Israele, 1.334 domande etiopi nel limbo: dopo anni d’attesa, lo Stato accelera verso l’uscita

Un reportage pubblicato il 29 agosto dal Times of Israel documenta che l’Autorità israeliana per la popolazione e l’immigrazione sta riportando in primo piano fascicoli di richiedenti asilo etiopi rimasti pendenti anche per anni. L’Autorità indica 1.334 domande ancora da decidere; per chi riceve un diniego, l’esito può tradursi nell’ordine di lasciare il Paese e, in mancanza, nell’avvio della procedura di allontanamento.

La contraddizione non sta nel fatto che uno Stato esamini finalmente le domande. Sta nel tempo scelto per farlo: l’amministrazione ha lasciato persone e famiglie in una precarietà prolungata e ora accelera quando deve definire la loro uscita. Gli anni trascorsi in Israele, il lavoro e la frequenza scolastica dei figli non trasformano da soli un permesso temporaneo in un diritto alla permanenza. Ma neppure possono essere cancellati come se l’attesa amministrativa non avesse prodotto conseguenze umane e sociali.

Il percorso giuridico va tenuto distinto. Israele aveva riconosciuto agli etiopi una protezione collettiva nel novembre 2021, durante la guerra nel Tigray. Il ministro dell’Interno Moshe Arbel ne ha disposto la revoca nel gennaio 2024 e, nel dicembre 2025, l’Alta Corte ha lasciato in piedi quella scelta concedendo quattro mesi per prepararsi alla partenza. La fine della protezione di gruppo, però, non decide automaticamente le singole domande d’asilo: ciascun fascicolo richiede una valutazione individuale delle ragioni invocate e del rischio connesso al ritorno.

È qui che la responsabilità passa dall’indirizzo politico al procedimento amministrativo. L’Autorità sostiene che Addis Abeba possa costituire una destinazione praticabile anche quando altre aree dell’Etiopia restano instabili e precisa che le comunicazioni vengono inviate ai recapiti forniti dagli interessati. È una posizione che può essere esaminata caso per caso, non applicata come formula generale. Dopo attese così lunghe, notifica effettiva, motivazione comprensibile e possibilità concreta di ricorso diventano parte sostanziale della legalità del provvedimento.

Il quadro del Paese d’origine impone prudenza senza autorizzare conclusioni automatiche. Il Foreign, Commonwealth & Development Office britannico segnala scontri rinnovati nel Tigray, conflitto nell’Amhara e violenze nell’Oromia; il Governo canadese, nell’aggiornamento del 20 agosto, sconsiglia i viaggi non essenziali in gran parte dell’Etiopia e distingue Addis Abeba dalle regioni più pericolose. Questi avvisi non provano che ogni ritorno sia illecito, ma mostrano perché origine regionale, profilo personale e destinazione effettiva non possano essere sostituiti dalla sola etichetta nazionale.

Il caso raccontato dal giornale rende visibile ciò che i numeri nascondono. Endalkew Yemani Tesma è arrivato in Israele nel 2008, lavora, ha formato una famiglia e cresce sei figli che parlano e studiano in ebraico. La sua integrazione non è un titolo di soggiorno; è però un fatto reale che l’autorità non dovrebbe scoprire soltanto al momento dell’espulsione. Quanto più lunga è stata l’inerzia pubblica, tanto più accurata deve essere la valutazione delle posizioni individuali, della vita familiare e, se il ritorno viene disposto, delle sue condizioni concrete.

Secondo l’UNHCR citato dal Times of Israel, il tasso israeliano di riconoscimento dell’asilo è intorno allo 0,1 per cento. Un dato così basso non dimostra da solo che ogni diniego sia sbagliato, ma rende indispensabili trasparenza sulle decisioni, tempi ragionevoli e controlli effettivi. Smaltire un arretrato non può significare trasformare l’efficienza in una presunzione di rigetto: il controllo dell’immigrazione è credibile quando distingue, motiva ed esegue, non quando recupera anni di ritardo comprimendo le garanzie.

Uno Stato può porre fine a una protezione temporanea quando ritiene mutate le condizioni; non può far sparire il tempo che esso stesso ha lasciato trascorrere. L’integrazione non sostituisce la posizione giuridica, ma l’inerzia amministrativa non può diventare una scorciatoia verso l’allontanamento. Prima viene la decisione individuale, poi il controllo della sua legalità e soltanto dopo, se ne ricorrono davvero i presupposti, il ritorno.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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