Politica europea d’asilo, uscita dalla CEDU e sovranità nazionale: quali proposte sarebbero realmente attuabili?
IL DIBATTITO SULLA SOVRANITÀ RICHIEDE RISPOSTE CONCRETE
Nel dibattito europeo sull’immigrazione ricorrono proposte di restituzione delle competenze agli Stati, esenzioni dalle politiche comuni e revisione degli obblighi internazionali. La loro rilevanza politica è evidente, ma per valutarne la praticabilità occorre distinguere strumenti che appartengono a ordinamenti differenti.
Il rapporto Taking Back Control from Brussels, presentato a Lisbona nell’ottobre 2026 e ripreso dalla stampa europea, ha riaperto il confronto sulla distribuzione delle competenze in materia di asilo. ReImmigrazione.com ha già esaminato la questione nel precedente articolo sul Portogallo. Questo approfondimento affronta un
interrogativo ulteriore: quali interventi potrebbero essere adottati nell’attuale quadro normativo e quali richiederebbero una modifica degli impegni internazionali?
La risposta interessa la qualità del dibattito pubblico. La capacità di governare i flussi migratori dipende non soltanto dalla titolarità dei poteri, ma dalla possibilità di esercitarli attraverso procedure legittime ed efficaci.
LA CEDU E IL DIRITTO DELL’UNIONE SONO SISTEMI DIFFERENTI
La Convenzione europea dei diritti dell’uomo appartiene al sistema del Consiglio d’Europa. Il diritto dell’Unione europea è invece fondato sui Trattati dell’UE e comprende una disciplina comune delle frontiere, dell’asilo e dell’immigrazione.
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea tutela il diritto d’asilo e contiene garanzie contro determinati allontanamenti. La Convenzione di Ginevra del 1951 disciplina lo status dei rifugiati e il principio di non-refoulement.
Questi strumenti non sono intercambiabili. Una modifica degli obblighi derivanti dalla CEDU non comporterebbe automaticamente la cessazione degli obblighi previsti dal diritto dell’Unione o dalla Convenzione di Ginevra.
Questa distinzione è essenziale quando vengono formulate proposte politiche che presentano l’uscita da una convenzione come soluzione generale alle difficoltà del sistema migratorio.
LA DENUNCIA DELLA CEDU
L’articolo 58 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo prevede una procedura di denuncia, subordinata alle condizioni stabilite dalla stessa disposizione, fra cui un preavviso di sei mesi.
Si tratta dunque di una possibilità giuridica prevista dal testo convenzionale. La sua eventuale attuazione richiederebbe però di considerare gli effetti sull’ordinamento interno e sugli altri obblighi internazionali dello Stato interessato.
Per uno Stato membro dell’Unione europea rimarrebbero applicabili, nei rispettivi ambiti, il diritto dell’UE e la Carta dei diritti fondamentali. Resterebbero inoltre da considerare gli obblighi internazionali relativi alla protezione dei rifugiati e al divieto di tortura.
Il dibattito politico può legittimamente affrontare la permanenza nella CEDU, ma deve spiegare quali conseguenze concrete produrrebbe una denuncia e quali vincoli continuerebbero a operare.
LE COMPETENZE NAZIONALI NEL SISTEMA EUROPEO
Gli articoli 77, 78 e 79 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea disciplinano le politiche relative alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione. L’articolo 80 richiama la solidarietà e l’equa ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri.
Il sistema europeo non elimina ogni competenza nazionale. Le amministrazioni degli Stati continuano a svolgere funzioni
fondamentali nell’esame delle domande, nell’identificazione, nella gestione delle procedure e nell’esecuzione delle decisioni.
La questione è stabilire se la ripartizione delle responsabilità consenta risposte adeguate alle diverse situazioni territoriali. Uno Stato di frontiera può affrontare esigenze operative differenti da quelle di uno Stato interessato soprattutto da movimenti secondari.
Ma anche una maggiore autonomia nazionale dovrebbe confrontarsi con la dimensione transnazionale dei movimenti migratori e con il
funzionamento dello spazio Schengen.
LE CLAUSOLE DI ESENZIONE E LA REVISIONE DEI TRATTATI
Le proposte di esenzione dalle politiche comuni devono essere distinte dalle deroghe già previste dal diritto europeo.
Il legislatore dell’Unione può disciplinare procedure particolari e strumenti di risposta a situazioni eccezionali. Ciò non equivale a riconoscere a ciascuno Stato un potere generale di sospendere unilateralmente le norme europee.
Un regime permanente di esenzione richiederebbe una base giuridica appropriata. In determinate ipotesi potrebbe essere necessaria una revisione dei Trattati, secondo le procedure previste dall’articolo 48 del Trattato sull’Unione europea.
La differenza fra modifica legislativa e revisione dei Trattati è sostanziale. Le due operazioni richiedono procedure, accordi e livelli di consenso differenti.
GLI ACCORDI DI RIAMMISSIONE
Un aspetto concreto del governo dell’immigrazione riguarda la cooperazione con gli Stati di origine e di destinazione.
L’esecuzione dei rimpatri può richiedere identificazione, rilascio di documenti consolari e accettazione del rientro. L’articolo 79, paragrafo 3, TFUE prevede la possibilità per l’Unione di concludere accordi di riammissione con Paesi terzi.
Gli Stati membri possono esercitare competenze proprie nei limiti del quadro europeo e degli impegni applicabili. L’eventuale ampliamento dei margini nazionali dovrebbe essere valutato anche rispetto all’efficacia negoziale degli accordi comuni.
La domanda da porre non è soltanto chi abbia il potere di negoziare, ma quali strumenti producano una cooperazione concretamente
funzionante.
RAPIDITÀ DELLE PROCEDURE E GARANZIE
Il confronto sulla sovranità investe anche il controllo delle decisioni amministrative.
Le procedure migratorie devono poter giungere a una conclusione in tempi ragionevoli. Ritardi prolungati incidono sulla posizione delle persone interessate e sulla capacità delle autorità di organizzare l’eventuale ritorno.
Ma la rapidità non elimina la necessità di una valutazione
individuale. Una decisione errata può richiedere correzioni e produrre ulteriore contenzioso.
Il controllo indipendente contribuisce a verificare la legittimità dei provvedimenti. Quando una decisione è legalmente eseguibile, lo Stato deve disporre degli strumenti necessari per attuarla, nel rispetto degli impedimenti e delle garanzie applicabili.
La qualità dell’intero procedimento dipende quindi dal coordinamento fra istruttoria, decisione, controllo ed esecuzione.
IL PARADIGMA «INTEGRAZIONE O REIMMIGRAZIONE»
Il Paradigma propone di considerare l’integrazione come un percorso individuale, accompagnato da verifiche e responsabilità reciproche.
La proposta di introdurre il dovere di integrazione nella Costituzione italiana richiederebbe una formulazione compatibile con le libertà fondamentali. Il Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione e una Polizia dell’Immigrazione, previsti nella costruzione
istituzionale del Paradigma, dovrebbero inserirsi in un sistema di competenze chiaramente definite.
La teoria dell’asimmetria relazionale richiama la necessità che le istituzioni rendano concretamente disponibili gli strumenti necessari per conseguire i risultati richiesti alle persone.
Il medesimo criterio può suggerire una riflessione sul rapporto fra Unione e Stati: l’attribuzione di responsabilità operative deve essere accompagnata da strumenti e risorse adeguati.
La ReImmigrazione, distinta dalla remigrazione identitaria, riguarda eventuali ritorni individuali nei casi consentiti dall’ordinamento, con garanzie effettive e decisioni proporzionate.
DALLA RIVENDICAZIONE POLITICA ALL’ATTUAZIONE
Le proposte di riforma possono essere ricondotte a percorsi
istituzionali differenti.
Un primo percorso riguarda il miglioramento delle attività
amministrative già attribuite agli Stati: formazione dei funzionari, qualità delle istruttorie, cooperazione consolare, coordinamento e attuazione delle decisioni.
Un secondo percorso riguarda la modifica delle norme europee attraverso le procedure legislative dell’Unione.
Un terzo percorso può richiedere la revisione dei Trattati o la negoziazione di regimi particolari.
La denuncia della CEDU costituisce una scelta distinta, regolata dalla Convenzione e non automaticamente idonea a modificare tutti gli altri obblighi internazionali.
Per valutare ogni proposta occorre chiedere quali procedure
cambierebbero, quali risultati sarebbero concretamente perseguibili e quali garanzie continuerebbero ad applicarsi.
UNA SOVRANITÀ CHE SI MISURA NEI RISULTATI
La distribuzione delle competenze è un elemento importante del governo dell’immigrazione, ma non costituisce l’unico fattore da considerare.
Una maggiore autonomia nazionale non garantisce automaticamente procedure più rapide. Una disciplina europea comune non garantisce, da sola, che le amministrazioni dispongano degli strumenti per applicarla efficacemente.
Il problema istituzionale consiste nel rendere riconoscibili le responsabilità, verificare i risultati e assicurare che le decisioni legittime siano effettivamente attuate.
La discussione sulle politiche europee d’asilo acquista concretezza quando distingue le proposte realizzabili nel quadro vigente da quelle che richiedono modifiche legislative o convenzionali.
Per ReImmigrazione.com questa è una dimensione fondamentale della sovranità: non soltanto rivendicare il potere di decidere, ma individuare le procedure, le risorse e le responsabilità necessarie per esercitarlo.
FONTI E RIFERIMENTI
Breizh Info, 27 ottobre 2026, approfondimento sulle proposte relative alla CEDU e alle competenze migratorie.
Ordo Iuris e istituti partner, Taking Back Control from Brussels, rapporto del 23 gennaio 2026.
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, articoli 3, 8, 13 e 58: https://www.echr.coe.int/
Trattato sull’Unione europea, articoli 2, 6 e 48; Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, articoli 77-80:
https://eur-lex.europa.eu/
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 18, 19 e 51. Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, articolo 33. Commissione europea, Patto sulla migrazione e l’asilo:
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum_en ReImmigrazione.com, precedente approfondimento sul rapporto fra Patto europeo e sovranità nazionale.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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