L’emersione, nel dibattito pubblico europeo, del concetto di “remigrazione” rappresenta il sintomo più evidente del fallimento delle politiche di integrazione così come sono state finora concepite. Si tratta, tuttavia, di una risposta che, pur nella sua apparente radicalità, rivela una debolezza strutturale: la sua sostanziale irrealizzabilità all’interno di un ordinamento giuridico fondato su garanzie costituzionali e sovranazionali.
Il punto non è politico, ma giuridico.
Un sistema come quello italiano — vincolato all’art. 8 CEDU, al principio di proporzionalità e alla tutela della vita privata e familiare — non consente modelli generalizzati di allontanamento fondati su criteri astratti o collettivi. Ogni decisione incidente sul diritto al soggiorno deve essere individualizzata, motivata e sottoposta a controllo giurisdizionale pieno. In questo contesto, la remigrazione, intesa come meccanismo sistematico di rimpatrio su base non individuale, si colloca fuori dal perimetro di praticabilità giuridica.
Ed è proprio qui che emerge una contraddizione profonda: mentre si invocano soluzioni radicali, si ignora l’esistenza, nell’ordinamento, di strumenti già idonei a governare in modo selettivo e giuridicamente sostenibile la permanenza dello straniero.
Tra questi, l’accordo di integrazione, introdotto con il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, rappresenta un caso emblematico.
La sua struttura è chiara: l’ingresso dello straniero è accompagnato da un impegno formale a raggiungere determinati obiettivi di integrazione, misurati attraverso un sistema di crediti. Lingua, educazione civica, rispetto delle regole: non elementi accessori, ma parametri giuridicamente rilevanti. Il mancato raggiungimento degli obiettivi può condurre alla risoluzione dell’accordo e, conseguentemente, incidere sulla legittimità della permanenza.
In altri termini, il legislatore aveva già delineato un modello fondato su un principio preciso: la permanenza non è un dato acquisito, ma l’esito di un percorso verificabile.
E tuttavia, questo impianto è rimasto sostanzialmente inattuato.
L’accordo di integrazione non è mai diventato un vero strumento di governo del fenomeno migratorio. È stato progressivamente svuotato di contenuto, ridotto a formalità amministrativa, privo di effettive ricadute sulle decisioni in materia di soggiorno. La logica del sistema si è spostata altrove, concentrandosi quasi esclusivamente sul dato occupazionale.
È qui che si radica la visione economicista dell’immigrazione: la permanenza dello straniero viene valutata, nella prassi, prevalentemente in funzione della sua capacità di inserirsi nel mercato del lavoro. Tutto il resto — lingua, adesione ai valori dell’ordinamento, partecipazione sociale — resta sullo sfondo, privo di reale incidenza giuridica.
Questo squilibrio produce effetti evidenti.
Da un lato, si consolidano situazioni di permanenza formalmente regolari ma sostanzialmente prive di integrazione. Dall’altro, si alimenta la percezione di un sistema incapace di selezionare e governare i percorsi migratori, favorendo così la diffusione di proposte radicali come la remigrazione.
Ma si tratta di una falsa alternativa.
Il problema non è l’assenza di strumenti, bensì la loro mancata attuazione.
L’accordo di integrazione, se correttamente implementato, consente di costruire un modello giuridico fondato su un equilibrio tra diritti e doveri: lo straniero ha diritto a permanere, ma a condizione di rispettare un percorso di integrazione verificabile; lo Stato mantiene il controllo della permanenza, ma attraverso criteri individualizzati e compatibili con il quadro costituzionale e sovranazionale.
In questa prospettiva, l’alternativa alla remigrazione non è l’inerzia del sistema attuale, ma l’attuazione piena del diritto vigente.
È proprio su questa linea che si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Non si tratta di introdurre categorie nuove o di forzare l’ordinamento, ma di portare a compimento una logica già presente nella normativa italiana. L’integrazione diventa un obbligo giuridico strutturato; la permanenza, una conseguenza condizionata; la ReImmigrazione, l’esito residuale di un mancato percorso, valutato caso per caso.
In questo quadro, la remigrazione si rivela per ciò che è: una scorciatoia concettuale, priva di sostenibilità giuridica, che nasce non dalla forza delle sue basi, ma dal vuoto lasciato dall’inattuazione degli strumenti esistenti.
Recuperare e rifunzionalizzare l’accordo di integrazione significa, dunque, restituire centralità al diritto, sottraendo il governo del fenomeno migratorio alle oscillazioni tra emergenza e radicalizzazione.
La questione, in definitiva, non è scegliere tra accoglienza e rimpatrio, ma costruire un sistema capace di distinguere, valutare e decidere.
E questo sistema, almeno in parte, esiste già.
Occorre soltanto avere la volontà di applicarlo.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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