Il 12 settembre, davanti alla Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano, un gruppo di giovani ha esposto uno striscione recante la scritta «Remigration saves Europe», portando anche in Italia una parola che, nel giro di pochi anni, è passata dagli ambienti intellettuali e militanti della destra identitaria europea al dibattito pubblico, ai programmi politici e alle competizioni elettorali. Secondo la descrizione fornita da Anadolu Agency, che ha realizzato il materiale successivamente distribuito attraverso Reuters Connect, i manifestanti sarebbero collegati al movimento Save Europe Act di Martin Sellner; deve peraltro essere precisato, per correttezza, che Reuters Connect dichiara espressamente di non avere verificato né avallato il contenuto prodotto dall’agenzia partner.
Sarebbe facile valutare l’episodio esclusivamente sulla base del numero dei partecipanti e, conseguentemente, considerarlo una manifestazione marginale, priva di particolare rilevanza politica. Una simile lettura rischierebbe tuttavia di perdere il significato più interessante del fatto, perché ciò che merita attenzione non è tanto la consistenza numerica dell’iniziativa milanese quanto la capacità di una determinata categoria politica di attraversare rapidamente i confini nazionali, costruendo un linguaggio comune tra movimenti che operano in Paesi differenti e trasformando progressivamente la Remigration da concetto elaborato soprattutto nell’Europa centrale in una parola d’ordine della mobilitazione politica transnazionale.
È proprio questa evoluzione a rendere oggi necessario un chiarimento che riguarda direttamente il paradigma «Integrazione o ReImmigrazione». Quanto più la parola Remigration acquista forza politica, tanto più diventa infatti indispensabile comprendere che cosa essa significhi concretamente e, soprattutto, evitare che concetti differenti vengano sovrapposti soltanto perché condividono il riferimento finale al ritorno.
Il problema emerge immediatamente quando dalla dimensione dello slogan si passa a quella del diritto. Affermare che la remigrazione possa rappresentare una risposta alle trasformazioni prodotte dall’immigrazione europea non consente ancora di comprendere quali persone dovrebbero essere interessate da tale politica, perché sotto la medesima parola possono essere ricondotte situazioni giuridiche profondamente differenti: lo straniero irregolarmente presente e destinatario di un provvedimento di espulsione; il titolare di un permesso di soggiorno che abbia successivamente perduto i requisiti necessari alla permanenza; il soggiornante di lungo periodo; la persona regolarmente residente che non abbia realizzato un percorso soddisfacente di integrazione; chi abbia acquisito la cittadinanza dello Stato ospitante; oppure, nelle interpretazioni più ampie e identitarie del concetto, persone considerate problematiche semplicemente in ragione della loro origine migratoria, anche quando il loro status giuridico non consentirebbe di qualificarle come straniere.
Non si tratta di differenze secondarie, perché ciascuna di queste condizioni corrisponde a un rapporto diverso con l’ordinamento e, conseguentemente, a poteri differenti dello Stato. Il diritto dell’immigrazione non può confondere l’irregolarità con la regolarità del soggiorno, la precarietà di un titolo temporaneo con una posizione consolidata, la condizione dello straniero con quella del cittadino e, soprattutto, non può sostituire alla verifica della posizione individuale una valutazione fondata genericamente sull’origine etnica, nazionale, culturale o religiosa.
È precisamente a questo punto che «Integrazione o ReImmigrazione» prende una strada diversa.
La differenza non consiste semplicemente nell’utilizzazione della parola italiana ReImmigrazione al posto del termine Remigration, né avrebbe senso tentare di costruire una distinzione puramente lessicale tra concetti che inevitabilmente condividono alcuni problemi, a partire dall’effettività degli allontanamenti e dalla necessità che uno Stato sia realmente capace di eseguire le decisioni di ritorno legittimamente adottate. La differenza riguarda invece l’ordine logico attraverso il quale viene costruita la politica migratoria e, prima ancora, l’individuazione del soggetto sul quale quella politica deve operare.
Il paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» non comincia infatti chiedendosi chi debba essere rimandato indietro, ma costruisce una sequenza molto più lunga: ingresso, permanenza, dovere di integrazione, disponibilità effettiva degli strumenti necessari a realizzarla, percorso individuale, misurazione della traiettoria e, soltanto al termine di questo procedimento, integrazione oppure ReImmigrazione.
Questa successione non costituisce un artificio teorico, perché modifica radicalmente il criterio attraverso il quale viene osservata la presenza straniera. Se si parte dal ritorno, il rischio è quello di cercare innanzitutto una categoria di persone alle quali applicarlo; se si parte invece dalla permanenza e dal percorso di integrazione, ciò che deve essere osservato non è il gruppo al quale la persona appartiene, ma la posizione che quella singola persona ha progressivamente costruito all’interno della società.
Due individui provenienti dallo stesso Paese, appartenenti alla stessa religione, arrivati nello stesso anno e magari inizialmente inseriti nella medesima comunità possono infatti presentare, dopo dieci o quindici anni, traiettorie completamente differenti. Uno può avere imparato la lingua, costruito una famiglia, raggiunto un’autonomia economica, sviluppato relazioni sociali esterne alla propria comunità di origine, partecipato alla vita della società e mantenuto un rapporto corretto con le istituzioni; l’altro può avere seguito un percorso radicalmente diverso. Se l’origine rimane identica mentre le traiettorie divergono, proprio questa divergenza dimostra perché l’origine non possa costituire il criterio giuridico attraverso il quale governare la permanenza.
La questione può essere sintetizzata attraverso un principio che diventa tanto più importante quanto più il concetto di Remigration si diffonde nel dibattito europeo: lo status prima dell’origine e la traiettoria individuale prima dell’appartenenza collettiva.
È una distinzione che assume un significato ancora maggiore quando il dibattito arriva a coinvolgere persone che abbiano acquisito la cittadinanza. Uno Stato può certamente stabilire condizioni rigorose per l’acquisizione della cittadinanza, verificare che esse siano effettivamente soddisfatte e prevedere, nei limiti consentiti dall’ordinamento costituzionale, europeo e internazionale, le conseguenze di eventuali frodi o condotte alle quali la legge attribuisca specifica rilevanza. Ciò che non può fare è trasformare l’origine familiare in una condizione permanente di cittadinanza attenuata, perché una cittadinanza legittimamente acquisita non può dipendere, nella sua effettività, dal cognome, dalla provenienza dei genitori o dalla religione professata.
Proprio qui emerge uno dei confini più importanti tra una politica della permanenza e una politica dell’identità. «Integrazione o ReImmigrazione» non pretende di stabilire chi sia culturalmente abbastanza italiano, né costruisce un certificato di conformità culturale, ma propone di individuare comportamenti e relazioni giuridicamente osservabili: il lavoro, la conoscenza della lingua, il rispetto delle regole, l’autonomia, il rapporto con le istituzioni, la formazione, le relazioni sociali, il radicamento familiare e, soprattutto, l’evoluzione di questi elementi nel corso del tempo.
Anche questa impostazione, tuttavia, sarebbe incompleta se attribuisse unilateralmente allo straniero ogni responsabilità per l’esito del processo. Il paradigma muove invece dalla Teoria dell’Asimmetria Relazionale dell’Integrazione, secondo la quale l’integrazione è certamente un processo che coinvolge individuo, istituzioni e società, senza che da ciò possa derivare una responsabilità identica di tutti gli attori rispetto al risultato finale. Lo Stato dispone infatti di poteri e risorse che l’individuo non possiede: può organizzare corsi di lingua, predisporre percorsi formativi, facilitare l’accesso al mercato del lavoro, contrastare discriminazioni e segregazione, costruire occasioni di partecipazione e rendere concretamente disponibili gli strumenti necessari all’integrazione; la persona, tuttavia, una volta che tali strumenti siano effettivamente accessibili, rimane responsabile della scelta di utilizzarli e del comportamento tenuto durante il proprio percorso.
È precisamente questa distribuzione asimmetrica delle responsabilità che permette di introdurre una distinzione decisiva, quella tra fallimento e rifiuto dell’integrazione. Il primo può dipendere da fragilità personali, condizioni familiari, marginalità economica, insufficienza dei servizi oppure dalla mancata accessibilità delle opportunità che formalmente lo Stato afferma di avere predisposto; il secondo può essere configurato soltanto quando quelle opportunità siano state realmente disponibili e la persona, pur essendo stata concretamente posta nelle condizioni di intraprendere il percorso, abbia consapevolmente scelto di non farlo o abbia assunto comportamenti incompatibili con gli obblighi che derivano dalla permanenza.
Questa distinzione è essenziale anche per comprendere il significato della parola ReImmigrazione all’interno del paradigma, perché essa non rappresenta né il paradigma stesso né il suo obiettivo quantitativo. Non si parte dall’individuazione preventiva di un numero di persone da allontanare e non si costruiscono categorie collettive sulla base delle quali decidere chi appartenga e chi non appartenga alla società. La ReImmigrazione costituisce, piuttosto, uno dei possibili esiti di un percorso che deve essere iniziato molto prima e nel quale lo Stato ha prima definito le condizioni della permanenza, ha reso disponibili gli strumenti dell’integrazione, ha osservato la traiettoria individuale, ha distinto le proprie responsabilità da quelle della persona e ha adottato una decisione sottoposta alle garanzie previste dall’ordinamento.
Questo non significa affatto costruire un sistema nel quale il ritorno rimanga soltanto teorico. Al contrario, proprio perché il procedimento precedente deve essere serio, verificabile e garantito, quando al suo termine non sussistano le condizioni giuridiche per consolidare la permanenza e non operino impedimenti costituzionali, europei o internazionali, il ritorno deve essere effettivo. Uno Stato che stabilisce condizioni senza verificarle, adotta decisioni senza essere capace di eseguirle oppure utilizza il rimpatrio soltanto come promessa politica rinuncia a una parte essenziale della propria responsabilità.
La differenza consiste dunque nel collocare il ritorno alla fine e non all’inizio del ragionamento.
È per questo che l’iniziativa milanese collegata al movimento di Martin Sellner assume un interesse che va oltre la manifestazione stessa. La progressiva diffusione transnazionale della Remigration dimostra che la questione del ritorno è ormai uscita dagli ambienti nei quali era stata inizialmente elaborata ed è destinata a diventare uno dei grandi temi del confronto politico europeo. Proprio questa crescita rende però insufficiente la contrapposizione elementare tra chi considera la remigrazione la soluzione dei problemi europei e chi respinge la parola prima ancora di interrogarsi sulle questioni reali che essa porta con sé.
La discussione più importante comincia infatti dopo.
Occorre stabilire quali forme di ritorno siano giuridicamente possibili, quali debbano essere effettivamente eseguite, quale rilievo possa assumere il percorso di integrazione nella disciplina della permanenza, quali garanzie debbano accompagnare le decisioni amministrative, quale debba essere il ruolo del giudice e, soprattutto, dove debba essere tracciato il limite oltre il quale la valutazione dello status individuale rischia di trasformarsi in una valutazione dell’origine.
La scritta comparsa a Milano sostiene che «Remigration saves Europe». È uno slogan politicamente efficace proprio perché riduce una questione estremamente complessa a una risposta immediatamente comprensibile. Il diritto, tuttavia, non può permettersi la medesima semplificazione, perché prima di stabilire chi debba tornare deve necessariamente stabilire chi abbia diritto di rimanere, a quali condizioni quella permanenza possa progressivamente consolidarsi, quali responsabilità gravino sullo straniero e quali sullo Stato e attraverso quale procedimento sia possibile accertare che quelle condizioni siano state rispettate.
È in questo passaggio che emerge la distanza più profonda tra la Remigration come parola d’ordine politica e «Integrazione o ReImmigrazione» come proposta di architettura complessiva della politica migratoria.
Non si tratta di negare il ritorno, ma di inserirlo all’interno di un sistema; non di individuare collettivamente chi non appartiene, ma di verificare individualmente quale rapporto giuridico e sociale sia stato costruito; non di sostituire l’integrazione con l’identità, ma di trasformare l’integrazione da aspirazione generica in categoria verificabile; non, infine, di chiedere allo Stato soltanto di allontanare, ma di pretendere che esso sia capace di governare l’intero percorso migratorio, dall’ingresso alla permanenza, dalla permanenza all’integrazione e, quando ne ricorrano effettivamente i presupposti, dall’accertamento della mancata possibilità di consolidare quella permanenza alla ReImmigrazione.
Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Nota: articolo redatto con ausilio AI, sotto direzione e responsabilità dell’autore.

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