Il diritto di partire non è il diritto di entrare: la sovranità non può confondere le due libertà

Il 21 ottobre 2026 il Comitato Remigrazione e Riconquista ha annunciato una manifestazione nazionale a Parma per il 14 novembre, collegandola al programma politico già depositato in Parlamento. Il documento da esaminare non è uno slogan raccolto in piazza, ma la proposta di legge d’iniziativa popolare C. 2997, presentata il 30 giugno 2026 e assegnata il 14 luglio alla Commissione Affari costituzionali. Il suo articolo 2 contiene una formula destinata a incidere sull’intera visione della politica migratoria: «non esiste un diritto intrinseco a migrare». Il testo precisa che intende riferirsi alla facoltà di lasciare il Paese d’origine per stabilirsi liberamente in un altro Stato. È una tesi politica contenuta in una proposta legislativa, non una norma vigente. Il comunicato del Comitato del 21 ottobre ne attesta la perdurante rilevanza nel dibattito. La domanda decisiva è però anteriore alle valutazioni sulla manifestazione: quel principio nega una pretesa di ingresso illimitato, oppure finisce per negare anche la libertà della persona di lasciare il luogo nel quale è nata? La differenza non è terminologica. Da essa dipende il modo in cui si concepiscono la sovranità, la libertà personale e il legame civico con la comunità nazionale.

Una parte dell’affermazione è condivisibile nel suo nucleo istituzionale: il desiderio di trasferirsi stabilmente in Italia non conferisce, per ciò solo, un titolo giuridico generale e incondizionato all’ingresso. Lo Stato disciplina gli accessi degli stranieri nel rispetto della Costituzione, del diritto dell’Unione, dei trattati e degli obblighi di protezione. Ma l’altra parte della formula richiede attenzione. L’articolo 13 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948 riconosce a ogni persona la possibilità di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio, e di farvi ritorno; l’articolo 12, paragrafo 2, del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 ribadisce la libertà di lasciare qualunque Paese, salva la disciplina delle limitazioni ammissibili. Per i cittadini italiani, l’articolo 16 della Costituzione garantisce la libertà di uscire e rientrare, salvi gli obblighi di legge. Libertà di emigrare e diritto di essere ammessi in un diverso Stato non coincidono. La prima vieta di trasformare l’appartenenza nazionale in un vincolo di immobilità; il secondo dipende da presupposti giuridici diversi. Confonderli produce un messaggio politicamente potente ma concettualmente impreciso.

Il punto emerge con particolare chiarezza se si considera la storia italiana. Per generazioni l’emigrazione è stata una possibilità concreta attraverso la quale gli italiani hanno cercato lavoro, libertà o ricongiungimento con le famiglie. Ricordare quella esperienza non impone di aprire indiscriminatamente le frontiere contemporanee: gli Stati verso i quali si partiva hanno esercitato, con regole differenti e talvolta contestabili, i propri poteri d’ammissione. Ma neppure consente di descrivere la decisione stessa di partire come una facoltà che l’individuo possiederebbe soltanto per concessione della comunità d’origine. La patria può costituire un’appartenenza profonda senza diventare una destinazione obbligata. Qui si manifesta un paradosso: una politica che rivendica il diritto di ciascuna nazione a governare la propria frontiera rischia, se usa una formula eccessivamente ampia, di attribuire implicitamente allo Stato d’origine un potere morale sulla mobilità dei propri cittadini. Non è necessario accettare questo esito per difendere la sovranità. È sufficiente affermare che la libertà di partire non obbliga un altro Paese ad accogliere incondizionatamente. Il confine di uscita e il confine d’ingresso non hanno, sotto il profilo dei diritti, identica funzione.

Il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» offre un criterio più articolato perché non esaurisce l’immigrazione nel passaggio della frontiera. Occorre distinguere tre momenti che il dibattito tende ad accorpare. Prima della partenza vi sono la libertà personale e le condizioni economiche, civili o di sicurezza che rendono autentica la scelta di restare oppure partire. Al momento dell’ingresso si incontrano la domanda individuale e le regole legittime della comunità di destinazione, comprese le garanzie di asilo e protezione. Dopo l’ingresso, quando la persona vive nello Stato ospitante, comincia il problema politico-sociale più trascurato: come costruire un rapporto durevole con la comunità attraverso lingua, lavoro autentico, rispetto delle regole e partecipazione alla vita comune. La riflessione del 10 settembre 2026 sul diritto a non emigrare aveva già chiarito che il diritto di restare nella propria terra non può diventare un obbligo di restarvi. Il passo ulteriore è riconoscere che la sovranità legittima l’organizzazione dell’ingresso, non una censura morale della mobilità. Solo dopo l’accesso, e secondo le condizioni previste dall’ordinamento, acquista significato la responsabilità personale di partecipare a un percorso di integrazione effettivamente praticabile.

Da questa distinzione discende una conseguenza riformatrice concreta. La politica italiana può programmare gli ingressi per lavoro sulla base di fabbisogni verificati, controllare l’effettività delle offerte, contrastare i datori che alimentano rapporti fittizi o sfruttamento e predisporre formazione linguistica e professionale prima della partenza. Sono proposte compatibili con l’architettura del Paradigma e non richiedono di negare la libertà di cercare altrove il proprio futuro. Chi presenta una domanda conosce in anticipo condizioni, opportunità e doveri; lo Stato non si limita ad autorizzare un numero di ingressi, ma si assume la responsabilità delle possibilità che promette. La Teoria dell’Asimmetria Relazionale dell’Integrazione descrive proprio questa differenza di potere e di responsabilità: l’amministrazione può disegnare procedure, scegliere risorse e rendere accessibili gli strumenti; la persona può invece rispondere della propria condotta e del suo concreto impegno. Il lavoro non autorizza automaticamente la permanenza perpetua, ma neppure un percorso fallito può essere imputato come rifiuto quando la formazione non è mai stata accessibile, il posto promesso non esisteva oppure il lavoratore è stato sfruttato. Il criterio diventa la verificabilità delle responsabilità reciproche, non l’attribuzione di una colpa originaria a chi ha deciso di migrare.

L’obiezione più forte merita di essere esposta senza caricature. Chi sostiene politiche restrittive può osservare che, se nessuno Stato fosse libero di porre limiti, servizi, mercato del lavoro e coesione nazionale verrebbero assoggettati a scelte individuali esterne al processo democratico. È un argomento politico serio: la libertà di movimento fra Paesi non elimina la legittimità di discipline differenziate per i cittadini di Stati terzi, né trasforma ogni progetto migratorio economico in una pretesa d’insediamento. L’obiezione opposta è altrettanto importante: invocare la sovranità come se fosse assoluta può cancellare situazioni nelle quali la protezione è dovuta indipendentemente dalle preferenze della maggioranza. L’UNHCR ricorda il principio di non respingimento, e il diritto europeo stabilisce ulteriori garanzie per specifiche categorie di persone. Non esiste quindi una soluzione coerente nell’alternativa «libertà di ingresso per tutti» oppure «nessun diritto a muoversi». La distinzione giusta è fra libertà di lasciare un Paese, condizioni d’accesso a un altro e obblighi che sorgono durante una permanenza legittima. Difendere questa architettura significa evitare tanto l’automatismo dell’accoglienza quanto quello del rifiuto.

La medesima precisione deve valere per la ReImmigrazione. Un ritorno assistito e volontario richiede una scelta informata e autenticamente libera, mentre un allontanamento imposto necessita di una base legale, di un provvedimento individuale e delle garanzie applicabili. Le due ipotesi non diventano equivalenti per il fatto di condurre entrambe fuori dal territorio italiano. Soprattutto, il mancato conseguimento di un risultato d’integrazione non può essere trattato automaticamente come un rifiuto consapevole: occorre capire quali opportunità siano state concretamente disponibili, quali doveri fossero conoscibili, quale comportamento individuale sia stato accertato e se il soggiorno possa legalmente cessare. La cittadinanza, i diritti dei minori, la tutela della vita privata e familiare, lo status di protezione e il divieto di respingimento impongono valutazioni diverse, non intercambiabili. In tal modo il ritorno, quando consentito, rimane un possibile esito del rapporto tra individuo e ordinamento, non la sanzione simbolica della decisione di aver lasciato la propria terra. Anche sul piano culturale la differenza conta: uno Stato che domanda rispetto delle proprie regole deve per primo distinguere con lealtà ciò che è libero, ciò che è condizionato e ciò che è vietato. Senza questa distinzione, la parola integrazione rischia di diventare una formula elastica, utilizzabile per giustificare esiti già decisi.

La proposta C. 2997 può dunque essere discussa criticamente senza fingere che ogni sua preoccupazione per il controllo degli ingressi sia illegittima e senza accettare l’imprecisione concettuale del suo articolo 2. L’esperienza italiana dell’emigrazione, la disciplina internazionale della libertà di lasciare un Paese e la responsabilità democratica di governare gli accessi indicano una formula più esigente: partire è una libertà della persona; entrare è una possibilità disciplinata dallo Stato di destinazione nei limiti del diritto; appartenere è una relazione civica che si costruisce nel tempo. Quest’ultimo passaggio non può essere sostituito né dal contratto di lavoro né dalla mera durata della residenza, ma richiede opportunità reali e impegni accertabili. È qui che il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» può aggiungere qualcosa al confronto fra universalismo astratto e remigrazione identitaria: non dichiarare che la migrazione sia sempre un diritto a stabilirsi dove si vuole, né che essa sia in sé una deviazione da correggere, bensì costruire un ordinamento nel quale la scelta di muoversi resti libera, l’ingresso sia governato e le conseguenze della permanenza dipendano da criteri individuali, comprensibili e giuridicamente sostenibili. Questa distinzione è destinata a rimanere attuale ben oltre la manifestazione annunciata per novembre.

Avv. Fabio Loscerbo

Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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