Ungheria, il muro di frontiera e le decisioni europee: efficacia del controllo e legalità possono essere misurate separatamente?
IL MURO UNGHERESE E LE DUE DOMANDE CHE L’EUROPA DEVE TENERE DISTINTE
Il controllo delle frontiere costituisce una delle funzioni più visibili della sovranità statale. Nel caso dell’Ungheria, la barriera realizzata lungo il confine meridionale è diventata anche il simbolo di un conflitto politico e giuridico con le istituzioni europee. Il governo ungherese rivendica l’efficacia delle misure adottate contro gli attraversamenti irregolari. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha invece accertato violazioni di specifici obblighi relativi all’accesso alla protezione internazionale e alle procedure di allontanamento.
Queste due dimensioni non coincidono. Una misura può ridurre gli attraversamenti in un tratto di frontiera e risultare, per determinate modalità applicative, incompatibile con la normativa europea. Allo stesso modo, una sentenza che accerta una violazione del diritto non dimostra, di per sé, che il dispositivo di controllo non abbia prodotto risultati operativi.
La questione, richiamata anche da Breizh Info il 1° settembre 2026, è quindi più precisa della consueta contrapposizione fra Budapest e Bruxelles: come misurare separatamente l’efficacia del controllo e la legalità delle procedure, senza rinunciare a valutare entrambe?
DAL CONFINE MERIDIONALE ALLA POLITICA EUROPEA
La costruzione delle barriere lungo i confini con Serbia e Croazia si inserisce nella risposta ungherese alla crisi migratoria del 2015. Il dispositivo ha combinato infrastrutture fisiche, sorveglianza, presenza delle forze di sicurezza e regole specifiche per la gestione delle persone intercettate.
Il governo guidato da Viktor Orbán ha presentato questo sistema come strumento di protezione del territorio nazionale e, indirettamente, dello spazio Schengen. I critici hanno contestato soprattutto le modalità di accesso alle procedure d’asilo e le pratiche di
allontanamento.
Non è corretto ridurre la questione alla sola esistenza di una recinzione. Il diritto europeo non vieta in termini generali ogni infrastruttura fisica di frontiera. Il problema giuridico riguarda le modalità con le quali lo Stato applica le norme sui controlli, sull’asilo, sul trattenimento e sul ritorno.
La differenza è essenziale: un’infrastruttura e il procedimento amministrativo utilizzato nei confronti delle persone sono oggetti distinti di valutazione.
ATTRAVERSAMENTI IMPEDITI E PERSONE RESPINTE NON SONO LA STESSA COSA
Le statistiche relative ai confini possono indicare tentativi di attraversamento, interventi di polizia, persone intercettate, respingimenti e domande di protezione. Questi indicatori non sono intercambiabili.
Una persona può tentare più volte il passaggio e comparire in diverse registrazioni operative. Diecimila tentativi impediti non significano necessariamente diecimila persone differenti. Inoltre, l’aumento delle intercettazioni può riflettere un incremento dei tentativi, una maggiore capacità di rilevamento o entrambe le circostanze.
Per valutare l’efficacia della barriera occorrerebbe conoscere le definizioni utilizzate dalle autorità ungheresi, confrontarle con quelle di Frontex e osservare serie storiche sufficientemente lunghe.
Il numero degli eventi registrati non misura automaticamente quanti ingressi siano stati definitivamente evitati. Né permette, da solo, di stabilire quale sarebbe stato l’andamento senza la barriera.
Anche i cambiamenti nelle rotte dei Balcani occidentali devono essere considerati. Una riduzione delle registrazioni al confine ungherese può accompagnarsi a un incremento lungo altri percorsi. Questo non annulla necessariamente l’efficacia locale del dispositivo, ma impedisce di confonderla con una riduzione equivalente dei movimenti migratori complessivi.
LA SENTENZA DEL 2020: CHE COSA HA ACCERTATO LA CORTE
Il 17 dicembre 2020, nella causa C-808/18, Commissione contro Ungheria, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha accertato diverse violazioni del diritto europeo.
La decisione ha riguardato, fra l’altro, le restrizioni all’accesso alla procedura di protezione internazionale, il trattenimento dei richiedenti nelle zone di transito e le modalità di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.
La pronuncia non è una sentenza sulla capacità materiale della recinzione di impedire attraversamenti. Riguarda obblighi specifici che l’Ungheria era tenuta a rispettare nell’esercizio delle proprie competenze.
Questo punto deve essere mantenuto distinto nella discussione pubblica. Il controllo delle frontiere è una funzione legittima; il suo esercizio deve però rispettare le procedure e le garanzie previste dall’ordinamento applicabile.
LA CONDANNA DEL 2024 E IL PROBLEMA DELL’ESECUZIONE
Il 13 giugno 2024, nella causa C-123/22, la Corte di giustizia è intervenuta nuovamente sull’inadempimento ungherese rispetto alla precedente decisione.
La Corte ha imposto una somma forfettaria di 200 milioni di euro e una penalità di un milione di euro al giorno per il ritardo nell’adozione delle misure necessarie a conformarsi alla sentenza del 2020.
La decisione del 2024 rende evidente un secondo problema di
effettività: non soltanto quello delle decisioni nazionali di rimpatrio, ma anche quello dell’esecuzione delle sentenze europee da parte degli Stati membri.
Se Budapest rivendica il potere di rendere effettivi i propri controlli, l’ordinamento dell’Unione rivendica l’obbligo degli Stati di conformarsi alle decisioni giudiziarie vincolanti.
È una tensione istituzionale che non può essere risolta attraverso il solo richiamo alla sovranità. L’Ungheria esercita poteri nazionali all’interno di un sistema di obblighi europei cui partecipa in quanto Stato membro.
IL DIRITTO D’ASILO NON È UN DIRITTO INCONDIZIONATO ALL’INGRESSO
Un equivoco frequente consiste nel rappresentare l’accesso alla procedura d’asilo come se equivalesse al riconoscimento automatico della protezione.
Sono due questioni differenti. La persona che manifesta la volontà di chiedere protezione deve poter accedere alle procedure previste dalla legge, mentre il riconoscimento dello status dipende dalla verifica individuale dei presupposti.
Uno Stato può respingere una domanda priva dei requisiti e, quando la normativa lo consente, adottare una decisione di ritorno. Deve tuttavia assicurare le garanzie applicabili, comprese quelle collegate al divieto di refoulement.
La capacità di distinguere rapidamente le posizioni fondate da quelle infondate è una componente della buona amministrazione. Impedire l’accesso effettivo alla procedura non costituisce una soluzione equivalente a decidere tempestivamente le domande.
Questo è il punto nel quale il confronto fra efficacia e legalità diventa particolarmente concreto.
I COSTI E LE CONSEGUENZE DEL CONTROLLO
Una valutazione complessiva dovrebbe considerare anche i costi delle infrastrutture, del personale, della sorveglianza e delle controversie giudiziarie.
Un dispositivo può produrre una riduzione degli attraversamenti in un determinato settore, ma richiedere investimenti rilevanti e generare costi indiretti. Allo stesso tempo, l’assenza di controlli efficaci può produrre altri costi amministrativi, sociali e organizzativi.
Non basta dunque confrontare una cifra relativa ai tentativi impediti con la spesa sostenuta. Occorre individuare risultati misurabili, costi effettivi e conseguenze sulle rotte alternative.
Le eventuali sanzioni derivanti dall’inadempimento delle sentenze europee appartengono a una dimensione ulteriore: quella del costo istituzionale della mancata conformità al diritto dell’Unione.
IL PARADIGMA «INTEGRAZIONE O REIMMIGRAZIONE»
Il caso ungherese permette di precisare un aspetto centrale del Paradigma: l’effettività delle decisioni e la loro legittimità sono condizioni complementari di una politica migratoria credibile.
Il Paradigma propone di accompagnare la permanenza dello straniero con percorsi individuali di integrazione verificabile, responsabilità reciproche e strumenti istituzionali capaci di assumere ed eseguire decisioni nei casi consentiti dalla legge.
La proposta di un dovere costituzionale di integrazione, di un Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione e di una Polizia dell’Immigrazione risponde all’esigenza di coordinare le funzioni pubbliche. Ma la forza dell’organizzazione non può essere misurata soltanto attraverso il numero degli interventi compiuti.
La teoria dell’asimmetria relazionale ricorda che lo Stato dispone di poteri e risorse superiori rispetto alla persona e deve assumersi la responsabilità delle condizioni organizzative necessarie al rispetto degli obblighi che impone.
Il percorso deve essere individuale, conoscibile e contestabile. La ReImmigrazione, distinta dalla remigrazione identitaria, riguarda eventuali ritorni individuali consentiti dall’ordinamento, nel rispetto delle garanzie e senza automatismi fondati su origine, religione o appartenenza familiare.
Il controllo delle frontiere rappresenta la fase iniziale del governo dei movimenti migratori. Non può sostituire la successiva capacità di identificare, decidere, integrare quando ne ricorrono le condizioni e organizzare il ritorno quando la legge lo prevede.
COME MISURARE DAVVERO I RISULTATI
Per un’analisi comparabile servono indicatori separati. Da un lato, tentativi registrati, persone identificate, attraversamenti rilevati e variazioni delle rotte. Dall’altro, accesso effettivo alle procedure, tempi delle decisioni, conformità delle prassi alla normativa e attuazione delle sentenze.
La valutazione dovrebbe inoltre distinguere i risultati locali da quelli europei complessivi. Un confine può essere controllato più intensamente mentre la pressione migratoria si sposta altrove.
Non è necessario scegliere un unico numero che rappresenti tutto. La capacità di governo emerge proprio dalla possibilità di osservare contemporaneamente fenomeni diversi.
LA SOVRANITÀ COME CAPACITÀ DI GOVERNARE ENTRO LE REGOLE
Il confronto fra Ungheria e istituzioni europee non può essere ridotto a una disputa simbolica fra il muro e il diritto d’asilo.
La frontiera deve poter essere controllata. Le domande di protezione devono poter essere esaminate secondo le regole. Le decisioni legittime di ritorno devono poter essere eseguite. Le sentenze vincolanti devono trovare attuazione.
Queste funzioni possono entrare in tensione sul piano politico e operativo, ma non sono necessariamente alternative.
La questione che il caso ungherese consegna all’Europa è quindi istituzionale: come costruire un sistema capace di misurare
l’efficacia dei controlli senza rinunciare alla verifica della loro legalità?
Uno Stato che impedisce attraversamenti ma non rispetta le procedure applicabili incontra un problema di legittimità. Uno Stato che dispone di procedure formalmente corrette ma non riesce ad assumere ed eseguire decisioni effettive incontra un problema di capacità amministrativa.
Per ReImmigrazione.com il nuovo Paradigma richiede di affrontare entrambe le debolezze, perché la sovranità non è soltanto potere di decidere: è capacità di esercitare quel potere attraverso istituzioni responsabili, risultati verificabili e garanzie effettive.
FONTI E RIFERIMENTI
Breizh Info, 1° settembre 2026, approfondimento sulle politiche ungheresi di controllo della frontiera e sui rapporti con le istituzioni europee.
Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 17 dicembre 2020, causa C-808/18, Commissione contro Ungheria.
Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 13 giugno 2024, causa C-123/22, Commissione contro Ungheria.
Frontex, analisi dei flussi e delle rotte migratorie:
https://www.frontex.europa.eu/
Commissione europea, Patto sulla migrazione e l’asilo e quadro normativo europeo: https://home-affairs.ec.europa.eu/
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, articoli 77, 78, 79 e 80. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 18, 19 e 47. ReImmigrazione.com, precedenti approfondimenti sulla sovranità nazionale, sul controllo delle frontiere e sul Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione».
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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