Spagna, la priorità nazionale ha due definizioni: il passaporto può sostituire il radicamento?

Il 28 ottobre 2026, nel quartiere San Andrés di Murcia, il segretario generale di Vox, Ignacio Garriga, ha rilanciato la «prioridad nacional» nell’accesso ad aiuti sociali, abitazioni protette e posti negli asili, affiancandola alla prospettiva politica di «remigraciones masivas». La cronaca di Radio Murcia del 28 ottobre riferisce le sue dichiarazioni: sono posizioni di un partito in campagna elettorale, non l’accertamento di un nesso causale tra immigrazione e insicurezza e neppure una nuova disciplina già applicabile. Il fatto offre però una domanda più difficile della consueta contrapposizione tra chi vuole limitare gli ingressi e chi difende l’accoglienza: che cosa dovrebbe realmente premiare una politica di preferenza pubblica, la cittadinanza formale o un rapporto effettivo e duraturo con la comunità? Il problema riguarda direttamente il significato dell’integrazione, perché i due criteri possono coincidere ma non sono sinonimi. Ed è proprio quando divergono che una proposta politica deve chiarire quale forma di appartenenza intende riconoscere.

Non si tratta di attribuire a Vox un programma uniforme che i suoi stessi esponenti hanno descritto in modi differenti. Il comunicato del partito del 26 maggio 2026, relativo all’intervento parlamentare di Alberto Rodríguez Almeida, presenta la priorità come attenzione a persone con un «arraigo real, duradero y verificable»; il soggetto privilegiato viene quindi individuato anche attraverso il legame territoriale. Eppure il 24 aprile l’agenzia EFE documentava una discussione interna sulla stessa espressione: a una definizione legata alla discendenza faceva seguito il chiarimento di Ignacio Garriga secondo cui la preferenza avrebbe compreso anche gli spagnoli naturalizzati. Nella ricostruzione di VerificaRTVE del 22 aprile, l’accordo politico in Estremadura impiegava invece parametri di residenza documentata, con soglie proposte di cinque o dieci anni secondo la tipologia di abitazione. Ne emerge una tensione concreta fra tre linguaggi: nazionalità, discendenza e radicamento. Il chiarimento che include i naturalizzati impedisce di sostenere che siano automaticamente esclusi; non risolve, tuttavia, la posizione degli stranieri legalmente residenti e stabilmente integrati.

Per vedere il paradosso basta un esperimento concettuale, non una storia che si finga realmente accaduta. Immaginiamo, da un lato, uno straniero titolare di soggiorno di lungo periodo che da molti anni lavori in Spagna, parli la lingua, osservi la legge e abbia figli iscritti a scuola; dall’altro, un cittadino spagnolo che abbia da poco stabilito la residenza nel medesimo comune, senza avervi ancora costruito una rete sociale. Nessuna di queste circostanze attribuisce automaticamente un diritto alla casa pubblica, perché contano reddito, bisogno, composizione familiare e requisiti di ciascun programma. Ma il confronto obbliga a distinguere due domande: chi è cittadino, e chi ha maturato un radicamento locale effettivo? Un criterio esclusivamente nazionale e uno esclusivamente territoriale potrebbero produrre graduatorie differenti. Se la politica dice di valorizzare l’integrazione, deve spiegare perché la posizione dello straniero lungamente radicato possa diventare irrilevante; se privilegia la cittadinanza, deve riconoscere che sta applicando un criterio giuridico diverso. La chiarezza sui fini viene prima delle discussioni sui singoli punteggi.

Il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» affronta precisamente questo scarto fra status e traiettoria. Nella Teoria dell’Asimmetria Relazionale dell’Integrazione del 6 settembre 2026, la partecipazione dello straniero e quella dello Stato sono reciproche, ma le responsabilità non sono simmetriche: le istituzioni controllano le condizioni di accesso alle opportunità, la persona conserva la responsabilità delle scelte compiute quando quelle opportunità sono realmente praticabili. È una tesi che non equipara integrazione a reddito, assistenza ricevuta o possesso di un documento. Chi lavora non dimostra per ciò solo di condividere le regole comuni; chi ha bisogno di un sostegno sociale non dimostra per ciò solo di rifiutare l’integrazione. Qui la preferenza nazionale diventa una prova esigente per il modello: se lo Stato invoca un dovere di partecipazione, non può trattare come invisibili le evidenze individuali di partecipazione soltanto perché la naturalizzazione non è intervenuta. Nello stesso tempo, ciò non trasforma ogni straniero residente in cittadino, né cancella gli specifici diritti e doveri che discendono dai diversi status.

Il diritto pone confini concreti a questa disputa senza esaurirne la portata politica. Gli articoli 13 e 14 della Ley Orgánica 4/2000 riconoscono agli stranieri residenti l’accesso alle misure abitative nei termini di legge, assicurano ai soggiornanti di lungo periodo condizioni pari agli spagnoli per tali aiuti e disciplinano l’accesso ai servizi e alle prestazioni sociali; il comma 3 dell’articolo 14 tutela inoltre i servizi sociali di base indipendentemente dalla posizione amministrativa. L’articolo 11 della direttiva 2003/109/CE stabilisce il principio della parità di trattamento dei soggiornanti di lungo periodo in numerosi ambiti, con deroghe delimitate. La Costituzione spagnola distingue cittadinanza e condizione dello straniero, ma contiene anche principi di uguaglianza e tutela dei diritti. Il 13 ottobre 2026, secondo Europa Press, la Commissione europea ha segnalato il rischio di discriminazione indiretta di alcune preferenze nazionali non giustificate e non proporzionate. Non significa che ogni requisito di residenza sia vietato; significa che il nome politico della misura non sostituisce l’analisi del suo effetto e del suo fondamento legale.

La migliore obiezione a questa critica non è trascurabile. In presenza di abitazioni scarse, graduatorie lunghe e bilanci finiti, un’amministrazione può voler dare rilievo alla continuità della residenza, al bisogno locale e alla costruzione di relazioni stabili, anziché premiare un rapporto meramente occasionale con il territorio. Può anche sostenere, politicamente, che la cittadinanza esprima una responsabilità di solidarietà particolarmente forte. Ma si deve distinguere una scelta di allocazione delle risorse, sottoposta a vincoli e controllo, da una presunzione secondo cui il non cittadino avrebbe necessariamente un legame più debole. Lo straniero regolare versa imposte, può avere famiglia e lavoro sul territorio e può essere titolare di diritti di parità di trattamento; viceversa, la condizione di cittadino non garantisce da sola né bisogno maggiore né radicamento più intenso in una specifica città. Criteri di anzianità, reddito e vulnerabilità possono essere valutati con motivazioni pubbliche e proporzionate, ma non costituiscono automaticamente prove di integrazione e devono essere verificati anche rispetto agli effetti discriminatori indiretti. La tutela delle risorse pubbliche non richiede di cancellare la distinzione fra appartenenza giuridica, integrazione individuale e bisogno sociale.

Da questo confronto nasce una conseguenza teorica che interessa anche il dibattito italiano. La ReImmigrazione è, nel Paradigma, l’eventuale esito individuale di una posizione nella quale il ritorno sia giuridicamente consentito, non un programma di uscita delle persone socialmente considerate meno appartenenti. Un cittadino naturalizzato non diventa rimpatriabile perché qualcuno reputi insufficiente la sua integrazione; uno straniero legalmente residente non diventa allontanabile soltanto perché non prevale in una graduatoria per l’alloggio. E una difficoltà nell’accesso alla casa non prova un rifiuto consapevole delle regole comuni. La lezione non consiste nel prescrivere un’identica soluzione per tutti i sistemi di welfare, ma nel chiedere coerenza tra l’integrazione che si pretende e il significato delle condizioni che si stabiliscono. Se il percorso individuale è chiamato a produrre conseguenze giuridiche, le istituzioni devono riconoscere almeno la differenza tra chi non ha partecipato a opportunità accessibili e chi ne è stato escluso per condizioni che non poteva modificare. Altrimenti un criterio pensato per misurare appartenenza finisce per descrivere soltanto la forza delle barriere amministrative.

La questione aperta dalla Spagna non si chiude dunque con un giudizio favorevole o contrario alla «prioridad nacional». Si apre con una richiesta di precisione: quando una proposta promette di favorire gli spagnoli, intende tutelare la cittadinanza come status; quando invoca il «radicamento reale, duraturo e verificabile», intende invece valutare un legame costruito nel tempo. Entrambe le categorie possono comparire in una politica pubblica, ma non possono essere scambiate tacitamente l’una con l’altra, e le differenze devono restare compatibili con i diritti riconosciuti dall’ordinamento. Il contributo nuovo al Paradigma è un principio di coerenza del riconoscimento: se l’integrazione diventa un dovere verificabile, la sua realizzazione non può essere resa politicamente irrilevante proprio nel momento in cui la persona domanda di partecipare ai beni e alle responsabilità della comunità. Ciò non attribuisce la cittadinanza per effetto di una graduatoria; obbliga piuttosto lo Stato a dire con esattezza che cosa sta misurando, che cosa vuole premiare e di quali effetti risponde. Senza questa distinzione, persino una politica che dichiara di difendere la coesione rischia di produrre categorie di appartenenza reciprocamente contraddittorie.

Avv. Fabio Loscerbo

Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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