Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Integration oder ReImmigration, ich bin Rechtsanwalt Fabio Loscerbo.
Heute möchte ich dem deutschen Publikum eine Debatte aus Italien erklären, die in Wahrheit ganz Europa betrifft.
Im italienischen Einwanderungsgesetzentwurf 2026 spielt weiterhin das Kriterium von fünf Jahren rechtmäßigem Aufenthalt eine wichtige Rolle, um einen verfestigten Aufenthaltsstatus zu begründen.
Meiner Auffassung nach liegt genau hier ein strukturelles Problem.
Zeit allein beweist keine Integration. Fünf Jahre Aufenthalt sagen etwas über Dauer aus, aber nicht darüber, ob jemand tatsächlich integriert ist – ob er arbeitet, die Sprache beherrscht, gesellschaftliche Regeln respektiert und Teil des sozialen Gefüges geworden ist.
Und genau deshalb sollte die Reform einen anderen Weg gehen.
Ich plädiere dafür, das reine Zeitkriterium durch ein Integrationskriterium zu ersetzen, angelehnt an ein Integrationsabkommen als überprüfbaren Maßstab.
Die Frage sollte nicht sein: Wie lange lebt jemand hier? Sondern: Hat sich diese Person integriert?
Für ein deutsches Publikum ist das besonders nachvollziehbar, weil die Idee von Integration bereits stark mit Aufenthaltsrecht und Staatsangehörigkeitsdebatten verbunden ist.
Und genau hier liegt die praktische Bedeutung: Das würde Auswirkungen auf Aufenthaltstitel, Schutzformen und die gesamte Systemlogik des Migrationsrechts haben.
Das ist auch der Kern meines Ansatzes Integration oder ReImmigration.
Das Prinzip ist einfach: Wer sich integriert, bleibt. Wo Integration scheitert, müssen Rückkehrpolitiken Teil des Systems sein.
Nicht Zeit als Automatismus, sondern Integration als rechtlicher Maßstab.
Und deshalb wäre die Ersetzung der Fünf-Jahres-Schwelle durch ein Integrationskriterium aus meiner Sicht die einzige Reform, die wirklich Sinn ergibt.
Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Integration oder ReImmigration.
Tra il 27 luglio e il 29 agosto 2026, l’Immigration and Customs Enforcement ha arrestato 2.197 cittadini stranieri nello Stato di New York nell’ambito dell’operazione “Rotten Apple”. Il Dipartimento per la Sicurezza interna ha presentato il risultato il 1° settembre come una vasta azione contro persone irregolari con precedenti per omicidio, stupro, sequestro, traffico di…
Dal 1° settembre 2026 la Malesia non rende più disponibile il Multiple Entry Visa a tutte le nazionalità. Secondo l’avviso pubblicato il 2 settembre dal Dipartimento dell’Immigrazione, il MEV è ora limitato ai cittadini di 31 Paesi e a quattro finalità: viaggi “fly & cruise”, affari, cure mediche e turismo matrimoniale. Il dato più rilevante…
Il Giappone raddoppia i fondi per gli stranieri. Ma insieme all’integrazione finanzia anche i controlli Il Giappone si prepara a destinare risorse senza precedenti alla gestione dell’immigrazione e della crescente presenza straniera. Il Ministero della Giustizia ha inserito nella propria richiesta di bilancio per l’anno fiscale 2027 una somma complessiva di 80,7 miliardi di yen,…
Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Intégration ou ReImmigration, je suis l’avocat Fabio Loscerbo.
Aujourd’hui, je voudrais parler au public français d’un débat qui dépasse l’Espagne et concerne, en réalité, toute l’Europe : la grande régularisation portée par le gouvernement Sánchez.
Est-ce un modèle, ou un renoncement ?
C’est la vraie question.
Mon propos n’est pas de dire que toute régularisation est illégitime. La question est plutôt : sur quel fondement juridique régularise-t-on ?
Si une régularisation de masse intervient sans évaluation individuelle de l’intégration, le risque est de transformer le droit des étrangers en réponse administrative à l’échec du système, plutôt qu’en système fondé sur des critères.
Et c’est ici que deux logiques s’opposent.
La première repose sur la régularisation comme réponse à l’irrégularité produite par le système.
La seconde repose sur une autre idée : la stabilité du séjour doit découler d’une intégration vérifiable — travail, langue, respect des règles, insertion réelle.
Pour un public français, le débat est particulièrement parlant, car il rejoint des discussions connues sur les régularisations, l’intégration et les politiques de retour.
Et c’est là que j’inscris le paradigme Intégration ou ReImmigration.
Le principe est simple : celui qui s’intègre reste. Celui qui ne s’intègre pas relève de politiques de retour.
Non pas des régularisations générales, mais l’intégration comme fondement juridique du maintien.
Car des régularisations répétées peuvent devenir une logique permanente d’exception. Un critère d’intégration, lui, crée une règle.
Et c’est pourquoi le cas espagnol est un véritable cas d’école.
Il nous oblige à choisir : gouverner l’immigration par les exceptions, ou par des critères.
Pour ma part, je pense que l’avenir est dans les critères.
Et c’est pourquoi je pose cette question : la régularisation espagnole est-elle un modèle — ou révèle-t-elle les limites du modèle des amnisties ?
Merci de votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de Intégration ou ReImmigration.
Nel suo primo intervento alla Camera dei Comuni da capo del Governo, il nuovo premier britannico Andy Burnham ha annunciato l’intenzione di aumentare il numero dei detenuti stranieri rimpatriati, inserendo la misura nel più ampio progetto di riforma del sistema penitenziario. La notizia è stata diffusa dal Prime Minister’s Office il 1° settembre 2026 e…
Nel 2030 l’Italia avrà ancora 59 milioni di abitanti. Ma chi saranno gli italiani? Le nuove proiezioni demografiche confermano un dato che, da anni, attraversa il dibattito pubblico italiano: il nostro Paese invecchia, registra poche nascite e vede progressivamente ridursi la propria popolazione in età lavorativa. Secondo le più recenti previsioni dell’ISTAT, nel 2030 l’Italia…
Britain’s visa brake targets passports. A durable migration system should target risk The United Kingdom’s new “visa brake” marks a significant change in the way legal migration is being used to manage pressure on the asylum system. Since 26 March 2026, Student visa applications from nationals of Afghanistan, Cameroon, Myanmar and Sudan are refused, while…
Il caso emerso nelle elezioni comunali di Venezia 2026, e in particolare la discussione suscitata dalla presenza di più candidature riconducibili alla comunità bangladese, merita di essere sottratto tanto alla polemica contingente quanto alle semplificazioni ideologiche. Proprio il caso concreto, lungi dall’essere letto come episodio marginale di competizione elettorale locale, offre l’occasione per interrogare una questione strutturale: se e in che misura forme di rappresentanza fortemente radicate in appartenenze comunitarie possano costituire un indicatore di criticità nei processi di integrazione.
Il dato oggetto di discussione non è la legittimità delle candidature, che in un ordinamento democratico non è evidentemente in discussione, né la liceità di dinamiche associative che possono fisiologicamente accompagnare la partecipazione politica. Il nodo problematico è diverso. Se il dibattito pubblico tende a leggere tali candidature in chiave di “rappresentanza di comunità”, il problema giuridico-istituzionale non consiste nel sospettare la partecipazione politica di soggetti di origine straniera, bensì nel domandarsi perché il processo di integrazione non abbia ancora pienamente dissolto, anche sul piano percettivo, il primato dell’appartenenza originaria.
È in tale prospettiva che il caso veneziano assume rilievo paradigmatico. Il vero dato da interrogare non è l’eventuale esistenza di un voto di comunità, ma il motivo per cui il sistema discuta ancora di comunità anziché di individui pienamente integrati. Questa, più che una questione elettorale, è una questione di architettura dell’integrazione.
Se infatti il discorso pubblico continua a interpretare la partecipazione politica attraverso categorie comunitarie, ciò può essere letto come indice di una integrazione rimasta incompiuta. Non perché la dimensione comunitaria sia in sé patologica, ma perché il fine proprio delle politiche di integrazione dovrebbe essere il progressivo passaggio dall’appartenenza collettiva alla piena cittadinanza individuale.
Sotto questo profilo, il caso delle candidature bangladesi non segnala necessariamente un eccesso di identità comunitaria; potrebbe invece rendere visibile una insufficienza del modello integrativo. La polemica elettorale diventa allora effetto, non causa. Sintomo, non problema originario.
Ed è qui che riemerge la centralità, troppo spesso trascurata, dell’Accordo di integrazione. Se questo strumento fosse stato sviluppato come autentico parametro di verifica dei percorsi individuali — fondato su lingua, lavoro, rispetto delle regole e partecipazione civica — il baricentro della discussione non si sposterebbe sulle comunità, ma sui cittadini. E probabilmente la stessa vicenda veneziana verrebbe letta in termini diversi.
Il punto, in altri termini, non è stabilire se esista o meno una mobilitazione comunitaria, ma verificare se il sistema abbia prodotto integrazione come criterio sostanziale. Perché quando la rappresentanza viene percepita prevalentemente come espressione di gruppi e non di individui, il problema non nasce nel momento elettorale; si è formato nei processi sociali e istituzionali che l’hanno preceduto.
È precisamente su questo crinale che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si colloca. Non per criticare la partecipazione politica delle comunità migranti, ma per affermare che la permanenza stabile dovrebbe essere ancorata a un’integrazione effettivamente verificabile, capace di produrre cittadini e non appartenenze parallele. In questa prospettiva, il caso veneziano non è una controversia locale. È un test sullo stato dell’integrazione in Italia.
E forse il punto più rilevante che esso solleva è proprio questo: quando l’ordinamento continua a discutere di comunità invece che di individui pienamente integrati, non è la democrazia locale a mostrare una anomalia, ma il modello di integrazione a rivelare i propri limiti strutturali.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea, ID 280782895721-36 ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Dal 1° settembre 2026 Singapore consente alle imprese di assumere lavoratori con Work Permit provenienti da nove Paesi “non tradizionali” in otto ulteriori occupazioni. L’estensione riguarda assistenti di volo, babysitter e addetti alla prima infanzia, educatori, assistenti degli insegnanti, macellai e pescivendoli, addetti ai chioschi alimentari, aiuti cucina e camerieri. La misura, annunciata a marzo,…
La Thailandia ha trasformato in diritto vigente una stretta annunciata da mesi. Con quattro provvedimenti pubblicati il 31 agosto 2026 nella Gazzetta Reale, Bangkok ha abrogato il regime eccezionale che consentiva fino a 60 giorni senza visto ai cittadini di 93 Paesi e territori. Le nuove regole entreranno in vigore il 15 settembre 2026: per…
Dal 1° settembre 2026 il Kuwait ha cessato la proroga automatica di tutte le tipologie di visto di visita per le persone presenti nel Paese e ha ripristinato le ordinarie durate legali dei permessi di assenza per i residenti che si trovano all’estero. Non è un annuncio programmatico: da oggi tornano a operare le scadenze,…
Dal 1° al 16 settembre 2026 l’Italia continuerà a controllare i passeggeri in arrivo dalla Spagna attraverso i collegamenti aerei e marittimi. La misura, introdotta il 1° agosto dopo l’ingresso massiccio di migranti a Ceuta, è stata prorogata per altri quindici giorni; Madrid ha risposto mantenendo per lo stesso periodo i controlli sui viaggiatori provenienti…
Dal 1° settembre 2026 la Costa Rica riceve le domande per la nuova Categoría Especial Temporal Complementaria, una via di soggiorno destinata ai cittadini di Nicaragua, Venezuela, Cuba e Colombia rimasti per anni sospesi tra una richiesta di asilo non decisa e un diniego che non si è tradotto in un ritorno. La Direzione generale…
Una delle indicazioni più interessanti sul futuro delle politiche migratorie europee arriva, paradossalmente, da una forza politica che ha costruito una parte considerevole della propria identità sulla critica dell’immigrazione. In Germania, Leif-Erik Holm, leader dell’AfD nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, ha aperto esplicitamente alla possibilità di un’immigrazione lavorativa straniera mirata e selettiva. Secondo quanto riportato il 31…
In the United Kingdom, the debate on immigration often revolves around border control, labour shortages and the pressure on public services, particularly the National Health Service (NHS). Across Europe, however, a broader discussion is emerging about how immigration, integration and the sustainability of welfare systems are interconnected. In this context, Italy represents an important case study that may also be relevant for British observers.
Understanding the Italian situation helps illustrate how demographic change and migration policies can influence the long-term functioning of public institutions.
Italy operates a universal public healthcare system known as the Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Established in 1978, the system guarantees access to healthcare services to all residents and is largely financed through general taxation. In many respects, it resembles the philosophy of the NHS: healthcare is treated not as a market commodity but as a public service intended to ensure social cohesion and equal access to care.
This principle is anchored in Article 32 of the Italian Constitution, which recognises the protection of health as both an individual right and a collective interest. The Italian healthcare system therefore plays a central role not only in medical care but also in the stability of the country’s social model.
At the same time, Italy is undergoing a profound demographic transformation.
The country has one of the oldest populations in Europe. Birth rates are extremely low and the working-age population continues to decline. In this context, immigration has partially offset demographic contraction. According to data from the Italian National Institute of Statistics (ISTAT), around 21.8 per cent of children born in Italy in 2024 had at least one foreign parent. Without this demographic contribution, the country’s population decline would be even more pronounced.
For this reason, immigration is often described as a structural component of Italy’s demographic balance.
However, the key challenge is not only demographic. The sustainability of public institutions depends significantly on the level of integration of the population that uses these services.
Healthcare systems function effectively when patients understand how they operate. Language barriers and limited familiarity with administrative procedures can create inefficiencies. Preventive care becomes less effective, emergency departments may be used instead of primary care, and medical procedures can be repeated unnecessarily because of communication difficulties between patients and healthcare professionals.
In other words, the central issue is not immigration itself but the absence of effective integration mechanisms.
Several projections based on demographic data from Eurostat, economic forecasts from the Bank of Italy, and trends in healthcare expenditure suggest that the interaction between population ageing and segments of the migrant population that remain insufficiently integrated could lead to a cumulative increase in healthcare spending of between 9 and 11 billion euros in Italy between 2026 and 2030.
These projections do not imply that immigrants are responsible for rising healthcare costs. Rather, they highlight a structural problem: when integration policies are weak, public systems tend to operate less efficiently.
Italy is not alone in facing this challenge. Across Europe, governments are increasingly examining the relationship between migration policy, integration and the sustainability of welfare systems.
In Germany, integration policies place strong emphasis on language acquisition and civic education in order to ensure that newcomers can effectively navigate public institutions. In Sweden, research on so-called “vulnerable areas” has shown that public services, including healthcare, may face higher costs in areas where social integration remains limited.
These European experiences suggest that immigration policy cannot be separated from integration policy.
Within this framework, the concept of “Integration or ReImmigration” has been proposed as a way of analysing migration governance. The idea is based on a simple principle: long-term residence in a host country should rest on three fundamental pillars—participation in the labour market, knowledge of the national language, and respect for the legal and institutional framework of the host society.
Integration should therefore be understood not as an abstract aspiration but as a concrete and measurable policy objective.
Applied to healthcare systems, this approach highlights the importance of linguistic and social integration in improving institutional efficiency. When patients understand the language and the structure of the healthcare system, preventive medicine becomes more effective, communication between doctors and patients improves, and public resources can be used more efficiently.
The objective is not to restrict fundamental rights, but to ensure that public institutions remain sustainable in the long term.
For readers in the United Kingdom, the Italian case provides an interesting perspective on a question that is also relevant to British public debate: how can immigration and integration policies be designed in a way that preserves the stability of public services?
If integration works effectively, immigration can contribute positively to demographic stability and economic vitality. If it fails, the pressure on public systems—particularly healthcare—may gradually increase.
The year 2030 may still appear distant, but the demographic and institutional trends that will shape that future are already visible today.
Avv. Fabio Loscerbo Attorney at Law – Registered Lobbyist in the European Union Transparency Register ID 280782895721-36
La dodicesima edizione dei rapporti ministeriali sulle principali comunità migranti presenti in Italia offre elementi empirici di particolare rilevanza per una riflessione non soltanto sociologica, ma propriamente giuridico-istituzionale, sul funzionamento del modello italiano di integrazione. Letti al di là della loro funzione descrittiva, tali rapporti pongono infatti una questione di sistema: se l’integrazione costituisce, nel lessico normativo e politico, obiettivo dichiarato delle politiche migratorie, i dati impongono di interrogarsi sulla effettività di tale obiettivo e, soprattutto, sull’idoneità degli strumenti giuridici attualmente utilizzati per perseguirlo.
Il punto critico è che l’ordinamento continua a presupporre il radicamento in termini prevalentemente temporali, assumendo la durata della permanenza quale indice surrogatorio dell’integrazione, mentre il materiale empirico disponibile dimostra che il decorso del tempo non produce, di per sé, integrazione sostanziale. Questa discrasia tra integrazione presunta e integrazione effettiva costituisce una delle principali aporie del sistema.
I rapporti relativi alle sedici comunità analizzate mostrano infatti percorsi profondamente differenziati quanto a stabilità occupazionale, qualità dell’inserimento lavorativo, livelli reddituali, accesso ai diritti sociali, mobilità intergenerazionale, percorsi di naturalizzazione, partecipazione femminile e capacità di interazione con le istituzioni. Questa eterogeneità non rappresenta un dato meramente statistico, ma segnala che l’integrazione, lungi dall’essere un esito automatico della presenza regolare, è fenomeno suscettibile di graduazione e dunque di valutazione.
È precisamente in questo passaggio che il dato empirico assume rilievo normativo.
Se l’integrazione è osservabile mediante indicatori oggettivabili, essa può essere assunta quale categoria giuridicamente rilevante, superando la tradizionale riduzione dell’integrazione a clausola programmatica o formula retorica delle politiche pubbliche.
In tale prospettiva emerge la fragilità dell’attuale modello, che tende a privilegiare meccanismi di stabilizzazione fondati su automatismi temporali, mentre appare meno attrezzato a valorizzare l’integrazione come criterio sostanziale di legittimazione della permanenza.
La criticità appare ancora più evidente se si considera che una parte rilevante delle dinamiche documentate dai rapporti ministeriali evidenzia fenomeni di inserimento debole o incompleto pur in presenza di soggiorni prolungati. Ciò induce a mettere in discussione l’assunto implicito secondo cui la durata della presenza equivalga necessariamente a radicamento.
Da questo punto di vista, il materiale ministeriale consente di ripensare in termini diversi anche l’Accordo di integrazione, il quale, nella sua configurazione vigente, mantiene una funzione prevalentemente amministrativa e adempimentale. I dati, invece, suggeriscono la possibilità di concepirlo come parametro sostanziale di verifica dell’integrazione, fondato su indicatori riconducibili a partecipazione lavorativa, competenza linguistica, osservanza delle regole dell’ordinamento e grado di effettivo inserimento sociale.
Non si tratterebbe di introdurre criteri arbitrari o selettivi estranei al sistema, bensì di dare contenuto effettivo a una nozione — quella di integrazione — già largamente presente nel discorso normativo ma raramente assunta come categoria operativa.
In questa chiave, i rapporti del 2026 offrono un supporto particolarmente significativo alla tesi secondo cui l’integrazione dovrebbe evolvere da obiettivo politico a criterio giuridico misurabile.
Si tratta di un passaggio teorico non marginale.
Perché implica lo spostamento del baricentro dalle condizioni formali del soggiorno alla qualità della relazione instaurata tra soggetto straniero e ordinamento.
E ciò ha evidenti ricadute sistemiche.
Sul piano delle politiche di soggiorno, perché mette in discussione modelli fondati su requisiti meramente cronologici.
Sul piano del diritto dell’immigrazione, perché rafforza l’idea di un’integrazione intesa non come dato presunto, ma come elemento suscettibile di accertamento.
Sul piano teorico, perché apre alla configurazione dell’integrazione come criterio ordinante del sistema.
È in questo quadro che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione trova una possibile fondazione empirica ulteriore. Non come costruzione ideologica, ma come tentativo di ricondurre il governo dei fenomeni migratori a criteri verificabili. Il punto non è contrapporre permanenza e rimpatrio come opzioni politiche astratte, ma assumere che il diritto a permanere stabilmente non possa essere totalmente sganciato dal tema dell’integrazione effettiva.
Sotto questo profilo, i rapporti ministeriali producono un risultato teoricamente rilevante: mostrano che l’integrazione non è nozione indeterminata sottratta a misurazione, bensì fenomeno suscettibile di valutazione empirica e, proprio per questo, potenzialmente traducibile in criterio giuridico.
Ed è forse questo l’aspetto più innovativo che emerge da tali dati.
Non tanto la fotografia delle singole comunità.
Quanto la possibilità di utilizzare quella fotografia per una critica strutturale del modello vigente.
Una critica che investe la logica per cui il sistema tende a gestire la presenza più che a governare l’integrazione.
Ed è precisamente qui che il dibattito giuridico dovrebbe concentrarsi.
Non su quanto a lungo si rimanga.
Ma a quali condizioni sostanziali la permanenza possa dirsi coerente con una logica di integrazione effettiva.
Se letti in questa prospettiva, i rapporti del 2026 non sono soltanto documenti statistici.
Sono, in senso proprio, materiale per una teoria giuridica dell’integrazione.
E, probabilmente, per una riforma del diritto dell’immigrazione.
Dal 1° settembre 2026 la Svezia applica una disciplina molto più severa dell’espulsione conseguente a reato. Secondo la decisione del Riksdag, diventa regola generale che una condanna a una sanzione più grave della sola pena pecuniaria possa condurre all’allontanamento dello straniero. Non si tratta di un automatismo assoluto, ma di un netto spostamento dell’equilibrio: l’espulsione…
Il confronto politico sull’immigrazione continua a oscillare tra due estremi. Da una parte, la pretesa che l’accoglienza possa essere separata da qualsiasi verifica successiva; dall’altra, l’idea che il problema possa essere risolto attraverso allontanamenti indiscriminati o criteri fondati sull’appartenenza. Entrambe le impostazioni rinunciano a governare davvero il fenomeno. La prima trascura i doveri connessi alla…
Più di cento persone espulse dagli Stati Uniti in dieci giorni, tre voli dell’Immigration and Customs Enforcement e otto destinazioni africane: Burundi, Camerun, Repubblica Centrafricana, Guinea Equatoriale, Eswatini, Liberia, Ruanda e Sierra Leone. Il dato emerge da documenti governativi interni ottenuti da CBS News, nell’inchiesta aggiornata il 30 agosto 2026. Nessuno dei destinatari, provenienti tra…
Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Intégration ou ReImmigration, je suis l’avocat Fabio Loscerbo.
Aujourd’hui, je voudrais expliquer au public français un débat qui se développe en Italie, mais qui concerne plus largement toute l’Europe.
Dans le projet de loi italien sur l’immigration 2026, demeure l’idée que cinq années de séjour légal pourraient servir de référence pour stabiliser le droit au séjour.
À mon sens, c’est un critère structurellement insuffisant.
Le temps ne prouve pas l’intégration. Cinq ans de présence ne démontrent pas, en eux-mêmes, ni insertion réelle, ni enracinement social, ni adhésion aux règles du pays d’accueil.
Et c’est précisément là que devrait se situer la réforme.
Je défends le passage d’un critère chronologique à un critère comportemental fondé sur l’intégration. Non plus demander depuis combien de temps une personne est présente, mais vérifier si elle travaille, maîtrise la langue, respecte les règles communes et participe réellement à la société.
Pour un public français, cela revient à déplacer le centre de gravité du droit des étrangers : passer d’une logique de durée à une logique d’intégration vérifiable.
Et cette question n’est pas théorique. Elle concerne les titres de séjour, les formes de protection, et plus largement la philosophie même des politiques migratoires.
C’est aussi le sens du paradigme que je défends : Intégration ou ReImmigration.
Le principe est simple : celui qui s’intègre reste ; celui qui ne s’intègre pas doit relever d’une politique de retour.
Ce n’est pas une logique punitive, mais une logique de cohérence juridique.
Et c’est pourquoi remplacer le seuil des cinq ans par un critère d’intégration serait, selon moi, la seule réforme réellement structurante.
Merci de votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de Intégration ou ReImmigration.
España ha convertido el arraigo en uno de los instrumentos más relevantes de su política migratoria. A 31 de marzo de 2026, 423.606 personas extranjeras tenían una autorización de residencia en vigor por esta vía, y durante 2025 se concedieron 221.802 autorizaciones. Ya no estamos, por tanto, ante una figura marginal o excepcional en sentido…
Il 26 agosto 2026, Analisi Difesa ha pubblicato un articolo di Giusy Calabrò, dal titolo «Migrazioni irregolari, radicalizzazione minorile e il rischio terrorismo», nel quale viene affrontato un fenomeno che, pur collocandosi naturalmente all’interno del dibattito sulla sicurezza, finisce inevitabilmente per porre una questione assai più ampia, perché la presenza di giovani radicalizzati appartenenti alle…
Spaniens Regularisierung unter Sánchez: Modell oder Kapitulation?
Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Integration oder ReImmigration, ich bin Rechtsanwalt Fabio Loscerbo.
Heute möchte ich mit dem deutschen Publikum über eine Debatte sprechen, die weit über Spanien hinausreicht und ganz Europa betrifft: die von der Regierung Sánchez vorgeschlagene groß angelegte Regularisierung.
Ist das ein Modell – oder eine Kapitulation?
Das ist die eigentliche Frage.
Ich behaupte nicht, dass Regularisierung als solche immer falsch ist. Die entscheidende Frage lautet vielmehr: Auf welcher rechtlichen Grundlage wird regularisiert?
Wenn Massenregularisierung ohne individuelle Prüfung der Integration erfolgt, besteht das Risiko, dass Migrationsrecht nur noch zur nachträglichen Korrektur eines Systemversagens wird – statt auf klaren Kriterien zu beruhen.
Und genau hier stehen sich zwei Modelle gegenüber.
Das erste setzt auf Regularisierung als Antwort auf irreguläre Migration.
Das zweite setzt auf nachprüfbare Integration als Grundlage des Aufenthalts: Arbeit, Sprache, Respekt vor der Rechtsordnung und tatsächliche gesellschaftliche Einbindung.
Für ein deutsches Publikum ist diese Frage besonders vertraut, weil sie unmittelbar Debatten über Integration, Bleiberecht und Rückkehrpolitik berührt.
Und genau hier setzt auch mein Ansatz Integration oder ReImmigration an.
Das Prinzip ist einfach: Wer sich integriert, bleibt. Wo Integration scheitert, müssen Rückkehrpolitiken Teil des Systems sein.
Nicht pauschale Regularisierung, sondern Integration als rechtlicher Maßstab.
Denn wiederholte Amnestien können zur dauerhaften Ausnahme werden. Ein Integrationskriterium schafft dagegen eine Regel.
Und deshalb ist der spanische Fall so wichtig.
Er zwingt uns zu einer Grundsatzfrage: Soll Migration durch Ausnahmen gesteuert werden – oder durch Kriterien?
Ich bin überzeugt: die Zukunft liegt in Kriterien.
Und deshalb stelle ich diese Frage: Ist Spaniens Regularisierung ein Modell – oder zeigt sie die Grenzen des Amnestie-Ansatzes?
Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Integration oder ReImmigration.
Depuis le 1er janvier 2026, la France a renforcé les conditions d’accès à la nationalité. Pour une naturalisation ou une réintégration, le demandeur doit désormais justifier d’un niveau B2 de français, à l’écrit comme à l’oral, et réussir un examen civique de quarante questions, portant notamment sur les principes de la République, les institutions, les…
A Comment on the Decision of the Florence Territorial Commission for International Protection – Livorno Section, 10 July 2026 Fabio Loscerbo Abstract The decision adopted on 10 July 2026 by the Florence Territorial Commission for International Protection – Livorno Section makes a significant contribution to the interpretation of complementary protection following the amendments introduced by…
Le elezioni comunali di Venezia 2026, anche attraverso l’emersione di candidature di origine migrante, offrono l’occasione per porre una domanda di fondo: quale idea di integrazione si intende promuovere?
Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione non propone uno slogan né una piattaforma politica contingente, ma una possibile chiave giuridica e ordinamentale per ripensare il rapporto tra permanenza, integrazione e ritorno. In questo spirito, ai candidati che si propongono come espressione di nuove leadership civiche si sottopongono dieci domande pubbliche.
L’Accordo di integrazione va rafforzato?
Ritenete che l’Accordo di integrazione previsto dall’ordinamento debba evolvere da strumento formale a vero patto civico fondato su diritti e responsabilità reciproche?
L’integrazione deve misurare la permanenza?
Condividete che la stabilità del soggiorno debba essere valutata anche sulla base di indicatori di integrazione, come lavoro, lingua e rispetto delle regole?
L’integrazione è anche un dovere?
Ritenete che l’integrazione non sia soltanto un diritto del migrante, ma anche un dovere giuridico-sociale verso la comunità che accoglie?
Condividete i tre pilastri dell’integrazione?
Lavoro, lingua e rispetto dell’ordinamento possono costituire, a vostro avviso, i tre pilastri di una concezione ordinamentale dell’integrazione?
Le leadership comunitarie devono guidare l’integrazione?
Quale ruolo attribuite alle leadership delle comunità migranti nel promuovere integrazione civica e contrastare dinamiche di chiusura identitaria o controllo sociale?
L’integrazione dovrebbe contare più delle quote?
Riterreste condivisibile che, nelle future politiche migratorie, il parametro integrazione assuma maggiore rilievo rispetto a una gestione puramente quantitativa dei flussi?
Se l’integrazione fallisce, si può discutere di ritorno?
Ritenete giuridicamente legittimo discutere che, in caso di persistente mancata integrazione, il ritorno nel Paese di origine possa costituire opzione ordinamentale?
Come valutate il paradigma della ReImmigrazione?
È discutibile, a vostro avviso, il paradigma secondo cui chi non si integra debba essere orientato al ritorno, in una logica che definisco ReImmigrazione?
Integrazione significa anche adesione ai valori costituzionali?
Per voi integrazione significa solo inclusione socioeconomica o anche adesione sostanziale ai principi costituzionali italiani?
Siete disponibili ad affermare un principio chiaro?
Chi si integra resta, chi rifiuta strutturalmente l’integrazione rientra. Ritenete questo principio discutibile o condivisibile?
Una domanda finale ai candidati
Quale integrazione volete guidare?
Una integrazione come semplice coesistenza?
O una integrazione come paradigma giuridico fondato su permanenza, responsabilità e, ove l’integrazione fallisca, ReImmigrazione?
Il dibattito apertosi a Venezia intorno alla realizzazione di una moschea e alle dichiarazioni attribuite a Miah Rhitu rischia di essere rapidamente consumato secondo le consuete dinamiche della polemica politica: da una parte chi leggerà quelle parole come la dimostrazione dell’incompatibilità tra Islam e società occidentale, dall’altra chi considererà qualsiasi critica come un tentativo di…
Quattro mesi fa, durante la campagna per le elezioni comunali di Venezia, su queste pagine avevamo scelto deliberatamente di non partecipare alla polemica più semplice. La presenza di numerosi candidati provenienti dalla comunità bengalese poteva essere raccontata in due modi opposti e, a nostro avviso, entrambi insufficienti: come dimostrazione automatica dell’avvenuta integrazione oppure, al contrario,…
«La libertà delle donne non può essere una condizione». A Venezia emerge il vero problema dell’integrazione Ci sono frasi che, soprattutto quando vengono pronunciate da chi ha scelto di partecipare alla vita politica italiana, non possono essere archiviate come semplici provocazioni, né liquidate come espressioni infelici estrapolate dal dibattito pubblico. Se confermate nel loro esatto…
Deutschland steht bei der Rückkehr syrischer Schutzberechtigter vor einer Grundsatzfrage, die weit über Syrien hinausweist. Seit dem Sturz des Assad-Regimes hat sich die Entscheidungspraxis des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge deutlich verändert. Nach aktuellen Berichten werden Asylanträge häufiger abgelehnt und bereits gewährte Schutzstatus vermehrt überprüft. Gerade jetzt entscheidet sich, ob Deutschland Rückkehrpolitik als rechtsstaatliche Einzelfallprüfung…
A Comment on the Decree of the Tribunal of Bologna, Specialised Section for Immigration, International Protection and the Free Movement of European Union Citizens, 3 August 2026, Case No. 12455/2024 Fabio Loscerbo Abstract The decree issued by the Tribunal of Bologna on 3 August 2026 offers a significant contribution to the interpretation of complementary protection…
Un reportage pubblicato il 29 agosto dal Times of Israel documenta che l’Autorità israeliana per la popolazione e l’immigrazione sta riportando in primo piano fascicoli di richiedenti asilo etiopi rimasti pendenti anche per anni. L’Autorità indica 1.334 domande ancora da decidere; per chi riceve un diniego, l’esito può tradursi nell’ordine di lasciare il Paese e,…
Il rapporto 2025 dell’Organisation for Economic Co-operation and Development sull’integrazione dei migranti in Italia offre elementi empirici che meritano una lettura non meramente sociologica, ma propriamente ordinamentale. I dati relativi alla concentrazione della popolazione straniera in segmenti occupazionali scarsamente qualificati, nonché quelli concernenti il divario nell’accesso effettivo a prestazioni sanitarie essenziali, consentono infatti di mettere in discussione un presupposto implicito che attraversa larga parte del diritto dell’immigrazione contemporaneo: l’equazione tra durata della permanenza e integrazione.
Tale presupposto costituisce, da tempo, uno dei fondamenti silenziosi del sistema. Numerosi istituti — dalla stabilizzazione del soggiorno ai meccanismi di lungo periodo, sino a molte logiche sottese alle discipline di regolarizzazione — assumono che il decorso temporale sia indice, o quantomeno presunzione, di radicamento. Il tempo viene assunto come criterio surrogatorio dell’integrazione.
Il materiale OCSE mostra tuttavia come tale presunzione sia sempre meno sostenibile.
Se una quota significativa di migranti regolarmente soggiornanti permane in condizioni di segregazione occupazionale, bassa mobilità sociale e vulnerabilità nell’accesso ai diritti sociali fondamentali, emerge una divergenza sistemica tra integrazione giuridicamente presunta e integrazione effettivamente realizzata.
In termini teorico-giuridici, si manifesta una frattura tra integrazione de iure e integrazione de facto.
La prima è costruzione normativa.
La seconda è condizione sostanziale verificabile.
Ed è proprio questa dissociazione a evidenziare la crisi del modello migratorio fondato sulla mera permanenza.
La criticità non risiede semplicemente nell’inefficienza amministrativa del sistema, ma nella debolezza del criterio ordinatore utilizzato. Il soggiorno protratto viene spesso trattato come fattore quasi autosufficiente di inclusione, mentre i dati empirici mostrano che esso non assicura, di per sé, né inserimento strutturale né integrazione funzionale.
Sotto questo profilo, il problema non riguarda solo la politica migratoria, ma il modo stesso in cui il diritto seleziona i criteri di legittimazione della permanenza.
Un sistema fondato prevalentemente sul dato cronologico rischia di attribuire rilevanza a un elemento formalmente misurabile ma sostanzialmente inidoneo a rappresentare il reale grado di integrazione.
È qui che il rapporto OCSE assume rilievo paradigmatico.
Esso consente di sostenere che il criterio temporale, assunto come parametro principale di radicamento, presenti limiti strutturali.
Cinque anni di permanenza non costituiscono necessariamente integrazione.
Possono rappresentare soltanto durata.
Ed è concettualmente altro.
Da ciò discende la necessità di spostare l’asse del sistema dal soggiorno come mera continuità temporale alla permanenza come esito di integrazione verificabile.
In questa prospettiva assume consistenza la proposta — che nel dibattito recente ha iniziato a emergere anche rispetto all’Accordo di integrazione — di sostituire logiche presuntive fondate sul tempo con criteri sostanziali fondati su indicatori comportamentali e funzionali: inserimento lavorativo reale, competenza linguistica, osservanza delle regole dell’ordinamento, partecipazione effettiva al contesto sociale.
Non si tratterebbe di introdurre criteri estranei alla tradizione giuridica europea, ma di rendere esplicita una conditionality già presente, seppur in forma frammentaria, in molte discipline dell’Unione.
In tale quadro, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” può essere letto non come costruzione ideologica, ma come tentativo di ricondurre a coerenza sistemica ciò che i dati empirici mostrano come irrisolto: la permanenza non può essere criterio autosufficiente quando non sia correlata a un effettivo processo di integrazione.
L’interesse teorico del rapporto OCSE sta proprio qui.
Esso non dimostra semplicemente difficoltà di inclusione.
Dimostra la crisi di un modello giuridico che continua a presumere integrazione dove i dati mostrano, spesso, soltanto presenza.
E questa non è una criticità marginale del sistema.
È una questione di architettura del sistema.
Da questo punto di vista, il rapporto OCSE fornisce un supporto empirico rilevante alla tesi secondo cui l’integrazione debba essere elevata da obiettivo politico a criterio ordinatore della disciplina del soggiorno, e che l’assenza persistente di integrazione non possa rimanere priva di conseguenze nella costruzione del sistema.
In questa prospettiva, la crisi certificata dai dati non riguarda solo le politiche di integrazione.
Riguarda il fondamento stesso del modello migratorio attuale.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista accreditato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea, ID 280782895721-36 ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428b
Across Europe, debates about migration often focus on immediate political questions: border control, asylum procedures, and the distribution of migrants among EU Member States. These issues dominate the headlines and shape daily political discussion. Yet behind these short-term debates lies a deeper structural challenge that will determine the long-term stability of European societies: demographic decline and the sustainability of the welfare state.
Italy represents one of the clearest examples of this emerging problem.
According to demographic projections published by Eurostat, several European countries will experience a significant reduction in the working-age population over the coming decades. Italy is among the countries most exposed to this trend. Estimates published in 2025 suggest that the population aged between 15 and 64 could decline by roughly seven percent by 2035.
National projections from the Istituto Nazionale di Statistica indicate an even stronger contraction, exceeding eight percent.
In practical terms, this means that Italy could lose around 1.2 million active workers within the next decade.
For readers in the United Kingdom, the implications of such demographic change are not difficult to understand. Modern welfare systems—whether in Italy, Britain, or elsewhere in Europe—rely on a basic economic principle: the working population finances pensions, healthcare and social services through taxation and social contributions.
When the number of workers decreases while the number of retirees increases, the balance of the system becomes progressively harder to sustain.
In this context, immigration is frequently presented as a potential solution to demographic decline. In theory, new arrivals can help stabilise the labour market and contribute to public finances.
However, the outcome depends on one crucial factor: the effective economic and social integration of migrants.
If migrants become fully integrated into the labour market, their presence can strengthen the economy and contribute to the sustainability of welfare systems. But when integration remains weak or incomplete, the opposite dynamic may occur: rising expenditure on social support, healthcare, urban policy and public security.
Economic analyses published by the Banca d’Italia suggest that in scenarios where a significant share of migrants remains outside the labour market for extended periods, the fiscal consequences can be substantial.
Under such conditions, Italy could face additional public costs of between €25 and €30 billion per year by 2035.
Part of this expenditure would be linked to welfare and healthcare systems, while another portion would be associated with the management of social marginalisation in certain urban areas.
This is not a uniquely Italian issue. Other European countries have already experienced similar dynamics. In Sweden, for instance, the state has invested considerable public resources in programmes aimed at so-called “vulnerable areas,” where difficulties of integration have become particularly evident.
The core question, therefore, is not immigration itself.
The real issue is whether a clear legal relationship exists between the right to remain in the country and a genuine process of integration.
For many years, European migration policies were implicitly based on the assumption that once an individual entered a country, their presence would gradually become permanent. Integration was considered desirable, but rarely defined as a concrete legal condition for maintaining the right of residence.
Today, this assumption appears increasingly problematic.
In Italy, there is already an interesting legal precedent. The system of complementary protection within Italian immigration law requires authorities to evaluate the actual level of social and economic integration of an individual.
This introduces a crucial principle: integration cannot simply be presumed—it must be demonstrated.
From this observation emerges the paradigm that I define as “Integration or ReImmigration.”
This concept is based on a principle of reciprocal responsibility between the state and the foreign national entering its territory. The state offers opportunities for integration—access to employment, language learning and participation in social life. In return, the individual is expected to engage in a genuine process of integration.
If such integration does not take place within a reasonable period, the legal system should be able to provide mechanisms for return to the country of origin.
One possible approach would be the introduction of a reinforced integration contract, whose results would be evaluated after approximately two years. If clear progress is not achieved—stable employment, language competence and participation in society—the right of residence could cease.
Such a mechanism should not be interpreted as a punitive measure. Rather, it should be understood as a tool of migration governance designed to protect the long-term sustainability of the welfare state.
The alternative would be to continue managing migration without clear criteria for integration. In that case, the risks would extend beyond fiscal pressure: they could also include social fragmentation, urban segregation and declining public confidence in institutions.
For Italy—and increasingly for other European countries—the key question is therefore not simply whether immigration should exist.
The real question is far more fundamental: does immigration actually produce integration?
A country that is ageing rapidly and that could lose more than a million workers within a decade can hardly afford a migration model that fails to generate real economic and social participation.
Seen in this light, the paradigm “Integration or ReImmigration” should not be understood as an ideological proposal, but as a pragmatic reflection on one of the most significant demographic challenges facing contemporary Europe.
Avv. Fabio Loscerbo Lawyer – Lobbyist registered in the European Union Transparency Register ID 280782895721-36
È anche un’occasione per interrogarsi sul significato della rappresentanza delle comunità migranti.
La presenza di candidati di origine straniera nelle istituzioni locali è, in sé, un segnale positivo di partecipazione e radicamento. È difficile non leggerla come una manifestazione di integrazione civica.
Ma proprio per questo la domanda che emerge è ulteriore.
Non se tali candidati rappresentino bene le comunità di riferimento.
Ma quale integrazione intendano guidare.
Perché forse oggi il punto non è più soltanto che le comunità migranti abbiano voce nelle istituzioni.
Ma quale idea di cittadinanza portino dentro le istituzioni.
La domanda nasce anche osservando il contesto.
Pagine social di riferimento della diaspora bengalese veneziana — tra cui BD Italy https://www.facebook.com/profile.php?id=61579780051443 — hanno accompagnato il sostegno elettorale ai candidati con una intensa mobilitazione comunitaria.
Nulla di anomalo in questo.
Ma alcune dinamiche emerse negli stessi spazi digitali — inclusi fenomeni di pressione reputazionale e moral shaming osservabili nei commenti pubblici — suggeriscono una riflessione più ampia sul rapporto tra leadership comunitaria e integrazione.
Ed è qui che si apre il punto politico.
Chi nasce come rappresentante di una comunità può limitarsi a raccoglierne il consenso?
O è chiamato anche a orientarne il percorso di integrazione?
La questione non è marginale.
Perché rappresentanza e leadership non coincidono.
Rappresentare può significare dare voce.
Guidare l’integrazione significa qualcosa di più.
Significa promuovere un’idea di cittadinanza fondata su lingua, responsabilità civica, autonomia individuale, rispetto delle regole comuni e progressivo superamento di appartenenze chiuse.
E qui si colloca la domanda che queste comunali sembrano porre ai candidati.
Quale idea di integrazione proponete?
Un’integrazione come semplice presenza nello spazio pubblico?
O un’integrazione come progetto civico?
E ancora:
Come intendete accompagnare le comunità di riferimento verso una cittadinanza sempre meno mediata da appartenenze chiuse e sempre più fondata su partecipazione civica?
Queste non sono domande ostili.
Sono domande di policy.
E, forse, domande che oggi dovrebbero essere rivolte proprio a chi, per la sua storia personale e pubblica, può incarnare modelli di integrazione riuscita.
Perché qui non è in gioco soltanto la rappresentanza di una comunità.
Ma l’idea di integrazione che quella rappresentanza intende promuovere.
Ed è questo che rende il caso veneziano interessante.
Le comunali 2026, forse, pongono una domanda più grande del voto.
Non se le comunità migranti debbano essere rappresentate.
Ma quale integrazione i loro rappresentanti vogliano contribuire a guidare.
Il 28 agosto, durante una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è stato comunicato un dato che misura la pressione migratoria dal lato meno osservato: nei primi otto mesi del 2026 quasi 200.000 persone sono state ricondotte forzatamente ad Haiti. Secondo la ricostruzione ufficiale dell’ONU, l’aumento è del 10 per cento rispetto…
Il 28 agosto la giudice federale Noël Wise, del Northern District of California, ha dichiarato incostituzionale l’impiego di alcune disposizioni dell’Immigration and Nationality Act per revocare visti e avviare procedure di espulsione contro stranieri legalmente presenti a causa di opinioni politiche protette. La decisione, resa in Stanford Daily Publishing Corporation v. Rubio, riguarda la campagna…
Welcome to a new episode of Integration or ReImmigration, I’m immigration lawyer Fabio Loscerbo.
Today, for my U.S. audience, I want to explain a debate now emerging in Italy that has implications far beyond Italy.
A proposal linked to Italy’s 2026 immigration reform still relies, in part, on a familiar idea: that five years of legal residence can be treated as a benchmark for more stable immigration status.
My argument is simple: time alone is a weak legal standard.
Living in a country for five years does not automatically prove integration. It tells us duration, but not belonging. It does not show whether a person has built social ties, entered the workforce, learned the language, or respected the civic rules of the host society.
That is why I argue the real reform should be different: replace a time-based model with an integration-based model.
In Italy, we already have something called an Integration Agreement, and I believe this should become the central criterion. Not “How long have you been here?” but “Have you integrated?”
For an American audience, think of this as shifting immigration law from a passive residency test toward a civic performance standard.
And this matters in practice. It would affect residence permits, humanitarian protection, and long-term immigration policy itself.
This is also where my broader framework — Integration or ReImmigration — comes in.
The principle is straightforward: those who integrate should remain; where integration fails, return policies become part of the system.
That, in my view, is a more coherent model than treating time alone as entitlement.
And perhaps that is the broader lesson, not only for Italy, but for Western immigration law generally.
Thank you for listening, and I’ll see you in the next episode of Integration or ReImmigration.
Il 28 agosto Immigration, Refugees and Citizenship Canada ha confermato che le due vie speciali verso la residenza permanente destinate ai cittadini di Hong Kong cesseranno di accettare nuove domande il 31 agosto 2026. Le istanze ricevute entro la scadenza continueranno a essere esaminate. Secondo l’avviso ufficiale di IRCC, al 30 giugno erano state presentate…
La U.S. Immigration and Customs Enforcement ha arrestato il commentatore britannico Milo Yiannopoulos all’aeroporto Louis Armstrong di New Orleans. Il Dipartimento per la sicurezza interna ha riferito che l’uomo era entrato legalmente negli Stati Uniti nel maggio 2019, aveva superato il periodo di permanenza autorizzato e si trovava già destinatario di un ordine definitivo di…
Il 28 agosto il governo spagnolo ha chiesto formalmente alla Commissione europea il sostegno di Frontex per identificare e registrare le persone ancora presenti a Ceuta dopo l’ingresso di massa del 30 luglio. La richiesta del ministro dell’Interno Fernando Grande-Marlaska comprende dieci agenti aggiuntivi. Secondo le autorità, nella città autonoma restano tra 5.000 e 8.000…
Il riferimento al requisito dei cinque anni di soggiorno legale e continuativo come possibile parametro per il consolidamento del diritto al soggiorno ripropone un criterio prevalentemente cronologico che presenta rilevanti limiti strutturali. Il presente contributo sostiene l’inadeguatezza del criterio temporale quale indice autonomo di integrazione e propone la sua sostituzione con un criterio comportamentale fondato sull’Accordo di integrazione. Tale impostazione viene esaminata anche nelle sue ricadute operative sui permessi di soggiorno, nella prospettiva di una possibile evoluzione sistemica coerente con il paradigma Integrazione o ReImmigrazione.
Il dibattito aperto dal DDL immigrazione 2026 presenta un profilo di particolare interesse laddove riporta al centro il tema dei criteri attraverso cui il legislatore intende selezionare le condizioni di stabilizzazione del soggiorno dello straniero.
Tra tali criteri, il riferimento ai cinque anni di soggiorno legale e continuativo appare, a una lettura sistematica, espressione di una tecnica normativa tradizionale che utilizza il tempo quale indice presuntivo di radicamento.
È una tecnica nota.
Ma proprio per questo ne emergono i limiti.
Il requisito temporale misura infatti una permanenza, non un’integrazione.
Può attestare durata, ma non qualità del percorso.
Cinque anni di presenza non costituiscono, di per sé, prova di inserimento socio-lavorativo, adesione alle regole dell’ordinamento, né effettivo radicamento relazionale.
Il limite del criterio cronologico è dunque strutturale, non contingente.
Esso assume implicitamente che il decorso del tempo produca integrazione, ma tale presunzione non è necessariamente verificabile.
Ed è precisamente questo il punto critico.
Se il fondamento del soggiorno stabile deve essere ricercato in una logica di integrazione, il parametro non può essere soltanto temporale.
Deve essere qualitativo.
In questa prospettiva assume rilievo l’ipotesi di sostituire il criterio quinquennale con l’Accordo di integrazione come parametro di selezione giuridica.
La proposta non implica l’introduzione di una categoria estranea al sistema, ma il riposizionamento di un istituto già esistente da strumento accessorio a criterio ordinante.
È questo il profilo innovativo.
L’integrazione verrebbe valutata non come presupposto meramente descrittivo, ma come elemento costitutivo della permanenza.
Lavoro, conoscenza linguistica, rispetto delle regole, partecipazione sociale cesserebbero di essere indicatori eventuali e assumerebbero funzione selettiva.
Il passaggio sarebbe rilevante anche sul piano teorico.
Si transiterebbe da una logica quantitativa a una logica comportamentale.
Non più il tempo come presunzione di integrazione.
Ma l’integrazione come criterio verificabile.
Le implicazioni operative di una simile impostazione sarebbero significative sul terreno dei permessi di soggiorno.
In primo luogo in relazione ai meccanismi di rinnovo e consolidamento del titolo.
In secondo luogo con riferimento alle conversioni e alle ipotesi in cui il percorso di radicamento già oggi assume rilievo valutativo.
Ma è soprattutto sul versante della protezione complementare che tale prospettiva mostra la propria maggiore coerenza sistemica.
Laddove il bilanciamento tra interesse statuale e tutela della vita privata e familiare valorizza già il percorso di integrazione, l’adozione di un criterio formalizzato fondato sull’Accordo di integrazione costituirebbe una razionalizzazione di dinamiche in parte già presenti.
Non si tratterebbe, dunque, di introdurre una frattura nel sistema, ma di renderlo coerente.
Ed è in questo punto che la proposta incontra il paradigma Integrazione o ReImmigrazione.
Se l’integrazione costituisce il criterio di permanenza, il sistema non si fonda più su soglie temporali astratte, ma su un principio selettivo.
Chi si integra consolida il proprio radicamento.
Chi non si integra non può fondare la permanenza sul mero decorso del tempo.
La rilevanza della proposta, allora, non riguarda solo il DDL 2026.
Riguarda una diversa concezione del diritto dell’immigrazione.
Non più costruito attorno a criteri cronologici, ma attorno a parametri di integrazione misurabile.
Ed è per questo che il superamento del criterio dei cinque anni mediante l’Accordo di integrazione non rappresenterebbe un semplice correttivo tecnico.
Costituirebbe, piuttosto, una vera riforma di sistema.
America’s asylum system now contains a striking contradiction: the longer a case remains pending, the more the applicant can be required to pay simply because the case is still pending. The new Annual Asylum Fee, currently $102 for 2026, applies to many Form I-589 cases that remain unresolved for a year or more. At the…
C’è un dato nell’ultima rilevazione pubblicata il 28 agosto 2026 da Termometro Politico che meriterebbe di essere letto con maggiore attenzione rispetto alla consueta discussione sulle percentuali dei partiti: l’immigrazione continua a occupare uno spazio rilevante tra le preoccupazioni degli italiani. Il dato, naturalmente, non autorizza a sostenere che il Paese sia diventato improvvisamente contrario…
C’è qualcosa di profondamente significativo nella crisi politica che attraversa oggi la Germania, perché il Paese che per molti anni ha rappresentato uno dei principali laboratori europei dell’immigrazione concepita come risposta alle esigenze economiche e demografiche si trova contemporaneamente a registrare una crescita di Alternative für Deutschland che, in alcune aree orientali, ha ormai raggiunto…
Spain’s Regularisation under Sánchez: Model or Surrender?
Welcome to a new episode of Integration or ReImmigration, I’m immigration lawyer Fabio Loscerbo.
Today I want to speak to a UK audience about a debate unfolding in Spain, but one that raises a much wider European question: is large-scale regularisation a model for governing migration — or evidence that the system has lost control?
That is the real issue.
My argument is not that regularisation is inherently wrong. The question is on what legal basis it is granted.
If broad regularisation occurs without assessing whether migrants have genuinely integrated, then immigration law risks becoming a response to administrative failure rather than a system governed by principle.
And this is where two models diverge.
One relies on periodic regularisation when irregularity becomes too large to manage.
The other says residence should be stabilised through verifiable integration — work, language, respect for the law and real social participation.
For a British audience, this may sound close to a debate between broad amnesty measures and earned settlement based on civic integration.
And I believe the second model is stronger.
Because repeated regularisations can become a cycle of exceptions. An integration-based standard creates a rule.
That is also the foundation of my broader framework, Integration or ReImmigration.
The principle is straightforward: those who integrate remain; where integration fails, return policy remains part of the system.
Not indiscriminate regularisation, but integration as the legal basis of permanence.
And that is why the Spanish case matters.
It forces a larger question: should migration be governed through recurring exceptions, or through stable criteria?
I believe the future lies in criteria.
And so I ask: is Spain offering a model — or exposing the limits of the regularisation approach?
Thank you for listening, and I’ll see you in the next episode of Integration or ReImmigration.
Il dibattito sull’immigrazione ha una caratteristica che merita di essere osservata con attenzione: ogni volta che qualcuno prova a spostare l’attenzione dagli ingressi alla permanenza, e dunque dalla gestione immediata dei flussi alla questione assai più complessa di ciò che accade quando milioni di persone costruiscono stabilmente la propria vita all’interno delle società europee, emerge…
Il titolo scelto per uno dei confronti dell’Etna Forum 2026, svoltosi a Ragalna il 27 agosto, contiene già tre parole che descrivono efficacemente il modo nel quale una parte importante della politica italiana continua a guardare alla posizione della Sicilia nel Mediterraneo: difesa, sviluppo, immigrazione. Il panel, significativamente intitolato “La Sicilia confine d’Europa”, ha riunito…
Abstract La sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna del 20 marzo 2026 affronta uno dei nodi più delicati della protezione complementare: il rapporto tra integrazione e precedenti penali. Il provvedimento afferma che anche in presenza di condotte pregresse penalmente rilevanti, il radicamento sociale e lavorativo di lungo periodo può prevalere, escludendo la pericolosità attuale e imponendo la tutela della vita privata. In tale prospettiva, la decisione rafforza la natura selettiva della protezione complementare e conferma la piena coerenza del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” con il diritto vigente.
La sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna del 20 marzo 2026, resa nel procedimento R.G. 2563/2025, si distingue per la complessità del bilanciamento operato, in quanto il Collegio è chiamato a valutare un caso nel quale il percorso di integrazione si confronta con la presenza di precedenti penali non trascurabili. Proprio questa tensione consente di cogliere con particolare evidenza la struttura reale della protezione complementare.
Il Tribunale muove da una ricostruzione puntuale del quadro normativo, richiamando la disciplina dell’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/1998 nella versione risultante dalla riforma del 2020, applicabile ratione temporis, e la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha individuato nella tutela della vita privata e familiare il fondamento della protezione complementare. In tale prospettiva, il radicamento viene qualificato come limite al potere di espulsione, superabile solo in presenza di concrete esigenze di sicurezza pubblica.
Nel caso di specie, il Collegio accerta un percorso di integrazione particolarmente significativo sotto il profilo temporale e sostanziale. Il ricorrente risulta presente in Italia da oltre quindici anni, con una continuità lavorativa documentata, una progressiva stabilizzazione economica e un inserimento sociale consolidato. La lunga permanenza sul territorio nazionale si accompagna a una progressiva costruzione di relazioni sociali e professionali, nonché a una sostanziale autonomia abitativa e lavorativa.
Particolarmente rilevante è il passaggio in cui il Tribunale evidenzia come il ricorrente abbia radicato in Italia la propria vita privata attraverso anni di attività lavorativa e relazioni sociali, tali da rendere sproporzionato un eventuale allontanamento . In questa affermazione emerge con chiarezza la centralità del radicamento come criterio decisivo.
Il punto più delicato della decisione riguarda tuttavia la valutazione della pericolosità sociale. Il ricorrente presenta precedenti penali, anche di una certa gravità, ma il Tribunale opera una distinzione netta tra pericolosità storica e pericolosità attuale. Il Collegio osserva che i reati risultano risalenti nel tempo, che le pene sono state in larga parte sospese o oggetto di misure alternative e che, successivamente, il ricorrente ha intrapreso un percorso lavorativo stabile e regolare.
Da tale ricostruzione discende una conclusione di sistema particolarmente significativa: la presenza di precedenti penali non è di per sé ostativa al riconoscimento della protezione complementare, se non si traduce in una concreta e attuale pericolosità sociale. Il bilanciamento deve essere condotto in termini di proporzionalità, tenendo conto del percorso complessivo del ricorrente e della sua evoluzione nel tempo.
Il Tribunale afferma che non emergono elementi sufficienti per ritenere il ricorrente attualmente pericoloso e che, pertanto, il suo allontanamento determinerebbe una compromissione dei diritti fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata e familiare . In questo passaggio si coglie il cuore della decisione: il radicamento prevale sulla pericolosità storica quando questa non si traduce in una minaccia attuale.
La sentenza assume quindi un rilievo paradigmatico perché chiarisce che la protezione complementare non è un istituto rigido, ma uno strumento di bilanciamento dinamico. Il diritto alla permanenza viene riconosciuto non in modo automatico, ma sulla base di una valutazione concreta e attuale del percorso individuale.
È in questa prospettiva che la decisione si presta a essere letta alla luce del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Il sistema giuridico distingue tra chi ha costruito un radicamento tale da rendere sproporzionato l’allontanamento e chi, invece, non ha raggiunto tale livello di integrazione o presenta una pericolosità attuale incompatibile con la permanenza.
La ReImmigrazione, in questa chiave, non è una misura indiscriminata, ma l’esito selettivo di un sistema che valuta caso per caso. Se il radicamento è sufficiente e la pericolosità non è attuale, la permanenza si impone come obbligo giuridico; se tali condizioni non ricorrono, il potere di allontanamento resta pienamente legittimo.
Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dalla valorizzazione della dimensione temporale dell’integrazione. Il Tribunale attribuisce un peso determinante alla durata della permanenza e alla continuità del percorso lavorativo, evidenziando come il radicamento si costruisca nel tempo e non possa essere valutato in modo statico.
La sentenza del 20 marzo 2026 contribuisce quindi a definire in modo sempre più chiaro la struttura del diritto dell’immigrazione contemporaneo, fondato su un criterio oggettivo ma flessibile, capace di tenere conto della complessità delle situazioni individuali. La protezione complementare assume una funzione ordinante, consentendo di bilanciare in modo coerente diritti fondamentali e interessi pubblici.
In definitiva, la decisione conferma che la permanenza sul territorio nazionale è il risultato di un percorso di integrazione valutato alla luce della situazione attuale del ricorrente. L’integrazione diventa il presupposto giuridico della permanenza, mentre la ReImmigrazione rappresenta l’esito fisiologico nei casi in cui tale integrazione non sia sufficiente o sia incompatibile con esigenze di sicurezza pubblica. È una lettura che rende esplicita la logica già operativa nel sistema e ne rafforza la coerenza.
Il rimpatrio al Cairo di ventitré cittadini egiziani, eseguito il 28 agosto attraverso un volo charter organizzato dall’Italia nell’ambito delle operazioni coordinate da Frontex, potrebbe essere letto come una delle tante notizie che periodicamente accompagnano il dibattito sull’immigrazione irregolare: un certo numero di persone raggiunge il territorio nazionale senza avere successivamente titolo per rimanervi, viene…
Il dibattito che si sta sviluppando in Francia attorno alla proposta di Marine Le Pen di sottoporre direttamente agli elettori una profonda revisione delle regole costituzionali in materia di immigrazione merita di essere osservato con attenzione anche dall’Italia, non perché il modello elaborato dal Rassemblement National debba essere automaticamente trasferito nel nostro ordinamento, né perché…
Un giudice federale della California ha dichiarato illegittima la regola con cui il Dipartimento del Lavoro aveva ridotto i salari minimi collegati ai visti agricoli temporanei H‑2A. La decisione, depositata il 26 agosto e resa pubblica il 27, non cancella però subito la disciplina: il giudice Kirk Sherriff l’ha rinviata all’amministrazione, ordinando di costruire rapidamente…
L’Eswatini ha ricevuto il 27 agosto altri due cittadini di Paesi terzi deportati dagli Stati Uniti. Il governo del piccolo regno dell’Africa australe non ne ha indicato la nazionalità, precisando soltanto che provengono dall’America Latina. Con questo trasferimento, le persone inviate da Washington in Eswatini dall’avvio dell’intesa bilaterale sono ormai più di trenta. Il numero…
Dall’America all’Europa, torna lo Stato sull’immigrazione. Ma manca l’integrazione Le notizie che arrivano nelle ultime settimane dai principali Paesi occidentali sembrano indicare un cambiamento abbastanza netto. Dopo anni nei quali il dibattito migratorio è stato dominato soprattutto dall’accoglienza, dalla protezione internazionale e dalla gestione degli ingressi, gli Stati stanno tornando a rivendicare con maggiore decisione…
La Malaysia ha fissato al 29 settembre il rientro in Myanmar di 1.476 persone, prima fase di un programma che dovrebbe riguardare 5.000 cittadini birmani. Il ministero dell’Interno ha comunicato il 27 agosto che il gruppo sarà trasportato con due navi da guerra e una nave ospedale della Marina del Myanmar. Non è un annuncio…
La presenza di candidati di origine migrante nelle istituzioni locali può essere letta, in sé, come un segnale positivo di integrazione civica e partecipazione democratica. Sarebbe difficile negarlo.
Ma proprio per questo il caso veneziano pone una domanda ulteriore.
Quale idea di integrazione propongono questi candidati?
La domanda nasce anche dall’osservazione di dinamiche emerse in spazi sociali di riferimento della comunità bengalese veneziana — tra cui la pagina BD Italy https://www.facebook.com/profile.php?id=61579780051443 — che, accanto al sostegno elettorale ai candidati, mostrano come persistano, almeno in alcuni segmenti del tessuto comunitario, dinamiche che interrogano il rapporto tra appartenenza, leadership e integrazione.
Il punto non è mettere in discussione la qualità o il valore dei candidati, che possono anzi rappresentare esempi positivi di radicamento e cittadinanza attiva.
Il punto è un altro.
Se la rappresentanza delle comunità migranti vuole essere pienamente integrativa, può limitarsi a rappresentare una comunità o deve anche interrogarsi su come accompagnarla?
È qui che il tema si fa interessante.
Perché rappresentare non è ancora necessariamente guidare.
E forse oggi il nodo è proprio questo.
Quale visione dell’integrazione propongono i candidati che emergono dalle comunità migranti?
Un’integrazione intesa solo come partecipazione politica e presenza nelle istituzioni?
O anche come percorso civico fondato su lingua, responsabilità, autonomia individuale, rispetto delle regole comuni e progressivo superamento di appartenenze chiuse?
È una domanda tutt’altro che secondaria.
Perché l’integrazione, se vuole essere qualcosa di più di una condizione amministrativa o socioeconomica, riguarda anche il modo in cui le leadership comunitarie accompagnano il passaggio dalla comunità alla cittadinanza.
E qui il caso veneziano diventa particolarmente interessante.
Sarebbe utile conoscere, ad esempio:
quale idea di integrazione propongono?
come intendono accompagnare le comunità di riferimento verso una cittadinanza sempre meno mediata da appartenenze chiuse e sempre più fondata su partecipazione civica?
Queste non sono domande polemiche.
Sono domande di policy.
E forse sono proprio le domande che una candidatura espressione di integrazione riuscita dovrebbe essere in grado di raccogliere.
Perché, forse, il punto non è solo che le comunità migranti arrivino nelle istituzioni.
Ma quale idea di integrazione portino con sé quando vi entrano.
Ed è questa, probabilmente, la vera questione che le comunali di Venezia 2026 pongono.
En los últimos años, un término que durante mucho tiempo permaneció en los márgenes del debate político europeo ha entrado con fuerza en la discusión pública: la remigración. Hoy el concepto genera fuertes controversias en numerosos países del continente y se ha convertido en uno de los temas más polarizantes en la discusión sobre políticas migratorias.
Para comprender por qué la remigración divide tanto a Europa, es necesario analizar primero el contexto en el que surge este debate. Desde los años noventa, Europa ha experimentado varias fases de inmigración significativa: migración laboral, acogida humanitaria de solicitantes de asilo, reagrupación familiar y también migración irregular, especialmente a través de las rutas del Mediterráneo. Durante décadas, las instituciones europeas y los Estados miembros han intentado gestionar estos flujos mediante políticas que combinan protección internacional, necesidades económicas y principios de derechos humanos.
Sin embargo, los resultados de estas políticas han sido muy desiguales. En algunas ciudades europeas han surgido problemas de integración, tensiones sociales o fenómenos de segregación urbana. Estas realidades han alimentado una percepción creciente, en parte de la opinión pública europea, de que el modelo migratorio aplicado durante las últimas décadas no ha logrado producir los niveles de integración esperados.
En este contexto ha ganado visibilidad el concepto de remigración. El término suele asociarse a las posiciones del activista austríaco Martin Sellner, figura relevante dentro del movimiento identitario europeo. En su formulación más radical, la remigración no se limita a la expulsión de inmigrantes en situación irregular —algo que ya forma parte de los sistemas jurídicos de todos los Estados europeos— sino que propone una política más amplia que podría incluir el retorno de personas consideradas insuficientemente integradas en la sociedad de acogida.
Precisamente esta ampliación del concepto es lo que provoca una profunda división en Europa.
Los partidarios de la remigración sostienen que Europa se enfrenta a un problema creciente de cohesión social. Según esta visión, décadas de políticas migratorias centradas principalmente en criterios humanitarios o económicos habrían producido comunidades paralelas y tensiones sociales en determinadas zonas urbanas. Desde esta perspectiva, la remigración se presenta como una herramienta política destinada a restaurar el equilibrio social y cultural.
Los críticos, por el contrario, subrayan que una política de este tipo chocaría con importantes límites jurídicos. El derecho europeo, así como las constituciones nacionales de los Estados miembros, protege de forma muy sólida derechos fundamentales como la vida familiar, la estabilidad del estatuto de residencia y el principio de no discriminación. Por esta razón, cualquier política que intente determinar el derecho a permanecer en un país basándose en criterios culturales o identitarios podría entrar en conflicto con los principios del Estado de derecho.
Por tanto, el debate europeo sobre la remigración no es solo una discusión sobre inmigración. En realidad plantea una cuestión más profunda: cómo deben gobernar las sociedades europeas la inmigración en el futuro.
En este contexto han surgido propuestas que intentan superar la polarización actual. Una de ellas es el paradigma de Integración o ReInmigración, que propone un enfoque diferente.
Mientras que la remigración se plantea a menudo como una estrategia centrada en el retorno masivo, este modelo se basa en una lógica condicional. El derecho a permanecer de forma estable en el país de acogida no se considera automático, sino vinculado a un proceso real de integración.
La integración, en esta perspectiva, no es una idea abstracta. Se basa en elementos concretos: participación en el mercado laboral, conocimiento de la lengua del país y respeto por las normas fundamentales de la sociedad de acogida. Cuando estas condiciones se cumplen, el sistema jurídico puede ofrecer formas de estabilización del estatus migratorio, como la protección complementaria u otros instrumentos legales que permitan una integración duradera.
Cuando, por el contrario, la integración no se produce, el sistema debe prever mecanismos jurídicos que permitan un retorno ordenado al país de origen. A este mecanismo el paradigma lo denomina ReInmigración, concebida no como un proyecto ideológico sino como un instrumento jurídico para la gestión de las políticas migratorias.
El intenso debate que hoy existe en Europa sobre la remigración refleja, en realidad, una transformación más profunda del modelo migratorio europeo. Tras varias décadas en las que la inmigración se ha abordado principalmente desde una perspectiva humanitaria o económica, las sociedades europeas están buscando un nuevo equilibrio entre apertura, cohesión social y estabilidad jurídica.
Por ello, la cuestión central no es únicamente si la remigración es viable o deseable. La verdadera pregunta es qué modelo de gobernanza migratoria quiere construir Europa en las próximas décadas.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista – Registro de Transparencia de la Unión Europea ID 280782895721-36
The latest Home Office figures show that Britain has sharply reduced the volume of work migration after the post-Brexit surge. In the year ending June 2026, 120,105 Worker visas were granted, including dependants, 30% fewer than a year earlier and 76% below the peak recorded in the year ending December 2023. Of those grants, 49,205…
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La proposta di regolarizzazione promossa in Spagna dal governo di Pedro Sánchez riapre, in termini sistemici, il problema del fondamento giuridico della permanenza dello straniero. Il contributo sostiene che le regolarizzazioni di massa costituiscono strumenti eccezionali di gestione degli effetti dell’irregolarità, ma non criteri ordinatori del sistema migratorio. In alternativa, si propone una lettura fondata sul criterio dell’integrazione verificabile quale parametro selettivo per il consolidamento del soggiorno, in una prospettiva coerente con il paradigma Integrazione o ReImmigrazione.
Nel dibattito europeo contemporaneo le regolarizzazioni generalizzate vengono frequentemente presentate come strumenti di emersione, di razionalizzazione amministrativa o di risposta a fabbisogni economici e occupazionali. Tale impostazione, pur muovendo da esigenze reali, tende tuttavia a collocare il tema della permanenza dello straniero in una dimensione prevalentemente emergenziale, in cui la regolarizzazione opera come misura correttiva successiva rispetto a disfunzioni strutturali del sistema.
È in questa prospettiva che il caso spagnolo assume rilievo non come vicenda contingente, ma come caso-studio teorico.
La questione centrale non è la legittimità politica della regolarizzazione, bensì la sua idoneità a fungere da criterio di selezione giuridica. Ed è su questo piano che emergono i limiti sistemici della logica sanatoriale.
La sanatoria, per definizione, non opera secondo un criterio individualizzato di meritevolezza integrativa, ma attraverso una tecnica di assorbimento generalizzato di situazioni di irregolarità. Essa produce effetti di stabilizzazione, ma non necessariamente esprime un principio ordinatore del diritto dell’immigrazione.
Si tratta, in altri termini, di uno strumento di gestione, non di un criterio.
La distinzione è decisiva.
Un sistema costruito su periodiche regolarizzazioni tende infatti a spostare il baricentro della disciplina dal governo dell’integrazione alla gestione dell’eccezione, con il rischio di trasformare la deviazione sistemica in meccanismo fisiologico.
In tale quadro, il problema non è l’ampiezza della regolarizzazione, ma l’assenza di un parametro qualitativo selettivo.
Ed è precisamente qui che si colloca l’alternativa fondata sull’integrazione verificabile.
Se il consolidamento del soggiorno venisse ancorato non a misure straordinarie ma a elementi oggettivamente apprezzabili — partecipazione lavorativa, competenza linguistica, osservanza delle regole dell’ordinamento, radicamento sociale e familiare — il titolo di permanenza non discenderebbe da una sanatoria, ma da un criterio.
Il punto teorico è il passaggio da una logica di emersione a una logica di qualificazione.
Tale impostazione presenta, peraltro, una rilevante coerenza con le più recenti evoluzioni del diritto europeo dell’immigrazione, sempre più orientato, almeno sul piano funzionale, a valorizzare indicatori di integrazione come elementi rilevanti nella modulazione degli status.
In questa prospettiva, il paradigma Integrazione o ReImmigrazione non si configura come mera proposta politico-culturale, ma come tentativo di sistematizzare un criterio duale di governo migratorio: permanenza quale esito dell’integrazione; ritorno quale esito del mancato radicamento.
La rilevanza teorica del modello risiede proprio nel superamento dell’alternativa, spesso ideologica, tra sanatorie generalizzate e approcci meramente repressivi.
Entrambe le opzioni, infatti, condividono un limite: non assumono l’integrazione come criterio ordinante.
La prima la presuppone implicitamente senza verificarla.
La seconda la marginalizza.
Un modello fondato sull’integrazione verificabile assume invece il percorso individuale come elemento costitutivo del titolo di permanenza.
Ed è in questo passaggio che il caso spagnolo mostra la sua portata paradigmatica.
Non perché imponga un giudizio sulla scelta del governo spagnolo, ma perché evidenzia la necessità di interrogarsi se le politiche migratorie debbano continuare a fondarsi su meccanismi eccezionali di regolarizzazione oppure su standard giuridici misurabili.
In questa chiave, la critica alla sanatoria non riguarda l’effetto inclusivo che essa può produrre, ma la sua insufficienza come criterio di sistema.
Ed è precisamente tale insufficienza che rende teoricamente preferibile un modello centrato sull’integrazione verificabile.
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In Polonia il calendario sta per produrre un effetto giuridico immediato. Entro il 31 agosto 2026 una parte dei cittadini ucraini titolari di numero PESEL con status UKR deve confermare la propria identità davanti a un ufficio comunale. Chi non lo farà vedrà lo status UKR sostituito, dal 1° settembre, con la sigla NUE e…
Il dato, di per sé, può essere letto positivamente. La presenza di candidati di origine migrante nelle istituzioni locali è, in linea di principio, un segnale di partecipazione civica e di integrazione riuscita.
Proprio per questo emerge una domanda ulteriore.
Negli stessi giorni, una pagina Facebook di riferimento della comunità bengalese — “BD Italy” https://www.facebook.com/profile.php?id=61579780051443 — ha apertamente sostenuto alcuni candidati, associando alla mobilitazione elettorale una intensa produzione di contenuti comunitari, talora accompagnati da dinamiche di commento che sollevano interrogativi sul tema del controllo sociale interno e sul ruolo delle leadership comunitarie.
Il punto non è mettere in discussione la qualità dei candidati sostenuti — che possono anzi rappresentare esempi positivi di integrazione riuscita — ma interrogarsi su un tema ulteriore:
la rappresentanza può limitarsi a rappresentare una comunità o deve anche guidarne l’integrazione?
È qui che il caso veneziano diventa interessante.
La coesistenza tra mobilitazione elettorale comunitaria e persistenza, almeno in alcuni spazi sociali, di dinamiche reputazionali molto forti pone una domanda politica, non identitaria.
Chi aspira a rappresentare una comunità può forse svolgere anche una funzione di leadership civica.
Non solo raccogliere consenso.
Ma orientare processi.
Promuovere integrazione linguistica, partecipazione civica, autonomia individuale, rispetto delle regole comuni.
E, se necessario, porre argini culturali rispetto a fenomeni di moral policing o pressione sociale incompatibili con una piena integrazione individuale.
Non si tratta di chiedere prese di distanza.
Si tratta di chiedere una visione.
Ed è per questo che sarebbe interessante conoscere più a fondo il programma dei candidati anche su questo punto:
quale idea di integrazione propongono?
come intendono accompagnare le comunità di riferimento verso una cittadinanza sempre meno mediata da appartenenze chiuse e sempre più fondata su partecipazione civica?
È qui che il caso veneziano si fa paradigma.
Perché la rappresentanza, se vuole essere davvero fattore di integrazione, non può limitarsi a rappresentare.
Il dato che arriva dalla Grecia è netto: nel primo semestre del 2026 le nuove domande per il Golden Visa sono diminuite del 44%, passando da 4.553 a 2.551. Nello stesso tempo, il programma continua però a rappresentare uno degli strumenti attraverso i quali capitali stranieri entrano nel mercato immobiliare greco. Il punto interessante non…
Il dato che arriva dalla Grecia è netto: nel primo semestre del 2026 le nuove domande per il Golden Visa sono diminuite del 44%, passando da 4.553 a 2.551. Nello stesso tempo, il sistema continua però a trascinarsi dietro oltre 7.000 pratiche arretrate degli anni precedenti. Il segnale è importante, perché mostra due fenomeni distinti:…
Nei primi sette mesi del 2026 la Baviera ha registrato circa 5.800 nuovi richiedenti asilo, il 35 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2025 e il 69 per cento in meno rispetto al 2024. Nello stesso arco temporale il Ministero dell’Interno del Land ha contato 10.261 cessazioni della permanenza, attraverso partenze volontarie…
Bienvenidos a un nuevo episodio del pódcast Integración o ReImmigración, soy el abogado Fabio Loscerbo.
Hoy quiero dirigirme al público español sobre un debate que en estos meses se ha vuelto central: la propuesta de gran regularización impulsada por el gobierno Sánchez.
La pregunta es directa: ¿es un modelo o una rendición?
Ese es el verdadero punto.
Mi posición no es que toda regularización sea errónea. La cuestión es sobre qué base jurídica se regulariza.
Si una regularización masiva se produce sin evaluar la integración real de las personas, el riesgo es que el derecho migratorio se convierta en una corrección de fallos del sistema, en lugar de un sistema gobernado por criterios.
Y aquí aparecen dos modelos distintos.
Uno ve la regularización como respuesta a la irregularidad producida por el propio sistema.
El otro sostiene que la estabilidad del permiso de residencia debe derivar de una integración verificable: trabajo, conocimiento de la lengua, respeto a las normas e inserción social real.
Y aquí está la diferencia.
Las regularizaciones repetidas pueden convertirse en una lógica permanente de excepción. Un criterio de integración, en cambio, crea una regla.
Ese es también el núcleo del paradigma que propongo: Integración o ReImmigración.
La idea es simple: quien se integra permanece; quien no se integra debe entrar en políticas de retorno.
No regularizaciones indiscriminadas, sino integración como fundamento jurídico de la permanencia.
Y por eso el caso español es tan importante.
Nos obliga a plantear una pregunta de fondo: ¿la inmigración debe gobernarse mediante excepciones periódicas o mediante criterios estables?
Yo creo que el futuro está en los criterios.
Y por eso planteo esta pregunta: ¿la regularización española es un modelo o muestra los límites del modelo de las amnistías?
Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio de Integración o ReImmigración.
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Il 27 agosto il Joint Committee on Human Rights del Parlamento britannico ha ricostruito un conto che Londra non può ancora chiudere. Negli anni in cui il Home Office collocava minori stranieri non accompagnati negli hotel destinati all’asilo, 472 ragazzi furono dichiarati scomparsi; 432 sono stati successivamente rintracciati, mentre di 40 non si conosce ancora…
Il 27 agosto l’Australia ha visto cambiare in poche ore la cifra più politica del proprio programma umanitario. L’ufficio del ministro dell’Interno Tony Burke aveva confermato alla stampa che, dal prossimo esercizio finanziario, i posti sarebbero scesi da 20.000 a 13.750. Poi è intervenuto il primo ministro Anthony Albanese: nessuna riduzione, il livello di 20.000…
Abstract La sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna del 20 marzo 2026 affronta uno dei nodi più delicati della protezione complementare: il rapporto tra integrazione e precedenti penali. Il provvedimento afferma che anche in presenza di condotte pregresse penalmente rilevanti, il radicamento sociale e lavorativo di lungo periodo può prevalere, escludendo la pericolosità attuale e imponendo la tutela della vita privata. In tale prospettiva, la decisione rafforza la natura selettiva della protezione complementare e conferma la piena coerenza del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” con il diritto vigente.
La sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna del 20 marzo 2026, resa nel procedimento R.G. 2563/2025, si distingue per la complessità del bilanciamento operato, in quanto il Collegio è chiamato a valutare un caso nel quale il percorso di integrazione si confronta con la presenza di precedenti penali non trascurabili. Proprio questa tensione consente di cogliere con particolare evidenza la struttura reale della protezione complementare.
Il Tribunale muove da una ricostruzione puntuale del quadro normativo, richiamando la disciplina dell’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/1998 nella versione risultante dalla riforma del 2020, applicabile ratione temporis, e la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha individuato nella tutela della vita privata e familiare il fondamento della protezione complementare. In tale prospettiva, il radicamento viene qualificato come limite al potere di espulsione, superabile solo in presenza di concrete esigenze di sicurezza pubblica.
Nel caso di specie, il Collegio accerta un percorso di integrazione particolarmente significativo sotto il profilo temporale e sostanziale. Il ricorrente risulta presente in Italia da oltre quindici anni, con una continuità lavorativa documentata, una progressiva stabilizzazione economica e un inserimento sociale consolidato. La lunga permanenza sul territorio nazionale si accompagna a una progressiva costruzione di relazioni sociali e professionali, nonché a una sostanziale autonomia abitativa e lavorativa.
Particolarmente rilevante è il passaggio in cui il Tribunale evidenzia come il ricorrente abbia radicato in Italia la propria vita privata attraverso anni di attività lavorativa e relazioni sociali, tali da rendere sproporzionato un eventuale allontanamento . In questa affermazione emerge con chiarezza la centralità del radicamento come criterio decisivo.
Il punto più delicato della decisione riguarda tuttavia la valutazione della pericolosità sociale. Il ricorrente presenta precedenti penali, anche di una certa gravità, ma il Tribunale opera una distinzione netta tra pericolosità storica e pericolosità attuale. Il Collegio osserva che i reati risultano risalenti nel tempo, che le pene sono state in larga parte sospese o oggetto di misure alternative e che, successivamente, il ricorrente ha intrapreso un percorso lavorativo stabile e regolare.
Da tale ricostruzione discende una conclusione di sistema particolarmente significativa: la presenza di precedenti penali non è di per sé ostativa al riconoscimento della protezione complementare, se non si traduce in una concreta e attuale pericolosità sociale. Il bilanciamento deve essere condotto in termini di proporzionalità, tenendo conto del percorso complessivo del ricorrente e della sua evoluzione nel tempo.
Il Tribunale afferma che non emergono elementi sufficienti per ritenere il ricorrente attualmente pericoloso e che, pertanto, il suo allontanamento determinerebbe una compromissione dei diritti fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata e familiare . In questo passaggio si coglie il cuore della decisione: il radicamento prevale sulla pericolosità storica quando questa non si traduce in una minaccia attuale.
La sentenza assume quindi un rilievo paradigmatico perché chiarisce che la protezione complementare non è un istituto rigido, ma uno strumento di bilanciamento dinamico. Il diritto alla permanenza viene riconosciuto non in modo automatico, ma sulla base di una valutazione concreta e attuale del percorso individuale.
È in questa prospettiva che la decisione si presta a essere letta alla luce del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Il sistema giuridico distingue tra chi ha costruito un radicamento tale da rendere sproporzionato l’allontanamento e chi, invece, non ha raggiunto tale livello di integrazione o presenta una pericolosità attuale incompatibile con la permanenza.
La ReImmigrazione, in questa chiave, non è una misura indiscriminata, ma l’esito selettivo di un sistema che valuta caso per caso. Se il radicamento è sufficiente e la pericolosità non è attuale, la permanenza si impone come obbligo giuridico; se tali condizioni non ricorrono, il potere di allontanamento resta pienamente legittimo.
Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dalla valorizzazione della dimensione temporale dell’integrazione. Il Tribunale attribuisce un peso determinante alla durata della permanenza e alla continuità del percorso lavorativo, evidenziando come il radicamento si costruisca nel tempo e non possa essere valutato in modo statico.
La sentenza del 20 marzo 2026 contribuisce quindi a definire in modo sempre più chiaro la struttura del diritto dell’immigrazione contemporaneo, fondato su un criterio oggettivo ma flessibile, capace di tenere conto della complessità delle situazioni individuali. La protezione complementare assume una funzione ordinante, consentendo di bilanciare in modo coerente diritti fondamentali e interessi pubblici.
In definitiva, la decisione conferma che la permanenza sul territorio nazionale è il risultato di un percorso di integrazione valutato alla luce della situazione attuale del ricorrente. L’integrazione diventa il presupposto giuridico della permanenza, mentre la ReImmigrazione rappresenta l’esito fisiologico nei casi in cui tale integrazione non sia sufficiente o sia incompatibile con esigenze di sicurezza pubblica. È una lettura che rende esplicita la logica già operativa nel sistema e ne rafforza la coerenza.
Trasparenza delle fonti La presente analisi si fonda sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, R.G. 2563/2025, emessa in data 20 marzo 2026, nonché sui riferimenti normativi (artt. 5 e 19 d.lgs. 286/1998; art. 8 CEDU) e giurisprudenziali richiamati nel provvedimento. Le citazioni sono riportate testualmente dalla sentenza. La coerenza con il quadro normativo vigente è stata verificata alla data odierna.
Il 26 agosto 2026 l’Ufficio statistico bavarese ha fotografato una trasformazione che il dibattito sull’immigrazione continua spesso a osservare soltanto quando diventa emergenza. Nel 2025, in Baviera, le persone inserite nella formazione professionale duale erano 215.416 e quasi una su cinque possedeva esclusivamente una cittadinanza straniera. Nello stesso anno sono stati conclusi 81.712 nuovi contratti…
L’Arabia Saudita ha diffuso il 26 agosto 2026 i risultati raggiunti nel primo semestre dalla piattaforma Musaned, il sistema digitale del Ministero delle Risorse umane e dello sviluppo sociale che governa una parte decisiva del lavoro domestico straniero. I numeri descrivono una macchina amministrativa ormai vasta: oltre 122.000 richieste di trasferimento dei servizi, più di…
Abstract Il contributo esamina la protezione complementare come possibile criterio di selezione della permanenza dello straniero, superando tanto la logica della regolarizzazione indiscriminata quanto quella dell’allontanamento automatico conseguente al diniego della protezione internazionale. La permanenza non dovrebbe derivare dalla mera presenza sul territorio o dal semplice decorso del tempo, ma dalla costruzione di un rapporto…
Le notizie provenienti dal Mali non rappresentano soltanto un nuovo episodio di instabilità africana. Rappresentano, piuttosto, un test politico e concettuale per l’Europa e per il futuro delle politiche migratorie. Gli attacchi coordinati attribuiti a gruppi jihadisti e ribelli nel quadro di un deterioramento della sicurezza interna riaprono infatti una questione che il dibattito europeo ha troppo spesso affrontato solo in termini emergenziali: come governare i flussi quando la pressione migratoria nasce da crisi geopolitiche strutturali e non da fenomeni contingenti.
È qui che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione mostra la propria attualità.
Per anni il dibattito sull’immigrazione ha oscillato tra due estremi ugualmente insufficienti: da un lato una concezione meramente umanitaria e spesso deresponsabilizzante dell’accoglienza; dall’altro una logica esclusivamente securitaria fondata sul controllo delle frontiere. Entrambe, però, eludono il punto decisivo: il tema non è soltanto entrare o non entrare, ma definire secondo quali criteri si permane legittimamente in una comunità politica.
La crisi del Mali rende questo nodo evidente.
Se il Sahel diventa epicentro di instabilità duratura, l’Europa non può limitarsi a discutere quote, redistribuzioni o gestione emergenziale degli arrivi. Deve interrogarsi sul criterio di permanenza.
Ed è qui che il paradigma dell’integrazione assume una funzione ordinatrice.
Non il tempo trascorso sul territorio come criterio quasi automatico di radicamento.
Non una permanenza sganciata dal comportamento.
Ma una valutazione fondata su elementi oggettivi: inserimento lavorativo, conoscenza linguistica, rispetto delle regole, partecipazione alla vita civile.
L’integrazione non come formula retorica, ma come criterio giuridico.
Chi dimostra integrazione resta.
Chi non si integra, torna.
Questo è il punto.
Ed è precisamente ciò che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione propone: superare tanto l’immigrazionismo astratto quanto l’espulsivismo ideologico, sostituendoli con una logica selettiva fondata sulla responsabilità reciproca.
Paradossalmente, proprio le crisi geopolitiche come quella maliana rendono questo approccio più necessario.
Perché quando aumentano le pressioni migratorie, diventa ancora più essenziale distinguere tra protezione, permanenza e ritorno.
La discussione si collega anche alla crisi del criterio temporale, che continua a dominare molti modelli di regolarizzazione e accesso alla stabilità del soggiorno. Ma il decorso del tempo, da solo, non misura integrazione. Può fotografare presenza, non appartenenza.
È per questo che l’Accordo di integrazione — come criterio comportamentale — diventa, in prospettiva, molto più razionale di qualsiasi automatismo fondato sugli anni di permanenza.
La crisi del Mali, allora, non conferma soltanto che nuove instabilità possono produrre nuove pressioni migratorie.
Conferma soprattutto che senza un paradigma ordinatore l’Europa resta priva di dottrina.
E una politica migratoria senza dottrina è solo amministrazione dell’emergenza.
Per questo il paradigma Integrazione o ReImmigrazione non è uno slogan.
È una proposta di governo.
Ed è precisamente nelle crisi, non nei tempi ordinari, che si misura il valore di un paradigma.
Il dibattito sui Centri di Permanenza per il Rimpatrio è stato tradizionalmente affrontato lungo coordinate prevalentemente organizzative, securitarie o, all’opposto, strettamente garantistiche. Meno esplorata appare invece una lettura sistematica che collochi il trattenimento amministrativo all’interno di una teoria generale del governo giuridico dell’immigrazione, e precisamente nel rapporto tra integrazione, permanenza legittima e allontanamento.
È in questo spazio teorico che si inserisce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, non come costruzione politica, ma come ipotesi di razionalizzazione ordinamentale.
La tesi di fondo è che una parte delle criticità strutturali dei CPR derivi dall’essere concepiti come strumenti autonomi di gestione dell’irregolarità, piuttosto che come segmento terminale di un sistema nel quale l’integrazione costituisce parametro giuridicamente rilevante della stabilità del soggiorno.
Sotto questo profilo il punto non è discutere il trattenimento amministrativo nella sua astratta legittimità — questione già ampiamente presidiata dal diritto interno, dal diritto dell’Unione e dalla giurisprudenza della European Court of Human Rights — bensì interrogarsi sulla sua funzione.
Nella configurazione vigente, il CPR interviene generalmente come misura successiva al prodursi di una condizione di irregolarità, in una logica di esecuzione dell’allontanamento. Si tratta, quindi, di uno strumento che agisce a valle della crisi del sistema.
Ma un sistema che interviene solo a valle tende fisiologicamente a essere inefficiente.
Se invece si assume l’integrazione quale elemento normativamente valutabile — e il diritto positivo già conosce simili logiche, basti pensare all’Accordo di integrazione di cui al d.P.R. n. 179/2011, o alla crescente rilevanza dell’inserimento sociale nei giudizi di bilanciamento in materia di art. 8 CEDU — allora il tema muta.
L’integrazione non è più soltanto obiettivo di policy.
Diventa criterio.
E se è criterio, può anche rappresentare il parametro rispetto al quale valutare la permanenza o, in ipotesi, il venir meno dei presupposti che la giustificano.
In questa prospettiva, il concetto di “integrazione fallita” non va inteso in senso sociologico o moralistico, ma come categoria amministrativa suscettibile di essere definita attraverso indicatori normativamente predeterminati.
Ed è precisamente qui che il ruolo dei CPR potrebbe essere riconsiderato.
Non come dispositivi eccezionali di contenimento, ma come strumenti accessori di esecuzione inseriti in una sequenza ordinamentale logicamente coerente: ingresso, percorso integrativo, verifica, eventuale permanenza, ovvero attivazione di procedure di ritorno.
Il trattenimento diverrebbe, in questa chiave, non il fondamento della politica di rimpatrio ma un suo momento eventuale e residuale.
Una simile impostazione produce almeno due effetti sistematici.
Il primo è che il rimpatrio non sarebbe più percepito come misura avulsa dal percorso amministrativo dello straniero, ma come esito prevedibile di una disciplina conosciuta ex ante.
Il secondo è che la stessa funzione del CPR si sposterebbe da una logica emergenziale a una logica di esecuzione amministrativa ordinaria.
Il punto è rilevante anche sotto il profilo dell’effettività.
Molte criticità imputate ai CPR derivano, in realtà, non tanto dallo strumento, quanto dalla debolezza della decisione amministrativa che li precede.
Quando manca una chiara teoria del rapporto tra integrazione e permanenza, anche il rimpatrio tende a perdere coerenza.
Ne deriva una fragilità strutturale del sistema.
In questo senso il paradigma ReImmigrazione propone una lettura alternativa: il ritorno non come mera reazione all’irregolarità, ma come possibile esito regolato del mancato consolidamento del percorso integrativo.
Non come categoria punitiva.
Come categoria ordinamentale.
Sotto questo profilo, il CPR potrebbe persino essere ripensato non quale luogo della crisi del sistema, ma quale elemento di chiusura di un sistema logicamente ordinato.
La riflessione appare coerente anche con una più generale evoluzione del diritto dell’immigrazione europeo, sempre più orientato a integrare politiche di inclusione e meccanismi di return governance in una medesima architettura normativa.
In tale cornice, la questione non è se i CPR “funzionino” in senso empirico, ma se possano funzionare senza essere inseriti in un modello che attribuisca rilevanza giuridica tanto all’integrazione riuscita quanto all’integrazione non realizzata.
La risposta, probabilmente, è negativa.
Ed è forse proprio questa la ragione per cui il tema del trattenimento amministrativo continua a essere discusso come problema di mezzi, mentre è anzitutto problema di struttura.
Non è il CPR, isolatamente considerato, a difettare di razionalità.
È la sua collocazione sistematica a rimanere incompiuta.
Ed è su questo terreno che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione può offrire, prima ancora che una proposta politica, una possibile categoria di lettura giuridica.
Avv. Fabio Loscerbo Avvocato e lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea (ID 280782895721-36) ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
España ha dado un paso que merece ser tomado en serio. El Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030, presentado el 30 de junio, moviliza 505 millones de euros en su primer año, se articula en cuatro grandes ejes, dieciséis medidas y diez objetivos para 2030, y habla expresamente de orden, regularidad, trabajo, derechos, obligaciones y…
C’è una domanda che continuiamo a sfiorare ogni volta che un episodio di cronaca coinvolge una persona straniera in evidente stato di alterazione, salvo poi abbandonarla non appena l’attenzione mediatica si sposta altrove: chi arriva davvero in Europa attraverso determinati percorsi migratori e quanto conosciamo delle condizioni psichiche, sociali e comportamentali delle persone che successivamente…
Le notizie di questi giorni sulle difficoltà economiche di alcune realtà che operano nell’accoglienza, conseguenti alla diminuzione delle presenze nei centri, riportano alla luce una questione che in Italia viene generalmente affrontata attraverso due rappresentazioni contrapposte: da una parte la denuncia del cosiddetto “business dell’accoglienza”, dall’altra la difesa indistinta di un sistema nel quale cooperative…
Il 26 agosto 2026, intervenendo al Meeting di Rimini, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha affrontato il tema dell’immigrazione attraverso una formula destinata inevitabilmente a essere ripresa nel dibattito pubblico: «Le persone prima dei confini». Nello stesso intervento ha sostenuto che l’Europa può proteggere le proprie frontiere senza rinunciare ai propri valori, tentando…
La polizia di Istanbul ha fatto irruzione il 26 agosto 2026 in un’abitazione di Bakırköy dopo una segnalazione su donne straniere alle quali sarebbero stati sottratti i passaporti e imposto di lavorare. L’operazione della sezione competente per il contrasto al traffico di migranti e per le frontiere ha liberato 14 donne e portato al fermo…
Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha escluso il 26 agosto 2026 che i giovani britannici titolari di un Working Holiday visa siano obbligati a lavorare nelle aree regionali per prolungare il soggiorno. L’ipotesi era stata valutata dal Governo nel più ampio tentativo di ridurre la migrazione netta, ma si è fermata davanti a un…
Across Europe, the debate on immigration is often framed around two main questions: border control and access to the labour market. Yet another issue—less visible but increasingly decisive—concerns the consequences of failed integration, particularly in terms of public security and long-term costs for the State.
Italy is now approaching a critical phase in this debate. Historically, the country has experienced fewer large-scale urban tensions than some other European states. However, current demographic trends and migration dynamics suggest that the next decade will be decisive.
Using available statistical data and comparisons with other European countries, it is possible to outline a projection of what might happen by 2030 if integration policies remain weak or largely symbolic.
Statistics from the Italian National Institute of Statistics (ISTAT) and European datasets published by Eurostat indicate a consistent pattern: when migrant populations remain socially and economically marginal—without language acquisition, stable employment or effective participation in public life—the probability of involvement in minor crime or informal economies tends to increase.
This is not a cultural or ethnic explanation. It is a well-documented sociological phenomenon: long-term marginalisation creates structural instability.
For a British audience, this dynamic is not unfamiliar. The United Kingdom has long debated the relationship between integration, social cohesion and public safety. In several British cities, discussions about parallel communities, urban marginalisation and youth crime have shown how complex integration challenges can become when they remain unresolved over time.
Examples from other European countries illustrate how costly these dynamics can be.
In France, for instance, decades of marginalisation in certain suburban districts—often described as banlieues sensibles—have required major state intervention in policing, justice, urban security and social programmes. Various analyses estimate that the combined public cost of these policies may reach 15 to 20 billion euros per year.
The lesson emerging from these experiences is straightforward: integration failures become significantly more expensive when they are not addressed early.
Applying a simple projection model to Italy allows us to estimate potential future costs. The model combines three key variables: the number of individuals living in conditions of weak integration, the statistical probability of minor offences in marginalised environments and the average cost of criminal proceedings for public finances, including policing, prosecution and detention.
Under a conservative scenario, the economic burden associated with crime linked to social marginalisation could reach between 4 and 7 billion euros annually in Italy by 2030.
These figures include several components: law-enforcement activity, judicial proceedings, prison administration and additional urban security measures required in areas experiencing higher social tension.
Another factor concerns the Italian prison system, which already faces structural pressure. If social marginalisation were to increase significantly, projections suggest that the overall workload for prisons and security forces could grow by 40 to 60 percent within the next decade.
For British observers, the broader question is not unique to Italy. It reflects a challenge faced across many Western democracies: how to balance humanitarian commitments, migration policy and the long-term sustainability of public institutions.
Within the Italian debate, a concept increasingly discussed in legal and policy circles is the paradigm known as “Integrazione o ReImmigrazione”—Integration or Reimmigration.
The principle behind this approach is relatively simple. When a country accepts immigration, it must also ensure that integration effectively takes place. Integration therefore should not be treated merely as a political aspiration but as a measurable and verifiable process.
In practical terms, this means evaluating integration through objective indicators such as knowledge of the national language, participation in legal employment and respect for the fundamental rules of the host society.
If these conditions are met, migration can contribute positively to the economic and social fabric of the country.
However, if these conditions are not achieved within a reasonable period, the legal system should allow authorities to consider Reimmigration, meaning a structured return to the country of origin carried out within the framework of legal guarantees and international law.
Interestingly, Italy already has a legal mechanism that partly reflects this logic. Within the system of complementary protection, a humanitarian residence permit, authorities must already evaluate the level of social integration of the applicant when deciding whether residence should be granted or maintained.
This framework demonstrates that integration can be assessed within the legal system and does not have to remain an abstract political objective.
Strengthening this principle could transform integration into a concrete condition for long-term residence, rather than a purely declaratory policy goal.
For observers in the United Kingdom, the Italian discussion may therefore appear as part of a broader European reflection on migration governance. The central issue is not whether societies should be open or closed, but how they can maintain social cohesion, legal certainty and sustainable public security systems in an era of global mobility.
If integration succeeds, migration can support economic growth and demographic stability.
If integration fails, the costs emerge elsewhere—within policing budgets, criminal justice systems and the broader architecture of public security.
Looking toward 2030, Italy therefore faces a strategic choice. The country can develop a model based on measurable integration and reciprocal responsibility, or it may gradually encounter the structural tensions that have already emerged in other European contexts.
The debate on immigration is therefore not only about migration policy. It also concerns the long-term stability of democratic societies and the future sustainability of public security systems in Europe.
Avv. Fabio Loscerbo Attorney – Lobbyist registered in the European Union Transparency Register ID 280782895721-36
La domanda è volutamente provocatoria, ma giuridicamente e geopoliticamente seria. Gli attacchi coordinati che hanno colpito il Mali in questi giorni — da Bamako a Kati, da Gao a Kidal — non sono un episodio isolato, ma il possibile sintomo di una crisi di sistema nel Sahel. Secondo Reuters, si tratta di una delle offensive più gravi degli ultimi anni, attribuita a JNIM in coordinamento con gruppi ribelli tuareg, con effetti che mettono in discussione la capacità dello Stato maliano di mantenere il controllo territoriale. Fonte: Reuters, 25-26 aprile 2026, Loud blasts, gunfire heard near Mali’s main military camp e aggiornamenti correlati: https://www.reuters.com/world/africa/loud-blasts-gunfire-heard-near-malis-main-military-camp-reuters-witness-says-2026-04-25/
Se il Mali dovesse entrare in una fase di collasso istituzionale o di guerra diffusa, il primo effetto sarebbe regionale, non europeo: sfollamenti verso Mauritania, Algeria, Niger, Burkina Faso e Senegal. Questo non è un dato ipotetico ma una dinamica già osservata nelle crisi saheliane e monitorata da UNHCR, che segnala il Mali come uno dei principali focolai di displacement dell’area. Fonte: UNHCR Mali Situation: https://www.unhcr.org/where-we-work/countries/mali e Operational Data Portal Sahel Crisis: https://data.unhcr.org/en/situations/sahelcrisis
I movimenti verso l’Europa, se vi fossero, sarebbero semmai un effetto successivo.
Ed è qui che il tema migratorio diventa politico.
Il Mali non è un Paese periferico; è uno snodo saheliano. Se si rompe quel baricentro, non si apre solo una crisi umanitaria: si può aprire una pressione sulle rotte mediterranee. Non è una tesi apocalittica, ma uno scenario di rischio discusso da analisti strategici e centri studi. Anche il Council on Foreign Relations, nel monitoraggio sul Sahel, evidenzia come l’espansione dell’insorgenza jihadista nella regione abbia effetti diretti su stabilità, sicurezza e mobilità forzata. Fonte: CFR Global Conflict Tracker: https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/violent-extremism-sahel
La questione allora non è se “arriveranno automaticamente nuove ondate”, formula propagandistica e tecnicamente impropria.
La questione è se l’Europa abbia una strategia se il Sahel diventa il nuovo epicentro strutturale della pressione migratoria.
Su questo il vuoto appare evidente.
Ed è qui che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione assume rilievo come proposta di governo dei flussi. Perché in scenari di instabilità crescente il problema non è solo chi entra, ma secondo quale criterio resta.
Non il mero decorso del tempo.
Ma il criterio sostanziale dell’integrazione: lavoro, lingua, rispetto delle regole, inserimento reale.
Chi si integra, resta.
Chi non si integra, torna.
Una crisi come quella maliana rende questa discussione non ideologica ma sistemica.
E forse la domanda finale non è se il Mali possa incidere sui flussi verso l’Europa.
Ma se l’Europa sia ancora capace di governare il nesso tra sicurezza, immigrazione e integrazione.
Benvenuti a un nuovo episodio del podcast Integrazione o ReImmigrazione. Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo.
Negli ultimi mesi il termine “remigrazione” è entrato con forza nel dibattito pubblico europeo. Se ne parla sempre di più, spesso in modo generico, spesso senza un reale inquadramento giuridico.
Ed è proprio qui che nasce un equivoco che va chiarito subito.
La ReImmigrazione non è la remigrazione.
La somiglianza tra i due termini non è un errore, ma una scelta consapevole. È una scelta strategica. Serve a entrare in un dibattito già esistente, per cambiarne completamente il significato.
La remigrazione, per come viene proposta, si muove su un piano politico e spesso collettivo. Parla di categorie, di gruppi, di appartenenze. Ma fatica a confrontarsi con i vincoli del diritto, con i diritti fondamentali, con la necessità di valutazioni individuali.
La ReImmigrazione, invece, è un concetto giuridico.
Non riguarda chi è la persona, ma cosa fa. Non riguarda l’origine, ma il comportamento all’interno dell’ordinamento. E soprattutto, non è una misura automatica: è il risultato di una valutazione individuale.
Il punto centrale è semplice, ma decisivo: il diritto di rimanere in uno Stato non può essere completamente sganciato da un percorso reale di integrazione.
Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, l’integrazione non è uno slogan. È un criterio giuridico. Si basa su lavoro, lingua e rispetto delle regole.
Se questo percorso esiste, il diritto di restare si consolida. Se questo percorso manca, si apre il tema della ReImmigrazione.
Non come scelta ideologica, ma come conseguenza giuridica.
Ed è qui la differenza vera: la remigrazione prova a stabilire chi deve andare via. La ReImmigrazione stabilisce chi ha titolo per restare.
Può sembrare una differenza sottile. In realtà, cambia tutto.
Perché significa riportare il tema dell’immigrazione dentro il diritto, dentro le procedure, dentro le garanzie.
La scelta del termine “ReImmigrazione” serve esattamente a questo: non evitare il confronto, ma affrontarlo sullo stesso piano linguistico per superarlo sul piano giuridico.
Due parole simili, due modelli opposti.
E su questo si gioca una parte decisiva del futuro delle politiche migratorie.
Grazie per l’ascolto. A presto con un nuovo episodio.
Un charter partito da Lipsia/Halle ha riportato a Kabul 23 cittadini afghani destinatari di provvedimenti di allontanamento. L’operazione, conclusa il 25 agosto 2026 e ricostruita dalla testata pubblica regionale BR24, ha coinvolto sei Länder. Il Ministero federale dell’Interno ha precisato che la maggioranza dei rimpatriati era stata condannata per reati gravi, tra cui violenze sessuali…
La Germania ha effettuato il 25 agosto un nuovo volo charter da Lipsia/Halle a Kabul con 23 cittadini afghani destinatari di provvedimenti di allontanamento. Secondo le informazioni diffuse successivamente dal Ministero federale dell’Interno, gli uomini coinvolti erano persone che avevano avuto rilevanza penale; tra i reati richiamati dalle fonti figurano condotte gravi. È inoltre noto…
Il presidente federale Frank-Walter Steinmeier ha pronunciato il 25 agosto una frase destinata a riassumere una parte importante del dibattito tedesco: “Abbiamo bisogno dell’immigrazione come Paese, ne abbiamo bisogno se vogliamo funzionare”. Ha richiamato ospedali, case di riposo, assistenza e ampi settori dell’economia privata nei quali il contributo dei lavoratori provenienti dall’estero è ormai rilevante.…
Benvenuti a un nuovo episodio del podcast Integrazione o ReImmigrazione, io sono l’avvocato Fabio Loscerbo.
Oggi affrontiamo un tema che sta attraversando il dibattito europeo: la cosiddetta sanatoria spagnola promossa dal governo Sánchez.
La domanda è semplice: siamo davanti a un modello oppure a una resa?
Io credo che il problema non sia regolarizzare, in sé. Il problema è come si regolarizza.
Quando una regolarizzazione di massa prescinde da un criterio giuridico selettivo fondato sull’integrazione, il rischio è trasformare il diritto di soggiorno in una risposta amministrativa generalizzata, sganciata da qualsiasi verifica sul percorso individuale.
Ed è qui che si apre la differenza tra due modelli.
Da una parte la logica della sanatoria: si regolarizza perché il sistema non ha governato i flussi.
Dall’altra una logica diversa: il soggiorno si consolida perché vi è integrazione verificabile — lavoro, lingua, rispetto delle regole, radicamento.
Non è la stessa cosa.
Perché nel primo caso la regolarizzazione tende a diventare meccanismo eccezionale che si ripete; nel secondo diventa esito di un criterio.
Ed è qui che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione offre, a mio avviso, una chiave alternativa.
Non sanatorie indiscriminate, ma integrazione come titolo di permanenza.
Chi si integra resta. Chi non si integra deve rientrare in politiche di ritorno.
Questo non è un irrigidimento. È, al contrario, il tentativo di sottrarre il governo dell’immigrazione alla logica periodica delle sanatorie.
Per questo il caso spagnolo è un caso-studio decisivo: ci obbliga a scegliere se l’immigrazione si governa con eccezioni o con criteri.
E io credo che il futuro stia nei criteri.
Grazie per avermi ascoltato e ci sentiamo nel prossimo episodio di Integrazione o ReImmigrazione.
La nuova edizione de “L’essentiel de l’immigration”, pubblicata il 25 agosto dalla Direction générale des étrangers en France, non parla soltanto di visti, asilo e immigrazione irregolare. Contiene un capitolo specifico sull’integrazione e sull’accesso alla cittadinanza, ed è probabilmente proprio questa la parte più interessante per il dibattito italiano. Nel 2025 sono stati sottoscritti in…
Nel luglio 2026 l’U.S. Immigration and Customs Enforcement ha effettuato 49.571 arresti, il dato mensile più alto del secondo mandato Trump. Secondo i dati analizzati negli Stati Uniti, l’incremento è del 15 per cento rispetto a giugno e molto più consistente rispetto ai primi mesi dell’anno. L’elemento che merita maggiore attenzione, tuttavia, non è soltanto…
Il Department of Homeland Security statunitense ha pubblicato il 25 agosto una proposta destinata a produrre un impatto enorme sul principale canale americano per l’ingresso di lavoratori stranieri altamente qualificati. Il progetto prevede una tassa aggiuntiva di 103.265 dollari per ogni petition H-1B soggetta al tetto annuale, da pagare al momento della presentazione e in…
Abstract Il decreto del Tribunale Ordinario di Bologna del 2 aprile 2026 riveste un rilievo sistemico particolare perché affronta direttamente il nodo teorico e pratico della protezione complementare nel quadro normativo successivo alla legge n. 50/2023. Il provvedimento afferma che, anche dopo il cosiddetto Decreto Cutro, la tutela della vita privata e familiare permane quale espressione degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, confermando che il radicamento e l’integrazione restano il criterio giuridico della permanenza. In questa prospettiva, la decisione offre una delle formulazioni più nette del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Il decreto del Tribunale di Bologna del 2 aprile 2026, pronunciato nel procedimento R.G. 12931/2024, presenta un rilievo che va oltre il singolo caso, perché affronta una questione che ha attraversato l’intero dibattito successivo alla riforma del 2023: se l’abrogazione di parte dell’art. 19 del testo unico immigrazione abbia inciso o meno sulla tutela della vita privata come fondamento della protezione complementare. La risposta del Collegio è netta e, sotto il profilo teorico, di grande portata: la tutela non solo permane, ma continua a operare come struttura ordinante dell’istituto.
Il provvedimento compie un passaggio essenziale, che ha valore paradigmatico, chiarendo che la riforma del 2023 non ha eliminato la protezione della vita privata e familiare, perché tale tutela continua a trovare fondamento nel richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali contenuto negli artt. 5 e 19 del d.lgs. 286/1998, letti alla luce dell’art. 8 CEDU e dell’art. 10 Cost. In altri termini, la protezione complementare non sopravvive malgrado la riforma, ma attraverso la riforma.
Si tratta di un passaggio decisivo, perché consente di comprendere che il fulcro della protezione complementare non risiede in una formula legislativa contingente, ma in una logica di bilanciamento che riconosce nel radicamento un limite al potere di allontanamento. Ed è precisamente qui che la decisione si salda con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Nel caso concreto, il Tribunale accerta un percorso di integrazione che, pur sviluppatosi in un arco temporale relativamente breve, viene ritenuto sufficientemente solido da integrare una forma di radicamento meritevole di tutela. L’elemento di particolare interesse è che il Collegio valorizza non un’integrazione perfetta o compiuta, ma una “direzione intrapresa”, seria, effettiva e verificabile, richiamando espressamente questo criterio come parametro di giudizio. È una formulazione di enorme rilievo, perché sposta l’attenzione dal risultato statico al processo di integrazione.
Il ricorrente viene descritto come soggetto che ha costruito attraverso il lavoro, la lingua, l’autonomia abitativa e la partecipazione formativa un’identità sociale in Italia. Il Collegio sottolinea in particolare la continuità dell’attività lavorativa, la crescita reddituale e la stabilizzazione socioeconomica, affermando che tali elementi integrano un radicamento tale che il rimpatrio esporrebbe il ricorrente a una lesione del diritto alla vita privata così come concretamente esercitata in Italia .
Questa affermazione è centrale, perché non si limita a riconoscere un diritto individuale, ma esplicita un criterio ordinante: la permanenza deriva dall’integrazione. Non dalla mera presenza, non dalla vulnerabilità astratta, ma dal radicamento dimostrato.
È proprio qui che la protezione complementare appare, più che uno strumento eccezionale, come meccanismo di selezione giuridica. Chi costruisce integrazione accede alla permanenza; chi non realizza tale percorso si colloca, per definizione, fuori dal perimetro della tutela. Ed è in questo spazio che opera la ReImmigrazione. Non come slogan politico, ma come conseguenza sistemica.
Il decreto mostra infatti che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non è esterno all’ordinamento, ma ne descrive il funzionamento implicito. L’integrazione è il presupposto della permanenza; l’assenza di integrazione rende legittimo l’allontanamento. La protezione complementare, in questa lettura, non si oppone alla ReImmigrazione, ma la presuppone come esito per chi non supera la soglia del radicamento.
Particolarmente significativa è poi la valorizzazione della protezione complementare come espressione del diritto d’asilo costituzionale, in una lettura che il decreto rafforza richiamando il “surplus” di tutela offerto dall’ordinamento interno rispetto ai minimi convenzionali. Questo passaggio ha un rilievo che supera il singolo caso, perché conferma che l’integrazione non è un mero dato sociologico, ma categoria giuridica.
Il lavoro assume qui una funzione decisiva, ma non esclusiva. Il decreto lo considera indice privilegiato di radicamento, perché nel lavoro si costruiscono relazioni, stabilità e identità sociale. È un punto perfettamente coerente con il paradigma da te elaborato, nel quale il lavoro è uno dei tre pilastri dell’integrazione, insieme alla lingua e al rispetto delle regole.
Ma il punto forse più innovativo della decisione è che essa riconosce che anche un’integrazione in corso di consolidamento può essere giuridicamente rilevante. Questo consente di superare una concezione statica e selezionare non soltanto chi è pienamente integrato, ma anche chi dimostra con segni chiari e concordanti di esserlo in modo autentico. È una visione che rende il sistema più realistico e, paradossalmente, più rigoroso.
In questa prospettiva, il decreto del 2 aprile 2026 rafforza una lettura nella quale la protezione complementare diviene il dispositivo attraverso cui l’ordinamento distingue tra integrazione riuscita e mancato radicamento. Ed è precisamente questa distinzione che costituisce il nucleo teorico di “Integrazione o ReImmigrazione”.
In definitiva, la decisione del Tribunale di Bologna conferma che la protezione complementare, lungi dall’essere ridimensionata dalla riforma del 2023, continua a operare come meccanismo di selezione fondato sull’integrazione. La permanenza è il riconoscimento giuridico del radicamento; la ReImmigrazione è l’esito fisiologico per chi tale radicamento non realizza. Non due logiche contrapposte, ma due esiti dello stesso sistema.
Trasparenza delle fonti La presente analisi si fonda sul decreto del Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, R.G. 12931/2024, emesso in data 2 aprile 2026, sui riferimenti normativi richiamati nel provvedimento (artt. 5 e 19 d.lgs. 286/1998, art. 10 Cost., art. 8 CEDU), nonché sul principio di diritto enunciato da Cass., sentenza 11 novembre 2025 numero 13309, espressamente richiamata nel decreto. Le citazioni riportano passaggi testuali del provvedimento e l’analisi è verificata alla data odierna.
Dal prossimo ottobre il Giappone aumenterà in modo molto significativo le tasse amministrative applicate agli stranieri per il rinnovo o il cambiamento dello status di soggiorno e, soprattutto, per l’accesso alla residenza permanente. Il regolamento adottato dal Governo il 25 agosto prevede importi differenziati in base alla durata del titolo: 10.000 yen per soggiorni fino…
L’Australia sta affrontando un problema che nei prossimi anni riguarderà sempre più Paesi occidentali: come ridurre la pressione dell’immigrazione temporanea senza privare l’economia della manodopera straniera di cui continua ad avere bisogno. Il Governo australiano ha indicato come obiettivo una riduzione della net overseas migration dagli attuali circa 300.000 ingressi netti a 225.000 entro il…
Il Sudafrica offre in queste ore un caso particolarmente istruttivo per comprendere quanto sia insufficiente discutere di immigrazione soltanto in termini di norme, quote e dichiarazioni politiche. Il Parlamento sudafricano ha reso noto che il Department of Home Affairs ha sostenuto circa 341 milioni di rand di spese collegate all’intensificazione dei controlli, delle espulsioni e…
Welcome to a new episode of the podcast Integration or ReImmigration. I’m attorney Fabio Loscerbo.
In recent years, the term remigration has started to appear more frequently in public debate across Europe, and it is gradually entering international discussions, including in the United States.
But there is a fundamental clarification that needs to be made.
ReImmigration is not remigration.
The similarity between these two terms is not accidental. It is a deliberate choice. It is meant to enter an existing debate—and reshape it from a legal perspective.
Remigration, as it is often presented, tends to operate at a political level. It is usually framed in broad, collective terms, focusing on groups rather than individuals. And it often struggles to align with key legal principles such as due process, individual rights, and judicial oversight.
ReImmigration, on the other hand, is a legal concept.
It is not about who a person is, but about what a person does within the legal system. It does not rely on identity or origin. It is based on individual assessment, grounded in objective and verifiable criteria.
Here is the key idea:
The right to remain in a country cannot be completely disconnected from a real process of integration.
Within the framework of Integration or ReImmigration, integration is not just a social goal—it becomes legally relevant. It is based on three essential elements: participation in the labor market, basic language skills, and respect for the rules of the legal system.
If this process exists, the right to remain becomes stronger. If it does not, the issue of ReImmigration arises.
Not as an ideological choice, but as a legal consequence.
And this is where the real difference lies:
Remigration tries to decide who should leave. ReImmigration defines, through law, who has the right to stay.
This may sound like a subtle distinction—but it changes everything.
Because it shifts the focus back to the rule of law, to individual evaluation, and to legal accountability.
For a U.S. audience, this connects directly to ongoing discussions about immigration enforcement, legal status, and the balance between sovereignty and individual rights.
ReImmigration is not about broad policies targeting groups. It is about case-by-case legal determination, within a structured and rights-based framework.
The choice of the term “ReImmigration” reflects exactly this intention: not to avoid the debate, but to engage it directly—and transform it through law.
Two similar words, two fundamentally different models.
And understanding this distinction is essential for any serious discussion about the future of immigration policy.
Thank you for listening. I’ll see you in the next episode.
Nella Republika Srpska, una delle due entità della Bosnia-Erzegovina, nei primi sette mesi del 2026 sono stati rilasciati 2.874 permessi di lavoro a cittadini stranieri: 2.007 per nuove assunzioni e 867 per rinnovi. Nello stesso periodo, attraverso l’Ufficio per l’impiego, hanno trovato lavoro 9.589 residenti iscritti. Il dato, diffuso il 26 agosto dall’agenzia locale FENA,…
La proposta avanzata dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara al Meeting di Rimini merita di essere presa sul serio. L’idea di prevedere lo studio obbligatorio dell’italiano per i genitori degli studenti stranieri che incontrano difficoltà scolastiche interviene infatti su uno dei punti più delicati e più spesso elusi del dibattito sull’immigrazione: l’integrazione non può essere ridotta…
La crisi di Ceuta non può essere letta come un fulmine a ciel sereno. Il Governo di Pedro Sánchez ha scelto negli ultimi mesi una linea migratoria molto precisa: una regolarizzazione straordinaria di dimensioni eccezionali, accompagnata da una comunicazione politica fortemente orientata all’apertura e all’inclusione. Il risultato amministrativo è stato enorme: al termine della procedura,…
Welcome to a new episode of the podcast Integration or ReImmigration. I am Attorney Fabio Loscerbo.
Throughout this podcast series, we have examined individual elements of immigration governance: entry, lawful presence, integration, protection, enforcement, and return. In this episode, it is time to bring these elements together and show why Integration and ReImmigration are not competing policies, but two possible outcomes of a single, coherent legal system.
The central mistake of contemporary immigration debate is the tendency to frame integration and return as opposites. Integration is presented as humane and progressive, while return is portrayed as hostile or regressive. This binary framing distorts reality and prevents effective governance. A functioning legal system does not choose between integration and return. It defines the conditions under which each occurs.
Integration, in this framework, is not an unconditional promise. It is a process embedded in law. It presupposes lawful entry, conditional stay, compliance with obligations, and compatibility with the legal order. When these conditions are met, stabilization becomes legitimate. Integration succeeds because the system allows it to succeed.
ReImmigration, by contrast, is not a policy preference. It is the lawful conclusion of the same process when conditions are not met. It does not negate the system; it completes it. Without the possibility of conclusion, the process remains open-ended and ultimately collapses.
What makes the system coherent is conditionality. Entry opens a legal relationship. Lawful presence unfolds over time. Integration is assessed. Protection is granted where removal would be unlawful. Conduct is evaluated. Decisions are executed. Each stage follows logically from the previous one. No element exists in isolation.
This coherence also resolves a fundamental contradiction that has plagued immigration law: the tension between rights and sovereignty. By grounding permanence in responsibility rather than in mere presence, the system protects fundamental rights without surrendering the State’s authority. Sovereignty is exercised through law, not through exclusion.
Another key advantage of this model is predictability. Individuals know what is expected of them. Authorities know when and how to act. Courts can operate within clear parameters. Predictability reduces conflict and litigation because it replaces discretion with rule-based governance.
The coherence of the system also has a moral dimension, though it is not moralistic. It treats individuals as legal subjects capable of responsibility. It neither infantilizes nor demonizes. It recognizes vulnerability without suspending evaluation. This balance is essential to maintaining dignity on both sides of the legal relationship.
By contrast, incoherent systems produce perverse outcomes. Integration becomes symbolic. Protection expands without limit. Return becomes traumatic. Institutions oscillate between tolerance and crackdown. None of these outcomes serve the individual or society.
Integration or ReImmigration as a system avoids these extremes. It accepts complexity. It allows for differentiation. It acknowledges that not all paths lead to the same outcome, and that this diversity of outcomes is not a failure, but a sign of a functioning legal order.
This framework also shifts political debate onto more solid ground. Instead of arguing about values in the abstract, policy can focus on design, capacity, and execution. Questions become practical rather than ideological: Are obligations clear? Are procedures fair? Are decisions implemented?
The ultimate strength of this paradigm lies in its honesty. It does not promise universal integration, nor does it advocate mass return. It promises governability. It promises that immigration will be managed through law rather than through improvisation.
In the final episode, we will look beyond Europe. We will examine whether this model can be applied to the United States and other Western democracies, and what adjustments would be necessary to adapt it to different constitutional and institutional contexts.
Abstract La sentenza del Tribunale di Venezia del 23 dicembre 2025 si colloca tra i provvedimenti più significativi nel delineare la protezione complementare come tutela non solo dell’integrazione individuale, ma dell’integrazione familiare quale forma avanzata di radicamento. La decisione afferma che il diritto alla permanenza può fondarsi sull’unità familiare stabilmente inserita nel tessuto sociale italiano, anche nel quadro normativo successivo al d.l. 20/2023. In questa prospettiva, il provvedimento conferma che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non è una costruzione esterna al sistema, ma una chiave di lettura coerente del diritto vigente.
La sentenza del Tribunale di Venezia, resa nel procedimento R.G. 8520/2024, presenta un tratto di particolare interesse perché colloca al centro della protezione complementare il radicamento familiare come forma qualificata di integrazione. Se molta giurisprudenza ha valorizzato soprattutto il lavoro quale indice di inserimento, qui il Collegio compie un passaggio ulteriore: riconosce che l’integrazione si manifesta nella costruzione di una comunità familiare stabile, nella continuità educativa dei figli, nella sedimentazione di legami sociali e nella trasformazione del soggiorno in appartenenza.
La decisione si muove dentro il quadro successivo alla legge n. 50/2023 e affronta direttamente il tema, ormai decisivo, della sopravvivenza della tutela della vita privata e familiare dopo la riforma. Il Collegio assume una posizione netta: l’eliminazione dei parametri normativi espressi non ha eliminato il diritto, ma ha semplicemente restituito alla giurisdizione il compito di individuarne i criteri applicativi. È un’affermazione di forte rilievo sistematico, perché riafferma che i diritti fondamentali non sono disponibilità del legislatore ordinario.
La sentenza insiste, con particolare finezza teorica, sulla necessità del bilanciamento. Ma il bilanciamento non è inteso come esercizio astratto. È un giudizio sul radicamento. È qui che la protezione complementare viene letta come meccanismo di selezione fondato sull’integrazione reale.
Nel caso concreto, il Tribunale valorizza la presenza di un nucleo familiare stabilmente residente a Rovigo, con figli minori regolarmente inseriti nel percorso scolastico, abitazione consolidata, attività lavorativa documentata e assenza di elementi ostativi sotto il profilo dell’ordine pubblico. Sono elementi che il Collegio considera, nel loro insieme, prova di un percorso incompatibile con il rimpatrio. Il passaggio più significativo è quello in cui il Tribunale afferma che la ricorrente ha dato prova di un “percorso di integrazione incompatibile con il respingimento verso il Paese di origine” e che il rimpatrio determinerebbe una compromissione effettiva dei diritti fondamentali .
Questa formulazione è molto più di una motivazione favorevole. È una presa di posizione teorica. L’integrazione non è considerata fattore accessorio, ma criterio di incompatibilità con l’allontanamento. In altri termini, il radicamento diventa limite giuridico al rimpatrio.
Ed è precisamente qui che la decisione dialoga con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Perché ciò che il provvedimento mostra, con particolare chiarezza, è che il sistema distingue tra chi ha costruito appartenenza e chi non l’ha costruita. La protezione complementare protegge il primo; il sistema di rimpatrio resta la risposta per il secondo.
La ReImmigrazione, in questa prospettiva, non si pone come alternativa ideologica alla protezione complementare, ma come suo complemento strutturale. Se la permanenza è effetto dell’integrazione, l’assenza di integrazione conduce fisiologicamente all’opzione del ritorno. Sono due esiti della stessa architettura normativa.
Di particolare interesse è anche il rilievo attribuito dalla sentenza al nucleo familiare come fattore autonomo di integrazione. Qui il paradigma si arricchisce: l’integrazione non è solo lavoro, lingua e rispetto delle regole, ma può assumere una dimensione intergenerazionale. I figli inseriti nella scuola, la continuità educativa, la stabilità domestica diventano elementi di radicamento qualificato.
È una prospettiva che rafforza l’idea che la protezione complementare sia già oggi uno strumento di governo dell’immigrazione attraverso criteri di integrazione. Non un correttivo umanitario residuale, ma una tecnologia giuridica di selezione.
Molto importante, inoltre, è il richiamo della sentenza al principio secondo cui non è richiesto un percorso di integrazione compiuto in modo assoluto, essendo sufficiente un principio serio e documentato di integrazione. Questo passaggio è perfettamente coerente con una lettura dinamica del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, che non può essere ridotto a una logica puramente premiale, ma deve valorizzare anche percorsi in consolidamento.
Il provvedimento mostra, inoltre, che il lavoro, pur non esclusivo, continua a essere indice privilegiato di radicamento. La titolarità di un contratto anche a termine viene considerata sufficiente, se inserita in un quadro complessivo di inserimento reale. È un punto rilevante, perché conferma una concezione sostanziale e non formalistica dell’integrazione.
La sentenza del Tribunale di Venezia assume così un valore paradigmatico: dimostra che la protezione complementare continua a funzionare come meccanismo di selezione fondato sull’integrazione anche nel quadro normativo successivo al Decreto Cutro. Ed è proprio questa continuità che conferma la validità teorica del paradigma da te elaborato.
In definitiva, la decisione conferma che la permanenza non è il prodotto della mera presenza, ma il riconoscimento di un radicamento effettivo. L’integrazione è il titolo sostanziale della permanenza. La ReImmigrazione è l’esito per chi tale titolo non costruisce. Non due logiche in conflitto, ma due esiti coerenti dello stesso ordinamento.
Trasparenza delle fonti La presente analisi si fonda sulla sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, R.G. 8520/2024, decisa il 23 dicembre 2025, nonché sui riferimenti normativi e giurisprudenziali richiamati nel provvedimento (artt. 5 e 19 d.lgs. 286/1998, art. 8 CEDU, Cass. nn. 34174/2025, 29593/2025, 18551/2025, Sezioni Unite n. 24413/2021). Le citazioni riportano passaggi testuali del provvedimento e il quadro normativo è verificato alla data odierna.
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In recent years, the term remigration has increasingly entered public debate across Europe, including in the United Kingdom. It is often used in political discourse to describe broad return policies affecting migrant populations, frequently framed in general or collective terms and not always grounded in a clear legal structure.
It is within this context that the paradigm “Integration or ReImmigration” introduces a concept that may appear similar, but is in fact fundamentally different: ReImmigration.
The similarity between the two terms is neither accidental nor misleading. It is a deliberate and strategic choice. The intention is to engage directly with an existing public discourse, but to redefine it on a legal and institutional basis.
To understand this distinction, one must move away from political narratives and focus on legal architecture.
Remigration, as it is commonly presented, tends to operate at a general and often collective level. It is not always articulated in a way that aligns with established legal safeguards, particularly those derived from the European Convention on Human Rights, including the right to respect for private and family life under Article 8, as well as the principle of non-refoulement.
By contrast, ReImmigration is conceived as a legal construct.
It is not based on origin, identity, or group membership. Instead, it is grounded in the legally relevant conduct of the individual within the host society. It is not a collective measure, but the result of an individualised legal assessment, based on objective and verifiable criteria.
The starting point is clear: the right to remain cannot be entirely detached from a demonstrable process of integration.
Within the “Integration or ReImmigration” framework, integration is not treated as a vague or purely social concept. It becomes a legally relevant condition. It is structured around three core elements: participation in the labour market, basic language proficiency, and compliance with the rules of the legal system.
This approach is not alien to the UK legal context. Elements of conditional residence, integration requirements, and proportionality assessments are already embedded in immigration law and administrative decision-making, particularly in cases involving long-term residence and human rights claims.
ReImmigration, therefore, is not an ideological tool. It represents the legal consequence of a failed integration process, assessed on a case-by-case basis, and always subject to procedural safeguards and judicial scrutiny.
The distinction is decisive.
Where remigration may be perceived as a broad and potentially indiscriminate approach, ReImmigration is inherently individual, procedurally grounded, and legally constrained. It requires administrative evaluation, access to remedies, and full compliance with constitutional principles and international obligations.
The choice to adopt a term similar to “remigration” serves a precise purpose. In public discourse, terminology shapes the limits of what is considered legitimate or possible. Avoiding that linguistic space would mean leaving it to concepts that may lack legal precision.
By introducing “ReImmigration,” the aim is not to align with remigration, but to reframe the debate from within, shifting it from a political to a legal dimension.
It must be stated clearly: ReImmigration is not a moderated version of remigration. It is an alternative paradigm.
It does not seek to determine who should leave based on abstract or collective criteria. Instead, it establishes, through law, who has the right to remain—based on integration, conduct, and compliance with legal norms.
For a UK audience, the relevance of this distinction lies in the ongoing tension between immigration control and the rule of law. ReImmigration proposes a model that preserves state sovereignty while ensuring that decisions remain anchored in legal reasoning, individual assessment, and respect for fundamental rights.
Ultimately, the similarity between the two terms is not a source of confusion, but a tool of clarification. It highlights the contrast between two models that may sound alike, but operate on entirely different foundations.
ReImmigration does not seek proximity to remigration. It seeks to confront it on linguistic grounds in order to surpass it on legal grounds.
Not merely a different word, but a different system.
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Un messaggio interno inviato lunedì 24 agosto 2026 rivela che gli ufficiali di immigrazione della Fraud Detection and National Security Directorate sono stati assegnati a tempo pieno a due iniziative considerate prioritarie: il controllo dei rifugiati provenienti dal Sudafrica e la ricerca di presunti elettori non cittadini. Secondo l’inchiesta del Guardian, lo spostamento impedisce a…
Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Intégration ou RéImmigration. Je suis l’avocat Fabio Loscerbo.
Ces derniers temps, le terme « remigration » s’est imposé avec force dans le débat public, notamment en France. Il est de plus en plus utilisé, souvent dans un registre politique, parfois sans véritable encadrement juridique.
Mais il est essentiel de clarifier un point fondamental.
La RéImmigration n’est pas la remigration.
La ressemblance entre ces deux termes n’est pas une confusion. C’est un choix délibéré. Il s’agit d’entrer dans un débat déjà existant pour en transformer les bases sur le plan du droit.
La remigration, telle qu’elle est généralement présentée, repose souvent sur une approche globale, parfois collective. Elle raisonne en termes de catégories, de groupes, et peine à s’articuler avec les exigences du droit, notamment le respect des droits fondamentaux et le principe d’examen individuel.
La RéImmigration, au contraire, est un concept juridique.
Elle ne s’intéresse pas à l’origine ou à l’identité de la personne, mais à son comportement juridiquement pertinent. Elle repose sur une évaluation individuelle, fondée sur des critères objectifs.
Le point central est le suivant : le droit de rester sur le territoire ne peut pas être totalement indépendant d’un véritable processus d’intégration.
Dans le paradigme « Intégration ou RéImmigration », l’intégration devient un critère juridique. Elle se fonde sur trois éléments essentiels : le travail, la connaissance de la langue et le respect des règles.
Si ce parcours existe, le droit au séjour se renforce. S’il n’existe pas, la question de la RéImmigration se pose.
Non pas comme une position idéologique, mais comme une conséquence juridique.
Et c’est là que réside la différence essentielle :
La remigration cherche à déterminer qui doit partir. La RéImmigration établit juridiquement qui a le droit de rester.
Cela peut sembler une nuance, mais en réalité, cela change tout.
Car cela signifie replacer la question migratoire dans le cadre de l’État de droit, avec des procédures, des garanties et un contrôle juridictionnel.
Pour un public français, cette approche fait écho à des instruments déjà connus, comme le contrat d’intégration républicaine ou les exigences liées à certains titres de séjour.
La RéImmigration ne vise pas des catégories abstraites. Elle repose sur une appréciation au cas par cas, dans le respect du droit.
Le choix du terme « RéImmigration » a précisément cette fonction : ne pas éviter le débat, mais s’y confronter directement pour le dépasser sur le plan juridique.
Deux mots proches, deux logiques opposées.
Et comprendre cette différence est essentiel pour aborder sérieusement l’avenir des politiques migratoires.
Merci pour votre écoute. À très bientôt pour un nouvel épisode.
Il 24 agosto 2026 il ministero dell’Interno saudita ha richiamato gli stranieri al rispetto delle regole che vietano di lavorare per proprio conto fuori dal quadro autorizzato. La sanzione cresce con la recidiva: secondo la ricostruzione pubblicata dalla Saudi Gazette e approfondita da Gulf News, si può arrivare a 50.000 riyal di multa, sei mesi…
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L’Indonesia non vuole più limitarsi a mandare lavoratori in Giappone: vuole prepararli per i posti che esistono davvero e seguirne il percorso fino al ritorno. Nel seminario conclusivo della cooperazione 2023-2026, tenuto a Giacarta il 24 agosto e reso pubblico oggi dal Ministero indonesiano del Lavoro, Kemnaker e JICA hanno presentato una matrice dei fabbisogni…
Abstract Il decreto del Tribunale Ordinario di Bologna del 9 aprile 2026 costituisce una delle espressioni più nette della protezione complementare come istituto fondato sull’integrazione quale criterio di permanenza. Il provvedimento valorizza il lavoro, la formazione, il progressivo sradicamento dal Paese di origine e la costruzione di un’identità sociale in Italia, confermando che il diritto alla permanenza nasce dal radicamento e non dalla mera presenza sul territorio. In questa prospettiva, la decisione rafforza il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” come chiave sistematica di lettura del diritto vigente.
Il decreto del Tribunale di Bologna del 9 aprile 2026, pronunciato nel procedimento R.G. 5302/2024, ha un rilievo particolare perché rende quasi esplicita una tesi che il dibattito giuridico spesso lascia sullo sfondo: la protezione complementare non è soltanto una misura di tutela, ma un criterio di selezione giuridica fondato sull’integrazione.
La decisione si colloca nel quadro normativo successivo al d.l. 20/2023 e affronta frontalmente la questione, ormai centrale, della permanenza della tutela della vita privata e familiare dopo la riforma. Il Collegio aderisce in modo pieno alla linea interpretativa consolidata dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, valorizza la portata della sentenza della Corte di cassazione dell’11 novembre 2025 numero 13309, richiamandola come snodo interpretativo decisivo.
Il passaggio teoricamente più forte del provvedimento è che il giudice non tratta la protezione complementare come eccezione umanitaria, ma come espressione del diritto d’asilo costituzionale, legandola al “diritto fondamentale a uno standard minimo di dignità della vita”, secondo una lettura che salda art. 10 Cost., art. 8 CEDU e art. 19 TUI in un unico sistema di tutela. È una ricostruzione che rafforza enormemente il nesso tra integrazione e diritto alla permanenza.
Ma il vero punto di svolta del provvedimento sta nel modo in cui il Collegio legge il concetto di identità sociale. Non come formula retorica, ma come fatto giuridicamente accertabile.
La motivazione afferma che il ricorrente ha “radicato qui la propria identità sociale” attraverso lavoro continuativo, relazioni affettive e sociali, formazione professionale e progressivo consolidamento della sua presenza in Italia . È un passaggio di straordinaria importanza concettuale. Perché qui l’integrazione non è più solo indice di vulnerabilità comparativa; diventa essa stessa titolo sostanziale della permanenza.
Il lavoro assume in questa sentenza un ruolo particolarmente forte. Il Tribunale valorizza la continuità occupazionale, la progressione reddituale, il contratto a tempo indeterminato, i titoli professionali, la patente, perfino la proprietà del veicolo come indicatori di radicamento. Non sono dettagli. Sono indici di appartenenza.
Questo aspetto ha una portata che va oltre il caso concreto, perché rende visibile una logica che è esattamente al centro del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: il diritto di rimanere non è scollegato dal percorso di inserimento, ma ne dipende.
La decisione, infatti, non si limita a dire che l’integrazione rileva. Dice qualcosa di più forte: che quanto più la persona consolida la propria identità sociale nel Paese ospitante, tanto più il suo allontanamento diventa lesivo di diritti fondamentali. È un salto di qualità teorico.
E qui emerge la perfetta coerenza con il paradigma che stai sviluppando. Se l’integrazione è criterio di permanenza, allora il mancato radicamento produce, specularmente, la legittimità del ritorno. La ReImmigrazione non appare, in questa chiave, come misura antagonista alla protezione complementare, ma come esito fisiologico per chi non realizza il presupposto integrativo.
La sentenza, pur non usando questa terminologia, ne contiene la struttura.
Particolarmente rilevante è anche il richiamo alla “direzione intrapresa”, formula ripresa dalla Cassazione e fatta propria dal Collegio. Il giudice non richiede un’integrazione perfetta o compiuta, ma segni seri, univoci e concordanti di un processo reale. Questo è un punto essenziale perché evita di trasformare l’integrazione in criterio irraggiungibile e la mantiene invece come parametro selettivo realistico.
La protezione complementare appare così come dispositivo che premia il percorso e non solo il risultato.
Molto forte è anche il passaggio sul progressivo sfilacciamento dei legami con il Paese d’origine. Il Tribunale lo valorizza come fattore che rafforza il radicamento in Italia. È un punto spesso sottovalutato, ma centrale nella logica del bilanciamento: più si consolida l’integrazione qui, più l’allontanamento produce sradicamento.
E proprio il termine “sradicamento”, che attraversa la motivazione, è forse il punto in cui il provvedimento dialoga più chiaramente con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Perché, in fondo, l’intero sistema ruota attorno a questa alternativa: integrazione come titolo di permanenza; assenza di radicamento come presupposto del ritorno.
Il decreto del 9 aprile 2026 mostra che questa non è una proposta di politica migratoria ancora da inventare, ma una grammatica già inscritta nella giurisprudenza.
Anche il fatto che il Collegio fondi la decisione su una valutazione ex nunc degli elementi consolidati nel corso del giudizio ha rilievo sistemico. Significa che l’integrazione è un processo osservabile e giuridicamente produttivo anche mentre si forma. Non una condizione statica, ma una traiettoria.
In definitiva, il provvedimento del Tribunale di Bologna conferma con particolare nettezza che la protezione complementare funziona come meccanismo di selezione fondato sull’integrazione. Il diritto alla permanenza nasce dal radicamento. La ReImmigrazione rappresenta l’esito fisiologico per chi tale radicamento non costruisce. Non due modelli alternativi, ma due esiti dello stesso ordinamento.
Trasparenza delle fonti La presente analisi si fonda sul decreto del Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, R.G. 5302/2024, deciso il 9 aprile 2026, nonché sui riferimenti normativi e giurisprudenziali richiamati nel provvedimento (artt. 5 e 19 d.lgs. 286/1998, art. 8 CEDU, art. 10 Cost., Cass. Sez. Unite n. 24413/2021, Cass. n. 13309/2025). Le citazioni riportano passaggi testuali del provvedimento e la verifica normativa è aggiornata alla data odierna.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ha accreditato tre eventi formativi organizzati dallo Studio Legale Avv. Fabio Loscerbo, dedicati alle principali trasformazioni in corso nel diritto dell’immigrazione, dell’asilo e della protezione dei diritti fondamentali. Il ciclo formativo si svolgerà tra settembre e novembre 2026 e sarà articolato in tre incontri, ciascuno della durata di…
Dal 24 agosto 2026 la Nuova Zelanda ha cambiato il principale canale di accesso alla residenza per i lavoratori qualificati. Accanto al percorso ordinario a punti sono entrate in vigore due nuove vie: una fondata sull’esperienza professionale e una destinata a mestieri tecnici e specializzati. È un’apertura reale, ma costruita secondo una logica precisa: la…
La Danimarca ha deciso di spingersi ancora più avanti nella politica di espulsione degli stranieri condannati per reati gravi, ponendo però una questione che supera ampiamente i confini nazionali e riguarda direttamente il futuro del rapporto tra sovranità statale, sicurezza pubblica e tutela europea dei diritti fondamentali: fino a quale punto uno Stato può rendere…
Il Giappone ha scelto di far pagare molto di più agli stranieri il costo della propria stabilità. Il 25 agosto il Governo ha adottato l’ordinanza che, dal 1° ottobre, sostituirà l’attuale tariffa uniforme di 6.000 yen per il rinnovo o il cambiamento dello status di soggiorno con importi graduati secondo la durata del permesso: 10.000…
Prima la scelta politica di procedere a una vasta regolarizzazione degli stranieri presenti irregolarmente in Spagna. Poi, alla fine di luglio, circa 80.000 persone attraversano in due giorni la frontiera di Ceuta. Adesso Madrid cerca la solidarietà europea per affrontare le conseguenze economiche, sociali e amministrative di una crisi che la piccola città autonoma non…
La crisi di Ceuta ha riportato l’Europa dentro una discussione che conosciamo fin troppo bene. Da una parte chi invoca il controllo delle frontiere e i rimpatri. Dall’altra chi ricorda che tra coloro che attraversano irregolarmente una frontiera possono esserci minori, richiedenti asilo e persone vulnerabili titolari di precise garanzie giuridiche. José Borrell ha scelto…
En los últimos años, el debate europeo sobre la inmigración se ha centrado principalmente en dos cuestiones: el control de los flujos migratorios y el acceso de los inmigrantes al mercado laboral. Sin embargo, existe otro aspecto que cada vez adquiere mayor relevancia: las consecuencias de la falta de integración, especialmente en términos de seguridad pública y de costes económicos para el Estado.
Italia se encuentra actualmente en un momento crucial en este debate. Históricamente, el país ha experimentado menos tensiones sociales que otros Estados europeos. No obstante, las actuales dinámicas demográficas y migratorias indican que la próxima década será decisiva.
A partir de los datos estadísticos disponibles y de la experiencia de otros países europeos, es posible esbozar una proyección de lo que podría ocurrir de aquí a 2030 si las políticas de integración siguen siendo débiles o meramente declarativas.
Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística italiano (ISTAT) y los datos europeos publicados por Eurostat muestran una tendencia bastante clara: cuando parte de la población inmigrante permanece durante mucho tiempo en situaciones de marginalidad social —sin un conocimiento adecuado de la lengua, sin empleo estable y sin una participación real en la vida social— aumenta el riesgo de implicación en delitos menores o en economías informales.
No se trata de una explicación cultural ni identitaria. Es un fenómeno sociológico ampliamente documentado: la marginalización social genera inestabilidad.
Para el público español esta dinámica resulta fácilmente comprensible. España también ha experimentado en las últimas décadas importantes flujos migratorios y ha tenido que afrontar el reto de integrar a nuevas poblaciones dentro de su estructura económica y social. La experiencia europea demuestra que los problemas de integración no suelen aparecer de forma inmediata, sino que se manifiestan gradualmente con el paso del tiempo.
Un ejemplo particularmente significativo es el de Francia, donde en algunos suburbios urbanos —las conocidas banlieues— décadas de marginalidad social han generado tensiones recurrentes. Diversos análisis estiman que los costes combinados de seguridad, justicia, programas de prevención y políticas urbanas específicas pueden alcanzar entre 15 y 20 mil millones de euros al año.
La lección que se extrae de estos casos es clara: cuando la integración falla, el coste para el Estado aumenta considerablemente.
Aplicando un modelo sencillo al caso italiano —basado en el número de personas con baja integración, la probabilidad estadística de delitos en contextos de marginalidad social y el coste medio de un procedimiento penal para las finanzas públicas— se puede elaborar una proyección razonable.
Según estimaciones prudentes, el impacto económico de la criminalidad asociada a contextos de marginalización podría situarse entre 4 y 7 mil millones de euros anuales en Italia hacia 2030.
Esta cifra incluye diversos componentes: el trabajo de las fuerzas de seguridad, los procedimientos judiciales, el coste del sistema penitenciario y las medidas extraordinarias de seguridad en determinadas zonas urbanas.
Otro factor importante es la presión sobre el sistema penitenciario italiano, que ya presenta dificultades estructurales. Si los fenómenos de marginalidad social aumentaran significativamente, algunas proyecciones indican que la carga sobre las prisiones y las fuerzas de seguridad podría crecer entre un 40% y un 60% en la próxima década.
Ante esta perspectiva, el debate político en Italia está empezando a cambiar. Cada vez más analistas sostienen que la integración no puede considerarse únicamente un ideal político o moral, sino que debe convertirse en un proceso verificable y medible.
De esta reflexión surge un paradigma que empieza a discutirse en el ámbito jurídico y político italiano: “Integrazione o ReImmigrazione” (Integración o Reinmigración).
El principio es relativamente sencillo. Cuando un Estado permite la entrada de inmigrantes, también tiene el derecho y la responsabilidad de garantizar que la integración se produzca efectivamente. Por ello, la integración debería evaluarse a través de criterios objetivos, como el conocimiento de la lengua del país, la inserción en el empleo legal y el respeto de las normas fundamentales de convivencia.
Cuando estas condiciones se cumplen, la integración funciona y la inmigración puede convertirse en un factor positivo para la sociedad.
Pero cuando estas condiciones no se alcanzan dentro de un período razonable, el sistema jurídico debería permitir considerar la ReImmigrazione, es decir, el retorno estructurado al país de origen respetando las garantías jurídicas y el derecho internacional.
Curiosamente, en Italia ya existe un instrumento jurídico que apunta en esta dirección. En el marco de la llamada protección complementaria (protezione complementare), las autoridades ya deben evaluar el nivel de integración social del solicitante al decidir sobre su derecho a permanecer en el país.
Este mecanismo demuestra que la integración puede evaluarse jurídicamente y que no es simplemente un objetivo político abstracto.
Reforzar este principio podría convertir la integración en una condición real para la permanencia a largo plazo, en lugar de una mera declaración de intenciones.
Para los observadores españoles, el debate italiano refleja en realidad un dilema más amplio que afecta a toda Europa: cómo equilibrar las obligaciones humanitarias, la estabilidad social y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Si la integración funciona, la inmigración puede aportar dinamismo económico y equilibrio demográfico.
Pero si fracasa, los costes aparecen en otros ámbitos: en los presupuestos de seguridad, en los sistemas judiciales y en las tensiones sociales dentro de las ciudades.
Mirando hacia 2030, Italia se encuentra ante una decisión estratégica. Puede desarrollar un modelo basado en una integración medible y en la responsabilidad recíproca, o corre el riesgo de reproducir tensiones estructurales similares a las que ya se han manifestado en otros países europeos.
El debate sobre la inmigración, por tanto, no se limita a la política migratoria. También afecta a la estabilidad futura de las sociedades democráticas y al funcionamiento de los sistemas de seguridad pública en Europa.
Avv. Fabio Loscerbo Abogado – Lobista inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea ID 280782895721-36
La Unión Europea está atravesando una transformación profunda en la naturaleza de su acción exterior. Con el instrumento “Global Europe”, actualmente en fase de desarrollo legislativo, el presupuesto de la Unión deja de ser un simple mecanismo financiero para convertirse en un verdadero instrumento de control político sobre los Estados terceros.
Para un público español, es importante decirlo con claridad: ya no se trata únicamente de cooperación o ayuda al desarrollo, sino de un sistema estructurado de condicionalidad. El acceso a los fondos europeos queda expresamente vinculado al cumplimiento de requisitos políticos, institucionales y estratégicos definidos por la Unión.
En el centro de este sistema se encuentra un principio básico: el acceso depende del comportamiento. Los Estados beneficiarios deben demostrar su alineación con las prioridades europeas —Estado de derecho, democracia, derechos fundamentales— pero también con objetivos estratégicos como la gestión de los flujos migratorios. En caso de incumplimiento, los fondos pueden reducirse, suspenderse o reorientarse.
Se trata, en definitiva, de un sistema de gobierno basado en incentivos.
Esta evolución se inserta en una tendencia más amplia: la externalización de las políticas europeas. La Unión no actúa únicamente dentro de su territorio, sino que interviene en los países de origen y tránsito para influir en los fenómenos migratorios antes de que estos alcancen sus fronteras. La gestión de la migración se desplaza así hacia el exterior, convirtiéndose en una cuestión de política internacional.
Desde un punto de vista jurídico, esto tiene una gran relevancia. La Unión no impone normas directamente, pero condiciona comportamientos. A través de la condicionalidad financiera, influye en las decisiones políticas de los Estados socios, extendiendo su capacidad reguladora más allá de sus propias fronteras.
Sin embargo, esta coherencia externa pone de manifiesto una incoherencia interna.
El modelo “Global Europe” se basa en tres pilares: condicionalidad, selección y responsabilidad. Los Estados terceros deben acreditar su fiabilidad para acceder a los recursos europeos.
Este mismo principio, sin embargo, no se aplica de forma coherente dentro de la propia Unión.
En el ámbito del derecho de extranjería, la permanencia en el territorio europeo no está estructurada de manera uniforme en torno a criterios verificables de integración. Elementos como el empleo, el conocimiento del idioma, la inserción social o el respeto de las normas no forman parte de un sistema claro y común de condicionalidad a nivel europeo. El resultado es un sistema desequilibrado: exigente hacia el exterior, incierto en el interior.
No se trata solo de una contradicción política, sino de una incoherencia jurídica.
La Unión Europea demuestra, a través de “Global Europe”, que dispone de los instrumentos necesarios para construir un sistema basado en la responsabilidad y en la evaluación del comportamiento. Sin embargo, opta por limitar este modelo a su acción exterior, sin trasladarlo a la gestión interna de la inmigración.
La pregunta, por tanto, es inevitable: si la condicionalidad es legítima en relación con los Estados terceros, ¿por qué no lo sería respecto a los individuos que desean permanecer en el territorio europeo?
El problema no es la falta de instrumentos. El problema es su aplicación selectiva.
“Global Europe” pone de relieve una realidad clara: la Unión Europea es capaz de construir un sistema coherente basado en incentivos, condiciones y responsabilidad, pero decide no aplicarlo a sí misma.
Y es precisamente en esta diferencia donde se sitúa hoy el verdadero núcleo del debate migratorio: no entre apertura y cierre, sino entre sistemas jurídicos coherentes y sistemas contradictorios.
La notizia che arriva dalla Francia non riguarda soltanto l’immigrazione. Riguarda qualcosa di molto più profondo: il diritto di una comunità nazionale di decidere quale politica migratoria perseguire e, se necessario, di scriverne i principi fondamentali nella propria Costituzione. Gabriel Attal, già primo ministro e ormai pienamente proiettato verso la competizione presidenziale del 2027, propone…
Il Dipartimento di Stato americano si prepara a revocare, su base progressiva, i visti turistici e d’affari B1 e B2 di un numero potenzialmente vicino a 200.000 stranieri che, dopo essere entrati negli Stati Uniti, hanno presentato domanda d’asilo. La misura, rivelata il 24 agosto dall’Associated Press sulla base di documenti interni e confermata nelle…
Bologna si presenta come una città accogliente, interculturale e capace di includere una popolazione sempre più diversificata. Ma l’integrazione non può essere valutata soltanto attraverso dichiarazioni politiche, progetti finanziati o iniziative simboliche. Deve essere verificata osservando come la popolazione si distribuisce sul territorio, quali differenze economiche emergono e se alcune zone della città concentrano in…
En el debate contemporáneo sobre la inmigración, el término «remigración» ha adquirido una creciente visibilidad también en el contexto español y latinoamericano. Se utiliza con frecuencia en un plano político e ideológico, a menudo para describir propuestas generales de retorno de poblaciones extranjeras, sin una verdadera estructuración jurídica ni una articulación clara con los principios del Estado de Derecho.
Es precisamente en este contexto donde se sitúa el paradigma «Integración o ReInmigración», que introduce una noción solo aparentemente similar, pero en realidad profundamente distinta: la ReInmigración.
La cercanía terminológica entre «remigración» y «ReInmigración» no es casual ni fruto de una imprecisión. Es una elección deliberada. El objetivo es entrar en un espacio semántico ya ocupado para redefinirlo desde una perspectiva jurídica.
Para comprender esta diferencia, es necesario desplazar el análisis del plano político al plano jurídico.
La remigración, tal como se presenta habitualmente, opera en una lógica general y colectiva, difícilmente compatible con los principios fundamentales del derecho europeo, en particular con el respeto a la vida privada y familiar (artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos) y con el principio de no devolución.
La ReInmigración, por el contrario, es una construcción jurídica.
No se basa en el origen, la identidad o la pertenencia a un grupo. Se basa exclusivamente en el comportamiento jurídicamente relevante de la persona dentro del ordenamiento. No es una categoría colectiva, sino el resultado de una evaluación individual, fundada en criterios objetivos y verificables.
El punto de partida es claro: el derecho a permanecer en el territorio no puede desvincularse completamente de un proceso real de integración.
En el paradigma «Integración o ReInmigración», la integración no es una noción meramente social o programática. Se convierte en un elemento jurídicamente relevante. Se articula en torno a tres pilares fundamentales: el trabajo, el conocimiento básico de la lengua y el respeto de las normas.
Este enfoque no es ajeno al sistema jurídico español. Se refleja, por ejemplo, en los procesos de arraigo, en los requisitos vinculados a determinadas autorizaciones de residencia y en los controles de proporcionalidad que realizan la Administración y los tribunales.
La ReInmigración, por tanto, no es una medida ideológica, sino la consecuencia jurídica de un proceso de integración fallido, evaluado caso por caso, con pleno respeto de las garantías procedimentales y de los derechos fundamentales.
La diferencia es esencial.
Mientras que la remigración tiende a configurarse como un enfoque colectivo y general, la ReInmigración es, por naturaleza, individual, procedimental y jurídicamente limitada. Requiere una valoración administrativa, está sujeta a control judicial y debe respetar los estándares constitucionales y europeos.
La elección de un término similar a «remigración» responde a una lógica precisa. En el debate público, las palabras delimitan las soluciones posibles. Evitar ese terreno implicaría dejar espacio a conceptos carentes de rigor jurídico.
Introducir la «ReInmigración» significa, en cambio, desplazar el centro del debate: mantener la atención sobre la cuestión del retorno, pero reconducirla dentro del marco del derecho.
Debe afirmarse con claridad: la ReInmigración no es una versión moderada de la remigración, sino un paradigma alternativo.
No pretende decidir quién debe irse en función de categorías abstractas. Pretende establecer, jurídicamente, quién tiene derecho a permanecer, en función de su integración, su conducta y el respeto de las reglas.
La similitud entre ambos términos no genera confusión, sino que permite evidenciar la diferencia. Dos palabras cercanas, dos modelos opuestos.
En definitiva, la ReInmigración no busca aproximarse a la remigración, sino confrontarla en el plano lingüístico para superarla en el plano jurídico.
No se trata de una cuestión terminológica, sino de una auténtica alternativa de sistema.
Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, ha dichiarato oggi, 24 agosto 2026, che cinque Stati membri dell’Unione europea, oltre all’Italia, stanno lavorando a progetti ispirati al modello Albania, con l’obiettivo di realizzare in Paesi terzi strutture destinate alle pratiche, all’identificazione e all’espulsione degli immigrati irregolari. È un segnale politico importante: ciò che…
Il titolo scelto da il manifesto è destinato a circolare: «Papa Leone: le persone prima dei confini». La frase è reale. Leone XIV, intervenendo il 22 agosto al Meeting di Rimini, ha affermato che «prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone». Ma trasformare queste parole nell’ennesima contrapposizione tra umanità e frontiere…
Per molti anni l’integrazione è stata trattata come una conseguenza quasi automatica del tempo trascorso nel territorio. Ma vivere a lungo in un Paese non significa necessariamente condividerne le regole, impararne la lingua o partecipare responsabilmente alla vita collettiva. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone di riportare l’integrazione dal terreno delle dichiarazioni a quello dei…
Il 24 agosto il Dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti ha depositato una proposta di regolamento che aggiungerebbe una tariffa di 103.265 dollari alle domande H-1B soggette al tetto annuale. Il documento, pubblicato in anteprima dal Federal Register e destinato alla pubblicazione formale il 25 agosto, aprirà una consultazione di trenta giorni. La misura,…
Die Bundesregierung hat dem Bundestag am 17. August 2026 neue Zahlen zu Abschiebungen und freiwilligen Ausreisen vorgelegt. Im ersten Halbjahr 2026 wurden 9.663 Abschiebungen vollzogen. Gleichzeitig verließen 9.276 Personen Deutschland über das Bund-Länder-Programm REAG/GARP freiwillig mit finanzieller Unterstützung. Hinzu kommt eine Zahl, die für die praktische Leistungsfähigkeit des Systems besonders aufschlussreich ist: 734 Abschiebungen wurden…
Israele ha scelto di sostituire rapidamente una parte decisiva della manodopera palestinese con lavoratori provenienti dall’estero. Dopo il 7 ottobre 2023, agricoltura, edilizia, assistenza e servizi hanno dovuto colmare un vuoto improvviso: oggi nel Paese si contano circa 250.000 lavoratori stranieri, regolari e irregolari, e il sistema si prepara ad arrivare a 330.000. Il problema…
En el debate público español, la inmigración suele analizarse principalmente desde la perspectiva del mercado laboral, la seguridad o la gestión de las fronteras. Sin embargo, en varios países europeos está emergiendo otro aspecto cada vez más relevante: la relación entre inmigración, integración y la sostenibilidad de los servicios públicos. En este contexto, Italia representa hoy un caso particularmente interesante que puede resultar útil también para los observadores españoles.
Comprender lo que está ocurriendo en Italia permite anticipar algunas de las dinámicas que podrían aparecer en otros países europeos con sistemas de bienestar similares.
Italia dispone de un sistema sanitario público universal denominado Servizio Sanitario Nazionale (SSN), creado en 1978. Este sistema garantiza el acceso a la atención sanitaria a todos los residentes y se financia principalmente mediante impuestos generales. Al igual que otros grandes sistemas europeos de bienestar, el modelo italiano se basa en el principio de que la salud constituye un derecho fundamental y un elemento esencial de la cohesión social.
Este principio está consagrado en el artículo 32 de la Constitución italiana, que reconoce la protección de la salud tanto como derecho individual como interés colectivo. El sistema sanitario italiano no es únicamente una estructura médica, sino también uno de los pilares del equilibrio social del país.
No obstante, este sistema se enfrenta actualmente a una profunda transformación demográfica.
Italia es uno de los países más envejecidos del mundo. La tasa de natalidad es extremadamente baja y la población en edad de trabajar disminuye de forma constante. En este contexto, la inmigración ha contribuido parcialmente a equilibrar la estructura demográfica. Según datos del Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), aproximadamente el 21,8 % de los niños nacidos en Italia en 2024 tenían al menos un progenitor extranjero. Sin esta contribución, el declive demográfico sería aún más acusado.
Por esta razón, la inmigración suele considerarse un elemento estructural de la estabilidad demográfica italiana.
Sin embargo, la cuestión central no es únicamente demográfica. La sostenibilidad de los sistemas públicos depende también del nivel de integración social y lingüística de las personas que utilizan esos servicios.
Un sistema sanitario funciona de manera eficiente cuando los pacientes comprenden su funcionamiento. Cuando existen barreras lingüísticas o desconocimiento del sistema administrativo, pueden aparecer diversas ineficiencias. La medicina preventiva se utiliza menos, los servicios de urgencias sustituyen con frecuencia a la atención primaria y algunos procedimientos médicos se repiten debido a dificultades de comunicación entre pacientes y profesionales sanitarios.
En otras palabras, el problema no es la inmigración en sí misma, sino la falta de integración efectiva.
Diversas proyecciones basadas en datos demográficos de Eurostat, previsiones económicas del Banco de Italia y tendencias del gasto sanitario sugieren que la combinación entre el envejecimiento de la población y la presencia de sectores de población inmigrante insuficientemente integrados podría provocar un aumento acumulado del gasto sanitario entre 9 y 11 mil millones de euros en Italia entre 2026 y 2030.
Estas estimaciones no implican que la inmigración sea la causa del aumento del gasto sanitario. Más bien ponen de relieve una realidad institucional: cuando los procesos de integración son débiles, los sistemas públicos tienden a funcionar con menor eficiencia.
Este debate no es exclusivo de Italia. En varios países europeos se está analizando cada vez más la relación entre políticas migratorias, integración y sostenibilidad de los sistemas sociales.
En Alemania, por ejemplo, las políticas públicas insisten en la importancia del aprendizaje del idioma y de la integración cívica para facilitar el acceso eficaz a los servicios públicos. Los programas de integración lingüística reflejan la idea de que las instituciones sólo pueden funcionar correctamente cuando las personas que las utilizan comprenden su funcionamiento.
En Suecia, diversos estudios sobre las denominadas “zonas vulnerables” han señalado que los servicios públicos —incluido el sistema sanitario— pueden registrar costes más elevados en áreas donde los niveles de integración son bajos.
La experiencia europea sugiere, por tanto, que las políticas migratorias no pueden separarse de las políticas de integración.
En este contexto surge el paradigma “Integración o ReInmigración”, que propone considerar la permanencia estable en el país de acogida como basada en tres pilares fundamentales: la participación en el mercado laboral, el conocimiento de la lengua del país y el respeto de las normas jurídicas e institucionales de la sociedad de acogida.
La integración, por tanto, no debería ser entendida como un concepto abstracto, sino como un proceso concreto apoyado por políticas públicas.
Aplicado al sistema sanitario, este enfoque implica que la integración lingüística y social puede mejorar la eficiencia institucional. Cuando los pacientes comprenden la lengua y el funcionamiento del sistema sanitario, la prevención es más eficaz, la comunicación entre médicos y pacientes mejora y los recursos públicos se utilizan de forma más racional.
El objetivo no es limitar derechos fundamentales, sino garantizar que los sistemas públicos puedan mantenerse sostenibles a largo plazo.
Para los lectores españoles, el caso italiano representa así una oportunidad para reflexionar sobre un desafío común a muchos países europeos: cómo gestionar la relación entre inmigración, integración y estabilidad de los servicios públicos.
Si la integración funciona, la inmigración puede contribuir positivamente a la estabilidad demográfica y económica. Si no funciona, la presión sobre los sistemas públicos —especialmente sobre los sistemas sanitarios— puede aumentar progresivamente.
El horizonte de 2030 puede parecer lejano, pero las tendencias demográficas e institucionales que configurarán ese futuro ya están presentes en la actualidad.
Avv. Fabio Loscerbo Abogado – Lobista inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea ID 280782895721-36
Die Europäische Union befindet sich in einer Phase grundlegender Transformation ihrer Außenpolitik. Mit dem Instrument „Global Europe“, das derzeit im Gesetzgebungsverfahren entwickelt wird, wird der EU-Haushalt von einem reinen Finanzierungsinstrument zu einem strukturierten Mittel politischer Steuerung gegenüber Drittstaaten.
Für ein deutsches Publikum lässt sich dies klar einordnen: Es handelt sich nicht mehr nur um Entwicklungszusammenarbeit, sondern um ein System rechtlich verankerter Konditionalität. Der Zugang zu europäischen Finanzmitteln wird ausdrücklich an politische, institutionelle und strategische Anforderungen geknüpft.
Im Zentrum steht ein einfaches Prinzip: Zugang setzt Verhalten voraus. Drittstaaten müssen sich an den Vorgaben der Europäischen Union orientieren – insbesondere in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Grundrechte, aber auch hinsichtlich strategischer Kooperation, etwa im Bereich der Migrationssteuerung. Werden diese Erwartungen nicht erfüllt, können Mittel gekürzt, ausgesetzt oder umgeschichtet werden.
Es handelt sich somit um ein Steuerungssystem über Anreize.
Diese Entwicklung ist Teil einer umfassenderen Strategie: der Externalisierung europäischer Politik. Die Europäische Union verlagert die Steuerung zentraler Herausforderungen – insbesondere Migration – zunehmend in Drittstaaten. Ziel ist es, Migrationsbewegungen bereits vor Erreichen des europäischen Territoriums zu beeinflussen.
Aus rechtlicher Sicht ist dies von erheblicher Bedeutung. Die EU exportiert keine Normen im klassischen Sinne, sondern Verhaltensanforderungen. Durch finanzielle Konditionalität wird die Politikgestaltung in Drittstaaten beeinflusst, wodurch sich der normative Einfluss der Union über ihre eigenen Grenzen hinaus ausdehnt.
Doch gerade diese externe Kohärenz macht eine interne Inkohärenz sichtbar.
Das Modell „Global Europe“ basiert auf drei zentralen Elementen: Konditionalität, Selektion und Verantwortlichkeit. Drittstaaten müssen ihre Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit nachweisen, um Zugang zu finanziellen Ressourcen zu erhalten.
Innerhalb der Europäischen Union wird dieses Modell jedoch nicht konsequent angewendet.
Im europäischen Migrationsrecht fehlt ein einheitliches System, das den Aufenthalt an messbare Integrationskriterien knüpft. Erwerbstätigkeit, Sprachkenntnisse, gesellschaftliche Integration und Regelbefolgung sind nicht Bestandteil eines kohärenten, unionsweiten Konditionalitätssystems. Das Ergebnis ist ein strukturelles Ungleichgewicht: strenge Anforderungen nach außen, uneinheitliche Regelungen nach innen.
Dabei handelt es sich nicht nur um eine politische, sondern um eine rechtliche Inkonsistenz.
Die Europäische Union zeigt mit „Global Europe“, dass sie über die Instrumente verfügt, um ein System auf Grundlage von Verhalten, Bewertung und Verantwortung zu gestalten. Sie entscheidet sich jedoch, dieses Modell auf die Außenbeziehungen zu beschränken, ohne es auf die interne Steuerung von Migration zu übertragen.
Daraus ergibt sich eine zentrale Frage: Wenn Konditionalität gegenüber Drittstaaten als legitim und notwendig gilt, warum wird sie nicht auch im innerstaatlichen Kontext angewendet?
Das Problem liegt nicht im Fehlen von Instrumenten, sondern in deren selektiver Anwendung.
„Global Europe“ verdeutlicht somit eine grundlegende Realität: Die Europäische Union ist in der Lage, ein kohärentes Steuerungssystem zu entwickeln – sie wendet es jedoch nicht auf sich selbst an.
Und genau in dieser Differenz liegt der Kern der aktuellen migrationspolitischen Debatte: nicht zwischen Offenheit und Restriktion, sondern zwischen konsistenten und widersprüchlichen rechtlichen Systemen.
In Australia, il partito che ha costruito una parte decisiva della propria crescita sulla promessa di ridurre l’immigrazione si è trovato a dover spiegare che cosa significhi davvero il numero simbolo della sua campagna. Il deputato di One Nation David Farley ha indicato un obiettivo di 130.000 unità di migrazione netta, aggiungendo però almeno altri…
I controlli tedeschi alla frontiera con la Polonia continuano a produrre conseguenze che vanno ben oltre il rapporto tra Berlino e Varsavia. La gestione dell’immigrazione irregolare e dei movimenti secondari sta infatti riportando al centro dell’Europa qualcosa che Schengen avrebbe dovuto progressivamente rendere eccezionale: il controllo delle frontiere interne. La questione merita di essere osservata…
A Comment on the Judgment of the Tribunal of Venice, Specialised Immigration Section, 31 July 2026, Case No. 23163/2024 Fabio Loscerbo Abstract The judgment delivered by the Tribunal of Venice on 31 July 2026 provides an important opportunity to examine complementary protection not only as an instrument safeguarding the fundamental rights of foreign nationals, but…
Il tema delle seconde generazioni continua a essere affrontato attraverso categorie concettuali inadeguate. Si parla di integrazione come diritto, come aspirazione, come obiettivo politico. Si invoca l’inclusione, si richiamano principi di uguaglianza, si costruiscono narrazioni fondate sull’accesso e sulla partecipazione.
Tuttavia, questa impostazione, pur animata da finalità condivisibili, presenta un limite strutturale: non coglie la natura giuridica del problema.
L’integrazione, nel diritto, non è – e non può essere – un diritto in senso proprio. Non è una situazione giuridica soggettiva immediatamente azionabile, né un bene che l’ordinamento possa riconoscere in modo automatico. L’integrazione è, piuttosto, una funzione del sistema. È il risultato di un processo che l’ordinamento deve strutturare, orientare e, soprattutto, valutare.
Il punto critico è che questo processo, nell’ordinamento italiano, non è mai stato costruito in modo coerente.
Le seconde generazioni si collocano esattamente all’interno di questo vuoto normativo. Esse crescono all’interno del territorio nazionale, partecipano alla vita sociale, spesso frequentano le scuole italiane, ma lo fanno in assenza di un quadro giuridico che definisca cosa significhi, in termini normativi, essere integrati.
Questa assenza produce un effetto paradossale.
Da un lato, si tende a considerare l’integrazione come un dato presunto, quasi automatico, legato alla mera presenza sul territorio. Dall’altro, quando emergono fenomeni di disallineamento o di conflitto, si interviene con strumenti estranei al diritto dell’immigrazione, riconducendo la questione all’ordine pubblico.
Il diritto, in questo modo, abdica alla propria funzione.
Il vuoto normativo si manifesta proprio nell’assenza di un nesso strutturato tra integrazione e permanenza. L’ordinamento disciplina l’ingresso, regola i titoli di soggiorno, definisce le condizioni formali della presenza, ma non governa il percorso che si sviluppa nel tempo.
Ne deriva un sistema statico, incapace di incidere sui processi dinamici.
L’integrazione resta, così, una nozione indeterminata, priva di contenuto giuridico preciso e di conseguenze normative chiare. Non esistono parametri codificati che consentano di valutarla in modo uniforme, né meccanismi che colleghino tale valutazione alla stabilità del soggiorno.
Questo è il cuore del problema.
Affermare che l’integrazione sia un diritto significa, in realtà, svuotarla di significato operativo. Un diritto, per sua natura, è esigibile indipendentemente dal comportamento del soggetto. L’integrazione, invece, è intrinsecamente legata a un percorso individuale, che implica scelte, comportamenti, partecipazione.
Per questo motivo, essa deve essere concepita come funzione del sistema.
Ciò implica un cambiamento di prospettiva. L’ordinamento deve definire criteri oggettivi e verificabili – inserimento lavorativo, conoscenza linguistica, rispetto delle regole – e collegare a tali criteri effetti giuridici precisi. Solo in questo modo l’integrazione può assumere rilevanza normativa.
In questa prospettiva si colloca il paradigma Integrazione o ReImmigrazione.
Esso non introduce una contrapposizione ideologica, ma propone una ricostruzione sistemica. La permanenza sul territorio viene ricondotta a un percorso: laddove l’integrazione si realizza, il sistema riconosce stabilità; laddove non si realizza, prevede strumenti ordinati e legittimi per il ritorno nel Paese di origine.
In tal modo, l’integrazione cessa di essere una categoria retorica e diventa una variabile giuridica.
Le seconde generazioni rappresentano il banco di prova di questa trasformazione. Esse rendono evidente che il modello attuale, fondato su una concezione statica della permanenza, non è più in grado di reggere.
Il diritto dell’immigrazione è chiamato a evolversi. Non può limitarsi a regolare gli status, ma deve governare i processi.
E tra questi processi, l’integrazione è il principale.
Il 24 agosto il Financial Times ha rivelato che, negli ultimi giorni del suo governo, Keir Starmer aveva valutato un piano per consentire ogni anno l’ingresso nel Regno Unito di fino a 100.000 giovani cittadini dell’Unione europea attraverso un regime reciproco di mobilità. Sul tavolo figurava anche l’accesso degli studenti europei alle tariffe universitarie riservate…
Per anni, nel dibattito pubblico bolognese, parlare insieme di immigrazione e sicurezza è stato considerato quasi un cedimento alla propaganda. L’amministrazione comunale ha preferito ricondurre la criminalità alla marginalità sociale, alla povertà, alle dipendenze, alla carenza di personale delle forze dell’ordine e alle responsabilità del Governo. Sono tutti fattori reali. Ma non esauriscono il problema.…
Per molti anni la Svezia è stata considerata, nel dibattito europeo, uno dei Paesi simbolo di una politica migratoria particolarmente aperta, fondata su un ampio riconoscimento della protezione internazionale, su una concezione generosa dell’accoglienza e su una progressiva stabilizzazione della presenza straniera nel territorio; oggi, però, quello stesso Paese sta modificando in profondità la propria…
In der aktuellen europäischen Debatte über Migration hat sich der Begriff „Remigration“ zunehmend etabliert, insbesondere auch im deutschen Diskurs. Er wird häufig im politischen und ideologischen Kontext verwendet und steht meist für weitreichende, pauschale Rückführungskonzepte, die jedoch selten auf einer klaren juristischen Struktur beruhen.
Gerade vor diesem Hintergrund ist es notwendig, den Begriff ReImmigration, wie er im Paradigma „Integration oder ReImmigration“ entwickelt wurde, klar einzuordnen und von der Remigration abzugrenzen.
Die begriffliche Nähe ist dabei kein Zufall und schon gar kein Fehler. Sie ist das Ergebnis einer bewussten Entscheidung: Es geht darum, sich in einem bereits besetzten semantischen Raum zu bewegen, um diesen aus juristischer Perspektive neu zu definieren.
Um diesen Unterschied zu verstehen, muss man den Fokus vom politischen Diskurs auf die rechtliche Struktur verlagern.
Remigration wird in der öffentlichen Diskussion häufig als kollektives Konzept verstanden, das sich auf Gruppen bezieht und nicht auf individuelle Rechtspositionen. Eine solche Herangehensweise steht jedoch in einem Spannungsverhältnis zu grundlegenden rechtsstaatlichen Prinzipien, insbesondere zum Schutz des Privat- und Familienlebens gemäß Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention sowie zum Grundsatz des Non-Refoulement.
Die ReImmigration hingegen ist eine rechtliche Konstruktion.
Sie knüpft nicht an Herkunft, Identität oder Gruppenzugehörigkeit an, sondern ausschließlich an das rechtlich relevante Verhalten einer Person innerhalb der Rechtsordnung. Sie ist kein kollektives Instrument, sondern das Ergebnis einer individuellen Prüfung, die auf objektiven und überprüfbaren Kriterien beruht.
Der Ausgangspunkt ist klar: Das Aufenthaltsrecht kann nicht vollständig von einem tatsächlichen Integrationsprozess losgelöst werden.
Im Paradigma „Integration oder ReImmigration“ wird Integration nicht als bloßes soziales Ziel verstanden, sondern als rechtlich relevanter Maßstab. Sie basiert auf drei zentralen Elementen: Erwerbstätigkeit, grundlegende Sprachkenntnisse und die Einhaltung der Rechtsordnung.
Dieser Ansatz ist dem deutschen Rechtssystem nicht fremd. Er findet Parallelen etwa in Integrationskursen, in aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen und in den Verhältnismäßigkeitsprüfungen, die von Verwaltungsbehörden und Gerichten vorgenommen werden.
Die ReImmigration ist daher keine ideologisch motivierte Maßnahme, sondern die rechtliche Folge eines gescheiterten Integrationsprozesses, der im Einzelfall festgestellt wird und stets den Anforderungen des Rechtsstaats sowie den Grundrechten unterliegt.
Der Unterschied ist grundlegend.
Während Remigration tendenziell als kollektives und pauschales Konzept erscheint, ist ReImmigration ihrem Wesen nach individuell, verfahrensgebunden und rechtlich kontrolliert. Sie setzt ein Verwaltungsverfahren voraus, unterliegt gerichtlicher Überprüfung und ist an die Einhaltung nationaler und europäischer Rechtsstandards gebunden.
Die Entscheidung, einen Begriff zu verwenden, der der „Remigration“ ähnelt, folgt einer klaren Logik. In der öffentlichen Debatte bestimmen Begriffe den Rahmen des Denkbaren. Würde man auf eine solche Terminologie verzichten, überließe man das Feld Konzepten, denen es an juristischer Präzision fehlt.
Mit der Einführung der „ReImmigration“ wird hingegen versucht, das Zentrum der Diskussion zu verschieben: weg von ideologischen Ansätzen hin zu einer rechtlich strukturierten Betrachtung.
Es muss deutlich gesagt werden: ReImmigration ist keine abgeschwächte Form der Remigration, sondern ein eigenständiges, alternatives Modell.
Sie zielt nicht darauf ab festzulegen, wer aufgrund abstrakter Kriterien gehen muss, sondern darauf, rechtlich zu bestimmen, wer ein Aufenthaltsrecht besitzt — auf Grundlage von Integration, Verhalten und der Einhaltung der Regeln.
Die begriffliche Ähnlichkeit dient dabei nicht der Verwirrung, sondern der Klarstellung. Sie macht den Gegensatz zwischen zwei Modellen sichtbar, die zwar sprachlich nahe beieinander liegen, inhaltlich jedoch gegensätzlich sind.
ReImmigration ist daher nicht als Annäherung an die Remigration zu verstehen, sondern als Versuch, sich mit ihr auf sprachlicher Ebene auseinanderzusetzen, um sie auf rechtlicher Ebene zu überwinden.
Nicht eine bloße Wortwahl, sondern ein anderes System.
Dal 24 agosto 2026 la Nuova Zelanda ha cambiato uno dei meccanismi centrali con cui seleziona gli immigrati destinati alla residenza stabile. La Skilled Migrant Category non scompare e il percorso a punti resta in vigore, ma non è più l’unica via: entrano in funzione due nuovi canali, lo Skilled Work Experience pathway e il…
Il 23 agosto sono emersi nuovi dettagli sulla strategia con cui Nuova Delhi vuole trasformare il corridoio di Siliguri, il sottile passaggio terrestre che collega il resto dell’India agli otto Stati del Nord-Est, in una vera infrastruttura di sicurezza nazionale. Il ministro dell’Interno Amit Shah ha chiesto alle amministrazioni centrali e statali di rafforzare la…
La riforma canadese dell’asilo era stata presentata come uno strumento per rendere il sistema più rapido, sostenibile e governabile. Ora emerge però una contraddizione che Ottawa non può liquidare come un semplice problema processuale: le nuove regole del Bill C-12 hanno generato un numero tale di ricorsi costituzionali da spingere la Corte federale a sottoporli…
È un’impostazione che ha una sua coerenza teorica.
Ma, anche qui, il rischio è semplificare eccessivamente il problema.
Il nodo non è l’incompatibilità astratta tra immigrazione e welfare.
Il nodo è come il sistema giuridico governa l’accesso e la permanenza.
L’articolo collega la riflessione teorica alla recente sanatoria spagnola, evidenziandone le criticità. Su questo punto la critica coglie un aspetto reale: una regolarizzazione ampia, sganciata da criteri stringenti di integrazione, rischia di produrre effetti distorsivi, sia sul mercato del lavoro sia sui sistemi di protezione sociale.
Ma fermarsi qui significa perdere il passaggio decisivo.
Non è la sanatoria in sé a generare il problema.
È l’assenza di un criterio selettivo strutturato.
Se la regolarizzazione avviene senza verificare elementi oggettivi – lavoro reale e stabile, inserimento sociale, rispetto delle regole – il sistema trasmette un messaggio chiaro: la permanenza non dipende dall’integrazione, ma dalla presenza.
Ed è questo che crea tensione anche sul piano del welfare.
Perché lo Stato sociale presuppone un equilibrio: diritti e doveri, contribuzione e prestazioni, partecipazione e tutela. Se questo equilibrio viene meno, non per la presenza degli stranieri in quanto tali ma per la mancanza di un filtro giuridico efficace, il sistema entra in sofferenza.
La tesi di Friedman, quindi, va riletta.
Non come un divieto, ma come un monito: senza regole chiare, il sistema non regge.
Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, questo equilibrio viene ricostruito proprio sul piano giuridico. L’accesso e la permanenza non sono indiscriminati, ma collegati a parametri verificabili di integrazione. Il lavoro regolare, in particolare, non è un elemento accessorio, ma il punto di connessione tra immigrazione e welfare.
Chi contribuisce, partecipa.
Chi non lo fa, non può restare in una zona grigia indefinita.
Questo non è un approccio ideologico.
È un principio ordinamentale.
L’articolo coglie un rischio reale, ma lo colloca su un piano teorico generale.
Il punto, invece, è operativo.
Non si tratta di scegliere tra immigrazione e welfare.
Si tratta di costruire un sistema giuridico in cui l’immigrazione sia compatibile con il welfare perché è regolata da criteri chiari, verificabili e coerenti.
Senza questo passaggio, ogni sanatoria – spagnola o di altro tipo – continuerà a essere percepita non come uno strumento di governo, ma come un fattore di ulteriore disordine.
È una scelta interpretativa comprensibile, ma problematica.
Il diritto dell’immigrazione non può essere costruito su categorie morali.
Può certamente tener conto di valori – e in parte lo fa già, basti pensare alla tutela dei diritti fondamentali, al principio di non-refoulement, all’art. 8 CEDU – ma resta un sistema normativo che deve operare attraverso criteri oggettivi, verificabili e applicabili in modo uniforme.
Quando la morale entra come criterio principale, il rischio è immediato: la perdita di prevedibilità.
Ciò che è “giusto” o “ingiusto” non è una categoria giuridica stabile. Varia nel tempo, nello spazio, nel contesto politico e sociale. Un sistema fondato su questa variabilità non può garantire certezza del diritto.
Ed è esattamente ciò che si osserva oggi.
Il dibattito pubblico oscilla continuamente tra approcci opposti: da un lato una visione esclusivamente securitaria, dall’altro una visione esclusivamente etica. In mezzo, però, manca il diritto.
Manca un modello normativo coerente che stabilisca, in modo chiaro, chi può entrare, chi può rimanere e a quali condizioni.
La conseguenza è un sistema frammentato, in cui le decisioni sono spesso influenzate da valutazioni contingenti piuttosto che da criteri strutturati.
L’articolo coglie un elemento reale: l’immigrazione interroga inevitabilmente la coscienza collettiva.
Ma il punto è un altro.
La morale può orientare il legislatore.
Non può sostituirsi alla norma.
Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, questo equilibrio viene ricostruito in modo netto. I valori restano sullo sfondo – dignità della persona, tutela della vita privata e familiare – ma la permanenza sul territorio è collegata a criteri giuridici precisi: integrazione effettiva, lavoro, rispetto delle regole.
In questo modo si evita sia l’arbitrarietà morale sia la rigidità puramente repressiva.
Il sistema torna a essere diritto.
L’articolo, quindi, solleva una questione importante, ma la sviluppa in una direzione che rischia di indebolire proprio ciò che dovrebbe rafforzare.
Perché un sistema che si fonda sulla morale è, inevitabilmente, un sistema incerto.
E nel diritto dell’immigrazione, l’incertezza non è un problema teorico.
È la causa principale delle disfunzioni che oggi si cerca, senza successo, di correggere.
Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Integration oder ReImmigration. Ich bin Rechtsanwalt Fabio Loscerbo.
In den letzten Monaten ist der Begriff „Remigration“ auch in Deutschland immer stärker in den öffentlichen Diskurs eingetreten. Er wird häufig politisch verwendet und oft in allgemeinen, kollektiven Kategorien diskutiert.
Doch genau hier ist eine grundlegende Klarstellung notwendig.
ReImmigration ist nicht Remigration.
Die Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Begriffen ist kein Zufall. Sie ist eine bewusste Entscheidung. Ziel ist es, in einen bestehenden Diskurs einzutreten – um ihn auf eine rechtliche Grundlage zu stellen.
Remigration, so wie sie häufig dargestellt wird, bewegt sich meist auf einer politischen Ebene. Sie arbeitet mit allgemeinen Kategorien und Gruppen und steht oft in Spannung zu zentralen rechtsstaatlichen Prinzipien, insbesondere zum Schutz individueller Rechte und zur Notwendigkeit einer Einzelfallprüfung.
Die ReImmigration hingegen ist ein rechtliches Konzept.
Sie knüpft nicht an Herkunft oder Identität an, sondern an das rechtlich relevante Verhalten einer Person innerhalb der Rechtsordnung. Sie basiert auf einer individuellen Bewertung, die sich auf objektive und überprüfbare Kriterien stützt.
Der zentrale Gedanke ist folgender: Das Aufenthaltsrecht kann nicht vollständig von einem tatsächlichen Integrationsprozess getrennt werden.
Im Paradigma „Integration oder ReImmigration“ wird Integration zu einem rechtlich relevanten Maßstab. Sie basiert auf drei wesentlichen Elementen: Erwerbstätigkeit, grundlegende Sprachkenntnisse und die Einhaltung der Rechtsordnung.
Wenn dieser Integrationsprozess vorhanden ist, wird das Aufenthaltsrecht gestärkt. Wenn er fehlt, stellt sich die Frage der ReImmigration.
Nicht als ideologische Entscheidung, sondern als rechtliche Konsequenz.
Und genau hier liegt der entscheidende Unterschied:
Remigration versucht zu bestimmen, wer gehen soll. ReImmigration bestimmt rechtlich, wer bleiben darf.
Das mag zunächst wie eine feine Unterscheidung erscheinen – tatsächlich verändert es jedoch die gesamte Perspektive.
Denn es bedeutet, die Migrationsfrage wieder in den Rahmen des Rechtsstaats zu stellen: mit Verfahren, Garantien und gerichtlicher Kontrolle.
Für das deutsche Publikum ist dieser Ansatz nicht fremd. Elemente davon finden sich bereits im Aufenthaltsrecht, in Integrationsanforderungen und in der Verhältnismäßigkeitsprüfung durch Verwaltung und Gerichte.
ReImmigration richtet sich nicht gegen Gruppen. Sie basiert auf einer Einzelfallentscheidung im Rahmen des Rechts.
Die Wahl des Begriffs „ReImmigration“ verfolgt genau dieses Ziel: nicht den Diskurs zu vermeiden, sondern ihn aufzugreifen und rechtlich neu zu gestalten.
Zwei ähnliche Begriffe, zwei grundlegend unterschiedliche Modelle.
Und genau dieses Verständnis ist entscheidend für jede ernsthafte Auseinandersetzung mit der Zukunft der Migrationspolitik.
Il Sudafrica ha trasformato in costo operativo quello che fino a pochi giorni fa presentava soprattutto come salto tecnologico. Dal 23 agosto è entrata concretamente nella fase applicativa la tariffa di 500 rand per la gestione elettronica dell’Electronic Travel Authorisation, il sistema digitale con cui Pretoria vuole sostituire progressivamente una parte consistente delle procedure tradizionali…
L’Oman sta tornando al limite dei sessant’anni per i lavoratori stranieri. Secondo The Arabian Stories, dal 22 agosto il Ministero del Lavoro non starebbe più rilasciando né rinnovando permessi di lavoro agli expatriates che hanno superato quella soglia; diversi datori di lavoro avrebbero già ricevuto dinieghi nelle ultime settimane e una fonte istituzionale di alto…
Il 23 agosto un nuovo provvedimento della giustizia federale argentina ha colpito uno dei passaggi più delicati del DNU 366/2025, con cui il governo aveva irrigidito anche il regime della cittadinanza per naturalizzazione. Il Juzgado Federal de Esquel ha dichiarato inapplicabile al caso concreto la modifica che richiede due anni continuativi di residenza “legale”. Il…
Il 23 agosto, nel National Day Rally, il primo ministro di Singapore Lawrence Wong ha affrontato senza formule di comodo uno dei nodi che molti governi preferiscono separare: crisi demografica, fabbisogno di lavoratori stranieri e tenuta dell’integrazione appartengono allo stesso problema politico. Wong ha riconosciuto che il tasso di fecondità resterà molto al di sotto…
On August 21, 2026, a federal judge in Manhattan vacated the State Department policy that had suspended immigrant visa issuance for nationals of 75 countries. The ruling did not declare that the federal government is powerless to control legal immigration, nor did it deny that Washington may legitimately consider self-sufficiency, fiscal impact, security, or compliance…
Dal 22 agosto la Malesia ha trasferito interamente online le domande per l’assunzione di lavoratori stranieri attraverso il Foreign Workers Centralised Management System, il FWCMS. Il Ministero delle Risorse Umane ha presentato la misura come un intervento di semplificazione e trasparenza: niente più deposito manuale o accessi ripetuti agli uffici, tempi più prevedibili e un…
En el debate europeo sobre inmigración, la atención pública suele centrarse en cuestiones inmediatas: el control de las fronteras, las solicitudes de asilo o la distribución de los solicitantes entre los distintos Estados miembros. Sin embargo, detrás de estas discusiones existe una cuestión estructural mucho más profunda que afecta al futuro económico y social de Europa: la evolución demográfica y la sostenibilidad de los sistemas de bienestar.
Italia representa hoy uno de los casos más significativos de este fenómeno.
Según las proyecciones demográficas publicadas por Eurostat, varios países europeos experimentarán una reducción importante de la población en edad de trabajar durante las próximas décadas. Italia se encuentra entre los países más expuestos a esta tendencia. Las estimaciones publicadas en 2025 indican que la población entre 15 y 64 años podría disminuir alrededor de un 7 % antes de 2035.
Las proyecciones nacionales del Istituto Nazionale di Statistica incluso hablan de una reducción superior al 8 %.
Traducido en términos concretos, esto significa que Italia podría perder alrededor de 1,2 millones de trabajadores activos en los próximos diez años.
Para comprender la magnitud de este fenómeno, es necesario recordar cómo funciona el modelo social europeo. Los sistemas de bienestar —pensiones, sanidad pública y prestaciones sociales— se financian principalmente a través de los impuestos y las cotizaciones de las personas que trabajan.
Cuando la población activa disminuye mientras aumenta el número de personas jubiladas, el equilibrio financiero del sistema se vuelve cada vez más difícil de mantener.
En este contexto, la inmigración suele presentarse como una posible solución al declive demográfico. En teoría, la llegada de nuevos trabajadores puede contribuir a sostener el mercado laboral y a financiar el sistema de bienestar.
Sin embargo, el resultado depende de un factor decisivo: el nivel real de integración económica y social de las personas inmigrantes.
Cuando los inmigrantes logran integrarse plenamente en el mercado laboral, su contribución puede ser positiva para la economía. Pero cuando la integración es débil o incompleta, el efecto puede ser el contrario: aumento del gasto público en asistencia social, sanidad, políticas urbanas y seguridad.
Diversos análisis económicos de la Banca d’Italia indican que en escenarios donde una parte significativa de la población inmigrante permanece durante largos períodos fuera del mercado laboral, el impacto fiscal puede ser considerable.
En tales condiciones, Italia podría enfrentarse a un aumento del gasto público de entre 25 y 30 mil millones de euros anuales hacia 2035.
Una parte importante de estos costes estaría vinculada a las prestaciones sociales y al sistema sanitario, mientras que otra parte estaría relacionada con las políticas públicas destinadas a gestionar situaciones de exclusión social en determinadas áreas urbanas.
Este fenómeno no es exclusivo de Italia. En varios países europeos se han observado dinámicas similares. En Suecia, por ejemplo, el Estado ha tenido que destinar importantes recursos públicos a la gestión de las llamadas “zonas vulnerables”, donde las dificultades de integración social y económica son particularmente evidentes.
Por tanto, el verdadero problema no es la inmigración en sí misma.
La cuestión central es si existe una relación clara entre el derecho a permanecer en el país y un proceso real de integración.
Durante mucho tiempo, muchas políticas migratorias europeas se basaron en una suposición implícita: una vez que una persona entra en el país, su permanencia tiende a convertirse en permanente con el paso del tiempo. La integración se consideraba un objetivo deseable, pero rara vez una condición jurídica para mantener el permiso de residencia.
Hoy esta visión muestra cada vez más sus límites.
En el ordenamiento jurídico italiano existe ya un precedente interesante. El sistema de protección complementaria prevé que las autoridades evalúen concretamente el nivel de integración social y laboral de la persona solicitante.
Este enfoque introduce un principio fundamental: la integración no se presume, debe demostrarse.
A partir de esta observación he propuesto el paradigma que denomino “Integración o ReImmigración”.
Este concepto se basa en un principio de responsabilidad recíproca entre el Estado y la persona extranjera que entra en el territorio. El Estado ofrece oportunidades de integración —acceso al empleo, aprendizaje del idioma, participación en la vida social— y, a cambio, se espera que la persona desarrolle un verdadero proceso de integración.
Si este proceso no se produce dentro de un plazo razonable, el sistema jurídico debería poder prever mecanismos de retorno al país de origen.
Una posible solución podría consistir en introducir un contrato de integración reforzado, cuya aplicación se evalúe tras un período aproximado de dos años. Si en ese tiempo no se observan progresos concretos —empleo estable, conocimiento del idioma y participación social— el derecho de residencia podría extinguirse.
Este mecanismo no debería interpretarse como una sanción, sino como un instrumento de gestión racional de la inmigración destinado a proteger la sostenibilidad del Estado del bienestar.
La alternativa sería continuar gestionando la inmigración sin criterios claros de integración. En ese caso, los riesgos no serían únicamente económicos. También podrían aparecer tensiones sociales, fragmentación urbana y una creciente pérdida de confianza en las instituciones públicas.
Por ello, la cuestión fundamental para Italia —y cada vez más para otros países europeos— no es simplemente si debe existir inmigración.
La verdadera pregunta es otra: ¿la inmigración genera realmente integración?
Un país que envejece rápidamente y que podría perder más de un millón de trabajadores en una década difícilmente puede permitirse un modelo migratorio que no produzca una verdadera participación económica y social.
Desde esta perspectiva, el paradigma Integración o ReImmigración no debe interpretarse como una postura ideológica, sino como una reflexión pragmática ante uno de los mayores desafíos demográficos de la Europa contemporánea.
Avv. Fabio Loscerbo Abogado – Lobista inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea ID 280782895721-36
L’Union européenne est en train de transformer profondément la nature de son action extérieure. Avec l’instrument « Global Europe », actuellement en cours d’adoption dans le cadre du processus législatif européen, le budget de l’Union cesse d’être un simple outil financier pour devenir un véritable levier de contrôle politique des États tiers.
Pour un public français, il convient de le dire clairement : il ne s’agit plus seulement de coopération ou d’aide au développement, mais d’un mécanisme structuré de conditionnalité. L’accès aux financements européens est désormais explicitement lié au respect de critères politiques, institutionnels et stratégiques définis par l’Union.
Au cœur du système se trouve une logique simple : les États bénéficiaires doivent démontrer leur conformité. Démocratie, État de droit, droits fondamentaux — mais aussi coopération sur des enjeux sensibles, notamment la gestion des flux migratoires. En cas de non-respect, les financements peuvent être réduits, suspendus ou réorientés.
Il s’agit donc d’un instrument de gouvernance par l’incitation.
Cette évolution s’inscrit dans une dynamique plus large : l’externalisation des politiques européennes. L’Union n’agit plus uniquement sur son territoire, mais en amont, dans les pays d’origine et de transit, afin d’influencer les dynamiques migratoires avant qu’elles n’atteignent ses frontières. La gestion des migrations devient ainsi une question de politique extérieure, intégrée dans les relations financières avec les États tiers.
D’un point de vue juridique, cette transformation est majeure. L’Union ne se contente pas d’exporter des normes, elle exporte un modèle de comportement. Par le biais de la conditionnalité financière, elle oriente les politiques publiques des États partenaires, étendant ainsi son influence bien au-delà de son espace juridique.
Mais cette cohérence externe révèle une incohérence interne.
Le modèle « Global Europe » repose sur trois piliers : conditionnalité, sélection, responsabilité. Les États tiers doivent prouver leur fiabilité pour accéder aux ressources européennes.
Or, ce même raisonnement n’est pas appliqué à l’intérieur de l’Union.
En matière de droit des étrangers, le maintien sur le territoire n’est pas structuré de manière cohérente autour de critères d’intégration mesurables. Travail, maîtrise de la langue, respect des règles, insertion sociale : ces éléments ne constituent pas un système unifié de conditionnalité à l’échelle européenne. Le résultat est un système déséquilibré : exigeant à l’extérieur, incertain à l’intérieur.
Il ne s’agit pas seulement d’une contradiction politique, mais d’une incohérence juridique.
L’Union démontre, à travers « Global Europe », qu’elle dispose des outils nécessaires pour construire un système fondé sur la responsabilité et l’évaluation du comportement. Mais elle choisit de limiter cette logique à sa dimension externe, sans la transposer à la gestion interne de l’immigration.
La question devient alors inévitable : si la conditionnalité est légitime dans les relations avec les États tiers, pourquoi ne le serait-elle pas pour les individus qui souhaitent demeurer sur le territoire européen ?
Le problème n’est donc pas l’absence d’instruments. Le problème est le choix de ne pas les utiliser.
« Global Europe » met en évidence une réalité fondamentale : l’Union européenne est capable de mettre en place un système structuré, fondé sur des incitations, des conditions et des responsabilités. Mais elle refuse d’appliquer ce modèle à elle-même.
Et c’est précisément dans cet écart que se situe aujourd’hui le véritable enjeu du débat migratoire : non pas entre ouverture et fermeture, mais entre cohérence et contradiction des systèmes juridiques.
Alice Weidel alza la posta. Se AfD arrivasse al governo federale, la Germania dovrebbe essere pronta a uscire da Schengen. Lo ha ribadito nel Sommerinterview della ZDF del 23 agosto. È una posizione radicale, certamente. Ma sarebbe troppo comodo liquidarla come l’ennesima provocazione della destra tedesca. Il problema sollevato da Weidel esiste indipendentemente da Weidel:…
Il Giappone sta cambiando il proprio approccio all’immigrazione mentre cresce il numero degli stranieri residenti. Il Governo Takaichi ha scelto una formula significativa per descrivere la direzione intrapresa: costruire una “società di coesistenza ordinata con gli stranieri”, rafforzando contemporaneamente gli strumenti di integrazione e quelli di controllo. È proprio questa contemporaneità a rendere interessante l’esperienza…
Il tema delle seconde generazioni rappresenta oggi il punto più avanzato – e al tempo stesso più critico – della crisi del diritto dell’immigrazione. Non si tratta più di governare l’ingresso o la permanenza dello straniero, ma di affrontare le conseguenze di lungo periodo di un sistema che non ha mai strutturato un modello giuridico dell’integrazione.
Le seconde generazioni sono il prodotto diretto di questa lacuna. Esse nascono e crescono all’interno dell’ordinamento, ne condividono formalmente gli spazi, ma non sempre ne interiorizzano le regole, i valori e i meccanismi di funzionamento. Questo scarto tra appartenenza formale e integrazione sostanziale costituisce il vero nodo giuridico.
L’ordinamento italiano, nel corso degli anni, ha sviluppato un sistema normativo fortemente incentrato sul momento dell’ingresso e sulla tipologia del titolo di soggiorno. Tuttavia, ha trascurato la dimensione evolutiva del fenomeno migratorio, ossia il percorso di integrazione nel tempo.
L’integrazione è rimasta una nozione implicita, richiamata in modo episodico dalla normativa e valorizzata soprattutto in sede giurisprudenziale, in particolare attraverso l’interpretazione dell’art. 8 CEDU. Ma tale valorizzazione non si è mai tradotta in un principio ordinatore del sistema.
Ne deriva un modello che non governa i processi, ma si limita a registrare situazioni.
In questo contesto, le seconde generazioni diventano il punto di emersione delle contraddizioni. L’assenza di un percorso giuridicamente strutturato di integrazione produce inevitabilmente fenomeni di disallineamento, marginalità e, in alcuni casi, conflitto. Non si tratta di deviazioni patologiche, ma di esiti sistemici.
Un ordinamento che non definisce cosa significhi integrarsi e quali conseguenze produca l’integrazione – o la sua assenza – rinuncia, di fatto, a governare il fenomeno.
Il dibattito pubblico, tuttavia, continua a muoversi lungo direttrici inadeguate. Da un lato, si insiste su approcci inclusivi privi di strumenti giuridici concreti; dall’altro, si ricorre a risposte securitarie che intervengono solo a valle, quando il problema è già esploso.
Entrambe le impostazioni condividono un limite fondamentale: non incidono sulla struttura del sistema.
La crisi del modello attuale risiede proprio in questa incapacità di costruire un nesso tra integrazione e permanenza. Il diritto di rimanere viene trattato come una condizione statica, sganciata da un percorso dinamico di inserimento nella comunità.
È in questa frattura che si inserisce la necessità di un nuovo paradigma.
Integrazione o ReImmigrazione non si propone come una contrapposizione ideologica, ma come una ricostruzione giuridica del sistema. Il suo presupposto è che l’integrazione debba diventare una categoria normativa centrale, definita attraverso parametri verificabili e collegata a effetti giuridici concreti.
Ciò implica che la permanenza sul territorio non possa essere indifferente rispetto al percorso individuale. Laddove l’integrazione si realizza, l’ordinamento deve riconoscere stabilità e continuità. Laddove, invece, tale percorso non si realizza, devono essere previsti strumenti ordinati e legittimi di ritorno nel Paese di origine.
In questo modo, il sistema recupera coerenza.
Le seconde generazioni rappresentano, in questo senso, il punto di svolta. Esse pongono una domanda che il diritto non può più eludere: è possibile continuare a fondare la permanenza su criteri meramente formali, ignorando il dato sostanziale dell’integrazione?
La risposta, alla luce delle dinamiche in atto, è negativa.
Il futuro dell’ordinamento dipende dalla capacità di superare il modello attuale e di costruire un sistema in cui integrazione e permanenza siano strutturalmente connesse. In assenza di tale passaggio, il rischio è quello di una progressiva erosione della capacità regolativa del diritto, con uno spostamento inevitabile verso logiche di ordine pubblico.
Il diritto dell’immigrazione, invece, deve tornare a svolgere la sua funzione originaria: governare i fenomeni sociali attraverso regole chiare, prevedibili e coerenti.
È da questa esigenza che nasce, oggi, la prospettiva di un nuovo paradigma.
Il fermo amministrativo di 45 giorni e la multa di 7.500 euro disposti nei confronti della Sea-Watch 5 riaprono una questione che va oltre il singolo provvedimento. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sostiene che la nave, battente bandiera tedesca, abbia violato gli obblighi previsti durante le operazioni di soccorso e ribadisce che la gestione in…
La Danimarca prepara una nuova stretta sul regime speciale introdotto dopo l’aggressione russa all’Ucraina. Il 22 agosto il governo ha annunciato l’intenzione di escludere dall’accesso automatico al permesso previsto dalla legge speciale i cittadini provenienti da 14 regioni ucraine considerate meno direttamente colpite dalle operazioni di guerra. Secondo il ministro dell’Immigrazione e dell’Integrazione Morten Bødskov,…
Il Regno Unito prova a correggere uno degli squilibri più visibili del proprio sistema di asilo: la concentrazione dei richiedenti nelle aree meno ricche. Il 23 agosto, un’analisi di The i Paper ha ricostruito il piano del governo di Andy Burnham per distribuire maggiormente l’accoglienza anche nei territori più ricchi. I numeri spiegano il problema:…
Dans le débat contemporain sur l’immigration, le terme « remigration » s’est progressivement imposé, en France comme dans d’autres pays européens. Il est souvent mobilisé dans un registre politique, parfois idéologique, et renvoie, dans la plupart des cas, à des propositions générales de retour des populations étrangères, formulées sans véritable structuration juridique.
C’est précisément dans ce contexte que s’inscrit le paradigme « Intégration ou RéImmigration », qui introduit une notion seulement en apparence similaire, mais en réalité profondément différente : la RéImmigration.
La proximité terminologique entre « remigration » et « RéImmigration » n’est ni fortuite ni maladroite. Elle procède d’un choix délibéré. Il s’agit d’entrer dans un espace sémantique déjà occupé, non pour s’y confondre, mais pour en redéfinir les fondements sur le plan juridique.
Pour comprendre cette distinction, il faut opérer un déplacement du débat : passer du registre politique au registre du droit.
La remigration, telle qu’elle est généralement présentée, se situe dans une logique globale, souvent indifférenciée, qui ne s’articule pas clairement avec les exigences du droit positif. En particulier, elle soulève des interrogations sérieuses au regard des principes fondamentaux du droit européen, notamment le respect de la vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que le principe de non-refoulement.
La RéImmigration, au contraire, est une construction juridique.
Elle ne repose ni sur l’origine, ni sur l’identité, ni sur l’appartenance à un groupe. Elle repose exclusivement sur le comportement juridiquement pertinent de la personne au sein de l’ordre juridique. Il ne s’agit pas d’une catégorie collective, mais du résultat d’une évaluation individuelle, fondée sur des critères objectifs et vérifiables.
Le point de départ est clair : le droit au séjour ne peut être totalement dissocié d’un processus d’intégration effectif.
Dans le paradigme « Intégration ou RéImmigration », l’intégration n’est pas une notion abstraite ou simplement sociale. Elle acquiert une valeur juridique. Elle s’articule autour de trois éléments fondamentaux : l’insertion professionnelle, la maîtrise minimale de la langue et le respect des règles de la société d’accueil.
Ce cadre n’est pas étranger au droit français. Il trouve des échos directs dans des instruments déjà existants, tels que le contrat d’intégration républicaine, les conditions attachées à certains titres de séjour, ou encore les contrôles de proportionnalité opérés par le juge administratif.
La RéImmigration intervient ainsi non comme une mesure idéologique, mais comme la conséquence juridique d’un défaut d’intégration, appréciée au cas par cas, dans le respect des garanties procédurales et des droits fondamentaux.
La différence est donc essentielle.
Là où la remigration tend à s’inscrire dans une logique collective et indifférenciée, la RéImmigration est, par nature, individuelle, encadrée et juridiquement fondée. Elle implique une procédure administrative, un contrôle juridictionnel, et une compatibilité constante avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles.
Le choix d’un terme proche de « remigration » répond à une logique précise. Dans le débat public, les mots structurent les solutions. Renoncer à ce terrain lexical reviendrait à laisser s’imposer des catégories dépourvues de rigueur juridique.
Introduire la « RéImmigration », c’est au contraire déplacer le centre de gravité du débat : maintenir l’attention sur la question des retours, tout en la réinscrivant dans le cadre du droit.
Il convient d’être explicite : la RéImmigration n’est pas une version atténuée de la remigration. Elle en constitue une alternative.
Elle ne vise pas à déterminer qui doit partir en fonction de catégories abstraites. Elle vise à établir, juridiquement, qui dispose d’un titre légitime pour rester, au regard de critères liés à l’intégration et au respect des règles.
En définitive, la ressemblance entre les deux termes n’est pas une source de confusion, mais un instrument de clarification. Elle permet de rendre immédiatement visible l’opposition entre deux modèles.
La RéImmigration ne cherche pas à se rapprocher de la remigration. Elle entend s’y confronter sur le plan linguistique pour la dépasser sur le plan juridique.
Non pas une simple variation terminologique, mais une véritable alternative de système.
L’Unione europea ha costruito l’Entry/Exit System per sapere con maggiore precisione chi entra, chi esce e chi supera il periodo di soggiorno autorizzato nello spazio Schengen. Dal 10 aprile 2026 il sistema è pienamente operativo alle frontiere esterne e, secondo la Commissione, ha già registrato oltre 145 milioni di ingressi e uscite. È una trasformazione…
Nota alla decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Firenze – Sezione di Livorno, 10 luglio 2026 Avv. Fabio Loscerbo Abstract La decisione adottata il 10 luglio 2026 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Firenze – Sezione di Livorno offre un rilevante contributo alla ricostruzione della protezione…
Il Ministero dell’Interno spagnolo ha comunicato che, dopo la massiccia entrata a Ceuta di fine luglio, sono stati finora identificati 2.500 minori. Nelle stesse ore il ministro della Giustizia marocchino Abdellatif Ouahbi ha chiesto alla Spagna un accordo per il ritorno dei migranti sopravvissuti e ha collegato anche la presa in carico dei corpi delle…
E la sanatoria, per definizione, non è una politica strutturale. È un intervento straordinario che regolarizza situazioni esistenti senza incidere sui criteri di fondo del sistema.
Il problema, però, non è solo questo.
Il problema è come si regolarizza.
La sanatoria spagnola – come altre esperienze analoghe – interviene sulla presenza, ma non richiede un vero accertamento dell’integrazione. Non verifica in modo strutturato elementi essenziali come la stabilità lavorativa reale, la conoscenza della lingua, il rispetto delle regole in un percorso continuativo.
Regolarizza.
Ma non seleziona.
Ed è qui che il sistema perde coerenza giuridica.
Perché se la permanenza sul territorio viene riconosciuta senza un collegamento a parametri oggettivi di integrazione, il diritto di soggiorno diventa, di fatto, sganciato da qualsiasi funzione ordinamentale.
Si passa da un sistema fondato su requisiti a un sistema fondato sulla presenza.
Questo approccio produce un effetto immediato: risolve situazioni individuali nel breve periodo.
Ma ne produce uno strutturale, molto più rilevante: invia il messaggio che l’integrazione non è necessaria per rimanere.
Ed è questo il punto che nel dibattito viene sistematicamente evitato.
Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, la regolarizzazione non è esclusa, ma è subordinata a criteri chiari e verificabili. Non basta essere presenti. Occorre dimostrare un percorso: lavoro reale, inserimento sociale, rispetto delle regole.
Senza questo passaggio, ogni sanatoria diventa un fattore di ulteriore disallineamento del sistema.
Il confronto con la Spagna, quindi, è utile.
Ma solo per chiarire cosa non funziona.
Perché regolarizzare senza chiedere integrazione non è una soluzione.
È, al contrario, la conferma di un modello che ha rinunciato a governare il fenomeno e si limita, periodicamente, a prenderne atto.
emerge una chiave di lettura interessante ma, ancora una volta, parziale: il funzionamento del Decreto Flussi varierebbe in base al territorio. In alcune città il sistema “funziona meglio”, in altre peggio.
È un’osservazione corretta sul piano empirico. Ma non coglie il punto decisivo.
Le differenze territoriali non sono la causa del problema. Sono il sintomo.
Quando un sistema amministrativo produce risultati profondamente diversi a seconda della provincia, della questura o della rete locale di intermediari, significa che non esiste un modello uniforme e governato. Significa che il sistema non è strutturato per funzionare in modo coerente, ma è lasciato all’adattamento locale.
In altre parole, non è il territorio che funziona meglio o peggio. È il sistema che non funziona in modo uniforme.
Il Decreto Flussi dovrebbe essere uno strumento di programmazione nazionale, fondato su criteri oggettivi e verificabili. Invece, ciò che emerge – e che l’articolo descrive indirettamente – è una frammentazione operativa: filiere locali più o meno efficienti, reti di intermediazione più o meno strutturate, capacità amministrative disomogenee.
Questo produce una conseguenza evidente: l’accesso al canale legale non dipende dalla reale domanda di lavoro, ma dalla posizione geografica e dalla rete di accesso al sistema.
Ma anche questa analisi, se ci si ferma qui, resta incompleta.
Il vero problema è a monte.
Il Decreto Flussi continua a fondarsi su un presupposto fragile: l’esistenza di un rapporto di lavoro genuino prima dell’ingresso. Tuttavia, come emerge nella prassi quotidiana, questo rapporto è spesso solo formale. E quando la base è debole, tutto il sistema diventa vulnerabile alle distorsioni locali.
È per questo che alcune aree “funzionano meglio”: non perché il sistema sia più efficiente, ma perché esistono meccanismi locali più rodati di accesso alla procedura, spesso intermediati e talvolta opachi.
Il rischio è evidente. La programmazione dei flussi non risponde più al fabbisogno economico nazionale, ma alla capacità di attivare canali locali di ingresso.
Anche qui, l’esperienza professionale è illuminante. Una quota significativa delle persone entrate tramite Decreto Flussi non riesce a consolidare il rapporto di lavoro e, nel tempo, si ritrova in una posizione amministrativa fragile, che sfocia in percorsi alternativi come la protezione complementare.
Questo dato dimostra che la vera frattura non è tra territori più o meno efficienti. È tra ingresso formale e realtà sostanziale del percorso migratorio.
La cosiddetta “geografia del Decreto Flussi” non è quindi una mappa dell’efficienza amministrativa. È la rappresentazione di un sistema che non è in grado di garantire uniformità, né controllo, né coerenza tra ingresso e integrazione.
Se il funzionamento cambia da città a città, significa che manca un criterio centrale di verifica e gestione.
E senza un criterio centrale, il sistema non governa i flussi: li distribuisce in modo diseguale.
Il punto, ancora una volta, è strutturale.
Finché il Decreto Flussi continuerà a basarsi su presupposti dichiarativi e su controlli deboli, ogni territorio svilupperà le proprie modalità operative. Alcune più efficienti, altre più lente, altre ancora più opache.
Ma il risultato non cambia.
Un sistema che funziona in modo diverso a seconda del luogo non è un sistema efficiente. È un sistema non governato.
E un sistema non governato, per definizione, non può essere lo strumento attraverso cui uno Stato regola l’immigrazione.
emerge una rappresentazione del Decreto Flussi come sistema caotico, dominato da casualità e da dinamiche quasi aleatorie. Una “lotteria amministrativa”, appunto.
La definizione è efficace sul piano comunicativo, ma giuridicamente fuorviante.
Non siamo di fronte a una lotteria. Siamo di fronte a un sistema che produce casualità perché costruito su presupposti non verificabili.
Il Decreto Flussi si fonda sull’idea che il rapporto di lavoro esista prima dell’ingresso e sia genuino. Ma nella prassi amministrativa questo rapporto è, nella maggior parte dei casi, solo dichiarato. Il controllo è formale, non sostanziale. E quando la base del sistema è una dichiarazione non verificata, l’esito non può che essere imprevedibile.
Quella che l’articolo definisce “lotteria” è, in realtà, l’effetto inevitabile di un modello che non governa il fenomeno, ma lo subisce.
Vi è poi un ulteriore equivoco che merita di essere chiarito. Il pezzo di Avvenire utilizza implicitamente il Decreto Flussi come se fosse uno strumento di regolarizzazione. Ma non lo è. Il Decreto Flussi nasce per consentire l’ingresso dall’estero, non per sanare situazioni già esistenti.
Quando il sistema viene percepito – e utilizzato – come canale di regolarizzazione, significa che ha già perso la propria funzione originaria.
Ed è esattamente ciò che accade nella realtà operativa.
Nella mia esperienza professionale, una quota largamente maggioritaria delle persone che successivamente presentano una domanda di protezione complementare è entrata in Italia proprio attraverso il Decreto Flussi. E nel corso del tempo emerge che il rapporto di lavoro alla base dell’ingresso non era genuino o non si è mai concretamente realizzato.
Questo dato cambia completamente la prospettiva.
Il problema non è che il sistema sia casuale. Il problema è che consente l’ingresso sulla base di presupposti deboli, e quindi genera inevitabilmente percorsi amministrativi alternativi: perdita del titolo di soggiorno, contenzioso, domande di protezione.
In questo senso, la “lotteria” non è l’anomalia del sistema. È il suo funzionamento ordinario.
Se si vuole davvero affrontare il tema, bisogna uscire dalla narrazione emergenziale e riconoscere che il nodo è strutturale: manca un collegamento reale tra ingresso, lavoro effettivo e permanenza nel territorio.
Senza questo collegamento, qualsiasi sistema di quote è destinato a produrre irregolarità.
Ed è qui che il dibattito dovrebbe spostarsi. Non sulla velocità delle procedure o sulla trasparenza dei click day, ma sulla veridicità dei presupposti su cui si fonda l’ingresso.
Perché un sistema che seleziona sulla base di dichiarazioni formali, e non di condizioni reali, non può governare l’immigrazione.
Può solo, inevitabilmente, trasformarla in una sequenza di procedure amministrative sempre più fragili.
Il dato centrale è chiaro: il sistema amministrativo non riesce a gestire in modo coerente il passaggio tra canali di ingresso e strumenti di regolarizzazione.
Il cosiddetto “inferno amministrativo” non è un’espressione giornalistica efficace ma esagerata. È, piuttosto, la fotografia di un sistema normativo frammentato, in cui le procedure non dialogano tra loro e finiscono per produrre effetti opposti rispetto a quelli dichiarati.
Il Decreto Flussi, in teoria, dovrebbe rappresentare il canale ordinario di ingresso per lavoro. Nella prassi, tuttavia, si trasforma spesso in un meccanismo inefficiente, caratterizzato da tempi incompatibili con le esigenze del mercato e da rigidità procedurali che ne limitano fortemente l’efficacia.
Il risultato è noto.
Soggetti che entrano – o cercano di entrare – attraverso il canale lavorativo si trovano bloccati in un limbo amministrativo. In assenza di soluzioni concrete, l’unico percorso percorribile diventa quello della protezione internazionale o, più frequentemente, della protezione complementare.
Non si tratta di un abuso del sistema.
Si tratta di un effetto sistemico.
Quando il canale ordinario non funziona, il sistema si sposta automaticamente su quello residuale. È una dinamica inevitabile, che non può essere affrontata con strumenti repressivi o con una lettura moralistica del fenomeno.
Il problema è a monte.
L’ordinamento continua a mantenere una separazione rigida tra canali di ingresso, status giuridico e percorsi di integrazione. Non esiste un meccanismo fluido che consenta di valorizzare il dato reale – lavoro, presenza sul territorio, inserimento sociale – all’interno della disciplina del soggiorno.
Ed è proprio questa rigidità a generare l’irregolarità.
Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, il sistema viene ricostruito su basi diverse. Non più compartimenti stagni, ma un modello unitario in cui il criterio centrale è l’integrazione effettiva. Il lavoro regolare non è semplicemente un titolo di ingresso, ma un elemento che incide direttamente sulla permanenza.
In questo modo si elimina la necessità di ricorrere a strumenti indiretti.
Se un soggetto lavora, è integrato e rispetta le regole, il sistema deve riconoscerlo. Se questi presupposti mancano, deve essere altrettanto chiaro il percorso di uscita.
L’articolo coglie un problema reale, ma lo colloca ancora in una dimensione descrittiva.
Il punto, invece, è trarre le conseguenze.
Finché il Decreto Flussi resterà inefficace e le procedure continueranno a essere scollegate tra loro, l’“inferno amministrativo” non sarà un’eccezione da correggere, ma la struttura stessa del sistema.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Integración o ReInmigración. Soy el abogado Fabio Loscerbo.
En los últimos tiempos, el término «remigración» ha empezado a aparecer con más frecuencia también en el debate público en España. Se utiliza a menudo en un plano político, muchas veces de forma general, sin una base jurídica clara.
Y aquí es donde surge un punto que debe aclararse desde el principio.
La ReInmigración no es la remigración.
La similitud entre ambos términos no es un error. Es una elección consciente. Una elección estratégica para entrar en un debate ya existente y cambiarlo desde dentro, llevándolo al terreno del derecho.
La remigración, tal como suele presentarse, funciona en un plano general y colectivo. Habla de grupos, de categorías amplias, y no siempre se ajusta a los principios fundamentales del Estado de Derecho, como la evaluación individual o la protección de los derechos.
La ReInmigración, en cambio, es un concepto jurídico.
No se basa en el origen ni en la identidad de la persona. Se basa en su comportamiento dentro del ordenamiento jurídico. Y, sobre todo, se apoya en una evaluación individual, basada en criterios objetivos y verificables.
La idea central es clara: el derecho a permanecer en un país no puede estar completamente desvinculado de un proceso real de integración.
En el paradigma «Integración o ReInmigración», la integración deja de ser un concepto abstracto y se convierte en un criterio jurídico. Se basa en tres elementos fundamentales: el trabajo, el conocimiento de la lengua y el respeto de las normas.
Si este proceso existe, el derecho a permanecer se refuerza. Si no existe, surge la cuestión de la ReInmigración.
No como una postura ideológica, sino como una consecuencia jurídica.
Y aquí está la diferencia clave:
La remigración intenta decidir quién debe irse. La ReInmigración establece jurídicamente quién tiene derecho a quedarse.
Puede parecer una diferencia pequeña, pero en realidad lo cambia todo.
Porque significa devolver el debate migratorio al ámbito del derecho, con procedimientos, garantías y control judicial.
Para el público español, este enfoque no es ajeno. Existen elementos similares en figuras como el arraigo, en los requisitos de residencia y en las valoraciones que realiza la Administración en cada caso concreto.
La ReInmigración no actúa sobre grupos. Actúa sobre personas, caso por caso, dentro del marco jurídico.
La elección del término «ReInmigración» responde exactamente a esto: no evitar el debate, sino enfrentarlo directamente y transformarlo jurídicamente.
Dos palabras parecidas, dos modelos completamente distintos.
Y entender esta diferencia es esencial para afrontar seriamente el futuro de las políticas migratorias.
Nella notte tra il 22 e il 23 agosto si sono verificati gravi scontri nella struttura chiusa per migranti di Sintiki, nell’area di Serres, nel nord della Grecia. Secondo le ricostruzioni della stampa greca, un gruppo di persone ha abbattuto parte di una recinzione interna e lanciato pietre e altri oggetti contro la polizia. Sono…
L’Irlanda sta valutando un ulteriore irrigidimento delle regole per l’accesso alla cittadinanza. Secondo quanto riportato oggi dalla stampa irlandese, tra le ipotesi allo studio figurano la conoscenza della lingua inglese, una verifica più rigorosa della buona condotta, l’autosufficienza economica e un periodo di residenza che potrebbe arrivare fino a otto anni, rispetto ai cinque generalmente…
Un giudice federale di New York ha annullato la politica con cui il Dipartimento di Stato statunitense aveva sospeso il rilascio dei visti di immigrazione ai cittadini di 75 Paesi. La decisione, pronunciata il 21 agosto 2026 dalla giudice Jeannette A. Vargas del Southern District of New York e resa pubblica nelle ultime ore, ha…
Il dibattito australiano sull’immigrazione ha offerto oggi un caso particolarmente significativo. David Farley, deputato di One Nation eletto in un’area rurale del Nuovo Galles del Sud, ha sostenuto che l’obiettivo del partito di ridurre la net overseas migration a 130.000 persone dovrebbe essere letto tenendo conto del fabbisogno di lavoratori qualificati, backpacker e lavoratori del…
The United States is rapidly expanding the scale of interior immigration enforcement. In July 2026, U.S. Immigration and Customs Enforcement arrested approximately 51,000 immigrants, according to figures the Department of Homeland Security provided to Stateline. That was up from roughly 43,000 arrests in June and represented the highest monthly total of President Donald Trump’s second…
Nella serata del 22 agosto Matteo Salvini ha dichiarato che l’Italia, nonostante l’entrata in applicazione delle nuove regole europee, non intende per il momento riprendere dalla Germania i migranti che hanno fatto ingresso nell’Unione attraverso il territorio italiano e si sono poi spostati verso nord. Il vicepresidente del Consiglio ha collegato questa posizione all’attività delle…
The European Union is quietly reshaping the way it exercises power beyond its borders. With the “Global Europe” instrument, currently under legislative development, the EU is turning its external budget into something far more than development aid. It is becoming a structured system of political leverage.
For an American audience, this may sound familiar. The United States has long used foreign aid as a strategic tool—conditioning assistance on cooperation, governance standards, or security priorities. But the EU model goes further: it embeds conditionality directly into the legal architecture of its funding system.
Under Global Europe, financial assistance is explicitly tied to compliance. Countries receiving EU funds are expected to align with European priorities—democracy, rule of law, human rights—but also with strategic objectives such as migration control, regional stability, and institutional reform. When alignment fails, funding can be reduced, suspended, or redirected.
This is not simply aid. It is governance through incentives.
One of the clearest applications of this model concerns migration. The EU is increasingly shifting migration management outside its borders, working with countries of origin and transit to prevent flows before they reach Europe. Instead of relying solely on internal border enforcement, the Union uses financial tools to influence how other countries manage migration on its behalf.
In U.S. terms, this resembles a mix of foreign assistance, migration agreements, and pre-border enforcement strategies. It is a form of upstream control—designed to reduce pressure on the system before it materializes domestically.
Legally, this represents a significant evolution. The EU is not exporting its law in a formal sense, but it is exporting its standards. Through financial conditionality, it shapes the behavior of partner countries, effectively extending its regulatory influence beyond its own jurisdiction.
But here lies the core contradiction.
The Global Europe model is built on a simple principle: access depends on behavior. Countries must demonstrate compliance, cooperation, and institutional reliability in order to benefit from EU funding.
Yet this same principle is not consistently applied within the European Union itself.
In the EU’s internal migration system, the right to remain is only loosely connected to measurable integration outcomes. There is no uniform framework linking legal status to factors such as employment, language acquisition, or adherence to societal norms. While some Member States attempt partial models, there is no coherent, EU-wide system of conditionality comparable to what is imposed externally.
The result is a structural imbalance.
Externally, the EU operates a strict, conditional, performance-based system. Internally, it maintains a fragmented and often inconsistent approach. The Union demands accountability from states—but not, in the same structured way, from individuals within its own territory.
From a legal and policy perspective, this raises a fundamental issue. The EU clearly has the tools to design systems based on incentives, conditions, and measurable outcomes. Global Europe proves that such a model is not only possible, but already operational.
What is missing is its internal application.
If conditionality is considered legitimate in foreign policy—if access to resources can depend on behavior—then the same logic could, in principle, apply to migration governance. The question is not whether the model exists. The question is why it is selectively applied.
Global Europe ultimately reveals something deeper about the European approach. It shows a Union that is willing to exercise control externally, but hesitant to impose coherent structures internally.
And this is where the real debate lies—not between open borders and closed borders, but between systems that are consistent and those that are not.
La politica migratoria europea sta entrando in una fase nella quale sicurezza delle frontiere, procedure più rapide e tutela dei diritti non possono più essere considerate questioni separate. L’applicazione del nuovo Patto europeo su migrazione e asilo ha reso ancora più evidente questa trasformazione: l’Unione cerca di costruire un sistema capace di controllare gli ingressi,…
In the United States, immigration is once again being discussed primarily through the language of enforcement: who may enter, who must leave, what powers the executive branch may exercise, and where the limits imposed by Congress and the courts lie. A federal judge’s decision this week striking down the suspension of immigrant-visa processing for applicants…
Il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ha pubblicato oggi, 22 agosto, una nuova selezione per assumere diversi funzionari chiamati a decidere sulle domande di asilo nella sede di Lebach, inserita nella struttura AnkER del Saarland. Gli incarichi, a tempo pieno e della durata di 24 mesi, riguardano direttamente l’attività operativa nel settore dell’asilo e…
In recent years the concept of remigration has become increasingly prominent in debates on immigration across Europe. The idea is most closely associated with Austrian activist Martin Sellner, a leading figure of the European identitarian movement and former head of the Identitäre Bewegung Österreich.
Sellner has developed this concept through speeches, essays and particularly in the book Remigration: A Proposal, where he presents a political strategy intended to respond to what he considers the demographic and cultural transformation of European societies resulting from immigration over the last decades.
For a British audience, the debate may appear familiar. The United Kingdom has experienced intense political discussion about immigration for many years, especially in the context of border control, integration policies and the broader debate that led to Brexit. Questions about how migration affects social cohesion, national identity and public services continue to shape public discourse.
The theory of remigration attempts to offer a radical answer to these concerns. In Sellner’s framework, remigration is not limited to the removal of undocumented migrants. Instead, it represents a broader political project aimed at reversing the long-term demographic consequences of mass immigration.
This project generally includes stricter border enforcement, the reassessment of residence permits granted in previous years and the development of policies designed to encourage or enforce the return of migrants who are considered insufficiently assimilated into European societies.
The reasoning behind this approach is primarily cultural. According to Sellner, European societies are undergoing deep changes due to immigration from regions with different religious, linguistic and social traditions. Remigration, in this view, would be a way to restore what he perceives as the historical cultural balance of European nations.
However, such proposals raise significant legal and constitutional questions within the European context. European states operate within a complex legal framework that includes national constitutional systems as well as supranational structures such as the European Union and institutions like the Council of Europe.
These frameworks strongly protect fundamental rights, including family life, equality before the law and the stability of legal residence status. As a result, any proposal involving the large-scale removal of long-term residents inevitably faces substantial legal obstacles.
In response to these challenges, an alternative perspective has emerged within the Italian legal debate: the paradigm known as “Integration or ReImmigration.”
Unlike the theory of remigration, this paradigm does not treat immigration primarily as a cultural or demographic issue. Instead, it approaches migration as a question of legal governance that must be managed through clear and objective rules.
The central idea is straightforward: integration must become a verifiable condition for long-term residence in a country.
Under this model, the focus is not on a person’s origin, religion or cultural background. What matters is the individual’s real participation in the host society. Integration is assessed through concrete elements such as employment, knowledge of the national language and respect for the legal order.
When integration occurs, the state has a clear interest in stabilising the person’s legal status through residence permits or other forms of legal protection.
When integration does not occur, the legal system should provide orderly mechanisms for return to the country of origin. Within this paradigm, this process is referred to as ReImmigration.
ReImmigration is not conceived as a cultural or identity-based project. Rather, it is understood as a legal instrument for regulating migration flows when integration fails to take place.
The distinction between these two approaches is therefore fundamental.
The theory of remigration focuses primarily on cultural identity and demographic transformation. The Integration or ReImmigration paradigm instead places individual integration at the centre of the legal evaluation.
In practical terms, this means that a person’s right to remain in a country is not determined by their origin, but by their ability to become an active and law-abiding participant in the host society.
For the United Kingdom, which has long combined immigration with a strong tradition of civic integration, this distinction is particularly relevant. The key challenge is not simply how many migrants enter a country, but how effectively integration takes place once they arrive.
Without clear mechanisms to measure and manage integration, immigration policy risks oscillating between permissive systems that struggle to address social tensions and radical proposals that conflict with fundamental legal principles.
The Integration or ReImmigration paradigm attempts to outline a different path: a framework in which immigration remains possible, but where integration becomes a clear legal requirement and where, if integration fails, structured return mechanisms exist within the rule of law.
Avv. Fabio Loscerbo Registered Lobbyist – EU Transparency Register ID 280782895721-36
Il diritto dell’immigrazione si colloca, per sua natura, in un punto di tensione costante tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali. È una tensione fisiologica, che ogni ordinamento democratico è chiamato a governare. Tuttavia, nel contesto italiano ed europeo, tale equilibrio appare sempre più instabile, oscillando tra approcci emergenziali e affermazioni di principio spesso prive di effettività.
Il dibattito pubblico continua a rappresentare sicurezza e diritti come poli contrapposti. Da un lato, si invoca il rafforzamento degli strumenti di controllo e di allontanamento; dall’altro, si richiama la necessità di garantire standard elevati di tutela, in particolare alla luce delle fonti sovranazionali, tra cui l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Questa contrapposizione, tuttavia, è fuorviante.
Il vero nodo non è scegliere tra sicurezza e diritti, ma costruire un sistema giuridico che renda compatibili entrambe le esigenze.
L’attuale assetto normativo non è in grado di realizzare tale sintesi. Le misure di sicurezza intervengono spesso in modo tardivo, quando il conflitto è già emerso, mentre le tutele dei diritti fondamentali operano prevalentemente in sede giurisdizionale, correggendo ex post le disfunzioni del sistema amministrativo. Ne deriva un modello frammentato, in cui prevenzione e garanzia non dialogano tra loro.
In questo contesto, l’integrazione rappresenta l’unico punto di equilibrio possibile.
Ma perché ciò avvenga, è necessario un salto di qualità: l’integrazione deve essere sottratta alla dimensione meramente programmatica e trasformata in una categoria giuridica centrale, dotata di contenuto normativo e di effetti concreti.
Oggi, l’ordinamento conosce l’integrazione, ma non la governa. L’accordo di integrazione previsto dal D.P.R. 179/2011 ne è la dimostrazione più evidente: uno strumento formalmente esistente, ma privo di reale incidenza nei procedimenti amministrativi e nelle decisioni relative alla permanenza sul territorio.
Parallelamente, la giurisprudenza – in particolare attraverso l’interpretazione dell’art. 8 CEDU – ha progressivamente valorizzato il radicamento sociale e familiare dello straniero. Tuttavia, tale valorizzazione avviene in modo casistico, senza tradursi in un principio generale capace di orientare l’azione amministrativa.
Il risultato è un sistema che non premia l’integrazione e non gestisce la mancata integrazione.
È in questa lacuna che si inserisce la necessità di una costruzione giuridica dell’integrazione.
Ciò significa individuare criteri oggettivi e verificabili – inserimento lavorativo, conoscenza linguistica, rispetto delle regole – e collegare a tali criteri effetti giuridici chiari, in termini di stabilità del soggiorno. L’integrazione diventa così non solo un valore, ma una condizione.
In questa prospettiva, il paradigma Integrazione o ReImmigrazione si presenta come un modello di sintesi.
Da un lato, esso rafforza la tutela dei diritti, riconoscendo stabilità a chi dimostra un effettivo radicamento nel territorio e nella comunità. Dall’altro, consente di rispondere alle esigenze di sicurezza in modo non emergenziale, prevedendo strumenti ordinati per la gestione delle situazioni in cui l’integrazione non si realizza.
In tal modo, la sicurezza non è più affidata a interventi repressivi successivi, ma diventa il risultato di un sistema che orienta e seleziona i percorsi di permanenza. Allo stesso tempo, i diritti fondamentali non vengono compressi, ma trovano una tutela più coerente e prevedibile.
La costruzione giuridica dell’integrazione rappresenta, dunque, l’unica alternativa reale alla dicotomia tra sicurezza e diritti.
Continuare a muoversi all’interno di tale dicotomia significa accettare un sistema inefficiente, incapace di prevenire i conflitti e di garantire stabilità. Superarla, invece, consente di riportare il diritto dell’immigrazione alla sua funzione originaria: governare i fenomeni sociali attraverso regole chiare, prevedibili e giuridicamente sostenibili.
Il futuro dell’ordinamento dipende dalla capacità di compiere questo passaggio.
Dal 22 agosto 2026 la Polonia modifica le regole applicabili al lavoro di alcuni cittadini stranieri presenti in regime senza visto. Le nuove disposizioni puntano a collegare in modo più rigoroso la possibilità di lavorare alla regolarità del soggiorno e alla trasparenza del rapporto con il datore di lavoro. Le autorità polacche intendono così ridurre…
Il Regno Unito sta registrando una crescita dell’emigrazione dei propri giovani lavoratori qualificati. Secondo un’analisi pubblicata oggi dal Financial Times, dal 2022 le partenze dei giovani britannici hanno superato i rientri e circa tre persone su quattro tra coloro che lasciano il Paese hanno meno di 35 anni. A spingere verso l’estero sono soprattutto costo…
In Australia torna al centro del dibattito il funzionamento dei visti per partner e coniugi. Secondo quanto riportato oggi da SBS News, l’arretrato delle domande è in crescita e un nuovo sistema di priorità rischia di allungare ulteriormente l’attesa per alcuni cittadini australiani che chiedono di essere raggiunti dal proprio partner. La questione si inserisce…
In recent years, the term remigration has gained increasing visibility across Europe and, progressively, within international debates, including in the United States. It is often used to describe large-scale return policies directed at migrant populations, sometimes framed in broad and collective terms.
However, the concept of ReImmigration, as developed within the paradigm “Integration or ReImmigration”, must be clearly distinguished from remigration. The similarity between the two terms is not accidental, nor is it a matter of linguistic confusion. It is a deliberate and strategic choice aimed at engaging with an existing debate while fundamentally redefining its legal foundations.
To understand this distinction, it is necessary to shift perspective from political rhetoric to legal structure.
Remigration, as it is commonly discussed, tends to operate at a political and ideological level. It is often articulated in general terms, without a precise legal framework capable of ensuring compatibility with constitutional guarantees, due process requirements, and international human rights obligations. In particular, such approaches raise immediate concerns when measured against principles equivalent to those protected under European law, such as the right to private and family life, and the prohibition of refoulement.
By contrast, ReImmigration is conceived as a legal category, not a political slogan.
It does not concern who a person is, but rather what a person does within the legal order. It is not based on origin, identity, or group belonging. Instead, it is the outcome of an individualized legal assessment, grounded in objective and verifiable criteria.
At the core of this model lies a fundamental proposition: the right to remain in a country cannot be entirely detached from a measurable process of integration.
Within the “Integration or ReImmigration” framework, integration is not treated as a vague social aspiration, but as a legally relevant condition. It is structured around three essential elements: participation in the labor market, basic language proficiency, and compliance with the legal system.
This approach is not foreign to Western legal traditions. In fact, it builds upon existing mechanisms already present in European administrative systems, such as integration agreements, residence permit conditions, and proportionality assessments carried out by public authorities and courts.
ReImmigration, therefore, does not introduce arbitrary removal policies. It operates as the legal consequence of a failed integration process, assessed on a case-by-case basis, and always within the limits imposed by fundamental rights and procedural guarantees.
This distinction is crucial.
Where remigration risks being perceived as a collective and potentially indiscriminate measure, ReImmigration is inherently individual, procedural, and legally constrained. It requires administrative evaluation, judicial oversight, and compliance with constitutional and international standards.
The choice to adopt a term that resembles “remigration” serves a specific purpose. In public discourse, terminology shapes the boundaries of what is considered possible or legitimate. Avoiding the term altogether would mean abandoning the field to interpretations that may lack legal rigor.
By introducing “ReImmigration,” the objective is not to align with remigration, but to challenge it from within the same linguistic space, replacing a politically charged notion with a legally structured alternative.
In this sense, the similarity between the two terms becomes a tool: it invites comparison, but ultimately highlights divergence.
It must be stated clearly: ReImmigration is not a moderated version of remigration. It is a different paradigm altogether.
It does not seek to determine who should leave based on abstract or collective criteria. Instead, it establishes, through law, who has the right to remain, based on conduct, integration, and compliance with the rules of the host society.
For a U.S. audience, this distinction may resonate with ongoing debates around conditional residency, pathways to legal status, and enforcement mechanisms tied to individual behavior rather than group identity. While legal systems differ, the underlying question is comparable: how to balance the sovereign right to regulate immigration with the rule of law and the protection of fundamental rights.
ReImmigration offers one possible answer to that question—one that insists on legal precision, individual assessment, and systemic coherence.
Ultimately, the choice of the term is not about proximity to remigration, but about confronting it on its own terrain and surpassing it through law.
Not merely a different word, but a different legal architecture.
Nei primi tre mesi del nuovo accordo tra Regno Unito e Francia, le unità francesi finanziate da Londra hanno impedito 185 tentativi di partenza attraverso la Manica, coinvolgendo circa 4.300 migranti. Secondo i dati diffusi il 21 agosto dal governo britannico, l’intervento comprende il blocco delle imbarcazioni prima della partenza, il sequestro di mezzi e…
Un giudice federale di New York ha annullato la misura con cui l’amministrazione Trump aveva sospeso il rilascio dei visti di immigrazione ai cittadini di 75 Paesi. Secondo la decisione, il Segretario di Stato aveva oltrepassato i poteri attribuitigli dalla legge federale: una preclusione generalizzata fondata sulla nazionalità non poteva sostituirsi alla valutazione prevista dal…
In den letzten Jahren ist ein Begriff in den Mittelpunkt der europäischen Migrationsdebatte gerückt, der lange Zeit nur in kleinen politischen und akademischen Kreisen verwendet wurde: Remigration. Heute ist dieses Konzept zu einem der umstrittensten Themen der europäischen Politik geworden. In vielen Ländern löst der Begriff eine intensive Debatte aus, die weit über die klassische Diskussion über Einwanderung hinausgeht.
Um zu verstehen, warum die Remigration Europa so stark spaltet, muss man zunächst den politischen und gesellschaftlichen Kontext betrachten, in dem diese Debatte entstanden ist. Seit den 1990er-Jahren hat Europa mehrere Phasen intensiver Migration erlebt: Arbeitsmigration, humanitäre Aufnahme von Schutzsuchenden, Familiennachzug sowie irreguläre Migration über die Mittelmeerroute. Parallel dazu haben europäische Staaten umfangreiche Integrationsprogramme entwickelt, deren Ergebnisse jedoch sehr unterschiedlich ausgefallen sind.
In einigen europäischen Großstädten sind Fragen der Integration heute ein zentrales politisches Thema. Diskussionen über soziale Spannungen, Parallelgesellschaften oder Integrationsdefizite haben dazu geführt, dass Teile der europäischen Öffentlichkeit das bisherige migrationspolitische Modell zunehmend infrage stellen.
Vor diesem Hintergrund ist das Konzept der Remigration stärker sichtbar geworden. Es wird häufig mit den Positionen des österreichischen Aktivisten Martin Sellner verbunden, der innerhalb der europäischen identitären Bewegung eine wichtige Rolle spielt. In seiner radikaleren Auslegung geht die Idee der Remigration über die Rückführung irregulärer Migranten hinaus – etwas, das bereits in allen europäischen Rechtsordnungen vorgesehen ist. Stattdessen wird ein umfassenderes Konzept diskutiert, das auch Menschen betreffen könnte, die als unzureichend integriert gelten.
Genau an diesem Punkt entsteht die tiefe politische Spaltung in Europa.
Befürworter der Remigration argumentieren, dass Europa mit einer langfristigen Herausforderung für seine gesellschaftliche Stabilität konfrontiert sei. Ihrer Ansicht nach hätten jahrzehntelange Migrationspolitiken, die vor allem humanitäre oder wirtschaftliche Kriterien betonten, in einigen Regionen zu Integrationsproblemen geführt. Aus dieser Perspektive wird Remigration als politisches Instrument dargestellt, das gesellschaftliche Kohäsion und Stabilität wiederherstellen soll.
Kritiker hingegen betonen die erheblichen rechtlichen Hindernisse eines solchen Ansatzes. Europäische Rechtsordnungen – sowohl auf nationaler Ebene als auch im Rahmen des europäischen Menschenrechtssystems – schützen in besonderem Maße das Recht auf Familienleben, die Stabilität des Aufenthaltsstatus und den Grundsatz der Nichtdiskriminierung. Eine Politik, die den Aufenthalt von Menschen auf kulturelle oder identitäre Kriterien stützt, würde daher mit grundlegenden rechtsstaatlichen Prinzipien kollidieren.
Die europäische Debatte über Remigration ist deshalb nicht nur eine Diskussion über Migration. Sie berührt eine grundlegendere Frage: Wie sollen europäische Gesellschaften Einwanderung in Zukunft steuern und gestalten?
Vor diesem Hintergrund gewinnen alternative Modelle an Bedeutung. Eines davon ist das Paradigma Integration oder ReImmigration, das einen anderen Ansatz vorschlägt.
Während die Remigration häufig als politische Strategie massenhafter Rückkehr verstanden wird, basiert dieses Modell auf einer konditionalen Logik. Das dauerhafte Bleiberecht im Aufnahmestaat wird nicht als automatisch betrachtet, sondern mit einem tatsächlichen Integrationsprozess verbunden.
Integration wird dabei nicht als abstrakter Begriff verstanden, sondern als überprüfbare Realität. Sie beruht auf konkreten Elementen: Teilnahme am Arbeitsleben, Kenntnis der Landessprache und Respekt gegenüber der rechtlichen Ordnung der Aufnahmegesellschaft. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann das Rechtssystem stabile Aufenthaltsformen gewähren, etwa durch ergänzende Schutzformen oder langfristige Aufenthaltstitel.
Wenn Integration hingegen nicht stattfindet, muss das System rechtliche Mechanismen für eine geordnete Rückkehr in das Herkunftsland vorsehen. In diesem Zusammenhang spricht das Paradigma von ReImmigration – nicht als ideologisches Projekt, sondern als Instrument zur rechtlichen Steuerung von Migration.
Die Kontroverse über Remigration zeigt somit eine tiefere Veränderung in der europäischen Migrationspolitik. Nach Jahrzehnten, in denen Migration häufig vor allem als humanitäre Verpflichtung oder wirtschaftliche Notwendigkeit betrachtet wurde, suchen europäische Gesellschaften heute nach einem neuen Gleichgewicht zwischen Offenheit, sozialer Kohäsion und rechtlicher Stabilität.
Die zentrale Frage lautet daher nicht nur, ob Remigration politisch durchsetzbar ist. Entscheidend ist vielmehr, welches Modell der Migrationssteuerung Europa in Zukunft entwickeln will.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbyist – Transparenzregister der Europäischen Union ID 280782895721-36
È un dato che non può essere né negato né banalizzato.
Ma proprio per questo va interpretato con rigore.
Il primo errore da evitare è quello della lettura immediata e generalizzante. Il diritto penale resta fondato sulla responsabilità individuale, e qualsiasi trasposizione collettiva sarebbe non solo scorretta, ma incompatibile con i principi costituzionali.
Tuttavia, fermarsi a questo rilievo formale significa eludere la questione.
Perché un dato di questo tipo segnala un problema strutturale.
La sovra-rappresentazione degli stranieri in determinate tipologie di reato non nasce nel vuoto. È il riflesso di condizioni oggettive: marginalità sociale, precarietà lavorativa, difficoltà di accesso a percorsi di integrazione effettiva, ma soprattutto incoerenza tra status giuridico e situazione reale.
Ed è proprio quest’ultimo elemento a essere decisivo.
L’ordinamento attuale consente, di fatto, la permanenza sul territorio anche in assenza di un reale percorso di integrazione verificabile. Si crea così una fascia intermedia: soggetti formalmente presenti, ma sostanzialmente esclusi dal circuito legale e produttivo. È in questa zona grigia che si concentrano le maggiori criticità.
Il dato, quindi, non va letto in chiave identitaria, ma sistemica.
Non riguarda “gli stranieri” in quanto tali.
Riguarda il funzionamento del sistema di gestione dell’immigrazione.
Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, questo punto viene affrontato in modo diretto: il diritto di soggiorno non può essere sganciato dal livello di integrazione. Lavoro regolare, conoscenza linguistica, rispetto delle regole non sono elementi accessori, ma presupposti giuridici.
In assenza di questi elementi, la permanenza perde il proprio fondamento.
Questo non è un approccio punitivo, ma ordinamentale.
Perché un sistema che non collega diritti e doveri produce inevitabilmente squilibri, e questi squilibri emergono anche sul piano della sicurezza.
Il dato riportato dall’articolo è quindi utile.
Non perché dimostri una tesi, ma perché impone una domanda.
Se una quota minoritaria della popolazione è sovra-rappresentata nei reati, il problema non è quella quota in sé, ma il sistema che non è stato in grado di integrarla in modo efficace.
Ed è su questo punto che il dibattito pubblico continua a rimanere fermo.
Si tratta, sulla carta, di un’impostazione corretta.
Il caporalato rappresenta una delle principali distorsioni del mercato del lavoro agricolo italiano e incide in modo diretto proprio sui lavoratori stranieri, spesso collocati in condizioni di vulnerabilità giuridica e sociale. Intervenire su questo fenomeno significa agire su un nodo reale del sistema.
Tuttavia, il limite di queste iniziative emerge con chiarezza se le si osserva in una prospettiva più ampia.
L’inclusione viene ancora trattata come un obiettivo politico e sociale, ma non come una condizione giuridica strutturata. Si promuovono progetti, si attivano percorsi, si incentivano buone pratiche, ma manca un collegamento diretto tra questi percorsi e lo status giuridico dello straniero.
Ed è qui che il sistema mostra la sua incoerenza.
Un lavoratore che esce dal circuito del caporalato e si inserisce regolarmente nel mercato del lavoro dovrebbe vedere riconosciuto questo percorso anche sul piano del diritto di soggiorno, in modo stabile e verificabile. Allo stesso modo, chi permane in condizioni di irregolarità o sfruttamento non può essere lasciato in una zona grigia indefinita.
Oggi, invece, queste due dimensioni restano separate: da un lato le politiche di inclusione, dall’altro le regole sul soggiorno.
Il risultato è un sistema che interviene sugli effetti senza incidere sulle cause.
Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, il contrasto al caporalato e l’inclusione lavorativa non sono politiche autonome, ma elementi centrali del sistema. Il lavoro regolare diventa uno dei parametri oggettivi di integrazione, e quindi un presupposto per la permanenza sul territorio.
In questa prospettiva, l’inclusione non è più una scelta discrezionale o un progetto temporaneo, ma una funzione giuridica: chi lavora regolarmente, conosce la lingua e rispetta le regole consolida la propria posizione; chi non lo fa esce dal sistema.
È un passaggio decisivo.
Perché senza questo collegamento, anche le migliori iniziative rischiano di produrre effetti limitati nel tempo. Possono migliorare singole situazioni, ma non riescono a trasformare il sistema nel suo complesso.
L’articolo descrive un’esperienza positiva, ma parziale.
Perché finché l’inclusione resterà scollegata dal diritto di soggiorno, continuerà a essere un obiettivo dichiarato, ma non un criterio giuridico capace di orientare davvero le politiche migratorie.
Welcome to a new episode of the podcast Integration or ReImmigration. I’m attorney Fabio Loscerbo.
In recent months, the term remigration has increasingly entered public debate across Europe, and it is also beginning to appear in discussions in the United Kingdom. It is often used in a political context, usually in broad and general terms, and not always with a clear legal framework.
But there is one point that needs to be clarified from the outset.
ReImmigration is not remigration.
The similarity between these two terms is not a mistake. It is a deliberate choice. The goal is to engage directly with an existing debate and reshape it on legal grounds.
Remigration, as it is commonly presented, tends to operate at a general and sometimes collective level. It focuses on groups rather than individuals and often raises concerns in relation to fundamental legal principles, such as individual rights, due process, and judicial oversight.
ReImmigration, by contrast, is a legal concept.
It is not based on origin or identity. It is based on the legally relevant conduct of the individual within the legal system. And above all, it relies on a case-by-case assessment, grounded in objective and verifiable criteria.
The key idea is simple: the right to remain in a country cannot be completely detached from a real process of integration.
Within the framework of Integration or ReImmigration, integration is not just a political slogan—it becomes legally relevant. It is based on three essential elements: participation in the labour market, basic language skills, and compliance with the rules of the legal system.
If this process is present, the right to remain becomes stronger. If it is absent, the issue of ReImmigration arises.
Not as an ideological position, but as a legal consequence.
And this is the crucial difference:
Remigration tries to decide who should leave. ReImmigration determines, through law, who has the right to stay.
At first glance, this may seem like a subtle distinction. In reality, it changes the entire framework.
Because it brings the immigration debate back into the realm of the rule of law—into procedures, safeguards, and judicial control.
For a UK audience, this approach connects directly to ongoing discussions about immigration control, legal status, and the balance between state sovereignty and individual rights.
ReImmigration is not about targeting groups. It is about individual legal determination, within a structured and rights-based system.
The choice of the term “ReImmigration” reflects exactly this purpose: not to avoid the debate, but to enter it—and transform it through law.
Two similar words, two fundamentally different models.
And understanding this distinction is essential for any serious discussion about the future of immigration policy.
Thank you for listening. I’ll see you in the next episode.
Il Governo britannico rivendica una significativa riduzione degli attraversamenti della Manica e attribuisce il risultato soprattutto al rafforzamento della cooperazione operativa con la Francia. Al di là della percentuale registrata nel singolo periodo, il dato interessante è il metodo utilizzato: più personale specializzato, intelligence, tecnologia, coordinamento tra le autorità dei due Paesi e intervento sulle…
Nota a Tribunale ordinario di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, decreto 3 agosto 2026, R.G. n. 12455/2024 Avv. Fabio Loscerbo Abstract Il decreto pronunciato il 3 agosto 2026 dal Tribunale di Bologna offre un contributo significativo alla ricostruzione della protezione complementare fondata sul diritto…
Da oltre vent’anni il centrodestra italiano individua nel governo dell’immigrazione una delle proprie priorità politiche. Sarebbe ingeneroso, oltre che storicamente inesatto, sostenere che in questo lungo periodo non sia stato fatto nulla. Al contrario, proprio i governi di centrodestra hanno introdotto alcune delle più significative innovazioni della legislazione italiana sull’immigrazione: dalla legge Bossi-Fini ai pacchetti…
Siamo di fronte a un caso di cronaca nera che, per sua natura, colpisce e genera allarme. Ma è proprio in questi casi che occorre mantenere un approccio rigoroso, evitando due derive opposte: da un lato la banalizzazione del fatto, dall’altro la sua generalizzazione impropria.
Il primo punto da chiarire è che episodi di questo tipo non possono essere automaticamente traslati sul piano delle politiche migratorie. Il diritto penale opera su responsabilità individuali, e ogni tentativo di estendere la portata del fatto a categorie più ampie rischia di compromettere la tenuta dei principi fondamentali dell’ordinamento.
Tuttavia, ignorare completamente il contesto sarebbe altrettanto errato.
Esistono, infatti, connessioni indirette ma rilevanti tra sicurezza, controllo del territorio e politiche migratorie. Non perché l’immigrazione sia di per sé un fattore criminogeno, ma perché un sistema che non è in grado di monitorare, integrare o eventualmente allontanare chi non rispetta le regole diventa strutturalmente più vulnerabile.
Il punto è esattamente questo: la sicurezza non si costruisce sull’emergenza, ma sulla capacità preventiva del sistema.
Nel contesto europeo e italiano, questa capacità preventiva appare oggi frammentata. I meccanismi di ingresso, permanenza e allontanamento non sono tra loro coordinati in modo efficace. Ne deriva una situazione in cui il controllo giuridico del territorio è spesso disallineato rispetto alla realtà sociale.
È qui che il dibattito dovrebbe spostarsi.
Non sul singolo episodio – che resta un fatto penalmente rilevante e circoscritto – ma sulla struttura del sistema che dovrebbe essere in grado di prevenire situazioni di rischio attraverso strumenti ordinari: identificazione, tracciabilità, verifica delle condizioni di soggiorno, capacità di intervento tempestivo.
Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, la sicurezza non è un elemento separato, ma una conseguenza del funzionamento del sistema. Un soggetto integrato è, per definizione, inserito in un circuito legale, lavorativo e sociale che ne rende tracciabile la posizione. Al contrario, le situazioni di marginalità e irregolarità rappresentano le aree in cui il controllo si indebolisce.
Questo non significa associare automaticamente immigrazione e criminalità. Significa, piuttosto, riconoscere che un sistema inefficiente amplifica i rischi, indipendentemente dalla provenienza dei soggetti coinvolti.
L’articolo solleva un tema serio, ma lascia inevasa la questione centrale.
La sicurezza non si affronta con la narrazione del fatto, ma con la costruzione di un sistema giuridico coerente, capace di prevenire, gestire e, se necessario, intervenire in modo efficace.
Senza questo passaggio, ogni episodio resterà isolato solo in apparenza, ma continuerà a essere il sintomo di un problema più profondo che il dibattito pubblico, ancora una volta, fatica ad affrontare.
El reciente dictamen adoptado por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, en el marco de la propuesta relativa al nuevo marco financiero plurianual 2028–2034, representa un cambio relevante en el equilibrio entre la Unión Europea y los Estados miembros. Aunque formalmente se trata de una cuestión presupuestaria, en realidad el documento incide en un aspecto mucho más profundo: los límites del poder de la Unión.
En el centro del debate se encuentra el mecanismo de la llamada “condicionalidad”, es decir, la posibilidad de vincular la concesión de fondos europeos al respeto del Estado de derecho y de los valores de la Unión. En los últimos años, este instrumento ha sido utilizado de forma creciente como una herramienta de presión política, permitiendo a las instituciones europeas influir indirectamente en políticas nacionales, incluso en ámbitos tradicionalmente reservados a la soberanía de los Estados.
El dictamen de la comisión LIBE introduce una limitación clara a esta lógica. Establece que cualquier medida que afecte al acceso a los fondos europeos debe estar estrictamente limitada a aquellos casos en los que exista una prueba objetiva, verificable y debidamente fundamentada de un vínculo directo y suficientemente grave con la protección del presupuesto de la Unión. En consecuencia, se excluye la posibilidad de utilizar los fondos como instrumento para realizar evaluaciones generales sobre los sistemas constitucionales, los procesos democráticos o las decisiones políticas de los Estados miembros.
Esta posición reafirma un principio fundamental del derecho de la Unión: la Unión Europea actúa únicamente dentro de las competencias que le han sido atribuidas por los Tratados. Asimismo, subraya la necesidad de respetar la identidad nacional de los Estados miembros y sus estructuras políticas y constitucionales. De este modo, se pretende evitar una expansión indirecta de las competencias de la Unión a través de instrumentos financieros.
Especialmente relevante es también la consideración relativa al concepto de “Estado de derecho”. El documento reconoce que no existe una definición única y uniforme de este concepto, y que su interpretación puede variar entre los distintos sistemas jurídicos nacionales. Esta falta de uniformidad implica un riesgo de aplicación discrecional, razón por la cual se propone limitar su uso a situaciones concretas, objetivamente verificables y directamente relacionadas con la protección de los intereses financieros de la Unión.
Aunque el dictamen no aborda expresamente la política migratoria, sus implicaciones en este ámbito son evidentes. La gestión de la inmigración sigue siendo, en gran medida, una competencia de los Estados miembros, especialmente en lo que respecta a las condiciones de entrada, permanencia e integración de los extranjeros. Al limitar el uso de los instrumentos financieros como mecanismo de presión, el Parlamento Europeo refuerza la capacidad de los Estados para definir sus propias políticas en esta materia.
En consecuencia, se abre un espacio jurídico más claro dentro del cual los Estados miembros pueden desarrollar modelos autónomos de gestión de la inmigración, siempre dentro del marco del derecho europeo, pero sin interferencias indebidas de carácter político o discrecional. No se trata de una ruptura con el sistema europeo, sino de un reequilibrio coherente con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
El procedimiento legislativo aún no ha concluido y el texto podrá sufrir modificaciones. Sin embargo, la orientación es clara: la legitimidad de la Unión Europea depende también de su capacidad para respetar los límites de sus propias competencias.
En este contexto, los Estados miembros podrían recuperar un margen de actuación más definido, especialmente en ámbitos sensibles como la inmigración, donde las soluciones nacionales siguen desempeñando un papel central.
Negli Stati Uniti la politica migratoria sta entrando in una fase nella quale il numero degli arresti è diventato uno degli indicatori principali attraverso i quali viene misurata l’efficacia dell’azione dello Stato. Nel luglio 2026 l’Immigration and Customs Enforcement, l’ICE, avrebbe effettuato circa 51.000 arresti di immigrati, raggiungendo il livello mensile più elevato dall’inizio della…
The British debate on asylum is usually dominated by numbers. How many people cross the Channel? How many are accommodated in hotels? How quickly are asylum claims decided? How many people can ultimately be removed? A less frequently discussed question may be equally important: Where should asylum seekers live while Britain decides whether they will…
La Francia ha scelto di ampliare in modo significativo la possibilità di trattenere amministrativamente gli stranieri considerati particolarmente pericolosi. La nuova disciplina consente, in determinate ipotesi, di arrivare fino a 210 giorni di rétention administrative, e il Conseil constitutionnel ne ha sostanzialmente convalidato l’impianto, pur delimitandone l’applicazione attraverso precise garanzie. La misura riguarda situazioni qualificate,…
Il Brandeburgo sta sperimentando un modello che merita attenzione anche in Italia. A Frankfurt (Oder) è nato il Chancencenter, un progetto rivolto anche a persone la cui domanda di asilo è stata respinta e che si trovano in una condizione di soggiorno precaria, ma per le quali il rimpatrio non è immediatamente possibile e può…
Da oltre vent’anni il centrodestra italiano individua nel controllo dell’immigrazione uno dei propri obiettivi politici principali. Sarebbe però sbagliato leggere questa storia come una semplice successione di promesse mancate o, peggio ancora, sostenere che i governi di destra non abbiano fatto nulla. Hanno fatto molto, hanno approvato norme importanti e hanno sperimentato strumenti diversi. Il…
La riforma dell’immigrazione 2026 introduce un cambiamento rilevante nella disciplina della protezione complementare, individuando nel requisito dei cinque anni di soggiorno regolare uno dei principali indicatori di integrazione. Si tratta di una scelta che mira a semplificare e rendere più prevedibile l’applicazione della norma. Tuttavia, proprio questa apparente semplicità evidenzia il limite di fondo del modello proposto: il tempo non è un criterio idoneo a misurare l’integrazione.
La protezione complementare nasce come strumento di tutela dei diritti fondamentali, in particolare della vita privata e familiare, così come garantita dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La sua funzione è quella di evitare che l’allontanamento dello straniero determini una compressione sproporzionata di tali diritti. Si tratta, quindi, di una tutela che richiede una valutazione concreta, fondata sulla realtà della vita della persona e sul suo radicamento nel territorio.
Il ddl introduce una tipizzazione di questa valutazione, individuando nella durata del soggiorno un parametro centrale. Il problema è che il tempo, di per sé, non dice nulla sulla qualità dell’integrazione. Non misura la partecipazione alla vita sociale, non misura il rispetto delle regole, non misura l’effettiva capacità dello straniero di inserirsi nel contesto italiano. Misura soltanto la permanenza.
Questo comporta due conseguenze. La prima è una evidente distorsione: soggetti non realmente integrati possono accedere alla tutela semplicemente per il decorso del tempo, mentre soggetti pienamente inseriti ma presenti da meno di cinque anni possono esserne esclusi. La seconda è un effetto sistemico ancora più problematico: il diritto finisce per dipendere dalla durata del procedimento, perché il requisito temporale può maturare nel corso del contenzioso.
Se l’obiettivo del legislatore è quello di rendere l’integrazione un criterio giuridico rilevante, esiste già nell’ordinamento uno strumento molto più adeguato: l’Accordo di integrazione previsto dal D.P.R. 179/2011. Questo istituto è costruito proprio per misurare l’integrazione in modo concreto, attraverso un sistema di obblighi e crediti che riguardano la conoscenza della lingua italiana, la partecipazione alla vita sociale e il rispetto delle regole.
L’Accordo di integrazione presenta un vantaggio decisivo rispetto al criterio dei cinque anni: non è un parametro statico, ma dinamico. Non fotografa semplicemente il tempo trascorso, ma valuta il percorso compiuto. In questo modo, consente di distinguere tra chi si limita a rimanere e chi, invece, si integra realmente.
Dal punto di vista giuridico, l’utilizzo dell’Accordo di integrazione come parametro per la protezione complementare è pienamente compatibile con l’articolo 8 della CEDU. L’accordo può costituire un indice qualificato di integrazione, senza sostituire il giudizio di proporzionalità che il giudice è chiamato a svolgere. Al contrario, il requisito rigido dei cinque anni rischia di orientare eccessivamente questo giudizio, riducendo lo spazio della valutazione individuale.
Sostituire il criterio temporale con l’Accordo di integrazione significa, dunque, rendere il sistema più coerente con la funzione della protezione complementare. Significa collegare il diritto alla permanenza non al semplice decorso del tempo, ma al comportamento dello straniero. Significa, in definitiva, affermare un principio chiaro: la permanenza non è automatica, ma è il risultato di un percorso di integrazione.
Il dibattito parlamentare in corso rappresenta l’occasione per correggere l’impostazione del ddl. Inserire l’Accordo di integrazione come parametro centrale non è una scelta ideologica, ma una scelta tecnica, che consente di superare le distorsioni del criterio temporale e di costruire un sistema più equilibrato.
La protezione complementare, così riformata, può diventare uno strumento più efficace, capace di coniugare certezza del diritto e tutela dei diritti fondamentali. Diversamente, il rischio è quello di mantenere un modello che appare rigoroso, ma che in realtà resta ancorato a un criterio – il tempo – che non è in grado di rappresentare la complessità dell’integrazione.
Quasi 200 migranti sono arrivati in Grecia nelle ultime ore, molti dei quali partiti dalla Libia orientale. La crescita della rotta verso Creta dimostra una regola che l’Europa continua a sottovalutare: i flussi migratori non scompaiono quando aumenta il controllo, ma cercano percorsi alternativi. Per molti anni, quando si parlava di partenze dalla Libia, il…
Austria, Germania e Svizzera hanno riaperto i trasferimenti di richiedenti asilo verso l’Italia, mentre anche altri Paesi europei si preparano a utilizzare le nuove regole. Il nuovo Patto europeo entra così nella sua fase più concreta e mostra una realtà spesso rimasta ai margini del dibattito italiano: la solidarietà europea non elimina la responsabilità dello…
Il dibattito sull’immigrazione viene quasi sempre costruito intorno ai numeri: quanti stranieri entrano, quanti richiedono asilo, quanti vengono accolti, quanti devono essere rimpatriati. Molto più raramente ci si domanda dove queste persone vengano collocate. Eppure la geografia dell’accoglienza può determinare, almeno quanto le risorse economiche investite, il successo o il fallimento di una politica di…
L’Unione europea si trova oggi in una fase di trasformazione profonda della propria azione esterna. Il progetto “Global Europe”, oggetto della recente proposta di regolamento e del correlato progetto di relazione del Parlamento europeo, rappresenta un passaggio decisivo in questa evoluzione: il bilancio dell’Unione cessa di essere uno strumento meramente finanziario e diventa, in modo esplicito, un dispositivo di governo politico dei Paesi terzi.
Non si tratta di una novità assoluta, ma di una formalizzazione. Già da anni l’Unione utilizza la leva economica per orientare comportamenti e politiche degli Stati partner. Tuttavia, ciò che emerge con chiarezza in questo testo è il consolidamento di un principio: il finanziamento europeo è subordinato a condizioni giuridiche e politiche, e può essere modulato, sospeso o reindirizzato in funzione del rispetto di tali condizioni.
Il cuore del sistema è la condizionalità. I fondi europei sono erogati per promuovere democrazia, stato di diritto, diritti fondamentali, stabilità istituzionale, ma anche — ed è questo il punto più rilevante — per garantire cooperazione su dossier strategici, tra cui la gestione dei flussi migratori. In altre parole, il bilancio europeo diventa uno strumento di pressione normativa: chi si conforma agli standard e agli interessi dell’Unione accede alle risorse; chi devia, le perde.
Questo approccio si inserisce in un quadro più ampio di esternalizzazione delle politiche europee. L’Unione non interviene più soltanto sul proprio territorio, ma agisce a monte, nei Paesi di origine e di transito, per prevenire fenomeni considerati critici, primo fra tutti quello migratorio. Il riferimento, nel testo, alla necessità di affrontare le “pressioni migratorie” e gli “spostamenti forzati” attraverso strumenti finanziari conferma che il controllo dei flussi non è più solo una questione di frontiere, ma di politica estera.
Sotto il profilo giuridico, si tratta di un passaggio di grande rilievo. Il diritto dell’Unione si proietta oltre i propri confini, non attraverso l’imposizione diretta di norme, ma mediante meccanismi di incentivazione e disincentivazione economica. È una forma di normatività indiretta, ma estremamente efficace, perché incide sulle scelte strutturali degli Stati beneficiari.
Eppure, è proprio qui che emerge la contraddizione più evidente.
Il modello delineato da “Global Europe” è un modello fondato su tre pilastri: condizionalità, selezione e responsabilità. I Paesi terzi sono chiamati a dimostrare affidabilità istituzionale, capacità di controllo, adesione a valori e interessi dell’Unione. In caso contrario, l’accesso alle risorse viene limitato o negato.
Questo schema, se osservato con attenzione, coincide con ciò che dovrebbe essere il nucleo di una politica migratoria efficace: non accoglienza indiscriminata, ma valutazione, condizionamento, verifica del comportamento.
Tuttavia, ciò che l’Unione applica con rigore all’esterno, non trova corrispondenza all’interno.
Nel diritto interno dell’immigrazione, infatti, manca un sistema coerente di condizionalità legato all’integrazione reale del soggetto. Il soggiorno sul territorio europeo non è strutturato, se non in misura marginale, come funzione del comportamento, della partecipazione sociale, del rispetto delle regole, dell’effettiva integrazione linguistica e lavorativa. Il risultato è un sistema asimmetrico: rigido e selettivo verso gli Stati terzi, ma debole e incoerente verso i singoli individui che accedono al territorio.
Questa frattura non è solo politica, ma giuridica. L’Unione dimostra, attraverso strumenti come “Global Europe”, di possedere già gli strumenti concettuali e operativi per costruire un sistema basato sulla responsabilità. Ma sceglie di limitarne l’applicazione alla dimensione esterna, evitando di tradurlo in un modello interno di governo dell’immigrazione.
Da qui emerge una riflessione inevitabile. Se il controllo, la condizionalità e la selezione sono ritenuti legittimi — e anzi necessari — nei confronti degli Stati terzi, non vi è alcuna ragione giuridica per cui tali principi non possano essere applicati anche ai percorsi individuali di permanenza sul territorio europeo.
Il punto, dunque, non è l’assenza di strumenti. Il punto è la scelta di non utilizzarli.
“Global Europe” dimostra che l’Unione europea è perfettamente in grado di costruire un sistema di governo fondato su incentivi, condizioni e responsabilità. Ma evidenzia, allo stesso tempo, la distanza tra ciò che l’Europa fa fuori dai propri confini e ciò che non è disposta a fare al proprio interno.
Ed è in questa distanza che si colloca il nodo centrale del dibattito contemporaneo sull’immigrazione: non più tra apertura e chiusura, ma tra sistemi coerenti e sistemi contraddittori.
Abstract Il contributo esamina la protezione complementare come spazio giuridico nel quale può prendere forma un modello di governo dell’immigrazione alternativo sia alla permanenza indiscriminata sia all’automatismo espulsivo. A differenza della protezione internazionale, tradizionalmente incentrata sul rischio di persecuzione o di danno grave nel Paese di origine, la protezione complementare consente di attribuire rilievo anche…
Da oltre vent’anni il centrodestra italiano individua nel controllo dell’immigrazione uno dei propri obiettivi politici principali. Sarebbe però sbagliato leggere questa storia come una semplice successione di promesse mancate o, peggio ancora, sostenere che i governi di destra non abbiano fatto nulla. Hanno fatto molto, hanno approvato norme importanti e hanno sperimentato strumenti diversi. Il…
España e Italia están siguiendo en 2026 dos caminos distintos para responder a una misma realidad: sus economías necesitan trabajadores extranjeros, mientras una parte significativa de la población migrante que ya vive en Europa sigue encontrándose en situaciones administrativas precarias o irregulares. El contraste ha vuelto al debate después de que elDiario.es publicara el 9…
In recent years the concept of remigration has increasingly entered the political debate across Europe. The term has been widely discussed particularly in the German-speaking world and has been popularised by the Austrian activist Martin Sellner in his book Remigration: A Proposal. The idea behind this theory is that Europe should respond to its migration challenges through large-scale returns of migrants to their countries of origin. In some interpretations the proposal goes beyond irregular migrants or individuals involved in criminal activity and may also include people considered insufficiently integrated into European societies.
For readers in the United Kingdom, the emergence of this debate may seem surprising or unfamiliar. However, the growing discussion around remigration is not the starting point of the European migration crisis. Rather, it is the result of structural weaknesses in the way migration has been managed across Europe during the past several decades.
European countries have built complex legal and administrative systems governing migration. These systems regulate asylum procedures, residence permits, family reunification and various pathways to regularisation. Yet political attention has often focused primarily on how migrants enter and obtain legal status, while much less clarity has been given to another crucial question: how integration into the host society should actually occur.
Over time this imbalance has produced visible consequences. In several European countries, part of the immigrant population has lived for many years without fully integrating into the labour market, the linguistic environment or the broader social life of the country. When integration policies remain vague or inconsistent, immigration gradually begins to be perceived not as a controlled and managed process but as a phenomenon that institutions struggle to govern effectively.
It is within this context that more radical political proposals emerge. The theory of remigration reflects the frustration of those who believe that integration policies have failed and that the only possible response is to reverse the social and demographic consequences of immigration through organised returns.
However, such proposals raise complex legal and social questions. Many migrants across Europe have lived in their host countries for decades. They work, contribute to the economy and have built families. In many cases their children have been born and educated in European societies. The idea that the effects of several decades of migration could be resolved through large-scale returns therefore overlooks the reality of deeply established social structures.
The debate around remigration therefore reveals a deeper issue: Europe has never clearly defined what integration should mean in practical and policy terms. Integration has often been presented as a political aspiration rather than as a clearly structured and measurable component of migration policy.
It is precisely at this point that the paradigm “Integrazione o ReImmigrazione” becomes relevant.
The term ReImmigrazione is not an English concept but an Italian one, developed as a framework for governing migration. It refers to an approach in which the right to remain in a country is closely connected to a genuine process of integration within the host society.
Integration, in this perspective, cannot remain a vague expectation. It must be visible in concrete realities such as participation in economic life, the acquisition of the national language and respect for the legal and civic framework of the country. When these elements are present, immigration becomes a stable component of social and economic development.
When they are absent over a long period of time, however, migration policy cannot simply accept the indefinite persistence of social marginalisation.
In this context, ReImmigrazione does not refer to mass deportations or ideological attempts at demographic restructuring. Rather, it describes a governance mechanism within a broader migration policy framework that may become relevant when integration does not occur.
The essential difference from the theory of remigration lies in the logic of the approach. Remigration emerges as a reaction to a crisis that has already taken shape. The paradigm “Integrazione o ReImmigrazione”, by contrast, seeks to prevent such crises by establishing from the outset a clear relationship between integration and the right to remain.
For a British audience, this discussion echoes long-standing debates within the United Kingdom about integration, social cohesion and the role of migration policy in maintaining the stability of democratic societies. The European experience suggests that migration cannot be governed solely through border control or humanitarian frameworks. It must also address the long-term integration of migrants within the institutional and social fabric of the country.
The current debate on remigration therefore signals a broader moment of reflection within Europe. Societies are increasingly recognising that migration policy requires a clearer structure linking immigration, integration and long-term residence.
The paradigm “Integrazione o ReImmigrazione” proposes precisely such a structure. It suggests that integration should no longer be treated as an abstract aspiration but as a concrete condition capable of sustaining social cohesion and the long-term stability of European societies.
Avv. Fabio Loscerbo Lawyer – Lobbyist registered in the European Union Transparency Register ID: 280782895721-36
Il tema delle seconde generazioni è oggi il vero banco di prova del diritto dell’immigrazione. Non si tratta più, come spesso si continua a sostenere, di una questione marginale o meramente sociale. È, piuttosto, il punto in cui emerge con maggiore evidenza la crisi strutturale dell’attuale modello normativo.
Il dibattito pubblico tende a muoversi su binari ormai consolidati e, per certi versi, sterili: da un lato, la lettura sociologica che insiste sulla necessità di inclusione; dall’altro, la risposta securitaria che interviene solo quando il conflitto si manifesta. Entrambe le impostazioni, tuttavia, condividono un limite comune: ignorano la dimensione giuridica del problema.
Le seconde generazioni non sono semplicemente “figli dell’immigrazione”. Sono il prodotto diretto di un sistema normativo che non ha mai costruito un percorso effettivo di integrazione. L’ordinamento italiano, infatti, si è limitato a prevedere strumenti frammentari, privi di reale incidenza strutturale. L’accordo di integrazione di cui al D.P.R. 179/2011 rappresenta un esempio emblematico: formalmente esistente, sostanzialmente irrilevante.
In assenza di un sistema che colleghi in modo chiaro e vincolante l’integrazione alla permanenza sul territorio, il risultato è inevitabile. Si genera una zona grigia, in cui soggetti formalmente inseriti nell’ordinamento restano, di fatto, estranei ai suoi valori, alle sue regole e alle sue dinamiche.
È in questo spazio che si sviluppano fenomeni di marginalità, conflitto e disallineamento sociale. Non si tratta di deviazioni individuali, ma di effetti sistemici. Un ordinamento che non governa l’integrazione produce, inevitabilmente, disintegrazione.
Il punto, allora, non è se integrare o meno. Il punto è riconoscere che l’integrazione, per essere efficace, deve diventare una categoria giuridica centrale, dotata di contenuto verificabile e di conseguenze concrete.
Ciò implica un mutamento radicale di prospettiva.
L’integrazione non può più essere considerata un obiettivo generico o un valore astratto. Deve diventare una condizione giuridica. Ciò significa individuare parametri chiari – lavoro, conoscenza della lingua, rispetto delle regole – e collegare a tali parametri la legittimazione alla permanenza sul territorio.
In questo quadro si inserisce il paradigma Integrazione o ReImmigrazione.
Non si tratta di una costruzione ideologica, ma di una proposta di sistematizzazione giuridica. Il principio è semplice: il diritto di rimanere non è incondizionato, ma si fonda su un percorso. Laddove tale percorso si realizza, l’ordinamento deve garantire stabilità e riconoscimento. Laddove, invece, l’integrazione non si realizza, il sistema deve prevedere strumenti ordinati e legittimi per il ritorno nel Paese di origine.
Questo approccio consente di superare l’attuale contraddizione tra inclusione formale ed esclusione sostanziale. Consente, soprattutto, di riportare il fenomeno migratorio entro una dimensione governabile, sottraendolo tanto alla retorica quanto all’emergenza.
Le seconde generazioni rappresentano, in questo senso, il punto di non ritorno. Se l’ordinamento non interviene ora, il rischio è quello di consolidare una frattura destinata ad ampliarsi nel tempo.
Non è una questione culturale. Non è una questione politica. È una questione di diritto.
E il diritto, quando non governa i fenomeni, finisce per subirli.
Abstract Il contributo analizza il ruolo dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nella costruzione di un modello europeo di permanenza responsabile dello straniero. La tutela della vita privata e familiare non attribuisce un diritto assoluto al soggiorno, ma impone alle autorità nazionali di verificare se l’allontanamento costituisca una misura proporzionata rispetto al percorso…
Da oltre vent’anni il centrodestra italiano individua nel controllo dell’immigrazione uno dei propri obiettivi politici principali. Sarebbe però sbagliato leggere questa storia come una semplice successione di promesse mancate o, peggio ancora, sostenere che i governi di destra non abbiano fatto nulla. Hanno fatto molto, hanno approvato norme importanti e hanno sperimentato strumenti diversi. Il…
Il confronto tra Italia e Spagna sulle politiche migratorie rischia di essere ridotto ancora una volta a una contrapposizione ideologica: da una parte il governo spagnolo, che ha scelto nel 2026 una vasta regolarizzazione degli stranieri già presenti sul territorio; dall’altra il governo italiano, che critica quella scelta ma continua contemporaneamente a programmare centinaia di…
Nel dibattito contemporaneo sull’immigrazione, il termine “remigrazione” — nella sua versione italiana e anglosassone (remigration) — ha acquisito una crescente visibilità. Si tratta, tuttavia, di una nozione che si muove prevalentemente su un piano politico e identitario, priva di una strutturazione giuridica compiuta e, soprattutto, difficilmente conciliabile con i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e sovranazionale.
In questo contesto si inserisce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, che introduce una categoria concettuale solo apparentemente affine, ma in realtà radicalmente diversa: la ReImmigrazione.
La scelta di questo termine non è casuale, né tantomeno equivoca. È una decisione consapevole, che risponde a una precisa esigenza teorica e strategica: entrare nello spazio semantico già occupato dalla “remigrazione” per ridefinirne completamente i presupposti sul piano giuridico.
Se si fosse optato per una terminologia neutra — ad esempio “revoca del soggiorno per mancata integrazione” o “rimpatrio amministrativo qualificato” — si sarebbe ottenuta una maggiore distanza formale, ma al prezzo di una sostanziale irrilevanza nel dibattito pubblico. Il diritto, quando vuole incidere, non può limitarsi a descrivere: deve anche costruire categorie capaci di orientare il confronto.
La somiglianza tra “remigrazione” e “ReImmigrazione”, dunque, non è un errore linguistico, ma uno strumento concettuale.
È proprio questo parallelismo che consente di evidenziare, con maggiore forza, la distanza tra i due modelli.
La remigrazione, per come emerge nel dibattito pubblico, si configura come una proposta generalizzata, spesso fondata su criteri indistinti e su logiche di appartenenza. È una nozione che, nella maggior parte delle sue declinazioni, non si confronta con i vincoli derivanti dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, né con il principio di non refoulement di cui all’art. 19 del d.lgs. 286/1998, né con la necessità di una valutazione individuale e proporzionata.
La ReImmigrazione, al contrario, si colloca integralmente all’interno del diritto positivo.
Non riguarda l’origine della persona, ma il suo comportamento giuridicamente rilevante. Non è una categoria collettiva, ma l’esito di una valutazione individuale. Non è una misura automatica, ma il risultato di un procedimento amministrativo fondato su parametri verificabili.
Il presupposto centrale è chiaro: l’integrazione non è un fatto meramente sociale, ma un elemento giuridico rilevante ai fini del soggiorno.
Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, il diritto di permanere nel territorio dello Stato non può essere sganciato da un percorso concreto e verificabile di integrazione, articolato su tre pilastri fondamentali: lavoro, conoscenza della lingua e rispetto delle regole. Non si tratta di introdurre nuovi obblighi, ma di dare effettività a strumenti già esistenti nell’ordinamento, come l’accordo di integrazione di cui al D.P.R. 179/2011.
La ReImmigrazione interviene, dunque, non come misura ideologica, ma come conseguenza giuridica del mancato rispetto di tali parametri, nel rispetto dei principi di proporzionalità, individualizzazione e tutela dei diritti fondamentali.
In questo senso, essa si pone in continuità con istituti già presenti nel sistema, quali la protezione complementare ex art. 19 TUI, che costituisce oggi il vero laboratorio giuridico in cui il rapporto tra integrazione e diritto al soggiorno trova una concreta applicazione.
Il punto decisivo è che la ReImmigrazione non stabilisce chi deve essere allontanato in base a categorie astratte, ma chi non ha titolo per rimanere in base a criteri giuridicamente determinati.
La scelta del termine, pertanto, risponde anche a una esigenza di egemonia del linguaggio. Nel dibattito pubblico, le parole non sono mai neutre: definiscono il perimetro delle soluzioni possibili. Lasciare il campo alla “remigrazione” significa accettarne implicitamente l’impostazione. Introdurre la “ReImmigrazione” significa, invece, spostare il baricentro del discorso, riportandolo dentro il diritto.
È necessario essere chiari: la ReImmigrazione non è una versione attenuata della remigrazione. Non ne condivide i presupposti, né le finalità. È un paradigma alternativo, costruito per essere compatibile con l’ordinamento costituzionale, con il diritto dell’Unione Europea e con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
La somiglianza terminologica, lungi dal generare ambiguità, consente di rendere immediatamente percepibile questa differenza. Due parole simili, due modelli opposti.
In definitiva, la scelta di utilizzare il termine “ReImmigrazione” non nasce dall’esigenza di avvicinarsi alla remigrazione, ma dalla volontà di confrontarsi con essa sul piano linguistico per superarla sul piano giuridico.
Non un’alternativa terminologica, ma un’alternativa di sistema.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ha accreditato tre eventi formativi organizzati dallo Studio Legale Avv. Fabio Loscerbo, dedicati alle principali trasformazioni in corso nel diritto dell’immigrazione, dell’asilo e della protezione dei diritti fondamentali. Il ciclo formativo si svolgerà tra settembre e novembre 2026 e sarà articolato in tre incontri, ciascuno della durata di…
Da più di vent’anni la destra italiana considera il controllo dell’immigrazione uno dei temi centrali della propria proposta politica. Nel tempo sono cambiate le maggioranze, i leader e soprattutto le parole utilizzate per rappresentare l’obiettivo: Bossi-Fini, respingimenti, porti chiusi, blocco navale e, oggi, remigrazione. Ridurre questa storia a una successione di slogan sarebbe però sbagliato.…
L’immigration de travail est souvent présentée comme la forme la plus rationnelle et la plus maîtrisable de la politique migratoire. L’État identifie des secteurs en tension, autorise l’entrée de travailleurs étrangers, les entreprises recrutent et, par le travail, les nouveaux arrivants commencent un parcours d’intégration économique et sociale. Mais entre ce modèle théorique et la…
Die jüngste Stellungnahme des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) des Europäischen Parlaments im Rahmen des neuen mehrjährigen Finanzrahmens 2028–2034 stellt einen wichtigen Wendepunkt im Verhältnis zwischen der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten dar. Auch wenn es sich formal um eine finanzrechtliche Materie handelt, betrifft die Entscheidung in Wirklichkeit grundlegende Fragen der Kompetenzverteilung und der institutionellen Balance.
Im Mittelpunkt steht der Mechanismus der sogenannten „Konditionalität“, also die Möglichkeit, die Gewährung von EU-Mitteln an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der Werte der Union zu knüpfen. In den vergangenen Jahren wurde dieses Instrument zunehmend als politisches Druckmittel eingesetzt, um Einfluss auf nationale Politiken zu nehmen – auch in Bereichen, die traditionell in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen.
Die Stellungnahme des LIBE-Ausschusses setzt hier eine klare Grenze. Sie stellt fest, dass Maßnahmen, die den Zugang zu EU-Finanzmitteln einschränken, nur dann zulässig sind, wenn auf der Grundlage objektiver, überprüfbarer und hinreichend belegter Elemente ein direkter und ausreichend schwerwiegender Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen Verwendung des EU-Haushalts nachgewiesen werden kann. Damit wird ausgeschlossen, dass finanzielle Instrumente für allgemeine Bewertungen nationaler Verfassungsordnungen, demokratischer Prozesse oder politischer Entscheidungen verwendet werden.
Diese Position knüpft an einen zentralen Grundsatz des Unionsrechts an: die Europäische Union handelt ausschließlich innerhalb der ihr durch die Verträge übertragenen Zuständigkeiten. Gleichzeitig wird die Achtung der nationalen Identität der Mitgliedstaaten sowie ihrer politischen und verfassungsrechtlichen Grundstrukturen ausdrücklich hervorgehoben. Ziel ist es, eine Ausweitung der Kompetenzen der Union durch indirekte Mechanismen zu verhindern.
Besonders bemerkenswert ist auch die Einschätzung des Begriffs „Rechtsstaatlichkeit“. Die Stellungnahme erkennt an, dass dieser Begriff nicht einheitlich definiert ist und in den verschiedenen nationalen Rechtssystemen unterschiedlich interpretiert werden kann. Daraus ergibt sich das Risiko einer uneinheitlichen oder gar willkürlichen Anwendung. Aus diesem Grund wird gefordert, die Anwendung der Konditionalität strikt auf klar definierte, objektiv feststellbare Situationen zu beschränken.
Auch wenn die Stellungnahme die Migrationspolitik nicht ausdrücklich behandelt, sind die Auswirkungen in diesem Bereich offensichtlich. Die Steuerung von Migration – insbesondere Fragen des Aufenthalts, der Integration und der administrativen Verfahren – liegt weiterhin in erheblichem Maße in der Verantwortung der Mitgliedstaaten. Durch die Begrenzung der finanziellen Konditionalität wird ein wesentliches Instrument indirekter Einflussnahme der EU eingeschränkt.
Dadurch entsteht ein klarer umrissener rechtlicher Spielraum, innerhalb dessen die Mitgliedstaaten eigenständige Modelle der Migrationspolitik entwickeln können, solange sie die grundlegenden Vorgaben des Unionsrechts einhalten. Es handelt sich dabei nicht um eine Abkehr vom europäischen Rechtsrahmen, sondern um eine Rückkehr zu dessen ursprünglichen Prinzipien, insbesondere zu Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit.
Aus vergleichender Sicht erinnert diese Entwicklung an klassische Spannungsfelder föderaler Systeme, in denen die Abgrenzung zwischen zentraler und dezentraler Entscheidungsgewalt eine dauerhafte Herausforderung darstellt. Auch die Europäische Union steht vor der Frage, wie weit ihre Eingriffsbefugnisse reichen dürfen.
Das Gesetzgebungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen, und weitere Änderungen sind möglich. Dennoch ist die Richtung klar erkennbar: Die Legitimität der Europäischen Union hängt auch davon ab, dass sie die Grenzen ihrer eigenen Kompetenzen respektiert.
Vor diesem Hintergrund eröffnet sich für die Mitgliedstaaten ein neuer Handlungsspielraum, insbesondere in sensiblen Politikfeldern wie der Migration, in denen nationale Lösungen weiterhin eine zentrale Rolle spielen.
Nel dibattito pubblico le parole vengono spesso usate per dividere prima ancora che per comprendere. “ReImmigrazione” rischia così di essere confusa con la remigrazione etnica o con un programma generalizzato di allontanamento degli stranieri. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” nasce, invece, da un’impostazione diversa. Non conta l’origine della persona, ma il percorso compiuto. Non si…
Nota a Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, sentenza 31 luglio 2026, R.G. n. 23163/2024 Abstract La sentenza del Tribunale di Venezia del 31 luglio 2026 offre un’importante occasione per ricostruire la protezione complementare non soltanto come strumento di tutela individuale dello straniero, ma anche come possibile componente di una politica razionale…
Da oltre vent’anni il centrodestra italiano prova a dare una risposta al problema dell’immigrazione irregolare. Lo ha fatto con strumenti diversi, in stagioni politiche differenti e con formule comunicative che hanno segnato il dibattito pubblico: Bossi-Fini, respingimenti, porti chiusi, blocco navale e oggi remigrazione. Non sarebbe corretto ridurre questa storia a una successione di slogan.…
Nel processo di riforma dello strumento “Global Europe”, gli emendamenti presentati in sede di Commissione LIBE del Parlamento europeo offrono una rappresentazione estremamente chiara – e per certi versi brutale – dell’attuale stato della politica migratoria dell’Unione. Non si tratta di un testo normativo definitivo, ma di un insieme di proposte che mettono a nudo le linee di frattura interne al sistema europeo.
Il primo dato che emerge è la trasformazione del bilancio europeo in uno strumento di politica migratoria. I fondi destinati all’azione esterna non sono più neutrali, ma vengono progressivamente orientati verso obiettivi specifici di controllo dei flussi. In particolare, alcuni emendamenti prevedono espressamente il sostegno ai Paesi terzi per la prevenzione dell’immigrazione irregolare, il rafforzamento della gestione delle frontiere e la cooperazione in materia di rimpatri e riammissioni . È un passaggio decisivo: la gestione dell’immigrazione viene spostata fuori dai confini europei e affidata, in larga parte, a soggetti esterni.
Questa impostazione si accompagna a un ulteriore sviluppo: l’introduzione, anche a livello tecnico, di strumenti riconducibili al concetto di “remigration”. Alcuni emendamenti prevedono il sostegno a “return hubs”, incentivi al ritorno volontario e programmi strutturati di reintegrazione nei Paesi di origine . Si tratta di elementi che fino a pochi anni fa appartenevano esclusivamente al dibattito politico e che oggi entrano, invece, nel lessico normativo europeo.
Parallelamente, emerge una chiara volontà di rafforzare il nesso tra immigrazione e sicurezza. Gli emendamenti insistono sulla necessità di integrare la gestione dei flussi migratori con le strategie di sicurezza interna ed esterna dell’Unione, evidenziando una progressiva “securitizzazione” del fenomeno migratorio. In questo quadro, il controllo delle frontiere, la lotta al traffico di esseri umani e la cooperazione con i Paesi terzi diventano strumenti di difesa dell’ordine pubblico e della stabilità europea.
Tuttavia, questo impianto non è privo di contraddizioni. Accanto alle proposte orientate al controllo e al rimpatrio, si colloca una linea altrettanto forte incentrata sulla tutela dei diritti fondamentali. Alcuni emendamenti ribadiscono la necessità di adottare un approccio basato sui diritti umani, fondato sui principi di non discriminazione, dignità della persona e protezione universale . In altri passaggi, si sottolinea che i finanziamenti europei non devono in alcun modo contribuire a violazioni dei diritti umani o compromettere il diritto d’asilo.
Questa coesistenza di approcci opposti non è un elemento secondario, ma rappresenta il vero nodo irrisolto della politica migratoria europea. Da un lato, l’esigenza di controllo e di efficacia; dall’altro, il rispetto degli obblighi internazionali e dei principi fondamentali dell’ordinamento dell’Unione. Il risultato è un sistema che tende a oscillare tra due modelli incompatibili, senza riuscire a costruire una sintesi stabile.
Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dalla crescente politicizzazione dei finanziamenti europei. Gli emendamenti prevedono, in alcuni casi, l’esclusione dai benefici dello strumento per quegli Stati che non sono considerati partner affidabili sul piano politico o della sicurezza internazionale . Si tratta di una scelta che rafforza il carattere geopolitico dello strumento “Global Europe”, trasformandolo in un mezzo di pressione politica oltre che economica.
Nel complesso, il quadro che emerge è quello di una strategia articolata su più livelli: esternalizzazione della gestione migratoria, utilizzo dei finanziamenti come leva negoziale, integrazione tra immigrazione e sicurezza, introduzione di strumenti operativi di ritorno. Tuttavia, a fronte di questa complessità, permane un vuoto strutturale.
L’Unione europea interviene sul “prima” della migrazione, attraverso la cooperazione con i Paesi di origine, e sul “dopo”, attraverso i rimpatri e i programmi di reintegrazione. Ciò che manca è una disciplina chiara del “durante”: le condizioni giuridiche della permanenza dello straniero sul territorio europeo.
In assenza di un criterio interno definito, il sistema rimane intrinsecamente incompleto. La distinzione tra chi può restare e chi deve lasciare il territorio continua a essere affidata a strumenti frammentari, spesso emergenziali, privi di una base sistematica coerente. Questo limite emerge con particolare evidenza proprio nel confronto tra le diverse linee politiche presenti negli emendamenti, che non riescono a convergere su un modello unitario.
Gli emendamenti LIBE sul programma “Global Europe” non offrono quindi una soluzione, ma rendono evidente il problema. L’Unione europea sta costruendo una politica migratoria sempre più sofisticata sul piano esterno, ma non ha ancora definito un paradigma interno capace di governare in modo stabile la permanenza degli stranieri.
È in questo squilibrio che si gioca il futuro della governance migratoria europea. Senza un criterio chiaro, oggettivo e verificabile di permanenza, ogni intervento – per quanto strutturato – rischia di rimanere parziale e, in ultima analisi, inefficace.
Nel processo di riforma dello strumento “Global Europe”, gli emendamenti presentati in sede di Commissione LIBE del Parlamento europeo offrono una rappresentazione estremamente chiara – e per certi versi brutale – dell’attuale stato della politica migratoria dell’Unione. Non si tratta di un testo normativo definitivo, ma di un insieme di proposte che mettono a nudo le linee di frattura interne al sistema europeo.
Il primo dato che emerge è la trasformazione del bilancio europeo in uno strumento di politica migratoria. I fondi destinati all’azione esterna non sono più neutrali, ma vengono progressivamente orientati verso obiettivi specifici di controllo dei flussi. In particolare, alcuni emendamenti prevedono espressamente il sostegno ai Paesi terzi per la prevenzione dell’immigrazione irregolare, il rafforzamento della gestione delle frontiere e la cooperazione in materia di rimpatri e riammissioni . È un passaggio decisivo: la gestione dell’immigrazione viene spostata fuori dai confini europei e affidata, in larga parte, a soggetti esterni.
Questa impostazione si accompagna a un ulteriore sviluppo: l’introduzione, anche a livello tecnico, di strumenti riconducibili al concetto di “remigration”. Alcuni emendamenti prevedono il sostegno a “return hubs”, incentivi al ritorno volontario e programmi strutturati di reintegrazione nei Paesi di origine . Si tratta di elementi che fino a pochi anni fa appartenevano esclusivamente al dibattito politico e che oggi entrano, invece, nel lessico normativo europeo.
Parallelamente, emerge una chiara volontà di rafforzare il nesso tra immigrazione e sicurezza. Gli emendamenti insistono sulla necessità di integrare la gestione dei flussi migratori con le strategie di sicurezza interna ed esterna dell’Unione, evidenziando una progressiva “securitizzazione” del fenomeno migratorio. In questo quadro, il controllo delle frontiere, la lotta al traffico di esseri umani e la cooperazione con i Paesi terzi diventano strumenti di difesa dell’ordine pubblico e della stabilità europea.
Tuttavia, questo impianto non è privo di contraddizioni. Accanto alle proposte orientate al controllo e al rimpatrio, si colloca una linea altrettanto forte incentrata sulla tutela dei diritti fondamentali. Alcuni emendamenti ribadiscono la necessità di adottare un approccio basato sui diritti umani, fondato sui principi di non discriminazione, dignità della persona e protezione universale . In altri passaggi, si sottolinea che i finanziamenti europei non devono in alcun modo contribuire a violazioni dei diritti umani o compromettere il diritto d’asilo.
Questa coesistenza di approcci opposti non è un elemento secondario, ma rappresenta il vero nodo irrisolto della politica migratoria europea. Da un lato, l’esigenza di controllo e di efficacia; dall’altro, il rispetto degli obblighi internazionali e dei principi fondamentali dell’ordinamento dell’Unione. Il risultato è un sistema che tende a oscillare tra due modelli incompatibili, senza riuscire a costruire una sintesi stabile.
Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dalla crescente politicizzazione dei finanziamenti europei. Gli emendamenti prevedono, in alcuni casi, l’esclusione dai benefici dello strumento per quegli Stati che non sono considerati partner affidabili sul piano politico o della sicurezza internazionale . Si tratta di una scelta che rafforza il carattere geopolitico dello strumento “Global Europe”, trasformandolo in un mezzo di pressione politica oltre che economica.
Nel complesso, il quadro che emerge è quello di una strategia articolata su più livelli: esternalizzazione della gestione migratoria, utilizzo dei finanziamenti come leva negoziale, integrazione tra immigrazione e sicurezza, introduzione di strumenti operativi di ritorno. Tuttavia, a fronte di questa complessità, permane un vuoto strutturale.
L’Unione europea interviene sul “prima” della migrazione, attraverso la cooperazione con i Paesi di origine, e sul “dopo”, attraverso i rimpatri e i programmi di reintegrazione. Ciò che manca è una disciplina chiara del “durante”: le condizioni giuridiche della permanenza dello straniero sul territorio europeo.
In assenza di un criterio interno definito, il sistema rimane intrinsecamente incompleto. La distinzione tra chi può restare e chi deve lasciare il territorio continua a essere affidata a strumenti frammentari, spesso emergenziali, privi di una base sistematica coerente. Questo limite emerge con particolare evidenza proprio nel confronto tra le diverse linee politiche presenti negli emendamenti, che non riescono a convergere su un modello unitario.
Gli emendamenti LIBE sul programma “Global Europe” non offrono quindi una soluzione, ma rendono evidente il problema. L’Unione europea sta costruendo una politica migratoria sempre più sofisticata sul piano esterno, ma non ha ancora definito un paradigma interno capace di governare in modo stabile la permanenza degli stranieri.
È in questo squilibrio che si gioca il futuro della governance migratoria europea. Senza un criterio chiaro, oggettivo e verificabile di permanenza, ogni intervento – per quanto strutturato – rischia di rimanere parziale e, in ultima analisi, inefficace.
A Bologna trovare una casa in affitto è diventato difficile anche per chi lavora, possiede un reddito regolare e sarebbe perfettamente in grado di pagare il canone. Famiglie, studenti, giovani lavoratori, persone sole e nuclei stranieri competono per un patrimonio abitativo insufficiente, in una città nella quale la domanda cresce più rapidamente dell’offerta accessibile. L’amministrazione…
L’immigrazione economica viene generalmente presentata come la componente più razionale e governabile dei flussi migratori: lo Stato individua un bisogno di manodopera, autorizza l’ingresso di lavoratori stranieri, questi ultimi trovano un’occupazione e progressivamente entrano nel tessuto economico e sociale del Paese ospitante. Ma tra il modello teorico e ciò che concretamente accade può aprirsi uno…
Un progetto serio sull’integrazione non può concludersi con una dichiarazione di intenti. Deve produrre dati, rendere visibili i risultati e consentire alla comunità di verificare ciò che ha funzionato e ciò che, invece, non ha prodotto gli effetti attesi. Per questa ragione, il percorso avviato a Malalbergo dovrebbe concludersi ogni anno con la pubblicazione di…
Il disegno di legge immigrazione 2026, attualmente all’esame del Senato, introduce una modifica significativa nella disciplina della protezione complementare, individuando nel requisito dei cinque anni di soggiorno regolare uno degli indicatori principali di integrazione. Si tratta di una scelta chiara, che punta a rendere più prevedibile e uniforme l’applicazione della norma. Tuttavia, proprio questa scelta rivela il limite strutturale della riforma: utilizzare il tempo come criterio per misurare l’integrazione è una soluzione solo apparentemente semplice, ma giuridicamente debole.
Il problema non è l’introduzione di parametri oggettivi, che anzi rappresenta un’esigenza reale del sistema. Il problema è il tipo di parametro scelto. Il tempo, infatti, non misura l’integrazione. Misura la durata della permanenza. Sono due concetti profondamente diversi. Uno straniero può risiedere per cinque anni senza essere realmente integrato, così come può raggiungere un livello significativo di integrazione in un periodo più breve, attraverso il lavoro, la conoscenza della lingua e il rispetto delle regole.
Il rischio è evidente. Legare la protezione complementare a una soglia temporale significa trasformare un istituto fondato sulla tutela dei diritti fondamentali in un meccanismo rigido, che non tiene conto della realtà concreta delle persone. Inoltre, si introduce un effetto distorsivo: la maturazione del requisito temporale può avvenire nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario, rendendo il diritto dipendente dalla durata del processo. In questo modo, il sistema finisce per premiare la permanenza nel tempo piuttosto che l’effettiva integrazione.
Esiste, tuttavia, una alternativa già presente nell’ordinamento italiano, che il legislatore avrebbe potuto valorizzare e che oggi dovrebbe essere introdotta come elemento centrale della riforma: l’Accordo di integrazione previsto dal D.P.R. 179/2011. Si tratta di uno strumento normativo che misura l’integrazione in modo concreto e verificabile, attraverso un sistema di obblighi e crediti che tengono conto della conoscenza della lingua italiana, della partecipazione alla vita sociale e del rispetto delle regole.
Utilizzare l’Accordo di integrazione come parametro per la protezione complementare consentirebbe di superare il limite del criterio temporale, introducendo un modello basato sulla condotta dello straniero e non sulla mera durata della sua presenza. In questo modo, l’integrazione diventerebbe un elemento realmente misurabile, coerente con la funzione dell’istituto e con i principi dell’ordinamento.
Dal punto di vista giuridico, questa soluzione presenta un ulteriore vantaggio: non entra in conflitto con l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’Accordo di integrazione può essere utilizzato come indice qualificato di integrazione, senza sostituire il giudizio di proporzionalità che il giudice è chiamato a svolgere. Al contrario, il requisito rigido dei cinque anni rischia di comprimere questo giudizio, orientando in modo eccessivo la decisione verso criteri predeterminati.
La vera riforma, dunque, non consiste nell’introdurre nuove soglie temporali, ma nel costruire un sistema che colleghi in modo coerente la permanenza dello straniero alla sua integrazione effettiva. Questo significa passare da un modello statico a un modello dinamico, in cui ciò che rileva non è quanto tempo si è rimasti, ma come si è vissuto quel tempo.
Il dibattito parlamentare rappresenta l’occasione per correggere questa impostazione. Sostituire o integrare il requisito dei cinque anni con l’Accordo di integrazione non è solo una scelta tecnica, ma una scelta di sistema. Significa affermare un principio chiaro: la permanenza non è un fatto automatico, ma il risultato di un percorso.
In questa prospettiva, la protezione complementare può diventare uno strumento più coerente, più equo e più efficace, capace di coniugare le esigenze di controllo con la tutela dei diritti fondamentali. Diversamente, il rischio è quello di costruire un sistema che appare rigoroso, ma che in realtà resta ancorato a un criterio – il tempo – che non è in grado di rappresentare la complessità dell’integrazione.
Il cardinale Fabio Baggio, intervenendo sul tema della remigrazione, ha ricordato che ogni persona cerca una vita migliore e porta con sé un’aspirazione alla felicità. È un richiamo moralmente fondato: la dignità non dipende dalla cittadinanza, dal passaporto o dal luogo di nascita. Ma la ricerca della felicità non può trasformarsi automaticamente nel diritto di…
Il 16 agosto Il Resto del Carlino ha raccontato un nuovo grave episodio avvenuto alla stazione di Bologna Centrale. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano, un cittadino ghanese di trent’anni avrebbe aggredito, apparentemente senza motivo, una passeggera cinese che attendeva il proprio treno al binario 3, per poi scagliarsi contro gli agenti della Polizia ferroviaria intervenuti,…
En los últimos años el término remigración ha entrado con fuerza en el debate europeo sobre la inmigración. La idea se asocia principalmente al activista austriaco Martin Sellner, figura central del movimiento identitario europeo y antiguo dirigente de la Identitäre Bewegung Österreich.
Sellner ha desarrollado esta teoría en diversos textos y conferencias, especialmente en el libro Remigration: A Proposal, donde expone lo que considera una respuesta política a las transformaciones demográficas y sociales que, en su opinión, Europa ha experimentado durante las últimas décadas debido a la inmigración.
Para el público español, este debate no resulta ajeno. España ha pasado en pocas décadas de ser un país de emigración a convertirse en uno de los principales destinos migratorios de Europa. El crecimiento de la inmigración desde finales de los años noventa ha abierto un debate constante sobre integración, convivencia social y gestión de los flujos migratorios.
La teoría de la remigración intenta ofrecer una respuesta radical a estas preocupaciones. En la concepción de Sellner, la remigración no se limita a la expulsión de inmigrantes en situación irregular. Se trataría de un proyecto político más amplio destinado a revertir parcialmente los efectos de la inmigración masiva.
Este proyecto incluye diversas medidas: un control mucho más estricto de las fronteras, la revisión de los permisos de residencia concedidos en el pasado y programas de retorno dirigidos a inmigrantes que, según esta perspectiva, no se han asimilado plenamente a las sociedades europeas.
El argumento central es de carácter cultural. Según Sellner, las sociedades europeas estarían experimentando una transformación profunda debido a la inmigración procedente de regiones con tradiciones religiosas, lingüísticas y sociales diferentes. La remigración sería, en esta lógica, un instrumento para restaurar lo que él considera el equilibrio cultural histórico de Europa.
Sin embargo, dentro del marco jurídico europeo, este planteamiento plantea numerosas dificultades. Los Estados europeos están vinculados por un conjunto de garantías constitucionales y supranacionales, derivadas tanto de la European Union como de instituciones como el Council of Europe.
Estos sistemas jurídicos protegen derechos fundamentales como la vida familiar, la igualdad ante la ley y la estabilidad del estatus jurídico adquirido por quienes residen legalmente en un país. Por ello, cualquier política que plantee la expulsión masiva de personas que llevan años viviendo en territorio europeo se enfrenta inevitablemente a importantes límites jurídicos.
En este contexto ha surgido en el debate jurídico italiano un enfoque diferente: el paradigma «Integración o ReImmigration».
Este paradigma no interpreta la inmigración principalmente como un problema cultural o identitario. La considera ante todo un problema de gobernanza jurídica y social que debe gestionarse mediante reglas claras.
La idea central es sencilla: la integración debe convertirse en una condición verificable para permanecer en el país de acogida.
En este modelo no se evalúa el origen cultural o religioso de las personas. Lo que se analiza es su participación real en la sociedad. La integración se mide mediante elementos concretos como el trabajo, el conocimiento de la lengua y el respeto por el orden jurídico.
Cuando la integración se produce, el Estado tiene interés en estabilizar la situación jurídica del inmigrante, por ejemplo mediante permisos de residencia o formas de protección complementaria.
Cuando la integración no se produce, el sistema jurídico debe prever mecanismos ordenados de retorno al país de origen. Este proceso se denomina ReImmigration.
La ReImmigration no es un proyecto identitario ni demográfico. Se concibe como un instrumento jurídico para regular los flujos migratorios cuando no se cumplen las condiciones de integración.
La diferencia entre ambos enfoques es, por tanto, profunda.
La teoría de la remigración se centra principalmente en cuestiones de identidad cultural y transformación demográfica. El paradigma Integración o ReImmigration, en cambio, sitúa la integración individual como el criterio jurídico decisivo.
En otras palabras, no es el origen lo que determina si una persona puede permanecer en un país, sino su capacidad de convertirse en un miembro activo y respetuoso de la sociedad que la acoge.
Para países como España, donde la inmigración se ha convertido en una realidad estructural en las últimas décadas, esta perspectiva plantea una cuestión fundamental. El verdadero desafío no consiste únicamente en aumentar o reducir la inmigración, sino en hacer que la integración sea un proceso real, medible y jurídicamente regulado.
Mientras esta dimensión no se aborde de forma clara, las políticas migratorias europeas seguirán moviéndose entre dos extremos: sistemas que permiten la inmigración sin lograr gestionar la integración, o propuestas radicales que chocan con los principios fundamentales del Estado de derecho.
El paradigma Integración o ReImmigration intenta ofrecer una tercera vía: un modelo en el que la inmigración es posible, pero donde la integración se convierte en una condición jurídica clara y donde, cuando esta no se produce, existen mecanismos legales para el retorno ordenado.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista registrado en el Registro de Transparencia de la Unión Europea – ID 280782895721-36
Welcome to a new episode of the podcast Integration or ReImmigration. I am Attorney Fabio Loscerbo.
Behind every functioning legal system lies a simple and often overlooked reality: the State must have the capacity to enforce its own rules. Without capacity, law does not disappear, but it loses effectiveness. It becomes aspirational rather than operative. Immigration policy, more than any other field, exposes this truth with clarity.
State capacity is not an abstract concept. It is the concrete ability to register, evaluate, decide, and execute. It includes administrative structures, trained personnel, reliable data systems, and inter-institutional coordination. When any of these elements fail, immigration governance becomes reactive and fragmented.
Over the past decades, many Western States have expanded immigration rights without proportionally investing in administrative capacity. Legal frameworks have grown more complex, while the institutions responsible for applying them have remained under-resourced and politically constrained. This imbalance has produced a system rich in principles but poor in execution.
The consequences are visible. Procedures take years. Decisions accumulate without implementation. Authorities hesitate to act. Courts are forced into compensatory roles. In this environment, immigration law ceases to function as public law and becomes a form of crisis management.
Control, in this context, is not the opposite of rights. It is their structural condition. A right that cannot be administered cannot be guaranteed. A protection that cannot be managed becomes politically fragile and legally contested. Control is what allows rights to exist within a stable framework.
The refusal to invest in control structures has often been justified by appeals to humanitarian values. But humanitarianism without capacity is unsustainable. When systems collapse under their own weight, the result is not greater protection, but arbitrary restriction. Capacity protects both the State and the individual.
This is particularly evident in the management of conditional stay. Conditional regimes require monitoring, review, and timely decision-making. Without capacity, conditions remain unenforced, and temporary statuses become permanent by default. The legal process stalls, and governability erodes.
The paradigm Integration or ReImmigration treats State capacity as a foundational requirement. Integration policies presuppose the ability to assess compliance. Protection presupposes the ability to track cases. ReImmigration presupposes the ability to execute decisions. Remove capacity, and the entire system collapses.
Another dimension of capacity is legitimacy. When rules are consistently applied, institutions gain credibility. When enforcement is selective or sporadic, trust erodes. Citizens perceive inequality, migrants receive contradictory signals, and political polarization intensifies. Capacity is therefore not only technical; it is democratic.
Capacity also shapes international relations. States that cannot enforce return lose leverage in negotiations with countries of origin. Readmission agreements remain symbolic. Cooperation weakens. ReImmigration, as a lawful function, requires institutional strength at home to be credible abroad.
It is important to stress that building capacity does not mean expanding repression. It means professionalizing administration. It means clear mandates, adequate resources, and accountability. Strong institutions are the best safeguard against abuse.
The survival of the legal order depends on this balance. Rights without capacity lead to chaos. Capacity without rights leads to oppression. The paradigm Integration or ReImmigration insists that the two must coexist.
In the next episode, we will synthesize the entire framework. We will show how integration and ReImmigration are not competing options, but two possible outcomes of a single, coherent system governed by law.
Le récent avis adopté par la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) du Parlement européen, dans le cadre de la proposition relative au cadre financier pluriannuel 2028–2034, marque une évolution significative dans l’équilibre entre l’Union européenne et les États membres. Derrière une apparente question budgétaire, se joue en réalité une problématique plus profonde : celle des limites du pouvoir de l’Union.
Au centre du débat se trouve le mécanisme dit de « conditionnalité », c’est-à-dire la possibilité de subordonner l’octroi des fonds européens au respect de l’État de droit et des valeurs de l’Union. Ces dernières années, cet instrument a progressivement été utilisé comme levier d’influence politique, permettant aux institutions européennes d’intervenir indirectement dans des domaines relevant traditionnellement de la souveraineté nationale.
L’avis de la commission LIBE introduit une limite claire à cette logique. Il affirme que toute mesure affectant l’accès aux financements européens doit être strictement limitée aux cas où il est démontré, sur la base d’éléments objectifs, vérifiables et dûment étayés, l’existence d’un lien direct et suffisamment grave avec la protection du budget de l’Union. En d’autres termes, les fonds européens ne peuvent pas être utilisés pour procéder à des évaluations générales des systèmes constitutionnels, des processus démocratiques ou des choix politiques des États membres.
Cette position s’inscrit dans le respect des principes fondamentaux du droit de l’Union, en particulier le principe d’attribution des compétences. L’Union européenne n’agit que dans les limites des compétences que les États lui ont conférées par les traités, et doit respecter leur identité nationale ainsi que leurs structures politiques et constitutionnelles. L’avis souligne ainsi la nécessité d’éviter toute extension implicite des pouvoirs de l’Union par le biais d’instruments financiers.
Un autre point particulièrement significatif concerne la notion d’« État de droit ». Le document reconnaît que ce concept ne fait pas l’objet d’une définition uniforme et qu’il peut être interprété différemment selon les systèmes juridiques nationaux. Cette absence d’unité expose le mécanisme de conditionnalité à un risque d’application discrétionnaire. Dès lors, il apparaît nécessaire de limiter son usage à des situations concrètes, directement liées à la protection des intérêts financiers de l’Union.
Même si l’avis ne traite pas explicitement de la politique migratoire, ses implications dans ce domaine sont évidentes. L’immigration demeure un secteur dans lequel les États membres conservent une compétence essentielle, notamment en ce qui concerne les conditions d’entrée, de séjour et d’intégration des ressortissants étrangers. En restreignant l’utilisation des instruments financiers comme moyen de pression, le Parlement européen contribue à renforcer la marge de manœuvre des États dans la définition de leurs politiques nationales.
Dans une perspective comparative, cette évolution peut être rapprochée des tensions classiques observées dans les systèmes à structure fédérale, où la question de la répartition des compétences entre niveau central et entités fédérées est constante. L’Union européenne, bien que juridiquement distincte, se trouve confrontée à une problématique similaire : celle de la délimitation de son propre pouvoir.
L’avis de la commission LIBE ne remet pas en cause les fondements de l’ordre juridique européen. Il propose plutôt un rééquilibrage, visant à garantir que les instruments d’action de l’Union restent conformes aux traités et ne deviennent pas des outils d’ingérence généralisée.
Le processus législatif est encore en cours, et le texte pourra évoluer. Toutefois, le signal politique et juridique est clair : la légitimité de l’Union européenne repose aussi sur sa capacité à respecter les limites de ses propres compétences.
Dans ce contexte, les États membres pourraient retrouver un espace juridique plus défini pour développer des approches autonomes dans des domaines sensibles comme l’immigration, tout en restant inscrits dans le cadre du droit européen.
Quanto accaduto a Ceuta nelle ultime settimane dovrebbe indurre l’Europa a interrogarsi su un dato che spesso rimane sullo sfondo del dibattito politico: la pressione migratoria proveniente dall’Africa non può più essere interpretata come una successione di emergenze. È un fenomeno strutturale, alimentato da differenziali economici, demografici e sociali che nessuna legge sull’immigrazione, per quanto…
Negli ultimi venticinque anni la destra italiana ha cercato più volte di costruire una risposta forte e riconoscibile al tema dell’immigrazione irregolare. Le formule sono cambiate, spesso seguendo le priorità del momento: prima il rafforzamento delle espulsioni e dei respingimenti, poi i “porti chiusi”, successivamente il blocco navale e oggi la remigrazione. Sarebbe però sbagliato…
Nell’articolo “Il lessico sull’immigrazione che ci fa regredire”, pubblicato sul quotidiano Domani l’11 agosto 2026 alle ore 7:00, Christian Raimo critica il progressivo affermarsi, nel dibattito italiano ed europeo, di un linguaggio centrato sulla sicurezza, sul controllo delle frontiere, sui rimpatri e sul contrasto ai fattori di attrazione dell’immigrazione. La questione posta è seria, ma…
Nel dibattito europeo sull’immigrazione si tende a concentrare l’attenzione su strumenti visibili e immediati: controlli alle frontiere, rimpatri, accordi con Paesi terzi. Tuttavia, una parte rilevante della strategia dell’Unione si sviluppa su un piano meno evidente, ma decisivo: quello economico-industriale. Gli emendamenti di compromesso adottati in sede di Commissione per lo sviluppo (DEVE) sulla proposta di modifica del regolamento (UE) 2024/1252 offrono una chiave di lettura particolarmente significativa di questa dinamica.
Il tema apparentemente centrale è quello delle materie prime critiche. L’Unione riconosce che l’accesso a tali risorse è essenziale per la transizione digitale ed energetica, nonché per la sicurezza industriale e strategica. Il documento evidenzia come i mercati globali di queste materie siano fortemente concentrati e spesso dominati da pochi attori, con conseguenti rischi geopolitici. In tale contesto, l’UE si propone di diversificare le fonti di approvvigionamento e rafforzare la cooperazione con partner ritenuti affidabili .
Fin qui, nulla di sorprendente. Ciò che invece merita attenzione è il modo in cui questa strategia viene costruita. L’Unione non si limita a cercare nuove fonti di approvvigionamento, ma intende intervenire direttamente nei Paesi di origine delle materie prime, promuovendo lo sviluppo locale delle capacità di estrazione, trasformazione e produzione. In altri termini, si passa da una logica di semplice importazione a una logica di integrazione industriale globale.
Il documento afferma espressamente la necessità di evitare che le materie prime siano soltanto esportate, promuovendo invece la creazione di valore nei Paesi partner, anche attraverso lo sviluppo di capacità industriali locali e la creazione di occupazione . Questa impostazione non è neutra: implica una trasformazione strutturale dei rapporti tra l’Unione e i Paesi, in particolare africani, ricchi di risorse.
È proprio in questo passaggio che emerge il collegamento, spesso sottovalutato, con il fenomeno migratorio. Gli emendamenti introducono un riferimento esplicito al nesso tra crisi, instabilità ambientale e spostamenti di popolazione, evidenziando come i rischi connessi alle catene di approvvigionamento siano strettamente legati a fenomeni di displacement umano . Si tratta di un riconoscimento importante: la migrazione non è trattata come un fenomeno autonomo, ma come effetto di dinamiche economiche, ambientali e geopolitiche.
Di conseguenza, la strategia europea assume una dimensione preventiva. Intervenire sulle filiere produttive e sullo sviluppo economico dei Paesi di origine significa, nelle intenzioni dell’Unione, ridurre le cause profonde della migrazione. È una logica coerente sul piano teorico, ma che solleva interrogativi rilevanti sul piano giuridico e politico.
Parallelamente, il documento introduce obblighi stringenti per le grandi imprese europee. Queste sono chiamate a garantire la tracciabilità delle catene di approvvigionamento, a effettuare valutazioni di rischio e ad adottare misure di mitigazione, inclusa la diversificazione dei fornitori . Tali obblighi non si limitano agli aspetti economici, ma includono la considerazione dell’impatto sociale e ambientale, nonché il rispetto dei diritti umani nelle comunità locali.
Si delinea così un modello di governance globale delle filiere produttive, in cui l’Unione europea esercita un ruolo di regolatore, estendendo di fatto la propria influenza ben oltre i confini territoriali. Questo modello è coerente con l’obiettivo di garantire sicurezza degli approvvigionamenti, ma rappresenta anche uno strumento di politica estera e, indirettamente, di politica migratoria.
Il punto critico, tuttavia, emerge quando si osserva ciò che manca. L’Unione interviene sulle cause economiche e strutturali della migrazione, investe nei Paesi di origine, condiziona le relazioni internazionali, ma non definisce in modo chiaro un criterio giuridico interno di permanenza. In altri termini, si agisce sul “prima” della migrazione, ma si lascia irrisolta la questione del “dopo”.
Questo squilibrio rischia di compromettere l’efficacia complessiva del sistema. Senza un criterio interno chiaro – fondato su parametri oggettivi e verificabili – la gestione dei flussi migratori rimane affidata a strumenti frammentari, oscillando tra protezione e espulsione, senza una vera capacità di governo.
Gli emendamenti analizzati mostrano dunque una strategia europea articolata su due livelli: da un lato, l’intervento esterno attraverso sviluppo economico e controllo delle filiere; dall’altro, la crescente attenzione alla sicurezza delle forniture e alla stabilità geopolitica. Tuttavia, manca un terzo livello, fondamentale: la definizione di un modello interno coerente di integrazione e permanenza.
In assenza di tale modello, il rischio è quello di costruire un sistema sofisticato sul piano economico e geopolitico, ma fragile sul piano giuridico e sociale. La migrazione, infatti, non può essere gestita esclusivamente attraverso strumenti esterni. Richiede una definizione chiara delle condizioni di appartenenza e permanenza all’interno dello spazio europeo.
Il documento in esame, pur non affrontando direttamente la disciplina dell’immigrazione, conferma una tendenza ormai evidente: l’Unione europea sta progressivamente spostando il baricentro della propria politica migratoria fuori dai propri confini, senza però completare la costruzione di un sistema interno coerente. È in questa tensione che si colloca oggi il futuro della governance migratoria europea.
L’integrazione non può essere ridotta alla conoscenza della lingua, alla disponibilità di un lavoro o alla semplice permanenza nel territorio. È anche adesione a un insieme di regole comuni, riconoscimento reciproco e partecipazione alla vita della comunità. Per questa ragione, il progetto locale ispirato al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” potrebbe prevedere l’adozione di una Carta…
Nell’articolo “La lite sull’immigrazione che l’Europa non può permettersi”, pubblicato su Formiche.net l’11 agosto 2026, Stefano Stefanini parte dalle tensioni tra Italia e Spagna seguite alla crisi di Ceuta per porre una questione più ampia: l’immigrazione è una sfida europea e non può essere governata attraverso risposte nazionali disordinate, sovrapposte o apertamente conflittuali. Il punto…
Il Portogallo si sta avvicinando al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. La posizione espressa dal primo ministro Luís Montenegro non coincide ancora integralmente con il modello che proponiamo, ma ne condivide ormai il punto di partenza essenziale: una politica migratoria non può essere fondata sull’apertura indiscriminata delle frontiere, né può limitarsi a consentire l’ingresso senza interrogarsi…
In recent months, a clear policy direction has taken shape across parts of Europe: the externalisation of migration management through the creation of return hubs in third countries. A coalition including Germany, the Netherlands, Austria, Denmark and Greece is actively pursuing this strategy, exploring agreements with countries such as Rwanda, Uganda and Tunisia. Italy’s arrangement with Albania has already shown that what was once politically controversial is now becoming operational.
For a UK audience, this debate resonates immediately. It sits alongside ongoing discussions about offshore processing, third-country arrangements and the balance between migration control and legal accountability. The UK’s own experience—particularly with proposals involving Rwanda—has highlighted how difficult it is to reconcile enforcement with the rule of law.
The European approach risks falling into the same structural trap.
Return hubs are inherently reactive. They intervene only at the final stage, when an individual has already fallen into irregular status or is subject to removal. In effect, they manage the outcome of a system that has already failed. What they do not provide is a mechanism to prevent that failure.
This exposes three fundamental weaknesses.
First, a systemic inefficiency. Without a prior framework to assess integration, the system lacks any meaningful differentiation. Individuals with very different trajectories—those who are integrated and those who are not—are treated within the same enforcement logic.
Second, high political and financial costs. Offshore arrangements require complex bilateral agreements, ongoing funding and a degree of geopolitical stability that cannot be taken for granted. As the UK experience has shown, such models are both expensive and politically contentious.
Third, and most critically, a legal vulnerability. Concerns have already been raised about the risk of creating “legal black holes”—spaces where access to justice is limited and procedural safeguards are weakened. In a European context bound by the European Convention on Human Rights, this is not a marginal issue but a central one.
The core problem is therefore not the existence of return hubs as such, but the absence of a coherent legal framework in which they operate.
They answer the question of how to remove, but not how to govern presence.
This is where the Italian model offers a different perspective.
Italy already has a legal instrument that introduces a preventive logic: the integration contract, established by Presidential Decree No. 179 of 2011. This mechanism shifts the focus from a one-off decision on residence to an ongoing evaluation of integration.
It is based on clear, verifiable criteria: employment, language proficiency and compliance with the law. These are objective indicators that can be assessed over time, allowing the right to remain to be linked to a continuous and demonstrable integration pathway.
For a UK audience, this may be understood as a form of conditional residence grounded not only in entry criteria, but in sustained compliance over time.
If applied at a European level, such a mechanism would fundamentally reshape the role of return hubs. They would no longer function as emergency tools deployed after systemic breakdown, but as the final step in a structured and transparent process.
This would also address a key criticism: the lack of clear standards. A system based on periodic verification reduces arbitrariness and strengthens legal certainty, ensuring that decisions are grounded in measurable factors.
The UK debate has long been framed around control versus compassion. What is often missing is a third dimension: verification.
Without a mechanism to assess integration over time, enforcement tools alone cannot produce a stable system.
With it, they can.
The real issue is not where individuals should be relocated outside Europe.
The real issue is how the right to remain is defined, measured and maintained within it.
In this context, the Italian integration contract is not simply a national tool. It represents a model that could inform a more coherent and legally sustainable migration policy—both in Europe and beyond.
Da oltre vent’anni la destra italiana considera il governo dell’immigrazione una delle proprie priorità. In questo periodo ha proposto e, quando ha governato, spesso concretamente sperimentato ricette differenti: dalla Bossi-Fini ai respingimenti, dai porti chiusi al blocco navale, fino all’attuale dibattito sulla remigrazione. Sarebbe poco utile leggere questa storia soltanto attraverso la categoria delle promesse…
Le fragilità sociali raramente nascono all’improvviso. Prima di trasformarsi in disagio conclamato, si manifestano attraverso segnali spesso riconoscibili: assenze scolastiche ripetute, perdita del lavoro, difficoltà abitative, isolamento familiare, mancata conoscenza della lingua e progressivo allontanamento dai servizi. Il problema è che questi segnali vengono spesso osservati separatamente. La scuola conosce le assenze e le difficoltà…
In the wake of the latest European Parliament elections, immigration has returned to the centre of political debate across the continent. Yet what is emerging is not merely a clash of policy preferences, but a deeper structural divide between two competing models: remigration and what can be defined as Reimmigration.
For a UK audience, this distinction is particularly relevant. The United Kingdom, especially in the current political climate marked by the rise of parties such as Reform UK, is grappling with similar tensions between political demands for stricter migration control and the legal constraints that inevitably shape what can actually be implemented.
The concept of remigration, as it has developed in continental Europe, is rooted in a specific theoretical framework: the idea of “ethnic replacement”, widely discussed in France as the Grand Remplacement. According to this theory, migration leads to a gradual transformation of the demographic and cultural composition of European societies, which in turn justifies policies aimed at encouraging or enforcing the return of migrants to their countries of origin.
What defines remigration is its collective nature. It does not primarily focus on the individual legal position of a person, but on broader societal considerations. It approaches migration as a structural issue requiring equally structural responses.
This is precisely where the legal difficulty arises.
Even outside the European Union, the United Kingdom remains deeply embedded in a legal framework shaped by the European Convention on Human Rights, incorporated domestically through the Human Rights Act 1998. Article 8 ECHR, which protects the right to private and family life, requires that any removal decision be assessed individually, taking into account the specific circumstances of the person concerned.
Moreover, UK courts have consistently emphasised proportionality and case-by-case assessment in immigration matters. This means that broad, generalised policies targeting categories of people—rather than individuals—would face significant legal challenges.
In this context, remigration appears as a politically powerful concept, but one that lacks a clear and viable legal pathway.
This is where the model of Reimmigration becomes relevant.
Reimmigration operates on an entirely different basis. It is not concerned with identity or origin, but with conduct and integration. It does not seek to redefine who belongs to the national community, but to establish clear, legally grounded criteria under which a person may remain.
Under this model, the right to stay is not unconditional. It is contingent upon a demonstrable process of integration, assessed through objective elements such as employment, language proficiency, compliance with the law, and social participation.
At the same time, where these conditions are absent or lost, the legal basis for remaining may also fall away—subject, always, to due process and proportionality.
The distinction is fundamental. While remigration is built on collective assumptions, Reimmigration is grounded in individual legal relationships. It is therefore capable of operating within the framework of existing law, rather than in tension with it.
Recent political developments in France, Germany and the United Kingdom itself illustrate a broader trend: immigration is no longer treated as a temporary or emergency issue, but as a structural question requiring long-term solutions.
The risk, however, is that political narratives move faster than legal systems can accommodate. Remigration offers a clear and immediate political answer, but one that struggles to translate into enforceable law. Reimmigration, by contrast, may appear less radical, but provides a legally sustainable model capable of balancing control with rights.
The key issue is not whether migrants should stay or be removed. The real question is under what legal conditions such decisions are made, and whether those conditions can withstand judicial scrutiny.
In this respect, the European—and increasingly British—debate stands at a crossroads. Remigration remains a political idea in search of legal grounding. Reimmigration represents an attempt to build that grounding within the rule of law.
Il decreto flussi viene spesso descritto come una macchina difettosa che avrebbe bisogno di manutenzione. La metafora è efficace, ma rischia di attenuare la gravità del problema. Una macchina può essere riparata quando il suo progetto originario resta valido e occorre soltanto sostituire qualche componente usurata. Nel caso del decreto flussi, invece, è il modello…
La crisi di Ceuta ha costretto l’Europa a confrontarsi con una realtà che per troppo tempo aveva preferito rimuovere: una politica migratoria non può esistere senza il controllo effettivo delle frontiere. Tra il 30 e il 31 luglio 2026 decine di migliaia di persone hanno raggiunto l’enclave spagnola dal territorio marocchino, mettendo sotto pressione una…
In poco meno di venticinque anni la destra italiana ha utilizzato parole diverse per rappresentare sostanzialmente la stessa aspirazione politica: riportare sotto il controllo dello Stato l’immigrazione, distinguere gli ingressi regolari da quelli irregolari e rendere effettivo l’allontanamento di chi non ha titolo per rimanere. Dalla Bossi-Fini ai respingimenti, dai porti chiusi al blocco navale,…
En los últimos años el término remigración ha entrado con fuerza en el debate político europeo. El concepto se ha difundido especialmente en el ámbito germánico y ha sido popularizado por el activista austriaco Martin Sellner, autor del libro Remigration: Ein Vorschlag. Según esta teoría, la solución a la crisis migratoria europea consistiría en organizar el retorno a gran escala de inmigrantes a sus países de origen. Esta propuesta no se refiere únicamente a inmigrantes en situación irregular o a personas condenadas por delitos, sino que en algunos planteamientos se extiende también a quienes son considerados insuficientemente integrados en las sociedades europeas.
Para muchos observadores, esta discusión puede parecer una propuesta política radical que ha surgido recientemente. Sin embargo, para comprenderla correctamente es necesario situarla dentro del contexto más amplio de la evolución de las políticas migratorias europeas. La creciente presencia del concepto de remigración en el debate público no es el origen del problema, sino más bien una consecuencia del fracaso de determinadas políticas de integración desarrolladas en Europa durante las últimas décadas.
Durante más de treinta años, los Estados europeos han construido sistemas jurídicos complejos para regular la inmigración. Se han desarrollado mecanismos administrativos relacionados con el asilo, los permisos de residencia, la reagrupación familiar y distintas formas de regularización. Sin embargo, el debate político y legislativo se ha concentrado principalmente en las condiciones de entrada y en el estatuto jurídico de los inmigrantes, mientras que otra cuestión fundamental ha quedado mucho menos definida: el proceso real de integración dentro de la sociedad de acogida.
Como consecuencia de esta situación, en varios países europeos se han desarrollado contextos en los que una parte de la población inmigrante permanece durante años en el territorio sin lograr una integración plena en términos lingüísticos, laborales y sociales. Cuando las políticas de integración no están claramente definidas o resultan insuficientes, la inmigración comienza a percibirse cada vez más como un fenómeno que escapa al control político.
Es precisamente en este contexto donde aparecen propuestas más radicales. La teoría de la remigración parte de la premisa de que la integración habría fracasado y que, por tanto, sería necesario revertir las consecuencias sociales y demográficas de la inmigración mediante retornos masivos a los países de origen.
Sin embargo, una perspectiva de este tipo plantea importantes problemas jurídicos, sociales y políticos. Muchos inmigrantes llevan décadas viviendo en países europeos, trabajan, pagan impuestos y han formado familias. En numerosos casos, sus hijos han nacido o se han criado en Europa. Pensar que los efectos acumulados de décadas de inmigración pueden resolverse mediante retornos generalizados implica ignorar la complejidad de las sociedades europeas contemporáneas.
Por esta razón, el debate sobre la remigración revela en realidad un problema más profundo: Europa nunca ha definido con claridad qué significa exactamente la integración dentro de su modelo de política migratoria. La integración ha sido presentada muchas veces como un objetivo político general, pero rara vez como una condición concreta y verificable vinculada al derecho de residencia.
Es precisamente en este punto donde se sitúa el paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
El término ReImmigrazione no es una traducción al español ni un concepto ya existente en el debate político internacional. Se trata de un concepto italiano que propone un enfoque diferente para gobernar la inmigración. La idea central es que el derecho a permanecer de forma estable en un país debe estar vinculado desde el principio a un proceso real de integración en la sociedad de acogida.
La integración no puede limitarse a un principio abstracto o a un ideal político. Debe reflejarse en elementos concretos, como la participación en la vida económica, el conocimiento de la lengua del país y el respeto de las normas fundamentales de la comunidad. Cuando estos elementos se consolidan, la inmigración puede convertirse en una parte estable del desarrollo social y económico del país receptor.
Cuando ese proceso no se produce con el tiempo, una política migratoria no puede aceptar indefinidamente situaciones permanentes de marginación social.
En este contexto, ReImmigrazione no significa deportación masiva ni un proyecto ideológico de ingeniería demográfica. Se trata más bien de un instrumento de gobernanza dentro de un sistema de gestión de la inmigración que puede aplicarse cuando el proceso de integración no se materializa.
La diferencia fundamental con la teoría de la remigración reside en la lógica del enfoque. La remigración aparece como una reacción política a una crisis que ya se ha producido. El paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, por el contrario, pretende prevenir estas crisis estableciendo desde el inicio una relación clara entre integración y derecho a permanecer.
Para el público español y latinoamericano, este debate resulta especialmente relevante porque refleja un dilema que también aparece en muchas democracias contemporáneas: cómo equilibrar la apertura migratoria con la cohesión social. La experiencia europea demuestra que la política migratoria no puede limitarse únicamente al control de fronteras o a la protección humanitaria. También debe definir con claridad las condiciones de integración dentro de la sociedad.
El debate actual sobre la remigración indica que Europa se encuentra en un momento de redefinición de su modelo migratorio. La cuestión central no es elegir entre inmigración ilimitada o expulsiones masivas, sino construir un sistema capaz de gestionar la inmigración de forma realista y sostenible.
El paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone precisamente esa perspectiva: transformar la integración en una condición real de la permanencia y convertirla en el elemento central de una política migratoria capaz de garantizar la estabilidad y la cohesión de las sociedades europeas.
Avv. Fabio Loscerbo Abogado – Lobista inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea ID: 280782895721-36
L’articolo de Il Manifesto (consultabile qui: https://ilmanifesto.it/cpr-in-toscana-sara-ad-aulla-e-scontro-politico) si inserisce in un copione ormai noto: ogni ipotesi di apertura di un Centro di permanenza per i rimpatri genera uno scontro politico e territoriale che finisce per oscurare la questione centrale.
Si discute del luogo, si polarizza il dibattito tra favorevoli e contrari, ma si evita sistematicamente di affrontare il punto decisivo: la funzione giuridica e operativa dei CPR nel sistema dell’immigrazione.
I CPR non sono – o non dovrebbero essere – una scelta politica discrezionale. Sono uno strumento previsto dall’ordinamento, disciplinato dall’art. 14 del d.lgs. 286/1998, funzionale all’esecuzione dei provvedimenti di espulsione nei casi in cui non sia possibile procedere immediatamente al rimpatrio. In altri termini, rappresentano l’anello di chiusura del sistema.
Ed è proprio qui che emerge la contraddizione strutturale.
L’Italia – e più in generale l’Europa – continua a produrre provvedimenti di allontanamento senza dotarsi di strumenti effettivi per renderli eseguibili. Il risultato è un sistema formalmente rigoroso ma sostanzialmente inefficace, in cui l’irregolarità diventa una condizione di fatto tollerata.
Il dibattito sulla localizzazione del CPR di Aulla rischia quindi di essere fuorviante. Non è rilevante stabilire se il centro debba sorgere in Toscana, in Emilia-Romagna o altrove. La vera questione è se esista la volontà di rendere questi strumenti realmente operativi, nel rispetto delle garanzie giuridiche ma anche dell’effettività delle decisioni amministrative.
Senza CPR funzionanti, ogni politica di rimpatrio è destinata a rimanere sulla carta. E senza rimpatri effettivi, l’intero sistema perde credibilità.
Da questo punto di vista, la contrapposizione ideologica – tra chi li considera strumenti necessari e chi li rifiuta in radice – appare sterile. Il tema non è “essere a favore o contro”, ma comprendere che, in assenza di un meccanismo di esecuzione, il diritto dell’immigrazione diventa una costruzione puramente teorica.
Nel quadro del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, i CPR assumono un ruolo preciso: non come strumenti punitivi, ma come dispositivi funzionali alla gestione delle situazioni di mancata integrazione. Se il soggiorno è legato a parametri oggettivi, allora deve esistere anche un meccanismo effettivo per la cessazione di tale soggiorno quando quei parametri vengono meno.
Il punto, quindi, è estremamente chiaro.
Non è il CPR di Aulla il problema.
Il problema è che, ancora una volta, si discute di dove collocare uno strumento senza chiedersi se il sistema nel suo complesso sia in grado di utilizzarlo davvero.
Nella giornata odierna si è svolto a Bologna, presso la Sala Consiliare “Rosario Angelo Livatino” del Quartiere Borgo Panigale – Reno, il corso di formazione giuridica dedicato al tema della protezione complementare nella giurisprudenza di merito.
L’evento, accreditato ai fini della formazione continua forense, ha rappresentato un momento di approfondimento tecnico su una materia oggi centrale nel diritto dell’immigrazione, anche alla luce delle trasformazioni normative intervenute negli ultimi anni e delle rilevanti questioni interpretative emerse nella prassi applicativa, in particolare a seguito del Decreto Cutro.
Nel corso dell’incontro è stato presentato il volume “La protezione complementare nella giurisprudenza di merito: criteri applicativi e linee interpretative” (2025), che si propone di offrire una sistematizzazione degli orientamenti dei Tribunali ordinari e della Corte di Cassazione, con un approccio operativo rivolto agli operatori del diritto.
L’intervento ha posto al centro dell’analisi il ruolo della protezione complementare quale strumento di tutela dei diritti fondamentali, evidenziandone la funzione di raccordo tra normativa interna, principi costituzionali e obblighi derivanti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Particolare attenzione è stata dedicata alle dinamiche applicative nella giurisprudenza di merito, con un esame critico delle più recenti decisioni e delle principali linee interpretative emergenti, anche in relazione al tema della stabilità e della convertibilità dei titoli di soggiorno.
L’iniziativa ha registrato un significativo interesse da parte degli operatori del settore, confermando la centralità del dibattito giuridico sulla protezione complementare nel contesto attuale.
A recent draft opinion adopted by the European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE), in the context of the upcoming 2028–2034 EU budget framework, marks a significant shift in the balance of power between the European Union and its Member States. While formally addressing financial governance, the document carries broader constitutional implications that extend well beyond budgetary policy.
At the heart of the debate lies the concept of “conditionality”: the idea that access to EU funds can be made dependent on a Member State’s compliance with the rule of law and fundamental values. In recent years, this mechanism has increasingly been used as a tool of political leverage, allowing EU institutions to influence domestic policies in areas traditionally reserved to national sovereignty.
The LIBE opinion introduces a clear limitation to this approach. It states that any restriction or suspension of EU funding must be strictly confined to cases where there is objective, verifiable and duly substantiated evidence of a direct and sufficiently serious impact on the EU budget. In other words, financial conditionality cannot be used to carry out broad or abstract assessments of a country’s constitutional system, democratic processes or political choices.
This position reaffirms a foundational principle of EU law: the Union acts only within the limits of the competences conferred upon it by the Treaties. It also emphasizes respect for the constitutional identity of Member States and their fundamental political structures. In doing so, the Parliament signals a concern over potential overreach and the need to restore legal certainty.
Particularly noteworthy is the document’s acknowledgment that the concept of the “rule of law” does not have a single, universally agreed definition across all legal systems. This recognition highlights the risk of discretionary or inconsistent application when such a concept is used as a basis for financial sanctions. The proposed amendments therefore seek to anchor any enforcement mechanism to concrete, measurable effects—specifically those affecting the financial interests of the Union.
Although the document does not directly address immigration policy, its implications are evident. Immigration remains an area where Member States retain primary responsibility, especially regarding admission criteria, residence conditions and integration policies. By limiting the EU’s ability to use financial tools as indirect pressure, the opinion effectively strengthens national autonomy in shaping these policies.
From a comparative perspective, this development may resonate with audiences familiar with federal systems, such as that of the United States, where tensions between central authority and state sovereignty are a recurring theme. The EU, while structurally different, is facing a similar question: to what extent can central institutions influence domestic policy choices through financial mechanisms?
The LIBE opinion suggests a recalibration. It does not dismantle the EU’s legal framework, nor does it challenge the importance of shared values. Rather, it seeks to ensure that enforcement tools remain within clearly defined legal boundaries and do not evolve into instruments of generalized political control.
The legislative process is ongoing, and the final outcome remains uncertain. However, the message is clear: there is a growing awareness within the European Parliament that the legitimacy of the Union depends not only on its ability to act, but also on its ability to respect the limits of its own powers.
In this evolving landscape, Member States may find renewed space to develop autonomous approaches to complex policy areas, including immigration, within the broader framework of European law.
La Germania si trova davanti a una contraddizione che riguarda ormai tutte le grandi società europee: vuole ridurre i costi e le conseguenze dell’immigrazione non integrata, ma nello stesso tempo non può rinunciare all’apporto dei lavoratori stranieri. Non è una contraddizione marginale. È probabilmente uno dei nodi sui quali si deciderà la politica migratoria europea…
L’integrazione non si realizza soltanto attraverso i servizi amministrativi, i corsi di lingua o l’inserimento lavorativo. In una realtà medio-piccola come Malalbergo, essa prende forma soprattutto nei luoghi quotidiani della comunità: nel campo sportivo, nella parrocchia, nelle associazioni, nelle feste locali e nelle attività di volontariato. Sono questi gli spazi nei quali le persone si…
Il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, adottato per adeguare l’ordinamento italiano al nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, non deve essere letto soltanto come un intervento sulle procedure di protezione internazionale, sul trattenimento o sulla distribuzione delle competenze tra gli Stati membri. La riforma si colloca all’interno di una trasformazione più profonda, nella…
L’insieme di emendamenti presentati in sede di Commissione LIBE del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento “Global Europe” rappresenta, al di là della sua natura formalmente interlocutoria, uno dei passaggi più significativi nella ridefinizione della politica migratoria dell’Unione. Non si tratta di un testo normativo definitivo, ma di un campo di battaglia politico e giuridico in cui emergono con chiarezza le tensioni strutturali che attraversano oggi l’Europa.
Il primo elemento che colpisce è la crescente centralità della dimensione esterna della politica migratoria. L’Unione non si limita più a regolare l’ingresso e la permanenza sul proprio territorio, ma utilizza in modo sempre più esplicito strumenti di politica estera e di cooperazione allo sviluppo per incidere sui flussi migratori. In questo senso, gli emendamenti introducono – o rafforzano – una logica di condizionalità: i rapporti con i Paesi terzi vengono subordinati alla loro disponibilità a collaborare nella prevenzione dell’immigrazione irregolare e, soprattutto, nei meccanismi di rimpatrio e riammissione.
È emblematico, sotto questo profilo, il passaggio in cui si prevede che “the implementation of the programmes shall take into account partner countries’ cooperation on preventing irregular migration and on the return and readmission of irregular nationals” . Non si tratta più di una cooperazione generica, ma di un vero e proprio vincolo funzionale: i finanziamenti europei diventano leva per ottenere risultati concreti in termini di controllo migratorio.
Ancora più esplicita è la previsione secondo cui, in caso di mancata cooperazione, la Commissione possa sospendere i programmi o i pagamenti. In alcuni emendamenti, tale sospensione assume carattere quasi automatico, con percentuali e soglie operative. Si introduce così un principio che, fino a pochi anni fa, sarebbe stato considerato politicamente impraticabile: la subordinazione sistematica della cooperazione allo sviluppo agli obiettivi di politica migratoria.
Parallelamente, emergono proposte che vanno oltre la semplice logica del rimpatrio, introducendo strumenti operativi quali “return hubs”, incentivi al ritorno volontario e programmi strutturati di reintegrazione nei Paesi di origine, fino a richiamare espressamente il concetto di “remigration” . È un salto qualitativo: non si tratta più solo di gestire l’irregolarità, ma di costruire un sistema organizzato di ritorno.
Tuttavia, questo impianto non è affatto pacifico. Accanto a tali proposte, si colloca una linea opposta, fortemente ancorata alla tutela dei diritti fondamentali. Alcuni emendamenti ribadiscono in modo netto che i fondi dell’Unione non possono essere utilizzati per misure che compromettano il diritto d’asilo o le garanzie connesse al principio di non-refoulement. In particolare, si afferma che il finanziamento europeo non deve sostenere azioni che “would undermine the right to asylum or would undermine the right to protection in the event of removal, expulsion or extradition” .
Si tratta di una contrapposizione strutturale, che non può essere risolta con semplici mediazioni tecniche. Da un lato, l’esigenza di controllo e di efficacia delle politiche migratorie; dall’altro, il rispetto degli obblighi internazionali e dei principi fondativi dell’ordinamento europeo. In mezzo, una serie di soluzioni ibride che tentano di conciliare sicurezza e diritti, senza riuscire, almeno allo stato, a produrre una sintesi coerente.
Il dato più rilevante, sotto il profilo sistemico, è che l’Unione sembra orientarsi sempre più verso una esternalizzazione della gestione migratoria. Il controllo dei flussi, il trattenimento e persino la fase del rimpatrio vengono progressivamente spostati fuori dai confini europei, affidati a Paesi terzi in cambio di sostegno finanziario e politico. È una strategia comprensibile sul piano pragmatico, ma che solleva interrogativi rilevanti sul piano giuridico, in particolare in relazione all’effettività delle garanzie fondamentali.
Ed è proprio qui che emerge il limite strutturale dell’attuale approccio europeo. Tutto il dibattito si concentra sul prima (prevenzione dell’ingresso) e sul dopo (rimpatrio), ma manca completamente un criterio interno di permanenza. L’Unione non definisce, se non in modo frammentario e indiretto, quali siano le condizioni sostanziali per rimanere legittimamente sul territorio nel medio-lungo periodo.
In altri termini, manca un paradigma che colleghi la permanenza dello straniero non solo allo status formale, ma al suo percorso concreto di integrazione. Il sistema attuale oscilla tra protezione e espulsione, senza costruire un criterio intermedio fondato su elementi oggettivi quali il lavoro, la conoscenza della lingua e il rispetto delle regole.
In questa prospettiva, il dibattito emerso negli emendamenti “Global Europe” evidenzia uno spazio teorico e giuridico ancora aperto. Se l’Unione insiste su strumenti esterni – condizionalità, rimpatri, cooperazione con Paesi terzi – senza intervenire sulla dimensione interna, il rischio è quello di produrre un sistema strutturalmente instabile, incapace di governare realmente i fenomeni migratori.
La vera questione, dunque, non è se rafforzare i rimpatri o ampliare i canali legali, ma quale sia il criterio giuridico di permanenza. Senza una risposta chiara a questa domanda, ogni intervento rischia di essere parziale.
Il documento in esame, pur nella sua natura non definitiva, rende evidente una realtà che fino a poco tempo fa era solo implicita: l’Europa sta ridefinendo la propria politica migratoria, ma non ha ancora trovato un equilibrio tra controllo, diritti e integrazione. Ed è proprio in questo spazio di indeterminatezza che si giocheranno le scelte dei prossimi anni.
Abstract Il contributo ricostruisce l’evoluzione della protezione complementare nell’ordinamento italiano, evidenziando il progressivo spostamento da una tutela prevalentemente fondata sulla vulnerabilità individuale a un modello nel quale assume rilievo crescente il radicamento sociale, lavorativo e personale dello straniero. Attraverso il richiamo all’articolo 8 CEDU, agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato e alla giurisprudenza nazionale…
L’Italia intende portare su scala europea il modello sperimentato in Albania, proponendo la creazione di nuovi centri per i rimpatri nei Paesi terzi, finanziati e coordinati dall’Unione. La proposta non nasce nel vuoto: il nuovo quadro europeo sui rimpatri consente agli Stati membri di istituire return hub fuori dall’Unione per le persone che non hanno…
Negli ultimi anni il dibattito italiano sull’immigrazione ha conosciuto una successione di formule politiche molto forti: porti chiusi, blocco navale, remigrazione. Ognuna di queste espressioni ha cercato di dare una risposta semplice a una questione complessa e, soprattutto, di restituire l’idea di uno Stato capace di controllare i flussi e decidere chi può entrare e…
In den letzten Jahren konzentrierte sich die europäische Debatte über Migration vor allem auf zwei Fragen: die Kontrolle der Migrationsströme und den Zugang von Migranten zum Arbeitsmarkt. Ein weiterer Aspekt, der jedoch zunehmend an Bedeutung gewinnt, betrifft die Folgen einer fehlgeschlagenen Integration, insbesondere im Hinblick auf öffentliche Sicherheit und langfristige Kosten für den Staat.
Italien befindet sich derzeit an einem Punkt, an dem diese Frage nicht länger ignoriert werden kann. Historisch gesehen hat das Land im Vergleich zu einigen anderen europäischen Staaten geringere soziale Spannungen erlebt. Dennoch zeigen aktuelle demografische und migrationspolitische Entwicklungen, dass das kommende Jahrzehnt entscheidend sein wird.
Auf der Grundlage verfügbarer statistischer Daten sowie anhand der Erfahrungen anderer europäischer Länder lässt sich eine Projektion entwickeln, welche Entwicklungen bis zum Jahr 2030 eintreten könnten, wenn Integrationspolitik weiterhin unzureichend oder rein symbolisch bleibt.
Statistische Daten des italienischen Statistikamtes ISTAT sowie europäische Datensätze von Eurostat weisen auf eine klare Tendenz hin: Wenn Teile der migrantischen Bevölkerung langfristig in Situationen sozialer Marginalisierung verbleiben – ohne ausreichende Sprachkenntnisse, ohne stabile Beschäftigung und ohne echte gesellschaftliche Teilhabe – steigt das Risiko von Kleinkriminalität oder Beteiligung an informellen Wirtschaftsstrukturen.
Dabei handelt es sich nicht um eine kulturelle oder ethnische Erklärung, sondern um ein soziologisches Muster, das in vielen westlichen Gesellschaften beobachtet wurde: Marginalisierung erzeugt Instabilität.
Für ein deutsches Publikum ist dieser Zusammenhang nicht neu. Auch in Deutschland wird seit Jahren über Integration, Parallelgesellschaften und soziale Fragmentierung diskutiert. Erfahrungen aus verschiedenen europäischen Ländern zeigen, dass Probleme der Integration häufig erst dann sichtbar werden, wenn sie bereits erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit und die staatlichen Finanzen haben.
Ein besonders deutliches Beispiel liefert Frankreich. In mehreren Vorstädten, den sogenannten banlieues, haben jahrzehntelange soziale Marginalisierung und wirtschaftliche Segregation zu dauerhaften Spannungen geführt. Die Kosten für Polizei, Justiz, Präventionsprogramme und städtische Sicherheitsmaßnahmen werden in verschiedenen Analysen auf 15 bis 20 Milliarden Euro jährlich geschätzt.
Auch andere Länder haben ähnliche Entwicklungen erlebt. Die zentrale Erkenntnis lautet: Integrationsprobleme werden extrem teuer, wenn sie über Jahre hinweg nicht konsequent angegangen werden.
Überträgt man ein einfaches Prognosemodell auf Italien – basierend auf der Zahl gering integrierter Personen, der statistischen Wahrscheinlichkeit von Straftaten in marginalisierten sozialen Kontexten und den durchschnittlichen Kosten eines Strafverfahrens für den Staat – ergibt sich ein Szenario, das politisch und wirtschaftlich relevant ist.
Nach vorsichtigen Schätzungen könnten die direkten und indirekten Kosten der Kriminalität, die mit sozialer Marginalisierung zusammenhängt, bis 2030 zwischen 4 und 7 Milliarden Euro jährlich erreichen.
Diese Summe umfasst verschiedene Bereiche: Polizeieinsätze, strafrechtliche Verfahren, Kosten des Strafvollzugs sowie zusätzliche Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit in städtischen Problemzonen.
Hinzu kommt ein weiterer Faktor: das italienische Gefängnissystem, das bereits heute strukturellen Belastungen ausgesetzt ist. Sollte die soziale Marginalisierung bestimmter Bevölkerungsgruppen zunehmen, könnten Projektionen zufolge die Belastungen für Strafvollzug und Sicherheitsbehörden um 40 bis 60 Prozent innerhalb der nächsten zehn Jahre steigen.
Vor diesem Hintergrund verändert sich auch die politische Diskussion in Italien. Immer häufiger wird argumentiert, dass Integration nicht allein als moralisches Ziel verstanden werden darf, sondern als messbarer und überprüfbarer Prozess.
Aus dieser Überlegung heraus hat sich ein politisch-rechtliches Konzept entwickelt, das unter dem Namen „Integrazione o ReImmigrazione“ (Integration oder Reimmigration) diskutiert wird.
Der Grundgedanke ist relativ einfach: Wenn ein Staat Migration zulässt, muss er gleichzeitig sicherstellen, dass Integration tatsächlich stattfindet. Integration sollte daher anhand objektiver Kriterien überprüfbar sein, etwa durch Sprachkenntnisse, legale Erwerbstätigkeit und die Einhaltung der grundlegenden Regeln der Aufnahmegesellschaft.
Wer diese Voraussetzungen erfüllt, integriert sich und wird Teil der Gesellschaft.
Wer diese Voraussetzungen jedoch über einen längeren Zeitraum nicht erfüllt, sollte – nach diesem Ansatz – rechtlich die Möglichkeit einer ReImmigration in Betracht ziehen müssen, also einer strukturierten Rückkehr in das Herkunftsland unter Einhaltung der rechtlichen Garantien und internationalen Verpflichtungen.
Interessanterweise existiert in Italien bereits ein rechtlicher Mechanismus, der in diese Richtung weist. Im Rahmen der sogenannten komplementären Schutzregelung (protezione complementare) müssen die Behörden bereits heute den Grad der sozialen Integration einer Person berücksichtigen, wenn über den Aufenthalt entschieden wird.
Dieses Instrument zeigt, dass Integration rechtlich bewertbar ist und nicht nur ein abstraktes politisches Ziel darstellt.
Eine Weiterentwicklung dieses Prinzips könnte dazu führen, dass Integration zu einer tatsächlichen Voraussetzung für einen dauerhaften Aufenthalt wird.
Für deutsche Beobachter stellt sich die italienische Debatte letztlich als Teil einer größeren europäischen Diskussion dar: Wie kann eine Gesellschaft Migration, humanitäre Verpflichtungen und soziale Stabilität miteinander in Einklang bringen?
Wenn Integration gelingt, kann Migration wirtschaftliche Dynamik und demografische Stabilität fördern.
Wenn Integration jedoch scheitert, entstehen die Kosten an anderer Stelle – in den Haushalten der Sicherheitsbehörden, in den Justizsystemen und in den sozialen Spannungen innerhalb der Städte.
Mit Blick auf das Jahr 2030 steht Italien daher vor einer strategischen Entscheidung. Das Land kann entweder ein Modell entwickeln, das auf messbarer Integration und gegenseitiger Verantwortung basiert, oder es riskiert, ähnliche strukturelle Spannungen zu erleben, wie sie bereits in anderen europäischen Staaten sichtbar geworden sind.
Die Debatte über Migration ist deshalb nicht nur eine Frage der Migrationspolitik. Sie betrifft auch die langfristige Stabilität demokratischer Gesellschaften und die Zukunft der öffentlichen Sicherheit in Europa.
Avv. Fabio Loscerbo Rechtsanwalt – Lobbyist im Transparenzregister der Europäischen Union ID 280782895721-36
The French debate on immigration, particularly in the post-2026 context, offers a useful lens through which to understand broader European dynamics that are increasingly relevant to the United Kingdom. What is emerging in France is not simply a political controversy, but the manifestation of a structural failure: a model of multiculturalism that assumed integration without legally requiring it.
The growing prominence of the so-called “Great Replacement” theory—widely circulated on platforms such as X and associated with figures like Renaud Camus—should not be read merely as an ideological phenomenon. Its diffusion reflects a deeper loss of confidence in the capacity of existing systems to manage integration effectively. Political actors, including those aligned with more restrictive migration policies, have capitalised on this sentiment, further polarising the debate.
At the same time, the French State has taken concrete measures that signal a shift from political discourse to institutional response. The reintroduction of border controls until October 2026, justified by concerns related to terrorism and increasing violence in areas such as Calais and Dunkirk, demonstrates that migration has become a matter of public order and national security.
Within this context, the concept of “remigration” has gained traction. In its more radical formulations, it proposes large-scale returns based on identity-related criteria. From a legal standpoint, however, such an approach raises serious concerns. Policies that rely on collective or identity-based assumptions are difficult to reconcile with the principles of the rule of law, including proportionality, individual assessment, and the protection of private and family life—principles that, while rooted in European legal frameworks, have also influenced British jurisprudence.
For the United Kingdom, the central issue is not whether migration should be controlled—this is already an established principle—but how such control can be exercised within a coherent legal framework.
It is precisely here that the concept of an integration contract becomes relevant.
The integration contract, as developed in the Italian legal system through Presidential Decree No. 179/2011, is based on a clear legal premise: residence is conditional. It is not a permanent or automatic entitlement, but a status that depends on the fulfilment of measurable integration obligations. These include employment, language acquisition, compliance with the law, and participation in the social fabric.
This model offers a structured alternative to the current polarisation between permissive multiculturalism and legally problematic remigration proposals.
Multiculturalism has shown its limits where it fails to impose enforceable obligations. It presumes integration without guaranteeing it. Remigration, on the other hand, when framed in identity terms, lacks legal sustainability because it does not rely on individualised assessments.
The integration contract introduces a third approach grounded in legal certainty. It places the individual at the centre of the evaluation: those who integrate retain their right to remain; those who do not meet the required standards face lawful consequences, including removal. In this sense, “ReImmigrazione” is not an ideological construct, but a juridical outcome of non-integration.
For the United Kingdom, this approach aligns with existing legal traditions that already incorporate conditionality in immigration status—such as visa compliance, work requirements, and pathways to settlement. However, what remains underdeveloped is a comprehensive system that explicitly links long-term residence to demonstrable integration.
The French experience highlights the risks of failing to establish such a system. Without clear rules and enforceable criteria, the debate becomes polarised, and the policy response risks drifting either towards inefficacy or towards measures that cannot be sustained legally.
The lesson is therefore straightforward: an effective immigration system must be structured around clear obligations, objective criteria, and predictable consequences. The integration contract provides a model capable of reconciling control with legality, ensuring that rights are balanced by responsibilities.
The real alternative to remigration is not a return to multiculturalism, but the development of a legal framework in which integration is mandatory—and where failure to integrate produces clear, lawful outcomes.
Deutschland steht vor einem migrationspolitischen Widerspruch, der in den kommenden Jahren immer schwerer zu ignorieren sein wird: Das Land will Sozialausgaben begrenzen und irreguläre beziehungsweise nicht erfolgreiche Migration stärker kontrollieren, ist zugleich aber aufgrund seiner demografischen und wirtschaftlichen Entwicklung auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen. Die Debatte um das Bürgergeld zeigt diesen Widerspruch besonders deutlich. Am 11.…
Il lavoro è uno dei tre indicatori centrali del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, insieme alla lingua e al rispetto delle regole. Ma il lavoro, per essere realmente uno strumento di integrazione, deve essere regolare, stabile e capace di produrre autonomia. Malalbergo e la pianura bolognese rappresentano un contesto particolarmente adatto per tradurre questo principio in…
Il Giappone si prepara a rendere più rigoroso l’accesso degli stranieri alla residenza permanente. La proposta avanzata dall’Agenzia giapponese per i servizi d’immigrazione non costituisce soltanto una modifica tecnica dei requisiti amministrativi, ma esprime una precisa concezione del rapporto tra immigrazione, integrazione e stabilizzazione giuridica: il tempo trascorso nel territorio nazionale, da solo, non è…
En los últimos meses, dentro de la Unión Europea se ha consolidado una línea política cada vez más clara: externalizar la gestión de la migración irregular mediante la creación de return hubs en países terceros. Una coalición formada por Alemania, Países Bajos, Austria, Dinamarca y Grecia está impulsando activamente esta estrategia, explorando acuerdos con Estados como Ruanda, Uganda o Túnez. El precedente italiano en Albania ha demostrado que lo que hasta hace poco parecía una hipótesis política hoy se está convirtiendo en una realidad operativa.
Para el público español, este debate se inserta en un contexto bien conocido: el equilibrio entre control de fronteras, cooperación con países terceros y respeto de los derechos fundamentales. España misma ha desarrollado instrumentos de externalización —piénsese en la cooperación con Marruecos o en la gestión en Canarias—. Sin embargo, el problema europeo actual no es solo geográfico o operativo. Es, ante todo, jurídico y estructural.
Los return hubs son instrumentos reactivos. Actúan cuando el problema ya existe, cuando la persona ha perdido su derecho de permanencia o se encuentra en situación irregular. En otras palabras, gestionan el fracaso del sistema, pero no lo previenen.
Esta lógica presenta tres límites evidentes.
El primero es estructural. Sin un mecanismo previo que evalúe la integración, el sistema no distingue entre situaciones distintas. No diferencia entre quien se ha integrado y quien no lo ha hecho.
El segundo es económico y político. Los return hubs requieren acuerdos complejos con terceros países, implican costes elevados y generan dependencia de equilibrios internacionales que pueden cambiar rápidamente.
El tercero —particularmente relevante en el ámbito jurídico europeo— es el riesgo de creación de “zonas grises” o auténticos “agujeros negros” del derecho, donde las garantías procesales pueden verse debilitadas. A la luz del Convenio Europeo de Derechos Humanos, especialmente los artículos 3 y 8, este riesgo no es menor.
El problema, por tanto, no es la existencia de los return hubs, sino su aislamiento dentro del sistema jurídico europeo.
Responden a la pregunta de cómo expulsar, pero no a la de cómo evitar llegar a la expulsión.
Es precisamente en este punto donde el modelo italiano ofrece una clave distinta.
Italia dispone de un instrumento jurídico específico: el contrato de integración, previsto por el Decreto del Presidente de la República n.º 179 de 14 de septiembre de 2011. Este mecanismo introduce una lógica completamente diferente: el derecho a permanecer no se concede de forma estática, sino que se evalúa de manera continua en función del proceso de integración.
Los criterios son claros y verificables: trabajo, conocimiento de la lengua y respeto de las normas. No se trata de conceptos abstractos, sino de elementos concretos que pueden ser comprobados en el tiempo.
De este modo, el permiso de residencia se vincula a un proceso real y continuo de integración.
Si este modelo se proyectara a nivel europeo, cambiaría radicalmente el enfoque actual. Los return hubs dejarían de ser instrumentos de emergencia al final del sistema y pasarían a ser el resultado de una evaluación previa, objetiva y documentada.
Además, permitiría responder a una de las principales críticas formuladas por organizaciones y observadores: la falta de criterios claros. Un sistema basado en la verificación periódica reduce la arbitrariedad y refuerza la seguridad jurídica.
El debate español sobre inmigración ha oscilado históricamente entre control y acogida. Sin embargo, raramente ha incorporado un elemento esencial: la verificación efectiva de la integración en el tiempo.
Y ese es precisamente el punto que falta hoy en Europa.
Sin este mecanismo, los return hubs corren el riesgo de convertirse en instrumentos costosos, jurídicamente controvertidos y poco eficaces.
Con él, pueden integrarse en una estrategia coherente, basada en una distinción clara entre quienes se integran y quienes no.
La verdadera cuestión no es dónde situar a los migrantes fuera de Europa.
La verdadera cuestión es cómo definir jurídicamente las condiciones de su permanencia dentro de ella.
En este contexto, el contrato de integración italiano puede —y debe— convertirse en un punto de referencia en el debate europeo.
Abstract Il contributo esamina il significato istituzionale delle decisioni con cui le Commissioni territoriali riconoscono la protezione speciale sulla base del radicamento maturato dallo straniero in Italia. La rilevanza del fenomeno consiste nel fatto che la valorizzazione dell’integrazione non proviene soltanto dalla giurisprudenza, ma anche dall’amministrazione statale competente in materia di asilo. Quando una Commissione…
Da oltre vent’anni la destra italiana cerca di costruire una politica capace di controllare l’immigrazione irregolare, governare gli ingressi e rendere effettivi gli allontanamenti. In questo lungo arco temporale sono cambiate le formule, gli strumenti e i protagonisti: dalla Bossi-Fini ai respingimenti, dai porti chiusi al blocco navale, fino all’attuale dibattito sulla remigrazione rilanciato da…
Nell’articolo di Mattia Bene, “Galli della Loggia: ‘La sinistra sui migranti è negazionista. Al Pd piace Sanchez? Ognuno si sceglie i miti che vuole…’”, pubblicato su Secolo d’Italia l’11 agosto 2026 alle ore 9:42, vengono riprese alcune considerazioni dello storico Ernesto Galli della Loggia contenute in un’intervista a Libero. Il punto centrale è una critica…
Tras las recientes elecciones al Parlamento Europeo, el debate sobre la inmigración ha entrado en una nueva fase en Europa. No se trata únicamente de una confrontación política entre posiciones más o menos restrictivas, sino de un verdadero conflicto entre dos modelos conceptuales y jurídicos: por un lado, la remigración; por otro, lo que aquí se define como ReImmigrazione, entendida como un concepto jurídico autónomo.
Conviene precisar desde el inicio que el término ReImmigrazione no es una simple traducción lingüística, sino un modelo teórico desarrollado como categoría jurídica específica. Se mantiene en su formulación original para preservar su significado técnico y diferenciarlo de otras nociones presentes en el debate europeo.
El concepto de remigración, tal y como se ha difundido en el debate europeo, tiene su origen en una base teórica concreta: la llamada teoría de la “sustitución étnica”, conocida en Francia como Grand Remplacement. Según esta teoría, los flujos migratorios provocarían una transformación progresiva de la composición demográfica y cultural de las sociedades europeas, lo que justificaría políticas orientadas al retorno —voluntario o forzoso— de las poblaciones extranjeras hacia sus países de origen.
Este enfoque se caracteriza por una visión colectiva del fenómeno migratorio. No se centra en la situación jurídica individual de cada persona, sino en una interpretación global de la sociedad y de su evolución. Y es precisamente aquí donde surgen los principales límites jurídicos.
El derecho europeo, así como el ordenamiento constitucional español, se basa en la centralidad de la persona y en la necesidad de una evaluación individualizada. El artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos protege el derecho a la vida privada y familiar, exigiendo que cualquier medida de expulsión se fundamente en un análisis concreto, proporcional y caso por caso.
Asimismo, principios como la igualdad y la no discriminación impiden la adopción de medidas generalizadas basadas en categorías abstractas. En consecuencia, una política de remigración en sentido amplio presenta serias dificultades de encaje dentro del marco jurídico europeo vigente.
La remigración, por tanto, puede entenderse como una respuesta políticamente fuerte, pero jurídicamente débil.
Frente a ello se sitúa el modelo de la ReImmigrazione.
La ReImmigrazione parte de una lógica completamente distinta. No se basa en el origen o la identidad, sino en el comportamiento y el grado de integración. Se inserta dentro del marco jurídico existente y se apoya en instrumentos ya presentes en los ordenamientos nacionales y europeos, en particular en las formas de protección complementaria y en la interpretación del artículo 8 del CEDH.
En este modelo, el derecho a permanecer en el territorio no es automático ni incondicional. Depende de un proceso verificable de integración, evaluado a través de elementos objetivos como el empleo, el conocimiento del idioma, el respeto de las normas y la participación social.
De igual modo, la ausencia o pérdida de estos elementos puede justificar, dentro de un marco de garantías, la pérdida del derecho de residencia, siempre mediante una evaluación individualizada y respetando el principio de proporcionalidad.
La diferencia entre ambos modelos es estructural. Mientras que la remigración opera sobre categorías colectivas y presupuestos generales, la ReImmigrazione se fundamenta en relaciones jurídicas individuales y en criterios verificables. Por ello, resulta plenamente compatible con el Estado de Derecho europeo.
Los recientes desarrollos políticos en Francia, Alemania y el Reino Unido demuestran que la inmigración ha dejado de ser una cuestión marginal para convertirse en un eje estructural del debate público. Sin embargo, existe el riesgo de que las respuestas políticas se formulen con mayor rapidez que las soluciones jurídicas.
La remigración encarna esa tensión: una propuesta clara en el plano político, pero difícil de implementar jurídicamente. La ReImmigrazione, en cambio, ofrece un enfoque más sólido, capaz de equilibrar el control migratorio con el respeto de los derechos fundamentales.
La cuestión central no es si los extranjeros deben permanecer o ser expulsados. La cuestión es bajo qué condiciones jurídicas se toman esas decisiones y si dichas condiciones pueden sostenerse dentro del marco del Estado de Derecho.
En este escenario, Europa se encuentra ante una encrucijada. La remigración sigue siendo un concepto político en busca de fundamento jurídico. La ReImmigrazione, por el contrario, se presenta como un modelo jurídico capaz de proporcionar ese fundamento dentro del sistema existente.
La conoscenza della lingua italiana è uno dei tre indicatori centrali del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, insieme al lavoro e al rispetto delle regole. Non si tratta di un requisito formale, ma della condizione attraverso la quale una persona può comprendere i propri diritti, adempiere ai propri doveri, lavorare, dialogare con la scuola e utilizzare…
Le storie delle seconde generazioni vengono spesso utilizzate per sostenere che chi nasce o cresce in Italia debba essere considerato automaticamente integrato. La frequenza della scuola italiana, la conoscenza della lingua e la lunga permanenza sul territorio vengono assunte come prove sufficienti di appartenenza alla comunità nazionale. È una conclusione troppo semplice. Crescere in Italia…
Nell’articolo “La riforma sull’immigrazione di Hanoi: un passo avanti nella digitalizzazione, al servizio dei cittadini e delle imprese”, pubblicato da Vietnam.vn il 17 marzo 2025 e attribuito a Báo Nhân dân, viene descritta l’esperienza del Dipartimento per la Gestione dell’Immigrazione della Polizia di Hanoi, indicato con la sigla PA08, impegnato in un processo di riforma…
The “Albania Case” highlights a structural contradiction that is increasingly relevant also in the United Kingdom: governments continue to design migration control tools around deterrence, while the legal framework—both domestic and supranational—requires a rigorous, individualised assessment of each case.
Recent European amendments on “safe countries of origin” (February 2026) aim to accelerate procedures and facilitate returns. At first glance, this approach may appear familiar in a UK context, where policy debates have often centred on fast-track processes and externalisation mechanisms, including proposals similar in structure to offshore processing models. However, the central legal constraint remains the same: categorisation cannot replace individual assessment.
In the UK legal system, this principle is deeply embedded. Decisions relating to removal must comply with obligations arising from the European Convention on Human Rights, particularly Article 8 (right to private and family life), as incorporated through the Human Rights Act 1998. Courts consistently require a proportionality assessment, taking into account the individual’s personal circumstances, ties to the country, and degree of integration.
It is precisely this requirement that explains the difficulties observed in the Albanian model. The centres established to process migrants outside national territory were designed to accelerate procedures and, implicitly, to produce a deterrent effect. Yet deterrence, as such, does not constitute a legally sufficient basis for removal. Courts do not evaluate whether a policy discourages arrivals; they assess whether it lawfully justifies the removal of a specific individual.
The consequence is predictable. A system built on presumptions and speed encounters legal resistance. Measures are challenged, decisions are suspended, and the operational mechanism becomes progressively ineffective. The underuse of the Albanian centres is therefore not an administrative anomaly, but the result of a structural legal limitation.
For a UK audience, the parallel is clear. Any attempt to streamline removals without a robust individualised assessment framework is likely to face judicial scrutiny. The more a system relies on automatic assumptions, the more it risks being blocked on proportionality and human rights grounds.
This is where the paradigm “Integration or ReImmigration” becomes relevant. It introduces a structured legal criterion before the enforcement stage. Rather than focusing exclusively on how to remove individuals, it addresses the prior question: on what basis should a person remain or be removed?
Integration, in this framework, is not a vague or political concept. It is defined through measurable elements: employment, language proficiency, and compliance with legal norms. These factors provide a concrete basis for decision-making and allow authorities to distinguish between different situations in a legally defensible way.
Applied to external processing centres, this approach would fundamentally change their function. Instead of serving merely as instruments of deterrence or accelerated processing, they would become locations for rapid integration assessment. Within a short timeframe, authorities could determine whether an individual has developed meaningful ties—making removal potentially disproportionate—or whether such ties are absent, allowing removal to proceed more effectively and with stronger legal justification.
This model is fully consistent with the UK’s legal framework. It aligns with the requirement of proportionality under Article 8 ECHR and reduces the risk of successful legal challenges by grounding decisions in objective and verifiable criteria.
The core point is straightforward. A removals policy cannot function on deterrence alone. Deterrence is a political objective, not a legal standard. Without a clear, structured, and individualised criterion—such as integration—any attempt to enforce removals will remain vulnerable to legal challenge and operational inefficiency.
The Albania Case demonstrates this with clarity. It is not simply the failure of a specific policy instrument, but evidence of a broader conceptual gap. Without integration assessment, there can be no removals policy that is both effective and legally sustainable.
Nell’editoriale pubblicato da Il Foglio, Claudio Cerasa (https://www.ilfoglio.it/politica/2026/08/04/news/vaccini-contro-le-balle-sui-migranti–403931) prova a somministrare alcuni “vaccini” contro le falsificazioni che dominano il dibattito sull’immigrazione. Il punto di partenza è condivisibile: trasformare ogni arrivo in un’invasione significa alimentare paure senza governare i fenomeni, ma presentare ogni controllo come una violazione della solidarietà significa rifiutare la realtà. L’immigrazione non può…
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ha accreditato tre eventi formativi organizzati dallo Studio Legale Avv. Fabio Loscerbo, dedicati alle principali trasformazioni in corso nel diritto dell’immigrazione, dell’asilo e della protezione dei diritti fondamentali. Il ciclo formativo si svolgerà tra settembre e novembre 2026 e sarà articolato in tre incontri, ciascuno della durata di…
La scuola è il luogo nel quale l’integrazione diventa visibile prima che altrove. È nelle classi, nei rapporti con le famiglie, nella frequenza, nel rendimento e nella partecipazione alle attività educative che emergono i progressi, ma anche le difficoltà più profonde. Nel territorio di Malalbergo, la presenza di alunni con cittadinanza non italiana è ormai…
Ces dernières années, le terme remigration est entré avec force dans le débat européen sur l’immigration. La notion est généralement associée à l’activiste autrichien Martin Sellner, figure centrale du mouvement identitaire européen et ancien dirigeant de la Identitäre Bewegung Österreich.
Sellner a développé cette idée dans plusieurs interventions publiques et notamment dans l’ouvrage Remigration: A Proposal, où il présente une stratégie politique visant à répondre aux transformations démographiques et culturelles que, selon lui, l’Europe connaît depuis plusieurs décennies en raison de l’immigration.
Pour le public français, ce débat n’est pas abstrait. La question de l’immigration, de l’intégration et de la cohésion nationale occupe une place centrale dans la vie politique française depuis de nombreuses années. Les discussions autour de l’assimilation, de la laïcité, des banlieues ou encore de la politique des expulsions montrent que la France se trouve au cœur de ces interrogations.
La théorie de la remigration propose une réponse particulièrement radicale à ces préoccupations. Dans la conception de Sellner, la remigration ne se limite pas au renvoi des migrants en situation irrégulière. Elle constitue un projet politique plus large qui viserait à inverser les effets de l’immigration de masse.
Dans ce cadre, plusieurs mesures sont envisagées : un contrôle beaucoup plus strict des frontières, une révision des titres de séjour accordés dans le passé et des programmes de retour destinés aux migrants considérés comme insuffisamment assimilés dans les sociétés européennes.
Le raisonnement qui sous-tend cette approche est essentiellement culturel. Selon Sellner, les sociétés européennes seraient en train de subir une transformation profonde liée à l’immigration provenant de régions ayant des traditions religieuses, linguistiques et sociales différentes. La remigration serait donc un moyen de restaurer ce qu’il considère comme l’équilibre culturel historique des nations européennes.
Cependant, dans le contexte juridique européen – et particulièrement en France – une telle approche soulève d’importantes difficultés. Les États européens sont liés par un ensemble de garanties constitutionnelles et supranationales, notamment celles découlant de la European Union et d’institutions telles que le Council of Europe.
Ces cadres juridiques protègent des droits fondamentaux tels que la vie familiale, l’égalité devant la loi et la stabilité du statut juridique des personnes résidant légalement dans un pays. Par conséquent, toute politique qui envisagerait l’éloignement massif de personnes installées depuis longtemps sur le territoire se heurte inévitablement à de fortes limites juridiques.
C’est dans ce contexte qu’un autre modèle a émergé dans le débat juridique italien : le paradigme « Intégration ou ReImmigration ».
Contrairement à la théorie de la remigration, ce paradigme ne considère pas l’immigration principalement comme une question d’identité culturelle ou de transformation démographique. Il l’aborde avant tout comme un problème de gouvernance juridique et sociale.
L’idée centrale est simple : l’intégration doit devenir une condition concrète et vérifiable pour le maintien durable dans le pays d’accueil.
Dans ce modèle, l’évaluation ne porte pas sur l’origine, la religion ou l’identité culturelle des migrants, mais sur leur participation réelle à la société. L’intégration se manifeste par des éléments objectifs tels que l’activité professionnelle, la connaissance de la langue et le respect des règles fondamentales de l’ordre juridique.
Lorsque l’intégration est effective, l’État a tout intérêt à stabiliser la situation juridique de la personne, notamment par l’octroi d’un titre de séjour ou par des formes de protection complémentaires.
Lorsque cette intégration ne se réalise pas, le système juridique doit prévoir des mécanismes ordonnés permettant le retour dans le pays d’origine. Ce processus est défini dans ce paradigme comme ReImmigration.
La ReImmigration ne doit pas être comprise comme un projet identitaire ou démographique. Elle constitue plutôt un instrument juridique de régulation des flux migratoires, activé lorsque les conditions d’intégration ne sont pas remplies.
La différence entre les deux approches est donc fondamentale.
La théorie de la remigration repose principalement sur une analyse culturelle et démographique des sociétés européennes. Le paradigme Intégration ou ReImmigration, en revanche, place l’intégration individuelle au cœur du critère juridique.
Autrement dit, ce ne sont pas les origines qui déterminent la possibilité de rester dans un pays, mais la capacité de la personne à devenir un membre actif et respectueux de la société qui l’accueille.
Pour un pays comme la France, où l’immigration constitue une réalité structurelle depuis plusieurs décennies, cette perspective soulève une question essentielle : le véritable défi n’est pas seulement de limiter ou d’encourager l’immigration, mais de rendre l’intégration réellement mesurable et juridiquement encadrée.
Tant que cette dimension restera insuffisamment prise en compte, les politiques migratoires européennes risquent de continuer à osciller entre deux extrêmes : des systèmes qui tolèrent l’immigration sans parvenir à gérer l’intégration, et des propositions radicales qui se heurtent aux principes fondamentaux de l’État de droit.
Le paradigme Intégration ou ReImmigration tente précisément de proposer une troisième voie : un modèle qui reconnaît la possibilité de l’immigration, mais qui exige en contrepartie une intégration effective et prévoit, lorsque celle-ci échoue, des mécanismes légaux de retour.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione européenne – ID 280782895721-36
È previsto per domani, venerdì 17 aprile 2026, a Bologna, un corso di formazione giuridica accreditato ai fini della formazione continua forense, interamente dedicato al tema della protezione complementare, con particolare attenzione alla sua evoluzione nell’ambito della giurisprudenza di merito.
L’incontro si svolgerà presso la Sala Consiliare “Rosario Angelo Livatino”, nel Quartiere Borgo Panigale – Reno, in Via Battindarno n. 127, dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Il corso sarà tenuto dall’Avv. Fabio Loscerbo, e si inserisce in un contesto di crescente rilevanza applicativa della protezione complementare, quale strumento centrale nel sistema di tutela dei diritti fondamentali dello straniero, anche alla luce delle più recenti trasformazioni normative e interpretative successive al D.L. 20/2023.
L’iniziativa si propone di affrontare, con taglio tecnico e operativo, i principali nodi interpretativi emersi nella prassi giudiziaria, con specifico riferimento: alla giurisprudenza dei Tribunali ordinari e della Corte di Cassazione, all’interazione con i principi della CEDU, in particolare l’art. 8, alle criticità applicative nella fase amministrativa e giurisdizionale, nonché alle prospettive evolutive del sistema.
L’evento è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna e consente il riconoscimento di 2 crediti formativi ordinari.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione mediante invio di una mail all’indirizzo: avv.loscerbo@gmail.com
L’incontro rappresenta un momento di approfondimento concreto su uno degli istituti più rilevanti e, al tempo stesso, più controversi del diritto dell’immigrazione contemporaneo, oggi al centro di un acceso dibattito giurisprudenziale e dottrinale, nonché banco di prova per ogni riflessione sistemica sul rapporto tra integrazione, tutela dei diritti fondamentali e politiche migratorie.
La posizione è chiara, ma il quadro merita una lettura più rigorosa.
Il punto centrale è comprendere cosa si intenda per “remigration” e, soprattutto, evitare di estendere tale etichetta a qualsiasi proposta che introduca criteri più stringenti nella gestione dell’immigrazione. In assenza di questa distinzione, il dibattito si sposta inevitabilmente su un piano ideologico, perdendo il riferimento ai parametri giuridici.
Se si assume che la “remigration” – intesa in senso radicale e generalizzato – sia incompatibile con i principi costituzionali, il ragionamento può trovare un fondamento. L’ordinamento italiano, infatti, si fonda su garanzie inderogabili, tra cui il rispetto della dignità della persona, il diritto alla vita privata e familiare e il principio di non discriminazione, che trovano ulteriore tutela anche a livello sovranazionale, in particolare nell’art. 8 CEDU.
Ma il problema nasce quando questa qualificazione viene utilizzata in modo indistinto.
Non ogni politica di allontanamento è incostituzionale. L’ordinamento italiano già prevede, in modo espresso, strumenti di espulsione e rimpatrio, disciplinati dal Testo Unico Immigrazione. Allo stesso modo, la permanenza dello straniero sul territorio non è, e non è mai stata, un diritto incondizionato, ma è sempre collegata alla sussistenza di determinati presupposti.
Il nodo, quindi, non è stabilire se sia legittimo o meno prevedere l’allontanamento, ma definire su quali basi giuridiche esso debba avvenire.
Ed è qui che si colloca una distinzione che nel dibattito pubblico continua a mancare.
Un conto è un approccio identitario e generalizzato, che prescinde da valutazioni individuali; altro conto è un sistema giuridico che collega il diritto di soggiorno a parametri oggettivi e verificabili di integrazione. Nel primo caso si pongono evidenti problemi di compatibilità costituzionale; nel secondo caso, invece, si resta pienamente all’interno dell’ordinamento, purché siano rispettate le garanzie procedurali e sostanziali.
La stessa giurisprudenza, nazionale ed europea, ha più volte affermato che il bilanciamento tra interesse pubblico al controllo dell’immigrazione e diritti fondamentali deve avvenire caso per caso, tenendo conto del grado di integrazione dello straniero. Questo dimostra che il concetto di integrazione non è estraneo al diritto, ma ne è già parte integrante.
Il rischio, allora, è evidente.
Trasformare ogni proposta di riforma in uno scontro simbolico tra “costituzionale” e “incostituzionale” impedisce di affrontare il vero problema: l’assenza di un modello normativo coerente che renda effettivo il governo dell’immigrazione.
Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, il punto non è contrapporsi ai valori costituzionali, ma darvi attuazione in modo sistematico. L’integrazione diventa il criterio centrale di valutazione, e l’eventuale cessazione del soggiorno non è una misura ideologica, ma la conseguenza giuridica della mancanza dei presupposti.
In questo senso, il dibattito sollevato dall’articolo non è inutile. Ma resta incompleto.
Perché continua a muoversi sul piano delle etichette, senza entrare nel merito della costruzione giuridica di un sistema che, oggi più che mai, appare privo di una direzione chiara.
È una chiave interpretativa suggestiva, ma giuridicamente fragile.
Il primo errore, evidente, è la sovrapposizione tra “remigration” e ogni forma di politica migratoria che introduca criteri selettivi o meccanismi di allontanamento. Si tratta di un’equiparazione impropria, che impedisce di distinguere tra modelli radicali di espulsione identitaria e modelli giuridici fondati su parametri oggettivi.
Non tutto ciò che introduce una condizione alla permanenza è “remigration”.
Esiste, ed è necessario chiarirlo, un livello intermedio che il dibattito pubblico tende sistematicamente a ignorare: quello di un sistema giuridico fondato sull’integrazione come presupposto del soggiorno. In questo spazio si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, che non ha nulla a che vedere con approcci identitari o generalizzati.
La differenza è netta.
Nel modello radicale evocato dall’articolo, l’allontanamento è legato all’appartenenza. Nel modello giuridico che qui si propone, invece, è legato al comportamento: lavoro, conoscenza della lingua, rispetto delle regole. Non si tratta di espellere, ma di verificare se sussistano i presupposti per rimanere.
La confusione tra questi due piani non è neutra. Produce un effetto preciso: impedisce qualsiasi discussione seria sulla riforma del diritto dell’immigrazione.
Se ogni tentativo di collegare il soggiorno a criteri oggettivi viene immediatamente classificato come “estremismo”, allora l’unica alternativa che resta è l’attuale sistema, che però mostra evidenti limiti operativi. Un sistema in cui la permanenza sul territorio non è realmente condizionata da un percorso di integrazione verificabile.
Ed è proprio questa assenza di criteri a generare le distorsioni che lo stesso dibattito politico poi denuncia: irregolarità diffusa, difficoltà nei rimpatri, tensioni sociali.
L’articolo coglie un punto, ma lo sviluppa nella direzione sbagliata.
È vero che il dibattito è polarizzato. Ma non perché esistano due estremismi equivalenti. Piuttosto perché manca uno spazio giuridico intermedio, capace di superare sia l’approccio puramente permissivo sia quello meramente espulsivo.
In assenza di questo spazio, la politica resta schiacciata non dagli estremismi, ma dalla propria incapacità di costruire un modello normativo coerente.
E finché il confronto continuerà a muoversi su categorie ideologiche, senza distinguere tra piani giuridici differenti, ogni proposta di riforma sarà inevitabilmente respinta non per ciò che è, ma per ciò che viene – erroneamente – ritenuto.
Si tratta di un’affermazione corretta, ma al tempo stesso incompleta.
Il presupposto da cui muove l’analisi europea resta infatti ancorato a una logica emergenziale: il fenomeno migratorio viene ancora interpretato come una conseguenza esterna (le crisi internazionali), e non come un sistema interno da governare in modo strutturale. In altri termini, si continua a ragionare sugli effetti, senza mai intervenire sulle cause giuridiche e amministrative che trasformano quei flussi in irregolarità.
Il dato politico e giuridico è evidente: ogni crisi internazionale genera mobilità umana. Questo è sempre stato vero e continuerà ad esserlo. Il problema, quindi, non è il verificarsi dei flussi, ma l’assenza di un modello normativo capace di selezionare, integrare o escludere in modo coerente.
L’Unione europea, ancora oggi, non dispone di un sistema uniforme che colleghi in modo chiaro il diritto di soggiorno al grado di integrazione dello straniero nel tessuto sociale dello Stato membro. Ne deriva un cortocircuito: da un lato si riconoscono forme di protezione sempre più ampie; dall’altro lato manca qualsiasi meccanismo effettivo di verifica successiva della permanenza dei presupposti.
In questo vuoto si inserisce la realtà operativa che ogni giorno emerge anche nella prassi amministrativa italiana: soggetti entrati per lavoro o per altre ragioni che, in assenza di reali percorsi di integrazione, si spostano verso strumenti di regolarizzazione indiretta, come la protezione complementare. Non è un’anomalia, è una conseguenza sistemica.
Ed è qui che il discorso europeo mostra il suo limite più evidente.
Parlare di “sfide significative” senza ridefinire il paradigma giuridico significa, in sostanza, rinviare il problema. Perché la vera questione non è quante persone arriveranno dal Medio Oriente, ma cosa accadrà a quelle persone una volta entrate nel territorio europeo.
Un sistema che non collega il soggiorno a parametri oggettivi di integrazione – lavoro reale, conoscenza linguistica, rispetto delle regole – è destinato a produrre irregolarità strutturale. E, conseguentemente, conflitto sociale.
In questa prospettiva, il modello “Integrazione o ReImmigrazione” si pone come alternativa sistemica: non un approccio ideologico, ma un criterio giuridico di governo. L’integrazione non può restare un obiettivo politico astratto, deve diventare una condizione giuridica verificabile e continuativa. In mancanza, la permanenza sul territorio perde il proprio fondamento.
L’Europa, invece, continua a muoversi in una zona grigia: riconosce il problema, ma evita di affrontarne le implicazioni normative più profonde.
E finché resterà in questa ambiguità, ogni crisi internazionale – Medio Oriente oggi, altre aree domani – non sarà una “sfida”, ma semplicemente l’ennesima conferma di un sistema che non funziona.
Il recente parere adottato dalla Commissione per le Libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE) del Parlamento europeo, nell’ambito della proposta di regolamento sul nuovo quadro finanziario pluriennale 2028–2034, segna un passaggio di particolare rilevanza nel rapporto tra Unione europea e Stati membri. Non si tratta semplicemente di una questione tecnica legata alla gestione dei fondi europei, ma di un intervento che incide direttamente sull’equilibrio delle competenze e sulla delimitazione dei poteri dell’Unione.
Il nodo centrale affrontato dal documento riguarda la cosiddetta “condizionalità”, ossia la possibilità di subordinare l’erogazione dei fondi europei al rispetto dello Stato di diritto e dei valori dell’Unione. Negli ultimi anni, tale meccanismo è stato progressivamente utilizzato come strumento di pressione politica nei confronti degli Stati membri, ampliando in modo significativo la sfera di intervento dell’Unione anche in ambiti tradizionalmente riservati alla competenza nazionale.
Il parere LIBE interviene in modo netto su questo punto, affermando che qualsiasi misura incidente sull’accesso ai finanziamenti europei deve essere rigorosamente limitata a situazioni in cui sia dimostrabile, attraverso elementi oggettivi, verificabili e debitamente motivati, un collegamento diretto e sufficientemente grave con la tutela del bilancio dell’Unione. Viene così esclusa la possibilità di utilizzare la leva finanziaria per operare valutazioni generali sugli assetti costituzionali, sui sistemi democratici o sulle scelte politiche degli Stati membri.
Si tratta di un chiarimento di portata sistemica. Il documento ribadisce infatti che l’Unione europea agisce esclusivamente nei limiti delle competenze conferite dai Trattati, nel rispetto dell’identità nazionale degli Stati membri e delle loro strutture fondamentali, politiche e costituzionali. In questa prospettiva, il principio di attribuzione torna ad assumere un ruolo centrale, impedendo derive interpretative che trasformino strumenti settoriali, come i fondi europei, in meccanismi di controllo generalizzato.
Particolarmente significativa è anche la posizione espressa in merito alla nozione di “Stato di diritto”, che viene qualificata come concetto non univoco, suscettibile di interpretazioni differenziate nei vari ordinamenti nazionali. Proprio per questa ragione, il parere evidenzia il rischio di applicazioni discrezionali e la conseguente necessità di circoscrivere rigorosamente l’ambito di operatività della condizionalità.
L’impostazione complessiva del testo conduce a un risultato preciso: il ridimensionamento della capacità dell’Unione europea di incidere indirettamente sulle politiche interne degli Stati membri attraverso strumenti finanziari. Questo passaggio assume una rilevanza particolare in settori, come quello dell’immigrazione, nei quali la tensione tra livello europeo e livello nazionale è da tempo evidente.
Le politiche migratorie, pur inserendosi in un quadro normativo europeo, restano infatti fortemente radicate nella competenza degli Stati, soprattutto per quanto riguarda la gestione concreta dei flussi, le condizioni di soggiorno e i percorsi di integrazione. La limitazione della condizionalità finanziaria riduce uno degli strumenti principali attraverso cui l’Unione ha progressivamente esteso la propria influenza in questo ambito.
Si apre, in questo modo, uno spazio giuridico più definito entro il quale gli Stati membri possono elaborare modelli autonomi di gestione dell’immigrazione, nel rispetto dei vincoli derivanti dai Trattati e dalle fonti sovranazionali, ma senza essere esposti a forme di condizionamento politico indirette. Non si tratta di una rottura con l’ordinamento europeo, bensì di un riequilibrio coerente con i principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Il procedimento legislativo è ancora in corso e il testo dovrà essere oggetto di ulteriori sviluppi. Tuttavia, il segnale che emerge dal Parlamento europeo è chiaro: la gestione dei fondi dell’Unione non può trasformarsi in uno strumento di intervento generalizzato sulle scelte politiche degli Stati membri.
In un contesto in cui il tema dell’immigrazione rappresenta uno dei principali terreni di confronto tra livelli di governo, questo orientamento apre prospettive nuove, restituendo centralità alla dimensione nazionale e alla responsabilità degli ordinamenti interni.
Dubai sta trasformando il controllo dell’immigrazione in un procedimento sempre più rapido, automatizzato e apparentemente invisibile. Nei primi sei mesi del 2026, i sistemi digitali gestiti dalla General Directorate of Identity and Foreigners Affairs avrebbero trattato oltre 9,4 milioni di viaggiatori. La maggior parte ha utilizzato gli Smart Gates, mentre più di 439 mila persone…
Sabato 10 ottobre 2026, alle ore 15:00, si terrà a Padova, in via Piovese 140, la conferenza “ReImmigrazione – Quale futuro per l’identità europea?”, con gli interventi di Lamberto Rimondini e dell’Avvocato Fabio Loscerbo. L’incontro affronterà uno dei temi più delicati del nostro tempo: il rapporto tra immigrazione, integrazione e identità europea. Al centro del…
Il rilancio del modello Albania da parte del governo italiano parte da un’esigenza reale: rendere effettive le decisioni di rimpatrio. Un ordinamento che accerta l’assenza del diritto di soggiornare, adotta un provvedimento di espulsione e poi non riesce a eseguirlo perde credibilità. I centri collocati in Paesi terzi possono quindi rappresentare uno strumento utile per…
Bruxelles, 16 aprile 2026 – La Commissione per le Libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE) del Parlamento europeo ha adottato un parere preliminare nell’ambito della proposta di regolamento relativa al nuovo quadro finanziario dell’Unione per il periodo 2028–2034, introducendo rilevanti limiti all’utilizzo dei fondi europei come strumento di pressione sulle politiche degli Stati membri.
Il documento interviene su uno dei nodi più controversi dell’attuale assetto europeo: la cosiddetta “condizionalità” legata al rispetto dello Stato di diritto e dei valori dell’Unione. In particolare, il parere stabilisce che eventuali misure incidenti sull’erogazione dei finanziamenti europei devono essere rigorosamente circoscritte a casi in cui sia dimostrabile, in modo oggettivo e verificabile, un nesso diretto tra la violazione contestata e un pregiudizio concreto per il bilancio dell’Unione.
Viene esclusa, in termini espliciti, la possibilità di utilizzare strumenti finanziari per operare valutazioni generali sui sistemi costituzionali, sui processi democratici o sugli assetti istituzionali degli Stati membri. Il testo ribadisce inoltre che l’Unione europea agisce esclusivamente nei limiti delle competenze conferite dai Trattati, nel rispetto dell’identità nazionale degli Stati e delle loro strutture fondamentali, politiche e costituzionali .
Particolarmente significativa è la presa di posizione sulla nozione di “Stato di diritto”, definita nel documento come concetto non univoco e suscettibile di interpretazioni differenziate nei vari ordinamenti nazionali. Da qui la necessità di evitare applicazioni discrezionali o estensive che possano incidere sull’autonomia degli Stati senza un fondamento giuridico rigoroso .
L’impostazione complessiva del parere segna un riequilibrio nel rapporto tra Unione e Stati membri, riaffermando i principi di sussidiarietà e proporzionalità e limitando le ipotesi di intervento dell’Unione alle sole situazioni strettamente necessarie alla tutela degli interessi finanziari europei.
Tale orientamento assume rilievo anche con riferimento alle politiche migratorie, settore nel quale gli Stati membri mantengono una competenza primaria. La limitazione degli strumenti di condizionamento finanziario rafforza, infatti, la possibilità per gli ordinamenti nazionali di sviluppare modelli autonomi di gestione dell’immigrazione, nel rispetto del quadro giuridico europeo ma senza indebite interferenze di natura politica o discrezionale.
Il procedimento legislativo è ancora in fase di definizione e il testo dovrà essere oggetto di ulteriori valutazioni nell’ambito dell’iter europeo. Tuttavia, il parere della Commissione LIBE rappresenta un segnale chiaro di attenzione verso la tutela delle competenze statali e la necessità di garantire certezza giuridica nell’applicazione dei meccanismi di condizionalità.
Per approfondimenti: Testo del documento del Parlamento europeo – LIBE Draft Opinion (COM(2025)0565 – 2025/0240(COD))
In un’intervista pubblicata dal Corriere della Sera il 9 agosto 2026, il regista spagnolo David Trueba ha ricondotto le tensioni tra Madrid e Roma anche alle differenti politiche adottate in materia di immigrazione. Secondo Trueba, la Spagna avrebbe scelto politiche progressiste e proprio per questo sarebbe considerata dal Governo italiano quasi come un Paese nemico.…
Il Comune di Bologna ha compiuto una scelta politica precisa: coinvolgere direttamente le associazioni delle comunità straniere e il Terzo settore nella costruzione delle politiche cittadine sull’immigrazione, sull’integrazione e sull’accesso ai servizi. Nel maggio 2026 si è insediato il Forum interculturale delle cittadinanze di Bologna, presentato dall’amministrazione come uno spazio di democrazia partecipativa destinato a…
Bologna non si limita più a dichiararsi una città accogliente. L’amministrazione del sindaco Matteo Lepore ha scelto di definire formalmente il capoluogo emiliano come una città antirazzista e interculturale, trasformando questa impostazione in un criterio trasversale dell’azione amministrativa. Nel febbraio 2023 la Giunta comunale ha approvato il Piano d’azione locale per una città antirazzista e…
In der öffentlichen Debatte in Deutschland wird Migration häufig vor allem unter den Gesichtspunkten Arbeitsmarkt, Sicherheit oder Integration diskutiert. In vielen europäischen Ländern rückt jedoch ein weiterer Aspekt zunehmend in den Mittelpunkt: das Verhältnis zwischen Migration, Integration und der langfristigen Tragfähigkeit öffentlicher Institutionen. In diesem Zusammenhang stellt Italien heute einen besonders interessanten Fall dar.
Die Entwicklung in Italien kann auch für deutsche Beobachter von Bedeutung sein, weil sie zeigt, wie sich demografische Veränderungen und migrationspolitische Entscheidungen auf zentrale staatliche Systeme auswirken können.
Das italienische Gesundheitssystem basiert auf einem universellen Modell, dem Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Dieses 1978 eingeführte System garantiert allen Einwohnern Zugang zur medizinischen Versorgung und wird überwiegend aus Steuermitteln finanziert. Ähnlich wie in anderen europäischen Wohlfahrtsstaaten beruht das System auf der Überzeugung, dass Gesundheit ein grundlegendes soziales Recht ist.
Dieser Grundsatz ist in Artikel 32 der italienischen Verfassung verankert, der den Schutz der Gesundheit sowohl als individuelles Recht als auch als kollektives Interesse anerkennt. Das Gesundheitssystem ist daher nicht nur eine medizinische Infrastruktur, sondern auch ein zentrales Element der sozialen Stabilität.
Gleichzeitig befindet sich Italien jedoch in einem tiefgreifenden demografischen Wandel.
Das Land gehört zu den Staaten mit der ältesten Bevölkerung weltweit. Die Geburtenrate ist sehr niedrig, und die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter nimmt kontinuierlich ab. In diesem Kontext hat Migration teilweise zur Stabilisierung der Bevölkerungsentwicklung beigetragen. Nach Angaben des Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) hatten im Jahr 2024 etwa 21,8 Prozent der in Italien geborenen Kinder mindestens einen ausländischen Elternteil. Ohne diesen Beitrag wäre der demografische Rückgang noch deutlicher.
Migration spielt daher eine wichtige Rolle für die demografische Struktur des Landes.
Doch die entscheidende Frage ist nicht nur demografischer Natur. Die Tragfähigkeit öffentlicher Systeme hängt auch vom Grad der sozialen und sprachlichen Integration der Menschen ab, die diese Systeme nutzen.
Ein Gesundheitssystem funktioniert effizient, wenn Patienten verstehen, wie es organisiert ist. Sprachliche Barrieren oder mangelnde Kenntnis der administrativen Abläufe können zu strukturellen Ineffizienzen führen. Präventionsprogramme werden weniger genutzt, Notaufnahmen ersetzen oft die reguläre medizinische Versorgung, und diagnostische oder therapeutische Verfahren können aufgrund von Kommunikationsproblemen wiederholt werden.
Das Problem ist daher nicht die Migration an sich, sondern eine unzureichende Integration.
Verschiedene Projektionen, die auf demografischen Daten von Eurostat, wirtschaftlichen Prognosen der Banca d’Italia sowie auf Trends bei den Gesundheitsausgaben basieren, zeigen, dass die Kombination aus Bevölkerungsalterung und einer teilweise unzureichend integrierten migrantischen Bevölkerung zu einem kumulativen Anstieg der Gesundheitsausgaben zwischen 9 und 11 Milliarden Euro in Italien im Zeitraum 2026 bis 2030 führen könnte.
Diese Zahlen bedeuten nicht, dass Migration die Ursache der Gesundheitskosten ist. Sie verdeutlichen vielmehr eine institutionelle Realität: Wenn Integrationsprozesse nicht funktionieren, arbeiten öffentliche Systeme weniger effizient.
Dieses Thema betrifft nicht nur Italien. Auch in anderen europäischen Ländern wird zunehmend über die Verbindung zwischen Integrationspolitik und Funktionsfähigkeit öffentlicher Institutionen diskutiert.
In Deutschland spielt die sprachliche und gesellschaftliche Integration eine zentrale Rolle in der Migrationspolitik. Integrationskurse und Sprachprogramme sollen sicherstellen, dass neu zugewanderte Menschen die notwendigen Kompetenzen erwerben, um sich im institutionellen System zurechtzufinden. Diese Politik reflektiert die Erkenntnis, dass öffentliche Systeme nur dann effizient funktionieren können, wenn ihre Nutzer sie verstehen.
In Schweden haben Untersuchungen zu sogenannten „vulnerablen Gebieten“ gezeigt, dass öffentliche Dienstleistungen, einschließlich Gesundheitsversorgung, höhere Kosten verursachen können, wenn Integrationsindikatoren schwach sind.
Die Erfahrungen in Europa zeigen daher deutlich: Migrationspolitik und Integrationspolitik sind untrennbar miteinander verbunden.
Vor diesem Hintergrund wurde das Konzept „Integration oder ReImmigration“ als analytischer Rahmen vorgeschlagen. Dieses Konzept basiert auf der Idee, dass ein langfristiger Aufenthalt im Aufnahmeland auf drei grundlegenden Säulen beruhen sollte: Teilnahme am Arbeitsmarkt, Kenntnis der Landessprache und Respekt vor den rechtlichen und institutionellen Regeln der Aufnahmegesellschaft.
Integration sollte daher nicht als abstraktes Ideal betrachtet werden, sondern als konkreter politischer Prozess.
Übertragen auf das Gesundheitssystem bedeutet dies, dass sprachliche und soziale Integration die Effizienz öffentlicher Institutionen verbessern kann. Wenn Patienten die Sprache verstehen und mit den administrativen Strukturen vertraut sind, funktionieren Prävention, Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten sowie organisatorische Abläufe wesentlich besser.
Das Ziel besteht nicht darin, grundlegende Rechte einzuschränken, sondern sicherzustellen, dass öffentliche Systeme langfristig funktionsfähig bleiben.
Für deutsche Leser bietet der italienische Fall daher eine interessante Perspektive auf eine zentrale europäische Herausforderung: Wie können Migration und Integration so gestaltet werden, dass sie mit der Stabilität öffentlicher Institutionen vereinbar sind?
Wenn Integration erfolgreich verläuft, kann Migration zur demografischen und wirtschaftlichen Stabilität beitragen. Wenn sie hingegen scheitert, kann der Druck auf öffentliche Systeme – insbesondere auf Gesundheitssysteme – langfristig zunehmen.
Die Perspektive des Jahres 2030 mag weit entfernt erscheinen, doch die demografischen und institutionellen Entwicklungen, die diese Zukunft prägen werden, sind bereits heute sichtbar.
Avv. Fabio Loscerbo Rechtsanwalt – Lobbyist im Transparenzregister der Europäischen Union ID 280782895721-36
Die französische Debatte über Migration hat sich nach 2026 in einer Weise zugespitzt, die auch für Deutschland von unmittelbarer Relevanz ist. Was sich in Frankreich beobachten lässt, ist kein isoliertes Phänomen, sondern die Folge eines strukturellen Scheiterns: eines Multikulturalismus, der auf Integration vertraut hat, ohne sie rechtlich einzufordern.
Die breite Verbreitung der Theorie des sogenannten „Grand Remplacement“, insbesondere in sozialen Netzwerken wie X und im politischen Diskurs – etwa im Umfeld des Rassemblement National – ist Ausdruck dieser Krise. Unabhängig von der Bewertung solcher Thesen zeigt ihre Popularität, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung das Vertrauen in die Integrationsfähigkeit des bestehenden Systems verloren hat.
Der französische Staat hat auf diese Entwicklung mit konkreten Maßnahmen reagiert, darunter die Wiedereinführung von Grenzkontrollen bis Oktober 2026, offiziell begründet mit Sicherheitsbedenken, insbesondere im Zusammenhang mit jihadistischen Risiken und zunehmender Gewalt in Regionen wie Calais und Dünkirchen. Diese Maßnahmen verdeutlichen, dass Migration nicht mehr nur ein politisches Thema ist, sondern eine Frage der staatlichen Ordnung.
In diesem Kontext gewinnt der Begriff der „Remigration“ an Bedeutung. In seiner identitären Ausprägung zielt er auf umfassende Rückführungen ab, die jedoch aus juristischer Sicht erhebliche Probleme aufwerfen. Eine solche Politik steht in Spannung zu den Grundprinzipien des europäischen Rechts, insbesondere zum Schutz des Privat- und Familienlebens gemäß Art. 8 EMRK sowie zu den Prinzipien der Verhältnismäßigkeit und Nichtdiskriminierung.
Die entscheidende Frage ist daher nicht, ob Migration gesteuert werden muss – das steht außer Zweifel –, sondern wie dies im Rahmen des Rechtsstaats geschehen kann.
Hier setzt das Modell des Integrationsvertrags an.
Der Integrationsvertrag, wie er im italienischen Rechtssystem durch das Präsidialdekret Nr. 179/2011 ausgestaltet ist, basiert auf einem klaren juristischen Grundsatz: Der Aufenthalt eines Ausländers ist keine statische Position, sondern eine dynamische Rechtsstellung, die an überprüfbare Integrationsleistungen geknüpft ist. Dazu gehören insbesondere die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, Sprachkenntnisse, die Einhaltung der Rechtsordnung und die tatsächliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Dieses Modell ermöglicht es, die gegenwärtige Alternative zwischen Multikulturalismus und Remigration zu überwinden. Der Multikulturalismus ist gescheitert, weil er Integration nicht verpflichtend gemacht hat. Die Remigration hingegen ist in ihrer identitären Ausgestaltung rechtlich kaum haltbar, da sie auf kollektiven und nicht auf individuellen Kriterien beruht.
Der Integrationsvertrag eröffnet einen dritten Weg, der sowohl rechtlich tragfähig als auch politisch praktikabel ist. Er stellt das individuelle Verhalten in den Mittelpunkt: Wer sich integriert, bleibt. Wer sich nicht integriert, verliert die Grundlage für seinen Aufenthalt. In diesem Sinne ist die „ReImmigrazione“ keine ideologische Position, sondern die rechtliche Folge der Nichterfüllung von Integrationspflichten.
Für Deutschland ist diese Perspektive von besonderer Bedeutung. Auch hier zeigt sich zunehmend, dass Integrationspolitik ohne verbindliche rechtliche Mechanismen an ihre Grenzen stößt. Gleichzeitig wäre eine identitäre Remigrationspolitik mit dem Grundgesetz und den europäischen Verpflichtungen kaum vereinbar.
Die Lehre aus der französischen Situation ist eindeutig: Ein funktionierendes Migrationssystem benötigt klare Regeln, überprüfbare Kriterien und konsequente Rechtsfolgen. Ohne diese Elemente entsteht entweder ein Zustand der Desintegration oder eine Verschiebung hin zu Maßnahmen, die rechtlich nicht tragfähig sind.
Der Integrationsvertrag bietet die Möglichkeit, Migration im Einklang mit dem Rechtsstaat zu steuern. Er verbindet Rechte und Pflichten in einem kohärenten System und schafft damit die Grundlage für eine nachhaltige Ordnung.
Die eigentliche Alternative zur Remigration ist daher nicht das Festhalten am Multikulturalismus, sondern die Entwicklung eines rechtlichen Modells, in dem Integration verpflichtend ist – und in dem das Scheitern der Integration klare, rechtmäßige Konsequenzen hat.
Bologna, il degrado creato con l’intelligenza artificiale: quando una foto falsa racconta un problema vero Una fotografia può essere falsa senza che sia necessariamente falso il problema che pretende di rappresentare, ed è precisamente questa distinzione, apparentemente elementare ma sempre più difficile da mantenere nel dibattito pubblico contemporaneo, che dovrebbe guidare la riflessione sulla vicenda…
Misurare l’integrazione non significa attribuire un voto alle persone straniere. Significa comprendere se un territorio stia riuscendo a trasformare una presenza demografica stabile in partecipazione, autonomia e convivenza. Per Malalbergo, il passaggio successivo dovrebbe essere la costruzione di un Indice locale di integrazione, capace di offrire ogni anno una fotografia sintetica ma attendibile dell’evoluzione del…
In den letzten Monaten hat sich innerhalb der Europäischen Union eine klare politische Linie herausgebildet: die Externalisierung der Migrationssteuerung durch die Einrichtung von sogenannten Return Hubs in Drittstaaten. Eine Koalition aus Deutschland, den Niederlanden, Österreich, Dänemark und Griechenland treibt diese Strategie aktiv voran und prüft Abkommen mit Ländern wie Ruanda, Uganda und Tunesien. Das italienische Modell in Albanien hat gezeigt, dass ein Ansatz, der lange Zeit als politisch kaum umsetzbar galt, inzwischen konkrete Gestalt annimmt.
Für ein deutsches Publikum ist diese Debatte keineswegs neu. Sie fügt sich ein in eine lange Diskussion über Steuerung, Ordnung und Begrenzung von Migration sowie über die Vereinbarkeit von Effektivität und Rechtsstaatlichkeit. Gerade in Deutschland spielt die rechtliche Strukturierung migrationspolitischer Maßnahmen eine zentrale Rolle. Genau hier zeigt sich jedoch die entscheidende Schwäche des aktuellen europäischen Ansatzes.
Die Return Hubs sind ihrem Wesen nach reaktive Instrumente. Sie greifen erst dann ein, wenn die Situation bereits eskaliert ist, wenn eine Person keinen rechtmäßigen Aufenthalt mehr hat oder als ausreisepflichtig gilt. Mit anderen Worten: Sie verwalten das Scheitern, ohne dessen Ursachen zu adressieren.
Diese Herangehensweise offenbart drei zentrale Problembereiche.
Erstens ein strukturelles Defizit. Ohne ein vorgelagertes System zur Bewertung von Integration fehlt jede Differenzierung zwischen erfolgreichen und gescheiterten Integrationsverläufen. Das System reagiert pauschal, statt gezielt zu steuern.
Zweitens eine ökonomische und politische Fragilität. Return Hubs sind mit erheblichen Kosten verbunden und setzen stabile Kooperationen mit Drittstaaten voraus. Diese Abhängigkeit macht das Modell anfällig für geopolitische Veränderungen und langfristig schwer kalkulierbar.
Drittens – und aus deutscher Perspektive besonders relevant – ein rechtliches Risiko. Es besteht die konkrete Gefahr, dass solche Einrichtungen zu „rechtsfreien Räumen“ werden, in denen effektiver Rechtsschutz nur eingeschränkt gewährleistet ist. Im Lichte der Europäischen Menschenrechtskonvention, insbesondere der Artikel 3 und 8, wirft dies erhebliche verfassungs- und europarechtliche Fragen auf.
Das eigentliche Problem liegt daher nicht in der Existenz von Return Hubs, sondern in ihrer fehlenden Einbettung in ein kohärentes rechtliches Gesamtsystem.
Sie beantworten die Frage des „Wie der Rückführung“, nicht aber die des „Wie der Vermeidung“.
Genau an diesem Punkt bietet das italienische Modell einen bislang unterschätzten Ansatz.
Mit dem Integrationsvertrag, eingeführt durch das Präsidialdekret vom 14. September 2011, Nummer 179, verfügt Italien über ein Instrument, das eine grundlegend andere Logik verfolgt. Der Aufenthaltsstatus wird nicht einmalig und statisch bewertet, sondern fortlaufend und dynamisch überprüft.
Maßgeblich sind dabei objektive Kriterien: Erwerbstätigkeit, Sprachkenntnisse und die Einhaltung der Rechtsordnung. Diese Faktoren sind überprüfbar und ermöglichen eine kontinuierliche Bewertung des Integrationsprozesses.
Der Aufenthalt wird damit nicht als einmal gewährtes Recht verstanden, sondern als Ergebnis eines fortdauernden Integrationsprozesses.
Überträgt man dieses Modell auf die europäische Ebene, ergibt sich ein grundlegend anderer Ansatz. Return Hubs würden nicht mehr als Notfallinstrumente am Ende eines gescheiterten Systems fungieren, sondern als letzter Schritt eines transparenten und überprüfbaren Verfahrens.
Zugleich würde ein solcher Ansatz zentrale Kritikpunkte entschärfen. Durch klare und objektive Kriterien würde die Entscheidungsfindung nachvollziehbarer, rechtssicherer und weniger anfällig für Willkür.
Die deutsche Migrationsdebatte ist traditionell geprägt von der Suche nach einem Ausgleich zwischen Steuerung und Schutz. Was bislang fehlt, ist ein Mechanismus, der Integration nicht nur fordert, sondern auch systematisch überprüft.
Genau darin liegt der entscheidende Unterschied.
Ohne eine solche Überprüfung drohen die Return Hubs zu einem teuren, rechtlich angreifbaren und politisch instabilen Instrument zu werden.
Mit ihr hingegen können sie Teil einer konsistenten Strategie sein, die klar zwischen integrierten und nicht integrierten Personen unterscheidet.
Die eigentliche Herausforderung besteht daher nicht darin, Menschen außerhalb Europas unterzubringen.
Die eigentliche Herausforderung besteht darin, rechtlich verbindlich festzulegen, unter welchen Bedingungen ein Aufenthalt gerechtfertigt ist.
In diesem Kontext verdient der italienische Integrationsvertrag besondere Aufmerksamkeit – nicht nur als nationales Instrument, sondern als möglicher Referenzpunkt für die zukünftige europäische Migrationspolitik.
La geografia dell’immigrazione verso l’Italia sta cambiando. Crescono gli arrivi dall’Asia, aumentano alcune provenienze dal Nord Africa e diminuisce il peso relativo dell’America Latina. Non si tratta soltanto di una variazione statistica: cambiano le lingue, i percorsi formativi, le competenze professionali, le strutture familiari e le modalità di inserimento nelle comunità locali. Questa trasformazione rende…
L’8 agosto 2026 Fanpage.it, in un’intervista a Stefano Allievi, professore ordinario di Sociologia all’Università di Padova e studioso dei fenomeni migratori, ha posto una questione che merita di essere presa sul serio: l’immigrazione non sarebbe un’emergenza in sé; il problema sarebbe piuttosto l’incapacità dell’Italia di governarla. Su questo punto è difficile dissentire. Un fenomeno che…
Roberto Vannacci individua alcuni problemi reali della politica migratoria italiana: l’inefficacia dei rimpatri, la debolezza dei controlli, la difficoltà di governare gli ingressi irregolari e l’incapacità dello Stato di dare concreta esecuzione alle proprie decisioni. Su questi punti non serve fingere che tutto funzioni. Il sistema italiano è frammentato, lento e spesso incapace di distinguere…
Nach den jüngsten Wahlen zum Europäischen Parlament hat die Migrationsdebatte in Europa eine neue Qualität erreicht. Es geht nicht mehr nur um politische Unterschiede in der Steuerung von Migration, sondern um einen grundlegenden Gegensatz zwischen zwei Modellen: der sogenannten Remigration und dem Konzept der Reimmigration.
Für das deutsche Publikum ist diese Unterscheidung besonders relevant, da der Begriff der Remigration in den letzten Jahren verstärkt in den politischen Diskurs eingegangen ist, insbesondere im Zusammenhang mit Positionen, die auch im Umfeld der Alternative für Deutschland diskutiert werden.
Die Remigration ist eng mit einer bestimmten theoretischen Grundlage verbunden: der Vorstellung einer demografischen „Substitution“, häufig im französischen Diskurs als Grand Remplacement bezeichnet. Diese Theorie geht davon aus, dass Migration zu einer strukturellen Veränderung der Bevölkerungszusammensetzung führt und dass darauf mit einer Rückführung – freiwillig oder erzwungen – von Migranten reagiert werden sollte.
Entscheidend ist dabei, dass diese Perspektive nicht primär auf die individuelle rechtliche Situation abstellt, sondern auf kollektive Kategorien. Sie betrachtet Migration als ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, das mit strukturellen Maßnahmen beantwortet werden müsse. Genau hier liegt jedoch das zentrale rechtliche Problem.
Das europäische Recht – ebenso wie das deutsche Verfassungsrecht – basiert auf der Individualisierung von Entscheidungen. Maßnahmen, die den Aufenthalt eines Ausländers betreffen, müssen stets auf einer Einzelfallprüfung beruhen. Die Europäische Menschenrechtskonvention, insbesondere Art. 8 EMRK, schützt das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens und verlangt eine konkrete Abwägung zwischen staatlichem Interesse und individuellen Rechten.
Auch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland steht pauschalen Lösungen entgegen. Das Rechtsstaatsprinzip und die Bindung der Verwaltung an Gesetz und Recht schließen generalisierte Maßnahmen aus, die nicht auf individuellen Kriterien beruhen.
Vor diesem Hintergrund erscheint die Remigration als ein politisch wirksames, aber rechtlich schwer umsetzbares Konzept. Sie kann den öffentlichen Diskurs prägen, stößt jedoch an klare Grenzen, sobald es um ihre tatsächliche Umsetzung im Rahmen des geltenden Rechts geht.
Demgegenüber steht das Modell der Reimmigration.
Die Reimmigration basiert auf einem grundlegend anderen Ansatz. Sie knüpft nicht an Herkunft oder Zugehörigkeit an, sondern an Verhalten und Integration. Sie bewegt sich innerhalb des bestehenden Rechtsrahmens und nutzt Instrumente, die bereits im europäischen und nationalen Recht angelegt sind, insbesondere im Bereich der sogenannten komplementären Schutzformen und der durch Art. 8 EMRK geschützten Rechtspositionen.
Im Zentrum steht die Idee, dass das Aufenthaltsrecht nicht statisch ist, sondern dynamisch. Es hängt davon ab, ob eine tatsächliche Integration vorliegt, die sich anhand objektiver Kriterien feststellen lässt: Erwerbstätigkeit, Sprachkenntnisse, Einhaltung der Rechtsordnung und soziale Einbindung.
Die Konsequenz ist ebenso klar: Wer diese Voraussetzungen erfüllt, hat eine rechtlich abgesicherte Position. Wer sie nicht erfüllt oder verliert, kann – unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit und des Einzelfalls – seinen Aufenthaltsstatus verlieren.
Der entscheidende Unterschied liegt somit in der Struktur des Modells. Während die Remigration von kollektiven Annahmen ausgeht, operiert die Reimmigration auf der Ebene des individuellen Rechtsverhältnisses. Sie ist daher mit den Grundprinzipien des europäischen Rechts vereinbar und kann innerhalb des bestehenden Systems umgesetzt werden.
Die aktuellen politischen Entwicklungen in Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich zeigen, dass Migration zu einer strukturellen Dauerfrage geworden ist. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass politische Forderungen schneller formuliert werden als rechtlich tragfähige Lösungen entwickelt werden.
Die Remigration steht exemplarisch für diese Dynamik: Sie bietet eine klare, politisch verständliche Antwort, bleibt jedoch rechtlich unsicher. Die Reimmigration hingegen erscheint weniger spektakulär, ist aber geeignet, eine stabile und rechtskonforme Grundlage für die Steuerung von Migration zu schaffen.
Die zentrale Frage lautet daher nicht, ob Migration begrenzt oder gesteuert werden soll. Die entscheidende Frage ist, auf welcher rechtlichen Grundlage dies geschieht.
In diesem Spannungsfeld befindet sich Europa heute. Die Remigration bleibt ein politisches Konzept auf der Suche nach rechtlicher Fundierung. Die Reimmigration stellt demgegenüber den Versuch dar, genau diese Fundierung innerhalb des bestehenden Rechtsrahmens zu entwickeln.
Quando si propone di misurare l’integrazione, il primo rischio è quello di immaginare nuove strutture, nuovi uffici e nuovi adempimenti amministrativi. In una realtà come Malalbergo, una simile impostazione sarebbe poco credibile. Creerebbe costi, irrigidimenti e resistenze, senza garantire risultati migliori. La proposta deve essere più semplice: non un nuovo ente permanente, ma un tavolo…
La vittoria di Abdul El-Sayed nelle primarie democratiche per il Senato del Michigan non è soltanto un risultato importante per l’ala progressista del Partito democratico americano. È anche un passaggio che impone di interrogarsi sulla trasformazione della presenza musulmana negli Stati Uniti: dalla domanda di riconoscimento e di protezione contro la discriminazione alla capacità di…
Il 30 luglio 2026, La Nazione ha raccontato l’incontro promosso dal Coordinamento Migranti Prato, che ha riunito circa cento persone appartenenti alle diverse comunità straniere presenti sul territorio, insieme ad associazioni, sindacati, realtà del terzo settore e rappresentanti delle istituzioni locali. Al centro del confronto sono stati posti il rinnovo dei permessi di soggiorno, le…
Ces dernières années, le terme remigration s’est progressivement imposé dans le débat politique européen. Le concept s’est particulièrement diffusé dans l’espace germanophone, notamment à travers les travaux de l’activiste autrichien Martin Sellner, auteur du livre Remigration : une proposition. Dans cette approche, la solution à la crise migratoire européenne consisterait à organiser un retour à grande échelle des migrants vers leurs pays d’origine. Cette idée ne concerne pas seulement les migrants en situation irrégulière ou les personnes condamnées pour des crimes, mais parfois aussi des individus considérés comme insuffisamment assimilés culturellement ou socialement.
Pour un observateur extérieur, cette discussion peut apparaître comme une proposition radicale surgie récemment dans le débat public. En réalité, elle doit être comprise comme la conséquence d’un problème plus profond dans la gestion de l’immigration en Europe. La montée de la théorie de la remigration n’est pas l’origine de la crise ; elle en est plutôt l’un des symptômes.
Depuis plusieurs décennies, les États européens ont construit des systèmes juridiques complexes pour encadrer les flux migratoires. Les politiques publiques ont développé des mécanismes concernant l’asile, les titres de séjour, le regroupement familial et différentes formes de régularisation administrative. Cependant, l’attention politique s’est souvent concentrée sur les modalités d’entrée et le statut juridique des migrants, tandis qu’un autre aspect essentiel est resté beaucoup moins défini : le processus réel d’intégration dans la société d’accueil.
Dans plusieurs pays européens, cette situation a conduit à l’apparition de contextes dans lesquels une partie des populations immigrées vit depuis de nombreuses années sans parvenir à une intégration complète sur les plans linguistique, professionnel et social. Lorsque les politiques d’intégration restent imprécises ou insuffisantes, l’immigration commence progressivement à être perçue non plus comme un phénomène gouverné par les institutions, mais comme un processus échappant au contrôle politique.
C’est précisément dans ce climat que se développent les propositions les plus radicales. La théorie de la remigration repose sur l’idée que l’intégration aurait échoué et que la seule réponse possible consisterait à inverser les effets sociaux et démographiques de l’immigration à travers des retours massifs vers les pays d’origine.
Toutefois, une telle perspective soulève des questions juridiques, sociales et politiques considérables. De nombreux migrants vivent depuis longtemps en Europe, travaillent, paient des impôts et ont fondé des familles. Les enfants sont souvent nés ou ont grandi dans les pays européens. Imaginer que les conséquences de plusieurs décennies de migration puissent être résolues par des retours généralisés signifie ignorer la complexité des sociétés européennes contemporaines.
Le débat sur la remigration révèle ainsi un problème plus fondamental : l’Europe n’a jamais réellement défini ce que signifie l’intégration dans un cadre juridique et politique précis. L’intégration a souvent été présentée comme un objectif général, mais rarement comme une condition concrète et vérifiable liée à la permanence sur le territoire.
C’est précisément à ce point que se situe le paradigme « Integrazione o ReImmigrazione ».
Le terme ReImmigrazione n’est pas un mot français ni un concept déjà existant dans le vocabulaire politique européen. Il s’agit d’un concept italien qui propose une approche différente de la gouvernance migratoire. L’idée centrale est que le droit de rester durablement dans un pays doit être lié dès le départ à un véritable processus d’intégration dans la société d’accueil.
L’intégration ne peut pas rester une formule abstraite ou un principe général. Elle doit se traduire concrètement par la participation à la vie économique, par l’apprentissage de la langue du pays et par le respect des règles fondamentales de la communauté. Lorsque ces éléments sont présents, l’immigration devient une composante stable du développement social et économique du pays d’accueil.
En revanche, lorsque ce processus d’intégration ne se réalise pas avec le temps, une politique migratoire ne peut pas accepter indéfiniment l’existence de situations durables de marginalisation sociale.
Dans cette perspective, ReImmigrazione ne signifie pas expulsion massive ni projet idéologique de transformation démographique. Il s’agit plutôt d’un mécanisme de gouvernance de l’immigration qui peut intervenir lorsque l’intégration ne se produit pas.
La différence essentielle avec la théorie de la remigration réside dans la logique même du système. La remigration apparaît comme une réaction politique à une crise déjà installée. Le paradigme « Integrazione o ReImmigrazione », au contraire, cherche à prévenir ces crises en établissant dès le départ un lien clair entre intégration et droit de résidence.
Pour le public français, cette question s’inscrit dans un débat déjà très présent dans la vie politique nationale : celui de l’intégration, de la cohésion sociale et du rôle de l’État dans la gestion de l’immigration. L’expérience européenne montre qu’une politique migratoire durable ne peut pas se limiter à la gestion des frontières ou à des principes humanitaires. Elle doit également définir les conditions concrètes de l’intégration dans la société.
Le débat actuel sur la remigration démontre que l’Europe est arrivée à un moment de clarification. Les sociétés européennes doivent décider si l’intégration reste une notion abstraite ou si elle devient un élément central de la politique migratoire.
Le paradigme « Integrazione o ReImmigrazione » propose précisément cette clarification. Il suggère que l’intégration ne doit plus être considérée comme une simple espérance politique, mais comme une condition réelle permettant de garantir la cohésion sociale et la stabilité des sociétés européennes.
Avv. Fabio Loscerbo Avocat – Lobbyiste inscrit au Registre de transparence de l’Union européenne ID : 280782895721-36
È stato pubblicato un aggiornamento delle attività delle Commissioni del Parlamento Europeo relativo ai settori strategici di intervento dell’Unione.
Tra gli ambiti oggetto di attenzione figurano:
cooperazione internazionale e sviluppo
relazioni esterne
aiuti umanitari e protezione civile
migrazione e asilo
politiche di vicinato europeo
La presenza congiunta di tali materie all’interno dell’agenda delle Commissioni conferma la centralità della questione migratoria nel quadro delle politiche europee, non più trattata come fenomeno isolato ma come elemento integrato nelle dinamiche di cooperazione internazionale, sicurezza e stabilità.
Il tema della gestione dei flussi migratori continua dunque a rappresentare uno dei principali assi di sviluppo normativo e politico dell’Unione Europea, con implicazioni dirette sugli ordinamenti nazionali.
Donald Trump ha affermato che l’immigrazione e le politiche energetiche starebbero «uccidendo l’Europa», invitando il continente a fermare immediatamente l’immigrazione illegale. La dichiarazione, pronunciata il 3 agosto 2026 nello Studio Ovale, utilizza un linguaggio volutamente drastico, ma intercetta una questione che i governi europei non possono più eludere: il modello seguito negli ultimi anni non…
La tragedia di Marcinelle continua, a settant’anni di distanza, a essere uno dei simboli più dolorosi dell’emigrazione italiana. L’8 agosto 1956, nella miniera di Bois du Cazier, in Belgio, morirono 262 lavoratori, 136 dei quali italiani. È una pagina della nostra storia che impone rispetto e memoria. Proprio per questo, però, Marcinelle non dovrebbe essere…
Il 7 agosto 2026, Milano Finanza, affrontando il tema dell’inverno demografico italiano, ha riportato una posizione di Carlo Cottarelli sintetizzata in una formula molto chiara: l’Italia è un Paese vecchio e l’immigrazione serve. È una tesi che appartiene ormai stabilmente al dibattito pubblico italiano. Nascono pochi bambini, aumenta l’età media, diminuisce la popolazione in età…
In vielen europäischen Ländern wird die Diskussion über Migration vor allem durch aktuelle Ereignisse geprägt: Grenzübertritte, Asylverfahren oder politische Konflikte über Aufnahmequoten. Diese Themen stehen häufig im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte. Gleichzeitig bleibt eine strukturelle Frage oft im Hintergrund: die demografische Entwicklung Europas und ihre Auswirkungen auf die langfristige Stabilität der sozialen Sicherungssysteme.
Italien ist ein besonders deutliches Beispiel für diese Entwicklung.
Nach den demografischen Projektionen von Eurostat wird die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in vielen europäischen Staaten in den kommenden Jahrzehnten deutlich zurückgehen. Italien gehört zu den Ländern, die besonders stark betroffen sind. Schätzungen aus dem Jahr 2025 gehen davon aus, dass die Bevölkerung im Alter zwischen 15 und 64 Jahren bis 2035 um etwa sieben Prozent schrumpfen könnte.
Nationale Prognosen des Istituto Nazionale di Statistica gehen sogar von einem Rückgang von mehr als acht Prozent aus.
In absoluten Zahlen bedeutet dies, dass Italien innerhalb eines Jahrzehnts etwa 1,2 Millionen Erwerbstätige verlieren könnte.
Für Länder wie Deutschland oder Österreich ist dieses Problem leicht nachvollziehbar, da auch dort der demografische Wandel zunehmend sichtbar wird. In alternden Gesellschaften hängt die Stabilität des Sozialstaates entscheidend davon ab, wie viele Menschen arbeiten und Beiträge in das System einzahlen.
Der europäische Sozialstaat funktioniert im Kern nach dem Prinzip der Generationensolidarität: Die arbeitende Bevölkerung finanziert durch Steuern und Sozialabgaben Renten, Gesundheitsversorgung und soziale Leistungen. Wenn die Zahl der Erwerbstätigen sinkt, während die Zahl der Rentner steigt, entsteht ein strukturelles Finanzierungsproblem.
Vor diesem Hintergrund wird Migration häufig als eine mögliche Lösung für den demografischen Rückgang dargestellt. In der Theorie kann Zuwanderung tatsächlich dazu beitragen, den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. In der Praxis hängt der Erfolg jedoch von einem entscheidenden Faktor ab: der wirtschaftlichen und sozialen Integration der Zugewanderten.
Migration kann nur dann einen positiven Beitrag leisten, wenn die Menschen, die in ein Land kommen, auch tatsächlich Zugang zum Arbeitsmarkt finden und dauerhaft an der wirtschaftlichen Produktion teilnehmen.
Wenn diese Integration nicht gelingt, kann der gegenteilige Effekt entstehen: steigende Kosten für Sozialleistungen, Gesundheitsversorgung und Sicherheitsmaßnahmen.
Analysen der Banca d’Italia zeigen, dass eine dauerhaft geringe Arbeitsmarktintegration erhebliche fiskalische Folgen haben kann. In Szenarien, in denen größere Gruppen nur schwach oder gar nicht in den Arbeitsmarkt integriert sind, können die zusätzlichen Belastungen für den Staatshaushalt erheblich steigen.
Unter solchen Bedingungen könnte Italien bis zum Jahr 2035 mit zusätzlichen Kosten von rund 25 bis 30 Milliarden Euro jährlich konfrontiert werden.
Ein Teil dieser Kosten würde aus steigenden Sozial- und Gesundheitsausgaben entstehen, während ein anderer Teil mit städtischen Integrationsprogrammen und Sicherheitsmaßnahmen in sozial benachteiligten Stadtgebieten verbunden wäre.
Diese Entwicklung ist kein ausschließlich italienisches Phänomen. In mehreren europäischen Ländern wurden ähnliche Dynamiken bereits beobachtet. Schweden etwa hat erhebliche öffentliche Mittel für Programme in sogenannten „vulnerablen Gebieten“ bereitgestellt, in denen Integrationsprobleme besonders ausgeprägt sind.
Das zentrale Problem liegt daher nicht in der Migration selbst.
Die entscheidende Frage ist, ob es einen klaren rechtlichen Zusammenhang zwischen Aufenthaltsrecht und tatsächlicher Integration gibt.
Viele europäische Migrationssysteme sind lange Zeit von einer stillschweigenden Annahme ausgegangen: Wer einmal im Land ist, bleibt in der Regel dauerhaft. Integration wurde als politisches Ziel formuliert, jedoch selten als rechtliche Voraussetzung für einen langfristigen Aufenthalt definiert.
Diese Annahme wird heute zunehmend infrage gestellt.
In Italien existiert bereits ein rechtlicher Ansatz, der eine andere Perspektive eröffnet. Das System des sogenannten ergänzenden Schutzes im italienischen Einwanderungsrecht verlangt eine konkrete Bewertung der sozialen und wirtschaftlichen Integration einer Person.
Dieser Ansatz führt zu einem wichtigen Grundsatz: Integration wird nicht automatisch angenommen – sie muss nachgewiesen werden.
Aus dieser Beobachtung ergibt sich das Paradigma, das ich als „Integration oder ReImmigration“ bezeichne.
Dieses Konzept basiert auf einem einfachen Prinzip gegenseitiger Verantwortung zwischen Staat und Zuwanderern. Der Staat bietet Integrationsmöglichkeiten – Zugang zum Arbeitsmarkt, Sprachkurse und gesellschaftliche Teilhabe. Im Gegenzug wird erwartet, dass die betroffene Person einen realen Integrationsprozess durchläuft.
Wenn dieser Prozess innerhalb eines angemessenen Zeitraums nicht stattfindet, sollte das Rechtssystem auch Mechanismen vorsehen, die eine Rückkehr in das Herkunftsland ermöglichen.
Ein mögliches Instrument wäre ein verstärkter Integrationsvertrag, dessen Ergebnisse nach etwa zwei Jahren überprüft werden. Wenn in diesem Zeitraum keine klaren Fortschritte sichtbar sind – etwa stabile Beschäftigung, Sprachkenntnisse und gesellschaftliche Integration –, könnte der Aufenthaltsstatus erlöschen.
Ein solcher Mechanismus sollte nicht als Strafe verstanden werden, sondern als Instrument der Migrationssteuerung im Interesse der langfristigen Stabilität des Sozialstaates.
Die Alternative wäre, Migration weiterhin ohne klar definierte Integrationskriterien zu gestalten. In diesem Fall könnten die Risiken nicht nur finanzieller Natur sein, sondern auch soziale Spannungen, urbane Segregation und ein wachsendes Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen umfassen.
Die zentrale Frage für Italien – und zunehmend auch für andere europäische Länder – lautet daher nicht, ob Migration stattfinden soll.
Die entscheidende Frage ist vielmehr: führt Migration tatsächlich zu Integration oder nicht?
Ein Land, das schnell altert und innerhalb eines Jahrzehnts mehr als eine Million Erwerbstätige verlieren könnte, kann sich ein Migrationsmodell ohne echte wirtschaftliche und soziale Integration kaum leisten.
Vor diesem Hintergrund ist das Paradigma Integration oder ReImmigration nicht als ideologischer Ansatz zu verstehen, sondern als pragmatische Überlegung im Umgang mit einer der größten demografischen Herausforderungen Europas.
Avv. Fabio Loscerbo Rechtsanwalt – Eingetragener Lobbyist im Transparenzregister der Europäischen Union ID 280782895721-36
Le débat français sur l’immigration, notamment dans la période post-2026, a atteint un niveau de radicalisation qui dépasse désormais les oppositions politiques traditionnelles. La diffusion massive, en particulier sur X, des thèses liées au « Grand Remplacement », portées par Renaud Camus et reprises dans le débat public, y compris par le Rassemblement National, n’est pas un phénomène isolé. Elle constitue le symptôme d’une crise plus profonde : l’échec du modèle multiculturaliste français.
Cet échec n’est plus une opinion, mais un fait observable. Les tensions sociales, les difficultés d’intégration dans certains territoires, les problématiques di sicurezza e di ordine pubblico, ainsi que la décision de réintroduire les contrôles aux frontières jusqu’en octobre 2026 – notamment en raison des risques liés au jihadisme et à la violence migratoire dans des zones comme Calais et Dunkerque – montrent que la question migratoire est désormais une question d’État.
Dans ce contexte, la notion de « remigration » s’est imposée dans le débat comme une réponse radicale. Toutefois, entendue dans un sens identitaire ou ethnique, elle se heurte immédiatement aux limites du droit. Une politique fondée sur des critères collectifs et non individualisés est difficilement conciliable avec les principes fondamentaux de l’État de droit, en particulier avec le respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi qu’avec les principes de non-discrimination et de proportionnalité.
La question n’est donc pas de nier le problème, mais de le traiter dans un cadre juridique cohérent. Et c’est précisément à ce niveau qu’intervient le contrat d’intégration.
Le contrat d’intégration, tel qu’il est structuré dans l’ordre juridique italien par le D.P.R. 179/2011, repose sur un principe clair : le séjour de l’étranger n’est pas un droit inconditionnel, mais une situation juridique dynamique, subordonnée au respect d’obligations d’intégration. Ces obligations ne sont pas abstraites, mais concrètes et vérifiables : insertion professionnelle, connaissance de la langue, respect des règles, participation à la vie sociale.
Ce modèle permet de dépasser l’alternative stérile entre multiculturalisme et remigration. Le multiculturalisme a échoué parce qu’il a renoncé à exiger l’intégration. La remigration, dans sa version identitaire, est juridiquement fragile parce qu’elle ne repose pas sur une évaluation individuelle.
Le contrat d’intégration ouvre une troisième voie, juridiquement solide et politiquement efficace. Il introduit un critère objectif pour la permanence sur le territoire : celui du comportement individuel. Celui qui s’intègre reste. Celui qui ne s’intègre pas sort du système. Dans cette logique, la « ReImmigrazione » n’est pas une idéologie, mais une conséquence juridique du non-respect des obligations d’intégration.
Appliqué à la France, un tel modèle permettrait de replacer le débat migratoire dans le cadre de l’État de droit, en évitant à la fois l’inaction et les solutions juridiquement contestables. Les instruments existent déjà en partie dans le droit français, mais ils ne sont pas structurés autour d’une logique contraignante et systémique.
La véritable leçon de la situation française est donc la suivante : l’absence de règles produit le désordre, et l’excès de radicalité produit l’illégalité. Seul un modèle fondé sur l’intégration comme obligation juridique et sur la ReImmigrazione comme conséquence peut rétablir un équilibre durable entre droits et sécurité.
La véritable alternative à la remigration n’est pas le retour au multiculturalisme, mais la construction d’un système juridique dans lequel l’intégration devient mesurable, vérifiable et obligatoire.
Le politiche migratorie vengono decise formalmente dallo Stato e dall’Unione europea. Sono questi i livelli istituzionali che disciplinano gli ingressi, i permessi di soggiorno, la protezione internazionale, le espulsioni e i rimpatri. Tuttavia, gli effetti concreti dell’immigrazione non si manifestano nei palazzi ministeriali o nelle sedi europee. Si manifestano anzitutto nei Comuni. È nei territori…
La vicenda della piscina romana con giornate e fasce orarie riservate alle sole donne potrebbe apparire, a una prima lettura, un episodio marginale: una struttura sportiva privata, un’iniziativa circoscritta al mese di agosto, un servizio destinato a consentire l’accesso al nuoto a persone che non si sentono a proprio agio negli spazi misti. Sarebbe facile…
Ogni volta che l’Europa viene colpita da episodi di radicalismo, violenza ideologica o fondamentalismo religioso, il dibattito pubblico oscilla tra due semplificazioni opposte. Da un lato vi è chi ritiene sufficiente chiudere le frontiere. Dall’altro vi è chi rifiuta persino di riconoscere che, in alcuni casi, il fanatismo possa trovare terreno fertile anche all’interno di…
Depuis plusieurs mois, une orientation politique de plus en plus nette se dessine au sein de l’Union européenne : externaliser la gestion des migrations irrégulières à travers la création de return hubs dans des pays tiers. Une coalition composée de l’Allemagne, des Pays-Bas, de l’Autriche, du Danemark et de la Grèce pousse activement dans cette direction, en envisageant des accords avec des États tels que le Rwanda, l’Ouganda ou la Tunisie. L’expérience italienne en Albanie a démontré que ce qui relevait hier du débat politique est désormais en train de devenir une réalité opérationnelle.
Pour un public français, ce débat s’inscrit dans une tension bien connue entre contrôle des flux migratoires, respect des droits fondamentaux et efficacité administrative. Mais le problème européen, tel qu’il se présente aujourd’hui, est plus profond : il ne concerne pas seulement la localisation des procédures, mais l’absence d’un cadre juridique structuré permettant d’évaluer l’intégration dans le temps.
C’est là le véritable point critique.
Les return hubs sont, par nature, des instruments réactifs. Ils interviennent lorsque la situation est déjà dégradée, lorsque la personne est devenue irrégulière ou ne remplit plus les conditions de séjour. Autrement dit, ils gèrent l’échec. Ils ne permettent pas d’éviter cet échec.
Cette approche révèle trois limites majeures.
La première est une limite structurelle. En l’absence de mécanisme préalable d’évaluation, le système traite de la même manière des situations profondément différentes. Il n’opère aucune distinction effective entre les parcours d’intégration réussis et ceux qui ne le sont pas.
La deuxième est une limite économique et politique. Les return hubs impliquent des coûts considérables et une dépendance à l’égard d’accords internationaux fragiles. Chaque partenariat avec un pays tiers suppose des concessions diplomatiques et financières qui, à long terme, peuvent s’avérer difficiles à soutenir.
La troisième, et sans doute la plus sensible dans le contexte français, est une limite juridique. De nombreuses organisations ont alerté sur le risque de voir émerger des zones de non-droit, des « trous noirs juridiques » dans lesquels les garanties procédurales seraient affaiblies. À la lumière de la Convention européenne des droits de l’homme, notamment de ses articles 3 et 8, cette perspective soulève des interrogations sérieuses.
Le problème n’est donc pas tant l’existence des return hubs que leur isolement dans l’architecture juridique actuelle.
Ils répondent à la question du « comment éloigner », mais pas à celle du « comment prévenir ».
C’est précisément sur ce point que l’expérience italienne mérite une attention particulière.
L’Italie dispose déjà d’un instrument juridique qui introduit une logique différente : le contrat d’intégration, prévu par le décret du Président de la République du 14 septembre 2011, numéro 179. Ce mécanisme repose sur une idée simple mais structurante : le droit au séjour ne doit pas être une donnée figée, mais le résultat d’un processus évolutif, fondé sur des critères vérifiables dans le temps.
Ces critères sont connus : insertion professionnelle, maîtrise de la langue, respect des règles de l’ordre juridique. Il ne s’agit pas de notions abstraites, mais d’éléments concrets, objectivement appréciables.
Dans cette perspective, le séjour devient conditionnel à un parcours d’intégration réel et continu.
Si un tel mécanisme était intégré à l’échelle européenne, il permettrait de transformer profondément la logique actuelle. Les return hubs ne seraient plus des instruments d’urgence intervenant à la fin du parcours, mais l’aboutissement d’une évaluation préalable, transparente et documentée.
Une telle approche permettrait également de répondre aux critiques formulées par les ONG. En introduisant des critères clairs et vérifiables, le système gagnerait en prévisibilité, en transparence et en sécurité juridique, réduisant ainsi le risque d’arbitraire.
Le débat français sur l’immigration a souvent oscillé entre deux pôles : fermeté et protection. Mais il a rarement intégré une troisième dimension essentielle : celle de la vérification effective de l’intégration dans le temps.
Or, c’est précisément cette dimension qui manque aujourd’hui au modèle européen.
Sans elle, les return hubs risquent de devenir des instruments coûteux, contestés et juridiquement fragiles.
Avec elle, ils peuvent s’inscrire dans une stratégie cohérente, fondée non pas uniquement sur l’éloignement, mais sur une distinction claire entre ceux qui s’intègrent et ceux qui ne s’intègrent pas.
La véritable question n’est donc pas de savoir où placer les migrants hors de l’Europe.
La véritable question est de savoir comment définir, juridiquement, les conditions de leur présence sur le territoire.
C’est dans cette perspective que le contrat d’intégration italien peut — et doit — être considéré comme un point de référence dans le débat européen.
Il commissario europeo per gli Affari interni e la migrazione, Magnus Brunner, ha giustificato il dialogo avviato con i talebani sostenendo che non si tratterebbe di una sua iniziativa personale: sarebbero stati gli stessi Stati membri a chiedere alla Commissione europea di coordinare il confronto con le autorità afghane per rendere possibili i rimpatri. Secondo…
Il dato è ormai strutturale: l’Italia invecchia, registra sempre meno nascite e vede restringersi progressivamente la propria popolazione in età lavorativa. Nel maggio 2026 si è verificato un lieve aumento dei nati rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, ma il quadro complessivo resta negativo. Il saldo naturale continua a essere profondamente deficitario e, secondo le…
Le politiche migratorie vengono decise prevalentemente dallo Stato e dall’Unione europea, ma è nei Comuni che l’immigrazione diventa una realtà concreta. È nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle abitazioni, nei servizi sociali e nelle associazioni che si comprende se la presenza straniera stia producendo integrazione oppure nuove forme di isolamento e fragilità. Malalbergo rappresenta,…
À la suite des dernières élections européennes, le débat sur l’immigration en Europe a franchi un seuil qualitatif. Il ne s’agit plus seulement d’un affrontement politique entre positions plus ou moins restrictives, mais d’une opposition entre deux logiques profondément différentes : d’un côté, la remigration, de l’autre, ce que l’on peut définir comme la Réimmigration.
Pour un public français, cette distinction est particulièrement pertinente, car le concept de remigration s’est largement diffusé dans le débat national, notamment en lien avec la théorie du Grand Remplacement. Cette théorie postule qu’un processus de substitution démographique serait en cours en Europe, sous l’effet des flux migratoires, et qu’il conviendrait d’y répondre par un retour massif – volontaire ou contraint – des populations étrangères vers leurs pays d’origine.
C’est sur cette base que s’est structurée l’idée contemporaine de remigration. Elle ne se limite pas à la gestion de l’immigration irrégulière, mais s’étend, dans certaines formulations, à des étrangers en situation régulière, voire à des personnes durablement installées. Le raisonnement sous-jacent est global et collectif : il ne repose pas sur la situation juridique individuelle, mais sur une lecture d’ensemble de la société et de son évolution démographique.
C’est précisément là que se situe le point de rupture avec le droit européen.
Le système juridique européen, tel qu’il résulte notamment de la Convention européenne des droits de l’homme, repose sur une logique inverse : celle de l’individualisation des décisions. L’article 8 CEDH, relatif au respect de la vie privée et familiale, impose un examen concret, au cas par cas, de la situation de chaque personne. Toute mesure d’éloignement doit être proportionnée, motivée et fondée sur des éléments individuels précis.
Dans ce cadre, une politique de remigration généralisée, fondée sur des catégories abstraites ou des considérations collectives, se heurterait inévitablement à des obstacles juridiques majeurs. Elle apparaît, en définitive, comme une construction politiquement puissante mais juridiquement difficilement opératoire dans l’état actuel du droit.
C’est dans cet espace que s’inscrit le modèle de la Réimmigration.
La Réimmigration ne part pas d’une logique identitaire, mais d’une logique juridique. Elle ne s’intéresse pas à l’origine des personnes, mais à leur comportement et à leur degré d’intégration. Elle s’appuie sur des instruments existants, notamment en droit italien, tels que la protection complémentaire issue de l’article 19 du texte unique sur l’immigration, interprétée à la lumière de l’article 8 CEDH.
Dans cette perspective, le droit au séjour n’est ni automatique ni définitif. Il est conditionné par un processus d’intégration vérifiable, fondé sur des critères objectifs : l’activité professionnelle, la maîtrise de la langue, le respect des règles juridiques et sociales. À l’inverse, l’absence ou la perte de ces éléments peut justifier, dans un cadre juridiquement encadré, la fin du droit au séjour.
La différence est essentielle. Là où la remigration raisonne en termes de groupes et de dynamiques collectives, la Réimmigration raisonne en termes de situations individuelles et de rapports juridiques. Elle s’inscrit ainsi pleinement dans le cadre de l’État de droit européen, en respectant les principes de proportionnalité, de non-discrimination et d’examen individualisé.
Les évolutions politiques récentes en France, mais aussi en Allemagne et au Royaume-Uni, montrent que la question migratoire est devenue structurelle. Elle ne peut plus être traitée uniquement comme une urgence ou un enjeu électoral ponctuel. Toutefois, le risque est de voir émerger des réponses politiques rapides qui ne trouvent pas de traduction juridique viable.
La remigration incarne cette tentation : une réponse directe, lisible, mais juridiquement incertaine. La Réimmigration propose, au contraire, une approche plus structurée, fondée sur le droit existant et capable de concilier exigence de contrôle et respect des droits fondamentaux.
La véritable question n’est pas de savoir s’il faut permettre ou non le maintien des étrangers sur le territoire. La question est de déterminer selon quels critères juridiques cette présence est légitime, et comment ces critères peuvent être appliqués de manière cohérente et contrôlable.
Dans cette perspective, l’Europe se trouve aujourd’hui à un carrefour. La remigration reste une notion politique en quête de fondement juridique. La Réimmigration, quant à elle, se présente comme une tentative de construire ce fondement à partir des outils déjà disponibles dans l’ordre juridique européen.
Quando, nel maggio 2026, il dibattito sulle elezioni comunali di Venezia e Vigevano cominciò a ruotare attorno alle candidature di esponenti provenienti dalle comunità islamiche e bangladesi, la questione venne affrontata quasi esclusivamente attraverso due interpretazioni contrapposte. Da una parte, vi era chi considerava quelle candidature la prova definitiva dell’avvenuta integrazione; dall’altra, chi le presentava…
Il 30 luglio 2026, il manifesto ha raccontato il caso di un richiedente asilo sottoposto alla nuova procedura di frontiera e all’obbligo di permanere presso il centro di Villa Sikania, in provincia di Agrigento. Il Tribunale di Palermo ha sospeso la misura, ritenendo che essa incidesse direttamente sulla libertà personale o, comunque, sulla libertà di…
Der sogenannte „Albania Case“ macht eine strukturelle Schwäche des europäischen Rückführungssystems besonders deutlich. Politische Maßnahmen werden weiterhin in einer Logik der Abschreckung konzipiert, während das Unionsrecht – und insbesondere seine gerichtliche Auslegung – eine konsequente individuelle Prüfung jedes Einzelfalls verlangt.
Die im Februar 2026 eingeführten Änderungen zur Einstufung sogenannter „sicherer Herkunftsstaaten“ verfolgen formal das Ziel, Verfahren zu beschleunigen und Rückführungen zu erleichtern. Im deutschen Rechtskontext – etwa im Zusammenspiel von Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle – ist jedoch klar: Die Einstufung eines Staates als „sicher“ entbindet die Behörden nicht von der Pflicht, eine konkrete und individuelle Prüfung vorzunehmen. Genau an diesem Punkt zeigt sich die Schwäche des Modells der in Albanien errichteten Zentren.
Dass diese Zentren faktisch leer bleiben oder nur eingeschränkt genutzt werden, ist kein organisatorisches Problem, sondern eine Folge rechtlicher Grenzen. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat wiederholt betont, dass Maßnahmen, die auf Freiheitsentzug oder Rückführung abzielen, auf einer individuellen, aktuellen und nicht schematischen Bewertung beruhen müssen. Pauschale Annahmen oder kategorische Zuordnungen genügen nicht.
Vor diesem Hintergrund erweist sich das albanische Modell als strukturell fragil. Es wurde darauf ausgerichtet, Verfahren zu beschleunigen und eine abschreckende Wirkung zu entfalten. Abschreckung ist jedoch kein tragfähiger rechtlicher Maßstab. Weder das Unionsrecht noch das deutsche Verfassungs- und Verwaltungsrecht erlauben Maßnahmen, die allein auf generalpräventiven Erwägungen beruhen, ohne eine hinreichende individuelle Rechtfertigung.
Hier liegt das zentrale Problem. Der Fokus liegt auf der Effizienz der Vollstreckung, während der vorgelagerte Entscheidungsschritt – die rechtliche Differenzierung zwischen integrierten und nicht integrierten Personen – nicht ausreichend strukturiert ist. Die Folge sind gerichtliche Aussetzungen, eine Zunahme von Verfahren und letztlich eine eingeschränkte Durchsetzbarkeit von Rückführungen.
Der Ansatz „Integration oder ReImmigration“ setzt genau an diesem Punkt an. Er führt ein klares rechtliches Kriterium ein, das der Entscheidung vorgelagert ist. Integration wird nicht als politischer oder sozialer Begriff verstanden, sondern als objektivierbares Prüfungsmaß: Erwerbstätigkeit, Sprachkenntnisse und Beachtung der Rechtsordnung. Diese Faktoren ermöglichen eine nachvollziehbare und überprüfbare Einzelfallbewertung.
Überträgt man diesen Ansatz auf die albanischen Zentren, ergibt sich eine andere Funktion. Sie wären nicht länger Orte der bloßen Verfahrensbeschleunigung, sondern Einrichtungen zur schnellen und strukturierten Integrationsprüfung. Innerhalb kurzer Zeit ließe sich feststellen, ob eine Person über ein tatsächliches Maß an Integration verfügt – was eine Rückführung rechtlich erschweren kann – oder ob eine solche Integration nicht vorliegt, sodass eine Rückführung rechtssicher durchgeführt werden kann.
Ein solcher Ansatz steht im Einklang mit dem Unionsrecht und den Grundprinzipien des deutschen Rechts, insbesondere dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und dem Gebot effektiven Rechtsschutzes. Gleichzeitig würde er die Effizienz erhöhen, da sich die staatlichen Maßnahmen auf Fälle konzentrieren könnten, in denen eine Rückführung rechtlich tragfähig ist.
Die zentrale Erkenntnis ist eindeutig. Eine Rückführungspolitik kann nicht allein auf Abschreckung gestützt werden. Abschreckung ist ein politisches Ziel, aber kein rechtlicher Maßstab. Ohne ein klares, strukturiertes und individuell anwendbares Kriterium – wie die Integration – bleibt jede Rückführungspolitik anfällig für rechtliche Blockaden und praktische Ineffektivität.
Der Albania Case zeigt dies in aller Deutlichkeit. Es handelt sich nicht nur um das Scheitern eines konkreten Instruments, sondern um die Offenlegung eines konzeptionellen Defizits. Ohne Integrationsprüfung kann es keine wirksame und rechtssichere Rückführungspolitik geben.
Nell’intervista pubblicata da SienaPost, Clori Bombagli, consigliera comunale di Chianciano Terme con delega all’immigrazione e alle politiche per l’inclusione, sostiene che la rappresentazione dei flussi migratori come emergenza o minaccia sarebbe il risultato di una narrazione politica costruita sulla paura. Secondo questa impostazione, l’immigrazione dovrebbe essere affrontata attraverso inclusione, dignità del lavoro e responsabilità condivise,…
Le « Albania Case » constitue aujourd’hui un révélateur particulièrement clair d’une contradiction structurelle du système européen des éloignements. Les instruments opérationnels continuent d’être conçus dans une logique de dissuasion, tandis que le droit de l’Union et son interprétation juridictionnelle imposent une exigence constante d’évaluation individuelle des situations.
Les amendements adoptés en février 2026 relatifs à la notion de « pays d’origine sûrs » s’inscrivent, en apparence, dans une volonté d’accélérer les procédures et de faciliter les retours. Toutefois, dans la tradition juridique française comme dans l’ordre juridique de l’Union, la qualification d’un pays comme « sûr » ne dispense jamais l’administration d’un examen concret et individualisé de la situation du demandeur. Ce principe, qui est au cœur du droit d’asile tel qu’il est appliqué notamment par l’OFPRA et contrôlé par la CNDA, constitue précisément le point de tension du modèle des centres en Albanie.
Le relatif vidage de ces centres ne relève pas d’un problème organisationnel, mais d’une limite juridique. La Cour de justice de l’Union européenne a consolidé une orientation constante : toute mesure conduisant à une privation de liberté ou à un éloignement doit reposer sur une appréciation individuelle, réelle et actuelle. Les mécanismes fondés sur des présomptions ou des catégories abstraites ne peuvent suffire.
Dans ce contexte, les centres externalisés en Albanie apparaissent structurellement fragiles. Conçus pour accélérer les procédures et produire un effet dissuasif, ils se heurtent à une exigence fondamentale : la dissuasion n’est pas un fondement juridique. Le droit de l’Union, comme le droit français, n’interdit pas l’éloignement, mais il encadre strictement ses conditions de mise en œuvre, au nom notamment du respect des droits fondamentaux et du principe de proportionnalité.
C’est ici que réside la limite essentielle du modèle actuel. On cherche à renforcer l’efficacité de l’éloignement sans structurer juridiquement le moment préalable de la décision, c’est-à-dire sans définir un critère clair permettant de distinguer les situations. En pratique, cela conduit à une multiplication des contentieux, à des suspensions et à une difficulté persistante à exécuter les mesures d’éloignement.
Le paradigme « Intégration ou Réimmigration » permet de dépasser cette contradiction en introduisant un critère juridique structurant. L’intégration n’est plus envisagée comme une notion abstraite, mais comme un ensemble d’éléments objectivables : insertion professionnelle, maîtrise linguistique, respect des règles. Elle devient ainsi un véritable critère d’évaluation permettant de fonder la décision administrative.
Dans une telle logique, les centres en Albanie pourraient être repensés. Ils ne seraient plus des lieux de simple traitement accéléré, mais des espaces d’évaluation rapide de l’intégration. En un temps limité, sur la base d’éléments concrets et vérifiables, il serait possible de distinguer entre les personnes présentant un ancrage réel – rendant l’éloignement juridiquement discutable – et celles qui n’en présentent pas, pour lesquelles l’éloignement pourrait être exécuté dans des conditions juridiquement sécurisées.
Cette approche est conforme aux exigences du droit de l’Union et aux principes du droit français. Elle permet de respecter l’exigence d’individualisation tout en renforçant l’efficacité des décisions. Elle réduit également le contentieux, en fondant les décisions sur des critères objectifs plutôt que sur des présomptions.
En définitive, une politique des éloignements ne peut fonctionner sans un critère juridique de sélection. La dissuasion, à elle seule, ne constitue pas un tel critère. Sans une évaluation structurée de l’intégration, toute politique d’éloignement est vouée à se heurter aux limites du droit et à produire des effets limités.
Le cas de l’Albanie en apporte une démonstration particulièrement nette. Il ne s’agit pas simplement de l’échec d’un dispositif opérationnel, mais de la manifestation d’une insuffisance conceptuelle. Sans vérification de l’intégration, il ne peut exister de politique des éloignements à la fois efficace et conforme au droit.
Il bilancio dell’attività della Polizia di Stato nella provincia di Trieste registra una significativa diminuzione degli arrivi attraverso la rotta balcanica. È un dato positivo, perché dimostra che i flussi migratori non sono eventi naturali e inevitabili, ma fenomeni che possono essere ridotti attraverso controlli di frontiera, cooperazione internazionale e contrasto alle organizzazioni criminali. Sarebbe…
L’Italia continua a perdere popolazione. Nel 2025 sono nati circa 355 mila bambini, mentre i decessi hanno raggiunto quota 652 mila. Il saldo naturale è stato quindi negativo per quasi 296 mila persone, una perdita compensata quasi integralmente dal saldo migratorio con l’estero. La popolazione residente è rimasta così sostanzialmente stabile, intorno ai 58,9 milioni…
In den letzten Jahren ist der Begriff Remigration immer stärker in die politische Debatte Europas eingetreten. Besonders im deutschsprachigen Raum hat der Begriff eine große Aufmerksamkeit erlangt. Der österreichische Aktivist Martin Sellner hat ihn in seinem Buch Remigration: Ein Vorschlag zu einem zentralen politischen Konzept gemacht. In dieser Theorie wird vorgeschlagen, dass die Lösung der europäischen Migrationskrise in einer groß angelegten Rückführung von Migranten in ihre Herkunftsländer bestehen könnte. Diese Idee wird teilweise nicht nur auf irreguläre Migranten oder Straftäter bezogen, sondern auch auf Personen, die als kulturell oder gesellschaftlich nicht ausreichend integriert gelten.
Für viele Beobachter wirkt diese Debatte wie eine neue politische Entwicklung. Tatsächlich ist sie jedoch vor allem ein Symptom eines tieferen Problems innerhalb der europäischen Migrationspolitik. Die zunehmende Diskussion über Remigration ist nicht die Ursache der Krise, sondern vielmehr eine Reaktion auf strukturelle Schwächen, die sich in Europa über mehrere Jahrzehnte aufgebaut haben.
Die europäischen Staaten haben in den vergangenen Jahrzehnten sehr komplexe rechtliche Systeme geschaffen, um Migration zu regulieren. Dazu gehören Asylverfahren, Aufenthaltstitel, Familiennachzug und zahlreiche administrative Verfahren zur Steuerung von Einwanderung. Dennoch hat sich die politische Aufmerksamkeit häufig auf die Frage des Zugangs und des rechtlichen Status konzentriert, während ein anderer entscheidender Aspekt weniger klar definiert wurde: die tatsächliche Integration von Migranten in die Gesellschaft.
In mehreren europäischen Ländern hat sich deshalb eine Situation entwickelt, in der ein Teil der Migranten über viele Jahre im Land lebt, ohne vollständig in den Arbeitsmarkt, das Bildungssystem oder das gesellschaftliche Leben integriert zu sein. Wenn Integrationspolitik unklar bleibt oder nur teilweise funktioniert, entsteht in der öffentlichen Wahrnehmung zunehmend der Eindruck, Migration sei ein Prozess, der sich der politischen Steuerung entzieht.
Genau in diesem politischen und gesellschaftlichen Umfeld entstehen radikalere Vorschläge. Die Theorie der Remigration basiert auf der Annahme, dass Integrationspolitik gescheitert sei und dass deshalb eine grundlegende Korrektur der bisherigen Entwicklung notwendig werde. Sie versucht somit, ein Problem zu lösen, das sich bereits über lange Zeit aufgebaut hat.
Gleichzeitig wirft ein solcher Ansatz erhebliche rechtliche, soziale und politische Fragen auf. Viele Migranten leben seit Jahren oder Jahrzehnten in europäischen Ländern, arbeiten dort, zahlen Steuern und haben Familien gegründet. Kinder sind häufig bereits in Europa geboren oder aufgewachsen. Die Vorstellung, die komplexen Folgen jahrzehntelanger Migration durch großflächige Rückführungen zu lösen, steht daher vor erheblichen praktischen und rechtlichen Herausforderungen.
Die Debatte über Remigration zeigt daher ein grundlegendes Problem: Europa hat nie eindeutig definiert, was Integration konkret bedeuten soll und welche Rolle sie in der Migrationspolitik spielen muss. Integration wurde oft als allgemeines Ziel formuliert, aber selten als klar überprüfbarer Bestandteil der Migrationspolitik ausgestaltet.
Genau an diesem Punkt setzt das Paradigma „Integrazione o ReImmigrazione“ an.
Der Begriff ReImmigrazione ist kein deutsches oder englisches Wort, sondern ein italienisches Konzept, das einen anderen Ansatz zur Steuerung von Migration beschreibt. Im Mittelpunkt steht die Idee, dass das Recht, dauerhaft in einem Land zu bleiben, von einem realen Integrationsprozess abhängig sein muss.
Integration darf dabei nicht nur ein politisches Schlagwort sein. Sie muss sich in konkreten Elementen zeigen: in der Teilnahme am Arbeitsleben, im Erlernen der Sprache des Aufnahmelandes und im Respekt gegenüber den grundlegenden Regeln der Gesellschaft. Wenn diese Integration tatsächlich stattfindet, wird Migration zu einem stabilen Bestandteil der gesellschaftlichen Entwicklung.
Wenn dieser Prozess jedoch dauerhaft ausbleibt, kann eine Migrationspolitik nicht einfach akzeptieren, dass sich langfristige soziale Parallelstrukturen oder Marginalisierung verfestigen.
Der Ansatz der ReImmigrazione versteht sich daher nicht als ideologische Massenabschiebung oder als Versuch, Gesellschaften demografisch neu zu gestalten. Vielmehr beschreibt er einen Mechanismus innerhalb einer geordneten Migrationspolitik, der dort relevant wird, wo Integration nicht gelingt.
Der entscheidende Unterschied zur Theorie der Remigration liegt im Zeitpunkt und in der Logik des Ansatzes. Remigration entsteht als politische Reaktion auf eine bereits eingetretene Krise. Das Paradigma „Integrazione o ReImmigrazione“ hingegen versucht, solche Krisen von vornherein zu vermeiden, indem es eine klare Verbindung zwischen Integration und Aufenthaltsrecht herstellt.
Gerade im deutschsprachigen Raum, wo die Debatte über Remigration besonders intensiv geführt wird, zeigt sich daher eine zentrale politische Frage: Wie kann Migration langfristig so gesteuert werden, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt erhalten bleibt?
Die europäische Erfahrung der letzten Jahrzehnte zeigt, dass Migration weder allein durch Grenzkontrollen noch allein durch humanitäre Prinzipien gesteuert werden kann. Entscheidend ist vielmehr, ob Integration als ein klarer Bestandteil der Migrationspolitik definiert wird.
Das Paradigma „Integrazione o ReImmigrazione“ versucht genau dies zu leisten. Es schlägt vor, Integration nicht als abstrakte Erwartung zu behandeln, sondern als reale Bedingung für eine stabile und langfristige gesellschaftliche Entwicklung.
Die wachsende Debatte über Remigration zeigt daher vor allem eines: Europa steht vor der Herausforderung, seine Migrationspolitik neu zu definieren. Eine nachhaltige Lösung kann nur entstehen, wenn Integration nicht dem Zufall überlassen wird, sondern zu einem zentralen Element der politischen Steuerung von Migration wird.
Avv. Fabio Loscerbo Rechtsanwalt – Lobbyist im Transparenzregister der Europäischen Union ID: 280782895721-36
È una lettura che, pur poggiando su dati reali, scivola su un piano riduttivo. Il problema non è tanto nei numeri, quanto nell’interpretazione che se ne trae.
Ridurre il fenomeno migratorio a variabile demografica o economica significa trascurarne la dimensione giuridica e, soprattutto, la dimensione qualitativa della presenza. Il fatto che l’immigrazione contribuisca a compensare il calo delle nascite non esaurisce, né può esaurire, la questione della permanenza dello straniero sul territorio.
Il diritto non ragiona per saldi, ma per situazioni giuridiche individuali.
L’ordinamento italiano ed europeo, come chiarito anche dalla più recente giurisprudenza in materia di protezione complementare, non riconosce la permanenza sulla base di un’utilità collettiva astratta, ma sulla base di diritti fondamentali e di un percorso concreto di integrazione. Il lavoro, la partecipazione alla vita sociale, il rispetto delle regole, il radicamento nel territorio costituiscono gli elementi rilevanti.
La prospettiva economicista, invece, opera una semplificazione: assume che la presenza sia di per sé utile e, quindi, implicitamente legittima. È un passaggio concettuale problematico, perché finisce per scollegare il diritto dalla condotta del soggetto.
In altri termini, si passa da un modello fondato sulla qualità della permanenza a un modello fondato sulla quantità della presenza.
L’articolo richiama i dati ISTAT sul saldo migratorio positivo, ma non affronta un nodo decisivo: non tutti i percorsi migratori producono integrazione. Il dato numerico non distingue tra situazioni profondamente diverse, né consente di valutare il grado di partecipazione effettiva alla vita economica e sociale del Paese.
Questo è il limite strutturale della lettura proposta.
Un sistema giuridico coerente non può fondarsi su un’equazione automatica tra immigrazione e beneficio economico. Deve, al contrario, interrogarsi su quali condizioni rendano la presenza compatibile con i principi dell’ordinamento.
È qui che emerge con chiarezza il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Se la permanenza viene giustificata in termini economici generali, il rischio è quello di perdere ogni criterio selettivo. Al contrario, un approccio giuridico impone di verificare se e in che misura il singolo soggetto abbia realizzato un percorso di integrazione effettiva.
Il lavoro, in questa prospettiva, non è rilevante in quanto tale, ma in quanto espressione di inserimento stabile e regolare. Allo stesso modo, la presenza sul territorio non è di per sé sufficiente, se non accompagnata da una partecipazione reale alla comunità.
Il richiamo al calo delle nascite, inoltre, introduce un ulteriore elemento di riflessione. Il problema demografico italiano è strutturale e non può essere risolto esclusivamente attraverso l’immigrazione. Pensare il contrario significa spostare il problema, non risolverlo.
L’immigrazione può certamente incidere su alcuni equilibri, ma non può essere trasformata in una soluzione automatica. Farlo significa attribuire al fenomeno una funzione che il diritto non è chiamato a garantire.
Il punto, ancora una volta, è la distinzione tra piano economico e piano giuridico.
Sul piano economico, l’immigrazione può rappresentare una risorsa. Sul piano giuridico, essa deve essere regolata attraverso criteri che tengano conto dei diritti fondamentali e della qualità della presenza.
Confondere i due piani produce inevitabilmente distorsioni.
L’articolo di Famiglia Cristiana offre dunque un esempio significativo di questa sovrapposizione: dati corretti, ma letti attraverso una lente che privilegia la dimensione quantitativa e utilitaristica, trascurando quella sostanziale.
Il diritto, però, non può permettersi questa semplificazione.
Perché la questione non è quante persone arrivano, ma come vivono nel contesto giuridico e sociale in cui si inseriscono.
Ed è su questo terreno che si gioca la sostenibilità, non solo economica, ma soprattutto giuridica del sistema.
È su questo terreno che il dibattito pubblico mostra le maggiori ambiguità. Da un lato, si tende a trattare i soggetti appartenenti alle seconde generazioni come pienamente integrati per definizione, quasi che la nascita o la crescita in un determinato contesto territoriale sia di per sé sufficiente a garantire l’inclusione sociale. Dall’altro, quando emergono fenomeni di devianza o di violenza, si reagisce in modo opposto, attribuendo rilevanza a fattori identitari o culturali in modo generalizzato.
Entrambe le impostazioni sono giuridicamente insostenibili.
Il diritto non può muoversi per presunzioni, né in senso inclusivo né in senso stigmatizzante. La nozione di integrazione, se vuole assumere rilievo giuridico, deve essere ancorata a elementi concreti, verificabili, individuali. Ed è proprio qui che il tema delle seconde generazioni si rivela particolarmente critico.
A differenza dei migranti di prima generazione, per i quali il percorso di integrazione è spesso visibile e documentabile – lavoro, regolarità del soggiorno, inserimento sociale – nelle seconde generazioni il problema si sposta su un piano diverso: quello dell’identità, dell’appartenenza e della interiorizzazione delle regole del contesto giuridico e sociale.
Il decreto del Tribunale di Bologna del 3 aprile 2026, così come altre recenti pronunce, ha chiarito che l’integrazione non è un dato formale, ma un processo sostanziale che implica partecipazione alla vita della comunità, rispetto delle regole, costruzione di relazioni sociali stabili. Questo vale a maggior ragione per chi è cresciuto all’interno del territorio nazionale.
Se tale processo non si realizza, il problema non può essere rimosso né ridotto a una mera questione penale. Diventa, piuttosto, un indice di una integrazione incompiuta o fallita.
L’articolo de Il Timone, pur con il suo taglio, richiama indirettamente questo punto: la difficoltà di affrontare in modo esplicito il tema delle seconde generazioni senza scivolare né nella negazione del problema né nella generalizzazione.
È qui che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” assume una funzione chiarificatrice.
Esso consente di superare entrambe le distorsioni, perché sposta l’attenzione dal dato identitario al comportamento. Non rileva l’origine, ma il grado di integrazione effettiva. Non rileva l’appartenenza, ma la partecipazione al sistema di regole.
Nel caso delle seconde generazioni, questo significa riconoscere che l’integrazione non può essere presunta, ma deve essere verificata. E che eventuali criticità non possono essere affrontate esclusivamente in chiave repressiva, ma richiedono una riflessione più ampia sul funzionamento dei processi di inclusione.
Il punto, in altri termini, non è “da dove viene” il soggetto, ma “come si colloca” all’interno della comunità giuridica.
Quando questo collocamento fallisce, emergono tensioni che il diritto penale è chiamato a gestire solo in via residuale. Il problema, però, resta a monte: nella capacità – o incapacità – del sistema di costruire percorsi di integrazione reale.
Ignorare questa dimensione significa condannarsi a una gestione emergenziale e frammentaria, in cui ogni episodio viene trattato come un fatto isolato, senza affrontarne le cause strutturali.
Al contrario, un approccio giuridico coerente impone di riportare il tema delle seconde generazioni dentro il perimetro dell’integrazione come criterio. Non come slogan, ma come parametro operativo.
Solo in questo modo è possibile evitare sia la deriva della generalizzazione, sia quella della rimozione.
Perché il vero nodo non è la presenza, ma la qualità della presenza.
E questo vale, oggi più che mai, anche – e soprattutto – per le seconde generazioni.
Ciò che emerge con chiarezza è la progressiva normalizzazione della sanatoria come strumento ordinario di gestione dell’immigrazione irregolare. Non più misura eccezionale, legata a contingenze specifiche, ma meccanismo sistemico, destinato a incidere stabilmente sull’assetto del diritto degli stranieri.
È proprio questo il punto critico.
Nel momento in cui la regolarizzazione diventa prevedibile, reiterata e strutturale, essa perde la propria natura di intervento straordinario e si trasforma in una modalità implicita di accesso alla legalità. In altri termini, si afferma un modello in cui l’irregolarità non è più una condizione da superare attraverso un percorso di integrazione, ma una fase transitoria destinata, prima o poi, a essere sanata.
Il rischio, sotto il profilo giuridico, è evidente: viene meno il nesso tra comportamento e titolo di soggiorno.
L’articolo evidenzia come il provvedimento sia giustificato anche in funzione delle esigenze del mercato del lavoro e della necessità di far emergere situazioni già esistenti. Si tratta di argomentazioni ricorrenti, che tuttavia spostano l’asse della decisione dal piano giuridico a quello economico-amministrativo.
Il diritto, però, non può essere ridotto a uno strumento di regolazione del mercato.
Le più recenti elaborazioni giurisprudenziali europee e nazionali indicano chiaramente una direzione diversa: la permanenza dello straniero deve essere il risultato di una valutazione individuale, fondata su elementi concreti di integrazione. Il lavoro rileva, ma non come dato isolato o sanabile ex post. Rileva in quanto espressione di un percorso, di una partecipazione reale alla vita della comunità.
La scelta spagnola, così come descritta nell’articolo, sembra invece prescindere da questo approccio. La regolarizzazione interviene a posteriori, senza un vero accertamento selettivo della qualità della presenza. Non distingue tra percorsi di integrazione consolidati e situazioni di mera permanenza di fatto.
È qui che si coglie la distanza rispetto a un modello giuridicamente coerente.
Un sistema fondato sul principio di proporzionalità e sul rispetto dei diritti fondamentali non può operare attraverso automatismi generalizzati, neppure in senso inclusivo. La tutela della vita privata e familiare richiede una valutazione caso per caso, che tenga conto del radicamento sociale, lavorativo e relazionale.
Quando questo accertamento manca, il rischio è duplice. Da un lato, si indebolisce la credibilità del sistema normativo, che appare incapace di distinguere tra situazioni diverse. Dall’altro, si riduce l’incentivo all’integrazione, perché il titolo di soggiorno può essere ottenuto indipendentemente dal percorso compiuto.
In questo quadro, la regolarizzazione di massa si configura come una risposta amministrativa a un problema strutturale, ma non come una soluzione giuridicamente sostenibile nel lungo periodo.
Il confronto con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” rende ancora più evidente questo limite.
Se la permanenza viene sganciata dall’integrazione, il sistema perde il proprio criterio ordinante. Diventa oscillante, esposto a interventi discrezionali e privo di una logica selettiva coerente. Al contrario, un modello fondato sull’integrazione consente di coniugare tutela dei diritti e controllo del fenomeno migratorio, evitando sia gli automatismi espulsivi sia quelli inclusivi.
L’articolo de Il Post, pur mantenendo un taglio informativo, mette indirettamente in luce questa tensione: tra una politica che regolarizza e un diritto che, invece, richiede di valutare.
La questione, dunque, non è se regolarizzare sia “giusto” o “sbagliato” in astratto, ma se sia coerente con l’evoluzione del diritto europeo.
E la risposta, sul piano strettamente giuridico, non può che essere problematica.
Perché un sistema che riconosce valore all’integrazione non può, allo stesso tempo, prescindere da essa.
Si tratta di una scelta che, sul piano politico, viene giustificata attraverso argomenti di utilità economica e coesione sociale. Tuttavia, sotto il profilo giuridico, essa solleva interrogativi ben più profondi, che non possono essere elusi con formule comunicative o con richiami generici al “bene del Paese”.
Il punto centrale è semplice, e al tempo stesso decisivo: la regolarizzazione di massa prescinde da una valutazione individuale del livello di integrazione dello straniero. Essa opera su base generalizzata, trasformando una condizione di fatto – la presenza irregolare – in una posizione giuridica legittima, senza che vi sia un accertamento sostanziale del radicamento sociale, lavorativo e relazionale.
Questo approccio si pone in evidente contrasto con l’evoluzione del diritto europeo e nazionale, che invece si muove nella direzione opposta.
Le più recenti elaborazioni giurisprudenziali, anche in Italia, hanno chiarito che la permanenza dello straniero non può essere considerata un dato neutro, ma deve essere valutata alla luce della qualità della presenza sul territorio. L’integrazione, in questo contesto, non è un valore astratto, ma un fatto giuridico rilevante, capace di fondare diritti.
La protezione complementare ne è l’esempio più evidente. Il riconoscimento del diritto al soggiorno non discende automaticamente dalla mera presenza, ma da un percorso dimostrabile: lavoro, stabilità, relazioni sociali, rispetto delle regole, partecipazione alla comunità.
La scelta spagnola, al contrario, sembra muoversi lungo una traiettoria diversa. La regolarizzazione viene utilizzata come strumento ex post, che interviene a sanare situazioni irregolari senza operare una selezione sostanziale. È una logica che rischia di produrre un effetto sistemico rilevante: l’indebolimento del nesso tra integrazione e permanenza.
In altri termini, se la permanenza può essere ottenuta indipendentemente dal percorso di integrazione, viene meno il principale incentivo all’inserimento effettivo nella società ospitante.
Non si tratta di una questione ideologica, ma di coerenza giuridica.
Un sistema fondato sui diritti fondamentali non può prescindere dal principio di proporzionalità e dal bilanciamento degli interessi. La tutela della vita privata e familiare, così come elaborata dalla giurisprudenza europea, richiede una valutazione individuale, concreta, basata su elementi oggettivi. Ogni automatismo – sia in senso espulsivo sia in senso inclusivo – si pone in tensione con questa impostazione.
È in questo contesto che emerge, con maggiore chiarezza, la differenza tra un approccio politico-amministrativo e un approccio giuridico.
La regolarizzazione di massa appartiene al primo: è uno strumento discrezionale, legato a esigenze contingenti, privo di una struttura selettiva fondata su criteri verificabili. La ReImmigrazione, invece, si colloca nel secondo: è il risultato di un sistema che valuta la permanenza sulla base del comportamento del soggetto e del suo grado di integrazione.
Il punto non è negare la possibilità di interventi straordinari, ma riconoscerne i limiti. Una politica migratoria che si fonda esclusivamente su sanatorie rischia di diventare ciclica e autoreferenziale, incapace di produrre effetti strutturali.
Al contrario, un sistema che assume l’integrazione come criterio giuridico è in grado di operare una selezione coerente, rispettosa dei diritti fondamentali e, al tempo stesso, funzionale alla stabilità sociale.
L’affermazione secondo cui “stiamo facendo qualcosa di buono per il nostro Paese” deve, dunque, essere sottoposta a una verifica più rigorosa. Buono rispetto a quale parametro? Economico, sociale, politico, giuridico?
Se il parametro è il diritto, la risposta non può prescindere da un dato: la permanenza non può essere sganciata dalla qualità della presenza.
Ed è proprio su questo terreno che si gioca il futuro delle politiche migratorie europee.
Nel dibattito pubblico contemporaneo il termine “remigrazione” viene spesso utilizzato in modo indistinto, talvolta evocato come soluzione radicale alle criticità del fenomeno migratorio. Tuttavia, sotto il profilo giuridico, tale nozione appare priva di una reale consistenza normativa e, soprattutto, incompatibile con l’architettura costituzionale e sovranazionale vigente.
Diverso è il discorso per ciò che può essere definito “ReImmigrazione”. Non si tratta di una semplice variazione terminologica, ma di un paradigma giuridico che emerge in modo sempre più evidente dalla giurisprudenza recente e, in particolare, dall’elaborazione giudiziale in materia di protezione complementare.
Per comprendere la differenza, occorre partire da un dato di fondo: il diritto dell’immigrazione, nella sua evoluzione più recente, non è più costruito esclusivamente sull’ingresso, ma sulla permanenza. E la permanenza, come dimostrano le decisioni dei Tribunali di Bologna e Venezia del 2026, è oggi valutata alla luce di un criterio sostanziale: l’integrazione.
La remigrazione, nel significato con cui è generalmente utilizzata nel dibattito politico, si configura come un’idea di rimpatrio generalizzato, spesso svincolato da una valutazione individuale della posizione dello straniero. In questa prospettiva, il presupposto non è il comportamento del soggetto, ma la sua condizione originaria di straniero. È una logica che tende all’automatismo e che, proprio per questo, si pone in tensione con i principi fondamentali dell’ordinamento.
Il diritto vigente, infatti, si muove in direzione opposta. Gli artt. 5 e 19 del Testo Unico Immigrazione, letti alla luce dell’art. 8 CEDU e degli artt. 2 e 3 della Costituzione, impongono una valutazione individuale, concreta e proporzionata. Non è giuridicamente ammissibile un allontanamento che prescinda dalla considerazione della vita privata e familiare costruita dallo straniero sul territorio.
È qui che si innesta il concetto di ReImmigrazione.
La ReImmigrazione non è una politica di espulsione indiscriminata, ma la conseguenza giuridica di un sistema che ha già individuato nell’integrazione il proprio criterio regolatore. Se la giurisprudenza riconosce che il radicamento sociale, lavorativo e relazionale fonda un diritto alla permanenza, ne deriva, in modo speculare, che l’assenza di tale radicamento legittima il venir meno di quel diritto.
Non si tratta di introdurre un nuovo istituto, ma di portare a coerenza il sistema esistente.
Le decisioni esaminate mostrano con chiarezza questo passaggio. Il giudice non si limita a verificare l’assenza di pericoli nel Paese di origine, ma valuta positivamente il percorso di integrazione: lavoro stabile o progressivo, autonomia economica, inserimento abitativo, relazioni sociali, conoscenza della lingua, rispetto delle regole. Quando questi elementi sono presenti, la protezione viene riconosciuta. Quando mancano, il sistema non può restare neutro.
La ReImmigrazione si colloca esattamente in questo spazio: è la risposta ordinamentale alla mancata integrazione.
A differenza della remigrazione, essa non si fonda su categorie astratte o su appartenenze, ma su comportamenti concreti e verificabili. Non è una misura generalizzata, ma un esito individualizzato, frutto di un bilanciamento tra interessi contrapposti. Non contrasta con i diritti fondamentali, perché ne costituisce il rovescio coerente: se il diritto tutela l’integrazione, non può ignorarne l’assenza.
Il punto centrale, dunque, non è scegliere tra apertura e chiusura, ma definire un criterio giuridico chiaro. E questo criterio, già oggi, è sotto gli occhi dell’interprete: la qualità della permanenza.
La remigrazione resta un concetto politico, privo di ancoraggio normativo e difficilmente compatibile con l’ordinamento multilivello dei diritti. La ReImmigrazione, al contrario, è un paradigma giuridico emergente, che si sviluppa all’interno del sistema e ne valorizza le logiche interne.
Il futuro del diritto dell’immigrazione non sarà determinato da slogan o categorie ideologiche, ma dalla capacità di tradurre in regole coerenti ciò che la giurisprudenza ha già chiarito: la permanenza non è un dato acquisito, ma il risultato di un percorso.
Un percorso che il diritto è chiamato a valutare, riconoscere o, quando necessario, interrompere.
Il decreto del Tribunale di Bologna del 3 aprile 2026, RG n. 8248/2024, si colloca in quella linea giurisprudenziale che, pur operando all’interno di un quadro normativo apparentemente restrittivo, continua a riaffermare con forza la centralità della persona e dei suoi diritti fondamentali. Non si tratta, tuttavia, di una mera conferma di orientamenti già noti. Questa decisione segna un passaggio ulteriore, perché chiarisce in modo netto che l’integrazione non è soltanto un dato economico o lavorativo, ma un processo identitario che assume rilievo giuridico pieno .
Il Collegio affronta in modo diretto la questione che ha animato il dibattito successivo al Decreto-Legge n. 20/2023: se la compressione degli indici normativi abbia inciso anche sulla tutela sostanziale della vita privata e familiare. La risposta è chiara e, per certi versi, inevitabile. L’abrogazione dei criteri tipizzati non ha eliminato il diritto, ma ha semplicemente restituito al giudice il compito di individuarne il contenuto attraverso il bilanciamento concreto degli interessi. Il diritto alla vita privata e familiare continua a trovare il proprio fondamento negli obblighi costituzionali e convenzionali, e dunque opera come limite all’esercizio del potere di allontanamento.
Ciò che emerge con particolare evidenza nella motivazione è il modo in cui viene definita la “vita privata”. Il Tribunale richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo per evidenziare che essa non coincide con una dimensione meramente domestica o affettiva, ma comprende l’intero processo di costruzione della personalità attraverso le relazioni sociali, il lavoro, la partecipazione alla comunità. In questa prospettiva, l’integrazione non è un requisito accessorio, ma il contenuto stesso del diritto.
È proprio su questo terreno che la decisione compie il salto di qualità. Il ricorrente non viene tutelato semplicemente perché lavora o perché percepisce un reddito, ma perché ha costruito, nel tempo, una propria identità sociale nel contesto italiano. Il lavoro, la stabilità economica, la conoscenza della lingua, le relazioni sociali e familiari non sono considerati elementi isolati, bensì manifestazioni convergenti di un radicamento reale. Il Tribunale afferma, in modo significativo, che tale percorso ha dato luogo a una “consolidata vita privata”, la cui lesione non è consentita.
Il concetto di sradicamento assume, in questo quadro, un valore decisivo. Il danno derivante dal rimpatrio non viene più letto soltanto in termini materiali o economici, ma come rottura di un equilibrio esistenziale costruito nel tempo. Il ritorno nel Paese di origine non rappresenta una semplice variazione geografica, ma una regressione nella condizione personale, una perdita di identità sociale che il diritto non può ignorare. Il Collegio sottolinea che l’allontanamento determinerebbe una compromissione rilevante dei diritti fondamentali, vanificando gli sforzi di integrazione compiuti.
È in questo passaggio che la decisione si salda in modo evidente con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Se l’integrazione viene riconosciuta come costruzione di identità e come elemento centrale della tutela giuridica, allora la permanenza sul territorio non può essere neutra rispetto ad essa. Il diritto non protegge la mera presenza, ma la qualità della presenza. E questa qualità è misurata attraverso comportamenti concreti, verificabili, inseriti in un contesto sociale.
La pronuncia dimostra che il sistema giuridico, già oggi, opera secondo una logica selettiva sostanziale. Non si tratta di una selezione fondata su criteri astratti o discrezionali, ma su parametri oggettivi: lavoro, stabilità, relazioni, rispetto delle regole, partecipazione alla vita collettiva. Il riconoscimento della protezione speciale non è altro che la conseguenza giuridica di un percorso di integrazione riuscito.
Ma proprio per questo, il sistema non può arrestarsi a metà. Se l’integrazione produce effetti giuridici positivi, la sua assenza non può essere irrilevante. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non introduce un elemento estraneo, ma rende esplicita una logica già presente nell’ordinamento. La permanenza diventa il risultato di un bilanciamento che tiene conto del comportamento del soggetto nel contesto in cui è inserito.
Il decreto del Tribunale di Bologna del 3 aprile 2026 conferma che siamo ormai oltre una concezione meramente formale del diritto dell’immigrazione. Il baricentro si è spostato sulla dimensione sostanziale della vita della persona. L’integrazione non è più un obiettivo politico o amministrativo, ma un fatto giuridico che produce effetti.
Il passaggio successivo, inevitabile, è quello di rendere questo criterio esplicito e sistematico anche sul piano normativo. Il diritto dell’immigrazione non può continuare a oscillare tra rigidità formale e flessibilità giurisprudenziale. Deve riconoscere apertamente ciò che già accade nelle aule di giustizia: la permanenza non è un dato acquisito, ma il risultato di un processo.
E questo processo ha un nome preciso: integrazione.
Nel sistema attuale del diritto dell’immigrazione, la questione decisiva non è più – se mai lo è stata – l’ingresso, ma la permanenza. E la permanenza, come dimostra in modo sempre più netto la giurisprudenza di merito, non può prescindere da una valutazione concreta del livello di integrazione raggiunto dallo straniero.
Il decreto del Tribunale di Venezia del 12 marzo 2026, ruolo generale numero 20560 del 2024, si inserisce in questa linea evolutiva e ne rappresenta un’ulteriore conferma sistematica .
Il Collegio afferma con chiarezza un principio che segna un punto di non ritorno: la protezione complementare può essere riconosciuta anche sulla base della sola integrazione lavorativa, purché essa sia effettiva, documentata e inserita in un contesto più ampio di radicamento sociale.
Il passaggio motivazionale è inequivoco:
“la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale tale da far ritenere che un suo allontanamento […] determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata”.
E ancora, con un’affermazione di particolare rilievo sistematico:
“la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto”.
Si tratta di un’affermazione che va letta per quello che è: una presa d’atto. Il diritto positivo, anche dopo il Decreto-Legge n. 20/2023, continua a riconoscere rilevanza giuridica all’integrazione, e lo fa in modo sempre più diretto.
Il decreto chiarisce inoltre un punto essenziale nel quadro post-Cutro: la riforma non ha eliminato la tutela della vita privata e familiare, ma ha semplicemente restituito al giudice il compito di individuarne i criteri attraverso una valutazione caso per caso, nel rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali.
In particolare, il Collegio afferma che:
“l’abrogazione […] incide esclusivamente sulla individuazione dei fattori e dei criteri che presiedono al necessario bilanciamento degli interessi in gioco”.
Questo significa, in termini concreti, che il sistema è tornato a una logica di atipicità della tutela, in cui il giudice è chiamato a valutare l’effettività dell’integrazione sulla base di elementi oggettivi.
Nel caso esaminato, tali elementi sono stati ritenuti pienamente sussistenti: continuità lavorativa, seppur con contratti anche non stabili; progressiva crescita reddituale; disponibilità abitativa; assenza di precedenti penali; inserimento nel tessuto sociale locale.
Il Tribunale sottolinea, con un passaggio particolarmente significativo, che:
“l’esiguità delle retribuzioni non costituisce elemento dirimente […] la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto”.
È un’affermazione che smonta definitivamente una delle principali resistenze applicative: non è richiesto un livello elevato di reddito, né una stabilità assoluta del rapporto di lavoro. Ciò che conta è lo sforzo reale di integrazione, non la sua perfezione.
Questo approccio è perfettamente coerente con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Il decreto di Venezia, infatti, dimostra che il sistema giuridico italiano è già strutturato – almeno sul piano giurisprudenziale – secondo una logica selettiva fondata sul comportamento. Il diritto non protegge una condizione statica, ma un percorso dinamico di inserimento.
L’integrazione diventa così il criterio decisivo: chi dimostra di lavorare, di inserirsi, di rispettare le regole, matura un diritto alla permanenza. Non per ragioni assistenziali, ma per ragioni giuridiche, fondate sugli artt. 5 e 19 del Testo Unico Immigrazione, letti alla luce dell’art. 8 CEDU e degli obblighi costituzionali.
Ma ogni criterio giuridico, per essere tale, deve essere bilaterale. Se l’integrazione produce effetti positivi – il riconoscimento della protezione – la sua assenza non può restare priva di conseguenze.
Ed è qui che il paradigma trova la sua coerenza sistemica.
La ReImmigrazione non è un elemento estraneo, ma il necessario completamento del sistema: se il diritto riconosce valore all’integrazione, deve allo stesso tempo prevedere che la mancata integrazione comporti la perdita del titolo di soggiorno.
Non si tratta di introdurre una logica punitiva, ma di ristabilire un principio di responsabilità. Il sistema non può essere indifferente rispetto al comportamento del soggetto.
Il decreto del Tribunale di Venezia del 12 marzo 2026 dimostra, in modo ancora più evidente rispetto ad altre pronunce, che siamo già dentro questo modello. L’integrazione lavorativa, anche in forme iniziali o non perfettamente stabilizzate, è sufficiente a fondare un diritto alla permanenza.
Il passo successivo, inevitabile, è rendere questo criterio esplicito e sistematico.
Il diritto dell’immigrazione non può più essere costruito su categorie formali, ma deve fondarsi su elementi sostanziali. E tra questi, l’integrazione – intesa come partecipazione effettiva alla vita economica e sociale – rappresenta il parametro centrale.
Il futuro non è nella gestione dei flussi, ma nella selezione della permanenza.
E questa selezione ha già trovato il suo fondamento giuridico.
Nel dibattito contemporaneo in materia di immigrazione si continua a oscillare tra due modelli ormai logori: da un lato, l’approccio emergenziale, fondato sulla gestione episodica dei flussi; dall’altro, quello economicista, che riduce la presenza dello straniero a mera funzione del mercato del lavoro. Entrambi condividono un limite strutturale: non assumono l’integrazione come parametro giuridico rilevante per la permanenza sul territorio dello Stato.
Il decreto del Tribunale di Bologna del 3 aprile 2026, ruolo generale numero 8035 del 2024, offre invece un punto di svolta, perché riconosce in modo chiaro che il radicamento sociale, lavorativo e relazionale dello straniero costituisce un elemento decisivo nella valutazione della protezione complementare .
Il passaggio centrale della decisione è netto e non lascia spazio a equivoci. Il Collegio afferma che:
“la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento […] determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata […] tenendo conto […] delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole”.
Questa affermazione non è una semplice applicazione dell’art. 8 CEDU, ma rappresenta qualcosa di più: la trasformazione dell’integrazione in criterio giuridico sostanziale. Non si tratta più di un elemento accessorio o meramente valutativo, ma del fulcro del giudizio.
Il decreto chiarisce inoltre un punto fondamentale nel contesto post Decreto-Legge n. 20/2023: l’abrogazione degli indici normativi espressi non ha eliminato la tutela della vita privata e familiare, ma ha restituito centralità all’interpretazione conforme agli obblighi costituzionali e internazionali. In altri termini, il legislatore ha ristretto la tipizzazione, ma non ha potuto comprimere il nucleo dei diritti fondamentali.
Ed è proprio qui che si innesta il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Se si osserva con attenzione la struttura argomentativa del provvedimento, emerge un dato evidente: il giudice non protegge una condizione astratta, ma una traiettoria concreta di integrazione. Nel caso esaminato, il riconoscimento della protezione è fondato su elementi oggettivi e verificabili: contratto di lavoro a tempo indeterminato, autonomia economica, inserimento abitativo, partecipazione alla vita sociale, assenza di pericolosità sociale.
Il Tribunale afferma, in modo altrettanto chiaro, che:
“la conseguita autonomia economica del ricorrente, la buona rete di relazioni sociali […] la conoscenza della lingua italiana […] integrano una consolidata vita privata in Italia”.
E ancora:
“la mancanza di precedenti penali e la capacità dimostrata di saper cogliere le occasioni di inserimento e di integrazione sono gli elementi che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente”.
Qui il diritto si mostra per ciò che è sempre stato nella sua funzione più autentica: uno strumento di selezione razionale. Non tutti restano, ma resta chi si integra.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non introduce nulla di estraneo al sistema. Al contrario, rende esplicito ciò che questa giurisprudenza già implicitamente afferma: la permanenza dello straniero deve essere condizionata alla sua capacità di inserirsi nella comunità ospitante.
Non si tratta di una logica identitaria o etnica, ma di una logica comportamentale e giuridica. Il discrimine non è “chi sei”, ma “come vivi nel contesto giuridico e sociale in cui ti trovi”.
La protezione complementare diventa, in questa prospettiva, il vero laboratorio del sistema. È qui che il diritto misura concretamente l’integrazione: non attraverso dichiarazioni formali, ma mediante indicatori oggettivi — lavoro, stabilità, relazioni, rispetto delle regole.
E, inevitabilmente, se questo è il criterio per riconoscere il diritto a rimanere, deve esistere anche il criterio opposto. Dove l’integrazione manca, o viene meno, il sistema non può restare neutro. Deve reagire.
È qui che si colloca la ReImmigrazione: non come espulsione indiscriminata, ma come conseguenza giuridica della mancata integrazione. Una conseguenza coerente con il medesimo impianto che oggi giustifica il riconoscimento della protezione.
Il punto, quindi, non è costruire un nuovo sistema, ma avere il coraggio di portare alle estreme conseguenze quello già esistente.
Il decreto del Tribunale di Bologna del 3 aprile 2026 dimostra che il diritto positivo contiene già gli strumenti per farlo. L’integrazione non è più un obiettivo politico, ma un fatto giuridicamente rilevante. E, come tale, deve produrre effetti: in senso inclusivo quando è realizzata, in senso espulsivo quando manca.
Il futuro del diritto dell’immigrazione non si giocherà sulla quantità degli ingressi, ma sulla qualità della permanenza. E questa qualità ha un nome preciso: integrazione.
L’attenzione è concentrata sulle procedure: tempi più rapidi, maggiore effettività delle espulsioni, rafforzamento degli strumenti operativi. Si tratta di elementi reali, coerenti con l’evoluzione delle politiche dell’Unione Europea.
Ma il punto è un altro.
I rimpatri sono strumenti. Non sono il criterio.
Un sistema giuridico non può essere costruito esclusivamente sulla fase esecutiva. Deve, prima ancora, definire le condizioni della permanenza. E questo passaggio, anche qui, manca del tutto.
Si spiega come funzionano i rimpatri, ma non si affronta la domanda decisiva: sulla base di quale parametro si stabilisce chi deve restare e chi deve essere allontanato.
E, ancora una volta, manca completamente ogni riferimento all’integrazione.
Senza un criterio giuridico fondato sull’integrazione – lavoro, lingua, rispetto delle regole – il rafforzamento dei rimpatri rischia di restare una risposta parziale. Si interviene sull’efficacia del sistema, ma non sulla sua legittimazione sostanziale.
Il risultato è un modello che funziona meglio nell’esecuzione, ma che continua a essere debole nella selezione.
Il punto, invece, è costruire un equilibrio: definire criteri chiari di permanenza e collocare gli strumenti di allontanamento come conseguenza di tali criteri, non come loro sostituto.
In questa prospettiva, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si inserisce in modo coerente. Non nega i rimpatri, ma li riconduce a una logica giuridica: prima si accerta l’integrazione, poi – se questa manca – si procede all’allontanamento.
Senza questo passaggio, il rischio è quello di continuare a perfezionare gli strumenti senza affrontare la struttura del problema. E un sistema che evolve solo sul piano procedurale, senza un criterio sostanziale, resta inevitabilmente incompleto.
La crisi di Ceuta ha riaperto lo scontro tra Italia e Spagna sulla gestione dell’immigrazione e sulla tenuta dello spazio Schengen. Madrid sostiene di avere controllato rapidamente gli ingressi provenienti dal Marocco e respinge ogni collegamento tra quanto accaduto alla frontiera e la regolarizzazione straordinaria approvata dal governo Sánchez. Ma il problema sollevato dall’Italia non…
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ha accreditato tre eventi formativi organizzati dallo Studio Legale Avv. Fabio Loscerbo, dedicati alle principali trasformazioni in corso nel diritto dell’immigrazione, dell’asilo e della protezione dei diritti fondamentali. Il ciclo formativo si svolgerà tra settembre e novembre 2026 e sarà articolato in tre incontri, ciascuno della durata di…
Pedro Sánchez ha calificado la entrada masiva registrada en Ceuta como una violación y un ataque contra la integridad territorial de España. El Gobierno ha anunciado el empleo de todos los recursos del Estado para recuperar el control de la frontera y acelerar la repatriación de quienes entraron irregularmente. La defensa de la soberanía nacional…
In recent years, the French debate on immigration has taken on a level of intensity that is now increasingly visible beyond Europe, including in the United States. What is being discussed in France today is not merely immigration policy, but the structural failure of an entire model: multiculturalism without enforceable obligations.
Public discourse—especially on platforms like X—has amplified theories such as the “Great Replacement,” originally formulated by Renaud Camus and now echoed, in different forms, by political actors such as the Rassemblement National. Regardless of one’s position on these theories, their widespread circulation reflects a deeper reality: a growing perception that integration has failed.
The French government’s response has not been purely rhetorical. The reintroduction of border controls through October 2026, justified on grounds of counterterrorism and rising violence in areas such as Calais and Dunkirk, is a concrete sign that the issue has moved from political debate to state necessity.
Within this context, the idea of “remigration” has gained traction. In its more radical forms, it proposes large-scale returns of migrant populations based on identity-related criteria. From a legal standpoint, however, this approach encounters immediate and insurmountable limits. It conflicts with core principles of Western constitutional systems, including due process, equal protection, and, in the European context, the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights.
For an American audience, the issue should be framed clearly: the challenge is not whether immigration should be regulated—it must be—but how to do so within the rule of law.
This is where the concept of an “integration contract” becomes relevant.
The integration contract, as structured in the Italian legal system under Presidential Decree No. 179/2011, provides a model based on conditional residence. It establishes that the right to remain in the country is not automatic or permanent, but contingent upon measurable integration criteria: employment, language proficiency, compliance with the law, and participation in civic life.
This model offers a legally sustainable alternative to both extremes currently dominating the debate.
On one side, the multicultural approach has proven ineffective precisely because it lacks enforceable standards. It assumes integration without requiring it. On the other side, remigration—when framed in identity or ethnic terms—fails to meet the legal thresholds required in democratic systems.
The integration contract introduces a third path: a rule-based system where individual behavior determines legal status.
In practical terms, this means that residence rights are continuously assessed. Those who demonstrate integration maintain their legal status. Those who fail to meet these obligations face the legal consequence of removal. This is what can be defined as “ReImmigration”: not a political slogan, but a juridical outcome grounded in objective criteria.
For the United States, this approach resonates with familiar legal principles. Immigration law has always included elements of conditionality—whether through visa compliance, work authorization, or naturalization requirements. However, what is often missing is a coherent, system-wide framework that explicitly links long-term residence to measurable integration.
The French case illustrates what happens in the absence of such a framework: polarization, institutional strain, and the rise of legally problematic solutions.
The lesson is straightforward. Immigration systems cannot function on assumptions alone. They require enforceable rules, clear expectations, and predictable consequences. Without this structure, the system either collapses into disorder or shifts toward measures that cannot withstand constitutional scrutiny.
The integration contract, understood as a legal instrument rather than a political concept, offers a way to restore balance. It aligns immigration control with the rule of law, ensuring that rights are preserved while responsibilities are enforced.
Ultimately, the real alternative to remigration is not inaction or denial, but the construction of a legal system where integration is not optional—and where failure to integrate has clear, lawful consequences.
In recent months, a clear political direction has emerged within the European Union: externalizing migration control through the creation of return hubs in third countries. A coalition led by Germany and the Netherlands, alongside Austria, Denmark, and Greece, is actively exploring agreements with countries such as Rwanda, Uganda, and Tunisia. Italy’s arrangement with Albania has already demonstrated that what once seemed politically unfeasible is now becoming operational reality.
For a U.S. audience, this debate may sound familiar. It echoes long-standing discussions about offshore processing, third-country agreements, and the tension between border enforcement and due process. But the European case presents a distinct legal and structural problem: the system is being built without a coherent internal mechanism to evaluate integration over time.
That is the core issue.
Return hubs are, by design, reactive tools. They intervene at the final stage of the migration cycle—when an individual has already lost legal status or is deemed removable. In other words, they manage failure. What they do not address is how to prevent that failure in the first place.
This creates three major weaknesses.
First, a structural inefficiency. If the only mechanism available is removal after the fact, the system will inevitably be overwhelmed. Without a prior filter, every case—integrated or not—risks ending up in the same enforcement pipeline.
Second, high financial and political costs. Offshore centers require complex bilateral agreements, sustained funding, and diplomatic trade-offs. As seen in comparable discussions in the United States, these arrangements are not only expensive but also politically fragile.
Third—and most importantly—a legal risk. Human rights organizations have already warned that such hubs may become “legal black holes,” where access to legal remedies is limited and procedural guarantees are weakened. For European systems bound by the European Convention on Human Rights, this is not a marginal concern—it is a structural vulnerability.
The problem, therefore, is not the existence of return hubs per se. The problem is that they are being developed in isolation, without a preventive legal framework capable of distinguishing, in a transparent and objective way, who should remain and who should not.
This is where the Italian model offers an overlooked solution.
Italy already has a legal instrument that introduces a fundamentally different logic: the integration contract, established by Presidential Decree No. 179 of 2011. Unlike static immigration systems that grant or deny status at a single point in time, this mechanism creates a dynamic, ongoing evaluation of integration.
It is based on measurable criteria: employment, language proficiency, and respect for the law. These are not ideological benchmarks but concrete indicators that can be verified over time. The right to remain is therefore not automatic or permanent—it is conditioned on a continuous process of integration.
From a U.S. perspective, this resembles a hybrid between a points-based system and conditional residency, but with a stronger emphasis on ongoing compliance rather than initial selection.
If integrated into the broader European framework, such a mechanism would fundamentally change the role of return hubs. Instead of being emergency tools used after systemic failure, they would become the final step in a structured process—applied only after a clear, documented, and periodically verified lack of integration.
This would also address one of the main criticisms raised by NGOs: the absence of transparent criteria. A system based on periodic verification reduces arbitrariness, strengthens legal certainty, and ensures that decisions are grounded in objective factors rather than discretionary assessments.
The key point is simple, but often overlooked.
Migration policy cannot rely solely on border control and removal mechanisms. It must also define, in legal terms, what it means to integrate—and it must verify that integration over time.
Without this, return hubs risk becoming expensive, legally contested, and ultimately ineffective instruments.
With it, they can be part of a coherent system.
The European debate is now entering a decisive phase. The question is not whether return hubs will be implemented—they already are. The real question is whether Europe will equip itself with the legal tools necessary to make them sustainable.
In this context, the Italian integration contract is not just a national instrument. It is a model that deserves serious consideration at the transatlantic level.
Il 31 luglio 2026, durante la trasmissione “In Onda” su La7, Massimo Giannini ha commentato la reazione della politica italiana agli arrivi di migranti a Ceuta. Secondo il giornalista, le destre sovraniste «non aspettavano altro» per riportare l’immigrazione al centro del dibattito e utilizzarla come strumento di consenso, mentre l’Europa dovrebbe governare il fenomeno senza…
Für ein deutsches Publikum ist die Krise von Ceuta keineswegs nur eine spanische Angelegenheit. Sie betrifft die gesamte Europäische Union – und damit auch Deutschland. Ceuta liegt nicht auf dem europäischen Kontinent. Die spanische Stadt befindet sich an der nordafrikanischen Küste, ist von marokkanischem Staatsgebiet umgeben und bildet gemeinsam mit Melilla eine der wenigen Landgrenzen…
In the aftermath of the latest European Parliament elections, immigration has once again moved to the center of political and legal debate across Europe. What is emerging, however, is not simply a disagreement over policy choices, but a deeper clash between fundamentally different models of how migration should be governed.
On one side, the concept of remigration has gained visibility, particularly in France and Germany, and increasingly resonates in broader European discussions. On the other, a different framework is taking shape—what can be defined as Reimmigration—a model grounded not in identity, but in law, individual conduct, and measurable integration.
To understand the divide, it is necessary to start from the origins of remigration.
In its contemporary European usage, remigration is closely linked to the theory of “ethnic replacement,” widely known in France as the Grand Remplacement. This theory argues that immigration flows are leading to a gradual demographic and cultural substitution of native European populations. From this premise derives the idea that large numbers of migrants—and in some interpretations even naturalized citizens or long-term residents—should be encouraged or compelled to return to their countries of origin.
This approach operates primarily at a collective level. It is not centered on the legal status or individual behavior of a person, but rather on broader concerns about demographic balance, cultural identity, and social cohesion. That is precisely where it encounters its main legal obstacle.
European legal systems—unlike political discourse—are built on individual rights. The European Convention on Human Rights, particularly Article 8, protects private and family life and requires that any decision affecting a person’s right to remain must be assessed on a case-by-case basis. Generalized removals or policies based on abstract categories would not withstand judicial scrutiny under current European standards.
For an American audience, this tension is not unfamiliar. It mirrors, in some respects, the constitutional constraints placed on immigration enforcement in the United States, where due process, equal protection, and individualized adjudication play a central role. The difference is that, in Europe, these principles are further reinforced by supranational courts and binding human rights instruments.
As a result, remigration—while politically powerful and increasingly discussed—remains legally fragile. It lacks a clear pathway for implementation within the existing European legal framework.
This is where the concept of Reimmigration becomes relevant.
Reimmigration is not based on identity or origin, but on behavior and integration. It does not seek to redefine who belongs, but to establish clear legal criteria for who is entitled to remain. It operates within the boundaries of existing law, particularly through instruments such as complementary protection under Italian immigration law and the broader framework of Article 8 ECHR.
Under this model, the right to stay is not unconditional. It is the outcome of a verifiable process of integration, assessed through objective indicators: employment, language acquisition, respect for legal norms, and social participation. At the same time, the loss of these conditions may legitimately lead to the termination of the right to remain, provided that due process and proportionality are respected.
The distinction is crucial. While remigration approaches migration as a structural or demographic problem, Reimmigration treats it as a legal relationship between the individual and the host state—one that evolves over time and must be continuously justified.
Recent political developments in France, Germany, and even the United Kingdom—where parties such as Reform UK have gained traction—demonstrate that immigration is no longer a marginal issue. It has become a structural question for Western democracies. Yet the risk is that political responses outpace legal feasibility.
Remigration offers a direct and emotionally compelling answer, but one that struggles to translate into enforceable law. Reimmigration, by contrast, may appear less immediate, but it provides a legally sustainable framework capable of balancing state interests with fundamental rights.
For policymakers and observers in the United States, the European debate offers an important lesson. Immigration systems cannot be governed solely by political narratives. They require legal architectures that are both enforceable and compatible with constitutional and human rights standards.
The real issue is not whether migrants should stay or be removed. The real issue is under what legal conditions those decisions are made—and whether those conditions can withstand judicial scrutiny.
In this respect, the European debate is at a crossroads. Remigration remains a political concept in search of legal grounding. Reimmigration, on the other hand, represents an attempt to build that grounding within the rule of law.
In un articolo pubblicato il 30 luglio 2026 su il manifesto, la giornalista Marina Catucci ha descritto la nuova strategia adottata negli Stati Uniti dall’Immigration and Customs Enforcement: utilizzare i dati dei passeggeri aerei per individuare e arrestare persone con visti scaduti o con posizioni migratorie ritenute irregolari. La Transportation Security Administration avrebbe trasmesso all’ICE,…
Bologna continua a presentare il proprio sistema di accoglienza come un modello nazionale. Quando, però, si osservano i numeri dei minori stranieri non accompagnati, emerge una realtà più problematica: la città ha costruito un apparato molto esteso, ma sottoposto a una pressione continua, costretto negli anni ad attivare soluzioni straordinarie e sempre più vicino al…
Il 31 luglio 2026, durante la trasmissione “In Onda” su La7, la senatrice Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato ed esponente del Movimento 5 Stelle, ha accusato la destra di avere fallito in materia di immigrazione e sicurezza. La critica può essere legittima. Ma non basta dire che l’immigrazione è un fenomeno strutturale o invocare una…
The so-called “Albania Case” offers a useful lens for a U.S. audience to understand a structural problem that is not limited to Europe, but is increasingly relevant across Western legal systems: you cannot build an effective deportation policy if you do not first establish a clear legal criterion to distinguish who should remain and who should be removed.
In recent months, the European Union has introduced new amendments on the concept of “safe countries of origin” (February 2026), aiming to accelerate asylum procedures and facilitate returns. On paper, this looks familiar to American observers: it resembles efforts to streamline removals through categorical assumptions about country conditions. However, in practice, the system continues to face a fundamental legal constraint—individualized assessment.
European courts, and particularly the Court of Justice of the European Union, have consistently reinforced a principle that is well known also in U.S. immigration law: you cannot rely on automatic or generalized assumptions when fundamental rights are at stake. Every individual case requires a concrete evaluation. This is precisely where the Albania model begins to break down.
Italy attempted to externalize part of its migration management by establishing processing centers in Albania. These centers were designed to accelerate procedures and, implicitly, to create a deterrent effect. But deterrence, as a policy objective, does not translate into a sufficient legal justification. Courts do not evaluate whether a system is politically effective; they evaluate whether it is legally sound.
As a result, the Albanian centers are increasingly underutilized. The issue is not logistical inefficiency—it is legal fragility. If each case must be assessed individually, then a system built on fast-track processing and presumptions cannot sustain itself under judicial scrutiny. This produces delays, suspensions, and ultimately a paralysis of the deportation mechanism.
For a U.S. audience, the parallel is clear. In the United States, removal proceedings already hinge on individualized determinations—whether based on asylum eligibility, withholding of removal, or protection under the Convention Against Torture. Any attempt to bypass that individualized framework would immediately face constitutional and judicial challenges. Europe is now encountering the same structural limit.
The real issue, therefore, is not how to make deportations faster, but how to make them legally sustainable. This is where the paradigm of “Integration or Reimmigration” becomes relevant.
Instead of focusing exclusively on enforcement at the final stage, this approach introduces a prior, structured assessment of integration. Integration is not treated as a vague social concept, but as a measurable legal criterion: employment, language proficiency, and compliance with legal norms. These elements allow authorities to determine, on an objective basis, whether an individual has developed sufficient ties to justify remaining in the country.
In practical terms, this changes everything. Facilities like those in Albania would no longer function as mere holding or processing centers. They would become sites for rapid integration assessment. Within a short timeframe, authorities could distinguish between individuals who have established meaningful connections—making removal potentially disproportionate—and those who have not, for whom removal can proceed more efficiently and with stronger legal grounding.
This model aligns with fundamental legal principles. It preserves individualized assessment, reduces reliance on presumptions, and strengthens the defensibility of removal decisions in court. At the same time, it enhances the effectiveness of enforcement by focusing resources on cases where removal is legally sustainable.
The key takeaway is straightforward. Deportation policy cannot function in a legal vacuum. Deterrence alone is not a legal standard; it is a political goal. Without a clear, structured, and individualized criterion—such as integration—any system of removals will inevitably face judicial resistance and operational failure.
The Albania Case demonstrates this with clarity. It is not simply a failed experiment in externalization. It is evidence that without a prior assessment of integration, no deportation policy—whether in Europe or elsewhere—can truly work.
Il 2 agosto 2026, sulle pagine de La Discussione, Giampiero Catone ha pubblicato l’articolo intitolato «Rotte sicure, lavoro e legalità: l’Europa accolga chi costruisce, ma respinga con fermezza chi delinque e distrugge». L’autore propone una politica migratoria fondata su ingressi legali, lavoro, formazione linguistica e rispetto delle regole, contrapponendo a questo modello una risposta rigorosa…
Il 2 agosto 2026, sulle pagine de Gli Stati Generali, Luciano Pilotti ha pubblicato l’articolo intitolato «Ceuta, Calvario dei migranti, disastro di una civiltà incompiuta». Il suo intervento parte dalla crisi verificatasi nell’exclave spagnola e la interpreta come la manifestazione di una più ampia incapacità europea: quella di costruire una politica migratoria comune, capace di…
Il 2 agosto 2026, sulle pagine di Quotidiano Nazionale – Quotidiano.net, Raffaele Marmo ha pubblicato l’editoriale intitolato «La sfida dell’immigrazione. Le destre illiberali agitano paure, le sinistre progressiste le rimuovono». L’autore descrive con efficacia la paralisi del dibattito pubblico: da una parte, le destre illiberali trasformano l’immigrazione in una minaccia identitaria; dall’altra, una parte delle…
In den letzten Jahren hat der Begriff Remigration im europäischen Migrationsdiskurs zunehmend Aufmerksamkeit erlangt. Besonders in deutschsprachigen Ländern wird er intensiv diskutiert. Der Begriff ist eng mit dem österreichischen Aktivisten Martin Sellner verbunden, einer zentralen Figur der identitären Bewegung und ehemaligem Leiter der Identitäre Bewegung Österreich.
Sellner hat seine Ideen vor allem in dem Buch Remigration: A Proposal formuliert, in dem er eine strategische Antwort auf die demografischen und gesellschaftlichen Veränderungen vorschlägt, die nach seiner Auffassung durch die Migration der letzten Jahrzehnte in Europa entstanden sind.
Für ein deutsches Publikum ist diese Debatte besonders relevant. Deutschland steht seit Jahren im Zentrum der europäischen Migrationspolitik, insbesondere seit der sogenannten „Flüchtlingskrise“ von 2015. Fragen nach Integration, sozialem Zusammenhalt und staatlicher Steuerung von Migration prägen weiterhin den politischen und gesellschaftlichen Diskurs.
Die Theorie der Remigration versucht auf diese Fragen eine radikale Antwort zu geben. Nach Sellners Konzept beschränkt sich Remigration nicht nur auf die Rückführung irregulärer Migranten. Vielmehr versteht er darunter ein umfassendes politisches Projekt, das darauf abzielt, die demografischen Folgen der Masseneinwanderung teilweise rückgängig zu machen.
Dieses Projekt umfasst mehrere Elemente: eine deutlich strengere Kontrolle der Außengrenzen, eine Neubewertung bestehender Aufenthaltsrechte und Programme zur Rückführung von Migranten, die nach dieser Theorie als nicht ausreichend assimiliert gelten.
Der Kern dieser Argumentation ist kultureller Natur. Sellner geht davon aus, dass europäische Gesellschaften durch Migration aus Regionen mit anderen religiösen, sprachlichen und sozialen Traditionen tiefgreifend verändert werden. Remigration wird in diesem Kontext als Instrument verstanden, um das historische kulturelle Gleichgewicht der europäischen Nationen wiederherzustellen.
Gerade in Deutschland stößt ein solcher Ansatz jedoch auf erhebliche rechtliche und verfassungsrechtliche Grenzen. Das deutsche Rechtssystem basiert auf starken Garantien für Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit. Darüber hinaus ist Deutschland Teil eines komplexen europäischen Rechtsrahmens, der sowohl durch die European Union als auch durch Institutionen wie den Council of Europe geprägt ist.
Diese Rechtsordnung schützt unter anderem das Familienleben, die Gleichbehandlung sowie die rechtliche Stabilität eines einmal erlangten Aufenthaltsstatus. Daher wirft jede politische Strategie, die eine großflächige Rückführung von langfristig ansässigen Migranten vorsieht, erhebliche verfassungsrechtliche und europarechtliche Fragen auf.
Vor diesem Hintergrund ist im italienischen juristischen Diskurs ein anderes Konzept entstanden: das Paradigma „Integration oder ReImmigration“.
Dieses Paradigma betrachtet Migration nicht primär als kulturelles oder identitäres Problem, sondern als eine Frage der staatlichen Steuerung und des Rechts.
Der zentrale Gedanke lautet: Integration muss zu einer überprüfbaren Voraussetzung für den dauerhaften Aufenthalt werden.
Nach diesem Ansatz wird nicht die Herkunft einer Person bewertet, sondern ihre tatsächliche Teilnahme am gesellschaftlichen Leben des Aufnahmelandes. Integration zeigt sich in konkreten Faktoren wie Erwerbstätigkeit, Kenntnis der Sprache und Respekt gegenüber der Rechtsordnung.
Wenn Integration stattfindet, hat der Staat ein klares Interesse daran, den Aufenthaltsstatus zu stabilisieren, beispielsweise durch reguläre Aufenthaltstitel oder Formen des ergänzenden Schutzes.
Wenn Integration jedoch nicht gelingt, muss das Rechtssystem geordnete Verfahren für die Rückkehr in das Herkunftsland vorsehen. Dieser Prozess wird im Paradigma als ReImmigration bezeichnet.
Dabei handelt es sich nicht um ein identitäres oder ethnisches Konzept. ReImmigration ist vielmehr als rechtliches Instrument zur Steuerung von Migration gedacht, das in Fällen angewendet wird, in denen Integration objektiv nicht erreicht wird.
Der Unterschied zwischen den beiden Ansätzen ist daher grundlegend.
Die Theorie der Remigration konzentriert sich vor allem auf Fragen der kulturellen Identität und der demografischen Entwicklung. Das Paradigma Integration oder ReImmigration hingegen stellt die individuelle Integration als entscheidendes rechtliches Kriterium in den Mittelpunkt.
Mit anderen Worten: Nicht Herkunft oder Religion sind entscheidend, sondern die Frage, ob eine Person zu einem aktiven und gesetzestreuen Mitglied der Gesellschaft geworden ist.
Gerade für Deutschland, das seit Jahrzehnten ein Einwanderungsland ist, könnte diese Perspektive eine wichtige Rolle spielen. Die zentrale Herausforderung besteht nicht nur darin, Migration zu begrenzen oder zu fördern, sondern darin, Integration tatsächlich messbar und politisch steuerbar zu machen.
Solange diese Frage nicht klar beantwortet wird, wird die europäische Migrationspolitik weiterhin zwischen zwei Extremen schwanken: zwischen Systemen, die Migration zulassen, ohne Integration effektiv zu steuern, und radikalen Vorschlägen, die mit den Grundprinzipien des Rechtsstaats kollidieren können.
Das Paradigma Integration oder ReImmigration versucht daher, einen dritten Weg zu formulieren: ein Modell, das Migration ermöglicht, aber gleichzeitig klare rechtliche Erwartungen an Integration stellt und im Falle ihres Scheiterns geordnete Rückkehrmechanismen vorsieht.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
Depuis quelques années, un terme autrefois marginal dans le débat politique européen s’est imposé dans les discussions publiques : la remigration. Pour de nombreux observateurs, y compris en France, il s’agit d’un mot qui suscite immédiatement des réactions fortes, souvent opposées. Certains y voient une réponse radicale à l’échec des politiques migratoires européennes, tandis que d’autres considèrent le concept comme incompatible avec les principes juridiques fondamentaux des démocraties européennes.
Pour comprendre pourquoi la remigration divise aujourd’hui l’Europe, il faut replacer ce débat dans son contexte historique et politique. Depuis les années 1990, les pays européens ont connu une augmentation importante des flux migratoires, liée à plusieurs facteurs : les crises humanitaires, les conflits internationaux, la mobilité économique et les mécanismes de regroupement familial. Dans le même temps, les politiques d’intégration ont produit des résultats très différents selon les pays et les territoires.
Dans certaines grandes villes européennes, la question de l’intégration est devenue un sujet central du débat public. Des phénomènes de ségrégation urbaine, de tensions sociales ou de formation de communautés parallèles ont alimenté la perception selon laquelle les politiques migratoires mises en place au cours des dernières décennies n’ont pas toujours permis de construire une intégration durable.
C’est dans ce contexte que le concept de remigration a gagné en visibilité. Il est souvent associé aux travaux et aux positions de l’activiste autrichien Martin Sellner, figure importante du mouvement identitaire européen. Dans sa formulation la plus radicale, la remigration ne concerne pas seulement le retour des migrants en situation irrégulière – ce qui existe déjà dans tous les systèmes juridiques européens – mais vise également, selon ses promoteurs, les personnes considérées comme insuffisamment intégrées dans la société d’accueil.
C’est précisément cet aspect qui provoque la division du débat européen.
Les partisans de la remigration soutiennent que l’Europe doit affronter une crise de cohésion sociale. Selon eux, l’accumulation de flux migratoires importants combinée à des politiques d’intégration jugées inefficaces aurait créé des tensions croissantes dans certaines sociétés européennes. Dans cette perspective, la remigration est présentée comme un instrument politique destiné à restaurer l’équilibre social et culturel.
Les critiques, au contraire, soulignent immédiatement les obstacles juridiques considérables qu’un tel projet rencontrerait. Le droit européen, mais aussi les constitutions nationales, protègent fortement le droit au respect de la vie familiale, la stabilité du statut de séjour et le principe de non-discrimination. Une politique visant à éloigner des personnes en fonction de critères culturels ou identitaires entrerait donc en tension avec les principes fondamentaux de l’État de droit.
La division actuelle en Europe ne concerne donc pas seulement une politique migratoire particulière. Elle révèle une question plus profonde : comment les sociétés européennes doivent-elles gouverner l’immigration dans les décennies à venir ?
Face à cette polarisation, certains proposent d’explorer des approches alternatives fondées sur des critères juridiques plus précis. Parmi celles-ci figure le paradigme de l’Intégration ou ReImmigration, qui propose une logique différente.
Contrairement à la remigration, qui part de l’idée d’un retour massif comme solution principale, ce modèle repose sur une logique conditionnelle. Le droit de rester durablement dans le pays d’accueil n’est pas considéré comme automatique, mais lié à un processus réel d’intégration.
L’intégration, dans cette perspective, n’est pas une notion abstraite. Elle repose sur des éléments concrets : la participation au travail, la connaissance de la langue du pays et le respect des règles fondamentales de la société d’accueil. Lorsque ces conditions sont remplies, l’ordre juridique peut reconnaître des formes de stabilisation du séjour, comme la protection complémentaire ou d’autres statuts juridiques permettant une intégration durable.
Lorsque l’intégration ne se réalise pas, le système doit prévoir des mécanismes de retour ordonné vers le pays d’origine. C’est ce que ce paradigme appelle la ReImmigration, conçue non comme un projet idéologique mais comme un instrument de gestion juridique des politiques migratoires.
Le débat sur la remigration révèle ainsi une transformation plus large du modèle migratoire européen. Après plusieurs décennies durant lesquelles l’immigration a souvent été abordée principalement sous l’angle humanitaire ou économique, les sociétés européennes cherchent aujourd’hui un nouvel équilibre entre ouverture, cohésion sociale et sécurité juridique.
La question centrale n’est donc pas seulement de savoir si la remigration est possible ou souhaitable. La véritable question est de déterminer quel modèle de gouvernance de l’immigration l’Europe souhaite construire pour l’avenir.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbiste – Registre de transparence de l’Union européenne ID 280782895721-36
Nel quadro della riflessione giuridica sviluppata attorno al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, l’Avv. Fabio Loscerbo organizza a Bologna una serie di corsi formativi dedicati alla protezione complementare nel diritto dell’immigrazione, accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ai fini della formazione continua forense.
L’iniziativa nasce dall’esigenza di approfondire, in una prospettiva giuridica e sistematica, un istituto che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più rilevante nella giurisprudenza di merito e nella prassi delle autorità amministrative. La protezione complementare rappresenta infatti uno degli snodi centrali nel rapporto tra tutela dei diritti fondamentali dello straniero, applicazione dell’articolo 19 del Testo Unico sull’Immigrazione e strumenti di governo dei fenomeni migratori.
Il ciclo formativo è articolato in tre incontri tematici, ciascuno dedicato a un diverso profilo dell’istituto. Il primo incontro sarà dedicato alla protezione complementare nella giurisprudenza di merito, con particolare attenzione ai criteri applicativi elaborati dai Tribunali ordinari e al rapporto con i principi derivanti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Il secondo incontro affronterà la protezione complementare come strumento di governo dell’immigrazione, esaminando il rapporto tra l’istituto e i diversi modelli interpretativi sviluppati nel dibattito europeo, con particolare riferimento al paradigma Integrazione o ReImmigrazione. Il terzo appuntamento sarà invece dedicato agli aspetti più operativi, con un approfondimento sulle tecniche di predisposizione della domanda di protezione complementare, sull’attività istruttoria difensiva e sul ruolo delle Commissioni territoriali e delle Questure nelle procedure amministrative.
L’obiettivo dei corsi è fornire agli avvocati e agli operatori del diritto strumenti interpretativi e operativi aggiornati, utili per affrontare le questioni giuridiche connesse alla protezione complementare alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza e del quadro normativo europeo.
Avv. Fabio Loscerbo Avvocato in Bologna Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36 ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Il punto, sul piano giuridico, va riportato a sistema.
La collocazione dei centri di trattenimento nei Paesi terzi non modifica la natura dello strumento: resta una misura funzionale all’esecuzione dell’allontanamento. Cambia il luogo, non la funzione. E proprio per questo emergono questioni rilevanti in termini di garanzie, controllo giurisdizionale e tutela dei diritti fondamentali.
Ma anche qui il dibattito si concentra sullo strumento, non sul criterio.
Si discute dove trattenere, come rendere più efficaci i rimpatri, come rafforzare la capacità operativa del sistema. Tuttavia, manca completamente il passaggio fondamentale: sulla base di quale parametro si stabilisce chi deve essere allontanato.
E, ancora una volta, manca ogni riferimento all’integrazione.
Il trattenimento, anche se esternalizzato, resta una fase esecutiva. Non può sostituire il momento decisionale. Senza un criterio giuridico chiaro a monte, anche l’esternalizzazione rischia di amplificare le criticità, anziché risolverle.
Il rischio è quello di costruire un sistema sempre più efficiente nell’esecuzione, ma sempre privo di un fondamento sostanziale nella selezione.
Un ordinamento coerente, invece, dovrebbe operare in modo inverso: prima definire i criteri di permanenza, poi strutturare gli strumenti di allontanamento.
In questa prospettiva, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” consente di distinguere nettamente i piani. L’integrazione diventa il criterio giuridico della permanenza; l’allontanamento, eventualmente, ne è la conseguenza.
Senza questo passaggio, il rischio è quello di continuare a spostare il problema – anche geograficamente – senza affrontarlo nella sua dimensione giuridica essenziale. E un sistema che interviene solo sul “come” allontanare, senza chiarire il “perché”, resta inevitabilmente incompleto.
Nel commento pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno, Francesco Giorgino sostiene che qualcosa stia finalmente cambiando nel modo in cui l’Europa affronta l’immigrazione. Il titolo scelto — «Immigrazione, regolare i flussi tra sicurezza e accoglienza: l’appello all’Europa di Meloni» — contiene già la tesi centrale: sicurezza e accoglienza non devono essere considerate due alternative inconciliabili, ma…
Papa Leone XIV ha spiegato di considerarsi anzitutto il Pontefice della Chiesa universale e di essere americano, in questo senso, quasi “per caso”. Non si tratta di una presa di distanza dagli Stati Uniti. Al contrario, il Papa ha dichiarato il proprio amore per il Paese nel quale è nato, ricordandone la libertà, le opportunità…
Il dibattito francese sull’immigrazione, soprattutto nel contesto post-2026, ha assunto una radicalità che non può più essere ignorata. La crescente diffusione, anche sulle piattaforme digitali come X, delle teorie legate al cosiddetto “Grand Remplacement”, rilanciate da Renaud Camus e riprese in ambito politico dal Rassemblement National, segnala un dato strutturale: il modello multiculturale francese è entrato in crisi irreversibile. Non si tratta più di una discussione ideologica, ma di una constatazione empirica, che trova riscontro nelle tensioni sociali, nei problemi di ordine pubblico e nelle misure straordinarie adottate dallo Stato, tra cui la reintroduzione dei controlli alle frontiere fino a ottobre 2026, giustificata anche dal rischio di infiltrazioni jihadiste e dall’aumento della violenza nelle aree di Calais e Dunkerque.
In questo contesto, la proposta della “remigration”, intesa in senso identitario ed etnico, si sta progressivamente imponendo nel dibattito pubblico come risposta radicale alla crisi dell’integrazione. Tuttavia, proprio questa impostazione rivela il suo principale limite: essa si colloca al di fuori del perimetro dello Stato di diritto europeo. Una politica fondata su criteri identitari, sganciata da valutazioni individuali e da parametri giuridici oggettivi, si espone inevitabilmente a censure di incompatibilità con i principi fondamentali dell’ordinamento europeo, a partire dal rispetto della vita privata e familiare tutelata dall’art. 8 CEDU, nonché dai principi di non discriminazione e proporzionalità.
Il punto, dunque, non è negare l’esistenza del problema, ma ridefinire il paradigma con cui affrontarlo. Ed è qui che emerge la necessità di una alternativa giuridica credibile: il contratto di integrazione.
Il modello del contratto di integrazione, già presente nell’ordinamento italiano attraverso il D.P.R. 179/2011, si fonda su un principio semplice ma giuridicamente solido: il soggiorno dello straniero non è un dato statico, bensì una condizione dinamica, subordinata al rispetto di obblighi progressivi di integrazione. Non si tratta di un criterio discrezionale, ma di un sistema normativo strutturato, basato su indicatori verificabili quali l’inserimento lavorativo, la conoscenza della lingua, il rispetto delle regole e la partecipazione alla vita sociale.
Questa impostazione consente di superare, in modo netto, tanto il modello multiculturale quanto la remigration identitaria. Il multiculturalismo, infatti, ha dimostrato di essere incapace di garantire coesione sociale, proprio perché ha rinunciato a porre condizioni giuridiche all’integrazione. La remigration, al contrario, propone una soluzione radicale ma giuridicamente insostenibile, in quanto prescinde da qualsiasi valutazione individuale e si fonda su presupposti incompatibili con l’ordinamento europeo.
Il contratto di integrazione rappresenta invece una terza via, pienamente compatibile con lo Stato di diritto. Esso consente di introdurre un criterio oggettivo e verificabile per la permanenza sul territorio: chi si integra resta, chi non si integra deve uscire dal sistema. In questo senso, la “ReImmigrazione” non è una misura ideologica, ma una conseguenza giuridica del mancato rispetto degli obblighi di integrazione.
Applicato al contesto francese, un simile modello permetterebbe di ricondurre il dibattito sull’immigrazione entro coordinate giuridiche chiare, sottraendolo alla polarizzazione tra permissivismo e radicalismo. La Francia dispone già di strumenti normativi che potrebbero essere riorientati in questa direzione, ma ciò che manca è una visione sistemica che trasformi l’integrazione da obiettivo politico a obbligo giuridico.
In definitiva, la lezione che emerge dal caso francese è chiara: il problema non è l’immigrazione in sé, ma l’assenza di un modello giuridico efficace per governarla. Senza regole, il sistema implode; con regole sbagliate, si radicalizza. Solo un modello fondato sull’integrazione come obbligo e sulla ReImmigrazione come conseguenza può garantire equilibrio tra diritti e sicurezza.
La vera alternativa alla remigration non è il ritorno al multiculturalismo, ma la costruzione di un sistema giuridico che renda l’integrazione misurabile, verificabile e, soprattutto, vincolante.
Per anni il dibattito europeo sull’immigrazione si è diviso tra due impostazioni opposte. Da una parte, la permanenza dello straniero è stata spesso considerata come un processo destinato a consolidarsi progressivamente, quasi per il solo trascorrere del tempo. Dall’altra, la remigrazione è stata proposta come una risposta politica generale, fondata sull’idea di riportare nei Paesi…
Pour le public français, la crise de Ceuta ne doit pas être considérée comme un simple problème intérieur espagnol. Elle concerne directement la France, car Ceuta constitue une frontière extérieure de l’Union européenne et que toute perte de contrôle à l’entrée de l’espace européen finit nécessairement par produire des conséquences sur les autres États membres.…
La sentenza n. 814/2026 del 29 giugno 2026, pronunciata dalla Quinta Sezione della Sala del contenzioso amministrativo del Tribunal Supremo spagnolo nel ricorso per cassazione n. 3795/2025, interviene su una questione che, pur essendo strettamente connessa alla particolare conformazione geografica delle città autonome di Ceuta e Melilla, presenta un interesse più generale per tutti gli…
Negli ultimi mesi si è consolidata, a livello europeo, una linea politica sempre più esplicita: esternalizzare la gestione dei rimpatri attraverso la creazione di return hubs in Paesi terzi. La coalizione composta da Germania, Paesi Bassi, Austria, Danimarca e Grecia si sta muovendo in modo coordinato in questa direzione, ipotizzando accordi con Stati come Rwanda, Uganda e Tunisia. Il precedente italiano dei centri in Albania ha fornito un riferimento operativo, trasformando una proposta fino a poco tempo fa teorica in una concreta opzione di policy europea.
Tuttavia, al di là dell’apparente determinazione politica, il modello presenta limiti strutturali evidenti, che non possono essere ignorati. Il primo è un limite di natura funzionale: i return hubs sono, per definizione, strumenti reattivi. Intervengono cioè quando il problema è già emerso, quando il soggetto è già divenuto irregolare o non più legittimato a permanere sul territorio dell’Unione. Si tratta di una logica ex post, che presuppone il fallimento delle politiche di integrazione o, più precisamente, l’assenza di un sistema giuridico capace di valutare e governare l’integrazione nel tempo.
Il secondo limite è economico. La costruzione, gestione e negoziazione di tali centri comporta costi elevatissimi, sia in termini finanziari sia in termini diplomatici. Ogni accordo con Paesi terzi implica contropartite politiche, economiche e strategiche, spesso opache e difficilmente sostenibili nel lungo periodo. Il rischio è quello di costruire un sistema costoso, fragile e dipendente da equilibri geopolitici instabili.
Il terzo limite, forse il più rilevante, è di natura giuridica. Numerose organizzazioni non governative e osservatori indipendenti hanno già evidenziato il rischio che tali strutture si trasformino in veri e propri “black holes” del diritto, spazi nei quali le garanzie fondamentali risultano attenuate o difficilmente azionabili. La distanza territoriale dall’Unione europea, la complessità delle giurisdizioni coinvolte e la possibile opacità procedurale pongono interrogativi seri sulla tutela effettiva dei diritti fondamentali, in particolare alla luce dell’art. 3 e dell’art. 8 CEDU.
Il punto è che il modello dei return hubs affronta il problema nella sua fase terminale, senza interrogarsi sulla sua genesi. In altri termini, si concentra sul “come rimpatriare”, ma non sul “come evitare che si arrivi al rimpatrio”.
Ed è qui che emerge, con chiarezza, la necessità di un cambio di paradigma.
L’ordinamento italiano dispone già di uno strumento che, se adeguatamente valorizzato e sistematizzato, potrebbe rappresentare la vera alternativa strutturale ai return hubs: il contratto di integrazione, previsto dal DPR 14 settembre 2011, numero 179. Si tratta di un meccanismo giuridico che introduce una logica radicalmente diversa rispetto a quella oggi dominante in Europa. Non più una valutazione statica e iniziale del diritto al soggiorno, ma un monitoraggio dinamico e periodico del percorso di integrazione dello straniero.
Il contratto di integrazione si fonda su parametri chiari e verificabili: conoscenza della lingua italiana, inserimento lavorativo, rispetto delle regole dell’ordinamento. Non si tratta di criteri astratti o ideologici, ma di indicatori concreti, suscettibili di accertamento nel tempo. In questa prospettiva, il diritto a permanere sul territorio non è più una condizione cristallizzata, ma un processo che richiede continuità e coerenza.
Se questo strumento venisse integrato in un sistema europeo più ampio, esso consentirebbe di intervenire in via preventiva, riducendo drasticamente il numero di situazioni patologiche che oggi rendono necessari i return hubs. In altri termini, il rimpatrio diventerebbe l’esito residuale di un percorso già valutato e monitorato, e non una misura emergenziale adottata ex post.
Inoltre, l’introduzione di un meccanismo di verifica periodica dell’integrazione permetterebbe di superare una delle principali criticità evidenziate dalle ONG: l’assenza di criteri trasparenti e controllabili nelle decisioni relative alla permanenza o all’allontanamento. Il contratto di integrazione, proprio perché basato su parametri oggettivi, riduce il rischio di arbitrarietà e rafforza la prevedibilità delle decisioni amministrative.
In questa prospettiva, il modello dei return hubs potrebbe essere non abbandonato, ma profondamente ripensato. Non più strutture isolate e potenzialmente opache, ma strumenti inseriti in un sistema giuridico coerente, nel quale il rimpatrio costituisce la conseguenza di una verifica negativa del percorso di integrazione, previamente accertata secondo criteri chiari e condivisi.
Il caso italiano dell’Albania dimostra che l’Europa è già entrata in una fase nuova, nella quale l’esternalizzazione delle procedure non è più un tabù. Ma proprio per questo diventa urgente evitare che tale evoluzione avvenga in assenza di un solido impianto giuridico.
Il rischio, altrimenti, è quello di costruire un sistema costoso, inefficace e giuridicamente fragile, destinato a essere contestato tanto sul piano politico quanto su quello giudiziario.
La vera sfida non è spostare i migranti fuori dall’Europa. La vera sfida è costruire un sistema che sappia distinguere, in modo oggettivo e verificabile, tra chi si integra e chi non si integra.
Senza questo passaggio, i return hubs resteranno un rimedio emergenziale. Con questo passaggio, possono diventare parte di una strategia coerente.
Ed è esattamente in questo spazio che il contratto di integrazione italiano può — e deve — assumere una funzione centrale nel dibattito europeo.
In un articolo pubblicato il 30 luglio 2026 sul Corriere della Sera, nella sezione Economia, Carlo Cottarelli è intervenuto sul rapporto tra crisi demografica, politiche familiari e immigrazione, sostenendo che all’Italia servano più asili nido, maggiori strumenti di sostegno alla natalità e, nello stesso tempo, una forma di “buona immigrazione”. L’espressione è significativa. Cottarelli non…
La Svezia ha compiuto un nuovo passo nella trasformazione della propria politica migratoria. Dopo avere eliminato, dal 12 luglio 2026, la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno permanente per diverse categorie collegate alla protezione internazionale e per alcuni familiari, dal 13 luglio ha introdotto requisiti più severi relativi alla condotta dello straniero. La permanenza…
Il dibattito europeo sull’immigrazione, all’indomani delle più recenti elezioni del Parlamento europeo, ha assunto toni sempre più netti e polarizzati. Da un lato, emerge con forza il concetto di “remigrazione”, diffusosi soprattutto nel dibattito politico e mediatico francese e tedesco; dall’altro, si rende evidente l’assenza di un modello giuridico coerente capace di governare, in modo sistematico, il rapporto tra presenza dello straniero e permanenza legittima sul territorio dell’Unione.
È in questo contesto che si colloca la distinzione, non meramente terminologica ma strutturale, tra remigrazione e ReImmigrazione.
La remigrazione, nella sua formulazione più diffusa nel dibattito europeo contemporaneo, trae origine da una matrice teorica ben precisa: quella della cosiddetta “sostituzione etnica” (nota anche come Grand Remplacement nella dottrina francese), secondo cui i flussi migratori determinerebbero una progressiva sostituzione demografica delle popolazioni europee. È da questa impostazione che deriva l’idea di un ritorno – forzato o incentivato – degli stranieri nei Paesi di origine, non soltanto in relazione a situazioni di irregolarità, ma anche con riferimento a soggetti regolarmente soggiornanti.
Si tratta, dunque, di un paradigma che si colloca su un piano essenzialmente collettivo e identitario, nel quale la posizione individuale del singolo tende a essere assorbita in una valutazione più ampia, riferita alla composizione demografica e culturale della società. Proprio questo elemento costituisce il principale punto di frizione con il diritto europeo.
Il sistema giuridico dell’Unione, così come quello convenzionale, è costruito attorno alla centralità della persona e alla necessità di una valutazione individuale delle situazioni giuridiche. L’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo tutela la vita privata e familiare, imponendo un bilanciamento concreto e caso per caso tra l’interesse pubblico e i diritti fondamentali dello straniero. Analogamente, il principio di non discriminazione e quello di proporzionalità impediscono l’adozione di misure generalizzate fondate su criteri astratti o collettivi.
Ne consegue che la remigrazione, pur rappresentando una risposta politica a una percezione diffusa di crisi del modello multiculturalista, si presenta come un costrutto difficilmente traducibile in norme giuridiche compatibili con l’ordinamento europeo. Essa rimane, in sostanza, una categoria politica forte sul piano comunicativo ma debole sotto il profilo della sostenibilità giuridica.
Di segno opposto è il paradigma della ReImmigrazione.
La ReImmigrazione si fonda su un presupposto radicalmente diverso: non l’appartenenza, ma il comportamento. Non la categoria, ma la posizione individuale. Essa si inserisce pienamente nel perimetro del diritto vigente e si sviluppa a partire da strumenti già esistenti nell’ordinamento italiano ed europeo, primo fra tutti la protezione complementare di cui all’art. 19 del Testo Unico Immigrazione, letta in combinazione con l’art. 8 CEDU.
In questa prospettiva, il diritto a rimanere sul territorio non è automatico né incondizionato, ma è il risultato di un processo verificabile di integrazione, articolato su elementi concreti quali il lavoro, la conoscenza della lingua e il rispetto delle regole. La permanenza diventa così l’esito di una valutazione individuale fondata su dati oggettivi, mentre la perdita dei presupposti di integrazione comporta, in modo fisiologico e non ideologico, l’uscita dal territorio nazionale.
Ciò che distingue la ReImmigrazione dalla remigrazione è, dunque, la sua piena compatibilità con il diritto europeo. Non vi è alcuna compressione arbitraria dei diritti fondamentali, né alcuna generalizzazione indebita. Al contrario, il modello si fonda su una applicazione rigorosa e coerente dei principi già riconosciuti dall’ordinamento: proporzionalità, individualizzazione della decisione, bilanciamento tra interesse pubblico e diritti della persona.
Le recenti dinamiche politiche in Francia, Germania e Regno Unito dimostrano come il tema dell’immigrazione sia stato progressivamente sottratto a un approccio meramente emergenziale per assumere una dimensione strutturale. Tuttavia, il rischio evidente è che tale evoluzione si traduca in una radicalizzazione del dibattito, senza un corrispondente sviluppo di strumenti giuridici adeguati.
La remigrazione, in questo senso, rappresenta una risposta politica immediata ma non sostenibile nel medio-lungo periodo. La ReImmigrazione, al contrario, si propone come un modello capace di coniugare rigore e legalità, selezione e tutela dei diritti, sicurezza e integrazione.
Il punto centrale non è decidere se gli stranieri debbano restare o essere rimpatriati. Il punto è stabilire a quali condizioni ciò avvenga, e soprattutto attraverso quali strumenti giuridici.
In assenza di un paradigma chiaro, il sistema resta esposto a oscillazioni continue tra apertura indiscriminata e chiusura ideologica. La ReImmigrazione si colloca esattamente in questo spazio, offrendo una chiave di lettura e di intervento che consente di superare tale dicotomia.
Non si tratta di introdurre nuove categorie, ma di dare coerenza a quelle esistenti. Non si tratta di inventare nuove norme, ma di applicare in modo sistematico quelle già vigenti.
In definitiva, mentre la remigrazione resta un concetto politico in cerca di legittimazione giuridica, la ReImmigrazione si presenta come un modello giuridico in grado di orientare il futuro delle politiche migratorie europee.
To an American audience, the crisis in Ceuta may look like another distant episode in Europe’s long-running migration debate. It is not. What happened on Spain’s North African frontier raises a question that is also familiar in the United States: what happens when a government’s immigration policy sends a message of openness that its border-control…
L’economia spagnola cresce più rapidamente di molte altre economie europee e la popolazione straniera ha fornito un contributo effettivo all’aumento dell’occupazione, dei consumi e della produzione. Il Banco de España ha stimato che, tra il 2022 e il 2024, la popolazione straniera abbia contribuito direttamente per una quota compresa tra 0,4 e 0,7 punti percentuali…
Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” Con questo articolo si conclude la serie di approfondimenti dedicata alla diretta “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa”. Nel corso delle settimane abbiamo affrontato, un tema alla volta, le principali idee che compongono il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. L’obiettivo, però,…
Il cosiddetto “Albania Case” rappresenta oggi, più di ogni altra vicenda recente, il punto di emersione di una contraddizione strutturale del sistema europeo dei rimpatri: si continua a costruire strumenti operativi fondati sulla deterrenza, mentre il diritto dell’Unione e la sua applicazione giurisprudenziale si muovono lungo una direttrice completamente diversa, centrata sulla tutela individuale e sulla verifica concreta delle condizioni personali dello straniero.
L’introduzione degli emendamenti europei sui “Paesi sicuri”, nel febbraio 2026, si colloca formalmente in una logica di rafforzamento delle procedure accelerate e di semplificazione delle decisioni di rimpatrio. Tuttavia, tale intervento normativo, se letto in chiave sistematica, non incide sul nodo centrale: la qualificazione di un Paese come “sicuro” non elimina, né può eliminare, l’obbligo di una valutazione individuale, effettiva e attuale della posizione del singolo richiedente. È proprio in questo scarto tra qualificazione astratta e verifica concreta che si inserisce la crisi dei centri in Albania.
Il progressivo svuotamento di tali centri non è un dato meramente organizzativo o politico, ma è la conseguenza diretta dell’applicazione rigorosa dei principi del diritto dell’Unione, così come interpretati dalla Corte di Giustizia. La giurisprudenza europea, infatti, ha consolidato un orientamento per cui ogni misura limitativa della libertà personale o funzionale al rimpatrio deve essere giustificata da una valutazione individuale, non automatica e non presuntiva. Ne deriva che un sistema fondato sulla mera appartenenza a una categoria – ad esempio, cittadini provenienti da un Paese qualificato come “sicuro” – non regge al vaglio giurisdizionale se non è accompagnato da una verifica concreta della situazione personale.
In questo quadro, i centri albanesi mostrano tutta la loro fragilità strutturale: essi sono stati concepiti come strumenti di gestione accelerata e, in ultima analisi, di deterrenza. Tuttavia, la deterrenza, nel sistema giuridico europeo, non costituisce una base legittimante sufficiente. Il diritto dell’Unione non vieta i rimpatri, ma impone che essi siano il risultato di un procedimento individualizzato, rispettoso dei diritti fondamentali e, soprattutto, coerente con il principio di proporzionalità.
È qui che emerge con chiarezza il limite dell’attuale modello. Si pretende di rendere efficiente la fase esecutiva del rimpatrio senza intervenire sulla fase logica e giuridica che lo precede: la verifica della posizione dello straniero in termini di integrazione nel tessuto sociale dello Stato membro. Senza questa verifica, il sistema resta inevitabilmente esposto a blocchi giurisdizionali, sospensive e contenzioso seriale.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” consente di superare tale impasse perché sposta il baricentro della decisione. Non si tratta più di stabilire se un soggetto debba essere trattenuto o rimpatriato sulla base di categorie astratte, ma di verificare in modo immediato e concreto il grado di integrazione. L’integrazione, intesa nei suoi elementi essenziali – lavoro, conoscenza della lingua, rispetto delle regole – diventa così il criterio giuridico selettivo.
In un sistema costruito su tale paradigma, i centri esternalizzati, come quelli albanesi, acquisirebbero una funzione completamente diversa. Non più luoghi di mera attesa o di compressione della libertà personale, ma sedi di verifica accelerata dell’integrazione. In tempi rapidi, attraverso parametri oggettivi e documentabili, si potrebbe distinguere tra chi ha maturato un radicamento tale da rendere sproporzionato il rimpatrio e chi, invece, non presenta alcun elemento di integrazione e può essere legittimamente destinatario di un provvedimento esecutivo.
Questo approccio è pienamente coerente con il diritto dell’Unione. La valutazione individuale richiesta dalla Corte di Giustizia verrebbe non solo rispettata, ma resa strutturale e sistematica. Al tempo stesso, si ridurrebbe drasticamente il contenzioso, perché la decisione sarebbe fondata su elementi oggettivi e verificabili, e non su presunzioni o automatismi.
Il punto, in definitiva, è che una politica dei rimpatri non può esistere in assenza di un criterio giuridico selettivo chiaro. La deterrenza, da sola, non è un criterio giuridico: è un obiettivo politico. Senza un parametro normativo che consenta di distinguere tra situazioni diverse, ogni tentativo di rafforzare l’esecuzione dei rimpatri è destinato a scontrarsi con i limiti imposti dal diritto sovranazionale.
Il caso Albania dimostra esattamente questo. Non è il fallimento di uno strumento operativo, ma il fallimento di un’impostazione. Finché il sistema continuerà a prescindere dalla verifica dell’integrazione, i centri resteranno vuoti, i rimpatri inefficaci e il contenzioso inevitabile. Solo introducendo un meccanismo strutturato di valutazione dell’integrazione si potrà costruire una politica dei rimpatri che sia, al tempo stesso, efficace e conforme al diritto.
Integrazione e rimpatrio non sono termini alternativi, ma fasi di un medesimo processo decisionale. Senza la prima, il secondo non può funzionare.
La Manica è tornata a essere il luogo nel quale emergono tutte le contraddizioni della politica migratoria europea. Da una parte il Regno Unito accusa la Francia di non impedire con sufficiente efficacia le partenze dalle proprie coste. Dall’altra, Parigi sostiene di non poter intervenire in mare senza mettere ulteriormente in pericolo la vita delle…
Pedro Sánchez ha definito l’ingresso di massa avvenuto a Ceuta una «violazione dell’integrità territoriale» della Spagna e ha indicato nelle mafie del traffico di esseri umani le principali responsabili della crisi. È una spiegazione politicamente comoda, ma non sufficiente. Le organizzazioni criminali che lucrano sull’immigrazione irregolare esistono e devono essere contrastate. Tuttavia, attribuire loro l’intera…
In recent years the concept of remigration has entered the European political debate with growing intensity. The term has been popularized primarily by the Austrian activist Martin Sellner, who developed the idea in his book Remigration: A Proposal. In this framework, the response to Europe’s migration crisis would consist of large-scale returns of immigrants to their countries of origin. The proposal is often presented not only in relation to irregular migrants or individuals involved in criminal activity, but also in relation to immigrants who are considered insufficiently assimilated into the cultural and social life of European societies.
For observers outside Europe, particularly in the United States, the emergence of this debate can appear surprising. Yet the rise of the concept of remigration is not the beginning of the problem. It is rather the consequence of deeper structural weaknesses in the way migration has been governed in many European countries during the past thirty years.
European states have developed highly complex legal frameworks regulating migration flows, asylum procedures, residence permits and family reunification. However, these systems have often concentrated on the legal status of entry and residence, while paying far less attention to the practical and measurable process of integration once migrants are already present in the host society.
As a result, in several European contexts a portion of immigrant populations has remained for many years without achieving meaningful integration in terms of language, employment and participation in the civic life of the country. When integration policies remain unclear or ineffective, immigration gradually ceases to be perceived as a managed phenomenon. Instead, it begins to be interpreted as a process that institutions are unable to control.
Within this political and social climate, more radical proposals inevitably emerge. The theory of remigration reflects precisely this frustration. It is built on the assumption that integration has failed and that the only remaining solution is to reverse the demographic and social effects of immigration through large-scale returns.
However, such proposals raise profound legal and social challenges. Many immigrants in Europe have lived in their host countries for decades. They work, pay taxes, raise families and have children who were born or educated within European societies. The idea that the complex consequences of decades of migration could be addressed through generalized returns risks ignoring the social realities that have already developed.
In this sense, the debate on remigration reveals a deeper issue: Europe has never clearly defined what integration should mean in operational and legal terms. Integration has often been treated as a desirable objective rather than as a concrete condition linked to long-term residence within the host country.
It is precisely in this context that the paradigm “Integration or ReImmigrazione” must be understood.
Unlike the theory of remigration, which proposes a response after integration is perceived to have failed, the concept of ReImmigrazione is based on a different approach to migration governance. The central idea is that the right to remain within a country should be linked from the outset to a real and verifiable process of integration into the host society.
The term ReImmigrazione is not an English expression but an Italian concept developed as a framework for governing migration. It describes a policy approach in which integration becomes a concrete and measurable condition of long-term residence. Participation in the economic life of the country, knowledge of the national language and respect for the legal framework of the host society are not abstract ideals but elements that determine whether integration is actually taking place.
When integration is achieved, the presence of immigrants becomes part of the normal social and economic fabric of the country. When it does not occur over time, maintaining permanent situations of social marginalization cannot be considered a sustainable migration policy.
From this perspective, ReImmigrazione does not refer to mass deportation or demographic engineering. It represents instead a governance mechanism that may become relevant when integration fails to materialize. The essential difference from remigration lies precisely in timing and purpose. Remigration appears as a reaction to a perceived crisis that has already developed. The paradigm Integration or ReImmigrazione, by contrast, aims to prevent such crises by establishing from the beginning a clear relationship between integration and the right to remain.
For an American audience, this debate highlights a broader lesson about migration governance. Immigration policy cannot be reduced solely to border control or humanitarian protection. It must also address the long-term integration of migrants within the social and institutional structures of the host country. When this dimension remains undefined, political systems often find themselves oscillating between two extremes: the belief that integration will occur automatically and the opposite belief that large-scale expulsions are the only solution.
The European debate on remigration demonstrates the risks of leaving this issue unresolved for too long. The paradigm Integration or ReImmigrazione attempts to offer a different path. It proposes that integration should not remain a rhetorical aspiration but become a concrete condition shaping the relationship between migration, social cohesion and the stability of democratic institutions.
Avv. Fabio Loscerbo Lawyer – Lobbyist registered in the European Union Transparency Register ID: 280782895721-36
Si terrà venerdì 17 aprile 2026, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso la Sala Consiliare “Rosario Angelo Livatino” del Quartiere Borgo Panigale – Reno (Via Battindarno n. 127, Bologna), il corso di formazione giuridica dal titolo “La protezione complementare nella giurisprudenza di merito: criteri applicativi e linee interpretative”, organizzato nell’ambito della formazione continua forense.
L’evento, accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna con il riconoscimento di n. 2 crediti formativi ordinari, sarà tenuto dall’Avv. Fabio Loscerbo in qualità di relatore unico e rappresenta un momento di approfondimento tecnico su uno degli istituti più rilevanti e in evoluzione del diritto dell’immigrazione.
Il corso si propone di analizzare la protezione complementare attraverso la lente della giurisprudenza di merito, con particolare attenzione agli orientamenti dei Tribunali ordinari, ai profili interpretativi emergenti e al ruolo dei principi elaborati dalla Corte EDU e dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Ma il valore dell’iniziativa non è solo ricostruttivo. La protezione complementare viene infatti proposta come laboratorio giuridico del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, ossia come ambito concreto in cui il sistema è già chiamato a valutare, caso per caso, il livello di integrazione dello straniero sul territorio nazionale.
Attraverso l’analisi dei criteri applicativi, il corso evidenzia come la protezione complementare costituisca oggi uno spazio normativo in cui si realizza, in forma embrionale, un modello più strutturato: la permanenza dello straniero non come dato automatico, ma come esito di una valutazione individuale fondata su elementi oggettivi quali lavoro, radicamento sociale e rispetto delle regole.
In questa prospettiva, la protezione complementare non è solo una misura residuale, ma diventa uno strumento centrale per comprendere l’evoluzione del sistema migratorio, offrendo le basi per una possibile generalizzazione di un modello in cui integrazione e permanenza siano strettamente connesse.
La partecipazione al corso è gratuita. Per iscriversi è necessario inviare una mail all’indirizzo: avv.loscerbo@gmail.com.
L’iniziativa si inserisce nel più ampio dibattito giuridico sulla sostenibilità del sistema migratorio e rappresenta un’occasione di confronto tecnico su uno dei temi più rilevanti dell’attuale evoluzione normativa e giurisprudenziale.
Gli scontri avvenuti il 25 luglio 2026 a Glasgow tra una manifestazione anti-immigrazione e una contromanifestazione antirazzista non possono essere liquidati come un semplice episodio di ordine pubblico. La polizia scozzese ha arrestato quindici persone per reati comprendenti aggressioni, possesso di armi, violazioni dell’ordine pubblico e intralcio agli agenti, dopo che la tensione tra i…
Andrea Zhok affronta il tema migratorio partendo da una tesi precisa: l’Italia espelle ogni anno giovani e lavoratori qualificati, costretti a cercare all’estero salari e prospettive migliori, mentre importa prevalentemente manodopera straniera destinata ai comparti meno produttivi e meno remunerati. Secondo il filosofo, questi due fenomeni non sono indipendenti, ma rappresentano gli effetti della stessa…
Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” Negli ultimi decenni il diritto dell’immigrazione è stato modificato decine di volte. Sono cambiate le procedure, i permessi di soggiorno, le forme di protezione, i sistemi di accoglienza e perfino la disciplina europea. Eppure una domanda continua a rimanere senza risposta: esiste, nell’ordinamento…
Il dato è interessante perché mostra un sistema in cui la fase esecutiva funziona in modo più efficace rispetto a quanto avviene in molti Paesi europei. L’aumento delle espulsioni non è solo un fatto numerico, ma il segnale di una maggiore capacità dello Stato di dare attuazione alle decisioni amministrative.
Tuttavia, il punto centrale non è tanto la “linea dura”, quanto la coerenza del sistema. Dove il rimpatrio è effettivo, significa che esiste un collegamento chiaro tra la valutazione della posizione dello straniero e l’esito finale del procedimento.
È proprio su questo aspetto che l’esperienza giapponese offre uno spunto utile. Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione consente di leggere questo dato in chiave sistemica: non si tratta di rendere più rigidi gli strumenti, ma di costruire un modello in cui le decisioni siano prevedibili e conseguenti.
In questa prospettiva, il rimpatrio non è una misura eccezionale, ma l’esito naturale di una valutazione negativa. Ciò che fa la differenza è la coerenza tra le fasi del procedimento: valutazione, decisione ed esecuzione.
Il dato che emerge è chiaro: quando il sistema è strutturato, anche l’esecuzione funziona. E questo rappresenta un elemento di riflessione rilevante per i modelli europei, spesso caratterizzati da una forte distanza tra decisione amministrativa ed effettività del rimpatrio.
L’articolo pubblicato su il manifesto (https://ilmanifesto.it/remigrazione-modello-svezia) affronta il tema della cosiddetta “remigrazione” prendendo a riferimento il caso svedese, con un taglio critico e fortemente orientato a evidenziarne i rischi sul piano dei diritti.
Dal punto di vista giuridico, il primo elemento da chiarire è la distinzione concettuale. Il termine “remigrazione”, così come utilizzato nel dibattito europeo, tende a evocare interventi generalizzati e non sempre fondati su valutazioni individuali, con possibili profili di incompatibilità rispetto ai principi dell’ordinamento europeo e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
È proprio su questo punto che si rende necessaria una precisazione: il paradigma Integrazione o ReImmigrazione si colloca su un piano radicalmente diverso. Non si tratta di politiche indistinte o collettive, ma di un modello giuridico fondato su accertamenti individuali, progressivi e verificabili.
Il caso svedese, richiamato nell’articolo, è interessante perché evidenzia le difficoltà di un sistema che ha puntato molto sull’accoglienza, ma che oggi si confronta con problemi legati alla tenuta dell’integrazione. Tuttavia, la risposta non può essere una generalizzazione del rimpatrio, bensì una maggiore strutturazione dei criteri di permanenza.
In questa prospettiva, il paradigma Integrazione o ReImmigrazione consente di superare la contrapposizione tra accoglienza e allontanamento. La permanenza sul territorio è legittima quando vi è integrazione effettiva; in caso contrario, il sistema deve prevedere conseguenze coerenti, ma sempre sulla base di una valutazione individuale.
Il dato che emerge è chiaro: il dibattito sulla “remigrazione” rischia di muoversi su categorie improprie. La vera questione, invece, è costruire un modello giuridico che renda prevedibile e trasparente il rapporto tra integrazione e permanenza, evitando sia automatismi sia ambiguità.
Il dato interessante è il linguaggio utilizzato: il riferimento alle “deportazioni” evidenzia una forte carica simbolica e politica, che rischia però di confondere il piano giuridico con quello mediatico. Nel diritto europeo, infatti, il rimpatrio è una misura amministrativa disciplinata da garanzie procedurali precise e fondata su valutazioni individuali, non su logiche generalizzate.
La contrapposizione evocata nell’articolo – tra sicurezza e diritti – è, ancora una volta, il sintomo di un sistema che non ha ancora definito in modo chiaro i criteri della permanenza. In assenza di parametri oggettivi, ogni rafforzamento degli strumenti di rimpatrio viene percepito come una possibile deriva.
È proprio qui che si inserisce il paradigma Integrazione o ReImmigrazione. La questione non è importare modelli esterni o temerne gli effetti, ma costruire un sistema europeo coerente, nel quale la permanenza sia legata a criteri verificabili e trasparenti.
In questa prospettiva, il rimpatrio non assume una dimensione eccezionale o “punitiva”, ma diventa una conseguenza ordinaria di una valutazione negativa sull’integrazione. Questo consente di superare la logica dello scontro ideologico e di riportare il tema su un piano tecnico.
Il dato che emerge è chiaro: senza un criterio strutturato, ogni intervento sui rimpatri genera timori e opposizioni. Con un sistema definito, invece, il rimpatrio può essere ricondotto alla sua funzione naturale all’interno dell’ordinamento.
Benvenuti all’episodio finale del podcast “Integrazione o ReImmigrazione”.
Con questa puntata si chiude un percorso lungo, articolato e volutamente rigoroso, che ha attraversato il diritto dell’immigrazione non dal punto di vista dell’emergenza o dell’emotività, ma da quello della struttura dello Stato di diritto. Non per offrire soluzioni semplici a problemi complessi, ma per rimettere ordine dove per troppo tempo ha regnato la confusione.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non nasce come slogan politico, né come proposta identitaria. Nasce come risposta sistemica a una crisi evidente delle democrazie occidentali: l’incapacità di governare l’immigrazione in modo coerente, continuo e credibile. Una crisi che non riguarda solo l’immigrazione, ma la tenuta stessa del principio di legalità.
Nel corso degli episodi abbiamo visto come il sistema abbia progressivamente smarrito i suoi pilastri: l’ingresso trasformato in pretesa, la permanenza intesa come irreversibile, la protezione caricata di funzioni che non le appartengono, l’integrazione ridotta a formula retorica, l’uscita rimossa come evento eccezionale. In questo quadro, lo Stato ha continuato a decidere senza eseguire, a proteggere senza verificare, a integrare senza distinguere.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti: un sistema fragile, percepito come ingiusto sia da chi rispetta le regole sia da chi le subisce, incapace di produrre integrazione reale e allo stesso tempo incapace di chiudere i percorsi che non funzionano. È in questo vuoto che si inserisce il paradigma che abbiamo costruito.
Integrazione o ReImmigrazione non è una scelta ideologica tra apertura e chiusura. È una struttura binaria funzionale, che restituisce al diritto dell’immigrazione la sua logica originaria: ingresso condizionato, permanenza verificata, integrazione come esito possibile, ritorno come conseguenza ordinaria quando le condizioni vengono meno. Non tutto insieme, non tutto sempre, ma secondo un ordine.
Questo paradigma è profondamente compatibile con le democrazie occidentali proprio perché ne valorizza i principi fondanti. Centralità della persona, tutela dei diritti fondamentali, legalità dell’azione amministrativa, controllo giurisdizionale, responsabilità individuale. Nulla di tutto ciò viene sacrificato. Al contrario, viene sottratto alla retorica e riportato nella concretezza del diritto.
Le democrazie occidentali non sono in crisi perché accolgono. Sono in crisi perché non decidono fino in fondo. Perché confondono la garanzia con l’inerzia. Perché temono il conflitto giuridico più dell’ingiustizia sistemica. In questo senso, la ReImmigrazione non è una rottura, ma una ricomposizione. Non è una negazione dei diritti, ma una condizione per renderli sostenibili nel tempo.
Il paradigma che proponiamo non promette integrazione universale, né pretende di risolvere ogni contraddizione. Promette qualcosa di più modesto e più serio: coerenza. Coerenza tra ciò che lo Stato dice e ciò che fa. Tra le regole scritte e le decisioni eseguite. Tra le opportunità offerte e le responsabilità richieste.
Integrazione, in questo quadro, torna a essere un percorso esigente e quindi credibile. ReImmigrazione, a sua volta, diventa una funzione ordinaria, non una minaccia simbolica. Due esiti alternativi, entrambi legittimi, entrambi regolati, entrambi compatibili con lo Stato di diritto.
Questo paradigma non riguarda solo l’Italia. Riguarda l’Europa, gli Stati Uniti, tutte le democrazie occidentali chiamate a confrontarsi con flussi migratori strutturali, non emergenziali. Riguarda la capacità di questi sistemi di restare aperti senza dissolversi, inclusivi senza rinunciare alla legalità, garantisti senza diventare impotenti.
“Integrazione o ReImmigrazione” è, in definitiva, una proposta di maturità istituzionale. Accettare che non tutti i percorsi riescono. Accettare che la tutela ha dei confini. Accettare che decidere comporta conseguenze. Solo così le democrazie possono continuare a governare fenomeni complessi senza tradire se stesse.
Con questo episodio si chiude il podcast, ma non il dibattito. Perché questo paradigma non chiede adesione emotiva, ma confronto giuridico. Non chiede slogan, ma applicazione. Non chiede consenso immediato, ma serietà.
Grazie per aver seguito questo percorso. Continueremo ad approfondire, discutere e sviluppare questi temi, perché il futuro delle democrazie occidentali passa anche – e soprattutto – da come sapranno governare l’immigrazione.
The debate on immigration in the United Kingdom has increasingly shifted away from law and into the realm of ideology. On one side, there is a growing acknowledgment that multiculturalism, as it has been implemented over the past decades, has not delivered the level of social cohesion it promised. On the other, more radical narratives—such as remigration or the so-called “replacement theory”—have gained visibility, presenting themselves as alternative solutions. Yet neither approach addresses the core issue: the absence of a clear legal criterion governing integration.
The British case is particularly instructive. The UK has long adopted a model that combined tolerance, cultural pluralism, and limited state intervention in integration processes. This approach was grounded in the belief that communities could coexist while maintaining distinct identities, with the labour market acting as the primary mechanism of inclusion.
However, recent developments have exposed the structural limits of this model. Episodes of social fragmentation, tensions within certain urban areas, and the difficulty of fostering a shared civic identity have highlighted a fundamental problem: integration has been treated as an expectation, not as a legal condition.
Recognising this failure does not mean embracing simplistic or legally unworkable alternatives.
Remigration, in its ideological form, is based on an identity-driven premise: it assumes that incompatibility is inherent and not contingent on individual behaviour. The “replacement theory”, meanwhile, offers a deterministic reading of demographic change, disregarding entirely the legal dimension of individual rights and responsibilities. Both approaches ultimately collide with the foundations of the rule of law. They do not allow for individual assessment, nor do they respect principles such as proportionality and non-discrimination.
The real issue lies elsewhere.
The British legal system, like others in Europe, provides robust protection once individuals establish private and family life within the territory. Over time, social and economic ties strengthen their legal position. Yet there is no structured mechanism that makes integration a verifiable and enforceable condition for remaining.
Integration is invoked rhetorically, but it is not operationalised juridically.
This is precisely where the paradigm of “Integration or Reimmigration” becomes relevant.
The proposal is straightforward yet transformative: the right to remain should not depend on identity, origin, or abstract cultural compatibility, but on objectively verifiable conduct. Integration must be assessed through concrete criteria—participation in the labour market, knowledge of the language, and respect for legal and social norms.
Within this framework, reimmigration is not a political objective nor a collective measure. It is simply the legal consequence of a failure to integrate. Two individuals from the same background may face entirely different outcomes: one remains because they have integrated; the other must leave because they have not.
For the United Kingdom, this approach offers a way out of the current impasse. It avoids the inertia of a model that has proven insufficient, while also rejecting ideologically driven solutions that cannot be implemented within a constitutional framework.
Importantly, this is not an entirely foreign concept to the British system. Elements of integration already play an implicit role in immigration decisions, particularly where private and family life is assessed. What is missing is a coherent and explicit legal standard that places integration at the centre of the system.
The challenge, therefore, is not to invent new principles, but to structure and enforce those that already exist in a fragmented form.
In conclusion, the failure of multiculturalism in the UK should not lead to a false choice between passivity and radicalisation. Neither remigration nor replacement theory provides a viable legal framework. The only sustainable path is to recognise integration as a binding condition for residence.
The question is not who a person is. The question is whether they integrate.
Dal punto di vista giuridico, è fondamentale distinguere i piani. Il concetto di “remigration”, così come emerge nel dibattito pubblico europeo, è spesso formulato in termini generali e indifferenziati, con il rischio di sovrapporsi a categorie giuridiche non omogenee e, in alcuni casi, di entrare in tensione con i principi fondamentali dell’ordinamento.
È proprio su questo punto che si rende necessaria una chiarificazione. Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione si colloca su un piano diverso e più rigoroso: non si fonda su logiche generalizzate o identitarie, ma su un criterio individuale e verificabile. Non riguarda gruppi, ma singole posizioni giuridiche.
In questa prospettiva, il rimpatrio non è una misura indiscriminata, ma l’esito di una valutazione concreta del percorso di integrazione. La permanenza sul territorio è legittima se sostenuta da elementi oggettivi – lavoro, lingua, rispetto delle regole – mentre, in assenza di tali presupposti, il sistema deve prevedere conseguenze coerenti.
Il dibattito riportato nell’articolo è quindi significativo, perché evidenzia una crescente attenzione verso il tema della permanenza e dei suoi limiti. Tuttavia, il rischio è quello di affrontarlo con categorie improprie o semplificate.
Il dato che emerge è chiaro: la questione non è scegliere tra apertura e chiusura, ma costruire un modello giuridico coerente. Ed è proprio in questa direzione che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione consente di riportare il confronto su basi tecniche, superando ambiguità e contrapposizioni ideologiche.
Il dato è reale e significativo: in assenza di natalità interna, l’immigrazione diventa un fattore di riequilibrio demografico. Tuttavia, la lettura proposta resta prevalentemente quantitativa, concentrata sui numeri delle cittadinanze senza interrogarsi sulla qualità dei percorsi che conducono a tale risultato.
Dal punto di vista giuridico, l’acquisizione della cittadinanza rappresenta il punto di arrivo di un percorso di integrazione. Il rischio, però, è che questo passaggio venga considerato come un dato meramente statistico, anziché come l’esito di una verifica sostanziale.
È qui che si inserisce il paradigma Integrazione o ReImmigrazione. Il tema non è se l’immigrazione compensi il calo demografico, ma a quali condizioni ciò avvenga. La cittadinanza, in questa prospettiva, non dovrebbe essere letta solo come un numero crescente, ma come l’espressione di un’integrazione effettiva, verificabile e stabile.
In altri termini, il riequilibrio demografico può essere sostenibile solo se accompagnato da un processo di integrazione reale. Diversamente, il rischio è quello di affrontare un problema quantitativo con una soluzione altrettanto quantitativa, senza incidere sulla qualità del sistema.
Il dato che emerge è quindi chiaro: l’immigrazione sta cambiando il tessuto sociale, ma la tenuta di questo cambiamento dipende dalla capacità dell’ordinamento di garantire che dietro ogni nuova cittadinanza vi sia un percorso di integrazione concreto. Ed è proprio su questo terreno che si gioca la differenza tra trasformazione governata e trasformazione subita.
Si tratta di un fenomeno noto, che dimostra come una parte significativa del reddito prodotto in Italia venga trasferita all’estero. Questo dato viene spesso letto in chiave neutra o positiva, come espressione dei legami familiari e della dimensione transnazionale delle migrazioni.
Tuttavia, sul piano sistemico, il dato pone una questione più profonda: la relazione tra presenza sul territorio e radicamento effettivo.
Se una quota rilevante delle risorse prodotte viene costantemente trasferita all’estero, significa che il legame economico e sociale con il Paese ospitante può risultare debole o parziale. Non si tratta di un giudizio di valore, ma di un indicatore che segnala un’integrazione non sempre pienamente consolidata.
È proprio su questo punto che si innesta il paradigma Integrazione o ReImmigrazione. Il tema non è impedire le rimesse, che fanno parte della fisiologia dei flussi migratori, ma comprendere se e in che misura la presenza dello straniero si traduca in un reale radicamento nel contesto italiano.
In questa prospettiva, il lavoro e il reddito non sono sufficienti di per sé: devono essere accompagnati da elementi di integrazione più ampi, come la stabilità, la partecipazione sociale e il rispetto delle regole. Le rimesse, quindi, possono diventare uno degli indicatori da leggere all’interno di un quadro più complesso.
Il dato che emerge è chiaro: l’immigrazione produce effetti economici rilevanti, ma la sua sostenibilità nel lungo periodo dipende dalla qualità dell’integrazione. Ed è proprio su questo terreno che si gioca la coerenza del sistema.
L’analisi del fallimento del modello svedese coglie un punto reale: l’integrazione non può essere lasciata a dinamiche spontanee, ma richiede una struttura, una programmazione, un intervento pubblico consapevole.
Tuttavia, anche qui l’impostazione resta incompleta.
Si parla di integrazione in termini sociologici e di policy, ma non si compie il passaggio decisivo: trasformarla in un criterio giuridico.
Il rischio è evidente. Se l’integrazione resta un obiettivo politico o amministrativo, ma non diventa un parametro normativo, il sistema continua a funzionare senza un criterio chiaro per distinguere tra permanenza e allontanamento.
E questo è esattamente il punto che manca.
Dire che serve più integrazione non basta. Occorre stabilire cosa sia l’integrazione dal punto di vista giuridico, come si accerta, quali effetti produce. Senza questa definizione, anche la programmazione resta priva di una reale efficacia normativa.
Il modello svedese, in questa prospettiva, non fallisce solo perché l’integrazione è stata gestita male, ma perché non è stata giuridicamente strutturata come criterio di permanenza.
Si è investito sull’inclusione, ma non si è costruito un sistema che colleghi in modo chiaro la permanenza allo stato di integrazione.
È qui che il dibattito deve evolvere.
Non basta riconoscere che l’integrazione è centrale. Occorre farne il fondamento del sistema giuridico dell’immigrazione. Solo così è possibile superare l’alternativa tra accoglienza indiscriminata e rafforzamento degli strumenti di allontanamento.
In questa prospettiva, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si colloca su un piano più avanzato: non si limita a valorizzare l’integrazione, ma la assume come criterio giuridico determinante, verificabile caso per caso.
Senza questo passaggio, anche le analisi più lucide rischiano di restare sul piano della diagnosi, senza tradursi in una soluzione normativa. E il sistema continua a oscillare, senza trovare un equilibrio stabile tra diritti, integrazione e controllo.
L’Italia invecchia, le famiglie hanno sempre più bisogno di assistenza e il numero dei lavoratori disponibili nel settore domestico non cresce con la stessa rapidità. Non si tratta di un fenomeno occasionale, ma di una trasformazione strutturale destinata ad accompagnare il Paese nei prossimi decenni. Secondo le stime richiamate da Assindatcolf, il fabbisogno del comparto…
Il 14 luglio 2026, quando il dibattito pubblico italiano sembrava ancora sostanzialmente disinteressato alle conseguenze europee della regolarizzazione straordinaria promossa dal Governo spagnolo, ReImmigrazione.com aveva posto una questione precisa: può uno Stato membro adottare una misura di tale portata senza valutare adeguatamente gli effetti prodotti sull’intero spazio Schengen? La domanda non era politica, né propagandistica.…
Il 30 luglio 2026, migliaia di persone hanno raggiunto in massa Ceuta, enclave spagnola situata sulla costa nordafricana e parte della frontiera esterna dell’Unione europea. Gli ingressi sono avvenuti via mare, aggirando il frangiflutti del Tarajal, e attraverso il superamento delle barriere di confine. Le forze di sicurezza sono state sopraffatte, mentre le strutture di…
El denominado “Albania Case” pone de manifiesto una contradicción estructural del sistema europeo de retornos que resulta perfectamente comprensible también para el contexto español. Se siguen diseñando instrumentos operativos basados en la lógica de la disuasión, mientras que el Derecho de la Unión Europea exige, de forma constante, una evaluación individualizada de cada caso.
Las modificaciones introducidas en febrero de 2026 en relación con los llamados “países de origen seguros” responden formalmente a la necesidad de agilizar los procedimientos y facilitar las devoluciones. Sin embargo, en el marco jurídico español —donde intervienen la Oficina de Asilo y Refugio y el control jurisdiccional contencioso-administrativo— está firmemente asentado un principio: la calificación de un país como seguro no exime a la Administración de realizar un análisis concreto y personalizado de la situación del solicitante.
Es precisamente en este punto donde emerge la crisis de los centros ubicados en Albania. Su progresivo vaciamiento no responde a un problema organizativo, sino a un límite jurídico. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reiterado que cualquier medida orientada a la privación de libertad o al retorno debe basarse en una valoración individual, actual y no automática. Los sistemas construidos sobre presunciones o categorías abstractas no resisten el control jurisdiccional.
En consecuencia, el modelo albanés aparece estructuralmente débil. Fue concebido para acelerar procedimientos y generar un efecto disuasorio. Sin embargo, la disuasión no constituye un criterio jurídico suficiente. Ni el Derecho de la Unión ni el ordenamiento español permiten adoptar decisiones que afecten a derechos fundamentales sin una justificación individualizada y proporcional.
Aquí radica el problema central. Se pretende reforzar la fase ejecutiva del retorno sin estructurar adecuadamente el momento previo de decisión. Falta un criterio jurídico claro que permita distinguir entre situaciones distintas. El resultado es conocido: incremento del contencioso, suspensiones judiciales y dificultades reales para ejecutar los retornos.
El paradigma “Integración o ReInmigración” ofrece una solución a esta disfunción, introduciendo un criterio jurídico estructurante. La integración deja de ser un concepto abstracto para convertirse en un parámetro verificable: inserción laboral, conocimiento del idioma y respeto de las normas. Estos elementos permiten una evaluación objetiva y fundamentada de cada caso.
Aplicado a los centros en Albania, este enfoque transformaría su función. Ya no serían espacios de mera tramitación acelerada, sino lugares de verificación rápida de la integración. En un plazo breve, y sobre la base de datos concretos, se podría distinguir entre quienes han desarrollado un arraigo significativo —lo que podría hacer desproporcionado el retorno— y quienes no presentan elementos de integración, permitiendo en estos casos una ejecución más eficaz y jurídicamente sólida.
Este modelo es plenamente compatible con el Derecho de la Unión y con los principios del ordenamiento español, en particular con el principio de proporcionalidad y la exigencia de tutela judicial efectiva. Además, permitiría reducir el litigio, al basar las decisiones en criterios objetivos y no en presunciones.
La conclusión es clara. No puede existir una política eficaz de retornos sin un criterio jurídico de selección. La disuasión es un objetivo político, pero no un estándar jurídico. Sin una verificación estructurada de la integración, cualquier política de retorno está destinada a enfrentarse a límites legales y a producir resultados ineficaces.
El caso de Albania lo demuestra con evidencia. No se trata simplemente del fracaso de un instrumento concreto, sino de la manifestación de una insuficiencia conceptual. Sin verificación de la integración, no puede existir una política de retornos que sea, al mismo tiempo, eficaz y conforme al Derecho.
Nelle ultime due settimane oltre 1.500 migranti avrebbero raggiunto Ceuta attraversando a nuoto il tratto di mare che separa il Marocco dall’enclave spagnola. Tra loro vi sono numerosi minori stranieri non accompagnati, mentre le strutture locali di accoglienza risultano sottoposte a una pressione ormai difficilmente sostenibile. Non siamo più davanti a un episodio isolato, ma…
Il commissario europeo per gli Affari interni e la migrazione, Magnus Brunner, sostiene che non vi siano più ragioni sufficienti per mantenere i controlli italiani alla frontiera con la Slovenia. Secondo Bruxelles, la riduzione degli attraversamenti irregolari e la possibilità di ricorrere a misure di polizia meno invasive renderebbero necessario il graduale ritorno alla piena…
Elon Musk è tornato a intervenire sul rapporto tra immigrazione, sicurezza e coesione sociale, sostenendo che una società incapace di controllare i propri confini e di integrare chi arriva rischia di produrre fratture sempre più profonde. Nel corso di una recente intervista con The Economist, l’imprenditore ha difeso tre principi che considera essenziali: confini sicuri,…
In recent years, the concept of remigration has entered the European debate on immigration policy with increasing intensity. The idea is associated primarily with Austrian activist Martin Sellner, a leading figure of the identitarian movement and former head of the Identitäre Bewegung Österreich.
Sellner has articulated his views in several writings and public interventions, particularly in the book Remigration: A Proposal, where he outlines what he considers a strategic response to the demographic and cultural transformations produced by immigration in Europe during the past decades.
For an American audience, this debate may seem unfamiliar at first glance. Yet the underlying issue is very similar to discussions taking place in the United States regarding border control, deportation policies, and the question of assimilation. At its core lies the same fundamental question: how should democratic states manage immigration while preserving social cohesion and legal stability?
Sellner’s answer is the theory of remigration. In his framework, remigration is not limited to the removal of undocumented migrants. Rather, it is conceived as a broader political strategy intended to reverse large-scale immigration trends. The project includes strengthening borders, revisiting residence permits granted in previous years, and promoting or enforcing the return of migrants who are considered insufficiently assimilated into European societies.
The intellectual basis of this proposal is largely cultural. According to Sellner, European societies are undergoing a demographic transformation driven by immigration from regions with different linguistic, religious, and social traditions. Remigration is presented as a way to restore what he views as the historical cultural balance of European nations.
However, this approach raises significant legal questions within the European context. Immigration policy in Europe is not governed solely by national legislation. It operates within a complex legal architecture involving national constitutions, the European Union, and institutions such as the Council of Europe.
These legal frameworks strongly protect fundamental rights, including family life, legal certainty of residence status, and protection against discrimination. Consequently, any proposal that envisions the large-scale removal of long-term residents—especially those with legal status—immediately encounters serious constitutional and legal obstacles.
Within this context, a different approach has emerged in the Italian debate: the paradigm known as Integration or ReImmigration.
This paradigm does not frame immigration primarily as a cultural or demographic issue. Instead, it treats immigration as a governance problem that must be regulated through clear legal conditions.
The central idea is straightforward: integration must become a measurable condition for remaining in the country.
Under this model, migrants who enter or remain in a country are expected to demonstrate real participation in the host society. Integration is evaluated through concrete factors such as employment, knowledge of the language, and respect for the legal order.
When integration is achieved, the state has a clear interest in stabilizing the individual’s legal position through residence permits or forms of complementary protection.
When integration fails, the legal system must provide orderly mechanisms for return to the country of origin. This process is defined as ReImmigration.
In this paradigm, ReImmigration does not represent an identity-based or demographic project. It is instead conceived as a legal instrument for regulating immigration flows when integration does not occur.
The difference between the two approaches is therefore substantial.
Sellner’s theory of remigration focuses primarily on cultural identity and demographic change. The Integration or ReImmigration paradigm focuses instead on individual integration as the decisive legal criterion.
In practical terms, this means that a person’s origin, religion, or cultural background is not the determining factor. What matters is whether the individual becomes an active and law-abiding participant in the host society.
For American readers, the distinction may resemble the difference between two traditions in U.S. immigration debates. One emphasizes national identity and demographic concerns. The other emphasizes assimilation, civic participation, and economic integration.
Europe now faces a similar crossroads.
The crucial issue is not simply how many migrants enter a country. The decisive question is how many successfully integrate into the social and legal framework of the host society.
Until immigration policies incorporate this dimension in a systematic way, European debates will likely continue to oscillate between permissive systems that fail to manage integration and radical proposals that conflict with constitutional protections.
The Integration or ReImmigration paradigm proposes a different path: a model in which immigration remains possible, but integration becomes a clear legal condition for long-term residence within democratic societies.
Avv. Fabio Loscerbo Registered Lobbyist – EU Transparency Register ID 280782895721-36
Welcome to a new episode of the podcast Integration or ReImmigration. I am Attorney Fabio Loscerbo.
Few recent initiatives in European migration policy have generated as much controversy as the Albania model. Public debate has largely framed it in terms of deterrence, symbolism, or political provocation. This framing misses the essential point. The Albania case is not about deterrence. It is about execution.
At its core, the Albania model represents an attempt to restore the State’s capacity to execute immigration decisions that already exist in law. It does not create new grounds for removal. It does not redefine who is entitled to protection. It addresses a different and more fundamental problem: the chronic inability to carry out procedures once they have been legally concluded.
For years, European systems have accumulated final decisions that remain unenforced. Asylum denials, non-renewals, and return orders pile up without execution. The legal process reaches a formal conclusion, but reality does not follow. This gap between decision and implementation is where governability collapses.
The Albania model intervenes precisely at this point. By relocating certain procedural phases outside the national territory, it seeks to secure the physical and administrative conditions necessary for execution. The objective is not to scare future migrants, but to ensure that existing rules are actually applied.
This distinction matters. Deterrence operates on expectations and fear. Execution operates on legality. A system based on deterrence is inherently unstable, because it depends on messaging rather than structure. A system based on execution is predictable, because it depends on institutions.
Critics often argue that externalization undermines rights. This concern deserves serious consideration, but it cannot be addressed through slogans. The relevant legal question is not where a procedure takes place, but whether legal guarantees are preserved. Jurisdiction, access to legal remedies, procedural safeguards, and oversight are what determine legality, not geography alone.
When procedures are conducted within a clear legal framework, external facilities can function as extensions of the legal order rather than as zones of exception. The Albania model tests this possibility. Its legitimacy depends on transparency, judicial control, and respect for non-refoulement. These are legal criteria, not political preferences.
What makes the Albania case significant is that it challenges a deeply rooted assumption: that execution is either impossible or morally unacceptable. By investing in infrastructure and cooperation, the model asserts that execution is a normal component of migration governance. It reframes return as a logistical and administrative issue, not as an ideological battle.
This reframing has broader implications. If execution is treated as unmanageable, integration loses credibility. Obligations become symbolic. Protection expands without limit. By contrast, when execution is feasible, the entire system regains balance. Integration becomes meaningful, and protection remains sustainable.
The Albania model also exposes the cost of inaction. Without execution, States resort to temporary measures, emergency regularizations, or informal tolerance. These responses are often presented as humane, but they produce long-term instability and inequality. Execution, when lawful, is more honest than indefinite limbo.
It is important to emphasize that the Albania case does not eliminate judicial scrutiny. On the contrary, it depends on it. Courts remain essential to ensure that each individual case is assessed and that return occurs only where lawful. Execution without legality would be force. Execution with legality is governance.
For the paradigm Integration or ReImmigration, the Albania model is instructive. It shows that the central question is not whether return should exist, but whether the State is willing to build the capacity to make it lawful and ordinary. It demonstrates that without execution, law becomes performative.
In the next episode, we will move from a specific case to a general reflection. We will examine State capacity itself: why institutions matter, why control structures are indispensable, and why immigration governance ultimately depends on the strength of the administrative State.
El debate europeo sobre inmigración se ha ido desplazando progresivamente del terreno jurídico hacia un enfrentamiento ideológico. Por un lado, existe un reconocimiento cada vez más explícito del fracaso del multiculturalismo como modelo de gestión de sociedades plurales. Por otro, emergen teorías radicales —como la remigración o la llamada “teoría del reemplazo”— que pretenden ofrecer respuestas globales, pero que carecen de viabilidad jurídica. Lo que falta, en realidad, es un criterio normativo capaz de gobernar la integración.
Para el público español, esta cuestión debe analizarse a la luz de la experiencia propia. España ha sido durante décadas un país de inmigración relativamente reciente, con un modelo que ha combinado integración social, acceso al mercado laboral y un fuerte peso de las redes familiares. Sin embargo, en los últimos años empiezan a aparecer tensiones que reflejan problemas estructurales similares a los de otros países europeos: concentración territorial, dificultades de inserción laboral en determinados colectivos y desafíos en materia de cohesión social.
El multiculturalismo europeo se ha basado en una idea implícita: que diferentes culturas podían coexistir sin necesidad de imponer un proceso estructurado de integración. En la práctica, esta lógica ha generado, en determinados contextos urbanos, formas de segregación social. No se trata de territorios fuera del control del Estado, sino de espacios donde la integración es débil y donde las dinámicas sociales tienden a cerrarse sobre sí mismas.
Ahora bien, reconocer este fracaso no implica aceptar cualquier alternativa.
La remigración se basa en una lógica identitaria: presupone que la incompatibilidad cultural es estructural y no depende del comportamiento individual. La “teoría del reemplazo”, por su parte, propone una lectura demográfica determinista que ignora completamente la dimensión jurídica individual. Ambas posiciones comparten un mismo problema: no son compatibles con el Estado de Derecho. No permiten una evaluación caso por caso, ni respetan principios fundamentales como la proporcionalidad o la no discriminación.
El verdadero problema es otro.
Los sistemas jurídicos europeos han desarrollado una fuerte protección de los derechos de las personas una vez que se encuentran en el territorio. Con el tiempo, los vínculos familiares, sociales y laborales refuerzan su posición jurídica. Sin embargo, no existe un mecanismo efectivo que obligue a verificar la integración.
La integración se menciona como objetivo político, pero no se configura como una obligación jurídica.
Es precisamente en este vacío donde se sitúa el paradigma “Integración o Reinmigración”.
Este enfoque propone un cambio de perspectiva: no se trata de evaluar la identidad, sino el comportamiento. El derecho de permanencia debe vincularse a un proceso verificable de integración. Los criterios son concretos: acceso real al empleo, conocimiento de la lengua y respeto de las normas.
En este marco, la reinmigración no es un objetivo ideológico ni una medida generalizada. Es simplemente la consecuencia jurídica de la falta de integración. Dos personas del mismo origen pueden tener resultados distintos: quien se integra permanece; quien no lo hace, debe salir.
Este planteamiento presenta una ventaja clara en el contexto español. Permite superar tanto la inercia del modelo multicultural como las derivas ideológicas que no ofrecen soluciones aplicables. Además, es coherente con los principios del ordenamiento jurídico español, basado en la evaluación individual y en la primacía del comportamiento sobre la identidad.
De hecho, el propio sistema jurídico ya reconoce, de forma implícita, la relevancia de la integración. El grado de inserción social y laboral influye cada vez más en la valoración de las situaciones individuales. Sin embargo, esta relevancia no está estructurada como un criterio normativo claro.
El desafío consiste en transformar ese reconocimiento implícito en un verdadero estándar jurídico.
En conclusión, el fracaso del multiculturalismo en Europa no debe llevar a elegir entre la pasividad y la radicalización. Ni la remigración ni la teoría del reemplazo ofrecen soluciones compatibles con el Estado de Derecho. La única vía coherente consiste en construir un modelo en el que la integración se convierta en una condición efectiva para la permanencia.
La cuestión no es quién es la persona. La cuestión es si se integra.
Si tratta di una lettura che pone al centro l’effettività delle espulsioni, ma che rischia di spostare il discorso su un piano incompleto.
L’espulsione è uno strumento. È una conseguenza. Non è il criterio.
Il diritto dell’immigrazione non può essere costruito esclusivamente attorno all’efficacia dell’allontanamento. Deve, prima ancora, definire le condizioni della permanenza. E questo passaggio, nell’articolo, manca del tutto.
Si insiste sull’esigenza di rendere più rapide e certe le espulsioni, ma non si affronta la questione decisiva: sulla base di quale parametro si stabilisce chi deve restare e chi deve essere allontanato.
E, ancora una volta, manca completamente ogni riferimento all’integrazione.
Senza un criterio giuridico fondato sull’integrazione – lavoro, lingua, rispetto delle regole – il sistema resta sbilanciato. Si rafforzano gli strumenti esecutivi, ma non si costruisce il presupposto sostanziale che li giustifica.
In questo modo, anche il rapporto tra politica e giurisdizione rischia di essere frainteso. Le decisioni dei giudici non rappresentano “scorciatoie”, ma spesso intervengono proprio per colmare lacune normative o per verificare il rispetto di diritti fondamentali in assenza di criteri chiari a monte.
Il punto, invece, è definire questi criteri.
Un sistema giuridico coerente dovrebbe fondarsi su una valutazione individuale dell’integrazione, che consenta di distinguere in modo razionale tra permanenza e allontanamento. Solo su questa base gli strumenti di espulsione possono essere applicati in modo stabile e prevedibile.
In questa prospettiva, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non si pone in contrasto con l’esigenza di effettività delle espulsioni, ma la presuppone: prima si accerta il livello di integrazione, poi – se questo manca – si procede all’allontanamento.
Senza questo passaggio, il rischio è quello di continuare a intervenire sugli strumenti senza affrontare la struttura del problema. E un sistema costruito solo sull’esecuzione, senza un criterio sostanziale, è destinato a rimanere incompleto.
Per molti anni il dibattito economico sull’immigrazione è stato dominato da una convinzione quasi indiscutibile: le economie occidentali, segnate dall’invecchiamento della popolazione e dalla diminuzione della forza lavoro, avrebbero necessariamente bisogno di aumentare gli ingressi dall’estero per continuare a crescere. Un recente intervento pubblicato dal Financial Times ha rimesso in discussione questa impostazione. L’articolo, firmato…
Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” Ogni volta che si verifica un grave fatto di cronaca si torna a parlare di immigrazione. Si propone una nuova stretta, un nuovo decreto, un nuovo intervento emergenziale. Poi, passata l’emergenza, tutto rimane sostanzialmente invariato. Forse il problema è proprio questo. Continuiamo a…
La Russia è impegnata da anni in una guerra di logoramento contro l’Ucraina, sostiene costi umani elevatissimi e continua a cercare nuovi uomini da impiegare direttamente o indirettamente nello sforzo bellico. In un simile contesto, si potrebbe pensare che Mosca abbia interesse a trattenere sul proprio territorio il maggior numero possibile di giovani stranieri, soprattutto…
The debate over offshore migration hubs—particularly the Italian initiative in Albania—is being framed in the wrong way. Most commentary focuses on logistics: where migrants are transferred, under what procedures, and whether such arrangements comply with human rights standards. These are legitimate concerns, but they miss the central legal question.
The real issue is not transfer. The real issue is the criterion.
Without a clear legal standard determining who is allowed to remain and who must leave, any system of offshore processing risks becoming an administrative holding pattern. This is not a theoretical concern. Across Europe, detention-based systems have consistently failed to produce effective returns, while generating litigation, delays, and structural inefficiencies.
Italy offers a revealing case study—not because of the Albania protocol itself, but because of a largely overlooked legal tool already embedded in its system: the integration agreement.
Under Italian law (Presidential Decree No. 179/2011), non-EU migrants are formally subject to an “integration agreement,” a points-based system tied to measurable benchmarks such as language acquisition, employment, and compliance with legal obligations. In theory, this creates a contractual framework: the right to remain is linked to demonstrable integration.
In practice, however, this system has never been meaningfully enforced. It exists on paper but does not function as a real selection mechanism. Administrative decisions on residence status are rarely grounded in a structured evaluation of integration. As a result, the system lacks coherence: individuals with limited integration may remain, while others who are well integrated face legal uncertainty.
This is where the paradigm of “Integration or Reimmigration” becomes relevant.
The core idea is straightforward: immigration policy must move beyond an economic or purely procedural framework and adopt a behavior-based legal standard. The right to stay should depend on objective indicators of integration—not identity, nationality, or origin, but actual conduct. Work, language, and respect for the legal order become the decisive factors.
Within this framework, offshore hubs—such as those in Albania—take on a fundamentally different role.
They are not places where integration is assessed. They are places where its failure is enforced.
Access to the hub presupposes that the individual has already failed to meet the minimum requirements of the integration contract or has otherwise lost the legal basis for remaining in the country. The evaluation phase occurs beforehand, within the domestic legal system. The hub is the enforcement stage.
This distinction is critical.
If hubs are treated as spaces for discretionary reassessment, they risk reproducing the same inefficiencies that have plagued onshore systems. Endless procedural loops, repeated claims, and unclear standards will continue to undermine the credibility of return policies.
If, instead, hubs are integrated into a system where the criteria are clear, objective, and applied upstream, they become effective tools of enforcement. Decisions are no longer improvised; they are executed.
This approach also clarifies a broader issue in European migration policy.
The new EU Return Regulation adopted on March 26, 2026 strengthens enforcement mechanisms: it expands detention possibilities, promotes mutual recognition of return decisions, and facilitates externalization through return hubs. However, it remains primarily focused on execution.
What it lacks is a substantive selection criterion.
Without such a criterion, enforcement becomes blind. States may increase their capacity to remove individuals, but they still lack a coherent legal framework to determine who should be removed in the first place.
From a U.S. perspective, this problem is not unfamiliar.
American immigration law also grapples with the tension between enforcement and selection. Debates over border control, asylum processing, and interior enforcement often overlook the need for a consistent, behavior-based standard governing long-term presence. The system oscillates between strict enforcement and broad discretion, without a stable middle ground.
The “Integration or Reimmigration” paradigm offers a different model.
It establishes a clear sequence: first, a structured and verifiable assessment of integration; then, if integration fails, a predictable and enforceable outcome.
In this model, offshore hubs are not controversial because of where they are located. They are controversial—or effective—depending on how they are used.
If they are merely places of transfer, they will fail. If they are embedded in a system that links legal status to integration, they can function.
Ultimately, the success of the Albania initiative—and of similar policies elsewhere—does not depend on geography.
It depends on whether the legal system is capable of answering a simple but fundamental question:
Who has earned the right to stay?
Until that question is answered with clarity and consistency, no amount of logistical innovation will resolve the underlying problem.
In the United Kingdom, debates about immigration usually focus on border control, legal pathways, asylum policy, and the economic contribution of migrants. Since Brexit, questions of sovereignty and control over migration have become central to political discussion. However, to fully understand the current European debate on migration, it is necessary to look at a deeper structural issue that has shaped immigration policies across the continent for decades.
For many years, European immigration policy has been built largely around an economic interpretation of migration. Migrants have often been viewed primarily as a labour resource: workers who can compensate for demographic decline, fill shortages in sectors such as agriculture, construction, and services, and help sustain welfare systems in ageing societies.
This economic approach has influenced migration policy in many European countries. Immigration has been treated as a tool for labour market management rather than as a broader transformation of society.
Italy provides a particularly illustrative example of this model. The country regulates labour migration mainly through a quota system known as the “Decreto Flussi”, under which the government authorises a certain number of foreign workers to enter each year in response to employer requests.
In theory, the system appears logical. Employers request workers from abroad, the state allocates quotas, and migrants enter the country legally to fill labour shortages.
In practice, however, this model exposes a fundamental limitation of the economic approach to migration.
When immigration policy is designed primarily around labour demand, the central issue that determines the long-term stability of migration policy is often neglected: integration.
Migration does not only affect labour markets. It also affects communities, institutions, public services, and the social fabric of a country. The ability of migrants to integrate into the host society is therefore a key factor in determining whether immigration strengthens or destabilises a society.
Across much of Europe, migration systems are designed around two phases: entry into the territory and, theoretically, removal or deportation when residence becomes irregular. The crucial middle phase — the process through which migrants become integrated into the social and civic life of the host country — is often weakly structured or insufficiently monitored.
This gap has contributed to growing tensions in several European countries. In some areas, integration works successfully, with migrants participating fully in the labour market and social life. In others, however, long-term marginalisation and social fragmentation have emerged, raising concerns about social cohesion.
For this reason, it is increasingly necessary to move beyond a purely economic interpretation of migration and develop a new paradigm for governing migration.
This is the starting point of the “Integration or ReImmigration” paradigm.
The central idea is straightforward: the right to remain in a country should not depend solely on the existence of a job or the demand for labour in certain economic sectors. Instead, long-term residence should depend on a demonstrable process of integration into the host society.
Integration in this context does not refer to ethnic or cultural identity. It refers to concrete and measurable elements: knowledge of the language, respect for the legal order, participation in the labour market, and acceptance of the fundamental rules of social coexistence.
If integration occurs, the migrant’s residence should be stabilised and protected. If integration does not take place, the state should retain the capacity to end the residence process and organise a return to the country of origin.
It is important to distinguish this concept from another term that has recently appeared in some European political debates: “remigration.”
Remigration is often associated with identity-based political movements and proposes the systematic return of migrants considered “non-assimilated.” It is therefore largely ideological in nature.
The ReImmigration paradigm, by contrast, is grounded in a legal principle of reciprocity between the individual and the host society. Migrants are given the opportunity to build a life in the host country, but this opportunity is linked to a real and verifiable integration process.
To make such a model operational, several institutional tools are required.
One key instrument is what Italian law calls complementary protection, provided for under Article 19 of the Italian Consolidated Immigration Act. This protection may be granted to individuals who have developed strong social or family ties in the country or whose removal would conflict with fundamental rights obligations. Within an integration-based framework, complementary protection can serve as a mechanism to stabilise the legal status of migrants who demonstrate genuine integration.
A second pillar is the integration agreement, which already exists in Italian law but currently plays a relatively limited role. In a system centred on integration, such agreements would become structured pathways including language acquisition, employment participation, and civic engagement.
Another operational element could involve the temporary deposit of the migrant’s passport with immigration authorities during the integration process, ensuring administrative traceability and preventing situations in which individuals disappear from official oversight.
At the same time, the state must retain the capacity to enforce immigration decisions when integration does not occur. This may require the creation of specialised enforcement structures, such as a dedicated immigration police service, tasked with executing removal procedures.
Finally, effective enforcement requires adequate infrastructure. In Italy this role is performed by CPR facilities (Centres for Repatriation), which temporarily hold individuals awaiting deportation when voluntary departure is not possible.
The objective of the “Integration or ReImmigration” paradigm is not to close European societies to migration. Rather, it seeks to restore a balance between openness and governance.
A society can remain open to immigration only if it retains the capacity to manage the process effectively. Integration cannot be treated as a secondary objective. It must become the central criterion determining whether long-term residence is maintained.
The European experience increasingly shows that a migration model based solely on economic demand is insufficient. Labour markets change rapidly, but social cohesion remains a fundamental condition for stable democratic societies.
For this reason, moving beyond the economic model of migration is likely to become one of the central challenges of European migration policy in the decades ahead.
Avv. Fabio Loscerbo Registered Lobbyist – European Union Transparency Register ID 280782895721-36
Depuis plusieurs années, le débat européen sur l’immigration se concentre principalement sur deux questions : la gestion des flux migratoires et l’accès des migrants au marché du travail. Pourtant, un autre aspect, moins discuté mais de plus en plus central, concerne les conséquences de l’échec de l’intégration, notamment en matière de sécurité publique et de coûts économiques pour l’État.
L’Italie entre aujourd’hui dans une phase où cette question devient inévitable. Historiquement, le pays n’a pas connu les mêmes niveaux de tensions sociales que certains États européens, mais les dynamiques démographiques et migratoires actuelles indiquent que la prochaine décennie sera déterminante.
À partir des données statistiques disponibles et de l’expérience d’autres pays européens, il est possible d’esquisser une projection de ce qui pourrait se produire d’ici 2030 si les politiques d’intégration restent faibles ou purement déclaratives.
Les statistiques de l’Institut national italien de statistique (ISTAT) ainsi que les données européennes publiées par Eurostat montrent une tendance claire : lorsque certaines populations migrantes restent durablement en situation de marginalité — sans maîtrise de la langue, sans insertion professionnelle stable et sans participation réelle à la vie sociale — le risque d’implication dans des formes de délinquance mineure ou dans des économies informelles augmente.
Il ne s’agit pas d’une explication culturelle ou identitaire. Il s’agit d’un phénomène sociologique largement documenté : la marginalisation produit de l’instabilité sociale.
Pour le public français, cette dynamique est particulièrement compréhensible, car la France a déjà connu des expériences similaires. Dans plusieurs quartiers périphériques, souvent désignés comme banlieues sensibles, des décennies de marginalisation sociale ont généré des tensions récurrentes nécessitant des interventions importantes de l’État.
Selon différentes estimations et rapports d’analyse publique, les coûts combinés liés à la sécurité, aux dispositifs judiciaires, aux politiques de prévention et aux programmes sociaux spécifiques peuvent atteindre 15 à 20 milliards d’euros par an.
L’objectif de cette comparaison n’est pas de dramatiser la situation italienne, mais de souligner une réalité : les problèmes d’intégration deviennent extrêmement coûteux lorsqu’ils ne sont pas traités à temps.
En appliquant un modèle simple à l’Italie — combinant le nombre de personnes en situation de faible intégration, la probabilité statistique d’infractions dans des contextes de marginalité et le coût moyen d’un dossier pénal pour les finances publiques — il est possible d’estimer les coûts futurs.
Dans un scénario prudent, le poids économique de la criminalité liée à des situations de marginalité pourrait atteindre entre 4 et 7 milliards d’euros par an en Italie d’ici 2030.
Ces coûts incluent plusieurs éléments : l’activité des forces de police, les procédures judiciaires, la gestion du système pénitentiaire et les interventions extraordinaires de sécurité dans les zones urbaines sensibles.
Une autre question concerne la pression sur le système carcéral italien, qui connaît déjà des difficultés structurelles. Si les phénomènes de marginalité augmentaient de manière significative, certaines projections indiquent que la charge globale pour les prisons et les forces de sécurité pourrait croître de 40 % à 60 % au cours de la prochaine décennie.
Dans ce contexte, le débat italien commence à évoluer. De plus en plus d’analystes et de juristes considèrent que l’intégration ne peut pas être simplement un objectif politique abstrait, mais qu’elle doit devenir un processus mesurable et vérifiable.
C’est dans ce cadre qu’a émergé un concept appelé « Integrazione o ReImmigrazione » (Intégration ou Réimmigration).
Le principe est simple : lorsqu’un État accueille des migrants, il doit également garantir que l’intégration se réalise effectivement. Cette intégration devrait être évaluée à travers des critères objectifs, tels que la connaissance de la langue nationale, l’insertion dans un emploi légal et le respect des règles fondamentales de la société d’accueil.
Lorsque ces conditions sont remplies, l’intégration fonctionne et la migration devient un facteur positif pour la société.
En revanche, lorsque ces conditions ne sont pas atteintes dans un délai raisonnable, le cadre juridique devrait permettre d’envisager la ReImmigrazione, c’est-à-dire un retour structuré vers le pays d’origine dans le respect des garanties juridiques et du droit international.
En Italie, un mécanisme intéressant existe déjà dans le cadre de la protection complémentaire, une forme de titre de séjour humanitaire qui oblige les autorités à évaluer concrètement le niveau d’intégration du demandeur. Ce dispositif montre que l’intégration peut déjà être prise en compte juridiquement.
Renforcer ce principe permettrait de transformer l’intégration en condition réelle de séjour durable, plutôt qu’en simple objectif politique.
Pour les observateurs français, la question posée en Italie est en réalité similaire à celle qui traverse toute l’Europe : comment concilier les principes humanitaires, la stabilité sociale et la soutenabilité des finances publiques.
Si l’intégration fonctionne, la migration peut devenir un facteur de dynamisme économique et démographique.
Si elle échoue, les coûts apparaissent ailleurs : dans les budgets de sécurité, dans les systèmes judiciaires et dans les tensions urbaines.
À l’horizon 2030, l’Italie se trouve donc face à un choix stratégique. Elle peut construire un modèle fondé sur une intégration mesurable et sur la responsabilité réciproque, ou bien risquer de reproduire les tensions structurelles déjà observées dans d’autres pays européens.
Le débat sur l’immigration n’est donc pas seulement une question de politique migratoire. Il concerne aussi la stabilité des sociétés démocratiques et l’avenir des systèmes de sécurité publique en Europe.
Avv. Fabio Loscerbo Avocat – Lobbyiste inscrit au Registre de transparence de l’Union européenne ID 280782895721-36
Si tratta di un’impostazione chiara, ma incompleta sul piano giuridico.
I numeri descrivono l’effetto delle politiche, non il loro fondamento. Dire che aumentano i rimpatri o diminuiscono gli sbarchi non risponde alla domanda decisiva: sulla base di quale criterio si stabilisce chi deve restare e chi deve essere allontanato.
Anche qui il dibattito si concentra sugli strumenti – CPR, rimpatri, controllo delle frontiere – senza affrontare il presupposto normativo della permanenza.
E, ancora una volta, manca completamente ogni riferimento all’integrazione.
Il rischio è quello di ridurre il diritto dell’immigrazione a una logica puramente gestionale ed esecutiva. Si misura l’efficienza del sistema, ma non si definisce il criterio che lo legittima.
Un sistema giuridico equilibrato, invece, non può limitarsi a produrre risultati quantitativi. Deve fondarsi su parametri chiari, verificabili e applicabili caso per caso.
In assenza di un criterio fondato sull’integrazione – lavoro, lingua, rispetto delle regole – il rafforzamento dei rimpatri rischia di restare una risposta parziale. Si interviene a valle, sull’allontanamento, ma non a monte, sulla selezione.
Questo è il limite strutturale che emerge anche dall’impostazione dell’articolo.
Il punto, invece, è costruire un modello che colleghi stabilmente la permanenza allo stato di integrazione della persona. Solo in questo modo gli strumenti esecutivi, come i rimpatri e i CPR, possono trovare una collocazione coerente all’interno del sistema.
In questa prospettiva, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non si oppone ai rimpatri, ma li inserisce in una struttura giuridica più ampia: prima si accerta l’integrazione, poi – eventualmente – si procede all’allontanamento.
Senza questo passaggio, il rischio è quello di continuare a misurare l’efficacia delle politiche senza interrogarsi sulla loro base giuridica. E un sistema che funziona solo nei numeri, ma non nei criteri, resta inevitabilmente fragile.
Un recente approfondimento pubblicato da Il Primato Nazionale, dal titolo “L’immigrazione è l’ultimo rifugio degli incapaci? Contro l’economia delle braccia”, pone una questione che merita di essere sviluppata: l’immigrazione rischia di diventare la risposta automatica attraverso cui il sistema economico italiano evita di affrontare salari insufficienti, bassa produttività, carenze formative e mancata innovazione. Quando un…
Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” Quando si parla di integrazione, spesso si commette un errore: si pensa che sia un dovere esclusivamente dello straniero. Non è così. Nel corso della diretta ho spiegato che l’integrazione è un rapporto reciproco. Da un lato, il cittadino straniero ha il dovere…
Gli Stati Uniti stanno sperimentando una politica migratoria che merita di essere osservata anche in Europa: incentivare economicamente la partenza volontaria degli stranieri irregolarmente presenti, invece di affidarsi esclusivamente alle più costose e complesse procedure di espulsione forzata. Il programma, denominato Project Homecoming, offre a chi aderisce il viaggio gratuito verso il Paese di origine…
Le débat public en France et en Europe sur les hubs migratoires, notamment en Albanie, est aujourd’hui mal orienté. Il se concentre presque exclusivement sur la question du transfert : externalisation, respect des droits fondamentaux, compatibilité avec la CEDH. Ce sont des questions sérieuses, mais elles restent périphériques si l’on ne traite pas le point central.
Le véritable enjeu n’est pas le transfert. Le véritable enjeu est le critère juridique.
Sans critère clair permettant de distinguer, de manière objective, qui peut rester et qui doit être éloigné, tout dispositif de hubs externes est voué à l’inefficacité. Il devient un simple instrument de gestion administrative, sans impact réel sur la capacité d’exécution des décisions d’éloignement.
L’expérience européenne, et en particulier française, le confirme.
Le droit français est structuré autour d’un équilibre fragile entre protection et éloignement, marqué par une forte judiciarisation et une centralité du contrôle de proportionnalité, notamment au regard de l’article 8 de la CEDH. Cette approche, légitime dans son principe, a cependant une conséquence pratique : l’absence d’un critère substantiel stable permettant de fonder les décisions sur une logique cohérente et prévisible.
Le système oscille ainsi entre individualisation extrême et difficulté d’exécution.
Dans ce contexte, le cas italien apporte un éclairage utile.
L’Italie dispose d’un instrument juridique souvent négligé : l’accord d’intégration (D.P.R. 179/2011). Il s’agit d’un mécanisme qui lie le séjour de l’étranger à des obligations précises et mesurables : apprentissage linguistique, insertion professionnelle, respect des règles fondamentales.
En théorie, cet instrument pose les bases d’un véritable contrat : le droit de rester dépend du respect d’engagements concrets.
En pratique, il n’est pas utilisé comme critère de sélection. Il n’oriente pas réellement les décisions administratives et ne structure pas le système. Il reste marginal.
C’est précisément cette lacune que vient combler le paradigme « Intégration ou Réimmigration ».
Ce paradigme repose sur une idée simple mais structurante : la politique migratoire doit être fondée sur des critères comportementaux, et non identitaires. Ce n’est pas l’origine qui compte, mais le parcours. L’intégration devient un standard juridique objectif, fondé sur des éléments vérifiables : travail, langue, respect de l’ordre juridique.
Dans cette perspective, les hubs en Albanie changent de nature.
Ils ne sont pas des lieux d’évaluation de l’intégration. Ils sont des lieux d’exécution de son échec.
L’accès au hub suppose que la personne n’a pas respecté le contrat d’intégration ou qu’elle ne remplit pas les conditions minimales de maintien sur le territoire. L’évaluation a déjà eu lieu en amont, dans le système national. Le hub intervient ensuite comme phase finale.
Le hub devient ainsi un instrument d’enforcement.
Il ne s’agit pas de réexaminer les situations au cas par cas, mais de mettre en œuvre, dans des délais rapides et sur la base de critères prédéfinis, une conséquence juridique déjà déterminée : la réimmigration.
Cette distinction est essentielle.
Si les hubs sont conçus comme des lieux de réévaluation, ils reproduiront les mêmes dysfonctionnements que les systèmes internes : lenteur, incertitude, multiplication des recours. S’ils sont intégrés dans un système fondé sur des critères clairs et appliqués en amont, ils peuvent devenir efficaces.
La nouvelle Return Regulation de l’Union européenne du 26 mars 2026 va dans le sens d’un renforcement de l’éloignement : elle élargit les outils de rétention, facilite la reconnaissance mutuelle des décisions et encourage l’utilisation de hubs externes.
Mais elle reste centrée sur l’exécution.
Elle ne définit pas un critère substantiel de sélection.
Sans ce critère, l’enforcement reste aveugle : on améliore les instruments, sans clarifier la logique qui doit les guider. Le risque est donc de créer des dispositifs plus efficaces sur le plan organisationnel, mais toujours inefficaces sur le fond.
Du point de vue français, cette question est cruciale.
Le système français, fortement juridictionnalisé, a besoin d’un critère stabilisateur permettant de concilier protection des droits et efficacité des décisions. Le paradigme « Intégration ou Réimmigration » offre précisément cette possibilité.
Il établit une séquence claire : d’abord une évaluation structurée et vérifiable de l’intégration ; ensuite, en cas d’échec, une conséquence juridique prévisible et appliquée de manière effective.
Dans ce cadre, les hubs en Albanie ne sont pas problématiques en raison de leur localisation.
Ils deviennent problématiques uniquement s’ils ne sont pas intégrés dans un système cohérent.
S’ils sont utilisés comme simple instrument de transfert, ils échoueront. S’ils deviennent l’outil d’exécution d’un critère clair, ils peuvent fonctionner.
En définitive, la question n’est pas géographique.
Elle est juridique.
Il ne s’agit pas de savoir où placer les migrants, mais de déterminer, sur la base de critères objectifs, qui a le droit de rester et qui ne l’a pas.
Et cela relève de l’enforcement du contrat d’intégration, non du transfert.
In March 2026, the Italian authorities ordered the removal of an imam based in the city of Brescia on grounds of public order and national security. The decision was taken by the Ministry of the Interior following assessments that the individual’s conduct and public messaging were incompatible with those interests and risked fostering processes of radicalisation within the local community.
For a UK audience, the legal framing of this measure requires some clarification.
Under Italian law, the executive may order the removal of a non-citizen without a prior criminal conviction, where there are substantiated concerns relating to public order or state security. Functionally, this bears some resemblance to certain powers within the UK system—particularly those grounded in national security considerations—although the procedural safeguards and institutional architecture differ. What matters here is that the measure is preventive in its legal nature, yet often reactive in its practical timing.
This is precisely what the Brescia case illustrates.
The removal did not occur at an early stage of concern. It occurred after a pattern had already developed—after indications of radicalisation had emerged and required attention from security authorities. In legal terms, the State intervened ex post, once the risk had already materialised.
This reveals a broader structural issue.
As in many European systems, integration is formally encouraged but not treated as a binding legal condition for continued residence. Migrants are expected to integrate, yet the failure to do so does not automatically produce consequences within the ordinary framework of immigration law.
Italy does, in principle, have an “integration agreement” (Presidential Decree No. 179/2011), a points-based mechanism linked to language acquisition, civic knowledge and social participation. In practice, however, this instrument has remained largely ineffective. It does not function as a decisive legal threshold determining whether an individual may remain in the country.
The consequence is a systemic gap.
Where integration is not operationalised through ordinary legal mechanisms, the system lacks intermediate tools. It cannot intervene progressively as integration fails. Instead, it is forced to rely on exceptional powers, such as removals on national security grounds, once the situation escalates.
The Brescia imam case is a clear example of this dynamic.
The individual was not removed because he failed a defined, objective integration test. He was removed because his presence eventually gave rise to concerns sufficiently serious to justify an exceptional intervention. At that stage, the only available legal response was removal on public order grounds.
This is precisely the limitation addressed by the paradigm of “Integration or Reimmigration.”
In this context, Reimmigration does not refer to re-entry or identity-based policies. It is a legal concept grounded in conduct: continued residence is conditional upon meeting measurable integration criteria, and return follows from their failure.
Under such a framework, integration becomes a binding legal requirement, structured around three objective elements: employment, language proficiency and compliance with the legal order.
If such a system were effectively implemented, cases like Brescia would unfold differently.
Authorities would not need to wait for signs of radicalisation or national security concerns. They could act earlier, within ordinary administrative procedures, on the basis of objective indicators of non-integration. The system would operate ex ante, rather than ex post.
In practical terms, removal would no longer appear as an exceptional response to a critical situation. It would become a predictable legal consequence within a structured system of conditional residence.
For UK policy debates, the lesson is clear.
A system that does not give legal effect to integration will inevitably rely on exceptional powers to address its failures. And such powers, by their nature, are activated only once the problem has already developed.
The Brescia case does not merely show that removal is possible. It demonstrates that without a binding legal link between integration and residence, the State is compelled to act too late.
In recent years the concept of remigration has increasingly entered the European political debate. What was once a term used primarily within activist or ideological circles is now appearing more frequently in media discussions, political proposals, and academic analyses concerning the future of migration policy in Europe. For a British audience, understanding this debate requires placing it within the broader European context, which differs in several important ways from the United Kingdom’s own migration framework.
The term remigration generally refers to the return of people of foreign origin to their countries of origin. In more limited interpretations, the concept focuses on individuals who do not possess a legal right to remain in the host country or who have committed serious criminal offences. In its more radical versions, however, remigration may extend to much broader categories of migrants considered insufficiently integrated into European societies.
The contemporary diffusion of the concept is often associated with the Austrian activist Martin Sellner, who has played a significant role in promoting the idea within the broader European Identitarian movement. In this theoretical framework, remigration is presented as a long-term political strategy aimed at significantly reducing the presence of migrant populations across Europe.
The growing visibility of this idea is closely connected to the difficulties that several European states have experienced in managing migration flows over the past decade. These include persistent irregular migration, limited effectiveness in implementing return procedures, pressure on public services, and recurring debates about the success or failure of integration policies.
Within this context, remigration is sometimes presented as a clear and decisive solution. Supporters argue that reducing migrant populations would help restore social cohesion and address concerns about demographic change within European societies.
However, the proposal also raises significant legal and institutional challenges. European states operate within complex constitutional systems and, for members of the European Union, within a framework of supranational law and international human rights obligations. Millions of people of foreign origin currently reside in Europe with lawful status, established family ties and, in many cases, citizenship.
For this reason, a large-scale remigration policy would face considerable legal constraints. In practice, the concept often functions more as a political narrative reflecting public frustration than as a migration policy that could realistically be implemented within existing legal systems.
It is precisely at this point that the paradigm of Integration or ReImmigration offers a fundamentally different perspective.
Unlike remigration, this approach does not focus on ethnic origin or cultural identity. Instead, it is based on a legal principle: the right to remain within the national territory should be linked to a demonstrable process of integration into the host society.
In this framework, integration is not treated as a vague political aspiration but as a measurable process built around three core elements: participation in the labour market, knowledge of the national language, and respect for the fundamental rules of the legal order.
Where this integration process succeeds, migrants become stable members of the national community and may consolidate their legal status through existing migration mechanisms. Where integration clearly fails, however, the state must possess effective tools to terminate the settlement process and facilitate a return to the country of origin.
The difference between the two approaches is therefore substantial. Remigration primarily seeks to reduce the presence of migrant populations for cultural or demographic reasons. ReImmigration, by contrast, represents a structured legal model for governing migration based on the objective assessment of integration.
Within this paradigm, return to the country of origin is not an ideological goal. It is simply the logical consequence of a failed integration pathway. At the same time, successful integration remains the primary objective of the system.
For the United Kingdom, this debate is particularly interesting because the country has developed its own migration governance framework outside the European Union following Brexit. The UK has historically placed strong emphasis on controlled immigration systems and points-based selection mechanisms. Nevertheless, the broader European discussion about integration and social cohesion remains relevant, particularly in light of shared challenges across Western societies.
The resurgence of the remigration concept ultimately reflects a deeper concern about the sustainability of migration governance in Europe. Yet if migration policy is to function effectively within democratic systems governed by the rule of law, it must move beyond ideological confrontation.
A realistic migration policy must be able to distinguish clearly between successful integration and failed integration. Without such a distinction, governments risk oscillating between two ineffective extremes: permissive migration systems lacking enforceability or radical proposals that cannot be implemented within constitutional legal frameworks.
The ambition of the Integration or ReImmigration paradigm is precisely to overcome this dilemma. Rather than framing migration as a purely ideological conflict, it proposes a structured legal approach capable of managing migration in a way that promotes integration while establishing clear consequences when integration does not occur.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbyist registered in the European Union Transparency Register – ID 280782895721-36
Die europäische Debatte über Migration hat sich zunehmend vom juristischen Fundament entfernt und ist zu einer ideologischen Auseinandersetzung geworden. Einerseits wird das Scheitern des Multikulturalismus – auch auf politischer Ebene – offen anerkannt. Andererseits gewinnen radikale Theorien wie die Remigration oder die sogenannte „Bevölkerungsaustausch-Theorie“ an Sichtbarkeit. Beide Ansätze erscheinen als Antworten auf eine reale Krise, sind jedoch rechtlich nicht tragfähig.
Für das deutsche Publikum ist der Begriff des „Scheiterns des Multikulturalismus“ nicht neu. Bereits vor Jahren wurde politisch festgestellt, dass ein Modell, das auf bloßem Nebeneinander unterschiedlicher Kulturen basiert, ohne verbindliche Integrationsanforderungen, an seine Grenzen stößt. Die Vorstellung, Integration könne sich automatisch und ohne strukturelle Vorgaben entwickeln, hat sich als unzureichend erwiesen.
In bestimmten urbanen Kontexten lassen sich Phänomene beobachten, die als „Parallelgesellschaften“ beschrieben werden. Gemeint sind soziale Räume, in denen die Interaktion mit staatlichen Institutionen eingeschränkt ist, die wirtschaftliche Integration schwach ausgeprägt ist und sich teilweise eigene soziale Normen entwickeln. Es handelt sich nicht um rechtsfreie Räume, sondern um Kontexte, in denen die Wirksamkeit des Rechts geschwächt ist.
Diese Entwicklung ist nicht primär ein Sicherheitsproblem, sondern ein strukturelles Integrationsdefizit.
Gleichzeitig darf diese Feststellung nicht dazu führen, radikale Gegenmodelle zu legitimieren.
Die Remigration geht von der Annahme aus, dass kulturelle Inkompatibilität unabhängig vom individuellen Verhalten besteht. Der Aufenthalt wird nicht anhand konkreter Integrationsleistungen bewertet, sondern aufgrund von Herkunft oder Identität grundsätzlich infrage gestellt. Die „Bevölkerungsaustausch-Theorie“ wiederum interpretiert demografische Entwicklungen als systematischen Prozess, ohne die individuelle Rechtsstellung zu berücksichtigen.
Beide Ansätze stehen im Widerspruch zu den Grundprinzipien des Rechtsstaats. Das deutsche und europäische Recht beruhen auf einer individualisierten Betrachtung: Jede Entscheidung muss sich auf den konkreten Einzelfall stützen. Kollektive oder identitätsbezogene Kriterien sind mit den verfassungsrechtlichen und völkerrechtlichen Vorgaben nicht vereinbar.
Das eigentliche Problem liegt daher nicht in der Gegenüberstellung von Multikulturalismus und identitären Theorien, sondern in einem rechtlichen Defizit.
Das bestehende System schützt die Rechte von Personen, die sich auf dem Staatsgebiet aufhalten, in erheblichem Umfang. Mit zunehmender Aufenthaltsdauer verstärken sich diese Schutzmechanismen, insbesondere durch familiäre und soziale Bindungen. Gleichzeitig fehlt jedoch ein verbindlicher rechtlicher Rahmen, der Integration als Voraussetzung für den weiteren Aufenthalt definiert.
Integration wird politisch gefordert, rechtlich aber nicht eingefordert.
Hier setzt das Paradigma „Integration oder Reimmigration“ an.
Dieser Ansatz verschiebt die Perspektive von der Identität zur Handlung. Der weitere Aufenthalt wird nicht durch Herkunft oder kulturelle Zugehörigkeit bestimmt, sondern durch nachweisbare Integrationsleistungen. Maßgeblich sind objektive Kriterien wie die Teilnahme am Arbeitsmarkt, Sprachkenntnisse und die Einhaltung der Rechtsordnung.
In diesem Modell ist Reimmigration kein politisches Ziel und kein ideologisches Instrument. Sie ist vielmehr die rechtliche Folge einer festgestellten Nicht-Integration. Zwei Personen mit identischem Hintergrund können zu unterschiedlichen Ergebnissen führen: Wer integriert ist, bleibt; wer sich nicht integriert, verlässt das Land.
Dieser Ansatz steht im Einklang mit den Grundprinzipien des deutschen Rechts, insbesondere mit dem Gedanken der Verhältnismäßigkeit und der Einzelfallprüfung. Er vermeidet sowohl die Passivität des Multikulturalismus als auch die Unvereinbarkeit identitärer Theorien mit dem Rechtsstaat.
Zugleich ist zu berücksichtigen, dass die Rechtsprechung bereits heute – wenn auch implizit – die Bedeutung der Integration anerkennt. Der Grad der sozialen und wirtschaftlichen Einbindung spielt eine zunehmende Rolle bei der Bewertung individueller Aufenthaltsrechte. Diese Entwicklung bleibt jedoch unsystematisch und ohne klare normative Struktur.
Die Herausforderung besteht darin, diese implizite Anerkennung in einen expliziten rechtlichen Maßstab zu überführen.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Das Scheitern des Multikulturalismus darf nicht zu einer Wahl zwischen Untätigkeit und Radikalisierung führen. Weder die Remigration noch die „Bevölkerungsaustausch-Theorie“ bieten rechtlich umsetzbare Lösungen. Der einzige kohärente Ansatz besteht darin, Integration als verbindliches Kriterium für den Aufenthalt zu etablieren.
Die entscheidende Frage ist nicht, wer jemand ist. Die entscheidende Frage ist, ob jemand integriert ist.
Dans le débat public français, l’immigration est souvent abordée sous l’angle de la sécurité, du marché du travail ou encore de l’intégration culturelle. En Europe, cependant, une autre dimension devient de plus en plus centrale dans la réflexion politique : la relation entre immigration, intégration et soutenabilité des services publics. L’Italie constitue aujourd’hui un cas d’étude particulièrement intéressant pour comprendre cette dynamique.
Observer ce qui se passe en Italie permet d’anticiper certaines évolutions possibles dans d’autres pays européens, y compris en France.
Le système de santé italien repose sur un modèle universel appelé Servizio Sanitario Nazionale (SSN), créé en 1978. Ce système garantit l’accès aux soins à l’ensemble des résidents, indépendamment de leur situation économique, grâce à un financement principalement assuré par l’impôt. À bien des égards, ce modèle est comparable aux grands systèmes de protection sociale européens fondés sur l’idée que la santé constitue un droit fondamental.
Ce principe est inscrit dans l’article 32 de la Constitution italienne, qui reconnaît la protection de la santé à la fois comme un droit individuel et comme un intérêt collectif. Le système sanitaire italien n’est donc pas seulement une institution médicale : il constitue l’un des piliers de la cohésion sociale.
Toutefois, ce système se trouve aujourd’hui confronté à une transformation démographique profonde.
L’Italie est l’un des pays les plus âgés du monde. La natalité y est particulièrement faible et la population active diminue progressivement. Dans ce contexte, l’immigration joue un rôle démographique important. Selon les données de l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), environ 21,8 % des enfants nés en Italie en 2024 avaient au moins un parent étranger. Sans cette contribution, la contraction démographique du pays serait encore plus marquée.
Pour cette raison, l’immigration est souvent présentée comme un facteur de stabilisation démographique.
Mais la question centrale n’est pas uniquement démographique. La soutenabilité des institutions publiques dépend aussi du niveau d’intégration sociale et linguistique des populations qui utilisent ces services.
Un système de santé fonctionne efficacement lorsque les patients comprennent son organisation. Lorsque la barrière linguistique est forte ou que les personnes ne connaissent pas le fonctionnement administratif du système sanitaire, plusieurs dysfonctionnements peuvent apparaître. La prévention devient moins efficace, les urgences sont utilisées à la place de la médecine de proximité, et les procédures médicales peuvent être répétées inutilement en raison de difficultés de communication.
Autrement dit, le problème n’est pas l’immigration en tant que telle, mais l’absence d’intégration effective.
Certaines projections réalisées à partir des données démographiques d’Eurostat, des prévisions économiques de la Banque d’Italie et des tendances de dépenses de santé indiquent que la combinaison entre vieillissement de la population et présence de segments de population étrangère insuffisamment intégrés pourrait entraîner une augmentation cumulative des dépenses de santé comprise entre 9 et 11 milliards d’euros en Italie entre 2026 et 2030.
Ces estimations ne signifient pas que l’immigration serait responsable des coûts sanitaires. Elles mettent plutôt en évidence une réalité institutionnelle : lorsque l’intégration est insuffisante, les systèmes publics deviennent moins efficaces.
Cette question n’est pas propre à l’Italie. Dans plusieurs pays européens, les gouvernements commencent à analyser le lien entre politiques d’intégration et fonctionnement des systèmes sociaux.
En Allemagne, les politiques publiques insistent de plus en plus sur l’importance de l’apprentissage de la langue et de l’intégration civique pour permettre un accès efficace aux services publics. Les débats sur l’organisation des cours d’intégration montrent que les institutions ne peuvent fonctionner correctement si les nouveaux arrivants ne disposent pas des outils nécessaires pour s’y orienter.
En Suède, certaines études portant sur les « zones vulnérables » ont mis en évidence des coûts plus élevés pour les services publics, y compris dans le domaine de la santé, dans les zones où les indicateurs d’intégration restent faibles.
La conclusion qui se dégage de ces expériences européennes est claire : les politiques migratoires ne peuvent pas être dissociées des politiques d’intégration.
C’est dans ce contexte qu’émerge le paradigme « Intégration ou ReImmigration », qui propose de considérer le séjour durable dans le pays d’accueil comme reposant sur trois piliers fondamentaux : la participation au marché du travail, la connaissance de la langue nationale et le respect des règles juridiques et institutionnelles de la société d’accueil.
L’intégration ne devrait donc pas être un concept abstrait, mais un processus concret soutenu par des politiques publiques.
Appliqué au système de santé, ce principe signifie que l’intégration linguistique et sociale peut contribuer à améliorer l’efficacité institutionnelle. Lorsque les patients comprennent la langue et le fonctionnement du système sanitaire, la prévention est plus efficace, la communication entre patients et médecins est meilleure et les ressources publiques sont utilisées de manière plus rationnelle.
L’objectif n’est pas de limiter les droits fondamentaux, mais de garantir que les institutions publiques puissent fonctionner de manière durable.
Pour les lecteurs français, le cas italien offre ainsi un exemple intéressant de réflexion sur la relation entre immigration, intégration et soutenabilité des services publics. La question centrale n’est pas de choisir entre ouverture et fermeture, mais de construire des politiques migratoires capables de préserver l’équilibre des institutions sociales.
Si cet équilibre est maintenu, l’immigration peut contribuer positivement à la stabilité démographique et économique. Dans le cas contraire, la pression sur les services publics — notamment les systèmes de santé — risque d’augmenter progressivement.
L’horizon de 2030 peut sembler lointain, mais les tendances démographiques et institutionnelles qui détermineront cette évolution sont déjà visibles aujourd’hui.
Avv. Fabio Loscerbo Avocat – Lobbyiste inscrit au Registre de transparence de l’Union européenne ID 280782895721-36
Al di là del tono utilizzato, il punto giuridico è diverso e va ricondotto a sistema.
Il trattenimento amministrativo dello straniero nei CPR incide direttamente sulla libertà personale e, proprio per questo, è soggetto a limiti stringenti. In questo contesto, il riferimento alle condizioni di salute e alla valutazione medica non rappresenta un’anomalia, ma una conseguenza della necessità di verificare la compatibilità della misura con i diritti fondamentali della persona.
Non si tratta, quindi, di attribuire ai medici un potere decisionale autonomo, ma di riconoscere che la legittimità della misura dipende anche da presupposti di fatto che richiedono una valutazione tecnica.
Ma anche qui il dibattito si ferma alla superficie.
Si discute del ruolo dei medici, si critica l’intervento della giurisdizione, ma non si affronta il nodo centrale: perché il sistema ricorre in modo così esteso al trattenimento e quali siano i criteri che determinano la permanenza o l’allontanamento dello straniero.
E, ancora una volta, manca completamente ogni riferimento all’integrazione.
Il trattenimento nei CPR è uno strumento esecutivo, non un criterio di selezione. Serve a rendere effettivo un allontanamento già deciso, ma non risponde alla domanda fondamentale: chi deve restare e perché.
Senza un parametro giuridico fondato sull’integrazione – lavoro, lingua, rispetto delle regole – il sistema resta sbilanciato. Si rafforzano gli strumenti coercitivi, si discute delle loro condizioni di legittimità, ma non si costruisce il presupposto sostanziale della permanenza.
In questo modo, anche il contenzioso è destinato ad aumentare. Perché, in assenza di criteri chiari a monte, ogni decisione a valle – compreso il trattenimento – diventa oggetto di verifica e contestazione.
Il punto, invece, è riportare il sistema a equilibrio: definire criteri giuridici chiari per la permanenza e utilizzare gli strumenti esecutivi solo come conseguenza di tali criteri, non come sostituto.
In questa prospettiva, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” consente di distinguere nettamente i piani: da un lato la valutazione individuale dell’integrazione, dall’altro l’eventuale esecuzione dell’allontanamento. Senza questa distinzione, il rischio è quello di continuare a discutere degli strumenti, senza affrontare la struttura del problema.
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Die Diskussion über sogenannte Migrations-Hubs in Albanien wird derzeit in einer Weise geführt, die den Kern der Problematik verfehlt. Im Mittelpunkt stehen Fragen der Verlagerung: Wo werden Migranten untergebracht? Unter welchen rechtlichen Rahmenbedingungen? Mit welchen Garantien?
Diese Fragen sind nicht unerheblich. Sie sind jedoch nicht entscheidend.
Das eigentliche Problem ist nicht der Transfer. Das eigentliche Problem ist das rechtliche Kriterium.
Ohne einen klaren, objektiven Maßstab, der bestimmt, wer im Aufnahmestaat verbleiben darf und wer nicht, bleibt jedes System externer Hubs strukturell ineffektiv. Es entsteht ein organisatorisch aufwendiges System ohne normative Klarheit – und damit ohne tatsächliche Steuerungswirkung.
Gerade aus deutscher Perspektive ist dieses Problem bekannt.
Das deutsche Migrationsrecht ist stark von Einzelfallprüfungen geprägt, insbesondere im Lichte von Artikel 8 EMRK (Schutz des Privat- und Familienlebens). Diese Einzelfallorientierung ist rechtsstaatlich geboten, führt aber in der Praxis zu einer erheblichen Fragmentierung der Entscheidungen. Es fehlt ein stabiler, verhaltensbezogener Maßstab, der die unterschiedlichen Verfahren kohärent miteinander verbindet.
Das Ergebnis ist ein Spannungsverhältnis zwischen rechtlichem Schutz und praktischer Durchsetzbarkeit.
Hier kann ein Blick auf das italienische Rechtssystem neue Perspektiven eröffnen.
Mit der Integrationsvereinbarung nach dem D.P.R. 179/2011 existiert ein Instrument, das theoretisch einen solchen Maßstab liefern könnte. Es handelt sich um ein Punktesystem, das den Aufenthalt an konkrete Integrationsleistungen knüpft: Sprachkenntnisse, Erwerbstätigkeit, Beachtung der Rechtsordnung.
Im Kern liegt darin ein vertraglicher Ansatz: Das Aufenthaltsrecht wird an überprüfbare Leistungen gebunden.
In der Praxis wird dieses Instrument jedoch nicht als echtes Selektionskriterium eingesetzt. Es bleibt weitgehend folgenlos und entfaltet keine strukturierende Wirkung für die Verwaltungsentscheidungen.
Genau hier setzt das Paradigma „Integration oder Reimmigration“ an.
Es verschiebt den Fokus von Identität auf Verhalten. Herkunft, Religion oder kulturelle Zugehörigkeit sind rechtlich irrelevant. Entscheidend ist allein, ob eine tatsächliche Integration vorliegt – gemessen an objektiven Kriterien wie Arbeit, Sprache und Respekt gegenüber der Rechtsordnung.
Vor diesem Hintergrund verändert sich auch die Funktion der Albanien-Hubs grundlegend.
Der Hub ist kein Ort, an dem Integration geprüft wird. Er ist der Ort, an dem ihr Scheitern vollzogen wird.
Der Zugang zum Hub setzt voraus, dass die betroffene Person die Anforderungen des Integrationsvertrags nicht erfüllt hat oder die rechtliche Grundlage ihres Aufenthalts entfallen ist. Die eigentliche Bewertung erfolgt im Vorfeld, innerhalb des nationalen Systems. Der Hub ist die Vollzugsphase.
Damit wird der Hub zu einem Instrument der Durchsetzung.
Er dient nicht der erneuten Einzelfallprüfung, sondern der Umsetzung einer bereits feststehenden rechtlichen Konsequenz – in klar definierten Verfahren und innerhalb bestimmter Fristen: der Reimmigration.
Diese Differenzierung ist entscheidend.
Werden Hubs als Orte erneuter Prüfung konzipiert, reproduzieren sie zwangsläufig die bekannten Probleme: Verfahrensverzögerungen, Rechtsunsicherheit und geringe Rückführungsquoten. Werden sie hingegen in ein System eingebettet, das klare Kriterien vorgibt und diese bereits im Vorfeld anwendet, können sie effektiv funktionieren.
Auch auf europäischer Ebene zeigt sich diese strukturelle Lücke.
Die neue Return Regulation der Europäischen Union vom 26. März 2026 stärkt die Rückführungspolitik erheblich. Sie erweitert die Möglichkeiten der Inhaftierung, fördert die gegenseitige Anerkennung von Rückkehrentscheidungen und erleichtert die Einrichtung externer Rückführungsstrukturen.
Doch sie bleibt auf die Vollstreckung fokussiert.
Ein materielles Auswahlkriterium fehlt.
Ohne ein solches Kriterium bleibt die Durchsetzung richtungslos: Die Instrumente werden effizienter, aber die Entscheidungsgrundlage bleibt unklar. Es entsteht ein leistungsfähiger Vollzugsapparat ohne kohärente normative Grundlage.
Gerade für Deutschland ist diese Frage von zentraler Bedeutung.
Die aktuelle Diskussion über Rückführungen, Duldungen und Aufenthaltsverfestigungen zeigt, dass ein stabiler, verhaltensbezogener Maßstab fehlt, der die Entscheidungen systematisch strukturiert und gleichzeitig rechtsstaatlich überprüfbar bleibt.
Das Paradigma „Integration oder Reimmigration“ bietet hier einen konsistenten Ansatz.
Es etabliert eine klare Abfolge: zunächst die objektive und überprüfbare Bewertung der Integration; anschließend – im Falle ihres Scheiterns – eine vorhersehbare und konsequente rechtliche Folge.
In diesem Modell sind die Albanien-Hubs nicht deshalb relevant, weil sie außerhalb des Staatsgebiets liegen.
Sie sind relevant, weil sie – richtig konzipiert – den letzten Schritt eines kohärenten Systems darstellen.
Ohne ein solches System werden sie scheitern. Mit einem solchen System können sie funktionieren.
Am Ende ist die Frage nicht geografischer Natur.
Sie ist rechtlicher Natur.
Es geht nicht darum, wo Migranten untergebracht werden, sondern darum, nach welchen Kriterien entschieden wird, wer bleiben darf und wer nicht.
Und genau hier liegt der entscheidende Punkt: in der Durchsetzung des Integrationsvertrags, nicht im Transfer.
En marzo de 2026, las autoridades italianas ordenaron la expulsión de un imán que ejercía en la ciudad de Brescia. La medida fue adoptada por el Ministerio del Interior por motivos de orden público y seguridad del Estado, tras considerar que la actividad y los mensajes difundidos por el interesado resultaban incompatibles con dichos intereses y podían favorecer procesos de radicalización en el entorno social en el que operaba.
Para el público español, es necesario precisar la naturaleza jurídica de esta decisión.
El ordenamiento italiano permite a la Administración acordar la expulsión de un extranjero sin necesidad de una condena penal previa, cuando existan elementos que evidencien un riesgo para la seguridad pública o el orden público. Se trata de una potestad administrativa que presenta analogías funcionales con ciertos instrumentos existentes en el derecho español —aunque con diferencias en el plano procedimental—. El aspecto clave es que la medida es preventiva en su configuración jurídica, pero reactiva en su aplicación práctica.
Este es precisamente el núcleo del problema que pone de relieve el caso de Brescia.
La expulsión no se produjo en una fase inicial de desviación o conflicto. Se produjo cuando ya se había consolidado una dinámica considerada problemática desde el punto de vista de la seguridad. En términos jurídicos, el Estado intervino ex post, es decir, cuando el riesgo ya se había manifestado de forma concreta.
Este dato revela una debilidad estructural del sistema.
Al igual que ocurre en otros ordenamientos europeos, la integración se configura como un objetivo político, pero no como una condición jurídica efectiva del derecho de residencia. Se exige al extranjero que se integre, pero la falta de integración no genera automáticamente consecuencias en el marco ordinario del derecho de extranjería.
Italia dispone, en teoría, de un instrumento específico: el «acuerdo de integración» (D.P.R. 179/2011), basado en un sistema de puntos vinculado al conocimiento del idioma, la educación cívica y la participación social. Sin embargo, en la práctica, este instrumento ha quedado desprovisto de eficacia real. No constituye un umbral jurídico determinante para la continuidad de la residencia.
De ello se deriva una laguna evidente.
En ausencia de mecanismos ordinarios que permitan evaluar y sancionar progresivamente la falta de integración, el sistema carece de instrumentos intermedios. Solo puede actuar cuando la situación se agrava, recurriendo entonces a medidas excepcionales, como las expulsiones por motivos de seguridad.
El caso del imán de Brescia ilustra con claridad esta dinámica.
La expulsión no se fundamentó en el incumplimiento de un criterio objetivo de integración previamente definido, sino en la aparición de un riesgo relevante para el orden público. En ese momento, la única respuesta posible es necesariamente extraordinaria.
Es precisamente este límite el que pretende superar el paradigma «Integración o Reimmigration».
En este contexto, Reimmigration no alude a una lógica identitaria ni a políticas de expulsión masiva. Se trata de un concepto jurídico basado en el comportamiento: la permanencia en el territorio está condicionada al cumplimiento de criterios verificables de integración, y el retorno se configura como la consecuencia de su incumplimiento.
La integración deja así de ser un objetivo abstracto para convertirse en una condición jurídica estructural del derecho de residencia, articulada en torno a tres elementos: inserción laboral, conocimiento del idioma y respeto del ordenamiento jurídico.
En un sistema de estas características, situaciones como la de Brescia se desarrollarían de manera distinta.
La Administración no tendría que esperar a la aparición de riesgos para la seguridad. Podría intervenir con anterioridad, en el marco de procedimientos administrativos ordinarios, sobre la base de indicadores objetivos de falta de integración. El sistema operaría ex ante, en lugar de limitarse a reaccionar ex post.
En consecuencia, la expulsión dejaría de ser una respuesta excepcional ante una situación crítica, para convertirse en un resultado previsible dentro de un sistema jurídico estructurado.
Para el debate en España, la conclusión es clara.
Un sistema que no convierte la integración en un criterio jurídico efectivo está condenado a recurrir, en última instancia, a instrumentos excepcionales para corregir sus fallos. Y estos instrumentos, por definición, intervienen cuando el problema ya se ha desarrollado.
El caso del imán de Brescia no solo demuestra que la expulsión es posible. Demuestra, sobre todo, que sin un vínculo jurídico real entre integración y residencia, el Estado actúa inevitablemente demasiado tarde.
En España, como en muchos países europeos, el debate sobre la inmigración suele desarrollarse entre dos argumentos principales. Por un lado, se presenta como una cuestión humanitaria vinculada a la protección de los derechos fundamentales. Por otro, se describe como una necesidad económica relacionada con la escasez de mano de obra y el envejecimiento de la población.
Durante las últimas décadas esta segunda interpretación —la económica— ha dominado en gran medida las políticas migratorias europeas. En este enfoque, el inmigrante es visto principalmente como un trabajador potencial, un recurso para cubrir necesidades del mercado laboral en sectores como la agricultura, la construcción, los servicios o el trabajo doméstico.
Sin embargo, esta visión económica del fenómeno migratorio presenta importantes límites.
La migración no es únicamente un fenómeno económico. También es un fenómeno social y político que transforma las sociedades de acogida. Afecta a la cohesión social, al funcionamiento de los sistemas de bienestar y a la estabilidad de las instituciones democráticas.
Cuando la inmigración se analiza exclusivamente desde la perspectiva del mercado laboral, se pierde de vista la cuestión central que determina el éxito o el fracaso de las políticas migratorias: la integración.
En gran parte de Europa, las políticas públicas se concentran en dos momentos del proceso migratorio: la entrada en el territorio y, en teoría, la expulsión o retorno cuando la estancia se vuelve irregular. Sin embargo, el elemento intermedio —el proceso real de integración en la sociedad— suele carecer de mecanismos claros de evaluación y de gobierno.
Este vacío explica en parte muchas de las tensiones que hoy se observan en diferentes países europeos. En algunas ciudades la integración funciona, mientras que en otros territorios aparecen situaciones de marginalización prolongada o de separación social. Estas dinámicas generan preocupación en la opinión pública y ponen en cuestión la sostenibilidad del modelo migratorio actual.
Por esta razón, cada vez resulta más evidente la necesidad de superar la visión puramente económica de la inmigración y avanzar hacia un nuevo paradigma de gestión de los flujos migratorios.
En este contexto surge el paradigma “Integración o ReInmigración”.
La idea fundamental es sencilla: el derecho a permanecer en un país no debe depender únicamente de la existencia de un contrato de trabajo o de la demanda económica de determinados sectores productivos. Debe depender, sobre todo, de la capacidad real del inmigrante para integrarse en la sociedad de acogida.
La integración se entiende aquí en términos concretos y verificables: conocimiento de la lengua del país, respeto del orden jurídico, inserción laboral regular y aceptación de las normas básicas de convivencia social.
Si ese proceso de integración se desarrolla de forma efectiva, la estabilidad jurídica de la residencia debe estar garantizada. En cambio, si la integración no se produce, el Estado debe conservar la capacidad de interrumpir el proceso de permanencia y organizar el retorno al país de origen.
Es importante distinguir este enfoque de otro concepto que ha aparecido recientemente en algunos debates políticos europeos: el de la “remigración”.
La remigración suele basarse en planteamientos de carácter identitario y propone el retorno sistemático de inmigrantes considerados “no asimilados”. Se trata, en gran medida, de una propuesta ideológica.
El paradigma de la ReInmigración, en cambio, se fundamenta en un principio jurídico de reciprocidad entre el individuo y la sociedad que lo acoge. El inmigrante tiene la posibilidad de construir su vida en el país de acogida, pero esa posibilidad está vinculada a un proceso real de integración.
Para que este paradigma pueda funcionar, es necesario dotarlo de instrumentos jurídicos y administrativos concretos.
Un primer instrumento es la protección complementaria, prevista en el artículo 19 del Texto Único de Inmigración italiano. Esta figura jurídica puede concederse cuando el retorno de una persona vulneraría sus derechos fundamentales o cuando ha desarrollado vínculos sociales y familiares significativos en el país. En un modelo orientado a la integración, esta protección puede convertirse en un mecanismo para estabilizar la situación jurídica de quienes demuestran una verdadera integración.
Un segundo pilar es el acuerdo de integración, que ya existe en el ordenamiento italiano pero que hoy tiene un papel limitado. En un sistema centrado en la integración, este acuerdo debería convertirse en un verdadero itinerario estructurado que incluya el aprendizaje del idioma, la inserción laboral y la participación en la vida cívica.
Otro instrumento posible es el depósito del pasaporte en la autoridad administrativa durante el proceso de integración, lo que permitiría garantizar la trazabilidad administrativa y evitar situaciones de desaparición dentro del sistema.
Al mismo tiempo, el Estado debe reforzar su capacidad para ejecutar las decisiones de retorno cuando la integración no se produce. Para ello podría crearse una policía especializada en inmigración, dedicada específicamente a la ejecución de medidas de expulsión y retorno.
Finalmente, el sistema necesita infraestructuras adecuadas para gestionar estos procedimientos. En Italia existen los centros de permanencia para el retorno (CPR), destinados a acoger temporalmente a personas en proceso de repatriación cuando la salida voluntaria no es posible.
El objetivo del paradigma “Integración o ReInmigración” no es cerrar las sociedades europeas a la inmigración, sino restablecer un equilibrio entre apertura y responsabilidad.
Una sociedad puede seguir siendo abierta a la inmigración solo si mantiene la capacidad de gobernar el proceso. La integración no puede ser un objetivo secundario: debe convertirse en el criterio central que determine la estabilidad de la residencia.
La experiencia europea demuestra que un modelo basado únicamente en las necesidades económicas es insuficiente. Los mercados laborales cambian rápidamente, pero la cohesión social es una condición fundamental para la estabilidad de las democracias.
Por ello, superar la visión económica de la inmigración se ha convertido en uno de los grandes desafíos políticos de Europa en las próximas décadas.
Avv. Fabio Loscerbo Lobista inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea – ID 280782895721-36
Le débat européen sur l’immigration s’est progressivement éloigné du terrain juridique pour se déplacer vers un affrontement idéologique. D’un côté, l’échec du multiculturalisme est désormais reconnu, y compris au niveau institutionnel. De l’autre, des théories radicales – comme la remigration ou la « théorie du remplacement » – prétendent apporter une réponse globale à cette crise. Pourtant, ces deux approches, bien que différentes, partagent une même limite : elles ne sont pas juridiquement opérantes.
Pour le public français, la question ne peut être comprise sans référence à une notion centrale du débat national : celle de « séparatisme ». Les interventions récentes des pouvoirs publics ont mis en évidence l’existence de territoires où les règles de la République peinent à s’imposer pleinement, notamment en raison de dynamiques sociales, économiques et culturelles propres à certains quartiers.
Il ne s’agit pas de « zones hors de contrôle » au sens strict. L’État est présent. Mais son effectivité est affaiblie. Dans certains quartiers prioritaires de la politique de la ville, on observe des taux de chômage élevés, une forte concentration de populations issues de l’immigration et des tensions récurrentes avec les institutions. À cela s’ajoutent parfois des normes sociales informelles qui peuvent entrer en contradiction avec les principes fondamentaux de la République, tels que la laïcité, l’égalité entre les sexes ou la liberté d’expression.
Ces constats ont conduit à une remise en cause du modèle multiculturaliste. Celui-ci reposait sur l’idée qu’il était possible de faire coexister différentes cultures sans imposer un processus structuré d’intégration. Or, cette approche a montré ses limites : la coexistence sans intégration produit, dans certains cas, une fragmentation sociale.
Toutefois, la reconnaissance de cet échec ne légitime pas les réponses extrêmes qui émergent dans le débat public.
La remigration repose sur une logique identitaire : elle considère que certaines populations seraient, par nature, incompatibles avec la société d’accueil, indépendamment de leur comportement individuel. La « théorie du remplacement », quant à elle, propose une lecture démographique et déterministe, qui ignore totalement les critères juridiques individuels.
Ces deux approches se heurtent frontalement aux principes fondamentaux de l’État de droit. Le droit français, comme le droit européen, repose sur une logique individualisée : chaque situation doit être examinée au cas par cas. Les principes de proportionnalité, de non-discrimination et de protection de la vie privée et familiale empêchent toute politique fondée sur des critères collectifs ou identitaires.
Le véritable problème est ailleurs.
Le système juridique actuel protège fortement les droits des personnes une fois qu’elles sont installées sur le territoire. Avec le temps, les liens familiaux, sociaux et professionnels renforcent leur position juridique. Mais dans le même temps, il n’existe aucun mécanisme réellement contraignant permettant de vérifier l’intégration.
L’intégration est évoquée comme un objectif politique, mais elle n’est pas structurée comme une obligation juridique.
C’est précisément dans ce vide que s’inscrit le paradigme « Intégration ou Réimmigration ».
Ce modèle propose de déplacer le centre de gravité du débat. Il ne s’agit plus de raisonner en termes d’identité, mais en termes de comportement. Le droit au séjour ne serait plus seulement fondé sur la présence ou sur des critères formels, mais sur un parcours d’intégration vérifiable.
Les critères sont concrets : accès à l’emploi, maîtrise de la langue, respect des règles de la République.
Dans cette perspective, la réimmigration n’est pas une finalité idéologique. Elle n’est pas liée à l’origine ou à la religion. Elle constitue simplement la conséquence juridique de l’absence d’intégration. Deux individus issus du même contexte peuvent se voir appliquer des solutions différentes : celui qui s’intègre reste ; celui qui ne s’intègre pas repart.
Ce paradigme présente un double avantage.
D’une part, il permet de dépasser l’impasse actuelle du multiculturalisme, en introduisant un critère juridique clair. D’autre part, il évite les dérives des théories identitaires, en maintenant une approche fondée sur des critères objectifs et individualisés.
En réalité, le droit reconnaît déjà implicitement l’importance de l’intégration. Tant au niveau européen que national, le degré d’insertion sociale et professionnelle est pris en compte dans l’évaluation des situations individuelles. Mais cette prise en compte reste fragmentaire et insuffisamment structurée.
L’enjeu est donc de transformer cette reconnaissance implicite en un véritable critère juridique.
En conclusion, l’échec du multiculturalisme en Europe ne doit pas conduire à choisir entre immobilisme et radicalisation. Ni la remigration, ni la théorie du remplacement ne constituent des solutions juridiquement viables. La seule voie cohérente consiste à construire un modèle dans lequel l’intégration devient une condition effective du droit au séjour.
La question n’est pas de savoir qui sont les individus. La question est de savoir s’ils s’intègrent.
Depuis plusieurs années, le débat européen sur l’immigration se concentre principalement sur la gestion des flux migratoires : contrôles aux frontières, procédures d’asile, distribution des demandeurs entre États membres. Pourtant, derrière ces discussions se cache une question structurelle beaucoup plus profonde qui concerne l’ensemble des sociétés européennes : l’évolution démographique et la soutenabilité des systèmes de protection sociale.
L’Italie représente aujourd’hui l’un des exemples les plus révélateurs de ce phénomène.
Selon les projections démographiques publiées par Eurostat, plusieurs pays européens verront leur population en âge de travailler diminuer de manière significative dans les prochaines décennies. L’Italie est particulièrement exposée à cette tendance. Les estimations publiées en 2025 indiquent que la population âgée de 15 à 64 ans pourrait diminuer d’environ 7 % d’ici 2035.
Les projections nationales réalisées par Istituto Nazionale di Statistica évoquent même une baisse supérieure à 8 %.
Concrètement, cela signifie que l’Italie pourrait perdre environ 1,2 million de travailleurs actifs au cours de la prochaine décennie.
Cette évolution n’est pas seulement un phénomène démographique abstrait. Elle a des conséquences directes sur l’équilibre économique et budgétaire du pays. Comme en France, le modèle social italien repose sur un système de solidarité entre générations : les actifs financent, par leurs cotisations et leurs impôts, les retraites, la santé publique et une grande partie des politiques sociales.
Lorsque le nombre d’actifs diminue tandis que la population âgée augmente, le financement du système devient plus difficile.
Dans ce contexte, l’immigration est souvent présentée comme une solution possible pour compenser le déclin démographique. En théorie, cette idée peut sembler logique. Mais en pratique, tout dépend d’un facteur essentiel : le niveau réel d’intégration économique et sociale des personnes immigrées.
Une immigration qui s’intègre pleinement au marché du travail peut contribuer à soutenir l’économie et à financer l’État social. En revanche, lorsque l’intégration reste faible ou incomplète, les effets peuvent être inverses et entraîner une augmentation des dépenses publiques.
Des analyses économiques publiées par Banca d’Italia montrent que dans des scénarios où une partie importante de la population immigrée reste durablement éloignée du marché du travail, les coûts liés aux politiques sociales, à la santé publique et à la sécurité peuvent augmenter de manière significative.
Dans un tel scénario, l’impact budgétaire pourrait atteindre entre 25 et 30 milliards d’euros par an à l’horizon 2035.
Une partie de ces dépenses serait liée aux prestations sociales et aux coûts sanitaires, tandis qu’une autre serait liée aux politiques urbaines et de sécurité dans les zones caractérisées par une forte marginalisation sociale.
Ces phénomènes ne sont pas propres à l’Italie. D’autres pays européens ont déjà été confrontés à des situations comparables. En Suède, par exemple, l’État a dû consacrer d’importantes ressources publiques à la gestion de ce que les autorités appellent des « zones vulnérables », où les difficultés d’intégration sont particulièrement marquées.
La question centrale n’est donc pas l’immigration en elle-même.
Le véritable enjeu réside dans l’existence d’un cadre juridique clair qui relie le droit de rester sur le territoire à un véritable processus d’intégration.
Pendant longtemps, la politique migratoire européenne a reposé sur une hypothèse implicite : une fois qu’une personne entre dans le pays, sa présence tend à devenir permanente avec le temps. L’intégration était considérée comme un objectif souhaitable, mais rarement comme une condition juridique pour maintenir le droit au séjour.
Cette approche montre aujourd’hui ses limites.
En Italie, il existe déjà un précédent juridique intéressant. Le système de protection complémentaire prévu par la législation italienne exige une évaluation concrète du niveau d’intégration sociale et professionnelle d’une personne.
Ce principe introduit une idée essentielle : l’intégration ne peut pas être présumée, elle doit être démontrée.
C’est à partir de cette observation que j’ai proposé le paradigme que j’appelle « Intégration ou ReImmigration ».
Ce concept repose sur un principe simple de responsabilité réciproque entre l’État et la personne étrangère qui entre sur le territoire. L’État offre des opportunités d’intégration — accès au travail, formation linguistique, participation à la vie sociale. En retour, la personne s’engage dans un véritable parcours d’intégration.
Si ce processus ne se réalise pas dans un délai raisonnable, le système juridique doit pouvoir prévoir des mécanismes de retour vers le pays d’origine.
Une solution possible pourrait être l’introduction d’un contrat d’intégration renforcé, avec une vérification effective après environ deux ans. En l’absence de résultats concrets — emploi stable, connaissance de la langue et participation à la vie sociale — le droit au séjour pourrait cesser.
Un tel mécanisme ne doit pas être compris comme une sanction, mais comme un instrument de gestion visant à préserver la soutenabilité du système social.
L’alternative serait de continuer à gérer l’immigration sans critères clairs d’intégration. Dans ce cas, les risques ne seraient pas seulement économiques, mais également sociaux : fragmentation urbaine, marginalisation durable et perte de confiance dans les institutions publiques.
La question fondamentale pour l’Italie — et, d’une certaine manière, pour la France également — n’est donc pas de savoir si l’immigration doit exister.
La véritable question est la suivante : l’immigration produit-elle une véritable intégration ?
Un pays qui vieillit rapidement et qui pourrait perdre plus d’un million de travailleurs en une décennie ne peut difficilement se permettre un modèle migratoire qui ne génère pas de participation économique et sociale réelle.
Dans cette perspective, le paradigme Intégration ou ReImmigration ne doit pas être compris comme une position idéologique, mais comme une réflexion pragmatique face à l’une des transformations démographiques les plus importantes de l’Europe contemporaine.
Avv. Fabio Loscerbo Avocat – Lobbyiste inscrit au registre de transparence de l’Union européenne ID 280782895721-36
Si tratta di una rappresentazione che rischia di semplificare eccessivamente il ruolo della giurisdizione.
Il giudice non opera sulla base di un orientamento politico, ma applica norme e principi, spesso di rango costituzionale e sovranazionale, che impongono una valutazione individuale delle situazioni. In materia di immigrazione, questo significa, ad esempio, verificare il rispetto dei diritti fondamentali, il divieto di refoulement, la tutela della vita privata e familiare.
Ridurre tutto questo a una contrapposizione tra “giudici pro migranti” e politiche restrittive significa spostare il discorso fuori dal diritto.
Ma anche qui emerge il limite più profondo del dibattito.
Si discute del ruolo dei giudici, si critica l’effetto delle decisioni, ma non si affronta la questione centrale: quale sia il criterio giuridico che i giudici dovrebbero applicare per distinguere tra chi può restare e chi deve essere allontanato.
E, ancora una volta, manca completamente ogni riferimento all’integrazione.
In realtà, molte decisioni giurisprudenziali si muovono già – almeno implicitamente – in questa direzione, valorizzando elementi come il radicamento sociale, lavorativo e familiare. Ma questo avviene in modo frammentario, senza un quadro normativo esplicito e coerente.
Il risultato è un sistema in cui il giudice è chiamato a colmare lacune normative, con inevitabili tensioni tra potere giudiziario e potere politico.
Il punto, invece, è proprio questo: definire a livello normativo un criterio chiaro, fondato sull’integrazione, che consenta di orientare in modo coerente sia l’azione amministrativa sia quella giurisdizionale.
Senza questo passaggio, il rischio è quello di continuare a interpretare le decisioni dei giudici come scelte politiche, quando, in realtà, sono spesso il riflesso di un vuoto normativo.
In questa prospettiva, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” offre una chiave di lettura diversa. Non si tratta di contrapporre giudici e politica, ma di costruire un criterio giuridico condiviso, che riduca l’area dell’incertezza e renda il sistema più prevedibile.
Senza questo passaggio, il conflitto tra narrazione politica e decisione giuridica è destinato a riprodursi. Perché, in assenza di regole chiare, sarà sempre il giudice a dover decidere caso per caso. E questo, inevitabilmente, espone il sistema a critiche che, spesso, colpiscono l’effetto senza coglierne la causa.
Bologna rivendica da anni un ruolo centrale nell’accoglienza dei migranti, dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale. Il sistema metropolitano dispone di centinaia di strutture distribuite sul territorio e nel 2025 ha accolto complessivamente 1.797 persone nella categoria ordinaria, 139 persone con disagio sanitario o mentale e 515 minori stranieri non accompagnati. Si…
Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” Negli ultimi anni il dibattito sulla cittadinanza si è concentrato quasi esclusivamente su una domanda: chi può diventare cittadino italiano? Molto meno ci si interroga, invece, su un altro aspetto: è davvero opportuno mantenere due cittadinanze quando si sceglie di appartenere stabilmente a…
Tre donne di 19, 24 e 36 anni sono state accoltellate nella tarda mattinata del 27 luglio, nei pressi di Porte de Clichy, nel XVII arrondissement di Parigi. L’aggressore, armato di due coltelli da cucina, è stato fermato da un agente di polizia libero dal servizio. Due delle vittime hanno riportato ferite gravi, sebbene, secondo…
El debate sobre los hubs migratorios en Albania se está desarrollando sobre una base equivocada. La atención pública se centra casi exclusivamente en el traslado: dónde se ubican los migrantes, con qué garantías, bajo qué procedimientos. Son cuestiones relevantes, pero no son el núcleo del problema.
El verdadero problema no es el traslado. El verdadero problema es el criterio jurídico.
Sin un criterio claro que permita distinguir quién puede permanecer y quién debe ser expulsado, cualquier sistema de hubs externos está destinado a fracasar. Se convierte en una estructura administrativa compleja, pero sin capacidad real de producir resultados en términos de control migratorio.
Desde la perspectiva española, esta cuestión resulta especialmente evidente.
El sistema jurídico español, fuertemente influido por la jurisprudencia constitucional y por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, se basa en una intensa valoración individual de cada caso. Este enfoque garantiza la protección de derechos, pero genera una consecuencia práctica: la ausencia de un criterio estructural estable que permita orientar de forma coherente las decisiones administrativas.
El resultado es un sistema fragmentado, donde la ejecución de las expulsiones resulta difícil y, en muchos casos, ineficaz.
En este contexto, el caso italiano ofrece un punto de referencia interesante.
El ordenamiento italiano prevé el llamado “acuerdo de integración” (D.P.R. 179/2011), un mecanismo que vincula el derecho a permanecer con el cumplimiento de obligaciones concretas: conocimiento de la lengua, inserción laboral y respeto del orden jurídico.
En teoría, este instrumento configura un verdadero contrato: el derecho a quedarse depende del cumplimiento de compromisos verificables.
En la práctica, sin embargo, no se utiliza como criterio real de selección. Existe formalmente, pero no estructura las decisiones administrativas ni permite distinguir eficazmente entre personas integradas y no integradas.
Es precisamente esta carencia la que aborda el paradigma “Integración o ReInmigración”.
Este paradigma introduce un cambio fundamental: el eje deja de ser la identidad y pasa a ser el comportamiento. No importa el origen, sino el recorrido. La integración se convierte en un estándar jurídico objetivo, basado en elementos verificables como el trabajo, la lengua y el respeto de las normas.
Desde esta perspectiva, los hubs en Albania adquieren una función completamente distinta.
El hub no es el lugar donde se evalúa la integración. Es el lugar donde se ejecuta su fracaso.
El acceso al hub presupone que la persona no ha cumplido el contrato de integración o ha perdido la base jurídica para permanecer en el territorio. La evaluación se realiza previamente, dentro del sistema nacional. El hub actúa después, como fase de ejecución.
Esto transforma el hub en un instrumento de enforcement.
No se trata de volver a evaluar situaciones de forma discrecional, sino de aplicar, en plazos determinados y sobre la base de criterios previamente definidos, una consecuencia jurídica ya establecida: la ReInmigración.
Esta distinción es esencial.
Si los hubs se conciben como espacios de nueva evaluación, reproducirán las mismas ineficiencias que ya existen: procedimientos largos, incertidumbre jurídica y baja eficacia en las expulsiones. Si, en cambio, se integran en un sistema basado en criterios claros y aplicados previamente, pueden convertirse en herramientas eficaces.
A nivel europeo, esta carencia estructural también es evidente.
La nueva Return Regulation de la Unión Europea del 26 de marzo de 2026 refuerza los instrumentos de retorno: amplía las posibilidades de detención, facilita el reconocimiento mutuo de decisiones y promueve el uso de hubs externos.
Pero sigue centrada en la ejecución.
Falta un criterio sustantivo de selección.
Sin ese criterio, el enforcement se vuelve ciego: se fortalecen los medios, pero no se define con claridad el objetivo. El riesgo es crear sistemas más eficientes desde el punto de vista organizativo, pero igualmente ineficaces en términos de resultados.
Para España, esta cuestión es central.
El sistema español necesita un criterio que permita conciliar la protección de derechos con la eficacia de las decisiones. El paradigma “Integración o ReInmigración” ofrece precisamente esa estructura: una secuencia clara entre evaluación previa e implementación posterior.
En este modelo, los hubs en Albania no son relevantes por su ubicación geográfica.
Son relevantes por su función dentro del sistema.
Si se utilizan solo como instrumentos de traslado, fracasarán. Si se convierten en herramientas de ejecución de un criterio claro, pueden funcionar.
En última instancia, la cuestión no es dónde ubicar a los migrantes.
La cuestión es determinar, con criterios jurídicos claros, quién tiene derecho a quedarse y quién no.
Y eso no es un problema logístico.
Es un problema de enforcement del contrato de integración.
Im März 2026 ordneten die italienischen Behörden die Abschiebung eines in Brescia tätigen Imams an. Die Maßnahme wurde vom Innenministerium auf der Grundlage des Schutzes der öffentlichen Ordnung und der Staatssicherheit getroffen, nachdem bewertet worden war, dass die Tätigkeit und die öffentlichen Äußerungen der betroffenen Person mit diesen Anforderungen unvereinbar seien und Prozesse der Radikalisierung begünstigen könnten.
Für ein deutsches Publikum ist eine rechtliche Einordnung erforderlich.
Das italienische Recht erlaubt es der Verwaltung, die Abschiebung eines Ausländers auch ohne strafrechtliche Verurteilung anzuordnen, sofern konkrete Anhaltspunkte für eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung vorliegen. Funktional lässt sich dies mit sicherheitsrechtlich geprägten Maßnahmen im deutschen Aufenthaltsrecht vergleichen, wenngleich die verfahrensrechtlichen Rahmenbedingungen unterschiedlich sind. Entscheidend ist: Die Maßnahme ist präventiv in ihrer rechtlichen Qualifikation, erfolgt aber häufig reaktiv in ihrer tatsächlichen Anwendung.
Genau das zeigt der Fall Brescia.
Die Abschiebung erfolgte nicht in einem frühen Stadium problematischen Verhaltens. Sie erfolgte erst, nachdem sich eine Entwicklung verfestigt hatte, die als sicherheitsrelevant eingestuft wurde. Rechtlich gesprochen handelte der Staat ex post, also erst nachdem sich das Risiko konkretisiert hatte.
Darin liegt ein strukturelles Problem.
Wie in vielen europäischen Rechtsordnungen wird Integration zwar politisch gefordert, aber nicht als verbindliche rechtliche Voraussetzung für den weiteren Aufenthalt ausgestaltet. Von Ausländern wird Integration erwartet, doch deren Fehlen führt im Regelfall nicht zu unmittelbaren aufenthaltsrechtlichen Konsequenzen im normalen Verwaltungsverfahren.
Zwar existiert auch in Italien ein Instrument – die sogenannte „Integrationsvereinbarung“ (D.P.R. 179/2011) –, die auf einem Punktesystem basiert und Sprachkenntnisse, gesellschaftliche Teilhabe und rechtliche Orientierung erfasst. In der Praxis bleibt dieses Instrument jedoch weitgehend wirkungslos. Es stellt keinen maßgeblichen rechtlichen Schwellenwert für den Verbleib im Staatsgebiet dar.
Hieraus ergibt sich eine systematische Lücke.
Fehlen ordentliche, abgestufte Mechanismen zur Bewertung von Integration, fehlen auch die Instrumente, um frühzeitig einzugreifen. Das System verfügt dann nur noch über außerordentliche Maßnahmen, insbesondere sicherheitsrechtlich begründete Abschiebungen, sobald sich eine Lage zuspitzt.
Der Fall Brescia ist hierfür exemplarisch.
Die Abschiebung erfolgte nicht, weil ein klar definierter Integrationsmaßstab verfehlt wurde, sondern weil sich die Situation bis zu einer sicherheitsrechtlich relevanten Schwelle entwickelt hatte. In diesem Stadium ist die Reaktion notwendigerweise außergewöhnlich.
Genau an diesem Punkt setzt das Paradigma „Integration oder Reimmigration“ an.
Der Begriff Reimmigration ist hier nicht im wörtlichen Sinne zu verstehen und hat nichts mit identitätsbezogenen Ansätzen zu tun. Es handelt sich vielmehr um ein rechtliches Konzept, das auf Verhalten abstellt: Der weitere Aufenthalt ist an überprüfbare Integrationskriterien gebunden, und die Rückkehr ist die Folge ihres Nichterfüllens.
Integration wird damit von einem politischen Ziel zu einer rechtlich verbindlichen Voraussetzung des Aufenthalts, die sich auf drei objektive Elemente stützt: Erwerbstätigkeit, Sprachkompetenz und Beachtung der Rechtsordnung.
Unter einem solchen System würden Fälle wie der in Brescia anders verlaufen.
Der Staat müsste nicht abwarten, bis sicherheitsrelevante Entwicklungen eintreten. Er könnte bereits im Vorfeld, im Rahmen regulärer Verwaltungsverfahren, auf Grundlage objektiver Indikatoren mangelnder Integration tätig werden. Das System würde ex ante funktionieren und nicht erst ex post reagieren.
Die Abschiebung wäre dann keine außergewöhnliche Reaktion auf eine Krise, sondern eine vorhersehbare Folge innerhalb eines klar strukturierten Systems.
Für die deutsche Diskussion ergibt sich daraus eine klare Schlussfolgerung.
Ein System, das Integration nicht rechtlich operationalisiert, ist darauf angewiesen, am Ende auf sicherheitsrechtliche Instrumente zurückzugreifen. Diese greifen jedoch strukturell erst dann ein, wenn das Problem bereits fortgeschritten ist.
Der Fall des Imams von Brescia zeigt daher nicht nur, dass Abschiebung möglich ist. Er zeigt vor allem, dass ohne eine verbindliche rechtliche Verknüpfung von Integration und Aufenthaltsrecht staatliches Handeln zwangsläufig zu spät erfolgt.
En los últimos años el término remigración ha vuelto a aparecer con fuerza en el debate político europeo. Lo que durante mucho tiempo fue una noción limitada a ciertos círculos militantes o intelectuales hoy se discute abiertamente en medios de comunicación, en programas políticos y en análisis sobre el futuro de la política migratoria en Europa. Para el público español, comprender este fenómeno es especialmente relevante, ya que España se ha convertido en uno de los principales países de entrada de migración hacia la Unión Europea.
La remigración se refiere, en términos generales, al retorno de personas de origen extranjero a sus países de procedencia. En interpretaciones más moderadas, esta idea se aplica principalmente a inmigrantes en situación irregular o a personas que han cometido delitos graves. Sin embargo, en versiones más radicales de la teoría, el concepto puede extenderse a categorías mucho más amplias de población extranjera considerada insuficientemente integrada en la sociedad europea.
La difusión contemporánea del término está estrechamente vinculada al activista austriaco Martin Sellner, una de las figuras más visibles del movimiento identitario europeo. Dentro de esta corriente, la remigración se presenta como una estrategia política a largo plazo destinada a reducir de forma estructural la presencia de población extranjera en Europa.
El creciente interés por esta idea no surge en el vacío. Muchos Estados europeos están experimentando dificultades evidentes para gestionar los flujos migratorios: incremento de entradas irregulares, dificultades para ejecutar expulsiones, tensiones sociales en determinados barrios urbanos y un debate cada vez más intenso sobre los límites de las políticas de integración aplicadas durante las últimas décadas.
En este contexto, la remigración aparece para algunos sectores como una solución clara y radical. Sus defensores sostienen que la única manera de restablecer el equilibrio social y cultural en Europa es reducir de manera significativa la presencia de población inmigrante.
Sin embargo, esta propuesta plantea inmediatamente importantes problemas jurídicos y políticos. Los Estados europeos están sujetos a constituciones garantistas, al derecho de la Unión Europea y a tratados internacionales en materia de derechos humanos. Millones de personas de origen extranjero viven hoy en Europa con permisos de residencia legales, con vínculos familiares consolidados y, en muchos casos, con la ciudadanía del país de acogida.
Por esta razón, una política generalizada de remigración se encontraría con obstáculos legales considerables. En la práctica, el concepto suele funcionar más como una narrativa política o ideológica que como un modelo jurídico aplicable dentro de los sistemas democráticos europeos.
Es precisamente en este punto donde se sitúa la diferencia con el paradigma Integración o ReInmigración.
A diferencia de la remigración, este paradigma no se basa en criterios culturales o identitarios. Parte de un principio jurídico diferente: la permanencia en el territorio debe estar vinculada a un proceso real y verificable de integración en la sociedad de acogida.
La integración, en este modelo, no es una idea abstracta ni un simple objetivo político. Se construye sobre tres pilares fundamentales: la participación en el mercado laboral, el conocimiento de la lengua del país y el respeto de las normas básicas del ordenamiento jurídico.
Cuando este proceso funciona, la persona extranjera se convierte en un miembro estable de la comunidad nacional y puede consolidar su situación jurídica mediante los instrumentos previstos por el derecho migratorio. Cuando la integración fracasa claramente, el Estado debe disponer de mecanismos eficaces para interrumpir el proceso de asentamiento y favorecer el retorno al país de origen.
La diferencia entre ambos enfoques es profunda. La remigración busca principalmente reducir la presencia de población extranjera por razones identitarias o demográficas. La ReInmigración, en cambio, constituye un modelo jurídico de gestión de la inmigración basado en la evaluación objetiva del proceso de integración.
Dentro de este paradigma, el retorno al país de origen no es un objetivo ideológico. Es simplemente la consecuencia lógica de un proceso de integración fallido. Al mismo tiempo, el objetivo principal del sistema sigue siendo la integración efectiva de quienes desean formar parte de la sociedad de acogida.
Para España esta cuestión tiene una importancia particular. En las últimas décadas el país ha pasado de ser una tierra de emigración a convertirse en uno de los principales destinos migratorios de Europa. Este cambio ha generado oportunidades económicas y sociales, pero también nuevos desafíos en materia de integración, cohesión social y gestión de los flujos migratorios.
El debate sobre la remigración refleja, en el fondo, una preocupación creciente sobre la capacidad de los Estados europeos para gobernar la inmigración de forma eficaz. Sin embargo, si el objetivo es construir políticas migratorias estables y compatibles con el Estado de derecho, la solución difícilmente puede basarse únicamente en propuestas ideológicas.
El verdadero desafío consiste en desarrollar sistemas capaces de distinguir claramente entre integración exitosa e integración fallida. Sin esta distinción, las políticas migratorias corren el riesgo de oscilar entre dos extremos igualmente problemáticos: la apertura sin control o las propuestas radicales difíciles de aplicar dentro del marco jurídico europeo.
El paradigma Integración o ReInmigración intenta precisamente superar esta tensión. Su objetivo es transformar el debate migratorio —a menudo dominado por confrontaciones ideológicas— en un modelo jurídico estructurado que permita gestionar la inmigración de forma realista, promoviendo la integración y estableciendo consecuencias claras cuando esta no se produce.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista registrado en el Registro de Transparencia de la Unión Europea – ID 280782895721-36
Il Decreto Flussi, nella sua configurazione attuale, rappresenta un modello formalmente ordinato ma sostanzialmente inefficace di gestione dell’immigrazione economica. Esso si fonda su una logica programmatoria che, nella pratica, non riesce a intercettare né i reali fabbisogni del mercato del lavoro né le dinamiche concrete dei flussi migratori. Il risultato è un sistema che produce autorizzazioni più che ingressi effettivi, alimentando distorsioni strutturali e fenomeni di intermediazione opaca.
La criticità principale risiede nell’impostazione statica del meccanismo. Il Decreto Flussi seleziona ex ante, sulla base di presupposti formali, senza disporre di strumenti efficaci per verificare ex post l’effettivo inserimento del lavoratore nel contesto economico e sociale. In tal modo, la programmazione pubblica si riduce a una procedura amministrativa che non governa il fenomeno, ma si limita a registrarlo.
A ciò si aggiunge il ruolo determinante delle reti informali, che attraverso meccanismi di replicazione progressiva – le cosiddette catene migratorie – finiscono per orientare gli ingressi in modo autonomo rispetto agli obiettivi dichiarati del sistema. La selezione non avviene più sulla base delle esigenze produttive o della capacità di integrazione, ma secondo logiche relazionali che sfuggono al controllo pubblico.
In questo contesto, appare necessario un cambio di paradigma. Non si tratta di correggere marginalmente il Decreto Flussi, ma di superarlo, introducendo un modello fondato su criteri dinamici e verificabili nel tempo. Il punto centrale non è stabilire chi può entrare sulla base di una valutazione astratta, ma determinare chi può rimanere sulla base di un percorso concreto di integrazione.
La proposta qui delineata si fonda su due pilastri: integrazione verificata e permanenza condizionata.
L’ingresso nel territorio dello Stato dovrebbe avvenire mediante un titolo temporaneo, accompagnato dalla sottoscrizione di un accordo di integrazione rafforzato. Tale accordo non deve avere natura meramente simbolica, come accade oggi, ma costituire un vero e proprio strumento di valutazione progressiva, fondato su indicatori oggettivi: inserimento lavorativo, conoscenza linguistica, rispetto delle regole, partecipazione alla vita sociale.
Parallelamente, l’accesso al sistema dovrebbe essere accompagnato da una contribuzione economica di scopo. Non si tratta di un prezzo per l’ingresso, ma di una partecipazione ai costi pubblici connessi alla gestione dell’immigrazione: percorsi di integrazione, servizi amministrativi, eventuali procedure di rimpatrio. In tal modo, il sistema si configura come un modello responsabile e autosostenuto, nel quale il rischio non è interamente trasferito sulla collettività.
La permanenza nel territorio nazionale non può più essere considerata un effetto automatico dell’ingresso. Essa deve essere progressivamente confermata sulla base del rispetto degli obblighi assunti e del grado di integrazione raggiunto. In caso di esito positivo, il titolo di soggiorno può essere stabilizzato; in caso contrario, deve attivarsi un meccanismo effettivo di uscita dal territorio dello Stato.
Questo approccio consente di superare le criticità strutturali del sistema attuale, spostando l’attenzione dalla selezione formale all’effettiva capacità di integrazione. Si tratta di un modello più coerente con i principi costituzionali e con gli obblighi internazionali, in quanto fondato su criteri oggettivi e verificabili, e non su presunzioni astratte.
In definitiva, il superamento del Decreto Flussi non è una scelta ideologica, ma una necessità sistemica. Solo attraverso un modello basato su integrazione verificata e permanenza condizionata è possibile costruire un sistema di gestione dell’immigrazione che sia al tempo stesso efficace, sostenibile e giuridicamente solido.
Nel diritto dell’immigrazione contemporaneo, l’integrazione ha cessato di essere una categoria meramente descrittiva per diventare un vero e proprio criterio giuridico. La protezione complementare, nella sua attuale configurazione, rappresenta il punto più avanzato di questa evoluzione, perché impone al giudice una valutazione concreta della persona, del suo percorso e del suo radicamento nel territorio.
La decisione del Tribunale di Bologna resa nel procedimento iscritto al ruolo generale numero 2563 del 2025 è particolarmente significativa proprio perché affronta questa valutazione in un caso non lineare, caratterizzato anche dalla presenza di precedenti penali.
Questo elemento è decisivo. Troppo spesso il tema dell’integrazione viene trattato in modo astratto, come se riguardasse solo soggetti perfettamente “regolari” sotto ogni profilo. In realtà, la pratica dimostra che le situazioni sono molto più complesse e che il giudizio richiesto al giudice è, inevitabilmente, un giudizio di bilanciamento.
Nel caso di specie, il Tribunale ricostruisce un percorso di lunga permanenza in Italia, superiore ai quindici anni, caratterizzato da attività lavorativa, autonomia abitativa, relazioni familiari e sociali, nonché da una sostanziale perdita di legami con il Paese di origine. Si tratta di elementi che integrano pienamente il concetto di radicamento rilevante ai sensi dell’art. 8 CEDU.
Parallelamente, però, il Collegio prende in considerazione anche i precedenti penali del ricorrente: reati in materia di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Non vengono ignorati, né attenuati sul piano descrittivo. Vengono, piuttosto, inseriti in una valutazione complessiva che tiene conto del tempo trascorso, della natura delle condotte e, soprattutto, del comportamento successivo del soggetto.
Il punto centrale della decisione sta proprio qui. Il giudice non si limita a fotografare il passato, ma valuta la situazione attuale. E nella situazione attuale non emergono elementi sufficienti per qualificare il ricorrente come socialmente pericoloso. Questo perché, dopo i fatti di reato, si è sviluppato un percorso di inserimento lavorativo e sociale che il Collegio ritiene significativo.
Ne deriva una conclusione molto chiara: la presenza di precedenti penali non esclude automaticamente la protezione complementare, ma impone una valutazione più rigorosa del percorso di integrazione. Se tale percorso esiste ed è dimostrato, può prevalere nel bilanciamento con le esigenze di ordine pubblico.
Questo passaggio è fondamentale perché chiarisce la natura della protezione complementare. Non si tratta di una misura premiale né di una sanatoria implicita, ma di uno strumento che tutela diritti fondamentali in presenza di un radicamento effettivo. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare non può essere sacrificato automaticamente sulla base di condotte pregresse, se queste non si traducono in una pericolosità attuale.
È in questo quadro che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” trova una sua precisa collocazione giuridica. La decisione del Tribunale di Bologna dimostra che il sistema già opera secondo una logica selettiva fondata sull’integrazione. Non è sufficiente essere presenti sul territorio; è necessario dimostrare un inserimento reale, concreto, verificabile.
Allo stesso tempo, il caso dimostra che l’integrazione non è un concetto astratto o ideologico, ma un dato fattuale che può essere accertato anche in presenza di elementi negativi. Il diritto non richiede una biografia perfetta, ma una traiettoria complessiva coerente con l’inserimento nella società.
Questo significa, però, anche il contrario. In assenza di integrazione, il sistema non offre strumenti di stabilizzazione del soggiorno. La protezione complementare, proprio perché fondata sul radicamento, non può essere riconosciuta quando tale radicamento manca.
La sentenza, inoltre, conferma un dato di grande rilievo pratico: la disciplina applicabile resta quella previgente al decreto-legge 20 del 2023, con conseguente rilascio di un permesso di soggiorno biennale, lavorabile, rinnovabile e convertibile. Questo rafforza ulteriormente il legame tra integrazione e stabilizzazione giuridica della posizione dello straniero.
In definitiva, la decisione del Tribunale di Bologna mostra con chiarezza che il diritto dell’immigrazione sta già evolvendo verso un modello in cui l’integrazione diventa il criterio centrale di valutazione. Anche in presenza di precedenti penali, ciò che conta è il percorso attuale e la capacità di inserimento nella comunità.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non introduce una rottura, ma sistematizza una logica già presente nella giurisprudenza. La permanenza sul territorio non è automatica, ma è il risultato di una valutazione concreta. E questa valutazione, oggi, ruota sempre più attorno a un unico elemento: l’integrazione.
Il rapporto tra immigrazione e politica industriale merita di essere affrontato con maggiore serietà. È vero che una parte rilevante del sistema produttivo italiano manifesta una crescente necessità di lavoratori stranieri, soprattutto nei settori caratterizzati da forte intensità di manodopera, difficoltà di reperimento del personale e progressivo invecchiamento della popolazione. Da questa constatazione, tuttavia, non…
La scelta del governo argentino di istituire unità specializzate in materia migratoria merita un’analisi più tecnica di quella suggerita dai titoli giornalistici sulle “retate” e sullo stop alle cure gratuite. Il punto centrale, infatti, non è soltanto l’inasprimento dei controlli, ma il tentativo di riorganizzare il rapporto tra amministrazione migratoria, forze di sicurezza e controllo…
Il caso Ridha Rahmouni mostra con chiarezza uno dei principali limiti del sistema italiano di gestione dell’immigrazione. Rahmouni, cittadino tunisino arrivato a Lampedusa nel 2023, era stato identificato più volte dalle autorità italiane, risultava censito anche con un alias e, dopo il diniego del permesso di soggiorno, era stato destinatario di un obbligo di rimpatrio…
The current European debate on immigration is increasingly shaped by ideological narratives rather than legal reasoning. On one side, there is a growing acknowledgment—even among political leaders—that multiculturalism as a model has failed. On the other, more radical theories such as remigration and so-called “replacement theory” claim to offer solutions. Yet both perspectives, despite their differences, share a fundamental flaw: neither provides a workable legal framework.
To understand the issue from a U.S. perspective, it is essential to clarify what is meant by the “failure of multiculturalism” in Europe. Unlike the American “melting pot” tradition—which historically emphasizes assimilation through language, work, and civic identity—many European systems have adopted a more passive model. This model has allowed cultural coexistence without requiring a structured process of integration.
The result, in certain urban areas across Europe, has been the emergence of what are often described as “parallel societies.” These are not lawless zones in the literal sense, but rather communities where social norms, economic participation, and interaction with state institutions diverge significantly from the broader national framework. These dynamics are typically associated with high unemployment, low educational attainment, and limited linguistic integration.
However, recognizing these problems does not validate the alternative narratives that have gained traction.
Remigration theories, particularly those associated with parts of the European right, are based on the assumption that cultural incompatibility is inherent and irreversible. In this view, removal is not linked to behavior, but to identity. Similarly, “replacement theory” frames demographic change as an existential threat, disregarding individual legal status and conduct.
From a legal standpoint, both approaches are untenable. They are incompatible with constitutional principles, anti-discrimination norms, and international obligations, including the protection of private and family life. Most importantly, they lack any mechanism for individualized assessment—an essential requirement in both U.S. and European legal systems.
The real issue, therefore, lies elsewhere.
European legal systems have developed strong protections for individuals once they are present on the territory. Over time, residence—especially when combined with family and social ties—becomes increasingly difficult to challenge. Courts consistently require that any removal measure be proportionate and based on a careful evaluation of personal circumstances.
Yet here lies the structural contradiction: integration matters legally, but it is not legally required.
There is no binding framework that systematically evaluates whether an individual is actually integrating into society. Integration is often invoked as a policy goal, but it lacks enforceable legal consequences.
This gap is particularly striking when compared to the United States. While the U.S. system is far from perfect, it traditionally places greater emphasis on functional integration—through employment, language acquisition, and civic participation—as part of the immigration experience. Even debates around enforcement and deportation are framed within a system that assumes integration as a central expectation.
Europe, by contrast, has developed a system where rights are robust, but obligations remain weak.
It is within this gap that the paradigm of “Integration or Reimmigration” emerges.
This model proposes a shift from identity-based or purely rights-based approaches to a behavior-based legal standard. The premise is straightforward: the right to remain should be linked to demonstrable integration. This includes objective criteria such as stable employment, language proficiency, and respect for the legal order.
Reimmigration, in this framework, is not an ideological goal. It is not about ethnicity, religion, or origin. It is simply the legal consequence of a failure to meet integration standards. Two individuals from the same background may have entirely different outcomes: one who integrates remains; one who does not, leaves.
This approach aligns with fundamental principles familiar to U.S. legal culture: individual responsibility, measurable criteria, and the rule of law applied on a case-by-case basis.
Importantly, this paradigm does not reject diversity. It rejects the absence of standards.
The European experience shows that a system built on rights without corresponding obligations risks producing social fragmentation. At the same time, ideological responses such as remigration or replacement theory fail because they cannot be translated into lawful, enforceable policies.
What is needed is neither denial nor radicalization, but a legal framework that governs outcomes.
In conclusion, the failure of multiculturalism in Europe should not be understood as a failure of diversity itself, but as a failure to structure integration as a legal requirement. Without such a framework, systems oscillate between inefficiency and extremism. With it, immigration can be managed in a way that is both effective and consistent with the rule of law.
The question is not who people are. It is whether integration is treated as a right—or as a responsibility.
The current debate in the United Kingdom on offshore processing and third-country arrangements risks repeating a structural error already visible across Europe: focusing on where migrants are processed, rather than how legal decisions are made.
The Albania hubs debate is no exception.
Public discussion tends to revolve around relocation: whether transferring migrants outside national territory is lawful, efficient, or politically sustainable. These are legitimate concerns. But they are secondary.
The real issue is not transfer. The real issue is the legal criterion.
Without a clear, objective standard determining who is entitled to remain and who is not, any system of external hubs becomes inherently ineffective. It produces administrative displacement, not legal clarity.
From a UK perspective, this problem is particularly acute.
The British system—especially after the intense litigation surrounding offshore models such as the Rwanda plan—has demonstrated how fragile enforcement becomes when it lacks a stable substantive foundation. Judicial scrutiny, grounded in human rights obligations (notably Article 8 ECHR), inevitably shifts decision-making toward highly individualized assessments.
This is legally necessary. But operationally, it creates fragmentation.
The result is a system where removal decisions are difficult to execute, not because of a lack of tools, but because of the absence of a consistent evaluative framework.
In this context, the Italian experience offers a revealing insight.
Italy formally introduced an “integration agreement” (Presidential Decree no. 179/2011), linking lawful stay to measurable obligations: language acquisition, employment, and compliance with the legal order.
In theory, this is a contractual model: the right to remain is conditioned on demonstrable integration.
In practice, however, it has never been fully operationalised as a true selection mechanism. It exists, but it does not structure administrative outcomes.
This is precisely the gap addressed by the paradigm “Integration or Reimmigration.”
The paradigm shifts the legal focus entirely.
It removes identity from the equation and replaces it with behaviour. Nationality, ethnicity, and religion become irrelevant. What matters is whether the individual meets objective integration standards—work, language, and respect for the rules.
Within this framework, the role of Albania hubs changes fundamentally.
The hub is not a place where integration is assessed. It is a place where its failure is enforced.
Entry into the hub presupposes that the individual has already failed to meet the integration contract or no longer holds a lawful basis to remain. The assessment takes place upstream, within the domestic legal system. The hub is the downstream execution phase.
This transforms the hub into an enforcement mechanism.
It is not about re-evaluating cases, but about implementing—within defined timelines and according to predetermined criteria—a legal consequence that has already been established: reimmigration.
This distinction is crucial.
If hubs are designed as spaces for renewed discretionary assessment, they will replicate the very inefficiencies they are meant to solve: delays, legal uncertainty, and low removal rates. If, instead, they are embedded within a system based on clear and enforceable criteria, they can function effectively.
At the European level, the same structural gap is evident.
The new EU Return Regulation of 26 March 2026 significantly strengthens removal tools: broader detention powers, enhanced mutual recognition of return decisions, and increased use of external processing structures.
But it remains focused on enforcement.
It does not provide a substantive selection criterion.
Without such a criterion, enforcement becomes directionless. The machinery becomes more efficient, but the decision-making remains inconsistent. This is the core weakness of the current European approach.
For the United Kingdom, the lesson is clear.
The debate cannot be resolved at the level of geography alone. Offshore processing—whether in Rwanda or elsewhere—cannot succeed without a prior, structured, and legally robust criterion determining who stays and who goes.
The paradigm “Integration or Reimmigration” offers such a structure.
It establishes a clear sequence: first, an objective and verifiable assessment of integration; then, where integration fails, a predictable and enforceable legal consequence.
Within this model, Albania-style hubs—or any offshore facility—are not controversial because of their location.
They are decisive because of their function.
Without a coherent system, they will fail. With a coherent system, they can work.
Ultimately, the question is not geographical.
It is legal.
It is not about where migrants are placed, but about the criteria used to decide who is entitled to remain.
And that is a question of enforcing the integration contract—not managing transfers.
Si tratta di una prospettiva legittima, ma che, ancora una volta, resta parziale.
Il discorso sui diritti è essenziale, ma non è autosufficiente. Il diritto dell’immigrazione non può limitarsi a proclamare diritti senza definire, in modo altrettanto chiaro, le condizioni della permanenza. E questo passaggio, nell’articolo, manca.
Non si affronta la questione decisiva: sulla base di quale criterio uno straniero può restare legittimamente nel territorio.
Il risultato è un’impostazione sbilanciata. Si insiste sulla tutela, ma non sulla regolazione. Si richiama la protezione, ma non si costruisce il presupposto giuridico della permanenza.
E soprattutto, manca completamente ogni riferimento all’integrazione come parametro normativo.
Questo è il nodo centrale. Senza un criterio fondato sull’integrazione – lavoro, lingua, rispetto delle regole – il sistema resta privo di un equilibrio tra diritti e doveri. Il rischio è quello di trasformare il diritto dell’immigrazione in un sistema dichiarativo, incapace di governare concretamente il fenomeno.
Il punto, invece, è proprio questo: affiancare alla tutela dei diritti un criterio giuridico di selezione della permanenza, fondato su elementi verificabili e individuali.
In questa prospettiva, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si colloca su un piano diverso. Non nega i diritti, ma li inserisce in una struttura più ampia, in cui la permanenza è collegata a un processo di integrazione effettiva.
Senza questo passaggio, il discorso sui diritti rischia di restare incompleto. Perché un sistema giuridico equilibrato non può limitarsi a proteggere: deve anche definire, con chiarezza, le condizioni della legittima permanenza nello Stato.
Il caso di Ridha Rahmouni non dimostra soltanto che un provvedimento di rimpatrio può rimanere ineseguito. Dimostra qualcosa di più profondo: l’Italia continua a governare l’immigrazione attraverso un apparato nel quale le funzioni amministrative, le attività di controllo, la gestione delle pratiche di soggiorno e l’esecuzione dei provvedimenti di allontanamento si sovrappongono, senza che esista…
Il caso di Ridha Rahmouni, il cittadino tunisino di 26 anni indicato dagli investigatori come presunto responsabile dell’omicidio del giornalista salernitano Luigi “Luca” Esposito, non può essere letto soltanto come un grave fatto di cronaca. Le responsabilità penali personali dovranno essere accertate nelle sedi competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza, ma la ricostruzione della…
Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” Nel dibattito pubblico si tende spesso a far coincidere due concetti molto diversi: cittadinanza e integrazione. Ma ottenere la cittadinanza significa davvero essere integrati? Nel corso della diretta ho sostenuto che la risposta è no. La cittadinanza è uno status giuridico, attribuito al…
En mars 2026, les autorités italiennes ont ordonné l’éloignement d’un imam résidant à Brescia, sur le fondement de la protection de l’ordre public et de la sécurité de l’État. La décision a été adoptée par le ministère de l’Intérieur à la suite d’évaluations selon lesquelles les activités et les prises de position publiques de l’intéressé étaient incompatibles avec les exigences de sécurité et susceptibles d’alimenter des dynamiques de radicalisation.
Pour un public français, la nature juridique de cette mesure mérite d’être précisée.
Le droit italien permet à l’autorité administrative d’ordonner l’éloignement d’un ressortissant étranger en l’absence de condamnation pénale, lorsque des éléments sérieux justifient une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale. Il s’agit d’un pouvoir administratif, qui présente certaines analogies fonctionnelles avec des dispositifs existant en droit français, bien que les cadres procéduraux diffèrent. Le point essentiel est le suivant : la mesure est préventive dans sa qualification, mais réactive dans son déclenchement.
C’est précisément ce que révèle le cas de Brescia.
L’éloignement n’est pas intervenu au stade initial des difficultés. Il est intervenu après l’apparition d’un faisceau d’indices révélant une évolution problématique, notamment en lien avec des discours à connotation radicale. En termes juridiques, l’intervention de l’État s’est produite ex post, lorsque le risque s’était déjà matérialisé.
Ce constat met en lumière une limite structurelle.
Comme dans de nombreux systèmes européens, l’intégration est affirmée comme un objectif, mais elle n’est pas érigée en condition juridique effective du séjour. L’étranger est invité à s’intégrer, mais l’absence d’intégration ne produit pas, en elle-même, d’effets juridiques immédiats dans le cadre ordinaire du droit des étrangers.
En Italie, il existe pourtant un instrument spécifique : l’« accord d’intégration » (D.P.R. n° 179/2011), fondé sur un système de points liés à la langue, à la connaissance civique et à la participation sociale. Toutefois, dans la pratique, cet instrument est resté largement dépourvu d’effectivité. Il ne constitue pas un seuil juridique déterminant pour le maintien sur le territoire.
Il en résulte un vide normatif.
En l’absence de mécanismes ordinaires permettant d’évaluer et de sanctionner progressivement le défaut d’intégration, le système ne dispose pas d’outils intermédiaires. Il ne peut intervenir qu’à un stade avancé, en mobilisant des instruments exceptionnels, tels que les mesures d’éloignement pour motif de sécurité.
Le cas de Brescia illustre parfaitement cette dynamique.
L’éloignement n’a pas été prononcé en raison d’un échec objectivé de l’intégration, mais parce que la situation a évolué jusqu’à constituer une menace pour l’ordre public. À ce stade, la réponse juridique ne peut plus être ordinaire : elle devient nécessairement exceptionnelle.
C’est précisément ce que vise à dépasser le paradigme « Intégration ou Reimmigration ».
Dans cette perspective, la Reimmigration ne renvoie ni à une logique identitaire ni à une politique d’expulsion de masse. Il s’agit d’un concept juridique fondé sur le comportement : le maintien sur le territoire est conditionné au respect de critères mesurables d’intégration, et le retour devient la conséquence du non-respect de ces critères.
L’intégration cesse ainsi d’être un objectif politique abstrait pour devenir une condition juridique structurante du droit au séjour, articulée autour de trois éléments : l’insertion professionnelle, la maîtrise linguistique et le respect de l’ordre juridique.
Dans un tel cadre, des situations comme celle de Brescia pourraient être appréhendées différemment.
L’intervention de l’État ne dépendrait plus de l’émergence d’un risque sécuritaire, mais pourrait intervenir en amont, sur la base d’indicateurs objectifs de non-intégration, dans le cadre de procédures administratives ordinaires. Le système fonctionnerait alors ex ante, et non plus ex post.
En conséquence, la mesure d’éloignement ne constituerait plus une réponse exceptionnelle à une situation critique, mais l’aboutissement prévisible d’un mécanisme juridique clair et progressif.
Pour les débats français, l’enseignement est particulièrement net.
Un système qui ne confère pas à l’intégration une véritable portée juridique est condamné à mobiliser, en bout de chaîne, des instruments exceptionnels pour corriger ses défaillances. Or, par définition, ces instruments interviennent toujours trop tard.
Le cas de l’imam de Brescia ne démontre pas seulement que l’éloignement est possible. Il montre surtout que, en l’absence d’un lien juridique contraignant entre intégration et séjour, l’État est contraint d’intervenir tardivement, lorsque les risques sont déjà avérés.
In Deutschland wird die Migrationsdebatte häufig aus zwei Perspektiven geführt: einerseits aus humanitären Gründen, andererseits aus wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Besonders in den letzten Jahren wurde Migration immer stärker mit dem Bedarf des Arbeitsmarktes verbunden. Aufgrund der demografischen Entwicklung, des Fachkräftemangels und der Alterung der Bevölkerung wird Migration häufig als ein Instrument betrachtet, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes zu sichern.
Diese Perspektive ist jedoch nicht nur in Deutschland verbreitet, sondern prägt seit Jahrzehnten die gesamte europäische Migrationspolitik. Migranten werden vor allem als Arbeitskräfte betrachtet – als potenzielle Arbeitnehmer, die bestimmte wirtschaftliche Lücken schließen sollen. Migration wird damit in erster Linie als wirtschaftliches Phänomen verstanden.
Gerade diese wirtschaftliche Interpretation hat jedoch strukturelle Schwächen offenbart.
Wenn Migration ausschließlich durch die Logik des Arbeitsmarktes gesteuert wird, gerät eine zentrale Frage aus dem Blick: die Integration. Migration verändert nicht nur Arbeitsmärkte, sondern auch Gesellschaften. Sie betrifft das Zusammenleben, die Stabilität sozialer Strukturen und das Vertrauen innerhalb der Bevölkerung.
Viele europäische Staaten konzentrieren ihre Politik daher auf zwei Phasen: den Zugang zum Staatsgebiet und – zumindest theoretisch – die Rückführung von Personen ohne Aufenthaltsrecht. Der entscheidende Zwischenbereich, nämlich der tatsächliche Integrationsprozess innerhalb der Gesellschaft, wird dagegen oft nur unzureichend gesteuert.
Diese strukturelle Lücke erklärt zum Teil die zunehmenden Spannungen, die in verschiedenen europäischen Ländern zu beobachten sind. In einigen Städten und Regionen gelingt Integration gut, während in anderen Fällen langfristige Parallelstrukturen entstehen. Das Ergebnis ist eine wachsende Unsicherheit darüber, ob die bestehenden Migrationsmodelle langfristig tragfähig sind.
Aus diesem Grund wird es notwendig, die rein ökonomische Betrachtung von Migration zu überwinden und ein neues Paradigma für die Steuerung von Migration zu entwickeln.
Genau hier setzt das Paradigma „Integration oder ReImmigration“ an.
Der Ausgangspunkt ist einfach: Das dauerhafte Aufenthaltsrecht sollte nicht ausschließlich vom Vorhandensein eines Arbeitsplatzes abhängen. Vielmehr sollte es mit der tatsächlichen Fähigkeit verbunden sein, sich in die Gesellschaft des Aufnahmelandes zu integrieren.
Integration wird dabei nicht als ethnisches oder kulturelles Konzept verstanden. Es geht nicht um Herkunft oder Identität, sondern um konkrete und überprüfbare Faktoren: Sprachkenntnisse, Respekt gegenüber der Rechtsordnung, Teilnahme am Arbeitsmarkt sowie die Akzeptanz grundlegender gesellschaftlicher Regeln.
Wenn ein solcher Integrationsprozess gelingt, sollte der Aufenthalt rechtlich stabilisiert werden. Wenn er jedoch nicht stattfindet, muss der Staat die Möglichkeit haben, den Aufenthaltsprozess zu beenden und eine Rückkehr in das Herkunftsland zu organisieren.
Dieses Modell unterscheidet sich deutlich von einem Konzept, das in einigen europäischen politischen Debatten zunehmend diskutiert wird: der sogenannten „Remigration“.
Die Remigration basiert häufig auf identitätspolitischen Vorstellungen und zielt auf die systematische Rückführung von Personen ab, die als „nicht assimilierbar“ betrachtet werden. Sie ist daher in erster Linie ein ideologisches Konzept.
Das Paradigma der ReImmigration verfolgt dagegen einen rechtlichen Ansatz, der auf Gegenseitigkeit beruht. Der Migrant erhält die Möglichkeit, ein dauerhaftes Leben im Aufnahmestaat aufzubauen, aber diese Möglichkeit ist an einen realen Integrationsprozess gebunden.
Um ein solches Paradigma umzusetzen, sind mehrere institutionelle Instrumente erforderlich.
Ein erstes wichtiges Instrument ist die sogenannte komplementäre Schutzform im italienischen Rechtssystem. Diese Schutzform, die im Artikel 19 des italienischen Einwanderungsgesetzes vorgesehen ist, kann Personen gewährt werden, die starke soziale oder familiäre Bindungen im Land entwickelt haben. In einem integrationsorientierten Modell kann dieser Schutz zu einem Instrument werden, das den Aufenthalt von tatsächlich integrierten Personen stabilisiert.
Ein zweites zentrales Element ist die Integrationsvereinbarung, die bereits im italienischen Recht existiert, jedoch bislang nur eine begrenzte praktische Bedeutung hat. In einem konsequent integrationsorientierten System müsste eine solche Vereinbarung einen strukturierten Integrationspfad darstellen, der Sprachkenntnisse, berufliche Integration und gesellschaftliche Teilhabe umfasst.
Ein weiteres mögliches Instrument ist die Hinterlegung des Reisepasses bei den Behörden während des Integrationsprozesses, um eine bessere administrative Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten und das Verschwinden aus behördlichen Verfahren zu verhindern.
Gleichzeitig muss der Staat auch in der Lage sein, Rückführungsentscheidungen tatsächlich umzusetzen. Dazu wäre die Einrichtung einer spezialisierten Einwanderungspolizei denkbar, die sich ausschließlich mit der Durchführung von Rückführungen und migrationsbezogenen Vollstreckungsmaßnahmen beschäftigt.
Darüber hinaus benötigt ein funktionierendes System geeignete Einrichtungen für Rückführungsverfahren. In Italien erfüllen die sogenannten CPR-Zentren (Centri di Permanenza per il Rimpatrio) diese Funktion. Sie dienen der vorübergehenden Unterbringung von Personen, deren Rückführung vorbereitet wird, wenn eine freiwillige Ausreise nicht möglich ist.
Das Paradigma „Integration oder ReImmigration“ verfolgt letztlich ein Gleichgewicht zwischen Offenheit und staatlicher Steuerungsfähigkeit. Eine Gesellschaft kann Migration akzeptieren, wenn sie gleichzeitig in der Lage ist, den Prozess zu kontrollieren und Integration als zentrales Kriterium zu definieren.
Die europäische Erfahrung zeigt zunehmend, dass ein rein wirtschaftlich orientiertes Migrationsmodell langfristig nicht ausreicht. Arbeitsmärkte verändern sich schnell, doch gesellschaftlicher Zusammenhalt ist eine langfristige Voraussetzung für stabile Demokratien.
Deshalb wird die Fähigkeit, Integration in den Mittelpunkt der Migrationspolitik zu stellen, zu einer der zentralen Herausforderungen für Europa in den kommenden Jahrzehnten.
Avv. Fabio Loscerbo Eingetragener Lobbyist im Transparenzregister der Europäischen Union – ID 280782895721-36
In recent years a term that was once confined to marginal political debates has entered the center of European public discussion: remigration. For observers outside Europe—especially in the United States—the concept may appear unfamiliar or ambiguous. Yet in many European countries it has become one of the most controversial ideas in the migration policy debate.
Understanding why remigration divides Europe requires first understanding the specific context in which the debate is taking place. Over the past three decades, Europe has experienced large-scale immigration flows driven by a combination of humanitarian protection, labor migration, family reunification, and irregular entry through the Mediterranean routes. While the European Union has developed a complex legal framework to manage migration, many European societies increasingly perceive that the system has failed to produce effective integration.
In this context, the concept of remigration has emerged as a radical response to what some political movements describe as a structural failure of integration policies. The idea has been most prominently associated with Austrian activist Martin Sellner, who has promoted the concept within the broader European identitarian movement.
In its most controversial formulation, remigration goes beyond the deportation of undocumented migrants—something that already exists in the legal systems of all Western countries, including the United States. Instead, the theory proposes a broader policy aimed at encouraging or forcing the return of immigrants who are considered insufficiently integrated into European societies.
This is precisely where the concept becomes deeply divisive.
Supporters argue that Europe is facing a long-term crisis of social cohesion. According to this view, decades of immigration policies based primarily on humanitarian admission or economic demand have produced parallel communities and growing tensions in some urban areas. From this perspective, remigration is presented as a necessary corrective policy designed to restore cultural and social stability.
Critics, however, see the proposal as fundamentally incompatible with European constitutional and human rights law. European legal systems—heavily influenced by the European Convention on Human Rights and national constitutional courts—place strong protections on family life, legal residence status, and non-discrimination. Any policy that attempts to remove individuals on cultural or identity-based criteria would likely face enormous legal obstacles.
For American observers, the debate may resemble certain discussions in the United States about mass deportation or strict immigration enforcement. Yet the European situation differs in several important ways. European welfare states, urban density, and demographic decline create a different set of pressures than those experienced in the United States. At the same time, European legal frameworks often make large-scale removals far more difficult to implement.
The result is a political environment in which the demand for stricter migration control is increasing, while the legal instruments available to governments remain limited.
This tension has opened the space for alternative approaches to migration governance. One such approach is the paradigm of Integration or ReImmigration, which proposes a different way to frame the problem.
Rather than starting from the premise of large-scale returns, this model focuses on conditional permanence. In this framework, the right to remain permanently in the host country is linked to the successful completion of a measurable integration process. Integration is not treated as an abstract value but as a concrete legal condition based on participation in the labor market, knowledge of the national language, and respect for the legal order of the host society.
When these conditions are met, migrants can stabilize their legal status through instruments such as complementary protection or long-term residence permits. When integration fails to occur, the legal system must include mechanisms for an orderly return to the country of origin—what the paradigm describes as ReImmigration.
This approach attempts to shift the debate away from ideological confrontation toward a governance framework based on clear legal criteria.
The growing controversy surrounding remigration therefore reflects a deeper transformation underway in Europe. The post–Cold War migration model—built around humanitarian admission and economic mobility—is increasingly under pressure. European societies are now searching for new ways to balance openness, social cohesion, and legal certainty.
Whether the future of European migration policy will move toward stricter enforcement, toward integration-based models, or toward some combination of both remains an open question.
What is certain is that the debate is no longer confined to academic circles. Concepts like remigration are now part of the mainstream political vocabulary across Europe—an indication that the continent is entering a new phase in the governance of migration.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbyist – EU Transparency Register ID 280782895721-36
Nel quadro della riflessione giuridica sviluppata attorno al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, l’Avv. Fabio Loscerbo organizza a Bologna una serie di corsi formativi dedicati alla protezione complementare nel diritto dell’immigrazione, accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ai fini della formazione continua forense.
L’iniziativa nasce dall’esigenza di approfondire, in una prospettiva giuridica e sistematica, un istituto che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più rilevante nella giurisprudenza di merito e nella prassi delle autorità amministrative. La protezione complementare rappresenta infatti uno degli snodi centrali nel rapporto tra tutela dei diritti fondamentali dello straniero, applicazione dell’articolo 19 del Testo Unico sull’Immigrazione e strumenti di governo dei fenomeni migratori.
Il ciclo formativo è articolato in tre incontri tematici, ciascuno dedicato a un diverso profilo dell’istituto. Il primo incontro sarà dedicato alla protezione complementare nella giurisprudenza di merito, con particolare attenzione ai criteri applicativi elaborati dai Tribunali ordinari e al rapporto con i principi derivanti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Il secondo incontro affronterà la protezione complementare come strumento di governo dell’immigrazione, esaminando il rapporto tra l’istituto e i diversi modelli interpretativi sviluppati nel dibattito europeo, con particolare riferimento al paradigma Integrazione o ReImmigrazione. Il terzo appuntamento sarà invece dedicato agli aspetti più operativi, con un approfondimento sulle tecniche di predisposizione della domanda di protezione complementare, sull’attività istruttoria difensiva e sul ruolo delle Commissioni territoriali e delle Questure nelle procedure amministrative.
L’obiettivo dei corsi è fornire agli avvocati e agli operatori del diritto strumenti interpretativi e operativi aggiornati, utili per affrontare le questioni giuridiche connesse alla protezione complementare alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza e del quadro normativo europeo.
Avv. Fabio Loscerbo Avvocato in Bologna Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36 ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Il sistema del Decreto Flussi nasce, sul piano formale, come strumento di governo dell’immigrazione economica. La sua funzione è chiara: programmare gli ingressi in base ai fabbisogni del mercato del lavoro, selezionare i lavoratori stranieri e garantire un incontro ordinato tra domanda e offerta. Tuttavia, l’osservazione concreta del funzionamento del meccanismo restituisce una realtà profondamente diversa, nella quale la programmazione pubblica viene sistematicamente aggirata da dinamiche informali che ne svuotano la funzione.
Il fenomeno delle cosiddette “catene migratorie” rappresenta la chiave di lettura principale di questa distorsione. In termini sostanziali, l’ingresso di un primo lavoratore straniero non rimane un evento isolato, ma diventa il punto di attivazione di una rete relazionale che coinvolge connazionali, familiari, intermediari e, talvolta, datori di lavoro compiacenti. Il risultato è una replicazione progressiva delle richieste di nulla osta, che segue logiche comunitarie e non criteri economico-produttivi.
In questo contesto, il Decreto Flussi perde la propria natura selettiva. Non sono più le esigenze del mercato del lavoro a determinare gli ingressi, ma la capacità delle reti informali di attivare e sostenere nuove domande. La programmazione si trasforma così in una procedura meramente formale, incapace di incidere sulla sostanza del fenomeno.
I dati disponibili confermano questa lettura. La concentrazione delle domande su specifiche nazionalità non è il risultato di una scelta normativa esplicita, ma l’effetto diretto delle catene migratorie. Alcuni Paesi risultano fortemente rappresentati non perché vi sia una domanda strutturale di lavoratori provenienti da quelle aree, ma perché esistono reti già consolidate in grado di alimentare continuamente il canale dei flussi.
A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di criticità: il bassissimo tasso di trasformazione delle quote in rapporti di lavoro effettivi. Una percentuale significativa dei nulla osta rilasciati non si traduce in ingresso reale o in occupazione stabile. Questo dato dimostra che il sistema non solo è aggirato, ma è anche inefficiente sotto il profilo economico.
Il punto centrale, dunque, non è la nazionalità dei lavoratori né la quantità delle quote. Il problema risiede nella struttura stessa del meccanismo, che consente alle reti informali di sostituirsi alla funzione pubblica di selezione. In assenza di criteri oggettivi e verificabili di integrazione, il sistema finisce inevitabilmente per privilegiare la capacità relazionale rispetto alla reale idoneità all’inserimento nel contesto lavorativo e sociale.
Ne deriva un cortocircuito evidente: uno strumento pensato per governare l’immigrazione economica diventa, nei fatti, un canale che riproduce dinamiche autonome e difficilmente controllabili. La programmazione pubblica viene così svuotata dall’interno, senza bisogno di violazioni formali, ma attraverso un uso distorto delle stesse regole.
Se si vuole affrontare seriamente il problema, occorre abbandonare l’illusione che l’attuale impianto normativo sia sufficiente. Non è una questione di aumentare o ridurre le quote, né di intervenire sulle singole nazionalità. È necessario ripensare radicalmente il criterio di selezione, spostando l’attenzione dalle reti alle persone, e introducendo parametri oggettivi legati alla reale capacità di integrazione.
In mancanza di questo passaggio, il Decreto Flussi continuerà a operare come un sistema formalmente regolato ma sostanzialmente inefficace, nel quale le catene migratorie rappresentano non un’anomalia, ma la regola.
L’adoption du nouveau règlement européen en matière de retours, intervenue le 26 mars 2026, s’inscrit dans une trajectoire déjà bien connue du droit de l’Union : renforcer l’effectivité des mesures d’éloignement à l’égard des étrangers en situation irrégulière. Il s’agit d’un objectif constant, poursuivi depuis la directive “retour” de 2008, et qui répond à une exigence de crédibilité du système migratoire.
Toutefois, si l’on adopte une lecture plus structurelle, ce nouveau texte révèle une limite profonde du modèle européen actuel. Le règlement intervient exclusivement sur le terrain de l’irrégularité, en perfectionnant les instruments d’exécution du retour, mais sans aborder la question, pourtant centrale, de l’intégration des étrangers en situation régulière.
Ce point est déterminant.
Le droit européen continue de fonctionner selon une distinction binaire : d’un côté, le séjour régulier, présumé légitime ; de l’autre, le séjour irrégulier, appelant une réponse d’éloignement. Dans ce schéma, l’intégration ne constitue pas un critère juridique structurant. Elle reste marginale, implicite, ou cantonnée à des mécanismes indirects.
C’est précisément dans cet espace que s’inscrit la protection complémentaire. Elle constitue aujourd’hui, en droit interne des États membres, l’un des rares instruments permettant une appréciation concrète de la situation de l’étranger, au-delà de la seule régularité formelle du séjour. À travers elle, les juridictions prennent en compte des éléments tels que l’insertion professionnelle, les liens sociaux, la vie familiale et le degré de stabilisation dans la société d’accueil.
Cette approche trouve son fondement dans l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui impose de tenir compte du respect de la vie privée et familiale. En conséquence, même dans le cadre des procédures d’éloignement, une expulsion ne peut être décidée de manière automatique dès lors qu’un ancrage réel et significatif est établi.
Le nouveau règlement ne remet pas en cause cette exigence. Il laisse subsister cet espace d’appréciation, qui constitue une limite juridique aux politiques d’éloignement.
Mais c’est précisément là que réside sa faiblesse.
Car si le texte encadre de manière plus efficace le traitement des situations irrégulières, il ne propose aucun mécanisme équivalent pour traiter la question de la non-intégration des étrangers en situation régulière. Autrement dit, il est possible de demeurer durablement sur le territoire de l’Union sans que le degré d’intégration fasse l’objet d’une évaluation juridique structurée.
Il en résulte une dissociation problématique entre légalité formelle et intégration réelle.
C’est dans ce contexte que le paradigme “Intégration ou RéImmigration” prend toute sa portée. Il ne s’agit pas de remettre en cause les garanties fondamentales ni de promouvoir des politiques d’éloignement généralisées, mais de proposer une réorganisation du système dans laquelle l’intégration devient un critère central de légitimation du séjour.
La protection complémentaire, telle qu’elle est aujourd’hui appliquée par les juridictions, en constitue déjà une première manifestation. Elle démontre qu’il est juridiquement possible de fonder une décision sur le degré d’intégration. Mais cette logique reste encore limitée à des situations contentieuses, souvent en réaction à une mesure d’éloignement.
Le règlement du 26 mars 2026 confirme ainsi une tension interne du droit européen de l’immigration : d’un côté, une volonté de renforcer l’efficacité des retours ; de l’autre, l’absence d’un cadre normatif permettant de gouverner la présence régulière à partir de critères d’intégration.
En définitive, le système demeure incomplet.
Tant que l’intégration ne sera pas érigée en principe structurant, et non plus seulement en élément accessoire ou défensif, le droit de l’immigration continuera à traiter les effets sans s’attaquer aux causes profondes.
L’attacco compiuto a Berlino durante le celebrazioni del Christopher Street Day impone all’Europa di abbandonare definitivamente ogni ambiguità. Un veicolo ha investito la folla nei pressi del Tiergarten, provocando una vittima e numerosi feriti. Le autorità tedesche hanno identificato come sospettato un soggetto conosciuto negli ambienti islamisti della capitale, mentre sono ancora in corso gli…
La sera del 25 luglio 2026, mentre Berlino celebrava il Christopher Street Day, uno dei più grandi eventi europei dedicati ai diritti delle persone LGBT, un furgone bianco è entrato nel parco Tiergarten e ha travolto numerose persone, provocando la morte di una donna e il ferimento di almeno altre sedici. Il veicolo ha terminato…
Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” Quando si parla di integrazione, molti la considerano un obiettivo politico o sociale. In realtà, l’integrazione è già oggi una categoria giuridica. Lo dimostra un istituto poco conosciuto dal grande pubblico: la protezione complementare. Nel corso della diretta ho ricordato che, in numerosi…
Le elezioni parlamentari ungheresi del 12 aprile 2026 si collocano in un passaggio cruciale per gli equilibri politici europei. Non tanto per la possibile alternanza di governo dopo sedici anni di leadership di Viktor Orbán, quanto per un dato che emerge con particolare evidenza: l’immigrazione non è più terreno di scontro politico reale.
Sia il blocco governativo guidato da Fidesz-KDNP, sia l’opposizione rappresentata da Péter Magyar e dal partito Tisza condividono una medesima impostazione di fondo: chiusura all’immigrazione irregolare, rifiuto delle quote obbligatorie, centralità del controllo delle frontiere e della sovranità nazionale.
La differenza tra le parti non riguarda più il principio, ma la gestione. Orbán continua a utilizzare il tema come leva geopolitica nel confronto con l’Unione europea; Magyar lo declina in chiave economico-sociale, criticando l’impatto dei lavoratori stranieri sul mercato interno. Ma si tratta di divergenze interne a un quadro già definito.
Il dato realmente significativo è un altro: l’immigrazione è stata sottratta al dibattito politico.
Non è più un tema su cui si costruiscono alternative di sistema, ma una variabile stabilizzata, su cui si registra un consenso trasversale. In Ungheria, il multiculturalismo non è stato semplicemente messo in discussione: è uscito dall’orizzonte delle opzioni politicamente praticabili.
Questa dinamica contrasta in modo netto con la situazione italiana.
In Italia, l’immigrazione continua a essere utilizzata come strumento di competizione elettorale. Il tema viene ciclicamente riattivato, enfatizzato o semplificato in funzione del consenso, senza che si consolidi una linea strutturale condivisa. Il risultato è un sistema oscillante, nel quale l’immigrazione resta oggetto di narrazione politica più che di costruzione giuridica.
Si tratta di una differenza non secondaria.
Laddove il tema resta dentro il conflitto politico, diventa inevitabilmente instabile. Le politiche migratorie si frammentano, si contraddicono, si adattano al ciclo elettorale. Laddove, invece, il tema viene sottratto allo scontro, si crea lo spazio per una regolazione più stabile, anche se non necessariamente più evoluta.
Tuttavia, questa sottrazione del tema al dibattito non risolve il problema di fondo. Anche nel caso ungherese permane un limite evidente: l’assenza di un criterio giuridico esplicito che leghi la permanenza dello straniero al suo livello di integrazione.
Il sistema distingue in modo netto tra ingresso consentito e ingresso vietato, ma resta più debole nella disciplina della permanenza. È proprio su questo terreno che si gioca la sfida futura delle politiche migratorie europee.
La crisi del multiculturalismo non ha ancora prodotto un modello giuridico alternativo pienamente strutturato. Il superamento dell’accoglienza indiscriminata è avvenuto sul piano politico, ma non è stato accompagnato da una riformulazione altrettanto chiara sul piano normativo.
Le elezioni ungheresi del 2026 mostrano, dunque, un passaggio preciso: quando il tema dell’immigrazione esce dal conflitto politico, il sistema si stabilizza, ma resta aperta la questione di come regolarlo giuridicamente in modo coerente e duraturo.
È una lezione che riguarda direttamente anche l’Italia, dove il problema non è tanto quale politica adottare, ma l’incapacità di sottrarre l’immigrazione alla logica della campagna elettorale per trasformarla in materia di ordinamento.
Il dibattito europeo sull’immigrazione soffre oggi di un vizio strutturale: la distanza crescente tra rappresentazione politica del fenomeno e sua reale configurazione giuridica. Da un lato, si registra una presa d’atto sempre più esplicita del fallimento del multiculturalismo; dall’altro, si diffondono teorie radicali – quali la remigrazione e la cosiddetta “teoria della sostituzione etnica” – che pretendono di offrire una risposta sistemica, ma che non sono giuridicamente traducibili. Ciò che manca, in realtà, è un criterio normativo capace di governare l’integrazione.
Il fallimento del multiculturalismo non è una categoria astratta. È stato esplicitamente riconosciuto, sul piano politico, da leader europei in momenti diversi. Nel 2010, il Cancelliere tedesco Angela Merkel dichiarava che il modello multiculturale aveva “completamente fallito”; nel 2011, il Primo Ministro britannico David Cameron parlava di “state multiculturalism” come fattore di disintegrazione; più recentemente, il Presidente francese Emmanuel Macron ha riconosciuto l’esistenza di fenomeni di “separatismo” all’interno del territorio nazionale. Queste affermazioni non hanno valore normativo, ma riflettono una crisi reale.
Tale crisi emerge con chiarezza nei dati istituzionali. In Svezia, la Polismyndigheten classifica periodicamente le cosiddette vulnerable areas e particularly vulnerable areas, ossia contesti urbani caratterizzati da criminalità organizzata, pressione sui testimoni, difficoltà operative per le forze dell’ordine e presenza di economie parallele. Non si tratta di territori sottratti alla sovranità statale, ma di ambiti in cui l’effettività del diritto risulta significativamente ridotta.
Analogamente, in Francia, i Quartiers prioritaires de la politique de la ville rappresentano aree urbane con indicatori critici: alta disoccupazione giovanile, forte concentrazione di popolazione di origine immigrata e tensioni ricorrenti con le istituzioni. I dati statistici ufficiali mostrano come in tali quartieri si registrino livelli di marginalità significativamente superiori alla media nazionale.
Questi fenomeni non possono essere liquidati come mere costruzioni mediatiche, ma neppure possono essere descritti con categorie improprie come “no-go zones”. Il punto giuridicamente rilevante è un altro: l’ordinamento consente la permanenza sul territorio senza un effettivo controllo sull’integrazione.
Sul piano normativo europeo, la centralità della tutela della vita privata e familiare ha progressivamente consolidato un orientamento giurisprudenziale che limita l’allontanamento dello straniero radicato sul territorio e impone una valutazione caso per caso, fondata sul principio di proporzionalità e sul grado di integrazione raggiunto.
Il paradosso è evidente: l’integrazione rileva come fattore ostativo all’espulsione, ma non esiste un meccanismo giuridico che la imponga o la verifichi in modo sistematico. L’integrazione è un elemento difensivo, non un requisito strutturale.
Anche nell’ordinamento italiano, strumenti formalmente orientati all’integrazione risultano sostanzialmente inefficaci. L’Accordo di integrazione previsto dal D.P.R. 179/2011, basato su un sistema a punti, avrebbe dovuto introdurre un modello di valutazione progressiva dell’inserimento dello straniero. Tuttavia, la sua applicazione pratica è rimasta marginale, priva di reale incidenza sulla stabilità del titolo di soggiorno.
Sul versante socio-economico, i dati Eurostat e OECD evidenziano criticità persistenti: tassi di occupazione inferiori per i cittadini di Paesi terzi, maggiore incidenza della disoccupazione giovanile nelle aree urbane a forte concentrazione migratoria, livelli di istruzione mediamente più bassi. Questi elementi non determinano automaticamente fenomeni di devianza, ma, combinati con la segregazione territoriale, contribuiscono alla formazione di contesti sociali chiusi.
In questo scenario si inseriscono le teorie della remigrazione e della sostituzione etnica. La prima propone un allontanamento su base identitaria, prescindendo dal comportamento individuale; la seconda costruisce una lettura deterministica dei fenomeni demografici. Entrambe condividono un limite decisivo: non sono compatibili con il quadro giuridico europeo. Non prevedono valutazioni individuali, non si confrontano con il principio di proporzionalità, né con i vincoli derivanti dalla CEDU e dalle costituzioni nazionali.
Il rischio è che il fallimento del multiculturalismo venga utilizzato per giustificare soluzioni che, in realtà, aggraverebbero la crisi dello Stato di diritto, senza risolvere il problema dell’integrazione.
È in questo spazio che si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Esso introduce un criterio giuridico mancante: la permanenza sul territorio deve essere condizionata a un percorso verificabile di integrazione. Non si tratta di un criterio identitario, ma comportamentale. Gli indicatori sono concreti: partecipazione al mercato del lavoro, conoscenza della lingua e rispetto delle regole dell’ordinamento.
Questo approccio trova già un riscontro, seppur implicito, nella giurisprudenza. La stessa elaborazione giurisprudenziale europea e nazionale riconosce, in modo sempre più evidente, che il grado di integrazione dello straniero costituisce un elemento giuridicamente rilevante nella valutazione della sua posizione. Allo stesso modo, la giurisprudenza nazionale – inclusa quella dei tribunali ordinari, tra cui il Tribunale di Bologna, come emerge dai provvedimenti già pubblicati e analizzati sul sito http://www.reimmigrazione.com – attribuisce crescente rilievo al radicamento lavorativo e sociale del richiedente.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si limita a rendere esplicito ciò che il sistema già riconosce in modo implicito, colmando il vuoto normativo. La ReImmigrazione non è una misura generalizzata, né un obiettivo politico, ma la conseguenza della mancata integrazione accertata secondo criteri oggettivi.
In conclusione, il fallimento del multiculturalismo non può essere affrontato né con l’inerzia del modello attuale né con scorciatoie ideologiche. Le evidenze empiriche – dalle aree vulnerabili svedesi ai quartieri prioritari francesi – mostrano che il problema esiste. La giurisprudenza dimostra che l’integrazione è già un elemento giuridicamente rilevante. Ciò che manca è una costruzione normativa coerente.
Senza un criterio giuridico dell’integrazione, il sistema continuerà a oscillare tra inefficacia e radicalizzazione. Con tale criterio, invece, diventa possibile governare il fenomeno migratorio nel rispetto dello Stato di diritto, superando tanto il fallimento del multiculturalismo quanto l’inconsistenza delle teorie identitarie.
Il dibattito sugli hub in Albania continua a essere impostato su un piano sbagliato. Si discute di trasferimenti, di localizzazione geografica, di compatibilità con le garanzie procedurali. Tutti profili rilevanti, ma secondari. Il punto decisivo è un altro: quale funzione giuridica si intende attribuire a questi hub.
Senza una funzione chiara, l’hub è destinato a replicare le inefficienze già note del sistema dei CPR: trattenimento prolungato, difficoltà nei rimpatri, contenzioso seriale e scarsa capacità di incidere realmente sui flussi.
Il nodo, dunque, non è il trasferimento. È il criterio.
L’ordinamento italiano dispone già di uno strumento che, se utilizzato correttamente, consente di definire tale criterio in modo oggettivo e verificabile: l’accordo di integrazione di cui al D.P.R. 179/2011. Si tratta di un meccanismo che lega la permanenza dello straniero sul territorio nazionale al rispetto di obblighi concreti e misurabili: apprendimento linguistico, inserimento lavorativo, rispetto delle regole fondamentali dell’ordinamento.
Tuttavia, questo strumento è rimasto sostanzialmente inattuato nella sua funzione essenziale. Non opera come parametro effettivo di selezione, non incide sulle decisioni amministrative in materia di soggiorno, non è utilizzato come criterio per distinguere tra chi può restare e chi deve essere allontanato. È stato ridotto a un adempimento formale, privo di reale capacità ordinante.
È qui che si inserisce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Il presupposto è semplice, ma radicale: la permanenza sul territorio non può essere sganciata da una verifica concreta dell’integrazione. Non in termini identitari, ma comportamentali. Non conta l’origine, conta il percorso. L’integrazione diventa così un vero e proprio contratto giuridico, il cui rispetto legittima la permanenza e il cui inadempimento comporta una conseguenza altrettanto chiara.
In questa prospettiva, gli hub in Albania acquistano una funzione diversa da quella che oggi viene loro attribuita.
L’hub non è il luogo in cui si valuta l’integrazione. È il luogo in cui si prende atto del suo fallimento.
L’accesso all’hub presuppone già il mancato rispetto del contratto di integrazione o, comunque, l’assenza dei requisiti minimi richiesti dall’ordinamento per la permanenza. In altri termini, il momento della valutazione è anteriore. L’hub interviene dopo, come sede di attuazione.
Ne deriva una conseguenza rilevante: l’hub non è un centro di gestione amministrativa, ma uno spazio decisionale di enforcement.
Al suo interno non si riapre una valutazione discrezionale sulla possibilità di integrazione. Si procede, invece, in tempi certi e sulla base di criteri predeterminati, all’attuazione della conseguenza giuridica già maturata: la ReImmigrazione.
Questa impostazione consente di superare una delle principali criticità del sistema attuale, ossia l’assenza di una connessione chiara tra comportamento del soggetto e esito del suo percorso giuridico. Oggi, infatti, convivono due disfunzioni speculari: da un lato, soggetti privi di reale integrazione che restano sul territorio; dall’altro, soggetti integrati che incontrano ostacoli nella stabilizzazione del proprio status.
L’introduzione di un meccanismo di enforcement del contratto di integrazione consente di ricondurre il sistema a una logica di coerenza: chi si integra resta, chi non si integra viene allontanato.
La nuova Return Regulation dell’Unione europea del 26 marzo 2026 si muove nella direzione del rafforzamento dell’enforcement dei rimpatri, ampliando gli strumenti a disposizione degli Stati membri e introducendo modelli organizzativi più incisivi, tra cui anche forme di esternalizzazione come i return hubs. Tuttavia, l’impianto europeo resta prevalentemente incentrato sulla fase esecutiva.
Manca, ancora una volta, un criterio sostanziale di selezione.
In assenza di tale criterio, il rischio è evidente: si rafforzano i mezzi senza chiarire il fine. Gli hub diventano strumenti più efficienti di un sistema che continua a non sapere con precisione chi deve essere rimpatriato e perché.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” colma esattamente questo vuoto. Non si limita a rendere più efficiente il rimpatrio, ma ne definisce il fondamento giuridico. Trasforma l’enforcement da attività meramente esecutiva a conseguenza logica di un accertamento precedente.
In questo quadro, gli hub in Albania possono effettivamente funzionare. Ma solo a una condizione: che siano inseriti in un sistema in cui il contratto di integrazione è reale, verificabile e giuridicamente vincolante.
Diversamente, resteranno ciò che già oggi rischiano di essere: una soluzione apparente a un problema sostanziale.
Il problema, infatti, non è dove collocare i migranti.
Il problema è stabilire, con criteri certi e giuridicamente fondati, chi ha titolo per restare e chi no.
E questa non è una questione logistica. È una questione di enforcement del contratto di integrazione.
Si tratta di una presa di posizione chiara, ma che si colloca interamente sul piano valoriale.
Il problema, però, è che anche in questo caso manca il passaggio giuridico.
È certamente corretto rilevare che la “remigrazione” non è una categoria del diritto. Non esiste nell’ordinamento dell’Unione Europea né in quello interno, e il suo utilizzo nel dibattito pubblico è spesso accompagnato da ambiguità e indeterminatezza. Ma limitarsi a definirla “indecente” non risolve il problema che ne sta alla base.
Perché quella parola – per quanto criticabile – nasce da un vuoto.
Un vuoto giuridico preciso: l’assenza di un criterio chiaro e condiviso che consenta di distinguere tra chi può restare e chi deve essere allontanato.
L’articolo denuncia la proposta, ma non affronta questa lacuna. Si rifiuta il termine, ma non si costruisce un’alternativa normativa. E, soprattutto, manca completamente ogni riferimento all’integrazione come parametro giuridico.
Così il dibattito resta incompleto.
Da un lato si formulano proposte politiche indeterminate, dall’altro si oppongono critiche etiche altrettanto nette. In mezzo, il diritto resta assente, o comunque non sviluppato nella sua funzione regolativa.
Il punto, invece, è proprio questo: riportare la questione entro un quadro giuridico definito.
Senza un criterio fondato sull’integrazione – intesa come radicamento lavorativo, conoscenza della lingua, rispetto delle regole – il sistema continua a oscillare tra posizioni opposte, senza trovare un equilibrio stabile. Si discute di ciò che è accettabile o meno, ma non si definiscono le condizioni giuridiche della permanenza.
In questa prospettiva, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si distingue nettamente sia dalla “remigrazione” intesa in senso politico, sia dalla sua semplice negazione. Non è una risposta ideologica, ma una proposta giuridica: introdurre un criterio individuale e verificabile che consenta di governare il fenomeno migratorio in modo coerente con lo Stato di diritto.
Senza questo passaggio, anche la critica più radicale rischia di restare priva di efficacia, perché non colma il vuoto che ha reso possibile la diffusione stessa del concetto che si intende contestare.
Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” Per decenni il diritto dell’immigrazione si è concentrato su una domanda: chi può entrare in Italia? Forse è arrivato il momento di iniziare a porcene un’altra. Chi può rimanere stabilmente in Italia? Non è una provocazione, ma una questione giuridica destinata ad assumere…
In March 2026, Italian authorities ordered the deportation of an imam based in the city of Brescia. The measure was adopted by the Ministry of the Interior on national security grounds, following assessments that the individual’s conduct and public messaging were incompatible with public order and could facilitate processes of radicalization within the local community.
For a U.S. audience, the legal nature of this measure requires a brief clarification.
Italy allows the executive branch to order the removal of a non-citizen without a prior criminal conviction, where there are substantiated concerns related to national security or public order. This is an administrative power, comparable—only in functional terms—to certain national security-based removals in the United States, although the procedural framework differs significantly. The key point is that the decision is preventive in form, but in practice it is often reactive in timing.
This is exactly what the Brescia case reveals.
The deportation did not occur at the early stages of problematic conduct. It occurred after a pattern had already developed—after signals of ideological radicalization had emerged and required attention from security authorities. In legal terms, the system intervened ex post, when the risk had already materialized into a concrete concern.
This raises a structural issue that extends beyond the individual case.
Like many Western systems, Italy formally promotes integration but does not treat it as a legally enforceable condition for continued residence. Migrants are expected to integrate, but the failure to do so does not automatically trigger consequences within the ordinary functioning of the immigration system.
There is, on paper, an “integration agreement” (Presidential Decree No. 179/2011), which introduces a points-based system linked to language acquisition, civic knowledge, and social participation. However, in practice, this instrument has remained largely ineffective. It does not operate as a decisive legal threshold that determines whether a person can remain in the country.
As a result, a gap emerges.
When integration is not operationalized through ordinary legal mechanisms, the system lacks intermediate tools. It cannot intervene progressively as integration fails. Instead, it is forced to rely on extraordinary measures, such as national security deportations, once the situation escalates.
The Brescia imam case is a textbook example of this dynamic.
Authorities did not remove the individual because he failed a clear, objective integration test. They removed him because his presence eventually raised security concerns significant enough to justify an exceptional intervention. At that point, the only available legal response was deportation on public order grounds.
This is precisely the problem addressed by the paradigm of “Integration or Reimmigration.”
In this context, Reimmigration does not mean “immigrating again,” nor does it refer to identity-based removal. It is a legal concept: return is the consequence of failing to meet measurable integration requirements. The model is behavior-based, not origin-based.
Under this framework, integration becomes a binding legal condition of residence, structured around three objective pillars: employment, language proficiency, and compliance with the legal order.
If such a system were effectively implemented, cases like Brescia would evolve differently.
Authorities would not need to wait for signs of radicalization or security alerts. They could intervene earlier, through ordinary administrative processes, based on verifiable indicators of non-integration. The system would operate ex ante, rather than ex post.
In practical terms, deportation would no longer appear as an exceptional response to a crisis. It would become a predictable legal consequence within a structured system of conditional residence.
For U.S. policy debates, the broader lesson is clear.
A system that does not legally structure integration will inevitably rely on emergency powers to manage its failures. And emergency powers, by their very nature, are activated only when the problem has already reached an advanced stage.
The Brescia case does not simply show that deportation is possible. It demonstrates that, without a binding legal link between integration and residence, the State is condemned to act too late.
In den letzten Jahren ist der Begriff Remigration zunehmend in die europäische politische Debatte zurückgekehrt. Was lange Zeit auf bestimmte aktivistische oder ideologische Kreise beschränkt war, taucht heute immer häufiger in politischen Diskussionen, Medienanalysen und akademischen Debatten über die Zukunft der europäischen Migrationspolitik auf. Für ein deutsches Publikum ist diese Entwicklung besonders relevant, da Deutschland im Zentrum der europäischen Migrationsdynamik steht.
Der Begriff Remigration bezeichnet im Allgemeinen die Rückkehr von Menschen mit Migrationshintergrund in ihre Herkunftsländer. In moderateren Interpretationen bezieht sich dies vor allem auf Personen ohne Aufenthaltsrecht oder auf Ausländer, die schwere Straftaten begangen haben. In radikaleren Versionen der Theorie kann der Begriff jedoch deutlich weiter gefasst werden und auch Personen betreffen, die zwar rechtmäßig in Europa leben, aber als unzureichend integriert gelten.
Die moderne Verbreitung des Konzepts wird häufig mit dem österreichischen Aktivisten Martin Sellner verbunden, der innerhalb der identitären Bewegung eine zentrale Rolle spielt. In dieser Perspektive wird Remigration als umfassende politische Strategie verstanden, die darauf abzielt, den Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in europäischen Gesellschaften langfristig zu reduzieren.
Dass diese Idee heute stärker diskutiert wird, hängt eng mit den strukturellen Schwierigkeiten zusammen, mit denen viele europäische Staaten in der Migrationspolitik konfrontiert sind. Dazu gehören anhaltende irreguläre Migration, geringe Durchsetzungsraten bei Abschiebungen, Integrationsprobleme in bestimmten sozialen und urbanen Räumen sowie eine wachsende gesellschaftliche Polarisierung in der Frage der Zuwanderung.
Vor diesem Hintergrund erscheint die Remigration für einige politische Akteure als eine klare und radikale Lösung. Sie verspricht, die demografischen und sozialen Spannungen zu reduzieren, indem die Präsenz von Migranten in Europa verringert wird.
Doch gerade diese Radikalität zeigt auch die grundlegenden Grenzen des Konzepts. Europäische Staaten – einschließlich Deutschlands – sind durch starke verfassungsrechtliche Garantien, europäisches Recht und internationale Menschenrechtsverpflichtungen gebunden. Millionen von Menschen mit Migrationshintergrund leben heute in Europa mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus, mit familiären Bindungen und häufig auch mit der Staatsbürgerschaft ihres Aufenthaltslandes.
Eine umfassende Politik der Remigration würde daher auf erhebliche rechtliche Hindernisse stoßen. In der Praxis funktioniert das Konzept oft eher als politisches oder ideologisches Narrativ, das gesellschaftliche Unzufriedenheit und Sicherheitsbedenken aufgreift, ohne jedoch ein klar umsetzbares rechtliches Modell zu bieten.
Genau an diesem Punkt unterscheidet sich der Ansatz des Paradigmas Integration oder ReImmigration grundlegend.
Dieses Paradigma basiert nicht auf ethnischen oder kulturellen Kriterien. Stattdessen knüpft es den dauerhaften Aufenthalt im Aufnahmeland an einen überprüfbaren Integrationsprozess innerhalb der Gesellschaft.
Integration wird dabei nicht als abstraktes politisches Ziel verstanden, sondern als ein konkreter Prozess, der auf drei grundlegenden Elementen beruht: Teilnahme am Arbeitsmarkt, Kenntnis der Landessprache und Respekt gegenüber den grundlegenden Regeln der Rechtsordnung.
Wenn dieser Integrationsprozess erfolgreich verläuft, wird der Migrant zu einem stabilen Teil der Gesellschaft und kann seine rechtliche Position innerhalb des bestehenden Systems festigen. Scheitert die Integration hingegen eindeutig, muss der Staat über wirksame Instrumente verfügen, um den dauerhaften Aufenthalt zu beenden und eine Rückkehr in das Herkunftsland zu ermöglichen.
Der Unterschied zwischen beiden Ansätzen ist daher fundamental. Die Remigration zielt in erster Linie auf eine Reduzierung der migrantischen Bevölkerung aus identitären oder demografischen Gründen ab. Die ReImmigration hingegen stellt ein rechtlich strukturiertes Modell der Migrationssteuerung dar, das sich auf die objektive Bewertung von Integration stützt.
Im Rahmen dieses Paradigmas ist die Rückkehr in das Herkunftsland kein ideologisches Ziel, sondern die logische Folge eines gescheiterten Integrationsprozesses. Gleichzeitig bleibt die erfolgreiche Integration das zentrale Ziel des Systems.
Für Deutschland ist diese Unterscheidung besonders relevant. Das Land hat seit den 1960er Jahren verschiedene Phasen der Migration erlebt – von den sogenannten Gastarbeiterprogrammen bis hin zur jüngsten Flüchtlingsmigration. Die aktuelle Debatte zeigt, dass die Frage der Integration weiterhin eine der zentralen Herausforderungen der deutschen Gesellschaft darstellt.
Die wachsende Aufmerksamkeit für das Thema Remigration spiegelt daher eine tiefere Unsicherheit über die langfristige Steuerung von Migration in Europa wider. Wenn Migrationspolitik jedoch dauerhaft funktionieren soll, muss sie über ideologische Gegensätze hinausgehen.
Eine realistische Politik muss in der Lage sein, klar zwischen erfolgreicher und gescheiterter Integration zu unterscheiden. Ohne diese Unterscheidung drohen politische Systeme zwischen zwei Extremen zu schwanken: einerseits einer offenen, aber schwer kontrollierbaren Migration, andererseits radikalen Vorschlägen, die mit den rechtlichen Grundlagen europäischer Staaten kaum vereinbar sind.
Genau hier setzt das Paradigma Integration oder ReImmigration an. Sein Ziel ist es, die Migrationsdebatte von einer ideologischen Auseinandersetzung in ein strukturiertes rechtliches Modell zu überführen, das Integration fördert und gleichzeitig klare Konsequenzen vorsieht, wenn Integration nicht gelingt.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
L’articolo pubblicato su HuffPost Italia ( https://www.huffingtonpost.it/politica/2026/04/05/news/albania_migranti-21614240/ ) si inserisce nel filone ormai ricorrente di una narrazione critica rispetto alle politiche di esternalizzazione delle procedure migratorie e, in particolare, al modello degli hub in Albania. Si tratta di una lettura che individua con una certa puntualità le criticità operative – tempi, costi, inefficienze, difficoltà nei rimpatri – ma che si arresta esattamente dove dovrebbe iniziare: nella proposta di una soluzione.
Ed è proprio qui che emerge il vero limite strutturale di questo tipo di analisi: la denuncia senza paradigma.
L’articolo descrive il malfunzionamento dei rimpatri come se fosse un’anomalia contingente, una distorsione tecnica del sistema. In realtà, il problema è molto più radicale: il sistema dei rimpatri, così come oggi concepito, non funziona perché è costruito su un presupposto sbagliato.
Non esiste, nell’attuale assetto normativo e amministrativo, un criterio chiaro, stabile e giuridicamente operativo che distingua chi deve restare da chi deve essere allontanato. Il risultato è inevitabile: i CPR diventano luoghi di stallo, i rimpatri restano episodici, l’intero sistema si regge su una finzione di controllo che non trova attuazione concreta.
Non è un problema di strumenti. È un problema di paradigma.
I CPR non funzionano non perché siano inadeguati in sé, ma perché vengono utilizzati in assenza di un criterio selettivo a monte. Senza una logica giuridica che fondi l’allontanamento su presupposti chiari e verificabili, il trattenimento amministrativo diventa una misura svuotata, destinata a produrre inefficienza e contenzioso.
In questo contesto, la proposta degli hub in Albania rischia di replicare lo stesso errore su scala esterna: spostare il problema senza risolverlo.
Portare i migranti fuori dal territorio nazionale non risolve il nodo centrale, perché il problema non è dove si trovano le persone, ma secondo quale criterio vengono valutate.
Se non si introduce un meccanismo giuridico di selezione fondato sull’integrazione, qualsiasi struttura – CPR in Italia o hub all’estero – è destinata a fallire.
È qui che si colloca la necessità di adottare immediatamente un paradigma diverso: Integrazione o ReImmigrazione.
Questo paradigma non introduce una logica ideologica, ma una struttura giuridica operativa. Il diritto a restare non è più una conseguenza automatica della presenza sul territorio né un effetto casuale delle disfunzioni amministrative, ma diventa il risultato di un percorso verificabile.
L’integrazione – lavoro, conoscenza della lingua, rispetto delle regole – assume una funzione selettiva. Non come criterio discrezionale, ma come parametro oggettivo di valutazione.
Chi si integra resta.
Chi non si integra deve essere allontanato.
Solo in questo modo il rimpatrio diventa effettivo. Non perché si rafforzano i CPR o si moltiplicano gli accordi internazionali, ma perché si crea una base giuridica solida che legittima e rende concretamente eseguibile l’allontanamento.
Il punto è semplice, ma sistemico: senza selezione a monte, non esiste esecuzione a valle.
L’articolo di HuffPost coglie le criticità ma non arriva a questa conclusione. Rimane dentro una logica emergenziale, nella quale ogni soluzione è destinata a essere temporanea e ogni riforma incompleta.
Continuare a discutere di rimpatri senza ridefinire il criterio giuridico della permanenza significa perpetuare l’inefficienza attuale.
Al contrario, l’adozione del paradigma Integrazione o ReImmigrazione consentirebbe di ricondurre l’intero sistema migratorio a una logica ordinata: la protezione per chi costruisce un percorso reale di integrazione, il rimpatrio per chi non lo fa.
Non si tratta di una scelta politica nel senso tradizionale del termine. Si tratta di una necessità sistemica.
Senza questa svolta, ogni analisi continuerà a descrivere il problema senza mai risolverlo.
Benvenuti a un nuovo episodio del podcast “Integrazione o ReImmigrazione”.
In questa puntata affrontiamo un caso che ha generato un dibattito acceso, spesso confuso e quasi sempre ideologizzato: il cosiddetto caso Albania. Un caso che viene sistematicamente letto come operazione di deterrenza simbolica, quando in realtà pone una questione molto più profonda e giuridicamente rilevante: l’esecuzione delle decisioni nel governo dell’immigrazione.
Il primo errore da evitare è proprio quello della lettura emotiva. Parlare di deterrenza significa collocare il tema sul piano della comunicazione politica, dell’effetto annuncio, della paura come strumento di governo. Ma il caso Albania, al netto delle sue criticità operative e delle valutazioni di opportunità, va letto in una chiave diversa: come tentativo di ricostruire una filiera dell’esecuzione, cioè uno spazio nel quale la decisione giuridica non resta sospesa sul territorio nazionale senza esito.
Il nodo centrale non è “mandare un messaggio”, ma dare seguito a una decisione. Nel sistema attuale, la vera anomalia non è l’esistenza di strutture esterne, ma l’accumulo di decisioni non eseguite all’interno. Dinieghi, revoche, rigetti, ordini di allontanamento che restano lettera morta. È questa la patologia del sistema, non il tentativo – discutibile quanto si vuole – di affrontarla.
Il caso Albania nasce proprio da questa frattura: uno Stato che decide ma non riesce a eseguire, e che tenta di ricostruire uno spazio operativo separato, funzionale all’esecuzione, sottraendolo alle inerzie strutturali del territorio interno. Non si tratta, quindi, di esportare la sovranità o di aggirare le garanzie, ma di riportare l’esecuzione al centro del ciclo migratorio.
Naturalmente, questo non significa che ogni scelta sia automaticamente corretta o immune da criticità. Il punto, però, è un altro: il dibattito pubblico ha quasi completamente eluso la questione giuridica fondamentale. Senza esecuzione, ogni sistema di protezione, integrazione e permanenza è destinato a collassare. Il caso Albania mette in luce proprio questo dato, anche a costo di forzare soluzioni inedite.
È significativo che la reazione più forte non si sia concentrata sull’effettiva compatibilità giuridica delle procedure, ma sull’idea stessa che lo Stato possa organizzare l’uscita. Come se il ritorno fosse, di per sé, illegittimo. Ma questa reazione conferma ciò che abbiamo detto negli episodi precedenti: l’uscita è diventata un tabù, mentre dovrebbe essere una funzione ordinaria.
Letto in questa prospettiva, il caso Albania non è una politica di deterrenza, ma una risposta – forse imperfetta – a un problema strutturale: l’impossibilità pratica di eseguire le decisioni sul territorio nazionale. È il tentativo di separare la fase della tutela da quella dell’esecuzione, restituendo a ciascuna una sua coerenza operativa.
C’è poi un ulteriore profilo, spesso ignorato. L’esecuzione ordinata e tracciabile è anche una garanzia per lo straniero. Meglio una procedura chiara, con tempi definiti e controllo giurisdizionale, che una permanenza indefinita in uno stato di irregolarità di fatto. L’inerzia non è neutralità: è precarietà permanente.
Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, il caso Albania va quindi letto come un sintomo, non come un feticcio. Un sintomo di un sistema che ha perso la capacità di chiudere i procedimenti e che, proprio per questo, sperimenta soluzioni esterne. Non è la soluzione in sé a essere il cuore del problema, ma ciò che essa rivela: senza esecuzione, il diritto dell’immigrazione resta incompleto.
La vera alternativa non è tra deterrenza e accoglienza, ma tra esecuzione e finzione. Tra uno Stato che assume fino in fondo le conseguenze delle proprie decisioni e uno Stato che preferisce rinviare, tollerare, accumulare. Il caso Albania, con tutti i suoi limiti, ha avuto il merito di riportare questa alternativa al centro del dibattito.
Nel prossimo episodio tireremo le fila di questo percorso e affronteremo una questione di sistema: integrazione e ReImmigrazione come modello coerente, per capire perché solo tenendo insieme ingresso, permanenza ed esecuzione è possibile costruire una politica migratoria non ideologica, ma giuridicamente sostenibile.
The European Union’s approval of the new Return Regulation on March 26, 2026 marks another step toward strengthening enforcement mechanisms against irregular migration. From a U.S. perspective, this may appear familiar: a legal framework designed to ensure that individuals without lawful status are effectively removed, reinforcing the credibility of the immigration system.
However, the European approach reveals a structural limitation that is often overlooked in transatlantic comparisons. The regulation operates almost exclusively within the binary distinction between lawful and unlawful presence. It enhances return procedures, coordination among Member States, and enforcement capacity. Yet, it does not address a deeper issue: what happens when migrants are formally lawful, but not meaningfully integrated into the host society.
This distinction is crucial.
In the United States, debates on immigration increasingly intersect with questions of assimilation, civic participation, and long-term social cohesion. While U.S. law does not formally condition lawful presence on “integration” in a strict legal sense, the broader political and institutional discourse acknowledges that legality alone does not resolve the challenges of immigration governance.
By contrast, the EU system—confirmed once again by this new regulation—continues to treat lawful stay as sufficient in itself, without embedding integration as a structural legal requirement. This creates a gap: individuals may remain legally present, yet disconnected from the social, economic, and cultural framework of the host country.
Within this landscape, an important legal tool emerges in European practice: what can be described as complementary protection. This is not a U.S. concept in the same form, but it can be understood as a legal mechanism that allows courts and authorities to assess whether removing a person would violate fundamental rights—particularly under Article 8 of the European Convention on Human Rights, which protects private and family life.
Through this mechanism, European courts increasingly evaluate factors such as employment, social ties, family relationships, and overall integration. In other words, integration becomes legally relevant—but only indirectly, and only in defensive contexts, such as preventing removal.
This is where the limitation of the new EU regulation becomes evident. While it strengthens the system’s ability to remove those who are unlawfully present, it does not create any parallel mechanism to assess or respond to the lack of integration among those who are lawfully present. The system can expel the irregular, but it has no structured response to the non-integrated regular.
This gap is precisely what the paradigm of “Integration or ReImmigration” seeks to address.
Unlike more radical proposals circulating in parts of Europe—often referred to as “remigration”—this framework does not advocate for indiscriminate removal. Instead, it proposes a legally structured model in which integration becomes a central criterion for remaining in the country over time. The idea is straightforward: lawful presence should not be a static condition, but a dynamic one, linked to measurable integration outcomes.
From a U.S. perspective, this approach may resonate with longstanding discussions about the balance between enforcement and assimilation. The difference lies in its legal formalization. The European system already contains the seeds of such an approach—particularly in complementary protection—but has not yet developed it into a general principle of immigration governance.
The new EU Return Regulation, therefore, represents both progress and limitation. It improves enforcement against irregular migration, but leaves untouched the more complex question of how to govern legal migration in a way that ensures long-term integration.
Until that gap is addressed, the system will remain incomplete.
Il cosiddetto “decreto anti-maranza” nasce da un problema reale, che sarebbe irresponsabile negare o ridurre a una costruzione propagandistica: la diffusione di aggressioni, rapine, danneggiamenti, porto di coltelli e altre forme di violenza commesse da gruppi giovanili, spesso nei luoghi della movida, nelle stazioni e nelle periferie urbane. Occorre però partire da una precisazione giuridica.…
L’articolo di Euronews (consultabile qui: https://it.euronews.com/my-europe/2026/07/24/immigrazione-i-dati-che-raccontano-la-condizione-degli-stranieri-in-italia) offre un quadro statistico della presenza degli stranieri nel nostro Paese: occupazione, redditi, povertà, istruzione, condizioni abitative e altri indicatori che aiutano a comprendere la complessità del fenomeno migratorio. È un contributo utile. Le politiche pubbliche devono partire dai dati, non dagli slogan. Ma proprio leggendo questo tipo di…
Il programma di si distingue, rispetto a quelli degli altri partiti analizzati, per un elemento che ne condiziona profondamente la lettura giuridico-politica: non è soltanto un documento programmatico, ma anche una rivendicazione dell’azione di governo già svolta.
Ne deriva una impostazione meno teorica e più operativa, nella quale il tema migratorio è inserito all’interno di una più ampia visione di sovranità, sicurezza e controllo delle frontiere.
Il fulcro dell’impostazione emerge con chiarezza nella parte dedicata alla “protezione dei confini europei”, dove si afferma esplicitamente che deve essere l’Europa a decidere chi entra e non le organizzazioni criminali o attori esterni. Il paradigma è dunque quello del controllo preventivo e della gestione esternalizzata del fenomeno migratorio, attraverso accordi con Paesi terzi, rafforzamento delle agenzie europee e potenziamento dei rimpatri . In questo senso, il programma si colloca in continuità con una linea già visibile nella prassi amministrativa e normativa degli ultimi anni: riduzione degli ingressi irregolari, cooperazione internazionale e centralità del rimpatrio come strumento di riequilibrio del sistema.
Sotto il profilo giuridico, questa impostazione appare coerente con una lettura restrittiva dell’art. 10, comma 3, Cost., nella quale il diritto d’asilo non è negato, ma fortemente incanalato entro procedure selettive e territorialmente esternalizzate. Si tratta di una trasformazione significativa del modello italiano, che tende a spostare il baricentro dalla gestione interna del migrante alla prevenzione dell’ingresso.
Tuttavia, è proprio qui che emerge il nodo centrale se si assume come chiave di lettura il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Il programma di Fratelli d’Italia, pur strutturato e articolato sul versante della sicurezza e della regolazione dei flussi, appare ancora incompleto nella costruzione di un vero ciclo giuridico della permanenza. L’integrazione è evocata solo indirettamente, soprattutto attraverso il riferimento all’immigrazione regolare legata al lavoro e alla necessità di incontro tra domanda e offerta . Manca però una definizione normativa forte dell’integrazione come condizione giuridica per la stabilizzazione del soggiorno.
In altri termini, il modello delineato è efficace nella fase di ingresso e di contenimento, ma non altrettanto nella fase successiva, quella decisiva: la permanenza.
Qui il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” impone una scelta netta, che nel programma non viene ancora pienamente esplicitata. Se l’integrazione non diventa criterio giuridico verificabile – fondato su indicatori oggettivi quali lavoro stabile, conoscenza linguistica, adesione ai valori costituzionali – il sistema rischia di rimanere sospeso tra due modelli incompiuti: da un lato il controllo dei flussi, dall’altro una permanenza non sufficientemente regolata.
Va riconosciuto, rispetto ad altri programmi, che Fratelli d’Italia affronta in modo più diretto e strutturale il tema dei rimpatri, considerati elemento essenziale del sistema. Il rafforzamento degli accordi con i Paesi di origine e la previsione di strumenti europei più efficaci rappresentano, sotto il profilo tecnico, un avanzamento rispetto alle impostazioni che tendono a rimuovere o marginalizzare il problema. Tuttavia, anche in questo caso, il rimpatrio resta uno strumento amministrativo, non ancora pienamente integrato in un sistema normativo che lo colleghi in modo automatico e trasparente al fallimento del percorso di integrazione.
Il confronto con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” evidenzia dunque una criticità di fondo: il programma costruisce con rigore la fase di selezione e di controllo, ma non chiude il cerchio sul piano della permanenza. Manca, in termini giuridici, una vera condizionalità del soggiorno fondata sull’integrazione, così come manca una previsione esplicita della reimmigrazione come esito fisiologico per chi non si integra.
In prospettiva, è proprio su questo passaggio che si gioca la tenuta del modello. Senza una saldatura tra ingresso, integrazione e rimpatrio, il sistema rischia di rimanere parziale: forte nella difesa dei confini, ma meno incisivo nella gestione interna del fenomeno.
In conclusione, il programma di Fratelli d’Italia rappresenta, allo stato, il tentativo più avanzato di ricondurre l’immigrazione entro una logica di sovranità e controllo. Tuttavia, per evolvere in un modello giuridico completo, deve ancora compiere un passaggio decisivo: trasformare l’integrazione da obiettivo politico a criterio normativo vincolante e collegare in modo esplicito il mancato inserimento alla reimmigrazione. Solo così il paradigma potrà dirsi realmente compiuto.
Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” Quando si sente parlare di ReImmigrazione, il dibattito si concentra quasi sempre sul rimpatrio. È un errore. Nel paradigma che ho proposto, infatti, la ReImmigrazione non rappresenta il punto di partenza della politica migratoria, ma il suo punto di arrivo. Prima viene tutto…
Il Comune di Bologna ha scelto da tempo di presentarsi come uno dei principali laboratori italiani dell’accoglienza diffusa. Con l’amministrazione del sindaco Matteo Lepore questa impostazione è diventata una vera e propria identità politica: più servizi, più progetti, più collaborazione con il Terzo settore, maggiore accessibilità alle prestazioni e una crescente sovrapposizione tra politiche migratorie,…
Il caso emerso a Blackburn, nel Regno Unito, relativo alla candidatura al consiglio comunale di una donna che indossa il burqa, rappresenta molto più di una polemica locale. Esso costituisce un passaggio rivelatore di una crisi più profonda: il limite strutturale del modello multiculturalista quando viene applicato senza strumenti di verifica dell’integrazione reale.
Per anni il Regno Unito ha incarnato l’idea di una società aperta, fondata sulla coesistenza di identità diverse. Il multiculturalismo britannico ha costruito il proprio equilibrio su un presupposto chiaro: la libertà individuale, intesa come possibilità di esprimere la propria identità culturale e religiosa senza interferenze. Tuttavia, questo modello ha progressivamente rinunciato a interrogarsi su un punto essenziale: se e in che misura tale libertà sia effettiva, oppure il risultato di condizionamenti sociali e culturali non indagati.
Il caso Blackburn evidenzia proprio questo limite. La presenza, nello spazio politico, di una candidata che indossa il burqa non può essere ridotta a una questione simbolica o ideologica. Essa pone una domanda di fondo: è sufficiente la libertà formale per garantire l’integrazione, oppure è necessario verificare la sostanza di tale integrazione?
Il multiculturalismo, nella sua versione più permissiva, ha scelto la prima strada. Ha accettato ogni manifestazione culturale come espressione di libertà, evitando di entrare nel merito delle condizioni concrete in cui tale libertà si esercita. Questo approccio ha prodotto una forma di tolleranza passiva, incapace di distinguere tra integrazione reale e semplice coesistenza parallela.
Il risultato è un sistema che non governa il fenomeno migratorio, ma si limita a registrarlo.
Nel momento in cui la partecipazione alla vita pubblica avviene senza una verifica effettiva del livello di integrazione, si crea un corto circuito. La rappresentanza democratica presuppone, infatti, non solo il riconoscimento formale dei diritti, ma anche la capacità sostanziale di esercitarli in modo libero, consapevole e autonomo. Se questa verifica manca, il sistema perde coerenza e si espone a tensioni crescenti.
Il caso Blackburn, quindi, non è un’anomalia, ma il sintomo di una trasformazione più ampia: il passaggio da un modello di integrazione a un modello di semplice coabitazione.
È proprio in questo spazio che si inserisce il paradigma Integrazione o ReImmigrazione.
A differenza del multiculturalismo passivo, questo paradigma introduce un criterio oggettivo e verificabile. La permanenza nello Stato non è affidata a presunzioni o dichiarazioni, ma è legata alla capacità concreta di integrazione, misurata attraverso elementi come il lavoro, la conoscenza della lingua e il rispetto delle regole.
In questa prospettiva, il tema del burqa non viene affrontato in termini ideologici, ma funzionali. Non si tratta di vietare un simbolo, né di accettarlo in modo acritico, ma di verificare se la persona che lo indossa sia pienamente inserita nel contesto sociale e in grado di esercitare i propri diritti senza condizionamenti.
Il limite del modello britannico sta proprio nell’assenza di questa verifica.
Per l’Italia, la lezione è evidente. L’adozione di un paradigma fondato sull’integrazione reale non rappresenta una scelta ideologica, ma una necessità sistemica. Solo attraverso criteri chiari e verificabili è possibile evitare che situazioni analoghe si traducano in tensioni sociali e in una progressiva perdita di coesione.
Non si tratta di negare la libertà, ma di garantirne l’effettività.
Il caso Blackburn dimostra cosa accade quando questo passaggio non viene compiuto.
Il caso emerso a Blackburn, nel Regno Unito, relativo alla candidatura al consiglio comunale di una donna che indossa il burqa, non è un episodio marginale né una semplice curiosità mediatica. È, al contrario, un fatto che impone una riflessione seria sullo stato dell’integrazione nelle democrazie europee e, in particolare, sul modello britannico.
Per lungo tempo il Regno Unito ha rappresentato il paradigma del multiculturalismo liberale: un sistema fondato sull’idea che la convivenza tra culture diverse potesse realizzarsi attraverso il riconoscimento delle identità, senza necessità di un’effettiva convergenza sui modelli sociali e culturali. In questo schema, la libertà individuale è stata interpretata in senso prevalentemente formale, come assenza di interferenza da parte dello Stato.
Il caso di Blackburn dimostra però il limite strutturale di questo approccio.
La presenza, nello spazio pubblico politico, di una candidata che indossa un simbolo così fortemente connotato come il burqa non può essere liquidata come una semplice espressione di libertà individuale. Non perché la libertà religiosa non debba essere tutelata, ma perché la partecipazione alla vita pubblica presuppone condizioni sostanziali di integrazione che non possono essere ignorate.
Il punto non è il simbolo in sé, ma ciò che esso rappresenta nel contesto sociale. Il burqa, in molte realtà, non è solo un’espressione identitaria, ma anche il prodotto di dinamiche sociali e culturali che incidono sull’autodeterminazione della persona, in particolare della donna. Negare questa dimensione significa rinunciare a comprendere la realtà.
Il corto circuito dell’integrazione emerge proprio qui: nel momento in cui il sistema accetta come pienamente integrata una situazione che, in realtà, non è stata mai verificata sotto il profilo sostanziale.
Il modello britannico mostra così tutta la sua debolezza. Da un lato, proclama la libertà individuale; dall’altro, rinuncia a verificare se tale libertà sia effettiva o solo apparente. Da un lato, accetta ogni manifestazione culturale nello spazio pubblico; dall’altro, non si dota di strumenti per valutare il grado reale di integrazione.
Il risultato è una forma di tolleranza passiva che non governa il fenomeno migratorio, ma lo subisce.
In questo senso, il caso Blackburn non è un’eccezione, ma il sintomo di un problema più ampio: l’assenza di un criterio oggettivo di integrazione. Senza tale criterio, ogni situazione viene interpretata in modo ideologico, oscillando tra accettazione acritica e rifiuto indiscriminato.
È proprio questo spazio che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione intende colmare.
A differenza del multiculturalismo passivo, questo paradigma non si fonda né sull’assimilazione forzata né sulla semplice tolleranza. Esso introduce un criterio chiaro e verificabile: la permanenza nello Stato è legata alla capacità di integrazione reale, misurata attraverso elementi concreti quali il lavoro, la conoscenza della lingua e il rispetto delle regole.
In questa prospettiva, il problema del burqa non viene affrontato in termini ideologici, ma funzionali. Non si tratta di vietare un simbolo, ma di verificare se la persona che lo indossa sia pienamente inserita nel contesto sociale, se sia in grado di esercitare diritti e assumere responsabilità in modo autonomo e consapevole.
Il caso britannico dimostra cosa accade quando questa verifica non viene effettuata.
Per l’Italia, la lezione è evidente. Replicare il modello inglese significherebbe accettare una progressiva perdita di controllo sul processo di integrazione, con conseguenze inevitabili sulla coesione sociale. Al contrario, adottare un paradigma fondato sulla verifica dell’integrazione consentirebbe di governare il fenomeno migratorio in modo razionale, evitando derive ideologiche e conflitti sociali.
Non si tratta di limitare la libertà, ma di garantirne l’effettività.
Ed è proprio qui che si gioca la differenza tra una società che si limita a proclamare i propri valori e una società che è in grado di renderli concreti.
Il richiamo ai concetti di “remigrazione” e “riconquista” viene affrontato in chiave critica, evidenziandone le implicazioni sul piano della convivenza e dei valori. Si tratta di una prospettiva comprensibile, ma che resta esterna al problema giuridico centrale.
Anche in questo caso, infatti, il termine “remigrazione” viene discusso senza chiarire un punto fondamentale: non si tratta di una categoria del diritto. Non esiste nell’ordinamento, né come istituto né come procedura. È una parola che appartiene al dibattito pubblico e che, proprio per questo, rischia di essere caricata di significati diversi e spesso incompatibili tra loro.
Ma il limite dell’impostazione non è solo questo.
La critica si concentra sugli aspetti simbolici e culturali, senza affrontare la questione decisiva: quale sia il criterio giuridico che consente di distinguere tra chi può restare e chi deve essere allontanato. E anche qui manca completamente ogni riferimento all’integrazione come parametro normativo.
Il risultato è un dibattito che si sviluppa su due livelli paralleli ma incomunicanti: da un lato la critica etica, dall’altro le proposte politiche. In mezzo, il diritto resta sullo sfondo.
Eppure è proprio il diritto che dovrebbe fornire la chiave di equilibrio.
Senza un criterio fondato sull’integrazione – intesa come radicamento lavorativo, conoscenza della lingua, rispetto delle regole – il sistema resta privo di un parametro oggettivo. Si oscilla così tra posizioni di chiusura e richiami ai valori, senza costruire una struttura giuridica capace di governare il fenomeno.
Il punto, invece, è proprio questo: riportare il dibattito dentro il diritto. Non limitarsi a contestare parole o a difendere principi, ma individuare criteri applicabili, verificabili e coerenti con lo Stato di diritto.
In questa prospettiva, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si colloca su un piano diverso rispetto alle categorie richiamate nell’articolo. Non è una risposta ideologica, ma una proposta giuridica: introdurre un criterio individuale di valutazione dell’integrazione come presupposto della permanenza.
Senza questo passaggio, il rischio è quello di continuare a discutere su piani diversi, senza mai affrontare il nodo che tiene insieme tutte queste posizioni: la definizione giuridica della permanenza dello straniero nel territorio.
Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” Nel dibattito sull’immigrazione si sente spesso affermare che la presenza degli stranieri rappresenti un costo per il welfare. È un’affermazione che merita una riflessione più approfondita. La vera domanda, infatti, dovrebbe essere un’altra: quanto inciderebbe un’integrazione realmente efficace sulla riduzione di quel costo?…
Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” Chi si occupa oggi dell’integrazione degli stranieri in Italia? La risposta, probabilmente, è il primo problema. Le competenze sono distribuite tra Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro, Ministero dell’Istruzione, Regioni, Prefetture, Questure, Comuni e numerosi altri enti pubblici. Ognuno interviene su un singolo aspetto,…
Il rimpatrio dell’imam di Brescia costituisce un caso paradigmatico per comprendere i limiti strutturali dell’attuale sistema di gestione dell’immigrazione in Italia. Non si tratta, infatti, di discutere la legittimità del provvedimento espulsivo – che trova il proprio fondamento negli strumenti di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dello Stato – bensì di interrogarsi sul momento in cui tale intervento si rende necessario.
Il dato giuridicamente rilevante è che l’allontanamento è avvenuto in una fase avanzata del rischio, quando gli elementi di criticità erano già emersi e avevano richiesto l’attivazione di strumenti eccezionali. In altri termini, il sistema ha operato in chiave reattiva e non preventiva.
Nel nostro ordinamento, il rimpatrio per motivi di sicurezza si colloca all’interno di una dimensione straordinaria, legata a valutazioni discrezionali dell’autorità amministrativa e a presupposti qualificati. Si tratta di un potere necessario, ma che, per sua natura, non può costituire l’asse portante della gestione del fenomeno migratorio. Esso interviene quando il problema è già manifesto.
Questo assetto normativo evidenzia un limite evidente: manca un criterio ordinario, giuridicamente vincolante, che colleghi la permanenza sul territorio nazionale al livello di integrazione effettiva dello straniero.
L’ordinamento conosce, formalmente, uno strumento che potrebbe assolvere a tale funzione: l’accordo di integrazione disciplinato dal D.P.R. 179/2011. Tuttavia, nella prassi amministrativa, esso è rimasto sostanzialmente privo di incisività. Non costituisce un parametro reale di valutazione della permanenza, né determina conseguenze effettive in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.
In questa prospettiva, il caso dell’imam di Brescia dimostra che l’assenza di un meccanismo selettivo ex ante produce inevitabilmente un intervento ex post. Lo Stato interviene quando emergono profili di pericolosità, ma non dispone di strumenti efficaci per prevenire tali esiti attraverso un controllo progressivo e ordinario del percorso di integrazione.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si colloca esattamente su questo crinale. Esso non propone un ampliamento degli strumenti emergenziali, ma una trasformazione del criterio di fondo: la permanenza dello straniero sul territorio nazionale deve essere condizionata, in modo chiaro e verificabile, al rispetto di parametri oggettivi di integrazione.
L’integrazione, in questa prospettiva, non è un obiettivo politico generico, ma un requisito giuridico strutturale, articolato su tre pilastri fondamentali: inserimento lavorativo, conoscenza linguistica e rispetto delle regole dell’ordinamento.
Se tale criterio fosse stato effettivamente operativo, il caso in esame avrebbe potuto seguire un percorso diverso. Non sarebbe stato necessario attendere l’emersione di profili di radicalizzazione o di rischio per la sicurezza pubblica. La verifica del livello di integrazione avrebbe consentito un intervento anticipato, ordinario, fondato su presupposti oggettivi e non su valutazioni emergenziali.
In altri termini, il rimpatrio non sarebbe stato una misura straordinaria adottata in risposta a una situazione critica, ma la naturale conseguenza del mancato rispetto delle condizioni di permanenza.
Questo passaggio è decisivo. Un sistema fondato esclusivamente su strumenti emergenziali è destinato a essere inefficiente, perché interviene solo quando il danno potenziale si è già prodotto. Un sistema fondato su criteri ordinari di integrazione, invece, consente una gestione preventiva, razionale e coerente con i principi dello Stato di diritto.
Il caso dell’imam di Brescia, dunque, non dimostra soltanto che il rimpatrio è possibile. Dimostra, piuttosto, che senza un reale meccanismo di integrazione giuridicamente vincolante, lo Stato è costretto a intervenire sempre troppo tardi.
È su questo punto che si gioca la tenuta futura del sistema.
Dal punto di vista giuridico, si tratta di un esercizio tipico dei poteri attribuiti all’autorità amministrativa in materia di sicurezza, in particolare nell’ambito delle misure di prevenzione e dei provvedimenti di espulsione per motivi di ordine pubblico. L’ordinamento italiano prevede, infatti, strumenti che consentono un intervento anche anticipato rispetto alla commissione di reati, quando emergano elementi di pericolosità qualificata.
Il dato rilevante è che, in questo caso, il sistema ha funzionato nella sua dimensione più incisiva: quella della capacità di intervenire in modo tempestivo ed effettivo, traducendo la valutazione amministrativa in un risultato concreto, ossia l’allontanamento dal territorio.
In una prospettiva più ampia, questo tipo di intervento mostra come il rimpatrio possa essere efficace quando è inserito in un percorso amministrativo chiaro, fondato su una valutazione preventiva e strutturata della posizione dello straniero.
È proprio su questo punto che si innesta il paradigma Integrazione o ReImmigrazione. Il caso in esame rappresenta una applicazione, per così dire, “forte” del principio: a fronte di una valutazione negativa in termini di compatibilità con l’ordinamento, il sistema produce un esito coerente e immediato.
L’estensione di questa logica a un piano più generale consentirebbe di rendere il sistema più prevedibile ed efficace: non interventi episodici o emergenziali, ma un modello nel quale la permanenza è stabilmente collegata a criteri verificabili, e il rimpatrio diventa una conseguenza ordinaria nei casi di mancata integrazione.
Il dato che emerge è quindi significativo: quando la decisione amministrativa è chiara e supportata da strumenti adeguati, anche l’esecuzione del rimpatrio diventa effettiva. Ed è proprio questa coerenza che dovrebbe essere sistematizzata.
En France comme dans de nombreux pays européens, le débat public sur l’immigration oscille souvent entre deux pôles : la question humanitaire et la question économique. D’un côté, l’immigration est présentée comme une exigence morale liée à la protection des droits fondamentaux. De l’autre, elle est décrite comme une nécessité économique destinée à compenser le vieillissement démographique et les pénuries de main-d’œuvre dans certains secteurs.
Depuis plusieurs décennies, cette lecture économique du phénomène migratoire domine largement les politiques publiques européennes. Le migrant est souvent considéré avant tout comme un travailleur potentiel. L’immigration est alors analysée comme un mécanisme d’ajustement du marché du travail plutôt que comme une transformation structurelle des sociétés européennes.
Cette approche a profondément influencé les instruments juridiques utilisés pour gérer les flux migratoires. Dans plusieurs pays, les politiques d’immigration sont construites autour de dispositifs permettant l’entrée de travailleurs étrangers lorsque l’économie en exprime le besoin.
L’Italie illustre bien ce modèle. Le principal mécanisme d’immigration de travail est le « Decreto Flussi », un système de quotas annuels permettant aux employeurs italiens de demander l’entrée de travailleurs étrangers. L’idée est simple : répondre aux besoins du marché du travail par l’arrivée contrôlée de main-d’œuvre étrangère.
Sur le papier, ce système peut sembler rationnel. Mais dans la pratique, il révèle les limites du modèle économique de l’immigration.
Lorsque l’immigration est pensée uniquement en fonction des besoins économiques, la question centrale disparaît du débat public : l’intégration. Or l’intégration est précisément l’élément déterminant pour la stabilité sociale des sociétés européennes.
Les politiques migratoires se concentrent alors sur deux moments : l’entrée sur le territoire et, en théorie, l’éloignement en cas d’irrégularité. Entre ces deux étapes, le processus d’intégration reste souvent insuffisamment structuré ou évalué.
Ce déséquilibre explique en grande partie les tensions que l’on observe aujourd’hui dans plusieurs pays européens. Dans certains territoires urbains, l’intégration est inégale. Une partie des migrants s’insère dans la vie économique et sociale, tandis qu’une autre reste dans des situations de marginalisation durable. Ce phénomène fragilise la cohésion sociale et nourrit un sentiment croissant d’inquiétude au sein de la population.
Face à cette situation, il devient nécessaire de dépasser la vision purement économique de l’immigration et d’adopter un nouveau paradigme de gouvernance des migrations.
C’est dans cette perspective que s’inscrit le paradigme « Intégration ou RéImmigration ».
Le principe est simple : le droit de rester durablement dans un pays ne doit pas dépendre uniquement de l’existence d’un emploi ou d’une demande de main-d’œuvre. Il doit être lié à la capacité réelle de l’étranger à s’intégrer dans la société d’accueil.
L’intégration doit ainsi devenir le critère central de la politique migratoire.
Dans cette approche, l’intégration ne renvoie pas à une conception identitaire ou ethnique de la société. Elle repose sur des éléments concrets et vérifiables : la connaissance de la langue du pays, le respect de l’ordre juridique, l’insertion dans le marché du travail et l’adhésion aux règles fondamentales de la vie collective.
Lorsque ce processus d’intégration se réalise, la stabilité du séjour doit être garantie. En revanche, si l’intégration n’a pas lieu, l’État doit conserver la capacité d’interrompre le parcours de séjour et d’organiser le retour vers le pays d’origine.
Il est important de souligner que ce paradigme se distingue clairement d’un concept qui circule aujourd’hui dans certains milieux politiques européens : celui de « remigration ».
La remigration repose généralement sur une approche identitaire de la société et propose le retour massif des étrangers considérés comme non assimilés. Il s’agit d’une vision principalement idéologique.
La RéImmigration, au contraire, repose sur un principe juridique de réciprocité entre l’individu et la société qui l’accueille. L’étranger se voit offrir la possibilité de construire sa vie dans le pays d’accueil, mais cette possibilité est liée à un parcours d’intégration réel et mesurable.
Pour rendre ce paradigme opérationnel, plusieurs instruments juridiques et administratifs sont nécessaires.
Un premier outil est ce que le droit italien appelle la protection complémentaire. Prévue par l’article 19 du Testo Unico sull’Immigrazione, cette forme de protection peut être accordée lorsque l’éloignement d’une personne porterait atteinte à ses droits fondamentaux ou lorsque celle-ci a développé des liens sociaux et familiaux importants dans le pays. Dans une logique d’intégration, cette protection peut devenir un mécanisme de stabilisation du séjour pour les personnes réellement intégrées.
Un deuxième pilier est l’accord d’intégration, déjà présent dans le système juridique italien mais aujourd’hui appliqué de manière marginale. Dans un modèle réellement orienté vers l’intégration, cet accord devrait devenir un véritable parcours structuré comprenant l’apprentissage de la langue, la participation à la vie civique et l’insertion professionnelle.
Un autre instrument possible consiste à prévoir le dépôt du passeport auprès des autorités administratives pendant le parcours d’intégration, afin de garantir la traçabilité administrative et d’éviter les situations d’irréversibilité juridique.
En parallèle, l’État doit renforcer sa capacité d’exécution des décisions d’éloignement lorsque l’intégration ne se réalise pas. Cela implique la création d’une police spécialisée dans les questions migratoires, chargée de l’exécution effective des mesures d’éloignement.
Enfin, il est nécessaire de disposer de structures adaptées pour la gestion des procédures de retour. En Italie, cette fonction est remplie par les centres de rétention pour le rapatriement (CPR), destinés à accueillir temporairement les personnes en attente d’éloignement lorsque le départ volontaire n’est pas possible.
L’objectif du paradigme « Intégration ou RéImmigration » n’est pas de fermer les sociétés européennes, mais de rétablir un équilibre entre ouverture et responsabilité.
Une société peut rester ouverte à l’immigration seulement si elle conserve la capacité de gouverner le processus. L’intégration ne peut pas être un objectif secondaire : elle doit devenir le critère principal qui détermine la stabilité du séjour.
L’expérience européenne montre aujourd’hui que le modèle fondé uniquement sur les besoins économiques est insuffisant. Les marchés du travail évoluent rapidement, mais les sociétés doivent préserver leur cohésion dans le temps.
C’est pourquoi dépasser l’approche économique de l’immigration constitue désormais l’un des défis majeurs des politiques migratoires européennes.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbiste inscrit au Registre de transparence de l’Union européenne – ID 280782895721-36
Welcome to a new episode of the podcast Integration or ReImmigration. I am Attorney Fabio Loscerbo.
Recognizing ReImmigration as an ordinary function of the State immediately raises a practical question: how is this function exercised? Law does not operate in the abstract. It requires instruments, structures, and specialized authorities capable of transforming legal decisions into concrete outcomes. Without these elements, even the most coherent legal framework remains purely declaratory.
One of the central weaknesses of contemporary immigration systems is the fragmentation of responsibility. Decisions are taken by one authority, implemented by another, and often neutralized by administrative inertia in between. This fragmentation creates a structural gap between law and reality. ReImmigration exists on paper, but not in practice.
Effective enforcement requires dedicated instruments. Immigration cannot be governed as a secondary task delegated to overburdened general services. It requires specialized administrative bodies, trained personnel, and clear chains of responsibility. When immigration enforcement is treated as an ancillary function, execution becomes inconsistent and selective.
This is why the concept of immigration policing must be addressed without ideological filters. Immigration policing is not synonymous with repression. It is the administrative and operational capacity of the State to manage entry, stay, and return in a coherent manner. Every legal system relies on such capacity. The absence of it does not produce freedom; it produces arbitrariness.
The reluctance to develop enforcement structures has often been justified in moral terms. Control is portrayed as incompatible with protection. Execution is framed as inherently violent. These narratives obscure a simple truth: without enforcement, rights themselves become unstable. Protection that cannot be managed becomes politically unsustainable and legally fragile.
Another critical instrument is data and information management. Identification, registration, and traceability are not optional. They are prerequisites for any lawful procedure. A system that cannot track cases cannot evaluate them. A system that cannot locate individuals cannot conclude processes. Technology, when used within legal boundaries, strengthens due process rather than undermining it.
Enforcement also requires procedural coordination. Administrative authorities, courts, and law enforcement must operate within a shared framework. When judicial decisions are disconnected from administrative capacity, courts are pushed into symbolic rulings. When administration ignores judicial outcomes, legality is compromised. ReImmigration requires alignment.
Specialization is equally important. Immigration law is complex, dynamic, and highly sensitive. Treating it as a residual competence leads to errors, delays, and abuses. Dedicated units with legal, administrative, and operational expertise are essential to ensure that enforcement remains lawful, proportionate, and effective.
The absence of proper instruments has also distorted public debate. When return is rarely executed, it becomes perceived as either impossible or illegitimate. Political discourse then oscillates between denial and radicalization. Building functional enforcement mechanisms normalizes return and removes it from ideological confrontation.
It is important to emphasize that enforcement does not mean indiscriminate action. It means structured, predictable, and reviewable execution of decisions. Each case is individual. Each outcome is assessed. Each action is accountable. This is precisely what distinguishes lawful enforcement from abuse.
The paradigm Integration or ReImmigration requires the State to invest in its own capacity. Capacity is not a technical detail. It is a constitutional requirement. A State that legislates without executing abdicates its responsibility and transfers power to informal actors, social tension, and judicial improvisation.
Without instruments, integration policies lose credibility. Without enforcement, protection loses legitimacy. And without a functioning apparatus, ReImmigration remains a theoretical construct.
In the next episode, we will examine a concrete case that illustrates these dynamics: the Albania model. We will analyze it not as a deterrence strategy, but as an example of execution and institutional capacity in practice.
Die am 26. März 2026 verabschiedete neue Rückführungsverordnung der Europäischen Union stellt einen weiteren Schritt zur Stärkung der Durchsetzung gegenüber irregulärer Migration dar. Sie fügt sich in eine seit Jahren erkennbare Entwicklung ein: die Effektivität von Rückführungen zu erhöhen und die Handlungsfähigkeit der Mitgliedstaaten in diesem Bereich zu sichern.
Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch ein strukturelles Defizit, das für das europäische Migrationsrecht insgesamt kennzeichnend ist. Die Verordnung konzentriert sich ausschließlich auf die Behandlung irregulärer Aufenthalte und verbessert die Instrumente zu deren Beendigung. Sie trifft hingegen keine Aussage zu einer zentralen Frage moderner Migrationspolitik: dem Integrationsgrad von Personen, die sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet aufhalten.
Genau hierin liegt das Problem.
Das europäische System beruht weiterhin auf einer binären Unterscheidung zwischen rechtmäßigem und unrechtmäßigem Aufenthalt. Während letzterer eine Rückführungsreaktion auslöst, wird ersterer grundsätzlich als ausreichend legitim angesehen. Integration ist in diesem Modell kein eigenständiges rechtliches Kriterium, sondern bleibt ein nachgelagerter oder indirekter Gesichtspunkt.
Eine besondere Rolle kommt in diesem Zusammenhang dem Institut der sogenannten komplementären Schutzgewährung zu. Dieses ermöglicht es den nationalen Gerichten, die konkrete Lebenssituation der betroffenen Person zu bewerten und dabei Aspekte wie Erwerbstätigkeit, soziale Bindungen und familiäre Verankerung zu berücksichtigen. Maßgeblich ist hierbei insbesondere Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, der den Schutz des Privat- und Familienlebens garantiert.
In der Praxis führt dies dazu, dass Rückführungsentscheidungen nicht schematisch getroffen werden dürfen, sondern eine Abwägung unter Berücksichtigung des Integrationsgrades erfolgen muss. Integration wird damit rechtlich relevant – allerdings nur in einer defensiven Funktion, nämlich zur Verhinderung von Rückführungen.
Die neue Verordnung lässt diesen rechtlichen Rahmen unberührt. Sie wahrt die Bindung an die Grundrechte und damit auch den Einfluss von Artikel 8 EMRK.
Gleichzeitig offenbart sich jedoch ihre zentrale Schwäche.
Denn während die Verordnung die Instrumente zur Bekämpfung irregulärer Migration stärkt, enthält sie keinerlei Regelung zur Bewertung mangelnder Integration bei rechtmäßig aufhältigen Personen. Es existiert somit kein Mechanismus, der die Fortdauer eines rechtmäßigen Aufenthalts an tatsächliche Integrationsleistungen knüpft.
Dies führt zu einer systematischen Lücke: Rechtmäßigkeit und Integration fallen auseinander.
An diesem Punkt setzt das Paradigma „Integration oder ReImmigration“ an. Es handelt sich nicht um ein Konzept der pauschalen Rückführung, sondern um den Versuch, Integration zu einem strukturellen Kriterium des Aufenthaltsrechts zu machen. Der rechtmäßige Aufenthalt soll nicht mehr allein formell verstanden werden, sondern an die tatsächliche Einbindung in die Aufnahmegesellschaft geknüpft werden.
Die komplementäre Schutzgewährung zeigt bereits, dass eine solche Bewertung rechtlich möglich ist. Sie bleibt jedoch bislang auf Einzelfallentscheidungen beschränkt und entfaltet keine systemweite Steuerungswirkung.
Die Rückführungsverordnung vom 26. März 2026 verdeutlicht somit eine grundlegende Spannung im europäischen Migrationsrecht: Einerseits wird die Durchsetzung gegenüber irregulären Aufenthalten gestärkt, andererseits fehlt ein normativer Rahmen zur Steuerung der legalen Migration anhand von Integrationskriterien.
Das System bleibt damit unvollständig.
Solange Integration kein tragendes Prinzip des Aufenthaltsrechts wird, beschränkt sich die Regulierung auf die Symptome – nicht auf die Ursachen.
Quando si discute del costo dell’immigrazione, si commette spesso un errore di prospettiva: si fotografa la situazione esistente in un determinato momento e si pretende di ricavarne una conclusione valida per il futuro. Si calcolano le imposte versate, i contributi previdenziali, il valore prodotto dai lavoratori stranieri e, dall’altra parte, le spese sostenute per la…
L’operazione condotta negli Stati Uniti, che ha portato in una sola settimana all’incriminazione di 478 persone per reati collegati all’immigrazione irregolare lungo il confine tra Texas, Arizona e California, è stata presentata come una dimostrazione della determinazione dell’amministrazione americana nel contrastare gli ingressi illegali, il traffico di esseri umani e il fenomeno dei reingressi dopo…
Si tratta di un passaggio particolarmente rilevante, perché supera la tradizionale impostazione economicista che tende a considerare il lavoro straniero esclusivamente in funzione del fabbisogno produttivo. Il focus sulla qualità introduce invece una dimensione più strutturale, legata alla stabilità, alla qualificazione e alla sostenibilità dei percorsi lavorativi.
Dal punto di vista giuridico, il lavoro rappresenta già oggi uno degli elementi centrali nei percorsi di regolarità del soggiorno. Tuttavia, l’ordinamento continua a trattarlo in modo parziale, senza inserirlo all’interno di un sistema più ampio di valutazione dell’integrazione.
È proprio qui che l’impostazione dell’articolo si presta a un ulteriore sviluppo. Il tema della qualità del lavoro può diventare uno dei pilastri di un modello più articolato, nel quale la permanenza dello straniero sia collegata non solo alla presenza di un’attività lavorativa, ma alla sua effettiva capacità di integrazione nel tessuto economico e sociale.
In questa prospettiva, il paradigma Integrazione o ReImmigrazione consente di dare una struttura giuridica a questa intuizione: il lavoro non è più soltanto uno strumento di ingresso o di regolarizzazione, ma diventa uno dei parametri attraverso cui si misura concretamente l’integrazione.
Il dato che emerge è quindi positivo: si afferma l’esigenza di qualificare l’occupazione straniera. Il passo successivo è integrare questo elemento all’interno di un sistema più ampio, nel quale lavoro, lingua e rispetto delle regole concorrano a definire in modo chiaro le condizioni della permanenza.
Il programma della Lega in materia di immigrazione si muove lungo una linea che, almeno sul piano della chiarezza politica, non lascia spazio ad ambiguità. Il fenomeno migratorio viene qualificato come un problema strutturale, non contingente, e per questo affrontato con strumenti che appartengono alla tradizione del diritto dell’ordine pubblico: controllo dei confini, limitazione degli ingressi irregolari, rafforzamento dei rimpatri.
Non è un’impostazione nuova. È, anzi, coerente con una certa continuità storica delle politiche migratorie improntate al primato della sovranità statale e della sicurezza interna. In questo senso, il programma è lineare: individua il problema, individua il nemico – l’immigrazione illegale e le reti criminali che la gestiscono – e costruisce una risposta fondata sul ripristino di strumenti già sperimentati, come i decreti sicurezza .
L’architettura complessiva è chiara. Si interviene innanzitutto sugli ingressi, attraverso il rafforzamento dei controlli e la limitazione dell’azione delle ONG; si agisce poi sui flussi, mediante accordi con i Paesi terzi e la creazione di centri di identificazione esterni; infine, si incide sulla permanenza irregolare, potenziando il sistema dei rimpatri, anche mediante l’estensione dei CPR e l’allungamento dei tempi di trattenimento .
A differenza di altri programmi, qui il tema dei rimpatri non è rimosso né attenuato: è centrale, dichiarato e strutturato. E questo è un dato giuridicamente rilevante. Senza un sistema effettivo di rimpatri, qualsiasi politica migratoria resta monca, perché priva di una reale capacità di chiudere il ciclo amministrativo dello straniero privo di titolo.
Sul versante dell’immigrazione legale, la proposta è altrettanto netta: ingressi selettivi, funzionali al mercato del lavoro, esclusione di sanatorie generalizzate e rifiuto di automatismi nella concessione della cittadinanza, che viene qualificata come esito finale di un percorso e non come strumento di integrazione . È una visione che recupera un’impostazione classica: prima si dimostra di appartenere alla comunità, poi – eventualmente – si diventa cittadini.
Fin qui, il modello appare coerente e, per certi versi, più completo rispetto ad altri. Ma è proprio quando lo si osserva attraverso il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” che emergono i suoi limiti.
Il programma della Lega presidia bene il secondo polo del paradigma: la reimmigrazione. Il rimpatrio è pensato come strumento ordinario, non eccezionale. Esiste una volontà politica di renderlo effettivo e di costruire le condizioni amministrative per attuarlo. Questo è un punto di forza evidente.
Ciò che manca, però, è il completamento del primo polo: l’integrazione come categoria giuridica operativa.
L’integrazione è presente nel testo, ma resta sullo sfondo. Viene evocata in termini di “convivenza” e di rispetto delle regole, dei valori e della cultura nazionale . È una concezione tradizionale, che affonda le sue radici in un’idea assimilativa: lo straniero è chiamato ad adeguarsi al contesto che lo accoglie.
Tuttavia, questa impostazione non si traduce in un meccanismo giuridico verificabile. Non vengono stabiliti indicatori di integrazione, non si definiscono criteri oggettivi di valutazione, non si collega il livello di integrazione alla stabilità del soggiorno. In altre parole, manca il passaggio decisivo: trasformare l’integrazione da principio politico a condizione giuridica della permanenza.
E qui sta il punto. Senza questo passaggio, il sistema continua a fondarsi su una distinzione ormai insufficiente: quella tra regolare e irregolare. Ma la realtà sociale dimostra che esiste una zona intermedia ben più problematica: quella degli stranieri formalmente regolari ma sostanzialmente non integrati.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” impone di affrontare proprio questa zona grigia. Non basta espellere chi è irregolare. Occorre interrogarsi su chi, pur essendo regolare, non realizza alcun reale percorso di inserimento. È in questo spazio che si gioca la tenuta del sistema.
Il programma della Lega, pur avanzato sul piano del controllo e della reimmigrazione, non compie fino in fondo questo salto. La permanenza resta, di fatto, una conseguenza del possesso di un titolo, non l’esito di una verifica sostanziale di integrazione.
Ne deriva un modello che funziona bene in entrata e in uscita, ma che resta incompleto nella fase più delicata: quella della permanenza.
Se si guarda al futuro delle politiche migratorie, è proprio lì che si giocherà la partita. Non più solo chi entra e chi esce, ma chi resta – e a quali condizioni.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ha accreditato tre eventi formativi organizzati dallo Studio Legale Avv. Fabio Loscerbo, dedicati alle principali trasformazioni in corso nel diritto dell’immigrazione, dell’asilo e della protezione dei diritti fondamentali. Il ciclo formativo si svolgerà tra settembre e novembre 2026 e sarà articolato in tre incontri, ciascuno della durata di…
Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” Quando si parla di immigrazione si pensa quasi sempre alle norme. Molto meno si parla, invece, dell’organizzazione dello Stato chiamata ad applicarle. Eppure è proprio qui che, spesso, emergono le maggiori criticità. Nel corso della diretta ho avanzato una proposta che considero fondamentale:…
Ma è proprio qui che si annida l’equivoco principale.
La “remigrazione”, anche quando viene descritta in termini apparentemente neutri, non è una categoria giuridica. Non esiste nell’ordinamento dell’Unione Europea né nel diritto interno. Non ha una definizione normativa, non ha presupposti tipizzati, non ha limiti procedurali chiari. È, in sostanza, una costruzione teorica che non è stata tradotta in diritto positivo.
Il diritto, invece, non funziona per concetti indeterminati. Richiede criteri precisi, verificabili, applicabili caso per caso. E quando si parla di allontanamento dello straniero, questi criteri esistono già: sono quelli previsti dalle procedure di rimpatrio, dalle espulsioni amministrative, dalle valutazioni individuali sottoposte a controllo giurisdizionale.
Il rischio dell’impostazione proposta nell’articolo è quello di far apparire la “remigrazione” come una soluzione semplice a un problema complesso, senza interrogarsi sulla sua concreta traducibilità giuridica.
Ma anche qui manca il passaggio decisivo.
Si discute di come allontanare, si prova a legittimare una categoria nuova, ma non si affronta la questione fondamentale: sulla base di quale criterio uno straniero dovrebbe restare o essere allontanato. E, ancora una volta, manca completamente ogni riferimento all’integrazione.
Senza un parametro giuridico fondato sull’integrazione – lavoro, lingua, rispetto delle regole – qualsiasi proposta resta inevitabilmente incompleta. Si individua l’esito (l’allontanamento), ma non si costruisce il criterio che lo giustifica.
È proprio per questo che è necessario distinguere. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non coincide con la “remigrazione” così come viene presentata. Se ne differenzia radicalmente, perché non si fonda su categorie generiche o collettive, ma su una valutazione individuale del livello di integrazione, già oggi rinvenibile – almeno in parte – nell’ordinamento, in particolare nella protezione complementare.
Senza questo passaggio, anche il tentativo di “spiegare senza pregiudizi” rischia di restare sul piano teorico, senza fornire una reale base giuridica per l’azione. E il diritto, a differenza del dibattito politico, non può permettersi questa indeterminatezza.
L’articolo di ViterboNews24 (consultabile qui: https://www.viterbonews24.it/news/bonaccini:-la-remigrazione-non-risolve-i-problemi-dellitalia_156514.htm) riporta l’affermazione di Stefano Bonaccini secondo cui la remigrazione non rappresenterebbe una soluzione ai problemi dell’Italia. Su questo punto è difficile non concordare. La remigrazione, così come viene oggi proposta nel dibattito politico, non costituisce un modello organico di governo dell’immigrazione. È soprattutto una risposta che si concentra sulla…
L’articolo de Il Fatto Quotidiano (consultabile qui: https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/07/20/remigrazione-iacchetti-salvini-vannacci-notizie/8454005/) riporta le critiche di Enzo Iacchetti alle posizioni espresse da Matteo Salvini e Roberto Vannacci sul tema della remigrazione. Al di là del merito delle diverse posizioni, colpisce il tono con cui viene affrontata una proposta che, condivisibile o meno, nasce dal tentativo di offrire una risposta…
Gli immigrati che vivono e lavorano in Italia versano ogni anno una quantità rilevante di imposte. Secondo i dati diffusi il 29 giugno 2026 dalla Fondazione Leone Moressa, nel nostro Paese si contano circa cinque milioni di contribuenti immigrati, i quali hanno dichiarato complessivamente 87,9 miliardi di euro di redditi e versato 12,6 miliardi di…
Al di là dell’impostazione giornalistica, il dato giuridicamente rilevante è che il problema non può essere ricondotto a una relazione automatica tra immigrazione e criminalità. L’esperienza francese evidenzia piuttosto un deficit di integrazione strutturale, che si traduce nel tempo in marginalizzazione sociale e, in alcuni casi, in devianza.
Il punto centrale non è quindi la presenza dello straniero in quanto tale, ma la qualità del percorso di inserimento. Dove l’integrazione non è effettiva, si creano contesti di isolamento che sfuggono al controllo amministrativo e che rendono più difficile l’intervento pubblico.
In questa prospettiva, il caso francese rappresenta effettivamente una lezione, ma in un senso più preciso: dimostra che l’assenza di un sistema di selezione e verifica dell’integrazione produce effetti che, nel tempo, si riflettono anche sul piano della sicurezza.
Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione consente di leggere questa dinamica in chiave operativa. Non si tratta di stabilire un nesso generalizzato tra immigrazione e insicurezza, ma di costruire un modello in cui la permanenza sia subordinata a un percorso concreto di integrazione. In questo modo, le situazioni di marginalità possono essere intercettate prima che degenerino.
Il dato che emerge è chiaro: la sicurezza non si costruisce attraverso generalizzazioni, ma attraverso un sistema giuridico capace di intervenire a monte, selezionando e governando i percorsi individuali. Ed è proprio in questo passaggio che si gioca la differenza tra gestione emergenziale e modello strutturato.
Depuis quelques années, le terme remigration s’est progressivement imposé dans le débat public européen. Longtemps limité à certains milieux militants et intellectuels, il est désormais utilisé dans les discussions politiques, dans les médias et dans les analyses sur l’avenir des politiques migratoires en Europe. Pour le public français, cette évolution mérite une attention particulière, car elle révèle les tensions profondes qui traversent aujourd’hui les sociétés européennes confrontées à la question migratoire.
La notion de remigration désigne, dans sa formulation la plus générale, le retour dans leur pays d’origine de populations d’origine étrangère vivant en Europe. Selon certaines interprétations, ce retour concernerait principalement les étrangers en situation irrégulière ou les personnes condamnées pour des infractions graves. Mais dans les versions les plus radicales de cette théorie, la remigration pourrait également viser des catégories beaucoup plus larges de personnes considérées comme insuffisamment intégrées dans les sociétés européennes.
La diffusion contemporaine de ce concept est largement associée à l’activiste autrichien Martin Sellner, figure centrale du mouvement identitaire européen. Dans cette approche, la remigration est présentée comme une stratégie politique globale visant à réduire la présence de populations étrangères au sein des États européens, notamment à travers des politiques de retour à grande échelle.
Le succès médiatique de cette idée ne peut pas être compris sans tenir compte du contexte actuel. Dans plusieurs pays européens, les systèmes de gestion de l’immigration rencontrent des difficultés évidentes : augmentation des entrées irrégulières, faibles taux d’exécution des mesures d’éloignement, tensions dans certains quartiers urbains et débats récurrents sur l’échec de certaines politiques d’intégration.
Dans ce climat de doute et de méfiance, la remigration apparaît pour certains comme une réponse simple et radicale à un problème jugé de plus en plus complexe. Elle promet une solution rapide : réduire la présence étrangère afin de restaurer l’équilibre social et culturel des sociétés européennes.
Cependant, cette proposition soulève immédiatement d’importantes questions juridiques et politiques. Les États européens reposent sur des systèmes constitutionnels solides, sur le droit de l’Union européenne et sur des conventions internationales relatives aux droits fondamentaux. Des millions de personnes d’origine étrangère vivent aujourd’hui en Europe avec un statut légal, des attaches familiales et, souvent, la nationalité du pays d’accueil.
Dans ce contexte, l’idée d’un retour massif de populations légalement installées se heurte à des obstacles juridiques majeurs. La remigration, telle qu’elle est souvent évoquée dans le débat public, fonctionne donc davantage comme une construction idéologique ou symbolique que comme une politique migratoire juridiquement opérationnelle.
C’est précisément à ce point qu’intervient la différence avec le paradigme Intégration ou ReImmigration.
Contrairement à la remigration, ce paradigme ne repose pas sur l’origine culturelle ou identitaire des individus. Il repose sur un principe juridique simple : la permanence sur le territoire national doit être liée à un processus réel et vérifiable d’intégration dans la société d’accueil.
Dans cette perspective, l’intégration n’est pas une notion abstraite ou purement politique. Elle se fonde sur des critères concrets : l’accès au travail, la connaissance de la langue du pays et le respect des règles fondamentales de l’ordre juridique.
Lorsque ce processus fonctionne, l’étranger devient un membre stable de la communauté nationale et peut consolider sa présence par les instruments juridiques existants. Lorsque l’intégration échoue clairement, l’État doit disposer de mécanismes permettant d’interrompre le processus d’installation et d’organiser le retour vers le pays d’origine.
La différence entre les deux approches est donc profonde. La remigration vise essentiellement à réduire la présence étrangère pour des raisons identitaires ou démographiques. La ReImmigration, au contraire, constitue un modèle juridique de gestion de l’immigration fondé sur l’évaluation objective de l’intégration.
Dans ce paradigme, le retour dans le pays d’origine n’est pas un objectif idéologique. Il représente la conséquence logique de l’échec du parcours d’intégration. À l’inverse, l’intégration réussie reste la finalité principale du système.
Pour le public français, cette distinction est particulièrement importante. La France possède une longue tradition d’intégration républicaine fondée sur l’adhésion aux principes communs, à la langue et aux valeurs de la République. Le débat actuel montre cependant que ce modèle traverse lui aussi une période de remise en question.
La montée du thème de la remigration traduit ainsi une inquiétude croissante face aux difficultés d’intégration. Mais si l’objectif est réellement de gouverner l’immigration dans le respect de l’État de droit, la solution ne peut pas être uniquement idéologique.
Le véritable défi consiste à construire un système capable de distinguer clairement entre intégration réussie et intégration échouée. Sans cette distinction, les politiques migratoires oscillent entre deux extrêmes : l’ouverture sans contrôle et les propositions radicales difficilement compatibles avec l’ordre juridique européen.
C’est précisément l’ambition du paradigme Intégration ou ReImmigration : transformer un débat souvent dominé par les oppositions idéologiques en une politique publique structurée, fondée sur des critères juridiques clairs et sur une gestion réaliste du phénomène migratoire.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
Benvenuti a un nuovo episodio di Integrazione o ReImmigrazione. Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo.
La sentenza numero 40 del 2026 della Corte Costituzionale rappresenta un passaggio rilevante nel diritto dell’immigrazione, non tanto per il suo esito formale — una declaratoria di inammissibilità — quanto per il quadro ricostruttivo che offre.
La Corte affronta il tema del trattenimento nei CPR, i centri di permanenza per il rimpatrio, con particolare riferimento a una situazione giuridicamente critica: la possibilità che la privazione della libertà personale prosegua anche in assenza di una convalida giurisdizionale attuale.
Il principio riaffermato è lineare e non suscettibile di attenuazioni: la libertà personale, ai sensi dell’articolo 13 della Costituzione, può essere limitata solo in presenza di un titolo giurisdizionale effettivo, tempestivo e sostanziale. Ne deriva che qualsiasi compressione della libertà fondata su esigenze amministrative, anche se collegate alla gestione dei flussi migratori, non è di per sé sufficiente a giustificare il trattenimento.
Questo passaggio consente di cogliere il limite strutturale del modello attuale.
Il trattenimento nei CPR, così come oggi configurato, tende a svolgere una funzione eccedente rispetto alla sua finalità originaria. Non si limita a essere uno strumento finalizzato all’esecuzione del rimpatrio, ma diventa un dispositivo di gestione generalizzata di situazioni eterogenee, spesso prive di una valutazione individuale fondata su criteri giuridicamente determinati.
In assenza di un criterio selettivo chiaro, il sistema si regge su soluzioni intermedie, su proroghe, su meccanismi che cercano di compensare una carenza strutturale attraverso strumenti emergenziali. È proprio questo assetto che la Corte, pur indirettamente, mette in discussione.
In tale contesto, il riferimento alla remigrazione, intesa come rafforzamento delle politiche di rimpatrio, appare insufficiente sul piano giuridico. La remigrazione, considerata isolatamente, descrive un obiettivo ma non definisce un sistema. Non introduce criteri normativi idonei a distinguere, in modo stabile e verificabile, tra chi è destinato a permanere e chi deve essere allontanato.
La sentenza evidenzia implicitamente che il problema non risiede nella legittimità dell’allontanamento, ma nella sua collocazione all’interno di un quadro privo di una struttura coerente.
È in questo spazio che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione assume rilievo.
Esso introduce un criterio ordinante: la permanenza sul territorio è giustificata da un percorso di integrazione verificabile — sotto il profilo lavorativo, sociale e del rispetto dell’ordinamento — mentre, in assenza di tale percorso e in mancanza di titoli autonomi di protezione, la reimmigrazione costituisce l’esito coerente.
In questa prospettiva, il trattenimento riacquista una funzione determinata e non più generalizzata. Esso diventa uno strumento finalizzato a un esito giuridicamente definito, e non un meccanismo di gestione indistinta delle presenze irregolari.
La sentenza numero 40 del 2026, pur non enunciando espressamente questo modello, ne rafforza la necessità. Nel momento in cui richiama il legislatore al rispetto rigoroso delle garanzie costituzionali, essa rende evidente l’insufficienza delle soluzioni basate su adattamenti progressivi e su logiche emergenziali.
Ne deriva una indicazione chiara sul piano sistemico: il diritto dell’immigrazione non può più fondarsi su categorie indeterminate o su strumenti giuridicamente instabili. È richiesta una struttura normativa capace di coniugare effettività dell’azione amministrativa e pieno rispetto dei diritti fondamentali.
In questo quadro, andare oltre la remigrazione non rappresenta una scelta politica contingente, ma una necessità giuridica.
Grazie per l’ascolto. Alla prossima puntata di Integrazione o ReImmigrazione.
Nel suo editoriale “L’immigrazione che serve all’economia del Nordest”, pubblicato il 20 luglio 2026 su Il Nord Est, Francesco Jori affronta una questione che il dibattito politico continua troppo spesso a eludere: il Nordest ha bisogno di lavoratori stranieri. Le imprese faticano a reperire manodopera, interi settori produttivi denunciano carenze strutturali di personale e il…
Il dibattito pubblico sull’immigrazione continua a oscillare tra due rappresentazioni opposte e ugualmente insufficienti. Da una parte si sostiene che l’immigrazione costituisca necessariamente una risorsa economica, perché gli stranieri lavorano, versano contributi e partecipano alla produzione della ricchezza nazionale. Dall’altra si afferma che essa rappresenti prevalentemente un costo, a causa delle spese sostenute dallo Stato…
Per molti anni il dibattito politico sull’immigrazione è rimasto imprigionato in una contrapposizione tanto semplice quanto insufficiente: da una parte chi rivendicava l’accoglienza come valore assoluto, dall’altra chi riteneva che la risposta dovesse essere affidata quasi esclusivamente al controllo delle frontiere, ai rimpatri e alla lotta all’immigrazione irregolare. In questo schema, l’integrazione è stata spesso…
Dal punto di vista giuridico, il problema non è solo organizzativo, ma strutturale. I CPR intervengono nella fase finale del procedimento di espulsione, quando l’irregolarità è già consolidata e spesso accompagnata da ostacoli pratici e giuridici che rendono difficile l’allontanamento.
È proprio qui che si coglie il punto decisivo: i CPR non funzionano perché il sistema arriva troppo tardi. Quando la selezione amministrativa non è stata fatta prima, il rimpatrio diventa complesso, incerto e spesso inefficace.
In questa prospettiva, il paradigma Integrazione o ReImmigrazione non si pone in alternativa ai CPR, ma ne rappresenta la condizione di funzionamento. Se il sistema collega in modo chiaro la permanenza a criteri verificabili di integrazione, la fase finale diventa coerente: chi non si integra viene individuato prima, in modo progressivo e tracciabile.
Ne consegue che il trattenimento nei CPR non sarebbe più uno strumento residuale e spesso inefficace, ma l’ultimo passaggio di un percorso amministrativo già definito. In questo modo, anche l’esecuzione del rimpatrio diventa più prevedibile e concretamente realizzabile.
Il dato che emerge dall’articolo è quindi chiaro: senza un sistema che selezioni a monte, i CPR continueranno a funzionare male. Con un sistema strutturato, invece, possono tornare a essere uno strumento efficace all’interno del ciclo giuridico della permanenza.
In recent years, the European debate on immigration has often focused on two main issues: border control and access to the labor market. However, another dimension—less discussed but increasingly relevant—concerns the consequences of failed integration, particularly in terms of public security and long-term economic costs for the State.
Italy is now entering a phase in which this issue can no longer be ignored. While the country has historically experienced lower levels of social tension compared with some other European states, current demographic and migration dynamics suggest that the next decade will be decisive.
Using available public data and comparisons with other European countries, it is possible to outline a projection of what may happen by 2030 if integration policies remain weak or purely symbolic.
Statistics from the Italian National Institute of Statistics (ISTAT) and European datasets published by Eurostat indicate a consistent pattern: when migrant populations remain socially and economically marginal—without language acquisition, stable employment, or effective participation in public life—the risk of involvement in minor crime or informal economies increases. This is not an ethnic or cultural explanation. It is a structural sociological phenomenon widely documented across Western societies.
In other words, marginalization creates vulnerability, and vulnerable environments tend to generate instability.
Several European countries offer concrete examples of what happens when integration fails.
In France, decades of social marginalization in certain suburban districts have produced areas of chronic tension, often referred to as banlieues sensibles. The combined cost of policing, judicial procedures, urban security programs, and emergency social interventions has been estimated in various studies at 15 to 20 billion euros annually.
The United Kingdom has experienced similar challenges. Episodes of unrest around migrant housing facilities in recent years required large-scale police deployments and emergency public order measures. Reports from British authorities indicate that such operations can cost hundreds of millions of pounds when they escalate into nationwide security responses.
These examples are not meant as alarmism. Rather, they illustrate what can occur when integration is treated as an aspiration rather than a measurable policy objective.
Applying a simple projection model to Italy allows us to estimate potential future costs. The model combines three variables: the number of individuals living in conditions of weak integration, the statistical probability of minor crime or recidivism in marginalized environments, and the average public cost per criminal case, including policing, prosecution, and detention—figures that can be derived from analyses of public expenditure by Italian oversight bodies.
Under a conservative scenario, the economic burden associated with crime linked to social marginalization could reach between 4 and 7 billion euros per year in Italy by 2030.
These costs include several components: law-enforcement operations, criminal justice proceedings, prison administration, and extraordinary public security measures in urban areas. They also include indirect costs, such as reduced economic productivity and increased local security spending by municipalities.
Another significant issue concerns the Italian prison system, which is already operating under structural pressure. If marginalization trends were to increase substantially, projections suggest that the workload for prisons and law-enforcement agencies could rise by 40 to 60 percent within the next decade.
For American readers, the logic behind this analysis may sound familiar. The United States has long debated the relationship between social exclusion, urban marginality, and public safety. The European situation is not identical, but the underlying mechanism is comparable: when integration fails, the costs eventually appear in the criminal justice system.
This is precisely why the debate in Italy is increasingly shifting toward the concept of integration as a measurable obligation rather than a voluntary outcome.
Within this context, a policy framework known as “Integration or Reimmigration” has begun to attract attention in legal and policy discussions.
The principle is straightforward. A country that admits migrants also has the right—and the responsibility—to ensure that integration actually occurs. Integration should therefore be evaluated through objective indicators: knowledge of the national language, participation in lawful employment, and adherence to the basic legal norms of the host society.
If these conditions are met, the migrant becomes part of the national community. If they are not met within a reasonable period, the legal framework should allow authorities to consider Reimmigration, meaning a structured return to the country of origin in accordance with legal safeguards and international law.
In Italy, an interesting legal laboratory already exists within the system of complementary protection, a form of humanitarian residence permit that requires authorities to evaluate the applicant’s level of social integration. This mechanism demonstrates that integration can, in fact, be assessed within existing legal frameworks.
From a policy perspective, strengthening this approach could transform integration from a rhetorical objective into a verifiable condition for long-term residence.
For American observers, the debate should not be interpreted as a conflict between openness and restriction. Rather, it reflects a broader question faced by many Western societies: how to balance humanitarian commitments, social stability, and the sustainability of public institutions.
If integration succeeds, migration can produce economic and demographic benefits. If it fails, the costs appear in unexpected places—policing budgets, prison systems, and urban security policies.
Looking toward 2030, Italy is approaching a crossroads. The country can either develop a model based on measurable integration and institutional accountability, or it may gradually face the same structural tensions already visible in other parts of Europe.
The discussion about immigration, therefore, is not only about migration policy. It is also about the long-term stability of democratic societies and the sustainability of public security systems.
Avv. Fabio Loscerbo Attorney – Registered Lobbyist in the European Union Transparency Register ID 280782895721-36
si inserisce in una tradizione politica ben definita: quella del controllo dei flussi, della cooperazione internazionale e del rafforzamento degli strumenti di sicurezza.
L’impianto è chiaro sin dalle prime pagine. La gestione dei flussi migratori deve essere coordinata a livello europeo, con una maggiore condivisione degli oneri tra gli Stati membri e un rafforzamento del ruolo di Bruxelles. Parallelamente, viene attribuita centralità agli accordi bilaterali con i Paesi di transito e di origine, considerati uno strumento essenziale per contenere l’immigrazione irregolare (come evidenziato nelle sezioni dedicate agli accordi con Tunisia ed Egitto, pp. 5-6).
Accanto a questa dimensione esterna, il programma insiste sulla difesa delle frontiere e sul contrasto all’immigrazione clandestina. Il riferimento ai decreti recenti (Cutro e ONG) e ai dati sulla riduzione degli sbarchi indica una volontà di legittimare l’azione di governo attraverso risultati concreti (p. 3). Il messaggio è inequivoco: i confini vanno controllati e l’ingresso deve essere regolato in modo rigoroso.
Non manca, tuttavia, un’apertura alla migrazione legale, concepita come strumento funzionale al mercato del lavoro e, al tempo stesso, come mezzo di contrasto ai traffici illegali. I decreti flussi vengono valorizzati come meccanismo ordinato di ingresso, con percorsi definiti e attività formative nei Paesi di origine (p. 6).
A differenza di altri programmi, Forza Italia affronta in modo esplicito anche il tema dei rimpatri. Viene riconosciuta la necessità di rafforzare i meccanismi di espulsione per i soggetti che non hanno diritto a rimanere, anche attraverso strumenti europei più efficaci e obbligatori (p. 8). Si tratta di un elemento rilevante, perché introduce una dimensione spesso trascurata nel dibattito politico: quella dell’uscita dal territorio come componente strutturale del sistema.
Tuttavia, se si analizza il programma alla luce del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, emergono limiti altrettanto evidenti.
Il modello proposto da Forza Italia si concentra prevalentemente su due fasi del fenomeno migratorio: l’ingresso e, in parte, l’uscita. Da un lato, si rafforzano i controlli e si regolano i flussi; dall’altro, si punta a rendere più efficaci i rimpatri. Ma manca completamente una riflessione sulla fase intermedia: la permanenza qualificata dello straniero nel territorio dello Stato.
L’integrazione, in senso tecnico-giuridico, non è sviluppata come categoria autonoma. Non vengono individuati parametri, non sono previsti strumenti di verifica, né si stabilisce un collegamento tra integrazione e diritto di permanenza. Il lavoro è richiamato come criterio di ingresso, ma non come elemento di valutazione continuativa dell’inserimento.
In altri termini, il programma non distingue tra stranieri integrati e non integrati. La linea di demarcazione resta quella tradizionale tra regolari e irregolari.
È proprio su questo punto che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” introduce una discontinuità decisiva.
In tale prospettiva, il governo del fenomeno migratorio non può limitarsi a controllare chi entra e a espellere chi è irregolare. È necessario anche valutare chi resta. La permanenza deve essere subordinata a un’integrazione effettiva, verificata attraverso criteri concreti – lavoro, lingua, rispetto delle regole – e non meramente formali.
Il programma di Forza Italia, pur affrontando il tema dei rimpatri in modo più serio rispetto ad altre proposte politiche, non compie questo passaggio. Il rimpatrio resta uno strumento legato all’irregolarità, non all’eventuale fallimento dell’integrazione.
Ne deriva un modello che, pur più completo sul piano della sicurezza e dell’effettività rispetto ad altri, rimane ancorato a una struttura tradizionale: controllo dei flussi, distinzione regolare/irregolare, espulsione degli irregolari.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, invece, richiede un salto ulteriore: passare da un sistema che gestisce l’ingresso a un sistema che seleziona la permanenza.
In conclusione, il programma di Forza Italia appare solido sul piano della gestione dei flussi e della dimensione esterna della politica migratoria, e introduce elementi concreti sul tema dei rimpatri. Tuttavia, resta incompleto nella sua architettura complessiva, perché non affronta il nodo centrale del diritto dell’immigrazione contemporaneo: la qualificazione giuridica della permanenza e la distinzione tra integrazione riuscita e integrazione fallita.
Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” Tra le proposte che hanno suscitato maggiore curiosità durante la diretta c’è quella di prevedere una cauzione per il cittadino straniero che intende trasferirsi in Italia. È una proposta che, letta soltanto nel titolo, rischia di essere fraintesa. Non si tratta di “far…
L’articolo di BolognaToday (consultabile qui: https://www.bolognatoday.it/politica/bus-polemica-gratis-migranti-madrid.html) racconta la polemica politica nata attorno agli abbonamenti gratuiti ai mezzi pubblici destinati ad alcune categorie di cittadini stranieri. Come spesso accade, il dibattito si è rapidamente trasformato in uno scontro tra chi denuncia un privilegio e chi difende una misura di inclusione sociale. Ma entrambe le posizioni rischiano…
L’articolo di Avvenire (consultabile qui: https://www.avvenire.it/attualita/migranti-il-no-ai-centri-per-il-rimpatrio-unisce-litalia-da-nord-a-sud_111104) racconta la crescente opposizione di amministrazioni locali, associazioni e realtà del territorio alla realizzazione dei Centri di permanenza per il rimpatrio. È una posizione legittima. I CPR pongono questioni serie sul piano della dignità della persona, delle condizioni di trattenimento, dell’effettività dei rimpatri e del rapporto tra libertà personale…
La proposta di legge costituzionale A.C. 2738 si colloca in un punto di tensione particolarmente significativo dell’ordinamento: quello in cui il concetto di cittadinanza, tradizionalmente unitario, viene sottoposto a una differenziazione interna in ragione della sua modalità di acquisizione.
L’introduzione del requisito della cittadinanza italiana per nascita per l’accesso alle cariche apicali dello Stato e delle Regioni non costituisce soltanto un intervento sul piano dell’elettorato passivo qualificato, ma rappresenta un indice sintomatico di una trasformazione più profonda del rapporto tra individuo e comunità politica.
La proposta, intervenendo sugli articoli 63, 84, 92 e 122 della Costituzione, mira a riservare alcune delle più alte funzioni istituzionali a soggetti caratterizzati da un “legame originario e pieno con la Nazione”, come esplicitamente indicato nella relazione illustrativa.
In questa formulazione è già contenuto il nucleo teorico dell’intervento: l’idea che la cittadinanza, nella sua configurazione attuale, non sia più sufficiente a garantire quel livello di integrazione e affidabilità ritenuto necessario per l’esercizio delle funzioni apicali.
Il dato merita di essere analizzato in chiave sistematica. Nel modello costituzionale originario, la cittadinanza opera come status giuridico pieno e unitario, idoneo a fondare la titolarità dei diritti politici e l’accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, ai sensi dell’articolo 51 Cost.
Tale assetto presuppone una corrispondenza tra cittadinanza e integrazione, nel senso che l’acquisizione della prima implica, o quantomeno presuppone, l’avvenuto compimento di un percorso di inserimento nell’ordinamento.
La proposta A.C. 2738 interviene su questo presupposto, incrinandolo. L’introduzione di un requisito ulteriore, fondato sulla cittadinanza per nascita, implica infatti il riconoscimento, sia pure implicito, che la cittadinanza acquisita non sia sempre accompagnata da un’effettiva integrazione sostanziale.
Si tratta di un passaggio teorico rilevante: il legislatore costituzionale, anziché rafforzare i meccanismi di integrazione, prende atto della loro insufficienza e introduce un criterio alternativo, di natura originaria, che opera come fattore selettivo.
Questa operazione determina una trasformazione dello status civitatis, che da unitario tende a divenire differenziato. La cittadinanza si articola così in due categorie, formalmente equivalenti ma sostanzialmente non sovrapponibili, almeno con riferimento all’accesso alle funzioni apicali.
Tale esito solleva interrogativi non soltanto in relazione al principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 Cost., ma anche rispetto alla funzione stessa della cittadinanza quale strumento di integrazione e di partecipazione politica.
Il punto centrale, tuttavia, non è soltanto la compatibilità costituzionale della proposta, ma il problema sistemico che essa rivela. L’intervento normativo si fonda su una premessa che merita di essere esplicitata: la possibilità che soggetti divenuti cittadini italiani, secondo le regole dell’ordinamento, non risultino pienamente integrati nel contesto socio-giuridico di riferimento. In altri termini, la proposta prende atto della frattura tra cittadinanza formale e integrazione sostanziale, ma anziché intervenire sulle cause di tale frattura, ne gestisce gli effetti attraverso una limitazione selettiva.
È in questo contesto che si inserisce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, che consente di rileggere la proposta A.C. 2738 in una prospettiva più ampia.
Tale paradigma muove da un presupposto diverso: non è l’origine a dover determinare il rapporto tra individuo e ordinamento, ma il livello di integrazione effettivamente raggiunto.
L’integrazione, intesa come adesione verificabile ai parametri fondamentali del sistema – lavoro, lingua, rispetto delle regole – diviene il criterio giuridico centrale, mentre la permanenza sul territorio è condizionata al suo mantenimento.
In questa prospettiva, la proposta A.C. 2738 appare come una risposta indiretta e, per certi versi, impropria a un problema reale. Il legislatore, constatata l’inefficacia degli strumenti di integrazione – tra cui l’accordo di integrazione introdotto dalla legge n. 94 del 2009 e attuato con il d.P.R. n. 179 del 2011, rimasto in larga parte privo di concreta applicazione – sceglie di intervenire non sul processo, ma sull’esito, introducendo una distinzione fondata sull’origine.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, al contrario, propone di intervenire a monte, rendendo effettivo e vincolante il percorso di integrazione e collegando ad esso le conseguenze giuridiche della permanenza.
La differenza tra i due approcci è radicale. La proposta A.C. 2738 si muove su un piano statico, in cui il dato della nascita assume valore determinante e insuperabile. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” opera invece su un piano dinamico, in cui il comportamento dell’individuo e il suo grado di integrazione costituiscono il parametro decisivo.
Nel primo caso, si introduce una distinzione permanente tra categorie di cittadini; nel secondo, si costruisce un sistema in cui i diritti e gli obblighi sono correlati a un percorso verificabile.
La lettura sistematica della proposta consente dunque di coglierne la funzione reale. Essa non rappresenta soltanto un intervento volto a disciplinare l’accesso alle cariche apicali, ma costituisce un segnale della crisi del modello attuale di integrazione.
La scelta di ricorrere al criterio della cittadinanza per nascita rivela una perdita di fiducia nella capacità dell’ordinamento di garantire, attraverso gli strumenti esistenti, un’effettiva integrazione dei soggetti che acquisiscono la cittadinanza.
In conclusione, la proposta di legge costituzionale A.C. 2738 si configura come una risposta che, pur muovendo da un’esigenza concreta, finisce per spostare il baricentro del sistema dal piano dell’integrazione a quello dell’identità.
Essa evidenzia, con particolare chiarezza, la necessità di un ripensamento complessivo del rapporto tra cittadinanza e integrazione, che non può essere risolto mediante criteri originari, ma richiede la costruzione di un modello giuridico fondato su parametri verificabili e coerenti con i principi costituzionali.
È proprio in questo spazio che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” trova la sua collocazione teorica, proponendosi come alternativa sistemica a una deriva identitaria che, se non governata, rischia di incidere in modo significativo sulla struttura stessa dello status civitatis.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36 ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” Una delle proposte che suscita più discussione è quella del deposito del passaporto da parte del cittadino straniero durante il percorso di integrazione. Spesso questa idea viene interpretata come una misura punitiva. In realtà, il suo significato è molto diverso. Nel corso della…
La “remigrazione” non è una categoria giuridica. Non esiste nel diritto dell’Unione Europea, né nel diritto interno. È una parola che appartiene al dibattito politico e che, proprio per questo, rischia di restare indeterminata nei contenuti e nelle modalità di applicazione.
Il diritto, invece, richiede esattamente l’opposto: precisione, tipizzazione, garanzie.
Anche quando si parla di rimpatri, l’ordinamento prevede strumenti ben definiti, sottoposti a limiti e controlli. Le politiche che si stanno sviluppando anche a livello del Parlamento Europeo non introducono categorie nuove, ma rafforzano meccanismi già esistenti. Inserire in questo quadro una nozione come “remigrazione” senza una definizione normativa significa spostare il discorso fuori dal perimetro giuridico.
Ma il limite dell’articolo non è solo questo.
Si insiste sulla necessità di rafforzare le politiche di allontanamento, ma manca completamente un passaggio fondamentale: quale sia il criterio per stabilire chi deve restare. Anche qui, il tema dell’integrazione è del tutto assente.
Il rischio è evidente. Senza un parametro giuridico fondato sull’integrazione – lavoro, lingua, rispetto delle regole – il discorso sulla “remigrazione” resta inevitabilmente generico. Si invoca un risultato (l’allontanamento), senza costruire il presupposto giuridico che lo renda coerente e applicabile.
In questo modo, il dibattito si polarizza: da un lato chi utilizza il termine in senso politico, dall’altro chi lo rifiuta in blocco. Ma entrambe le posizioni, se non affrontano il nodo dell’integrazione, restano incomplete.
Il punto, invece, è costruire un criterio giuridico serio, individuale e verificabile, che consenta di distinguere tra permanenza e allontanamento senza uscire dal perimetro dello Stato di diritto.
È in questa prospettiva che si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, che non coincide con la “remigrazione” intesa in senso politico, ma si fonda su un accertamento concreto del livello di integrazione della persona.
Senza questo passaggio, il rischio è quello di trasformare una questione giuridica complessa in uno slogan. E gli slogan, per loro natura, non si applicano: si limitano a semplificare.
Il dibattito sull’immigrazione continua a essere dominato da due posizioni contrapposte: chi considera l’immigrazione una necessità economica e chi, invece, ritiene che la soluzione consista esclusivamente nel limitarla o bloccarla. In questo confronto manca spesso una domanda fondamentale: come si misura l’integrazione? Negli ultimi giorni, intervenendo sulle dichiarazioni di Roberto Saviano, ho sostenuto che il…
Il caso della diciassettenne, cittadina italiana nata in Egitto e cresciuta in Lombardia, sottoposta a misura cautelare nell’ambito di un’indagine per terrorismo internazionale di matrice jihadista, non può essere liquidato come un episodio isolato di radicalizzazione online. Al contrario, rappresenta un’occasione per interrogarsi su una delle questioni più delicate che l’Europa continua a rinviare: il…
Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” L’integrazione è una condizione che si acquisisce una volta per tutte oppure deve essere verificata nel corso degli anni? È una domanda che raramente entra nel dibattito pubblico, ma che ritengo fondamentale per costruire una politica migratoria moderna. Oggi, una volta ottenuto un…
Italian Constitutional Court Judgment No. 40 of 2026 provides a particularly useful lens through which a UK audience can examine a question that has long been central to British public law: how to reconcile effective immigration control with the protection of individual liberty under constitutional principles and the rule of law.
Although the Court ultimately declared the constitutional challenge inadmissible, the reasoning of the judgment is far from inconsequential. On the contrary, it exposes a structural weakness in the Italian system that resonates with broader European and, in many respects, British concerns about the legal architecture of immigration detention.
The case concerns detention in Italian repatriation centres (CPR). Specifically, it addresses whether an individual may remain deprived of liberty during a transitional period even after a judicial authority has refused to validate an earlier detention measure. This creates a legally ambiguous situation: the person remains in detention, but without a fully effective and current judicial basis for that deprivation of liberty.
The Constitutional Court did not resolve the issue on the merits, but it reaffirmed a fundamental principle: any restriction of personal liberty must be grounded in a robust legal framework and subject to effective judicial oversight. Administrative convenience or policy objectives—however legitimate—cannot justify a dilution of these guarantees.
For a UK audience, the parallels with immigration detention under the Immigration Acts are immediate. While the UK does not operate a codified constitution in the same way as Italy, the principles of legality, habeas corpus, and judicial oversight play a similar role. The courts have repeatedly emphasised that detention must be lawful, proportionate, and closely connected to the purpose of removal. Where that connection weakens, detention risks becoming unlawful.
The Italian judgment highlights a similar concern. The issue is not whether the state has the authority to remove individuals without a legal right to remain. That authority is not in question. The problem lies in the structure of the system through which that authority is exercised. Where the system relies on procedural gaps, overlapping legal bases, or transitional mechanisms that blur the line between lawful and unlawful detention, it becomes vulnerable both legally and practically.
This is where the broader debate on “remigration” becomes relevant. In contemporary European discourse, remigration is often invoked as a policy direction—essentially, a stronger or more systematic approach to return. However, as a legal concept, it remains underdeveloped. It identifies an outcome but does not provide a coherent framework for determining when that outcome should apply, nor how it should be implemented within the constraints of the rule of law.
Judgment No. 40 of 2026 illustrates precisely this limitation. It shows that strengthening removal powers, without addressing the underlying structure of the system, does not resolve the core tension. Instead, it risks shifting the problem into the domain of detention, where constitutional and legal safeguards are most acute.
The alternative proposed by the paradigm “Integration or ReImmigration” is to move from reactive enforcement to structural clarity. Rather than focusing primarily on the mechanics of detention and removal, this approach begins with a prior question: on what legal basis does an individual remain within the jurisdiction?
Integration, in this context, is not a rhetorical or purely social concept. It is a legally relevant condition that can be assessed through objective criteria: participation in the labour market, compliance with legal norms, and genuine insertion into the social fabric. Where such integration exists, the case for continued residence becomes stronger and more stable.
Conversely, where integration is absent, and where no independent protection grounds apply, ReImmigration—understood as a structured and legally organised return to the country of origin—becomes the coherent outcome. This is not a policy of indiscriminate removal, nor a collective or identity-based approach. It is a framework for individual decision-making, grounded in legal criteria and subject to judicial scrutiny.
For the UK, this distinction is particularly important. British courts have long been concerned with the limits of administrative detention and the risk of arbitrariness. A system that lacks a clear, prior criterion for determining who should remain and who should leave is more likely to rely heavily on detention at the back end. That, in turn, increases the risk of unlawful detention and litigation.
The Italian Constitutional Court’s reasoning implicitly points in this direction. By insisting on the centrality of judicial control and the strict conditions under which liberty may be restricted, it exposes the insufficiency of systems that rely on procedural flexibility rather than structural coherence.
In this sense, the judgment does more than address a technical issue. It reveals the limits of a model based on legal patchwork and administrative adaptation. It suggests that without a clear organising principle, immigration control becomes both less effective and more legally fragile.
Remigration, taken in isolation, cannot provide that organising principle. It remains a descriptive term rather than a normative framework. By contrast, the paradigm “Integration or ReImmigration” seeks to establish a structured basis for decision-making, linking residence to demonstrable integration and return to its absence.
The significance of Judgment No. 40 of 2026 lies precisely here. It does not articulate this paradigm explicitly, but it creates the conditions for its emergence by demonstrating the inadequacy of the current model. For the UK, the lesson is clear: sustainable immigration control requires not only effective enforcement tools, but also a coherent legal structure capable of reconciling control with the rule of law.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea, ID 280782895721-36 ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Con l’entrata in applicazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, il Commissario europeo per gli Affari interni e la Migrazione, Magnus Brunner, ha illustrato in più occasioni quella che considera la nuova filosofia dell’Unione europea in materia migratoria. «Saremo noi a decidere chi entra, chi può restare e chi deve lasciare l’Europa», ha dichiarato…
Il 12 giugno 2026 è entrato in applicazione il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, presentato dalle istituzioni europee come la più importante riforma del sistema comune di asilo dagli anni del Regolamento Dublino. A distanza di poche settimane, tuttavia, il dibattito giuridico sembra essersi già spostato su un terreno diverso. Da un lato,…
For many observers in the United States, immigration debates in Europe often appear confusing. Discussions frequently revolve around humanitarian protection, labor shortages, asylum systems, and irregular migration flows. Yet behind these debates lies a deeper structural problem that is rarely explained outside Europe: for decades, European immigration policy has been built largely on an economic interpretation of migration.
Migrants have been viewed primarily as a labor resource. The prevailing assumption has been that immigration can compensate for demographic decline, sustain welfare systems, and fill gaps in sectors such as agriculture, construction, domestic care, and services. As long as the labor market could absorb migrant workers, immigration was considered manageable.
This economic approach has profoundly shaped the architecture of migration policy across Europe.
Italy provides a particularly clear example. The principal mechanism governing labor migration is the “Decreto Flussi” (Flow Decree), a quota-based system through which the government authorizes a specific number of foreign workers to enter the country each year. Employers submit requests for workers abroad, and in theory those workers receive visas and residence permits tied to employment.
On paper, the system appears rational. In practice, however, it reveals the structural weakness of the economic model.
Immigration is treated almost exclusively as a matter of labor supply and demand. The migrant is considered a worker first, and only secondarily a future member of the national community. As a result, the system largely ignores the central issue that determines whether immigration strengthens or destabilizes a society: integration.
European policy frameworks devote enormous attention to admission procedures and legal categories of stay. They also formally provide for deportation or removal in cases of irregular presence. But the crucial middle phase — the process through which migrants become integrated into the social, cultural, and institutional life of the host country — is often weakly structured or insufficiently monitored.
This gap has produced predictable consequences across several European states. In many urban areas, integration has been uneven. Some migrants integrate successfully into the labor market and social life, while others remain trapped in conditions of marginalization. The result is growing tension between economic policy goals and social cohesion.
For this reason, a new approach to immigration governance is increasingly necessary in Europe. The model must move beyond the purely economic interpretation of migration and place integration at the center of migration policy.
This is precisely the objective of the “Integration or ReImmigration” paradigm.
The premise is straightforward: the right to remain in a country should not depend solely on the existence of a job or an employer willing to sponsor a worker. Instead, long-term residence should be connected to a demonstrable process of integration into the host society.
Integration here is not understood in ideological or ethnic terms. It refers to measurable elements of participation in the civic and institutional life of the country: knowledge of the language, respect for the legal order, participation in the labor market, and acceptance of the basic rules of social coexistence.
If integration occurs, the migrant’s legal status should be stabilized and protected. If integration fails to materialize, the state must retain the capacity to interrupt the process of residence and return the individual to the country of origin.
This framework differs fundamentally from another concept that has recently circulated in European political debates: “remigration.”
Remigration is primarily associated with certain identitarian movements in Europe. It proposes the systematic return of migrants considered “non-assimilated” or culturally incompatible with European societies. The concept is largely ideological and rooted in identity-based definitions of belonging.
The ReImmigration paradigm, by contrast, is not based on ethnic or cultural exclusion. It operates within a legal framework centered on reciprocity between the individual and the host society. The migrant is offered the opportunity to build a life in the country, but that opportunity is linked to a concrete and verifiable path of integration.
To implement such a model, several institutional instruments are necessary.
A first key tool is what Italian law defines as “complementary protection.” Under Article 19 of the Italian Consolidated Immigration Act, this form of protection can be granted when removal would conflict with fundamental rights obligations or when the individual has developed significant social and family ties in Italy. Within the Integration or ReImmigration framework, complementary protection becomes a mechanism to stabilize the legal status of migrants who demonstrate genuine integration.
A second pillar is the integration agreement, which already exists in the Italian legal system but currently plays a largely symbolic role. In a fully operational integration-based model, such agreements would function as structured pathways. They would include measurable criteria such as language acquisition, civic participation, and stable employment.
Another operational element involves administrative accountability. One possible mechanism is the deposit of the migrant’s passport with immigration authorities during the integration process, ensuring traceability and preventing situations in which individuals disappear from administrative oversight.
At the same time, the state must strengthen its capacity to enforce immigration decisions when integration does not occur. This requires the creation of specialized enforcement structures, such as a dedicated immigration police service, tasked specifically with the execution of removal procedures.
Finally, the system requires effective infrastructure for immigration enforcement. In Italy this role is played by CPR facilities (Centers for Repatriation), which are used to hold individuals pending deportation when voluntary departure is not possible. Without functional enforcement mechanisms, immigration law risks losing credibility.
The broader goal of the Integration or ReImmigration paradigm is not exclusion, but balance. A society can remain open to migration only if it preserves the capacity to govern the process. Integration must be treated not as a secondary policy objective, but as the central criterion that determines long-term residence.
The European experience demonstrates that an immigration system based purely on economic demand is insufficient. Labor markets fluctuate, but societies endure. Immigration policy must therefore be designed not only to supply workers, but to sustain social cohesion.
Only by moving beyond the economic model of migration can European states build immigration systems capable of remaining stable and legitimate in the decades ahead.
Avv. Fabio Loscerbo Registered Lobbyist – European Union Transparency Register ID 280782895721-36
Il caso svedese è particolarmente significativo perché rappresenta uno dei modelli più avanzati di accoglienza e inclusione in Europa. Proprio per questo, le criticità attuali non possono essere liquidate come un fallimento contingente, ma vanno lette come il segnale di un limite strutturale.
Il nodo centrale è che l’integrazione è stata spesso concepita come un processo automatico, affidato prevalentemente a politiche sociali e redistributive, senza un adeguato sistema di verifica e di responsabilizzazione individuale. In assenza di criteri chiari e vincolanti, il percorso di integrazione rischia di rimanere incompiuto, generando nel tempo fenomeni di marginalizzazione.
L’esperienza svedese dimostra quindi che non è sufficiente investire nell’inclusione, ma è necessario costruire un modello giuridico che definisca in modo preciso le condizioni della permanenza.
In questa prospettiva, il paradigma Integrazione o ReImmigrazione offre una chiave di lettura più strutturata: l’integrazione non può essere presunta, ma deve essere accertata attraverso parametri concreti e verificabili. La permanenza sul territorio diventa così il risultato di un percorso effettivo, mentre il mancato raggiungimento di tali standard comporta conseguenze giuridiche coerenti.
Il dato che emerge è chiaro: anche i modelli più avanzati possono entrare in crisi se privi di un meccanismo di selezione e verifica. Ed è proprio in questo passaggio che si gioca la sostenibilità delle politiche migratorie nel lungo periodo.
Welcome to a new episode of Integration or ReImmigration. I am attorney Fabio Loscerbo.
Today I will explain a recent Italian Constitutional Court decision — Judgment number 40 of 2026 — and why it is relevant well beyond Italy, including for a United States audience.
At a formal level, the Court declared the case inadmissible. However, the reasoning developed in the decision provides a clear reconstruction of a structural problem within the Italian immigration system, particularly in relation to immigration detention.
The case concerns detention in repatriation centres. The specific legal issue is whether a person may remain deprived of liberty even in the absence of a current and fully effective judicial validation of that detention.
The Constitutional Court reaffirms a principle that is also familiar in the American legal tradition: personal liberty cannot be restricted without a valid and effective legal basis, subject to judicial control. In Italian constitutional law, this derives from Article 13 of the Constitution. In the United States, the parallel concern would be framed in terms of due process and the longstanding principle that detention must remain legally justified at all times.
What emerges from the decision is not a rejection of immigration enforcement. The Court does not question the legitimacy of removing individuals who do not have a legal right to remain. Instead, it highlights a structural weakness: the system relies on detention mechanisms that sometimes operate without a sufficiently clear and stable legal foundation.
In practical terms, detention risks becoming a substitute for a lack of prior legal classification. Rather than clearly distinguishing who is entitled to remain and who is not, the system intervenes at a later stage, using detention as a general management tool. This creates legal uncertainty and increases the risk of conflict with constitutional guarantees.
Within this framework, the concept of remigration, understood as a strengthening of return policies, appears insufficient. It identifies an objective — removal — but does not provide a legal structure capable of organizing decisions in a coherent and constitutionally stable way.
Judgment number 40 of 2026 makes this limitation evident. Strengthening enforcement alone does not resolve the underlying issue if the system lacks a clear normative criterion for distinguishing between different categories of individuals.
This is where the paradigm of Integration or ReImmigration becomes relevant.
This paradigm introduces a structural distinction. Continued residence is linked to a verifiable process of integration — participation in the labour market, compliance with legal norms, and effective insertion into the social order. Where such integration is present, the legal system stabilizes the individual’s position.
Where integration is absent, and no independent protection grounds apply, ReImmigration — understood as a structured and legally organized return to the country of origin — becomes the coherent outcome.
For a United States audience, it is important to clarify that ReImmigration, in this framework, is not an identity-based or collective concept. It is grounded in individual legal assessment and is designed to operate within a rule-of-law framework, with clear criteria and judicial oversight.
The significance of the Italian Constitutional Court’s decision lies in its implicit message. By insisting on strict judicial control over any restriction of liberty, the Court exposes the limits of systems that rely on flexible or improvised legal mechanisms. It shows that immigration control cannot be sustained through procedural gaps or emergency-based approaches.
The broader implication is clear: an effective immigration system requires not only enforcement tools, but also a coherent legal structure that defines, in advance, the basis for remaining or being removed.
In this sense, moving beyond remigration as an isolated concept is not a matter of political preference, but of legal necessity.
Thank you for listening. See you in the next episode of Integration or ReImmigration.
La Commissione europea ha pubblicato il primo rapporto sull’applicazione del nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo, entrato in vigore il 12 giugno 2026. La notizia, rilanciata anche da AISE – Agenzia Internazionale Stampa Estero, rappresenta il primo momento di verifica dell’attuazione concreta della più importante riforma europea in materia di asilo degli ultimi decenni. Per…
Il 17 luglio 2026 il manifesto ha pubblicato un’intervista dal titolo «Il giudice Luca Minniti: “Le nuove norme Ue a rischio incostituzionalità”», nella quale il presidente della sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Bologna evidenzia le possibili criticità costituzionali del nuovo Patto europeo su migrazione e asilo. Le questioni sollevate sono di…
Ferghane Azihari sostiene che i principali responsabili delle trasformazioni che stanno interessando le società europee non siano gli immigrati, ma gli stessi governi che, negli ultimi decenni, hanno gestito le politiche migratorie. È un’affermazione destinata a suscitare consenso e dissenso, ma che contiene una domanda alla quale la politica europea continua a non dare una…
Nel sistema giuridico italiano dell’immigrazione, la protezione complementare – oggi articolata nella protezione speciale ex art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/1998 – rappresenta il punto di massima emersione di una trasformazione silenziosa ma radicale: il passaggio da una logica statica di tutela a una logica dinamica fondata sull’integrazione.
È proprio in questo spazio che si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, il quale non si limita a descrivere il funzionamento del sistema, ma ne coglie la struttura profonda, evidenziando come l’integrazione non sia un elemento accessorio, bensì il criterio centrale per la permanenza dello straniero sul territorio nazionale.
La recente giurisprudenza del Tribunale di Bologna offre un riscontro particolarmente significativo di tale impostazione. Con sentenza resa in data 27 marzo 2026 (ruolo generale numero 8670 del 2025), il Collegio ha riconosciuto il diritto alla protezione speciale in un caso in cui la Commissione territoriale e la Questura avevano espresso parere negativo, ritenendo insufficienti gli elementi di integrazione.
La decisione si fonda su un passaggio cruciale: il riconoscimento della protezione non deriva da una condizione di vulnerabilità “originaria” nel Paese di provenienza, bensì da una vulnerabilità “sopravvenuta” determinata dallo sradicamento dal contesto italiano. Il fulcro della valutazione si sposta dunque dal rischio esterno al radicamento interno.
Il Tribunale richiama espressamente l’art. 8 CEDU e la giurisprudenza di legittimità, sottolineando che il diritto alla vita privata comprende l’intera rete di relazioni sociali, lavorative e personali costruite nel territorio nazionale. In questa prospettiva, l’integrazione non è un fatto sociologico, ma un fatto giuridico rilevante, idoneo a fondare un vero e proprio diritto soggettivo alla permanenza.
Ancora più rilevante è l’affermazione secondo cui il livello di integrazione richiesto non deve essere “pieno, irreversibile e radicale”, ma può consistere in “ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale”.
Questo passaggio segna una svolta interpretativa decisiva. Il sistema non richiede un’integrazione perfetta, ma riconosce valore giuridico al percorso, al processo, alla direzione intrapresa dal soggetto. È una concezione dinamica dell’integrazione, che coincide perfettamente con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Infatti, se si osserva la struttura logica della decisione, emerge con chiarezza un meccanismo implicito: da un lato, il soggetto che dimostra un percorso di integrazione – lavoro stabile, inserimento sociale, assenza di pericolosità – viene tutelato e ammesso alla permanenza; dall’altro, il sistema conserva intatta la possibilità di allontanamento nei casi in cui tale integrazione non si realizzi.
Non si tratta di una costruzione teorica, ma di un modello già operante nella prassi giurisprudenziale.
La protezione complementare diventa così il laboratorio applicativo del paradigma. In essa si realizza un equilibrio tra esigenze pubblicistiche e diritti fondamentali, mediato dal principio di proporzionalità: quanto più è debole l’interesse dello Stato all’allontanamento (assenza di pericolosità, contributo economico e sociale), tanto più forte diventa la tutela del diritto alla vita privata.
In questo senso, l’integrazione assume una funzione ordinatrice che supera definitivamente la visione economicista dell’immigrazione. Non è il mero dato lavorativo a determinare la permanenza, ma un insieme complesso di fattori: lavoro, lingua, relazioni, stabilità abitativa, rispetto delle regole.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si inserisce esattamente in questo spazio, offrendo una chiave di lettura sistemica: la permanenza non è automatica, ma condizionata; non è indiscriminata, ma fondata su comportamenti verificabili.
Ed è proprio qui che si coglie la differenza rispetto alle teorie della remigrazione di matrice identitaria. In quelle impostazioni, il criterio è l’appartenenza; nel paradigma qui delineato, il criterio è la condotta. Non conta chi sei, ma cosa fai.
Due soggetti con la stessa origine possono avere esiti giuridici opposti: uno resta perché si integra, l’altro deve lasciare il territorio perché non ha intrapreso alcun percorso di inserimento. La ReImmigrazione non è un fine politico, ma una conseguenza giuridica.
La sentenza del Tribunale di Bologna conferma che questo modello è già interno all’ordinamento. Non si tratta di introdurre nuove categorie, ma di riconoscere e sistematizzare ciò che la giurisprudenza sta già facendo.
In prospettiva, il punto decisivo sarà comprendere se il legislatore vorrà assumere consapevolmente questo paradigma, trasformandolo in criterio esplicito delle politiche migratorie, oppure se continuerà a operare in modo implicito, lasciando alla giurisprudenza il compito di dare coerenza al sistema.
Ciò che appare ormai evidente è che la protezione complementare non è più una misura residuale, ma il luogo in cui si definisce, concretamente, chi può restare e chi deve tornare.
Ed è in questo spazio che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” trova la sua piena legittimazione giuridica.
La sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, pronunciata in data 27 marzo 2026 nel procedimento iscritto al ruolo generale numero 8802 del 2025, offre un’occasione particolarmente significativa per riflettere, in chiave sistematica, sul ruolo della protezione complementare all’interno dell’ordinamento e sulla sua progressiva trasformazione in strumento di attuazione concreta del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Il dato da cui occorre partire è che la protezione complementare, nella sua configurazione normativa attuale, non può più essere letta come una forma residuale o meramente umanitaria di tutela. L’evoluzione normativa intervenuta con il D.L. 130/2020, che ha inciso sull’art. 19 del d.lgs. 286/1998, ha determinato un mutamento strutturale: il baricentro della valutazione si è spostato dal rischio nel Paese di origine alla condizione esistenziale maturata nel territorio dello Stato, attraverso il riferimento espresso al diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’art. 8 CEDU.
La decisione in esame si colloca esattamente in questa traiettoria evolutiva e ne rappresenta una applicazione coerente e tecnicamente rigorosa. Il Tribunale, infatti, non si limita a verificare l’assenza dei presupposti della protezione internazionale in senso stretto, ma procede a una valutazione articolata del percorso individuale del ricorrente, ricostruendo il grado di radicamento sociale attraverso una pluralità di indici: attività lavorativa regolare, progressione reddituale, inserimento abitativo, apprendimento della lingua, assenza di pericolosità sociale, durata del soggiorno.
È proprio nella qualificazione giuridica di questi elementi che emerge il punto di maggiore interesse della pronuncia. Il Collegio richiama espressamente l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il livello di integrazione richiesto non coincide con un inserimento definitivo e irreversibile, ma con “ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale” . Tale affermazione, lungi dall’essere una mera clausola di stile, assume un valore sistemico: essa consente di riconoscere rilevanza giuridica a percorsi di integrazione progressivi, non ancora compiuti ma già strutturalmente orientati.
In questa prospettiva, la protezione complementare si configura come una tutela dinamica, che intercetta il momento in cui il percorso di integrazione è sufficientemente consolidato da rendere sproporzionato l’allontanamento, ma non ancora tale da poter essere qualificato come stabilizzazione definitiva.
Il passaggio centrale della decisione è rappresentato dal bilanciamento tra interesse pubblico all’allontanamento e tutela della vita privata. Il Tribunale richiama il principio di proporzionalità, evidenziando come l’interferenza statale sia legittima solo in presenza di un “bisogno sociale imperativo” e, soprattutto, come tale esigenza non possa essere affermata in modo astratto, ma debba essere verificata in concreto. Nel caso di specie, l’assenza di qualsiasi profilo di pericolosità e la presenza di un percorso di integrazione effettivo conducono a ritenere sproporzionata la misura espulsiva.
È in questo snodo che la pronuncia assume una valenza che travalica il singolo caso e si inserisce in una lettura più ampia del sistema.
La protezione complementare, così interpretata, realizza una vera e propria funzione selettiva. Non si tratta di una selezione basata su criteri economici, né su parametri identitari o culturali, ma su un criterio comportamentale verificabile: il grado di integrazione raggiunto dal soggetto all’interno della società di accoglienza.
Ed è esattamente questo il punto di contatto con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Il sistema giuridico, nella sua applicazione concreta, si muove già secondo questa logica: da un lato, tutela e consolida le posizioni di chi dimostra un percorso reale di inserimento; dall’altro, mantiene intatta la possibilità di allontanamento nei confronti di chi tale percorso non intraprende o non consolida. Non è una scelta ideologica, ma una conseguenza diretta dell’impianto normativo e della sua interpretazione giurisprudenziale.
La decisione del Tribunale di Bologna lo dimostra in modo chiaro. Il riconoscimento della protezione non deriva da una condizione di vulnerabilità originaria, ma da un processo di integrazione costruito nel tempo. Il giudice non “concede” una tutela: accerta un diritto soggettivo che nasce dal radicamento sociale.
Ne deriva una considerazione di sistema che non può essere elusa. Se la protezione complementare opera come strumento di tutela dell’integrazione, allora essa rappresenta già, nel diritto vivente, il laboratorio applicativo del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Un paradigma che supera definitivamente l’approccio economicista al fenomeno migratorio e restituisce centralità al comportamento individuale.
In questa prospettiva, il diritto dell’immigrazione torna ad essere ciò che dovrebbe essere: un sistema di regole che seleziona sulla base della partecipazione alla comunità giuridica, non sulla base dell’appartenenza.
Ed è proprio nella giurisprudenza di merito, più che nelle enunciazioni legislative, che questo processo sta trovando la sua forma più avanzata.
An invitation to watch the YouTube live discussion “Integration or ReImmigration? The Future of Italy and Europe” Immigration has shaped political debate across Europe for more than a decade. Governments continue to discuss border security, asylum procedures, deportations, legal migration and labour shortages. Yet despite continuous legislative reforms, public confidence in immigration policy remains fragile.…
Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” Ogni volta che si parla di integrazione sembra che si debba inventare qualcosa di completamente nuovo. In realtà, uno strumento esiste già. Si chiama Accordo di integrazione ed è previsto dall’ordinamento italiano ormai da diversi anni. Quando uno straniero entra regolarmente nel nostro…
La lettura proposta, tuttavia, resta ancorata a una visione prevalentemente economicista del fenomeno migratorio, nella quale lo straniero è considerato in funzione del fabbisogno demografico e produttivo del Paese. Si tratta di un’impostazione storicamente radicata, ma che mostra oggi evidenti limiti sul piano giuridico e sociale.
Il punto non è negare il contributo dell’immigrazione, ma ridefinirne i criteri di legittimazione. Ridurre la presenza dello straniero a una variabile demografica rischia di trascurare il nodo centrale: la qualità dell’integrazione.
È qui che si inserisce il paradigma Integrazione o ReImmigrazione, che supera la logica quantitativa per introdurre un criterio qualitativo. La permanenza sul territorio non può essere giustificata esclusivamente dal bisogno del sistema economico, ma deve essere fondata su un percorso concreto di integrazione, verificabile sul piano lavorativo, linguistico e del rispetto delle regole.
In questa prospettiva, l’immigrazione può certamente contribuire a contrastare il declino demografico, ma solo se inserita in un modello che garantisca coesione sociale e stabilità nel lungo periodo. Diversamente, il rischio è quello di affrontare un problema strutturale con una soluzione parziale, destinata a produrre nuove criticità.
Il dato che emerge è chiaro: l’immigrazione può essere una risorsa, ma solo a condizione che sia governata attraverso criteri giuridici chiari. Ed è proprio su questo terreno che si gioca il passaggio da una visione emergenziale o economicista a un vero modello di sistema.
si presenta come una delle elaborazioni più nette e coerenti sul piano ideologico nel panorama politico italiano. L’impostazione è chiaramente orientata alla tutela dei diritti fondamentali della persona migrante, al superamento delle politiche restrittive e alla costruzione di un sistema fondato sull’accoglienza diffusa e sull’ampliamento dei canali legali di ingresso.
Tuttavia, se si passa da una lettura politica a una lettura tecnico-giuridica, emerge con chiarezza un dato che non può essere eluso: il programma non sviluppa un modello di integrazione in senso proprio, ma si fonda su una logica di accoglienza estesa, priva di criteri selettivi e di meccanismi di verifica.
L’integrazione, infatti, non è mai definita come processo giuridicamente rilevante. Non vengono individuati parametri, non sono previsti strumenti di accertamento, né tantomeno si stabilisce un collegamento tra il livello di integrazione raggiunto e il diritto di permanenza sul territorio dello Stato. In altri termini, l’integrazione non è un criterio, ma una presunzione.
Questa impostazione determina un primo limite strutturale: la totale assenza di una teoria della permanenza qualificata. Il programma disciplina – o meglio, amplia – l’ingresso e sostiene la permanenza, ma non si interroga mai su quali condizioni debbano legittimare quest’ultima nel tempo.
A ciò si aggiunge un secondo elemento, ancora più rilevante: la rimozione del problema della sostenibilità sociale. Non viene affrontato il tema delle frizioni che possono emergere nei contesti territoriali, né quello della capacità reale delle comunità locali di assorbire nuovi ingressi in modo equilibrato. L’accoglienza è considerata un valore in sé, non un processo che deve misurarsi con limiti concreti.
Il profilo più critico, tuttavia, riguarda la totale assenza del tema dei rimpatri.
Nel programma non si rinviene alcuna elaborazione in materia di espulsioni, di cooperazione con i Paesi di origine o di strumenti di allontanamento. Il momento dell’uscita dal territorio – che rappresenta, sul piano giuridico, una componente essenziale di qualsiasi sistema migratorio – è semplicemente escluso dal discorso.
È a questo punto che il confronto con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” diventa decisivo.
Tale paradigma si fonda su una struttura binaria e completa del fenomeno migratorio: l’ingresso dello straniero è sostenibile solo se accompagnato da un percorso di integrazione effettiva; in caso contrario, deve esistere un sistema credibile di reimmigrazione, intesa come ritorno verso il Paese di origine.
Il programma di Alleanza Verdi e Sinistra non si colloca neppure in modo parziale all’interno di questa struttura. Non sviluppa il primo polo – l’integrazione – perché non lo definisce né lo rende verificabile. E non contempla il secondo – la reimmigrazione – perché omette completamente il tema dei rimpatri.
Ne deriva un modello che non è semplicemente sbilanciato, ma incompleto nella sua architettura. Si concentra esclusivamente sull’ingresso e sulla permanenza, senza disciplinare né la qualità dell’inserimento né l’eventuale uscita dal sistema.
In questo senso, la definizione di “accoglienza indiscriminata” non ha una valenza polemica, ma descrittiva. L’accoglienza rappresenta l’unico asse regolativo, mentre tutti gli altri elementi che compongono un sistema migratorio – integrazione effettiva, selezione, rimpatri, sostenibilità sociale – restano fuori dal perimetro.
In conclusione, il programma di Alleanza Verdi e Sinistra esprime una visione chiara e coerente sul piano dei principi, ma rinuncia a confrontarsi con il nodo centrale del diritto dell’immigrazione contemporaneo: la necessità di governare non solo l’ingresso, ma l’intero ciclo della presenza dello straniero nel territorio dello Stato.
È proprio su questo terreno che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si propone come alternativa strutturale, introducendo un criterio selettivo della permanenza e un meccanismo di chiusura del sistema. Senza questi due elementi, qualsiasi modello rischia di rimanere privo degli strumenti necessari per essere non solo giusto, ma anche effettivamente governabile.
Franco Lodige, in un recente articolo (https://www.nicolaporro.it/politicoquotidiano/flotilla-toc-toc-silvia-salis-te-ne-starai-zitta-zitta/) sostiene che il problema dell’immigrazione possa essere spiegato in poche parole. La sua analisi coglie certamente un aspetto reale del fenomeno: per troppo tempo il dibattito politico europeo ha affrontato l’immigrazione come una questione prevalentemente numerica, concentrandosi sugli sbarchi, sulle quote di ingresso, sui rimpatri e sulla sicurezza.…
Gentile Onorevole Isabella Tovaglieri, ho letto con interesse la Sua iniziativa politica a sostegno del Patto per la Remigrazione e la lettera indirizzata al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Ritengo che il merito della Sua proposta sia quello di aver riportato al centro del dibattito un tema che, fino a pochi anni fa, sembrava relegato ai…
Eurostat comunica che, al 1° gennaio 2026, la popolazione dell’Unione europea ha raggiunto i 452 milioni di abitanti. Il dato viene presentato come l’ennesima conferma della crescita demografica europea. Eppure, leggendo attentamente le statistiche, emerge un elemento che dovrebbe far riflettere molto più del semplice aumento numerico: da anni il saldo naturale dell’Unione è negativo.…
In the United States, debates about immigration usually focus on borders, labor markets, and demographic change. In Europe, however, another dimension is becoming increasingly central to the policy discussion: the long-term sustainability of public institutions, especially healthcare systems. Italy offers a particularly interesting case study for American observers because it combines three powerful trends that are also visible in many Western societies: population aging, declining birth rates, and increasing migration.
Understanding what is happening in Italy helps illuminate a broader question: how immigration policy interacts with the sustainability of public services.
Italy operates a universal public healthcare system known as the Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Established in 1978, the system guarantees access to healthcare services to all residents through a model largely financed by general taxation. It is often compared to other universal systems in Europe and represents one of the pillars of the Italian welfare state.
The system is founded on a constitutional principle. Article 32 of the Italian Constitution recognizes health as a fundamental right of the individual and an interest of the community. As a result, access to healthcare in Italy is not treated as a market commodity but as a public service intended to guarantee social cohesion.
However, the demographic context in which this system operates is rapidly changing.
Italy has one of the oldest populations in the world. The fertility rate is among the lowest in Europe, and the working-age population continues to shrink. In this scenario, immigration has partially compensated for demographic decline. According to data from the Italian National Institute of Statistics (ISTAT), approximately 21.8 percent of children born in Italy in 2024 had at least one foreign parent. Without this contribution, the country’s demographic contraction would be even more pronounced.
For this reason, immigration is often described in Italy as a structural component of demographic stability.
Yet demographic contribution alone does not resolve the challenges facing public institutions. The sustainability of systems such as healthcare depends not only on population numbers but also on the level of social and linguistic integration of the population that uses these services.
Healthcare systems rely on effective communication, preventive medicine, and continuity of care. When patients do not speak the language or are unfamiliar with the structure of the healthcare system, several inefficiencies can arise. Preventive care becomes less effective, patients may rely excessively on emergency rooms instead of primary care, and medical procedures may be duplicated because of communication barriers or administrative misunderstandings.
In other words, the issue is not immigration itself but the absence of effective integration mechanisms.
Several projections combining demographic trends from Eurostat, economic forecasts from the Bank of Italy, and public health expenditure patterns suggest that the interaction between population aging and segments of the migrant population that remain poorly integrated could produce a cumulative increase in healthcare spending between 9 and 11 billion euros in Italy between 2026 and 2030.
These projections do not imply that immigrants are responsible for healthcare costs. Rather, they highlight a structural issue: when integration policies are weak or insufficient, public institutions become less efficient.
Italy is not alone in facing this dilemma. Across Europe, governments are increasingly debating how integration policies affect the functioning of welfare systems.
In Germany, policymakers have emphasized the importance of language acquisition and civic integration programs to facilitate access to public services. Discussions about the restructuring of integration courses reflect concerns that institutional systems cannot function effectively if newcomers lack the tools to navigate them.
In Sweden, public policy debates have highlighted the higher public service costs observed in certain urban areas where integration indicators remain weak. Once again, the issue is not immigration itself but the relationship between immigration and social integration.
The broader lesson emerging from these European experiences is that immigration policy cannot be separated from integration policy.
It is within this context that the paradigm of “Integration or ReImmigration” has been proposed as a conceptual framework for understanding migration governance. The idea is straightforward: long-term residence in a host country should be based on three fundamental pillars—participation in the labor market, knowledge of the national language, and respect for the legal and institutional framework of the host society.
Integration should therefore be considered a measurable and policy-driven process rather than an abstract aspiration.
Applied to healthcare systems, this approach suggests that effective integration policies can improve institutional efficiency. When individuals understand the language, the healthcare system functions more smoothly. Preventive medicine becomes more effective, administrative procedures become clearer, and communication between patients and medical professionals improves.
The result is not only better health outcomes but also more sustainable public spending.
For American readers, the Italian case is instructive because it highlights a policy dimension that is often overlooked in migration debates. Immigration is not only a demographic or economic phenomenon. It also interacts with the functioning of institutions such as schools, healthcare systems, and social services.
The key policy challenge is therefore not whether immigration should occur, but how societies design integration mechanisms capable of preserving institutional sustainability.
Italy’s experience suggests that the success of immigration policies depends heavily on the effectiveness of integration frameworks. When integration works, immigration can support demographic stability and economic vitality. When integration fails, the pressure on public institutions grows.
The debate now unfolding in Europe is essentially about how to maintain this balance.
The year 2030 may seem distant, but demographic and institutional trends evolve slowly and predictably. For this reason, the Italian case offers a valuable opportunity for policymakers and observers abroad to reflect on how immigration, integration, and public institutions interact in modern societies.
Avv. Fabio Loscerbo Attorney at Law – Registered Lobbyist in the European Union Transparency Register ID 280782895721-36
La proposta di legge A.C. 2698 si colloca all’interno di una linea di continuità con la tradizione giuridica italiana in materia di cittadinanza, fondata sul principio dello ius sanguinis.
Essa mira a ripristinare e ampliare l’accesso alla cittadinanza per discendenza, includendo anche i discendenti oltre il secondo grado, purché in possesso di una conoscenza linguistica di livello almeno B1.
Tuttavia, al di là della struttura formale della proposta, emerge con chiarezza una criticità che incide in modo diretto sulla tenuta sistemica dell’intero impianto normativo: la totale assenza di una riflessione sul tema della doppia cittadinanza.
Nel sistema vigente, disciplinato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, la cittadinanza plurima è pienamente ammessa. Non esiste, in via generale, alcun obbligo di rinuncia alla cittadinanza originaria, né sono previsti meccanismi di coordinamento tra l’acquisto della cittadinanza italiana e l’eventuale mantenimento di quella di altro Stato.
Questo assetto normativo, già di per sé molto aperto, viene ulteriormente sollecitato dalla proposta A.C. 2698, che amplia in modo significativo la platea dei potenziali cittadini italiani residenti all’estero.
Il risultato è una progressiva espansione della cittadinanza italiana come status giuridico formale, svincolato da qualsiasi verifica di integrazione sostanziale. I soggetti che accedono alla cittadinanza per discendenza possono, infatti, non avere mai avuto alcun rapporto concreto con il territorio italiano, con la sua economia o con la sua organizzazione sociale.
Il requisito linguistico previsto per i discendenti oltre il secondo grado si rivela, in questo contesto, del tutto insufficiente. La conoscenza della lingua, pur rilevante, non è idonea a dimostrare un’effettiva partecipazione alla vita della comunità nazionale, né può essere considerata indice di un reale radicamento.
La questione si complica ulteriormente proprio in relazione alla cittadinanza plurima. Il soggetto che acquisisce la cittadinanza italiana per discendenza può mantenere integralmente la cittadinanza originaria, continuando a vivere stabilmente all’estero e senza assumere alcun obbligo nei confronti dello Stato italiano.
La cittadinanza si configura, così, come un titolo privo di correlati doveri, un elemento di appartenenza puramente formale, che non implica né partecipazione né responsabilità.
Questa impostazione determina una evidente frattura rispetto alla disciplina applicabile agli stranieri presenti sul territorio italiano.
A questi ultimi è richiesto, almeno sul piano normativo, un percorso di integrazione articolato, fondato su elementi quali l’apprendimento linguistico, l’inserimento lavorativo e il rispetto delle regole dell’ordinamento, come previsto anche dal sistema dell’accordo di integrazione di cui al DPR 14 settembre 2011, n. 179. In tale prospettiva, la permanenza sul territorio è, almeno teoricamente, condizionata al raggiungimento di determinati obiettivi di integrazione.
Al contrario, la cittadinanza per discendenza viene attribuita senza che sia richiesto alcun percorso analogo, determinando un evidente squilibrio tra situazioni che, sotto il profilo sostanziale, dovrebbero essere valutate secondo criteri omogenei.
La proposta A.C. 2698 non affronta questa contraddizione. Essa si limita ad ampliare l’accesso alla cittadinanza, senza interrogarsi sulle conseguenze sistemiche di tale scelta. In particolare, non viene preso in considerazione il rischio di una crescente dissociazione tra cittadinanza e appartenenza effettiva, né viene affrontata la questione della responsabilità connessa allo status di cittadino in un contesto di cittadinanza plurima.
È proprio su questo terreno che si inserisce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, che propone una ricostruzione del rapporto tra individuo e Stato fondata su un criterio sostanziale: l’integrazione.
In questa prospettiva, la cittadinanza non può essere concepita come un diritto automatico derivante dalla discendenza, ma deve essere intesa come il risultato di un percorso di inserimento effettivo nella comunità nazionale. L’appartenenza giuridica deve riflettere un’appartenenza reale, costruita attraverso la partecipazione alla vita economica, sociale e giuridica dello Stato.
Ciò non implica necessariamente il superamento del principio dello ius sanguinis, ma richiede una sua profonda revisione. La discendenza può continuare a costituire un elemento rilevante, ma non sufficiente.
Essa deve essere integrata da requisiti sostanziali, idonei a dimostrare un legame effettivo con il Paese. In questa logica, l’acquisto della cittadinanza per discendenza potrebbe essere subordinato alla residenza in Italia, alla partecipazione al mercato del lavoro, al completamento dell’accordo di integrazione e alla verifica del rispetto delle regole dell’ordinamento.
Parallelamente, il tema della cittadinanza plurima dovrebbe essere affrontato in modo esplicito.
Non necessariamente attraverso l’introduzione di un divieto generalizzato di doppia cittadinanza, che risulterebbe difficilmente compatibile con il contesto internazionale, ma mediante la previsione di meccanismi che colleghino l’effettività dei diritti connessi alla cittadinanza alla sussistenza di un rapporto reale con lo Stato. In altri termini, la cittadinanza non dovrebbe essere un titolo statico e incondizionato, ma l’espressione di un rapporto dinamico, suscettibile di essere verificato nel tempo.
La proposta A.C. 2698, nella sua formulazione attuale, non si muove in questa direzione. Essa amplia la cittadinanza senza costruire integrazione e, soprattutto, senza governare il fenomeno della cittadinanza plurima. In tal modo, contribuisce a rafforzare un modello in cui lo status di cittadino risulta progressivamente svuotato di contenuto sostanziale.
In conclusione, il nodo della doppia cittadinanza rappresenta il punto critico che la proposta evita di affrontare.
Senza una revisione in chiave integrativa, l’ampliamento dello ius sanguinis rischia di accentuare le contraddizioni già presenti nel sistema, rendendo sempre più debole il legame tra cittadinanza e appartenenza. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” offre, invece, una prospettiva alternativa, capace di ricondurre a unità il sistema, ponendo al centro un criterio oggettivo e verificabile: l’integrazione.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36 ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
La notizia dei circa 10.000 arresti effettuati in pochi giorni dall’Immigration and Customs Enforcement (ICE) riporta al centro del dibattito una questione spesso trascurata in Europa: per governare efficacemente l’immigrazione non bastano buone leggi, servono anche strutture amministrative e di polizia specializzate. L’ICE rappresenta un modello organizzativo costruito intorno a una missione precisa: applicare la…
Una invitación a ver la conferencia en YouTube “Integration or ReImmigration? The Future of Italy and Europe” La inmigración se ha convertido en uno de los grandes desafíos políticos de Europa. Cada crisis migratoria reabre el mismo debate: fronteras, asilo, expulsiones, integración, ciudadanía y necesidades del mercado laboral. Sin embargo, después de décadas de reformas…
Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” Per molti anni si è dato quasi per scontato che il semplice trascorrere del tempo producesse automaticamente integrazione. L’esperienza degli ultimi anni dimostra che non è così. Nel corso della diretta ho sostenuto che una parte importante del dibattito pubblico continua a guardare…
L’articolo pubblicato su Il Tempo (https://share.google/SRiGSpHhmvS3Y0CbZ) affronta il tema della presenza di minori stranieri nel circuito penale minorile con un taglio fortemente allarmistico, concentrato sugli episodi di violenza e sulle criticità del sistema detentivo.
Al di là della narrazione, il dato giuridicamente rilevante è un altro: il sistema penale minorile sta diventando il luogo in cui emergono le conseguenze di un mancato funzionamento dei percorsi di integrazione.
Il diritto minorile italiano è strutturato su finalità educative e rieducative. Quando però un numero crescente di minori stranieri entra in questo circuito, significa che il problema non è stato gestito prima, nella fase amministrativa e sociale. Non si tratta, quindi, di un fenomeno che nasce nel penale, ma di un fenomeno che arriva nel penale.
In termini chiari: se il sistema non intercetta tempestivamente le situazioni di mancata integrazione – sul piano scolastico, sociale e comportamentale – queste non scompaiono, ma tendono a trasformarsi in devianza. A quel punto, l’intervento non è più preventivo, ma repressivo.
In una prospettiva coerente con il paradigma Integrazione o ReImmigrazione, il nodo centrale è proprio questo: evitare che il problema si sposti sul piano penale. Il sistema dovrebbe essere in grado di intervenire prima, attraverso strumenti amministrativi e sociali che colleghino in modo concreto la permanenza al percorso di integrazione.
Se ciò non avviene, il risultato è inevitabile: il carcere minorile diventa il punto di arrivo di un percorso che avrebbe dovuto essere gestito molto prima. E a quel punto, qualsiasi intervento è già tardivo.
È corretto affermare che il termine “remigrazione” sia privo di una definizione normativa e che il suo uso nel dibattito pubblico possa generare confusione. Il diritto, per sua natura, richiede precisione terminologica e categorie determinate. Sotto questo profilo, l’articolo coglie un punto essenziale.
Tuttavia, anche qui l’analisi si ferma a metà.
Il problema non è soltanto l’uso scorretto delle parole. Il problema è che certe parole emergono perché manca una struttura giuridica adeguata a descrivere e governare il fenomeno. La “remigrazione” è una parola ambigua, ma è anche il sintomo di un vuoto normativo: l’assenza di un criterio chiaro che consenta di distinguere tra chi può restare e chi deve essere allontanato.
L’articolo insiste sulla responsabilità dell’informazione, ma non affronta questo nodo. Si corregge il linguaggio, ma non si costruisce la categoria.
E soprattutto, manca ancora una volta ogni riferimento all’integrazione come parametro giuridico.
Finché la permanenza dello straniero non viene collegata a un criterio verificabile di integrazione – lavoro, lingua, rispetto delle regole – il sistema resta esposto a oscillazioni continue: da un lato l’indeterminatezza, dall’altro la radicalizzazione del linguaggio e delle proposte.
In questo senso, il richiamo al “corretto uso delle parole” è necessario, ma non sufficiente. Senza un’elaborazione giuridica sostanziale, il dibattito resta confinato sul piano lessicale.
Il punto, invece, è costruire un criterio normativo serio, fondato su valutazioni individuali e verificabili. È in questa prospettiva che si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, che si distingue nettamente dalla “remigrazione” intesa in senso ideologico, proprio perché si fonda su un accertamento concreto del livello di integrazione della persona.
Senza questo passaggio, il rischio è quello di continuare a discutere delle parole, lasciando irrisolta la questione giuridica che quelle parole, nel bene o nel male, cercano di esprimere.
Le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo cui l’Europa deve difendere i propri confini “con umanità ma anche con intransigenza”, riassumono due principi che ogni Stato di diritto è chiamato a perseguire. Da un lato, il rispetto della dignità della persona e degli obblighi internazionali; dall’altro, l’effettività delle regole che disciplinano l’ingresso e…
Eine Einladung, die YouTube-Live-Diskussion „Integration or ReImmigration? The Future of Italy and Europe“ anzusehen. Migration gehört zu den zentralen politischen Herausforderungen Europas. Kaum ein anderes Thema bestimmt öffentliche Debatten so stark wie Grenzkontrollen, Asylverfahren, Abschiebungen oder der Arbeitskräftemangel. Doch trotz immer neuer Gesetze scheint das eigentliche Problem ungelöst zu bleiben. Vielleicht liegt das daran, dass…
La sentencia n.º 40 de 2026 del Tribunal Constitucional italiano ofrece un punto de observación particularmente útil para el público español, en la medida en que aborda una tensión que también atraviesa el ordenamiento jurídico español: la relación entre la eficacia de las políticas de control migratorio y la protección constitucional de la libertad personal.
Aunque la decisión concluye formalmente con una declaración de inadmisibilidad, su relevancia es sustancial. El Tribunal no entra en el fondo del asunto, pero reconstruye el marco normativo con suficiente precisión como para poner de manifiesto una debilidad estructural del sistema italiano de control de la inmigración irregular.
El caso gira en torno al régimen de internamiento en los centros italianos de repatriación (CPR). En particular, se cuestiona la posibilidad de mantener a una persona privada de libertad durante un periodo transitorio, incluso después de que una primera decisión judicial no haya validado la medida de internamiento. Esta situación genera una zona jurídicamente incierta en la que la restricción de la libertad personal subsiste sin un título jurisdiccional plenamente vigente.
El Tribunal Constitucional recuerda, con claridad, un principio fundamental: toda limitación de la libertad personal debe estar sujeta a un control judicial efectivo, actual y sustancial. No basta con la previsión legal abstracta, ni pueden prevalecer razones organizativas o de oportunidad administrativa cuando están en juego derechos fundamentales.
Para el lector español, la analogía con el régimen de internamiento de extranjeros en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) es inmediata. También en España, la privación de libertad en materia de extranjería está sometida a control judicial y debe responder a finalidades concretas, en particular la ejecución de la expulsión. Sin embargo, la experiencia demuestra que, en la práctica, pueden surgir situaciones intermedias en las que el sistema funciona en los límites de su propia legalidad.
La sentencia italiana resulta especialmente relevante porque pone de relieve que el problema no es únicamente de intensidad en la aplicación de las medidas de retorno, sino de estructura del sistema. Un modelo que no distingue de manera clara entre quienes deben permanecer y quienes deben abandonar el territorio tiende a recurrir a mecanismos de urgencia y a soluciones jurídicas inestables.
En este contexto, la noción de “remigración”, ampliamente presente en el debate europeo, muestra sus límites. Como concepto, alude al retorno, pero carece de una articulación normativa precisa. No establece criterios jurídicos claros para determinar cuándo procede la permanencia y cuándo el retorno. La sentencia n.º 40 de 2026 evidencia precisamente esta carencia: sin un criterio estructurante, las políticas de retorno se apoyan en mecanismos frágiles desde el punto de vista constitucional.
Es aquí donde el paradigma “Integración o ReImmigration” adquiere relevancia. No se trata de una simple alternativa política, sino de un intento de introducir un criterio jurídico ordenante. La integración debe entenderse en términos verificables: inserción laboral, respeto del ordenamiento jurídico, participación en la vida social. Cuando estos elementos concurren, la permanencia en el territorio encuentra una base sólida. Cuando no concurren, y en ausencia de derechos de protección autónomos, la ReImmigration —entendida como retorno estructurado al país de origen— se presenta como la consecuencia coherente.
Para el público español es importante subrayar que la ReImmigration, en este contexto, no tiene un significado identitario o colectivo. Se trata de un concepto jurídico, basado en la evaluación individual y en criterios objetivos, compatible con los principios del Estado de derecho.
La aportación del Tribunal Constitucional italiano es, en este sentido, indirecta pero significativa. Al insistir en la necesidad de un control judicial efectivo y en la inadmisibilidad de zonas grises en la restricción de la libertad personal, el Tribunal pone de manifiesto los límites de un sistema basado en soluciones provisionales o de carácter emergencial.
La conclusión que se desprende es clara: una política migratoria no puede sostenerse sobre mecanismos jurídicos inestables. La eficacia administrativa no puede sustituir a la coherencia normativa. En ausencia de un criterio claro de selección, el sistema oscila entre la ineficacia práctica y el riesgo de vulneración de derechos fundamentales.
Desde esta perspectiva, la remigración, considerada de forma aislada, resulta insuficiente. Describe un objetivo, pero no configura un sistema. El paradigma “Integración o ReImmigration”, en cambio, propone una estructura: vincula la permanencia a la integración efectiva y el retorno a la ausencia de dicha integración, dentro de un marco jurídico definido.
La sentencia n.º 40 de 2026 no formula explícitamente este modelo, pero contribuye a evidenciar su necesidad. Al poner de relieve las carencias del sistema actual, invita a una reflexión más profunda sobre la forma en que los ordenamientos jurídicos europeos deben articular, de manera estable, el equilibrio entre control migratorio y garantías constitucionales.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea, ID 280782895721-36 ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” Per molti anni le politiche migratorie italiane hanno seguito una logica precisa: valutare l’immigrazione quasi esclusivamente in funzione delle esigenze del mercato del lavoro. Ma è davvero sufficiente? Nel corso della diretta ho sostenuto che questa impostazione, ormai consolidata, rappresenta uno dei principali…
Ogni volta che il tema dell’immigrazione torna al centro del confronto politico, il dibattito si concentra quasi esclusivamente sul controllo delle frontiere, sul contrasto all’immigrazione irregolare, sui rimpatri e sulle misure di ordine pubblico. Sono aspetti essenziali, perché la sicurezza rappresenta uno dei doveri fondamentali dello Stato. Tuttavia, limitare la sicurezza alla sola gestione degli…
In recent years the concept of remigration has re-emerged in the European political debate. Once confined to activist circles and ideological movements, the term now appears increasingly in public discussions about migration governance, demographic change, and the limits of integration policies across Europe. For observers in the United States, the resurgence of this concept may seem unusual, but it reflects a deeper crisis within European migration systems that has been developing for more than two decades.
To understand the debate, it is necessary to clarify what remigration actually means. In its most common formulation, remigration refers to policies aimed at returning foreign-origin populations to their countries of origin. In the most radical interpretations, the concept does not apply only to irregular migrants or individuals convicted of crimes, but also to broad categories of immigrants who are considered insufficiently integrated into European societies.
The idea has been popularized primarily by the Austrian activist Martin Sellner, associated with the European Identitarian movement. In this framework, remigration is presented as a long-term political strategy consisting of three stages: stricter border control, revision of citizenship and residence rules, and eventually large-scale return programs for populations considered culturally or socially incompatible with the host society.
For an American audience, this debate may resemble certain discussions that periodically emerge in the United States regarding deportation policies or large-scale immigration enforcement. However, the European context differs in several important respects.
Unlike the United States, where immigration historically developed around a strong assimilation narrative, many European countries built their immigration systems relatively late and often without clear long-term integration frameworks. As a result, several European states are now facing structural challenges: persistent irregular migration, difficulties in enforcing return policies, and growing concerns about social cohesion in areas where integration has been only partially successful.
Within this context, remigration has gained visibility because it offers a radical and seemingly decisive solution. Its supporters argue that the traditional policy toolbox—border control, asylum systems, and integration programs—has failed to address the scale of migration pressures affecting Europe.
Yet the concept also raises significant legal and practical questions. European legal systems are deeply rooted in constitutional protections, international human rights obligations, and European Union law. Millions of people of foreign origin currently live in Europe with lawful residence permits, established family ties, and often citizenship. Implementing large-scale return programs affecting such populations would inevitably collide with constitutional guarantees, the European Convention on Human Rights, and EU legal frameworks.
For this reason, remigration often functions more as a political narrative than as a legally operational migration policy. It reflects growing frustration within parts of European society, but its practical implementation remains highly problematic within existing legal systems.
This is precisely the point where the paradigm of Integration or ReImmigration proposes a fundamentally different approach.
Rather than focusing on ethnic origin or cultural identity, the ReImmigration paradigm starts from a legal principle: the right to remain in the country should be connected to a measurable process of integration into the host society.
Integration, in this model, is not treated as a vague aspiration but as a structured and verifiable process built around three essential elements: participation in the labor market, knowledge of the national language, and respect for the fundamental rules of the legal order.
When integration succeeds, the foreign resident becomes a stable part of the national community and may consolidate his or her legal status through existing residence mechanisms. When integration clearly fails, however, the state must possess effective tools to terminate the process of settlement and facilitate a return to the country of origin.
The distinction with remigration is therefore substantial. Remigration seeks to reduce the presence of foreign-origin populations primarily for cultural or demographic reasons. ReImmigration, by contrast, operates within a legal and administrative framework focused on the success or failure of integration.
In the ReImmigration paradigm, return is not an ideological objective but the logical consequence of an unsuccessful integration pathway. At the same time, successful integration remains the primary goal of the system.
From an American perspective, this approach may appear closer to the logic historically embedded in the U.S. immigration model: the expectation that newcomers integrate into the host society while maintaining the rule of law as the central organizing principle.
The current European debate on remigration therefore reveals something deeper than a political controversy. It reflects the search for a workable model capable of reconciling migration management, social stability, and constitutional legality.
If migration policy is reduced to ideological confrontation—either open-ended permissiveness or radical expulsion proposals—the result is institutional paralysis. A functioning system must instead distinguish clearly between integration that works and integration that fails.
This is precisely the ambition of the Integration or ReImmigration paradigm: to move the migration debate away from identity-based rhetoric and toward a structured legal framework capable of governing migration realistically in contemporary European societies.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbyist registered in the European Union Transparency Register – ID 280782895721-36
Si tratta di un approccio positivo, perché riconosce implicitamente che il governo dell’immigrazione non può essere affidato a logiche unilaterali. L’equilibrio tra umanità e regole rappresenta, infatti, la condizione minima per la tenuta del sistema giuridico e sociale.
Il punto di evoluzione, tuttavia, è dare a questo equilibrio una struttura concreta. È qui che si inserisce il paradigma Integrazione o ReImmigrazione, che consente di trasformare un principio politico in un criterio giuridico operativo.
In questa prospettiva, umanità e regole non sono più due poli da bilanciare, ma coincidono: la regola è l’integrazione, mentre la dimensione umanitaria si esprime nella valutazione individuale del percorso della persona. Ne consegue che la permanenza sul territorio diventa il risultato di un accertamento positivo di integrazione, mentre il rimpatrio rappresenta l’esito coerente di una valutazione negativa.
L’impostazione richiamata nell’articolo si presta quindi a essere sviluppata proprio in questa direzione: da equilibrio dichiarato a sistema strutturato. Il dato che emerge è incoraggiante, perché indica una convergenza verso modelli che, se adeguatamente definiti, possono rendere più prevedibile, trasparente ed efficace l’intero ciclo giuridico della permanenza.
Dal punto di vista giuridico, si tratta di un’evoluzione significativa della politica migratoria europea, che mira a esternalizzare la gestione dell’irregolarità e a rafforzare la fase di contenimento e rimpatrio. Il modello si inserisce in una tendenza già in atto, volta a ridurre la pressione sui sistemi nazionali attraverso strumenti operativi collocati al di fuori del territorio dell’Unione.
Tuttavia, anche in questo caso, l’intervento resta concentrato sulla dimensione spaziale del fenomeno: si sposta il luogo della gestione, ma non si modifica la struttura giuridica del sistema. Il rischio è quello di ottenere un vantaggio operativo nel breve periodo, senza incidere sulle dinamiche che determinano la permanenza irregolare nel medio-lungo termine.
Il punto centrale è che il modello Albania, per quanto efficace sul piano logistico, non risolve il problema della selezione giuridica. Non introduce, cioè, criteri sostanziali per distinguere in modo stabile chi può restare da chi deve essere allontanato.
In questa prospettiva, il paradigma Integrazione o ReImmigrazione consente di leggere il fenomeno in modo più strutturato. I centri in Paesi terzi possono rappresentare uno strumento utile per rendere effettiva la fase esecutiva del rimpatrio, ma solo se inseriti in un sistema che abbia già definito, a monte, i criteri di permanenza.
In altri termini, il modello Albania può funzionare, ma a condizione di essere parte di un impianto più ampio: non come soluzione autonoma, bensì come segmento finale di un percorso amministrativo fondato sull’integrazione. In assenza di tale collegamento, il rischio è quello di replicare, su scala diversa, le criticità già presenti nel sistema interno.
La prospettiva è chiaramente orientata alla gestione anticipata dei flussi, nel tentativo di evitare il ripetersi di crisi sistemiche come quelle già vissute negli anni passati. Si tratta di un cambio di impostazione rispetto alle logiche emergenziali ex post, ma che resta confinato alla dimensione del controllo territoriale e geopolitico.
Il limite di questa impostazione è evidente: l’intervento si concentra sull’ingresso, senza affrontare in modo strutturale il tema della permanenza. Il rischio è quello di spostare il problema nello spazio, senza risolverlo nel sistema giuridico interno degli Stati membri.
In termini tecnici, infatti, la gestione dei flussi non esaurisce la questione migratoria. Una volta che lo straniero è entrato nel territorio dell’Unione, il nodo centrale diventa quello della legittimità della permanenza e dei criteri attraverso cui essa viene valutata.
È qui che emerge la necessità di un modello più coerente. Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione consente di colmare questa lacuna: non si limita a governare l’ingresso o a rafforzare i rimpatri, ma introduce un criterio sostanziale di selezione fondato sull’integrazione.
In questa prospettiva, il controllo delle frontiere è solo il primo livello del sistema. Il secondo, decisivo, è rappresentato dalla capacità dell’ordinamento di valutare in modo continuo e verificabile il percorso dello straniero sul territorio. Senza questo passaggio, ogni strategia europea rischia di restare parziale, oscillando tra chiusura esterna e difficoltà interne nella gestione dell’irregolarità.
Il dato che emerge dall’articolo è quindi significativo: l’Unione europea sta rafforzando la propria capacità di prevenzione delle crisi, ma non ha ancora sviluppato un modello giuridico pienamente coerente per governare la permanenza. Ed è proprio in questo spazio che si inserisce la prospettiva di un nuovo paradigma.
Bienvenue dans un nouvel épisode de Intégration ou ReImmigration. Je suis l’avocat Fabio Loscerbo.
Aujourd’hui, j’analyse la décision numéro 40 de 2026 de la Cour constitutionnelle italienne, une décision qui, bien que formellement déclarée irrecevable, met en lumière un problème structurel du droit de l’immigration.
La question porte sur la rétention administrative dans les centres de rapatriement. Plus précisément, sur la possibilité qu’une personne reste privée de liberté en l’absence d’un contrôle juridictionnel actuel et pleinement effectif.
La Cour rappelle un principe fondamental, qui trouve également un écho direct dans l’ordre juridique français : toute atteinte à la liberté individuelle doit être strictement encadrée et soumise à un contrôle du juge. Ce principe, en France, s’inscrit notamment dans le cadre de l’article 66 de la Constitution, qui confie à l’autorité judiciaire la protection de la liberté individuelle.
La décision ne remet pas en cause la légitimité des politiques d’éloignement. Elle ne conteste pas le droit de l’État de reconduire les étrangers en situation irrégulière. En revanche, elle met en évidence une faiblesse structurelle : l’utilisation du placement en rétention comme instrument de gestion générale, en l’absence d’un critère juridique clair permettant de distinguer les situations individuelles.
Ce point est essentiel.
Un système qui ne repose pas sur une distinction normative stable entre les personnes destinées à rester et celles appelées à partir tend à compenser cette absence de structure par des mécanismes administratifs, souvent situés à la limite de la légalité constitutionnelle.
Dans ce contexte, la notion de remigration, entendue comme renforcement des politiques de retour, apparaît insuffisante. Elle désigne un objectif, mais ne constitue pas un cadre juridique. Elle ne permet pas d’organiser de manière cohérente les décisions relatives au séjour et à l’éloignement.
La décision numéro 40 de 2026 met précisément en évidence cette limite. Le problème n’est pas l’existence du retour, mais l’absence d’un principe structurant qui en encadre l’usage.
C’est dans cette perspective que le paradigme Intégration ou ReImmigration prend tout son sens.
Il introduit un critère juridique clair. Le maintien sur le territoire est fondé sur une intégration objectivable : insertion professionnelle, respect des règles juridiques, participation à la vie sociale. En l’absence de ces éléments, et sauf existence de droits protecteurs spécifiques, la ReImmigration — entendue comme retour structuré vers le pays d’origine — constitue l’issue cohérente.
Il est important de préciser, pour le public français, que la ReImmigration n’est pas ici une notion identitaire ou collective. Il s’agit d’un concept juridique, fondé sur une appréciation individuelle et compatible avec les exigences de l’État de droit.
La portée de la décision italienne est donc plus large qu’il n’y paraît. En réaffirmant la centralité du contrôle juridictionnel et en refusant toute zone grise dans la privation de liberté, la Cour met en évidence les limites d’un système fondé sur des ajustements successifs et des logiques d’urgence.
La conséquence est claire : une politique migratoire ne peut être durable que si elle repose sur une structure juridique cohérente, capable d’articuler efficacité administrative et protection des droits fondamentaux.
Dans cette perspective, dépasser la remigration comme concept isolé devient une nécessité juridique.
Merci pour votre écoute. À très bientôt pour un nouvel épisode de Intégration ou ReImmigration.
La decisione del Governo spagnolo di procedere a una regolarizzazione straordinaria di cittadini stranieri irregolarmente presenti sul proprio territorio non può essere liquidata come una questione di politica interna. In uno spazio europeo caratterizzato dall’assenza di controlli alle frontiere interne e fondato sul principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri, una misura di questa…
La Spagna ha scelto di procedere con una regolarizzazione straordinaria di dimensioni senza precedenti, trasformando una decisione formalmente nazionale in un problema politico destinato a riguardare l’intera Unione europea. I numeri impongono di abbandonare ogni prudenza retorica. Il Governo spagnolo aveva inizialmente stimato circa 500.000 potenziali beneficiari. Alla chiusura del termine risultano invece presentate 1.174.978…
L’ennesimo grave episodio di violenza verificatosi a Milano, con una giovane donna sfregiata da un cittadino straniero irregolare, ha inevitabilmente riacceso il dibattito sull’immigrazione, sulla sicurezza e sulle espulsioni. Come spesso accade, però, il confronto pubblico si è immediatamente polarizzato. Da una parte chi attribuisce ogni responsabilità all’immigrazione; dall’altra chi invita a non generalizzare e…
, si articola attorno alla nozione di “terza via”, proposta come alternativa tanto alle politiche di chiusura quanto agli approcci meramente umanitari.
La sezione dedicata ai flussi migratori evidenzia una critica esplicita all’attuale assetto europeo, incentrato sul principio dello Stato di primo ingresso e privo di meccanismi effettivi di redistribuzione dei richiedenti asilo . Il Movimento 5 Stelle individua nella dimensione sovranazionale il livello adeguato per affrontare il fenomeno, insistendo sulla necessità di rafforzare i canali legali di ingresso, contrastare i trafficanti e costruire un sistema di accoglienza più equo tra gli Stati membri.
Si tratta, formalmente, di un’impostazione che tenta di introdurre elementi di razionalità nel dibattito pubblico. Non è privo di rilievo il fatto che venga richiamata la “capacità di accoglienza” dei singoli Stati, segnale di una consapevolezza – almeno teorica – dei limiti strutturali dei sistemi nazionali.
Tuttavia, quando si passa dal piano enunciativo a quello sostanziale, il programma mostra una lacuna che lo avvicina a molte altre elaborazioni politiche degli ultimi anni: l’assenza di una reale teoria del governo del fenomeno migratorio.
Ed è proprio in questo punto che il confronto con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” consente di cogliere con chiarezza i limiti dell’impostazione proposta.
Il paradigma tradizionale dell’integrazione – al quale il Movimento 5 Stelle resta sostanzialmente ancorato – si fonda sull’assunto che l’inserimento dello straniero nel tessuto sociale rappresenti l’esito fisiologico del percorso migratorio. In questa prospettiva, le politiche pubbliche devono principalmente favorire l’inclusione, riducendo le barriere e creando opportunità.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, invece, introduce un elemento di discontinuità: esso riconosce che l’integrazione non è un esito garantito, ma una possibilità condizionata. Ne consegue che l’ordinamento deve dotarsi non solo di strumenti per favorire l’inserimento, ma anche di meccanismi efficaci per gestire l’ipotesi – tutt’altro che marginale – del mancato inserimento.
Sotto questo profilo, il programma del Movimento 5 Stelle si colloca chiaramente nel primo paradigma, senza però affrontarne le criticità.
L’integrazione viene evocata come obiettivo, ma non viene mai analizzata come processo fallibile. Non si rinviene alcuna riflessione sulle frizioni sociali che possono emergere nei contesti territoriali, né sui costi – economici e sociali – di un’integrazione incompleta o fallita. Si tratta di una rimozione significativa, perché proprio tali frizioni rappresentano oggi uno dei principali fattori di instabilità nelle società europee.
Ancora più evidente è il vuoto sul versante della reimmigrazione, intesa come insieme delle politiche di rimpatrio e di gestione dell’uscita dal territorio.
Nel programma esaminato, questo tema è sostanzialmente assente. Non viene delineata alcuna strategia organica in materia di rimpatri, né sotto il profilo dell’effettività amministrativa, né sotto quello della cooperazione internazionale con i Paesi di origine. Si tratta di una lacuna strutturale, che incide direttamente sulla credibilità complessiva dell’impianto.
In assenza di un sistema efficace di rimpatri, infatti, l’intero edificio delle politiche migratorie risulta sbilanciato: l’ingresso è regolato (più o meno efficacemente), la permanenza è incentivata, ma l’uscita resta sostanzialmente priva di disciplina operativa. È un modello incompleto, che finisce per alimentare proprio quelle situazioni di irregolarità che si vorrebbero contrastare.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” impone invece una logica diversa, più lineare e, per certi aspetti, più aderente alla tradizione giuridica degli ordinamenti europei: chi entra deve poter integrarsi secondo regole chiare; chi non si integra, o non ha titolo a permanere, deve essere ricondotto fuori dal territorio in modo altrettanto chiaro ed effettivo.
Il programma del Movimento 5 Stelle, pur introducendo elementi di razionalizzazione sul piano europeo e riconoscendo la necessità di evitare approcci ideologici, non compie questo passaggio. Resta ancorato a una visione in cui l’integrazione è data per possibile e auspicabile, ma non viene mai posta come condizione giuridicamente rilevante della permanenza.
In definitiva, la cosiddetta “terza via” rischia di tradursi in una formula intermedia che attenua i conflitti retorici ma non risolve le questioni sostanziali. Senza una piena assunzione del binomio integrazione/reimmigrazione, il modello resta privo di uno dei suoi pilastri essenziali: la capacità di governare non solo l’ingresso, ma l’intero ciclo della presenza dello straniero nel territorio dello Stato.
L’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del nuovo disegno di legge dedicato al contrasto del fenomeno dei cosiddetti “maranza” rappresenta un ulteriore tassello nella strategia governativa in materia di sicurezza urbana. Dalle informazioni finora disponibili emerge la volontà di rafforzare gli strumenti di intervento immediato delle forze dell’ordine, con particolare attenzione ai gruppi giovanili…
Une invitation à regarder la conférence YouTube : « Integration or ReImmigration? The Future of Italy and Europe » L’immigration est devenue l’un des sujets les plus débattus en Europe. Chaque crise migratoire, chaque fait divers, chaque campagne électorale relance les mêmes discussions : contrôle des frontières, expulsions, droit d’asile, citoyenneté ou manque de main-d’œuvre.…
Dalla diretta YouTube “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” Da oltre vent’anni il decreto flussi rappresenta il principale strumento con cui l’Italia regola l’ingresso dei lavoratori stranieri. Ma funziona davvero? Nel corso della diretta ho sostenuto che il problema non è soltanto il numero degli ingressi autorizzati, ma il modo stesso in…
L’articolo 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, numero 286, rappresenta uno dei punti più sensibili dell’intero sistema di gestione dell’immigrazione, in quanto disciplina il trattenimento amministrativo nei centri di permanenza per i rimpatri, misura che incide direttamente sulla libertà personale dello straniero al fine di rendere effettiva l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio dello Stato.
La configurazione attuale della norma riflette un’impostazione tipicamente esecutiva, nella quale il trattenimento costituisce uno strumento funzionale a dare attuazione a un provvedimento già adottato, senza che vi sia un collegamento strutturale con la fase antecedente di valutazione della posizione dello straniero.
Questa impostazione, pur coerente con la logica originaria del testo unico e con la disciplina europea dei rimpatri, si rivela oggi inadeguata rispetto alla complessità del fenomeno migratorio e alla necessità di garantire un governo effettivo e razionale delle dinamiche di permanenza e allontanamento.
Il trattenimento interviene, infatti, quando il sistema ha già fallito nella sua funzione ordinatoria, ossia quando non è stato possibile individuare in modo tempestivo e strutturato i presupposti per la permanenza o per l’allontanamento dello straniero.
In tale contesto si collocano interventi normativi recenti, tra cui la proposta di legge A.C. 2658, che modifica l’articolo 14 T.U.I. introducendo, da un lato, una diversa disciplina dell’accertamento dell’idoneità psicofisica dello straniero al trattenimento, affidata al medico di polizia, e, dall’altro, prevedendo l’esecuzione immediata dell’espulsione in caso di rifiuto dello straniero di sottoporsi alla visita medica.
La proposta si muove in una direzione chiaramente orientata all’efficienza procedurale, individuando nei tempi dell’accertamento sanitario e nella possibilità di rifiuto da parte dello straniero due fattori di rallentamento del sistema dei rimpatri. La soluzione adottata consiste nel superamento di tali ostacoli mediante una semplificazione delle procedure e l’introduzione di meccanismi automatici che consentano di proseguire nell’iter espulsivo.
Tuttavia, tale intervento, pur incidendo su un profilo operativo rilevante, non modifica la natura del trattenimento né affronta le criticità strutturali del sistema. Il trattenimento continua a essere configurato come una misura terminale, sganciata da una valutazione complessiva della posizione dello straniero e priva di un collegamento sistematico con i criteri di permanenza sul territorio nazionale.
Una riforma dell’articolo 14 T.U.I. che intenda realmente incidere sull’efficacia e sulla legittimazione del trattenimento amministrativo deve invece muoversi in una direzione diversa, superando la frammentazione attuale e inserendo il trattenimento all’interno di un modello integrato che colleghi in modo coerente tre momenti fondamentali: l’accertamento della posizione dello straniero, la disciplina della permanenza e l’esecuzione del rimpatrio.
In tale prospettiva, il trattenimento non può più essere concepito come un mero strumento di coercizione amministrativa, ma deve essere ricondotto alla sua funzione sistemica, quale fase conclusiva di un procedimento articolato, nel quale sia stato previamente accertato il mancato possesso dei requisiti sostanziali per la permanenza sul territorio dello Stato. Ciò implica l’introduzione di criteri di valutazione che vadano oltre il dato formale del titolo di soggiorno e che tengano conto del grado di integrazione dello straniero nel contesto sociale, economico e normativo.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” consente di fornire una base teorica a tale ricostruzione, individuando nell’integrazione il presupposto sostanziale del diritto al soggiorno e nella mancata integrazione il fondamento del procedimento di allontanamento.
In questo schema, il trattenimento nei CPR non rappresenta il luogo in cui si tenta di rendere effettivo un sistema inefficiente, ma la conseguenza logica e giuridica di un accertamento già compiuto, fondato su parametri oggettivi e verificabili.
L’integrazione, intesa come inserimento lavorativo stabile, conoscenza della lingua e rispetto delle regole fondamentali dell’ordinamento, diviene così il criterio attraverso il quale l’ordinamento seleziona le situazioni meritevoli di tutela.
La mancata integrazione, accertata all’interno di un procedimento garantito, legittima invece l’attivazione della fase esecutiva del rimpatrio, nella quale il trattenimento assume una funzione coerente e non meramente reattiva.
In questo quadro, anche il tema dell’accertamento sanitario, oggetto della proposta A.C. 2658, può essere ricondotto a una dimensione sistemica. L’idoneità psicofisica al trattenimento non dovrebbe essere considerata un ostacolo da superare per garantire l’efficienza del sistema, ma un elemento integrato all’interno di un procedimento più ampio, nel quale la tutela della salute dello straniero si coordina con l’esigenza di esecuzione del rimpatrio. L’eventuale rifiuto della visita medica non può essere automaticamente equiparato a un comportamento elusivo tale da giustificare l’immediata espulsione, ma deve essere valutato nel contesto complessivo della posizione dello straniero.
La costruzione di un modello integrato richiede, dunque, una riforma dell’articolo 14 T.U.I. che non si limiti a intervenire su singoli segmenti procedurali, ma che espliciti il nesso tra accertamento, permanenza e rimpatrio, attribuendo al trattenimento una funzione coerente con l’intero sistema.
Ciò comporta una ridefinizione del ruolo dei CPR, che devono essere considerati non come strumenti di gestione emergenziale, ma come parte di un meccanismo ordinario di esecuzione delle decisioni adottate sulla base di criteri sostanziali.
In assenza di tale riforma, il rischio è quello di continuare a intervenire in modo frammentario, introducendo correttivi volti a superare singole inefficienze senza incidere sulle cause che le determinano. La proposta A.C. 2658, pur affrontando un problema reale, si colloca in questa logica, confermando la tendenza del legislatore a privilegiare soluzioni operative immediate rispetto alla costruzione di un modello sistemico.
Una disciplina del trattenimento coerente con un modello integrato consente invece di rafforzare la legittimazione della misura sotto il profilo costituzionale e convenzionale, in quanto ancorata a un accertamento sostanziale e non meramente formale, e di ridurre il ricorso a interventi emergenziali che incidono su diritti fondamentali senza garantire un’effettiva soluzione delle criticità.
Il trattenimento nei CPR, in questa prospettiva, cessa di essere il punto di partenza dell’intervento normativo e diviene il suo esito coerente, inserito in un sistema che governa il fenomeno migratorio attraverso criteri chiari, verificabili e orientati alla responsabilizzazione dello straniero nel percorso di integrazione.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36 ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Le proteste contro l’immigrazione irregolare registrate in Sudafrica non possono essere liquidate come un fenomeno locale o come una semplice esplosione di rabbia sociale. Le manifestazioni, gli scontri, le accuse rivolte agli stranieri di sottrarre lavoro, gravare sui servizi pubblici e alimentare insicurezza raccontano qualcosa di più profondo: quando uno Stato non governa l’immigrazione e…
Across Europe, immigration has become one of the defining political issues of our time. Governments continue to debate border controls, asylum procedures, deportations and labor shortages. Every new crisis generates another proposal, another emergency measure and another political confrontation. Yet one fundamental question is rarely asked. What if the future of immigration policy depends less…
In much of the Western debate about immigration, attention tends to focus on border control, asylum policies, and humanitarian obligations. These issues are important, but they often overshadow a deeper structural challenge facing many European countries: demographic decline and the long-term sustainability of welfare systems.
Italy provides a particularly clear example of this transformation.
According to demographic projections published by Eurostat, several European countries will experience a significant reduction in their working-age population in the coming decades. Italy is among the most affected. Estimates published in 2025 indicate that the population aged between 15 and 64 could decline by roughly seven percent by 2035.
National projections produced by Istituto Nazionale di Statistica suggest that the reduction could even exceed eight percent.
In practical terms, this means Italy could lose approximately 1.2 million workers within the next decade.
For readers in the United States, the implications may be easier to understand if we translate this into the structure of the European welfare state. Unlike the U.S. system, many European countries rely heavily on tax-financed social programs that include universal healthcare, extensive pension systems, and large public welfare structures. These systems depend on a relatively stable ratio between workers and retirees.
When the working population shrinks while the elderly population grows, the financial balance becomes increasingly fragile.
Migration is often described as a potential solution to demographic decline. In principle, immigration can indeed help stabilize the labor force. However, the outcome depends largely on a crucial variable: integration into the labor market.
If immigrants are able to find stable employment and contribute to the tax base, they can strengthen the economic system. If integration into the labor market remains weak, the fiscal consequences can move in the opposite direction.
Economic analyses published by Banca d’Italia have examined scenarios in which large groups of immigrants remain only marginally integrated into the workforce. In such cases, the cumulative costs of social assistance, healthcare services, and security policies can grow significantly over time.
Under these conditions, projections indicate that Italy could face an annual fiscal impact approaching €25–30 billion by 2035.
A large portion of this pressure would derive from healthcare and welfare expenditures, while additional costs would be associated with urban policy and public safety measures in areas characterized by persistent social marginalization.
These dynamics are not unique to Italy. Other European countries have already confronted similar challenges. Sweden, for example, has invested substantial public resources in policies addressing so-called “vulnerable areas,” urban districts where labor market integration and social cohesion remain weak.
The key point is therefore not immigration itself.
The central issue is whether immigration policy is linked to a clear expectation of integration.
For decades, many European migration systems operated on an implicit assumption: once people entered the country, their presence would gradually become permanent. Integration was viewed as a policy objective but rarely as a legal requirement tied to continued residence.
This assumption is increasingly being questioned.
In Italy, one legal framework already reflects a different logic. The system of complementary protection within Italian immigration law requires authorities to evaluate concrete indicators of social and economic integration, such as employment and community ties.
This principle introduces an important idea: integration is not presumed—it must be demonstrated.
From this perspective emerges the paradigm that I describe as “Integration or ReImmigration.”
The concept is based on a simple principle of mutual responsibility between the state and the individual entering its territory. The state provides opportunities for integration—access to employment, language education, and participation in social life. In return, the individual is expected to pursue a genuine path toward integration.
If that process does not occur within a reasonable timeframe, the legal system should allow mechanisms for return to the country of origin.
One possible policy instrument would be a strengthened integration contract, subject to evaluation after approximately two years. If clear indicators of integration—such as stable employment, language proficiency, and respect for basic civic norms—are absent, the residence status could expire.
Such a mechanism should not be interpreted as punitive. Rather, it would function as a governance tool aimed at preserving the long-term sustainability of the welfare state.
The alternative is to continue managing immigration without clear integration criteria. In that scenario, the risks extend beyond fiscal concerns. They may also include social fragmentation, persistent marginalization, and declining trust in public institutions.
The real question facing Italy—and increasingly other Western societies—is therefore not whether immigration should occur.
The fundamental question is whether immigration produces real economic and social integration.
A country that is aging rapidly and that could lose more than a million workers within a decade cannot easily sustain a migration model that fails to generate meaningful participation in its economy and society.
From this perspective, the paradigm Integration or ReImmigration should not be understood as an ideological position. It is a pragmatic reflection on how democratic states might manage migration in the context of profound demographic change.
Avv. Fabio Loscerbo Lawyer – Registered Lobbyist in the European Union Transparency Register ID 280782895721-36
Sul piano giuridico, questa impostazione va maneggiata con estrema cautela.
Il diritto non può fondarsi su generalizzazioni. Anche quando emergono situazioni problematiche, la risposta non può essere la costruzione di un collegamento automatico tra una condizione giuridica (l’irregolarità) e un comportamento penalmente rilevante. Le valutazioni devono restare individuali.
Detto questo, il tema non può essere semplicemente negato.
L’irregolarità amministrativa, infatti, produce una condizione di marginalità che può incidere sulla capacità di integrazione e, indirettamente, sul rischio di coinvolgimento in contesti problematici. Ma questo non è un automatismo, è un effetto sistemico.
Ed è proprio qui che emerge il limite dell’impostazione.
Si descrive un fenomeno, lo si interpreta in chiave securitaria, ma non si affronta la questione centrale: quale sia il criterio giuridico che consente di governare la permanenza dello straniero prima che si arrivi a situazioni di criticità.
E, ancora una volta, manca completamente ogni riferimento all’integrazione.
Il sistema interviene quando il problema è già emerso – attraverso il diritto penale o le misure di allontanamento – ma non costruisce un parametro che consenta di prevenire.
Senza un criterio fondato sull’integrazione – lavoro, lingua, rispetto delle regole – il diritto resta inevitabilmente reattivo. Interviene dopo, non prima.
Il punto, invece, è proprio questo: introdurre un criterio giuridico che consenta una valutazione progressiva della posizione dello straniero, prima che la marginalità si trasformi in irregolarità strutturale o, nei casi peggiori, in devianza.
In questa prospettiva, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” consente di superare la logica emergenziale. Non si fonda su categorie collettive o su generalizzazioni, ma su una valutazione individuale del livello di integrazione.
Senza questo passaggio, il rischio è quello di continuare a leggere singoli casi come conferma di tesi generali, senza costruire un sistema giuridico capace di governare il fenomeno in modo strutturale.
Dalla diretta YouTube “Integrazione o Reimmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” Quando si parla di immigrazione, il dibattito politico si concentra quasi sempre sugli sbarchi, sui decreti flussi e sui controlli alle frontiere. Ma siamo sicuri che oggi sia ancora questo il vero problema? Nel corso della diretta ho sostenuto una tesi che può…
Negli ultimi mesi il dibattito sull’immigrazione si è concentrato quasi esclusivamente sui rimpatri. È una prospettiva comprensibile, ma rischia di affrontare soltanto l’ultima fase del fenomeno migratorio. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” parte da un presupposto diverso: la ReImmigrazione non deve essere il punto di partenza della politica migratoria, ma il suo punto di arrivo.…
Quando si parla di immigrazione, l’immaginario collettivo continua a richiamare gli sbarchi, le frontiere e i nuovi arrivi. Eppure una parte sempre più rilevante della popolazione straniera residente in Italia non è arrivata dall’estero: è nata nel nostro Paese. Secondo i più recenti dati dell’ISTAT, al 1° gennaio 2026 i cittadini stranieri residenti sono 5,56…
Tuttavia, proprio questo dato, letto in chiave sistemica, solleva una questione che l’articolo non affronta: i Paesi che risultano “più generosi” nella concessione della cittadinanza sono anche quelli che, da anni, registrano le maggiori difficoltà sul terreno dell’integrazione delle seconde generazioni.
Il punto è cruciale. La cittadinanza viene spesso concepita come strumento di inclusione finale, quasi come soluzione del problema. In realtà, l’esperienza concreta dimostra che il riconoscimento dello status civico non coincide automaticamente con l’integrazione sostanziale. Al contrario, in molti contesti europei, la presenza di seconde generazioni formalmente cittadine ma socialmente non integrate rappresenta uno dei nodi più complessi e irrisolti.
Questo dato impone una revisione dell’approccio. Se la cittadinanza viene concessa in assenza di un percorso effettivo di integrazione — basato su lingua, istruzione, rispetto delle regole e partecipazione alla vita sociale — si rischia di anticipare l’effetto giuridico rispetto alla maturazione delle condizioni sostanziali.
È qui che emerge il limite dell’impostazione “generosa” richiamata nell’articolo. La cittadinanza non è un atto simbolico, ma un istituto giuridico che presuppone un livello di integrazione già consolidato. In mancanza di tale presupposto, si crea una frattura tra appartenenza formale e integrazione reale, che tende a manifestarsi proprio nelle seconde generazioni.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” consente di leggere questa dinamica in modo più rigoroso. L’integrazione deve precedere la cittadinanza, non seguirla. La cittadinanza rappresenta il punto di arrivo di un percorso verificabile, non uno strumento per produrre integrazione ex post.
In altri termini, il problema non è la quantità delle cittadinanze concesse, ma la qualità dei percorsi che le precedono. Il fatto che proprio i Paesi più “aperti” siano anche quelli maggiormente esposti alle criticità delle seconde generazioni dovrebbe indurre a una riflessione più profonda sulla tenuta del modello attuale.
In definitiva, l’articolo coglie un dato numerico significativo, ma non ne indaga le implicazioni sistemiche. Ed è proprio in queste implicazioni che si gioca la questione centrale: evitare che la cittadinanza diventi un meccanismo di inclusione formale privo di corrispondenza nella realtà dell’integrazione.
È condivisibile l’osservazione secondo cui la “remigrazione” è una parola fuorviante. Non è una categoria giuridica, non è definita nell’ordinamento, non ha confini normativi chiari. Sotto questo profilo, l’analisi è corretta: il rischio di utilizzare termini privi di base giuridica è quello di alimentare ambiguità e semplificazioni.
Tuttavia, l’articolo si limita a smontare il termine, senza interrogarsi su ciò che lo rende oggi così centrale nel dibattito pubblico.
Il punto non è solo che la “remigrazione” sia una parola impropria. Il punto è che nasce da un vuoto. Un vuoto giuridico preciso: l’assenza di un criterio chiaro che consenta di stabilire chi deve restare e chi deve essere allontanato.
Ed è qui che l’analisi si ferma troppo presto.
Si critica il linguaggio, ma non si affronta il problema sostanziale. Si evidenzia la confusione concettuale, ma non si propone un’alternativa giuridica. E, soprattutto, manca completamente ogni riferimento all’integrazione come parametro normativo.
Questo è il nodo.
Finché la permanenza dello straniero non viene collegata a un criterio verificabile di integrazione – lavoro, lingua, rispetto delle regole – il sistema resta esposto a oscillazioni continue: da un lato l’accoglienza indistinta, dall’altro la spinta verso categorie radicali e indeterminate come la “remigrazione”.
In questo senso, il dibattito resta incompleto da entrambe le parti. Da un lato chi utilizza termini privi di base giuridica, dall’altro chi si limita a criticarli senza colmare il vuoto che li ha generati.
Il punto, invece, è costruire una categoria giuridica seria, fondata su valutazioni individuali e verificabili. È in questa direzione che si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, che non ha nulla a che vedere con la “remigrazione” intesa in senso ideologico, ma si fonda su un accertamento concreto del livello di integrazione della persona.
Senza questo passaggio, la critica resta corretta sul piano linguistico, ma inefficace sul piano giuridico. E il dibattito continua a muoversi tra parole sbagliate e problemi irrisolti.
Le dichiarazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a favore della proposta europea di rafforzare il regime sanzionatorio nei confronti dei trafficanti di esseri umani rappresentano un segnale politico importante. Colpire le organizzazioni criminali che traggono profitto dall’immigrazione irregolare costituisce un obiettivo condivisibile, non soltanto sotto il profilo della sicurezza, ma anche della tutela della…
Scorrendo i social network è sempre più frequente imbattersi in una convinzione ormai divenuta quasi un luogo comune: l’insicurezza sarebbe la conseguenza di un’immigrazione incontrollata. È una narrazione che intercetta un sentimento diffuso e che trae forza anche da fatti reali. L’immigrazione irregolare, gli ingressi clandestini e la difficoltà di eseguire molti provvedimenti di espulsione…
Gentile Gianni Alemanno, ho seguito con attenzione le Sue recenti dichiarazioni sul tema dell’immigrazione. Condivido la premessa da cui prende le mosse la Sua riflessione: il sistema migratorio europeo e italiano mostra oggi limiti evidenti e non può essere affrontato con gli strumenti culturali e normativi elaborati trent’anni fa. Continuare a difendere l’esistente significa rinunciare…
Das Urteil Nr. 40/2026 des italienischen Verfassungsgerichts bietet einen aufschlussreichen Zugang zu einer Problematik, die nicht nur Italien betrifft, sondern auch für den deutschen Rechtsraum von erheblicher Relevanz ist: das Spannungsverhältnis zwischen effektiver Migrationssteuerung und dem verfassungsrechtlichen Schutz der persönlichen Freiheit.
Obwohl das Gericht die Vorlagefrage aus prozessualen Gründen für unzulässig erklärt hat, entfaltet die Entscheidung eine klare systematische Wirkung. Sie legt offen, dass das gegenwärtige Modell der Verwaltung irregulärer Migration strukturelle Schwächen aufweist, die sich nicht durch punktuelle gesetzgeberische Eingriffe beheben lassen.
Im Mittelpunkt des Verfahrens stand die Regelung der Freiheitsentziehung in den italienischen Rückführungszentren (CPR). Konkret ging es um die Möglichkeit, eine Person weiterhin festzuhalten, obwohl eine vorherige richterliche Bestätigung der Haftmaßnahme nicht erfolgt war. Diese Konstellation führte zu einer rechtlich problematischen Zwischenlage, in der die Freiheit der betroffenen Person faktisch eingeschränkt blieb, ohne dass hierfür ein aktueller und wirksamer richterlicher Titel vorlag.
Das Verfassungsgericht hat in diesem Zusammenhang einen zentralen Grundsatz bekräftigt: Jede Einschränkung der persönlichen Freiheit bedarf einer strikten rechtlichen Grundlage und einer effektiven richterlichen Kontrolle. Weder verwaltungspraktische Erwägungen noch migrationspolitische Zielsetzungen – so legitim sie sein mögen – können eine Abweichung von diesem Grundsatz rechtfertigen.
Für ein deutsches Publikum liegt der Vergleich mit der Abschiebungshaft gemäß §§ 62 ff. AufenthG nahe. Auch im deutschen Rechtssystem ist die Freiheitsentziehung im Migrationskontext nur unter strengen Voraussetzungen zulässig und unterliegt einer intensiven richterlichen Kontrolle. Die italienische Entscheidung zeigt jedoch, wie schnell sich in der Praxis Grauzonen entwickeln können, wenn das System auf provisorische oder überlappende Regelungen zurückgreift.
Genau hier liegt das eigentliche Problem: Nicht die Zielsetzung der Rückführung ist rechtlich fragwürdig, sondern die Struktur, in der sie umgesetzt wird. Ein System, das nicht klar zwischen unterschiedlichen Aufenthaltslagen unterscheidet, neigt dazu, auf nachgelagerte Zwangsmaßnahmen zurückzugreifen, um fehlende normative Klarheit zu kompensieren.
In diesem Kontext erweist sich der Begriff der „Remigration“ als unzureichend. Als politischer Begriff mag er eine Richtung anzeigen, als rechtliche Kategorie bleibt er jedoch unterbestimmt. Er beschreibt ein Ergebnis – die Rückkehr –, liefert aber keine tragfähigen Kriterien für die rechtliche Unterscheidung zwischen Bleiberecht und Ausreisepflicht.
Das Urteil Nr. 40/2026 macht diese Schwäche deutlich. Es zeigt, dass ein rein auf Rückführung ausgerichtetes System ohne klare normative Struktur zwangsläufig in Konflikt mit verfassungsrechtlichen Garantien gerät. Die Folge ist ein Spannungszustand zwischen Effektivität und Rechtmäßigkeit, der sich dauerhaft nicht aufrechterhalten lässt.
Vor diesem Hintergrund gewinnt das Paradigma „Integration oder ReImmigration“ an systematischer Bedeutung. Es setzt nicht bei der Durchsetzung, sondern bei der Strukturierung an. Ausgangspunkt ist die Notwendigkeit, ein klares Kriterium für die Entscheidung über den weiteren Aufenthalt zu etablieren.
Integration ist dabei nicht als abstrakter oder politischer Begriff zu verstehen, sondern als rechtlich überprüfbarer Zustand: tatsächliche Eingliederung in den Arbeitsmarkt, Beachtung der Rechtsordnung, soziale Verankerung. Liegt eine solche Integration vor, ist der Aufenthalt zu stabilisieren. Fehlt sie hingegen – und bestehen keine vorrangigen Schutzansprüche –, wird ReImmigration zum konsequenten Ergebnis.
Für den deutschen Kontext ist hervorzuheben, dass ReImmigration in diesem Verständnis keine kollektive oder identitäre Kategorie darstellt. Es handelt sich vielmehr um ein rechtlich strukturiertes Konzept, das auf individueller Prüfung beruht und in ein kohärentes System eingebettet ist.
Die Bedeutung der italienischen Entscheidung liegt darin, dass sie – wenn auch implizit – die Grenzen eines Systems aufzeigt, das auf Zwischenlösungen und administrativen Anpassungen beruht. Die vom Gericht angesprochenen „Grauzonen“ der Freiheitsentziehung sind Ausdruck eines tieferliegenden Problems: des Fehlens eines klaren, normativ fundierten Auswahlkriteriums.
Ein System, das diese Leerstelle nicht schließt, bleibt auf Dauer instabil. Es wird entweder ineffektiv in der Durchsetzung oder angreifbar im Hinblick auf Grundrechte. Das Urteil Nr. 40/2026 verdeutlicht damit, dass migrationsrechtliche Steuerung nicht allein eine Frage der Intensität staatlichen Handelns ist, sondern vor allem eine Frage seiner rechtlichen Struktur.
In diesem Sinne reicht Remigration als isoliertes Konzept nicht aus. Erst in Verbindung mit einem klar definierten Gegenpol – der Integration – entsteht ein tragfähiges Modell. Das Paradigma „Integration oder ReImmigration“ bietet einen solchen Rahmen. Es verbindet die Entscheidung über den Aufenthalt mit überprüfbaren Kriterien und reduziert dadurch die Notwendigkeit, auf rechtlich problematische Zwangsmaßnahmen zurückzugreifen.
Das Urteil des italienischen Verfassungsgerichts liefert keine abschließende Lösung. Es zeigt jedoch unmissverständlich, dass das bestehende Modell an seine Grenzen gelangt ist. Für den deutschen Rechtsdiskurs liegt hierin eine klare Botschaft: Eine nachhaltige Migrationsordnung erfordert nicht nur effektive Instrumente, sondern vor allem eine kohärente normative Grundlage.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea, ID 280782895721-36 ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Negli ultimi mesi la parola remigrazione è entrata con forza nel dibattito politico europeo. Sempre più spesso viene presentata come la soluzione ai problemi dell’immigrazione. Ma siamo sicuri che sia davvero così? Nel corso della diretta “Integrazione o ReImmigrazione? Il futuro di Italia ed Europa” ho sostenuto una tesi diversa: la ReImmigrazione non coincide con…
Ogni volta che un grave fatto di cronaca riporta l’immigrazione al centro dell’attenzione, il dibattito politico si riempie di dichiarazioni, accuse reciproche e nuove promesse. Passata l’emergenza, però, tutto torna come prima. Da anni assistiamo alla contrapposizione tra slogan sempre più forti, mentre le riforme strutturali continuano a essere rinviate. Da una parte si annunciano…
In recent years a term that was once largely confined to fringe political discussions has entered the mainstream European debate: remigration. Across several European countries the concept has become one of the most controversial topics in discussions about migration policy. While some political actors present it as a necessary response to the perceived failures of integration policies, others view it as incompatible with the legal and constitutional foundations of European democracies.
For a British audience, the debate may appear familiar in certain respects. The United Kingdom has long experienced intense political discussion around immigration, border control and integration, particularly since the years leading up to the referendum on Brexit. Yet the European debate on remigration differs in important ways, largely because of the institutional and legal frameworks that govern migration across the continent.
Since the 1990s, Europe has experienced several waves of immigration driven by labour mobility, humanitarian protection, family reunification and irregular migration through Mediterranean routes. European states developed policies intended to balance humanitarian commitments with economic needs. However, in many countries public concern has grown regarding the long-term integration of migrant populations, especially in large urban areas where social tensions, segregation and integration challenges have become politically visible.
Within this context the concept of remigration has gained prominence. The idea is frequently associated with the Austrian activist Martin Sellner, who has promoted the term within the broader European identitarian movement. In its most radical interpretation, remigration does not refer solely to the deportation of irregular migrants – something already provided for under the laws of all European states. Rather, it suggests a broader political programme that could involve the return of individuals deemed insufficiently integrated into the host society.
This interpretation explains why the concept provokes such intense controversy.
Supporters argue that Europe faces a growing challenge to its social cohesion. In their view, decades of migration policies focused primarily on humanitarian admission or economic demand have led to structural integration problems in some parts of Europe. From this perspective, remigration is presented as a political instrument intended to restore social stability and cultural cohesion.
Critics, however, highlight the profound legal obstacles that such policies would encounter. European legal systems – shaped by national constitutions, European Union law and the European Convention on Human Rights – strongly protect individual rights such as family life, legal residence stability and non-discrimination. Any policy that attempts to determine a person’s right to remain in a country based on cultural or identity criteria would likely face significant legal challenges.
For the United Kingdom, which now operates outside the EU institutional framework, the debate still remains relevant. European migration trends continue to influence political dynamics across the continent, and the question of integration versus social fragmentation is one that affects many Western democracies.
In response to the growing polarisation surrounding remigration, some scholars and policymakers have proposed alternative frameworks for governing migration. One such approach is the paradigm of Integration or ReImmigration.
Unlike remigration, which is often interpreted as a policy centred primarily on large-scale returns, this paradigm focuses on conditional permanence. In this model, the right to remain permanently in the host country is linked to the successful completion of an integration process. Integration is understood in practical terms: participation in the labour market, knowledge of the national language and respect for the legal and institutional framework of the host society.
Where these conditions are met, the legal system may provide mechanisms for stabilising a migrant’s status, including forms of complementary protection or long-term residence. Where integration does not occur, the system must also provide mechanisms for an orderly return to the country of origin. In this context the concept of ReImmigration is presented not as an ideological objective but as a governance tool within migration policy.
The European controversy surrounding remigration therefore reflects a deeper transformation. For decades migration was often approached primarily through humanitarian obligations or economic considerations. Today European societies are increasingly searching for a new balance between openness, social cohesion and legal certainty.
The real question facing Europe is therefore not simply whether remigration is politically feasible. The more fundamental issue is what model of migration governance European societies will choose for the coming decades.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbyist – EU Transparency Register ID 280782895721-36
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