Tribunale di Bologna, decreto del 6 maggio 2026 sulla protezione complementare: integrazione effettiva, art. 8 CEDU e paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”

Abstract

Il presente contributo analizza il decreto emesso dal Tribunale di Bologna il 6 maggio 2026 in materia di protezione complementare, evidenziando come la giurisprudenza italiana continui a riconoscere centralità alla tutela della vita privata e familiare dello straniero anche successivamente alle modifiche introdotte dal d.l. 20/2023. L’articolo esamina il rapporto tra integrazione effettiva, protezione complementare e tutela dei diritti fondamentali, soffermandosi sulla progressiva elaborazione giurisprudenziale di criteri di permanenza fondati sul radicamento sociale e lavorativo dello straniero. Il contributo inserisce tale evoluzione all’interno del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, distinguendolo dal concetto politico di “remigrazione” e sostenendo che il diritto vivente italiano stia progressivamente sviluppando un modello di selezione giuridica basato sull’integrazione concreta, verificabile e proporzionata.

La protezione complementare rappresenta oggi uno dei principali terreni di evoluzione del diritto dell’immigrazione italiano. Dopo il Decreto Cutro, il dibattito giuridico si è concentrato sulla possibilità che la riforma del 2023 avesse sostanzialmente eliminato la tutela fondata sulla vita privata e familiare dello straniero. Una parte della dottrina e della giurisprudenza aveva infatti interpretato l’abrogazione di alcuni passaggi dell’art. 19 del d.lgs. 286/1998 come un ridimensionamento radicale della protezione complementare.

La recente giurisprudenza del Tribunale di Bologna sembra invece collocarsi in una direzione opposta, riaffermando con forza il ruolo degli obblighi costituzionali e convenzionali come fondamento della protezione complementare.

Nel decreto emesso dal Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell’UE, procedimento R.G. numero 10602/2024, deciso nella camera di consiglio del 6 maggio 2026, il Collegio ha riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale a un cittadino marocchino valorizzando il percorso di integrazione sviluppato in Italia.

Il provvedimento assume particolare rilevanza sistemica perché affronta direttamente il tema dell’impatto del d.l. 20/2023 sulla protezione complementare. Il Tribunale osserva infatti che la novella legislativa “non ha inciso sul disposto di cui all’art. 19, co. 1” e che il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano continua a imporre la tutela della persona straniera quando l’allontanamento comporti una lesione dei diritti fondamentali.

La motivazione sviluppa un articolato richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione e delle Sezioni Unite, valorizzando il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’art. 8 CEDU come elemento centrale del sistema di protezione complementare.

Particolarmente significativa è la parte della decisione nella quale il Tribunale richiama la sentenza della Corte di cassazione dell’11 novembre 2025 numero 13309, pronunciata su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., evidenziando che la protezione complementare continua a tutelare il radicamento dello straniero nel territorio nazionale anche dopo la riforma del 2023.

Il Collegio afferma infatti che l’allontanamento può risultare illegittimo quando il cittadino straniero abbia sviluppato un legame sufficientemente forte con la comunità nazionale e che nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia maturato durante il tempo necessario all’esame della procedura amministrativa e giudiziaria.

La decisione appare particolarmente interessante perché individua con precisione gli indici dell’integrazione effettiva. Il Tribunale valorizza infatti continuità lavorativa, stabilità abitativa, formazione professionale, possesso della patente italiana, attività sociali e rispetto delle regole della comunità ospitante.

Nel caso concreto il ricorrente aveva lavorato continuativamente per diversi datori di lavoro, ottenendo successivamente un contratto a tempo indeterminato, dimostrando così un percorso di progressiva stabilizzazione socio-economica.

È proprio questo il punto centrale del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. La permanenza dello straniero non viene collegata a un criterio automatico o indiscriminato, ma alla verifica concreta dell’integrazione raggiunta. L’ordinamento non si limita più a valutare il momento dell’ingresso nel territorio nazionale, ma tende progressivamente a interrogarsi sulla qualità del percorso sviluppato nel tempo.

Tale impostazione si distingue radicalmente dal concetto di “remigrazione”. Quest’ultimo si fonda infatti su una logica prevalentemente collettiva e identitaria, che tende a prescindere dalla situazione individuale dello straniero. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, al contrario, si sviluppa all’interno del diritto positivo e utilizza parametri verificabili: lavoro regolare, conoscenza della lingua, legami sociali, inserimento abitativo, rispetto delle regole e assenza di pericolosità sociale.

La protezione complementare diventa così un vero laboratorio giuridico dell’integrazione. Attraverso l’art. 8 CEDU e il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano, la giurisprudenza costruisce progressivamente un modello nel quale la permanenza dello straniero dipende dalla sua capacità di sviluppare un rapporto autentico con il territorio nazionale.

Particolarmente rilevante appare anche il passaggio nel quale il Tribunale sottolinea che il diritto alla protezione complementare costituisce un “surplus” di tutela rispetto agli standard minimi imposti dal diritto dell’Unione Europea, valorizzando il ruolo autonomo della Costituzione italiana nella protezione dei diritti fondamentali della persona straniera.

Il decreto del Tribunale di Bologna sembra dunque confermare una trasformazione più ampia del diritto dell’immigrazione contemporaneo. Per molti anni il dibattito si è concentrato quasi esclusivamente sui criteri di ingresso nel territorio dello Stato. Oggi, invece, il nodo centrale tende progressivamente a diventare la permanenza: non soltanto chi possa entrare, ma secondo quali criteri uno straniero possa restare stabilmente nel territorio nazionale.

La protezione complementare assume quindi una funzione strategica. Essa diventa il luogo nel quale il giudice valuta se l’allontanamento dello straniero comporti una rottura sproporzionata della vita privata e familiare, tale da determinare una lesione dei diritti fondamentali della persona.

La giurisprudenza del Tribunale di Bologna mostra come il sistema italiano continui a riconoscere centralità all’integrazione concreta anche nel quadro normativo successivo al Decreto Cutro. In questo senso, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non rappresenta una teoria esterna al diritto positivo, ma una possibile sistematizzazione delle tendenze già presenti nel diritto vivente italiano ed europeo.

In conclusione, la protezione complementare continua oggi a rappresentare uno degli strumenti principali attraverso cui l’ordinamento italiano costruisce criteri sostanziali di appartenenza, fondati sul bilanciamento tra controllo migratorio, tutela della collettività e protezione della dignità umana.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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