Il 12 giugno 2026 è entrato in applicazione il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, presentato dalle istituzioni europee come la più importante riforma del sistema comune di asilo dagli anni del Regolamento Dublino.
A distanza di poche settimane, tuttavia, il dibattito giuridico sembra essersi già spostato su un terreno diverso.
Da un lato, la Commissione europea ha pubblicato il primo rapporto sull’attuazione del Patto, valutando la preparazione degli Stati membri ad applicare le nuove procedure sulla gestione delle domande di protezione internazionale e sul meccanismo di solidarietà. Dall’altro, il presidente della sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Bologna, Luca Minniti, ha dichiarato in un’intervista a il manifesto che alcune disposizioni del nuovo sistema potrebbero sollevare questioni di legittimità costituzionale e che il confronto con la Corte costituzionale appare tutt’altro che improbabile.
Queste due notizie, lette insieme, dimostrano che il Patto europeo è entrato nella sua fase applicativa accompagnato da interrogativi giuridici di primaria importanza.
Ma vi è un elemento che, a mio avviso, precede entrambe le vicende.
Il 13 maggio 2026, quasi un mese prima dell’entrata in vigore del Patto, la Corte di cassazione ha pronunciato l’Ordinanza n. 13955 in un procedimento originato da un ricorso da me patrocinato (https://reimmigrazione.com/2026/05/28/ordinanza-della-suprema-corte-di-cassazione-numero-13955-del-13-maggio-2026-la-protezione-complementare-come-strumento-di-valutazione-dellintegrazione/)
Quella decisione non riguardava il nuovo Patto europeo. Riguardava la protezione complementare. Eppure affrontava un tema destinato a diventare sempre più centrale: il ruolo dell’integrazione nella valutazione del diritto dello straniero a permanere in Italia.
Già in quel ricorso avevo sostenuto che l’integrazione non potesse essere considerata un semplice obiettivo politico o sociale, ma dovesse assumere una precisa rilevanza giuridica nella valutazione della posizione individuale dello straniero.
La successiva ordinanza della Corte di cassazione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che attribuisce un peso crescente al percorso di integrazione, alla stabilità lavorativa, ai legami familiari, al radicamento sociale e alla tutela della vita privata prevista dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Non si tratta di un caso isolato.
Il Tribunale di Bologna, così come numerosi altri tribunali italiani, nelle controversie in materia di protezione complementare valuta ormai abitualmente questi elementi per stabilire se il rimpatrio comporti una lesione sproporzionata della vita privata e familiare del richiedente.
In altre parole, mentre il legislatore europeo continua a concentrare la propria attenzione soprattutto sulle procedure amministrative, la giurisprudenza italiana ha già iniziato a costruire un vero e proprio diritto dell’integrazione.
Ed è qui che emerge, a mio avviso, il principale limite dell’attuale dibattito europeo.
L’8 maggio 2026, nella Comunicazione COM(2026) 196 final sullo stato di avanzamento dell’attuazione del Patto, la Commissione europea ha definito il nuovo sistema come parte di un «approccio globale in materia di migrazione, asilo, gestione delle frontiere e integrazione».
L’integrazione, dunque, viene indicata come uno dei pilastri del nuovo modello europeo.
Eppure il primo rapporto pubblicato il 16 luglio 2026 valuta esclusivamente il funzionamento delle procedure amministrative: registrazione delle domande, individuazione dello Stato competente, trasferimenti tra Stati membri, cooperazione amministrativa e meccanismo di solidarietà.
Non vi è alcun indicatore dedicato all’effettiva integrazione delle persone che, al termine di quelle stesse procedure, rimarranno legittimamente nel territorio dell’Unione europea.
Non vengono misurati il lavoro, l’autonomia economica, il radicamento sociale, la conoscenza della lingua, la partecipazione alla vita della comunità o altri elementi che la stessa giurisprudenza considera ormai centrali.
Naturalmente, il rapporto della Commissione aveva un oggetto specifico e non era destinato a valutare questi profili. Tuttavia, proprio questa circostanza evidenzia una distanza crescente tra il legislatore europeo e il diritto vivente.
Da una parte, la Commissione continua a misurare l’efficienza delle procedure.
Dall’altra, i giudici valutano sempre più frequentemente il successo o il fallimento del percorso di integrazione.
Le recenti dichiarazioni del presidente Minniti dimostrano che il nuovo Patto dovrà probabilmente confrontarsi anche con importanti questioni di compatibilità costituzionale.
Ma, al di là di quel dibattito, rimane aperta una domanda ancora più ampia.
Se l’integrazione è davvero uno dei pilastri del nuovo approccio europeo alla migrazione, come afferma la stessa Commissione, perché continua a essere disciplinata quasi esclusivamente dalla giurisprudenza e non da criteri legislativi chiari, oggettivi e verificabili?
Forse è proprio questa la sfida che attende il diritto europeo dell’immigrazione nei prossimi anni: trasformare l’integrazione da principio politico a vero criterio giuridico, capace di orientare tanto le decisioni amministrative quanto quelle giudiziarie.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea
ID: 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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