Con l’entrata in applicazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, il Commissario europeo per gli Affari interni e la Migrazione, Magnus Brunner, ha illustrato in più occasioni quella che considera la nuova filosofia dell’Unione europea in materia migratoria. «Saremo noi a decidere chi entra, chi può restare e chi deve lasciare l’Europa», ha dichiarato in occasione dell’avvio operativo del Patto. Successivamente ha ribadito che le nuove regole renderanno le procedure di asilo più rapide ed efficienti, ha elogiato l’Italia per i progressi compiuti nell’attuazione della riforma e ha sostenuto che il nuovo approccio europeo starebbe già producendo risultati nella riduzione degli ingressi irregolari.
Sono dichiarazioni pienamente coerenti con l’impostazione del nuovo Patto. Il problema è che, considerate nel loro insieme, sembrano confermare una visione del fenomeno migratorio che continua a concentrarsi quasi esclusivamente sulla gestione dell’ingresso, delle procedure amministrative, della ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri e dei rimpatri, lasciando sullo sfondo quella che, invece, dovrebbe rappresentare la questione centrale di qualsiasi politica migratoria destinata a produrre effetti duraturi: comprendere come valutare l’integrazione delle persone che, concluse le procedure previste dal diritto dell’Unione, ottengono il diritto di vivere stabilmente nel territorio europeo.
Questa constatazione appare ancora più significativa se si esaminano i documenti ufficiali della stessa Commissione europea.
Nella Comunicazione COM(2026) 196 final dell’8 maggio 2026, dedicata allo stato di avanzamento dell’attuazione del Patto sulla migrazione e l’asilo, la Commissione afferma espressamente che il nuovo sistema rappresenta «una tappa fondamentale nello sviluppo di un approccio globale in materia di migrazione, asilo, gestione delle frontiere e integrazione». L’integrazione, dunque, non costituisce un tema estraneo al Patto, bensì uno degli elementi che, secondo la stessa Commissione, dovrebbero caratterizzarne l’impostazione complessiva.
Se questa è la premessa, è inevitabile interrogarsi sul contenuto del primo rapporto di monitoraggio pubblicato il 16 luglio 2026.
Il documento valuta la preparazione amministrativa degli Stati membri, il funzionamento delle nuove procedure di registrazione delle domande, il meccanismo di individuazione dello Stato competente, la cooperazione tra le amministrazioni nazionali, il sistema dei trasferimenti e gli strumenti di solidarietà previsti dal nuovo Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione. Si tratta di aspetti certamente essenziali, perché nessuna riforma può funzionare senza un’organizzazione amministrativa efficiente.
Ciò che sorprende è, piuttosto, ciò che nel rapporto non compare.
Non viene preso in considerazione alcun indicatore idoneo a misurare l’effettiva integrazione delle persone che, al termine di quelle procedure, rimarranno legittimamente nel territorio dell’Unione europea. Non vengono valutati il grado di inserimento lavorativo, la stabilità economica, la conoscenza della lingua del Paese ospitante, il livello di partecipazione alla vita della comunità, il radicamento sociale e familiare o qualsiasi altro parametro che consenta di comprendere se la permanenza dello straniero abbia dato luogo a un reale percorso di integrazione.
Naturalmente, non si tratta di imputare alla Commissione una lacuna metodologica del rapporto, poiché quel documento aveva un oggetto ben delimitato. Tuttavia, proprio la scelta degli indicatori utilizzati dimostra come, anche dopo l’entrata in vigore del Patto, l’attenzione delle istituzioni europee continui a concentrarsi prevalentemente sulla gestione amministrativa del fenomeno migratorio, mentre il tema dell’integrazione rimane privo di strumenti giuridici di valutazione.
Ed è proprio su questo punto che, a mio avviso, il diritto vivente ha già iniziato a percorrere una strada diversa.
La giurisprudenza italiana, infatti, attribuisce ormai un rilievo sempre maggiore all’integrazione quale elemento determinante nella valutazione delle domande di protezione complementare. I tribunali, e il Tribunale di Bologna rappresenta uno degli esempi più significativi, valorizzano sistematicamente la continuità dell’attività lavorativa, il radicamento sociale e familiare, l’autonomia economica, la stabilità abitativa e l’effettività del percorso di inserimento nella comunità nazionale, considerandoli elementi essenziali nel giudizio comparativo richiesto dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Anche la Corte di cassazione, con l’Ordinanza n. 13955 del 13 maggio 2026, pronunciata in un procedimento originato da un ricorso da me patrocinato, si inserisce in questa evoluzione giurisprudenziale, confermando come il tema dell’integrazione abbia ormai assunto una rilevanza giuridica che va ben oltre il semplice dibattito politico. Quel ricorso era stato proposto prima ancora che il Patto europeo entrasse in applicazione e poneva già al centro una questione che oggi appare sempre più evidente: il diritto dell’immigrazione non può limitarsi a disciplinare l’ingresso e l’allontanamento dello straniero, ma deve necessariamente confrontarsi con la qualità del percorso di integrazione realizzato durante la permanenza nel territorio dello Stato.
Non appare allora casuale che, a poche settimane dall’entrata in vigore del nuovo Patto, il presidente della sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Bologna, Luca Minniti, abbia prospettato possibili questioni di legittimità costituzionale relative ad alcune delle nuove disposizioni europee. Indipendentemente dall’esito di quel futuro confronto, le sue dichiarazioni dimostrano come il dibattito giuridico sia già entrato in una fase molto più complessa rispetto alla semplice organizzazione delle nuove procedure amministrative.
È proprio per questa ragione che ritengo insufficiente l’impostazione illustrata dal Commissario Brunner. Continuare a discutere esclusivamente di chi entra, di chi deve lasciare l’Europa e dell’efficienza delle procedure significa affrontare soltanto una parte del fenomeno migratorio. La vera sostenibilità del sistema dipenderà, invece, dalla capacità dell’ordinamento europeo di elaborare un modello giuridico dell’integrazione fondato su criteri oggettivi, verificabili e predeterminati, che consentano di valutare il percorso concretamente realizzato da chi è autorizzato a rimanere.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” nasce precisamente da questa esigenza. Non si propone di sostituire il Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, ma di completarlo, colmando quella che oggi rappresenta la sua principale lacuna. Finché l’integrazione continuerà a essere richiamata come un obiettivo politico privo di parametri giuridici, il sistema europeo sarà inevitabilmente destinato a misurare l’efficienza delle proprie procedure senza poter valutare il risultato finale delle proprie politiche migratorie. Ed è proprio su questo terreno che, con ogni probabilità, si svilupperà il diritto dell’immigrazione europeo nei prossimi anni.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea
ID: 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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