Stati Uniti, oltre 100 espulsi verso otto Paesi africani: il Paese terzo diventa la destinazione

Più di cento persone espulse dagli Stati Uniti in dieci giorni, tre voli dell’Immigration and Customs Enforcement e otto destinazioni africane: Burundi, Camerun, Repubblica Centrafricana, Guinea Equatoriale, Eswatini, Liberia, Ruanda e Sierra Leone. Il dato emerge da documenti governativi interni ottenuti da CBS News, nell’inchiesta aggiornata il 30 agosto 2026. Nessuno dei destinatari, provenienti tra l’altro da Afghanistan, Cuba, Nicaragua, Iran, Nepal, Turchia e Venezuela, era cittadino del Paese africano nel quale è stato trasferito.

Il fatto nuovo non è l’esistenza delle espulsioni verso Paesi terzi, già sperimentate da Washington, ma la loro trasformazione da casi isolati a strumento operativo su più rotte. Secondo i documenti esaminati dall’emittente, molti espulsi non avevano precedenti penali diversi dalle violazioni della disciplina sull’ingresso o sul soggiorno. La giustificazione dell’allontanamento e quella della destinazione, dunque, diventano due questioni separate: un ordine di rimozione può essere eseguibile, ma resta da spiegare perché debba concludersi in uno Stato con il quale la persona non ha cittadinanza, storia o legami.

La legge statunitense contempla questa possibilità. La sequenza prevista dalla sezione 241 dell’Immigration and Nationality Act, codificata in 8 U.S.C. § 1231(b)(2), consente di individuare Paesi alternativi quando la destinazione principale non è praticabile. Anche la protezione denominata withholding of removal impedisce il trasferimento verso il Paese nel quale è stato riconosciuto il rischio di persecuzione, ma non attribuisce automaticamente un diritto generale alla permanenza negli Stati Uniti e non esclude in assoluto una rimozione verso un altro Stato.

Questo non rende irrilevanti il procedimento e la sicurezza della nuova destinazione. Nel 2025 una corte federale aveva imposto preavviso e possibilità effettiva di far valere il timore di persecuzioni o torture prima delle deportazioni verso Paesi terzi. La Corte Suprema, nel procedimento DHS v. D.V.D., ha sospeso quel provvedimento cautelare e poi chiarito che non poteva essere fatto rispettare attraverso un successivo ordine correttivo. È una decisione processuale che ha riaperto l’operatività dei trasferimenti; non equivale, da sola, a dichiarare sicura ogni destinazione o corretta ogni singola procedura.

Il caso più netto è quello di un afghano di 24 anni trasferito a Bangui. Come ha verificato anche Associated Press, un giudice dell’immigrazione gli aveva riconosciuto protezione dal ritorno in Afghanistan per il rischio legato alla collaborazione dei fratelli con le forze sostenute dagli Stati Uniti; uno di loro, pilota addestrato dagli americani, era stato ucciso dai talebani. Washington non lo ha rimandato a Kabul: lo ha inviato nella Repubblica Centrafricana insieme ad afghani, iraniani, nepalesi e nicaraguensi.

Qui emerge la contraddizione istituzionale. Il Dipartimento di Stato mantiene per la Repubblica Centrafricana il livello massimo di allerta, “Do not travel”, richiamando disordini, criminalità, sequestri, mine, terrorismo e servizi sanitari estremamente limitati. Un avviso destinato ai cittadini americani non coincide giuridicamente con la valutazione individuale richiesta in materia di non respingimento. Ma la distanza tra le due rappresentazioni resta evidente: lo stesso apparato federale che descrive il Paese come troppo pericoloso per i propri cittadini lo utilizza come luogo di consegna per stranieri privi di legami locali.

L’enforcement migratorio non termina quando un aereo decolla. Se il ritorno nel Paese d’origine è escluso, il trasferimento verso uno Stato terzo deve almeno produrre una posizione giuridica conoscibile, condizioni di accoglienza o custodia verificabili e una prospettiva concreta: permanenza regolare, integrazione possibile oppure successivo rientro compatibile con la protezione dovuta. Senza questi elementi, l’espulsione chiude il fascicolo americano ma trasferisce altrove l’irregolarità, la dipendenza e il rischio.

Gli Stati Uniti stanno dimostrando che la capacità materiale di eseguire una rimozione può essere ampliata con accordi internazionali. Il vero risultato, però, non si misura con il numero dei Paesi disposti a ricevere un volo. Si misura con ciò che accade dopo l’atterraggio. Una politica dei rimpatri è effettiva quando costruisce un esito legale e stabile; quando cambia soltanto continente al problema, resta soprattutto una politica di consegna.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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