La radicalizzazione delle seconde generazioni dimostra perché controllare le frontiere non basta: l’Europa de ve iniziare a controllare anche l’integrazione

Il 26 agosto 2026, Analisi Difesa ha pubblicato un articolo di Giusy Calabrò, dal titolo «Migrazioni irregolari, radicalizzazione minorile e il rischio terrorismo», nel quale viene affrontato un fenomeno che, pur collocandosi naturalmente all’interno del dibattito sulla sicurezza, finisce inevitabilmente per porre una questione assai più ampia, perché la presenza di giovani radicalizzati appartenenti alle seconde generazioni o comunque cresciuti stabilmente nelle società europee costringe a interrogarsi non soltanto sulla capacità degli Stati di controllare le proprie frontiere, ma soprattutto sulla capacità delle società europee di trasformare una presenza prolungata sul territorio in una reale appartenenza politica, civile e
costituzionale.

Il tema assume un rilievo particolare in una fase storica nella quale l’Europa sembra avere finalmente abbandonato, almeno in parte, quella visione quasi esclusivamente emergenziale e assistenziale
dell’immigrazione che per molti anni ha concentrato l’attenzione sull’accoglienza, sulla redistribuzione dei richiedenti asilo e sulla necessità economica di nuova manodopera straniera, riportando invece al centro del confronto pubblico il controllo degli ingressi, il contrasto all’immigrazione irregolare, l’effettività dei rimpatri e, più in generale, il diritto dello Stato di stabilire chi possa entrare, chi possa permanere e chi, non avendo titolo per rimanere, debba lasciare il territorio nazionale.

Si tratta di un mutamento necessario, perché nessuna politica migratoria può essere realmente tale se rinuncia preliminarmente all’esercizio della sovranità sulle frontiere e alla distinzione tra immigrazione regolare e irregolare; tuttavia sarebbe altrettanto sbagliato immaginare che il ritorno del controllo statale sui confini possa, da solo, esaurire il problema migratorio, poiché una parte crescente delle difficoltà che oggi attraversano le società europee riguarda persone che quella frontiera l’hanno attraversata molti anni fa oppure, nel caso delle seconde generazioni, non l’hanno
attraversata affatto.

È proprio questo l’elemento che il fenomeno della radicalizzazione homegrown rende difficilmente eludibile.

Naturalmente occorre evitare ogni indebita sovrapposizione tra immigrazione e terrorismo, poiché una simile equazione sarebbe priva di fondamento empirico e finirebbe per attribuire a intere comunità responsabilità che appartengono soltanto a singoli individui o a specifici ambienti ideologici; ma riconoscere questa necessaria distinzione non significa poter ignorare il problema opposto, vale a dire il fatto che esistano soggetti nati, cresciuti o comunque socializzati per anni nelle società europee che, nonostante la lunga permanenza sul territorio, sviluppano una radicale estraneità rispetto ai principi fondamentali della comunità politica nella quale vivono.

Quando ciò accade, la questione non può più essere ridotta alla domanda su chi abbia attraversato la frontiera, perché per un ragazzo di seconda generazione quella frontiera è stata attraversata dai genitori molti anni prima, mentre lui è cresciuto frequentando scuole europee, vivendo nelle nostre città, utilizzando servizi pubblici, infrastrutture sociali e strumenti di comunicazione digitali pienamente inseriti nel nostro contesto; se, al termine di questo percorso, si sviluppa comunque un’identità radicalmente antagonista verso la società nella quale si è cresciuti, appare evidente che il problema non riguarda più soltanto il controllo dell’ingresso, ma ciò che è avvenuto — o non è avvenuto — durante il lungo periodo successivo.

Ed è esattamente in questo spazio che dovrebbe collocarsi una nuova concezione dell’integrazione.

Per troppo tempo l’integrazione è stata considerata come una conseguenza quasi spontanea della permanenza, quasi che la semplice presenza prolungata sul territorio, il lavoro, la frequentazione scolastica o il possesso di un titolo di soggiorno fossero
sufficienti, con il passare degli anni, a produrre automaticamente appartenenza; ma l’esperienza dimostra che il tempo può misurare la durata della permanenza senza necessariamente misurare la profondità dell’inserimento sociale, culturale e politico, perché una persona può vivere per decenni all’interno di una società senza riconoscersi realmente nei suoi principi fondamentali, può conoscerne la lingua e continuare tuttavia a percepirne le istituzioni come estranee, può lavorare regolarmente e allo stesso tempo riconoscersi esclusivamente in una comunità religiosa, etnica o identitaria separata.

È precisamente questa possibilità che impone un cambio di paradigma.

L’integrazione non può più essere trattata come un semplice auspicio, una formula programmatica o un processo affidato quasi interamente alla spontaneità delle dinamiche sociali; deve diventare un principio giuridicamente rilevante e, soprattutto, un vero e proprio dovere, perché chi sceglie di stabilire in modo durevole il proprio centro di vita all’interno di una comunità nazionale non può essere considerato soltanto titolare di diritti nei confronti di quella comunità, ma deve assumere anche una responsabilità rispetto alla propria appartenenza.

Il paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» muove esattamente da questa impostazione: la permanenza stabile sul territorio nazionale deve essere accompagnata da un dovere di integrazione che non ha nulla a che vedere con l’assimilazione forzata o con la cancellazione delle identità culturali, religiose o familiari di origine, ma che riguarda il riconoscimento di un nucleo di principi fondamentali senza i quali una società pluralista rischia di trasformarsi progressivamente in una somma di comunità parallele, reciprocamente estranee e unite soltanto dalla condivisione dello stesso spazio geografico.

In una democrazia costituzionale, il pluralismo rappresenta certamente un valore, ma proprio perché è un valore esso presuppone un terreno comune all’interno del quale le differenze possano convivere: la dignità della persona, la libertà individuale, la parità tra uomo e donna, la libertà religiosa, il rifiuto della violenza, il rispetto delle istituzioni democratiche, l’autonomia delle scelte personali e la prevalenza dell’ordinamento statale rispetto a regole comunitarie o religiose incompatibili con i principi costituzionali.

È su questo terreno comune che dovrebbe misurarsi il dovere di integrazione.

Chi sceglie stabilmente di vivere in Italia dovrebbe essere chiamato non soltanto a rispettare formalmente la legge, requisito
evidentemente minimo e comune a chiunque si trovi sul territorio dello Stato, ma a riconoscere quei principi che definiscono l’identità costituzionale della Repubblica e che rendono possibile la convivenza tra persone provenienti da tradizioni, culture e ordinamenti sociali profondamente differenti.

È proprio per questa ragione che il dovere di integrazione dovrebbe trovare un riconoscimento espresso nella Costituzione italiana.

Una simile proposta non rappresenterebbe una rottura con l’impianto costituzionale vigente, ma potrebbe invece essere letta come un suo sviluppo coerente, perché la Costituzione italiana già costruisce il rapporto tra individuo e comunità politica attraverso una relazione inscindibile tra diritti e doveri: l’articolo 2, infatti, mentre riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, richiede contemporaneamente l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale, mostrando con chiarezza come l’appartenenza alla comunità non possa essere concepita esclusivamente come una posizione passiva di vantaggio nei confronti dello Stato.

La presenza stabile di milioni di persone provenienti da esperienze culturali, religiose e sociali differenti rende oggi necessario interrogarsi su come quel principio possa essere declinato rispetto al fenomeno migratorio, evitando sia l’errore di trasformare la Costituzione in un regolamento amministrativo, sia quello opposto di continuare a considerare l’integrazione come una materia priva di una vera dimensione giuridica.

Una norma costituzionale sul dovere di integrazione dovrebbe, per sua natura, limitarsi a fissare un principio generale, lasciando alla legge ordinaria la definizione degli strumenti concreti, degli indicatori e delle garanzie; il punto essenziale sarebbe affermare che chi sceglie di vivere stabilmente nella Repubblica è tenuto a integrarsi nella comunità nazionale nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, riconoscendo così che la permanenza prolungata non costituisce una condizione giuridicamente neutra, ma determina l’insorgere di una responsabilità nei confronti della società nella quale si è scelto di vivere.

Soltanto successivamente il legislatore potrebbe individuare gli elementi attraverso i quali dare concretezza a questo principio: la conoscenza della lingua italiana, la conoscenza essenziale
dell’ordinamento, il rispetto dell’obbligo scolastico, l’accettazione della parità tra uomo e donna, il rispetto della libertà individuale, la partecipazione alla vita sociale e l’assenza di comportamenti incompatibili con i principi fondamentali dell’ordinamento potrebbero costituire alcuni dei parametri utili, purché inseriti in un sistema proporzionato, garantito e sottratto a qualsiasi automatismo irragionevole.

Il punto decisivo, tuttavia, viene prima di ogni possibile indicatore: occorre riconoscere che integrarsi non può più essere considerato facoltativo, perché una persona che vive stabilmente all’interno di una comunità nazionale, costruisce qui il proprio futuro, vi educa i propri figli e beneficia delle libertà e delle opportunità che quell’ordinamento garantisce non può mantenere indefinitamente un rapporto puramente esterno con la comunità politica nella quale vive, come se la permanenza fosse un fatto esclusivamente amministrativo, privo di qualsiasi implicazione sul piano dell’appartenenza e della responsabilità.

Per molti anni il dibattito europeo sull’immigrazione ha sviluppato in modo estremamente approfondito la dimensione dei diritti dello straniero, e ciò era certamente necessario, perché la tutela della dignità, della vita familiare, della protezione internazionale, dell’accesso al lavoro e delle garanzie giurisdizionali costituisce parte integrante dello Stato di diritto; molto meno spazio, invece, è stato riservato alla domanda speculare, vale a dire che cosa possa legittimamente essere richiesto a chi decide di stabilirsi in maniera duratura all’interno di quella stessa comunità.

Eppure una società politica non può essere costruita soltanto come somma di diritti individuali, perché ogni comunità stabile presuppone anche responsabilità condivise, limiti comuni e un nucleo di principi rispetto ai quali non può esistere una neutralità assoluta.

La questione diventa particolarmente evidente quando si osservano le seconde generazioni: se dopo venti o trent’anni dalla prima
immigrazione continuano a emergere fenomeni di segregazione sociale, estraneità identitaria, rifiuto dei principi costituzionali o, nei casi estremi, radicalizzazione, allora l’idea secondo la quale il tempo sarebbe sufficiente a produrre automaticamente integrazione deve essere radicalmente rimessa in discussione.

Il fenomeno homegrown insegna esattamente questo: una persona può essere cresciuta all’interno della società europea senza
necessariamente sviluppare un sentimento di appartenenza alla sua comunità politica, e quando il percorso arriva alla radicalizzazione gli strumenti dell’intelligence, della prevenzione antiterrorismo e del diritto penale diventano inevitabilmente necessari, ma
intervengono quando il processo di estraneazione è ormai giunto a una fase avanzata.

Una politica dell’integrazione dovrebbe invece collocarsi molto prima, nel momento in cui si definisce che cosa significa vivere stabilmente all’interno di una comunità nazionale e quali responsabilità derivino da questa scelta.

È significativo che l’articolo pubblicato da Analisi Difesa sottolinei come la sola regolazione dei flussi migratori non sia sufficiente ad affrontare il fenomeno della radicalizzazione e richiami la necessità di un coinvolgimento più ampio di famiglie, scuole, associazioni territoriali, forze dell’ordine e istituzioni; il passaggio
successivo, però, dovrebbe essere quello di riconoscere che simili politiche acquistano una vera coerenza soltanto se vengono ricondotte a un principio generale, capace di attribuire all’integrazione non il carattere di una semplice raccomandazione, ma quello di una
responsabilità giuridicamente e politicamente rilevante.

Quel principio dovrebbe essere il dovere di integrazione: non una formula simbolica, non un programma volontario e neppure un impegno affidato esclusivamente alla buona volontà delle singole
amministrazioni, ma un criterio costituzionale destinato a orientare nel tempo la legislazione, le politiche pubbliche e il rapporto tra permanenza e appartenenza.

La questione, naturalmente, va ben oltre il fenomeno della
radicalizzazione islamista, che rappresenta soltanto il caso più drammatico e visibile di una problematica molto più ampia: il rapporto tra immigrazione permanente e tenuta della comunità politica nazionale.

Per decenni l’Europa si è domandata quante persone potessero entrare; oggi ha finalmente ricominciato a interrogarsi su quante persone debbano essere rimpatriate quando non hanno diritto a rimanere; ma la domanda destinata a diventare centrale nei prossimi anni è
probabilmente un’altra, e cioè quale dovere incomba su chi, invece, ha titolo per restare e sceglie di costruire stabilmente il proprio futuro all’interno della società europea.

Il paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» offre una risposta precisa: chi non ha titolo per permanere deve essere rimpatriato secondo le regole dell’ordinamento, mentre chi ha titolo per restare deve assumere un dovere di integrazione rispetto alla comunità nella quale ha scelto di vivere.

Le due dimensioni non sono contrapposte, ma costituiscono le due parti di una medesima politica migratoria, perché uno Stato che controlla rigorosamente le frontiere ma rinuncia a interrogarsi su ciò che avviene dopo l’ingresso governa soltanto l’inizio del fenomeno e lascia sostanzialmente incontrollate le sue conseguenze di lungo periodo.

Il vero banco di prova, in questa prospettiva, non è soltanto rappresentato dalla prima generazione, ma soprattutto dalla seconda, perché è lì che si misura se l’immigrazione abbia prodotto una reale integrazione oppure soltanto una presenza prolungata sul territorio.

La domanda decisiva è capire se, dopo vent’anni, i figli delle persone immigrate si percepiscano pienamente come parte della stessa comunità nazionale nella quale sono cresciuti oppure continuino a riconoscersi in realtà separate che condividono con il resto della popolazione soltanto il territorio, senza condividere realmente il medesimo spazio civico e costituzionale.

Una società democratica può e deve essere culturalmente plurale, ma per poter restare tale deve conservare un nucleo politico e
costituzionale comune, perché quando anche quel nucleo viene meno il pluralismo cessa di essere convivenza tra differenze e rischia di trasformarsi in una progressiva frammentazione della comunità.

È per questo che il dovere di integrazione non rappresenta una limitazione del pluralismo, ma può diventare una delle condizioni necessarie per conservarlo.

L’Europa ha costruito strumenti sempre più sofisticati per controllare chi attraversa le proprie frontiere; il passaggio successivo consiste nel comprendere che il governo dell’immigrazione non termina al momento dell’ingresso, ma prosegue per anni e, in molti casi, per generazioni.

L’Italia potrebbe assumere in questo campo una posizione innovativa, affermando nella propria Costituzione un principio semplice ma destinato ad avere conseguenze profonde: chi sceglie stabilmente di vivere nella Repubblica assume il dovere di integrarsi nella comunità nazionale e di riconoscere i principi fondamentali sui quali quella comunità è costruita.

Perché l’integrazione non può più essere affidata alla speranza che il trascorrere del tempo produca spontaneamente ciò che la politica non ha mai avuto il coraggio di definire. Deve diventare un dovere costituzionale.

Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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