Patto UE migrazione: cosa dice il primo rapporto della Commissione europea

La Commissione europea ha pubblicato il primo rapporto sull’applicazione del nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo, entrato in vigore il 12 giugno 2026. La notizia, rilanciata anche da AISE – Agenzia Internazionale Stampa Estero, rappresenta il primo momento di verifica dell’attuazione concreta della più importante riforma europea in materia di asilo degli ultimi decenni.

Per comprendere la portata del documento è però necessario chiarire cosa la Commissione abbia realmente valutato.

Il rapporto del 16 luglio 2026 non esprime un giudizio complessivo sul Patto né sui risultati delle politiche migratorie europee. Esso riguarda esclusivamente il nuovo Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione (Asylum and Migration Management Regulation – AMMR), destinato a sostituire il sistema Dublino nella ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri.

L’obiettivo della Commissione è verificare se gli Stati siano pronti ad applicare le nuove procedure: registrazione delle domande, individuazione dello Stato competente, trasferimento dei richiedenti asilo, funzionamento del meccanismo di solidarietà e cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali.

Sotto questo profilo, il giudizio sull’Italia è sostanzialmente positivo. Bruxelles riconosce il significativo lavoro svolto dalle amministrazioni italiane nella preparazione del nuovo sistema, pur evidenziando la necessità di ulteriori interventi affinché il meccanismo possa funzionare in maniera pienamente efficace.

Si tratta, tuttavia, di un monitoraggio limitato ad uno specifico segmento del Patto.

Ed è proprio questo aspetto che merita una riflessione.

Pochi mesi prima, l’8 maggio 2026, la stessa Commissione europea aveva pubblicato la Comunicazione COM(2026) 196 final sullo stato di avanzamento dell’attuazione del Patto. In quel documento, la Commissione definisce il Patto sulla migrazione e l’asilo come «una tappa fondamentale nello sviluppo di un approccio globale in materia di migrazione, asilo, gestione delle frontiere e integrazione».

L’integrazione, dunque, non viene presentata come un tema estraneo al Patto, bensì come uno dei pilastri dell’intera strategia europea.

Proprio per questo il primo rapporto di monitoraggio suscita una domanda.

Tra gli indicatori utilizzati dalla Commissione figurano l’efficienza delle amministrazioni, la rapidità delle procedure, la capacità di effettuare i trasferimenti, il coordinamento tra gli Stati membri e il funzionamento del nuovo sistema di solidarietà.

Non compare, invece, alcun indicatore relativo all’integrazione delle persone che, al termine di quelle stesse procedure, ottengono il diritto di soggiornare nel territorio dell’Unione europea.

Non vengono valutati il livello di occupazione, l’autonomia economica, la conoscenza della lingua, il radicamento sociale, la partecipazione alla vita della comunità o altri elementi che consentano di comprendere se il percorso migratorio si sia tradotto in una reale integrazione.

Naturalmente, non si tratta di una critica metodologica al rapporto. Il documento aveva un oggetto ben preciso: verificare l’avvio operativo del nuovo sistema di gestione della responsabilità tra gli Stati membri.

Tuttavia, se la Commissione considera l’integrazione parte integrante dell’approccio complessivo del Patto, appare legittimo domandarsi se, nelle future relazioni annuali, possano essere sviluppati anche strumenti capaci di misurarne concretamente i risultati.

La questione assume particolare rilievo anche alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza italiana.

I tribunali italiani, e il Tribunale di Bologna rappresenta uno degli esempi più significativi, attribuiscono ormai un ruolo centrale all’integrazione nelle controversie relative alla protezione complementare. Il lavoro stabile, il radicamento familiare, l’inserimento sociale, la continuità abitativa e l’autonomia economica costituiscono elementi che i giudici valutano abitualmente nel giudizio comparativo richiesto dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

In altre parole, mentre il legislatore europeo continua a misurare prevalentemente l’efficienza delle procedure amministrative, la giurisprudenza ha già iniziato a misurare gli effetti concreti dell’integrazione.

Forse è proprio questa la prossima sfida del diritto europeo dell’immigrazione: affiancare agli indicatori che valutano la gestione dei flussi migratori strumenti capaci di verificare anche il successo dei percorsi di integrazione.

Perché un sistema migratorio non può dirsi pienamente efficace soltanto quando riesce ad amministrare correttamente gli ingressi e le domande di asilo. Deve essere in grado anche di comprendere se coloro che rimangono abbiano realmente costruito un percorso di integrazione stabile nella società europea.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea
ID: 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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