La proposta di legge A.C. 2698 si colloca all’interno di una linea di continuità con la tradizione giuridica italiana in materia di cittadinanza, fondata sul principio dello ius sanguinis.
Essa mira a ripristinare e ampliare l’accesso alla cittadinanza per discendenza, includendo anche i discendenti oltre il secondo grado, purché in possesso di una conoscenza linguistica di livello almeno B1.
Tuttavia, al di là della struttura formale della proposta, emerge con chiarezza una criticità che incide in modo diretto sulla tenuta sistemica dell’intero impianto normativo: la totale assenza di una riflessione sul tema della doppia cittadinanza.
Nel sistema vigente, disciplinato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, la cittadinanza plurima è pienamente ammessa. Non esiste, in via generale, alcun obbligo di rinuncia alla cittadinanza originaria, né sono previsti meccanismi di coordinamento tra l’acquisto della cittadinanza italiana e l’eventuale mantenimento di quella di altro Stato.
Questo assetto normativo, già di per sé molto aperto, viene ulteriormente sollecitato dalla proposta A.C. 2698, che amplia in modo significativo la platea dei potenziali cittadini italiani residenti all’estero.
Il risultato è una progressiva espansione della cittadinanza italiana come status giuridico formale, svincolato da qualsiasi verifica di integrazione sostanziale. I soggetti che accedono alla cittadinanza per discendenza possono, infatti, non avere mai avuto alcun rapporto concreto con il territorio italiano, con la sua economia o con la sua organizzazione sociale.
Il requisito linguistico previsto per i discendenti oltre il secondo grado si rivela, in questo contesto, del tutto insufficiente. La conoscenza della lingua, pur rilevante, non è idonea a dimostrare un’effettiva partecipazione alla vita della comunità nazionale, né può essere considerata indice di un reale radicamento.
La questione si complica ulteriormente proprio in relazione alla cittadinanza plurima. Il soggetto che acquisisce la cittadinanza italiana per discendenza può mantenere integralmente la cittadinanza originaria, continuando a vivere stabilmente all’estero e senza assumere alcun obbligo nei confronti dello Stato italiano.
La cittadinanza si configura, così, come un titolo privo di correlati doveri, un elemento di appartenenza puramente formale, che non implica né partecipazione né responsabilità.
Questa impostazione determina una evidente frattura rispetto alla disciplina applicabile agli stranieri presenti sul territorio italiano.
A questi ultimi è richiesto, almeno sul piano normativo, un percorso di integrazione articolato, fondato su elementi quali l’apprendimento linguistico, l’inserimento lavorativo e il rispetto delle regole dell’ordinamento, come previsto anche dal sistema dell’accordo di integrazione di cui al DPR 14 settembre 2011, n. 179. In tale prospettiva, la permanenza sul territorio è, almeno teoricamente, condizionata al raggiungimento di determinati obiettivi di integrazione.
Al contrario, la cittadinanza per discendenza viene attribuita senza che sia richiesto alcun percorso analogo, determinando un evidente squilibrio tra situazioni che, sotto il profilo sostanziale, dovrebbero essere valutate secondo criteri omogenei.
La proposta A.C. 2698 non affronta questa contraddizione. Essa si limita ad ampliare l’accesso alla cittadinanza, senza interrogarsi sulle conseguenze sistemiche di tale scelta. In particolare, non viene preso in considerazione il rischio di una crescente dissociazione tra cittadinanza e appartenenza effettiva, né viene affrontata la questione della responsabilità connessa allo status di cittadino in un contesto di cittadinanza plurima.
È proprio su questo terreno che si inserisce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, che propone una ricostruzione del rapporto tra individuo e Stato fondata su un criterio sostanziale: l’integrazione.
In questa prospettiva, la cittadinanza non può essere concepita come un diritto automatico derivante dalla discendenza, ma deve essere intesa come il risultato di un percorso di inserimento effettivo nella comunità nazionale. L’appartenenza giuridica deve riflettere un’appartenenza reale, costruita attraverso la partecipazione alla vita economica, sociale e giuridica dello Stato.
Ciò non implica necessariamente il superamento del principio dello ius sanguinis, ma richiede una sua profonda revisione. La discendenza può continuare a costituire un elemento rilevante, ma non sufficiente.
Essa deve essere integrata da requisiti sostanziali, idonei a dimostrare un legame effettivo con il Paese. In questa logica, l’acquisto della cittadinanza per discendenza potrebbe essere subordinato alla residenza in Italia, alla partecipazione al mercato del lavoro, al completamento dell’accordo di integrazione e alla verifica del rispetto delle regole dell’ordinamento.
Parallelamente, il tema della cittadinanza plurima dovrebbe essere affrontato in modo esplicito.
Non necessariamente attraverso l’introduzione di un divieto generalizzato di doppia cittadinanza, che risulterebbe difficilmente compatibile con il contesto internazionale, ma mediante la previsione di meccanismi che colleghino l’effettività dei diritti connessi alla cittadinanza alla sussistenza di un rapporto reale con lo Stato. In altri termini, la cittadinanza non dovrebbe essere un titolo statico e incondizionato, ma l’espressione di un rapporto dinamico, suscettibile di essere verificato nel tempo.
La proposta A.C. 2698, nella sua formulazione attuale, non si muove in questa direzione. Essa amplia la cittadinanza senza costruire integrazione e, soprattutto, senza governare il fenomeno della cittadinanza plurima. In tal modo, contribuisce a rafforzare un modello in cui lo status di cittadino risulta progressivamente svuotato di contenuto sostanziale.
In conclusione, il nodo della doppia cittadinanza rappresenta il punto critico che la proposta evita di affrontare.
Senza una revisione in chiave integrativa, l’ampliamento dello ius sanguinis rischia di accentuare le contraddizioni già presenti nel sistema, rendendo sempre più debole il legame tra cittadinanza e appartenenza. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” offre, invece, una prospettiva alternativa, capace di ricondurre a unità il sistema, ponendo al centro un criterio oggettivo e verificabile: l’integrazione.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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