Un giudice federale di New York ha annullato la politica con cui il Dipartimento di Stato statunitense aveva sospeso il rilascio dei visti di immigrazione ai cittadini di 75 Paesi. La decisione, pronunciata il 21 agosto 2026 dalla giudice Jeannette A. Vargas del Southern District of New York e resa pubblica nelle ultime ore, ha qualificato la misura come contraria alla legge e adottata oltre i poteri attribuiti al Segretario di Stato.
La sospensione, introdotta a gennaio dall’amministrazione Trump, era stata giustificata con il rischio che i cittadini dei Paesi interessati potessero diventare un “public charge”, cioè dipendere in misura rilevante dall’assistenza pubblica. Il problema individuato dal tribunale non riguarda però la possibilità per gli Stati Uniti di valutare la sostenibilità economica dell’ingresso: riguarda il fatto che quella valutazione era stata sostituita da una presunzione generale fondata sulla nazionalità.
Secondo la giudice Vargas, la normativa federale attribuisce ai funzionari consolari il compito di verificare individualmente se il singolo richiedente possieda i requisiti per il visto. Una sospensione indiscriminata riferita a 75 nazionalità finiva quindi per comprimere quella funzione e per trasformare un criterio di verifica personale in una esclusione collettiva. Le domande respinte esclusivamente in applicazione della misura dovranno essere riesaminate secondo le regole ordinarie.
Il punto è particolarmente significativo anche al di fuori del sistema statunitense. Controllare l’immigrazione non significa sostituire la persona con la categoria alla quale appartiene. Uno Stato può stabilire requisiti rigorosi, verificare reddito, autonomia economica, affidabilità, rispetto delle regole e condizioni di ingresso; ma quando la decisione incide sul diritto di entrare o rimanere, il criterio deve restare individuale, motivato e verificabile.
È precisamente uno dei confini che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” intende preservare. Il modello non propone né un diritto automatico alla permanenza né misure collettive fondate sull’origine. Propone invece un sistema nel quale ingresso, integrazione e permanenza siano sottoposti a indicatori concreti e controllabili, mentre l’eventuale esito negativo deve derivare da una valutazione personale e non da stereotipi nazionali o identitari.
La decisione americana mostra dunque che efficacia e garanzie non sono termini incompatibili. Un sistema migratorio può essere selettivo e severo senza rinunciare alla legalità del procedimento. Anzi, è proprio la decisione individuale — fondata su dati, condotta e requisiti verificabili — a rendere il controllo più solido, più difendibile davanti ai giudici e più coerente con uno Stato di diritto.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

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