La comparsa, il 12 settembre, davanti alla Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano, di uno striscione con la scritta «Remigration saves Europe» potrebbe essere considerata, se osservata esclusivamente attraverso le dimensioni dell’iniziativa, un episodio marginale del dibattito politico italiano. Una lettura limitata al numero dei partecipanti, tuttavia, rischierebbe di non cogliere il dato politicamente più interessante: una parola che fino a pochi anni fa apparteneva prevalentemente alla produzione teorica e militante di alcune aree della destra identitaria dell’Europa centrale sta progressivamente attraversando i confini nazionali, entrando nei programmi politici, nelle campagne elettorali e, infine, nelle forme di mobilitazione organizzata anche in Paesi nei quali quel concetto non aveva avuto origine.
Secondo la descrizione fornita da Anadolu Agency, che ha realizzato il materiale distribuito attraverso Reuters Connect, i giovani presenti a Milano sarebbero collegati al movimento Save Europe Act di Martin Sellner. È necessario precisare che Reuters Connect dichiara espressamente di non avere verificato né avallato il contenuto fornito dall’agenzia partner; ciò non modifica, tuttavia, l’interesse dell’episodio come manifestazione di un processo politico più ampio, nel quale la Remigration sta cessando di essere soltanto una categoria del dibattito tedesco o austriaco e tende progressivamente a proporsi come linguaggio comune di una parte della destra europea.
Martin Sellner occupa, all’interno di questo processo, una posizione particolarmente significativa, perché la sua elaborazione della Remigration ha contribuito a portare nel dibattito pubblico una questione che per lungo tempo era rimasta politicamente quasi impronunciabile: non soltanto come limitare i nuovi ingressi, ma se e in quali circostanze sia possibile ridurre la popolazione straniera già stabilmente presente nei Paesi europei attraverso espulsioni, ritorni volontari, politiche di incentivazione alla partenza e una diversa disciplina della permanenza.
Il successo politico della parola dipende probabilmente anche dalla sua apparente semplicità. Se per decenni il dibattito europeo sull’immigrazione si è concentrato prevalentemente sulla domanda relativa a quante persone dovessero entrare, attraverso quali canali e con quali controlli alle frontiere, la Remigration sposta l’attenzione su coloro che sono già entrati e pone una domanda differente: chi deve tornare?
Proprio quando questa domanda acquista forza politica, tuttavia, comincia il problema che uno slogan non può risolvere.
Chi dovrebbe davvero tornare?
La questione non può essere affrontata seriamente senza distinguere situazioni che nel linguaggio politico possono essere facilmente sovrapposte, ma che dal punto di vista giuridico sono profondamente differenti. Esiste lo straniero entrato irregolarmente e privo di qualsiasi titolo di soggiorno; esiste chi era regolarmente presente e ha successivamente perduto le condizioni necessarie alla permanenza; esiste il destinatario di un provvedimento di espulsione definitivo che lo Stato non è riuscito a eseguire; esiste il titolare di un permesso temporaneo, il soggiornante di lungo periodo, il beneficiario di una forma di protezione, la persona che vive da decenni nel Paese ospitante e, infine, il cittadino che abbia acquisito legittimamente la cittadinanza dello Stato nel quale risiede.
Utilizzare la stessa parola per indicare indifferentemente tutte queste situazioni significa attribuire alla Remigration una notevole capacità di mobilitazione politica, ma una determinazione giuridica estremamente debole. Il diritto, infatti, non conosce genericamente la categoria delle «persone di origine straniera» come possibile destinataria di una misura di ritorno; conosce invece posizioni giuridiche individuali, titoli di soggiorno, condizioni della permanenza, provvedimenti amministrativi, cause di inespellibilità, obblighi internazionali, diritti fondamentali, cittadinanza e controllo giurisdizionale.
È precisamente questo il passaggio che diventerà inevitabile se la Remigration continuerà a trasformarsi da elaborazione teorica in proposta politica europea. Finché rimane una parola d’ordine, può conservare una certa indeterminatezza; nel momento in cui pretende di diventare politica pubblica, deve necessariamente rispondere alle domande che il diritto impone: chi può essere allontanato, sulla base di quale presupposto, attraverso quale procedimento, con quali garanzie e sotto quale controllo del giudice?
Non è una questione puramente tecnica, perché dalla risposta dipende la natura stessa della politica che si intende costruire.
Se il criterio diventa l’origine, la Remigration tende inevitabilmente a trasformarsi in una politica dell’identità, nella quale ciò che assume rilievo non è più la posizione giuridica concretamente posseduta dalla persona, ma la sua appartenenza, reale o presunta, a una popolazione considerata esterna alla comunità nazionale. Se invece il criterio è lo status giuridico, la traiettoria individuale e il rapporto progressivamente costruito con la società, il ritorno può essere inserito all’interno di un sistema nel quale l’esito non viene determinato preventivamente dall’origine, ma consegue alla verifica della posizione della singola persona.
È su questa seconda strada che si colloca il paradigma «Integrazione o ReImmigrazione», il quale non assume la ReImmigrazione come punto di partenza né come obiettivo quantitativo, ma la considera uno dei possibili esiti di un percorso che comincia molto prima. L’architettura proposta segue infatti una sequenza precisa: ingresso, permanenza, dovere di integrazione, disponibilità effettiva degli strumenti, percorso individuale, misurazione della traiettoria e, soltanto all’esito di questa valutazione, integrazione oppure ReImmigrazione.
La differenza può apparire teorica, ma produce conseguenze estremamente concrete. Se si domanda immediatamente chi debba tornare, occorre individuare una categoria alla quale applicare il ritorno; se invece si domanda quale posizione abbia costruito ciascuna persona durante la propria permanenza, il centro dell’analisi si sposta inevitabilmente dalla collettività all’individuo.
Due persone provenienti dallo stesso Paese, appartenenti alla stessa religione e arrivate nello stesso anno possono avere costruito, dopo quindici anni di permanenza, rapporti completamente differenti con la società nella quale vivono. Una può conoscere la lingua, avere raggiunto autonomia economica, avere costruito una famiglia e relazioni sociali profonde, partecipare alla vita della comunità e rispettare le regole fondamentali dell’ordinamento; l’altra può avere seguito una traiettoria profondamente diversa. Qualunque sistema che continui a considerarle allo stesso modo soltanto perché condividono l’origine rinuncia, prima ancora che a una valutazione giuridica, alla comprensione della realtà che pretende di governare.
Il paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» rifiuta pertanto sia la concezione economicistica che riduce lo straniero a forza lavoro, sia una concezione identitaria che rischi di trasformarlo nella componente indistinta di una modificazione demografica o culturale. In entrambi i casi la persona scompare dietro una categoria collettiva; ciò che occorre riportare al centro è invece la traiettoria individuale, cioè ciò che quella determinata persona ha concretamente costruito durante gli anni della propria permanenza.
Questa impostazione impone, nello stesso tempo, di non utilizzare la parola integrazione come una formula priva di contenuto. Se l’integrazione deve assumere conseguenze sulla stabilità della permanenza, essa deve diventare verificabile attraverso indicatori che non misurino una presunta conformità culturale, ma elementi giuridicamente osservabili quali il lavoro, la conoscenza della lingua, l’autonomia, il percorso formativo, il rispetto delle regole, il rapporto con le istituzioni, le relazioni sociali e familiari e l’evoluzione complessiva di questi fattori nel corso del tempo.
Neppure questa verifica, peraltro, può trasformarsi in un meccanismo attraverso il quale lo Stato attribuisca allo straniero ogni responsabilità per una mancata integrazione. La Teoria dell’Asimmetria Relazionale dell’Integrazione parte proprio dalla constatazione che l’integrazione coinvolge contemporaneamente individuo, istituzioni e società, ma che ciascuno può essere chiamato a rispondere soltanto della parte del processo che ricade concretamente nella propria sfera di controllo. Se lo Stato pretende la conoscenza della lingua deve rendere effettivamente accessibili gli strumenti necessari ad apprenderla; se pretende formazione e autonomia deve costruire condizioni che consentano realmente di raggiungerle. Quando tali opportunità siano state concretamente disponibili, tuttavia, la responsabilità di utilizzarle torna necessariamente alla persona.
Solo attraverso questo passaggio diventa possibile distinguere il fallimento dell’integrazione, che può dipendere anche da fragilità individuali, condizioni familiari, marginalità economica o insufficienza delle opportunità offerte, dal rifiuto dell’integrazione, che presuppone invece che gli strumenti siano stati realmente accessibili e che la persona abbia consapevolmente scelto di non utilizzarli oppure abbia assunto comportamenti incompatibili con il percorso richiesto.
È soltanto alla fine di questa sequenza che la ReImmigrazione acquista, all’interno del paradigma, il proprio significato. Quando non sussistano le condizioni per consolidare la permanenza, la responsabilità dell’esito sia effettivamente imputabile alla persona e non operino impedimenti costituzionali, europei o internazionali all’allontanamento, il ritorno non può rimanere una previsione astratta: deve diventare effettivo. Uno Stato che stabilisce chi non possiede il diritto di rimanere ma non è capace di dare esecuzione alle proprie decisioni costruisce infatti una politica migratoria soltanto apparente.
La ReImmigrazione, tuttavia, interviene alla fine del procedimento e non all’inizio della politica. È questa collocazione a impedire che il ritorno si trasformi nella ricerca preventiva di categorie collettive da allontanare e, nello stesso tempo, a consentire che esso diventi una conseguenza reale quando l’ordinamento abbia accertato individualmente che non esistono più le condizioni per la permanenza.
L’arrivo a Milano della mobilitazione collegata alla Remigration rende questa discussione particolarmente attuale. Se il concetto promosso da Martin Sellner continuerà a espandersi oltre Germania e Austria e a diventare una parola comune del dibattito politico europeo, sarà sempre meno sufficiente limitarsi a dividerci tra sostenitori e oppositori della Remigration. Occorrerà affrontare la questione molto più difficile che si nasconde dietro quella parola e che inevitabilmente emergerà ogni volta che dallo slogan si tenterà di passare alla legge.
La domanda non sarà più semplicemente se l’Europa abbia bisogno o meno della remigrazione.
La domanda diventerà chi dovrebbe davvero tornare.
Ed è precisamente in quel momento che sarà necessario distinguere l’irregolare dal regolare, il soggiornante temporaneo da chi abbia consolidato la propria posizione, lo straniero dal cittadino, il fallimento dell’integrazione dal suo consapevole rifiuto, la responsabilità individuale da quella dello Stato e, soprattutto, l’origine della persona dalla posizione giuridica e dalla traiettoria che essa ha concretamente costruito.
La Remigration può certamente diventare un movimento europeo e lo striscione apparso a Milano dimostra quanto rapidamente il suo linguaggio possa attraversare le frontiere. Ma nessuna politica pubblica può fermarsi alla capacità di mobilitare attraverso una parola.
Prima di decidere chi debba tornare, uno Stato deve costruire un ordinamento capace di stabilire chi abbia diritto di rimanere, a quali condizioni possa consolidare quella permanenza e quali conseguenze debbano derivare dal mancato rispetto di quelle condizioni.
È precisamente nello spazio tra queste domande e le loro risposte che uno slogan sulla Remigration deve trasformarsi, se vuole realmente governare l’immigrazione, in diritto.
Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Nota: articolo redatto con ausilio AI, sotto direzione e responsabilità dell’autore.

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