Scarcerato dopo le molestie alla tredicenne: il GIP ha ragione. Ma lo Stato può decidere che debba tornare nel suo Paese
Il caso avvenuto in un minimarket di Torino ha suscitato una reazione comprensibilmente molto forte. Un cittadino bengalese di quarantadue anni è accusato di avere costretto una ragazza di tredici anni a subire atti sessuali all’interno dell’esercizio commerciale nel quale lavorava. Il giudice per le indagini preliminari non ha ritenuto sussistenti le condizioni per mantenere l’indagato in carcere e ha applicato una misura meno afflittiva. La Procura ha contestato questa valutazione, annunciando ricorso al Tribunale del Riesame, mentre la vicenda ha assunto rapidamente una dimensione politica e mediatica.
Proprio perché il fatto contestato è grave e coinvolge una minore, credo sia necessario evitare che l’indignazione, per quanto
comprensibile, finisca per confondere questioni giuridicamente differenti.
La prima riguarda la decisione del GIP. E su questo punto ritengo necessario assumere una posizione che probabilmente apparirà controcorrente: non considero scandalosa la decisione di non mantenere l’indagato in carcere.
La custodia cautelare non costituisce una pena anticipata. Il nostro ordinamento processuale impone al giudice di verificare l’esistenza delle esigenze cautelari previste dalla legge, di valutare
l’adeguatezza e la proporzionalità della misura e di ricorrere alla custodia in carcere soltanto quando le altre misure non siano sufficienti.
Questa regola deve valere sempre, soprattutto quando il fatto suscita una forte reazione sociale.
La funzione del giudice non consiste nel rappresentare l’indignazione dell’opinione pubblica, ma nell’applicare il codice. L’uomo è oggi un indagato e non un condannato definitivo. Sarà il procedimento penale, nel rispetto del contraddittorio e delle garanzie costituzionali, a stabilire quale condotta sia stata effettivamente commessa e quali conseguenze penali debbano derivarne.
Chiedere al diritto penale di diventare più severo perché l’indagato è straniero significherebbe commettere un errore molto serio.
Ma esiste un errore uguale e contrario: ritenere che, siccome il diritto penale non giustifica in quel momento la permanenza in carcere, quella stessa condotta debba diventare irrilevante per il diritto dell’immigrazione.
È precisamente su questo punto che il caso di Torino assume un significato molto più ampio della singola vicenda giudiziaria.
Processo penale e integrazione dello straniero viaggiano su binari differenti.
Il processo penale deve stabilire se sia stato commesso un reato, chi ne sia responsabile e quale pena debba eventualmente essere applicata. Il diritto dell’immigrazione dovrebbe invece occuparsi di una questione diversa: verificare se il percorso dello straniero all’interno della società italiana continui a presentare le condizioni necessarie perché il suo progetto migratorio possa proseguire.
Sono giudizi differenti perché differenti sono il loro oggetto, la loro funzione e i parametri attraverso i quali devono essere compiuti.
Da tempo sostengo, attraverso il paradigma “Integrazione o
ReImmigrazione”, che uno dei principali limiti della politica migratoria italiana consista proprio nell’avere progressivamente rinunciato a questa seconda valutazione.
Abbiamo trasformato l’integrazione in un concetto prevalentemente economico e burocratico.
Si considera integrato chi lavora, possiede un reddito, dispone di un’abitazione, ha trascorso un determinato numero di anni sul territorio e non presenta condanne penali particolarmente
significative. Sono certamente elementi importanti, ma non possono esaurire il concetto di integrazione.
Vivere stabilmente all’interno di una comunità significa qualcosa di più.
Significa riconoscere e rispettare le regole fondamentali della convivenza, la dignità della persona, la libertà delle donne, la tutela dei minori, l’autodeterminazione individuale e quel nucleo di principi costituzionali attorno al quale una comunità politica costruisce inevitabilmente la propria convivenza.
Ed è significativo che lo stesso ordinamento italiano, all’articolo 4-bis del Testo unico sull’immigrazione, definisca l’integrazione come quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e degli stranieri nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, attraverso il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.
Se attribuiamo un significato effettivo a questa disposizione, dobbiamo accettarne anche la conseguenza logica: l’integrazione non può essere misurata esclusivamente attraverso il reddito e il casellario giudiziale.
Una condotta può non raggiungere la soglia necessaria per giustificare una determinata misura cautelare e, contemporaneamente, assumere un significato profondamente diverso quando viene osservata attraverso i parametri dell’integrazione.
Questo non significa, naturalmente, che una denuncia debba determinare automaticamente un’espulsione.
Sarebbe una conclusione incompatibile con lo Stato di diritto e sarebbe estranea allo stesso paradigma “Integrazione o
ReImmigrazione”.
La ReImmigrazione non deve diventare una pena amministrativa applicata allo straniero al posto della pena che il giudice non ha ritenuto di applicare. Non può essere una scorciatoia attraverso la quale aggirare le garanzie del processo penale. Deve essere qualcosa di completamente diverso: la possibile conclusione di una valutazione autonoma sul percorso migratorio della persona.
È questa distinzione che manca nell’attuale dibattito.
Nel caso di Torino, le informazioni pubblicamente disponibili riferiscono dell’esistenza di immagini di videosorveglianza e di elementi che gli investigatori hanno ritenuto significativi. Secondo le notizie pubblicate, le immagini avrebbero inoltre documentato, poco prima dell’episodio riguardante la tredicenne, un’altra condotta nei confronti di una donna adulta. Spetterà esclusivamente all’autorità giudiziaria stabilire il valore processuale di questi elementi e accertare definitivamente i fatti.
Ma lo Stato dell’immigrazione dovrebbe porsi una domanda diversa.
Una volta accertata autonomamente una condotta significativa, attraverso un procedimento amministrativo rispettoso del
contraddittorio e delle garanzie dell’interessato, quella condotta è compatibile con il percorso di integrazione che giustifica la prosecuzione stabile del progetto migratorio?
Questa domanda non coincide con quella formulata dal GIP.
Il GIP deve domandarsi se esistano i presupposti stabiliti dalla legge per privare cautelarmente una persona della libertà.
L’amministrazione dell’immigrazione dovrebbe invece poter valutare la posizione complessiva dello straniero: la durata della sua permanenza, la condizione familiare, il percorso lavorativo, il radicamento sociale, il rispetto delle regole fondamentali della convivenza, l’eventuale esistenza di comportamenti incompatibili con esse, i diritti fondamentali coinvolti e naturalmente gli eventuali limiti all’allontanamento stabiliti dall’ordinamento nazionale ed europeo.
Le due valutazioni possono condurre legittimamente a risultati differenti.
Si può essere insufficientemente pericolosi per essere detenuti cautelarmente e, nello stesso tempo, avere posto in essere
comportamenti che impongono allo Stato di interrogarsi seriamente sulla prosecuzione del percorso di integrazione.
Non esiste alcuna contraddizione.
La contraddizione consiste piuttosto nell’avere costruito un sistema nel quale, troppo spesso, il fallimento dell’integrazione diventa giuridicamente visibile soltanto quando si trasforma in una condanna penale.
È proprio questo automatismo culturale che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” intende superare.
L’integrazione deve tornare a essere un percorso reale, verificabile e necessariamente prospettico.
Quando il percorso funziona, quando lo straniero costruisce la propria vita all’interno della società, ne rispetta le regole fondamentali, partecipa alla comunità e sviluppa relazioni personali, familiari, lavorative e sociali, lo Stato deve riconoscere e consolidare quella integrazione.
Ma quando emergono elementi gravi che dimostrano una rottura profonda rispetto ai parametri fondamentali della convivenza, lo Stato non può limitarsi ad aspettare una sentenza penale definitiva per domandarsi se quel progetto migratorio abbia ancora ragione di proseguire.
Deve poter valutare la seconda possibilità indicata dal paradigma: la ReImmigrazione.
Questo significa accompagnare, quando ne ricorrano i presupposti stabiliti dalla legge, la persona verso il ritorno e il reinserimento nel Paese di origine, anziché considerare ogni processo migratorio necessariamente irreversibile.
Naturalmente una simile impostazione richiede una disciplina legislativa precisa.
Occorrono parametri predeterminati, un procedimento amministrativo, il diritto dell’interessato a parteciparvi, una valutazione individuale, il rispetto del principio di proporzionalità, la considerazione della vita privata e familiare, dei minori eventualmente coinvolti e dei divieti di espulsione, nonché la possibilità di sottoporre il provvedimento al controllo di un giudice.
Proprio queste garanzie permettono di distinguere la ReImmigrazione dalla repressione.
La prima appartiene alla politica migratoria; la seconda appartiene alla politica criminale.
Confondere i due piani significa finire inevitabilmente in uno dei due estremi che da anni paralizzano il dibattito italiano: da una parte chi vorrebbe utilizzare il carcere e l’espulsione come risposte indistinte a qualunque comportamento dello straniero; dall’altra chi ritiene che, in assenza di una condanna penale definitiva, lo Stato non possa interrogarsi sulla qualità del percorso migratorio.
Entrambe le impostazioni partono dallo stesso errore: fare dipendere l’integrazione dal diritto penale.
Il caso del minimarket di Torino consente invece di capovolgere il ragionamento.
Il GIP può avere perfettamente ragione nell’applicare rigorosamente le norme sulla custodia cautelare. Non dobbiamo chiedergli di utilizzare il carcere per risolvere un problema che appartiene alla politica dell’immigrazione.
Dobbiamo chiedere allo Stato di costruire gli strumenti che oggi mancano.
Ed è anche per questa ragione che diventa attuale la proposta di una Polizia dell’immigrazione, intesa non come corpo destinato
genericamente alla repressione degli stranieri, ma come struttura altamente specializzata capace di conoscere la disciplina del soggiorno, verificare tempestivamente le singole posizioni, coordinare le informazioni provenienti dalle diverse amministrazioni e dare concreta esecuzione alle decisioni assunte dall’autorità competente.
Il caso di Torino e l’impiego di reparti specializzati nei controlli straordinari di Roma Termini, pur riguardando situazioni profondamente differenti, fanno emergere sotto prospettive diverse la medesima debolezza: lo Stato interviene sui singoli effetti del fenomeno migratorio attraverso apparati differenti, ma continua a non possedere una struttura unitaria specializzata nella sua gestione operativa.
Il punto, allora, non è essere più severi.
È essere più coerenti.
Il diritto penale faccia il proprio mestiere e continui a garantire a chiunque, italiano o straniero, la presunzione di innocenza, la libertà personale nei limiti stabiliti dalla Costituzione e un processo regolato dalla legge.
Ma anche il diritto dell’immigrazione torni a fare il proprio mestiere.
Non chieda soltanto se una persona possieda un contratto di lavoro o abbia riportato una condanna definitiva. Si domandi se il suo percorso migratorio stia effettivamente conducendo verso l’integrazione e, quando fatti seri e concretamente accertati dimostrino il contrario, disponga degli strumenti per valutare una soluzione diversa.
Integrazione o ReImmigrazione.
La prima quando il percorso migratorio funziona e conduce alla partecipazione effettiva alla comunità nazionale.
La seconda quando, all’esito di una valutazione individuale e garantita, quel percorso risulti gravemente fallito e non più ragionevolmente recuperabile.
Per questo la scarcerazione dell’indagato di Torino non chiude necessariamente la questione.
Chi ritiene sbagliata la decisione del GIP può contestarla attraverso gli strumenti previsti dal processo penale. Ma chi si occupa di politica migratoria dovrebbe formulare una domanda completamente diversa.
Non se quell’uomo debba stare in carcere.
Ma, qualora i fatti rilevanti vengano adeguatamente accertati, se esistano ancora le condizioni perché il suo percorso migratorio continui in Italia.
È esattamente la domanda alla quale il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” vuole restituire centralità.
Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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