Thailandia, il visto non serve ma il soggiorno si dimezza: dal 15 settembre il turismo torna a 30 giorni

La Thailandia ha trasformato in diritto vigente una stretta annunciata da mesi. Con quattro provvedimenti pubblicati il 31 agosto 2026 nella Gazzetta Reale, Bangkok ha abrogato il regime eccezionale che consentiva fino a 60 giorni senza visto ai cittadini di 93 Paesi e territori. Le nuove regole entreranno in vigore il 15 settembre 2026: per i cittadini di 60 Paesi e territori, tra cui Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, India e Giappone, il soggiorno turistico senza visto sarà limitato a 30 giorni.

La contraddizione è evidente. La Thailandia dipende in misura rilevante dal turismo internazionale, ma considera ormai il soggiorno lungo senza visto anche una possibile porta laterale per attività lavorative, economiche o illegali. Il Governo presenta quindi la riforma come un equilibrio fra facilitazione dei viaggi, sicurezza, reciprocità e contrasto all’abuso dei privilegi d’ingresso. La frontiera resta aperta al turista, ma cessa di offrire automaticamente due mesi di permanenza.

Il quadro giuridico è ora definito. La comunicazione ufficiale del Dipartimento governativo per le pubbliche relazioni aveva precisato che i provvedimenti sarebbero diventati efficaci quindici giorni dopo la pubblicazione. La Gazzetta Reale del 31 agosto ha fatto decorrere quel termine. Il vecchio schema dei 60 giorni scompare; Mauritius e Seychelles ottengono un’esenzione di 15 giorni, mentre il visto all’arrivo resta per Azerbaijan, Belarus e Serbia.

La disciplina finale è però meno semplice di uno slogan restrittivo. Restano in vigore gli accordi bilaterali separati, che riconoscono durate diverse ad alcuni Stati, anche fino a 90 giorni. Inoltre, chi entrerà prima del 15 settembre conserverà il periodo autorizzato secondo la normativa precedente. Non vi è quindi una riduzione retroattiva dei soggiorni già concessi, ma un cambiamento delle condizioni applicabili ai nuovi ingressi.

Un altro elemento riguarda le frontiere terrestri. Il nuovo regime reintroduce, in via generale, il limite di due ingressi senza visto per anno solare attraverso i valichi di terra, con eccezioni per Brunei, Indonesia, Malaysia e Singapore. Per chi desidera restare oltre i primi trenta giorni rimane possibile chiedere una proroga fino a ulteriori trenta giorni, ma l’estensione non è automatica: dipende dalla valutazione dell’autorità d’immigrazione.

Perché questa riforma conta? Il regime del 2024 non riguardava soltanto il turismo in senso stretto, ma consentiva anche determinate attività lavorative di breve durata e impegni d’affari. La nuova esenzione è invece formulata espressamente per finalità turistiche. La differenza non è nominale: l’ingresso agevolato non può essere trasformato in una forma impropria di soggiorno lavorativo o di permanenza prolungata. Chi vuole lavorare, studiare, investire o risiedere deve utilizzare il canale giuridico corrispondente.

Il risultato della stretta non potrà essere misurato soltanto dal numero di ingressi negati o di soggiorni ridotti. Dovrà essere verificato se diminuiranno gli abusi, il lavoro irregolare e le permanenze oltre termine senza produrre un danno sproporzionato al turismo regolare. La cronaca locale del Bangkok Post e la ricostruzione normativa di VisasNews mostrano che la vera novità non è l’annuncio politico, ma la certezza della data e delle categorie interessate.

La scelta thailandese fissa dunque un confine concettuale prima ancora che temporale: facilitare l’ingresso non significa rinunciare a qualificare la permanenza. Un sistema serio distingue il visitatore da chi intende stabilirsi e accompagna il controllo con percorsi legali leggibili. Dimezzare il soggiorno turistico può chiudere una zona grigia; funzionerà soltanto se, accanto alla regola, resteranno accessibili e coerenti le vie regolari per lavoro, studio, investimento e residenza.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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