Abstract
L’evoluzione della protezione complementare nel sistema italiano dell’immigrazione rappresenta oggi uno dei principali laboratori giuridici attraverso cui osservare la crisi del multiculturalismo europeo e, al contempo, la ricerca di nuovi criteri di permanenza legale fondati sull’integrazione effettiva. Il presente contributo analizza il rapporto tra il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” e il concetto politico di “remigrazione”, evidenziandone le profonde differenze strutturali, giuridiche e costituzionali. Attraverso l’esame della recente giurisprudenza del Tribunale di Venezia in materia di protezione complementare, viene sostenuta la tesi secondo cui l’ordinamento italiano, pur all’interno di una disciplina restrittiva successiva al Decreto Cutro, continua a riconoscere una tutela fondata sul radicamento sociale, lavorativo e relazionale dello straniero. La protezione complementare emerge così come uno strumento di selezione giuridica fondato sull’integrazione concreta e sul bilanciamento tra ordine pubblico e tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU.
L’attuale dibattito europeo sull’immigrazione è caratterizzato da una crescente polarizzazione tra due modelli opposti: da un lato il multiculturalismo integrale, che tende a considerare l’integrazione come un elemento secondario o eventuale; dall’altro la cosiddetta “remigrazione”, concetto politico che propone il ritorno generalizzato degli stranieri nei Paesi di origine indipendentemente dal livello di integrazione raggiunto.
In questo scenario si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, sviluppato come proposta alternativa rispetto ad entrambe le impostazioni. Tale paradigma non coincide con la “remigrazione” e se ne distingue radicalmente sotto il profilo giuridico, costituzionale e operativo. La differenza centrale consiste nel fatto che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” assume l’integrazione quale criterio decisivo per la permanenza dello straniero nel territorio nazionale. Non si tratta dunque di un’espulsione indiscriminata o identitaria, ma di un modello fondato sulla verifica concreta dell’inserimento sociale, lavorativo, linguistico e relazionale.
In tale prospettiva, la protezione complementare assume una funzione centrale. Essa costituisce oggi il principale spazio giuridico nel quale il diritto dell’immigrazione italiano continua a valutare il radicamento effettivo dello straniero nonostante l’inasprimento normativo introdotto dal Decreto Cutro.
La recente giurisprudenza del Tribunale di Venezia offre un esempio particolarmente significativo di questa evoluzione. Nel decreto emesso dal Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, procedimento R.G. numero 16138/2025, deciso il 30 aprile 2026, il Collegio ha riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale a un cittadino marocchino valorizzando il percorso di integrazione socio-lavorativa maturato in Italia.
Il Tribunale afferma in modo estremamente chiaro che la riforma introdotta dal d.l. 20/2023 non ha eliminato la tutela della vita privata e familiare dello straniero, poiché gli artt. 5 e 19 del d.lgs. 286/1998 continuano a dover essere interpretati alla luce degli obblighi costituzionali e convenzionali, in particolare dell’art. 8 CEDU.
Particolarmente rilevante è il passaggio nel quale il Tribunale precisa che l’allontanamento può risultare illegittimo quando lo straniero abbia sviluppato relazioni personali, sociali e lavorative tali da determinare una rottura sproporzionata della propria vita privata e familiare.
La decisione assume un rilievo sistemico anche perché il Collegio valorizza elementi tipici del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: presenza stabile sul territorio, continuità lavorativa, inserimento sociale, rispetto delle regole e progressivo sradicamento dal contesto di origine. Il Tribunale richiama espressamente il principio secondo cui l’integrazione può risultare sufficiente anche quando non pienamente completata, purché emergano “circostanze chiare, precise e concordanti”.
Si tratta di un passaggio centrale, perché dimostra come il sistema giuridico italiano continui, anche dopo il Decreto Cutro, a costruire criteri di permanenza basati sulla qualità dell’integrazione effettiva. In altre parole, il diritto vivente sta progressivamente trasformando la protezione complementare in un meccanismo di selezione giuridica fondato non sulla mera presenza fisica dello straniero, ma sul grado di inserimento raggiunto nel tessuto nazionale.
È proprio questo l’elemento che distingue il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” dalla “remigrazione”. Quest’ultima tende infatti a prescindere dal percorso individuale dello straniero, assumendo una logica prevalentemente identitaria o collettiva. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, invece, opera attraverso criteri individualizzati, verificabili e giuridicamente sindacabili. L’integrazione non viene considerata un concetto astratto o ideologico, ma un fatto giuridicamente accertabile.
In tale prospettiva, la protezione complementare rappresenta un vero e proprio laboratorio normativo. Essa consente di valutare concretamente se lo straniero abbia sviluppato un rapporto autentico con il territorio nazionale tale da rendere sproporzionato il rimpatrio. Non si tratta di negare il controllo migratorio, ma di subordinare la permanenza alla costruzione di un legame reale con la comunità ospitante.
Il decreto del Tribunale di Venezia appare emblematico anche sotto un ulteriore profilo. Il Collegio afferma che il radicamento sociale maturato durante il tempo necessario all’esame della domanda di protezione internazionale non può essere svalutato per il solo fatto che lo straniero non disponesse ancora di un titolo definitivo di soggiorno. Tale impostazione conferma che l’integrazione costituisce un processo dinamico e progressivo che l’ordinamento è chiamato a valutare nella sua concretezza.
Sotto il profilo teorico, emerge quindi un mutamento di paradigma nel diritto dell’immigrazione europeo. Per anni il dibattito si è concentrato quasi esclusivamente sul momento dell’ingresso nel territorio dello Stato.
Oggi, invece, la questione centrale tende progressivamente a diventare la permanenza. Non basta più discutere chi possa entrare; occorre stabilire secondo quali criteri uno straniero possa restare stabilmente nel territorio nazionale.
La protezione complementare si colloca esattamente in questo spazio di trasformazione.
Essa costituisce il punto di incontro tra sovranità statale, diritti fondamentali e valutazione dell’integrazione concreta. In questo senso, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non rappresenta una teoria estranea al diritto positivo, ma una possibile sistematizzazione delle tendenze già presenti nella giurisprudenza italiana ed europea.
Le recenti pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità mostrano infatti che il criterio dell’integrazione effettiva continua ad assumere un ruolo determinante nella valutazione della tutela della vita privata e familiare dello straniero.
La centralità attribuita al lavoro regolare, alla durata della permanenza, ai legami sociali e al rispetto delle regole dimostra che l’ordinamento italiano sta progressivamente elaborando criteri sostanziali di appartenenza.
In conclusione, il dibattito contemporaneo sull’immigrazione appare destinato a spostarsi sempre più dalla contrapposizione ideologica tra accoglienza indiscriminata ed espulsione generalizzata verso la definizione di criteri giuridici di integrazione verificabile.
In tale contesto, la protezione complementare rappresenta oggi il principale terreno di evoluzione del diritto dell’immigrazione italiano.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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