Il 21 ottobre 2026 il Comitato Remigrazione e Riconquista ha annunciato una nuova mobilitazione per il 14 novembre a Parma, riportando al centro del confronto la propria proposta di legge di iniziativa popolare. Il dato politicamente più significativo, tuttavia, non è l’annuncio della manifestazione: è una disposizione della proposta C. 2997, presentata il 30 giugno 2026 e assegnata alla I Commissione Affari costituzionali il 14 luglio, senza che l’esame risulti avviato. L’articolo 13 del testo promosso dal Comitato immagina un Fondo per la Remigrazione con una dotazione iniziale di un miliardo di euro l’anno, incrementabile sino a due. Per finanziarlo prevede, tra le altre fonti, la riconversione di fondi nazionali destinati all’accoglienza e all’integrazione e una tassa del 3 per cento sulle rimesse estere. Le risorse sarebbero vincolate esclusivamente alla remigrazione. Il progetto è una proposta politica e legislativa, non una legge vigente: e proprio per questo va discusso prima che la forza dello slogan nasconda la logica della sua architettura.
Consideriamo il caso, tutt’altro che impossibile, di una persona straniera che lavori regolarmente in Italia, versi le imposte dovute, abbia appreso l’italiano, rispetti le regole comuni e destini una parte del reddito al mantenimento dei genitori o dei figli nel Paese d’origine. Non occorre attribuirle un’identità esemplare né inventare un profilo personale: è una situazione strutturalmente compatibile con l’integrazione. Se la tassa immaginata dall’articolo 13 fosse introdotta senza distinzioni pertinenti, il suo trasferimento familiare potrebbe concorrere a finanziare una politica espressamente rivolta ai ritorni. La bozza parla di «rimesse estere», ma non definisce in modo compiuto soggetti passivi, base imponibile ed eventuali esenzioni: non è quindi corretto sostenere che colpirebbe soltanto gli immigrati o che imporrebbe a qualcuno di lasciare il Paese. La contraddizione è più precisa. Un comportamento perfettamente compatibile con l’appartenenza civica diventerebbe una delle basi economiche di un programma che assume il ritorno come priorità. La domanda non è se si possano tassare trasferimenti di denaro; è quale significato politico attribuire ai legami che una persona integrata conserva oltre confine.
Questo punto era stato sviluppato, da una prospettiva differente, nell’articolo pubblicato su ReImmigrazione.com il 24 settembre 2026, «Rimesse dall’Italia, 8,6 miliardi ai Paesi d’origine: la regia migratoria deve misurare il co-sviluppo». Lì le rimesse erano considerate un fenomeno economico e sociale che non cancella il radicamento nel Paese di residenza, né può essere automaticamente equiparato a investimento produttivo. Il nuovo problema è diverso: che cosa accade quando lo Stato non si limita a osservare quel legame transnazionale, ma decide di trarne risorse finalizzate specificamente alle partenze? Il denaro inviato per assistere un genitore anziano, sostenere gli studi di un figlio o affrontare una spesa sanitaria conserva la propria natura privata anche se attraversa una frontiera. Un ordinamento può disciplinare e sottoporre a controlli fiscali tali trasferimenti; dovrebbe tuttavia motivare con particolare cura la scelta di legarli a un programma migratorio che non ha come destinatario necessario chi effettua il pagamento. In caso contrario, il vincolo di solidarietà familiare rischia di ricevere un significato pubblico che non possiede.
L’altra metà della previsione è ancora più incisiva: il progetto cita esplicitamente la riconversione dei fondi nazionali destinati all’accoglienza e all’integrazione. Non sappiamo, sulla base del solo testo, quali capitoli verrebbero ridotti e in quale misura; sarebbe scorretto parlare di cancellazione già decisa di tutti i corsi di lingua o dei servizi territoriali. Ma l’orientamento dichiarato è verificabile: trasferire una parte delle risorse da ciò che può rendere possibile la partecipazione a ciò che serve a gestire i ritorni. Ne deriva una questione centrale per la Teoria dell’Asimmetria Relazionale dell’Integrazione, formulata il 6 settembre 2026. Lo Stato controlla in misura rilevante l’accessibilità delle occasioni di apprendimento linguistico, qualificazione e partecipazione; l’individuo risponde delle proprie scelte entro opportunità concretamente disponibili. Se la politica pubblica riduce queste ultime, non può poi utilizzare il loro mancato impiego come prova sufficiente di un rifiuto individuale. Il rischio teorico è un giudizio sull’integrazione che contribuisce a produrre proprio il fallimento che pretende di registrare.
Qui la distinzione tra ReImmigrazione individuale e remigrazione identitaria smette di essere nominale. Il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» contempla doveri personali, a partire dal rapporto con il lavoro, la lingua e le regole comuni, ma colloca prima della valutazione un obbligo istituzionale di rendere realisticamente praticabile il percorso. Non pretende di mantenere indefinitamente chiunque sul territorio e non trasforma ogni difficoltà in una colpa dello Stato: richiede invece di separare il fallimento non imputabile dal rifiuto consapevole, con una ricostruzione fondata su fatti individuali. Da questo principio si può derivare una conseguenza riformatrice nuova, senza presentarla come una norma già proposta: ogni riallocazione di risorse verso i rimpatri dovrebbe essere accompagnata da una verifica pubblica dell’effettiva tenuta delle opportunità d’integrazione per chi conserva un titolo legittimo a restare. Non serve un automatismo contabile, né un diritto incondizionato a un finanziamento specifico. Serve un limite razionale alla politica che misurasse la mancata integrazione ignorando di aver reso meno raggiungibili i suoi presupposti. La capacità di eseguire ritorni legittimi e quella di favorire percorsi d’inserimento non sono funzioni intercambiabili.
L’obiezione merita di essere formulata senza caricature. I sostenitori del Fondo possono sostenere che i rimpatri richiedono finanziamenti certi, che l’accoglienza inefficace consuma risorse e che una parte della spesa debba essere spostata verso l’esecuzione delle decisioni definitive. È un problema reale di governo, non un argomento da respingere per appartenenza politica. L’esistenza di programmi pubblici dimostra inoltre che ritorno e integrazione non sono, di per sé, obiettivi incompatibili: il Ministero dell’Interno ha pubblicato il 20 ottobre 2026 un avviso FAMI da 15 milioni di euro per rimpatri volontari assistiti e reintegrazione, con informazione, assistenza individuale e accompagnamento nei Paesi d’origine. Il punto controverso non è dunque la legittimità astratta della spesa per il ritorno. È il rapporto tra mezzi e fini: perché preferire una destinazione esclusiva delle risorse se l’ordinamento deve anche governare la permanenza di chi ha diritto a rimanere? E perché assumere le rimesse familiari, anziché condotte illecite accertate o altre basi generali di finanziamento, come una fonte specificamente collegata alla politica migratoria? Il testo contempla anche i proventi delle confische contro lo sfruttamento; questa componente ha una giustificazione distinta, che non va confusa con i trasferimenti leciti delle famiglie.
Il problema giuridico richiede ulteriori distinzioni. Il tributo del 3 per cento non è operativo; il testo non permette da solo di valutarne l’incidenza concreta, le differenze tra contribuenti e la compatibilità con tutte le norme europee applicabili. Un’eventuale disciplina dovrebbe precisare oggetto, soggetti, criteri di imposizione e proporzionalità, considerando anche la tutela delle relazioni familiari e il diritto dell’Unione sulla circolazione dei capitali. Soprattutto, una politica dei ritorni non può ricavare dal pagamento di una rimessa, dalla provenienza nazionale o dalla persistenza di rapporti familiari all’estero alcuna presunzione di mancata integrazione. Il soggiorno regolare, la cittadinanza acquisita, la protezione internazionale, la vita familiare e la posizione di chi è destinatario di un provvedimento di allontanamento sono situazioni giuridiche differenti: non possono essere trattate come varianti della medesima categoria politica. Nel modello della ReImmigrazione, il ritorno eventualmente dovuto è un esito individuale consentito dalla legge, soggetto a motivazione, proporzionalità e garanzie; non la conseguenza fiscale o simbolica di una relazione con il Paese d’origine. Questo confine tutela anche la credibilità di qualunque strategia di controllo dell’immigrazione.
La posta in gioco va oltre l’ammontare del Fondo. Le scelte di bilancio esprimono una teoria dell’appartenenza: indicano quali condotte la comunità considera rilevanti e quali percorsi intende rendere possibili. Se il lavoratore che contribuisce alla società italiana e sostiene la propria famiglia all’estero resta sempre, sul piano simbolico, una presenza destinata a finanziare la partenza altrui, l’integrazione smette di essere un esito riconoscibile e diventa una prova senza termine. Se, nello stesso tempo, le occasioni concrete di inserirsi vengono ridimensionate, la responsabilità delle istituzioni scompare dietro il giudizio sulle persone. La differenza tra i due paradigmi si misura allora con una domanda verificabile: una politica sa riconoscere chi è riuscito a integrarsi e sa rispondere delle opportunità che offre a chi ancora deve farlo? Un sistema che non sappia farlo può spendere di più per i ritorni, ma non per questo governare meglio l’immigrazione. La ReImmigrazione, quando giuridicamente possibile, deve essere l’esito di una valutazione individuale; non può diventare il presupposto economico attorno al quale viene organizzato, e magari impoverito, il percorso di chi ha diritto a restare.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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