Mese: Settembre 2026

  • Regno Unito, la vittima di schiavitù moderna può lasciare lo sponsor senza perdere il visto

    Dal 3 settembre il Regno Unito consente a un lavoratore qualificato riconosciuto come vittima di schiavitù moderna di lasciare il datore che lo sponsorizza e lavorare per un altro datore fino alla scadenza del visto. La modifica, annunciata dall’Home Office e ricostruita dal Guardian, riguarda anche lavoratori dell’assistenza, cuochi e addetti dell’ospitalità arrivati legalmente ma esposti, dopo l’ingresso, a condizioni abusive. Non è una regolarizzazione generale né un visto nuovo: è la rimozione del vincolo con lo sponsor nel caso in cui lo Stato abbia già accertato lo sfruttamento.

    La contraddizione che la misura prova a correggere era interna allo stesso sistema. Il visto Skilled Worker ordina l’ingresso attraverso un datore autorizzato, un certificato di sponsorizzazione e uno specifico impiego. Ma quando il soggiorno dipende dall’impresa, il requisito amministrativo può trasformarsi in uno strumento di pressione nelle mani del datore scorretto: chi lascia un lavoro abusivo rischia di perdere reddito e titolo per restare, se non trova rapidamente un nuovo sponsor.

    La disciplina ordinaria resta restrittiva. La guida ufficiale di GOV.UK prevede che il titolare di uno Skilled Worker visa che cambi datore debba aggiornare il proprio visto, ottenere un nuovo certificato di sponsorizzazione e attendere la conferma prima di iniziare il nuovo impiego. La deroga annunciata oggi interrompe quel passaggio soltanto per le vittime che abbiano ricevuto una decisione positiva sui “conclusive grounds”. La semplice denuncia, dunque, non basta.

    È qui che entra in gioco il National Referral Mechanism, il quadro britannico per identificare e sostenere le vittime di tratta, schiavitù, servitù e lavoro forzato. Le autorità adottano prima una decisione sui “reasonable grounds”, che riconosce elementi ragionevoli per ritenere la persona una possibile vittima, e poi una decisione conclusiva. La nuova libertà lavorativa nasce al termine di questo accertamento: una soglia utile contro gli abusi della procedura, ma anche un possibile collo di bottiglia per chi deve sottrarsi subito al controllo dell’impresa.

    I dati dell’Home Office sul 2025 mostrano la dimensione del problema. Sono state adottate 25.390 decisioni conclusive, il numero più alto dall’avvio del meccanismo nel 2009; il 66 per cento è stato positivo. Tuttavia, per i casi decisi nel corso dell’anno, il tempo mediano trascorso dalla decisione preliminare a quella conclusiva è stato di 372 giorni. La tutela può quindi essere incisiva, ma la sua efficacia reale dipenderà dalla rapidità e dall’accessibilità del riconoscimento.

    Per la vittima, l’effetto più importante non è simbolico. Poter cambiare datore senza sacrificare il periodo di soggiorno già concesso restituisce reddito, autonomia e capacità di cooperare con le autorità. Le forme di sfruttamento considerate comprendono salari trattenuti, inganno, intimidazioni, minacce, violenza, limitazioni agli spostamenti e confisca dei passaporti. Se il permesso continua invece a dipendere da chi esercita quel controllo, la politica migratoria finisce per proteggere il rapporto di subordinazione prima della persona.

    La riforma accompagna un rafforzamento dei controlli sugli sponsor. Secondo i dati comunicati dal Governo al Guardian, più di 6.600 licenze sono state revocate da quando il Labour è arrivato al potere; oltre 4.400 soltanto nell’anno terminato a giugno 2026, con un aumento del 140 per cento rispetto all’anno precedente. L’Home Office ha inoltre annunciato il deferimento alla polizia degli sponsor quando emergano elementi di reato. Revocare le licenze colpisce l’impresa; svincolare il visto impedisce che la sanzione ricada anche sul lavoratore sfruttato.

    L’integrazione non può essere richiesta a chi è costretto a scegliere tra abuso e perdita del soggiorno. Il Regno Unito riconosce finalmente che l’ordine dell’immigrazione legale non coincide con l’immobilità del lavoratore e che la sponsorizzazione deve aprire un percorso, non consegnare una persona al datore. La prova decisiva verrà ora dall’attuazione: se l’accertamento della schiavitù moderna resterà lento o difficile da raggiungere, la libertà promessa arriverà quando il danno è già compiuto. Se sarà tempestivo, il visto cesserà di proteggere l’abusante e tornerà a disciplinare il soggiorno.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Nuova Zelanda, la tratta entra nel coordinamento di Stato: il piano c’è, i risultati vanno ancora provati

    Il 3 settembre il Governo neozelandese ha compiuto due scelte collegate ma distinte: ha istituito per due anni un Chief Executive Board sul crimine transnazionale, grave e organizzato, copresieduto dal capo delle dogane e dal commissario di polizia, e ha approvato un piano nazionale autonomo contro la tratta di persone, destinato a orientare l’azione pubblica per i prossimi cinque anni. L’obiettivo dichiarato è coordinare prevenzione, identificazione delle vittime, assistenza, protezione e azione contro gli autori. Lo riferiscono il comunicato ufficiale del Governo, Immigration New Zealand e la cronaca locale di 1News.

    La decisione risponde a una tensione reale. Wellington vuole rendere più difficile l’attività delle reti criminali nel Paese e nel Pacifico, ma la nuova architettura istituzionale arriva prima della piena trasparenza sul programma: il testo del piano, con le azioni operative, è atteso soltanto alla fine di settembre. L’impegno politico è dunque concreto; finanziamenti, scadenze, responsabilità e indicatori potranno essere valutati solo quando il documento sarà pubblico.

    La distinzione giuridica da preservare è quella tra traffico di migranti e tratta. La stessa Immigration New Zealand definisce la tratta come reclutamento, trasferimento, accoglienza o ricezione mediante coercizione o inganno a fini di sfruttamento, precisando che non richiede necessariamente l’attraversamento di una frontiera e può colpire migranti, cittadini e residenti. Lavoro forzato, criminalità imposta, sfruttamento sessuale, matrimonio forzato e servitù domestica sono fenomeni diversi, ma condividono la sottrazione effettiva della libertà della persona.

    Sul piano delle competenze, il Ministero per le imprese, l’innovazione e l’occupazione guiderà il programma quinquennale, costruito con amministrazioni e soggetti non governativi. Il nuovo Board, invece, dovrà rafforzare per due anni la supervisione del contrasto al crimine organizzato, soprattutto nello scambio di informazioni tra polizia, dogane e altri apparati. Un piano per proteggere le vittime e un organismo per coordinare lo Stato non sono la stessa cosa: la loro efficacia dipenderà proprio dalla capacità di mantenere unite tutela ed enforcement senza confonderne le finalità.

    Per l’immigrazione il punto è particolarmente delicato, perché lo sfruttamento può nascondersi dentro un ingresso formalmente regolare. Il rapporto 2025 del Dipartimento di Stato statunitense aveva rilevato difficoltà delle autorità neozelandesi nell’individuare la tratta nei casi di lavoratori migranti entrati legalmente e osservato che condotte riconducibili alla tratta venivano talvolta perseguite attraverso reati diversi. Se il sistema vede soltanto il visto, il contratto o la violazione amministrativa, rischia di non vedere la coercizione.

    Per questo la priorità annunciata all’identificazione precoce è corretta. Una vittima non può essere ridotta a lavoratore irregolare, testimone utile o semplice elemento di un fascicolo sull’immigrazione. Servono canali sicuri di segnalazione, personale formato, protezione dalla ritorsione, continuità dell’assistenza e un raccordo chiaro tra autorità del lavoro, immigrazione e giustizia penale. Il risultato non si misurerà dal numero delle riunioni, ma dalla capacità di far emergere ciò che oggi resta nascosto.

    La verifica dovrà quindi poggiare su dati pubblici: vittime individuate e assistite, tempi di presa in carico, indagini avviate, procedimenti e condanne, risarcimenti ottenuti, settori economici controllati e percorsi di soggiorno protetto quando necessari. Andrà inoltre spiegato come il Board biennale continuerà a sostenere un piano che durerà cinque anni. Senza indicatori e una responsabilità amministrativa riconoscibile, il coordinamento rischia di diventare una formula.

    La Nuova Zelanda compie un passo nella direzione giusta perché riconosce che la tratta non è un problema lontano e non coincide con l’irregolarità migratoria. Ma la prova decisiva comincia adesso: uno Stato governa davvero l’immigrazione quando sa distinguere chi elude le regole da chi, anche dentro un percorso regolare, è stato privato della libertà. Il piano avrà valore se questa distinzione diventerà protezione tempestiva, accertamento rigoroso e responsabilità concreta.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Stati Uniti, la cittadinanza del figlio non dipende dallo status dei genitori: il giudice ferma l’ordine

    Il 2 settembre 2026 la giudice federale Deborah L. Boardman, della United States District Court for the District of Maryland, ha concesso un’ingiunzione preliminare contro l’applicazione dell’Executive Order 14418 ai minori compresi nella classe già certificata nel giudizio CASA v. Trump. In termini operativi, le agenzie federali non possono interferire con la loro cittadinanza, negarla o rifiutarsi di riconoscerla mentre la causa prosegue. Il provvedimento non decide definitivamente il processo, ma impedisce che l’ordine produca nel frattempo il suo effetto più radicale: trasformare in non cittadino un bambino che la Costituzione considera cittadino dalla nascita. La decisione del tribunale è stata depositata il 2 settembre.

    La tensione nasce dal fatto che il Presidente aveva firmato il nuovo ordine il 6 agosto, poco più di un mese dopo la decisione con cui la Corte Suprema, nel caso Trump v. Barbara, aveva riaffermato la cittadinanza dei figli nati negli Stati Uniti da genitori presenti illegalmente o soltanto in via temporanea. L’Executive Order 14418 ha tentato di delimitare nuovamente il principio, includendo tra le esclusioni i figli di persone qualificate come “alien enemies”, di dipendenti di governi stranieri e di genitori accusati di avere compiuto una transazione commerciale o una frode per ottenere la cittadinanza del neonato.

    Il quadro giuridico, tuttavia, non è quello ordinario dell’ingresso e del soggiorno. La Citizenship Clause del XIV Emendamento stabilisce che chi nasce negli Stati Uniti ed è soggetto alla loro giurisdizione è cittadino. La Corte Suprema ha ricondotto le eccezioni a ipotesi ristrette, legate soprattutto ai figli di diplomatici e ai figli di forze nemiche durante un’occupazione ostile. Secondo la giudice Boardman, le nuove categorie presidenziali hanno poco o nulla in comune con quelle eccezioni storiche e l’ordine è quasi certamente incostituzionale almeno nella misura in cui colpisce la classe già protetta dalla pronuncia della Corte Suprema.

    La portata dell’ingiunzione va descritta con precisione. Essa tutela i bambini nati negli Stati Uniti dopo il 19 febbraio 2025 la cui madre fosse presente illegalmente, oppure legalmente ma in via temporanea, e il cui padre non fosse cittadino statunitense né residente permanente al momento della nascita. Il tribunale non ha formalmente ingiunto al Presidente di ritirare l’ordine, ma ha vietato alle amministrazioni coinvolte — tra cui Dipartimento di Stato, Dipartimento per la Sicurezza interna e Social Security Administration — di applicarlo contro i membri della classe. Ha invece lasciato intatto il potere di emanare le linee guida previste e non ha sospeso la disposizione relativa ai territori nei quali la cittadinanza non sia attribuita da una legge federale.

    È proprio questa delimitazione a rendere il caso più importante della contrapposizione politica. Lo Stato può contrastare l’uso fraudolento di un visto, negare l’ingresso quando la finalità dichiarata non corrisponde a quella reale e perseguire chi organizza servizi destinati ad aggirare le regole migratorie. Non può però trasformare la condotta contestata ai genitori in una sanzione sullo status costituzionale del figlio. La repressione della frode riguarda l’ammissione e la responsabilità dell’adulto; la cittadinanza per nascita riguarda l’identità giuridica autonoma del bambino.

    Il risultato immediato è concreto. Per i minori protetti restano salvaguardati il riconoscimento della cittadinanza e i documenti che ne discendono, mentre l’amministrazione conserva la facoltà di pubblicare istruzioni e di chiedere in seguito la modifica o la revoca dell’ingiunzione qualora cambino i fatti o il diritto. Reuters ha riferito che il divieto raggiunge le agenzie incaricate di passaporti, immigrazione e previdenza; l’Associated Press ha sottolineato che la misura resterà operativa mentre viene definita l’azione collettiva. La controversia, dunque, non è conclusa, ma l’effetto amministrativo è già arrestato.

    La vicenda offre anche una misura del limite entro il quale può muoversi una politica migratoria rigorosa. Controllare ingressi, permanenza e frodi è esercizio legittimo della sovranità; ridefinire per via amministrativa chi sia cittadino, dopo che la Corte Suprema ha interpretato la garanzia costituzionale, è un’altra cosa. Quando i due piani vengono sovrapposti, il controllo dell’immigrazione smette di selezionare comportamenti e posizioni giuridiche degli adulti e finisce per attribuire ai figli una condizione derivata che l’ordinamento non prevede.

    Nel paradigma Integrazione o ReImmigrazione, permanenza e ritorno riguardano lo straniero e devono essere governati secondo regole individuali, verificabili ed effettive. Ma il bambino che nasce cittadino non è uno straniero da integrare per meritare di restare, né può diventare destinatario indiretto della ReImmigrazione dei genitori. Uno Stato forte applica le regole prima dell’ingresso e durante il soggiorno; non riscrive dopo la nascita l’identità giuridica del figlio per correggere ciò che non ha saputo controllare a monte.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Svezia, 2.490 britannici con ordine di lasciare: quando la scadenza pesa più del radicamento

    Il 2 settembre 2026 il ministro svedese per la Migrazione Johan Forssell ha difeso davanti al Parlamento l’applicazione nazionale dell’Accordo di recesso tra Unione europea e Regno Unito. Secondo la risposta ufficiale depositata al Riksdag, l’Agenzia svedese per la migrazione ha verificato il proprio operato e ritiene che la Svezia abbia rispettato gli obblighi assunti; una valutazione che, riferisce il ministro, sarebbe condivisa dalla Commissione europea. Il Governo, tuttavia, sta ancora esaminando se possano essere adottate ulteriori misure per facilitare la procedura in futuro.

    La tensione nasce da casi nei quali una scadenza amministrativa rischia di prevalere su decenni di vita effettiva nel Paese. Joyce Thomas, cittadina britannica di 78 anni, ha ricevuto l’ordine di lasciare la Svezia dopo avervi vissuto per 21 anni; John Sellers, 34 anni, vi risiedeva dall’età di dieci anni ed è già stato allontanato. Non si tratta dunque di persone appena entrate né di soggiorni costruiti nell’irregolarità, ma di cittadini che avevano esercitato la libera circolazione prima della Brexit e che non hanno consolidato nei termini il nuovo status richiesto dopo il recesso britannico.

    I numeri spiegano perché la vicenda non possa essere ridotta a una serie di eccezioni individuali. Nella domanda parlamentare alla quale Forssell ha risposto si legge che, su circa 14.200 richieste svedesi di status post-Brexit, quasi 4.000 sarebbero state respinte: circa il 27,5 per cento, contro una media europea indicata intorno al 3-4 per cento. Inoltre, secondo l’analisi dei dati Eurostat riportata dal Guardian, tra il 2021 e il 2025 la Svezia ha emesso ordini di lasciare il territorio nei confronti di 2.490 cittadini britannici, pari al 32,9 per cento dei 7.565 provvedimenti adottati complessivamente nell’Unione. Il dato non permette di stabilire quanti fossero già residenti prima della fine del periodo transitorio, ma la concentrazione svedese resta eccezionale.

    Il quadro giuridico è quello dell’articolo 18 dell’Accordo di recesso. La Svezia ha scelto un sistema costitutivo: per conservare i diritti derivanti dalla precedente libera circolazione non bastava dimostrare di essere residenti prima della Brexit, ma occorreva presentare una domanda per ottenere il nuovo status. Lo stesso Accordo, però, impone di ammettere la domanda tardiva quando ricorrano ragionevoli motivi e richiede una valutazione individuale delle circostanze. La Commissione europea ha inoltre chiarito che, una volta riconosciuta l’ammissibilità tardiva, la protezione provvisoria dell’articolo 18, paragrafo 3, opera fino alla decisione sul merito.

    Forssell sostiene che l’Agenzia abbia diffuso informazioni, chiesto l’integrazione delle domande incomplete, ammesso richieste tardive quando ha ravvisato motivi ragionevoli e garantito la possibilità di ricorso. Ricorda anche che chi non possiede i requisiti dello status post-Brexit può domandare un titolo per altre ragioni, come i legami familiari. La cronaca locale di The Local Sweden, però, mette in evidenza l’anomalia del tasso di rigetto e il contrasto tra questa difesa istituzionale e le vicende di persone anziane, vulnerabili o profondamente inserite nella società svedese.

    È qui che il caso assume un valore generale. Il radicamento non può cancellare automaticamente le condizioni giuridiche del soggiorno, perché uno Stato deve poter fissare termini, pretendere documenti e definire la posizione amministrativa di chi vive sul suo territorio. Ma il termine non può nemmeno diventare un criterio cieco quando la stessa disciplina europea è stata costruita per preservare diritti già esercitati e consente espressamente di valutare le ragioni del ritardo. La legalità non coincide con l’automatismo: richiede motivazione, proporzionalità e attenzione alla vicenda individuale.

    Anche la valutazione dei risultati deve essere rigorosa. I 2.490 ordini misurano l’attività amministrativa, non dicono quanti allontanamenti siano stati effettivamente eseguiti, quanti interessati fossero beneficiari sostanziali dell’Accordo né quale fosse il loro livello di inserimento. Allo stesso modo, l’affermazione secondo cui la Commissione condivide l’impostazione svedese non elimina il possibile controllo giurisdizionale sui singoli casi. Se un sistema produce un tasso di rigetto molte volte superiore a quello europeo, la differenza deve essere spiegata attraverso dati verificabili: qualità delle domande, informazione fornita, criteri adottati e risultati dei ricorsi.

    Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, il ritorno ha senso quando vengono meno le condizioni sostanziali che giustificano la permanenza; non quando una persona stabilmente inserita, arrivata legalmente e radicata da decenni viene trattata come estranea per il solo fallimento di un passaggio transitorio. La Svezia ha il diritto di applicare le proprie procedure, ma ha anche il dovere di dimostrare che esse riconoscano la realtà che dovrebbero disciplinare. Quando la vita è integrata e il fascicolo non lo vede, il problema non è l’integrazione: è il procedimento.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Scarcerato dopo le molestie alla tredicenne: il GIP ha ragione. Ma lo Stato può decidere che debba tornare nel suo Paese

    Scarcerato dopo le molestie alla tredicenne: il GIP ha ragione. Ma lo Stato può decidere che debba tornare nel suo Paese

    Il caso avvenuto in un minimarket di Torino ha suscitato una reazione comprensibilmente molto forte. Un cittadino bengalese di quarantadue anni è accusato di avere costretto una ragazza di tredici anni a subire atti sessuali all’interno dell’esercizio commerciale nel quale lavorava. Il giudice per le indagini preliminari non ha ritenuto sussistenti le condizioni per mantenere l’indagato in carcere e ha applicato una misura meno afflittiva. La Procura ha contestato questa valutazione, annunciando ricorso al Tribunale del Riesame, mentre la vicenda ha assunto rapidamente una dimensione politica e mediatica.

    Proprio perché il fatto contestato è grave e coinvolge una minore, credo sia necessario evitare che l’indignazione, per quanto
    comprensibile, finisca per confondere questioni giuridicamente differenti.

    La prima riguarda la decisione del GIP. E su questo punto ritengo necessario assumere una posizione che probabilmente apparirà controcorrente: non considero scandalosa la decisione di non mantenere l’indagato in carcere.

    La custodia cautelare non costituisce una pena anticipata. Il nostro ordinamento processuale impone al giudice di verificare l’esistenza delle esigenze cautelari previste dalla legge, di valutare
    l’adeguatezza e la proporzionalità della misura e di ricorrere alla custodia in carcere soltanto quando le altre misure non siano sufficienti.

    Questa regola deve valere sempre, soprattutto quando il fatto suscita una forte reazione sociale.

    La funzione del giudice non consiste nel rappresentare l’indignazione dell’opinione pubblica, ma nell’applicare il codice. L’uomo è oggi un indagato e non un condannato definitivo. Sarà il procedimento penale, nel rispetto del contraddittorio e delle garanzie costituzionali, a stabilire quale condotta sia stata effettivamente commessa e quali conseguenze penali debbano derivarne.

    Chiedere al diritto penale di diventare più severo perché l’indagato è straniero significherebbe commettere un errore molto serio.

    Ma esiste un errore uguale e contrario: ritenere che, siccome il diritto penale non giustifica in quel momento la permanenza in carcere, quella stessa condotta debba diventare irrilevante per il diritto dell’immigrazione.

    È precisamente su questo punto che il caso di Torino assume un significato molto più ampio della singola vicenda giudiziaria.

    Processo penale e integrazione dello straniero viaggiano su binari differenti.

    Il processo penale deve stabilire se sia stato commesso un reato, chi ne sia responsabile e quale pena debba eventualmente essere applicata. Il diritto dell’immigrazione dovrebbe invece occuparsi di una questione diversa: verificare se il percorso dello straniero all’interno della società italiana continui a presentare le condizioni necessarie perché il suo progetto migratorio possa proseguire.

    Sono giudizi differenti perché differenti sono il loro oggetto, la loro funzione e i parametri attraverso i quali devono essere compiuti.

    Da tempo sostengo, attraverso il paradigma “Integrazione o
    ReImmigrazione”, che uno dei principali limiti della politica migratoria italiana consista proprio nell’avere progressivamente rinunciato a questa seconda valutazione.

    Abbiamo trasformato l’integrazione in un concetto prevalentemente economico e burocratico.

    Si considera integrato chi lavora, possiede un reddito, dispone di un’abitazione, ha trascorso un determinato numero di anni sul territorio e non presenta condanne penali particolarmente
    significative. Sono certamente elementi importanti, ma non possono esaurire il concetto di integrazione.

    Vivere stabilmente all’interno di una comunità significa qualcosa di più.

    Significa riconoscere e rispettare le regole fondamentali della convivenza, la dignità della persona, la libertà delle donne, la tutela dei minori, l’autodeterminazione individuale e quel nucleo di principi costituzionali attorno al quale una comunità politica costruisce inevitabilmente la propria convivenza.

    Ed è significativo che lo stesso ordinamento italiano, all’articolo 4-bis del Testo unico sull’immigrazione, definisca l’integrazione come quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e degli stranieri nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, attraverso il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

    Se attribuiamo un significato effettivo a questa disposizione, dobbiamo accettarne anche la conseguenza logica: l’integrazione non può essere misurata esclusivamente attraverso il reddito e il casellario giudiziale.

    Una condotta può non raggiungere la soglia necessaria per giustificare una determinata misura cautelare e, contemporaneamente, assumere un significato profondamente diverso quando viene osservata attraverso i parametri dell’integrazione.

    Questo non significa, naturalmente, che una denuncia debba determinare automaticamente un’espulsione.

    Sarebbe una conclusione incompatibile con lo Stato di diritto e sarebbe estranea allo stesso paradigma “Integrazione o
    ReImmigrazione”.

    La ReImmigrazione non deve diventare una pena amministrativa applicata allo straniero al posto della pena che il giudice non ha ritenuto di applicare. Non può essere una scorciatoia attraverso la quale aggirare le garanzie del processo penale. Deve essere qualcosa di completamente diverso: la possibile conclusione di una valutazione autonoma sul percorso migratorio della persona.

    È questa distinzione che manca nell’attuale dibattito.

    Nel caso di Torino, le informazioni pubblicamente disponibili riferiscono dell’esistenza di immagini di videosorveglianza e di elementi che gli investigatori hanno ritenuto significativi. Secondo le notizie pubblicate, le immagini avrebbero inoltre documentato, poco prima dell’episodio riguardante la tredicenne, un’altra condotta nei confronti di una donna adulta. Spetterà esclusivamente all’autorità giudiziaria stabilire il valore processuale di questi elementi e accertare definitivamente i fatti.

    Ma lo Stato dell’immigrazione dovrebbe porsi una domanda diversa.

    Una volta accertata autonomamente una condotta significativa, attraverso un procedimento amministrativo rispettoso del
    contraddittorio e delle garanzie dell’interessato, quella condotta è compatibile con il percorso di integrazione che giustifica la prosecuzione stabile del progetto migratorio?

    Questa domanda non coincide con quella formulata dal GIP.

    Il GIP deve domandarsi se esistano i presupposti stabiliti dalla legge per privare cautelarmente una persona della libertà.

    L’amministrazione dell’immigrazione dovrebbe invece poter valutare la posizione complessiva dello straniero: la durata della sua permanenza, la condizione familiare, il percorso lavorativo, il radicamento sociale, il rispetto delle regole fondamentali della convivenza, l’eventuale esistenza di comportamenti incompatibili con esse, i diritti fondamentali coinvolti e naturalmente gli eventuali limiti all’allontanamento stabiliti dall’ordinamento nazionale ed europeo.

    Le due valutazioni possono condurre legittimamente a risultati differenti.

    Si può essere insufficientemente pericolosi per essere detenuti cautelarmente e, nello stesso tempo, avere posto in essere
    comportamenti che impongono allo Stato di interrogarsi seriamente sulla prosecuzione del percorso di integrazione.

    Non esiste alcuna contraddizione.

    La contraddizione consiste piuttosto nell’avere costruito un sistema nel quale, troppo spesso, il fallimento dell’integrazione diventa giuridicamente visibile soltanto quando si trasforma in una condanna penale.

    È proprio questo automatismo culturale che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” intende superare.

    L’integrazione deve tornare a essere un percorso reale, verificabile e necessariamente prospettico.

    Quando il percorso funziona, quando lo straniero costruisce la propria vita all’interno della società, ne rispetta le regole fondamentali, partecipa alla comunità e sviluppa relazioni personali, familiari, lavorative e sociali, lo Stato deve riconoscere e consolidare quella integrazione.

    Ma quando emergono elementi gravi che dimostrano una rottura profonda rispetto ai parametri fondamentali della convivenza, lo Stato non può limitarsi ad aspettare una sentenza penale definitiva per domandarsi se quel progetto migratorio abbia ancora ragione di proseguire.

    Deve poter valutare la seconda possibilità indicata dal paradigma: la ReImmigrazione.

    Questo significa accompagnare, quando ne ricorrano i presupposti stabiliti dalla legge, la persona verso il ritorno e il reinserimento nel Paese di origine, anziché considerare ogni processo migratorio necessariamente irreversibile.

    Naturalmente una simile impostazione richiede una disciplina legislativa precisa.

    Occorrono parametri predeterminati, un procedimento amministrativo, il diritto dell’interessato a parteciparvi, una valutazione individuale, il rispetto del principio di proporzionalità, la considerazione della vita privata e familiare, dei minori eventualmente coinvolti e dei divieti di espulsione, nonché la possibilità di sottoporre il provvedimento al controllo di un giudice.

    Proprio queste garanzie permettono di distinguere la ReImmigrazione dalla repressione.

    La prima appartiene alla politica migratoria; la seconda appartiene alla politica criminale.

    Confondere i due piani significa finire inevitabilmente in uno dei due estremi che da anni paralizzano il dibattito italiano: da una parte chi vorrebbe utilizzare il carcere e l’espulsione come risposte indistinte a qualunque comportamento dello straniero; dall’altra chi ritiene che, in assenza di una condanna penale definitiva, lo Stato non possa interrogarsi sulla qualità del percorso migratorio.

    Entrambe le impostazioni partono dallo stesso errore: fare dipendere l’integrazione dal diritto penale.

    Il caso del minimarket di Torino consente invece di capovolgere il ragionamento.

    Il GIP può avere perfettamente ragione nell’applicare rigorosamente le norme sulla custodia cautelare. Non dobbiamo chiedergli di utilizzare il carcere per risolvere un problema che appartiene alla politica dell’immigrazione.

    Dobbiamo chiedere allo Stato di costruire gli strumenti che oggi mancano.

    Ed è anche per questa ragione che diventa attuale la proposta di una Polizia dell’immigrazione, intesa non come corpo destinato
    genericamente alla repressione degli stranieri, ma come struttura altamente specializzata capace di conoscere la disciplina del soggiorno, verificare tempestivamente le singole posizioni, coordinare le informazioni provenienti dalle diverse amministrazioni e dare concreta esecuzione alle decisioni assunte dall’autorità competente.

    Il caso di Torino e l’impiego di reparti specializzati nei controlli straordinari di Roma Termini, pur riguardando situazioni profondamente differenti, fanno emergere sotto prospettive diverse la medesima debolezza: lo Stato interviene sui singoli effetti del fenomeno migratorio attraverso apparati differenti, ma continua a non possedere una struttura unitaria specializzata nella sua gestione operativa.

    Il punto, allora, non è essere più severi.

    È essere più coerenti.

    Il diritto penale faccia il proprio mestiere e continui a garantire a chiunque, italiano o straniero, la presunzione di innocenza, la libertà personale nei limiti stabiliti dalla Costituzione e un processo regolato dalla legge.

    Ma anche il diritto dell’immigrazione torni a fare il proprio mestiere.

    Non chieda soltanto se una persona possieda un contratto di lavoro o abbia riportato una condanna definitiva. Si domandi se il suo percorso migratorio stia effettivamente conducendo verso l’integrazione e, quando fatti seri e concretamente accertati dimostrino il contrario, disponga degli strumenti per valutare una soluzione diversa.

    Integrazione o ReImmigrazione.

    La prima quando il percorso migratorio funziona e conduce alla partecipazione effettiva alla comunità nazionale.

    La seconda quando, all’esito di una valutazione individuale e garantita, quel percorso risulti gravemente fallito e non più ragionevolmente recuperabile.

    Per questo la scarcerazione dell’indagato di Torino non chiude necessariamente la questione.

    Chi ritiene sbagliata la decisione del GIP può contestarla attraverso gli strumenti previsti dal processo penale. Ma chi si occupa di politica migratoria dovrebbe formulare una domanda completamente diversa.

    Non se quell’uomo debba stare in carcere.

    Ma, qualora i fatti rilevanti vengano adeguatamente accertati, se esistano ancora le condizioni perché il suo percorso migratorio continui in Italia.

    È esattamente la domanda alla quale il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” vuole restituire centralità.

    Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Il grande equivoco sulle seconde generazioni: nascere qui non significa integrarsi

    Il grande equivoco sulle seconde generazioni: nascere qui non significa integrarsi

    Nel dibattito italiano sull’immigrazione esiste una convinzione che, pur essendo stata raramente formulata in termini espliciti, ha condizionato per almeno due decenni una parte considerevole delle politiche e delle interpretazioni del fenomeno migratorio: le difficoltà che accompagnano inevitabilmente l’arrivo della prima generazione sarebbero destinate ad attenuarsi progressivamente con il trascorrere del tempo, fino quasi a scomparire quando i figli degli immigrati, nati oppure cresciuti fin dall’infanzia nel Paese di destinazione, avranno frequentato le stesse scuole degli italiani, imparato perfettamente la lingua, condiviso gli stessi spazi urbani e avuto accesso alle medesime istituzioni sociali.

    Secondo questa rappresentazione, l’integrazione avrebbe quindi una sorta di automatismo generazionale: la prima generazione porta inevitabilmente con sé la cultura, la lingua, le abitudini e le strutture familiari del Paese di origine; la seconda vive una fase intermedia, nella quale convivono appartenenze differenti; la terza dovrebbe infine completare spontaneamente il processo di
    assimilazione. Sarebbe, in altre parole, sufficiente attendere affinché il tempo compia ciò che le politiche pubbliche non sono riuscite a realizzare.

    È precisamente questo automatismo che la ricerca sociologica sulle seconde generazioni impone oggi di riconsiderare.

    Il tema non è nuovo. Maurizio Ambrosini, nel suo Sociologia delle migrazioni, ha da tempo mostrato quanto sia insufficiente interpretare l’integrazione come un percorso necessariamente lineare che conduce dalla diversità iniziale alla progressiva assimilazione nella società ricevente. I figli dell’immigrazione crescono infatti all’interno di una condizione particolare: appartengono pienamente alla società nella quale sono socializzati, ma continuano contemporaneamente a
    confrontarsi con appartenenze familiari, culturali e comunitarie che possono conservare una forza significativa. Il risultato di questo incontro non è predeterminato e, soprattutto, non è uguale per tutti.

    La letteratura internazionale ha sviluppato questo problema attraverso quella che viene definita teoria dell’assimilazione segmentata, secondo la quale non esiste necessariamente un’unica strada attraverso cui le seconde generazioni entrano nella società di destinazione. Alcune possono conoscere una forte mobilità sociale e un progressivo inserimento nella classe media; altre possono conservare una marcata appartenenza alla comunità di origine pur raggiungendo risultati economici e professionali significativi; altre ancora possono sperimentare forme di marginalizzazione sociale che, invece di ridurre la distanza dalla società circostante, finiscono per consolidarla.

    Una ricerca pubblicata nel marzo 2026 su Migration Studies, dedicata alle seconde generazioni nel mercato del lavoro spagnolo, offre da questo punto di vista indicazioni particolarmente interessanti anche per l’Italia, perché riguarda un Paese dell’Europa meridionale nel quale l’immigrazione di massa è un fenomeno relativamente recente e presenta quindi caratteristiche maggiormente comparabili con quelle italiane rispetto alle esperienze storiche degli Stati Uniti, della Francia o del Regno Unito. Lo studio mostra che, complessivamente, la seconda generazione recupera una parte importante dello svantaggio occupazionale che caratterizza la prima, ma evidenzia
    contemporaneamente come questo processo non avvenga in maniera uniforme: origine, genere e condizioni socioeconomiche continuano a incidere sulle traiettorie individuali e, per alcuni gruppi maschili di origine africana, determinate penalizzazioni nell’accesso al mercato del lavoro persistono o possono addirittura accentuarsi.

    Questo dato è importante non perché dimostri un presunto fallimento generale delle seconde generazioni, conclusione che la ricerca non autorizzerebbe affatto, ma perché smentisce precisamente l’idea opposta, altrettanto semplicistica, secondo la quale il passaggio generazionale sarebbe sufficiente a produrre automaticamente integrazione.

    La questione diventa ancora più interessante quando dall’inserimento lavorativo si passa alla dimensione culturale e valoriale. Un ampio studio pubblicato nel 2025 su Frontiers in Sociology, costruito utilizzando oltre 261.000 osservazioni provenienti dall’European Social Survey e relative a ventisette Paesi europei, ha rilevato che con il trascorrere del tempo gli immigrati tendono effettivamente ad avvicinarsi ai valori prevalenti delle società nelle quali vivono; tuttavia, la convergenza valoriale riesce a spiegare soltanto una parte limitata delle differenze riscontrabili nei livelli di integrazione economica, sociale e politica.

    È un risultato che dovrebbe indurre a riconsiderare anche il modo in cui in Italia viene normalmente affrontato il problema
    dell’integrazione. Se infatti l’avvicinamento ai valori della società di destinazione non coincide necessariamente con l’inserimento effettivo nella sua struttura sociale, allora non è sufficiente ridurre l’integrazione alla conoscenza della lingua, alla frequenza scolastica oppure alla dichiarazione formale di adesione ai principi costituzionali. Tutti questi elementi sono importanti, ma descrivono soltanto alcune dimensioni di un fenomeno inevitabilmente più complesso, nel quale assumono rilievo il lavoro, l’autonomia economica, le relazioni sociali, la partecipazione civica, il rapporto con le istituzioni, l’osservanza delle regole comuni e la capacità di sviluppare relazioni che superino i confini della propria comunità familiare o etnica.

    Proprio le seconde generazioni consentono di osservare questa complessità in maniera particolarmente nitida, perché progressivamente vengono meno molte delle spiegazioni tradizionalmente utilizzate per interpretare le difficoltà della prima generazione. Chi nasce in Italia oppure vi arriva durante l’infanzia, frequenta per dieci o quindici anni la scuola italiana, parla italiano come prima lingua sociale, cresce guardando gli stessi programmi, utilizzando gli stessi social network e condividendo quotidianamente gli stessi spazi dei propri coetanei non può essere analizzato attraverso le medesime categorie utilizzate per un adulto arrivato nel Paese a trent’anni, con una formazione culturale interamente acquisita altrove e senza conoscenza della lingua.

    Se, nonostante questa socializzazione, continuano a emergere in determinate situazioni fenomeni di marginalizzazione, appartenenze comunitarie fortemente separate, conflitti identitari o rifiuto di alcune regole fondamentali della società nella quale si è cresciuti, il problema non può più essere spiegato semplicemente attraverso la distanza geografica e culturale prodotta dalla migrazione. Diventa necessario interrogarsi sui meccanismi attraverso i quali
    l’integrazione viene costruita, sulle condizioni sociali che la favoriscono o la ostacolano e, soprattutto, sull’idea stessa che la società italiana possiede dell’integrazione.

    Questo ragionamento richiede però una cautela altrettanto importante. Sarebbe metodologicamente sbagliato utilizzare le difficoltà di una parte delle seconde generazioni per costruire una rappresentazione collettiva negativa dei figli dell’immigrazione, esattamente come è sbagliato utilizzare i percorsi di successo per sostenere che il problema dell’integrazione sia destinato automaticamente a risolversi. La realtà sociologica è interessante proprio perché contiene contemporaneamente entrambe le dinamiche: esistono percorsi di straordinaria mobilità sociale, professionale e culturale ed esistono traiettorie nelle quali la distanza dalla società circostante continua invece a riprodursi.

    Una ricerca norvegese pubblicata nel 2026, che ha seguito
    longitudinalmente giovani di seconda generazione tra i ventuno e i trentacinque anni, mostra per esempio quanto le condizioni
    socioeconomiche familiari, il livello di istruzione dei genitori e le opportunità disponibili durante la crescita incidano sulle successive traiettorie di inserimento. Per le donne, una volta controllate statisticamente alcune di queste condizioni, una parte considerevole delle differenze rispetto alla popolazione maggioritaria tende a ridursi drasticamente; per gli uomini, invece, alcuni divari continuano a permanere. Anche questo risultato invita ad abbandonare qualsiasi spiegazione monocausale: né la cultura di origine né la semplice appartenenza generazionale sono sufficienti, da sole, a spiegare il successo o il fallimento dell’integrazione.

    In questa prospettiva assume un significato particolare anche la recente ricerca promossa da Caritas Italiana e Centro Studi Medì, curata proprio da Maurizio Ambrosini e dedicata al protagonismo sociale e politico dei giovani di origine immigrata. L’esistenza di ragazzi e giovani adulti che partecipano attivamente alla società civile, costruiscono associazioni, intervengono nel dibattito pubblico e assumono ruoli di responsabilità costituisce una dimostrazione concreta del fatto che l’origine familiare straniera non impedisce affatto la costruzione di una piena appartenenza alla società italiana.

    Ma proprio questo rende ancora meno convincente l’idea di trattare le seconde generazioni come un blocco indistinto. Se all’interno di condizioni apparentemente simili si producono risultati tanto differenti, la vera questione politica diventa comprendere quali fattori determinino queste diverse traiettorie e quali strumenti possano consentire allo Stato di riconoscerle tempestivamente.

    È su questo terreno che la riflessione sociologica incontra
    necessariamente quella giuridica e istituzionale.

    L’ordinamento italiano continua infatti a utilizzare categorie prevalentemente formali per descrivere fenomeni che hanno invece una natura sostanziale. Si distingue tra cittadino e straniero, regolare e irregolare, titolare di un permesso e persona priva di titolo; molto più difficile è invece stabilire che cosa debba significare, concretamente, essere integrati nella comunità nazionale. L’Accordo di integrazione previsto dall’articolo 4-bis del Testo unico
    sull’immigrazione ha rappresentato un primo tentativo di attribuire contenuto giuridico al concetto, ma la sua struttura a crediti e la sua applicazione concreta sono rimaste molto lontane dall’obiettivo di costruire un sistema realmente capace di osservare nel tempo l’inserimento dello straniero.

    È precisamente da questa insufficienza che nasce la proposta di un’integrazione verificabile.

    Verificare l’integrazione non dovrebbe significare attribuire allo Stato il potere arbitrario di stabilire chi sia culturalmente conforme a un modello prestabilito, né tantomeno imporre l’abbandono
    dell’identità familiare, religiosa o culturale. Significa invece riconoscere che una società ha il diritto di individuare alcuni parametri oggettivi attraverso i quali valutare la partecipazione alla vita comune: conoscenza linguistica, percorso scolastico, inserimento lavorativo, autonomia economica, rispetto delle norme, assenza di comportamenti gravemente antisociali, partecipazione civica e capacità di costruire relazioni sociali al di fuori di circuiti esclusivamente comunitari.

    Naturalmente questi indicatori dovrebbero essere ponderati,
    contestualizzati e utilizzati con estrema attenzione, perché nessun individuo può essere ridotto a un punteggio. Tuttavia continuare a rifiutare qualsiasi misurazione per timore di semplificare un fenomeno complesso produce un risultato paradossale: l’integrazione viene continuamente invocata nelle leggi, nei programmi politici e nei finanziamenti pubblici, ma nessuno è realmente in grado di stabilire quando abbia avuto successo e quando invece sia fallita.

    Il tema delle seconde generazioni rende questa contraddizione ormai difficilmente sostenibile. Per la prima generazione l’integrazione può essere considerata il processo attraverso il quale una persona arrivata dall’esterno entra progressivamente nella società italiana. Per la seconda generazione il problema cambia radicalmente, perché si tratta di persone che quella società l’hanno conosciuta dall’interno fin dall’infanzia. Proprio per questo, quando l’integrazione riesce, dimostra quanto sia possibile trasformare l’immigrazione in
    appartenenza; quando invece fallisce, obbliga a interrogarsi sulle ragioni per cui anni di scuola, socializzazione e permanenza non siano stati sufficienti a costruire una relazione solida con la comunità nazionale.

    Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione deve confrontarsi seriamente con questa distinzione. Non avrebbe alcun senso applicare meccanicamente alle seconde generazioni categorie costruite pensando alla prima, tanto più quando si tratta di cittadini italiani, per i quali evidentemente non può neppure porsi una questione di ritorno amministrativamente imposto. Il punto è un altro: proprio
    l’osservazione delle seconde generazioni consente di comprendere se il modello di integrazione adottato nei confronti della generazione precedente abbia prodotto gli effetti sperati oppure abbia lasciato sviluppare nel tempo forme di separazione destinate a riprodursi.

    La seconda generazione diventa così, in un certo senso, la prova più severa delle politiche migratorie della prima. Se i figli di chi è arrivato venti o trent’anni fa partecipano pienamente alla vita economica, sociale e civile italiana, significa che l’integrazione ha funzionato e che l’immigrazione ha prodotto progressivamente appartenenza. Se invece in determinati territori si consolidano segregazione residenziale, dispersione scolastica, dipendenza economica, conflittualità sociale o comunità sempre più
    autoreferenziali, allora non è più sufficiente continuare a ripetere che sarà la generazione successiva a risolvere il problema, perché proprio quella generazione costituisce ormai la dimostrazione che il tempo, lasciato agire da solo, non garantisce alcun risultato.

    È questo il grande equivoco che dovrebbe essere finalmente superato. Nascere in Italia non significa automaticamente essere integrati, così come avere genitori stranieri non significa essere destinati a non integrarsi. Tra queste due semplificazioni esiste una realtà molto più complessa, fatta di traiettorie individuali, condizioni familiari, scuola, lavoro, territorio, cultura, relazioni e responsabilità personali, ed è precisamente questa realtà che una politica migratoria adulta dovrebbe imparare a conoscere e governare.

    Per troppo tempo si è affidato al trascorrere delle generazioni il compito che avrebbe dovuto assumersi la politica. Oggi le seconde generazioni stanno diventando adulte e consentono finalmente di verificare gli effetti delle scelte compiute negli ultimi trent’anni. La questione, pertanto, non è più prevedere se un giorno
    l’integrazione avverrà, ma comprendere dove è avvenuta, perché è avvenuta, dove non è avvenuta e perché non è avvenuta, per trasformare finalmente l’integrazione da speranza affidata al tempo in una politica pubblica consapevole, verificabile e capace di intervenire prima che le distanze diventino strutturali.

    Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Il grande equivoco sulle seconde generazioni: nascere qui non significa integrarsi

    Il grande equivoco sulle seconde generazioni: nascere qui non significa integrarsi

    Nel dibattito italiano sull’immigrazione esiste una convinzione che, pur essendo stata raramente formulata in termini espliciti, ha condizionato per almeno due decenni una parte considerevole delle politiche e delle interpretazioni del fenomeno migratorio: le difficoltà che accompagnano inevitabilmente l’arrivo della prima generazione sarebbero destinate ad attenuarsi progressivamente con il trascorrere del tempo, fino quasi a scomparire quando i figli degli immigrati, nati oppure cresciuti fin dall’infanzia nel Paese di destinazione, avranno frequentato le stesse scuole degli italiani, imparato perfettamente la lingua, condiviso gli stessi spazi urbani e avuto accesso alle medesime istituzioni sociali.

    Secondo questa rappresentazione, l’integrazione avrebbe quindi una sorta di automatismo generazionale: la prima generazione porta inevitabilmente con sé la cultura, la lingua, le abitudini e le strutture familiari del Paese di origine; la seconda vive una fase intermedia, nella quale convivono appartenenze differenti; la terza dovrebbe infine completare spontaneamente il processo di
    assimilazione. Sarebbe, in altre parole, sufficiente attendere affinché il tempo compia ciò che le politiche pubbliche non sono riuscite a realizzare.

    È precisamente questo automatismo che la ricerca sociologica sulle seconde generazioni impone oggi di riconsiderare.

    Il tema non è nuovo. Maurizio Ambrosini, nel suo Sociologia delle migrazioni, ha da tempo mostrato quanto sia insufficiente interpretare l’integrazione come un percorso necessariamente lineare che conduce dalla diversità iniziale alla progressiva assimilazione nella società ricevente. I figli dell’immigrazione crescono infatti all’interno di una condizione particolare: appartengono pienamente alla società nella quale sono socializzati, ma continuano contemporaneamente a
    confrontarsi con appartenenze familiari, culturali e comunitarie che possono conservare una forza significativa. Il risultato di questo incontro non è predeterminato e, soprattutto, non è uguale per tutti.

    La letteratura internazionale ha sviluppato questo problema attraverso quella che viene definita teoria dell’assimilazione segmentata, secondo la quale non esiste necessariamente un’unica strada attraverso cui le seconde generazioni entrano nella società di destinazione. Alcune possono conoscere una forte mobilità sociale e un progressivo inserimento nella classe media; altre possono conservare una marcata appartenenza alla comunità di origine pur raggiungendo risultati economici e professionali significativi; altre ancora possono sperimentare forme di marginalizzazione sociale che, invece di ridurre la distanza dalla società circostante, finiscono per consolidarla.

    Una ricerca pubblicata nel marzo 2026 su Migration Studies, dedicata alle seconde generazioni nel mercato del lavoro spagnolo, offre da questo punto di vista indicazioni particolarmente interessanti anche per l’Italia, perché riguarda un Paese dell’Europa meridionale nel quale l’immigrazione di massa è un fenomeno relativamente recente e presenta quindi caratteristiche maggiormente comparabili con quelle italiane rispetto alle esperienze storiche degli Stati Uniti, della Francia o del Regno Unito. Lo studio mostra che, complessivamente, la seconda generazione recupera una parte importante dello svantaggio occupazionale che caratterizza la prima, ma evidenzia
    contemporaneamente come questo processo non avvenga in maniera uniforme: origine, genere e condizioni socioeconomiche continuano a incidere sulle traiettorie individuali e, per alcuni gruppi maschili di origine africana, determinate penalizzazioni nell’accesso al mercato del lavoro persistono o possono addirittura accentuarsi.

    Questo dato è importante non perché dimostri un presunto fallimento generale delle seconde generazioni, conclusione che la ricerca non autorizzerebbe affatto, ma perché smentisce precisamente l’idea opposta, altrettanto semplicistica, secondo la quale il passaggio generazionale sarebbe sufficiente a produrre automaticamente integrazione.

    La questione diventa ancora più interessante quando dall’inserimento lavorativo si passa alla dimensione culturale e valoriale. Un ampio studio pubblicato nel 2025 su Frontiers in Sociology, costruito utilizzando oltre 261.000 osservazioni provenienti dall’European Social Survey e relative a ventisette Paesi europei, ha rilevato che con il trascorrere del tempo gli immigrati tendono effettivamente ad avvicinarsi ai valori prevalenti delle società nelle quali vivono; tuttavia, la convergenza valoriale riesce a spiegare soltanto una parte limitata delle differenze riscontrabili nei livelli di integrazione economica, sociale e politica.

    È un risultato che dovrebbe indurre a riconsiderare anche il modo in cui in Italia viene normalmente affrontato il problema
    dell’integrazione. Se infatti l’avvicinamento ai valori della società di destinazione non coincide necessariamente con l’inserimento effettivo nella sua struttura sociale, allora non è sufficiente ridurre l’integrazione alla conoscenza della lingua, alla frequenza scolastica oppure alla dichiarazione formale di adesione ai principi costituzionali. Tutti questi elementi sono importanti, ma descrivono soltanto alcune dimensioni di un fenomeno inevitabilmente più complesso, nel quale assumono rilievo il lavoro, l’autonomia economica, le relazioni sociali, la partecipazione civica, il rapporto con le istituzioni, l’osservanza delle regole comuni e la capacità di sviluppare relazioni che superino i confini della propria comunità familiare o etnica.

    Proprio le seconde generazioni consentono di osservare questa complessità in maniera particolarmente nitida, perché progressivamente vengono meno molte delle spiegazioni tradizionalmente utilizzate per interpretare le difficoltà della prima generazione. Chi nasce in Italia oppure vi arriva durante l’infanzia, frequenta per dieci o quindici anni la scuola italiana, parla italiano come prima lingua sociale, cresce guardando gli stessi programmi, utilizzando gli stessi social network e condividendo quotidianamente gli stessi spazi dei propri coetanei non può essere analizzato attraverso le medesime categorie utilizzate per un adulto arrivato nel Paese a trent’anni, con una formazione culturale interamente acquisita altrove e senza conoscenza della lingua.

    Se, nonostante questa socializzazione, continuano a emergere in determinate situazioni fenomeni di marginalizzazione, appartenenze comunitarie fortemente separate, conflitti identitari o rifiuto di alcune regole fondamentali della società nella quale si è cresciuti, il problema non può più essere spiegato semplicemente attraverso la distanza geografica e culturale prodotta dalla migrazione. Diventa necessario interrogarsi sui meccanismi attraverso i quali
    l’integrazione viene costruita, sulle condizioni sociali che la favoriscono o la ostacolano e, soprattutto, sull’idea stessa che la società italiana possiede dell’integrazione.

    Questo ragionamento richiede però una cautela altrettanto importante. Sarebbe metodologicamente sbagliato utilizzare le difficoltà di una parte delle seconde generazioni per costruire una rappresentazione collettiva negativa dei figli dell’immigrazione, esattamente come è sbagliato utilizzare i percorsi di successo per sostenere che il problema dell’integrazione sia destinato automaticamente a risolversi. La realtà sociologica è interessante proprio perché contiene contemporaneamente entrambe le dinamiche: esistono percorsi di straordinaria mobilità sociale, professionale e culturale ed esistono traiettorie nelle quali la distanza dalla società circostante continua invece a riprodursi.

    Una ricerca norvegese pubblicata nel 2026, che ha seguito
    longitudinalmente giovani di seconda generazione tra i ventuno e i trentacinque anni, mostra per esempio quanto le condizioni
    socioeconomiche familiari, il livello di istruzione dei genitori e le opportunità disponibili durante la crescita incidano sulle successive traiettorie di inserimento. Per le donne, una volta controllate statisticamente alcune di queste condizioni, una parte considerevole delle differenze rispetto alla popolazione maggioritaria tende a ridursi drasticamente; per gli uomini, invece, alcuni divari continuano a permanere. Anche questo risultato invita ad abbandonare qualsiasi spiegazione monocausale: né la cultura di origine né la semplice appartenenza generazionale sono sufficienti, da sole, a spiegare il successo o il fallimento dell’integrazione.

    In questa prospettiva assume un significato particolare anche la recente ricerca promossa da Caritas Italiana e Centro Studi Medì, curata proprio da Maurizio Ambrosini e dedicata al protagonismo sociale e politico dei giovani di origine immigrata. L’esistenza di ragazzi e giovani adulti che partecipano attivamente alla società civile, costruiscono associazioni, intervengono nel dibattito pubblico e assumono ruoli di responsabilità costituisce una dimostrazione concreta del fatto che l’origine familiare straniera non impedisce affatto la costruzione di una piena appartenenza alla società italiana.

    Ma proprio questo rende ancora meno convincente l’idea di trattare le seconde generazioni come un blocco indistinto. Se all’interno di condizioni apparentemente simili si producono risultati tanto differenti, la vera questione politica diventa comprendere quali fattori determinino queste diverse traiettorie e quali strumenti possano consentire allo Stato di riconoscerle tempestivamente.

    È su questo terreno che la riflessione sociologica incontra
    necessariamente quella giuridica e istituzionale.

    L’ordinamento italiano continua infatti a utilizzare categorie prevalentemente formali per descrivere fenomeni che hanno invece una natura sostanziale. Si distingue tra cittadino e straniero, regolare e irregolare, titolare di un permesso e persona priva di titolo; molto più difficile è invece stabilire che cosa debba significare, concretamente, essere integrati nella comunità nazionale. L’Accordo di integrazione previsto dall’articolo 4-bis del Testo unico
    sull’immigrazione ha rappresentato un primo tentativo di attribuire contenuto giuridico al concetto, ma la sua struttura a crediti e la sua applicazione concreta sono rimaste molto lontane dall’obiettivo di costruire un sistema realmente capace di osservare nel tempo l’inserimento dello straniero.

    È precisamente da questa insufficienza che nasce la proposta di un’integrazione verificabile. Verificare l’integrazione non dovrebbe significare attribuire allo Stato il potere arbitrario di stabilire chi sia culturalmente conforme a un modello prestabilito, né tantomeno imporre l’abbandono dell’identità familiare, religiosa o culturale. Significa invece riconoscere che una società ha il diritto di individuare alcuni parametri oggettivi attraverso i quali valutare la partecipazione alla vita comune: conoscenza linguistica, percorso scolastico, inserimento lavorativo, autonomia economica, rispetto delle norme, assenza di comportamenti gravemente antisociali, partecipazione civica e capacità di costruire relazioni sociali al di fuori di circuiti esclusivamente comunitari.

    Naturalmente questi indicatori dovrebbero essere ponderati,
    contestualizzati e utilizzati con estrema attenzione, perché nessun individuo può essere ridotto a un punteggio. Tuttavia continuare a rifiutare qualsiasi misurazione per timore di semplificare un fenomeno complesso produce un risultato paradossale: l’integrazione viene continuamente invocata nelle leggi, nei programmi politici e nei finanziamenti pubblici, ma nessuno è realmente in grado di stabilire quando abbia avuto successo e quando invece sia fallita.

    Il tema delle seconde generazioni rende questa contraddizione ormai difficilmente sostenibile. Per la prima generazione l’integrazione può essere considerata il processo attraverso il quale una persona arrivata dall’esterno entra progressivamente nella società italiana. Per la seconda generazione il problema cambia radicalmente, perché si tratta di persone che quella società l’hanno conosciuta dall’interno fin dall’infanzia. Proprio per questo, quando l’integrazione riesce, dimostra quanto sia possibile trasformare l’immigrazione in
    appartenenza; quando invece fallisce, obbliga a interrogarsi sulle ragioni per cui anni di scuola, socializzazione e permanenza non siano stati sufficienti a costruire una relazione solida con la comunità nazionale.

    Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione deve confrontarsi seriamente con questa distinzione. Non avrebbe alcun senso applicare meccanicamente alle seconde generazioni categorie costruite pensando alla prima, tanto più quando si tratta di cittadini italiani, per i quali evidentemente non può neppure porsi una questione di ritorno amministrativamente imposto. Il punto è un altro: proprio
    l’osservazione delle seconde generazioni consente di comprendere se il modello di integrazione adottato nei confronti della generazione precedente abbia prodotto gli effetti sperati oppure abbia lasciato sviluppare nel tempo forme di separazione destinate a riprodursi.

    La seconda generazione diventa così, in un certo senso, la prova più severa delle politiche migratorie della prima. Se i figli di chi è arrivato venti o trent’anni fa partecipano pienamente alla vita economica, sociale e civile italiana, significa che l’integrazione ha funzionato e che l’immigrazione ha prodotto progressivamente appartenenza. Se invece in determinati territori si consolidano segregazione residenziale, dispersione scolastica, dipendenza economica, conflittualità sociale o comunità sempre più
    autoreferenziali, allora non è più sufficiente continuare a ripetere che sarà la generazione successiva a risolvere il problema, perché proprio quella generazione costituisce ormai la dimostrazione che il tempo, lasciato agire da solo, non garantisce alcun risultato.

    È questo il grande equivoco che dovrebbe essere finalmente superato. Nascere in Italia non significa automaticamente essere integrati, così come avere genitori stranieri non significa essere destinati a non integrarsi. Tra queste due semplificazioni esiste una realtà molto più complessa, fatta di traiettorie individuali, condizioni familiari, scuola, lavoro, territorio, cultura, relazioni e responsabilità personali, ed è precisamente questa realtà che una politica migratoria adulta dovrebbe imparare a conoscere e governare.

    Per troppo tempo si è affidato al trascorrere delle generazioni il compito che avrebbe dovuto assumersi la politica. Oggi le seconde generazioni stanno diventando adulte e consentono finalmente di verificare gli effetti delle scelte compiute negli ultimi trent’anni.

    La questione, pertanto, non è più prevedere se un giorno
    l’integrazione avverrà, ma comprendere dove è avvenuta, perché è avvenuta, dove non è avvenuta e perché non è avvenuta, per trasformare finalmente l’integrazione da speranza affidata al tempo in una politica pubblica consapevole, verificabile e capace di intervenire prima che le distanze diventino strutturali.

    Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Serve una Polizia dell’immigrazione. Ceuta dimostra perché l’Italia non può più farne a meno

    Serve una Polizia dell’immigrazione. Ceuta dimostra perché l’Italia non può più farne a meno

    Il rapporto elaborato in Spagna dal CENIF, il Centro Nacional de Inmigración y Fronteras della Policía Nacional, sulla crisi di Ceuta dovrebbe interessare l’Italia per una ragione che va molto oltre la controversia sui rapporti tra Madrid e Rabat. Quel documento dimostra che oggi l’immigrazione non può più essere governata soltanto attraverso gli strumenti tradizionali dell’amministrazione dello straniero: servono intelligence, capacità di analisi preventiva dei flussi, conoscenza delle rotte, monitoraggio delle reti che
    organizzano gli spostamenti e soprattutto una struttura specializzata capace di seguire il fenomeno migratorio nella sua interezza.

    Per ReImmigrazione non si tratta di una riflessione nuova. Già il 20 luglio scorso, nella diretta dedicata proprio alla proposta di una Polizia dell’Immigrazione, avevo posto un problema molto concreto: quando si discute di immigrazione si parla continuamente di norme, mentre molto meno si parla dell’organizzazione dello Stato chiamata ad applicarle. In quell’occasione avevo osservato come le competenze siano distribuite tra uffici e forze differenti e come, persino nell’attività ordinaria sul territorio, non sempre l’operatore disponga immediatamente degli strumenti specialistici necessari per comprendere la posizione amministrativa dello straniero.

    Il problema diventa ancora più evidente quando si passa dal controllo della regolarità del soggiorno all’esecuzione delle politiche migratorie.

    Il 22 giugno, analizzando i dati ufficiali sui rimpatri nell’articolo significativamente intitolato «Sessant’anni per rimpatriare tutti gli irregolari», avevo evidenziato l’enorme distanza esistente tra la dimensione dell’irregolarità e la capacità effettiva dello Stato di eseguire gli allontanamenti. Identificazione, rapporti consolari, disponibilità dei documenti, voli, trattenimento, cooperazione con i Paesi di origine: ogni rimpatrio è il risultato di una catena amministrativa e operativa complessa. Se quella catena non dispone di una struttura fortemente specializzata, l’espulsione rischia di restare un provvedimento formalmente esistente ma sostanzialmente inefficace.

    Lo stesso problema è emerso affrontando il tema dei CPR. Aumentare i posti nei centri di trattenimento non può costituire, da solo, una politica migratoria. Il trattenimento ha senso se è funzionale a una concreta prospettiva di rimpatrio; in caso contrario rischia di diventare semplicemente il luogo nel quale si concentra
    temporaneamente l’inefficienza dell’intero sistema.

    La questione organizzativa si collega quindi direttamente al paradigma Integrazione o ReImmigrazione.

    Da tempo sostengo che il sistema italiano debba superare la
    contrapposizione elementare tra accoglienza ed espulsione. Tra l’ingresso e il rimpatrio esiste infatti tutto ciò che determina concretamente il successo o il fallimento di una politica migratoria: soggiorno, lavoro, conoscenza della lingua, rispetto delle regole, inserimento sociale, rinnovi dei titoli, eventuale perdita dei requisiti e valutazione della permanenza. Nell’articolo dedicato all’Accordo di integrazione avevo osservato proprio questo:
    concentrare il dibattito esclusivamente sugli sbarchi e sui rimpatri significa guardare soltanto l’inizio e la fine del fenomeno, dimenticando ciò che accade nel mezzo.

    Una Polizia dell’Immigrazione dovrebbe inserirsi proprio dentro questa visione complessiva.

    Naturalmente l’Italia non è priva di competenze specialistiche. Esiste la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere; esistono gli Uffici immigrazione delle Questure; operano la Polizia di frontiera, la Guardia di finanza, la Guardia costiera, le prefetture e numerose altre articolazioni dello Stato. Sarebbe quindi sbagliato descrivere la situazione come se oggi non esistesse alcun apparato dedicato.

    Il problema è la frammentazione delle funzioni.

    Uno Stato che considera l’immigrazione una delle grandi questioni strutturali dei prossimi decenni dovrebbe disporre di un apparato specialistico riconoscibile, con personale formato esclusivamente sulla materia, banche dati pienamente interoperabili, capacità di intelligence migratoria, collegamento stabile con le rappresentanze diplomatiche e consolari, nuclei dedicati all’esecuzione dei rimpatri e una presenza territoriale capace di supportare le Questure.

    Il modello spagnolo del CENIF mostra inoltre che la specializzazione non deve iniziare quando lo straniero arriva alla frontiera. Deve iniziare prima.

    La crisi di Ceuta lo ha reso evidente. In precedenti articoli avevo già osservato come gli eventi verificatisi nell’enclave spagnola dimostrassero la necessità di non limitarsi a controllare chi entra, ma di governare anche ciò che accade successivamente. Avevo inoltre sottolineato che la gestione di una crisi migratoria di quelle dimensioni richiede contemporaneamente sicurezza, intelligence, accoglienza, rimpatri e coordinamento amministrativo.

    Oggi il rapporto del CENIF aggiunge un ulteriore tassello: le migrazioni possono essere previste, studiate e, in determinate circostanze, persino utilizzate come strumento di pressione
    geopolitica.

    Quando decine di migliaia di persone possono muoversi verso una frontiera nell’arco di pochissimo tempo, alimentate da comunicazioni diffuse sui social network e da reti capaci di orientarne gli spostamenti, la politica migratoria entra inevitabilmente nel campo della sicurezza nazionale. Non significa criminalizzare chi migra. Significa riconoscere che un fenomeno di queste dimensioni non può essere lasciato alla sola gestione amministrativa successiva all’ingresso.

    La Polizia dell’Immigrazione dovrebbe quindi essere pensata come una struttura capace di seguire l’intero ciclo migratorio: analisi preventiva dei flussi, frontiera, identificazione, verifica del soggiorno, contrasto alle reti criminali, supporto agli Uffici immigrazione, raccolta e condivisione dei dati, cooperazione internazionale ed esecuzione della ReImmigrazione quando vengono meno le condizioni per la permanenza.

    Ed è proprio qui che emerge il collegamento più importante con il paradigma che propongo.

    La ReImmigrazione non può essere confusa con la remigrazione intesa come slogan politico. Se deve diventare una politica pubblica, necessita di criteri, procedure, strutture amministrative e capacità esecutiva. Già commentando le parole del ministro Piantedosi avevo osservato che parlare genericamente di ritorno senza costruirne l’architettura giuridica e amministrativa significa rimanere nel campo della propaganda.

    Per questo alla proposta, già avanzata su queste pagine, di un Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione deve affiancarsi necessariamente quella di una struttura operativa specializzata. Il primo dovrebbe definire la politica e coordinare integrazione, permanenza e ritorno; la seconda dovrebbe possedere gli strumenti professionali per renderla concretamente applicabile.

    Il punto, in definitiva, è molto semplice.

    L’Italia dispone di leggi sull’immigrazione, di procedure
    amministrative, di provvedimenti di espulsione, di CPR, di accordi internazionali e di diverse articolazioni dello Stato. Ciò che continua a mancare è una regia operativa unitaria e specialistica capace di trasformare questa pluralità di strumenti in una politica coerente.

    Ceuta rende questa necessità ancora più evidente.

    Se l’immigrazione è destinata a rappresentare una delle grandi questioni politiche, demografiche e sociali europee dei prossimi decenni, non si può continuare ad amministrarla con una struttura organizzativa costruita per un fenomeno molto diverso da quello che oggi si presenta davanti allo Stato.

    Serve una Polizia dell’Immigrazione.

    Non per creare l’ennesimo apparato burocratico, ma esattamente per il contrario: per dare finalmente allo Stato un luogo nel quale conoscenza, controllo, integrazione e ritorno diventino parti della stessa politica.

    Perché Integrazione o ReImmigrazione può diventare una politica dello Stato soltanto quando lo Stato costruirà anche gli strumenti necessari per attuarla.

    Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • La Danimarca avverte la sinistra: sull’immigrazione avete perso il contatto con la realtà

    La Danimarca avverte la sinistra: sull’immigrazione avete perso il contatto con la realtà

    C’è una frase pronunciata dall’ex ministro danese Mattias Tesfaye che meriterebbe di essere discussa molto più seriamente di quanto normalmente accada quando si parla di immigrazione: bisogna «vivere nel mondo reale». Non è una provocazione proveniente dalla destra radicale, né lo slogan di un movimento costruito sulla contestazione dell’immigrazione. Tesfaye appartiene ai Socialdemocratici danesi, è stato ministro dell’Immigrazione e dell’Integrazione ed è figlio di un rifugiato etiope. Proprio per questo il suo richiamo assume un significato politico particolare.

    Il messaggio rivolto alla sinistra europea è, nella sostanza, semplice: governare l’immigrazione significa accettare che esistano dei limiti. Limiti nella capacità di accoglienza, nella possibilità di integrare numeri crescenti di persone, nella sostenibilità del welfare e soprattutto nella capacità di una comunità nazionale di assorbire trasformazioni demografiche e culturali senza perdere progressivamente la propria coesione.

    È precisamente questo il punto che una parte consistente del dibattito europeo continua a rifiutarsi di affrontare. Per molti anni
    l’immigrazione è stata raccontata prevalentemente attraverso due categorie: quella umanitaria e quella economica. Da una parte le persone da accogliere, dall’altra i lavoratori necessari per compensare denatalità e carenza di manodopera. È rimasta invece sullo sfondo la domanda decisiva: quante persone una società può realmente integrare e a quali condizioni?

    La socialdemocrazia danese ha avuto il merito politico di comprendere che porre questa domanda non significa necessariamente abbandonare solidarietà e diritti. Significa riconoscere che anche l’integrazione ha bisogno di condizioni materiali, sociali e culturali per
    funzionare. Quando queste condizioni vengono meno, continuare ad aumentare gli ingressi non risolve il problema: rischia di
    amplificarlo.

    Tesfaye ha sostenuto da tempo che il controllo dell’immigrazione debba essere letto anche come tutela dello Stato sociale. Il ragionamento merita attenzione soprattutto perché proviene dalla tradizione socialdemocratica. Le conseguenze della mancata integrazione, infatti, non vengono distribuite uniformemente nella società. Sono soprattutto i quartieri popolari, la scuola pubblica, i servizi territoriali e le fasce meno protette del mercato del lavoro a confrontarsi
    quotidianamente con gli effetti delle trasformazioni più rapide. Una politica che ignora questa realtà finisce paradossalmente per allontanarsi proprio dai ceti sociali che la sinistra storicamente pretende di rappresentare.

    La questione, tuttavia, deve essere portata ancora più avanti. Controllare gli ingressi costituisce soltanto una parte della risposta. Una politica migratoria matura deve contemporaneamente stabilire chi può entrare, pretendere un percorso effettivo di integrazione da chi è destinato a rimanere e avere il coraggio di affrontare il problema della permanenza quando quel percorso fallisce o quando vengono meno le condizioni giuridiche e sostanziali che la giustificano.

    È questo il passaggio che conduce dal semplice controllo
    dell’immigrazione al paradigma Integrazione o ReImmigrazione. Non ogni straniero deve essere considerato provvisoriamente presente, così come non ogni presenza deve essere trasformata automaticamente in permanenza definitiva. Tra queste due estremizzazioni esiste lo spazio della politica: selezionare, governare, integrare, verificare e, quando necessario, organizzare il ritorno.

    La Danimarca sembra aver compreso prima di altri che l’immigrazione non può essere amministrata sulla base di ciò che vorremmo fosse, ma deve essere governata per ciò che concretamente produce nelle società europee. È questo, in fondo, il significato più profondo dell’invito di Tesfaye a tornare nel «mondo reale».

    E forse è proprio da qui che dovrebbe ripartire anche la sinistra italiana: non dalla ricerca di formule sempre nuove per giustificare politiche già decise, ma dall’osservazione degli effetti che trent’anni di immigrazione hanno prodotto sul territorio. Perché una politica che rifiuta di misurarsi con la realtà, prima o poi, sarà la realtà a smentirla.

    Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Riabitare i vuoti, ma con quale comunità? L’immigrazione non può essere la cura automatica dello spopolament o italiano

    Riabitare i vuoti, ma con quale comunità? L’immigrazione non può essere la cura automatica dello spopolamento italiano

    Il tema dello spopolamento delle aree interne italiane è troppo serio per essere affrontato attraverso formule rassicuranti o soluzioni apparentemente inevitabili. Il progressivo abbandono di piccoli comuni, territori montani e aree rurali costituisce uno dei grandi problemi strutturali dell’Italia contemporanea, perché alla
    diminuzione della popolazione non corrisponde soltanto la presenza di qualche casa vuota in più, ma la progressiva perdita di attività economiche, servizi pubblici, scuole, presidi sanitari, relazioni sociali e, in definitiva, della capacità stessa di una comunità di riprodursi nel tempo.

    È proprio da questo problema che prende le mosse il volume Riabitare i vuoti. Perché l’Italia interna non può fare a meno dell’immigrazione, curato da Sarah Gainsforth e Filippo Tantillo, al quale Jessica Cugini ha dedicato un articolo pubblicato il 2 settembre 2026 su Nigrizia. La tesi merita attenzione perché non si limita alla più elementare rappresentazione dell’immigrato come lavoratore necessario a colmare le carenze del mercato del lavoro, ma propone qualcosa di più ambizioso: considerare la presenza straniera come una componente della possibile rigenerazione sociale, economica e demografica dei territori italiani che stanno perdendo popolazione.

    Il problema, tuttavia, nasce proprio nel momento in cui si passa dalla constatazione dello spopolamento alla conclusione secondo cui l’immigrazione dovrebbe rappresentarne la risposta. Fra le due proposizioni esiste infatti uno spazio politico enorme, che non può essere cancellato trasformando una possibile scelta di politica pubblica in una necessità storica. Che molti territori italiani si stiano svuotando è un dato; che debbano essere ripopolati attraverso l’immigrazione è invece una scelta, e come ogni scelta che incide sulla composizione futura della popolazione dovrebbe essere discussa apertamente, valutandone conseguenze, limiti e condizioni.

    Una casa vuota può essere nuovamente abitata, una scuola può evitare la chiusura grazie all’arrivo di nuovi bambini, un’impresa può trovare lavoratori che altrimenti non avrebbe reperito e un comune può persino arrestare temporaneamente il proprio declino demografico. Tutto questo, però, non risolve ancora il problema fondamentale, perché un paese non è semplicemente la somma degli individui che occupano gli immobili presenti entro i suoi confini. Una comunità è il risultato di una sedimentazione storica fatta di lingua, consuetudini, istituzioni, memoria, regole condivise, rapporti sociali e appartenenza. Se cambia profondamente la popolazione che abita un territorio, cambia inevitabilmente anche la comunità che quel territorio esprime.

    La questione diventa ancora più evidente nei piccoli comuni. In una grande città l’arrivo di alcune centinaia o migliaia di nuovi residenti può essere assorbito all’interno di una struttura sociale molto più ampia; in un paese che ha perso metà dei propri abitanti, invece, l’ingresso relativamente rapido di una popolazione
    culturalmente e socialmente differente può modificare in profondità gli equilibri della comunità locale. Non vi è nulla di scandaloso nel riconoscerlo. È semplicemente una conseguenza delle proporzioni demografiche, ed è precisamente per questo che una politica migratoria responsabile dovrebbe occuparsi non soltanto di quanti immigrati possano arrivare, ma anche di dove si stabiliscano, delle
    caratteristiche dei territori nei quali vengono inseriti e soprattutto della loro effettiva capacità di integrazione.

    Il rischio della visione economicista dell’immigrazione, che su ReImmigrazione abbiamo più volte criticato, consiste precisamente nel ridurre persone e comunità a grandezze intercambiabili. Mancano lavoratori, dunque importiamo lavoratori; diminuiscono gli abitanti, dunque importiamo abitanti; chiudono le scuole, dunque servono nuovi bambini; rimangono vuote le abitazioni, dunque occorre qualcuno che le occupi. È una logica apparentemente razionale, ma costruita sulla rimozione della dimensione politica e comunitaria della demografia. Gli esseri umani non sono unità statistiche che possono essere spostate da una colonna all’altra di un foglio Excel senza che ciò produca conseguenze sulla società nella quale vengono inseriti.

    Prima ancora di domandarci chi possa riabitare i territori che si stanno svuotando, dovremmo allora interrogarci sulle ragioni per le quali gli italiani li hanno abbandonati e continuano ad abbandonarli. Se un giovane lascia un piccolo comune perché non trova lavoro, perché i collegamenti sono insufficienti, perché l’ospedale è stato ridimensionato, perché la scuola è stata chiusa, perché acquistare o ristrutturare un’abitazione è economicamente difficile o perché costruire una famiglia è diventato sempre più oneroso, l’arrivo di popolazione straniera non elimina nessuna di queste cause. Può attenuarne temporaneamente alcuni effetti demografici, ma rischia contemporaneamente di consentire alla politica di evitare il problema originario: creare nuovamente le condizioni affinché gli italiani possano restare, tornare, avere figli e costruire il proprio futuro nei territori dai quali oggi sono costretti ad allontanarsi.

    Ciò non significa negare che l’immigrazione possa contribuire alla sopravvivenza e persino alla rinascita di determinate realtà territoriali. Significa, piuttosto, rifiutare l’idea che essa possa essere considerata una risposta automatica e quantitativa alla crisi demografica. Se nuovi cittadini stranieri entrano stabilmente in comunità che stanno progressivamente perdendo la propria popolazione originaria, la questione dell’integrazione diventa ancora più importante di quanto non lo sia nelle grandi aree urbane. Ed è precisamente qui che emerge il limite di una parte del dibattito italiano: si discute moltissimo del diritto ad arrivare, del diritto a rimanere e delle necessità economiche che giustificherebbero l’immigrazione, mentre si discute ancora troppo poco dei doveri che necessariamente accompagnano una permanenza destinata a diventare stabile.

    Il paradigma dell’“Integrazione o ReImmigrazione” nasce anche da questa constatazione. Una politica migratoria non può esaurirsi nella gestione degli ingressi e nella successiva stabilizzazione quasi automatica della presenza straniera, ma deve essere capace di verificare nel tempo se quella presenza abbia prodotto un effettivo inserimento nella comunità nazionale. L’integrazione, in questa prospettiva, non può essere considerata esclusivamente un compito delle istituzioni, né può essere ridotta all’esistenza di un contratto di lavoro o di un’abitazione. Deve comportare conoscenza della lingua italiana, rispetto sostanziale dell’ordinamento, condivisione dei principi costituzionali, accettazione della parità tra uomo e donna, partecipazione alla vita sociale e riconoscimento della prevalenza delle regole della comunità nazionale rispetto a norme religiose, familiari o consuetudinarie eventualmente incompatibili con esse.

    È proprio per questa ragione che abbiamo proposto di iniziare a discutere dell’introduzione nella Costituzione di un vero e proprio dovere di integrazione. Se l’immigrazione viene presentata come fenomeno destinato a incidere strutturalmente sulla futura
    composizione demografica italiana, allora l’integrazione non può continuare a essere trattata come una generica aspirazione delle politiche pubbliche. Quanto maggiore diventa il peso dell’immigrazione nella trasformazione demografica del Paese, tanto maggiore deve essere la capacità dell’ordinamento di pretendere da chi sceglie di stabilirvisi una partecipazione effettiva alla comunità nazionale.

    La prospettiva temporale, del resto, è decisiva. Un’amministrazione comunale può legittimamente considerare un successo aver riaperto alcune abitazioni, mantenuto una classe scolastica o trovato lavoratori per imprese che rischiavano di chiudere. Lo Stato, però, deve ragionare su un orizzonte diverso. Deve chiedersi quale sarà la composizione sociale e culturale di quel territorio fra venti, trenta o cinquant’anni e se il processo in corso stia producendo una comunità maggiormente coesa oppure una pluralità di comunità che condividono lo stesso spazio senza sviluppare una reale appartenenza comune.

    Questo problema diventerà tanto più rilevante quanto più procederanno contemporaneamente le due dinamiche che già caratterizzano la demografia italiana: diminuzione e invecchiamento della popolazione italiana da una parte, crescita della componente di origine straniera dall’altra. Continuare a leggere questi fenomeni soltanto attraverso il numero complessivo dei residenti significa non comprendere la portata della trasformazione in corso. Una popolazione può infatti rimanere numericamente stabile mentre cambia profondamente la propria composizione, e proprio per questo la stabilità del dato demografico non coincide necessariamente con la continuità della comunità.

    “Riabitare i vuoti”, dunque, può certamente rappresentare una parte della risposta alla crisi delle aree interne, ma prima bisogna stabilire quale progetto nazionale debba guidare quel processo. L’Italia non può limitarsi a registrare il proprio declino demografico per poi compensarlo attraverso l’ingresso di popolazione proveniente dall’estero, come se l’unico obiettivo fosse mantenere invariato il numero degli abitanti. Deve innanzitutto provare a rendere nuovamente abitabili quei territori per gli italiani che li hanno lasciati, sostenere la natalità, ricostruire servizi, lavoro e infrastrutture e favorire il ritorno di chi sarebbe disposto a vivere nelle aree interne se esistessero condizioni economiche e sociali adeguate.

    L’immigrazione può inserirsi in questo progetto, ma non può
    sostituirlo. E quando contribuisce stabilmente al ripopolamento di un territorio deve essere accompagnata da una politica dell’integrazione molto più esigente di quella finora praticata, proprio perché ciò che è in gioco non è soltanto il destino individuale di chi arriva, ma la forma futura delle comunità nelle quali arriva.

    Il vero interrogativo posto dai paesi che si svuotano, pertanto, non riguarda semplicemente quanti abitanti riusciremo a conservare nelle statistiche demografiche. Riguarda qualcosa di assai più profondo: se saremo capaci di mantenere comunità nelle quali nuovi e vecchi abitanti possano riconoscersi in una medesima appartenenza civile, oppure se utilizzeremo l’immigrazione per rinviare il declino numerico senza governare la trasformazione sociale che inevitabilmente l’accompagna.

    Riabitare i vuoti è necessario. Ma riempire uno spazio e ricostruire una comunità non sono la stessa cosa.

    Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • A $103,265 H-1B Fee Is Not a Skilled-Immigration Strategy

    On August 25, the Department of Homeland Security proposed a $103,265 additional fee for every H-1B cap-subject petition, including petitions under the advanced-degree exemption. The charge would sit on top of the fees already required under the program. DHS projects that, applied to the statutory annual volume of 85,000 cap-subject petitions, it could raise roughly $8.8 billion a year. Public comments remain open until September 24. The proposal is therefore not a marginal administrative adjustment. It raises a basic question about what the United States wants skilled immigration policy to do.

    A government is entitled to make legal immigration selective. It is also entitled to demand that employers using temporary-worker programs respect wage rules, prevent fraud, protect the domestic labor market, and assume real responsibility for the workers they sponsor. But the ability to pay more than $100,000 for a petition is not the same thing as proving that a worker is more necessary, more qualified, or less likely to be part of an abusive scheme. A fee of this scale risks turning capital into a proxy for public interest.

    That would reproduce, in a different form, the very economic reductionism that immigration policy should overcome. The H-1B program exists because the United States has chosen to admit certain foreign professionals temporarily for specialty occupations. The decisive questions should therefore concern the authenticity of the position, the qualifications of the worker, the reliability of the sponsor, the wage actually offered, the absence of fraud, and the consistency of the petition with the purposes Congress assigned to the category. A price mechanism cannot substitute for immigration governance.

    The “Integration or ReImmigration” paradigm points toward a stricter but more rational alternative. At the admission stage, the United States should strengthen individual scrutiny of employers and beneficiaries, improve fraud detection, enforce labor standards, and distinguish genuine high-skill recruitment from arrangements designed principally to arbitrage wages or immigration rules. Not every element of integration belongs at the moment of issuing a temporary work status: different legal stages require different tests. Temporary admission, permanent residence, citizenship, and removal should not be collapsed into a single political category.

    That distinction matters particularly in the American system. H-1B status is temporary and nonimmigrant, while employment-based permanent residence is governed by a separate statutory framework. A serious policy should therefore ask one set of questions when a worker is admitted for a defined employment purpose and a broader set of questions when the law allows progression toward durable residence. Compliance with immigration law, stable employment, tax responsibility, family stability, language acquisition, and civic participation may become increasingly relevant as permanence deepens, but only within rules established by law and applied individually.

    The rule-of-law dimension is equally important. The new proposal follows an earlier $100,000 payment requirement connected to a 2025 presidential proclamation. On June 8, 2026, a federal district court in Massachusetts vacated the agency guidance implementing that payment; the government appealed. DHS now says the proposed $103,265 fee rests on different statutory authority and is proceeding through notice-and-comment rulemaking. That is precisely where immigration policy belongs: in identifiable legal authority, transparent procedures, reviewable decisions, and courts capable of checking executive power.

    America does not need a choice between an immigration system that admits workers because employers demand them and one that restricts them by making legal entry prohibitively expensive. It needs a system that governs the flow: selective admission, serious sponsor accountability, measurable legal compliance, a credible path forward where the law permits it, and effective departure when temporary status ends and no other lawful basis to remain exists. Skilled immigration should be controlled by law and public purpose, not by the size of a check.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Brasile, oltre 230 partenze irregolari: 24 milioni di reais bloccati alla rete dei viaggi

    Il 2 settembre 2026 la Polizia federale brasiliana ha eseguito tredici mandati di perquisizione a Governador Valadares, nello Stato di Minas Gerais, nell’ambito dell’Operazione Chiapas. L’autorità giudiziaria ha autorizzato il blocco di beni fino a 24,3 milioni di reais. Secondo le indagini, la persona al centro dell’operazione avrebbe organizzato, tra il 2021 e il 2024, il trasferimento irregolare di oltre 230 cittadini brasiliani verso gli Stati Uniti. I dati sono stati resi pubblici dalla Polícia Federal e ripresi dalla stampa brasiliana.

    Il fatto mostra una contraddizione spesso oscurata dal racconto delle frontiere. L’ingresso irregolare viene rappresentato come l’ultimo gesto individuale compiuto davanti a un muro o a un posto di controllo. In questo caso, invece, l’ipotesi investigativa descrive una filiera organizzata prima della partenza: uscita dal Brasile per via aerea, transito attraverso l’America centrale, passaggio per Panama e Messico e successivo ingresso negli Stati Uniti. La frontiera sarebbe stata soltanto l’ultima tappa di un servizio predisposto altrove.

    La struttura economica contestata è altrettanto significativa. La Polizia federale riferisce dell’impiego di società di comodo e meccanismi di riciclaggio destinati a occultare e dissimulare l’origine dei valori. Non si tratta quindi soltanto della guida materiale lungo una rotta. L’indagine punta a ricostruire il rapporto tra reclutamento, logistica, pagamenti e schermatura patrimoniale: elementi che trasformano la mobilità irregolare in un mercato.

    Il quadro giuridico brasiliano individua espressamente questa condotta. L’articolo 232-A del Codice penale, introdotto dalla legge migratoria del 2017, punisce chi, allo scopo di ottenere un vantaggio economico, promuove l’ingresso illegale di un brasiliano in un Paese straniero. La pena prevista è la reclusione da due a cinque anni, oltre alla multa, con aumenti quando vi siano violenza o condizioni disumane o degradanti. Le eventuali responsabilità per riciclaggio e per altri reati connessi restano autonome.

    È però essenziale distinguere i fatti accertati dalle ipotesi investigative. L’operazione ha acquisito veicoli, documenti e telefoni che dovranno essere analizzati; una persona è stata arrestata in flagranza per illeciti relativi alle armi, ma non vi è ancora una condanna per il traffico contestato. I nomi degli indagati non sono stati diffusi. La portata economica del sequestro e il numero dei viaggi attribuiti alla rete misurano la dimensione dell’inchiesta, non anticipano il giudizio penale. La ricostruzione aggiornata è riportata anche da UOL e dall’emittente locale Itatiaia.

    La notizia conta perché sposta l’attenzione dal solo controllo all’arrivo alla prevenzione nei territori di partenza. Arrestare o respingere il migrante al confine interviene quando il denaro è già stato pagato, il viaggio è già iniziato e la rete ha già prodotto il proprio guadagno. Colpire flussi finanziari, società strumentali e organizzatori significa invece incidere sul meccanismo che rende ripetibile la rotta.

    Resta un limite evidente. Le condotte contestate si collocano tra il 2021 e il 2024, mentre l’operazione arriva nel 2026. Non è stato comunicato quale sia oggi lo status delle oltre 230 persone indicate nell’indagine, né quante siano rimaste negli Stati Uniti o abbiano subito un provvedimento di allontanamento. Smantellare la rete non equivale a definire la posizione giuridica dei migranti: ingresso, permanenza ed eventuale ritorno restano questioni individuali affidate all’ordinamento statunitense.

    Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, il caso brasiliano aggiunge un passaggio preliminare. Prima di valutare chi possa stabilizzarsi e chi debba tornare, gli Stati devono impedire che l’accesso irregolare venga venduto come un prodotto finanziario. Le vie legali di ingresso, l’informazione nei territori di partenza e il contrasto patrimoniale alle reti devono procedere insieme. Una frontiera governata non comincia al confine: comincia dove qualcuno trasforma la partenza in un affare.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Grecia, 300-500 rimpatri bloccati: quando la detenzione sostituisce il ritorno

    Nel centro di trattenimento di Sintiki, nella regione greca di Serres, si trovano tra 300 e 500 cittadini stranieri, in prevalenza egiziani, la cui domanda di asilo è stata respinta e che sono destinatari di un ordine di allontanamento. Il rimpatrio, però, non viene eseguito: secondo l’inchiesta pubblicata il 2 settembre 2026 da Kathimerini, gli ostacoli posti dalla parte egiziana equivalgono, nella pratica, a una mancata riammissione.

    La conseguenza è un circuito chiuso. Il 22 agosto quaranta persone hanno oltrepassato la recinzione del centro e alcune risultavano ancora ricercate; pochi giorni dopo un secondo gruppo ha lanciato pietre contro la polizia e tentato un’altra fuga. Una lettera dei trattenuti, resa pubblica il 24 agosto, denuncia permanenze fino a quattordici mesi, sovraffollamento e problemi riguardanti acqua, alimentazione e climatizzazione. L’ordine di espulsione esiste, ma il Paese di destinazione non coopera e la struttura di rimpatrio diventa una struttura di attesa.

    Il quadro nazionale è stato irrigidito dalla legge greca n. 5226/2025, pubblicata nella Gazzetta ufficiale l’8 settembre 2025. Nel riepilogo istituzionale del Ministero della Migrazione e dell’Asilo, la detenzione amministrativa può arrivare a ventiquattro mesi, il ricorso contro il trattenimento non produce automaticamente effetto sospensivo e il termine per la partenza volontaria è ridotto a quattordici giorni. Alla permanenza irregolare dopo il diniego definitivo possono inoltre seguire sanzioni penali. Il legislatore ha dunque costruito un sistema nel quale la pressione sull’interessato cresce rapidamente dopo l’esaurimento della procedura di protezione.

    La durezza della disciplina, tuttavia, non risolve il passaggio decisivo. La detenzione può impedire la dispersione della persona, ma non può sostituire il consenso operativo dello Stato che deve riceverla. Anche la disciplina europea dei rimpatri lega il trattenimento alla preparazione e all’esecuzione dell’allontanamento e richiede che le autorità agiscano con la dovuta diligenza; l’articolo 15 della direttiva 2008/115/CE ha posto al centro proprio l’esistenza di una prospettiva ragionevole di rimpatrio. Quando questa prospettiva dipende da documenti, identificazione e riammissione che il Paese terzo non assicura, la privazione della libertà rischia di perdere progressivamente la propria funzione amministrativa.

    I numeri misurano la distanza fra l’obiettivo e il risultato. Nei primi sette mesi del 2026 la Grecia ha registrato quasi 19.500 ingressi irregolari, di cui circa 12.200 lungo la rotta di Creta e Gavdos. Nello stesso periodo, sempre secondo Kathimerini, i rimpatri e le altre partenze sono stati 3.862: all’incirca una uscita ogni cinque nuovi ingressi. Non è un confronto perfettamente omogeneo, perché le partenze possono riguardare persone arrivate in anni precedenti e non ogni nuovo arrivato è rimpatriabile; resta però un indicatore chiaro della capacità effettiva del sistema.

    La valutazione dei risultati deve quindi distinguere tre piani. La Grecia ha reso più rapida e più severa la risposta giuridica dopo il diniego; ha aumentato la capacità di trattenere chi deve lasciare il territorio; non ha però ancora trasformato quella capacità in un numero proporzionato di ritorni eseguiti. Se manca un accordo funzionante con il Paese d’origine, l’inasprimento interno sposta il problema dalla strada al centro di detenzione senza chiudere il procedimento.

    Qui il paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» nasce direttamente dai fatti. Per chi ottiene protezione o un titolo di soggiorno, la questione è costruire un percorso verificabile di integrazione. Per chi riceve un diniego definitivo e non ha altro diritto a restare, la ReImmigrazione dovrebbe coincidere con un ritorno legale, individuale e materialmente eseguibile. Non coincide con una permanenza irregolare tollerata, ma neppure con una detenzione prolungata priva di una destinazione praticabile.

    Il caso di Sintiki mostra dunque il limite di ogni politica fondata soltanto sulla coercizione interna. Gli ordini devono essere adottati secondo legge e le decisioni definitive devono essere eseguite; per riuscirci servono identificazione certa, documenti consolari, accordi di riammissione, controllo giurisdizionale e tempi amministrativi credibili. Uno Stato che sa trattenere ma non sa rimpatriare non conclude il ciclo migratorio: lo sospende dietro una porta chiusa.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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  • New York, oltre 2.100 arresti ICE: la sicurezza è il bersaglio, l’irregolarità è il criterio

    Tra il 27 luglio e il 29 agosto 2026, l’Immigration and Customs Enforcement ha arrestato 2.197 cittadini stranieri nello Stato di New York nell’ambito dell’operazione “Rotten Apple”. Il Dipartimento per la Sicurezza interna ha presentato il risultato il 1° settembre come una vasta azione contro persone irregolari con precedenti per omicidio, stupro, sequestro, traffico di droga e appartenenza a gang.

    La tensione emerge dalle stesse parole dell’amministrazione. Da un lato il segretario Markwayne Mullin ha descritto gli arrestati come i “peggiori tra i peggiori”; dall’altro, rispondendo alla stampa, ha precisato che la presenza di una condanna penale non è una condizione necessaria: per l’ICE è sufficiente che la persona sia soggetta all’applicazione della legge migratoria. La cronaca locale di ABC7 New York ha registrato entrambe le affermazioni, insieme alla contestazione della governatrice Kathy Hochul, che chiede di conoscere quanti arrestati siano effettivamente autori di reati gravi.

    La distinzione giuridica è decisiva. L’Enforcement and Removal Operations identifica, arresta, trattiene e avvia alla rimozione gli stranieri ritenuti in violazione della normativa federale. Si tratta di enforcement migratorio, in larga parte amministrativo: l’arresto dell’ICE non equivale a una nuova condanna penale e non coincide automaticamente con l’espulsione eseguita. Tra il fermo, l’eventuale detenzione e il rimpatrio possono intervenire verifiche sullo status, domande di protezione, ricorsi e decisioni del giudice dell’immigrazione.

    Il conflitto con New York riguarda soprattutto la cooperazione tra autorità. Il Governo federale accusa Stato e città di ostacolare la consegna all’ICE delle persone già detenute localmente. I cosiddetti immigration detainers, disciplinati anche dall’art. 287.7 del titolo 8 del Code of Federal Regulations, consentono all’agenzia di chiedere che uno straniero potenzialmente rimovibile resti a disposizione per il trasferimento in custodia federale. Le politiche “sanctuary” limitano questa collaborazione; non cancellano però la competenza federale sull’immigrazione.

    L’operazione mostra un risultato reale quando sottrae alla circolazione persone condannate per violenze gravi o individuate come pericolose. In questi casi la protezione della collettività e l’esecuzione delle conseguenze migratorie della condanna sono obiettivi legittimi. Una politica di integrazione credibile non può ignorare la rottura radicale delle regole comuni rappresentata da omicidi, stupri o sequestri.

    Il problema nasce quando gli esempi più gravi vengono usati per definire l’intero gruppo. Il comunicato federale elenca singoli casi e rivendica oltre duemila arresti, ma non pubblica una ripartizione completa tra condannati, imputati, persone già destinatarie di un ordine definitivo di rimozione e soggetti fermati soltanto per irregolarità del soggiorno. Senza questa scomposizione non è possibile verificare quale quota dell’operazione abbia colpito minacce concrete alla sicurezza e quale abbia perseguito il più ampio obiettivo del controllo migratorio.

    Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, i due piani non devono essere confusi. Chi ha commesso reati gravissimi può essere avviato alla ReImmigrazione nel rispetto della valutazione individuale, delle garanzie processuali e del principio di non-refoulement. Chi è semplicemente privo di titolo resta assoggettato alla legge, ma non può essere trasformato retoricamente in assassino o stupratore per rendere più semplice il consenso all’espulsione.

    Il numero di arresti misura la capacità operativa dello Stato federale; non dimostra da solo né la sicurezza prodotta né la correttezza di ogni singolo procedimento. Se Washington vuole sostenere che 2.197 arresti hanno reso New York più sicura, deve pubblicare 2.197 ragioni verificabili.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Malesia, il visto multiplo si restringe a 31 nazionalità: quattro finalità, ma manca ancora la lista

    Dal 1° settembre 2026 la Malesia non rende più disponibile il Multiple Entry Visa a tutte le nazionalità. Secondo l’avviso pubblicato il 2 settembre dal Dipartimento dell’Immigrazione, il MEV è ora limitato ai cittadini di 31 Paesi e a quattro finalità: viaggi “fly & cruise”, affari, cure mediche e turismo matrimoniale.

    Il dato più rilevante è la direzione della marcia. Nel novembre 2023 il ministro dell’Interno aveva presentato il MEV fino a 30 giorni come una misura destinata a “tutti i turisti”, dentro un piano di liberalizzazione volto ad attrarre visitatori e investitori; il Governo aveva però già annunciato una verifica dell’efficacia e dei rischi di sicurezza. La ricostruzione del Malay Mail permette oggi di misurare la contraddizione: meno di tre anni dopo, l’accesso multiplo passa dall’apertura generalizzata alla selezione per passaporto e scopo del viaggio.

    Nel quadro amministrativo malese, il visto a ingressi multipli non equivale a un permesso di residenza. La disciplina generale pubblicata dall’Immigrazione lo distingue dal visto a ingresso singolo: consente più accessi nel periodo di validità, ma ogni permanenza resta normalmente limitata a 30 giorni e non è prorogabile. La novità non chiude quindi le frontiere e non trasforma automaticamente in irregolare chi non rientra nei nuovi requisiti; restringe una specifica facilitazione di mobilità ripetuta.

    È altrettanto importante non estendere la portata dell’annuncio oltre ciò che dice. L’avviso riguarda il MEV offerto attraverso MyVISA per le finalità indicate e non annuncia la soppressione dei permessi di lavoro, studio o soggiorno di lungo periodo, né dei programmi speciali disciplinati separatamente. Per i viaggiatori esclusi restano da verificare, in base alla cittadinanza e alla ragione del viaggio, l’esenzione dal visto oppure la possibilità di richiedere un ingresso singolo.

    La conseguenza pratica è tuttavia concreta. Chi usa la Malesia come snodo regionale per appuntamenti d’affari, percorsi sanitari o itinerari combinati dovrà dimostrare sia l’appartenenza a una nazionalità ammessa sia una finalità riconosciuta. La comodità di più ingressi diventa un beneficio selettivo, mentre per gli altri ogni nuovo viaggio può richiedere una procedura distinta.

    Qui emerge il punto debole del provvedimento. Nell’avviso pubblico esaminato non compare l’elenco delle 31 nazionalità e non sono precisati criteri di selezione, trattamento delle domande già presentate o regime dei visti già rilasciati. L’amministrazione invita semplicemente a pianificare il viaggio secondo la nuova politica e a consultare il portale MyVISA. Una misura efficace dal giorno precedente alla pubblicazione, ma priva nel medesimo avviso dei suoi elementi applicativi essenziali, trasferisce sui viaggiatori e sugli operatori il rischio dell’incertezza.

    La scelta può rispondere a esigenze legittime di controllo, prevenzione degli abusi e concentrazione delle facilitazioni sui flussi ritenuti economicamente utili. Ma senza dati sui risultati della liberalizzazione del 2023 e senza la lista ufficiale dei beneficiari non è ancora possibile valutarne proporzionalità ed efficacia. Il numero “31” comunica selettività; da solo non spiega perché alcuni passaporti siano affidabili e altri no.

    Non siamo davanti a una politica di integrazione o di ritorno, bensì alla regolazione dell’ingresso temporaneo. Proprio per questo il principio decisivo è più semplice: lo Stato può graduare le condizioni di accesso, ma deve renderle conoscibili prima che producano effetti. Una frontiera può essere selettiva; non dovrebbe essere opaca.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Il Giappone raddoppia i fondi per gli stranieri. Ma insieme all’integrazione finanzia anche i controlli

    Il Giappone raddoppia i fondi per gli stranieri. Ma insieme
    all’integrazione finanzia anche i controlli

    Il Giappone si prepara a destinare risorse senza precedenti alla gestione dell’immigrazione e della crescente presenza straniera. Il Ministero della Giustizia ha inserito nella propria richiesta di bilancio per l’anno fiscale 2027 una somma complessiva di 80,7 miliardi di yen, pari a circa 500 milioni di euro, destinata alle politiche migratorie e agli interventi rivolti agli stranieri residenti. La cifra è più che doppia rispetto allo stanziamento iniziale previsto per l’esercizio precedente.

    Occorre precisare che si tratta ancora di una richiesta formulata dal Ministero, destinata a essere esaminata dal Ministero delle Finanze prima dell’approvazione definitiva del bilancio. La scelta politica, tuttavia, appare già sufficientemente chiara: Tokyo non intende più considerare l’aumento della popolazione straniera come un fenomeno temporaneo, marginale o governabile esclusivamente attraverso le tradizionali procedure amministrative di ingresso e soggiorno.

    Secondo quanto riferito dal Mainichi Shimbun il 27 agosto 2026, la richiesta comprende 26,3 miliardi di yen per il sistema JESTA, la futura autorizzazione elettronica di viaggio giapponese; 4,4 miliardi per la digitalizzazione dei controlli migratori, compresi nuovi varchi dotati di riconoscimento facciale; 15,5 miliardi per le politiche di convivenza e integrazione, fra le quali rientrano l’insegnamento della lingua giapponese e delle conoscenze necessarie alla vita quotidiana; ulteriori 1,2 miliardi sarebbero infine destinati al contrasto del soggiorno irregolare e all’accelerazione dell’allontanamento delle persone raggiunte da provvedimenti definitivi di espulsione.

    Fonte: https://mainichi.jp/english/articles/20260827/p2g/00m/0na/006000c

    La notizia è particolarmente significativa perché mostra un approccio assai diverso da quello che continua a dominare in una parte rilevante dell’Europa. Il Giappone non sceglie fra controllo e integrazione, quasi che finanziare l’uno significhi necessariamente rinunciare all’altra. Considera invece i due elementi come parti della medesima politica pubblica.

    Si rafforzano i controlli prima dell’ingresso, si investe nella capacità amministrativa di conoscere chi entra e chi soggiorna, si accelera l’esecuzione dei provvedimenti nei confronti di chi non possiede più un titolo legittimo per rimanere; contemporaneamente, si destinano risorse considerevoli all’apprendimento della lingua e delle regole necessarie per vivere nella società giapponese.

    È un’impostazione che nasce dalla consapevolezza di una trasformazione ormai difficilmente reversibile. Anche il Giappone è attraversato da un grave declino demografico, dall’invecchiamento della popolazione e dalla crescente necessità di manodopera straniera. Per molto tempo il Paese ha cercato di rispondere a questa esigenza senza definirsi formalmente come una società di immigrazione. Oggi, tuttavia, l’aumento degli stranieri residenti e dei lavoratori provenienti dall’estero rende insufficiente quella tradizionale prudenza terminologica.

    Quando la presenza straniera diventa strutturale, infatti, non è più sufficiente disciplinare gli ingressi. Diventa necessario governare ciò che avviene dopo l’ingresso e impedire che l’immigrazione produca progressivamente comunità separate, unite al resto della popolazione soltanto dal luogo di residenza o dal rapporto di lavoro.

    La lingua assume, in questa prospettiva, un’importanza decisiva. Non rappresenta semplicemente uno strumento utile per trovare un impiego o rivolgersi agli uffici pubblici, ma costituisce la prima
    infrastruttura dell’appartenenza. Senza una lingua comune diventa più difficile comprendere le leggi, partecipare alla vita collettiva, seguire il percorso scolastico dei figli, instaurare relazioni al di fuori della propria comunità di origine e riconoscersi
    progressivamente nella società nella quale si è scelto di vivere.

    È significativo che il programma giapponese non si limiti
    all’insegnamento linguistico, ma comprenda anche l’acquisizione delle conoscenze necessarie alla vita quotidiana. Dietro questa espressione apparentemente amministrativa si trova un principio politico importante: l’integrazione non può essere affidata interamente alla spontaneità dei rapporti sociali, perché richiede la conoscenza concreta delle regole, delle istituzioni e dei comportamenti fondamentali della comunità ospitante.

    La scelta giapponese non deve essere idealizzata. Resta da verificare come verranno distribuite le risorse, quali risultati saranno effettivamente misurati e quale parte della richiesta sopravvivrà all’esame finanziario. Né può essere automaticamente trasferita in Europa, dove il quadro costituzionale, il sistema di protezione dei diritti e la storia delle migrazioni presentano caratteristiche differenti.

    Il dato politico, tuttavia, rimane.

    Tokyo sembra avere compreso che una società ordinata non si costruisce scegliendo alternativamente fra apertura e chiusura, fra accoglienza ed espulsione, fra tutela degli stranieri e sicurezza della
    popolazione. Si costruisce stabilendo regole differenti per situazioni differenti: controllo effettivo degli ingressi, integrazione concreta di chi soggiorna legalmente e ritorno di chi non possiede più le condizioni per rimanere.

    In Europa, invece, la discussione continua troppo spesso a essere prigioniera di una contrapposizione ideologica. Da una parte vi è chi considera sufficiente aumentare i controlli e i rimpatri, senza affrontare il problema dei milioni di stranieri che vivono
    legittimamente e stabilmente nel continente. Dall’altra vi è chi invoca l’integrazione come un diritto o come un generico obiettivo sociale, rifiutando però di definirne i contenuti, di verificarne gli esiti e di collegarla alla responsabilità individuale di chi sceglie di stabilirsi nel Paese.

    Il Giappone propone implicitamente una terza impostazione: investire nell’integrazione proprio perché si intende mantenere il controllo dell’immigrazione. La conoscenza linguistica, la comprensione delle regole e la convivenza ordinata non sono presentate come concessioni simboliche alla popolazione straniera, ma come condizioni necessarie per tutelare la coesione della società nel suo complesso.

    È precisamente su questo terreno che il caso giapponese si avvicina al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Chi entra legalmente e partecipa realmente alla società deve poter trovare un percorso di stabilizzazione chiaro, verificabile e coerente. Chi rimane
    irregolarmente o è destinatario di un provvedimento definitivo di allontanamento non può invece essere assorbito indefinitamente attraverso la semplice tolleranza amministrativa dell’illegalità.

    La differenza rispetto alla visione economicista è evidente. Una politica puramente economica si limita a domandare quanti lavoratori stranieri siano necessari per compensare il calo della popolazione attiva. Una politica nazionale deve invece domandarsi quali
    conseguenze produrranno quegli ingressi sulla composizione della società, sulla scuola, sulle città, sui servizi pubblici e sulla capacità delle generazioni future di riconoscersi all’interno della stessa comunità.

    La decisione giapponese dimostra, almeno nelle intenzioni, che l’aumento dell’immigrazione non deve necessariamente comportare la rinuncia al controllo e che il rafforzamento dei controlli non deve necessariamente tradursi nell’abbandono dell’integrazione.

    È una lezione semplice, ma ancora largamente ignorata in Europa: uno Stato serio controlla chi entra, integra chi ha titolo per rimanere e rende effettivo il ritorno di chi deve lasciare il territorio. Se una sola di queste tre funzioni viene meno, la politica migratoria perde il proprio equilibrio e finisce inevitabilmente per produrre irregolarità, separazione sociale o entrambe.

    Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Londra libera le carceri espellendo i detenuti stranieri: una scelta di buon senso che l’Europa ha dimenticato

    Nel suo primo intervento alla Camera dei Comuni da capo del Governo, il nuovo premier britannico Andy Burnham ha annunciato l’intenzione di aumentare il numero dei detenuti stranieri rimpatriati, inserendo la misura nel più ampio progetto di riforma del sistema penitenziario. La notizia è stata diffusa dal Prime Minister’s Office il 1° settembre 2026 e riguarda i cosiddetti foreign national offenders: cittadini stranieri condannati per reati commessi nel Regno Unito e destinati, quando ne ricorrano le condizioni giuridiche, all’allontanamento dal territorio nazionale.

    La proposta nasce da un problema concreto che non può più essere affrontato attraverso formule rassicuranti: le carceri britanniche sono sottoposte a una pressione crescente e lo Stato continua a utilizzare posti, personale e risorse pubbliche per trattenere persone che, una volta conclusa la vicenda penale o raggiunta la fase nella quale la legge ne consente il trasferimento, non hanno più titolo per rimanere nel Paese.

    Il principio affermato da Burnham è difficilmente contestabile. Se uno straniero, accolto o comunque ammesso sul territorio britannico, commette reati di gravità tale da determinare una condanna e la conseguente espulsione, la permanenza in Gran Bretagna non può trasformarsi in un diritto acquisito. Il titolo di soggiorno presuppone il rispetto dell’ordinamento che lo riconosce; quando questo rapporto viene gravemente infranto, lo Stato ha il diritto — e, in determinate circostanze, il dovere — di porvi termine.

    Naturalmente, l’espulsione non può diventare una scorciatoia utilizzata per eludere l’esecuzione della pena. Il condannato straniero non deve ricevere un trattamento più favorevole rispetto al cittadino britannico soltanto perché può essere rimpatriato. La questione consiste, piuttosto, nel coordinare l’esecuzione penale con l’allontanamento: mediante il trasferimento nel Paese di origine, l’applicazione dei programmi di rimpatrio anticipato previsti dalla legislazione britannica oppure l’espulsione immediatamente successiva al periodo di detenzione richiesto dalla legge.

    Il quadro giuridico del Regno Unito già contempla l’espulsione dei cittadini stranieri condannati. La sezione 32 dello UK Borders Act 2007 stabilisce, in linea generale, la deportazione dei cittadini stranieri condannati nel Regno Unito a una pena detentiva di almeno dodici mesi, ferme restando le eccezioni previste dalla legge, gli obblighi internazionali e la tutela dei diritti fondamentali. Esistono inoltre meccanismi che consentono l’allontanamento prima della conclusione integrale della pena, proprio per evitare che il sistema penitenziario continui a sostenere costi che potrebbero essere legittimamente trasferiti sullo Stato di cittadinanza.

    Il vero problema, dunque, non è l’assenza delle norme, ma la distanza che spesso separa la decisione di espulsione dalla sua esecuzione effettiva. Ricorsi, difficoltà nell’identificazione, mancata cooperazione consolare, assenza dei documenti di viaggio e ostacoli diplomatici possono prolungare per mesi o per anni la presenza del condannato sul territorio britannico. In altri casi, terminata la pena, lo straniero viene trasferito in un centro di trattenimento oppure rimesso in libertà nell’attesa che l’allontanamento diventi concretamente possibile.

    È in questa zona grigia che lo Stato perde autorevolezza. Una misura di espulsione che rimane sulla carta non protegge la collettività, non riduce la pressione sulle carceri e non produce alcuna conseguenza effettiva nei confronti di chi ha violato gravemente le regole della comunità nazionale. L’annuncio di Burnham avrà quindi valore soltanto se sarà accompagnato da accordi di riammissione funzionanti, procedure amministrative avviate prima della scarcerazione, identificazione tempestiva dei detenuti stranieri e capacità concreta di organizzare i rimpatri.

    Resta fermo il divieto di allontanare una persona verso un Paese nel quale correrebbe un rischio reale di persecuzione, tortura o trattamenti inumani e degradanti. Devono inoltre essere valutate, nei casi previsti, le condizioni familiari e la vita privata costruita nel Regno Unito. Ma queste garanzie, essenziali in uno Stato di diritto, non possono essere trasformate in un sistema di eccezioni talmente esteso da rendere ineseguibile ogni espulsione. La tutela individuale impone una valutazione rigorosa; non impone allo Stato di rinunciare preventivamente alla propria potestà di allontanamento.

    La scelta britannica rivela, ancora una volta, il cambiamento in corso nelle politiche migratorie occidentali. Dopo anni nei quali
    l’attenzione pubblica è stata concentrata quasi esclusivamente sull’ingresso e sull’accoglienza, numerosi governi stanno tornando a interrogarsi sulla permanenza: chi può rimanere, a quali condizioni e quali conseguenze devono derivare dalla violazione grave delle regole comuni.

    Il paradigma dell’“Integrazione o ReImmigrazione” parte precisamente da questo punto. La permanenza dello straniero non può essere considerata una condizione irreversibile, indipendente dal
    comportamento tenuto nel Paese ospitante. Chi rispetta le leggi, partecipa alla vita della comunità e intraprende un percorso effettivo di integrazione deve trovare istituzioni capaci di riconoscere e consolidare tale percorso. Chi, al contrario, manifesta attraverso gravi condotte criminali un radicale rifiuto delle regole comuni non può pretendere che la società ospitante continui a sostenerne indefinitamente la presenza.

    Espellere i detenuti stranieri che possono essere legittimamente rimpatriati non rappresenta una forma di ostilità verso
    l’immigrazione. Significa distinguere l’integrazione dalla semplice permanenza fisica e riaffermare che l’appartenenza a una comunità politica comporta diritti, ma anche responsabilità. Le carceri non possono diventare il luogo nel quale vengono occultate le conseguenze di una politica migratoria incapace di decidere chi debba restare e chi, dopo avere gravemente violato il patto di convivenza, debba tornare nel proprio Paese.

    La Gran Bretagna sembra averlo compreso. Ora dovrà dimostrare di saper trasformare l’annuncio in rimpatri effettivi.

    Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Nel 2030 l’Italia avrà ancora 59 milioni di abitanti. Ma chi saranno gli italiani?

    Nel 2030 l’Italia avrà ancora 59 milioni di abitanti. Ma chi saranno gli italiani?

    Le nuove proiezioni demografiche confermano un dato che, da anni, attraversa il dibattito pubblico italiano: il nostro Paese invecchia, registra poche nascite e vede progressivamente ridursi la propria popolazione in età lavorativa. Secondo le più recenti previsioni dell’ISTAT, nel 2030 l’Italia avrà ancora una popolazione prossima ai 59 milioni di residenti. A prima vista, dunque, il crollo demografico potrebbe apparire meno imminente di quanto spesso venga rappresentato.

    Ma è precisamente qui che occorre evitare una lettura superficiale dei numeri.

    Il problema italiano non consiste soltanto nel sapere quanti saremo. Consiste nel comprendere come sarà composta quella popolazione, quali trasformazioni attraverserà, quale rapporto esisterà tra generazioni, quale peso avranno i flussi migratori e, soprattutto, quale capacità avrà lo Stato di trasformare una crescente presenza straniera in autentica appartenenza alla comunità nazionale.

    Le proiezioni demografiche mostrano infatti che il saldo naturale italiano continuerà a essere negativo. I decessi saranno superiori alle nascite e una parte rilevante della tenuta numerica della popolazione dipenderà dal saldo migratorio positivo. In altri termini, senza immigrazione la diminuzione della popolazione italiana sarebbe sensibilmente più rapida.

    Da questa constatazione viene però ricavata troppo spesso una conclusione che non è contenuta nei dati: poiché l’Italia ha meno nascite, allora avrebbe necessariamente bisogno di una crescente immigrazione, quasi che il problema demografico possa essere affrontato attraverso una semplice sostituzione numerica della popolazione.

    È una visione economicista e, prima ancora, riduttiva della società.

    Una nazione non è una società per azioni nella quale sia sufficiente sostituire i lavoratori che escono con altri lavoratori che entrano. La continuità di una comunità politica non può essere misurata esclusivamente attraverso il numero dei residenti, il gettito contributivo o la disponibilità di manodopera. Essa dipende anche dall’esistenza di una lingua comune, dalla condivisione delle regole fondamentali, dall’adesione ai principi costituzionali, dalla partecipazione alla vita civile e dalla possibilità di riconoscersi progressivamente in una storia collettiva.

    Per questo la vera domanda demografica non è soltanto: quanti abitanti avrà l’Italia nel 2030?

    La domanda più seria è un’altra: chi saranno gli italiani del 2030, del 2040 e del 2050?

    È evidente che una parte crescente della futura popolazione italiana avrà origini migratorie. Si tratta di un processo già in corso e destinato ad acquistare un peso sempre maggiore. Proprio per questa ragione la questione dell’integrazione non può più essere trattata come un capitolo marginale delle politiche migratorie, né come un generico auspicio affidato al trascorrere del tempo.

    Se l’immigrazione è destinata a incidere strutturalmente sulla composizione futura della popolazione italiana, allora l’integrazione deve diventare una delle principali politiche pubbliche dello Stato.

    Non può essere sufficiente stabilire chi entra. Occorre stabilire anche quale percorso debba compiere chi rimane.

    La politica migratoria italiana si è occupata per decenni
    prevalentemente di ingressi, permessi di soggiorno, sanatorie, quote di lavoro, protezione internazionale e rimpatri. Molto meno si è occupata della fase successiva, cioè del rapporto che si costruisce tra lo straniero stabilmente presente e la comunità nazionale.

    È qui che emerge uno dei limiti più evidenti dell’attuale sistema.

    L’integrazione viene spesso descritta come un processo spontaneo. Si presume che la permanenza prolungata nel territorio, il lavoro o la frequenza scolastica producano automaticamente appartenenza. Ma l’esperienza europea dimostra che non sempre è così. Possono esistere seconde e terze generazioni perfettamente integrate e, nello stesso tempo, comunità che continuano a vivere secondo codici culturali, sociali e talvolta normativi largamente separati da quelli della società ospitante.

    Il tempo, da solo, non integra.

    La cittadinanza, da sola, non integra.

    Il lavoro, da solo, non integra.

    L’integrazione è invece un processo complesso che riguarda lingua, istruzione, autonomia economica, rispetto delle norme, adesione ai principi costituzionali, rapporti sociali, partecipazione civica e riconoscimento reciproco tra individuo e comunità.

    Ed è precisamente per questo che essa dovrebbe progressivamente diventare anche misurabile.

    Una politica migratoria adulta dovrebbe essere capace di distinguere chi compie realmente un percorso di inserimento da chi, invece, mantiene una condizione di sostanziale estraneità rispetto alla società nella quale vive.

    Questo ragionamento acquista ancora maggiore importanza se si osservano le proiezioni demografiche di lungo periodo. La riduzione della popolazione italiana non si fermerà al 2030. Nei decenni successivi potrebbe accelerare sensibilmente, mentre aumenterà il peso delle fasce più anziane e diminuirà quello della popolazione in età lavorativa.

    In questo scenario l’immigrazione continuerà inevitabilmente a essere presentata come una delle possibili risposte al problema demografico.

    Ma proprio perché il suo peso potrebbe crescere, diventa
    indispensabile superare l’idea che qualsiasi immigrazione produca automaticamente un beneficio per il Paese.

    Occorre interrogarsi sulla qualità dei flussi, sulla sostenibilità territoriale, sulla capacità di assorbimento delle comunità locali, sulle competenze professionali, sul rispetto delle regole e sulla disponibilità a inserirsi nel modello sociale e costituzionale italiano.

    Un’immigrazione numericamente elevata ma scarsamente integrata può infatti produrre costi sociali destinati a emergere soltanto nel lungo periodo. Al contrario, un’immigrazione selezionata, regolata e accompagnata da un serio percorso di integrazione può contribuire alla crescita economica e alla stabilità demografica senza trasformarsi in un fattore di frammentazione sociale.

    È in questa prospettiva che il paradigma “Integrazione o
    ReImmigrazione” assume un significato che va ben oltre la gestione dell’immigrazione irregolare.

    Il principio è semplice: chi entra legalmente e costruisce realmente il proprio percorso all’interno della società italiana deve poter trovare condizioni chiare per consolidare la propria permanenza e la propria appartenenza. Chi invece rifiuta persistentemente il percorso di integrazione, quando l’ordinamento lo consenta e nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali e internazionali, non può pretendere che la permanenza diventi automaticamente definitiva per il solo trascorrere del tempo.

    Non si tratta di costruire una società chiusa.

    Si tratta esattamente del contrario: costruire una società capace di accogliere senza dissolversi.

    Nel dibattito demografico italiano manca spesso questa distinzione. Si parla di lavoratori da importare, di contributi previdenziali, di posti vacanti, di natalità e di pensioni. Molto più raramente si parla della comunità che queste persone saranno chiamate a comporre.

    Eppure il problema decisivo dei prossimi decenni sarà proprio questo.

    L’Italia del futuro sarà inevitabilmente diversa dall’Italia di oggi. La trasformazione demografica è già iniziata e nessuna politica seria può ignorarla. Ma diverso non significa necessariamente disgregato.

    La politica ha ancora la possibilità di governare questa trasformazione.

    Può scegliere una immigrazione prevalentemente quantitativa, utilizzata per tamponare anno dopo anno il calo della popolazione. Oppure può costruire una politica migratoria nella quale ingresso, permanenza e integrazione siano parti di un unico percorso.

    Nel 2030 potremmo essere ancora quasi 59 milioni.

    Il punto, tuttavia, non sarà quanti saremo.

    Il punto sarà se continueremo a riconoscerci come parte della stessa comunità nazionale.

    Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428

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  • Britain’s visa brake targets passports. A durable migration system should target risk

    Britain’s visa brake targets passports. A durable migration system should target risk

    The United Kingdom’s new “visa brake” marks a significant change in the way legal migration is being used to manage pressure on the asylum system. Since 26 March 2026, Student visa applications from nationals of Afghanistan, Cameroon, Myanmar and Sudan are refused, while Afghan nationals are also refused entry clearance on the Skilled Worker route. The Home Office introduced the measure after a sharp rise in asylum claims by people who had originally entered through lawful visa routes.

    The policy addresses a real problem. In the year ending September 2025, 38 per cent of asylum seekers had previously entered the United Kingdom on a visa or with other relevant documentation, and the Government identified particularly high ratios of subsequent asylum claims among several national cohorts. A State is entitled to respond when a legal route is being used in ways that undermine the coherence of the immigration system. Border control does not begin only at Dover or in the Channel; it also begins with the integrity of visa policy.

    Yet the present mechanism raises a second question: whether nationality should become the principal proxy for migration risk. The visa brake is deliberately categorical. It applies because of the passport held by the main applicant, not because of an individual assessment of that applicant’s personal circumstances, university, sponsor, professional history, finances, previous travel, family position or compliance record. That may produce administrative simplicity, but it can also turn group-level statistics into consequences for individuals who have done nothing to misuse the system.

    The paradigm “Integration or ReImmigration” points towards a different architecture. Migration control should be firm, but responsibility should remain individual. Where evidence shows that a route is generating abuse, the answer should not necessarily be to abandon scrutiny in favour of nationality-based exclusion. It may be more coherent to intensify checks, demand stronger proof of study or employment, monitor sponsors more effectively, use risk indicators transparently and act decisively against fraud. A system that distinguishes credible applicants from abusive ones is harder to administer than a blanket brake, but it is also more consistent with a rule-of-law approach.

    The same principle applies after admission. Entry, integration, settlement and return are different legal stages and should not be collapsed into one another. A person admitted as a student or worker should comply with the purpose of the route. If protection is later sought, the asylum claim must be assessed individually and without prejudice. If protection is refused and no other lawful basis for residence exists, return should be effective. If a person remains lawfully for the long term, integration should become progressively more relevant through language, economic autonomy, respect for the law, social participation and stable ties to British society.

    Britain therefore needs more than a mechanism for reducing visa numbers. It needs a system capable of identifying risk before entry, deciding protection claims quickly, enforcing negative decisions and rewarding genuine integration when lawful residence becomes long-term. The objective should not be fewer migrants as an end in itself, but a migration system in which lawful admission, individual responsibility and enforceable outcomes are aligned. That is how confidence in immigration control is rebuilt.

    The visa brake may be understandable as an emergency instrument. It should not become the model for the future. ReImmigrazione offers a different proposition: control without collective suspicion, integration without automatic permanence, and return without abandoning due process. For Britain, the real test is whether it can move from broad restrictions towards a system that is simultaneously more selective, more individualised and more enforceable.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Singapore, otto lavori si aprono a nove Paesi: la carenza di manodopera non cancella i limiti

    Dal 1° settembre 2026 Singapore consente alle imprese di assumere lavoratori con Work Permit provenienti da nove Paesi “non tradizionali” in otto ulteriori occupazioni. L’estensione riguarda assistenti di volo, babysitter e addetti alla prima infanzia, educatori, assistenti degli insegnanti, macellai e pescivendoli, addetti ai chioschi alimentari, aiuti cucina e camerieri. La misura, annunciata a marzo, è ora operativa e compare nell’elenco aggiornato dal Ministero del Lavoro di Singapore.

    Il fatto è rilevante perché Singapore non presenta l’ingresso di lavoratori stranieri come un’apertura generale. Lo utilizza invece come una valvola selettiva nei settori in cui è difficile reperire personale locale: ristorazione, servizi sociali e trasporto aereo. La contraddizione è evidente e concreta: un’economia che difende con rigore la composizione del proprio mercato del lavoro riconosce, nello stesso tempo, che alcuni servizi essenziali non funzionano senza nuova manodopera dall’estero.

    Il quadro istituzionale è quello della Non-Traditional Sources Occupation List. Le aziende dei servizi e della manifattura possono così assumere, per le mansioni autorizzate, cittadini di Bangladesh, Bhutan, Cambogia, India, Laos, Myanmar, Filippine, Sri Lanka e Thailandia. Non si tratta però di un permesso aperto: il lavoratore può svolgere soltanto l’occupazione indicata nel titolo e l’impresa deve possedere le licenze richieste per il settore interessato.

    Restano inoltre due limiti misurabili. I titolari di Work Permit assunti attraverso questa lista non possono superare l’8% dell’organico dell’impresa e devono ricevere una retribuzione mensile fissa di almeno 2.000 dollari di Singapore. Il sistema, descritto anche nella comunicazione ufficiale del 3 marzo, prova quindi a evitare che la carenza di personale diventi una giustificazione per comprimere senza limiti salari e occupazione locale.

    La scelta conta anche per la qualità dell’immigrazione lavorativa. Singapore non apre categorie astratte, ma individua mansioni, Paesi di reclutamento, soglie salariali, quote e datori autorizzati. Come ha ricostruito la testata locale Channel NewsAsia, l’allargamento risponde a carenze precise. È un modello amministrativamente esigente, che collega l’ingresso a un fabbisogno verificabile anziché a una previsione generica.

    Il risultato, tuttavia, non può essere giudicato dal numero dei permessi rilasciati. Bisognerà verificare quanti posti restino effettivamente scoperti, se la soglia salariale venga rispettata, quanto durino i rapporti di lavoro e se i controlli impediscano l’impiego in mansioni diverse da quelle autorizzate. Una politica selettiva funziona soltanto se la selezione continua dopo l’ingresso, attraverso ispezioni, tracciabilità del datore e tutela del lavoratore dalla dipendenza eccessiva da un unico impiego.

    Resta poi il nodo della permanenza. Il Work Permit risponde alla domanda immediata dell’economia, ma non costruisce automaticamente una prospettiva stabile per chi lavora per anni in servizi strutturali, acquisisce esperienza e diventa parte del funzionamento quotidiano del Paese. Se il bisogno è davvero temporaneo, deve esistere un ritorno ordinato alla fine del rapporto; se diventa permanente, il sistema deve poter distinguere chi ha sviluppato competenze e radicamento da chi conserva soltanto un titolo legato al datore.

    Singapore offre così una lezione meno semplice della contrapposizione tra frontiere aperte e chiuse. Ammette che il lavoro straniero è necessario, ma rifiuta di trasformare la necessità in assenza di regole. Il banco di prova sarà dimostrare che quote, salari e vincoli professionali proteggano davvero sia il mercato locale sia chi viene chiamato a colmarne le carenze: governare l’immigrazione comincia dalla selezione, ma si misura nei risultati.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Thailandia, il visto non serve ma il soggiorno si dimezza: dal 15 settembre il turismo torna a 30 giorni

    La Thailandia ha trasformato in diritto vigente una stretta annunciata da mesi. Con quattro provvedimenti pubblicati il 31 agosto 2026 nella Gazzetta Reale, Bangkok ha abrogato il regime eccezionale che consentiva fino a 60 giorni senza visto ai cittadini di 93 Paesi e territori. Le nuove regole entreranno in vigore il 15 settembre 2026: per i cittadini di 60 Paesi e territori, tra cui Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, India e Giappone, il soggiorno turistico senza visto sarà limitato a 30 giorni.

    La contraddizione è evidente. La Thailandia dipende in misura rilevante dal turismo internazionale, ma considera ormai il soggiorno lungo senza visto anche una possibile porta laterale per attività lavorative, economiche o illegali. Il Governo presenta quindi la riforma come un equilibrio fra facilitazione dei viaggi, sicurezza, reciprocità e contrasto all’abuso dei privilegi d’ingresso. La frontiera resta aperta al turista, ma cessa di offrire automaticamente due mesi di permanenza.

    Il quadro giuridico è ora definito. La comunicazione ufficiale del Dipartimento governativo per le pubbliche relazioni aveva precisato che i provvedimenti sarebbero diventati efficaci quindici giorni dopo la pubblicazione. La Gazzetta Reale del 31 agosto ha fatto decorrere quel termine. Il vecchio schema dei 60 giorni scompare; Mauritius e Seychelles ottengono un’esenzione di 15 giorni, mentre il visto all’arrivo resta per Azerbaijan, Belarus e Serbia.

    La disciplina finale è però meno semplice di uno slogan restrittivo. Restano in vigore gli accordi bilaterali separati, che riconoscono durate diverse ad alcuni Stati, anche fino a 90 giorni. Inoltre, chi entrerà prima del 15 settembre conserverà il periodo autorizzato secondo la normativa precedente. Non vi è quindi una riduzione retroattiva dei soggiorni già concessi, ma un cambiamento delle condizioni applicabili ai nuovi ingressi.

    Un altro elemento riguarda le frontiere terrestri. Il nuovo regime reintroduce, in via generale, il limite di due ingressi senza visto per anno solare attraverso i valichi di terra, con eccezioni per Brunei, Indonesia, Malaysia e Singapore. Per chi desidera restare oltre i primi trenta giorni rimane possibile chiedere una proroga fino a ulteriori trenta giorni, ma l’estensione non è automatica: dipende dalla valutazione dell’autorità d’immigrazione.

    Perché questa riforma conta? Il regime del 2024 non riguardava soltanto il turismo in senso stretto, ma consentiva anche determinate attività lavorative di breve durata e impegni d’affari. La nuova esenzione è invece formulata espressamente per finalità turistiche. La differenza non è nominale: l’ingresso agevolato non può essere trasformato in una forma impropria di soggiorno lavorativo o di permanenza prolungata. Chi vuole lavorare, studiare, investire o risiedere deve utilizzare il canale giuridico corrispondente.

    Il risultato della stretta non potrà essere misurato soltanto dal numero di ingressi negati o di soggiorni ridotti. Dovrà essere verificato se diminuiranno gli abusi, il lavoro irregolare e le permanenze oltre termine senza produrre un danno sproporzionato al turismo regolare. La cronaca locale del Bangkok Post e la ricostruzione normativa di VisasNews mostrano che la vera novità non è l’annuncio politico, ma la certezza della data e delle categorie interessate.

    La scelta thailandese fissa dunque un confine concettuale prima ancora che temporale: facilitare l’ingresso non significa rinunciare a qualificare la permanenza. Un sistema serio distingue il visitatore da chi intende stabilirsi e accompagna il controllo con percorsi legali leggibili. Dimezzare il soggiorno turistico può chiudere una zona grigia; funzionerà soltanto se, accanto alla regola, resteranno accessibili e coerenti le vie regolari per lavoro, studio, investimento e residenza.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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  • Kuwait, finisce la proroga automatica dei visti: l’emergenza proteggeva il soggiorno, ora torna la scadenza

    Dal 1° settembre 2026 il Kuwait ha cessato la proroga automatica di tutte le tipologie di visto di visita per le persone presenti nel Paese e ha ripristinato le ordinarie durate legali dei permessi di assenza per i residenti che si trovano all’estero. Non è un annuncio programmatico: da oggi tornano a operare le scadenze, le procedure e i controlli previsti dal sistema ordinario di ingresso e soggiorno, come stabilito dal Ministero dell’Interno kuwaitiano.

    La misura eccezionale era nata durante la crisi regionale seguita allo scontro tra Stati Uniti e Iran, quando attacchi e chiusure dello spazio aereo avevano impedito o reso incerti numerosi viaggi. Il Kuwait aveva allora riconosciuto un mese aggiuntivo ai visti di visita scaduti o in scadenza e un permesso di assenza supplementare di tre mesi ai residenti bloccati fuori dal Paese, con elaborazione automatica e senza pagamento di tasse o sanzioni. La ricostruzione è confermata dall’avviso di EY sulla decisione iniziale del Ministero.

    La tensione giuridica è chiara. Durante l’emergenza, applicare rigidamente una scadenza avrebbe trasformato l’impossibilità di viaggiare in una violazione amministrativa; con il ritorno alla normalità, mantenere indefinitamente la deroga avrebbe invece svuotato di significato la durata dei titoli. La protezione temporanea era giustificata dall’impedimento oggettivo, non destinata a diventare un nuovo regime permanente.

    Il passaggio alle regole ordinarie richiede però una precisazione essenziale: il 1° settembre non rappresenta una data unica entro la quale tutti i residenti all’estero devono rientrare. Il comunicato del Ministero, ripreso dalla testata kuwaitiana Al‑Wifaq, mantiene il periodo aggiuntivo per chi ha lasciato il Kuwait entro il 31 agosto. La scadenza individuale deve essere verificata sul certificato di residenza disponibile nell’applicazione pubblica Sahel, indicata come riferimento ufficiale.

    Per i visitatori presenti in Kuwait, invece, cessa l’estensione generalizzata e tornano le durate previste per la specifica categoria di visto. Per i residenti all’estero torna a contare il limite di assenza associato al proprio titolo, mentre l’autorizzazione supplementare già maturata continua a produrre effetti nei casi indicati. Khaleej Times ricorda che il permesso di assenza consente normalmente agli stranieri residenti di rimanere fuori dal Paese oltre il periodo ordinario senza perdere la residenza.

    Perché conta? Nei sistemi del Golfo la regolarità della presenza straniera dipende strettamente dalla continuità del titolo, dal rapporto tra ingresso e residenza e dal rispetto delle scadenze amministrative. Una proroga automatica può evitare che migliaia di situazioni diventino irregolari per cause indipendenti dalla volontà dell’interessato; la sua cessazione, però, rende decisivi la qualità dell’informazione pubblica, l’accessibilità degli strumenti digitali e la corretta determinazione della data applicabile a ciascuno.

    Al momento non risultano pubblicati dati complessivi sul numero di visitatori e residenti interessati, né sugli esiti prodotti dalle deroghe. La valutazione della misura non può quindi fermarsi all’annuncio della normalizzazione. Occorrerà verificare quante persone abbiano potuto conservare legalmente il soggiorno durante la crisi, quante siano rientrate e quante rischino ora sanzioni o perdita del titolo per errori nella lettura delle scadenze. Una procedura automatica è efficace soltanto se rimane comprensibile quando l’automatismo finisce.

    Il caso kuwaitiano mostra una distinzione utile anche per il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: la permanenza può essere condizionata al rispetto delle regole, ma lo Stato deve separare l’inadempimento volontario dall’impossibilità causata da guerra, chiusure aeree o forza maggiore. Sospendere temporaneamente le conseguenze è buona amministrazione; ripristinarle quando l’impedimento cessa è governo del soggiorno. La regola conserva autorevolezza proprio quando sa essere eccezionalmente flessibile e poi torna applicabile con date individuali, informazioni certe e responsabilità verificabili.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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  • Italia-Spagna, 180.000 controlli e 31 ingressi negati: la proroga di Schengen deve provare la necessità

    Dal 1° al 16 settembre 2026 l’Italia continuerà a controllare i passeggeri in arrivo dalla Spagna attraverso i collegamenti aerei e marittimi. La misura, introdotta il 1° agosto dopo l’ingresso massiccio di migranti a Ceuta, è stata prorogata per altri quindici giorni; Madrid ha risposto mantenendo per lo stesso periodo i controlli sui viaggiatori provenienti dall’Italia. La nuova durata risulta dalla notifica pubblicata dalla Commissione europea ed è stata confermata il 31 agosto dai due governi.

    La contraddizione è evidente: due Stati Schengen si controllano reciprocamente per una crisi nata alla frontiera esterna spagnola in Nord Africa. Roma richiama il rischio di movimenti secondari da Ceuta e la persistenza delle condizioni di sicurezza che avevano giustificato il primo intervento. Madrid replica che i migranti entrati nell’enclave non hanno raggiunto la penisola e considera la misura italiana priva di un collegamento concreto con i flussi effettivi. L’eccezione alla libera circolazione diventa così anche uno strumento di pressione politica tra partner europei.

    I risultati disponibili consentono però una prima verifica. Secondo i dati riferiti dal Ministero dell’Interno italiano e ricostruiti da El País, in un mese l’Italia ha identificato direttamente circa 180.000 persone, verificato quasi mezzo milione di viaggiatori attraverso le liste dei passeggeri, negato l’ingresso a 31 persone e disposto tre arresti. Sul versante opposto, la Spagna ha controllato 1.066 voli e 12.337 viaggiatori di Paesi terzi provenienti dall’Italia, impiegando circa 1.800 funzionari.

    Il quadro giuridico non vieta questi controlli, ma li sottopone a condizioni rigorose. Il Codice frontiere Schengen consente a uno Stato di reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere interne in presenza di una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna. La stessa Commissione europea ricorda che deve trattarsi di una misura di ultima istanza, limitata allo stretto necessario per durata e ambito e rispettosa dei principi di necessità e proporzionalità.

    La proroga, quindi, non può essere giustificata soltanto ripetendo l’allarme iniziale. Occorre dimostrare che il rischio sia ancora attuale e che strumenti meno invasivi non siano sufficienti. ANSA riferisce che la Commissione sta valutando proprio la motivazione e la proporzionalità della scelta italiana. Il controllo resta una prerogativa nazionale, ma il suo esercizio è inserito in un sistema europeo di notifica, monitoraggio e responsabilità.

    I numeri non dimostrano automaticamente che l’operazione sia inutile: un controllo di frontiera può produrre prevenzione, acquisire informazioni e accertare posizioni diverse dal semplice rifiuto d’ingresso. Ma 31 ingressi negati su 180.000 identificazioni impongono di distinguere il risultato operativo dalla forza simbolica della misura. Più l’incidenza degli esiti è contenuta, più precisa deve essere la spiegazione pubblica del rischio che giustifica il costo amministrativo e la compressione della libera circolazione.

    Per il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, il punto non è scegliere tra frontiere senza controlli e controlli senza fine. Identificare chi entra, verificare il titolo di soggiorno e impedire movimenti irregolari sono funzioni legittime dello Stato. Ma la gestione della permanenza e, quando ne ricorrono i presupposti, del ritorno richiede decisioni individuali, cooperazione tra autorità e capacità esecutiva: un controllo tra due Paesi membri non sostituisce né l’integrazione di chi può restare né il rimpatrio di chi non ha titolo.

    La proroga italo-spagnola conta perché mette alla prova la regola più delicata di Schengen: la frontiera interna può tornare, ma non deve diventare ordinaria per inerzia. La sicurezza non perde credibilità quando viene misurata; la perde quando l’eccezione sopravvive più a lungo delle prove che la sostengono. Governare l’immigrazione significa anche sapere quando controllare e quando restituire ai cittadini la libertà che il controllo ha temporaneamente limitato.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

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    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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  • Costa Rica, 10.480 persone possono uscire dal limbo dell’asilo: la regolarizzazione comincia dal radicamento

    Dal 1° settembre 2026 la Costa Rica riceve le domande per la nuova Categoría Especial Temporal Complementaria, una via di soggiorno destinata ai cittadini di Nicaragua, Venezuela, Cuba e Colombia rimasti per anni sospesi tra una richiesta di asilo non decisa e un diniego che non si è tradotto in un ritorno. La Direzione generale della migrazione accetterà le istanze, esclusivamente su appuntamento, fino al 1° settembre 2027.

    La platea non coincide con tutti gli stranieri irregolari. Possono accedere coloro che hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato tra il 1° giugno 2014 e il 7 maggio 2026, la cui domanda sia ancora pendente, sia stata dichiarata manifestamente infondata oppure sia stata definitivamente respinta. Devono inoltre aver vissuto continuativamente nel Paese dalla presentazione dell’istanza, non possedere un’altra categoria migratoria e non poter utilizzare una via ordinaria di regolarizzazione. La permanenza pregressa diventa così un requisito da dimostrare, non un semplice effetto del tempo trascorso.

    Chi supera l’esame ottiene un titolo di due anni, rinnovabile per periodi uguali, e può lavorare legalmente sia come dipendente sia in proprio. La procedura richiede prova dell’identità, certificazione di nascita, precedenti penali, rilievi delle impronte e documenti di radicamento. Come riferisce il quotidiano costaricano La Nación, possono valere l’iscrizione a scuola, la frequenza scolastica dei figli, le cure ricevute nel sistema sanitario pubblico o altri rapporti documentati con le istituzioni.

    Non è quindi una sanatoria indiscriminata. Sono esclusi coloro che costituiscono una minaccia per la sicurezza o l’ordine pubblico e chi ha riportato condanne per reati dolosi negli ultimi dieci anni; sono previsti controlli nelle banche dati nazionali e internazionali. Dopo l’accoglimento occorre inoltre completare la documentazione entro tre mesi e dimostrare l’iscrizione alla Caja Costarricense de Seguro Social. Il titolo offre lavoro e stabilità, ma collega la permanenza a identità verificabile, rispetto delle regole e partecipazione al sistema sociale.

    La contraddizione emerge dai numeri. Secondo la stima comunicata dalla stessa amministrazione e riportata da El País América, i potenziali beneficiari sono circa 10.480, mentre all’inizio del 2026 le domande di asilo in attesa di risposta erano circa 318.000. La nuova categoria riconosce dunque un fatto istituzionale: una parte dell’irregolarità non nasce dall’elusione dei controlli, ma dall’incapacità dello Stato di decidere entro tempi ragionevoli.

    Trasformare quel ritardo in un percorso regolare è più serio che lasciare migliaia di persone in una zona grigia, disponibili al lavoro informale e prive di una prospettiva giuridica. Ma la categoria complementare costaricana non equivale allo status di rifugiato e non risolve l’intero arretrato. Inoltre, come osservano le cronache locali, ottenere certificati dal Paese di origine può risultare difficile proprio per chi sostiene di essere perseguitato, mentre ogni familiare deve presentare una domanda autonoma. Una procedura selettiva è legittima; deve però evitare che il requisito documentale renda impossibile provare una condizione reale.

    Il collegamento con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” nasce qui in modo naturale. La Costa Rica non presume l’integrazione e non ordina un ritorno soltanto perché il fascicolo è stato respinto: verifica continuità della presenza, rapporti con scuola e sanità, possibilità di lavoro, identità e condotta. Chi soddisfa questi criteri può uscire dall’incertezza; chi rappresenta un pericolo o non possiede i requisiti resta sottoposto alle procedure di diniego, espulsione o ritorno previste dalla legge.

    I risultati dovranno essere misurati sul numero delle domande effettivamente presentate e accolte, sull’emersione del lavoro, sull’iscrizione alla sicurezza sociale, sulla riduzione dell’arretrato e sulla capacità di definire la posizione di chi resta escluso. La Costa Rica prova a convertire il tempo perduto dall’amministrazione in una valutazione individuale del radicamento. Se funzionerà, non avrà semplicemente regolarizzato 10.480 persone: avrà dimostrato che tra l’attesa indefinita e l’espulsione proclamata esiste una terza via, fondata su criteri verificabili e decisioni finalmente eseguibili.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

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  • Anche l’AfD apre all’immigrazione: lavoro, lingua e integrazione diventano criteri per restare

    Una delle indicazioni più interessanti sul futuro delle politiche migratorie europee arriva, paradossalmente, da una forza politica che ha costruito una parte considerevole della propria identità sulla critica dell’immigrazione. In Germania, Leif-Erik Holm, leader dell’AfD nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, ha aperto esplicitamente alla possibilità di un’immigrazione lavorativa straniera mirata e selettiva.

    Secondo quanto riportato il 31 agosto 2026 da DIE ZEIT, sulla base di un lancio dpa, Holm ha sostenuto la necessità di consentire l’ingresso di lavoratori stranieri quando essi rispondano a precise esigenze del mercato del lavoro tedesco, richiamando in particolare la conoscenza della lingua e la destinazione verso settori nei quali esiste una concreta carenza di manodopera.

    La dichiarazione merita attenzione non tanto perché rappresenti una conversione dell’AfD a una politica migratoria aperta – interpretazione che sarebbe evidentemente eccessiva – quanto perché mostra quanto stia cambiando la stessa struttura del dibattito europeo sull’immigrazione.

    Il punto centrale non sembra più essere semplicemente stabilire se essere favorevoli o contrari all’immigrazione. Una simile contrapposizione, che per molti anni ha dominato il confronto politico europeo, appare progressivamente insufficiente. La questione diventa piuttosto stabilire quale immigrazione ammettere, secondo quali criteri, con quali condizioni di permanenza e quale rapporto debba esistere tra ingresso, lavoro, conoscenza linguistica e integrazione.

    È significativo che questa impostazione emerga proprio nell’AfD.

    Holm non rinuncia infatti alla linea fortemente restrittiva del partito nei confronti dell’immigrazione irregolare e dei rimpatri. Al contrario, le due posizioni vengono presentate come complementari: maggiore fermezza nei confronti di chi non possiede le condizioni per soggiornare legalmente e, contemporaneamente, disponibilità verso un’immigrazione qualificata, controllata e funzionale alle necessità economiche della Germania.

    È una distinzione destinata probabilmente ad assumere un peso crescente nel dibattito europeo.

    L’Europa deve infatti confrontarsi contemporaneamente con almeno due esigenze che non possono essere affrontate separatamente. Da un lato vi è la necessità di recuperare effettività nella gestione dell’immigrazione irregolare, delle procedure di rimpatrio e dell’esecuzione delle decisioni amministrative. Dall’altro vi sono sistemi economici e demografici che, in numerosi settori, continuano ad avere bisogno di lavoratori provenienti dall’estero.

    Considerare queste due esigenze incompatibili significa continuare a ragionare secondo categorie politiche ormai insufficienti.

    Una politica migratoria può essere rigorosa sul controllo delle frontiere e sull’esecuzione dei rimpatri e, nello stesso tempo, organizzare canali di ingresso legale per le persone che possano effettivamente inserirsi nel tessuto economico e sociale. Anzi, proprio la capacità di distinguere queste situazioni potrebbe costituire uno degli elementi fondamentali di una politica migratoria credibile.

    Ma la dichiarazione di Holm contiene un elemento ancora più interessante: il riferimento alla lingua tedesca.

    La conoscenza linguistica non viene considerata semplicemente come una competenza accessoria del lavoratore straniero. Diventa uno dei criteri attraverso i quali valutare la sua capacità di inserirsi nella società di destinazione. Il lavoro, quindi, non esaurisce il problema dell’immigrazione. L’immigrato non è soltanto forza lavoro: è una persona destinata, almeno potenzialmente, a vivere stabilmente all’interno di una comunità nazionale.

    Ed è precisamente in questo passaggio che il tema dell’integrazione torna inevitabilmente al centro.

    Per troppo tempo una parte del dibattito europeo ha oscillato fra due estremi: considerare l’immigrazione quasi esclusivamente come una questione umanitaria oppure affrontarla prevalentemente come problema di ordine pubblico e controllo delle frontiere. Entrambe le prospettive colgono aspetti reali, ma nessuna delle due è sufficiente a governare un fenomeno strutturale.

    Tra l’ingresso e il rimpatrio esiste infatti uno spazio decisivo: la permanenza.

    È in quello spazio che occorre verificare se una persona lavora, conosce progressivamente la lingua, rispetta l’ordinamento, partecipa alla vita economica e sociale e costruisce un rapporto effettivo con la comunità nella quale ha scelto di vivere.

    È qui che il paradigma dell’“Integrazione o ReImmigrazione” propone di spostare il baricentro della politica migratoria.

    L’integrazione non può continuare a essere considerata una formula generica, affidata esclusivamente alla spontaneità dei percorsi individuali o misurata soltanto attraverso il trascorrere del tempo. Deve diventare un percorso riconoscibile, verificabile e progressivo, collegato alla permanenza dello straniero e accompagnato da strumenti che consentano di misurarne concretamente l’evoluzione.

    La stessa conoscenza della lingua, richiamata da Holm come elemento rilevante per l’immigrazione lavorativa, rappresenta soltanto una delle dimensioni possibili. Accanto ad essa devono essere considerate la stabilità lavorativa, la formazione, il rispetto delle regole fondamentali dell’ordinamento, le relazioni sociali, la partecipazione alla comunità e la capacità di costruire nel tempo un’autonomia reale.

    Questo non significa trasformare l’integrazione in uno strumento punitivo. Significa, al contrario, attribuirle finalmente un valore giuridico e politico concreto.

    Chi costruisce un percorso effettivo di integrazione deve poter vedere riconosciuto quel percorso anche nelle decisioni che riguardano la propria permanenza. Parallelamente, lo Stato deve tornare ad avere la capacità di distinguere tra chi possiede i presupposti per consolidare la propria presenza e chi, non avendo titolo per rimanere, deve essere effettivamente accompagnato verso il rimpatrio.

    La dichiarazione proveniente dal Meclemburgo-Pomerania Anteriore è dunque interessante proprio perché dimostra quanto questa distinzione stia progressivamente superando i tradizionali confini politici.

    Quando persino una forza come l’AfD riconosce che un’immigrazione lavorativa straniera può essere necessaria, purché selezionata, linguisticamente preparata e collegata alle esigenze della società di destinazione, significa che il vero confronto europeo dei prossimi anni potrebbe non essere più semplicemente tra apertura e chiusura.

    Il confronto sarà sempre più tra immigrazione governata e immigrazione subita.

    E governare l’immigrazione significa avere il coraggio di tenere insieme ciò che per troppo tempo è stato separato: selezione degli ingressi, legalità della permanenza, lavoro, lingua, integrazione e, quando vengono meno i presupposti per restare, effettività del ritorno.

    È su questa capacità di distinguere che si misurerà la credibilità delle future politiche migratorie europee.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

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  • Svezia, una pena oltre la multa può portare all’espulsione: la sentenza non è ancora il rimpatrio

    Dal 1° settembre 2026 la Svezia applica una disciplina molto più severa dell’espulsione conseguente a reato. Secondo la decisione del Riksdag, diventa regola generale che una condanna a una sanzione più grave della sola pena pecuniaria possa condurre all’allontanamento dello straniero. Non si tratta di un automatismo assoluto, ma di un netto spostamento dell’equilibrio: l’espulsione entra stabilmente nel processo penale anche per fatti che prima non raggiungevano la soglia richiesta.

    Fino a ieri, ricorda la televisione pubblica SVT, occorreva in via ordinaria una pena detentiva di almeno sei mesi oppure un rischio di recidiva. Il Governo stima che le espulsioni disposte per reato possano passare da circa 500 a circa 3.000 l’anno. È una previsione, non ancora un risultato: la moltiplicazione delle sentenze non dimostra da sola né l’aumento dei rimpatri effettivi né la riduzione della criminalità.

    La riforma interviene su più passaggi. I pubblici ministeri devono chiedere l’espulsione nei casi previsti; nella valutazione giudiziaria acquistano maggior peso gravità e natura del reato; viene eliminata la speciale protezione finora riconosciuta a chi era arrivato in Svezia prima dei quindici anni; i divieti di reingresso si allungano e, per i reati più gravi, possono non avere scadenza. La stampa locale segnala inoltre che il giudice penale non deve più rinunciare all’espulsione perché, al momento della condanna, l’esecuzione appare difficilmente praticabile.

    Qui emerge la contraddizione più importante. La legge separa la decisione dall’esecuzione: il tribunale stabilisce se vi siano i presupposti per espellere, mentre gli eventuali impedimenti al rimpatrio vengono esaminati dopo l’espiazione della pena dal Migrationsverket e dalla giustizia amministrativa. Un Paese di origine può non collaborare, l’identità può non essere documentata oppure il ritorno può esporre la persona a un rischio vietato dal diritto internazionale. La sentenza, dunque, crea il titolo per l’allontanamento; non crea automaticamente il volo, il documento consolare o la destinazione legalmente accessibile.

    Nemmeno le garanzie internazionali scompaiono. La proposta governativa approvata mantiene per i rifugiati condizioni qualificate: l’espulsione per reato richiede, in sostanza, un fatto eccezionalmente grave e un serio pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, in coerenza con il diritto dell’Unione e la Convenzione di Ginevra. Restano inoltre gli ostacoli assoluti all’esecuzione. Rinviare il controllo alla fase esecutiva non significa cancellarlo.

    La riforma conta perché rende esplicita una scelta politica: la commissione di un reato grave o comunque punito oltre la multa può interrompere il rapporto di permanenza con chi non è cittadino. Il collegamento con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” nasce qui dai fatti, ma richiede precisione. L’integrazione non può essere dichiarata riuscita ignorando condotte criminali accertate; nello stesso tempo, il ritorno non può essere ridotto a una conseguenza simbolica, pronunciata senza una destinazione lecita e senza una valutazione individuale.

    I risultati andranno quindi misurati su almeno tre livelli: quante espulsioni saranno ordinate, quante saranno realmente eseguite e quale effetto produrranno sulla recidiva e sulla sicurezza. Se crescerà soltanto il primo numero, la Svezia avrà ampliato il divario tra diritto scritto e capacità amministrativa. Se invece decisione, cooperazione consolare, tutela delle vittime e rispetto del non-refoulement procederanno insieme, la riforma potrà essere valutata come una politica pubblica e non come un semplice messaggio elettorale.

    Una pena può chiudere il percorso di permanenza; solo uno Stato capace può trasformare quella conclusione in un ritorno legittimo ed effettivo. La nuova legge svedese alza la soglia della responsabilità richiesta agli stranieri. Dal 1° settembre, però, alza anche la soglia della responsabilità delle istituzioni chiamate a eseguirla.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.