La forza di uno slogan politico consiste precisamente nella sua capacità di comprimere in poche parole una realtà complessa, selezionando un problema, indicandone implicitamente una causa e suggerendo, nello stesso momento, una soluzione apparentemente immediata. È anche per questa ragione che la scritta «Remigration saves Europe», esposta il 12 settembre davanti alla Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano da un gruppo di giovani che, secondo la descrizione fornita da Anadolu Agency, sarebbe collegato al movimento Save Europe Act di Martin Sellner, merita di essere osservata al di là delle dimensioni concrete della manifestazione.
Reuters Connect, attraverso cui il materiale è stato distribuito, precisa espressamente di non avere verificato né avallato il contenuto fornito dall’agenzia partner; ciò che interessa, tuttavia, non è attribuire all’episodio milanese un peso politico maggiore di quello che effettivamente possiede, quanto comprendere che cosa riveli la progressiva diffusione di un linguaggio che, nel giro di pochi anni, è riuscito a passare dagli ambienti teorici e militanti della destra identitaria centroeuropea ai programmi dei partiti, alle campagne elettorali e, infine, a forme di mobilitazione transnazionale.
La formula scelta è particolarmente efficace perché non si limita a sostenere la necessità della Remigration, ma le attribuisce una funzione quasi salvifica: la remigrazione salverebbe l’Europa. Proprio questa formulazione, tuttavia, rende ancora più evidente il problema che inevitabilmente emerge quando dalla propaganda politica si passa alla costruzione di una politica pubblica, perché affermare che una determinata misura possa salvare l’Europa non chiarisce ancora né quale sia esattamente quella misura, né quali persone debbano esserne destinatarie, né secondo quali criteri esse possano essere individuate.
Ed è qui che comincia il problema che lo slogan non può risolvere.
La parola Remigration possiede infatti una notevole capacità evocativa proprio perché consente di racchiudere sotto una medesima espressione fenomeni che, dal punto di vista politico, possono apparire contigui, ma che dal punto di vista giuridico appartengono a categorie profondamente differenti. Il ritorno volontario dello straniero regolarmente soggiornante non coincide con l’esecuzione coattiva di un provvedimento di espulsione; la perdita dei requisiti di un titolo di soggiorno non coincide con la posizione del soggiornante di lungo periodo; la cessazione di una forma di protezione non è assimilabile alla condizione di chi abbia acquisito la cittadinanza; e la presenza di una persona culturalmente distante dalla maggioranza della popolazione non costituisce, in uno Stato di diritto, una categoria giuridica automaticamente utilizzabile per determinarne l’allontanamento.
Più il termine Remigration viene utilizzato per ricomprendere contemporaneamente tutte queste ipotesi, maggiore diventa la sua efficacia come parola d’ordine e minore, paradossalmente, diventa la sua capacità di indicare da sola una politica giuridicamente determinata.
Il diritto, infatti, non può arrestarsi alla domanda politica su chi si vorrebbe far tornare, perché deve necessariamente formulare una serie di domande successive: chi può essere legittimamente allontanato, in forza di quale disposizione, sulla base di quale status, al termine di quale procedimento, attraverso quali garanzie, con quali limiti derivanti dalla Costituzione, dal diritto dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali e sotto quale controllo giurisdizionale.
Non si tratta di trasformare una questione politica in una discussione esclusivamente tecnica. Al contrario, è proprio attraverso queste domande che si comprende quale modello politico si nasconda dietro la parola Remigration.
Se il criterio decisivo diventa l’origine della persona, la sua appartenenza etnica, il Paese dal quale proviene la sua famiglia o una presunta distanza culturale rispetto alla maggioranza, la questione migratoria tende inevitabilmente a trasformarsi in una politica dell’identità. Se, invece, il criterio rimane la posizione giuridica individuale, la durata e la qualità della permanenza, il rispetto degli obblighi, il percorso di integrazione e l’esistenza o meno delle condizioni che consentono il consolidamento della presenza, il ritorno può essere ricondotto all’interno di una politica della permanenza fondata su criteri verificabili.
È precisamente in questo secondo spazio che si colloca il paradigma «Integrazione o ReImmigrazione».
La differenza non nasce dalla scelta di una parola italiana in contrapposizione a una parola tedesca, né dall’intenzione di sostituire uno slogan con un altro. Nasce dall’ordine logico delle politiche pubbliche. Il paradigma non assume il ritorno come punto iniziale dal quale selezionare successivamente le persone alle quali applicarlo, ma costruisce una sequenza nella quale l’eventuale ReImmigrazione può essere compresa soltanto come esito di un percorso precedente: ingresso, permanenza, dovere di integrazione, disponibilità effettiva degli strumenti, percorso individuale, misurazione della traiettoria e, infine, integrazione oppure ReImmigrazione.
Questo ordine modifica profondamente il problema, perché obbliga a spostare l’attenzione dalla categoria collettiva alla persona concreta. Non è sufficiente sapere da quale Paese qualcuno provenga, quale religione professi o a quale comunità venga socialmente associato; occorre comprendere quale rapporto abbia costruito durante gli anni di permanenza, quali opportunità abbia effettivamente avuto, in quale misura le abbia utilizzate e quale posizione sia progressivamente maturata nei confronti della società e dell’ordinamento nel quale vive.
È questo il significato della centralità della traiettoria individuale. Il paradigma rifiuta espressamente una valutazione applicata a marocchini, tunisini, musulmani, africani, asiatici o ad altre categorie collettive, perché due persone provenienti dallo stesso Paese e arrivate nello stesso momento possono costruire percorsi radicalmente differenti. Ciò che deve essere osservato non è l’appartenenza originaria, ma ciò che quella persona ha concretamente realizzato nel corso del tempo.
Questa impostazione consente anche di affrontare uno dei punti più delicati della discussione sulla Remigration: il rapporto tra origine e cittadinanza. Una volta che la cittadinanza sia stata legittimamente acquisita, essa non può essere degradata in ragione del cognome, della religione o della provenienza familiare, perché ciò significherebbe introdurre, formalmente o sostanzialmente, livelli differenti di appartenenza alla comunità politica. Il diritto può stabilire condizioni rigorose per l’acquisizione della cittadinanza, verificare la loro sussistenza, perseguire eventuali frodi e applicare le conseguenze che l’ordinamento consente; ciò che non può fare è trasformare l’origine in una condizione permanente di sospetto sulla piena appartenenza del cittadino.
La relazione sulla quale è costruito il paradigma affronta espressamente questo punto quando distingue il giudizio sui comportamenti e sui percorsi dalla valutazione dell’identità, precisando che origine etnica, cognome, religione o provenienza geografica non possono diventare strumenti di misurazione dell’integrazione.
La vera difficoltà, quindi, non consiste nell’affermare astrattamente che alcune persone debbano tornare. Un ordinamento già oggi prevede numerose situazioni nelle quali lo straniero privo del diritto di permanere deve lasciare il territorio nazionale, volontariamente oppure, quando ricorrano i presupposti, attraverso l’esecuzione coattiva dell’allontanamento. La questione politicamente e giuridicamente più complessa consiste nello stabilire quando la permanenza debba consolidarsi e quando, invece, il percorso debba concludersi con il ritorno.
«Integrazione o ReImmigrazione» affronta questa domanda attraverso l’idea della permanenza condizionata, che non significa mantenere indefinitamente milioni di persone in una condizione di precarietà amministrativa, ma costruire un rapporto nel quale le condizioni siano conosciute, gli strumenti siano concretamente disponibili, il percorso sia verificabile e una traiettoria positiva produca progressivamente maggiore stabilità. La relazione dell’11 settembre è molto chiara su questo punto: il centro del sistema non dovrebbe più essere semplicemente il titolo di soggiorno, ma la persona e la sua traiettoria, così che la stabilità della posizione giuridica cresca insieme al consolidamento del rapporto costruito con la comunità.
Una politica di questo tipo, tuttavia, può essere considerata legittima soltanto se alla responsabilità richiesta all’individuo corrisponde una responsabilità altrettanto verificabile dello Stato. È questo il significato della Teoria dell’Asimmetria Relazionale dell’Integrazione, che evita tanto l’idea secondo cui ogni fallimento sarebbe automaticamente imputabile allo straniero quanto la rappresentazione opposta secondo cui l’individuo non avrebbe alcuna responsabilità rispetto al proprio percorso.
Lo Stato dispone di strumenti che la persona non possiede: può organizzare corsi di lingua, predisporre formazione, favorire l’accesso al mercato del lavoro, contrastare discriminazioni e segregazione, creare occasioni di partecipazione e costruire servizi capaci di accompagnare concretamente il percorso di integrazione. Proprio perché dispone di tali poteri, non può limitarsi a verificare formalmente che determinati strumenti esistano, ma deve dimostrare che essi siano stati realmente accessibili. Un corso di lingua previsto sulla carta ma concretamente irraggiungibile non può successivamente diventare la prova della responsabilità individuale per la mancata conoscenza dell’italiano.
Allo stesso tempo, una volta che gli strumenti siano effettivamente disponibili, lo Stato non può imparare la lingua al posto della persona, frequentare un percorso formativo al suo posto o sostituirsi alla sua volontà di partecipare alla società. È precisamente questa distribuzione delle responsabilità che consente di distinguere il fallimento dell’integrazione dal rifiuto dell’integrazione, evitando che una politica rigorosa della permanenza diventi, per scorciatoia, una politica dell’identità.
È anche per questa ragione che lo slogan «Remigration saves Europe», pur possedendo una indiscutibile capacità comunicativa, lascia inevasa la questione più importante. Se davvero si ritiene che il ritorno debba assumere un ruolo maggiore nelle politiche migratorie europee, non è sufficiente affermarne la necessità; bisogna costruire l’ordinamento che permetta di distinguere chi abbia consolidato legittimamente la propria permanenza da chi non ne possieda più le condizioni, chi abbia intrapreso un percorso di integrazione da chi lo abbia consapevolmente rifiutato, chi non abbia potuto integrarsi per carenze imputabili alle istituzioni da chi abbia invece rifiutato opportunità concretamente disponibili.
Solo al termine di questa ricostruzione il ritorno acquista una funzione giuridicamente determinabile.
Il settimo pilastro del paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» muove esattamente da questa impostazione: la ReImmigrazione non costituisce il punto di partenza, non individua preventivamente categorie collettive da allontanare e non assume un obiettivo quantitativo di riduzione della popolazione straniera. Interviene quando lo Stato abbia prima reso possibile l’integrazione, ne abbia verificato gli esiti, abbia valutato la traiettoria individuale e distinto le proprie responsabilità da quelle della persona; se, all’esito di tale percorso, non sussistono le condizioni per consolidare la permanenza e non operano impedimenti costituzionali, europei o internazionali, allora il ritorno deve essere effettivamente realizzato.
Quest’ultimo punto è altrettanto importante, perché distinguere «Integrazione o ReImmigrazione» dalla Remigration identitaria non significa costruire un paradigma nel quale l’allontanamento rimanga impossibile o puramente teorico. Al contrario, uno Stato che stabilisce condizioni per la permanenza, accerta che esse non sussistono, adotta legittimamente una decisione di ritorno e successivamente non è capace di eseguirla produce una frattura altrettanto grave tra diritto dichiarato e diritto effettivo.
La differenza consiste nel procedimento che precede quella decisione.
Il ritorno non deriva dall’origine; deriva dalla posizione giuridica. Non consegue all’appartenenza a una collettività; consegue alla valutazione di una posizione individuale. Non presuppone che qualcuno venga considerato culturalmente estraneo; richiede che l’ordinamento abbia stabilito, attraverso criteri determinati e controllabili, che non sussistano le condizioni per il consolidamento della permanenza.
È proprio per questo che la progressiva diffusione europea delle idee associate a Martin Sellner merita attenzione anche da parte di chi non intenda aderire alla sua elaborazione della Remigration. Essa costringe infatti il dibattito pubblico europeo ad affrontare una questione che per molti anni è rimasta sullo sfondo: le politiche migratorie non possono riguardare soltanto l’ingresso, ma devono possedere anche strumenti capaci di governare la permanenza e, quando la permanenza non sia più giuridicamente sostenibile, il ritorno.
La risposta, tuttavia, non può consistere semplicemente nel sostituire all’antica politica dell’accoglienza una nuova politica dello slogan.
La scritta «Remigration saves Europe» formula una tesi immediata e politicamente potente. Il diritto è costretto a formulare una domanda molto più difficile: quale Remigration, nei confronti di chi, in forza di quale status e al termine di quale percorso?
Fino a quando questa domanda rimane senza risposta, la parola può mobilitare, dividere, raccogliere consenso e attraversare le frontiere, ma non costituisce ancora una compiuta politica migratoria.
Il paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» nasce precisamente dall’esigenza di colmare quello spazio, costruendo ciò che lo slogan necessariamente lascia fuori: il rapporto tra ingresso e permanenza, la definizione del dovere di integrazione, la responsabilità dello Stato nel rendere concretamente accessibili gli strumenti necessari, la responsabilità individuale nell’utilizzarli, la misurazione della traiettoria, le garanzie del procedimento e, soltanto alla fine, la scelta tra consolidamento della permanenza e ritorno.
Perché il problema delle politiche migratorie europee non è soltanto stabilire se alcune persone debbano tornare.
È costruire un sistema giuridico capace di spiegare perché una determinata persona debba rimanere oppure, quando l’ordinamento lo consenta, perché debba tornare.
Ed è precisamente ciò che nessuno slogan, per quanto efficace, può decidere da solo.
Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Nota: articolo redatto con ausilio AI, sotto direzione e responsabilità dell’autore.

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