Commento all’articolo di Giovanni Donzelli dal titolo “CPR nei Paesi terzi: l’Europa segue Meloni”

Leggendo l’articolo https://www.giovannidonzelli.it/governo/cpr-nei-paesi-terzi-leuropa-segue-meloni.html emerge un’impostazione che valorizza l’esternalizzazione delle procedure, presentata come evoluzione delle politiche europee in materia di immigrazione.

Il punto, sul piano giuridico, va riportato a sistema.

La collocazione dei centri di trattenimento nei Paesi terzi non modifica la natura dello strumento: resta una misura funzionale all’esecuzione dell’allontanamento. Cambia il luogo, non la funzione. E proprio per questo emergono questioni rilevanti in termini di garanzie, controllo giurisdizionale e tutela dei diritti fondamentali.

Ma anche qui il dibattito si concentra sullo strumento, non sul criterio.

Si discute dove trattenere, come rendere più efficaci i rimpatri, come rafforzare la capacità operativa del sistema. Tuttavia, manca completamente il passaggio fondamentale: sulla base di quale parametro si stabilisce chi deve essere allontanato.

E, ancora una volta, manca ogni riferimento all’integrazione.

Il trattenimento, anche se esternalizzato, resta una fase esecutiva. Non può sostituire il momento decisionale. Senza un criterio giuridico chiaro a monte, anche l’esternalizzazione rischia di amplificare le criticità, anziché risolverle.

Il rischio è quello di costruire un sistema sempre più efficiente nell’esecuzione, ma sempre privo di un fondamento sostanziale nella selezione.

Un ordinamento coerente, invece, dovrebbe operare in modo inverso: prima definire i criteri di permanenza, poi strutturare gli strumenti di allontanamento.

In questa prospettiva, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” consente di distinguere nettamente i piani. L’integrazione diventa il criterio giuridico della permanenza; l’allontanamento, eventualmente, ne è la conseguenza.

Senza questo passaggio, il rischio è quello di continuare a spostare il problema – anche geograficamente – senza affrontarlo nella sua dimensione giuridica essenziale. E un sistema che interviene solo sul “come” allontanare, senza chiarire il “perché”, resta inevitabilmente incompleto.

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