Francia e Germania, gli stranieri nelle Forze armate: il servizio militare può diventare uno strumento di appartenenza nazionale?
SERVIRE UNA NAZIONE PRIMA DI DIVENTARNE CITTADINO
L’integrazione viene abitualmente misurata attraverso il lavoro, la conoscenza della lingua e il rispetto delle regole. Ma esiste un’esperienza che rende particolarmente evidente il rapporto fra responsabilità individuale e appartenenza alla comunità politica: il servizio nelle Forze armate di uno Stato del quale non si possiede ancora la cittadinanza.
Il confronto fra Francia e Germania, richiamato da Sergio Filacchioni sul Primato Nazionale il 28 maggio 2025, offre due prospettive differenti. La Francia dispone da quasi due secoli della Legione straniera, un’istituzione militare che consente a persone di diversa nazionalità di prestare servizio sotto la bandiera francese. In Germania, invece, l’eventuale arruolamento di cittadini stranieri nella Bundeswehr è stato oggetto di discussioni politiche, senza che ciò equivalga all’esistenza di un modello generale paragonabile a quello francese.
La questione per ReImmigrazione.com non è soltanto militare. È politica e culturale: il servizio volontario prestato a favore di una comunità nazionale può essere considerato una manifestazione concreta di appartenenza? E quale rapporto deve esistere fra cittadinanza, responsabilità civica e disponibilità a contribuire alla difesa dello Stato?
LA LEGIONE STRANIERA: UN’ISTITUZIONE CON UNA STORIA PARTICOLARE
Fondata nel 1831, la Legione straniera è una componente dell’Esercito francese con una tradizione, una struttura e regole di reclutamento proprie. L’arruolamento di stranieri non rappresenta un’eccezione occasionale, ma una caratteristica costitutiva dell’istituzione.
Il reclutamento prevede selezione, formazione e un contratto iniziale normalmente quinquennale. Il servizio comporta disciplina militare, apprendimento di procedure comuni, collaborazione fra persone di differenti provenienze e assunzione di obblighi particolarmente impegnativi.
La Legione non può però essere descritta semplicemente come un programma di integrazione. È innanzitutto un corpo militare operativo, con compiti e rischi che rispondono alle esigenze della difesa francese. L’eventuale effetto integrativo deriva dall’esperienza del servizio, non ne esaurisce la finalità.
Proprio questa distinzione rende interessante il confronto. La partecipazione alla vita nazionale può svilupparsi anche attraverso attività nelle quali il contributo individuale non è soltanto economico, ma istituzionale.
IL SERVIZIO E LA CITTADINANZA FRANCESE
Il servizio nella Legione non determina automaticamente l’acquisizione della cittadinanza francese. Può però assumere rilievo nei percorsi previsti dall’ordinamento, secondo requisiti e valutazioni specifiche.
La disciplina francese contempla inoltre una particolare possibilità di naturalizzazione per lo straniero che abbia prestato servizio nelle Forze armate francesi e sia stato ferito durante una missione operativa, nei termini dell’articolo 21-14-1 del Code civil.
La previsione manifesta un riconoscimento istituzionale del servizio prestato, ma non deve essere interpretata come una regola generale secondo cui ogni straniero che indossa un’uniforme diventa
automaticamente cittadino.
L’appartenenza giuridica e l’assunzione di responsabilità verso lo Stato possono dunque seguire percorsi differenti. Una persona può contribuire alla difesa di una comunità prima di acquisirne
formalmente la cittadinanza.
LA GERMANIA E IL DIBATTITO SULL’ARRUOLAMENTO
La situazione tedesca è differente. La Bundeswehr si fonda su una disciplina del servizio militare e del reclutamento nella quale la cittadinanza tedesca rappresenta il requisito ordinario per la carriera militare.
La legislazione contempla specifiche possibilità di eccezione, ma il dibattito sull’apertura più ampia a cittadini stranieri non può essere confuso con un sistema già strutturato come la Legione francese.
Le proposte di ampliamento del reclutamento si inseriscono nel confronto sulla disponibilità di personale, sulle esigenze di difesa e sul rapporto fra cittadinanza e obblighi militari.
Occorre inoltre distinguere i cittadini degli altri Stati dell’Unione europea dai cittadini di Paesi terzi. Le questioni relative alla sicurezza, agli incarichi sensibili, alla verifica dei requisiti personali e agli obblighi verso altri Stati possono assumere caratteristiche differenti.
Non basta quindi affermare che l’arruolamento degli stranieri sia possibile o impossibile in termini assoluti. Bisogna individuare le condizioni previste dalla legge e distinguere le eccezioni esistenti dalle riforme soltanto proposte.
L’APPARTENENZA NON SI ESAURISCE NEL LAVORO
Il confronto militare introduce una critica alla concezione
esclusivamente economica dell’immigrazione. Una società che considera lo straniero soltanto come manodopera rischia di ridurre
l’integrazione alla capacità di produrre reddito.
Il lavoro è importante per l’autonomia personale e per la
partecipazione alla vita sociale, ma non esaurisce il rapporto con la comunità nazionale.
Il servizio militare volontario può rendere visibili altre dimensioni: il rispetto di obblighi comuni, la capacità di operare all’interno di istituzioni pubbliche, la collaborazione con persone di diversa provenienza e l’assunzione di responsabilità che possono comportare sacrifici personali.
Questi elementi non dimostrano automaticamente un’identificazione culturale o politica con la nazione. Possono però rappresentare comportamenti concreti da considerare nella ricostruzione di un percorso individuale.
È la differenza fra attribuire a una persona un’appartenenza sulla base della provenienza e valutarne la partecipazione attraverso ciò che effettivamente compie.
LA DISCIPLINA NON È UNA PROVA DI ADESIONE IDEOLOGICA
L’esperienza militare richiede l’osservanza di regole e doveri particolari. Non significa tuttavia che lo Stato possa pretendere un’uniformità assoluta delle convinzioni personali.
Il rispetto della disciplina, della legalità e delle istituzioni è distinto dall’adesione interiore a una specifica interpretazione della storia nazionale o delle scelte governative.
Una persona può servire lealmente uno Stato e mantenere convinzioni religiose, culturali e politiche differenti da quelle della
maggioranza della popolazione.
Allo stesso modo, l’eventuale rifiuto di intraprendere una carriera militare non dimostra una minore appartenenza nazionale. Le
responsabilità civiche possono esprimersi attraverso numerose attività, comprese quelle educative, sanitarie, assistenziali e sociali.
L’interrogativo non è quindi se tutti debbano prestare servizio militare per dimostrare di essere integrati. È se un servizio volontario effettivamente prestato possa costituire uno degli elementi positivi di un percorso di partecipazione alla comunità.
CITTADINANZA E RECIPROCITÀ
La cittadinanza attribuisce diritti e doveri, ma la vita di una comunità politica non si esaurisce nella definizione giuridica dello status.
L’esperienza francese permette di osservare una particolare forma di reciprocità: lo straniero assume obblighi verso lo Stato e
l’ordinamento può riconoscere, secondo condizioni specifiche, il valore di quel contributo.
La questione diventa più complessa quando si considera la doppia cittadinanza. Il possesso di due nazionalità non implica
automaticamente un conflitto di lealtà, ma l’esercizio di funzioni militari può richiedere verifiche specifiche sui doveri e sugli interessi coinvolti.
Il problema va affrontato attraverso norme trasparenti e valutazioni individuali, senza presumere che l’origine familiare renda una persona meno affidabile.
LA PROSPETTIVA DEL PARADIGMA «INTEGRAZIONE O REIMMIGRAZIONE»
Il Paradigma propone di considerare l’integrazione come un percorso individuale verificabile, fondato sulla conoscenza della lingua, sul lavoro, sul rapporto con le istituzioni e sul rispetto delle regole.
Il confronto con il servizio militare permette di approfondire una dimensione ulteriore: la partecipazione civica può manifestarsi anche attraverso l’assunzione volontaria di responsabilità verso la comunità nazionale.
Non sarebbe corretto trasformare il servizio militare in un requisito generale di integrazione. Le condizioni fisiche, personali,
professionali e familiari delle persone sono differenti. Né sarebbe ragionevole attribuire un valore negativo all’assenza di un’esperienza militare.
Il punto è riconoscere che, quando un ordinamento consente un servizio volontario effettivo, esso può documentare un rapporto concreto con le istituzioni.
La teoria dell’asimmetria relazionale impone inoltre una
responsabilità pubblica. Se lo Stato considera rilevante una determinata forma di partecipazione, deve definire condizioni di accesso e valutazione trasparenti, senza introdurre discriminazioni arbitrarie.
Il Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione, previsto dal Paradigma, dovrebbe coordinare la valutazione dei percorsi
individuali, riconoscendo le differenti modalità attraverso le quali una persona può contribuire alla società.
La ReImmigrazione, distinta dalla remigrazione identitaria, riguarda eventuali ritorni individuali nei casi consentiti dalla legge e con le garanzie applicabili. Non è collegata all’assenza di servizio militare, né può essere utilizzata per pretendere una particolare forma di adesione ideologica.
UNA QUESTIONE ANCHE PER L’ITALIA
Il confronto fra Francia e Germania può suggerire una riflessione sul rapporto italiano fra cittadinanza e servizio pubblico.
Non è necessario immaginare che il modello della Legione straniera debba essere trasferito integralmente nell’ordinamento italiano. La storia militare, le esigenze di difesa e la disciplina costituzionale sono differenti.
La questione generale riguarda piuttosto il riconoscimento di attività attraverso le quali una persona contribuisce concretamente alla comunità. Accanto al lavoro e alla formazione, possono assumere rilievo esperienze civiche e di servizio, secondo regole che rispettino la libertà individuale e le condizioni giuridiche applicabili.
La Costituzione italiana, all’articolo 52, qualifica la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino. Il riferimento alla
cittadinanza non impedisce una discussione sulle forme di
partecipazione consentite agli stranieri, ma richiede di distinguere le scelte legislative possibili dagli obblighi già previsti.
IL SIGNIFICATO POLITICO DEL SERVIZIO
La Legione straniera francese dimostra che il servizio militare di persone prive della cittadinanza nazionale può essere organizzato stabilmente attraverso un’istituzione specializzata. Il dibattito tedesco mostra invece che un’eventuale apertura più ampia richiede decisioni legislative, organizzative e di sicurezza.
Per ReImmigrazione.com il tema consente di superare una
rappresentazione riduttiva dell’integrazione come semplice inserimento nel mercato del lavoro.
Una comunità nazionale vive anche di responsabilità condivise. Il contributo alla sua difesa può rappresentarne una manifestazione particolarmente impegnativa, ma non l’unica.
La questione decisiva non è attribuire automaticamente la cittadinanza a chi presta servizio né considerare meno integrato chi non lo fa. È comprendere se e come le istituzioni possano riconoscere, nei percorsi individuali, forme concrete di partecipazione civica.
L’appartenenza nazionale non nasce necessariamente da una
dichiarazione. Può costruirsi attraverso comportamenti, responsabilità e rapporti effettivi con la comunità politica. Il servizio volontario offre un caso significativo per studiare questa possibilità, senza confondere il contributo individuale con un obbligo di uniformità culturale.
FONTI E RIFERIMENTI
Il Primato Nazionale, Sergio Filacchioni, approfondimento del 28 maggio 2025 sul reclutamento di stranieri nelle Forze armate francesi e tedesche, fonte dello spunto editoriale.
Legione straniera francese, sito ufficiale e informazioni sul reclutamento: https://www.legion-etrangere.com/
Legione straniera francese, portale ufficiale per il reclutamento: https://www.legion-recrute.com/
Code civil francese, articolo 21-14-1, naturalizzazione dello straniero ferito durante un servizio militare operativo:
https://www.legifrance.gouv.fr/
Bundeswehr, sito istituzionale e informazioni sul reclutamento: https://www.bundeswehr.de/
Soldatengesetz tedesca, disposizioni sui requisiti di cittadinanza e sulle eccezioni: https://www.gesetze-im-internet.de/sg/
Costituzione italiana, articoli 3 e 52.
ReImmigrazione.com, approfondimenti sulla cittadinanza, sulla partecipazione civica e sul Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione».
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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