporary Repatriation Processing Centre di Musina, struttura attivata il 26 giugno per affrontare una pressione migratoria eccezionale nell’area di Beitbridge. In appena due mesi il centro ha processato 48.948 cittadini stranieri: 46.744, pari al 95,5%, erano stati classificati come persone entrate al di fuori dei valichi ufficiali.…

    Sudafrica, un modello integrato per identificazione, controllo e rimpatrio degli immigrati irregolari

    Il Sudafrica ha chiuso il 27 agosto 2026 il Temporary Repatriation Processing Centre di Musina, aperto appena due mesi prima per fronteggiare una pressione migratoria eccezionale al confine con lo Zimbabwe. In quel breve periodo, secondo i dati diffusi dal Governo sudafricano, sono stati processati 48.948 cittadini stranieri. Di questi, 46.744, pari al 95,5%, erano…

    Regno Unito, oltre 21.000 stranieri condannati e destinatari di espulsione restano nella comunità

    Il dato pubblicato oggi dal Home Office britannico merita attenzione perché porta il dibattito sulla ReImmigrazione fuori dal terreno degli slogan e dentro quello, molto più difficile, della capacità concreta dello Stato di eseguire le proprie decisioni. Alla fine di giugno 2026 risultavano 21.294 foreign national offenders soggetti a deportazione ma monitorati nella comunità. Un…

  • Salvini chiude ai trasferimenti dalla Germania: il Patto UE entra nella prova della reciprocità

    Nella serata del 22 agosto Matteo Salvini ha dichiarato che l’Italia, nonostante l’entrata in applicazione delle nuove regole europee, non intende per il momento riprendere dalla Germania i migranti che hanno fatto ingresso nell’Unione attraverso il territorio italiano e si sono poi spostati verso nord. Il vicepresidente del Consiglio ha collegato questa posizione all’attività delle organizzazioni non governative tedesche impegnate nel Mediterraneo, sostenendo che Berlino non possa chiedere trasferimenti verso l’Italia mentre navi riconducibili a ONG tedesche continuano a sbarcare persone sulle coste italiane.

    La dichiarazione rappresenta un nuovo sviluppo del confronto tra Roma e Berlino. Il problema non riguarda soltanto i rapporti bilaterali, perché interviene nel momento in cui il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo è appena entrato nella sua fase applicativa. Le nuove norme hanno rafforzato il sistema di determinazione dello Stato competente per l’esame della domanda e puntano, tra l’altro, a rendere più rapidi i trasferimenti conseguenti ai movimenti secondari. La Commissione europea, nella prima valutazione del 16 luglio, aveva già osservato che l’Italia aveva compiuto sforzi significativi di preparazione, ma che erano ancora necessari passi concreti affinché i trasferimenti avvenissero effettivamente.

    Il punto giuridicamente più delicato è che il sistema europeo della responsabilità non funziona sulla base di compensazioni politiche tra condotte diverse. L’attività delle ONG nel Mediterraneo e l’individuazione dello Stato competente per una domanda di protezione appartengono a piani normativi distinti. Già nel dicembre 2024 la Corte di giustizia aveva affermato, nel precedente sistema di Dublino, che uno Stato individuato come competente non può liberarsi unilateralmente dalla propria responsabilità. Il nuovo Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione nasce precisamente per rendere più stabile e prevedibile questo meccanismo.

    Ciò non significa ignorare il problema politico sollevato dall’Italia. Se uno Stato di frontiera ritiene di sostenere una quota sproporzionata degli ingressi e, contemporaneamente, altri Stati chiedono il rientro delle persone che si sono spostate irregolarmente all’interno dell’Unione, la tensione tra solidarietà e responsabilità diventa inevitabile. Il Patto è stato costruito proprio per tenere insieme questi due elementi. Se uno dei due viene percepito come assente, il rischio è che gli Stati tornino a utilizzare sospensioni, rifiuti e accordi bilaterali come strumenti di pressione.

    Il caso italiano-tedesco mostra quindi un limite strutturale della politica migratoria europea: norme comuni possono funzionare soltanto se esiste una capacità comune di farle applicare. Da questo punto di vista il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” insiste sulla necessità di una Polizia dell’Immigrazione dedicata e coordinata a livello europeo, capace di seguire identificazione, movimenti secondari, trasferimenti e rimpatri secondo criteri uniformi. Senza una struttura operativa stabile, il sistema rischia di dipendere continuamente dalla disponibilità politica dei singoli governi.

    Il confronto annunciato tra i ministri dell’Interno Matteo Piantedosi e Alexander Dobrindt sarà quindi più importante della polemica del momento. La questione da risolvere è se il nuovo Patto possa trasformare la responsabilità migratoria da terreno di conflitto permanente tra Stati a meccanismo realmente reciproco. Una politica europea dell’immigrazione credibile richiede regole applicabili, responsabilità verificabili e strumenti comuni di esecuzione: altrimenti anche la riforma più ambiziosa continuerà a fermarsi alle frontiere nazionali.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Europa, controllo e diritti: la nuova politica migratoria cerca un equilibrio stabile

    La politica migratoria europea sta entrando in una fase nella quale sicurezza delle frontiere, procedure più rapide e tutela dei diritti non possono più essere considerate questioni separate. L’applicazione del nuovo Patto europeo su migrazione e asilo ha reso ancora più evidente questa trasformazione: l’Unione cerca di costruire un sistema capace di controllare gli ingressi, ridurre i movimenti secondari e rendere effettive le decisioni adottate.

    Il dato politicamente più significativo è il progressivo superamento della gestione puramente emergenziale. Gli Stati stanno rafforzando controlli, procedure di frontiera e meccanismi di rimpatrio, mentre cresce contemporaneamente l’attenzione dei giudici e delle istituzioni europee sulle garanzie individuali. Controllare l’immigrazione non significa quindi sottrarre il fenomeno al diritto, ma costruire regole che possano essere realmente applicate.

    È precisamente qui che emerge uno dei problemi strutturali delle politiche migratorie degli ultimi anni. Una decisione amministrativa priva di capacità esecutiva perde progressivamente credibilità; allo stesso modo, un sistema fondato esclusivamente sull’esecuzione senza valutazioni individuali rischia di entrare in conflitto con i principi dello Stato di diritto. La questione centrale diventa dunque la qualità dell’amministrazione.

    Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione parte da questa stessa esigenza: distinguere le posizioni, verificare concretamente i percorsi individuali e rendere conseguenti le decisioni dello Stato. Chi possiede le condizioni per costruire stabilmente il proprio percorso nella società deve poterlo fare attraverso strumenti di integrazione verificabili; quando invece vengono meno i presupposti giuridici della permanenza, il sistema deve essere capace di dare effettività al rimpatrio.

    In questa prospettiva, il rafforzamento delle frontiere europee acquista significato soltanto se viene accompagnato da un’amministrazione specializzata, procedure certe e una valutazione individuale della persona. È il punto di incontro tra diversi pilastri del paradigma: permanenza condizionata, integrazione verificabile, centralità del migrante come soggetto giuridico e capacità dello Stato di eseguire le proprie decisioni.

    L’Europa sembra dunque avviarsi verso una fase più matura del governo dell’immigrazione. Il vero banco di prova non sarà misurare quanto il sistema sia aperto o chiuso, ma verificare se saprà essere ordinato, prevedibile e giuridicamente coerente. È su questo terreno che nei prossimi anni si misurerà la credibilità delle politiche migratorie europee.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • America Needs More Than Enforcement: A European Proposal for Measurable Integration

    In the United States, immigration is once again being discussed primarily through the language of enforcement: who may enter, who must leave, what powers the executive branch may exercise, and where the limits imposed by Congress and the courts lie. A federal judge’s decision this week striking down the suspension of immigrant-visa processing for applicants from 75 countries is another reminder that effective migration control must operate within a stable legal framework. But the American debate also raises a broader question: what happens after lawful admission?

    The European project Integration or ReImmigration starts from a premise that may sound familiar to an American audience: a country has both the right and the responsibility to control its borders. Yet border enforcement alone does not amount to an immigration policy. A functioning system must distinguish clearly between those who have a lawful basis to remain and those who do not, while demanding something concrete from the former: integration should be a measurable process, not an assumption.

    This is where the proposal differs from both an open-ended multicultural model and a purely restrictive approach. The paradigm envisages objective indicators of integration: language acquisition, employment, education and training, compliance with the law, civic participation, family stability and other evidence of a genuine relationship with the receiving society. These indicators would not reduce a person to a score. Their purpose is the opposite: to replace vague political judgments with transparent and verifiable criteria.

    For American readers, the comparison is particularly relevant because the United States has historically been remarkably successful at social and economic incorporation without building a comprehensive federal integration policy. Research by the Migration Policy Institute has repeatedly emphasized that immigration affects labor markets, local communities, education and social cohesion, while much of the practical work of integration occurs below the federal level. The European question is whether that process should remain largely spontaneous or become an explicit responsibility of migration governance.

    The second half of the paradigm is equally important. If integration is treated seriously, failure to meet the legal conditions for remaining cannot become an indefinite administrative condition. Those who have the right to stay should be given a real path toward membership; those who definitively lack that right should be returned through lawful and effective procedures. ReImmigration, in this sense, is not collective expulsion and is not defined by ethnicity or nationality. It is the administrative consequence of a system that first establishes rules, rights, obligations and opportunities for integration.

    The American debate often presents enforcement and integration as competing political visions. The proposal developed by ReImmigrazione suggests a different architecture: border control, legal migration, measurable integration and effective return policy are parts of the same system. A state that controls entry but ignores integration merely postpones its problems; a state that promotes integration but cannot enforce final immigration decisions undermines the credibility of its own rules. The objective is neither indiscriminate openness nor indiscriminate closure, but an immigration policy capable of deciding—and then taking responsibility for its decisions.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Germania, il BAMF rafforza le decisioni sull’asilo: nuovi funzionari nei centri AnkER

    Il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ha pubblicato oggi, 22 agosto, una nuova selezione per assumere diversi funzionari chiamati a decidere sulle domande di asilo nella sede di Lebach, inserita nella struttura AnkER del Saarland. Gli incarichi, a tempo pieno e della durata di 24 mesi, riguardano direttamente l’attività operativa nel settore dell’asilo e dell’integrazione.

    La notizia può sembrare amministrativa, ma fotografa un aspetto essenziale delle politiche migratorie: le regole funzionano soltanto se esiste un’amministrazione capace di applicarle. La qualità e la rapidità delle decisioni sulle domande di protezione dipendono anche dalla disponibilità di personale specializzato, dalla continuità organizzativa e dalla capacità di distinguere tempestivamente le diverse posizioni giuridiche.

    Il modello AnkER tedesco nasce proprio dall’idea di concentrare in strutture coordinate le diverse fasi della procedura. L’acronimo richiama arrivo, decisione e rimpatrio: una concezione nella quale l’esame della domanda e le conseguenze della decisione appartengono a un unico processo amministrativo, anziché a segmenti separati e scarsamente comunicanti.

    È un’impostazione che presenta un evidente punto di contatto con il paradigma Integrazione o ReImmigrazione. In particolare, richiama il decimo pilastro, dedicato a una governance unitaria dell’intero ciclo migratorio: ingresso, verifica della posizione, integrazione di chi ha titolo a permanere e concreta esecuzione delle decisioni nei confronti di chi non lo possiede.

    Il rafforzamento del personale decisionale richiama anche il principio della permanenza condizionata. Una politica migratoria credibile presuppone che lo Stato sappia stabilire in tempi ragionevoli chi abbia diritto alla protezione e chi, invece, debba lasciare il territorio. Decisioni tardive producono precarietà per chi ha diritto a restare e rendono più difficile l’esecuzione dei rimpatri negli altri casi.

    L’esperienza tedesca mostra quindi che il governo dell’immigrazione non dipende soltanto da nuove leggi. Servono strutture, personale e competenze amministrative adeguate. È un elemento meno visibile del dibattito sulle migrazioni, ma decisivo: senza una macchina pubblica specializzata ed efficiente, anche le regole più rigorose rischiano di restare sulla carta.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Polonia, nuove regole per lavoro e soggiorno: controlli più stretti sugli ingressi senza visto

    Dal 22 agosto 2026 la Polonia modifica le regole applicabili al lavoro di alcuni cittadini stranieri presenti in regime senza visto. Le nuove disposizioni puntano a collegare in modo più rigoroso la possibilità di lavorare alla regolarità del soggiorno e alla trasparenza del rapporto con il datore di lavoro.

    Le autorità polacche intendono così ridurre le aree grigie nelle quali soggiorno breve, attività lavorativa e controlli amministrativi finivano per sovrapporsi. Il principio è semplice: chi entra senza visto non può considerare automaticamente quell’ingresso come una porta laterale verso un’attività lavorativa stabile.

    La misura introduce quindi un’impostazione più selettiva, nella quale il diritto al lavoro viene subordinato a condizioni verificabili e a un rapporto professionale chiaramente individuato. È una scelta che mira a contrastare il lavoro irregolare e a rendere più agevole l’attività di controllo delle autorità competenti.

    Questo approccio richiama direttamente il primo pilastro del paradigma Integrazione o ReImmigrazione, secondo cui la permanenza deve essere condizionata al rispetto di requisiti effettivi e verificabili. Richiama anche il secondo pilastro, perché lavoro, rispetto delle regole e inserimento reale diventano elementi concreti attraverso cui valutare il percorso dello straniero.

    La lezione polacca è che una politica migratoria ordinata non coincide con la semplice chiusura delle frontiere. Significa piuttosto distinguere tra ingresso, soggiorno e lavoro, facendo in modo che ogni passaggio sia regolato e controllabile. Solo così l’integrazione può diventare un processo giuridicamente misurabile e non una formula astratta.

    Per l’Italia il punto è particolarmente interessante: la gestione dell’immigrazione richiede strumenti capaci di collegare autorizzazione al lavoro, regolarità del soggiorno e verifica dell’inserimento. È esattamente in questo spazio che il paradigma propone di trasformare la gestione migratoria da risposta emergenziale a politica stabile dello Stato.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Regno Unito, aumentano i giovani che emigrano: l’integrazione riguarda anche chi resta

    Il Regno Unito sta registrando una crescita dell’emigrazione dei propri giovani lavoratori qualificati. Secondo un’analisi pubblicata oggi dal Financial Times, dal 2022 le partenze dei giovani britannici hanno superato i rientri e circa tre persone su quattro tra coloro che lasciano il Paese hanno meno di 35 anni. A spingere verso l’estero sono soprattutto costo della vita, difficoltà abitative, stagnazione salariale e prospettive professionali considerate più favorevoli in Paesi come Canada e Australia.

    Il fenomeno merita attenzione perché modifica la prospettiva con cui normalmente viene affrontato il tema migratorio. Un Paese può contemporaneamente discutere di riduzione dell’immigrazione e trovarsi di fronte alla partenza di una parte della propria popolazione più giovane e qualificata. Il saldo migratorio, da solo, non descrive quindi la qualità dei movimenti di popolazione né consente di comprendere quali competenze entrano e quali, invece, vengono perdute.

    Il caso britannico mostra inoltre quanto sia riduttivo considerare l’immigrazione soltanto come risposta alle esigenze immediate del mercato del lavoro. Se medici, tecnici, professionisti e laureati britannici scelgono altri Paesi, il ricorso alla manodopera straniera può diventare necessario per colmare vuoti prodotti da dinamiche interne. Ma una politica migratoria costruita esclusivamente su questa necessità rischia di trasformare il migrante in uno strumento economico, anziché inserirlo all’interno di un progetto sociale più ampio.

    È qui che emerge un collegamento diretto con il terzo pilastro del paradigma Integrazione o ReImmigrazione: il migrante come soggetto giuridico, non come oggetto di politica. L’ingresso di lavoratori stranieri non può essere valutato soltanto sulla base del posto che essi occupano nel sistema produttivo. Occorre considerare la loro traiettoria individuale, la possibilità di integrazione e il rapporto che si costruisce nel tempo con la comunità di destinazione.

    La vicenda britannica richiama indirettamente anche il secondo pilastro, fondato sulla verificabilità dell’integrazione attraverso lavoro, lingua e rispetto delle regole. Se uno Stato vuole utilizzare l’immigrazione per rispondere a carenze strutturali di personale, deve essere contemporaneamente capace di verificare il percorso di chi arriva. Selezione all’ingresso e integrazione successiva non sono politiche alternative: sono due momenti dello stesso governo ordinato dei flussi.

    L’esperienza del Regno Unito suggerisce quindi una conclusione più generale. Governare l’immigrazione significa conoscere tanto chi entra quanto chi esce, comprendere le trasformazioni della società e distinguere tra esigenze economiche contingenti e interesse pubblico di lungo periodo. Una politica migratoria stabile non nasce dal semplice equilibrio numerico tra partenze e arrivi, ma dalla capacità dello Stato di governare consapevolmente entrambi i fenomeni.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Australia, i visti per ricongiungimento rallentano: quando il controllo dei flussi incide sull’unità familiar e

    In Australia torna al centro del dibattito il funzionamento dei visti per partner e coniugi. Secondo quanto riportato oggi da SBS News, l’arretrato delle domande è in crescita e un nuovo sistema di priorità rischia di allungare ulteriormente l’attesa per alcuni cittadini australiani che chiedono di essere raggiunti dal proprio partner. La questione si inserisce nel più ampio tentativo del governo di contenere la migrazione netta.

    Il punto è interessante perché mostra una delle difficoltà strutturali delle politiche migratorie contemporanee. Ridurre i numeri complessivi può essere un obiettivo legittimo di governo, ma gli strumenti utilizzati non incidono indistintamente su fenomeni omogenei: migrazione economica, studio, protezione e ricongiungimento familiare rispondono a presupposti e interessi differenti.

    Nel caso australiano, la pressione sull’amministrazione produce un effetto particolarmente delicato quando riguarda persone legate da rapporti familiari con cittadini del Paese. Il problema, quindi, non è soltanto la quantità degli ingressi, ma la capacità dell’apparato pubblico di distinguere le diverse situazioni e di decidere in tempi compatibili con la natura degli interessi coinvolti.

    È precisamente su questo terreno che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione propone di superare una gestione prevalentemente quantitativa dell’immigrazione. Governare i flussi significa selezionare, verificare e programmare, ma significa anche costruire un’amministrazione capace di conoscere concretamente la posizione dello straniero e il suo rapporto con la società nella quale intende vivere.

    L’esperienza australiana richiama così, indirettamente, il principio secondo cui il migrante deve essere considerato come soggetto giuridico e non semplicemente come componente di un dato statistico. Allo stesso tempo evidenzia l’importanza di una governance
    amministrativa specializzata: quando le procedure si accumulano e i tempi diventano eccessivi, anche una politica migratoria costruita sull’idea del controllo rischia di perdere capacità selettiva.

    La lezione che arriva dall’Australia è dunque più articolata della contrapposizione tra apertura e chiusura. Una politica migratoria ordinata richiede controllo dei flussi, ma anche criteri capaci di distinguere le situazioni e un’amministrazione sufficientemente efficiente da applicarli. È proprio questa combinazione tra selezione, conoscenza e responsabilità amministrativa che può trasformare il controllo dell’immigrazione da risposta emergenziale a politica stabile dello Stato.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Manica, la cooperazione franco-britannica ferma 185 partenze: il controllo delle frontiere torna a essere una funzione stabile dello Stato

    Nei primi tre mesi del nuovo accordo tra Regno Unito e Francia, le unità francesi finanziate da Londra hanno impedito 185 tentativi di partenza attraverso la Manica, coinvolgendo circa 4.300 migranti. Secondo i dati diffusi il 21 agosto dal governo britannico,
    l’intervento comprende il blocco delle imbarcazioni prima della partenza, il sequestro di mezzi e motori e l’azione contro le reti di trafficanti.

    Il dato è interessante perché mostra un progressivo spostamento dalla gestione emergenziale degli sbarchi alla costruzione di un apparato permanente di controllo. L’accordo prevede nuove unità operative sulle coste francesi, sorveglianza con droni, elicotteri e sistemi di telecamere, mentre a Dunkerque è in costruzione un centro permanente per i rimpatri.

    È una direzione che richiama direttamente uno dei punti centrali del paradigma Integrazione o ReImmigrazione: la gestione dell’immigrazione non può essere affidata a interventi episodici e frammentati, ma richiede strutture specializzate, cooperazione internazionale e una funzione pubblica stabile dedicata al governo dei flussi. Il modello franco-britannico non coincide con la proposta italiana di una Polizia dell’Immigrazione, ma parte dallo stesso problema: individuare responsabilità operative chiare e strumenti permanenti di controllo.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Stati Uniti, il giudice ferma il blocco dei visti: la selezione migratoria deve restare dentro la legge

    Un giudice federale di New York ha annullato la misura con cui l’amministrazione Trump aveva sospeso il rilascio dei visti di immigrazione ai cittadini di 75 Paesi. Secondo la decisione, il Segretario di Stato aveva oltrepassato i poteri attribuitigli dalla legge federale: una preclusione generalizzata fondata sulla
    nazionalità non poteva sostituirsi alla valutazione prevista dal sistema normativo.

    La vicenda americana pone una questione che va oltre gli Stati Uniti. Una politica migratoria può essere rigorosa, selettiva e orientata alla verifica delle condizioni di permanenza, ma deve conservare criteri giuridicamente verificabili e riferiti alla posizione concreta della persona. È precisamente uno dei punti sui quali insiste il paradigma Integrazione o ReImmigrazione: il migrante deve essere considerato come soggetto giuridico e non come semplice oggetto di una scelta politica collettiva.

    Il richiamo è soprattutto al terzo pilastro del paradigma. La selezione dell’immigrazione e il controllo della permanenza possono essere legittimi, ma la risposta dello Stato deve poggiare su condizioni definite dalla legge e su valutazioni individuali. Il controllo dell’immigrazione diventa più solido, non più debole, quando è costruito su regole capaci di resistere anche al controllo del giudice.

    Fonte: Reuters, 21-22 agosto 2026.

    Avv. Fabio Loscerbo
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    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Ceuta y la crisis de las fronteras europeas: regularización, inmigración irregular y responsabilidad política

    Grecia, il Golden Visa frena: meno domande, ma il nodo resta l’integrazione

    Il dato che arriva dalla Grecia è netto: nel primo semestre del 2026 le nuove domande per il Golden Visa sono diminuite del 44%, passando da 4.553 a 2.551. Nello stesso tempo, il programma continua però a rappresentare uno degli strumenti attraverso i quali capitali stranieri entrano nel mercato immobiliare greco. Il punto interessante non…

    Grecia, il Golden Visa frena: meno domande, ma il nodo resta l’integrazione

    Il dato che arriva dalla Grecia è netto: nel primo semestre del 2026 le nuove domande per il Golden Visa sono diminuite del 44%, passando da 4.553 a 2.551. Nello stesso tempo, il sistema continua però a trascinarsi dietro oltre 7.000 pratiche arretrate degli anni precedenti. Il segnale è importante, perché mostra due fenomeni distinti:…

  • Manica, meno attraversamenti grazie alla cooperazione con la Francia: perché serve una Polizia dell’Immigrazione

    Il Governo britannico rivendica una significativa riduzione degli attraversamenti della Manica e attribuisce il risultato soprattutto al rafforzamento della cooperazione operativa con la Francia. Al di là della percentuale registrata nel singolo periodo, il dato interessante è il metodo utilizzato: più personale specializzato, intelligence, tecnologia, coordinamento tra le autorità dei due Paesi e intervento sulle organizzazioni che gestiscono le partenze.

    È una questione che riguarda direttamente anche l’Italia. Il controllo dell’immigrazione irregolare viene spesso affrontato come problema normativo: nuove fattispecie, nuove procedure, nuovi termini, nuove competenze. Ma una legge, per quanto severa, rimane incompleta se manca un apparato amministrativo e operativo specializzato capace di applicarla.

    L’esperienza della Manica incrocia per questo il nono pilastro del paradigma Integrazione o ReImmigrazione: “La Polizia dell’Immigrazione come corpo specializzato”.

    Il principio è semplice. Gestire una pratica di soggiorno, contrastare un’organizzazione dedita al traffico di migranti, identificare uno straniero, ricostruirne i movimenti, cooperare con le autorità di un altro Stato ed eseguire un rimpatrio sono attività profondamente diverse. Continuare a ricondurle all’interno di un sistema frammentato significa disperdere competenze e responsabilità.

    Il nono pilastro propone quindi una separazione funzionale tra chi gestisce i permessi e chi deve occuparsi del controllo dell’immigrazione e dell’esecuzione dei rimpatri, attraverso un apparato dedicato e professionalmente specializzato. Non si tratta semplicemente di aumentare il numero degli agenti, ma di costruire competenze specifiche, banche dati, intelligence e cooperazione internazionale attorno a una funzione precisa.

    Quanto sta accadendo tra Francia e Regno Unito offre un’indicazione interessante proprio in questa direzione. Londra e Parigi stanno cercando di trasformare il controllo della Manica da successione di interventi emergenziali a cooperazione operativa permanente.

    L’Italia, per la propria posizione geografica, avrebbe ancora più bisogno di ragionare in questi termini. Una politica migratoria può essere credibile soltanto se lo Stato dispone anche dell’apparato necessario per eseguirla.

    È questa la ragione per cui la Polizia dell’Immigrazione costituisce il nono pilastro di Integrazione o ReImmigrazione: senza una struttura specializzata, anche le migliori decisioni sulla permanenza e sul rimpatrio rischiano di rimanere sulla carta.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

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  • Protezione complementare, radicamento e valutazione ex nunc: il Tribunale di Bologna riconosce il diritto al soggiorno sulla base dell’integrazione effettiva

    Nota a Tribunale ordinario di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, decreto 3 agosto 2026, R.G. n. 12455/2024

    Avv. Fabio Loscerbo

    Abstract

    Il decreto pronunciato il 3 agosto 2026 dal Tribunale di Bologna offre un contributo significativo alla ricostruzione della protezione complementare fondata sul diritto al rispetto della vita privata e sul radicamento maturato dallo straniero nel territorio nazionale. Il Tribunale ha riconosciuto la tutela in favore di un cittadino pakistano che, dopo l’ingresso in Italia, aveva realizzato un percorso progressivo di integrazione lavorativa, economica, abitativa, professionale e relazionale. La decisione assume rilievo sotto diversi profili. In primo luogo, chiarisce che le annotazioni contenute nei sistemi informatici interni dell’Amministrazione non sono sufficienti a dimostrare la regolare notificazione del provvedimento della Commissione territoriale, con la conseguenza che il termine per l’impugnazione decorre dall’effettiva conoscenza acquisita mediante accesso agli atti. In secondo luogo, conferma l’applicabilità della disciplina anteriore al decreto-legge n. 20 del 2023 alle domande presentate prima dell’11 marzo 2023. In terzo luogo, valorizza la natura dinamica della protezione complementare, riconoscendo rilevanza agli elementi sopravvenuti e consolidatisi nel corso del giudizio. Il lavoro non viene considerato come mero dato reddituale, ma come struttura della vita privata e come principale luogo di formazione delle relazioni sociali. La pronuncia si colloca coerentemente nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, poiché dimostra che la permanenza non può essere né presunta né negata in astratto, ma deve essere decisa sulla base di una verifica individuale, documentata e aggiornata del grado di integrazione raggiunto.

    Parole chiave: protezione complementare; radicamento; vita privata; integrazione lavorativa; valutazione ex nunc; articolo 8 CEDU; notificazione; diritto al soggiorno; Integrazione o ReImmigrazione.

    Il decreto pronunciato dal Tribunale ordinario di Bologna il 3 agosto 2026 si inserisce nel percorso giurisprudenziale volto a definire la protezione complementare come limite individuale al potere statale di allontanamento e come forma di tutela del radicamento effettivamente maturato dallo straniero nel Paese di accoglienza.

    La controversia era stata promossa da un cittadino pakistano, nato nel 1997, avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale di Bologna aveva respinto la domanda di protezione internazionale, senza ravvisare neppure i presupposti per una forma di protezione complementare. Nel corso del giudizio, il ricorrente aveva rinunciato alle domande relative allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, insistendo esclusivamente per il riconoscimento della protezione complementare, nella forma concretamente attuata attraverso il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

    La delimitazione dell’oggetto del giudizio assume un significato preciso. La posizione del ricorrente non è stata esaminata alla luce di un rischio di persecuzione o di danno grave nel Paese di origine, ma in relazione alle conseguenze che l’allontanamento avrebbe prodotto sulla vita privata costruita in Italia. Il centro della decisione non è pertanto il motivo originario della migrazione, bensì la trasformazione intervenuta durante la permanenza sul territorio nazionale.

    Prima di affrontare il merito, il Tribunale risolve una questione processuale di notevole importanza pratica: la tempestività del ricorso.

    Il richiedente non aveva ricevuto il provvedimento della Commissione territoriale né ne aveva avuto conoscenza attraverso una regolare notificazione. Soltanto in seguito a un’istanza di accesso agli atti presentata dalla difesa il 19 agosto 2024 aveva potuto apprendere l’esistenza del diniego e acquisirne copia. L’Amministrazione non aveva prodotto la relata di notificazione, l’avviso di ricevimento, la documentazione relativa a un tentativo di consegna o altro atto dotato di efficacia probatoria. Aveva depositato soltanto alcune schermate del proprio sistema informatico interno, nelle quali risultava l’annotazione secondo cui il decreto non era stato notificato per irreperibilità ed era stato posto a carico della Questura.

    Il Tribunale ha correttamente escluso che tali annotazioni fossero sufficienti a provare il perfezionamento della notificazione. I dati inseriti unilateralmente in un sistema amministrativo interno non possono sostituire gli atti attraverso i quali la legge documenta l’avvenuta esecuzione del procedimento notificatorio.

    Da ciò deriva un principio di particolare rilevanza: il termine per l’impugnazione non può decorrere da una notificazione soltanto dichiarata dall’Amministrazione, ma deve decorrere dal momento in cui il destinatario abbia ricevuto il provvedimento secondo le forme previste oppure ne abbia acquisito un’effettiva e comprovata conoscenza.

    Nel caso concreto, tale conoscenza era stata raggiunta soltanto il 19 agosto 2024, mediante l’accesso agli atti. Il ricorso depositato il successivo 5 settembre è stato pertanto ritenuto tempestivo e ammissibile.

    La pronuncia assume, sotto questo profilo, un valore che va oltre il singolo procedimento. Nei giudizi in materia di protezione, la notificazione del provvedimento negativo incide direttamente sull’esercizio del diritto di difesa. Non può essere degradato a mera irregolarità interna ciò che determina il decorso di termini processuali brevi e, in alcuni casi, ulteriormente ridotti. L’onere di dimostrare il perfezionamento della notificazione grava sull’Amministrazione, che deve produrre documentazione idonea e non può fondarsi su annotazioni prive di riscontro esterno.

    Risolta la questione preliminare, il Tribunale affronta il tema della disciplina applicabile.

    La domanda di protezione era stata presentata prima dell’11 marzo 2023. Di conseguenza, in forza dell’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, continuava ad applicarsi la formulazione previgente dell’articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, risultante dalla riforma introdotta dal decreto-legge n. 130 del 2020.

    La disposizione vietava il respingimento o l’espulsione quando esistessero fondati motivi per ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Ai fini della valutazione, imponeva di considerare la natura e l’effettività dei vincoli familiari, l’inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno e l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine.

    Il decreto-legge n. 20 del 2023 ha modificato questa disciplina, ma ha espressamente salvaguardato le istanze già presentate e i casi nei quali lo straniero avesse già ricevuto l’invito della Questura a formalizzare la domanda. Il Tribunale ha quindi escluso ogni dubbio circa l’applicabilità della normativa previgente al procedimento esaminato.

    Il passaggio assume rilievo anche sul piano sistematico. La protezione complementare non può essere ricostruita senza una rigorosa valutazione del diritto intertemporale. Il momento di presentazione della domanda può determinare non soltanto l’applicazione di criteri sostanziali differenti, ma anche il regime del titolo di soggiorno eventualmente riconosciuto, compresa la durata e la convertibilità.

    La decisione del Tribunale di Bologna non si limita, tuttavia, a un’applicazione formale della disciplina previgente. Essa ricostruisce la protezione complementare come evoluzione della precedente tutela umanitaria e come forma autonoma di protezione del radicamento.

    Il decreto richiama l’ordinanza della Corte di cassazione n. 28316 del 2020 e la pronuncia delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021. La riforma del 2020 viene letta come un ampliamento della tutela precedentemente elaborata dalla giurisprudenza in materia di protezione umanitaria. Il radicamento dello straniero nel territorio nazionale diviene un limite al potere di allontanamento, fondato non soltanto sull’articolo 3 CEDU, ma anche sull’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    Il dato innovativo consiste nella possibilità che la vulnerabilità derivi direttamente dallo sradicamento.

    Tradizionalmente, la protezione umanitaria veniva valutata attraverso una comparazione tra la situazione raggiunta in Italia e quella alla quale la persona sarebbe stata esposta nel Paese di origine. La protezione complementare, nella configurazione applicata dal Tribunale, riconosce invece che l’allontanamento può essere esso stesso la causa della lesione.

    Quando lo straniero abbia costruito nel Paese di accoglienza una stabile condizione di vita, il rimpatrio può determinare la perdita improvvisa delle relazioni professionali, sociali, affettive e personali che ne compongono l’identità. La vulnerabilità non dipende quindi soltanto da una condizione preesistente nel Paese di origine, ma può derivare dal brusco smantellamento della vita privata maturata nel territorio nazionale.

    Il decreto afferma che il radicamento deve essere inteso in senso ampio. L’inserimento lavorativo rappresenta un indicatore significativo, ma non esaurisce la valutazione. Devono essere considerati anche gli altri ambiti relazionali riconducibili alla nozione di vita privata protetta dall’articolo 8 CEDU.

    La tutela non viene dunque riconosciuta al lavoro in quanto tale. Viene riconosciuta alla persona la cui identità sociale e privata si è strutturata anche attraverso il lavoro.

    Questa distinzione è fondamentale. Un contratto non costituisce automaticamente un titolo di soggiorno, né può sostituire i canali ordinari di ingresso e permanenza per motivi lavorativi. Tuttavia, quando l’attività professionale sia stabile, continuativa e accompagnata da autonomia economica, formazione, abitazione e relazioni, essa diviene parte integrante della vita privata.

    Nel caso esaminato, il ricorrente era entrato in Italia nel 2022 e aveva iniziato in breve tempo a svolgere attività lavorativa regolare. Dopo alcuni rapporti a tempo determinato, aveva stipulato un contratto di apprendistato professionalizzante come cuoco pizzaiolo, con decorrenza dal 14 ottobre 2023 e durata del periodo formativo sino al 13 ottobre 2028.

    La posizione occupazionale non era pertanto occasionale. Il contratto di apprendistato, oltre ad assicurare continuità lavorativa, rappresentava un percorso di crescita professionale destinato a svilupparsi nel tempo.

    Il Tribunale ha inoltre esaminato l’evoluzione dei redditi. Il ricorrente aveva percepito euro 7.396 nel 2023, euro 14.154 nel 2024, euro 6.964 nel primo semestre del 2025 e ulteriori euro 4.650 nei mesi successivi dello stesso anno. La progressiva crescita reddituale aveva consentito il raggiungimento dell’autosufficienza economica e la disponibilità di un’autonoma sistemazione abitativa.

    L’autonomia viene così utilizzata come indicatore dell’integrazione effettiva. Non si tratta di attribuire un valore assoluto alla capacità reddituale, né di subordinare i diritti fondamentali alla produttività economica. Il punto è diverso: quando una persona riesce a mantenersi, a sostenere un percorso formativo e a reperire una sistemazione abitativa, tali risultati dimostrano una partecipazione concreta alla società.

    Il percorso era completato dalla partecipazione a corsi di formazione professionale. Anche questo elemento assume rilievo perché mostra che l’integrazione non era limitata alla mera esecuzione di prestazioni lavorative, ma comprendeva l’acquisizione di competenze e l’investimento in un progetto professionale di lungo periodo.

    Il decreto riconosce quindi che il ricorrente aveva radicato in Italia la propria vita privata attraverso il lavoro e le relazioni affettive, amicali, professionali e sociali sviluppate nel territorio.

    A sostegno di tale conclusione viene richiamata la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Niemietz c. Germania del 16 dicembre 1992. La Corte di Strasburgo aveva osservato che non vi è ragione di escludere dalla nozione di vita privata le attività professionali o lavorative, poiché è proprio nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone sviluppa una parte significativa, se non la più importante, delle proprie relazioni con il mondo esterno.

    Il richiamo è particolarmente appropriato. Nel diritto dell’immigrazione, il lavoro viene spesso ridotto a requisito economico, misurato attraverso reddito, durata contrattuale o contribuzione. La prospettiva dell’articolo 8 CEDU impone invece di considerarlo anche come luogo di realizzazione personale e di costruzione delle relazioni sociali.

    Il lavoratore non produce soltanto reddito. Sviluppa competenze, rapporti di fiducia, abitudini, responsabilità e una collocazione riconoscibile nella comunità. L’interruzione forzata di questo percorso incide pertanto sulla vita privata in senso sostanziale.

    Il Tribunale considera anche il progressivo affievolimento dei legami con il Paese di origine. La permanenza in Italia e il consolidamento della vita personale avevano determinato uno sfilacciamento dei rapporti con il Pakistan. La mera presenza di familiari nel Paese di origine e la persistenza di sporadici contatti telefonici non sono state ritenute sufficienti a neutralizzare il radicamento acquisito in Italia.

    Anche questo passaggio deve essere letto con equilibrio. La presenza di familiari nel Paese di origine non è irrilevante, ma non può essere utilizzata automaticamente per negare la vita privata costruita nel Paese ospitante. Occorre valutare l’effettività e l’intensità dei rapporti, senza confondere l’esistenza formale di un legame parentale con la reale possibilità di ricostruire una vita dopo anni di assenza.

    Il Tribunale ha infine escluso la presenza di ragioni di sicurezza nazionale, ordine pubblico o sicurezza pubblica idonee a giustificare l’allontanamento. Non risultavano elementi negativi relativi alla condotta del ricorrente. In assenza di tali ragioni, il radicamento maturato non poteva essere sacrificato.

    Il bilanciamento richiesto dall’articolo 19, comma 1.1, non è infatti astratto. Le ragioni di sicurezza devono essere ancorate a circostanze concrete, relative alla condotta individuale. Non è sufficiente richiamare genericamente l’interesse statale al controllo dell’immigrazione.

    Quando sia accertato il rischio di lesione della vita privata, l’allontanamento può essere disposto soltanto se risulti necessario e proporzionato rispetto a specifiche esigenze pubbliche. La protezione complementare configura, pertanto, un diritto soggettivo al soggiorno quando l’espulsione determinerebbe una grave compromissione dell’identità e della dignità personale e non esistano ragioni prevalenti che ne giustifichino l’esecuzione.

    La decisione assume particolare importanza anche per la valorizzazione della valutazione ex nunc.

    Il Tribunale ha esaminato gli elementi formatisi e consolidatisi nel corso del giudizio. Il radicamento non è stato valutato soltanto con riferimento alla situazione esistente al momento della decisione della Commissione territoriale, ma tenendo conto dell’evoluzione successiva del percorso lavorativo, reddituale, abitativo e formativo.

    La tutela viene così riconosciuta sulla base della situazione attuale della persona. Il giudizio sulla protezione complementare non può ridursi a una verifica retrospettiva della legittimità del diniego amministrativo. Esso deve accertare se, al momento della decisione, l’allontanamento sia compatibile con i diritti fondamentali.

    La valutazione ex nunc è coerente con la natura stessa dell’integrazione. L’integrazione è un processo che può consolidarsi o deteriorarsi nel tempo. Una fotografia risalente non è sufficiente a descrivere la posizione attuale dello straniero.

    Il giudizio deve quindi prendere in considerazione le circostanze sopravvenute, soprattutto quando i procedimenti amministrativi e giudiziari si protraggono per anni. Ignorare tali sviluppi significherebbe decidere sulla base di una realtà che non esiste più.

    Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che il subitaneo sradicamento avrebbe determinato un manifesto pregiudizio, costringendo il ricorrente a ricercare un nuovo radicamento in un Paese lasciato da anni. L’insieme degli elementi positivi ha condotto al riconoscimento della protezione complementare.

    Questa impostazione si colloca pienamente nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.

    Il paradigma parte dalla necessità di distinguere le posizioni individuali attraverso la verifica dell’integrazione. Non basta entrare nel territorio per acquisire automaticamente un diritto definitivo alla permanenza. Ma non è neppure possibile disporre il rimpatrio ignorando ciò che la persona ha costruito nel frattempo.

    Il caso deciso dal Tribunale di Bologna dimostra che l’integrazione può essere misurata attraverso indicatori concreti: la continuità lavorativa, la progressione del reddito, l’autosufficienza economica, la sistemazione abitativa, la formazione professionale, le relazioni sociali, l’assenza di elementi ostativi e l’affievolimento dei legami con il Paese di origine.

    Nessuno di tali indicatori opera isolatamente. Il contratto di apprendistato, da solo, non avrebbe necessariamente determinato l’accoglimento. Il reddito, da solo, non avrebbe dimostrato il radicamento. La sistemazione abitativa, da sola, non avrebbe provato la vita privata. È la convergenza degli elementi a mostrare l’esistenza di un progetto di vita stabile.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non propone quindi un automatismo premiale fondato sul lavoro. Propone una valutazione complessiva della persona.

    Il lavoro rappresenta uno dei principali indicatori perché rivela partecipazione, responsabilità, relazioni e autonomia. Deve però essere inserito in una valutazione più ampia, comprendente la condotta, i legami, la conoscenza del contesto sociale, il percorso formativo e l’effettiva adesione alle regole della convivenza.

    Quando questa integrazione risulta concretamente raggiunta, il diritto non può trattarla come irrilevante. L’allontanamento deve essere sottoposto a un rigoroso giudizio di proporzionalità.

    La ReImmigrazione, all’interno del paradigma, non rappresenta una misura collettiva né un progetto di allontanamento fondato sulla nazionalità o sull’origine. Essa costituisce il possibile esito individuale della valutazione nei casi in cui manchi un titolo di soggiorno, non sia stato realizzato un percorso di integrazione giuridicamente rilevante e non ricorrano obblighi costituzionali, internazionali o europei che impediscano il rimpatrio.

    Nel caso esaminato, tale esito non era possibile. Il percorso positivo realizzato in Italia, l’assenza di ragioni di sicurezza e la compromissione che sarebbe derivata dallo sradicamento imponevano il riconoscimento della protezione complementare.

    La decisione mostra inoltre che la verifica dell’integrazione non deve essere compiuta soltanto dall’Amministrazione nel momento iniziale. Deve essere aggiornata nel tempo. L’evoluzione positiva della persona deve poter incidere sulla sua condizione giuridica, così come un eventuale deterioramento grave e attuale può assumere rilievo nei procedimenti nei quali la legge consente una nuova valutazione.

    La protezione complementare diviene, in questa prospettiva, uno strumento di governo della permanenza. Non sostituisce le regole sugli ingressi e non può essere utilizzata come canale ordinario di immigrazione lavorativa. Interviene però quando la realtà della persona non corrisponde più alla categoria amministrativa originaria.

    Il richiedente non era più soltanto il destinatario di un diniego. Era un lavoratore inserito in un percorso professionale pluriennale, economicamente autonomo, dotato di una sistemazione abitativa e di una rete di relazioni costruite nel territorio.

    Un sistema che non fosse capace di registrare questa trasformazione produrrebbe decisioni formalmente coerenti ma sostanzialmente ingiuste.

    La pronuncia pone anche un problema di politica legislativa. Oggi la valutazione dell’integrazione emerge spesso soltanto in sede contenziosa. È il giudice, dopo anni, a ricostruire il percorso della persona attraverso contratti, estratti contributivi, buste paga, attestati formativi e documentazione abitativa.

    Una gestione più razionale dovrebbe anticipare questa verifica. L’Amministrazione dovrebbe disporre di procedure capaci di valutare periodicamente l’integrazione, assicurando il contraddittorio, la trasparenza dei criteri e il controllo giurisdizionale.

    L’integrazione non dovrebbe essere una categoria utilizzata occasionalmente per correggere gli errori del sistema. Dovrebbe diventare uno dei criteri ordinari attraverso i quali governare la permanenza.

    Il decreto affronta, infine, il regime giuridico del titolo conseguente al riconoscimento. Poiché la domanda era stata presentata prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 20 del 2023, il permesso è soggetto alla disciplina previgente: ha durata biennale, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso per motivi di lavoro.

    Il Tribunale ha quindi riconosciuto il diritto alla protezione complementare e disposto la trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente per il rilascio del permesso biennale, rinnovabile e convertibile. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione del fatto che la decisione era fondata su una valutazione ex nunc di elementi formatisi o consolidatisi nel corso del processo.

    La compensazione delle spese conferma, ancora una volta, la natura dinamica della tutela. L’accoglimento non deriva necessariamente dall’illegittimità originaria della decisione amministrativa, ma dalla situazione sostanziale accertata al momento della pronuncia.

    La protezione complementare non si limita dunque a correggere il passato. Governa il presente.

    Il principio che emerge dal decreto può essere sintetizzato in termini chiari: la vita privata dello straniero non è costituita soltanto dai legami familiari in senso stretto, ma anche dal lavoro, dalla formazione, dall’abitazione, dall’autonomia e dalle relazioni sociali costruite nel Paese. Quando tali elementi dimostrino un radicamento effettivo, il rimpatrio non può essere disposto senza verificare se determini una grave e sproporzionata compromissione dell’identità e della dignità personale.

    Non ogni presenza produce radicamento. Non ogni contratto produce integrazione. Non ogni permanenza genera un diritto al soggiorno.

    Ma quando il radicamento sia effettivamente provato, lo Stato non può comportarsi come se non esistesse.

    Il decreto del Tribunale di Bologna conferma così che la protezione complementare costituisce uno dei principali luoghi nei quali il diritto dell’immigrazione può superare la contrapposizione sterile tra permanenza automatica e rimpatrio indiscriminato.

    La soluzione risiede nella valutazione individuale.

    È la stessa logica del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: verificare ciò che la persona ha concretamente costruito, riconoscere l’integrazione quando esiste e rendere possibile la ReImmigrazione quando essa manca, sempre nel rispetto dei diritti fondamentali e dei limiti imposti dall’ordinamento.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Australia, il taglio ai rifugiati dura poche ore: l’ufficio del ministro annuncia 13.750, Albanese conferma 2 0.000

    Il 27 agosto l’Australia ha visto cambiare in poche ore la cifra più politica del proprio programma umanitario. L’ufficio del ministro dell’Interno Tony Burke aveva confermato alla stampa che, dal prossimo esercizio finanziario, i posti sarebbero scesi da 20.000 a 13.750. Poi è intervenuto il primo ministro Anthony Albanese: nessuna riduzione, il livello di 20.000…

    Baviera, quasi un apprendista su cinque è straniero: il contratto apre la porta, la formazione prepara la perma nenza

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    Arabia Saudita, 450.000 polizze per il lavoro domestico: la tutela comincia dalla tracciabilità

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  • Dalla Bossi-Fini alla remigrazione: venticinque anni di promesse sull’immigrazione

    Da oltre vent’anni il centrodestra italiano individua nel governo dell’immigrazione una delle proprie priorità politiche. Sarebbe ingeneroso, oltre che storicamente inesatto, sostenere che in questo lungo periodo non sia stato fatto nulla. Al contrario, proprio i governi di centrodestra hanno introdotto alcune delle più significative innovazioni della legislazione italiana sull’immigrazione: dalla legge Bossi-Fini ai pacchetti sicurezza, dai respingimenti verso la Libia ai decreti Salvini, fino alle più recenti politiche del Governo Meloni e al Protocollo Italia-Albania.

    Il problema, dunque, non è la mancanza di volontà politica. E probabilmente non è neppure la mancanza di norme.

    Il problema è che, dopo venticinque anni, l’Italia continua a non disporre di una macchina amministrativa capace di trasformare stabilmente quella volontà politica in risultati.

    È da questa constatazione, e non da una critica pregiudiziale alla destra, che occorrerebbe ripartire.

    La legge 30 luglio 2002, numero 189, conosciuta come Bossi-Fini, rappresentò il primo grande tentativo del centrodestra di costruire un sistema nel quale l’ingresso dello straniero fosse maggiormente collegato alle esigenze del mercato del lavoro e nel quale l’irregolarità del soggiorno potesse condurre più rapidamente all’allontanamento. La legge modificò profondamente il Testo unico sull’immigrazione e molte delle sue scelte continuano ancora oggi a caratterizzare il nostro ordinamento.

    Quella riforma individuava correttamente alcuni problemi strutturali. Eppure il meccanismo che avrebbe dovuto collegare dall’estero domanda di lavoro e ingresso regolare si è progressivamente scontrato con la realtà di un mercato che spesso utilizza lavoratori già presenti in Italia. Parallelamente, l’espulsione amministrativa è rimasta troppo spesso una decisione formalmente adottata ma materialmente difficile da eseguire.

    Il centrodestra ha quindi cercato altre strade.

    Durante il Governo Berlusconi, con Roberto Maroni al Ministero dell’Interno, si sviluppò la stagione dei respingimenti verso la Libia. Non furono semplici annunci: i respingimenti vennero effettivamente praticati. Ma quel modello incontrò un limite giuridico decisivo. Con la sentenza Hirsi Jamaa e altri contro Italia del 23 febbraio 2012, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo accertò, tra l’altro, la violazione dell’articolo 3 della Convenzione e del divieto di espulsioni collettive. Sentenza Hirsi Jamaa e altri contro Italia

    Qualche anno più tardi, con Matteo Salvini al Viminale, la politica migratoria trovò un’altra formula di grande efficacia comunicativa: “porti chiusi”.

    Anche in questo caso alla comunicazione seguirono provvedimenti normativi concreti. I decreti sicurezza del 2018 e del 2019 intervennero sulla disciplina dell’immigrazione e sulla gestione delle navi impegnate nelle operazioni nel Mediterraneo. Ma nemmeno questa esperienza poteva eliminare strutturalmente il fenomeno: continuarono gli arrivi, le richieste di protezione, la permanenza irregolare e, soprattutto, la difficoltà di rendere effettive molte decisioni di rimpatrio.

    Con Giorgia Meloni emerge successivamente il tema del blocco navale. Prima dell’arrivo a Palazzo Chigi, Fratelli d’Italia lo indicò ripetutamente come strumento per impedire le partenze irregolari dal Nord Africa, precisando progressivamente che avrebbe dovuto trattarsi di una missione europea concordata con le autorità dei Paesi interessati.

    Una volta al Governo, quella formula non si è tradotta letteralmente in un blocco navale. Ma sarebbe sbagliato concluderne che sia stata abbandonata ogni politica di controllo. La strategia è piuttosto cambiata: cooperazione con i Paesi di origine e transito, contrasto alle partenze, interventi sulle ONG, procedure accelerate, iniziative europee e, soprattutto, il Protocollo Italia-Albania.

    C’è quindi una continuità politica evidente: la ricerca di strumenti più efficaci per controllare l’immigrazione irregolare. Ma c’è anche una continuità nei problemi incontrati.

    Oggi il dibattito della destra introduce un nuovo concetto: remigrazione.

    La proposta merita di essere studiata senza demonizzazioni preventive. Se con remigrazione si intende recuperare il principio secondo cui chi non possiede o perde le condizioni giuridiche per soggiornare deve effettivamente lasciare il territorio nazionale, il problema posto è reale. Uno Stato che adotta una decisione di allontanamento e poi non riesce ad eseguirla manifesta una propria debolezza amministrativa.

    Ma proprio l’esperienza degli ultimi venticinque anni dovrebbe suggerire cautela.

    Non basta cambiare il nome della soluzione se non si modifica il funzionamento del sistema.

    È questo il punto sul quale la nuova destra, compreso il progetto politico che sta nascendo attorno a Futuro Nazionale, potrebbe compiere un salto di qualità.

    Bossi-Fini, respingimenti, porti chiusi e blocco navale non devono essere letti semplicemente come fallimenti. Sono piuttosto esperienze dalle quali ricavare una lezione: la politica migratoria non può dipendere continuamente da una misura straordinaria destinata a risolvere il problema una volta per tutte.

    L’immigrazione è ormai un fenomeno strutturale. Anche la sua amministrazione deve diventarlo.

    È precisamente su questo terreno che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone un cambio di metodo.

    Non un nuovo slogan da sostituire ai precedenti, ma una architettura amministrativa permanente.

    Il punto di partenza è distinguere con chiarezza le diverse fasi del percorso migratorio. Lo Stato deve sapere chi entra e per quale ragione; deve identificare con certezza la persona; deve favorire l’integrazione di chi ha titolo per soggiornare; deve verificare nel tempo l’effettività di quel percorso attraverso parametri concreti come lavoro, conoscenza della lingua italiana e rispetto delle regole.

    A quel punto devono esistere due esiti altrettanto normali.

    Se l’integrazione procede e permangono le condizioni previste dall’ordinamento, lo Stato deve favorire la stabilizzazione.

    Se invece vengono meno i presupposti giuridici della permanenza, deve essere possibile procedere alla ReImmigrazione, nel rispetto delle garanzie individuali e sotto il controllo del giudice.

    La differenza rispetto alla remigrazione intesa come grande operazione politica di ritorno è fondamentale.

    La ReImmigrazione non dovrebbe essere un’emergenza. Dovrebbe diventare una funzione ordinaria dello Stato.

    Questo significa affrontare anche ciò che per venticinque anni ha reso difficili i rimpatri: identificazione, disponibilità dei documenti, rapporti consolari, accordi con i Paesi d’origine, organizzazione amministrativa, personale specializzato e capacità materiale di dare esecuzione alle decisioni.

    Significa anche dotarsi di una Polizia dell’Immigrazione specializzata e di una regia politica unitaria capace di seguire l’intero ciclo, dall’ingresso fino all’integrazione o al ritorno, invece di distribuire competenze e responsabilità tra amministrazioni diverse.

    È qui che il dibattito sulla remigrazione può diventare un’occasione.

    Non occorre chiedere alla destra di rinunciare all’obiettivo di controllare l’immigrazione. Occorre semmai suggerirle di trasformare quell’obiettivo politico in un sistema tecnicamente realizzabile.

    Dopo venticinque anni, il centrodestra italiano possiede ormai una quantità considerevole di esperienza normativa e di governo. La Bossi-Fini ha mostrato i limiti di un sistema degli ingressi troppo distante dal funzionamento reale del mercato del lavoro. I respingimenti hanno mostrato i limiti posti dal diritto internazionale ed europeo. I porti chiusi hanno dimostrato che controllare le ONG non equivale a controllare l’intero fenomeno migratorio. Il blocco navale ha mostrato quanto sia difficile trasformare una formula politica in uno strumento compatibile con le relazioni internazionali e con il diritto del mare.

    Queste esperienze non devono essere cancellate. Devono essere utilizzate per progettare la fase successiva.

    Anche la remigrazione rischierebbe altrimenti di incontrare lo stesso destino: una proposta politicamente potente che si scontra, al momento dell’attuazione, con identificazione, consolati, documenti, giudici, costi, capacità amministrativa e cooperazione degli Stati di origine.

    Il vero passaggio innovativo sarebbe quindi smettere di cercare la misura definitiva e costruire finalmente il sistema permanente.

    “Integrazione o ReImmigrazione” vuole offrire esattamente questo contributo: non spiegare alla politica quale debba essere il suo obiettivo, ma mettere a disposizione della politica un paradigma tecnico e giuridico attraverso il quale quell’obiettivo possa diventare amministrazione quotidiana.

    Dopo Bossi-Fini, respingimenti, porti chiusi e blocco navale, la remigrazione apre una nuova stagione del dibattito.

    Può diventare semplicemente la prossima promessa.

    Oppure può essere l’occasione per comprendere la lezione degli ultimi venticinque anni e cambiare metodo.

    Se l’obiettivo è davvero governare l’immigrazione, è arrivato il momento di passare dalle misure straordinarie a un sistema ordinario: integrazione quando funziona, ReImmigrazione quando ne ricorrono le condizioni.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

    La protezione complementare come criterio di selezione della permanenza: integrazione verificabile e diritto al soggiorno

    Abstract Il contributo esamina la protezione complementare come possibile criterio di selezione della permanenza dello straniero, superando tanto la logica della regolarizzazione indiscriminata quanto quella dell’allontanamento automatico conseguente al diniego della protezione internazionale. La permanenza non dovrebbe derivare dalla mera presenza sul territorio o dal semplice decorso del tempo, ma dalla costruzione di un rapporto…

    Chi arriva davvero in Europa? Il problema ignorato del disagio psichico nei percorsi migratori

    C’è una domanda che continuiamo a sfiorare ogni volta che un episodio di cronaca coinvolge una persona straniera in evidente stato di alterazione, salvo poi abbandonarla non appena l’attenzione mediatica si sposta altrove: chi arriva davvero in Europa attraverso determinati percorsi migratori e quanto conosciamo delle condizioni psichiche, sociali e comportamentali delle persone che successivamente…

  • Stati Uniti, 51.000 arresti ICE in un mese: il rimpatrio funziona soltanto se lo Stato sa distinguere chi deve davvero partire

    Negli Stati Uniti la politica migratoria sta entrando in una fase nella quale il numero degli arresti è diventato uno degli indicatori principali attraverso i quali viene misurata l’efficacia dell’azione dello Stato.

    Nel luglio 2026 l’Immigration and Customs Enforcement, l’ICE, avrebbe effettuato circa 51.000 arresti di immigrati, raggiungendo il livello mensile più elevato dall’inizio della seconda amministrazione Trump. Il dato, comunicato dal Department of Homeland Security a Stateline e pubblicato il 10 agosto 2026, rappresenta un aumento significativo rispetto ai circa 43.000 arresti registrati nel mese precedente.

    La crescita non riguarda soltanto i numeri.

    Secondo l’analisi di Stateline, stanno cambiando anche le modalità operative dell’enforcement. L’ICE utilizza sempre più frequentemente operazioni territoriali, arresti collegati a controlli ordinari e nuove forme di cooperazione con le autorità statali e locali. La stessa agenzia federale segnala che, al 20 luglio 2026, erano stati sottoscritti 2.179 accordi nell’ambito del programma 287(g), attraverso il quale determinate funzioni di enforcement migratorio vengono esercitate in collaborazione con autorità locali e statali in 39 Stati e due territori statunitensi.

    È una trasformazione profonda.

    Ma proprio l’aumento degli arresti dovrebbe indurre a porre una domanda che raramente trova spazio nella comunicazione politica:

    51.000 arresti equivalgono davvero a 51.000 successi della politica migratoria?

    La risposta non può essere automatica.

    L’arresto è soltanto l’inizio di un procedimento.

    Dopo l’arresto occorre verificare la posizione giuridica della persona, l’esistenza di eventuali procedimenti pendenti, la presenza di una decisione definitiva di allontanamento, eventuali domande di protezione, la possibilità concreta di eseguire il rimpatrio e tutte le garanzie che l’ordinamento riconosce anche allo straniero irregolarmente presente.

    La stessa ICE distingue nelle proprie statistiche fra arrests, detentions e removals: arresti, detenzioni e allontanamenti costituiscono categorie differenti e vengono contabilizzati separatamente.

    È una distinzione fondamentale.

    Una politica migratoria efficace non dovrebbe essere giudicata semplicemente dal numero delle persone intercettate dalle autorità.

    Dovrebbe essere giudicata dalla capacità dello Stato di arrivare rapidamente a una decisione giuridicamente corretta e, quando quella decisione prevede l’allontanamento, di eseguirla realmente.

    Questo è precisamente uno dei punti centrali del paradigma Integrazione o ReImmigrazione.

    La ReImmigrazione non coincide con l’arresto.

    Non coincide nemmeno con la detenzione.

    E soprattutto non coincide con una politica nella quale ogni straniero irregolarmente presente venga considerato allo stesso modo.

    Uno Stato deve saper distinguere.

    Deve distinguere innanzitutto chi rappresenta un pericolo per la sicurezza pubblica da chi presenta soltanto un’irregolarità amministrativa.

    La stessa amministrazione americana continua a porre particolare enfasi sull’arresto e sull’allontanamento di persone condannate per reati gravi. Durante il luglio 2026, DHS e ICE hanno ripetutamente pubblicato comunicazioni relative all’arresto di soggetti condannati per omicidio, violenza sessuale, rapimento, traffico di droga e altri gravi reati.

    In questi casi la questione politica è relativamente chiara.

    Se uno straniero privo del diritto di permanere nel territorio è stato inoltre condannato per un reato grave e non sussistono impedimenti giuridici all’allontanamento, il rimpatrio rappresenta una componente naturale della tutela dell’ordine pubblico.

    Ma non tutti i casi sono uguali.

    Esistono persone che hanno procedure di asilo ancora pendenti.

    Esistono cittadini stranieri che stanno cercando di regolarizzare la propria posizione attraverso procedure familiari o lavorative.

    Esistono persone che potrebbero beneficiare di forme di protezione contro il rimpatrio.

    Esistono famiglie nelle quali un coniuge è irregolare mentre l’altro è cittadino statunitense.

    Esistono minori, persone vulnerabili e situazioni nelle quali un allontanamento deve essere valutato alla luce di circostanze individuali particolarmente complesse.

    Una politica di enforcement che voglia essere realmente efficiente deve essere capace di separare rapidamente queste situazioni.

    Altrimenti il rischio è quello di produrre un enorme apparato di arresti e detenzioni che genera altrettanto rapidamente ricorsi, sospensioni giudiziarie, liberazioni e nuovi procedimenti amministrativi.

    È la differenza tra forza dello Stato ed efficienza dello Stato.

    Uno Stato forte non è quello che arresta il maggior numero possibile di persone.

    È quello che sa stabilire rapidamente chi ha diritto di restare e chi deve partire.

    Questa distinzione è essenziale anche per comprendere il significato del paradigma Integrazione o ReImmigrazione.

    La prima categoria comprende coloro che possiedono o ottengono un titolo legittimo alla permanenza.

    Per queste persone il problema non dovrebbe più essere l’enforcement.

    Dovrebbe essere l’integrazione.

    Lavoro, conoscenza linguistica, autonomia economica, scolarizzazione dei figli, rispetto delle regole e partecipazione sociale dovrebbero diventare gli strumenti attraverso i quali trasformare una presenza autorizzata in una appartenenza progressivamente più stabile alla comunità.

    La seconda categoria comprende invece coloro per i quali, dopo un procedimento individuale e rispettoso delle garanzie previste dall’ordinamento, viene definitivamente accertata l’assenza di un titolo alla permanenza.

    È qui che interviene la ReImmigrazione.

    Il principio dovrebbe essere semplice:

    chi ha diritto di restare deve essere messo nelle condizioni di integrarsi; chi non ha diritto di restare deve essere realmente rimpatriato.

    Tra queste due categorie non dovrebbe esistere per anni una gigantesca zona grigia.

    Ed è proprio la zona grigia il problema storico delle politiche migratorie occidentali.

    Quando una procedura dura troppo a lungo, lo straniero costruisce inevitabilmente legami.

    Trova un lavoro.

    Costruisce relazioni.

    Può avere figli.

    I figli iniziano la scuola.

    Nasce una vita privata e familiare che il diritto non può successivamente ignorare.

    A quel punto l’esecuzione dell’allontanamento diventa molto più complessa.

    Per questo una politica dei rimpatri non può essere separata dalla velocità delle decisioni.

    Decidere presto significa poter integrare presto oppure rimpatriare presto.

    Gli Stati Uniti mostrano oggi l’altra faccia del problema che l’Europa discute da anni.

    In Europa l’inefficienza viene spesso rappresentata attraverso il basso numero di rimpatri rispetto alle decisioni di allontanamento.

    Negli Stati Uniti il rischio opposto è che l’efficienza venga identificata con il numero degli arresti.

    Sono due errori speculari.

    Un ordine di espulsione non eseguito non costituisce una politica di rimpatrio.

    Ma neppure un arresto che non conduce a una decisione definitiva e legalmente eseguibile costituisce necessariamente un successo.

    Occorre quindi cambiare l’indicatore.

    Non chiedere soltanto:

    quanti stranieri sono stati arrestati?

    Ma:

    quanti di quegli arresti hanno condotto a una decisione definitiva?

    Quanti riguardavano persone effettivamente rimpatriabili?

    Quanti rimpatri sono stati realmente eseguiti?

    Quanti provvedimenti sono stati annullati o sospesi?

    Quante persone avevano invece diritto a rimanere?

    Quanto tempo è trascorso fra arresto, decisione e conclusione del procedimento?

    Sono questi i dati che permettono di valutare una politica migratoria.

    La ReImmigrazione, nella sua impostazione più rigorosa, dovrebbe essere esattamente questo: non una politica del numero degli arresti, ma una politica dell’effettività delle decisioni.

    L’amministrazione Trump sostiene di voler aumentare in maniera significativa la capacità operativa dell’ICE. Gli accordi 287(g), l’espansione delle operazioni territoriali e l’incremento degli arresti mostrano che la struttura dell’enforcement americano sta effettivamente crescendo.

    Ma il banco di prova sarà ciò che accadrà dopo.

    Se l’aumento degli arresti produrrà decisioni rapide, allontanamenti effettivi delle persone che non hanno diritto di restare e tutela delle posizioni che invece meritano protezione, gli Stati Uniti avranno rafforzato la capacità dello Stato di governare l’immigrazione.

    Se produrrà soprattutto detenzione, contenzioso e procedure sempre più lunghe, il numero dei 51.000 arresti avrà un significato molto diverso.

    Il futuro delle politiche migratorie occidentali non si giocherà infatti sulla capacità di scegliere tra due slogan opposti: frontiere aperte oppure deportazioni di massa.

    Si giocherà sulla capacità dello Stato di distinguere.

    Integrare chi deve restare.

    Rimpatriare chi deve partire.

    Decidere rapidamente chi appartiene all’una o all’altra categoria.

    Questa è la vera sfida.

    E questa è anche la differenza tra una politica di semplice repressione dell’immigrazione irregolare e una politica di Integrazione o ReImmigrazione.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

    Le cooperative dell’accoglienza guadagnano finché il migrante resta nel sistema: abbiamo costruito gli incentivi al contrario?

    Le notizie di questi giorni sulle difficoltà economiche di alcune realtà che operano nell’accoglienza, conseguenti alla diminuzione delle presenze nei centri, riportano alla luce una questione che in Italia viene generalmente affrontata attraverso due rappresentazioni contrapposte: da una parte la denuncia del cosiddetto “business dell’accoglienza”, dall’altra la difesa indistinta di un sistema nel quale cooperative…

    Metsola: «Le persone prima dei confini». Proprio per questo l’Europa deve occuparsi di ciò che accade dopo il confine

    Il 26 agosto 2026, intervenendo al Meeting di Rimini, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha affrontato il tema dell’immigrazione attraverso una formula destinata inevitabilmente a essere ripresa nel dibattito pubblico: «Le persone prima dei confini». Nello stesso intervento ha sostenuto che l’Europa può proteggere le proprie frontiere senza rinunciare ai propri valori, tentando…

  • Middle-class areas should house more asylum seekers: why integration also has a geography

    The British debate on asylum is usually dominated by numbers.

    How many people cross the Channel? How many are accommodated in hotels? How quickly are asylum claims decided? How many people can ultimately be removed?

    A less frequently discussed question may be equally important:

    Where should asylum seekers live while Britain decides whether they will be allowed to remain?

    On 11 August 2026, The Telegraph reported Andy Burnham’s argument that middle-class areas should also “play their part” in accommodating asylum seekers rather than leaving a disproportionate share of asylum accommodation to less affluent communities.

    The proposal is politically contentious, but it raises a genuine policy question.

    Britain does not distribute migration in a social vacuum.

    Where asylum seekers are accommodated can influence access to schools, healthcare, employment, public transport, language learning and everyday contact with the wider British population.

    In other words, integration has a geography.

    The UK’s asylum support system already includes what is officially called dispersal accommodation: longer-term housing, generally houses and flats within communities, for asylum seekers awaiting the outcome of their cases. Local authorities receive financial support connected to the dispersal system, reflecting the fact that asylum accommodation inevitably creates demands on local services.

    Official Home Office statistics show that on 31 March 2026, 20,885 people receiving asylum support — 21 per cent of the supported population — were still living in hotels. A further 72,768 people were living in other forms of accommodation, including dispersal accommodation. Hotel use had fallen significantly from its September 2023 peak, but it remained a substantial part of the system.

    The Government has meanwhile been trying to reduce reliance on hotels. In April 2026 it announced that eleven asylum hotels had been closed and presented greater use of large sites, faster asylum decisions, increased removals and stronger enforcement as elements of a broader reform of the asylum system.

    Yet replacing hotels does not resolve the underlying geographical question.

    If accommodation is disproportionately located where housing is cheapest, Britain may unintentionally place the greatest responsibility for asylum support on communities that already face the greatest economic pressures.

    Cheap housing is not necessarily the same thing as good conditions for integration.

    Areas suffering from housing shortages, overstretched GP services, limited employment opportunities, struggling schools or high levels of deprivation may have less institutional capacity to absorb sudden population increases.

    This does not mean poorer communities are less welcoming.

    It means that integration requires infrastructure.

    The question should therefore not simply be whether wealthy communities have a moral duty to accept asylum accommodation.

    A more useful question is whether Britain would achieve better long-term outcomes through a more balanced geographical distribution.

    This is particularly important because concentration can have consequences.

    When large numbers of newly arrived migrants are placed in the same neighbourhoods, they may naturally rely on existing ethnic and linguistic networks. Those networks can provide essential support, particularly during the first months after arrival.

    But excessive concentration can also reduce opportunities for everyday interaction with the wider society.

    Language acquisition may become slower.

    Access to employment outside established migrant networks may become harder.

    Schools may face sudden additional pressures.

    And neighbourhoods can gradually become socially separated from one another.

    This is where the debate intersects with a broader migration-policy framework I describe as “Integration or ReImmigration.”

    For a British audience, the terminology requires explanation.

    ReImmigration is not a programme of collective “remigration”.

    It does not propose removing people because they are foreign-born, because of their ethnicity or because of their cultural background.

    It begins from a different proposition.

    A functioning migration system should distinguish clearly between those who have the right to remain and therefore need an effective route towards integration, and those who, after an individual legal process and all applicable safeguards, have no right to remain and should therefore return.

    Between arrival and either of those outcomes lies the integration process.

    The State has responsibilities within that process.

    It should provide realistic access to language learning, education, employment and lawful accommodation. It should avoid creating conditions that make integration unnecessarily difficult.

    Migrants also have responsibilities.

    Where a person is permitted to build a future in the country, participation in employment where possible, language acquisition, respect for the law, children’s education and engagement with society should form part of the pathway towards a stable life.

    The principle is reciprocal:

    the State must make integration possible; the migrant must participate in integration.

    That is why geography matters.

    A government cannot credibly demand integration while systematically placing people in circumstances that encourage isolation.

    If asylum seekers are concentrated in large facilities with little connection to employment, limited public transport and few opportunities to interact with British society, the State itself may be creating barriers to the outcome it says it wants.

    Conversely, dispersing people without considering the capacity of local services is not a solution either.

    Integration cannot simply mean moving people around a map.

    It requires a measure of local integration capacity.

    Such a measure could consider housing availability, school capacity, primary healthcare, employment opportunities, public transport, existing migrant concentration, language provision and the number of people already receiving asylum support.

    Britain could then ask a more sophisticated question than “where can we find the cheapest accommodation?”

    It could ask:

    where is successful integration most likely to occur?

    This would represent a major change in migration policy.

    The same principle applies after the asylum decision.

    If a person is recognised as a refugee or otherwise granted the right to remain, the objective should be to move rapidly from temporary asylum accommodation towards ordinary life: employment, stable housing, education and participation in society.

    The purpose of asylum accommodation should not be to create a semi-permanent parallel system.

    It should be a temporary stage.

    But temporary status must genuinely be temporary in both directions.

    If an asylum claim is ultimately rejected and no other legal ground for residence exists, removal should be capable of taking place after all judicial safeguards have been respected.

    This is the second side of the Integration or ReImmigration model.

    Integration for those who have a future in Britain; lawful and effective return for those who do not have a right to remain.

    The two principles are not contradictory.

    Indeed, they reinforce one another.

    A State that cannot return people with no legal basis to remain loses credibility when it asks the public to support substantial investment in migration and integration.

    Equally, a State that focuses exclusively on removals while failing to integrate those who are lawfully entitled to remain creates permanent social fragmentation.

    A sustainable migration policy therefore needs both.

    Britain’s existing dispersal debate illustrates the practical difficulty.

    Portsmouth City Council announced in November 2025 that it had secured assurances that no additional homes in the city would be used for asylum dispersal accommodation, arguing that Portsmouth was already hosting more than its fair share while facing its own housing pressures.

    The Local Government Association has also called for a better and properly funded system for accommodating and supporting asylum seekers, emphasising the importance of cooperation between central and local government.

    These disputes show that geographical distribution cannot be treated simply as an administrative exercise.

    A town may technically possess another available building while no longer possessing the social or institutional capacity to absorb additional demand successfully.

    This distinction should become central to British migration policy.

    Accommodation capacity is not the same as integration capacity.

    Burnham’s argument therefore raises a question larger than the immediate political dispute about asylum hotels.

    If affluent areas systematically avoid asylum accommodation while poorer areas receive a disproportionate share, Britain risks creating a migration system in which those communities with the fewest resources are expected to perform the most difficult integration work.

    A more balanced model should seek to distribute not only people, but responsibility.

    This need not mean imposing identical numbers on every neighbourhood.

    Different areas have different housing markets, employment structures, schools and public services.

    But it does mean that social and economic capacity should become part of the calculation.

    The long-term objective should be a migration system capable of measuring more than arrivals.

    It should measure outcomes.

    Employment.

    Language.

    Educational participation.

    Economic independence.

    Housing stability.

    Respect for the law.

    Social participation.

    And, crucially, the relationship between these outcomes and the places in which migrants have been asked to build their lives.

    That is the underlying principle of Integration or ReImmigration.

    Migration policy should not end at the border.

    It should ask what happens after arrival.

    Those who have the right to stay should be given a realistic opportunity to become part of Britain.

    Those who do not have that right, after due process, should return.

    And between those two outcomes, the State should design an integration system that does not undermine itself through geographical segregation.

    The question is therefore not only how many asylum seekers Britain can accommodate.

    It is where Britain can genuinely integrate them.

    That distinction may prove far more important than the number of hotel rooms available on any given day.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lawyer admitted to practise before the Italian Court of Cassation
    Registered in the Register of Interest Representatives of the Italian Chamber of Deputies in the field of Immigration
    Lobbyist – EU Transparency Register No. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

    Germania, 23 afghani verso Kabul: il charter è collettivo, la legittimità resta individuale

    Un charter partito da Lipsia/Halle ha riportato a Kabul 23 cittadini afghani destinatari di provvedimenti di allontanamento. L’operazione, conclusa il 25 agosto 2026 e ricostruita dalla testata pubblica regionale BR24, ha coinvolto sei Länder. Il Ministero federale dell’Interno ha precisato che la maggioranza dei rimpatriati era stata condannata per reati gravi, tra cui violenze sessuali…

    Germania, nuovo volo collettivo verso Kabul: rimpatriare è legittimo, ma con i talebani le garanzie devono esse re individuali e verificabili

    La Germania ha effettuato il 25 agosto un nuovo volo charter da Lipsia/Halle a Kabul con 23 cittadini afghani destinatari di provvedimenti di allontanamento. Secondo le informazioni diffuse successivamente dal Ministero federale dell’Interno, gli uomini coinvolti erano persone che avevano avuto rilevanza penale; tra i reati richiamati dalle fonti figurano condotte gravi. È inoltre noto…

  • Offene Binnengrenzen, wirkungslose Rückführungen: der Widerspruch der europäischen Migrationspolitik

    Steinmeier dice che la Germania ha bisogno di immigrazione. Il punto è un altro: ha bisogno di integrazione

    Il presidente federale Frank-Walter Steinmeier ha pronunciato il 25 agosto una frase destinata a riassumere una parte importante del dibattito tedesco: “Abbiamo bisogno dell’immigrazione come Paese, ne abbiamo bisogno se vogliamo funzionare”. Ha richiamato ospedali, case di riposo, assistenza e ampi settori dell’economia privata nei quali il contributo dei lavoratori provenienti dall’estero è ormai rilevante.…

    Francia, i numeri dell’integrazione: più lingua, requisiti più alti e meno automatismi verso la cittadinanza

    La nuova edizione de “L’essentiel de l’immigration”, pubblicata il 25 agosto dalla Direction générale des étrangers en France, non parla soltanto di visti, asilo e immigrazione irregolare. Contiene un capitolo specifico sull’integrazione e sull’accesso alla cittadinanza, ed è probabilmente proprio questa la parte più interessante per il dibattito italiano. Nel 2025 sono stati sottoscritti in…

    ICE sfiora 50.000 arresti in un mese: perché una vera polizia dell’immigrazione conta, e perché non basta

    Nel luglio 2026 l’U.S. Immigration and Customs Enforcement ha effettuato 49.571 arresti, il dato mensile più alto del secondo mandato Trump. Secondo i dati analizzati negli Stati Uniti, l’incremento è del 15 per cento rispetto a giugno e molto più consistente rispetto ai primi mesi dell’anno. L’elemento che merita maggiore attenzione, tuttavia, non è soltanto…

  • Francia, 210 giorni nei centri di trattenimento: l’ottavo pilastro di Integrazione o ReImmigrazione

    La Francia ha scelto di ampliare in modo significativo la possibilità di trattenere amministrativamente gli stranieri considerati particolarmente pericolosi. La nuova disciplina consente, in determinate ipotesi, di arrivare fino a 210 giorni di rétention administrative, e il Conseil constitutionnel ne ha sostanzialmente convalidato l’impianto, pur delimitandone l’applicazione attraverso precise garanzie.

    La misura riguarda situazioni qualificate, nelle quali viene in rilievo una minaccia reale, attuale e di particolare gravità per l’ordine pubblico e, secondo le diverse fattispecie previste dalla legge, precedenti condanne per reati di particolare gravità. Non siamo quindi di fronte a un’estensione generalizzata del trattenimento di ogni straniero irregolare.

    La scelta francese pone però una questione che riguarda l’intera politica europea dei rimpatri: a cosa devono servire i centri di trattenimento?

    È esattamente il problema affrontato dall’ottavo pilastro del paradigma Integrazione o ReImmigrazione: “I CPR come strumento interno al paradigma”. La proposta parte da un presupposto preciso: i centri per il rimpatrio acquistano legittimità e funzionalità quando sono inseriti all’interno di un sistema che abbia già definito la posizione dello straniero, verificato il suo percorso e assunto una decisione sulla permanenza. Fuori da questa sequenza rischiano di trasformarsi in contenitori nei quali la persona viene trattenuta senza che l’amministrazione riesca poi a dare effettiva esecuzione all’allontanamento.

    Per questo il problema non può essere ridotto alla durata: 90, 180 o 210 giorni. Un periodo più lungo può essere necessario quando esiste una concreta prospettiva di rimpatrio e l’esecuzione richiede tempo; diventa molto meno comprensibile quando manca a monte la possibilità effettiva di allontanare lo straniero.

    Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione colloca quindi il CPR alla fine, e non all’inizio, del percorso. Prima vengono la definizione della posizione giuridica, le possibilità effettive di integrazione e la loro verifica; quando le condizioni per la permanenza non sussistono più e deve essere eseguito un provvedimento di allontanamento, lo Stato deve però possedere strumenti realmente capaci di portarlo a compimento.

    La Francia sta rafforzando uno di questi strumenti. L’Italia dovrebbe osservare questa esperienza, ma soprattutto interrogarsi sull’architettura complessiva del proprio sistema: un CPR può essere necessario, ma da solo non costituisce una politica migratoria.

    È precisamente questa la funzione che l’ottavo pilastro assegna ai centri di trattenimento dentro il paradigma: non luoghi nei quali rinviare il problema, ma strumenti finalizzati all’esecuzione di una decisione già assunta.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    USA, 103.265 dollari per una nuova domanda H-1B: quando l’immigrazione qualificata diventa selezione economica estrema

    Il Department of Homeland Security statunitense ha pubblicato il 25 agosto una proposta destinata a produrre un impatto enorme sul principale canale americano per l’ingresso di lavoratori stranieri altamente qualificati. Il progetto prevede una tassa aggiuntiva di 103.265 dollari per ogni petition H-1B soggetta al tetto annuale, da pagare al momento della presentazione e in…

    Giappone, il soggiorno permanente costerà 200.000 yen: la stabilità non è considerata un passaggio automatico

    Dal prossimo ottobre il Giappone aumenterà in modo molto significativo le tasse amministrative applicate agli stranieri per il rinnovo o il cambiamento dello status di soggiorno e, soprattutto, per l’accesso alla residenza permanente. Il regolamento adottato dal Governo il 25 agosto prevede importi differenziati in base alla durata del titolo: 10.000 yen per soggiorni fino…

    Australia, ridurre l’immigrazione senza rinunciare al lavoro straniero: il difficile equilibrio dei visti temp oranei

    L’Australia sta affrontando un problema che nei prossimi anni riguarderà sempre più Paesi occidentali: come ridurre la pressione dell’immigrazione temporanea senza privare l’economia della manodopera straniera di cui continua ad avere bisogno. Il Governo australiano ha indicato come obiettivo una riduzione della net overseas migration dagli attuali circa 300.000 ingressi netti a 225.000 entro il…

  • Il Brandeburgo prova a verificare l’integrazione: una strada che l’Italia dovrebbe studiare

    Il Brandeburgo sta sperimentando un modello che merita attenzione anche in Italia. A Frankfurt (Oder) è nato il Chancencenter, un progetto rivolto anche a persone la cui domanda di asilo è stata respinta e che si trovano in una condizione di soggiorno precaria, ma per le quali il rimpatrio non è immediatamente possibile e può ancora esistere una concreta prospettiva di inserimento.

    L’aspetto più interessante non è tanto l’offerta di corsi di lingua o di formazione professionale, strumenti già conosciuti dalle politiche europee di integrazione, quanto il principio che sembra emergere dal progetto: osservare ciò che la persona concretamente fa durante la propria permanenza. Conoscenza della lingua tedesca, formazione, ingresso nel mercato del lavoro e progressiva autonomia economica diventano elementi attraverso i quali valutare un percorso individuale.

    Naturalmente il Chancencenter non trasforma automaticamente l’integrazione in un diritto al soggiorno. La posizione dello straniero continua a essere regolata dalla legislazione federale tedesca. È però significativo che proprio nei confronti di persone che hanno ricevuto un diniego dell’asilo si scelga di verificare se esistano condizioni concrete per costruire una diversa prospettiva.

    È precisamente su questo punto che l’esperienza del Brandeburgo incrocia il secondo pilastro del paradigma Integrazione o ReImmigrazione: “I tre indicatori dell’integrazione verificabile: lavoro, lingua, rispetto delle regole”. Il paradigma parte infatti dall’idea che l’integrazione non possa essere un concetto indeterminato, affidato a valutazioni generiche, ma debba diventare un processo verificabile attraverso parametri oggettivi riferiti alla traiettoria della singola persona.

    Il modello tedesco non coincide con questa impostazione e non sarebbe corretto sovrapporli. Mostra però che anche in Germania si sta facendo strada l’esigenza di distinguere le situazioni individuali sulla base del percorso concretamente compiuto. Se lingua, formazione e lavoro possono assumere rilevanza persino dopo il diniego dell’asilo, è ragionevole domandarsi perché questi elementi non debbano essere valutati sistematicamente durante l’intera permanenza dello straniero.

    Ed è qui che il secondo pilastro incontra anche il primo pilastro del paradigma, “La permanenza condizionata come fondamento giuridico”. La stabilizzazione del soggiorno non dovrebbe essere semplicemente il risultato del trascorrere del tempo, ma l’esito di condizioni preventivamente conoscibili e verificabili, nel rispetto naturalmente dei diritti fondamentali e degli obblighi internazionali dello Stato.

    Il Chancencenter non è dunque un modello da copiare. È un esperimento da studiare. Perché suggerisce una direzione che l’Italia dovrebbe avere il coraggio di approfondire: offrire reali possibilità di integrazione, verificarne i risultati e attribuire a quei risultati un significato nella gestione della permanenza.

    È esattamente il terreno sul quale il paradigma Integrazione o ReImmigrazione prova a costruire una dottrina italiana della gestione migratoria.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Sudafrica, 341 milioni di rand per i rimpatri: senza una struttura stabile il controllo dell’immigrazione dive nta emergenza permanente

    Il Sudafrica offre in queste ore un caso particolarmente istruttivo per comprendere quanto sia insufficiente discutere di immigrazione soltanto in termini di norme, quote e dichiarazioni politiche. Il Parlamento sudafricano ha reso noto che il Department of Home Affairs ha sostenuto circa 341 milioni di rand di spese collegate all’intensificazione dei controlli, delle espulsioni e…

    Bosnia, 2.874 permessi agli stranieri e 48.013 disoccupati: la quota colma i vuoti, non ricuce il mercato

    Nella Republika Srpska, una delle due entità della Bosnia-Erzegovina, nei primi sette mesi del 2026 sono stati rilasciati 2.874 permessi di lavoro a cittadini stranieri: 2.007 per nuove assunzioni e 867 per rinnovi. Nello stesso periodo, attraverso l’Ufficio per l’impiego, hanno trovato lavoro 9.589 residenti iscritti. Il dato, diffuso il 26 agosto dall’agenzia locale FENA,…

    L’italiano ai genitori degli studenti stranieri: un tentativo serio di trasformare l’integrazione in respons abilità

    La proposta avanzata dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara al Meeting di Rimini merita di essere presa sul serio. L’idea di prevedere lo studio obbligatorio dell’italiano per i genitori degli studenti stranieri che incontrano difficoltà scolastiche interviene infatti su uno dei punti più delicati e più spesso elusi del dibattito sull’immigrazione: l’integrazione non può essere ridotta…

  • Bossi-Fini, porti chiusi, blocco navale, remigrazione: gli slogan cambiano, il problema resta

    Da oltre vent’anni il centrodestra italiano individua nel controllo dell’immigrazione uno dei propri obiettivi politici principali. Sarebbe però sbagliato leggere questa storia come una semplice successione di promesse mancate o, peggio ancora, sostenere che i governi di destra non abbiano fatto nulla. Hanno fatto molto, hanno approvato norme importanti e hanno sperimentato strumenti diversi. Il punto è un altro: a ogni stagione è cambiata la formula politica, ma il problema strutturale dell’effettività è rimasto.

    La legge 30 luglio 2002, numero 189, la cosiddetta Bossi-Fini, rappresentò un intervento profondo sulla disciplina dell’immigrazione e dell’asilo, rafforzando il rapporto tra ingresso e lavoro e intervenendo anche sul sistema delle espulsioni, del trattenimento e dell’identificazione. È una legge che ha inciso realmente sull’ordinamento e molte delle sue scelte continuano ancora oggi a caratterizzare il sistema italiano.

    La difficoltà è stata trasformare quell’impianto normativo in una macchina amministrativa pienamente efficace. Il mercato del lavoro ha continuato spesso a richiedere manodopera già presente sul territorio, le procedure di ingresso sono rimaste complesse e, soprattutto, l’adozione di un provvedimento di espulsione non ha sempre significato la sua effettiva esecuzione.

    Negli anni successivi il centrodestra ha cercato altre strade. Con il Governo Berlusconi e Roberto Maroni al Viminale arrivò la stagione dei respingimenti verso la Libia. Anche in questo caso non si trattò soltanto di comunicazione: i respingimenti furono realmente praticati. Ma quell’esperienza incontrò un limite giuridico decisivo con la sentenza Hirsi Jamaa e altri contro Italia del 23 febbraio 2012, con la quale la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo condannò l’Italia per le operazioni effettuate nel Mediterraneo.

    Qualche anno dopo, con Matteo Salvini al Ministero dell’Interno, il messaggio divenne “porti chiusi”. Anche questa fase produsse norme e decisioni amministrative concrete, ma mise nuovamente in evidenza un limite: impedire o rendere più difficile l’approdo di determinate navi non equivale a costruire un sistema capace di governare complessivamente ingressi, richieste di protezione, permanenza e rimpatri.

    Con Giorgia Meloni il concetto politicamente dominante diventò invece quello del blocco navale. Una volta al Governo, la strategia si è progressivamente tradotta in strumenti differenti: cooperazione con Paesi terzi, contrasto alle partenze, procedure accelerate, accordi internazionali e modello Albania.

    Anche in questo caso il dato interessante non è stabilire se una promessa sia stata semplicemente mantenuta o tradita. È comprendere perché, una volta confrontata con il funzionamento concreto dello Stato, ogni soluzione apparentemente definitiva debba necessariamente trasformarsi in un sistema molto più complesso.

    Oggi il dibattito introduce una nuova parola: remigrazione.

    La questione merita di essere affrontata seriamente e senza pregiudizi. Se il concetto vuole riaffermare che la permanenza dello straniero non può essere completamente scollegata dalle condizioni previste dall’ordinamento e che chi non ha titolo per rimanere deve poter effettivamente lasciare il territorio, pone un problema reale.

    Ma proprio l’esperienza degli ultimi venticinque anni dovrebbe suggerire una conclusione: non basta trovare una parola nuova se la macchina amministrativa rimane la stessa.

    È questo il contributo che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” può offrire anche alla destra italiana.

    Non si tratta di contestare l’obiettivo del controllo dell’immigrazione. Al contrario, si tratta di renderlo tecnicamente realizzabile.

    Bossi-Fini, respingimenti, porti chiusi e blocco navale hanno affrontato soprattutto singoli momenti del fenomeno migratorio: l’ingresso, la frontiera, le partenze, gli sbarchi. Ma l’immigrazione non termina quando una persona supera il confine. Da quel momento inizia un percorso amministrativo che può durare anni e che comprende soggiorno, lavoro, integrazione, rinnovi, protezione, eventuali condanne, perdita dei requisiti e, quando necessario, ritorno.

    È l’intero percorso che deve essere governato.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone per questo una logica diversa: non una misura straordinaria destinata a risolvere una volta per tutte il fenomeno, ma un sistema permanente capace di accompagnare ogni posizione individuale verso uno dei due esiti possibili.

    Il primo è l’integrazione.

    Chi vive regolarmente in Italia deve essere messo nelle condizioni di lavorare, conoscere la lingua italiana, rispettare le regole, diventare autonomo e costruire un rapporto effettivo con la comunità nazionale. L’integrazione deve però essere verificabile e non semplicemente presunta.

    Il secondo esito è la ReImmigrazione.

    Quando vengono meno i presupposti della permanenza, e naturalmente nel rispetto delle garanzie costituzionali, europee e internazionali, lo Stato deve essere in grado di rendere effettiva la decisione di ritorno.

    Questo significa affrontare finalmente i problemi concreti che nessuno slogan può eliminare: identificazione certa della persona, disponibilità del passaporto o di un documento di viaggio, cooperazione consolare, accordi con i Paesi di origine, capacità dei centri di trattenimento, tempi delle procedure, personale specializzato e concreta esecuzione dei provvedimenti.

    È per questo che il paradigma prevede anche una Polizia dell’Immigrazione specializzata, una verifica ordinaria dell’integrazione e una struttura politica capace di governare unitariamente ingresso, permanenza, integrazione e ritorno.

    La destra italiana dispone oggi di un patrimonio di esperienza che non dovrebbe essere disperso.

    La Bossi-Fini ha mostrato che una legge severa non basta se i meccanismi amministrativi non corrispondono alla realtà sociale ed economica. I respingimenti hanno mostrato che l’azione dello Stato deve muoversi entro limiti giuridici precisi. I porti chiusi hanno dimostrato che governare una singola rotta o l’attività delle ONG non significa governare l’immigrazione. Il blocco navale ha evidenziato che la dimensione internazionale rende inevitabile la cooperazione con altri Stati.

    La remigrazione può ora diventare il punto di partenza per una nuova fase, ma soltanto se evita di ripetere lo stesso errore.

    Non serve promettere ancora una volta una soluzione definitiva. Serve costruire uno Stato capace di applicare ordinariamente le proprie decisioni.

    È qui che “Integrazione o ReImmigrazione” può diventare qualcosa di diverso da una nuova parola d’ordine: un paradigma tecnico attraverso il quale tradurre una volontà politica in un sistema amministrativo stabile.

    Chi vuole davvero controllare l’immigrazione dovrebbe quindi partire dalla lezione degli ultimi venticinque anni.

    Le norme servono. La fermezza politica serve. Anche la capacità di comunicare una direzione serve.

    Ma nessuna di queste cose può sostituire un’amministrazione capace di distinguere chi deve essere integrato da chi deve tornare nel proprio Paese e di rendere effettivi entrambi gli esiti.

    Bossi-Fini, porti chiusi, blocco navale e oggi remigrazione rappresentano fasi diverse di una stessa ricerca.

    Forse è arrivato il momento di non cercare più lo slogan successivo.

    È arrivato il momento di costruire il sistema che finora è mancato.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

    Ceuta, il conto della sanatoria di Sánchez: prima si manda un segnale di apertura, poi si proclama l’emergenz a nazionale

    La crisi di Ceuta non può essere letta come un fulmine a ciel sereno. Il Governo di Pedro Sánchez ha scelto negli ultimi mesi una linea migratoria molto precisa: una regolarizzazione straordinaria di dimensioni eccezionali, accompagnata da una comunicazione politica fortemente orientata all’apertura e all’inclusione. Il risultato amministrativo è stato enorme: al termine della procedura,…

    Finlandia, una famiglia russa filo-ucraina rischia il rimpatrio: quando lo Stato può considerare sicuro il ritorno in Russia?

    La vicenda di una famiglia russa residente in Finlandia, apertamente contraria alla guerra e impegnata nel sostegno all’Ucraina, pone una questione che dovrebbe rappresentare il limite invalicabile di qualsiasi politica seria dei rimpatri: uno Stato può certamente pretendere che chi non possiede un titolo per rimanere lasci il territorio, ma può farlo soltanto quando il…

  • Dalla Libia a Creta: le rotte migratorie cambiano più velocemente dei confini

    Quasi 200 migranti sono arrivati in Grecia nelle ultime ore, molti dei quali partiti dalla Libia orientale. La crescita della rotta verso Creta dimostra una regola che l’Europa continua a sottovalutare: i flussi migratori non scompaiono quando aumenta il controllo, ma cercano percorsi alternativi.

    Per molti anni, quando si parlava di partenze dalla Libia, il pensiero andava quasi automaticamente all’Italia. Lampedusa e la Sicilia rappresentavano la destinazione naturale della rotta del Mediterraneo centrale. Oggi quella geografia sta diventando più complessa.

    Nelle ultime ore quasi 200 migranti sono arrivati in Grecia, soprattutto a Creta e Gavdos. Una parte significativa sarebbe partita dall’area di Tobruk, nella Libia orientale. Non siamo ancora davanti a numeri paragonabili a quelli delle principali rotte migratorie mediterranee, ma il fenomeno merita attenzione perché mostra una dinamica ormai costante: le rotte migratorie si adattano.

    Quando uno Stato rafforza i controlli, conclude accordi con i Paesi di transito o rende più difficile raggiungere una determinata destinazione, la pressione migratoria non necessariamente scompare. Può diminuire, può cambiare composizione, ma può anche semplicemente spostarsi.

    È già accaduto più volte nel Mediterraneo e lungo la rotta balcanica. Le organizzazioni criminali modificano percorsi, punti di partenza e destinazioni in base ai controlli, alle condizioni politiche e alle opportunità. La crescita della direttrice dalla Libia orientale verso Creta deve quindi essere osservata non soltanto come un problema greco, ma come un possibile segnale di trasformazione del sistema migratorio mediterraneo.

    Da questo dato non bisogna però trarre la conclusione opposta, e altrettanto semplicistica, secondo cui controllare le frontiere sarebbe inutile. Uno Stato ha il diritto e il dovere di conoscere chi entra nel proprio territorio e di contrastare gli ingressi irregolari e le organizzazioni che li rendono possibili.

    Il punto è un altro: il controllo della singola frontiera non può sostituire una politica migratoria.

    Se l’Europa interviene soltanto nel punto terminale del viaggio, rischia di inseguire continuamente rotte che cambiano. Lampedusa oggi, Creta domani, un’altra frontiera dopodomani. La politica dovrebbe quindi precedere il movimento, non limitarsi a reagire quando l’imbarcazione è già in mare.

    È qui che il fenomeno di Creta incontra uno dei principi centrali del paradigma Integrazione o ReImmigrazione: distinguere l’immigrazione che uno Stato sceglie e organizza da quella determinata dalle reti illegali e dai fatti compiuti.

    Governare l’immigrazione significa stabilire quanti ingressi siano sostenibili, quali professionalità siano necessarie, attraverso quali canali legali debbano arrivare le persone e quali percorsi di integrazione debbano seguire una volta entrate. Significa, contemporaneamente, rendere credibile il principio secondo cui chi non possiede un titolo per rimanere deve poter essere effettivamente accompagnato verso il ritorno, nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento.

    Se manca uno di questi elementi, il sistema perde equilibrio. Una politica composta soltanto da chiusure rischia di spostare le rotte. Una politica composta soltanto dall’accoglienza rischia invece di lasciare alle organizzazioni criminali la capacità di determinare chi arriva in Europa.

    La possibile crescita della direttrice Tobruk-Creta è quindi un segnale da non sottovalutare. Non perché Creta stia necessariamente sostituendo l’Italia come principale destinazione dei flussi, ma perché dimostra ancora una volta quanto sia fragile una strategia fondata esclusivamente sul contenimento territoriale.

    Le rotte cambiano più velocemente dei confini.

    Ed è proprio per questo che una politica migratoria efficace non può limitarsi a difendere un punto sulla mappa. Deve governare l’intero percorso: ingresso, selezione, integrazione e, quando ne ricorrono i presupposti, ritorno.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Sudafrica, lo Stato rincorre i vigilanti: Ramaphosa promette arresti dopo la violenza anti-migranti

    Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha assicurato davanti all’Assemblea nazionale che gli istigatori e gli autori delle violenze contro gli immigrati saranno arrestati e perseguiti. La promessa, pronunciata il 25 agosto 2026, arriva però dopo mesi di mobilitazioni, aggressioni e partenze forzate. E soprattutto non contiene una scadenza: polizia e apparato di sicurezza, ha spiegato…

    Washington perde il divieto per 75 Paesi e ferma i colloqui nel mondo: la selezione individuale diventa una pausa globale

    Il Dipartimento di Stato americano ha sospeso e rinviato colloqui per i visti d’immigrazione nelle sedi consolari di tutto il mondo, mentre avvia una formazione approfondita dei funzionari incaricati di valutare il rischio che i richiedenti diventino un onere per l’assistenza pubblica. La misura, comunicata agli interessati attraverso email di riprogrammazione degli appuntamenti, non ha…

  • Il Patto cambia verso: l’Italia torna destinazione dei migranti dall’Europa

    Austria, Germania e Svizzera hanno riaperto i trasferimenti di richiedenti asilo verso l’Italia, mentre anche altri Paesi europei si preparano a utilizzare le nuove regole. Il nuovo Patto europeo entra così nella sua fase più concreta e mostra una realtà spesso rimasta ai margini del dibattito italiano: la solidarietà europea non elimina la responsabilità dello Stato di primo ingresso.

    Il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo comincia a produrre effetti concreti. E alcuni di questi effetti potrebbero essere molto diversi da quelli immaginati nel dibattito politico italiano.

    Austria, Germania e Svizzera hanno infatti riaperto la strada dei trasferimenti di richiedenti asilo verso l’Italia. L’Austria ha già effettuato i primi trasferimenti e altri Paesi europei stanno valutando l’applicazione delle nuove regole.

    Il numero delle persone coinvolte, almeno per ora, è limitato. Sarebbe però un errore fermarsi ai numeri. Ciò che conta è il principio che sta emergendo: l’Europa può prevedere meccanismi di solidarietà tra gli Stati, ma continua contemporaneamente a pretendere che ciascun Paese assuma le proprie responsabilità nella gestione delle persone entrate nel sistema europeo dell’asilo.

    Per anni il dibattito italiano sull’immigrazione si è concentrato quasi esclusivamente sulla necessità di una maggiore solidarietà europea. La richiesta aveva e continua ad avere solide ragioni. Un sistema nel quale gli Stati geograficamente esposti alle frontiere esterne sopportano una parte sproporzionata della pressione migratoria presenta un evidente problema di equilibrio.

    Ma esiste anche l’altra faccia della questione.

    La libera circolazione all’interno dell’Europa non può trasformarsi nella possibilità per ciascun richiedente asilo di scegliere autonomamente lo Stato nel quale trasferirsi, così come non può consentire agli Stati di frontiera di considerare conclusa la propria responsabilità nel momento in cui una persona attraversa il confine verso un altro Paese europeo.

    È precisamente questo il problema dei movimenti secondari.

    Il nuovo sistema europeo tenta di conciliare due esigenze che per anni sono apparse difficilmente compatibili: solidarietà e responsabilità. Gli Stati maggiormente esposti devono poter contare sul contributo degli altri Paesi europei, ma devono contemporaneamente garantire identificazione, registrazione e gestione effettiva delle persone delle quali sono responsabili.

    Per l’Italia questa nuova fase può quindi rappresentare contemporaneamente un’opportunità e un problema.

    L’opportunità consiste nella costruzione di una politica migratoria finalmente più europea. Il problema è che una politica realmente europea comporta non soltanto la condivisione degli oneri, ma anche l’accettazione di regole comuni quando queste producono effetti meno favorevoli.

    La questione, tuttavia, non può esaurirsi nel decidere se un richiedente asilo debba trovarsi in Germania, Austria oppure Italia. Continuare a spostare persone da uno Stato all’altro rischia di trasformare la politica migratoria europea in un gigantesco problema logistico.

    La domanda decisiva è un’altra: che cosa accade alle persone che hanno diritto di rimanere una volta stabilito lo Stato responsabile?

    È qui che il nuovo Patto deve incontrare una vera politica dell’integrazione.

    Chi ottiene il diritto di costruire il proprio futuro in Italia deve essere inserito in un percorso che abbia obiettivi riconoscibili: apprendimento della lingua, formazione, accesso al lavoro, autonomia economica, rispetto delle regole e partecipazione alla società.

    L’integrazione non può essere semplicemente il trascorrere del tempo sul territorio nazionale. Deve diventare un processo concreto, verificabile e reciproco.

    Allo stesso modo, una politica migratoria credibile deve essere capace di distinguere la posizione di chi ha diritto alla protezione o ad altro titolo di soggiorno da quella di chi, dopo l’esame individuale della propria situazione e nel pieno rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento, non possiede più un titolo per permanere.

    È in questo equilibrio che si colloca il paradigma Integrazione o ReImmigrazione.

    Non esiste una contraddizione tra integrazione e controllo dell’immigrazione. Al contrario, le due politiche hanno bisogno l’una dell’altra. Un sistema incapace di governare gli ingressi e i ritorni finisce per rendere più difficile anche l’integrazione di chi legittimamente rimane.

    I trasferimenti che stanno ricominciando dall’Europa verso l’Italia ci ricordano quindi qualcosa di importante: non possiamo continuare a pensare all’immigrazione come a un problema che si risolve semplicemente spostando le persone oltre un confine.

    La vera sfida comincia dopo.

    Perché sapere dove una persona deve rimanere è soltanto il primo passo. Una politica migratoria degna di questo nome deve anche sapere come integrare chi resta e come gestire il ritorno di chi non ha titolo per restare.

    È su questa capacità, molto più che sul numero dei trasferimenti tra uno Stato e l’altro, che dovrebbe essere misurato il successo del nuovo sistema europeo.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Spagna, l’asilo entra nel cronometro: tre mesi per la corsia accelerata, dodici settimane per il ritorno

    Il Consiglio dei ministri spagnolo ha approvato il 25 agosto 2026, in prima lettura, due anteprogetti destinati a riscrivere una parte decisiva del governo dell’immigrazione: una nuova legge sull’asilo e una riforma della Ley Orgánica 4/2000 sui diritti e le libertà degli stranieri. L’obiettivo dichiarato è adeguare l’ordinamento nazionale al Patto europeo su migrazione e…

    Immigration de travail : la France doit sortir du faux choix entre pénurie et importation de main-d’œuvre

    Le débat français sur l’immigration de travail a retrouvé une place centrale depuis que François Ruffin s’est déclaré « hostile à l’immigration pour le travail », en contestant notamment l’idée que la France puisse répondre aux pénuries de main-d’œuvre en faisant appel à des travailleurs étrangers. La formule est volontairement brutale, mais elle oblige à…

    Colombia ordina le deportazioni: 848.000 irregolari e un procedimento che non si può saltare

    Il presidente colombiano Abelardo De La Espriella ha ordinato che inizino questa settimana operazioni coordinate tra Migración Colombia e Polizia nazionale per individuare e deportare gli stranieri privi di posizione regolare. La priorità dichiarata riguarda chi commette reati; subito dopo, però, il presidente ha incluso tutti coloro che non hanno regolarizzato il soggiorno. La svolta…

  • Regno Unito, Burnham vuole distribuire i richiedenti asilo anche nei quartieri della classe media: l’integrazione ha bisogno di una geografia

    Il dibattito sull’immigrazione viene quasi sempre costruito intorno ai numeri: quanti stranieri entrano, quanti richiedono asilo, quanti vengono accolti, quanti devono essere rimpatriati.

    Molto più raramente ci si domanda dove queste persone vengano collocate.

    Eppure la geografia dell’accoglienza può determinare, almeno quanto le risorse economiche investite, il successo o il fallimento di una politica di integrazione.

    Nel Regno Unito la questione è tornata al centro del confronto politico l’11 agosto 2026, quando The Telegraph ha riportato la posizione di Andy Burnham secondo cui anche le aree abitate prevalentemente dalla classe media dovrebbero «fare la propria parte» nell’accoglienza dei richiedenti asilo, evitando che la sistemazione venga concentrata prevalentemente nelle comunità economicamente più fragili.

    L’affermazione è politicamente delicata perché interviene su uno dei punti più controversi del sistema britannico di accoglienza.

    Il Regno Unito utilizza diverse forme di sistemazione per le persone che ricevono sostegno durante l’esame della domanda di asilo. Accanto agli hotel esiste la cosiddetta dispersal accommodation, costituita generalmente da abitazioni o appartamenti inseriti nelle comunità locali. Il sistema è finanziato e organizzato dal Governo centrale, anche attraverso contributi destinati alle amministrazioni locali chiamate a sostenere le conseguenze territoriali dell’accoglienza.

    Al 31 marzo 2026, secondo le statistiche ufficiali del Governo britannico, 20.885 persone, pari al 21 per cento della popolazione sostenuta dal sistema di asilo, si trovavano ancora in sistemazioni alberghiere. Il dato era comunque diminuito del 35 per cento rispetto all’anno precedente e del 63 per cento rispetto al picco registrato nel settembre 2023. Altre 72.768 persone erano invece ospitate attraverso altre forme di sistemazione, comprese quelle di dispersione territoriale.

    Il Governo britannico sta contemporaneamente cercando di ridurre l’utilizzo degli hotel. Nell’aprile 2026 il Ministero dell’Interno aveva annunciato la chiusura di undici strutture alberghiere e l’intenzione di ricorrere maggiormente a siti di maggiori dimensioni e ad altre soluzioni, collegando questa strategia anche all’accelerazione delle decisioni in materia di asilo e all’aumento dei rimpatri.

    Ma il problema sollevato da Burnham va oltre gli hotel.

    Riguarda la distribuzione sociale dell’immigrazione.

    Se l’accoglienza viene concentrata prevalentemente nei territori nei quali gli immobili costano meno, il risultato può essere quello di collocare un numero significativo di richiedenti asilo precisamente nelle comunità che dispongono di minori risorse economiche, servizi pubblici più sotto pressione e maggiori problemi abitativi.

    Il risparmio sul costo immediato dell’alloggio può quindi produrre un costo sociale successivo.

    Una zona caratterizzata da una forte concentrazione di disoccupazione, difficoltà scolastiche, carenza di abitazioni e fragilità dei servizi sanitari ha inevitabilmente minori capacità di assorbire rapidamente nuovi residenti vulnerabili.

    Non perché le comunità più povere siano meno disponibili all’accoglienza.

    Il problema è strutturale.

    L’integrazione richiede capacità territoriale.

    Richiede scuole in grado di accogliere nuovi alunni, servizi linguistici, medici di base, trasporti pubblici, opportunità di lavoro, abitazioni e soprattutto occasioni quotidiane di incontro tra persone provenienti da contesti differenti.

    Quando invece l’immigrazione viene concentrata territorialmente, aumenta il rischio che si sviluppino società parallele.

    I nuovi arrivati hanno maggiori probabilità di vivere prevalentemente accanto ad altri immigrati, utilizzare le stesse reti sociali, rivolgersi agli stessi intermediari e avere meno occasioni di entrare concretamente in relazione con la società di accoglienza.

    La questione non dovrebbe essere affrontata in termini moralistici.

    Non si tratta di stabilire se un quartiere benestante sia moralmente obbligato ad accogliere un certo numero di richiedenti asilo.

    Si tratta di comprendere se una distribuzione territoriale più equilibrata possa produrre risultati migliori in termini di integrazione.

    È qui che la vicenda britannica diventa particolarmente interessante anche per l’Italia.

    Nel nostro Paese il dibattito sull’accoglienza si è spesso concentrato sul numero di persone assegnate ai singoli territori o sulla distinzione tra grandi strutture e accoglienza diffusa.

    Ma molto meno frequentemente viene misurato ciò che accade dopo.

    Quanti richiedenti asilo imparano effettivamente la lingua?

    Quanti accedono al mercato del lavoro?

    Quanti costruiscono relazioni al di fuori della propria comunità nazionale?

    Quale effetto produce la concentrazione territoriale sull’integrazione dei figli nelle scuole?

    Quale numero di cittadini stranieri può essere sostenibilmente inserito in un determinato territorio senza comprimere servizi già insufficienti?

    Sono precisamente domande come queste che dovrebbero entrare nella costruzione di un Indice di integrazione.

    Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione parte infatti dall’idea che la politica migratoria non possa essere valutata esclusivamente attraverso il numero degli ingressi o dei rimpatri.

    Bisogna valutare i risultati.

    L’integrazione deve essere favorita, ma deve anche essere osservabile.

    Il lavoro, la conoscenza linguistica, la scolarizzazione, l’autonomia economica, la stabilità abitativa, il rispetto delle regole e la partecipazione sociale costituiscono elementi che possono essere analizzati nel tempo.

    A questi indicatori dovrebbe però aggiungersene un altro:

    la distribuzione territoriale.

    La domanda non dovrebbe essere soltanto se una persona sia integrata.

    Dovremmo anche domandarci se il territorio nel quale è stata collocata abbia realmente consentito quella integrazione.

    Non avrebbe infatti molto senso pretendere un rapido inserimento da una persona che venga concentrata insieme a centinaia di altri richiedenti asilo in una struttura isolata, lontana dal mercato del lavoro, con scarse possibilità di apprendere la lingua attraverso relazioni quotidiane e con servizi locali già insufficienti.

    Lo Stato non può chiedere integrazione dopo aver creato le condizioni della segregazione.

    Ma esiste anche il principio inverso.

    Quando lo Stato offre concrete possibilità di apprendere la lingua, lavorare, formarsi e partecipare alla comunità, può legittimamente aspettarsi che il cittadino straniero intraprenda quel percorso.

    Il paradigma si fonda precisamente su questa reciprocità.

    Lo Stato deve rendere possibile l’integrazione. Lo straniero deve partecipare al processo di integrazione.

    Solo successivamente può essere valutato il risultato.

    E quando, al termine delle procedure previste dalla legge, viene riconosciuto il diritto alla protezione, la priorità dovrebbe diventare una integrazione rapida e stabile.

    Quando invece la protezione viene definitivamente negata e non esistono altri presupposti giuridici per la permanenza, il ritorno dovrebbe essere effettivo.

    È questo il significato della ReImmigrazione: non una espulsione collettiva degli immigrati, ma il ritorno individualmente valutato di chi non dispone di un diritto alla permanenza, all’interno di un sistema che investe contemporaneamente nell’integrazione di chi può e deve rimanere.

    L’esperienza britannica mostra inoltre che la distribuzione territoriale non è una questione astratta.

    Alcune amministrazioni locali hanno già protestato contro una concentrazione eccessiva dell’accoglienza. Portsmouth, per esempio, aveva ottenuto nel novembre 2025 assicurazioni secondo cui non sarebbero state utilizzate ulteriori abitazioni della città per la dispersal accommodation, dopo avere dichiarato una crisi abitativa e sostenuto di ospitare una quota sproporzionata di richiedenti asilo.

    Anche la Local Government Association ha chiesto nel giugno 2026 di costruire insieme al Governo un sistema migliore e adeguatamente finanziato per la sistemazione e il sostegno dei richiedenti asilo.

    Questi segnali dimostrano che la capacità di accoglienza non può essere considerata infinita e, soprattutto, non può essere misurata soltanto contando i posti letto.

    Un territorio può avere ancora immobili disponibili e avere già esaurito la propria capacità di integrazione.

    È una distinzione fondamentale.

    Un sistema migratorio moderno dovrebbe quindi costruire una vera mappa territoriale dell’integrazione, capace di mettere insieme numero di residenti stranieri, disponibilità abitativa, occupazione, capacità scolastica, servizi sanitari, conoscenza linguistica e livello di concentrazione delle diverse comunità.

    A quel punto la distribuzione dei nuovi arrivati potrebbe essere decisa non sulla base del semplice criterio del minor costo dell’alloggio, ma sulla base della capacità concreta del territorio di produrre integrazione.

    La proposta di Burnham, al netto della polemica politica britannica, contiene quindi un’intuizione che merita attenzione.

    Se l’immigrazione viene sistematicamente concentrata nelle aree economicamente più fragili, la società chiede proprio ai territori che possiedono meno risorse di sostenere la parte più difficile del processo di integrazione.

    Una politica seria dovrebbe fare il contrario.

    Dovrebbe distribuire l’immigrazione dove esistono maggiori possibilità di trasformare l’accoglienza in autonomia.

    Perché l’integrazione non dipende soltanto dalla persona che arriva.

    Dipende anche dal luogo nel quale decidiamo di farla vivere.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

    Washington dirotta l’antifrode: l’asilo perde i formatori, priorità ai sudafricani e al voto

    Un messaggio interno inviato lunedì 24 agosto 2026 rivela che gli ufficiali di immigrazione della Fraud Detection and National Security Directorate sono stati assegnati a tempo pieno a due iniziative considerate prioritarie: il controllo dei rifugiati provenienti dal Sudafrica e la ricerca di presunti elettori non cittadini. Secondo l’inchiesta del Guardian, lo spostamento impedisce a…

    Arabia Saudita, il lavoro straniero è mobile ma non libero: fuori registro scatta la deportazione

    Il 24 agosto 2026 il ministero dell’Interno saudita ha richiamato gli stranieri al rispetto delle regole che vietano di lavorare per proprio conto fuori dal quadro autorizzato. La sanzione cresce con la recidiva: secondo la ricostruzione pubblicata dalla Saudi Gazette e approfondita da Gulf News, si può arrivare a 50.000 riyal di multa, sei mesi…

    Manica, Londra conta le barche ma un’inchiesta mostra i passeur riportati a terra

    Un giornalista britannico ha pagato 1.400 euro, si è infiltrato nella rete dei trafficanti sulla costa francese ed è salito su un gommone con altre 35 persone diretto verso il Regno Unito. L’inchiesta di Christian Drogan, pubblicata il 25 agosto, racconta che alcuni uomini indicati come membri dell’organizzazione avrebbero chiesto di essere recuperati durante la…

  • Protezione complementare e permanenza condizionata: il laboratorio giuridico del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione

    Abstract

    Il contributo esamina la protezione complementare come spazio giuridico nel quale può prendere forma un modello di governo dell’immigrazione alternativo sia alla permanenza indiscriminata sia all’automatismo espulsivo. A differenza della protezione internazionale, tradizionalmente incentrata sul rischio di persecuzione o di danno grave nel Paese di origine, la protezione complementare consente di attribuire rilievo anche alla posizione costruita dallo straniero nel territorio dello Stato ospitante. Lavoro, conoscenza della lingua, autonomia abitativa, relazioni sociali e rispetto delle regole diventano elementi attraverso i quali valutare la qualità del radicamento e la proporzionalità dell’allontanamento. In questa prospettiva, la protezione complementare costituisce il laboratorio del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: permanenza per chi dimostra un inserimento effettivo e responsabile; ritorno ordinato per chi non dispone di un titolo di soggiorno e non ha costruito un legame meritevole di tutela con la comunità nazionale.

    1. La crisi delle categorie tradizionali

    Il diritto dell’immigrazione è stato a lungo costruito attorno a una contrapposizione rigida: da una parte, il riconoscimento di una forma di protezione; dall’altra, il diniego della domanda e il conseguente allontanamento dal territorio nazionale.

    Questa impostazione conserva una propria coerenza sul piano formale, ma risulta spesso insufficiente rispetto alla complessità delle situazioni concrete. Non tutti coloro che non possiedono i requisiti per ottenere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria si trovano, infatti, nella medesima posizione giuridica e sociale.

    Vi sono persone che, pur non essendo esposte a una persecuzione individuale o a un danno grave nel Paese di origine, hanno costruito nello Stato ospitante una vita privata, lavorativa e relazionale dotata di consistenza effettiva. Vi sono, al contrario, soggetti che non hanno realizzato alcun percorso di integrazione, non hanno sviluppato legami significativi e non dispongono di un autonomo titolo per permanere.

    Trattare queste situazioni nello stesso modo significa rinunciare a governare l’immigrazione attraverso criteri di responsabilità, proporzionalità e selezione. È precisamente in questo spazio che si colloca la protezione complementare.

    2. La protezione complementare oltre la protezione internazionale

    La protezione internazionale risponde principalmente a una domanda: che cosa rischia la persona qualora venga rinviata nel Paese di origine?

    La protezione complementare impone invece una valutazione più ampia. Accanto alle condizioni esistenti nello Stato di provenienza, assume rilievo ciò che la persona è diventata durante la permanenza nel Paese ospitante e la natura dei rapporti che ha costruito con la società di accoglienza.

    Il punto non è riconoscere un diritto alla permanenza derivante dalla mera durata del soggiorno. Il semplice trascorrere del tempo non può trasformare automaticamente una presenza priva di titolo in una posizione stabile e definitiva.

    Ciò che può assumere rilevanza giuridica è la qualità del percorso compiuto: la continuità lavorativa, l’autonomia economica, la conoscenza della lingua, la disponibilità di un’abitazione, la costruzione di relazioni personali e sociali, il rispetto delle norme e la partecipazione alla vita della comunità.

    La protezione complementare consente quindi di spostare l’attenzione dalla presenza materiale al radicamento sostanziale.

    3. Il provvedimento della Commissione territoriale di Bologna

    Una recente decisione della Commissione territoriale di Bologna rappresenta un esempio particolarmente significativo di questa evoluzione.

    Nel caso esaminato, la Commissione ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. Ha ritenuto non sufficientemente dimostrato il rischio personale prospettato dalla richiedente e ha negato che ricorressero condizioni riconducibili alla persecuzione o al danno grave.

    L’istruttoria non si è tuttavia arrestata a tale conclusione.

    La Commissione ha valutato il percorso realizzato dalla richiedente in Italia, attribuendo rilievo alla conoscenza della lingua italiana, alla documentazione lavorativa, all’autonomia abitativa e ai legami sociali sviluppati con la famiglia che l’aveva già ospitata in precedenza. Considerati congiuntamente, tali elementi sono stati ritenuti idonei a dimostrare un radicamento effettivo nel territorio nazionale.

    La decisione ha quindi affermato che l’allontanamento avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Gli atti sono stati conseguentemente trasmessi al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

    Il dato merita attenzione anche sul piano istituzionale. Non si tratta di una pronuncia con cui il giudice ha corretto l’operato dell’amministrazione. È la stessa Commissione territoriale, quale organo amministrativo operante nel sistema del Ministero dell’Interno, ad avere riconosciuto che l’integrazione può assumere una rilevanza giuridica tale da rendere sproporzionato il rimpatrio.

    4. L’integrazione come fatto giuridicamente valutabile

    Il provvedimento dimostra che l’integrazione non è soltanto una nozione politica o sociologica. Essa può diventare un fatto giuridicamente valutabile.

    Perché ciò avvenga, occorre tuttavia evitare che il concetto venga ridotto a una formula generica. L’integrazione deve essere dimostrata attraverso elementi oggettivi, concreti e verificabili.

    Il lavoro costituisce certamente uno degli indicatori principali, ma non può essere l’unico. L’attività lavorativa dimostra la capacità di contribuire alla vita economica del Paese, ma non esaurisce il rapporto tra la persona e la comunità.

    Occorre considerare anche la conoscenza linguistica, l’autonomia abitativa, la stabilità delle relazioni, il rispetto delle regole, la condotta complessiva e la partecipazione alla vita sociale. Nessun elemento, isolatamente considerato, dovrebbe determinare in modo automatico il riconoscimento del diritto alla permanenza. È la valutazione complessiva del percorso a consentire di distinguere un radicamento autentico da una presenza meramente occasionale o strumentale.

    In questo senso, la protezione complementare può trasformarsi da tutela residuale a strumento di razionalizzazione del sistema migratorio.

    5. La permanenza condizionata

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non propone di sostituire l’automatismo espulsivo con un automatismo opposto. Non sostiene che chiunque sia presente da un certo numero di anni debba poter rimanere, indipendentemente dalla condotta e dal percorso realizzato.

    La permanenza deve essere condizionata.

    Ciò significa che il consolidamento della posizione dello straniero deve dipendere dalla dimostrazione di una partecipazione effettiva alla comunità nazionale. Il diritto al soggiorno non può essere completamente separato dalle responsabilità che accompagnano la presenza sul territorio.

    La condizionalità non deve essere intesa come precarizzazione permanente dello status dello straniero. Al contrario, essa può rappresentare il passaggio verso una maggiore stabilità per chi dimostra di condividere le regole fondamentali della convivenza civile.

    Chi lavora, apprende la lingua, raggiunge l’autonomia, rispetta le norme e costruisce legami sociali deve poter ottenere una prospettiva di permanenza certa e progressivamente consolidata.

    Chi, invece, non dispone di un titolo di soggiorno, non realizza alcun percorso di integrazione e rimane estraneo alla comunità ospitante non può pretendere che la semplice permanenza produca automaticamente un diritto a restare.

    6. La ReImmigrazione come conseguenza della mancata integrazione

    La ReImmigrazione non coincide con una politica di espulsione generalizzata. Essa rappresenta il secondo elemento di un sistema fondato sulla distinzione.

    Il ritorno dovrebbe riguardare chi non ha diritto alla protezione, non possiede un diverso titolo di soggiorno e non ha costruito un radicamento idoneo a giustificare la permanenza.

    In questa prospettiva, il rimpatrio non assume una funzione punitiva. Diviene l’esito ordinato di un percorso migratorio che non ha prodotto le condizioni necessarie per l’inserimento stabile nella società ospitante.

    La credibilità del sistema dipende proprio dalla capacità di realizzare entrambe le componenti del paradigma. Riconoscere la permanenza a chi si integra senza rendere effettivo il ritorno di chi non ne possiede i requisiti determina un sistema incompleto. Allo stesso modo, perseguire soltanto l’allontanamento senza valorizzare i percorsi positivi alimenta ingiustizie, precarietà e conflitto sociale.

    “Integrazione o ReImmigrazione” significa quindi distinguere, non generalizzare.

    7. La protezione complementare come laboratorio

    La protezione complementare può essere definita il laboratorio del paradigma perché consente di verificare, all’interno del diritto vigente, la possibilità di costruire un rapporto più equilibrato tra diritti individuali e interesse pubblico.

    In questo laboratorio possono essere elaborati criteri di valutazione dell’integrazione, indicatori comuni, procedure trasparenti e meccanismi di verifica non arbitrari.

    L’obiettivo futuro dovrebbe essere quello di sottrarre tali valutazioni alla frammentarietà. La decisione sulla permanenza non può dipendere eccessivamente dalla sensibilità del singolo ufficio, della singola Commissione o del singolo giudice.

    Occorre sviluppare un sistema nazionale capace di misurare il percorso di integrazione attraverso parametri omogenei, pur mantenendo la necessaria valutazione individuale. La protezione complementare può offrire il terreno sul quale sperimentare questo modello, prima di estenderlo alla disciplina generale del soggiorno.

    8. Una nuova funzione del diritto dell’immigrazione

    Il diritto dell’immigrazione non dovrebbe limitarsi a stabilire chi entra e chi viene espulso. Dovrebbe governare il percorso che si sviluppa tra questi due momenti.

    La protezione complementare mostra che la permanenza può essere riconosciuta non soltanto per ciò che la persona rischia nel Paese di origine, ma anche per ciò che ha costruito nel Paese ospitante.

    Questa impostazione non indebolisce il controllo dell’immigrazione. Lo rende più razionale.

    Un sistema che distingue tra chi si integra e chi non si integra è più rigoroso di un sistema che tollera indiscriminatamente ogni permanenza ed è più giusto di un sistema che ignora i percorsi positivi realizzati sul territorio.

    Il provvedimento della Commissione territoriale di Bologna rappresenta, da questo punto di vista, un segnale rilevante. L’amministrazione riconosce che l’integrazione può produrre conseguenze giuridiche e che l’allontanamento deve essere valutato alla luce della vita concretamente costruita dalla persona.

    È esattamente in questo spazio che la protezione complementare diventa il laboratorio del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: integrare chi dimostra di voler appartenere alla comunità; organizzare il ritorno di chi non possiede le condizioni giuridiche e sostanziali per restare.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Indonesia e Giappone smontano l’immigrazione al buio: prima i fabbisogni, poi le partenze

    L’Indonesia non vuole più limitarsi a mandare lavoratori in Giappone: vuole prepararli per i posti che esistono davvero e seguirne il percorso fino al ritorno. Nel seminario conclusivo della cooperazione 2023-2026, tenuto a Giacarta il 24 agosto e reso pubblico oggi dal Ministero indonesiano del Lavoro, Kemnaker e JICA hanno presentato una matrice dei fabbisogni…

    Immigrazione e asilo: tre eventi formativi organizzati dall’Avv. Fabio Loscerbo e accreditati dall’Ordine degli Avvocati di Bologna

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ha accreditato tre eventi formativi organizzati dallo Studio Legale Avv. Fabio Loscerbo, dedicati alle principali trasformazioni in corso nel diritto dell’immigrazione, dell’asilo e della protezione dei diritti fondamentali. Il ciclo formativo si svolgerà tra settembre e novembre 2026 e sarà articolato in tre incontri, ciascuno della durata di…

    Nuova Zelanda, la residenza arriva dopo il lavoro: aperture selettive, non porte spalancate

    Dal 24 agosto 2026 la Nuova Zelanda ha cambiato il principale canale di accesso alla residenza per i lavoratori qualificati. Accanto al percorso ordinario a punti sono entrate in vigore due nuove vie: una fondata sull’esperienza professionale e una destinata a mestieri tecnici e specializzati. È un’apertura reale, ma costruita secondo una logica precisa: la…

  • Bossi-Fini, porti chiusi, blocco navale, remigrazione: gli slogan cambiano, il problema resta

    Da oltre vent’anni il centrodestra italiano individua nel controllo dell’immigrazione uno dei propri obiettivi politici principali. Sarebbe però sbagliato leggere questa storia come una semplice successione di promesse mancate o, peggio ancora, sostenere che i governi di destra non abbiano fatto nulla. Hanno fatto molto, hanno approvato norme importanti e hanno sperimentato strumenti diversi. Il punto è un altro: a ogni stagione è cambiata la formula politica, ma il problema strutturale dell’effettività è rimasto.

    La legge 30 luglio 2002, numero 189, la cosiddetta Bossi-Fini, rappresentò un intervento profondo sulla disciplina dell’immigrazione e dell’asilo, rafforzando il rapporto tra ingresso e lavoro e intervenendo anche sul sistema delle espulsioni, del trattenimento e dell’identificazione. È una legge che ha inciso realmente sull’ordinamento e molte delle sue scelte continuano ancora oggi a caratterizzare il sistema italiano.

    La difficoltà è stata trasformare quell’impianto normativo in una macchina amministrativa pienamente efficace. Il mercato del lavoro ha continuato spesso a richiedere manodopera già presente sul territorio, le procedure di ingresso sono rimaste complesse e, soprattutto, l’adozione di un provvedimento di espulsione non ha sempre significato la sua effettiva esecuzione.

    Negli anni successivi il centrodestra ha cercato altre strade. Con il Governo Berlusconi e Roberto Maroni al Viminale arrivò la stagione dei respingimenti verso la Libia. Anche in questo caso non si trattò soltanto di comunicazione: i respingimenti furono realmente praticati. Ma quell’esperienza incontrò un limite giuridico decisivo con la sentenza Hirsi Jamaa e altri contro Italia del 23 febbraio 2012, con la quale la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo condannò l’Italia per le operazioni effettuate nel Mediterraneo.

    Qualche anno dopo, con Matteo Salvini al Ministero dell’Interno, il messaggio divenne “porti chiusi”. Anche questa fase produsse norme e decisioni amministrative concrete, ma mise nuovamente in evidenza un limite: impedire o rendere più difficile l’approdo di determinate navi non equivale a costruire un sistema capace di governare complessivamente ingressi, richieste di protezione, permanenza e rimpatri.

    Con Giorgia Meloni il concetto politicamente dominante diventò invece quello del blocco navale. Una volta al Governo, la strategia si è progressivamente tradotta in strumenti differenti: cooperazione con Paesi terzi, contrasto alle partenze, procedure accelerate, accordi internazionali e modello Albania.

    Anche in questo caso il dato interessante non è stabilire se una promessa sia stata semplicemente mantenuta o tradita. È comprendere perché, una volta confrontata con il funzionamento concreto dello Stato, ogni soluzione apparentemente definitiva debba necessariamente trasformarsi in un sistema molto più complesso.

    Oggi il dibattito introduce una nuova parola: remigrazione.

    La questione merita di essere affrontata seriamente e senza pregiudizi. Se il concetto vuole riaffermare che la permanenza dello straniero non può essere completamente scollegata dalle condizioni previste dall’ordinamento e che chi non ha titolo per rimanere deve poter effettivamente lasciare il territorio, pone un problema reale.

    Ma proprio l’esperienza degli ultimi venticinque anni dovrebbe suggerire una conclusione: non basta trovare una parola nuova se la macchina amministrativa rimane la stessa.

    È questo il contributo che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” può offrire anche alla destra italiana.

    Non si tratta di contestare l’obiettivo del controllo dell’immigrazione. Al contrario, si tratta di renderlo tecnicamente realizzabile.

    Bossi-Fini, respingimenti, porti chiusi e blocco navale hanno affrontato soprattutto singoli momenti del fenomeno migratorio: l’ingresso, la frontiera, le partenze, gli sbarchi. Ma l’immigrazione non termina quando una persona supera il confine. Da quel momento inizia un percorso amministrativo che può durare anni e che comprende soggiorno, lavoro, integrazione, rinnovi, protezione, eventuali condanne, perdita dei requisiti e, quando necessario, ritorno.

    È l’intero percorso che deve essere governato.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone per questo una logica diversa: non una misura straordinaria destinata a risolvere una volta per tutte il fenomeno, ma un sistema permanente capace di accompagnare ogni posizione individuale verso uno dei due esiti possibili.

    Il primo è l’integrazione.

    Chi vive regolarmente in Italia deve essere messo nelle condizioni di lavorare, conoscere la lingua italiana, rispettare le regole, diventare autonomo e costruire un rapporto effettivo con la comunità nazionale. L’integrazione deve però essere verificabile e non semplicemente presunta.

    Il secondo esito è la ReImmigrazione.

    Quando vengono meno i presupposti della permanenza, e naturalmente nel rispetto delle garanzie costituzionali, europee e internazionali, lo Stato deve essere in grado di rendere effettiva la decisione di ritorno.

    Questo significa affrontare finalmente i problemi concreti che nessuno slogan può eliminare: identificazione certa della persona, disponibilità del passaporto o di un documento di viaggio, cooperazione consolare, accordi con i Paesi di origine, capacità dei centri di trattenimento, tempi delle procedure, personale specializzato e concreta esecuzione dei provvedimenti.

    È per questo che il paradigma prevede anche una Polizia dell’Immigrazione specializzata, una verifica ordinaria dell’integrazione e una struttura politica capace di governare unitariamente ingresso, permanenza, integrazione e ritorno.

    La destra italiana dispone oggi di un patrimonio di esperienza che non dovrebbe essere disperso.

    La Bossi-Fini ha mostrato che una legge severa non basta se i meccanismi amministrativi non corrispondono alla realtà sociale ed economica. I respingimenti hanno mostrato che l’azione dello Stato deve muoversi entro limiti giuridici precisi. I porti chiusi hanno dimostrato che governare una singola rotta o l’attività delle ONG non significa governare l’immigrazione. Il blocco navale ha evidenziato che la dimensione internazionale rende inevitabile la cooperazione con altri Stati.

    La remigrazione può ora diventare il punto di partenza per una nuova fase, ma soltanto se evita di ripetere lo stesso errore.

    Non serve promettere ancora una volta una soluzione definitiva. Serve costruire uno Stato capace di applicare ordinariamente le proprie decisioni.

    È qui che “Integrazione o ReImmigrazione” può diventare qualcosa di diverso da una nuova parola d’ordine: un paradigma tecnico attraverso il quale tradurre una volontà politica in un sistema amministrativo stabile.

    Chi vuole davvero controllare l’immigrazione dovrebbe quindi partire dalla lezione degli ultimi venticinque anni.

    Le norme servono. La fermezza politica serve. Anche la capacità di comunicare una direzione serve.

    Ma nessuna di queste cose può sostituire un’amministrazione capace di distinguere chi deve essere integrato da chi deve tornare nel proprio Paese e di rendere effettivi entrambi gli esiti.

    Bossi-Fini, porti chiusi, blocco navale e oggi remigrazione rappresentano fasi diverse di una stessa ricerca.

    Forse è arrivato il momento di non cercare più lo slogan successivo.

    È arrivato il momento di costruire il sistema che finora è mancato.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

    Danimarca, più espulsioni degli stranieri condannati: fino a dove può spingersi uno Stato contro i limiti della CEDU?

    La Danimarca ha deciso di spingersi ancora più avanti nella politica di espulsione degli stranieri condannati per reati gravi, ponendo però una questione che supera ampiamente i confini nazionali e riguarda direttamente il futuro del rapporto tra sovranità statale, sicurezza pubblica e tutela europea dei diritti fondamentali: fino a quale punto uno Stato può rendere…

    Il Giappone tassa la stabilità: 200.000 yen per la residenza permanente

    Il Giappone ha scelto di far pagare molto di più agli stranieri il costo della propria stabilità. Il 25 agosto il Governo ha adottato l’ordinanza che, dal 1° ottobre, sostituirà l’attuale tariffa uniforme di 6.000 yen per il rinnovo o il cambiamento dello status di soggiorno con importi graduati secondo la durata del permesso: 10.000…

    Sánchez apre alla regolarizzazione, Ceuta esplode. E adesso il conto lo paga l’Europa

    Prima la scelta politica di procedere a una vasta regolarizzazione degli stranieri presenti irregolarmente in Spagna. Poi, alla fine di luglio, circa 80.000 persone attraversano in due giorni la frontiera di Ceuta. Adesso Madrid cerca la solidarietà europea per affrontare le conseguenze economiche, sociali e amministrative di una crisi che la piccola città autonoma non…

  • España regulariza, Italia programa nuevas entradas: ¿hay que integrar primero a quienes ya están aquí?

    España e Italia están siguiendo en 2026 dos caminos distintos para responder a una misma realidad: sus economías necesitan trabajadores extranjeros, mientras una parte significativa de la población migrante que ya vive en Europa sigue encontrándose en situaciones administrativas precarias o irregulares.

    El contraste ha vuelto al debate después de que elDiario.es publicara el 9 de agosto de 2026, con actualización al día siguiente, un análisis sobre la posición del Gobierno de Giorgia Meloni. Mientras Roma critica la regularización extraordinaria aprobada por España, Italia mantiene un sistema de cuotas de inmigración laboral que puede permitir la entrada de aproximadamente medio millón de trabajadores extracomunitarios entre 2026 y 2028.

    Las cifras italianas están establecidas oficialmente.

    El decreto del Presidente del Consejo de Ministros italiano de 2 de octubre de 2025 programa 164.850 entradas por motivos de trabajo para 2026, 165.850 para 2027 y 166.850 para 2028. En total, Italia prevé hasta 497.550 entradas legales de trabajadores extranjeros residentes en el exterior durante el trienio.

    España ha elegido una estrategia diferente.

    El Gobierno aprobó en abril de 2026 un procedimiento extraordinario dirigido a personas que ya se encontraban en territorio español. La medida permite que determinadas personas en situación administrativa irregular y solicitantes de protección internacional puedan acceder a una autorización de residencia y trabajo si cumplen los requisitos previstos, entre ellos acreditar su presencia en España desde antes del 1 de enero de 2026, una permanencia continuada mínima y la ausencia de antecedentes penales o circunstancias relacionadas con la seguridad y el orden público.

    El Gobierno español estimó en torno a 500.000 los potenciales beneficiarios del proceso.

    La comparación entre ambos países permite plantear una cuestión que va más allá de las diferencias políticas entre Pedro Sánchez y Giorgia Meloni.

    Antes de buscar trabajadores en terceros países, ¿debería un Estado comprobar cuántas personas que ya viven en su territorio podrían incorporarse legalmente al mercado laboral?

    La pregunta no implica que toda situación irregular deba terminar necesariamente en una regularización.

    Tampoco significa negar la necesidad de inmigración económica.

    España, Italia y buena parte de Europa necesitan trabajadores extranjeros debido a la evolución demográfica y a las carencias existentes en determinados sectores.

    Pero una política migratoria racional debería analizar conjuntamente dos realidades que con demasiada frecuencia se administran por separado: la población extranjera que ya reside en el país y la nueva inmigración que se pretende atraer desde el exterior.

    Precisamente a partir de esta cuestión puede explicarse el paradigma que denomino “Integración o ReInmigración”.

    El término requiere una aclaración inmediata para el debate español.

    ReInmigración no significa remigración.

    No propone retornos colectivos basados en el origen nacional, étnico o cultural de las personas.

    No pretende dividir a la sociedad entre nacionales y extranjeros ni considerar que la presencia de un inmigrante constituye, por sí sola, un problema.

    La lógica es diferente.

    El paradigma parte de la idea de que una política migratoria no puede terminar cuando una persona cruza una frontera o recibe una autorización de residencia.

    En ese momento empieza realmente el proceso.

    La inmigración debería ser considerada como un recorrido compuesto por varias fases: entrada, integración, evaluación y, cuando no exista un fundamento jurídico para continuar residiendo en el país, retorno.

    La primera cuestión es conocer quién está ya en el territorio.

    España tiene ahora una oportunidad especialmente interesante para comprobarlo.

    El procedimiento extraordinario de 2026 no solo modifica la posición administrativa de miles de personas. Puede convertirse también en una enorme fuente de información sobre una población que hasta ahora permanecía parcialmente fuera de los sistemas ordinarios.

    ¿Dónde trabajan esas personas?

    ¿Qué formación poseen?

    ¿Qué sectores económicos las emplean?

    ¿Cuántas hablan español?

    ¿Cuántas tienen hijos escolarizados?

    ¿Cuántas poseen una vida familiar estable?

    ¿Cuántas estaban trabajando ya, aunque de manera informal?

    Estas preguntas deberían ser tan importantes como saber cuántas autorizaciones se conceden.

    El paradigma Integración o ReInmigración propone precisamente avanzar hacia una política migratoria basada en la evaluación de los resultados.

    La integración no puede ser únicamente una palabra.

    Debe poder observarse.

    El trabajo constituye uno de sus indicadores fundamentales, pero no el único.

    También pueden considerarse el conocimiento del idioma, la autonomía económica, la escolarización de los menores, la estabilidad de la vivienda, el respeto al ordenamiento jurídico y la participación efectiva en la sociedad.

    No se trata de crear una puntuación destinada automáticamente a expulsar a quien obtenga un resultado bajo.

    Eso sería jurídicamente inaceptable.

    El derecho de la Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el derecho de asilo, la protección de la vida privada y familiar y el principio de proporcionalidad obligan siempre a realizar una evaluación individual.

    Pero respetar plenamente esos derechos no significa que el Estado deba renunciar a saber si sus políticas de integración funcionan.

    Al contrario.

    Si un país invierte recursos públicos en integración, debe poder medir sus resultados.

    Una persona que lleva años viviendo en España, trabaja, cotiza, habla español, tiene hijos escolarizados y participa en la comunidad presenta una situación migratoria y social completamente distinta de otra persona que carece de derecho de residencia y que no ha desarrollado ningún vínculo relevante que pueda justificar jurídicamente su permanencia.

    Una política migratoria madura debe ser capaz de distinguir entre esas situaciones.

    La integración efectiva debería favorecer la estabilización.

    Las dificultades de integración deberían activar instrumentos de formación, empleo, aprendizaje lingüístico y apoyo social.

    Y cuando, tras una valoración individual, no exista derecho a permanecer en el territorio, el retorno debería ser real y no únicamente una posibilidad escrita en la legislación.

    Este último elemento es lo que denomino ReInmigración.

    No es un retorno contra la integración.

    Es exactamente lo contrario.

    La ReInmigración solo puede entenderse dentro de un modelo que coloca primero la integración.

    De ahí la fórmula:

    Integración o ReInmigración.

    Quien se integra debe encontrar una vía progresivamente más estable para formar parte de la sociedad de acogida.

    Quien tiene dificultades debe recibir instrumentos reales para poder integrarse.

    Quien necesita protección debe recibirla.

    Y quien no tiene derecho a permanecer, una vez respetadas todas las garantías jurídicas, debe poder retornar de manera efectiva y digna.

    El modelo español de 2026 puede ser analizado precisamente desde esta perspectiva.

    La autorización concedida mediante la regularización tiene inicialmente una duración de un año. Después, los beneficiarios deben incorporarse a las figuras ordinarias previstas por el Reglamento de Extranjería. El propio Ministerio presenta esta transición como un mecanismo destinado a favorecer una integración plena y progresiva dentro del sistema ordinario.

    Por eso el verdadero examen de la regularización española no debería realizarse únicamente en 2026.

    Habrá que observar sus resultados en 2027, 2028 y los años siguientes.

    ¿Cuántos beneficiarios conservarán un empleo?

    ¿Cuántos pasarán a autorizaciones ordinarias?

    ¿Cuántos alcanzarán autonomía económica?

    ¿Cuánto trabajo sumergido emergerá?

    ¿Cuánto aumentarán las cotizaciones?

    ¿Cuántos procesos de integración serán realmente estables?

    Esos datos permitirán saber si la regularización ha sido únicamente una medida administrativa o si ha producido verdadera integración.

    Italia tiene exactamente el problema inverso.

    Programa la entrada de casi medio millón de trabajadores desde el extranjero entre 2026 y 2028, pero el sistema de cuotas presenta dificultades que han sido denunciadas por asociaciones y por trabajadores que, después de haber seguido formalmente una vía legal, se han encontrado sin el empleo que había justificado su entrada. elDiario.es recoge testimonios de migrantes que aseguran haber pagado importantes cantidades a intermediarios y haber llegado posteriormente a Italia sin el trabajo prometido.

    Esto demuestra que la distinción entre inmigración “legal” e “ilegal” no es suficiente.

    Una inmigración puede comenzar legalmente y terminar en irregularidad si el sistema administrativo no funciona.

    Del mismo modo, una persona inicialmente irregular puede, mediante una política pública bien diseñada, incorporarse al trabajo regular y convertirse en un contribuyente plenamente integrado.

    La cuestión decisiva no es, por tanto, únicamente el punto de partida.

    Es el resultado.

    España puede extraer de su regularización una lección importante.

    Antes de decidir cuánta nueva inmigración necesita, debería conocer con mucha mayor precisión el grado de integración y las capacidades laborales de quienes ya viven en el país.

    Y este principio puede extenderse a toda Europa:

    primero conocer, después integrar, luego evaluar y solo finalmente decidir cuánta nueva inmigración es necesaria.

    No significa cerrar la inmigración laboral.

    Significa gobernarla.

    El debate europeo ha estado demasiado tiempo atrapado entre dos consignas: fronteras abiertas o fronteras cerradas; regularización o expulsión; inmigración o remigración.

    La realidad exige algo más complejo.

    España necesita inmigración.

    Italia necesita inmigración.

    Europa necesita inmigración.

    Pero precisamente porque la necesita, debe gestionarla mejor.

    La pregunta del futuro no será únicamente cuántos inmigrantes puede recibir un país.

    Será otra:

    ¿cuántas personas que llegan consiguen realmente convertirse en parte de la sociedad en la que viven?

    Cuando Europa sea capaz de responder a esa pregunta con datos objetivos, podrá comenzar a construir una política migratoria que no se limite a gestionar entradas y salidas.

    Podrá gestionar integración.

    Y ese es el objetivo central del paradigma Integración o ReInmigración.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Abogado habilitado para actuar ante el Tribunal Supremo de Casación italiano
    Inscrito en el Registro de representantes de intereses de la Cámara de Diputados italiana en materia de inmigración
    Lobista – Registro de Transparencia de la Unión Europea n.º 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

    Ceuta dimostra perché serve un Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione

    La crisi di Ceuta ha riportato l’Europa dentro una discussione che conosciamo fin troppo bene. Da una parte chi invoca il controllo delle frontiere e i rimpatri. Dall’altra chi ricorda che tra coloro che attraversano irregolarmente una frontiera possono esserci minori, richiedenti asilo e persone vulnerabili titolari di precise garanzie giuridiche. José Borrell ha scelto…

    Attal rompe il tabù della Costituzione. L’Italia faccia lo stesso sull’integrazione

    La notizia che arriva dalla Francia non riguarda soltanto l’immigrazione. Riguarda qualcosa di molto più profondo: il diritto di una comunità nazionale di decidere quale politica migratoria perseguire e, se necessario, di scriverne i principi fondamentali nella propria Costituzione. Gabriel Attal, già primo ministro e ormai pienamente proiettato verso la competizione presidenziale del 2027, propone…

    Stati Uniti, chiedere asilo diventa una prova d’inganno: verso la revoca di 200.000 visti

    Il Dipartimento di Stato americano si prepara a revocare, su base progressiva, i visti turistici e d’affari B1 e B2 di un numero potenzialmente vicino a 200.000 stranieri che, dopo essere entrati negli Stati Uniti, hanno presentato domanda d’asilo. La misura, rivelata il 24 agosto dall’Associated Press sulla base di documenti interni e confermata nelle…

  • Articolo 8 CEDU, integrazione e rimpatrio: verso un modello europeo di permanenza responsabile

    Abstract

    Il contributo analizza il ruolo dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nella costruzione di un modello europeo di permanenza responsabile dello straniero. La tutela della vita privata e familiare non attribuisce un diritto assoluto al soggiorno, ma impone alle autorità nazionali di verificare se l’allontanamento costituisca una misura proporzionata rispetto al percorso concretamente compiuto dalla persona nello Stato ospitante. La conoscenza della lingua, l’attività lavorativa, l’autonomia abitativa, le relazioni sociali e la condotta personale possono concorrere a dimostrare l’esistenza di un radicamento effettivo, senza che la mera durata della presenza produca automaticamente un diritto a restare. In questa prospettiva, la protezione complementare costituisce il laboratorio del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: permanenza per chi costruisce un rapporto responsabile con la comunità; ritorno ordinato per chi non possiede un titolo giuridico né un radicamento meritevole di tutela.

    La vita privata come limite al potere di allontanamento

    Il diritto dello Stato di controllare l’ingresso e la permanenza degli stranieri rappresenta una manifestazione essenziale della sovranità. Nessun ordinamento può rinunciare a stabilire chi abbia titolo per soggiornare, quali condizioni debbano essere rispettate e quando debba essere disposto l’allontanamento.

    Questo potere, tuttavia, non è assoluto.

    Nel sistema europeo dei diritti fondamentali, ogni decisione di rimpatrio deve confrontarsi con la posizione concreta della persona e con i legami che essa ha costruito nel territorio dello Stato ospitante. L’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo assume, sotto questo profilo, una funzione centrale.

    La norma tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Non garantisce allo straniero una libertà generale di scegliere il Paese nel quale vivere, né trasforma ogni relazione personale in un titolo autonomo alla permanenza. Impone però che l’ingerenza dell’autorità pubblica sia prevista dalla legge, persegua uno scopo legittimo e risulti necessaria e proporzionata.

    Il rimpatrio, dunque, non può essere valutato soltanto come conseguenza formale dell’assenza di un titolo di soggiorno. Deve essere esaminato anche alla luce della vita concretamente costruita dalla persona.

    Oltre la famiglia in senso stretto

    Uno degli aspetti più significativi dell’articolo 8 CEDU riguarda l’ampiezza della nozione di vita privata.

    La tutela convenzionale non si esaurisce nei rapporti tra coniugi, genitori e figli. La vita privata comprende l’identità personale, le relazioni sociali, la dimensione lavorativa, la partecipazione alla comunità e il complesso dei rapporti attraverso i quali l’individuo definisce la propria posizione nella società.

    Questo significa che anche una persona priva di un nucleo familiare tradizionale può avere costruito nel Paese ospitante una rete di relazioni e un’identità sociale meritevoli di considerazione.

    La conoscenza della lingua, l’inserimento lavorativo, l’autonomia abitativa e la stabilità dei rapporti personali non sono semplici dati sociologici. Possono diventare elementi giuridicamente rilevanti quando dimostrano che l’allontanamento inciderebbe in modo particolarmente grave sulla vita privata della persona.

    La protezione complementare si sviluppa precisamente in questo spazio. Essa consente di valutare se il rimpatrio, pur astrattamente legittimo, produca nel caso concreto un sacrificio sproporzionato.

    La proporzionalità come criterio di distinzione

    Il giudizio richiesto dall’articolo 8 CEDU è essenzialmente un giudizio di proporzionalità.

    L’autorità deve bilanciare l’interesse pubblico al controllo dell’immigrazione con il diritto individuale alla tutela della vita privata e familiare. Nessuno dei due interessi può essere ignorato.

    Da una parte, lo Stato conserva il diritto e il dovere di rendere effettive le decisioni di allontanamento. Un sistema nel quale il diniego del soggiorno non produce conseguenze concrete perde credibilità e favorisce la permanenza irregolare.

    Dall’altra, l’allontanamento non può essere disposto come atto puramente automatico, senza considerare il percorso realizzato dalla persona e le conseguenze che il rimpatrio produrrebbe.

    La proporzionalità permette di distinguere tra situazioni differenti. Non tutti gli stranieri privi di protezione internazionale si trovano nella stessa condizione. Alcuni hanno costruito una posizione sociale stabile, altri sono rimasti privi di legami significativi. Alcuni hanno dimostrato autonomia e partecipazione, altri non hanno realizzato alcun percorso effettivo di integrazione.

    Il diritto deve essere capace di riconoscere queste differenze.

    La durata della presenza non genera automaticamente il diritto al soggiorno

    Il tempo trascorso nel territorio nazionale costituisce un elemento rilevante, ma non può trasformarsi in un automatismo.

    Una lunga permanenza può avere favorito la costruzione di una vita privata intensa. Può, tuttavia, essere rimasta priva di un reale inserimento sociale, lavorativo e linguistico.

    Il semplice decorso del tempo non può essere considerato sufficiente a consolidare il diritto al soggiorno. Diversamente, ogni permanenza irregolare finirebbe per produrre progressivamente una regolarizzazione di fatto.

    Il paradigma della permanenza responsabile richiede una valutazione diversa. Non conta soltanto quanto tempo la persona abbia trascorso nel Paese, ma come abbia utilizzato quel tempo.

    Il soggiorno assume una consistenza meritevole di tutela quando il periodo trascorso si traduce in autonomia, relazioni, partecipazione e rispetto delle regole. È la qualità della presenza, non la sua sola durata, a giustificare il consolidamento della posizione giuridica.

    Il radicamento come responsabilità

    Il concetto di radicamento non deve essere interpretato come una formula destinata ad ampliare indiscriminatamente il diritto alla permanenza.

    Radicamento significa relazione effettiva con la comunità ospitante. Tale relazione comporta diritti, ma anche responsabilità.

    L’attività lavorativa dimostra la volontà di contribuire alla vita economica. La conoscenza linguistica consente di partecipare consapevolmente alla società. L’autonomia abitativa riduce la dipendenza dal sistema assistenziale. Le relazioni personali e sociali mostrano l’esistenza di un legame non occasionale con il territorio.

    Anche la condotta assume rilievo. L’integrazione non può essere valutata separatamente dal rispetto delle norme e dei principi fondamentali della convivenza civile. Non sarebbe coerente riconoscere un radicamento meritevole di tutela ignorando comportamenti gravemente incompatibili con l’ordinamento e con la sicurezza della comunità.

    La permanenza responsabile presuppone quindi reciprocità. Lo Stato riconosce stabilità a chi dimostra di voler appartenere alla comunità; la persona accetta le regole, i doveri e le responsabilità derivanti da tale appartenenza.

    La protezione complementare come applicazione dell’articolo 8 CEDU

    La protezione complementare rappresenta il terreno nel quale il principio di proporzionalità trova una delle sue applicazioni più concrete.

    Una recente decisione della Commissione territoriale di Bologna ne offre una dimostrazione significativa. La Commissione ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ma ha valutato autonomamente il percorso costruito dalla richiedente in Italia.

    La conoscenza della lingua italiana, l’attività lavorativa, l’indipendenza abitativa e i legami sociali sono stati considerati, nel loro insieme, sufficienti a dimostrare l’esistenza di una vita privata radicata. La Commissione ha quindi ritenuto che l’allontanamento avrebbe comportato una violazione dell’articolo 8 CEDU e degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, disponendo la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

    Il rilievo della decisione non deriva soltanto dal suo esito. È significativo che la valutazione provenga direttamente da un organo amministrativo inserito nel sistema del Ministero dell’Interno.

    La tutela del radicamento non appare così limitata all’intervento correttivo della giurisdizione. Diventa parte dell’attività ordinaria dell’amministrazione.

    Dalla protezione residuale alla selezione della permanenza

    La protezione complementare è stata spesso rappresentata come una forma di tutela residuale, destinata a coprire gli spazi non occupati dalla protezione internazionale.

    Questa lettura è ormai insufficiente.

    La sua funzione non consiste soltanto nel proteggere situazioni eccezionali di vulnerabilità. Essa consente di valutare la posizione giuridica costruita dalla persona nel Paese ospitante e di verificare se l’allontanamento sia compatibile con i diritti fondamentali.

    In questo senso, la protezione complementare può diventare uno strumento di selezione della permanenza.

    Il termine selezione non deve essere interpretato in senso arbitrario o discriminatorio. Esprime la necessità di distinguere tra chi ha costruito un legame effettivo con la società e chi non possiede né un titolo giuridico né un radicamento sostanziale.

    Una politica migratoria seria non può trattare allo stesso modo queste situazioni. Deve riconoscere i percorsi positivi e, nello stesso tempo, rendere effettivo il ritorno quando i presupposti per la permanenza non esistono.

    Verso un modello europeo di permanenza responsabile

    La centralità dell’articolo 8 CEDU rende il tema necessariamente europeo.

    Gli Stati continuano a disciplinare autonomamente una parte rilevante delle condizioni di soggiorno e di allontanamento, ma devono operare entro un quadro comune di tutela dei diritti fondamentali.

    Da questo quadro può emergere un modello europeo di permanenza responsabile.

    Tale modello non dovrebbe fondarsi né sulla regolarizzazione generalizzata né sull’espulsione automatica. Dovrebbe riconoscere che la posizione dello straniero si modifica nel tempo in relazione al percorso concretamente realizzato.

    La persona che lavora, apprende la lingua, raggiunge l’autonomia, costruisce relazioni e rispetta le regole sviluppa una posizione diversa rispetto a chi rimane estraneo alla comunità e privo di un titolo giuridico.

    Il diritto europeo dovrebbe essere capace di attribuire conseguenze a questa differenza.

    Ciò richiede criteri sufficientemente omogenei, ma anche la conservazione di una valutazione individuale. L’integrazione non può essere misurata attraverso un automatismo puramente numerico, ma non può neppure dipendere dalla sensibilità occasionale del singolo ufficio.

    La sfida consiste nel costruire un sistema trasparente, verificabile e proporzionato.

    Il rapporto tra integrazione e ReImmigrazione

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” trova nell’articolo 8 CEDU un fondamento giuridico importante, purché la norma non venga interpretata unilateralmente.

    La tutela della vita privata impone di riconoscere il valore del radicamento. Non elimina, tuttavia, il potere dello Stato di allontanare chi non possiede un titolo per restare.

    L’integrazione costituisce il presupposto per il consolidamento della permanenza. La ReImmigrazione rappresenta l’esito ordinato dei percorsi nei quali tale presupposto non si è formato.

    Il rimpatrio non deve essere una minaccia astratta né una promessa politica destinata a rimanere ineseguita. Deve diventare uno strumento effettivo, individuale e rispettoso della dignità della persona.

    Allo stesso modo, il riconoscimento della permanenza non deve dipendere dalla sola durata della presenza o dall’inefficienza delle procedure di allontanamento. Deve fondarsi sulla dimostrazione di un percorso reale.

    Questa duplice esigenza consente di mantenere insieme tutela dei diritti e governo dell’immigrazione.

    Il laboratorio della protezione complementare

    La protezione complementare costituisce il laboratorio del paradigma perché permette di sperimentare, all’interno del diritto vigente, un modello fondato sulla qualità della presenza.

    In questo spazio possono essere individuati i criteri attraverso i quali valutare il radicamento, il peso della condotta, la consistenza delle relazioni e il grado di autonomia raggiunto.

    Il laboratorio non deve però rimanere confinato alla decisione del singolo giudice o della singola Commissione.

    La prospettiva futura dovrebbe essere quella di elaborare parametri nazionali ed europei capaci di rendere più prevedibili le decisioni. Il giudizio deve restare individuale, ma deve essere inserito in un quadro sufficientemente uniforme.

    Solo così la protezione complementare potrà passare da strumento frammentario a principio ordinatore della permanenza.

    Conclusioni

    L’articolo 8 CEDU non attribuisce allo straniero un diritto assoluto a restare, ma impedisce che il rimpatrio venga disposto ignorando la vita costruita nel Paese ospitante.

    La proporzionalità diventa quindi il criterio attraverso il quale distinguere tra presenza e radicamento, tra permanenza occasionale e integrazione responsabile.

    La protezione complementare rappresenta il luogo nel quale questa distinzione assume una forma giuridica concreta. Essa consente di riconoscere chi ha costruito un rapporto autentico con la comunità e, nello stesso tempo, di preservare la possibilità dell’allontanamento quando tale rapporto non esiste.

    Il modello europeo del futuro non potrà fondarsi su automatismi. Dovrà essere capace di premiare l’integrazione, misurare la responsabilità e rendere effettiva la ReImmigrazione nei casi in cui manchino le condizioni per la permanenza.

    La vera alternativa non è tra diritti e controllo. È tra un’immigrazione governata attraverso criteri razionali e un sistema incapace di distinguere.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

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  • Bossi-Fini, porti chiusi, blocco navale, remigrazione: gli slogan cambiano, il problema resta

    Da oltre vent’anni il centrodestra italiano individua nel controllo dell’immigrazione uno dei propri obiettivi politici principali. Sarebbe però sbagliato leggere questa storia come una semplice successione di promesse mancate o, peggio ancora, sostenere che i governi di destra non abbiano fatto nulla. Hanno fatto molto, hanno approvato norme importanti e hanno sperimentato strumenti diversi. Il punto è un altro: a ogni stagione è cambiata la formula politica, ma il problema strutturale dell’effettività è rimasto.

    La legge 30 luglio 2002, numero 189, la cosiddetta Bossi-Fini, rappresentò un intervento profondo sulla disciplina dell’immigrazione e dell’asilo, rafforzando il rapporto tra ingresso e lavoro e intervenendo anche sul sistema delle espulsioni, del trattenimento e dell’identificazione. È una legge che ha inciso realmente sull’ordinamento e molte delle sue scelte continuano ancora oggi a caratterizzare il sistema italiano.

    La difficoltà è stata trasformare quell’impianto normativo in una macchina amministrativa pienamente efficace. Il mercato del lavoro ha continuato spesso a richiedere manodopera già presente sul territorio, le procedure di ingresso sono rimaste complesse e, soprattutto, l’adozione di un provvedimento di espulsione non ha sempre significato la sua effettiva esecuzione.

    Negli anni successivi il centrodestra ha cercato altre strade. Con il Governo Berlusconi e Roberto Maroni al Viminale arrivò la stagione dei respingimenti verso la Libia. Anche in questo caso non si trattò soltanto di comunicazione: i respingimenti furono realmente praticati. Ma quell’esperienza incontrò un limite giuridico decisivo con la sentenza Hirsi Jamaa e altri contro Italia del 23 febbraio 2012, con la quale la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo condannò l’Italia per le operazioni effettuate nel Mediterraneo.

    Qualche anno dopo, con Matteo Salvini al Ministero dell’Interno, il messaggio divenne “porti chiusi”. Anche questa fase produsse norme e decisioni amministrative concrete, ma mise nuovamente in evidenza un limite: impedire o rendere più difficile l’approdo di determinate navi non equivale a costruire un sistema capace di governare complessivamente ingressi, richieste di protezione, permanenza e rimpatri.

    Con Giorgia Meloni il concetto politicamente dominante diventò invece quello del blocco navale. Una volta al Governo, la strategia si è progressivamente tradotta in strumenti differenti: cooperazione con Paesi terzi, contrasto alle partenze, procedure accelerate, accordi internazionali e modello Albania.

    Anche in questo caso il dato interessante non è stabilire se una promessa sia stata semplicemente mantenuta o tradita. È comprendere perché, una volta confrontata con il funzionamento concreto dello Stato, ogni soluzione apparentemente definitiva debba necessariamente trasformarsi in un sistema molto più complesso.

    Oggi il dibattito introduce una nuova parola: remigrazione.

    La questione merita di essere affrontata seriamente e senza pregiudizi. Se il concetto vuole riaffermare che la permanenza dello straniero non può essere completamente scollegata dalle condizioni previste dall’ordinamento e che chi non ha titolo per rimanere deve poter effettivamente lasciare il territorio, pone un problema reale.

    Ma proprio l’esperienza degli ultimi venticinque anni dovrebbe suggerire una conclusione: non basta trovare una parola nuova se la macchina amministrativa rimane la stessa.

    È questo il contributo che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” può offrire anche alla destra italiana.

    Non si tratta di contestare l’obiettivo del controllo dell’immigrazione. Al contrario, si tratta di renderlo tecnicamente realizzabile.

    Bossi-Fini, respingimenti, porti chiusi e blocco navale hanno affrontato soprattutto singoli momenti del fenomeno migratorio: l’ingresso, la frontiera, le partenze, gli sbarchi. Ma l’immigrazione non termina quando una persona supera il confine. Da quel momento inizia un percorso amministrativo che può durare anni e che comprende soggiorno, lavoro, integrazione, rinnovi, protezione, eventuali condanne, perdita dei requisiti e, quando necessario, ritorno.

    È l’intero percorso che deve essere governato.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone per questo una logica diversa: non una misura straordinaria destinata a risolvere una volta per tutte il fenomeno, ma un sistema permanente capace di accompagnare ogni posizione individuale verso uno dei due esiti possibili.

    Il primo è l’integrazione.

    Chi vive regolarmente in Italia deve essere messo nelle condizioni di lavorare, conoscere la lingua italiana, rispettare le regole, diventare autonomo e costruire un rapporto effettivo con la comunità nazionale. L’integrazione deve però essere verificabile e non semplicemente presunta.

    Il secondo esito è la ReImmigrazione.

    Quando vengono meno i presupposti della permanenza, e naturalmente nel rispetto delle garanzie costituzionali, europee e internazionali, lo Stato deve essere in grado di rendere effettiva la decisione di ritorno.

    Questo significa affrontare finalmente i problemi concreti che nessuno slogan può eliminare: identificazione certa della persona, disponibilità del passaporto o di un documento di viaggio, cooperazione consolare, accordi con i Paesi di origine, capacità dei centri di trattenimento, tempi delle procedure, personale specializzato e concreta esecuzione dei provvedimenti.

    È per questo che il paradigma prevede anche una Polizia dell’Immigrazione specializzata, una verifica ordinaria dell’integrazione e una struttura politica capace di governare unitariamente ingresso, permanenza, integrazione e ritorno.

    La destra italiana dispone oggi di un patrimonio di esperienza che non dovrebbe essere disperso.

    La Bossi-Fini ha mostrato che una legge severa non basta se i meccanismi amministrativi non corrispondono alla realtà sociale ed economica. I respingimenti hanno mostrato che l’azione dello Stato deve muoversi entro limiti giuridici precisi. I porti chiusi hanno dimostrato che governare una singola rotta o l’attività delle ONG non significa governare l’immigrazione. Il blocco navale ha evidenziato che la dimensione internazionale rende inevitabile la cooperazione con altri Stati.

    La remigrazione può ora diventare il punto di partenza per una nuova fase, ma soltanto se evita di ripetere lo stesso errore.

    Non serve promettere ancora una volta una soluzione definitiva. Serve costruire uno Stato capace di applicare ordinariamente le proprie decisioni.

    È qui che “Integrazione o ReImmigrazione” può diventare qualcosa di diverso da una nuova parola d’ordine: un paradigma tecnico attraverso il quale tradurre una volontà politica in un sistema amministrativo stabile.

    Chi vuole davvero controllare l’immigrazione dovrebbe quindi partire dalla lezione degli ultimi venticinque anni.

    Le norme servono. La fermezza politica serve. Anche la capacità di comunicare una direzione serve.

    Ma nessuna di queste cose può sostituire un’amministrazione capace di distinguere chi deve essere integrato da chi deve tornare nel proprio Paese e di rendere effettivi entrambi gli esiti.

    Bossi-Fini, porti chiusi, blocco navale e oggi remigrazione rappresentano fasi diverse di una stessa ricerca.

    Forse è arrivato il momento di non cercare più lo slogan successivo.

    È arrivato il momento di costruire il sistema che finora è mancato.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

    L’integrazione non può essere presunta: deve essere verificata

    Per molti anni l’integrazione è stata trattata come una conseguenza quasi automatica del tempo trascorso nel territorio. Ma vivere a lungo in un Paese non significa necessariamente condividerne le regole, impararne la lingua o partecipare responsabilmente alla vita collettiva. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone di riportare l’integrazione dal terreno delle dichiarazioni a quello dei…

    Stati Uniti, 103.265 dollari per un H-1B: il talento si misura con il portafoglio dell’impresa

    Il 24 agosto il Dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti ha depositato una proposta di regolamento che aggiungerebbe una tariffa di 103.265 dollari alle domande H-1B soggette al tetto annuale. Il documento, pubblicato in anteprima dal Federal Register e destinato alla pubblicazione formale il 25 agosto, aprirà una consultazione di trenta giorni. La misura,…

    9.663 Abschiebungen, 9.276 freiwillige Ausreisen: Deutschland braucht eine Rückkehrpolitik mit klaren Regeln

    Die Bundesregierung hat dem Bundestag am 17. August 2026 neue Zahlen zu Abschiebungen und freiwilligen Ausreisen vorgelegt. Im ersten Halbjahr 2026 wurden 9.663 Abschiebungen vollzogen. Gleichzeitig verließen 9.276 Personen Deutschland über das Bund-Länder-Programm REAG/GARP freiwillig mit finanzieller Unterstützung. Hinzu kommt eine Zahl, die für die praktische Leistungsfähigkeit des Systems besonders aufschlussreich ist: 734 Abschiebungen wurden…

  • Spagna regolarizza, Italia programma nuovi ingressi: prima di importare lavoratori dovremmo integrare quelli che sono già qui?

    Il confronto tra Italia e Spagna sulle politiche migratorie rischia di essere ridotto ancora una volta a una contrapposizione ideologica: da una parte il governo spagnolo, che ha scelto nel 2026 una vasta regolarizzazione degli stranieri già presenti sul territorio; dall’altra il governo italiano, che critica quella scelta ma continua contemporaneamente a programmare centinaia di migliaia di nuovi ingressi per lavoro.

    La questione, però, merita un’analisi meno superficiale.

    Il 9 agosto 2026, con aggiornamento del 10 agosto, elDiario.es ha dedicato un approfondimento proprio a questa apparente contraddizione, osservando come il governo italiano contesti la regolarizzazione spagnola mentre mantiene un sistema di ingresso per quote destinato ad ammettere circa mezzo milione di lavoratori extracomunitari tra il 2026 e il 2028.

    Il dato italiano non è una stima giornalistica. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2025, ha programmato per il triennio 2026-2028 complessivamente 164.850 ingressi nel 2026, 165.850 nel 2027 e 166.850 nel 2028. In totale, 497.550 cittadini stranieri residenti all’estero possono essere ammessi nell’ambito delle quote per lavoro subordinato stagionale e non stagionale e per lavoro autonomo.

    La Spagna ha seguito una strada differente.

    Il Governo Sánchez ha approvato nell’aprile 2026 una regolarizzazione amministrativa straordinaria destinata agli stranieri già presenti nel Paese. Il procedimento consente, a determinate condizioni, a persone in situazione amministrativa irregolare e a richiedenti protezione internazionale di ottenere un’autorizzazione di soggiorno e lavoro. È richiesta, tra l’altro, la presenza in Spagna da prima del 1° gennaio 2026, una permanenza continuativa di almeno cinque mesi e l’assenza di precedenti penali o di condizioni ostative relative all’ordine e alla sicurezza pubblica.

    Il Governo spagnolo ha stimato in circa mezzo milione i potenziali beneficiari della misura e ha presentato la regolarizzazione come uno strumento di normalizzazione della posizione di persone che già vivono, lavorano e hanno costruito relazioni sociali nel Paese.

    A questo punto, però, la domanda non dovrebbe essere se la Spagna abbia ragione e l’Italia torto, oppure il contrario.

    La domanda dovrebbe essere molto più concreta: prima di cercare nuova manodopera all’estero, uno Stato dovrebbe verificare quanta della popolazione straniera già presente sul proprio territorio potrebbe essere inserita legalmente nel mercato del lavoro?

    È questo il punto sul quale il confronto tra i due modelli diventa realmente interessante.

    L’Italia ha indubbiamente bisogno di lavoratori stranieri. Lo dimostra la dimensione stessa della programmazione dei flussi. Agricoltura, turismo, edilizia, industria, assistenza familiare e numerosi altri settori incontrano difficoltà nel reperimento della manodopera necessaria.

    Ma contemporaneamente sul territorio italiano vivono cittadini stranieri che lavorano in condizioni irregolari, persone che hanno perso il titolo di soggiorno, richiedenti protezione internazionale, ex richiedenti asilo, lavoratori entrati attraverso precedenti decreti flussi e successivamente rimasti senza l’impiego promesso, oppure persone che hanno sviluppato negli anni relazioni sociali e lavorative senza riuscire a stabilizzare definitivamente la propria posizione amministrativa.

    Il problema, allora, è capire se abbia senso programmare continuamente nuovi ingressi senza avere prima una fotografia precisa delle risorse umane già presenti nel Paese.

    L’articolo di elDiario.es mette peraltro in evidenza un’altra criticità del sistema italiano: secondo le testimonianze e le organizzazioni richiamate dalla testata, una parte dei lavoratori ammessi attraverso il Decreto Flussi si troverebbe, una volta arrivata in Italia, senza il datore di lavoro che aveva originariamente richiesto l’ingresso oppure coinvolta in meccanismi fraudolenti di intermediazione. La testata riporta anche il caso di un lavoratore bengalese che afferma di aver pagato 10.000 euro a un intermediario con la promessa di ottenere lavoro e documenti in Italia.

    È un paradosso evidente.

    Lo Stato programma l’ingresso legale di un lavoratore perché un’impresa dichiara di averne bisogno. Il lavoratore affronta costi, procedure consolari e trasferimenti internazionali. Arriva in Italia. Ma se il rapporto di lavoro non viene effettivamente costituito, proprio il canale progettato per contrastare l’immigrazione irregolare rischia di produrre nuova irregolarità.

    elDiario.es, richiamando i dati della campagna Ero Straniero, riferisce inoltre che solo una parte delle quote programmate si trasformerebbe effettivamente in permessi di soggiorno e rapporti di lavoro consolidati. Sono dati provenienti da una fonte associativa e devono quindi essere valutati come tali, ma evidenziano comunque un problema che merita una verifica istituzionale: non basta stabilire quante persone possano entrare; occorre conoscere quante completino realmente il percorso per il quale sono state autorizzate.

    È precisamente qui che il confronto con la Spagna può essere utile senza trasformarsi nell’ennesima disputa politica tra governi.

    La regolarizzazione non è necessariamente una buona politica in ogni circostanza. Se utilizzata ciclicamente e senza criteri rigorosi può produrre aspettative di future sanatorie e indebolire la credibilità delle regole sull’ingresso e sul soggiorno.

    Ma neppure il sistema delle quote è automaticamente una buona politica per il solo fatto di qualificarsi come immigrazione legale.

    La vera discriminante dovrebbe essere l’efficacia.

    Un sistema funziona se è capace di mettere in relazione un effettivo bisogno di lavoro con una persona effettivamente disponibile a svolgerlo, garantendo successivamente contratto, salario, contribuzione, soggiorno regolare e progressiva integrazione.

    Ed è proprio qui che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione può offrire una diversa chiave di lettura.

    Prima di programmare nuovi ingressi, lo Stato dovrebbe conoscere meglio la popolazione straniera che già vive sul proprio territorio.

    Dovrebbe sapere quante persone lavorano, quante potrebbero essere inserite nel mercato del lavoro, quante possiedono competenze utilizzabili nei settori caratterizzati da carenza di personale, quante conoscono la lingua italiana, quante hanno figli inseriti nel sistema scolastico e quante hanno costruito un effettivo radicamento sociale.

    In altre parole, occorrerebbe introdurre nella politica migratoria un elemento che oggi manca quasi completamente: la misurazione dell’integrazione.

    Non per creare una graduatoria morale degli stranieri.

    Non per trasformare automaticamente la mancata occupazione in una causa di espulsione.

    Ma per consentire allo Stato di prendere decisioni sulla base della realtà invece che soltanto sulla base delle quote annuali.

    Una persona che vive in Italia da anni, parla italiano, lavora, versa contributi, ha figli inseriti nella scuola e possiede una rete sociale stabile presenta una situazione completamente diversa da quella di chi non ha costruito alcun percorso di inserimento e non dispone più di un titolo giuridico che ne consenta la permanenza.

    Una politica migratoria razionale dovrebbe essere capace di riconoscere questa differenza.

    L’integrazione riuscita dovrebbe condurre verso una crescente stabilizzazione.

    L’integrazione ancora incompleta dovrebbe determinare interventi mirati di formazione, lingua e inserimento lavorativo.

    Quando invece non esiste un diritto alla permanenza e non sono presenti condizioni individuali che ne impediscano legittimamente l’allontanamento, il ritorno dovrebbe diventare effettivo.

    È questa la logica della ReImmigrazione: non l’espulsione indiscriminata, ma una politica nella quale integrazione e ritorno rappresentano due possibili esiti di percorsi individualmente valutati.

    Il modello spagnolo presenta, da questo punto di vista, un elemento che merita attenzione. La regolarizzazione approvata nel 2026 non concede semplicemente un titolo indefinito: l’autorizzazione iniziale ha durata annuale e, alla scadenza, i beneficiari devono passare nelle figure ordinarie previste dalla normativa sull’immigrazione. Il Governo la considera quindi una porta di ingresso verso un successivo percorso di integrazione amministrativa ordinaria.

    La vera domanda sarà vedere cosa accadrà dopo.

    Quanti dei beneficiari lavoreranno stabilmente? Quanti raggiungeranno autonomia economica? Quanti proseguiranno regolarmente il proprio percorso di soggiorno? Quanti rimarranno fuori dal mercato del lavoro? Quale sarà l’effetto sulla contribuzione sociale e sul lavoro irregolare?

    Sono questi i dati che permetteranno di giudicare seriamente la politica spagnola.

    Ed è esattamente lo stesso criterio con il quale dovrebbe essere valutato il Decreto Flussi italiano.

    Non quanti ingressi sono stati programmati.

    Ma quanti di quegli ingressi si sono trasformati in lavoro vero, soggiorno regolare e integrazione.

    La contrapposizione tra Spagna e Italia può quindi essere utile se ci costringe a superare una vecchia impostazione.

    Non esistono soltanto due alternative: sanatoria oppure nuovi ingressi.

    Potrebbe esistere una terza strada.

    Prima si misura la popolazione straniera già presente. Si individua chi è già inserito o concretamente inseribile nel mercato del lavoro. Si interviene sulle situazioni di irregolarità che possono essere legalmente ricondotte all’interno dell’ordinamento. Si verifica quali settori continuano ad avere bisogno di manodopera. E soltanto successivamente si programma l’immigrazione economica dall’estero nella quantità realmente necessaria.

    Il principio potrebbe essere sintetizzato in una formula molto semplice:

    prima integrare ciò che è già presente, poi importare ciò che realmente manca.

    Non significa rinunciare ai nuovi ingressi.

    Significa programmarli meglio.

    E soprattutto significa smettere di considerare la politica migratoria come una semplice amministrazione di numeri.

    Quasi mezzo milione di ingressi programmati in Italia e circa mezzo milione di persone interessate dalla regolarizzazione spagnola sembrano due numeri simili.

    In realtà rappresentano due concezioni differenti.

    La Spagna prova a trasformare una popolazione già presente da irregolare in regolare.

    L’Italia prova a soddisfare il fabbisogno economico importando nuova manodopera attraverso canali programmati.

    Entrambi i modelli possono funzionare.

    Entrambi possono fallire.

    La differenza sarà determinata da una sola cosa: quante persone riusciranno realmente a trasformare il soggiorno in integrazione.

    È questo il dato che l’Europa dovrebbe finalmente imparare a misurare.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

    Israele sostituisce i palestinesi con 330.000 stranieri: il lavoro arriva prima delle case

    Israele ha scelto di sostituire rapidamente una parte decisiva della manodopera palestinese con lavoratori provenienti dall’estero. Dopo il 7 ottobre 2023, agricoltura, edilizia, assistenza e servizi hanno dovuto colmare un vuoto improvviso: oggi nel Paese si contano circa 250.000 lavoratori stranieri, regolari e irregolari, e il sistema si prepara ad arrivare a 330.000. Il problema…

    Australia, il tetto migratorio che nessuno sa contare: One Nation inciampa sui suoi stessi numeri

    In Australia, il partito che ha costruito una parte decisiva della propria crescita sulla promessa di ridurre l’immigrazione si è trovato a dover spiegare che cosa significhi davvero il numero simbolo della sua campagna. Il deputato di One Nation David Farley ha indicato un obiettivo di 130.000 unità di migrazione netta, aggiungendo però almeno altri…

    Schengen sotto pressione: quando l’immigrazione irregolare riporta i confini dentro l’Europa

    I controlli tedeschi alla frontiera con la Polonia continuano a produrre conseguenze che vanno ben oltre il rapporto tra Berlino e Varsavia. La gestione dell’immigrazione irregolare e dei movimenti secondari sta infatti riportando al centro dell’Europa qualcosa che Schengen avrebbe dovuto progressivamente rendere eccezionale: il controllo delle frontiere interne. La questione merita di essere osservata…

  • Immigrazione e asilo: tre eventi formativi organizzati dall’Avv. Fabio Loscerbo e accreditati dall’Ordine degli Avvocati di Bologna

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ha accreditato tre eventi formativi organizzati dallo Studio Legale Avv. Fabio Loscerbo, dedicati alle principali trasformazioni in corso nel diritto dell’immigrazione, dell’asilo e della protezione dei diritti fondamentali.

    Il ciclo formativo si svolgerà tra settembre e novembre 2026 e sarà articolato in tre incontri, ciascuno della durata di due ore e con il riconoscimento di due crediti formativi per gli avvocati partecipanti.

    Il primo appuntamento, previsto per il 25 settembre 2026, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, sarà dedicato a “Il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo”. L’incontro affronterà il nuovo quadro normativo europeo, le procedure di frontiera, il riparto delle responsabilità tra gli Stati membri e le conseguenze che il Patto produrrà sull’attività amministrativa e giudiziaria.

    Il secondo evento, fissato per il 23 ottobre 2026, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, avrà per oggetto “La nuova procedura di protezione internazionale”. Saranno esaminate le modifiche intervenute nella presentazione, registrazione e formalizzazione della domanda, le procedure accelerate, i termini, le competenze delle autorità coinvolte e le garanzie riconosciute al richiedente.

    Il terzo incontro, programmato per il 27 novembre 2026, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, sarà dedicato a “Integrazione, protezione complementare e art. 8 CEDU”. L’appuntamento approfondirà il rapporto tra radicamento sociale, vita privata e familiare, percorso lavorativo e tutela convenzionale, con particolare attenzione all’evoluzione della protezione complementare e alla giurisprudenza relativa all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    L’accreditamento è stato deliberato dalla Commissione competente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna nell’adunanza del 15 luglio 2026 e formalmente comunicato il 21 luglio 2026.

    L’iniziativa nasce dall’esigenza di offrire una formazione su un settore che sta attraversando una fase di profonda trasformazione. Il diritto dell’immigrazione non può più essere affrontato attraverso una lettura frammentaria delle singole disposizioni, perché le nuove regole europee, le riforme nazionali e la giurisprudenza interna e sovranazionale impongono una visione sistematica, capace di coniugare il controllo dei flussi, l’effettività delle garanzie e la misurazione dei percorsi di integrazione.

    I tre appuntamenti intendono quindi fornire agli avvocati strumenti teorici e operativi per interpretare il nuovo quadro normativo e per affrontare consapevolmente le questioni che già oggi emergono nella pratica professionale.

    Complementary Protection and the Governance of Migration Flows: Effective Integration as an Individual Criterion for Lawful Stay within the “Integrazione o ReImmigrazione” Paradigm

    A Comment on the Judgment of the Tribunal of Venice, Specialised Immigration Section, 31 July 2026, Case No. 23163/2024 Fabio Loscerbo Abstract The judgment delivered by the Tribunal of Venice on 31 July 2026 provides an important opportunity to examine complementary protection not only as an instrument safeguarding the fundamental rights of foreign nationals, but…

    Regno Unito, 100.000 giovani europei come moneta di scambio: l’immigrazione entra nel negoziato industriale

    Il 24 agosto il Financial Times ha rivelato che, negli ultimi giorni del suo governo, Keir Starmer aveva valutato un piano per consentire ogni anno l’ingresso nel Regno Unito di fino a 100.000 giovani cittadini dell’Unione europea attraverso un regime reciproco di mobilità. Sul tavolo figurava anche l’accesso degli studenti europei alle tariffe universitarie riservate…

    Sicurezza, Lepore ammette il problema: perché il Comune continua a separarlo dall’integrazione?

    Per anni, nel dibattito pubblico bolognese, parlare insieme di immigrazione e sicurezza è stato considerato quasi un cedimento alla propaganda. L’amministrazione comunale ha preferito ricondurre la criminalità alla marginalità sociale, alla povertà, alle dipendenze, alla carenza di personale delle forze dell’ordine e alle responsabilità del Governo. Sono tutti fattori reali. Ma non esauriscono il problema.…

  • Venticinque anni di destra sull’immigrazione: cambiano le parole, non il problema

    Da più di vent’anni la destra italiana considera il controllo dell’immigrazione uno dei temi centrali della propria proposta politica. Nel tempo sono cambiate le maggioranze, i leader e soprattutto le parole utilizzate per rappresentare l’obiettivo: Bossi-Fini, respingimenti, porti chiusi, blocco navale e, oggi, remigrazione.

    Ridurre questa storia a una successione di slogan sarebbe però sbagliato. I governi di centrodestra hanno approvato norme importanti, modificato profondamente la legislazione sull’immigrazione, rafforzato gli strumenti di contrasto all’irregolarità e tentato differenti forme di cooperazione con i Paesi di origine e di transito.

    La questione che dovrebbe interessare oggi non è quindi stabilire se la destra abbia fatto abbastanza o troppo poco. È comprendere perché, nonostante venticinque anni di interventi, il problema continui a ripresentarsi sostanzialmente nelle stesse forme.

    La Bossi-Fini tentò di collegare più strettamente immigrazione e lavoro e di rendere maggiormente effettive le espulsioni. La stagione dei respingimenti cercò di intervenire direttamente sulle rotte. I “porti chiusi” spostarono l’attenzione sugli sbarchi e sull’attività delle navi delle ONG. Il blocco navale puntò invece sulla prevenzione delle partenze attraverso una dimensione europea e internazionale.

    Oggi la remigrazione introduce una nuova prospettiva: non concentrarsi soltanto sull’ingresso, ma anche sull’uscita dal territorio di chi non dovrebbe più permanervi.

    È un’evoluzione importante del dibattito. Ma proprio l’esperienza accumulata negli ultimi venticinque anni dovrebbe suggerire che nessuna parola, da sola, può trasformarsi in una politica migratoria efficace.

    Il problema italiano è stato spesso quello di intervenire su una singola fase del fenomeno senza costruire un sistema capace di seguirne l’intero ciclo.

    È qui che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” può offrire un contributo tecnico.

    Il primo pilastro è quello della permanenza condizionata come fondamento giuridico.

    La questione non dovrebbe essere semplicemente stabilire chi entra. Occorre stabilire, soprattutto, a quali condizioni si rimane.

    Il soggiorno dello straniero non può essere concepito né come una concessione precaria continuamente rimessa alla discrezionalità dello Stato, né come un processo inevitabilmente destinato alla stabilizzazione con il semplice trascorrere del tempo. Deve dipendere da condizioni giuridicamente definite e verificabili.

    È una differenza importante rispetto alle politiche concentrate esclusivamente sulla frontiera.

    Un sistema può anche riuscire a ridurre gli arrivi per alcuni mesi. Ma rimane irrisolto il problema delle centinaia di migliaia di persone già presenti sul territorio, delle quali lo Stato deve conoscere la posizione giuridica, lavorativa, familiare e sociale.

    Da qui deriva un secondo pilastro del paradigma: l’integrazione verificabile attraverso lavoro, lingua e rispetto delle regole.

    Per anni abbiamo discusso di integrazione come di un obiettivo generale, raramente domandandoci come verificarne concretamente il risultato.

    Il paradigma propone invece di utilizzare alcuni parametri semplici e individuali.

    Il lavoro misura, con tutte le necessarie cautele, il livello di autonomia e partecipazione economica. La conoscenza della lingua italiana indica la capacità di interagire autonomamente con la società e con le istituzioni. Il rispetto delle regole rappresenta il presupposto elementare della convivenza.

    Non si tratta di costruire un sistema punitivo. Si tratta di trasformare l’integrazione da concetto politico astratto a processo amministrativamente conoscibile.

    Ed è proprio quando questo percorso viene seguito nel tempo che acquista senso il settimo pilastro: la ReImmigrazione come esito fisiologico del sistema.

    Questo è probabilmente il passaggio che può essere più utile anche all’attuale dibattito sulla remigrazione.

    Una politica dei rimpatri non dovrebbe dipendere dall’esistenza di un’emergenza, dall’arrivo di un nuovo governo o dal lancio di una campagna politica.

    Se una persona perde definitivamente le condizioni per soggiornare e non esistono ostacoli costituzionali, europei o internazionali all’allontanamento, il ritorno dovrebbe rappresentare l’esito ordinario di un procedimento amministrativo, non un’operazione eccezionale.

    La ReImmigrazione, in questa prospettiva, non è deportazione collettiva e non è selezione etnica o culturale. È una decisione individuale, fondata sulla legge, preceduta da una verifica della posizione della persona e sottoposta al controllo del giudice.

    Questo significa anche riconoscere che il problema dei rimpatri italiani non si risolve semplicemente aumentando il numero delle ipotesi di espulsione.

    Bisogna rendere quelle decisioni materialmente eseguibili.

    Qui entra in gioco il nono pilastro del paradigma: la Polizia dell’Immigrazione come corpo specializzato.

    Per governare davvero l’immigrazione servono funzionari e strutture che conoscano in maniera specialistica questa materia, banche dati integrate, procedure digitali e soprattutto una chiara separazione delle funzioni.

    Una cosa è amministrare ingressi e permessi di soggiorno. Un’altra è verificare il percorso di integrazione. Un’altra ancora è eseguire un rimpatrio.

    Continuare a distribuire queste competenze tra uffici differenti, spesso già sovraccarichi di altre funzioni, significa rendere difficile individuare chi sia concretamente responsabile del risultato finale.

    Ed è per questo che il paradigma arriva al decimo pilastro: un Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione.

    Non necessariamente un nuovo apparato burocratico, ma una regia politica unitaria.

    Immigrazione, lavoro, integrazione e rimpatri sono oggi trattati amministrativamente come problemi differenti. Nella vita dello straniero rappresentano invece momenti dello stesso percorso.

    Una politica migratoria efficace dovrebbe essere capace di seguirlo dall’inizio alla fine: ingresso, identificazione, soggiorno, inserimento lavorativo, verifica dell’integrazione, decisione sulla permanenza ed eventuale ritorno.

    Questa è forse la lezione più importante che la destra italiana può ricavare dai propri ultimi venticinque anni di esperienza.

    La Bossi-Fini non è stata inutile. I respingimenti non sono stati soltanto propaganda. I porti chiusi hanno prodotto conseguenze politiche e normative. Il blocco navale ha posto il problema della prevenzione delle partenze. La remigrazione pone oggi quello dell’effettività del ritorno.

    Ognuna di queste stagioni ha individuato una parte del problema.

    Ciò che è mancato è la capacità di trasformare quelle parti in un unico sistema.

    Per questo la remigrazione può rappresentare un passaggio interessante, a condizione che non diventi semplicemente la nuova parola destinata a sostituire quelle precedenti.

    Chi vuole realmente affrontare il problema dovrebbe chiedersi non soltanto quanti stranieri rimpatriare, ma come costruire una struttura amministrativa capace di sapere, per ciascuna persona, se esistono ancora le condizioni per rimanere.

    E dovrebbe occuparsi altrettanto seriamente dell’altro lato della questione: chi rispetta quelle condizioni e realizza un percorso effettivo di integrazione deve trovare uno Stato capace di riconoscerlo e favorirne la stabilizzazione.

    È questo il significato della formula “Integrazione o ReImmigrazione”.

    Non scegliere preventivamente tra accogliere e rimpatriare.

    Costruire un ordinamento capace di distinguere.

    Dopo venticinque anni di politiche migratorie della destra, forse il salto di qualità possibile è proprio questo: passare dalla ricerca della misura risolutiva alla costruzione di un sistema permanente, verificabile e amministrativamente eseguibile.

    Le parole possono continuare a cambiare.

    Il problema resterà finché non cambierà il modo in cui lo Stato lo amministra.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

    Svezia, il permesso permanente non basta più: la cittadinanza diventa il vero traguardo dell’integrazione

    Per molti anni la Svezia è stata considerata, nel dibattito europeo, uno dei Paesi simbolo di una politica migratoria particolarmente aperta, fondata su un ampio riconoscimento della protezione internazionale, su una concezione generosa dell’accoglienza e su una progressiva stabilizzazione della presenza straniera nel territorio; oggi, però, quello stesso Paese sta modificando in profondità la propria…

    India, Siliguri diventa una frontiera totale: il controllo migratorio entra nella sicurezza nazionale

    Il 23 agosto sono emersi nuovi dettagli sulla strategia con cui Nuova Delhi vuole trasformare il corridoio di Siliguri, il sottile passaggio terrestre che collega il resto dell’India agli otto Stati del Nord-Est, in una vera infrastruttura di sicurezza nazionale. Il ministro dell’Interno Amit Shah ha chiesto alle amministrazioni centrali e statali di rafforzare la…

  • France, jusqu’à 15 000 euros pour pouvoir travailler : quand l’immigration économique devient un marché

    L’immigration de travail est souvent présentée comme la forme la plus rationnelle et la plus maîtrisable de la politique migratoire. L’État identifie des secteurs en tension, autorise l’entrée de travailleurs étrangers, les entreprises recrutent et, par le travail, les nouveaux arrivants commencent un parcours d’intégration économique et sociale.

    Mais entre ce modèle théorique et la réalité peut se développer un marché parallèle : celui de l’accès au travail légal.

    Le 11 août 2026, ObservAlgérie a rapporté une affaire concernant au moins huit travailleurs marocains qui auraient versé des sommes pouvant atteindre 15 000 euros afin d’obtenir des contrats de travail et des titres de séjour en France. Deux frères franco-marocains sont poursuivis dans cette affaire et doivent comparaître devant le tribunal judiciaire de Tarbes. Les faits devront naturellement être établis par la justice et la présomption d’innocence doit être pleinement respectée.

    Mais au-delà de la responsabilité pénale des personnes concernées, l’affaire pose une question beaucoup plus large.

    Que signifie, pour une politique migratoire, le fait qu’un travailleur étranger puisse être disposé à payer 10 000 ou 15 000 euros simplement pour obtenir la possibilité de travailler légalement en France ?

    Cela signifie d’abord que le droit d’accès au marché du travail peut acquérir une valeur économique considérable lorsqu’il devient rare, complexe ou difficilement accessible.

    Et lorsque cette valeur existe, des intermédiaires apparaissent.

    Tous les intermédiaires ne sont évidemment pas frauduleux. Le recrutement international est une activité légitime lorsqu’il respecte la loi. Mais plus la procédure est opaque, plus la différence entre le besoin de main-d’œuvre des entreprises françaises et la difficulté d’accès des travailleurs étrangers devient rentable pour ceux qui promettent de raccourcir le parcours administratif.

    C’est là que l’immigration économique peut devenir un marché.

    La France connaît pourtant ses besoins.

    La réglementation française identifie les métiers en tension, c’est-à-dire les professions et les zones géographiques dans lesquelles les employeurs rencontrent des difficultés particulières de recrutement. La liste actualisée par l’arrêté du 21 mai 2025 constitue déjà une reconnaissance officielle du fait que certains secteurs économiques ont besoin de travailleurs supplémentaires, y compris étrangers.

    La question ne devrait donc pas être uniquement : combien d’étrangers faut-il autoriser à entrer ?

    Elle devrait être aussi : comment organiser l’entrée pour que le besoin économique réel ne soit pas capté par des circuits informels ?

    Un travailleur qui arrive en France après avoir contracté une dette de plusieurs milliers d’euros n’entre pas sur le marché du travail dans une position de liberté réelle.

    Il doit rembourser cette dette. Il peut dépendre de son employeur pour le maintien de sa situation administrative. Il peut craindre de dénoncer des horaires abusifs, un salaire inférieur à celui qui était promis ou des conditions d’hébergement dégradées.

    Dans ces conditions, le contrat de travail peut cesser d’être un instrument d’autonomie pour devenir un instrument de dépendance.

    Et c’est précisément à partir de ce problème qu’il est possible d’introduire un autre regard sur la politique migratoire.

    Intégration ou RéImmigration

    Le paradigme « Intégration ou RéImmigration » repose sur une idée simple : la politique migratoire ne peut pas s’arrêter au franchissement de la frontière ni à la délivrance d’un titre de séjour.

    L’entrée n’est que le début.

    Une politique migratoire cohérente devrait suivre plusieurs étapes : sélection, intégration, évaluation du parcours et, lorsque les conditions légales du séjour ne sont plus réunies, retour effectif dans le respect de l’État de droit.

    Le terme RéImmigration doit être clairement distingué du concept politique de remigration tel qu’il est aujourd’hui utilisé dans certains débats européens.

    Il ne s’agit pas d’un projet de retour collectif fondé sur l’origine, la nationalité ou l’appartenance culturelle.

    Il s’agit d’une logique juridique et administrative individualisée.

    La première étape est la sélection.

    Lorsque l’économie française manque de travailleurs dans certains secteurs, les voies d’entrée devraient être transparentes, accessibles et directement liées aux besoins réels du marché du travail.

    Plus le lien entre employeur et travailleur est organisé par des procédures publiques claires, moins il existe d’espace pour la vente de contrats ou de promesses de régularisation.

    La deuxième étape est le contrôle.

    L’administration ne devrait pas seulement vérifier qu’un contrat existe formellement. Elle devrait pouvoir contrôler que l’emploi est réel, que les conditions de travail sont conformes à celles déclarées et qu’aucune somme illicite n’a été versée pour obtenir le poste.

    Protéger les frontières et protéger les travailleurs ne sont pas deux politiques opposées.

    Ce sont les deux faces d’un même État de droit.

    La troisième étape est l’intégration.

    La France possède déjà une tradition institutionnelle forte en la matière à travers le parcours d’intégration républicaine. La langue française, la connaissance des principes de la République, l’accès à l’emploi et l’autonomie sont déjà considérés comme des éléments essentiels de l’installation durable.

    Depuis le 1er janvier 2026, l’examen civique nécessaire dans certaines procédures de première demande de carte pluriannuelle ou de carte de résident montre d’ailleurs que le droit français commence lui-même à relier plus explicitement la stabilisation du séjour à la vérification de certains éléments d’intégration.

    Le paradigme Intégration ou RéImmigration propose d’aller plus loin.

    L’intégration ne devrait pas être évaluée uniquement à travers un examen ponctuel.

    Elle devrait être comprise comme un processus mesurable dans le temps.

    L’emploi, l’autonomie économique, la connaissance de la langue, la scolarisation des enfants, la stabilité du logement, le respect de l’ordre juridique et la participation sociale peuvent constituer des indicateurs objectifs.

    Cela ne signifie pas qu’un étranger sans emploi devrait perdre automatiquement son droit au séjour.

    Une telle logique serait incompatible avec la protection de la vie privée et familiale, le droit d’asile, le droit de l’Union européenne, la Convention européenne des droits de l’homme et le principe de proportionnalité.

    Mais respecter les droits fondamentaux ne signifie pas renoncer à toute évaluation.

    Un État qui investit dans l’intégration doit aussi être capable de savoir si cette intégration fonctionne.

    La quatrième étape est le retour.

    Lorsque la personne ne dispose plus d’un fondement juridique pour rester sur le territoire, le retour doit rester une composante réelle de la politique migratoire.

    Il ne peut pas être uniquement proclamé dans la loi puis rester largement théorique dans la pratique.

    C’est ici que la RéImmigration prend son sens.

    Elle ne vise pas ceux qui se sont intégrés.

    Au contraire, le paradigme part du principe qu’une intégration réussie doit être reconnue et consolidée.

    Il vise à distinguer clairement entre les parcours qui conduisent à une insertion durable et ceux dans lesquels les conditions juridiques du séjour ne sont plus réunies.

    Cette distinction est essentielle.

    Une politique migratoire qui ne distingue plus entre intégration réussie, exploitation, marginalité et absence de droit au séjour finit par perdre sa capacité de gouverner.

    L’affaire des travailleurs marocains qui auraient payé jusqu’à 15 000 euros pour travailler en France montre donc quelque chose de plus profond qu’un éventuel réseau frauduleux.

    Elle révèle les failles qui apparaissent lorsque le besoin de main-d’œuvre et la demande d’immigration légale ne se rencontrent pas directement.

    La France a besoin de travailleurs étrangers dans plusieurs secteurs.

    Des milliers de personnes souhaitent venir travailler légalement.

    Entre les deux, il ne devrait pas exister un marché clandestin du contrat de travail.

    Le véritable enjeu n’est donc pas de choisir entre davantage ou moins d’immigration.

    Il est de construire une immigration mieux gouvernée.

    Une immigration dans laquelle l’entrée est transparente, le travail est réel, l’exploitation est combattue, l’intégration est mesurable et le retour reste effectif lorsque les conditions du séjour ne sont plus réunies.

    C’est cela que signifie Intégration ou RéImmigration.

    Non pas une politique de fermeture générale.

    Non pas une politique d’ouverture sans contrôle.

    Mais une politique migratoire capable de distinguer, de protéger, d’intégrer et, lorsque le droit l’exige, de faire revenir.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avocat habilité à plaider devant la Cour de cassation italienne
    Inscrit au Registre des représentants d’intérêts de la Chambre des députés italienne en matière d’immigration
    Lobbyiste – Registre de transparence de l’Union européenne n° 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

    Canada, la stretta sull’asilo crea un nuovo collo di bottiglia: il Bill C-12 finisce sotto gestione speciale

    La riforma canadese dell’asilo era stata presentata come uno strumento per rendere il sistema più rapido, sostenibile e governabile. Ora emerge però una contraddizione che Ottawa non può liquidare come un semplice problema processuale: le nuove regole del Bill C-12 hanno generato un numero tale di ricorsi costituzionali da spingere la Corte federale a sottoporli…

    Sudafrica, il confine diventa digitale ma a pagamento: R500 per l’ETA che promette velocità e controllo

    Il Sudafrica ha trasformato in costo operativo quello che fino a pochi giorni fa presentava soprattutto come salto tecnologico. Dal 23 agosto è entrata concretamente nella fase applicativa la tariffa di 500 rand per la gestione elettronica dell’Electronic Travel Authorisation, il sistema digitale con cui Pretoria vuole sostituire progressivamente una parte consistente delle procedure tradizionali…

    Oman, stop ai permessi over 60: la stretta emerge prima della regola pubblica

    L’Oman sta tornando al limite dei sessant’anni per i lavoratori stranieri. Secondo The Arabian Stories, dal 22 agosto il Ministero del Lavoro non starebbe più rilasciando né rinnovando permessi di lavoro agli expatriates che hanno superato quella soglia; diversi datori di lavoro avrebbero già ricevuto dinieghi nelle ultime settimane e una fonte istituzionale di alto…

  • ReImmigrazione non significa espulsione collettiva: significa responsabilità individuale

    Nel dibattito pubblico le parole vengono spesso usate per dividere prima ancora che per comprendere. “ReImmigrazione” rischia così di essere confusa con la remigrazione etnica o con un programma generalizzato di allontanamento degli stranieri. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” nasce, invece, da un’impostazione diversa.

    Non conta l’origine della persona, ma il percorso compiuto. Non si giudica un individuo per la sua nazionalità, religione o appartenenza culturale, bensì per il rapporto concreto che ha costruito con la società nella quale vive. Chi lavora, conosce la lingua, rispetta le leggi, partecipa alla vita della comunità e assume responsabilmente i propri doveri deve poter consolidare il proprio percorso. Quando, al contrario, l’integrazione fallisce in modo grave e accertato, lo Stato deve poter valutare, nel rispetto delle garanzie, se esistano ancora le condizioni per la permanenza.

    La ReImmigrazione non è quindi una misura automatica, né una punizione collettiva. È l’esito possibile di una decisione individuale, motivata, proporzionata e sottoposta al controllo del giudice. Questa distinzione sarà uno dei temi della conferenza in programma il 10 ottobre a Padova.

    ReImmigrazione – Quale futuro per l’identità europea?
    Sabato 10 ottobre 2026, ore 15:00
    Via Piovese 140, Padova
    Con Lamberto Rimondini e Avv. Fabio Loscerbo
    Prenotazioni: 349 7780167 – info@levibrazionidelsapere.it
    www.reimmigrazione.com

    Argentina, la stretta sulla cittadinanza inciampa ancora nei giudici: il rigore non si governa per decreto

    Il 23 agosto un nuovo provvedimento della giustizia federale argentina ha colpito uno dei passaggi più delicati del DNU 366/2025, con cui il governo aveva irrigidito anche il regime della cittadinanza per naturalizzazione. Il Juzgado Federal de Esquel ha dichiarato inapplicabile al caso concreto la modifica che richiede due anni continuativi di residenza “legale”. Il…

    Singapore rifiuta la scorciatoia economica: immigrazione controllata e integrazione prima dei numeri

    Il 23 agosto, nel National Day Rally, il primo ministro di Singapore Lawrence Wong ha affrontato senza formule di comodo uno dei nodi che molti governi preferiscono separare: crisi demografica, fabbisogno di lavoratori stranieri e tenuta dell’integrazione appartengono allo stesso problema politico. Wong ha riconosciuto che il tasso di fecondità resterà molto al di sotto…

    The 75-Country Visa Freeze Failed. America Needs Individual Immigration Control, Not Nationality Shortcuts

    On August 21, 2026, a federal judge in Manhattan vacated the State Department policy that had suspended immigrant visa issuance for nationals of 75 countries. The ruling did not declare that the federal government is powerless to control legal immigration, nor did it deny that Washington may legitimately consider self-sufficiency, fiscal impact, security, or compliance…

  • Protezione complementare e governo dei flussi migratori: l’integrazione effettiva come criterio individuale di permanenza

    Nota a Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, sentenza 31 luglio 2026, R.G. n. 23163/2024

    Abstract

    La sentenza del Tribunale di Venezia del 31 luglio 2026 offre un’importante occasione per ricostruire la protezione complementare non soltanto come strumento di tutela individuale dello straniero, ma anche come possibile componente di una politica razionale di governo della permanenza migratoria. Il Tribunale ha riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in favore di un cittadino straniero che aveva realizzato in Italia un percorso effettivo di integrazione lavorativa, economica, abitativa e sociale. La decisione, resa sulla base dell’articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 nella formulazione applicabile ratione temporis, dimostra che l’integrazione non può essere presunta in ragione della sola presenza sul territorio, ma neppure ignorata quando sia concretamente provata. All’interno del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, la protezione complementare può essere letta come uno strumento di selezione individuale della permanenza: chi realizza un effettivo percorso di inserimento deve poter vedere riconosciuta la vita privata costruita nel Paese; chi, al contrario, non intraprende o interrompe tale percorso non può rivendicare la permanenza come conseguenza automatica del mero decorso del tempo. La sentenza veneziana contribuisce così a superare tanto la logica dell’accoglienza indiscriminata quanto quella del rimpatrio generalizzato, delineando un modello fondato sulla verifica concreta, periodica e individuale dell’integrazione.

    Parole chiave: protezione complementare; protezione speciale; integrazione; ReImmigrazione; vita privata; lavoro; flussi migratori; rimpatrio; articolo 8 CEDU; articolo 19 TUI.

    Con sentenza del 31 luglio 2026, il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, ha accolto il ricorso proposto contro il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale adottato dalla Questura di Padova. Il procedimento era stato instaurato ai sensi dell’articolo 19-ter del decreto legislativo n. 150 del 2011 e aveva ad oggetto l’accertamento del diritto del ricorrente al rilascio del titolo previsto dall’articolo 19, comma 1.1, del Testo unico sull’immigrazione.

    La vicenda assume particolare rilievo perché consente di collocare la protezione complementare all’interno di un discorso più ampio sul governo dei flussi migratori. Il tema non riguarda soltanto la tutela giurisdizionale riconosciuta a una singola persona, ma investe il criterio attraverso il quale lo Stato dovrebbe decidere chi, dopo essere entrato nel territorio nazionale, abbia maturato condizioni tali da giustificare la prosecuzione del soggiorno.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” parte proprio da questa domanda. L’immigrazione non può essere governata soltanto attraverso il controllo degli ingressi né esclusivamente mediante il rimpatrio di chi si trova irregolarmente sul territorio. Tra ingresso e rimpatrio si colloca una fase decisiva, spesso trascurata dal legislatore e dall’Amministrazione: quella della permanenza. È in questa fase che deve essere verificato se lo straniero abbia intrapreso un effettivo percorso di inserimento nella società italiana oppure se la sua presenza sia rimasta estranea al tessuto economico, sociale e culturale del Paese.

    La sentenza del Tribunale di Venezia dimostra che questa valutazione non è una costruzione esclusivamente politica o programmatica. Essa possiede già una base giuridica, almeno nell’ambito della disciplina della protezione complementare applicabile al caso concreto.

    Il ricorrente aveva presentato mediante posta elettronica certificata, il 14 gennaio 2023, una domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il dato temporale è risultato determinante, poiché ha consentito al Tribunale di applicare la disciplina introdotta dal decreto-legge n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 173 del 2020. Il giudice ha riconosciuto che la domanda era stata effettivamente inoltrata in quella data, nonostante nel provvedimento impugnato fosse indicata una successiva data di formalizzazione.

    La disciplina applicabile aveva nuovamente attribuito rilievo al rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, estendendo il divieto di espulsione e respingimento anche alle ipotesi nelle quali l’allontanamento potesse determinare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero. Tale tutela rimaneva subordinata all’assenza di prevalenti esigenze di sicurezza nazionale, ordine pubblico o sicurezza pubblica.

    È necessario, però, distinguere con precisione la protezione complementare dalla protezione internazionale. La protezione internazionale comprende lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria ed è collegata, rispettivamente, al fondato timore di persecuzione e al rischio di subire un danno grave nel Paese di origine. La protezione complementare opera invece al di fuori di queste fattispecie tipiche e trova il proprio fondamento negli obblighi costituzionali e internazionali che impediscono allo Stato di allontanare una persona quando tale allontanamento comporterebbe la violazione di diritti fondamentali.

    La protezione speciale costituisce uno degli strumenti attraverso i quali la protezione complementare è stata attuata nell’ordinamento italiano. Essa non rappresenta una forma attenuata di asilo, né può essere confusa con una regolarizzazione generalizzata. La sua funzione consiste nel verificare se, nel caso individuale, l’allontanamento sia compatibile con gli obblighi di tutela gravanti sullo Stato.

    Nel caso esaminato, il diniego amministrativo era stato fondato sul parere negativo della Commissione territoriale, la quale aveva ritenuto che la documentazione prodotta riguardasse quasi esclusivamente l’attività lavorativa e fosse riferibile a un periodo eccessivamente recente. Da tale valutazione era stata fatta discendere l’assenza di fondati motivi per ritenere che il rimpatrio potesse violare il diritto alla vita privata e familiare tutelato dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    Il Tribunale ha seguito una prospettiva differente. Non ha considerato il lavoro come un dato isolato e neppure come un elemento automaticamente sufficiente per il riconoscimento della protezione. Lo ha valutato come parte di un assetto di vita complessivo, costruito attraverso la continuità dell’occupazione, l’autonomia economica, la contribuzione previdenziale, la sistemazione abitativa e le relazioni sviluppate nel contesto sociale e professionale.

    Questa impostazione è perfettamente coerente con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. L’integrazione non può essere presunta per il solo fatto che una persona sia presente in Italia da un determinato numero di anni. Allo stesso tempo, non può essere negata quando risulti dimostrata da una pluralità di elementi oggettivi e concordanti.

    La permanenza non può essere considerata un diritto acquisito mediante il semplice trascorrere del tempo. Ma il tempo non può neppure essere trattato come se fosse giuridicamente vuoto. Occorre verificare che cosa la persona abbia realizzato durante quel periodo: se abbia lavorato, contribuito, costruito relazioni, acquisito autonomia, rispettato le regole e partecipato alla vita della comunità.

    Il Tribunale ha chiarito, inoltre, che il giudizio avente ad oggetto il diniego della protezione speciale non è un mero giudizio di legittimità dell’atto amministrativo. Il giudice ordinario non è chiamato soltanto a verificare la correttezza formale della decisione della Questura, ma deve accertare direttamente l’esistenza del diritto dello straniero al rilascio del titolo di soggiorno. Per tale ragione, la domanda di annullamento del diniego è stata respinta, mentre è stata esaminata nel merito la domanda di accertamento del diritto alla protezione.

    Questa precisazione processuale assume un’importanza sostanziale. L’accertamento giudiziario non resta necessariamente ancorato alla situazione esistente al momento della presentazione dell’istanza o dell’adozione del provvedimento amministrativo. Il giudice può valutare anche gli elementi sopravvenuti nel corso del procedimento, quando essi dimostrino l’evoluzione della vita privata dello straniero.

    Nel caso concreto, il rapporto di lavoro, inizialmente considerato troppo recente dall’Amministrazione, si era consolidato durante il processo. La durata stessa del giudizio aveva permesso di verificare che non si trattava di un inserimento occasionale, né di una posizione lavorativa precaria costruita soltanto allo scopo di ottenere un titolo di soggiorno. Il rapporto era proseguito, la retribuzione era cresciuta e la documentazione contributiva aveva confermato la continuità dell’attività.

    Il Tribunale ha riconosciuto che l’integrazione è un processo, non una fotografia. Una persona può presentare, al momento dell’istanza, soltanto un embrione di inserimento, destinato tuttavia a svilupparsi e consolidarsi. Al contrario, un’integrazione apparentemente raggiunta può deteriorarsi o rivelarsi meramente formale. Proprio per questo, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non può accontentarsi di una verifica compiuta una sola volta, né può fondarsi esclusivamente sulla condizione esistente al momento dell’ingresso.

    La necessità di una valutazione dinamica emerge anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione richiamata nella sentenza. Il giudizio sulla vita privata e familiare deve essere condotto in modo complessivo e unitario. Gli elementi allegati dall’interessato non possono essere considerati separatamente, secondo un criterio atomistico, ma devono essere valutati nella loro reciproca interazione.

    Il principio è essenziale. Un contratto di lavoro, considerato isolatamente, potrebbe non essere sufficiente. Una sistemazione abitativa messa a disposizione dal datore di lavoro potrebbe apparire dipendente dalla continuità del rapporto professionale. Una retribuzione adeguata potrebbe essere ridotta a un dato esclusivamente economico. La permanenza sul territorio potrebbe essere considerata troppo breve. Tuttavia, quando questi elementi vengono letti congiuntamente, possono dimostrare l’esistenza di una vita privata effettivamente strutturata.

    L’integrazione non coincide con la semplice somma matematica di singoli indicatori. È il risultato qualitativo dell’interazione tra lavoro, abitazione, relazioni, autonomia, durata del soggiorno, conoscenza della società e rispetto delle regole.

    Il Tribunale ha individuato nella disciplina applicabile tre principali parametri di radicamento. Il primo è costituito dai vincoli familiari effettivi esistenti in Italia. Il secondo riguarda l’inserimento sociale ed economico dello straniero. Il terzo è rappresentato dalla durata del soggiorno, considerata anche in relazione al progressivo sradicamento dal contesto di origine.

    Nel caso concreto, l’elemento centrale era rappresentato dall’integrazione lavorativa. Il ricorrente aveva sottoscritto, il 18 agosto 2023, un contratto a tempo indeterminato come operaio nel settore dell’edilizia artigiana. Il datore di lavoro aveva già manifestato nel 2022 la propria disponibilità ad assumerlo stabilmente. Il rapporto risultava ancora in corso nel 2026, come dimostrato dall’estratto contributivo INPS e dalle buste paga prodotte nel procedimento.

    L’ultima retribuzione documentata, relativa al mese di giugno 2026, ammontava a euro 2.216,36. Il Tribunale ha ritenuto che tale reddito fosse adeguato non soltanto a soddisfare i bisogni primari, ma anche a garantire una piena emancipazione dal sistema dell’accoglienza.

    Il riferimento all’emancipazione dall’accoglienza deve essere considerato con particolare attenzione. Il sistema italiano tende spesso a trattare la presenza straniera come una condizione statica. Lo straniero viene classificato come richiedente, beneficiario, irregolare, lavoratore o destinatario di un rimpatrio. Manca una valutazione sufficientemente strutturata della trasformazione della sua posizione nel corso del tempo.

    Una politica migratoria fondata sul paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” dovrebbe invece misurare il passaggio dalla dipendenza all’autonomia. Occorrerebbe verificare se la persona continui a gravare sul sistema di accoglienza, se abbia raggiunto una capacità di sostentamento, se disponga di un’abitazione, se versi regolarmente i contributi, se abbia acquisito competenze linguistiche e professionali e se partecipi effettivamente alla società.

    L’emancipazione dall’accoglienza non può naturalmente rappresentare l’unico criterio di valutazione. La protezione dei diritti fondamentali non dipende dal reddito e la fragilità economica non può trasformarsi automaticamente in una causa di allontanamento. Sarebbe contrario ai principi costituzionali e internazionali ridurre la dignità della persona alla sua capacità produttiva.

    Ciò non significa, tuttavia, che il lavoro e l’autonomia siano irrilevanti. Quando si tratta di accertare il consolidamento della vita privata, la capacità di sostenersi attraverso un’attività lecita rappresenta un indicatore oggettivo e verificabile. Non è una dichiarazione di buona volontà, ma un comportamento osservabile nel tempo.

    La sentenza valorizza il lavoro anche oltre la sua dimensione reddituale. Secondo il Tribunale, l’attività professionale è divenuta un fattore propulsivo del consolidamento dell’assetto di vita del ricorrente, producendo relazioni interpersonali e favorendo la progressiva acquisizione di competenze culturali e linguistiche.

    Questa affermazione è particolarmente significativa. Il lavoro non è soltanto una fonte di reddito. È uno degli spazi principali nei quali una persona entra in relazione con la società, apprende la lingua, conosce le regole, assume responsabilità, sviluppa legami e costruisce la propria identità sociale.

    Affermare questo principio non significa sostenere che chiunque lavori abbia automaticamente diritto a restare. La sentenza non introduce una regolarizzazione per contratto di lavoro. Il riconoscimento della protezione è derivato dalla valutazione complessiva della continuità occupazionale, dell’adeguatezza del reddito, della contribuzione, della stabilità abitativa, dell’autonomia, del radicamento e dell’assenza di ragioni ostative.

    Il ricorrente disponeva, inoltre, di una sistemazione abitativa messa a disposizione dal datore di lavoro. Anche questo elemento è stato letto non isolatamente, ma come manifestazione della volontà di stabilizzarsi nel territorio nel quale svolgeva la propria attività professionale.

    Il Tribunale ha altresì rilevato che l’Amministrazione non aveva allegato precedenti penali o condotte penalmente rilevanti idonee a far emergere prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

    Anche questo aspetto deve essere inserito nella logica di “Integrazione o ReImmigrazione”. L’integrazione non può essere valutata esclusivamente in positivo, considerando soltanto lavoro, reddito o abitazione. Deve comprendere anche la condotta individuale e il rispetto delle regole fondamentali della convivenza.

    Non sarebbe ragionevole considerare pienamente integrata una persona che, pur svolgendo un’attività lavorativa, abbia posto in essere condotte gravi e reiterate incompatibili con la sicurezza collettiva. Allo stesso modo, non sarebbe corretto attribuire automaticamente rilievo ostativo a qualunque precedente, senza una valutazione concreta della gravità, dell’attualità e della pericolosità della condotta.

    Il paradigma richiede una verifica individuale, non automatismi favorevoli o sfavorevoli.

    In questa prospettiva, la protezione complementare può essere considerata uno strumento di governo della permanenza. Non disciplina direttamente il numero degli ingressi, non stabilisce le quote dei lavoratori stranieri e non sostituisce i canali ordinari di immigrazione regolare. Interviene, però, nel momento in cui lo Stato deve decidere se l’allontanamento di una persona sia ancora compatibile con la vita che essa ha concretamente costruito in Italia.

    Il dibattito pubblico continua invece a concentrarsi quasi esclusivamente sull’ingresso e sul rimpatrio. Da una parte vi è chi considera l’apertura dei canali di ingresso e l’ampliamento delle forme di protezione come l’unica risposta possibile. Dall’altra vi è chi riduce la politica migratoria alla chiusura delle frontiere, al trattenimento e all’esecuzione degli allontanamenti.

    Entrambe le prospettive trascurano la fase centrale.

    L’immigrazione non è governata soltanto quando una persona attraversa la frontiera o quando viene accompagnata fuori dal territorio. È governata soprattutto durante gli anni nei quali essa vive nel Paese. È allora che si determina se la presenza migratoria diventerà una risorsa, una componente ordinata della società o una situazione di marginalità permanente.

    La protezione complementare, interpretata secondo criteri rigorosi, può contribuire a differenziare le posizioni individuali. Può impedire che una persona pienamente inserita sia allontanata come se il percorso compiuto non avesse alcun significato. Ma non può trasformarsi in una sanatoria generalizzata fondata sul mero decorso del tempo o sull’esistenza formale di un rapporto lavorativo.

    Questo è il punto nel quale la sentenza si inserisce più direttamente nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.

    La permanenza deve essere guadagnata attraverso un percorso effettivo di partecipazione e deve essere riconosciuta quando tale percorso sia stato concretamente realizzato. Il rimpatrio, o la ReImmigrazione, non deve essere concepito come una misura collettiva rivolta indistintamente a categorie di stranieri, ma come l’esito di una decisione individuale adottata quando manchino i presupposti per la prosecuzione del soggiorno, nel rispetto dei diritti fondamentali, della proporzionalità e delle condizioni concrete della persona.

    La ReImmigrazione non è, in questa prospettiva, il contrario dell’integrazione. È la conseguenza dell’assenza o del grave fallimento di un percorso di integrazione, quando non ricorrano ragioni costituzionali o internazionali che impongano comunque la permanenza.

    Analogamente, l’integrazione non può essere ridotta a un principio retorico utilizzato per giustificare indistintamente ogni presenza. Deve essere verificata, documentata e misurata.

    La decisione del Tribunale di Venezia dimostra che tale misurazione è già possibile. Il giudice ha utilizzato indicatori concreti: la stabilità del lavoro, la durata del rapporto, la retribuzione, la contribuzione previdenziale, l’autonomia dal sistema di accoglienza, la disponibilità abitativa, le relazioni sviluppate, l’assenza di elementi ostativi e il progressivo sradicamento dal Paese di origine.

    Il problema è che questa valutazione viene oggi compiuta soprattutto in sede giudiziaria, dopo che l’Amministrazione ha adottato un diniego e dopo che la persona è stata costretta ad avviare un contenzioso. I tempi del processo finiscono talvolta per trasformarsi nel periodo durante il quale l’integrazione viene costruita e successivamente documentata.

    Un sistema più razionale dovrebbe anticipare tale verifica.

    La valutazione dell’integrazione dovrebbe essere inserita stabilmente nei procedimenti amministrativi relativi al soggiorno. Non dovrebbe essere affidata esclusivamente alla Commissione territoriale, alla Questura o al giudice nel momento patologico del diniego. Dovrebbe esistere un sistema periodico e trasparente di osservazione del percorso individuale.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone proprio il superamento di una politica migratoria fondata su categorie statiche. Una persona non può essere definita per sempre sulla base della condizione posseduta al momento dell’ingresso. Il suo percorso può evolvere positivamente o negativamente.

    La verifica periodica dovrebbe considerare la continuità lavorativa e contributiva, l’autonomia economica, la conoscenza della lingua, la stabilità abitativa, la partecipazione alla vita sociale, l’adempimento degli obblighi fiscali, il rispetto delle regole, la frequenza scolastica dei figli, l’adesione ai percorsi formativi e l’assenza di condotte incompatibili con la convivenza civile.

    Questi elementi non dovrebbero essere applicati in modo meccanico. Non sarebbe accettabile trasformare l’integrazione in un punteggio rigido capace di sacrificare la complessità della persona. Gli indicatori dovrebbero guidare una valutazione amministrativa individuale, motivata e sottoposta al controllo giurisdizionale.

    Il modello non deve produrre discriminazioni né imporre l’assimilazione culturale. Integrazione non significa cancellazione dell’identità originaria. Significa partecipazione effettiva alla società, conoscenza e rispetto delle sue regole fondamentali, capacità di relazionarsi con le istituzioni e costruzione di una vita non separata dal contesto territoriale.

    La sentenza veneziana non può comunque essere generalizzata senza considerare il regime temporale applicabile. Il Tribunale ha deciso sulla base della formulazione dell’articolo 19, comma 1.1, conseguente al decreto-legge n. 130 del 2020, applicabile perché la domanda era stata presentata il 14 gennaio 2023.

    Le successive modifiche legislative hanno inciso sulla disciplina della protezione speciale e sulla rilevanza espressamente attribuita alla vita privata e familiare. La decisione conserva quindi una particolare importanza per le istanze soggette alla disciplina anteriore e per le controversie nelle quali assume rilievo il momento effettivo di presentazione della domanda.

    La sua portata sistematica, tuttavia, supera il problema intertemporale. Il metodo utilizzato dal giudice — individuale, concreto, dinamico, complessivo e non atomistico — può rappresentare un criterio generale per la costruzione di una politica migratoria equilibrata.

    Il ricorrente non ha ottenuto la protezione speciale perché aveva semplicemente sottoscritto un contratto. L’ha ottenuta perché il lavoro era divenuto la struttura di una vita stabile. Aveva prodotto autonomia economica, contribuzione, relazioni, competenze e stabilità abitativa. Il Tribunale ha ritenuto che tali elementi dimostrassero un inserimento sociale effettivo, incompatibile, secondo la disciplina applicabile, con il respingimento o l’espulsione.

    La sentenza consente quindi di formulare un principio che dovrebbe orientare il futuro del diritto dell’immigrazione: non basta entrare per acquisire il diritto di restare, ma non si può neppure disporre l’allontanamento ignorando ciò che la persona ha concretamente costruito nel Paese.

    Lo Stato deve governare sia gli ingressi sia la permanenza. Deve stabilire chi può accedere al territorio, ma deve anche verificare chi si integra, chi contribuisce alla comunità, chi rispetta le regole e chi ha costruito una vita privata meritevole di tutela. Deve, nello stesso tempo, poter adottare decisioni di allontanamento individuali, effettive e proporzionate nei confronti di chi non possiede un titolo per restare e non ha realizzato un percorso di integrazione giuridicamente rilevante.

    La protezione complementare può costituire una componente di questo sistema, purché non venga trasformata né in una sanatoria permanente né in una tutela residuale svuotata di significato. Essa deve operare come strumento di valutazione concreta della persona e come limite alla pretesa dello Stato di rimpatriare senza considerare la realtà sociale che si è consolidata.

    “Integrazione o ReImmigrazione” non propone pertanto una scelta ideologica tra apertura e chiusura. Propone un criterio di responsabilità.

    Chi entra deve essere posto nelle condizioni di integrarsi, ma deve anche assumere l’integrazione come un dovere. Chi dimostra nel tempo di avere costruito una vita autonoma, rispettosa delle regole e inserita nel tessuto sociale deve poter vedere tale percorso riconosciuto. Chi non intraprende questo cammino, e non è protetto da obblighi costituzionali o internazionali, non può considerare la permanenza come irreversibile.

    La vera alternativa non è tra accoglienza e rimpatrio. È tra una politica migratoria che rinuncia a distinguere le persone e una politica capace di valutare i risultati.

    La sentenza del Tribunale di Venezia mostra che il diritto dispone già di strumenti per compiere questa distinzione. Occorre trasformare tali strumenti da rimedi occasionali, attivati dopo un diniego, in componenti ordinarie di un sistema organico di governo dell’immigrazione.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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  • Dai respingimenti alla remigrazione: venticinque anni senza una politica migratoria compiuta

    Da oltre vent’anni il centrodestra italiano prova a dare una risposta al problema dell’immigrazione irregolare. Lo ha fatto con strumenti diversi, in stagioni politiche differenti e con formule comunicative che hanno segnato il dibattito pubblico: Bossi-Fini, respingimenti, porti chiusi, blocco navale e oggi remigrazione.

    Non sarebbe corretto ridurre questa storia a una successione di slogan. Le norme sono cambiate, le politiche restrittive sono state realmente adottate e in alcuni casi hanno inciso in modo significativo sul sistema. Il punto, però, resta un altro: nessuna di queste fasi ha prodotto una politica migratoria compiuta, capace di seguire il fenomeno dall’ingresso fino all’integrazione o al ritorno.

    Ed è proprio questo il nodo che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” prova ad affrontare.

    La stagione dei respingimenti partiva da una logica semplice: intervenire prima che l’ingresso si consolidasse. Era una risposta fondata sul controllo della frontiera e sulla riduzione degli arrivi. Ma una politica migratoria non può esaurirsi nella frontiera, perché il problema inizia anche dopo l’ingresso. Una volta che la persona è sul territorio, lo Stato deve identificarla, valutare il titolo di soggiorno, verificare se esistano condizioni per la permanenza e accompagnare, quando possibile, un percorso di integrazione.

    Con i “porti chiusi” la logica si è spostata sul controllo degli sbarchi e sull’attività delle navi ONG. Anche questa era una risposta parziale: interveniva su uno dei canali di accesso, ma non costruiva una struttura permanente per governare ciò che accadeva dopo.

    Il blocco navale ha cercato poi di spostare ancora più a monte il punto di intervento, puntando sulla prevenzione delle partenze. Ma anche in questo caso la realtà ha dimostrato che la gestione dei flussi richiede cooperazione con Paesi terzi, strumenti diplomatici, capacità amministrativa e un sistema interno capace di assorbire o respingere in modo ordinato le diverse posizioni individuali.

    Oggi la parola remigrazione riporta l’attenzione sull’altra estremità del percorso: non soltanto chi entra, ma chi deve uscire.

    È un passaggio importante, perché riconosce un problema reale: uno Stato che non riesce a rendere effettivi i propri provvedimenti di allontanamento perde credibilità e capacità di governo.

    Ma anche la remigrazione, se resta una formula generale, rischia di incontrare gli stessi limiti delle stagioni precedenti.

    Il problema non è soltanto decidere che una persona deve lasciare il territorio. Il problema è costruire il sistema che renda quella decisione concretamente eseguibile.

    Qui entra in gioco il primo pilastro del paradigma, quello della permanenza condizionata come fondamento giuridico.

    Una politica migratoria compiuta deve chiarire che il soggiorno non è un dato statico. La permanenza deve dipendere da condizioni definite dalla legge e verificabili nel tempo.

    Questo non significa precarizzare la posizione dello straniero. Significa rendere coerente il rapporto tra ingresso, soggiorno e integrazione.

    Il secondo pilastro è quello dei tre indicatori dell’integrazione: lavoro, lingua e rispetto delle regole.

    Per anni si è parlato di integrazione come di un obiettivo politico generale. Ma un sistema serio deve essere in grado di verificarne l’effettività.

    Il lavoro misura il grado di autonomia e partecipazione economica. La conoscenza della lingua italiana rende possibile una relazione reale con la società e con le istituzioni. Il rispetto delle regole rappresenta il presupposto minimo della convivenza.

    Se questi elementi si consolidano, la permanenza dovrebbe diventare più stabile.

    Se invece il percorso si interrompe o vengono meno i presupposti giuridici del soggiorno, allora entra in gioco il settimo pilastro del paradigma: la ReImmigrazione come esito fisiologico del sistema.

    È questo, forse, il punto di maggiore differenza rispetto alla remigrazione intesa come slogan politico.

    La ReImmigrazione non deve essere una misura eccezionale, una campagna straordinaria o un’operazione di massa. Deve essere l’esito ordinario di un procedimento individuale, fondato su condizioni chiare, preceduto da una verifica e sottoposto alle garanzie del diritto.

    In questo modo il ritorno smette di essere una promessa politica e diventa una funzione amministrativa.

    Perché questo avvenga, però, serve anche una macchina organizzativa adeguata.

    Il nono pilastro prevede una Polizia dell’Immigrazione specializzata, capace di distinguere tra funzioni amministrative e funzioni esecutive, con personale formato, procedure digitali, banche dati integrate e responsabilità definite.

    E il decimo pilastro propone una regia politica unitaria, attraverso un Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione, che segua l’intero ciclo: ingresso, soggiorno, verifica dell’integrazione, decisione sulla permanenza ed eventuale ritorno.

    Questa è la parte che per venticinque anni è mancata.

    Le politiche della destra italiana hanno spesso individuato correttamente singoli problemi: il rapporto tra immigrazione e lavoro, il controllo delle frontiere, le partenze, gli sbarchi, l’effettività dei rimpatri.

    Ma hanno affrontato questi problemi come segmenti separati.

    Il risultato è stato un sistema nel quale ogni nuova stagione politica ha provato a correggere la precedente introducendo uno strumento diverso, senza però costruire una struttura permanente capace di tenere insieme tutti i passaggi.

    La Bossi-Fini ha affrontato l’ingresso e il lavoro. I respingimenti hanno affrontato la frontiera. I porti chiusi hanno affrontato gli sbarchi. Il blocco navale ha affrontato le partenze. La remigrazione affronta oggi il ritorno.

    Manca ancora la politica migratoria compiuta.

    E una politica migratoria compiuta non può essere costruita soltanto contro l’irregolarità.

    Deve essere in grado di distinguere.

    Deve sapere chi può restare, chi si sta integrando, chi ha bisogno di sostegno, chi non possiede più i presupposti per la permanenza e chi deve essere accompagnato verso il ritorno.

    Questo è il senso della formula “Integrazione o ReImmigrazione”.

    Non scegliere a priori tra accoglienza e allontanamento.

    Costruire un sistema capace di condurre ogni posizione individuale verso un esito giuridico chiaro.

    Dopo venticinque anni, il patrimonio di esperienza accumulato dalla destra italiana può essere utilizzato in modo più maturo.

    Non per rinnegare Bossi-Fini, respingimenti, porti chiusi o blocco navale.

    Ma per comprendere che nessuno di questi strumenti, da solo, poteva risolvere il problema.

    La remigrazione può diventare il punto di partenza di una fase nuova, ma soltanto se si trasforma da parola d’ordine in architettura amministrativa.

    La lezione degli ultimi venticinque anni, in fondo, è semplice: non serve un’altra misura straordinaria. Serve finalmente un sistema ordinario che funzioni.

    Ed è precisamente questo lo spazio nel quale il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” può offrire un contributo tecnico e politico al dibattito.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

    Giappone, più controlli ma anche più integrazione: la “coesistenza ordinata” si avvicina al paradigma

    Il Giappone sta cambiando il proprio approccio all’immigrazione mentre cresce il numero degli stranieri residenti. Il Governo Takaichi ha scelto una formula significativa per descrivere la direzione intrapresa: costruire una “società di coesistenza ordinata con gli stranieri”, rafforzando contemporaneamente gli strumenti di integrazione e quelli di controllo. È proprio questa contemporaneità a rendere interessante l’esperienza…

    Sea-Watch 5 fermata 45 giorni: il Mediterraneo resta senza una vera catena di comando europea

    Il fermo amministrativo di 45 giorni e la multa di 7.500 euro disposti nei confronti della Sea-Watch 5 riaprono una questione che va oltre il singolo provvedimento. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sostiene che la nave, battente bandiera tedesca, abbia violato gli obblighi previsti durante le operazioni di soccorso e ribadisce che la gestione in…

    Danimarca, stretta sui permessi agli ucraini: la protezione non sarà più automatica da 14 regioni

    La Danimarca prepara una nuova stretta sul regime speciale introdotto dopo l’aggressione russa all’Ucraina. Il 22 agosto il governo ha annunciato l’intenzione di escludere dall’accesso automatico al permesso previsto dalla legge speciale i cittadini provenienti da 14 regioni ucraine considerate meno direttamente colpite dalle operazioni di guerra. Secondo il ministro dell’Immigrazione e dell’Integrazione Morten Bødskov,…

  • Casa, immigrazione e modello Lepore: il Comune denuncia le discriminazioni, ma ignora l’aumento della domanda

    A Bologna trovare una casa in affitto è diventato difficile anche per chi lavora, possiede un reddito regolare e sarebbe perfettamente in grado di pagare il canone. Famiglie, studenti, giovani lavoratori, persone sole e nuclei stranieri competono per un patrimonio abitativo insufficiente, in una città nella quale la domanda cresce più rapidamente dell’offerta accessibile.

    L’amministrazione del sindaco Matteo Lepore riconosce da tempo l’esistenza di una grave crisi abitativa. Il Comune ha promosso fondi, garanzie, canoni concordati, recupero degli alloggi pubblici, interventi di mediazione e nuovi strumenti come la Fondazione Abitare Bologna. Ha inoltre previsto misure specifiche per contrastare le discriminazioni nel mercato delle locazioni e accompagnare nell’accesso alla casa le persone maggiormente esposte al rifiuto dei proprietari.

    La discriminazione abitativa esiste e non deve essere minimizzata. Rifiutare un inquilino soltanto perché straniero, a parità di reddito, garanzie e affidabilità, è ingiusto e può assumere rilevanza giuridica. Il Comune fa quindi bene a predisporre strumenti di tutela, segnalazione e mediazione.

    Il problema è un altro: nel discorso pubblico dell’amministrazione la difficoltà degli stranieri nell’accesso all’alloggio viene spesso letta prevalentemente attraverso la categoria della discriminazione, mentre rimane sullo sfondo l’effetto prodotto dall’aumento complessivo della domanda abitativa.

    A Bologna l’offerta è insufficiente per tutti. In una precedente istruttoria pubblica comunale era già stato stimato un eccesso di domanda compreso tra 6.000 e 8.000 abitazioni. La stessa analisi evidenziava la concorrenza tra esigenze differenti: famiglie, lavoratori, studenti e turisti cercano immobili all’interno dello stesso mercato ristretto.

    In questo contesto, l’immigrazione non può essere considerata irrilevante.

    Al 31 dicembre 2024 Bologna contava 392.791 residenti, 212.368 famiglie anagrafiche e 61.601 cittadini stranieri, pari al 15,7% della popolazione. Le persone che gravitano quotidianamente sul territorio, escludendo turisti e presenze legate a cure o affari, erano stimate in circa 503.700.

    La crescita demografica è proseguita. Nel luglio 2026 il Comune ha comunicato che la città aveva superato i 395.000 abitanti, con oltre 62.500 cittadini stranieri, appartenenti a 155 nazionalità e pari a circa il 16% della popolazione residente. Il saldo migratorio risultava determinante per l’aumento complessivo degli abitanti.

    Questi dati non autorizzano a trasformare gli immigrati nel capro espiatorio dell’emergenza abitativa. La crisi dipende anche dalla scarsità di alloggi pubblici, dagli affitti brevi, dalla presenza universitaria, dalla mobilità lavorativa, dagli immobili inutilizzati e dalla ridotta disponibilità dei proprietari a stipulare contratti di lunga durata.

    Ma sarebbe altrettanto ideologico negare che l’aumento della popolazione produca un aumento della domanda di case.

    Ogni nuova famiglia residente ha bisogno di un’abitazione. Ogni lavoratore che si trasferisce a Bologna cerca una stanza o un appartamento. Ogni persona che esce dal sistema di accoglienza entra nel mercato ordinario delle locazioni oppure, se non riesce a sostenere i prezzi, nei circuiti comunali dell’emergenza abitativa.

    Nel 2025 il sistema SAI metropolitano ha accolto 1.797 persone nei progetti ordinari. Di queste, 1.165 erano inserite con tutta la famiglia o con una parte di essa. A queste si aggiungevano 139 persone con disagio sanitario o mentale e 515 minori stranieri non accompagnati. Si tratta di persone che, una volta terminata l’accoglienza, devono trovare una collocazione autonoma o continuare a essere accompagnate dai servizi.

    Il vero punto debole del modello Lepore si manifesta proprio nel passaggio tra accoglienza e autonomia.

    Finché una persona si trova nel sistema SAI, la struttura pubblica o convenzionata garantisce un alloggio. Quando il progetto termina, quella stessa persona deve confrontarsi con canoni elevati, depositi cauzionali, richieste di garanzie, contratti di lavoro precari e proprietari che selezionano tra decine di aspiranti inquilini.

    In alcuni casi può subire una discriminazione. In altri, molto più semplicemente, non possiede un reddito sufficiente per competere sul mercato bolognese.

    Il reddito mediano dei cittadini stranieri residenti in città è poco superiore a 12.300 euro annui. La differenza di genere è significativa: circa 15.874 euro per gli uomini e 9.868 euro per le donne. Il tasso di occupazione complessivo è pari al 58,8%, ma scende al 50,1% tra le donne straniere.

    Con redditi di questa entità, l’accesso al mercato privato diventa estremamente difficile. Nel secondo trimestre del 2025 il canone medio richiesto a Bologna era indicato in circa 17 euro al metro quadrato. Una diversa rilevazione stimava per una locazione ordinaria un canone mensile medio di circa 1.086 euro. Nel giugno 2026 il valore richiesto risultava ancora intorno a 16,5 euro al metro quadrato.

    Un appartamento di sessanta metri quadrati può quindi richiedere, in termini indicativi, circa mille euro al mese, prima ancora delle spese condominiali e delle utenze.

    Di fronte a questa sproporzione, il Comune tende a intervenire sulle conseguenze: mediazione con i proprietari, garanzie pubbliche, contributi, accoglienza temporanea, servizi sociali e contrasto alle discriminazioni.

    Molto meno sviluppata è la riflessione sul rapporto tra capacità abitativa e crescita della popolazione.

    Una città non può programmare le politiche migratorie, l’accoglienza e l’attrazione di nuova popolazione senza domandarsi quanti alloggi siano effettivamente disponibili e a quali prezzi. La casa non può essere trattata come una variabile successiva, da affrontare soltanto quando il progetto d’inclusione è già stato avviato.

    L’integrazione abitativa deve essere verificata prima, durante e dopo l’accoglienza.

    Quante persone escono annualmente dal SAI bolognese? Quante trovano un contratto di locazione autonomo? Quante vengono ospitate da parenti o conoscenti in condizioni di sovraffollamento? Quante entrano nelle graduatorie pubbliche? Quante tornano ai servizi sociali dopo sei o dodici mesi? Quante riescono a sostenere il canone senza contributi pubblici?

    Senza queste informazioni non è possibile sapere se il sistema produca autonomia oppure trasferisca progressivamente la domanda dall’accoglienza al welfare abitativo.

    Il rischio è che si generi un circuito continuo. Il Comune finanzia l’accoglienza, accompagna l’uscita, garantisce il proprietario, sostiene il canone e, quando l’autonomia non viene raggiunta, interviene nuovamente attraverso i servizi sociali.

    Questo può essere necessario nei casi di reale vulnerabilità. Non può però diventare la normalità di una politica migratoria che non confronta il numero delle persone accolte con la capacità materiale del territorio.

    Esiste inoltre una questione di equità.

    Quando l’offerta è scarsa, ogni nuova misura riservata a una specifica categoria produce inevitabilmente una competizione con altre fragilità. Il lavoratore italiano con un reddito basso, la madre separata, il pensionato, il giovane precario e la famiglia straniera regolarmente residente possono trovarsi nella stessa impossibilità di pagare l’affitto.

    La politica abitativa dovrebbe quindi basarsi principalmente sul bisogno economico, sulla composizione familiare e sulla vulnerabilità effettiva, non sull’appartenenza a una categoria identitaria.

    La provenienza straniera può esporre a ostacoli ulteriori, e questi devono essere contrastati. Ma non può diventare la spiegazione universale dell’esclusione abitativa.

    Se per un appartamento si presentano cinquanta aspiranti inquilini, il proprietario dispone di un potere di selezione enorme. Può certamente esercitarlo in modo discriminatorio, ma può anche preferire il reddito più elevato, il contratto più stabile o le maggiori garanzie patrimoniali. In un mercato squilibrato, la fragilità reddituale pesa almeno quanto l’origine.

    Per questo la risposta non può limitarsi all’educazione dei proprietari o alla mediazione sociale. Occorre aumentare realmente l’offerta, recuperare gli immobili pubblici inutilizzati, favorire i contratti di lunga durata, limitare la sottrazione di abitazioni al mercato residenziale e rendere trasparenti gli esiti dei programmi finanziati.

    Soprattutto, bisogna riconoscere che la domanda non è una grandezza immutabile.

    Il modello Lepore ragiona spesso come se il bisogno abitativo fosse prodotto soltanto dall’avarizia del mercato, dalle discriminazioni e dalla rendita. Ma il bisogno cresce anche perché cresce il numero delle persone che chiedono di vivere a Bologna.

    Affermarlo non significa chiudere la città. Significa governarla.

    Il paradigma di Integrazione o ReImmigrazione propone che la sostenibilità abitativa diventi uno degli indicatori fondamentali delle politiche migratorie locali. Non basta avere un lavoro occasionale o uscire formalmente da un progetto. L’integrazione richiede la capacità di abitare stabilmente senza dipendere indefinitamente dall’assistenza pubblica.

    Chi subisce una discriminazione deve essere tutelato. Chi dispone di reddito e garanzie deve poter accedere alla casa senza essere escluso per la propria origine. Chi si trova in una vulnerabilità temporanea deve essere accompagnato.

    Ma il Comune deve anche dire con chiarezza quante persone Bologna può accogliere, quanti alloggi può offrire e quale sarà l’effetto delle proprie politiche sulla concorrenza abitativa.

    La casa è una risorsa limitata.

    Continuare ad ampliare la domanda senza misurare l’offerta non è solidarietà.

    È cattiva programmazione.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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  • Francia, fino a 15.000 euro per poter lavorare: quando l’immigrazione economica diventa un mercato

    L’immigrazione economica viene generalmente presentata come la componente più razionale e governabile dei flussi migratori: lo Stato individua un bisogno di manodopera, autorizza l’ingresso di lavoratori stranieri, questi ultimi trovano un’occupazione e progressivamente entrano nel tessuto economico e sociale del Paese ospitante.

    Ma tra il modello teorico e ciò che concretamente accade può aprirsi uno spazio nel quale il diritto di lavorare rischia di trasformarsi in una merce.

    Un caso emerso in Francia mostra con particolare chiarezza questo rischio.

    L’11 agosto 2026 ObservAlgérie ha riferito di un procedimento che riguarda almeno otto lavoratori marocchini, i quali avrebbero versato somme fino a 15.000 euro per ottenere contratti di lavoro e titoli di soggiorno in Francia. Due fratelli franco-marocchini sono perseguiti nell’ambito della vicenda e dovrebbero comparire il 27 agosto davanti al Tribunale giudiziario di Tarbes. Secondo quanto riportato dalla testata, il meccanismo contestato si sarebbe fondato sulla promessa di un lavoro e della conseguente regolarizzazione amministrativa.

    Occorre naturalmente mantenere ferma la presunzione di innocenza degli imputati e distinguere i fatti contestati dall’accertamento definitivo delle responsabilità. Ma il fenomeno descritto dalla vicenda francese merita comunque una riflessione che va ben oltre il singolo processo.

    Se un cittadino straniero è disposto a pagare migliaia di euro per ottenere un contratto di lavoro che gli consenta di entrare o rimanere legalmente in Europa, significa che attorno all’immigrazione economica può svilupparsi un vero e proprio mercato dell’accesso alla legalità.

    Ed è forse questo uno degli aspetti meno discussi delle politiche migratorie europee.

    Si parla molto di trafficanti che organizzano attraversamenti clandestini, di sbarchi e di immigrazione irregolare. Si parla assai meno dei circuiti economici che possono formarsi intorno alla ricerca di un contratto di lavoro, di un’autorizzazione amministrativa o di un titolo di soggiorno.

    Eppure la vulnerabilità può essere altrettanto grave.

    Un lavoratore che abbia contratto un debito di 10.000 o 15.000 euro per raggiungere l’Europa non si presenta sul mercato del lavoro nelle stesse condizioni di chi può liberamente scegliere un datore di lavoro. Ha bisogno di recuperare rapidamente il denaro investito, teme di perdere l’occupazione dalla quale dipende il proprio soggiorno e può diventare più facilmente disponibile ad accettare salari inferiori, orari irregolari, condizioni abitative degradate o rapporti di lavoro che un lavoratore pienamente libero rifiuterebbe.

    Il contratto di lavoro, nato per garantire diritti, rischia così di diventare lo strumento attraverso il quale si costruisce la dipendenza.

    La Francia dispone naturalmente di procedure formali per l’immigrazione professionale. Il Ministero dell’Interno francese ricorda che, a seconda del titolo posseduto e della situazione lavorativa, l’impiego di un cittadino straniero può richiedere una specifica autorizzazione di lavoro. Esiste inoltre una lista dei cosiddetti métiers en tension, cioè delle professioni e delle aree geografiche caratterizzate da difficoltà di reclutamento, aggiornata con decreto del 21 maggio 2025.

    Il dato è particolarmente significativo.

    Da una parte esistono settori nei quali l’economia francese non trova un numero sufficiente di lavoratori. Dall’altra esistono cittadini stranieri disposti a sostenere costi enormi pur di ottenere la possibilità di lavorare legalmente in Francia.

    Quando domanda e offerta non riescono a incontrarsi attraverso canali istituzionali sufficientemente semplici, trasparenti e controllati, quello spazio viene inevitabilmente occupato dagli intermediari.

    Non tutti gli intermediari sono illeciti e non ogni procedura di reclutamento internazionale nasconde uno sfruttamento. Sarebbe una generalizzazione ingiustificata. Ma più complesso, lento e opaco diventa il percorso che collega il lavoratore straniero all’impresa che ne ha bisogno, maggiore è il valore economico assunto da chi promette di abbreviare quel percorso.

    È esattamente in quel momento che il diritto di immigrare per lavoro può acquisire un prezzo.

    Il fenomeno dovrebbe far riflettere anche l’Italia.

    Il nostro dibattito continua troppo spesso a oscillare fra due posizioni: aumentare gli ingressi perché le imprese hanno bisogno di lavoratori oppure ridurre l’immigrazione perché il Paese non sarebbe in grado di assorbirla.

    La questione reale è più complessa.

    Un Paese può avere contemporaneamente bisogno di immigrazione economica e bisogno di controllare molto più rigorosamente come quella immigrazione viene selezionata, reclutata e accompagnata dopo l’ingresso.

    È precisamente uno dei terreni sui quali può essere applicato il paradigma Integrazione o ReImmigrazione.

    La prima fase deve essere la selezione.

    Se esistono settori produttivi nei quali manca manodopera, lo Stato deve essere capace di individuare quel bisogno e creare canali di ingresso realmente accessibili ai lavoratori che possono soddisfarlo. Più il sistema è trasparente, più diminuisce lo spazio economico per chi vende contratti, appuntamenti, autorizzazioni o promesse di regolarizzazione.

    La seconda fase deve essere il controllo.

    Non può essere sufficiente verificare l’esistenza formale di un contratto. Bisogna verificare che quell’impiego esista realmente, che le condizioni economiche siano quelle dichiarate, che il lavoratore non abbia dovuto acquistare il proprio posto di lavoro e che il datore non utilizzi la dipendenza amministrativa dello straniero per limitarne la libertà.

    La terza fase deve essere l’integrazione.

    Il lavoro rappresenta probabilmente il principale strumento di integrazione di un cittadino straniero. Produce reddito, autonomia, contribuzione fiscale e previdenziale, relazioni sociali e conoscenza della lingua e del territorio. La stessa amministrazione francese collega il percorso di integrazione repubblicana all’inserimento professionale, prevedendo l’orientamento dello straniero verso France Travail e un accompagnamento finalizzato all’occupazione.

    Ma proprio per questo un lavoro costruito sulla subordinazione economica illegittima non può essere considerato vera integrazione.

    C’è poi un quarto passaggio: la verifica nel tempo.

    Dal 1° gennaio 2026 la Francia richiede, per la prima domanda di carta di soggiorno pluriennale e per la carta di residente, il superamento di un esame civico. È un segnale significativo: la stessa legislazione francese sta progressivamente collegando la stabilizzazione del soggiorno alla verifica di alcuni elementi del processo di integrazione.

    Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione porta questa logica più avanti.

    Non si tratta di trasformare ogni difficoltà lavorativa in una ragione di allontanamento, né di giudicare l’integrazione soltanto attraverso il reddito. Significa costruire una politica nella quale ingresso, lavoro, autonomia, conoscenza linguistica e partecipazione sociale siano parti di un unico percorso.

    Chi entra per lavorare deve poter lavorare davvero.

    Chi lavora deve essere protetto dallo sfruttamento.

    Chi costruisce nel tempo una vita autonoma e integrata deve poter consolidare la propria posizione.

    E quando invece non esistano più i presupposti giuridici per la permanenza, il ritorno deve essere una componente effettiva e non soltanto teorica della politica migratoria.

    Il caso dei lavoratori marocchini in Francia ci ricorda quindi qualcosa di essenziale.

    Il problema dell’immigrazione economica non consiste soltanto nel decidere quanti stranieri fare entrare.

    Bisogna decidere come farli entrare, per quali lavori, attraverso quali intermediari e con quali controlli dopo l’arrivo.

    Perché quando un posto di lavoro in Europa arriva a valere 15.000 euro sul mercato informale, significa che qualcuno sta trasformando il bisogno di emigrare di una persona e il bisogno di manodopera di un’impresa in una rendita.

    E uno Stato che vuole davvero governare l’immigrazione non può lasciare quello spazio al mercato clandestino.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

    Spagna, 2.500 minori identificati a Ceuta: Rabat chiede il ritorno, ma serve una valutazione individuale

    Il Ministero dell’Interno spagnolo ha comunicato che, dopo la massiccia entrata a Ceuta di fine luglio, sono stati finora identificati 2.500 minori. Nelle stesse ore il ministro della Giustizia marocchino Abdellatif Ouahbi ha chiesto alla Spagna un accordo per il ritorno dei migranti sopravvissuti e ha collegato anche la presa in carico dei corpi delle…

    Irlanda, verso una cittadinanza più selettiva: lingua, autonomia e fino a otto anni di residenza

    L’Irlanda sta valutando un ulteriore irrigidimento delle regole per l’accesso alla cittadinanza. Secondo quanto riportato oggi dalla stampa irlandese, tra le ipotesi allo studio figurano la conoscenza della lingua inglese, una verifica più rigorosa della buona condotta, l’autosufficienza economica e un periodo di residenza che potrebbe arrivare fino a otto anni, rispetto ai cinque generalmente…

  • Il Rapporto annuale sull’integrazione di Malalbergo: dati pubblici, risultati e responsabilità

    Un progetto serio sull’integrazione non può concludersi con una dichiarazione di intenti. Deve produrre dati, rendere visibili i risultati e consentire alla comunità di verificare ciò che ha funzionato e ciò che, invece, non ha prodotto gli effetti attesi.

    Per questa ragione, il percorso avviato a Malalbergo dovrebbe concludersi ogni anno con la pubblicazione di un Rapporto annuale sull’integrazione, breve, comprensibile e accessibile a tutti.

    Il Rapporto non dovrebbe essere un documento tecnico destinato soltanto agli addetti ai lavori. Dovrebbe essere uno strumento pubblico di trasparenza, capace di restituire alla comunità una fotografia concreta dell’evoluzione del territorio.

    Il primo dato da osservare sarebbe l’andamento demografico: numero dei residenti stranieri, composizione per fasce di età, presenza dei minori, incidenza delle seconde generazioni e variazioni rispetto agli anni precedenti.

    A questi elementi dovrebbero affiancarsi i dati scolastici aggregati: frequenza, ritardi formativi, abbandono, prosecuzione degli studi, partecipazione delle famiglie e risultati dei percorsi di sostegno linguistico.

    Il Rapporto dovrebbe inoltre indicare quante persone abbiano partecipato ai corsi di italiano, con quale continuità e con quali risultati. Non basterebbe elencare il numero delle iniziative organizzate. Occorrerebbe comprendere se tali iniziative abbiano realmente migliorato l’autonomia linguistica dei partecipanti.

    Un altro capitolo dovrebbe riguardare il lavoro: inserimenti occupazionali, continuità dei rapporti, partecipazione alla formazione professionale, accesso all’apprendistato e collaborazione con le imprese del territorio.

    Dovrebbero poi essere osservati l’accesso allo sport, la partecipazione alle associazioni, il volontariato e il coinvolgimento nelle iniziative civiche. Sono tutti ambiti nei quali l’integrazione assume una forma concreta e misurabile.

    Il Rapporto dovrebbe però dedicare spazio anche alle fragilità: dispersione scolastica, isolamento familiare, precarietà abitativa, difficoltà linguistiche, disoccupazione e ostacoli nell’accesso ai servizi.

    Questa parte è essenziale. Un documento pubblico sull’integrazione non deve nascondere i problemi per offrire un’immagine rassicurante del territorio. Deve indicarli con chiarezza, perché solo ciò che viene riconosciuto può essere affrontato.

    Il Rapporto dovrebbe quindi descrivere le attività realizzate durante l’anno, i risultati raggiunti e gli obiettivi per il periodo successivo. Ogni azione dovrebbe essere collegata, per quanto possibile, a un indicatore verificabile.

    Se, ad esempio, viene attivato un corso di lingua, bisogna sapere quante persone lo abbiano frequentato e quante lo abbiano completato. Se viene introdotta una dote sportiva, occorre verificare quanti minori ne abbiano beneficiato e se la partecipazione sia proseguita nel tempo. Se viene avviato un progetto contro la dispersione scolastica, devono essere valutati gli effetti sulle assenze e sulla prosecuzione degli studi.

    Il Rapporto non dovrebbe dunque essere celebrativo. Dovrebbe dire apertamente cosa funziona, cosa non funziona e quali interventi debbano essere modificati.

    È questo il passaggio più coerente con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. L’integrazione deve essere verificabile non soltanto quando si osservano i percorsi delle persone, ma anche quando si valutano le politiche pubbliche.

    Non è sufficiente chiedere allo straniero di conoscere la lingua, lavorare e rispettare le regole. Anche le amministrazioni devono dimostrare di avere offerto strumenti accessibili, di avere utilizzato correttamente le risorse e di avere prodotto risultati concreti.

    La responsabilità deve quindi essere reciproca. Le persone devono rispondere del proprio percorso di integrazione; le istituzioni devono rispondere della qualità e dell’efficacia delle politiche adottate.

    A Malalbergo, il Rapporto annuale potrebbe rappresentare il momento conclusivo e insieme il punto di partenza di ogni nuova programmazione. Un documento breve, fondato su dati aggregati, discusso pubblicamente e aggiornato ogni anno.

    In questo modo il progetto non resterebbe affidato alle intenzioni o alla durata di una singola amministrazione. Diventerebbe un metodo stabile di conoscenza e responsabilità.

    L’integrazione non può essere dichiarata per principio. Deve essere dimostrata nei risultati. E i risultati devono poter essere valutati da tutta la comunità.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Stati Uniti, un giudice ferma il blocco dei visti per 75 Paesi: il controllo non può sostituire la valutazione individuale

    Un giudice federale di New York ha annullato la politica con cui il Dipartimento di Stato statunitense aveva sospeso il rilascio dei visti di immigrazione ai cittadini di 75 Paesi. La decisione, pronunciata il 21 agosto 2026 dalla giudice Jeannette A. Vargas del Southern District of New York e resa pubblica nelle ultime ore, ha…

    Australia, il tetto all’immigrazione incontra il mercato del lavoro: il caso One Nation

    Il dibattito australiano sull’immigrazione ha offerto oggi un caso particolarmente significativo. David Farley, deputato di One Nation eletto in un’area rurale del Nuovo Galles del Sud, ha sostenuto che l’obiettivo del partito di ridurre la net overseas migration a 130.000 persone dovrebbe essere letto tenendo conto del fabbisogno di lavoratori qualificati, backpacker e lavoratori del…

    ICE made about 51,000 arrests in one month. Immigration enforcement should be measured by outcomes, not arrests

    The United States is rapidly expanding the scale of interior immigration enforcement. In July 2026, U.S. Immigration and Customs Enforcement arrested approximately 51,000 immigrants, according to figures the Department of Homeland Security provided to Stateline. That was up from roughly 43,000 arrests in June and represented the highest monthly total of President Donald Trump’s second…

  • Cardinale Baggio, la felicità è un diritto. Ma la permanenza deve essere meritata attraverso l’integrazione

    Il cardinale Fabio Baggio, intervenendo sul tema della remigrazione, ha ricordato che ogni persona cerca una vita migliore e porta con sé un’aspirazione alla felicità. È un richiamo moralmente fondato: la dignità non dipende dalla cittadinanza, dal passaporto o dal luogo di nascita.

    Ma la ricerca della felicità non può trasformarsi automaticamente nel diritto di entrare, soggiornare e stabilizzarsi nello Stato liberamente scelto.

    Ogni persona ha diritto alla dignità. Nessuno, invece, può pretendere che la propria aspirazione individuale produca un obbligo permanente di accoglienza a carico di un determinato Paese.

    Lo Stato deve proteggere chi non può essere rimpatriato senza essere esposto a persecuzioni, torture o trattamenti inumani. Al di fuori di queste garanzie inderogabili, tuttavia, l’ingresso e la permanenza devono essere governati attraverso un criterio chiaro: entra e rimane chi si integra.

    L’integrazione non può essere presunta sulla base del tempo trascorso sul territorio, né derivare automaticamente dal possesso iniziale di un titolo di soggiorno. Deve essere verificata attraverso comportamenti concreti: lavoro, conoscenza della lingua e rispetto delle regole.

    Il lavoro dimostra la disponibilità a contribuire alla società e a costruire autonomia economica. La lingua permette di rapportarsi direttamente alle istituzioni, al territorio e agli altri cittadini. Il rispetto delle regole comprende non soltanto l’assenza di condanne penali, ma il riconoscimento dei principi fondamentali dell’ordinamento: uguaglianza tra uomo e donna, libertà di coscienza, autonomia individuale e primato della legge civile.

    Lo Stato, naturalmente, deve mettere la persona nelle condizioni di integrarsi. Deve offrire corsi di lingua, formazione, accesso al lavoro e conoscenza delle regole. Ma, una volta forniti strumenti adeguati, deve anche verificare i risultati.

    Chi lavora, apprende la lingua, rispetta le regole e partecipa alla vita sociale deve poter consolidare la propria posizione.

    Chi, invece, rifiuta sistematicamente ogni percorso di inserimento non può pretendere che la semplice presenza sul territorio diventi automaticamente definitiva.

    Il richiamo del cardinale Baggio all’emigrazione italiana conferma questa impostazione. Gli italiani all’estero non si integrarono perché erano partiti alla ricerca della felicità, ma perché molti di loro lavorarono, impararono la lingua, rispettarono le leggi e costruirono gradualmente un rapporto con le società di destinazione.

    Il valore di quella esperienza non consiste soltanto nella migrazione. Consiste nella trasformazione della migrazione in integrazione.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” parte dalla persona e non dall’origine. Non chiede che qualcuno lasci l’Italia perché straniero, musulmano o appartenente a una determinata cultura. Chiede che la permanenza dipenda da una traiettoria individuale verificabile.

    È questa la differenza rispetto alla remigrazione identitaria.

    La remigrazione ragiona per gruppi e considera problematica la presenza straniera in quanto tale. La ReImmigrazione valuta il comportamento della singola persona: chi si integra rimane; chi non si integra, pur avendo ricevuto strumenti e opportunità, deve essere accompagnato verso il ritorno.

    Anche il ritorno deve avvenire nel rispetto della dignità. Può essere preparato, assistito e sostenuto attraverso programmi di reinserimento e cooperazione con i Paesi di origine. Ma deve restare una possibilità reale.

    Una politica che proclama diritti senza verificare l’integrazione e senza eseguire le decisioni negative produce soltanto precarietà. Lascia le persone per anni in una condizione incerta, esposte allo sfruttamento e al lavoro irregolare, senza una vera prospettiva di stabilizzazione e senza un ritorno effettivo.

    Questo non è umanitarismo. È abbandono amministrativo.

    La felicità appartiene a tutti. La dignità è inviolabile. La permanenza in un determinato Paese, invece, deve essere costruita attraverso l’integrazione.

    La vera alternativa alla remigrazione identitaria non è una permanenza automatica e senza condizioni. È un ordinamento capace di offrire strumenti, verificare risultati e affermare un principio semplice:

    entra e rimane chi si integra; chi non si integra deve essere accompagnato verso la ReImmigrazione.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Salvini chiude ai trasferimenti dalla Germania: il Patto UE entra nella prova della reciprocità

    Nella serata del 22 agosto Matteo Salvini ha dichiarato che l’Italia, nonostante l’entrata in applicazione delle nuove regole europee, non intende per il momento riprendere dalla Germania i migranti che hanno fatto ingresso nell’Unione attraverso il territorio italiano e si sono poi spostati verso nord. Il vicepresidente del Consiglio ha collegato questa posizione all’attività delle…

    Europa, controllo e diritti: la nuova politica migratoria cerca un equilibrio stabile

    La politica migratoria europea sta entrando in una fase nella quale sicurezza delle frontiere, procedure più rapide e tutela dei diritti non possono più essere considerate questioni separate. L’applicazione del nuovo Patto europeo su migrazione e asilo ha reso ancora più evidente questa trasformazione: l’Unione cerca di costruire un sistema capace di controllare gli ingressi,…

  • Bologna, ancora una violenza senza apparente motivo: quanto sappiamo del rapporto tra migrazione, marginalità e disagio psichico?

    Il 16 agosto Il Resto del Carlino ha raccontato un nuovo grave episodio avvenuto alla stazione di Bologna Centrale. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano, un cittadino ghanese di trent’anni avrebbe aggredito, apparentemente senza motivo, una passeggera cinese che attendeva il proprio treno al binario 3, per poi scagliarsi contro gli agenti della Polizia ferroviaria intervenuti, uno dei quali ha riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

    La cronaca, naturalmente, non consente di formulare alcuna diagnosi sulla condizione psichica dell’aggressore e sarebbe scorretto farlo. Ma proprio l’espressione utilizzata nella ricostruzione giornalistica — un’aggressione avvenuta «senza alcun motivo» apparente — ripropone una domanda che su ReImmigrazione abbiamo già sollevato il 14 luglio, dopo l’aggressione di Milano in cui una ragazza era stata sfregiata, e nuovamente il 27 luglio, dopo l’accoltellamento di tre donne a Parigi.

    In quell’occasione avevamo posto una questione precisa: esiste un rapporto, non automatico e non generalizzabile, tra alcuni percorsi migratori, marginalità sociale, isolamento, disagio psichico e rischio di comportamenti violenti? Nel caso di Parigi avevamo sottolineato come traumi precedenti alla partenza, violenze subite durante il viaggio, perdita dei legami familiari, precarietà, dipendenze, solitudine e difficoltà di accesso ai servizi possano sommarsi fino a determinare condizioni di particolare vulnerabilità.

    Bologna non dimostra che questa correlazione esista. Milano, Parigi e Bologna, considerate insieme, non costituiscono una statistica. Tre episodi di cronaca non autorizzano una conclusione scientifica, ma possono legittimamente suggerire una domanda scientifica.

    Ed è proprio questa la distinzione che dovrebbe guidare il dibattito. Affermare che immigrazione, disagio psichico e violenza siano necessariamente collegati sarebbe falso e discriminatorio. Ma rifiutarsi persino di studiare se, in determinate condizioni, l’esperienza migratoria combinata con marginalità, isolamento, dipendenze, traumi e mancato accesso ai servizi possa produrre situazioni di particolare fragilità significherebbe commettere l’errore opposto.

    La questione riguarda innanzitutto la prevenzione. Quanto sappiamo delle persone straniere che arrivano all’attenzione delle forze dell’ordine dopo episodi di violenza apparentemente immotivata? Erano già conosciute dai servizi sociali o sanitari? Avevano manifestato precedenti segnali di disagio? Vivevano in condizioni di grave marginalità? Avevano interrotto percorsi terapeutici o di accoglienza? Soprattutto: esiste qualcuno che abbia il compito istituzionale di mettere insieme questi elementi prima che accada qualcosa di grave?

    È uno dei problemi che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione intende affrontare quando propone di superare l’idea dell’integrazione come condizione semplicemente presunta. Un permesso di soggiorno, un lavoro o la permanenza prolungata sul territorio non raccontano necessariamente l’intero percorso di una persona. L’integrazione dovrebbe essere osservata nel tempo anche per individuare precocemente situazioni di grave marginalizzazione e fragilità.

    Il caso bolognese contiene, peraltro, un elemento che dovrebbe sottrarre questa discussione alle contrapposizioni ideologiche: la prima vittima è una cittadina cinese. La sicurezza, dunque, non contrappone semplicemente italiani e stranieri. Proteggere la comunità significa proteggere anche gli immigrati che vivono pacificamente nelle nostre città e che possono essere vittime della stessa violenza.

    Dopo Milano e Parigi, Bologna ripropone quindi la medesima domanda. Non abbiamo ancora una risposta, ed è precisamente questo il problema. L’Italia e l’Europa dovrebbero iniziare a raccogliere dati e promuovere studi interdisciplinari capaci di comprendere se esistano fattori ricorrenti e, soprattutto, quali strumenti possano consentire di intercettarli prima che la marginalità diventi emergenza.

    Perché studiare un fenomeno non significa criminalizzare una categoria. Significa esattamente il contrario: smettere di affidarsi ai pregiudizi e cominciare ad affidarsi ai dati.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID 0009-0004-7030-0428

  • Does Italy Need an Immigration Police Force? Enforcement, Removal, and Due Process

    Germania, il BAMF rafforza le decisioni sull’asilo: nuovi funzionari nei centri AnkER

    Il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ha pubblicato oggi, 22 agosto, una nuova selezione per assumere diversi funzionari chiamati a decidere sulle domande di asilo nella sede di Lebach, inserita nella struttura AnkER del Saarland. Gli incarichi, a tempo pieno e della durata di 24 mesi, riguardano direttamente l’attività operativa nel settore dell’asilo e…

    Polonia, nuove regole per lavoro e soggiorno: controlli più stretti sugli ingressi senza visto

    Dal 22 agosto 2026 la Polonia modifica le regole applicabili al lavoro di alcuni cittadini stranieri presenti in regime senza visto. Le nuove disposizioni puntano a collegare in modo più rigoroso la possibilità di lavorare alla regolarità del soggiorno e alla trasparenza del rapporto con il datore di lavoro. Le autorità polacche intendono così ridurre…

  • Oltre Ceuta: perché l’Europa continuerà ad attrarre e cosa può realmente cambiare

    Quanto accaduto a Ceuta nelle ultime settimane dovrebbe indurre l’Europa a interrogarsi su un dato che spesso rimane sullo sfondo del dibattito politico: la pressione migratoria proveniente dall’Africa non può più essere interpretata come una successione di emergenze. È un fenomeno strutturale, alimentato da differenziali economici, demografici e sociali che nessuna legge sull’immigrazione, per quanto restrittiva, può eliminare.

    Ceuta rende questa realtà particolarmente evidente perché trasforma una distanza economica e sociale in una distanza fisica di pochi metri. Da una parte il continente africano; dall’altra il territorio dell’Unione europea. Una barriera separa due realtà nelle quali redditi, opportunità lavorative, servizi pubblici, protezione sociale e aspettative individuali rimangono profondamente differenti.

    È da questo dato che occorre partire.

    La domanda fondamentale non è perché tanti giovani africani desiderino raggiungere l’Europa. Da un punto di vista individuale, la risposta è persino prevedibile. Un giovane che ritiene di poter ottenere in Europa un salario significativamente superiore, maggiori possibilità occupazionali, migliori servizi sanitari e scolastici e una prospettiva di mobilità sociale difficilmente disponibile nel proprio Paese compie una valutazione che, dal suo punto di vista, può essere perfettamente razionale.

    Le indagini condotte nei Paesi africani confermano da tempo il peso delle motivazioni economiche. Lavoro, reddito e migliori condizioni di vita ricorrono sistematicamente tra le principali ragioni indicate da coloro che prendono in considerazione l’emigrazione. È inoltre significativo che l’aspirazione migratoria non riguardi esclusivamente le fasce più povere della popolazione. In numerosi contesti è elevata tra giovani, popolazione urbana e persone relativamente istruite.

    Questo dato permette di superare uno degli equivoci più persistenti del dibattito europeo: non si emigra soltanto per sfuggire alla miseria assoluta. Si emigra anche, e probabilmente sempre di più, perché si confronta la propria possibile traiettoria di vita con quella disponibile altrove.

    La rivoluzione digitale ha reso questo confronto quotidiano.

    Un giovane che vive in Marocco, Senegal, Gambia, Guinea o Costa d’Avorio dispone oggi attraverso uno smartphone di una rappresentazione continua della vita europea. Può comunicare immediatamente con parenti e conoscenti già emigrati, confrontare salari, vedere abitazioni e automobili, conoscere opportunità lavorative, ricevere informazioni sulle rotte e osservare le esperienze di chi è riuscito ad arrivare.

    La distanza geografica rimane. Quella informativa è quasi scomparsa.

    A tutto questo si aggiunge la demografia. L’Africa possiede una popolazione straordinariamente giovane e continuerà a registrare nei prossimi decenni una forte crescita della popolazione in età lavorativa. L’Europa segue la traiettoria opposta: invecchiamento, bassa natalità e progressiva riduzione della popolazione attiva in numerosi Stati.

    Pensare che questa pressione possa essere cancellata semplicemente aumentando le sanzioni o innalzando le barriere significa attribuire al diritto dell’immigrazione una capacità che esso non possiede.

    Le frontiere devono essere controllate. Uno Stato conserva il diritto e il dovere di stabilire le condizioni di ingresso e soggiorno, contrastare le organizzazioni criminali, eseguire i provvedimenti di rimpatrio e impedire che l’ingresso irregolare divenga un metodo ordinario di accesso al territorio. Ma il controllo della frontiera interviene sull’effetto finale di forze che nascono molto prima della frontiera stessa.

    Occorre allora distinguere ciò che l’Europa non può realisticamente modificare da ciò che invece dipende dalle sue scelte.

    L’Europa non può smettere di essere più ricca dell’Africa allo scopo di scoraggiare l’immigrazione. Sarebbe evidentemente assurdo immaginare di ridurre salari, qualità dei servizi, infrastrutture o condizioni di vita degli europei affinché il continente diventi meno desiderabile.

    Può però evitare di aggiungere al differenziale economico naturale un differenziale normativo che renda l’ingresso irregolare razionalmente conveniente.

    È probabilmente questo il punto sul quale dovrebbe concentrarsi una parte molto maggiore della riflessione europea.

    La decisione di partire può essere rappresentata, con tutte le inevitabili semplificazioni, come una valutazione tra costi, rischi e benefici attesi. Il costo economico del viaggio, il rischio personale, la probabilità di raggiungere il territorio europeo e quella di essere rimpatriati devono essere confrontati con il reddito futuro atteso, le opportunità lavorative, la possibilità di stabilizzarsi e il sistema di protezione sociale disponibile nella società di destinazione.

    Se il migrante percepisce che, una volta raggiunto il territorio europeo, la probabilità di rimanervi è comunque elevata anche in assenza dei requisiti originariamente necessari per l’ingresso, il valore atteso dell’operazione aumenta.

    Qui emerge quello che potremmo definire il rendimento dell’irregolarità.

    Procedure amministrative e giudiziarie molto lunghe, difficoltà nell’identificazione, limitata cooperazione consolare dei Paesi di origine, percentuali insufficienti di esecuzione dei rimpatri, possibilità di inserirsi nel mercato del lavoro informale e periodiche aspettative di regolarizzazione possono concorrere a creare la convinzione che il vero ostacolo sia riuscire ad arrivare.

    Se il messaggio percepito nei Paesi di origine diventa «entrare è difficile, ma una volta entrati è molto difficile essere rimandati indietro», il sistema produce inevitabilmente un incentivo.

    Non occorre che questa rappresentazione corrisponda perfettamente alla realtà giuridica. È sufficiente che venga considerata credibile da chi deve decidere se partire.

    Anche il welfare deve essere inserito in questa riflessione, evitando però semplificazioni.

    Sostenere che la migrazione africana sia determinata principalmente dalla possibilità di ricevere prestazioni assistenziali in Europa non trova un solido riscontro empirico. Il lavoro, il reddito e le aspettative di miglioramento economico sembrano avere un peso molto maggiore.

    Ciò non significa che il sistema europeo di protezione sociale sia irrilevante. Sanità, istruzione, sostegno alla famiglia, assistenza sociale e sicurezza economica costituiscono nel loro insieme una parte del differenziale tra società di origine e società di destinazione.

    La questione politicamente più seria non è pertanto se l’Europa debba demolire il proprio welfare per scoraggiare l’immigrazione. Sarebbe un singolare risultato impoverire la popolazione europea nel tentativo di rendere il continente meno attrattivo.

    La domanda dovrebbe essere piuttosto quale rapporto debba esistere tra immigrazione e accesso alla solidarietà sociale.

    La tradizione europea dello Stato sociale si è sviluppata storicamente intorno al lavoro, alla contribuzione, alla cittadinanza e successivamente a una concezione progressivamente universalistica di alcuni diritti. In Italia, ad esempio, una parte significativa della protezione sociale del Novecento era originariamente collegata alla posizione lavorativa e contributiva; la stessa assistenza sanitaria, prima dell’istituzione del Servizio sanitario nazionale nel 1978, era largamente organizzata attraverso il sistema mutualistico.

    È quindi legittimo interrogarsi, nel rispetto della Costituzione, del diritto dell’Unione e degli obblighi internazionali, sull’opportunità di distinguere maggiormente tra prestazioni fondamentali, diritti derivanti dalla contribuzione e prestazioni assistenziali non contributive, valutando per queste ultime il rilievo della durata del soggiorno, della stabilità della presenza e del grado di integrazione nella comunità.

    Non come strumento punitivo, ma come riaffermazione di un principio: la piena partecipazione alla solidarietà organizzata di una comunità può accompagnarsi al progressivo consolidamento del rapporto dell’individuo con quella comunità.

    Tuttavia neppure una radicale revisione del welfare sarebbe sufficiente a eliminare la pressione migratoria. Finché il differenziale salariale e occupazionale rimarrà così elevato, l’Europa continuerà ad essere attrattiva.

    Per questo la questione decisiva rimane la credibilità delle regole.

    Un sistema nel quale esistono canali legali di ingresso per chi possiede i requisiti richiesti, protezione effettiva per chi ne ha diritto e, contemporaneamente, una concreta capacità di rimpatrio nei confronti di chi non possiede alcun titolo per rimanere produce incentivi profondamente differenti rispetto a un sistema nel quale ingresso regolare e ingresso irregolare finiscono nel tempo per condurre a risultati sostanzialmente analoghi.

    Non significa immaginare una fortezza impermeabile. Significa ristabilire una differenza percepibile tra immigrazione regolare e immigrazione irregolare.

    E significa anche riconoscere una realtà che l’Europa talvolta sembra riluttante ad ammettere: nei prossimi decenni avrà probabilmente bisogno di una certa quantità di immigrazione per ragioni economiche e demografiche. Proprio per questo dovrebbe essere ancora più interessata a governarne composizione, quantità e modalità.

    La vera alternativa non è dunque tra frontiere aperte e frontiere chiuse. È tra migrazione governata e migrazione subita.

    Ceuta dovrebbe servire soprattutto a comprendere questo.

    Si possono innalzare barriere, aumentare le pattuglie, modificare le procedure, introdurre nuovi reati e concludere accordi con i Paesi di transito. Alcune di queste misure possono essere necessarie e possono anche produrre risultati significativi. Ma dall’altra parte della barriera continueranno ad esserci milioni di giovani che osservano una società più ricca, più vecchia e bisognosa di lavoro.

    Nessuna norma può cancellare questa realtà.

    La politica può però intervenire sul calcolo che trasforma l’aspirazione migratoria in una decisione concreta di partire.

    L’Europa non può realisticamente smettere di essere più ricca dell’Africa per scoraggiare l’immigrazione; può però evitare di aggiungere al differenziale economico naturale un differenziale normativo che renda l’ingresso irregolare razionalmente conveniente.

    È probabilmente da qui che dovrebbe ripartire una politica europea dell’immigrazione capace di guardare oltre la prossima emergenza. Perché Ceuta passerà dalle prime pagine. La pressione migratoria, nelle condizioni demografiche ed economiche prevedibili per i prossimi decenni, resterà.

    Continuare a trattarla come un’emergenza significa continuare a intervenire sulle conseguenze. Considerarla finalmente un fenomeno strutturale significa cominciare a governarne le cause, gli incentivi e gli effetti.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista presso il Registro per la trasparenza dell’Unione europea in materia di Migrazione e Asilo, n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

  • Prima i respingimenti, poi i porti chiusi, oggi la remigrazione: cosa è rimasto delle promesse

    Negli ultimi venticinque anni la destra italiana ha cercato più volte di costruire una risposta forte e riconoscibile al tema dell’immigrazione irregolare. Le formule sono cambiate, spesso seguendo le priorità del momento: prima il rafforzamento delle espulsioni e dei respingimenti, poi i “porti chiusi”, successivamente il blocco navale e oggi la remigrazione.

    Sarebbe però sbagliato leggere questa successione soltanto come una storia di slogan. Ogni fase ha individuato un problema reale e, in molti casi, ha prodotto strumenti normativi concreti. Il punto, oggi, è capire che cosa sia rimasto di quelle promesse e quali insegnamenti possano essere utilizzati per costruire finalmente una politica migratoria compiuta.

    La stagione dei respingimenti partiva da una convinzione precisa: ridurre gli ingressi intervenendo prima che la presenza sul territorio si consolidasse. Era una logica di frontiera, centrata sul controllo delle rotte e sulla capacità dello Stato di impedire l’accesso irregolare. Ma proprio quell’esperienza ha mostrato che il controllo della frontiera, da solo, non esaurisce il governo dell’immigrazione.

    Una volta che lo straniero è presente sul territorio, inizia infatti un percorso molto più complesso: identificazione, domanda di protezione o rilascio del titolo di soggiorno, ingresso nel mercato del lavoro, integrazione, rinnovi, eventuale perdita dei requisiti e, se necessario, ritorno.

    Con i “porti chiusi” il centro dell’attenzione si è spostato sugli sbarchi e sulle attività delle ONG. Anche questa fase ha avuto una logica precisa: ridurre l’attrattività delle rotte marittime e rafforzare la capacità dello Stato di decidere chi potesse accedere ai porti italiani.

    Ma anche qui è emerso un limite strutturale: governare una parte del fenomeno non significa governarlo tutto.

    I porti possono essere controllati, le partenze possono essere contrastate, le navi possono essere sottoposte a regole più stringenti. Resta però il problema di ciò che avviene dopo: chi può rimanere, chi deve essere integrato, chi non ha più titolo per soggiornare e chi deve essere effettivamente rimpatriato.

    Oggi la parola remigrazione porta il dibattito su quest’ultima fase.

    È un passaggio importante, perché pone una questione che per troppo tempo è rimasta sullo sfondo: la permanenza dello straniero non può essere completamente separata dall’esistenza delle condizioni giuridiche che la legittimano.

    Se queste condizioni vengono meno, lo Stato deve essere in grado di assumere una decisione e, soprattutto, di eseguirla.

    Ma proprio qui occorre imparare dalla storia degli ultimi venticinque anni.

    Il rischio è che anche la remigrazione venga trattata come una misura risolutiva, mentre il vero problema non è il nome dello strumento, ma la capacità amministrativa di renderlo effettivo.

    È su questo punto che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” prova a offrire un contributo.

    Il primo pilastro, quello della permanenza condizionata come fondamento giuridico, parte da una constatazione semplice: non basta governare gli ingressi. Bisogna governare anche la permanenza.

    Chi vive in Italia deve sapere quali sono le condizioni che consentono di consolidare il proprio soggiorno. Lo Stato, a sua volta, deve poter verificare periodicamente che tali condizioni continuino ad esistere.

    Da qui deriva il secondo pilastro: l’integrazione verificabile attraverso lavoro, lingua e rispetto delle regole.

    Il lavoro rappresenta autonomia e partecipazione economica. La conoscenza della lingua italiana permette una relazione effettiva con la società e le istituzioni. Il rispetto delle regole costituisce il presupposto elementare della convivenza.

    Questi criteri non devono essere trasformati in automatismi. Devono però consentire allo Stato di distinguere situazioni profondamente diverse.

    C’è chi costruisce nel tempo un percorso di integrazione riuscito. C’è chi attraversa difficoltà temporanee e deve essere sostenuto. E ci sono situazioni nelle quali, dopo un periodo significativo, vengono meno le condizioni giuridiche della permanenza.

    È in quest’ultimo caso che interviene il settimo pilastro: la ReImmigrazione come esito fisiologico del sistema.

    La differenza rispetto alla remigrazione intesa come grande operazione politica è sostanziale.

    La ReImmigrazione non deve essere un evento straordinario, né una campagna collettiva. Deve diventare una funzione ordinaria dello Stato, individuale, prevedibile e sottoposta alle garanzie del diritto.

    Quando esistono le condizioni per restare, l’integrazione deve essere favorita.

    Quando quelle condizioni non esistono più, il ritorno deve poter essere effettivamente eseguito.

    Questa apparente semplicità richiede però una macchina amministrativa che oggi continua ad essere frammentata.

    Ed è per questo che il paradigma prevede una Polizia dell’Immigrazione specializzata, capace di lavorare stabilmente su identificazione, documentazione, procedure di soggiorno ed esecuzione delle decisioni, distinguendo chiaramente le funzioni amministrative da quelle operative.

    Allo stesso modo serve una regia politica unitaria, rappresentata dal pilastro del Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione, in grado di seguire l’intero ciclo migratorio e non soltanto la fase che, di volta in volta, assume maggiore rilevanza mediatica.

    È questo ciò che può restare delle promesse degli ultimi venticinque anni: non la ricerca della parola successiva, ma l’esperienza accumulata.

    I respingimenti hanno mostrato l’importanza del controllo delle frontiere e, nello stesso tempo, i limiti giuridici entro i quali deve muoversi lo Stato.

    I porti chiusi hanno evidenziato che la gestione degli sbarchi è soltanto una parte del fenomeno.

    Il blocco navale ha dimostrato che il controllo delle partenze richiede inevitabilmente cooperazione internazionale.

    La remigrazione pone oggi il problema dell’uscita.

    Ognuna di queste fasi ha individuato un pezzo della politica migratoria che manca.

    La vera sfida è metterli insieme.

    Non si tratta quindi di chiedere alla destra italiana di abbandonare gli obiettivi perseguiti negli ultimi venticinque anni. Si tratta piuttosto di trasformare quell’esperienza in una proposta più matura.

    La fermezza senza capacità amministrativa produce provvedimenti difficili da eseguire.

    L’integrazione senza verifica rischia di trasformarsi in una semplice dichiarazione di principio.

    Il rimpatrio senza identificazione, documenti e cooperazione con i Paesi d’origine resta sulla carta.

    Per questo “Integrazione o ReImmigrazione” non vuole aggiungere una nuova promessa alle precedenti.

    Vuole proporre un metodo.

    Ingresso controllato, identificazione certa, permanenza condizionata, integrazione verificabile e ReImmigrazione effettiva quando ne ricorrono i presupposti.

    È questa la politica migratoria compiuta che ancora manca.

    Dopo venticinque anni di tentativi, il punto non è stabilire quale slogan abbia funzionato meglio.

    Il punto è prendere ciò che ogni stagione ha insegnato e costruire finalmente un sistema nel quale lo Stato sia capace di accompagnare chi si integra e di rendere effettivo il ritorno di chi non può più restare.

    Se la remigrazione vuole rappresentare una fase nuova, è da qui che dovrebbe partire.

    Non da una nuova promessa.

    Da una nuova capacità dello Stato.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

    Australia, i visti per ricongiungimento rallentano: quando il controllo dei flussi incide sull’unità familiar e

    In Australia torna al centro del dibattito il funzionamento dei visti per partner e coniugi. Secondo quanto riportato oggi da SBS News, l’arretrato delle domande è in crescita e un nuovo sistema di priorità rischia di allungare ulteriormente l’attesa per alcuni cittadini australiani che chiedono di essere raggiunti dal proprio partner. La questione si inserisce…

    Manica, la cooperazione franco-britannica ferma 185 partenze: il controllo delle frontiere torna a essere una funzione stabile dello Stato

    Nei primi tre mesi del nuovo accordo tra Regno Unito e Francia, le unità francesi finanziate da Londra hanno impedito 185 tentativi di partenza attraverso la Manica, coinvolgendo circa 4.300 migranti. Secondo i dati diffusi il 21 agosto dal governo britannico, l’intervento comprende il blocco delle imbarcazioni prima della partenza, il sequestro di mezzi e…

    Stati Uniti, il giudice ferma il blocco dei visti: la selezione migratoria deve restare dentro la legge

    Un giudice federale di New York ha annullato la misura con cui l’amministrazione Trump aveva sospeso il rilascio dei visti di immigrazione ai cittadini di 75 Paesi. Secondo la decisione, il Segretario di Stato aveva oltrepassato i poteri attribuitigli dalla legge federale: una preclusione generalizzata fondata sulla nazionalità non poteva sostituirsi alla valutazione prevista dal…

  • Immigrazione, non basta cambiare il lessico: il dovere di integrazione deve entrare in Costituzione

    Nell’articolo “Il lessico sull’immigrazione che ci fa regredire”, pubblicato sul quotidiano Domani l’11 agosto 2026 alle ore 7:00, Christian Raimo critica il progressivo affermarsi, nel dibattito italiano ed europeo, di un linguaggio centrato sulla sicurezza, sul controllo delle frontiere, sui rimpatri e sul contrasto ai fattori di attrazione dell’immigrazione.

    La questione posta è seria, ma rischia di rimanere incompleta se il confronto continua ad essere costruito soltanto sull’alternativa tra accoglienza e sicurezza. Il vero problema delle politiche migratorie italiane è un altro: abbiamo riconosciuto molti diritti connessi alla presenza dello straniero sul territorio, ma non abbiamo ancora attribuito sufficiente centralità giuridica al dovere di integrazione.

    Eppure questo principio non è estraneo al nostro ordinamento.

    L’articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, introdotto nel 2009, definisce l’integrazione come un processo diretto a promuovere la convivenza tra cittadini italiani e stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione e attraverso il reciproco impegno alla partecipazione alla vita economica, sociale e culturale della società. La stessa disposizione ha introdotto l’Accordo di integrazione, poi disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, numero 179.

    Non si tratta quindi di un concetto inventato oggi in risposta alla crescente attenzione politica verso l’immigrazione. Il legislatore italiano aveva già compreso, oltre quindici anni fa, che l’integrazione non potesse essere concepita esclusivamente come una prestazione dello Stato, ma dovesse comportare anche un impegno dello straniero.

    L’Accordo è articolato secondo un sistema di crediti, ha normalmente durata biennale, prorogabile di un anno, e presuppone il raggiungimento di determinati obiettivi di integrazione. Lo Stato, a sua volta, assume l’impegno di sostenere quel percorso.

    Il problema è che questo modello è rimasto sostanzialmente ai margini della politica migratoria.

    Ed è proprio da qui che dovrebbe ripartire il dibattito.

    Uno dei pilastri del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” consiste nella verifica effettiva del percorso di integrazione. Ma questa verifica avrebbe maggiore coerenza se fosse inserita in una visione più ampia: riconoscere che vivere stabilmente in Italia non comporta soltanto diritti, ma anche una responsabilità verso la comunità nella quale si è scelto di vivere.

    Per questo occorre discutere della possibilità di introdurre nella Costituzione italiana un principio espresso sul dovere di integrazione dello straniero.

    Non significherebbe comprimere i diritti fondamentali, che devono continuare ad essere garantiti nel rispetto della Costituzione, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e del diritto dell’Unione europea. Significherebbe affermare un principio diverso: chi stabilisce il proprio progetto di vita in Italia deve compiere un percorso concreto di inserimento nella comunità nazionale.

    Conoscenza della lingua italiana, rispetto delle leggi e dei principi costituzionali, partecipazione alla vita sociale, inserimento lavorativo e autonomia economica dovrebbero diventare elementi di un percorso verificabile nel tempo, naturalmente tenendo conto delle condizioni personali, familiari e sociali di ciascuno.

    L’integrazione, in altre parole, non può essere soltanto un diritto ad essere inclusi. Deve essere anche un dovere di partecipare alla comunità che accoglie.

    Una disposizione costituzionale in questa direzione avrebbe anche un valore culturale. Ricorderebbe che la società italiana non è semplicemente uno spazio geografico nel quale convivono individui reciprocamente estranei, ma una comunità fondata su una Costituzione, una lingua comune, regole condivise e un patrimonio storico e sociale al quale chi sceglie di vivere stabilmente nel Paese è chiamato progressivamente a partecipare.

    È qui che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” può offrire una prospettiva diversa rispetto alla tradizionale contrapposizione tra politiche securitarie e politiche di accoglienza.

    Prima viene l’integrazione. Uno Stato serio deve investirvi, facilitarla e renderla concretamente possibile.

    Ma proprio perché l’integrazione è importante, essa non può essere soltanto proclamata: deve essere richiesta, sostenuta e verificata.

    L’Accordo di integrazione ha già posto nell’ordinamento italiano le fondamenta di questo principio. Il passo successivo dovrebbe essere più ambizioso: trasformare il dovere di integrazione da previsione della legislazione sull’immigrazione a principio costituzionale della convivenza tra cittadini e stranieri.

    Il dibattito sul futuro dell’immigrazione dovrebbe partire da qui, molto prima di discutere se una determinata parola sia progressista o securitaria.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

    Manica, meno attraversamenti grazie alla cooperazione con la Francia: perché serve una Polizia dell’Immigrazione

    Il Governo britannico rivendica una significativa riduzione degli attraversamenti della Manica e attribuisce il risultato soprattutto al rafforzamento della cooperazione operativa con la Francia. Al di là della percentuale registrata nel singolo periodo, il dato interessante è il metodo utilizzato: più personale specializzato, intelligence, tecnologia, coordinamento tra le autorità dei due Paesi e intervento sulle…

    Protezione complementare, radicamento e valutazione ex nunc: il Tribunale di Bologna riconosce il diritto al soggiorno sulla base dell’integrazione effettiva

    Nota a Tribunale ordinario di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, decreto 3 agosto 2026, R.G. n. 12455/2024 Avv. Fabio Loscerbo Abstract Il decreto pronunciato il 3 agosto 2026 dal Tribunale di Bologna offre un contributo significativo alla ricostruzione della protezione complementare fondata sul diritto…

  • Una Carta locale dei diritti e dei doveri: l’integrazione come patto con la comunità

    L’integrazione non può essere ridotta alla conoscenza della lingua, alla disponibilità di un lavoro o alla semplice permanenza nel territorio. È anche adesione a un insieme di regole comuni, riconoscimento reciproco e partecipazione alla vita della comunità.

    Per questa ragione, il progetto locale ispirato al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” potrebbe prevedere l’adozione di una Carta locale dei diritti e dei doveri, capace di tradurre sul piano municipale il concetto di contratto sociale.

    La Carta non avrebbe valore sanzionatorio e non potrebbe produrre conseguenze sul permesso di soggiorno. Il Comune non ha competenza per introdurre nuovi requisiti di permanenza, né potrebbe utilizzare uno strumento locale per valutare la posizione giuridica del singolo cittadino straniero.

    La sua funzione sarebbe diversa: pubblica, educativa e civica.

    La Carta dovrebbe indicare con chiarezza i diritti garantiti a ogni residente e i doveri richiesti a chiunque viva nel territorio. Non un documento destinato soltanto agli stranieri, dunque, ma un patto rivolto all’intera comunità.

    Tra i principi fondamentali dovrebbe figurare anzitutto il rispetto delle leggi. Vivere in una comunità significa accettare che le regole valgano per tutti e che nessuna appartenenza culturale, religiosa o familiare possa giustificare comportamenti contrari all’ordinamento.

    Un altro punto essenziale dovrebbe riguardare la frequenza scolastica dei minori. L’istruzione non è soltanto un diritto del bambino, ma anche una responsabilità della famiglia e della comunità. Assenze ingiustificate, abbandono precoce e mancata partecipazione alla vita scolastica non possono essere considerati fatti privati.

    La Carta dovrebbe inoltre affermare in modo netto la parità tra uomo e donna, il rifiuto della violenza e il rispetto della libertà personale. Questi principi non sono negoziabili e rappresentano il fondamento della convivenza democratica.

    Dovrebbe essere garantita anche la libertà religiosa, insieme alla libertà di non professare alcuna religione. Ogni persona deve poter praticare il proprio credo, purché ciò avvenga nel rispetto della legge e dei diritti degli altri. Allo stesso modo, nessuno può essere sottoposto a pressioni familiari o comunitarie per aderire a pratiche religiose contro la propria volontà.

    Un ulteriore capitolo dovrebbe riguardare il rispetto degli spazi pubblici, delle regole di vicinato e dei beni comuni. La cura del territorio, il corretto conferimento dei rifiuti, il rispetto della quiete e l’uso responsabile delle strutture comunali sono comportamenti attraverso i quali si misura concretamente l’appartenenza a una comunità.

    La Carta dovrebbe valorizzare anche la partecipazione alla vita scolastica, l’impegno nell’apprendimento della lingua italiana e la disponibilità al confronto con le istituzioni. Non obblighi astratti, ma strumenti attraverso i quali la persona può diventare più autonoma e consapevole.

    Il punto centrale è che questi principi devono valere per tutti. Se la Carta fosse presentata come un elenco di doveri destinato esclusivamente agli stranieri, perderebbe la propria legittimità e rischierebbe di produrre separazione.

    Il rispetto delle leggi, la frequenza scolastica, la parità tra uomo e donna, la tutela degli spazi pubblici e il rifiuto della violenza non sono richieste speciali rivolte a una parte della popolazione. Sono le condizioni minime della convivenza civile.

    La Carta potrebbe tuttavia essere presentata in modo specifico ai nuovi residenti, italiani e stranieri, attraverso incontri periodici di orientamento civico. In tali occasioni potrebbero essere spiegati il funzionamento del Comune, della scuola, dei servizi sanitari e delle principali istituzioni del territorio.

    Per i cittadini stranieri, questi incontri potrebbero essere accompagnati da strumenti linguistici e di mediazione, in modo da evitare che la Carta rimanga un documento formale, sottoscritto senza essere realmente compreso.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” trova qui una delle sue formulazioni più equilibrate. L’integrazione è un dovere di partecipazione e rispetto delle regole, ma è anche un processo che le istituzioni devono rendere comprensibile e concretamente praticabile.

    A Malalbergo, una Carta locale dei diritti e dei doveri potrebbe diventare il punto di riferimento comune del progetto. Non uno strumento di controllo, non una dichiarazione simbolica, ma un patto pubblico nel quale ciascun residente possa riconoscere ciò che la comunità garantisce e ciò che, in cambio, legittimamente richiede.

    Perché una comunità non si costruisce soltanto condividendo uno spazio. Si costruisce condividendo diritti, doveri e responsabilità.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Dalla Bossi-Fini alla remigrazione: venticinque anni di promesse sull’immigrazione

    Da oltre vent’anni il centrodestra italiano individua nel governo dell’immigrazione una delle proprie priorità politiche. Sarebbe ingeneroso, oltre che storicamente inesatto, sostenere che in questo lungo periodo non sia stato fatto nulla. Al contrario, proprio i governi di centrodestra hanno introdotto alcune delle più significative innovazioni della legislazione italiana sull’immigrazione: dalla legge Bossi-Fini ai pacchetti…

    Stati Uniti, 51.000 arresti ICE in un mese: il rimpatrio funziona soltanto se lo Stato sa distinguere chi deve davvero partire

    Negli Stati Uniti la politica migratoria sta entrando in una fase nella quale il numero degli arresti è diventato uno degli indicatori principali attraverso i quali viene misurata l’efficacia dell’azione dello Stato. Nel luglio 2026 l’Immigration and Customs Enforcement, l’ICE, avrebbe effettuato circa 51.000 arresti di immigrati, raggiungendo il livello mensile più elevato dall’inizio della…

  • L’Europa litiga sull’immigrazione perché manca una regia. Anche l’Italia ha bisogno di un Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione

    Nell’articolo “La lite sull’immigrazione che l’Europa non può permettersi”, pubblicato su Formiche.net l’11 agosto 2026, Stefano Stefanini parte dalle tensioni tra Italia e Spagna seguite alla crisi di Ceuta per porre una questione più ampia: l’immigrazione è una sfida europea e non può essere governata attraverso risposte nazionali disordinate, sovrapposte o apertamente conflittuali.

    Il punto è corretto. Ma il problema della frammentazione non riguarda soltanto l’Europa. Riguarda anche il modo in cui l’Italia organizza, al proprio interno, le competenze in materia migratoria.

    Oggi ingresso, soggiorno, lavoro, integrazione, protezione, rimpatrio ed esecuzione delle decisioni amministrative sono distribuiti tra amministrazioni diverse, con competenze che spesso si sovrappongono senza essere realmente coordinate. Il Ministero dell’Interno gestisce una parte decisiva del sistema; il Ministero del Lavoro interviene sui flussi e sull’inserimento lavorativo; il Ministero della Giustizia è coinvolto nei procedimenti giurisdizionali e nell’esecuzione di alcune misure; Regioni, Comuni, Prefetture, Questure e servizi territoriali intervengono, ciascuno per la propria parte, nel percorso concreto dello straniero.

    Il risultato è che lo Stato continua a trattare come fenomeni separati fasi che, nella realtà, appartengono ad un unico percorso.

    È qui che si colloca il decimo pilastro del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: l’istituzione di un Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione, inteso non come ulteriore struttura burocratica da aggiungere alle esistenti, ma come centro politico e amministrativo capace di governare unitariamente l’intero ciclo migratorio.

    Stefanini osserva che l’immigrazione produce tensioni particolarmente forti nei contesti caratterizzati da una limitata capacità di integrazione e di assorbimento dei flussi e sottolinea quanto sia politicamente pericoloso lasciare che ogni Stato proceda autonomamente. Lo stesso principio dovrebbe essere applicato all’organizzazione dello Stato italiano: non si può pretendere di governare un fenomeno strutturale mantenendo frammentata la responsabilità politica della sua gestione.

    Un Ministero dedicato dovrebbe seguire l’intero percorso: dalla programmazione degli ingressi alla verifica delle condizioni di soggiorno, dall’integrazione linguistica e lavorativa al monitoraggio del percorso individuale, fino alla decisione sulla permanenza e, quando ne ricorrano i presupposti giuridici, all’esecuzione della ReImmigrazione.

    Questo consentirebbe anche di superare uno dei limiti più evidenti dell’attuale sistema: la separazione tra politiche dell’integrazione e politiche del rimpatrio. Le prime vengono spesso considerate politiche sociali, le seconde politiche di sicurezza. Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, invece, appartengono allo stesso procedimento logico.

    Lo Stato deve prima creare condizioni reali di integrazione, verificarne periodicamente l’andamento e sostenere chi incontra difficoltà. Ma deve anche essere in grado di assumere decisioni quando il percorso non si realizza o quando vengono meno le condizioni giuridiche della permanenza.

    Integrazione e ReImmigrazione non sono quindi due politiche concorrenti. Sono due possibili esiti di un unico sistema.

    La crisi descritta da Stefanini mostra cosa accade quando manca una regia europea: ciascuno Stato reagisce secondo esigenze politiche interne e il risultato può essere quello di indebolire lo spazio comune anziché governare meglio l’immigrazione.

    La stessa lezione dovrebbe valere per l’Italia.

    Continuare a distribuire la gestione del fenomeno migratorio tra amministrazioni che intervengono soltanto su singole fasi significa rinunciare ad una visione complessiva. Significa anche rendere più difficile individuare responsabilità precise quando una pratica rimane bloccata, quando un percorso di integrazione non viene seguito o quando una decisione di allontanamento resta ineseguita.

    Un Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione dovrebbe avere precisamente questa funzione: riportare ad unità un sistema oggi frammentato, assumendosi la responsabilità politica dell’intero ciclo migratorio.

    L’Europa ha bisogno di maggiore coordinamento tra gli Stati. L’Italia, prima ancora, ha bisogno di maggiore coordinamento dentro lo Stato.

    Perché un fenomeno strutturale non può continuare ad essere amministrato come una successione di emergenze affidate, di volta in volta, ad uffici diversi.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

    Francia, 210 giorni nei centri di trattenimento: l’ottavo pilastro di Integrazione o ReImmigrazione

    La Francia ha scelto di ampliare in modo significativo la possibilità di trattenere amministrativamente gli stranieri considerati particolarmente pericolosi. La nuova disciplina consente, in determinate ipotesi, di arrivare fino a 210 giorni di rétention administrative, e il Conseil constitutionnel ne ha sostanzialmente convalidato l’impianto, pur delimitandone l’applicazione attraverso precise garanzie. La misura riguarda situazioni qualificate,…

  • Il Portogallo sceglie l’integrazione, non le porte aperte. Ma l’integrazione deve essere verificata

    Il Portogallo si sta avvicinando al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.

    La posizione espressa dal primo ministro Luís Montenegro non coincide ancora integralmente con il modello che proponiamo, ma ne condivide ormai il punto di partenza essenziale: una politica migratoria non può essere fondata sull’apertura indiscriminata delle frontiere, né può limitarsi a consentire l’ingresso senza interrogarsi sulle condizioni concrete della successiva permanenza.

    Montenegro ha difeso una politica portoghese di accoglienza regolata e di integrazione, contrapponendola ai modelli che producono un effetto di attrazione senza garantire alle persone arrivate condizioni adeguate di vita. Il Portogallo, secondo il primo ministro, deve poter accogliere assicurando lavoro, abitazione, assistenza sanitaria, istruzione e mobilità, ma non può adottare una politica migratoria priva di regole o lasciare le porte indiscriminatamente aperte.

    È una dichiarazione importante, perché supera una delle principali ambiguità del dibattito europeo: l’idea che l’accoglienza coincida semplicemente con l’ingresso.

    Consentire a una persona di attraversare una frontiera non significa averla integrata. Ammetterla sul territorio senza garantirle un lavoro regolare, un’abitazione dignitosa, l’accesso ai servizi e la possibilità di apprendere la lingua può produrre marginalità, sfruttamento e separazione sociale. Le porte aperte, quando non sono accompagnate dalla capacità dello Stato di governare ciò che avviene dopo l’ingresso, non costituiscono necessariamente una politica umanitaria. Possono rappresentare, al contrario, una rinuncia alla responsabilità pubblica.

    Su questo punto la linea del Governo portoghese è corretta.

    Lo Stato deve stabilire quanti ingressi è effettivamente in grado di gestire, sulla base delle possibilità del mercato del lavoro, della disponibilità abitativa, dell’efficienza dei servizi sanitari e scolastici e della capacità amministrativa di accompagnare le persone nei primi anni di permanenza.

    Non è ragionevole ammettere un numero di persone superiore alla capacità concreta del Paese di offrire loro un percorso ordinato. Una politica migratoria che ignori questi limiti finisce inevitabilmente per trasferire il costo dell’assenza di programmazione sui migranti, sui lavoratori, sui quartieri più fragili e sugli enti locali.

    Il Portogallo sembra dunque comprendere che l’immigrazione non può essere governata soltanto attraverso il momento dell’ingresso. Essa deve essere collegata all’integrazione.

    È precisamente questa la direzione indicata dal paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.

    Il paradigma muove dalla considerazione che non esiste una vera politica migratoria quando lo Stato stabilisce soltanto chi può entrare, senza verificare successivamente che cosa sia accaduto durante la permanenza. L’ingresso rappresenta l’inizio di un percorso, non il suo esito definitivo.

    La posizione portoghese, tuttavia, si arresta ancora prevalentemente alla capacità generale del Paese di accogliere. Montenegro afferma, in sostanza, che il Portogallo deve ricevere soltanto le persone alle quali può offrire condizioni dignitose e possibilità di integrazione.

    È un principio condivisibile, ma non ancora sufficiente.

    La capacità dello Stato di offrire integrazione costituisce soltanto una parte del rapporto. L’altra parte riguarda la disponibilità concreta della persona a integrarsi.

    Uno Stato può offrire corsi di lingua, percorsi formativi, possibilità lavorative e servizi di orientamento. Può garantire procedure amministrative efficienti e strumenti per superare le condizioni iniziali di vulnerabilità. Ma l’integrazione non si realizza automaticamente per il solo fatto che queste opportunità esistano.

    Occorre anche verificare che il migrante partecipi effettivamente al percorso, impari la lingua, cerchi di raggiungere l’autonomia attraverso il lavoro e rispetti le regole fondamentali della società nella quale ha scelto di vivere.

    L’integrazione, pertanto, non può essere semplicemente offerta. Deve essere anche richiesta.

    Non può essere considerata un processo unilaterale, nel quale soltanto lo Stato è chiamato ad assumere obblighi. Deve fondarsi su una responsabilità reciproca: la comunità nazionale offre strumenti, possibilità e tutela; la persona accolta dimostra, attraverso comportamenti concreti, di voler costruire il proprio futuro all’interno di quella comunità.

    È qui che la posizione portoghese si avvicina al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, ma deve ancora compiere il passaggio decisivo.

    Non basta sostenere che l’immigrazione debba essere compatibile con la capacità di integrazione del Paese. Occorre trasformare l’integrazione in un criterio individuale, oggettivo e periodicamente verificabile.

    Il paradigma individua tre indicatori fondamentali: lavoro, lingua e rispetto delle regole.

    Il lavoro non rappresenta soltanto una fonte di reddito. È il principale strumento attraverso il quale la persona raggiunge l’autonomia, contribuisce alla società e costruisce relazioni stabili. Non ogni temporanea difficoltà occupazionale può naturalmente essere interpretata come mancata integrazione, ma la disponibilità a lavorare e il percorso effettivamente compiuto devono costituire elementi centrali della valutazione.

    La conoscenza della lingua è altrettanto essenziale. Senza la capacità di comprendere e comunicare nella lingua del Paese di accoglienza, la partecipazione alla vita sociale rimane inevitabilmente limitata. La lingua consente di conoscere i propri diritti, adempiere ai propri doveri, interagire con le istituzioni, seguire il percorso scolastico dei figli e sottrarsi alla dipendenza esclusiva dalla comunità di origine.

    Il rispetto delle regole, infine, costituisce il presupposto minimo della convivenza. Chi sceglie di vivere stabilmente in un Paese deve rispettarne le leggi e i principi fondamentali. Non può esistere integrazione quando la permanenza è accompagnata da condotte gravemente incompatibili con l’ordinamento o da un persistente rifiuto delle regole comuni.

    Questi criteri devono essere valutati con equilibrio, tenendo conto della situazione personale, familiare e sociale. Non si tratta di costruire un meccanismo automatico o punitivo, ma di superare l’attuale sistema, nel quale l’integrazione viene spesso presunta sulla sola base del tempo trascorso nel territorio.

    Il decorso del tempo, da solo, non dimostra nulla.

    Una persona può vivere per molti anni in uno Stato senza sviluppare alcuna autonomia, senza apprenderne la lingua e senza costruire un rapporto effettivo con la società. Un’altra, in un periodo più breve, può lavorare, studiare, rispettare le regole e partecipare pienamente alla vita della comunità.

    È per questa ragione che la permanenza non dovrebbe essere valutata esclusivamente in termini cronologici. Dovrebbe essere collegata al percorso effettivamente realizzato.

    Anche il Portogallo, se vuole dare coerenza alla linea indicata da Montenegro, dovrà interrogarsi su questo punto: come viene misurata l’integrazione? Quando può dirsi che il percorso ha avuto successo? Quali conseguenze devono derivare dalla partecipazione effettiva o, al contrario, dal rifiuto sistematico delle opportunità offerte?

    Senza una risposta a queste domande, l’integrazione rischia di rimanere una formula politica condivisibile ma priva di contenuto operativo.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone di attribuire alla verifica dell’integrazione una funzione giuridica ordinaria.

    Chi dimostra di avere lavorato, appreso la lingua, rispettato le regole e costruito legami sociali effettivi deve vedere riconosciuto il proprio percorso. L’integrazione deve favorire il rinnovo del titolo di soggiorno, la stabilizzazione della permanenza e, quando ne ricorrano i requisiti, l’accesso al soggiorno di lungo periodo o alla cittadinanza.

    La verifica non deve essere concepita soltanto in senso negativo. Essa deve servire anche a riconoscere il merito di chi ha costruito con serietà la propria vita nel Paese di accoglienza.

    Nello stesso tempo, quando una persona rifiuta stabilmente il percorso di integrazione, nonostante la disponibilità di strumenti effettivi, lo Stato non può considerare la permanenza come un risultato automaticamente acquisito.

    La ReImmigrazione interviene precisamente in questo spazio.

    Non è un’espulsione collettiva, non è una selezione etnica e non è una misura fondata sulla religione o sull’origine nazionale. È la conseguenza individuale dell’assenza dei presupposti giuridici per proseguire la permanenza, accertata attraverso una procedura rispettosa delle garanzie fondamentali.

    Devono naturalmente essere tutelati il diritto di asilo, la protezione internazionale, il principio di non respingimento, la vita privata e familiare e le condizioni di vulnerabilità. Ma queste garanzie non possono essere utilizzate per eliminare ogni distinzione tra chi costruisce un percorso di integrazione e chi lo rifiuta.

    Lo Stato deve proteggere chi non può essere rimpatriato e deve riconoscere la stabilità di chi si è realmente integrato. Deve però anche essere in grado di eseguire le proprie decisioni nei confronti di chi non possiede più un titolo per rimanere.

    La posizione portoghese rappresenta dunque un’evoluzione significativa.

    Montenegro non propone la chiusura delle frontiere. Non sostiene che l’immigrazione debba essere eliminata. Afferma che essa deve essere regolata e collegata alla capacità del Paese di offrire integrazione.

    È una linea che si colloca oltre la politica delle porte aperte, ma anche oltre l’idea di una chiusura indiscriminata.

    Per questa ragione il Portogallo si avvicina al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.

    Ne condivide il rifiuto dell’immigrazione priva di governo, riconosce che l’accoglienza deve essere sostenibile e considera l’integrazione come elemento centrale della politica migratoria.

    Resta però da compiere il passaggio più importante: dalla capacità collettiva di integrare alla verifica individuale dell’integrazione.

    Non basta domandarsi se il Portogallo disponga di case, posti di lavoro, scuole e servizi sanitari sufficienti. Occorre domandarsi anche se la singola persona utilizzi concretamente le opportunità offerte, partecipi alla società, raggiunga l’autonomia e rispetti le regole.

    Il Portogallo ha indicato una direzione corretta: integrazione, non porte aperte.

    Adesso deve completare quella scelta.

    Perché una politica migratoria diventa realmente responsabile soltanto quando l’integrazione non viene semplicemente proclamata, ma viene verificata.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Bossi-Fini, porti chiusi, blocco navale, remigrazione: gli slogan cambiano, il problema resta

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  • La destra e l’immigrazione: venticinque anni di ricette, un problema ancora irrisolto

    Da oltre vent’anni la destra italiana considera il governo dell’immigrazione una delle proprie priorità. In questo periodo ha proposto e, quando ha governato, spesso concretamente sperimentato ricette differenti: dalla Bossi-Fini ai respingimenti, dai porti chiusi al blocco navale, fino all’attuale dibattito sulla remigrazione.

    Sarebbe poco utile leggere questa storia soltanto attraverso la categoria delle promesse non mantenute. Molte delle misure adottate hanno prodotto effetti reali e alcune hanno modificato profondamente il diritto dell’immigrazione italiano. La domanda più interessante è un’altra: perché, dopo venticinque anni di interventi, il problema che quelle politiche volevano risolvere continua a presentarsi?

    La risposta non può essere semplicemente che sia mancata la fermezza.

    La legge Bossi-Fini ha cercato di collegare più strettamente ingresso e lavoro e di rendere maggiormente efficace l’allontanamento dello straniero irregolare. I respingimenti hanno tentato di intervenire direttamente sulle rotte. I porti chiusi hanno concentrato l’azione sugli sbarchi. Il blocco navale ha spostato l’attenzione ancora più a monte, sulla prevenzione delle partenze. La remigrazione porta oggi il dibattito sull’ultimo segmento del percorso: il ritorno di chi non deve più rimanere.

    Sono tutte questioni che appartengono realmente a una politica migratoria.

    Il limite è averle affrontate troppo spesso separatamente.

    Una politica dell’immigrazione non può iniziare e terminare alla frontiera. Tra l’ingresso e l’eventuale rimpatrio possono trascorrere anni, durante i quali la persona lavora, costituisce una famiglia, rinnova il proprio titolo, perde o acquisisce requisiti, impara o non impara la lingua, costruisce relazioni sociali e modifica progressivamente la propria posizione giuridica.

    È questo spazio intermedio che la politica italiana deve imparare a governare.

    Ed è precisamente qui che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” può offrire alla destra una proposta di metodo, prima ancora che una nuova proposta politica.

    Il primo pilastro, la permanenza condizionata come fondamento giuridico, parte da un principio essenziale: non basta stabilire le condizioni per entrare in Italia. Occorre stabilire con altrettanta chiarezza le condizioni per continuare a rimanervi.

    La permanenza non dovrebbe diventare automaticamente definitiva per il semplice trascorrere del tempo, ma neppure essere sottoposta a una precarietà arbitraria. Deve essere governata attraverso condizioni predeterminate dalla legge e verificabili.

    Questo conduce al secondo pilastro: lavoro, lingua e rispetto delle regole come indicatori dell’integrazione.

    È probabilmente uno dei passaggi che sono mancati nelle precedenti ricette.

    La destra si è occupata molto di ingresso e irregolarità. La sinistra ha insistito maggiormente sull’integrazione. Ma l’Italia non ha ancora costruito un sistema nel quale l’integrazione venga realmente verificata nel tempo.

    Il paradigma propone di farlo attraverso elementi concreti. Il lavoro come indicatore di autonomia e partecipazione economica; la conoscenza della lingua italiana come condizione della partecipazione alla società; il rispetto delle regole come fondamento della convivenza.

    Non si tratta di introdurre automatismi né di trasformare ogni difficoltà personale in una ragione di allontanamento. Significa, piuttosto, riconoscere che se lo Stato considera l’integrazione un obiettivo della propria politica migratoria deve essere capace anche di comprenderne gli esiti.

    Su questo terreno esiste già uno strumento importante: l’Accordo di integrazione.

    Il quarto pilastro del paradigma propone di recuperarlo e trasformarlo in uno strumento ordinario di verifica. Non occorre necessariamente inventare tutto da capo. Una parte dell’architettura giuridica esiste già: ciò che manca è attribuirle centralità e renderla effettivamente operativa.

    Ed è soltanto dopo aver costruito seriamente l’integrazione che diventa possibile affrontare altrettanto seriamente il ritorno.

    Qui entra in gioco il settimo pilastro: la ReImmigrazione come esito fisiologico del sistema.

    È questo il punto sul quale l’attuale discussione sulla remigrazione può rappresentare un’opportunità.

    Se la remigrazione significa semplicemente annunciare un grande programma di rimpatri, rischia di incontrare gli stessi problemi che hanno limitato le precedenti ricette. Una decisione politica non produce da sola un rimpatrio.

    Servono identificazione, documenti di viaggio, collaborazione consolare, accordi con i Paesi di origine, strutture adeguate, personale specializzato, risorse e procedure amministrative capaci di arrivare rapidamente a una decisione definitiva.

    La ReImmigrazione proposta dal paradigma parte perciò da una logica differente: il ritorno non deve essere una campagna straordinaria, ma una funzione ordinaria dello Stato.

    Quando l’integrazione funziona e sussistono le condizioni per la permanenza, la stabilizzazione deve essere favorita.

    Quando invece vengono meno i presupposti giuridici per restare, e non esistono impedimenti costituzionali, europei o internazionali, il ritorno deve poter essere concretamente eseguito.

    Per raggiungere questo risultato serve però anche un’amministrazione diversa.

    Da qui il nono pilastro, la creazione di una Polizia dell’Immigrazione specializzata, e il decimo, una regia unitaria attraverso un Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione.

    Sono due proposte che affrontano probabilmente il problema più importante lasciato aperto dalle politiche degli ultimi venticinque anni: l’effettività amministrativa.

    La politica può approvare una legge più severa. Può modificare le condizioni del soggiorno. Può restringere determinate forme di protezione. Può ordinare un’espulsione.

    Ma alla fine deve esistere qualcuno capace di trasformare quella decisione in un risultato.

    È su questo terreno che la destra potrebbe utilizzare positivamente l’esperienza accumulata.

    La Bossi-Fini ha insegnato che ingresso e mercato del lavoro devono essere realmente coordinati.

    I respingimenti hanno dimostrato che il controllo delle frontiere deve essere costruito all’interno dei limiti del diritto internazionale ed europeo.

    I porti chiusi hanno mostrato che intervenire sulle ONG non significa governare l’intero fenomeno.

    Il blocco navale ha evidenziato che impedire le partenze richiede necessariamente cooperazione con altri Stati.

    La remigrazione pone oggi correttamente il problema dell’effettività del ritorno.

    Non sono cinque politiche da cancellare. Sono cinque esperienze da mettere a sistema.

    È questa la prospettiva che può rendere la nuova fase diversa dalle precedenti.

    Dopo venticinque anni, la destra italiana non ha bisogno soltanto di una nuova ricetta sull’immigrazione. Possiede ormai abbastanza esperienza per provare a costruire una vera architettura di governo del fenomeno migratorio.

    Ingresso controllato. Identificazione certa. Permanenza condizionata. Accordo di integrazione. Verifica attraverso lavoro, lingua e rispetto delle regole. Stabilizzazione di chi completa positivamente il percorso. ReImmigrazione effettiva quando vengono meno le condizioni per rimanere.

    Questo è il passaggio che ancora manca.

    Il problema dell’immigrazione resta irrisolto non perché negli ultimi venticinque anni non siano state approvate abbastanza leggi, ma perché nessuna legge può sostituire un sistema amministrativo capace di applicarla.

    La remigrazione può quindi diventare qualcosa di più dell’ultima ricetta della destra italiana.

    Può diventare l’occasione per comprendere che il vero salto di qualità non consiste nell’individuare una misura più forte delle precedenti, ma nel collegare finalmente ingresso, permanenza, integrazione e ritorno all’interno di un unico sistema.

    È questa la proposta del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.

    Non rinnegare venticinque anni di politiche migratorie.

    Imparare da quei venticinque anni e costruire ciò che ancora manca.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

    España regulariza, Italia programa nuevas entradas: ¿hay que integrar primero a quienes ya están aquí?

    España e Italia están siguiendo en 2026 dos caminos distintos para responder a una misma realidad: sus economías necesitan trabajadores extranjeros, mientras una parte significativa de la población migrante que ya vive en Europa sigue encontrándose en situaciones administrativas precarias o irregulares. El contraste ha vuelto al debate después de que elDiario.es publicara el 9…

    Articolo 8 CEDU, integrazione e rimpatrio: verso un modello europeo di permanenza responsabile

    Abstract Il contributo analizza il ruolo dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nella costruzione di un modello europeo di permanenza responsabile dello straniero. La tutela della vita privata e familiare non attribuisce un diritto assoluto al soggiorno, ma impone alle autorità nazionali di verificare se l’allontanamento costituisca una misura proporzionata rispetto al percorso…

    Bossi-Fini, porti chiusi, blocco navale, remigrazione: gli slogan cambiano, il problema resta

    Da oltre vent’anni il centrodestra italiano individua nel controllo dell’immigrazione uno dei propri obiettivi politici principali. Sarebbe però sbagliato leggere questa storia come una semplice successione di promesse mancate o, peggio ancora, sostenere che i governi di destra non abbiano fatto nulla. Hanno fatto molto, hanno approvato norme importanti e hanno sperimentato strumenti diversi. Il…

  • Prevenire prima di assistere: un sistema locale di allerta sulle fragilità sociali

    Le fragilità sociali raramente nascono all’improvviso. Prima di trasformarsi in disagio conclamato, si manifestano attraverso segnali spesso riconoscibili: assenze scolastiche ripetute, perdita del lavoro, difficoltà abitative, isolamento familiare, mancata conoscenza della lingua e progressivo allontanamento dai servizi.

    Il problema è che questi segnali vengono spesso osservati separatamente. La scuola conosce le assenze e le difficoltà educative. I servizi sociali rilevano la precarietà economica e abitativa. Le associazioni intercettano l’isolamento. Le imprese conoscono la perdita del lavoro. Ma senza un coordinamento, ciascun soggetto vede soltanto una parte del problema.

    Per questa ragione, il progetto locale ispirato al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” dovrebbe prevedere un sistema di segnalazione istituzionale delle fragilità, costruito nel rigoroso rispetto della riservatezza e della protezione dei dati personali.

    Non si tratterebbe di creare un sistema di controllo etnico, né di sottoporre le famiglie straniere a una sorveglianza differenziata. La provenienza nazionale non può diventare, da sola, un indicatore di rischio. L’attenzione dovrebbe essere rivolta esclusivamente a situazioni oggettive di vulnerabilità, indipendentemente dalla cittadinanza.

    Tra i segnali da osservare potrebbero rientrare le assenze scolastiche prolungate, il rischio di abbandono degli studi, l’isolamento familiare, la perdita improvvisa del lavoro, l’emergenza abitativa, la mancata conoscenza della lingua italiana e le difficoltà persistenti nell’accesso ai servizi pubblici.

    Lo scopo non sarebbe raccogliere informazioni senza una finalità precisa, ma attivare interventi tempestivi. In presenza di assenze scolastiche ripetute, ad esempio, scuola e servizi potrebbero verificare se esistano difficoltà linguistiche, economiche o familiari. In caso di perdita del lavoro, potrebbero essere attivati orientamento professionale e collegamento con i servizi per l’impiego. Davanti a un’emergenza abitativa, si potrebbe intervenire prima che la famiglia perda ogni forma di stabilità.

    La prevenzione richiede tuttavia regole chiare. Le informazioni dovrebbero circolare soltanto tra soggetti istituzionalmente competenti, nella misura strettamente necessaria e per finalità determinate. I dati utilizzati per l’analisi generale del territorio dovrebbero essere aggregati e anonimi. Le situazioni individuali dovrebbero essere affrontate attraverso gli strumenti ordinari dei servizi sociali, senza creare archivi paralleli o improprie schedature.

    Un sistema locale di allerta avrebbe anche il vantaggio di superare la logica dell’emergenza. Troppo spesso il welfare interviene quando il problema è già divenuto grave, costoso e difficile da risolvere. Si assiste quando sarebbe stato possibile prevenire.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” deve invece affermare un principio diverso: l’integrazione va osservata nel tempo e le fragilità devono essere affrontate prima che si trasformino in esclusione permanente.

    Questo vale soprattutto per i minori. Un ritardo scolastico, una difficoltà linguistica o un progressivo isolamento non possono essere considerati semplici problemi privati. Sono segnali che riguardano il futuro dell’intera comunità.

    A Malalbergo, un sistema leggero di coordinamento tra scuola, servizi sociali, associazioni e soggetti territoriali potrebbe consentire interventi più rapidi, mirati e meno costosi. Non servirebbe una nuova struttura burocratica, ma protocolli essenziali, responsabilità definite e incontri periodici tra chi già opera sul territorio.

    Prevenire prima di assistere significa evitare che la povertà diventi marginalità, che la difficoltà scolastica diventi abbandono, che la disoccupazione diventi dipendenza e che l’isolamento diventi separazione stabile dalla comunità.

    Un welfare efficace non deve limitarsi a riparare i danni. Deve riconoscere i segnali, intervenire per tempo e impedire la formazione di sacche permanenti di esclusione.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Spagna regolarizza, Italia programma nuovi ingressi: prima di importare lavoratori dovremmo integrare quelli che sono già qui?

    Il confronto tra Italia e Spagna sulle politiche migratorie rischia di essere ridotto ancora una volta a una contrapposizione ideologica: da una parte il governo spagnolo, che ha scelto nel 2026 una vasta regolarizzazione degli stranieri già presenti sul territorio; dall’altra il governo italiano, che critica quella scelta ma continua contemporaneamente a programmare centinaia di…

    Immigrazione e asilo: tre eventi formativi organizzati dall’Avv. Fabio Loscerbo e accreditati dall’Ordine degli Avvocati di Bologna

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ha accreditato tre eventi formativi organizzati dallo Studio Legale Avv. Fabio Loscerbo, dedicati alle principali trasformazioni in corso nel diritto dell’immigrazione, dell’asilo e della protezione dei diritti fondamentali. Il ciclo formativo si svolgerà tra settembre e novembre 2026 e sarà articolato in tre incontri, ciascuno della durata di…

    Venticinque anni di destra sull’immigrazione: cambiano le parole, non il problema

    Da più di vent’anni la destra italiana considera il controllo dell’immigrazione uno dei temi centrali della propria proposta politica. Nel tempo sono cambiate le maggioranze, i leader e soprattutto le parole utilizzate per rappresentare l’obiettivo: Bossi-Fini, respingimenti, porti chiusi, blocco navale e, oggi, remigrazione. Ridurre questa storia a una successione di slogan sarebbe però sbagliato.…

  • Click day, consolati e burocrazia: il decreto flussi non si ripara, si supera

    Il decreto flussi viene spesso descritto come una macchina difettosa che avrebbe bisogno di manutenzione. La metafora è efficace, ma rischia di attenuare la gravità del problema. Una macchina può essere riparata quando il suo progetto originario resta valido e occorre soltanto sostituire qualche componente usurata. Nel caso del decreto flussi, invece, è il modello stesso a non essere più adeguato alla realtà economica, sociale e amministrativa italiana.

    Il sistema continua a pretendere di programmare l’immigrazione lavorativa attraverso contingenti numerici, finestre temporali rigide, click day e procedure amministrative articolate tra Sportelli unici per l’immigrazione, Ispettorati del lavoro, Questure, consolati e datori di lavoro.

    Ciascuno di questi passaggi può trasformarsi in un punto di arresto.

    L’articolo pubblicato da QuotidianoPiù individua un vero e proprio fallimento strutturale della procedura. Non si tratta soltanto di portali che rallentano, domande che restano ferme o appuntamenti consolari difficili da ottenere. Il problema nasce dalla distanza tra il funzionamento della procedura e le esigenze reali delle imprese, delle famiglie e dei lavoratori.

    Per il 2026 il Governo ha autorizzato 76.200 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 88 mila ingressi per lavoro stagionale e 650 ingressi per lavoro autonomo. Nel complesso, la programmazione triennale 2026-2028 prevede circa 500 mila ingressi. Si tratta di numeri significativi, che tuttavia non risolvono il problema fondamentale: un aumento delle quote non rende automaticamente più razionale la procedura.

    Il primo limite è rappresentato dal click day.

    La domanda può essere predisposta in anticipo, ma viene trasmessa soltanto a partire da un giorno e da un’ora prestabiliti. Per il 2026 sono stati previsti click day distinti per l’agricoltura, il turismo, il lavoro non stagionale e il settore domestico. Le domande vengono inserite in una competizione fondata essenzialmente sull’ordine cronologico di invio.

    Questo sistema non seleziona il lavoratore maggiormente qualificato, il datore di lavoro più affidabile o il rapporto occupazionale più credibile. Seleziona chi riesce a trasmettere la domanda più rapidamente.

    Il click day non è programmazione. È una lotteria amministrativa.

    Il fatto che una domanda venga inviata pochi secondi prima di un’altra non dimostra che il relativo rapporto di lavoro sia più serio, necessario o meritevole. Eppure da quei pochi secondi può dipendere la possibilità di ottenere una quota e, quindi, di avviare l’intera procedura di ingresso.

    Il secondo limite riguarda la distribuzione territoriale e settoriale delle quote.

    Dopo l’invio delle domande, il Ministero del Lavoro procede all’attribuzione delle quote per provincia e per settore. Per il 2026 una prima assegnazione ha riguardato 40.075 quote; ulteriori contingenti sono stati successivamente distribuiti per il lavoro stagionale agricolo e turistico.

    Questo meccanismo determina una duplicazione della programmazione. Prima viene fissato il numero nazionale degli ingressi. Poi le quote vengono suddivise territorialmente. Infine le domande vengono esaminate nei singoli procedimenti.

    Il risultato è che una domanda formalmente corretta e fondata su un reale bisogno lavorativo può rimanere esclusa perché la quota territoriale è esaurita, mentre altrove possono residuare contingenti non utilizzati o successivamente riassegnati.

    Il terzo limite è costituito dai tempi amministrativi.

    L’ingresso del lavoratore richiede il rilascio del nulla osta, la trasmissione della documentazione alla rappresentanza diplomatica o consolare, il rilascio del visto, l’ingresso in Italia e la conclusione degli adempimenti relativi al contratto di soggiorno e al permesso.

    Ogni passaggio dipende dal completamento del precedente. Un ritardo dello Sportello unico si trasferisce sul consolato. Un problema consolare rende inutile il nulla osta già rilasciato. Un ingresso tardivo può determinare la perdita dell’occasione lavorativa che aveva giustificato l’intera procedura.

    Nel frattempo, l’impresa resta senza personale, la famiglia senza assistenza e il lavoratore senza una prospettiva certa.

    Il quarto limite è rappresentato proprio dai consolati.

    La programmazione nazionale degli ingressi non sempre tiene conto della capacità effettiva delle rappresentanze diplomatiche di ricevere le domande, verificare i documenti e rilasciare i visti. Aumentare le quote senza rafforzare gli uffici consolari significa spostare il blocco amministrativo da Roma al Paese di origine.

    Il nulla osta al lavoro non produce alcun risultato concreto quando il lavoratore non riesce a ottenere tempestivamente un appuntamento per il visto.

    Il decreto flussi si presenta così come una procedura unitaria, ma in realtà è una catena composta da amministrazioni diverse, sistemi informatici diversi, responsabilità frammentate e tempi raramente coordinati.

    Quando la procedura fallisce, è anche difficile individuare il punto esatto nel quale si è arrestata e l’amministrazione effettivamente responsabile.

    Le modifiche normative intervenute negli ultimi anni hanno cercato di velocizzare alcuni passaggi, modificando anche la decorrenza dei termini per il rilascio del nulla osta e collegandola all’imputazione della domanda alla quota. Ma il perfezionamento dei singoli termini non supera la debolezza complessiva del sistema.

    La stessa previsione di ingressi fuori quota e l’annunciata volontà di ridimensionare il meccanismo del click day dimostrano che anche il legislatore ha iniziato a riconoscere l’inadeguatezza del modello.

    Non basta, però, affiancare deroghe a un sistema che continua a fondarsi sulla logica dell’eccezione annuale.

    Il mercato del lavoro non opera attraverso finestre amministrative. Le imprese non scoprono di avere bisogno di personale soltanto nei mesi precedenti il decreto. Le famiglie non programmano una condizione di non autosufficienza sulla base del calendario dei click day. Il turismo e l’agricoltura conoscono esigenze stagionali, ma queste esigenze possono essere previste attraverso canali stabili, non necessariamente attraverso una competizione telematica annuale.

    Il decreto flussi dovrebbe essere superato da un sistema permanente di ingresso per lavoro, aperto durante tutto l’anno e fondato sulla verifica concreta della domanda occupazionale.

    Questo sistema dovrebbe valutare la solidità economica del datore di lavoro, la genuinità del contratto, la congruità della retribuzione, la disponibilità dell’alloggio, la qualificazione del lavoratore e l’effettivo fabbisogno del settore.

    La selezione dovrebbe avvenire sulla sostanza del rapporto, non sulla velocità di un collegamento internet.

    È qui che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” può offrire una prospettiva diversa.

    L’ingresso per lavoro non dovrebbe essere considerato un procedimento concluso con il rilascio del visto. Dovrebbe costituire l’inizio di un percorso di integrazione verificabile.

    Il lavoratore deve essere messo nelle condizioni di apprendere la lingua italiana, conoscere i propri diritti e doveri, acquisire una formazione professionale, mantenere un rapporto di lavoro regolare e costruire una reale autonomia economica.

    Il datore di lavoro, a sua volta, deve assumere una responsabilità effettiva. Non può limitarsi a presentare una domanda e scomparire dopo l’ingresso del lavoratore. Deve garantire la genuinità dell’assunzione, il rispetto delle condizioni contrattuali e la correttezza degli adempimenti contributivi.

    Lo Stato deve accompagnare e controllare questo percorso.

    Quando l’integrazione lavorativa e sociale riesce, la permanenza deve potersi consolidare. Quando invece il contratto è fittizio, il rapporto non viene instaurato o vengono meno le condizioni che avevano giustificato l’ingresso, occorre una risposta giuridica rapida, proporzionata e rispettosa delle garanzie individuali.

    Questa risposta è la ReImmigrazione.

    Non una deportazione collettiva e non una formula propagandistica, ma un sistema ordinato di ritorno per chi non possiede più un titolo effettivo alla permanenza e non ha maturato condizioni di protezione, vita familiare o radicamento tali da impedirne l’allontanamento.

    Integrazione e ReImmigrazione sono quindi le due conseguenze possibili di un percorso giuridico chiaro.

    Il decreto flussi, al contrario, continua a concentrare quasi tutta l’attenzione sul momento iniziale dell’ingresso. Stabilisce quanti possono entrare, ma non costruisce adeguatamente ciò che deve accadere dopo.

    Non misura l’integrazione. Non segue il rapporto di lavoro nel tempo. Non collega in modo coerente la permanenza alla riuscita del progetto occupazionale. Non prevede una risposta sistematica quando quel progetto fallisce.

    È per questo che non basta un bravo meccanico.

    Si possono migliorare i portali, aumentare il personale degli Sportelli unici, rafforzare i consolati, semplificare la documentazione e ampliare le quote. Sarebbero interventi utili, ma non cambierebbero la natura di una procedura costruita intorno alla scarsità amministrata e alla competizione temporale.

    Il decreto flussi appartiene a un modello nel quale l’immigrazione viene tollerata come eccezione annuale, anziché governata come fenomeno strutturale.

    L’Italia ha bisogno di lavoratori stranieri. Ha però anche bisogno di sapere chi entra, per quale lavoro, con quali garanzie e attraverso quale percorso di integrazione.

    Quando queste condizioni esistono, l’ingresso deve essere semplice, rapido e stabile.

    Quando non esistono o vengono meno, lo Stato deve recuperare la capacità di decidere.

    Click day, consolati e burocrazia non sono soltanto malfunzionamenti della macchina. Sono il sintomo di un modello che ha esaurito la propria funzione.

    Il decreto flussi non si ripara.

    Si supera.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36, in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

    France, jusqu’à 15 000 euros pour pouvoir travailler : quand l’immigration économique devient un marché

    L’immigration de travail est souvent présentée comme la forme la plus rationnelle et la plus maîtrisable de la politique migratoire. L’État identifie des secteurs en tension, autorise l’entrée de travailleurs étrangers, les entreprises recrutent et, par le travail, les nouveaux arrivants commencent un parcours d’intégration économique et sociale. Mais entre ce modèle théorique et la…

    ReImmigrazione non significa espulsione collettiva: significa responsabilità individuale

    Nel dibattito pubblico le parole vengono spesso usate per dividere prima ancora che per comprendere. “ReImmigrazione” rischia così di essere confusa con la remigrazione etnica o con un programma generalizzato di allontanamento degli stranieri. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” nasce, invece, da un’impostazione diversa. Non conta l’origine della persona, ma il percorso compiuto. Non si…

    Protezione complementare e governo dei flussi migratori: l’integrazione effettiva come criterio individuale di permanenza

    Nota a Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, sentenza 31 luglio 2026, R.G. n. 23163/2024 Abstract La sentenza del Tribunale di Venezia del 31 luglio 2026 offre un’importante occasione per ricostruire la protezione complementare non soltanto come strumento di tutela individuale dello straniero, ma anche come possibile componente di una politica razionale…

  • Ceuta cambia l’Europa: non basta controllare chi entra, bisogna verificare chi rimane

    La crisi di Ceuta ha costretto l’Europa a confrontarsi con una realtà che per troppo tempo aveva preferito rimuovere: una politica migratoria non può esistere senza il controllo effettivo delle frontiere.

    Tra il 30 e il 31 luglio 2026 decine di migliaia di persone hanno raggiunto l’enclave spagnola dal territorio marocchino, mettendo sotto pressione una città di dimensioni limitate e provocando decine di vittime. Una parte consistente dei migranti è successivamente rientrata in Marocco, ma migliaia di persone sono rimaste a Ceuta, determinando una grave emergenza umanitaria, amministrativa e di sicurezza.

    La portata dell’episodio ha indotto i ministri dell’Interno dell’Unione europea a riunirsi d’urgenza. Dal confronto è emersa una convergenza sulla necessità di rafforzare le frontiere esterne, intensificare la cooperazione contro le reti criminali, contrastare la propaganda diffusa attraverso i social network e rendere più efficaci i rimpatri. Alcuni governi hanno inoltre rilanciato l’ipotesi di strutture esterne all’Unione per la gestione delle procedure migratorie.

    È un cambiamento politico importante.

    Per anni il dibattito europeo è rimasto prigioniero di una contrapposizione sterile. Da una parte, chi considerava ogni rafforzamento delle frontiere incompatibile con la tutela dei diritti; dall’altra, chi proponeva la chiusura come risposta sufficiente a un fenomeno complesso.

    Ceuta dimostra che il controllo della frontiera non è una scelta ideologica. È una funzione essenziale dello Stato e dell’Unione.

    Una frontiera che può essere superata in poche ore da decine di migliaia di persone non tutela né la popolazione residente né gli stessi migranti, esposti al rischio di morte, allo sfruttamento delle reti criminali e alla diffusione di informazioni ingannevoli. Le autorità spagnole hanno infatti ricondotto parte della mobilitazione a messaggi circolati online, secondo i quali chi fosse riuscito a raggiungere Ceuta avrebbe potuto rimanere in Spagna.

    Il controllo è quindi necessario.

    Ma non è sufficiente.

    L’Europa continua infatti a concentrare quasi tutta la propria attenzione sul momento dell’ingresso: chi può attraversare la frontiera, chi deve essere sottoposto a una procedura, chi deve essere respinto o rimpatriato.

    Rimane in secondo piano la questione più importante: che cosa accade dopo che una persona è entrata e ha ottenuto un titolo di soggiorno?

    L’ingresso regolare non garantisce automaticamente l’integrazione.

    Una persona può essere ammessa per lavoro e restare per anni ai margini del mercato regolare. Può ottenere un permesso senza imparare la lingua. Può vivere stabilmente dentro una comunità parallela, senza costruire un rapporto diretto con le istituzioni e con il territorio. Può rinnovare il proprio titolo in forza di requisiti puramente formali, mentre il percorso sostanziale di inserimento rimane inesistente.

    Per questa ragione, il controllo migratorio non può terminare alla frontiera.

    Deve accompagnare la permanenza.

    Il principio dovrebbe essere semplice: entra chi possiede i requisiti e rimane chi si integra.

    L’integrazione non può essere presunta sulla base del tempo trascorso sul territorio. Deve essere verificata attraverso parametri individuali, oggettivi e comprensibili: lavoro, conoscenza della lingua e rispetto delle regole.

    Il lavoro non rappresenta soltanto un dato economico. È autonomia, responsabilità e partecipazione alla società.

    La lingua non è un requisito simbolico. È lo strumento che permette alla persona di rapportarsi direttamente con l’amministrazione, con la scuola, con il sistema sanitario e con gli altri cittadini, senza dipendere permanentemente dalla comunità d’origine.

    Il rispetto delle regole non coincide soltanto con l’assenza di condanne penali. Comprende il riconoscimento dei principi fondamentali dell’ordinamento: uguaglianza tra uomo e donna, libertà personale, libertà di coscienza, autonomia dei figli e primato della legge civile.

    Lo Stato deve naturalmente offrire strumenti reali per raggiungere questi risultati. Non può pretendere integrazione senza garantire corsi di lingua, accesso alla formazione, possibilità di lavoro e conoscenza delle istituzioni.

    Ma, dopo avere offerto tali strumenti, deve verificare il percorso.

    Chi lavora, apprende la lingua, rispetta le regole e partecipa alla vita sociale deve poter consolidare progressivamente la propria posizione.

    Chi invece rifiuta sistematicamente ogni processo di inserimento non può pretendere che il semplice trascorrere del tempo trasformi la presenza in permanenza definitiva.

    È questo il livello che manca nella risposta europea alla crisi di Ceuta.

    Il nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo, entrato nella sua fase applicativa nel giugno 2026, rafforza le procedure di frontiera, la solidarietà tra gli Stati e gli strumenti destinati alla gestione degli ingressi irregolari. La crisi di Ceuta ne rappresenta il primo grande banco di prova.

    Ma anche il Patto rimane prevalentemente concentrato sull’accesso, sull’asilo, sulla distribuzione delle responsabilità e sui rimpatri.

    Non costruisce ancora un vero sistema europeo di verifica dell’integrazione nel tempo.

    È questa la riforma successiva di cui l’Europa avrà bisogno.

    Non basta sapere chi è entrato. Occorre sapere come vive, se lavora, se conosce la lingua, se rispetta le regole e se sta costruendo una relazione effettiva con la società.

    Non si tratta di introdurre un controllo generalizzato sulle opinioni, sulla religione o sulla vita privata. L’integrazione non è conformità ideologica e non richiede l’abbandono dell’identità personale.

    Si tratta di collegare la stabilizzazione a comportamenti verificabili e uguali per tutti.

    La crisi di Ceuta ha inoltre mostrato la vulnerabilità dell’Europa quando il controllo delle frontiere dipende eccessivamente dalla collaborazione di un Paese terzo. Il commissario europeo Magnus Brunner ha osservato che la cooperazione con gli Stati vicini rimane indispensabile, ma che l’Unione non può affidare la propria sicurezza esclusivamente alla loro disponibilità politica.

    Il messaggio è chiaro: l’Europa deve recuperare una propria capacità operativa.

    Deve sorvegliare le frontiere, contrastare le reti criminali, svolgere rapidamente le procedure e rendere effettive le decisioni di rimpatrio.

    Ma deve anche evitare che il controllo si riduca a una risposta emergenziale dopo ogni crisi.

    Una politica migratoria credibile deve coprire l’intero percorso: selezione all’ingresso, accoglienza iniziale, verifica periodica dell’integrazione, stabilizzazione di chi costruisce una vita comune e ritorno di chi non realizza tale percorso.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” completa quindi la svolta iniziata a Ceuta.

    La frontiera stabilisce chi può entrare.

    L’integrazione stabilisce chi può rimanere.

    La ReImmigrazione interviene quando la permanenza non trova più giustificazione in un percorso individuale concreto.

    Questa impostazione è diversa sia dalla politica delle frontiere aperte sia dalla remigrazione identitaria.

    La prima presume che la presenza produca da sola integrazione.

    La seconda considera problematica la persona in ragione della sua origine.

    La ReImmigrazione, invece, parte dall’individuo: non chiede chi sia, ma quale percorso abbia costruito.

    Ceuta può dunque cambiare l’Europa, ma soltanto se la lezione non verrà ridotta all’installazione di nuove barriere o all’adozione di procedure più rapide.

    Una frontiera più forte impedisce gli ingressi incontrollati.

    Non impedisce la formazione di marginalità, comunità parallele e permanenze prive di integrazione.

    Per questo non basta controllare chi entra.

    Bisogna verificare chi rimane.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Dai respingimenti alla remigrazione: venticinque anni senza una politica migratoria compiuta

    Da oltre vent’anni il centrodestra italiano prova a dare una risposta al problema dell’immigrazione irregolare. Lo ha fatto con strumenti diversi, in stagioni politiche differenti e con formule comunicative che hanno segnato il dibattito pubblico: Bossi-Fini, respingimenti, porti chiusi, blocco navale e oggi remigrazione. Non sarebbe corretto ridurre questa storia a una successione di slogan.…

    Casa, immigrazione e modello Lepore: il Comune denuncia le discriminazioni, ma ignora l’aumento della domanda

    A Bologna trovare una casa in affitto è diventato difficile anche per chi lavora, possiede un reddito regolare e sarebbe perfettamente in grado di pagare il canone. Famiglie, studenti, giovani lavoratori, persone sole e nuclei stranieri competono per un patrimonio abitativo insufficiente, in una città nella quale la domanda cresce più rapidamente dell’offerta accessibile. L’amministrazione…

    Francia, fino a 15.000 euro per poter lavorare: quando l’immigrazione economica diventa un mercato

    L’immigrazione economica viene generalmente presentata come la componente più razionale e governabile dei flussi migratori: lo Stato individua un bisogno di manodopera, autorizza l’ingresso di lavoratori stranieri, questi ultimi trovano un’occupazione e progressivamente entrano nel tessuto economico e sociale del Paese ospitante. Ma tra il modello teorico e ciò che concretamente accade può aprirsi uno…

  • Venticinque anni di slogan sull’immigrazione: dalla Bossi-Fini alla remigrazione

    In poco meno di venticinque anni la destra italiana ha utilizzato parole diverse per rappresentare sostanzialmente la stessa aspirazione politica: riportare sotto il controllo dello Stato l’immigrazione, distinguere gli ingressi regolari da quelli irregolari e rendere effettivo l’allontanamento di chi non ha titolo per rimanere.

    Dalla Bossi-Fini ai respingimenti, dai porti chiusi al blocco navale, fino all’attuale dibattito sulla remigrazione, ogni stagione ha individuato una parte del problema e ha cercato di affrontarla con strumenti differenti.

    Liquidare tutto come propaganda sarebbe un errore. La legge Bossi-Fini ha modificato profondamente il sistema italiano dell’immigrazione. I respingimenti verso la Libia sono stati realmente praticati. I governi successivi hanno introdotto nuovi strumenti in materia di sicurezza e controllo delle frontiere. La stagione dei porti chiusi ha prodotto provvedimenti concreti. Il Governo Meloni ha sviluppato una strategia fondata sulla cooperazione con i Paesi terzi, sul contrasto alle partenze e sul modello Albania.

    Il punto, quindi, non è sostenere che nulla sia stato fatto.

    La domanda più utile è un’altra: perché, dopo venticinque anni, continuiamo a discutere sostanzialmente dello stesso problema?

    Una prima risposta può essere individuata nella frammentazione degli interventi.

    La Bossi-Fini ha concentrato molta attenzione sul rapporto tra ingresso e lavoro. I respingimenti hanno spostato l’intervento sulla frontiera. I porti chiusi si sono concentrati sugli sbarchi. Il blocco navale ha provato a spostare il controllo ancora più a monte, verso le partenze. La remigrazione pone oggi al centro l’ultima fase: il ritorno.

    Ognuna di queste politiche contiene un pezzo di una possibile strategia.

    Ciò che è mancato è il sistema che tenga insieme tutti i pezzi.

    Ed è precisamente su questo punto che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” può offrire un contributo alla nuova fase del dibattito.

    Il primo pilastro riguarda la permanenza condizionata come fondamento giuridico. Per governare l’immigrazione non basta decidere chi entra. Occorre stabilire a quali condizioni si rimane e verificare nel tempo se quelle condizioni continuino ad esistere.

    È un cambio di prospettiva importante.

    La frontiera decide l’ingresso. Una politica migratoria decide anche ciò che accade nei cinque, dieci o vent’anni successivi.

    Per questo il paradigma introduce un secondo elemento: l’integrazione verificabile.

    Lavoro, conoscenza della lingua italiana e rispetto delle regole devono diventare parametri attraverso i quali osservare il percorso individuale. Non automatismi e neppure strumenti punitivi, ma indicatori che permettano allo Stato di comprendere se l’integrazione stia realmente avvenendo.

    Su questo terreno l’Italia possiede già uno strumento che potrebbe essere valorizzato: l’Accordo di integrazione. Il quarto pilastro del paradigma propone di trasformarlo da istituto rimasto relativamente marginale a strumento ordinario attraverso il quale accompagnare e verificare il percorso dello straniero.

    La logica dovrebbe essere semplice: lo Stato offre gli strumenti per integrarsi e lo straniero assume una responsabilità nel proprio percorso.

    Solo dopo avere costruito questa parte del sistema diventa possibile affrontare seriamente il tema oggi definito remigrazione.

    Ed è qui che interviene il settimo pilastro: la ReImmigrazione come esito fisiologico del sistema.

    La differenza non è soltanto lessicale.

    La ReImmigrazione non dovrebbe essere una grande operazione straordinaria da annunciare all’inizio di una legislatura. Dovrebbe essere la conseguenza ordinaria, individuale e giuridicamente prevedibile del venir meno delle condizioni che consentono la permanenza.

    Se una persona ha titolo per restare e costruisce un percorso di integrazione, lo Stato deve favorirne la stabilizzazione.

    Se invece non esistono più i presupposti giuridici della permanenza, e non sussistono impedimenti costituzionali, europei o internazionali all’allontanamento, il sistema deve essere capace di arrivare effettivamente al ritorno.

    Ed è proprio su questa parola, effettivamente, che si misura la differenza tra una promessa e una politica pubblica.

    Un decreto di espulsione non rimpatria materialmente nessuno.

    Servono identificazione certa, documenti di viaggio, cooperazione delle rappresentanze consolari, accordi con i Paesi di origine, strutture adeguate, risorse economiche, personale formato e capacità di esecuzione.

    Per questo il paradigma prevede anche una Polizia dell’Immigrazione specializzata, il nono pilastro, e una regia politica unitaria attraverso un Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione, il decimo.

    Il punto non è creare semplicemente nuovi apparati.

    È stabilire chi sia responsabile dell’intero risultato.

    Oggi l’immigrazione attraversa competenze differenti: sicurezza, lavoro, giustizia, integrazione, amministrazione territoriale, rapporti internazionali. Ma la persona straniera attraversa tutte queste fasi come parte di un unico percorso.

    Anche lo Stato dovrebbe quindi imparare a considerarle unitariamente.

    È questa, forse, la lezione più utile dei venticinque anni trascorsi dalla Bossi-Fini.

    La destra italiana non deve necessariamente rinnegare ciò che ha fatto. Al contrario, dovrebbe utilizzare l’esperienza accumulata per comprendere perché strumenti anche molto incisivi non siano riusciti a produrre un risultato definitivo.

    Non perché mancasse sempre la volontà politica.

    Ma perché una politica migratoria non può essere costruita intorno a una singola misura.

    La remigrazione offre oggi una nuova occasione.

    Può diventare semplicemente la parola destinata a sostituire “porti chiusi” e “blocco navale”. Oppure può aprire una fase più matura, nella quale il tema del ritorno venga finalmente inserito all’interno di una politica complessiva della permanenza e dell’integrazione.

    È questa seconda strada che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone.

    Non un altro slogan contro quelli precedenti, ma un tentativo di mettere a sistema le lezioni che gli ultimi venticinque anni hanno prodotto.

    Controllare gli ingressi. Identificare con certezza. Definire le condizioni della permanenza. Favorire l’integrazione. Verificarla. Stabilizzare chi completa positivamente il percorso. Rendere effettivo il ritorno quando vengono meno le condizioni per restare.

    Dalla Bossi-Fini alla remigrazione, la destra italiana ha accumulato venticinque anni di esperienza normativa e politica.

    Ora la sfida non è trovare una parola più efficace. È costruire un sistema più efficace.

    Ed è su questo terreno, tecnico prima ancora che ideologico, che dovrebbe svilupparsi la prossima stagione delle politiche migratorie italiane.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

    Il Rapporto annuale sull’integrazione di Malalbergo: dati pubblici, risultati e responsabilità

    Un progetto serio sull’integrazione non può concludersi con una dichiarazione di intenti. Deve produrre dati, rendere visibili i risultati e consentire alla comunità di verificare ciò che ha funzionato e ciò che, invece, non ha prodotto gli effetti attesi. Per questa ragione, il percorso avviato a Malalbergo dovrebbe concludersi ogni anno con la pubblicazione di…

    Cardinale Baggio, la felicità è un diritto. Ma la permanenza deve essere meritata attraverso l’integrazione

    Il cardinale Fabio Baggio, intervenendo sul tema della remigrazione, ha ricordato che ogni persona cerca una vita migliore e porta con sé un’aspirazione alla felicità. È un richiamo moralmente fondato: la dignità non dipende dalla cittadinanza, dal passaporto o dal luogo di nascita. Ma la ricerca della felicità non può trasformarsi automaticamente nel diritto di…

    Bologna, ancora una violenza senza apparente motivo: quanto sappiamo del rapporto tra migrazione, marginalità e disagio psichico?

    Il 16 agosto Il Resto del Carlino ha raccontato un nuovo grave episodio avvenuto alla stazione di Bologna Centrale. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano, un cittadino ghanese di trent’anni avrebbe aggredito, apparentemente senza motivo, una passeggera cinese che attendeva il proprio treno al binario 3, per poi scagliarsi contro gli agenti della Polizia ferroviaria intervenuti,…

  • Germania, 21 miliardi di Bürgergeld agli stranieri ma il lavoro ha bisogno dell’immigrazione: il vero problema è misurare l’integrazione

    La Germania si trova davanti a una contraddizione che riguarda ormai tutte le grandi società europee: vuole ridurre i costi e le conseguenze dell’immigrazione non integrata, ma nello stesso tempo non può rinunciare all’apporto dei lavoratori stranieri. Non è una contraddizione marginale. È probabilmente uno dei nodi sui quali si deciderà la politica migratoria europea dei prossimi anni.

    La questione è tornata al centro del dibattito tedesco con un articolo pubblicato l’11 agosto 2026 dal Münchner Merkur, dedicato alle dichiarazioni di Ulrich Siegmund, candidato di punta dell’AfD alle elezioni regionali della Sassonia-Anhalt. Siegmund ha sostenuto che oltre 20 miliardi di euro vengono destinati ogni anno al Bürgergeld percepito da cittadini non tedeschi. Secondo il fact-check richiamato dallo stesso giornale, l’ordine di grandezza indicato dal politico dell’AfD risulta aritmeticamente sostanzialmente corretto.

    Il Bürgergeld è il sistema tedesco di sostegno economico destinato alle persone in condizioni di bisogno e capaci di lavorare. Il dato, quindi, è politicamente rilevante. Ma utilizzarlo per concludere semplicemente che gli immigrati rappresentino un costo per la Germania sarebbe fuorviante.

    Lo stesso articolo del Merkur mostra infatti l’altra metà della realtà. In Sassonia-Anhalt lavorano quasi 70.000 cittadini stranieri soggetti alla contribuzione sociale, pari a circa il 9 per cento degli occupati. La ministra regionale Petra Grimm-Benne ha evidenziato che senza medici provenienti dall’estero sarebbe difficile mantenere l’attuale livello dell’assistenza sanitaria. La Bundesagentur für Arbeit osserva inoltre che, a causa dell’andamento demografico, il mercato del lavoro della regione dipende ormai strutturalmente dall’immigrazione.

    Ecco allora che la questione cambia completamente.

    Non basta più chiedersi se l’immigrazione debba essere aumentata o ridotta. Occorre chiedersi quale immigrazione sia utile e sostenibile, quale produca integrazione e quale, invece, determini nel tempo dipendenza assistenziale, marginalità o mancata partecipazione alla società di accoglienza.

    È una distinzione fondamentale.

    La Germania ha già riconosciuto una parte del problema attraverso la propria politica di immigrazione qualificata. Il Bundesministerium für Arbeit und Soziales afferma espressamente che i lavoratori qualificati provenienti dall’estero sono indispensabili per un mercato del lavoro tedesco sostenibile e che il Paese necessita di una maggiore immigrazione qualificata per affrontare la futura carenza di personale. Non solo: lo stesso Ministero individua nel lavoro una condizione fondamentale per una integrazione riuscita e per la partecipazione sociale.

    Sono due affermazioni che dovrebbero essere lette insieme.

    La prima dice che la Germania ha bisogno dell’immigrazione. La seconda dice che l’immigrazione deve trasformarsi in integrazione.

    Il problema della politica migratoria europea degli ultimi decenni è stato invece quello di concentrare quasi interamente l’attenzione sul momento dell’ingresso e sulla distinzione tra chi può entrare e chi non può entrare. Molto meno sviluppata è stata una politica pubblica capace di verificare ciò che accade negli anni successivi.

    Ma il diritto di ingresso e il processo di integrazione sono due questioni differenti.

    Una persona può entrare legalmente in uno Stato e successivamente inserirsi stabilmente nel mercato del lavoro, imparare la lingua, costruire relazioni sociali e familiari, contribuire fiscalmente e previdenzialmente e diventare parte effettiva della comunità nazionale.

    Un’altra persona può invece, a parità di tempo trascorso nel Paese, rimanere ai margini del mercato del lavoro, dipendere strutturalmente dall’assistenza pubblica, non acquisire una sufficiente conoscenza linguistica e non sviluppare una reale partecipazione alla società nella quale vive.

    Trattare queste due situazioni come politicamente equivalenti significa rinunciare a governare l’immigrazione.

    È proprio da questa constatazione che nasce il paradigma Integrazione o ReImmigrazione.

    La ReImmigrazione non deve essere confusa con l’idea di una espulsione generalizzata degli stranieri e neppure con quella “remigrazione” che, in alcune correnti politiche europee, viene utilizzata per indicare programmi più o meno estesi di ritorno delle popolazioni immigrate. Il punto è diverso.

    Uno Stato dovrebbe costruire una politica migratoria nella quale alla possibilità dell’ingresso corrisponda un serio investimento nell’integrazione e, successivamente, una verifica dell’effettivo percorso compiuto.

    Lavoro, autonomia economica, conoscenza della lingua, scolarizzazione dei figli, rispetto dell’ordinamento, stabilità abitativa e partecipazione sociale possono diventare indicatori attraverso i quali comprendere se il processo di integrazione stia effettivamente funzionando.

    Questo non significa trasformare automaticamente la mancata integrazione in una causa di espulsione. Una simile impostazione sarebbe incompatibile con la complessità del diritto dell’immigrazione, con la tutela della vita privata e familiare, con il diritto dell’Unione europea e con gli obblighi internazionali in materia di protezione.

    Significa però affermare un principio politico che l’Europa ha troppo a lungo evitato: la permanenza dello straniero non può essere considerata separatamente dal percorso di integrazione che lo Stato ha il dovere di favorire e che l’interessato ha il dovere di intraprendere.

    Anche il Sachverständigenrat für Integration und Migration, nelle proprie raccomandazioni per la legislatura tedesca 2025-2029, sostiene contemporaneamente la necessità di governare l’immigrazione per attrarre lavoratori qualificati, promuovere integrazione e partecipazione e attuare, nel rispetto dei diritti fondamentali e del diritto europeo, il rimpatrio delle persone che non hanno diritto alla protezione.

    È una impostazione significativa perché supera due opposte semplificazioni.

    La prima è quella secondo cui ogni immigrazione sarebbe necessariamente una risorsa. Non è vero. Un’immigrazione che produce esclusione sociale permanente, disoccupazione strutturale, dipendenza assistenziale o comunità separate può rappresentare un problema economico e sociale.

    La seconda è quella secondo cui ogni immigrato sarebbe necessariamente un costo. Anche questo è falso. La Germania dimostra esattamente il contrario: interi settori produttivi e servizi essenziali dipendono ormai dal lavoro di cittadini stranieri.

    Fra queste due semplificazioni esiste lo spazio per una politica migratoria adulta.

    Una politica che selezioni meglio gli ingressi quando si tratta di immigrazione economica, che protegga chi ha realmente diritto alla protezione internazionale, che investa seriamente nell’apprendimento linguistico e nell’accesso al lavoro, ma che abbia anche il coraggio di verificare nel tempo i risultati delle proprie politiche.

    La Germania ci sta mostrando il problema prima ancora della soluzione.

    Da una parte miliardi di euro destinati al sostegno sociale di cittadini stranieri; dall’altra decine di migliaia di lavoratori immigrati senza i quali parti del mercato del lavoro e dello Stato sociale entrerebbero in difficoltà.

    Il dato realmente importante non è stabilire quale delle due immagini sia quella vera.

    Sono vere entrambe.

    Ed è precisamente per questo che il futuro delle politiche migratorie europee non può essere costruito intorno alla domanda semplicistica “più o meno immigrazione”.

    La domanda dovrebbe essere un’altra: quanta integrazione produce l’immigrazione che abbiamo?

    Solo quando saremo capaci di rispondere seriamente a questa domanda potremo costruire politiche migratorie che siano contemporaneamente sostenibili per gli Stati, giuste nei confronti degli stranieri e credibili agli occhi dei cittadini europei.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

    Oltre Ceuta: perché l’Europa continuerà ad attrarre e cosa può realmente cambiare

    Quanto accaduto a Ceuta nelle ultime settimane dovrebbe indurre l’Europa a interrogarsi su un dato che spesso rimane sullo sfondo del dibattito politico: la pressione migratoria proveniente dall’Africa non può più essere interpretata come una successione di emergenze. È un fenomeno strutturale, alimentato da differenziali economici, demografici e sociali che nessuna legge sull’immigrazione, per quanto…

    Prima i respingimenti, poi i porti chiusi, oggi la remigrazione: cosa è rimasto delle promesse

    Negli ultimi venticinque anni la destra italiana ha cercato più volte di costruire una risposta forte e riconoscibile al tema dell’immigrazione irregolare. Le formule sono cambiate, spesso seguendo le priorità del momento: prima il rafforzamento delle espulsioni e dei respingimenti, poi i “porti chiusi”, successivamente il blocco navale e oggi la remigrazione. Sarebbe però sbagliato…

  • Sport, associazioni e parrocchie: l’integrazione si costruisce fuori dagli uffici pubblici

    L’integrazione non si realizza soltanto attraverso i servizi amministrativi, i corsi di lingua o l’inserimento lavorativo. In una realtà medio-piccola come Malalbergo, essa prende forma soprattutto nei luoghi quotidiani della comunità: nel campo sportivo, nella parrocchia, nelle associazioni, nelle feste locali e nelle attività di volontariato.

    Sono questi gli spazi nei quali le persone si incontrano senza essere definite dalla propria posizione giuridica, dalla cittadinanza o dall’origine nazionale. È qui che si costruiscono relazioni, si apprendono regole comuni e si sviluppa un senso concreto di appartenenza.

    Per questa ragione, il progetto locale ispirato al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” dovrebbe prevedere la creazione di una rete di cittadinanza attiva, capace di collegare associazioni sportive, parrocchie, realtà del volontariato, centri culturali, famiglie e amministrazione comunale.

    L’obiettivo non dovrebbe essere quello di organizzare iniziative separate per gli stranieri, perché ciò rischierebbe di rafforzare proprio quelle distanze che si vorrebbero ridurre. Le attività dovrebbero essere rivolte all’intera popolazione, con particolare attenzione alle persone che, per ragioni economiche, linguistiche o sociali, incontrano maggiori difficoltà a partecipare.

    Una prima proposta concreta potrebbe essere l’introduzione di una dote sportiva destinata ai minori appartenenti a famiglie in condizioni economiche fragili, indipendentemente dalla cittadinanza. Un contributo comunale, eventualmente costruito attraverso convenzioni con le associazioni del territorio, potrebbe consentire ai ragazzi di accedere alle attività sportive senza che il costo rappresenti un ostacolo.

    Lo sport non è soltanto attività fisica. È rispetto degli orari, delle regole, dell’autorità dell’allenatore, dei compagni e degli avversari. È uno dei luoghi nei quali l’integrazione può essere costruita in modo naturale, attraverso comportamenti concreti e responsabilità condivise.

    Accanto allo sport, un ruolo essenziale può essere svolto dalle associazioni e dalle parrocchie. In molti territori, queste realtà intercettano famiglie, anziani, giovani e situazioni di fragilità prima ancora delle istituzioni pubbliche. Possono quindi favorire la partecipazione alle iniziative locali, accompagnare le persone nell’accesso ai servizi e creare occasioni di incontro tra residenti di diversa provenienza.

    La rete potrebbe inoltre promuovere giornate di volontariato civico aperte a tutta la popolazione: cura degli spazi pubblici, pulizia di parchi e aree comuni, sostegno alle manifestazioni locali, attività a favore degli anziani o delle persone vulnerabili.

    Il volontariato civico avrebbe un significato particolare. Permetterebbe di superare l’idea dello straniero come semplice beneficiario di servizi e di riconoscerlo come soggetto capace di contribuire concretamente alla vita del territorio.

    Anche in questo caso, tuttavia, sarebbe sbagliato costruire iniziative riservate a una sola categoria. Il destinatario del progetto deve essere l’intera comunità. L’integrazione non è una politica speciale concessa agli stranieri, ma un processo attraverso il quale tutti i residenti vengono chiamati a partecipare alla costruzione del bene comune.

    Il Comune potrebbe sostenere questa rete attraverso piccoli contributi, convenzioni, utilizzo gratuito degli spazi pubblici e forme di riconoscimento per le associazioni che promuovono una partecipazione effettivamente aperta e inclusiva.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” deve riconoscere che il rispetto delle regole e la partecipazione non si insegnano soltanto attraverso atti amministrativi. Si apprendono soprattutto nella vita concreta della comunità.

    A Malalbergo, sport, associazioni, parrocchie e volontariato possono diventare strumenti essenziali di integrazione verificabile. Non perché debbano sostituirsi alle istituzioni, ma perché possono raggiungere luoghi e persone che gli uffici pubblici, da soli, difficilmente riescono a coinvolgere.

    Una comunità più coesa non beneficia soltanto i cittadini stranieri. Migliora la qualità della vita di tutti, riduce l’isolamento e rafforza il legame tra le persone e il territorio.

    Perché l’integrazione non si costruisce soltanto negli uffici. Si costruisce soprattutto nei luoghi nei quali una comunità sceglie di riconoscersi e di agire insieme.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Immigrazione, non basta cambiare il lessico: il dovere di integrazione deve entrare in Costituzione

    Nell’articolo “Il lessico sull’immigrazione che ci fa regredire”, pubblicato sul quotidiano Domani l’11 agosto 2026 alle ore 7:00, Christian Raimo critica il progressivo affermarsi, nel dibattito italiano ed europeo, di un linguaggio centrato sulla sicurezza, sul controllo delle frontiere, sui rimpatri e sul contrasto ai fattori di attrazione dell’immigrazione. La questione posta è seria, ma…

    Una Carta locale dei diritti e dei doveri: l’integrazione come patto con la comunità

    L’integrazione non può essere ridotta alla conoscenza della lingua, alla disponibilità di un lavoro o alla semplice permanenza nel territorio. È anche adesione a un insieme di regole comuni, riconoscimento reciproco e partecipazione alla vita della comunità. Per questa ragione, il progetto locale ispirato al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” potrebbe prevedere l’adozione di una Carta…

    L’Europa litiga sull’immigrazione perché manca una regia. Anche l’Italia ha bisogno di un Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione

    Nell’articolo “La lite sull’immigrazione che l’Europa non può permettersi”, pubblicato su Formiche.net l’11 agosto 2026, Stefano Stefanini parte dalle tensioni tra Italia e Spagna seguite alla crisi di Ceuta per porre una questione più ampia: l’immigrazione è una sfida europea e non può essere governata attraverso risposte nazionali disordinate, sovrapposte o apertamente conflittuali. Il punto…

  • Dalla custodia del passaporto al nuovo Eurodac: l’identificazione forte rende possibile la ReImmigrazione senza duplicazioni consolari

    Il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, adottato per adeguare l’ordinamento italiano al nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, non deve essere letto soltanto come un intervento sulle procedure di protezione internazionale, sul trattenimento o sulla distribuzione delle competenze tra gli Stati membri. La riforma si colloca all’interno di una trasformazione più profonda, nella quale l’identificazione della persona straniera diventa l’infrastruttura essenziale dell’intero sistema europeo di gestione dell’immigrazione.

    Il nuovo Eurodac, disciplinato dal Regolamento (UE) 2024/1358, supera infatti la propria funzione originaria. Non è più soltanto la banca dati delle impronte digitali utilizzata per stabilire quale Stato membro sia competente a esaminare una domanda di protezione internazionale. Diventa un sistema europeo integrato nel quale vengono raccolti e collegati dati biometrici, immagini del volto, dati anagrafici, informazioni sulle procedure migratorie e, quando disponibile, una copia a colori scansionata del documento di identità o di viaggio, accompagnata dall’indicazione della sua autenticità.

    La finalità non è esclusivamente quella di impedire la reiterazione delle domande di asilo o di individuare i movimenti secondari. Il regolamento europeo afferma espressamente che il rafforzamento della banca dati deve contribuire all’identificazione dei cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare, al rilascio dei documenti necessari per il viaggio, alla riammissione e all’esecuzione dei rimpatri. Il legislatore europeo riconosce che le autorità nazionali incontrano difficoltà nell’identificare le persone destinatarie delle procedure di allontanamento e ritiene, pertanto, necessario raccogliere e confrontare dati biometrici, anagrafici e documentali in modo più sistematico.

    Questo passaggio conferma una tesi che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” aveva già formulato prima dell’entrata in vigore del nuovo quadro europeo: una politica migratoria seria non può limitarsi a disciplinare l’ingresso e la permanenza, lasciando priva di strumenti concreti la fase dell’eventuale uscita. Se lo Stato vuole subordinare la stabilizzazione a un percorso individuale di integrazione, deve contemporaneamente predisporre, sin dall’inizio, le condizioni tecniche e giuridiche necessarie per rendere effettiva una futura decisione di ritorno.

    Nel settembre 2025, sulle pagine di www.reimmigrazione.com, avevo indicato nella custodia del passaporto presso la Questura una delle garanzie operative del nuovo paradigma. Il documento di viaggio non veniva concepito come un mero allegato amministrativo, ma come il punto di collegamento tra il percorso di integrazione e l’effettività dell’eventuale ReImmigrazione. Finché lo straniero costruisce un percorso fondato sul lavoro, sulla conoscenza della lingua e sul rispetto delle regole, la sua permanenza deve essere tutelata. Se, invece, vengono meno i presupposti giuridici per restare, lo Stato deve disporre degli strumenti necessari per dare esecuzione alle proprie decisioni.

    Quella prima elaborazione conteneva già un’intuizione essenziale: il passaporto custodito non costituisce soltanto uno strumento materiale per il viaggio, ma rappresenta una garanzia di continuità tra ingresso, permanenza e uscita. Il sistema italiano, al contrario, è storicamente caratterizzato da una forte frammentazione. L’identità viene accertata in una fase, il documento viene acquisito in un’altra, la posizione amministrativa viene valutata da uffici differenti e, quando occorre procedere al rimpatrio, l’intero percorso identificativo sembra spesso dover ricominciare da capo.

    Nel febbraio 2026 la proposta è stata sviluppata con specifico riferimento alla protezione complementare. Il riconoscimento di una tutela fondata sulla vita privata e familiare ai sensi dell’articolo 8 CEDU non rende la permanenza necessariamente irreversibile. La protezione nasce da un bilanciamento individuale e dinamico, che deve tenere conto del radicamento, dei legami familiari, del lavoro, della condotta e delle conseguenze che l’allontanamento produrrebbe sulla persona. Proprio perché la valutazione è destinata a evolvere nel tempo, il sistema deve garantire tanto l’effettività della tutela quanto la possibilità di rendere concreta la cessazione del titolo, qualora ne ricorrano legittimamente i presupposti.

    Senza la disponibilità del documento di viaggio, il rapporto tra diritti e responsabilità resta incompleto. Lo Stato riconosce il diritto alla permanenza, ma non struttura adeguatamente gli strumenti necessari per dare esecuzione a una successiva decisione di allontanamento. Il risultato è un sistema nel quale l’adozione formale del provvedimento non coincide con la sua concreta eseguibilità.

    La proposta della consegna del passaporto non può tuttavia essere formulata come una misura indiscriminata, né può essere affidata alle prassi differenti delle singole Questure. Nel contributo del maggio 2026 avevo quindi precisato che la custodia del documento deve essere trasformata da semplice pratica amministrativa in una misura legalmente tipizzata, proporzionata e garantita.

    Ciò significa, innanzitutto, che la consegna deve trovare fondamento in una norma primaria, capace di indicarne con precisione i presupposti, la finalità e la durata. Non può essere disposta automaticamente nei confronti di qualsiasi cittadino straniero né essere mantenuta per un tempo indefinito. Deve essere collegata a una specifica fase procedimentale e funzionale alla tracciabilità del percorso individuale.

    La persona deve ricevere un documento sostitutivo idoneo alla propria identificazione sul territorio nazionale, deve poter chiedere temporaneamente la restituzione del passaporto in presenza di esigenze comprovate e deve poter contestare davanti a un’autorità giurisdizionale l’eventuale protrazione illegittima della misura. La custodia, inoltre, deve essere sottoposta a verifiche periodiche e cessare quando non sia più necessaria o proporzionata.

    Solo attraverso tali garanzie la consegna del passaporto può essere distinta da una forma occulta di coercizione. La misura non deve servire a limitare arbitrariamente la libertà di movimento dello straniero, ma a conservare in modo sicuro e verificabile il collegamento tra persona, cittadinanza, documento e posizione amministrativa.

    Il nuovo Eurodac aggiunge oggi il tassello tecnologico che mancava a questa costruzione.

    Il passaporto custodito dalla Questura non rimane più isolato all’interno di un fascicolo cartaceo o di una banca dati nazionale. Può essere collegato alle impronte digitali, all’immagine del volto, ai dati anagrafici, alla cittadinanza dichiarata, ai precedenti identificativi e all’intera storia amministrativa della persona nello spazio europeo. Il Regolamento (UE) 2024/1358 prevede espressamente che, quando disponibile, venga conservata una copia a colori del documento di identità o di viaggio, insieme alle informazioni relative al tipo di documento, al numero, al Paese di rilascio, alla data di scadenza e alla sua autenticità.

    L’identificazione diventa così più forte perché non dipende da un unico elemento. Il nome può essere dichiarato in modo inesatto, il documento può presentare dubbi, le informazioni anagrafiche possono essere discordanti. L’associazione tra documento, impronte digitali, immagine del volto e storia amministrativa riduce invece il rischio di identità multiple, sostituzioni di persona, errori e frodi documentali.

    Questa infrastruttura non serve soltanto allo Stato. Costituisce anche una garanzia per la persona straniera, che non può essere confusa con altri soggetti, attribuita a una cittadinanza diversa o destinataria di decisioni fondate su dati appartenenti a terzi. L’identificazione forte è compatibile con lo Stato di diritto proprio perché rende l’azione amministrativa più individuale, controllabile e verificabile.

    È su questa base che deve essere affrontato il tema delle duplicazioni consolari.

    La cooperazione con il consolato del Paese di origine resta indispensabile quando la cittadinanza è incerta, il passaporto manca, è scaduto, risulta contraffatto o non viene riconosciuto. L’intervento consolare può essere necessario anche quando occorre ottenere un lasciapassare o un titolo di viaggio provvisorio senza il quale il rimpatrio non potrebbe essere materialmente eseguito.

    Non è invece ragionevole trattare nello stesso modo la posizione di una persona il cui passaporto autentico e valido sia già custodito dalla Questura, sia stato digitalizzato e sia stato collegato in modo univoco ai dati biometrici del titolare.

    In questo caso il consolato non viene chiamato a identificare una persona sconosciuta. Viene chiamato a confermare un’identità che lo Stato membro ha già documentalmente e biometricamente accertato. La procedura consolare dovrebbe pertanto essere ridotta a una verifica semplificata, a una comunicazione amministrativa o, quando il documento posseduto è pienamente idoneo al viaggio e alla riammissione, essere superata.

    Il nuovo Eurodac non sostituisce i consolati e non si trasforma in un documento europeo di viaggio. La banca dati non può determinare autonomamente la cittadinanza, né imporre allo Stato terzo di riconoscere una persona come proprio cittadino. Il regolamento chiarisce, inoltre, che i Paesi terzi non dispongono di un accesso diretto al sistema. Prevede però che determinati dati possano essere trasferiti, nel rispetto delle condizioni stabilite dal diritto dell’Unione e della disciplina sulla protezione dei dati, allo scopo di identificare il cittadino in soggiorno irregolare e ottenere il rilascio di un documento di identità o di viaggio ai fini del rimpatrio.

    La funzione del nuovo sistema è quindi quella di trasformare il rapporto con il consolato. Nel vecchio modello, l’autorità consolare veniva spesso chiamata a svolgere una vera e propria attività di ricostruzione dell’identità, partendo da dichiarazioni incomplete e documenti mancanti. Nel nuovo modello, lo Stato membro può trasmettere un fascicolo identificativo già consolidato, composto da dati biometrici, informazioni anagrafiche, copia del documento, indicazione della sua autenticità e precedenti riscontri amministrativi.

    Quando il passaporto originale è già disponibile, il problema non dovrebbe essere più stabilire chi sia la persona, ma organizzare concretamente il viaggio e la riammissione.

    È precisamente in questo passaggio che il rafforzamento di Eurodac conferma la funzione sistemica della custodia del passaporto proposta dal paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. La custodia garantita assicura la disponibilità materiale del documento; Eurodac garantisce la continuità dell’identificazione biometrica e documentale; il provvedimento amministrativo o giudiziario stabilisce se la persona abbia ancora diritto di permanere.

    Questi tre elementi devono operare congiuntamente. Se manca il provvedimento legittimo, l’allontanamento non può essere eseguito. Se manca l’identificazione certa, il rischio di errore rende il rimpatrio incompatibile con le garanzie fondamentali. Se manca il documento necessario per il viaggio, la decisione resta ineffettiva.

    La ReImmigrazione, nella sua corretta dimensione giuridica, non consiste nell’espulsione collettiva di categorie definite attraverso l’origine etnica, culturale o religiosa. Riguarda esclusivamente una persona determinata, identificata con certezza, valutata individualmente e destinataria di una decisione adottata nel rispetto delle garanzie procedimentali e giurisdizionali.

    L’identificazione forte è dunque la condizione tecnica di una ReImmigrazione individuale e non identitaria.

    Il collegamento tra custodia del passaporto ed Eurodac produce conseguenze anche sul trattenimento amministrativo. La privazione della libertà personale in funzione del rimpatrio può essere giustificata soltanto quando esista una prospettiva ragionevole di eseguire l’allontanamento e l’amministrazione agisca con la dovuta diligenza.

    Il regolamento europeo riconosce che la raccolta e il confronto dei dati devono contribuire a ridurre la durata delle procedure amministrative necessarie per il rimpatrio e, conseguentemente, anche il periodo durante il quale la persona può essere trattenuta in attesa dell’allontanamento.

    Quando il ritardo dipende dalla ripetizione di accertamenti già svolti, dalla mancata utilizzazione del passaporto custodito o dall’assenza di coordinamento tra le autorità nazionali e consolari, il trattenimento rischia di compensare un’inefficienza amministrativa non imputabile allo straniero.

    L’identificazione forte non è pertanto soltanto uno strumento per rendere più efficaci i rimpatri. È anche un limite all’inerzia dell’amministrazione. Quanto più lo Stato dispone di informazioni certe, complete e interoperabili, tanto meno può giustificare il protrarsi delle procedure sostenendo di non conoscere l’identità o la nazionalità della persona.

    La tecnologia deve ridurre i tempi, non aggiungere nuovi passaggi burocratici.

    L’Italia dovrebbe utilizzare l’attuazione del Patto europeo e l’operatività del nuovo Eurodac per disciplinare una procedura nazionale coerente. Quando una Questura acquisisce un passaporto, dovrebbe registrarne l’autenticità, la validità e il collegamento biometrico con il titolare. Il documento dovrebbe essere digitalizzato, custodito in condizioni di sicurezza e reso accessibile, nei limiti stabiliti dalla legge, alle autorità competenti per la gestione del procedimento e per l’eventuale esecuzione delle decisioni.

    Quando sopravviene un provvedimento definitivo di allontanamento, l’amministrazione dovrebbe verificare preliminarmente se disponga già di un documento di viaggio autentico e valido. Soltanto quando il documento manchi o non sia concretamente utilizzabile dovrebbe essere avviata una nuova procedura consolare di identificazione o di rilascio del lasciapassare.

    Questo modello ridurrebbe i costi, limiterebbe il trattenimento, renderebbe più rapida l’esecuzione e aumenterebbe la credibilità dell’intero sistema.

    Una politica migratoria non si misura dal numero dei decreti di espulsione formalmente adottati, ma dalla capacità dello Stato di eseguire le decisioni legittimamente definitive. Un provvedimento destinato a rimanere sulla carta non rafforza l’autorità pubblica. Ne dimostra, al contrario, l’incapacità operativa.

    La ReImmigrazione non richiede meno diritto, ma più diritto. Richiede norme precise, identificazioni affidabili, procedure proporzionate, garanzie giurisdizionali ed effettiva capacità esecutiva.

    Il rafforzamento di Eurodac dimostra che l’Unione europea ha ormai compreso la centralità della continuità identificativa. Il sistema europeo vuole sapere chi entra, dove si sposta, quali procedure ha avviato, quali decisioni sono state adottate e quale documento possiede.

    Sarebbe contraddittorio utilizzare questa capacità tecnologica soltanto per controllare l’ingresso e la permanenza, rinunciando a impiegarla quando occorre dare esecuzione a una decisione definitiva di ritorno.

    La riforma europea non introduce dal nulla la proposta della custodia del passaporto. Le offre una conferma sistemica e una nuova infrastruttura tecnica.

    Nel 2025 avevo sostenuto che il passaporto custodito dalla Questura potesse diventare la garanzia operativa del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Nel febbraio 2026 avevo indicato la necessità di collegare tale misura alla disciplina della protezione complementare. Nel maggio successivo avevo precisato che la consegna avrebbe dovuto essere tipizzata dalla legge, proporzionata, temporalmente delimitata, sostituibile con un documento di identificazione e sottoposta a controllo giurisdizionale.

    Il nuovo Eurodac completa oggi questo percorso. La custodia documentale assicura il mezzo materiale; l’identificazione biometrica garantisce la certezza della persona; l’interoperabilità conserva la continuità delle informazioni; la decisione individuale stabilisce la conseguenza giuridica.

    Il principio conclusivo deve essere chiaro: lo Stato che ha già identificato con certezza una persona, ne ha verificato il passaporto e ne ha registrato i dati biometrici non può comportarsi, al momento del rimpatrio, come se quella identità dovesse essere ricostruita da zero.

    Dalla custodia del passaporto al nuovo Eurodac, la sfida è trasformare l’identificazione da adempimento iniziale a garanzia continua dell’intero percorso migratorio.

    È su questa continuità tra ingresso, permanenza e uscita che può essere costruita una ReImmigrazione giuridicamente ordinata, individuale, proporzionata ed effettivamente eseguibile.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Il Portogallo sceglie l’integrazione, non le porte aperte. Ma l’integrazione deve essere verificata

    Il Portogallo si sta avvicinando al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. La posizione espressa dal primo ministro Luís Montenegro non coincide ancora integralmente con il modello che proponiamo, ma ne condivide ormai il punto di partenza essenziale: una politica migratoria non può essere fondata sull’apertura indiscriminata delle frontiere, né può limitarsi a consentire l’ingresso senza interrogarsi…

    La destra e l’immigrazione: venticinque anni di ricette, un problema ancora irrisolto

    Da oltre vent’anni la destra italiana considera il governo dell’immigrazione una delle proprie priorità. In questo periodo ha proposto e, quando ha governato, spesso concretamente sperimentato ricette differenti: dalla Bossi-Fini ai respingimenti, dai porti chiusi al blocco navale, fino all’attuale dibattito sulla remigrazione. Sarebbe poco utile leggere questa storia soltanto attraverso la categoria delle promesse…

  • Dalla vulnerabilità al radicamento: l’evoluzione della protezione complementare nel diritto italiano dell’immigrazione

    Abstract

    Il contributo ricostruisce l’evoluzione della protezione complementare nell’ordinamento italiano, evidenziando il progressivo spostamento da una tutela prevalentemente fondata sulla vulnerabilità individuale a un modello nel quale assume rilievo crescente il radicamento sociale, lavorativo e personale dello straniero. Attraverso il richiamo all’articolo 8 CEDU, agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato e alla giurisprudenza nazionale in materia di vita privata e familiare, la protezione complementare emerge come strumento capace di valutare non soltanto il rischio derivante dal rimpatrio, ma anche la qualità del percorso costruito nel Paese ospitante. In questa prospettiva, essa costituisce il laboratorio giuridico del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: permanenza per chi dimostra un inserimento effettivo e responsabile; ritorno ordinato per chi non dispone di un titolo di soggiorno e non ha costruito un legame meritevole di tutela con la comunità nazionale.

    1. Una categoria in trasformazione

    La protezione complementare occupa da anni uno spazio centrale nel diritto dell’immigrazione italiano. La sua funzione originaria era quella di colmare le lacune lasciate dalla protezione internazionale, offrendo tutela a situazioni non riconducibili allo status di rifugiato o alla protezione sussidiaria, ma comunque incompatibili con l’allontanamento dello straniero.

    In questa prima fase, il concetto di vulnerabilità ha rappresentato il principale criterio di valutazione. La tutela veniva riconosciuta quando la persona presentava condizioni personali, sociali o sanitarie tali da rendere il rimpatrio lesivo dei suoi diritti fondamentali.

    Con il tempo, tuttavia, la protezione complementare ha assunto una funzione più ampia. La valutazione non si è più concentrata soltanto sulla fragilità del soggetto, ma anche sul percorso da questi costruito nel territorio dello Stato ospitante.

    È in questo passaggio che emerge il concetto di radicamento.

    2. Dalla vulnerabilità alla vita privata e familiare

    L’evoluzione della protezione complementare è strettamente legata alla crescente centralità dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La norma tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare e impone allo Stato di valutare se l’allontanamento dello straniero rappresenti una misura proporzionata rispetto all’interesse pubblico perseguito.

    La vita privata non coincide esclusivamente con i rapporti familiari in senso stretto. Essa comprende anche l’identità sociale della persona, le relazioni costruite, l’attività lavorativa, la conoscenza della lingua, l’autonomia abitativa e la partecipazione alla vita della comunità.

    Questo ampliamento della prospettiva ha consentito alla protezione complementare di evolvere da strumento eccezionale, fondato prevalentemente sulla vulnerabilità, a meccanismo di valutazione complessiva della posizione dello straniero.

    Il punto decisivo non è più soltanto ciò che la persona rischia nel Paese di origine, ma anche ciò che ha costruito nello Stato ospitante.

    3. Il radicamento come elemento giuridico

    Il radicamento non può essere ridotto alla semplice durata della permanenza. Il trascorrere del tempo, da solo, non è sufficiente a fondare un diritto al soggiorno.

    Occorre verificare la qualità della presenza.

    L’attività lavorativa costituisce un indicatore importante, perché dimostra la capacità della persona di contribuire alla vita economica del Paese. Tuttavia, il lavoro non può essere considerato isolatamente.

    Devono essere valutati anche la conoscenza della lingua italiana, l’autonomia abitativa, la stabilità delle relazioni sociali e familiari, la condotta complessiva, il rispetto delle regole e la capacità di partecipare alla vita della comunità.

    Il radicamento assume quindi una dimensione plurale. Non è un dato meramente quantitativo, ma un fatto qualitativo, composto da più elementi che devono essere esaminati congiuntamente.

    Questa impostazione consente di distinguere tra una presenza meramente materiale e un inserimento effettivo.

    4. Il ruolo della giurisprudenza

    La giurisprudenza italiana ha contribuito in modo decisivo alla costruzione di questo modello.

    A partire dalla sentenza della Corte di cassazione n. 4455 del 23 febbraio 2018, il giudizio sulla protezione complementare ha attribuito rilievo crescente alla comparazione tra la situazione raggiunta in Italia e quella che la persona incontrerebbe in caso di rimpatrio.

    La comparazione non può essere automatica né astratta. Deve essere individuale e concreta.

    Essa richiede di valutare se l’allontanamento determini una lesione sproporzionata dei diritti fondamentali della persona, tenendo conto sia delle condizioni del Paese di origine sia del grado di integrazione raggiunto nello Stato ospitante.

    Questo criterio ha permesso di superare una visione esclusivamente emergenziale della protezione complementare e di collegarla alla qualità del percorso migratorio.

    5. L’evoluzione amministrativa

    Un ulteriore passaggio rilevante è rappresentato dal riconoscimento del radicamento da parte delle Commissioni territoriali.

    In un recente provvedimento, la Commissione territoriale di Bologna ha negato lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, ma ha ritenuto sussistenti i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

    La decisione ha valorizzato la conoscenza della lingua italiana, l’attività lavorativa, l’autonomia abitativa e i legami sociali costruiti dalla richiedente. Tali elementi sono stati considerati sufficienti a ritenere che l’allontanamento avrebbe comportato una violazione dell’articolo 8 CEDU e degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato.

    Il dato è importante perché dimostra che il riconoscimento del valore giuridico dell’integrazione non appartiene soltanto alla giurisprudenza. Esso entra direttamente nella prassi amministrativa.

    La protezione complementare diviene così un terreno di sperimentazione istituzionale.

    6. La protezione complementare come laboratorio del paradigma

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” parte da un principio semplice: la permanenza non può essere né automatica né indiscriminata.

    Chi costruisce un percorso reale di integrazione deve poter ottenere una prospettiva stabile. Chi, invece, non dispone di un titolo di soggiorno e non realizza alcun inserimento effettivo non può pretendere che la mera presenza produca un diritto a restare.

    La protezione complementare rappresenta il laboratorio di questo paradigma perché consente di valutare concretamente la qualità della presenza dello straniero.

    Essa obbliga l’amministrazione e il giudice a distinguere.

    Non basta verificare l’assenza dei presupposti per la protezione internazionale. Occorre anche accertare se la persona abbia costruito una vita privata e sociale meritevole di tutela.

    Questa distinzione è essenziale per superare sia l’idea della regolarizzazione generalizzata sia quella dell’espulsione automatica.

    7. Integrazione verificabile e responsabilità

    Perché la protezione complementare possa svolgere questa funzione, è necessario che il concetto di integrazione sia reso verificabile.

    Non può bastare un generico richiamo al radicamento. Occorrono indicatori concreti e trasparenti.

    Il lavoro, la lingua, l’abitazione, le relazioni sociali e il rispetto delle regole devono essere considerati all’interno di una valutazione complessiva.

    La protezione complementare non deve trasformarsi in una sanatoria indiretta. Al contrario, deve premiare percorsi autentici e responsabili.

    Il punto centrale è la reciprocità.

    Lo Stato riconosce il diritto alla permanenza quando la persona dimostra di voler partecipare alla comunità. La persona, a sua volta, assume il dovere di rispettare le regole, contribuire alla vita sociale e costruire un percorso di autonomia.

    8. Il superamento della vulnerabilità come unico criterio

    Il passaggio dalla vulnerabilità al radicamento non significa abbandonare la tutela delle persone fragili.

    La vulnerabilità continua a rappresentare un elemento fondamentale della protezione complementare. Tuttavia, non può essere l’unico criterio.

    Un sistema fondato esclusivamente sulla fragilità rischia di trascurare i percorsi positivi di integrazione realizzati da persone che non si trovano in condizioni di particolare debolezza, ma hanno costruito una vita stabile e responsabile.

    Il radicamento consente di ampliare la prospettiva e di riconoscere la dignità giuridica del percorso compiuto.

    In questo senso, la protezione complementare non tutela soltanto chi è vulnerabile. Tutela anche chi è diventato parte della comunità.

    9. ReImmigrazione e assenza di radicamento

    Il paradigma non si esaurisce nel riconoscimento della permanenza.

    La ReImmigrazione rappresenta l’altra faccia del sistema.

    Quando non sussistono i presupposti per la protezione internazionale, non vi è una situazione di vulnerabilità rilevante e non emerge alcun radicamento significativo, il ritorno deve diventare effettivo.

    Il rimpatrio non deve essere concepito come una sanzione, ma come la conseguenza ordinata della mancata costruzione di un titolo giuridico e sociale alla permanenza.

    Un sistema credibile deve essere capace di riconoscere chi si integra e di accompagnare al ritorno chi non possiede le condizioni per restare.

    Solo così la protezione complementare può evitare di trasformarsi in uno strumento indistinto.

    10. Verso una disciplina più razionale

    L’evoluzione della protezione complementare dimostra che il diritto dell’immigrazione sta progressivamente spostando l’attenzione dalla categoria astratta alla storia concreta della persona.

    Questo processo deve essere consolidato.

    Occorre costruire criteri più omogenei, ridurre le differenze tra uffici e territori e garantire valutazioni trasparenti.

    La protezione complementare può rappresentare il primo terreno sul quale elaborare un modello nazionale di integrazione verificabile.

    In prospettiva, il sistema dovrebbe essere capace di collegare in modo più chiaro il diritto alla permanenza alla qualità del percorso compiuto.

    Conclusioni

    La protezione complementare ha superato la sua originaria funzione residuale.

    Da strumento destinato prevalentemente alla tutela della vulnerabilità, essa è diventata un meccanismo attraverso il quale l’ordinamento valuta il radicamento sociale, lavorativo e personale dello straniero.

    Questa evoluzione non indebolisce il controllo dell’immigrazione. Lo rende più selettivo e più razionale.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” trova nella protezione complementare il proprio laboratorio giuridico: riconoscere la permanenza a chi costruisce un legame autentico con la comunità; rendere effettivo il ritorno di chi non possiede né un titolo di soggiorno né un radicamento meritevole di tutela.

    La sfida futura sarà trasformare questa logica da pratica frammentaria a principio ordinatore dell’intero sistema.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

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  • Dall’Albania ai nuovi hub europei: il modello può crescere solo se la ReImmigrazione nasce da una decisione individuale

    L’Italia intende portare su scala europea il modello sperimentato in Albania, proponendo la creazione di nuovi centri per i rimpatri nei Paesi terzi, finanziati e coordinati dall’Unione. La proposta non nasce nel vuoto: il nuovo quadro europeo sui rimpatri consente agli Stati membri di istituire return hub fuori dall’Unione per le persone che non hanno più diritto di soggiornarvi, purché siano rispettati i diritti fondamentali, il diritto internazionale e il principio di non-refoulement.

    Il modello può dunque crescere e assumere una dimensione europea. Ma la sua legittimità e la sua efficacia dipenderanno da una condizione precisa: il trasferimento verso un centro esterno deve essere la conseguenza di una decisione individuale già compiuta, non lo strumento attraverso il quale decidere tardivamente che cosa fare della persona.

    L’hub non può diventare una zona intermedia nella quale collocare chi si trova in una posizione amministrativa incerta, chi è ancora in attesa di una valutazione effettiva o chi potrebbe avere maturato elementi rilevanti per la permanenza. Deve intervenire soltanto quando sia stato definitivamente accertato che la persona non ha diritto alla protezione, non dispone di altro titolo di soggiorno, non è esposta a rischi nel Paese di destinazione e deve entrare nel percorso di ritorno.

    È precisamente qui che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” può offrire al modello Albania il fondamento che ancora gli manca. La ReImmigrazione non nasce dentro un centro di trattenimento. Nasce prima, attraverso una valutazione periodica e individuale del rapporto tra lo straniero e la comunità nella quale vive.

    Il sistema italiano continua invece a intervenire soprattutto nella fase terminale. Controlla i requisiti formali del permesso, attende il consolidarsi dell’irregolarità e prova infine a eseguire un rimpatrio quando sono già trascorsi anni. Nel frattempo possono essersi formati rapporti familiari, lavorativi e sociali che rendono la decisione più complessa e alimentano un contenzioso inevitabile.

    La sequenza dovrebbe essere rovesciata. Durante la permanenza lo Stato deve verificare periodicamente lavoro, conoscenza della lingua e rispetto delle regole. Deve sostenere chi incontra difficoltà superabili, riconoscere il percorso di chi si integra e trarre conseguenze quando l’integrazione viene rifiutata o fallisce.

    L’Accordo di integrazione previsto dall’articolo 4-bis del Testo unico sull’immigrazione può diventare lo strumento ordinario di questa verifica. Non più una formalità sottoscritta all’inizio del soggiorno, ma un rapporto giuridico dinamico, sottoposto a valutazioni successive e collegato ai rinnovi del permesso, alla stabilizzazione della permanenza e all’eventuale avvio della ReImmigrazione.

    Solo al termine di questo percorso può intervenire il centro esterno. A quel punto l’hub non serve a nascondere un problema irrisolto, ma a dare esecuzione a una decisione già maturata attraverso un procedimento trasparente, individuale e garantito.

    La valutazione personale è indispensabile anche perché il trasferimento in un Paese terzo non elimina gli obblighi europei. L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali ha sottolineato che i return hub comportano rischi rilevanti e richiedono accordi chiari con i Paesi ospitanti, controlli indipendenti e meccanismi effettivi di tutela dei diritti.

    Occorre quindi evitare due errori opposti. Il primo è rifiutare ideologicamente ogni forma di esternalizzazione, anche quando potrebbe contribuire a rendere effettive decisioni legittime. Il secondo è considerare sufficiente la costruzione di nuovi centri, come se il luogo fisico del trattenimento potesse sostituire la qualità giuridica della decisione.

    Il modello Albania ha incontrato ostacoli proprio perché è stato caricato di funzioni diverse: esame delle domande di asilo, procedure accelerate, trattenimento ed esecuzione dei rimpatri. Il suo sviluppo europeo dovrebbe invece concentrarsi sulla fase finale e chiaramente definita del ritorno, evitando che gli hub diventino spazi nei quali trasferire l’incertezza amministrativa. Le strutture albanesi, peraltro, sono state utilizzate in misura limitata e hanno continuato a incontrare difficoltà giuridiche e operative.

    La formula deve restare semplice: chi si integra rimane; chi rifiuta o fallisce l’integrazione entra nel percorso di ReImmigrazione. Ma quel passaggio deve derivare da una decisione individuale, motivata e sottoposta alle garanzie dell’ordinamento.

    Dall’Albania ai nuovi hub europei, il modello può crescere soltanto se cambia prospettiva. Non più centri costruiti prima di sapere chi debba esservi trasferito, ma strutture poste alla fine di un sistema capace di verificare l’integrazione, decidere sulla permanenza e rendere effettive le proprie decisioni.

    La ReImmigrazione non è una politica di numeri né un trasferimento collettivo. È l’esito individuale di una permanenza condizionata, valutata nel tempo e governata dal diritto.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

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  • Porti chiusi, blocco navale, remigrazione: la lunga stagione delle promesse migratorie

    Negli ultimi anni il dibattito italiano sull’immigrazione ha conosciuto una successione di formule politiche molto forti: porti chiusi, blocco navale, remigrazione. Ognuna di queste espressioni ha cercato di dare una risposta semplice a una questione complessa e, soprattutto, di restituire l’idea di uno Stato capace di controllare i flussi e decidere chi può entrare e chi deve uscire.

    Il punto, però, non è liquidare queste formule come mera propaganda. Sarebbe una lettura troppo superficiale. Dietro ciascuna di esse vi è stata una reale esigenza politica: rafforzare il controllo delle frontiere, ridurre gli ingressi irregolari, impedire partenze incontrollate e rendere più effettivi i rimpatri.

    Il problema è che nessuna di queste formule, da sola, ha costruito un sistema completo.

    I “porti chiusi” hanno concentrato l’attenzione sulla fase dello sbarco. Il blocco navale ha spostato il punto di intervento ancora più a monte, verso le partenze. La remigrazione pone oggi il tema dell’uscita dal territorio.

    Sono tre momenti diversi della stessa questione.

    Ciò che ancora manca è il collegamento tra questi momenti.

    Ed è proprio qui che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” prova a offrire una risposta più strutturale.

    Il primo passaggio è il pilastro della permanenza condizionata. Una politica migratoria efficace non può occuparsi soltanto di chi entra. Deve stabilire con chiarezza a quali condizioni una persona può restare e come queste condizioni debbano essere verificate nel tempo.

    Questo significa superare due estremi ugualmente inefficaci: da una parte l’idea che il semplice trascorrere del tempo trasformi automaticamente la permanenza in stabilizzazione; dall’altra l’idea che basti una misura repressiva per risolvere la presenza irregolare.

    La permanenza deve essere collegata a criteri concreti e verificabili.

    Da qui il secondo pilastro: l’integrazione attraverso lavoro, lingua e rispetto delle regole.

    Se lo Stato considera l’integrazione un obiettivo, deve anche essere capace di verificarla.

    Il lavoro misura autonomia e partecipazione economica. La conoscenza della lingua italiana rende possibile una relazione effettiva con la società. Il rispetto delle regole rappresenta il presupposto minimo della convivenza.

    Solo a questo punto acquista senso la ReImmigrazione.

    Ed è qui che il paradigma si distingue nettamente dalla remigrazione intesa come grande operazione politica collettiva.

    La ReImmigrazione, nel settimo pilastro, è un esito fisiologico del sistema: non un’emergenza, non una deportazione, non una misura eccezionale, ma la conseguenza ordinaria della perdita delle condizioni di soggiorno.

    Questo cambia completamente il metodo.

    La domanda non è più: quante persone rimpatriare in un determinato momento?

    La domanda diventa: quali persone, sulla base di quali condizioni e attraverso quale procedimento?

    È il passaggio dalla politica dell’annuncio alla politica dell’amministrazione.

    Ma per fare questo serve una struttura adeguata.

    Il nono pilastro, quello della Polizia dell’Immigrazione specializzata, parte proprio da questa esigenza. Non si può pretendere di governare un fenomeno complesso distribuendo competenze tra uffici diversi, spesso sovraccarichi e privi di una visione unitaria.

    Servono professionalità dedicate, banche dati integrate, procedure digitali, responsabilità chiare e capacità effettiva di esecuzione.

    E serve anche una regia politica.

    Per questo il decimo pilastro propone un Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione, capace di seguire l’intero ciclo: ingresso, soggiorno, integrazione, verifica, permanenza e ritorno.

    Se guardiamo con questa lente agli ultimi anni, emerge una conclusione abbastanza chiara.

    I porti chiusi hanno posto il problema degli sbarchi.

    Il blocco navale ha posto il problema delle partenze.

    La remigrazione pone oggi il problema dei ritorni.

    Tutte questioni legittime.

    Ma una politica migratoria compiuta deve tenerle insieme.

    Altrimenti ogni nuova stagione politica rischia di sostituire una parola alla precedente senza intervenire sulla vera debolezza del sistema: l’assenza di una macchina amministrativa stabile capace di trasformare le decisioni in risultati.

    La destra italiana ha accumulato ormai una lunga esperienza su questi temi.

    È proprio per questo che oggi esiste la possibilità di compiere un salto di qualità.

    Non serve abbandonare gli obiettivi di controllo.

    Serve renderli tecnicamente realizzabili.

    Non serve una nuova promessa più forte delle precedenti.

    Serve costruire un sistema nel quale chi ha titolo per restare venga accompagnato verso una reale integrazione e chi non ha titolo venga effettivamente accompagnato verso il ritorno.

    È questo il senso del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.

    La lunga stagione delle promesse migratorie può quindi diventare qualcosa di utile, se viene letta come un patrimonio di esperienza da cui partire.

    Porti chiusi, blocco navale e remigrazione hanno indicato tre problemi diversi.

    La sfida, oggi, è smettere di affrontarli separatamente.

    E costruire finalmente una politica migratoria unica, ordinaria e capace di funzionare nel tempo.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

    Dalla custodia del passaporto al nuovo Eurodac: l’identificazione forte rende possibile la ReImmigrazione senza duplicazioni consolari

    Il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, adottato per adeguare l’ordinamento italiano al nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, non deve essere letto soltanto come un intervento sulle procedure di protezione internazionale, sul trattenimento o sulla distribuzione delle competenze tra gli Stati membri. La riforma si colloca all’interno di una trasformazione più profonda, nella…

    Dalla vulnerabilità al radicamento: l’evoluzione della protezione complementare nel diritto italiano dell’immigrazione

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  • Deutschland braucht Einwanderung – aber Integration muss messbar werden

    Deutschland steht vor einem migrationspolitischen Widerspruch, der in den kommenden Jahren immer schwerer zu ignorieren sein wird: Das Land will Sozialausgaben begrenzen und irreguläre beziehungsweise nicht erfolgreiche Migration stärker kontrollieren, ist zugleich aber aufgrund seiner demografischen und wirtschaftlichen Entwicklung auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen.

    Die Debatte um das Bürgergeld zeigt diesen Widerspruch besonders deutlich.

    Am 11. August 2026 berichtete der Münchner Merkur über Aussagen des AfD-Spitzenkandidaten in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund. Dieser hatte erklärt, Deutschland zahle mehr als 20 Milliarden Euro Bürgergeld an nichtdeutsche Staatsbürger. Nach dem vom Merkur zitierten Faktencheck des MDR ist die genannte Größenordnung rechnerisch im Wesentlichen zutreffend.

    Diese Zahl ist politisch relevant. Sie beantwortet aber noch nicht die entscheidende Frage.

    Denn aus der Staatsangehörigkeit eines Bürgergeldempfängers lässt sich allein weder dessen Integrationsgrad noch sein wirtschaftlicher Beitrag zur deutschen Gesellschaft ableiten. Ebenso wenig kann aus Sozialausgaben pauschal geschlossen werden, Zuwanderung sei volkswirtschaftlich ein Verlustgeschäft.

    Gerade Sachsen-Anhalt zeigt warum.

    Nach den vom Merkur veröffentlichten Angaben arbeiten dort knapp 70.000 Ausländerinnen und Ausländer sozialversicherungspflichtig. Das entspricht etwa neun Prozent aller Beschäftigten. Sozialministerin Petra Grimm-Benne weist darauf hin, dass die medizinische Versorgung des Landes ohne internationale Ärztinnen und Ärzte kaum aufrechterhalten werden könnte. Auch die Bundesagentur für Arbeit betont, dass der Arbeitsmarkt aufgrund der demografischen Entwicklung auf Zuwanderung angewiesen ist.

    Damit wird die eigentliche migrationspolitische Frage sichtbar.

    Deutschland muss sich nicht zwischen „Einwanderung“ und „keiner Einwanderung“ entscheiden.

    Deutschland muss entscheiden, welche Einwanderung es braucht, wie Integration erfolgreich gestaltet werden kann und wie mit dauerhaft nicht gelingender Integration umzugehen ist.

    Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales formuliert den ersten Teil dieser Aufgabe bereits eindeutig. Ausländische Fachkräfte seien für einen zukunftsfähigen deutschen Arbeitsmarkt unverzichtbar; Deutschland benötige mehr qualifizierte Einwanderung, um zukünftigen Fachkräfteengpässen entgegenzuwirken. Gleichzeitig bezeichnet das Ministerium Arbeit als eine wichtige Grundvoraussetzung für erfolgreiche Integration und gesellschaftliche Teilhabe.

    Diese beiden Aussagen gehören zusammen.

    Einwanderungspolitik darf nicht mit der Erteilung eines Visums oder eines Aufenthaltstitels enden. Sie beginnt dort erst.

    Nach fünf, zehn oder fünfzehn Jahren Aufenthalt muss eine moderne Migrationspolitik auch die Frage beantworten können, ob Integration tatsächlich stattgefunden hat.

    Hat der Betroffene Zugang zum Arbeitsmarkt gefunden? Verfügt er über ausreichende Deutschkenntnisse? Ist eine wirtschaftliche Selbstständigkeit erreicht worden? Besuchen die Kinder regelmäßig Schule und Ausbildung? Bestehen stabile soziale Bindungen? Werden Rechtsordnung und gesellschaftliche Grundregeln respektiert?

    Diese Fragen sind weder fremdenfeindlich noch rechtswidrig.

    Sie gehören zu einer staatlichen Integrationspolitik, die ihre eigenen Ergebnisse ernst nimmt.

    Genau hier setzt das Konzept „Integration oder ReImmigration“ an.

    Der Begriff „ReImmigration“ ist bewusst von dem in Deutschland politisch stark aufgeladenen Begriff der „Remigration“ zu unterscheiden.

    ReImmigration bedeutet nicht die pauschale Rückführung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder Staatsangehörigkeit. Sie bedeutet auch keine kollektive Bewertung von Bevölkerungsgruppen.

    Der Ansatz geht von einer anderen Logik aus.

    Ein Staat, der Einwanderung zulässt, muss Integration ermöglichen. Einwanderer wiederum müssen die reale Möglichkeit erhalten und grundsätzlich auch die Bereitschaft zeigen, Teil der aufnehmenden Gesellschaft zu werden.

    Zwischen Einreise und dauerhaftem Aufenthalt sollte deshalb ein nachvollziehbarer Integrationsprozess stehen.

    Dieser Prozess könnte anhand objektiver und rechtlich überprüfbarer Kriterien bewertet werden: Erwerbstätigkeit, wirtschaftliche Selbstständigkeit, Sprachkenntnisse, Schul- und Bildungsintegration der Kinder, Wohnstabilität, Beachtung der Rechtsordnung und gesellschaftliche Teilhabe.

    Ein solcher Integrationsindex darf selbstverständlich kein automatischer Abschiebungsmechanismus sein.

    Das deutsche Grundgesetz, das Unionsrecht, die Europäische Menschenrechtskonvention, das Asylrecht sowie der Schutz von Ehe, Familie und Privatleben setzen klare rechtliche Grenzen. Individuelle Lebenssituationen müssen stets berücksichtigt werden.

    Aber aus diesen rechtsstaatlichen Grenzen folgt nicht, dass der Staat auf jede Bewertung von Integration verzichten müsste.

    Im Gegenteil.

    Eine ernsthafte Integrationspolitik braucht Kriterien, Ziele und eine regelmäßige Überprüfung ihrer Ergebnisse.

    Auch der Sachverständigenrat für Integration und Migration verbindet in seinen Empfehlungen für die Legislaturperiode 2025–2029 mehrere Elemente, die häufig fälschlicherweise als Gegensätze behandelt werden. Migration soll effektiv gesteuert werden, um Fachkräfte zu gewinnen. Integration und Teilhabe sollen gefördert werden. Gleichzeitig sollen Rückführungen von Menschen ohne Schutzanspruch menschenrechtskonform und europäisch umgesetzt werden.

    Das ist ein wichtiger Ausgangspunkt.

    Eine rationale Migrationspolitik muss weder behaupten, jede Einwanderung sei automatisch eine Bereicherung, noch darf sie jeden Ausländer als wirtschaftliche Belastung betrachten.

    Beides wird der Wirklichkeit nicht gerecht.

    Ein ausländischer Arzt, eine Pflegekraft, ein Handwerker oder eine Unternehmerin, die seit Jahren in Deutschland arbeiten, Steuern und Sozialabgaben zahlen, Deutsch sprechen und deren Kinder hier zur Schule gehen, stellen migrationspolitisch eine völlig andere Realität dar als eine dauerhaft verfestigte Situation ohne wirtschaftliche Selbstständigkeit und gesellschaftliche Integration.

    Wenn Politik diese Unterschiede nicht mehr benennen darf, verliert sie die Fähigkeit, Migration tatsächlich zu steuern.

    Gerade die Bürgergeld-Debatte macht deshalb deutlich, dass Deutschland eine dritte Position zwischen zwei politischen Extremen braucht.

    Auf der einen Seite steht die Vorstellung, Zuwanderung müsse grundsätzlich immer weiter erleichtert werden und Integration werde sich mit genügend Zeit weitgehend von selbst einstellen.

    Auf der anderen Seite steht die Vorstellung, eine weitreichende „Remigration“ könne die strukturellen Probleme Deutschlands lösen.

    Beides greift zu kurz.

    Deutschland altert. Deutschland braucht Arbeitskräfte. Viele dieser Arbeitskräfte werden aus dem Ausland kommen müssen. Diese Realität lässt sich nicht durch politische Parolen beseitigen.

    Aber gerade weil Deutschland Einwanderung braucht, muss es höhere Anforderungen an seine Integrationspolitik stellen.

    Die entscheidende Frage der Zukunft lautet deshalb nicht: Wie viele Migranten leben in Deutschland?

    Sie lautet: Wie viele Menschen, die nach Deutschland kommen, werden tatsächlich Teil Deutschlands?

    Wenn diese Frage anhand transparenter, rechtsstaatlicher und überprüfbarer Kriterien beantwortet wird, könnte Deutschland von einer überwiegend quantitativen Migrationsdebatte zu einer qualitativen Einwanderungspolitik gelangen.

    Das wäre weder „offene Grenzen“ noch „Remigration“.

    Es wäre eine Politik der gesteuerten Einwanderung, überprüfbaren Integration und rechtsstaatlichen ReImmigration dort, wo eine dauerhafte Bleibeperspektive nicht besteht.

    Vielleicht liegt genau darin der Ausweg aus dem deutschen Migrationsdilemma.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Rechtsanwalt beim italienischen Kassationsgerichtshof
    Eingetragen im Register der Interessenvertreter der italienischen Abgeordnetenkammer im Bereich Migration
    Lobbyist – EU-Transparenzregister Nr. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

    Porti chiusi, blocco navale, remigrazione: la lunga stagione delle promesse migratorie

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    Lavoro regolare e integrazione: un patto locale con imprese, agricoltura e artigianato

    Il lavoro è uno dei tre indicatori centrali del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, insieme alla lingua e al rispetto delle regole. Ma il lavoro, per essere realmente uno strumento di integrazione, deve essere regolare, stabile e capace di produrre autonomia. Malalbergo e la pianura bolognese rappresentano un contesto particolarmente adatto per tradurre questo principio in…

  • Lavoro regolare e integrazione: un patto locale con imprese, agricoltura e artigianato

    Il lavoro è uno dei tre indicatori centrali del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, insieme alla lingua e al rispetto delle regole. Ma il lavoro, per essere realmente uno strumento di integrazione, deve essere regolare, stabile e capace di produrre autonomia.

    Malalbergo e la pianura bolognese rappresentano un contesto particolarmente adatto per tradurre questo principio in una proposta concreta. Il territorio conserva una struttura economica nella quale agricoltura, artigianato, piccola impresa, cooperazione e servizi continuano ad avere un ruolo rilevante. È proprio in questi settori che spesso si concentra una parte significativa dell’occupazione straniera.

    Il rischio, però, è che il lavoro venga considerato soltanto come risposta immediata alla domanda di manodopera. In questo modo il migrante viene ridotto a forza lavoro disponibile, senza che il rapporto professionale produca necessariamente integrazione, qualificazione o stabilità.

    Per questa ragione, Malalbergo potrebbe promuovere un Patto locale per il lavoro regolare, coinvolgendo imprese agricole, artigiani, cooperative, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, centri per l’impiego, enti di formazione e amministrazioni locali.

    Non si tratterebbe di riservare posti di lavoro agli stranieri, né di introdurre trattamenti preferenziali fondati sulla cittadinanza. L’obiettivo dovrebbe essere quello di mettere in relazione la domanda reale delle imprese con le persone già presenti sul territorio, favorendo percorsi trasparenti di inserimento e qualificazione professionale.

    Il primo compito del patto dovrebbe essere individuare i settori nei quali esiste una domanda effettiva di lavoro. Conoscere le esigenze delle imprese permetterebbe di organizzare corsi brevi e mirati, evitando percorsi formativi scollegati dalle opportunità concrete.

    La formazione professionale dovrebbe essere accompagnata da una preparazione linguistica specifica. Conoscere l’italiano per il lavoro significa comprendere le istruzioni, rispettare le norme di sicurezza, comunicare con colleghi e datori di lavoro e conoscere il contenuto essenziale del proprio contratto.

    Un’altra funzione centrale dovrebbe essere la prevenzione dello sfruttamento. L’intermediazione illecita, il lavoro irregolare e la dipendenza da soggetti informali impediscono qualsiasi reale autonomia e creano aree di concorrenza sleale che danneggiano anche le imprese corrette.

    Il patto dovrebbe quindi promuovere contratti regolari, informazione sui diritti e sui doveri, accesso ai servizi ispettivi e collaborazione tra associazioni di categoria e organizzazioni sindacali.

    Particolare attenzione dovrebbe essere riservata ai giovani e alle seconde generazioni. Per loro, il rischio non è soltanto la disoccupazione, ma anche l’ingresso precoce in lavori poco qualificati e privi di prospettiva. Apprendistato, formazione tecnica e orientamento professionale possono invece trasformare la permanenza sul territorio in un percorso stabile di crescita.

    Il lavoro regolare produce effetti che vanno oltre il reddito. Consente di mantenere un’abitazione, sostenere la famiglia, contribuire alla fiscalità generale e costruire relazioni al di fuori della propria comunità di origine. È quindi uno strumento di autonomia individuale e di appartenenza sociale.

    Occorre, tuttavia, evitare un equivoco. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non considera il migrante soltanto in funzione della sua utilità economica. La persona non acquista valore perché svolge un lavoro richiesto dalle imprese, né il lavoro può essere l’unica ragione che giustifica la sua presenza.

    Il lavoro è uno degli strumenti attraverso i quali si realizza l’integrazione, non la misura esclusiva della dignità individuale. Deve essere valutato insieme alla conoscenza della lingua, al rispetto delle regole, alla vita familiare e alla partecipazione alla comunità.

    A Malalbergo, un patto locale tra imprese, istituzioni e parti sociali permetterebbe di trasformare la domanda di manodopera in percorsi di inserimento regolare e qualificato. Non un sistema di privilegi, ma un metodo per ridurre il lavoro sommerso, rafforzare le imprese corrette e favorire l’autonomia di chi vive già sul territorio.

    L’integrazione non si realizza semplicemente occupando un posto di lavoro. Si realizza quando il lavoro diventa stabile, regolare e collegato a un progetto di vita. È questa la differenza tra utilizzare la manodopera e costruire una comunità.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Il Giappone supera l’integrazione presunta: la residenza permanente deve essere meritata e verificata

    Il Giappone si prepara a rendere più rigoroso l’accesso degli stranieri alla residenza permanente. La proposta avanzata dall’Agenzia giapponese per i servizi d’immigrazione non costituisce soltanto una modifica tecnica dei requisiti amministrativi, ma esprime una precisa concezione del rapporto tra immigrazione, integrazione e stabilizzazione giuridica: il tempo trascorso nel territorio nazionale, da solo, non è…

    Il Ministero dell’Interno e il riconoscimento dell’integrazione: la protezione complementare oltre la giurisdizione

    Abstract Il contributo esamina il significato istituzionale delle decisioni con cui le Commissioni territoriali riconoscono la protezione speciale sulla base del radicamento maturato dallo straniero in Italia. La rilevanza del fenomeno consiste nel fatto che la valorizzazione dell’integrazione non proviene soltanto dalla giurisprudenza, ma anche dall’amministrazione statale competente in materia di asilo. Quando una Commissione…

    Dalla Bossi-Fini a Vannacci: venticinque anni di politiche migratorie alla prova dei fatti

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  • Il Giappone supera l’integrazione presunta: la residenza permanente deve essere meritata e verificata

    Il Giappone si prepara a rendere più rigoroso l’accesso degli stranieri alla residenza permanente. La proposta avanzata dall’Agenzia giapponese per i servizi d’immigrazione non costituisce soltanto una modifica tecnica dei requisiti amministrativi, ma esprime una precisa concezione del rapporto tra immigrazione, integrazione e stabilizzazione giuridica: il tempo trascorso nel territorio nazionale, da solo, non è sufficiente a dimostrare l’effettivo inserimento dello straniero nella comunità che lo ospita.

    Le nuove linee guida, destinate a entrare in vigore nell’aprile 2027 dopo una consultazione pubblica, prevedono requisiti economici, previdenziali e linguistici più selettivi. Secondo quanto riportato, il richiedente dovrebbe dimostrare un reddito familiare annuo superiore alla media nazionale, attualmente indicata in circa 5,75 milioni di yen, possedere una prospettiva pensionistica adeguata, eventualmente integrabile attraverso il patrimonio personale, e raggiungere un livello di conoscenza della lingua giapponese corrispondente a quello di un “utilizzatore indipendente”.

    La proposta interviene anche sulle condizioni riservate ai coniugi di cittadini giapponesi o di residenti permanenti. Il periodo minimo di matrimonio dovrebbe passare dagli attuali tre anni a cinque, mentre la residenza effettiva in Giappone dovrebbe essere elevata da uno a tre anni. Parallelamente, il governo intende introdurre un titolo quinquennale per alcune categorie di lavoratori qualificati, consentendo loro di consolidare progressivamente la propria posizione e, ricorrendone le condizioni, accedere successivamente alla residenza permanente.

    Il messaggio politico e giuridico è evidente. La residenza permanente non viene concepita come una conseguenza automatica della permanenza materiale, né come il premio inevitabile derivante dal semplice decorso del tempo. Essa rappresenta, invece, il riconoscimento di una condizione sostanziale: la capacità della persona di vivere stabilmente nella società giapponese, contribuire al sistema economico e previdenziale, comunicare nella lingua del Paese e rispettarne le regole.

    È precisamente questo il punto sul quale il modello giapponese merita di essere osservato anche in Europa. Per troppo tempo, nel dibattito occidentale, l’integrazione è stata trattata come una presunzione. Si è ritenuto che la permanenza prolungata, l’esistenza di un rapporto di lavoro o la mera presenza di relazioni familiari fossero sufficienti, isolatamente considerate, a dimostrare un inserimento ormai irreversibile. In realtà, l’integrazione non è un fatto che si presume: è un processo che deve essere costruito, documentato e verificato.

    Affermare che la residenza permanente debba essere “meritata” non significa introdurre un giudizio morale sulla persona straniera, né subordinare i diritti fondamentali a una valutazione arbitraria dell’amministrazione. Il termine deve essere interpretato in senso strettamente giuridico. La stabilizzazione può essere riconosciuta quando risultino soddisfatte condizioni predeterminate, conoscibili, proporzionate e applicate individualmente. Non si tratta di dividere gli stranieri tra meritevoli e immeritevoli sulla base dell’origine, della cultura o dell’identità, ma di verificare se ciascuno abbia concretamente adempiuto ai doveri collegati alla permanenza.

    È questo il nucleo del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Il soggiorno e la stabilizzazione non possono essere considerati diritti definitivamente acquisiti per il solo fatto che lo straniero sia riuscito a permanere nel territorio per un determinato numero di anni. Devono costituire il risultato di un percorso verificabile, fondato almeno su tre indicatori essenziali: il lavoro, la conoscenza della lingua e il rispetto delle regole.

    Il lavoro dimostra la capacità di partecipare alla vita economica, sostenere sé stessi e contribuire alla fiscalità generale. La lingua costituisce lo strumento indispensabile per accedere ai servizi, comprendere i propri diritti e doveri, dialogare con le istituzioni e costruire relazioni non limitate alla sola comunità di origine. Il rispetto delle regole comprende la condotta personale, ma anche l’adempimento degli obblighi fiscali, contributivi e previdenziali che rendono possibile la tenuta dello Stato sociale.

    Il Giappone aggiunge a questi indicatori un elemento particolarmente significativo: la sostenibilità futura della permanenza. Non viene valutato soltanto ciò che lo straniero ha fatto nel passato, ma anche la ragionevole capacità di mantenersi e contribuire al sistema nel futuro. La verifica della posizione pensionistica e patrimoniale indica che la stabilizzazione non è considerata esclusivamente come un diritto individuale, ma anche come una decisione destinata a produrre conseguenze durature sull’intera collettività.

    Una simile impostazione richiede, naturalmente, precise garanzie. Il requisito reddituale non può trasformarsi in una selezione riservata esclusivamente agli stranieri più ricchi, perché l’integrazione non coincide con la disponibilità economica. Occorre tenere conto della composizione familiare, della continuità lavorativa, delle condizioni personali e delle eventuali difficoltà non imputabili al richiedente. Allo stesso modo, la conoscenza linguistica deve essere valutata mediante criteri trasparenti, prevedendo adattamenti ragionevoli per le persone anziane, disabili o oggettivamente impossibilitate a raggiungere determinati livelli.

    La verifica individuale non può diventare un pretesto per introdurre discriminazioni collettive. La forza del modello risiede proprio nel superamento di ogni automatismo, sia favorevole sia sfavorevole. Non tutti gli stranieri che vivono da molti anni in un Paese sono necessariamente integrati, ma non tutti coloro che dispongono di un reddito modesto possono essere considerati estranei alla società. Ogni percorso deve essere valutato nella sua concretezza.

    Ciò che il Giappone sta mettendo in discussione è l’idea secondo cui l’immigrazione possa essere governata attraverso due sole fasi: l’ingresso e la permanenza indefinita. Tra questi due momenti esiste invece una fase decisiva, quella dell’integrazione, che deve essere accompagnata dalle istituzioni, sostenuta attraverso politiche pubbliche e sottoposta a verifiche periodiche.

    L’Europa dovrebbe prendere atto di questa impostazione. Anche nell’ordinamento italiano esistono strumenti che potrebbero essere utilizzati per misurare il percorso di integrazione, a partire dall’Accordo di integrazione previsto dall’articolo 4-bis del Testo unico sull’immigrazione. Tale istituto, tuttavia, è stato progressivamente ridotto a un adempimento burocratico, privo di una reale capacità selettiva e quasi completamente scollegato dalle successive decisioni sulla stabilizzazione dello straniero.

    Occorrerebbe restituirgli centralità, trasformandolo in uno strumento ordinario di verifica. Il rilascio e il rinnovo dei titoli di maggiore durata, l’accesso alla protezione complementare e il riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo dovrebbero essere collegati a una valutazione individuale dell’integrazione effettivamente raggiunta. Non basterebbe, pertanto, dimostrare di essere rimasti in Italia: sarebbe necessario dimostrare come si è vissuto, quale contributo si è offerto e quale rapporto si è costruito con la società.

    Il Giappone, pur avendo bisogno di lavoratori stranieri per fronteggiare l’invecchiamento della popolazione e la riduzione della forza lavoro, non sembra disposto a confondere l’esigenza economica con il diritto automatico alla permanenza definitiva. Accetta l’immigrazione, ma pretende che essa venga governata. Offre percorsi di stabilizzazione, ma li collega a condizioni verificabili. Riconosce la possibilità di diventare parte stabile della società, ma chiede che questa appartenenza venga dimostrata attraverso comportamenti concreti.

    È una lezione che l’Europa non dovrebbe ignorare. Una politica migratoria seria non si limita ad aprire o chiudere le frontiere. Deve stabilire chi può entrare, a quali condizioni può rimanere e quando la permanenza temporanea possa trasformarsi in una presenza stabile. Soprattutto, deve avere il coraggio di riconoscere che l’integrazione non nasce automaticamente dal calendario.

    La residenza permanente non può essere la semplice certificazione del tempo trascorso. Deve rappresentare il riconoscimento giuridico di un percorso compiuto. Deve essere accessibile a chi lavora, conosce la lingua, rispetta le regole e dimostra di voler condividere responsabilmente il futuro della comunità nazionale.

    Il Giappone sta scegliendo di verificare prima di stabilizzare. È la stessa direzione indicata dal paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: una permanenza condizionata, individuale e misurabile, alternativa tanto all’immigrazione senza governo quanto alla remigrazione fondata sull’identità collettiva.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Immigrazione, oltre il “negazionismo”: l’integrazione si misura con lavoro, lingua e rispetto delle regole

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  • Il Ministero dell’Interno e il riconoscimento dell’integrazione: la protezione complementare oltre la giurisdizione

    Abstract

    Il contributo esamina il significato istituzionale delle decisioni con cui le Commissioni territoriali riconoscono la protezione speciale sulla base del radicamento maturato dallo straniero in Italia. La rilevanza del fenomeno consiste nel fatto che la valorizzazione dell’integrazione non proviene soltanto dalla giurisprudenza, ma anche dall’amministrazione statale competente in materia di asilo. Quando una Commissione territoriale attribuisce rilievo alla conoscenza della lingua, all’attività lavorativa, all’autonomia abitativa e alle relazioni sociali, essa riconosce che l’integrazione può produrre conseguenze giuridiche sulla permanenza. La protezione complementare si configura così come terreno di sperimentazione amministrativa del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: stabilizzazione per chi costruisce un rapporto effettivo e responsabile con la comunità nazionale; ritorno ordinato per chi non dispone di un titolo giuridico né di un radicamento meritevole di tutela.

    Dalla tutela giudiziaria alla decisione amministrativa

    Nel diritto dell’immigrazione italiano, la protezione complementare è stata sviluppata soprattutto attraverso l’intervento della giurisprudenza.

    Per molti anni, il riconoscimento del radicamento sociale, lavorativo e familiare dello straniero è stato associato principalmente alle decisioni dei tribunali, chiamati a verificare la legittimità dei dinieghi adottati dalle Commissioni territoriali e a valutare se l’allontanamento fosse compatibile con i diritti fondamentali della persona.

    Questa rappresentazione, pur storicamente comprensibile, rischia oggi di essere incompleta.

    La protezione complementare non appartiene esclusivamente alla giurisdizione. Essa può essere riconosciuta già nella fase amministrativa, quando la Commissione territoriale ritenga che, pur non ricorrendo i presupposti per lo status di rifugiato o per la protezione sussidiaria, l’allontanamento entri in contrasto con gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato.

    Il passaggio è significativo. Non si tratta più soltanto del giudice che corregge l’amministrazione. È la stessa amministrazione a riconoscere il valore giuridico dell’integrazione.

    La posizione istituzionale delle Commissioni territoriali

    Le Commissioni territoriali operano nell’ambito del sistema amministrativo predisposto dal Ministero dell’Interno per l’esame delle domande di protezione internazionale.

    Esse non sono organi politici, ma organismi amministrativi chiamati a valutare le singole situazioni sulla base della normativa nazionale, europea e internazionale. La loro funzione non si esaurisce nell’accertamento dei presupposti della Convenzione di Ginevra o della protezione sussidiaria. Comprende anche la verifica delle ulteriori condizioni che possono impedire l’allontanamento.

    Per questa ragione, una decisione favorevole adottata da una Commissione territoriale assume un valore diverso rispetto alla sola pronuncia giudiziaria.

    Il riconoscimento dell’integrazione non viene imposto dall’esterno all’amministrazione, ma emerge dall’interno del procedimento amministrativo. Il Ministero dell’Interno, attraverso i propri organi competenti, ammette che il percorso compiuto dallo straniero in Italia possa incidere sulla legittimità del rimpatrio.

    Questo non significa attribuire a ogni decisione amministrativa una portata generale o normativa. Significa, tuttavia, riconoscere che tali decisioni rappresentano un indicatore dell’evoluzione del sistema.

    Il provvedimento della Commissione territoriale di Bologna

    Una decisione della Commissione territoriale di Bologna offre un esempio particolarmente chiaro di questa impostazione.

    La Commissione ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato. Ha ritenuto non sufficientemente dimostrato il rischio personale prospettato dalla richiedente e ha negato anche la protezione sussidiaria.

    Il procedimento non si è però concluso con il semplice rigetto.

    La Commissione ha esaminato il percorso realizzato dalla richiedente nel territorio italiano e ha attribuito rilievo alla conoscenza della lingua, all’attività lavorativa, all’autonomia abitativa e ai rapporti sociali sviluppati nel tempo. Ha inoltre considerato i precedenti legami con la famiglia che l’aveva ospitata durante soggiorni connessi a progetti umanitari.

    Sulla base di tali elementi, valutati congiuntamente, la Commissione ha ritenuto che l’allontanamento avrebbe determinato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

    Il significato istituzionale della decisione è evidente. La tutela del radicamento non è stata riconosciuta a seguito di un ricorso. È stata riconosciuta direttamente dall’amministrazione.

    L’integrazione entra nella valutazione amministrativa

    La decisione dimostra che l’integrazione non costituisce soltanto un obiettivo programmatico o una categoria sociologica.

    Essa può diventare parte del ragionamento amministrativo.

    Quando una Commissione valuta il lavoro, la lingua, l’abitazione e le relazioni sociali, non sta semplicemente descrivendo la situazione personale dello straniero. Sta attribuendo a tali elementi una rilevanza giuridica.

    Il percorso di integrazione entra così nella motivazione del provvedimento e diventa uno dei criteri attraverso i quali viene valutata la proporzionalità dell’allontanamento.

    Questo passaggio è decisivo perché avvicina la protezione complementare a una funzione più ampia. Essa non serve soltanto a tutelare situazioni di particolare fragilità. Può diventare lo strumento attraverso il quale l’amministrazione distingue tra una presenza priva di radicamento e una vita ormai inserita nella comunità ospitante.

    La protezione complementare oltre la vulnerabilità

    La vulnerabilità ha rappresentato a lungo il concetto centrale della protezione complementare.

    Il termine indicava una condizione personale di fragilità tale da rendere il rimpatrio incompatibile con la tutela dei diritti fondamentali. In questa prospettiva, la persona veniva protetta soprattutto per la propria debolezza.

    Il riconoscimento del radicamento introduce una logica differente.

    La persona può essere tutelata non soltanto perché vulnerabile, ma perché ha costruito una posizione sociale autonoma, stabile e responsabile. Il lavoro, la conoscenza linguistica e l’indipendenza abitativa non descrivono necessariamente una situazione di fragilità. Al contrario, dimostrano capacità di autonomia e partecipazione.

    La protezione complementare si sposta così dalla sola tutela della debolezza al riconoscimento del percorso compiuto.

    Non si protegge soltanto chi non può essere rimpatriato a causa delle proprie condizioni personali. Si riconosce anche chi, attraverso il proprio comportamento, ha costruito in Italia una vita privata dotata di consistenza giuridica.

    Il Ministero riconosce che l’integrazione può produrre effetti

    La provenienza ministeriale del provvedimento impone una riflessione più ampia.

    Il Ministero dell’Interno è l’amministrazione maggiormente coinvolta nel controllo degli ingressi, nella gestione del soggiorno, nell’esame delle domande di protezione e nell’esecuzione dei rimpatri. Quando un organo inserito in questo sistema riconosce che l’integrazione può impedire l’allontanamento, si produce un fatto istituzionale di particolare interesse.

    Non significa che il Ministero abbia formalmente adottato il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Sarebbe improprio attribuire a una singola decisione una portata politica generale che essa non possiede.

    Significa però che uno dei presupposti fondamentali del paradigma trova applicazione concreta all’interno dell’amministrazione: la permanenza può essere riconosciuta sulla base della qualità del rapporto costruito con la società italiana.

    Il punto non è secondario.

    Il paradigma non si fonda sull’idea che chiunque lavori debba automaticamente ottenere un permesso di soggiorno. Si fonda sulla necessità di valutare complessivamente il percorso della persona e di distinguere tra integrazione effettiva e mera presenza.

    La decisione della Commissione si muove precisamente in questa direzione.

    La permanenza non deriva dalla sola presenza

    Il riconoscimento dell’integrazione non deve essere confuso con una regolarizzazione generalizzata.

    Il semplice decorso del tempo non può produrre automaticamente il diritto a restare. Una presenza lunga può essere rimasta priva di partecipazione, autonomia e relazioni significative. Una presenza più recente può, al contrario, avere generato un percorso intenso di inserimento.

    Ciò che conta è la qualità della permanenza.

    L’amministrazione deve valutare se la persona abbia raggiunto una propria autonomia, abbia costruito relazioni reali, abbia appreso la lingua e abbia rispettato le regole della comunità.

    La protezione complementare può così diventare il luogo nel quale il diritto verifica non soltanto la durata, ma il contenuto del soggiorno.

    Questa impostazione evita due errori opposti. Da una parte, impedisce che ogni permanenza irregolare si trasformi con il tempo in un diritto acquisito. Dall’altra, evita che il sistema ignori percorsi positivi ormai consolidati.

    Il ruolo dell’articolo 8 CEDU

    L’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo costituisce il principale riferimento per questa valutazione.

    La norma non riconosce un diritto assoluto dello straniero a scegliere il Paese nel quale vivere. Lo Stato conserva il potere di controllare l’immigrazione e di eseguire l’allontanamento di chi non possiede un titolo per soggiornare.

    Tuttavia, il rimpatrio deve rispettare il principio di proporzionalità.

    L’autorità deve verificare se l’interesse pubblico al controllo dell’immigrazione giustifichi, nel caso concreto, il sacrificio della vita privata e familiare costruita dalla persona.

    La conoscenza della lingua, il lavoro, l’autonomia e le relazioni sociali non determinano automaticamente l’esito della valutazione. Concorrono però a dimostrare la consistenza della vita privata e l’intensità del radicamento.

    La protezione complementare rappresenta quindi il punto di incontro tra il potere statale di allontanamento e l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali.

    La funzione selettiva della protezione complementare

    La protezione complementare può assumere una funzione selettiva nel governo dell’immigrazione.

    Il termine selezione non deve essere interpretato come esclusione arbitraria. Esprime la necessità di distinguere situazioni giuridiche e personali differenti.

    Non può essere trattato nello stesso modo chi ha costruito una posizione stabile e responsabile e chi è rimasto privo di qualunque legame sostanziale con la comunità.

    La selezione deve avvenire attraverso criteri trasparenti, individuali e verificabili. Non può dipendere da impressioni generiche né da automatismi.

    Il lavoro deve essere valutato nella sua continuità. La lingua deve rappresentare una reale capacità di comunicazione. L’autonomia abitativa deve dimostrare stabilità. Le relazioni sociali devono essere effettive. La condotta deve essere compatibile con le regole fondamentali della convivenza.

    È la valutazione complessiva a consentire di riconoscere il radicamento.

    Il laboratorio del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”

    La protezione complementare costituisce il laboratorio del paradigma perché permette di sperimentare un modello di permanenza fondato sulla responsabilità.

    La persona che dimostra di essersi integrata può ottenere il riconoscimento di una posizione giuridica stabile. Chi non possiede una forma di protezione, non dispone di un diverso titolo e non ha costruito alcun radicamento deve invece essere accompagnato verso il ritorno.

    La ReImmigrazione non coincide con l’espulsione generalizzata. È il risultato della mancata formazione delle condizioni giuridiche e sociali per la permanenza.

    L’integrazione e il rimpatrio non sono quindi politiche contrapposte. Sono le due componenti di un unico sistema di governo dell’immigrazione.

    Senza la valorizzazione dell’integrazione, il sistema diventa cieco rispetto ai percorsi positivi. Senza l’effettività del ritorno, la selezione perde credibilità e si trasforma in una semplice dichiarazione di principio.

    La protezione complementare consente di tenere insieme queste due esigenze.

    Dalla prassi amministrativa a un modello generale

    La decisione della Commissione territoriale di Bologna non può restare un episodio isolato.

    La prospettiva futura dovrebbe essere quella di costruire criteri più omogenei per la valutazione dell’integrazione. Le decisioni non possono dipendere eccessivamente dalla sensibilità del singolo collegio o dalla prassi territoriale.

    Occorre sviluppare un quadro nazionale capace di orientare l’amministrazione, pur preservando la necessaria valutazione individuale.

    La protezione complementare può rappresentare il primo spazio nel quale elaborare questo modello.

    Attraverso la raccolta e l’analisi delle decisioni amministrative, sarebbe possibile individuare gli elementi maggiormente valorizzati, le differenze interpretative e i criteri capaci di garantire maggiore uniformità.

    Il laboratorio deve diventare osservabile, misurabile e progressivamente sistematico.

    Oltre la giurisdizione

    Il riconoscimento amministrativo dell’integrazione dimostra che la protezione complementare è ormai andata oltre la sola dimensione giurisdizionale.

    La giurisprudenza conserva un ruolo fondamentale di tutela e di controllo. Tuttavia, il sistema non può dipendere esclusivamente dall’intervento del giudice.

    Un’amministrazione capace di riconoscere autonomamente i percorsi di radicamento riduce il contenzioso, abbrevia i tempi e rende più coerente l’azione pubblica.

    La protezione complementare non dovrebbe essere concessa soltanto dopo anni di ricorsi. Quando i presupposti risultano già dall’istruttoria amministrativa, devono essere riconosciuti direttamente.

    Questo rappresenta un segno di maturità istituzionale.

    Conclusioni

    La decisione della Commissione territoriale di Bologna mostra che l’integrazione può essere riconosciuta direttamente dall’amministrazione competente in materia di asilo.

    Il dato supera la tradizionale rappresentazione della protezione complementare come tutela costruita esclusivamente dai giudici contro l’amministrazione.

    Il Ministero dell’Interno, attraverso un proprio organo, riconosce che il lavoro, la conoscenza linguistica, l’autonomia abitativa e le relazioni sociali possono rendere il rimpatrio sproporzionato e contrario alla tutela della vita privata.

    La protezione complementare diventa così il laboratorio amministrativo del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.

    Chi costruisce una vita responsabile e integrata deve poter consolidare la propria permanenza. Chi non possiede un titolo giuridico e non ha realizzato un radicamento effettivo deve essere accompagnato verso un ritorno ordinato.

    Il futuro del diritto dell’immigrazione dipenderà dalla capacità di trasformare questa distinzione da pratica occasionale a principio stabile dell’azione amministrativa.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Hanoi digitalizza la Polizia dell’Immigrazione: specializzazione non significa burocrazia, ma efficienza

    Nell’articolo “La riforma sull’immigrazione di Hanoi: un passo avanti nella digitalizzazione, al servizio dei cittadini e delle imprese”, pubblicato da Vietnam.vn il 17 marzo 2025 e attribuito a Báo Nhân dân, viene descritta l’esperienza del Dipartimento per la Gestione dell’Immigrazione della Polizia di Hanoi, indicato con la sigla PA08, impegnato in un processo di riforma…

    Il Foglio ha ragione: la solidarietà senza responsabilità è populismo. Ma la responsabilità comincia dalla verifica dell’integrazione

    Nell’editoriale pubblicato da Il Foglio, Claudio Cerasa (https://www.ilfoglio.it/politica/2026/08/04/news/vaccini-contro-le-balle-sui-migranti–403931) prova a somministrare alcuni “vaccini” contro le falsificazioni che dominano il dibattito sull’immigrazione. Il punto di partenza è condivisibile: trasformare ogni arrivo in un’invasione significa alimentare paure senza governare i fenomeni, ma presentare ogni controllo come una violazione della solidarietà significa rifiutare la realtà. L’immigrazione non può…

    Immigrazione e asilo: tre eventi formativi organizzati dall’Avv. Fabio Loscerbo e accreditati dall’Ordine degli Avvocati di Bologna

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ha accreditato tre eventi formativi organizzati dallo Studio Legale Avv. Fabio Loscerbo, dedicati alle principali trasformazioni in corso nel diritto dell’immigrazione, dell’asilo e della protezione dei diritti fondamentali. Il ciclo formativo si svolgerà tra settembre e novembre 2026 e sarà articolato in tre incontri, ciascuno della durata di…

  • Dalla Bossi-Fini a Vannacci: venticinque anni di politiche migratorie alla prova dei fatti

    Da oltre vent’anni la destra italiana cerca di costruire una politica capace di controllare l’immigrazione irregolare, governare gli ingressi e rendere effettivi gli allontanamenti. In questo lungo arco temporale sono cambiate le formule, gli strumenti e i protagonisti: dalla Bossi-Fini ai respingimenti, dai porti chiusi al blocco navale, fino all’attuale dibattito sulla remigrazione rilanciato da Roberto Vannacci.

    Leggere questa storia soltanto come una successione di slogan sarebbe però troppo semplice. Le diverse stagioni hanno prodotto norme, decisioni amministrative, accordi internazionali e cambiamenti reali. Il punto oggi è un altro: verificare quali problemi siano stati effettivamente risolti e quali, invece, continuino a ripresentarsi nonostante venticinque anni di interventi.

    La legge Bossi-Fini rappresentò il tentativo più organico di collegare immigrazione e lavoro, rafforzando nello stesso tempo gli strumenti destinati al contrasto della permanenza irregolare. L’intuizione era chiara: l’ingresso doveva essere governato sulla base di esigenze reali e la permanenza doveva dipendere dall’esistenza di condizioni giuridiche precise.

    Quel modello, tuttavia, si è progressivamente scontrato con un mercato del lavoro che spesso richiede manodopera già presente sul territorio e con una macchina amministrativa incapace di trasformare rapidamente domanda di lavoro, ingresso regolare e rilascio del titolo di soggiorno in un unico procedimento efficiente.

    Il problema non era quindi soltanto la legge. Era la distanza tra norma e amministrazione.

    La fase dei respingimenti ha successivamente spostato il baricentro verso la frontiera. L’obiettivo era intervenire prima dell’ingresso, riducendo le partenze e impedendo che l’irregolarità si consolidasse sul territorio. Anche questa esperienza ha però dimostrato che la gestione dei flussi non può prescindere dai limiti derivanti dal diritto internazionale, europeo e dalla tutela individuale.

    Con Matteo Salvini il tema si è trasformato nella formula dei porti chiusi. Il messaggio aveva una forza politica evidente: affermare che lo Stato dovesse tornare a decidere chi potesse accedere al proprio territorio. Anche qui vennero adottati strumenti normativi concreti e il tema degli sbarchi entrò stabilmente nel confronto europeo.

    Ma ancora una volta emerse un limite strutturale.

    Controllare le navi non significa controllare l’intero fenomeno migratorio.

    Si può ridurre una rotta, modificare le modalità degli sbarchi, negoziare redistribuzioni europee. Rimane però il problema delle persone già presenti in Italia, delle domande di protezione, dei permessi di soggiorno, dell’integrazione e soprattutto della concreta esecuzione degli allontanamenti.

    Con Giorgia Meloni il concetto di blocco navale ha rappresentato un ulteriore tentativo di intervenire a monte, impedendo le partenze attraverso una dimensione internazionale. Una volta al Governo, quella prospettiva si è tradotta in strumenti diversi: cooperazione con Paesi terzi, contrasto alle partenze, procedure accelerate e modello Albania.

    La sostanza della questione, però, è rimasta invariata: la politica può individuare l’obiettivo, ma è l’amministrazione che deve renderlo praticabile.

    Oggi Roberto Vannacci e Futuro Nazionale riportano al centro del dibattito la remigrazione.

    È un passaggio che merita attenzione, non una liquidazione preventiva.

    La remigrazione pone infatti una domanda che la politica italiana non può continuare ad evitare: che cosa accade quando una persona non possiede più le condizioni per restare nel territorio nazionale? Uno Stato che assume una decisione di allontanamento ma non riesce a darle esecuzione perde progressivamente capacità di governo.

    Ma proprio i venticinque anni trascorsi dalla Bossi-Fini dovrebbero suggerire un cambio di prospettiva.

    Non basta rendere più severa la decisione finale. Bisogna costruire tutto ciò che viene prima e tutto ciò che viene dopo.

    È su questo punto che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” può offrire un contributo tecnico alla nuova fase del dibattito.

    Il primo pilastro è la permanenza condizionata come fondamento giuridico.

    La politica italiana si è concentrata per anni soprattutto sugli ingressi. Ma una volta che una persona entra, regolarmente o irregolarmente, lo Stato deve essere capace di seguirne la posizione nel tempo.

    La permanenza non dovrebbe dipendere soltanto dal trascorrere degli anni. Deve essere collegata all’esistenza di condizioni giuridiche verificabili.

    Questo conduce al secondo pilastro: l’integrazione verificabile attraverso lavoro, lingua e rispetto delle regole.

    La vera innovazione sarebbe smettere di trattare l’integrazione come un concetto indeterminato.

    Se è un obiettivo dello Stato, deve diventare misurabile.

    Lavoro significa autonomia economica e partecipazione. Lingua significa capacità di interagire con la società e le istituzioni. Rispetto delle regole significa adesione ai principi fondamentali della convivenza.

    Nessuno di questi parametri deve diventare un automatismo. Ma insieme possono consentire di comprendere se il percorso individuale stia procedendo verso una reale stabilizzazione.

    Qui si inserisce anche il quarto pilastro, l’Accordo di integrazione come strumento ordinario di verifica.

    L’Italia possiede già questo istituto. Il problema è che è rimasto marginale rispetto al funzionamento concreto del sistema. Utilizzarlo realmente, aggiornarlo e collegarlo alla verifica periodica del percorso individuale significherebbe trasformare un principio già presente nell’ordinamento in una vera politica pubblica.

    E quando, nonostante un percorso definito e verificato, vengono meno i presupposti per la permanenza, interviene il settimo pilastro: la ReImmigrazione come esito fisiologico del sistema.

    È qui che il paradigma può dialogare anche con il concetto di remigrazione, senza sovrapporsi ad esso.

    La ReImmigrazione non è un’operazione collettiva, né una misura emergenziale. È l’esito individuale di un procedimento nel quale lo Stato ha prima identificato la persona, verificato il titolo di soggiorno, favorito l’integrazione e valutato nel tempo la permanenza delle condizioni previste dalla legge.

    Solo alla fine, quando quelle condizioni non esistono più e non vi sono ostacoli giuridici all’allontanamento, il ritorno deve essere effettivamente eseguito.

    Questo è il punto sul quale le esperienze precedenti possono insegnare molto alla nuova destra.

    Il problema italiano non è mai stato soltanto decidere un’espulsione.

    È stato eseguirla.

    Per farlo servono identificazione certa, documenti di viaggio, rapporti consolari efficaci, accordi con i Paesi di origine, strutture di trattenimento funzionanti e personale specializzato.

    Da qui il nono pilastro: una Polizia dell’Immigrazione specializzata.

    Un corpo professionalmente dedicato alla materia consentirebbe di separare le funzioni, attribuire responsabilità precise e seguire in maniera continuativa le posizioni amministrative.

    E da qui anche il decimo pilastro: un Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione, capace di offrire una regia unitaria a competenze oggi distribuite tra amministrazioni diverse.

    Questa è forse la vera lezione che va dalla Bossi-Fini a Vannacci.

    Ogni stagione ha individuato correttamente una parte del problema.

    La Bossi-Fini ha posto il tema del rapporto tra lavoro e soggiorno.

    I respingimenti hanno posto il tema della frontiera.

    I porti chiusi hanno posto il tema del controllo degli sbarchi.

    Il blocco navale ha posto il tema della prevenzione delle partenze.

    La remigrazione pone oggi il tema del ritorno.

    Quello che ancora manca è il collegamento organico tra tutte queste fasi.

    Per questo la nuova fase politica non dovrebbe rinnegare quanto è stato fatto. Dovrebbe utilizzarlo.

    Dopo venticinque anni esiste ormai un patrimonio di esperienza sufficiente per comprendere che nessuna misura, considerata isolatamente, può funzionare.

    La remigrazione può diventare un passaggio importante se viene trasformata da parola politica in procedura amministrativa ordinaria.

    E il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” può offrire proprio questa architettura: ingresso controllato, identificazione certa, permanenza condizionata, integrazione verificabile, decisione individuale ed eventuale ritorno effettivo.

    La destra italiana non ha bisogno necessariamente di un’altra promessa.

    Ha bisogno di mettere a sistema ciò che ha imparato in venticinque anni di governo dell’immigrazione.

    Se l’obiettivo di Vannacci e della nuova destra è rendere realmente governabile il fenomeno migratorio, la sfida decisiva non sarà quindi trovare una formula più forte delle precedenti.

    Sarà costruire l’amministrazione capace di applicarla.

    È su questo terreno che il confronto può diventare finalmente maturo: non tra chi vuole più o meno immigrazione, ma tra chi continua a proporre misure isolate e chi prova a costruire un sistema nel quale integrazione e ritorno siano entrambi esiti concreti, prevedibili e governabili dallo Stato.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

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  • Immigrazione, oltre il “negazionismo”: l’integrazione si misura con lavoro, lingua e rispetto delle regole

    Nell’articolo di Mattia Bene, “Galli della Loggia: ‘La sinistra sui migranti è negazionista. Al Pd piace Sanchez? Ognuno si sceglie i miti che vuole…’”, pubblicato su Secolo d’Italia l’11 agosto 2026 alle ore 9:42, vengono riprese alcune considerazioni dello storico Ernesto Galli della Loggia contenute in un’intervista a Libero. Il punto centrale è una critica alla difficoltà di una parte della sinistra italiana nel riconoscere gli effetti problematici dell’immigrazione irregolare e nel costruire una politica migratoria che non sia prigioniera di categorie ideologiche.

    Secondo Galli della Loggia, la formula dell’“accogliamoli tutti” avrebbe ormai perso forza, ma sarebbe stata sostituita da un atteggiamento che tende a minimizzare le conseguenze negative dell’arrivo irregolare di grandi numeri di persone. Nel confronto europeo, lo storico richiama anche il caso della socialdemocrazia danese guidata da Mette Frederiksen, come esempio di una sinistra che ha adottato politiche più rigorose sull’immigrazione senza rinunciare alla propria identità politica.

    Il problema posto è reale, ma il dibattito rischia ancora una volta di fermarsi alla contrapposizione tra chi minimizza gli effetti dell’immigrazione e chi, al contrario, tende a rappresentarla prevalentemente come un problema.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” prova a collocarsi fuori da questa alternativa.

    Il suo secondo pilastro parte da un principio semplice: l’integrazione non può essere presunta, deve essere verificabile. E per essere verificabile deve essere costruita intorno a parametri sufficientemente chiari da consentire allo Stato di comprendere se il percorso individuale dello straniero stia effettivamente procedendo verso una stabile inclusione nella società italiana.

    I tre indicatori fondamentali sono lavoro, conoscenza della lingua italiana e rispetto delle regole.

    Non si tratta di pretendere che tre elementi possano descrivere integralmente la complessità di una persona. Si tratta, più pragmaticamente, di individuare alcuni presupposti essenziali senza i quali parlare di integrazione rischia di diventare un’affermazione puramente retorica.

    Il primo è il lavoro.

    Il lavoro non rappresenta soltanto una fonte di reddito. Nell’ordinamento costituzionale italiano costituisce uno degli strumenti fondamentali della partecipazione alla vita sociale. Per lo straniero significa autonomia economica, contribuzione al sistema pubblico, contatto quotidiano con la società e progressivo superamento della dipendenza dalle reti assistenziali o esclusivamente comunitarie.

    Naturalmente non può essere utilizzato come parametro meccanico. La perdita temporanea dell’occupazione, una malattia, una situazione familiare o una difficoltà economica non possono trasformarsi automaticamente in un giudizio di mancata integrazione. Ma una politica migratoria che rinunciasse completamente a valutare l’inserimento lavorativo perderebbe uno degli indicatori più concreti dell’effettiva partecipazione alla società.

    Il secondo parametro è la lingua italiana.

    Una società non può costruire integrazione senza una lingua comune. Conoscere l’italiano significa poter comprendere le istituzioni, accedere realmente ai servizi, partecipare alla scuola dei propri figli, conoscere i propri diritti e i propri doveri e interagire autonomamente con la comunità nella quale si vive.

    Anche in questo caso il nostro ordinamento non parte da zero. La conoscenza della lingua è già rilevante in diversi percorsi connessi alla permanenza e alla stabilizzazione dello straniero. Il problema è trasformarla da requisito episodico in parte di un percorso coerente di integrazione.

    Il terzo indicatore è il rispetto delle regole.

    È probabilmente quello che richiede maggiore cautela giuridica. Non può significare che ogni violazione, ogni sanzione o ogni errore determini automaticamente un giudizio negativo sulla persona. Significa però riconoscere che la stabile appartenenza ad una comunità presuppone il rispetto delle sue norme fondamentali.

    Lo Stato non può chiedere integrazione e contemporaneamente considerare irrilevante la reiterata violazione delle regole che disciplinano la convivenza sociale.

    Lavoro, lingua e rispetto delle regole permettono così di spostare il dibattito da un terreno ideologico a uno individuale e verificabile.

    Ed è proprio questo il limite delle due narrazioni contrapposte che dominano da anni il confronto sull’immigrazione.

    Dire che l’immigrazione rappresenta necessariamente una risorsa è una generalizzazione. Dire che rappresenta necessariamente una minaccia lo è altrettanto.

    La domanda corretta dovrebbe essere un’altra: questa persona sta costruendo un percorso di integrazione?

    Se lavora, conosce progressivamente la lingua, rispetta le regole e costruisce una propria autonomia, lo Stato dovrebbe avere interesse a favorirne la stabilizzazione.

    Quando invece, dopo un periodo significativo e nonostante gli strumenti messi a disposizione, questi elementi continuano strutturalmente a mancare, la politica migratoria deve poter affrontare anche la questione della permanenza.

    È qui che il secondo pilastro si collega all’intero paradigma.

    La verifica dell’integrazione non serve a costruire classifiche tra stranieri né a trasformare l’immigrazione in un sistema di sorveglianza. Serve a dare contenuto concreto alla stessa parola integrazione.

    Perché una politica fondata esclusivamente sui diritti rischia di diventare incompleta se non individua anche responsabilità. Allo stesso modo, una politica costruita esclusivamente sul controllo e sul rimpatrio rinuncia alla possibilità di distinguere chi ha effettivamente costruito il proprio percorso nella società italiana.

    Superare quello che Galli della Loggia definisce “negazionismo” dovrebbe quindi significare soprattutto accettare la realtà per come si presenta, senza generalizzazioni favorevoli o negative.

    Ci sono percorsi di integrazione riusciti. Ci sono percorsi difficili che devono essere sostenuti. E ci sono situazioni nelle quali l’integrazione non si realizza.

    Uno Stato maturo deve essere capace di distinguere queste situazioni.

    Per farlo non servono slogan. Servono criteri.

    Lavoro, lingua e rispetto delle regole possono rappresentare il punto di partenza per trasformare l’integrazione da promessa politica a parametro concreto della politica migratoria.

    Ed è precisamente questa la funzione del secondo pilastro del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: togliere l’immigrazione dal terreno delle presunzioni ideologiche e riportarla su quello della verifica individuale.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

    Il modello Albania può funzionare solo misurando l’integrazione: la ReImmigrazione comincia prima del rimpatrio

    Il rilancio del modello Albania da parte del governo italiano parte da un’esigenza reale: rendere effettive le decisioni di rimpatrio. Un ordinamento che accerta l’assenza del diritto di soggiornare, adotta un provvedimento di espulsione e poi non riesce a eseguirlo perde credibilità. I centri collocati in Paesi terzi possono quindi rappresentare uno strumento utile per…

    La Spagna rivendica politiche migratorie progressiste. Ma regolarizzare non significa integrare

    In un’intervista pubblicata dal Corriere della Sera il 9 agosto 2026, il regista spagnolo David Trueba ha ricondotto le tensioni tra Madrid e Roma anche alle differenti politiche adottate in materia di immigrazione. Secondo Trueba, la Spagna avrebbe scelto politiche progressiste e proprio per questo sarebbe considerata dal Governo italiano quasi come un Paese nemico.…

    Chi rappresenta davvero gli immigrati a Bologna? Il potere delle associazioni nel modello Lepore

    Il Comune di Bologna ha compiuto una scelta politica precisa: coinvolgere direttamente le associazioni delle comunità straniere e il Terzo settore nella costruzione delle politiche cittadine sull’immigrazione, sull’integrazione e sull’accesso ai servizi. Nel maggio 2026 si è insediato il Forum interculturale delle cittadinanze di Bologna, presentato dall’amministrazione come uno spazio di democrazia partecipativa destinato a…

  • La lingua italiana come infrastruttura civile: corsi di prossimità per adulti e famiglie

    La conoscenza della lingua italiana è uno dei tre indicatori centrali del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, insieme al lavoro e al rispetto delle regole. Non si tratta di un requisito formale, ma della condizione attraverso la quale una persona può comprendere i propri diritti, adempiere ai propri doveri, lavorare, dialogare con la scuola e utilizzare correttamente i servizi pubblici.

    Senza lingua non esiste vera autonomia. Esiste dipendenza dagli intermediari, difficoltà nei rapporti con le istituzioni e rischio di isolamento all’interno della sola comunità familiare o nazionale.

    Per questa ragione, la conoscenza dell’italiano deve essere considerata un dovere di integrazione. Tuttavia, limitarsi a pretendere tale conoscenza senza rendere concretamente accessibili i percorsi di apprendimento sarebbe insufficiente e, in molti casi, ipocrita.

    In una realtà come Malalbergo, l’offerta linguistica dovrebbe essere costruita sulla vita reale delle persone. Corsi organizzati soltanto in orari lavorativi, in sedi lontane o attraverso percorsi troppo lunghi rischiano di escludere proprio coloro che ne avrebbero maggiore necessità: lavoratori, madri con figli piccoli e persone prive di mezzi di trasporto autonomi.

    La proposta potrebbe essere quella di attivare corsi di prossimità, brevi, modulari e distribuiti sul territorio, utilizzando edifici comunali, scuole, biblioteche, centri civici e sedi associative. Le lezioni potrebbero svolgersi in orario serale o nei fine settimana, in modo compatibile con il lavoro e con gli impegni familiari.

    Accanto ai corsi generali di alfabetizzazione, sarebbe utile introdurre moduli pratici, collegati alle esigenze quotidiane.

    Un primo percorso potrebbe riguardare l’italiano per il lavoro: comprensione delle istruzioni, sicurezza, lettura del contratto, comunicazione con il datore di lavoro e conoscenza dei principali diritti e doveri del lavoratore.

    Un secondo modulo dovrebbe essere rivolto ai rapporti con la scuola: colloqui con gli insegnanti, comunicazioni scolastiche, giustificazione delle assenze, iscrizioni e orientamento dei figli.

    Altri percorsi potrebbero riguardare l’accesso ai servizi sanitari, il linguaggio amministrativo necessario per comprendere moduli e comunicazioni pubbliche, nonché l’educazione civica e la conoscenza delle istituzioni.

    Questa impostazione avrebbe un valore concreto anche per le famiglie. Quando i genitori non comprendono la lingua, i figli finiscono spesso per diventare traduttori impropri nei rapporti con la scuola, con i medici e con gli uffici. È una responsabilità che non dovrebbe ricadere sui minori e che può produrre squilibri all’interno del nucleo familiare.

    I corsi di prossimità potrebbero essere organizzati attraverso la collaborazione tra Comune, scuola, associazioni, volontariato e soggetti già impegnati nell’insegnamento dell’italiano. Non sarebbe necessario creare una nuova struttura permanente. Sarebbe sufficiente coordinare le risorse disponibili, individuare le fasce orarie più accessibili e verificare periodicamente la partecipazione e i risultati.

    Anche in questo ambito, la misurazione dovrebbe essere semplice e trasparente: numero di corsi attivati, partecipanti effettivi, continuità della frequenza, livelli linguistici raggiunti e capacità di utilizzare in autonomia i servizi del territorio.

    Il principio deve essere chiaro: la lingua è un dovere di integrazione, ma le istituzioni devono rendere possibile l’adempimento di quel dovere.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non può chiedere responsabilità soltanto allo straniero. Deve chiedere anche alle istituzioni di predisporre strumenti accessibili, seri e verificabili. Una volta offerte condizioni concrete di apprendimento, però, la partecipazione non può essere considerata facoltativa o irrilevante.

    A Malalbergo, una rete di corsi linguistici di prossimità potrebbe diventare una delle prime realizzazioni visibili del progetto. Perché parlare la stessa lingua non risolve ogni problema, ma senza una lingua comune nessuna comunità può davvero riconoscersi come tale.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Bologna città antirazzista: quando l’ideologia sostituisce la valutazione dell’integrazione

    Bologna non si limita più a dichiararsi una città accogliente. L’amministrazione del sindaco Matteo Lepore ha scelto di definire formalmente il capoluogo emiliano come una città antirazzista e interculturale, trasformando questa impostazione in un criterio trasversale dell’azione amministrativa. Nel febbraio 2023 la Giunta comunale ha approvato il Piano d’azione locale per una città antirazzista e…

    Bologna, il degrado creato con l’intelligenza artificiale: quando una foto falsa racconta un problema vero Una fotografia può essere falsa senza che sia necessariamente falso il problema che pretende di rappresentare, ed è precisamente questa distinzione, apparentemente elementare ma sempre più difficile da mantenere nel dibattito pubblico contemporaneo, che dovrebbe guidare la riflessione sulla vicenda…

    L’Indice locale di integrazione: cinque indicatori per capire come sta cambiando Malalbergo

    Misurare l’integrazione non significa attribuire un voto alle persone straniere. Significa comprendere se un territorio stia riuscendo a trasformare una presenza demografica stabile in partecipazione, autonomia e convivenza. Per Malalbergo, il passaggio successivo dovrebbe essere la costruzione di un Indice locale di integrazione, capace di offrire ogni anno una fotografia sintetica ma attendibile dell’evoluzione del…

  • Seconde generazioni: crescere in Italia non significa essere automaticamente integrati

    Le storie delle seconde generazioni vengono spesso utilizzate per sostenere che chi nasce o cresce in Italia debba essere considerato automaticamente integrato. La frequenza della scuola italiana, la conoscenza della lingua e la lunga permanenza sul territorio vengono assunte come prove sufficienti di appartenenza alla comunità nazionale.

    È una conclusione troppo semplice.

    Crescere in Italia rappresenta certamente un elemento importante. Consente di conoscere la lingua, frequentare le istituzioni scolastiche, costruire relazioni e acquisire familiarità con la società italiana. Ma nessuno di questi fattori, considerato isolatamente, permette di presumere l’avvenuta integrazione.

    L’integrazione non è un effetto automatico del tempo. È un percorso individuale, concreto e verificabile.

    Le testimonianze raccolte da Il Giorno mostrano, del resto, come dietro la categoria apparentemente uniforme delle seconde generazioni possano esistere esperienze profondamente diverse. Vi sono giovani che, pur essendo arrivati in Italia durante l’infanzia, costruiscono un legame stabile con il territorio, studiano, lavorano, partecipano alla vita sociale e considerano l’Italia il luogo principale della propria appartenenza. Ve ne sono altri che rimangono sospesi tra la cultura familiare e quella del Paese di crescita, senza riconoscersi pienamente nell’una o nell’altra.

    Questa condizione non deve essere utilizzata per formulare giudizi collettivi. Dimostra, al contrario, che l’origine familiare, il luogo di nascita e la durata della permanenza non possono sostituire la valutazione della traiettoria individuale.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” parte precisamente da questo presupposto. Lo straniero, anche quando appartiene alla cosiddetta seconda generazione, non deve essere considerato né automaticamente estraneo né automaticamente integrato. Deve essere riconosciuto come soggetto giuridico, portatore di una storia personale che lo Stato ha il dovere di osservare e valutare.

    L’integrazione deve essere misurata attraverso indicatori oggettivi. Il paradigma ne individua tre fondamentali: lavoro, lingua e rispetto delle regole.

    Nel caso dei più giovani, il lavoro può essere inizialmente sostituito dalla formazione, dall’impegno scolastico e dalla costruzione di un percorso orientato all’autonomia. La conoscenza della lingua non deve limitarsi alla capacità di comunicare, ma deve consentire la comprensione delle istituzioni, dei diritti e dei doveri. Il rispetto delle regole deve tradursi in una condotta compatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento e con la convivenza civile.

    La frequenza della scuola italiana è dunque un elemento rilevante, ma non sufficiente. La scuola offre gli strumenti dell’integrazione; non può garantirne automaticamente il risultato.

    Lo stesso vale per la cittadinanza. Attribuire la cittadinanza sulla base del solo fatto di essere nati o cresciuti in Italia significherebbe confondere la presenza con l’appartenenza. La cittadinanza non dovrebbe essere concepita come uno strumento necessario per produrre integrazione, ma come il riconoscimento conclusivo di un percorso già concretamente realizzato.

    Questo non significa negare i diritti delle seconde generazioni né condannarle a una condizione permanente di estraneità. Al contrario, significa offrire loro un percorso certo, trasparente e verificabile per ottenere il pieno riconoscimento dell’appartenenza costruita nel tempo.

    Chi è cresciuto in Italia, conosce la lingua, ha completato un percorso formativo, rispetta le regole e partecipa alla vita economica e sociale deve poter vedere riconosciuto il proprio radicamento senza essere ostacolato da formalismi irragionevoli o da ritardi amministrativi.

    Ma la verifica deve esistere.

    Presumere l’integrazione sulla base dell’età di arrivo o degli anni trascorsi in Italia significherebbe ripetere lo stesso errore compiuto nei confronti degli adulti: considerare il tempo come un titolo autonomo alla permanenza e all’appartenenza.

    Il tempo, da solo, non integra nessuno. Può favorire l’inserimento, ma può anche consolidare l’isolamento. Una persona può vivere per molti anni in Italia continuando a muoversi esclusivamente all’interno della propria comunità di origine, senza sviluppare legami sostanziali con il territorio, senza partecipare alla vita sociale e senza condividere i principi fondamentali dell’ordinamento.

    Allo stesso modo, una persona arrivata da pochi anni può compiere un percorso di integrazione intenso, imparare rapidamente la lingua, lavorare, rispettare le regole e costruire relazioni stabili.

    È per questo che l’integrazione non può essere dedotta attraverso automatismi. Deve essere valutata sulla base dei comportamenti e dei risultati.

    Il tema delle seconde generazioni pone anche una questione di responsabilità dello Stato. Non si può chiedere integrazione a giovani che vengono lasciati all’interno di quartieri segregati, scuole prive di risorse, famiglie isolate e contesti sociali nei quali mancano opportunità di incontro con la comunità nazionale.

    L’integrazione è una responsabilità individuale, ma richiede condizioni istituzionali adeguate. Lo Stato deve garantire insegnamento linguistico, formazione, accesso al lavoro, contrasto alla discriminazione e applicazione uniforme delle regole. Non può pretendere risultati dopo avere abbandonato interi territori alla marginalità.

    Questo, però, non elimina il dovere individuale di compiere il percorso.

    Il riconoscimento dell’integrazione non può dipendere soltanto dalla volontà soggettiva di sentirsi italiani. Il sentimento di appartenenza è importante, ma deve trovare corrispondenza in comportamenti verificabili. L’ordinamento non può entrare nella coscienza delle persone; può tuttavia accertare se esse conoscano la lingua, rispettino le leggi, partecipino alla società e abbiano costruito una vita stabile sul territorio.

    La distinzione è decisiva anche per evitare due errori opposti.

    Il primo è quello della remigrazione identitaria, che considera lo straniero sempre estraneo, anche quando sia nato in Italia, abbia frequentato le scuole italiane e non possieda alcun legame reale con il Paese di origine della famiglia.

    Il secondo è quello dell’integrazione presunta, che considera automaticamente italiano chiunque sia cresciuto sul territorio, indipendentemente dal percorso effettivamente compiuto.

    Entrambi gli approcci cancellano la persona. Il primo la riduce alla sua origine; il secondo alla durata della sua presenza.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone invece di guardare alla traiettoria individuale. Chi ha costruito un’appartenenza reale deve essere riconosciuto e stabilizzato. Chi non ha intrapreso alcun percorso di integrazione non può invocare il solo trascorrere del tempo come prova sufficiente.

    Nel caso delle seconde generazioni la ReImmigrazione non può essere concepita in modo semplicistico. Molti giovani non hanno una reale conoscenza del Paese di origine dei genitori e non vi hanno mai vissuto stabilmente. Qualunque decisione deve quindi rispettare il principio di proporzionalità, la tutela della vita privata e familiare e la valutazione concreta dei legami sviluppati in Italia.

    Ma proprio la delicatezza di queste posizioni rende ancora più necessario un sistema capace di verificare l’integrazione prima che i problemi si consolidino.

    Lo Stato dovrebbe seguire il percorso delle seconde generazioni attraverso la scuola, la formazione linguistica, l’educazione civica e l’accesso al lavoro, offrendo opportunità ma anche richiedendo responsabilità. Non per sottoporre i giovani di origine straniera a un controllo permanente, ma per evitare che il loro rapporto con l’Italia rimanga affidato al caso, alla famiglia o al quartiere nel quale crescono.

    L’obiettivo non deve essere l’assimilazione. Integrare non significa cancellare l’origine, abbandonare la cultura familiare o rinunciare alla propria identità. Significa inserire quella identità all’interno di una cornice comune fatta di lingua, legalità, responsabilità e rispetto dei principi costituzionali.

    Una persona può conservare un forte legame con il Paese dei genitori ed essere pienamente integrata in Italia. Allo stesso modo, può parlare perfettamente italiano e rimanere estranea ai valori fondamentali della comunità.

    Per questo la questione non può essere risolta con formule automatiche.

    Le seconde generazioni rappresentano una delle prove più importanti per la politica migratoria italiana. Possono diventare il punto di incontro tra la storia delle famiglie immigrate e il futuro della società nazionale. Ma questo risultato non è garantito dal luogo di nascita né dal numero di anni trascorsi sul territorio.

    Crescere in Italia offre una possibilità. L’integrazione trasforma quella possibilità in appartenenza.

    Ed è precisamente questo passaggio che lo Stato deve imparare a misurare, riconoscere e, quando necessario, pretendere.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Non basta entrare e restare: l’integrazione deve essere verificata nel tempo

    La geografia dell’immigrazione verso l’Italia sta cambiando. Crescono gli arrivi dall’Asia, aumentano alcune provenienze dal Nord Africa e diminuisce il peso relativo dell’America Latina. Non si tratta soltanto di una variazione statistica: cambiano le lingue, i percorsi formativi, le competenze professionali, le strutture familiari e le modalità di inserimento nelle comunità locali. Questa trasformazione rende…

    “L’immigrazione non è un’emergenza”. Vero. L’emergenza è non sapere chi integrare, come integrarlo e cosa fare quando l’integrazione fallisce

    L’8 agosto 2026 Fanpage.it, in un’intervista a Stefano Allievi, professore ordinario di Sociologia all’Università di Padova e studioso dei fenomeni migratori, ha posto una questione che merita di essere presa sul serio: l’immigrazione non sarebbe un’emergenza in sé; il problema sarebbe piuttosto l’incapacità dell’Italia di governarla. Su questo punto è difficile dissentire. Un fenomeno che…

  • Hanoi digitalizza la Polizia dell’Immigrazione: specializzazione non significa burocrazia, ma efficienza

    Nell’articolo “La riforma sull’immigrazione di Hanoi: un passo avanti nella digitalizzazione, al servizio dei cittadini e delle imprese”, pubblicato da Vietnam.vn il 17 marzo 2025 e attribuito a Báo Nhân dân, viene descritta l’esperienza del Dipartimento per la Gestione dell’Immigrazione della Polizia di Hanoi, indicato con la sigla PA08, impegnato in un processo di riforma amministrativa fondato sulla digitalizzazione delle procedure e sulla semplificazione dei rapporti con cittadini, imprese e stranieri.

    Il dato interessante non riguarda soltanto la tecnologia. Riguarda il modello organizzativo.

    Ad Hanoi esiste una struttura di polizia espressamente specializzata nella gestione dell’immigrazione, competente sulle procedure di ingresso, uscita, transito e soggiorno degli stranieri. Nel 2024 il Dipartimento ha trattato oltre 23.000 pratiche relative a cittadini stranieri, quasi il doppio rispetto all’anno precedente: più di 10.000 domande riguardavano permessi di soggiorno temporanei e oltre 13.000 visti e proroghe. Il 95 per cento delle domande complessivamente considerate nell’attività descritta è stato presentato attraverso il portale dei servizi pubblici.

    È un’esperienza che merita attenzione anche nel dibattito italiano, soprattutto in relazione al nono pilastro del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, dedicato alla creazione di una Polizia dell’Immigrazione come corpo specializzato.

    Quando si propone una struttura specificamente dedicata all’immigrazione, la prima obiezione è spesso quella di immaginare un apparato ulteriore, destinato ad aumentare controlli e burocrazia. L’esperienza di Hanoi suggerisce esattamente il contrario: specializzazione amministrativa e semplificazione possono procedere insieme.

    Il Dipartimento ha reso pubbliche tutte le 17 tipologie di procedure amministrative relative all’immigrazione, indicando modalità, tariffe e tempi di conclusione dei procedimenti. La progressiva introduzione delle procedure telematiche permette inoltre agli utenti di presentare le domande online, evitare code agli sportelli e seguire lo stato della pratica attraverso sistemi elettronici.

    È precisamente questo il punto.

    Una Polizia dell’Immigrazione specializzata non dovrebbe essere concepita soltanto come struttura deputata al controllo dello straniero. Dovrebbe essere soprattutto un’amministrazione professionalmente competente, capace di conoscere la normativa, gestire rapidamente le procedure, garantire uniformità di interpretazione e assicurare al cittadino straniero un interlocutore amministrativo chiaramente individuabile.

    In Italia, invece, la materia continua spesso ad essere percepita come una delle molte competenze affidate agli apparati generali di pubblica sicurezza. Questo produce una sovrapposizione tra funzioni profondamente diverse: da una parte il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno; dall’altra le attività di controllo, allontanamento e rimpatrio.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone di superare questa confusione funzionale.

    Chi deve valutare una domanda di soggiorno, verificare un percorso amministrativo o gestire la regolarità della permanenza dovrebbe operare all’interno di una struttura altamente specializzata, dotata di personale formato, banche dati integrate e procedure prevalentemente digitali.

    Allo stesso tempo, l’esecuzione della ReImmigrazione deve essere affidata a un apparato capace di dare effettività alle decisioni assunte, senza costringere gli stessi uffici a svolgere contemporaneamente funzioni amministrative di servizio e attività coercitive.

    La specializzazione, quindi, non significa necessariamente moltiplicare gli uffici. Significa separare le funzioni, attribuire responsabilità chiare e professionalizzare il sistema.

    L’esperienza descritta da Vietnam.vn mostra anche un altro elemento significativo: la digitalizzazione viene collegata esplicitamente alla trasparenza. Le ricevute elettroniche, il monitoraggio dello stato delle domande e la pubblicazione delle procedure riducono il rapporto puramente fisico con l’amministrazione e consentono all’utente di sapere dove si trova la propria pratica.

    Per chi conosce concretamente il funzionamento delle procedure italiane sull’immigrazione, questo punto non è secondario.

    Tempi difficilmente prevedibili, appuntamenti, convocazioni, passaggi tra uffici e difficoltà nel conoscere lo stato del procedimento rappresentano ancora uno dei problemi più rilevanti del sistema. Digitalizzare non significa semplicemente trasformare un modulo cartaceo in un modulo online. Significa rendere tracciabile l’intero procedimento amministrativo.

    Una vera Polizia dell’Immigrazione dovrebbe quindi nascere già digitale.

    Dovrebbe consentire allo straniero e al suo difensore di conoscere lo stato della pratica, verificare i documenti acquisiti, ricevere comunicazioni ufficiali, integrare telematicamente la documentazione e comprendere con chiarezza quale ufficio sia responsabile del procedimento.

    In questa prospettiva, efficienza amministrativa e controllo dell’immigrazione non sono obiettivi contrapposti.

    Al contrario, uno Stato che conosce meglio le posizioni amministrative degli stranieri è anche uno Stato più capace di distinguere rapidamente chi ha titolo per rimanere da chi non lo ha.

    La certezza delle procedure tutela quindi sia lo straniero regolarmente soggiornante sia l’interesse pubblico.

    L’esperienza di Hanoi non deve naturalmente essere trasferita meccanicamente nell’ordinamento italiano, profondamente diverso per struttura costituzionale, sistema delle garanzie e quadro europeo. Ma offre un’indicazione che sarebbe sbagliato ignorare: la specializzazione dell’amministrazione dell’immigrazione può diventare uno strumento di modernizzazione, e non necessariamente di irrigidimento burocratico.

    Il nono pilastro del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” parte precisamente da questa esigenza.

    L’Italia ha bisogno di un’amministrazione dell’immigrazione che non sia soltanto competente, ma riconoscibile, specializzata, digitalizzata e responsabile dei risultati.

    Perché un sistema migratorio efficace non si misura dal numero degli sportelli o dalla quantità di documenti richiesti.

    Si misura dalla capacità dello Stato di decidere correttamente e rapidamente chi può entrare, chi può restare e chi deve tornare nel proprio Paese.

    La lezione di Hanoi, sotto questo profilo, è semplice: specializzare non significa complicare. Se il sistema è progettato bene, può significare esattamente il contrario.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

    Vannacci vede il problema: la risposta è “Integrazione o ReImmigrazione”, non la remigrazione

    Roberto Vannacci individua alcuni problemi reali della politica migratoria italiana: l’inefficacia dei rimpatri, la debolezza dei controlli, la difficoltà di governare gli ingressi irregolari e l’incapacità dello Stato di dare concreta esecuzione alle proprie decisioni. Su questi punti non serve fingere che tutto funzioni. Il sistema italiano è frammentato, lento e spesso incapace di distinguere…

    Un Osservatorio comunale leggero: misurare l’integrazione senza creare nuova burocrazia

    Quando si propone di misurare l’integrazione, il primo rischio è quello di immaginare nuove strutture, nuovi uffici e nuovi adempimenti amministrativi. In una realtà come Malalbergo, una simile impostazione sarebbe poco credibile. Creerebbe costi, irrigidimenti e resistenze, senza garantire risultati migliori. La proposta deve essere più semplice: non un nuovo ente permanente, ma un tavolo…

    Il caso El-Sayed: quando la rappresentanza musulmana può diventare Islam politico

    La vittoria di Abdul El-Sayed nelle primarie democratiche per il Senato del Michigan non è soltanto un risultato importante per l’ala progressista del Partito democratico americano. È anche un passaggio che impone di interrogarsi sulla trasformazione della presenza musulmana negli Stati Uniti: dalla domanda di riconoscimento e di protezione contro la discriminazione alla capacità di…

  • Il Foglio ha ragione: la solidarietà senza responsabilità è populismo. Ma la responsabilità comincia dalla verifica dell’integrazione

    Nell’editoriale pubblicato da Il Foglio, Claudio Cerasa (https://www.ilfoglio.it/politica/2026/08/04/news/vaccini-contro-le-balle-sui-migranti–403931) prova a somministrare alcuni “vaccini” contro le falsificazioni che dominano il dibattito sull’immigrazione. Il punto di partenza è condivisibile: trasformare ogni arrivo in un’invasione significa alimentare paure senza governare i fenomeni, ma presentare ogni controllo come una violazione della solidarietà significa rifiutare la realtà.

    L’immigrazione non può essere affidata né ai trafficanti né alla capacità individuale di attraversare illegalmente una frontiera. Uno Stato ha il diritto e il dovere di stabilire chi possa entrare, a quali condizioni possa rimanere e quali conseguenze debbano derivare dal rigetto definitivo di una domanda di protezione o dalla perdita del titolo di soggiorno.

    Il Foglio ha dunque ragione quando sostiene che la solidarietà priva di responsabilità si trasforma in una forma di populismo. È populista promettere un’accoglienza senza limiti quando sono i territori, i servizi sociali, le scuole e il mercato abitativo a sopportarne concretamente gli effetti. È populista invocare i diritti senza chiarire quali doveri debbano accompagnarli. Ed è populista adottare provvedimenti di rimpatrio sapendo che, nella maggior parte dei casi, resteranno ineseguiti.

    Tuttavia, la responsabilità non può esaurirsi nel controllo delle frontiere e nell’esecuzione dei rimpatri. Tra l’ingresso e l’eventuale allontanamento esiste una fase decisiva, spesso lunga molti anni, nella quale lo Stato dovrebbe verificare se la persona stia realmente costruendo un percorso di integrazione.

    È questo il passaggio ancora assente nella politica migratoria italiana ed europea. Si controllano i documenti, si rinnovano i permessi e si considera il tempo trascorso nel territorio come un elemento progressivamente sufficiente a consolidare la permanenza. Raramente, però, si misura ciò che quella persona abbia concretamente realizzato durante il soggiorno.

    L’integrazione non può essere data per presunta. Deve essere valutata attraverso indicatori individuali e verificabili: lavoro, conoscenza della lingua e rispetto delle regole. Il lavoro dimostra la capacità di costruire autonomia e contribuire alla comunità; la lingua rende possibile la partecipazione sociale e il rapporto con le istituzioni; il rispetto delle regole costituisce il fondamento della convivenza.

    Questa verifica deve essere periodica. Una persona può entrare con un lavoro e successivamente perderlo; può apprendere gradualmente la lingua oppure rimanere per anni in una condizione di isolamento; può costruire legami solidi con la comunità oppure restare intrappolata nella marginalità e nell’irregolarità. Il semplice decorso del tempo non consente di distinguere queste traiettorie.

    Lo strumento giuridico per farlo esiste già: è l’Accordo di integrazione previsto dall’articolo 4-bis del Testo unico sull’immigrazione e disciplinato dal d.P.R. n. 179 del 2011. Oggi viene trattato prevalentemente come un adempimento burocratico iniziale. Dovrebbe invece diventare un rapporto dinamico tra lo straniero e lo Stato, sottoposto a verifiche periodiche e collegato ai rinnovi del titolo, alla stabilizzazione della permanenza e, quando necessario, all’avvio del percorso di ReImmigrazione.

    La responsabilità deve essere reciproca. Lo Stato deve garantire formazione linguistica, accesso regolare al lavoro, strumenti di orientamento e possibilità reali di partecipazione. Lo straniero deve utilizzare queste opportunità e dimostrare, attraverso la propria condotta, di voler costruire un rapporto effettivo con la comunità che lo accoglie.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” completa così il ragionamento del Foglio. Non basta correggere le falsità sull’immigrazione e non basta riaffermare la necessità dei controlli. Occorre stabilire quali conseguenze giuridiche debbano derivare dal percorso individuale.

    Chi raggiunge i parametri di integrazione deve poter rimanere e consolidare la propria posizione. Chi incontra difficoltà temporanee deve essere sostenuto. Chi rifiuta o fallisce l’integrazione entra nel percorso di ReImmigrazione. Non si tratta di una valutazione collettiva fondata sulla nazionalità, sulla religione o sull’origine, ma di una verifica individuale che riconosce ogni migrante come soggetto responsabile delle proprie scelte.

    La solidarietà senza responsabilità è certamente populismo. Ma anche la responsabilità ridotta alla sola difesa delle frontiere rimane incompleta. Una politica migratoria credibile deve accompagnare l’intero percorso: selezionare gli ingressi, tutelare chi ha diritto alla protezione, sostenere l’integrazione, verificarne periodicamente i risultati e rendere effettive le decisioni quando quel percorso fallisce.

    La vera alternativa non è tra accoglienza e chiusura. È tra un sistema che lascia che la permanenza si consolidi per inerzia e uno Stato capace di misurare l’integrazione, riconoscere i risultati e trarne conseguenze. La responsabilità comincia proprio da qui.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Le comunità migranti chiedono più diritti: ma quali responsabilità assumono nell’integrazione?

    Il 30 luglio 2026, La Nazione ha raccontato l’incontro promosso dal Coordinamento Migranti Prato, che ha riunito circa cento persone appartenenti alle diverse comunità straniere presenti sul territorio, insieme ad associazioni, sindacati, realtà del terzo settore e rappresentanti delle istituzioni locali. Al centro del confronto sono stati posti il rinnovo dei permessi di soggiorno, le…

    Trump dice che l’immigrazione sta uccidendo l’Europa: i dieci pilastri di “Integrazione o ReImmigrazione” per evitare il fallimento

    Donald Trump ha affermato che l’immigrazione e le politiche energetiche starebbero «uccidendo l’Europa», invitando il continente a fermare immediatamente l’immigrazione illegale. La dichiarazione, pronunciata il 3 agosto 2026 nello Studio Ovale, utilizza un linguaggio volutamente drastico, ma intercetta una questione che i governi europei non possono più eludere: il modello seguito negli ultimi anni non…

    Marcinelle non insegna ad aprire le frontiere: insegna a governare l’immigrazione

    La tragedia di Marcinelle continua, a settant’anni di distanza, a essere uno dei simboli più dolorosi dell’emigrazione italiana. L’8 agosto 1956, nella miniera di Bois du Cazier, in Belgio, morirono 262 lavoratori, 136 dei quali italiani. È una pagina della nostra storia che impone rispetto e memoria. Proprio per questo, però, Marcinelle non dovrebbe essere…

  • Immigrazione e asilo: tre eventi formativi organizzati dall’Avv. Fabio Loscerbo e accreditati dall’Ordine degli Avvocati di Bologna

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ha accreditato tre eventi formativi organizzati dallo Studio Legale Avv. Fabio Loscerbo, dedicati alle principali trasformazioni in corso nel diritto dell’immigrazione, dell’asilo e della protezione dei diritti fondamentali.

    Il ciclo formativo si svolgerà tra settembre e novembre 2026 e sarà articolato in tre incontri, ciascuno della durata di due ore e con il riconoscimento di due crediti formativi per gli avvocati partecipanti.

    Il primo appuntamento, previsto per il 25 settembre 2026, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, sarà dedicato a “Il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo”. L’incontro affronterà il nuovo quadro normativo europeo, le procedure di frontiera, il riparto delle responsabilità tra gli Stati membri e le conseguenze che il Patto produrrà sull’attività amministrativa e giudiziaria.

    Il secondo evento, fissato per il 23 ottobre 2026, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, avrà per oggetto “La nuova procedura di protezione internazionale”. Saranno esaminate le modifiche intervenute nella presentazione, registrazione e formalizzazione della domanda, le procedure accelerate, i termini, le competenze delle autorità coinvolte e le garanzie riconosciute al richiedente.

    Il terzo incontro, programmato per il 27 novembre 2026, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, sarà dedicato a “Integrazione, protezione complementare e art. 8 CEDU”. L’appuntamento approfondirà il rapporto tra radicamento sociale, vita privata e familiare, percorso lavorativo e tutela convenzionale, con particolare attenzione all’evoluzione della protezione complementare e alla giurisprudenza relativa all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    L’accreditamento è stato deliberato dalla Commissione competente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna nell’adunanza del 15 luglio 2026 e formalmente comunicato il 21 luglio 2026.

    L’iniziativa nasce dall’esigenza di offrire una formazione su un settore che sta attraversando una fase di profonda trasformazione. Il diritto dell’immigrazione non può più essere affrontato attraverso una lettura frammentaria delle singole disposizioni, perché le nuove regole europee, le riforme nazionali e la giurisprudenza interna e sovranazionale impongono una visione sistematica, capace di coniugare il controllo dei flussi, l’effettività delle garanzie e la misurazione dei percorsi di integrazione.

    I tre appuntamenti intendono quindi fornire agli avvocati strumenti teorici e operativi per interpretare il nuovo quadro normativo e per affrontare consapevolmente le questioni che già oggi emergono nella pratica professionale.

    Cottarelli: «L’immigrazione serve». Ma l’Italia non può curare l’inverno demografico importando popolazione

    Il 7 agosto 2026, Milano Finanza, affrontando il tema dell’inverno demografico italiano, ha riportato una posizione di Carlo Cottarelli sintetizzata in una formula molto chiara: l’Italia è un Paese vecchio e l’immigrazione serve. È una tesi che appartiene ormai stabilmente al dibattito pubblico italiano. Nascono pochi bambini, aumenta l’età media, diminuisce la popolazione in età…

    Il paradigma deve partire dai Comuni: perché Malalbergo può diventare un laboratorio dell’integrazione

    Le politiche migratorie vengono decise formalmente dallo Stato e dall’Unione europea. Sono questi i livelli istituzionali che disciplinano gli ingressi, i permessi di soggiorno, la protezione internazionale, le espulsioni e i rimpatri. Tuttavia, gli effetti concreti dell’immigrazione non si manifestano nei palazzi ministeriali o nelle sedi europee. Si manifestano anzitutto nei Comuni. È nei territori…

  • La scuola come sensore sociale: un patto educativo per le seconde generazioni

    La scuola è il luogo nel quale l’integrazione diventa visibile prima che altrove. È nelle classi, nei rapporti con le famiglie, nella frequenza, nel rendimento e nella partecipazione alle attività educative che emergono i progressi, ma anche le difficoltà più profonde.

    Nel territorio di Malalbergo, la presenza di alunni con cittadinanza non italiana è ormai significativa. Nell’Istituto comprensivo Malalbergo-Baricella molti studenti stranieri sono nati in Italia. Questo dato impone di superare una lettura dell’immigrazione concentrata soltanto sull’accoglienza dei nuovi arrivati.

    Il tema riguarda ormai soprattutto la formazione delle seconde generazioni.

    Essere nati o cresciuti in Italia non significa essere automaticamente integrati. La nascita sul territorio, da sola, non garantisce conoscenza della lingua, successo scolastico, partecipazione sociale o condivisione delle regole della comunità. L’integrazione resta un processo che deve essere costruito, accompagnato e verificato nel tempo.

    Allo stesso tempo, quando si parla di bambini e adolescenti, la responsabilità non può essere attribuita soltanto alle famiglie. Le istituzioni e il territorio hanno il dovere di mettere a disposizione strumenti concreti, affinché ogni giovane possa sviluppare le competenze necessarie per diventare parte effettiva della comunità.

    Per questa ragione, Malalbergo potrebbe promuovere un Patto educativo territoriale per l’integrazione, costruito attraverso la collaborazione tra scuola, Comune, famiglie, associazioni sportive e volontariato.

    Il patto dovrebbe partire dalla facilitazione linguistica per gli alunni appena arrivati, ma non potrebbe fermarsi a questo. La lingua dei minori è infatti strettamente collegata alla capacità delle famiglie di comunicare con la scuola e di comprendere il funzionamento dei servizi.

    Sarebbe quindi necessario prevedere anche corsi di italiano rivolti ai genitori, accompagnati da strumenti di mediazione nei rapporti scuola-famiglia. Una scuola che non riesce a dialogare con i genitori rischia di trovarsi sola di fronte alle difficoltà degli studenti.

    Un altro obiettivo essenziale dovrebbe essere la prevenzione della dispersione scolastica. Assenze ripetute, ritardi formativi, difficoltà di apprendimento e scarso coinvolgimento familiare non devono essere considerati problemi esclusivamente individuali. Sono segnali che il territorio deve saper riconoscere prima che diventino esclusione sociale.

    Il patto dovrebbe inoltre favorire l’accesso allo sport e alle attività associative. Per molti ragazzi, il campo sportivo, il centro ricreativo o il volontariato rappresentano luoghi di integrazione più efficaci di qualsiasi progetto teorico. È in questi contesti che si costruiscono relazioni, si apprendono regole comuni e si sviluppa un senso di appartenenza al territorio.

    Particolare attenzione dovrebbe essere dedicata anche all’orientamento verso le scuole superiori e la formazione professionale. Le seconde generazioni non devono essere accompagnate soltanto fino alla conclusione della scuola dell’obbligo. Devono poter costruire percorsi realistici verso l’istruzione, il lavoro e l’autonomia.

    Il patto potrebbe infine prevedere incontri periodici dedicati ai diritti, ai doveri e alle regole della comunità. Non lezioni astratte di educazione civica, ma momenti di confronto sulla parità tra uomo e donna, sul rispetto della libertà personale, sulla legalità, sull’uso degli spazi pubblici e sulla responsabilità verso gli altri.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” deve essere chiaro su questo punto: l’integrazione non può essere presunta, ma deve essere resa possibile.

    Nei confronti dei minori, il compito delle istituzioni non è formulare giudizi anticipati, ma creare le condizioni perché ogni ragazzo possa dimostrare, attraverso il proprio percorso, di essere parte della comunità.

    Malalbergo può partire proprio dalla scuola. Un Patto educativo territoriale permetterebbe di unire soggetti che già operano sul territorio, evitando interventi frammentari e trasformando la scuola in un vero centro di osservazione, prevenzione e costruzione dell’integrazione.

    Perché le seconde generazioni non sono automaticamente integrate. Ma una comunità che rinuncia a offrire loro gli strumenti per esserlo rinuncia anche a governare il proprio futuro.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    La libertà non si difende soltanto alle frontiere: l’integrazione deve isolare ogni fanatismo

    Ogni volta che l’Europa viene colpita da episodi di radicalismo, violenza ideologica o fondamentalismo religioso, il dibattito pubblico oscilla tra due semplificazioni opposte. Da un lato vi è chi ritiene sufficiente chiudere le frontiere. Dall’altro vi è chi rifiuta persino di riconoscere che, in alcuni casi, il fanatismo possa trovare terreno fertile anche all’interno di…

    Brunner apre ai talebani e scarica la responsabilità sugli Stati: il rimpatrio non può diventare un obiettivo numerico

    Il commissario europeo per gli Affari interni e la migrazione, Magnus Brunner, ha giustificato il dialogo avviato con i talebani sostenendo che non si tratterebbe di una sua iniziativa personale: sarebbero stati gli stessi Stati membri a chiedere alla Commissione europea di coordinare il confronto con le autorità afghane per rendere possibili i rimpatri. Secondo…

    L’immigrazione non è una cura automatica per la crisi demografica

    Il dato è ormai strutturale: l’Italia invecchia, registra sempre meno nascite e vede restringersi progressivamente la propria popolazione in età lavorativa. Nel maggio 2026 si è verificato un lieve aumento dei nati rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, ma il quadro complessivo resta negativo. Il saldo naturale continua a essere profondamente deficitario e, secondo le…

  • Dubai porta alla frontiera ciò che www.reimmigrazione.com aveva previsto: l’immigrazione sarà governata dagli algoritmi

    Dubai sta trasformando il controllo dell’immigrazione in un procedimento sempre più rapido, automatizzato e apparentemente invisibile. Nei primi sei mesi del 2026, i sistemi digitali gestiti dalla General Directorate of Identity and Foreigners Affairs avrebbero trattato oltre 9,4 milioni di viaggiatori. La maggior parte ha utilizzato gli Smart Gates, mentre più di 439 mila persone sono transitate attraverso il sistema denominato “Travel Without Borders” o “Red Carpet”, nel quale il controllo avviene attraverso il riconoscimento biometrico, senza la necessità di mostrare materialmente il passaporto o la carta d’imbarco.

    Il dato merita attenzione non soltanto per la sua rilevanza tecnologica. Dubai sta portando concretamente alla frontiera ciò che www.reimmigrazione.com aveva già previsto nel maggio 2026: la gestione dei movimenti migratori sarà sempre meno affidata al controllo materiale dei documenti e sempre più demandata ad algoritmi, banche dati biometriche, sistemi di riconoscimento facciale e procedure automatiche di valutazione del rischio.

    Nell’articolo pubblicato il 21 maggio 2026 sulla Border Security Expo avevamo osservato che il futuro delle frontiere sarebbe stato caratterizzato da un progressivo arretramento dell’intervento umano. Il funzionario di frontiera non sarebbe necessariamente scomparso, ma sarebbe intervenuto soltanto nei casi segnalati dall’algoritmo come anomali, sospetti o bisognosi di approfondimento. La tecnologia avrebbe gestito la normalità, mentre l’uomo sarebbe rimasto a presidiare l’eccezione.

    È precisamente ciò che oggi sta avvenendo a Dubai.

    Il sistema consente a più viaggiatori di attraversare contemporaneamente il corridoio biometrico. Le telecamere identificano il volto, lo confrontano con i dati precedentemente associati al passaporto e collegano automaticamente il soggetto al relativo viaggio. Soltanto le situazioni che il sistema considera sospette vengono indirizzate a un controllo manuale da parte di un funzionario.

    La frontiera, dunque, non viene eliminata. Diventa meno visibile, più veloce e molto più penetrante.

    Il passaporto non scompare realmente. Viene incorporato nell’identità biometrica della persona. Il controllo non viene abolito, ma anticipato e automatizzato. L’individuo non presenta più un documento: diventa egli stesso il documento attraverso il proprio volto, le proprie caratteristiche fisiche e i dati registrati negli archivi dello Stato.

    Questo passaggio presenta indubbi vantaggi. Riduce i tempi di attesa, consente di gestire un numero elevatissimo di viaggiatori e permette alle autorità di concentrare le risorse umane sui casi più complessi. Secondo i dati diffusi dall’autorità di Dubai, il tempo medio di trattamento sarebbe stato ridotto a pochi secondi, anche se le percentuali comunicate e i criteri di misurazione non risultano del tutto coerenti.

    Ma proprio perché la tecnologia funziona, diventa ancora più urgente stabilire i suoi limiti.

    Il problema non è scegliere tra frontiere tecnologiche e frontiere tradizionali. Il problema è comprendere chi governerà la frontiera algoritmica, secondo quali regole e con quali garanzie per la persona sottoposta al controllo.

    Un algoritmo può verificare la corrispondenza tra un volto e una fotografia. Può segnalare un’anomalia. Può incrociare informazioni provenienti da diverse banche dati. Può individuare comportamenti statisticamente considerati atipici. Non può, tuttavia, sostituirsi integralmente alla decisione giuridica.

    La decisione sull’ingresso, sul soggiorno, sul respingimento o sul rimpatrio non è una semplice operazione tecnica. Essa incide sulla libertà personale, sulla vita familiare, sul diritto di asilo, sulla protezione contro trattamenti inumani e degradanti e sul diritto a un ricorso effettivo. Deve pertanto restare riconducibile a un’autorità pubblica identificabile, essere adeguatamente motivata e poter essere sottoposta al controllo di un giudice.

    Il rischio maggiore non è rappresentato soltanto dall’errore informatico. È rappresentato dall’errore che non può essere compreso, contestato o attribuito a un responsabile.

    Se il sistema segnala una persona come sospetta, questa deve poter conoscere almeno gli elementi essenziali sui quali si fonda la segnalazione. Se il riconoscimento biometrico produce un falso positivo, deve esistere una procedura immediata di verifica umana. Se i dati vengono conservati, il cittadino e lo straniero devono sapere per quanto tempo, per quali finalità, da quale autorità e con quali possibilità di accesso, rettifica o cancellazione.

    Le informazioni disponibili sul sistema di Dubai mostrano che non risultano pubblicati i tassi di errore dello specifico algoritmo utilizzato. Restano inoltre aperte questioni relative alla conservazione dei dati e al quadro regolatorio applicabile. La stessa esperienza internazionale ha mostrato che i sistemi di riconoscimento facciale possono produrre tassi di errore differenti a seconda del sesso, dell’origine geografica e della qualità delle immagini utilizzate.

    La biometria, inoltre, presenta un problema ulteriore. Una password può essere modificata. Un volto, un’iride o un’impronta digitale non possono essere sostituiti con la stessa facilità. Quando un dato biometrico viene compromesso, la vulnerabilità accompagna potenzialmente la persona per tutta la vita.

    Il controllo tecnologico delle frontiere deve quindi essere accompagnato da un quadro giuridico almeno altrettanto avanzato. Non è accettabile che l’innovazione proceda a una velocità maggiore rispetto alla costruzione delle garanzie. Prima di generalizzare questi sistemi, occorre stabilire regole chiare sulla qualità dei dati, sulla sicurezza degli archivi, sull’interoperabilità delle banche dati, sulla durata della conservazione, sull’accesso delle autorità, sulla responsabilità per gli errori e sul divieto di discriminazione algoritmica.

    Il caso di Dubai conferma anche un’altra riflessione sviluppata da www.reimmigrazione.com. Nell’articolo del 26 maggio 2026 avevamo evidenziato che l’intelligenza artificiale non cambierà soltanto il modo in cui gli Stati controllano chi entra. Cambierà anche le ragioni economiche con cui gli Stati decidono quanti lavoratori stranieri ammettere.

    Per decenni l’immigrazione di massa è stata giustificata attraverso la necessità di nuova manodopera, la crisi demografica e la sostenibilità del sistema previdenziale. Ma se l’intelligenza artificiale e l’automazione ridurranno progressivamente la domanda di lavoro umano, tale impostazione dovrà essere radicalmente riconsiderata. Una società nella quale diminuiscono le possibilità di occupazione non può continuare a programmare i flussi sulla base di modelli economici costruiti nel secolo scorso.

    L’intelligenza artificiale interverrà quindi su entrambi i lati del fenomeno migratorio.

    Da una parte, controllerà gli ingressi attraverso identità digitali, biometria, analisi predittiva e sistemi automatizzati. Dall’altra, modificherà il mercato del lavoro che dovrebbe consentire agli stranieri di integrarsi nella società di destinazione.

    Per questa ragione il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” assume una rilevanza ancora maggiore. In un futuro nel quale il lavoro disponibile potrebbe ridursi e il controllo delle frontiere potrebbe diventare quasi integralmente digitale, la permanenza non potrà dipendere soltanto dal trascorrere del tempo o dall’esistenza formale di un titolo di soggiorno.

    Dovrà fondarsi sulla verifica individuale del percorso compiuto dalla persona: lavoro effettivo, conoscenza della lingua, rispetto delle regole, partecipazione alla vita sociale e assenza di condotte incompatibili con la permanenza.

    La tecnologia può aiutare lo Stato a conoscere chi entra e chi esce. Può rendere più efficiente l’esecuzione delle decisioni. Può impedire che persone già identificate utilizzino documenti differenti o identità fittizie. Può ridurre l’area di irregolarità prodotta da archivi frammentati e amministrazioni incapaci di comunicare tra loro.

    Non può però stabilire da sola chi si è realmente integrato.

    L’integrazione non è un dato biometrico. Non può essere ricavata dal volto, dall’origine nazionale o da un profilo statistico. Deve essere valutata attraverso comportamenti individuali, dati verificabili e una decisione amministrativa motivata.

    Allo stesso modo, la ReImmigrazione non può essere il risultato automatico di un punteggio algoritmico. Il rientro nel Paese di origine deve derivare da una decisione giuridica individuale, adottata nel rispetto delle garanzie previste dalla legge, dopo aver verificato l’assenza dei presupposti per la permanenza e la concreta eseguibilità del rimpatrio.

    Il modello di Dubai dimostra che gli Stati possiedono ormai strumenti tecnici capaci di controllare milioni di persone in tempi estremamente ridotti. L’Europa non può ignorare questa trasformazione e continuare a governare l’immigrazione attraverso procedure lente, archivi non comunicanti, decisioni ineseguite e responsabilità amministrative frammentate.

    Deve però evitare l’errore opposto: consegnare alla macchina la decisione sull’essere umano.

    La frontiera del futuro sarà certamente digitale e biometrica. La gestione dei flussi sarà sempre più assistita dagli algoritmi. Ma la legittimità di questo nuovo sistema dipenderà da un principio che non può essere negoziato: la tecnologia deve servire il diritto, non sostituirlo.

    Dubai porta oggi alla frontiera ciò che www.reimmigrazione.com aveva previsto. L’immigrazione sarà governata dagli algoritmi. Spetta alla politica e al diritto stabilire se quegli algoritmi saranno semplici strumenti dell’autorità pubblica oppure diventeranno, senza un’autentica decisione democratica, la nuova autorità invisibile delle frontiere.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Integrazione o ReImmigrazione dal basso: un progetto concreto per Malalbergo

    Le politiche migratorie vengono decise prevalentemente dallo Stato e dall’Unione europea, ma è nei Comuni che l’immigrazione diventa una realtà concreta. È nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle abitazioni, nei servizi sociali e nelle associazioni che si comprende se la presenza straniera stia producendo integrazione oppure nuove forme di isolamento e fragilità. Malalbergo rappresenta,…

    Dal voto di comunità all’Islam politico: da Venezia e Vigevano al caso El-Sayed

    Quando, nel maggio 2026, il dibattito sulle elezioni comunali di Venezia e Vigevano cominciò a ruotare attorno alle candidature di esponenti provenienti dalle comunità islamiche e bangladesi, la questione venne affrontata quasi esclusivamente attraverso due interpretazioni contrapposte. Da una parte, vi era chi considerava quelle candidature la prova definitiva dell’avvenuta integrazione; dall’altra, chi le presentava…

    Il Patto UE si inceppa a Palermo: senza una vera Polizia dell’Immigrazione le procedure di frontiera restano sulla carta

    Il 30 luglio 2026, il manifesto ha raccontato il caso di un richiedente asilo sottoposto alla nuova procedura di frontiera e all’obbligo di permanere presso il centro di Villa Sikania, in provincia di Agrigento. Il Tribunale di Palermo ha sospeso la misura, ritenendo che essa incidesse direttamente sulla libertà personale o, comunque, sulla libertà di…

  • A Padova la conferenza “ReImmigrazione – Quale futuro per l’identità europea?”

    Sabato 10 ottobre 2026, alle ore 15:00, si terrà a Padova, in via Piovese 140, la conferenza “ReImmigrazione – Quale futuro per l’identità europea?”, con gli interventi di Lamberto Rimondini e dell’Avvocato Fabio Loscerbo.

    L’incontro affronterà uno dei temi più delicati del nostro tempo: il rapporto tra immigrazione, integrazione e identità europea. Al centro del contributo dell’Avvocato Fabio Loscerbo vi sarà il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, una proposta che intende superare tanto l’idea dell’accoglienza priva di condizioni quanto quella di espulsioni collettive fondate sull’origine o sull’appartenenza.

    Il principio è chiaro: la permanenza dello straniero deve essere valutata attraverso un procedimento individuale, fondato sul rispetto delle regole, sulla conoscenza della lingua, sull’inserimento lavorativo e sociale e sull’adesione ai doveri che accompagnano i diritti. L’integrazione non può essere soltanto proclamata o presunta: deve diventare un percorso concreto, verificabile e sostenuto dalle istituzioni.

    La conferenza offrirà uno spazio di confronto sul futuro delle politiche migratorie e sulla necessità di difendere l’identità europea senza rinunciare allo Stato di diritto, alla dignità della persona e alla responsabilità individuale.

    L’ingresso è su prenotazione.

    Informazioni sull’evento
    Sabato 10 ottobre 2026, ore 15:00
    Via Piovese 140, Padova
    Intervengono Lamberto Rimondini e Avv. Fabio Loscerbo
    Prenotazioni: 349 7780167 – info@levibrazionidelsapere.it
    Approfondimenti: www.reimmigrazione.com

    Alemanno denuncia la solitudine italiana, ma il vero vuoto è la decisione sulla permanenza

    Gianni Alemanno, intervenendo a L’Aria che tira (https://www.la7.it/laria-che-tira/video/immigrazione-gianni-alemanno-sembrava-un-grande-successo-del-governo-italiano-ma-in-realta-lue-ogni-05-08-2026-653907?amp) , ha sostenuto che quello che inizialmente era stato presentato come un grande successo del Governo italiano si sarebbe progressivamente trasformato nella conferma della solitudine dell’Italia, costretta ad affrontare il fenomeno migratorio senza una vera solidarietà europea. È una critica che intercetta un problema reale. L’Unione europea…

    L’immigrazione non si governa negando i problemi dei territori

    Nell’intervista pubblicata da SienaPost, Clori Bombagli, consigliera comunale di Chianciano Terme con delega all’immigrazione e alle politiche per l’inclusione, sostiene che la rappresentazione dei flussi migratori come emergenza o minaccia sarebbe il risultato di una narrazione politica costruita sulla paura. Secondo questa impostazione, l’immigrazione dovrebbe essere affrontata attraverso inclusione, dignità del lavoro e responsabilità condivise,…

    “Ceuta, Rosy Bindi: ‘Abolire Schengen non è la soluzione’ – il problema non è Schengen, ma l’assenza di un modello europeo di integrazione

    L’intervento di Rosy Bindi, trasmesso da LA7 e consultabile qui: https://www.la7.it/in-onda/video/ceuta-rosy-bindi-la-presidente-del-consiglio-questa-volta-ha-passato-il-limite-abolire-schengen-non-05-08-2026-653904, si inserisce nel dibattito aperto dopo gli eventi di Ceuta e le dichiarazioni sulla possibile sospensione o revisione di Schengen. Su un punto è difficile dissentire. Schengen non è la causa della crisi migratoria europea. È uno degli strumenti attraverso cui gli Stati membri…

  • Il modello Albania può funzionare solo misurando l’integrazione: la ReImmigrazione comincia prima del rimpatrio

    Il rilancio del modello Albania da parte del governo italiano parte da un’esigenza reale: rendere effettive le decisioni di rimpatrio. Un ordinamento che accerta l’assenza del diritto di soggiornare, adotta un provvedimento di espulsione e poi non riesce a eseguirlo perde credibilità. I centri collocati in Paesi terzi possono quindi rappresentare uno strumento utile per organizzare la fase finale del ritorno, ridurre il rischio di fuga e superare alcune difficoltà operative che oggi rendono inefficace il sistema.

    Ma il modello può funzionare soltanto se viene inserito in una politica migratoria più ampia. La questione non è semplicemente individuare il luogo nel quale trattenere una persona in attesa del rimpatrio. Prima occorre stabilire, con criteri trasparenti e verificabili, chi abbia costruito le condizioni per consolidare la propria permanenza e chi debba invece entrare nel percorso di ReImmigrazione.

    Il modello Albania non deve essere considerato un’alternativa all’integrazione. Al contrario, può diventare efficace proprio quando rappresenta l’ultima fase di un sistema fondato sulla valutazione periodica del percorso individuale. Senza questa valutazione, i centri esterni intervengono soltanto quando la situazione è già degenerata nell’irregolarità, nella marginalità e nell’accumulo di decisioni amministrative rimaste ineseguite.

    L’Italia continua a concentrare i controlli sul possesso formale del permesso di soggiorno e sul decorso del tempo. Viene verificata l’esistenza di determinati requisiti al momento del rilascio o del rinnovo, ma manca una valutazione organica di ciò che accade durante la permanenza. In questo modo si arriva spesso al rimpatrio dopo molti anni, quando nel territorio si sono già formati rapporti lavorativi, familiari e sociali che rendono ogni decisione più complessa.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone di anticipare la verifica. La permanenza deve essere periodicamente valutata attraverso tre indicatori fondamentali: lavoro, conoscenza della lingua e rispetto delle regole. Non si tratta di formulare giudizi sulla nazionalità, sulla cultura o sull’origine della persona, ma di accertare la sua concreta traiettoria individuale.

    Il lavoro dimostra la capacità di contribuire alla comunità e di raggiungere un’autonomia economica. La conoscenza della lingua consente di comprendere le istituzioni, utilizzare consapevolmente i servizi pubblici e partecipare alla vita sociale. Il rispetto delle regole costituisce il presupposto essenziale della convivenza. Questi parametri devono essere osservati nel tempo, perché l’integrazione può progredire, arrestarsi o fallire.

    Lo strumento per rendere operativa questa valutazione è già presente nell’ordinamento: l’Accordo di integrazione previsto dall’articolo 4-bis del Testo unico sull’immigrazione. Oggi l’accordo è stato ridotto, nella sostanza, a un adempimento burocratico sottoscritto all’inizio del soggiorno. Dovrebbe invece diventare un rapporto giuridico dinamico tra lo straniero e lo Stato, sottoposto a verifiche periodiche e collegato ai rinnovi del titolo, alla stabilizzazione della posizione e all’eventuale avvio della ReImmigrazione.

    La valutazione periodica permetterebbe di distinguere tre situazioni. Chi procede positivamente dovrebbe poter consolidare la propria permanenza. Chi incontra difficoltà temporanee dovrebbe ricevere formazione linguistica, orientamento lavorativo e strumenti adeguati di sostegno. Chi rifiuta o fallisce il percorso di integrazione dovrebbe entrare tempestivamente nella ReImmigrazione, senza attendere che l’irregolarità diventi strutturale.

    È in questo terzo momento che il modello Albania può assumere una funzione concreta. I centri esterni non sarebbero più il tentativo tardivo di risolvere situazioni lasciate irrisolte per anni, ma lo strumento finale di una sequenza giuridica chiara: ingresso, verifica dell’integrazione, sostegno, decisione sulla permanenza ed eventuale ritorno.

    Naturalmente, il trasferimento in Albania o in un altro Paese terzo non elimina gli obblighi dello Stato. Ogni rimpatrio deve essere individuale, concretamente eseguibile e rispettoso del principio di non-refoulement. Devono essere verificati l’identità, la collaborazione del Paese d’origine e l’assenza di rischi di persecuzione o di trattamenti inumani. Il modello può rafforzare l’esecuzione, ma non può sostituire le garanzie.

    Allo stesso modo, il trattenimento non deve diventare l’obiettivo della politica migratoria. È uno strumento eccezionale e funzionale a un ritorno realmente possibile. La politica viene prima: decide chi può restare, chi deve essere sostenuto e chi deve rientrare. Le strutture intervengono soltanto dopo, per dare esecuzione a una decisione già maturata attraverso un percorso verificabile.

    La formula del paradigma rimane netta: chi si integra rimane; chi rifiuta o fallisce l’integrazione entra nel percorso di ReImmigrazione. Il modello Albania può funzionare se viene collocato dentro questo ordine e non se pretende di sostituirlo.

    La ReImmigrazione, infatti, non comincia al momento dell’espulsione. Comincia quando lo Stato decide di verificare seriamente la permanenza, accompagnare l’integrazione e trarre conseguenze dalle verifiche compiute. Solo così i centri esterni possono diventare parte di una politica coerente, anziché l’ennesimo luogo nel quale trasferire l’inefficacia delle decisioni.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Trieste, cala la rotta balcanica ma resta il problema dell’integrazione

    Il bilancio dell’attività della Polizia di Stato nella provincia di Trieste registra una significativa diminuzione degli arrivi attraverso la rotta balcanica. È un dato positivo, perché dimostra che i flussi migratori non sono eventi naturali e inevitabili, ma fenomeni che possono essere ridotti attraverso controlli di frontiera, cooperazione internazionale e contrasto alle organizzazioni criminali. Sarebbe…

    L’immigrazione non basta a salvare l’Italia: senza integrazione, il saldo demografico è soltanto un’illusione

    L’Italia continua a perdere popolazione. Nel 2025 sono nati circa 355 mila bambini, mentre i decessi hanno raggiunto quota 652 mila. Il saldo naturale è stato quindi negativo per quasi 296 mila persone, una perdita compensata quasi integralmente dal saldo migratorio con l’estero. La popolazione residente è rimasta così sostanzialmente stabile, intorno ai 58,9 milioni…

  • La Spagna rivendica politiche migratorie progressiste. Ma regolarizzare non significa integrare

    In un’intervista pubblicata dal Corriere della Sera il 9 agosto 2026, il regista spagnolo David Trueba ha ricondotto le tensioni tra Madrid e Roma anche alle differenti politiche adottate in materia di immigrazione. Secondo Trueba, la Spagna avrebbe scelto politiche progressiste e proprio per questo sarebbe considerata dal Governo italiano quasi come un Paese nemico.

    La contrapposizione è efficace sul piano politico e mediatico, ma non consente di affrontare la questione fondamentale. Definire una politica migratoria come progressista non significa dimostrare che essa produca integrazione. Allo stesso modo, adottare una linea più severa sul controllo delle frontiere non garantisce che lo Stato sappia governare la presenza degli stranieri già entrati e stabilmente residenti sul proprio territorio.

    La regolarizzazione attribuisce una condizione giuridica. L’integrazione descrive invece un processo sociale, economico e culturale. Si tratta di due realtà collegate, ma non coincidenti.

    Il rilascio di un titolo di soggiorno può certamente favorire l’accesso al lavoro regolare, all’abitazione, all’istruzione e ai servizi. Tuttavia, il possesso di un documento non certifica automaticamente la conoscenza della lingua, l’autonomia economica, il rispetto delle regole, la partecipazione alla vita della comunità o l’adesione ai principi fondamentali dell’ordinamento democratico.

    Il rischio della politica spagnola è dunque quello di considerare la regolarizzazione come il punto di arrivo, anziché come l’inizio di un percorso. Se manca una successiva verifica dei risultati, lo Stato finisce per confondere la permanenza regolare con l’integrazione effettiva e la stabilità amministrativa con l’appartenenza sostanziale alla comunità nazionale.

    Anche la posizione italiana presenta, tuttavia, un limite evidente. Concentrare la politica migratoria prevalentemente sulla riduzione degli ingressi, sugli accordi con i Paesi terzi e sull’esecuzione dei rimpatri non risolve il problema di coloro che si trovano già sul territorio. Una politica seria deve stabilire non soltanto chi possa entrare, ma anche quali condizioni debbano accompagnarne la permanenza nel tempo.

    Spagna e Italia sembrano così muoversi lungo due direttrici opposte, ma entrambe incomplete. Madrid privilegia l’inclusione amministrativa; Roma insiste sul controllo delle frontiere. La prima rischia di presumere l’integrazione, la seconda di non verificarla affatto.

    Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione propone di superare questa contrapposizione ideologica. La questione decisiva non è stabilire se una politica sia progressista o conservatrice, ma accertare se produca risultati concreti. L’integrazione deve essere valutata attraverso criteri trasparenti: conoscenza linguistica, lavoro regolare, autonomia economica, rispetto delle leggi, partecipazione sociale e compatibilità della condotta individuale con le regole della convivenza civile.

    Chi intraprende concretamente questo percorso deve essere sostenuto e progressivamente stabilizzato. Quando, invece, l’integrazione fallisce in modo grave, persistente e riconducibile alla condotta dell’interessato, lo Stato deve poter riesaminare le condizioni della permanenza, nel rispetto della Costituzione, del diritto dell’Unione europea, degli obblighi internazionali e della situazione personale e familiare.

    Regolarizzare senza verificare significa soltanto rinviare il problema. Controllare le frontiere senza costruire percorsi d’integrazione significa ignorare ciò che accade dopo l’ingresso. L’Europa ha bisogno di una terza strada: ingressi governati, integrazione concretamente accertata e conseguenze proporzionate quando essa venga consapevolmente rifiutata.

    La politica migratoria non può essere giudicata dalle intenzioni che proclama. Deve essere valutata dai risultati che produce.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    La Spagna ha aperto una falla in Schengen: regolarizzare senza integrazione significa esportare i flussi migratori

    La crisi di Ceuta ha riaperto lo scontro tra Italia e Spagna sulla gestione dell’immigrazione e sulla tenuta dello spazio Schengen. Madrid sostiene di avere controllato rapidamente gli ingressi provenienti dal Marocco e respinge ogni collegamento tra quanto accaduto alla frontiera e la regolarizzazione straordinaria approvata dal governo Sánchez. Ma il problema sollevato dall’Italia non…

    Immigrazione e asilo: tre eventi formativi organizzati dall’Avv. Fabio Loscerbo e accreditati dall’Ordine degli Avvocati di Bologna

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ha accreditato tre eventi formativi organizzati dallo Studio Legale Avv. Fabio Loscerbo, dedicati alle principali trasformazioni in corso nel diritto dell’immigrazione, dell’asilo e della protezione dei diritti fondamentali. Il ciclo formativo si svolgerà tra settembre e novembre 2026 e sarà articolato in tre incontri, ciascuno della durata di…

  • Chi rappresenta davvero gli immigrati a Bologna? Il potere delle associazioni nel modello Lepore

    Il Comune di Bologna ha compiuto una scelta politica precisa: coinvolgere direttamente le associazioni delle comunità straniere e il Terzo settore nella costruzione delle politiche cittadine sull’immigrazione, sull’integrazione e sull’accesso ai servizi.

    Nel maggio 2026 si è insediato il Forum interculturale delle cittadinanze di Bologna, presentato dall’amministrazione come uno spazio di democrazia partecipativa destinato a rafforzare il protagonismo delle persone con background migratorio e internazionale nei processi decisionali del Comune.

    Trenta realtà associative avevano partecipato alla fase di ideazione e progettazione del Forum. Nel luglio successivo, secondo la comunicazione ufficiale del Comune, le organizzazioni aderenti erano già diventate circa quaranta. Il nuovo organismo non svolge soltanto una funzione consultiva: può presentare progetti, proporre servizi e metodologie d’intervento e partecipare alla co-programmazione delle politiche pubbliche comunali.

    Il Forum opera su due livelli. Da un lato sono previsti incontri aperti anche a gruppi informali e singoli cittadini; dall’altro, gli incontri operativi sono composti dai rappresentanti delle associazioni aderenti. Il coordinamento iniziale è stato affidato alle referenti di tre organizzazioni: l’Associazione Dominicana Hermanas Mirabal de Bologna, Selam APS e Status Equo.

    Non si tratta, dunque, di un semplice luogo di ascolto. Il Forum è destinato a incidere sull’elaborazione delle politiche comunali.

    La partecipazione associativa è legittima e può essere utile. Le organizzazioni radicate sul territorio conoscono problemi che spesso sfuggono agli uffici pubblici, aiutano le persone a orientarsi nei servizi, fanno emergere discriminazioni e consentono all’amministrazione di entrare in contatto con comunità altrimenti difficili da raggiungere.

    Il problema nasce quando questa partecipazione tende a essere presentata come la voce degli immigrati nel loro complesso.

    Chi rappresentano realmente le associazioni che siedono nei tavoli comunali? Quante persone partecipano alla loro attività? Come vengono scelti i rappresentanti? Quali procedure democratiche interne adottano? Quali comunità risultano presenti e quali, invece, rimangono escluse? Quali rapporti economici intrattengono con il Comune, con ASP, con le cooperative sociali e con gli altri enti che gestiscono servizi pubblici?

    Sono domande legittime, perché l’associazionismo non coincide automaticamente con la rappresentanza.

    La popolazione straniera di Bologna è estremamente eterogenea. Comprende lavoratori dipendenti, imprenditori, professionisti, studenti, cittadini europei, rifugiati, richiedenti asilo, persone naturalizzate italiane, famiglie stabilmente radicate e nuovi arrivati. Appartiene a decine di nazionalità, culture, confessioni religiose e condizioni sociali differenti.

    Non esiste, quindi, un’unica comunità immigrata e non esiste una posizione politica comune a tutti gli stranieri.

    Molti immigrati pienamente integrati non frequentano associazioni comunitarie, non partecipano ai tavoli istituzionali e non chiedono di essere rappresentati sulla base della propria origine. Lavorano, pagano le tasse, mandano i figli a scuola e vivono la città come qualsiasi altro residente.

    È possibile che proprio queste persone, che rappresentano gli esempi più riusciti di integrazione, risultino meno visibili all’amministrazione rispetto ai soggetti organizzati che operano professionalmente o politicamente nel settore migratorio.

    Il rischio è evidente: il Comune può finire per ascoltare soprattutto chi ha interesse ad ampliare servizi, progetti, finanziamenti e forme di mediazione, mentre rimane meno rappresentata la voce di chi chiede autonomia, responsabilità individuale, controllo dei risultati e superamento dell’assistenza.

    Il modello Lepore sembra attribuire alle associazioni una funzione non soltanto sociale, ma autenticamente politica.

    Il Forum viene descritto dal Comune come uno strumento per fornire pareri qualificati, proporre nuovi interventi e costruire una visione condivisa delle politiche pubbliche. L’amministrazione afferma inoltre che il coinvolgimento strutturato delle realtà migranti consentirebbe di ridurre il rischio di discriminazioni istituzionali e sistemiche e di rendere i servizi più accessibili ed efficaci.

    È un’impostazione coerente con il Piano d’azione locale per una città antirazzista e interculturale. Quel documento indica tra i propri principi guida il coinvolgimento, in ogni fase, delle persone appartenenti ai gruppi definiti “razzializzati”, delle loro organizzazioni e delle realtà della società civile impegnate nella promozione dell’uguaglianza. Il Piano fu preceduto da un avviso pubblico al quale parteciparono complessivamente 42 soggetti.

    Si sta quindi formando un vero sistema istituzionale della rappresentanza migrante: associazioni, Forum, uffici comunali, sportelli antidiscriminazione, Terzo settore, progetti interculturali e percorsi di co-programmazione.

    Questo sistema può produrre conoscenze e interventi utili, ma contiene anche un possibile conflitto di interessi.

    Alcune organizzazioni possono contemporaneamente segnalare i bisogni, contribuire a definire le politiche necessarie a soddisfarli e partecipare, direttamente o indirettamente, alla gestione dei servizi finanziati per realizzare quelle stesse politiche.

    Non significa che vi siano necessariamente irregolarità. Significa che l’amministrazione dovrebbe garantire la massima trasparenza sui ruoli, sui finanziamenti, sulle convenzioni, sui criteri di selezione e sulla valutazione dei risultati.

    Chi propone un servizio non dovrebbe essere automaticamente considerato il soggetto più adatto a gestirlo. Chi riceve risorse pubbliche non dovrebbe essere l’unico interlocutore chiamato a valutarne l’utilità. Chi afferma di rappresentare una comunità dovrebbe dimostrare quale sia il proprio effettivo radicamento.

    La co-programmazione prevista dal Codice del Terzo settore non attribuisce alle associazioni una rappresentanza politica generale. È uno strumento di collaborazione amministrativa finalizzato a individuare bisogni e possibili risposte, ma non può sostituire il ruolo degli organi elettivi né escludere le altre componenti della cittadinanza.

    Il Comune dovrebbe quindi chiarire quale rapporto esista tra le proposte del Forum e le decisioni della Giunta e del Consiglio comunale. Dovrebbe pubblicare i verbali degli incontri, i documenti presentati, i pareri formulati, i criteri di adesione e l’elenco aggiornato delle organizzazioni partecipanti.

    Soprattutto, dovrebbe evitare che il confronto sull’immigrazione avvenga soltanto all’interno di un circuito composto da amministrazione, associazioni e operatori del settore.

    Le politiche migratorie riguardano l’intera città.

    Riguardano le famiglie che cercano casa, gli insegnanti che gestiscono classi sempre più complesse, i lavoratori che competono nei settori meno qualificati, gli imprenditori che hanno bisogno di manodopera, gli amministratori condominiali, i commercianti, i servizi sanitari, le forze dell’ordine e i residenti dei quartieri nei quali si concentrano maggiormente fragilità e trasformazioni demografiche.

    Tutti questi soggetti dovrebbero partecipare alla valutazione delle politiche comunali.

    Un autentico organismo sull’integrazione dovrebbe comprendere non soltanto le associazioni migranti e il Terzo settore, ma anche rappresentanti delle scuole, delle imprese, dei sindacati, delle professioni, dei proprietari e degli inquilini, delle forze di polizia, dei servizi sociali e dei comitati territoriali.

    Dovrebbe ascoltare anche chi critica le politiche comunali, non soltanto chi ne condivide l’impostazione.

    Il rischio del modello Lepore è invece quello di costruire una rappresentanza selettiva: il Comune individua come interlocutori privilegiati i soggetti già vicini alla propria idea di città e utilizza poi il loro coinvolgimento come dimostrazione del carattere partecipato delle proprie decisioni.

    Si crea così un circuito circolare. L’amministrazione sceglie la cornice ideologica dell’inclusione e dell’antirazzismo; coinvolge prevalentemente le organizzazioni che si riconoscono in quella cornice; le associazioni confermano la necessità di ampliare servizi e partecipazione; il Comune presenta quelle richieste come espressione delle comunità straniere.

    Ma il consenso delle organizzazioni coinvolte non dimostra che la politica adottata rappresenti tutti gli immigrati e neppure che produca integrazione.

    La rappresentanza non si misura dal numero delle associazioni presenti a un tavolo. Si misura dalla capacità di intercettare la pluralità reale della popolazione e di rendere conto pubblicamente delle proprie decisioni.

    Il paradigma di Integrazione o ReImmigrazione non propone di escludere le associazioni. Propone di collocarle all’interno di un sistema più ampio, trasparente e pluralista.

    Le comunità straniere devono essere ascoltate. Ma nessuna organizzazione può arrogarsi il diritto di parlare in nome di tutti gli immigrati.

    Le associazioni devono poter proporre interventi. Ma i progetti devono essere valutati attraverso risultati misurabili: lingua, lavoro, scuola, autonomia abitativa, rispetto delle regole e uscita dai circuiti assistenziali.

    Il Terzo settore deve collaborare con l’amministrazione. Ma la collaborazione non può trasformarsi in un sistema chiuso che produce bisogni, servizi e consenso senza una verifica indipendente.

    Bologna ha istituito un Forum per dare voce alle cittadinanze migranti.

    Ora deve spiegare chi possiede quella voce, chi l’ha scelta e a nome di quante persone parla davvero.

    Perché ascoltare le associazioni è partecipazione.

    Considerarle automaticamente rappresentative di tutti gli immigrati è, invece, una scelta politica che deve essere sottoposta al controllo dei cittadini.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

    Pedro Sánchez ha convertido a España en el vientre blando de Europa: ahora se esconde detrás de la coartada de las mafias

    Pedro Sánchez ha calificado la entrada masiva registrada en Ceuta como una violación y un ataque contra la integridad territorial de España. El Gobierno ha anunciado el empleo de todos los recursos del Estado para recuperar el control de la frontera y acelerar la repatriación de quienes entraron irregularmente. La defensa de la soberanía nacional…

    Giannini accusa la destra di sfruttare Ceuta, ma evita la domanda decisiva: chi non si integra deve rimanere?

    Il 31 luglio 2026, durante la trasmissione “In Onda” su La7, Massimo Giannini ha commentato la reazione della politica italiana agli arrivi di migranti a Ceuta. Secondo il giornalista, le destre sovraniste «non aspettavano altro» per riportare l’immigrazione al centro del dibattito e utilizzarla come strumento di consenso, mentre l’Europa dovrebbe governare il fenomeno senza…

    Pedro Sánchez hat Spanien zum weichen Unterleib Europas gemacht – nun versteckt er sich hinter dem Mafia-Alibi

    Für ein deutsches Publikum ist die Krise von Ceuta keineswegs nur eine spanische Angelegenheit. Sie betrifft die gesamte Europäische Union – und damit auch Deutschland. Ceuta liegt nicht auf dem europäischen Kontinent. Die spanische Stadt befindet sich an der nordafrikanischen Küste, ist von marokkanischem Staatsgebiet umgeben und bildet gemeinsam mit Melilla eine der wenigen Landgrenzen…

  • Bologna città antirazzista: quando l’ideologia sostituisce la valutazione dell’integrazione

    Bologna non si limita più a dichiararsi una città accogliente. L’amministrazione del sindaco Matteo Lepore ha scelto di definire formalmente il capoluogo emiliano come una città antirazzista e interculturale, trasformando questa impostazione in un criterio trasversale dell’azione amministrativa.

    Nel febbraio 2023 la Giunta comunale ha approvato il Piano d’azione locale per una città antirazzista e interculturale, finalizzato alla promozione dell’intercultura e al contrasto del razzismo, delle discriminazioni fondate sull’origine razziale, etnica o religiosa e dei crimini d’odio. Il Piano afferma espressamente l’obiettivo di combattere anche il razzismo “strutturale e istituzionale” e di produrre cambiamenti misurabili nella vita quotidiana delle persone appartenenti ai gruppi definiti “razzializzati”.

    Il contrasto alle discriminazioni è un dovere giuridico e istituzionale. Nessuna persona può essere penalizzata nell’accesso alla casa, al lavoro, all’istruzione o ai servizi pubblici a causa della propria origine o della propria religione. Su questo non può esservi ambiguità.

    Il problema nasce quando una finalità condivisibile diventa la lente attraverso la quale viene interpretato l’intero fenomeno migratorio.

    Se ogni difficoltà vissuta dalla popolazione straniera viene ricondotta prevalentemente alla discriminazione, il rischio è quello di non valutare più con la stessa attenzione altri fattori: la conoscenza della lingua italiana, il livello di istruzione, la stabilità lavorativa, la condizione abitativa, il rispetto delle regole, la partecipazione scolastica dei figli, l’autonomia dai servizi pubblici e la capacità di costruire relazioni con la comunità locale.

    La discriminazione può ostacolare l’integrazione. Ma non ogni fallimento dell’integrazione è prodotto dalla discriminazione.

    Questa distinzione sembra invece indebolirsi nel modello politico bolognese. Il Piano comunale non si limita a organizzare strumenti di tutela per chi subisce comportamenti discriminatori. Promuove una trasformazione culturale complessiva dell’amministrazione e della città, valorizzando ricorrenze civili e religiose delle diverse comunità, associazioni interculturali, sensibilizzazione sullo ius soli e una più ampia rappresentazione pubblica delle cosiddette nuove cittadinanze.

    Nel maggio 2026 il Comune ha inoltre istituito il Forum interculturale delle cittadinanze di Bologna, coinvolgendo direttamente associazioni di comunità e soggetti del Terzo settore nella co-programmazione delle politiche cittadine. Il Forum si inserisce in un percorso che comprende il Piano antirazzista, l’Ufficio Diritti e Città Plurale, il team dei Diversity Manager e il riconoscimento simbolico dello ius soli nello Statuto comunale.

    Si tratta di una scelta politica precisa: attribuire alle associazioni interculturali e alle organizzazioni che operano nel settore dei diritti un ruolo strutturato nella definizione delle politiche pubbliche.

    La domanda, però, è inevitabile: chi rappresentano davvero queste associazioni?

    La popolazione straniera di Bologna non è una comunità omogenea. Nel luglio 2026 il Comune ha comunicato la presenza di oltre 62.500 residenti stranieri, pari al 16% della popolazione cittadina, appartenenti a 155 nazionalità.

    Dentro questo universo vi sono lavoratori, imprenditori, studenti, famiglie radicate da decenni, persone naturalizzate, nuovi arrivati, richiedenti asilo e soggetti ancora dipendenti dall’assistenza. Molti stranieri integrati non partecipano ad associazioni identitarie, non frequentano tavoli istituzionali e non chiedono di essere rappresentati attraverso la categoria della provenienza.

    L’amministrazione rischia quindi di ascoltare soprattutto la componente organizzata e politicamente attiva della popolazione migrante, mentre rimangono ai margini del confronto sia gli stranieri pienamente integrati sia i residenti italiani che vivono quotidianamente gli effetti delle trasformazioni demografiche nei quartieri, nelle scuole e nel mercato della casa.

    Una politica pubblica equilibrata dovrebbe ascoltare tutti: associazioni, insegnanti, imprenditori, sindacati, famiglie, operatori sociali, forze dell’ordine, amministratori condominiali e cittadini dei quartieri. Non soltanto coloro che condividono già la cornice culturale scelta dal Comune.

    Il nodo centrale resta comunque la misurazione.

    Il Piano antirazzista dichiara di voler produrre cambiamenti significativi e misurabili. Ma quali sono gli indicatori utilizzati per dimostrare che Bologna sia diventata realmente più integrata?

    È possibile contare le iniziative realizzate, gli incontri organizzati, le associazioni coinvolte, gli operatori formati e le segnalazioni ricevute dagli sportelli antidiscriminazione. Tutti questi dati misurano l’attività amministrativa. Non misurano necessariamente l’integrazione.

    Per valutarla occorrerebbe verificare, nel tempo, il livello linguistico della popolazione straniera, la stabilità dei rapporti di lavoro, l’autonomia abitativa, la dispersione scolastica, il ricorso ai servizi sociali, la concentrazione territoriale delle fragilità, la partecipazione civica e l’incidenza delle situazioni di irregolarità e marginalità.

    Bologna dispone di un sistema statistico avanzato e conosce bene la composizione demografica della città. Gli stessi dati comunali mostrano che la presenza straniera è più che raddoppiata in vent’anni e rappresenta ormai una componente strutturale della popolazione.

    Proprio per questo non basta più una politica simbolica.

    Quando quasi un residente ogni sei possiede una cittadinanza straniera, l’integrazione non può essere affidata soltanto a feste, campagne di sensibilizzazione, riconoscimenti simbolici e tavoli associativi. Deve diventare una politica sottoposta a indicatori precisi e a una verifica pubblica.

    Il rischio dell’approccio antirazzista adottato dal Comune è anche quello di delegittimare preventivamente la critica.

    Chi chiede di controllare i costi dell’accoglienza, di verificare gli esiti dei progetti, di applicare effettivamente le espulsioni o di valutare l’impatto dell’immigrazione sulla casa e sulla sicurezza non esprime necessariamente un pregiudizio razziale. Formula domande politiche e amministrative alle quali le istituzioni devono rispondere.

    Confondere il razzismo con la critica alle politiche migratorie significa impoverire il dibattito democratico.

    Il razzismo colpisce una persona per ciò che è. La critica politica valuta ciò che un’amministrazione fa.

    Una città autenticamente pluralista dovrebbe difendere entrambe le esigenze: contrastare ogni discriminazione e consentire una discussione libera, anche dura, sulle conseguenze dell’immigrazione e sull’efficacia delle politiche pubbliche.

    Nel modello Lepore, invece, l’antirazzismo rischia di diventare una forma di autolegittimazione dell’amministrazione. Bologna si dichiara accogliente, antirazzista e interculturale e, proprio attraverso queste definizioni, tende a rappresentare le proprie politiche come moralmente superiori alle alternative.

    Ma un’amministrazione non deve essere giudicata sulle parole con cui descrive se stessa. Deve essere giudicata sui risultati.

    Il paradigma di Integrazione o ReImmigrazione non contesta il contrasto alle discriminazioni. Sostiene che esso debba essere inserito in una politica più ampia, fondata anche sulla responsabilità individuale, sulla reciprocità, sulla legalità e sulla misurazione degli esiti.

    Chi subisce una discriminazione deve essere tutelato. Chi ha titolo per restare deve poter accedere concretamente alla lingua, al lavoro e alla casa. Chi è integrato deve essere riconosciuto come parte piena della comunità.

    Ma chi rifiuta persistentemente le regole, chi non possiede un titolo per la permanenza o chi rimane indefinitamente dipendente dai circuiti assistenziali non può essere considerato automaticamente vittima di una struttura discriminatoria.

    La discriminazione va combattuta. Il fallimento dell’integrazione va invece riconosciuto, analizzato e corretto.

    Bologna ha scelto di misurare il razzismo.

    Adesso dovrebbe avere il coraggio di misurare anche l’integrazione.

    Perché quando l’antirazzismo diventa l’unica chiave interpretativa dell’immigrazione, non produce necessariamente una città più giusta.

    Può produrre una città meno capace di vedere i propri problemi.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

    L’ICE arresta gli irregolari negli aeroporti: serve una Polizia dell’Immigrazione, ma dentro lo Stato di diritto

    In un articolo pubblicato il 30 luglio 2026 su il manifesto, la giornalista Marina Catucci ha descritto la nuova strategia adottata negli Stati Uniti dall’Immigration and Customs Enforcement: utilizzare i dati dei passeggeri aerei per individuare e arrestare persone con visti scaduti o con posizioni migratorie ritenute irregolari. La Transportation Security Administration avrebbe trasmesso all’ICE,…

    Minori stranieri non accompagnati: il sistema Lepore è saturo, ma continua a definirsi un modello

    Bologna continua a presentare il proprio sistema di accoglienza come un modello nazionale. Quando, però, si osservano i numeri dei minori stranieri non accompagnati, emerge una realtà più problematica: la città ha costruito un apparato molto esteso, ma sottoposto a una pressione continua, costretto negli anni ad attivare soluzioni straordinarie e sempre più vicino al…

  • Bologna, il degrado creato con l’intelligenza artificiale: quando una foto falsa racconta un problema vero

    Una fotografia può essere falsa senza che sia necessariamente falso il problema che pretende di rappresentare, ed è precisamente questa distinzione, apparentemente elementare ma sempre più difficile da mantenere nel dibattito pubblico contemporaneo, che dovrebbe guidare la riflessione sulla vicenda delle immagini circolate nei primi giorni di agosto 2026, nelle quali i portici di Bologna, e in particolare quelli di Strada Maggiore, apparivano occupati da numerose persone senza dimora, cartoni, giacigli e cumuli di rifiuti, offrendo la rappresentazione di una città improvvisamente consegnata a una forma estrema di degrado urbano.

    Il Resto del Carlino, in un articolo pubblicato l’8 agosto 2026, ha ricostruito la vicenda spiegando come quelle immagini presentassero numerosi elementi incompatibili con la realtà dei luoghi e come, secondo la denuncia della pagina Scelgo Bologna, fossero state modificate o generate attraverso strumenti di intelligenza artificiale, con particolari architettonici inesistenti, colonne alterate, edifici modificati e altri dettagli che consentivano di accertare come quella rappresentazione non potesse essere considerata una fotografia autentica di Strada Maggiore.

    Su questo primo punto non può esservi alcuna ambiguità: produrre mediante intelligenza artificiale una rappresentazione di degrado e presentarla, direttamente o indirettamente, come se documentasse un fatto realmente accaduto significa alterare il presupposto stesso sul quale dovrebbe fondarsi qualsiasi discussione politica seria, perché una democrazia può certamente dividersi sulle interpretazioni della realtà, sulle cause di un fenomeno e sulle soluzioni necessarie per affrontarlo, ma dovrebbe almeno poter condividere l’esistenza materiale dei fatti sui quali discute.

    Proprio per questo, tuttavia, sarebbe altrettanto sbagliato compiere l’operazione inversa e utilizzare la falsità di quelle immagini per sostenere che sia falsa anche la questione che esse intendono evocare, perché il problema delle persone senza dimora, delle marginalità persistenti, dei bivacchi, delle situazioni di dipendenza e della difficile convivenza tra fragilità sociale e fruizione dello spazio pubblico non nasce con una fotografia artificiale e non scompare nel momento in cui quella fotografia viene smascherata.

    La stessa amministrazione comunale di Bologna, attraverso i propri interventi rivolti alla grave marginalità adulta e alle persone senza dimora, riconosce evidentemente l’esistenza di un fenomeno che richiede risorse pubbliche, strutture di accoglienza, unità di strada e interventi specifici, così come numerosi episodi degli ultimi anni hanno dimostrato che determinate zone della città sono effettivamente interessate da situazioni nelle quali disagio sociale, abbandono, consumo di sostanze, occupazione prolungata degli spazi pubblici e difficoltà di convivenza finiscono per sovrapporsi.

    La questione, quindi, non può essere risolta attraverso l’alternativa semplicistica tra chi descrive Bologna come una città completamente degradata e chi considera invece qualsiasi riferimento al degrado come una costruzione propagandistica, perché entrambe queste rappresentazioni impediscono di osservare ciò che realmente accade nelle città contemporanee, nelle quali una straordinaria capacità di attrarre studenti, lavoratori, turisti, nuove popolazioni e investimenti può convivere con forme crescenti di marginalità, fragilità abitativa, povertà e difficoltà di integrazione sociale.

    È precisamente da questo punto che la vicenda bolognese assume un interesse più ampio anche rispetto alla riflessione sull’immigrazione, purché si eviti un errore che sarebbe tanto facile quanto metodologicamente scorretto: non tutte le persone senza dimora sono straniere, non tutti gli stranieri sono persone marginali e non esiste alcuna equivalenza automatica tra immigrazione e degrado. Affermarlo sarebbe falso prima ancora che ingiusto.

    Ma sarebbe altrettanto poco serio sostenere che le politiche migratorie possano essere valutate esclusivamente osservando il momento dell’ingresso o il numero dei permessi di soggiorno rilasciati, senza interrogarsi su ciò che accade successivamente alle persone che entrano e rimangono nel territorio, sul loro inserimento abitativo, lavorativo e linguistico, sulla capacità di rispettare le regole della convivenza, sulla possibilità di costruire relazioni sociali stabili e sulla eventuale formazione di sacche di marginalità che coinvolgono una parte della popolazione straniera così come una parte della popolazione italiana.

    È qui che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione trova, a mio avviso, una delle sue applicazioni più concrete, perché il vero limite delle politiche migratorie degli ultimi decenni è stato troppo spesso quello di considerare l’integrazione come una dichiarazione di principio anziché come un processo verificabile, nel quale dovrebbero essere osservati nel tempo indicatori concreti quali la conoscenza della lingua italiana, il lavoro regolare, l’autonomia abitativa, la scolarizzazione dei figli, il rispetto delle norme, l’assenza di comportamenti gravemente antisociali e la capacità complessiva della persona di partecipare responsabilmente alla comunità nella quale ha scelto di vivere.

    Integrare, infatti, non significa semplicemente consentire a qualcuno di permanere per un periodo sufficientemente lungo sul territorio nazionale, perché la durata della presenza non costituisce di per sé integrazione, così come il possesso di un permesso di soggiorno costituisce una condizione giuridica fondamentale ma non può essere confuso con il raggiungimento di un effettivo inserimento sociale.

    Una politica migratoria seria dovrebbe allora avere il coraggio di interrogarsi anche sugli esiti del percorso migratorio, distinguendo chi lavora, contribuisce, apprende la lingua, rispetta le regole e costruisce la propria vita all’interno della società italiana da quelle situazioni nelle quali il percorso di integrazione si interrompe stabilmente o non riesce neppure ad iniziare, soprattutto quando alla precarietà amministrativa si sommano marginalità abitativa, disoccupazione prolungata, dipendenze, comportamenti antisociali o una sostanziale estraneità rispetto al contesto sociale di accoglienza.

    Questa impostazione non significa trasformare la povertà in una colpa né sostenere che chi attraversa un momento di difficoltà debba essere allontanato dal Paese, ma significa riconoscere che un sistema di immigrazione sostenibile deve essere capace non soltanto di disciplinare gli ingressi, bensì anche di accompagnare, verificare e, quando necessario, correggere gli esiti dei percorsi migratori, perché lasciare per anni una persona in una condizione di marginalità permanente non rappresenta una forma avanzata di accoglienza, ma certifica piuttosto l’insuccesso dell’integrazione.

    Lo stesso ragionamento vale, più in generale, per le persone senza dimora indipendentemente dalla loro nazionalità, perché una società realmente attenta alla dignità umana non dovrebbe considerare normale che un essere umano trascorra mesi o anni vivendo stabilmente sotto un portico, e non dovrebbe trasformare quella condizione né in un elemento ordinario del paesaggio urbano né in una questione che può essere affrontata esclusivamente attraverso periodici interventi emergenziali.

    Assistenza e governo dello spazio pubblico non sono concetti incompatibili, così come non lo sono solidarietà e responsabilità. Una città deve disporre di strumenti per aiutare chi si trova in una situazione di grave fragilità, deve offrire percorsi sanitari, sociali, abitativi e lavorativi quando concretamente praticabili, ma contemporaneamente deve poter stabilire che determinati comportamenti non possono consolidarsi indefinitamente negli spazi comuni, soprattutto quando incidono sulla sicurezza, sulla salubrità, sulla vivibilità e sulla possibilità per gli altri cittadini di utilizzare liberamente quegli stessi luoghi.

    A Bologna questo problema assume inoltre una dimensione particolarmente significativa perché i portici non rappresentano semplicemente una successione di spazi coperti destinati alla circolazione pedonale, ma costituiscono uno degli elementi più riconoscibili dell’identità urbana e una parte di essi, dal 2021, è inserita nel patrimonio mondiale UNESCO; proprio Strada Maggiore appartiene a questo patrimonio, e ciò rende ancora più evidente come tutela delle persone fragili, rispetto dello spazio comune, conservazione del patrimonio storico e qualità urbana non possano essere trattati come interessi contrapposti tra i quali sarebbe inevitabile scegliere.

    Esiste inoltre un altro elemento che la vicenda porta alla luce e che probabilmente diventerà sempre più rilevante nei prossimi anni: l’intelligenza artificiale sta modificando radicalmente il rapporto tra immagini e realtà, perché per gran parte della storia della fotografia una fotografia poteva essere selezionata, ritagliata, contestualizzata in maniera tendenziosa o utilizzata per orientare l’opinione pubblica, ma continuava generalmente a presupporre che qualcosa fosse realmente esistito davanti a un obiettivo, mentre oggi possiamo produrre in pochi secondi una scena estremamente credibile di un avvenimento che non si è mai verificato.

    Questo cambiamento avrà conseguenze profonde sul dibattito pubblico, perché non aumenterà soltanto il numero delle immagini false, ma finirà probabilmente per indebolire anche il valore delle immagini autentiche, dal momento che chiunque, davanti a una fotografia scomoda, potrà semplicemente sostenere che sia stata generata artificialmente, determinando quella progressiva dissoluzione di una realtà condivisa che rappresenta uno dei rischi più seri della comunicazione politica contemporanea.

    Per questa ragione proprio chi ritiene che Bologna abbia problemi reali di degrado, marginalità o sicurezza dovrebbe essere il primo a respingere con assoluta fermezza l’utilizzo di immagini artificiali, perché una denuncia fondata su una falsificazione non rafforza il problema che vuole raccontare, ma offre a chi non vuole affrontarlo l’argomento più semplice per negarlo.

    Non abbiamo bisogno di creare con l’intelligenza artificiale una Bologna più degradata per discutere delle criticità reali della città, così come non dovremmo avere bisogno di negare quelle criticità per difendere Bologna da chi ne propone una rappresentazione caricaturale.

    La questione dell’immigrazione merita lo stesso metodo: non servono immagini costruite per alimentare paure collettive, ma non serve neppure una retorica rassicurante che impedisca di discutere dei casi nei quali l’integrazione non funziona, delle conseguenze sociali della marginalità, della sostenibilità dei flussi e della necessità di verificare nel tempo il rapporto tra permanenza sul territorio e reale partecipazione alla comunità nazionale.

    Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione nasce precisamente dalla necessità di superare questa alternativa sterile, perché una politica migratoria adulta dovrebbe essere capace di premiare e consolidare i percorsi di integrazione riusciti, intervenire precocemente sulle situazioni di fragilità e fallimento e, nei casi previsti dall’ordinamento e nel pieno rispetto delle garanzie individuali, considerare anche il ritorno nel Paese di origine quando venga meno il presupposto per una permanenza sostenibile e regolare in Italia.

    Non si tratta quindi di contrapporre accoglienza e allontanamento come due slogan ideologici, ma di recuperare il concetto fondamentale di responsabilità, tanto dello Stato quanto della persona: lo Stato deve creare condizioni reali di integrazione e non limitarsi alla gestione burocratica dei documenti, mentre chi sceglie di vivere stabilmente in Italia deve essere chiamato a partecipare concretamente alla società nella quale è entrato, attraverso il lavoro, la lingua, il rispetto delle norme e delle regole elementari della convivenza civile.

    La fotografia dei portici di Bologna era falsa e proprio per questo era giusto denunciarla.

    Ma una fotografia falsa non rende falsa una domanda politica.

    Come dobbiamo governare città nelle quali aumentano mobilità internazionale, fragilità sociali e pluralità culturale? Come possiamo distinguere l’integrazione riuscita dalla semplice permanenza? Come impedire che l’assistenza si trasformi nella gestione indefinita della marginalità e che, nello stesso tempo, la richiesta di ordine degeneri nella criminalizzazione della povertà o dello straniero?

    A queste domande non risponderà l’intelligenza artificiale e certamente non potranno rispondere immagini costruite per confermare ciò che ciascuno desidera vedere.

    Servono invece dati, regole, capacità amministrativa, politiche sociali efficaci e soprattutto il coraggio di riconoscere contemporaneamente due verità: il degrado non deve essere inventato, ma quello che esiste non deve essere negato; l’immigrazione non può essere indicata automaticamente come causa dei problemi urbani, ma neppure può essere sottratta a una valutazione seria dei propri risultati sociali.

    Perché una politica dell’integrazione che non misura mai l’integrazione finisce inevitabilmente per diventare soltanto una politica della permanenza.

    Ed è precisamente da questa distinzione che occorre ripartire.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea numero 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • L’Indice locale di integrazione: cinque indicatori per capire come sta cambiando Malalbergo

    Misurare l’integrazione non significa attribuire un voto alle persone straniere. Significa comprendere se un territorio stia riuscendo a trasformare una presenza demografica stabile in partecipazione, autonomia e convivenza.

    Per Malalbergo, il passaggio successivo dovrebbe essere la costruzione di un Indice locale di integrazione, capace di offrire ogni anno una fotografia sintetica ma attendibile dell’evoluzione del territorio.

    L’indice non dovrebbe valutare l’integrazione del singolo cittadino straniero ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno. Tale competenza appartiene allo Stato e non può essere esercitata da un Comune. Lo strumento locale dovrebbe invece misurare il livello complessivo di integrazione della comunità, utilizzando dati aggregati e anonimi.

    Il primo indicatore dovrebbe riguardare la lingua italiana. La conoscenza della lingua rappresenta il principale strumento di accesso al lavoro, alla scuola, ai servizi e alle istituzioni. A livello locale potrebbero essere osservati la partecipazione ai corsi, la presenza di percorsi rivolti agli adulti e la capacità delle famiglie di comunicare con la scuola e con gli uffici pubblici.

    Il secondo indicatore dovrebbe essere la scuola. Non basterebbe rilevare il numero degli alunni con cittadinanza straniera. Occorrerebbe osservare la frequenza, i ritardi nel percorso formativo, il successo scolastico, il rischio di abbandono, la partecipazione dei genitori e la prosecuzione degli studi dopo la scuola dell’obbligo.

    Il terzo ambito dovrebbe riguardare il lavoro. L’integrazione territoriale dipende anche dalla possibilità di costruire un’autonomia economica stabile. I dati potrebbero riguardare il tasso di occupazione, la continuità dei rapporti di lavoro, la partecipazione alla formazione professionale, l’emersione dal lavoro irregolare e la capacità di mantenere un’abitazione senza dipendere in modo permanente dall’assistenza pubblica.

    Il quarto indicatore dovrebbe misurare la partecipazione alla vita della comunità. Sport, associazionismo, volontariato, iniziative civiche e rapporti con le istituzioni sono luoghi nei quali l’integrazione assume una forma concreta. Una persona può vivere per anni in un territorio senza costruire relazioni al di fuori della propria cerchia familiare o nazionale. Per questo la semplice residenza non può essere considerata sufficiente.

    Il quinto ambito dovrebbe riguardare il rispetto delle regole e la qualità della convivenza. Anche in questo caso non si tratterebbe di schedare individui o gruppi nazionali. Dovrebbero essere analizzati dati complessivi relativi a conflittualità, degrado, irregolarità abitative, uso improprio degli spazi pubblici e difficoltà nel rapporto con i servizi.

    L’indice dovrebbe essere costruito con criteri trasparenti e comparabili nel tempo. Ogni indicatore potrebbe essere articolato in alcuni parametri essenziali, aggiornati annualmente dal tavolo territoriale sull’integrazione.

    Il risultato finale non dovrebbe essere una graduatoria tra comunità straniere. Un simile metodo sarebbe non soltanto socialmente pericoloso, ma anche scientificamente debole, perché trasformerebbe dati complessi in giudizi collettivi fondati sulla nazionalità.

    L’obiettivo dovrebbe essere diverso: comprendere se Malalbergo, nel suo complesso, stia migliorando o peggiorando nelle cinque aree considerate. La fotografia annuale potrebbe indicare i progressi, le criticità e i settori nei quali concentrare gli interventi pubblici.

    In questo modo il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” assumerebbe una prima forma tecnica a livello territoriale. L’integrazione cesserebbe di essere una parola generica e diventerebbe un processo osservabile.

    Misurare non significa controllare. Significa assumersi la responsabilità di conoscere la realtà e di intervenire prima che le fragilità diventino strutturali. Per Malalbergo, l’Indice locale di integrazione potrebbe rappresentare lo strumento attraverso il quale trasformare i dati in decisioni.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Senatrice Castellone, chi non si integra deve rientrare nel Paese di origine?

    Il 31 luglio 2026, durante la trasmissione “In Onda” su La7, la senatrice Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato ed esponente del Movimento 5 Stelle, ha accusato la destra di avere fallito in materia di immigrazione e sicurezza. La critica può essere legittima. Ma non basta dire che l’immigrazione è un fenomeno strutturale o invocare una…

    L’Europa accolga chi costruisce: la giurisprudenza indica la via della protezione complementare

    Il 2 agosto 2026, sulle pagine de La Discussione, Giampiero Catone ha pubblicato l’articolo intitolato «Rotte sicure, lavoro e legalità: l’Europa accolga chi costruisce, ma respinga con fermezza chi delinque e distrugge». L’autore propone una politica migratoria fondata su ingressi legali, lavoro, formazione linguistica e rispetto delle regole, contrapponendo a questo modello una risposta rigorosa…

    La civiltà non consiste nel chiudere le frontiere, ma nel governare ingressi e permanenza

    Il 2 agosto 2026, sulle pagine de Gli Stati Generali, Luciano Pilotti ha pubblicato l’articolo intitolato «Ceuta, Calvario dei migranti, disastro di una civiltà incompiuta». Il suo intervento parte dalla crisi verificatasi nell’exclave spagnola e la interpreta come la manifestazione di una più ampia incapacità europea: quella di costruire una politica migratoria comune, capace di…

  • Serve una Polizia dell’Immigrazione? Controlli, rimpatri e garanzie nello Stato di diritto

    La sfida dell’immigrazione si vince solo misurando l’integrazione

    Il 2 agosto 2026, sulle pagine di Quotidiano Nazionale – Quotidiano.net, Raffaele Marmo ha pubblicato l’editoriale intitolato «La sfida dell’immigrazione. Le destre illiberali agitano paure, le sinistre progressiste le rimuovono». L’autore descrive con efficacia la paralisi del dibattito pubblico: da una parte, le destre illiberali trasformano l’immigrazione in una minaccia identitaria; dall’altra, una parte delle…

    Meloni chiede all’Europa di regolare i flussi. Ma dopo l’ingresso bisogna regolare anche la permanenza

    Nel commento pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno, Francesco Giorgino sostiene che qualcosa stia finalmente cambiando nel modo in cui l’Europa affronta l’immigrazione. Il titolo scelto — «Immigrazione, regolare i flussi tra sicurezza e accoglienza: l’appello all’Europa di Meloni» — contiene già la tesi centrale: sicurezza e accoglienza non devono essere considerate due alternative inconciliabili, ma…

  • Non basta entrare e restare: l’integrazione deve essere verificata nel tempo

    La geografia dell’immigrazione verso l’Italia sta cambiando. Crescono gli arrivi dall’Asia, aumentano alcune provenienze dal Nord Africa e diminuisce il peso relativo dell’America Latina. Non si tratta soltanto di una variazione statistica: cambiano le lingue, i percorsi formativi, le competenze professionali, le strutture familiari e le modalità di inserimento nelle comunità locali.

    Questa trasformazione rende ancora più evidente un limite del sistema italiano. Lo Stato registra l’ingresso, rilascia il permesso di soggiorno, ne verifica periodicamente i requisiti amministrativi, ma raramente misura ciò che accade sul piano dell’integrazione. Il trascorrere del tempo finisce così per assumere un valore quasi automatico, come se la permanenza prolungata fosse sufficiente a dimostrare l’inserimento nella società.

    Ma entrare in Italia e rimanervi per alcuni anni non significa necessariamente integrarsi. Una persona può lavorare, apprendere la lingua, rispettare le regole e costruire legami sociali solidi. Un’altra può invece restare confinata nel lavoro irregolare, nell’isolamento linguistico, nella marginalità abitativa o in circuiti estranei alla comunità. Trattare queste due traiettorie nello stesso modo significa rinunciare a governare l’immigrazione.

    L’integrazione deve essere valutata nel tempo perché non è una condizione statica. Può progredire, arrestarsi o regredire. Il lavoro può essere acquisito e successivamente perduto; la conoscenza della lingua può migliorare; il rapporto con le istituzioni può consolidarsi oppure deteriorarsi. Per questo non basta una verifica formale compiuta al momento dell’ingresso o del primo rilascio del titolo.

    Lo strumento per realizzare questa valutazione esiste già nell’ordinamento italiano: è l’Accordo di integrazione, disciplinato dall’articolo 4-bis del Testo unico sull’immigrazione e dal d.P.R. n. 179 del 2011. L’accordo prevede un sistema di crediti collegato alla conoscenza della lingua italiana, dei principi fondamentali della Costituzione, dell’organizzazione delle istituzioni pubbliche e della vita civile del Paese.

    Nella pratica, tuttavia, questo istituto è stato progressivamente ridotto a un adempimento burocratico. Viene sottoscritto al momento dell’ingresso, ma raramente diventa il centro di una vera politica di valutazione. La verifica finale non è inserita in un percorso continuativo e il sistema dei crediti non incide realmente sul consolidamento della permanenza.

    Occorre rovesciare questa impostazione. L’Accordo di integrazione dovrebbe diventare lo strumento ordinario attraverso il quale valutare periodicamente il percorso individuale dello straniero. Non una formalità iniziale, ma un rapporto giuridico dinamico tra la persona e lo Stato, aggiornato durante la permanenza e collegato ai rinnovi e alla stabilizzazione del soggiorno.

    La verifica dovrebbe fondarsi sui tre indicatori del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: lavoro, lingua e rispetto delle regole. Il lavoro dimostra la capacità di contribuire alla comunità e di costruire autonomia economica. La lingua consente di comprendere le istituzioni, accedere ai servizi e partecipare alla vita sociale. Il rispetto delle regole rappresenta il presupposto essenziale della convivenza.

    La valutazione periodica non deve essere costruita come una sanzione automatica. Deve consentire di distinguere chi sta compiendo un percorso positivo, chi incontra difficoltà temporanee e necessita di strumenti di sostegno e chi, invece, rifiuta o fallisce l’integrazione. Soltanto una verifica individuale può evitare tanto l’automatismo della permanenza quanto le generalizzazioni fondate sulla nazionalità.

    Il cambiamento delle provenienze dimostra che non esiste una politica di integrazione valida in modo indistinto per tutti. I bisogni linguistici, formativi e lavorativi possono essere diversi, ma il criterio giuridico deve rimanere uguale: ogni persona deve essere valutata per il percorso effettivamente costruito, non per il Paese dal quale proviene.

    Il tempo trascorso in Italia può avere rilievo, ma non può diventare l’unico fondamento della stabilizzazione. La permanenza deve essere il risultato di un processo verificabile. Chi raggiunge i parametri di integrazione deve poter consolidare la propria posizione. Chi rifiuta o fallisce il percorso entra nella ReImmigrazione.

    Non basta, dunque, entrare e restare. Una politica migratoria credibile deve tornare a osservare ciò che accade tra l’ingresso e la stabilizzazione. L’Accordo di integrazione può diventare lo strumento attraverso il quale lo Stato misura quel percorso, sostiene chi incontra difficoltà e trae conseguenze giuridiche quando l’integrazione non viene realizzata.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Dalla remigrazione alla permanenza condizionata: l’Europa si avvicina alla ReImmigrazione

    Per anni il dibattito europeo sull’immigrazione si è diviso tra due impostazioni opposte. Da una parte, la permanenza dello straniero è stata spesso considerata come un processo destinato a consolidarsi progressivamente, quasi per il solo trascorrere del tempo. Dall’altra, la remigrazione è stata proposta come una risposta politica generale, fondata sull’idea di riportare nei Paesi…

    Pedro Sánchez a transformé l’Espagne en ventre mou de l’Europe : il se réfugie désormais derrière l’alibi des mafias

    Pour le public français, la crise de Ceuta ne doit pas être considérée comme un simple problème intérieur espagnol. Elle concerne directement la France, car Ceuta constitue une frontière extérieure de l’Union européenne et que toute perte de contrôle à l’entrée de l’espace européen finit nécessairement par produire des conséquences sur les autres États membres.…

  • “L’immigrazione non è un’emergenza”. Vero. L’emergenza è non sapere chi integrare, come integrarlo e cosa fare quando l’integrazione fallisce

    L’8 agosto 2026 Fanpage.it, in un’intervista a Stefano Allievi, professore ordinario di Sociologia all’Università di Padova e studioso dei fenomeni migratori, ha posto una questione che merita di essere presa sul serio: l’immigrazione non sarebbe un’emergenza in sé; il problema sarebbe piuttosto l’incapacità dell’Italia di governarla.

    Su questo punto è difficile dissentire.

    Un fenomeno che dura da decenni, che coinvolge milioni di persone e che incide stabilmente sul mercato del lavoro, sulla scuola, sul welfare, sulle città e sulla composizione sociale del Paese non può continuare a essere affrontato come una successione infinita di emergenze.

    Ma proprio per questo occorre andare oltre.

    Allievi propone canali regolari di ingresso, una selezione dell’immigrazione collegata alle esigenze del mercato del lavoro, una revisione del sistema dell’asilo e vere politiche di integrazione. Arriva inoltre a riconoscere due elementi particolarmente importanti: che una parte consistente delle persone che utilizzano il canale dell’asilo è costituita in realtà da migranti economici e che l’integrazione funziona soltanto quando entrambe le parti la vogliono. Aggiunge, significativamente, che non tutti gli immigrati intendono integrarsi.

    È precisamente da questo punto che dovrebbe cominciare una nuova politica migratoria.

    Perché dire che occorre integrare non basta.

    Bisogna innanzitutto stabilire chi vogliamo integrare.

    Una politica seria degli ingressi non può essere costruita sulla semplice presenza fisica sul territorio né sulla capacità di raggiungere una frontiera europea. Occorre distinguere chi necessita effettivamente di protezione da chi migra per ragioni economiche, e all’interno della migrazione economica occorre programmare gli ingressi sulla base delle reali esigenze del Paese.

    In secondo luogo bisogna stabilire come integrare.

    L’integrazione non può ridursi al possesso di un permesso di soggiorno né alla presenza di un contratto di lavoro. La conoscenza della lingua italiana, l’autonomia economica, il rispetto delle regole, la partecipazione alla vita sociale, il percorso scolastico dei figli e la capacità di costruire relazioni con la comunità nella quale si vive sono elementi che dovrebbero diventare parte di una politica pubblica strutturata.

    Lo Stato deve investire nell’integrazione.

    Deve offrire gli strumenti per realizzarla.

    Ma proprio perché investe risorse pubbliche, deve anche poter verificare i risultati.

    Ed è qui che emerge la domanda che il dibattito italiano continua normalmente a evitare: che cosa succede quando l’integrazione fallisce?

    Se è vero, come afferma lo stesso Allievi, che l’integrazione funziona soltanto quando entrambe le parti la vogliono, allora bisogna ammettere che può esistere anche una responsabilità individuale nel mancato percorso di integrazione.

    Non ogni difficoltà può essere attribuita allo Stato.

    Non ogni fallimento può essere spiegato con la mancanza di politiche pubbliche.

    Può accadere che una persona, pur avendo avuto accesso agli strumenti necessari, scelga di restare estranea alla lingua, alle regole e alla comunità del Paese nel quale vive.

    È proprio questo il punto centrale del paradigma Integrazione o ReImmigrazione.

    Lo Stato deve offrire una possibilità reale di integrazione. Ma deve anche verificarne periodicamente l’effettività e, quando il percorso non viene realizzato per ragioni imputabili alla persona interessata, deve poter valutare le conseguenze sulla sua permanenza, nel rispetto della Costituzione, della protezione internazionale, dei vincoli europei e delle situazioni familiari meritevoli di tutela.

    Questo non significa trasformare l’integrazione in uno strumento punitivo.

    Significa esattamente il contrario: attribuirle finalmente valore giuridico e politico.

    Per troppo tempo abbiamo oscillato tra due estremi.

    Da una parte, l’immigrazione rappresentata permanentemente come emergenza da respingere.

    Dall’altra, l’integrazione considerata come un risultato quasi automatico della permanenza nel territorio.

    Entrambe le impostazioni sono insufficienti.

    L’immigrazione deve essere governata prima dell’ingresso, durante la permanenza e nel tempo.

    Occorrono canali legali.

    Occorre selezione.

    Occorrono politiche di integrazione.

    Ma occorre anche una verifica dell’integrazione.

    Altrimenti continueremo a spendere risorse per politiche delle quali non misuriamo mai gli effetti e a chiamare “integrazione” quella che spesso è semplicemente permanenza.

    Per questo l’affermazione secondo cui l’immigrazione non è un’emergenza può essere condivisa.

    L’emergenza vera è un’altra.

    È continuare a non sapere chi integrare, come integrarlo e soprattutto cosa fare quando, nonostante gli strumenti messi a disposizione, l’integrazione non avviene.

    Finché non risponderemo a questa domanda, non avremo realmente governato l’immigrazione.

    Avremo soltanto imparato ad amministrarne le conseguenze.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Vannacci vede il problema: la risposta è “Integrazione o ReImmigrazione”, non la remigrazione

    Roberto Vannacci individua alcuni problemi reali della politica migratoria italiana: l’inefficacia dei rimpatri, la debolezza dei controlli, la difficoltà di governare gli ingressi irregolari e l’incapacità dello Stato di dare concreta esecuzione alle proprie decisioni. Su questi punti non serve fingere che tutto funzioni. Il sistema italiano è frammentato, lento e spesso incapace di distinguere tempestivamente chi abbia diritto di rimanere da chi, invece, debba lasciare il territorio nazionale.

    Le soluzioni proposte da Vannacci, tuttavia, conducono verso una direzione diversa da quella necessaria. L’abolizione del decreto flussi, la moltiplicazione dei CPR, l’innalzamento a vent’anni del requisito di residenza per la cittadinanza, la sostanziale esclusione del ricongiungimento familiare e la preclusione permanente alla regolarizzazione per chi sia entrato irregolarmente costruiscono un modello fondato prevalentemente sull’origine della presenza straniera e sull’appartenenza a categorie generali.

    È questa la differenza fondamentale tra la remigrazione e il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.

    La remigrazione tende a guardare lo straniero come componente di una collettività da ridurre numericamente o da ricondurre nel Paese di origine. Il paradigma, invece, considera il migrante come soggetto giuridico e valuta individualmente la sua posizione. Non domanda soltanto come sia entrato in Italia, ma anche quale percorso abbia costruito, se disponga di un titolo di soggiorno, se lavori, se conosca la lingua, se rispetti le regole e se abbia sviluppato legami familiari e sociali meritevoli di tutela.

    L’ingresso irregolare è certamente un elemento rilevante e non deve essere banalizzato. Non può però trasformarsi in una condanna perpetua capace di cancellare ogni evoluzione successiva. Una persona può essere entrata irregolarmente e avere poi ottenuto un titolo legittimo, svolto attività lavorativa regolare, imparato l’italiano, formato una famiglia e rispettato per anni le leggi dello Stato.

    Precludere per sempre qualunque forma di regolarizzazione significherebbe negare che l’integrazione possa modificare la posizione sostanziale della persona. Significherebbe sostituire la verifica della condotta attuale con un automatismo fondato su un fatto remoto.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” assume invece la permanenza come un rapporto giuridico condizionato e dinamico. Chi entra e rimane in Italia deve dimostrare nel tempo la sussistenza delle condizioni previste dall’ordinamento. Allo stesso modo, lo Stato deve verificare quelle condizioni e assumere una decisione effettiva, senza lasciare che la permanenza si consolidi soltanto per il trascorrere degli anni o per l’inefficienza dell’amministrazione.

    Il criterio centrale è l’integrazione verificabile, misurata attraverso tre indicatori: lavoro, lingua e rispetto delle regole.

    Su questo punto esiste una parziale convergenza con alcune proposte di Vannacci. L’idea di attribuire rilevanza alla conoscenza della lingua e della cultura costituzionale non è, in sé, estranea a una politica seria dell’integrazione. Lo stesso Vannacci propone esami linguistici più severi e centralizzati.

    La differenza riguarda però la funzione della verifica.

    Nel paradigma la lingua non è una barriera costruita per escludere, ma uno strumento per misurare la partecipazione effettiva alla comunità nazionale. La conoscenza linguistica deve essere valutata insieme al lavoro e al rispetto delle regole, secondo criteri proporzionati alla fase del percorso amministrativo. Non avrebbe senso richiedere il medesimo livello a chi rinnova un primo titolo di soggiorno, a chi chiede un permesso stabile e a chi domanda la cittadinanza.

    Allo stesso modo, il lavoro non può essere considerato soltanto come utilità economica. Deve essere regolare, effettivo e capace di garantire autonomia. Il rispetto delle regole, infine, non può ridursi all’assenza formale di condanne, ma deve esprimere una condotta complessivamente compatibile con la convivenza civile.

    Chi realizza questo percorso deve poter consolidare la propria permanenza. Chi, invece, non possiede un titolo, non si integra, viola gravemente le regole e non ha ragioni di protezione deve essere accompagnato verso la ReImmigrazione.

    La ReImmigrazione non è una formula attenuata della remigrazione. È un concetto diverso.

    Non si rivolge a gruppi etnici, nazionali o religiosi. Non presuppone che la presenza straniera sia, in quanto tale, incompatibile con l’identità nazionale. Non stabilisce che chi è nato altrove debba prima o poi essere ricondotto nel Paese di origine. Interviene soltanto quando, a seguito di una valutazione individuale, risultino assenti le condizioni giuridiche e sostanziali della permanenza.

    È quindi l’esito di un procedimento, non l’applicazione di uno slogan.

    Anche la proposta di utilizzare le Forze armate per operazioni interne di “rastrellamento”, termine rivendicato da Vannacci come tecnico-militare, mostra la distanza tra i due modelli. L’immigrazione irregolare richiede controllo, identificazione ed esecuzione delle decisioni, ma non può essere amministrata come un’operazione bellica.

    Il militare è formato per acquisire e neutralizzare un obiettivo. La gestione dell’immigrazione richiede invece la capacità di ricostruire una posizione giuridica complessa: verificare un titolo, accertare l’esistenza di una domanda di protezione, controllare la pendenza di un ricorso, individuare una vulnerabilità, riconoscere un legame familiare e valutare la concreta possibilità di rimpatrio.

    Per questo uno dei pilastri del paradigma è l’istituzione di un Corpo di polizia dell’immigrazione, civile, specializzato e dotato di competenze giuridiche, amministrative e operative.

    Non servono rastrellamenti indiscriminati. Serve un’autorità capace di sapere chi si trova sul territorio, per quale ragione vi si trovi e se conservi le condizioni per rimanervi.

    Il Corpo di polizia dell’immigrazione dovrebbe seguire la posizione individuale dall’ingresso fino alla stabilizzazione oppure alla ReImmigrazione. Dovrebbe verificare i titoli di soggiorno, controllare il rispetto delle condizioni, collaborare alla misurazione dell’integrazione, predisporre per tempo l’identificazione e i documenti necessari al rimpatrio e coordinare i programmi di ritorno volontario assistito.

    Il rimpatrio non può continuare a essere considerato soltanto quando la persona viene casualmente intercettata dopo anni di permanenza. Deve essere preparato nel momento in cui viene accertato che non esistono più le condizioni per restare.

    Al tempo stesso, lo Stato non può ignorare l’integrazione già realizzata. Un lavoratore regolare, linguisticamente inserito, rispettoso delle regole e legato stabilmente al territorio non può essere equiparato a chi vive nell’irregolarità, si sottrae ai controlli o viola gravemente l’ordinamento.

    Questa distinzione manca nella remigrazione, perché la categoria collettiva prevale sulla storia individuale.

    Il contrasto emerge con particolare evidenza sul ricongiungimento familiare. Vannacci sostiene che il lavoratore straniero intenzionato a ricongiungersi con la propria famiglia potrebbe essere aiutato a tornare nel Paese di origine. Ma la famiglia non è necessariamente un ostacolo all’integrazione. In molti casi rappresenta il fattore che stabilizza la persona, rafforza la responsabilità economica e consolida il rapporto con il territorio.

    Ciò non significa riconoscere il ricongiungimento senza condizioni. Reddito, alloggio, autenticità del vincolo e rispetto delle regole devono essere verificati con rigore. Ma eliminare sostanzialmente il ricongiungimento significherebbe colpire anche chi ha rispettato integralmente il percorso previsto dallo Stato.

    La famiglia non deve assicurare automaticamente la permanenza, ma non può neppure diventare la ragione per espellere chi è già regolarmente inserito.

    Vannacci vede dunque il problema quando denuncia l’inefficienza del sistema, la debolezza dei rimpatri e l’assenza di controlli effettivi. Sbaglia quando trasforma questi problemi in una politica fondata su preclusioni assolute, categorie collettive e strumenti militari.

    L’alternativa non è tra l’immigrazione senza regole e la remigrazione. L’alternativa è tra uno Stato che non decide e uno Stato che verifica individualmente l’integrazione, riconosce la permanenza di chi ne possiede le condizioni e organizza la ReImmigrazione di chi non può più restare.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non è più debole della remigrazione. È più rigoroso, perché obbliga lo Stato ad assumere decisioni concrete. Ed è più giuridico, perché non giudica le persone sulla base dell’origine, ma sulla base del titolo, del comportamento e del percorso realizzato.

    Vannacci vede il problema. La risposta, però, non è riportare indistintamente “le persone a casa loro”. La risposta è stabilire, per ciascuna persona, se l’Italia sia diventata legittimamente la sua casa oppure se debba iniziare un percorso effettivo di ReImmigrazione.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Il “rechazo en frontera” spagnolo e il respingimento italiano: due modelli a confronto dopo la sentenza del Tribunal Supremo su Ceuta e Melilla

    La sentenza n. 814/2026 del 29 giugno 2026, pronunciata dalla Quinta Sezione della Sala del contenzioso amministrativo del Tribunal Supremo spagnolo nel ricorso per cassazione n. 3795/2025, interviene su una questione che, pur essendo strettamente connessa alla particolare conformazione geografica delle città autonome di Ceuta e Melilla, presenta un interesse più generale per tutti gli…

    Cottarelli parla di “buona immigrazione”: ma senza misurare l’integrazione resta soltanto uno slogan

    In un articolo pubblicato il 30 luglio 2026 sul Corriere della Sera, nella sezione Economia, Carlo Cottarelli è intervenuto sul rapporto tra crisi demografica, politiche familiari e immigrazione, sostenendo che all’Italia servano più asili nido, maggiori strumenti di sostegno alla natalità e, nello stesso tempo, una forma di “buona immigrazione”. L’espressione è significativa. Cottarelli non…

  • Un Osservatorio comunale leggero: misurare l’integrazione senza creare nuova burocrazia

    Quando si propone di misurare l’integrazione, il primo rischio è quello di immaginare nuove strutture, nuovi uffici e nuovi adempimenti amministrativi. In una realtà come Malalbergo, una simile impostazione sarebbe poco credibile. Creerebbe costi, irrigidimenti e resistenze, senza garantire risultati migliori.

    La proposta deve essere più semplice: non un nuovo ente permanente, ma un tavolo territoriale di osservazione sull’integrazione, convocato due o tre volte l’anno e costruito attraverso il coordinamento delle realtà che già operano sul territorio.

    Il Comune dovrebbe svolgere una funzione di impulso e raccordo. Accanto all’amministrazione comunale, potrebbero partecipare l’Unione Terre di Pianura, la scuola, i servizi sociali, le associazioni sportive, il volontariato, le realtà religiose, i rappresentanti delle attività economiche, cittadini con esperienza migratoria ed esperti giuridici o sociali.

    Non si tratterebbe di creare una sede politica simbolica o un organismo destinato a produrre soltanto dichiarazioni generiche. Il tavolo dovrebbe avere una funzione concreta: mettere in relazione dati, esperienze e segnali che oggi vengono raccolti separatamente.

    La scuola conosce le difficoltà linguistiche, la frequenza degli alunni, i rapporti con le famiglie e i rischi di dispersione. I servizi sociali rilevano le fragilità economiche, abitative e familiari. Le associazioni sportive osservano la partecipazione dei giovani. Le imprese conoscono le esigenze del mercato del lavoro e le difficoltà di inserimento professionale. Il volontariato e le realtà religiose intercettano situazioni che spesso non emergono immediatamente davanti agli uffici pubblici.

    Queste informazioni esistono già, ma rimangono frammentate. La funzione dell’Osservatorio comunale leggero sarebbe proprio quella di metterle in comunicazione, nel rispetto delle competenze istituzionali e della protezione dei dati personali.

    Il tavolo non dovrebbe esaminare singole persone, né costruire graduatorie tra stranieri “integrati” e “non integrati”. Una simile impostazione sarebbe impropria sul piano giuridico e dannosa sul piano sociale. L’obiettivo non è attribuire giudizi individuali, ma comprendere l’andamento complessivo del territorio.

    I dati dovrebbero quindi essere raccolti in forma aggregata e anonima. Potrebbero riguardare, ad esempio, la partecipazione ai corsi di lingua, la frequenza scolastica, l’accesso alle attività sportive, la stabilità lavorativa, le condizioni abitative e il rapporto delle famiglie con i servizi pubblici.

    Attraverso incontri periodici, il tavolo potrebbe individuare le principali fragilità, segnalare le aree nelle quali l’integrazione incontra maggiori ostacoli e proporre interventi mirati. Non sarebbe necessario produrre documenti complessi. Potrebbe essere sufficiente una breve relazione annuale, contenente i problemi rilevati, le attività realizzate e gli obiettivi per l’anno successivo.

    La forza della proposta starebbe proprio nella sua semplicità. Nessuna nuova struttura amministrativa, nessuna sovrapposizione di competenze e nessun apparato burocratico aggiuntivo. Soltanto una sede periodica nella quale chi già conosce il territorio possa condividere informazioni e assumere responsabilità comuni.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” richiede che l’integrazione sia verificabile. Ma la verifica non può riguardare soltanto il comportamento delle persone straniere. Deve riguardare anche la capacità delle istituzioni di comprendere i fenomeni, prevenire le criticità e valutare l’efficacia delle politiche adottate.

    A Malalbergo, un Osservatorio comunale leggero potrebbe rappresentare il primo strumento operativo del progetto. Non servirebbe a controllare le persone, ma a conoscere meglio la comunità. E soltanto ciò che viene conosciuto può essere governato.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    La Svezia va oltre i permessi temporanei: la permanenza dipende ora anche dalla condotta

    La Svezia ha compiuto un nuovo passo nella trasformazione della propria politica migratoria. Dopo avere eliminato, dal 12 luglio 2026, la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno permanente per diverse categorie collegate alla protezione internazionale e per alcuni familiari, dal 13 luglio ha introdotto requisiti più severi relativi alla condotta dello straniero. La permanenza…

    La propaganda della crescita ha aperto la strada a Ceuta: Sánchez ha trasformato l’immigrazione in un dogma

    L’economia spagnola cresce più rapidamente di molte altre economie europee e la popolazione straniera ha fornito un contributo effettivo all’aumento dell’occupazione, dei consumi e della produzione. Il Banco de España ha stimato che, tra il 2022 e il 2024, la popolazione straniera abbia contribuito direttamente per una quota compresa tra 0,4 e 0,7 punti percentuali…

  • Il caso El-Sayed: quando la rappresentanza musulmana può diventare Islam politico

    La vittoria di Abdul El-Sayed nelle primarie democratiche per il Senato del Michigan non è soltanto un risultato importante per l’ala progressista del Partito democratico americano. È anche un passaggio che impone di interrogarsi sulla trasformazione della presenza musulmana negli Stati Uniti: dalla domanda di riconoscimento e di protezione contro la discriminazione alla capacità di organizzare il consenso, selezionare candidati e incidere sull’indirizzo politico di uno dei due grandi partiti nazionali.

    El-Sayed ha sconfitto, con un margine inferiore all’uno per cento, la deputata centrista Haley Stevens, sostenuta da una parte rilevante dell’establishment democratico e da ingenti investimenti esterni. La sua affermazione è stata letta come una vittoria del progressismo economico e della mobilitazione dal basso contro il peso delle grandi organizzazioni finanziarie nella politica americana. La piattaforma ufficiale del candidato insiste sulla sanità universale, sulla riduzione del costo della vita, sulla tassazione delle grandi concentrazioni di ricchezza e sull’eliminazione dell’influenza del denaro privato sulle decisioni pubbliche. El-Sayed sostiene inoltre l’abolizione dell’ICE e la cessazione degli aiuti militari statunitensi a Israele.

    Sarebbe tuttavia insufficiente leggere il risultato esclusivamente attraverso la tradizionale contrapposizione tra sinistra progressista e centro democratico.

    El-Sayed è figlio di immigrati egiziani, è musulmano dichiarato e, qualora venisse eletto alle elezioni generali del novembre 2026, diventerebbe il primo musulmano a sedere nel Senato degli Stati Uniti. Il significato simbolico della sua candidatura è stato apertamente rivendicato dalle comunità arabe e musulmane americane, che hanno interpretato il risultato del Michigan come un momento storico della propria partecipazione politica.

    Niente di tutto questo consente, da solo, di qualificare El-Sayed come esponente dell’Islam politico.

    Non risultano proposte volte a subordinare la Costituzione americana alla legge religiosa, a introdurre istituzioni confessionali o a limitare la libertà di coscienza. La sua piattaforma è formulata nel linguaggio del progressismo americano e si rivolge formalmente alla generalità degli elettori. Le sue posizioni radicali sulla sanità, sull’immigrazione, sul potere economico e sul rapporto con Israele possono essere condivise o contestate, ma non costituiscono di per sé una manifestazione di islamismo.

    Il problema da affrontare è più sottile.

    La domanda non è se El-Sayed sia un islamista. La domanda è se la sua candidatura rappresenti il momento nel quale una comunità musulmana ormai socialmente radicata, demograficamente consistente e territorialmente concentrata comincia a trasformare la propria identità in capacità politica organizzata.

    È su questo terreno che la rappresentanza musulmana può evolvere verso una forma di Islam politico compatibile con le istituzioni democratiche americane.

    Per comprendere la distinzione occorre chiarire cosa si intenda per Islam politico. Esso non coincide necessariamente con la richiesta esplicita di applicare la sharia, né presuppone sempre la formazione di un partito confessionale. In una democrazia occidentale può assumere forme più graduali: la comunità religiosa diventa una struttura di mobilitazione elettorale; le autorità religiose acquistano il ruolo di mediatori politici; determinate questioni internazionali vengono trasformate in fattori di identificazione collettiva; candidati appartenenti alla stessa fede vengono presentati come interpreti privilegiati degli interessi comunitari.

    In questo senso, il confine non passa tra il credente e il non credente. Passa tra la fede che ispira la coscienza individuale del politico e la fede che organizza il consenso di una comunità.

    La prima appartiene pienamente alla tradizione democratica americana. La politica degli Stati Uniti è stata storicamente attraversata dal protestantesimo evangelico, dal cattolicesimo, dall’ebraismo e dalle chiese afroamericane. Sarebbe dunque contraddittorio negare ai musulmani la possibilità di tradurre i propri valori religiosi in un impegno pubblico.

    La seconda pone invece una questione istituzionale differente. Quando il voto viene organizzato intorno all’appartenenza confessionale, il cittadino rischia di essere considerato non più come individuo autonomo, ma come componente di un corpo collettivo dotato di propri rappresentanti, proprie priorità e propri canali di pressione.

    El-Sayed ha dichiarato che la fede musulmana contribuisce a orientare la sua concezione della giustizia sociale. Questa affermazione, considerata isolatamente, non presenta nulla di incompatibile con la democrazia. Un politico può trarre dalla propria religione una particolare sensibilità verso la povertà, la solidarietà e l’eguaglianza senza pretendere di trasformare i precetti confessionali in norme giuridiche.

    La questione cambia quando tale dichiarazione si colloca all’interno di una mobilitazione elettorale nella quale la comunità musulmana riconosce nel candidato una propria affermazione collettiva.

    Nel Michigan questo processo ha trovato condizioni particolarmente favorevoli. Lo Stato ospita una delle più rilevanti comunità arabo-americane degli Stati Uniti, concentrata soprattutto nell’area di Dearborn. Già durante le elezioni presidenziali del 2024 quella comunità aveva dimostrato di poter incidere sul comportamento elettorale, contestando la politica dell’amministrazione Biden verso la guerra di Gaza e rifiutando di sostenere automaticamente il Partito democratico. Nel 2026 una parte significativa di quella protesta si è ricomposta intorno alla candidatura di El-Sayed.

    La questione palestinese ha assunto così una funzione che va oltre la normale discussione sulla politica estera.

    Criticare il governo israeliano, chiedere la cessazione degli aiuti militari o denunciare le sofferenze della popolazione palestinese non costituisce affatto una posizione islamista. Si tratta di opinioni politiche che possono essere fondate su ragioni umanitarie, giuridiche o strategiche e che sono sostenute anche da molti cittadini non musulmani ed ebrei.

    Nel Michigan, tuttavia, Gaza è diventata anche un fattore di aggregazione identitaria dell’elettorato arabo-musulmano. Il rapporto con Israele ha contribuito a determinare il giudizio sui candidati democratici e a distinguere chi fosse ritenuto capace di rappresentare le aspettative della comunità da chi veniva percepito come espressione dell’establishment tradizionale. La stessa primaria tra El-Sayed e Stevens è stata descritta come un test sulla politica democratica verso Israele e sull’influenza delle organizzazioni filoisraeliane.

    È qui che la fede, la provenienza culturale e la causa internazionale possono convergere nella costruzione di una soggettività politica collettiva.

    L’Islam politico americano potrebbe infatti non avere il volto che esso ha assunto in alcuni Paesi del Medio Oriente o nei movimenti islamisti europei. Non avrebbe necessariamente un partito islamico, un programma teocratico o una richiesta esplicita di sostituzione della legge civile.

    Potrebbe svilupparsi dentro il Partito democratico, utilizzando gli strumenti ordinari della competizione politica americana: le primarie, il finanziamento dal basso, le campagne digitali, le reti associative, le organizzazioni locali e la mobilitazione delle minoranze.

    In tale modello, la fede offrirebbe il linguaggio morale; la comunità garantirebbe la struttura territoriale; la questione palestinese fornirebbe la causa mobilitante; il progressismo economico consentirebbe di allargare il consenso al di fuori del perimetro confessionale; il Partito democratico rappresenterebbe il contenitore istituzionale attraverso il quale trasformare la mobilitazione in potere.

    El-Sayed non deve necessariamente perseguire in modo consapevole un simile progetto perché la sua candidatura ne costituisca un possibile laboratorio.

    È proprio questa distinzione a rendere necessaria un’analisi prudente. Definire il candidato islamista senza prove significherebbe trasformare la sua fede in una presunzione di colpevolezza politica. Ignorare completamente la dimensione religiosa e comunitaria della sua affermazione significherebbe però rinunciare a comprendere un fenomeno che sta già modificando gli equilibri interni del Partito democratico.

    La politica progressista americana e l’attivismo musulmano possono trovare numerosi punti di convergenza.

    Il progressismo offre una grammatica fondata sulla tutela delle minoranze, sull’antidiscriminazione, sulla critica delle gerarchie economiche e sulla contestazione della politica estera tradizionale. Le comunità musulmane possono offrire reti associative, concentrazione territoriale, capacità di mobilitazione e un elettorato giovane particolarmente sensibile alle questioni identitarie e internazionali.

    Questa convergenza non elimina le differenze profonde che esistono, per esempio, sui temi della famiglia, della sessualità, della libertà religiosa o del rapporto tra individuo e comunità. Le sospende temporaneamente, perché entrambe le componenti condividono avversari politici comuni: il nazionalismo trumpiano, l’establishment democratico, il potere delle grandi organizzazioni finanziarie e il tradizionale sostegno americano a Israele.

    Il sostegno ricevuto da El-Sayed da parte di Bernie Sanders e di altri esponenti dell’ala progressista dimostra che la sua candidatura non è confinata a una mobilitazione etnica o religiosa. Al contrario, essa tenta di costruire una coalizione molto più ampia, fondata sul populismo economico e sulla critica alla classe dirigente democratica. La sua vittoria è stata infatti interpretata soprattutto come una prova della capacità della sinistra americana di competere anche in uno Stato decisivo e non soltanto nei collegi urbani più progressisti.

    È proprio questa capacità di universalizzare una mobilitazione nata anche dentro una comunità specifica a rendere il caso politicamente rilevante.

    La presenza musulmana non si limita più a chiedere di essere accettata all’interno del sistema. Comincia, almeno in alcuni territori, a concorrere alla definizione dell’indirizzo generale del sistema stesso.

    Questo passaggio può rappresentare il compimento dell’integrazione oppure l’inizio di una nuova forma di politica comunitaria.

    Può essere il compimento dell’integrazione quando il candidato, pur conservando la propria fede e la propria identità, parla a tutti i cittadini, accetta il primato della legge civile e viene valutato per il proprio programma.

    Può diventare invece Islam politico quando la comunità religiosa assume il ruolo di soggetto politico permanente, quando il candidato trae dalla propria appartenenza una legittimazione privilegiata e quando la rappresentanza viene organizzata secondo linee confessionali.

    Il problema non è quindi che El-Sayed possa diventare il primo senatore musulmano degli Stati Uniti. Una simile elezione costituirebbe, sotto molti profili, la dimostrazione della capacità della società americana di consentire a un figlio dell’immigrazione di raggiungere le più alte istituzioni federali.

    Il problema sarebbe se egli venisse eletto non come cittadino musulmano, ma come delegato politico della comunità musulmana.

    La differenza non può essere stabilita sulla base del nome, dell’origine o della religione. Deve essere verificata osservando il linguaggio della campagna, il ruolo delle organizzazioni religiose, le modalità di mobilitazione dell’elettorato, i rapporti con le autorità comunitarie e il contenuto concreto delle proposte.

    Anche il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” deve mantenere ferma questa impostazione individuale.

    L’integrazione non è conformità politica. Un cittadino musulmano pienamente integrato può criticare Israele, sostenere l’abolizione dell’ICE, proporre la sanità universale o contestare il sistema economico americano. La democrazia tutela anche la libertà di sostenere idee radicali.

    L’integrazione riguarda il rapporto con l’ordinamento: il riconoscimento della supremazia della legge civile, dell’eguaglianza tra uomo e donna, della libertà di coscienza, della libertà di abbandonare o criticare una religione, dell’autonomia individuale e del carattere generale della rappresentanza politica.

    Un candidato può essere fortemente religioso e pienamente integrato. Può persino tradurre i valori della propria fede in un programma politico. Ma non può pretendere di rappresentare una comunità come corpo separato né riconoscere alle autorità confessionali un potere di direzione politica sugli individui.

    La cittadinanza democratica comincia quando il rapporto tra la persona e lo Stato diventa diretto.

    L’Islam politico comincia, invece, quando la comunità torna a collocarsi stabilmente tra l’individuo e le istituzioni, organizzandone il consenso, definendone gli interessi e selezionandone i rappresentanti.

    Il caso El-Sayed deve essere osservato precisamente da questa prospettiva.

    Non vi sono oggi elementi sufficienti per affermare che egli persegua un progetto islamista. Vi sono però elementi sufficienti per riconoscere che la sua candidatura segna una nuova fase della partecipazione musulmana alla politica americana: non più soltanto presenza simbolica, ma capacità concreta di incidere sulla selezione della classe dirigente e sull’indirizzo di un grande partito nazionale.

    È una trasformazione legittima e, sotto molti aspetti, inevitabile. Ma non per questo deve essere sottratta alla critica.

    Le democrazie occidentali non devono temere che i musulmani entrino nelle istituzioni. Devono assicurarsi che vi entrino come cittadini e non come rappresentanti permanenti di una comunità confessionale.

    Il confine tra rappresentanza musulmana e Islam politico passa esattamente da qui: tra una fede che partecipa alla democrazia e una comunità religiosa che comincia a organizzare il potere.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

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  • Le comunità migranti chiedono più diritti: ma quali responsabilità assumono nell’integrazione?

    Il 30 luglio 2026, La Nazione ha raccontato l’incontro promosso dal Coordinamento Migranti Prato, che ha riunito circa cento persone appartenenti alle diverse comunità straniere presenti sul territorio, insieme ad associazioni, sindacati, realtà del terzo settore e rappresentanti delle istituzioni locali. Al centro del confronto sono stati posti il rinnovo dei permessi di soggiorno, le attese davanti alla Questura, il diritto alla casa e alla residenza, la cittadinanza, la formazione linguistica e il dialogo interculturale.

    Si tratta di questioni reali, che non devono essere liquidate con superficialità. Un’amministrazione inefficiente, incapace di rinnovare tempestivamente un permesso di soggiorno, può compromettere il diritto al lavoro, l’accesso all’abitazione e la stabilità familiare di persone che soggiornano regolarmente in Italia. Allo stesso modo, le discriminazioni nell’accesso alla casa devono essere contrastate quando impediscono a uno straniero di ottenere un alloggio soltanto in ragione della sua provenienza.

    Ma l’integrazione non può essere descritta come un rapporto nel quale le comunità migranti formulano richieste e le istituzioni devono limitarsi a fornire servizi, documenti e prestazioni.

    Accanto ai diritti deve essere posta la questione delle responsabilità.

    Quale impegno assumono le associazioni delle comunità straniere per favorire l’apprendimento della lingua italiana? Che cosa fanno per contrastare l’abbandono scolastico, l’irregolarità lavorativa, l’isolamento delle donne, la radicalizzazione religiosa o i comportamenti incompatibili con le regole fondamentali della convivenza? In che modo intervengono quando all’interno delle proprie comunità emergono forme di illegalità, chiusura identitaria o rifiuto dei valori costituzionali?

    Nell’incontro di Prato si è parlato anche dell’importanza dei corsi di italiano, dell’istruzione, della formazione e del dialogo interreligioso. È probabilmente il passaggio più utile, perché riconosce che l’integrazione non dipende soltanto dall’azione dello Stato, ma richiede un coinvolgimento diretto delle persone e delle organizzazioni che affermano di rappresentarle.

    Il problema è che troppo spesso alle associazioni migranti viene riconosciuto un ruolo politico e istituzionale senza verificare chi rappresentino davvero, quanti iscritti abbiano, come assumano le proprie decisioni e quali risultati concreti abbiano prodotto.

    Partecipare a un tavolo con il Comune non può essere sufficiente per diventare interlocutori permanenti delle istituzioni. La rappresentanza dovrebbe essere trasparente e collegata alla capacità di contribuire realmente all’integrazione.

    Un’associazione che chiede maggiore accesso alla casa dovrebbe anche promuovere il rispetto delle regole condominiali e la corretta manutenzione degli immobili. Chi rivendica procedure più rapide per i permessi dovrebbe aiutare gli interessati a presentare documentazione completa e a mantenere una posizione regolare. Chi chiede la cittadinanza dovrebbe sostenere la conoscenza della lingua, della Costituzione e dei doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale.

    L’integrazione non è assimilazione forzata, ma neppure semplice convivenza tra gruppi che rimangono separati e dialogano con le istituzioni esclusivamente attraverso proprie rappresentanze identitarie.

    Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione parte proprio dalla reciprocità. Lo Stato deve garantire procedure efficienti, accesso ai servizi essenziali, tutela contro le discriminazioni e strumenti concreti per imparare la lingua, lavorare regolarmente e partecipare alla vita sociale. Ma chi sceglie di vivere stabilmente in Italia deve assumere responsabilità verificabili: rispettare le leggi, raggiungere l’autonomia economica quando possibile, conoscere la lingua, assicurare l’istruzione dei figli e riconoscersi nei principi fondamentali dell’ordinamento.

    Anche le comunità organizzate devono essere valutate sulla base di questi risultati. Non soltanto per il numero delle rivendicazioni presentate, ma per il contributo effettivamente offerto alla coesione sociale.

    Il confronto di Prato può rappresentare un’occasione utile, purché non diventi l’ennesimo tavolo nel quale si parla soltanto di ciò che le istituzioni devono concedere.

    I diritti sono essenziali. Ma senza doveri, responsabilità e risultati misurabili, l’integrazione resta incompleta e rischia di trasformarsi in una politica di assistenza permanente.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36, in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Glasgow dimostra che senza misurare l’integrazione cresce il conflitto

    Gli scontri avvenuti il 25 luglio 2026 a Glasgow tra una manifestazione anti-immigrazione e una contromanifestazione antirazzista non possono essere liquidati come un semplice episodio di ordine pubblico. La polizia scozzese ha arrestato quindici persone per reati comprendenti aggressioni, possesso di armi, violazioni dell’ordine pubblico e intralcio agli agenti, dopo che la tensione tra i…

    Immigrazione e crisi industriale: una risposta tecnica alla riflessione di Andrea Zhok

    Andrea Zhok affronta il tema migratorio partendo da una tesi precisa: l’Italia espelle ogni anno giovani e lavoratori qualificati, costretti a cercare all’estero salari e prospettive migliori, mentre importa prevalentemente manodopera straniera destinata ai comparti meno produttivi e meno remunerati. Secondo il filosofo, questi due fenomeni non sono indipendenti, ma rappresentano gli effetti della stessa…

  • Trump dice che l’immigrazione sta uccidendo l’Europa: i dieci pilastri di “Integrazione o ReImmigrazione” per evitare il fallimento

    Donald Trump ha affermato che l’immigrazione e le politiche energetiche starebbero «uccidendo l’Europa», invitando il continente a fermare immediatamente l’immigrazione illegale. La dichiarazione, pronunciata il 3 agosto 2026 nello Studio Ovale, utilizza un linguaggio volutamente drastico, ma intercetta una questione che i governi europei non possono più eludere: il modello seguito negli ultimi anni non è riuscito né a controllare pienamente gli ingressi, né a integrare efficacemente chi è rimasto, né a eseguire le decisioni di rimpatrio.

    Dire che l’immigrazione, in quanto tale, stia uccidendo l’Europa è però una semplificazione. Il problema non è la presenza dello straniero, ma l’assenza di un sistema giuridico capace di distinguere tra chi costruisce un percorso effettivo di integrazione e chi, invece, rifiuta o fallisce quel percorso. La risposta non può essere né l’apertura indiscriminata delle frontiere né una remigrazione collettiva fondata sull’identità, sull’origine o sull’appartenenza etnica. Occorre un paradigma diverso, individuale e verificabile: “Integrazione o ReImmigrazione”.

    Il primo pilastro è la permanenza condizionata. Il soggiorno e la stabilizzazione non possono essere considerati risultati automaticamente acquisiti per il solo trascorrere del tempo. La permanenza deve dipendere dal rispetto di condizioni giuridiche precise e lo Stato deve essere capace di dare effettiva esecuzione alle proprie decisioni.

    Il secondo pilastro consiste nella misurazione dell’integrazione attraverso tre indicatori fondamentali: lavoro, conoscenza della lingua e rispetto delle regole. L’integrazione non è una sensazione, una dichiarazione politica o un giudizio ideologico. È un percorso che può essere valutato sulla base di comportamenti e risultati individuali.

    Il terzo pilastro riconosce il migrante come soggetto giuridico, non come semplice oggetto delle politiche pubbliche. L’economicismo migratorio lo considera soltanto manodopera da importare; la remigrazione identitaria lo riduce a componente di una categoria collettiva da allontanare. Entrambe le impostazioni negano la persona. Il paradigma, invece, attribuisce allo straniero diritti, responsabilità e capacità di determinare attraverso la propria condotta l’esito della permanenza.

    Il quarto pilastro è l’Accordo di integrazione. Uno strumento già presente nell’ordinamento italiano, ma rimasto marginale e scarsamente utilizzato, dovrebbe diventare il mezzo ordinario attraverso cui verificare periodicamente il percorso individuale. Il consolidamento del soggiorno non dovrebbe dipendere soltanto dagli anni trascorsi nel territorio, ma dall’effettivo adempimento degli impegni assunti.

    Il quinto pilastro è la protezione complementare, distinta dalla protezione internazionale, che comprende lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria. Proprio perché esterna alla Convenzione di Ginevra e collegata alla tutela dei diritti fondamentali della persona nel caso concreto, la protezione complementare può diventare il laboratorio nel quale valutare il radicamento sociale, lavorativo, familiare e personale dello straniero.

    Il sesto pilastro è il riconoscimento costituzionale del dovere di integrazione. La Costituzione tutela i diritti inviolabili dell’uomo, ma richiede anche l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà. A chi viene riconosciuta la possibilità di costruire il proprio futuro in Italia deve essere richiesto di apprendere la lingua, rispettare l’ordinamento e contribuire, secondo le proprie possibilità, alla comunità nazionale. L’integrazione deve cessare di essere una facoltà e diventare un dovere giuridico.

    Il settimo pilastro è la ReImmigrazione quale conseguenza ordinaria del mancato raggiungimento dei parametri richiesti. Non si tratta di un’espulsione collettiva né di una punizione ideologica. È l’esito giuridico individuale di un percorso che non ha prodotto integrazione. La formula è netta: chi si integra rimane; chi rifiuta o fallisce l’integrazione entra nel percorso di ReImmigrazione.

    L’ottavo pilastro riguarda i Centri di permanenza per i rimpatri. I CPR non devono essere strutture isolate nelle quali trattenere temporaneamente persone in attesa di decisioni spesso ineseguite. Devono essere inseriti in un sistema organico di identificazione, verifica della posizione giuridica, valutazione dell’integrazione e preparazione effettiva del ritorno, sempre nel rispetto delle garanzie fondamentali.

    Il nono pilastro è l’istituzione di una Polizia dell’Immigrazione specializzata. L’attuale frammentazione delle competenze impedisce una gestione coerente del fenomeno. Occorre un corpo dotato di preparazione giuridica, amministrativa e operativa specifica, capace di seguire l’intero percorso: dall’ingresso al soggiorno, dalla verifica dell’integrazione fino all’eventuale rientro.

    Il decimo pilastro è la creazione di un Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione. Oggi ingressi, lavoro, accoglienza, sicurezza, soggiorno e rimpatri sono distribuiti tra amministrazioni diverse, spesso incapaci di coordinarsi. Un’unica autorità politica dovrebbe governare l’intero ciclo migratorio, superando la contrapposizione tra il Ministero dell’interno, concentrato prevalentemente sul controllo, e le politiche sociali, spesso prive degli strumenti necessari per incidere sulla permanenza.

    Trump individua il fallimento, ma offre una risposta troppo generica. L’Europa non può essere salvata accusando indistintamente l’immigrazione, così come non può essere governata continuando a considerare ogni ingresso come irreversibile. Deve tornare a distinguere, valutare e decidere.

    “Integrazione o ReImmigrazione” non propone una guerra contro gli immigrati. Propone il ritorno dello Stato, della responsabilità individuale e della certezza delle decisioni. È una terza via tra frontiere aperte e allontanamenti collettivi: una politica nella quale la permanenza non dipende dall’origine della persona, ma dal percorso che essa costruisce nella comunità che l’ha accolta.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    LIVE – È arrivato il momento di inserire il dovere di integrazione nella Costituzione?

    Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” Negli ultimi decenni il diritto dell’immigrazione è stato modificato decine di volte. Sono cambiate le procedure, i permessi di soggiorno, le forme di protezione, i sistemi di accoglienza e perfino la disciplina europea. Eppure una domanda continua a rimanere senza risposta: esiste, nell’ordinamento…

    Colf e badanti, l’Italia ha bisogno di 29 mila lavoratori stranieri l’anno: il decreto flussi va superato con “Integrazione o ReImmigrazione”

    L’Italia invecchia, le famiglie hanno sempre più bisogno di assistenza e il numero dei lavoratori disponibili nel settore domestico non cresce con la stessa rapidità. Non si tratta di un fenomeno occasionale, ma di una trasformazione strutturale destinata ad accompagnare il Paese nei prossimi decenni. Secondo le stime richiamate da Assindatcolf, il fabbisogno del comparto…

    Sánchez mette a rischio Schengen: ReImmigrazione.com lo aveva già denunciato

    Il 14 luglio 2026, quando il dibattito pubblico italiano sembrava ancora sostanzialmente disinteressato alle conseguenze europee della regolarizzazione straordinaria promossa dal Governo spagnolo, ReImmigrazione.com aveva posto una questione precisa: può uno Stato membro adottare una misura di tale portata senza valutare adeguatamente gli effetti prodotti sull’intero spazio Schengen? La domanda non era politica, né propagandistica.…

  • Marcinelle non insegna ad aprire le frontiere: insegna a governare l’immigrazione

    La tragedia di Marcinelle continua, a settant’anni di distanza, a essere uno dei simboli più dolorosi dell’emigrazione italiana. L’8 agosto 1956, nella miniera di Bois du Cazier, in Belgio, morirono 262 lavoratori, 136 dei quali italiani. È una pagina della nostra storia che impone rispetto e memoria.

    Proprio per questo, però, Marcinelle non dovrebbe essere trasformata in un argomento retorico per sostenere che, siccome gli italiani furono emigranti, l’Italia di oggi dovrebbe accettare una concezione dell’immigrazione fondata sull’apertura indiscriminata delle frontiere.

    Nel suo intervento pubblicato sul Corriere della Sera l’8 agosto 2026, Toni Ricciardi richiama quella tragedia per riflettere sul rapporto tra sicurezza delle frontiere e sicurezza delle persone. Il tema è certamente legittimo. Ma dalla storia di Marcinelle si può ricavare anche una conclusione diversa: la dignità del migrante non richiede l’assenza di regole; richiede, al contrario, che la migrazione sia governata.

    Gli italiani che partirono per il Belgio nel secondo dopoguerra non si muovevano all’interno di un sistema privo di criteri. L’emigrazione verso le miniere belghe fu organizzata attraverso accordi tra Stati, contingenti di lavoratori, contratti e un fabbisogno economico chiaramente individuato. Era una migrazione del lavoro, programmata sulla base delle esigenze del Paese di destinazione.

    Questo non rende meno drammatiche le condizioni in cui molti italiani furono costretti a vivere e lavorare. Marcinelle dimostra, semmai, quanto possa essere disumana una politica che considera il migrante soltanto come forza lavoro e dimentica la persona.

    Ma proprio questa lezione dovrebbe spingerci a evitare due errori opposti.

    Il primo è pensare che l’immigrazione debba essere governata esclusivamente attraverso il controllo delle frontiere.

    Il secondo è pensare che la tutela della dignità umana richieda di rinunciare al controllo delle frontiere.

    Uno Stato serio deve essere capace di fare entrambe le cose.

    Deve garantire vie legali di ingresso quando esiste un reale fabbisogno di lavoratori; deve contrastare il traffico di esseri umani e gli ingressi irregolari; deve garantire condizioni di lavoro dignitose; deve impedire lo sfruttamento; ma deve anche verificare nel tempo che chi sceglie di stabilirsi nel Paese costruisca un percorso effettivo di integrazione.

    È qui che la memoria di Marcinelle può parlare al presente.

    Non esiste alcuna contraddizione tra il rispetto assoluto della dignità del migrante e la pretesa dello Stato di governare l’immigrazione. Al contrario, l’assenza di governo produce proprio quelle condizioni nelle quali prosperano illegalità, lavoro nero, marginalizzazione e sfruttamento.

    Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione parte da questo presupposto.

    L’ingresso deve essere regolato. La permanenza deve essere accompagnata dall’integrazione. Il lavoro non può essere l’unico parametro: contano la conoscenza della lingua, il rispetto delle regole, la partecipazione alla vita sociale, l’autonomia economica e la capacità di costruire un rapporto stabile con la comunità nella quale si vive.

    E quando questo percorso non si realizza, lo Stato deve poter trarne conseguenze, nel rispetto dei diritti fondamentali, della protezione internazionale e delle situazioni individuali tutelate dall’ordinamento.

    Ricordare che anche gli italiani furono migranti non significa dunque concludere che ogni immigrazione debba essere accettata senza condizioni.

    Significa ricordare qualcosa di molto più importante: il migrante non è merce, non è soltanto manodopera e non è un numero da utilizzare per colmare un vuoto economico o demografico.

    Ma proprio perché è una persona, la sua presenza deve inserirsi all’interno di un rapporto di diritti e responsabilità.

    Marcinelle non ci insegna ad abolire le frontiere.

    Ci insegna che dietro ogni frontiera ci sono persone, che quelle persone devono essere tutelate e che la migrazione non può essere lasciata né agli sfruttatori né all’improvvisazione.

    Governare l’immigrazione significa proteggere le frontiere e, nello stesso tempo, proteggere le persone. Le due cose non sono alternative. Sono entrambe responsabilità dello Stato.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Cottarelli: «L’immigrazione serve». Ma l’Italia non può curare l’inverno demografico importando popolazione

    Il 7 agosto 2026, Milano Finanza, affrontando il tema dell’inverno demografico italiano, ha riportato una posizione di Carlo Cottarelli sintetizzata in una formula molto chiara: l’Italia è un Paese vecchio e l’immigrazione serve.

    È una tesi che appartiene ormai stabilmente al dibattito pubblico italiano. Nascono pochi bambini, aumenta l’età media, diminuisce la popolazione in età lavorativa e cresce il numero degli anziani. La conclusione sembra quasi obbligata: se mancano italiani, occorre compensare questa diminuzione attraverso l’immigrazione.

    È proprio questo automatismo che dovrebbe essere messo in discussione.

    Non perché l’immigrazione non possa avere un ruolo nell’economia italiana. E neppure perché sia possibile immaginare un’Italia completamente sottratta ai grandi fenomeni migratori contemporanei. Il problema è diverso: non possiamo trasformare l’immigrazione nella politica demografica della Repubblica.

    Una nazione che non riesce più a generare abbastanza figli dovrebbe prima di tutto interrogarsi sulle ragioni per cui questo accade.

    Perché una giovane coppia rinuncia ad avere un secondo o un terzo figlio? Perché l’accesso alla casa è diventato così difficile? Perché il lavoro precario accompagna una parte rilevante della vita adulta? Perché conciliare maternità, famiglia e occupazione continua a essere complicato? Perché tanti giovani italiani lasciano il Paese dopo che lo Stato e le loro famiglie hanno investito per anni nella loro formazione?

    Sono domande molto più difficili rispetto a quella, apparentemente semplice, su quanti lavoratori stranieri occorrano per mantenere invariato il rapporto tra popolazione attiva e pensionati.

    La differenza è sostanziale.

    La prima strada impone di modificare politiche familiari, fiscalità, mercato del lavoro, welfare, accesso alla casa, servizi per l’infanzia e condizioni materiali della genitorialità.

    La seconda consente invece di considerare la popolazione quasi come una variabile economica: diminuiscono i lavoratori italiani, se ne fanno arrivare altri dall’estero.

    Ma una società non è un foglio Excel.

    Il problema demografico riguarda la continuità stessa di una comunità nazionale, il rapporto tra generazioni e la capacità di una società di immaginare il proprio futuro. Ridurlo alla necessità di garantire un determinato numero di contribuenti significa confondere la sostenibilità finanziaria con la sostenibilità sociale.

    C’è inoltre una contraddizione che raramente viene evidenziata.

    Se l’Europa intera sta progressivamente invecchiando e numerosi Paesi sviluppati iniziano a competere per attrarre lavoratori giovani e qualificati, pensare che l’Italia possa risolvere indefinitamente la propria crisi demografica attraverso l’ingresso di popolazione straniera significa semplicemente rinviare il problema.

    E soprattutto significa non curarne la causa.

    L’immigrazione può essere una componente di una politica economica e del lavoro. Può rispondere a fabbisogni professionali specifici. Può portare competenze, energie e persone capaci di costruire in Italia il proprio futuro.

    Ma deve essere programmata sulla base delle esigenze effettive del Paese e accompagnata da un percorso concreto di integrazione.

    È esattamente qui che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione propone di cambiare prospettiva.

    Non serve domandarsi soltanto quanti immigrati debbano entrare per compensare gli italiani che non nascono. Occorre stabilire quali ingressi siano realmente necessari, favorire l’inserimento sociale e lavorativo di chi arriva e verificare nel tempo l’effettività del percorso di integrazione.

    L’immigrazione deve essere governata. Non può diventare il sostituto automatico di una politica nazionale della natalità.

    Per questo la diagnosi sull’invecchiamento dell’Italia può essere condivisa senza accettarne necessariamente la terapia.

    Prima di chiederci quanti immigrati occorrano per sostituire la popolazione che manca, dovremmo avere il coraggio politico di porci una domanda molto più scomoda:

    perché gli italiani non fanno più figli e che cosa siamo disposti a cambiare affinché possano tornare a farli?

    Solo dopo viene il resto.

    Perché un Paese che affronta il proprio inverno demografico esclusivamente importando popolazione non ha risolto il problema demografico.

    Ha semplicemente deciso di compensarlo.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Il paradigma deve partire dai Comuni: perché Malalbergo può diventare un laboratorio dell’integrazione

    Le politiche migratorie vengono decise formalmente dallo Stato e dall’Unione europea. Sono questi i livelli istituzionali che disciplinano gli ingressi, i permessi di soggiorno, la protezione internazionale, le espulsioni e i rimpatri. Tuttavia, gli effetti concreti dell’immigrazione non si manifestano nei palazzi ministeriali o nelle sedi europee. Si manifestano anzitutto nei Comuni.

    È nei territori che l’immigrazione diventa scuola, lavoro, casa, assistenza sociale, sport, convivenza e rapporti di vicinato. È nei piccoli e medi centri che si comprende se una presenza straniera stia costruendo integrazione oppure producendo isolamento, marginalità e nuove fragilità sociali.

    Malalbergo rappresenta, da questo punto di vista, una realtà particolarmente adatta a sperimentare un approccio nuovo. La presenza straniera è ormai stabile, interessa una parte significativa della popolazione e assume un rilievo ancora maggiore nelle fasce più giovani e nella scuola. Non siamo più di fronte a un fenomeno occasionale, ma a una trasformazione strutturale del territorio.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” deve quindi partire anche dai Comuni. Non perché un’amministrazione locale possa decidere chi abbia diritto a ottenere un permesso di soggiorno o chi debba essere rimpatriato. Queste competenze appartengono allo Stato e non possono essere impropriamente trasferite sul piano municipale.

    Il Comune può però svolgere una funzione diversa e decisiva: osservare il territorio, prevenire le fragilità, coordinare i soggetti locali e costruire condizioni concrete di integrazione.

    Questa distinzione è giuridicamente fondamentale. Un progetto comunale sull’integrazione non deve trasformarsi in un controllo amministrativo parallelo sulla regolarità del soggiorno, né in una classificazione delle persone straniere. Deve essere, invece, uno strumento di conoscenza e programmazione territoriale.

    Per questa ragione si propone l’avvio del “Progetto Malalbergo per l’integrazione verificabile”, una sperimentazione iniziale della durata di dodici mesi.

    Il progetto dovrebbe coinvolgere Comune, scuola, servizi sociali, associazioni, realtà sportive, imprese e cittadini. L’obiettivo sarebbe mettere in relazione informazioni e competenze che già esistono, ma che spesso rimangono separate.

    Durante il periodo sperimentale potrebbero essere osservati alcuni indicatori essenziali: conoscenza della lingua italiana, frequenza e rendimento scolastico, partecipazione delle famiglie, inserimento lavorativo, autonomia abitativa, accesso allo sport e alla vita associativa, rispetto delle regole e rapporto con le istituzioni.

    Non si tratterebbe di assegnare voti alle persone o alle comunità nazionali. Si tratterebbe di comprendere dove l’integrazione funzioni, dove incontri ostacoli e quali interventi pubblici siano realmente efficaci.

    Al termine dei dodici mesi, il Comune potrebbe presentare un rapporto pubblico con i dati raccolti, le criticità emerse, le iniziative realizzate e gli obiettivi per l’anno successivo.

    È da qui che deve cominciare una nuova fase del paradigma. L’integrazione non può essere soltanto dichiarata, né può essere presunta sulla base della semplice permanenza nel territorio. Deve diventare un processo osservabile e verificabile, nel quale anche le istituzioni siano chiamate a rispondere dei risultati.

    Malalbergo può diventare un laboratorio proprio perché è una realtà sufficientemente circoscritta da rendere leggibili i fenomeni e sufficientemente complessa da rappresentare molte delle trasformazioni che interessano oggi l’Italia.

    Se il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” vuole diventare una proposta concreta di governo dell’immigrazione, deve dimostrare di saper partire dal basso. Il “Progetto Malalbergo per l’integrazione verificabile” può essere il primo passo.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Assalto a Ceuta: Sánchez regolarizza gli irregolari e l’Europa perde il controllo della frontiera

    Il 30 luglio 2026, migliaia di persone hanno raggiunto in massa Ceuta, enclave spagnola situata sulla costa nordafricana e parte della frontiera esterna dell’Unione europea. Gli ingressi sono avvenuti via mare, aggirando il frangiflutti del Tarajal, e attraverso il superamento delle barriere di confine. Le forze di sicurezza sono state sopraffatte, mentre le strutture di…

    Ceuta, 1.500 migranti arrivano a nuoto: tutelare i minori non significa abolire la frontiera

    Nelle ultime due settimane oltre 1.500 migranti avrebbero raggiunto Ceuta attraversando a nuoto il tratto di mare che separa il Marocco dall’enclave spagnola. Tra loro vi sono numerosi minori stranieri non accompagnati, mentre le strutture locali di accoglienza risultano sottoposte a una pressione ormai difficilmente sostenibile. Non siamo più davanti a un episodio isolato, ma…

    Brunner vuole riaprire il confine con la Slovenia: ma allora chi decide davvero chi entra in Europa?

    Il commissario europeo per gli Affari interni e la migrazione, Magnus Brunner, sostiene che non vi siano più ragioni sufficienti per mantenere i controlli italiani alla frontiera con la Slovenia. Secondo Bruxelles, la riduzione degli attraversamenti irregolari e la possibilità di ricorrere a misure di polizia meno invasive renderebbero necessario il graduale ritorno alla piena…

  • Dalla piscina separata al voto di comunità: come la fede può diventare rappresentanza politica

    La vicenda della piscina romana con giornate e fasce orarie riservate alle sole donne potrebbe apparire, a una prima lettura, un episodio marginale: una struttura sportiva privata, un’iniziativa circoscritta al mese di agosto, un servizio destinato a consentire l’accesso al nuoto a persone che non si sentono a proprio agio negli spazi misti. Sarebbe facile liquidare la questione contrapponendo, ancora una volta, chi denuncia l’avanzata della sharia e chi considera ogni critica una forma di ostilità verso l’Islam.

    Entrambe le reazioni rischiano però di impedire una riflessione più seria.

    Il progetto dell’impianto di Tor Tre Teste è stato promosso dalla Comunità islamica di Roma e prevede l’apertura della piscina alle sole donne in giornate e orari prestabiliti. I promotori hanno precisato che l’iniziativa non è riservata esclusivamente alle donne musulmane, ma è aperta a tutte, comprese coloro che vivono condizioni di fragilità, disagio rispetto al proprio corpo o timore dello sguardo maschile. Hanno inoltre respinto l’accusa di voler imporre la legge islamica, presentando il progetto come uno strumento di inclusione e partecipazione.

    Queste precisazioni sono importanti. Una fascia oraria riservata alle donne in una struttura privata non costituisce, di per sé, una violazione dei principi costituzionali, né può essere automaticamente qualificata come manifestazione dell’Islam politico. Esistono palestre femminili, corsi sportivi separati e attività rivolte esclusivamente alle donne che non hanno alcuna matrice religiosa. La libertà associativa e l’autonomia privata consentono, entro i limiti della legge, di organizzare servizi differenziati destinati a rispondere a esigenze specifiche.

    Il problema, dunque, non può essere individuato nella mera separazione materiale tra uomini e donne.

    La questione comincia quando quella separazione viene richiesta non come scelta individuale, occasionale e liberamente reversibile, ma come adattamento stabile della società a una regola religiosa o comunitaria secondo la quale la donna non dovrebbe condividere determinati spazi con gli uomini.

    È necessario, allora, spostare l’attenzione dall’organizzazione formale della piscina alla posizione concreta delle persone che la frequentano. Una donna adulta che sceglie liberamente di nuotare in un ambiente esclusivamente femminile esercita la propria autonomia. Una donna che può accedere allo sport soltanto a condizione che non siano presenti uomini, perché altrimenti il marito, la famiglia o l’ambiente comunitario non le consentirebbero di partecipare, si trova invece in una situazione differente.

    Nel primo caso lo spazio separato amplia la libertà. Nel secondo può consolidare il potere di chi quella libertà limita.

    È questa la contraddizione che il linguaggio dell’inclusione spesso non riesce a cogliere. Non tutto ciò che permette a una persona di partecipare costituisce necessariamente integrazione. Talvolta la partecipazione è resa possibile adattando la società alla limitazione che grava sull’individuo, anziché rimuovendo la limitazione stessa.

    Se una donna non può frequentare una piscina mista perché liberamente ritiene incompatibile quella situazione con la propria fede, lo Stato deve rispettare la sua scelta. Ma se la stessa donna non può frequentarla perché sottoposta a una pressione familiare o comunitaria, la risposta non può consistere esclusivamente nella costruzione di spazi separati. Altrimenti la società finisce per organizzarsi intorno alla restrizione, trasformandola da fatto privato in regola collettivamente riconosciuta.

    La differenza è sottile, ma decisiva.

    La libertà religiosa tutela il diritto di professare una fede, di osservarne i precetti, di organizzarsi collettivamente e di manifestare pubblicamente le proprie convinzioni. Non impone però alla società di assumere ogni norma religiosa come criterio permanente di organizzazione degli spazi comuni. La Costituzione protegge le confessioni e i credenti, ma conserva il primato della legge civile, dell’eguaglianza e dell’autonomia individuale.

    La stessa responsabile della Comunità islamica di Roma ha affermato che molte donne musulmane non vogliono condividere uno spazio misto per ragioni riconducibili ai propri valori religiosi. Ha inoltre sostenuto che il progetto nasce dall’ascolto dei bisogni della comunità e che non dovrebbe essere descritto attraverso la categoria dell’integrazione, perché molti musulmani sono già cittadini italiani.

    È proprio qui che emerge il nodo politico.

    Essere cittadini italiani non elimina il problema dell’integrazione. La cittadinanza è uno status giuridico; l’integrazione è un processo sociale, culturale e istituzionale che può essere realizzato, incompleto o perfino regressivo anche dopo l’acquisto formale dello status civitatis. Non si tratta di chiedere a una persona nata o cresciuta in Italia di “integrarsi” come se fosse appena arrivata, ma di verificare se lo spazio pubblico continui a essere organizzato intorno a individui titolari di uguali diritti oppure intorno a comunità portatrici di regole differenti.

    Negare che il problema esista soltanto perché i soggetti interessati sono cittadini italiani significa confondere il piano formale con quello sostanziale.

    Una democrazia può riconoscere pienamente la cittadinanza di una persona e, nello stesso tempo, interrogarsi sulla qualità della partecipazione sociale, sulla condizione delle donne, sul ruolo delle autorità religiose e sulla formazione di gruppi capaci di negoziare eccezioni collettive con le istituzioni.

    L’episodio della piscina romana acquista quindi un significato più ampio se viene collegato al fenomeno del voto di comunità già osservato nelle elezioni comunali di Venezia e Vigevano.

    In quegli articoli era stato evidenziato come la partecipazione politica dei candidati di origine straniera venisse frequentemente interpretata attraverso categorie collettive: la comunità bangladese, la comunità islamica, il voto etnico, il bacino elettorale religioso. Il dato problematico non era la candidatura, pienamente legittima, ma il fatto che il candidato venisse presentato o percepito come rappresentante di un gruppo, anziché come individuo chiamato a formulare proposte per l’intera cittadinanza.

    Il voto di comunità veniva così definito non necessariamente come causa della mancata integrazione, ma come possibile indicatore di un’integrazione incompiuta. Quando l’individuo non riesce a costruire un rapporto diretto con lo Stato, con i partiti e con la società, la comunità tende a riemergere come mediatore permanente. Essa offre relazioni, protezione, orientamento e accesso alla rappresentanza, ma può anche trattenere la persona all’interno di una struttura collettiva che ne condiziona le scelte.

    Il passaggio dalla piscina separata al voto di comunità non è automatico. Sarebbe scorretto sostenere che una fascia oraria riservata alle donne conduca inevitabilmente alla formazione di un partito islamico o di un blocco elettorale confessionale. Tuttavia, i due fenomeni possono essere collocati lungo una medesima linea evolutiva.

    In una prima fase, la comunità domanda che la società riconosca alcuni bisogni specifici: luoghi di culto, spazi di preghiera, mense differenziate, abbigliamento religioso, attività sportive separate, mediazione culturale. Molte di queste richieste sono legittime e possono essere accolte senza compromettere l’ordinamento.

    In una seconda fase, tali richieste cessano di essere presentate da singoli individui e vengono aggregate da associazioni, centri religiosi, imam o organismi comunitari che assumono progressivamente il ruolo di interlocutori delle istituzioni.

    In una terza fase, la capacità di rappresentare i bisogni sociali viene trasferita sul piano politico. La comunità comincia a sostenere candidati, orientare il consenso, negoziare con i partiti e rivendicare una rappresentanza proporzionata alla propria consistenza demografica.

    Il candidato non viene più scelto soltanto per il suo programma, ma perché è ritenuto capace di “portare” il voto della comunità.

    È in questo passaggio che la fede può trasformarsi in rappresentanza politica.

    Non perché il candidato sia credente, né perché un musulmano impegnato in politica debba essere sospettato di perseguire un progetto islamista. La religione può legittimamente ispirare l’impegno pubblico, come è avvenuto storicamente per il cattolicesimo democratico, per il cristianesimo sociale e per numerosi movimenti civili occidentali.

    Il confine viene superato quando la fede non si limita più a orientare la coscienza personale del rappresentante, ma diventa il principio attraverso il quale la comunità si organizza, seleziona i propri interlocutori e chiede di essere riconosciuta come corpo politico distinto.

    Nel primo caso il credente traduce i propri valori in proposte comprensibili e discutibili da tutti. Nel secondo il candidato trae una parte della propria legittimazione dal fatto di appartenere alla stessa confessione degli elettori ai quali si rivolge.

    La differenza non è teorica. Incide sulla struttura della democrazia.

    Una democrazia fondata sugli individui presume che ogni cittadino possa formare liberamente le proprie opinioni, cambiare orientamento, rompere con la tradizione familiare, criticare la propria religione e votare senza essere vincolato da appartenenze originarie. Una democrazia segmentata per comunità presuppone invece che i cittadini siano rappresentati attraverso il gruppo e che il gruppo disponga di figure riconosciute capaci di esprimerne gli interessi.

    Il primo modello produce cittadinanza comune. Il secondo produce una negoziazione permanente tra comunità.

    Il rischio non riguarda esclusivamente l’Islam. Anche il nazionalismo cristiano, le appartenenze etniche, i movimenti settari e le reti politiche costruite intorno a identità rigide possono indebolire la cittadinanza individuale. Tuttavia, nel caso dell’Islam europeo, il problema assume caratteristiche specifiche per il ruolo che alcune interpretazioni religiose attribuiscono alla separazione tra uomini e donne, all’autorità familiare, alla comunità dei credenti e al rapporto tra norma religiosa e ordinamento civile.

    L’Islam politico non comincia necessariamente con la richiesta di introdurre la sharia. Può manifestarsi molto prima, quando la comunità religiosa diventa un soggetto organizzato capace di disciplinare comportamenti, mediare l’accesso ai servizi, orientare il voto e presentarsi alle istituzioni come rappresentante necessario dei musulmani.

    La trasformazione può avvenire senza rotture apparenti. Ogni singola richiesta può risultare ragionevole, limitata e formalmente compatibile con la legge. È la loro progressiva aggregazione a modificare il rapporto tra individuo, comunità e Stato.

    Prima si riconosce uno spazio separato.

    Poi si riconosce l’associazione che lo organizza come interlocutore privilegiato.

    Successivamente la stessa associazione viene consultata sui bisogni della popolazione musulmana.

    Infine, essa sostiene o seleziona candidati capaci di tradurre quei bisogni in programma politico.

    La questione non è impedire questo processo mediante divieti generalizzati. La libertà politica, religiosa e associativa non consente allo Stato di stabilire quali convinzioni possano legittimamente tradursi in partecipazione pubblica. Ma lo Stato può e deve evitare di rafforzare artificialmente la rappresentanza comunitaria.

    Le istituzioni non dovrebbero parlare ai cittadini musulmani esclusivamente attraverso gli imam o le associazioni religiose. Non dovrebbero presumere che una comunità possieda una sola voce, né riconoscere a pochi interlocutori il potere di rappresentare persone molto diverse tra loro per origine, cultura, livello di osservanza e orientamento politico.

    Soprattutto, lo Stato deve tutelare la libertà dell’individuo dentro la comunità.

    È relativamente semplice garantire la libertà religiosa di una comunità nei confronti dello Stato. È molto più difficile garantire la libertà della donna, del giovane, dell’apostata, del credente non praticante o dell’omosessuale nei confronti delle pressioni esercitate dalla comunità stessa.

    Una politica dell’integrazione che si limiti a dialogare con i rappresentanti religiosi rischia di proteggere il gruppo e dimenticare l’individuo.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” parte invece dalla centralità del soggetto giuridico. Il migrante non deve essere considerato né oggetto passivo di accoglienza né componente indivisibile di una comunità culturale. Deve essere valutato come individuo, attraverso il lavoro, la conoscenza della lingua e il rispetto delle regole.

    Quest’ultimo parametro non può essere ridotto all’assenza di condanne penali. Il rispetto delle regole comprende l’adesione sostanziale ai principi fondamentali dell’ordinamento: uguaglianza tra uomo e donna, libertà di coscienza, libertà religiosa e libertà di abbandonare la religione, autonomia dei figli, pari dignità delle persone e primato della legge civile.

    Non si pretende che il credente rinunci alla propria fede. Si pretende che nessuna fede possa limitare i diritti fondamentali degli altri o trasformarsi in un sistema di autorità alternativo a quello dello Stato.

    Anche la distinzione tra spazio pubblico e spazio privato deve essere mantenuta con chiarezza. Un’associazione privata può organizzare un’attività per sole donne. Un’amministrazione pubblica, invece, deve valutare con maggiore rigore se la differenziazione risponda a un’esigenza proporzionata e temporanea oppure se contribuisca a istituzionalizzare una separazione fondata su precetti religiosi.

    L’inclusione non può significare che ogni gruppo ottenga un proprio spazio permanente, regolato secondo le proprie consuetudini. Una società inclusiva non è un insieme di comunità che convivono senza incontrarsi. È uno spazio comune nel quale le differenze possono esprimersi, ma non sostituiscono la cittadinanza.

    La piscina romana, dunque, non deve essere trasformata in una prova definitiva dell’avanzata dell’Islam politico. Sarebbe una semplificazione priva di rigore. Ma non deve neppure essere sottratta a ogni valutazione politica soltanto perché l’iniziativa è formalmente aperta a tutte le donne e viene presentata come inclusiva.

    La domanda corretta non è se il progetto sia islamico. È se favorisca il passaggio dell’individuo verso lo spazio comune oppure renda permanente la mediazione della comunità.

    La medesima domanda deve essere posta davanti al voto di comunità.

    Un candidato di origine musulmana che si rivolge all’intera cittadinanza, parla dei problemi generali del territorio e viene valutato sulla base delle proprie capacità rappresenta un esito positivo dell’integrazione. Un candidato scelto perché dovrebbe controllare o intercettare il voto della comunità rappresenta invece il permanere di una struttura collettiva tra l’individuo e la politica.

    In questo senso, la distanza tra una piscina separata e una candidatura comunitaria può essere meno ampia di quanto sembri.

    Lo spazio sociale separato abitua le istituzioni a trattare la comunità come portatrice di esigenze omogenee. La rappresentanza politica comunitaria trasferisce quella stessa logica dentro i partiti e le assemblee elettive.

    Il processo non è inevitabile. Può essere interrotto proprio attraverso politiche che favoriscano l’autonomia individuale, la conoscenza della lingua, l’inserimento lavorativo, la partecipazione diretta e il confronto con i principi costituzionali.

    L’integrazione non deve cancellare la comunità, ma deve impedirle di diventare il destino politico permanente della persona.

    La fede può ispirare il cittadino. Può alimentare la solidarietà, orientare le scelte morali e contribuire al dibattito pubblico. Non deve però trasformarsi nel titolo attraverso il quale un gruppo reclama spazi separati, interlocutori esclusivi e rappresentanti politici propri.

    Quando questo accade, la religione non è più soltanto una convinzione privata o una libertà collettiva. Diventa organizzazione del potere.

    Ed è precisamente su questa linea di confine che una politica dell’integrazione seria deve imparare a intervenire: non contro l’Islam, ma contro ogni meccanismo che sostituisca l’individuo con la comunità e la cittadinanza con l’appartenenza.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Elon Musk rilancia il tema dell’integrazione: senza regole comuni cresce il rischio di conflitto sociale

    Elon Musk è tornato a intervenire sul rapporto tra immigrazione, sicurezza e coesione sociale, sostenendo che una società incapace di controllare i propri confini e di integrare chi arriva rischia di produrre fratture sempre più profonde. Nel corso di una recente intervista con The Economist, l’imprenditore ha difeso tre principi che considera essenziali: confini sicuri,…

    Il Financial Times apre il dibattito: serve un nuovo sistema per governare l’immigrazione

    Per molti anni il dibattito economico sull’immigrazione è stato dominato da una convinzione quasi indiscutibile: le economie occidentali, segnate dall’invecchiamento della popolazione e dalla diminuzione della forza lavoro, avrebbero necessariamente bisogno di aumentare gli ingressi dall’estero per continuare a crescere. Un recente intervento pubblicato dal Financial Times ha rimesso in discussione questa impostazione. L’articolo, firmato…

    LIVE – Perché il diritto dell’immigrazione ha bisogno di un nuovo paradigma

    Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” Ogni volta che si verifica un grave fatto di cronaca si torna a parlare di immigrazione. Si propone una nuova stretta, un nuovo decreto, un nuovo intervento emergenziale. Poi, passata l’emergenza, tutto rimane sostanzialmente invariato. Forse il problema è proprio questo. Continuiamo a…

  • La libertà non si difende soltanto alle frontiere: l’integrazione deve isolare ogni fanatismo

    Ogni volta che l’Europa viene colpita da episodi di radicalismo, violenza ideologica o fondamentalismo religioso, il dibattito pubblico oscilla tra due semplificazioni opposte. Da un lato vi è chi ritiene sufficiente chiudere le frontiere. Dall’altro vi è chi rifiuta persino di riconoscere che, in alcuni casi, il fanatismo possa trovare terreno fertile anche all’interno di percorsi migratori non governati o di processi di integrazione falliti.

    Entrambe le posizioni sono insufficienti.

    La libertà non si difende soltanto alle frontiere. Sarebbe, tuttavia, altrettanto sbagliato pensare di poterla proteggere ignorando ciò che accade dopo l’ingresso. Una società democratica non è minacciata dalla diversità in quanto tale. È minacciata dalle ideologie e dai comportamenti che, approfittando delle libertà garantite dagli ordinamenti occidentali, mirano a svuotarle dall’interno.

    Per questa ragione, l’integrazione non può essere ridotta a una questione burocratica, economica o assistenziale. Non basta che una persona sia formalmente presente sul territorio, disponga di un documento di soggiorno o benefici di interventi pubblici. Occorre comprendere se stia costruendo un rapporto effettivo con i principi fondamentali della società nella quale vive.

    La libertà religiosa, la parità tra uomo e donna, il rifiuto della violenza politica, il rispetto della legge civile, la libertà di espressione e il diritto di cambiare religione o di non professarne alcuna non costituiscono elementi culturali secondari o negoziabili. Rappresentano il nucleo essenziale dell’ordinamento costituzionale europeo.

    Quando un individuo o un gruppo rifiuta tali principi, non ci troviamo più soltanto davanti a una manifestazione del pluralismo. Ci troviamo di fronte a una possibile incompatibilità con le regole fondamentali della convivenza democratica.

    E quando questa incompatibilità si manifesta attraverso la radicalizzazione, la segregazione comunitaria, l’intimidazione o l’ostilità verso i valori costituzionali, lo Stato non può limitarsi a intervenire penalmente quando il problema è già esploso.

    Il diritto penale interviene quando il fallimento è già avvenuto

    La Polizia può prevenire e reprimere i reati. I servizi di informazione possono monitorare i soggetti ritenuti pericolosi. La magistratura può accertare le responsabilità individuali e applicare le sanzioni previste dalla legge.

    Questi strumenti sono indispensabili. Intervengono però, nella maggior parte dei casi, quando il processo di radicalizzazione ha già raggiunto una fase avanzata.

    Il diritto penale non può sostituire una politica giuridica dell’integrazione. Non può essere l’unico strumento attraverso il quale lo Stato verifica la compatibilità dei comportamenti individuali con la permanenza sul territorio.

    Prima che una condotta diventi penalmente rilevante possono emergere segnali di isolamento, rifiuto delle regole, assoggettamento familiare, segregazione delle donne, abbandono scolastico, propaganda estremista o adesione a modelli comunitari incompatibili con l’ordinamento.

    Ignorare questi fenomeni in nome di una malintesa neutralità significa attendere che il problema diventi una questione di ordine pubblico.

    Non ogni differenza è incompatibilità

    Riconoscere il problema non significa criminalizzare gli immigrati, né confondere una religione con il fanatismo.

    Sarebbe un errore grave e giuridicamente inaccettabile.

    La valutazione deve riguardare le condotte individuali, non l’origine nazionale o l’appartenenza confessionale. La libertà religiosa è tutelata dagli ordinamenti costituzionali europei e costituisce essa stessa uno dei valori che devono essere difesi.

    I primi a subire le conseguenze del fanatismo sono spesso proprio gli immigrati integrati e, tra questi, moltissimi musulmani che lavorano, rispettano le leggi e crescono i propri figli all’interno delle società europee.

    La lotta contro il radicalismo tutela anche loro.

    Occorre, pertanto, distinguere tra religione e fondamentalismo; tra libertà di culto e pretesa di imporre precetti religiosi alla collettività; tra conservazione della propria identità e costruzione di comunità separate; tra chi cerca una vita migliore nel rispetto delle regole e chi utilizza le garanzie democratiche per contrastare la democrazia stessa.

    Una società libera non deve avere timore di tracciare questi confini. La tolleranza non può trasformarsi nella rinuncia alla propria identità costituzionale.

    L’integrazione deve essere verificabile

    Una politica seria dovrebbe intervenire prima della repressione penale, introducendo strumenti capaci di verificare l’effettività del percorso di integrazione.

    Non è sufficiente controllare il possesso di un reddito, di un’abitazione o di un titolo di soggiorno. Occorre considerare anche la conoscenza della lingua, la frequenza scolastica dei minori, il rispetto delle regole, la partecipazione alla vita sociale e l’adesione ai principi fondamentali dell’ordinamento.

    Non si tratta di istituire un controllo sulle opinioni private. La libertà di pensiero e di coscienza resta inviolabile.

    Si tratta, invece, di valutare comportamenti esteriormente verificabili: violenza, intimidazione, discriminazione, incitamento all’odio, imposizione di regole comunitarie, rifiuto della parità tra i sessi, ostacolo all’istruzione e sistematica inosservanza delle leggi.

    L’integrazione non può essere dichiarata sulla base della sola regolarità amministrativa. Deve essere verificata attraverso elementi oggettivi, nel rispetto delle garanzie procedimentali e del principio di proporzionalità.

    Il paradigma giuridico “Integrazione o ReImmigrazione”

    Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione è un paradigma giuridico fondato sulla necessità di collegare il diritto alla permanenza all’effettività del percorso di integrazione.

    Non propone valutazioni etniche, religiose o meramente politiche. Propone la costruzione di criteri normativi, procedimenti amministrativi e garanzie giurisdizionali attraverso i quali distinguere le diverse situazioni individuali.

    Chi entra nel territorio, rispetta le leggi e dimostra di volersi inserire nella comunità deve essere accompagnato verso una condizione di stabilità, consolidamento del soggiorno e piena partecipazione.

    Chi, invece, rifiuta sistematicamente il percorso di integrazione, viola gravemente le regole della convivenza o aderisce a forme di fanatismo incompatibili con l’ordinamento non può pretendere che la permanenza costituisca un diritto automatico, perpetuo e sottratto a ogni verifica.

    Naturalmente, ogni decisione incidente sul soggiorno deve essere individuale, motivata e proporzionata. Deve rispettare la vita familiare, la condizione dei minori, il principio di non-refoulement e il diritto a un ricorso effettivo.

    Il paradigma non sostituisce le garanzie dello Stato di diritto. Le assume come presupposto imprescindibile.

    Controllare la frontiera e presidiare l’integrazione

    Difendere la libertà significa compiere due operazioni complementari: governare gli ingressi e verificare l’integrazione.

    Senza il controllo delle frontiere, lo Stato perde la capacità di stabilire chi entra e a quali condizioni. Senza una verifica successiva, rischia di accorgersi troppo tardi che alcune presenze non si sono trasformate in appartenenza, ma in isolamento e contrapposizione.

    La vera sfida non consiste nello scegliere tra sicurezza e diritti. Consiste nel costruire un sistema nel quale i diritti possano essere garantiti proprio perché la comunità conosce i propri principi e dispone degli strumenti giuridici necessari per difenderli.

    La libertà non si protegge soltanto impedendo ingressi irregolari. Si protegge anche evitando che, una volta avvenuto l’ingresso, possano consolidarsi indisturbate forme di fanatismo incompatibili con la civiltà democratica.

    L’integrazione, dunque, non deve limitarsi ad accogliere le differenze. Deve saper isolare chi utilizza quelle differenze per negare la libertà degli altri.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    La Russia recluta stranieri per la guerra, ma espelle i figli degli immigrati: la permanenza non è un diritto automatico

    La Russia è impegnata da anni in una guerra di logoramento contro l’Ucraina, sostiene costi umani elevatissimi e continua a cercare nuovi uomini da impiegare direttamente o indirettamente nello sforzo bellico. In un simile contesto, si potrebbe pensare che Mosca abbia interesse a trattenere sul proprio territorio il maggior numero possibile di giovani stranieri, soprattutto…

    L’immigrazione non deve salvare il lavoro povero: il decreto flussi va superato

    Un recente approfondimento pubblicato da Il Primato Nazionale, dal titolo “L’immigrazione è l’ultimo rifugio degli incapaci? Contro l’economia delle braccia”, pone una questione che merita di essere sviluppata: l’immigrazione rischia di diventare la risposta automatica attraverso cui il sistema economico italiano evita di affrontare salari insufficienti, bassa produttività, carenze formative e mancata innovazione. Quando un…

    LIVE – L’integrazione è una responsabilità reciproca

    Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” Quando si parla di integrazione, spesso si commette un errore: si pensa che sia un dovere esclusivamente dello straniero. Non è così. Nel corso della diretta ho spiegato che l’integrazione è un rapporto reciproco. Da un lato, il cittadino straniero ha il dovere…

  • Brunner apre ai talebani e scarica la responsabilità sugli Stati: il rimpatrio non può diventare un obiettivo numerico

    Il commissario europeo per gli Affari interni e la migrazione, Magnus Brunner, ha giustificato il dialogo avviato con i talebani sostenendo che non si tratterebbe di una sua iniziativa personale: sarebbero stati gli stessi Stati membri a chiedere alla Commissione europea di coordinare il confronto con le autorità afghane per rendere possibili i rimpatri. Secondo Brunner, quindi, Bruxelles starebbe svolgendo una funzione essenzialmente tecnica, senza riconoscere politicamente il regime di Kabul.

    Questa ricostruzione, tuttavia, non è sufficiente. La Commissione europea non può comportarsi come un semplice esecutore delle richieste provenienti dai governi nazionali. Quando apre un canale con un regime non riconosciuto, accusato di gravissime violazioni dei diritti fondamentali, assume una responsabilità politica e giuridica propria. Affermare che sono stati gli Stati a chiedere il dialogo serve a distribuire la responsabilità, ma non elimina il dovere della Commissione di verificare che ogni iniziativa sia compatibile con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e con il principio di non-refoulement.

    Il problema non è sostenere che i rimpatri non debbano essere eseguiti. Un sistema migratorio nel quale le decisioni definitive restano prive di conseguenze è destinato a perdere credibilità. Chi non ha diritto alla protezione, non possiede un titolo di soggiorno e non è esposto a un rischio individuale effettivo deve poter essere ricondotto nel Paese di origine. Ma la necessità di rendere effettive le decisioni non autorizza l’Europa a trasformare il rimpatrio in un risultato statistico.

    Brunner insiste sulla necessità di creare canali operativi, soprattutto per il ritorno di persone considerate pericolose o condannate per reati. Tuttavia, anche nei confronti di questi soggetti rimane assoluto il divieto di consegnare una persona a un’autorità che possa sottoporla a tortura, persecuzione o trattamenti inumani. La gravità della condotta commessa in Europa può giustificare l’espulsione dal territorio, ma non rende lecito qualsiasi luogo di destinazione.

    La criticità maggiore sta nel fatto che, una volta costruito un meccanismo europeo di riammissione, nascerà inevitabilmente una pressione affinché esso venga utilizzato. Il successo politico dell’operazione sarà misurato attraverso il numero dei rimpatri effettuati. Il rischio è che la valutazione individuale del pericolo venga percepita come un ostacolo amministrativo alla produttività del sistema, anziché come il presupposto indispensabile della sua legalità.

    Il dialogo definito “tecnico” presenta inoltre conseguenze che tecniche non sono. La delegazione talebana ricevuta a Bruxelles ha descritto l’incontro come storico e ha collegato i colloqui non soltanto ai rimpatri, ma anche alla costruzione della fiducia e alla presenza diplomatica afghana in Europa. Pur in assenza di un riconoscimento formale, l’interlocuzione attribuisce inevitabilmente al regime una legittimazione politica e la possibilità di presentarsi come partner necessario dell’Unione.

    La Commissione avrebbe quindi dovuto indicare preventivamente limiti e garanzie: quali dati personali potranno essere comunicati alle autorità talebane, come sarà verificata la sorte delle persone rimpatriate, quali soggetti indipendenti potranno controllarne le condizioni e quali conseguenze seguiranno alla violazione degli impegni eventualmente assunti da Kabul. Senza queste risposte, il richiamo al carattere tecnico dei colloqui appare soprattutto una formula politica per evitare il nodo centrale.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” richiede che le decisioni dello Stato siano effettive. Chi si integra rimane; chi rifiuta o fallisce l’integrazione entra nel percorso di ReImmigrazione. Ma la ReImmigrazione è un paradigma giuridico, non un meccanismo quantitativo di espulsione. Presuppone una decisione individuale, l’assenza di un diritto alla protezione e la possibilità concreta di realizzare il ritorno senza violare i diritti fondamentali.

    Brunner avrebbe dovuto assumersi apertamente la responsabilità della scelta europea, anziché limitarsi a richiamare la richiesta degli Stati membri. Il rimpatrio deve tornare a essere una decisione effettiva, ma non può diventare un obiettivo numerico da raggiungere a costo di affidare ai talebani persone, informazioni e una legittimazione che l’Unione continua formalmente a negare.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Gli Stati Uniti incentivano l’auto-rimpatrio: la ReImmigrazione costa meno dell’espulsione forzata

    Gli Stati Uniti stanno sperimentando una politica migratoria che merita di essere osservata anche in Europa: incentivare economicamente la partenza volontaria degli stranieri irregolarmente presenti, invece di affidarsi esclusivamente alle più costose e complesse procedure di espulsione forzata. Il programma, denominato Project Homecoming, offre a chi aderisce il viaggio gratuito verso il Paese di origine…

    Uwe Boll, islamismo e diritti LGBTQ: dietro la provocazione c’è una contraddizione europea

    Le dichiarazioni del regista tedesco Uwe Boll, pubblicate dopo l’attacco contro le celebrazioni del Pride di Berlino, sono volutamente estreme. Boll accusa la comunità LGBTQ e la sinistra occidentale di sostenere politicamente quegli stessi ambienti islamisti che negano radicalmente la libertà sessuale, la parità tra uomo e donna e il diritto di vivere apertamente la…

    Immigrazione e asilo: tre eventi formativi organizzati dall’Avv. Fabio Loscerbo e accreditati dall’Ordine degli Avvocati di Bologna

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ha accreditato tre eventi formativi organizzati dallo Studio Legale Avv. Fabio Loscerbo, dedicati alle principali trasformazioni in corso nel diritto dell’immigrazione, dell’asilo e della protezione dei diritti fondamentali. Il ciclo formativo si svolgerà tra settembre e novembre 2026 e sarà articolato in tre incontri, ciascuno della durata di…

  • L’immigrazione non è una cura automatica per la crisi demografica

    Il dato è ormai strutturale: l’Italia invecchia, registra sempre meno nascite e vede restringersi progressivamente la propria popolazione in età lavorativa. Nel maggio 2026 si è verificato un lieve aumento dei nati rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, ma il quadro complessivo resta negativo. Il saldo naturale continua a essere profondamente deficitario e, secondo le proiezioni richiamate da Avvenire, soltanto un consistente apporto migratorio potrebbe impedire una ulteriore diminuzione della popolazione residente.

    L’analisi demografica è corretta. Senza l’apporto degli stranieri, numerosi territori perderebbero abitanti, forza lavoro, contribuenti e capacità produttiva. In molti comuni italiani la popolazione cresce esclusivamente grazie ai residenti di origine straniera. Negare questo dato significherebbe ignorare la realtà.

    Da qui, tuttavia, non discende che l’immigrazione possa essere considerata una cura automatica per la crisi demografica.

    La politica migratoria non può essere costruita attraverso una semplice compensazione aritmetica: diminuiscono gli italiani, dunque devono aumentare gli stranieri. Le persone non sono numeri da inserire in una tabella per riportare in equilibrio il saldo tra nascite e decessi. Non sono strumenti destinati a riempire i vuoti del mercato del lavoro, sostenere il sistema previdenziale o correggere il declino della popolazione nazionale.

    Ridurre l’immigrazione a una funzione demografica significa trasformare il migrante in un oggetto di politica economica. È la stessa logica che, pur partendo da presupposti opposti, caratterizza la remigrazione identitaria: in un caso lo straniero viene considerato una minaccia collettiva da allontanare; nell’altro una risorsa produttiva da utilizzare. In entrambi i casi scompare la persona, con la propria storia, il proprio titolo giuridico e il proprio percorso individuale.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” rifiuta entrambe queste impostazioni. Il migrante deve essere riconosciuto come soggetto giuridico, titolare di diritti ma anche responsabile del proprio percorso di inserimento. La sua permanenza non può dipendere soltanto dall’utilità economica che produce né dal bisogno demografico dello Stato. Deve fondarsi su condizioni verificabili.

    L’Italia può avere bisogno di immigrazione, ma deve innanzitutto stabilire quale immigrazione sia in grado di governare.

    Non basta aumentare gli ingressi. Occorre verificare la capacità effettiva del sistema di offrire lavoro regolare, formazione linguistica, abitazioni dignitose, accesso ai servizi e percorsi amministrativi certi. Quando questi elementi mancano, l’ingresso di nuova popolazione non risolve il declino demografico, ma rischia di trasferire il problema sul piano sociale, urbano e istituzionale.

    Una politica quantitativa priva di strumenti di integrazione produce precarietà, lavoro irregolare, concentrazione territoriale, marginalità e dipendenza dall’assistenza. Il saldo demografico può migliorare formalmente, mentre peggiorano la coesione sociale e la capacità dello Stato di governare le trasformazioni in corso.

    Per questa ragione il paradigma individua tre indicatori fondamentali dell’integrazione verificabile: lavoro, lingua e rispetto delle regole.

    Il lavoro è essenziale, ma non può essere considerato isolatamente. Deve essere regolare, stabile e capace di garantire autonomia. Un sistema che importa manodopera per impiegarla in condizioni di sfruttamento non costruisce integrazione: alimenta soltanto una nuova area di fragilità sociale.

    La conoscenza della lingua è altrettanto decisiva. Senza lingua non vi è reale accesso ai diritti, comprensione dei doveri, partecipazione alla vita pubblica o relazione con le istituzioni. Una presenza numericamente rilevante, ma linguisticamente isolata, non rafforza la comunità nazionale.

    Il rispetto delle regole rappresenta infine il limite non negoziabile. L’integrazione non può essere ridotta alla capacità produttiva del singolo. Chi lavora ma viola gravemente le norme fondamentali della convivenza non può invocare la propria utilità economica come titolo sufficiente per consolidare la permanenza.

    La crisi demografica non può dunque trasformarsi in una sanatoria preventiva di ogni ingresso né in una giustificazione generale della stabilizzazione. Il bisogno collettivo di popolazione non elimina la necessità di una valutazione individuale.

    Qui assume particolare importanza l’Accordo di integrazione, già previsto nell’ordinamento italiano ma rimasto sostanzialmente marginale. Esso dovrebbe diventare uno strumento ordinario di verifica e non un semplice adempimento formale. Attraverso l’Accordo, lo Stato dovrebbe seguire nel tempo il percorso linguistico, lavorativo e civico dello straniero, collegando progressivamente la stabilità del soggiorno ai risultati effettivamente raggiunti.

    La permanenza non dovrebbe consolidarsi soltanto per il decorso del tempo o per l’inefficienza dell’amministrazione. Dovrebbe rappresentare l’esito di un percorso riconoscibile, misurabile e individuale.

    Chi lavora, conosce la lingua, rispetta le regole e costruisce legami sociali deve poter ottenere una posizione sempre più stabile. In questo caso l’immigrazione diventa davvero una risposta anche alla crisi demografica, perché produce nuovi cittadini sociali, famiglie, contribuenti e comunità.

    Quando invece non esiste un percorso di integrazione, manca un titolo giuridico e non ricorrono esigenze di protezione, il deficit demografico non può diventare un argomento per mantenere indefinitamente la persona sul territorio. Deve allora aprirsi il percorso della ReImmigrazione, intesa non come espulsione collettiva, ma come esito individuale di una permanenza che non ha trovato fondamento giuridico né sociale.

    La distinzione è decisiva. L’Italia non deve scegliere tra chiudere le frontiere e aprirle senza condizioni. Deve selezionare gli ingressi, programmare i fabbisogni, misurare l’integrazione e assumere decisioni effettive sulla permanenza.

    Anche la politica familiare non può essere sostituita dall’immigrazione. Il contributo degli stranieri non esonera lo Stato dal sostenere la natalità italiana, l’occupazione femminile, l’accesso alla casa, i servizi per l’infanzia e la stabilità economica delle giovani coppie. Considerare l’immigrazione come alternativa alle politiche per la famiglia significherebbe rinunciare ad affrontare le cause interne della denatalità.

    La risposta deve quindi muoversi su due piani paralleli. Da una parte occorre creare condizioni che consentano alle famiglie italiane di avere figli senza subire un impoverimento economico e professionale. Dall’altra è necessario governare l’immigrazione attraverso ingressi programmati e percorsi rigorosi di integrazione.

    L’immigrazione può contribuire alla tenuta demografica del Paese, ma soltanto quando viene trasformata in appartenenza, responsabilità e partecipazione. In assenza di questi elementi, l’aumento della popolazione residente rimane un dato statistico incapace di garantire coesione e stabilità.

    Il vero obiettivo non deve essere raggiungere un pareggio numerico tra chi nasce, chi muore, chi parte e chi arriva. Deve essere costruire una società nella quale la permanenza venga riconosciuta a chi è realmente entrato a far parte della comunità nazionale.

    La crisi demografica richiede immigrazione, ma soprattutto richiede governo. Senza integrazione verificabile, l’immigrazione non è una cura: è soltanto il rinvio del problema.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Il voto gay si sposta a destra? Immigrazione e sicurezza mettono in crisi la sinistra europea

    Per molti anni una parte consistente dell’elettorato omosessuale europeo ha identificato la sinistra come il principale riferimento politico per la difesa dei diritti civili, il contrasto alle discriminazioni e il riconoscimento delle libertà personali. Oggi questo rapporto appare meno scontato. Non si può ancora parlare di uno spostamento compatto del “voto gay” verso destra, perché…

    Bologna accoglie, ma rifiuta i rimpatri: la contraddizione del modello Lepore

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    LIVE – Doppia cittadinanza: è davvero compatibile con una piena integrazione?

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  • Integrazione o ReImmigrazione dal basso: un progetto concreto per Malalbergo

    Le politiche migratorie vengono decise prevalentemente dallo Stato e dall’Unione europea, ma è nei Comuni che l’immigrazione diventa una realtà concreta. È nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle abitazioni, nei servizi sociali e nelle associazioni che si comprende se la presenza straniera stia producendo integrazione oppure nuove forme di isolamento e fragilità.

    Malalbergo rappresenta, da questo punto di vista, una realtà particolarmente significativa. Al 1° gennaio 2025 risultavano residenti nel Comune 1.279 cittadini stranieri, pari al 13,7% della popolazione complessiva. Un anno prima erano 1.159, corrispondenti al 12,6% dei residenti. In dodici mesi la popolazione straniera è quindi aumentata di 120 persone, con una crescita superiore al 10%.

    Non si tratta di una trasformazione occasionale. I documenti di programmazione del Comune indicavano 990 cittadini stranieri alla fine del 2019, 1.041 nel 2020 e 1.086 nel 2021. Nello stesso anno risultavano inoltre 511 famiglie con almeno un componente straniero. In pochi anni, dunque, la presenza straniera è cresciuta sia in termini assoluti sia come componente stabile del tessuto familiare e sociale del territorio.

    Il fenomeno emerge con particolare evidenza nella scuola. Nel Piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto comprensivo Malalbergo-Baricella si legge che gli alunni con cittadinanza non italiana rappresentano circa il 28% della popolazione scolastica e che approssimativamente il 76% di loro è nato in Italia. Non siamo quindi di fronte soltanto a nuovi arrivi, ma a una generazione che sta crescendo, studiando e costruendo la propria identità all’interno della comunità locale.

    Questi dati non dimostrano automaticamente né il successo né il fallimento dell’integrazione. Dimostrano, però, che Malalbergo non può più limitarsi a contare quanti cittadini stranieri risiedano nel Comune. Occorre comprendere come questa presenza incida sulla conoscenza della lingua italiana, sulla frequenza scolastica, sull’inserimento lavorativo, sulla partecipazione delle famiglie e sul rispetto delle regole della comunità.

    È qui che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” può assumere una funzione concreta. L’integrazione non può essere presunta soltanto perché una persona risiede da molti anni in Italia o perché un ragazzo è nato nel nostro Paese. Allo stesso modo, non può essere negata sulla base della sola cittadinanza straniera. Deve essere osservata attraverso elementi oggettivi e verificabili: lavoro, lingua, rispetto delle regole, percorso scolastico, autonomia e partecipazione alla vita collettiva.

    Il Comune non può stabilire chi abbia diritto a rimanere in Italia e chi debba essere rimpatriato. Queste competenze appartengono allo Stato. Può però conoscere meglio il proprio territorio, prevenire l’isolamento, coordinare scuola e servizi, favorire l’apprendimento della lingua e verificare l’efficacia degli interventi pubblici.

    Per questa ragione, il nuovo ciclo di articoli proporrà di fare di Malalbergo un laboratorio dell’integrazione verificabile. Saranno esaminati strumenti concretamente realizzabili: un tavolo territoriale tra Comune, scuola, servizi e associazioni; un sistema locale di indicatori; un patto educativo per le seconde generazioni; corsi linguistici di prossimità; una rete con le imprese e un rapporto annuale sui risultati raggiunti.

    L’obiettivo non è creare nuova burocrazia, né classificare le persone in base alla loro provenienza. È mettere in relazione dati che le istituzioni già possiedono, per capire dove l’integrazione funzioni e dove, invece, sia necessario intervenire.

    Se il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” vuole diventare una proposta nazionale credibile, deve dimostrare di saper partire dal basso. Malalbergo, con circa un residente straniero ogni sette abitanti e una presenza scolastica molto più elevata, può essere il luogo concreto dal quale iniziare.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    L’immigrazione non è soltanto manodopera: il limite della strategia industriale italiana

    Il rapporto tra immigrazione e politica industriale merita di essere affrontato con maggiore serietà. È vero che una parte rilevante del sistema produttivo italiano manifesta una crescente necessità di lavoratori stranieri, soprattutto nei settori caratterizzati da forte intensità di manodopera, difficoltà di reperimento del personale e progressivo invecchiamento della popolazione. Da questa constatazione, tuttavia, non…

    Polizia dell’Immigrazione: il modello argentino di Milei e la proposta italiana a confronto

    La scelta del governo argentino di istituire unità specializzate in materia migratoria merita un’analisi più tecnica di quella suggerita dai titoli giornalistici sulle “retate” e sullo stop alle cure gratuite. Il punto centrale, infatti, non è soltanto l’inasprimento dei controlli, ma il tentativo di riorganizzare il rapporto tra amministrazione migratoria, forze di sicurezza e controllo…

  • Dal voto di comunità all’Islam politico: da Venezia e Vigevano al caso El-Sayed

    Quando, nel maggio 2026, il dibattito sulle elezioni comunali di Venezia e Vigevano cominciò a ruotare attorno alle candidature di esponenti provenienti dalle comunità islamiche e bangladesi, la questione venne affrontata quasi esclusivamente attraverso due interpretazioni contrapposte. Da una parte, vi era chi considerava quelle candidature la prova definitiva dell’avvenuta integrazione; dall’altra, chi le presentava come il segnale automatico di un processo di islamizzazione delle istituzioni.

    Entrambe le letture erano insufficienti.

    La candidatura di un cittadino musulmano non costituisce, di per sé, né una minaccia né una certificazione di integrazione. In una democrazia costituzionale, ogni cittadino deve poter partecipare alla vita politica senza essere giudicato sulla base della propria origine o della propria fede. Il problema comincia quando il candidato non si rivolge più indistintamente agli elettori come individui, ma viene presentato come rappresentante di una comunità religiosa, etnica o nazionale, chiamata a votarlo proprio in ragione dell’appartenenza comune.

    È questa la distinzione che gli articoli pubblicati su ReImmigrazione.com in occasione delle elezioni di Venezia e Vigevano avevano cercato di introdurre nel dibattito. Il voto di comunità non veniva indicato come un illecito né come una prova automatica di ostilità verso la società italiana, ma come un possibile indicatore di integrazione incompiuta: il segnale che l’individuo, pur partecipando formalmente alla vita democratica, continua a essere rappresentato e mobilitato principalmente attraverso il gruppo di provenienza.

    Nel dibattito elettorale di Vigevano la questione divenne evidente quando due candidati musulmani furono inseriti nelle liste della Lega e uno di essi, portavoce della comunità islamica locale, venne associato a una campagna condotta anche attraverso un esplicito riferimento ad Allah. La vicenda provocò una dura reazione interna al partito e la presa di distanza dei suoi vertici. A Venezia, parallelamente, alcune candidature di origine bangladese furono presentate pubblicamente attraverso il richiamo alla comunità, anche mediante messaggi elettorali in lingua bangla e invocazioni religiose.

    Il punto non era, e non è, impedire l’uso di una lingua diversa dall’italiano o vietare a un credente di dichiarare la propria fede. La libertà religiosa e la libertà di manifestazione del pensiero comprendono anche la possibilità di esprimere pubblicamente le proprie convinzioni. La questione politica riguarda, piuttosto, il destinatario del messaggio e il fondamento sul quale viene chiesto il consenso.

    Un conto è che un candidato musulmano presenti un programma sulla sicurezza urbana, sul lavoro, sulla scuola, sui servizi sociali e sull’amministrazione del territorio, chiedendo di essere valutato come qualunque altro cittadino. Altro è che domandi il voto in quanto appartenente a una determinata comunità, evocando la solidarietà religiosa o nazionale come ragione prevalente della scelta elettorale.

    Nel primo caso la partecipazione politica costituisce il risultato dell’integrazione. Nel secondo può diventare lo strumento attraverso il quale la separazione comunitaria viene trasferita all’interno delle istituzioni.

    Gli esiti elettorali di Venezia e Vigevano hanno peraltro mostrato che non esiste ancora, in quei territori, un blocco comunitario automaticamente disciplinato. A Venezia nessuno dei sette candidati di origine bangladese è stato eletto; a Vigevano i due candidati musulmani al centro delle polemiche hanno ottenuto poche decine di preferenze. Anche questo dato deve essere considerato con rigore: il voto di comunità può essere cercato e organizzato senza necessariamente riuscire a produrre una rappresentanza determinante.

    Tuttavia, il mancato successo elettorale non elimina la questione. Dimostra soltanto che il processo si trova ancora in una fase iniziale e che le persone di origine immigrata non votano necessariamente secondo indicazioni etniche o religiose. La comunità non è un corpo uniforme e non deve essere trattata come tale. Proprio per questa ragione risulta discutibile che siano gli stessi partiti italiani a cercare candidati come intermediari di un presunto elettorato comunitario.

    Il sistema politico contribuisce così a produrre il fenomeno che poi denuncia. Invece di selezionare individui per competenza, esperienza e capacità di rappresentare l’interesse generale, ricerca talvolta figure capaci di intercettare una determinata comunità. Il candidato viene scelto non soltanto per ciò che pensa o propone, ma per il gruppo che dovrebbe essere in grado di mobilitare.

    Il passaggio dalla cittadinanza individuale alla rappresentanza comunitaria non nasce quindi esclusivamente all’interno delle comunità immigrate. Può essere favorito dai partiti, che trasformano l’origine etnica o religiosa in uno strumento di marketing elettorale.

    Il caso di Abdul El-Sayed negli Stati Uniti consente oggi di osservare una possibile evoluzione di questa dinamica.

    El-Sayed, medico di origine egiziana e musulmano dichiarato, ha vinto nell’agosto 2026 le primarie democratiche per il Senato nel Michigan, sconfiggendo la candidata centrista Haley Stevens. La sua affermazione rappresenta un risultato rilevante per l’ala progressista del Partito democratico e potrebbe condurlo a diventare il primo musulmano eletto al Senato degli Stati Uniti. La sua campagna si è fondata su temi generali quali la sanità pubblica universale, il contrasto al potere economico delle grandi imprese, la tassazione delle grandi ricchezze, l’abolizione dell’ICE e la revisione del sostegno militare statunitense a Israele.

    Sarebbe quindi scorretto ridurre El-Sayed al ruolo di candidato della comunità musulmana. Egli ha costruito una piattaforma politica nazionale e ha ottenuto consensi che vanno oltre l’appartenenza religiosa. La sua vittoria non può essere spiegata soltanto attraverso la presenza arabo-musulmana in Michigan, né può essere utilizzata per sostenere che ogni musulmano impegnato in politica rappresenti una manifestazione dell’Islam politico.

    Esiste tuttavia un elemento che non può essere rimosso. El-Sayed ha dichiarato esplicitamente che la fede islamica orienta la sua visione politica e la sua concezione della giustizia sociale. Nel corso della campagna ha promosso incontri con imam, pastori e rappresentanti ebraici per discutere il rapporto tra religione e politica progressista. La sua candidatura è inoltre maturata nello Stato americano che ospita una delle più rilevanti comunità arabo-musulmane del Paese, in un contesto nel quale la guerra a Gaza, il rapporto con Israele e il ruolo delle organizzazioni filoisraeliane sono diventati elementi centrali della competizione elettorale.

    Questo non dimostra che El-Sayed persegua un progetto islamista. Non risultano, sulla base degli elementi pubblicamente disponibili, proposte volte a subordinare la legge civile alla legge religiosa, a limitare la libertà di coscienza o a introdurre istituzioni confessionali. Parlare di El-Sayed come esponente già accertato dell’Islam politico sarebbe pertanto una conclusione non sufficientemente fondata.

    Il suo caso pone però una questione più sottile e, proprio per questo, più importante: quando la fede cessa di essere una motivazione personale e diventa uno strumento di costruzione dell’identità politica?

    La fede ha sempre avuto un ruolo nella politica. Il cattolicesimo democratico, il cristianesimo sociale, il movimento per i diritti civili afroamericano e numerose esperienze europee e americane dimostrano che una convinzione religiosa può ispirare legittimamente l’impegno per la giustizia, la dignità umana e la solidarietà. Sarebbe contraddittorio negare all’Islam quella possibilità che le democrazie occidentali hanno storicamente riconosciuto alle confessioni cristiane ed ebraiche.

    Ma vi è una differenza tra la fede che ispira la coscienza del politico e la fede che organizza il consenso di una comunità.

    Nel primo caso, il credente traduce i propri valori in proposte sottoposte al giudizio di tutti i cittadini. Nel secondo, l’appartenenza religiosa diventa il criterio attraverso il quale gli elettori vengono mobilitati, le rivendicazioni vengono aggregate e il candidato viene legittimato come rappresentante di un gruppo confessionale.

    È in questo secondo passaggio che può emergere l’Islam politico.

    L’Islam politico non coincide necessariamente con la richiesta immediata di introdurre la sharia. Nelle società democratiche può manifestarsi in forme più graduali e compatibili, almeno formalmente, con il sistema elettorale. Può utilizzare gli strumenti della democrazia per consolidare la comunità religiosa come soggetto politico stabile, dotato di propri rappresentanti, proprie autorità, proprie priorità e una propria capacità di negoziare con le istituzioni.

    Il problema, dunque, non è che i musulmani votino o si candidino. La loro partecipazione è legittima e necessaria. Il problema è se votino e si candidino come cittadini autonomi oppure come membri di un corpo comunitario chiamato a esprimersi unitariamente.

    Una democrazia liberale non può impedire che persone legate dalla stessa fede condividano obiettivi politici. Può però interrogarsi sulle conseguenze della formazione di blocchi elettorali confessionali, soprattutto quando l’autorità religiosa assume un ruolo di mediazione tra l’individuo e lo Stato.

    Questa dinamica non riguarda soltanto gli Stati Uniti. Il caso della piscina romana di Tor Tre Teste, con fasce orarie riservate alle donne e promosse anche dalla Comunità islamica di Roma, ha mostrato un’altra dimensione dello stesso problema. Gli organizzatori hanno precisato che l’iniziativa è aperta a tutte le donne, non soltanto alle musulmane, che la struttura è privata e che non vi è alcuna imposizione della sharia. Queste precisazioni impediscono di qualificare automaticamente il progetto come discriminatorio o islamista.

    Eppure, anche in questo caso, la domanda non può esaurirsi nella liceità formale dell’iniziativa. Occorre chiedersi se la separazione degli spazi favorisca realmente la libertà delle donne oppure renda permanente una regola comunitaria secondo la quale esse non dovrebbero condividere determinati luoghi con gli uomini.

    Una fascia oraria riservata alle donne può ampliare concretamente le possibilità di partecipazione di persone che, altrimenti, resterebbero escluse. Può quindi costituire un passaggio iniziale verso una maggiore autonomia. Ma può anche produrre l’effetto opposto: adattare stabilmente la società alle limitazioni imposte dall’ambiente familiare o comunitario, evitando di mettere in discussione la pressione che impedisce alle donne di frequentare gli spazi comuni.

    La differenza non può essere stabilita soltanto osservando il regolamento della piscina. Deve essere valutata verificando la libertà effettiva delle persone coinvolte. Una donna che sceglie autonomamente uno spazio riservato esercita una preferenza legittima. Una donna che può praticare sport soltanto in assenza di uomini, perché altrimenti non autorizzata dal marito, dalla famiglia o dall’ambiente comunitario, si trova in una posizione profondamente diversa.

    È qui che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” deve evitare sia la semplificazione multiculturalista sia quella identitaria.

    La prima considera ogni richiesta comunitaria come espressione di libertà e inclusione, senza verificare i rapporti di potere esistenti all’interno della comunità. La seconda considera ogni manifestazione dell’Islam come incompatibile con la società europea, confondendo la fede personale con il progetto politico-religioso.

    Il paradigma deve invece partire dall’individuo.

    Il migrante non è l’oggetto di una politica di accoglienza né il membro indistinto di una comunità etnica o religiosa. È un soggetto giuridico titolare di diritti e gravato da doveri, la cui traiettoria deve essere valutata individualmente attraverso parametri concreti: lavoro, conoscenza della lingua, rispetto delle regole, partecipazione alla vita sociale e adesione ai principi fondamentali dell’ordinamento.

    In questa prospettiva, la piena integrazione non impone di abbandonare la fede, il nome, la cultura familiare o le tradizioni. Impone però che l’individuo possa agire liberamente anche rispetto alla propria comunità e che la legge civile mantenga il primato nello spazio pubblico.

    Il rispetto delle regole, uno dei tre indicatori centrali del paradigma, non può essere interpretato come semplice assenza di condanne penali. Comprende il riconoscimento sostanziale dell’eguaglianza tra uomo e donna, della libertà religiosa e della libertà di non credere, della libertà di critica delle religioni, della pari dignità delle persone omosessuali, dell’autonomia dei figli e della supremazia della legge statale rispetto alle prescrizioni confessionali.

    Questi principi non devono essere richiesti soltanto ai musulmani. Devono valere per ogni forma di integralismo religioso o identitario, compreso il nazionalismo cristiano che negli Stati Uniti cerca di presentare il cristianesimo come fondamento esclusivo dell’identità nazionale.

    La riflessione proposta da La Stampa sugli opposti populismi americani coglie, sotto questo profilo, un rischio reale: la politica può trasformarsi in competizione tra identità collettive contrapposte. Da una parte, il populismo nazionalista utilizza la religione maggioritaria per delimitare il popolo autentico; dall’altra, le minoranze possono reagire organizzandosi politicamente intorno alle proprie appartenenze etniche e confessionali.

    Il risultato non è una società integrata, ma una democrazia segmentata, nella quale ogni gruppo cerca protezione e rappresentanza attraverso i propri leader. La cittadinanza comune si indebolisce e la politica smette di rivolgersi a individui eguali, cominciando a negoziare con comunità organizzate.

    Da Venezia e Vigevano al Michigan emerge quindi una linea possibile, che non deve essere rappresentata come un processo inevitabile ma neppure ignorata.

    In Italia abbiamo osservato candidati cercare consenso mediante richiami alla comunità d’origine e alla fede religiosa. Negli Stati Uniti vediamo un candidato musulmano capace di conquistare la nomination di uno dei due maggiori partiti in uno Stato nel quale l’elettorato arabo-musulmano possiede ormai un peso politico rilevante. Tra questi due fenomeni esistono profonde differenze, ma vi è una medesima questione di fondo: se l’integrazione debba condurre alla progressiva individualizzazione civica oppure alla costruzione di comunità politiche permanenti.

    Il successo pubblico di una persona di origine immigrata non dimostra automaticamente il successo del processo di integrazione. Può certamente esserne una manifestazione: formazione, lavoro, partecipazione istituzionale e capacità di concorrere alle cariche pubbliche sono indicatori positivi. Ma l’integrazione non può essere misurata soltanto dall’altezza della posizione raggiunta. Deve essere valutata anche osservando il tipo di società che quella partecipazione politica contribuisce a costruire.

    Un candidato musulmano che parla a tutti i cittadini e sottopone le proprie proposte al giudizio generale rappresenta la normalità democratica. Un candidato che trasforma la comunità religiosa in un blocco elettorale e trae dalla fede una legittimazione politica speciale apre invece un problema che la democrazia deve poter discutere senza essere accusata automaticamente di discriminazione.

    La linea di confine non passa tra credenti e non credenti, né tra musulmani e non musulmani. Passa tra la fede come libertà individuale e la religione come organizzazione del potere.

    È questa la distinzione che deve orientare le politiche di integrazione dei prossimi anni.

    Lo Stato non deve scegliere i rappresentanti delle comunità, non deve delegare agli imam la mediazione con i cittadini musulmani e non deve considerare le persone immigrate come componenti di gruppi indivisibili. Deve parlare direttamente con gli individui, garantire loro la libertà anche dalle pressioni comunitarie e pretendere da ciascuno il rispetto dei medesimi principi costituzionali.

    Il voto di comunità costituisce, in questa prospettiva, un indicatore da osservare. Non dimostra automaticamente l’esistenza dell’Islam politico, ma può rappresentarne una premessa quando la fede, la rete associativa, l’autorità religiosa e l’appartenenza etnica cominciano a convergere nella selezione della rappresentanza.

    La democrazia non deve avere paura della partecipazione politica dei musulmani. Deve avere paura, semmai, di una politica che rinuncia a considerarli individui e li consegna alla rappresentanza permanente della comunità.

    L’integrazione si realizza quando il figlio dell’immigrazione entra nelle istituzioni come cittadino, non quando vi entra come delegato di un’identità separata.

    È su questo confine che si deciderà se la crescita della presenza musulmana nelle democrazie occidentali produrrà una più ampia cittadinanza comune oppure il consolidamento di un sistema fondato su comunità confessionali concorrenti.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Dall’ingresso al rimpatrio: perché l’Italia ha bisogno di un Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione

    Il caso Ridha Rahmouni mostra con chiarezza uno dei principali limiti del sistema italiano di gestione dell’immigrazione. Rahmouni, cittadino tunisino arrivato a Lampedusa nel 2023, era stato identificato più volte dalle autorità italiane, risultava censito anche con un alias e, dopo il diniego del permesso di soggiorno, era stato destinatario di un obbligo di rimpatrio…

    Il caso Ridha dimostra che l’Italia ha bisogno di una Polizia dell’Immigrazione

    Il caso di Ridha Rahmouni non dimostra soltanto che un provvedimento di rimpatrio può rimanere ineseguito. Dimostra qualcosa di più profondo: l’Italia continua a governare l’immigrazione attraverso un apparato nel quale le funzioni amministrative, le attività di controllo, la gestione delle pratiche di soggiorno e l’esecuzione dei provvedimenti di allontanamento si sovrappongono, senza che esista…

    Il caso Ridha dimostra il fallimento dello Stato: nega il permesso, dispone il rimpatrio e poi lascia nascere un “invisibile”

    Il caso di Ridha Rahmouni, il cittadino tunisino di 26 anni indicato dagli investigatori come presunto responsabile dell’omicidio del giornalista salernitano Luigi “Luca” Esposito, non può essere letto soltanto come un grave fatto di cronaca. Le responsabilità penali personali dovranno essere accertate nelle sedi competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza, ma la ricostruzione della…

  • Il Patto UE si inceppa a Palermo: senza una vera Polizia dell’Immigrazione le procedure di frontiera restano sulla carta

    Il 30 luglio 2026, il manifesto ha raccontato il caso di un richiedente asilo sottoposto alla nuova procedura di frontiera e all’obbligo di permanere presso il centro di Villa Sikania, in provincia di Agrigento. Il Tribunale di Palermo ha sospeso la misura, ritenendo che essa incidesse direttamente sulla libertà personale o, comunque, sulla libertà di movimento dell’interessato.

    La vicenda arriva poche settimane dopo il 12 giugno 2026, data dalla quale sono divenuti applicabili gli atti principali del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. Proprio per consentirne l’attuazione, il Governo italiano ha adottato il decreto-legge n. 100 del 2026, introducendo nuove disposizioni sulle procedure di frontiera, sul trattenimento e sulle misure alternative.

    Il caso di Palermo non dimostra che controllare le frontiere sia illegittimo. Dimostra qualcosa di diverso e politicamente più grave: una procedura accelerata, se applicata da un’amministrazione impreparata, produce provvedimenti fragili, contenzioso immediato e infine la liberazione delle persone che si intendeva sottoporre al controllo.

    Secondo la ricostruzione pubblicata dall’ASGI, nel procedimento sarebbero emerse contestazioni sull’informazione fornita al richiedente, sulla valutazione della sua eventuale vulnerabilità e sulla legittimità dell’obbligo di dimora disposto dall’autorità amministrativa. Il Tribunale ha rilevato che la misura incide in modo significativo sulla libertà dell’interessato e richiede pertanto una tutela giurisdizionale effettiva.

    Il Patto europeo affida allo screening il compito di identificare le persone, effettuare i controlli di sicurezza e sanitari, individuare le vulnerabilità e indirizzare ciascun caso verso la procedura corretta, di asilo oppure di rimpatrio. Non si tratta, dunque, di una semplice compilazione di moduli: è il momento nel quale si decide il percorso giuridico della persona appena entrata nell’Unione.

    Per svolgere seriamente queste funzioni serve una vera Polizia dell’Immigrazione.

    Non basta aumentare il numero degli agenti impiegati negli hotspot o affidare nuovi compiti alle Questure già sovraccariche. Occorre una struttura specializzata, con personale formato nel diritto dell’asilo e dell’immigrazione, interpreti, accesso immediato alle banche dati europee e capacità di coordinamento con Commissioni territoriali, prefetture, autorità giudiziarie e uffici incaricati dei rimpatri.

    Una Polizia dell’Immigrazione non dovrebbe sostituirsi al giudice né decidere arbitrariamente chi abbia diritto alla protezione. Dovrebbe, invece, garantire che l’identificazione sia corretta, che le notifiche siano complete, che le vulnerabilità siano realmente accertate, che le posizioni giuridiche vengano ricostruite prima di adottare misure restrittive e che i provvedimenti legittimi siano poi effettivamente eseguiti.

    La fermezza non consiste nel firmare rapidamente un ordine di trattenimento o un obbligo di dimora. Consiste nel costruire un provvedimento capace di superare il controllo del giudice.

    Quando l’amministrazione opera in modo frettoloso, le garanzie vengono violate e il provvedimento cade. Il risultato è doppiamente negativo: si comprimono illegittimamente i diritti della persona e, nello stesso tempo, si rende inefficace la politica di controllo dell’immigrazione.

    Il nuovo Patto europeo pretende procedure rapide, ma la rapidità richiede maggiore specializzazione, non minore accuratezza. Lo screening deve distinguere chi necessita di protezione, chi presenta elementi di vulnerabilità e chi, non avendo diritto alla permanenza, deve essere avviato senza ritardi al rimpatrio.

    Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione presuppone uno Stato capace di decidere. Chi ha diritto di restare deve essere inserito in un percorso di integrazione verificabile. Chi non ha titolo deve essere rimpatriato. Ma entrambe le decisioni devono poggiare su accertamenti seri, atti legittimi e responsabilità amministrative chiaramente individuate.

    Senza una Polizia dell’Immigrazione specializzata, il Patto rischia di trasformarsi in una sequenza di procedure accelerate soltanto sulla carta. E ogni provvedimento annullato dimostrerà non l’impossibilità di governare l’immigrazione, ma l’incapacità dello Stato di dotarsi degli strumenti necessari per farlo.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36, in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    LIVE – Cittadinanza e integrazione non sono la stessa cosa

    Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” Nel dibattito pubblico si tende spesso a far coincidere due concetti molto diversi: cittadinanza e integrazione. Ma ottenere la cittadinanza significa davvero essere integrati? Nel corso della diretta ho sostenuto che la risposta è no. La cittadinanza è uno status giuridico, attribuito al…

    BERLINO SOTTO ATTACCO. L’EUROPA DEVE COLPIRE GLI ISLAMISTI E DIFENDERE LA LIBERTÀ

    L’attacco compiuto a Berlino durante le celebrazioni del Christopher Street Day impone all’Europa di abbandonare definitivamente ogni ambiguità. Un veicolo ha investito la folla nei pressi del Tiergarten, provocando una vittima e numerosi feriti. Le autorità tedesche hanno identificato come sospettato un soggetto conosciuto negli ambienti islamisti della capitale, mentre sono ancora in corso gli…

  • Alemanno denuncia la solitudine italiana, ma il vero vuoto è la decisione sulla permanenza

    Gianni Alemanno, intervenendo a L’Aria che tira (https://www.la7.it/laria-che-tira/video/immigrazione-gianni-alemanno-sembrava-un-grande-successo-del-governo-italiano-ma-in-realta-lue-ogni-05-08-2026-653907?amp) , ha sostenuto che quello che inizialmente era stato presentato come un grande successo del Governo italiano si sarebbe progressivamente trasformato nella conferma della solitudine dell’Italia, costretta ad affrontare il fenomeno migratorio senza una vera solidarietà europea.

    È una critica che intercetta un problema reale. L’Unione europea continua a modificare strumenti, priorità e indirizzi, mentre gli Stati collocati lungo le frontiere esterne sopportano il peso politico, amministrativo ed economico della gestione concreta degli ingressi. L’Italia, in particolare, ha investito molto sul modello Albania, presentandolo come anticipazione di una futura politica europea di esternalizzazione delle procedure, ma rischia ora di trovarsi nuovamente sola di fronte ai costi, al contenzioso e alle difficoltà operative di quel sistema.

    Limitarsi a denunciare la solitudine italiana, tuttavia, non è sufficiente. Il problema più profondo non riguarda soltanto il luogo nel quale trattenere gli stranieri, il Paese terzo con cui concludere un accordo o il soggetto chiamato a sostenere i costi delle strutture. Il vero vuoto della politica migratoria italiana ed europea è rappresentato dall’assenza di una decisione tempestiva, individuale, verificabile ed effettivamente eseguibile sulla permanenza.

    Da anni il dibattito pubblico oscilla tra due impostazioni opposte, ma ugualmente incapaci di governare il fenomeno. Da una parte vi è chi considera ogni ingresso come l’inizio di una permanenza destinata, prima o poi, a consolidarsi; dall’altra chi riduce la politica migratoria alla costruzione di centri, all’esternalizzazione delle procedure e alla promessa di rimpatri generalizzati che, nella maggior parte dei casi, non vengono eseguiti.

    In entrambi i casi viene elusa la questione centrale: stabilire, per ciascuna persona, se esistano le condizioni giuridiche e sostanziali per continuare a vivere nel territorio dello Stato.

    Anche il modello Albania rischia di rimanere prigioniero di questa contraddizione. Il trasferimento di una persona in una struttura collocata fuori dal territorio italiano non decide automaticamente il suo destino giuridico. Non rende più semplice l’accertamento del diritto alla protezione, non elimina la necessità di una valutazione individuale e non garantisce l’effettività del successivo rimpatrio.

    Il centro rappresenta un luogo fisico. La decisione sulla permanenza, invece, è un atto giuridico complesso, che deve tenere conto del titolo di soggiorno, delle condizioni personali, dell’eventuale diritto alla protezione, dei legami familiari, del percorso lavorativo, della conoscenza della lingua, del rispetto delle regole e della concreta possibilità di eseguire l’allontanamento.

    Continuare a discutere soltanto di centri significa, pertanto, confondere lo strumento con la decisione. Un centro può servire a organizzare una procedura, ma non può sostituire l’amministrazione nel compito di stabilire chi abbia diritto di restare e chi debba lasciare il territorio nazionale.

    È proprio su questo punto che emerge uno dei limiti strutturali dell’attuale sistema italiano: la frammentazione delle competenze.

    La gestione dell’immigrazione è oggi distribuita tra Questure, Prefetture, Commissioni territoriali, articolazioni ministeriali, forze di polizia, autorità consolari e giudici. Ognuno interviene su una parte della procedura, ma manca un soggetto istituzionale specializzato che segua unitariamente la posizione dello straniero dall’ingresso fino alla stabilizzazione o, in alternativa, fino al rimpatrio.

    La conseguenza è un sistema nel quale nessuno possiede realmente la responsabilità complessiva della decisione. Le Questure sono sovraccaricate da funzioni amministrative, documentali, investigative e di ordine pubblico. Le Prefetture operano su procedimenti diversi e spesso non coordinati. Le Commissioni territoriali valutano le domande di protezione internazionale, ma non governano la fase successiva. Gli uffici immigrazione trattano migliaia di pratiche senza disporre sempre degli strumenti e delle risorse necessarie per seguire il percorso individuale nel tempo.

    In questa dispersione amministrativa la permanenza finisce frequentemente per dipendere non da una decisione consapevole dello Stato, ma dalla durata dei procedimenti, dalla difficoltà di reperire documenti, dalla mancata esecuzione dei provvedimenti e dal trascorrere degli anni.

    Per questa ragione, uno dei pilastri del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” è l’istituzione di un Corpo di polizia dell’immigrazione, specializzato e autonomamente organizzato, al quale attribuire il compito di seguire in maniera unitaria il percorso amministrativo dello straniero.

    Non si tratterebbe di creare l’ennesimo apparato repressivo né di sostituire le ordinarie forze dell’ordine nelle attività di pubblica sicurezza. Il Corpo dovrebbe essere concepito come una struttura altamente specializzata, dotata di competenze giuridiche, amministrative e operative, capace di collegare il controllo della regolarità del soggiorno, la verifica dell’integrazione e l’esecuzione delle decisioni di rimpatrio.

    La sua funzione principale dovrebbe essere quella di restituire allo Stato la capacità di assumere e attuare una decisione sulla permanenza.

    Il Corpo di polizia dell’immigrazione dovrebbe seguire la posizione individuale fin dall’ingresso, verificare il rispetto delle condizioni previste dal titolo di soggiorno, collaborare con gli uffici competenti nell’accertamento del percorso di integrazione, aggiornare la situazione lavorativa e familiare e intervenire quando vengano meno i presupposti della permanenza.

    La specializzazione consentirebbe inoltre di distinguere situazioni profondamente diverse, che oggi vengono spesso trattate all’interno del medesimo circuito amministrativo. Lo straniero che lavora, conosce la lingua, rispetta le regole e ha costruito legami familiari e sociali non può essere trattato allo stesso modo di chi rimane irregolarmente sul territorio, si sottrae alle procedure o viola gravemente le condizioni della permanenza.

    L’integrazione, nel paradigma, non è una dichiarazione ideologica né una generica adesione culturale. È un processo giuridicamente verificabile attraverso tre indicatori fondamentali: lavoro, lingua e rispetto delle regole. Proprio un organismo specializzato potrebbe trasformare questi indicatori in una valutazione amministrativa seria, uniforme e periodica, evitando che la stabilizzazione dipenda soltanto dal decorso del tempo.

    Quando il percorso di integrazione risulta effettivo, lo Stato deve riconoscerlo e favorirne il consolidamento. Quando, invece, mancano un titolo di soggiorno, una concreta integrazione e ragioni di protezione, deve essere avviato un percorso di ReImmigrazione, preferibilmente volontario e assistito, ma realmente eseguibile quando la collaborazione non sia possibile.

    Anche sotto questo profilo il Corpo di polizia dell’immigrazione avrebbe una funzione decisiva. Oggi il rimpatrio è spesso considerato soltanto nella fase finale, quando la persona vive in Italia da anni, ha accumulato relazioni, ha eventualmente lavorato e ha attraversato molteplici procedimenti amministrativi e giudiziari. La ReImmigrazione, invece, deve iniziare molto prima dell’accompagnamento alla frontiera.

    Deve cominciare nel momento in cui lo Stato accerta che non esistono più le condizioni per una permanenza regolare. Da quel momento occorre predisporre l’identificazione, acquisire i documenti, mantenere i rapporti con il Paese di origine, prospettare programmi di rimpatrio volontario, organizzare il reinserimento e impedire che la decisione rimanga priva di esecuzione.

    Il rimpatrio non può essere il risultato occasionale di un controllo di polizia effettuato anni dopo. Deve costituire l’esito conclusivo di un procedimento amministrativo ordinato, individuale e seguito da un’autorità chiaramente responsabile.

    Il Corpo di polizia dell’immigrazione dovrebbe pertanto operare in collegamento con il Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione, altra componente essenziale del paradigma. Al Ministero spetterebbe l’indirizzo politico e amministrativo; al Corpo la funzione operativa, la verifica dei percorsi individuali e l’esecuzione delle decisioni.

    In questo modello la politica migratoria non sarebbe più divisa tra un’accoglienza priva di condizioni e un’espulsione proclamata ma raramente realizzata. Lo Stato assumerebbe la responsabilità di osservare, valutare e decidere.

    È questo il punto che manca anche nella critica formulata da Alemanno. La solitudine italiana rispetto all’Europa è certamente un problema, ma non può diventare l’alibi per nascondere l’inefficienza interna. Prima ancora di chiedere all’Unione europea di condividere i centri, i costi o i rimpatri, l’Italia deve costruire un’amministrazione capace di sapere chi si trova sul proprio territorio, per quale ragione vi si trova e se esistano ancora le condizioni per rimanervi.

    Senza questa capacità, anche gli eventuali hub europei rischiano di diventare nuove strutture nelle quali collocare persone sulle quali non è stata assunta una decisione definitiva o la cui espulsione non può essere concretamente eseguita.

    L’Italia non ha bisogno soltanto di più solidarietà europea. Ha bisogno di recuperare sovranità amministrativa, specializzazione e responsabilità.

    La permanenza non può essere il prodotto della disorganizzazione dello Stato. Deve essere il risultato di una valutazione individuale fondata sulla legge e sull’integrazione verificabile. Allo stesso modo, la ReImmigrazione non può ridursi a uno slogan o a una promessa elettorale: deve essere preparata, amministrata ed eseguita da istituzioni specializzate.

    Alemanno ha dunque ragione nel denunciare l’isolamento dell’Italia. Ma il vero vuoto rimane la decisione sulla permanenza. Finché non esisterà un’autorità capace di accompagnare ogni posizione dall’ingresso fino all’integrazione o alla ReImmigrazione, continueremo a costruire centri senza governare le persone e ad approvare provvedimenti che nessuno è realmente in grado di eseguire.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    LIVE – La protezione complementare dimostra che l’integrazione è già una categoria giuridica

    Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” Quando si parla di integrazione, molti la considerano un obiettivo politico o sociale. In realtà, l’integrazione è già oggi una categoria giuridica. Lo dimostra un istituto poco conosciuto dal grande pubblico: la protezione complementare. Nel corso della diretta ho ricordato che, in numerosi…

    LIVE – L’integrazione deve diventare il presupposto della permanenza

    Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” Per decenni il diritto dell’immigrazione si è concentrato su una domanda: chi può entrare in Italia? Forse è arrivato il momento di iniziare a porcene un’altra. Chi può rimanere stabilmente in Italia? Non è una provocazione, ma una questione giuridica destinata ad assumere…

  • L’immigrazione non si governa negando i problemi dei territori

    Nell’intervista pubblicata da SienaPost, Clori Bombagli, consigliera comunale di Chianciano Terme con delega all’immigrazione e alle politiche per l’inclusione, sostiene che la rappresentazione dei flussi migratori come emergenza o minaccia sarebbe il risultato di una narrazione politica costruita sulla paura. Secondo questa impostazione, l’immigrazione dovrebbe essere affrontata attraverso inclusione, dignità del lavoro e responsabilità condivise, valorizzando il ruolo delle amministrazioni locali e delle reti territoriali.

    Il richiamo alla dignità della persona e alla necessità di evitare ogni generalizzazione è condivisibile. Ma la critica alla propaganda non può trasformarsi nella negazione delle difficoltà concrete che l’immigrazione produce sui territori. I Comuni non amministrano principi astratti: devono garantire abitazioni, scuole, servizi sociali, assistenza sanitaria, sicurezza urbana e convivenza civile. Ogni territorio dispone di risorse limitate e di una capacità effettiva di assorbimento. Riconoscere questi limiti non significa alimentare la paura, ma assumersi la responsabilità di governare il fenomeno.

    La stessa intervista riconosce che, quando le istituzioni centrali non riescono a predisporre politiche strutturali, il peso dell’accoglienza finisce per ricadere sulle amministrazioni locali. È un’osservazione corretta, ma conduce a una conclusione diversa: proprio perché i territori sopportano le conseguenze delle decisioni nazionali ed europee, non si può chiedere loro di gestire permanenze indefinite senza criteri, senza strumenti adeguati e senza una verifica reale dell’integrazione.

    La formula dei “diritti e delle responsabilità condivise” resta insufficiente finché non si chiarisce quali siano queste responsabilità, come debbano essere accertate e quali conseguenze debbano derivare dal loro mancato adempimento. L’integrazione non può essere una dichiarazione di principio affidata alla disponibilità individuale. Deve diventare un percorso giuridicamente verificabile attraverso parametri concreti: lavoro, conoscenza della lingua e rispetto delle regole.

    Bombagli ricorda inoltre che numerosi settori dell’economia italiana dipendono dal lavoro delle persone migranti, dall’agricoltura all’assistenza familiare, dalla ristorazione al turismo. Anche questo dato è reale. Ma l’utilità economica non può diventare una giustificazione generale di ogni ingresso e di ogni permanenza. Il migrante non deve essere ridotto a semplice manodopera, ma neppure sottratto a ogni valutazione individuale in nome delle esigenze produttive o della crisi demografica.

    Il vero problema non è scegliere tra paura e accoglienza. Questa contrapposizione ideologica impedisce di discutere la questione nel merito. La scelta è tra un’immigrazione governata, nella quale la permanenza viene collegata a un percorso individuale di integrazione, e un sistema che considera sufficiente la presenza prolungata sul territorio per consolidare progressivamente il soggiorno.

    Per questa ragione è arrivato il momento di valutare l’introduzione nella Costituzione di un vero e proprio dovere di integrazione. La nostra Carta riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, ma richiede anche l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Il principio personalista contenuto nell’articolo 2 non costruisce quindi una società composta soltanto da titolari di diritti: collega la tutela della persona alla responsabilità verso la comunità nella quale essa vive.

    L’integrazione dovrebbe essere ricondotta precisamente a questa reciprocità costituzionale. Chi viene accolto e autorizzato a costruire il proprio futuro in Italia deve poter godere dei diritti fondamentali, accedere al lavoro, all’istruzione e ai servizi essenziali. Ma deve, a sua volta, assumere il dovere di apprendere la lingua, rispettare l’ordinamento, contribuire secondo le proprie possibilità alla vita economica e sociale e riconoscersi nei principi fondamentali della Repubblica.

    Inserire questo dovere nella Costituzione avrebbe un valore non soltanto simbolico. Significherebbe offrire un fondamento più solido alle leggi ordinarie che collegano il consolidamento della permanenza al percorso di integrazione. Significherebbe soprattutto affermare che l’integrazione non è una concessione facoltativa dello straniero né una prestazione unilaterale dello Stato, ma un rapporto reciproco dal quale discendono diritti, obblighi e conseguenze giuridiche.

    La formulazione costituzionale dovrebbe evitare qualsiasi imposizione assimilazionista. Integrare non significa rinunciare alla propria identità, alla propria religione o alla propria cultura. Significa accettare il primato della Costituzione, conoscere lo strumento linguistico necessario per partecipare alla vita sociale, rispettare le leggi e contribuire alla comunità. La Corte costituzionale ha più volte riconosciuto che i diritti fondamentali spettano anche allo straniero; proprio questa universalità dei diritti rende necessario affermare con altrettanta chiarezza la dimensione dei doveri.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si colloca in questa prospettiva. La permanenza deve essere collegata alla verifica individuale dell’integrazione. Chi raggiunge i parametri richiesti rimane e può consolidare la propria posizione giuridica. Chi rifiuta o fallisce il percorso di integrazione entra nel percorso di ReImmigrazione. La presenza protratta sul territorio non può sostituire l’integrazione né trasformarsi, da sola, nel fondamento di una permanenza definitiva.

    L’immigrazione non si governa alimentando paure, ma neppure negando i problemi dei territori. Si governa riconoscendo la realtà, distribuendo correttamente le responsabilità e trasformando l’integrazione da slogan politico in dovere costituzionale verificabile.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Decreto anti-maranza: lo Stato punisce il fallimento dell’integrazione, ma non lo previene

    Il cosiddetto “decreto anti-maranza” nasce da un problema reale, che sarebbe irresponsabile negare o ridurre a una costruzione propagandistica: la diffusione di aggressioni, rapine, danneggiamenti, porto di coltelli e altre forme di violenza commesse da gruppi giovanili, spesso nei luoghi della movida, nelle stazioni e nelle periferie urbane. Occorre però partire da una precisazione giuridica.…

    “Immigrazione, i dati che raccontano la condizione degli stranieri in Italia” – conoscere i numeri è indispensabile, ma non basta se continuiamo a non misurare l’integrazione

    L’articolo di Euronews (consultabile qui: https://it.euronews.com/my-europe/2026/07/24/immigrazione-i-dati-che-raccontano-la-condizione-degli-stranieri-in-italia) offre un quadro statistico della presenza degli stranieri nel nostro Paese: occupazione, redditi, povertà, istruzione, condizioni abitative e altri indicatori che aiutano a comprendere la complessità del fenomeno migratorio. È un contributo utile. Le politiche pubbliche devono partire dai dati, non dagli slogan. Ma proprio leggendo questo tipo di…

  • “Ceuta, Rosy Bindi: ‘Abolire Schengen non è la soluzione’ – il problema non è Schengen, ma l’assenza di un modello europeo di integrazione

    L’intervento di Rosy Bindi, trasmesso da LA7 e consultabile qui: https://www.la7.it/in-onda/video/ceuta-rosy-bindi-la-presidente-del-consiglio-questa-volta-ha-passato-il-limite-abolire-schengen-non-05-08-2026-653904, si inserisce nel dibattito aperto dopo gli eventi di Ceuta e le dichiarazioni sulla possibile sospensione o revisione di Schengen.

    Su un punto è difficile dissentire.

    Schengen non è la causa della crisi migratoria europea. È uno degli strumenti attraverso cui gli Stati membri hanno scelto di organizzare la libera circolazione interna. Pensare che la sua abolizione possa risolvere il fenomeno migratorio significa confondere gli effetti con le cause.

    Ma fermarsi a difendere Schengen non basta.

    La vera domanda è perché ogni crisi alle frontiere esterne finisca per mettere in discussione uno dei pilastri dell’integrazione europea.

    La risposta è semplice.

    Perché l’Europa ha costruito uno spazio comune di libera circolazione senza costruire una politica comune realmente efficace sull’integrazione e sulla permanenza degli stranieri.

    Il risultato è un sistema che concentra l’attenzione sulle frontiere, mentre continua a trascurare ciò che accade dopo l’ingresso nel territorio europeo.

    Ed è proprio qui che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone un cambio di prospettiva.

    Il futuro dell’Europa non si gioca sull’abolizione o sulla difesa di Schengen.

    Si gioca sulla capacità di definire un modello condiviso nel quale il diritto alla permanenza sia strettamente collegato a un’integrazione effettiva e verificabile.

    Se ogni Stato continua ad applicare criteri diversi e se l’integrazione resta una nozione politica anziché una categoria giuridica, ogni nuova crisi migratoria continuerà inevitabilmente a trasformarsi in una crisi di Schengen.

    Per questo il dibattito non dovrebbe dividersi tra europeisti e sovranisti.

    La vera sfida è costruire una politica europea dell’immigrazione che renda Schengen sostenibile nel lungo periodo.

    Difendere Schengen ha senso.

    Ma Schengen può essere difeso soltanto se l’Europa dimostra di saper governare l’immigrazione con regole comuni, verificabili e fondate sull’integrazione.

    Altrimenti ogni nuova crisi alle frontiere esterne continuerà a mettere in discussione, non tanto Schengen in sé, quanto la capacità dell’Unione europea di governare uno dei fenomeni più complessi del nostro tempo.

    “Stefano Feltri: ‘In Italia non c’è un problema sicurezza, il governo fa misure a caso’ – la sicurezza non si misura solo con i reati, ma anche con la qualità dell’integrazione

    L’intervento di Stefano Feltri, trasmesso da LA7 e consultabile qui: https://www.la7.it/in-onda/video/stefano-feltri-in-italia-non-ce-un-problema-sicurezza-il-governo-fa-misure-a-caso-24-07-2026-652999, sostiene che in Italia non esisterebbe una reale emergenza sicurezza e che il Governo starebbe adottando misure prive di una strategia coerente. È una riflessione che contiene un elemento condivisibile. Le politiche sulla sicurezza non possono essere costruite sull’emotività del singolo fatto di cronaca.…

    LIVE – La ReImmigrazione non è il punto di partenza. È il punto di arrivo.

    Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” Quando si sente parlare di ReImmigrazione, il dibattito si concentra quasi sempre sul rimpatrio. È un errore. Nel paradigma che ho proposto, infatti, la ReImmigrazione non rappresenta il punto di partenza della politica migratoria, ma il suo punto di arrivo. Prima viene tutto…

  • Ceuta and Europe’s Border Crisis: Regularisation, Irregular Entry and Political Responsibility

    Il fallimento del modello Lepore: Bologna finanzia l’immigrazione, ma non misura l’integrazione

    Il Comune di Bologna ha scelto da tempo di presentarsi come uno dei principali laboratori italiani dell’accoglienza diffusa. Con l’amministrazione del sindaco Matteo Lepore questa impostazione è diventata una vera e propria identità politica: più servizi, più progetti, più collaborazione con il Terzo settore, maggiore accessibilità alle prestazioni e una crescente sovrapposizione tra politiche migratorie,…

    LIVE – Più integrazione significa meno spesa per il welfare?

    Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” Nel dibattito sull’immigrazione si sente spesso affermare che la presenza degli stranieri rappresenti un costo per il welfare. È un’affermazione che merita una riflessione più approfondita. La vera domanda, infatti, dovrebbe essere un’altra: quanto inciderebbe un’integrazione realmente efficace sulla riduzione di quel costo?…

  • Trieste, cala la rotta balcanica ma resta il problema dell’integrazione

    Il bilancio dell’attività della Polizia di Stato nella provincia di Trieste registra una significativa diminuzione degli arrivi attraverso la rotta balcanica. È un dato positivo, perché dimostra che i flussi migratori non sono eventi naturali e inevitabili, ma fenomeni che possono essere ridotti attraverso controlli di frontiera, cooperazione internazionale e contrasto alle organizzazioni criminali.

    Sarebbe però un errore considerare chiuso il problema.

    La diminuzione degli ingressi irregolari non dice nulla, da sola, sulla qualità dell’integrazione delle persone che già vivono stabilmente sul territorio. Ridurre gli arrivi e governare le presenze sono due obiettivi differenti. L’Italia sembra iniziare ad affrontare il primo, ma continua a non disporre di strumenti adeguati per misurare il secondo.

    I numeri di una città di frontiera

    Nel periodo preso in esame, l’Ufficio immigrazione della Questura di Trieste ha formalizzato 933 domande di protezione internazionale e rilasciato 10.728 permessi di soggiorno. Sono state inoltre eseguite 120 espulsioni.

    L’attività della Polizia di frontiera, rafforzata dalla sospensione temporanea della libera circolazione alle frontiere interne, ha portato all’identificazione di 179.599 persone, al rintraccio di 1.485 cittadini stranieri irregolari, a 807 respingimenti e all’inibizione dell’ingresso nei confronti di altre 451 persone.

    Questi numeri descrivono una macchina amministrativa e di sicurezza sottoposta a uno sforzo considerevole. Dimostrano anche che Trieste resta uno dei principali luoghi nei quali la politica migratoria italiana si confronta concretamente con il confine orientale.

    La Polizia controlla, identifica, riceve le domande di protezione, rilascia i titoli di soggiorno ed esegue gli allontanamenti. Ma non può essere affidato alle forze dell’ordine il compito di stabilire se le persone autorizzate a rimanere stiano realmente costruendo un rapporto con la società italiana.

    Meno arrivi non significa maggiore integrazione

    Il dibattito politico tende spesso a identificare il governo dell’immigrazione con il controllo degli ingressi.

    La frontiera è certamente essenziale. Uno Stato che non sa chi entra, attraverso quali percorsi e con quale titolo perde una parte della propria sovranità. Il rafforzamento dei controlli lungo il confine con la Slovenia e la riduzione dei transiti irregolari rappresentano quindi un risultato che non dovrebbe essere minimizzato.

    Ma il controllo della frontiera costituisce soltanto l’inizio.

    Una volta rilasciato un permesso di soggiorno, occorre verificare che la permanenza non si trasformi in una semplice presenza amministrativa. Bisogna conoscere il livello di apprendimento della lingua italiana, l’inserimento lavorativo, la regolarità abitativa, la frequenza scolastica dei minori, il rispetto delle regole e la partecipazione alla vita sociale.

    Oggi queste informazioni rimangono frammentate tra Questure, Prefetture, Comuni, servizi sociali, scuole, centri per l’impiego e soggetti dell’accoglienza. Nessuna istituzione dispone di una valutazione complessiva e continuativa del percorso svolto dallo straniero.

    Lo Stato sa quanti permessi ha rilasciato. Non sa, con altrettanta precisione, quante persone si siano realmente integrate.

    Il permesso di soggiorno non certifica l’integrazione

    Il rilascio di un titolo di soggiorno certifica l’esistenza di determinati requisiti giuridici. Non dimostra automaticamente l’avvenuta integrazione.

    Uno straniero può essere regolarmente soggiornante e, nello stesso tempo, non conoscere adeguatamente la lingua italiana, dipendere stabilmente dall’assistenza pubblica, vivere in una comunità separata o non condividere i principi fondamentali dell’ordinamento.

    Allo stesso modo, una persona può avere attraversato una fase di irregolarità e successivamente costruire un percorso lavorativo, familiare e sociale meritevole di essere riconosciuto.

    È per questo che il giudizio non può essere affidato né alla sola condizione documentale né a generalizzazioni fondate sulla nazionalità.

    Occorre misurare i comportamenti e i risultati.

    Senza una verifica concreta dell’integrazione, il permesso di soggiorno rischia di diventare soltanto il rinnovo periodico di una situazione amministrativa. La pubblica amministrazione controlla la presenza di un contratto, di un reddito o di un alloggio, ma raramente riesce a comprendere se la persona stia diventando parte della comunità.

    Sicurezza e integrazione devono tornare a parlarsi

    Il bilancio della Polizia di Trieste riguarda anche l’attività di prevenzione e repressione dei reati. Nel corso dell’anno sono state registrate decine di migliaia di chiamate al numero unico di emergenza e migliaia di interventi delle Volanti nelle aree più sensibili della città.

    Non sarebbe corretto dedurre da questi dati una sovrapposizione automatica tra immigrazione e criminalità. Sarebbe però altrettanto scorretto sostenere che la sicurezza non abbia alcun rapporto con l’efficacia delle politiche di integrazione.

    Quando una parte della popolazione straniera rimane esclusa dal lavoro regolare, dalla scuola, dalla formazione e dalla vita della comunità, aumenta il rischio di marginalità. Quando si formano gruppi chiusi, privi di un rapporto effettivo con le istituzioni, possono svilupparsi conflitti, devianza e sfiducia reciproca.

    La sicurezza interviene spesso nell’ultima fase del problema, quando il fallimento sociale è già diventato un fatto di polizia.

    Una politica seria dovrebbe invece intervenire prima, individuando i segnali di mancata integrazione e costruendo percorsi differenziati: sostegno per chi dimostra di volersi inserire, controllo più rigoroso nei confronti di chi viola le regole e ritorno per chi non possiede più i requisiti per restare.

    Integrazione o ReImmigrazione

    Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione muove proprio da questa distinzione.

    La diminuzione della rotta balcanica dimostra che il controllo degli ingressi è possibile. Ora occorre affrontare la fase successiva: stabilire chi deve essere accompagnato verso una piena integrazione e chi, invece, non può continuare a considerare la permanenza un diritto automatico e indefinito.

    Chi lavora, rispetta le leggi, conosce la lingua, manda i figli a scuola e partecipa alla società deve poter consolidare la propria posizione.

    Chi rifiuta sistematicamente ogni percorso di inserimento, commette reati o perde i requisiti del soggiorno deve essere destinatario di una politica effettiva di ritorno.

    Non è sufficiente ridurre gli ingressi. Non è sufficiente rilasciare migliaia di permessi. Non è sufficiente eseguire alcune espulsioni.

    Occorre collegare ogni fase: ingresso, soggiorno, integrazione, verifica e, quando necessario, ReImmigrazione.

    Trieste dimostra che la frontiera può essere controllata. Resta da costruire un sistema capace di governare ciò che accade dopo la frontiera.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    LIVE – Perché propongo un Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione

    Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” Chi si occupa oggi dell’integrazione degli stranieri in Italia? La risposta, probabilmente, è il primo problema. Le competenze sono distribuite tra Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro, Ministero dell’Istruzione, Regioni, Prefetture, Questure, Comuni e numerosi altri enti pubblici. Ognuno interviene su un singolo aspetto,…

    Il costo dell’immigrazione cambia nel tempo: per questo l’integrazione va verificata periodicamente

    Quando si discute del costo dell’immigrazione, si commette spesso un errore di prospettiva: si fotografa la situazione esistente in un determinato momento e si pretende di ricavarne una conclusione valida per il futuro. Si calcolano le imposte versate, i contributi previdenziali, il valore prodotto dai lavoratori stranieri e, dall’altra parte, le spese sostenute per la…

  • L’immigrazione non basta a salvare l’Italia: senza integrazione, il saldo demografico è soltanto un’illusione

    L’Italia continua a perdere popolazione. Nel 2025 sono nati circa 355 mila bambini, mentre i decessi hanno raggiunto quota 652 mila. Il saldo naturale è stato quindi negativo per quasi 296 mila persone, una perdita compensata quasi integralmente dal saldo migratorio con l’estero. La popolazione residente è rimasta così sostanzialmente stabile, intorno ai 58,9 milioni di abitanti.

    Questi numeri dimostrano che l’immigrazione svolge ormai una funzione strutturale nella tenuta demografica del Paese. Ma sarebbe un errore trasformare un dato statistico in una conclusione politica automatica. Compensare numericamente chi muore o chi lascia l’Italia non significa, da solo, costruire una società più stabile, produttiva e coesa.

    Una popolazione non è una semplice somma di residenti. Non basta che una persona entri nel territorio nazionale e venga iscritta all’anagrafe perché il problema demografico possa dirsi risolto. Occorre verificare se quella persona lavora regolarmente, conosce la lingua italiana, rispetta le regole fondamentali della comunità, contribuisce al sistema previdenziale e costruisce un rapporto effettivo con il territorio.

    L’immigrazione può rappresentare una risorsa soltanto quando diventa integrazione. Diversamente, il saldo demografico positivo rischia di nascondere l’aumento della precarietà, del lavoro irregolare, della marginalità abitativa e della dipendenza assistenziale. Il numero complessivo degli abitanti rimane stabile, ma la struttura sociale si indebolisce.

    Il dato è ancora più significativo se si considera che, mentre l’Italia importa popolazione dall’estero, continua a perdere una parte importante del proprio capitale umano. Tra il 2019 e il 2025 il Mezzogiorno ha perso circa 150 mila laureati italiani tra i venticinque e i trentaquattro anni, trasferitisi soprattutto verso il Centro-Nord e, in misura minore, all’estero.

    Non si può dunque rispondere alla fuga dei giovani italiani limitandosi a sostituirli contabilmente con nuovi ingressi. Una politica demografica seria deve sostenere la natalità, trattenere le competenze, favorire il lavoro stabile e governare l’immigrazione sulla base delle reali capacità di inserimento del Paese.

    È precisamente in questo passaggio che si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. La permanenza non può dipendere soltanto dal trascorrere del tempo, ma deve essere collegata a condizioni individuali verificabili. Lavoro, conoscenza della lingua e rispetto delle regole devono diventare i parametri ordinari attraverso i quali valutare il consolidamento del soggiorno.

    Chi dimostra di essersi integrato deve poter costruire stabilmente il proprio futuro in Italia. Chi, invece, rifiuta sistematicamente ogni percorso di integrazione, viola gravemente le regole o rimane estraneo alla comunità non può pretendere che la permanenza diventi automaticamente definitiva.

    L’Italia ha certamente bisogno dell’immigrazione. Ma ha bisogno di un’immigrazione governata, selezionata e accompagnata da un’effettiva politica di integrazione. Senza questa verifica, il saldo demografico resta soltanto un’illusione contabile: i numeri possono sembrare in equilibrio, mentre il Paese diventa progressivamente più fragile.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Gli Stati Uniti arrestano 478 immigrati in una settimana. Il vero insegnamento è che il controllo non può iniziare solo dopo il fallimento dell’integrazione

    L’operazione condotta negli Stati Uniti, che ha portato in una sola settimana all’incriminazione di 478 persone per reati collegati all’immigrazione irregolare lungo il confine tra Texas, Arizona e California, è stata presentata come una dimostrazione della determinazione dell’amministrazione americana nel contrastare gli ingressi illegali, il traffico di esseri umani e il fenomeno dei reingressi dopo…

    Immigrazione e asilo: tre eventi formativi organizzati dall’Avv. Fabio Loscerbo e accreditati dall’Ordine degli Avvocati di Bologna

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ha accreditato tre eventi formativi organizzati dallo Studio Legale Avv. Fabio Loscerbo, dedicati alle principali trasformazioni in corso nel diritto dell’immigrazione, dell’asilo e della protezione dei diritti fondamentali. Il ciclo formativo si svolgerà tra settembre e novembre 2026 e sarà articolato in tre incontri, ciascuno della durata di…

    LIVE – Perché serve una Polizia dell’Immigrazione

    Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” Quando si parla di immigrazione si pensa quasi sempre alle norme. Molto meno si parla, invece, dell’organizzazione dello Stato chiamata ad applicarle. Eppure è proprio qui che, spesso, emergono le maggiori criticità. Nel corso della diretta ho avanzato una proposta che considero fondamentale:…

  • Ceuta y la crisis de las fronteras europeas: regularización, inmigración irregular y responsabilidad política

    “Bonaccini: la remigrazione non risolve i problemi dell’Italia” – la vera domanda è quale modello li risolve

    L’articolo di ViterboNews24 (consultabile qui: https://www.viterbonews24.it/news/bonaccini:-la-remigrazione-non-risolve-i-problemi-dellitalia_156514.htm) riporta l’affermazione di Stefano Bonaccini secondo cui la remigrazione non rappresenterebbe una soluzione ai problemi dell’Italia. Su questo punto è difficile non concordare. La remigrazione, così come viene oggi proposta nel dibattito politico, non costituisce un modello organico di governo dell’immigrazione. È soprattutto una risposta che si concentra sulla…

    “Remigrazione, Iacchetti contro Salvini e Vannacci” – il dibattito sull’immigrazione merita argomenti, non derisione

    L’articolo de Il Fatto Quotidiano (consultabile qui: https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/07/20/remigrazione-iacchetti-salvini-vannacci-notizie/8454005/) riporta le critiche di Enzo Iacchetti alle posizioni espresse da Matteo Salvini e Roberto Vannacci sul tema della remigrazione. Al di là del merito delle diverse posizioni, colpisce il tono con cui viene affrontata una proposta che, condivisibile o meno, nasce dal tentativo di offrire una risposta…

  • La Spagna ha aperto una falla in Schengen: regolarizzare senza integrazione significa esportare i flussi migratori

    La crisi di Ceuta ha riaperto lo scontro tra Italia e Spagna sulla gestione dell’immigrazione e sulla tenuta dello spazio Schengen. Madrid sostiene di avere controllato rapidamente gli ingressi provenienti dal Marocco e respinge ogni collegamento tra quanto accaduto alla frontiera e la regolarizzazione straordinaria approvata dal governo Sánchez. Ma il problema sollevato dall’Italia non riguarda soltanto le persone entrate a Ceuta: riguarda la responsabilità di uno Stato che ha deciso di regolarizzare su vasta scala cittadini stranieri senza subordinare la stabilizzazione a un percorso effettivo di integrazione.

    La procedura spagnola richiedeva essenzialmente la presenza continuativa nel Paese per almeno cinque mesi, l’assenza di precedenti penali e la mancanza di pericoli per l’ordine pubblico. Non erano invece richiesti, come condizioni determinanti, un rapporto di lavoro già consolidato, la conoscenza della lingua o la dimostrazione di un concreto inserimento sociale. Il procedimento si è chiuso con 1.174.978 domande, un numero più che doppio rispetto alle stime iniziali.

    La Spagna ha quindi affrontato l’irregolarità amministrativa mediante una sanatoria fondata prevalentemente sul tempo trascorso nel territorio. È una scelta nazionale soltanto in apparenza. In uno spazio europeo nel quale i controlli alle frontiere interne sono normalmente aboliti, ogni decisione relativa alla regolarizzazione di centinaia di migliaia di persone produce conseguenze che vanno ben oltre il territorio dello Stato che la adotta.

    È necessario essere precisi: il permesso di soggiorno spagnolo non attribuisce automaticamente il diritto di trasferirsi stabilmente e lavorare in Italia. Consente però la circolazione di breve periodo nello spazio Schengen e rende concretamente più agevoli i successivi movimenti verso altri Paesi europei. La distinzione giuridica tra mobilità temporanea e diritto di soggiorno stabile rimane, ma non elimina il fenomeno dei movimenti secondari né la possibilità che una parte delle persone regolarizzate cerchi opportunità economiche, familiari o assistenziali altrove.

    La responsabilità spagnola risiede precisamente in questo punto: avere considerato la regolarizzazione come uno strumento di semplice emersione numerica, senza trasformarla in un procedimento selettivo fondato sull’integrazione individuale. Regolarizzare senza verificare lavoro, lingua e rispetto delle regole significa attribuire uno status amministrativo senza sapere se esistano le condizioni per una permanenza sostenibile.

    Schengen può funzionare soltanto se ogni Stato membro protegge efficacemente le frontiere esterne e adotta politiche migratorie compatibili con gli interessi dell’intera Unione. La libertà di circolazione presuppone fiducia reciproca. Quando uno Stato regolarizza oltre un milione di persone sulla base della sola permanenza pregressa, quella fiducia viene inevitabilmente messa in discussione.

    Non si può pretendere che gli altri Paesi europei accettino passivamente le conseguenze di decisioni adottate unilateralmente. La solidarietà europea non può consistere nella socializzazione degli effetti delle politiche nazionali, mentre ciascun governo conserva per sé il potere di ampliare indiscriminatamente la platea dei soggiornanti.

    La vera alternativa non è tra sanatorie e repressione, ma tra immigrazione amministrata e immigrazione lasciata all’automatismo. Chi lavora, conosce la lingua e rispetta le regole deve poter consolidare la propria permanenza. Chi non dimostra alcun percorso di integrazione non può essere stabilizzato soltanto perché è riuscito a rimanere irregolarmente nel territorio per alcuni mesi.

    La Spagna ha aperto una falla politica prima ancora che giuridica. Ha trasformato una decisione nazionale in un problema europeo, confermando che nello spazio Schengen regolarizzare senza integrazione significa, inevitabilmente, esportare i flussi migratori.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Al Nordest servono immigrati. Ma il bisogno delle imprese non basta a garantire l’integrazione

    Nel suo editoriale “L’immigrazione che serve all’economia del Nordest”, pubblicato il 20 luglio 2026 su Il Nord Est, Francesco Jori affronta una questione che il dibattito politico continua troppo spesso a eludere: il Nordest ha bisogno di lavoratori stranieri. Le imprese faticano a reperire manodopera, interi settori produttivi denunciano carenze strutturali di personale e il…

    Quanto costa davvero l’immigrazione? Il problema che nessuno misura è il fallimento dell’integrazione

    Il dibattito pubblico sull’immigrazione continua a oscillare tra due rappresentazioni opposte e ugualmente insufficienti. Da una parte si sostiene che l’immigrazione costituisca necessariamente una risorsa economica, perché gli stranieri lavorano, versano contributi e partecipano alla produzione della ricchezza nazionale. Dall’altra si afferma che essa rappresenti prevalentemente un costo, a causa delle spese sostenute dallo Stato…

  • Immigrazione e asilo: tre eventi formativi organizzati dall’Avv. Fabio Loscerbo e accreditati dall’Ordine degli Avvocati di Bologna

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ha accreditato tre eventi formativi organizzati dallo Studio Legale Avv. Fabio Loscerbo, dedicati alle principali trasformazioni in corso nel diritto dell’immigrazione, dell’asilo e della protezione dei diritti fondamentali.

    Il ciclo formativo si svolgerà tra settembre e novembre 2026 e sarà articolato in tre incontri, ciascuno della durata di due ore e con il riconoscimento di due crediti formativi per gli avvocati partecipanti.

    Il primo appuntamento, previsto per il 25 settembre 2026, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, sarà dedicato a “Il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo”. L’incontro affronterà il nuovo quadro normativo europeo, le procedure di frontiera, il riparto delle responsabilità tra gli Stati membri e le conseguenze che il Patto produrrà sull’attività amministrativa e giudiziaria.

    Il secondo evento, fissato per il 23 ottobre 2026, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, avrà per oggetto “La nuova procedura di protezione internazionale”. Saranno esaminate le modifiche intervenute nella presentazione, registrazione e formalizzazione della domanda, le procedure accelerate, i termini, le competenze delle autorità coinvolte e le garanzie riconosciute al richiedente.

    Il terzo incontro, programmato per il 27 novembre 2026, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, sarà dedicato a “Integrazione, protezione complementare e art. 8 CEDU”. L’appuntamento approfondirà il rapporto tra radicamento sociale, vita privata e familiare, percorso lavorativo e tutela convenzionale, con particolare attenzione all’evoluzione della protezione complementare e alla giurisprudenza relativa all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    L’accreditamento è stato deliberato dalla Commissione competente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna nell’adunanza del 15 luglio 2026 e formalmente comunicato il 21 luglio 2026.

    L’iniziativa nasce dall’esigenza di offrire una formazione su un settore che sta attraversando una fase di profonda trasformazione. Il diritto dell’immigrazione non può più essere affrontato attraverso una lettura frammentaria delle singole disposizioni, perché le nuove regole europee, le riforme nazionali e la giurisprudenza interna e sovranazionale impongono una visione sistematica, capace di coniugare il controllo dei flussi, l’effettività delle garanzie e la misurazione dei percorsi di integrazione.

    I tre appuntamenti intendono quindi fornire agli avvocati strumenti teorici e operativi per interpretare il nuovo quadro normativo e per affrontare consapevolmente le questioni che già oggi emergono nella pratica professionale.

    Carlo Fidanza apre all’integrazione. Ma senza un requisito giuridico il vero problema dell’immigrazione resta irrisolto

    Per molti anni il dibattito politico sull’immigrazione è rimasto imprigionato in una contrapposizione tanto semplice quanto insufficiente: da una parte chi rivendicava l’accoglienza come valore assoluto, dall’altra chi riteneva che la risposta dovesse essere affidata quasi esclusivamente al controllo delle frontiere, ai rimpatri e alla lotta all’immigrazione irregolare. In questo schema, l’integrazione è stata spesso…

    LIVE – Una cauzione per entrare in Italia? Ecco perché l’ho proposta

    Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” Tra le proposte che hanno suscitato maggiore curiosità durante la diretta c’è quella di prevedere una cauzione per il cittadino straniero che intende trasferirsi in Italia. È una proposta che, letta soltanto nel titolo, rischia di essere fraintesa. Non si tratta di “far…

    “Bus gratis ai migranti, la polemica di Bologna” – il problema non è il beneficio, ma l’assenza di un progetto di integrazione

    L’articolo di BolognaToday (consultabile qui: https://www.bolognatoday.it/politica/bus-polemica-gratis-migranti-madrid.html) racconta la polemica politica nata attorno agli abbonamenti gratuiti ai mezzi pubblici destinati ad alcune categorie di cittadini stranieri. Come spesso accade, il dibattito si è rapidamente trasformato in uno scontro tra chi denuncia un privilegio e chi difende una misura di inclusione sociale. Ma entrambe le posizioni rischiano…

  • Pedro Sánchez ha convertido a España en el vientre blando de Europa: ahora se esconde detrás de la coartada de las mafias

    Pedro Sánchez ha calificado la entrada masiva registrada en Ceuta como una violación y un ataque contra la integridad territorial de España. El Gobierno ha anunciado el empleo de todos los recursos del Estado para recuperar el control de la frontera y acelerar la repatriación de quienes entraron irregularmente.

    La defensa de la soberanía nacional es necesaria. Ceuta no es una zona indefinida ni una simple plataforma desde la que acceder a la Península: es una ciudad española, una frontera exterior de la Unión Europea y un territorio cuya seguridad corresponde garantizar al Estado.

    Pero precisamente por eso no basta con desplegar policías, militares y medios materiales cuando la frontera ya ha sido desbordada. La soberanía también exige coherencia política, previsibilidad normativa y capacidad para valorar los efectos que las decisiones adoptadas en Madrid producen fuera de nuestras fronteras.

    El Ministerio del Interior atribuye la movilización a las redes de tráfico de personas, acusadas de instrumentalizar una sentencia judicial para fomentar la llegada de migrantes, en su mayoría jóvenes.

    Las organizaciones criminales existen. Explotan la necesidad, organizan travesías peligrosas, difunden informaciones falsas y obtienen beneficios económicos de la inmigración irregular. Su persecución debe ser firme.

    Sin embargo, mencionar a las mafias no puede convertirse en una respuesta automática que cierre cualquier discusión sobre las responsabilidades del Gobierno.

    La cuestión no consiste únicamente en determinar quién difundió determinados mensajes. La verdadera pregunta es por qué decenas de miles de personas pudieron llegar a creer que España era, en ese momento, la frontera más accesible de Europa.

    Las primeras reconstrucciones apuntan a que la movilización estuvo alimentada por rumores, vídeos y mensajes difundidos mediante las redes sociales. Entre los jóvenes marroquíes circuló la interpretación de que una reciente resolución judicial española impedía las devoluciones inmediatas y permitía permanecer en territorio español. Aquella lectura era inexacta, porque la resolución no eliminaba las posibilidades de retorno, sino que exigía seguir los procedimientos legales ordinarios.

    Si estos hechos se confirman, no resulta serio presentar todo el movimiento como una operación exclusivamente organizada por redes mafiosas. Al menos una parte de las personas parece haberse desplazado por un fenómeno de llamamiento colectivo y contagio digital.

    Las redes sociales pueden mover a miles de personas en pocas horas sin que exista necesariamente una organización centralizada que controle cada desplazamiento.

    Esto no excluye la intervención de traficantes. Significa que su participación debe acreditarse y no simplemente presumirse para construir una explicación políticamente cómoda.

    La percepción de apertura no nació en las redes sociales

    Los rumores sobre Ceuta no aparecieron en el vacío. Se difundieron dentro de un contexto político previamente creado por el propio Gobierno español.

    La Administración de Pedro Sánchez ha impulsado una regularización extraordinaria destinada a permitir que centenares de miles de extranjeros que ya se encontraban irregularmente en España soliciten una autorización de residencia y trabajo. La medida fue presentada como una respuesta a las necesidades del mercado laboral, la economía sumergida y la presencia consolidada de personas que ya vivían en el país.

    La regularización de personas realmente integradas puede responder a razones económicas, sociales y administrativas legítimas. Un Estado no está obligado a mantener indefinidamente en la irregularidad a quienes trabajan, carecen de antecedentes y han construido vínculos efectivos con la sociedad.

    Pero tampoco puede ignorar el efecto comunicativo de una regularización masiva.

    Las normas migratorias no se conocen en los países de origen mediante una lectura técnica del Boletín Oficial del Estado. Se transmiten a través de frases breves, vídeos y mensajes simplificados:

    «España está dando papeles».

    «España regulariza a quienes han entrado sin autorización».

    «Si consigues llegar y permanecer, con el tiempo podrás obtener una residencia».

    Puede tratarse de afirmaciones incompletas. Pueden omitir los requisitos, las fechas de corte y las exclusiones previstas por la ley. Pero son precisamente esas versiones simplificadas las que influyen en las expectativas y en los comportamientos.

    No es posible afirmar, sin más pruebas, que la regularización haya causado directamente la crisis de Ceuta. Las llegadas también están relacionadas con la pobreza, la falta de oportunidades, el desempleo juvenil en Marruecos, las relaciones diplomáticas entre ambos países y la difusión de una interpretación incorrecta de la jurisprudencia española.

    Pero tampoco resulta creíble sostener que una regularización de enorme alcance no produzca ninguna consecuencia sobre la percepción internacional de España.

    Las políticas públicas envían señales. Negarlo no es humanidad, sino ingenuidad.

    España no puede ser simultáneamente una excepción abierta y una frontera fuerte

    Sánchez ha querido presentar a España como una excepción dentro de una Europa cada vez más restrictiva. Su Gobierno ha defendido que la inmigración resulta necesaria para la economía y que la regularización permite reconocer una realidad laboral y social que ya existe.

    Ese planteamiento puede discutirse democráticamente. Lo que no puede hacerse es defender una política de apertura sin asumir los riesgos derivados del mensaje que genera.

    España ha sido percibida como el país europeo más dispuesto a transformar posteriormente una presencia irregular en una residencia legal. Esa percepción, aunque no coincida exactamente con el contenido de las normas, debilita el efecto disuasorio de la frontera.

    Por eso Sánchez ha convertido a España en el vientre blando de Europa.

    No porque la Guardia Civil, la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas no cumplan con su deber. Al contrario: son precisamente los agentes quienes terminan enfrentándose a las consecuencias operativas de decisiones políticas adoptadas sin una estrategia suficientemente coherente.

    El problema se encuentra en el mensaje emitido desde el poder: primero se anuncia una regularización de grandes dimensiones; después se rechaza cualquier relación entre las políticas de apertura y las nuevas expectativas migratorias; finalmente, cuando la frontera se desborda, se invocan la integridad territorial, la soberanía y la responsabilidad exclusiva de las mafias.

    Este esquema no constituye una política migratoria. Es una sucesión de contradicciones.

    Ceuta demuestra que la inmigración no se gobierna mediante eslóganes

    La crisis de Ceuta ha dejado víctimas mortales, situaciones de enorme sufrimiento y una ciudad sometida a una presión material difícilmente soportable. Las autoridades españolas tuvieron que desplegar medios extraordinarios, mientras decenas de miles de personas regresaron posteriormente a Marruecos o quedaron sometidas a procedimientos de devolución.

    No hay nada humano en permitir que miles de jóvenes crean que pueden alcanzar Europa nadando, atravesando espigones o rompiendo una frontera.

    Una política responsable debe reducir esas falsas expectativas antes de que las personas arriesguen la vida.

    Para ello, España necesita reglas comprensibles y estables. Debe quedar claro que la entrada irregular no genera automáticamente un derecho futuro a permanecer, pero también que quien trabaja, respeta las leyes y acredita una integración efectiva puede encontrar una vía legal y transparente.

    Este es el sentido del paradigma de Integración o ReImmigración.

    Integración para quienes construyen una relación real con España, participan en su economía, respetan su ordenamiento y comparten las reglas fundamentales de la convivencia.

    ReImmigración —es decir, retorno organizado, jurídicamente garantizado y respetuoso con la dignidad humana— para quienes no tienen derecho a permanecer o no reúnen las condiciones necesarias para consolidar su estancia.

    La alternativa no está entre fronteras inexistentes y expulsiones indiscriminadas. Está entre una inmigración gobernada y el caos producido por señales contradictorias.

    Las mafias no pueden borrar la responsabilidad política

    Pedro Sánchez tiene el deber de perseguir a quienes hayan engañado, explotado o puesto en peligro la vida de los migrantes. También debe exigir la colaboración efectiva de Marruecos y proteger la integridad territorial española.

    Pero no puede esconderse detrás de las mafias para evitar una reflexión sobre las consecuencias de su propia política.

    Las redes criminales pueden haber aprovechado los mensajes difundidos en internet. Sin embargo, la credibilidad de esos mensajes dependía de una idea previa: que España era un país donde entrar irregularmente podía ofrecer más posibilidades de permanecer que en otros Estados europeos.

    Esa percepción no fue creada únicamente por un vídeo de Instagram. Fue alimentada por las decisiones, las declaraciones y las contradicciones del Gobierno.

    Ceuta demuestra que la soberanía no se defiende solamente cuando llegan las cámaras y se despliega el Ejército. Se defiende antes, mediante políticas que no conviertan la excepción en una expectativa permanente.

    Pedro Sánchez ha convertido a España en el vientre blando de Europa. La coartada de las mafias no puede ocultar su responsabilidad política.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea n.º 280782895721-36, en materia de Migración y Asilo
    ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

    “Migranti, il no ai Centri per il rimpatrio unisce l’Italia da Nord a Sud” – opporsi ai CPR non basta, serve un’alternativa giuridica credibile

    L’articolo di Avvenire (consultabile qui: https://www.avvenire.it/attualita/migranti-il-no-ai-centri-per-il-rimpatrio-unisce-litalia-da-nord-a-sud_111104) racconta la crescente opposizione di amministrazioni locali, associazioni e realtà del territorio alla realizzazione dei Centri di permanenza per il rimpatrio. È una posizione legittima. I CPR pongono questioni serie sul piano della dignità della persona, delle condizioni di trattenimento, dell’effettività dei rimpatri e del rapporto tra libertà personale…

  • Giannini accusa la destra di sfruttare Ceuta, ma evita la domanda decisiva: chi non si integra deve rimanere?

    Il 31 luglio 2026, durante la trasmissione “In Onda” su La7, Massimo Giannini ha commentato la reazione della politica italiana agli arrivi di migranti a Ceuta. Secondo il giornalista, le destre sovraniste «non aspettavano altro» per riportare l’immigrazione al centro del dibattito e utilizzarla come strumento di consenso, mentre l’Europa dovrebbe governare il fenomeno senza alimentare paura e allarmismo.

    Il rischio di una strumentalizzazione politica esiste. Ma liquidare la reazione davanti alle immagini di Ceuta come semplice allarmismo significa evitare la questione sostanziale.

    Una frontiera europea è stata attraversata collettivamente da persone entrate al di fuori delle procedure previste. La domanda, quindi, non è soltanto chi tragga vantaggio politico da quelle immagini. La domanda è: quale sistema deve applicare l’Europa dopo l’ingresso?

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” offre una risposta chiara. Il soggiorno e la stabilizzazione non sono diritti acquisiti, ma risultati subordinati a condizioni verificabili. L’integrazione deve essere valutata sulla base di tre indicatori individuali: lavoro, lingua e rispetto delle regole.

    Non basta entrare nel territorio europeo per acquisire un diritto incondizionato alla permanenza. Chi viene ammesso deve partecipare a un percorso di integrazione concreto, sostenuto e verificato dallo Stato.

    Chi si integra rimane. Chi rifiuta o fallisce l’integrazione entra nel percorso di ReImmigrazione.

    La ReImmigrazione non è un’espulsione punitiva né una risposta emergenziale. È l’esito fisiologico e giuridicamente ordinario del mancato rispetto delle condizioni di soggiorno.

    Giannini critica la politica della paura, ma non affronta la domanda decisiva: chi non si integra deve continuare a rimanere soltanto perché è riuscito a entrare?

    Evitare questa domanda non riduce l’allarmismo. Lascia semplicemente il problema senza risposta.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    “Bus gratis ai migranti? Il vero problema è che continuiamo a finanziare l’integrazione senza pretendere l’integrazione”

    L’articolo dell’ANSA (consultabile qui: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/pmi/2026/07/18/assessora-al-welfare-di-bologna-bus-gratis-a-migranti-la-destra-mente_0d6435a6-cb8f-405c-b391-cfb49398d1da.html) nasce dalla polemica sui presunti autobus gratuiti ai migranti a Bologna e dalla replica dell’assessora al Welfare, che contesta la ricostruzione della vicenda. Al di là della verifica dei fatti – che è doverosa e che deve precedere ogni giudizio politico – il dibattito mette in luce una questione più…

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” entra nel dibattito pubblico

    Il dibattito sull’immigrazione continua a essere dominato da due posizioni contrapposte: chi considera l’immigrazione una necessità economica e chi, invece, ritiene che la soluzione consista esclusivamente nel limitarla o bloccarla. In questo confronto manca spesso una domanda fondamentale: come si misura l’integrazione? Negli ultimi giorni, intervenendo sulle dichiarazioni di Roberto Saviano, ho sostenuto che il…

    La 17enne radicalizzata e il fallimento dell’integrazione: il nodo delle seconde generazioni

    Il caso della diciassettenne, cittadina italiana nata in Egitto e cresciuta in Lombardia, sottoposta a misura cautelare nell’ambito di un’indagine per terrorismo internazionale di matrice jihadista, non può essere liquidato come un episodio isolato di radicalizzazione online. Al contrario, rappresenta un’occasione per interrogarsi su una delle questioni più delicate che l’Europa continua a rinviare: il…

  • Pedro Sánchez hat Spanien zum weichen Unterleib Europas gemacht – nun versteckt er sich hinter dem Mafia-Alibi

    Für ein deutsches Publikum ist die Krise von Ceuta keineswegs nur eine spanische Angelegenheit. Sie betrifft die gesamte Europäische Union – und damit auch Deutschland.

    Ceuta liegt nicht auf dem europäischen Kontinent. Die spanische Stadt befindet sich an der nordafrikanischen Küste, ist von marokkanischem Staatsgebiet umgeben und bildet gemeinsam mit Melilla eine der wenigen Landgrenzen zwischen der Europäischen Union und Afrika. Wer nach Ceuta gelangt, betritt spanisches Hoheitsgebiet und überschreitet zugleich eine Außengrenze der Europäischen Union.

    Ende Juli 2026 kam es dort innerhalb kürzester Zeit zu einer außergewöhnlich großen Zahl irregulärer Grenzübertritte aus Marokko. Die spanischen Sicherheitsbehörden wurden überfordert, das Militär wurde zur Unterstützung eingesetzt und Ministerpräsident Pedro Sánchez sprach von einer Verletzung der territorialen Integrität Spaniens.

    Sánchez machte vor allem kriminelle Schleusernetzwerke für die Entwicklung verantwortlich. Diese hätten Gerüchte über eine Entscheidung des spanischen Obersten Gerichts verbreitet und dadurch den Eindruck erweckt, neu eingereiste Migranten könnten nicht mehr unmittelbar nach Marokko zurückgeführt werden.

    Dass Schleuserorganisationen existieren, steht außer Frage. Sie verdienen an illegalen Grenzübertritten, verbreiten falsche Versprechen und nutzen die wirtschaftliche Not vieler Menschen aus. Sie müssen strafrechtlich verfolgt und ihre finanziellen Strukturen zerschlagen werden.

    Doch die Berufung auf „die Mafias“ darf nicht zu einer politischen Ausflucht werden.

    Die entscheidende Frage lautet nicht nur, wer die Gerüchte verbreitet hat. Sie lautet vielmehr: Warum erschien Spanien für so viele Menschen gerade jetzt als das schwächste und zugänglichste Einfallstor nach Europa?

    Nach den bisherigen Berichten wurde die Bewegung nach Ceuta wesentlich durch soziale Medien und digitale Mundpropaganda verstärkt. Auf Instagram und anderen Plattformen kursierten Videos und Nachrichten, wonach eine spanische Gerichtsentscheidung sofortige Rückführungen unmöglich gemacht habe. Diese Auslegung war offenbar juristisch unzutreffend: Die Entscheidung schloss Rückführungen nicht grundsätzlich aus, sondern verlangte die Einhaltung regulärer Verfahren und rechtsstaatlicher Garantien.

    Gerade dieser Umstand ist politisch bedeutsam. Wenn sich Tausende aufgrund von Videos, Gerüchten und vereinfachten Botschaften in Bewegung gesetzt haben, kann die gesamte Entwicklung nicht ohne Weiteres als zentral gesteuerte Operation krimineller Organisationen dargestellt werden.

    Die Rolle der Schleuser muss bewiesen werden. Sie darf nicht einfach behauptet werden, um die Verantwortung der Regierung auszublenden.

    Denn die Wahrnehmung Spaniens als besonders offenes Zielland ist nicht aus dem Nichts entstanden.

    Die Regierung Sánchez hat 2026 eine außergewöhnlich weitreichende Regularisierung irregulär aufhältiger Ausländer durchgeführt. Voraussetzung war unter anderem, dass die Betroffenen bereits vor Ende 2025 für einen bestimmten Zeitraum in Spanien gelebt hatten und keine relevanten Vorstrafen aufwiesen. Die Maßnahme sollte Hunderttausenden Menschen einen zunächst befristeten Aufenthalts- und Arbeitsstatus ermöglichen.

    Die Regierung begründet diese Politik mit wirtschaftlichen und demografischen Interessen. Spanien brauche Arbeitskräfte, müsse irreguläre Beschäftigung zurückdrängen und wolle Menschen, die bereits im Land lebten und arbeiteten, aus der rechtlichen Unsichtbarkeit herausholen. Diese Argumente sind nicht von vornherein illegitim. Auch ein verantwortungsvoller Staat kann zu dem Ergebnis gelangen, dass die Legalisierung bereits integrierter Personen sinnvoller ist als die dauerhafte Duldung eines großen informellen Arbeitsmarktes.

    Doch eine Regierung muss nicht nur die unmittelbare Wirkung ihrer Maßnahmen im Inland betrachten. Sie muss auch berücksichtigen, welches Signal ihre Entscheidungen außerhalb des Landes erzeugen.

    Migrationspolitik wird nicht allein durch Gesetzestexte und ministerielle Erlasse vermittelt. In den Herkunfts- und Transitstaaten verbreiten sich stark vereinfachte Botschaften:

    „Spanien legalisiert irreguläre Migranten.“

    „Spanien ist offener als andere europäische Länder.“

    „Wer es nach Spanien schafft und lange genug bleibt, kann später Papiere bekommen.“

    Diese Botschaften können unvollständig oder sogar falsch sein. Sie entfalten dennoch eine reale Wirkung.

    Das deutsche Publikum kennt diese Diskussion unter dem Begriff der Pull-Faktoren. Der Begriff wird politisch unterschiedlich bewertet, beschreibt aber ein grundsätzlich nachvollziehbares Phänomen: Staatliche Entscheidungen verändern Erwartungen. Erwartungen beeinflussen wiederum individuelle Migrationsentscheidungen.

    Es wäre zu einfach, zu behaupten, eine Regularisierung verursache automatisch eine bestimmte Grenzkrise. Ein unmittelbarer Kausalzusammenhang zwischen der spanischen Maßnahme und jedem einzelnen Grenzübertritt ist bislang nicht nachgewiesen. Ebenso unglaubwürdig wäre aber die gegenteilige Behauptung, eine Legalisierung von mehreren Hunderttausend irregulär aufhältigen Personen habe keinerlei Einfluss auf die internationale Wahrnehmung Spaniens.

    Die Regierung Sánchez wollte Spanien als humanere und wirtschaftlich pragmatischere Alternative zu den restriktiveren Migrationspolitiken anderer europäischer Staaten darstellen. Während Deutschland, Frankreich, Italien und zahlreiche weitere Mitgliedstaaten über strengere Grenzverfahren, schnellere Rückführungen und eine Begrenzung irregulärer Migration diskutieren, setzte Madrid bewusst auf eine groß angelegte Regularisierung.

    Damit übernahm Sánchez auch die Verantwortung für das Signal, das von dieser Entscheidung ausging.

    Er hat Spanien zum weichen Unterleib Europas gemacht – nicht in dem Sinne, dass die spanischen Behörden überhaupt keine Grenzen mehr kontrollierten, sondern weil sein Land als jener Mitgliedstaat wahrgenommen werden konnte, in dem irregulärer Aufenthalt am ehesten nachträglich legalisiert wird.

    In der digitalen Kommunikation genügt eine solche Wahrnehmung. Die juristischen Einzelheiten der Regularisierung, ihre Stichtage und ihre persönlichen Voraussetzungen verschwinden. Übrig bleibt die vereinfachte Vorstellung, Spanien vergebe Aufenthaltsrechte an Menschen, die zuvor ohne regulären Status im Land gelebt haben.

    Nun beruft sich Sánchez auf Souveränität, territoriale Integrität und beschleunigte Rückführungen. Doch staatliche Souveränität kann nicht erst dann entdeckt werden, wenn eine Grenze bereits überfordert ist. Sie muss sich in einer kohärenten Politik zeigen, die Integration ermöglicht, irreguläre Einreise aber nicht durch widersprüchliche Signale faktisch begünstigt.

    Für Deutschland ist diese Frage besonders relevant.

    Das europäische Asyl- und Migrationssystem beruht darauf, dass die Außengrenzen tatsächlich kontrolliert werden und Schutzbegehren möglichst dort geprüft werden, wo die Einreise in die Union erfolgt. Seit dem 12. Juni 2026 gilt der neue europäische Migrations- und Asylpakt mit gemeinsamen Regeln für Screening, Registrierung, Grenzverfahren, Zuständigkeit und Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten.

    Wenn jedoch ein Staat an der Außengrenze aufgrund eigener politischer Entscheidungen als besonders durchlässig wahrgenommen wird, entstehen Auswirkungen für die gesamte Union. Deutschland muss dann mit möglichen Sekundärbewegungen, zusätzlichen Asylanträgen, politischen Spannungen innerhalb des Schengen-Raums und neuen Forderungen nach innereuropäischer Verteilung rechnen.

    Spanien entscheidet somit nicht ausschließlich für Spanien.

    Eine nationale Regularisierung kann erhebliche europäische Folgen entfalten. Deshalb kann Madrid nicht einerseits eine großzügige Legalisierungspolitik betreiben und andererseits erwarten, dass die übrigen Mitgliedstaaten die daraus entstehenden politischen und administrativen Risiken ohne Diskussion mittragen.

    Europa braucht eine klare und dauerhafte Alternative zu der bisherigen Abfolge von irregulären Einreisen, außergewöhnlichen Regularisierungen, Grenzkrisen und verspäteten Rückführungsankündigungen.

    Diese Alternative liegt im Grundsatz Integration oder ReImmigration.

    Wer arbeitet, die Rechtsordnung respektiert, die Sprache erlernt und eine tatsächliche Bindung an die Aufnahmegesellschaft entwickelt, muss eine transparente Perspektive auf rechtmäßigen und stabilen Aufenthalt erhalten können. Wer dagegen kein Aufenthaltsrecht besitzt und bei wem keine rechtlichen oder tatsächlichen Rückkehrhindernisse bestehen, muss in einem geordneten, rechtsstaatlichen und menschenwürdigen Verfahren zurückkehren.

    Integration darf nicht nur behauptet werden. Sie muss nachprüfbar sein.

    Gleichzeitig darf irregulärer Aufenthalt nicht regelmäßig mit der Erwartung verbunden werden, dass der Staat nach einigen Jahren ohnehin eine neue Legalisierung beschließen werde. Andernfalls verliert die gesamte Aufenthaltsordnung ihre Glaubwürdigkeit.

    Pedro Sánchez darf gegen Schleusernetzwerke vorgehen. Er darf strafrechtliche Ermittlungen führen und internationale Zusammenarbeit mit Marokko verlangen.

    Was er nicht darf, ist, die Mafias als politisches Alibi zu benutzen.

    Die Krise von Ceuta ist nicht nur das Ergebnis von Armut, sozialen Medien oder möglichen Aktivitäten krimineller Gruppen. Sie ist auch das Ergebnis einer Politik, die nach außen den Eindruck vermittelt hat, Spanien sei bereit, irregulären Aufenthalt später in rechtmäßige Dauerhaftigkeit umzuwandeln.

    Ein Staat kann nicht dauerhaft Offenheit signalisieren und sich anschließend darüber beklagen, dass diese Offenheit als Einladung verstanden wurde.

    Pedro Sánchez hat Spanien zum weichen Unterleib Europas gemacht. Das Mafia-Alibi kann seine politische Verantwortung nicht beseitigen.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Im Transparenzregister der Europäischen Union eingetragener Interessenvertreter, Nr. 280782895721-36, im Bereich Migration und Asyl
    ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

    LIVE – L’integrazione deve essere verificata nel tempo, non una sola volta

    Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” L’integrazione è una condizione che si acquisisce una volta per tutte oppure deve essere verificata nel corso degli anni? È una domanda che raramente entra nel dibattito pubblico, ma che ritengo fondamentale per costruire una politica migratoria moderna. Oggi, una volta ottenuto un…

    Magnus Brunner sbaglia: il Patto UE sull’immigrazione ignora il vero problema dell’integrazione

    Con l’entrata in applicazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, il Commissario europeo per gli Affari interni e la Migrazione, Magnus Brunner, ha illustrato in più occasioni quella che considera la nuova filosofia dell’Unione europea in materia migratoria. «Saremo noi a decidere chi entra, chi può restare e chi deve lasciare l’Europa», ha dichiarato…

  • Ceuta und Europas Grenzkrise: Legalisierung, irreguläre Einreise und politische Verantwortung

    Patto UE migrazione: cosa dice il primo rapporto della Commissione europea

    La Commissione europea ha pubblicato il primo rapporto sull’applicazione del nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo, entrato in vigore il 12 giugno 2026. La notizia, rilanciata anche da AISE – Agenzia Internazionale Stampa Estero, rappresenta il primo momento di verifica dell’attuazione concreta della più importante riforma europea in materia di asilo degli ultimi decenni. Per…

    Il Patto UE finirà davanti alla Consulta. Ma il vero vuoto normativo resta l’assenza di un criterio giuridico di integrazione.

    Il 17 luglio 2026 il manifesto ha pubblicato un’intervista dal titolo «Il giudice Luca Minniti: “Le nuove norme Ue a rischio incostituzionalità”», nella quale il presidente della sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Bologna evidenzia le possibili criticità costituzionali del nuovo Patto europeo su migrazione e asilo. Le questioni sollevate sono di…

  • L’ICE arresta gli irregolari negli aeroporti: serve una Polizia dell’Immigrazione, ma dentro lo Stato di diritto

    In un articolo pubblicato il 30 luglio 2026 su il manifesto, la giornalista Marina Catucci ha descritto la nuova strategia adottata negli Stati Uniti dall’Immigration and Customs Enforcement: utilizzare i dati dei passeggeri aerei per individuare e arrestare persone con visti scaduti o con posizioni migratorie ritenute irregolari.

    La Transportation Security Administration avrebbe trasmesso all’ICE, dall’inizio del secondo mandato di Donald Trump sino al febbraio 2026, oltre 31 mila segnalazioni relative a viaggiatori. Da queste informazioni sarebbero derivati più di 800 arresti. Gli aeroporti sono così diventati uno dei luoghi nei quali l’autorità federale può rintracciare chi risulta destinatario di un provvedimento migratorio o ha superato la durata del visto.

    Il caso americano impone di evitare due errori opposti.

    Il primo è sostenere che uno Stato non debba cercare e rimpatriare chi soggiorna illegalmente sul proprio territorio. Un visto temporaneo non può trasformarsi, per il semplice trascorrere del tempo, in un diritto permanente alla permanenza. Quando una persona non ha più un titolo valido e non esistono domande o provvedimenti che ne legittimino il soggiorno, lo Stato deve essere in grado di individuarla e dare esecuzione all’allontanamento.

    Per questo serve una vera Polizia dell’Immigrazione.

    Non basta affidare la materia a uffici amministrativi sovraccarichi o a reparti che si occupano contemporaneamente di ordine pubblico, criminalità comune e sicurezza del territorio. Occorre un corpo specializzato, dotato di personale formato, banche dati interoperabili, competenze investigative e capacità operativa, incaricato di controllare i titoli di soggiorno, rintracciare chi si sottrae ai provvedimenti e rendere effettivi i rimpatri.

    Senza una struttura di questo tipo, l’immigrazione irregolare non viene governata: viene semplicemente tollerata. I decreti di espulsione rimangono sulla carta, le decisioni amministrative non vengono eseguite e la permanenza illegale finisce per consolidarsi nel tempo.

    Il secondo errore, però, sarebbe trasformare la Polizia dell’Immigrazione in una macchina di arresti fondata esclusivamente su segnalazioni automatiche.

    Le cronache statunitensi riferiscono anche di persone fermate pur avendo procedimenti di asilo, richieste di regolarizzazione o altre pratiche ancora pendenti. In alcuni casi gli avvocati hanno contestato la stessa ricostruzione dell’irregolarità, sostenendo l’esistenza di autorizzazioni al lavoro o domande ancora da esaminare.

    Questo è il punto decisivo. Una banca dati può segnalare un visto scaduto, ma non è necessariamente in grado di ricostruire da sola l’intera posizione giuridica della persona. Potrebbero esistere un ricorso, una sospensione, una domanda di protezione, un provvedimento giudiziario o altre condizioni che impediscono temporaneamente l’allontanamento.

    Una Polizia dell’Immigrazione autorevole deve quindi agire rapidamente, ma su posizioni verificate. Prima dell’arresto e del rimpatrio occorre accertare che il titolo sia realmente scaduto, che non esistano procedimenti pendenti rilevanti e che il provvedimento di allontanamento sia legittimo ed eseguibile.

    Le garanzie non sono un ostacolo all’efficacia. Sono ciò che distingue una politica migratoria seria da una campagna fondata sulla ricerca di numeri da esibire.

    Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione richiede entrambe le cose: capacità dello Stato di controllare la presenza straniera e rispetto rigoroso delle regole che disciplinano l’esercizio del potere. Chi ha diritto di restare deve essere protetto dagli errori dell’amministrazione. Chi non ha più titolo deve essere effettivamente rimpatriato.

    L’alternativa non è tra assenza di controlli e repressione indiscriminata. L’alternativa è tra uno Stato che rinuncia a decidere e uno Stato che controlla, verifica ed esegue.

    Per questo l’Italia ha bisogno di una Polizia dell’Immigrazione. Ma deve essere una polizia specializzata, efficiente e capace di intervenire, inserita pienamente nello Stato di diritto. Non una struttura debole che non esegue i rimpatri, né una macchina burocratica che arresta senza verificare.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36, in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    «I principali responsabili sono i governi». La provocazione di Ferghane Azihari apre una domanda che l’Europa non può più evitare

    Ferghane Azihari sostiene che i principali responsabili delle trasformazioni che stanno interessando le società europee non siano gli immigrati, ma gli stessi governi che, negli ultimi decenni, hanno gestito le politiche migratorie. È un’affermazione destinata a suscitare consenso e dissenso, ma che contiene una domanda alla quale la politica europea continua a non dare una…

    Is Europe Asking the Wrong Question About Immigration?

    An invitation to watch the YouTube live discussion “Integration or ReImmigration? The Future of Italy and Europe” Immigration has shaped political debate across Europe for more than a decade. Governments continue to discuss border security, asylum procedures, deportations, legal migration and labour shortages. Yet despite continuous legislative reforms, public confidence in immigration policy remains fragile.…

    LIVE – L’Accordo di integrazione esiste già. Il problema è che non viene applicato.

    Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” Ogni volta che si parla di integrazione sembra che si debba inventare qualcosa di completamente nuovo. In realtà, uno strumento esiste già. Si chiama Accordo di integrazione ed è previsto dall’ordinamento italiano ormai da diversi anni. Quando uno straniero entra regolarmente nel nostro…

  • Minori stranieri non accompagnati: il sistema Lepore è saturo, ma continua a definirsi un modello

    Bologna continua a presentare il proprio sistema di accoglienza come un modello nazionale. Quando, però, si osservano i numeri dei minori stranieri non accompagnati, emerge una realtà più problematica: la città ha costruito un apparato molto esteso, ma sottoposto a una pressione continua, costretto negli anni ad attivare soluzioni straordinarie e sempre più vicino al limite della propria capacità.

    Il report pubblicato il 10 giugno 2026 da BolognaCares indica che, nel solo 2025, il progetto SAI metropolitano ha accolto complessivamente 515 minori stranieri non accompagnati, provenienti da trenta diverse nazionalità. Nello stesso anno il sistema ha accolto anche 1.797 persone nella categoria ordinaria e 139 persone inserite nei percorsi per disagio sanitario o mentale. Complessivamente, quindi, l’accoglienza metropolitana ha coinvolto 2.451 persone, delle quali oltre una su cinque era un minore arrivato senza genitori o altri adulti legalmente responsabili.

    Il dato dei 515 minori non rappresenta il numero dei presenti in un singolo giorno, ma quello dei ragazzi transitati nel progetto durante l’intero anno. Resta comunque un numero molto elevato, soprattutto perché ciascun minore richiede una presa in carico particolarmente complessa: collocamento in una struttura adeguata, apertura della tutela, assistenza sanitaria, istruzione, mediazione linguistica, regolarizzazione documentale, accompagnamento psicologico e preparazione all’autonomia dopo il compimento dei diciotto anni.

    Non si tratta, dunque, di aggiungere semplicemente un posto letto. Ogni ingresso produce obblighi giuridici e sociali che devono essere garantiti fino alla costruzione di un percorso credibile verso l’età adulta.

    La pressione non nasce oggi. Già negli anni precedenti il sistema bolognese aveva dovuto affiancare al SAI interventi aggiuntivi. Nel 2022 furono accolti fuori dal circuito ordinario 357 minori non accompagnati; nel 2023 gli interventi extra-SAI interessarono altri 281 minori. Nello stesso periodo il SAI metropolitano era passato dai 294 posti del 2015 a quasi duemila posti complessivi, distribuiti in centinaia di strutture.

    Questi numeri mostrano che l’eccezione è progressivamente diventata ordinaria. Quando un sistema deve ricorrere ripetutamente a posti aggiuntivi e soluzioni extra-SAI, non è sufficiente definirlo “diffuso” o “inclusivo”. Bisogna riconoscere che la capacità programmata non è stata in grado di assorbire stabilmente la domanda.

    La situazione bolognese si colloca, del resto, dentro un fenomeno nazionale ancora molto consistente. Al 31 dicembre 2025 risultavano presenti in Italia 17.011 minori stranieri non accompagnati. L’88,6% era di genere maschile e quasi il 79% aveva sedici o diciassette anni; i soli diciassettenni rappresentavano circa il 58% del totale. Le cittadinanze più numerose erano quella egiziana, con 5.159 minori, quella ucraina, con 2.963, e quella bangladese, con 1.703.

    Questo profilo anagrafico è decisivo. La maggior parte dei ragazzi arriva molto vicina alla maggiore età. Le amministrazioni dispongono quindi di pochi mesi per identificarli correttamente, inserirli nella scuola o nella formazione professionale, avviare l’apprendimento dell’italiano, costruire un percorso lavorativo e prepararli all’uscita dal sistema minorile.

    È una corsa contro il tempo. E quando il tempo non è sufficiente, il rischio è che il ragazzo compia diciotto anni senza aver raggiunto una reale autonomia, passando dalla tutela minorile alla precarietà abitativa, al lavoro irregolare o a una nuova dipendenza dai servizi sociali.

    Il dato regionale conferma la pressione. Nel 2025 l’Emilia-Romagna disponeva nella rete SAI di 587 posti dedicati ai minori stranieri non accompagnati. Secondo il rapporto del Ministero del Lavoro, tutti i 587 posti risultavano occupati, senza disponibilità libera. La regione ospitava inoltre 124 strutture SAI per minori, uno dei numeri più elevati dell’Italia settentrionale.

    Questo è il significato concreto della saturazione: non un giudizio contro i minori, che devono essere protetti in forza della legge e delle convenzioni internazionali, ma la constatazione che la capacità ordinaria disponibile risulta interamente assorbita.

    Eppure il Comune continua a utilizzare la dimensione dell’accoglienza come prova del successo del proprio modello. Ma essere il sistema che accoglie più persone non significa necessariamente essere quello che le integra meglio.

    La grandezza dell’apparato misura la quantità dell’intervento. Non dimostra la qualità degli esiti.

    Per valutare davvero il modello Lepore bisognerebbe conoscere quanti dei 515 minori accolti nel 2025 abbiano frequentato regolarmente la scuola, quanti abbiano conseguito la licenza media, quanti abbiano raggiunto un livello verificabile di conoscenza dell’italiano, quanti siano stati inseriti in un percorso professionale e quanti, dopo il compimento dei diciotto anni, abbiano ottenuto un lavoro e una sistemazione abitativa stabile.

    Occorrerebbe inoltre sapere quanti si siano allontanati dalle strutture, quanti abbiano interrotto il percorso, quanti abbiano avuto bisogno di proseguire l’assistenza oltre la maggiore età e quanti siano diventati realmente autonomi dopo sei, dodici e ventiquattro mesi.

    Senza questi dati, il Comune racconta soprattutto gli ingressi. Non racconta abbastanza gli esiti.

    Il punto non è negare l’accoglienza. Un minore solo presente sul territorio deve essere protetto, indipendentemente dalla sua nazionalità e dalla regolarità dell’ingresso. È un obbligo giuridico prima ancora che morale.

    Ma proprio la tutela dei minori impone di abbandonare la retorica.

    Accogliere centinaia di ragazzi in un sistema pienamente occupato, senza disporre di tempi e strumenti sufficienti per accompagnarli verso l’autonomia, rischia di produrre un’integrazione incompleta. La struttura protegge il minore fino ai diciotto anni, ma la città può ritrovarsi il giorno successivo con un giovane adulto privo di casa, lavoro e rete familiare.

    La vera misura del successo non è quanti ragazzi Bologna riesca a collocare in una comunità. È quanti riescano a uscirne senza cadere nella marginalità.

    Il modello Lepore continua invece a identificare l’ampliamento dell’accoglienza con il buon governo dell’immigrazione. Più posti, più strutture e più progetti vengono presentati come risultati positivi in sé, anche quando la capacità regionale risulta completamente occupata e il ricorso a interventi straordinari si ripete nel tempo.

    Un sistema serio dovrebbe stabilire una capacità sostenibile, distribuire equamente gli oneri tra i territori, impedire concentrazioni eccessive e pubblicare ogni anno gli esiti dei percorsi. Dovrebbe soprattutto distinguere tra protezione immediata e integrazione durevole.

    Bologna può legittimamente essere orgogliosa di non avere lasciato soli centinaia di ragazzi. Non può però limitarsi a questo.

    Quando un sistema è saturo, definirlo semplicemente un modello non risolve il problema. Lo nasconde.

    Il paradigma di Integrazione o ReImmigrazione chiede invece che l’accoglienza sia proporzionata alla capacità effettiva del territorio e che ogni percorso sia valutato sulla base dei risultati: lingua, scuola, formazione, lavoro, casa, legalità e autonomia.

    La tutela del minore deve essere piena. Ma deve essere altrettanto piena la responsabilità politica di dire quanti percorsi funzionano, quanti falliscono e quanto può ancora sostenere la comunità.

    Perché un sistema che accoglie tutti, ma non riesce ad accompagnare davvero ciascuno, non è un modello.

    È un sistema arrivato al limite.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

    A Franco Lodige: il vero problema dell’immigrazione non è solo l’integrazione, ma il fatto che non sia mai diventata un requisito giuridico della permanenza

    Franco Lodige, in un recente articolo (https://www.nicolaporro.it/politicoquotidiano/flotilla-toc-toc-silvia-salis-te-ne-starai-zitta-zitta/) sostiene che il problema dell’immigrazione possa essere spiegato in poche parole. La sua analisi coglie certamente un aspetto reale del fenomeno: per troppo tempo il dibattito politico europeo ha affrontato l’immigrazione come una questione prevalentemente numerica, concentrandosi sugli sbarchi, sulle quote di ingresso, sui rimpatri e sulla sicurezza.…

    Lettera aperta all’On. Isabella Tovaglieri: la remigrazione è solo l’ultima fase, “Integrazione o ReImmigrazione” è il vero paradigma

    Gentile Onorevole Isabella Tovaglieri, ho letto con interesse la Sua iniziativa politica a sostegno del Patto per la Remigrazione e la lettera indirizzata al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Ritengo che il merito della Sua proposta sia quello di aver riportato al centro del dibattito un tema che, fino a pochi anni fa, sembrava relegato ai…

  • Senatrice Castellone, chi non si integra deve rientrare nel Paese di origine?

    Il 31 luglio 2026, durante la trasmissione “In Onda” su La7, la senatrice Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato ed esponente del Movimento 5 Stelle, ha accusato la destra di avere fallito in materia di immigrazione e sicurezza.

    La critica può essere legittima. Ma non basta dire che l’immigrazione è un fenomeno strutturale o invocare una gestione europea. Occorre chiarire quale debba essere il criterio della permanenza.

    Per questo rivolgo alla senatrice Castellone una domanda precisa: è d’accordo che in Italia debba entrare e rimanere soltanto chi si integra?

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” parte da un principio semplice: il soggiorno e la stabilizzazione non sono diritti acquisiti, ma risultati subordinati a condizioni verificabili.

    L’integrazione deve essere misurata attraverso tre indicatori: lavoro, lingua e rispetto delle regole. Non è una formula astratta, ma un percorso individuale che lo Stato deve sostenere, controllare e valutare.

    Anche uno straniero irregolare può essere integrato. Allo stesso modo, uno straniero formalmente regolare può fallire il percorso di integrazione. Per questo non basta distinguere tra regolari e irregolari: occorre valutare la traiettoria concreta della persona.

    La conseguenza è netta: chi si integra rimane. Chi rifiuta o fallisce l’integrazione entra nel percorso di ReImmigrazione.

    La ReImmigrazione non è una misura emergenziale né un’espulsione punitiva. È l’esito fisiologico del mancato rispetto delle condizioni di soggiorno.

    Le immagini di Ceuta impongono proprio questa domanda. Una politica migratoria seria non può limitarsi a criticare chi governa: deve dire chi può entrare, chi può rimanere e che cosa accade quando l’integrazione fallisce.

    Su questo punto, la senatrice Castellone dovrebbe rispondere con chiarezza.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Eurostat: l’UE raggiunge 452 milioni di abitanti. Ma chi misura l’integrazione?

    Eurostat comunica che, al 1° gennaio 2026, la popolazione dell’Unione europea ha raggiunto i 452 milioni di abitanti. Il dato viene presentato come l’ennesima conferma della crescita demografica europea. Eppure, leggendo attentamente le statistiche, emerge un elemento che dovrebbe far riflettere molto più del semplice aumento numerico: da anni il saldo naturale dell’Unione è negativo.…

    Gli Stati Uniti rafforzano l’ICE. Anche l’Italia dovrebbe istituire una Polizia dell’Immigrazione.

    La notizia dei circa 10.000 arresti effettuati in pochi giorni dall’Immigration and Customs Enforcement (ICE) riporta al centro del dibattito una questione spesso trascurata in Europa: per governare efficacemente l’immigrazione non bastano buone leggi, servono anche strutture amministrative e di polizia specializzate. L’ICE rappresenta un modello organizzativo costruito intorno a una missione precisa: applicare la…

    ¿Está Europa haciéndose la pregunta equivocada sobre la inmigración?

    Una invitación a ver la conferencia en YouTube “Integration or ReImmigration? The Future of Italy and Europe” La inmigración se ha convertido en uno de los grandes desafíos políticos de Europa. Cada crisis migratoria reabre el mismo debate: fronteras, asilo, expulsiones, integración, ciudadanía y necesidades del mercado laboral. Sin embargo, después de décadas de reformas…

  • L’Europa accolga chi costruisce: la giurisprudenza indica la via della protezione complementare

    Il 2 agosto 2026, sulle pagine de La Discussione, Giampiero Catone ha pubblicato l’articolo intitolato «Rotte sicure, lavoro e legalità: l’Europa accolga chi costruisce, ma respinga con fermezza chi delinque e distrugge». L’autore propone una politica migratoria fondata su ingressi legali, lavoro, formazione linguistica e rispetto delle regole, contrapponendo a questo modello una risposta rigorosa nei confronti di chi alimenta criminalità, estremismo o terrorismo.

    L’impostazione coglie un’esigenza reale. L’accoglienza non può essere separata dalla legalità e l’integrazione non può essere ridotta a uno slogan. Come osserva Catone, lo Stato deve garantire dignità, formazione e condizioni regolari di lavoro, mentre chi entra deve rispettare le leggi e i valori fondamentali della convivenza civile.

    Tuttavia, tra chi “costruisce” e chi “distrugge” esiste uno spazio molto più ampio e complesso, che il diritto non può governare soltanto attraverso categorie morali o formule politiche. Vi sono persone che non rientrano nei presupposti della protezione internazionale, ma che hanno costruito in Italia una vita privata, lavorativa, abitativa e sociale tale da rendere il loro allontanamento una misura potenzialmente sproporzionata.

    È in questo spazio che opera la protezione complementare.

    La protezione complementare deve essere tenuta nettamente distinta dalla protezione internazionale. Quest’ultima comprende, al proprio interno, lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria ed è fondata, rispettivamente, sul rischio di persecuzione o di danno grave nel Paese di origine.

    La protezione complementare, invece, costituisce una tutela autonoma, collegata agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato e, in particolare, al diritto al rispetto della vita privata e familiare previsto dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La Corte di cassazione, con la sentenza n. 29593 del 10 novembre 2025, ha affermato che la tutela complementare non può essere ridotta a un elenco chiuso di situazioni e deve comprendere anche la verifica della vita privata e familiare sviluppata dallo straniero sul territorio nazionale. Il giudice è quindi chiamato a valutare se l’allontanamento costituisca, nel caso concreto, un’ingerenza proporzionata rispetto al grado di radicamento raggiunto.

    Questa impostazione ha trovato applicazione anche nella giurisprudenza di merito già esaminata sulle pagine di reimmigrazione.com. Il Tribunale di Bologna, con decreto del 6 maggio 2026, ha valorizzato l’inserimento lavorativo, l’autonomia abitativa, la stabilità delle relazioni personali e il complessivo percorso di integrazione dello straniero.

    Nella stessa direzione si è mosso il Tribunale di Venezia con il decreto del 30 aprile 2026, ricostruendo la protezione complementare come uno strumento di bilanciamento tra l’interesse pubblico al controllo dell’immigrazione e la tutela della vita privata e familiare maturata in Italia.

    Queste decisioni indicano una strada più precisa rispetto alla formula generale secondo cui l’Europa dovrebbe accogliere chi costruisce. Il diritto deve stabilire che cosa significhi realmente “costruire” e attraverso quali elementi tale percorso possa essere verificato.

    Non è sufficiente avere svolto occasionalmente un’attività lavorativa. Occorre valutare la continuità dell’occupazione, la regolarità contributiva, l’autonomia economica, la disponibilità di un’abitazione e la capacità di mantenersi senza dipendere stabilmente dall’assistenza pubblica.

    Non basta neppure il semplice trascorrere del tempo. La permanenza pluriennale assume rilievo quando è accompagnata dalla conoscenza della lingua, dalla formazione, dalle relazioni sociali, dal rispetto delle regole e dal progressivo affievolimento dei legami effettivi con il Paese di origine. Il Tribunale di Bologna ha recentemente valorizzato proprio quest’ultimo elemento come parte della valutazione complessiva della posizione individuale.

    La protezione complementare non è quindi una sanatoria generalizzata e non attribuisce un diritto automatico alla permanenza a chiunque abbia trascorso alcuni anni in Italia. È uno strumento selettivo, fondato sulla proporzionalità e sull’esame individuale della persona.

    È precisamente per questa ragione che essa rappresenta il laboratorio giuridico del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.

    Il paradigma muove dalla stessa intuizione contenuta nell’articolo di Catone: l’Europa deve riconoscere chi lavora, apprende la lingua, rispetta le regole e contribuisce alla comunità. Ma trasforma questa intuizione in un criterio giuridico, collegando il percorso di integrazione alla decisione sulla permanenza.

    Il migrante non deve essere considerato né una minaccia collettiva né una semplice forza lavoro necessaria a compensare il declino demografico. Deve essere valutato come soggetto giuridico individuale, sulla base della traiettoria concretamente realizzata.

    La protezione complementare consente di compiere proprio questa valutazione. Quando il radicamento è reale e documentato, l’ordinamento deve riconoscere che il rimpatrio può determinare una rottura sproporzionata della vita privata costruita in Italia. Quando invece mancano un percorso di integrazione, un valido titolo di soggiorno e ulteriori obblighi di tutela, deve trovare applicazione la ReImmigrazione, intesa come ritorno ordinato nel Paese di origine.

    Non vi è alcuna contraddizione tra il riconoscimento della protezione complementare e l’esecuzione dei rimpatri. Al contrario, entrambi appartengono allo stesso sistema: riconoscere chi si è integrato e dare esecuzione alle decisioni nei confronti di chi non possiede le condizioni per restare.

    L’articolo de La Discussione insiste giustamente sulla necessità di creare ingressi regolari per chi vuole lavorare e contribuire alla crescita. Ma la politica migratoria non può fermarsi al momento dell’ingresso. Deve disciplinare ciò che accade dopo, verificando se le aspettative iniziali siano diventate un percorso effettivo di inserimento.

    Lavoro, lingua e rispetto delle regole devono diventare parametri concreti. La giurisprudenza sulla protezione complementare sta già indicando come integrarli in una valutazione più ampia, comprendente autonomia abitativa, relazioni personali, condotta, durata del soggiorno e legami con il Paese di origine.

    L’Europa può dunque accogliere chi costruisce, ma deve prima riconoscere giuridicamente che cosa sia stato costruito.

    Non è una questione di generosità, né di indulgenza. È una questione di diritto, proporzionalità e capacità dello Stato di distinguere le posizioni individuali.

    La protezione complementare offre proprio questo metodo: non una permanenza automatica, ma una tutela fondata sull’integrazione verificabile. Ed è attraverso questo strumento che la formula “accogliere chi costruisce” può smettere di essere uno slogan e diventare una politica giuridicamente coerente.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • La civiltà non consiste nel chiudere le frontiere, ma nel governare ingressi e permanenza

    Il 2 agosto 2026, sulle pagine de Gli Stati Generali, Luciano Pilotti ha pubblicato l’articolo intitolato «Ceuta, Calvario dei migranti, disastro di una civiltà incompiuta». Il suo intervento parte dalla crisi verificatasi nell’exclave spagnola e la interpreta come la manifestazione di una più ampia incapacità europea: quella di costruire una politica migratoria comune, capace di conciliare umanità, sviluppo economico e mobilità delle persone.

    Pilotti descrive l’incontro tra un’Europa ricca, anziana e caratterizzata dalla denatalità e un’Africa giovane, povera e attraversata da una forte crescita demografica. Secondo questa impostazione, le migrazioni rappresenterebbero un fenomeno strutturale che non può essere arrestato, ma soltanto orientato e regolato. Da qui la critica alle politiche identitarie e alla cosiddetta “remigration”, considerate incompatibili con la modernità, con le esigenze dell’economia e con una concezione umanitaria della civiltà.

    La riflessione coglie un problema reale, ma rischia di arrivare a una conclusione incompleta. La civiltà europea non si misura certamente dalla capacità di innalzare muri indiscriminati o di respingere ogni persona sulla base della sua provenienza. Ma non si misura neppure dalla disponibilità ad accettare come inevitabile qualsiasi movimento migratorio, rinunciando a distinguere tra soccorso, protezione, ingresso per lavoro e permanenza stabile.

    Sono piani diversi, che il diritto deve mantenere separati.

    Il soccorso di una persona in pericolo costituisce un dovere e non può dipendere dalla sua nazionalità o dalla futura possibilità di soggiornare. La domanda di protezione deve essere esaminata individualmente e con tutte le garanzie previste dall’ordinamento. L’ingresso per ragioni economiche, invece, richiede una programmazione fondata sulla capacità del mercato del lavoro e dei territori di assorbire nuovi arrivi. La permanenza, infine, deve essere collegata al mantenimento delle condizioni previste dalla legge e a un percorso effettivo di integrazione.

    Confondere questi momenti significa trasformare un dovere umanitario in un diritto generale all’ingresso e, successivamente, in un diritto automatico alla stabilizzazione. Ma il desiderio di trovare un lavoro, per quanto umanamente comprensibile, non costituisce di per sé un titolo giuridico per attraversare una frontiera.

    Pilotti propone di offrire agli stranieri un periodo di alcuni mesi per trovare un’occupazione, apprendere i rudimenti della lingua e conoscere le leggi del Paese ospitante. È un’intuizione significativa, perché riconosce che l’accoglienza deve essere accompagnata da impegni concreti. Tuttavia, manca il passaggio decisivo: come si verifica il risultato di questo percorso e che cosa accade quando gli obiettivi non vengono raggiunti?

    È su questo terreno che interviene il paradigma giuridico “Integrazione o ReImmigrazione”.

    Il paradigma non propone la chiusura indiscriminata delle frontiere e non coincide con la remigrazione identitaria criticata da Pilotti. Rifiuta l’idea che una persona possa essere giudicata sulla base dell’origine, della religione o dell’appartenenza culturale. Il migrante deve essere considerato un soggetto giuridico individuale, titolare di diritti ma anche destinatario di doveri verificabili.

    Allo stesso tempo, il paradigma rifiuta l’errore opposto: quello di considerare l’immigrazione automaticamente positiva perché l’Europa ha bisogno di lavoratori o perché attraversa una crisi demografica. Anche questa prospettiva riduce la persona a uno strumento, trasformandola in manodopera necessaria alla produzione o in una risposta statistica alla denatalità.

    Il migrante non è né un invasore da respingere in quanto straniero né una risorsa economica da importare quando serve alle imprese. È una persona la cui traiettoria deve essere valutata individualmente.

    Per questa ragione la civiltà non consiste nel chiudere le frontiere, ma nel governare tanto gli ingressi quanto la permanenza. Governare gli ingressi significa stabilire canali legali, quote sostenibili, controlli effettivi e procedure rapide per distinguere chi ha diritto alla protezione da chi cerca un’opportunità economica.

    Governare la permanenza significa invece verificare se, dopo l’ingresso, la persona abbia costruito un percorso di integrazione fondato su tre indicatori: lavoro, conoscenza della lingua e rispetto delle regole.

    Questa verifica non deve essere affidata a impressioni politiche o a valutazioni identitarie. Nell’ordinamento italiano esiste già uno strumento che potrebbe essere implementato a tale scopo: l’Accordo di integrazione, previsto dall’articolo 4-bis del Testo unico sull’immigrazione.

    L’Accordo dovrebbe cessare di essere un adempimento formale sottoscritto al momento del primo rilascio del permesso di soggiorno e diventare lo strumento ordinario attraverso il quale accompagnare e misurare il percorso dello straniero. Lo Stato dovrebbe offrire corsi linguistici realmente accessibili, informazione civica, formazione professionale e opportunità di inserimento; lo straniero, dal canto suo, dovrebbe dimostrare di avere partecipato seriamente al percorso e rispettato gli impegni assunti.

    La verifica deve essere individuale e proporzionata. La perdita temporanea del lavoro non può cancellare anni di inserimento; una difficoltà linguistica deve essere valutata considerando l’età, la scolarizzazione e le condizioni personali; una violazione occasionale non equivale automaticamente al rifiuto delle regole.

    Ma una verifica seria deve produrre conseguenze giuridiche.

    Chi lavora, apprende la lingua, rispetta le leggi e costruisce legami sociali deve poter consolidare progressivamente la propria posizione. Chi, invece, non dispone più di un valido titolo di soggiorno, rifiuta stabilmente ogni percorso di integrazione o viola gravemente le condizioni della permanenza non può restare indefinitamente in una zona grigia prodotta dall’inefficienza amministrativa.

    In questo secondo caso deve operare la ReImmigrazione, intesa non come espulsione collettiva fondata sull’identità, ma come ritorno ordinato nel Paese di origine conseguente al mancato consolidamento della permanenza. Il rimpatrio volontario assistito deve rappresentare la soluzione prioritaria; l’allontanamento coattivo deve intervenire quando necessario e nel rispetto delle garanzie previste dalla legge.

    L’articolo di Pilotti insiste molto sulle esigenze dell’economia europea e sulla carenza di lavoratori. Ma un’immigrazione richiesta dalle imprese non è automaticamente sostenibile per la società. Ogni nuovo ingresso comporta la necessità di alloggi, scuole, servizi sanitari, trasporti, formazione linguistica e presìdi territoriali.

    Programmare gli ingressi senza considerare questi elementi significa trasferire i costi della politica migratoria sui quartieri più fragili e sulle amministrazioni locali. Significa, inoltre, esporre gli stessi stranieri al lavoro povero, allo sfruttamento e alla marginalità.

    L’Europa non deve dunque scegliere tra disumanità e apertura senza limiti. Deve recuperare la propria funzione più autentica: trasformare fenomeni complessi in regole comprensibili, procedure garantite e decisioni effettive.

    Una civiltà compiuta non abbandona chi è in pericolo. Ma non rinuncia neppure al diritto di stabilire chi entra e a quali condizioni può restare.

    La frontiera non è la negazione della civiltà. È il luogo nel quale la civiltà deve dimostrare di saper conciliare umanità e responsabilità. E la permanenza non può essere il risultato automatico del tempo trascorso sul territorio, ma l’esito di un percorso individuale di integrazione verificabile.

    La vera alternativa, quindi, non è tra frontiere aperte e frontiere chiuse. È tra un’immigrazione governata e un’immigrazione lasciata al caso.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • La sfida dell’immigrazione si vince solo misurando l’integrazione

    Il 2 agosto 2026, sulle pagine di Quotidiano Nazionale – Quotidiano.net, Raffaele Marmo ha pubblicato l’editoriale intitolato «La sfida dell’immigrazione. Le destre illiberali agitano paure, le sinistre progressiste le rimuovono». L’autore descrive con efficacia la paralisi del dibattito pubblico: da una parte, le destre illiberali trasformano l’immigrazione in una minaccia identitaria; dall’altra, una parte delle sinistre progressiste tende a rimuovere i problemi concreti, interpretando le preoccupazioni dei cittadini come manifestazioni di paura o razzismo.

    Tra queste due posizioni rimane il vuoto della politica. L’immigrazione continua a essere utilizzata come strumento di contrapposizione ideologica, mentre restano senza risposta le questioni che incidono realmente sulla vita delle comunità: il controllo delle frontiere, il mercato del lavoro, la disponibilità di abitazioni, l’accesso ai servizi, la scuola, la sicurezza e la formazione di aree urbane nelle quali italiani e stranieri più fragili finiscono per condividere le stesse condizioni di marginalità.

    Marmo ha ragione quando sostiene che una democrazia liberale non possa vivere senza confini. Il confine non è necessariamente un muro, ma il luogo giuridico nel quale lo Stato stabilisce chi può entrare, attraverso quali procedure e a quali condizioni. Una società aperta non è una società priva di regole. Al contrario, può rimanere aperta soltanto se conserva la capacità di governare gli ingressi e di rendere effettive le proprie decisioni.

    Il passaggio più rilevante dell’editoriale riguarda però l’integrazione. Marmo la definisce una politica pubblica concreta, fondata sulla lingua, sulla scuola, sulla casa, sul lavoro, sulla legalità, sui diritti effettivi e sui doveri esigibili. È una definizione corretta, perché sottrae l’integrazione alla retorica e la riconduce alla responsabilità delle istituzioni.

    Ma proprio da questa impostazione occorre compiere un passo ulteriore. Non è sufficiente affermare che l’integrazione debba essere esigente. Bisogna stabilire chi la verifica, attraverso quali indicatori e, soprattutto, quali conseguenze debbano derivare dal risultato della verifica.

    Questo è il nucleo del paradigma giuridico “Integrazione o ReImmigrazione”.

    Il paradigma parte da un presupposto: il primo ingresso e il consolidamento della permanenza non sono la stessa cosa. L’ingresso nel territorio nazionale può dipendere dal lavoro, dalla protezione, dalla famiglia o da altre condizioni previste dalla legge. La prosecuzione del soggiorno e la successiva stabilizzazione devono invece essere collegate a un percorso individuale concretamente verificabile.

    Lo Stato deve quindi smettere di considerare l’integrazione come un auspicio generico e trasformarla in un criterio ordinario di governo della permanenza. Per farlo non è necessario inventare da zero un nuovo istituto. Nell’ordinamento italiano esiste già uno strumento che potrebbe assolvere questa funzione: l’Accordo di integrazione, previsto dall’articolo 4-bis del Testo unico sull’immigrazione e disciplinato dal D.P.R. n. 179 del 2011.

    L’Accordo di integrazione è costruito su un sistema di crediti e impegna lo straniero ad acquisire una conoscenza di base della lingua italiana, dei principi fondamentali della Costituzione, dell’organizzazione delle istituzioni e della vita civile italiana. Prevede inoltre l’adesione ai valori della Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione e collega il percorso alla condotta tenuta durante il soggiorno.

    Nella pratica, tuttavia, questo strumento è rimasto largamente sottoutilizzato. Troppo spesso viene sottoscritto come un adempimento burocratico al momento del rilascio del primo permesso, senza trasformarsi in un autentico percorso di accompagnamento e verifica. I crediti vengono registrati, i corsi non sempre sono realmente accessibili, i controlli risultano disomogenei e il procedimento non incide in modo organico sulle successive decisioni relative alla permanenza.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone di implementare proprio l’Accordo di integrazione, restituendogli la funzione che il legislatore gli aveva attribuito e ampliandone l’effettività. L’integrazione deve essere misurata non attraverso valutazioni ideologiche o percezioni generiche, ma mediante un procedimento amministrativo individuale, trasparente, periodico e sottoposto a garanzie.

    L’Accordo dovrebbe diventare la sede ordinaria nella quale verificare i tre indicatori fondamentali del paradigma: lavoro, conoscenza della lingua e rispetto delle regole.

    Il lavoro dimostra la capacità della persona di partecipare alla vita economica, costruire autonomia e contribuire alla comunità. Non deve però essere valutato soltanto attraverso l’esistenza formale di un contratto in un determinato momento. Occorre considerare la continuità dell’attività, la ricerca concreta di un’occupazione, la formazione professionale, la regolarità contributiva e le eventuali condizioni personali che abbiano temporaneamente impedito di lavorare.

    La conoscenza della lingua consente di comprendere le istituzioni, utilizzare consapevolmente i servizi, conoscere i propri diritti e assumere i propri doveri. L’Accordo di integrazione dovrebbe quindi garantire corsi effettivamente disponibili e verifiche serie, evitando che l’obbligo linguistico si riduca alla produzione di un certificato o, al contrario, diventi un ostacolo sproporzionato per persone anziane, vulnerabili o scarsamente scolarizzate.

    Il rispetto delle regole rappresenta infine il fondamento della convivenza. Anche questo indicatore deve essere valutato con proporzionalità. Non ogni violazione può assumere lo stesso peso, né un singolo episodio può cancellare automaticamente anni di condotta positiva. Devono rilevare soprattutto la gravità, la reiterazione e l’effettiva incompatibilità del comportamento con le condizioni della permanenza.

    L’implementazione dell’Accordo permetterebbe così di sostituire il mero criterio temporale con una valutazione sostanziale. Oggi, troppo spesso, l’integrazione viene desunta quasi automaticamente dalla durata della presenza sul territorio. Ma risiedere per molti anni in Italia non significa necessariamente essersi integrati, così come un periodo più breve non esclude che una persona abbia già costruito un significativo percorso lavorativo, linguistico e sociale.

    La durata del soggiorno deve restare un elemento della valutazione, ma non può essere l’unico. È la traiettoria individuale a dover assumere rilievo.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” rifiuta, sotto questo profilo, due errori opposti.

    Il primo è quello della remigrazione identitaria, che pretende di valutare le persone sulla base della provenienza, della religione o dell’appartenenza culturale. Questa impostazione nega la traiettoria individuale dello straniero e finisce per colpire anche chi lavora, rispetta le regole e si è pienamente inserito nella società.

    Il secondo errore è quello dell’economicismo migratorio, che considera l’immigrazione positiva per il solo fatto che le imprese abbiano bisogno di lavoratori. Anche in questo caso il migrante viene ridotto a oggetto di una politica: non più un pericolo identitario, ma una semplice risorsa produttiva. In entrambi i modelli scompare la persona concreta.

    Il paradigma propone invece una valutazione individuale. Non domanda da quale comunità provenga lo straniero, ma quale percorso abbia realizzato. Non stabilisce categorie collettive di persone da allontanare o trattenere, ma verifica chi si integra e chi non rispetta più le condizioni della permanenza.

    La misurazione non deve avere carattere automatico o punitivo. La perdita temporanea del lavoro non può cancellare anni di integrazione. Una difficoltà linguistica può dipendere dall’età, dalla scolarizzazione o da particolari condizioni personali. Una violazione occasionale non equivale necessariamente al rifiuto delle regole. La valutazione deve essere individuale, proporzionata, motivata e soggetta alle garanzie del procedimento amministrativo e della tutela giurisdizionale.

    Ma una verifica priva di conseguenze sarebbe inutile.

    Chi raggiunge gli obiettivi dell’Accordo, lavora, conosce la lingua, rispetta le regole e costruisce legami sociali deve poter consolidare progressivamente la propria posizione giuridica. L’integrazione verificata dovrebbe agevolare il rinnovo e la stabilizzazione del soggiorno, evitando che persone realmente inserite siano mantenute per anni in una condizione di precarietà amministrativa.

    Quando, invece, vengono meno i presupposti del soggiorno, non esiste alcun percorso di integrazione e la persona rifiuta stabilmente gli impegni assunti, deve operare la ReImmigrazione: il ritorno ordinato nel Paese di origine, da realizzare preferibilmente mediante programmi volontari e assistiti e, quando necessario, attraverso l’esecuzione effettiva dei provvedimenti di allontanamento.

    La ReImmigrazione, in questa prospettiva, non è una deportazione collettiva né una politica fondata sull’identità. È la conseguenza giuridica del mancato consolidamento della permanenza. Significa riconoscere che lo Stato deve accogliere e stabilizzare chi si integra, ma deve anche essere capace di concludere il soggiorno di chi non possiede più le condizioni previste dalla legge.

    L’editoriale di Marmo coglie anche il rischio prodotto dall’immigrazione assorbita esclusivamente dal lavoro povero. Quando gli ingressi vengono programmati senza considerare la disponibilità di alloggi, servizi, scuole e percorsi linguistici, il costo della convivenza viene scaricato sui territori più fragili. Si produce così una doppia ingiustizia: sfruttamento per gli stranieri e risentimento per gli italiani che già vivono in condizioni di precarietà.

    È la dimostrazione che l’immigrazione non può essere governata contando soltanto quanti lavoratori servano alle imprese. Prima di autorizzare nuovi ingressi, lo Stato dovrebbe valutare anche la capacità reale dei territori di accompagnare l’integrazione delle persone che arriveranno. L’integrazione deve cominciare dalla programmazione degli ingressi, proseguire attraverso l’Accordo e accompagnare l’intero periodo della permanenza.

    La vera alternativa, dunque, non è tra accoglienza e chiusura, né tra immigrazione e remigrazione. È tra un sistema che lascia le persone sospese in una condizione permanente di precarietà e un ordinamento che distingue con chiarezza tra integrazione riuscita e ritorno nel Paese di origine.

    La sfida dell’immigrazione si vince soltanto misurando l’integrazione. E l’integrazione può essere misurata implementando l’Accordo già previsto dall’ordinamento, rendendolo effettivo, individuale e collegato alle successive decisioni sulla permanenza.

    Senza questa trasformazione, l’Accordo resterà un modulo firmato in Questura e l’integrazione continuerà a essere uno slogan. Se invece lo Stato avrà il coraggio di applicarlo seriamente, potrà riconoscere chi si integra e attuare la ReImmigrazione quando le condizioni della permanenza non si consolidano o vengono definitivamente meno.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Meloni chiede all’Europa di regolare i flussi. Ma dopo l’ingresso bisogna regolare anche la permanenza


    Nel commento pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno, Francesco Giorgino sostiene che qualcosa stia finalmente cambiando nel modo in cui l’Europa affronta l’immigrazione. Il titolo scelto — «Immigrazione, regolare i flussi tra sicurezza e accoglienza: l’appello all’Europa di Meloni» — contiene già la tesi centrale: sicurezza e accoglienza non devono essere considerate due alternative inconciliabili, ma due componenti di una medesima politica pubblica, fondata sulla capacità di governare i movimenti migratori anziché subirli.

    Il riferimento concreto è l’iniziativa assunta dall’Italia insieme alla Danimarca dopo la crisi di Ceuta. La lettera promossa dai due governi e sottoscritta da 22 capi di Stato e di governo europei ha chiesto una risposta comune, una maggiore protezione delle frontiere esterne e strumenti più efficaci contro l’immigrazione irregolare. Non si tratta, dunque, soltanto di solidarietà nei confronti della Spagna, ma del riconoscimento che una crisi verificatasi su una frontiera esterna riguarda inevitabilmente l’intero spazio europeo.

    Giorgino coglie correttamente il cambiamento di prospettiva. Per molti anni una parte consistente del dibattito europeo ha presentato il controllo delle frontiere come un atteggiamento incompatibile con l’accoglienza. Si è così prodotto un equivoco: chi chiedeva regole veniva spesso rappresentato come contrario alla protezione dei migranti, mentre chi invocava l’accoglienza tendeva a sottovalutare il problema della sostenibilità, della sicurezza e della capacità effettiva degli Stati di governare gli ingressi.

    Questa contrapposizione non ha retto alla prova dei fatti. Senza frontiere controllate, l’accoglienza perde la propria funzione giuridica e diventa gestione permanente dell’emergenza. Senza procedure certe, i sistemi di protezione finiscono per essere sovraccaricati da domande che richiedono anni per essere definite. Senza rimpatri effettivi, il rigetto di una domanda di protezione o il venir meno del titolo di soggiorno rischiano di trasformarsi in provvedimenti privi di concreta esecuzione.

    Per questa ragione l’appello di Meloni all’Europa rappresenta un passaggio importante. La frontiera esterna non può essere considerata un problema esclusivamente italiano, greco, maltese o spagnolo. Schengen ha eliminato gran parte dei controlli interni proprio perché presuppone una protezione comune del perimetro esterno. Quando quella protezione viene meno, le conseguenze si propagano rapidamente agli altri Stati membri, alimentando il ripristino dei controlli nazionali e mettendo in discussione la fiducia reciproca sulla quale si fonda la libera circolazione.

    Il commento di Giorgino, tuttavia, consente di compiere un ulteriore passo. “Regolare i flussi” è necessario, ma non è sufficiente. È una formula che riguarda prevalentemente il momento dell’ingresso: quante persone possono entrare, per quali ragioni, attraverso quali canali e sulla base di quali quote. Il governo dell’immigrazione, però, non termina alla frontiera e non può esaurirsi nel rilascio iniziale di un permesso di soggiorno.

    Dopo l’ingresso comincia una fase altrettanto importante: quella della permanenza.

    L’Europa deve quindi affrontare una domanda che per troppo tempo è stata rinviata: a quali condizioni uno straniero può continuare a soggiornare, stabilizzarsi e consolidare la propria posizione giuridica? Non basta stabilire chi entra. Occorre anche verificare chi si integra, chi rispetta le condizioni del soggiorno, chi contribuisce alla comunità e chi, invece, perde i requisiti che giustificavano la permanenza.

    È su questo terreno che il paradigma giuridico “Integrazione o ReImmigrazione” introduce un elemento ulteriore rispetto alla tradizionale contrapposizione tra sicurezza e accoglienza. La permanenza non può derivare automaticamente dal semplice trascorrere del tempo, né trasformarsi in un risultato acquisito indipendentemente dalla condotta individuale. Deve essere collegata a condizioni concrete e verificabili.

    Il lavoro, la conoscenza della lingua e il rispetto delle regole costituiscono i tre indicatori fondamentali di questo percorso. Non si tratta di criteri identitari, etnici o culturali, ma di parametri giuridici e individuali. Lo Stato non deve giudicare lo straniero sulla base della sua provenienza, della religione o dell’appartenenza a una determinata comunità. Deve verificare il comportamento della singola persona e il suo effettivo inserimento nella società.

    Chi lavora, apprende la lingua, rispetta le leggi e costruisce relazioni sociali stabili deve poter consolidare progressivamente il proprio soggiorno. È nell’interesse dello Stato riconoscere e valorizzare l’integrazione reale, offrendo certezza giuridica a chi dimostra di voler appartenere alla comunità nazionale.

    Ma la stessa chiarezza deve essere applicata nel caso opposto. Chi non possiede più un titolo valido, viola gravemente le condizioni della permanenza o si sottrae stabilmente al percorso di integrazione non può essere lasciato indefinitamente in una zona grigia. In questi casi lo Stato deve dare esecuzione alle proprie decisioni, privilegiando il rimpatrio volontario assistito quando possibile e procedendo all’allontanamento coattivo quando la legge lo impone.

    Il problema europeo, infatti, non è soltanto l’insufficiente controllo degli ingressi. È anche la distanza crescente tra le decisioni adottate e la loro esecuzione. Un ordinamento che dichiara illegittimo un soggiorno ma non riesce a porvi termine comunica che le proprie regole sono negoziabili. Allo stesso modo, un ordinamento che mantiene per anni nell’incertezza una persona effettivamente integrata dimostra di non saper riconoscere il valore sociale dell’integrazione.

    La proposta di Meloni deve dunque essere sostenuta, ma anche completata. Sicurezza e accoglienza possono essere conciliate soltanto attraverso una politica che unisca controllo delle frontiere, ingressi legali, integrazione verificabile e rimpatri effettivi.

    L’Europa deve certamente regolare i flussi. Ma deve avere il coraggio di riconoscere che, una volta attraversata la frontiera, comincia una responsabilità ancora più complessa: regolare la permanenza.

    Senza questo secondo passaggio, continueremo a discutere di quante persone entrano senza decidere realmente a quali condizioni possano restare. E continueremo ad avere un sistema severo nelle dichiarazioni, incerto nelle procedure e debole nell’esecuzione.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Ceuta et la crise des frontières européennes : régularisation, immigration irrégulière et responsabilité politique

    LIVE – Le seconde generazioni dimostrano che l’integrazione non può essere presunta

    Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” Per molti anni si è dato quasi per scontato che il semplice trascorrere del tempo producesse automaticamente integrazione. L’esperienza degli ultimi anni dimostra che non è così. Nel corso della diretta ho sostenuto che una parte importante del dibattito pubblico continua a guardare…

    L’Europa difenda i confini con umanità e intransigenza. Ma governi la permanenza con l’integrazione.

    Le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo cui l’Europa deve difendere i propri confini “con umanità ma anche con intransigenza”, riassumono due principi che ogni Stato di diritto è chiamato a perseguire. Da un lato, il rispetto della dignità della persona e degli obblighi internazionali; dall’altro, l’effettività delle regole che disciplinano l’ingresso e…

  • Il Papa può essere americano “per caso”. La cittadinanza, invece, non può essere un’appartenenza occasionale

    Papa Leone XIV ha spiegato di considerarsi anzitutto il Pontefice della Chiesa universale e di essere americano, in questo senso, quasi “per caso”. Non si tratta di una presa di distanza dagli Stati Uniti. Al contrario, il Papa ha dichiarato il proprio amore per il Paese nel quale è nato, ricordandone la libertà, le opportunità e la capacità di accogliere persone provenienti da ogni parte del mondo. Ha inoltre manifestato il desiderio di tornare presto negli Stati Uniti.

    La sua affermazione deve dunque essere letta alla luce della funzione esercitata: il Papa non può essere il rappresentante religioso di una singola nazione, tanto meno di una potenza politica. La sua missione è universale e, proprio per questo, l’origine nazionale non può determinare la direzione del pontificato.

    Ma quella frase consente di sviluppare una riflessione più ampia.

    Il Papa può essere americano “per caso”, perché non ha scelto il luogo della propria nascita e perché la sua funzione trascende ogni appartenenza nazionale. La cittadinanza, invece, soprattutto quando viene acquisita volontariamente o richiesta dopo un percorso migratorio, non può essere ridotta a una circostanza occasionale, a un documento amministrativo o a uno strumento per ottenere maggiori diritti.

    La cittadinanza non è soltanto uno status giuridico

    Nel dibattito pubblico contemporaneo la cittadinanza viene spesso rappresentata quasi esclusivamente come un diritto da riconoscere.

    Si discute dei tempi necessari per ottenerla, delle modalità di acquisto, della nascita sul territorio, della frequenza scolastica e della durata della residenza. Molto meno frequentemente si parla del suo significato politico e sostanziale.

    Essere cittadini significa appartenere a una comunità organizzata, riconoscerne l’ordinamento costituzionale, condividerne le responsabilità fondamentali e accettare che, nello spazio pubblico, quella comunità rappresenti il principale riferimento politico e giuridico.

    La cittadinanza attribuisce diritti particolarmente rilevanti: il diritto di voto, la piena libertà di circolazione, la protezione diplomatica, l’accesso a determinate funzioni pubbliche e il diritto incondizionato di rimanere nel territorio dello Stato.

    Proprio perché produce conseguenze così profonde, non può essere considerata un semplice punto di arrivo burocratico.

    Le origini non devono essere cancellate

    Chiedere una cittadinanza sostanziale non significa pretendere che una persona dimentichi la propria storia.

    Chi proviene da un altro Paese può conservare la lingua familiare, le tradizioni, gli affetti e la memoria della propria origine. L’integrazione non deve trasformarsi in una cancellazione forzata delle identità personali.

    Tuttavia, una società ordinata deve avere il coraggio di stabilire una gerarchia tra le diverse appartenenze.

    Nello spazio privato possono convivere identità molteplici. Nello spazio pubblico, invece, la lealtà verso le istituzioni democratiche e verso l’ordinamento costituzionale dello Stato di cittadinanza deve prevalere su appartenenze comunitarie, religiose, tribali o politiche esterne.

    Una cittadinanza priva di questa consapevolezza rischia di diventare puramente formale.

    Si può possedere un passaporto europeo e continuare a considerare estranee le istituzioni del Paese. Si può votare senza riconoscersi nella comunità nazionale. Si possono utilizzare i diritti garantiti dallo Stato senza accettarne i valori fondamentali.

    Questo non è integrazione. È soltanto permanenza giuridicamente consolidata.

    La lezione americana

    Nel messaggio per il 250º anniversario della fondazione degli Stati Uniti, Leone XIV ha ricordato gli ideali di libertà, uguaglianza, giustizia, ricerca della felicità e autogoverno democratico affermati dalla Dichiarazione d’Indipendenza.

    La storia americana dimostra che una nazione può essere costruita anche attraverso successive generazioni di immigrati. Ma dimostra, nello stesso tempo, che l’immigrazione può produrre coesione soltanto quando esiste un nucleo politico e culturale capace di unire persone provenienti da esperienze differenti.

    Gli Stati Uniti non sono diventati una nazione semplicemente perché hanno accolto milioni di immigrati. Sono diventati una nazione perché hanno chiesto loro di entrare dentro un’identità costituzionale comune.

    Questa dimensione si è progressivamente indebolita anche nelle società occidentali, dove il riconoscimento delle differenze è stato talvolta trasformato nella rinuncia a pretendere una reale appartenenza.

    Il risultato è la formazione di comunità parallele: persone formalmente cittadine, ma socialmente e culturalmente separate; generazioni nate sul territorio europeo, ma ancora convinte di vivere in una società estranea; individui che percepiscono la cittadinanza come un insieme di prestazioni e non come un vincolo reciproco.

    Integrazione o ReImmigrazione

    Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione considera la cittadinanza non come l’inizio automatico dell’integrazione, ma come il possibile esito di un percorso già compiuto.

    Prima di riconoscere un’appartenenza piena e definitiva occorre verificare la conoscenza della lingua, il rispetto delle leggi, l’autonomia economica, la partecipazione sociale e l’adesione ai principi costituzionali.

    Non si tratta di introdurre controlli ideologici né di pretendere una uniformità culturale impossibile. Si tratta di distinguere tra chi desidera realmente diventare parte della comunità e chi considera la cittadinanza soltanto una posizione più vantaggiosa.

    Chi si integra deve trovare una strada chiara verso la stabilità e la piena partecipazione.

    Chi rifiuta sistematicamente le regole della comunità, pur volendo continuare a beneficiarne, non può pretendere che la cittadinanza diventi una formalità priva di contenuto.

    Un’appartenenza che comporta responsabilità

    Papa Leone XIV può affermare di essere americano “per caso” perché la sua vocazione e il suo ministero appartengono a una dimensione universale. Ciò non gli impedisce di riconoscere la propria storia e di esprimere affetto verso gli Stati Uniti.

    Per il cittadino, invece, l’appartenenza allo Stato non può essere meramente accidentale.

    La cittadinanza è un patto. Significa ricevere diritti, ma anche assumere responsabilità. Significa poter criticare il proprio Paese, senza considerarlo estraneo. Significa conservare le proprie origini, ma riconoscere una casa politica comune.

    Una società che distribuisce cittadinanze senza interrogarsi sul loro contenuto costruisce documenti, non comunità.

    L’Europa del futuro avrà bisogno di nuovi cittadini. Ma dovranno essere cittadini sostanziali: persone capaci di riconoscere che l’appartenenza non è soltanto ciò che si riceve dallo Stato, ma anche ciò che si è disposti a restituire alla comunità.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Stellt Europa die falsche Frage zur Migration?

    Eine Einladung, die YouTube-Live-Diskussion „Integration or ReImmigration? The Future of Italy and Europe“ anzusehen. Migration gehört zu den zentralen politischen Herausforderungen Europas. Kaum ein anderes Thema bestimmt öffentliche Debatten so stark wie Grenzkontrollen, Asylverfahren, Abschiebungen oder der Arbeitskräftemangel. Doch trotz immer neuer Gesetze scheint das eigentliche Problem ungelöst zu bleiben. Vielleicht liegt das daran, dass…

    LIVE – L’immigrazione non può essere misurata soltanto in base al lavoro

    Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” Per molti anni le politiche migratorie italiane hanno seguito una logica precisa: valutare l’immigrazione quasi esclusivamente in funzione delle esigenze del mercato del lavoro. Ma è davvero sufficiente? Nel corso della diretta ho sostenuto che questa impostazione, ormai consolidata, rappresenta uno dei principali…

    Sicurezza e immigrazione: il dibattito dimentica che anche l’integrazione è una politica di sicurezza

    Ogni volta che il tema dell’immigrazione torna al centro del confronto politico, il dibattito si concentra quasi esclusivamente sul controllo delle frontiere, sul contrasto all’immigrazione irregolare, sui rimpatri e sulle misure di ordine pubblico. Sono aspetti essenziali, perché la sicurezza rappresenta uno dei doveri fondamentali dello Stato. Tuttavia, limitare la sicurezza alla sola gestione degli…

  • Dalla remigrazione alla permanenza condizionata: l’Europa si avvicina alla ReImmigrazione

    Per anni il dibattito europeo sull’immigrazione si è diviso tra due impostazioni opposte. Da una parte, la permanenza dello straniero è stata spesso considerata come un processo destinato a consolidarsi progressivamente, quasi per il solo trascorrere del tempo. Dall’altra, la remigrazione è stata proposta come una risposta politica generale, fondata sull’idea di riportare nei Paesi d’origine quote più o meno ampie della popolazione immigrata.

    Entrambe le impostazioni presentano un limite. La prima rischia di trasformare il soggiorno in una condizione sostanzialmente irreversibile, anche quando vengano meno i presupposti originari o il percorso di integrazione non produca risultati. La seconda tende invece a utilizzare una formula collettiva e indeterminata, senza chiarire chi dovrebbe essere allontanato, sulla base di quali criteri e nel rispetto di quali garanzie.

    Le più recenti riforme europee mostrano tuttavia l’emersione di una terza direzione: la permanenza condizionata, sottoposta a verifiche nel tempo e collegata non soltanto al titolo inizialmente ottenuto, ma anche alla condotta e alla persistenza dei requisiti.

    Il caso più significativo è quello svedese. Dal 12 luglio 2026, la Svezia ha abolito la possibilità di ottenere il permesso permanente per diverse categorie collegate alla protezione internazionale e per alcuni familiari. Il riconoscimento della protezione non viene meno, ma non conduce più automaticamente alla stabilizzazione definitiva: il titolo resta temporaneo e deve essere sottoposto a successiva valutazione.

    Dal 13 luglio sono inoltre entrati in vigore requisiti più severi relativi alla cosiddetta vandel, cioè alla buona condotta. L’Agenzia svedese per le migrazioni dispone ora di maggiori poteri per negare o revocare permessi quando emergano comportamenti incompatibili con la permanenza, anche al di fuori della sola commissione di reati.

    Il passaggio è rilevante perché introduce una concezione dinamica del soggiorno. Non basta aver ottenuto legittimamente un titolo in un determinato momento; occorre continuare a rispettare le condizioni poste dall’ordinamento. La permanenza non è più considerata come un automatismo, ma come una posizione giuridica che può essere riesaminata.

    La Svezia non ha comunque introdotto una vera misurazione complessiva dell’integrazione. La buona condotta opera soprattutto in senso negativo: verifica l’assenza di comportamenti ostativi. Non misura ancora in modo organico la conoscenza della lingua, la stabilità lavorativa, l’autonomia economica, la condizione abitativa, la partecipazione sociale e il rapporto con la comunità ospitante.

    È proprio questa distinzione a separare la semplice permanenza condizionata dal paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.

    La ReImmigrazione non può essere ridotta all’espulsione dello straniero irregolare, perché l’ordinamento già dispone di strumenti di allontanamento. Non può nemmeno trasformarsi in una sanzione collettiva contro persone regolarmente soggiornanti, fondata sull’origine nazionale, sulla religione o sull’appartenenza culturale.

    Deve invece rappresentare l’esito di una valutazione individuale e periodica del percorso migratorio.

    Chi possiede i requisiti per restare, rispetta le regole, partecipa alla vita sociale e dimostra un’integrazione effettiva deve poter consolidare la propria posizione. Chi non ha più diritto alla permanenza, oppure si sottrae stabilmente agli obblighi previsti dalla legge, deve essere accompagnato verso un ritorno effettivo, nel rispetto delle garanzie costituzionali, europee e internazionali.

    La differenza rispetto alla remigrazione è quindi sostanziale.

    La remigrazione viene frequentemente proposta come parola d’ordine politica, ma resta incerta nei destinatari e nei criteri applicativi. La ReImmigrazione, al contrario, richiede una procedura definita, una valutazione individuale, un controllo giurisdizionale e una motivazione fondata su elementi concreti.

    Anche il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, entrato in applicazione il 12 giugno 2026, si muove verso una maggiore continuità tra identificazione, esame della domanda e rimpatrio. Il sistema introduce controlli più uniformi alle frontiere, procedure accelerate e un rafforzamento della fase di ritorno per chi non abbia diritto alla protezione.

    Il Patto, tuttavia, continua a concentrarsi principalmente sull’ingresso, sull’asilo e sull’allontanamento degli irregolari. Non costruisce ancora un sistema europeo capace di verificare periodicamente l’integrazione di chi soggiorna regolarmente da anni.

    Il vero passaggio politico che l’Europa deve ancora compiere consiste quindi nel superare la contrapposizione tra permanenza automatica ed espulsione generalizzata.

    La permanenza deve dipendere da criteri prevedibili e verificabili. Ma tali criteri non possono limitarsi alla mera assenza di reati. La legalità costituisce il livello minimo della convivenza, non la prova completa dell’integrazione.

    Occorre valutare anche la conoscenza linguistica, la qualità dell’inserimento lavorativo, l’autonomia abitativa, il rispetto degli obblighi fiscali e contributivi, la partecipazione alla vita sociale e l’accettazione concreta delle libertà fondamentali della comunità ospitante.

    La valutazione non deve trasformarsi in un controllo sulle opinioni private. Uno Stato democratico non può imporre un’omologazione culturale né giudicare la fede religiosa o le convinzioni personali. Può però esigere comportamenti compatibili con l’ordinamento, con la dignità della persona, con l’uguaglianza tra uomo e donna e con la libertà altrui.

    La permanenza condizionata deve inoltre essere accompagnata da garanzie rigorose. I criteri devono essere stabiliti dalla legge, le decisioni motivate, il principio di proporzionalità rispettato e il controllo del giudice effettivo. Devono essere considerate la durata del soggiorno, la vita familiare, la presenza di figli, il radicamento e gli eventuali ostacoli al rimpatrio.

    La ReImmigrazione non è quindi il contrario dello Stato di diritto. Può esistere soltanto all’interno dello Stato di diritto.

    La svolta svedese dimostra che una parte dell’Europa sta iniziando a mettere in discussione l’idea della permanenza come risultato automatico. Il titolo può essere temporaneo, la condotta può essere verificata e la stabilità può essere subordinata al rispetto di condizioni ulteriori. Parallelamente, la stessa Svezia continua a favorire l’ingresso di ricercatori, esperti e lavoratori qualificati, distinguendo sempre più chiaramente tra immigrazione d’asilo e immigrazione utile alla competitività nazionale.

    Questa trasformazione non realizza ancora pienamente il paradigma, ma ne conferma l’intuizione fondamentale: l’immigrazione deve essere governata lungo l’intero percorso, non soltanto al momento dell’ingresso e non soltanto quando emerge un problema penale.

    L’Europa si sta allontanando lentamente dal modello della permanenza irrevocabile, ma non ha ancora costruito un sistema capace di misurare l’integrazione in modo uniforme e trasparente.

    È in questo spazio che la ReImmigrazione può diventare una proposta giuridica seria: non una deportazione collettiva, non una pena aggiuntiva e non uno slogan, ma la conseguenza individuale e proporzionata del venir meno delle condizioni che giustificano la permanenza.

    Dalla remigrazione alla permanenza condizionata, il dibattito europeo sta cambiando. Il passaggio successivo deve essere la misurazione dell’integrazione.

    Solo allora sarà possibile distinguere, con criteri giuridici e non ideologici, chi ha costruito il proprio futuro nella comunità ospitante da chi deve essere accompagnato verso un diverso percorso di ritorno.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

  • Pedro Sánchez a transformé l’Espagne en ventre mou de l’Europe : il se réfugie désormais derrière l’alibi des mafias

    Pour le public français, la crise de Ceuta ne doit pas être considérée comme un simple problème intérieur espagnol. Elle concerne directement la France, car Ceuta constitue une frontière extérieure de l’Union européenne et que toute perte de contrôle à l’entrée de l’espace européen finit nécessairement par produire des conséquences sur les autres États membres.

    Ceuta est une ville espagnole située sur la côte nord-africaine, entourée par le Maroc. Avec Melilla, elle représente l’une des seules frontières terrestres entre l’Union européenne et le continent africain. Entrer à Ceuta, c’est donc entrer sur le territoire espagnol et franchir une frontière extérieure de l’Europe.

    À la fin du mois de juillet 2026, des dizaines de milliers de personnes ont rejoint l’enclave depuis le Maroc, par voie terrestre ou maritime. Les autorités espagnoles ont été débordées, l’armée a été déployée et Pedro Sánchez a dénoncé une atteinte à l’intégrité territoriale de l’Espagne. Selon les estimations diffusées par les autorités, près de 49 000 personnes auraient franchi la frontière en vingt-quatre heures, tandis que d’autres sources évoquent un total supérieur à 60 000 entrées.

    Le Premier ministre espagnol a attribué cette mobilisation aux mafias de la traite des êtres humains, accusées d’avoir diffusé une interprétation trompeuse d’une décision de la Cour suprême espagnole relative aux refoulements immédiats.

    Les réseaux criminels existent. Ils exploitent la détresse, organisent certains passages et diffusent de fausses promesses. Ils doivent être poursuivis avec la plus grande fermeté. Mais leur responsabilité ne peut pas devenir une formule automatique permettant au pouvoir politique d’éviter de répondre de ses propres décisions.

    La véritable question est la suivante : pourquoi l’Espagne a-t-elle été perçue, à ce moment précis, comme la porte la plus facile pour entrer en Europe ?

    Les premières investigations indiquent que la mobilisation aurait été largement alimentée par les réseaux sociaux, notamment par des vidéos et des messages affirmant qu’une récente décision judiciaire espagnole empêcherait les retours immédiats vers le Maroc. Cette interprétation était juridiquement inexacte : la décision concernée n’interdisait pas toute mesure de retour, mais imposait le respect des procédures légales ordinaires.

    Si cette reconstruction est confirmée, il serait abusif de présenter l’ensemble du mouvement comme une opération intégralement dirigée par les trafiquants. Des milliers de personnes semblent également s’être déplacées sous l’effet d’un phénomène de bouche-à-oreille numérique, nourri par des rumeurs, des vidéos et une perception générale de la politique espagnole.

    Or cette perception n’est pas née de rien.

    Le Gouvernement Sánchez a engagé une politique de régularisation de grande ampleur en faveur d’étrangers se trouvant déjà irrégulièrement en Espagne. Cette politique peut être défendue au nom des besoins du marché du travail, du vieillissement démographique ou de la volonté de faire sortir certains travailleurs de l’économie souterraine. Mais elle produit aussi un message à l’extérieur des frontières : l’entrée irrégulière peut, avec le temps, déboucher sur une régularisation.

    En matière migratoire, le contenu exact de la loi compte moins, dans les pays de départ, que le message simplifié qui circule sur les téléphones :

    « L’Espagne régularise. »

    « L’Espagne ne renvoie plus immédiatement. »

    « En entrant aujourd’hui, il sera peut-être possible d’obtenir des papiers demain. »

    Ces affirmations peuvent être partielles, exagérées ou juridiquement fausses. Elles n’en influencent pas moins les comportements.

    La France connaît parfaitement ce débat. Chaque mesure de régularisation, chaque assouplissement et chaque discours sur l’accueil sont immédiatement examinés sous l’angle de l’« appel d’air ». Cette expression est souvent contestée, parfois caricaturée, mais elle désigne une réalité politique élémentaire : les décisions prises par un État modifient la manière dont cet État est perçu à l’étranger.

    Cela ne signifie pas qu’une régularisation provoque mécaniquement une arrivée déterminée. Une telle affirmation serait trop simpliste. Mais soutenir qu’une politique nationale n’a aucun effet sur les attentes migratoires serait tout aussi peu crédible.

    Pedro Sánchez a voulu présenter l’Espagne comme une exception plus ouverte et plus accueillante au sein d’une Europe qui renforce progressivement ses contrôles. Il devait donc anticiper le risque que cette ouverture soit interprétée non comme une politique sélective d’intégration, mais comme le signe d’une faiblesse durable de l’État.

    C’est en ce sens qu’il a transformé l’Espagne en ventre mou de l’Europe.

    Non pas parce que toute personne souhaitant migrer connaîtrait les textes espagnols dans leurs détails, mais parce que la politique espagnole a pu être résumée, sur les réseaux sociaux, en une promesse très simple : entrer en Espagne offrirait davantage de chances de rester.

    Lorsque cette perception se diffuse, elle devient politiquement réelle, même si elle repose sur une lecture déformée du droit.

    Sánchez affirme aujourd’hui vouloir défendre la souveraineté espagnole et accélérer les retours. Mais la souveraineté ne peut pas être invoquée uniquement lorsque la frontière est déjà submergée. Elle doit s’exercer en amont, par des règles cohérentes, une communication claire et une politique migratoire suffisamment crédible pour ne pas encourager de nouvelles tentatives.

    La crise de Ceuta présente aussi une dimension directement française. Lorsqu’une frontière extérieure de l’Union européenne devient perméable, les autres États membres redoutent naturellement les déplacements secondaires à l’intérieur de l’espace européen. La France ne peut donc pas considérer la politique migratoire espagnole comme une affaire exclusivement madrilène. Les décisions prises en Espagne peuvent avoir des répercussions sur les contrôles frontaliers, l’asile, l’hébergement et l’ordre public dans l’ensemble de l’Union. Les réactions européennes à la crise ont d’ailleurs inclus un renforcement des contrôles et de nouvelles tensions autour de la circulation dans l’espace Schengen.

    L’Europe ne peut plus fonctionner selon une succession de signaux contradictoires : régularisations massives, frontières débordées, déploiements militaires, retours accélérés, puis nouvelles mesures d’ouverture.

    Elle a besoin d’un principe stable : Intégration ou ReImmigration.

    L’intégration doit être reconnue à ceux qui travaillent, respectent les lois, apprennent la langue et construisent une relation réelle avec la société d’accueil. Mais l’absence de conditions permettant le maintien sur le territoire doit conduire à un retour organisé, juridiquement encadré et respectueux de la dignité humaine.

    La régularisation ne peut pas être une récompense automatique de la présence irrégulière. Elle devrait demeurer liée à une intégration concrète, vérifiable et durable.

    Pedro Sánchez peut poursuivre les réseaux criminels et demander que toute responsabilité pénale soit établie. Mais il ne peut pas se servir des mafias comme d’un alibi pour effacer les conséquences politiques de ses propres choix.

    Ceuta n’est pas seulement une crise frontalière. C’est la démonstration qu’un gouvernement ne peut pas envoyer durablement un message d’ouverture et prétendre ensuite que les arrivées massives seraient exclusivement imputables à ceux qui ont exploité ce message.

    Pedro Sánchez a transformé l’Espagne en ventre mou de l’Europe. L’alibi des mafias ne suffira pas à effacer sa responsabilité politique.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbyiste inscrit au registre de transparence de l’Union européenne, n° 280782895721-36, dans le domaine de la migration et de l’asile
    ORCID : https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

    La regolarizzazione di massa della Spagna può violare il diritto dell’Unione? È tempo di valutare una procedura d’infrazion

    La decisione del Governo spagnolo di procedere a una regolarizzazione straordinaria di cittadini stranieri irregolarmente presenti sul proprio territorio non può essere liquidata come una questione di politica interna. In uno spazio europeo caratterizzato dall’assenza di controlli alle frontiere interne e fondato sul principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri, una misura di questa…

    La Spagna mette a rischio Schengen: regolarizzazioni di massa senza integrazione

    La Spagna ha scelto di procedere con una regolarizzazione straordinaria di dimensioni senza precedenti, trasformando una decisione formalmente nazionale in un problema politico destinato a riguardare l’intera Unione europea. I numeri impongono di abbandonare ogni prudenza retorica. Il Governo spagnolo aveva inizialmente stimato circa 500.000 potenziali beneficiari. Alla chiusura del termine risultano invece presentate 1.174.978…

  • Il “rechazo en frontera” spagnolo e il respingimento italiano: due modelli a confronto dopo la sentenza del Tribunal Supremo su Ceuta e Melilla

    La sentenza n. 814/2026 del 29 giugno 2026, pronunciata dalla Quinta Sezione della Sala del contenzioso amministrativo del Tribunal Supremo spagnolo nel ricorso per cassazione n. 3795/2025, interviene su una questione che, pur essendo strettamente connessa alla particolare conformazione geografica delle città autonome di Ceuta e Melilla, presenta un interesse più generale per tutti gli ordinamenti europei chiamati a governare le frontiere esterne dell’Unione: stabilire entro quali limiti l’autorità pubblica possa impedire materialmente un ingresso irregolare senza attivare un ordinario procedimento amministrativo di allontanamento e senza trasformare il controllo della frontiera in uno spazio sottratto alle garanzie previste dall’ordinamento.

    La vicenda trae origine dall’intercettazione in mare di un cittadino algerino che, insieme ad altre due persone, stava tentando di raggiungere a nuoto la città di Ceuta e che, dopo essere stato sottoposto al controllo delle autorità spagnole, era stato immediatamente consegnato alle autorità marocchine, senza l’adozione di un formale provvedimento di devolución, senza assistenza legale e senza la possibilità di rappresentare eventuali esigenze di protezione internazionale. Il ricorrente aveva denunciato l’esistenza di una vera e propria vía de hecho, vale a dire di un’attività materiale dell’Amministrazione compiuta al di fuori di un procedimento legalmente riconoscibile, chiedendo non soltanto l’annullamento dell’operazione, ma anche il risarcimento del danno e l’adozione delle misure necessarie a consentirne la riammissione in Spagna. Il giudice amministrativo di Ceuta aveva accolto parzialmente il ricorso, dichiarando nulla l’azione amministrativa; tale decisione era stata confermata dal Tribunal Superior de Justicia de Andalucía e, successivamente, sottoposta al giudizio del Tribunal Supremo su ricorso dell’Avvocatura dello Stato.

    La questione di interesse cassazionale individuata dal Supremo era formulata in termini molto precisi: occorreva stabilire se la disposizione aggiuntiva decima della Ley Orgánica n. 4/2000, che disciplina il regime speciale di Ceuta e Melilla, potesse essere applicata anche alle persone intercettate in mare mentre tentano di raggiungere a nuoto le due città autonome e se, conseguentemente, nei loro confronti potesse essere utilizzata la procedura del rechazo en frontera. La risposta fornita dalla Corte è stata negativa: chi tenta di raggiungere Ceuta o Melilla via mare non può essere assoggettato al regime speciale del rechazo, ma deve essere sottoposto all’ordinaria procedura di devolución.

    La portata della pronuncia può essere compresa soltanto ricostruendo la natura del rechazo en frontera, istituto introdotto nell’ordinamento spagnolo per fronteggiare la situazione peculiare delle due città autonome, che costituiscono al tempo stesso territorio spagnolo, frontiera esterna dell’Unione europea e unica frontiera terrestre dello spazio Schengen collocata sul continente africano. La disposizione aggiuntiva decima stabilisce che gli stranieri individuati lungo la linea di frontiera di Ceuta o Melilla mentre tentano di superare gli «elementi di contenimento frontalieri» per attraversare irregolarmente il confine possono essere respinti al fine di impedirne l’ingresso illegale in Spagna; il medesimo articolo precisa, tuttavia, che l’operazione deve essere compiuta nel rispetto della normativa internazionale sui diritti umani e sulla protezione internazionale e che le domande di asilo devono poter essere formalizzate nei luoghi appositamente predisposti presso i valichi di frontiera.

    Il Tribunal Constitucional, nelle sentenze n. 172/2020 e n. 13/2021, aveva già chiarito che il rechazo en frontera non coincide né con l’espulsione, né con il ritorno al punto di origine conseguente a un diniego di ingresso presso un valico autorizzato, né con la devolución applicabile a chi tenti di entrare illegalmente o rientri nonostante un precedente provvedimento di espulsione. Esso costituisce, piuttosto, una particolare attività materiale, immediata e coattiva di vigilanza frontaliera, diretta a ristabilire la legalità nel momento stesso in cui si sta tentando il superamento delle strutture fisiche poste a protezione della frontiera terrestre. Non si tratta quindi, secondo la ricostruzione costituzionale spagnola, di una sanzione amministrativa, ma di una reazione materiale dello Stato a un tentativo di ingresso non ancora consolidato attraverso le barriere di Ceuta o Melilla.

    La particolarità dell’istituto risiede proprio nella sua ridotta formalizzazione. Il rechazo non richiede necessariamente l’avvio di un procedimento amministrativo completo, con una decisione scritta individuale paragonabile a quella prevista per l’espulsione o per la devolución, perché opera nella fase stessa in cui gli agenti impediscono il superamento della recinzione. Tuttavia, l’assenza di una procedura amministrativa ordinaria non significa che l’attività possa essere collocata al di fuori del diritto. Il Tribunal Constitucional ha affermato con particolare nettezza che, dal momento in cui le persone vengono sottoposte al controllo delle forze di sicurezza spagnole, esse ricadono nella giurisdizione dello Stato e devono beneficiare delle garanzie ricavabili dalla Costituzione, dal diritto internazionale e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, con una particolare attenzione per i minori, le donne in gravidanza, le persone con disabilità e gli altri soggetti manifestamente vulnerabili.

    È precisamente questo carattere eccezionale e materialmente delimitato che ha condotto il Tribunal Supremo a escluderne l’applicabilità agli arrivi via mare. Il Governo sosteneva che il riferimento legislativo alla linea di frontiera dovesse essere interpretato in senso ampio, comprendendo anche il confine marittimo e gli strumenti tecnologici di sorveglianza, come droni, termocamere e sensori, i quali avrebbero svolto una funzione assimilabile agli elementi di contenimento terrestri. Secondo l’Avvocatura dello Stato, l’esistenza della sovranità spagnola sul mare territoriale e il potere di sorveglianza esercitato dalle autorità avrebbero consentito di trattare allo stesso modo il tentativo di attraversare una recinzione e quello di raggiungere la costa a nuoto o mediante un’imbarcazione.

    Il Supremo ha respinto tale interpretazione, osservando che la disposizione non si riferisce genericamente a qualsiasi strumento di controllo o a qualsiasi modalità di attraversamento della frontiera, ma agli «elementi di contenimento frontalieri», espressione che rinvia a dispositivi materiali capaci di ostacolare fisicamente il passaggio. Le telecamere, i sensori e i droni possono individuare o segnalare la presenza delle persone, ma non le trattengono e non impediscono materialmente l’attraversamento; allo stesso modo, il mare, pur costituendo una frontiera dal punto di vista giuridico e territoriale, non è di per sé un elemento artificiale di contenimento installato dallo Stato. La Corte ha peraltro precisato che la soluzione potrebbe essere diversa qualora fossero realizzate in mare vere strutture fisiche di contenimento, poiché in quel caso potrebbe astrattamente ricorrere il presupposto letterale previsto dalla legge; ciò che non è ammissibile, invece, è estendere per analogia una disciplina eccezionale a situazioni che il legislatore non ha espressamente incluso.

    La conseguenza giuridica non consiste, come una lettura superficiale potrebbe far pensare, nel riconoscimento di un diritto a entrare o a rimanere in Spagna per chi venga intercettato in mare. Il Tribunal Supremo afferma qualcosa di più circoscritto: in tali situazioni non si applica il rechazo en frontera, bensì la devolución disciplinata dall’articolo 58, comma 3, lettera b), della Ley Orgánica n. 4/2000, destinata a coloro che tentano di entrare illegalmente nel Paese e comprendente, secondo il regolamento di attuazione, anche gli stranieri intercettati alla frontiera o nelle sue immediate vicinanze. La devolución conserva una natura amministrativa rapida e non sanzionatoria, ma richiede una formalizzazione giuridica maggiore rispetto alla mera azione materiale di respingimento, poiché presuppone l’identificazione della persona, l’adozione di un atto riconoscibile, la possibilità di far valere le circostanze individuali, l’assistenza legale e linguistica e il controllo sull’eventuale presenza di ostacoli al ritorno.

    È su questo terreno che il confronto con il sistema italiano diviene particolarmente interessante. L’ordinamento italiano non conosce un istituto perfettamente equivalente al rechazo en frontera spagnolo, poiché non dispone di città autonome collocate sul continente africano e protette da un sistema di recinzioni terrestri analogo a quello di Ceuta e Melilla. L’articolo 10 del d.lgs. n. 286 del 1998 distingue, invece, tra il respingimento disposto dalla polizia di frontiera nei confronti dello straniero che si presenti a un valico senza possedere i requisiti d’ingresso e il respingimento disposto dal questore nei confronti di chi sia entrato sottraendosi ai controlli e sia stato fermato all’ingresso o immediatamente dopo, oppure sia stato temporaneamente ammesso nel territorio per esigenze di pubblico soccorso. Il Testo unico risulta vigente, alla data del 1º agosto 2026, con gli aggiornamenti pubblicati sino al 1º luglio 2026.

    Il respingimento previsto dal comma 1 dell’articolo 10 opera normalmente presso un valico formalmente abilitato, nell’ambito del controllo delle condizioni stabilite dal Codice frontiere Schengen. Lo straniero si presenta all’autorità, viene sottoposto a verifica documentale e, in assenza dei requisiti richiesti, non viene autorizzato a entrare. Anche il diritto dell’Unione stabilisce che il diniego d’ingresso debba essere adottato mediante una decisione motivata, indicante le ragioni precise del rifiuto, notificata attraverso un modulo uniforme e accompagnata dall’informazione sul diritto di ricorso.

    Il respingimento differito del questore, previsto dal comma 2, si colloca invece in una fase successiva, nella quale la persona ha già oltrepassato materialmente la frontiera o è stata condotta sul territorio per necessità di soccorso. Sebbene il legislatore continui a utilizzare il termine “respingimento”, la misura presenta evidenti affinità funzionali con un provvedimento di allontanamento, poiché non si limita a impedire un ingresso ancora in corso, ma dispone il ritorno di una persona già sottoposta stabilmente al potere dell’autorità italiana. Proprio per questo essa non può essere ridotta a una semplice attività materiale, ma deve essere formalizzata e resa conoscibile all’interessato, il quale deve essere messo nella condizione di comprendere le ragioni della misura, di rappresentare eventuali esigenze di protezione e di accedere alla tutela giurisdizionale.

    Il rapporto più convincente, pertanto, non è quello tra rechazo en frontera e respingimento italiano considerati genericamente, ma quello tra quattro figure distinte: il rechazo spagnolo, come attività materiale immediata sulle barriere terrestri; la devolución spagnola, come misura amministrativa applicabile a chi tenti l’ingresso irregolare ed entri nel controllo dell’autorità; il respingimento italiano presso il valico, che impedisce l’ingresso a chi non possiede i requisiti; e il respingimento differito, che interviene nei confronti di chi abbia già oltrepassato il confine o sia stato ammesso per soccorso. La distinzione non è terminologica, ma investe il momento in cui si colloca l’intervento, il grado di formalizzazione richiesto, la natura del potere esercitato e l’ampiezza delle garanzie procedurali.

    La sentenza spagnola si mostra particolarmente significativa perché rifiuta di consentire all’Amministrazione di scegliere liberamente il regime meno garantito attraverso un’estensione interpretativa della norma speciale. L’intercettazione in mare, infatti, determina l’esercizio di un controllo diretto sulla persona, ma non integra il presupposto materiale del superamento di una barriera frontaliera; ne deriva che la persona deve essere ricondotta all’interno del procedimento ordinario di devolución, nel quale l’autorità non può limitarsi alla riconsegna materiale, ma deve assumere una decisione giuridicamente identificabile e verificare le circostanze individuali.

    Anche l’esperienza italiana mostra che il mare non può essere trattato come una zona di sospensione del diritto. La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, nella nota sentenza Hirsi Jamaa e altri contro Italia, ha stabilito che le persone intercettate in alto mare e trasferite a bordo di unità italiane erano sottoposte alla giurisdizione dello Stato, in quanto soggette al controllo continuo ed esclusivo delle sue autorità. La loro riconsegna alla Libia, avvenuta senza identificazione, senza esame individuale e senza accesso a un ricorso effettivo, determinò la violazione dell’articolo 3 CEDU, del divieto di espulsioni collettive e del diritto a un rimedio effettivo.

    Il principio ricavabile da Hirsi non consiste nell’affermazione secondo cui ogni intercettazione in mare debba condurre necessariamente all’ingresso e alla permanenza nel territorio dello Stato, ma nel riconoscimento che il controllo esercitato dagli agenti pubblici attiva la giurisdizione e rende applicabili le garanzie convenzionali. La medesima logica emerge, con una diversa costruzione normativa, dalla decisione del Tribunal Supremo: l’autorità non può utilizzare una procedura materiale eccezionale per sottrarsi alle garanzie proprie della procedura ordinaria quando la fattispecie concreta non rientra nei limiti fissati dal legislatore.

    Ciò non comporta la paralisi della funzione di controllo della frontiera, né la trasformazione del principio di non-refoulement in un diritto generalizzato alla permanenza. Tanto la disciplina spagnola quanto quella italiana distinguono tra l’obbligo di non consegnare una persona a uno Stato nel quale rischi persecuzioni, torture o trattamenti inumani e il diverso problema della sussistenza di un titolo che autorizzi il soggiorno. Nell’ordinamento italiano, l’articolo 19 del Testo unico impedisce il respingimento o l’espulsione nei casi in cui sussistano i rischi espressamente individuati dalla legge, in attuazione dell’articolo 33 della Convenzione di Ginevra, dell’articolo 3 CEDU e degli articoli 4 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    Il rispetto del non-refoulement richiede che l’autorità individui la persona, la informi della possibilità di chiedere protezione, verifichi la presenza di minori o soggetti vulnerabili e valuti il rischio connesso al Paese verso il quale dovrebbe essere eseguito il ritorno. Una volta compiuti tali accertamenti, tuttavia, l’assenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione o di altri titoli di soggiorno può legittimamente condurre all’adozione di una misura di allontanamento. La garanzia procedurale impedisce il ritorno automatico e indifferenziato, ma non elimina il potere dello Stato di eseguire il ritorno quando esso risulti compatibile con la legge e con gli obblighi internazionali.

    La distinzione appare tanto più importante dopo l’entrata in applicazione del nuovo quadro europeo sulla gestione delle frontiere e delle procedure di screening, che rafforza l’esigenza di identificare e sottoporre a controlli preliminari i cittadini di Paesi terzi che abbiano attraversato irregolarmente una frontiera esterna, senza per questo attribuire loro automaticamente un diritto di ingresso nel territorio dell’Unione. Il diritto europeo tende infatti a separare con sempre maggiore precisione il momento dell’intercettazione, quello dell’identificazione, quello dell’eventuale accesso alla protezione e quello del ritorno, impedendo che l’una fase venga utilizzata per eludere le garanzie proprie dell’altra.

    Sotto questo profilo, la sentenza n. 814/2026 esprime un principio di legalità amministrativa prima ancora che un principio di politica migratoria. Il Tribunal Supremo non contesta la legittimità dell’obiettivo perseguito dallo Stato, vale a dire impedire gli ingressi irregolari e assicurare il controllo di una frontiera particolarmente esposta, ma afferma che l’Amministrazione deve utilizzare l’istituto previsto per la fattispecie concreta, senza deformare una norma eccezionale allo scopo di evitare le garanzie connesse alla devolución. La scelta tra rechazo e devolución non può dipendere dalla convenienza operativa dell’autorità, ma dai presupposti stabiliti dalla legge.

    Lo stesso principio dovrebbe guidare l’applicazione dell’articolo 10 del Testo unico italiano. Il respingimento alla frontiera, il respingimento differito, l’espulsione e il ritorno nell’ambito delle procedure europee non sono strumenti liberamente intercambiabili, ma misure dotate di presupposti, autorità competenti, modalità esecutive e tutele differenti. Una politica di frontiera efficace non può essere costruita sull’indeterminatezza degli istituti, poiché proprio l’uso improprio della misura meno formalizzata finisce per produrre contenzioso, annullamenti e un ulteriore indebolimento della capacità dello Stato di eseguire i ritorni.

    Il significato più profondo della pronuncia spagnola può quindi essere individuato nel rifiuto di due opposti automatismi. Da una parte, non è ammissibile che l’intercettazione in mare si traduca in una consegna immediata alle autorità del Paese confinante, senza procedimento, senza assistenza e senza verifica delle condizioni individuali; dall’altra, l’inapplicabilità del rechazo en frontera non comporta il diritto della persona a rimanere in Spagna, ma determina semplicemente il passaggio alla procedura di devolución, al termine della quale il ritorno può essere legittimamente disposto ed eseguito.

    È questa la conclusione che può essere trasferita anche al sistema italiano: il diritto impedisce il respingimento arbitrario, ma non vieta il respingimento o il ritorno legalmente disposti; impone la valutazione individuale, ma non trasforma tale valutazione in un titolo di soggiorno; garantisce l’accesso alla protezione, ma non rende irrilevante l’esito negativo della procedura.

    Il rechazo en frontera spagnolo e il respingimento italiano rappresentano dunque due modelli differenti di esercizio della sovranità alla frontiera. Il primo è strettamente collegato alla singolarità delle barriere terrestri di Ceuta e Melilla e consente, entro limiti rigorosi, un’attività materiale diretta a impedire il superamento delle recinzioni; il secondo distingue tra il diniego d’ingresso presso i valichi autorizzati e l’allontanamento di chi abbia già attraversato la frontiera o sia stato ammesso per esigenze di soccorso. In entrambi i sistemi, tuttavia, il controllo della frontiera rimane sottoposto alla legge, alla giurisdizione e al principio di non-refoulement.

    La sentenza del Tribunal Supremo non indebolisce, quindi, la frontiera spagnola, ma ricorda che una frontiera è realmente forte soltanto quando lo Stato sa individuare il potere che sta esercitando, applicare il procedimento corretto e rendere effettive tanto le garanzie quanto il ritorno finale. Una riconsegna sommaria può apparire più rapida, ma, se priva di fondamento normativo, produce soltanto una temporanea rappresentazione di fermezza destinata a essere smentita dal giudice.

    Il diritto della frontiera non può essere né il diritto dell’automatismo né il diritto dell’impotenza. Deve essere il diritto della decisione individuale, della procedura corretta e dell’esecuzione effettiva.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

    Milano, la ragazza sfregiata e una domanda che non possiamo più rinviare: esiste un legame tra migrazione e disagio psichico?

    L’ennesimo grave episodio di violenza verificatosi a Milano, con una giovane donna sfregiata da un cittadino straniero irregolare, ha inevitabilmente riacceso il dibattito sull’immigrazione, sulla sicurezza e sulle espulsioni. Come spesso accade, però, il confronto pubblico si è immediatamente polarizzato. Da una parte chi attribuisce ogni responsabilità all’immigrazione; dall’altra chi invita a non generalizzare e…

    Ddl sicurezza anti-maranza: il vero problema non è il fermo, ma l’assenza di conseguenze strutturali

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    Une invitation à regarder la conférence YouTube : « Integration or ReImmigration? The Future of Italy and Europe » L’immigration est devenue l’un des sujets les plus débattus en Europe. Chaque crise migratoire, chaque fait divers, chaque campagne électorale relance les mêmes discussions : contrôle des frontières, expulsions, droit d’asile, citoyenneté ou manque de main-d’œuvre.…

  • Ceuta and Europe’s Border Crisis: Regularization, Illegal Entry, and Political Responsibility

    LIVE – Il decreto flussi è davvero la soluzione?

    Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” Da oltre vent’anni il decreto flussi rappresenta il principale strumento con cui l’Italia regola l’ingresso dei lavoratori stranieri. Ma funziona davvero? Nel corso della diretta ho sostenuto che il problema non è soltanto il numero degli ingressi autorizzati, ma il modo stesso in…

    Le proteste in Sudafrica sono un monito anche per l’Europa: l’integrazione va misurata prima che sia troppo tardi

    Le proteste contro l’immigrazione irregolare registrate in Sudafrica non possono essere liquidate come un fenomeno locale o come una semplice esplosione di rabbia sociale. Le manifestazioni, gli scontri, le accuse rivolte agli stranieri di sottrarre lavoro, gravare sui servizi pubblici e alimentare insicurezza raccontano qualcosa di più profondo: quando uno Stato non governa l’immigrazione e…

  • Cottarelli parla di “buona immigrazione”: ma senza misurare l’integrazione resta soltanto uno slogan

    In un articolo pubblicato il 30 luglio 2026 sul Corriere della Sera, nella sezione Economia, Carlo Cottarelli è intervenuto sul rapporto tra crisi demografica, politiche familiari e immigrazione, sostenendo che all’Italia servano più asili nido, maggiori strumenti di sostegno alla natalità e, nello stesso tempo, una forma di “buona immigrazione”.

    L’espressione è significativa. Cottarelli non propone semplicemente un aumento indiscriminato degli ingressi, ma richiama la necessità di flussi regolari e di politiche capaci di favorire l’integrazione. Nello stesso articolo riconosce, però, che l’Italia sta facendo poco in questa direzione e che i problemi di integrazione sono evidenti, anche alla luce della maggiore incidenza della povertà e della criminalità tra la popolazione straniera.

    È un’impostazione in larga parte condivisibile. La crisi demografica italiana non può essere affrontata soltanto attraverso incentivi alla natalità, così come non può essere risolta confidando automaticamente nell’arrivo di nuova manodopera straniera. L’immigrazione può contribuire alla tenuta del sistema produttivo, previdenziale e sociale, ma soltanto quando è governata e produce integrazione effettiva.

    Il punto, allora, è capire che cosa significhi concretamente “buona immigrazione”.

    È sufficiente che lo straniero abbia un contratto di lavoro? Basta che versi contributi e paghi le tasse? Oppure devono essere valutati anche la conoscenza della lingua italiana, la stabilità abitativa, il rispetto delle regole, la partecipazione alla vita sociale, il percorso scolastico dei figli e l’assenza di comportamenti incompatibili con la convivenza civile?

    Senza criteri verificabili, la buona immigrazione rischia di diventare una formula rassicurante, ma priva di contenuto operativo.

    L’Italia continua infatti a ragionare quasi esclusivamente in termini di ingressi. Ogni anno si stabiliscono quote attraverso il decreto flussi, si discute del numero di lavoratori necessari alle imprese e si presenta l’immigrazione come una risposta alla diminuzione della popolazione attiva. Molto meno si discute di ciò che accade dopo l’ingresso.

    Non esiste ancora un sistema nazionale capace di verificare periodicamente se il percorso di integrazione stia producendo risultati. Non vi sono indicatori uniformi, obiettivi pubblici chiaramente definiti né conseguenze coerenti quando il percorso fallisce.

    Il rischio è quello di utilizzare l’immigrazione come una scorciatoia demografica: importare nuova popolazione per compensare quella che manca, senza domandarsi se il Paese sia realmente in grado di trasformare gli ingressi in appartenenza, responsabilità e partecipazione.

    La crisi demografica non può essere risolta sostituendo semplicemente i lavoratori italiani che diminuiscono con lavoratori stranieri. Una società non è soltanto una somma di contribuenti. È una comunità fondata su regole, doveri, valori condivisi e responsabilità reciproche.

    È precisamente su questo terreno che si colloca il paradigma Integrazione o ReImmigrazione. Esso non considera l’integrazione come un auspicio generico né la permanenza sul territorio come l’esito automatico del semplice decorso del tempo. Propone, invece, un percorso pubblico, strutturato e verificabile, nel quale allo straniero siano offerti strumenti concreti per apprendere la lingua, accedere al lavoro regolare, raggiungere un’autonomia abitativa, conoscere l’ordinamento e partecipare responsabilmente alla vita della comunità.

    A questo investimento dello Stato e della società deve corrispondere un impegno effettivo della persona. L’integrazione non può essere soltanto concessa: deve essere accettata, praticata e dimostrata nel tempo. Per questo il paradigma prevede che i risultati siano valutati attraverso indicatori trasparenti, non limitati alla sola occupazione, ma estesi alla condotta, alla partecipazione sociale, all’autonomia economica, alla conoscenza linguistica e al rispetto delle regole fondamentali della convivenza.

    La ReImmigrazione rappresenta la conseguenza politica e giuridica del fallimento dell’integrazione. Quando lo straniero rifiuta stabilmente il percorso proposto, viola in modo grave le regole della comunità, permane in una condizione di marginalità senza compiere alcuno sforzo concreto per uscirne oppure perde i requisiti che legittimano il soggiorno, lo Stato non può limitarsi a prendere atto del fallimento e continuare a garantire indefinitamente la permanenza.

    In questi casi occorre riconsiderare il titolo di soggiorno, verificare la possibilità del mancato rinnovo o della revoca e, quando ne ricorrono i presupposti, dare effettiva esecuzione al rimpatrio. La ReImmigrazione significa quindi affermare un principio preciso: chi rifiuta le regole, compromette gravemente la convivenza o non ha più diritto di restare deve lasciare il territorio nazionale.

    Il ritorno può essere volontario e assistito quando vi siano le condizioni per attuarlo. Ma quando il rimpatrio volontario viene rifiutato e sussiste un provvedimento legittimo di allontanamento, lo Stato deve essere capace di eseguirlo anche coattivamente. Diversamente, ogni politica di integrazione perde credibilità e la permanenza finisce per trasformarsi, di fatto, in un diritto irreversibile indipendente dalla condotta, dal titolo giuridico e dai risultati del percorso migratorio.

    Il paradigma unisce dunque due responsabilità. Da un lato, quella dello Stato, che deve offrire possibilità reali di integrazione e verificarne seriamente gli esiti. Dall’altro, quella dello straniero, che deve rispettare le regole, partecipare alla comunità e dimostrare concretamente di volerne far parte. Se questa seconda responsabilità viene rifiutata, la conseguenza non può essere l’inerzia delle istituzioni.

    Cottarelli ha il merito di avere distinto la buona immigrazione dall’immigrazione incontrollata. Ma la distinzione resterà incompleta finché non verrà stabilito come misurare l’integrazione e che cosa debba accadere quando essa non viene raggiunta.

    Senza questa verifica e senza conseguenze effettive, la “buona immigrazione” non è ancora una politica pubblica. È soltanto uno slogan.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36, in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Europe Is Asking the Wrong Question About Immigration

    Across Europe, immigration has become one of the defining political issues of our time. Governments continue to debate border controls, asylum procedures, deportations and labor shortages. Every new crisis generates another proposal, another emergency measure and another political confrontation. Yet one fundamental question is rarely asked. What if the future of immigration policy depends less…

    LIVE-La ReImmigrazione deve essere il punto di arrivo, non il punto di partenza

    Negli ultimi mesi il dibattito sull’immigrazione si è concentrato quasi esclusivamente sui rimpatri. È una prospettiva comprensibile, ma rischia di affrontare soltanto l’ultima fase del fenomeno migratorio. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” parte da un presupposto diverso: la ReImmigrazione non deve essere il punto di partenza della politica migratoria, ma il suo punto di arrivo.…

  • La Svezia va oltre i permessi temporanei: la permanenza dipende ora anche dalla condotta

    La Svezia ha compiuto un nuovo passo nella trasformazione della propria politica migratoria. Dopo avere eliminato, dal 12 luglio 2026, la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno permanente per diverse categorie collegate alla protezione internazionale e per alcuni familiari, dal 13 luglio ha introdotto requisiti più severi relativi alla condotta dello straniero. La permanenza sul territorio non dipende più soltanto dall’esistenza iniziale dei presupposti giuridici del soggiorno, ma può essere valutata anche alla luce del comportamento tenuto durante la permanenza nel Paese.

    La riforma sui permessi permanenti aveva già modificato profondamente il modello svedese. Per le categorie interessate, il riconoscimento della protezione non conduce più alla stabilizzazione definitiva della presenza: il titolo resta temporaneo e deve essere rinnovato, consentendo all’amministrazione di verificare periodicamente se continuino a sussistere le condizioni previste dalla legge. Non si tratta, tuttavia, dell’abolizione indistinta di ogni possibilità di soggiorno permanente, perché il sistema conserva discipline differenti per altre categorie, in particolare nell’immigrazione qualificata.

    La novità più significativa è ora rappresentata dal rafforzamento del requisito della vandel, termine svedese riferibile alla buona condotta e all’onestà della vita personale. Le nuove disposizioni attribuiscono all’Agenzia svedese per le migrazioni maggiori poteri per respingere una domanda o revocare un permesso quando emerga una condotta ritenuta incompatibile con la permanenza. Le comunicazioni ufficiali indicano che la valutazione può riguardare, oltre ai reati, il mancato rispetto delle leggi o delle decisioni delle autorità, la presenza di debiti non pagati e situazioni connesse alla sicurezza.

    Questo passaggio è politicamente e giuridicamente rilevante perché supera l’idea secondo cui il soggiorno debba essere valutato soltanto al momento dell’ingresso. La Svezia introduce una logica dinamica: la persona può avere ottenuto legittimamente un titolo, ma la prosecuzione della permanenza dipende anche dal comportamento successivo.

    Non siamo ancora, però, davanti a una piena misurazione dell’integrazione.

    La buona condotta opera prevalentemente come criterio negativo. L’amministrazione verifica se esistano comportamenti che giustifichino il diniego o la revoca, ma non valuta ancora in modo organico l’esito positivo dell’integrazione attraverso indicatori quali conoscenza della lingua, lavoro stabile, autonomia economica, condizione abitativa, partecipazione sociale e rapporto con la comunità ospitante.

    La distinzione è importante. Non commettere reati, pagare i debiti e rispettare le decisioni delle autorità rappresentano condizioni minime della permanenza, ma non dimostrano automaticamente un’effettiva integrazione. Una persona può mantenere una condotta formalmente corretta e, nello stesso tempo, vivere per anni in una condizione di isolamento linguistico e sociale.

    La riforma svedese si avvicina comunque al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” perché riconosce un principio essenziale: il diritto alla permanenza non può essere completamente separato dal percorso concretamente compiuto nel Paese ospitante.

    Per troppo tempo, in molti ordinamenti europei, il trascorrere degli anni ha prodotto una progressiva stabilizzazione quasi automatica. Il rinnovo del titolo è stato spesso trattato come una pratica documentale, limitata alla verifica formale dei requisiti, senza una valutazione complessiva della condotta e dell’inserimento.

    La Svezia cambia direzione. Il soggiorno temporaneo diventa lo strumento attraverso il quale lo Stato conserva la possibilità di rivalutare la posizione, mentre il requisito della buona condotta introduce una responsabilità individuale che accompagna l’intera permanenza.

    Il rischio, naturalmente, è l’eccessiva indeterminatezza. Una nozione ampia di condotta può attribuire all’amministrazione un potere valutativo considerevole. Per questa ragione è necessario che i criteri siano prevedibili, proporzionati e sottoposti a un controllo giurisdizionale effettivo. Le decisioni dell’Agenzia svedese restano infatti impugnabili davanti agli organi competenti, ma la qualità delle garanzie dipenderà soprattutto dall’applicazione concreta delle nuove disposizioni.

    Il modello non dovrebbe trasformarsi in un giudizio sulle opinioni private, sulla religione o sull’identità culturale. Uno Stato democratico può valutare i comportamenti, non pretendere l’omologazione interiore. Può esigere il rispetto della legge, delle istituzioni e della libertà altrui, ma deve evitare criteri vaghi suscettibili di applicazioni arbitrarie o discriminatorie.

    La direzione politica del governo svedese è comunque chiara. Da alcuni anni le autorità dichiarano di voler ridurre l’immigrazione d’asilo, contrastare le società parallele e subordinare maggiormente la permanenza al rispetto delle regole, mentre vengono mantenute o rafforzate opportunità per ricercatori, dottorandi e professionalità considerate utili alla competitività nazionale.

    Emergono così due percorsi differenti: maggiore selettività e stabilità per l’immigrazione qualificata, maggiore temporaneità e revocabilità per le categorie collegate alla protezione e per altri titoli sottoposti alla verifica della condotta.

    La Svezia non ha ancora realizzato un sistema completo di misurazione dell’integrazione, ma ha superato due automatismi che continuano a condizionare il dibattito europeo: l’idea che la protezione conduca necessariamente alla permanenza definitiva e quella secondo cui, una volta rilasciato il titolo, la condotta successiva abbia un rilievo marginale.

    Il passaggio successivo dovrebbe essere la costruzione di una valutazione positiva e complessiva. Non soltanto stabilire quando la condotta impedisca la permanenza, ma verificare quando il percorso dimostri effettiva integrazione e meriti maggiore stabilità.

    La buona condotta è il punto di partenza, non il punto di arrivo. L’integrazione richiede qualcosa di più: lingua, autonomia, partecipazione sociale e adesione concreta alle regole fondamentali della comunità.

    La Svezia ha iniziato a collegare il soggiorno al comportamento. Ora deve compiere il passo decisivo e collegare la stabilità della permanenza all’integrazione realmente dimostrata.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

  • Pedro Sánchez Turned Spain into Europe’s Soft Underbelly — Now He Is Hiding Behind the Mafia Excuse

    To an American audience, the crisis in Ceuta may look like another distant episode in Europe’s long-running migration debate. It is not. What happened on Spain’s North African frontier raises a question that is also familiar in the United States: what happens when a government’s immigration policy sends a message of openness that its border-control system cannot sustain?

    Ceuta is not located on the European continent. It is a Spanish city on the coast of North Africa, surrounded by Morocco and separated from mainland Spain by the Mediterranean Sea. Together with Melilla, it constitutes one of the European Union’s only land borders with Africa. Entry into Ceuta therefore means entry into Spanish territory and, legally and politically, an attempt to enter the European system.

    In late July 2026, tens of thousands of people crossed from Morocco into Ceuta within a remarkably short period. The city’s reception system was overwhelmed, Spain deployed military and police personnel, and Prime Minister Pedro Sánchez described the episode as a violation of Spain’s territorial integrity. He blamed human-trafficking organizations for spreading a misleading interpretation of a Spanish Supreme Court ruling concerning immediate returns at the border.

    Trafficking networks undoubtedly exist, and no serious migration policy can ignore them. They exploit desperation, circulate false promises and profit from irregular movement. But blaming “the mafias” does not answer the central political question.

    Why was Spain suddenly perceived as the easiest gateway into Europe?

    Reports from Morocco and international news agencies indicate that social-media videos and word of mouth played a significant role in mobilizing many of those who attempted the crossing. Rumors circulated that a recent Spanish court decision would prevent their immediate return and allow them to remain in Spanish territory. That interpretation appears to have been legally inaccurate: the ruling restricted certain summary removals but did not eliminate ordinary return procedures.

    This distinction matters. If thousands of people moved after seeing videos and messages on Instagram and other platforms, then the government cannot simply assume that a sophisticated criminal organization directed the entire operation. The role of traffickers must be established through evidence. It cannot become a convenient explanation used to shield political leaders from scrutiny.

    The broader context is Spain’s extraordinary regularization policy.

    In 2026, the Sánchez government launched a large-scale process allowing substantial numbers of undocumented migrants already present in Spain to seek legal status and employment rights. More than one million applications were reportedly submitted, and by early July over 600,000 applicants had received temporary work authorization while their cases were being processed.

    The Spanish government presents this policy as a pragmatic response to labor shortages, demographic decline and the presence of migrants who are already working in the country. Those arguments deserve serious consideration. A state has the right to regularize people who are genuinely integrated, employed and contributing to society.

    But a government must also consider the external message produced by its decisions.

    Migration policy is not communicated only through statutes, ministerial decrees or official press conferences. It is communicated through simplified messages travelling across borders:

    “Spain is regularizing undocumented migrants.”

    “Spain is more open than other European countries.”

    “Once you enter, you may eventually obtain legal status.”

    These messages may be incomplete or distorted. Yet they still influence expectations. In migration policy, perception can be as consequential as the formal content of the law.

    Americans understand this phenomenon well. In every U.S. debate over border enforcement, humanitarian parole, asylum processing or legalization, policymakers argue not only about the immediate beneficiaries of a measure but also about the “signal” it may send to potential migrants abroad. The same principle applies in Europe.

    A broad regularization does not automatically cause a specific border crossing. The evidence does not justify such a simplistic conclusion. But it is equally unrealistic to claim that a major amnesty has no effect on how a country is perceived beyond its borders.

    Sánchez wanted Spain to present itself as the humane exception in an increasingly restrictive Europe. His government emphasized the economic value of immigration while neighboring countries tightened their policies.

    That political choice carried consequences.

    Spain became vulnerable to the perception that its border was more permeable, its enforcement less decisive and its future regularizations more likely. Whether that perception was accurate is almost secondary. Once it circulated through social media, it became operationally real.

    This is why Sánchez bears political responsibility.

    He did not organize the movement toward Ceuta. He did not invite any particular person to cross the border. But his government helped create the political environment in which Spain could be represented as Europe’s soft underbelly: the state most willing to tolerate irregular entry and legalize irregular residence afterward.

    Now, after the border system was overwhelmed, Sánchez has rediscovered the language of sovereignty, territorial integrity and repatriation.

    That reversal exposes the contradiction at the heart of his policy. A state cannot consistently weaken the deterrent effect of its immigration rules and then act surprised when people test its borders. Nor can it defend national sovereignty only after control has already broken down.

    Europe needs something more credible than an endless cycle of mass arrivals, emergency deployments and periodic amnesties.

    The proper alternative is neither indiscriminate exclusion nor unconditional permanence. It is the principle of Integration or ReImmigration.

    Those who work, respect the law, learn the language and build a stable relationship with the host society should have a transparent path toward continued residence and integration. Those who do not qualify to remain, or whose applications are lawfully rejected, must be returned through orderly procedures that respect human dignity and judicial guarantees.

    Regularization should reward demonstrated integration, not create the expectation that irregular entry will eventually be forgiven as a matter of political routine.

    Sánchez is entitled to investigate and prosecute trafficking organizations. But he cannot use them as an alibi for the effects of his own policy.

    The Ceuta crisis was not merely a failure of border surveillance. It was a failure of political coherence. Spain attempted to present itself simultaneously as Europe’s most welcoming destination and as a state capable of defending one of the continent’s most exposed borders.

    It cannot credibly be both without strict conditions, effective enforcement and a clear distinction between those who integrate and those who must return.

    Pedro Sánchez turned Spain into Europe’s soft underbelly. Blaming the mafias will not erase that responsibility.

    Fabio Loscerbo, Attorney at Law
    Lobbyist registered in the European Union Transparency Register, No. 280782895721-36, in the field of Migration and Asylum
    ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

    Quanti sono nati in Italia? Le seconde generazioni impongono una nuova riflessione sull’integrazione

    Quando si parla di immigrazione, l’immaginario collettivo continua a richiamare gli sbarchi, le frontiere e i nuovi arrivi. Eppure una parte sempre più rilevante della popolazione straniera residente in Italia non è arrivata dall’estero: è nata nel nostro Paese. Secondo i più recenti dati dell’ISTAT, al 1° gennaio 2026 i cittadini stranieri residenti sono 5,56…

    L’Europa rafforza la lotta ai trafficanti. Ora serve una strategia per misurare l’integrazione.

    Le dichiarazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a favore della proposta europea di rafforzare il regime sanzionatorio nei confronti dei trafficanti di esseri umani rappresentano un segnale politico importante. Colpire le organizzazioni criminali che traggono profitto dall’immigrazione irregolare costituisce un obiettivo condivisibile, non soltanto sotto il profilo della sicurezza, ma anche della tutela della…

    Sui social si parla di immigrazione incontrollata. Il vero problema è l’integrazione incontrollata.

    Scorrendo i social network è sempre più frequente imbattersi in una convinzione ormai divenuta quasi un luogo comune: l’insicurezza sarebbe la conseguenza di un’immigrazione incontrollata. È una narrazione che intercetta un sentimento diffuso e che trae forza anche da fatti reali. L’immigrazione irregolare, gli ingressi clandestini e la difficoltà di eseguire molti provvedimenti di espulsione…

  • La propaganda della crescita ha aperto la strada a Ceuta: Sánchez ha trasformato l’immigrazione in un dogma

    L’economia spagnola cresce più rapidamente di molte altre economie europee e la popolazione straniera ha fornito un contributo effettivo all’aumento dell’occupazione, dei consumi e della produzione.

    Il Banco de España ha stimato che, tra il 2022 e il 2024, la popolazione straniera abbia contribuito direttamente per una quota compresa tra 0,4 e 0,7 punti percentuali alla crescita media annua del PIL pro capite spagnolo, pari nello stesso periodo al 2,9 per cento. Anche per il 2026 la Commissione europea prevede per la Spagna una crescita robusta, sostenuta soprattutto dalla domanda interna e dall’occupazione.

    Questi dati non devono essere negati. Devono essere interpretati.

    Il problema nasce quando un fenomeno economico complesso viene trasformato in una verità politica assoluta: la Spagna cresce grazie agli immigrati, dunque più immigrazione significa necessariamente più crescita, più benessere e più progresso.

    È questa semplificazione ad aver trasformato l’immigrazione in un dogma.

    Non si discute più di quanti ingressi siano sostenibili, di quali persone il sistema produttivo abbia bisogno, della capacità delle città di garantire abitazioni, scuole e servizi, né della concreta volontà degli stranieri di integrarsi. Si assume semplicemente che ogni aumento della popolazione straniera sia positivo perché contribuisce al prodotto interno lordo.

    Ma le persone non sono unità di PIL.

    Quando il dato economico diventa propaganda

    L’aumento della popolazione può sostenere il PIL complessivo perché aumenta il numero dei lavoratori, dei consumatori e dei contribuenti. Ciò non significa, però, che crescano automaticamente nella stessa misura la produttività, i salari reali, la disponibilità di abitazioni o la coesione sociale.

    La stessa OCSE, pur riconoscendo l’elevata partecipazione degli immigrati al mercato del lavoro spagnolo, rileva la permanenza di importanti divari strutturali. Gli stranieri sono spesso concentrati nei settori meno qualificati e più precari, mentre la vicinanza linguistica e culturale degli immigrati latinoamericani favorisce risultati che non possono essere automaticamente riprodotti in tutti gli altri Paesi europei.

    Il punto, quindi, non è stabilire se gli immigrati lavorino o contribuiscano all’economia. Moltissimi lo fanno.

    Il punto è comprendere se la crescita economica possa diventare l’argomento con cui si giustifica qualsiasi flusso, si minimizza la distinzione tra ingresso consentito e ingresso imposto con il fatto compiuto e si rinuncia a verificare l’integrazione.

    La risposta deve essere negativa.

    Uno Stato può avere bisogno di immigrazione e, nello stesso tempo, pretendere che chi entra rispetti le regole e dimostri la volontà di diventare parte della comunità.

    Sánchez ha invece costruito una narrazione nella quale l’immigrazione non è più uno strumento da governare, ma una necessità assoluta dinanzi alla quale il confine diventa quasi un ostacolo economico.

    La regolarizzazione e il messaggio inviato all’esterno

    Nel 2026 il Governo spagnolo ha approvato una regolarizzazione straordinaria rivolta agli stranieri che potevano dimostrare di essere presenti in Spagna da almeno cinque mesi prima del 31 dicembre 2025, privi di precedenti penali e non pericolosi per l’ordine pubblico.

    La regolarizzazione può avere una funzione legittima.

    Una persona può essere entrata irregolarmente e, nonostante ciò, aver successivamente lavorato, rispettato le leggi, imparato la lingua, costruito relazioni familiari e sociali e dimostrato una reale adesione alla comunità nella quale vive.

    L’irregolarità amministrativa iniziale non esclude l’integrazione.

    Questo deve essere affermato con chiarezza, perché il paradigma di Integrazione o ReImmigrazione non identifica automaticamente l’irregolare con il soggetto da rimpatriare. Valuta il percorso concreto della persona.

    Il problema della sanatoria spagnola non consiste dunque nell’aver riconosciuto che alcuni irregolari possono essere integrati.

    Consiste nell’aver trasformato una valutazione che dovrebbe essere individuale e sostanziale in un messaggio collettivo e semplificato: la presenza protratta in Spagna può condurre, prima o poi, alla regolarizzazione.

    Le norme prevedono condizioni, termini ed esclusioni. Ma nei Paesi di origine non circolano i testi integrali dei decreti. Circolano messaggi molto più semplici:

    «La Spagna ha bisogno di immigrati».

    «La Spagna concede i documenti agli irregolari».

    «Chi riesce a entrare e a rimanere avrà una possibilità di essere regolarizzato».

    La propaganda della crescita e la sanatoria hanno così finito per sostenersi reciprocamente.

    La prima ha spiegato perché la Spagna avrebbe avuto bisogno di nuovi arrivi. La seconda ha mostrato che una presenza inizialmente irregolare poteva essere successivamente riconosciuta.

    Ceuta: dove si trova la volontà di integrarsi?

    La crisi di Ceuta mostra le conseguenze di questa narrazione.

    Alla fine di luglio 2026, decine di migliaia di persone si sono mosse verso l’enclave spagnola dal territorio marocchino. Secondo le ricostruzioni giornalistiche, il movimento è stato alimentato dalle difficoltà economiche, dal passaparola sui social network e dalla falsa interpretazione di una pronuncia del Tribunal Supremo spagnolo, ritenuta erroneamente idonea a impedire il rimpatrio di chi fosse riuscito a raggiungere Ceuta via mare.

    Il Governo Sánchez ha parlato di una violazione dell’integrità territoriale spagnola e ha attribuito alle mafie del traffico di persone la responsabilità di aver diffuso quelle informazioni.

    Le organizzazioni criminali devono essere perseguite. Ma la loro eventuale attività non esaurisce il problema.

    Se la mobilitazione è stata favorita anche da video, messaggi e imitazione collettiva, occorre domandarsi perché la promessa di poter entrare e rimanere in Spagna sia apparsa credibile a un numero così elevato di persone.

    È qui che la narrazione economica incontra la realtà politica.

    Nell’assalto alla frontiera di Ceuta non emerge un progetto ordinato di inserimento nella società spagnola. Non emerge la volontà di presentarsi alle autorità attraverso canali regolati, di accettare una selezione, di dimostrare requisiti lavorativi o di intraprendere un percorso verificabile di integrazione.

    Emerge, sul piano oggettivo, il tentativo di superare collettivamente la frontiera attraverso il fatto compiuto, confidando nella difficoltà dello Stato di respingere o rimpatriare tutti gli arrivati.

    Naturalmente non è possibile giudicare definitivamente la futura condotta di ogni singola persona sulla sola base del momento dell’ingresso. Alcuni potrebbero successivamente dimostrare una reale volontà di integrarsi.

    Ma l’atto collettivo con cui si forza una frontiera non costituisce, di per sé, una manifestazione di volontà integrativa.

    La domanda politica non può essere elusa: in quell’assalto, dove si vede la volontà di rispettare le regole della comunità nella quale si pretende di entrare?

    L’integrazione non comincia dall’imposizione della propria presenza allo Stato ospitante.

    Integrazione o ReImmigrazione: il vero criterio della permanenza

    Il paradigma di Integrazione o ReImmigrazione non divide il mondo tra immigrati regolari meritevoli di restare e immigrati irregolari destinati automaticamente al rimpatrio.

    La distinzione è un’altra.

    Si entra e si rimane se ci si integra. Se l’integrazione fallisce, scatta la ReImmigrazione.

    L’ingresso regolare rappresenta la modalità ordinaria e corretta attraverso cui lo Stato governa i flussi. Ma non è sufficiente, da solo, a garantire la permanenza definitiva. Anche chi entra regolarmente può rifiutare le regole della comunità, vivere stabilmente ai margini della società o fallire ogni concreto percorso di integrazione.

    Allo stesso modo, un ingresso irregolare non impedisce che la persona possa successivamente dimostrare di essersi integrata.

    Un irregolare può lavorare, pagare le imposte, imparare la lingua, rispettare l’ordinamento, creare una famiglia, partecipare alla vita sociale e assumersi responsabilità verso la comunità. In questi casi lo Stato deve considerare il percorso effettivo realizzato e non limitarsi alla qualificazione amministrativa originaria.

    Ciò che conta è l’integrazione sostanziale.

    Essa richiede almeno il rispetto delle leggi, la conoscenza della lingua, la partecipazione lavorativa o sociale, l’adesione alle regole fondamentali della convivenza e la volontà di costruire il proprio futuro insieme alla comunità ospitante, non contro di essa.

    La permanenza non può quindi dipendere soltanto dal tempo trascorso sul territorio.

    Non basta riuscire a entrare. Non basta evitare il rimpatrio. Non basta attendere la sanatoria successiva.

    Occorre integrarsi.

    Quando questo percorso non viene intrapreso o fallisce, deve intervenire la ReImmigrazione, intesa come ritorno effettivo, organizzato, giuridicamente garantito e rispettoso della dignità della persona.

    La ReImmigrazione non è la punizione automatica dell’ingresso irregolare. È la conseguenza del fallimento dell’integrazione.

    Il limite del modello Sánchez

    Sánchez ha progressivamente sostituito il criterio dell’integrazione con quello dell’utilità economica.

    La presenza straniera viene considerata positiva perché aumenta il numero dei lavoratori, sostiene i consumi e contribuisce alla crescita. Ma il lavoro, pur essendo un elemento fondamentale, non coincide da solo con l’integrazione.

    Una persona non è integrata semplicemente perché occupa un posto di lavoro.

    L’integrazione riguarda anche il rispetto delle regole, la lingua, le relazioni sociali, la responsabilità individuale, la partecipazione alla comunità e l’accettazione dei suoi principi fondamentali.

    Ridurre tutto alla crescita significa utilizzare gli immigrati come fattori produttivi e rinunciare a chiedere quale rapporto intendano costruire con la società ospitante.

    È questa la fragilità del modello spagnolo.

    Lo Stato dichiara di avere bisogno di manodopera. Tollera la formazione di una vasta area di irregolarità. Regolarizza successivamente una parte rilevante delle persone presenti. Infine, quando nuovi flussi interpretano questa politica come una possibilità di ingresso e permanenza, attribuisce ogni responsabilità alle mafie.

    Ma le mafie possono sfruttare soltanto un messaggio che appare credibile.

    Ed è stata la politica a renderlo credibile.

    La crescita non può sostituire la sovranità

    La crescita economica non autorizza uno Stato a rinunciare al governo delle proprie frontiere.

    La sovranità migratoria non significa chiudere ogni ingresso. Significa stabilire chi può entrare, verificare chi si integra e rendere effettivo il ritorno di chi non ha diritto di rimanere o fallisce il percorso di integrazione.

    La vera alternativa non è tra immigrazione e chiusura.

    È tra un’immigrazione governata attraverso il principio di responsabilità e una presenza straniera considerata sempre positiva soltanto perché produce lavoro e PIL.

    Nel primo modello, l’integrazione è una condizione della permanenza.

    Nel secondo, la permanenza diventa progressivamente un fatto compiuto e l’integrazione viene presunta sulla base del semplice contributo economico.

    Ceuta dimostra quanto sia pericolosa questa seconda impostazione.

    Quando lo Stato comunica di aver bisogno di immigrazione, regolarizza periodicamente chi è già presente e incontra enormi difficoltà nell’eseguire i rimpatri, il confine perde la propria capacità deterrente.

    La legge non viene più percepita come una regola stabile, ma come una fase provvisoria destinata a essere superata dal tempo o da una futura sanatoria.

    Ceuta è il risultato politico del dogma

    Non sarebbe corretto sostenere che la retorica della crescita abbia, da sola, causato la crisi di Ceuta.

    Le cause immediate comprendono le condizioni economiche e sociali del Marocco, la diffusione di informazioni false, la decisione del Tribunal Supremo, il comportamento delle autorità di frontiera e l’eventuale attività delle reti criminali.

    Ma è altrettanto scorretto fingere che la politica spagnola non abbia contribuito a creare il contesto nel quale quelle false promesse sono risultate credibili.

    Sánchez ha trasformato l’immigrazione da questione politica da governare in dogma economico da celebrare.

    Ha ripetuto che gli immigrati sono indispensabili alla crescita, ha promosso una vasta regolarizzazione e ha presentato la Spagna come l’alternativa aperta rispetto a un’Europa sempre più attenta al controllo dei flussi.

    Ora pretende di separare la crisi di Ceuta da quella stessa narrazione.

    Non è possibile.

    Chi forza una frontiera non acquisisce per questo il diritto di restare. Chi è entrato irregolarmente non deve però essere giudicato per sempre soltanto sulla base di quell’ingresso: deve poter dimostrare, attraverso fatti concreti, la propria integrazione.

    È questo l’equilibrio che Sánchez ha smarrito.

    La propaganda della crescita ha aperto la strada a Ceuta perché ha cancellato il discrimine essenziale: non basta entrare, non basta lavorare, non basta restare abbastanza a lungo. Si rimane se ci si integra. Quando l’integrazione fallisce, deve scattare la ReImmigrazione.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

    Lettera aperta a Gianni Alemanno

    Gentile Gianni Alemanno, ho seguito con attenzione le Sue recenti dichiarazioni sul tema dell’immigrazione. Condivido la premessa da cui prende le mosse la Sua riflessione: il sistema migratorio europeo e italiano mostra oggi limiti evidenti e non può essere affrontato con gli strumenti culturali e normativi elaborati trent’anni fa. Continuare a difendere l’esistente significa rinunciare…

    LIVE – Perché la ReImmigrazione non è una remigrazione di massa

    Negli ultimi mesi la parola remigrazione è entrata con forza nel dibattito politico europeo. Sempre più spesso viene presentata come la soluzione ai problemi dell’immigrazione. Ma siamo sicuri che sia davvero così? Nel corso della diretta “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” ho sostenuto una tesi diversa: la ReImmigrazione non coincide con…