Categoria: Integrazione o ReImmigrazione

“L’integrazione come nuovo paradigma per l’immigrazione: lavoro, lingua e rispetto delle regole come pilastri fondamentali. Approfondimenti su strategie di integrazione, politiche migratorie e il principio della ReImmigrazione per chi non si integra

  • Lombardia, oltre 1,25 milioni di stranieri residenti: lo Stato conta le presenze ma non misura l’integrazione effettiva


    Un milione e duecentocinquantamila stranieri residenti in Lombardia. Quanti sono effettivamente integrati? E se non lo fosse nemmeno uno?

    È una provocazione, naturalmente. Ma è una provocazione che mette a nudo una contraddizione delle politiche migratorie italiane: siamo capaci di contare gli stranieri presenti sul territorio, di registrarne la cittadinanza, l’occupazione, la frequenza scolastica e le condizioni economiche, ma non disponiamo di un sistema organico e individuale che consenta di stabilire quanti abbiano effettivamente realizzato un percorso di integrazione.

    Il Corriere della Sera, nell’edizione milanese del 28 ottobre 2026, ha riportato i dati del Dossier Statistico Immigrazione IDOS relativi alla Lombardia. I cittadini stranieri residenti sono 1.257.557, pari a circa il 12,5% della popolazione regionale. Si contano inoltre circa 610.000 lavoratori stranieri e 236.347 studenti privi della cittadinanza italiana.

    Numeri importanti, certamente. Numeri che descrivono una trasformazione demografica, economica e sociale.

    Ma manca una risposta.

    Quanti di questi 1.257.557 cittadini stranieri conoscono adeguatamente la lingua italiana? Quanti conoscono le istituzioni della Repubblica? Quanti hanno intrapreso un percorso verificabile di integrazione civica? Quanti, invece, non hanno ancora acquisito queste competenze?

    Non lo sappiamo sulla base delle statistiche citate.

    E questo è il problema politico.

    La grande illusione dei numeri

    Da anni il dibattito sull’immigrazione procede attraverso una successione di statistiche.

    Quanti stranieri risiedono in Italia. Quanti lavorano. Quanti frequentano le scuole. Quanti acquisiscono la cittadinanza. Quanti arrivano attraverso i decreti flussi.

    Ogni numero viene utilizzato per sostenere una particolare interpretazione politica.

    Per alcuni, l’aumento dei residenti stranieri dimostra che l’immigrazione è ormai una componente strutturale della società italiana. Per altri, rappresenta un indicatore delle trasformazioni demografiche e culturali che il Paese sta attraversando.

    Ma entrambe le interpretazioni rischiano di fermarsi alla superficie.

    La presenza non è integrazione.

    Il lavoro non è automaticamente integrazione.

    La frequenza scolastica non è necessariamente integrazione compiuta.

    Nemmeno il trascorrere degli anni costituisce, da solo, una dimostrazione di integrazione.

    Si tratta di elementi che possono contribuire a un percorso positivo, ma non possono sostituire la valutazione del risultato.

    Uno straniero potrebbe risiedere in Italia da vent’anni e avere ancora difficoltà a comprendere la lingua. Un altro potrebbe aver raggiunto una buona conoscenza dell’italiano e delle istituzioni dopo pochi anni.

    Se consideriamo soltanto la durata della permanenza, rischiamo di attribuire maggiore importanza al calendario che al percorso realmente compiuto.

    E se fossero tutti non integrati?

    Torniamo alla provocazione iniziale.

    Immaginiamo, per un momento, che nessuno degli oltre 1,25 milioni di cittadini stranieri residenti in Lombardia abbia completato un percorso di integrazione.

    Sarebbe una situazione estremamente problematica.

    Immaginiamo invece che tutti abbiano raggiunto un livello elevato di integrazione linguistica, sociale e civica.

    Sarebbe un risultato di grande rilievo.

    Naturalmente, nessuno dei due scenari è dimostrato. Non sono stime, né ipotesi statisticamente probabili. Servono soltanto a mostrare che il dato anagrafico, da solo, non permette di distinguere situazioni profondamente differenti.

    Eppure, il sistema politico continua a discutere prevalentemente del numero delle presenze.

    La domanda provocatoria diventa allora un’accusa rivolta al metodo di governo dell’immigrazione: perché conosciamo così bene la dimensione numerica del fenomeno e non disponiamo di una verifica altrettanto sistematica dei risultati individuali dell’integrazione?

    Sarebbe inesatto affermare che in Italia non esistano studi sull’integrazione. ISTAT, Ministero del Lavoro, università e istituti di ricerca utilizzano indicatori relativi a istruzione, occupazione, competenze linguistiche e partecipazione sociale.

    Ma queste rilevazioni non equivalgono a un sistema individuale, continuativo e amministrativamente strutturato di verifica dei percorsi, quale quello proposto dal Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione».

    La differenza è sostanziale.

    Il lavoro non può diventare un alibi

    La Lombardia rappresenta uno dei principali sistemi produttivi italiani. La presenza di lavoratori stranieri costituisce una componente importante di numerosi settori economici.

    Ma dobbiamo interrogarci su un presupposto spesso dato per scontato: l’utilità economica di una persona coincide necessariamente con la sua integrazione nella comunità nazionale?

    La risposta non può essere automaticamente affermativa.

    Un lavoratore può contribuire alla produzione di ricchezza e mantenere difficoltà linguistiche. Può rispettare gli obblighi contrattuali senza conoscere adeguatamente le istituzioni. Può essere inserito nel mercato del lavoro senza partecipare alla vita sociale del territorio.

    D’altra parte, un lavoratore che perde l’occupazione non diventa per questo meno integrato. La disoccupazione può dipendere da condizioni economiche indipendenti dalla volontà individuale.

    Il problema non consiste quindi nell’attribuire un giudizio negativo ai lavoratori stranieri.

    Consiste nel rifiutare l’equazione secondo cui il lavoro sarebbe una certificazione sufficiente dell’integrazione.

    Una politica migratoria che considera lo straniero principalmente come forza lavoro rischia di dimenticare che l’ingresso in una società comporta anche una dimensione linguistica, civica e istituzionale.

    L’economia può avere bisogno di lavoratori. Ma una comunità nazionale non è soltanto un mercato del lavoro.

    La scuola e il problema delle seconde generazioni

    Il dato dei 236.347 studenti privi della cittadinanza italiana apre una questione altrettanto importante.

    La scuola costituisce uno dei principali strumenti di integrazione. Attraverso l’istruzione si acquisiscono la lingua, la conoscenza della storia, le competenze sociali e i riferimenti costituzionali della comunità.

    Ma anche in questo caso dobbiamo distinguere la frequenza dal risultato.

    Frequentare una scuola italiana non dimostra automaticamente che ogni studente abbia acquisito le competenze linguistiche e civiche previste dal percorso educativo.

    Occorre conoscere i risultati scolastici, le difficoltà linguistiche, le condizioni familiari, l’accesso alle opportunità formative e la capacità dell’istituzione di accompagnare gli studenti.

    La questione assume particolare rilievo per le seconde generazioni.

    Nascere in Italia significa avere un rapporto biografico diretto con il Paese. Ma la nascita, da sola, non descrive l’intero percorso di appartenenza sociale e civica.

    Questo non significa pretendere uniformità culturale o ideologica.

    Significa chiedere alla scuola di svolgere pienamente la propria funzione educativa, trasmettendo conoscenza della lingua, delle istituzioni e della storia nazionale, nel rispetto della libertà individuale e del pluralismo.

    ReImmigrazione.com ha recentemente affrontato anche la rappresentazione della storia europea nei manuali scolastici. Il problema è collegato: una società che intende promuovere l’integrazione deve essere capace di trasmettere una conoscenza seria della propria storia e delle proprie istituzioni.

    Fallimento dell’integrazione e rifiuto dell’integrazione

    Esiste una distinzione che considero fondamentale.

    Il fallimento dell’integrazione descrive un risultato. Il rifiuto dell’integrazione descrive una condotta.

    Sono categorie differenti.

    Il fallimento può derivare da ostacoli economici, difficoltà linguistiche, discriminazioni, insufficienza dei servizi, condizioni personali o carenze delle istituzioni.

    Il rifiuto, invece, presuppone comportamenti individuali dai quali emerga una mancata disponibilità ad adempiere obblighi legittimi, concretamente esigibili e previamente conosciuti.

    Non possiamo attribuire automaticamente alla persona la responsabilità di ogni difficoltà.

    Ma non possiamo neppure considerare irrilevante l’eventuale rifiuto volontario di partecipare a percorsi ragionevoli e accessibili di integrazione.

    Una politica seria deve essere capace di distinguere queste situazioni.

    Senza strumenti di verifica, invece, il sistema rischia di trattare allo stesso modo chi ha compiuto ogni sforzo possibile, chi non ha avuto opportunità adeguate e chi ha deliberatamente rifiutato impegni legittimamente richiesti.

    È una differenza che riguarda contemporaneamente l’equità verso lo straniero e la responsabilità dello Stato.

    La teoria dell’asimmetria relazionale dell’integrazione

    Questa questione è stata affrontata nel mio contributo «La teoria dell’asimmetria relazionale dell’integrazione», pubblicato il 6 settembre 2026 su ReImmigrazione.com.

    La teoria parte da una considerazione: nel rapporto fra straniero e istituzioni esiste un’asimmetria di poteri, strumenti e responsabilità.

    Lo Stato dispone della capacità di organizzare corsi, stabilire procedure, definire criteri e predisporre servizi.

    La persona straniera dispone di risorse e possibilità individuali che possono essere molto differenti.

    Se lo Stato pretende la conoscenza della lingua italiana, deve assicurare opportunità realistiche di apprendimento.

    Se richiede la partecipazione a percorsi civici, deve renderli accessibili.

    Se intende verificare determinati risultati, deve utilizzare criteri trasparenti e consentire all’interessato di dimostrare il percorso compiuto.

    La responsabilità individuale non viene cancellata. Viene collocata all’interno di un sistema nel quale anche l’amministrazione deve rispondere del proprio operato.

    Un ulteriore riferimento è il contributo «Pilastro 1 – Ingresso, progetto e capacità iniziale: dalle quote a un percorso sostenibile», pubblicato il 24 settembre 2026, nel quale viene sviluppata la necessità di collegare l’ingresso a un progetto individuale concretamente realizzabile.

    L’integrazione, infatti, non dovrebbe essere affrontata soltanto quando emergono difficoltà dopo anni di permanenza.

    Dovrebbe iniziare prima dell’ingresso e accompagnare l’intero percorso.

    Il dovere di integrazione nella Costituzione

    È proprio per superare questa impostazione che il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» propone l’introduzione del dovere di integrazione nella Costituzione italiana.

    La proposta mira a riconoscere l’integrazione come responsabilità reciproca, da sviluppare attraverso una successiva disciplina legislativa.

    Non significa imporre allo straniero di rinunciare alla propria religione, alle proprie tradizioni o alle proprie convinzioni politiche.

    Significa attribuire rilevanza alla conoscenza della lingua, delle istituzioni, al rispetto delle regole e alla partecipazione a percorsi verificabili, nei limiti consentiti dall’ordinamento.

    Il Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione, previsto dal Paradigma, avrebbe il compito di coordinare le politiche pubbliche, organizzare gli strumenti e contribuire alla verifica dei risultati.

    La misurazione non dovrebbe trasformarsi in un controllo generalizzato delle convinzioni personali, né in una classificazione collettiva fondata sulla nazionalità.

    Dovrebbe invece consentire di comprendere quali percorsi siano stati effettivamente realizzati, quali difficoltà siano emerse e quali responsabilità possano essere attribuite alle istituzioni o ai singoli.

    La ReImmigrazione rimane distinta dalla remigrazione identitaria. Riguarda eventuali ritorni individuali nei casi consentiti dalla legge, con valutazioni proporzionate e garanzie effettive.

    La semplice assenza di una certificazione d’integrazione non può essere trasformata automaticamente in una causa di allontanamento.

    Uno Stato che conta, ma non conosce abbastanza

    Il dato lombardo dovrebbe aprire una discussione politica molto più ampia.

    Non basta conoscere il numero dei residenti stranieri.

    Occorre comprendere quali percorsi abbiano realizzato, quali competenze abbiano acquisito, quali ostacoli incontrino e quali risultati producano le politiche pubbliche.

    Questo non significa ignorare le informazioni già disponibili attraverso le rilevazioni statistiche. Significa riconoscere che la conoscenza aggregata non sostituisce necessariamente una valutazione individuale quando quest’ultima sia richiesta per finalità legittime e disciplinata dalla legge.

    La Lombardia offre un esempio particolarmente significativo perché concentra una presenza straniera numerosa e diversificata.

    Ma la questione riguarda l’intero Paese.

    Da anni discutiamo di quanti stranieri entrino, quanti rimangano e quanti ottengano la cittadinanza.

    Molto meno frequentemente discutiamo di quali risultati concreti producano i percorsi di integrazione e di come verificarli.

    La provocazione del milione di stranieri potenzialmente non integrati non serve a sostenere che questa situazione esista. Serve a mostrare quanto poco il solo dato della residenza ci dica sull’integrazione effettiva.

    La questione è istituzionale prima ancora che statistica.

    La politica deve smettere di confondere la presenza con il risultato

    La presenza di oltre 1,25 milioni di cittadini stranieri in Lombardia è un dato demografico.

    L’integrazione è un processo.

    Sono due realtà differenti.

    Una politica migratoria può registrare ingressi, rilasciare titoli di soggiorno, programmare quote lavorative e documentare acquisizioni di cittadinanza.

    Ma se intende assumere l’integrazione come obiettivo pubblico, deve anche definire che cosa vuole verificare, con quali strumenti e nel rispetto di quali garanzie.

    Il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» propone precisamente questo cambiamento di prospettiva.

    Non considerare la presenza come un risultato sufficiente.

    Non confondere l’utilità economica con l’appartenenza civica.

    Non attribuire automaticamente allo straniero ogni difficoltà.

    Non esonerare lo Stato dalle proprie responsabilità.

    E soprattutto non rinunciare a conoscere i risultati delle politiche pubbliche.

    In Lombardia sappiamo quanti cittadini stranieri risiedono. Ma quanti hanno realizzato un percorso di integrazione effettiva?

    La statistica dei residenti non risponde.

    Ed è proprio questa la domanda che una politica dell’immigrazione fondata sui risultati dovrebbe finalmente affrontare.

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    Fonti e riferimenti

    Corriere della Sera, edizione Milano, 28 ottobre 2026, articolo sulla presenza dei cittadini stranieri in Lombardia e sui dati del Dossier Statistico Immigrazione 2026.

    Centro Studi e Ricerche IDOS, Dossier Statistico Immigrazione 2026.

    ISTAT, statistiche sulla popolazione residente e sulle condizioni socioeconomiche della popolazione straniera.

    Fabio Loscerbo, «La teoria dell’asimmetria relazionale dell’integrazione», ReImmigrazione.com, 6 settembre 2026.

    Fabio Loscerbo, «Pilastro 1 – Ingresso, progetto e capacità iniziale: dalle quote a un percorso sostenibile», ReImmigrazione.com, 24 settembre 2026.

    ReImmigrazione.com, precedenti approfondimenti sul Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione», sulle seconde generazioni, sulla scuola e sui decreti flussi.

    Google Scholar, profilo autore Fabio Loscerbo, identificativo mRwocuYAAAAJ. L’indicizzazione delle singole pubblicazioni richiamate non è stata verificata direttamente.

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    Avv. Fabio Loscerbo

    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Il dovere costituzionale di integrazione di fronte al pensiero decoloniale: libertà culturale e responsabilità verso la comunità nazionale

    Il dibattito sul decolonialismo e sull’Islam politico pone una questione che investe direttamente il futuro delle politiche migratorie europee. Se l’integrazione viene interpretata da alcune correnti di pensiero come una forma di subordinazione culturale, quale significato assumerebbe la sua introduzione tra i doveri costituzionali? La proposta contenuta nel paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» apre un confronto che supera la tradizionale contrapposizione tra assimilazione e multiculturalismo. Il problema riguarda il rapporto tra libertà individuale, sovranità democratica e responsabilità di chi partecipa stabilmente alla vita di una comunità nazionale. Una Costituzione può riconoscere il diritto di contestare culturalmente il modello di integrazione e, contemporaneamente, imporre l’adempimento di obblighi civici comuni. La questione decisiva è individuare il confine tra ciò che appartiene alla libertà personale e ciò che può essere legittimamente richiesto dall’ordinamento.

    IL DECOLONIALISMO E LA CONTESTAZIONE DEL POTERE DI INTEGRARE

    Il pensiero decoloniale nasce dalla critica dei rapporti di dominio che hanno caratterizzato l’esperienza coloniale e dalla convinzione che alcune gerarchie culturali e politiche possano sopravvivere anche dopo la fine del colonialismo.

    Nelle elaborazioni di Aníbal Quijano e Walter Mignolo, la nozione di colonialità permette di analizzare la persistenza di rapporti asimmetrici nella produzione della conoscenza, nell’organizzazione del potere e nella rappresentazione delle identità.

    Applicata all’immigrazione, questa prospettiva può condurre a mettere in discussione il presupposto delle politiche di integrazione: il potere dello Stato di accoglienza di stabilire quali competenze, comportamenti e conoscenze debbano essere acquisiti da chi intende stabilirsi sul suo territorio.

    In questa interpretazione, l’integrazione rischia di apparire come un processo unilaterale, nel quale la società maggioritaria definisce le condizioni dell’appartenenza e il migrante è chiamato ad adeguarsi.

    La critica è stata sviluppata anche nel dibattito italiano. Enrico Gargiulo, nel volume Contro l’integrazione. Ripensare la mobilità, pubblicato nel 2024, mette in discussione il linguaggio stesso dell’integrazione e le asimmetrie che esso può riprodurre.

    Il problema emerge quando dalla contestazione di specifiche politiche assimilazioniste si passa alla negazione della legittimità di qualsiasi dovere di integrazione.

    Le due posizioni non sono equivalenti. Contestare l’imposizione di un’identità culturale è compatibile con il costituzionalismo democratico. Sostenere che le differenze culturali possano esonerare dall’osservanza delle regole comuni apre invece un conflitto con il principio di uguaglianza davanti alla legge.

    IL DOVERE DI INTEGRAZIONE NELLA COSTITUZIONE: UNA NUOVA RESPONSABILITÀ GIURIDICA

    Il paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» propone di introdurre nella Costituzione un dovere di integrazione, attribuendo a questo processo una rilevanza superiore rispetto alla disciplina ordinaria del soggiorno.

    L’ordinamento italiano conosce già forme di responsabilità individuale collegate all’integrazione.

    L’articolo 4-bis del decreto legislativo 286/1998 e il D.P.R. 179/2011 disciplinano l’Accordo di integrazione, attraverso il quale determinati cittadini stranieri assumono impegni relativi alla conoscenza della lingua italiana, all’educazione civica e al rispetto delle regole della convivenza.

    La costituzionalizzazione rappresenterebbe tuttavia un passaggio ulteriore.

    L’integrazione verrebbe riconosciuta come principio destinato a orientare il legislatore, l’amministrazione e l’interpretazione delle norme che regolano il rapporto tra straniero e comunità nazionale.

    La Costituzione italiana già contiene disposizioni che permettono di comprendere la natura di questo rapporto. L’articolo 2 riconosce i diritti inviolabili e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà. L’articolo 3 sancisce l’uguaglianza e impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e la partecipazione. L’articolo 53 stabilisce il dovere di concorrere alle spese pubbliche secondo la capacità contributiva.

    Un nuovo dovere di integrazione dovrebbe inserirsi in questo sistema senza trasformarsi in uno strumento di uniformazione culturale.

    Il suo fondamento non sarebbe la superiorità della cultura maggioritaria, ma la necessità di assicurare condizioni di convivenza fondate su regole comuni e responsabilità giuridicamente determinate.

    LA LIBERTÀ DI RIFIUTARE CULTURALMENTE L’INTEGRAZIONE

    La questione più delicata riguarda chi considera l’integrazione una forma di sottomissione.

    Una persona può ritenere che il modello occidentale sia culturalmente ingiusto, contestare le istituzioni democratiche, criticare il liberalismo o sostenere interpretazioni decoloniali della storia.

    Queste convinzioni, anche quando risultano radicalmente incompatibili con quelle della maggioranza, rientrano nella libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall’articolo 21 della Costituzione, nei limiti previsti dall’ordinamento.

    La libertà religiosa, garantita dall’articolo 19, tutela inoltre la possibilità di professare una fede e di conservarne le pratiche, nel rispetto dei limiti costituzionali.

    L’introduzione di un dovere costituzionale di integrazione non potrebbe quindi comportare un obbligo di adesione ideologica alla cultura occidentale.

    Non sarebbe legittimo pretendere che lo straniero condivida una determinata ricostruzione storica, approvi le scelte politiche dello Stato o rinunci alle proprie convinzioni religiose.

    Diversa è la questione dell’adempimento degli obblighi giuridici.

    La libertà di criticare una norma non attribuisce automaticamente il diritto di sottrarsi alla sua applicazione.

    Chi considera l’apprendimento della lingua italiana una forma di assimilazione culturale può continuare a sostenere questa interpretazione. Ciò non impedisce al legislatore, entro limiti costituzionalmente legittimi, di prevedere requisiti linguistici proporzionati per determinati percorsi amministrativi o condizioni di soggiorno.

    Il discrimine non riguarda dunque l’opinione sull’integrazione, ma il comportamento rispetto agli obblighi effettivamente esigibili.

    DOVERE DI RISULTATO O DOVERE DI PARTECIPAZIONE RESPONSABILE?

    La formulazione costituzionale del dovere di integrazione richiede una distinzione fondamentale.

    L’integrazione costituisce un processo complesso, condizionato da fattori individuali, economici, sociali e istituzionali.

    Il suo esito non dipende esclusivamente dalla volontà dello straniero.

    Una persona può impegnarsi nell’apprendimento della lingua senza raggiungere immediatamente il livello richiesto. Può cercare un’occupazione senza riuscire a trovarla. Può incontrare difficoltà abitative indipendenti dalla propria condotta.

    Trasformare l’integrazione in un’obbligazione assoluta di risultato significherebbe attribuire all’individuo la responsabilità di circostanze che non sempre può controllare.

    Per questa ragione, il dovere costituzionale dovrebbe essere costruito come obbligo di partecipazione responsabile a un percorso concretamente accessibile.

    Lo Stato avrebbe la responsabilità di predisporre strumenti adeguati, mentre lo straniero sarebbe tenuto a utilizzarli secondo criteri di diligenza e collaborazione.

    Le responsabilità non sarebbero identiche, ma reciprocamente collegate.

    La mancata integrazione dovrebbe essere valutata distinguendo l’impossibilità oggettiva, l’insufficienza delle opportunità offerte e il rifiuto individuale di adempiere obblighi legittimi.

    Questa distinzione assume particolare importanza quando dalla verifica dell’integrazione possano derivare conseguenze sul soggiorno.

    Qualsiasi misura sfavorevole dovrebbe trovare fondamento nella legge, essere preceduta da una valutazione individualizzata e rispettare proporzionalità, ragionevolezza, tutela della vita familiare e divieto di respingimento verso situazioni di rischio vietate dal diritto internazionale.

    La costituzionalizzazione del dovere non potrebbe eliminare queste garanzie.

    IL CONFRONTO CON L’ISLAM POLITICO E IL PLURALISMO COSTITUZIONALE

    Il rapporto tra integrazione e Islam politico introduce un ulteriore livello di complessità.

    Alcune correnti dell’Islam politico attribuiscono alla religione una funzione normativa e organizzativa che investe anche la vita pubblica. Altre propongono forme di partecipazione compatibili con le istituzioni democratiche e con il pluralismo religioso.

    Non è quindi corretto considerare l’Islam politico una realtà ideologicamente uniforme.

    Il conflitto costituzionale emerge quando una determinata concezione religiosa o politica pretende di sottrarre specifiche condotte all’applicazione delle norme comuni.

    Il riconoscimento della libertà religiosa non implica la possibilità di attribuire automaticamente prevalenza a regole confessionali incompatibili con i diritti fondamentali.

    Analogamente, la critica decoloniale dell’egemonia occidentale non può determinare, da sola, l’inapplicabilità degli obblighi giuridici.

    Una società democratica può riconoscere il pluralismo culturale e religioso senza rinunciare all’unità dell’ordinamento.

    Il punto essenziale è distinguere il diritto di conservare un’identità personale dalla pretesa di ottenere un’esenzione generalizzata dalle regole comuni.

    La costituzionalizzazione del dovere di integrazione potrebbe contribuire a rendere esplicita questa distinzione, purché il legislatore individui obblighi precisi e non trasformi la verifica dell’integrazione in un giudizio sulle convinzioni individuali.

    IL PARADIGMA INTEGRAZIONE O REIMMIGRAZIONE E IL FUTURO DELLA CONVIVENZA DEMOCRATICA

    Il confronto con il pensiero decoloniale permette di comprendere il significato più profondo della proposta di introdurre un dovere di integrazione nella Costituzione.

    La questione non consiste nel pretendere che chi arriva in Italia abbandoni la propria cultura per assumere quella della maggioranza.

    Consiste nel riconoscere che la partecipazione stabile a una comunità politica comporta responsabilità che non possono dipendere esclusivamente dalla volontà individuale.

    Il paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» propone di rendere queste responsabilità verificabili, attraverso indicatori oggettivi, percorsi di accompagnamento e valutazioni periodiche.

    La dimensione costituzionale aggiungerebbe un principio di fondo: l’integrazione rappresenta un interesse pubblico che coinvolge tanto le istituzioni quanto le persone chiamate a partecipare alla vita collettiva.

    Ma proprio perché costituzionale, questo dovere dovrebbe rispettare le libertà che la Repubblica riconosce e garantisce.

    La critica dell’integrazione come sottomissione culturale non può essere ignorata. Essa richiama il rischio di trasformare le politiche migratorie in strumenti di assimilazione.

    Tuttavia, la risposta a questo rischio non può consistere nella rinuncia a qualsiasi obbligo di partecipazione responsabile.

    Una società democratica deve garantire la libertà di contestare le proprie istituzioni, senza che tale libertà comporti l’esenzione dalle regole legittimamente stabilite.

    La costituzionalizzazione del dovere di integrazione avrebbe quindi una funzione precisa: distinguere definitivamente l’adesione culturale, che appartiene alla libertà individuale, dall’adempimento degli obblighi civici, che appartiene alla responsabilità giuridica.

    In questo equilibrio si colloca la prospettiva del paradigma «Integrazione o ReImmigrazione».

    L’integrazione non sarebbe una dichiarazione di fedeltà ideologica all’Occidente, ma un percorso concreto di partecipazione alla comunità nazionale, fondato su opportunità effettive, obblighi proporzionati e responsabilità individualmente accertabili.

    Chi considera culturalmente ingiusto tale percorso conserverebbe il diritto di contestarlo. L’ordinamento conserverebbe, nei limiti della Costituzione e del diritto sovranazionale, la possibilità di disciplinarne gli obblighi e le conseguenze.

    Il problema del futuro non sarà dunque imporre un’identità uniforme, ma costruire una convivenza nella quale la libertà di essere differenti non venga confusa con la facoltà di sottrarsi alle responsabilità comuni.

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    FONTI E RIFERIMENTI

    – Costituzion

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Il caso Youssef Siher e la pista dell’intelligenza artificiale: il rischio di un antagonismo antioccidentale dentro gli algoritmi

    L’indagine sul Movimento 17 ottobre e sul suo presunto promotore Youssef Siher apre una questione che supera la cronaca giudiziaria. Secondo quanto riportato da Esperia, Siher, cittadino italiano di origini marocchine, avrebbe dichiarato sul proprio profilo LinkedIn di lavorare per Mercor, società tecnologica statunitense impegnata nella selezione di competenze professionali per lo sviluppo e la valutazione di sistemi di intelligenza artificiale. La notizia acquista particolare interesse alla luce degli scritti attribuiti a Siher, nei quali emerge una critica radicale dell’Occidente, accompagnata da riferimenti al decolonialismo e all’Islam politico. Non esistono elementi pubblici che dimostrino un utilizzo improprio delle tecnologie da parte dell’indagato. Il caso consente tuttavia di affrontare un problema più ampio: la possibilità che le infrastrutture digitali attraverso le quali le società occidentali producono e diffondono conoscenza diventino vulnerabili a forme di condizionamento ideologico.

    IL CASO SIHER E LA DIMENSIONE TECNOLOGICA DELL’ANTAGONISMO

    Le indagini della Procura di Milano attribuiscono a Youssef Siher un presunto ruolo nell’organizzazione del Movimento 17 ottobre, emerso dopo i disordini verificatisi nelle manifestazioni dell’ottobre 2026. Le contestazioni investigative devono essere considerate nel rispetto della presunzione di innocenza e non consentono di anticipare valutazioni sulla responsabilità penale.

    La vicenda presenta tuttavia una dimensione culturale che merita un’analisi autonoma.

    Negli scritti pubblicamente attribuiti a Siher ricorrono riferimenti alla tradizione anticoloniale, alla critica dell’egemonia occidentale e al ruolo dei movimenti islamici nei processi di emancipazione politica. La riflessione richiama, tra gli altri, Frantz Fanon, autore che ha attribuito alla violenza una funzione specifica nell’esperienza storica della decolonizzazione.

    Il decolonialismo costituisce una corrente articolata, al cui interno convivono orientamenti differenti. Non può essere identificato automaticamente con l’estremismo politico o con il sostegno alla violenza. Analogamente, la critica dell’Occidente rientra pienamente nella libertà di espressione e non costituisce, di per sé, un indice di pericolosità.

    La questione cambia quando si esamina l’eventuale convergenza tra programmi politici che perseguono la delegittimazione delle istituzioni democratiche e strumenti tecnologici capaci di influenzare la formazione dell’opinione pubblica.

    In questo contesto si inserisce la notizia della collaborazione professionale dichiarata da Siher con Mercor. Non è documentato che egli abbia lavorato direttamente su Grok, né che abbia avuto accesso a componenti sensibili dei modelli o possibilità di modificarne autonomamente il comportamento.

    L’interesse della vicenda riguarda dunque una vulnerabilità potenziale del settore, non una condotta illecita accertata.

    DALLA TUTELA DEI DIRITTI INDIVIDUALI ALLA SICUREZZA DELLE SOCIETÀ

    ReImmigrazione.com ha già affrontato il rapporto tra intelligenza artificiale e immigrazione, esaminando le conseguenze dell’automazione amministrativa, della classificazione algoritmica e dell’utilizzo dei dati personali nei procedimenti che coinvolgono cittadini stranieri.

    Gli approfondimenti dedicati alla Germania, al Canada e all’impiego dell’intelligenza artificiale nelle procedure di asilo hanno posto al centro la necessità di preservare il giudizio umano, la trasparenza e le garanzie individuali.

    La prospettiva era quella di impedire che la tecnologia diventasse uno strumento di compressione dei diritti delle persone, comprese quelle migranti.

    Esiste però una seconda dimensione della sicurezza tecnologica, meno frequentemente considerata nel dibattito sull’immigrazione.

    I sistemi di intelligenza artificiale generativa stanno assumendo un ruolo crescente nella ricerca delle informazioni, nella produzione dei contenuti, nell’istruzione e nella rappresentazione dei fenomeni sociali. Le risposte elaborate da questi sistemi possono contribuire alla formazione delle opinioni individuali e, indirettamente, alla percezione collettiva della realtà.

    Una società che affida una parte crescente dei propri processi conoscitivi a strumenti automatizzati deve pertanto interrogarsi sulla loro affidabilità, sulla provenienza dei dati e sui criteri attraverso i quali vengono valutate le risposte.

    La tutela dell’individuo e la sicurezza della collettività non rappresentano obiettivi alternativi. Entrambe dipendono dall’esistenza di sistemi verificabili, pluralisti e resistenti alle manipolazioni.

    CHI INFLUENZA LE RISPOSTE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE?

    Lo sviluppo dei modelli linguistici richiede grandi quantità di dati, processi di selezione e attività di valutazione nelle quali intervengono anche operatori umani.

    Questi operatori possono contribuire a classificare informazioni, confrontare risposte, individuare errori e valutare la qualità dei risultati prodotti dai sistemi.

    Il loro intervento non equivale necessariamente alla possibilità di modificare direttamente un algoritmo. Le attività sono normalmente inserite in processi più complessi, con livelli differenti di responsabilità, verifiche e controlli.

    Resta però un problema strutturale: le valutazioni umane possono incorporare errori, pregiudizi e orientamenti culturali. Quando tali valutazioni vengono utilizzate nei processi di miglioramento dei modelli, possono influenzarne il comportamento.

    Il rischio assume una dimensione ulteriore nell’ipotesi di manipolazioni intenzionali e coordinate.

    Un soggetto interessato a condizionare la rappresentazione di determinati eventi potrebbe tentare di introdurre dati alterati, privilegiare interpretazioni selettive oppure interferire con i sistemi utilizzati per valutare l’affidabilità delle risposte.

    La possibilità tecnica di queste interferenze è oggetto di ricerca nel campo della sicurezza dell’intelligenza artificiale. Non significa che qualsiasi lavoratore possa orientare autonomamente un modello, né che le opinioni politiche di chi partecipa al suo sviluppo costituiscano una minaccia.

    Il problema riguarda la robustezza dei controlli, la separazione delle responsabilità, la tracciabilità delle modifiche e la capacità di individuare anomalie sistematiche.

    DECOLONIALISMO, ISLAM POLITICO E NUOVE FORME DI INFLUENZA CULTURALE

    Negli ultimi anni il dibattito europeo ha registrato una crescente attenzione verso le convergenze tra movimenti decoloniali, ambienti antagonisti e alcune organizzazioni riconducibili all’Islam politico.

    ReImmigrazione.com ha già proposto la categoria di «antagonismo islamista» per esaminare eventuali collaborazioni tra soggetti che, pur provenendo da tradizioni ideologiche differenti, possono condividere specifici obiettivi di mobilitazione.

    La categoria richiede tuttavia prove concrete. Non è sufficiente la partecipazione alle medesime manifestazioni, la condivisione di una rivendicazione internazionale o la critica delle politiche occidentali.

    La dimensione tecnologica introduce un ulteriore terreno di indagine.

    L’influenza culturale non passa più esclusivamente attraverso giornali, organizzazioni politiche, università e piattaforme sociali. Può svilupparsi anche attraverso gli strumenti che selezionano, sintetizzano e presentano le informazioni agli utenti.

    Un eventuale tentativo organizzato di manipolare tali strumenti potrebbe perseguire obiettivi differenti: alterare la rappresentazione di un conflitto, delegittimare determinate istituzioni, diffondere ricostruzioni storiche false oppure rafforzare artificialmente specifiche narrazioni politiche.

    Questi rischi non appartengono a una sola corrente ideologica. Possono riguardare qualsiasi organizzazione interessata a manipolare l’informazione, comprese strutture statali, gruppi estremisti e operatori economici.

    La questione specifica che emerge dal caso Siher è se, nell’analisi dei movimenti caratterizzati da un antagonismo radicale verso l’Occidente, debba essere considerata anche la loro eventuale capacità di operare all’interno dell’economia digitale.

    Si tratta di una domanda di ricerca, non della dimostrazione di un’infiltrazione.

    LA TENUTA DELLE SOCIETÀ OCCIDENTALI NELL’EPOCA DEGLI ALGORITMI

    La stabilità di una società democratica dipende dalla fiducia nelle istituzioni, dalla possibilità di accedere a informazioni attendibili e dall’esistenza di un patrimonio condiviso di regole costituzionali.

    Tale patrimonio non impone uniformità culturale o adesione a una determinata interpretazione della storia. Le società occidentali hanno costruito una parte essenziale della propria tradizione giuridica proprio attraverso il pluralismo, la libertà di critica e la possibilità di contestare il potere.

    La minaccia alla tenuta democratica non coincide quindi con la presenza di idee antioccidentali. Si manifesta quando vengono utilizzati strumenti fraudolenti, coercitivi o manipolativi per compromettere la libertà di formazione delle opinioni e il funzionamento delle istituzioni.

    L’intelligenza artificiale rende questo problema particolarmente rilevante per la sua capacità di produrre contenuti personalizzati, credibili e potenzialmente diffusi su larga scala.

    La manipolazione delle informazioni può diventare più difficile da riconoscere quando non si presenta come propaganda esplicita, ma come risposta apparentemente neutrale di un sistema automatizzato.

    Per questo la sicurezza dell’intelligenza artificiale dovrebbe comprendere verifiche indipendenti sui dati, controlli contro l’avvelenamento dei processi di addestramento, valutazioni delle distorsioni sistematiche e responsabilità chiaramente individuabili lungo la filiera tecnologica.

    La risposta non può consistere nella selezione dei lavoratori sulla base della loro origine nazionale, della religione o delle opinioni politiche legittimamente espresse. Un simile criterio comprometterebbe proprio quei principi costituzionali che si intendono proteggere.

    Occorrono invece controlli sulle condotte, sulle procedure e sull’integrità dei sistemi, applicati secondo criteri oggettivi e verificabili.

    IL PARADIGMA INTEGRAZIONE O REIMMIGRAZIONE E LA SICUREZZA CULTURALE

    Il paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» pone al centro il rapporto tra permanenza, integrazione effettiva, responsabilità individuale e rispetto dell’ordinamento costituzionale.

    La riflessione sull’intelligenza artificiale consente di ampliare l’analisi della tenuta delle società europee, senza confondere il governo dell’immigrazione con la regolazione delle tecnologie digitali.

    L’integrazione riguarda la partecipazione alla comunità civile, la conoscenza delle regole e il rispetto dei principi fondamentali della convivenza. Non richiede l’adesione a un’ideologia ufficiale, né può essere misurata sulla base del consenso espresso verso le politiche governative.

    La sicurezza tecnologica riguarda invece la capacità delle istituzioni di garantire che strumenti destinati a influenzare la conoscenza collettiva rimangano affidabili, trasparenti e sottoposti a controlli democratici.

    Le due questioni si incontrano nel problema generale della responsabilità.

    Una società che pretende il rispetto delle proprie regole deve essere capace di tutelarle anche negli ambienti digitali. Allo stesso tempo, non può difendere la propria identità costituzionale attraverso strumenti incompatibili con le libertà che ne costituiscono il fondamento.

    Il caso Siher rappresenta, in questo quadro, un’occasione per interrogarsi su una vulnerabilità ancora poco esplorata nel dibattito pubblico italiano.

    Non è dimostrato che l’indagato abbia manipolato sistemi di intelligenza artificiale. Non è dimostrato che Mercor abbia consentito interferenze ideologiche nei propri processi. E non è documentato un collegamento operativo tra il Movimento 17 ottobre e attività di alterazione degli algoritmi.

    Rimane però una questione concreta per il futuro: l’Europa sta costruendo garanzie sufficienti per proteggere l’integrità dei sistemi di intelligenza artificiale dai tentativi di condizionamento organizzato?

    Dopo aver discusso a lungo di come proteggere le persone dalle decisioni degli algoritmi, diventa necessario affrontare anche il problema di come proteggere la libera formazione delle opinioni collettive da eventuali manipolazioni degli algoritmi stessi.

    La tenuta delle società occidentali dipenderà anche dalla capacità di governare questa trasformazione, preservando insieme sicurezza, pluralismo e libertà.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Antagonismo islamista o antagonismo decoloniale? Le idee di Youssef Siher e un confronto più ampio

    Antagonismo islamista o antagonismo decoloniale? Le idee di Youssef Siher e un confronto più ampio

    Nel dibattito seguito ai disordini del 17 ottobre abbiamo utilizzato su ReImmigrazione.com l’espressione «antagonismo islamista» per interrogare possibili convergenze tra conflittualità giovanile, mobilitazione politica e riferimenti all’Islam. La lettura successiva degli scritti pubblici di Youssef Siher, insieme al confronto con le tradizioni intellettuali anticoloniali, suggerisce però di riaprire la questione terminologica. Non per attribuire a un autore responsabilità che non appartengono all’analisi delle idee, ma per chiederci se la categoria più adatta a descrivere alcuni discorsi contemporanei sia, piuttosto, quella di «antagonismo decoloniale». Non abbiamo ancora una risposta definitiva.

    DALLA CRONACA ALLE CATEGORIE POLITICHE

    Una mobilitazione può coinvolgere giovani con origini, cittadinanze, convinzioni religiose e orientamenti politici differenti. La presenza di simboli, riferimenti alla Palestina o critiche radicali
    all’Occidente non permette di dedurre automaticamente un’unica matrice organizzativa o ideologica. È per questo che, dopo aver affrontato le manifestazioni e il problema delle seconde generazioni, abbiamo cercato di leggere i testi che alcuni protagonisti del dibattito pubblico hanno reso disponibili. Lo scopo è comprendere quali idee circolino, non ricavare dagli scritti una prova di partecipazione a specifici reati.

    CHE COSA SIGNIFICA ANTAGONISMO ISLAMISTA

    La definizione «antagonismo islamista» può essere utile quando la contestazione dell’ordine politico esistente assume come proprio fondamento un progetto di Islam politico. In questo caso, l’aggettivo non descrive la semplice appartenenza religiosa: riguarda una specifica concezione del rapporto tra religione, potere e istituzioni. L’Islam, nelle sue molteplici espressioni, non coincide con
    l’islamismo politico; e neppure l’islamismo può essere trattato come una corrente unica. Una categoria analitica deve essere applicata soltanto quando i contenuti esaminati ne giustificano l’impiego.

    Il rischio, altrimenti, è confondere un discorso anticoloniale, una mobilitazione per una causa internazionale e una proposta di ordinamento politico fondata sulla religione. Sono fenomeni che possono incontrarsi, ma non sono sinonimi.

    CHE COSA AGGIUNGE LA PROSPETTIVA DECOLONIALE

    Negli scritti di Siher emerge una critica delle gerarchie occidentali interpretate come prosecuzione dei rapporti coloniali. Nell’articolo «Il mondo dopo l’egemonia liberale» l’autore richiama Frantz Fanon, Antonio Gramsci, Aníbal Quijano e Ibn Khaldun, descrivendo le comunità diasporiche e le periferie come possibili luoghi di produzione di nuove soggettività politiche. La trasformazione auspicata riguarda il sistema di potere, la produzione del sapere e i rapporti sociali, non necessariamente la sostituzione delle istituzioni con un ordinamento religioso.

    Anche i passaggi diffusi sui social, nei quali viene criticata l’idea che le sinistre occidentali possano generare spontaneamente una soggettività rivoluzionaria capace di rompere con il privilegio occidentale, si collocano in questa cornice. Si tratta di una tesi politica discutibile e contestabile, ma il suo lessico immediato è quello dell’anticolonialismo, dell’imperialismo e della rivoluzione. Per questo «antagonismo decoloniale» potrebbe essere una descrizione più pertinente di alcuni contenuti.

    IL RAPPORTO CON L’ISLAM POLITICO RESTA DA STUDIARE

    La distinzione non elimina le possibili intersezioni. Nel saggio «Islam e sinistre occidentali: falsi amici?» Siher attribuisce all’Islam un ruolo nella teorizzazione della lotta anticoloniale palestinese e critica la pretesa delle sinistre occidentali di definire dall’esterno le forme legittime dell’emancipazione. Il testo offre quindi un terreno di confronto tra religione, anticolonialismo e tradizioni rivoluzionarie.

    Ma il riferimento all’Islam in una teoria anticoloniale non basta, da solo, per qualificare l’intero impianto come islamista. Occorre esaminare quali istituzioni vengano proposte, quale ruolo sia attribuito alla norma religiosa e come vengano concepiti pluralismo, libertà individuali e diritti fondamentali. La stessa attenzione va applicata ad altri autori e movimenti, senza ricondurre una pluralità di correnti a una sola etichetta.

    IL PROBLEMA PER LE SECONDE GENERAZIONI E PER IL PARADIGMA

    Per ReImmigrazione.com la questione non è meramente lessicale. Il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» nasce anche dalla
    constatazione che nascere o crescere in Italia, conoscere la lingua e partecipare al sistema scolastico non garantisce automaticamente una condivisione culturale e politica. Gli scritti decoloniali mostrano come possa svilupparsi una concezione dell’appartenenza che interpreta criticamente l’integrazione nell’ordine occidentale e valorizza solidarietà politiche transnazionali.

    Questo non equivale a rifiutare la Costituzione. Il dissenso radicale, l’anticapitalismo e la critica dell’Occidente rientrano nella libertà politica. Il problema giuridico emerge quando si passa dalle convinzioni alle condotte e al rispetto concreto dei diritti altrui. Il Paradigma deve quindi distinguere il dovere di osservare le regole comuni dall’impossibile pretesa di controllare le coscienze, e deve individuare un contenuto autonomo dell’integrazione attraverso competenze civiche, responsabilità verificabili e opportunità effettivamente accessibili.

    UNA RIFLESSIONE APERTA, NON UNA NUOVA ETICHETTA DEFINITIVA

    Abbiamo dunque un motivo per rivedere criticamente il linguaggio utilizzato. «Antagonismo islamista» può descrivere alcuni progetti nei quali l’Islam politico costituisce il fondamento della contestazione; «antagonismo decoloniale» può essere più appropriato quando il centro dell’analisi è il superamento di gerarchie ritenute coloniali, anche attraverso solidarietà diasporiche e mobilitazioni transnazionali. Le due categorie possono intersecarsi, ma non devono essere sovrapposte senza verifica.

    Non si tratta di sostituire frettolosamente un termine con un altro. Si tratta di verificare, attraverso gli scritti originali e il confronto tra autori differenti, se le categorie finora adottate siano sufficientemente precise. Per il Paradigma «Integrazione o
    ReImmigrazione», comprendere le idee che contestano il modello occidentale di integrazione è indispensabile per formulare una risposta istituzionale capace di rispettare il pluralismo e garantire le regole comuni. La riflessione rimane aperta: è proprio questa apertura a renderla utile.

    FONTI E RIFERIMENTI
    Youssef Siher, «Il mondo dopo l’egemonia liberale», Voice Over Foundation, 19 gennaio 2026:
    https://www.voiceoverfoundation.org/it/miccia-mag/dopo-egemonia-liberale-youssef-siher Youssef Siher, «Islam e sinistre occidentali: falsi amici?», Substack, 24 agosto 2025 (originale Voice Over, 5 settembre 2024):
    https://youssefsiher.substack.com/p/islam-e-sinistre-occidentali-falsi Youssef Siher, «Panarabismo e anti-imperialismo: per una
    riconcettualizzazione decoloniale»:
    https://youssefsiher.substack.com/p/panarabismo-e-anti-imperialismo-per ReImmigrazione.com, precedenti approfondimenti su antagonismo islamista, seconde generazioni e Paradigma «Integrazione o
    ReImmigrazione».
    Costituzione italiana, artt. 2, 3, 19, 21 e 49.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428
    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Seconde generazioni e valori costituzionali: gli scritti di Youssef Siher riaprono il problema dell’integrazione

    Seconde generazioni e valori costituzionali: gli scritti di Youssef Siher riaprono il problema dell’integrazione

    Le manifestazioni del 17 ottobre e i disordini che hanno interessato diverse città italiane hanno riportato all’attenzione pubblica il rapporto tra seconde generazioni, appartenenza nazionale e convivenza costituzionale. In questo contesto, gli scritti politici di Youssef Siher offrono uno spunto di riflessione che va distinto da ogni accertamento relativo ai singoli episodi di cronaca. Non si tratta di attribuire responsabilità a un autore attraverso le sue idee, ma di prendere sul serio un problema: la nascita e la crescita in Italia, la conoscenza della lingua e perfino la cittadinanza non garantiscono necessariamente una condivisione interiore dei riferimenti politici e culturali della comunità nazionale. È proprio da questa consapevolezza che prende forma il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione».

    DALLE SECONDE GENERAZIONI ALLA CRITICA DELL’INTEGRAZIONE

    Nell’articolo «Negare lo spazio come strumento di oppressione razziale», pubblicato il 29 luglio 2024 su Voice Over Foundation, Siher descrive l’integrazione nelle società occidentali come un processo che può subordinare l’accesso agli spazi sociali alla conformità ai valori della cultura dominante. La sua analisi muove dalla critica delle gerarchie coloniali e delle discriminazioni, fino a interrogare il significato stesso dell’integrazione. È
    un’impostazione che merita un confronto rigoroso, perché mette in discussione l’idea che l’inserimento nella società nazionale rappresenti necessariamente un obiettivo condiviso.

    Non sarebbe corretto dedurre da questi passaggi che l’autore rifiuti la Costituzione italiana o che le seconde generazioni nel loro insieme condividano tale prospettiva. Il problema è diverso: esistono correnti di pensiero che interpretano la richiesta di conformarsi ai
    riferimenti della società occidentale come un possibile meccanismo di dominio. Quali conseguenze produce questa lettura quando il discorso pubblico chiede alle istituzioni di rendere l’integrazione effettiva e verificabile?

    UNA CITTADINANZA NON BASTA A DEFINIRE L’APPARTENENZA

    Le politiche di integrazione sono state pensate soprattutto per chi arriva dall’estero e deve acquisire strumenti linguistici, civici e sociali. Ma il caso delle seconde generazioni mostra che una persona può possedere questi strumenti senza identificarsi culturalmente con la maggioranza. La circostanza non rappresenta di per sé un
    fallimento: la Costituzione tutela il pluralismo, il dissenso e la libertà di proporre trasformazioni profonde dell’ordinamento.

    Occorre però distinguere tra il diritto di contestare un assetto politico e la possibilità di sottrarsi alle regole che garantiscono i diritti altrui. L’uguaglianza giuridica, la libertà personale, la libertà religiosa e l’autodeterminazione non possono essere
    subordinate, nei rapporti giuridici, a un’autorità culturale o familiare che pretenda di prevalere sulla legge. Il rispetto di tali garanzie non esige l’abbandono di una religione, di una lingua o di una memoria familiare. Esige condotte compatibili con un ordinamento comune.

    IL CONFINE TRA COSCIENZA E CONDOTTA

    Qui si trova la questione più delicata. Una persona può non
    condividere moralmente una decisione delle istituzioni e tuttavia rispettarla integralmente. Può ritenere preferibile una diversa organizzazione sociale e impegnarsi democraticamente per realizzarla. Nessuna amministrazione può trasformare l’integrazione in un esame delle convinzioni interiori o in un obbligo di somiglianza culturale.

    Consideriamo il caso di una madre che, per ragioni religiose, non condivida un trattamento sanitario autorizzato per tutelare la figlia, ma non ostacoli l’intervento dell’autorità. La sua convinzione non basta a dimostrare mancata integrazione. Diverso sarebbe impedire concretamente l’esercizio dei diritti della minore. Il giudizio giuridico deve riguardare le condotte, non presumere responsabilità dall’identità religiosa.

    Questo esempio mette in luce anche una difficoltà del Paradigma: se il dovere di integrazione coincide soltanto con il rispetto delle leggi, rischia di essere una duplicazione di obblighi già esistenti. Se invece pretende adesione interiore, rischia di diventare
    assimilazione. La soluzione richiede un contenuto autonomo e proporzionato, costruito su competenze civiche e linguistiche accessibili, percorsi di partecipazione e responsabilità verificabili, senza controlli sulle coscienze.

    DIASPORA E TRASFORMAZIONE DELLA COMUNITÀ POLITICA

    Nel saggio «Il mondo dopo l’egemonia liberale», del 19 gennaio 2026, Siher descrive le comunità diasporiche e i giovani di origine migratoria come soggetti capaci di elaborare solidarietà politiche nuove, anche attraverso il richiamo al concetto di ‘asabiyya di Ibn Khaldun. Nel testo «Panarabismo e anti-imperialismo», del 16 agosto 2025, propone inoltre una solidarietà transnazionale che valorizzi la pluralità etnica, linguistica e religiosa, criticando anche le assimilazioni forzate realizzate da regimi arabi.

    Questi scritti non dimostrano un’incompatibilità tra appartenenze transnazionali e cittadinanza italiana. Mostrano, piuttosto, che l’identità politica può essere costruita attraverso riferimenti diversi da quelli dello Stato di residenza. La domanda che ne deriva è se e come una comunità nazionale possa assicurare regole condivise in presenza di identità politiche molteplici.

    Il pluralismo costituzionale permette questa pluralità. Non richiede che ogni cittadino condivida la medesima interpretazione della storia o della nazione. Richiede che il confronto, anche radicale, si svolga nel rispetto delle libertà fondamentali e delle procedure
    democratiche.

    IL PARADIGMA E LA RESPONSABILITÀ DELLE ISTITUZIONI

    Il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» nasce anche
    dall’osservazione che l’integrazione non può essere presunta sulla base del tempo trascorso in Italia, della scolarizzazione o
    dell’acquisizione di un titolo giuridico. Propone una riforma che renda più chiari gli obblighi di integrazione e le responsabilità dello Stato: lingua, educazione civica, autonomia e conoscenza delle regole, accompagnate da strumenti concretamente accessibili e da verifiche individuali.

    L’introduzione di un dovere costituzionale di integrazione rimane una proposta, da costruire nel rispetto della libertà di coscienza, dell’uguaglianza e del principio di proporzionalità. Per i cittadini italiani non può significare una condizione revocabile di appartenenza basata sulle origini. Per gli stranieri, eventuali conseguenze sulla permanenza devono avere una base legale, essere individualizzate e rispettare la protezione internazionale, la vita familiare e il divieto di respingimento.

    Vi è inoltre un dovere istituzionale che non può essere trascurato: una persona può conoscere formalmente i propri diritti e non riuscire a esercitarli, per coercizioni familiari, ostacoli sociali o insufficienze della tutela pubblica. In tali casi, il problema non è attribuire una mancata integrazione alla vittima, ma verificare se le istituzioni abbiano reso effettiva la libertà che dichiarano di garantire.

    L’INTEGRAZIONE POSSIBILE TRA DISSENSO E REGOLE COMUNI

    La lettura degli scritti di Siher rende attuale una questione centrale: non basta chiedere se una persona conosca la lingua italiana o sia nata sul territorio. Occorre interrogarsi su quali strumenti rendano possibile una partecipazione responsabile e su quali comportamenti possano essere legittimamente richiesti senza invadere la sfera delle convinzioni personali.

    La critica decoloniale dell’assimilazione ricorda che le identità non possono essere cancellate per decreto. Il Paradigma risponde che l’integrazione non deve essere confusa con questa cancellazione: può esistere un terreno comune di regole, libertà e responsabilità anche tra persone che non condividono la medesima visione culturale o politica.

    È qui che il dibattito sulle seconde generazioni diventa una verifica della capacità dello Stato di costruire convivenza costituzionale. Non si tratta di pretendere consenso ideologico, né di considerare sospetto il dissenso. Si tratta di rendere effettivi i diritti, esigibili gli obblighi legittimi e verificabili le condizioni di partecipazione. La comunità politica non ha bisogno di coscienze uniformi; ha bisogno di istituzioni capaci di garantire che le libertà di ciascuno siano rispettate anche da chi non ne condivide
    interiormente il fondamento.

    FONTI E RIFERIMENTI
    Youssef Siher, «Negare lo spazio come strumento di oppressione razziale», Voice Over Foundation, 29 luglio 2024:
    https://www.voiceoverfoundation.org/it/miccia-mag/oppressione-razziale-youssef-siher

    Youssef Siher, «Il mondo dopo l’egemonia liberale», Voice Over Foundation, 19 gennaio 2026:
    https://www.voiceoverfoundation.org/it/miccia-mag/dopo-egemonia-liberale-youssef-siher

    Youssef Siher, «Panarabismo e anti-imperialismo: per una
    riconcettualizzazione decoloniale», Substack, 16 agosto 2025: https://youssefsiher.substack.com/p/panarabismo-e-anti-imperialismo-per

    Costituzione italiana, articoli 2, 3, 10, 19, 21 e 54; Convenzione europea dei diritti dell’uomo, articoli 8, 9 e 10.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428
    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Youssef Siher, l’integrazione come assimilazione e il paradosso della remigrazione identitaria

    Le manifestazioni del 17 ottobre e i successivi disordini che hanno interessato diverse città italiane hanno riportato al centro del dibattito pubblico una questione che va ben oltre l’ordine pubblico: il rapporto tra le seconde generazioni, l’identità nazionale e il modello di integrazione adottato dalle società europee. Nel contesto delle mobilitazioni è emerso anche il nome di Youssef Siher, indicato dalle cronache come figura vicina al Movimento 17 ottobre. Ma è soprattutto la sua produzione intellettuale a meritare attenzione, indipendentemente da qualsiasi vicenda giudiziaria, estranea alla presente riflessione.

    Siher ha pubblicato diversi scritti politici dedicati al panarabismo, alla diaspora araba, all’anticolonialismo e alla crisi dell’egemonia occidentale. Si tratta di una produzione articolata, che richiama pensatori come Frantz Fanon, Edward Said, Antonio Gramsci, Ibn Khaldun e Aníbal Quijano.

    Leggere questi testi significa confrontarsi con una concezione della società europea profondamente diversa da quella sulla quale si fonda il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione».

    La questione più interessante emerge da una sua affermazione sull’integrazione: secondo Siher, l’accesso pieno alla società occidentale sarebbe condizionato dall’adesione ai valori dominanti e dall’abbandono della propria identità culturale.

    È una posizione che solleva un interrogativo fondamentale. Se l’integrazione viene considerata una forma di assimilazione, quale possibilità rimane di costruire una comunità nazionale nella quale persone di origini differenti condividano regole e responsabilità?

    Dalle manifestazioni del 17 ottobre al dibattito sulle seconde generazioni

    Le mobilitazioni giovanili dell’ottobre 2026 hanno evidenziato quanto sia complesso interpretare il rapporto tra appartenenza nazionale, identità culturale e partecipazione politica.

    La presenza, tra i partecipanti, di giovani con storie familiari migratorie non permette di attribuire ai disordini una spiegazione etnica. Le responsabilità per le eventuali violenze devono essere accertate individualmente e non possono essere estese a intere comunità.

    Tuttavia, sarebbe altrettanto riduttivo considerare ogni mobilitazione giovanile esclusivamente come espressione di disagio economico o marginalità sociale.

    Esistono anche elaborazioni culturali e politiche che interpretano la condizione delle seconde generazioni attraverso il rapporto tra l’Occidente e le società di provenienza delle loro famiglie.

    Gli scritti di Siher appartengono a questo ambito di riflessione.

    Nel saggio «Il mondo dopo l’egemonia liberale», pubblicato il 19 gennaio 2026 su Voice Over Foundation, l’autore descrive le metropoli occidentali come luoghi nei quali le comunità diasporiche possono sviluppare nuove forme di solidarietà politica.

    Secondo questa interpretazione, migranti e seconde generazioni non rappresentano semplicemente popolazioni chiamate a inserirsi nelle società europee. Possono diventare soggetti collettivi capaci di contestarne le strutture culturali e politiche.

    Siher richiama il concetto di ʿasabiyya elaborato da Ibn Khaldun, individuando nelle solidarietà tra gruppi marginalizzati una possibile forza di trasformazione dell’ordine esistente.

    È un passaggio rilevante perché introduce una prospettiva differente rispetto alle tradizionali politiche di integrazione.

    Il problema non riguarda più soltanto le condizioni attraverso le quali una persona entra a far parte della società nazionale, ma anche la possibilità che gruppi sociali organizzati intendano trasformarne i riferimenti culturali e politici.

    Questa prospettiva appartiene al legittimo dibattito democratico. Merita però di essere esaminata per comprendere quale concezione dell’appartenenza nazionale venga proposta.

    Quando l’integrazione viene interpretata come subordinazione culturale

    Il passaggio più significativo si trova nell’articolo «Negare lo spazio come strumento di oppressione razziale», pubblicato il 29 luglio 2024.

    Siher sostiene che le società occidentali abbiano costruito sistemi di accesso alle opportunità economiche, sociali e politiche fondati su gerarchie culturali riconducibili alla storia coloniale.

    In questa ricostruzione, l’integrazione non sarebbe necessariamente uno strumento di partecipazione paritaria, ma potrebbe rappresentare un processo attraverso il quale la persona di origine straniera viene indotta ad abbandonare la propria identità per conformarsi a quella dominante.

    L’autore arriva a descrivere l’accesso agli spazi sociali come subordinato all’accettazione dei valori della società borghese occidentale e interpreta il processo di integrazione come una possibile interiorizzazione delle gerarchie culturali.

    Si tratta di una critica che contiene una questione reale: l’integrazione non può essere utilizzata per imporre la cancellazione delle identità individuali.

    La storia europea conosce politiche di assimilazione forzata, discriminazioni e forme di esclusione che hanno colpito minoranze linguistiche, religiose e culturali.

    Ma il problema nasce quando questa critica viene estesa al concetto stesso di integrazione, senza distinguere l’imposizione di un’identità culturale dall’osservanza delle regole comuni.

    Imparare la lingua del Paese nel quale si vive costituisce una forma di subordinazione culturale?

    Conoscere l’ordinamento costituzionale rappresenta una rinuncia alla propria identità?

    Rispettare l’uguaglianza giuridica tra uomini e donne, la libertà religiosa e le regole della convivenza significa accettare un modello culturale imposto?

    Il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» risponde distinguendo l’identità personale dalla responsabilità giuridica.

    Una persona può conservare la propria lingua, la propria religione e le proprie tradizioni, senza che ciò impedisca l’apprendimento dell’italiano, il rispetto della Costituzione e la partecipazione alla comunità nazionale.

    La questione diventa quindi stabilire quali obblighi siano legittimamente esigibili e quali aspetti dell’identità debbano rimanere sottratti all’intervento dello Stato.

    Il paradosso: quando la critica dell’integrazione incontra le tesi della remigrazione identitaria

    È proprio su questo punto che emerge una conseguenza teorica particolarmente significativa.

    Una parte dei sostenitori della remigrazione identitaria ritiene che l’integrazione delle popolazioni di origine straniera nelle società europee sia sostanzialmente impossibile.

    Secondo questa concezione, le differenze culturali sarebbero così profonde da impedire la formazione di una comunità nazionale realmente condivisa.

    Siher parte da una posizione radicalmente diversa. La sua critica è rivolta all’egemonia culturale occidentale e ai meccanismi attraverso i quali le società europee pretenderebbero di subordinare le identità delle persone di origine migratoria.

    Eppure, portando entrambe le impostazioni alle loro conseguenze teoriche, emerge un paradosso.

    Da una parte, l’integrazione viene considerata impossibile perché le differenze culturali sarebbero irriducibili.

    Dall’altra, l’integrazione rischia di essere considerata inaccettabile quando viene identificata necessariamente con l’abbandono della propria identità.

    Le premesse sono opposte, ma entrambe le prospettive possono contribuire a indebolire la fiducia nella possibilità di costruire una comunità politica comune.

    Questo non significa attribuire a Siher le posizioni dei sostenitori della remigrazione, né sostenere che egli ne condivida gli obiettivi.

    Significa evidenziare una possibile conseguenza della sua critica: se ogni richiesta di integrazione viene letta come assimilazione, diventa difficile individuare un percorso condiviso tra la società nazionale e chi vi entra a far parte.

    Ed è precisamente questa conclusione che il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» intende contestare.

    L’integrazione non è impossibile per ragioni identitarie. Non richiede necessariamente la cancellazione delle origini. Può essere costruita attraverso comportamenti, competenze e responsabilità verificabili.

    La differenza tra integrazione e assimilazione non è dunque una questione terminologica. È il presupposto sul quale può essere costruita una politica migratoria alternativa sia all’accoglienza priva di verifiche sia alle concezioni identitarie dell’allontanamento.

    La diaspora come soggetto politico e il problema dell’appartenenza nazionale

    Un ulteriore elemento emerge dal saggio «Panarabismo e anti-imperialismo: per una riconcettualizzazione decoloniale», pubblicato il 16 agosto 2025.

    Siher propone una rilettura del panarabismo come progetto politico transnazionale, fondato sulla solidarietà tra popolazioni differenti e sulla critica delle strutture di potere considerate eredità del colonialismo.

    L’autore prende le distanze dalle esperienze storiche di assimilazione forzata realizzate da alcuni Stati arabi, sostenendo che un progetto politico realmente emancipatorio debba riconoscere la pluralità linguistica, religiosa ed etnica.

    È un elemento che merita di essere valorizzato perché dimostra come la critica dell’assimilazione non sia limitata alle società europee.

    Ma apre anche una questione ulteriore.

    Se una comunità politica transnazionale può fondarsi sulla solidarietà tra persone di origini differenti, perché una comunità nazionale europea non potrebbe costruire un’appartenenza condivisa senza pretendere uniformità culturale?

    La domanda non presuppone che le due forme di appartenenza siano identiche. Evidenzia però la necessità di spiegare perché il pluralismo possa rappresentare una risorsa in un progetto politico transnazionale e venga invece interpretato come subordinazione quando si parla di integrazione nelle istituzioni europee.

    Il Paradigma considera possibile la conservazione di appartenenze culturali plurime.

    Un cittadino straniero può mantenere rapporti familiari, linguistici e culturali con il Paese d’origine. Può partecipare al dibattito politico internazionale, manifestare solidarietà verso altre popolazioni e criticare le politiche dello Stato nel quale risiede.

    Queste libertà appartengono al patrimonio costituzionale delle democrazie europee.

    Il punto è distinguere tali libertà dagli obblighi giuridici che derivano dalla permanenza sul territorio e dalla partecipazione alla vita collettiva.

    La sovranità dello Stato non richiede l’uniformità culturale dei residenti. Richiede la capacità delle istituzioni di garantire l’applicazione delle regole comuni, tutelando contemporaneamente le libertà individuali.

    Il dovere costituzionale di integrazione come risposta al problema

    La riflessione sviluppata negli scritti di Siher consente di comprendere una delle ragioni per le quali il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» propone di introdurre nella Costituzione un dovere di integrazione.

    L’obiettivo è superare una concezione dell’integrazione affidata esclusivamente alla volontarietà, a programmi frammentati e a valutazioni amministrative prive di un quadro istituzionale unitario.

    Il Paradigma propone un percorso fondato sulla conoscenza della lingua, sull’educazione civica, sul rispetto delle regole comuni e sulla progressiva autonomia personale, secondo requisiti verificabili e proporzionati alle condizioni individuali.

    La permanenza dello straniero dovrebbe essere valutata attraverso strumenti amministrativi definiti dalla legge, con garanzie procedimentali e giurisdizionali.

    La ReImmigrazione, in questa prospettiva, non costituisce una forma di allontanamento collettivo fondata sull’origine etnica o sull’appartenenza culturale.

    Riguarda eventuali conseguenze individuali sul soggiorno, nei casi consentiti dalla legge e nel rispetto dei limiti costituzionali, europei e internazionali.

    Il dovere di integrazione non potrebbe trasformarsi in un obbligo di adesione ideologica alla cultura maggioritaria. Né potrebbe comprimere la libertà religiosa, la libertà di manifestazione del pensiero o il diritto di partecipare democraticamente alla trasformazione delle istituzioni.

    La teoria dell’asimmetria relazionale dell’integrazione impone inoltre di considerare le responsabilità dello Stato.

    Non sarebbe coerente pretendere competenze linguistiche senza garantire percorsi accessibili di apprendimento, oppure valutare l’autonomia personale senza considerare gli ostacoli concreti che possono impedirne il raggiungimento.

    L’integrazione deve essere un rapporto di responsabilità reciproca, nel quale lo Stato garantisce strumenti e opportunità e la persona assume obblighi concretamente esigibili.

    Una comunità nazionale può esistere senza cancellare le differenze

    Gli scritti di Youssef Siher pongono una questione che merita di essere discussa nel dibattito pubblico europeo.

    La critica dell’assimilazione culturale è legittima e richiama problemi storici e contemporanei che non possono essere ignorati.

    Ma identificare necessariamente l’integrazione con la subordinazione rischia di produrre una conseguenza opposta a quella perseguita: rafforzare la convinzione che persone di origini differenti non possano costruire una comunità nazionale condivisa.

    È il paradosso che avvicina, sul piano di una possibile conseguenza teorica, posizioni politiche profondamente distanti.

    Il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» propone di superare questa contrapposizione.

    La comunità nazionale non deve essere concepita come un insieme di persone culturalmente identiche. Deve essere una comunità politica nella quale le differenze possano convivere entro un ordinamento condiviso.

    La lingua comune favorisce la partecipazione. La conoscenza delle istituzioni consente l’esercizio consapevole dei diritti. Il rispetto delle leggi garantisce la convivenza. Le libertà costituzionali proteggono le identità individuali.

    Nessuno di questi elementi richiede, per sua natura, la cancellazione delle origini.

    Il confronto con Siher dimostra quanto sia necessario chiarire il significato dell’integrazione prima ancora di discutere gli strumenti attraverso i quali realizzarla.

    Se l’integrazione viene considerata impossibile, la remigrazione identitaria rischia di presentarsi come l’unica risposta. Se viene considerata necessariamente assimilazione, si rinuncia a costruire un percorso condiviso.

    Il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» propone invece di rendere l’integrazione possibile, verificabile e compatibile con le libertà fondamentali.

    È su questa possibilità, e non sull’origine delle persone, che deve misurarsi la capacità dello Stato di governare l’immigrazione.

    Fonti e riferimenti

    Youssef Siher, «Negare lo spazio come strumento di oppressione razziale», Voice Over Foundation, 29 luglio 2024.

    Youssef Siher, «Panarabismo e anti-imperialismo: per una riconcettualizzazione decoloniale», Substack, 16 agosto 2025.

    Youssef Siher, «Il mondo dopo l’egemonia liberale», Voice Over Foundation, 19 gennaio 2026.

    Costituzione italiana, articoli 2, 3, 10, 19, 21 e 54; Convenzione europea dei diritti dell’uomo, articoli 8, 9 e 10.

    Avv. Fabio Loscerbo

    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Sassonia-Anhalt, il 43,8% dell’AfD e il lavoro degli stranieri: i numeri che la politica non può separare

    Il 10 settembre 2026, a quattro giorni dalle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, Dritto e Rovescio ha trasmesso un’intervista a un deputato dell’AfD presentato come ideologo del partito. Il servizio, intitolato «Avanza l’estrema destra tedesca, l’ideologo: assomiglia a Vannacci», documenta l’attenzione del programma verso la crescita politica dell’AfD; non è però, da solo, una prova delle cause del voto, né permette di attribuire a tutti gli elettori le posizioni dell’intervistato. La tabella ufficiale della Bundeswahlleiterin consente di fissare un fatto distinto dalle interpretazioni: nelle elezioni del 6 settembre 2026, l’AfD ha ottenuto il 43,8% dei voti di lista, 575.971 voti e 39 seggi sugli 83 complessivi. La CDU ha raccolto il 17,2% e 15 seggi; l’affluenza è stata del 77,8%. Quel voto ha aperto una questione di rappresentanza e governo, ma una percentuale elettorale non può diventare un indicatore automatico del successo o del fallimento dell’integrazione degli stranieri residenti.

    Quasi nello stesso periodo, un’altra fotografia dello stesso Land pone la politica davanti a un dato di segno diverso. La Bundesagentur für Arbeit, il 23 marzo 2026, ha comunicato che la quota di occupazione soggetta a contribuzione sociale dei cittadini stranieri in età lavorativa è cresciuta, nell’arco di un decennio, dal 31,1 al 54,9%; per i cittadini tedeschi la quota indicata è del 66,6%. La distanza non è sparita, ma il progresso è reale. Il 9 aprile 2026 la stessa agenzia ha inoltre rilevato che i lavoratori provenienti da Paesi extra-UE e occupati con contribuzione sociale erano passati da 18.674 nel 2020 a 40.841 nel 2025. Fra questi dati e il risultato dell’AfD non esiste una contraddizione statistica: il voto misura le scelte degli aventi diritto, mentre l’occupazione descrive una platea diversa, che include persone prive del diritto di voto in quelle elezioni. Esiste invece una contraddizione politica da affrontare: una società può dipendere sempre più dal lavoro di persone straniere e, contemporaneamente, discutere con asprezza di confini, appartenenza e regole condivise.

    Il modello migratorio europeo tende a far convivere senza risolverli due linguaggi amministrativi. Il primo conta ingressi, permessi, autorizzazioni al lavoro, assunzioni e contribuzione. Il secondo emerge quando scuola, servizi pubblici e quartieri faticano a tradurre la coesistenza in fiducia civica, conoscenza della lingua e adesione pratica alle regole comuni. Sarebbe un errore considerare la crescita occupazionale una prova sufficiente di integrazione riuscita; sarebbe altrettanto errato negare il contributo concreto di chi lavora e versa contributi perché una parte dell’elettorato domanda politiche migratorie più restrittive. In Sassonia-Anhalt la Bundesagentur ha contato, a metà 2025, 6.383 occupati stranieri nel settore sanitario, di cui 5.258 provenienti da Paesi terzi. Quei lavoratori non sono una categoria astratta: partecipano alla continuità di servizi essenziali. Tuttavia un contratto, preso da solo, non dice se l’amministrazione abbia garantito percorsi linguistici adeguati, se una famiglia conosca i propri diritti e doveri, se un titolo professionale sia riconosciuto o se un datore stia rispettando integralmente la legge.

    La prima correzione proposta dal Paradigma Integrazione o ReImmigrazione riguarda quindi il momento che precede l’ingresso per lavoro. Una politica strutturale dovrebbe collegare l’ammissione a fabbisogni professionali effettivi, offerte verificabili, responsabilità documentate dei datori e formazione prepartenza per le competenze richieste e la lingua. Non si tratta di dichiarare insostituibile ogni impiego oggi svolto da stranieri: la possibilità di reclutare, formare e retribuire adeguatamente lavoratori già presenti, di innovare i processi o di migliorare l’organizzazione aziendale va verificata settore per settore. La stessa agenzia tedesca del lavoro segnala che le autorizzazioni rilasciate in Sassonia-Anhalt sono aumentate da 7.360 nel 2024 a 8.620 nel 2025: un indicatore dell’operatività del canale lavorativo, non un giudizio conclusivo sulla qualità dei percorsi. La riforma dovrebbe misurare, dopo l’arrivo, la stabilità del rapporto, la corrispondenza delle mansioni alle qualifiche, l’effettivo apprendimento linguistico e le condizioni abitative, con controlli anche sulle imprese. Lo Stato è responsabile dell’accesso a opportunità reali e del contrasto allo sfruttamento; il singolo risponde dei doveri che l’ordinamento gli impone.

    La seconda correzione investe la fase successiva, che oggi troppe volte resta affidata a iniziative scollegate. La statistica pubblicata il 23 marzo indica per le persone in cerca di protezione provenienti dai principali Paesi di origine dell’asilo una quota occupazionale del 37% nel 2025, contro il 31,9% registrato nel giugno 2022; per gli ucraini viene indicato il passaggio dal 12,1 al 30,3%. Sono sottoinsiemi con differenti condizioni giuridiche e biografiche, che non autorizzano paragoni individuali sommari. La stessa agenzia collega parte dei progressi alla facilitazione del riconoscimento professionale e al sostegno linguistico. Il Paradigma assume qui la forma di una valutazione individuale della traiettoria, effettuata a intervalli ragionevoli: accessibilità e frequenza dei corsi, apprendimento verificato, inserimento lavorativo compatibile con le condizioni personali, rispetto della legge, possibilità di protezione rispetto ad abusi e coercizioni. La Teoria dell’Asimmetria Relazionale dell’Integrazione qualifica le responsabilità di Stato e persona come reciproche ma strutturalmente diverse, perché mezzi e poteri non sono distribuiti in modo simmetrico. Non consente allo Stato di sottrarsi ai propri compiti, né al singolo di ignorare gli obblighi legalmente previsti.

    Sarebbe però fuorviante trasformare le difficoltà dell’integrazione in una diagnosi fondata su etnia, religione o discendenza. Un cittadino tedesco, compreso quello con una storia familiare migratoria, esercita pienamente la cittadinanza e non può essere trattato come un titolare precario del diritto di soggiorno. La scuola e la vita delle seconde generazioni richiedono strumenti differenti da quelli dell’immigrazione di primo ingresso: sostegno linguistico dove serve, protezione delle libertà individuali, rapporto con le famiglie, orientamento professionale e presidio contro discriminazioni e comportamenti coercitivi. Inoltre l’identità civica non coincide con un’adesione a preferenze culturali maggioritarie: il limite giuridicamente rilevante è il rispetto delle norme generali e dei diritti altrui, mentre la diversità religiosa lecita resta tutelata. Su questo punto il dibattito tedesco suggerito dal servizio di Dritto e Rovescio deve essere separato dalle generalizzazioni: le dichiarazioni di un politico appartengono al confronto democratico; la valutazione delle singole persone richiede fatti accertati e criteri giuridici individuali.

    Vi sono obiezioni rilevanti a una verifica periodica dell’integrazione. La prima è il rischio di moltiplicare controlli burocratici, costosi e invasivi; la seconda è che indici come reddito, continuità del lavoro o livello linguistico penalizzino persone disabili, caregiver, chi subisce sfruttamento o chi attraversa una fase di disoccupazione involontaria. Queste obiezioni impongono di definire in legge finalità, competenze, qualità delle prove e limiti dei trattamenti dei dati, e di dare peso alle circostanze personali. La verifica non deve produrre un punteggio opaco né convertire una difficoltà sociale in una colpa amministrativa. Le eventuali conseguenze sul soggiorno, dove consentite, dovrebbero essere motivate, proporzionate e soggette a contraddittorio e tutela giurisdizionale, rispettando il diritto dell’Unione, i divieti di allontanamento e la protezione della vita privata e familiare. La ReImmigrazione, come ipotesi di ritorno individuale, non può applicarsi ai cittadini e non discende automaticamente dall’assenza di lavoro, da un quartiere di residenza o dall’appartenenza a una comunità. Va distinta, sul piano concettuale e giuridico, dalla remigrazione fondata sull’identità genealogica o culturale.

    Un progetto di riforma può quindi essere discusso attraverso risultati verificabili anziché slogan contrapposti: quanti posti di lavoro siano stati accertati prima degli ingressi; quanti lavoratori abbiano mantenuto condizioni contrattuali regolari; quanti corsi di lingua e di formazione siano stati concretamente disponibili; quali ostacoli amministrativi abbiano impedito il riconoscimento delle competenze; quali segnali di esclusione scolastica siano stati affrontati in tempo. Un bilancio intergenerazionale dell’immigrazione dovrebbe registrare contributi, spese e benefici lungo archi temporali realistici, senza ridurre una persona a una voce di costo né formulare previsioni in assenza di dati. La quota di occupazione del 54,9% dei cittadini stranieri in Sassonia-Anhalt segnala un percorso importante, ma lascia aperta una domanda amministrativa concreta: quali condizioni favoriscono il 54,9% e quali ostacoli sono affrontabili per chi resta fuori? È su queste evidenze, insieme alla tutela della legalità, che una responsabilità pubblica può essere misurata.

    Il 43,8% dell’AfD alle elezioni del 6 settembre e il 54,9% di occupazione degli stranieri comunicato nel marzo 2026 non possono essere sommati, contrapposti come plebisciti morali o letti come se si riferissero alle stesse persone. Raccontano invece due questioni che un governo deve saper affrontare nello stesso tempo: una domanda politica espressa dagli elettori e un’economia che impiega lavoratori stranieri in misura crescente. Il servizio televisivo del 10 settembre individua un protagonista del conflitto politico; le fonti statistiche consentono di uscire dalla rappresentazione televisiva e verificare una parte della realtà sociale. Per il Paradigma Integrazione o ReImmigrazione l’alternativa concreta non è tra negare i problemi e colpire collettivamente l’immigrazione. È tra continuare a governare ingressi, lavoro e permanenza come compartimenti separati oppure definire responsabilità pubbliche e individuali, opportunità effettive, risultati controllabili e garanzie. La coesione si costruisce attraverso istituzioni credibili e comportamenti verificabili: non la certifica un permesso, e non la smentisce una scheda elettorale.

    Avv. Fabio Loscerbo

    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Fornero dice che senza immigrati l’Italia declina. È la vecchia visione economicista che non basta più

    Il dibattito italiano sull’immigrazione continua troppo spesso a muoversi all’interno di una contrapposizione ormai insufficiente. Da una parte si sostiene che l’immigrazione rappresenti una minaccia per la coesione sociale, per la sicurezza e per l’identità nazionale; dall’altra si afferma che, senza nuovi ingressi, l’Italia sarebbe destinata a un inevitabile declino economico e demografico. La recente posizione espressa da Elsa Fornero si colloca con chiarezza in questo secondo campo: senza donne, giovani e immigrati, il Paese sarebbe avviato verso una progressiva contrazione della propria capacità produttiva e della sostenibilità del sistema sociale.

    La diagnosi contiene elementi difficilmente contestabili. L’Italia è un Paese che invecchia, che perde popolazione in età lavorativa, che presenta tassi di natalità persistentemente bassi e che rischia di vedere restringersi la base contributiva necessaria a sostenere un sistema previdenziale sempre più esposto agli squilibri demografici. In questo contesto, la presenza di lavoratori stranieri produce un contributo reale al mercato del lavoro e alla finanza pubblica.

    Il problema, tuttavia, non è negare questi dati.

    Il problema è ciò che accade quando da questi dati si ricava una conclusione politica più ampia: l’idea che l’immigrazione sia necessaria perché il sistema economico continui a funzionare e che, proprio per questo, debba essere considerata prevalentemente attraverso la sua utilità produttiva.

    È precisamente questa impostazione a mostrare oggi tutti i propri limiti.

    Una politica migratoria non può essere costruita sul presupposto che il Paese abbia semplicemente bisogno di più lavoratori. Perché lo straniero che entra in Italia non è una variabile economica, non è un coefficiente contributivo e non è una sostituzione numerica rispetto al cittadino italiano che manca. È una persona che entra in un ordinamento, vive in una comunità, instaura relazioni, esercita diritti e assume doveri.

    Ridurre l’immigrazione a una questione di fabbisogno occupazionale significa, dunque, guardare soltanto a una parte del fenomeno.

    Ed è proprio su questo punto che la riflessione si collega direttamente al terzo pilastro del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: il migrante come soggetto giuridico, non oggetto di politica.

    Questo pilastro nasce dal rifiuto di due approcci opposti ma speculari. Da una parte, la remigrazione identitaria, che tende a valutare l’individuo in ragione della provenienza, della cultura o dell’appartenenza; dall’altra, l’economicismo migratorio, che tende a valutarlo in ragione della sua utilità per il sistema produttivo.

    Entrambi commettono lo stesso errore: trasformano la persona in una funzione.

    Nel primo caso, una funzione identitaria; nel secondo, una funzione economica.

    Il paradigma propone invece una lettura differente: la persona straniera deve essere valutata per la sua traiettoria individuale all’interno dell’ordinamento, per il modo in cui costruisce il proprio rapporto con la comunità, per la capacità di rispettarne le regole, apprenderne la lingua, inserirsi nel mondo del lavoro e partecipare alla vita sociale.

    Questo non significa negare che il lavoro sia centrale. Al contrario, il lavoro resta uno degli strumenti principali di integrazione. Ma non può essere trasformato nell’unico criterio attraverso il quale giustificare la presenza straniera.

    Un Paese che importa manodopera senza costruire contemporaneamente percorsi di integrazione produce soltanto una società economicamente funzionale nel breve periodo e socialmente fragile nel lungo periodo.

    Il rischio è particolarmente evidente in Italia, dove il dibattito sull’immigrazione continua a essere fortemente condizionato dall’urgenza economica: carenza di lavoratori in alcuni settori, crisi demografica, difficoltà del sistema previdenziale, spopolamento di alcune aree territoriali.

    Tutti problemi reali.

    Ma nessuno di questi, da solo, può costituire la base di una politica migratoria compiuta.

    Se l’Italia ha bisogno di immigrazione per ragioni demografiche ed economiche, allora deve anche assumersi la responsabilità di governare in modo serio ciò che accade dopo l’ingresso. Questo significa costruire strumenti di integrazione misurabili, verificare il percorso individuale, rafforzare l’apprendimento linguistico, assicurare il rispetto delle regole e rendere la permanenza stabile il risultato di un effettivo inserimento nella comunità.

    Altrimenti si crea una contraddizione evidente.

    Da una parte si afferma che il Paese ha bisogno di immigrati; dall’altra si rinuncia a definire con chiarezza che cosa debba significare diventare parte della società italiana.

    È in questa omissione che la visione economicista mostra la propria insufficienza.

    Perché una società non può essere governata soltanto attraverso il mercato del lavoro. Può avere bisogno di lavoratori, ma ha bisogno anche di cittadini integrati, di comunità coese, di regole condivise e di istituzioni capaci di trasformare una presenza economica in appartenenza civica.

    Il punto, dunque, non è contrapporre Fornero a Brunetta come se una delle due posizioni fosse necessariamente corretta e l’altra sbagliata. Brunetta mette in discussione l’idea che l’immigrazione possa risolvere la crisi demografica; Fornero sottolinea la necessità di nuova popolazione attiva per evitare il declino.

    Entrambi pongono questioni reali.

    Ma il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” introduce una domanda ulteriore: che cosa accade alla società quando l’immigrazione viene utilizzata per sostenere il sistema economico senza essere accompagnata da una politica altrettanto forte di integrazione?

    È questa la domanda che dovrebbe stare al centro del dibattito pubblico.

    Perché non basta dire che l’Italia ha bisogno di immigrati.

    Occorre stabilire quale immigrazione, con quali condizioni, con quali percorsi e con quale idea di società futura.

    Finché questo passaggio non verrà compiuto, l’immigrazione continuerà a essere trattata come una variabile economica.

    E la politica continuerà a confondere il bisogno di lavoratori con la costruzione di una comunità.

    Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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  • Brunetta rompe il tabù: l’immigrazione non salverà l’Italia dalla glaciazione demografica

    La crisi demografica italiana è ormai talmente profonda da rendere difficile continuare a descriverla attraverso il linguaggio ordinario della denatalità. Al Forum di Cernobbio, Renato Brunetta ha scelto un’espressione volutamente più drastica, parlando non di un semplice «inverno demografico», ma di una vera e propria «glaciazione demografica» e contestando apertamente una delle convinzioni che hanno accompagnato una parte rilevante del dibattito pubblico degli ultimi anni: l’idea che l’immigrazione possa rappresentare la soluzione alla diminuzione della popolazione italiana.

    La dichiarazione merita attenzione non perché consenta di concludere che l’immigrazione sia irrilevante rispetto agli squilibri demografici – affermazione che sarebbe altrettanto semplicistica – ma perché costringe finalmente a distinguere due questioni che troppo spesso vengono sovrapposte: compensare numericamente la diminuzione della popolazione e risolvere la crisi demografica di una comunità nazionale non sono la stessa cosa.

    L’Italia invecchia, registra da anni un saldo naturale fortemente negativo e deve confrontarsi con una progressiva riduzione della popolazione in età lavorativa. In questo scenario, l’immigrazione produce certamente effetti demografici ed economici rilevanti: aumenta la popolazione residente, alimenta la forza lavoro, contribuisce al sistema previdenziale e presenta una struttura anagrafica mediamente più giovane rispetto a quella della popolazione italiana.

    Tutto questo è vero.

    Il problema nasce quando da questi elementi si compie un salto logico e si trasforma l’immigrazione da fattore capace di attenuare alcuni effetti della crisi demografica nella soluzione strutturale alla crisi demografica stessa.

    È precisamente qui che emerge quella visione economicista dell’immigrazione che da tempo dovrebbe essere sottoposta a una revisione critica.

    Secondo questa impostazione, se diminuiscono i lavoratori è sufficiente importarli; se aumentano i pensionati occorrono nuovi contribuenti; se alcuni settori produttivi non trovano manodopera bisogna aumentare gli ingressi; se la popolazione italiana diminuisce bisogna compensare la differenza attraverso l’immigrazione. La persona straniera finisce così per essere considerata prevalentemente attraverso la funzione che può svolgere all’interno del sistema economico e demografico.

    Ma una società non è un bilancio nel quale una voce negativa può essere compensata inserendo una voce positiva della stessa dimensione.

    Se in un determinato territorio diminuiscono progressivamente i cittadini italiani e contemporaneamente aumenta la popolazione di origine straniera, il risultato numerico può persino apparire relativamente stabile, ma questo non significa che il problema demografico sia stato risolto. Significa piuttosto che la composizione della società sta cambiando, e questo cambiamento deve essere governato sul piano culturale, sociale, giuridico e istituzionale.

    La questione diventa ancora più evidente osservando il fenomeno nel lungo periodo. Le persone che arrivano in Italia non sono unità produttive temporaneamente inserite nel mercato del lavoro. Costruiscono famiglie, hanno figli, frequentano scuole, acquistano abitazioni, sviluppano relazioni sociali, chiedono permessi di lungo periodo e cittadinanza. Una parte significativa è destinata a diventare componente stabile della popolazione nazionale.

    È quindi contraddittorio invocare l’immigrazione come soluzione permanente alla crisi demografica senza interrogarsi contemporaneamente sulle condizioni attraverso le quali questa nuova popolazione debba diventare parte della comunità.

    È proprio su questo punto che la questione demografica incontra il terzo pilastro del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: il migrante come soggetto giuridico, non come oggetto di politica.

    Il paradigma rifiuta due rappresentazioni apparentemente opposte dello straniero, che finiscono però per commettere lo stesso errore.

    La prima è quella della remigrazione identitaria, nella quale l’individuo rischia di essere giudicato principalmente in ragione della propria appartenenza, della provenienza o dell’origine. La seconda è quella dell’economicismo migratorio, nella quale lo stesso individuo viene valutato prevalentemente in funzione della sua utilità produttiva, contributiva o demografica.

    In entrambi i casi scompare la persona.

    Da una parte lo straniero diventa appartenente a una categoria da allontanare; dall’altra diventa lavoratore da importare perché necessario al sistema economico. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone invece di ricondurre al centro la traiettoria individuale, valutando la persona sulla base del rapporto concreto che costruisce con l’ordinamento e con la comunità nella quale vive.

    È questa prospettiva che manca quando si sostiene semplicemente che l’Italia abbia “bisogno di immigrati” per compensare il calo demografico.

    La domanda corretta non può essere soltanto quanti immigrati servano all’economia italiana. Occorre domandarsi quale immigrazione sia sostenibile, attraverso quali canali debba avvenire, quale capacità di integrazione abbiano i territori e soprattutto quale percorso debba accompagnare la trasformazione di una presenza inizialmente straniera in una componente stabilmente inserita nella società.

    La demografia, infatti, non pone soltanto un problema quantitativo. Pone un problema di continuità della comunità.

    Se nei prossimi decenni una quota crescente della popolazione italiana sarà costituita da persone nate all’estero o da loro discendenti, la questione decisiva non sarà stabilire se questo processo debba essere definito positivamente o negativamente. Il processo è già in corso. La vera questione sarà comprendere se nascerà una comunità nazionale capace di integrare progressivamente queste persone all’interno di un patrimonio comune di lingua, regole, istituzioni e appartenenza civica oppure se si consolideranno comunità parallele che condividono il medesimo territorio senza costruire una sufficiente base comune.

    È per questa ragione che sostituire la politica demografica con la politica migratoria sarebbe un errore.

    L’Italia ha bisogno innanzitutto di tornare a rendere possibile la formazione delle famiglie, la nascita dei figli, l’autonomia economica delle giovani generazioni e la conciliazione tra lavoro e genitorialità. L’immigrazione può concorrere a mitigare gli effetti della transizione demografica, ma non può diventare l’alibi attraverso il quale rinunciare a intervenire sulle cause della denatalità italiana.

    Allo stesso tempo, sarebbe altrettanto sbagliato immaginare che un Paese che invecchia e perde popolazione possa semplicemente fare a meno dell’immigrazione. Una politica realistica deve riconoscere entrambi i fenomeni e governarli contemporaneamente.

    Ed è precisamente questo il punto nel quale la provocazione di Brunetta diventa utile.

    Dire che l’immigrazione non è la soluzione non significa dire che l’immigrazione non serva. Significa rifiutare l’equazione semplicistica secondo cui meno italiani più immigrati uguale problema risolto.

    Dietro i numeri esiste una società.

    Ed è quella società che la politica deve avere la capacità di immaginare fra venti o trent’anni.

    Il problema della futura Italia non sarà soltanto quanti abitanti avrà, quanti lavoreranno o quanti contributi verranno versati. Sarà capire se persone con origini differenti saranno state progressivamente ricondotte all’interno di una comunità capace di riconoscersi in regole comuni e in una comune appartenenza civica.

    Per questo la risposta alla glaciazione demografica non può essere semplicemente “più immigrazione”, così come non può essere semplicemente “meno immigrazione”.

    Deve essere una politica demografica che torni a investire sulla natalità italiana e, contemporaneamente, una politica migratoria che smetta di considerare lo straniero come una risorsa economica astratta e cominci a considerarlo per ciò che giuridicamente è: una persona titolare di diritti e destinataria di doveri, la cui permanenza deve inserirsi all’interno di un percorso individuale di integrazione.

    Solo allora immigrazione e demografia potranno essere affrontate senza ideologia.

    E soprattutto senza trasformare gli esseri umani in numeri necessari a far tornare i conti.

    Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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  • Brunetta contro Fornero: l’immigrazione è davvero la cura della crisi demografica italiana?

    Nel giro di pochi giorni il dibattito italiano sulla crisi demografica ha offerto due rappresentazioni apparentemente contrapposte dello stesso problema. Da una parte Renato Brunetta, intervenendo al Forum di Cernobbio, ha parlato di una vera e propria «glaciazione demografica», contestando apertamente l’idea che l’immigrazione possa rappresentarne la soluzione. Dall’altra Elsa Fornero ha richiamato la necessità di donne, giovani e immigrati per evitare che l’invecchiamento e la riduzione della popolazione attiva conducano l’Italia verso un progressivo declino economico e sociale.

    Sarebbe facile trasformare queste due posizioni nell’ennesima contrapposizione tra favorevoli e contrari all’immigrazione. Sarebbe anche poco utile, perché entrambe contengono una parte della realtà e, soprattutto, entrambe consentono di mettere a fuoco il limite della domanda che da anni domina il dibattito pubblico: quanti immigrati servono all’Italia per compensare gli italiani che non nascono più?

    È probabilmente la domanda sbagliata.

    La crisi demografica italiana è innanzitutto un problema interno alla società italiana. Riguarda il numero sempre minore di figli, il progressivo innalzamento dell’età media, l’uscita dal mercato del lavoro delle generazioni numericamente più consistenti, la difficoltà dei giovani nel raggiungere una stabilità economica e abitativa, la trasformazione della famiglia e l’insufficienza delle politiche che dovrebbero rendere concretamente possibile avere figli.

    L’immigrazione interviene su questo quadro, ma non ne elimina le cause.

    Un lavoratore straniero che entra nel mercato del lavoro italiano aumenta la popolazione attiva, produce reddito, versa contributi e può contribuire alla sostenibilità del sistema previdenziale. Sotto questo profilo, l’argomento richiamato da Fornero ha una propria consistenza economica. Negarlo significherebbe ignorare la struttura demografica del Paese e la presenza ormai strutturale dei lavoratori stranieri in numerosi settori produttivi.

    Ma Brunetta pone un’obiezione altrettanto importante: compensare gli effetti della denatalità attraverso nuovi ingressi non significa avere risolto la denatalità.

    Se ogni riduzione della popolazione italiana viene compensata attraverso l’aumento della popolazione straniera, il numero complessivo degli abitanti può diminuire più lentamente e la popolazione in età lavorativa può essere parzialmente sostenuta. Tuttavia, nel medio e lungo periodo, cambia inevitabilmente la composizione della società.

    Ed è precisamente su questo passaggio che il dibattito italiano diventa sorprendentemente povero.

    Si calcola quanti lavoratori mancheranno, quanti pensionati dovranno essere sostenuti, quanti stranieri potrebbero essere necessari alle imprese, ma molto meno frequentemente ci si interroga sulla società che nascerà da questa trasformazione demografica.

    Una nazione non è semplicemente la somma dei contribuenti che vi risiedono.

    È un sistema di relazioni, una lingua comune, un ordinamento giuridico, una memoria collettiva, istituzioni, comportamenti sociali e un patrimonio di principi attraverso i quali persone differenti riescono a riconoscersi come appartenenti alla medesima comunità politica.

    Per questo il vero problema non è stabilire se abbia ragione Brunetta oppure Fornero. Il problema è comprendere che demografia, immigrazione e integrazione sono tre questioni diverse che devono essere governate contemporaneamente.

    La natalità richiede una politica della natalità.

    L’immigrazione richiede una politica degli ingressi.

    La trasformazione della popolazione richiede una politica dell’integrazione.

    Confondere questi tre livelli significa inevitabilmente produrre soluzioni parziali.

    È qui che la contrapposizione tra Brunetta e Fornero incontra uno dei principi centrali del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: il migrante deve essere considerato come soggetto giuridico e non come oggetto della politica.

    L’economicismo migratorio tende invece a compiere esattamente l’operazione opposta. Lo straniero diventa una risposta funzionale a un problema della società ospitante: mancano lavoratori, dunque servono immigrati; diminuiscono i contribuenti, dunque servono immigrati; alcuni territori si spopolano, dunque servono immigrati.

    La persona viene valutata per ciò che serve al sistema e non per la traiettoria che costruisce all’interno della comunità.

    È una prospettiva che, paradossalmente, presenta un limite simile a quello delle concezioni identitarie più radicali della remigrazione. Queste ultime tendono a classificare lo straniero attraverso la sua appartenenza originaria; l’economicismo lo classifica attraverso la sua utilità produttiva. Nel primo caso l’individuo rischia di scomparire dietro la propria provenienza, nel secondo dietro la propria funzione economica.

    Il paradigma propone una strada differente.

    La persona straniera che entra e soggiorna in Italia deve essere considerata individualmente, attraverso il rapporto concreto che costruisce con il Paese: il lavoro certamente, ma anche la conoscenza della lingua e il rispetto delle regole. Sono precisamente i tre indicatori verificabili dell’integrazione individuati nel secondo pilastro del paradigma.

    Questo passaggio diventa ancora più importante se l’immigrazione viene considerata necessaria per affrontare gli squilibri demografici. Quanto più una società decide di utilizzare l’immigrazione come componente strutturale della propria popolazione futura, tanto maggiore dovrebbe essere l’investimento politico e istituzionale sull’integrazione.

    E invece accade spesso il contrario.

    Si discute approfonditamente di quanti lavoratori stranieri fare entrare, ma molto meno di come accompagnarne la permanenza. Si programmano quote di ingresso sulla base delle esigenze delle imprese, mentre rimane debole la costruzione di un percorso successivo attraverso il quale la persona debba progressivamente inserirsi nella comunità nazionale.

    Il rischio è quello di produrre ciò che potremmo definire una sostituzione statistica senza integrazione sociale.

    Il numero degli abitanti viene mantenuto, almeno parzialmente; quello dei lavoratori viene sostenuto; alcuni vuoti produttivi vengono riempiti. Ma contemporaneamente può crescere una società composta da gruppi che vivono nello stesso territorio senza sviluppare una sufficiente appartenenza comune.

    È questo il problema che diventerà centrale nei prossimi decenni.

    Le seconde generazioni ne costituiscono già un’anticipazione. I figli degli immigrati frequentano le scuole italiane, parlano italiano, costruiscono qui una parte fondamentale della propria identità, ma non necessariamente sviluppano automaticamente un’identificazione con la comunità nazionale. L’integrazione non può essere semplicemente presunta sulla base del luogo di nascita o del numero di anni trascorsi nel territorio.

    Deve essere costruita.

    Per questa ragione la crisi demografica non dovrebbe indurre l’Italia a scegliere tra Brunetta e Fornero, ma a superare entrambe le impostazioni quando vengono assunte isolatamente.

    Brunetta ha ragione nel ricordare che l’immigrazione non può sostituire una politica della natalità. Fornero ha ragione nel ricordare che un Paese che perde popolazione attiva non può ignorare il contributo dell’immigrazione.

    Ma da queste due premesse deve derivare una terza conclusione.

    Se l’immigrazione contribuirà alla popolazione italiana del futuro, l’integrazione deve diventare una delle principali politiche strutturali dello Stato.

    Non un insieme di progetti occasionali, non un auspicio affidato alla buona volontà individuale e nemmeno un processo che si presume realizzato semplicemente perché sono trascorsi dieci o vent’anni.

    Una politica pubblica vera, fondata su parametri verificabili, responsabilità reciproche e una chiara idea della comunità nella quale si vuole integrare.

    La domanda, quindi, non è se l’immigrazione possa salvare l’Italia dalla crisi demografica.

    La domanda decisiva è quale Italia vogliamo costruire mentre la sua popolazione cambia.

    Perché si può sostituire un lavoratore con un altro lavoratore e un contribuente con un altro contribuente.

    Ma una comunità non si ricostruisce attraverso una semplice compensazione statistica.

    Si costruisce attraverso l’integrazione.

    Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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  • Paolo Pagliaro difende l’immigrazione con i dati economici. Ma una società non è un bilancio

    Nel suo articolo «Migranti, il populismo non ha bisogno di dati», pubblicato su 9Colonne, Paolo Pagliaro riprende una riflessione formulata da Michele Valensise sul Messaggero dopo l’affermazione dell’estrema destra in Sassonia: il populismo contrario all’immigrazione non avrebbe bisogno di confrontarsi con la realtà, perché gli sarebbero sufficienti parole d’ordine semplici, ripetute con insistenza e capaci di trasformare la paura in consenso politico. È un’affermazione che coglie un aspetto reale del dibattito pubblico, ma che rischia di diventare, a sua volta, una semplificazione se per contrastare la propaganda si selezionano soltanto i dati favorevoli all’immigrazione.

    Pagliaro richiama il contributo degli immigrati alla crescita economica e al gettito fiscale, osservando che negli Stati Uniti essi producono una quota dell’attività economica superiore al loro peso demografico e che, senza il loro lavoro, numerosi settori produttivi entrerebbero in difficoltà. Lo stesso ragionamento viene applicato all’Europa, chiamata ad affrontare la progressiva riduzione della popolazione in età lavorativa, e all’Italia, dove la presenza straniera sostiene comparti come l’agricoltura, l’edilizia, la manifattura e i servizi.

    Questi dati possono essere corretti e, nondimeno, non dimostrare ciò che si vorrebbe ricavare da essi. Il contributo alla produzione non coincide con la sostenibilità complessiva dell’immigrazione; le imposte versate non esauriscono il rapporto tra entrate, servizi pubblici e costi sociali; la presenza di lavoratori stranieri in determinati settori non prova che l’unica soluzione possibile sia continuare ad alimentare dall’esterno l’offerta di manodopera. Soprattutto, nessuno di questi elementi consente di stabilire se l’integrazione stia riuscendo.

    Una società non è un bilancio e la persona immigrata non può essere ridotta a una risorsa produttiva. Considerare l’immigrazione necessaria perché alcuni comparti dipendono da lavoratori stranieri significa accettare come inevitabile un assetto economico fondato, in molti casi, su bassi salari, lavori poco qualificati, scarsi investimenti nell’automazione e insufficiente valorizzazione della manodopera già presente. La dipendenza dal lavoro straniero può essere il segno di una necessità produttiva, ma può anche rivelare una rinuncia politica a innovare il sistema economico e a sostenere la natalità nazionale.

    Anche il richiamo alla crisi demografica deve essere affrontato senza scorciatoie. L’immigrazione può attenuare temporaneamente la riduzione della popolazione in età lavorativa, ma non può diventare il sostituto permanente di una politica della famiglia, della natalità, della formazione e dell’innovazione. Importare nuova popolazione per compensare quella che non nasce significa rinviare il problema, non risolverlo, soprattutto quando non si definiscono le condizioni attraverso le quali i nuovi arrivati entrano realmente nella comunità nazionale.

    Pagliaro conclude correttamente osservando che il silenzio sul contributo economico degli immigrati non aiuta ad affrontare i problemi derivanti da una difficile integrazione. È proprio questa difficoltà, tuttavia, che non può essere relegata all’ultima riga del ragionamento. L’integrazione non rappresenta un elemento accessorio da valutare dopo avere dimostrato l’utilità economica dell’immigrazione: costituisce la condizione politica e sociale dalla quale deve dipendere la stabilizzazione della permanenza.

    Lavorare è essenziale, ma non basta. Pagare le imposte è un dovere, non un certificato definitivo di appartenenza. Una persona può essere economicamente attiva e, contemporaneamente, vivere in un ambiente linguisticamente separato, rifiutare le regole fondamentali della convivenza, sottrarre i figli alla piena partecipazione scolastica o considerare la società italiana esclusivamente come un territorio nel quale produrre reddito. Allo stesso modo, un contratto di lavoro isolato o precario non può essere elevato automaticamente a prova di radicamento.

    La valutazione deve riguardare una traiettoria più ampia, nella quale assumano rilievo la conoscenza della lingua, la continuità lavorativa, l’autonomia abitativa, l’adempimento degli obblighi fiscali e contributivi, la partecipazione scolastica dei figli, il rispetto delle regole e la capacità di riconoscere l’ordinamento costituzionale come spazio comune. Non si tratta di imporre un’assimilazione culturale, né di chiedere allo straniero di rinunciare alla propria religione, alle proprie tradizioni o ai rapporti con il Paese di origine. Si tratta di stabilire che la permanenza non possa essere completamente indifferente alla qualità del rapporto costruito con la comunità che accoglie.

    In questo processo anche lo Stato deve assumersi le proprie responsabilità. Deve predisporre corsi di lingua, formazione civica, strumenti di inserimento lavorativo e sistemi capaci di intercettare fragilità personali, scolastiche e sociali. La disponibilità formale, tuttavia, non è sufficiente: gli strumenti devono essere concretamente accessibili e la loro efficacia deve essere verificata. Una volta garantita l’effettiva accessibilità, però, la responsabilità della scelta torna alla persona. Nessuna istituzione può imparare la lingua al suo posto, rispettare le regole per lei o obbligarla a riconoscersi nella comunità costituzionale.

    È questa l’asimmetria relazionale dell’integrazione: Stato, società e individuo partecipano allo stesso processo, ma non possiedono gli stessi poteri e non rispondono nello stesso modo del risultato. Le inefficienze pubbliche non possono essere scaricate sulla persona straniera, ma neppure possono diventare una giustificazione generale attraverso la quale ogni mancata integrazione venga attribuita alla società. Occorre distinguere il fallimento, che può dipendere da una pluralità di cause, dal rifiuto consapevole di utilizzare opportunità concretamente disponibili.

    Il consenso ottenuto in Germania dalle forze che propongono la remigrazione non può essere spiegato esclusivamente con l’ignoranza dei dati economici. Quel consenso segnala anche la convinzione, fondata o meno nei singoli territori, che lo Stato abbia perduto la capacità di stabilire chi possa entrare, a quali condizioni possa restare e quali conseguenze derivino dalla mancata integrazione. Liquidare questa domanda come mero populismo significa lasciare che siano proprio le forze più radicali a offrire l’unica risposta percepibile.

    Il Paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” nasce per sottrarre questa materia sia alla propaganda anti-immigrazione sia alla retorica dell’utilità economica. Chi costruisce una concreta traiettoria di integrazione deve poter consolidare la propria permanenza; chi incontra ostacoli reali deve essere posto nelle condizioni di superarli; chi, dopo avere avuto accesso agli strumenti necessari, rifiuta consapevolmente il patto comune non può pretendere che la permanenza diventi un fatto automatico e irreversibile. Quando vengono meno le condizioni giuridiche per restare, il ritorno deve tornare a essere un esito effettivo e ordinario del sistema.

    Paolo Pagliaro ha ragione quando afferma che il populismo non ha bisogno di dati. Ma anche una difesa dell’immigrazione fondata soltanto sui dati economicamente favorevoli restituisce una rappresentazione parziale della realtà. Occorre misurare non soltanto quanto gli immigrati producano, ma anche come vivano, quale rapporto costruiscano con la comunità, quali risultati conseguano le politiche pubbliche e quante decisioni di allontanamento rimangano prive di esecuzione.

    Il lavoro può aprire la porta dell’integrazione, ma non attraversarla al posto della persona. Il PIL può descrivere una parte del fenomeno, ma non può dire se una società rimanga coesa. Una politica migratoria credibile deve tenere insieme economia, identità costituzionale, responsabilità, permanenza e ritorno. Se il centro politico continuerà a eludere questi passaggi, la remigrazione radicale non verrà fermata da una tabella statistica.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Chiudere le frontiere costa? Il caso tedesco e il prezzo economico della stretta sull’immigrazione

    Nel dibattito europeo sull’immigrazione sta emergendo con crescente evidenza una contraddizione destinata a diventare uno dei principali problemi politici dei prossimi anni. Da una parte, una quota sempre più consistente dell’opinione pubblica chiede una riduzione degli ingressi, maggiore controllo delle frontiere, rimpatri effettivi e una politica migratoria capace di contenere trasformazioni sociali percepite come troppo rapide; dall’altra, economie caratterizzate da denatalità, invecchiamento e carenza di manodopera continuano a dipendere, in misura diversa, dall’apporto dei lavoratori stranieri. La Germania costituisce probabilmente il laboratorio più avanzato di questa tensione.

    Il tema è diventato particolarmente evidente in Sassonia-Anhalt, dove la crescita dell’AfD ha portato al centro del confronto politico non soltanto la limitazione dell’immigrazione irregolare, ma una concezione molto più ampia della riduzione della presenza straniera. Secondo le analisi economiche richiamate dal Sole 24 Ore, una politica di forte chiusura e riduzione dell’immigrazione potrebbe produrre per il Land conseguenze economiche nell’ordine di miliardi di euro, proprio perché una parte significativa della struttura produttiva dipende ormai dalla presenza di lavoratori provenienti dall’estero.

    La questione è seria, ma sarebbe un errore ricavarne la conclusione più semplice: se la riduzione dell’immigrazione costa, allora l’immigrazione deve necessariamente aumentare.

    È esattamente in questo passaggio che il ragionamento economico rischia di trasformarsi in economicismo migratorio.

    Che la Germania abbia bisogno di lavoratori è un dato economico. Che da tale necessità debba automaticamente discendere una determinata politica migratoria è invece una scelta politica, perché l’immigrazione non produce soltanto effetti sul mercato del lavoro. Incide sulla scuola, sull’abitazione, sui sistemi di welfare, sulla composizione dei quartieri, sulla domanda di servizi pubblici e, nel lungo periodo, sulla stessa configurazione demografica e culturale della società.

    Il costo economico della chiusura, dunque, esiste e deve essere calcolato.

    Ma esiste anche un costo della mancata integrazione, molto più difficile da inserire in un modello econometrico e proprio per questo frequentemente espulso dal dibattito.

    È su questa seconda dimensione che occorre soffermarsi.

    Quando un’impresa non trova lavoratori, la perdita potenziale è relativamente semplice da stimare: diminuzione della produzione, rinuncia a nuovi investimenti, aumento dei costi, perdita di gettito fiscale. Quando invece una società non riesce a integrare adeguatamente una parte della popolazione straniera, gli effetti sono più diffusi e si manifestano nel tempo: segregazione abitativa, difficoltà scolastiche, dipendenza assistenziale, marginalità, conflitti culturali, formazione di comunità parallele e progressiva erosione della fiducia reciproca sulla quale si fondano le istituzioni sociali.

    Non tutti questi fenomeni sono inevitabilmente prodotti dall’immigrazione e sarebbe scorretto attribuire alla popolazione straniera problemi che hanno spesso cause molto più complesse. Ma sarebbe altrettanto irrealistico sostenere che quantità, velocità e caratteristiche dei flussi non abbiano alcuna relazione con la capacità concreta di una società di integrare chi arriva.

    È proprio questa relazione che manca quasi completamente quando il dibattito viene ridotto alla domanda su quanto PIL si perderebbe diminuendo l’immigrazione.

    La Germania conosce bene questa contraddizione. Per decenni ha avuto bisogno di lavoratori stranieri e ha costruito una parte della propria crescita economica anche attraverso il loro contributo. Allo stesso tempo, ha sperimentato quanto sia problematica l’idea che l’integrazione possa essere affidata esclusivamente al lavoro e al trascorrere del tempo. La presenza di un’occupazione costituisce un fattore fondamentale di autonomia e inserimento, ma non determina automaticamente conoscenza linguistica, adesione alle regole comuni, partecipazione civica o superamento delle separazioni comunitarie.

    Ed è precisamente qui che il caso tedesco incontra il secondo pilastro del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: i tre indicatori verificabili dell’integrazione, lavoro, lingua e rispetto delle regole.

    La scelta di questi tre indicatori nasce proprio dalla necessità di superare la riduzione dell’integrazione a una sola dimensione.

    Il lavoro è indispensabile perché rappresenta autonomia economica, partecipazione al sistema produttivo e assunzione di responsabilità. Ma il lavoro, da solo, non basta.

    La lingua è indispensabile perché senza uno strumento comune di comunicazione diventa estremamente difficile costruire relazioni al di fuori della propria comunità di origine, comprendere pienamente le istituzioni, seguire il percorso scolastico dei figli e partecipare alla vita pubblica.

    Il rispetto delle regole è infine la condizione minima affinché persone provenienti da esperienze culturali e sociali differenti possano condividere lo stesso spazio politico senza che la pluralità si trasformi in frammentazione.

    Questi tre elementi consentono di spostare il dibattito dalla quantità astratta degli immigrati alla qualità concreta della permanenza.

    Ed è proprio ciò che dovrebbe interessare una Germania che si interroga sul costo economico della chiusura.

    Se il Paese ha bisogno di immigrazione per sostenere alcuni settori produttivi, la conseguenza non dovrebbe essere semplicemente quella di mantenere aperti i canali di ingresso. Dovrebbe essere quella di costruire un sistema nel quale ogni ingresso destinato alla permanenza venga accompagnato da un percorso serio di integrazione e nel quale la capacità complessiva di assorbimento della società diventi essa stessa un elemento della programmazione migratoria.

    In altri termini, non bisognerebbe domandarsi soltanto quanti lavoratori servono, ma quanti nuovi ingressi possano essere trasformati in percorsi di integrazione effettivamente sostenibili.

    La distinzione è fondamentale.

    Il mercato del lavoro può avere bisogno immediatamente di centomila persone, mentre il sistema scolastico, abitativo e sociale di determinati territori potrebbe non essere in grado di assorbire nello stesso arco temporale un incremento demografico equivalente senza produrre concentrazioni e squilibri. Una politica migratoria responsabile deve tenere insieme queste dimensioni, invece di permettere che sia una sola di esse – normalmente quella economica – a determinare tutte le altre.

    Il caso della Sassonia-Anhalt rende il problema ancora più evidente. Nei territori interessati da invecchiamento e spopolamento, l’immigrazione può rappresentare una risorsa particolarmente importante per mantenere attività produttive e servizi. Ma proprio nelle aree che attraversano trasformazioni demografiche profonde diventa necessario interrogarsi sulla capacità di costruire una comunità condivisa.

    Sostituire semplicemente la popolazione che diminuisce con nuova popolazione proveniente dall’estero può correggere alcuni indicatori economici, ma non produce automaticamente coesione.

    Da questo punto di vista, sia la posizione di chi propone una chiusura radicale sia quella di chi risponde esclusivamente quantificando le perdite economiche risultano insufficienti.

    La prima rischia di ignorare la realtà di economie che, allo stato attuale, non potrebbero sostituire rapidamente la manodopera straniera senza subire conseguenze rilevanti.

    La seconda rischia invece di sostenere implicitamente che, poiché l’immigrazione produce valore economico, ogni sua limitazione debba essere considerata irrazionale.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” cerca di collocarsi precisamente oltre questa alternativa.

    Il migrante non può essere considerato né un problema in quanto straniero né una risorsa in quanto lavoratore. Deve essere considerato, secondo il terzo pilastro del paradigma, un soggetto giuridico dotato di una propria traiettoria individuale.

    Questo significa che due persone provenienti dallo stesso Paese, arrivate nello stesso momento e titolari inizialmente dello stesso permesso possono sviluppare percorsi profondamente differenti. Una può lavorare, apprendere la lingua, rispettare le regole e costruire progressivamente la propria vita all’interno della società ospitante; l’altra può non realizzare quel percorso. Una politica fondata sull’appartenenza collettiva non riesce a distinguere queste situazioni. Una politica fondata soltanto sul mercato del lavoro rischia di non distinguerle finché entrambe risultano economicamente produttive.

    Una politica dell’integrazione deve invece essere capace di farlo.

    Il dibattito sul costo della chiusura tedesca pone quindi una domanda importante, ma incompleta.

    Sappiamo, almeno approssimativamente, quanto potrebbe costare ridurre drasticamente la presenza dei lavoratori stranieri.

    Dovremmo cominciare a domandarci con la stessa serietà quanto costa non integrare chi decidiamo di far entrare e rimanere.

    È un costo che non compare immediatamente nei bilanci delle imprese e che difficilmente può essere riassunto in una cifra unica. Ma può manifestarsi per decenni nelle scuole, nei quartieri, nel welfare, nella sicurezza e soprattutto nella progressiva frammentazione della comunità.

    Questo non significa che ogni problema sociale debba diventare un criterio per impedire l’ingresso. Significa qualcosa di molto più concreto: la capacità di integrazione deve diventare una variabile della politica migratoria al pari del fabbisogno di manodopera.

    Se un Paese ha bisogno di lavoratori stranieri, deve programmare gli ingressi.

    Se programma gli ingressi, deve programmare l’integrazione.

    E se pretende l’integrazione, deve finalmente dotarsi degli strumenti necessari per verificarla.

    È questo il passaggio che permette di uscire dalla sterile contrapposizione tra frontiere completamente chiuse e immigrazione determinata dalle sole necessità dell’economia.

    La Germania oggi scopre che una chiusura radicale può avere un prezzo.

    L’Europa dovrebbe però evitare di ricavarne la conclusione opposta, cioè che l’unica alternativa sia lasciare che il fabbisogno economico determini la dimensione della trasformazione demografica.

    Perché anche la mancata integrazione ha un prezzo.

    La differenza è che il primo viene calcolato immediatamente in miliardi di euro; il secondo viene pagato lentamente dalla società, spesso quando è ormai molto più difficile intervenire.

    Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
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    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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    Responsabilità individuale, accessibilità istituzionale e verificabilità giuridica dell’integrazione

    Abstract

    Il diritto dell’immigrazione e le politiche di integrazione hanno progressivamente abbandonato l’idea secondo cui l’integrazione possa essere intesa come un processo unilaterale, nel quale soltanto lo straniero sarebbe chiamato ad adattarsi a una società ospitante concepita come statica e culturalmente omogenea. La politica europea definisce da tempo l’integrazione come un processo dinamico e bidirezionale di reciproco adattamento, mentre una parte significativa della letteratura sociologica ha evidenziato l’interazione tra traiettorie individuali, opportunità istituzionali, relazioni sociali e condizioni strutturali. Il riconoscimento della natura relazionale dell’integrazione, tuttavia, non risolve una questione ulteriore e meno frequentemente sistematizzata: se la reciprocità del processo debba comportare anche una corrispondente simmetria nell’attribuzione delle responsabilità quando l’integrazione riesce, fallisce o rimane incompleta.

    Il presente contributo propone la nozione di asimmetria relazionale dell’integrazione quale strumento teorico per affrontare tale problema. La tesi centrale è che reciprocità della partecipazione e reciprocità della verifica non debbano essere confuse con simmetria della responsabilità. La persona straniera, le istituzioni pubbliche e la società di accoglienza partecipano al medesimo processo, ma lo fanno da posizioni strutturalmente differenti, esercitando differenti capacità di incidere sulle condizioni del processo e assumendo, di conseguenza, responsabilità differenti. Le istituzioni possono essere valutate rispetto alla disponibilità formale degli strumenti di integrazione, alla loro accessibilità effettiva e alla capacità di produrre occasioni reali di partecipazione; l’individuo può, a sua volta, essere valutato rispetto alla traiettoria concretamente costruita una volta che tali opportunità siano divenute realmente praticabili. Il fallimento di una parte non può, pertanto, essere automaticamente trasferito sull’altra.

    L’articolo sviluppa questa impostazione attraverso la distinzione tra disponibilità formale, accessibilità effettiva, utilizzo individuale, risultato e traiettoria temporale, rifiutando sia la concezione dell’integrazione come status definitivamente acquisito, sia la sua riduzione a un certificato numerico di conformità culturale. Particolare attenzione è riservata al diritto italiano dell’immigrazione e all’elaborazione giurisprudenziale formatasi in materia di protezione complementare, nell’ambito della quale i giudici hanno progressivamente valutato il radicamento sociale e lavorativo attraverso circostanze fattuali concrete e individualizzate. Tale esperienza viene considerata non come una definizione compiuta di integrazione, ma come un laboratorio giuridico capace di dimostrare come l’integrazione possa assumere rilevanza giuridica senza essere ridotta né ad assimilazione culturale né a punteggio amministrativo.

    L’analisi distingue inoltre l’integrazione individuale dalla mobilità sociale e dalla coesione sociale, con particolare riferimento alle seconde e successive generazioni. Il contributo conclude che un modello giuridicamente sostenibile di integrazione richiede il riconoscimento simultaneo dell’agenzia individuale, dell’accessibilità istituzionale, dei limiti costituzionali, della dimensione temporale e delle garanzie giurisdizionali. L’integrazione, secondo questa impostazione, non costituisce né un obbligo esclusivamente individuale né una responsabilità indistinta della società nel suo complesso, ma un processo relazionale nel quale le diverse componenti devono essere valutate in relazione alla distinta sfera di responsabilità di ciascun attore.

    Parole chiave: integrazione; asimmetria relazionale; diritto dell’immigrazione; protezione complementare; accordo di integrazione; coesione sociale; seconde generazioni; controllo giurisdizionale; Italia; Unione europea.

    1. Introduzione: la questione irrisolta dietro il “processo bidirezionale”

    Pochi concetti occupano una posizione così centrale nelle politiche migratorie europee e, al tempo stesso, rimangono normativamente instabili quanto quello di integrazione. I governi richiamano l’integrazione nella disciplina della conoscenza linguistica, dell’accesso al soggiorno di lungo periodo, della cittadinanza, del lavoro, dell’istruzione, della partecipazione civica e dei ricongiungimenti familiari; i giudici la incontrano sempre più spesso quando sono chiamati a valutare la vita privata, il radicamento sociale, la proporzionalità dell’allontanamento e le condizioni di permanenza; le scienze sociali, dal canto loro, hanno dedicato una vasta attenzione alle modalità attraverso cui le persone migranti si inseriscono economicamente, istituzionalmente e relazionalmente nelle società di accoglienza. Dietro questa apparente convergenza, tuttavia, permane un disaccordo profondo su che cosa venga precisamente descritto con il termine integrazione, su quali soggetti siano chiamati a produrla e, soprattutto, su come debba essere attribuita la responsabilità quando il processo atteso non si realizza.

    Le elaborazioni contemporanee più influenti hanno correttamente superato il paradigma secondo cui l’integrazione consisterebbe esclusivamente nell’adattamento dello straniero a una società ospitante immaginata come culturalmente omogenea. Il noto modello elaborato da Ager e Strang, ad esempio, ha organizzato l’integrazione attorno a dimensioni tra loro interdipendenti — lavoro, abitazione, istruzione, salute, diritti, cittadinanza, lingua e connessioni sociali — mostrando come l’inserimento individuale non possa essere separato dall’ambiente istituzionale e relazionale entro il quale esso si sviluppa. Analogamente, i Principi fondamentali comuni dell’Unione europea hanno definito l’integrazione come un “processo dinamico e bidirezionale di reciproco adattamento”, mentre i successivi strumenti europei hanno continuato a collegarla alla partecipazione, alla parità di accesso e alla rimozione degli ostacoli che impediscono un’inclusione effettiva.

    Il riconoscimento dell’integrazione come fenomeno relazionale, tuttavia, non chiarisce automaticamente il problema della responsabilità. Affermare che due o più soggetti partecipano allo stesso processo non significa dimostrare che ciascuno di essi eserciti la medesima capacità di incidere sulle condizioni del processo, sopporti obblighi equivalenti o debba essere considerato responsabile in misura uguale del risultato finale. L’autorità pubblica può organizzare corsi di lingua, ma non può apprendere la lingua al posto dello straniero; può vietare la discriminazione nel mercato del lavoro, ma non può imporre a una persona di intraprendere un percorso di formazione professionale; può organizzare scuole, quartieri e spazi civici in modo da favorire l’interazione, ma non può determinare amicizie, relazioni familiari o appartenenze culturali private. In senso inverso, la persona non può ragionevolmente essere ritenuta responsabile per servizi inaccessibili, strutture discriminatorie, segregazione territoriale o procedure amministrative che rendano sostanzialmente impraticabile la partecipazione.

    È precisamente nello spazio che separa relazionalità e responsabilità che il presente contributo colloca ciò che propone di definire Teoria dell’Asimmetria Relazionale dell’Integrazione. L’espressione non intende negare la consolidata rappresentazione dell’integrazione come processo reciproco o multidimensionale; intende piuttosto introdurre una distinzione ulteriore, che diventa necessaria proprio quando la reciprocità viene presa sul serio. La tesi centrale è che la reciprocità della verifica non implica simmetria della responsabilità, poiché la persona straniera, le istituzioni pubbliche e l’ambiente sociale partecipano al medesimo processo attraverso capacità differenti, posizioni normative differenti e sfere differenti di controllo effettivo.

    Questa distinzione produce conseguenze che vanno ben oltre la classificazione teorica. Se l’integrazione individuale è destinata ad assumere rilevanza giuridica — ai fini del soggiorno, della protezione complementare, dello status di lungo periodo o di futuri modelli legislativi — diventa necessario valutare non soltanto ciò che la persona ha fatto, ma anche se le opportunità che si assume non siano state utilizzate fossero realmente disponibili. Al tempo stesso, il riconoscimento delle insufficienze istituzionali non può trasformarsi in un meccanismo attraverso cui ogni traiettoria di integrazione incompleta venga automaticamente imputata allo Stato. Una teoria capace di preservare entrambe le dimensioni deve, quindi, individuare il punto in cui la responsabilità istituzionale termina e quella individuale riacquista autonomia, senza pretendere che tale confine possa essere sempre determinato con precisione matematica.

    2. L’integrazione come concetto giuridico relazionale

    La natura relazionale dell’integrazione è ormai difficilmente contestabile, sebbene il significato attribuito a tale relazionalità vari sensibilmente nella letteratura. Gli approcci europei descrivono generalmente l’integrazione come un processo di reciproco adattamento tra nuovi arrivati e società di accoglienza, mentre alcune elaborazioni successive hanno ampliato ulteriormente il quadro, includendo anche gli attori transnazionali e i Paesi di origine e parlando, in taluni casi, di “processo a tre vie”. Ciò che accomuna tali approcci è il rifiuto dell’idea secondo cui l’inserimento della persona migrante possa essere compreso indipendentemente dalle istituzioni, dalle strutture sociali e dalle reti relazionali incontrate dopo l’arrivo.

    La legislazione italiana offre un’espressione giuridica particolarmente interessante di questa evoluzione concettuale. L’articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 colloca l’Accordo di integrazione all’interno del Testo unico sull’immigrazione e costruisce l’integrazione in termini che collegano convivenza, valori costituzionali e partecipazione reciproca. Il d.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 ha successivamente dato forma amministrativa a tale impostazione attraverso un sistema di crediti applicabile a determinate categorie di cittadini di Paesi terzi.

    Il sistema italiano si fonda quindi, almeno in forma embrionale, su due proposizioni che meritano di essere analiticamente separate. La prima è che l’integrazione possa generare aspettative legittime rispetto alla condotta dello straniero, comprese l’acquisizione linguistica, la conoscenza civica e l’adempimento dei doveri fondamentali. La seconda è che l’integrazione non venga rappresentata dal legislatore come un atto esclusivamente individuale, sganciato dalla società entro la quale si realizza. Il quadro normativo richiama, infatti, la partecipazione a un ambiente economico, sociale e culturale comune e presuppone, pertanto, l’esistenza di istituzioni capaci di rendere effettiva tale partecipazione.

    La difficoltà emerge nel momento in cui il carattere relazionale del modello viene tradotto in termini di responsabilità. Un linguaggio indiscriminato della reciprocità rischia di produrre l’impressione che ogni fallimento dell’integrazione debba essere ripartito in misura eguale tra la persona migrante e la società di accoglienza. Tuttavia, nel diritto, la responsabilità non viene normalmente attribuita per il solo fatto che due soggetti partecipano alla medesima relazione; essa dipende piuttosto dai doveri, dai poteri, dalla capacità causale e dal grado in cui ciascun attore era concretamente in condizione di incidere sul risultato.

    L’asimmetria relazionale prende avvio precisamente da questa osservazione. La persona migrante e l’autorità pubblica non costituiscono immagini speculari l’una dell’altra. Esse occupano posizioni differenti all’interno dello stesso processo. Lo Stato dispone di poteri normativi, amministrativi e finanziari che l’individuo non possiede; l’individuo, a sua volta, mantiene scelte, motivazioni e sfere di condotta privata che lo Stato non può e non deve controllare. Il carattere reciproco dell’integrazione richiede quindi che entrambi i lati possano diventare oggetto di verifica, senza che ciò comporti l’utilizzo di criteri identici.

    Un modello coerente deve, di conseguenza, evitare due forme opposte di riduzionismo. La prima può essere definita riduzionismo individuale, nel quale la mancata integrazione viene presuntivamente ricondotta all’assenza di volontà, alla cultura o allo scarso impegno della persona straniera, senza un serio esame delle condizioni concrete di partecipazione. La seconda può essere definita riduzionismo strutturale, nel quale l’agenzia individuale tende progressivamente a scomparire, poiché ogni insufficienza linguistica, economica o relazionale viene ricondotta alla discriminazione, alle carenze istituzionali o all’esclusione sociale. Entrambi gli approcci possono individuare cause reali in singoli casi; nessuno dei due può, tuttavia, essere elevato a teoria generale.

    L’asimmetria relazionale tenta di preservare l’intuizione valida contenuta in entrambi, impedendo che essa si trasformi in una presunzione universale.

    3. Dalla reciprocità all’asimmetria della responsabilità

    La distinzione tra reciprocità e simmetria diventa più chiara se la responsabilità viene collegata alla sfera di controllo effettivo esercitata da ciascun attore. Le istituzioni pubbliche dispongono di poteri relativi alla legislazione, all’accesso ai servizi, alla scuola pubblica, a taluni profili delle politiche abitative e territoriali, alle procedure amministrative e alla tutela antidiscriminatoria; esse possono quindi essere legittimamente valutate in relazione alle modalità attraverso cui tali poteri vengono esercitati. Le persone non dispongono di analoga autorità sulle strutture pubbliche, ma esercitano un controllo significativamente maggiore sulle proprie decisioni relative alla partecipazione, all’apprendimento, al rispetto delle regole comuni e all’utilizzo di opportunità realmente accessibili.

    Ciò non significa che ogni variabile dell’integrazione possa essere assegnata esclusivamente a uno dei due lati. Il lavoro, ad esempio, dipende contemporaneamente dalle strutture del mercato, dalla discriminazione, dal riconoscimento delle qualifiche, dalle competenze individuali, dalle scelte personali e dal ciclo economico. Analogamente, l’apprendimento linguistico dipende dalla disponibilità e dalla qualità dell’offerta formativa, dalle condizioni di lavoro, dal livello di istruzione, dall’età, dalla motivazione e dall’effettivo utilizzo delle opportunità disponibili. L’asimmetria relazionale non va dunque intesa come un tentativo di dividere la realtà in compartimenti perfettamente separati, bensì come uno strumento volto a impedire che il carattere relazionale dell’integrazione diventi un pretesto per rinunciare all’attribuzione delle responsabilità.

    La distinzione assume un’importanza particolare quando l’integrazione passa dalla retorica politica alle conseguenze giuridiche. Se il legislatore o l’amministrazione intendono attribuire rilevanza a una insufficiente conoscenza linguistica, ad esempio, la correttezza procedurale impone di verificare se opportunità ragionevoli di apprendimento fossero effettivamente disponibili. Qualora un corso esista formalmente ma sia, in concreto, difficilmente frequentabile per ragioni di orario, distanza, cura dei figli o esclusione amministrativa, la posizione dell’individuo non può essere assimilata a quella di chi abbia avuto reale accesso a un’offerta equivalente e abbia deliberatamente scelto di non utilizzarla. In senso opposto, una volta accertata l’accessibilità effettiva, diviene sempre meno sostenibile spiegare ogni esito negativo esclusivamente attraverso le insufficienze della società di accoglienza.

    Lo stesso ragionamento deve essere applicato alla valutazione delle politiche pubbliche. Un’amministrazione non può dimostrare il successo di una strategia di integrazione limitandosi a provare di aver finanziato un certo numero di progetti, attivato corsi di lingua o creato servizi di accoglienza. Tali elementi provano l’esistenza di un’attività istituzionale; non dimostrano che essa sia stata accessibile, utilizzata o efficace. L’asimmetria relazionale opera quindi in entrambe le direzioni: così come la persona non deve essere giudicata unicamente sulla base degli esiti, ignorando le condizioni di opportunità, allo stesso modo lo Stato non può essere valutato soltanto sulla base della spesa o della predisposizione formale degli strumenti, prescindendo dai risultati.

    È proprio questo doppio movimento a spiegare la proposizione centrale della teoria: la verifica può essere reciproca proprio perché la responsabilità è asimmetrica. Ciascun attore deve essere valutato rispetto a ciò che ricade nella propria sfera di capacità e responsabilità, e non sulla base di una fittizia uguaglianza di posizione.

    4. Disponibilità formale e accessibilità effettiva

    La distinzione tra disponibilità formale e accessibilità effettiva costituisce uno dei passaggi più rilevanti della teoria, poiché i sistemi contemporanei di welfare e integrazione tendono a misurare più agevolmente l’esistenza dei programmi che la loro concreta utilizzabilità. Un’istituzione può dimostrare di aver creato, finanziato e formalmente aperto un servizio a una determinata categoria di beneficiari, senza provare che le persone collocate in quella categoria siano realmente in condizione di raggiungerlo, comprenderlo e utilizzarlo.

    La differenza concettuale non è meramente terminologica. La disponibilità è innanzitutto un fatto istituzionale: il corso di lingua esiste, il programma formativo è stato attivato, il posto scolastico è formalmente disponibile, il servizio per l’impiego è giuridicamente accessibile. L’accessibilità, invece, impone di guardare alla posizione concreta della persona per la quale lo strumento è stato predisposto. Un servizio esistente ma sostanzialmente inutilizzabile a causa della localizzazione, degli orari di lavoro, della complessità amministrativa, degli obblighi familiari, dei costi o delle barriere informative assume un significato radicalmente diverso rispetto a un servizio la cui disponibilità si traduca in una possibilità reale di partecipazione.

    La teoria dell’asimmetria relazionale assegna a tale distinzione una funzione precisa nella distribuzione delle responsabilità: prima che il mancato utilizzo di uno strumento di integrazione possa assumere un rilievo sostanziale ai fini della valutazione individuale, l’accessibilità effettiva di quello strumento deve entrare necessariamente nell’analisi.

    Questo non significa che lo Stato debba garantire che ogni strumento disponibile produca il risultato desiderato, né trasforma l’integrazione individuale in un diritto pubblico al successo. L’accessibilità non coincide con l’efficacia, così come l’efficacia non coincide con l’utilizzo individuale. Il processo deve essere scomposto in momenti concettualmente distinti: lo strumento deve esistere, deve essere concretamente accessibile, la persona deve decidere se e come utilizzarlo, dall’utilizzo può derivare un determinato risultato e soltanto l’osservazione nel tempo consente di comprendere se quel risultato si consolidi in una traiettoria.

    La dimensione temporale è decisiva. Un corso di lingua frequentato una volta non dimostra in modo permanente la partecipazione linguistica; un contratto temporaneo non prova da solo un radicamento lavorativo; la partecipazione a un progetto pubblico non dimostra l’esistenza di integrazione sociale. Nello stesso tempo, l’assenza iniziale di uno di tali elementi non consente di dedurre un fallimento definitivo. L’integrazione deve quindi essere valutata non attraverso una mera somma di indicatori, bensì attraverso la relazione tra gli indicatori e la loro evoluzione.

    5. L’integrazione come traiettoria dinamica e non come status permanente

    La tendenza a descrivere le persone come “integrate” o “non integrate” produce una dicotomia artificiale, difficilmente compatibile sia con la realtà sociale sia con il ragionamento giuridico. L’integrazione si sviluppa nel tempo e i suoi elementi possono aumentare, diminuire o mutare di significato in relazione all’evoluzione delle circostanze personali. Una persona può sperimentare inizialmente isolamento linguistico e precarietà lavorativa, per poi costruire nel tempo relazioni occupazionali, familiari e sociali stabili; un’altra può presentare, in una determinata fase, un elevato livello di radicamento e successivamente attraversare cambiamenti che indeboliscono quei legami.

    La nozione di traiettoria offre, pertanto, una rappresentazione più adeguata rispetto a quella di status permanente. Ciò non implica che le istituzioni pubbliche debbano esercitare una sorveglianza continua sulla vita privata, né che ogni mutamento lavorativo o relazionale debba riaprire una valutazione ufficiale del grado di integrazione. Il suo significato è più circoscritto e giuridicamente sostenibile: ogniqualvolta l’ordinamento decida di collegare conseguenze all’integrazione, la valutazione dovrebbe riguardare la traiettoria concreta rilevante in quel momento, e non un certificato destinato a essere considerato definitivamente valido.

    Questa impostazione mette in evidenza anche i limiti dei sistemi puramente numerici. L’Accordo di integrazione italiano dimostra come criteri quantificati possano svolgere una funzione amministrativa legittima, rendendo più trasparenti determinate aspettative e organizzando un processo complesso attorno a obiettivi identificabili. Da ciò, tuttavia, non deriva che i crediti possano esaurire il significato giuridico e sociale dell’integrazione.

    Un modello numerico riduce necessariamente traiettorie complesse a variabili predefinite. Tale riduzione può essere utile ai fini amministrativi, purché venga compresa per ciò che è: uno strumento di organizzazione e non una determinazione esaustiva del rapporto della persona con la società. Quanto più significative sono le conseguenze giuridiche attribuite alla valutazione, tanto più diventa difficile giustificare un sistema nel quale l’accumulo o la perdita di punti sostituiscano interamente il giudizio individualizzato.

    La concezione dinamica produce, dunque, una conseguenza istituzionale. Gli indicatori possono individuare fatti rilevanti e migliorare la trasparenza, ma non dovrebbero diventare un’etichetta irreversibile applicata alla persona. Quando vengono in rilievo soggiorno, allontanamento, vita privata o altri interessi giuridici rilevanti, la possibilità di un controllo contestuale e indipendente diventa essenziale.

    6. La giurisprudenza italiana sulla protezione come laboratorio giuridico

    L’evoluzione italiana della protezione complementare costituisce un campo particolarmente utile per osservare in che modo i giudici abbiano affrontato il tema dell’integrazione pur in assenza di una definizione legislativa compiuta della “persona integrata”. Il rilievo di tale esperienza non deve essere sopravvalutato: le decisioni sviluppatesi nel contesto della protezione contro l’allontanamento non possono essere trasformate automaticamente in un codice generale dell’integrazione. Esse offrono, tuttavia, un elemento analiticamente prezioso, perché i giudici sono stati chiamati a determinare la rilevanza giuridica del radicamento attraverso fatti concreti e non attraverso classificazioni culturali astratte.

    Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 24413 del 2021, hanno affrontato il ruolo dell’integrazione nell’ambito della valutazione comparativa storicamente collegata alla protezione umanitaria, chiarendo come l’esame non possa essere ridotto meccanicamente all’esistenza o all’assenza di un singolo fattore, ma debba rimanere ancorato alle circostanze individuali rilevanti ai fini della vulnerabilità e della vita privata.

    Le successive modifiche legislative del sistema di protezione non hanno eliminato la più ampia questione della vita privata e familiare. Con la sentenza n. 29593 del 10 novembre 2025, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha riaffermato la perdurante rilevanza degli obblighi costituzionali e internazionali di tutela della vita privata e familiare, nonostante le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 20 del 2023. La decisione assume particolare rilievo perché individua una pluralità di circostanze rilevanti ai fini del radicamento e della proporzionalità, tra cui la durata e la qualità della permanenza, i legami familiari e sociali, l’integrazione lavorativa e il rapporto con la comunità.

    L’interesse di questa giurisprudenza per la teoria dell’asimmetria relazionale risiede meno nell’esito di ogni singolo caso e più nella struttura dell’indagine. I giudici non si domandano ordinariamente se il ricorrente abbia accumulato una quantità astratta di “italianità”, né riducono il radicamento alla sola esistenza di un rapporto di lavoro. Essi ricostruiscono una storia fattuale nella quale lavoro, abitazione, lingua, relazioni sociali, rapporti familiari, condotta e continuità temporale possono assumere un peso diverso in relazione alle circostanze del singolo caso.

    La stessa struttura emerge nell’attività professionale dell’autore in materia di protezione complementare, nella quale la vita privata viene prospettata non soltanto con riferimento ai rapporti familiari in senso stretto, ma anche alle relazioni professionali, ai legami sociali, alla stabilità abitativa e alla più ampia traiettoria di integrazione sviluppata nel territorio dello Stato. I materiali professionali collegano inoltre l’Accordo di integrazione alla conoscenza della lingua italiana, ai principi costituzionali e all’adempimento degli obblighi fiscali e contributivi, mostrando come il diritto positivo e la pratica contenziosa individuino già diverse dimensioni dell’integrazione senza ridurle a un unico criterio fattuale.

    Per tali ragioni, la protezione complementare può essere definita un laboratorio giuridico dell’integrazione verificabile, purché il termine “laboratorio” venga utilizzato con la necessaria cautela. La giurisprudenza non fornisce una teoria completa e i fattori elaborati nell’ambito della protezione contro l’allontanamento non possono essere automaticamente trasferiti alla cittadinanza, al soggiorno di lungo periodo o ad altri status. Ciò che essa dimostra è più limitato ma comunque significativo: il radicamento connesso all’integrazione può essere valutato giuridicamente attraverso un esame plurale, contestuale e temporale dei fatti, senza che il giudice debba valutare la conformità culturale della persona.

    7. Il problema normativo: il giudice non elimina la necessità di decidere che cosa conta

    A questo punto emerge un’obiezione evidente. Se il giudice valuta lingua, lavoro, autonomia, relazioni sociali e legami territoriali, il metodo giudiziario non spiega da solo perché proprio quei fatti debbano essere considerati indicatori di integrazione. Il giudice può accertare se tali circostanze esistano, ma la rilevanza normativa ad esse attribuita deriva necessariamente da una concezione antecedente del tipo di rapporto tra individuo e società che l’ordinamento considera meritevole di tutela.

    L’obiezione è fondata e qualsiasi teoria che pretendesse di ricavare una definizione completamente neutrale di integrazione dalla semplice accumulazione delle decisioni giudiziarie finirebbe soltanto per nascondere le proprie presupposizioni normative. Il metodo induttivo qui proposto non intende quindi eliminare il giudizio di valore, ma disciplinarlo.

    Gli ordinamenti giuridici operano frequentemente attraverso concetti il cui contenuto non è interamente fissato dalla legge né liberamente inventato dal giudice. Proporzionalità, dignità, ragionevolezza, vulnerabilità, vita privata e superiore interesse del minore costituiscono esempi noti di categorie giuridiche il cui significato concreto emerge dall’interazione tra principi costituzionali, legislazione, circostanze sociali e giurisprudenza. La loro relativa apertura semantica non le priva di valore giuridico; impone, piuttosto, che le loro applicazioni siano motivate.

    L’integrazione può essere affrontata in modo analogo. L’articolo 4-bis del Testo unico sull’immigrazione offre già una base normativa, collegando l’integrazione alla convivenza, ai valori costituzionali e alla partecipazione alla vita economica, sociale e culturale. Il giudice, pertanto, non si trova davanti a un fenomeno sociale completamente indeterminato; la valutazione giurisprudenziale può contribuire a chiarire come quei principi si manifestino nelle concrete traiettorie individuali.

    Il vantaggio del metodo induttivo non consiste, quindi, nel far scomparire le scelte politiche e costituzionali. Esso consiste nel ridurre il rischio che tali scelte diventino astratte e impermeabili alla realtà. Il legislatore può legittimamente stabilire che la partecipazione linguistica abbia rilievo, ma il giudizio concreto può dimostrare circostanze nelle quali una limitata competenza linguistica assuma un significato molto diverso rispetto a quello presupposto da un modello generale. Il lavoro può normalmente deporre a favore del radicamento, ma l’accertamento giudiziale può distinguere un inserimento occupazionale e sociale stabile da un contratto isolato o meramente formale. Le relazioni sociali possono essere rilevanti, ma il loro significato non può essere determinato contando il numero delle conoscenze personali.

    L’interazione tra principi normativi e verifica empirica appare, pertanto, preferibile a entrambi gli estremi: una definizione politica astratta che predetermini meccanicamente gli esiti e una presunta neutralità fattuale che neghi l’esistenza di una concezione dell’integrazione.

    8. Integrazione, assimilazione e appartenenza civica

    Il rischio maggiore insito nella trasformazione dell’integrazione in categoria giuridicamente verificabile consiste nella possibilità che la verifica diventi una forma indiretta di assimilazione culturale. Una teoria sostenibile deve quindi individuare il confine tra ciò che un ordinamento democratico può legittimamente richiedere a chi stabilmente vive nella comunità e ciò che deve rimanere nella sfera della libertà culturale, religiosa e personale.

    Una persona non può essere ritenuta scarsamente integrata per il solo fatto di parlare un’altra lingua in famiglia, mantenere rapporti transnazionali, professare una religione legata al Paese di origine, conservare tradizioni culturali o vivere una identità nazionale plurale. La stessa concezione europea dell’integrazione come reciproco adattamento presuppone che l’integrazione non coincida con la scomparsa unilaterale della differenza.

    La questione rilevante riguarda non la persistenza culturale, ma il rapporto tra appartenenza particolare e ordine costituzionale comune. L’identità culturale rimane compatibile con l’integrazione fintanto che non rivendichi un’autorità idonea a comprimere diritti fondamentali, uguaglianza giuridica, libertà individuale o regole costituzionali vincolanti. La distinzione non è quindi tra persone culturalmente simili o diverse, bensì tra identità plurali capaci di coesistere all’interno del medesimo ordine giuridico e forme di separazione normativa che trattino quell’ordine comune come estraneo o subordinato.

    Questa distinzione permette anche di comprendere perché il semplice rispetto della legge, pur costituendo una condizione imprescindibile, possa non esaurire il concetto di integrazione. Una persona può rispettare integralmente ogni obbligo giuridico e, contemporaneamente, percepire la società circostante unicamente come territorio amministrativo nel quale lavorare e risiedere, costruendo quasi esclusivamente relazioni interne alla propria comunità. Stabilire se tale persona debba comunque essere considerata integrata costituisce un autentico problema di confine, che non può essere risolto semplicemente invocando la legalità o, all’opposto, l’assimilazione.

    Una possibile categoria intermedia potrebbe essere quella di appartenenza civica effettiva, intesa non come patriottismo emotivo imposto dall’ordinamento, ma come riconoscimento della comunità politica e costituzionale comune quale spazio pubblico proprio e non semplicemente quale sistema esterno di regole. Si tratta, tuttavia, di una categoria che resta difficilmente misurabile e che, proprio per questo, non dovrebbe essere trasformata con leggerezza in parametro amministrativo. La difficoltà di renderla operativa non elimina comunque la rilevanza della distinzione di fondo. Se integrazione significa soltanto obbedienza alle leggi, il concetto rischia di collassare nella semplice convivenza legale; se richiede un’identificazione culturale complessiva, si trasforma in assimilazione. Il compito teorico consiste, dunque, nel chiarire lo spazio intermedio tra tali estremi.

    9. Integrazione individuale, mobilità sociale e coesione sociale

    La distinzione tra integrazione, mobilità sociale e coesione sociale diventa a questo punto indispensabile, perché il dibattito pubblico utilizza spesso elementi appartenenti a una categoria come se dimostrassero automaticamente il successo o il fallimento di un’altra.

    Si consideri la posizione professionale delle seconde generazioni. Se il figlio di un lavoratore immigrato svolge la medesima professione del padre, questo dato non può, da solo, dimostrare un deficit di integrazione. Lo stesso fenomeno, osservato in una famiglia priva di esperienza migratoria, verrebbe normalmente analizzato attraverso le categorie della mobilità intergenerazionale, dell’accesso all’istruzione, della struttura del mercato del lavoro o della disuguaglianza socioeconomica. Non esiste una ragione convincente per utilizzare un diverso parametro concettuale soltanto perché i genitori sono immigrati.

    La mobilità sociale riguarda, dunque, l’evoluzione della posizione socioeconomica e delle opportunità nel tempo o tra generazioni; l’integrazione individuale riguarda il rapporto effettivo che la persona ha costruito con l’ambiente sociale, istituzionale e civico; la coesione sociale riguarda invece la capacità di persone e gruppi con storie e identità differenti di continuare a costituire una comunità politica e sociale riconoscibile.

    Le tre categorie si sovrappongono sul piano empirico ma restano analiticamente distinte. Una segmentazione persistente del mercato del lavoro può favorire concentrazioni residenziali; la concentrazione abitativa può influenzare la composizione scolastica; la composizione scolastica può incidere sulle relazioni sociali e sulle occasioni di interazione. Tali relazioni causali, tuttavia, non giustificano la trasformazione dello status professionale in misura diretta dell’integrazione individuale.

    La distinzione conduce inoltre a una possibilità teorica tanto provocatoria quanto utile: una società può contenere numerose persone individualmente integrate e, contemporaneamente, presentare un basso livello di coesione sociale. Gli individui potrebbero parlare la lingua, lavorare, rispettare le regole costituzionali e partecipare economicamente, mentre ampie parti della popolazione mantengono reti sociali separate e limitate occasioni di relazione reciproca. Se tale condizione è possibile, integrazione e coesione non possono essere trattate come sinonimi.

    In senso opposto, un’elevata interazione quotidiana non garantisce che ogni individuo sia pienamente integrato sotto il profilo giuridico o economico. La coesione descrive una proprietà del rapporto sociale complessivo, mentre l’integrazione individuale continua a riguardare la traiettoria della persona.

    Questa distinzione assume particolare importanza quando l’integrazione produce conseguenze giuridiche. I diritti o gli status individuali non possono essere determinati attraverso assunzioni aggregate riferite al gruppo di appartenenza, mentre i governi rimangono legittimati — e probabilmente tenuti — a studiare i fenomeni collettivi quando progettano politiche sociali di lungo periodo.

    10. Seconde generazioni e riproduzione della separazione

    Il rilievo teorico delle seconde e successive generazioni risiede precisamente nella loro capacità di rendere visibili fenomeni che non possono essere compresi attraverso il solo status migratorio. La prima generazione può dipendere fortemente dalle reti comunitarie per ragioni linguistiche, lavorative, familiari e istituzionali. La persistenza di analoghi schemi tra persone nate, istruite e socializzate nel Paese di accoglienza pone problemi differenti, pur non dimostrando automaticamente un rifiuto individuale dell’integrazione.

    Il più ampio percorso di ricerca dell’autore ha considerato le seconde generazioni non come una questione marginale delle politiche migratorie, ma come uno dei principali banchi di prova della loro capacità di produrre risultati duraturi. Tale impostazione è coerente con l’evoluzione del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, che dalla precedente analisi giurisprudenziale della protezione complementare si è progressivamente esteso allo studio del rapporto tra integrazione, permanenza, responsabilità e organizzazione sociale di lungo periodo.

    La teoria dell’asimmetria relazionale richiede che le cause della separazione persistente vengano analizzate prima di attribuire responsabilità. La segregazione residenziale può dipendere dai prezzi immobiliari, dalla discriminazione o dalla pianificazione urbana; la concentrazione scolastica può derivare da dinamiche territoriali sulle quali le singole famiglie esercitano un controllo limitato; le reti occupazionali possono riprodursi a causa del mancato riconoscimento delle qualifiche, delle pratiche di reclutamento o di un accesso diseguale alle opportunità. Non può pertanto presumersi che una persona di seconda generazione che viva prevalentemente all’interno di una determinata comunità abbia necessariamente scelto la separazione soltanto perché il risultato è osservabile.

    La spiegazione causale, tuttavia, non può esaurire l’analisi politica. Qualora forme comparabili di separazione rimangano stabili dopo due, tre o più generazioni, il fenomeno acquisisce rilevanza anche indipendentemente dal giudizio morale relativo alla colpa. Uno Stato democratico deve essere capace di interrogarsi sulla forma che la propria società sta assumendo lungo periodi misurati in decenni e non semplicemente in cicli elettorali. A quel punto, la questione non riguarda più soltanto se una singola persona abbia imparato la lingua o trovato un lavoro; riguarda se una pluralità di identità legittime si sviluppi all’interno di uno spazio civico sufficientemente comune o se strutture sociali parallele stiano diventando auto-riproduttive.

    È in questo punto che la coesione sociale assume il carattere di interesse pubblico generale. Il problema non è la diversità in sé, né la permanenza di identità transnazionali, religiose o culturali. Il problema si pone quando la separazione diventa strutturalmente riproducibile e riduce progressivamente gli spazi comuni attraverso cui i membri della stessa comunità politica entrano in relazione.

    Rimane essenziale la distinzione analitica: l’esistenza aggregata di un fenomeno di questo tipo non può essere imputata automaticamente a un singolo individuo, ma il rispetto della valutazione individuale non può comportare che le istituzioni ignorino il fenomeno a livello sistemico.

    11. La possibilità dell’incontro e i limiti dell’intervento pubblico

    Se la coesione sociale dipende almeno in parte dall’interazione tra gruppi differenti, le politiche di integrazione devono confrontarsi con un delicato dilemma liberale: le autorità pubbliche possono legittimamente creare condizioni nelle quali l’interazione sia possibile, ma non possono legittimamente prescrivere le relazioni private attraverso cui gli individui costruiscono la propria vita.

    Il sistema scolastico può contrastare forme estreme di segregazione, le politiche pubbliche possono prevenire pratiche discriminatorie nell’accesso all’abitazione, il diritto del lavoro può intervenire sulle barriere occupazionali e le amministrazioni locali possono progettare spazi civici comuni. Nessuna di queste misure attribuisce però allo Stato il potere di stabilire chi una persona debba frequentare, chi debba sposare, quale associazione culturale debba scegliere o quale lingua utilizzare all’interno della famiglia.

    L’asimmetria relazionale individua quindi una distinzione ulteriore tra possibilità dell’incontro e obbligo dell’incontro. La prima rientra legittimamente nella responsabilità delle politiche pubbliche, poiché le istituzioni incidono direttamente sulla possibilità che persone appartenenti a gruppi differenti si incontrino nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nei quartieri e nelle organizzazioni civiche. La seconda interferirebbe direttamente con l’autonomia privata e rischierebbe di trasformare l’integrazione in una forma di ingegneria sociale coercitiva.

    La distinzione chiarisce anche il rapporto tra responsabilità istituzionale e responsabilità individuale. Quando le opportunità di interazione risultano sistematicamente assenti, diventa difficile attribuire la separazione principalmente alla scelta personale. Quando, invece, tali opportunità esistono realmente e una persona continua a privilegiare quasi esclusivamente relazioni interne alla propria comunità, questo dato può contribuire a comprendere la traiettoria individuale, ma deve essere considerato con estrema cautela, poiché la libertà di associazione e la vita privata tutelano anche scelte che lo Stato può non condividere ma non è autorizzato a vietare.

    L’obiettivo non è quindi stabilire una quantità giuridicamente necessaria di interazione, bensì evitare che la separazione sociale venga prodotta dalle strutture pubbliche e successivamente reinterpretata come prova della mancata volontà individuale di integrarsi.

    12. Il controllo giurisdizionale e i limiti della misurazione amministrativa

    L’utilizzo crescente di requisiti di integrazione solleva inevitabilmente una questione di competenza istituzionale: chi deve stabilire, in ultima istanza, se le condizioni rilevanti siano soddisfatte quando dalla valutazione derivano conseguenze giuridiche significative?

    Le amministrazioni svolgono necessariamente un ruolo rilevante. Esse dispongono delle competenze istituzionali necessarie per gestire le procedure di soggiorno, i programmi linguistici, gli accordi di integrazione e gli altri strumenti regolatori; indicatori trasparenti possono inoltre ridurre l’arbitrarietà rendendo le aspettative più prevedibili. Tuttavia, efficienza amministrativa e completezza giuridica perseguono finalità differenti. Una valutazione sufficientemente precisa per la gestione di un programma può risultare inadeguata quando incide sul soggiorno, sull’allontanamento, sulla vita familiare o su altri interessi fondamentali.

    La concezione dinamica e plurifattoriale proposta in questo contributo giustifica, pertanto, un ruolo significativo del controllo giurisdizionale indipendente. Ciò non significa attribuire ai giudici la funzione di progettare le politiche di integrazione o di sostituirsi sistematicamente alle amministrazioni. Significa che la persona interessata da una valutazione capace di produrre conseguenze giuridiche rilevanti deve mantenere l’accesso a un giudice in grado di verificare se i fatti siano stati correttamente accertati, se l’accessibilità effettiva sia stata presa in considerazione, se i criteri utilizzati siano giuridicamente legittimi e se la decisione finale sia proporzionata alle circostanze individuali.

    La funzione giudiziaria assume un’importanza particolare perché nessun indicatore possiede un significato assoluto indipendente dal contesto. Il lavoro può dimostrare autonomia e radicamento sociale, ma la perdita involontaria dell’occupazione non può automaticamente cancellare tali elementi. La conoscenza linguistica può favorire la partecipazione civica, ma disabilità, età, percorso educativo o altre circostanze possono modificare il significato di una competenza limitata. Le relazioni comunitarie possono dimostrare radicamento, ma la libertà di associazione impedisce al giudice di costruire un modello obbligatorio di socialità privata.

    Il controllo giurisdizionale svolge quindi due funzioni tra loro collegate. Protegge l’individuo dall’essenzialismo amministrativo, cioè dal rischio che un insieme limitato di indicatori diventi una definizione esaustiva dell’integrazione, e protegge la stessa integrità del concetto giuridico, imponendo che l’applicazione di criteri astratti a storie personali complesse venga motivata.

    Il giudice non elimina il problema normativo della definizione dell’integrazione, né alcuna istituzione potrebbe farlo. Ciò che il giudizio può offrire è una procedura attraverso cui le presupposizioni normative vengono confrontate con fatti, argomenti, proporzionalità e contraddittorio, anziché rimanere invisibilmente incorporate in un sistema amministrativo di punteggi.

    13. L’asimmetria relazionale come modello generale

    A questo punto, il contributo concettuale dell’asimmetria relazionale può essere formulato senza ridurlo a un elenco rigido di proposizioni. L’integrazione deve essere intesa come un processo nel quale agenzia individuale e condizioni istituzionali interagiscono costantemente, ma l’esistenza di tale interazione non deve mai trasformarsi nella presunzione che la responsabilità sia distribuita in misura uguale. Le istituzioni devono rispondere delle condizioni che possiedono il potere giuridico e pratico di modellare, mentre le persone rimangono responsabili, nei limiti della legge e della libertà personale, della traiettoria che costruiscono attraverso opportunità realmente accessibili.

    Questo quadro modifica entrambi i lati del dibattito tradizionale. Impedisce allo Stato di sostenere che la mera esistenza di programmi di integrazione sia sufficiente a trasferire interamente la responsabilità sulla persona straniera, poiché la disponibilità formale deve essere distinta dall’accessibilità effettiva e dalla performance reale degli strumenti. Nello stesso tempo, impedisce alla spiegazione strutturale di cancellare l’individuo quale soggetto autonomo, poiché l’esistenza di opportunità concretamente accessibili crea uno spazio nel quale le scelte individuali riacquistano significato normativo.

    L’impostazione impone anche di distinguere l’integrazione dall’assimilazione. Il diritto può legittimamente richiedere adesione alle regole costituzionali comuni e può attribuire rilievo alla partecipazione nella società circostante; non può trasformare la somiglianza culturale in condizione di appartenenza giuridica. La conservazione della religione, della lingua, dell’identità culturale e dei rapporti transnazionali rimane compatibile con l’integrazione, salvo che tali appartenenze rivendichino una priorità normativa sui diritti costituzionali fondamentali.

    Infine, l’asimmetria relazionale impone di mantenere distinta l’integrazione individuale dalla coesione sistemica. La prima può assumere rilievo in sede giuridica perché riguarda la traiettoria della persona; la seconda appartiene più propriamente alle politiche pubbliche e all’analisi istituzionale di lungo periodo, poiché riguarda la struttura delle relazioni tra gruppi e la permanenza di spazi sociali comuni. I due fenomeni si influenzano reciprocamente, ma considerarli coincidenti esporrebbe l’individuo al rischio di conseguenze giuridiche fondate su caratteristiche collettive per le quali potrebbe non avere alcuna responsabilità.

    Il modello risultante è deliberatamente resistente alla semplificazione totale. Tale resistenza non costituisce un difetto teorico. L’integrazione è complessa proprio perché si colloca all’intersezione tra diritto pubblico, autonomia privata, struttura sociale, agenzia individuale e comunità politica. Una teoria capace di produrre una distribuzione perfettamente semplice della responsabilità raggiungerebbe quasi certamente tale semplicità escludendo una parte rilevante del fenomeno che pretende di spiegare.

    14. Implicazioni costituzionali: da obiettivo di politica pubblica a principio ordinamentale

    L’ordinamento italiano contiene già le basi di una lettura costituzionale dell’integrazione, sebbene non esista oggi un autonomo dovere costituzionale di integrazione formulato espressamente come tale. L’articolo 4-bis collega l’integrazione ai valori costituzionali, mentre l’ordinamento costituzionale offre già i principi fondamentali — uguaglianza, dignità della persona, libertà individuale, libertà religiosa e tutela dei diritti fondamentali — entro i quali qualsiasi politica di integrazione deve operare.

    Un futuro dibattito sulla costituzionalizzazione dell’integrazione dovrebbe, tuttavia, evitare la tentazione di costituzionalizzare gli indicatori amministrativi. La Costituzione individua principi, distribuisce poteri e stabilisce limiti; non dovrebbe determinare il peso probatorio di contratti di lavoro, certificazioni linguistiche o relazioni sociali nelle singole procedure migratorie.

    Un principio costituzionale di integrazione sarebbe difendibile soltanto se operasse nei due sensi coerenti con l’asimmetria relazionale. Potrebbe affermare che la partecipazione stabile alla comunità politica e sociale comporta responsabilità nei confronti dell’ordine costituzionale comune, e nello stesso tempo richiedere alle istituzioni pubbliche di predisporre condizioni nelle quali una partecipazione effettiva sia concretamente possibile. La dimensione reciproca verrebbe quindi costituzionalizzata senza pretendere che gli obblighi gravanti sui differenti soggetti siano identici.

    Il paragone con il principio di uguaglianza può essere utile, purché utilizzato con cautela. Il riconoscimento costituzionale dell’uguaglianza non implica che le disuguaglianze sociali scompaiano per effetto della proclamazione normativa; stabilisce piuttosto una direzione, vincola i pubblici poteri e fornisce un parametro attraverso cui valutare legislazione e azione amministrativa. Un principio di integrazione potrebbe svolgere una funzione analoga, a condizione di non autorizzare assimilazione culturale né trasformare una traiettoria complessa in uno status predeterminato amministrativamente.

    In questo senso, l’obiettivo dovrebbe essere costituzionalizzare il principio senza burocratizzare la persona.

    15. Conclusioni

    Il dibattito contemporaneo sull’integrazione viene spesso rappresentato come uno scontro tra chi insiste sulla responsabilità individuale e chi enfatizza le condizioni strutturali. Tale contrapposizione appare sempre meno adeguata, poiché entrambe le prospettive descrivono componenti reali dello stesso processo, mentre ciascuna diventa fuorviante quando viene trasformata in spiegazione esclusiva.

    La Teoria dell’Asimmetria Relazionale sviluppata in questo contributo parte dal riconoscimento ormai consolidato della natura relazionale dell’integrazione, ma sostiene che le conseguenze della relazionalità non debbano essere confuse con la simmetria. Persone migranti, istituzioni e società di accoglienza partecipano a un processo comune senza occupare posizioni equivalenti. I loro poteri sono differenti, i loro obblighi sono differenti e differenti sono i fattori sui quali esercitano un controllo effettivo. Un quadro giuridico e politico coerente deve quindi consentire una verifica reciproca, rifiutando però la presunzione di una responsabilità equivalente.

    Tale impostazione richiede che l’analisi istituzionale superi la semplice esistenza formale dei programmi e affronti le questioni più impegnative dell’accessibilità e dell’efficacia. Nello stesso tempo, impone che l’analisi individuale distingua le circostanze realisticamente estranee al controllo della persona dalle scelte compiute all’interno di opportunità realmente praticabili. Nessuna delle due valutazioni può essere completa senza l’altra, ma nessuna può sostituire l’altra.

    Il modello proposto rifiuta inoltre la concezione dell’integrazione come status permanente, acquisito una volta per tutte e successivamente sottratto alla dimensione temporale. L’integrazione appare più correttamente come una traiettoria, i cui fatti costitutivi assumono significato attraverso la loro interazione e la loro evoluzione. La giurisprudenza italiana in materia di protezione umanitaria e complementare risulta particolarmente istruttiva perché mostra come i giudici siano già in grado di valutare il radicamento attraverso lavoro, vita privata, relazioni, condotta, durata della presenza e connessione sociale, senza ridurre l’indagine a conformità culturale.

    Il metodo giurisprudenziale, tuttavia, non risolve da solo il problema normativo. La rilevanza attribuita alla lingua, al lavoro, alla partecipazione e alle relazioni sociali presuppone una concezione della comunità politica, i cui fondamenti devono essere ricercati nei valori costituzionali, nella legislazione e nel ragionamento pubblico. Il vantaggio del giudizio non consiste nell’eliminare tali scelte normative, ma nel costringerle a confrontarsi con vite concrete anziché operare esclusivamente nel livello dell’astrazione.

    La distinzione tra integrazione, mobilità sociale e coesione sociale risulta altrettanto necessaria. Lo svantaggio economico non può essere trasformato automaticamente in prova di insufficiente integrazione, così come il successo economico non è sufficiente a dimostrare integrazione. Le seconde e successive generazioni rendono tale distinzione particolarmente rilevante, perché forme persistenti di separazione sociale possono diventare questioni di coesione di lungo periodo pur senza consentire alcuna conclusione negativa automatica nei confronti del singolo individuo.

    La questione più profonda sollevata dalla teoria riguarda, in ultima analisi, la natura stessa della comunità politica. Una società liberale deve essere capace di contenere una pluralità molto ampia di identità culturali, religiose e personali, mantenendo al tempo stesso uno spazio civico sufficientemente comune perché i suoi membri continuino a riconoscersi come partecipanti allo stesso ordine politico. Lo Stato non può imporre amicizia, identità o relazioni private, ma non può neppure rimanere indifferente di fronte a strutture istituzionali che rendano l’interazione progressivamente impossibile.

    L’asimmetria relazionale non offre una soluzione meccanica a tale tensione, né pretende di farlo. Il suo contributo è più circoscritto e, proprio per questo, potenzialmente più utile: fornire un quadro attraverso cui le differenti responsabilità possano essere individuate senza negare la natura relazionale dell’integrazione e attraverso cui l’integrazione possa diventare giuridicamente verificabile senza trasformarsi né in assimilazione culturale né in determinismo amministrativo.

    La proposizione centrale può, pertanto, essere formulata nella sua espressione più completa: l’integrazione è un processo relazionale, dinamico e giuridicamente rilevante nel quale la reciprocità della verifica è legittima, ma la responsabilità deve rimanere asimmetrica perché l’individuo e le istituzioni possiedono capacità, doveri e sfere di controllo differenti; conseguentemente, un sistema equo deve valutare contemporaneamente la traiettoria costruita dalla persona e l’effettiva accessibilità delle condizioni attraverso cui tale traiettoria avrebbe dovuto svilupparsi, preservando il controllo giurisdizionale individualizzato ogniqualvolta dalla valutazione derivino conseguenze giuridiche rilevanti.

    Intesa in questi termini, l’integrazione cessa di funzionare esclusivamente come formula politicamente attraente ma concettualmente indeterminata e può diventare una categoria capace di sostenere ragionamento giuridico, responsabilità istituzionale e una discussione più rigorosa sulle condizioni attraverso cui società pluraliste possono rimanere contemporaneamente libere e coese.

    Riferimenti bibliografici

    Ager, Alastair; Strang, Alison, Understanding Integration: A Conceptual Framework, in Journal of Refugee Studies, vol. 21, n. 2, 2008, pp. 166–191.

    Carrera, Sergio, Integration as a Two-Way Process in the EU? Assessing the Relationship between the European Integration Fund and the Common Basic Principles on Integration, Centre for European Policy Studies, 2011.

    Consiglio dell’Unione europea, Common Basic Principles for Immigrant Integration Policy in the European Union, documenti del Consiglio n. 14615/04 e 14776/04, 2004.

    Commissione europea, Action Plan on Integration and Inclusion 2021–2027, COM(2020) 758 final.

    Garcés-Mascareñas, Blanca; Penninx, Rinus, Introduction: Integration as a Three-Way Process Approach?, in B. Garcés-Mascareñas e R. Penninx (a cura di), Integration Processes and Policies in Europe: Contexts, Levels and Actors, Springer/IMISCOE, 2016.

    Italia, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in particolare art. 4-bis.

    Italia, d.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato.

    Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 9 settembre 2021, n. 24413.

    Corte di cassazione, Prima Sezione civile, sentenza 10 novembre 2025, n. 29593.

    Loscerbo, Fabio, Complementary Protection and the Governance of Migration Flows: Effective Integration as an Individual Criterion for Lawful Stay within the “Integrazione o ReImmigrazione” Paradigm, SSRN Working Paper, 2026. Il contributo si colloca nel precedente percorso di ricerca dell’autore sul rapporto tra protezione complementare, integrazione effettiva e diritto alla permanenza.



    Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista iscritto nel Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

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  • The Theory of Relational Asymmetry in Migrant Integration

    Individual Responsibility, Institutional Accessibility and the Legal Verification of Integration

    Abstract

    Migration law and integration policy have progressively abandoned the assumption that integration can be understood as a unilateral process in which migrants alone are expected to adapt to an otherwise static receiving society. European policy has long described integration as a dynamic and two-way process of mutual accommodation, while a substantial body of sociological literature has emphasised the interaction between individual trajectories, institutional opportunities, social connections and structural conditions. Nevertheless, the recognition that integration is relational has not entirely resolved a different and less frequently examined question: whether the reciprocal nature of the process should also imply a corresponding symmetry in the attribution of responsibility whenever integration succeeds, fails or remains incomplete.

    This paper proposes the concept of relational asymmetry of integration as a means of addressing that problem. The central argument is that reciprocity of participation and reciprocity of verification should not be confused with symmetry of responsibility. Migrants, public institutions and the receiving society participate in the same process, yet they do so from structurally different positions, exercise different forms of control over the relevant conditions, and consequently bear different responsibilities. Public authorities may legitimately be evaluated according to whether integration instruments are formally available, effectively accessible and capable of producing meaningful opportunities for participation; individuals may, in turn, be evaluated according to the trajectory they construct once those opportunities have become genuinely practicable. The failure of one side cannot therefore be automatically transferred to the other.

    The paper develops this argument through the distinction between formal availability, effective accessibility, individual use, outcome and temporal trajectory, while rejecting any conception of integration as a permanently acquired status or as a numerical certificate of cultural conformity. Particular attention is devoted to Italian immigration law and to the jurisprudential development of humanitarian and complementary protection, in which courts have progressively assessed social and occupational rootedness through concrete and individualised factual circumstances. This judicial experience is examined not as a complete definition of integration, but as a legal laboratory demonstrating how integration can acquire juridical relevance without being reduced either to cultural assimilation or to administrative scoring.

    The analysis further distinguishes individual integration from social mobility and social cohesion, with particular reference to second and subsequent generations. It concludes that a legally sustainable model of integration requires simultaneous recognition of individual agency, institutional accessibility, constitutional limits, temporal change and judicial guarantees. Integration, under this approach, becomes neither a purely individual obligation nor a diffuse responsibility of society as a whole, but a relational process whose different components must be evaluated according to the distinct sphere of responsibility of each actor.

    Keywords: migrant integration; relational asymmetry; immigration law; complementary protection; integration agreement; social cohesion; second generations; judicial review; Italy; European Union.

    1. Introduction: the unresolved question behind the “two-way process”

    Few concepts occupy such a central position in contemporary European migration policy while remaining as normatively unstable as that of integration. Governments invoke integration when regulating language acquisition, access to long-term residence, naturalisation, employment, education, civic participation and family migration; courts increasingly encounter integration when required to assess private life, social rootedness and the proportionality of removal; social sciences, in turn, have devoted extensive attention to the conditions through which migrants become economically, institutionally and relationally embedded within receiving societies. Yet the apparent consensus surrounding the importance of integration conceals a persistent disagreement as to what precisely is being described, which actors are expected to produce it, and how responsibility should be allocated when the expected process does not occur.

    The most influential contemporary approaches have rightly moved beyond the older assumption that integration consists exclusively in the migrant’s adaptation to a socially homogeneous host society. Ager and Strang’s influential conceptual framework, for example, organised integration around interacting dimensions involving employment, housing, education, health, rights, citizenship, language and social connections, thereby illustrating that individual incorporation cannot be separated from the institutional and relational environments within which it occurs. European policy has followed a comparable conceptual direction. The Common Basic Principles adopted by the Council of the European Union in 2004 define integration as a “dynamic, two-way process of mutual accommodation” involving both immigrants and residents of Member States, while subsequent European approaches have continued to associate integration with participation, equal access and the removal of barriers that prevent effective inclusion.

    The recognition of integration as relational, however, does not by itself resolve the problem of responsibility. To state that two or more actors participate in the same social process does not establish that each exercises the same degree of control over its conditions, bears equivalent duties, or should be considered equally responsible for its outcome. A public authority can organise language courses but cannot acquire linguistic competence on behalf of the migrant; it can prohibit discrimination in employment but cannot compel an individual to undertake vocational training; it can design schools and neighbourhood policies intended to facilitate interaction but cannot determine friendships, family relationships or private cultural affiliations. Conversely, an individual cannot reasonably be made responsible for inaccessible services, discriminatory employment structures, territorial segregation or administrative arrangements that substantially restrict the practical possibility of participation.

    It is within this unresolved space between relationality and responsibility that the present article situates what it proposes to call the Theory of Relational Asymmetry of Integration. The expression does not seek to deny the established understanding of integration as a reciprocal or multidimensional process; rather, it attempts to introduce a further distinction that becomes necessary once reciprocity is taken seriously. The central thesis is that reciprocity of verification does not imply symmetry of responsibility, because the migrant, public institutions and the surrounding social environment participate in the same process through different capacities, different normative positions and different spheres of effective control.

    This distinction has practical consequences that extend beyond theoretical classification. If individual integration is to acquire legal significance — whether in relation to residence, complementary protection, long-term status or future legislative models — it becomes necessary to determine not only what the individual has done, but also whether the opportunities that he or she is alleged to have failed to use were genuinely available. At the same time, the recognition of institutional shortcomings cannot become a mechanism through which every unsuccessful integration trajectory is automatically transformed into proof of State responsibility. A theory capable of preserving both dimensions must therefore identify the point at which institutional responsibility ends and individual responsibility begins without pretending that the boundary will always be mathematically precise.

    2. Integration as a relational legal concept

    The relational nature of integration is by now difficult to contest, although the precise meaning attributed to that relationality varies considerably across the literature. European approaches generally describe integration as involving reciprocal accommodation between newcomers and the receiving society, whereas more recent scholarship has sometimes expanded the analytical framework further by including transnational actors and countries of origin, thereby speaking of a possible “three-way process”. What these approaches share is the rejection of the idea that the migrant’s incorporation can be understood independently of the institutions, social structures and networks encountered after arrival.

    Italian legislation offers a particularly interesting legal expression of this conceptual development. Article 4-bis of Legislative Decree No. 286 of 25 July 1998 places the Integration Agreement within the Consolidated Immigration Act and constructs integration in terms that connect coexistence, constitutional values and reciprocal participation. Presidential Decree No. 179 of 14 September 2011 subsequently gave administrative form to this legislative approach by establishing a credit-based Integration Agreement applicable to defined categories of third-country nationals.

    The Italian system is therefore already based, at least in embryonic form, upon two propositions that deserve to be analytically separated. The first is that integration may generate legitimate expectations regarding the conduct of the migrant, including linguistic acquisition, civic knowledge and compliance with fundamental duties. The second is that integration is not represented legislatively as an exclusively individual act detached from the society within which it occurs. The legal framework itself invokes participation in a common economic, social and cultural environment and therefore presupposes the existence of institutions capable of making that participation possible.

    The difficulty begins when the relational character of this framework is translated into responsibility. An unqualified language of reciprocity risks producing a misleading impression that every failure of integration should be apportioned equally between the migrant and the receiving society. Yet responsibility in law is rarely attributed simply because two subjects participate in the same relationship; rather, it normally depends upon duties, powers, causal capacity and the extent to which each actor was in a position to influence the relevant outcome.

    Relational asymmetry begins precisely from this observation. The migrant and the public authority are not mirror images of one another. They occupy different positions within the same process. The State possesses regulatory, administrative and financial powers that the individual does not possess, while the individual retains choices, motivations and spheres of private conduct that the State neither can nor should control. The reciprocal nature of integration therefore requires both sides to become objects of scrutiny, without requiring that they be scrutinised according to identical criteria.

    A coherent theory of integration must consequently reject two opposite forms of reductionism. The first may be described as individual reductionism, according to which insufficient integration is presumptively attributed to cultural reluctance, lack of effort or unwillingness on the part of the migrant, even where the practical conditions necessary for participation have never been adequately examined. The second may be described as structural reductionism, under which individual agency progressively disappears because linguistic failure, economic marginality, social separation or non-participation are almost entirely explained through discrimination, institutional insufficiency or social exclusion. Both approaches may correctly identify causal factors in particular cases; neither, however, can function as an adequate general theory.

    Relational asymmetry attempts to preserve the valid intuition contained in each while resisting their transformation into universal presumptions.

    3. From reciprocity to asymmetry of responsibility

    The difference between reciprocity and symmetry becomes clearer if responsibility is understood according to the sphere of effective control exercised by each actor. Public institutions possess authority over legislation, access to services, public education, certain aspects of housing and territorial policy, administrative procedures and anti-discrimination enforcement; they can therefore legitimately be evaluated according to the manner in which these powers are exercised. Individuals do not possess comparable authority over such structures, but they exercise significantly greater control over their own decisions concerning participation, learning, compliance with common rules and the use of genuinely accessible opportunities.

    This does not mean that every integration variable can be allocated exclusively to one side. Employment, for example, is simultaneously affected by labour-market structures, discrimination, qualification recognition, individual skills, personal choices and economic circumstances. Language acquisition similarly depends upon the availability and quality of instruction, working conditions, educational background, age, individual motivation and the actual use of learning opportunities. Relational asymmetry should therefore not be mistaken for an attempt to divide reality into perfectly separate institutional and individual compartments; its purpose is instead to prevent the relational nature of integration from becoming an excuse for abandoning the analytical task of attributing responsibility.

    The distinction becomes especially important once integration moves from political rhetoric into legal consequences. If a legislature or administrative authority wishes to attach significance to insufficient linguistic acquisition, for example, procedural fairness requires consideration of whether reasonable opportunities to acquire the language existed. Where a course was formally available but practically impossible to attend because of working hours, distance, lack of childcare or administrative exclusion, the individual cannot be treated in the same way as a person who had realistic access to comparable instruction and deliberately declined to use it. Conversely, once genuine accessibility is established, it becomes increasingly difficult to explain every failure exclusively through the deficiencies of the receiving society.

    The same reasoning applies to the evaluation of public policy. An administration cannot demonstrate the success of an integration strategy simply by proving that it financed a certain number of projects, opened a certain number of language courses or created a certain number of reception services. Those measures establish the existence of institutional activity; they do not establish that the activity was accessible, used or effective. Relational asymmetry therefore operates in both directions: just as the migrant should not be judged exclusively through outcomes detached from opportunity structures, the State should not be judged exclusively through expenditure or formal provision detached from actual results.

    This double movement explains the paper’s central proposition. Reciprocal verification is legitimate precisely because responsibility is asymmetrical. Each side must be evaluated in relation to that which falls within its sphere of capacity and responsibility, rather than according to a fictional equality of position.

    4. Formal availability and effective accessibility

    The distinction between formal availability and effective accessibility represents one of the most important implications of the proposed theory, because modern welfare and integration systems frequently measure the existence of programmes more easily than their practical usability. An institution can demonstrate that a service has been established, funded and formally opened to a category of beneficiaries without proving that individuals situated within that category can realistically reach, understand and use it.

    The conceptual difference is not merely semantic. Availability is primarily an institutional fact: a language course exists, a training programme has been created, a school place is formally open, an employment service is legally accessible. Accessibility, by contrast, requires attention to the concrete position of the person for whom the instrument was created. A service that exists but cannot reasonably be used because of location, working hours, administrative complexity, childcare obligations, cost or informational barriers has a very different significance from one whose availability translates into a real opportunity for participation.

    European policy already recognises important dimensions of this problem by addressing, among other issues, barriers in employment, housing, education, qualification recognition and access to services. Relational asymmetry gives this institutional concern a more precise place within the allocation of responsibility: before a person’s non-use of an integration instrument can acquire substantial normative significance, the effective accessibility of the instrument must form part of the analysis.

    This does not require the State to guarantee that every available instrument produces the desired outcome, nor does it transform individual integration into a public entitlement to success. Accessibility is not equivalent to effectiveness, and effectiveness is not equivalent to individual use. The analytical sequence is instead composed of several distinct moments that should remain conceptually separate even though they interact in practice: the instrument must first exist; it must then be genuinely accessible; the individual must decide whether and how to use it; its use may produce a particular outcome; and only observation over time can establish whether that outcome becomes part of a stable trajectory.

    The significance of this temporal dimension is considerable. A language course completed once does not establish permanent linguistic participation; a temporary contract does not in itself establish occupational rootedness; participation in a public programme does not prove the existence of social integration. Equally, the absence of one of these elements at an early stage cannot establish permanent failure. Integration must therefore be evaluated not simply through accumulated indicators but through the relationship among indicators and their evolution over time.

    5. Integration as a dynamic trajectory rather than a permanent status

    The tendency to describe persons as either “integrated” or “non-integrated” creates an artificial binary that sits uneasily with both social reality and legal reasoning. Integration develops within time, and the relevant elements may increase, decrease or change significance as the individual’s circumstances evolve. A person may initially experience linguistic isolation and precarious employment but subsequently construct stable occupational, family and social relations; another may possess substantial forms of rootedness at one stage of life and later undergo changes that weaken those connections.

    The idea of trajectory therefore offers a more adequate description than the idea of permanent status. It does not imply that public institutions should continuously supervise private life, nor that every change in occupation or social network should reopen an official inquiry into the individual’s degree of integration. Its relevance is narrower and more juridically defensible: whenever the legal system chooses to attach consequences to integration, the assessment should concern the concrete trajectory that is relevant at that moment rather than a certificate presumed to remain permanently accurate.

    This argument also exposes the limitations of purely numerical systems. Italy’s Integration Agreement demonstrates that quantified criteria can serve legitimate administrative purposes by making certain expectations more transparent and by organising a complex process around identifiable objectives. The existence of such a system does not, however, mean that credits are capable of exhausting the legal or social meaning of integration.

    A numerical model necessarily reduces complex factual trajectories to predefined variables. That reduction may be administratively useful, provided it is understood for what it is: an instrument of organisation rather than a complete determination of the person’s relationship with society. The more significant the legal consequences attached to the evaluation, the more difficult it becomes to justify a system in which the accumulation or loss of points substitutes entirely for individualised judgment.

    The dynamic conception therefore has an institutional consequence. Indicators may identify relevant facts and improve transparency, but they should not become an irreversible label attached to the individual. Where residence, removal, private life or other substantial legal interests are affected, the possibility of contextual and independent review becomes essential.

    6. Italian protection jurisprudence as a legal laboratory

    The Italian development of humanitarian and, subsequently, complementary protection provides a particularly useful field in which to observe how courts have dealt with integration without possessing a comprehensive statutory definition of the “integrated migrant”. The jurisprudence should not be overstated: judicial decisions developed in the context of protection against removal cannot simply be transformed into a general code of migrant integration. Nevertheless, they offer something analytically valuable, because courts have been required to determine the legal significance of rootedness through concrete facts rather than through abstract cultural classifications.

    The Joint Sections of the Court of Cassation, in judgment No. 24413 of 2021, addressed the role of integration within the comparative assessment historically associated with humanitarian protection, clarifying that the examination cannot be mechanically reduced to the existence or absence of a single factor but must remain connected to the individual circumstances relevant to vulnerability and private life.

    The subsequent legislative transformation of the protection framework did not eliminate the broader question of private and family life. In judgment No. 29593 of 10 November 2025, the First Civil Section of the Court of Cassation reaffirmed the continuing importance of constitutional and international obligations protecting private and family life, despite the legislative changes introduced by Decree-Law No. 20 of 2023. The judgment is especially significant because it identifies a range of circumstances relevant to rootedness and proportionality, including the duration and quality of residence, family and social ties, employment integration and connection with the surrounding community.

    The importance of this jurisprudence for relational asymmetry lies less in the legal outcome of any particular case than in the structure of the inquiry. Courts do not normally ask whether the applicant has accumulated an abstract quantity of “Italianness”; nor do they ordinarily reduce rootedness to the presence of employment alone. They reconstruct a factual history in which work, housing, language, social relationships, family connections, conduct and temporal continuity may acquire different weight depending upon the circumstances of the individual case.

    The same structure is visible in the author’s professional litigation concerning complementary protection, where private life has been argued as encompassing not merely family relationships in the strict sense but also occupational relations, social ties, housing stability and the broader integration trajectory developed within the territory of the State. The professional materials similarly connect the Integration Agreement to linguistic knowledge, constitutional principles and fiscal and contributory responsibilities, illustrating how positive law and litigation practice already identify several dimensions of integration without reducing them to a single factual criterion.

    For these reasons, complementary protection may legitimately be described as a legal laboratory of verifiable integration, provided the term “laboratory” is understood with appropriate caution. The jurisprudence does not supply a complete theory, and the factors developed for protection against removal cannot automatically determine the conditions for naturalisation, long-term residence or other legal statuses. What the jurisprudence demonstrates is more limited but nevertheless important: integration-related rootedness can be legally assessed through a plural, contextual and temporal examination of facts without requiring the judge to assess cultural conformity.

    7. The normative problem: the judge does not eliminate the need to choose what matters

    An obvious objection arises at this stage. If the judge evaluates language, employment, autonomy, social relationships and territorial connections, the judicial method itself does not explain why these particular facts should count as indicators of integration. The court may be capable of establishing whether the facts exist, but the normative relevance assigned to them must ultimately derive from an anterior conception of the type of relationship between individual and society that the legal system considers valuable.

    This objection is well founded, and any theory that claimed to derive a completely neutral definition of integration from judicial decisions would merely conceal its own normative assumptions. The inductive method advanced here is therefore not intended to eliminate normative judgment, but to discipline it.

    Legal systems frequently operate through concepts whose content is neither entirely fixed by statutory language nor freely invented by judges. Proportionality, dignity, reasonableness, vulnerability, private life and best interests are familiar examples of legal concepts whose practical meaning emerges through interaction among constitutional principles, legislation, social circumstances and adjudication. Their relative openness does not deprive them of legal significance; rather, it requires reasons to be given whenever those concepts are applied to particular facts.

    Integration can be approached in a comparable manner. Article 4-bis of the Italian Consolidated Immigration Act already provides a normative foundation by connecting integration with coexistence, constitutional values and participation in economic, social and cultural life. The legislative framework therefore does not leave the judge facing an entirely undefined social phenomenon. Judicial analysis can then contribute to identifying how those normative principles manifest themselves within concrete individual trajectories.

    The benefit of the inductive approach is consequently not that it makes political and constitutional choices disappear. Its benefit is that it prevents those choices from becoming detached from social reality. A legislature may legitimately establish that linguistic participation matters, but concrete adjudication can reveal circumstances in which linguistic deficiency has a very different significance from that assumed by a generic legislative model. Employment may normally support a finding of rootedness, but judicial assessment can distinguish stable occupational and social integration from an isolated or purely formal contract. Social relationships may be relevant, but their meaning cannot sensibly be evaluated by counting acquaintances.

    The interaction between normative principles and empirical adjudication is therefore preferable to either extreme: an abstract political definition that mechanically predetermines outcomes, or a supposed factual neutrality that denies that any conception of integration is being applied.

    8. Integration, assimilation and civic belonging

    The greatest danger in transforming integration into a legally verifiable category lies in the possibility that verification becomes a disguised form of cultural assimilation. Any defensible theory must therefore identify a boundary between what a democratic legal order may legitimately expect from permanent residents and what must remain within the sphere of cultural, religious and personal freedom.

    A migrant does not become insufficiently integrated merely because he or she continues to speak another language within the family, maintains strong transnational relationships, practices a religion associated with the country of origin, follows cultural traditions or experiences a plural sense of national identity. The EU’s conception of integration as mutual accommodation itself presupposes that integration cannot mean the unilateral disappearance of difference.

    The relevant question concerns not cultural persistence but the relationship between particular affiliation and the common constitutional order. Cultural identity remains compatible with integration so long as it does not claim authority to displace fundamental rights, legal equality, individual freedom or binding constitutional rules. The distinction is therefore not between culturally similar and culturally different persons, but between plural identities capable of coexisting within the same legal and civic order and forms of normative separation that treat that common order as external or subordinate.

    This distinction also explains why compliance with the law, although indispensable, may not entirely exhaust the concept of integration. A person may respect every formal legal obligation while treating the surrounding society merely as an administrative territory in which to work and reside, maintaining almost exclusively internal community relationships. Whether such a person should nevertheless be considered integrated constitutes a genuine boundary problem that cannot be resolved merely by invoking either legality or assimilation.

    One possible intermediate concept is effective civic belonging, understood not as emotional patriotism imposed by law but as recognition that the common political and constitutional community constitutes one’s own public space rather than merely an external system of regulation. Such a concept remains necessarily difficult to measure, and precisely for that reason it should not be transformed hastily into an administrative criterion. Nevertheless, the difficulty of operationalisation does not make the underlying distinction irrelevant. If integration means no more than legal obedience, the concept risks collapsing into lawful coexistence; if it demands comprehensive cultural identification, it becomes assimilation. The theoretical task lies in explaining the space between those extremes.

    9. Individual integration, social mobility and social cohesion

    The distinction between integration, social mobility and social cohesion becomes indispensable at this stage because public debate frequently uses evidence belonging to one category as if it proved the existence or failure of another.

    Consider the occupational position of second-generation migrants. If the child of a migrant factory worker remains a factory worker, that continuity cannot by itself establish insufficient integration. The same fact, when observed in a family without a migratory background, would normally be analysed through the categories of intergenerational mobility, educational opportunity, labour-market structure or socioeconomic inequality. There is no persuasive reason to apply an entirely different conceptual standard merely because the parents migrated.

    Social mobility therefore concerns changes in socioeconomic position and opportunity across time or generations; individual integration concerns the relationship that the person has actually developed with the social, institutional and civic environment; social cohesion concerns the capacity of persons and groups with different histories and identities to continue forming a recognisable political and social community.

    These categories overlap empirically but remain analytically distinct. Persistent labour-market segmentation may contribute to residential concentration; residential concentration may influence school composition; school composition may affect social relationships and opportunities for interaction. None of these causal relationships, however, justifies transforming occupational status into a direct measure of individual integration.

    The distinction also generates a provocative but useful possibility: a society may theoretically contain a large number of individually integrated persons while nevertheless displaying weak social cohesion. Individuals might speak the language, work, comply with constitutional rules and participate economically while substantial parts of the population maintain socially separate networks and possess limited interaction with one another. If such a condition is possible, integration and cohesion cannot be treated as synonyms.

    Conversely, a society characterised by significant everyday interaction does not necessarily guarantee that every individual is well integrated in legal or economic terms. Cohesion describes a property of the broader social relationship, whereas individual integration remains concerned with the trajectory of the person.

    This distinction is especially relevant when integration policy becomes legally consequential. Individual rights or residence statuses should not be determined through aggregate assumptions concerning the group to which a person belongs, whereas governments remain entitled — and arguably required — to study aggregate patterns when designing long-term social policy.

    10. Second generations and the reproduction of separation

    The theoretical significance of second and subsequent generations lies precisely in their capacity to reveal phenomena that cannot be understood through migration status alone. The first generation may rely heavily upon co-ethnic networks because of language difficulties, recently established residence, labour-market entry, family dependence and unfamiliarity with institutions. The persistence of comparable patterns across persons born, educated and socialised within the receiving country raises a different set of questions, although it does not automatically prove individual refusal of integration.

    The author’s broader research programme has treated second generations not as a marginal extension of migration policy but as one of the principal tests of whether integration policies produce durable results. This concern is consistent with the wider development of the “Integrazione o ReImmigrazione” paradigm, which has progressively moved from jurisprudential analysis of complementary protection toward a broader examination of the relationship between integration, permanent residence, responsibility and long-term social organisation.

    The Theory of Relational Asymmetry requires the causes of persistent separation to be examined before responsibility is attributed. Residential segregation may reflect housing prices, discrimination or urban planning; school concentration may follow territorial patterns over which individual families exercise limited control; occupational networks may reproduce themselves because qualifications, recruitment practices and access to opportunities remain unequal. A second-generation person who lives primarily within a particular community cannot therefore be presumed to have chosen separation merely because the outcome is observable.

    Yet causal explanation cannot exhaust political analysis. If comparable separation remains stable after two, three or more generations, the phenomenon acquires significance independently of the moral question of blame. A democratic State must be capable of asking what form its society is taking over periods measured in decades rather than electoral cycles. At that point the question no longer concerns merely whether an individual migrant has learned the language or obtained employment; it concerns whether a plurality of legitimate identities is developing within a sufficiently common civic space or whether parallel social structures are becoming self-reproducing.

    This is where social cohesion becomes a matter of broader public interest. The problem is not diversity as such, nor the continued existence of transnational, religious or cultural identities. The problem arises when separation becomes structurally reproducible and progressively reduces the common spaces through which members of the same political community encounter one another.

    The analytical distinction remains essential: the aggregate existence of such a phenomenon cannot be imputed automatically to a particular individual, but neither can respect for individual assessment require governments to ignore the phenomenon at the systemic level.

    11. The possibility of encounter and the limits of legitimate public intervention

    If social cohesion depends partly upon interaction across different groups, integration policy must confront a particularly delicate liberal dilemma: public authorities may legitimately create conditions in which interaction is possible, but they cannot legitimately prescribe the private relationships through which individuals construct their lives.

    A school system can seek to avoid extreme segregation, public policy can prevent discriminatory housing practices, labour law can address barriers to employment, and local authorities can design common civic spaces. None of these measures entitles the State to determine whom a person befriends, whom he or she marries, which cultural association is frequented or which language is used within the home.

    Relational asymmetry therefore identifies another important distinction between the possibility of encounter and the obligation to encounter. The first falls substantially within the legitimate concern of public policy because institutions influence whether members of different groups have realistic opportunities to meet in schools, workplaces, neighbourhoods and civic organisations. The second would intrude directly into private autonomy and would risk transforming integration into compulsory social engineering.

    This distinction also clarifies the relationship between institutional and individual responsibility. Where opportunities for interaction are systematically absent, it is difficult to attribute resulting separation primarily to individual choice. Where such opportunities are genuinely present and a person nevertheless chooses almost exclusively internal community relationships, that fact may contribute to understanding an individual trajectory, but it must still be treated with considerable caution because freedom of association and private life protect choices that a liberal State may dislike without being entitled to prohibit.

    The point is therefore not to establish a legally required quantity of interaction. It is to ensure that social separation is not produced by public structures and subsequently misrepresented as evidence of individual unwillingness to integrate.

    12. Judicial review and the limits of administrative measurement

    The increasing use of integration requirements inevitably raises a question of institutional competence: who should ultimately determine whether the relevant conditions have been satisfied when significant legal consequences follow from the assessment?

    Administrative authorities necessarily play an important role. They possess institutional competence to administer residence procedures, language programmes, integration agreements and other regulatory instruments, and transparent indicators can reduce arbitrariness by making expectations more predictable. Yet administrative efficiency and legal completeness are different objectives. An assessment that is sufficiently precise for programme administration may be insufficient where the consequence affects residence, removal, family life or another fundamental legal interest.

    The dynamic and multifactorial understanding proposed in this article therefore supports a significant role for independent judicial review. This does not require courts to design integration policy or to substitute themselves systematically for public administrations. It requires instead that persons affected by consequential assessments retain access to a tribunal capable of examining whether the relevant facts were correctly established, whether genuine accessibility was considered, whether the criteria used were legally legitimate, and whether the resulting decision was proportionate to the individual circumstances.

    The judicial function is especially valuable because no indicator possesses an absolute meaning independent of context. Employment may indicate autonomy and social embeddedness, but involuntary unemployment cannot simply reverse that inference. Linguistic knowledge may support civic participation, but disability, age, educational history or other circumstances may alter the significance of limited competence. Community relationships may demonstrate social rootedness, but freedom of association prevents courts from constructing a mandatory model of private sociability.

    Judicial review therefore performs two related functions. It protects the individual against administrative essentialism, whereby a limited set of indicators becomes an exhaustive definition of integration, and it protects the integrity of the legal concept itself by requiring reasons to be given when abstract criteria are applied to complex personal histories.

    The judge does not eliminate the normative problem of defining integration; no institution could do so. What adjudication can provide is a procedure through which normative assumptions are exposed to facts, argument, proportionality and contestation rather than remaining embedded invisibly within administrative scoring.

    13. Relational asymmetry as a general model

    At this stage, the conceptual contribution of relational asymmetry can be stated without reducing it to a list of rigid propositions. Integration should be understood as a process in which individual agency and institutional conditions continuously interact, but the existence of that interaction should never become a presumption that responsibility is evenly distributed. Institutions must be accountable for the conditions they possess the legal and practical authority to shape, while individuals remain accountable, within the limits of the law and personal freedom, for the trajectory they construct through genuinely accessible opportunities.

    This framework changes both sides of the traditional debate. It prevents the State from claiming that the mere existence of integration programmes is sufficient to transfer responsibility entirely to migrants, because formal availability must be distinguished from effective accessibility and actual institutional performance. At the same time, it prevents structural explanation from erasing the individual as an autonomous actor, because accessibility creates a sphere within which choices regain independent normative significance.

    The approach also requires integration to remain conceptually distinct from assimilation. The law may legitimately require adherence to common constitutional rules and may consider participation in the surrounding society relevant; it cannot legitimately transform cultural similarity into a condition of legal belonging. The preservation of religion, language, cultural identity and transnational relationships remains compatible with integration unless those affiliations claim normative priority over fundamental constitutional rights.

    Finally, relational asymmetry requires individual integration to remain separate from systemic cohesion. The first can acquire legal significance in adjudication because it concerns the person’s own trajectory. The second properly belongs to public policy and long-term institutional analysis because it concerns the structure of relations among groups and the persistence of common social spaces. The two phenomena influence one another, but treating them as identical would expose individuals to legal consequences based on collective patterns for which they may bear no responsibility.

    The resulting model is therefore deliberately resistant to comprehensive simplification. That resistance should not be regarded as a theoretical defect. Integration is complex precisely because it lies at the intersection of public law, private autonomy, social structure, individual agency and political community. A theory that produced a perfectly simple allocation of responsibility would almost certainly achieve that simplicity by excluding some of the phenomenon it purported to explain.

    14. Constitutional implications: from policy objective to organising principle

    The Italian legal system already contains the foundations of a constitutional understanding of integration, even though no autonomous constitutional duty of integration is presently formulated as such. Article 4-bis expressly connects integration to constitutional values, while the constitutional order itself supplies the fundamental principles — equality, personal dignity, individual liberty, religious freedom and the protection of fundamental rights — within which any integration policy must operate.

    A future debate concerning the constitutional recognition of integration should therefore avoid the temptation to constitutionalise administrative indicators. Constitutions identify principles, distribute powers and establish limits; they do not ordinarily determine the evidentiary weight of employment contracts, language certificates or social relationships in individual immigration procedures.

    A constitutionally recognised principle of integration would be defensible only if it operated in both directions appropriate to relational asymmetry. It could affirm that stable participation in the political and social community carries responsibilities toward the common constitutional order, while simultaneously requiring public institutions to establish conditions in which genuine participation is reasonably possible. The reciprocal dimension would therefore be constitutionalised without pretending that the relevant obligations are identical.

    This distinction may be compared, with the necessary caution, to the constitutional principle of equality. The existence of an equality principle does not imply that social inequalities disappear upon constitutional proclamation; it instead establishes a normative direction, binds public power and provides a standard through which legislation and administrative conduct can be assessed. A principle of integration could operate similarly, provided that it did not authorise cultural assimilation or convert a complex trajectory into an administratively predetermined status.

    In this sense, the appropriate objective is to constitutionalise the principle without bureaucratising the person.

    15. Conclusion

    The contemporary debate on migrant integration is frequently presented as a conflict between those who emphasise individual responsibility and those who emphasise structural conditions. That opposition is increasingly inadequate because both perspectives describe genuine components of the same process, while each becomes misleading when transformed into an exclusive explanation.

    The Theory of Relational Asymmetry proposed in this article begins from the established recognition that integration is relational, but argues that the consequences of relationality have not always been sufficiently distinguished from symmetry. Migrants, institutions and receiving societies participate in a common process without occupying equivalent positions within it. Their powers differ, their obligations differ and the factors over which they exercise effective control differ. A coherent legal and policy framework must therefore permit reciprocal verification while resisting the assumption of equivalent responsibility.

    This approach requires institutional analysis to move beyond the formal existence of programmes and toward the more demanding questions of accessibility and effectiveness. It simultaneously requires individual analysis to distinguish circumstances that were realistically beyond the person’s control from choices made within genuinely accessible opportunities. Neither inquiry is complete without the other, but neither can substitute for the other.

    The proposed model also rejects the conceptualisation of integration as a permanent status that can be acquired once and then treated as immune from temporal change. Integration is better understood as a trajectory whose constituent facts gain significance through their interaction and development. Italian jurisprudence concerning humanitarian and complementary protection is particularly instructive because it demonstrates that courts can assess rootedness through employment, private life, relationships, conduct, duration and social connection without reducing the inquiry to cultural conformity.

    At the same time, the jurisprudential method cannot solve the normative problem by itself. The relevance of language, work, participation and social relationships presupposes a conception of the political community whose foundations must be found in constitutional values, legislation and public reasoning. The advantage of adjudication lies not in eliminating those normative choices but in forcing them to encounter concrete lives rather than operating solely through abstraction.

    The distinction between integration, social mobility and social cohesion is equally necessary. Economic disadvantage should not be transformed automatically into a finding of insufficient integration, just as economic success cannot establish integration conclusively. Second and subsequent generations make this distinction particularly important because persistent forms of social separation may become matters of long-term cohesion even where no adverse conclusion can legitimately be drawn against any particular individual.

    The deepest question raised by the theory therefore concerns the nature of political community itself. A liberal society must be capable of accommodating extensive cultural, religious and personal pluralism while maintaining a sufficiently common civic space for its members to recognise one another as participants in the same political order. The State cannot impose friendship, identity or private relationships, yet it cannot remain indifferent to institutional structures that make meaningful interaction progressively impossible.

    Relational asymmetry does not offer a mechanical solution to this tension, nor is it intended to do so. Its contribution is more limited but, for that reason, potentially more useful: it provides a framework through which different responsibilities can be identified without denying the relational nature of integration, and through which integration can become legally verifiable without becoming either culturally assimilationist or administratively deterministic.

    The central proposition can therefore be expressed in its fullest form: integration is a relational, dynamic and legally relevant process in which reciprocal verification is legitimate, but responsibility must remain asymmetrical because the individual and the institutions possess different capacities, duties and spheres of control; consequently, a fair system must examine both the trajectory constructed by the person and the actual accessibility of the conditions through which that trajectory was expected to develop, while preserving individualised judicial review whenever significant legal consequences follow from that assessment.

    Understood in these terms, integration ceases to function merely as a politically attractive but conceptually indefinite slogan. It becomes a category capable of supporting legal reasoning, institutional accountability and a more rigorous long-term discussion about the conditions under which plural societies can remain both free and cohesive.

    References

    Ager, Alastair & Alison Strang, “Understanding Integration: A Conceptual Framework”, Journal of Refugee Studies, Vol. 21, No. 2, 2008, pp. 166–191, DOI: 10.1093/jrs/fen016.

    Carrera, Sergio, Integration as a Two-Way Process in the EU? Assessing the Relationship between the European Integration Fund and the Common Basic Principles on Integration, Centre for European Policy Studies, 2011.

    Council of the European Union, Common Basic Principles for Immigrant Integration Policy in the European Union, Council Document 14615/04 and 14776/04, 2004.

    European Commission, Action Plan on Integration and Inclusion 2021–2027, COM(2020) 758 final.

    Garcés-Mascareñas, Blanca & Rinus Penninx, “Introduction: Integration as a Three-Way Process Approach?”, in B. Garcés-Mascareñas and R. Penninx (eds.), Integration Processes and Policies in Europe: Contexts, Levels and Actors, Springer/IMISCOE, 2016.

    Italy, Legislative Decree No. 286 of 25 July 1998, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, particularly Article 4-bis.

    Italy, Presidential Decree No. 179 of 14 September 2011, Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato.

    Italian Court of Cassation, Joint Civil Sections, Judgment No. 24413, 9 September 2021.

    Italian Court of Cassation, First Civil Section, Judgment No. 29593, 10 November 2025.

    Loscerbo, Fabio, Complementary Protection and the Governance of Migration Flows: Effective Integration as an Individual Criterion for Lawful Stay within the “Integrazione o ReImmigrazione” Paradigm, SSRN Working Paper, 2026.

    Fabio Loscerbo – Attorney at Law before the Italian Supreme Court
    Registered in the Italian Chamber of Deputies’ Register of Interest Representatives in the field of Immigration
    Registered Lobbyist in the European Union Transparency Register No. 280782895721-36, field of Migration and Asylum
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

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  • Olbia e il richiedente asilo fuori controllo: perché serve un sistema di allerta sulle criticità psichiatrich e nei percorsi migratori

    Nella tarda serata del 4 settembre, un cittadino algerino di ventinove anni ha seminato il panico nel centro di Olbia. Secondo la ricostruzione della stampa locale, dopo essere entrato in un primo locale in evidente stato di alterazione, l’uomo ha raggiunto il ristorante Ichi Asia Food, dove ha immobilizzato la titolare puntandole un coltello alla gola.

    Due dipendenti e due clienti sono intervenuti per liberare la donna e sono rimasti feriti durante la colluttazione. Nessuno sarebbe in pericolo di vita, ma le lesioni riportate hanno richiesto il trasporto in ospedale e una prognosi di circa dieci giorni. L’aggressore è stato immobilizzato dalle forze dell’ordine, accompagnato inizialmente in ospedale e successivamente trasferito nel carcere di Nuchis.

    Le contestazioni provvisorie riportate dalla stampa comprendono lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, minacce aggravate, rifiuto di fornire le generalità e porto di oggetti atti a offendere. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per fatti connessi agli stupefacenti e per reati contro il patrimonio, risulterebbe regolarmente presente in Italia in quanto richiedente protezione internazionale. La notizia è stata ricostruita da ANSA e, con maggiori dettagli sulla posizione personale e amministrativa dell’arrestato, dalla Nuova Sardegna.

    Occorre precisare subito un punto. Non risulta, allo stato, che nei confronti dell’uomo sia stata formulata una diagnosi psichiatrica. Le informazioni disponibili parlano di assunzione di sostanze stupefacenti e di una condizione di grave alterazione. Sarebbe pertanto scorretto trasformare un dato di cronaca ancora incompleto in una valutazione clinica.

    Sarebbe tuttavia altrettanto sbagliato considerare l’accaduto come un episodio isolato, imprevedibile e privo di qualsiasi rapporto con la condizione personale e sociale dell’autore.

    Una questione che avevamo già sollevato

    Su ReImmigrazione abbiamo iniziato ad affrontare questo problema nel luglio 2026, partendo dal caso della giovane aggredita e sfregiata a Milano. Nell’articolo “Milano, la ragazza sfregiata e una domanda che non possiamo più rinviare: esiste un legame tra migrazione e disagio psichico?” avevamo ricordato che guerre, persecuzioni, torture, viaggi traumatici, isolamento sociale, precarietà economica e incertezza sul soggiorno possono determinare o aggravare condizioni di vulnerabilità mentale.

    Non sostenevamo, e non sosteniamo oggi, che esista un rapporto automatico tra immigrazione, malattia psichiatrica e violenza. La grande maggioranza delle persone affette da disturbi mentali non commette reati violenti. Il problema è diverso: riguarda la capacità dello Stato di conoscere le condizioni delle persone presenti sul territorio, riconoscere le situazioni di progressivo deterioramento e intervenire prima che la vulnerabilità si trasformi in abbandono, dipendenza, marginalità o pericolo.

    Pochi giorni dopo, commentando un’altra aggressione apparentemente priva di un movente comprensibile, avevamo pubblicato l’articolo “Bologna, ancora una violenza senza apparente motivo: quanto sappiamo del rapporto tra migrazione, marginalità e disagio psichico?”. Anche in quel caso emergeva un limite ricorrente: la cronaca riferisce la nazionalità dell’autore e parla genericamente di “stato di alterazione”, ma raramente viene ricostruita la sua traiettoria personale, sanitaria, amministrativa e sociale.

    Il tema ha assunto successivamente una dimensione europea con l’articolo “Parigi, tre donne accoltellate: perché l’Europa deve studiare il rapporto tra marginalità, migrazione e disagio psichico”. Anche lì la questione non consisteva nell’attribuire una pericolosità collettiva agli immigrati, ma nel riconoscere l’esistenza di un fenomeno che le istituzioni europee non stanno studiando in maniera adeguata.

    Infine, nell’approfondimento “Chi arriva davvero in Europa? Il problema ignorato del disagio psichico nei percorsi migratori” abbiamo evidenziato la discontinuità della presa in carico. Una persona può essere riconosciuta vulnerabile al momento dell’arrivo e successivamente scomparire dai radar dei servizi; può uscire dall’accoglienza senza essere affidata stabilmente alle strutture sanitarie territoriali; può continuare a possedere un titolo di soggiorno mentre le sue condizioni personali, psichiche e sociali si deteriorano.

    Olbia non apre dunque una questione nuova. La rende ancora più evidente.

    Le istituzioni conoscono frammenti, ma nessuno ricostruisce la persona

    Il caso presenta una combinazione di elementi che dovrebbe essere esaminata con attenzione: una domanda di protezione internazionale pendente, precedenti di polizia, fatti legati agli stupefacenti, apparente marginalità e una condotta violenta commessa in uno stato di grave alterazione.

    È possibile che la Questura conoscesse i precedenti dell’uomo, che la Commissione territoriale disponesse delle informazioni relative alla domanda di protezione, che un ente gestore conoscesse la sua situazione abitativa, che i servizi sanitari o quelli per le dipendenze avessero ricevuto altre segnalazioni. Non sappiamo se ciò sia effettivamente avvenuto.

    Ed è precisamente questo il problema.

    Le diverse amministrazioni possono conoscere singoli frammenti della medesima vicenda personale senza che esista un soggetto istituzionale incaricato di ricomporli. Il procedimento amministrativo valuta il titolo di soggiorno; il sistema di accoglienza gestisce temporaneamente vitto e alloggio; i servizi sanitari intervengono sul singolo episodio; le forze dell’ordine registrano controlli e precedenti. La persona attraversa numerosi uffici, ma nessuno ne governa complessivamente la traiettoria.

    La regolarità del soggiorno finisce così per essere confusa con la gestione effettiva della presenza. Ma possedere un titolo, o essere autorizzati a rimanere durante l’esame della domanda di protezione, non significa essere integrati, presi in carico o adeguatamente controllati.

    Serve un sistema di allerta sulle criticità psichiatriche

    Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” abbiamo proposto l’introduzione di un sistema di Allerta fragilità. Il caso di Olbia dimostra perché questo strumento non possa più essere considerato un elemento secondario delle politiche migratorie.

    L’allerta non dovrebbe fondarsi sulla nazionalità né trasformarsi in una schedatura sanitaria degli stranieri. Dovrebbe invece consentire, nel rispetto della riservatezza e delle garanzie previste dall’ordinamento, di riconoscere l’accumularsi di fattori oggettivi: dipendenze, ripetuti interventi delle forze dell’ordine, perdita dell’alloggio, abbandono dei percorsi di accoglienza, manifestazioni di grave alterazione, accessi ricorrenti ai servizi di emergenza, isolamento sociale e interruzione delle cure.

    Quando più segnali convergono, deve attivarsi una valutazione multidisciplinare capace di coinvolgere, secondo le rispettive competenze, servizi sanitari, dipartimenti di salute mentale, servizi per le dipendenze, enti locali, strutture di accoglienza e autorità di pubblica sicurezza.

    Curare una persona vulnerabile e proteggere la collettività non sono obiettivi contrapposti. Sono due aspetti della stessa responsabilità pubblica. Una fragilità ignorata può aggravarsi fino a distruggere la vita della persona che ne soffre e, in alcuni casi, mettere in pericolo quella degli altri.

    Naturalmente, l’attivazione dell’allerta non potrebbe produrre automaticamente la revoca del titolo di soggiorno o l’allontanamento. Le condizioni psichiatriche non costituiscono una colpa e la vulnerabilità può, in determinate circostanze, rafforzare il bisogno di protezione. Allo stesso tempo, però, la vulnerabilità non può diventare la formula attraverso cui le istituzioni rinunciano a ogni controllo e lasciano la persona in una condizione di abbandono sostanziale.

    Occorre distinguere la malattia dalla condotta, la necessità di cura dalla valutazione della pericolosità e la protezione internazionale dalla verifica dei comportamenti successivi. Ogni decisione deve essere individuale, proporzionata e sottoposta alle garanzie previste dalla legge. Ma una decisione deve esserci.

    Il coltello rappresenta la fine del percorso, non il suo inizio

    L’errore ricorrente consiste nell’accorgersi dell’esistenza di una persona soltanto quando commette un fatto grave. In quel momento arrivano le pattuglie, l’ambulanza, l’arresto e il procedimento penale. Tutto ciò è necessario, ma interviene quando la prevenzione ha già fallito.

    Prima del coltello possono esservi stati mesi o anni di marginalità, consumo di sostanze, disagio, contatti con le forze dell’ordine e progressivo distacco dai servizi. Stabilire se ciò sia accaduto anche a Olbia richiederà ulteriori accertamenti. Il caso, tuttavia, dimostra ancora una volta l’urgenza di costruire un sistema capace di porre le domande giuste prima dell’esplosione della violenza.

    Uno Stato autorevole non si limita a rilasciare documenti né aspetta il reato per intervenire. Conosce le persone presenti sul proprio territorio, offre possibilità reali di cura e integrazione, verifica l’andamento dei percorsi e reagisce quando emergono criticità gravi.

    La politica migratoria deve quindi comprendere anche una politica della salute mentale. Senza una presa in carico continuativa, senza comunicazione tra amministrazioni e senza un sistema di allerta, la vulnerabilità rimane invisibile fino al momento in cui diventa emergenza.

    A Olbia quattro persone sono state ferite mentre cercavano di salvare una donna minacciata con un coltello alla gola. Limitarsi a raccontare la nazionalità dell’aggressore oppure il suo stato di alterazione significherebbe non avere compreso la lezione.

    La domanda decisiva è se prima di quella sera esistessero segnali e se qualcuno avesse il compito istituzionale di collegarli. Se quel compito non apparteneva a nessuno, allora il problema non riguarda soltanto l’autore dell’aggressione. Riguarda l’architettura stessa con cui l’Italia continua ad amministrare l’immigrazione.

    Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Italia-Egitto: formare il lavoratore prima della partenza è un passo avanti. Ma poi chi verifica se l’integra zione riesce davvero?

    Italia-Egitto: formare il lavoratore prima della partenza è un passo avanti. Ma poi chi verifica se l’integrazione riesce davvero?

    L’intesa discussa il 3 settembre 2026 al Cairo tra il Ministro del Lavoro italiano Marina Calderone e il Ministro del Lavoro egiziano Hassan Raddad non è un generico accordo politico sull’immigrazione. È un tassello molto concreto della strategia italiana di migrazione regolare e qualificata, costruita attraverso programmi di formazione professionale realizzati direttamente nei Paesi di origine, prima dell’ingresso del lavoratore in Italia.

    Il quadro giuridico di riferimento è quello dell’articolo 23 del Testo unico sull’immigrazione, che consente l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri che abbiano completato nei Paesi di origine programmi di formazione professionale e civico-linguistica approvati dal Ministero del Lavoro. Non si tratta quindi del normale meccanismo delle quote annuali o triennali del decreto flussi. Il lavoratore formato attraverso questi programmi può essere assunto in Italia anche indipendentemente dalle quote ordinarie e in qualunque momento dell’anno.

    In Egitto, secondo i dati diffusi dal Ministero, sono già attivi 10 progetti che coinvolgono oltre 1.100 lavoratori, promossi soprattutto da Agenzie per il lavoro. La formazione comprende le competenze professionali richieste dalle imprese, la lingua italiana e le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I lavoratori formati vengono inoltre inseriti nel SIISL, il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, così da favorire l’incontro con i datori di lavoro interessati. Italia ed Egitto hanno inoltre deciso di avviare il dialogo tecnico per valutare una possibile Global Skill Partnership, in collaborazione con la Banca Mondiale, seguendo il modello delle iniziative già avviate con Tunisia ed Etiopia.

    È un’impostazione che merita di essere considerata con attenzione, perché modifica radicalmente il modo tradizionale di pensare l’immigrazione economica.

    Per decenni la politica migratoria italiana ha discusso soprattutto di numeri: quante quote aprire, quanti lavoratori ammettere, quali settori privilegiare. Qui compare invece un principio differente: il percorso migratorio viene preparato prima della partenza.

    Il lavoratore non dovrebbe più arrivare completamente privo di strumenti e cercare soltanto dopo un’occupazione, una conoscenza linguistica e un inserimento nel sistema produttivo. Al contrario, dovrebbe essere formato prima, conoscere almeno in parte la lingua italiana, essere preparato al settore nel quale verrà impiegato e risultare già visibile al mercato del lavoro italiano.

    È, sotto questo profilo, una politica migratoria assai più razionale della semplice apertura di quote.

    Ma proprio qui emerge il limite.

    Il sistema controlla molto prima dell’ingresso e quasi nulla dopo

    Il modello descritto dal Ministero contiene una vera e propria verifica ex ante.

    Prima dell’ingresso vengono valutati la partecipazione alla
    formazione, le competenze professionali, la preparazione linguistica e l’idoneità a inserirsi nel mercato del lavoro italiano.

    Una volta che il lavoratore arriva in Italia, però, il percorso sostanzialmente cambia natura.

    La normativa sul soggiorno continua naturalmente a prevedere i normali controlli sui presupposti del permesso, sul rapporto di lavoro e sulle condizioni necessarie al rinnovo. Ma manca qualcosa di diverso: una verifica periodica dell’effettivo percorso di integrazione della persona ammessa attraverso quel programma.

    Ed è proprio questo il punto che dovrebbe essere aggiunto.

    Se lo Stato investe risorse pubbliche, cooperazione internazionale, formazione linguistica e professionale per selezionare un lavoratore prima della partenza, dovrebbe avere altrettanto interesse a sapere che cosa accade a quella persona dopo sei mesi, dopo un anno e dopo due anni.

    Il rapporto di lavoro per il quale era stato formato esiste ancora?

    La retribuzione consente una reale autonomia?

    La competenza linguistica è migliorata oppure si è arrestata al livello raggiunto prima della partenza?

    Il lavoratore vive autonomamente oppure dipende stabilmente dal sistema assistenziale?

    Ha acquisito ulteriori competenze?

    È passato da una condizione lavorativa iniziale a una posizione professionale migliore?

    Il progetto migratorio per il quale era stato selezionato si è realizzato oppure è fallito?

    Sono domande oggi sostanzialmente assenti dall’architettura del sistema.

    Non basta programmare l’ingresso. Bisogna programmare la permanenza

    Il limite storico delle politiche migratorie europee sta proprio qui.

    Si regolamenta dettagliatamente l’ingresso, mentre la fase successiva viene lasciata quasi completamente all’evoluzione spontanea della società.

    Lo straniero entra, ottiene il permesso, lavora e rinnova il titolo quando ne possiede i requisiti. Ma lo Stato raramente dispone di uno strumento capace di valutare se quel percorso stia realmente producendo integrazione.

    L’accordo Italia-Egitto offre allora un’occasione importante per cambiare paradigma.

    La formazione prima della partenza dovrebbe rappresentare soltanto la prima fase del percorso.

    La seconda dovrebbe essere costituita da una verifica
    dell’integrazione durante la permanenza.

    Non si tratta di trasformare ogni immigrato in un soggetto sottoposto permanentemente a controllo amministrativo. Si tratta invece di riconoscere una cosa molto semplice: se l’immigrazione è programmata, devono essere programmati anche gli obiettivi che quella politica intende raggiungere.

    Altrimenti continuiamo a misurare il successo nel momento sbagliato.

    Oggi potremmo dire che il programma funziona perché 1.100 lavoratori sono stati formati.

    Ma il vero risultato potrà essere valutato soltanto quando sapremo quanti di quei lavoratori, dopo alcuni anni, avranno conservato un’occupazione, raggiunto una sufficiente autonomia economica, migliorato la conoscenza della lingua e costruito un rapporto stabile con la società italiana.

    Dalla formazione all’Indice di integrazione

    È precisamente in questo spazio che dovrebbe inserirsi un Indice di integrazione.

    Per i lavoratori provenienti dai programmi dell’articolo 23 potrebbe essere sperimentato un sistema di valutazione progressiva fondato su elementi oggettivi: continuità lavorativa, reddito, conoscenza linguistica, autonomia abitativa, qualificazione professionale, regolarità contributiva e partecipazione ai percorsi formativi.

    Non per creare un automatismo espulsivo.

    Il risultato dell’indice dovrebbe innanzitutto consentire allo Stato di capire dove il percorso sta funzionando e dove sta fallendo, attivando eventualmente strumenti di sostegno, formazione aggiuntiva o riqualificazione.

    Ma dovrebbe anche consentire, nel lungo periodo, di distinguere il percorso riuscito da quello che non ha raggiunto gli obiettivi per i quali l’ingresso era stato programmato.

    Questa è la differenza fra una politica che gestisce semplicemente presenze e una politica che governa realmente l’immigrazione.

    L’integrazione dovrebbe iniziare al Cairo e continuare in Italia

    L’esperimento egiziano contiene dunque un’intuizione corretta.

    La politica migratoria non deve cominciare quando il lavoratore arriva all’aeroporto di Roma o di Milano.

    Può iniziare mesi prima, nel Paese di origine, attraverso la formazione, la conoscenza della lingua, la selezione professionale e il collegamento con il mercato del lavoro italiano.

    Ma proprio perché abbiamo finalmente compreso che l’integrazione può iniziare prima dell’ingresso, dobbiamo compiere il passo successivo.

    Non possiamo interromperne la verifica nel momento esatto in cui il lavoratore attraversa la frontiera.

    Il principio dovrebbe essere molto semplice:

    selezionare prima della partenza, accompagnare dopo l’arrivo e verificare nel tempo.

    Solo allora potremo dire di avere costruito una vera politica di immigrazione programmata.

    Altrimenti avremo semplicemente migliorato il modo in cui le persone entrano in Italia, lasciando ancora una volta senza risposta la domanda più importante: che cosa accade dopo che sono entrate?

    Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Il grande equivoco sulle seconde generazioni: nascere qui non significa integrarsi

    Il grande equivoco sulle seconde generazioni: nascere qui non significa integrarsi

    Nel dibattito italiano sull’immigrazione esiste una convinzione che, pur essendo stata raramente formulata in termini espliciti, ha condizionato per almeno due decenni una parte considerevole delle politiche e delle interpretazioni del fenomeno migratorio: le difficoltà che accompagnano inevitabilmente l’arrivo della prima generazione sarebbero destinate ad attenuarsi progressivamente con il trascorrere del tempo, fino quasi a scomparire quando i figli degli immigrati, nati oppure cresciuti fin dall’infanzia nel Paese di destinazione, avranno frequentato le stesse scuole degli italiani, imparato perfettamente la lingua, condiviso gli stessi spazi urbani e avuto accesso alle medesime istituzioni sociali.

    Secondo questa rappresentazione, l’integrazione avrebbe quindi una sorta di automatismo generazionale: la prima generazione porta inevitabilmente con sé la cultura, la lingua, le abitudini e le strutture familiari del Paese di origine; la seconda vive una fase intermedia, nella quale convivono appartenenze differenti; la terza dovrebbe infine completare spontaneamente il processo di
    assimilazione. Sarebbe, in altre parole, sufficiente attendere affinché il tempo compia ciò che le politiche pubbliche non sono riuscite a realizzare.

    È precisamente questo automatismo che la ricerca sociologica sulle seconde generazioni impone oggi di riconsiderare.

    Il tema non è nuovo. Maurizio Ambrosini, nel suo Sociologia delle migrazioni, ha da tempo mostrato quanto sia insufficiente interpretare l’integrazione come un percorso necessariamente lineare che conduce dalla diversità iniziale alla progressiva assimilazione nella società ricevente. I figli dell’immigrazione crescono infatti all’interno di una condizione particolare: appartengono pienamente alla società nella quale sono socializzati, ma continuano contemporaneamente a
    confrontarsi con appartenenze familiari, culturali e comunitarie che possono conservare una forza significativa. Il risultato di questo incontro non è predeterminato e, soprattutto, non è uguale per tutti.

    La letteratura internazionale ha sviluppato questo problema attraverso quella che viene definita teoria dell’assimilazione segmentata, secondo la quale non esiste necessariamente un’unica strada attraverso cui le seconde generazioni entrano nella società di destinazione. Alcune possono conoscere una forte mobilità sociale e un progressivo inserimento nella classe media; altre possono conservare una marcata appartenenza alla comunità di origine pur raggiungendo risultati economici e professionali significativi; altre ancora possono sperimentare forme di marginalizzazione sociale che, invece di ridurre la distanza dalla società circostante, finiscono per consolidarla.

    Una ricerca pubblicata nel marzo 2026 su Migration Studies, dedicata alle seconde generazioni nel mercato del lavoro spagnolo, offre da questo punto di vista indicazioni particolarmente interessanti anche per l’Italia, perché riguarda un Paese dell’Europa meridionale nel quale l’immigrazione di massa è un fenomeno relativamente recente e presenta quindi caratteristiche maggiormente comparabili con quelle italiane rispetto alle esperienze storiche degli Stati Uniti, della Francia o del Regno Unito. Lo studio mostra che, complessivamente, la seconda generazione recupera una parte importante dello svantaggio occupazionale che caratterizza la prima, ma evidenzia
    contemporaneamente come questo processo non avvenga in maniera uniforme: origine, genere e condizioni socioeconomiche continuano a incidere sulle traiettorie individuali e, per alcuni gruppi maschili di origine africana, determinate penalizzazioni nell’accesso al mercato del lavoro persistono o possono addirittura accentuarsi.

    Questo dato è importante non perché dimostri un presunto fallimento generale delle seconde generazioni, conclusione che la ricerca non autorizzerebbe affatto, ma perché smentisce precisamente l’idea opposta, altrettanto semplicistica, secondo la quale il passaggio generazionale sarebbe sufficiente a produrre automaticamente integrazione.

    La questione diventa ancora più interessante quando dall’inserimento lavorativo si passa alla dimensione culturale e valoriale. Un ampio studio pubblicato nel 2025 su Frontiers in Sociology, costruito utilizzando oltre 261.000 osservazioni provenienti dall’European Social Survey e relative a ventisette Paesi europei, ha rilevato che con il trascorrere del tempo gli immigrati tendono effettivamente ad avvicinarsi ai valori prevalenti delle società nelle quali vivono; tuttavia, la convergenza valoriale riesce a spiegare soltanto una parte limitata delle differenze riscontrabili nei livelli di integrazione economica, sociale e politica.

    È un risultato che dovrebbe indurre a riconsiderare anche il modo in cui in Italia viene normalmente affrontato il problema
    dell’integrazione. Se infatti l’avvicinamento ai valori della società di destinazione non coincide necessariamente con l’inserimento effettivo nella sua struttura sociale, allora non è sufficiente ridurre l’integrazione alla conoscenza della lingua, alla frequenza scolastica oppure alla dichiarazione formale di adesione ai principi costituzionali. Tutti questi elementi sono importanti, ma descrivono soltanto alcune dimensioni di un fenomeno inevitabilmente più complesso, nel quale assumono rilievo il lavoro, l’autonomia economica, le relazioni sociali, la partecipazione civica, il rapporto con le istituzioni, l’osservanza delle regole comuni e la capacità di sviluppare relazioni che superino i confini della propria comunità familiare o etnica.

    Proprio le seconde generazioni consentono di osservare questa complessità in maniera particolarmente nitida, perché progressivamente vengono meno molte delle spiegazioni tradizionalmente utilizzate per interpretare le difficoltà della prima generazione. Chi nasce in Italia oppure vi arriva durante l’infanzia, frequenta per dieci o quindici anni la scuola italiana, parla italiano come prima lingua sociale, cresce guardando gli stessi programmi, utilizzando gli stessi social network e condividendo quotidianamente gli stessi spazi dei propri coetanei non può essere analizzato attraverso le medesime categorie utilizzate per un adulto arrivato nel Paese a trent’anni, con una formazione culturale interamente acquisita altrove e senza conoscenza della lingua.

    Se, nonostante questa socializzazione, continuano a emergere in determinate situazioni fenomeni di marginalizzazione, appartenenze comunitarie fortemente separate, conflitti identitari o rifiuto di alcune regole fondamentali della società nella quale si è cresciuti, il problema non può più essere spiegato semplicemente attraverso la distanza geografica e culturale prodotta dalla migrazione. Diventa necessario interrogarsi sui meccanismi attraverso i quali
    l’integrazione viene costruita, sulle condizioni sociali che la favoriscono o la ostacolano e, soprattutto, sull’idea stessa che la società italiana possiede dell’integrazione.

    Questo ragionamento richiede però una cautela altrettanto importante. Sarebbe metodologicamente sbagliato utilizzare le difficoltà di una parte delle seconde generazioni per costruire una rappresentazione collettiva negativa dei figli dell’immigrazione, esattamente come è sbagliato utilizzare i percorsi di successo per sostenere che il problema dell’integrazione sia destinato automaticamente a risolversi. La realtà sociologica è interessante proprio perché contiene contemporaneamente entrambe le dinamiche: esistono percorsi di straordinaria mobilità sociale, professionale e culturale ed esistono traiettorie nelle quali la distanza dalla società circostante continua invece a riprodursi.

    Una ricerca norvegese pubblicata nel 2026, che ha seguito
    longitudinalmente giovani di seconda generazione tra i ventuno e i trentacinque anni, mostra per esempio quanto le condizioni
    socioeconomiche familiari, il livello di istruzione dei genitori e le opportunità disponibili durante la crescita incidano sulle successive traiettorie di inserimento. Per le donne, una volta controllate statisticamente alcune di queste condizioni, una parte considerevole delle differenze rispetto alla popolazione maggioritaria tende a ridursi drasticamente; per gli uomini, invece, alcuni divari continuano a permanere. Anche questo risultato invita ad abbandonare qualsiasi spiegazione monocausale: né la cultura di origine né la semplice appartenenza generazionale sono sufficienti, da sole, a spiegare il successo o il fallimento dell’integrazione.

    In questa prospettiva assume un significato particolare anche la recente ricerca promossa da Caritas Italiana e Centro Studi Medì, curata proprio da Maurizio Ambrosini e dedicata al protagonismo sociale e politico dei giovani di origine immigrata. L’esistenza di ragazzi e giovani adulti che partecipano attivamente alla società civile, costruiscono associazioni, intervengono nel dibattito pubblico e assumono ruoli di responsabilità costituisce una dimostrazione concreta del fatto che l’origine familiare straniera non impedisce affatto la costruzione di una piena appartenenza alla società italiana.

    Ma proprio questo rende ancora meno convincente l’idea di trattare le seconde generazioni come un blocco indistinto. Se all’interno di condizioni apparentemente simili si producono risultati tanto differenti, la vera questione politica diventa comprendere quali fattori determinino queste diverse traiettorie e quali strumenti possano consentire allo Stato di riconoscerle tempestivamente.

    È su questo terreno che la riflessione sociologica incontra
    necessariamente quella giuridica e istituzionale.

    L’ordinamento italiano continua infatti a utilizzare categorie prevalentemente formali per descrivere fenomeni che hanno invece una natura sostanziale. Si distingue tra cittadino e straniero, regolare e irregolare, titolare di un permesso e persona priva di titolo; molto più difficile è invece stabilire che cosa debba significare, concretamente, essere integrati nella comunità nazionale. L’Accordo di integrazione previsto dall’articolo 4-bis del Testo unico
    sull’immigrazione ha rappresentato un primo tentativo di attribuire contenuto giuridico al concetto, ma la sua struttura a crediti e la sua applicazione concreta sono rimaste molto lontane dall’obiettivo di costruire un sistema realmente capace di osservare nel tempo l’inserimento dello straniero.

    È precisamente da questa insufficienza che nasce la proposta di un’integrazione verificabile.

    Verificare l’integrazione non dovrebbe significare attribuire allo Stato il potere arbitrario di stabilire chi sia culturalmente conforme a un modello prestabilito, né tantomeno imporre l’abbandono
    dell’identità familiare, religiosa o culturale. Significa invece riconoscere che una società ha il diritto di individuare alcuni parametri oggettivi attraverso i quali valutare la partecipazione alla vita comune: conoscenza linguistica, percorso scolastico, inserimento lavorativo, autonomia economica, rispetto delle norme, assenza di comportamenti gravemente antisociali, partecipazione civica e capacità di costruire relazioni sociali al di fuori di circuiti esclusivamente comunitari.

    Naturalmente questi indicatori dovrebbero essere ponderati,
    contestualizzati e utilizzati con estrema attenzione, perché nessun individuo può essere ridotto a un punteggio. Tuttavia continuare a rifiutare qualsiasi misurazione per timore di semplificare un fenomeno complesso produce un risultato paradossale: l’integrazione viene continuamente invocata nelle leggi, nei programmi politici e nei finanziamenti pubblici, ma nessuno è realmente in grado di stabilire quando abbia avuto successo e quando invece sia fallita.

    Il tema delle seconde generazioni rende questa contraddizione ormai difficilmente sostenibile. Per la prima generazione l’integrazione può essere considerata il processo attraverso il quale una persona arrivata dall’esterno entra progressivamente nella società italiana. Per la seconda generazione il problema cambia radicalmente, perché si tratta di persone che quella società l’hanno conosciuta dall’interno fin dall’infanzia. Proprio per questo, quando l’integrazione riesce, dimostra quanto sia possibile trasformare l’immigrazione in
    appartenenza; quando invece fallisce, obbliga a interrogarsi sulle ragioni per cui anni di scuola, socializzazione e permanenza non siano stati sufficienti a costruire una relazione solida con la comunità nazionale.

    Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione deve confrontarsi seriamente con questa distinzione. Non avrebbe alcun senso applicare meccanicamente alle seconde generazioni categorie costruite pensando alla prima, tanto più quando si tratta di cittadini italiani, per i quali evidentemente non può neppure porsi una questione di ritorno amministrativamente imposto. Il punto è un altro: proprio
    l’osservazione delle seconde generazioni consente di comprendere se il modello di integrazione adottato nei confronti della generazione precedente abbia prodotto gli effetti sperati oppure abbia lasciato sviluppare nel tempo forme di separazione destinate a riprodursi.

    La seconda generazione diventa così, in un certo senso, la prova più severa delle politiche migratorie della prima. Se i figli di chi è arrivato venti o trent’anni fa partecipano pienamente alla vita economica, sociale e civile italiana, significa che l’integrazione ha funzionato e che l’immigrazione ha prodotto progressivamente appartenenza. Se invece in determinati territori si consolidano segregazione residenziale, dispersione scolastica, dipendenza economica, conflittualità sociale o comunità sempre più
    autoreferenziali, allora non è più sufficiente continuare a ripetere che sarà la generazione successiva a risolvere il problema, perché proprio quella generazione costituisce ormai la dimostrazione che il tempo, lasciato agire da solo, non garantisce alcun risultato.

    È questo il grande equivoco che dovrebbe essere finalmente superato. Nascere in Italia non significa automaticamente essere integrati, così come avere genitori stranieri non significa essere destinati a non integrarsi. Tra queste due semplificazioni esiste una realtà molto più complessa, fatta di traiettorie individuali, condizioni familiari, scuola, lavoro, territorio, cultura, relazioni e responsabilità personali, ed è precisamente questa realtà che una politica migratoria adulta dovrebbe imparare a conoscere e governare.

    Per troppo tempo si è affidato al trascorrere delle generazioni il compito che avrebbe dovuto assumersi la politica. Oggi le seconde generazioni stanno diventando adulte e consentono finalmente di verificare gli effetti delle scelte compiute negli ultimi trent’anni. La questione, pertanto, non è più prevedere se un giorno
    l’integrazione avverrà, ma comprendere dove è avvenuta, perché è avvenuta, dove non è avvenuta e perché non è avvenuta, per trasformare finalmente l’integrazione da speranza affidata al tempo in una politica pubblica consapevole, verificabile e capace di intervenire prima che le distanze diventino strutturali.

    Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Il grande equivoco sulle seconde generazioni: nascere qui non significa integrarsi

    Il grande equivoco sulle seconde generazioni: nascere qui non significa integrarsi

    Nel dibattito italiano sull’immigrazione esiste una convinzione che, pur essendo stata raramente formulata in termini espliciti, ha condizionato per almeno due decenni una parte considerevole delle politiche e delle interpretazioni del fenomeno migratorio: le difficoltà che accompagnano inevitabilmente l’arrivo della prima generazione sarebbero destinate ad attenuarsi progressivamente con il trascorrere del tempo, fino quasi a scomparire quando i figli degli immigrati, nati oppure cresciuti fin dall’infanzia nel Paese di destinazione, avranno frequentato le stesse scuole degli italiani, imparato perfettamente la lingua, condiviso gli stessi spazi urbani e avuto accesso alle medesime istituzioni sociali.

    Secondo questa rappresentazione, l’integrazione avrebbe quindi una sorta di automatismo generazionale: la prima generazione porta inevitabilmente con sé la cultura, la lingua, le abitudini e le strutture familiari del Paese di origine; la seconda vive una fase intermedia, nella quale convivono appartenenze differenti; la terza dovrebbe infine completare spontaneamente il processo di
    assimilazione. Sarebbe, in altre parole, sufficiente attendere affinché il tempo compia ciò che le politiche pubbliche non sono riuscite a realizzare.

    È precisamente questo automatismo che la ricerca sociologica sulle seconde generazioni impone oggi di riconsiderare.

    Il tema non è nuovo. Maurizio Ambrosini, nel suo Sociologia delle migrazioni, ha da tempo mostrato quanto sia insufficiente interpretare l’integrazione come un percorso necessariamente lineare che conduce dalla diversità iniziale alla progressiva assimilazione nella società ricevente. I figli dell’immigrazione crescono infatti all’interno di una condizione particolare: appartengono pienamente alla società nella quale sono socializzati, ma continuano contemporaneamente a
    confrontarsi con appartenenze familiari, culturali e comunitarie che possono conservare una forza significativa. Il risultato di questo incontro non è predeterminato e, soprattutto, non è uguale per tutti.

    La letteratura internazionale ha sviluppato questo problema attraverso quella che viene definita teoria dell’assimilazione segmentata, secondo la quale non esiste necessariamente un’unica strada attraverso cui le seconde generazioni entrano nella società di destinazione. Alcune possono conoscere una forte mobilità sociale e un progressivo inserimento nella classe media; altre possono conservare una marcata appartenenza alla comunità di origine pur raggiungendo risultati economici e professionali significativi; altre ancora possono sperimentare forme di marginalizzazione sociale che, invece di ridurre la distanza dalla società circostante, finiscono per consolidarla.

    Una ricerca pubblicata nel marzo 2026 su Migration Studies, dedicata alle seconde generazioni nel mercato del lavoro spagnolo, offre da questo punto di vista indicazioni particolarmente interessanti anche per l’Italia, perché riguarda un Paese dell’Europa meridionale nel quale l’immigrazione di massa è un fenomeno relativamente recente e presenta quindi caratteristiche maggiormente comparabili con quelle italiane rispetto alle esperienze storiche degli Stati Uniti, della Francia o del Regno Unito. Lo studio mostra che, complessivamente, la seconda generazione recupera una parte importante dello svantaggio occupazionale che caratterizza la prima, ma evidenzia
    contemporaneamente come questo processo non avvenga in maniera uniforme: origine, genere e condizioni socioeconomiche continuano a incidere sulle traiettorie individuali e, per alcuni gruppi maschili di origine africana, determinate penalizzazioni nell’accesso al mercato del lavoro persistono o possono addirittura accentuarsi.

    Questo dato è importante non perché dimostri un presunto fallimento generale delle seconde generazioni, conclusione che la ricerca non autorizzerebbe affatto, ma perché smentisce precisamente l’idea opposta, altrettanto semplicistica, secondo la quale il passaggio generazionale sarebbe sufficiente a produrre automaticamente integrazione.

    La questione diventa ancora più interessante quando dall’inserimento lavorativo si passa alla dimensione culturale e valoriale. Un ampio studio pubblicato nel 2025 su Frontiers in Sociology, costruito utilizzando oltre 261.000 osservazioni provenienti dall’European Social Survey e relative a ventisette Paesi europei, ha rilevato che con il trascorrere del tempo gli immigrati tendono effettivamente ad avvicinarsi ai valori prevalenti delle società nelle quali vivono; tuttavia, la convergenza valoriale riesce a spiegare soltanto una parte limitata delle differenze riscontrabili nei livelli di integrazione economica, sociale e politica.

    È un risultato che dovrebbe indurre a riconsiderare anche il modo in cui in Italia viene normalmente affrontato il problema
    dell’integrazione. Se infatti l’avvicinamento ai valori della società di destinazione non coincide necessariamente con l’inserimento effettivo nella sua struttura sociale, allora non è sufficiente ridurre l’integrazione alla conoscenza della lingua, alla frequenza scolastica oppure alla dichiarazione formale di adesione ai principi costituzionali. Tutti questi elementi sono importanti, ma descrivono soltanto alcune dimensioni di un fenomeno inevitabilmente più complesso, nel quale assumono rilievo il lavoro, l’autonomia economica, le relazioni sociali, la partecipazione civica, il rapporto con le istituzioni, l’osservanza delle regole comuni e la capacità di sviluppare relazioni che superino i confini della propria comunità familiare o etnica.

    Proprio le seconde generazioni consentono di osservare questa complessità in maniera particolarmente nitida, perché progressivamente vengono meno molte delle spiegazioni tradizionalmente utilizzate per interpretare le difficoltà della prima generazione. Chi nasce in Italia oppure vi arriva durante l’infanzia, frequenta per dieci o quindici anni la scuola italiana, parla italiano come prima lingua sociale, cresce guardando gli stessi programmi, utilizzando gli stessi social network e condividendo quotidianamente gli stessi spazi dei propri coetanei non può essere analizzato attraverso le medesime categorie utilizzate per un adulto arrivato nel Paese a trent’anni, con una formazione culturale interamente acquisita altrove e senza conoscenza della lingua.

    Se, nonostante questa socializzazione, continuano a emergere in determinate situazioni fenomeni di marginalizzazione, appartenenze comunitarie fortemente separate, conflitti identitari o rifiuto di alcune regole fondamentali della società nella quale si è cresciuti, il problema non può più essere spiegato semplicemente attraverso la distanza geografica e culturale prodotta dalla migrazione. Diventa necessario interrogarsi sui meccanismi attraverso i quali
    l’integrazione viene costruita, sulle condizioni sociali che la favoriscono o la ostacolano e, soprattutto, sull’idea stessa che la società italiana possiede dell’integrazione.

    Questo ragionamento richiede però una cautela altrettanto importante. Sarebbe metodologicamente sbagliato utilizzare le difficoltà di una parte delle seconde generazioni per costruire una rappresentazione collettiva negativa dei figli dell’immigrazione, esattamente come è sbagliato utilizzare i percorsi di successo per sostenere che il problema dell’integrazione sia destinato automaticamente a risolversi. La realtà sociologica è interessante proprio perché contiene contemporaneamente entrambe le dinamiche: esistono percorsi di straordinaria mobilità sociale, professionale e culturale ed esistono traiettorie nelle quali la distanza dalla società circostante continua invece a riprodursi.

    Una ricerca norvegese pubblicata nel 2026, che ha seguito
    longitudinalmente giovani di seconda generazione tra i ventuno e i trentacinque anni, mostra per esempio quanto le condizioni
    socioeconomiche familiari, il livello di istruzione dei genitori e le opportunità disponibili durante la crescita incidano sulle successive traiettorie di inserimento. Per le donne, una volta controllate statisticamente alcune di queste condizioni, una parte considerevole delle differenze rispetto alla popolazione maggioritaria tende a ridursi drasticamente; per gli uomini, invece, alcuni divari continuano a permanere. Anche questo risultato invita ad abbandonare qualsiasi spiegazione monocausale: né la cultura di origine né la semplice appartenenza generazionale sono sufficienti, da sole, a spiegare il successo o il fallimento dell’integrazione.

    In questa prospettiva assume un significato particolare anche la recente ricerca promossa da Caritas Italiana e Centro Studi Medì, curata proprio da Maurizio Ambrosini e dedicata al protagonismo sociale e politico dei giovani di origine immigrata. L’esistenza di ragazzi e giovani adulti che partecipano attivamente alla società civile, costruiscono associazioni, intervengono nel dibattito pubblico e assumono ruoli di responsabilità costituisce una dimostrazione concreta del fatto che l’origine familiare straniera non impedisce affatto la costruzione di una piena appartenenza alla società italiana.

    Ma proprio questo rende ancora meno convincente l’idea di trattare le seconde generazioni come un blocco indistinto. Se all’interno di condizioni apparentemente simili si producono risultati tanto differenti, la vera questione politica diventa comprendere quali fattori determinino queste diverse traiettorie e quali strumenti possano consentire allo Stato di riconoscerle tempestivamente.

    È su questo terreno che la riflessione sociologica incontra
    necessariamente quella giuridica e istituzionale.

    L’ordinamento italiano continua infatti a utilizzare categorie prevalentemente formali per descrivere fenomeni che hanno invece una natura sostanziale. Si distingue tra cittadino e straniero, regolare e irregolare, titolare di un permesso e persona priva di titolo; molto più difficile è invece stabilire che cosa debba significare, concretamente, essere integrati nella comunità nazionale. L’Accordo di integrazione previsto dall’articolo 4-bis del Testo unico
    sull’immigrazione ha rappresentato un primo tentativo di attribuire contenuto giuridico al concetto, ma la sua struttura a crediti e la sua applicazione concreta sono rimaste molto lontane dall’obiettivo di costruire un sistema realmente capace di osservare nel tempo l’inserimento dello straniero.

    È precisamente da questa insufficienza che nasce la proposta di un’integrazione verificabile. Verificare l’integrazione non dovrebbe significare attribuire allo Stato il potere arbitrario di stabilire chi sia culturalmente conforme a un modello prestabilito, né tantomeno imporre l’abbandono dell’identità familiare, religiosa o culturale. Significa invece riconoscere che una società ha il diritto di individuare alcuni parametri oggettivi attraverso i quali valutare la partecipazione alla vita comune: conoscenza linguistica, percorso scolastico, inserimento lavorativo, autonomia economica, rispetto delle norme, assenza di comportamenti gravemente antisociali, partecipazione civica e capacità di costruire relazioni sociali al di fuori di circuiti esclusivamente comunitari.

    Naturalmente questi indicatori dovrebbero essere ponderati,
    contestualizzati e utilizzati con estrema attenzione, perché nessun individuo può essere ridotto a un punteggio. Tuttavia continuare a rifiutare qualsiasi misurazione per timore di semplificare un fenomeno complesso produce un risultato paradossale: l’integrazione viene continuamente invocata nelle leggi, nei programmi politici e nei finanziamenti pubblici, ma nessuno è realmente in grado di stabilire quando abbia avuto successo e quando invece sia fallita.

    Il tema delle seconde generazioni rende questa contraddizione ormai difficilmente sostenibile. Per la prima generazione l’integrazione può essere considerata il processo attraverso il quale una persona arrivata dall’esterno entra progressivamente nella società italiana. Per la seconda generazione il problema cambia radicalmente, perché si tratta di persone che quella società l’hanno conosciuta dall’interno fin dall’infanzia. Proprio per questo, quando l’integrazione riesce, dimostra quanto sia possibile trasformare l’immigrazione in
    appartenenza; quando invece fallisce, obbliga a interrogarsi sulle ragioni per cui anni di scuola, socializzazione e permanenza non siano stati sufficienti a costruire una relazione solida con la comunità nazionale.

    Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione deve confrontarsi seriamente con questa distinzione. Non avrebbe alcun senso applicare meccanicamente alle seconde generazioni categorie costruite pensando alla prima, tanto più quando si tratta di cittadini italiani, per i quali evidentemente non può neppure porsi una questione di ritorno amministrativamente imposto. Il punto è un altro: proprio
    l’osservazione delle seconde generazioni consente di comprendere se il modello di integrazione adottato nei confronti della generazione precedente abbia prodotto gli effetti sperati oppure abbia lasciato sviluppare nel tempo forme di separazione destinate a riprodursi.

    La seconda generazione diventa così, in un certo senso, la prova più severa delle politiche migratorie della prima. Se i figli di chi è arrivato venti o trent’anni fa partecipano pienamente alla vita economica, sociale e civile italiana, significa che l’integrazione ha funzionato e che l’immigrazione ha prodotto progressivamente appartenenza. Se invece in determinati territori si consolidano segregazione residenziale, dispersione scolastica, dipendenza economica, conflittualità sociale o comunità sempre più
    autoreferenziali, allora non è più sufficiente continuare a ripetere che sarà la generazione successiva a risolvere il problema, perché proprio quella generazione costituisce ormai la dimostrazione che il tempo, lasciato agire da solo, non garantisce alcun risultato.

    È questo il grande equivoco che dovrebbe essere finalmente superato. Nascere in Italia non significa automaticamente essere integrati, così come avere genitori stranieri non significa essere destinati a non integrarsi. Tra queste due semplificazioni esiste una realtà molto più complessa, fatta di traiettorie individuali, condizioni familiari, scuola, lavoro, territorio, cultura, relazioni e responsabilità personali, ed è precisamente questa realtà che una politica migratoria adulta dovrebbe imparare a conoscere e governare.

    Per troppo tempo si è affidato al trascorrere delle generazioni il compito che avrebbe dovuto assumersi la politica. Oggi le seconde generazioni stanno diventando adulte e consentono finalmente di verificare gli effetti delle scelte compiute negli ultimi trent’anni.

    La questione, pertanto, non è più prevedere se un giorno
    l’integrazione avverrà, ma comprendere dove è avvenuta, perché è avvenuta, dove non è avvenuta e perché non è avvenuta, per trasformare finalmente l’integrazione da speranza affidata al tempo in una politica pubblica consapevole, verificabile e capace di intervenire prima che le distanze diventino strutturali.

    Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Serve una Polizia dell’immigrazione. Ceuta dimostra perché l’Italia non può più farne a meno

    Serve una Polizia dell’immigrazione. Ceuta dimostra perché l’Italia non può più farne a meno

    Il rapporto elaborato in Spagna dal CENIF, il Centro Nacional de Inmigración y Fronteras della Policía Nacional, sulla crisi di Ceuta dovrebbe interessare l’Italia per una ragione che va molto oltre la controversia sui rapporti tra Madrid e Rabat. Quel documento dimostra che oggi l’immigrazione non può più essere governata soltanto attraverso gli strumenti tradizionali dell’amministrazione dello straniero: servono intelligence, capacità di analisi preventiva dei flussi, conoscenza delle rotte, monitoraggio delle reti che
    organizzano gli spostamenti e soprattutto una struttura specializzata capace di seguire il fenomeno migratorio nella sua interezza.

    Per ReImmigrazione non si tratta di una riflessione nuova. Già il 20 luglio scorso, nella diretta dedicata proprio alla proposta di una Polizia dell’Immigrazione, avevo posto un problema molto concreto: quando si discute di immigrazione si parla continuamente di norme, mentre molto meno si parla dell’organizzazione dello Stato chiamata ad applicarle. In quell’occasione avevo osservato come le competenze siano distribuite tra uffici e forze differenti e come, persino nell’attività ordinaria sul territorio, non sempre l’operatore disponga immediatamente degli strumenti specialistici necessari per comprendere la posizione amministrativa dello straniero.

    Il problema diventa ancora più evidente quando si passa dal controllo della regolarità del soggiorno all’esecuzione delle politiche migratorie.

    Il 22 giugno, analizzando i dati ufficiali sui rimpatri nell’articolo significativamente intitolato «Sessant’anni per rimpatriare tutti gli irregolari», avevo evidenziato l’enorme distanza esistente tra la dimensione dell’irregolarità e la capacità effettiva dello Stato di eseguire gli allontanamenti. Identificazione, rapporti consolari, disponibilità dei documenti, voli, trattenimento, cooperazione con i Paesi di origine: ogni rimpatrio è il risultato di una catena amministrativa e operativa complessa. Se quella catena non dispone di una struttura fortemente specializzata, l’espulsione rischia di restare un provvedimento formalmente esistente ma sostanzialmente inefficace.

    Lo stesso problema è emerso affrontando il tema dei CPR. Aumentare i posti nei centri di trattenimento non può costituire, da solo, una politica migratoria. Il trattenimento ha senso se è funzionale a una concreta prospettiva di rimpatrio; in caso contrario rischia di diventare semplicemente il luogo nel quale si concentra
    temporaneamente l’inefficienza dell’intero sistema.

    La questione organizzativa si collega quindi direttamente al paradigma Integrazione o ReImmigrazione.

    Da tempo sostengo che il sistema italiano debba superare la
    contrapposizione elementare tra accoglienza ed espulsione. Tra l’ingresso e il rimpatrio esiste infatti tutto ciò che determina concretamente il successo o il fallimento di una politica migratoria: soggiorno, lavoro, conoscenza della lingua, rispetto delle regole, inserimento sociale, rinnovi dei titoli, eventuale perdita dei requisiti e valutazione della permanenza. Nell’articolo dedicato all’Accordo di integrazione avevo osservato proprio questo:
    concentrare il dibattito esclusivamente sugli sbarchi e sui rimpatri significa guardare soltanto l’inizio e la fine del fenomeno, dimenticando ciò che accade nel mezzo.

    Una Polizia dell’Immigrazione dovrebbe inserirsi proprio dentro questa visione complessiva.

    Naturalmente l’Italia non è priva di competenze specialistiche. Esiste la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere; esistono gli Uffici immigrazione delle Questure; operano la Polizia di frontiera, la Guardia di finanza, la Guardia costiera, le prefetture e numerose altre articolazioni dello Stato. Sarebbe quindi sbagliato descrivere la situazione come se oggi non esistesse alcun apparato dedicato.

    Il problema è la frammentazione delle funzioni.

    Uno Stato che considera l’immigrazione una delle grandi questioni strutturali dei prossimi decenni dovrebbe disporre di un apparato specialistico riconoscibile, con personale formato esclusivamente sulla materia, banche dati pienamente interoperabili, capacità di intelligence migratoria, collegamento stabile con le rappresentanze diplomatiche e consolari, nuclei dedicati all’esecuzione dei rimpatri e una presenza territoriale capace di supportare le Questure.

    Il modello spagnolo del CENIF mostra inoltre che la specializzazione non deve iniziare quando lo straniero arriva alla frontiera. Deve iniziare prima.

    La crisi di Ceuta lo ha reso evidente. In precedenti articoli avevo già osservato come gli eventi verificatisi nell’enclave spagnola dimostrassero la necessità di non limitarsi a controllare chi entra, ma di governare anche ciò che accade successivamente. Avevo inoltre sottolineato che la gestione di una crisi migratoria di quelle dimensioni richiede contemporaneamente sicurezza, intelligence, accoglienza, rimpatri e coordinamento amministrativo.

    Oggi il rapporto del CENIF aggiunge un ulteriore tassello: le migrazioni possono essere previste, studiate e, in determinate circostanze, persino utilizzate come strumento di pressione
    geopolitica.

    Quando decine di migliaia di persone possono muoversi verso una frontiera nell’arco di pochissimo tempo, alimentate da comunicazioni diffuse sui social network e da reti capaci di orientarne gli spostamenti, la politica migratoria entra inevitabilmente nel campo della sicurezza nazionale. Non significa criminalizzare chi migra. Significa riconoscere che un fenomeno di queste dimensioni non può essere lasciato alla sola gestione amministrativa successiva all’ingresso.

    La Polizia dell’Immigrazione dovrebbe quindi essere pensata come una struttura capace di seguire l’intero ciclo migratorio: analisi preventiva dei flussi, frontiera, identificazione, verifica del soggiorno, contrasto alle reti criminali, supporto agli Uffici immigrazione, raccolta e condivisione dei dati, cooperazione internazionale ed esecuzione della ReImmigrazione quando vengono meno le condizioni per la permanenza.

    Ed è proprio qui che emerge il collegamento più importante con il paradigma che propongo.

    La ReImmigrazione non può essere confusa con la remigrazione intesa come slogan politico. Se deve diventare una politica pubblica, necessita di criteri, procedure, strutture amministrative e capacità esecutiva. Già commentando le parole del ministro Piantedosi avevo osservato che parlare genericamente di ritorno senza costruirne l’architettura giuridica e amministrativa significa rimanere nel campo della propaganda.

    Per questo alla proposta, già avanzata su queste pagine, di un Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione deve affiancarsi necessariamente quella di una struttura operativa specializzata. Il primo dovrebbe definire la politica e coordinare integrazione, permanenza e ritorno; la seconda dovrebbe possedere gli strumenti professionali per renderla concretamente applicabile.

    Il punto, in definitiva, è molto semplice.

    L’Italia dispone di leggi sull’immigrazione, di procedure
    amministrative, di provvedimenti di espulsione, di CPR, di accordi internazionali e di diverse articolazioni dello Stato. Ciò che continua a mancare è una regia operativa unitaria e specialistica capace di trasformare questa pluralità di strumenti in una politica coerente.

    Ceuta rende questa necessità ancora più evidente.

    Se l’immigrazione è destinata a rappresentare una delle grandi questioni politiche, demografiche e sociali europee dei prossimi decenni, non si può continuare ad amministrarla con una struttura organizzativa costruita per un fenomeno molto diverso da quello che oggi si presenta davanti allo Stato.

    Serve una Polizia dell’Immigrazione.

    Non per creare l’ennesimo apparato burocratico, ma esattamente per il contrario: per dare finalmente allo Stato un luogo nel quale conoscenza, controllo, integrazione e ritorno diventino parti della stessa politica.

    Perché Integrazione o ReImmigrazione può diventare una politica dello Stato soltanto quando lo Stato costruirà anche gli strumenti necessari per attuarla.

    Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • La Danimarca avverte la sinistra: sull’immigrazione avete perso il contatto con la realtà

    La Danimarca avverte la sinistra: sull’immigrazione avete perso il contatto con la realtà

    C’è una frase pronunciata dall’ex ministro danese Mattias Tesfaye che meriterebbe di essere discussa molto più seriamente di quanto normalmente accada quando si parla di immigrazione: bisogna «vivere nel mondo reale». Non è una provocazione proveniente dalla destra radicale, né lo slogan di un movimento costruito sulla contestazione dell’immigrazione. Tesfaye appartiene ai Socialdemocratici danesi, è stato ministro dell’Immigrazione e dell’Integrazione ed è figlio di un rifugiato etiope. Proprio per questo il suo richiamo assume un significato politico particolare.

    Il messaggio rivolto alla sinistra europea è, nella sostanza, semplice: governare l’immigrazione significa accettare che esistano dei limiti. Limiti nella capacità di accoglienza, nella possibilità di integrare numeri crescenti di persone, nella sostenibilità del welfare e soprattutto nella capacità di una comunità nazionale di assorbire trasformazioni demografiche e culturali senza perdere progressivamente la propria coesione.

    È precisamente questo il punto che una parte consistente del dibattito europeo continua a rifiutarsi di affrontare. Per molti anni
    l’immigrazione è stata raccontata prevalentemente attraverso due categorie: quella umanitaria e quella economica. Da una parte le persone da accogliere, dall’altra i lavoratori necessari per compensare denatalità e carenza di manodopera. È rimasta invece sullo sfondo la domanda decisiva: quante persone una società può realmente integrare e a quali condizioni?

    La socialdemocrazia danese ha avuto il merito politico di comprendere che porre questa domanda non significa necessariamente abbandonare solidarietà e diritti. Significa riconoscere che anche l’integrazione ha bisogno di condizioni materiali, sociali e culturali per
    funzionare. Quando queste condizioni vengono meno, continuare ad aumentare gli ingressi non risolve il problema: rischia di
    amplificarlo.

    Tesfaye ha sostenuto da tempo che il controllo dell’immigrazione debba essere letto anche come tutela dello Stato sociale. Il ragionamento merita attenzione soprattutto perché proviene dalla tradizione socialdemocratica. Le conseguenze della mancata integrazione, infatti, non vengono distribuite uniformemente nella società. Sono soprattutto i quartieri popolari, la scuola pubblica, i servizi territoriali e le fasce meno protette del mercato del lavoro a confrontarsi
    quotidianamente con gli effetti delle trasformazioni più rapide. Una politica che ignora questa realtà finisce paradossalmente per allontanarsi proprio dai ceti sociali che la sinistra storicamente pretende di rappresentare.

    La questione, tuttavia, deve essere portata ancora più avanti. Controllare gli ingressi costituisce soltanto una parte della risposta. Una politica migratoria matura deve contemporaneamente stabilire chi può entrare, pretendere un percorso effettivo di integrazione da chi è destinato a rimanere e avere il coraggio di affrontare il problema della permanenza quando quel percorso fallisce o quando vengono meno le condizioni giuridiche e sostanziali che la giustificano.

    È questo il passaggio che conduce dal semplice controllo
    dell’immigrazione al paradigma Integrazione o ReImmigrazione. Non ogni straniero deve essere considerato provvisoriamente presente, così come non ogni presenza deve essere trasformata automaticamente in permanenza definitiva. Tra queste due estremizzazioni esiste lo spazio della politica: selezionare, governare, integrare, verificare e, quando necessario, organizzare il ritorno.

    La Danimarca sembra aver compreso prima di altri che l’immigrazione non può essere amministrata sulla base di ciò che vorremmo fosse, ma deve essere governata per ciò che concretamente produce nelle società europee. È questo, in fondo, il significato più profondo dell’invito di Tesfaye a tornare nel «mondo reale».

    E forse è proprio da qui che dovrebbe ripartire anche la sinistra italiana: non dalla ricerca di formule sempre nuove per giustificare politiche già decise, ma dall’osservazione degli effetti che trent’anni di immigrazione hanno prodotto sul territorio. Perché una politica che rifiuta di misurarsi con la realtà, prima o poi, sarà la realtà a smentirla.

    Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Londra libera le carceri espellendo i detenuti stranieri: una scelta di buon senso che l’Europa ha dimenticato

    Nel suo primo intervento alla Camera dei Comuni da capo del Governo, il nuovo premier britannico Andy Burnham ha annunciato l’intenzione di aumentare il numero dei detenuti stranieri rimpatriati, inserendo la misura nel più ampio progetto di riforma del sistema penitenziario. La notizia è stata diffusa dal Prime Minister’s Office il 1° settembre 2026 e riguarda i cosiddetti foreign national offenders: cittadini stranieri condannati per reati commessi nel Regno Unito e destinati, quando ne ricorrano le condizioni giuridiche, all’allontanamento dal territorio nazionale.

    La proposta nasce da un problema concreto che non può più essere affrontato attraverso formule rassicuranti: le carceri britanniche sono sottoposte a una pressione crescente e lo Stato continua a utilizzare posti, personale e risorse pubbliche per trattenere persone che, una volta conclusa la vicenda penale o raggiunta la fase nella quale la legge ne consente il trasferimento, non hanno più titolo per rimanere nel Paese.

    Il principio affermato da Burnham è difficilmente contestabile. Se uno straniero, accolto o comunque ammesso sul territorio britannico, commette reati di gravità tale da determinare una condanna e la conseguente espulsione, la permanenza in Gran Bretagna non può trasformarsi in un diritto acquisito. Il titolo di soggiorno presuppone il rispetto dell’ordinamento che lo riconosce; quando questo rapporto viene gravemente infranto, lo Stato ha il diritto — e, in determinate circostanze, il dovere — di porvi termine.

    Naturalmente, l’espulsione non può diventare una scorciatoia utilizzata per eludere l’esecuzione della pena. Il condannato straniero non deve ricevere un trattamento più favorevole rispetto al cittadino britannico soltanto perché può essere rimpatriato. La questione consiste, piuttosto, nel coordinare l’esecuzione penale con l’allontanamento: mediante il trasferimento nel Paese di origine, l’applicazione dei programmi di rimpatrio anticipato previsti dalla legislazione britannica oppure l’espulsione immediatamente successiva al periodo di detenzione richiesto dalla legge.

    Il quadro giuridico del Regno Unito già contempla l’espulsione dei cittadini stranieri condannati. La sezione 32 dello UK Borders Act 2007 stabilisce, in linea generale, la deportazione dei cittadini stranieri condannati nel Regno Unito a una pena detentiva di almeno dodici mesi, ferme restando le eccezioni previste dalla legge, gli obblighi internazionali e la tutela dei diritti fondamentali. Esistono inoltre meccanismi che consentono l’allontanamento prima della conclusione integrale della pena, proprio per evitare che il sistema penitenziario continui a sostenere costi che potrebbero essere legittimamente trasferiti sullo Stato di cittadinanza.

    Il vero problema, dunque, non è l’assenza delle norme, ma la distanza che spesso separa la decisione di espulsione dalla sua esecuzione effettiva. Ricorsi, difficoltà nell’identificazione, mancata cooperazione consolare, assenza dei documenti di viaggio e ostacoli diplomatici possono prolungare per mesi o per anni la presenza del condannato sul territorio britannico. In altri casi, terminata la pena, lo straniero viene trasferito in un centro di trattenimento oppure rimesso in libertà nell’attesa che l’allontanamento diventi concretamente possibile.

    È in questa zona grigia che lo Stato perde autorevolezza. Una misura di espulsione che rimane sulla carta non protegge la collettività, non riduce la pressione sulle carceri e non produce alcuna conseguenza effettiva nei confronti di chi ha violato gravemente le regole della comunità nazionale. L’annuncio di Burnham avrà quindi valore soltanto se sarà accompagnato da accordi di riammissione funzionanti, procedure amministrative avviate prima della scarcerazione, identificazione tempestiva dei detenuti stranieri e capacità concreta di organizzare i rimpatri.

    Resta fermo il divieto di allontanare una persona verso un Paese nel quale correrebbe un rischio reale di persecuzione, tortura o trattamenti inumani e degradanti. Devono inoltre essere valutate, nei casi previsti, le condizioni familiari e la vita privata costruita nel Regno Unito. Ma queste garanzie, essenziali in uno Stato di diritto, non possono essere trasformate in un sistema di eccezioni talmente esteso da rendere ineseguibile ogni espulsione. La tutela individuale impone una valutazione rigorosa; non impone allo Stato di rinunciare preventivamente alla propria potestà di allontanamento.

    La scelta britannica rivela, ancora una volta, il cambiamento in corso nelle politiche migratorie occidentali. Dopo anni nei quali
    l’attenzione pubblica è stata concentrata quasi esclusivamente sull’ingresso e sull’accoglienza, numerosi governi stanno tornando a interrogarsi sulla permanenza: chi può rimanere, a quali condizioni e quali conseguenze devono derivare dalla violazione grave delle regole comuni.

    Il paradigma dell’“Integrazione o ReImmigrazione” parte precisamente da questo punto. La permanenza dello straniero non può essere considerata una condizione irreversibile, indipendente dal
    comportamento tenuto nel Paese ospitante. Chi rispetta le leggi, partecipa alla vita della comunità e intraprende un percorso effettivo di integrazione deve trovare istituzioni capaci di riconoscere e consolidare tale percorso. Chi, al contrario, manifesta attraverso gravi condotte criminali un radicale rifiuto delle regole comuni non può pretendere che la società ospitante continui a sostenerne indefinitamente la presenza.

    Espellere i detenuti stranieri che possono essere legittimamente rimpatriati non rappresenta una forma di ostilità verso
    l’immigrazione. Significa distinguere l’integrazione dalla semplice permanenza fisica e riaffermare che l’appartenenza a una comunità politica comporta diritti, ma anche responsabilità. Le carceri non possono diventare il luogo nel quale vengono occultate le conseguenze di una politica migratoria incapace di decidere chi debba restare e chi, dopo avere gravemente violato il patto di convivenza, debba tornare nel proprio Paese.

    La Gran Bretagna sembra averlo compreso. Ora dovrà dimostrare di saper trasformare l’annuncio in rimpatri effettivi.

    Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Nel 2030 l’Italia avrà ancora 59 milioni di abitanti. Ma chi saranno gli italiani?

    Nel 2030 l’Italia avrà ancora 59 milioni di abitanti. Ma chi saranno gli italiani?

    Le nuove proiezioni demografiche confermano un dato che, da anni, attraversa il dibattito pubblico italiano: il nostro Paese invecchia, registra poche nascite e vede progressivamente ridursi la propria popolazione in età lavorativa. Secondo le più recenti previsioni dell’ISTAT, nel 2030 l’Italia avrà ancora una popolazione prossima ai 59 milioni di residenti. A prima vista, dunque, il crollo demografico potrebbe apparire meno imminente di quanto spesso venga rappresentato.

    Ma è precisamente qui che occorre evitare una lettura superficiale dei numeri.

    Il problema italiano non consiste soltanto nel sapere quanti saremo. Consiste nel comprendere come sarà composta quella popolazione, quali trasformazioni attraverserà, quale rapporto esisterà tra generazioni, quale peso avranno i flussi migratori e, soprattutto, quale capacità avrà lo Stato di trasformare una crescente presenza straniera in autentica appartenenza alla comunità nazionale.

    Le proiezioni demografiche mostrano infatti che il saldo naturale italiano continuerà a essere negativo. I decessi saranno superiori alle nascite e una parte rilevante della tenuta numerica della popolazione dipenderà dal saldo migratorio positivo. In altri termini, senza immigrazione la diminuzione della popolazione italiana sarebbe sensibilmente più rapida.

    Da questa constatazione viene però ricavata troppo spesso una conclusione che non è contenuta nei dati: poiché l’Italia ha meno nascite, allora avrebbe necessariamente bisogno di una crescente immigrazione, quasi che il problema demografico possa essere affrontato attraverso una semplice sostituzione numerica della popolazione.

    È una visione economicista e, prima ancora, riduttiva della società.

    Una nazione non è una società per azioni nella quale sia sufficiente sostituire i lavoratori che escono con altri lavoratori che entrano. La continuità di una comunità politica non può essere misurata esclusivamente attraverso il numero dei residenti, il gettito contributivo o la disponibilità di manodopera. Essa dipende anche dall’esistenza di una lingua comune, dalla condivisione delle regole fondamentali, dall’adesione ai principi costituzionali, dalla partecipazione alla vita civile e dalla possibilità di riconoscersi progressivamente in una storia collettiva.

    Per questo la vera domanda demografica non è soltanto: quanti abitanti avrà l’Italia nel 2030?

    La domanda più seria è un’altra: chi saranno gli italiani del 2030, del 2040 e del 2050?

    È evidente che una parte crescente della futura popolazione italiana avrà origini migratorie. Si tratta di un processo già in corso e destinato ad acquistare un peso sempre maggiore. Proprio per questa ragione la questione dell’integrazione non può più essere trattata come un capitolo marginale delle politiche migratorie, né come un generico auspicio affidato al trascorrere del tempo.

    Se l’immigrazione è destinata a incidere strutturalmente sulla composizione futura della popolazione italiana, allora l’integrazione deve diventare una delle principali politiche pubbliche dello Stato.

    Non può essere sufficiente stabilire chi entra. Occorre stabilire anche quale percorso debba compiere chi rimane.

    La politica migratoria italiana si è occupata per decenni
    prevalentemente di ingressi, permessi di soggiorno, sanatorie, quote di lavoro, protezione internazionale e rimpatri. Molto meno si è occupata della fase successiva, cioè del rapporto che si costruisce tra lo straniero stabilmente presente e la comunità nazionale.

    È qui che emerge uno dei limiti più evidenti dell’attuale sistema.

    L’integrazione viene spesso descritta come un processo spontaneo. Si presume che la permanenza prolungata nel territorio, il lavoro o la frequenza scolastica producano automaticamente appartenenza. Ma l’esperienza europea dimostra che non sempre è così. Possono esistere seconde e terze generazioni perfettamente integrate e, nello stesso tempo, comunità che continuano a vivere secondo codici culturali, sociali e talvolta normativi largamente separati da quelli della società ospitante.

    Il tempo, da solo, non integra.

    La cittadinanza, da sola, non integra.

    Il lavoro, da solo, non integra.

    L’integrazione è invece un processo complesso che riguarda lingua, istruzione, autonomia economica, rispetto delle norme, adesione ai principi costituzionali, rapporti sociali, partecipazione civica e riconoscimento reciproco tra individuo e comunità.

    Ed è precisamente per questo che essa dovrebbe progressivamente diventare anche misurabile.

    Una politica migratoria adulta dovrebbe essere capace di distinguere chi compie realmente un percorso di inserimento da chi, invece, mantiene una condizione di sostanziale estraneità rispetto alla società nella quale vive.

    Questo ragionamento acquista ancora maggiore importanza se si osservano le proiezioni demografiche di lungo periodo. La riduzione della popolazione italiana non si fermerà al 2030. Nei decenni successivi potrebbe accelerare sensibilmente, mentre aumenterà il peso delle fasce più anziane e diminuirà quello della popolazione in età lavorativa.

    In questo scenario l’immigrazione continuerà inevitabilmente a essere presentata come una delle possibili risposte al problema demografico.

    Ma proprio perché il suo peso potrebbe crescere, diventa
    indispensabile superare l’idea che qualsiasi immigrazione produca automaticamente un beneficio per il Paese.

    Occorre interrogarsi sulla qualità dei flussi, sulla sostenibilità territoriale, sulla capacità di assorbimento delle comunità locali, sulle competenze professionali, sul rispetto delle regole e sulla disponibilità a inserirsi nel modello sociale e costituzionale italiano.

    Un’immigrazione numericamente elevata ma scarsamente integrata può infatti produrre costi sociali destinati a emergere soltanto nel lungo periodo. Al contrario, un’immigrazione selezionata, regolata e accompagnata da un serio percorso di integrazione può contribuire alla crescita economica e alla stabilità demografica senza trasformarsi in un fattore di frammentazione sociale.

    È in questa prospettiva che il paradigma “Integrazione o
    ReImmigrazione” assume un significato che va ben oltre la gestione dell’immigrazione irregolare.

    Il principio è semplice: chi entra legalmente e costruisce realmente il proprio percorso all’interno della società italiana deve poter trovare condizioni chiare per consolidare la propria permanenza e la propria appartenenza. Chi invece rifiuta persistentemente il percorso di integrazione, quando l’ordinamento lo consenta e nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali e internazionali, non può pretendere che la permanenza diventi automaticamente definitiva per il solo trascorrere del tempo.

    Non si tratta di costruire una società chiusa.

    Si tratta esattamente del contrario: costruire una società capace di accogliere senza dissolversi.

    Nel dibattito demografico italiano manca spesso questa distinzione. Si parla di lavoratori da importare, di contributi previdenziali, di posti vacanti, di natalità e di pensioni. Molto più raramente si parla della comunità che queste persone saranno chiamate a comporre.

    Eppure il problema decisivo dei prossimi decenni sarà proprio questo.

    L’Italia del futuro sarà inevitabilmente diversa dall’Italia di oggi. La trasformazione demografica è già iniziata e nessuna politica seria può ignorarla. Ma diverso non significa necessariamente disgregato.

    La politica ha ancora la possibilità di governare questa trasformazione.

    Può scegliere una immigrazione prevalentemente quantitativa, utilizzata per tamponare anno dopo anno il calo della popolazione. Oppure può costruire una politica migratoria nella quale ingresso, permanenza e integrazione siano parti di un unico percorso.

    Nel 2030 potremmo essere ancora quasi 59 milioni.

    Il punto, tuttavia, non sarà quanti saremo.

    Il punto sarà se continueremo a riconoscerci come parte della stessa comunità nazionale.

    Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Venezia, avevamo chiesto ai candidati quale integrazione volessero. Ora una risposta inquietante

    Quattro mesi fa, durante la campagna per le elezioni comunali di Venezia, su queste pagine avevamo scelto deliberatamente di non partecipare alla polemica più semplice.

    La presenza di numerosi candidati provenienti dalla comunità bengalese poteva essere raccontata in due modi opposti e, a nostro avviso, entrambi insufficienti: come dimostrazione automatica dell’avvenuta integrazione oppure, al contrario, come prova di una progressiva occupazione comunitaria della rappresentanza politica.

    Avevamo scelto una terza strada.

    Avevamo considerato fisiologico che cittadini di origine straniera partecipassero alla vita politica italiana e avevamo formulato nei loro confronti una domanda che ritenevamo molto più importante della loro provenienza: quale integrazione volete guidare?

    Non era una provocazione. Era una domanda politica.

    Il 27 aprile avevamo scritto che non basta rappresentare una comunità, occorre guidarne l’integrazione. Due giorni dopo avevamo rivolto pubblicamente ai candidati una serie di interrogativi sul significato dell’integrazione e, tra questi, ve n’era uno che oggi assume un significato particolare: l’integrazione deve comprendere anche l’adesione sostanziale ai principi costituzionali italiani?

    La questione nasceva dall’osservazione di un fenomeno che non riguardava affatto l’origine bengalese dei candidati. Riguardava il rapporto tra comunità e cittadino.

    Quando una persona proveniente dall’immigrazione entra nelle istituzioni, infatti, può verificarsi uno dei risultati migliori di un processo migratorio: l’individuo supera progressivamente la propria originaria condizione di straniero, acquisisce cittadinanza, partecipa alla vita pubblica e concorre, insieme agli altri cittadini, alla determinazione dell’indirizzo politico della comunità nazionale.

    Ma può verificarsi anche un fenomeno differente.

    La comunità di origine può conservarsi come principale struttura di appartenenza e trasformare la partecipazione politica in una proiezione istituzionale della propria presenza sociale. Il candidato rischia allora di diventare soprattutto il rappresentante di una comunità dentro le istituzioni, anziché un cittadino che, provenendo da quella comunità, partecipa alle istituzioni della Repubblica.

    La differenza è sottile soltanto apparentemente. È, invece, una delle questioni decisive per il futuro delle democrazie europee.

    Per questo avevamo insistito sul concetto di individualizzazione civica: l’integrazione dovrebbe progressivamente trasformare l’appartenenza comunitaria da elemento determinante dell’identità pubblica in una delle molte componenti dell’identità personale. Non significa cancellare origini, religione, lingua familiare o tradizioni. Significa impedire che esse diventino strutture politiche parallele attraverso le quali organizzare stabilmente la partecipazione alla società.

    Oggi quelle domande tornano.

    E tornano attraverso le parole attribuite proprio a Miah Rhitu, già candidata alle amministrative veneziane in una lista a sostegno di Andrea Martella.

    Intervenendo nella controversia relativa alla realizzazione di una moschea, Rhitu avrebbe posto una domanda che merita di essere riportata senza deformazioni polemiche: «Qual è l’unità di misura dell’integrazione?». E avrebbe poi affermato che una moschea non può costituire il premio per chi si comporta bene e che «la libertà delle donne non può essere una condizione per concedere la libertà religiosa».

    Nel precedente articolo abbiamo affrontato soprattutto quest’ultima affermazione. La libertà religiosa costituisce un diritto fondamentale riconosciuto dall’articolo 19 della Costituzione, ma si esercita all’interno di un ordinamento nel quale la pari dignità e l’eguaglianza senza distinzione di sesso costituiscono principi fondamentali. Non esiste dunque una scelta politica tra libertà religiosa e libertà femminile, perché entrambe devono trovare realizzazione entro la medesima architettura costituzionale.

    Qui, tuttavia, interessa un’altra questione. Interessa tornare alle domande formulate durante la campagna elettorale.

    Perché allora avevamo deliberatamente evitato di chiedere ai candidati di origine bengalese di prendere le distanze dalla propria comunità o dalla propria religione. Avevamo chiesto qualcosa di assai diverso e, probabilmente, più impegnativo: quale modello di integrazione intendete rappresentare e guidare?

    La dichiarazione odierna non consente naturalmente di ricostruire da sola l’intero pensiero politico di una persona. Sarebbe metodologicamente scorretto trasformare una frase, per quanto significativa, in una sentenza complessiva sull’integrazione individuale di chi l’ha pronunciata.

    Ma consente di porre nuovamente il problema politico.

    Se una persona proveniente dall’immigrazione entra nella competizione elettorale e aspira a rappresentare cittadini italiani, il punto non è stabilire quanto abbia conservato della cultura d’origine. Il punto è comprendere quale concezione abbia maturato del rapporto tra quella cultura e l’ordinamento nel quale esercita la propria partecipazione politica.

    Ed è esattamente ciò che avevamo chiesto prima delle elezioni.

    La rappresentanza delle comunità migranti può diventare una straordinaria risorsa per l’integrazione quando produce leadership capaci di svolgere una funzione di collegamento: persone che conoscono entrambe le realtà, comprendono le difficoltà dell’inserimento, possiedono la fiducia delle comunità di origine e proprio per questo riescono a favorirne il progressivo ingresso nello spazio civico comune.

    Una leadership dell’integrazione dovrebbe avere anche il coraggio di dire che alcuni principi non sono oggetto di mediazione interculturale.

    La parità tra uomo e donna è uno di questi. La libertà individuale è uno di questi. Il diritto di una ragazza di scegliere il proprio percorso di vita indipendentemente dalle aspettative familiari o comunitarie è uno di questi. La libertà religiosa è anch’essa uno di questi.

    Ed è proprio perché appartengono tutti alla medesima architettura costituzionale che nessuno di essi può essere presentato come il prezzo da pagare per ottenere l’altro.

    Qui emerge il limite profondo del multiculturalismo quando viene interpretato come semplice coesistenza tra comunità.

    Uno Stato può riconoscere differenze culturali molto ampie. Può consentire alle persone di conservare tradizioni, praticare religioni differenti, costruire associazioni, mantenere rapporti con i Paesi di origine e trasmettere ai propri figli un patrimonio culturale diverso da quello maggioritario.

    Ma una democrazia costituzionale non può essere culturalmente neutrale rispetto ai propri principi fondamentali.

    Se lo diventasse, cesserebbe progressivamente di integrare e comincerebbe semplicemente ad amministrare la convivenza tra comunità.

    È precisamente ciò che avevamo cercato di spiegare durante le elezioni veneziane.

    Nel maggio scorso avevamo osservato che il ricorso stesso alle categorie di “voto di comunità” e “rappresentanza etnica” poteva costituire un indicatore di un’integrazione ancora incompiuta: non perché votare un candidato della propria origine sia illegittimo, evidentemente, ma perché una società realmente integrata dovrebbe progressivamente spostare il proprio baricentro dalla comunità all’individuo.

    Quattro mesi dopo, il problema appare ancora più chiaro.

    La questione non è impedire alle comunità di avere voce. È capire quale voce arrivi nelle istituzioni.

    Una voce che rivendica semplicemente diritti per la propria comunità oppure una leadership che, insieme alla rivendicazione dei diritti, assume la responsabilità di accompagnare quella comunità dentro un sistema condiviso di diritti, doveri e principi?

    È questa la differenza tra rappresentanza comunitaria e leadership dell’integrazione.

    Ed è una differenza destinata a diventare sempre più importante con l’aumento dei cittadini italiani provenienti dall’immigrazione e con l’ingresso delle seconde generazioni nella vita politica.

    Sarebbe un errore reagire a questo processo cercando di ostacolarlo. La partecipazione politica dei nuovi cittadini è una conseguenza naturale della trasformazione demografica e sociale del Paese.

    Ma sarebbe un errore altrettanto grave considerare automaticamente quella partecipazione come prova dell’avvenuta integrazione.

    Una persona può essere perfettamente inserita nei meccanismi democratici e contemporaneamente proporre una concezione della società fortemente comunitaria. È precisamente per questo che l’integrazione non può essere misurata soltanto attraverso lavoro, reddito, durata della permanenza o acquisizione formale della cittadinanza.

    Occorre osservare anche quale rapporto si costruisce con lo spazio costituzionale comune.

    Ed è qui che la domanda posta da Miah Rhitu diventa, paradossalmente, ancora più importante delle sue dichiarazioni sulla libertà delle donne.

    «Qual è l’unità di misura dell’integrazione?»

    Quattro mesi fa avevamo posto ai candidati veneziani sostanzialmente la stessa questione.

    Oggi possiamo finalmente rispondere.

    L’integrazione può essere misurata. E probabilmente deve esserlo.

    Non attraverso un arbitrario esame delle coscienze, non chiedendo agli stranieri di rinunciare alla propria identità e neppure costruendo cittadini culturalmente uniformi, ma attraverso indicatori capaci di verificare se la permanenza nel tempo abbia prodotto autonomia, conoscenza linguistica, partecipazione sociale, relazioni esterne alla comunità d’origine, rispetto delle regole e condivisione effettiva del nucleo costituzionale fondamentale.

    È precisamente il passaggio che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone di compiere.

    Per decenni abbiamo domandato agli immigrati di integrarsi senza definire esattamente che cosa significasse essere integrati.

    Ora una candidata proveniente dall’immigrazione ci domanda quale sia l’unità di misura.

    È una domanda legittima. E questa volta la politica italiana dovrebbe avere il coraggio di rispondere.

    Perché il prossimo problema dell’immigrazione italiana non riguarderà soltanto chi entra nel Paese. Riguarderà sempre di più chi, dopo essere entrato, diventa parte della società, acquisisce cittadinanza, entra nelle istituzioni e contribuisce a determinare ciò che l’Italia sarà.

    Ed è proprio per questo che la domanda formulata prima delle elezioni di Venezia rimane oggi ancora più attuale: quale integrazione vogliamo guidare?

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • L’immigrazione preoccupa il Paese. Ma continuiamo a contare lavoratori invece di misurare l’integrazione

    C’è un dato nell’ultima rilevazione pubblicata il 28 agosto 2026 da Termometro Politico che meriterebbe di essere letto con maggiore attenzione rispetto alla consueta discussione sulle percentuali dei partiti: l’immigrazione continua a occupare uno spazio rilevante tra le preoccupazioni degli italiani. Il dato, naturalmente, non autorizza a sostenere che il Paese sia diventato improvvisamente contrario alla presenza straniera, né consente di trasformare una rilevazione demoscopica in un plebiscito a favore di una determinata politica migratoria. Dice però qualcosa che la politica dovrebbe prendere sul serio: dopo anni di decreti, sanatorie, flussi, sbarchi, accordi internazionali, rimpatri annunciati e continue modifiche legislative, una parte significativa dell’opinione pubblica continua a percepire l’immigrazione come una questione non risolta.

    Ed è proprio questa persistenza che dovrebbe interessarci.

    Perché nel frattempo il discorso pubblico ha progressivamente cambiato argomento. Alla stagione nella quale l’immigrazione veniva
    rappresentata prevalentemente attraverso gli sbarchi e l’accoglienza si è affiancata una narrazione differente, apparentemente più pragmatica e certamente sostenuta da problemi economici reali: abbiamo bisogno di lavoratori stranieri.

    L’Italia invecchia, nascono pochi bambini, numerose imprese denunciano difficoltà nel reperire personale, determinati settori produttivi dipendono già in misura consistente dalla manodopera straniera e le proiezioni demografiche mostrano una progressiva riduzione della popolazione in età lavorativa. Da queste premesse viene frequentemente ricavata una conclusione presentata quasi come inevitabile: se mancano lavoratori, occorre aumentare l’immigrazione.

    Il problema è che una politica migratoria non può essere costruita come un ufficio di collocamento internazionale.

    L’economia può certamente indicare quanti lavoratori mancano in agricoltura, nell’edilizia, nell’assistenza familiare, nella ristorazione, nella logistica o nell’industria. Può individuare professionalità difficili da reperire e misurare il fabbisogno delle imprese. Ma non può rispondere alla domanda molto più ampia che inevitabilmente accompagna ogni immigrazione destinata a diventare stabile: che cosa accade dopo l’ingresso?

    È qui che la visione economicista mostra tutti i propri limiti.

    Il lavoratore straniero non è una quantità di forza lavoro che entra nel Paese, occupa una casella vuota nel mercato e scompare dalla società al termine della giornata lavorativa. Vive in una città, utilizza servizi, costruisce relazioni, può ricongiungere il coniuge e i figli, può avere altri figli in Italia, può stabilizzarsi, ottenere un permesso di soggiorno di lungo periodo e, ricorrendone le condizioni, diventare cittadino italiano. Una decisione assunta oggi per risolvere la carenza di personale di un determinato settore può quindi produrre conseguenze sociali, demografiche e culturali che si estenderanno per decenni.

    Questo non costituisce un argomento contro l’immigrazione lavorativa. Costituisce un argomento contro l’idea che il lavoro esaurisca la questione migratoria.

    Per troppo tempo abbiamo confuso l’inserimento economico con l’integrazione, quasi che il possesso di un contratto costituisse automaticamente la prova dell’avvenuto inserimento nella comunità nazionale. Il lavoro è certamente un indicatore importante: favorisce autonomia, responsabilità, relazioni sociali e partecipazione alla vita produttiva. Ma non basta.

    Si può lavorare regolarmente per molti anni senza conoscere
    adeguatamente la lingua italiana. Si può percepire un reddito e continuare a vivere quasi esclusivamente all’interno della propria comunità di origine. Si possono rispettare gli obblighi contrattuali senza sviluppare alcuna partecipazione alla società circostante. Si può essere economicamente inseriti e contemporaneamente trasmettere alle seconde generazioni un rapporto di sostanziale estraneità rispetto alla comunità nazionale.

    Il contratto di lavoro misura l’occupazione. Non misura l’integrazione.

    Ed è precisamente questo il punto che il sondaggio dovrebbe indurci ad affrontare. Se, nonostante il crescente ricorso all’argomento secondo cui l’Italia avrebbe bisogno di immigrazione per sostenere economia e demografia, una parte degli italiani continua a percepire il fenomeno con preoccupazione, liquidare questa distanza come semplice
    irrazionalità dell’opinione pubblica sarebbe politicamente comodo ma intellettualmente insufficiente.

    Bisognerebbe chiedersi se i cittadini non stiano percependo qualcosa che il linguaggio economico non riesce a descrivere.

    La questione migratoria riguarda infatti anche sicurezza, scuola, quartieri, seconde generazioni, lingua, rispetto delle regole, accesso alla cittadinanza, trasformazioni demografiche, concentrazioni territoriali e capacità di gruppi provenienti da culture differenti di costruire nel tempo una sufficiente appartenenza alla stessa comunità politica.

    Nessuno di questi problemi può essere risolto semplicemente
    dimostrando che il PIL beneficia dell’apporto dei lavoratori stranieri.

    È qui che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone di cambiare il metro attraverso il quale valutiamo l’immigrazione. Non basta contare quanti entrano, quanti lavorano, quanti contributi versano, quanti permessi vengono rilasciati e quanti stranieri diventano residenti di lungo periodo. Occorre iniziare a domandarsi quanto e come si integrano coloro che rimangono.

    Per farlo sono necessari due passaggi che la politica italiana continua a evitare: riconoscere un dovere di integrazione e costruire un sistema di integrazione verificabile.

    Il dovere di integrazione parte da un principio elementare: chi sceglie di stabilire durevolmente la propria esistenza in Italia non acquisisce soltanto diritti, ma assume progressivamente responsabilità nei confronti della comunità nella quale ha deciso di vivere. La conoscenza della lingua italiana, il rispetto concreto delle norme e dei principi fondamentali dell’ordinamento, l’autonomia economica quando possibile, l’adempimento dei doveri familiari e scolastici, il rispetto delle regole della convivenza civile e la capacità di costruire relazioni con la società italiana non possono essere considerati elementi puramente eventuali della permanenza.

    Ma affermare un dovere senza essere capaci di verificarne
    l’adempimento rischierebbe di produrre l’ennesima dichiarazione di principio.

    Per questo occorre compiere il secondo passaggio: l’integrazione deve poter essere misurata nel tempo.

    Non significa costruire un tribunale delle culture, giudicare le convinzioni private delle persone o pretendere che chi arriva rinunci alla propria origine. Una democrazia liberale deve continuare a tutelare libertà religiosa, identità personale, vita privata e pluralismo culturale. Significa però individuare parametri
    sufficientemente oggettivi attraverso i quali distinguere la semplice permanenza cronologica da un percorso effettivo di inserimento.

    Conoscenza linguistica, continuità lavorativa e autonomia economica, rispetto delle regole, percorso scolastico dei figli, responsabilità familiare, partecipazione alla vita sociale e assenza di comportamenti gravemente incompatibili con la convivenza civile possono concorrere alla costruzione di un sistema di valutazione progressiva,
    naturalmente rispettoso delle garanzie individuali e della necessità di considerare le specifiche situazioni personali.

    Il principio dovrebbe essere semplice: quanto più stabile diventa la permanenza, tanto maggiore deve poter essere il livello di
    integrazione richiesto e verificato.

    Non avrebbe senso pretendere dallo straniero appena arrivato ciò che può essere ragionevolmente richiesto dopo cinque, dieci o quindici anni. Ma è altrettanto irragionevole sostenere che quindici anni di residenza dimostrino automaticamente l’integrazione soltanto perché sono trascorsi quindici anni.

    Il tempo misura il tempo.

    L’integrazione misura qualcosa di diverso.

    Ed è proprio questa distinzione che permette anche di superare la contrapposizione sterile tra chi vorrebbe vedere nell’immigrazione soprattutto una risorsa e chi la considera prevalentemente una minaccia. Un sistema fondato sull’integrazione verificabile non parte da un giudizio collettivo sugli immigrati. Parte dai percorsi individuali.

    Chi lavora, conosce la lingua, rispetta le regole, cresce
    responsabilmente i propri figli, costruisce relazioni sociali e dimostra nel tempo di essere diventato parte della comunità
    rappresenta precisamente il risultato che una politica migratoria dovrebbe perseguire. Chi invece, dopo una permanenza prolungata, manifesta un persistente rifiuto dell’integrazione pone una questione differente, che l’ordinamento non dovrebbe continuare a ignorare.

    È qui che entra anche la seconda parte del paradigma: ReImmigrazione.

    Non come espulsione indiscriminata né come trasposizione italiana delle teorie della “remigrazione” sviluppatesi in altri contesti europei, ma come principio secondo cui non tutte le permanenze devono necessariamente trasformarsi in stabilizzazioni definitive,
    soprattutto quando il percorso individuale dimostra una persistente incompatibilità con le condizioni richieste per diventare parte stabile della comunità, sempre nel rispetto dei limiti costituzionali, europei e internazionali e delle necessarie valutazioni individuali.

    Questa impostazione permette inoltre di leggere diversamente lo stesso fabbisogno economico.

    Prima di decidere quanti lavoratori stranieri far entrare non dovrebbe essere valutata soltanto la quantità di posti che le imprese dichiarano di non riuscire a coprire. Dovrebbero entrare nel ragionamento anche la capacità territoriale di integrazione, la concentrazione delle comunità straniere, la situazione delle scuole, il mercato abitativo, i precedenti risultati dei percorsi migratori e, soprattutto, la capacità del sistema di verificare nel tempo che l’ingresso lavorativo si trasformi effettivamente in integrazione quando la permanenza diventa stabile.

    Non è chiusura. È programmazione.

    Ed è esattamente ciò che manca quando l’immigrazione viene ridotta a una risposta automatica alla crisi demografica.

    Il sondaggio pubblicato da Termometro Politico non ci dice quale sia la politica migratoria voluta dagli italiani e sarebbe scorretto attribuirgli un significato che non possiede. Ci dice però che l’immigrazione continua a essere percepita come un problema
    importante. Questo dovrebbe bastare per comprendere che continuare a rispondere soltanto con il numero dei lavoratori necessari alle imprese non sarà sufficiente.

    Gli italiani non vivono dentro una tabella demografica. Vivono nelle città, nei quartieri, mandano i figli nelle scuole e osservano quotidianamente il modo nel quale la società cambia.

    La politica ha il dovere di governare quel cambiamento senza trasformarlo né in paura né in propaganda.

    Per farlo deve finalmente smettere di limitarsi a contare gli immigrati che servono all’economia e cominciare a misurare
    l’integrazione di coloro che rimangono.

    Perché un Paese può avere bisogno di lavoratori.

    Ma una comunità nazionale ha bisogno soprattutto di persone capaci e disposte a diventarne parte.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Dall’America all’Europa, torna lo Stato sull’immigrazione. Ma manca l’integrazione

    Dall’America all’Europa, torna lo Stato sull’immigrazione. Ma manca l’integrazione

    Le notizie che arrivano nelle ultime settimane dai principali Paesi occidentali sembrano indicare un cambiamento abbastanza netto. Dopo anni nei quali il dibattito migratorio è stato dominato soprattutto dall’accoglienza, dalla protezione internazionale e dalla gestione degli ingressi, gli Stati stanno tornando a rivendicare con maggiore decisione una funzione che sembrava essersi progressivamente indebolita: far rispettare le regole della permanenza.

    La Germania aumenta l’attenzione sui rimpatri e centralizza alcune competenze in materia di immigrazione. Il Regno Unito registra un aumento dei ritorni e del trattenimento amministrativo, mentre diminuiscono gli attraversamenti della Manica e l’arretrato delle domande d’asilo. La Francia rafforza a Mayotte uomini e mezzi contro l’immigrazione irregolare e arriva a ipotizzare una forma di condizionalità economica nei confronti dei Paesi che non collaborano alle riammissioni. Negli Stati Uniti l’ICE sta assumendo una centralità che va ben oltre quella degli anni precedenti. Anche ordinamenti tradizionalmente molto prudenti nell’apertura
    all’immigrazione, come il Giappone, stanno contemporaneamente cercando lavoratori stranieri e irrigidendo alcuni criteri relativi alla permanenza.

    Le differenze tra questi modelli sono enormi e sarebbe sbagliato metterli sullo stesso piano. Ma una tendenza comune esiste:
    l’illegalità amministrativa torna a essere considerata un problema che lo Stato deve affrontare e non semplicemente amministrare nel tempo.

    È un cambiamento importante.

    Un ordinamento che stabilisce le condizioni per entrare e soggiornare sul proprio territorio deve infatti essere capace anche di farne rispettare le conseguenze. Se il diniego definitivo di una domanda, la perdita del titolo di soggiorno o un provvedimento di espulsione non producono normalmente alcun effetto concreto, la distinzione tra immigrazione regolare e irregolare finisce inevitabilmente per indebolirsi.

    Ma osservando ciò che sta accadendo nel mondo emerge
    contemporaneamente un’altra circostanza, forse ancora più
    interessante.

    Gli Stati stanno tornando a misurare gli ingressi, le espulsioni, i rimpatri, i trattenimenti e gli attraversamenti irregolari. Continuano invece a non sapere realmente come misurare l’integrazione.

    È questo il grande punto cieco delle nuove politiche migratorie.

    Sappiamo quanti stranieri arrivano. Sappiamo quanti chiedono asilo. Sappiamo quanti permessi vengono rilasciati. Sappiamo quanti attraversano irregolarmente una frontiera. Sappiamo quanti vengono trattenuti e quanti rimpatriati.

    Ma quando una persona rimane legalmente cinque, dieci o quindici anni all’interno di una società, quali strumenti utilizziamo per
    comprendere se quel percorso abbia prodotto integrazione?

    La risposta, nella maggior parte degli ordinamenti, è ancora sorprendentemente debole.

    Esistono certamente indicatori parziali. Alcuni Stati richiedono una determinata conoscenza della lingua. Altri considerano il reddito, il lavoro, l’assenza di precedenti penali o la partecipazione a percorsi di formazione civica. Il Giappone sta attribuendo crescente importanza anche alla capacità dello straniero di contribuire alla società. Francia e Germania utilizzano da tempo strumenti linguistici e civici nei percorsi di stabilizzazione.

    Sono elementi importanti. Ma rimangono frammenti.

    Non costituiscono ancora una politica pubblica capace di misurare l’integrazione nel suo complesso.

    Ed è singolare che ciò avvenga proprio mentre l’immigrazione viene sempre più presentata come una necessità economica e demografica.

    Se un Paese sostiene di avere bisogno di immigrazione per compensare l’invecchiamento della popolazione o la carenza di lavoratori, dovrebbe essere interessato almeno quanto agli ingressi anche a ciò che accade dopo l’ingresso.

    Avere bisogno di lavoratori stranieri non significa automaticamente avere bisogno di immigrazione priva di una politica dell’integrazione.

    Il vero risultato di una politica migratoria non può essere misurato soltanto dal numero di persone che riesce ad attrarre. Deve essere valutato anche attraverso ciò che quelle persone diventano all’interno della società nella quale hanno scelto di vivere.

    Lavorano stabilmente? Conoscono la lingua? Raggiungono una sufficiente autonomia economica? Qual è la situazione abitativa? Quali risultati scolastici raggiungono i figli? Esistono fenomeni di segregazione territoriale? Quanto dipendono dall’assistenza pubblica? Qual è il livello di partecipazione alla vita della comunità? Qual è il rapporto con la legalità? Quanto sono forti le relazioni sociali al di fuori della propria comunità di origine?

    Nessuno di questi parametri, isolatamente, può stabilire se una persona sia “integrata”. Sarebbe metodologicamente ingenuo e giuridicamente pericoloso.

    Ma un insieme trasparente di indicatori può dire qualcosa di molto importante: se una politica pubblica dell’integrazione sta funzionando oppure no.

    Questa distinzione è fondamentale.

    Misurare l’integrazione non significa attribuire allo Stato il potere di certificare arbitrariamente chi sia un “buon immigrato”. Significa valutare l’efficacia delle politiche pubbliche attraverso dati verificabili.

    Ed è qui che la questione cambia completamente prospettiva.

    Perché se dopo dieci anni una determinata comunità presenta ancora livelli molto bassi di conoscenza linguistica, elevata disoccupazione, dipendenza assistenziale, segregazione abitativa e difficoltà scolastiche delle seconde generazioni, il problema non può essere semplicemente attribuito alle persone. Significa che qualcosa nella politica migratoria e nell’integrazione non ha funzionato.

    Allo stesso modo, se un’altra comunità raggiunge rapidamente autonomia economica, stabilità lavorativa, conoscenza linguistica e inserimento scolastico delle nuove generazioni, occorre comprendere quali condizioni abbiano prodotto quel risultato.

    Questo è il passaggio che ancora manca nel dibattito internazionale.

    Gli Stati stanno recuperando la capacità di controllare l’ultima fase del percorso migratorio: quella di chi non può più rimanere.

    Devono ora recuperare anche la capacità di governare la fase molto più lunga e numericamente più importante: quella di chi rimane.

    È precisamente lo spazio nel quale si colloca il paradigma
    Integrazione o ReImmigrazione.

    La ReImmigrazione non può essere ridotta alla politica dei rimpatri. Il rimpatrio riguarda l’irregolarità e l’esecuzione delle decisioni dello Stato; la ReImmigrazione pone una questione differente e più profonda: quale rapporto deve esistere tra permanenza nel tempo e percorso di integrazione?

    Prima ancora di discutere delle conseguenze, però, bisogna essere capaci di conoscere il fenomeno.

    Per questo occorrono Osservatori territoriali sull’integrazione, criteri comuni e un Indice dell’Integrazione capace di confrontare territori, politiche e risultati nel tempo. Non per costruire classifiche etniche o giudizi sulle persone, ma per capire dove l’integrazione funziona, dove fallisce e soprattutto perché.

    È forse il paradosso più evidente della nuova stagione migratoria.

    Dall’America all’Europa, lo Stato sta tornando. Torna alla frontiera, nei centri di trattenimento, nelle procedure di rimpatrio e nei rapporti con i Paesi di origine.

    Ma proprio dove dovrebbe essere maggiormente presente — nel lungo percorso che trasforma l’immigrazione in convivenza — continua troppo spesso a mancare.

    E senza misurare l’integrazione continueremo a discutere se
    l’immigrazione sia troppa o troppo poca senza riuscire a rispondere alla domanda che dovrebbe precedere tutte le altre:

    quella che abbiamo già avuto, ha funzionato?

    —

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Chi arriva davvero in Europa? Il problema ignorato del disagio psichico nei percorsi migratori

    C’è una domanda che continuiamo a sfiorare ogni volta che un episodio di cronaca coinvolge una persona straniera in evidente stato di alterazione, salvo poi abbandonarla non appena l’attenzione mediatica si sposta altrove: chi arriva davvero in Europa attraverso determinati percorsi migratori e quanto conosciamo delle condizioni psichiche, sociali e comportamentali delle persone che successivamente rimangono sul nostro territorio?

    È una domanda difficile, perché il rischio di generalizzazione è evidente. Ma proprio per questo deve essere formulata con rigore, non rimossa.

    Su ReImmigrazione abbiamo già affrontato il problema il 14 luglio, dopo il caso di Milano nel quale una giovane donna era stata sfregiata da un cittadino straniero irregolare. In quell’occasione ci eravamo chiesti apertamente se esistesse un rapporto, da studiare e non da presumere, tra determinati percorsi migratori e disagio psichico. Il 27 luglio siamo tornati sulla questione dopo l’accoltellamento di tre donne a Parigi, sottolineando come marginalità, isolamento, traumi, precarietà e disturbi psichici possano interagire all’interno di alcuni percorsi individuali. Il 16 agosto, dopo una nuova aggressione apparentemente priva di motivo alla stazione di Bologna, abbiamo ribadito che tre episodi non costituiscono una statistica, ma possono essere sufficienti per formulare una domanda scientificamente legittima.

    Adesso le cronache locali continuano ad aggiungere episodi che, pur nella loro diversità, rendono sempre meno ragionevole evitare quella domanda.

    Il 18 agosto, a Olevano Romano, un cittadino senegalese di 29 anni ha iniziato, secondo la ricostruzione di RaiNews, a lanciare vasi in strada urlando. All’arrivo dei carabinieri li ha aggrediti: quattro militari sono rimasti feriti e uno di loro ha riportato una frattura al volto. È rimasto coinvolto anche il sindaco, intervenuto nel tentativo di contribuire a riportare la situazione sotto controllo. La cronaca parla espressamente di un uomo che aveva dato in escandescenze; ciò che non possiamo fare, naturalmente, è trasformare questa descrizione in una diagnosi psichiatrica che nessuna autorità sanitaria ci ha fornito.

    Pochi giorni prima, il 5 agosto, nel centro di Lecce, un uomo originario del Marocco aveva improvvisamente cominciato, secondo TeleRama News, a lanciare tavolini e sedie dei locali, anche verso i passanti, inveendo contro le persone presenti e arrivando a colpire con la testa un ombrellone. La testata riferisce che tutto sarebbe iniziato senza un apparente motivo e che l’uomo si trovava in evidente stato di alterazione. Dopo avere opposto resistenza agli agenti, è stato immobilizzato con il taser e successivamente condotto in ospedale.

    Il 20 agosto, a San Severino Marche, un trentenne di origine albanese si è presentato al punto di primo intervento dell’ospedale e, secondo la ricostruzione di Cronache Maceratesi, ha iniziato a insultare e minacciare il personale sanitario, lanciando oggetti e colpendo un medico al volto. È stato poi denunciato anche per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti relativi allo stato di ebbrezza e all’assunzione di sostanze stupefacenti. Anche qui la cronaca parla di uno “stato di alterazione”, ma non permette di stabilirne l’origine.

    L’11 agosto, a Trieste, un cittadino di origini pachistane, dopo essere stato bocciato alla prova pratica della patente, avrebbe iniziato a gridare e minacciare l’esaminatore, prima all’interno dell’automobile e successivamente in strada, al punto da rendere necessario l’intervento dei carabinieri. È un episodio certamente meno grave degli altri e potrebbe non avere alcuna relazione con una condizione psichica: proprio per questo è utile citarlo, perché dimostra quanto sia importante non mettere automaticamente nello stesso contenitore aggressività, disagio psichiatrico, abuso di sostanze e semplice comportamento antisociale.

    Milano, Parigi, Bologna, Olevano Romano, Lecce, San Severino, Trieste.

    La tentazione potrebbe essere quella di mettere in fila questi nomi e concludere che esista già una risposta.

    Sarebbe un errore.

    Una successione di articoli di cronaca non costituisce un campione epidemiologico.

    Non sappiamo quanti episodi analoghi coinvolgano cittadini italiani. Non conosciamo, per molti dei soggetti citati, diagnosi cliniche, storia sanitaria, durata della permanenza in Italia, modalità dell’ingresso, posizione amministrativa, condizioni abitative, eventuali dipendenze, precedenti trattamenti, livello di integrazione o esperienze traumatiche precedenti.

    Ma sarebbe altrettanto irrazionale compiere l’errore opposto e sostenere che, proprio perché non possediamo questi dati, non dobbiamo cercarli.

    È precisamente perché non li possediamo che occorre iniziare a raccoglierli.

    L’interrogativo più importante, infatti, non è se gli stranieri siano “più violenti” o “più malati” degli italiani. Formulata in questi termini, la domanda sarebbe troppo grossolana per produrre una politica seria.

    Occorre chiedersi invece se determinate modalità di selezione dei flussi migratori possano determinare una concentrazione di persone caratterizzate da condizioni di disagio psichico, marginalità sociale, traumi, dipendenze o difficoltà comportamentali superiori a quelle che lo Stato è attualmente in grado di conoscere e gestire.

    È un’ipotesi che deve essere studiata, non proclamata.

    I percorsi migratori non sono tutti uguali. Un dirigente assunto da un’impresa attraverso un canale di immigrazione qualificata, uno studente universitario internazionale, una persona arrivata per ricongiungimento familiare, un lavoratore selezionato attraverso quote regolari e un richiedente asilo che abbia attraversato il Sahara, sia rimasto mesi in Libia e abbia raggiunto l’Europa via mare non hanno necessariamente attraversato le stesse esperienze.

    Questo non attribuisce maggiore o minore valore umano a nessuno.

    Significa semplicemente riconoscere che i meccanismi attraverso i quali una persona arriva possono produrre popolazioni migratorie profondamente differenti.

    L’Organizzazione mondiale della sanità sottolinea proprio la forte eterogeneità della popolazione migrante. La letteratura esaminata dall’OMS mostra che alcuni gruppi possono essere maggiormente esposti a disturbi mentali in conseguenza di fattori specificamente connessi al percorso migratorio, come esperienze traumatiche, conflitti, perdite, difficoltà del viaggio e successive condizioni di svantaggio socioeconomico. L’OMS segnala anche studi europei nei quali i migranti internazionali risultano esposti a un rischio maggiore di disturbi psicotici, pur precisando che complessivamente le evidenze sono eterogenee e che per numerosi gruppi di migranti non emerge affatto un rischio superiore rispetto alla popolazione ospitante.

    Questa precisazione è essenziale.

    Non esiste “il migrante” come categoria sanitaria.

    Esistono persone arrivate attraverso percorsi diversi, provenienti da contesti diversi, con storie individuali diverse. Ed è proprio questa distinzione che dovrebbe interessare una politica migratoria razionale.

    Il punto che dobbiamo avere il coraggio di approfondire è se l’immigrazione irregolare e alcuni percorsi legati all’asilo possano produrre un effetto di selezione che oggi non misuriamo sufficientemente.

    Chi intraprende viaggi estremamente pericolosi può avere alle spalle guerre, violenze, persecuzioni, detenzione, torture, disgregazione familiare, dipendenze o condizioni di profonda marginalità. Il viaggio stesso può aggiungere ulteriori traumi. Una volta raggiunta l’Europa possono poi intervenire anni di precarietà amministrativa, inattività, isolamento, occupazioni abusive, lavoro irregolare, abuso di sostanze e perdita progressiva dei riferimenti sociali.

    Ma esiste anche un altro fenomeno che dobbiamo considerare.

    Una politica migratoria prevalentemente costruita attorno alla protezione della vulnerabilità rischia inevitabilmente di dedicare particolare attenzione proprio alle persone che presentano le situazioni personali più complesse, mentre i soggetti economicamente e socialmente più autonomi escono più rapidamente dai sistemi assistenziali.

    Il problema, allora, non consiste nell’interrogarsi se sia giusto proteggere chi ne abbia diritto. Lo impongono la Costituzione, il diritto dell’Unione europea, le convenzioni internazionali e prima ancora la dignità della persona.

    La domanda è un’altra: dopo avere accolto persone portatrici di situazioni particolarmente complesse, possediamo realmente gli strumenti per governarne la permanenza?

    Oppure ci limitiamo a riconoscere la vulnerabilità al momento dell’ingresso per poi perderne progressivamente il controllo?

    Qui emerge una contraddizione della nostra politica migratoria.

    Siamo molto attenti alla vulnerabilità quando essa produce conseguenze sul procedimento amministrativo, sull’accoglienza o sulla protezione. Molto meno quando dobbiamo verificare cosa sia accaduto cinque anni dopo.

    Una persona può essere stata riconosciuta vulnerabile all’arrivo e successivamente scomparire dai radar dei servizi. Può uscire dall’accoglienza. Può perdere il lavoro. Può sviluppare una dipendenza. Può interrompere una terapia. Può accumulare episodi di aggressività. Può vivere per anni ai margini senza che esista un’amministrazione incaricata di ricostruire unitariamente il suo percorso.

    La Questura conosce la posizione amministrativa. Il Comune può conoscere la situazione abitativa. Il servizio sanitario possiede eventualmente informazioni cliniche. Le forze dell’ordine conoscono precedenti interventi. Il gestore dell’accoglienza conserva una parte della storia precedente. Il datore di lavoro conosce un altro frammento.

    Ma chi conosce la persona nel suo percorso complessivo?

    È lo stesso problema che emerge continuamente nel governo dell’immigrazione italiana: la frammentazione.

    Ed è anche una delle ragioni per cui continuo a sostenere che l’immigrazione non possa essere considerata soltanto una materia amministrativa, assistenziale o lavoristica. Ha conseguenze dirette sulla coesione sociale e, nei casi estremi, sulla sicurezza collettiva.

    Dobbiamo allora cominciare da una cosa apparentemente semplice: contare.

    Quanti cittadini stranieri accedono ai servizi di salute mentale?

    Qual è la distribuzione rispetto alla tipologia del percorso migratorio?

    Quale incidenza hanno dipendenze, disturbi psicotici, depressione grave, disturbo post-traumatico, precedenti episodi autolesivi o condotte aggressive?

    Quanto incide la durata della permanenza?

    Qual è la relazione con irregolarità, disoccupazione, marginalità abitativa e isolamento?

    Quanti soggetti che successivamente arrivano all’attenzione delle forze dell’ordine erano già stati intercettati dai servizi sanitari o sociali?

    E, soprattutto, esistono differenze significative tra immigrazione regolare programmata, ricongiungimenti, studenti, lavoratori, rifugiati e persone arrivate attraverso percorsi irregolari?

    Questi dati non servirebbero a costruire una graduatoria etnica della malattia mentale. Sarebbe scientificamente assurdo e politicamente pericoloso.

    Servirebbero a capire se il modo nel quale governiamo l’immigrazione stia producendo effetti che oggi non vediamo.

    Lo stesso vale per la sicurezza.

    La malattia psichiatrica non equivale alla pericolosità. La maggioranza delle persone affette da disturbi mentali non commette reati violenti e può essere, al contrario, particolarmente esposta alla vittimizzazione.

    Ma da questo principio corretto non deriva che lo Stato debba rinunciare a individuare quei casi specifici nei quali grave deterioramento psichico, dipendenze, marginalità, condotte aggressive e isolamento sociale finiscono per accumularsi.

    Negare questa possibilità in nome della paura di discriminare significa confondere la tutela contro le generalizzazioni con la rinuncia alla prevenzione.

    Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione nasce precisamente dalla convinzione che la permanenza sul territorio non possa essere semplicemente registrata, ma debba essere governata.

    Per questo propongo una verifica effettiva e periodica dell’integrazione, capace di osservare non soltanto il lavoro e la conoscenza linguistica, ma anche i segnali di grave esclusione sociale, dipendenza e deterioramento del percorso individuale, naturalmente nel rispetto della riservatezza sanitaria e delle garanzie costituzionali.

    Lo Stato deve sapere se l’integrazione sta funzionando.

    E quando non funziona deve capire perché.

    In alcuni casi occorrerà rafforzare l’assistenza sanitaria. In altri serviranno strumenti sociali. In altri ancora sarà necessario affrontare dipendenze, criminalità o irregolarità amministrativa. E quando non esiste più un diritto alla permanenza, dovrà essere valutato ed eventualmente eseguito il ritorno, nel rispetto delle condizioni previste dall’ordinamento.

    Ma ciò che non possiamo più permetterci è l’indifferenza conoscitiva.

    Dopo Milano abbiamo posto una domanda.

    Dopo Parigi abbiamo chiesto di studiarla.

    Dopo Bologna abbiamo osservato che tre casi non costituivano una statistica.

    Oggi Olevano, Lecce, San Severino e altre cronache continuano ad aggiungere episodi.

    Continuano a non costituire una statistica.

    Ma cominciano a rendere incomprensibile il fatto che nessuno sembri interessato a costruirla.

    La domanda, dunque, rimane aperta ed è forse più importante di quanto siamo disposti ad ammettere: chi arriva davvero in Europa e quali conseguenze produce il modo nel quale selezioniamo, accogliamo e successivamente lasciamo vivere sul territorio milioni di persone?

    Non abbiamo ancora una risposta.

    Ed è precisamente questo il problema.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Le cooperative dell’accoglienza guadagnano finché il migrante resta nel sistema: abbiamo costruito gli incentivi al contrario?

    Le notizie di questi giorni sulle difficoltà economiche di alcune realtà che operano nell’accoglienza, conseguenti alla diminuzione delle presenze nei centri, riportano alla luce una questione che in Italia viene generalmente affrontata attraverso due rappresentazioni contrapposte: da una parte la denuncia del cosiddetto “business dell’accoglienza”, dall’altra la difesa indistinta di un sistema nel quale cooperative e altri soggetti privati svolgono da anni una funzione essenziale per conto dello Stato.

    Entrambe le rappresentazioni rischiano di impedire una discussione più seria.

    Il problema che dovremmo porci non è se le cooperative siano “buone” o “cattive”, né se sia moralmente accettabile che un soggetto economico riceva un corrispettivo per un servizio regolarmente affidato dalla pubblica amministrazione. Il problema è molto più profondo: abbiamo costruito un sistema nel quale l’interesse pubblico dello Stato e l’interesse economico del soggetto che gestisce l’accoglienza possono non coincidere perfettamente?

    La domanda nasce dalla struttura stessa del sistema.

    Nei centri di accoglienza straordinaria la remunerazione dei gestori è costruita prevalentemente secondo un meccanismo pro capite/pro die. Lo schema di capitolato predisposto dal Ministero dell’Interno lega infatti una parte essenziale del corrispettivo alle persone effettivamente accolte e alle giornate di presenza.

    Non vi è, in questo meccanismo, nulla di illecito o scandaloso. Un ospite produce costi reali: alloggio, vitto, personale, mediazione, pulizia, assistenza e servizi. È quindi perfettamente comprensibile che il pagamento sia collegato all’effettiva erogazione delle prestazioni.

    Il problema emerge quando ci domandiamo quale dovrebbe essere il risultato finale dell’accoglienza.

    Perché l’accoglienza, almeno nella mia concezione, non dovrebbe mai trasformarsi in una condizione destinata a protrarsi indefinitamente. Dovrebbe rappresentare una fase transitoria durante la quale lo Stato prende in carico una persona che non dispone dei mezzi necessari per provvedere autonomamente alle proprie esigenze, ne definisce la posizione giuridica e, quando sussistono le condizioni per la permanenza, la accompagna verso l’autonomia.

    Ed è precisamente qui che compare il paradosso.

    Uno straniero accolto che impara rapidamente l’italiano, acquisisce competenze professionali, trova un lavoro regolare e raggiunge un reddito tale da disporre di mezzi sufficienti può arrivare al punto in cui vengono meno i presupposti economici che giustificano la prosecuzione dell’accoglienza.

    È ciò che lo Stato dovrebbe desiderare.

    La persona non dipende più dall’assistenza pubblica, produce reddito, lavora, contribuisce attraverso la fiscalità, costruisce progressivamente la propria autonomia e può uscire dal circuito assistenziale.

    Eppure, nel modello economico attuale, quando quella persona esce dall’accoglienza cessa anche il corrispettivo collegato alla sua presenza, salvo che il posto venga nuovamente occupato.

    Il paradosso è evidente: il risultato che rappresenta un successo per lo Stato può contemporaneamente determinare la cessazione di una fonte di ricavo per il gestore.

    Questo significa che le cooperative ostacolano l’integrazione?

    No. E sarebbe profondamente scorretto sostenerlo senza prove.

    Esistono cooperative, associazioni e operatori che svolgono un lavoro serio e che dedicano energie proprio all’inserimento linguistico, sociale e lavorativo delle persone accolte. Il punto non riguarda le intenzioni dei singoli gestori. Riguarda l’architettura degli incentivi che lo Stato ha costruito.

    Non occorre che qualcuno si comporti scorrettamente perché esista un problema strutturale.

    Lo Stato dovrebbe avere interesse a ridurre progressivamente la dipendenza dello straniero dall’accoglienza. Il soggetto privato viene invece remunerato principalmente durante il periodo nel quale quella dipendenza continua a rendere necessaria l’ospitalità.

    È sufficiente questa divergenza per porre una questione politica seria.

    Ma ritengo che la risposta non possa limitarsi a modificare il sistema dei corrispettivi, magari introducendo premi economici alle cooperative che riescono a ottenere migliori risultati di integrazione. Sarebbe certamente possibile costruire incentivi più razionali, ma rimarrebbe irrisolta una questione ancora precedente.

    Perché abbiamo deciso che l’accoglienza degli stranieri debba essere gestita in misura così rilevante da soggetti privati?

    È qui che credo occorra aprire una riflessione molto più ambiziosa.

    A mio avviso, l’accoglienza dovrebbe progressivamente tornare alla gestione diretta dello Stato.

    Non perché il privato sia necessariamente inefficiente e neppure perché le cooperative debbano essere considerate sospette. La ragione è diversa: l’accoglienza migratoria produce conseguenze che superano largamente la dimensione assistenziale e investono direttamente il governo dell’immigrazione e, quindi, anche la sicurezza nazionale.

    Un centro di accoglienza non è semplicemente una struttura nella quale vengono distribuiti un letto e dei pasti.

    Dentro quel sistema transitano persone delle quali lo Stato deve conoscere l’identità, la posizione giuridica, la provenienza, la documentazione disponibile, l’eventuale vulnerabilità, l’evoluzione della procedura amministrativa, la situazione lavorativa e il percorso di inserimento sul territorio.

    Lo Stato deve sapere chi è presente, dove si trova, quale sia la sua posizione e quale percorso stia compiendo.

    Questo non significa affermare che il migrante accolto rappresenti, in quanto tale, una minaccia alla sicurezza. Una simile equivalenza sarebbe sbagliata e finirebbe per indebolire proprio il ragionamento che occorre fare.

    Il punto è un altro: il governo dei flussi migratori costituisce una funzione strategica dello Stato.

    Una politica migratoria seria richiede conoscenza. E la conoscenza del fenomeno non può essere frammentata tra una moltitudine di amministrazioni, cooperative, associazioni, enti locali e gestori che raccolgono ciascuno una parte delle informazioni e seguono ciascuno una parte del percorso.

    Lo Stato deve recuperare la capacità di seguire direttamente il fenomeno migratorio dal momento dell’ingresso fino alla definizione del percorso individuale.

    È precisamente per questa ragione che, nel paradigma Integrazione o ReImmigrazione, propongo da tempo la creazione di una vera Polizia dell’Immigrazione, specializzata e distinta dalle ordinarie funzioni di pubblica sicurezza, capace di concentrare competenze oggi disperse e di costruire una conoscenza effettiva del fenomeno migratorio.

    Questo non significa trasformare i centri di accoglienza in strutture di polizia.

    Le funzioni sociali devono rimanere sociali, quelle amministrative amministrative e quelle di sicurezza devono essere esercitate con le garanzie previste dall’ordinamento. Ma tutte devono appartenere a una politica pubblica coerente, nella quale lo Stato mantenga la responsabilità effettiva del percorso.

    La gestione pubblica dell’accoglienza consentirebbe inoltre di eliminare alla radice proprio il problema degli incentivi.

    Se una struttura è direttamente gestita dallo Stato, l’uscita di una persona dall’accoglienza perché diventata economicamente autonoma non rappresenta la perdita di un cliente. Rappresenta un risparmio di risorse pubbliche e, soprattutto, il raggiungimento dell’obiettivo istituzionale.

    È esattamente questo il cambiamento culturale che dobbiamo realizzare.

    Il successo di un centro di accoglienza non dovrebbe essere misurato dal numero delle persone che riesce a ospitare, ma dal numero delle persone che riesce a rendere progressivamente capaci di non averne più bisogno.

    Ed è qui che il tema dell’accoglienza incontra quello del dovere di integrazione, che ritengo debba trovare riconoscimento nella nostra Costituzione.

    Se lo straniero che intende costruire stabilmente la propria vita in Italia deve assumersi la responsabilità di partecipare al proprio percorso di integrazione, lo Stato deve assumersi una responsabilità altrettanto precisa: creare le condizioni perché quel percorso possa realmente avvenire e verificarne progressivamente l’esito.

    Diritti e doveri devono procedere insieme.

    Lo straniero deve imparare la lingua, rispettare l’ordinamento, partecipare secondo le proprie possibilità alla vita economica e sociale e costruire progressivamente la propria autonomia. Lo Stato deve offrire gli strumenti necessari, rimuovere gli ostacoli all’integrazione, intervenire quando emergono situazioni di marginalità e riconoscere chi ha costruito con successo il proprio percorso.

    Quando l’integrazione riesce, deve essere valorizzata.

    Quando incontra difficoltà, lo Stato deve intervenire.

    Quando invece vengono meno i presupposti giuridici per la permanenza e non esiste un titolo che consenta allo straniero di continuare legittimamente a soggiornare sul territorio nazionale, deve essere affrontata anche la questione del ritorno, nel rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione, dal diritto dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.

    Accoglienza, integrazione e ritorno non possono continuare a essere trattati come tre universi amministrativi separati. Sono tre possibili momenti dello stesso percorso migratorio.

    Ed è lo Stato che deve governarli.

    Questo è il punto sul quale il dibattito sulle cooperative dovrebbe finalmente consentirci di andare oltre le polemiche.

    Non serve criminalizzare chi per anni ha svolto servizi che lo Stato ha legittimamente deciso di esternalizzare. Occorre domandarsi se quella scelta, compiuta in un determinato contesto storico e spesso sviluppatasi sotto la pressione dell’emergenza, sia ancora il modello migliore per affrontare un fenomeno ormai strutturale.

    Io ritengo di no.

    L’immigrazione riguarda il mercato del lavoro, la demografia, il welfare, la scuola, la coesione sociale, l’ordine pubblico, le relazioni internazionali e la sicurezza nazionale. È difficile immaginare un fenomeno che attraversi in maniera altrettanto profonda le funzioni fondamentali dello Stato.

    Per questo l’accoglienza non dovrebbe essere considerata semplicemente un servizio sociale acquistato sul mercato.

    Dovrebbe tornare a essere una funzione pubblica direttamente organizzata e governata dallo Stato.

    Non si tratta di avere meno accoglienza. Si tratta di avere un’accoglienza diversa: temporanea, pubblica, orientata all’integrazione e finalizzata all’autonomia quando esistono le condizioni per la permanenza.

    Perché quando uno straniero trova lavoro, raggiunge l’autonomia economica e non ha più bisogno dell’accoglienza, lo Stato non ha perso un ospite: ha raggiunto il proprio obiettivo.

    E quando una funzione produce effetti così profondi sull’integrazione, sul governo del territorio e sulla sicurezza nazionale, non è sufficiente che lo Stato la finanzi.

    Deve essere lo Stato a governarla.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

  • Finlandia, una famiglia russa filo-ucraina rischia il rimpatrio: quando lo Stato può considerare sicuro il ritorno in Russia?

    La vicenda di una famiglia russa residente in Finlandia, apertamente contraria alla guerra e impegnata nel sostegno all’Ucraina, pone una questione che dovrebbe rappresentare il limite invalicabile di qualsiasi politica seria dei rimpatri: uno Stato può certamente pretendere che chi non possiede un titolo per rimanere lasci il territorio, ma può farlo soltanto quando il ritorno sia giuridicamente possibile e, soprattutto, quando non esponga la persona a un rischio concreto di persecuzione, tortura o altri trattamenti contrari alla dignità umana.

    Il caso è stato ricostruito il 9 agosto 2026 dal Guardian, che ha raccontato la vicenda di Nikita e Olga Belov, cittadini russi fuggiti nel 2022 e successivamente stabilitisi in Finlandia, dove hanno chiesto protezione internazionale sostenendo di temere conseguenze gravi in caso di ritorno in Russia. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico, Nikita aveva lavorato come ingegnere in un istituto di ricerca moscovita specializzato in tecnologie metallurgiche e avrebbe deciso di lasciare il proprio incarico dopo avere scoperto che parte dell’attività svolta era collegata allo sforzo bellico russo; successivamente lui e la madre avrebbero manifestato pubblicamente il proprio sostegno all’Ucraina e partecipato ad attività di assistenza e raccolta di aiuti, mentre le autorità russe avrebbero mostrato interesse nei loro confronti già prima della partenza.

    La loro domanda di asilo è stata tuttavia respinta dalle autorità finlandesi, che, secondo la ricostruzione giornalistica, avrebbero ritenuto non sufficientemente dimostrata l’esistenza di un rischio reale in caso di ritorno. I due sono stati anche trattenuti nell’aprile 2026 in vista dell’allontanamento e successivamente liberati dopo un intervento giudiziario, mentre il procedimento continua e resta aperta la possibilità che il rimpatrio venga effettivamente disposto. La Finnish Immigration Service non ha commentato il caso individuale, ma ha ribadito un principio generale molto importante: l’opposizione alla guerra in Ucraina e le attività collegate possono costituire motivo di persecuzione per opinione politica e, quando venga accertato che tali attività espongono realmente la persona a persecuzione o grave danno in Russia, deve essere riconosciuta la protezione internazionale.

    È precisamente questa distinzione che merita di essere analizzata, perché nel dibattito pubblico si tende spesso a trasformare la domanda “può essere rimpatriato?” in una questione puramente amministrativa, mentre il diritto internazionale, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la stessa legislazione finlandese impongono un controllo molto più rigoroso: non basta che una persona abbia ricevuto un diniego della protezione, perché prima dell’allontanamento deve essere escluso, attraverso una valutazione effettiva e individuale, che il ritorno possa esporla a conseguenze vietate dall’ordinamento.

    La stessa Finnish Immigration Service ricorda che può chiedere protezione internazionale chi non può tornare nel proprio Paese perché teme di essere perseguitato oppure perché rischia un grave danno, distinguendo tra status di rifugiato e protezione sussidiaria. Questa formulazione assume un significato particolare quando il Paese di ritorno è la Russia contemporanea e il richiedente ha espresso pubblicamente opposizione alla guerra, ha sostenuto l’Ucraina o possiede un profilo professionale e politico che potrebbe attirare l’attenzione delle autorità.

    Il punto, naturalmente, non può essere risolto affermando in astratto che ogni oppositore russo sia necessariamente perseguitato, perché anche il diritto d’asilo richiede una valutazione individuale e non consente automatismi; ma proprio per la stessa ragione sarebbe altrettanto sbagliato affermare che la Russia sia, in termini generali, un Paese verso il quale ogni cittadino possa essere rimpatriato senza una verifica approfondita delle circostanze personali.

    È qui che interviene il principio di non-refoulement, che nella legislazione finlandese trova una formulazione particolarmente chiara. La sezione 147 dell’Aliens Act stabilisce che nessuno può essere respinto, espulso o rinviato verso un’area nella quale potrebbe essere sottoposto a pena di morte, tortura, persecuzione o altri trattamenti contrari alla dignità umana, né verso un Paese dal quale potrebbe essere successivamente trasferito in un luogo nel quale tali rischi esistano.

    Questa norma non rappresenta una concessione politica nei confronti dell’immigrazione, ma costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto, perché afferma che esistono limiti che il potere pubblico non può superare neppure quando lo straniero non possieda più un titolo per soggiornare e neppure quando lo Stato abbia un interesse legittimo a rendere effettive le proprie decisioni di allontanamento.

    La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, nella propria guida aggiornata alla giurisprudenza in materia di immigrazione, ribadisce che quando viene prospettato un rischio di trattamento contrario all’articolo 3 della Convenzione, le autorità devono procedere a una valutazione effettiva prima dell’espulsione e non possono eseguire il ritorno qualora sussista un rischio reale di tortura o trattamento inumano o degradante.

    La differenza rispetto ad altre forme di tutela è decisiva, perché l’articolo 3 CEDU ha carattere assoluto: non consente di bilanciare il rischio di tortura con l’interesse dello Stato a controllare l’immigrazione, con la necessità di ridurre il numero dei richiedenti asilo o con considerazioni di ordine pubblico. Se il rischio raggiunge la soglia prevista dalla Convenzione, il ritorno deve fermarsi.

    È proprio questo il punto nel quale il paradigma Integrazione o ReImmigrazione incontra il proprio limite giuridico più importante.

    La ReImmigrazione, se vuole essere una proposta praticabile e non uno slogan, non può significare che ogni persona priva di un titolo di soggiorno debba essere comunque rimpatriata; deve significare, piuttosto, che quando il diritto alla permanenza viene definitivamente escluso e il ritorno è giuridicamente possibile, lo Stato deve essere capace di rendere quella decisione effettiva, mentre quando esiste un rischio reale di persecuzione, tortura o trattamento inumano il principio di non-refoulement impedisce l’allontanamento e impone di individuare una diversa soluzione giuridica.

    Questa distinzione è essenziale perché consente di separare la certezza della decisione dalla automaticità della decisione. Uno Stato efficace deve arrivare rapidamente a una conclusione, ma non può predeterminarla senza esaminare il caso concreto; deve essere capace di distinguere tra chi utilizza impropriamente la procedura di asilo e chi presenta invece circostanze individuali che rendono il ritorno realmente pericoloso.

    Il caso finlandese è particolarmente significativo anche perché si inserisce in una politica migratoria che negli ultimi anni ha progressivamente rafforzato le decisioni di allontanamento. Secondo i dati della Finnish Immigration Service, nel 2025 sono state adottate 2.774 decisioni di deportazione, con un aumento del 41 per cento rispetto al 2024, e le nazionalità maggiormente interessate dalle decisioni di allontanamento comprendevano proprio cittadini russi, iracheni e turchi.

    Il Guardian riferisce inoltre che tra febbraio 2022 e giugno 2026 sarebbero stati rimpatriati dalla Finlandia 1.039 cittadini russi, mentre 1.109 russi su 1.342 avrebbero ricevuto una decisione negativa nell’ambito di procedimenti collegati alla protezione internazionale. Si tratta di dati che mostrano quanto la questione non riguardi soltanto una singola famiglia, ma una problematica più ampia relativa alla valutazione del rischio per cittadini russi che chiedono protezione sostenendo di temere conseguenze per opinioni politiche, opposizione alla guerra o altre circostanze personali.

    È proprio per questo che occorre evitare due opposte semplificazioni. La prima consiste nel ritenere che ogni cittadino russo debba automaticamente ricevere protezione internazionale per il solo fatto di provenire da un regime autoritario coinvolto in una guerra; una simile impostazione sarebbe incompatibile con la natura individuale dell’accertamento richiesto dal diritto d’asilo. La seconda, però, sarebbe ancora più pericolosa: considerare il ritorno in Russia sostanzialmente ordinario senza analizzare in profondità le attività politiche, il profilo professionale, la visibilità pubblica, eventuali precedenti contatti con le autorità e il rischio che tali elementi possano produrre conseguenze una volta rientrati nel Paese.

    Quando una persona ha sostenuto pubblicamente l’Ucraina, ha manifestato contro la guerra o ha partecipato ad attività che potrebbero essere interpretate dalle autorità russe come ostili allo Stato, la questione non dovrebbe essere se quelle attività siano state sufficientemente eclatanti da attirare l’attenzione internazionale, ma se, considerate nel loro complesso e insieme alla situazione individuale, possano determinare un rischio reale e personale.

    In questo senso il principio di non-refoulement non rappresenta l’antitesi di una politica efficace dei rimpatri, ma ne costituisce una condizione di legittimità, perché uno Stato che esegue un allontanamento verso un Paese nel quale la persona rischia concretamente persecuzione o tortura non dimostra maggiore capacità di governo dell’immigrazione, ma viola il diritto e crea inevitabilmente nuovo contenzioso, interventi giudiziari e perdita di credibilità delle proprie istituzioni.

    Una politica di Integrazione o ReImmigrazione dovrebbe quindi costruire una sequenza molto più rigorosa, nella quale prima si determina con precisione il diritto alla protezione, poi si valuta l’eventuale integrazione e la presenza di altri titoli alla permanenza e soltanto quando tutte queste possibilità risultano definitivamente escluse si procede al ritorno, sempre verificando che il Paese di destinazione sia concretamente compatibile con il principio di non-refoulement.

    Il risultato finale può essere apparentemente più complesso rispetto alla formula semplicistica secondo cui chi riceve un diniego deve partire, ma è in realtà molto più efficace, perché produce decisioni maggiormente resistenti al controllo giurisdizionale e consente di concentrare le risorse dello Stato sulle persone che possono essere realmente rimpatriate.

    Il caso della famiglia Belov pone quindi una domanda che riguarda direttamente anche l’Italia e l’intera Unione europea: quanto deve essere concreto il rischio perché uno Stato rinunci al rimpatrio?

    La risposta non può essere costruita sulla simpatia politica per il richiedente né sulla sua nazionalità, ma deve dipendere dall’esistenza di elementi individuali seri, verificabili e coerenti, valutati alla luce delle informazioni disponibili sul Paese di origine e con una particolare attenzione alle conseguenze che le attività svolte in Europa potrebbero produrre dopo il ritorno.

    Proprio i casi di opposizione politica sviluppata o rafforzata durante la permanenza all’estero richiedono una particolare prudenza, perché il rischio può nascere o aumentare successivamente alla partenza e può essere determinato anche da manifestazioni pubbliche, attività associative, sostegno politico o esposizione mediatica che rendano la persona riconoscibile alle autorità del Paese d’origine.

    La Finlandia, che condivide con la Russia una lunga frontiera e che dal 2022 ha radicalmente modificato il proprio rapporto politico e di sicurezza con Mosca, si trova quindi davanti a una delle questioni più difficili del diritto dell’immigrazione contemporaneo: distinguere tra chi utilizza il dissenso politico come argomento strumentale per evitare il ritorno e chi, proprio per il dissenso manifestato, rischia realmente di diventare oggetto di repressione.

    È una distinzione difficile, ma non può essere sostituita da presunzioni generali.

    Ed è precisamente qui che uno Stato dimostra la propria capacità.

    Non quando rimpatria comunque, e neppure quando concede protezione indiscriminatamente, ma quando riesce a distinguere con precisione tra chi può essere rimpatriato e chi non può esserlo.

    Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione deve partire dallo stesso principio: rendere effettive le decisioni di ritorno quando il diritto lo consente, ma riconoscere senza ambiguità che esistono casi nei quali il ritorno non è una delle opzioni disponibili, perché lo Stato di diritto impone di fermarsi prima.

    La vicenda finlandese dimostra dunque che il problema dei rimpatri non consiste soltanto nel renderli più numerosi o più rapidi, ma nel renderli giuridicamente corretti, perché l’efficienza senza garanzie può trasformarsi in arbitrio, mentre le garanzie senza capacità di decisione possono produrre immobilismo.

    La vera politica migratoria deve riuscire a evitare entrambi gli estremi.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

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  • Immigrazione e asilo: tre eventi formativi organizzati dall’Avv. Fabio Loscerbo e accreditati dall’Ordine degli Avvocati di Bologna

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ha accreditato tre eventi formativi organizzati dallo Studio Legale Avv. Fabio Loscerbo, dedicati alle principali trasformazioni in corso nel diritto dell’immigrazione, dell’asilo e della protezione dei diritti fondamentali.

    Il ciclo formativo si svolgerà tra settembre e novembre 2026 e sarà articolato in tre incontri, ciascuno della durata di due ore e con il riconoscimento di due crediti formativi per gli avvocati partecipanti.

    Il primo appuntamento, previsto per il 25 settembre 2026, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, sarà dedicato a “Il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo”. L’incontro affronterà il nuovo quadro normativo europeo, le procedure di frontiera, il riparto delle responsabilità tra gli Stati membri e le conseguenze che il Patto produrrà sull’attività amministrativa e giudiziaria.

    Il secondo evento, fissato per il 23 ottobre 2026, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, avrà per oggetto “La nuova procedura di protezione internazionale”. Saranno esaminate le modifiche intervenute nella presentazione, registrazione e formalizzazione della domanda, le procedure accelerate, i termini, le competenze delle autorità coinvolte e le garanzie riconosciute al richiedente.

    Il terzo incontro, programmato per il 27 novembre 2026, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, sarà dedicato a “Integrazione, protezione complementare e art. 8 CEDU”. L’appuntamento approfondirà il rapporto tra radicamento sociale, vita privata e familiare, percorso lavorativo e tutela convenzionale, con particolare attenzione all’evoluzione della protezione complementare e alla giurisprudenza relativa all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    L’accreditamento è stato deliberato dalla Commissione competente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna nell’adunanza del 15 luglio 2026 e formalmente comunicato il 21 luglio 2026.

    L’iniziativa nasce dall’esigenza di offrire una formazione su un settore che sta attraversando una fase di profonda trasformazione. Il diritto dell’immigrazione non può più essere affrontato attraverso una lettura frammentaria delle singole disposizioni, perché le nuove regole europee, le riforme nazionali e la giurisprudenza interna e sovranazionale impongono una visione sistematica, capace di coniugare il controllo dei flussi, l’effettività delle garanzie e la misurazione dei percorsi di integrazione.

    I tre appuntamenti intendono quindi fornire agli avvocati strumenti teorici e operativi per interpretare il nuovo quadro normativo e per affrontare consapevolmente le questioni che già oggi emergono nella pratica professionale.

    Francia, il convegno sulla remigrazione e il confronto con il Paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: due concezioni della sovranità

    Il 29 ottobre 2026 il prefetto degli Hauts-de-Seine ha vietato l’incontro «Remigration – Ouvrons le débat», organizzato dall’associazione identitaria Polémia per il 31 ottobre alla Maison des Arts di Le Plessis-Robinson, nell’area parigina. Il giorno seguente i giudici del Tribunale amministrativo di Cergy-Pontoise hanno respinto la richiesta urgente di sospendere il divieto. Eppure, il 31…

    Germania, il blocco del reclutamento che scoraggiò i ritorni: il paradosso dei Gastarbeiter

    Il 30 ottobre 1961 la Repubblica federale tedesca firmò con la Turchia un accordo per reclutare lavoratori destinati a un soggiorno concepito come temporaneo. Sessantacinque anni dopo, il 30 ottobre 2026, Valentina Schacht ha ripreso quell’anniversario sulla rivista tedesca COMPACT, nell’articolo «65 Jahre Gastarbeiter-Lüge», contestando con un’impostazione apertamente polemica il racconto pubblico dell’immigrazione per lavoro.…

    Francia, l’integrazione che diventa “sostituzione”: il paradosso statistico delle famiglie miste

    Il 22 maggio 2026 la redazione di Breizh-Info ha presentato i risultati dell’indagine francese Trajectoires et Origines 2 con un titolo che evocava la «sostituzione di popolazione»: il 41 per cento degli abitanti della Francia metropolitana fra i 18 e i 59 anni avrebbe un legame con l’immigrazione. Quel numero compare effettivamente nella presentazione ufficiale…

  • Danimarca, più espulsioni degli stranieri condannati: fino a dove può spingersi uno Stato contro i limiti della CEDU?

    La Danimarca ha deciso di spingersi ancora più avanti nella politica di espulsione degli stranieri condannati per reati gravi, ponendo però una questione che supera ampiamente i confini nazionali e riguarda direttamente il futuro del rapporto tra sovranità statale, sicurezza pubblica e tutela europea dei diritti fondamentali: fino a quale punto uno Stato può rendere più severo l’allontanamento dello straniero autore di reati senza trasformare la condanna penale in un automatismo incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo?

    La domanda nasce dalla riforma sulle espulsioni presentata dal Governo danese il 30 gennaio 2026, con la quale Copenaghen ha dichiarato esplicitamente di voler aumentare il numero degli stranieri condannati che vengono allontanati dal territorio nazionale e, in particolare, di voler introdurre come principio generale l’espulsione dello straniero condannato ad almeno un anno di reclusione senza sospensione per reati gravi, tra i quali vengono espressamente richiamati la violenza aggravata e lo stupro. La posizione governativa è particolarmente significativa perché non nasconde il punto di conflitto: nello stesso documento ufficiale si riconosce che la tutela della vita privata e familiare prevista dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo può limitare, in alcuni casi, la possibilità di espellere cittadini stranieri che abbiano commesso reati, e si afferma apertamente l’intenzione di modificare l’equilibrio attualmente esistente tra i diritti individuali del condannato e la tutela delle vittime e della sicurezza della società danese.

    Non siamo quindi davanti alla consueta discussione sulla necessità di rendere più efficaci i rimpatri di persone prive di un titolo di soggiorno, perché la questione è molto più delicata: riguarda stranieri che possono vivere legalmente in Danimarca da molti anni, avere costruito una famiglia, avere figli cittadini danesi o essere arrivati nel Paese durante l’infanzia, ma che successivamente hanno commesso reati di gravità tale da indurre lo Stato a chiedersi se il legame costruito con la società ospitante debba continuare a prevalere sull’interesse collettivo all’allontanamento.

    La posizione del Governo danese è netta e viene formulata con un linguaggio politico altrettanto chiaro: le regole erano già state irrigidite nel 2025, prevedendo che una pena detentiva senza sospensione dovesse condurre all’espulsione salvo che ciò fosse certamente contrario agli obblighi internazionali della Danimarca, ma secondo l’esecutivo questa impostazione non sarebbe ancora sufficiente, perché continuerebbero a esistere casi nei quali stranieri autori di reati gravi non vengono espulsi in ragione del peso attribuito alla loro vita privata e familiare.

    È precisamente qui che entra in gioco l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La norma tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, ma non attribuisce allo straniero un diritto assoluto a non essere espulso; al contrario, l’ingerenza dello Stato può essere giustificata, tra l’altro, dalla tutela della sicurezza pubblica, dalla prevenzione dei reati e dalla protezione dei diritti altrui, purché sia prevista dalla legge e risulti necessaria e proporzionata rispetto allo scopo perseguito. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha quindi costruito negli anni una giurisprudenza particolarmente articolata, nella quale l’espulsione dello straniero condannato non viene né vietata in via generale né automaticamente consentita in presenza di una sentenza penale, ma deve essere sottoposta a una valutazione individuale che tenga insieme la gravità della condotta criminale e l’intensità dei legami costruiti con il Paese ospitante.

    A partire dalle note sentenze Boultif contro Svizzera e Üner contro Paesi Bassi, la Corte di Strasburgo ha elaborato una serie di criteri destinati a guidare questo giudizio di proporzionalità, tra i quali assumono particolare rilievo la natura e la gravità del reato, la durata della permanenza dello straniero nel Paese dal quale dovrebbe essere espulso, il tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta successiva, la situazione familiare, l’esistenza di figli, le conseguenze dell’allontanamento sui familiari e la consistenza dei legami sociali, culturali e familiari sia con lo Stato ospitante sia con quello di destinazione. Nel caso dei cosiddetti settled migrants, cioè di persone che hanno trascorso nel Paese ospitante gran parte della propria vita, e soprattutto quando l’arrivo sia avvenuto durante l’infanzia, la Corte richiede ragioni particolarmente serie per giustificare l’espulsione.

    Questo non significa che uno straniero fortemente radicato non possa mai essere espulso.

    Significa, piuttosto, che quanto più intensa è la sua integrazione nella società ospitante, tanto più grave dovrà essere l’interesse pubblico capace di giustificare la rottura di quel legame.

    Ed è proprio su questo bilanciamento che la Danimarca vuole incidere.

    Nel documento governativo del gennaio 2026 si sostiene che debba essere attribuito maggiore rilievo alla natura e alla gravità del reato e minore peso al legame dello straniero con il Paese ospitante e con quello di origine, richiamando anche un’iniziativa sviluppata insieme all’Italia e una posizione sostenuta da una maggioranza di Stati del Consiglio d’Europa nel dicembre 2025, con l’obiettivo politico dichiarato di orientare l’evoluzione futura dell’interpretazione dell’articolo 8.

    Il punto è estremamente interessante, perché mostra che la Danimarca non intende semplicemente violare la Convenzione, ma cerca piuttosto di spostare il punto di equilibrio all’interno della Convenzione stessa, sfruttando il margine interpretativo che inevitabilmente accompagna un diritto, come quello alla vita privata e familiare, che non ha carattere assoluto.

    È una distinzione essenziale.

    Uno Stato può legittimamente sostenere davanti alla Corte europea che, di fronte a determinati reati, la tutela della sicurezza pubblica debba pesare più di quanto abbia pesato in passato, così come può modificare la propria legislazione affinché i giudici nazionali attribuiscano maggiore rilievo alla gravità delle condotte criminali; ciò che non può fare è eliminare completamente la valutazione individuale, perché l’articolo 8 richiede che il rapporto tra interesse pubblico e diritti della persona venga verificato concretamente e non sostituito da una presunzione assoluta secondo la quale una determinata pena comporti necessariamente, e in ogni circostanza, l’espulsione.

    La stessa giurisprudenza recente relativa proprio alla Danimarca dimostra quanto il confine sia sottile. In un procedimento riguardante uno straniero stabilmente residente nel Paese da oltre ventuno anni e condannato per reati gravi, la Corte europea ha ritenuto compatibile con l’articolo 8 l’espulsione accompagnata da un divieto di reingresso di dodici anni, valorizzando il fatto che i giudici danesi avessero effettuato una valutazione esplicita e approfondita della proporzionalità e avessero ridotto la durata del divieto proprio per evitare una violazione degli obblighi internazionali della Danimarca. Strasburgo ha però contemporaneamente precisato che un divieto formalmente temporaneo non può essere utilizzato artificiosamente per rendere proporzionata un’espulsione quando la possibilità futura di rientrare nel Paese sia puramente teorica, perché in quel caso la misura finirebbe per equivalere sostanzialmente a un divieto permanente.

    Questa pronuncia è particolarmente significativa perché dimostra che la CEDU non impedisce affatto agli Stati di adottare politiche severe nei confronti degli stranieri condannati, ma pretende che quella severità sia accompagnata da un procedimento giuridico capace di dimostrare perché, nel caso concreto, l’interesse della collettività debba prevalere sul diritto alla vita privata e familiare.

    Esiste però un limite ancora più importante, sul quale nessuna riforma nazionale e nessuna diversa ponderazione politica possono intervenire: l’articolo 3 della Convenzione europea.

    Quando esistono motivi seri per ritenere che una persona, se allontanata verso un determinato Paese, sarebbe esposta a un rischio reale di tortura oppure di trattamenti inumani o degradanti, lo Stato non può procedere all’espulsione. In questo ambito il bilanciamento cambia completamente, perché non è possibile contrapporre il pericolo rappresentato dallo straniero alla gravità del trattamento che potrebbe subire nel Paese di destinazione: il divieto derivante dall’articolo 3 ha carattere assoluto e la Corte europea richiede alle autorità nazionali di verificare concretamente il rischio prima di eseguire l’allontanamento.

    La differenza tra articolo 8 e articolo 3 è quindi fondamentale per comprendere fino a dove possa realmente arrivare la riforma danese.

    Nel primo caso esiste uno spazio politico e giuridico nel quale la Danimarca può legittimamente tentare di spostare il bilanciamento verso una maggiore tutela della sicurezza pubblica, soprattutto di fronte a reati particolarmente gravi e quando i giudici nazionali motivino accuratamente la decisione; nel secondo caso, invece, non esiste alcuna politica di maggiore severità capace di consentire un allontanamento verso un luogo nel quale la persona rischierebbe concretamente torture o trattamenti contrari alla dignità umana.

    È proprio questa distinzione che rende il caso danese particolarmente importante per il paradigma Integrazione o ReImmigrazione, perché costringe a chiarire una questione sulla quale qualsiasi proposta seria di politica migratoria deve prendere posizione: sostenere che il rimpatrio debba essere effettivo non significa sostenere che debba essere automatico, così come affermare che uno straniero autore di reati gravi possa perdere il diritto a consolidare la propria presenza non significa eliminare i limiti che lo Stato di diritto pone all’esercizio del potere pubblico.

    La ReImmigrazione, se vuole rappresentare un modello concretamente applicabile e non uno slogan, deve necessariamente operare all’interno di questi confini.

    Uno straniero che vive stabilmente in un Paese, lavora, conosce la lingua, ha costruito una famiglia e partecipa alla società presenta normalmente indici molto forti di integrazione, ma questa integrazione non può essere considerata indipendentemente dalla condotta successiva, perché la commissione di reati particolarmente gravi incide inevitabilmente sul rapporto che la persona ha costruito con la comunità e può modificare radicalmente il giudizio sulla sostenibilità della sua permanenza.

    L’integrazione, infatti, non può essere misurata soltanto attraverso il lavoro o il reddito.

    Il rispetto dell’ordinamento deve costituirne una componente essenziale, pur senza cadere nell’errore opposto di considerare qualsiasi violazione penale come prova definitiva di mancata integrazione, dal momento che esiste una differenza evidente tra un episodio isolato di modesta gravità e una condanna per violenza grave, stupro, criminalità organizzata o altri delitti capaci di incidere profondamente sulla sicurezza collettiva.

    La Danimarca pone dunque una questione che merita di essere affrontata senza semplificazioni: se uno straniero, anche stabilmente residente, commette un reato di eccezionale gravità, fino a quale punto la lunga permanenza, i legami familiari e il radicamento sociale devono continuare a impedirne l’espulsione?

    Non esiste una risposta semplice, ed è precisamente per questo che il diritto europeo ha scelto la proporzionalità invece dell’automatismo.

    La sicurezza pubblica è un interesse legittimo e può prevalere sulla vita privata e familiare; ma deve essere dimostrato, caso per caso, perché in quella determinata situazione debba prevalere.

    La scelta danese di fissare come regola generale l’espulsione degli stranieri condannati ad almeno un anno di reclusione per determinati reati gravi potrà quindi rappresentare un significativo irrigidimento della politica nazionale, ma la sua compatibilità convenzionale dipenderà inevitabilmente dal modo in cui quella regola verrà applicata dai giudici e, soprattutto, dalla permanenza di un reale spazio per la valutazione individuale.

    C’è poi un secondo aspetto che merita attenzione, perché una politica delle espulsioni non può essere valutata soltanto sulla base del numero delle decisioni adottate.

    Il Governo danese sottolinea che alla fine del 2025 erano meno di mille gli stranieri con una procedura di allontanamento ancora pendente, circa la metà rispetto al 2020, e riferisce che nel solo 2025 le autorità hanno allontanato quasi 2.500 cittadini stranieri privi di un soggiorno legale; la riforma prevede quindi ulteriori strumenti destinati non soltanto a pronunciare più espulsioni, ma a renderne concretamente possibile l’esecuzione, anche attraverso la cooperazione con i Paesi di origine e maggiori incentivi alla partenza volontaria.

    Questo passaggio è fondamentale anche per il dibattito italiano.

    Una politica migratoria che produce migliaia di decisioni di espulsione non eseguite non è necessariamente severa, perché può essere semplicemente inefficiente; allo stesso modo, una politica che tenta sistematicamente di superare i limiti convenzionali e produce provvedimenti successivamente annullati dai giudici non rafforza lo Stato, ma rischia di aumentare il contenzioso, allungare i tempi e rendere ancora più difficile l’esecuzione delle decisioni che sarebbero invece giuridicamente sostenibili.

    La vera forza di una politica di ReImmigrazione dovrebbe quindi essere misurata non dalla quantità degli ordini di espulsione, ma dalla capacità di individuare rapidamente i casi nei quali l’allontanamento è necessario, costruire provvedimenti proporzionati e adeguatamente motivati, rispettare i limiti inderogabili della Convenzione ed eseguire effettivamente le decisioni che superano il controllo giurisdizionale.

    È qui che il modello danese diventa realmente interessante.

    Copenaghen vuole portare la propria legislazione fino al confine consentito dagli obblighi internazionali e, contemporaneamente, vuole tentare di spostare quel confine attraverso un diverso orientamento europeo sull’articolo 8; può farlo, perché il diritto convenzionale non è immobile e l’interpretazione della proporzionalità evolve anche attraverso il dialogo tra Stati e Corte europea, ma resta una differenza fondamentale tra andare fino al limite della Convenzione e pretendere di poter governare come se quel limite non esistesse.

    La prima è una scelta politica legittima.

    La seconda sarebbe una rottura dello Stato di diritto.

    Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione deve collocarsi precisamente dentro questa distinzione, perché una politica migratoria credibile deve essere capace di riconoscere pienamente l’integrazione di chi costruisce la propria vita nel Paese e rispetta le regole, ma deve anche poter affermare che la commissione di reati di particolare gravità può incidere profondamente sulla possibilità di continuare a far parte della società ospitante, purché la decisione venga assunta individualmente, nel rispetto della proporzionalità e senza mai superare quei divieti assoluti che rappresentano uno dei fondamenti della civiltà giuridica europea.

    La Danimarca sta dunque cercando di rendere più severa la risposta dello Stato nei confronti degli stranieri condannati, ma il risultato più importante di questa esperienza potrebbe non essere il numero delle persone che verranno effettivamente espulse; potrebbe essere, piuttosto, la definizione del nuovo punto di equilibrio europeo tra il diritto dello Stato a proteggere la propria comunità e il principio secondo cui anche la persona che ha commesso un grave reato conserva diritti che il potere pubblico non può semplicemente cancellare.

    È su quel confine, molto più che sugli slogan, che si giocherà il futuro della politica europea dei rimpatri.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

    Wer Kinder versorgt, verweigert keine Integration: Die unsichtbare Arbeit im Integrationsvertrag

    Eine Person lebt rechtmäßig in Deutschland, sorgt täglich für kleine Kinder oder einen pflegebedürftigen Angehörigen, organisiert Arztbesuche, spricht mit Lehrkräften und hält sich an die geltenden Regeln. Zugleich fehlt ihr die Zeit für eine regelmäßige Erwerbstätigkeit. Ist sie weniger integriert als ein Mensch, der jeden Morgen zur Arbeit fährt, aber kaum am gesellschaftlichen Leben teilnimmt?…

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    Francia, l’occupazione degli immigrati varia secondo l’origine: come interpretare correttamente i dati? I NUMERI SULL’OCCUPAZIONE NON SONO UN GIUDIZIO SULLE PERSONE In Francia, le statistiche sull’occupazione delle persone con una storia migratoria mostrano differenze rilevanti fra gruppi definiti secondo la nazionalità alla nascita. Il dibattito politico tende a interpretarle in modi contrapposti: per alcuni costituiscono…

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    Un dissenso interno al dibattito identitario tedesco permette di affrontare una domanda che riguarda ogni politica d’integrazione: la solidarietà civica presuppone una società già culturalmente uniforme, oppure può nascere proprio dalla partecipazione alla medesima vita pubblica? Il 19 settembre 2026 Jürgen Elsässer, in un articolo pubblicato da COMPACT, ha contestato una tesi attribuita a Martin…

  • Svezia, il permesso permanente non basta più: la cittadinanza diventa il vero traguardo dell’integrazione

    Per molti anni la Svezia è stata considerata, nel dibattito europeo, uno dei Paesi simbolo di una politica migratoria particolarmente aperta, fondata su un ampio riconoscimento della protezione internazionale, su una concezione generosa dell’accoglienza e su una progressiva stabilizzazione della presenza straniera nel territorio; oggi, però, quello stesso Paese sta modificando in profondità la propria impostazione, non limitandosi a ridurre gli ingressi o a rafforzare i rimpatri, ma intervenendo sul significato stesso della permanenza dello straniero e sul rapporto tra durata del soggiorno, integrazione effettiva e appartenenza stabile alla comunità nazionale.

    Il Governo svedese utilizza ormai apertamente l’espressione paradigm shift per descrivere questa trasformazione della politica migratoria, che viene presentata come il passaggio da un sistema nel quale l’accoglienza e la stabilizzazione costituivano elementi centrali a un modello nel quale assumono maggiore rilievo la sostenibilità dei flussi, l’effettività dell’integrazione, la riduzione dell’esclusione sociale e la capacità dello Stato di rendere concretamente eseguibili le decisioni di rimpatrio; in questo quadro si inserisce anche la proposta, avanzata nel 2026, di ridimensionare il ruolo del permesso di soggiorno permanente per alcune categorie di stranieri, in particolare nell’ambito della protezione internazionale, modificando un meccanismo che per lungo tempo aveva rappresentato uno degli strumenti principali attraverso i quali la permanenza dello straniero tendeva progressivamente a consolidarsi.

    Il punto più interessante non riguarda, però, soltanto la maggiore difficoltà nell’ottenere un titolo permanente, perché la riforma assume un significato molto più ampio se viene letta insieme all’inasprimento dei requisiti previsti per l’acquisto della cittadinanza svedese, che dal giugno 2026 è collegata in maniera più stringente alla durata della residenza, alla condotta personale, all’autonomia economica e alla conoscenza della lingua e della società del Paese; la direzione politica appare quindi abbastanza chiara, perché il semplice trascorrere del tempo non viene più considerato, da solo, sufficiente a dimostrare che una presenza straniera si sia realmente trasformata in appartenenza.

    È proprio questo passaggio che rende il caso svedese particolarmente interessante anche per l’Italia, dal momento che costringe a distinguere tra la dimensione meramente amministrativa del soggiorno e quella sostanziale dell’integrazione: il permesso permanente e la cittadinanza restano istituti profondamente differenti, poiché il primo attribuisce una stabilità giuridica alla presenza dello straniero mentre la seconda rappresenta una forma piena di appartenenza politica e costituzionale, ma il fatto che la Svezia stia contemporaneamente restringendo l’accesso alla permanenza definitiva e rendendo più esigente l’acquisto della cittadinanza mostra la volontà di costruire un percorso nel quale la stabilizzazione non dipenda esclusivamente dal numero di anni trascorsi nel territorio, bensì dalla qualità del percorso compiuto durante quel periodo.

    Questa impostazione si avvicina in maniera significativa al paradigma Integrazione o ReImmigrazione, che muove dalla considerazione secondo cui una politica migratoria non può essere valutata soltanto attraverso il numero degli ingressi autorizzati, dei permessi di soggiorno rilasciati, delle domande di asilo accolte o dei rimpatri effettuati, perché ciò che realmente determina l’efficacia di un sistema è quanto accade negli anni successivi all’arrivo, quando la presenza dello straniero dovrebbe progressivamente tradursi in autonomia economica, conoscenza linguistica, stabilità familiare, partecipazione sociale e rispetto delle regole della comunità nella quale ha scelto di vivere.

    Una persona può infatti trascorrere dieci o quindici anni in un Paese continuando a vivere in una condizione di forte marginalità, senza una reale autonomia economica, senza una conoscenza adeguata della lingua e senza avere sviluppato relazioni significative con la società di accoglienza, mentre un’altra persona, nello stesso arco temporale, può avere lavorato stabilmente, versato contributi, costruito una famiglia, accompagnato i figli nel sistema scolastico, sviluppato relazioni sociali e raggiunto una condizione tale da renderla, sul piano sostanziale, parte della comunità nazionale; considerare queste due situazioni come equivalenti soltanto perché entrambe caratterizzate da una lunga permanenza significa rinunciare a utilizzare l’integrazione come criterio reale di governo dei fenomeni migratori.

    Naturalmente, proprio perché si tratta di un concetto complesso, l’integrazione non può essere ridotta a un singolo parametro né trasformata in una prova astratta di conformità culturale, poiché una persona può attraversare un periodo di disoccupazione, una difficoltà economica, una malattia o una crisi familiare senza per questo cessare di essere integrata, e sarebbe quindi profondamente sbagliato costruire un sistema nel quale il reddito o la continuità lavorativa diventassero gli unici indicatori della possibilità di consolidare la propria posizione giuridica.

    Per questa ragione, un vero Indice di integrazione dovrebbe essere necessariamente multidimensionale e dovrebbe considerare, all’interno di una valutazione complessiva, il lavoro e l’autonomia economica, la conoscenza della lingua, la durata e la stabilità della residenza, la scolarizzazione dei figli, la situazione familiare, l’assenza di comportamenti gravemente incompatibili con l’ordinamento e la partecipazione alla vita sociale, evitando che uno solo di questi elementi possa determinare automaticamente il risultato e attribuendo invece rilievo al percorso complessivamente compiuto dalla persona nel corso degli anni.

    La parte forse più importante del modello, però, consiste nel comprendere che l’integrazione non dovrebbe essere utilizzata soltanto come criterio per imporre obblighi o limitazioni allo straniero, perché, se valutata seriamente, deve produrre anche conseguenze positive: chi dimostra di essere diventato progressivamente parte della società nella quale vive dovrebbe poter ottenere una maggiore stabilità del soggiorno e, quando ne ricorrano i presupposti, accedere alla cittadinanza come riconoscimento di un percorso che non è più soltanto amministrativo, ma anche sociale e sostanziale.

    È precisamente su questa reciprocità che si fonda il paradigma Integrazione o ReImmigrazione, nel quale lo Stato non può limitarsi a pretendere l’integrazione senza creare le condizioni perché essa sia concretamente possibile, ma deve investire nell’apprendimento linguistico, nell’accesso al lavoro, nella formazione, nella scuola, nella stabilità abitativa e nella possibilità di costruire relazioni sociali, mentre lo straniero, a sua volta, deve partecipare effettivamente a questo percorso e assumere come proprio obiettivo l’ingresso progressivo nella società di accoglienza, con la conseguenza che, quando l’integrazione riesce, essa deve essere riconosciuta e consolidata, mentre quando il diritto alla permanenza viene definitivamente meno, dopo una valutazione individuale e nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento, il ritorno deve restare una possibilità effettiva e non soltanto teorica.

    È proprio la permanenza prolungata all’interno di una zona grigia, infatti, uno dei problemi più evidenti delle politiche migratorie europee, perché migliaia di persone possono rimanere per anni in condizioni amministrative incerte, senza acquisire una reale stabilità ma senza essere neppure destinatarie di una decisione definitiva e concretamente eseguibile, producendo così una situazione che genera precarietà per lo straniero, difficoltà per le amministrazioni e crescente sfiducia da parte della popolazione, la quale percepisce un sistema incapace sia di integrare pienamente chi rimane sia di rendere effettive le decisioni di ritorno quando la permanenza non è più giuridicamente giustificata.

    La trasformazione svedese è interessante anche perché mostra quanto la qualità dell’integrazione sia inevitabilmente collegata alla quantità e alla composizione dei flussi migratori, dal momento che la capacità di integrazione di uno Stato non è astratta né illimitata, ma dipende dalla disponibilità di lavoro, abitazioni, scuole, servizi sanitari, corsi di lingua e, più in generale, dalla capacità concreta dei territori di assorbire nuovi residenti senza creare concentrazioni eccessive, marginalità permanenti o forme di segregazione sociale che rendano più difficile il contatto tra nuovi arrivati e popolazione residente.

    Non significa che esista una soglia numerica universale oltre la quale l’integrazione diventi impossibile, ma significa riconoscere che ogni politica migratoria deve necessariamente essere costruita sulla capacità reale del Paese di trasformare l’ingresso in autonomia e partecipazione, perché aumentare il numero delle persone ammesse senza aumentare nello stesso tempo le risorse e gli strumenti necessari a integrarle rischia di produrre esattamente l’effetto opposto a quello dichiarato, cioè una crescita delle aree di esclusione sociale e una progressiva separazione tra comunità.

    La Svezia, quindi, non sta semplicemente passando da una politica migratoria aperta a una politica più restrittiva, perché il cambiamento più rilevante riguarda il criterio attraverso il quale si tenta di valutare il fenomeno: non è più sufficiente domandarsi quanti stranieri entrino o quanti vengano rimpatriati, ma diventa necessario capire quanti riescano effettivamente a lavorare, acquisire autonomia, imparare la lingua, accompagnare i figli in un percorso scolastico stabile, partecipare alla società e, infine, diventare cittadini.

    È una prospettiva che anche l’Italia dovrebbe osservare con particolare attenzione, dal momento che il nostro dibattito continua a concentrarsi quasi esclusivamente sugli sbarchi, sui decreti flussi, sulle sanatorie, sulle procedure di asilo, sui permessi di soggiorno e sui rimpatri, mentre molto più raramente ci chiediamo quali siano gli esiti reali di quelle politiche dopo cinque, dieci o quindici anni e, soprattutto, quali territori, quali strumenti e quali percorsi amministrativi producano effettivamente maggiore integrazione e quali, invece, finiscano per consolidare situazioni di dipendenza, marginalità o precarietà.

    La lezione svedese non dovrebbe quindi essere importata meccanicamente, perché nasce da una storia istituzionale, sociale e demografica diversa da quella italiana, ma la domanda che pone è ormai inevitabile anche per noi: se la stabilità del soggiorno deve essere considerata soltanto come conseguenza del tempo trascorso oppure se debba diventare il riconoscimento di un percorso di integrazione concretamente verificabile, nel quale lo Stato abbia fatto la propria parte e la persona straniera abbia progressivamente costruito un rapporto reale con la società nella quale vive.

    Se si sceglie questa seconda prospettiva, allora il soggiorno smette di essere una semplice successione di rinnovi amministrativi e diventa un percorso che tende verso una maggiore stabilità, nel quale la presenza temporanea può trasformarsi in integrazione, l’integrazione può tradursi in un consolidamento della posizione giuridica e, quando ne ricorrano le condizioni, la stabilità può trovare il proprio punto di arrivo nella cittadinanza, mentre il ritorno resta la soluzione giuridicamente coerente per chi, dopo un esame individuale e definitivo, non disponga più di un titolo che ne consenta la permanenza.

    È questa, in definitiva, la logica di Integrazione o ReImmigrazione: non una politica costruita contro gli immigrati, ma un modello che tenta di distinguere tra percorsi differenti e di attribuire a ciascuno una conseguenza coerente, premiando chi si integra, sostenendo chi è ancora in una fase di inserimento e rendendo effettivo il ritorno quando la permanenza non trova più un fondamento giuridico.

    La Svezia, dopo essere stata per decenni uno dei simboli europei dell’accoglienza, sta oggi sperimentando un sistema nel quale la permanenza definitiva non viene più considerata soltanto come il risultato del tempo trascorso nel Paese, ma sempre più come l’esito di un percorso che deve produrre autonomia, partecipazione e appartenenza, ed è probabilmente proprio questo cambiamento, più ancora delle singole riforme, a rendere il caso svedese particolarmente rilevante per il futuro delle politiche migratorie europee.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

    Intégrer et organiser le retour sous une même autorité : le risque de l’État juge et partie

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  • ICE made about 51,000 arrests in one month. Immigration enforcement should be measured by outcomes, not arrests

    The United States is rapidly expanding the scale of interior immigration enforcement.

    In July 2026, U.S. Immigration and Customs Enforcement arrested approximately 51,000 immigrants, according to figures the Department of Homeland Security provided to Stateline. That was up from roughly 43,000 arrests in June and represented the highest monthly total of President Donald Trump’s second administration.

    The number is politically powerful.

    It creates an immediate impression of enforcement.

    But it also raises a more important question:

    What exactly should count as success in immigration policy?

    An arrest is not a removal.

    A detention is not a final immigration decision.

    And a person who is unlawfully present is not necessarily in the same legal position as every other unlawfully present person.

    ICE itself maintains separate statistics for arrests, detention and removals. Those categories are separate for a reason.

    A serious immigration system must therefore measure what happens after an arrest.

    Was the person subject to a final removal order?

    Did the individual have a pending asylum claim?

    Was relief from removal available?

    Did family circumstances create additional legal issues?

    Was the removal ultimately executed?

    Was the government’s decision upheld by the courts?

    How long did the entire process take?

    These questions matter more than the arrest total.

    They also point toward a broader migration-policy framework I call Integration or ReImmigration.

    For an American audience, the second term needs to be defined carefully.

    ReImmigration is not mass deportation.

    It does not mean removing foreign-born people because they are foreign-born.

    It does not propose collective removal based on race, ethnicity, nationality or cultural identity.

    And it does not eliminate due process.

    The idea is almost the opposite.

    A credible immigration system should become much better at distinguishing between two fundamentally different categories.

    The first consists of people who have a lawful right to build their future in the United States.

    For them, the policy objective should be integration.

    The second consists of people who, after an individualized legal process and all applicable safeguards, have no right to remain.

    For them, the government should be capable of carrying out a lawful and effective return.

    That second outcome is what I describe as ReImmigration.

    The distinction sounds simple.

    In practice, it is one of the most difficult problems in immigration government.

    The Trump administration has placed strong emphasis on criminal offenders. Throughout July, DHS and ICE repeatedly highlighted arrests involving foreign nationals convicted of offenses including attempted murder, sexual assault, kidnapping and drug trafficking.

    When an individual has committed a serious crime, has no lawful right to remain and faces no legal barrier to removal, the public interest in removal is particularly strong.

    But that is not every immigration case.

    An immigration-enforcement system also encounters people with pending asylum applications, people seeking adjustment through family relationships, longtime residents, parents of U.S. citizens, people potentially entitled to protection from removal, and individuals whose immigration histories contain multiple unresolved proceedings.

    Those cases cannot responsibly be treated as legally interchangeable.

    This is why selectivity is not weakness.

    Selectivity is what allows enforcement to work.

    A system that cannot distinguish quickly between a dangerous removable offender and a person with a viable legal claim wastes enforcement capacity.

    It fills detention space with cases that may ultimately result in release.

    It generates litigation.

    It increases administrative costs.

    And it makes it harder for government to focus resources on people whose removal is both legally justified and practically achievable.

    The dramatic expansion of the federal-state enforcement network illustrates how significant this issue has become.

    As of July 20, 2026, ICE reported 2,179 agreements under the 287(g) program, covering 39 states and two U.S. territories. The program allows trained state and local law-enforcement personnel to perform specified immigration-enforcement functions under ICE supervision.

    This creates an enforcement capacity on a scale the United States has not previously possessed.

    But greater capacity creates a greater need for precision.

    The question is not whether immigration law should be enforced.

    It should.

    The question is how enforcement should be measured.

    If success is defined mainly by arrests, agencies have a structural incentive to maximize arrests.

    If success is defined by lawful final outcomes, the incentives become different.

    Officials must identify cases more carefully.

    Cases must move faster.

    Removals must be legally sustainable.

    And people who actually have a lawful pathway must be removed from the enforcement pipeline as quickly as possible.

    This is the core logic behind Integration or ReImmigration.

    Integration for those who belong in the lawful system

    Once the United States determines that a person has the right to remain, immigration policy should stop treating that person as a permanent administrative problem.

    The objective should become integration.

    That means employment where possible, English-language acquisition, education, economic independence, lawful conduct and participation in the wider community.

    The United States has historically been exceptionally successful at integrating successive generations of immigrants.

    But integration should not be treated as something that automatically occurs simply because enough time passes.

    It is a process that can be encouraged, monitored and measured.

    A modern immigration system should therefore be interested not only in how many visas or green cards it grants, but also in whether newcomers progressively achieve economic and social independence.

    Effective return for those without a right to remain

    The other side of the model is equally important.

    An immigration system loses credibility when final removal orders are issued but cannot be executed.

    If a person has exhausted the legal process, has no recognized protection claim and has no other lawful basis to remain, return should be an actual outcome rather than a theoretical possibility.

    That does not require abandoning constitutional guarantees.

    On the contrary, due process makes removal more legitimate because it establishes clearly why one person has the right to stay and another does not.

    A legally robust return policy should therefore be built around a sequence:

    identify, decide, review, execute.

    Not simply:

    arrest, detain, count.

    The difference is fundamental.

    The danger of the permanent gray zone

    For decades, both the United States and European countries have struggled with large populations living in what might be called an immigration gray zone.

    People remain for years without stable status.

    Their cases move slowly.

    During that time they find jobs, marry, have children, establish communities and build private lives.

    After many years, removal becomes legally, socially and politically more difficult.

    The lesson should not be that government should disregard those relationships.

    The lesson is that government should reach decisions much earlier.

    Fast decisions make both integration and enforcement more credible.

    If a person qualifies for asylum, family-based residence or another lawful status, that person should know as quickly as possible and begin building a stable future.

    If the person does not qualify to remain, the government should also reach that conclusion promptly enough for return to remain realistically enforceable.

    Delay benefits neither side.

    A better measure of ICE performance

    The July arrest number therefore needs context.

    Rather than asking only how many people ICE arrested, Congress, the administration and the public should also ask:

    How many arrests resulted in final removal decisions?

    How many people were actually removed?

    How many cases involved serious criminal convictions?

    How many detainees were ultimately released because they had viable legal claims?

    How many government decisions were reversed?

    How long did cases take from arrest to final disposition?

    What percentage of available detention capacity was used on people who were ultimately removable?

    Those metrics would tell Americans much more about whether immigration enforcement is functioning.

    The administration has clearly made a strategic decision to expand ICE capacity. The growth of the 287(g) program, additional enforcement operations and substantial increases in arrests demonstrate that this expansion is already underway.

    The next question is whether the United States can transform that capacity into precision.

    That is where the distinction between mass enforcement and effective immigration government becomes important.

    A government capable of arresting large numbers of people is powerful.

    A government capable of rapidly distinguishing who should remain, who should integrate and who should lawfully return is competent.

    America needs the second.

    The immigration debate has become trapped between two slogans.

    One side fears any meaningful enforcement.

    The other increasingly speaks the language of mass deportation.

    Neither framework is sufficient for a country with tens of millions of foreign-born residents, a large lawful immigration system, humanitarian obligations, labor-market needs and a substantial population without legal status.

    A mature policy needs a third principle:

    Integration for those with the right to stay. ReImmigration for those who, after due process, do not.

    That means enforcement should be real.

    But it should also be selective.

    Integration should be generous where lawful residence exists.

    But it should also produce measurable outcomes.

    And government performance should be evaluated not by the theatrical power of the arrest total, but by whether immigration decisions become faster, clearer and actually enforceable.

    The July figure of approximately 51,000 ICE arrests is therefore significant.

    But it is not the final score.

    The real measure will be what happens to those 51,000 cases next.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Attorney admitted to practice before the Italian Court of Cassation
    Registered in the Register of Interest Representatives of the Italian Chamber of Deputies in the field of Immigration
    Lobbyist – EU Transparency Register No. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

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  • Manica, meno attraversamenti grazie alla cooperazione con la Francia: perché serve una Polizia dell’Immigrazione

    Il Governo britannico rivendica una significativa riduzione degli attraversamenti della Manica e attribuisce il risultato soprattutto al rafforzamento della cooperazione operativa con la Francia. Al di là della percentuale registrata nel singolo periodo, il dato interessante è il metodo utilizzato: più personale specializzato, intelligence, tecnologia, coordinamento tra le autorità dei due Paesi e intervento sulle organizzazioni che gestiscono le partenze.

    È una questione che riguarda direttamente anche l’Italia. Il controllo dell’immigrazione irregolare viene spesso affrontato come problema normativo: nuove fattispecie, nuove procedure, nuovi termini, nuove competenze. Ma una legge, per quanto severa, rimane incompleta se manca un apparato amministrativo e operativo specializzato capace di applicarla.

    L’esperienza della Manica incrocia per questo il nono pilastro del paradigma Integrazione o ReImmigrazione: “La Polizia dell’Immigrazione come corpo specializzato”.

    Il principio è semplice. Gestire una pratica di soggiorno, contrastare un’organizzazione dedita al traffico di migranti, identificare uno straniero, ricostruirne i movimenti, cooperare con le autorità di un altro Stato ed eseguire un rimpatrio sono attività profondamente diverse. Continuare a ricondurle all’interno di un sistema frammentato significa disperdere competenze e responsabilità.

    Il nono pilastro propone quindi una separazione funzionale tra chi gestisce i permessi e chi deve occuparsi del controllo dell’immigrazione e dell’esecuzione dei rimpatri, attraverso un apparato dedicato e professionalmente specializzato. Non si tratta semplicemente di aumentare il numero degli agenti, ma di costruire competenze specifiche, banche dati, intelligence e cooperazione internazionale attorno a una funzione precisa.

    Quanto sta accadendo tra Francia e Regno Unito offre un’indicazione interessante proprio in questa direzione. Londra e Parigi stanno cercando di trasformare il controllo della Manica da successione di interventi emergenziali a cooperazione operativa permanente.

    L’Italia, per la propria posizione geografica, avrebbe ancora più bisogno di ragionare in questi termini. Una politica migratoria può essere credibile soltanto se lo Stato dispone anche dell’apparato necessario per eseguirla.

    È questa la ragione per cui la Polizia dell’Immigrazione costituisce il nono pilastro di Integrazione o ReImmigrazione: senza una struttura specializzata, anche le migliori decisioni sulla permanenza e sul rimpatrio rischiano di rimanere sulla carta.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Se la pena deve rieducare, l’integrazione può dirsi fallita per sempre?

    La puntata di Dritto e rovescio del 29 ottobre 2026 ha dedicato una parte dell’inchiesta a episodi di violenza giovanile, alle cosiddette baby gang e a giovani italiani di seconda generazione. È legittimo chiedere alle istituzioni sicurezza, accertamento delle responsabilità e una risposta proporzionata alle condotte violente. Sarebbe invece scorretto assumere le ricostruzioni televisive come…

    The Ideal Citizen Trap: Integration Cannot Be a Test of Moral Perfection

    American naturalization law contains a striking warning for anyone who wishes to turn integration into a public duty. Under 8 C.F.R. § 316.10(a)(2), an applicant’s good moral character is examined individually with reference, among other factors, to the standards of the average citizen in the community. The immigrant must establish eligibility; people who already possess…

  • Dalla Bossi-Fini alla remigrazione: venticinque anni di promesse sull’immigrazione

    Da oltre vent’anni il centrodestra italiano individua nel governo dell’immigrazione una delle proprie priorità politiche. Sarebbe ingeneroso, oltre che storicamente inesatto, sostenere che in questo lungo periodo non sia stato fatto nulla. Al contrario, proprio i governi di centrodestra hanno introdotto alcune delle più significative innovazioni della legislazione italiana sull’immigrazione: dalla legge Bossi-Fini ai pacchetti sicurezza, dai respingimenti verso la Libia ai decreti Salvini, fino alle più recenti politiche del Governo Meloni e al Protocollo Italia-Albania.

    Il problema, dunque, non è la mancanza di volontà politica. E probabilmente non è neppure la mancanza di norme.

    Il problema è che, dopo venticinque anni, l’Italia continua a non disporre di una macchina amministrativa capace di trasformare stabilmente quella volontà politica in risultati.

    È da questa constatazione, e non da una critica pregiudiziale alla destra, che occorrerebbe ripartire.

    La legge 30 luglio 2002, numero 189, conosciuta come Bossi-Fini, rappresentò il primo grande tentativo del centrodestra di costruire un sistema nel quale l’ingresso dello straniero fosse maggiormente collegato alle esigenze del mercato del lavoro e nel quale l’irregolarità del soggiorno potesse condurre più rapidamente all’allontanamento. La legge modificò profondamente il Testo unico sull’immigrazione e molte delle sue scelte continuano ancora oggi a caratterizzare il nostro ordinamento.

    Quella riforma individuava correttamente alcuni problemi strutturali. Eppure il meccanismo che avrebbe dovuto collegare dall’estero domanda di lavoro e ingresso regolare si è progressivamente scontrato con la realtà di un mercato che spesso utilizza lavoratori già presenti in Italia. Parallelamente, l’espulsione amministrativa è rimasta troppo spesso una decisione formalmente adottata ma materialmente difficile da eseguire.

    Il centrodestra ha quindi cercato altre strade.

    Durante il Governo Berlusconi, con Roberto Maroni al Ministero dell’Interno, si sviluppò la stagione dei respingimenti verso la Libia. Non furono semplici annunci: i respingimenti vennero effettivamente praticati. Ma quel modello incontrò un limite giuridico decisivo. Con la sentenza Hirsi Jamaa e altri contro Italia del 23 febbraio 2012, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo accertò, tra l’altro, la violazione dell’articolo 3 della Convenzione e del divieto di espulsioni collettive. Sentenza Hirsi Jamaa e altri contro Italia

    Qualche anno più tardi, con Matteo Salvini al Viminale, la politica migratoria trovò un’altra formula di grande efficacia comunicativa: “porti chiusi”.

    Anche in questo caso alla comunicazione seguirono provvedimenti normativi concreti. I decreti sicurezza del 2018 e del 2019 intervennero sulla disciplina dell’immigrazione e sulla gestione delle navi impegnate nelle operazioni nel Mediterraneo. Ma nemmeno questa esperienza poteva eliminare strutturalmente il fenomeno: continuarono gli arrivi, le richieste di protezione, la permanenza irregolare e, soprattutto, la difficoltà di rendere effettive molte decisioni di rimpatrio.

    Con Giorgia Meloni emerge successivamente il tema del blocco navale. Prima dell’arrivo a Palazzo Chigi, Fratelli d’Italia lo indicò ripetutamente come strumento per impedire le partenze irregolari dal Nord Africa, precisando progressivamente che avrebbe dovuto trattarsi di una missione europea concordata con le autorità dei Paesi interessati.

    Una volta al Governo, quella formula non si è tradotta letteralmente in un blocco navale. Ma sarebbe sbagliato concluderne che sia stata abbandonata ogni politica di controllo. La strategia è piuttosto cambiata: cooperazione con i Paesi di origine e transito, contrasto alle partenze, interventi sulle ONG, procedure accelerate, iniziative europee e, soprattutto, il Protocollo Italia-Albania.

    C’è quindi una continuità politica evidente: la ricerca di strumenti più efficaci per controllare l’immigrazione irregolare. Ma c’è anche una continuità nei problemi incontrati.

    Oggi il dibattito della destra introduce un nuovo concetto: remigrazione.

    La proposta merita di essere studiata senza demonizzazioni preventive. Se con remigrazione si intende recuperare il principio secondo cui chi non possiede o perde le condizioni giuridiche per soggiornare deve effettivamente lasciare il territorio nazionale, il problema posto è reale. Uno Stato che adotta una decisione di allontanamento e poi non riesce ad eseguirla manifesta una propria debolezza amministrativa.

    Ma proprio l’esperienza degli ultimi venticinque anni dovrebbe suggerire cautela.

    Non basta cambiare il nome della soluzione se non si modifica il funzionamento del sistema.

    È questo il punto sul quale la nuova destra, compreso il progetto politico che sta nascendo attorno a Futuro Nazionale, potrebbe compiere un salto di qualità.

    Bossi-Fini, respingimenti, porti chiusi e blocco navale non devono essere letti semplicemente come fallimenti. Sono piuttosto esperienze dalle quali ricavare una lezione: la politica migratoria non può dipendere continuamente da una misura straordinaria destinata a risolvere il problema una volta per tutte.

    L’immigrazione è ormai un fenomeno strutturale. Anche la sua amministrazione deve diventarlo.

    È precisamente su questo terreno che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone un cambio di metodo.

    Non un nuovo slogan da sostituire ai precedenti, ma una architettura amministrativa permanente.

    Il punto di partenza è distinguere con chiarezza le diverse fasi del percorso migratorio. Lo Stato deve sapere chi entra e per quale ragione; deve identificare con certezza la persona; deve favorire l’integrazione di chi ha titolo per soggiornare; deve verificare nel tempo l’effettività di quel percorso attraverso parametri concreti come lavoro, conoscenza della lingua italiana e rispetto delle regole.

    A quel punto devono esistere due esiti altrettanto normali.

    Se l’integrazione procede e permangono le condizioni previste dall’ordinamento, lo Stato deve favorire la stabilizzazione.

    Se invece vengono meno i presupposti giuridici della permanenza, deve essere possibile procedere alla ReImmigrazione, nel rispetto delle garanzie individuali e sotto il controllo del giudice.

    La differenza rispetto alla remigrazione intesa come grande operazione politica di ritorno è fondamentale.

    La ReImmigrazione non dovrebbe essere un’emergenza. Dovrebbe diventare una funzione ordinaria dello Stato.

    Questo significa affrontare anche ciò che per venticinque anni ha reso difficili i rimpatri: identificazione, disponibilità dei documenti, rapporti consolari, accordi con i Paesi d’origine, organizzazione amministrativa, personale specializzato e capacità materiale di dare esecuzione alle decisioni.

    Significa anche dotarsi di una Polizia dell’Immigrazione specializzata e di una regia politica unitaria capace di seguire l’intero ciclo, dall’ingresso fino all’integrazione o al ritorno, invece di distribuire competenze e responsabilità tra amministrazioni diverse.

    È qui che il dibattito sulla remigrazione può diventare un’occasione.

    Non occorre chiedere alla destra di rinunciare all’obiettivo di controllare l’immigrazione. Occorre semmai suggerirle di trasformare quell’obiettivo politico in un sistema tecnicamente realizzabile.

    Dopo venticinque anni, il centrodestra italiano possiede ormai una quantità considerevole di esperienza normativa e di governo. La Bossi-Fini ha mostrato i limiti di un sistema degli ingressi troppo distante dal funzionamento reale del mercato del lavoro. I respingimenti hanno mostrato i limiti posti dal diritto internazionale ed europeo. I porti chiusi hanno dimostrato che controllare le ONG non equivale a controllare l’intero fenomeno migratorio. Il blocco navale ha mostrato quanto sia difficile trasformare una formula politica in uno strumento compatibile con le relazioni internazionali e con il diritto del mare.

    Queste esperienze non devono essere cancellate. Devono essere utilizzate per progettare la fase successiva.

    Anche la remigrazione rischierebbe altrimenti di incontrare lo stesso destino: una proposta politicamente potente che si scontra, al momento dell’attuazione, con identificazione, consolati, documenti, giudici, costi, capacità amministrativa e cooperazione degli Stati di origine.

    Il vero passaggio innovativo sarebbe quindi smettere di cercare la misura definitiva e costruire finalmente il sistema permanente.

    “Integrazione o ReImmigrazione” vuole offrire esattamente questo contributo: non spiegare alla politica quale debba essere il suo obiettivo, ma mettere a disposizione della politica un paradigma tecnico e giuridico attraverso il quale quell’obiettivo possa diventare amministrazione quotidiana.

    Dopo Bossi-Fini, respingimenti, porti chiusi e blocco navale, la remigrazione apre una nuova stagione del dibattito.

    Può diventare semplicemente la prossima promessa.

    Oppure può essere l’occasione per comprendere la lezione degli ultimi venticinque anni e cambiare metodo.

    Se l’obiettivo è davvero governare l’immigrazione, è arrivato il momento di passare dalle misure straordinarie a un sistema ordinario: integrazione quando funziona, ReImmigrazione quando ne ricorrono le condizioni.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

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    Integration Is a Duty, Not a Script: The Freedom to Choose a Civic Path

    Suppose a newcomer refuses to attend a particular government-backed integration course, but learns the national language independently, works lawfully, observes the law and participates in ordinary civic life. Has that person rejected integration, or merely rejected the institution’s preferred method of achieving it? This is not a report of a particular case; it is a…

  • Middle-class areas should house more asylum seekers: why integration also has a geography

    The British debate on asylum is usually dominated by numbers.

    How many people cross the Channel? How many are accommodated in hotels? How quickly are asylum claims decided? How many people can ultimately be removed?

    A less frequently discussed question may be equally important:

    Where should asylum seekers live while Britain decides whether they will be allowed to remain?

    On 11 August 2026, The Telegraph reported Andy Burnham’s argument that middle-class areas should also “play their part” in accommodating asylum seekers rather than leaving a disproportionate share of asylum accommodation to less affluent communities.

    The proposal is politically contentious, but it raises a genuine policy question.

    Britain does not distribute migration in a social vacuum.

    Where asylum seekers are accommodated can influence access to schools, healthcare, employment, public transport, language learning and everyday contact with the wider British population.

    In other words, integration has a geography.

    The UK’s asylum support system already includes what is officially called dispersal accommodation: longer-term housing, generally houses and flats within communities, for asylum seekers awaiting the outcome of their cases. Local authorities receive financial support connected to the dispersal system, reflecting the fact that asylum accommodation inevitably creates demands on local services.

    Official Home Office statistics show that on 31 March 2026, 20,885 people receiving asylum support — 21 per cent of the supported population — were still living in hotels. A further 72,768 people were living in other forms of accommodation, including dispersal accommodation. Hotel use had fallen significantly from its September 2023 peak, but it remained a substantial part of the system.

    The Government has meanwhile been trying to reduce reliance on hotels. In April 2026 it announced that eleven asylum hotels had been closed and presented greater use of large sites, faster asylum decisions, increased removals and stronger enforcement as elements of a broader reform of the asylum system.

    Yet replacing hotels does not resolve the underlying geographical question.

    If accommodation is disproportionately located where housing is cheapest, Britain may unintentionally place the greatest responsibility for asylum support on communities that already face the greatest economic pressures.

    Cheap housing is not necessarily the same thing as good conditions for integration.

    Areas suffering from housing shortages, overstretched GP services, limited employment opportunities, struggling schools or high levels of deprivation may have less institutional capacity to absorb sudden population increases.

    This does not mean poorer communities are less welcoming.

    It means that integration requires infrastructure.

    The question should therefore not simply be whether wealthy communities have a moral duty to accept asylum accommodation.

    A more useful question is whether Britain would achieve better long-term outcomes through a more balanced geographical distribution.

    This is particularly important because concentration can have consequences.

    When large numbers of newly arrived migrants are placed in the same neighbourhoods, they may naturally rely on existing ethnic and linguistic networks. Those networks can provide essential support, particularly during the first months after arrival.

    But excessive concentration can also reduce opportunities for everyday interaction with the wider society.

    Language acquisition may become slower.

    Access to employment outside established migrant networks may become harder.

    Schools may face sudden additional pressures.

    And neighbourhoods can gradually become socially separated from one another.

    This is where the debate intersects with a broader migration-policy framework I describe as “Integration or ReImmigration.”

    For a British audience, the terminology requires explanation.

    ReImmigration is not a programme of collective “remigration”.

    It does not propose removing people because they are foreign-born, because of their ethnicity or because of their cultural background.

    It begins from a different proposition.

    A functioning migration system should distinguish clearly between those who have the right to remain and therefore need an effective route towards integration, and those who, after an individual legal process and all applicable safeguards, have no right to remain and should therefore return.

    Between arrival and either of those outcomes lies the integration process.

    The State has responsibilities within that process.

    It should provide realistic access to language learning, education, employment and lawful accommodation. It should avoid creating conditions that make integration unnecessarily difficult.

    Migrants also have responsibilities.

    Where a person is permitted to build a future in the country, participation in employment where possible, language acquisition, respect for the law, children’s education and engagement with society should form part of the pathway towards a stable life.

    The principle is reciprocal:

    the State must make integration possible; the migrant must participate in integration.

    That is why geography matters.

    A government cannot credibly demand integration while systematically placing people in circumstances that encourage isolation.

    If asylum seekers are concentrated in large facilities with little connection to employment, limited public transport and few opportunities to interact with British society, the State itself may be creating barriers to the outcome it says it wants.

    Conversely, dispersing people without considering the capacity of local services is not a solution either.

    Integration cannot simply mean moving people around a map.

    It requires a measure of local integration capacity.

    Such a measure could consider housing availability, school capacity, primary healthcare, employment opportunities, public transport, existing migrant concentration, language provision and the number of people already receiving asylum support.

    Britain could then ask a more sophisticated question than “where can we find the cheapest accommodation?”

    It could ask:

    where is successful integration most likely to occur?

    This would represent a major change in migration policy.

    The same principle applies after the asylum decision.

    If a person is recognised as a refugee or otherwise granted the right to remain, the objective should be to move rapidly from temporary asylum accommodation towards ordinary life: employment, stable housing, education and participation in society.

    The purpose of asylum accommodation should not be to create a semi-permanent parallel system.

    It should be a temporary stage.

    But temporary status must genuinely be temporary in both directions.

    If an asylum claim is ultimately rejected and no other legal ground for residence exists, removal should be capable of taking place after all judicial safeguards have been respected.

    This is the second side of the Integration or ReImmigration model.

    Integration for those who have a future in Britain; lawful and effective return for those who do not have a right to remain.

    The two principles are not contradictory.

    Indeed, they reinforce one another.

    A State that cannot return people with no legal basis to remain loses credibility when it asks the public to support substantial investment in migration and integration.

    Equally, a State that focuses exclusively on removals while failing to integrate those who are lawfully entitled to remain creates permanent social fragmentation.

    A sustainable migration policy therefore needs both.

    Britain’s existing dispersal debate illustrates the practical difficulty.

    Portsmouth City Council announced in November 2025 that it had secured assurances that no additional homes in the city would be used for asylum dispersal accommodation, arguing that Portsmouth was already hosting more than its fair share while facing its own housing pressures.

    The Local Government Association has also called for a better and properly funded system for accommodating and supporting asylum seekers, emphasising the importance of cooperation between central and local government.

    These disputes show that geographical distribution cannot be treated simply as an administrative exercise.

    A town may technically possess another available building while no longer possessing the social or institutional capacity to absorb additional demand successfully.

    This distinction should become central to British migration policy.

    Accommodation capacity is not the same as integration capacity.

    Burnham’s argument therefore raises a question larger than the immediate political dispute about asylum hotels.

    If affluent areas systematically avoid asylum accommodation while poorer areas receive a disproportionate share, Britain risks creating a migration system in which those communities with the fewest resources are expected to perform the most difficult integration work.

    A more balanced model should seek to distribute not only people, but responsibility.

    This need not mean imposing identical numbers on every neighbourhood.

    Different areas have different housing markets, employment structures, schools and public services.

    But it does mean that social and economic capacity should become part of the calculation.

    The long-term objective should be a migration system capable of measuring more than arrivals.

    It should measure outcomes.

    Employment.

    Language.

    Educational participation.

    Economic independence.

    Housing stability.

    Respect for the law.

    Social participation.

    And, crucially, the relationship between these outcomes and the places in which migrants have been asked to build their lives.

    That is the underlying principle of Integration or ReImmigration.

    Migration policy should not end at the border.

    It should ask what happens after arrival.

    Those who have the right to stay should be given a realistic opportunity to become part of Britain.

    Those who do not have that right, after due process, should return.

    And between those two outcomes, the State should design an integration system that does not undermine itself through geographical segregation.

    The question is therefore not only how many asylum seekers Britain can accommodate.

    It is where Britain can genuinely integrate them.

    That distinction may prove far more important than the number of hotel rooms available on any given day.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lawyer admitted to practise before the Italian Court of Cassation
    Registered in the Register of Interest Representatives of the Italian Chamber of Deputies in the field of Immigration
    Lobbyist – EU Transparency Register No. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

    Chi decide gli ingressi, chi ne assume il futuro? La responsabilità che il contratto non può esaurire

    Una domanda di lavoro può giustificare una richiesta di ingresso, ma può anche decidere, da sola, quale relazione nascerà fra una persona e la comunità nazionale? La contraddizione emerge dal confronto pubblico dell’ottobre 2026 sull’immigrazione economica. Il 1° ottobre, nell’articolo «Gli immigrati ci pagheranno le pensioni»: un conto presentato sempre a metà, la redazione de…

    Remigrazione senza Stato di sorveglianza? Il paradosso del potere necessario a ridisegnare una nazione

    Il 27 ottobre 2026 Johan Hardoy ha pubblicato su Polémia un’analisi del libro di Martin Sellner sulla remigrazione. La natura della fonte conta: si tratta di una recensione politica, favorevole all’esame di quella prospettiva, e non della consultazione diretta del volume. Il testo attribuisce a Sellner due posizioni che, lette insieme, aprono una domanda tutt’altro…

  • Bossi-Fini, porti chiusi, blocco navale, remigrazione: gli slogan cambiano, il problema resta

    Da oltre vent’anni il centrodestra italiano individua nel controllo dell’immigrazione uno dei propri obiettivi politici principali. Sarebbe però sbagliato leggere questa storia come una semplice successione di promesse mancate o, peggio ancora, sostenere che i governi di destra non abbiano fatto nulla. Hanno fatto molto, hanno approvato norme importanti e hanno sperimentato strumenti diversi. Il punto è un altro: a ogni stagione è cambiata la formula politica, ma il problema strutturale dell’effettività è rimasto.

    La legge 30 luglio 2002, numero 189, la cosiddetta Bossi-Fini, rappresentò un intervento profondo sulla disciplina dell’immigrazione e dell’asilo, rafforzando il rapporto tra ingresso e lavoro e intervenendo anche sul sistema delle espulsioni, del trattenimento e dell’identificazione. È una legge che ha inciso realmente sull’ordinamento e molte delle sue scelte continuano ancora oggi a caratterizzare il sistema italiano.

    La difficoltà è stata trasformare quell’impianto normativo in una macchina amministrativa pienamente efficace. Il mercato del lavoro ha continuato spesso a richiedere manodopera già presente sul territorio, le procedure di ingresso sono rimaste complesse e, soprattutto, l’adozione di un provvedimento di espulsione non ha sempre significato la sua effettiva esecuzione.

    Negli anni successivi il centrodestra ha cercato altre strade. Con il Governo Berlusconi e Roberto Maroni al Viminale arrivò la stagione dei respingimenti verso la Libia. Anche in questo caso non si trattò soltanto di comunicazione: i respingimenti furono realmente praticati. Ma quell’esperienza incontrò un limite giuridico decisivo con la sentenza Hirsi Jamaa e altri contro Italia del 23 febbraio 2012, con la quale la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo condannò l’Italia per le operazioni effettuate nel Mediterraneo.

    Qualche anno dopo, con Matteo Salvini al Ministero dell’Interno, il messaggio divenne “porti chiusi”. Anche questa fase produsse norme e decisioni amministrative concrete, ma mise nuovamente in evidenza un limite: impedire o rendere più difficile l’approdo di determinate navi non equivale a costruire un sistema capace di governare complessivamente ingressi, richieste di protezione, permanenza e rimpatri.

    Con Giorgia Meloni il concetto politicamente dominante diventò invece quello del blocco navale. Una volta al Governo, la strategia si è progressivamente tradotta in strumenti differenti: cooperazione con Paesi terzi, contrasto alle partenze, procedure accelerate, accordi internazionali e modello Albania.

    Anche in questo caso il dato interessante non è stabilire se una promessa sia stata semplicemente mantenuta o tradita. È comprendere perché, una volta confrontata con il funzionamento concreto dello Stato, ogni soluzione apparentemente definitiva debba necessariamente trasformarsi in un sistema molto più complesso.

    Oggi il dibattito introduce una nuova parola: remigrazione.

    La questione merita di essere affrontata seriamente e senza pregiudizi. Se il concetto vuole riaffermare che la permanenza dello straniero non può essere completamente scollegata dalle condizioni previste dall’ordinamento e che chi non ha titolo per rimanere deve poter effettivamente lasciare il territorio, pone un problema reale.

    Ma proprio l’esperienza degli ultimi venticinque anni dovrebbe suggerire una conclusione: non basta trovare una parola nuova se la macchina amministrativa rimane la stessa.

    È questo il contributo che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” può offrire anche alla destra italiana.

    Non si tratta di contestare l’obiettivo del controllo dell’immigrazione. Al contrario, si tratta di renderlo tecnicamente realizzabile.

    Bossi-Fini, respingimenti, porti chiusi e blocco navale hanno affrontato soprattutto singoli momenti del fenomeno migratorio: l’ingresso, la frontiera, le partenze, gli sbarchi. Ma l’immigrazione non termina quando una persona supera il confine. Da quel momento inizia un percorso amministrativo che può durare anni e che comprende soggiorno, lavoro, integrazione, rinnovi, protezione, eventuali condanne, perdita dei requisiti e, quando necessario, ritorno.

    È l’intero percorso che deve essere governato.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone per questo una logica diversa: non una misura straordinaria destinata a risolvere una volta per tutte il fenomeno, ma un sistema permanente capace di accompagnare ogni posizione individuale verso uno dei due esiti possibili.

    Il primo è l’integrazione.

    Chi vive regolarmente in Italia deve essere messo nelle condizioni di lavorare, conoscere la lingua italiana, rispettare le regole, diventare autonomo e costruire un rapporto effettivo con la comunità nazionale. L’integrazione deve però essere verificabile e non semplicemente presunta.

    Il secondo esito è la ReImmigrazione.

    Quando vengono meno i presupposti della permanenza, e naturalmente nel rispetto delle garanzie costituzionali, europee e internazionali, lo Stato deve essere in grado di rendere effettiva la decisione di ritorno.

    Questo significa affrontare finalmente i problemi concreti che nessuno slogan può eliminare: identificazione certa della persona, disponibilità del passaporto o di un documento di viaggio, cooperazione consolare, accordi con i Paesi di origine, capacità dei centri di trattenimento, tempi delle procedure, personale specializzato e concreta esecuzione dei provvedimenti.

    È per questo che il paradigma prevede anche una Polizia dell’Immigrazione specializzata, una verifica ordinaria dell’integrazione e una struttura politica capace di governare unitariamente ingresso, permanenza, integrazione e ritorno.

    La destra italiana dispone oggi di un patrimonio di esperienza che non dovrebbe essere disperso.

    La Bossi-Fini ha mostrato che una legge severa non basta se i meccanismi amministrativi non corrispondono alla realtà sociale ed economica. I respingimenti hanno mostrato che l’azione dello Stato deve muoversi entro limiti giuridici precisi. I porti chiusi hanno dimostrato che governare una singola rotta o l’attività delle ONG non significa governare l’immigrazione. Il blocco navale ha evidenziato che la dimensione internazionale rende inevitabile la cooperazione con altri Stati.

    La remigrazione può ora diventare il punto di partenza per una nuova fase, ma soltanto se evita di ripetere lo stesso errore.

    Non serve promettere ancora una volta una soluzione definitiva. Serve costruire uno Stato capace di applicare ordinariamente le proprie decisioni.

    È qui che “Integrazione o ReImmigrazione” può diventare qualcosa di diverso da una nuova parola d’ordine: un paradigma tecnico attraverso il quale tradurre una volontà politica in un sistema amministrativo stabile.

    Chi vuole davvero controllare l’immigrazione dovrebbe quindi partire dalla lezione degli ultimi venticinque anni.

    Le norme servono. La fermezza politica serve. Anche la capacità di comunicare una direzione serve.

    Ma nessuna di queste cose può sostituire un’amministrazione capace di distinguere chi deve essere integrato da chi deve tornare nel proprio Paese e di rendere effettivi entrambi gli esiti.

    Bossi-Fini, porti chiusi, blocco navale e oggi remigrazione rappresentano fasi diverse di una stessa ricerca.

    Forse è arrivato il momento di non cercare più lo slogan successivo.

    È arrivato il momento di costruire il sistema che finora è mancato.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

    Chi parla a nome degli immigrati? Il paradosso della dissociazione che rafforza le società parallele

    La scheda ufficiale Mediaset Infinity della puntata di «Dritto e rovescio» del 29 ottobre 2026 registra un’inchiesta su giovani italiani di seconda generazione coinvolti in episodi di violenza e presenta clip su baby gang e disagio sociale. La nota Mediaset del 28 ottobre aveva annunciato quei temi. La descrizione televisiva richiama vicende individuali ancora oggetto…

  • Il Patto cambia verso: l’Italia torna destinazione dei migranti dall’Europa

    Austria, Germania e Svizzera hanno riaperto i trasferimenti di richiedenti asilo verso l’Italia, mentre anche altri Paesi europei si preparano a utilizzare le nuove regole. Il nuovo Patto europeo entra così nella sua fase più concreta e mostra una realtà spesso rimasta ai margini del dibattito italiano: la solidarietà europea non elimina la responsabilità dello Stato di primo ingresso.

    Il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo comincia a produrre effetti concreti. E alcuni di questi effetti potrebbero essere molto diversi da quelli immaginati nel dibattito politico italiano.

    Austria, Germania e Svizzera hanno infatti riaperto la strada dei trasferimenti di richiedenti asilo verso l’Italia. L’Austria ha già effettuato i primi trasferimenti e altri Paesi europei stanno valutando l’applicazione delle nuove regole.

    Il numero delle persone coinvolte, almeno per ora, è limitato. Sarebbe però un errore fermarsi ai numeri. Ciò che conta è il principio che sta emergendo: l’Europa può prevedere meccanismi di solidarietà tra gli Stati, ma continua contemporaneamente a pretendere che ciascun Paese assuma le proprie responsabilità nella gestione delle persone entrate nel sistema europeo dell’asilo.

    Per anni il dibattito italiano sull’immigrazione si è concentrato quasi esclusivamente sulla necessità di una maggiore solidarietà europea. La richiesta aveva e continua ad avere solide ragioni. Un sistema nel quale gli Stati geograficamente esposti alle frontiere esterne sopportano una parte sproporzionata della pressione migratoria presenta un evidente problema di equilibrio.

    Ma esiste anche l’altra faccia della questione.

    La libera circolazione all’interno dell’Europa non può trasformarsi nella possibilità per ciascun richiedente asilo di scegliere autonomamente lo Stato nel quale trasferirsi, così come non può consentire agli Stati di frontiera di considerare conclusa la propria responsabilità nel momento in cui una persona attraversa il confine verso un altro Paese europeo.

    È precisamente questo il problema dei movimenti secondari.

    Il nuovo sistema europeo tenta di conciliare due esigenze che per anni sono apparse difficilmente compatibili: solidarietà e responsabilità. Gli Stati maggiormente esposti devono poter contare sul contributo degli altri Paesi europei, ma devono contemporaneamente garantire identificazione, registrazione e gestione effettiva delle persone delle quali sono responsabili.

    Per l’Italia questa nuova fase può quindi rappresentare contemporaneamente un’opportunità e un problema.

    L’opportunità consiste nella costruzione di una politica migratoria finalmente più europea. Il problema è che una politica realmente europea comporta non soltanto la condivisione degli oneri, ma anche l’accettazione di regole comuni quando queste producono effetti meno favorevoli.

    La questione, tuttavia, non può esaurirsi nel decidere se un richiedente asilo debba trovarsi in Germania, Austria oppure Italia. Continuare a spostare persone da uno Stato all’altro rischia di trasformare la politica migratoria europea in un gigantesco problema logistico.

    La domanda decisiva è un’altra: che cosa accade alle persone che hanno diritto di rimanere una volta stabilito lo Stato responsabile?

    È qui che il nuovo Patto deve incontrare una vera politica dell’integrazione.

    Chi ottiene il diritto di costruire il proprio futuro in Italia deve essere inserito in un percorso che abbia obiettivi riconoscibili: apprendimento della lingua, formazione, accesso al lavoro, autonomia economica, rispetto delle regole e partecipazione alla società.

    L’integrazione non può essere semplicemente il trascorrere del tempo sul territorio nazionale. Deve diventare un processo concreto, verificabile e reciproco.

    Allo stesso modo, una politica migratoria credibile deve essere capace di distinguere la posizione di chi ha diritto alla protezione o ad altro titolo di soggiorno da quella di chi, dopo l’esame individuale della propria situazione e nel pieno rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento, non possiede più un titolo per permanere.

    È in questo equilibrio che si colloca il paradigma Integrazione o ReImmigrazione.

    Non esiste una contraddizione tra integrazione e controllo dell’immigrazione. Al contrario, le due politiche hanno bisogno l’una dell’altra. Un sistema incapace di governare gli ingressi e i ritorni finisce per rendere più difficile anche l’integrazione di chi legittimamente rimane.

    I trasferimenti che stanno ricominciando dall’Europa verso l’Italia ci ricordano quindi qualcosa di importante: non possiamo continuare a pensare all’immigrazione come a un problema che si risolve semplicemente spostando le persone oltre un confine.

    La vera sfida comincia dopo.

    Perché sapere dove una persona deve rimanere è soltanto il primo passo. Una politica migratoria degna di questo nome deve anche sapere come integrare chi resta e come gestire il ritorno di chi non ha titolo per restare.

    È su questa capacità, molto più che sul numero dei trasferimenti tra uno Stato e l’altro, che dovrebbe essere misurato il successo del nuovo sistema europeo.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Svezia, il traguardo si sposta durante la corsa: può l’integrazione essere un patto a senso unico?

    Il 9 febbraio 2026, sul proprio sito locale di Åstorp, i Democratici Svedesi hanno presentato la riforma della cittadinanza come un cambiamento di principio: diventare svedesi deve richiedere impegno, conoscenza della lingua, autonomia economica e una condotta rispettosa delle regole. È una posizione politica espressa nel comunicato Det nya svenska medborgarskapet, non una prova che…

    Integrationspflicht ohne Bleibeperspektive: Wer Verantwortung fordert, muss zuerst die Zeitfrage klären

    Die deutsche Geschichte der sogenannten Gastarbeiter stellt eine Frage, die auch die gegenwärtige Debatte über „Integration oder ReImmigration“ nicht überspringen darf: Welche Integration kann ein Staat verlangen, wenn er den Aufenthalt selbst nur als vorübergehend organisiert? Die Bundesrepublik warb seit 1955 ausländische Arbeitskräfte an, zunächst unter anderem aus Italien, später aus weiteren Ländern. Wie die…

    Spagna, la priorità nazionale ha due definizioni: il passaporto può sostituire il radicamento?

    Il 28 ottobre 2026, nel quartiere San Andrés di Murcia, il segretario generale di Vox, Ignacio Garriga, ha rilanciato la «prioridad nacional» nell’accesso ad aiuti sociali, abitazioni protette e posti negli asili, affiancandola alla prospettiva politica di «remigraciones masivas». La cronaca di Radio Murcia del 28 ottobre riferisce le sue dichiarazioni: sono posizioni di un…

  • Regno Unito, Burnham vuole distribuire i richiedenti asilo anche nei quartieri della classe media: l’integrazione ha bisogno di una geografia

    Il dibattito sull’immigrazione viene quasi sempre costruito intorno ai numeri: quanti stranieri entrano, quanti richiedono asilo, quanti vengono accolti, quanti devono essere rimpatriati.

    Molto più raramente ci si domanda dove queste persone vengano collocate.

    Eppure la geografia dell’accoglienza può determinare, almeno quanto le risorse economiche investite, il successo o il fallimento di una politica di integrazione.

    Nel Regno Unito la questione è tornata al centro del confronto politico l’11 agosto 2026, quando The Telegraph ha riportato la posizione di Andy Burnham secondo cui anche le aree abitate prevalentemente dalla classe media dovrebbero «fare la propria parte» nell’accoglienza dei richiedenti asilo, evitando che la sistemazione venga concentrata prevalentemente nelle comunità economicamente più fragili.

    L’affermazione è politicamente delicata perché interviene su uno dei punti più controversi del sistema britannico di accoglienza.

    Il Regno Unito utilizza diverse forme di sistemazione per le persone che ricevono sostegno durante l’esame della domanda di asilo. Accanto agli hotel esiste la cosiddetta dispersal accommodation, costituita generalmente da abitazioni o appartamenti inseriti nelle comunità locali. Il sistema è finanziato e organizzato dal Governo centrale, anche attraverso contributi destinati alle amministrazioni locali chiamate a sostenere le conseguenze territoriali dell’accoglienza.

    Al 31 marzo 2026, secondo le statistiche ufficiali del Governo britannico, 20.885 persone, pari al 21 per cento della popolazione sostenuta dal sistema di asilo, si trovavano ancora in sistemazioni alberghiere. Il dato era comunque diminuito del 35 per cento rispetto all’anno precedente e del 63 per cento rispetto al picco registrato nel settembre 2023. Altre 72.768 persone erano invece ospitate attraverso altre forme di sistemazione, comprese quelle di dispersione territoriale.

    Il Governo britannico sta contemporaneamente cercando di ridurre l’utilizzo degli hotel. Nell’aprile 2026 il Ministero dell’Interno aveva annunciato la chiusura di undici strutture alberghiere e l’intenzione di ricorrere maggiormente a siti di maggiori dimensioni e ad altre soluzioni, collegando questa strategia anche all’accelerazione delle decisioni in materia di asilo e all’aumento dei rimpatri.

    Ma il problema sollevato da Burnham va oltre gli hotel.

    Riguarda la distribuzione sociale dell’immigrazione.

    Se l’accoglienza viene concentrata prevalentemente nei territori nei quali gli immobili costano meno, il risultato può essere quello di collocare un numero significativo di richiedenti asilo precisamente nelle comunità che dispongono di minori risorse economiche, servizi pubblici più sotto pressione e maggiori problemi abitativi.

    Il risparmio sul costo immediato dell’alloggio può quindi produrre un costo sociale successivo.

    Una zona caratterizzata da una forte concentrazione di disoccupazione, difficoltà scolastiche, carenza di abitazioni e fragilità dei servizi sanitari ha inevitabilmente minori capacità di assorbire rapidamente nuovi residenti vulnerabili.

    Non perché le comunità più povere siano meno disponibili all’accoglienza.

    Il problema è strutturale.

    L’integrazione richiede capacità territoriale.

    Richiede scuole in grado di accogliere nuovi alunni, servizi linguistici, medici di base, trasporti pubblici, opportunità di lavoro, abitazioni e soprattutto occasioni quotidiane di incontro tra persone provenienti da contesti differenti.

    Quando invece l’immigrazione viene concentrata territorialmente, aumenta il rischio che si sviluppino società parallele.

    I nuovi arrivati hanno maggiori probabilità di vivere prevalentemente accanto ad altri immigrati, utilizzare le stesse reti sociali, rivolgersi agli stessi intermediari e avere meno occasioni di entrare concretamente in relazione con la società di accoglienza.

    La questione non dovrebbe essere affrontata in termini moralistici.

    Non si tratta di stabilire se un quartiere benestante sia moralmente obbligato ad accogliere un certo numero di richiedenti asilo.

    Si tratta di comprendere se una distribuzione territoriale più equilibrata possa produrre risultati migliori in termini di integrazione.

    È qui che la vicenda britannica diventa particolarmente interessante anche per l’Italia.

    Nel nostro Paese il dibattito sull’accoglienza si è spesso concentrato sul numero di persone assegnate ai singoli territori o sulla distinzione tra grandi strutture e accoglienza diffusa.

    Ma molto meno frequentemente viene misurato ciò che accade dopo.

    Quanti richiedenti asilo imparano effettivamente la lingua?

    Quanti accedono al mercato del lavoro?

    Quanti costruiscono relazioni al di fuori della propria comunità nazionale?

    Quale effetto produce la concentrazione territoriale sull’integrazione dei figli nelle scuole?

    Quale numero di cittadini stranieri può essere sostenibilmente inserito in un determinato territorio senza comprimere servizi già insufficienti?

    Sono precisamente domande come queste che dovrebbero entrare nella costruzione di un Indice di integrazione.

    Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione parte infatti dall’idea che la politica migratoria non possa essere valutata esclusivamente attraverso il numero degli ingressi o dei rimpatri.

    Bisogna valutare i risultati.

    L’integrazione deve essere favorita, ma deve anche essere osservabile.

    Il lavoro, la conoscenza linguistica, la scolarizzazione, l’autonomia economica, la stabilità abitativa, il rispetto delle regole e la partecipazione sociale costituiscono elementi che possono essere analizzati nel tempo.

    A questi indicatori dovrebbe però aggiungersene un altro:

    la distribuzione territoriale.

    La domanda non dovrebbe essere soltanto se una persona sia integrata.

    Dovremmo anche domandarci se il territorio nel quale è stata collocata abbia realmente consentito quella integrazione.

    Non avrebbe infatti molto senso pretendere un rapido inserimento da una persona che venga concentrata insieme a centinaia di altri richiedenti asilo in una struttura isolata, lontana dal mercato del lavoro, con scarse possibilità di apprendere la lingua attraverso relazioni quotidiane e con servizi locali già insufficienti.

    Lo Stato non può chiedere integrazione dopo aver creato le condizioni della segregazione.

    Ma esiste anche il principio inverso.

    Quando lo Stato offre concrete possibilità di apprendere la lingua, lavorare, formarsi e partecipare alla comunità, può legittimamente aspettarsi che il cittadino straniero intraprenda quel percorso.

    Il paradigma si fonda precisamente su questa reciprocità.

    Lo Stato deve rendere possibile l’integrazione. Lo straniero deve partecipare al processo di integrazione.

    Solo successivamente può essere valutato il risultato.

    E quando, al termine delle procedure previste dalla legge, viene riconosciuto il diritto alla protezione, la priorità dovrebbe diventare una integrazione rapida e stabile.

    Quando invece la protezione viene definitivamente negata e non esistono altri presupposti giuridici per la permanenza, il ritorno dovrebbe essere effettivo.

    È questo il significato della ReImmigrazione: non una espulsione collettiva degli immigrati, ma il ritorno individualmente valutato di chi non dispone di un diritto alla permanenza, all’interno di un sistema che investe contemporaneamente nell’integrazione di chi può e deve rimanere.

    L’esperienza britannica mostra inoltre che la distribuzione territoriale non è una questione astratta.

    Alcune amministrazioni locali hanno già protestato contro una concentrazione eccessiva dell’accoglienza. Portsmouth, per esempio, aveva ottenuto nel novembre 2025 assicurazioni secondo cui non sarebbero state utilizzate ulteriori abitazioni della città per la dispersal accommodation, dopo avere dichiarato una crisi abitativa e sostenuto di ospitare una quota sproporzionata di richiedenti asilo.

    Anche la Local Government Association ha chiesto nel giugno 2026 di costruire insieme al Governo un sistema migliore e adeguatamente finanziato per la sistemazione e il sostegno dei richiedenti asilo.

    Questi segnali dimostrano che la capacità di accoglienza non può essere considerata infinita e, soprattutto, non può essere misurata soltanto contando i posti letto.

    Un territorio può avere ancora immobili disponibili e avere già esaurito la propria capacità di integrazione.

    È una distinzione fondamentale.

    Un sistema migratorio moderno dovrebbe quindi costruire una vera mappa territoriale dell’integrazione, capace di mettere insieme numero di residenti stranieri, disponibilità abitativa, occupazione, capacità scolastica, servizi sanitari, conoscenza linguistica e livello di concentrazione delle diverse comunità.

    A quel punto la distribuzione dei nuovi arrivati potrebbe essere decisa non sulla base del semplice criterio del minor costo dell’alloggio, ma sulla base della capacità concreta del territorio di produrre integrazione.

    La proposta di Burnham, al netto della polemica politica britannica, contiene quindi un’intuizione che merita attenzione.

    Se l’immigrazione viene sistematicamente concentrata nelle aree economicamente più fragili, la società chiede proprio ai territori che possiedono meno risorse di sostenere la parte più difficile del processo di integrazione.

    Una politica seria dovrebbe fare il contrario.

    Dovrebbe distribuire l’immigrazione dove esistono maggiori possibilità di trasformare l’accoglienza in autonomia.

    Perché l’integrazione non dipende soltanto dalla persona che arriva.

    Dipende anche dal luogo nel quale decidiamo di farla vivere.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

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    La legge 30 luglio 2002, numero 189, la cosiddetta Bossi-Fini, rappresentò un intervento profondo sulla disciplina dell’immigrazione e dell’asilo, rafforzando il rapporto tra ingresso e lavoro e intervenendo anche sul sistema delle espulsioni, del trattenimento e dell’identificazione. È una legge che ha inciso realmente sull’ordinamento e molte delle sue scelte continuano ancora oggi a caratterizzare il sistema italiano.

    La difficoltà è stata trasformare quell’impianto normativo in una macchina amministrativa pienamente efficace. Il mercato del lavoro ha continuato spesso a richiedere manodopera già presente sul territorio, le procedure di ingresso sono rimaste complesse e, soprattutto, l’adozione di un provvedimento di espulsione non ha sempre significato la sua effettiva esecuzione.

    Negli anni successivi il centrodestra ha cercato altre strade. Con il Governo Berlusconi e Roberto Maroni al Viminale arrivò la stagione dei respingimenti verso la Libia. Anche in questo caso non si trattò soltanto di comunicazione: i respingimenti furono realmente praticati. Ma quell’esperienza incontrò un limite giuridico decisivo con la sentenza Hirsi Jamaa e altri contro Italia del 23 febbraio 2012, con la quale la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo condannò l’Italia per le operazioni effettuate nel Mediterraneo.

    Qualche anno dopo, con Matteo Salvini al Ministero dell’Interno, il messaggio divenne “porti chiusi”. Anche questa fase produsse norme e decisioni amministrative concrete, ma mise nuovamente in evidenza un limite: impedire o rendere più difficile l’approdo di determinate navi non equivale a costruire un sistema capace di governare complessivamente ingressi, richieste di protezione, permanenza e rimpatri.

    Con Giorgia Meloni il concetto politicamente dominante diventò invece quello del blocco navale. Una volta al Governo, la strategia si è progressivamente tradotta in strumenti differenti: cooperazione con Paesi terzi, contrasto alle partenze, procedure accelerate, accordi internazionali e modello Albania.

    Anche in questo caso il dato interessante non è stabilire se una promessa sia stata semplicemente mantenuta o tradita. È comprendere perché, una volta confrontata con il funzionamento concreto dello Stato, ogni soluzione apparentemente definitiva debba necessariamente trasformarsi in un sistema molto più complesso.

    Oggi il dibattito introduce una nuova parola: remigrazione.

    La questione merita di essere affrontata seriamente e senza pregiudizi. Se il concetto vuole riaffermare che la permanenza dello straniero non può essere completamente scollegata dalle condizioni previste dall’ordinamento e che chi non ha titolo per rimanere deve poter effettivamente lasciare il territorio, pone un problema reale.

    Ma proprio l’esperienza degli ultimi venticinque anni dovrebbe suggerire una conclusione: non basta trovare una parola nuova se la macchina amministrativa rimane la stessa.

    È questo il contributo che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” può offrire anche alla destra italiana.

    Non si tratta di contestare l’obiettivo del controllo dell’immigrazione. Al contrario, si tratta di renderlo tecnicamente realizzabile.

    Bossi-Fini, respingimenti, porti chiusi e blocco navale hanno affrontato soprattutto singoli momenti del fenomeno migratorio: l’ingresso, la frontiera, le partenze, gli sbarchi. Ma l’immigrazione non termina quando una persona supera il confine. Da quel momento inizia un percorso amministrativo che può durare anni e che comprende soggiorno, lavoro, integrazione, rinnovi, protezione, eventuali condanne, perdita dei requisiti e, quando necessario, ritorno.

    È l’intero percorso che deve essere governato.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone per questo una logica diversa: non una misura straordinaria destinata a risolvere una volta per tutte il fenomeno, ma un sistema permanente capace di accompagnare ogni posizione individuale verso uno dei due esiti possibili.

    Il primo è l’integrazione.

    Chi vive regolarmente in Italia deve essere messo nelle condizioni di lavorare, conoscere la lingua italiana, rispettare le regole, diventare autonomo e costruire un rapporto effettivo con la comunità nazionale. L’integrazione deve però essere verificabile e non semplicemente presunta.

    Il secondo esito è la ReImmigrazione.

    Quando vengono meno i presupposti della permanenza, e naturalmente nel rispetto delle garanzie costituzionali, europee e internazionali, lo Stato deve essere in grado di rendere effettiva la decisione di ritorno.

    Questo significa affrontare finalmente i problemi concreti che nessuno slogan può eliminare: identificazione certa della persona, disponibilità del passaporto o di un documento di viaggio, cooperazione consolare, accordi con i Paesi di origine, capacità dei centri di trattenimento, tempi delle procedure, personale specializzato e concreta esecuzione dei provvedimenti.

    È per questo che il paradigma prevede anche una Polizia dell’Immigrazione specializzata, una verifica ordinaria dell’integrazione e una struttura politica capace di governare unitariamente ingresso, permanenza, integrazione e ritorno.

    La destra italiana dispone oggi di un patrimonio di esperienza che non dovrebbe essere disperso.

    La Bossi-Fini ha mostrato che una legge severa non basta se i meccanismi amministrativi non corrispondono alla realtà sociale ed economica. I respingimenti hanno mostrato che l’azione dello Stato deve muoversi entro limiti giuridici precisi. I porti chiusi hanno dimostrato che governare una singola rotta o l’attività delle ONG non significa governare l’immigrazione. Il blocco navale ha evidenziato che la dimensione internazionale rende inevitabile la cooperazione con altri Stati.

    La remigrazione può ora diventare il punto di partenza per una nuova fase, ma soltanto se evita di ripetere lo stesso errore.

    Non serve promettere ancora una volta una soluzione definitiva. Serve costruire uno Stato capace di applicare ordinariamente le proprie decisioni.

    È qui che “Integrazione o ReImmigrazione” può diventare qualcosa di diverso da una nuova parola d’ordine: un paradigma tecnico attraverso il quale tradurre una volontà politica in un sistema amministrativo stabile.

    Chi vuole davvero controllare l’immigrazione dovrebbe quindi partire dalla lezione degli ultimi venticinque anni.

    Le norme servono. La fermezza politica serve. Anche la capacità di comunicare una direzione serve.

    Ma nessuna di queste cose può sostituire un’amministrazione capace di distinguere chi deve essere integrato da chi deve tornare nel proprio Paese e di rendere effettivi entrambi gli esiti.

    Bossi-Fini, porti chiusi, blocco navale e oggi remigrazione rappresentano fasi diverse di una stessa ricerca.

    Forse è arrivato il momento di non cercare più lo slogan successivo.

    È arrivato il momento di costruire il sistema che finora è mancato.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

    L’intégration ne se joue pas à deux : le pouvoir discret de l’employeur

    Une société peut recruter des travailleurs à l’étranger parce que ses entreprises manquent de personnel, puis reprocher à certains de ces travailleurs de ne pas avoir suffisamment appris la langue, noué de relations hors de leur milieu professionnel ou participé à la vie commune. Entre les deux décisions, une question manque : qui avait réellement…

  • Bossi-Fini, porti chiusi, blocco navale, remigrazione: gli slogan cambiano, il problema resta

    Da oltre vent’anni il centrodestra italiano individua nel controllo dell’immigrazione uno dei propri obiettivi politici principali. Sarebbe però sbagliato leggere questa storia come una semplice successione di promesse mancate o, peggio ancora, sostenere che i governi di destra non abbiano fatto nulla. Hanno fatto molto, hanno approvato norme importanti e hanno sperimentato strumenti diversi. Il punto è un altro: a ogni stagione è cambiata la formula politica, ma il problema strutturale dell’effettività è rimasto.

    La legge 30 luglio 2002, numero 189, la cosiddetta Bossi-Fini, rappresentò un intervento profondo sulla disciplina dell’immigrazione e dell’asilo, rafforzando il rapporto tra ingresso e lavoro e intervenendo anche sul sistema delle espulsioni, del trattenimento e dell’identificazione. È una legge che ha inciso realmente sull’ordinamento e molte delle sue scelte continuano ancora oggi a caratterizzare il sistema italiano.

    La difficoltà è stata trasformare quell’impianto normativo in una macchina amministrativa pienamente efficace. Il mercato del lavoro ha continuato spesso a richiedere manodopera già presente sul territorio, le procedure di ingresso sono rimaste complesse e, soprattutto, l’adozione di un provvedimento di espulsione non ha sempre significato la sua effettiva esecuzione.

    Negli anni successivi il centrodestra ha cercato altre strade. Con il Governo Berlusconi e Roberto Maroni al Viminale arrivò la stagione dei respingimenti verso la Libia. Anche in questo caso non si trattò soltanto di comunicazione: i respingimenti furono realmente praticati. Ma quell’esperienza incontrò un limite giuridico decisivo con la sentenza Hirsi Jamaa e altri contro Italia del 23 febbraio 2012, con la quale la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo condannò l’Italia per le operazioni effettuate nel Mediterraneo.

    Qualche anno dopo, con Matteo Salvini al Ministero dell’Interno, il messaggio divenne “porti chiusi”. Anche questa fase produsse norme e decisioni amministrative concrete, ma mise nuovamente in evidenza un limite: impedire o rendere più difficile l’approdo di determinate navi non equivale a costruire un sistema capace di governare complessivamente ingressi, richieste di protezione, permanenza e rimpatri.

    Con Giorgia Meloni il concetto politicamente dominante diventò invece quello del blocco navale. Una volta al Governo, la strategia si è progressivamente tradotta in strumenti differenti: cooperazione con Paesi terzi, contrasto alle partenze, procedure accelerate, accordi internazionali e modello Albania.

    Anche in questo caso il dato interessante non è stabilire se una promessa sia stata semplicemente mantenuta o tradita. È comprendere perché, una volta confrontata con il funzionamento concreto dello Stato, ogni soluzione apparentemente definitiva debba necessariamente trasformarsi in un sistema molto più complesso.

    Oggi il dibattito introduce una nuova parola: remigrazione.

    La questione merita di essere affrontata seriamente e senza pregiudizi. Se il concetto vuole riaffermare che la permanenza dello straniero non può essere completamente scollegata dalle condizioni previste dall’ordinamento e che chi non ha titolo per rimanere deve poter effettivamente lasciare il territorio, pone un problema reale.

    Ma proprio l’esperienza degli ultimi venticinque anni dovrebbe suggerire una conclusione: non basta trovare una parola nuova se la macchina amministrativa rimane la stessa.

    È questo il contributo che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” può offrire anche alla destra italiana.

    Non si tratta di contestare l’obiettivo del controllo dell’immigrazione. Al contrario, si tratta di renderlo tecnicamente realizzabile.

    Bossi-Fini, respingimenti, porti chiusi e blocco navale hanno affrontato soprattutto singoli momenti del fenomeno migratorio: l’ingresso, la frontiera, le partenze, gli sbarchi. Ma l’immigrazione non termina quando una persona supera il confine. Da quel momento inizia un percorso amministrativo che può durare anni e che comprende soggiorno, lavoro, integrazione, rinnovi, protezione, eventuali condanne, perdita dei requisiti e, quando necessario, ritorno.

    È l’intero percorso che deve essere governato.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone per questo una logica diversa: non una misura straordinaria destinata a risolvere una volta per tutte il fenomeno, ma un sistema permanente capace di accompagnare ogni posizione individuale verso uno dei due esiti possibili.

    Il primo è l’integrazione.

    Chi vive regolarmente in Italia deve essere messo nelle condizioni di lavorare, conoscere la lingua italiana, rispettare le regole, diventare autonomo e costruire un rapporto effettivo con la comunità nazionale. L’integrazione deve però essere verificabile e non semplicemente presunta.

    Il secondo esito è la ReImmigrazione.

    Quando vengono meno i presupposti della permanenza, e naturalmente nel rispetto delle garanzie costituzionali, europee e internazionali, lo Stato deve essere in grado di rendere effettiva la decisione di ritorno.

    Questo significa affrontare finalmente i problemi concreti che nessuno slogan può eliminare: identificazione certa della persona, disponibilità del passaporto o di un documento di viaggio, cooperazione consolare, accordi con i Paesi di origine, capacità dei centri di trattenimento, tempi delle procedure, personale specializzato e concreta esecuzione dei provvedimenti.

    È per questo che il paradigma prevede anche una Polizia dell’Immigrazione specializzata, una verifica ordinaria dell’integrazione e una struttura politica capace di governare unitariamente ingresso, permanenza, integrazione e ritorno.

    La destra italiana dispone oggi di un patrimonio di esperienza che non dovrebbe essere disperso.

    La Bossi-Fini ha mostrato che una legge severa non basta se i meccanismi amministrativi non corrispondono alla realtà sociale ed economica. I respingimenti hanno mostrato che l’azione dello Stato deve muoversi entro limiti giuridici precisi. I porti chiusi hanno dimostrato che governare una singola rotta o l’attività delle ONG non significa governare l’immigrazione. Il blocco navale ha evidenziato che la dimensione internazionale rende inevitabile la cooperazione con altri Stati.

    La remigrazione può ora diventare il punto di partenza per una nuova fase, ma soltanto se evita di ripetere lo stesso errore.

    Non serve promettere ancora una volta una soluzione definitiva. Serve costruire uno Stato capace di applicare ordinariamente le proprie decisioni.

    È qui che “Integrazione o ReImmigrazione” può diventare qualcosa di diverso da una nuova parola d’ordine: un paradigma tecnico attraverso il quale tradurre una volontà politica in un sistema amministrativo stabile.

    Chi vuole davvero controllare l’immigrazione dovrebbe quindi partire dalla lezione degli ultimi venticinque anni.

    Le norme servono. La fermezza politica serve. Anche la capacità di comunicare una direzione serve.

    Ma nessuna di queste cose può sostituire un’amministrazione capace di distinguere chi deve essere integrato da chi deve tornare nel proprio Paese e di rendere effettivi entrambi gli esiti.

    Bossi-Fini, porti chiusi, blocco navale e oggi remigrazione rappresentano fasi diverse di una stessa ricerca.

    Forse è arrivato il momento di non cercare più lo slogan successivo.

    È arrivato il momento di costruire il sistema che finora è mancato.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

    Austria, la mappa dell’integrazione e il paradosso del passaporto: un quartiere non è una persona

    Una mappa può mostrare un quartiere nel quale la partecipazione al lavoro è bassa, i risultati scolastici sono fragili e la conoscenza della lingua nazionale incontra difficoltà. Può anche orientare le istituzioni verso quei luoghi. Ma può dire chi appartiene realmente alla comunità? Il dibattito austriaco offre una contraddizione meno appariscente di quella sui corsi…

    Austria, l’integrazione prima della decisione: preparare a restare chi potrebbe dover partire

    Il 25 ottobre 2026, nel dibattito sulla riforma austriaca dell’integrazione, è emersa una contraddizione più profonda della consueta disputa fra accoglienza e restrizione: lo Stato vuole cominciare a chiedere una partecipazione attiva alla società prima di avere stabilito se la persona potrà legalmente restarvi. Secondo la ricostruzione del quotidiano Der Standard del 25 ottobre, che…

  • Immigrazione e asilo: tre eventi formativi organizzati dall’Avv. Fabio Loscerbo e accreditati dall’Ordine degli Avvocati di Bologna

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ha accreditato tre eventi formativi organizzati dallo Studio Legale Avv. Fabio Loscerbo, dedicati alle principali trasformazioni in corso nel diritto dell’immigrazione, dell’asilo e della protezione dei diritti fondamentali.

    Il ciclo formativo si svolgerà tra settembre e novembre 2026 e sarà articolato in tre incontri, ciascuno della durata di due ore e con il riconoscimento di due crediti formativi per gli avvocati partecipanti.

    Il primo appuntamento, previsto per il 25 settembre 2026, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, sarà dedicato a “Il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo”. L’incontro affronterà il nuovo quadro normativo europeo, le procedure di frontiera, il riparto delle responsabilità tra gli Stati membri e le conseguenze che il Patto produrrà sull’attività amministrativa e giudiziaria.

    Il secondo evento, fissato per il 23 ottobre 2026, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, avrà per oggetto “La nuova procedura di protezione internazionale”. Saranno esaminate le modifiche intervenute nella presentazione, registrazione e formalizzazione della domanda, le procedure accelerate, i termini, le competenze delle autorità coinvolte e le garanzie riconosciute al richiedente.

    Il terzo incontro, programmato per il 27 novembre 2026, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, sarà dedicato a “Integrazione, protezione complementare e art. 8 CEDU”. L’appuntamento approfondirà il rapporto tra radicamento sociale, vita privata e familiare, percorso lavorativo e tutela convenzionale, con particolare attenzione all’evoluzione della protezione complementare e alla giurisprudenza relativa all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    L’accreditamento è stato deliberato dalla Commissione competente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna nell’adunanza del 15 luglio 2026 e formalmente comunicato il 21 luglio 2026.

    L’iniziativa nasce dall’esigenza di offrire una formazione su un settore che sta attraversando una fase di profonda trasformazione. Il diritto dell’immigrazione non può più essere affrontato attraverso una lettura frammentaria delle singole disposizioni, perché le nuove regole europee, le riforme nazionali e la giurisprudenza interna e sovranazionale impongono una visione sistematica, capace di coniugare il controllo dei flussi, l’effettività delle garanzie e la misurazione dei percorsi di integrazione.

    I tre appuntamenti intendono quindi fornire agli avvocati strumenti teorici e operativi per interpretare il nuovo quadro normativo e per affrontare consapevolmente le questioni che già oggi emergono nella pratica professionale.

    Il figlio è italiano, il bonus guarda ai genitori: il paradosso della natalità identitaria

    La domanda è più semplice di qualsiasi disputa sull’identità nazionale: un bambino italiano può essere considerato meno meritevole di sostegno alla nascita perché uno dei suoi genitori non possiede la cittadinanza italiana? Non è un’ipotesi inventata per una polemica. La proposta di legge d’iniziativa popolare C. 2997, «Remigrazione e riconquista», presentata alla Camera il 30…

  • Venticinque anni di destra sull’immigrazione: cambiano le parole, non il problema

    Da più di vent’anni la destra italiana considera il controllo dell’immigrazione uno dei temi centrali della propria proposta politica. Nel tempo sono cambiate le maggioranze, i leader e soprattutto le parole utilizzate per rappresentare l’obiettivo: Bossi-Fini, respingimenti, porti chiusi, blocco navale e, oggi, remigrazione.

    Ridurre questa storia a una successione di slogan sarebbe però sbagliato. I governi di centrodestra hanno approvato norme importanti, modificato profondamente la legislazione sull’immigrazione, rafforzato gli strumenti di contrasto all’irregolarità e tentato differenti forme di cooperazione con i Paesi di origine e di transito.

    La questione che dovrebbe interessare oggi non è quindi stabilire se la destra abbia fatto abbastanza o troppo poco. È comprendere perché, nonostante venticinque anni di interventi, il problema continui a ripresentarsi sostanzialmente nelle stesse forme.

    La Bossi-Fini tentò di collegare più strettamente immigrazione e lavoro e di rendere maggiormente effettive le espulsioni. La stagione dei respingimenti cercò di intervenire direttamente sulle rotte. I “porti chiusi” spostarono l’attenzione sugli sbarchi e sull’attività delle navi delle ONG. Il blocco navale puntò invece sulla prevenzione delle partenze attraverso una dimensione europea e internazionale.

    Oggi la remigrazione introduce una nuova prospettiva: non concentrarsi soltanto sull’ingresso, ma anche sull’uscita dal territorio di chi non dovrebbe più permanervi.

    È un’evoluzione importante del dibattito. Ma proprio l’esperienza accumulata negli ultimi venticinque anni dovrebbe suggerire che nessuna parola, da sola, può trasformarsi in una politica migratoria efficace.

    Il problema italiano è stato spesso quello di intervenire su una singola fase del fenomeno senza costruire un sistema capace di seguirne l’intero ciclo.

    È qui che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” può offrire un contributo tecnico.

    Il primo pilastro è quello della permanenza condizionata come fondamento giuridico.

    La questione non dovrebbe essere semplicemente stabilire chi entra. Occorre stabilire, soprattutto, a quali condizioni si rimane.

    Il soggiorno dello straniero non può essere concepito né come una concessione precaria continuamente rimessa alla discrezionalità dello Stato, né come un processo inevitabilmente destinato alla stabilizzazione con il semplice trascorrere del tempo. Deve dipendere da condizioni giuridicamente definite e verificabili.

    È una differenza importante rispetto alle politiche concentrate esclusivamente sulla frontiera.

    Un sistema può anche riuscire a ridurre gli arrivi per alcuni mesi. Ma rimane irrisolto il problema delle centinaia di migliaia di persone già presenti sul territorio, delle quali lo Stato deve conoscere la posizione giuridica, lavorativa, familiare e sociale.

    Da qui deriva un secondo pilastro del paradigma: l’integrazione verificabile attraverso lavoro, lingua e rispetto delle regole.

    Per anni abbiamo discusso di integrazione come di un obiettivo generale, raramente domandandoci come verificarne concretamente il risultato.

    Il paradigma propone invece di utilizzare alcuni parametri semplici e individuali.

    Il lavoro misura, con tutte le necessarie cautele, il livello di autonomia e partecipazione economica. La conoscenza della lingua italiana indica la capacità di interagire autonomamente con la società e con le istituzioni. Il rispetto delle regole rappresenta il presupposto elementare della convivenza.

    Non si tratta di costruire un sistema punitivo. Si tratta di trasformare l’integrazione da concetto politico astratto a processo amministrativamente conoscibile.

    Ed è proprio quando questo percorso viene seguito nel tempo che acquista senso il settimo pilastro: la ReImmigrazione come esito fisiologico del sistema.

    Questo è probabilmente il passaggio che può essere più utile anche all’attuale dibattito sulla remigrazione.

    Una politica dei rimpatri non dovrebbe dipendere dall’esistenza di un’emergenza, dall’arrivo di un nuovo governo o dal lancio di una campagna politica.

    Se una persona perde definitivamente le condizioni per soggiornare e non esistono ostacoli costituzionali, europei o internazionali all’allontanamento, il ritorno dovrebbe rappresentare l’esito ordinario di un procedimento amministrativo, non un’operazione eccezionale.

    La ReImmigrazione, in questa prospettiva, non è deportazione collettiva e non è selezione etnica o culturale. È una decisione individuale, fondata sulla legge, preceduta da una verifica della posizione della persona e sottoposta al controllo del giudice.

    Questo significa anche riconoscere che il problema dei rimpatri italiani non si risolve semplicemente aumentando il numero delle ipotesi di espulsione.

    Bisogna rendere quelle decisioni materialmente eseguibili.

    Qui entra in gioco il nono pilastro del paradigma: la Polizia dell’Immigrazione come corpo specializzato.

    Per governare davvero l’immigrazione servono funzionari e strutture che conoscano in maniera specialistica questa materia, banche dati integrate, procedure digitali e soprattutto una chiara separazione delle funzioni.

    Una cosa è amministrare ingressi e permessi di soggiorno. Un’altra è verificare il percorso di integrazione. Un’altra ancora è eseguire un rimpatrio.

    Continuare a distribuire queste competenze tra uffici differenti, spesso già sovraccarichi di altre funzioni, significa rendere difficile individuare chi sia concretamente responsabile del risultato finale.

    Ed è per questo che il paradigma arriva al decimo pilastro: un Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione.

    Non necessariamente un nuovo apparato burocratico, ma una regia politica unitaria.

    Immigrazione, lavoro, integrazione e rimpatri sono oggi trattati amministrativamente come problemi differenti. Nella vita dello straniero rappresentano invece momenti dello stesso percorso.

    Una politica migratoria efficace dovrebbe essere capace di seguirlo dall’inizio alla fine: ingresso, identificazione, soggiorno, inserimento lavorativo, verifica dell’integrazione, decisione sulla permanenza ed eventuale ritorno.

    Questa è forse la lezione più importante che la destra italiana può ricavare dai propri ultimi venticinque anni di esperienza.

    La Bossi-Fini non è stata inutile. I respingimenti non sono stati soltanto propaganda. I porti chiusi hanno prodotto conseguenze politiche e normative. Il blocco navale ha posto il problema della prevenzione delle partenze. La remigrazione pone oggi quello dell’effettività del ritorno.

    Ognuna di queste stagioni ha individuato una parte del problema.

    Ciò che è mancato è la capacità di trasformare quelle parti in un unico sistema.

    Per questo la remigrazione può rappresentare un passaggio interessante, a condizione che non diventi semplicemente la nuova parola destinata a sostituire quelle precedenti.

    Chi vuole realmente affrontare il problema dovrebbe chiedersi non soltanto quanti stranieri rimpatriare, ma come costruire una struttura amministrativa capace di sapere, per ciascuna persona, se esistono ancora le condizioni per rimanere.

    E dovrebbe occuparsi altrettanto seriamente dell’altro lato della questione: chi rispetta quelle condizioni e realizza un percorso effettivo di integrazione deve trovare uno Stato capace di riconoscerlo e favorirne la stabilizzazione.

    È questo il significato della formula “Integrazione o ReImmigrazione”.

    Non scegliere preventivamente tra accogliere e rimpatriare.

    Costruire un ordinamento capace di distinguere.

    Dopo venticinque anni di politiche migratorie della destra, forse il salto di qualità possibile è proprio questo: passare dalla ricerca della misura risolutiva alla costruzione di un sistema permanente, verificabile e amministrativamente eseguibile.

    Le parole possono continuare a cambiare.

    Il problema resterà finché non cambierà il modo in cui lo Stato lo amministra.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

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  • Dai respingimenti alla remigrazione: venticinque anni senza una politica migratoria compiuta

    Da oltre vent’anni il centrodestra italiano prova a dare una risposta al problema dell’immigrazione irregolare. Lo ha fatto con strumenti diversi, in stagioni politiche differenti e con formule comunicative che hanno segnato il dibattito pubblico: Bossi-Fini, respingimenti, porti chiusi, blocco navale e oggi remigrazione.

    Non sarebbe corretto ridurre questa storia a una successione di slogan. Le norme sono cambiate, le politiche restrittive sono state realmente adottate e in alcuni casi hanno inciso in modo significativo sul sistema. Il punto, però, resta un altro: nessuna di queste fasi ha prodotto una politica migratoria compiuta, capace di seguire il fenomeno dall’ingresso fino all’integrazione o al ritorno.

    Ed è proprio questo il nodo che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” prova ad affrontare.

    La stagione dei respingimenti partiva da una logica semplice: intervenire prima che l’ingresso si consolidasse. Era una risposta fondata sul controllo della frontiera e sulla riduzione degli arrivi. Ma una politica migratoria non può esaurirsi nella frontiera, perché il problema inizia anche dopo l’ingresso. Una volta che la persona è sul territorio, lo Stato deve identificarla, valutare il titolo di soggiorno, verificare se esistano condizioni per la permanenza e accompagnare, quando possibile, un percorso di integrazione.

    Con i “porti chiusi” la logica si è spostata sul controllo degli sbarchi e sull’attività delle navi ONG. Anche questa era una risposta parziale: interveniva su uno dei canali di accesso, ma non costruiva una struttura permanente per governare ciò che accadeva dopo.

    Il blocco navale ha cercato poi di spostare ancora più a monte il punto di intervento, puntando sulla prevenzione delle partenze. Ma anche in questo caso la realtà ha dimostrato che la gestione dei flussi richiede cooperazione con Paesi terzi, strumenti diplomatici, capacità amministrativa e un sistema interno capace di assorbire o respingere in modo ordinato le diverse posizioni individuali.

    Oggi la parola remigrazione riporta l’attenzione sull’altra estremità del percorso: non soltanto chi entra, ma chi deve uscire.

    È un passaggio importante, perché riconosce un problema reale: uno Stato che non riesce a rendere effettivi i propri provvedimenti di allontanamento perde credibilità e capacità di governo.

    Ma anche la remigrazione, se resta una formula generale, rischia di incontrare gli stessi limiti delle stagioni precedenti.

    Il problema non è soltanto decidere che una persona deve lasciare il territorio. Il problema è costruire il sistema che renda quella decisione concretamente eseguibile.

    Qui entra in gioco il primo pilastro del paradigma, quello della permanenza condizionata come fondamento giuridico.

    Una politica migratoria compiuta deve chiarire che il soggiorno non è un dato statico. La permanenza deve dipendere da condizioni definite dalla legge e verificabili nel tempo.

    Questo non significa precarizzare la posizione dello straniero. Significa rendere coerente il rapporto tra ingresso, soggiorno e integrazione.

    Il secondo pilastro è quello dei tre indicatori dell’integrazione: lavoro, lingua e rispetto delle regole.

    Per anni si è parlato di integrazione come di un obiettivo politico generale. Ma un sistema serio deve essere in grado di verificarne l’effettività.

    Il lavoro misura il grado di autonomia e partecipazione economica. La conoscenza della lingua italiana rende possibile una relazione reale con la società e con le istituzioni. Il rispetto delle regole rappresenta il presupposto minimo della convivenza.

    Se questi elementi si consolidano, la permanenza dovrebbe diventare più stabile.

    Se invece il percorso si interrompe o vengono meno i presupposti giuridici del soggiorno, allora entra in gioco il settimo pilastro del paradigma: la ReImmigrazione come esito fisiologico del sistema.

    È questo, forse, il punto di maggiore differenza rispetto alla remigrazione intesa come slogan politico.

    La ReImmigrazione non deve essere una misura eccezionale, una campagna straordinaria o un’operazione di massa. Deve essere l’esito ordinario di un procedimento individuale, fondato su condizioni chiare, preceduto da una verifica e sottoposto alle garanzie del diritto.

    In questo modo il ritorno smette di essere una promessa politica e diventa una funzione amministrativa.

    Perché questo avvenga, però, serve anche una macchina organizzativa adeguata.

    Il nono pilastro prevede una Polizia dell’Immigrazione specializzata, capace di distinguere tra funzioni amministrative e funzioni esecutive, con personale formato, procedure digitali, banche dati integrate e responsabilità definite.

    E il decimo pilastro propone una regia politica unitaria, attraverso un Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione, che segua l’intero ciclo: ingresso, soggiorno, verifica dell’integrazione, decisione sulla permanenza ed eventuale ritorno.

    Questa è la parte che per venticinque anni è mancata.

    Le politiche della destra italiana hanno spesso individuato correttamente singoli problemi: il rapporto tra immigrazione e lavoro, il controllo delle frontiere, le partenze, gli sbarchi, l’effettività dei rimpatri.

    Ma hanno affrontato questi problemi come segmenti separati.

    Il risultato è stato un sistema nel quale ogni nuova stagione politica ha provato a correggere la precedente introducendo uno strumento diverso, senza però costruire una struttura permanente capace di tenere insieme tutti i passaggi.

    La Bossi-Fini ha affrontato l’ingresso e il lavoro. I respingimenti hanno affrontato la frontiera. I porti chiusi hanno affrontato gli sbarchi. Il blocco navale ha affrontato le partenze. La remigrazione affronta oggi il ritorno.

    Manca ancora la politica migratoria compiuta.

    E una politica migratoria compiuta non può essere costruita soltanto contro l’irregolarità.

    Deve essere in grado di distinguere.

    Deve sapere chi può restare, chi si sta integrando, chi ha bisogno di sostegno, chi non possiede più i presupposti per la permanenza e chi deve essere accompagnato verso il ritorno.

    Questo è il senso della formula “Integrazione o ReImmigrazione”.

    Non scegliere a priori tra accoglienza e allontanamento.

    Costruire un sistema capace di condurre ogni posizione individuale verso un esito giuridico chiaro.

    Dopo venticinque anni, il patrimonio di esperienza accumulato dalla destra italiana può essere utilizzato in modo più maturo.

    Non per rinnegare Bossi-Fini, respingimenti, porti chiusi o blocco navale.

    Ma per comprendere che nessuno di questi strumenti, da solo, poteva risolvere il problema.

    La remigrazione può diventare il punto di partenza di una fase nuova, ma soltanto se si trasforma da parola d’ordine in architettura amministrativa.

    La lezione degli ultimi venticinque anni, in fondo, è semplice: non serve un’altra misura straordinaria. Serve finalmente un sistema ordinario che funzioni.

    Ed è precisamente questo lo spazio nel quale il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” può offrire un contributo tecnico e politico al dibattito.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

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  • Oltre Ceuta: perché l’Europa continuerà ad attrarre e cosa può realmente cambiare

    Quanto accaduto a Ceuta nelle ultime settimane dovrebbe indurre l’Europa a interrogarsi su un dato che spesso rimane sullo sfondo del dibattito politico: la pressione migratoria proveniente dall’Africa non può più essere interpretata come una successione di emergenze. È un fenomeno strutturale, alimentato da differenziali economici, demografici e sociali che nessuna legge sull’immigrazione, per quanto restrittiva, può eliminare.

    Ceuta rende questa realtà particolarmente evidente perché trasforma una distanza economica e sociale in una distanza fisica di pochi metri. Da una parte il continente africano; dall’altra il territorio dell’Unione europea. Una barriera separa due realtà nelle quali redditi, opportunità lavorative, servizi pubblici, protezione sociale e aspettative individuali rimangono profondamente differenti.

    È da questo dato che occorre partire.

    La domanda fondamentale non è perché tanti giovani africani desiderino raggiungere l’Europa. Da un punto di vista individuale, la risposta è persino prevedibile. Un giovane che ritiene di poter ottenere in Europa un salario significativamente superiore, maggiori possibilità occupazionali, migliori servizi sanitari e scolastici e una prospettiva di mobilità sociale difficilmente disponibile nel proprio Paese compie una valutazione che, dal suo punto di vista, può essere perfettamente razionale.

    Le indagini condotte nei Paesi africani confermano da tempo il peso delle motivazioni economiche. Lavoro, reddito e migliori condizioni di vita ricorrono sistematicamente tra le principali ragioni indicate da coloro che prendono in considerazione l’emigrazione. È inoltre significativo che l’aspirazione migratoria non riguardi esclusivamente le fasce più povere della popolazione. In numerosi contesti è elevata tra giovani, popolazione urbana e persone relativamente istruite.

    Questo dato permette di superare uno degli equivoci più persistenti del dibattito europeo: non si emigra soltanto per sfuggire alla miseria assoluta. Si emigra anche, e probabilmente sempre di più, perché si confronta la propria possibile traiettoria di vita con quella disponibile altrove.

    La rivoluzione digitale ha reso questo confronto quotidiano.

    Un giovane che vive in Marocco, Senegal, Gambia, Guinea o Costa d’Avorio dispone oggi attraverso uno smartphone di una rappresentazione continua della vita europea. Può comunicare immediatamente con parenti e conoscenti già emigrati, confrontare salari, vedere abitazioni e automobili, conoscere opportunità lavorative, ricevere informazioni sulle rotte e osservare le esperienze di chi è riuscito ad arrivare.

    La distanza geografica rimane. Quella informativa è quasi scomparsa.

    A tutto questo si aggiunge la demografia. L’Africa possiede una popolazione straordinariamente giovane e continuerà a registrare nei prossimi decenni una forte crescita della popolazione in età lavorativa. L’Europa segue la traiettoria opposta: invecchiamento, bassa natalità e progressiva riduzione della popolazione attiva in numerosi Stati.

    Pensare che questa pressione possa essere cancellata semplicemente aumentando le sanzioni o innalzando le barriere significa attribuire al diritto dell’immigrazione una capacità che esso non possiede.

    Le frontiere devono essere controllate. Uno Stato conserva il diritto e il dovere di stabilire le condizioni di ingresso e soggiorno, contrastare le organizzazioni criminali, eseguire i provvedimenti di rimpatrio e impedire che l’ingresso irregolare divenga un metodo ordinario di accesso al territorio. Ma il controllo della frontiera interviene sull’effetto finale di forze che nascono molto prima della frontiera stessa.

    Occorre allora distinguere ciò che l’Europa non può realisticamente modificare da ciò che invece dipende dalle sue scelte.

    L’Europa non può smettere di essere più ricca dell’Africa allo scopo di scoraggiare l’immigrazione. Sarebbe evidentemente assurdo immaginare di ridurre salari, qualità dei servizi, infrastrutture o condizioni di vita degli europei affinché il continente diventi meno desiderabile.

    Può però evitare di aggiungere al differenziale economico naturale un differenziale normativo che renda l’ingresso irregolare razionalmente conveniente.

    È probabilmente questo il punto sul quale dovrebbe concentrarsi una parte molto maggiore della riflessione europea.

    La decisione di partire può essere rappresentata, con tutte le inevitabili semplificazioni, come una valutazione tra costi, rischi e benefici attesi. Il costo economico del viaggio, il rischio personale, la probabilità di raggiungere il territorio europeo e quella di essere rimpatriati devono essere confrontati con il reddito futuro atteso, le opportunità lavorative, la possibilità di stabilizzarsi e il sistema di protezione sociale disponibile nella società di destinazione.

    Se il migrante percepisce che, una volta raggiunto il territorio europeo, la probabilità di rimanervi è comunque elevata anche in assenza dei requisiti originariamente necessari per l’ingresso, il valore atteso dell’operazione aumenta.

    Qui emerge quello che potremmo definire il rendimento dell’irregolarità.

    Procedure amministrative e giudiziarie molto lunghe, difficoltà nell’identificazione, limitata cooperazione consolare dei Paesi di origine, percentuali insufficienti di esecuzione dei rimpatri, possibilità di inserirsi nel mercato del lavoro informale e periodiche aspettative di regolarizzazione possono concorrere a creare la convinzione che il vero ostacolo sia riuscire ad arrivare.

    Se il messaggio percepito nei Paesi di origine diventa «entrare è difficile, ma una volta entrati è molto difficile essere rimandati indietro», il sistema produce inevitabilmente un incentivo.

    Non occorre che questa rappresentazione corrisponda perfettamente alla realtà giuridica. È sufficiente che venga considerata credibile da chi deve decidere se partire.

    Anche il welfare deve essere inserito in questa riflessione, evitando però semplificazioni.

    Sostenere che la migrazione africana sia determinata principalmente dalla possibilità di ricevere prestazioni assistenziali in Europa non trova un solido riscontro empirico. Il lavoro, il reddito e le aspettative di miglioramento economico sembrano avere un peso molto maggiore.

    Ciò non significa che il sistema europeo di protezione sociale sia irrilevante. Sanità, istruzione, sostegno alla famiglia, assistenza sociale e sicurezza economica costituiscono nel loro insieme una parte del differenziale tra società di origine e società di destinazione.

    La questione politicamente più seria non è pertanto se l’Europa debba demolire il proprio welfare per scoraggiare l’immigrazione. Sarebbe un singolare risultato impoverire la popolazione europea nel tentativo di rendere il continente meno attrattivo.

    La domanda dovrebbe essere piuttosto quale rapporto debba esistere tra immigrazione e accesso alla solidarietà sociale.

    La tradizione europea dello Stato sociale si è sviluppata storicamente intorno al lavoro, alla contribuzione, alla cittadinanza e successivamente a una concezione progressivamente universalistica di alcuni diritti. In Italia, ad esempio, una parte significativa della protezione sociale del Novecento era originariamente collegata alla posizione lavorativa e contributiva; la stessa assistenza sanitaria, prima dell’istituzione del Servizio sanitario nazionale nel 1978, era largamente organizzata attraverso il sistema mutualistico.

    È quindi legittimo interrogarsi, nel rispetto della Costituzione, del diritto dell’Unione e degli obblighi internazionali, sull’opportunità di distinguere maggiormente tra prestazioni fondamentali, diritti derivanti dalla contribuzione e prestazioni assistenziali non contributive, valutando per queste ultime il rilievo della durata del soggiorno, della stabilità della presenza e del grado di integrazione nella comunità.

    Non come strumento punitivo, ma come riaffermazione di un principio: la piena partecipazione alla solidarietà organizzata di una comunità può accompagnarsi al progressivo consolidamento del rapporto dell’individuo con quella comunità.

    Tuttavia neppure una radicale revisione del welfare sarebbe sufficiente a eliminare la pressione migratoria. Finché il differenziale salariale e occupazionale rimarrà così elevato, l’Europa continuerà ad essere attrattiva.

    Per questo la questione decisiva rimane la credibilità delle regole.

    Un sistema nel quale esistono canali legali di ingresso per chi possiede i requisiti richiesti, protezione effettiva per chi ne ha diritto e, contemporaneamente, una concreta capacità di rimpatrio nei confronti di chi non possiede alcun titolo per rimanere produce incentivi profondamente differenti rispetto a un sistema nel quale ingresso regolare e ingresso irregolare finiscono nel tempo per condurre a risultati sostanzialmente analoghi.

    Non significa immaginare una fortezza impermeabile. Significa ristabilire una differenza percepibile tra immigrazione regolare e immigrazione irregolare.

    E significa anche riconoscere una realtà che l’Europa talvolta sembra riluttante ad ammettere: nei prossimi decenni avrà probabilmente bisogno di una certa quantità di immigrazione per ragioni economiche e demografiche. Proprio per questo dovrebbe essere ancora più interessata a governarne composizione, quantità e modalità.

    La vera alternativa non è dunque tra frontiere aperte e frontiere chiuse. È tra migrazione governata e migrazione subita.

    Ceuta dovrebbe servire soprattutto a comprendere questo.

    Si possono innalzare barriere, aumentare le pattuglie, modificare le procedure, introdurre nuovi reati e concludere accordi con i Paesi di transito. Alcune di queste misure possono essere necessarie e possono anche produrre risultati significativi. Ma dall’altra parte della barriera continueranno ad esserci milioni di giovani che osservano una società più ricca, più vecchia e bisognosa di lavoro.

    Nessuna norma può cancellare questa realtà.

    La politica può però intervenire sul calcolo che trasforma l’aspirazione migratoria in una decisione concreta di partire.

    L’Europa non può realisticamente smettere di essere più ricca dell’Africa per scoraggiare l’immigrazione; può però evitare di aggiungere al differenziale economico naturale un differenziale normativo che renda l’ingresso irregolare razionalmente conveniente.

    È probabilmente da qui che dovrebbe ripartire una politica europea dell’immigrazione capace di guardare oltre la prossima emergenza. Perché Ceuta passerà dalle prime pagine. La pressione migratoria, nelle condizioni demografiche ed economiche prevedibili per i prossimi decenni, resterà.

    Continuare a trattarla come un’emergenza significa continuare a intervenire sulle conseguenze. Considerarla finalmente un fenomeno strutturale significa cominciare a governarne le cause, gli incentivi e gli effetti.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista presso il Registro per la trasparenza dell’Unione europea in materia di Migrazione e Asilo, n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

  • Prima i respingimenti, poi i porti chiusi, oggi la remigrazione: cosa è rimasto delle promesse

    Negli ultimi venticinque anni la destra italiana ha cercato più volte di costruire una risposta forte e riconoscibile al tema dell’immigrazione irregolare. Le formule sono cambiate, spesso seguendo le priorità del momento: prima il rafforzamento delle espulsioni e dei respingimenti, poi i “porti chiusi”, successivamente il blocco navale e oggi la remigrazione.

    Sarebbe però sbagliato leggere questa successione soltanto come una storia di slogan. Ogni fase ha individuato un problema reale e, in molti casi, ha prodotto strumenti normativi concreti. Il punto, oggi, è capire che cosa sia rimasto di quelle promesse e quali insegnamenti possano essere utilizzati per costruire finalmente una politica migratoria compiuta.

    La stagione dei respingimenti partiva da una convinzione precisa: ridurre gli ingressi intervenendo prima che la presenza sul territorio si consolidasse. Era una logica di frontiera, centrata sul controllo delle rotte e sulla capacità dello Stato di impedire l’accesso irregolare. Ma proprio quell’esperienza ha mostrato che il controllo della frontiera, da solo, non esaurisce il governo dell’immigrazione.

    Una volta che lo straniero è presente sul territorio, inizia infatti un percorso molto più complesso: identificazione, domanda di protezione o rilascio del titolo di soggiorno, ingresso nel mercato del lavoro, integrazione, rinnovi, eventuale perdita dei requisiti e, se necessario, ritorno.

    Con i “porti chiusi” il centro dell’attenzione si è spostato sugli sbarchi e sulle attività delle ONG. Anche questa fase ha avuto una logica precisa: ridurre l’attrattività delle rotte marittime e rafforzare la capacità dello Stato di decidere chi potesse accedere ai porti italiani.

    Ma anche qui è emerso un limite strutturale: governare una parte del fenomeno non significa governarlo tutto.

    I porti possono essere controllati, le partenze possono essere contrastate, le navi possono essere sottoposte a regole più stringenti. Resta però il problema di ciò che avviene dopo: chi può rimanere, chi deve essere integrato, chi non ha più titolo per soggiornare e chi deve essere effettivamente rimpatriato.

    Oggi la parola remigrazione porta il dibattito su quest’ultima fase.

    È un passaggio importante, perché pone una questione che per troppo tempo è rimasta sullo sfondo: la permanenza dello straniero non può essere completamente separata dall’esistenza delle condizioni giuridiche che la legittimano.

    Se queste condizioni vengono meno, lo Stato deve essere in grado di assumere una decisione e, soprattutto, di eseguirla.

    Ma proprio qui occorre imparare dalla storia degli ultimi venticinque anni.

    Il rischio è che anche la remigrazione venga trattata come una misura risolutiva, mentre il vero problema non è il nome dello strumento, ma la capacità amministrativa di renderlo effettivo.

    È su questo punto che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” prova a offrire un contributo.

    Il primo pilastro, quello della permanenza condizionata come fondamento giuridico, parte da una constatazione semplice: non basta governare gli ingressi. Bisogna governare anche la permanenza.

    Chi vive in Italia deve sapere quali sono le condizioni che consentono di consolidare il proprio soggiorno. Lo Stato, a sua volta, deve poter verificare periodicamente che tali condizioni continuino ad esistere.

    Da qui deriva il secondo pilastro: l’integrazione verificabile attraverso lavoro, lingua e rispetto delle regole.

    Il lavoro rappresenta autonomia e partecipazione economica. La conoscenza della lingua italiana permette una relazione effettiva con la società e le istituzioni. Il rispetto delle regole costituisce il presupposto elementare della convivenza.

    Questi criteri non devono essere trasformati in automatismi. Devono però consentire allo Stato di distinguere situazioni profondamente diverse.

    C’è chi costruisce nel tempo un percorso di integrazione riuscito. C’è chi attraversa difficoltà temporanee e deve essere sostenuto. E ci sono situazioni nelle quali, dopo un periodo significativo, vengono meno le condizioni giuridiche della permanenza.

    È in quest’ultimo caso che interviene il settimo pilastro: la ReImmigrazione come esito fisiologico del sistema.

    La differenza rispetto alla remigrazione intesa come grande operazione politica è sostanziale.

    La ReImmigrazione non deve essere un evento straordinario, né una campagna collettiva. Deve diventare una funzione ordinaria dello Stato, individuale, prevedibile e sottoposta alle garanzie del diritto.

    Quando esistono le condizioni per restare, l’integrazione deve essere favorita.

    Quando quelle condizioni non esistono più, il ritorno deve poter essere effettivamente eseguito.

    Questa apparente semplicità richiede però una macchina amministrativa che oggi continua ad essere frammentata.

    Ed è per questo che il paradigma prevede una Polizia dell’Immigrazione specializzata, capace di lavorare stabilmente su identificazione, documentazione, procedure di soggiorno ed esecuzione delle decisioni, distinguendo chiaramente le funzioni amministrative da quelle operative.

    Allo stesso modo serve una regia politica unitaria, rappresentata dal pilastro del Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione, in grado di seguire l’intero ciclo migratorio e non soltanto la fase che, di volta in volta, assume maggiore rilevanza mediatica.

    È questo ciò che può restare delle promesse degli ultimi venticinque anni: non la ricerca della parola successiva, ma l’esperienza accumulata.

    I respingimenti hanno mostrato l’importanza del controllo delle frontiere e, nello stesso tempo, i limiti giuridici entro i quali deve muoversi lo Stato.

    I porti chiusi hanno evidenziato che la gestione degli sbarchi è soltanto una parte del fenomeno.

    Il blocco navale ha dimostrato che il controllo delle partenze richiede inevitabilmente cooperazione internazionale.

    La remigrazione pone oggi il problema dell’uscita.

    Ognuna di queste fasi ha individuato un pezzo della politica migratoria che manca.

    La vera sfida è metterli insieme.

    Non si tratta quindi di chiedere alla destra italiana di abbandonare gli obiettivi perseguiti negli ultimi venticinque anni. Si tratta piuttosto di trasformare quell’esperienza in una proposta più matura.

    La fermezza senza capacità amministrativa produce provvedimenti difficili da eseguire.

    L’integrazione senza verifica rischia di trasformarsi in una semplice dichiarazione di principio.

    Il rimpatrio senza identificazione, documenti e cooperazione con i Paesi d’origine resta sulla carta.

    Per questo “Integrazione o ReImmigrazione” non vuole aggiungere una nuova promessa alle precedenti.

    Vuole proporre un metodo.

    Ingresso controllato, identificazione certa, permanenza condizionata, integrazione verificabile e ReImmigrazione effettiva quando ne ricorrono i presupposti.

    È questa la politica migratoria compiuta che ancora manca.

    Dopo venticinque anni di tentativi, il punto non è stabilire quale slogan abbia funzionato meglio.

    Il punto è prendere ciò che ogni stagione ha insegnato e costruire finalmente un sistema nel quale lo Stato sia capace di accompagnare chi si integra e di rendere effettivo il ritorno di chi non può più restare.

    Se la remigrazione vuole rappresentare una fase nuova, è da qui che dovrebbe partire.

    Non da una nuova promessa.

    Da una nuova capacità dello Stato.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

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  • La destra e l’immigrazione: venticinque anni di ricette, un problema ancora irrisolto

    Da oltre vent’anni la destra italiana considera il governo dell’immigrazione una delle proprie priorità. In questo periodo ha proposto e, quando ha governato, spesso concretamente sperimentato ricette differenti: dalla Bossi-Fini ai respingimenti, dai porti chiusi al blocco navale, fino all’attuale dibattito sulla remigrazione.

    Sarebbe poco utile leggere questa storia soltanto attraverso la categoria delle promesse non mantenute. Molte delle misure adottate hanno prodotto effetti reali e alcune hanno modificato profondamente il diritto dell’immigrazione italiano. La domanda più interessante è un’altra: perché, dopo venticinque anni di interventi, il problema che quelle politiche volevano risolvere continua a presentarsi?

    La risposta non può essere semplicemente che sia mancata la fermezza.

    La legge Bossi-Fini ha cercato di collegare più strettamente ingresso e lavoro e di rendere maggiormente efficace l’allontanamento dello straniero irregolare. I respingimenti hanno tentato di intervenire direttamente sulle rotte. I porti chiusi hanno concentrato l’azione sugli sbarchi. Il blocco navale ha spostato l’attenzione ancora più a monte, sulla prevenzione delle partenze. La remigrazione porta oggi il dibattito sull’ultimo segmento del percorso: il ritorno di chi non deve più rimanere.

    Sono tutte questioni che appartengono realmente a una politica migratoria.

    Il limite è averle affrontate troppo spesso separatamente.

    Una politica dell’immigrazione non può iniziare e terminare alla frontiera. Tra l’ingresso e l’eventuale rimpatrio possono trascorrere anni, durante i quali la persona lavora, costituisce una famiglia, rinnova il proprio titolo, perde o acquisisce requisiti, impara o non impara la lingua, costruisce relazioni sociali e modifica progressivamente la propria posizione giuridica.

    È questo spazio intermedio che la politica italiana deve imparare a governare.

    Ed è precisamente qui che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” può offrire alla destra una proposta di metodo, prima ancora che una nuova proposta politica.

    Il primo pilastro, la permanenza condizionata come fondamento giuridico, parte da un principio essenziale: non basta stabilire le condizioni per entrare in Italia. Occorre stabilire con altrettanta chiarezza le condizioni per continuare a rimanervi.

    La permanenza non dovrebbe diventare automaticamente definitiva per il semplice trascorrere del tempo, ma neppure essere sottoposta a una precarietà arbitraria. Deve essere governata attraverso condizioni predeterminate dalla legge e verificabili.

    Questo conduce al secondo pilastro: lavoro, lingua e rispetto delle regole come indicatori dell’integrazione.

    È probabilmente uno dei passaggi che sono mancati nelle precedenti ricette.

    La destra si è occupata molto di ingresso e irregolarità. La sinistra ha insistito maggiormente sull’integrazione. Ma l’Italia non ha ancora costruito un sistema nel quale l’integrazione venga realmente verificata nel tempo.

    Il paradigma propone di farlo attraverso elementi concreti. Il lavoro come indicatore di autonomia e partecipazione economica; la conoscenza della lingua italiana come condizione della partecipazione alla società; il rispetto delle regole come fondamento della convivenza.

    Non si tratta di introdurre automatismi né di trasformare ogni difficoltà personale in una ragione di allontanamento. Significa, piuttosto, riconoscere che se lo Stato considera l’integrazione un obiettivo della propria politica migratoria deve essere capace anche di comprenderne gli esiti.

    Su questo terreno esiste già uno strumento importante: l’Accordo di integrazione.

    Il quarto pilastro del paradigma propone di recuperarlo e trasformarlo in uno strumento ordinario di verifica. Non occorre necessariamente inventare tutto da capo. Una parte dell’architettura giuridica esiste già: ciò che manca è attribuirle centralità e renderla effettivamente operativa.

    Ed è soltanto dopo aver costruito seriamente l’integrazione che diventa possibile affrontare altrettanto seriamente il ritorno.

    Qui entra in gioco il settimo pilastro: la ReImmigrazione come esito fisiologico del sistema.

    È questo il punto sul quale l’attuale discussione sulla remigrazione può rappresentare un’opportunità.

    Se la remigrazione significa semplicemente annunciare un grande programma di rimpatri, rischia di incontrare gli stessi problemi che hanno limitato le precedenti ricette. Una decisione politica non produce da sola un rimpatrio.

    Servono identificazione, documenti di viaggio, collaborazione consolare, accordi con i Paesi di origine, strutture adeguate, personale specializzato, risorse e procedure amministrative capaci di arrivare rapidamente a una decisione definitiva.

    La ReImmigrazione proposta dal paradigma parte perciò da una logica differente: il ritorno non deve essere una campagna straordinaria, ma una funzione ordinaria dello Stato.

    Quando l’integrazione funziona e sussistono le condizioni per la permanenza, la stabilizzazione deve essere favorita.

    Quando invece vengono meno i presupposti giuridici per restare, e non esistono impedimenti costituzionali, europei o internazionali, il ritorno deve poter essere concretamente eseguito.

    Per raggiungere questo risultato serve però anche un’amministrazione diversa.

    Da qui il nono pilastro, la creazione di una Polizia dell’Immigrazione specializzata, e il decimo, una regia unitaria attraverso un Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione.

    Sono due proposte che affrontano probabilmente il problema più importante lasciato aperto dalle politiche degli ultimi venticinque anni: l’effettività amministrativa.

    La politica può approvare una legge più severa. Può modificare le condizioni del soggiorno. Può restringere determinate forme di protezione. Può ordinare un’espulsione.

    Ma alla fine deve esistere qualcuno capace di trasformare quella decisione in un risultato.

    È su questo terreno che la destra potrebbe utilizzare positivamente l’esperienza accumulata.

    La Bossi-Fini ha insegnato che ingresso e mercato del lavoro devono essere realmente coordinati.

    I respingimenti hanno dimostrato che il controllo delle frontiere deve essere costruito all’interno dei limiti del diritto internazionale ed europeo.

    I porti chiusi hanno mostrato che intervenire sulle ONG non significa governare l’intero fenomeno.

    Il blocco navale ha evidenziato che impedire le partenze richiede necessariamente cooperazione con altri Stati.

    La remigrazione pone oggi correttamente il problema dell’effettività del ritorno.

    Non sono cinque politiche da cancellare. Sono cinque esperienze da mettere a sistema.

    È questa la prospettiva che può rendere la nuova fase diversa dalle precedenti.

    Dopo venticinque anni, la destra italiana non ha bisogno soltanto di una nuova ricetta sull’immigrazione. Possiede ormai abbastanza esperienza per provare a costruire una vera architettura di governo del fenomeno migratorio.

    Ingresso controllato. Identificazione certa. Permanenza condizionata. Accordo di integrazione. Verifica attraverso lavoro, lingua e rispetto delle regole. Stabilizzazione di chi completa positivamente il percorso. ReImmigrazione effettiva quando vengono meno le condizioni per rimanere.

    Questo è il passaggio che ancora manca.

    Il problema dell’immigrazione resta irrisolto non perché negli ultimi venticinque anni non siano state approvate abbastanza leggi, ma perché nessuna legge può sostituire un sistema amministrativo capace di applicarla.

    La remigrazione può quindi diventare qualcosa di più dell’ultima ricetta della destra italiana.

    Può diventare l’occasione per comprendere che il vero salto di qualità non consiste nell’individuare una misura più forte delle precedenti, ma nel collegare finalmente ingresso, permanenza, integrazione e ritorno all’interno di un unico sistema.

    È questa la proposta del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.

    Non rinnegare venticinque anni di politiche migratorie.

    Imparare da quei venticinque anni e costruire ciò che ancora manca.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

    Intégration ou RéImmigration : qui doit prouver que l’intégration était possible ?

    Peut-on reprocher à une personne de ne pas avoir suivi un chemin que les institutions n’ont jamais rendu praticable ? Cette interrogation ne constitue pas une excuse générale opposée à toute exigence d’intégration. Elle est, au contraire, la condition pour que cette exigence soit politiquement crédible. Le débat migratoire oppose souvent deux réponses insuffisantes :…

    Svizzera, il limite dei dieci milioni: può una soglia demografica sostituire il giudizio sull’integrazione?

    La Svizzera ha discusso nel 2026 una domanda apparentemente semplice: quanti abitanti può sostenere una comunità nazionale? Il 24 marzo il parlamentare Thomas Matter, esponente dell’Unione democratica di centro (UDC/SVP), ha difeso sul sito ufficiale del partito l’iniziativa popolare «No a una Svizzera da dieci milioni», collegando l’aumento demografico alla pressione su abitazioni, trasporti, scuole…

  • Click day, consolati e burocrazia: il decreto flussi non si ripara, si supera

    Il decreto flussi viene spesso descritto come una macchina difettosa che avrebbe bisogno di manutenzione. La metafora è efficace, ma rischia di attenuare la gravità del problema. Una macchina può essere riparata quando il suo progetto originario resta valido e occorre soltanto sostituire qualche componente usurata. Nel caso del decreto flussi, invece, è il modello stesso a non essere più adeguato alla realtà economica, sociale e amministrativa italiana.

    Il sistema continua a pretendere di programmare l’immigrazione lavorativa attraverso contingenti numerici, finestre temporali rigide, click day e procedure amministrative articolate tra Sportelli unici per l’immigrazione, Ispettorati del lavoro, Questure, consolati e datori di lavoro.

    Ciascuno di questi passaggi può trasformarsi in un punto di arresto.

    L’articolo pubblicato da QuotidianoPiù individua un vero e proprio fallimento strutturale della procedura. Non si tratta soltanto di portali che rallentano, domande che restano ferme o appuntamenti consolari difficili da ottenere. Il problema nasce dalla distanza tra il funzionamento della procedura e le esigenze reali delle imprese, delle famiglie e dei lavoratori.

    Per il 2026 il Governo ha autorizzato 76.200 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 88 mila ingressi per lavoro stagionale e 650 ingressi per lavoro autonomo. Nel complesso, la programmazione triennale 2026-2028 prevede circa 500 mila ingressi. Si tratta di numeri significativi, che tuttavia non risolvono il problema fondamentale: un aumento delle quote non rende automaticamente più razionale la procedura.

    Il primo limite è rappresentato dal click day.

    La domanda può essere predisposta in anticipo, ma viene trasmessa soltanto a partire da un giorno e da un’ora prestabiliti. Per il 2026 sono stati previsti click day distinti per l’agricoltura, il turismo, il lavoro non stagionale e il settore domestico. Le domande vengono inserite in una competizione fondata essenzialmente sull’ordine cronologico di invio.

    Questo sistema non seleziona il lavoratore maggiormente qualificato, il datore di lavoro più affidabile o il rapporto occupazionale più credibile. Seleziona chi riesce a trasmettere la domanda più rapidamente.

    Il click day non è programmazione. È una lotteria amministrativa.

    Il fatto che una domanda venga inviata pochi secondi prima di un’altra non dimostra che il relativo rapporto di lavoro sia più serio, necessario o meritevole. Eppure da quei pochi secondi può dipendere la possibilità di ottenere una quota e, quindi, di avviare l’intera procedura di ingresso.

    Il secondo limite riguarda la distribuzione territoriale e settoriale delle quote.

    Dopo l’invio delle domande, il Ministero del Lavoro procede all’attribuzione delle quote per provincia e per settore. Per il 2026 una prima assegnazione ha riguardato 40.075 quote; ulteriori contingenti sono stati successivamente distribuiti per il lavoro stagionale agricolo e turistico.

    Questo meccanismo determina una duplicazione della programmazione. Prima viene fissato il numero nazionale degli ingressi. Poi le quote vengono suddivise territorialmente. Infine le domande vengono esaminate nei singoli procedimenti.

    Il risultato è che una domanda formalmente corretta e fondata su un reale bisogno lavorativo può rimanere esclusa perché la quota territoriale è esaurita, mentre altrove possono residuare contingenti non utilizzati o successivamente riassegnati.

    Il terzo limite è costituito dai tempi amministrativi.

    L’ingresso del lavoratore richiede il rilascio del nulla osta, la trasmissione della documentazione alla rappresentanza diplomatica o consolare, il rilascio del visto, l’ingresso in Italia e la conclusione degli adempimenti relativi al contratto di soggiorno e al permesso.

    Ogni passaggio dipende dal completamento del precedente. Un ritardo dello Sportello unico si trasferisce sul consolato. Un problema consolare rende inutile il nulla osta già rilasciato. Un ingresso tardivo può determinare la perdita dell’occasione lavorativa che aveva giustificato l’intera procedura.

    Nel frattempo, l’impresa resta senza personale, la famiglia senza assistenza e il lavoratore senza una prospettiva certa.

    Il quarto limite è rappresentato proprio dai consolati.

    La programmazione nazionale degli ingressi non sempre tiene conto della capacità effettiva delle rappresentanze diplomatiche di ricevere le domande, verificare i documenti e rilasciare i visti. Aumentare le quote senza rafforzare gli uffici consolari significa spostare il blocco amministrativo da Roma al Paese di origine.

    Il nulla osta al lavoro non produce alcun risultato concreto quando il lavoratore non riesce a ottenere tempestivamente un appuntamento per il visto.

    Il decreto flussi si presenta così come una procedura unitaria, ma in realtà è una catena composta da amministrazioni diverse, sistemi informatici diversi, responsabilità frammentate e tempi raramente coordinati.

    Quando la procedura fallisce, è anche difficile individuare il punto esatto nel quale si è arrestata e l’amministrazione effettivamente responsabile.

    Le modifiche normative intervenute negli ultimi anni hanno cercato di velocizzare alcuni passaggi, modificando anche la decorrenza dei termini per il rilascio del nulla osta e collegandola all’imputazione della domanda alla quota. Ma il perfezionamento dei singoli termini non supera la debolezza complessiva del sistema.

    La stessa previsione di ingressi fuori quota e l’annunciata volontà di ridimensionare il meccanismo del click day dimostrano che anche il legislatore ha iniziato a riconoscere l’inadeguatezza del modello.

    Non basta, però, affiancare deroghe a un sistema che continua a fondarsi sulla logica dell’eccezione annuale.

    Il mercato del lavoro non opera attraverso finestre amministrative. Le imprese non scoprono di avere bisogno di personale soltanto nei mesi precedenti il decreto. Le famiglie non programmano una condizione di non autosufficienza sulla base del calendario dei click day. Il turismo e l’agricoltura conoscono esigenze stagionali, ma queste esigenze possono essere previste attraverso canali stabili, non necessariamente attraverso una competizione telematica annuale.

    Il decreto flussi dovrebbe essere superato da un sistema permanente di ingresso per lavoro, aperto durante tutto l’anno e fondato sulla verifica concreta della domanda occupazionale.

    Questo sistema dovrebbe valutare la solidità economica del datore di lavoro, la genuinità del contratto, la congruità della retribuzione, la disponibilità dell’alloggio, la qualificazione del lavoratore e l’effettivo fabbisogno del settore.

    La selezione dovrebbe avvenire sulla sostanza del rapporto, non sulla velocità di un collegamento internet.

    È qui che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” può offrire una prospettiva diversa.

    L’ingresso per lavoro non dovrebbe essere considerato un procedimento concluso con il rilascio del visto. Dovrebbe costituire l’inizio di un percorso di integrazione verificabile.

    Il lavoratore deve essere messo nelle condizioni di apprendere la lingua italiana, conoscere i propri diritti e doveri, acquisire una formazione professionale, mantenere un rapporto di lavoro regolare e costruire una reale autonomia economica.

    Il datore di lavoro, a sua volta, deve assumere una responsabilità effettiva. Non può limitarsi a presentare una domanda e scomparire dopo l’ingresso del lavoratore. Deve garantire la genuinità dell’assunzione, il rispetto delle condizioni contrattuali e la correttezza degli adempimenti contributivi.

    Lo Stato deve accompagnare e controllare questo percorso.

    Quando l’integrazione lavorativa e sociale riesce, la permanenza deve potersi consolidare. Quando invece il contratto è fittizio, il rapporto non viene instaurato o vengono meno le condizioni che avevano giustificato l’ingresso, occorre una risposta giuridica rapida, proporzionata e rispettosa delle garanzie individuali.

    Questa risposta è la ReImmigrazione.

    Non una deportazione collettiva e non una formula propagandistica, ma un sistema ordinato di ritorno per chi non possiede più un titolo effettivo alla permanenza e non ha maturato condizioni di protezione, vita familiare o radicamento tali da impedirne l’allontanamento.

    Integrazione e ReImmigrazione sono quindi le due conseguenze possibili di un percorso giuridico chiaro.

    Il decreto flussi, al contrario, continua a concentrare quasi tutta l’attenzione sul momento iniziale dell’ingresso. Stabilisce quanti possono entrare, ma non costruisce adeguatamente ciò che deve accadere dopo.

    Non misura l’integrazione. Non segue il rapporto di lavoro nel tempo. Non collega in modo coerente la permanenza alla riuscita del progetto occupazionale. Non prevede una risposta sistematica quando quel progetto fallisce.

    È per questo che non basta un bravo meccanico.

    Si possono migliorare i portali, aumentare il personale degli Sportelli unici, rafforzare i consolati, semplificare la documentazione e ampliare le quote. Sarebbero interventi utili, ma non cambierebbero la natura di una procedura costruita intorno alla scarsità amministrata e alla competizione temporale.

    Il decreto flussi appartiene a un modello nel quale l’immigrazione viene tollerata come eccezione annuale, anziché governata come fenomeno strutturale.

    L’Italia ha bisogno di lavoratori stranieri. Ha però anche bisogno di sapere chi entra, per quale lavoro, con quali garanzie e attraverso quale percorso di integrazione.

    Quando queste condizioni esistono, l’ingresso deve essere semplice, rapido e stabile.

    Quando non esistono o vengono meno, lo Stato deve recuperare la capacità di decidere.

    Click day, consolati e burocrazia non sono soltanto malfunzionamenti della macchina. Sono il sintomo di un modello che ha esaurito la propria funzione.

    Il decreto flussi non si ripara.

    Si supera.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36, in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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  • Venticinque anni di slogan sull’immigrazione: dalla Bossi-Fini alla remigrazione

    In poco meno di venticinque anni la destra italiana ha utilizzato parole diverse per rappresentare sostanzialmente la stessa aspirazione politica: riportare sotto il controllo dello Stato l’immigrazione, distinguere gli ingressi regolari da quelli irregolari e rendere effettivo l’allontanamento di chi non ha titolo per rimanere.

    Dalla Bossi-Fini ai respingimenti, dai porti chiusi al blocco navale, fino all’attuale dibattito sulla remigrazione, ogni stagione ha individuato una parte del problema e ha cercato di affrontarla con strumenti differenti.

    Liquidare tutto come propaganda sarebbe un errore. La legge Bossi-Fini ha modificato profondamente il sistema italiano dell’immigrazione. I respingimenti verso la Libia sono stati realmente praticati. I governi successivi hanno introdotto nuovi strumenti in materia di sicurezza e controllo delle frontiere. La stagione dei porti chiusi ha prodotto provvedimenti concreti. Il Governo Meloni ha sviluppato una strategia fondata sulla cooperazione con i Paesi terzi, sul contrasto alle partenze e sul modello Albania.

    Il punto, quindi, non è sostenere che nulla sia stato fatto.

    La domanda più utile è un’altra: perché, dopo venticinque anni, continuiamo a discutere sostanzialmente dello stesso problema?

    Una prima risposta può essere individuata nella frammentazione degli interventi.

    La Bossi-Fini ha concentrato molta attenzione sul rapporto tra ingresso e lavoro. I respingimenti hanno spostato l’intervento sulla frontiera. I porti chiusi si sono concentrati sugli sbarchi. Il blocco navale ha provato a spostare il controllo ancora più a monte, verso le partenze. La remigrazione pone oggi al centro l’ultima fase: il ritorno.

    Ognuna di queste politiche contiene un pezzo di una possibile strategia.

    Ciò che è mancato è il sistema che tenga insieme tutti i pezzi.

    Ed è precisamente su questo punto che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” può offrire un contributo alla nuova fase del dibattito.

    Il primo pilastro riguarda la permanenza condizionata come fondamento giuridico. Per governare l’immigrazione non basta decidere chi entra. Occorre stabilire a quali condizioni si rimane e verificare nel tempo se quelle condizioni continuino ad esistere.

    È un cambio di prospettiva importante.

    La frontiera decide l’ingresso. Una politica migratoria decide anche ciò che accade nei cinque, dieci o vent’anni successivi.

    Per questo il paradigma introduce un secondo elemento: l’integrazione verificabile.

    Lavoro, conoscenza della lingua italiana e rispetto delle regole devono diventare parametri attraverso i quali osservare il percorso individuale. Non automatismi e neppure strumenti punitivi, ma indicatori che permettano allo Stato di comprendere se l’integrazione stia realmente avvenendo.

    Su questo terreno l’Italia possiede già uno strumento che potrebbe essere valorizzato: l’Accordo di integrazione. Il quarto pilastro del paradigma propone di trasformarlo da istituto rimasto relativamente marginale a strumento ordinario attraverso il quale accompagnare e verificare il percorso dello straniero.

    La logica dovrebbe essere semplice: lo Stato offre gli strumenti per integrarsi e lo straniero assume una responsabilità nel proprio percorso.

    Solo dopo avere costruito questa parte del sistema diventa possibile affrontare seriamente il tema oggi definito remigrazione.

    Ed è qui che interviene il settimo pilastro: la ReImmigrazione come esito fisiologico del sistema.

    La differenza non è soltanto lessicale.

    La ReImmigrazione non dovrebbe essere una grande operazione straordinaria da annunciare all’inizio di una legislatura. Dovrebbe essere la conseguenza ordinaria, individuale e giuridicamente prevedibile del venir meno delle condizioni che consentono la permanenza.

    Se una persona ha titolo per restare e costruisce un percorso di integrazione, lo Stato deve favorirne la stabilizzazione.

    Se invece non esistono più i presupposti giuridici della permanenza, e non sussistono impedimenti costituzionali, europei o internazionali all’allontanamento, il sistema deve essere capace di arrivare effettivamente al ritorno.

    Ed è proprio su questa parola, effettivamente, che si misura la differenza tra una promessa e una politica pubblica.

    Un decreto di espulsione non rimpatria materialmente nessuno.

    Servono identificazione certa, documenti di viaggio, cooperazione delle rappresentanze consolari, accordi con i Paesi di origine, strutture adeguate, risorse economiche, personale formato e capacità di esecuzione.

    Per questo il paradigma prevede anche una Polizia dell’Immigrazione specializzata, il nono pilastro, e una regia politica unitaria attraverso un Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione, il decimo.

    Il punto non è creare semplicemente nuovi apparati.

    È stabilire chi sia responsabile dell’intero risultato.

    Oggi l’immigrazione attraversa competenze differenti: sicurezza, lavoro, giustizia, integrazione, amministrazione territoriale, rapporti internazionali. Ma la persona straniera attraversa tutte queste fasi come parte di un unico percorso.

    Anche lo Stato dovrebbe quindi imparare a considerarle unitariamente.

    È questa, forse, la lezione più utile dei venticinque anni trascorsi dalla Bossi-Fini.

    La destra italiana non deve necessariamente rinnegare ciò che ha fatto. Al contrario, dovrebbe utilizzare l’esperienza accumulata per comprendere perché strumenti anche molto incisivi non siano riusciti a produrre un risultato definitivo.

    Non perché mancasse sempre la volontà politica.

    Ma perché una politica migratoria non può essere costruita intorno a una singola misura.

    La remigrazione offre oggi una nuova occasione.

    Può diventare semplicemente la parola destinata a sostituire “porti chiusi” e “blocco navale”. Oppure può aprire una fase più matura, nella quale il tema del ritorno venga finalmente inserito all’interno di una politica complessiva della permanenza e dell’integrazione.

    È questa seconda strada che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone.

    Non un altro slogan contro quelli precedenti, ma un tentativo di mettere a sistema le lezioni che gli ultimi venticinque anni hanno prodotto.

    Controllare gli ingressi. Identificare con certezza. Definire le condizioni della permanenza. Favorire l’integrazione. Verificarla. Stabilizzare chi completa positivamente il percorso. Rendere effettivo il ritorno quando vengono meno le condizioni per restare.

    Dalla Bossi-Fini alla remigrazione, la destra italiana ha accumulato venticinque anni di esperienza normativa e politica.

    Ora la sfida non è trovare una parola più efficace. È costruire un sistema più efficace.

    Ed è su questo terreno, tecnico prima ancora che ideologico, che dovrebbe svilupparsi la prossima stagione delle politiche migratorie italiane.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

    Irlanda, l’accusa cade ma l’espulsione resta: la lezione di Citywest sulla responsabilità individuale

    La storia di Citywest, alla periferia occidentale di Dublino, sembrava già conclusa nell’immaginario pubblico: una grave accusa contro un richiedente asilo, la rivolta davanti a un centro di accoglienza, la richiesta di allontanare gli stranieri considerati responsabili del degrado. Fuori dal Coro, il 26 ottobre 2025, aveva raccontato le proteste con un servizio intitolato «Immigrati,…

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    L’8 ottobre 2026 Dritto e Rovescio ha presentato la storia di Alì, ventiduenne, sotto un titolo eloquente: «Io tunisino in Italia mi vergogno per i maranza». La scheda ufficiale documenta l’esistenza del contributo e la sua collocazione nella puntata, ma non offre una trascrizione completa: non sarebbe corretto attribuire al giovane affermazioni ulteriori o ricostruirne…

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  • Dalla custodia del passaporto al nuovo Eurodac: l’identificazione forte rende possibile la ReImmigrazione senza duplicazioni consolari

    Il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, adottato per adeguare l’ordinamento italiano al nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, non deve essere letto soltanto come un intervento sulle procedure di protezione internazionale, sul trattenimento o sulla distribuzione delle competenze tra gli Stati membri. La riforma si colloca all’interno di una trasformazione più profonda, nella quale l’identificazione della persona straniera diventa l’infrastruttura essenziale dell’intero sistema europeo di gestione dell’immigrazione.

    Il nuovo Eurodac, disciplinato dal Regolamento (UE) 2024/1358, supera infatti la propria funzione originaria. Non è più soltanto la banca dati delle impronte digitali utilizzata per stabilire quale Stato membro sia competente a esaminare una domanda di protezione internazionale. Diventa un sistema europeo integrato nel quale vengono raccolti e collegati dati biometrici, immagini del volto, dati anagrafici, informazioni sulle procedure migratorie e, quando disponibile, una copia a colori scansionata del documento di identità o di viaggio, accompagnata dall’indicazione della sua autenticità.

    La finalità non è esclusivamente quella di impedire la reiterazione delle domande di asilo o di individuare i movimenti secondari. Il regolamento europeo afferma espressamente che il rafforzamento della banca dati deve contribuire all’identificazione dei cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare, al rilascio dei documenti necessari per il viaggio, alla riammissione e all’esecuzione dei rimpatri. Il legislatore europeo riconosce che le autorità nazionali incontrano difficoltà nell’identificare le persone destinatarie delle procedure di allontanamento e ritiene, pertanto, necessario raccogliere e confrontare dati biometrici, anagrafici e documentali in modo più sistematico.

    Questo passaggio conferma una tesi che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” aveva già formulato prima dell’entrata in vigore del nuovo quadro europeo: una politica migratoria seria non può limitarsi a disciplinare l’ingresso e la permanenza, lasciando priva di strumenti concreti la fase dell’eventuale uscita. Se lo Stato vuole subordinare la stabilizzazione a un percorso individuale di integrazione, deve contemporaneamente predisporre, sin dall’inizio, le condizioni tecniche e giuridiche necessarie per rendere effettiva una futura decisione di ritorno.

    Nel settembre 2025, sulle pagine di www.reimmigrazione.com, avevo indicato nella custodia del passaporto presso la Questura una delle garanzie operative del nuovo paradigma. Il documento di viaggio non veniva concepito come un mero allegato amministrativo, ma come il punto di collegamento tra il percorso di integrazione e l’effettività dell’eventuale ReImmigrazione. Finché lo straniero costruisce un percorso fondato sul lavoro, sulla conoscenza della lingua e sul rispetto delle regole, la sua permanenza deve essere tutelata. Se, invece, vengono meno i presupposti giuridici per restare, lo Stato deve disporre degli strumenti necessari per dare esecuzione alle proprie decisioni.

    Quella prima elaborazione conteneva già un’intuizione essenziale: il passaporto custodito non costituisce soltanto uno strumento materiale per il viaggio, ma rappresenta una garanzia di continuità tra ingresso, permanenza e uscita. Il sistema italiano, al contrario, è storicamente caratterizzato da una forte frammentazione. L’identità viene accertata in una fase, il documento viene acquisito in un’altra, la posizione amministrativa viene valutata da uffici differenti e, quando occorre procedere al rimpatrio, l’intero percorso identificativo sembra spesso dover ricominciare da capo.

    Nel febbraio 2026 la proposta è stata sviluppata con specifico riferimento alla protezione complementare. Il riconoscimento di una tutela fondata sulla vita privata e familiare ai sensi dell’articolo 8 CEDU non rende la permanenza necessariamente irreversibile. La protezione nasce da un bilanciamento individuale e dinamico, che deve tenere conto del radicamento, dei legami familiari, del lavoro, della condotta e delle conseguenze che l’allontanamento produrrebbe sulla persona. Proprio perché la valutazione è destinata a evolvere nel tempo, il sistema deve garantire tanto l’effettività della tutela quanto la possibilità di rendere concreta la cessazione del titolo, qualora ne ricorrano legittimamente i presupposti.

    Senza la disponibilità del documento di viaggio, il rapporto tra diritti e responsabilità resta incompleto. Lo Stato riconosce il diritto alla permanenza, ma non struttura adeguatamente gli strumenti necessari per dare esecuzione a una successiva decisione di allontanamento. Il risultato è un sistema nel quale l’adozione formale del provvedimento non coincide con la sua concreta eseguibilità.

    La proposta della consegna del passaporto non può tuttavia essere formulata come una misura indiscriminata, né può essere affidata alle prassi differenti delle singole Questure. Nel contributo del maggio 2026 avevo quindi precisato che la custodia del documento deve essere trasformata da semplice pratica amministrativa in una misura legalmente tipizzata, proporzionata e garantita.

    Ciò significa, innanzitutto, che la consegna deve trovare fondamento in una norma primaria, capace di indicarne con precisione i presupposti, la finalità e la durata. Non può essere disposta automaticamente nei confronti di qualsiasi cittadino straniero né essere mantenuta per un tempo indefinito. Deve essere collegata a una specifica fase procedimentale e funzionale alla tracciabilità del percorso individuale.

    La persona deve ricevere un documento sostitutivo idoneo alla propria identificazione sul territorio nazionale, deve poter chiedere temporaneamente la restituzione del passaporto in presenza di esigenze comprovate e deve poter contestare davanti a un’autorità giurisdizionale l’eventuale protrazione illegittima della misura. La custodia, inoltre, deve essere sottoposta a verifiche periodiche e cessare quando non sia più necessaria o proporzionata.

    Solo attraverso tali garanzie la consegna del passaporto può essere distinta da una forma occulta di coercizione. La misura non deve servire a limitare arbitrariamente la libertà di movimento dello straniero, ma a conservare in modo sicuro e verificabile il collegamento tra persona, cittadinanza, documento e posizione amministrativa.

    Il nuovo Eurodac aggiunge oggi il tassello tecnologico che mancava a questa costruzione.

    Il passaporto custodito dalla Questura non rimane più isolato all’interno di un fascicolo cartaceo o di una banca dati nazionale. Può essere collegato alle impronte digitali, all’immagine del volto, ai dati anagrafici, alla cittadinanza dichiarata, ai precedenti identificativi e all’intera storia amministrativa della persona nello spazio europeo. Il Regolamento (UE) 2024/1358 prevede espressamente che, quando disponibile, venga conservata una copia a colori del documento di identità o di viaggio, insieme alle informazioni relative al tipo di documento, al numero, al Paese di rilascio, alla data di scadenza e alla sua autenticità.

    L’identificazione diventa così più forte perché non dipende da un unico elemento. Il nome può essere dichiarato in modo inesatto, il documento può presentare dubbi, le informazioni anagrafiche possono essere discordanti. L’associazione tra documento, impronte digitali, immagine del volto e storia amministrativa riduce invece il rischio di identità multiple, sostituzioni di persona, errori e frodi documentali.

    Questa infrastruttura non serve soltanto allo Stato. Costituisce anche una garanzia per la persona straniera, che non può essere confusa con altri soggetti, attribuita a una cittadinanza diversa o destinataria di decisioni fondate su dati appartenenti a terzi. L’identificazione forte è compatibile con lo Stato di diritto proprio perché rende l’azione amministrativa più individuale, controllabile e verificabile.

    È su questa base che deve essere affrontato il tema delle duplicazioni consolari.

    La cooperazione con il consolato del Paese di origine resta indispensabile quando la cittadinanza è incerta, il passaporto manca, è scaduto, risulta contraffatto o non viene riconosciuto. L’intervento consolare può essere necessario anche quando occorre ottenere un lasciapassare o un titolo di viaggio provvisorio senza il quale il rimpatrio non potrebbe essere materialmente eseguito.

    Non è invece ragionevole trattare nello stesso modo la posizione di una persona il cui passaporto autentico e valido sia già custodito dalla Questura, sia stato digitalizzato e sia stato collegato in modo univoco ai dati biometrici del titolare.

    In questo caso il consolato non viene chiamato a identificare una persona sconosciuta. Viene chiamato a confermare un’identità che lo Stato membro ha già documentalmente e biometricamente accertato. La procedura consolare dovrebbe pertanto essere ridotta a una verifica semplificata, a una comunicazione amministrativa o, quando il documento posseduto è pienamente idoneo al viaggio e alla riammissione, essere superata.

    Il nuovo Eurodac non sostituisce i consolati e non si trasforma in un documento europeo di viaggio. La banca dati non può determinare autonomamente la cittadinanza, né imporre allo Stato terzo di riconoscere una persona come proprio cittadino. Il regolamento chiarisce, inoltre, che i Paesi terzi non dispongono di un accesso diretto al sistema. Prevede però che determinati dati possano essere trasferiti, nel rispetto delle condizioni stabilite dal diritto dell’Unione e della disciplina sulla protezione dei dati, allo scopo di identificare il cittadino in soggiorno irregolare e ottenere il rilascio di un documento di identità o di viaggio ai fini del rimpatrio.

    La funzione del nuovo sistema è quindi quella di trasformare il rapporto con il consolato. Nel vecchio modello, l’autorità consolare veniva spesso chiamata a svolgere una vera e propria attività di ricostruzione dell’identità, partendo da dichiarazioni incomplete e documenti mancanti. Nel nuovo modello, lo Stato membro può trasmettere un fascicolo identificativo già consolidato, composto da dati biometrici, informazioni anagrafiche, copia del documento, indicazione della sua autenticità e precedenti riscontri amministrativi.

    Quando il passaporto originale è già disponibile, il problema non dovrebbe essere più stabilire chi sia la persona, ma organizzare concretamente il viaggio e la riammissione.

    È precisamente in questo passaggio che il rafforzamento di Eurodac conferma la funzione sistemica della custodia del passaporto proposta dal paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. La custodia garantita assicura la disponibilità materiale del documento; Eurodac garantisce la continuità dell’identificazione biometrica e documentale; il provvedimento amministrativo o giudiziario stabilisce se la persona abbia ancora diritto di permanere.

    Questi tre elementi devono operare congiuntamente. Se manca il provvedimento legittimo, l’allontanamento non può essere eseguito. Se manca l’identificazione certa, il rischio di errore rende il rimpatrio incompatibile con le garanzie fondamentali. Se manca il documento necessario per il viaggio, la decisione resta ineffettiva.

    La ReImmigrazione, nella sua corretta dimensione giuridica, non consiste nell’espulsione collettiva di categorie definite attraverso l’origine etnica, culturale o religiosa. Riguarda esclusivamente una persona determinata, identificata con certezza, valutata individualmente e destinataria di una decisione adottata nel rispetto delle garanzie procedimentali e giurisdizionali.

    L’identificazione forte è dunque la condizione tecnica di una ReImmigrazione individuale e non identitaria.

    Il collegamento tra custodia del passaporto ed Eurodac produce conseguenze anche sul trattenimento amministrativo. La privazione della libertà personale in funzione del rimpatrio può essere giustificata soltanto quando esista una prospettiva ragionevole di eseguire l’allontanamento e l’amministrazione agisca con la dovuta diligenza.

    Il regolamento europeo riconosce che la raccolta e il confronto dei dati devono contribuire a ridurre la durata delle procedure amministrative necessarie per il rimpatrio e, conseguentemente, anche il periodo durante il quale la persona può essere trattenuta in attesa dell’allontanamento.

    Quando il ritardo dipende dalla ripetizione di accertamenti già svolti, dalla mancata utilizzazione del passaporto custodito o dall’assenza di coordinamento tra le autorità nazionali e consolari, il trattenimento rischia di compensare un’inefficienza amministrativa non imputabile allo straniero.

    L’identificazione forte non è pertanto soltanto uno strumento per rendere più efficaci i rimpatri. È anche un limite all’inerzia dell’amministrazione. Quanto più lo Stato dispone di informazioni certe, complete e interoperabili, tanto meno può giustificare il protrarsi delle procedure sostenendo di non conoscere l’identità o la nazionalità della persona.

    La tecnologia deve ridurre i tempi, non aggiungere nuovi passaggi burocratici.

    L’Italia dovrebbe utilizzare l’attuazione del Patto europeo e l’operatività del nuovo Eurodac per disciplinare una procedura nazionale coerente. Quando una Questura acquisisce un passaporto, dovrebbe registrarne l’autenticità, la validità e il collegamento biometrico con il titolare. Il documento dovrebbe essere digitalizzato, custodito in condizioni di sicurezza e reso accessibile, nei limiti stabiliti dalla legge, alle autorità competenti per la gestione del procedimento e per l’eventuale esecuzione delle decisioni.

    Quando sopravviene un provvedimento definitivo di allontanamento, l’amministrazione dovrebbe verificare preliminarmente se disponga già di un documento di viaggio autentico e valido. Soltanto quando il documento manchi o non sia concretamente utilizzabile dovrebbe essere avviata una nuova procedura consolare di identificazione o di rilascio del lasciapassare.

    Questo modello ridurrebbe i costi, limiterebbe il trattenimento, renderebbe più rapida l’esecuzione e aumenterebbe la credibilità dell’intero sistema.

    Una politica migratoria non si misura dal numero dei decreti di espulsione formalmente adottati, ma dalla capacità dello Stato di eseguire le decisioni legittimamente definitive. Un provvedimento destinato a rimanere sulla carta non rafforza l’autorità pubblica. Ne dimostra, al contrario, l’incapacità operativa.

    La ReImmigrazione non richiede meno diritto, ma più diritto. Richiede norme precise, identificazioni affidabili, procedure proporzionate, garanzie giurisdizionali ed effettiva capacità esecutiva.

    Il rafforzamento di Eurodac dimostra che l’Unione europea ha ormai compreso la centralità della continuità identificativa. Il sistema europeo vuole sapere chi entra, dove si sposta, quali procedure ha avviato, quali decisioni sono state adottate e quale documento possiede.

    Sarebbe contraddittorio utilizzare questa capacità tecnologica soltanto per controllare l’ingresso e la permanenza, rinunciando a impiegarla quando occorre dare esecuzione a una decisione definitiva di ritorno.

    La riforma europea non introduce dal nulla la proposta della custodia del passaporto. Le offre una conferma sistemica e una nuova infrastruttura tecnica.

    Nel 2025 avevo sostenuto che il passaporto custodito dalla Questura potesse diventare la garanzia operativa del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Nel febbraio 2026 avevo indicato la necessità di collegare tale misura alla disciplina della protezione complementare. Nel maggio successivo avevo precisato che la consegna avrebbe dovuto essere tipizzata dalla legge, proporzionata, temporalmente delimitata, sostituibile con un documento di identificazione e sottoposta a controllo giurisdizionale.

    Il nuovo Eurodac completa oggi questo percorso. La custodia documentale assicura il mezzo materiale; l’identificazione biometrica garantisce la certezza della persona; l’interoperabilità conserva la continuità delle informazioni; la decisione individuale stabilisce la conseguenza giuridica.

    Il principio conclusivo deve essere chiaro: lo Stato che ha già identificato con certezza una persona, ne ha verificato il passaporto e ne ha registrato i dati biometrici non può comportarsi, al momento del rimpatrio, come se quella identità dovesse essere ricostruita da zero.

    Dalla custodia del passaporto al nuovo Eurodac, la sfida è trasformare l’identificazione da adempimento iniziale a garanzia continua dell’intero percorso migratorio.

    È su questa continuità tra ingresso, permanenza e uscita che può essere costruita una ReImmigrazione giuridicamente ordinata, individuale, proporzionata ed effettivamente eseguibile.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

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  • Porti chiusi, blocco navale, remigrazione: la lunga stagione delle promesse migratorie

    Negli ultimi anni il dibattito italiano sull’immigrazione ha conosciuto una successione di formule politiche molto forti: porti chiusi, blocco navale, remigrazione. Ognuna di queste espressioni ha cercato di dare una risposta semplice a una questione complessa e, soprattutto, di restituire l’idea di uno Stato capace di controllare i flussi e decidere chi può entrare e chi deve uscire.

    Il punto, però, non è liquidare queste formule come mera propaganda. Sarebbe una lettura troppo superficiale. Dietro ciascuna di esse vi è stata una reale esigenza politica: rafforzare il controllo delle frontiere, ridurre gli ingressi irregolari, impedire partenze incontrollate e rendere più effettivi i rimpatri.

    Il problema è che nessuna di queste formule, da sola, ha costruito un sistema completo.

    I “porti chiusi” hanno concentrato l’attenzione sulla fase dello sbarco. Il blocco navale ha spostato il punto di intervento ancora più a monte, verso le partenze. La remigrazione pone oggi il tema dell’uscita dal territorio.

    Sono tre momenti diversi della stessa questione.

    Ciò che ancora manca è il collegamento tra questi momenti.

    Ed è proprio qui che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” prova a offrire una risposta più strutturale.

    Il primo passaggio è il pilastro della permanenza condizionata. Una politica migratoria efficace non può occuparsi soltanto di chi entra. Deve stabilire con chiarezza a quali condizioni una persona può restare e come queste condizioni debbano essere verificate nel tempo.

    Questo significa superare due estremi ugualmente inefficaci: da una parte l’idea che il semplice trascorrere del tempo trasformi automaticamente la permanenza in stabilizzazione; dall’altra l’idea che basti una misura repressiva per risolvere la presenza irregolare.

    La permanenza deve essere collegata a criteri concreti e verificabili.

    Da qui il secondo pilastro: l’integrazione attraverso lavoro, lingua e rispetto delle regole.

    Se lo Stato considera l’integrazione un obiettivo, deve anche essere capace di verificarla.

    Il lavoro misura autonomia e partecipazione economica. La conoscenza della lingua italiana rende possibile una relazione effettiva con la società. Il rispetto delle regole rappresenta il presupposto minimo della convivenza.

    Solo a questo punto acquista senso la ReImmigrazione.

    Ed è qui che il paradigma si distingue nettamente dalla remigrazione intesa come grande operazione politica collettiva.

    La ReImmigrazione, nel settimo pilastro, è un esito fisiologico del sistema: non un’emergenza, non una deportazione, non una misura eccezionale, ma la conseguenza ordinaria della perdita delle condizioni di soggiorno.

    Questo cambia completamente il metodo.

    La domanda non è più: quante persone rimpatriare in un determinato momento?

    La domanda diventa: quali persone, sulla base di quali condizioni e attraverso quale procedimento?

    È il passaggio dalla politica dell’annuncio alla politica dell’amministrazione.

    Ma per fare questo serve una struttura adeguata.

    Il nono pilastro, quello della Polizia dell’Immigrazione specializzata, parte proprio da questa esigenza. Non si può pretendere di governare un fenomeno complesso distribuendo competenze tra uffici diversi, spesso sovraccarichi e privi di una visione unitaria.

    Servono professionalità dedicate, banche dati integrate, procedure digitali, responsabilità chiare e capacità effettiva di esecuzione.

    E serve anche una regia politica.

    Per questo il decimo pilastro propone un Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione, capace di seguire l’intero ciclo: ingresso, soggiorno, integrazione, verifica, permanenza e ritorno.

    Se guardiamo con questa lente agli ultimi anni, emerge una conclusione abbastanza chiara.

    I porti chiusi hanno posto il problema degli sbarchi.

    Il blocco navale ha posto il problema delle partenze.

    La remigrazione pone oggi il problema dei ritorni.

    Tutte questioni legittime.

    Ma una politica migratoria compiuta deve tenerle insieme.

    Altrimenti ogni nuova stagione politica rischia di sostituire una parola alla precedente senza intervenire sulla vera debolezza del sistema: l’assenza di una macchina amministrativa stabile capace di trasformare le decisioni in risultati.

    La destra italiana ha accumulato ormai una lunga esperienza su questi temi.

    È proprio per questo che oggi esiste la possibilità di compiere un salto di qualità.

    Non serve abbandonare gli obiettivi di controllo.

    Serve renderli tecnicamente realizzabili.

    Non serve una nuova promessa più forte delle precedenti.

    Serve costruire un sistema nel quale chi ha titolo per restare venga accompagnato verso una reale integrazione e chi non ha titolo venga effettivamente accompagnato verso il ritorno.

    È questo il senso del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.

    La lunga stagione delle promesse migratorie può quindi diventare qualcosa di utile, se viene letta come un patrimonio di esperienza da cui partire.

    Porti chiusi, blocco navale e remigrazione hanno indicato tre problemi diversi.

    La sfida, oggi, è smettere di affrontarli separatamente.

    E costruire finalmente una politica migratoria unica, ordinaria e capace di funzionare nel tempo.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID 0009-0004-7030-0428

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