Vannacci vede il problema: la risposta è “Integrazione o ReImmigrazione”, non la remigrazione

Roberto Vannacci individua alcuni problemi reali della politica migratoria italiana: l’inefficacia dei rimpatri, la debolezza dei controlli, la difficoltà di governare gli ingressi irregolari e l’incapacità dello Stato di dare concreta esecuzione alle proprie decisioni. Su questi punti non serve fingere che tutto funzioni. Il sistema italiano è frammentato, lento e spesso incapace di distinguere tempestivamente chi abbia diritto di rimanere da chi, invece, debba lasciare il territorio nazionale.

Le soluzioni proposte da Vannacci, tuttavia, conducono verso una direzione diversa da quella necessaria. L’abolizione del decreto flussi, la moltiplicazione dei CPR, l’innalzamento a vent’anni del requisito di residenza per la cittadinanza, la sostanziale esclusione del ricongiungimento familiare e la preclusione permanente alla regolarizzazione per chi sia entrato irregolarmente costruiscono un modello fondato prevalentemente sull’origine della presenza straniera e sull’appartenenza a categorie generali.

È questa la differenza fondamentale tra la remigrazione e il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.

La remigrazione tende a guardare lo straniero come componente di una collettività da ridurre numericamente o da ricondurre nel Paese di origine. Il paradigma, invece, considera il migrante come soggetto giuridico e valuta individualmente la sua posizione. Non domanda soltanto come sia entrato in Italia, ma anche quale percorso abbia costruito, se disponga di un titolo di soggiorno, se lavori, se conosca la lingua, se rispetti le regole e se abbia sviluppato legami familiari e sociali meritevoli di tutela.

L’ingresso irregolare è certamente un elemento rilevante e non deve essere banalizzato. Non può però trasformarsi in una condanna perpetua capace di cancellare ogni evoluzione successiva. Una persona può essere entrata irregolarmente e avere poi ottenuto un titolo legittimo, svolto attività lavorativa regolare, imparato l’italiano, formato una famiglia e rispettato per anni le leggi dello Stato.

Precludere per sempre qualunque forma di regolarizzazione significherebbe negare che l’integrazione possa modificare la posizione sostanziale della persona. Significherebbe sostituire la verifica della condotta attuale con un automatismo fondato su un fatto remoto.

Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” assume invece la permanenza come un rapporto giuridico condizionato e dinamico. Chi entra e rimane in Italia deve dimostrare nel tempo la sussistenza delle condizioni previste dall’ordinamento. Allo stesso modo, lo Stato deve verificare quelle condizioni e assumere una decisione effettiva, senza lasciare che la permanenza si consolidi soltanto per il trascorrere degli anni o per l’inefficienza dell’amministrazione.

Il criterio centrale è l’integrazione verificabile, misurata attraverso tre indicatori: lavoro, lingua e rispetto delle regole.

Su questo punto esiste una parziale convergenza con alcune proposte di Vannacci. L’idea di attribuire rilevanza alla conoscenza della lingua e della cultura costituzionale non è, in sé, estranea a una politica seria dell’integrazione. Lo stesso Vannacci propone esami linguistici più severi e centralizzati.

La differenza riguarda però la funzione della verifica.

Nel paradigma la lingua non è una barriera costruita per escludere, ma uno strumento per misurare la partecipazione effettiva alla comunità nazionale. La conoscenza linguistica deve essere valutata insieme al lavoro e al rispetto delle regole, secondo criteri proporzionati alla fase del percorso amministrativo. Non avrebbe senso richiedere il medesimo livello a chi rinnova un primo titolo di soggiorno, a chi chiede un permesso stabile e a chi domanda la cittadinanza.

Allo stesso modo, il lavoro non può essere considerato soltanto come utilità economica. Deve essere regolare, effettivo e capace di garantire autonomia. Il rispetto delle regole, infine, non può ridursi all’assenza formale di condanne, ma deve esprimere una condotta complessivamente compatibile con la convivenza civile.

Chi realizza questo percorso deve poter consolidare la propria permanenza. Chi, invece, non possiede un titolo, non si integra, viola gravemente le regole e non ha ragioni di protezione deve essere accompagnato verso la ReImmigrazione.

La ReImmigrazione non è una formula attenuata della remigrazione. È un concetto diverso.

Non si rivolge a gruppi etnici, nazionali o religiosi. Non presuppone che la presenza straniera sia, in quanto tale, incompatibile con l’identità nazionale. Non stabilisce che chi è nato altrove debba prima o poi essere ricondotto nel Paese di origine. Interviene soltanto quando, a seguito di una valutazione individuale, risultino assenti le condizioni giuridiche e sostanziali della permanenza.

È quindi l’esito di un procedimento, non l’applicazione di uno slogan.

Anche la proposta di utilizzare le Forze armate per operazioni interne di “rastrellamento”, termine rivendicato da Vannacci come tecnico-militare, mostra la distanza tra i due modelli. L’immigrazione irregolare richiede controllo, identificazione ed esecuzione delle decisioni, ma non può essere amministrata come un’operazione bellica.

Il militare è formato per acquisire e neutralizzare un obiettivo. La gestione dell’immigrazione richiede invece la capacità di ricostruire una posizione giuridica complessa: verificare un titolo, accertare l’esistenza di una domanda di protezione, controllare la pendenza di un ricorso, individuare una vulnerabilità, riconoscere un legame familiare e valutare la concreta possibilità di rimpatrio.

Per questo uno dei pilastri del paradigma è l’istituzione di un Corpo di polizia dell’immigrazione, civile, specializzato e dotato di competenze giuridiche, amministrative e operative.

Non servono rastrellamenti indiscriminati. Serve un’autorità capace di sapere chi si trova sul territorio, per quale ragione vi si trovi e se conservi le condizioni per rimanervi.

Il Corpo di polizia dell’immigrazione dovrebbe seguire la posizione individuale dall’ingresso fino alla stabilizzazione oppure alla ReImmigrazione. Dovrebbe verificare i titoli di soggiorno, controllare il rispetto delle condizioni, collaborare alla misurazione dell’integrazione, predisporre per tempo l’identificazione e i documenti necessari al rimpatrio e coordinare i programmi di ritorno volontario assistito.

Il rimpatrio non può continuare a essere considerato soltanto quando la persona viene casualmente intercettata dopo anni di permanenza. Deve essere preparato nel momento in cui viene accertato che non esistono più le condizioni per restare.

Al tempo stesso, lo Stato non può ignorare l’integrazione già realizzata. Un lavoratore regolare, linguisticamente inserito, rispettoso delle regole e legato stabilmente al territorio non può essere equiparato a chi vive nell’irregolarità, si sottrae ai controlli o viola gravemente l’ordinamento.

Questa distinzione manca nella remigrazione, perché la categoria collettiva prevale sulla storia individuale.

Il contrasto emerge con particolare evidenza sul ricongiungimento familiare. Vannacci sostiene che il lavoratore straniero intenzionato a ricongiungersi con la propria famiglia potrebbe essere aiutato a tornare nel Paese di origine. Ma la famiglia non è necessariamente un ostacolo all’integrazione. In molti casi rappresenta il fattore che stabilizza la persona, rafforza la responsabilità economica e consolida il rapporto con il territorio.

Ciò non significa riconoscere il ricongiungimento senza condizioni. Reddito, alloggio, autenticità del vincolo e rispetto delle regole devono essere verificati con rigore. Ma eliminare sostanzialmente il ricongiungimento significherebbe colpire anche chi ha rispettato integralmente il percorso previsto dallo Stato.

La famiglia non deve assicurare automaticamente la permanenza, ma non può neppure diventare la ragione per espellere chi è già regolarmente inserito.

Vannacci vede dunque il problema quando denuncia l’inefficienza del sistema, la debolezza dei rimpatri e l’assenza di controlli effettivi. Sbaglia quando trasforma questi problemi in una politica fondata su preclusioni assolute, categorie collettive e strumenti militari.

L’alternativa non è tra l’immigrazione senza regole e la remigrazione. L’alternativa è tra uno Stato che non decide e uno Stato che verifica individualmente l’integrazione, riconosce la permanenza di chi ne possiede le condizioni e organizza la ReImmigrazione di chi non può più restare.

Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non è più debole della remigrazione. È più rigoroso, perché obbliga lo Stato ad assumere decisioni concrete. Ed è più giuridico, perché non giudica le persone sulla base dell’origine, ma sulla base del titolo, del comportamento e del percorso realizzato.

Vannacci vede il problema. La risposta, però, non è riportare indistintamente “le persone a casa loro”. La risposta è stabilire, per ciascuna persona, se l’Italia sia diventata legittimamente la sua casa oppure se debba iniziare un percorso effettivo di ReImmigrazione.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

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