Tribunale di Bologna, decreto del 6 maggio 2026 sulla protezione complementare: integrazione lavorativa, autonomia abitativa e paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”

Abstract

Il presente contributo analizza il decreto emesso dal Tribunale di Bologna il 6 maggio 2026 in materia di protezione complementare, con particolare attenzione al ruolo dell’integrazione lavorativa e dell’autonomia abitativa nella valutazione della tutela della vita privata e familiare dello straniero. L’articolo esamina la progressiva elaborazione giurisprudenziale di criteri di permanenza fondati sul radicamento effettivo nel territorio nazionale, anche successivamente alle modifiche introdotte dal d.l. 20/2023. Attraverso l’analisi della decisione, il contributo sviluppa una riflessione sul paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, distinguendolo dal concetto politico di “remigrazione” e sostenendo che il diritto vivente italiano stia progressivamente costruendo un modello di selezione giuridica fondato sull’integrazione concreta, verificabile e proporzionata.

La protezione complementare continua a rappresentare uno dei principali strumenti attraverso cui il diritto dell’immigrazione italiano affronta il problema del radicamento dello straniero nel territorio nazionale. Dopo il Decreto Cutro, una parte del dibattito pubblico e giuridico aveva sostenuto che la riforma del 2023 avesse drasticamente ridimensionato la tutela fondata sulla vita privata e familiare. Le recenti pronunce della giurisprudenza di merito mostrano invece un orientamento differente, fondato sulla permanenza degli obblighi costituzionali e convenzionali dello Stato italiano.

Il decreto emesso dal Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell’UE, procedimento R.G. numero 10474/2024, deciso nella camera di consiglio del 6 maggio 2026, costituisce un esempio particolarmente significativo di questa evoluzione.

Il Tribunale affronta direttamente il tema dell’attuale configurazione della protezione complementare dopo il d.l. 20/2023, osservando che la riforma “non ha inciso sul disposto di cui all’art. 19, co. 1” e che gli obblighi costituzionali e internazionali continuano a costituire il fondamento della tutela della persona straniera.

La decisione richiama ampiamente la giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Corte di cassazione, valorizzando il ruolo dell’art. 8 CEDU e della tutela della vita privata e familiare quale elemento centrale della protezione complementare.

Particolarmente rilevante è il richiamo alla sentenza della Corte di cassazione dell’11 novembre 2025 numero 13309, pronunciata su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., nella quale viene affermato che la protezione complementare continua a tutelare il radicamento dello straniero nel territorio nazionale anche nel quadro normativo successivo al Decreto Cutro.

Secondo il principio richiamato dal Tribunale di Bologna, l’allontanamento dello straniero può risultare illegittimo quando questi abbia sviluppato un legame sufficientemente forte con la comunità nazionale, attraverso relazioni sociali, integrazione lavorativa e rispetto delle regole della collettività ospitante.

La decisione assume un rilievo particolare perché valorizza in modo concreto gli elementi dell’integrazione effettiva. Nel caso esaminato, il ricorrente aveva lavorato continuativamente nel settore edile, percependo redditi progressivamente crescenti e stipulando un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Ancora più significativo appare il riferimento all’autonomia abitativa. Il Tribunale evidenzia infatti che il ricorrente aveva acquistato un immobile in Italia, elemento che viene valorizzato quale indice di stabile radicamento nel territorio nazionale.

La presenza di lavoro stabile, autonomia economica e disponibilità di un’abitazione rappresenta uno degli aspetti più interessanti della decisione. Il Tribunale costruisce infatti il concetto di integrazione non come mera permanenza fisica nel territorio dello Stato, ma come partecipazione concreta alla vita sociale ed economica della comunità nazionale.

È proprio questo il nucleo centrale del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. La permanenza dello straniero non viene collegata a criteri astratti o ideologici, ma alla verifica concreta dell’integrazione raggiunta. Il diritto vivente tende progressivamente a elaborare parametri sostanziali di appartenenza fondati su lavoro regolare, stabilità abitativa, relazioni sociali, rispetto delle regole e assenza di pericolosità sociale.

Questa impostazione si distingue radicalmente dal concetto di “remigrazione”. Quest’ultimo tende infatti a prescindere dal percorso individuale dello straniero, adottando una logica prevalentemente collettiva e identitaria. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, invece, opera attraverso criteri individualizzati, verificabili e giuridicamente sindacabili.

La protezione complementare assume così la funzione di laboratorio giuridico dell’integrazione. Attraverso il richiamo agli artt. 2 e 3 della Costituzione, all’art. 8 CEDU e agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano, la giurisprudenza costruisce progressivamente un sistema nel quale il diritto alla permanenza dipende dalla qualità del rapporto sviluppato con il territorio nazionale.

Particolarmente significativa appare anche la parte della motivazione nella quale il Tribunale richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione sul concetto di “radicamento effettivo”, chiarendo che l’integrazione non richiede necessariamente un percorso completamente concluso, ma “segni univoci, chiari, precisi e concordanti” di un’autentica direzione di inserimento sociale.

Il decreto del Tribunale di Bologna conferma quindi una trasformazione più ampia del diritto dell’immigrazione contemporaneo. Per anni il dibattito si è concentrato prevalentemente sui criteri di ingresso nel territorio nazionale. Oggi, invece, il nodo centrale tende progressivamente a diventare la permanenza: secondo quali parametri uno straniero possa continuare a vivere stabilmente nel territorio dello Stato.

In questa prospettiva, la protezione complementare diventa uno strumento centrale di bilanciamento tra sovranità statale, controllo migratorio e tutela della dignità umana. Il giudice è chiamato a verificare se l’allontanamento dello straniero comporti una lesione sproporzionata della vita privata e familiare, tenendo conto del livello di integrazione raggiunto.

La giurisprudenza del Tribunale di Bologna mostra come il diritto vivente italiano continui a riconoscere centralità all’integrazione concreta anche dopo il Decreto Cutro. In questo senso, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non rappresenta una teoria estranea all’ordinamento, ma una possibile sistematizzazione delle tendenze già presenti nella giurisprudenza italiana ed europea.

In conclusione, la protezione complementare continua oggi a costituire uno degli strumenti principali attraverso cui il sistema giuridico italiano elabora criteri sostanziali di appartenenza, fondati sull’effettività dell’integrazione e sulla tutela della dignità della persona.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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