Il dibattito francese sull’immigrazione, soprattutto nel contesto post-2026, ha assunto una radicalità che non può più essere ignorata. La crescente diffusione, anche sulle piattaforme digitali come X, delle teorie legate al cosiddetto “Grand Remplacement”, rilanciate da Renaud Camus e riprese in ambito politico dal Rassemblement National, segnala un dato strutturale: il modello multiculturale francese è entrato in crisi irreversibile. Non si tratta più di una discussione ideologica, ma di una constatazione empirica, che trova riscontro nelle tensioni sociali, nei problemi di ordine pubblico e nelle misure straordinarie adottate dallo Stato, tra cui la reintroduzione dei controlli alle frontiere fino a ottobre 2026, giustificata anche dal rischio di infiltrazioni jihadiste e dall’aumento della violenza nelle aree di Calais e Dunkerque.
In questo contesto, la proposta della “remigration”, intesa in senso identitario ed etnico, si sta progressivamente imponendo nel dibattito pubblico come risposta radicale alla crisi dell’integrazione. Tuttavia, proprio questa impostazione rivela il suo principale limite: essa si colloca al di fuori del perimetro dello Stato di diritto europeo. Una politica fondata su criteri identitari, sganciata da valutazioni individuali e da parametri giuridici oggettivi, si espone inevitabilmente a censure di incompatibilità con i principi fondamentali dell’ordinamento europeo, a partire dal rispetto della vita privata e familiare tutelata dall’art. 8 CEDU, nonché dai principi di non discriminazione e proporzionalità.
Il punto, dunque, non è negare l’esistenza del problema, ma ridefinire il paradigma con cui affrontarlo. Ed è qui che emerge la necessità di una alternativa giuridica credibile: il contratto di integrazione.
Il modello del contratto di integrazione, già presente nell’ordinamento italiano attraverso il D.P.R. 179/2011, si fonda su un principio semplice ma giuridicamente solido: il soggiorno dello straniero non è un dato statico, bensì una condizione dinamica, subordinata al rispetto di obblighi progressivi di integrazione. Non si tratta di un criterio discrezionale, ma di un sistema normativo strutturato, basato su indicatori verificabili quali l’inserimento lavorativo, la conoscenza della lingua, il rispetto delle regole e la partecipazione alla vita sociale.
Questa impostazione consente di superare, in modo netto, tanto il modello multiculturale quanto la remigration identitaria. Il multiculturalismo, infatti, ha dimostrato di essere incapace di garantire coesione sociale, proprio perché ha rinunciato a porre condizioni giuridiche all’integrazione. La remigration, al contrario, propone una soluzione radicale ma giuridicamente insostenibile, in quanto prescinde da qualsiasi valutazione individuale e si fonda su presupposti incompatibili con l’ordinamento europeo.
Il contratto di integrazione rappresenta invece una terza via, pienamente compatibile con lo Stato di diritto. Esso consente di introdurre un criterio oggettivo e verificabile per la permanenza sul territorio: chi si integra resta, chi non si integra deve uscire dal sistema. In questo senso, la “ReImmigrazione” non è una misura ideologica, ma una conseguenza giuridica del mancato rispetto degli obblighi di integrazione.
Applicato al contesto francese, un simile modello permetterebbe di ricondurre il dibattito sull’immigrazione entro coordinate giuridiche chiare, sottraendolo alla polarizzazione tra permissivismo e radicalismo. La Francia dispone già di strumenti normativi che potrebbero essere riorientati in questa direzione, ma ciò che manca è una visione sistemica che trasformi l’integrazione da obiettivo politico a obbligo giuridico.
In definitiva, la lezione che emerge dal caso francese è chiara: il problema non è l’immigrazione in sé, ma l’assenza di un modello giuridico efficace per governarla. Senza regole, il sistema implode; con regole sbagliate, si radicalizza. Solo un modello fondato sull’integrazione come obbligo e sulla ReImmigrazione come conseguenza può garantire equilibrio tra diritti e sicurezza.
La vera alternativa alla remigration non è il ritorno al multiculturalismo, ma la costruzione di un sistema giuridico che renda l’integrazione misurabile, verificabile e, soprattutto, vincolante.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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