Abstract
Il contributo esamina la protezione complementare come spazio giuridico nel quale può prendere forma un modello di governo dell’immigrazione alternativo sia alla permanenza indiscriminata sia all’automatismo espulsivo. A differenza della protezione internazionale, tradizionalmente incentrata sul rischio di persecuzione o di danno grave nel Paese di origine, la protezione complementare consente di attribuire rilievo anche alla posizione costruita dallo straniero nel territorio dello Stato ospitante. Lavoro, conoscenza della lingua, autonomia abitativa, relazioni sociali e rispetto delle regole diventano elementi attraverso i quali valutare la qualità del radicamento e la proporzionalità dell’allontanamento. In questa prospettiva, la protezione complementare costituisce il laboratorio del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: permanenza per chi dimostra un inserimento effettivo e responsabile; ritorno ordinato per chi non dispone di un titolo di soggiorno e non ha costruito un legame meritevole di tutela con la comunità nazionale.
1. La crisi delle categorie tradizionali
Il diritto dell’immigrazione è stato a lungo costruito attorno a una contrapposizione rigida: da una parte, il riconoscimento di una forma di protezione; dall’altra, il diniego della domanda e il conseguente allontanamento dal territorio nazionale.
Questa impostazione conserva una propria coerenza sul piano formale, ma risulta spesso insufficiente rispetto alla complessità delle situazioni concrete. Non tutti coloro che non possiedono i requisiti per ottenere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria si trovano, infatti, nella medesima posizione giuridica e sociale.
Vi sono persone che, pur non essendo esposte a una persecuzione individuale o a un danno grave nel Paese di origine, hanno costruito nello Stato ospitante una vita privata, lavorativa e relazionale dotata di consistenza effettiva. Vi sono, al contrario, soggetti che non hanno realizzato alcun percorso di integrazione, non hanno sviluppato legami significativi e non dispongono di un autonomo titolo per permanere.
Trattare queste situazioni nello stesso modo significa rinunciare a governare l’immigrazione attraverso criteri di responsabilità, proporzionalità e selezione. È precisamente in questo spazio che si colloca la protezione complementare.
2. La protezione complementare oltre la protezione internazionale
La protezione internazionale risponde principalmente a una domanda: che cosa rischia la persona qualora venga rinviata nel Paese di origine?
La protezione complementare impone invece una valutazione più ampia. Accanto alle condizioni esistenti nello Stato di provenienza, assume rilievo ciò che la persona è diventata durante la permanenza nel Paese ospitante e la natura dei rapporti che ha costruito con la società di accoglienza.
Il punto non è riconoscere un diritto alla permanenza derivante dalla mera durata del soggiorno. Il semplice trascorrere del tempo non può trasformare automaticamente una presenza priva di titolo in una posizione stabile e definitiva.
Ciò che può assumere rilevanza giuridica è la qualità del percorso compiuto: la continuità lavorativa, l’autonomia economica, la conoscenza della lingua, la disponibilità di un’abitazione, la costruzione di relazioni personali e sociali, il rispetto delle norme e la partecipazione alla vita della comunità.
La protezione complementare consente quindi di spostare l’attenzione dalla presenza materiale al radicamento sostanziale.
3. Il provvedimento della Commissione territoriale di Bologna
Una recente decisione della Commissione territoriale di Bologna rappresenta un esempio particolarmente significativo di questa evoluzione.
Nel caso esaminato, la Commissione ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. Ha ritenuto non sufficientemente dimostrato il rischio personale prospettato dalla richiedente e ha negato che ricorressero condizioni riconducibili alla persecuzione o al danno grave.
L’istruttoria non si è tuttavia arrestata a tale conclusione.
La Commissione ha valutato il percorso realizzato dalla richiedente in Italia, attribuendo rilievo alla conoscenza della lingua italiana, alla documentazione lavorativa, all’autonomia abitativa e ai legami sociali sviluppati con la famiglia che l’aveva già ospitata in precedenza. Considerati congiuntamente, tali elementi sono stati ritenuti idonei a dimostrare un radicamento effettivo nel territorio nazionale.
La decisione ha quindi affermato che l’allontanamento avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Gli atti sono stati conseguentemente trasmessi al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il dato merita attenzione anche sul piano istituzionale. Non si tratta di una pronuncia con cui il giudice ha corretto l’operato dell’amministrazione. È la stessa Commissione territoriale, quale organo amministrativo operante nel sistema del Ministero dell’Interno, ad avere riconosciuto che l’integrazione può assumere una rilevanza giuridica tale da rendere sproporzionato il rimpatrio.
4. L’integrazione come fatto giuridicamente valutabile
Il provvedimento dimostra che l’integrazione non è soltanto una nozione politica o sociologica. Essa può diventare un fatto giuridicamente valutabile.
Perché ciò avvenga, occorre tuttavia evitare che il concetto venga ridotto a una formula generica. L’integrazione deve essere dimostrata attraverso elementi oggettivi, concreti e verificabili.
Il lavoro costituisce certamente uno degli indicatori principali, ma non può essere l’unico. L’attività lavorativa dimostra la capacità di contribuire alla vita economica del Paese, ma non esaurisce il rapporto tra la persona e la comunità.
Occorre considerare anche la conoscenza linguistica, l’autonomia abitativa, la stabilità delle relazioni, il rispetto delle regole, la condotta complessiva e la partecipazione alla vita sociale. Nessun elemento, isolatamente considerato, dovrebbe determinare in modo automatico il riconoscimento del diritto alla permanenza. È la valutazione complessiva del percorso a consentire di distinguere un radicamento autentico da una presenza meramente occasionale o strumentale.
In questo senso, la protezione complementare può trasformarsi da tutela residuale a strumento di razionalizzazione del sistema migratorio.
5. La permanenza condizionata
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non propone di sostituire l’automatismo espulsivo con un automatismo opposto. Non sostiene che chiunque sia presente da un certo numero di anni debba poter rimanere, indipendentemente dalla condotta e dal percorso realizzato.
La permanenza deve essere condizionata.
Ciò significa che il consolidamento della posizione dello straniero deve dipendere dalla dimostrazione di una partecipazione effettiva alla comunità nazionale. Il diritto al soggiorno non può essere completamente separato dalle responsabilità che accompagnano la presenza sul territorio.
La condizionalità non deve essere intesa come precarizzazione permanente dello status dello straniero. Al contrario, essa può rappresentare il passaggio verso una maggiore stabilità per chi dimostra di condividere le regole fondamentali della convivenza civile.
Chi lavora, apprende la lingua, raggiunge l’autonomia, rispetta le norme e costruisce legami sociali deve poter ottenere una prospettiva di permanenza certa e progressivamente consolidata.
Chi, invece, non dispone di un titolo di soggiorno, non realizza alcun percorso di integrazione e rimane estraneo alla comunità ospitante non può pretendere che la semplice permanenza produca automaticamente un diritto a restare.
6. La ReImmigrazione come conseguenza della mancata integrazione
La ReImmigrazione non coincide con una politica di espulsione generalizzata. Essa rappresenta il secondo elemento di un sistema fondato sulla distinzione.
Il ritorno dovrebbe riguardare chi non ha diritto alla protezione, non possiede un diverso titolo di soggiorno e non ha costruito un radicamento idoneo a giustificare la permanenza.
In questa prospettiva, il rimpatrio non assume una funzione punitiva. Diviene l’esito ordinato di un percorso migratorio che non ha prodotto le condizioni necessarie per l’inserimento stabile nella società ospitante.
La credibilità del sistema dipende proprio dalla capacità di realizzare entrambe le componenti del paradigma. Riconoscere la permanenza a chi si integra senza rendere effettivo il ritorno di chi non ne possiede i requisiti determina un sistema incompleto. Allo stesso modo, perseguire soltanto l’allontanamento senza valorizzare i percorsi positivi alimenta ingiustizie, precarietà e conflitto sociale.
“Integrazione o ReImmigrazione” significa quindi distinguere, non generalizzare.
7. La protezione complementare come laboratorio
La protezione complementare può essere definita il laboratorio del paradigma perché consente di verificare, all’interno del diritto vigente, la possibilità di costruire un rapporto più equilibrato tra diritti individuali e interesse pubblico.
In questo laboratorio possono essere elaborati criteri di valutazione dell’integrazione, indicatori comuni, procedure trasparenti e meccanismi di verifica non arbitrari.
L’obiettivo futuro dovrebbe essere quello di sottrarre tali valutazioni alla frammentarietà. La decisione sulla permanenza non può dipendere eccessivamente dalla sensibilità del singolo ufficio, della singola Commissione o del singolo giudice.
Occorre sviluppare un sistema nazionale capace di misurare il percorso di integrazione attraverso parametri omogenei, pur mantenendo la necessaria valutazione individuale. La protezione complementare può offrire il terreno sul quale sperimentare questo modello, prima di estenderlo alla disciplina generale del soggiorno.
8. Una nuova funzione del diritto dell’immigrazione
Il diritto dell’immigrazione non dovrebbe limitarsi a stabilire chi entra e chi viene espulso. Dovrebbe governare il percorso che si sviluppa tra questi due momenti.
La protezione complementare mostra che la permanenza può essere riconosciuta non soltanto per ciò che la persona rischia nel Paese di origine, ma anche per ciò che ha costruito nel Paese ospitante.
Questa impostazione non indebolisce il controllo dell’immigrazione. Lo rende più razionale.
Un sistema che distingue tra chi si integra e chi non si integra è più rigoroso di un sistema che tollera indiscriminatamente ogni permanenza ed è più giusto di un sistema che ignora i percorsi positivi realizzati sul territorio.
Il provvedimento della Commissione territoriale di Bologna rappresenta, da questo punto di vista, un segnale rilevante. L’amministrazione riconosce che l’integrazione può produrre conseguenze giuridiche e che l’allontanamento deve essere valutato alla luce della vita concretamente costruita dalla persona.
È esattamente in questo spazio che la protezione complementare diventa il laboratorio del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: integrare chi dimostra di voler appartenere alla comunità; organizzare il ritorno di chi non possiede le condizioni giuridiche e sostanziali per restare.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

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