La vittoria dell’Alternative für Deutschland nelle elezioni regionali della Sassonia-Anhalt del 6 settembre 2026, con il 44,4 per cento dei voti secondo le prime rilevazioni, rappresenta un passaggio politico che sarebbe riduttivo interpretare soltanto attraverso le categorie, ormai largamente consumate, dell’avanzata populista, della
radicalizzazione dell’elettorato o della crisi dei partiti
tradizionali, perché quando una forza politica che ha collocato il controllo dell’immigrazione e la Remigration tra gli elementi caratterizzanti della propria proposta riesce più che a raddoppiare il consenso ottenuto cinque anni prima, il problema non riguarda più soltanto la Germania orientale, ma investe direttamente la capacità delle democrazie europee di comprendere una domanda politica che per troppo tempo è stata affrontata prevalentemente attraverso le categorie dell’ingresso, dell’accoglienza e della permanenza, lasciando il ritorno in una posizione sostanzialmente residuale.
Il risultato tedesco merita pertanto di essere osservato evitando due semplificazioni opposte, entrambe incapaci di spiegare adeguatamente ciò che sta accadendo. Da una parte sarebbe intellettualmente insufficiente liquidare ogni riferimento alla Remigration come necessariamente incompatibile con lo Stato di diritto soltanto perché la parola viene utilizzata dall’AfD, dal momento che l’esecuzione delle decisioni di allontanamento, il ritorno volontario, la cessazione della protezione quando vengono meno i relativi presupposti e l’espulsione dello straniero nei casi stabiliti dalla legge appartengono già, con limiti e garanzie differenti, agli ordinamenti europei. Dall’altra parte sarebbe altrettanto semplicistico ritenere che la Remigration costituisca, proprio perché ha intercettato un consenso elettorale così consistente, una teoria già compiuta della politica migratoria, poiché il ritorno rappresenta soltanto uno dei possibili momenti del fenomeno e non può sostituire tutto ciò che dovrebbe accadere durante gli anni, spesso numerosi, nei quali lo straniero vive legalmente all’interno della società di destinazione.
La stessa AfD definisce ufficialmente la Remigration come un insieme di misure e incentivi diretti al ritorno, conforme alla legge e allo Stato di diritto, degli stranieri obbligati a lasciare il territorio, mentre il programma federale del 2025 collega questo concetto all’esecuzione effettiva delle espulsioni, al rafforzamento del ritorno volontario, alla cessazione della protezione quando vengano meno le ragioni che l’avevano determinata e all’allontanamento prioritario di criminali, estremisti e soggetti considerati
pericolosi. Non si tratta quindi, nella formulazione ufficiale del partito, della semplice enunciazione di una politica di espulsione generalizzata, ma del tentativo di riportare il ritorno dentro il funzionamento ordinario della politica migratoria.
Su ReImmigrazione il problema posto dalla Remigration era stato tuttavia individuato prima che il risultato della Sassonia-Anhalt gli attribuisse una dimensione politica tanto evidente. Il limite della Remigration non consiste nell’avere riportato il ritorno all’interno delle politiche migratorie, perché uno Stato che stabilisce le condizioni dell’ingresso e della permanenza deve necessariamente essere capace anche di disciplinare e rendere effettiva la conclusione del percorso migratorio quando quelle condizioni vengano meno; il limite emerge, piuttosto, quando si pretende di stabilire quali stranieri abbiano costruito un rapporto sufficientemente solido con la società di destinazione e quali, invece, non abbiano realizzato quel percorso, senza avere preliminarmente costruito strumenti pubblici capaci di definire che cosa debba intendersi per integrazione e, soprattutto, di misurarne il grado di realizzazione.
È precisamente su questo terreno che si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, il quale non nasce come versione moderata o giuridicamente corretta della Remigration, ma parte da un presupposto differente: il centro della politica migratoria non può essere rappresentato dal ritorno, così come non può essere
rappresentato esclusivamente dall’ingresso, perché tra questi due momenti esiste un lungo spazio temporale nel quale si costruisce, oppure non si costruisce, il rapporto tra la persona straniera e la comunità nella quale essa vive, ed è proprio la qualità di quel rapporto che una politica migratoria matura dovrebbe essere capace di accompagnare, osservare e valutare.
Non sarebbe, peraltro, corretto sostenere che l’AfD ignori
completamente il tema dell’integrazione. Nel proprio programma fondamentale il partito utilizza una formulazione particolarmente significativa, definendo l’integrazione come una Bringschuld, vale a dire come un obbligo che grava sull’immigrato, il quale dovrebbe adattarsi alla nuova società e potrebbe subire conseguenze, fino alla perdita del diritto di soggiorno nei casi consentiti dall’ordinamento, qualora rifiutasse il processo integrativo.
È proprio a questo punto, tuttavia, che emerge una questione teorica molto più complessa rispetto alla semplice affermazione secondo cui lo straniero avrebbe il dovere di integrarsi, perché il riconoscimento di una responsabilità individuale nel processo integrativo non consente di rappresentare l’integrazione come un’attività che dipende esclusivamente dalla volontà del migrante, ma neppure autorizza l’impostazione opposta secondo cui qualsiasi mancato inserimento dovrebbe essere automaticamente imputato allo Stato o alla società di accoglienza.
È per affrontare questo problema che ho elaborato la Teoria
dell’Asimmetria Relazionale dell’Integrazione, muovendo dalla considerazione secondo cui l’integrazione è certamente un processo relazionale, nel quale partecipano contemporaneamente la persona straniera, le istituzioni pubbliche e l’ambiente sociale, senza che da tale relazionalità discenda però una simmetrica distribuzione delle responsabilità. I diversi attori occupano infatti posizioni
strutturalmente differenti, dispongono di poteri differenti e controllano parti differenti del processo, con la conseguenza che la reciprocità della partecipazione e la reciprocità della verifica non possono essere confuse con una responsabilità eguale rispetto al risultato finale.
Lo Stato dispone di poteri normativi, amministrativi e finanziari attraverso i quali può organizzare corsi di lingua, predisporre percorsi formativi, rendere possibile l’accesso al lavoro, favorire la conoscenza delle istituzioni, contrastare fenomeni di segregazione territoriale e creare occasioni reali di partecipazione alla vita della comunità; proprio per questa ragione l’azione pubblica non può essere valutata soltanto sulla base della disponibilità formale di tali strumenti, ma deve essere verificata rispetto alla loro accessibilità effettiva, perché un corso che esiste sulla carta ma che non è concretamente frequentabile, un servizio formalmente disponibile ma sostanzialmente inaccessibile o un percorso amministrativo che rende estremamente difficile la partecipazione non possono essere utilizzati successivamente per imputare all’individuo una mancata integrazione.
Allo stesso tempo, tuttavia, riconoscere questa responsabilità istituzionale non significa trasformare l’integrazione in un risultato che lo Stato debba produrre al posto della persona. Nessuna
amministrazione può apprendere la lingua in luogo dello straniero, frequentare un percorso formativo in sua vece, cercare un inserimento sociale al suo posto, costruire per lui relazioni con il territorio o sostituirsi alla scelta individuale di partecipare concretamente alla società nella quale vive. Quando le opportunità sono realmente disponibili e concretamente accessibili, riemerge pertanto una sfera autonoma di responsabilità individuale, ed è precisamente in questo passaggio che l’asimmetria relazionale consente di evitare tanto la concezione assimilazionista dell’integrazione quanto quella, altrettanto semplicistica, che attribuisce ogni mancato risultato esclusivamente alle insufficienze della società ospitante.
La conseguenza è particolarmente importante per il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, perché qualsiasi effetto giuridico collegato alla mancata integrazione dovrebbe presupporre una verifica che non riguardi soltanto ciò che la persona ha fatto, ma anche ciò che le istituzioni hanno effettivamente reso possibile. Prima di qualificare una situazione come rifiuto dell’integrazione occorrerebbe quindi accertare se gli strumenti fossero formalmente disponibili, se fossero concretamente accessibili, se la persona sia stata
effettivamente posta nella condizione di utilizzarli, quale uso ne abbia fatto e quale traiettoria abbia costruito nel corso del tempo. Solo una simile ricostruzione consente di individuare il punto nel quale termina la responsabilità istituzionale e acquista autonomia quella individuale, senza pretendere peraltro che tale confine possa essere sempre determinato attraverso automatismi amministrativi o formule matematiche.
È proprio questa impostazione che consente di distinguere categorie che nel dibattito pubblico vengono troppo frequentemente sovrapposte: integrazione riuscita, integrazione incompleta, fallimento
dell’integrazione e rifiuto dell’integrazione non descrivono la medesima situazione e non possono produrre automaticamente le stesse conseguenze. Un percorso può non avere raggiunto gli esiti attesi perché lo Stato non ha predisposto strumenti adeguati, perché quegli strumenti erano formalmente disponibili ma concretamente
inaccessibili, perché sono intervenute fragilità personali, familiari o sociali oppure perché la persona, pur essendo stata realmente posta nelle condizioni di partecipare, ha consapevolmente scelto di sottrarsi al percorso proposto.
Ridurre tutte queste situazioni alla categoria del “non integrato” significherebbe costruire una politica incapace di distinguere le cause dal risultato e, soprattutto, esporrebbe qualsiasi sistema di misurazione dell’integrazione al rischio di diventare uno strumento arbitrario attraverso il quale classificare le persone secondo impressioni, stereotipi o appartenenze culturali.
La misurazione dell’integrazione deve invece costituire precisamente il contrario di un giudizio identitario. La conoscenza della lingua rappresenta certamente uno degli indicatori più facilmente
verificabili, ma conoscere una lingua significa possedere uno strumento indispensabile per entrare in relazione con una società e non necessariamente avere costruito con quella società un rapporto effettivo di partecipazione; allo stesso modo, il rispetto della legge costituisce una condizione imprescindibile, ma l’assenza di condanne penali rappresenta il livello minimo richiesto a chiunque viva all’interno di un ordinamento e non dimostra, da sola, l’esistenza di un processo integrativo.
Neppure il lavoro può assumere una funzione assorbente, perché sarebbe precisamente il ritorno, sotto una forma apparentemente più moderna, a quella concezione economicistica dell’immigrazione che per decenni ha identificato lo straniero con la sua utilità produttiva, considerando sostanzialmente integrato chiunque disponesse di un contratto, producesse reddito e versasse contributi. Una persona può essere perfettamente inserita nel mercato del lavoro e contemporaneamente vivere all’interno di circuiti sociali sostanzialmente separati dalla comunità circostante; nello stesso modo, sarebbe profondamente irragionevole qualificare come non integrata una persona che abbia temporaneamente perduto l’occupazione dopo avere costruito per anni relazioni sociali, familiari, linguistiche e istituzionali
estremamente solide.
L’integrazione deve pertanto essere concepita come un processo multidimensionale e soprattutto temporale, nel quale la conoscenza linguistica, il percorso lavorativo e formativo, l’autonomia personale, il rapporto con le istituzioni, l’inserimento scolastico dei figli, le relazioni sociali, il rispetto delle regole e dei principi fondamentali dell’ordinamento concorrono, secondo un peso che non può essere rigidamente identico in ogni situazione, a descrivere la traiettoria progressivamente costruita dalla persona. La
misurazione, in questa prospettiva, non dovrebbe produrre un certificato numerico di conformità culturale, ma offrire alle istituzioni uno strumento attraverso il quale comprendere il percorso individuale, individuandone evoluzione, criticità e responsabilità.
È proprio questa esigenza metodologica che permette anche di porre un limite netto rispetto alle concezioni identitarie della Remigration, perché quando mancano criteri capaci di misurare comportamenti e percorsi individuali il rischio concreto è che la categoria del “non integrato” venga progressivamente sostituita da quella, completamente diversa, del “non appartenente”, con la conseguenza che ciò che dovrebbe essere valutato attraverso l’esperienza concretamente vissuta dalla persona finisce per essere sostituito dall’origine, dalla religione, dal cognome, dalle abitudini culturali o dalla distanza percepita rispetto alla maggioranza.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” deve collocare
precisamente in questo punto un limite invalicabile: l’origine etnica, la genealogia, il cognome o l’appartenenza religiosa non possono costituire strumenti attraverso i quali lo Stato determina il grado di appartenenza di una persona alla comunità nazionale, mentre possono essere valutati, nei limiti costituzionali e attraverso procedure controllabili, comportamenti, percorsi e relazioni giuridicamente rilevanti. Ancora più netta deve essere la distinzione quando sia intervenuta l’acquisizione della cittadinanza, perché il cittadino, una volta divenuto tale secondo le regole dell’ordinamento, non può essere collocato in una categoria inferiore sulla base della propria origine o di quella dei propri genitori.
L’ordinamento italiano contiene già, nell’articolo 4-bis del Testo Unico sull’Immigrazione e nell’Accordo di integrazione, un’intuizione che potrebbe costituire il punto di partenza di una costruzione molto più ambiziosa: l’idea che l’integrazione possa essere collegata a elementi verificabili e non debba rimanere confinata nella dimensione delle dichiarazioni programmatiche. Ciò che oggi manca è però la trasformazione di quella intuizione in un sistema realmente capace di accompagnare la permanenza nel tempo, superando la logica burocratica del semplice accumulo di crediti per arrivare a una valutazione multidimensionale della traiettoria individuale, nella quale la condotta dello straniero venga letta insieme alle concrete condizioni nelle quali quella condotta si è sviluppata.
È proprio per questa ragione che il dovere di integrazione non può essere concepito semplicemente come un dovere dello straniero nei confronti di una società che rimane immobile e si limita ad attenderne l’adattamento, ma deve essere inserito all’interno della relazione asimmetrica descritta sopra: lo Stato assume la responsabilità di predisporre e rendere accessibili gli strumenti dell’integrazione, mentre la persona assume la responsabilità di utilizzarli e di costruire, attraverso le proprie scelte, la propria traiettoria. Soltanto quando entrambe queste dimensioni vengono verificate diventa possibile attribuire correttamente la responsabilità del risultato, evitando tanto l’automatica colpevolizzazione dello straniero quanto l’automatica deresponsabilizzazione dell’individuo.
È precisamente su questo punto che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si differenzia dalla Remigration intesa come principio ordinatore della politica migratoria. La ReImmigrazione non
rappresenta il paradigma e neppure il suo punto di partenza, ma costituisce uno dei possibili esiti di un percorso che deve
necessariamente iniziare molto prima, attraverso la definizione del dovere di integrazione, la predisposizione delle condizioni necessarie per renderlo concretamente esigibile, la verifica dell’accessibilità effettiva degli strumenti, la valutazione dell’utilizzo che la persona ne abbia fatto e la misurazione della traiettoria costruita nel tempo.
La sequenza logica diventa allora più complessa, ma proprio per questo più coerente con uno Stato di diritto: ingresso, dovere di
integrazione, disponibilità e accessibilità degli strumenti, percorso individuale, misurazione della traiettoria, integrazione oppure ReImmigrazione, sempre nei limiti in cui l’ordinamento consenta di collegare alla posizione individuale conseguenze sulla permanenza.
La vittoria dell’AfD assume, da questa prospettiva, un significato che va ben oltre la Sassonia-Anhalt. Essa dimostra che una parte crescente dell’elettorato europeo non considera più sufficiente una politica migratoria costruita prevalentemente sull’ingresso e sulla gestione della permanenza e percepisce come sempre meno credibile un sistema nel quale il ritorno, pur previsto dalle norme, rimanga frequentemente confinato a una funzione amministrativa residuale o difficilmente eseguibile. Ignorare questa domanda significherebbe consegnarne completamente l’elaborazione alle forze politiche che propongono il ritorno come risposta prioritaria.
Riconoscere la legittimità politica e giuridica della questione del ritorno non significa tuttavia assumere il ritorno come principio ordinatore dell’intera politica migratoria, perché una politica che osserva soltanto chi debba lasciare il territorio finisce per concentrarsi sulla fase terminale del fenomeno senza affrontare adeguatamente tutto ciò che è avvenuto prima, mentre una politica realmente capace di governare l’immigrazione dovrebbe interrogarsi innanzitutto su come sia stato costruito il percorso della persona, quali strumenti le siano stati concretamente offerti, quali siano stati effettivamente utilizzati, quali risultati siano stati raggiunti e quale parte dell’eventuale fallimento possa essere ragionevolmente attribuita allo Stato, all’ambiente sociale o all’individuo.
Per molti anni una parte della politica europea ha osservato l’immigrazione prevalentemente attraverso la sua necessità economica, considerando lo straniero come lavoratore necessario a compensare l’invecchiamento della popolazione, la diminuzione della natalità e le carenze del mercato del lavoro; una parte della nuova destra europea rischia oggi di sostituire quel riduzionismo con un riduzionismo opposto, nel quale lo straniero viene osservato prevalentemente come componente di una trasformazione demografica che dovrebbe essere contenuta attraverso il ritorno. In entrambi i casi scompare ciò che dovrebbe invece costituire il centro dell’analisi: la persona concreta, il percorso che ha compiuto e il rapporto effettivamente costruito con la società nella quale vive.
È sotto questo profilo che il risultato tedesco conferma una questione che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” aveva già
individuato: quando lo Stato rinuncia per anni a definire che cosa pretende dall’integrazione, a costruire gli strumenti attraverso i quali renderla concretamente possibile, a verificare se tali strumenti siano realmente accessibili e a misurare gli esiti dei percorsi individuali, non elimina il problema, ma crea un vuoto politico; e quel vuoto, prima o poi, viene occupato da chi propone una soluzione concentrata prevalentemente sul momento terminale del processo migratorio, vale a dire sul ritorno.
La risposta europea non dovrebbe pertanto consistere né nel rimuovere nuovamente la questione sollevata dall’AfD né nell’assumere la Remigration come modello sufficiente, ma nel costruire finalmente una politica capace di governare l’intero ciclo migratorio, nella quale lo Stato stabilisca chi può entrare e a quali condizioni, renda concretamente accessibili gli strumenti necessari all’integrazione, attribuisca alla persona una corrispondente responsabilità
nell’utilizzo di quelle opportunità, misuri attraverso criteri pubblici e verificabili la traiettoria progressivamente costruita e, soltanto dopo avere distinto ciò che dipende dall’insufficienza dell’azione pubblica da ciò che dipende dalle scelte individuali, colleghi a tale valutazione gli effetti che l’ordinamento ritiene compatibili con la stabilizzazione della presenza o con il ritorno.
È questa, in definitiva, la differenza fondamentale che la vittoria dell’AfD rende oggi ancora più necessario chiarire. La Remigration parte dalla questione del ritorno; il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” parte invece dall’integrazione e pretende, prima di arrivare a qualsiasi conseguenza, che siano verificati tanto il comportamento della persona quanto le condizioni che le istituzioni hanno concretamente predisposto per consentirle di costruire quel percorso.
Non si tratta quindi semplicemente di chiedere allo straniero se si sia integrato, ma di costruire un sistema capace di stabilire se lo Stato gli abbia realmente consentito di farlo, se egli abbia utilizzato le opportunità concretamente disponibili, quale traiettoria abbia costruito nel corso del tempo e a chi possa essere
ragionevolmente attribuita la responsabilità quando quel percorso non abbia raggiunto il risultato atteso.
Ed è soltanto dopo avere compiuto questa verifica che l’alternativa può assumere il suo significato pieno: Integrazione o ReImmigrazione.
Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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