Categoria: Osservatorio Internazionale

  • Stati Uniti, chiedere asilo diventa una prova d’inganno: verso la revoca di 200.000 visti

    Il Dipartimento di Stato americano si prepara a revocare, su base progressiva, i visti turistici e d’affari B1 e B2 di un numero potenzialmente vicino a 200.000 stranieri che, dopo essere entrati negli Stati Uniti, hanno presentato domanda d’asilo. La misura, rivelata il 24 agosto dall’Associated Press sulla base di documenti interni e confermata nelle sue linee essenziali da un portavoce del Dipartimento di Stato, diventerebbe la più vasta revoca collettiva di visti nella storia americana.

    La premessa politica non è priva di fondamento: i visti B1 e B2 sono rilasciati per permanenze temporanee e presuppongono che il richiedente dimostri di non voler stabilirsi negli Stati Uniti. Se qualcuno ottiene il visto dichiarando una visita breve mentre ha già programmato di chiedere asilo, l’amministrazione ha il dovere di accertare l’eventuale falsa rappresentazione. Ma una domanda d’asilo successiva all’ingresso non dimostra automaticamente che l’intenzione originaria fosse fraudolenta: la persecuzione può emergere, aggravarsi o diventare concretamente percepibile anche dopo il rilascio del visto.

    Il potere di revoca esiste ed è molto ampio. La sezione 221(i) dell’Immigration and Nationality Act, codificata in 8 U.S.C. § 1201(i), consente al funzionario consolare o al Segretario di Stato di revocare discrezionalmente un visto già emesso; il regolamento 22 C.F.R. § 41.122 disciplina anche la revoca provvisoria e la registrazione della decisione nel sistema consolare. Il Dipartimento di Stato decide quindi sulla validità del documento di viaggio, mentre il Department of Homeland Security e gli organi dell’immigrazione gestiscono ammissione, soggiorno, asilo ed eventuale allontanamento.

    È proprio questa divisione di competenze a mostrare la prima contraddizione. Un visto permette di presentarsi alla frontiera e chiedere l’ammissione, ma non coincide con il titolo che determina per quanto tempo una persona possa rimanere nel Paese, come chiarisce lo stesso Dipartimento di Stato. Secondo i funzionari citati dall’AP, la revoca non produrrebbe infatti una deportazione immediata: molti interessati verrebbero riclassificati, perderebbero la possibilità di utilizzare il visto per futuri ingressi, ma la loro domanda di protezione resterebbe da decidere.

    La seconda contraddizione è ancora più netta. La sezione 208 dell’INA, 8 U.S.C. § 1158(a)(1), stabilisce che lo straniero presente negli Stati Uniti può domandare asilo indipendentemente dal proprio status. L’ordinamento americano separa dunque il diritto di chiedere protezione dall’eventuale violazione delle condizioni d’ingresso. Trasformare la mera presentazione della domanda nella prova generale di un inganno significa sovrapporre due questioni diverse: se il visto sia stato ottenuto con dichiarazioni false e se la persona rischi oggi persecuzioni nel Paese d’origine.

    L’amministrazione sostiene di voler chiudere una scorciatoia utilizzata per aggirare le regole dell’immigrazione. Il problema esiste e non deve essere negato: domande strumentali, procedure lente e controlli incapaci di distinguere rapidamente i casi fondati da quelli infondati svuotano la credibilità dell’asilo. Tuttavia il numero evocato — fino a 200.000 revoche, dopo circa 175.000 visti già cancellati negli ultimi diciotto mesi per ragioni diverse — mostra che non si tratta più di accertamenti individuali isolati, ma dell’impiego della revoca come strumento generale di politica migratoria. La misura non è ancora definitiva e il numero effettivo resta, secondo il portavoce Tommy Pigott, variabile.

    Un sistema serio dovrebbe fare ciò che la revoca del visto, da sola, non può fare: esaminare rapidamente la domanda, riconoscere la protezione quando ne ricorrono i presupposti, accompagnare alla permanenza legale e all’integrazione chi ha titolo a restare, respingere le istanze infondate e rendere effettivo il ritorno di chi non possiede un’altra base giuridica per soggiornare. La frode va provata e sanzionata; l’asilo va deciso. Confondere i due piani rischia di produrre soltanto un nuovo gruppo di persone formalmente private del visto ma ancora sospese nel procedimento.

    Washington vuole dimostrare che l’ingresso temporaneo non può essere trasformato impunemente in permanenza indefinita. È un obiettivo legittimo. Ma l’enforcement è credibile quando distingue, decide e produce conseguenze giuridiche coerenti. Revocare in massa il documento senza risolvere la posizione sostanziale può apparire una stretta; in realtà rischia di sostituire il governo dell’immigrazione con un’altra forma di limbo amministrativo.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Stati Uniti, 103.265 dollari per un H-1B: il talento si misura con il portafoglio dell’impresa

    Il 24 agosto il Dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti ha depositato una proposta di regolamento che aggiungerebbe una tariffa di 103.265 dollari alle domande H-1B soggette al tetto annuale. Il documento, pubblicato in anteprima dal Federal Register e destinato alla pubblicazione formale il 25 agosto, aprirà una consultazione di trenta giorni. La misura, dunque, non è ancora in vigore; ma la direzione politica è già inequivocabile.

    Washington sostiene di voler proteggere il lavoro americano e riservare l’immigrazione qualificata ai profili migliori. La proposta, però, non seleziona direttamente competenze, salari o carenze professionali: seleziona anzitutto la capacità del datore di lavoro di anticipare una somma superiore a centomila dollari per una singola pratica. Il rischio è che il merito del lavoratore venga misurato attraverso il portafoglio dell’impresa, favorendo i grandi gruppi e restringendo l’accesso per aziende giovani, ospedali privati e realtà produttive minori.

    Il programma H-1B consente ai datori statunitensi di assumere temporaneamente stranieri in “specialty occupations”. La legge federale stabilisce un contingente ordinario di 65.000 visti l’anno, cui si aggiungono 20.000 posti per chi possiede un titolo avanzato conseguito negli Stati Uniti. La nuova tariffa riguarderebbe le petizioni soggette a questi contingenti e si sommerebbe agli oneri già esistenti; resterebbero fuori le petizioni “cap-exempt”, tra cui quelle di università e organizzazioni di ricerca qualificate. Non è una revisione marginale del costo amministrativo: è una barriera economica costruita all’ingresso del principale canale americano per il lavoro altamente specializzato.

    La questione è anche giuridica. Nel settembre 2025 il presidente Trump aveva imposto un pagamento di 100.000 dollari invocando il potere presidenziale di limitare l’ingresso degli stranieri ritenuti contrari all’interesse nazionale. L’8 giugno 2026 il giudice federale Leo Sorokin ha annullato quella misura, qualificandola come una tassa non autorizzata dal Congresso; l’amministrazione ha impugnato la decisione. Come ricostruisce Reuters, il tribunale ha guardato alla sostanza del prelievo, non al nome attribuitogli dall’esecutivo.

    Il DHS prova ora a cambiare strada: non più soltanto un ordine presidenziale, ma un procedimento regolamentare ordinario destinato a modificare l’8 CFR Part 106, la disciplina federale delle tariffe USCIS. La forma è più solida, ma non elimina il problema di fondo. Secondo la documentazione esaminata dal Washington Post, il gettito finanzierà non soltanto USCIS, ma anche i tribunali dell’immigrazione e attività di ICE. Quando il costo di una domanda serve a sostenere una parte molto più ampia dell’apparato migratorio, la linea tra tariffa per un servizio e prelievo generale torna inevitabilmente al centro del confronto.

    L’amministrazione individua un problema reale: il sistema H-1B è stato accusato di utilizzi opportunistici, compressione salariale e dipendenza dalla lotteria quando le richieste superano largamente i posti disponibili. Nel 2025 i datori registrarono circa 344.000 candidature, contro 794.000 nel 2023, per 85.000 quote complessive. Ma un prezzo di 103.265 dollari non distingue l’ingegnere indispensabile dal profilo sostituibile, né l’impresa che paga correttamente da quella che aggira le regole. Distingue chi può permettersi il biglietto da chi non può.

    Una politica migratoria credibile deve governare l’intero percorso: ingresso legale, posizione di soggiorno, lavoro effettivo, rispetto delle condizioni e stabilità della permanenza. L’H-1B non è un diritto automatico a restare: è uno status temporaneo, legato a requisiti professionali e alla petizione di un datore. Proprio per questo il controllo può essere rigoroso, con verifiche sui salari, sulle mansioni, sulle qualifiche e sugli abusi. Trasformare il canale legale in un pedaggio non rafforza l’integrazione né la legalità: rischia di sostituire la selezione pubblica con una selezione finanziaria.

    Se l’obiettivo è impedire che il lavoro straniero qualificato diventi uno strumento per abbassare le retribuzioni, servono controlli, soglie salariali coerenti, sanzioni e criteri di priorità leggibili. La proposta americana sceglie invece la scorciatoia più semplice: far pagare moltissimo l’ingresso e chiamare quel prezzo selezione. Ma uno Stato governa l’immigrazione quando decide chi può entrare, per quale lavoro e nel rispetto di quali regole; non quando lascia che sia un versamento a decidere chi merita una possibilità.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Israele sostituisce i palestinesi con 330.000 stranieri: il lavoro arriva prima delle case

    Israele ha scelto di sostituire rapidamente una parte decisiva della manodopera palestinese con lavoratori provenienti dall’estero. Dopo il 7 ottobre 2023, agricoltura, edilizia, assistenza e servizi hanno dovuto colmare un vuoto improvviso: oggi nel Paese si contano circa 250.000 lavoratori stranieri, regolari e irregolari, e il sistema si prepara ad arrivare a 330.000. Il problema è che la politica degli ingressi corre molto più velocemente delle case, dei servizi e dei controlli necessari per governarla.

    La contraddizione è concreta. Israele importa forza lavoro per evitare che settori essenziali si fermino, ma gli stessi datori di lavoro tenuti ad assicurare un alloggio adeguato incontrano difficoltà crescenti nel reperirlo. Secondo la ricostruzione pubblicata il 23 agosto da Globes e ripresa il 24 agosto dal Jerusalem Post, alcune imprese stanno affittando interi edifici e convertendoli in residenze. Altre, invece, non garantiscono le condizioni prescritte, mentre l’attività pubblica di vigilanza resta insufficiente.

    Non si tratta di una concessione facoltativa. La disciplina israeliana impone al datore di lavoro di fornire ai dipendenti stranieri un alloggio idoneo per l’intera durata dell’impiego e per almeno sette giorni dopo la sua cessazione. Le regole riguardano spazi, servizi, sicurezza e condizioni materiali; il datore può recuperare soltanto una parte delle spese entro limiti determinati. A luglio, la Commissione lavoro e welfare della Knesset ha aggiornato proprio gli importi massimi detraibili dallo stipendio, differenziandoli per area geografica e tipologia dell’alloggio.

    Il diritto, dunque, esiste. Ciò che manca è la capacità amministrativa di accompagnare l’aumento numerico. La stessa Knesset aveva già registrato il passaggio da circa 150.000 lavoratori stranieri di due anni fa agli attuali 250.000 e la necessità di rafforzare personale e sistemi informatici dell’Autorità per la popolazione e l’immigrazione. Ad aprile era stato proposto un progetto pilota per un complesso destinato a 5.000 lavoratori stranieri nell’area industriale di Neot Hovav. È una risposta significativa, ma fotografa anche la sproporzione rispetto a una popolazione lavorativa destinata a crescere di altre decine di migliaia di unità.

    Dietro l’emergenza abitativa c’è una scelta politica più ampia. Prima della guerra, una parte rilevante della forza lavoro palestinese entrava quotidianamente in Israele e rientrava nei territori di provenienza. La sostituzione con lavoratori stranieri trasferisce invece sul territorio israeliano l’intero costo sociale della permanenza: abitazioni, trasporti, sanità, controllo del soggiorno, relazioni con i datori e gestione della fine del rapporto. Cambiare la provenienza della manodopera non elimina il problema migratorio: lo trasforma.

    Il governo può legittimamente ritenere non più sostenibile la precedente dipendenza dai lavoratori palestinesi per ragioni di sicurezza. Ma una politica fondata soltanto sul fabbisogno economico rischia di riprodurre un’altra dipendenza, questa volta da una massa crescente di lavoratori temporanei importati senza una corrispondente infrastruttura pubblica. Quando l’alloggio viene lasciato quasi interamente al datore di lavoro, la medesima impresa diventa contemporaneamente sponsor dell’ingresso, fonte del reddito e gestore della vita materiale del lavoratore. È una concentrazione di potere che richiede controlli effettivi, non semplici obblighi scritti.

    La prospettiva di Integrazione o ReImmigrazione mostra qui il proprio significato più concreto. Il governo del lavoro straniero deve cominciare prima dell’arrivo: numero programmato, titolo di soggiorno, responsabilità del datore, abitazione verificata, condizioni di autonomia, controlli durante la permanenza ed esito definito alla cessazione del programma. L’integrazione non coincide con la stabilizzazione automatica, ma neppure può essere ridotta alla disponibilità di un posto di lavoro. Senza condizioni abitative dignitose, accesso ai servizi e una posizione giuridica governata, il lavoratore resta una risorsa economica formalmente necessaria e socialmente invisibile.

    Israele sta affrontando un problema reale e non può permettersi che agricoltura, costruzioni e assistenza rimangano senza personale. Ma i numeri mostrano che la scorciatoia sta diventando una struttura permanente. Se lo Stato autorizza 330.000 lavoratori e scopre soltanto dopo dove farli vivere, non sta programmando l’immigrazione: sta rinviando la prossima emergenza. Il controllo comincia dalla capacità di prevedere le conseguenze degli ingressi, non dalla loro semplice autorizzazione.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Australia, il tetto migratorio che nessuno sa contare: One Nation inciampa sui suoi stessi numeri

    In Australia, il partito che ha costruito una parte decisiva della propria crescita sulla promessa di ridurre l’immigrazione si è trovato a dover spiegare che cosa significhi davvero il numero simbolo della sua campagna. Il deputato di One Nation David Farley ha indicato un obiettivo di 130.000 unità di migrazione netta, aggiungendo però almeno altri 100.000 lavoratori ammessi attraverso programmi ritenuti necessari. La precisazione ha avvicinato il risultato complessivo alle previsioni del governo laburista, costringendo Pauline Hanson a intervenire per correggere pubblicamente il proprio parlamentare.

    La vicenda potrebbe apparire come un semplice errore di comunicazione. In realtà mette a nudo una contraddizione più seria: promettere un tetto è facile, stabilire chi debba esservi compreso è politica migratoria. Farley ha distinto i lavoratori stagionali del Pacifico, gli addetti all’assistenza agli anziani e altre categorie qualificate dalla migrazione netta “in senso proprio”. Ma alcune permanenze previste dal Pacific Australia Labour Mobility scheme possono durare fino a quattro anni e, quando ricorrono i criteri statistici, incidono proprio sulla net overseas migration.

    Il punto giuridico e istituzionale è che l’Australia non governa l’immigrazione attraverso un unico contingente. Il sistema distingue il programma permanente, i visti temporanei, gli studenti internazionali, i lavoratori stagionali e qualificati, i familiari e i movimenti in uscita. La net overseas migration non è un numero di visti deciso dal governo, ma una misura demografica costruita sulla differenza tra arrivi e partenze delle persone che soddisfano il criterio di permanenza adottato dall’Australian Bureau of Statistics. Confondere questa grandezza con il tetto del programma permanente significa confondere un risultato statistico con uno strumento amministrativo.

    I dati ufficiali mostrano la dimensione del problema. Nel 2024-2025 la migrazione netta australiana è stata pari a 306.000 persone, in diminuzione rispetto alle 429.000 dell’anno precedente. Nell’anno concluso a dicembre 2025 il valore era ancora di circa 301.000. La discesa è reale, ma resta molto lontana dalla soglia politica di 130.000 evocata da One Nation. Per raggiungerla non basta fissare un numero: occorre indicare quali canali ridurre, quali fabbisogni economici preservare e quali conseguenze accettare per università, agricoltura, sanità e assistenza.

    Proprio qui la polemica diventa più importante del passo falso di Farley. One Nation intercetta una domanda politica reale: dopo il picco successivo alla pandemia, molti australiani chiedono che crescita demografica, disponibilità abitativa, infrastrutture e capacità dei servizi tornino a essere governate insieme. Liquidare questa domanda come semplice ostilità verso l’immigrazione sarebbe miope. Ma una diagnosi credibile non rende automaticamente credibile la soluzione. Se ogni categoria necessaria viene sottratta al tetto, il tetto rimane uno slogan; se invece vi viene inclusa, bisogna dichiarare con precisione quali settori sopporteranno la riduzione.

    La stessa tensione era già emersa quando Hanson aveva chiarito che i 130.000 riguardavano la migrazione permanente, lasciando fuori backpacker e diversi lavoratori temporanei. Ora la correzione va nella direzione opposta e presenta la soglia come obiettivo della migrazione netta complessiva. Non è una differenza terminologica: sono due politiche diverse. La prima controlla il rilascio di posti permanenti; la seconda pretende di governare anche permanenze temporanee, partenze, studenti e trasformazioni dei titoli.

    Una politica coerente con la logica di Integrazione o ReImmigrazione dovrebbe partire dalla posizione giuridica concreta delle persone e dalla funzione di ciascun canale: chi entra, con quale titolo, per quanto tempo, attraverso quale percorso di autonomia e inserimento, con quali verifiche e con quale esito alla scadenza. La programmazione quantitativa resta necessaria, ma non può sostituire la qualità del governo amministrativo. Un lavoratore essenziale ammesso per quattro anni non scompare dalla realtà sociale perché una dichiarazione politica decide di collocarlo fuori dal conteggio.

    Il caso australiano consegna quindi una lezione più ampia. L’immigrazione non si governa scegliendo il numero più efficace in campagna elettorale, ma rendendo compatibili fabbisogni economici, capacità di accoglimento, regole di soggiorno, integrazione effettiva e ritorno al termine dei programmi temporanei. One Nation ha individuato un problema che i partiti tradizionali non possono più eludere; finché non saprà tradurlo in categorie giuridiche e amministrative coerenti, continuerà però a dimostrare quanto sia più semplice promettere il controllo che esercitarlo.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Regno Unito, 100.000 giovani europei come moneta di scambio: l’immigrazione entra nel negoziato industriale

    Il 24 agosto il Financial Times ha rivelato che, negli ultimi giorni del suo governo, Keir Starmer aveva valutato un piano per consentire ogni anno l’ingresso nel Regno Unito di fino a 100.000 giovani cittadini dell’Unione europea attraverso un regime reciproco di mobilità. Sul tavolo figurava anche l’accesso degli studenti europei alle tariffe universitarie riservate ai residenti britannici. La proposta non è stata adottata, ma continua a pesare sulla strategia del nuovo governo di Andy Burnham nei negoziati con Bruxelles.

    Il dato politicamente più rilevante non è soltanto il numero degli ingressi ipotizzati. Quelle concessioni migratorie e universitarie erano state considerate in cambio di vantaggi economici: l’inclusione britannica nell’iniziativa europea “Made in Europe” e la rimozione di tariffe sull’acciaio capaci di colpire l’industria del Regno Unito. L’immigrazione diventava così una valuta negoziale dentro una trattativa commerciale, insieme all’accesso ai mercati e alla protezione delle filiere produttive.

    È qui che la vicenda post-Brexit mostra la sua contraddizione. Londra ha lasciato l’Unione europea anche per recuperare il controllo della mobilità delle persone; pochi anni dopo, la necessità di proteggere automobili, acciaio e rapporti industriali riporta la mobilità sul tavolo. Non si tratterebbe del ripristino automatico della libera circolazione, ma di un accordo disciplinato, reciproco e quantitativamente delimitato. Tuttavia, la scelta su chi entra e a quali condizioni rischia di essere determinata dal prezzo di un’intesa economica, più che da una politica migratoria autonoma e dichiarata.

    Il governo Burnham deve ora decidere quanto della precedente impostazione conservare. Bruxelles chiede impegni concreti anche sulle tasse universitarie, mentre a Londra resta forte la pressione politica per contenere la migrazione netta. Il punto non può essere risolto limitandosi a discutere se il tetto debba essere di 50.000 o 100.000 persone. Occorre stabilire durata dei soggiorni, requisiti, reciprocità effettiva, accesso ai servizi, rapporto con il mercato del lavoro e conseguenze statistiche sulla migrazione netta.

    Una mobilità giovanile ben costruita può produrre formazione, scambio culturale e competenze utili. Ma proprio perché riguarda persone e non quote commerciali, deve essere governata con criteri trasparenti e risultati verificabili. Il lavoro o lo studio costituiscono un punto di ingresso; non esauriscono da soli il problema della presenza, dell’autonomia e dell’integrazione. Anche un programma temporaneo richiede regole chiare, responsabilità individuali e capacità amministrativa di conoscere ciò che accade dopo il rilascio del visto.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” indica precisamente la necessità di non ridurre l’immigrazione né a emergenza di frontiera né a semplice fabbisogno economico. La mobilità può essere utile e legittima quando è selezionata, reciproca e accompagnata da condizioni comprensibili; diventa invece politicamente fragile quando viene presentata come concessione laterale per ottenere un vantaggio industriale. Una politica migratoria credibile deve dichiarare i propri obiettivi e assumersi la responsabilità dei suoi effetti sociali, non nasconderli dentro un negoziato commerciale.

    Il Regno Unito si trova quindi davanti a una prova che va oltre il rapporto con Bruxelles. Se il governo ritiene utile accogliere giovani europei, deve spiegarne pubblicamente ragioni, limiti e condizioni. Se considera quella mobilità incompatibile con gli obiettivi di riduzione degli ingressi, non può usarla come contropartita silenziosa. La sovranità migratoria non consiste semplicemente nel poter negoziare un numero: consiste nel governare l’intero percorso, dall’ingresso agli esiti concreti della permanenza.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
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  • Nuova Zelanda, la residenza premia lavoro ed esperienza: il sistema a punti non basta più

    Dal 24 agosto 2026 la Nuova Zelanda ha cambiato uno dei meccanismi centrali con cui seleziona gli immigrati destinati alla residenza stabile. La Skilled Migrant Category non scompare e il percorso a punti resta in vigore, ma non è più l’unica via: entrano in funzione due nuovi canali, lo Skilled Work Experience pathway e il Trades and Technician pathway. La scelta è significativa perché Wellington riconosce che titolo di studio, reddito e punteggio non bastano sempre a misurare il valore reale di un lavoratore straniero che ha già dimostrato sul campo di essere utile, stabile e inserito nell’economia del Paese.

    Il primo nuovo percorso è costruito quasi interamente sull’esperienza. Per accedervi occorrono un lavoro o un’offerta in una professione qualificata di livello ANZSCO 1-3, una retribuzione pari almeno a 1,1 volte la soglia salariale SMC, almeno tre anni di esperienza professionale pertinente e altri due anni di lavoro qualificato maturato in Nuova Zelanda. Le professioni considerate a maggiore rischio migratorio sono sottoposte a regole ulteriori: quelle inserite nella Amber List devono soddisfare condizioni più severe, mentre quelle presenti nella Red List non possono utilizzare questo canale. Il messaggio è chiaro: la residenza non viene concessa perché qualcuno possiede astrattamente una competenza, ma perché quella competenza è stata effettivamente esercitata e verificata.

    La seconda novità riguarda mestieri e professioni tecniche. Il Trades and Technician pathway apre una strada specifica a settori come costruzioni, ingegneria, manifattura, automotive e supporto tecnico. Servono una professione ammessa, una qualifica pertinente almeno di livello 4, una retribuzione conforme alla soglia SMC, almeno due anni e mezzo di esperienza successiva alla qualifica e altri diciotto mesi di lavoro qualificato svolto in Nuova Zelanda. È una correzione importante rispetto ai modelli migratori che finiscono per privilegiare quasi automaticamente lauree, professioni accademiche e redditi elevati, lasciando in secondo piano competenze tecniche di cui l’economia reale ha bisogno.

    Anche il percorso tradizionale a punti viene modificato. La soglia dei sei punti resta, ma aumentano in alcuni casi i punti riconosciuti alle qualifiche neozelandesi e a determinati titoli conseguiti all’estero, mentre diminuisce il periodo di esperienza lavorativa locale necessario per completare il punteggio. Cambiano soprattutto le regole salariali: chi costruisce il proprio diritto alla residenza attraverso esperienza qualificata non dovrà più inseguire automaticamente una soglia più alta ogni volta che il salario mediano viene aggiornato. In generale, il riferimento diventa quello applicabile quando l’esperienza rilevante è iniziata, con una specifica regola di grazia per chi comincia a lavorare poco dopo il rilascio del visto. È un dettaglio tecnico, ma corregge una delle contraddizioni tipiche dei sistemi migratori: chiedere stabilità al lavoratore modificando continuamente il metro con cui quella stabilità viene giudicata.

    Il quadro resta selettivo. Tutti i candidati devono normalmente avere un lavoro o un’offerta in Nuova Zelanda, rispettare i requisiti retributivi, superare i controlli sanitari e di carattere e dimostrare la conoscenza dell’inglese; il lavoro qualificato deve inoltre essere collegato a un datore accreditato. Wellington non apre quindi indiscriminatamente la residenza. Fa qualcosa di più interessante: distingue con maggiore precisione tra ingresso temporaneo e consolidamento di una permanenza già dimostrata nei fatti. Il tempo trascorso nel Paese acquista valore quando è accompagnato da lavoro qualificato, continuità e capacità di rispettare le condizioni poste dall’ordinamento.

    È qui che il caso neozelandese assume un valore comparato più ampio. Molte politiche migratorie europee sono molto sofisticate nel decidere chi può entrare, quale titolo deve possedere, quale Stato è competente e quando una persona deve lasciare il territorio, ma molto meno strutturate nel riconoscere in modo trasparente il percorso di chi rimane e si integra. La Nuova Zelanda compie un passo nella direzione opposta: trasforma almeno una parte della permanenza regolare in un percorso osservabile e verificabile. L’integrazione economica non esaurisce l’integrazione, che comprende anche lingua, rispetto delle regole, autonomia e inserimento sociale; ma una politica seria deve almeno cominciare a misurare ciò che una persona ha concretamente costruito nel tempo.

    La logica è vicina alla prospettiva di “Integrazione o ReImmigrazione”: la selezione non dovrebbe fermarsi alla frontiera né al momento del primo visto. L’intero percorso migratorio deve poter essere letto nel tempo, distinguendo chi ha sviluppato condizioni reali per una permanenza stabile da chi non le possiede. La riforma neozelandese non sostituisce il sistema a punti, ma ne ridimensiona la pretesa di essere l’unico linguaggio possibile. Il punteggio fotografa un profilo; il lavoro reale racconta una storia. E quando uno Stato decide chi può diventare residente stabile, quella storia conta almeno quanto la fotografia iniziale.

    Avv. Fabio Loscerbo

    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • India, Siliguri diventa una frontiera totale: il controllo migratorio entra nella sicurezza nazionale

    Il 23 agosto sono emersi nuovi dettagli sulla strategia con cui Nuova Delhi vuole trasformare il corridoio di Siliguri, il sottile passaggio terrestre che collega il resto dell’India agli otto Stati del Nord-Est, in una vera infrastruttura di sicurezza nazionale. Il ministro dell’Interno Amit Shah ha chiesto alle amministrazioni centrali e statali di rafforzare la presenza istituzionale, impedire nuovi insediamenti abusivi e contrastare l’immigrazione irregolare nell’area, dopo una riunione che ha coinvolto Ministero dell’Interno, forze armate, Border Security Force, Sashastra Seema Bal, Railway Protection Force, autorità del Bengala Occidentale e strutture di intelligence.

    Il dato politico più interessante non è la consueta promessa di “rafforzare il confine”. È il modello organizzativo scelto. Shah ha insistito su un approccio quadrangolare alla sicurezza di frontiera: forze armate, apparati di law enforcement, amministrazione civile e comunità locali devono operare come parti di un unico dispositivo. La migrazione irregolare viene così inserita dentro la stessa architettura che protegge infrastrutture strategiche, controlla i movimenti transfrontalieri e monitora le trasformazioni demografiche di un’area che confina con Nepal, Bhutan e Bangladesh. Il confine non viene più trattato soltanto come una linea geografica, ma come uno spazio amministrativo da presidiare in profondità.

    Questa impostazione si inserisce in una riforma molto più ampia. Dal 1° settembre 2025 è in vigore l’Immigration and Foreigners Act, 2025, che ha riunificato in un solo testo la disciplina prima distribuita tra il Passport (Entry into India) Act del 1920, il Registration of Foreigners Act del 1939, il Foreigners Act del 1946 e l’Immigration (Carriers’ Liability) Act del 2000. La nuova legge attribuisce al Governo centrale poteri su ingresso, registrazione, permanenza e rimozione degli stranieri, disciplina il Bureau of Immigration e consente la delega di funzioni operative alle autorità statali e distrettuali. Non è quindi soltanto retorica securitaria: esiste ormai un apparato normativo che tende a centralizzare e rendere tracciabile l’intero sistema.

    Proprio qui emerge però la questione che rende il caso indiano più importante di una semplice notizia di frontiera. Controllare meglio chi entra è necessario, ma non coincide con governare l’immigrazione. Una griglia di sicurezza può identificare movimenti irregolari, coordinare le forze, scambiare informazioni e rendere più efficace l’esecuzione delle decisioni. Ma una politica migratoria completa deve distinguere altrettanto chiaramente chi può restare, con quale titolo, attraverso quale percorso e con quali criteri di stabilizzazione. Il controllo del confine risponde alla domanda “chi entra”; la gestione dell’immigrazione deve rispondere anche alla domanda “che cosa accade dopo”.

    L’India conosce bene questa distinzione. Nello stesso quadro politico in cui il governo promette maggiore fermezza contro gli ingressi irregolari, continua ad applicare percorsi differenziati di cittadinanza e regolarizzazione previsti dalla propria legislazione, compresa la disciplina speciale del Citizenship Amendment Act. Il punto, quindi, non è contrapporre sicurezza e accoglienza. È evitare che categorie diverse — infiltrazione irregolare, presenza legale, lavoro straniero, protezione, cittadinanza — vengano assorbite in un’unica lettura securitaria. Uno Stato forte non è quello che considera ogni straniero un problema di frontiera: è quello che sa classificare correttamente le diverse posizioni e applicare a ciascuna la conseguenza giuridica appropriata.

    La scelta indiana di costruire una catena operativa più riconoscibile offre anche una lezione istituzionale. Quando competenze di polizia, immigrazione, registrazione e controllo territoriale sono disperse tra strutture che non comunicano, l’irregolarità prospera nelle zone grigie. Quando invece esistono responsabilità chiare, banche dati interoperabili e autorità identificabili, il sistema può diventare più efficace. È una logica vicina alla funzione che, nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, dovrebbe essere svolta da una Polizia dell’Immigrazione specializzata: non una forza simbolica, ma un’amministrazione capace di seguire identificazione, regolarità della permanenza, esecuzione delle decisioni e coordinamento con gli altri apparati pubblici.

    Ma proprio perché il controllo può diventare più sofisticato, diventa ancora più evidente il limite di una politica che si fermasse a quel punto. La stessa capacità amministrativa usata per sapere chi entra, chi cambia status e chi deve essere allontanato dovrebbe essere utilizzata per conoscere anche il percorso di chi rimane legalmente: inserimento lavorativo, stabilità, rispetto delle regole, autonomia e partecipazione alla comunità. L’integrazione non è il contrario del controllo: è la sua prosecuzione nel tempo. Senza questa seconda parte, lo Stato governa la frontiera ma non governa ancora l’immigrazione.

    Il corridoio di Siliguri mostra dunque una tendenza destinata a pesare molto oltre l’India: la migrazione viene sempre più incorporata nelle infrastrutture di sicurezza nazionale. È comprensibile in un’area strategica e vulnerabile. Ma il vero banco di prova sarà evitare che la sicurezza diventi una categoria totale. La capacità di uno Stato non si misura soltanto dalla forza con cui impedisce un ingresso irregolare; si misura dalla precisione con cui distingue, decide, integra chi ha titolo a restare e rende effettiva l’uscita di chi quel titolo non lo possiede. Il confine è l’inizio del governo dell’immigrazione, non il suo punto di arrivo.

    Avv. Fabio Loscerbo

    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Canada, la stretta sull’asilo crea un nuovo collo di bottiglia: il Bill C-12 finisce sotto gestione speciale

    La riforma canadese dell’asilo era stata presentata come uno strumento per rendere il sistema più rapido, sostenibile e governabile. Ora emerge però una contraddizione che Ottawa non può liquidare come un semplice problema processuale: le nuove regole del Bill C-12 hanno generato un numero tale di ricorsi costituzionali da spingere la Corte federale a sottoporli a una gestione speciale coordinata, sospendendo i normali termini delle cause interessate in attesa del case management. Il problema che la legge voleva comprimere nell’amministrazione rischia così di riapparire, spostato, davanti ai giudici.

    Il Bill C-12, divenuto legge il 26 marzo 2026, introduce due nuovi filtri particolarmente incisivi per l’accesso alla Refugee Protection Division. Non viene più rinviata all’Immigration and Refugee Board la domanda presentata oltre un anno dopo il primo ingresso in Canada avvenuto dopo il 24 giugno 2020; resta inoltre esclusa la domanda di chi entra irregolarmente dal confine terrestre con gli Stati Uniti e chiede protezione dopo quattordici giorni. Il governo ha giustificato queste misure con l’esigenza di ridurre la pressione, chiudere le falle del sistema e impedire che l’asilo venga utilizzato come scorciatoia rispetto ai canali ordinari di immigrazione.

    La diagnosi di partenza non è immaginaria. Alla fine del 2025 l’inventario delle domande in attesa davanti all’Immigration and Refugee Board sfiorava le 300.000 pratiche e, secondo gli stessi documenti governativi, in alcuni casi l’attesa poteva superare i tre anni. Un ordinamento serio non può considerare normale una procedura di protezione che resta sospesa per un periodo così lungo: danneggia chi ha realmente diritto alla protezione, rende più difficile eseguire le decisioni negative e trasforma uno status provvisorio in una permanenza di fatto.

    Ma proprio qui si vede il limite della risposta legislativa. Ridurre il numero delle domande che arrivano al giudice dell’asilo non equivale automaticamente a ridurre il contenzioso. Se il nuovo filtro di ammissibilità apre una questione costituzionale seriale, il carico non scompare: cambia sede. La Corte federale ha segnalato un numero significativo di domande di autorizzazione e controllo giudiziario che sollevano questioni sostanzialmente analoghe. La scelta di coordinarle è razionale dal punto di vista giudiziario, ma è anche il segnale che il nuovo assetto produce una frizione sistemica che il legislatore deve prendere sul serio.

    Il nodo giuridico è particolarmente delicato perché il legislatore canadese non ha eliminato ogni tutela contro il rimpatrio. Chi viene escluso dall’esame della Refugee Protection Division conserva, in linea generale, l’accesso alla pre-removal risk assessment, la valutazione del rischio prima dell’allontanamento. Nella Charter Statement governativa il Ministero della Giustizia ha proprio valorizzato questo passaggio per sostenere la compatibilità della disciplina con la Canadian Charter of Rights and Freedoms. La questione posta dai ricorsi è quindi più sofisticata di una semplice contrapposizione tra “rigore” e “diritti”: riguarda la qualità e l’equivalenza effettiva delle garanzie quando una categoria di persone viene sottratta al procedimento ordinario di protezione.

    Il Canada offre così una lezione utile anche fuori dal proprio ordinamento. Una politica migratoria può e deve fissare termini, condizioni di accesso, competenze e conseguenze per chi non ha titolo a rimanere. Ma la capacità di governo non si misura dal numero di barriere procedurali introdotte. Si misura dalla capacità di arrivare a una decisione individuale, motivata e attuabile in tempi ragionevoli. Se una riforma alleggerisce un ufficio e contemporaneamente sovraccarica un altro, lo Stato non ha davvero risolto il problema: ha semplicemente trasferito il collo di bottiglia.

    È qui che la logica di “Integrazione o ReImmigrazione” diventa rilevante. Il governo dell’immigrazione non può fermarsi alla porta d’ingresso del sistema. Chi ottiene protezione o altro titolo stabile deve poter entrare in un percorso reale di integrazione; chi non ha diritto alla permanenza deve ricevere una decisione tempestiva che possa essere effettivamente eseguita, nel rispetto delle garanzie. Lasciare migliaia di persone per anni in una zona grigia amministrativa o giudiziaria produce l’effetto opposto: indebolisce contemporaneamente controllo, integrazione e credibilità delle istituzioni.

    La stretta canadese intercetta quindi un problema reale, ma la prova decisiva non sarà la severità della norma. Sarà la sua capacità di reggere davanti ai giudici e di produrre decisioni più rapide senza creare un nuovo arretrato. Un sistema migratorio forte non è quello che scrive la regola più dura: è quello che riesce ad applicarla, difenderla e portarla fino alla decisione finale.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
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  • Sudafrica, il confine diventa digitale ma a pagamento: R500 per l’ETA che promette velocità e controllo

    Il Sudafrica ha trasformato in costo operativo quello che fino a pochi giorni fa presentava soprattutto come salto tecnologico. Dal 23 agosto è entrata concretamente nella fase applicativa la tariffa di 500 rand per la gestione elettronica dell’Electronic Travel Authorisation, il sistema digitale con cui Pretoria vuole sostituire progressivamente una parte consistente delle procedure tradizionali di visto. La misura arriva dopo il lancio ufficiale dell’ETA del 12 agosto e dopo l’adozione definitiva, il 17 agosto, del primo emendamento ai regolamenti sulle tariffe previsti dall’Immigration Act.

    La contraddizione è solo apparente, ma politicamente significativa. Il governo di Cyril Ramaphosa e il ministro dell’Interno Leon Schreiber hanno costruito l’ETA come strumento destinato a rendere l’ingresso più rapido, più sicuro e meno esposto a frodi e intermediazioni. Il sistema combina verifica biometrica, riconoscimento dell’identità, controlli digitali e il nuovo Electronic Movement Control System. Nella fase pilota avviata durante la presidenza sudafricana del G20 aveva già processato centinaia di migliaia di domande e individuato migliaia di richieste sospette. Ora, però, la modernizzazione deve anche finanziarsi.

    Il quadro giuridico è preciso. Dopo la consultazione pubblica aperta a fine luglio, il Department of Home Affairs ha adottato la First Amendment of the Regulations on Fees sotto l’Immigration Act, pubblicata nella Government Gazette n. 55209. La nuova disciplina introduce la tariffa elettronica di 500 rand per le pratiche trattate attraverso l’ETA. Per alcune categorie di viaggiatori soggetti a visto questa somma si aggiunge al costo del visto; allo stesso tempo, il governo sostiene che l’eliminazione del ricorso obbligato a operatori esterni possa ridurre il costo complessivo della procedura.

    È qui che il caso sudafricano diventa più interessante di una semplice notizia su una nuova tariffa. Pretoria non sta soltanto digitalizzando un modulo: sta riportando dentro l’amministrazione pubblica una parte del potere di selezione e controllo dell’ingresso. La piattaforma ufficiale consente di presentare la domanda online, acquisire i dati biometrici, effettuare il pagamento e ottenere l’autorizzazione senza passare necessariamente dai tradizionali centri di intermediazione. E il progetto non dovrebbe fermarsi al turismo: il governo ha già annunciato l’intenzione di estendere progressivamente il sistema anche a visti di studio, familiari e di lavoro.

    La domanda decisiva, allora, non è se 500 rand siano molti o pochi. È se la digitalizzazione produca davvero più capacità di governo oppure soltanto una procedura più veloce. Un sistema biometrico può identificare meglio chi entra, ridurre frodi documentali e rendere più tracciabile il rapporto tra autorizzazione e passaporto. Ma la tecnologia non decide da sola quali politiche migratorie siano sostenibili, quali ingressi siano coerenti con il mercato del lavoro, come debba essere gestita la permanenza e quali conseguenze debbano seguire alla perdita dei requisiti di soggiorno.

    È proprio questo il passaggio che molti ordinamenti rischiano di trascurare. Gli Stati stanno diventando sempre più capaci di sapere chi entra, quando entra e con quale titolo; molto meno uniforme è la capacità di osservare ciò che accade dopo. Se l’ETA sudafricana diventerà davvero la porta digitale anche per studenti, lavoratori e familiari, il salto di qualità non sarà soltanto informatico. Dovrà riguardare l’intero percorso: ingresso, permanenza regolare, inserimento lavorativo e sociale, rispetto delle condizioni del titolo e, quando queste vengono meno, uscita ordinata dal sistema.

    La logica di “Integrazione o ReImmigrazione” trova qui una conferma indiretta ma importante. Una politica migratoria completa non può esaurirsi nell’autorizzazione iniziale, per quanto sofisticata e tecnologicamente avanzata. Il Sudafrica sta costruendo una frontiera digitale più moderna e centralizzata; il banco di prova sarà capire se quella stessa capacità amministrativa verrà utilizzata anche per governare la permanenza e distinguere, nel tempo, tra presenza temporanea, integrazione effettiva e cessazione delle condizioni per restare.

    La tecnologia, in definitiva, può rendere uno Stato più veloce. Non necessariamente lo rende più capace di decidere. Il vero successo dell’ETA non si misurerà soltanto nelle ore necessarie per ottenere un’autorizzazione o nei rand incassati per ogni pratica, ma nella capacità di collegare controllo dell’ingresso, certezza dello status e governo della permanenza. È lì che una piattaforma digitale smette di essere un servizio amministrativo e diventa una vera infrastruttura di politica migratoria.

    Avv. Fabio Loscerbo

    Avvocato Cassazionista

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    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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  • Oman, stop ai permessi over 60: la stretta emerge prima della regola pubblica

    L’Oman sta tornando al limite dei sessant’anni per i lavoratori stranieri. Secondo The Arabian Stories, dal 22 agosto il Ministero del Lavoro non starebbe più rilasciando né rinnovando permessi di lavoro agli expatriates che hanno superato quella soglia; diversi datori di lavoro avrebbero già ricevuto dinieghi nelle ultime settimane e una fonte istituzionale di alto livello ha confermato alla testata che i permessi, allo stato, non vengono più concessi agli over 60. È un cambio di rotta netto rispetto al gennaio 2022, quando proprio il Ministero aveva abolito il tetto anagrafico per consentire alle imprese di trattenere personale esperto.

    La questione più interessante, però, non è soltanto la stretta. È il modo in cui la stretta sta emergendo. La pagina ufficiale del Ministero dedicata al rinnovo dei permessi della forza lavoro non omanita, aggiornata il 20 luglio 2026, continua a descrivere il rinnovo come una procedura telematica diretta e non indica pubblicamente un limite di età. Anche l’accordo sui livelli dei servizi elettronici del Ministero presenta il rinnovo dei permessi per i lavoratori non omaniti come un servizio disponibile 24 ore su 24. La nuova soglia, invece, sta diventando visibile attraverso i rigetti delle domande e le conferme raccolte dalla stampa.

    Nel 2022 il percorso era stato opposto e soprattutto esplicito. Il ministro del Lavoro Mahad bin Said Ba’owain aveva spiegato che il precedente limite dei sessant’anni generava continue richieste di eccezione da parte delle imprese e che l’abolizione serviva a conservare competenze professionali difficilmente sostituibili, in particolare quando l’azienda aveva già rispettato gli obiettivi di omanizzazione e il posto non era riservato a cittadini omaniti. Quattro anni dopo, la stessa esigenza economica sembra cedere nuovamente davanti alla priorità di ridurre la dipendenza dal lavoro straniero.

    La scelta non è marginale per il modello sociale del Sultanato. I dati ufficiali del National Centre for Statistics and Information indicavano a maggio 2026 circa 1,826 milioni di lavoratori stranieri, mentre gli expatriates rappresentavano poco più del 43% della popolazione. In un sistema che utilizza massicciamente manodopera non nazionale, la disciplina del permesso di lavoro non è quindi una questione settoriale: determina concretamente chi può restare, per quanto tempo e a quali condizioni.

    Uno Stato ha pieno titolo a perseguire l’occupazione dei propri cittadini, a riservare determinati settori e a stabilire criteri più selettivi per il lavoro straniero. Ma rigore e prevedibilità devono procedere insieme. Quando la continuità del soggiorno dipende dal permesso di lavoro, una modifica sostanziale dei criteri di rinnovo incide direttamente sulle aspettative di persone che possono avere trascorso molti anni nel Paese. Il punto non è trasformare l’anzianità di servizio in un diritto automatico alla permanenza; è evitare che il rapporto tra individuo e Stato venga ridotto alla sola utilità economica del momento.

    Qui emerge una contraddizione che riguarda molte politiche migratorie contemporanee. Si sa con precisione quando un lavoratore può essere assunto, quale impresa può sponsorizzarlo e quale autorizzazione deve possedere. Molto meno strutturata è spesso la valutazione di ciò che accade dopo anni di permanenza: stabilità lavorativa, autonomia, relazioni sociali, rispetto delle regole, radicamento effettivo. Una politica migratoria completa dovrebbe essere capace di governare anche questa fase, distinguendo tra lavoro temporaneo, permanenza consolidata e ritorno ordinato quando vengono meno le condizioni per restare.

    È su questo passaggio che la logica di “Integrazione o ReImmigrazione” offre una chiave più ampia della semplice alternativa tra apertura e chiusura. L’ingresso per lavoro non può diventare né una promessa indefinita di permanenza né un rapporto revocabile senza criteri leggibili. Se l’Oman vuole ripristinare un limite anagrafico, la scelta può essere politicamente coerente con l’omanizzazione; deve però essere accompagnata da regole pubbliche, transizioni comprensibili e una distinzione seria tra chi è arrivato da poco e chi ha costruito nel tempo un percorso stabile nel Paese.

    Il caso omanita mostra quindi una lezione più generale: il governo dell’immigrazione non si misura soltanto dalla capacità di dire sì o no a un permesso, ma dalla qualità delle regole che collegano ingresso, lavoro, permanenza e uscita. Una politica severa ma opaca produce incertezza; una politica severa e trasparente produce invece governo. È questa la differenza che separa l’amministrazione dei flussi da una vera politica migratoria.

    Avv. Fabio Loscerbo

    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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  • Argentina, la stretta sulla cittadinanza inciampa ancora nei giudici: il rigore non si governa per decreto

    Il 23 agosto un nuovo provvedimento della giustizia federale argentina ha colpito uno dei passaggi più delicati del DNU 366/2025, con cui il governo aveva irrigidito anche il regime della cittadinanza per naturalizzazione. Il Juzgado Federal de Esquel ha dichiarato inapplicabile al caso concreto la modifica che richiede due anni continuativi di residenza “legale”. Il ricorrente era entrato in Argentina nel 2023 e aveva maturato il biennio previsto dalla disciplina precedente mentre si trovava nella categoria di “residencia precaria”, cioè con un titolo che gli consentiva di permanere nel Paese durante la definizione della propria posizione migratoria.

    La decisione coglie una contraddizione che va oltre il singolo straniero. Un governo può ritenere politicamente necessario rendere più selettivo l’accesso alla cittadinanza, distinguere con maggiore nettezza tra soggiorno temporaneo e radicamento stabile o pretendere requisiti più rigorosi. Ma una politica più severa non diventa per questo una materia sottratta al Parlamento. Il giudice di Esquel ha ricordato che il DNU fu adottato mentre il Congresso era regolarmente in sessione e che non emergeva quella situazione di “rigorosa eccezionalità e urgenza” che la Costituzione argentina richiede per consentire all’esecutivo di sostituirsi al procedimento legislativo ordinario.

    Il problema è ancora più evidente perché il DNU 366/2025 non era un intervento marginale. Ha modificato la legge migratoria n. 25.871 e la legge di cittadinanza n. 346, ha inciso sui requisiti di ingresso e permanenza, sull’accesso ad alcune prestazioni e sul procedimento di naturalizzazione, attribuendo inoltre alla Dirección Nacional de Migraciones un ruolo molto più ampio. Già nei mesi scorsi altri giudici avevano censurato il trasferimento della competenza sulla cittadinanza dall’autorità giudiziaria a quella amministrativa. Quando una riforma strutturale viene progressivamente smontata dai tribunali, il problema non è soltanto quanto sia restrittiva: è quanto sia stata costruita in modo giuridicamente solido.

    La vicenda di Esquel mostra anche il rischio di confondere due piani diversi. La condizione migratoria è decisiva per stabilire ingresso, permanenza, regolarità e titolo di soggiorno; la cittadinanza riguarda invece l’appartenenza politica piena alla comunità nazionale. Una “residencia precaria” non equivale automaticamente a una presenza clandestina, così come la mera titolarità di un permesso non dimostra da sola l’esistenza di un radicamento sostanziale. Se il legislatore argentino vuole stabilire che soltanto determinate categorie di soggiorno siano computabili ai fini della naturalizzazione, deve farlo in modo espresso, coerente e costituzionalmente sostenibile.

    Ed è proprio qui che il dibattito diventa più interessante del semplice scontro tra governo e giudici. La vera domanda non è soltanto quanti anni di residenza siano necessari, ma che cosa quei due anni dicano effettivamente sull’integrazione della persona. Un’etichetta amministrativa misura la posizione formale, non necessariamente la conoscenza della lingua, l’inserimento lavorativo, l’autonomia, il rispetto delle regole, la stabilità sociale o la partecipazione alla comunità. Se uno Stato vuole una cittadinanza più selettiva, può scegliere di valorizzare questi elementi attraverso criteri legislativi chiari e verificabili. Usare invece una categoria migratoria come scorciatoia rischia di produrre contenzioso senza costruire una politica dell’integrazione.

    La logica di “Integrazione o ReImmigrazione” porta precisamente a separare ciò che spesso viene confuso. La cittadinanza dovrebbe rappresentare l’esito finale di un percorso di appartenenza effettiva; l’irregolarità, l’assenza di titolo e le condizioni per la permanenza devono essere governate attraverso gli strumenti propri del diritto dell’immigrazione. Rendere più difficile la naturalizzazione non sostituisce la capacità dello Stato di verificare l’integrazione di chi rimane né quella di intervenire quando mancano le condizioni giuridiche per la permanenza. Sono momenti diversi di una stessa politica, e proprio per questo richiedono regole diverse e istituzioni credibili.

    Il caso argentino lascia quindi una lezione che vale ben oltre Buenos Aires. Una politica migratoria può essere rigorosa senza essere arbitraria e selettiva senza aggirare le garanzie costituzionali. Anzi, se vuole durare deve esserlo. Il rigore costruito male produce sentenze; il rigore costruito per legge produce governo. È questa la differenza tra una riforma capace di cambiare davvero un sistema e una successione di decreti destinati a essere corretti, sospesi o annullati dai tribunali.

    Avv. Fabio Loscerbo

    Avvocato Cassazionista

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  • Singapore rifiuta la scorciatoia economica: immigrazione controllata e integrazione prima dei numeri

    Il 23 agosto, nel National Day Rally, il primo ministro di Singapore Lawrence Wong ha affrontato senza formule di comodo uno dei nodi che molti governi preferiscono separare: crisi demografica, fabbisogno di lavoratori stranieri e tenuta dell’integrazione appartengono allo stesso problema politico. Wong ha riconosciuto che il tasso di fecondità resterà molto al di sotto del livello di sostituzione e che, senza nuovi cittadini, la popolazione nazionale diminuirebbe e invecchierebbe più rapidamente. Ma nello stesso discorso ha respinto la pressione delle imprese che chiedono di allentare le regole sui lavoratori stranieri, avvertendo che persino una modesta apertura aggiuntiva produrrebbe numeri rilevanti. L’obiettivo dichiarato è mantenere un ritmo “misurato e sostenibile”, con una crescita più lenta della popolazione e della forza lavoro.

    È una posizione interessante perché rompe un automatismo molto diffuso nel dibattito occidentale: se mancano lavoratori, allora serve semplicemente più immigrazione. Singapore dice una cosa diversa. Il fabbisogno economico esiste, ma non può diventare da solo il criterio che determina la dimensione dei flussi. Il mercato chiede manodopera; lo Stato decide quanto quella domanda sia compatibile con la struttura sociale, con la capacità di integrazione e con l’interesse di lungo periodo del Paese. Per questo Wong ha indicato tecnologia, produttività e valorizzazione del lavoro locale come parte della risposta, invece di trasformare l’aumento dei lavoratori stranieri nella soluzione automatica alla scarsità di personale.

    Il punto istituzionale è ancora più netto. Singapore distingue tra l’apporto di lavoratori stranieri, necessario a sostenere determinati settori dell’economia, e il rinnovamento della popolazione cittadina attraverso nuovi ingressi destinati a stabilizzarsi. Sono due fenomeni collegati, ma non identici. La mobilità per lavoro non viene trattata come una porta inevitabilmente aperta verso una crescita indefinita della presenza straniera, né la necessità economica viene confusa con una delega alle imprese sulla politica migratoria. In altre parole, è il governo a stabilire il ritmo e la sostenibilità del processo.

    Wong ha poi collocato l’integrazione al centro della stessa architettura. Ha ricordato che un matrimonio su tre coinvolge oggi un cittadino di Singapore e un non cittadino e che molti stranieri arrivano per lavoro, contribuiscono all’economia e, nel tempo, scelgono di restare. Ma ha anche affermato che i nuovi arrivati devono fare ogni sforzo per inserirsi, mentre i cittadini devono essere disponibili ad accoglierli. L’integrazione viene quindi descritta come un processo reciproco, non come una conseguenza automatica del tempo trascorso sul territorio. La scelta di mantenere l’attuale equilibrio multirazziale e multireligioso appartiene alla specificità storica di Singapore e non è trasferibile meccanicamente ad altri ordinamenti; ciò che interessa, però, è che lo Stato considera esplicitamente la coesione sociale una variabile della politica migratoria.

    È qui che il caso di Singapore diventa più importante della singola misura. In Europa e in molti altri Paesi sviluppati l’immigrazione viene spesso discussa attraverso due sole domande: quante persone servono al mercato del lavoro e quante persone possono essere fermate alle frontiere. Manca molto più spesso una terza domanda: che cosa accade dopo l’ingresso e come si valuta la riuscita del percorso di integrazione di chi rimane stabilmente? Una politica pubblica che sa autorizzare visti, permessi e accessi al lavoro ma non dispone di una visione altrettanto chiara sul radicamento sociale resta incompleta.

    La logica di “Integrazione o ReImmigrazione” parte precisamente da questa lacuna. L’integrazione non può essere un elemento ornamentale da citare nei programmi governativi dopo aver deciso quanti ingressi autorizzare. Deve diventare parte sostanziale del governo dell’intero percorso migratorio. Lavoro regolare, conoscenza linguistica, autonomia, rispetto delle regole, partecipazione alla comunità e stabilità sociale sono elementi che descrivono la qualità di una permanenza molto meglio del semplice decorso del tempo. Questo non significa inventare automatismi o soglie estranee al diritto vigente, ma riconoscere che la permanenza stabile non può essere considerata un effetto amministrativo inevitabile dell’ingresso.

    Il modello di Singapore contiene scelte proprie della sua storia e del suo ordinamento e non può essere importato come una formula pronta. Ma il messaggio politico del 23 agosto è difficilmente equivocabile: un Paese può avere bisogno di immigrati e, nello stesso tempo, rifiutare che il bisogno economico diventi una giustificazione per flussi senza misura; può restare aperto e pretendere integrazione; può accogliere competenze straniere senza lasciare alle imprese la decisione finale sulla dimensione dell’immigrazione. La vera alternativa non è tra più o meno immigrazione, ma tra immigrazione governata e immigrazione subita. Ed è su questa capacità di governo, molto più che sui numeri assoluti, che si misureranno le politiche migratorie dei prossimi anni.

    Avv. Fabio Loscerbo

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  • Malesia, assunzioni straniere tutte online: più efficienza, meno dipendenza dal lavoro migrante?

    Dal 22 agosto la Malesia ha trasferito interamente online le domande per l’assunzione di lavoratori stranieri attraverso il Foreign Workers Centralised Management System, il FWCMS. Il Ministero delle Risorse Umane ha presentato la misura come un intervento di semplificazione e trasparenza: niente più deposito manuale o accessi ripetuti agli uffici, tempi più prevedibili e un procedimento amministrativo più ordinato. Ma Kuala Lumpur ha chiarito un punto decisivo: digitalizzare non significa allentare i requisiti. Ogni domanda resta sottoposta alla normativa, ai criteri di ammissibilità e al controllo delle autorità competenti.

    Il passaggio è più importante di quanto possa apparire. La procedura parte dall’approvazione preventiva prevista dalla sezione 60K dell’Employment Act 1955, obbligatoria per l’assunzione di nuovi lavoratori non cittadini, e arriva alla Conditional Approval Letter, che il governo punta a rilasciare entro 14 giorni quando la pratica è completa. Nello stesso momento è in corso la gestione di una nuova quota di 15.000 lavoratori stranieri destinati alla ristorazione: 5.000 posizioni, relative a 1.033 datori di lavoro già sottoposti a colloquio individuale, risultano in lavorazione.

    Qui emerge la vera contraddizione da osservare. La Malesia sta rendendo più efficiente il canale di ingresso della manodopera straniera proprio mentre il Tredicesimo Piano della Malesia 2026-2030 dichiara di voler ridurre la dipendenza strutturale dal lavoro migrante. Il documento governativo fissa l’obiettivo di portare la quota dei lavoratori stranieri dal 14,1% della forza lavoro registrato nel 2024 al 10% nel 2030 e al 5% nel 2035, affiancando a questa riduzione maggiore automazione, un sistema di prelievi differenziati e criteri più rigorosi per i permessi di lavoro temporanei.

    Le due direzioni non sono necessariamente incompatibili. Uno Stato può avere bisogno di rendere più rapido e trasparente l’ingresso che decide di autorizzare, e contemporaneamente ridurre nel medio periodo la propria dipendenza economica da manodopera straniera a basso costo. Il problema nasce se la semplificazione amministrativa diventa un obiettivo autonomo: un sistema che misura il proprio successo soltanto sulla velocità delle autorizzazioni rischia di rendere più efficiente la dipendenza che, sul piano strategico, dichiara di voler superare.

    Le organizzazioni imprenditoriali malesi hanno accolto positivamente il nuovo sistema e indicano come criteri di successo tempi più brevi, minori costi amministrativi e maggiore certezza per i datori di lavoro. È una posizione comprensibile dal punto di vista dell’impresa. Lo Stato, però, deve guardare oltre la singola esigenza produttiva: salari, produttività, disponibilità di lavoratori locali, condizioni di lavoro, regolarità del soggiorno e sostenibilità della presenza straniera appartengono allo stesso problema di governo.

    È qui che la logica di “Integrazione o ReImmigrazione” offre una chiave utile anche fuori dall’Europa. Governare l’immigrazione non significa soltanto decidere quanti lavoratori possono entrare e con quale procedura. Per chi è ammesso in una mobilità realmente temporanea occorre garantire legalità del rapporto, tutela e tracciabilità amministrativa; per chi invece permane e costruisce una presenza stabile diventa necessario osservare anche il percorso di autonomia e integrazione effettiva. La digitalizzazione del cancello d’ingresso è utile, ma non sostituisce il governo dell’intero percorso migratorio.

    Il caso malese merita quindi attenzione perché supera la falsa alternativa tra “più immigrazione” e “meno immigrazione”. Kuala Lumpur sta tentando di fare tre cose insieme: autorizzare più ordinatamente gli ingressi necessari, ridurre la dipendenza strutturale delle imprese dal lavoro straniero e rendere più controllabile il sistema. La prova reale sarà vedere se questi tre obiettivi resteranno coerenti tra loro. Perché una politica migratoria moderna non si giudica dalla facilità con cui apre o chiude un canale, ma dalla capacità di sapere perché una persona entra, per quanto tempo resta, a quali condizioni lavora e quale percorso costruisce dopo l’ingresso.

    Avv. Fabio Loscerbo

    Avvocato Cassazionista

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  • Schengen scricchiola: Weidel dice ad alta voce ciò che l’Europa non vuole ammettere

    Alice Weidel alza la posta. Se AfD arrivasse al governo federale, la Germania dovrebbe essere pronta a uscire da Schengen. Lo ha ribadito nel Sommerinterview della ZDF del 23 agosto. È una posizione radicale, certamente. Ma sarebbe troppo comodo liquidarla come l’ennesima provocazione della destra tedesca. Il problema sollevato da Weidel esiste indipendentemente da Weidel: che cosa rimane di uno spazio europeo senza frontiere interne quando gli Stati tornano a utilizzare sistematicamente i controlli nazionali per governare i movimenti migratori?

    La Germania i controlli alle frontiere li ha già reintrodotti. E non è l’unico Paese europeo ad averlo fatto. Il Codice frontiere Schengen consente, a determinate condizioni, la reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne quando sussista una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna. Il punto politico e giuridico nasce quando ciò che dovrebbe rappresentare un’eccezione tende a diventare parte ordinaria della gestione. Schengen formalmente rimane, mentre il confine nazionale recupera progressivamente una funzione che l’architettura europea avrebbe dovuto rendere residuale.

    È il paradosso di un sistema che ha costruito la libera circolazione interna senza riuscire ancora a garantire con la stessa efficacia una politica migratoria comune capace di governare frontiere esterne, procedure di asilo, movimenti secondari e rimpatri. Quando il sistema comune non produce risultati sufficienti, sono gli Stati a riprendersi il confine. La proposta di Weidel porta questa dinamica alle estreme conseguenze: non più controlli temporanei dentro Schengen, ma uscita dal sistema.

    Naturalmente abbandonare Schengen avrebbe conseguenze profonde sulla mobilità dei cittadini, sui lavoratori frontalieri, sulle imprese, sul turismo e sul mercato interno. Ma elencare questi costi non basta a chiudere la discussione. Prima ancora di chiedersi se Weidel abbia ragione sulla soluzione, occorre domandarsi perché una proposta di questo tipo trovi oggi uno spazio politico che pochi anni fa sarebbe apparso assai più marginale.

    C’è poi una contraddizione ulteriore. L’Europa dispone di strumenti sempre più sofisticati per sapere chi entra, attraverso quale frontiera, dove viene presentata una domanda di protezione e quale Stato sia competente. Ma la politica migratoria non termina all’ingresso. Una politica capace di controllare il movimento delle persone ma incapace di attribuire un peso centrale alla loro effettiva integrazione rimane incompleta. È precisamente su questo terreno che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone di spostare la prospettiva: ingresso, permanenza, integrazione e, quando ne ricorrano le condizioni giuridiche, ritorno devono essere parti coerenti di una stessa politica pubblica.

    L’integrazione non può ridursi a una dichiarazione programmatica. Lavoro, conoscenza della lingua, autonomia, rispetto delle regole e partecipazione alla comunità sono elementi che descrivono la riuscita o il fallimento di un percorso migratorio molto più di quanto possa fare il solo dato dell’ingresso. Se l’Europa vuole rendere sostenibile la libera circolazione, deve quindi governare non soltanto le frontiere, ma l’intero fenomeno migratorio che si sviluppa dopo il loro attraversamento.

    Per questo la questione tedesca riguarda tutta l’Europa. Non basta proclamare Schengen irreversibile. Bisogna creare le condizioni perché possa funzionare. Frontiere esterne credibili, responsabilità chiare tra gli Stati, procedure efficaci, rimpatri realmente eseguibili e integrazione sostanziale devono appartenere allo stesso disegno.

    Weidel propone di rompere il meccanismo. L’Europa può contestare quella soluzione. Ma non può ignorare il problema che l’ha resa politicamente proponibile. Per salvare Schengen non servono soltanto dichiarazioni sulla libera circolazione: serve dimostrare che una politica migratoria europea può essere più efficace del ritorno permanente alle frontiere nazionali.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Sea-Watch 5 fermata 45 giorni: il Mediterraneo resta senza una vera catena di comando europea

    Il fermo amministrativo di 45 giorni e la multa di 7.500 euro disposti nei confronti della Sea-Watch 5 riaprono una questione che va oltre il singolo provvedimento. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sostiene che la nave, battente bandiera tedesca, abbia violato gli obblighi previsti durante le operazioni di soccorso e ribadisce che la gestione in mare deve spettare agli Stati competenti. La ONG replica di avere informato l’Italia e altri Paesi europei, ma non il centro di coordinamento libico, contestandone affidabilità e legittimità.

    Il punto politico-istituzionale è precisamente questo: chi comanda realmente nel Mediterraneo centrale? Uno Stato costiero non può accettare che soggetti privati definiscano unilateralmente regole e interlocutori; allo stesso tempo, un sistema che affida una parte essenziale del coordinamento a strutture libiche la cui affidabilità è oggetto di contestazioni ricorrenti espone ogni operazione a conflitti, ricorsi e paralisi. Il risultato è una catena di comando frammentata, nella quale Italia, Stato di bandiera, ONG, autorità libiche e istituzioni europee continuano a sovrapporsi senza una responsabilità politica unitaria.

    La linea corretta non è trasformare ogni fermo di una nave in uno scontro ideologico tra “porti chiusi” e “soccorso umanitario”. Il controllo dei flussi e il soccorso in mare sono funzioni pubbliche, e proprio per questo devono essere inserite in un quadro certo, prevedibile e verificabile. Se una nave viola obblighi legittimamente imposti, la sanzione deve essere effettiva; se quegli obblighi risultano incompatibili con il diritto del mare o con la concreta sicurezza dell’operazione, devono essere corretti dal giudice. Ma non può essere l’eccezione permanente a sostituire una regola europea chiara.

    La vicenda assume inoltre una dimensione inevitabilmente europea. Sea-Watch 5 batte bandiera tedesca, opera davanti alle coste libiche e sbarca persone in Italia: tre giurisdizioni e almeno quattro livelli istituzionali entrano in gioco nella stessa operazione. L’Unione europea non può limitarsi a finanziare il controllo esterno delle frontiere e poi lasciare agli Stati di frontiera il conflitto quotidiano con le ONG e con i Paesi terzi. Serve una responsabilità europea più netta sulla catena di comando, sui rapporti con le autorità di ricerca e soccorso dei Paesi di transito e sulla verifica dei risultati degli accordi stipulati.

    Per il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” la lezione è più ampia: governare l’immigrazione significa evitare zone grigie. Non basta ridurre gli sbarchi, né basta moltiplicare gli attori presenti in mare. Occorre sapere chi decide, chi esegue, chi controlla e chi risponde politicamente dei risultati. Una politica migratoria credibile richiede responsabilità pubbliche identificabili e misurabili, perché solo così il controllo delle frontiere può essere insieme efficace, legittimo e sottratto alla continua oscillazione tra emergenza e contenzioso.

    Il fermo della Sea-Watch 5 sarà ora sottoposto, se impugnato, al vaglio giurisdizionale. È giusto che sia così. Ma qualunque sia l’esito del singolo caso, il problema resterà: il Mediterraneo centrale continua a essere governato attraverso accordi bilaterali, missioni europee, autorità libiche, decisioni nazionali e iniziative private che non formano ancora un sistema coerente. La vera prova per l’Europa non è scegliere tra ONG e governi, ma costruire finalmente un’autorità politica e operativa capace di governare il confine esterno comune.

    Avv. Fabio Loscerbo

    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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  • Danimarca, stretta sui permessi agli ucraini: la protezione non sarà più automatica da 14 regioni

    La Danimarca prepara una nuova stretta sul regime speciale introdotto dopo l’aggressione russa all’Ucraina. Il 22 agosto il governo ha annunciato l’intenzione di escludere dall’accesso automatico al permesso previsto dalla legge speciale i cittadini provenienti da 14 regioni ucraine considerate meno direttamente colpite dalle operazioni di guerra. Secondo il ministro dell’Immigrazione e dell’Integrazione Morten Bødskov, la scelta risponde anche alla pressione crescente sui Comuni, chiamati a trovare alloggi e a gestire l’inserimento di una popolazione che oggi conta circa 47.600 sfollati ucraini presenti nel Paese.

    La misura non arriva isolata. Copenaghen sta già discutendo una modifica della stessa legge per limitare l’accesso al regime speciale degli uomini soggetti alle regole ucraine sulla mobilitazione, mentre il governo intende estendere agli sfollati che ricevono assistenza economica anche l’obbligo di lavoro previsto per altre categorie di beneficiari. Il messaggio politico è chiaro: la protezione temporanea non viene più trattata come una condizione amministrativa indistinta, ma come un istituto che deve tenere conto dell’evoluzione del conflitto, della capacità di accoglienza dei territori e del percorso di autonomia delle persone accolte.

    È un passaggio significativo perché sposta il baricentro dalla sola apertura iniziale alla sostenibilità nel tempo. La solidarietà verso chi fugge da una guerra resta un dovere politico e giuridico, ma uno Stato deve anche sapere quanti beneficiari può effettivamente integrare, dove collocarli e quali strumenti utilizzare per evitare che l’accoglienza si trasformi in una permanenza passiva e indefinita. Il problema non è chiudere indiscriminatamente, ma distinguere situazioni diverse e collegare la protezione a criteri aggiornati, verificabili e amministrativamente gestibili.

    La vicenda danese interessa direttamente anche l’Europa. La Danimarca, per il proprio opt-out in materia di giustizia e affari interni, utilizza un regime nazionale speciale e non è vincolata nello stesso modo degli altri Stati membri dal sistema europeo di protezione temporanea. Proprio per questo la scelta di Copenaghen evidenzia un problema che l’Unione dovrà affrontare: come uscire progressivamente dalla logica emergenziale del 2022 senza lasciare ventisette politiche divergenti su durata della protezione, accesso al welfare, inserimento lavorativo e prospettive di ritorno. Un quadro europeo maturo deve sostenere l’Ucraina e proteggere chi è realmente esposto, ma deve anche preparare per tempo regole comuni sulla transizione dalla protezione temporanea alla stabilizzazione o al rientro.

    Il caso si collega direttamente al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. L’integrazione non può essere misurata soltanto dal possesso di un titolo temporaneo: deve tradursi, per quanto concretamente possibile, in lavoro, autonomia, partecipazione e responsabilità. Allo stesso tempo, il ritorno non può essere trattato come una decisione improvvisata quando l’emergenza finisce. Deve essere preparato come parte ordinaria della politica migratoria, distinguendo chi ha costruito nel frattempo un percorso stabile da chi non possiede più i presupposti per mantenere uno status eccezionale.

    La lezione danese è quindi più ampia della singola modifica normativa. Governare l’immigrazione e la protezione significa rivedere periodicamente le condizioni che avevano giustificato una misura, verificare la capacità reale di integrazione dei territori e predisporre fin dall’inizio una strategia di uscita. L’Europa ha saputo aprire rapidamente una protezione straordinaria nel 2022; la prova del 2026 è dimostrare di saperla amministrare, differenziare e, quando le condizioni lo consentono, accompagnare verso una conclusione ordinata.

    Avv. Fabio Loscerbo

    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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  • Regno Unito, il piano Burnham ridistribuisce l’asilo: 15,3 miliardi senza un vero governo del sistema

    Il Regno Unito prova a correggere uno degli squilibri più visibili del proprio sistema di asilo: la concentrazione dei richiedenti nelle aree meno ricche. Il 23 agosto, un’analisi di The i Paper ha ricostruito il piano del governo di Andy Burnham per distribuire maggiormente l’accoglienza anche nei territori più ricchi. I numeri spiegano il problema: alla fine di marzo 2026 erano 97.519 le persone sostenute dal sistema di asilo britannico, oltre 31.000 delle quali nel Nord dell’Inghilterra; più di 17.000 nel solo Nord-Ovest, contro appena 2.268 nel Sud-Ovest.

    La scelta di riequilibrare territorialmente l’accoglienza ha una sua logica. Non è sostenibile che il costo sociale e amministrativo di una politica nazionale ricada stabilmente sugli stessi Comuni, spesso già caratterizzati da fragilità economiche. Ma il meccanismo britannico mostra anche il limite della risposta: spostare i richiedenti asilo da un quartiere a un altro non equivale a governare l’immigrazione. Il Governo sta valutando di aumentare i tetti di spesa riconosciuti ai gestori privati per reperire alloggi nelle aree più costose, con il rischio di rendere più equa la distribuzione ma ancora più oneroso il sistema.

    Il nodo finanziario è tutt’altro che marginale. La Home Affairs Committee del Parlamento britannico ha già accertato che il costo previsto dei contratti per l’alloggio dei richiedenti asilo nel periodo 2019-2029 è salito da 4,5 a 15,3 miliardi di sterline. Lo stesso Parlamento ha descritto il modello come costoso, caotico e privo per anni di una strategia di lungo periodo. Il problema, dunque, non è soltanto dove collocare le persone, ma perché lo Stato continui a sostenere costi così elevati senza riuscire a trasformare rapidamente la domanda di asilo in una decisione definitiva e, quando necessario, in una decisione eseguita.

    I dati ufficiali del Home Office rendono il punto ancora più chiaro. Al 31 marzo 2026 erano 48.758 le persone in attesa di una decisione iniziale, mentre 97.519 ricevevano sostegno pubblico. Ciò significa che una parte rilevante della spesa riguarda persone già collocate in fasi successive del procedimento: ricorsi, situazioni di permanenza temporanea o casi nei quali l’uscita dal Paese non è ancora stata realizzata. Un sistema efficace deve naturalmente garantire il diritto di difesa e impedire qualsiasi rimpatrio contrario al principio di non-refoulement, ma deve anche evitare che il procedimento diventi una condizione amministrativa indefinita.

    È qui che il caso britannico si collega al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Una politica migratoria ordinata ha bisogno di un’amministrazione specializzata capace di seguire l’intero percorso dello straniero: identificazione, domanda, decisione, integrazione quando sussiste il diritto alla permanenza e ritorno effettivo quando quel diritto viene meno. Il pilastro di una Polizia dell’Immigrazione dedicata nasce precisamente da questa esigenza: non moltiplicare i controlli di ordine pubblico, ma concentrare responsabilità amministrative, tempi, dati e capacità esecutiva in una struttura che possa essere chiamata a rispondere dei risultati.

    La lezione britannica interessa anche l’Europa. La solidarietà territoriale è necessaria, sia tra quartieri e Comuni sia, nel sistema europeo, tra Stati membri. Ma la redistribuzione può soltanto ripartire un onere; non può sostituire una politica capace di ridurlo attraverso decisioni rapide, integrazione verificabile e rimpatri realmente eseguibili. Se il governo dell’asilo viene misurato soltanto dal numero di posti letto disponibili, il sistema continuerà a inseguire l’emergenza. Il vero parametro deve diventare il tempo necessario allo Stato per decidere, integrare chi ha diritto a restare e accompagnare fuori dal sistema chi non ne ha più titolo.

    Avv. Fabio Loscerbo

    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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  • EES, la frontiera digitale UE sotto stress: code, controlli ripetuti e dati da correggere

    L’Unione europea ha costruito l’Entry/Exit System per sapere con maggiore precisione chi entra, chi esce e chi supera il periodo di soggiorno autorizzato nello spazio Schengen. Dal 10 aprile 2026 il sistema è pienamente operativo alle frontiere esterne e, secondo la Commissione, ha già registrato oltre 145 milioni di ingressi e uscite. È una trasformazione importante: il controllo migratorio non può più dipendere soltanto da timbri sul passaporto e verifiche frammentate tra ventinove sistemi nazionali.

    Il problema è che l’effettività si misura nei punti di frontiera, non nelle dichiarazioni di Bruxelles. Il 23 agosto il Guardian ha raccolto diverse segnalazioni di viaggiatori britannici che descrivono code molto lunghe, registrazioni di uscita da correggere, richieste ripetute di dati biometrici e confusione per i titolari di visti di lunga durata. Anche aeroporti come Schiphol hanno avvertito durante l’estate che il nuovo sistema europeo può aumentare i tempi ai controlli nei momenti di maggiore traffico.

    Qui emerge una contraddizione che l’Europa deve affrontare apertamente. L’EES nasce per rendere i controlli più rapidi e più affidabili, individuare gli overstayer e contrastare le frodi documentali. Se però i sistemi nazionali non dialogano perfettamente, se un’uscita non viene registrata correttamente o se la pressione sulle code induce a semplificare temporaneamente i controlli, la frontiera digitale rischia di diventare più sofisticata sulla carta che nella pratica. E una politica migratoria credibile non può permettersi una distanza stabile tra regole e capacità operativa.

    Questo non significa tornare al vecchio timbro manuale. Al contrario, la direzione scelta dall’Unione è corretta: identificazione biometrica, interoperabilità delle banche dati e tracciamento delle permanenze sono strumenti indispensabili per governare i movimenti transfrontalieri. Ma proprio perché il controllo diventa digitale, Bruxelles deve assumersi fino in fondo la responsabilità della sua infrastruttura: standard tecnici uniformi, assistenza ai valichi, procedure chiare per le categorie esenti e sistemi capaci di correggere rapidamente gli errori senza trasformarli in problemi per cittadini e amministrazioni.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” parte da un principio analogo: non esiste governo dell’immigrazione senza identificazione certa e senza un’amministrazione capace di seguire la posizione dello straniero nel tempo. Una Polizia dell’Immigrazione specializzata e una gestione coordinata dei dati non servono a moltiplicare i controlli, ma a evitare duplicazioni, zone grigie e decisioni che restano prive di esecuzione. La tecnologia ha senso soltanto se rende lo Stato più capace di decidere e di far rispettare le decisioni assunte.

    L’EES rappresenta quindi un banco di prova più importante di quanto possa sembrare. L’Europa non ha bisogno di meno controllo, ma di un controllo che funzioni davvero: comune, interoperabile, rapido e verificabile. Se la frontiera esterna deve diventare europea, europea deve diventare anche la responsabilità per la sua efficienza. Diversamente continueremo ad avere regole comuni, costi comuni e, quando il sistema si inceppa, responsabilità scaricate sui singoli Stati e sui singoli aeroporti.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
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  • Spagna, 2.500 minori identificati a Ceuta: Rabat chiede il ritorno, ma serve una valutazione individuale

    Il Ministero dell’Interno spagnolo ha comunicato che, dopo la massiccia entrata a Ceuta di fine luglio, sono stati finora identificati 2.500 minori. Nelle stesse ore il ministro della Giustizia marocchino Abdellatif Ouahbi ha chiesto alla Spagna un accordo per il ritorno dei migranti sopravvissuti e ha collegato anche la presa in carico dei corpi delle vittime al rimpatrio dei minori marocchini presenti nella città autonoma. È un passaggio nuovo nella crisi di Ceuta, perché sposta il confronto dalla gestione dell’emergenza alla questione, molto più delicata, di chi possa effettivamente essere riportato nel Paese di origine.

    Sul piano giuridico, la risposta non può essere né l’automatismo dell’accoglienza indefinita né quello del rimpatrio collettivo. Per i minori ogni decisione deve restare individuale, fondata sul superiore interesse del bambino, sulla verifica dell’identità e dei legami familiari, sulle condizioni concrete di accoglienza nel Paese di origine e sulla possibilità di una reale reintegrazione. È precisamente qui che una politica migratoria seria si distingue da una politica costruita per slogan.

    Il dato dei 2.500 minori mostra inoltre quanto sia insufficiente ragionare soltanto in termini di frontiera. Dopo l’ingresso iniziano attività amministrative complesse: identificazione, accertamento dell’età, ricerca dei familiari, tutela sanitaria, collocamento, istruzione e valutazione della soluzione di lungo periodo. Quando migliaia di casi si concentrano in poche settimane, la capacità amministrativa diventa essa stessa parte della sicurezza della frontiera.

    La richiesta marocchina impone quindi alla Spagna di costruire un meccanismo stabile di cooperazione, ma non autorizza scorciatoie. Se esistono familiari idonei, strutture adeguate e condizioni che rendano il ritorno conforme all’interesse del minore, il ricongiungimento e la reintegrazione nel Paese di origine possono essere una soluzione legittima. Dove invece queste condizioni non esistono, la protezione deve proseguire. La decisione deve dipendere dai fatti, non dalla nazionalità né dal numero complessivo degli arrivi.

    Questo sviluppo si collega direttamente al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. La ReImmigrazione non può essere una espulsione collettiva e tanto meno può applicarsi ai minori come formula automatica. È un esito individuale di una valutazione giuridica e sociale, che per i minori deve essere ancora più rigorosa: integrazione nel Paese ospitante quando rappresenta la soluzione migliore; ritorno assistito e reintegrazione nel Paese di origine quando ciò risponde concretamente al loro interesse.

    Ceuta conferma così un principio più generale: governare l’immigrazione significa saper distinguere. Identificare prima, valutare poi, decidere infine. Senza questa sequenza, l’accoglienza diventa emergenza permanente e il rimpatrio rischia di trasformarsi in arbitrio. La cooperazione tra Spagna e Marocco sarà davvero efficace soltanto se riuscirà a tenere insieme controllo della frontiera, capacità amministrativa e garanzie individuali.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
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  • Grecia, scontri nel centro chiuso di Sintiki: il controllo non può fermarsi alle recinzioni

    Nella notte tra il 22 e il 23 agosto si sono verificati gravi scontri nella struttura chiusa per migranti di Sintiki, nell’area di Serres, nel nord della Grecia. Secondo le ricostruzioni della stampa greca, un gruppo di persone ha abbattuto parte di una recinzione interna e lanciato pietre e altri oggetti contro la polizia. Sono stati danneggiati edifici, spazi comuni, telecamere di sicurezza, attrezzature antincendio e mezzi di servizio; le forze dell’ordine hanno impiegato rinforzi, compresa un’unità antisommossa proveniente da Salonicco. Dieci persone sono state arrestate e tre sono state ricoverate con ferite lievi. Le autorità hanno inoltre avviato un conteggio per verificare quante persone possano essere uscite dopo il danneggiamento della recinzione esterna.

    L’episodio non riguarda soltanto l’ordine pubblico. Una struttura chiusa nasce precisamente per assicurare il controllo delle persone presenti e consentire all’amministrazione di svolgere le procedure previste. Quando una recinzione viene superata, un’intera ala viene danneggiata e occorre mobilitare reparti speciali per ristabilire la sicurezza, emerge un problema più profondo: la custodia fisica, da sola, non equivale a governo dell’immigrazione. Un sistema può essere formalmente rigido e, nello stesso tempo, amministrativamente fragile.

    Le misure che limitano la libertà personale degli stranieri devono sempre restare legate a una finalità concreta, individuale e giuridicamente verificabile. Ciò richiede identificazione certa, conoscenza della posizione amministrativa, decisioni tempestive, gestione delle vulnerabilità e capacità di dare seguito agli esiti delle procedure. Se questi passaggi si rallentano o si disarticolano, la struttura chiusa rischia di diventare un luogo nel quale si accumulano persone e tensioni senza che il procedimento migratorio progredisca realmente. La sicurezza di una struttura dipende quindi anche dalla qualità dell’amministrazione che la governa.

    È proprio su questo punto che il caso greco incontra uno dei pilastri del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: la necessità di una Polizia dell’Immigrazione specializzata, capace di seguire l’intero ciclo amministrativo della presenza dello straniero e non soltanto il momento dell’ordine pubblico. La gestione dell’immigrazione richiede competenze diverse da quelle necessarie per fronteggiare un disordine: identificazione, documentazione, rapporti con le autorità consolari, procedure di asilo, esecuzione dei trasferimenti e dei rimpatri, controllo delle condizioni di permanenza. Affidare tutto alla sola risposta emergenziale significa intervenire quando il problema è già esploso.

    Il paradigma parte inoltre da una distinzione che episodi come quello di Sintiki rendono particolarmente evidente. Chi ha titolo per rimanere deve essere indirizzato verso un percorso di integrazione reale; chi non possiede più i presupposti giuridici della permanenza e può essere legittimamente rimpatriato deve essere accompagnato verso una decisione effettivamente eseguibile. Una struttura chiusa non può sostituire né l’integrazione né il rimpatrio. Può essere, nei casi previsti dalla legge, uno strumento temporaneo all’interno di un procedimento; non può diventare il procedimento stesso.

    La lezione che arriva dalla Grecia è dunque più ampia dell’episodio di cronaca. Uno Stato non dimostra di controllare l’immigrazione semplicemente costruendo recinzioni più alte o aumentando il numero degli agenti presenti in una struttura. Lo dimostra quando sa chi è la persona, quale titolo possiede, quale decisione deve essere adottata e come quella decisione verrà concretamente eseguita. È questa continuità tra controllo, amministrazione, integrazione e, quando necessario, ReImmigrazione che trasforma una politica migratoria da risposta emergenziale a politica dello Stato.

    Avv. Fabio Loscerbo

    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Irlanda, verso una cittadinanza più selettiva: lingua, autonomia e fino a otto anni di residenza

    L’Irlanda sta valutando un ulteriore irrigidimento delle regole per l’accesso alla cittadinanza. Secondo quanto riportato oggi dalla stampa irlandese, tra le ipotesi allo studio figurano la conoscenza della lingua inglese, una verifica più rigorosa della buona condotta, l’autosufficienza economica e un periodo di residenza che potrebbe arrivare fino a otto anni, rispetto ai cinque generalmente richiesti oggi.

    La proposta si inserisce in un percorso già avviato dal Governo di Dublino. Negli ultimi mesi l’esecutivo ha approvato misure dirette a rendere la naturalizzazione più selettiva, prevedendo che la capacità di mantenersi senza dipendere stabilmente dall’assistenza pubblica possa assumere rilievo nella valutazione della domanda. Il ministro di Stato per la Migrazione, Colm Brophy, ha collegato il nuovo orientamento alla necessità che chi chiede di diventare cittadino dimostri un rapporto concreto e responsabile con la società irlandese.

    Il passaggio è politicamente significativo perché sposta il baricentro dalla sola durata della presenza alla qualità dell’integrazione. Residenza, lavoro, autonomia economica, conoscenza linguistica e rispetto delle regole tendono così a diventare elementi di una valutazione complessiva, anziché meri requisiti amministrativi separati. È una tendenza che si ritrova ormai in diversi ordinamenti europei e che modifica progressivamente il significato stesso della naturalizzazione.

    Il punto, tuttavia, richiede equilibrio. Trasformare la cittadinanza in un percorso verificabile non significa costruire ostacoli arbitrari o introdurre automatismi discriminatori. Ogni requisito deve essere proporzionato, trasparente e applicato individualmente. La buona condotta non può diventare una formula indeterminata; l’autosufficienza deve tenere conto delle situazioni personali; la conoscenza linguistica deve essere misurata attraverso criteri accessibili e coerenti con la funzione di integrazione che si intende perseguire.

    È qui che il caso irlandese incontra direttamente il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Il paradigma sostiene che l’integrazione non debba essere soltanto dichiarata, ma osservata attraverso indicatori concreti: lingua, partecipazione sociale, autonomia, rispetto delle regole e capacità di costruire un rapporto stabile con la comunità ospitante. In questo senso Dublino si muove verso una concezione più misurabile dell’integrazione, ma concentra ancora gran parte della verifica nel momento finale della cittadinanza.

    La vera evoluzione futura sarà probabilmente anticipare questa logica lungo l’intero percorso di soggiorno. Se l’integrazione deve avere un valore giuridico, non dovrebbe essere verificata soltanto quando lo straniero chiede il passaporto del Paese ospitante. Dovrebbe accompagnare progressivamente la permanenza, premiando chi costruisce un legame effettivo con la società e consentendo allo Stato di intervenire quando quel percorso resta del tutto assente. L’Irlanda offre quindi un segnale importante: la cittadinanza torna a essere concepita non come semplice effetto del tempo, ma come esito di un processo di appartenenza verificabile.

    Avv. Fabio Loscerbo

    Avvocato Cassazionista

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  • Stati Uniti, un giudice ferma il blocco dei visti per 75 Paesi: il controllo non può sostituire la valutazione individuale

    Un giudice federale di New York ha annullato la politica con cui il Dipartimento di Stato statunitense aveva sospeso il rilascio dei visti di immigrazione ai cittadini di 75 Paesi. La decisione, pronunciata il 21 agosto 2026 dalla giudice Jeannette A. Vargas del Southern District of New York e resa pubblica nelle ultime ore, ha qualificato la misura come contraria alla legge e adottata oltre i poteri attribuiti al Segretario di Stato.

    La sospensione, introdotta a gennaio dall’amministrazione Trump, era stata giustificata con il rischio che i cittadini dei Paesi interessati potessero diventare un “public charge”, cioè dipendere in misura rilevante dall’assistenza pubblica. Il problema individuato dal tribunale non riguarda però la possibilità per gli Stati Uniti di valutare la sostenibilità economica dell’ingresso: riguarda il fatto che quella valutazione era stata sostituita da una presunzione generale fondata sulla nazionalità.

    Secondo la giudice Vargas, la normativa federale attribuisce ai funzionari consolari il compito di verificare individualmente se il singolo richiedente possieda i requisiti per il visto. Una sospensione indiscriminata riferita a 75 nazionalità finiva quindi per comprimere quella funzione e per trasformare un criterio di verifica personale in una esclusione collettiva. Le domande respinte esclusivamente in applicazione della misura dovranno essere riesaminate secondo le regole ordinarie.

    Il punto è particolarmente significativo anche al di fuori del sistema statunitense. Controllare l’immigrazione non significa sostituire la persona con la categoria alla quale appartiene. Uno Stato può stabilire requisiti rigorosi, verificare reddito, autonomia economica, affidabilità, rispetto delle regole e condizioni di ingresso; ma quando la decisione incide sul diritto di entrare o rimanere, il criterio deve restare individuale, motivato e verificabile.

    È precisamente uno dei confini che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” intende preservare. Il modello non propone né un diritto automatico alla permanenza né misure collettive fondate sull’origine. Propone invece un sistema nel quale ingresso, integrazione e permanenza siano sottoposti a indicatori concreti e controllabili, mentre l’eventuale esito negativo deve derivare da una valutazione personale e non da stereotipi nazionali o identitari.

    La decisione americana mostra dunque che efficacia e garanzie non sono termini incompatibili. Un sistema migratorio può essere selettivo e severo senza rinunciare alla legalità del procedimento. Anzi, è proprio la decisione individuale — fondata su dati, condotta e requisiti verificabili — a rendere il controllo più solido, più difendibile davanti ai giudici e più coerente con uno Stato di diritto.

    Avv. Fabio Loscerbo

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    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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  • Australia, il tetto all’immigrazione incontra il mercato del lavoro: il caso One Nation

    Il dibattito australiano sull’immigrazione ha offerto oggi un caso particolarmente significativo. David Farley, deputato di One Nation eletto in un’area rurale del Nuovo Galles del Sud, ha sostenuto che l’obiettivo del partito di ridurre la net overseas migration a 130.000 persone dovrebbe essere letto tenendo conto del fabbisogno di lavoratori qualificati, backpacker e lavoratori del Pacific Australia Labour Mobility scheme. Secondo Farley, per garantire il funzionamento di settori essenziali potrebbero servire almeno 100.000 lavoratori migranti aggiuntivi. La leader Pauline Hanson è intervenuta successivamente per ribadire che la linea ufficiale del partito resta invece un tetto di 130.000 alla migrazione netta.

    La controversia è interessante perché mostra quanto sia difficile trasformare un numero in una politica migratoria. In Australia la net overseas migration è un indicatore demografico diverso dal programma di immigrazione permanente: quest’ultimo è stato fissato a 185.000 posti, in larga parte destinati a competenze professionali necessarie all’economia. Il Governo prevede inoltre una progressiva riduzione della migrazione netta, dopo il forte incremento registrato nel periodo successivo alla pandemia.

    Il punto emerso dal confronto non riguarda soltanto la quantità degli ingressi. Farley ha richiamato esplicitamente il fabbisogno di personale nell’agricoltura, nell’assistenza agli anziani, nell’ingegneria, nell’industria mineraria e nella trasformazione alimentare, soprattutto nelle aree regionali. È la dimostrazione di una tensione strutturale che attraversa molte democrazie occidentali: ridurre l’immigrazione in termini astratti è relativamente semplice; stabilire quali ingressi siano realmente necessari e come distribuirli sul territorio è molto più complesso.

    Proprio qui il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone un passaggio ulteriore. Una politica migratoria non dovrebbe limitarsi né al tetto numerico né alla sola domanda di manodopera. Il lavoro è certamente un elemento essenziale, ma non può trasformare l’immigrato in una mera variabile produttiva. Occorre invece collegare l’ingresso e la permanenza a un percorso verificabile di integrazione: conoscenza della lingua, rispetto delle regole, autonomia, inserimento sociale e stabilità del rapporto con la comunità ospitante.

    L’esperienza australiana conserva, sotto questo profilo, un elemento interessante: la selezione degli ingressi è strettamente collegata alle esigenze dei territori e delle professioni. Ma proprio il confronto di queste ore mostra il limite di un modello che rischia di fermarsi alla domanda “quanti lavoratori servono?”. La questione decisiva è anche quali condizioni debbano accompagnare la permanenza nel tempo e come lo Stato debba verificare l’effettivo percorso di integrazione. È qui che una politica dei flussi deve diventare politica della presenza.

    Il caso australiano conferma quindi che il futuro delle politiche migratorie non si giocherà soltanto sulla contrapposizione tra più o meno immigrazione. La vera capacità di governo consisterà nel selezionare gli ingressi, distribuirli secondo esigenze reali, accompagnare l’integrazione e verificarne gli esiti. Un sistema sostenibile non nasce da un numero isolato, ma da criteri chiari, responsabilità individuale e capacità amministrativa di misurare ciò che accade dopo l’ingresso.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
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  • Salvini chiude ai trasferimenti dalla Germania: il Patto UE entra nella prova della reciprocità

    Nella serata del 22 agosto Matteo Salvini ha dichiarato che l’Italia, nonostante l’entrata in applicazione delle nuove regole europee, non intende per il momento riprendere dalla Germania i migranti che hanno fatto ingresso nell’Unione attraverso il territorio italiano e si sono poi spostati verso nord. Il vicepresidente del Consiglio ha collegato questa posizione all’attività delle organizzazioni non governative tedesche impegnate nel Mediterraneo, sostenendo che Berlino non possa chiedere trasferimenti verso l’Italia mentre navi riconducibili a ONG tedesche continuano a sbarcare persone sulle coste italiane.

    La dichiarazione rappresenta un nuovo sviluppo del confronto tra Roma e Berlino. Il problema non riguarda soltanto i rapporti bilaterali, perché interviene nel momento in cui il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo è appena entrato nella sua fase applicativa. Le nuove norme hanno rafforzato il sistema di determinazione dello Stato competente per l’esame della domanda e puntano, tra l’altro, a rendere più rapidi i trasferimenti conseguenti ai movimenti secondari. La Commissione europea, nella prima valutazione del 16 luglio, aveva già osservato che l’Italia aveva compiuto sforzi significativi di preparazione, ma che erano ancora necessari passi concreti affinché i trasferimenti avvenissero effettivamente.

    Il punto giuridicamente più delicato è che il sistema europeo della responsabilità non funziona sulla base di compensazioni politiche tra condotte diverse. L’attività delle ONG nel Mediterraneo e l’individuazione dello Stato competente per una domanda di protezione appartengono a piani normativi distinti. Già nel dicembre 2024 la Corte di giustizia aveva affermato, nel precedente sistema di Dublino, che uno Stato individuato come competente non può liberarsi unilateralmente dalla propria responsabilità. Il nuovo Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione nasce precisamente per rendere più stabile e prevedibile questo meccanismo.

    Ciò non significa ignorare il problema politico sollevato dall’Italia. Se uno Stato di frontiera ritiene di sostenere una quota sproporzionata degli ingressi e, contemporaneamente, altri Stati chiedono il rientro delle persone che si sono spostate irregolarmente all’interno dell’Unione, la tensione tra solidarietà e responsabilità diventa inevitabile. Il Patto è stato costruito proprio per tenere insieme questi due elementi. Se uno dei due viene percepito come assente, il rischio è che gli Stati tornino a utilizzare sospensioni, rifiuti e accordi bilaterali come strumenti di pressione.

    Il caso italiano-tedesco mostra quindi un limite strutturale della politica migratoria europea: norme comuni possono funzionare soltanto se esiste una capacità comune di farle applicare. Da questo punto di vista il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” insiste sulla necessità di una Polizia dell’Immigrazione dedicata e coordinata a livello europeo, capace di seguire identificazione, movimenti secondari, trasferimenti e rimpatri secondo criteri uniformi. Senza una struttura operativa stabile, il sistema rischia di dipendere continuamente dalla disponibilità politica dei singoli governi.

    Il confronto annunciato tra i ministri dell’Interno Matteo Piantedosi e Alexander Dobrindt sarà quindi più importante della polemica del momento. La questione da risolvere è se il nuovo Patto possa trasformare la responsabilità migratoria da terreno di conflitto permanente tra Stati a meccanismo realmente reciproco. Una politica europea dell’immigrazione credibile richiede regole applicabili, responsabilità verificabili e strumenti comuni di esecuzione: altrimenti anche la riforma più ambiziosa continuerà a fermarsi alle frontiere nazionali.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
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  • Europa, controllo e diritti: la nuova politica migratoria cerca un equilibrio stabile

    La politica migratoria europea sta entrando in una fase nella quale sicurezza delle frontiere, procedure più rapide e tutela dei diritti non possono più essere considerate questioni separate. L’applicazione del nuovo Patto europeo su migrazione e asilo ha reso ancora più evidente questa trasformazione: l’Unione cerca di costruire un sistema capace di controllare gli ingressi, ridurre i movimenti secondari e rendere effettive le decisioni adottate.

    Il dato politicamente più significativo è il progressivo superamento della gestione puramente emergenziale. Gli Stati stanno rafforzando controlli, procedure di frontiera e meccanismi di rimpatrio, mentre cresce contemporaneamente l’attenzione dei giudici e delle istituzioni europee sulle garanzie individuali. Controllare l’immigrazione non significa quindi sottrarre il fenomeno al diritto, ma costruire regole che possano essere realmente applicate.

    È precisamente qui che emerge uno dei problemi strutturali delle politiche migratorie degli ultimi anni. Una decisione amministrativa priva di capacità esecutiva perde progressivamente credibilità; allo stesso modo, un sistema fondato esclusivamente sull’esecuzione senza valutazioni individuali rischia di entrare in conflitto con i principi dello Stato di diritto. La questione centrale diventa dunque la qualità dell’amministrazione.

    Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione parte da questa stessa esigenza: distinguere le posizioni, verificare concretamente i percorsi individuali e rendere conseguenti le decisioni dello Stato. Chi possiede le condizioni per costruire stabilmente il proprio percorso nella società deve poterlo fare attraverso strumenti di integrazione verificabili; quando invece vengono meno i presupposti giuridici della permanenza, il sistema deve essere capace di dare effettività al rimpatrio.

    In questa prospettiva, il rafforzamento delle frontiere europee acquista significato soltanto se viene accompagnato da un’amministrazione specializzata, procedure certe e una valutazione individuale della persona. È il punto di incontro tra diversi pilastri del paradigma: permanenza condizionata, integrazione verificabile, centralità del migrante come soggetto giuridico e capacità dello Stato di eseguire le proprie decisioni.

    L’Europa sembra dunque avviarsi verso una fase più matura del governo dell’immigrazione. Il vero banco di prova non sarà misurare quanto il sistema sia aperto o chiuso, ma verificare se saprà essere ordinato, prevedibile e giuridicamente coerente. È su questo terreno che nei prossimi anni si misurerà la credibilità delle politiche migratorie europee.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
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  • Germania, il BAMF rafforza le decisioni sull’asilo: nuovi funzionari nei centri AnkER

    Il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ha pubblicato oggi, 22 agosto, una nuova selezione per assumere diversi funzionari chiamati a decidere sulle domande di asilo nella sede di Lebach, inserita nella struttura AnkER del Saarland. Gli incarichi, a tempo pieno e della durata di 24 mesi, riguardano direttamente l’attività operativa nel settore dell’asilo e dell’integrazione.

    La notizia può sembrare amministrativa, ma fotografa un aspetto essenziale delle politiche migratorie: le regole funzionano soltanto se esiste un’amministrazione capace di applicarle. La qualità e la rapidità delle decisioni sulle domande di protezione dipendono anche dalla disponibilità di personale specializzato, dalla continuità organizzativa e dalla capacità di distinguere tempestivamente le diverse posizioni giuridiche.

    Il modello AnkER tedesco nasce proprio dall’idea di concentrare in strutture coordinate le diverse fasi della procedura. L’acronimo richiama arrivo, decisione e rimpatrio: una concezione nella quale l’esame della domanda e le conseguenze della decisione appartengono a un unico processo amministrativo, anziché a segmenti separati e scarsamente comunicanti.

    È un’impostazione che presenta un evidente punto di contatto con il paradigma Integrazione o ReImmigrazione. In particolare, richiama il decimo pilastro, dedicato a una governance unitaria dell’intero ciclo migratorio: ingresso, verifica della posizione, integrazione di chi ha titolo a permanere e concreta esecuzione delle decisioni nei confronti di chi non lo possiede.

    Il rafforzamento del personale decisionale richiama anche il principio della permanenza condizionata. Una politica migratoria credibile presuppone che lo Stato sappia stabilire in tempi ragionevoli chi abbia diritto alla protezione e chi, invece, debba lasciare il territorio. Decisioni tardive producono precarietà per chi ha diritto a restare e rendono più difficile l’esecuzione dei rimpatri negli altri casi.

    L’esperienza tedesca mostra quindi che il governo dell’immigrazione non dipende soltanto da nuove leggi. Servono strutture, personale e competenze amministrative adeguate. È un elemento meno visibile del dibattito sulle migrazioni, ma decisivo: senza una macchina pubblica specializzata ed efficiente, anche le regole più rigorose rischiano di restare sulla carta.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
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  • Polonia, nuove regole per lavoro e soggiorno: controlli più stretti sugli ingressi senza visto

    Dal 22 agosto 2026 la Polonia modifica le regole applicabili al lavoro di alcuni cittadini stranieri presenti in regime senza visto. Le nuove disposizioni puntano a collegare in modo più rigoroso la possibilità di lavorare alla regolarità del soggiorno e alla trasparenza del rapporto con il datore di lavoro.

    Le autorità polacche intendono così ridurre le aree grigie nelle quali soggiorno breve, attività lavorativa e controlli amministrativi finivano per sovrapporsi. Il principio è semplice: chi entra senza visto non può considerare automaticamente quell’ingresso come una porta laterale verso un’attività lavorativa stabile.

    La misura introduce quindi un’impostazione più selettiva, nella quale il diritto al lavoro viene subordinato a condizioni verificabili e a un rapporto professionale chiaramente individuato. È una scelta che mira a contrastare il lavoro irregolare e a rendere più agevole l’attività di controllo delle autorità competenti.

    Questo approccio richiama direttamente il primo pilastro del paradigma Integrazione o ReImmigrazione, secondo cui la permanenza deve essere condizionata al rispetto di requisiti effettivi e verificabili. Richiama anche il secondo pilastro, perché lavoro, rispetto delle regole e inserimento reale diventano elementi concreti attraverso cui valutare il percorso dello straniero.

    La lezione polacca è che una politica migratoria ordinata non coincide con la semplice chiusura delle frontiere. Significa piuttosto distinguere tra ingresso, soggiorno e lavoro, facendo in modo che ogni passaggio sia regolato e controllabile. Solo così l’integrazione può diventare un processo giuridicamente misurabile e non una formula astratta.

    Per l’Italia il punto è particolarmente interessante: la gestione dell’immigrazione richiede strumenti capaci di collegare autorizzazione al lavoro, regolarità del soggiorno e verifica dell’inserimento. È esattamente in questo spazio che il paradigma propone di trasformare la gestione migratoria da risposta emergenziale a politica stabile dello Stato.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
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  • Regno Unito, aumentano i giovani che emigrano: l’integrazione riguarda anche chi resta

    Il Regno Unito sta registrando una crescita dell’emigrazione dei propri giovani lavoratori qualificati. Secondo un’analisi pubblicata oggi dal Financial Times, dal 2022 le partenze dei giovani britannici hanno superato i rientri e circa tre persone su quattro tra coloro che lasciano il Paese hanno meno di 35 anni. A spingere verso l’estero sono soprattutto costo della vita, difficoltà abitative, stagnazione salariale e prospettive professionali considerate più favorevoli in Paesi come Canada e Australia.

    Il fenomeno merita attenzione perché modifica la prospettiva con cui normalmente viene affrontato il tema migratorio. Un Paese può contemporaneamente discutere di riduzione dell’immigrazione e trovarsi di fronte alla partenza di una parte della propria popolazione più giovane e qualificata. Il saldo migratorio, da solo, non descrive quindi la qualità dei movimenti di popolazione né consente di comprendere quali competenze entrano e quali, invece, vengono perdute.

    Il caso britannico mostra inoltre quanto sia riduttivo considerare l’immigrazione soltanto come risposta alle esigenze immediate del mercato del lavoro. Se medici, tecnici, professionisti e laureati britannici scelgono altri Paesi, il ricorso alla manodopera straniera può diventare necessario per colmare vuoti prodotti da dinamiche interne. Ma una politica migratoria costruita esclusivamente su questa necessità rischia di trasformare il migrante in uno strumento economico, anziché inserirlo all’interno di un progetto sociale più ampio.

    È qui che emerge un collegamento diretto con il terzo pilastro del paradigma Integrazione o ReImmigrazione: il migrante come soggetto giuridico, non come oggetto di politica. L’ingresso di lavoratori stranieri non può essere valutato soltanto sulla base del posto che essi occupano nel sistema produttivo. Occorre considerare la loro traiettoria individuale, la possibilità di integrazione e il rapporto che si costruisce nel tempo con la comunità di destinazione.

    La vicenda britannica richiama indirettamente anche il secondo pilastro, fondato sulla verificabilità dell’integrazione attraverso lavoro, lingua e rispetto delle regole. Se uno Stato vuole utilizzare l’immigrazione per rispondere a carenze strutturali di personale, deve essere contemporaneamente capace di verificare il percorso di chi arriva. Selezione all’ingresso e integrazione successiva non sono politiche alternative: sono due momenti dello stesso governo ordinato dei flussi.

    L’esperienza del Regno Unito suggerisce quindi una conclusione più generale. Governare l’immigrazione significa conoscere tanto chi entra quanto chi esce, comprendere le trasformazioni della società e distinguere tra esigenze economiche contingenti e interesse pubblico di lungo periodo. Una politica migratoria stabile non nasce dal semplice equilibrio numerico tra partenze e arrivi, ma dalla capacità dello Stato di governare consapevolmente entrambi i fenomeni.

    Avv. Fabio Loscerbo
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  • Australia, i visti per ricongiungimento rallentano: quando il controllo dei flussi incide sull’unità familiar e

    In Australia torna al centro del dibattito il funzionamento dei visti per partner e coniugi. Secondo quanto riportato oggi da SBS News, l’arretrato delle domande è in crescita e un nuovo sistema di priorità rischia di allungare ulteriormente l’attesa per alcuni cittadini australiani che chiedono di essere raggiunti dal proprio partner. La questione si inserisce nel più ampio tentativo del governo di contenere la migrazione netta.

    Il punto è interessante perché mostra una delle difficoltà strutturali delle politiche migratorie contemporanee. Ridurre i numeri complessivi può essere un obiettivo legittimo di governo, ma gli strumenti utilizzati non incidono indistintamente su fenomeni omogenei: migrazione economica, studio, protezione e ricongiungimento familiare rispondono a presupposti e interessi differenti.

    Nel caso australiano, la pressione sull’amministrazione produce un effetto particolarmente delicato quando riguarda persone legate da rapporti familiari con cittadini del Paese. Il problema, quindi, non è soltanto la quantità degli ingressi, ma la capacità dell’apparato pubblico di distinguere le diverse situazioni e di decidere in tempi compatibili con la natura degli interessi coinvolti.

    È precisamente su questo terreno che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione propone di superare una gestione prevalentemente quantitativa dell’immigrazione. Governare i flussi significa selezionare, verificare e programmare, ma significa anche costruire un’amministrazione capace di conoscere concretamente la posizione dello straniero e il suo rapporto con la società nella quale intende vivere.

    L’esperienza australiana richiama così, indirettamente, il principio secondo cui il migrante deve essere considerato come soggetto giuridico e non semplicemente come componente di un dato statistico. Allo stesso tempo evidenzia l’importanza di una governance
    amministrativa specializzata: quando le procedure si accumulano e i tempi diventano eccessivi, anche una politica migratoria costruita sull’idea del controllo rischia di perdere capacità selettiva.

    La lezione che arriva dall’Australia è dunque più articolata della contrapposizione tra apertura e chiusura. Una politica migratoria ordinata richiede controllo dei flussi, ma anche criteri capaci di distinguere le situazioni e un’amministrazione sufficientemente efficiente da applicarli. È proprio questa combinazione tra selezione, conoscenza e responsabilità amministrativa che può trasformare il controllo dell’immigrazione da risposta emergenziale a politica stabile dello Stato.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
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  • Manica, la cooperazione franco-britannica ferma 185 partenze: il controllo delle frontiere torna a essere una funzione stabile dello Stato

    Nei primi tre mesi del nuovo accordo tra Regno Unito e Francia, le unità francesi finanziate da Londra hanno impedito 185 tentativi di partenza attraverso la Manica, coinvolgendo circa 4.300 migranti. Secondo i dati diffusi il 21 agosto dal governo britannico,
    l’intervento comprende il blocco delle imbarcazioni prima della partenza, il sequestro di mezzi e motori e l’azione contro le reti di trafficanti.

    Il dato è interessante perché mostra un progressivo spostamento dalla gestione emergenziale degli sbarchi alla costruzione di un apparato permanente di controllo. L’accordo prevede nuove unità operative sulle coste francesi, sorveglianza con droni, elicotteri e sistemi di telecamere, mentre a Dunkerque è in costruzione un centro permanente per i rimpatri.

    È una direzione che richiama direttamente uno dei punti centrali del paradigma Integrazione o ReImmigrazione: la gestione dell’immigrazione non può essere affidata a interventi episodici e frammentati, ma richiede strutture specializzate, cooperazione internazionale e una funzione pubblica stabile dedicata al governo dei flussi. Il modello franco-britannico non coincide con la proposta italiana di una Polizia dell’Immigrazione, ma parte dallo stesso problema: individuare responsabilità operative chiare e strumenti permanenti di controllo.

    Avv. Fabio Loscerbo
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  • Stati Uniti, il giudice ferma il blocco dei visti: la selezione migratoria deve restare dentro la legge

    Un giudice federale di New York ha annullato la misura con cui l’amministrazione Trump aveva sospeso il rilascio dei visti di immigrazione ai cittadini di 75 Paesi. Secondo la decisione, il Segretario di Stato aveva oltrepassato i poteri attribuitigli dalla legge federale: una preclusione generalizzata fondata sulla
    nazionalità non poteva sostituirsi alla valutazione prevista dal sistema normativo.

    La vicenda americana pone una questione che va oltre gli Stati Uniti. Una politica migratoria può essere rigorosa, selettiva e orientata alla verifica delle condizioni di permanenza, ma deve conservare criteri giuridicamente verificabili e riferiti alla posizione concreta della persona. È precisamente uno dei punti sui quali insiste il paradigma Integrazione o ReImmigrazione: il migrante deve essere considerato come soggetto giuridico e non come semplice oggetto di una scelta politica collettiva.

    Il richiamo è soprattutto al terzo pilastro del paradigma. La selezione dell’immigrazione e il controllo della permanenza possono essere legittimi, ma la risposta dello Stato deve poggiare su condizioni definite dalla legge e su valutazioni individuali. Il controllo dell’immigrazione diventa più solido, non più debole, quando è costruito su regole capaci di resistere anche al controllo del giudice.

    Fonte: Reuters, 21-22 agosto 2026.

    Avv. Fabio Loscerbo
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