Il 28 febbraio 2025 la rivista tedesca COMPACT ha pubblicato un confronto intitolato «Remigration oder Integration? Eine Debatte». Non è una nuova puntata televisiva né una notizia del 29 ottobre 2026: è una discussione politica del 2025 che acquista interesse quando la si legge accanto al resoconto firmato da S. Hofer il 19 settembre 2026 sulle divergenze fra esponenti della medesima area culturale riguardo a remigrazione, conflitto etnico e questione sociale. La contraddizione non consiste nel fatto, prevedibile, che la destra identitaria critichi l’immigrazione. Consiste nella diversa risposta a una domanda decisiva: esiste una prova capace di far riconoscere come realmente integrata una persona di origine straniera? Se la risposta è sì, occorre indicare quali fatti possano dimostrarlo. Se la risposta è no per ragioni legate all’origine, allora il giudizio non riguarda più l’integrazione ma un’appartenenza fissata in anticipo, indipendentemente dalla vita effettivamente condotta. È questo, molto più della terminologia utilizzata nei comizi, il punto nel quale si separano due concezioni della comunità politica.
Nel testo di COMPACT del 2025 il confronto è esplicito. Lo storico Peter Feist respinge l’impostazione che attribuisce a Maximilian Krah, favorevole a cercare interlocutori anche fra immigrati già integrati; ritiene invece che la storia tedesca e una presunta distanza culturale rendano quella strategia impraticabile. Nel corso della discussione Feist formula anche una generalizzazione sull’impossibilità di integrare persone legate all’Islam: è una tesi ideologica attribuibile a Feist, non un fatto dimostrato né una caratteristica riferibile indistintamente ai musulmani. Jürgen Elsässer, direttore della rivista, dichiara viceversa di sentirsi più vicino alla posizione di Krah e riferisce che per quest’ultimo la remigrazione non sarebbe il problema politicamente decisivo. Il titolo dell’intervista a Krah è richiamato nella discussione, ma il testo integrale di quell’intervista non è accessibile nella fonte consultata: non sarebbe corretto attribuirgli ulteriori argomenti come se fossero stati letti direttamente. Il confronto fra Elsässer e Feist mostra comunque che persino all’interno di una medesima costellazione identitaria la possibilità dell’integrazione è una questione controversa, non una conclusione condivisa e provata.
La controversia mette in luce un problema di metodo che la politica tende a nascondere. Un giudizio sull’integrazione dovrebbe poter essere smentito dall’esperienza: chi sostiene che una persona rifiuti la lingua comune deve considerare la prova della sua conoscenza; chi contesta il disprezzo dell’ordinamento deve distinguere convinzioni intime e condotte contrarie alle norme; chi invoca l’isolamento sociale deve confrontarsi con relazioni, percorsi scolastici, responsabilità familiari e partecipazione civica. Se, dopo tutti questi accertamenti, la conclusione rimane negativa soltanto perché la genealogia, il cognome o la religione non sono cambiati, si è sostituito il risultato con una premessa non verificabile. La distinzione è politica prima ancora che giuridica: un progetto che promette di valutare le persone sui loro comportamenti rimane aperto alla possibilità di riconoscerne il cambiamento; una dottrina che considera l’origine un ostacolo insuperabile non può riconoscerlo neppure quando lo osserva. Il criterio nuovo è la confutabilità del giudizio di mancata integrazione: una tesi che nessuna condotta individuale può mai smentire non misura la condotta, ma conferma la propria definizione iniziale di appartenenza.
Questo punto permette di precisare, anziché ripetere, il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione». Nella riflessione pubblicata il 6 settembre 2026 sulla politica dell’AfD era già stata evidenziata l’insufficienza di una politica concentrata soltanto sui ritorni: occorre governare anche la permanenza di chi vive legalmente nel Paese. La Teoria dell’Asimmetria Relazionale dell’Integrazione distingue, a sua volta, le opportunità effettive che devono essere offerte dalle istituzioni dalle scelte imputabili all’individuo. La discussione tedesca aggiunge una difficoltà anteriore a entrambe le verifiche: chi stabilisce quali risultati siano riconoscibili come integrazione? Se le regole ammettono in teoria il successo individuale ma lo negano in pratica a determinate persone per provenienza, è lo Stato o il movimento politico che deve rispondere della contraddizione. La proposta coerente non consiste in un nuovo ufficio incaricato di certificare identità interiori, bensì in criteri pubblici che descrivano condotte e opportunità, siano controllabili e consentano anche una conclusione favorevole alla persona esaminata.
Il confronto con la ricerca aiuta a evitare che questa esigenza diventi un elenco burocratico di caselle da spuntare. Nel 2008 Alastair Ager e Alison Strang hanno proposto, nel Journal of Refugee Studies, una cornice concettuale che distingue lavoro, abitazione, istruzione, salute, diritti, collegamenti sociali e condizioni linguistiche: dimensioni diverse, nessuna delle quali da sola esaurisce l’appartenenza. Anche la Commissione europea ricorda che i principi comuni adottati nel 2004 collocano l’integrazione in un processo che coinvolge migranti e società di accoglienza. Sono riferimenti analitici, non formule che impongano una soluzione politica unica. Il loro valore consiste nel rendere discutibili le premesse del giudizio: si può sostenere che il rispetto dell’ordinamento abbia un peso maggiore del reddito, oppure che la conoscenza della lingua comune sia essenziale per la partecipazione, ma allora occorre spiegare perché e con quali garanzie. Non si può invece convertire una preferenza per l’omogeneità culturale in prova del rifiuto personale di integrarsi. L’integrazione è esigibile soltanto entro la sfera di responsabilità realmente controllabile dalla persona.
Una controprova importante viene dalle informazioni sulle condizioni in cui questi percorsi si svolgono. Il rapporto «Being Muslim in the EU» dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, pubblicato nel 2024 e fondato su interviste raccolte nel 2022 in tredici Paesi, riferisce che il 47 per cento degli intervistati musulmani aveva percepito discriminazioni razziali nei cinque anni precedenti. In Germania la quota indicata per lo stesso periodo raggiungeva il 68 per cento. Si tratta di esperienze riferite dagli intervistati, non di una misura del grado di integrazione e nemmeno di un accertamento giudiziario di ogni episodio. Il dato non dimostra che ogni difficoltà dipenda dalla discriminazione, ma impedisce di presumere che gli ostacoli siano sempre prodotti da una mancata volontà individuale. Allo stesso modo, riconoscere barriere reali non autorizza a negare l’esistenza di doveri personali, né a giustificare il rifiuto consapevole delle regole comuni. L’asimmetria relazionale richiede precisamente di controllare le due dimensioni senza farne strumenti di assoluzione o di colpevolizzazione collettiva.
L’obiezione più seria non va elusa. Una comunità nazionale non è soltanto una somma di prestazioni amministrativamente misurabili: possiede memoria storica, lingua pubblica, consuetudini condivise e un ordinamento che deve rimanere riconoscibile nel tempo. Chi sostiene politiche di maggiore continuità culturale può quindi chiedere se un’integrazione definita esclusivamente da reddito e assenza di reati sia sufficiente a preservare la coesione. La risposta non è cancellare quella domanda, ma distinguere l’interesse pubblico alla convivenza da un potere illimitato di giudicare la coscienza privata. Gli articoli 3 e 4 della Legge fondamentale tedesca pongono limiti precisi alle discriminazioni per origine e religione e tutelano la libertà di credo; le norme possono disciplinare comportamenti e situazioni giuridiche, non richiedere una trasformazione genealogica impossibile. Né si può confondere il residente straniero, la cui posizione dipende dalle regole sul soggiorno, con il cittadino, che partecipa pienamente alla comunità politica. Un accertamento rigoroso della condotta non equivale a un esame permanente di ortodossia culturale.
Resta allora la conseguenza più importante. La ReImmigrazione individuale, nella prospettiva qui discussa, non può diventare il nome attribuito a una sconfitta già decisa prima dell’esame dei fatti. La sequenza proposta dal Paradigma — ingresso governato, opportunità effettive, doveri applicabili, valutazione personale, stabilizzazione del soggiorno o ritorno nei casi consentiti dalla legge — ha senso soltanto se la prova dell’integrazione riuscita può realmente prevalere su un sospetto iniziale, senza che ciò crei un diritto automatico alla cittadinanza o cancelli i requisiti autonomi della protezione internazionale. Il ritorno resta subordinato a presupposti legali, proporzionalità, tutela della vita privata e familiare, divieto di respingimento verso situazioni vietate e controllo giurisdizionale; una generica diversità culturale non può sostituire questi passaggi. Il confronto identitario del 2025, riemerso nella discussione del settembre 2026, propone così un test più impegnativo della polemica su chi debba partire: quale evidenza convincerebbe davvero chi giudica che una persona appartiene alla comunità attraverso il proprio percorso? Se non esiste una risposta, la controversia non verte più sul successo dell’integrazione, ma sulla possibilità stessa di riconoscerlo. Ed è proprio questa possibilità a distinguere una politica pubblica verificabile da una definizione immutabile dell’identità.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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