Dal 1° al 16 settembre 2026 l’Italia continuerà a controllare i passeggeri in arrivo dalla Spagna attraverso i collegamenti aerei e marittimi. La misura, introdotta il 1° agosto dopo l’ingresso massiccio di migranti a Ceuta, è stata prorogata per altri quindici giorni; Madrid ha risposto mantenendo per lo stesso periodo i controlli sui viaggiatori provenienti dall’Italia. La nuova durata risulta dalla notifica pubblicata dalla Commissione europea ed è stata confermata il 31 agosto dai due governi.
La contraddizione è evidente: due Stati Schengen si controllano reciprocamente per una crisi nata alla frontiera esterna spagnola in Nord Africa. Roma richiama il rischio di movimenti secondari da Ceuta e la persistenza delle condizioni di sicurezza che avevano giustificato il primo intervento. Madrid replica che i migranti entrati nell’enclave non hanno raggiunto la penisola e considera la misura italiana priva di un collegamento concreto con i flussi effettivi. L’eccezione alla libera circolazione diventa così anche uno strumento di pressione politica tra partner europei.
I risultati disponibili consentono però una prima verifica. Secondo i dati riferiti dal Ministero dell’Interno italiano e ricostruiti da El País, in un mese l’Italia ha identificato direttamente circa 180.000 persone, verificato quasi mezzo milione di viaggiatori attraverso le liste dei passeggeri, negato l’ingresso a 31 persone e disposto tre arresti. Sul versante opposto, la Spagna ha controllato 1.066 voli e 12.337 viaggiatori di Paesi terzi provenienti dall’Italia, impiegando circa 1.800 funzionari.
Il quadro giuridico non vieta questi controlli, ma li sottopone a condizioni rigorose. Il Codice frontiere Schengen consente a uno Stato di reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere interne in presenza di una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna. La stessa Commissione europea ricorda che deve trattarsi di una misura di ultima istanza, limitata allo stretto necessario per durata e ambito e rispettosa dei principi di necessità e proporzionalità.
La proroga, quindi, non può essere giustificata soltanto ripetendo l’allarme iniziale. Occorre dimostrare che il rischio sia ancora attuale e che strumenti meno invasivi non siano sufficienti. ANSA riferisce che la Commissione sta valutando proprio la motivazione e la proporzionalità della scelta italiana. Il controllo resta una prerogativa nazionale, ma il suo esercizio è inserito in un sistema europeo di notifica, monitoraggio e responsabilità.
I numeri non dimostrano automaticamente che l’operazione sia inutile: un controllo di frontiera può produrre prevenzione, acquisire informazioni e accertare posizioni diverse dal semplice rifiuto d’ingresso. Ma 31 ingressi negati su 180.000 identificazioni impongono di distinguere il risultato operativo dalla forza simbolica della misura. Più l’incidenza degli esiti è contenuta, più precisa deve essere la spiegazione pubblica del rischio che giustifica il costo amministrativo e la compressione della libera circolazione.
Per il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, il punto non è scegliere tra frontiere senza controlli e controlli senza fine. Identificare chi entra, verificare il titolo di soggiorno e impedire movimenti irregolari sono funzioni legittime dello Stato. Ma la gestione della permanenza e, quando ne ricorrono i presupposti, del ritorno richiede decisioni individuali, cooperazione tra autorità e capacità esecutiva: un controllo tra due Paesi membri non sostituisce né l’integrazione di chi può restare né il rimpatrio di chi non ha titolo.
La proroga italo-spagnola conta perché mette alla prova la regola più delicata di Schengen: la frontiera interna può tornare, ma non deve diventare ordinaria per inerzia. La sicurezza non perde credibilità quando viene misurata; la perde quando l’eccezione sopravvive più a lungo delle prove che la sostengono. Governare l’immigrazione significa anche sapere quando controllare e quando restituire ai cittadini la libertà che il controllo ha temporaneamente limitato.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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