Leggendo l’articolo https://www.laverita.info/la-remigrazione-spiegata-senza-pregiudizi-2676572879.html emerge il tentativo di presentare la “remigrazione” come una proposta razionale, quasi tecnica, depurata da connotazioni ideologiche.
Ma è proprio qui che si annida l’equivoco principale.
La “remigrazione”, anche quando viene descritta in termini apparentemente neutri, non è una categoria giuridica. Non esiste nell’ordinamento dell’Unione Europea né nel diritto interno. Non ha una definizione normativa, non ha presupposti tipizzati, non ha limiti procedurali chiari. È, in sostanza, una costruzione teorica che non è stata tradotta in diritto positivo.
Il diritto, invece, non funziona per concetti indeterminati. Richiede criteri precisi, verificabili, applicabili caso per caso. E quando si parla di allontanamento dello straniero, questi criteri esistono già: sono quelli previsti dalle procedure di rimpatrio, dalle espulsioni amministrative, dalle valutazioni individuali sottoposte a controllo giurisdizionale.
Il rischio dell’impostazione proposta nell’articolo è quello di far apparire la “remigrazione” come una soluzione semplice a un problema complesso, senza interrogarsi sulla sua concreta traducibilità giuridica.
Ma anche qui manca il passaggio decisivo.
Si discute di come allontanare, si prova a legittimare una categoria nuova, ma non si affronta la questione fondamentale: sulla base di quale criterio uno straniero dovrebbe restare o essere allontanato. E, ancora una volta, manca completamente ogni riferimento all’integrazione.
Senza un parametro giuridico fondato sull’integrazione – lavoro, lingua, rispetto delle regole – qualsiasi proposta resta inevitabilmente incompleta. Si individua l’esito (l’allontanamento), ma non si costruisce il criterio che lo giustifica.
È proprio per questo che è necessario distinguere. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non coincide con la “remigrazione” così come viene presentata. Se ne differenzia radicalmente, perché non si fonda su categorie generiche o collettive, ma su una valutazione individuale del livello di integrazione, già oggi rinvenibile – almeno in parte – nell’ordinamento, in particolare nella protezione complementare.
Senza questo passaggio, anche il tentativo di “spiegare senza pregiudizi” rischia di restare sul piano teorico, senza fornire una reale base giuridica per l’azione. E il diritto, a differenza del dibattito politico, non può permettersi questa indeterminatezza.

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