Dalla Francia una domanda per l’Italia: è arrivato il momento di inserire il dovere di integrazione in Costit uzione?

Il dibattito che si sta sviluppando in Francia attorno alla proposta di Marine Le Pen di sottoporre direttamente agli elettori una profonda revisione delle regole costituzionali in materia di immigrazione merita di essere osservato con attenzione anche dall’Italia, non perché il modello elaborato dal Rassemblement National debba essere automaticamente trasferito nel nostro ordinamento, né perché ogni soluzione adottata altrove debba necessariamente diventare un modello da imitare, ma perché pone una questione destinata probabilmente ad assumere un’importanza crescente nel dibattito europeo: l’immigrazione può continuare a essere governata esclusivamente attraverso leggi ordinarie, decreti, regolamenti e interventi continuamente modificati dalle diverse maggioranze politiche, oppure la sua dimensione ormai strutturale impone di individuare alcuni principi destinati a trovare collocazione direttamente nella Costituzione?

La questione francese è particolarmente significativa perché Marine Le Pen ha da tempo prospettato la possibilità di ricorrere direttamente al referendum per intervenire sulla disciplina costituzionale dell’immigrazione, richiamando il precedente di Charles de Gaulle, che nel 1962 utilizzò l’articolo 11 della Costituzione francese per sottoporre direttamente al corpo elettorale la riforma dell’elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale diretto. È proprio il cosiddetto “metodo de Gaulle” a rendere oggi il progetto politicamente suggestivo e giuridicamente controverso, dal momento che una parte consistente della dottrina costituzionalistica francese considera l’articolo 89 come la via ordinaria e necessaria per la revisione della Costituzione.

La controversia procedurale è importante, ma rischia
contemporaneamente di mettere in secondo piano la questione
sostanziale. Perché, al di là della strada attraverso la quale Marine Le Pen potrebbe tentare di realizzare il proprio progetto, sta accadendo qualcosa che merita di essere osservato: l’immigrazione sta entrando nel dibattito costituzionale europeo.

Per molti decenni le Costituzioni europee hanno affrontato il fenomeno migratorio prevalentemente attraverso la disciplina della condizione dello straniero, dell’asilo, dell’eguaglianza e dei diritti
fondamentali. È perfettamente comprensibile considerando l’epoca nella quale gran parte di quelle Costituzioni furono scritte. L’immigrazione contemporanea, caratterizzata da presenze numericamente consistenti, permanenze pluridecennali, ricongiungimenti familiari e seconde e terze generazioni, aveva dimensioni profondamente diverse.

Oggi la situazione è cambiata.

L’immigrazione non rappresenta più esclusivamente una questione relativa all’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato. È diventata una questione riguardante la composizione futura delle società europee, la loro coesione interna, la trasmissione dei valori costituzionali, il rapporto tra identità differenti e, soprattutto, le condizioni alle quali una persona proveniente da un altro Paese può diventare stabilmente parte della comunità nella quale ha scelto di vivere.

Ed è precisamente in questo spazio che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone una soluzione differente rispetto a quella che sta emergendo nel dibattito francese.

La questione non dovrebbe essere soltanto quella di
costituzionalizzare il potere dello Stato di controllare
l’immigrazione, limitare gli ingressi o rendere maggiormente efficaci gli allontanamenti. Il passaggio ulteriore dovrebbe essere quello di riconoscere costituzionalmente un principio che il dibattito europeo continua spesso a trattare con estrema prudenza: chi sceglie di stabilirsi durevolmente in un Paese diverso da quello di origine assume un dovere di integrazione nei confronti della comunità che lo ospita.

La Costituzione italiana possiede già alcuni elementi dai quali partire. L’articolo 2, frequentemente richiamato sul versante dei diritti inviolabili dell’uomo, contiene contemporaneamente un’altra affermazione fondamentale, talvolta dimenticata nel dibattito sull’immigrazione: la Repubblica richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. L’articolo 3 stabilisce il principio di eguaglianza. L’articolo 10 disciplina espressamente la condizione giuridica dello straniero e riconosce il diritto d’asilo nei termini stabiliti dalla stessa disposizione costituzionale.

Manca, tuttavia, una definizione costituzionale di ciò che deve accadere quando la presenza dello straniero cessa di essere temporanea e diventa progressivamente stabile.

È qui che potrebbe trovare spazio il dovere di integrazione.

L’integrazione non dovrebbe essere considerata una concessione dello Stato, una generica aspirazione sociale oppure qualcosa destinato inevitabilmente a prodursi con il semplice trascorrere degli anni. Dovrebbe diventare una responsabilità personale collegata alla scelta di stabilirsi durevolmente all’interno della comunità nazionale.

Chi decide di vivere stabilmente in Italia deve assumersi la responsabilità di conoscere progressivamente la lingua italiana, rispettare concretamente i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, adempiere agli obblighi scolastici nei confronti dei figli, rispettare le regole della convivenza civile, perseguire il proprio inserimento lavorativo e sviluppare un rapporto effettivo con la società nella quale ha scelto di costruire il proprio futuro.

Questo passaggio richiede però di abbandonare un’impostazione che ha caratterizzato una parte considerevole delle politiche migratorie degli ultimi decenni: l’idea secondo cui ogni difficoltà di
integrazione debba essere ricondotta principalmente a ciò che lo Stato o la società di accoglienza non avrebbero fatto.

Lo Stato deve garantire i diritti fondamentali, applicare la legge senza discriminazioni e assicurare le garanzie previste dalla Costituzione, dal diritto dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali. Questo è indiscutibile. Ma da ciò non deriva che debba essere lo Stato ad assumersi la responsabilità dell’integrazione individuale dello straniero.

L’integrazione richiede innanzitutto una volontà.

Non si può imparare una lingua contro la volontà di chi non intende impararla; non si può imporre dall’esterno l’adesione alle regole fondamentali della convivenza; non si può costruire artificialmente un rapporto con la comunità nazionale quando una persona sceglie deliberatamente di vivere esclusivamente all’interno del proprio gruppo di origine; non si può considerare integrata una presenza soltanto perché sono trascorsi dieci, quindici o vent’anni
dall’ingresso nel territorio nazionale.

Il tempo trascorso in Italia è un dato cronologico. L’integrazione è un percorso.

Ed è proprio questa distinzione che dovrebbe assumere rilevanza giuridica.

La permanenza protratta non dovrebbe essere considerata, da sola, prova sufficiente dell’avvenuta integrazione. Occorre invece osservare ciò che è accaduto durante quella permanenza: la conoscenza
linguistica raggiunta, il rispetto delle norme, l’inserimento lavorativo, la responsabilità familiare, il rapporto con le
istituzioni, l’assenza di comportamenti gravemente incompatibili con la convivenza civile e, più complessivamente, il grado di
partecipazione alla società italiana.

Naturalmente nessuno di questi elementi può essere trasformato in un automatismo. Il diritto dell’immigrazione opera all’interno di un sistema complesso di garanzie costituzionali, europee e internazionali che impone valutazioni individuali, proporzionalità, tutela della vita familiare, protezione dei minori, rispetto del principio di
non-refoulement e considerazione delle situazioni personali
giuridicamente rilevanti.

Ma riconoscere questi limiti non significa rinunciare a stabilire un principio generale.

Ed il principio dovrebbe essere semplice: la stabilizzazione della permanenza deve procedere insieme all’integrazione.

Quanto più una persona intende rendere stabile e definitiva la propria presenza in Italia, tanto più dovrebbe poter essere richiesto un livello crescente di integrazione nella comunità nazionale. La durata del titolo di soggiorno, l’accesso alle forme di soggiorno permanente e, infine, l’acquisizione della cittadinanza potrebbero essere concepiti come passaggi progressivi di un percorso nel quale ai maggiori livelli di stabilità corrispondono maggiori livelli di integrazione verificabile.

Da questa impostazione deriva inevitabilmente anche l’altra parte del paradigma: ReImmigrazione.

Il termine non indica una politica di allontanamento indiscriminato degli stranieri e non coincide con alcune concezioni della
“remigrazione” sviluppatesi in altri contesti europei. La
ReImmigrazione, nella costruzione del paradigma, rappresenta piuttosto la conseguenza di un principio: se la permanenza stabile presuppone un percorso di integrazione, l’ordinamento deve poter distinguere tra chi quel percorso lo sta realizzando e chi manifesta invece, attraverso comportamenti oggettivamente valutabili e nel rispetto delle garanzie individuali, un persistente rifiuto dell’integrazione.

Non tutte le permanenze, dunque, devono necessariamente trasformarsi in permanenze definitive.

È precisamente questo il punto sul quale il paradigma tenta di superare la tradizionale contrapposizione tra chi considera
l’immigrazione prevalentemente attraverso la categoria
dell’accoglienza e chi ritiene che la risposta debba consistere prevalentemente nell’espulsione. Tra questi due estremi esiste uno spazio enorme, che è proprio quello dell’integrazione.

Marine Le Pen sta percorrendo una strada diversa. Il progetto francese tende principalmente a costituzionalizzare la capacità dello Stato di governare e limitare l’immigrazione, intervenendo su materie particolarmente delicate quali l’accesso al territorio, la condizione dello straniero e il rapporto tra sovranità nazionale e vincoli sovranazionali.

Il merito politico della discussione francese, indipendentemente dal giudizio sulle singole soluzioni proposte, consiste però nell’avere posto una domanda che difficilmente potrà essere nuovamente rimossa: l’immigrazione è ormai diventata materia costituzionale?

L’Italia potrebbe dare a questa domanda una risposta propria.

Non occorre importare modelli francesi, tedeschi, britannici o nordici. E non occorre importare neppure categorie politiche sviluppatesi in contesti storici e costituzionali differenti dal nostro.

Possiamo costruire una dottrina italiana della gestione migratoria, fondata sulla nostra Costituzione e sulla tradizione giuridica italiana, nella quale la tutela della persona continui a rappresentare un limite invalicabile all’azione pubblica, ma nella quale venga contemporaneamente riconosciuto che vivere stabilmente all’interno della comunità nazionale comporta responsabilità e doveri.

Anche sul piano procedurale la strada italiana sarebbe profondamente diversa da quella immaginata in Francia. L’articolo 138 della Costituzione disciplina espressamente la revisione costituzionale e prevede un procedimento aggravato nel quale, ricorrendone le condizioni, può intervenire direttamente il corpo elettorale attraverso il referendum costituzionale. Non servirebbe quindi costruire un equivalente italiano del discusso “metodo de Gaulle”: sarebbe possibile portare la questione davanti al Parlamento e, eventualmente, davanti agli italiani utilizzando esattamente gli strumenti predisposti dai Costituenti.

Per decenni abbiamo discusso di quanti stranieri possano entrare, di quanti debbano essere accolti, di quanti possano essere regolarizzati e di quanti possano essere rimpatriati. Abbiamo dedicato molta meno attenzione alla domanda che viene immediatamente dopo: che cosa chiediamo a chi rimane?

È probabilmente questa la questione che accompagnerà l’Europa nei prossimi decenni.

La Francia comincia a discutere della costituzionalizzazione dell’immigrazione. L’Italia potrebbe compiere un passo differente e, forse, più ambizioso: affermare costituzionalmente che l’integrazione non costituisce soltanto un obiettivo delle politiche pubbliche, ma rappresenta un dovere di chi sceglie di costruire stabilmente la propria vita all’interno della comunità nazionale.

Perché i diritti definiscono ciò che una democrazia deve garantire alla persona. I doveri definiscono ciò che consente a una comunità di continuare a esistere come tale.

Ed è precisamente nel rapporto tra questi due elementi che dovrà essere costruita la politica migratoria del futuro.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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