Svezia, una pena oltre la multa può portare all’espulsione: la sentenza non è ancora il rimpatrio

Dal 1° settembre 2026 la Svezia applica una disciplina molto più severa dell’espulsione conseguente a reato. Secondo la decisione del Riksdag, diventa regola generale che una condanna a una sanzione più grave della sola pena pecuniaria possa condurre all’allontanamento dello straniero. Non si tratta di un automatismo assoluto, ma di un netto spostamento dell’equilibrio: l’espulsione entra stabilmente nel processo penale anche per fatti che prima non raggiungevano la soglia richiesta.

Fino a ieri, ricorda la televisione pubblica SVT, occorreva in via ordinaria una pena detentiva di almeno sei mesi oppure un rischio di recidiva. Il Governo stima che le espulsioni disposte per reato possano passare da circa 500 a circa 3.000 l’anno. È una previsione, non ancora un risultato: la moltiplicazione delle sentenze non dimostra da sola né l’aumento dei rimpatri effettivi né la riduzione della criminalità.

La riforma interviene su più passaggi. I pubblici ministeri devono chiedere l’espulsione nei casi previsti; nella valutazione giudiziaria acquistano maggior peso gravità e natura del reato; viene eliminata la speciale protezione finora riconosciuta a chi era arrivato in Svezia prima dei quindici anni; i divieti di reingresso si allungano e, per i reati più gravi, possono non avere scadenza. La stampa locale segnala inoltre che il giudice penale non deve più rinunciare all’espulsione perché, al momento della condanna, l’esecuzione appare difficilmente praticabile.

Qui emerge la contraddizione più importante. La legge separa la decisione dall’esecuzione: il tribunale stabilisce se vi siano i presupposti per espellere, mentre gli eventuali impedimenti al rimpatrio vengono esaminati dopo l’espiazione della pena dal Migrationsverket e dalla giustizia amministrativa. Un Paese di origine può non collaborare, l’identità può non essere documentata oppure il ritorno può esporre la persona a un rischio vietato dal diritto internazionale. La sentenza, dunque, crea il titolo per l’allontanamento; non crea automaticamente il volo, il documento consolare o la destinazione legalmente accessibile.

Nemmeno le garanzie internazionali scompaiono. La proposta governativa approvata mantiene per i rifugiati condizioni qualificate: l’espulsione per reato richiede, in sostanza, un fatto eccezionalmente grave e un serio pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, in coerenza con il diritto dell’Unione e la Convenzione di Ginevra. Restano inoltre gli ostacoli assoluti all’esecuzione. Rinviare il controllo alla fase esecutiva non significa cancellarlo.

La riforma conta perché rende esplicita una scelta politica: la commissione di un reato grave o comunque punito oltre la multa può interrompere il rapporto di permanenza con chi non è cittadino. Il collegamento con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” nasce qui dai fatti, ma richiede precisione. L’integrazione non può essere dichiarata riuscita ignorando condotte criminali accertate; nello stesso tempo, il ritorno non può essere ridotto a una conseguenza simbolica, pronunciata senza una destinazione lecita e senza una valutazione individuale.

I risultati andranno quindi misurati su almeno tre livelli: quante espulsioni saranno ordinate, quante saranno realmente eseguite e quale effetto produrranno sulla recidiva e sulla sicurezza. Se crescerà soltanto il primo numero, la Svezia avrà ampliato il divario tra diritto scritto e capacità amministrativa. Se invece decisione, cooperazione consolare, tutela delle vittime e rispetto del non-refoulement procederanno insieme, la riforma potrà essere valutata come una politica pubblica e non come un semplice messaggio elettorale.

Una pena può chiudere il percorso di permanenza; solo uno Stato capace può trasformare quella conclusione in un ritorno legittimo ed effettivo. La nuova legge svedese alza la soglia della responsabilità richiesta agli stranieri. Dal 1° settembre, però, alza anche la soglia della responsabilità delle istituzioni chiamate a eseguirla.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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