Il dibattito sugli hub in Albania continua a essere impostato su un piano sbagliato. Si discute di trasferimenti, di localizzazione geografica, di compatibilità con le garanzie procedurali. Tutti profili rilevanti, ma secondari. Il punto decisivo è un altro: quale funzione giuridica si intende attribuire a questi hub.
Senza una funzione chiara, l’hub è destinato a replicare le inefficienze già note del sistema dei CPR: trattenimento prolungato, difficoltà nei rimpatri, contenzioso seriale e scarsa capacità di incidere realmente sui flussi.
Il nodo, dunque, non è il trasferimento. È il criterio.
L’ordinamento italiano dispone già di uno strumento che, se utilizzato correttamente, consente di definire tale criterio in modo oggettivo e verificabile: l’accordo di integrazione di cui al D.P.R. 179/2011. Si tratta di un meccanismo che lega la permanenza dello straniero sul territorio nazionale al rispetto di obblighi concreti e misurabili: apprendimento linguistico, inserimento lavorativo, rispetto delle regole fondamentali dell’ordinamento.
Tuttavia, questo strumento è rimasto sostanzialmente inattuato nella sua funzione essenziale. Non opera come parametro effettivo di selezione, non incide sulle decisioni amministrative in materia di soggiorno, non è utilizzato come criterio per distinguere tra chi può restare e chi deve essere allontanato. È stato ridotto a un adempimento formale, privo di reale capacità ordinante.
È qui che si inserisce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Il presupposto è semplice, ma radicale: la permanenza sul territorio non può essere sganciata da una verifica concreta dell’integrazione. Non in termini identitari, ma comportamentali. Non conta l’origine, conta il percorso. L’integrazione diventa così un vero e proprio contratto giuridico, il cui rispetto legittima la permanenza e il cui inadempimento comporta una conseguenza altrettanto chiara.
In questa prospettiva, gli hub in Albania acquistano una funzione diversa da quella che oggi viene loro attribuita.
L’hub non è il luogo in cui si valuta l’integrazione. È il luogo in cui si prende atto del suo fallimento.
L’accesso all’hub presuppone già il mancato rispetto del contratto di integrazione o, comunque, l’assenza dei requisiti minimi richiesti dall’ordinamento per la permanenza. In altri termini, il momento della valutazione è anteriore. L’hub interviene dopo, come sede di attuazione.
Ne deriva una conseguenza rilevante: l’hub non è un centro di gestione amministrativa, ma uno spazio decisionale di enforcement.
Al suo interno non si riapre una valutazione discrezionale sulla possibilità di integrazione. Si procede, invece, in tempi certi e sulla base di criteri predeterminati, all’attuazione della conseguenza giuridica già maturata: la ReImmigrazione.
Questa impostazione consente di superare una delle principali criticità del sistema attuale, ossia l’assenza di una connessione chiara tra comportamento del soggetto e esito del suo percorso giuridico. Oggi, infatti, convivono due disfunzioni speculari: da un lato, soggetti privi di reale integrazione che restano sul territorio; dall’altro, soggetti integrati che incontrano ostacoli nella stabilizzazione del proprio status.
L’introduzione di un meccanismo di enforcement del contratto di integrazione consente di ricondurre il sistema a una logica di coerenza: chi si integra resta, chi non si integra viene allontanato.
La nuova Return Regulation dell’Unione europea del 26 marzo 2026 si muove nella direzione del rafforzamento dell’enforcement dei rimpatri, ampliando gli strumenti a disposizione degli Stati membri e introducendo modelli organizzativi più incisivi, tra cui anche forme di esternalizzazione come i return hubs. Tuttavia, l’impianto europeo resta prevalentemente incentrato sulla fase esecutiva.
Manca, ancora una volta, un criterio sostanziale di selezione.
In assenza di tale criterio, il rischio è evidente: si rafforzano i mezzi senza chiarire il fine. Gli hub diventano strumenti più efficienti di un sistema che continua a non sapere con precisione chi deve essere rimpatriato e perché.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” colma esattamente questo vuoto. Non si limita a rendere più efficiente il rimpatrio, ma ne definisce il fondamento giuridico. Trasforma l’enforcement da attività meramente esecutiva a conseguenza logica di un accertamento precedente.
In questo quadro, gli hub in Albania possono effettivamente funzionare. Ma solo a una condizione: che siano inseriti in un sistema in cui il contratto di integrazione è reale, verificabile e giuridicamente vincolante.
Diversamente, resteranno ciò che già oggi rischiano di essere: una soluzione apparente a un problema sostanziale.
Il problema, infatti, non è dove collocare i migranti.
Il problema è stabilire, con criteri certi e giuridicamente fondati, chi ha titolo per restare e chi no.
E questa non è una questione logistica. È una questione di enforcement del contratto di integrazione.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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