La progressiva diffusione europea della Remigration, accompagnata dalla crescente notorietà delle elaborazioni di Martin Sellner e dalla comparsa, anche in Italia, di iniziative pubbliche che utilizzano espressamente questo linguaggio, impone ormai di affrontare una questione che non può più essere liquidata né attraverso l’adesione entusiastica a una parola d’ordine né attraverso il suo rifiuto pregiudiziale. Se il ritorno delle persone che non possiedono più il diritto di soggiornare deve realmente diventare una componente strutturale delle politiche migratorie europee, allora occorre preliminarmente costruire con precisione la categoria opposta e complementare: chi ha diritto di rimanere, a quali condizioni e attraverso quale percorso quella permanenza può progressivamente consolidarsi.
È questa, a mio avviso, la domanda che deve necessariamente precedere tutte le altre.
Il dibattito sulla Remigration tende infatti a partire dal momento finale del fenomeno migratorio, interrogandosi su chi debba essere allontanato, quale numero di persone possa realisticamente tornare nei Paesi di origine, quali strumenti debbano essere predisposti per rendere più efficaci i rimpatri e quali politiche possano incentivare il ritorno volontario. Sono questioni reali, che nessun ordinamento serio può eludere, perché uno Stato che riconosce formalmente l’esistenza di condizioni per l’allontanamento e poi non è materialmente in grado di eseguire le proprie decisioni costruisce inevitabilmente una frattura tra diritto dichiarato e diritto effettivo.
Ma proprio la centralità crescente del ritorno rende ancora più evidente la necessità di stabilire ciò che viene prima.
Prima di chiedere chi debba tornare occorre infatti sapere quale rapporto giuridico abbia costruito ciascuna persona con lo Stato nel quale vive; occorre distinguere tra presenza irregolare e soggiorno regolare, tra titolo temporaneo e posizione progressivamente consolidata, tra chi sia appena entrato e chi viva da decenni nello stesso Paese, tra chi abbia costruito legami familiari, sociali e professionali profondi e chi non abbia invece realizzato un percorso comparabile. Occorre, soprattutto, stabilire se la permanenza debba dipendere unicamente dal possesso formale di un determinato documento oppure possa essere progressivamente collegata alla traiettoria concreta della persona.
È precisamente su questo terreno che il paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» propone una costruzione diversa rispetto alla logica che domina gran parte dell’attuale sistema.
Oggi il diritto dell’immigrazione tende a organizzare la permanenza attraverso una pluralità di titoli, ciascuno legato alla causa che giustifica il soggiorno: lavoro, famiglia, studio, protezione, attesa occupazione e numerose ulteriori fattispecie. La posizione della persona viene quindi osservata soprattutto attraverso la categoria amministrativa nella quale, in un determinato momento, essa può essere collocata. Se cambia il lavoro, se cambia la famiglia, se muta la situazione personale o professionale, cambia spesso anche il titolo attraverso il quale l’ordinamento descrive quella presenza.
Il paradigma rovescia questa prospettiva, perché assume come centro non il documento, ma la persona e la sua traiettoria. È questo uno dei passaggi più radicali della proposta: ciò che dovrebbe evolvere nel tempo non è necessariamente il nome del permesso, ma il grado di stabilità della posizione giuridica, progressivamente consolidato sulla base del percorso concretamente realizzato.
La domanda decisiva non dovrebbe quindi essere soltanto «quale permesso possiedi?», ma quale posizione hai costruito all’interno della società nella quale vivi?
Il cambiamento è profondo, perché consente di superare una visione della permanenza come semplice conseguenza del trascorrere del tempo e di trasformarla in un processo giuridico dinamico, nel quale la stabilizzazione progressiva dipende dalla combinazione di più fattori: lavoro, autonomia, conoscenza della lingua, rispetto delle regole, rapporto con le istituzioni, relazioni familiari e sociali, formazione, radicamento e capacità di partecipare alla vita della comunità.
Non significa costruire una sorta di certificato di italianità, né subordinare la permanenza all’adesione a un modello culturale uniforme. Il paradigma rifiuta espressamente questa impostazione, perché l’integrazione non può essere misurata attraverso il cognome, la religione, l’origine etnica o la provenienza geografica. Significa, invece, trasformare l’integrazione in una categoria osservabile attraverso comportamenti, percorsi e relazioni giuridicamente rilevanti, superando tanto la concezione economicistica che riduce lo straniero alla sola capacità lavorativa quanto quella identitaria che rischia di ridurlo alla sua appartenenza originaria.
Questa impostazione consente anche di comprendere perché la domanda sul diritto di rimanere debba essere formulata prima di quella sul ritorno.
Se non sappiamo quali condizioni rendano progressivamente stabile la permanenza, non possiamo sapere neppure quando quella permanenza debba cessare.
Se non costruiamo un percorso verificabile, qualsiasi politica di ritorno rischia infatti di oscillare tra due estremi ugualmente insoddisfacenti: da un lato, un sistema nel quale la permanenza si consolida quasi automaticamente senza che venga realmente verificata la qualità del rapporto costruito con la società; dall’altro, una politica nella quale il ritorno viene invocato sulla base di categorie generiche, culturali o identitarie, senza un procedimento capace di distinguere le diverse posizioni individuali.
Il paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» prova precisamente a occupare lo spazio intermedio tra questi due estremi.
La sua architettura parte dall’ingresso, passa attraverso la permanenza, introduce un dovere di integrazione, verifica la disponibilità effettiva degli strumenti, osserva la traiettoria individuale e, soltanto alla fine, arriva all’alternativa tra integrazione e ReImmigrazione.
Questa successione permette di attribuire al diritto di rimanere un significato diverso rispetto a quello tradizionale. La permanenza non diventa un diritto automaticamente definitivo nel momento stesso dell’ingresso, ma nemmeno una condizione di precarietà permanente: si configura piuttosto come una posizione inizialmente sottoposta a verifica e progressivamente consolidabile quando la traiettoria individuale dimostri che il rapporto con la comunità sta diventando stabile.
È proprio questa la logica della permanenza condizionata.
Condizionata, tuttavia, non significa arbitraria. Al contrario, quanto più lo Stato pretende di collegare la stabilità della permanenza al percorso di integrazione, tanto più deve essere capace di definire preventivamente le condizioni richieste, di renderle conoscibili, di predisporre strumenti concretamente accessibili e di garantire procedimenti trasparenti e controllabili.
La relazione tra individuo e Stato deve infatti essere costruita in modo bilaterale.
Lo straniero che decide di costruire la propria vita in Italia deve assumere una responsabilità reale rispetto al progetto migratorio che intraprende; nello stesso tempo, lo Stato non può limitarsi a pretendere risultati senza assicurare l’effettiva disponibilità degli strumenti necessari per raggiungerli. Se richiede la conoscenza della lingua, deve rendere realmente accessibili i percorsi per apprenderla; se attribuisce rilievo alla formazione professionale, deve costruire condizioni che consentano di frequentarla; se pretende autonomia e partecipazione, deve evitare che segregazione, inefficienze amministrative o ostacoli strutturali rendano tali obiettivi soltanto formalmente dichiarati.
È precisamente questo il significato della Teoria dell’Asimmetria Relazionale dell’Integrazione, secondo la quale l’integrazione coinvolge contemporaneamente individuo, istituzioni e società, senza che questo comporti una responsabilità identica di tutti i soggetti. Ciascun attore deve rispondere rispetto alla parte del processo che ricade concretamente nella propria sfera di controllo: lo Stato per gli strumenti che deve rendere disponibili, la persona per il modo in cui decide di utilizzarli.
Questa distinzione è indispensabile perché permette di separare il fallimento dell’integrazione dal rifiuto dell’integrazione.
Il fallimento può derivare da condizioni personali, economiche o familiari, da servizi insufficienti, da opportunità solo formalmente esistenti oppure da un percorso che, nonostante l’impegno della persona, non abbia prodotto i risultati sperati. Il rifiuto presuppone invece un quadro completamente diverso: lo Stato ha predisposto strumenti realmente accessibili, la persona è stata concretamente posta nelle condizioni di utilizzarli e, nonostante ciò, ha consapevolmente scelto di non intraprendere il percorso richiesto o ha assunto comportamenti incompatibili con esso.
Solo distinguendo queste situazioni diventa giuridicamente legittimo attribuire conseguenze differenti alle diverse traiettorie.
Ed è precisamente qui che la questione del diritto di rimanere acquista il suo significato più importante.
Non dovrebbe esistere un unico momento nel quale lo Stato risponde una volta per tutte alla domanda sulla permanenza. La posizione dovrebbe potersi consolidare progressivamente attraverso il tempo, in funzione della traiettoria individuale, così che chi dimostri un rapporto stabile, positivo e sempre più profondo con la società acquisisca una posizione giuridica sempre più solida, mentre le situazioni problematiche vengano affrontate prima che diventino definitive e prima che l’unica alternativa residua sia l’allontanamento.
È questa logica che consente anche di comprendere la proposta di una verifica periodica dell’integrazione per le persone già regolarmente presenti. L’obiettivo non sarebbe sottoporre milioni di stranieri a un controllo permanente né ricreare ciclicamente una condizione di incertezza, ma verificare, a intervalli ragionevoli, quale traiettoria sia stata costruita e quale grado di stabilità debba conseguentemente essere riconosciuto. La relazione dell’11 settembre ipotizza, per chi sia già regolarmente presente, valutazioni periodiche indicative ogni cinque anni, proprio perché la permanenza deve essere osservata come un processo e non come una fotografia isolata.
Un simile sistema consentirebbe anche di dare maggiore certezza a chi abbia realmente costruito la propria vita nel Paese.
Questo punto viene spesso trascurato quando si parla di permanenza condizionata. Collegare la stabilità del soggiorno alla traiettoria non significa soltanto prevedere conseguenze negative per chi rifiuti il percorso; significa anche offrire una prospettiva più chiara e progressiva a chi dimostri concretamente di essersi integrato. Le regole sarebbero conosciute fin dall’inizio, lo Stato renderebbe disponibili gli strumenti necessari, il percorso verrebbe verificato e una traiettoria positiva produrrebbe una stabilizzazione crescente della posizione.
Il sistema diventerebbe così più rigoroso nei confronti di chi non possieda o perda le condizioni per rimanere, ma contemporaneamente più certo nei confronti di chi quelle condizioni abbia costruito e consolidato.
È questa la differenza tra una politica semplicemente restrittiva e una politica della permanenza.
La prima si concentra prevalentemente sulla riduzione degli ingressi e sull’aumento delle uscite. La seconda deve essere capace di stabilire chi entra, quale percorso deve compiere, quali strumenti deve ricevere, come debba essere valutato, quando la sua permanenza diventi progressivamente stabile e quando, invece, vengano meno le condizioni per proseguirla.
È soltanto alla fine di questa architettura che la ReImmigrazione assume il proprio significato.
Quando lo Stato abbia definito le regole, reso effettivamente disponibili gli strumenti di integrazione, osservato la traiettoria individuale, distinto le proprie responsabilità da quelle della persona e accertato, attraverso un procedimento giuridicamente garantito, che non esistono le condizioni per consolidare la permanenza, allora, se non operano impedimenti costituzionali, europei o internazionali, il ritorno deve diventare effettivo.
La ReImmigrazione non è quindi il contrario del diritto di rimanere.
Ne è, paradossalmente, la conseguenza logica.
Solo quando un ordinamento sia capace di definire con sufficiente precisione le condizioni alle quali la permanenza può consolidarsi può essere altrettanto preciso nel determinare quando quelle condizioni non sussistano più. Senza una teoria della permanenza, anche la teoria del ritorno rimane inevitabilmente incompleta.
È questo il limite che emerge quando la Remigration viene trasformata in una parola autosufficiente.
Il quesito «chi deve tornare?» possiede una indubbia capacità politica, perché costringe gli ordinamenti europei ad affrontare il problema dell’effettività degli allontanamenti e del rapporto tra immigrazione e permanenza stabile. Ma se quella domanda non viene preceduta da una costruzione altrettanto rigorosa del diritto di rimanere, il rischio è di cercare i destinatari del ritorno attraverso categorie collettive, identitarie o culturali che il diritto non può utilizzare come sostitutive della posizione individuale.
È precisamente per questa ragione che il crescente rilievo europeo delle tesi associate a Martin Sellner dovrebbe essere considerato non soltanto come un fenomeno politico da sostenere o contrastare, ma come l’occasione per spostare il dibattito su un terreno più profondo.
Non è sufficiente domandarsi quante persone possano essere rimpatriate.
Dobbiamo stabilire quale rapporto debba esistere tra ingresso e permanenza, quali responsabilità derivino dalla scelta di stabilirsi stabilmente in una società, quali obblighi gravino sullo Stato nel rendere possibile l’integrazione, quali indicatori possano misurare una traiettoria senza trasformarsi in strumenti di assimilazione culturale e quali garanzie debbano accompagnare una decisione capace di incidere così profondamente sulla vita della persona.
Solo dopo sarà possibile parlare seriamente di ritorno.
Perché uno Stato che non sa definire con precisione chi ha diritto di rimanere difficilmente potrà costruire una politica giuridicamente coerente per stabilire chi debba tornare.
Il paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» nasce precisamente da questa inversione della domanda: non partire dall’ultima pagina della vicenda migratoria, ma ricostruire tutte quelle che la precedono, facendo della permanenza il centro della politica pubblica e della ReImmigrazione uno dei possibili esiti di un percorso individuale verificato.
Martin Sellner e la crescente diffusione della Remigration hanno contribuito a riportare il ritorno al centro del dibattito europeo.
Il passaggio successivo, tuttavia, deve essere necessariamente più difficile e più ambizioso.
Prima di stabilire chi deve tornare, dobbiamo costruire le regole che permettano di stabilire chi ha diritto di rimanere.
Solo allora il ritorno potrà essere sottratto alla dimensione dello slogan e ricondotto all’interno di un autentico sistema di governo dell’immigrazione.
Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Nota: articolo redatto con ausilio AI, sotto direzione e responsabilità dell’autore.

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