Dal 1° settembre 2026 il Kuwait ha cessato la proroga automatica di tutte le tipologie di visto di visita per le persone presenti nel Paese e ha ripristinato le ordinarie durate legali dei permessi di assenza per i residenti che si trovano all’estero. Non è un annuncio programmatico: da oggi tornano a operare le scadenze, le procedure e i controlli previsti dal sistema ordinario di ingresso e soggiorno, come stabilito dal Ministero dell’Interno kuwaitiano.
La misura eccezionale era nata durante la crisi regionale seguita allo scontro tra Stati Uniti e Iran, quando attacchi e chiusure dello spazio aereo avevano impedito o reso incerti numerosi viaggi. Il Kuwait aveva allora riconosciuto un mese aggiuntivo ai visti di visita scaduti o in scadenza e un permesso di assenza supplementare di tre mesi ai residenti bloccati fuori dal Paese, con elaborazione automatica e senza pagamento di tasse o sanzioni. La ricostruzione è confermata dall’avviso di EY sulla decisione iniziale del Ministero.
La tensione giuridica è chiara. Durante l’emergenza, applicare rigidamente una scadenza avrebbe trasformato l’impossibilità di viaggiare in una violazione amministrativa; con il ritorno alla normalità, mantenere indefinitamente la deroga avrebbe invece svuotato di significato la durata dei titoli. La protezione temporanea era giustificata dall’impedimento oggettivo, non destinata a diventare un nuovo regime permanente.
Il passaggio alle regole ordinarie richiede però una precisazione essenziale: il 1° settembre non rappresenta una data unica entro la quale tutti i residenti all’estero devono rientrare. Il comunicato del Ministero, ripreso dalla testata kuwaitiana Al‑Wifaq, mantiene il periodo aggiuntivo per chi ha lasciato il Kuwait entro il 31 agosto. La scadenza individuale deve essere verificata sul certificato di residenza disponibile nell’applicazione pubblica Sahel, indicata come riferimento ufficiale.
Per i visitatori presenti in Kuwait, invece, cessa l’estensione generalizzata e tornano le durate previste per la specifica categoria di visto. Per i residenti all’estero torna a contare il limite di assenza associato al proprio titolo, mentre l’autorizzazione supplementare già maturata continua a produrre effetti nei casi indicati. Khaleej Times ricorda che il permesso di assenza consente normalmente agli stranieri residenti di rimanere fuori dal Paese oltre il periodo ordinario senza perdere la residenza.
Perché conta? Nei sistemi del Golfo la regolarità della presenza straniera dipende strettamente dalla continuità del titolo, dal rapporto tra ingresso e residenza e dal rispetto delle scadenze amministrative. Una proroga automatica può evitare che migliaia di situazioni diventino irregolari per cause indipendenti dalla volontà dell’interessato; la sua cessazione, però, rende decisivi la qualità dell’informazione pubblica, l’accessibilità degli strumenti digitali e la corretta determinazione della data applicabile a ciascuno.
Al momento non risultano pubblicati dati complessivi sul numero di visitatori e residenti interessati, né sugli esiti prodotti dalle deroghe. La valutazione della misura non può quindi fermarsi all’annuncio della normalizzazione. Occorrerà verificare quante persone abbiano potuto conservare legalmente il soggiorno durante la crisi, quante siano rientrate e quante rischino ora sanzioni o perdita del titolo per errori nella lettura delle scadenze. Una procedura automatica è efficace soltanto se rimane comprensibile quando l’automatismo finisce.
Il caso kuwaitiano mostra una distinzione utile anche per il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: la permanenza può essere condizionata al rispetto delle regole, ma lo Stato deve separare l’inadempimento volontario dall’impossibilità causata da guerra, chiusure aeree o forza maggiore. Sospendere temporaneamente le conseguenze è buona amministrazione; ripristinarle quando l’impedimento cessa è governo del soggiorno. La regola conserva autorevolezza proprio quando sa essere eccezionalmente flessibile e poi torna applicabile con date individuali, informazioni certe e responsabilità verificabili.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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