Il 18 settembre 2026 la Corte d’appello federale del Primo Circuito, con sede a Boston, ha respinto la procedura dell’amministrazione Trump che consentiva di trasferire rapidamente una persona verso un Paese diverso da quello d’origine senza offrirle un’occasione effettiva per segnalare i rischi per la propria sicurezza. La decisione, riferita da Reuters, conferma in larga parte la pronuncia con cui il giudice federale Brian Murphy aveva dichiarato illegittima la politica del Department of Homeland Security.
La contraddizione è netta: lo Stato può avere un titolo definitivo per allontanare una persona, ma non per consegnarla senza verifica a qualunque Stato disposto ad accettarla. La procedura contestata permetteva l’esecuzione quando Washington riteneva affidabili le assicurazioni diplomatiche del Paese ricevente oppure dopo un preavviso che, in alcuni casi, poteva ridursi a sei ore. In un intervallo simile è difficile reperire un difensore, ricostruire le condizioni del Paese indicato e presentare elementi individuali sul rischio di persecuzione o tortura.
Il caso è D.V.D. v. U.S. Department of Homeland Security, una controversia già arrivata più volte davanti alla Corte Suprema nella fase cautelare, come documenta il fascicolo ufficiale. La questione non riguarda un diritto generalizzato a restare negli Stati Uniti: riguarda il modo in cui deve essere eseguito un ordine di rimozione quando la destinazione scelta dall’amministrazione non era quella esaminata nel procedimento originario.
Il quadro normativo statunitense consente, in determinate condizioni, il trasferimento verso un Paese terzo, ma incontra il limite del non-refoulement. L’8 U.S.C. § 1231 impedisce il rimpatrio quando la vita o la libertà sarebbero minacciate per ragioni protette; le norme di attuazione della Convenzione contro la tortura impongono inoltre una valutazione quando esistono motivi concreti per temere trattamenti vietati. Una garanzia esiste davvero solo se può essere attivata prima della partenza, non ricostruita dopo che il trasferimento è stato eseguito.
La sentenza conta perché separa due piani che il dibattito politico tende a confondere. L’effettività dei rimpatri è una componente necessaria di qualsiasi sistema migratorio credibile, soprattutto quando il Paese d’origine rifiuta la riammissione. Ma l’efficienza amministrativa non può trasformare il Paese terzo in una scorciatoia capace di eludere l’esame individuale della destinazione reale.
La valutazione dei risultati dipenderà ora dalle regole operative che il DHS adotterà: durata del preavviso, accesso al difensore, modalità per manifestare il timore, sospensione del trasferimento durante l’esame e controllo sull’affidabilità delle assicurazioni diplomatiche. Senza questi passaggi, la tutela resterebbe nominale; con procedure indefinite o puramente dilatorie, invece, anche un ordine legittimo rischierebbe di diventare ineseguibile. La garanzia deve essere concreta, ma anche temporalmente governata.
Nel paradigma Integrazione o ReImmigrazione, questa decisione ricorda che il ritorno non è l’espulsione della responsabilità pubblica oltre il confine. Chi non possiede più le condizioni per la permanenza può essere allontanato, ma verso una destinazione giuridicamente sostenibile e dopo una verifica individuale effettiva. Il Paese terzo può essere uno strumento di esecuzione; non può diventare una zona franca rispetto agli obblighi dello Stato che dispone il trasferimento.
Se sei ore non consentono di comprendere dove si verrà portati e di dimostrare perché quel luogo è pericoloso, non esiste una procedura: esiste soltanto un fatto compiuto. Un sistema forte esegue le proprie decisioni, ma non confonde la rapidità con la legalità.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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