Il disegno di legge immigrazione 2026, attualmente all’esame del Senato, introduce una modifica significativa nella disciplina della protezione complementare, individuando nel requisito dei cinque anni di soggiorno regolare uno degli indicatori principali di integrazione. Si tratta di una scelta chiara, che punta a rendere più prevedibile e uniforme l’applicazione della norma. Tuttavia, proprio questa scelta rivela il limite strutturale della riforma: utilizzare il tempo come criterio per misurare l’integrazione è una soluzione solo apparentemente semplice, ma giuridicamente debole.
Il problema non è l’introduzione di parametri oggettivi, che anzi rappresenta un’esigenza reale del sistema. Il problema è il tipo di parametro scelto. Il tempo, infatti, non misura l’integrazione. Misura la durata della permanenza. Sono due concetti profondamente diversi. Uno straniero può risiedere per cinque anni senza essere realmente integrato, così come può raggiungere un livello significativo di integrazione in un periodo più breve, attraverso il lavoro, la conoscenza della lingua e il rispetto delle regole.
Il rischio è evidente. Legare la protezione complementare a una soglia temporale significa trasformare un istituto fondato sulla tutela dei diritti fondamentali in un meccanismo rigido, che non tiene conto della realtà concreta delle persone. Inoltre, si introduce un effetto distorsivo: la maturazione del requisito temporale può avvenire nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario, rendendo il diritto dipendente dalla durata del processo. In questo modo, il sistema finisce per premiare la permanenza nel tempo piuttosto che l’effettiva integrazione.
Esiste, tuttavia, una alternativa già presente nell’ordinamento italiano, che il legislatore avrebbe potuto valorizzare e che oggi dovrebbe essere introdotta come elemento centrale della riforma: l’Accordo di integrazione previsto dal D.P.R. 179/2011. Si tratta di uno strumento normativo che misura l’integrazione in modo concreto e verificabile, attraverso un sistema di obblighi e crediti che tengono conto della conoscenza della lingua italiana, della partecipazione alla vita sociale e del rispetto delle regole.
Utilizzare l’Accordo di integrazione come parametro per la protezione complementare consentirebbe di superare il limite del criterio temporale, introducendo un modello basato sulla condotta dello straniero e non sulla mera durata della sua presenza. In questo modo, l’integrazione diventerebbe un elemento realmente misurabile, coerente con la funzione dell’istituto e con i principi dell’ordinamento.
Dal punto di vista giuridico, questa soluzione presenta un ulteriore vantaggio: non entra in conflitto con l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’Accordo di integrazione può essere utilizzato come indice qualificato di integrazione, senza sostituire il giudizio di proporzionalità che il giudice è chiamato a svolgere. Al contrario, il requisito rigido dei cinque anni rischia di comprimere questo giudizio, orientando in modo eccessivo la decisione verso criteri predeterminati.
La vera riforma, dunque, non consiste nell’introdurre nuove soglie temporali, ma nel costruire un sistema che colleghi in modo coerente la permanenza dello straniero alla sua integrazione effettiva. Questo significa passare da un modello statico a un modello dinamico, in cui ciò che rileva non è quanto tempo si è rimasti, ma come si è vissuto quel tempo.
Il dibattito parlamentare rappresenta l’occasione per correggere questa impostazione. Sostituire o integrare il requisito dei cinque anni con l’Accordo di integrazione non è solo una scelta tecnica, ma una scelta di sistema. Significa affermare un principio chiaro: la permanenza non è un fatto automatico, ma il risultato di un percorso.
In questa prospettiva, la protezione complementare può diventare uno strumento più coerente, più equo e più efficace, capace di coniugare le esigenze di controllo con la tutela dei diritti fondamentali. Diversamente, il rischio è quello di costruire un sistema che appare rigoroso, ma che in realtà resta ancorato a un criterio – il tempo – che non è in grado di rappresentare la complessità dell’integrazione.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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