Negli ultimi mesi si è consolidata, a livello europeo, una linea politica sempre più esplicita: esternalizzare la gestione dei rimpatri attraverso la creazione di return hubs in Paesi terzi. La coalizione composta da Germania, Paesi Bassi, Austria, Danimarca e Grecia si sta muovendo in modo coordinato in questa direzione, ipotizzando accordi con Stati come Rwanda, Uganda e Tunisia. Il precedente italiano dei centri in Albania ha fornito un riferimento operativo, trasformando una proposta fino a poco tempo fa teorica in una concreta opzione di policy europea.
Tuttavia, al di là dell’apparente determinazione politica, il modello presenta limiti strutturali evidenti, che non possono essere ignorati. Il primo è un limite di natura funzionale: i return hubs sono, per definizione, strumenti reattivi. Intervengono cioè quando il problema è già emerso, quando il soggetto è già divenuto irregolare o non più legittimato a permanere sul territorio dell’Unione. Si tratta di una logica ex post, che presuppone il fallimento delle politiche di integrazione o, più precisamente, l’assenza di un sistema giuridico capace di valutare e governare l’integrazione nel tempo.
Il secondo limite è economico. La costruzione, gestione e negoziazione di tali centri comporta costi elevatissimi, sia in termini finanziari sia in termini diplomatici. Ogni accordo con Paesi terzi implica contropartite politiche, economiche e strategiche, spesso opache e difficilmente sostenibili nel lungo periodo. Il rischio è quello di costruire un sistema costoso, fragile e dipendente da equilibri geopolitici instabili.
Il terzo limite, forse il più rilevante, è di natura giuridica. Numerose organizzazioni non governative e osservatori indipendenti hanno già evidenziato il rischio che tali strutture si trasformino in veri e propri “black holes” del diritto, spazi nei quali le garanzie fondamentali risultano attenuate o difficilmente azionabili. La distanza territoriale dall’Unione europea, la complessità delle giurisdizioni coinvolte e la possibile opacità procedurale pongono interrogativi seri sulla tutela effettiva dei diritti fondamentali, in particolare alla luce dell’art. 3 e dell’art. 8 CEDU.
Il punto è che il modello dei return hubs affronta il problema nella sua fase terminale, senza interrogarsi sulla sua genesi. In altri termini, si concentra sul “come rimpatriare”, ma non sul “come evitare che si arrivi al rimpatrio”.
Ed è qui che emerge, con chiarezza, la necessità di un cambio di paradigma.
L’ordinamento italiano dispone già di uno strumento che, se adeguatamente valorizzato e sistematizzato, potrebbe rappresentare la vera alternativa strutturale ai return hubs: il contratto di integrazione, previsto dal DPR 14 settembre 2011, numero 179. Si tratta di un meccanismo giuridico che introduce una logica radicalmente diversa rispetto a quella oggi dominante in Europa. Non più una valutazione statica e iniziale del diritto al soggiorno, ma un monitoraggio dinamico e periodico del percorso di integrazione dello straniero.
Il contratto di integrazione si fonda su parametri chiari e verificabili: conoscenza della lingua italiana, inserimento lavorativo, rispetto delle regole dell’ordinamento. Non si tratta di criteri astratti o ideologici, ma di indicatori concreti, suscettibili di accertamento nel tempo. In questa prospettiva, il diritto a permanere sul territorio non è più una condizione cristallizzata, ma un processo che richiede continuità e coerenza.
Se questo strumento venisse integrato in un sistema europeo più ampio, esso consentirebbe di intervenire in via preventiva, riducendo drasticamente il numero di situazioni patologiche che oggi rendono necessari i return hubs. In altri termini, il rimpatrio diventerebbe l’esito residuale di un percorso già valutato e monitorato, e non una misura emergenziale adottata ex post.
Inoltre, l’introduzione di un meccanismo di verifica periodica dell’integrazione permetterebbe di superare una delle principali criticità evidenziate dalle ONG: l’assenza di criteri trasparenti e controllabili nelle decisioni relative alla permanenza o all’allontanamento. Il contratto di integrazione, proprio perché basato su parametri oggettivi, riduce il rischio di arbitrarietà e rafforza la prevedibilità delle decisioni amministrative.
In questa prospettiva, il modello dei return hubs potrebbe essere non abbandonato, ma profondamente ripensato. Non più strutture isolate e potenzialmente opache, ma strumenti inseriti in un sistema giuridico coerente, nel quale il rimpatrio costituisce la conseguenza di una verifica negativa del percorso di integrazione, previamente accertata secondo criteri chiari e condivisi.
Il caso italiano dell’Albania dimostra che l’Europa è già entrata in una fase nuova, nella quale l’esternalizzazione delle procedure non è più un tabù. Ma proprio per questo diventa urgente evitare che tale evoluzione avvenga in assenza di un solido impianto giuridico.
Il rischio, altrimenti, è quello di costruire un sistema costoso, inefficace e giuridicamente fragile, destinato a essere contestato tanto sul piano politico quanto su quello giudiziario.
La vera sfida non è spostare i migranti fuori dall’Europa. La vera sfida è costruire un sistema che sappia distinguere, in modo oggettivo e verificabile, tra chi si integra e chi non si integra.
Senza questo passaggio, i return hubs resteranno un rimedio emergenziale. Con questo passaggio, possono diventare parte di una strategia coerente.
Ed è esattamente in questo spazio che il contratto di integrazione italiano può — e deve — assumere una funzione centrale nel dibattito europeo.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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