Le politiche migratorie non possono essere comprese né governate esclusivamente all’interno dei confini nazionali.
La gestione dei flussi, la disciplina del soggiorno e l’effettività dei rimpatri dipendono in misura determinante dal sistema delle relazioni internazionali e, in particolare, dalla cooperazione tra Stati di origine, di transito e di destinazione.
Negli ultimi anni, l’Unione europea ha progressivamente sviluppato un modello fondato su accordi di riammissione, partenariati con Paesi terzi e strumenti di cooperazione operativa.
Tuttavia, tale modello presenta un limite strutturale: esso interviene prevalentemente nella fase finale del ciclo migratorio, ossia nel momento del rimpatrio, senza incidere in modo significativo sui criteri di permanenza nel territorio degli Stati membri.
In questo contesto, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” consente di ridefinire il rapporto tra politiche migratorie interne e relazioni internazionali, introducendo un criterio giuridico unitario che incide sia sulla permanenza sia sull’allontanamento dello straniero.
Il presupposto è chiaro: il diritto di soggiorno deve essere fondato su un livello effettivo di integrazione, accertabile attraverso parametri oggettivi quali l’inserimento lavorativo, la conoscenza della lingua e il rispetto delle regole.
Tali criteri, già presenti nell’ordinamento interno – si pensi al sistema dell’accordo di integrazione di cui al DPR 179/2011 – assumono, in questa prospettiva, una rilevanza anche sul piano internazionale.
Infatti, la qualificazione giuridica dello straniero come soggetto integrato o non integrato incide direttamente sulla legittimità e sull’effettività delle procedure di rimpatrio.
Un sistema che riconosce e tutela le situazioni di integrazione effettiva, anche attraverso strumenti quali la protezione complementare fondata sull’art. 19 del d.lgs. 286/1998 e sull’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, rafforza la propria posizione nelle relazioni con gli Stati terzi, in quanto delimita in modo chiaro l’ambito delle situazioni non rimpatriabili.
Parallelamente, la definizione di criteri oggettivi di integrazione consente di individuare con maggiore precisione le situazioni nelle quali il rimpatrio deve essere eseguito.
In tali casi, la cooperazione con gli Stati di origine non può essere affidata a strumenti generici, ma deve essere strutturata attraverso accordi che tengano conto del paradigma adottato.
Ciò implica un’evoluzione degli attuali accordi di riammissione, che dovrebbero essere integrati da clausole relative alla gestione dei soggetti non integrati, prevedendo procedure più rapide e meccanismi di collaborazione rafforzata. In questo senso, la politica migratoria diventa parte integrante della politica estera, ma su basi giuridiche e non meramente diplomatiche.
Il paradigma proposto consente inoltre di superare una delle principali criticità del sistema attuale: la difficoltà di eseguire i rimpatri.
Tale difficoltà non deriva solo da ostacoli operativi, ma anche dall’assenza di criteri chiari e condivisi sulla legittimità dell’allontanamento. L’introduzione di parametri oggettivi di integrazione riduce l’area di incertezza e consente di rafforzare la cooperazione internazionale, in quanto rende prevedibili e verificabili le decisioni degli Stati membri.
In ambito europeo, ciò si traduce nella possibilità di costruire un modello comune, nel quale il rapporto tra integrazione e permanenza venga riconosciuto come principio generale.
Un simile approccio potrebbe incidere anche sull’evoluzione del sistema europeo di asilo, introducendo criteri più coerenti nella valutazione delle domande e nella gestione dei movimenti secondari.
La protezione complementare, in questo quadro, assume una funzione di equilibrio.
Essa consente di garantire il rispetto dei diritti fondamentali nelle situazioni di integrazione consolidata, evitando che il rimpatrio determini una violazione della vita privata e familiare dello straniero. Allo stesso tempo, delimita l’ambito delle situazioni meritevoli di tutela, rendendo più efficace l’azione amministrativa nei confronti dei soggetti non integrati.
In conclusione, il governo dei fenomeni migratori richiede un approccio che superi la frammentazione tra politiche interne e relazioni internazionali.
L’integrazione, intesa come criterio giuridico oggettivo, rappresenta il punto di connessione tra questi due livelli. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” offre una base per la costruzione di un modello coerente, nel quale la gestione dei flussi, la tutela dei diritti e la cooperazione tra Stati siano ricondotte a un sistema unitario e razionale.
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