Decreto anti-maranza: lo Stato punisce il fallimento dell’integrazione, ma non lo previene

Il cosiddetto “decreto anti-maranza” nasce da un problema reale, che sarebbe irresponsabile negare o ridurre a una costruzione propagandistica: la diffusione di aggressioni, rapine, danneggiamenti, porto di coltelli e altre forme di violenza commesse da gruppi giovanili, spesso nei luoghi della movida, nelle stazioni e nelle periferie urbane.

Occorre però partire da una precisazione giuridica. Non esiste, formalmente, un unico provvedimento denominato “decreto anti-maranza”. Sotto questa formula giornalistica vengono riuniti interventi diversi: alcune disposizioni sono già contenute nel decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, mentre altre appartengono ai disegni di legge approvati dal Consiglio dei ministri il 14 e il 23 luglio 2026 e dovranno quindi essere esaminate dal Parlamento. Il Governo ha, in particolare, proposto nuove misure contro la violenza giovanile e una modifica della disciplina dell’imputabilità dei minorenni tra i quattordici e i diciotto anni.

La distinzione non è soltanto terminologica. Un decreto-legge produce effetti immediati, salvo successiva conversione parlamentare; un disegno di legge, invece, esprime per il momento un indirizzo politico e normativo, suscettibile di modifiche anche rilevanti durante l’esame delle Camere. Presentare tutte le misure come definitivamente vigenti alimenta confusione e impedisce una valutazione seria del loro contenuto.

Il punto centrale dell’ultimo intervento governativo riguarda l’articolo 98 del codice penale. Nel sistema tradizionale italiano il minore che ha compiuto quattordici anni, ma non ancora diciotto, è imputabile soltanto quando possedeva, al momento del fatto, la capacità di intendere e di volere. La proposta approvata dal Consiglio dei ministri introduce invece una presunzione relativa di imputabilità: il minore ultratredicenne dovrebbe essere considerato capace, salvo che risulti il contrario.

Non viene abbassata la soglia dell’imputabilità e non si stabilisce che ogni minore debba essere automaticamente condannato. Cambia, tuttavia, il punto di partenza dell’accertamento. Lo Stato non dovrebbe più muovere dalla necessità di dimostrare positivamente la maturità del ragazzo, ma dalla presunzione che egli sia in grado di comprendere il significato delle proprie azioni.

È una scelta politicamente comprensibile. La giovane età non può trasformarsi in una zona di irresponsabilità, soprattutto davanti a condotte violente, organizzate e ripetute. Una rapina, un’aggressione commessa in gruppo o il porto di un coltello non diventano meno gravi perché l’autore ha sedici o diciassette anni. La società ha il diritto di difendersi e le vittime hanno diritto a una risposta effettiva delle istituzioni.

Ma proprio qui emerge il limite dell’impostazione governativa. Lo Stato interviene nel momento in cui il problema è ormai entrato nel processo penale. Punisce la conseguenza finale, senza essersi preventivamente chiesto come e perché il percorso d’integrazione sia fallito.

La devianza minorile non nasce normalmente nel momento in cui compare un coltello. Prima di quel gesto possono esservi anni di assenteismo scolastico, dispersione, isolamento familiare, marginalità abitativa, rifiuto dell’autorità, dipendenza dal gruppo, mancata acquisizione delle regole della convivenza e perdita del rapporto fiduciario con le istituzioni.

Questi segnali non producono necessariamente criminalità e non riguardano soltanto i ragazzi di origine straniera. Sarebbe scorretto e discriminatorio associare automaticamente immigrazione e devianza. Tuttavia, quando il fenomeno coinvolge minori nati o cresciuti in famiglie immigrate, esso pone una domanda che le politiche pubbliche continuano a eludere: che cosa intendiamo realmente per integrazione?

Per troppo tempo si è ritenuto che la presenza prolungata sul territorio, la frequenza scolastica o la conoscenza della lingua italiana fossero sufficienti a dimostrare l’integrazione. Ma un ragazzo può essere nato in Italia, parlare perfettamente italiano, frequentare una scuola italiana e, nello stesso tempo, non riconoscere come propri i limiti fondamentali posti dall’ordinamento.

L’integrazione non è una condizione anagrafica. Non coincide con il luogo di nascita, con il tempo trascorso nel Paese o con il possesso di un documento. È un processo sostanziale, che riguarda la conoscenza delle regole, il rispetto della dignità altrui, il rapporto con la scuola, la famiglia, il lavoro e le istituzioni.

Il paradosso del provvedimento è evidente. Prima lo Stato presume che il tempo e la residenza producano automaticamente integrazione. Successivamente, quando il minore commette un reato, presume che abbia raggiunto la maturità necessaria per esserne pienamente responsabile.

Si presume l’integrazione quando si dovrebbero misurare i risultati delle politiche pubbliche. Si presume l’imputabilità quando quei risultati non sono stati raggiunti e il fallimento è ormai divenuto materia penale.

Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” parte esattamente da questa contraddizione. Non propone di sostituire il giudice con l’assistente sociale, né di giustificare la violenza attraverso il disagio. Sostiene, al contrario, che diritti e responsabilità debbano procedere insieme e che l’integrazione debba essere verificata prima che il suo fallimento venga certificato da una sentenza penale.

Occorrerebbe misurare periodicamente la frequenza scolastica, l’abbandono dei percorsi formativi, la collaborazione tra famiglia e scuola, la partecipazione sociale, l’inserimento lavorativo, il rapporto con i servizi territoriali e l’eventuale coinvolgimento in gruppi violenti. Non per schedare i minori stranieri o costruire categorie sospette, ma per valutare l’efficacia delle politiche comunali, scolastiche e sociali.

La repressione è necessaria quando il reato è stato commesso. Ma una politica pubblica seria non può cominciare dal commissariato e terminare nel tribunale per i minorenni. Deve intervenire prima, individuando i segnali di esclusione e responsabilizzando anche le famiglie, le scuole, i servizi sociali e le amministrazioni locali.

Il decreto-legge n. 23 del 2026 ha già introdotto misure contro la violenza giovanile, l’uso di armi e strumenti da taglio e altri fenomeni connessi alla sicurezza pubblica. Il successivo disegno di legge amplia questa impostazione, prevedendo ulteriori strumenti preventivi e repressivi.

La questione, però, non può essere affrontata soltanto aumentando le sanzioni o ampliando i poteri di controllo. Le norme penali possono contenere il fenomeno, ma non possono ricostruire da sole il rapporto tra un ragazzo e la società nella quale vive.

Occorre anche evitare che il termine “maranza” diventi una categoria sostitutiva del diritto. “Maranza” non è una nozione giuridica né criminologica. È un’etichetta sociale, spesso legata all’abbigliamento, al linguaggio, alla periferia o all’origine familiare. La legge deve colpire comportamenti determinati, non identità estetiche, culturali o sociali.

Il rischio è che una formula comunicativamente efficace finisca per confondere la prevenzione del reato con la profilazione di una categoria di giovani. Sarebbe un errore giuridico e politico. La sicurezza si tutela attraverso presupposti verificabili, provvedimenti motivati e responsabilità personali, non attraverso stereotipi.

Anche la parola ReImmigrazione deve essere utilizzata con precisione. Molti dei giovani coinvolti possono essere cittadini italiani, nati in Italia o comunque non allontanabili. Nei loro confronti la risposta può essere educativa, sociale e, quando necessario, penale. Non può essere un’espulsione giuridicamente impossibile.

Per gli stranieri, la ReImmigrazione non può tradursi in una deportazione collettiva o in una risposta fondata sull’origine etnica. Deve indicare, invece, la conseguenza giuridica individuale di un grave e persistente rifiuto delle condizioni fondamentali della convivenza, nei casi e nei limiti consentiti dalla Costituzione, dal diritto dell’Unione europea, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla tutela della vita familiare.

Questa distinzione separa il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” dalla remigrazione propagandistica. Non si promettono espulsioni indiscriminate, ma si afferma che la permanenza stabile deve essere accompagnata da un processo reale di integrazione, fondato su diritti, doveri e verifiche oggettive.

Il Governo ha dunque ragione su un punto: la minore età non può diventare un lasciapassare per la violenza. Chi commette reati deve essere responsabilizzato secondo la propria età, la propria maturità e la gravità concreta della condotta.

Ma il Governo interviene troppo tardi. Quando un ragazzo entra stabilmente nel circuito penale, l’integrazione ha spesso già incontrato difficoltà profonde. Limitarsi a modificare la presunzione di imputabilità significa agire sull’ultimo anello della catena senza esaminare quelli precedenti.

Lo Stato punisce il fallimento dell’integrazione, ma ancora non lo misura e non lo previene.

Finché l’Italia continuerà a oscillare tra un’accoglienza considerata sufficiente in sé e una repressione che interviene soltanto dopo il reato, il problema resterà irrisolto. L’alternativa non è tra impunità e carcere, né tra accoglienza indiscriminata ed espulsione collettiva.

L’alternativa è tra un’integrazione concreta, verificabile e responsabilizzante e il progressivo fallimento della convivenza. È precisamente in questo spazio che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” deve costruire la propria proposta.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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