Nel centro di trattenimento di Sintiki, nella regione greca di Serres, si trovano tra 300 e 500 cittadini stranieri, in prevalenza egiziani, la cui domanda di asilo è stata respinta e che sono destinatari di un ordine di allontanamento. Il rimpatrio, però, non viene eseguito: secondo l’inchiesta pubblicata il 2 settembre 2026 da Kathimerini, gli ostacoli posti dalla parte egiziana equivalgono, nella pratica, a una mancata riammissione.
La conseguenza è un circuito chiuso. Il 22 agosto quaranta persone hanno oltrepassato la recinzione del centro e alcune risultavano ancora ricercate; pochi giorni dopo un secondo gruppo ha lanciato pietre contro la polizia e tentato un’altra fuga. Una lettera dei trattenuti, resa pubblica il 24 agosto, denuncia permanenze fino a quattordici mesi, sovraffollamento e problemi riguardanti acqua, alimentazione e climatizzazione. L’ordine di espulsione esiste, ma il Paese di destinazione non coopera e la struttura di rimpatrio diventa una struttura di attesa.
Il quadro nazionale è stato irrigidito dalla legge greca n. 5226/2025, pubblicata nella Gazzetta ufficiale l’8 settembre 2025. Nel riepilogo istituzionale del Ministero della Migrazione e dell’Asilo, la detenzione amministrativa può arrivare a ventiquattro mesi, il ricorso contro il trattenimento non produce automaticamente effetto sospensivo e il termine per la partenza volontaria è ridotto a quattordici giorni. Alla permanenza irregolare dopo il diniego definitivo possono inoltre seguire sanzioni penali. Il legislatore ha dunque costruito un sistema nel quale la pressione sull’interessato cresce rapidamente dopo l’esaurimento della procedura di protezione.
La durezza della disciplina, tuttavia, non risolve il passaggio decisivo. La detenzione può impedire la dispersione della persona, ma non può sostituire il consenso operativo dello Stato che deve riceverla. Anche la disciplina europea dei rimpatri lega il trattenimento alla preparazione e all’esecuzione dell’allontanamento e richiede che le autorità agiscano con la dovuta diligenza; l’articolo 15 della direttiva 2008/115/CE ha posto al centro proprio l’esistenza di una prospettiva ragionevole di rimpatrio. Quando questa prospettiva dipende da documenti, identificazione e riammissione che il Paese terzo non assicura, la privazione della libertà rischia di perdere progressivamente la propria funzione amministrativa.
I numeri misurano la distanza fra l’obiettivo e il risultato. Nei primi sette mesi del 2026 la Grecia ha registrato quasi 19.500 ingressi irregolari, di cui circa 12.200 lungo la rotta di Creta e Gavdos. Nello stesso periodo, sempre secondo Kathimerini, i rimpatri e le altre partenze sono stati 3.862: all’incirca una uscita ogni cinque nuovi ingressi. Non è un confronto perfettamente omogeneo, perché le partenze possono riguardare persone arrivate in anni precedenti e non ogni nuovo arrivato è rimpatriabile; resta però un indicatore chiaro della capacità effettiva del sistema.
La valutazione dei risultati deve quindi distinguere tre piani. La Grecia ha reso più rapida e più severa la risposta giuridica dopo il diniego; ha aumentato la capacità di trattenere chi deve lasciare il territorio; non ha però ancora trasformato quella capacità in un numero proporzionato di ritorni eseguiti. Se manca un accordo funzionante con il Paese d’origine, l’inasprimento interno sposta il problema dalla strada al centro di detenzione senza chiudere il procedimento.
Qui il paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» nasce direttamente dai fatti. Per chi ottiene protezione o un titolo di soggiorno, la questione è costruire un percorso verificabile di integrazione. Per chi riceve un diniego definitivo e non ha altro diritto a restare, la ReImmigrazione dovrebbe coincidere con un ritorno legale, individuale e materialmente eseguibile. Non coincide con una permanenza irregolare tollerata, ma neppure con una detenzione prolungata priva di una destinazione praticabile.
Il caso di Sintiki mostra dunque il limite di ogni politica fondata soltanto sulla coercizione interna. Gli ordini devono essere adottati secondo legge e le decisioni definitive devono essere eseguite; per riuscirci servono identificazione certa, documenti consolari, accordi di riammissione, controllo giurisdizionale e tempi amministrativi credibili. Uno Stato che sa trattenere ma non sa rimpatriare non conclude il ciclo migratorio: lo sospende dietro una porta chiusa.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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