Svezia, 2.490 britannici con ordine di lasciare: quando la scadenza pesa più del radicamento

Il 2 settembre 2026 il ministro svedese per la Migrazione Johan Forssell ha difeso davanti al Parlamento l’applicazione nazionale dell’Accordo di recesso tra Unione europea e Regno Unito. Secondo la risposta ufficiale depositata al Riksdag, l’Agenzia svedese per la migrazione ha verificato il proprio operato e ritiene che la Svezia abbia rispettato gli obblighi assunti; una valutazione che, riferisce il ministro, sarebbe condivisa dalla Commissione europea. Il Governo, tuttavia, sta ancora esaminando se possano essere adottate ulteriori misure per facilitare la procedura in futuro.

La tensione nasce da casi nei quali una scadenza amministrativa rischia di prevalere su decenni di vita effettiva nel Paese. Joyce Thomas, cittadina britannica di 78 anni, ha ricevuto l’ordine di lasciare la Svezia dopo avervi vissuto per 21 anni; John Sellers, 34 anni, vi risiedeva dall’età di dieci anni ed è già stato allontanato. Non si tratta dunque di persone appena entrate né di soggiorni costruiti nell’irregolarità, ma di cittadini che avevano esercitato la libera circolazione prima della Brexit e che non hanno consolidato nei termini il nuovo status richiesto dopo il recesso britannico.

I numeri spiegano perché la vicenda non possa essere ridotta a una serie di eccezioni individuali. Nella domanda parlamentare alla quale Forssell ha risposto si legge che, su circa 14.200 richieste svedesi di status post-Brexit, quasi 4.000 sarebbero state respinte: circa il 27,5 per cento, contro una media europea indicata intorno al 3-4 per cento. Inoltre, secondo l’analisi dei dati Eurostat riportata dal Guardian, tra il 2021 e il 2025 la Svezia ha emesso ordini di lasciare il territorio nei confronti di 2.490 cittadini britannici, pari al 32,9 per cento dei 7.565 provvedimenti adottati complessivamente nell’Unione. Il dato non permette di stabilire quanti fossero già residenti prima della fine del periodo transitorio, ma la concentrazione svedese resta eccezionale.

Il quadro giuridico è quello dell’articolo 18 dell’Accordo di recesso. La Svezia ha scelto un sistema costitutivo: per conservare i diritti derivanti dalla precedente libera circolazione non bastava dimostrare di essere residenti prima della Brexit, ma occorreva presentare una domanda per ottenere il nuovo status. Lo stesso Accordo, però, impone di ammettere la domanda tardiva quando ricorrano ragionevoli motivi e richiede una valutazione individuale delle circostanze. La Commissione europea ha inoltre chiarito che, una volta riconosciuta l’ammissibilità tardiva, la protezione provvisoria dell’articolo 18, paragrafo 3, opera fino alla decisione sul merito.

Forssell sostiene che l’Agenzia abbia diffuso informazioni, chiesto l’integrazione delle domande incomplete, ammesso richieste tardive quando ha ravvisato motivi ragionevoli e garantito la possibilità di ricorso. Ricorda anche che chi non possiede i requisiti dello status post-Brexit può domandare un titolo per altre ragioni, come i legami familiari. La cronaca locale di The Local Sweden, però, mette in evidenza l’anomalia del tasso di rigetto e il contrasto tra questa difesa istituzionale e le vicende di persone anziane, vulnerabili o profondamente inserite nella società svedese.

È qui che il caso assume un valore generale. Il radicamento non può cancellare automaticamente le condizioni giuridiche del soggiorno, perché uno Stato deve poter fissare termini, pretendere documenti e definire la posizione amministrativa di chi vive sul suo territorio. Ma il termine non può nemmeno diventare un criterio cieco quando la stessa disciplina europea è stata costruita per preservare diritti già esercitati e consente espressamente di valutare le ragioni del ritardo. La legalità non coincide con l’automatismo: richiede motivazione, proporzionalità e attenzione alla vicenda individuale.

Anche la valutazione dei risultati deve essere rigorosa. I 2.490 ordini misurano l’attività amministrativa, non dicono quanti allontanamenti siano stati effettivamente eseguiti, quanti interessati fossero beneficiari sostanziali dell’Accordo né quale fosse il loro livello di inserimento. Allo stesso modo, l’affermazione secondo cui la Commissione condivide l’impostazione svedese non elimina il possibile controllo giurisdizionale sui singoli casi. Se un sistema produce un tasso di rigetto molte volte superiore a quello europeo, la differenza deve essere spiegata attraverso dati verificabili: qualità delle domande, informazione fornita, criteri adottati e risultati dei ricorsi.

Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, il ritorno ha senso quando vengono meno le condizioni sostanziali che giustificano la permanenza; non quando una persona stabilmente inserita, arrivata legalmente e radicata da decenni viene trattata come estranea per il solo fallimento di un passaggio transitorio. La Svezia ha il diritto di applicare le proprie procedure, ma ha anche il dovere di dimostrare che esse riconoscano la realtà che dovrebbero disciplinare. Quando la vita è integrata e il fascicolo non lo vede, il problema non è l’integrazione: è il procedimento.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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