Singapore, otto lavori si aprono a nove Paesi: la carenza di manodopera non cancella i limiti

Dal 1° settembre 2026 Singapore consente alle imprese di assumere lavoratori con Work Permit provenienti da nove Paesi “non tradizionali” in otto ulteriori occupazioni. L’estensione riguarda assistenti di volo, babysitter e addetti alla prima infanzia, educatori, assistenti degli insegnanti, macellai e pescivendoli, addetti ai chioschi alimentari, aiuti cucina e camerieri. La misura, annunciata a marzo, è ora operativa e compare nell’elenco aggiornato dal Ministero del Lavoro di Singapore.

Il fatto è rilevante perché Singapore non presenta l’ingresso di lavoratori stranieri come un’apertura generale. Lo utilizza invece come una valvola selettiva nei settori in cui è difficile reperire personale locale: ristorazione, servizi sociali e trasporto aereo. La contraddizione è evidente e concreta: un’economia che difende con rigore la composizione del proprio mercato del lavoro riconosce, nello stesso tempo, che alcuni servizi essenziali non funzionano senza nuova manodopera dall’estero.

Il quadro istituzionale è quello della Non-Traditional Sources Occupation List. Le aziende dei servizi e della manifattura possono così assumere, per le mansioni autorizzate, cittadini di Bangladesh, Bhutan, Cambogia, India, Laos, Myanmar, Filippine, Sri Lanka e Thailandia. Non si tratta però di un permesso aperto: il lavoratore può svolgere soltanto l’occupazione indicata nel titolo e l’impresa deve possedere le licenze richieste per il settore interessato.

Restano inoltre due limiti misurabili. I titolari di Work Permit assunti attraverso questa lista non possono superare l’8% dell’organico dell’impresa e devono ricevere una retribuzione mensile fissa di almeno 2.000 dollari di Singapore. Il sistema, descritto anche nella comunicazione ufficiale del 3 marzo, prova quindi a evitare che la carenza di personale diventi una giustificazione per comprimere senza limiti salari e occupazione locale.

La scelta conta anche per la qualità dell’immigrazione lavorativa. Singapore non apre categorie astratte, ma individua mansioni, Paesi di reclutamento, soglie salariali, quote e datori autorizzati. Come ha ricostruito la testata locale Channel NewsAsia, l’allargamento risponde a carenze precise. È un modello amministrativamente esigente, che collega l’ingresso a un fabbisogno verificabile anziché a una previsione generica.

Il risultato, tuttavia, non può essere giudicato dal numero dei permessi rilasciati. Bisognerà verificare quanti posti restino effettivamente scoperti, se la soglia salariale venga rispettata, quanto durino i rapporti di lavoro e se i controlli impediscano l’impiego in mansioni diverse da quelle autorizzate. Una politica selettiva funziona soltanto se la selezione continua dopo l’ingresso, attraverso ispezioni, tracciabilità del datore e tutela del lavoratore dalla dipendenza eccessiva da un unico impiego.

Resta poi il nodo della permanenza. Il Work Permit risponde alla domanda immediata dell’economia, ma non costruisce automaticamente una prospettiva stabile per chi lavora per anni in servizi strutturali, acquisisce esperienza e diventa parte del funzionamento quotidiano del Paese. Se il bisogno è davvero temporaneo, deve esistere un ritorno ordinato alla fine del rapporto; se diventa permanente, il sistema deve poter distinguere chi ha sviluppato competenze e radicamento da chi conserva soltanto un titolo legato al datore.

Singapore offre così una lezione meno semplice della contrapposizione tra frontiere aperte e chiuse. Ammette che il lavoro straniero è necessario, ma rifiuta di trasformare la necessità in assenza di regole. Il banco di prova sarà dimostrare che quote, salari e vincoli professionali proteggano davvero sia il mercato locale sia chi viene chiamato a colmarne le carenze: governare l’immigrazione comincia dalla selezione, ma si misura nei risultati.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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