Il Patto UE finirà davanti alla Consulta. Ma il vero vuoto normativo resta l’assenza di un criterio giuridico di integrazione.

Il 17 luglio 2026 il manifesto ha pubblicato un’intervista dal titolo «Il giudice Luca Minniti: “Le nuove norme Ue a rischio incostituzionalità”», nella quale il presidente della sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Bologna evidenzia le possibili criticità costituzionali del nuovo Patto europeo su migrazione e asilo.

Le questioni sollevate sono di indubbio rilievo giuridico. Il rapporto tra l’art. 10 della Costituzione e le nuove procedure europee, il ricorso ai Paesi terzi sicuri e il ruolo del giudice nazionale nell’esercizio del controllo di legittimità sono temi destinati con ogni probabilità ad arrivare all’attenzione della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Si tratta di un confronto necessario. Tuttavia, il rischio è che ancora una volta il dibattito si concentri esclusivamente sull’ingresso, sulle procedure di asilo, sui rimpatri e sulle garanzie processuali, lasciando irrisolta la domanda fondamentale: cosa accade dopo che uno straniero è entrato e rimane stabilmente sul territorio?

Da decenni il diritto dell’immigrazione disciplina in modo dettagliato l’ingresso, il soggiorno, l’espulsione e la protezione internazionale. Esiste una normativa articolata sulle procedure e sui diritti. Manca invece una disciplina altrettanto rigorosa dell’integrazione.

In realtà, la giurisprudenza ha già iniziato a colmare questo vuoto. Proprio il Tribunale di Bologna, insieme ad altri tribunali italiani, nelle controversie relative alla protezione complementare valuta sempre più frequentemente il grado di integrazione raggiunto dal richiedente. L’attività lavorativa, la stabilità dell’occupazione, i rapporti familiari, la rete sociale, la conoscenza della lingua italiana, il radicamento sul territorio e il rispetto delle regole sono elementi che vengono già presi in considerazione nel giudizio comparativo richiesto dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Ciò dimostra che il diritto dell’integrazione esiste già, ma vive quasi esclusivamente nelle aule dei tribunali. È affidato all’elaborazione giurisprudenziale anziché essere disciplinato in modo organico dal legislatore.

È questo il vero vuoto normativo.

Finché la permanenza dipenderà quasi esclusivamente dall’esistenza di un titolo di soggiorno e non anche dall’effettiva integrazione nella comunità nazionale, il dibattito continuerà a dividersi tra chi propone un’accoglienza senza condizioni e chi individua nella remigrazione l’unica risposta possibile.

Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone di compiere il passo successivo: trasformare ciò che oggi i giudici valutano caso per caso in un criterio giuridico generale, oggettivo e predeterminato. Lavoro stabile, autonomia economica, rispetto delle regole, conoscenza della lingua italiana, partecipazione alla vita della comunità e assenza di comportamenti incompatibili con la convivenza civile dovrebbero diventare indicatori normativamente definiti, capaci di orientare le decisioni amministrative e giurisdizionali.

Paradossalmente, mentre il dibattito pubblico continua a contrapporre integrazione e remigrazione come se fossero concetti alternativi, la giurisprudenza dimostra che l’integrazione è già oggi uno dei principali criteri utilizzati per decidere sulla permanenza dello straniero in Italia. Manca soltanto il passaggio decisivo: fare di quel criterio giurisprudenziale una scelta legislativa chiara e coerente.

Le questioni di costituzionalità evidenziate dal giudice Minniti meritano certamente di essere affrontate. Ma, parallelamente, il legislatore dovrebbe interrogarsi anche sull’altra grande assenza del diritto dell’immigrazione europeo e nazionale: l’inesistenza di un sistema normativo che definisca quando un percorso di integrazione possa dirsi realmente compiuto e quali conseguenze giuridiche ne derivino.

Solo così il dibattito potrà spostarsi dalla gestione dell’ingresso alla costruzione di una politica migratoria fondata su diritti, doveri e responsabilità reciproche.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea
ID: 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428⁠

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